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INTERRUZIONE DEL PROCESSO Dott.ssa Paola Widmann Bolzano, 8.2.2019 1

INTERRUZIONE DEL PROCESSO - Sferabit · RIASSUNZIONE/PROSECU ZIONE 305 Mancata prosecuzione o riassunzione(2) [1] Il processo deve essere proseguito o riassunto entro il termine perentorio

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INTERRUZIONE DEL

PROCESSO

Dott.ssa Paola Widmann

Bolzano, 8.2.2019

1

NOZIONE

• c.d. vicenda anomala del processo

• situazione di temporanea quiescenza del

processo, in attesa della sua prosecuzione

o riassunzione (che, se tempestiva, ne

evita l’estinzione)

• finalità dell’istituto: tutela del diritto della

parte alla difesa ed al contraddittorio

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EVENTI INTERRUTTIVI

EVENTI RELATIVI ALLA PARTE O AL SUORAPPRESENTANTE LEGALE

art. 299 C.P.C.: Morte o perdita della capacità prima della costituzioneSe prima della costituzione in cancelleria o all'udienzadavanti al giudice istruttore , sopravviene la morteoppure la perdita della capacità di stare in giudizio diuna delle parti o del suo rappresentante legale o lacessazione di tale rappresentanza il processo èinterrotto, salvo che coloro ai quali spetta di proseguirlo sicostituiscano volontariamente, oppure l'altra parteprovveda a citarli in riassunzione, osservati i termini di cuiall’art. 163-bis.

3

EVENTI INTERRUTTIVI

• Eventi interruttivi relativi alla parte

morte (persona fisica)

[morte naturale; dichiarazione di morte presunta]

estinzione (ente)

[NO: fusione; trasformazione e vicende analoghe]

perdita della capacità di stare in giudizio

[interdizione; inabilitazione; dichiarazione di assenza;

scomparsa; dichiarazione di fallimento, liquidazionecoatta

amministrativa, amministrazione straordinaria

NO: incapacità naturale; ammissione adamministrazione

di sostegno]4

EVENTI INTERRUTTIVI

• Eventi interruttivi relativi al rappresentante legaledella parte

morte

perdita della capacità di stare in giudizio

cessazione della rappresentanza

[NO: rappresentanza volontaria;

NO: mera sostituzione del rappresentante legale;

NO: evento interruttivo relativo ad uno soltanto dei rappresentanti

NO: rappresentanza legale delle persone giuridiche (c.d.rappresentanza organica)]

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EVENTI INTERRUTTIVI

EVENTI RELATIVI AL DIFENSORE

c.p.c. art. 301. Morte o impedimento del procuratore.

Se la parte è costituita a mezzo di procuratore, ilprocesso è interrotto dal giorno della morte,radiazione o sospensione del procuratore stesso.In tal caso si applica la disposizione dell’art. 299.Non sono cause d'interruzione la revoca dellaprocura o la rinuncia ad essa.

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EFFETTI

c.p.c. art. 304. Effetti dell'interruzione.

In caso d'interruzione del processo si applica la disposizione dell’art.

298.

c.p.c. art. 298. Effetti della sospensione.

Durante la sospensione non possono essere compiuti atti del

procedimento.

La sospensione interrompe i termini in corso, i quali ricominciano a

decorrere dal giorno della nuova udienza fissata nel provvedimento di

sospensione o nel decreto di cui all'articolo precedente.

[c.p.c. art. 669-quater. Competenza in corso di causa.

2. Se la causa pende davanti al tribunale la domanda si propone all'istruttore oppure, se questi non è

ancora designato o il giudizio è sospeso o interrotto, al presidente, il quale provvede ai sensi dell'ultimo

comma dell'articolo 669-ter

c.p.c. art. 699. Istruzione preventiva in corso di causa.

1. L'istanza di istruzione preventiva può anche essere proposta in corso di causa e durante l'interruzione o

la sospensione del giudizio.]

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RIASSUNZIONE/PROSECU

ZIONE

305 Mancata prosecuzione o riassunzione (2)

[1] Il processo deve essere proseguito o riassunto entro il termine

perentorio di tre mesi dall'interruzione, altrimenti si estingue (3).

