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Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2018 - 2020 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione, articolo 1, commi 8 e 9 della legge 60 novembre 2012 numero 190) 0

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Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza

2018 - 2020(Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione, articolo 1, commi

8 e 9 della legge 60 novembre 2012 numero 190)

Indice

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SOMMARIO

Parte I

INTRODUZIONE GENERALE1. Premessa2. Il concetto di “corruzione” adottato dal PTPC3. I soggetti obbligati4. Il responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza5. I compiti del RPCT6. Il Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC)6.1 Il processo di approvazione del PTCP6.2 I contenuti6.3 Il whistleblowing7. La Trasparenza 7.1 L’accesso civico7.2 La trasparenza delle gare d’appalto8. Il titolare del potere sostitutivo

Parte II

Il Piano Anticorruzione

1. Analisi del contesto1.1 Contesto esterno1.2 Contesto interno1.3 Mappatura dei processi2. Processo di adozione del PTPC2.1 Contenuti e Struttura PTPC2.2 Periodo di riferimento e modalità di modifica e di aggiornamento PTPC2.3 Data e documento di approvazione del Piano da parte degli organi di indirizzo politico- amministrativo2.4 Attori interni all'amministrazione che hanno partecipato alla predisposizione del Piano, nonché canali e strumenti di partecipazione2.5 Individuazione degli attori esterni all'amministrazione che hanno partecipato alla predisposizione del Piano nonché dei canali e degli strumenti di partecipazione2.6 Indicazione di canali, strumenti e iniziative di comunicazione dei contenuti del Piano3. Gestione del rischio3.1 Indicazione delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione, “aree di rischio”3.2 Metodologia utilizzata per effettuare la valutazione del rischio4. Valutazione del rischio4.1 Identificazione eventi rischiosi4.2 Ponderazione del rischio4.3 Trattamento del rischio, misure di prevenzione obbligatorie e relativa scheda di programmazione5. Tempi e modalità di valutazione e controllo dell’efficacia del P.T.P.C5.1 P.T.T.I. – Trasparenza e Integrità5.2 Monitoraggio6. Soggetti della strategia di prevenzione a livello locale

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6.1 P.T.P.C e relativa funzione6.2 Elaborazione P.T.P.C. e suo aggiornamento7. Formazione in tema di anticorruzione8. Codice di Comportamento8.1 Adozione delle integrazioni al codice di comportamento dei dipendenti pubblici8.2 Meccanismi di denuncia delle violazioni del codice di comportamento8.3 Ufficio competente ad emanare pareri sulla applicazione del codice di comportamento9. Personale9.1 Rotazione del personale9.2 Conflitto di interesse9.3 Conferimento e autorizzazione incarichi9.4 Incompatibilità e/o incoferibilità incarichi dirigenziali9.5 Attività successive alla cessazione del servizio9.6 Adozione di misure per la tutela del dipendente che effetua segnalazioni di illecito (whistleblower)9.7 Predisposizione di protocolli di legalità per gli affidamenti

Parte III

Analisi del rischio

1.Analisi del rischio

Parte IV

Trasparenza

1. Principi Generali di Trasparenza2. Obiettivi Strategici3. Altri strumenti di programmazione4. Comunicazione5. Attuazione6. Organizzazione7. Accesso Civico8. Dati ulteriori9. Tabelle

ALLEGATI:1. Mappatura dei Macro-processi2. Avvio Mappatura dei processi con individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, indicazione delle misure generali e delle misure specifiche, con la relativa programmazione3. Obblighi di pubblicazione. Allegato alla delibera ANAC 1310 del 28/12/2016

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Parte I Introduzione generale