(2) La Corte costituzionale, con sentenza del 15.12.1967 n. 139, ha dichiarato l'illegittimità

costituzionale del presente articolo per la parte in cui fa decorrere dalla data di interruzione

del processo il termine per la sua prosecuzione o la sua riassunzione, anche nei casi

regolati dal precedente art. 301. Successivamente, la Corte costituzionale, con sentenza

del 6.7.1971 n. 159, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo nella

parte in cui dispone che il termine utile per la prosecuzione o per la riassunzione del

processo interrotto ai sensi dell'art. 299 dello stesso Codice, decorre dall'interruzione

anziché dalla data in cui le parti ne abbiano avuto conoscenza. Ha dichiarato, inoltre,

l'illegittimità di detto articolo nella parte in cui dispone che il termine utile per la

prosecuzione o per la riassunzione del processo interrotto ai sensi del precedente art. 300,

c. 3, decorre dall'interruzione anziché dalla data in cui le parti ne abbiano avuto

conoscenza.

(3) Comma così modificato dall'art. 46, c. 14, l. 18.6.2009 n. 69. La presente disposizione

si applica ai giudizi instaurati dopo l’entrata in vigore della l. 69/2009.

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RIASSUNZIONE/PROSECU

ZIONE

DECORRENZA DEL TERMINE:

• Fattispecie di interruzione c.d. automatica (artt. 299, 300 co. 3,

301 c.p.c.; art. 43, co. 3 l.fall.):

conoscenza (legale) dell’evento interruttivo

[Corte cost., 06-07-1971, n. 159; Corte cost., 15-12-1967, n. 139; Corte cost., 21-01-

2010,

n. 17]

• Interruzione del processo conseguente ad eventi relativi alla

parte costituita a mezzo di difensore o alla parte contumace

(art. 300, co. 1-2 e 4):

perfezionamento della fattispecie interruttiva

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RIASSUNZIONE/PROSECU

ZIONE

302 C.P.C. Prosecuzione del processo

[1] Nei casi previsti negli articoli precedenti la

costituzione per proseguire il processo può avvenire

all'udienza o a norma dell'art. 166. Se non è fissata

alcuna udienza, la parte può chiedere con ricorso al

giudice istruttore o, in mancanza, al presidente del

tribunale la fissazione dell'udienza. Il ricorso e il

decreto sono notificati alle altre parti a cura

dell'istante.

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RIASSUNZIONE/PROSECU

ZIONE

303 C.P.C. Riassunzione del processo

[1] Se non avviene la prosecuzione del processo a normadell'articolo precedente, l'altra parte può chiedere la fissazionedell'udienza, notificando quindi il ricorso e il decreto a coloroche debbono costituirsi per proseguirlo.

[2] In caso di morte della parte il ricorso deve contenere gliestremi della domanda, e la notificazione entro un anno dallamorte può essere fatta collettivamente e impersonalmente aglieredi, nell'ultimo domicilio del defunto.

[3] Se vi sono altre parti in causa, il decreto è notificato anchead esse.

[4] Se la parte che ha ricevuto la notificazione non comparisceall'udienza fissata, si procede in sua contumacia.

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FATTISPECIE

Tizio cita in giudizio Caio davanti al Tribunale di Roma al fine di

vederlo condannato alla restituzione della somma di euro

50.000 corrisposta a titolo di mutuo, oltre interessi.

Caio si costituisce in giudizio a mezzo del suo difensore avv.

Mevio, dopo di che muore.

Di tale evento non viene però data notizia, né in occasione

dell’udienza ex art. 183 c.p.c. né in un momento successivo,

sicchè la sentenza infine pronunciata, che rigetta la domanda di

Tizio, viene emessa pur sempre nei confronti del defunto Caio.

A) la sentenza è stata pronunciata

validamente?12

Morte/perdita della capacità della

parte costituita a mezzo di difensore

300 C.P.C.: Morte o perdita della capacità della parte

costituita o del contumace

[1] Se alcuno degli eventi previsti nell’articolo precedente si

avvera nei riguardi della parte che si è costituita a mezzo di

procuratore, questi lo dichiara in udienza o lo notifica alle altre

parti.

[2] Dal momento di tale dichiarazione o notificazione il processo

è interrotto, salvo che avvenga la costituzione volontaria o la

riassunzione a norma dell'articolo precedente.

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Morte/perdita della capacità della

parte costituita a mezzo di difensore

dichiarazione o notificazione dell’evento da parte del

difensore quale requisito indispensabile per il perfezionarsi

della fattispecie interruttiva; ratio

[v. e multis: Cass. civ. Sez. lavoro, 04-08-2009, n. 17913; Cass.

civ. Sez. II, 10-01-2006, n. 144; Cass. civ., 21-02-1984, n. 1228]

obbligo professionale del difensore di individuare

immediatamente i successori o il rappresentante del suo

cliente per informarli dello stato della causa, illustrare la

strategia difensiva e ricevere disposizioni in merito

[v. C s.u. 4.7. 2014 n. 15295]

A) VALIDITA’ DELLA SENTENZA

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Morte/perdita della capacità della

parte costituita a mezzo di difensore

Natura negoziale della dichiarazione del difensore[v. e pluribus: Cass. civ. Sez. II, 19-05-2015, n. 10210; Cass. civ. Sez. I Sent., 24-04-

2007, n. 9900; Cass. civ. Sez. III, 17-11-1998, n. 11552; Cass. civ. Sez. I, 30-05-

1995, n. 6062)]

• Irrilevanza della conoscenza dell’evento acquisita aliunde[v. e pluribus: Cass. civ. Sez. II, 18-07-2002, n. 10443; Cass. civ. Sez. I, 23-11-2001,

n. 14856; Cass. civ. Sez. lavoro, 04-08-2009, n. 17913]

• Irrilevanza della mera notizia dell’evento data dal difensore

della parte colpita senza l’intento di dar luogo all’effetto

interruttivo, o in altro giudizio[v. e pluribus: Cass. civ. Sez. I, 23-11-2000, n. 15131; Cass. civ. Sez. II Sent., 28-05-

2012, n. 8494]

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Morte/perdita della capacità della

parte costituita a mezzo di difensore

Modalità della dichiarazione del difensore

In particolare:

irrilevanza della dichiarazione che risulti soltanto dalla

comparsa conclusionale depositata, che costituisce un tipico

atto difensivo non equiparabile alla dichiarazione resa in

udienza o alle notificazioni di cui all’art. 300 c.p.c.

(v. Cass. 28-09-2015, n. 19139; Cass., 03-04-2007, n. 8357;

Cass. 23-11-2000, n. 15131; Cass. 22-01-1993, n.782)

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Morte/perdita della capacità della

parte costituita a mezzo di difensore

Superfluità della dichiarazione del difensore, qualora ilprocesso sia stato nel frattempo proseguito o riassunto

300 C.P.C.: Morte o perdita della capacità della parte costituita o delcontumace[2] Dal momento di tale dichiarazione o notificazione il processo èinterrotto, salvo che avvenga la costituzione volontaria o la riassunzionea norma dell’articolo precedente

[v. Cass. civ. Sez. I, 10-01-1989, n. 28

In caso di morte della parte costituita in giudizio, l'altra parte, per evitare che con la

dichiarazione del procuratore si produca la interruzione del processo, può procedere alla

riassunzione, mediante la citazione personale di coloro cui spetta di proseguirlo (art.

300, 2° comma, e 299 c. p. c.) ma non mediante notificazione collettiva e impersonale,

giacché questa forma è preveduta dall'art. 303, 2° comma, c. p. c. solo per la ipotesi di

processo già interrotto]

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Morte/perdita della capacità della

parte costituita a mezzo di difensore

L’interruzione automatica del processo

nell’ipotesi di sopraggiunta dichiarazione di

fallimento della parte

R.D. 16/03/1942, n. 267Art. 43 (Rapporti processuali)

[3] L'apertura del fallimento determina l'interruzione del

processo. (106)

(106) Comma aggiunto dall’art. 41 d.lgs. n. 5/2006, a decorrere dal 16 luglio

2006]

[v. e pluribus: Cass. civ. Sez. II Ordinanza, 03-10-2017, n. 23097;

Cass. civ. Sez. II, 07-04-2017, n. 9124; Cass. civ. Sez. VI - 1

Ordinanza, 01-03-2017, n. 5290; Cass. civ. Sez. III, 28-12-2016, n.

27165 ; Cass. civ. Sez. VI - 2 Ordinanza, 02-11-2016, n. 22152;

Cass. civ. Sez. I, 15-01-2016, n. 614; (Cass. civ. Sez. Unite, 20-03-

2008, n. 7443)] 18

Morte/perdita della capacità della

parte prima della costituzione in

giudizio

299 C.P.C. Morte o perdita della capacità prima della

costituzione

[1] Se prima della costituzione in cancelleria o all’udienza davanti al

giudice istruttore, sopravviene la morte oppure la perdita della

capacità di stare in giudizio di una delle parti o del suo

rappresentante legale o la cessazione di tale rappresentanza, il

processo è interrotto, salvo che coloro ai quali spetta di proseguirlo

si costituiscano volontariamente, oppure l’altra parte provveda a

citarli in riassunzione, osservati i termini di cui all’art. 163-bis.

[La nullità ex art. 161/2 c.p.c. della sentenza pronunciata nei

confronti di un soggetto che già era morto o estinto al momento

della proposizione della domandav. e multis: Cass. civ. Sez. II, 06-06-2013, n. 14360, Cass. civ., 06-04-1983,

n. 2400]

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Morte/perdita della capacità della

parte costituita a mezzo di difensore

300 C.P.C.: Morte o perdita della capacità della partecostituita o del contumace… [5] Se alcuno degli eventi previsti nell’articolo precedente siavvera o è notificato dopo la chiusura della discussione davantial Collegio, esso non produce effetto se non nel caso diriapertura dell’istruzione.

[a seguito delle riforme di cui alla l. n. 353/1990 e al d.lgs. n. 51/1998, ladisposizione trova applicazione, qualora la discussione orale non si svolga,per gli eventi avveratisi o notificati dopo la scadenza dei termini per ildeposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica (v. epluribus: Cass. civ. Sez. I, 30-10-2009, n. 23042, Cass. civ. Sez. Unite, 28-07-2005, n. 15783) oppure, secondo un diverso orientamento, per gli eventiavveratisi o notificati successivamente all’udienza di precisazione delleconclusioni (v. ad es.: Cass. civ. Sez. I Sent., 13-07-2007, n. 15669)

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Morte/perdita della capacità della

parte costituita a mezzo di difensore

c.p.c. art. 286. Notificazione nel caso d'interruzione.

Se dopo la chiusura della discussione si è avverato uno dei

casi previsti nell’art. 299, la notificazione della sentenza si

può fare, anche a norma dell’art. 303 secondo comma, a

coloro ai quali spetta stare in giudizio.

Se si è avverato uno dei casi previsti nell’art. 301, la

notificazione si fa alla parte personalmente.

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Morte/perdita della capacità della

parte costituita a mezzo di difensore

c.p.c. art. 328. Decorrenza dei termini contro gli eredidella parte defunta.Se, durante la decorrenza del termine di cui all’art. 325, sopravvienealcuno degli eventi previsti nell’art. 299, il termine stesso è interrottoe il nuovo decorre dal giorno in cui la notificazione della sentenza èrinnovata.Tale rinnovazione può essere fatta agli eredi collettivamente eimpersonalmente, nell'ultimo domicilio del defunto.Se dopo sei mesi dalla pubblicazione della sentenza si verificaalcuno degli eventi previsti nell’art. 299, il termine di cui all'articoloprecedente è prorogato per tutte le parti di sei mesi dal giornodell'evento (1).-----------------------(1) La Corte costituzionale, con sentenza 26 febbraio-3 marzo 1986, n. 41 (Gazz. Uff. 12marzo 1986, n. 10 - Prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 328 c.p.c., nellaparte in cui non prevede tra i motivi di interruzione del termine di cui all'art. 325 c.p.c., lamorte, la radiazione e la sospensione dell'albo del procuratore costituito, sopravvenute nelcorso del termine stesso

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Morte/perdita della capacità della parte

costituita in giudizio personalmente

300 C.P.C.: Morte o perdita della capacità della

parte costituita o del contumace

[3] Se la parte è costituita personalmente, il

processo è interrotto al momento dell’evento

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Morte/perdita della capacità della parte

contumace

300 C.P.C.: Morte o perdita della capacità della parte costituita odel contumace[4] Se l’evento riguarda la parte dichiarata contumace, il processo èinterrotto dal momento in cui il fatto interruttivo è documentatodall’altra parte, o è notificato ovvero è certificato dall’ufficialegiudiziario nella relazione di notificazione di uno dei provvedimenti dicui all’articolo 292

tassatività dell’elencazione[C 31.5.2012 n. 8755; C 22.7.2005 n. 15430]

legittimazione alla notificazione[C 5.5.1995 n. 4910, Fa 1995, 1195; GC 1995, I, 3000; C

17.4.1981n. 2326]

modalità di “documentazione”

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Morte o impedimento del

difensore

c.p.c. art. 301. Morte o impedimento del procuratore.

Se la parte è costituita a mezzo di procuratore, ilprocesso è interrotto dal giorno della morte,radiazione o sospensione del procuratore stesso.In tal caso si applica la disposizione dell’art. 299.Non sono cause d'interruzione la revoca dellaprocura o la rinuncia ad essa.

Interruzione c.d. automatica del processo

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FATTISPECIE

Tizio, ritenendo che il Tribunale abbia errato nel ritenere

infondata la propria pretesa, decide di proporre appello avverso

la sentenza che lo ha visto soccombente.

Pertanto, essendo egli ignaro della sopravvenuta morte della

propria controparte, instaura il giudizio di appello nei confronti

di Caio notificando l’atto di impugnazione presso l’avv. Mevio ai

sensi dell’art. 330, comma I c.p.c..

B) l’impugnazione così proposta è ammissibile?

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La c.d. “giusta parte” del

giudizio di impugnazione

L’orientamento giurisprudenziale “rigoroso”Cass. civ. Sez. I, 19-03-2009, n. 6701

Qualora uno degli eventi idonei a determinare l'interruzione del processo, ai sensi dell’art.

301 c.p.c., quale la morte della parte, si verifichi nel corso del giudizio di primo grado e tale

evento non venga dichiarato né notificato dal difensore della parte alla quale l'evento si

riferisce, il giudizio di impugnazione deve essere comunque instaurato da e contro i

soggetti effettivamente legittimati e, quindi, da e contro gli eredi. Infatti, al fine di

riconoscere la persistente legittimazione del procuratore della parte originaria, in relazione

al giudizio di impugnazione, non è invocabile il principio di ultrattività del mandato che,

attribuendo al procuratore la possibilità di continuare a rappresentare in giudizio la parte

che gli abbia conferito il mandato e costituendo deroga al principio secondo il quale la

morte del mandante estingue il mandato (secondo la normativa sulla rappresentanza e sul

mandato di cui all’art. 1722 c.c.), va contenuto nei limiti della fase del processo in cui si è

verificato l'evento non dichiarato né notificato.

[v. anche., e pluribus: Cass. civ. Sez. Unite, 28-07-2005, n. 15783; Cass. civ. Sez. Unite,

16-12-2009, n. 26279]

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La c.d. “giusta parte” del

giudizio di impugnazione

L’orientamento giurisprudenziale “rigoroso” (segue)

Cass. civ. Sez. Unite Sent., 12/03/2013, n. 6070

La cancellazione della società dal registro delle imprese, a partire dal momento in cui

si verifica l'estinzione della società cancellata, priva la società stessa della capacità di stare

in giudizio (con la sola eccezione della "fictio iuris" contemplata dall'art. 10 legge fall.);

pertanto, qualora l'estinzione intervenga nella pendenza di un giudizio del quale la società

è parte, si determina un evento interruttivo, disciplinato dagli artt. 299 e ss. cod. proc. civ.,

con eventuale prosecuzione o riassunzione da parte o nei confronti dei soci, successori

della società, ai sensi dell’art. 110 c.p.c.; qualora l'evento non sia stato fatto constare nei

modi di legge o si sia verificato quando farlo constare in tali modi non sarebbe più stato

possibile, l'impugnazione della sentenza, pronunciata nei riguardi della società, deve

provenire o essere indirizzata, a pena d'inammissibilità, dai soci o nei confronti dei soci,

atteso che la stabilizzazione processuale di un soggetto estinto non può eccedere il grado

di giudizio nel quale l'evento estintivo è occorso.

[v. anche., e pluribus: Cass. civ. Sez. lavoro Sent., 25-05-2017, n. 13183; Cass. civ. Sez. V

Sent., 20-09-2013, n. 21517]

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La c.d. “giusta parte” del

giudizio di impugnazione

L’orientamento giurisprudenziale “rigoroso” (segue)

[Cass. civ. Sez. Unite Sent., 28-07-2005, n. 15783In tema di perdita della capacità processuale di una parte e di interruzione del processo, ilprincipio secondo il quale la non conoscibilità di un evento interruttivo secondo criteri dinormale diligenza da parte del soggetto che abbia proposto un'impugnazione noncomporta la nullità dell'atto di citazione in appello (non potendo interpretarsi il plessonormativo di cui al combinato disposto degli artt. 163, comma 3, n. 2, 164, comma 2 - neltesto anteriore alla riforma del 1990 - e dell'art. 359 c.p.c. nel senso di legittimare laproduzione di effetti lesivi del diritto di difesa nei confronti della parte incorsa in erroreincolpevole) (1) non si applica nell'ipotesi di raggiungimento della maggiore età, nel corsodel processo, da parte di un soggetto minorenne originariamente costituito in giudizio inpersona dei genitori, suoi legali rappresentanti. La maggiore età non costituisce, difatti, unevento concretamente imprevedibile e sottratto a forme di pubblicità, bensì un accadimentoinevitabile nell'an ed agevolmente verificabile nel quomodo, talora direttamente desumibiledalla durata stessa del processo (così che ogni vicenda processuale nella quale sia parteun minore deve considerarsi di per sé suscettibile di subire modifiche in ordine allarappresentanza in giudizio), con la conseguenza che il processo di appello (erroneamente)instauratosi con la notifica dell'impugnazione ai genitori del minore divenuto medio temporemaggiorenne deve essere dichiarato senz'altro improseguibile.[v. anche., e pluribus: Cass. civ. Sez. III, 16-11-2005, n. 23082]

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La c.d. “giusta parte” del

giudizio di impugnazione

L’orientamento giurisprudenziale “liberale”Cass. civ. Sez. lavoro, 19-12-2000, n. 15913

Ove intervenga un evento estintivo che riguardi una persona giuridica (nella

specie, una fusione di società) nel corso del giudizio di primo grado prima della

chiusura della discussione e non venga dichiarato o notificato dal difensore

costituito, sicchè il predetto giudizio si conclude con sentenza resa nei confronti

del soggetto non più esistente, deve riconoscersi alla controparte la facoltà di

proporre gravame, oltrechè nei confronti del successore, anche nei confronti

della persona estinta e con atto notificato al difensore costituito, a prescindere

da ogni indagine sulla conoscenza o no dell'evento e della relativa buona fede,

atteso che, in questa ipotesi, l'evento medesimo non ha prodotto effetto

interruttivo per una scelta del soggetto abilitato a farlo valere e tale situazione si

protrae nella successiva fase di proposizione dell'impugnazione..

[v. anche., e pluribus: Cass. civ. Sez. II, 10-01-2006, n. 144; Cass. civ. Sez. III,

29-01-2003, n. 1268]

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La c.d. “giusta parte” del

giudizio di impugnazione

L’orientamento giurisprudenziale “liberale” (segue)

Cass. civ. Sez. Unite Sent., 04-07-2014, n. 15295In caso di morte o perdita di capacità della parte costituita a mezzo di procuratore,l'omessa dichiarazione o notificazione del relativo evento ad opera di quest'ultimocomporta, giusta la regola dell'ultrattività del mandato alla lite, che il difensorecontinui a rappresentare la parte come se l'evento stesso non si fosse verificato,risultando così stabilizzata la posizione giuridica della parte rappresentata (rispettoalle altre parti ed al giudice) nella fase attiva del rapporto processuale, nonché inquelle successive di sua quiescenza od eventuale riattivazione dovuta allaproposizione dell'impugnazione. Tale posizione è suscettibile di modificazionequalora, nella fase di impugnazione, si costituiscano gli eredi della parte defunta o ilrappresentante legale di quella divenuta incapace, ovvero se il suo procuratore, giàmunito di procura alla lite valida anche per gli ulteriori gradi del processo, dichiari inudienza, o notifichi alle altre parti, l'evento, o se, rimasta la medesima partecontumace, esso sia documentato dall'altra parte o notificato o certificatodall'ufficiale giudiziario ex art. 300, comma 4, c.p.c.

[v. anche., e pluribus: Cass. civ. Sez. I, 07-03-2017, n. 5685; Cass. civ. Sez. II Ord., 09-10-2017, n. 23563; Cass. civ. Sez. lavoro Sent., 18/01/2016, n. 710]

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La c.d. “giusta parte” del

giudizio di impugnazione

L’orientamento giurisprudenziale “liberale” (segue)

Cass. civ. Sez. V Ord., 09-05-2018, n. 11072La morte o la perdita di capacità della parte costituita a mezzo di procuratore,dallo stesso non dichiarata in udienza o notificata alle altre parti, comporta,giusta la regola dell'ultrattività del mandato alla lite, che: a) la notificazione dellasentenza fatta a detto procuratore, ex art. 285 c.p.c. , è idonea a far decorrereil termine per l'impugnazione nei confronti della parte deceduta o delrappresentante legale di quella divenuta incapace; b) il medesimo procuratore,qualora originariamente munito di procura alla lite valida per gli ulteriori gradidel processo, è legittimato a proporre impugnazione - ad eccezione del ricorsoper cassazione, per cui è richiesta la procura speciale - in rappresentanza dellaparte che, deceduta o divenuta incapace, va considerata, nell'ambito delprocesso, tuttora in vita e capace; c) è ammissibile la notificazionedell'impugnazione presso di lui, ai sensi dell'art. 330, comma 1, c.p.c. , senzache rilevi la conoscenza "aliunde" di uno degli eventi previsti dall'art. 299c.p.c. da parte del notificante

[v. anche., e pluribus: Cass. civ. Sez. V, 21-07-2015, n. 15295; Cass. civ. Sez. II, 02-10-2017, n. 22981]

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La c.d. “giusta parte” del

giudizio di impugnazione

B) ammissibilità dell’impugnazione notificata presso l’avv.

Mevio (art. 330, co. 1 c.p.c.)

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FATTISPECIE

Successivamente alla notificazione

dell’impugnazione, e prima che l’avv. Mevio

provveda al deposito in cancelleria della comparsa di

costituzione e risposta dell’appellato (defunto) Caio,

il predetto difensore viene cancellato dall’albo in

ragione di un illecito disciplinare in cui è incorso.

C) Interruzione del processo, e secondo quali

modalità?

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Eventi interruttivi relativi alla

persona del difensore

Cass. civ. Sez. III, 30-04-2009, n. 10112

La cancellazione del difensore dall'albo professionale per motivi

disciplinari, prevista dall'articolo 40 del r.d.l. 27 novembre 1933, n.

1578, è riconducibile, in virtù di interpretazione estensiva, alle ipotesi

di cui all'articolo 301 cod. proc. civ., in quanto assimilabile a quelle

espressamente previste della radiazione e della sospensione;

pertanto, ove verificatasi prima della chiusura della discussione - dopo

la quale ha, invece, rilevanza ai sensi dell'art. 286, secondo comma,

cod. proc. civ. - determina l'interruzione del processo.

[v. anche: Cass. civ. Sez. III, 31/01/2012, n. 1355, Cass. civ. Sez. III, 17-12-2010, n. 25641,

Cass. civ. Sez. III, 30-03-2005, n. 6731]

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Eventi interruttivi relativi alla

persona del difensore

Cass. civ. Sez. Unite, 13-02-2017, n. 3702…un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 301, comma 1,c.p.c. porta ad includere la cancellazione volontaria suddetta tra le cause diinterruzione del processo, con la conseguenza che il termine di impugnazionenon riprende a decorrere fino al relativo suo venir meno o fino alla sostituzionedel menzionato difensore.[v. anche: Cons. Stato Sez. III, 07-03-2016, n. 925]

Cass. civ. Sez. III, 27-05-2009, n. 12261La volontaria cancellazione dall'albo professionale del procuratore costituitonon dà luogo all'applicazione dell'art. 301, comma primo, cod. proc. civ. e nondetermina, pertanto, l'interruzione del processo, in quanto, mentre le ipotesi ivipreviste (la morte, la sospensione o la radiazione dall'albo) sono accomunatedal fatto di non dipendere, almeno in via diretta, dalla volontà del professionistao del cliente, la volontaria cancellazione è assimilabile alle ipotesi indicate nelterzo comma del medesimo articolo (la revoca della procura o la rinuncia adessa).[v. anche: Cons. Stato Sez. IV, 19-01-2018, n. 334; Cass. civ. Sez. I, 19-06-2015, n. 12758]

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L’interruzione del giudizio di

appello

L’interruzione automatica del giudizio per effetto di evento

interruttivo verificatisi nel lasso di tempo ricompreso fra

l’instaurazione del giudizio di gravame e la costituzione della

parte in quel giudizio[v. e pluribus: Cass. civ. Sez. III, 19-09-2017, n. 21596; Cass. civ. Sez.

II, 31-07-2013, n. 18351; Cass. civ. Sez. II, 21-02-2006, n. 3725.

Contra: C 20.11.1990 n. 11198; C 22.1.2004 n. 1103, VN 2004, 262]

[Per l’ipotesi di morte del difensore, v.: Cass. civ. Sez. Unite, 27-11-

1998, n. 12060, Cass. civ. Sez. V Sent., 10/10/2014, n. 21447; Cass.

civ. Sez. lavoro Ord., 07-05-2018, n. 10905]

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L’interruzione del giudizio di

appello

C) interruzione automatica del giudizio di appello, al

momento della cancellazione dall’albo dell’avv. Mevio

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FATTISPECIE

L’avv. Mevio, in considerazione del fatto che i terminiper la tempestiva costituzione in giudizio stanno perscadere e che egli ha già predisposto la comparsa dirisposta del defunto Caio, deposita comunque l’attodifensivo in cancelleria, in attesa che il giudicedichiari in udienza l’avvenuta interruzione delprocesso e che venga reperito un nuovo difensore.

D) L’atto di costituzione in giudizio posto inessere da Mevio è valido?

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Effetti dell’interruzione

Nullità degli atti processuali e della sentenza

[v. e pluribus: Cass. civ. Sez. II Ordinanza, 03-10-2017, n.

23097; Cass. civ. Sez. I, 18-04-2003, n. 6300; Cass. civ. Sez.

lavoro, 11-05-2000, n. 6061]

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Effetti dell’interruzione

Fattispecie di nullità relativa, e cioè eccepibile solo dalla

parte nel cui interesse opera la disciplina dell’interruzione

del processo (art. 157 c.p.c.) [v. e pluribus: Cass. civ. Sez. I, 19-

08-2016, n. 17199; Cass. civ. Sez. III, 13-11-2009, n. 24025; Cass.

civ. Sez. III Sent., 28-11-2007, n. 24762. V. anche: Cass. civ. Sez.

VI - 3, 10-07-2015, n. 14520; Cass. civ. Sez. III, 08-04-2016, n.

6838]

Nullità della sentenza ai sensi dell’art. 161, co. 1 c.p.c. [v. Cass. civ.

Sez. VI - 3, 29-09-2015, n. 19267], denunciabile con motivo di

impugnazione solo dalla parte interessata [v. Cass. civ. Sez. II, 05-

05-2014, n. 9623; Cass. civ. Sez. lavoro, 18-03-2005, n. 5896]

No applicazione degli artt. 353-354 c.p.c. [v. e pluribus: Cass. civ.

Sez. VI - Lavoro Ordinanza, 23-02-2016, n. 3546; Cass. civ. Sez.

Unite Sent., 19-05-2008, n. 12644]

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Effetti dell’interruzione

C) La costituzione di Tizio nel giudizio di appello

è nulla

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Effetti dell’interruzione

Natura meramente dichiarativa del provvedimento

del giudice che dà atto dell’avvenuta interruzione

[v. e pluribus: Cass. civ. Sez. III, 15-01-2013, n. 773; Cass. civ.

Sez. Unite Sent., 20-03-2008, n. 7443; Cass. civ. Sez. lavoro,

02-03-2004, n. 4249; Cass. civ. Sez. lavoro, 16-07-2003, n.

11162]

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Effetti dell’interruzione

c.p.c. art. 301. Morte o impedimento del procuratore.[3] Non sono cause d'interruzione la revoca della procurao la rinuncia ad essa.

c.p.c. art. 85. Revoca e rinuncia alla procura.La procura può essere sempre revocata e il difensore puòsempre rinunciarvi, ma la revoca e la rinuncia non hanno effettonei confronti dell'altra parte finché non sia avvenuta lasostituzione del difensore.

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