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1. Premessa

Il PTPC del Comune non può non tenere conto del contesto generale nel quale questo strumento di programmazione si inserisce, al fine di concorrere alla strategia nazionale di prevenzione della corruzione e della illegalità che è decollata, nel Paese, con la recente Legge 190 / 2012 e con la successiva adozione del Piano Nazionale Anticorruzione (PNA). Al riguardo, va osservato che la corruzione sia divenuta da “fenomeno burocratico/pulviscolare, fenomeno politico–amministrativo-sistemico”, come rilevato dalla Corte di conti, nel discorso di apertura dell’anno giudiziario 2012. Nella sua relazione la Corte ha ben evidenziato che “la corruzione sistemica, oltre al prestigio, all'imparzialità e al buon andamento della pubblica amministrazione, pregiudica, da un lato, la legittimazione stessa delle pubbliche amministrazioni, e, dall’altro (...) l’economia della Nazione.” La Corte – come si legge nel PNA - fa presente che, di fronte alla corruzione sistemica, che “la risposta (...) non può essere di soli puntuali, limitati, interventi - circoscritti, per di più, su singole norme del codice penale - ma la risposta deve essere articolata ed anch’essa sistemica.”. “(...). Da qui, l’importanza della parte amministrativa della legge 190/2012 che assume la portata di una riforma delle pubbliche amministrazioni ai fini della prevenzione e della lotta alla corruzione, riforma che attende ora la sua prova più difficile, quella della sua realizzazione”.

Dal PNA si ricava ulteriormente che:- la diffusione e gli effetti del fenomeno corruttivo sono stati oggetto di vari studi anche relativi al nostro Paese.- Gli approfondimenti, i dati e le statistiche in materia hanno messo in luce uno scostamento tra corruzione reale e corruzione percepita, che evidenzia il carattere sommerso del fenomeno, ed i notevoli effetti che il fenomeno corruttivo produce sull’economia e sulla crescita;- Proprio per i suoi rilevanti effetti sul sistema delle economie, il tema della prevenzione ha da tempo assunto un rilievo sovranazionale. Così, a partire dagli anni novanta sono state stipulate convenzioni internazionali e, successivamente, sono stati messi a punto politiche, raccomandazioni e altri strumenti a livello internazionale;- Complessivamente, le indicazioni provenienti dalle organizzazioni sovranazionali evidenziano l’esigenza di perseguire i tre seguenti obiettivi principali nell’ambito delle strategie di prevenzione:1. ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione;2. aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione;3. creare un contesto sfavorevole alla corruzione.- Questi obiettivi sono perseguiti attraverso la previsione di varie misure di prevenzione, che nell’ambito del nostro ordinamento sono state disciplinate mediante la L. n. 190 del 2012.- I principali strumenti previsti dalla normativa, oltre all’elaborazione del P.N.A., sono:- adozione dei P.T.P.C.;- adempimenti di trasparenza;

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- codici di comportamento;- rotazione del personale;- obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse;- disciplina specifica in materia di svolgimento di incarichi d’ufficio, attività ed incarichi extraistituzionali;- disciplina specifica in materia di conferimento di incarichi dirigenziali in caso di particolari attività o incarichi precedenti (pantouflage – revolving doors);- incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali;- disciplina specifica in materia di formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la pubblica amministrazione;- disciplina specifica in materia di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (pantouflage – revolving doors);- disciplina specifica in materia di tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (c.d.whistleblower);- formazione in materia di etica, integrità ed altre tematiche attinenti alla prevenzione della corruzione.

L’assetto normativo in materia di prevenzione della corruzione è poi completato con il contenuto dei decreti attuativi:- Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190, approvato con il decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235;- Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, approvato dal Governo il 15 febbraio 2013, in attuazione di commi 35 e 36 dell’art. 1 della l. n. 190 del 2012, decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;- Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190, decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39;- Codice di comportamento per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, approvato con D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 in attuazione dell’art. 54 del d.lgs. n. 165 del 2001, come sostituito dalla l. n. 190;- Decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, «Recante revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»

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2. Il concetto di “corruzione” adottato dal PTPCIl concetto di corruzione che viene preso a riferimento presente PTPC ha un'accezione ampia essendo comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte d’un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati.Le situazioni rilevanti sono più ampie della fattispecie penalistica (artt. 318, 319 e 319 ter del Codice penale), e sono tali da comprendere non solo l'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, del Codice penale, ma anche le situazioni in cui - a prescindere dalla rilevanza penale - venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite, ovvero l'inquinamento dell'azione amministrativa ab externo, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo.In definitiva, la nozione di corruzione ricomprende tutte le azioni o omissioni, commesse o tentate che siano:- penalmente rilevanti;- poste in essere in violazione dei Codici di comportamento o di altre disposizioni sanzionabili in via disciplinare;- suscettibili di arrecare un pregiudizio patrimoniale all’amministrazione di appartenenza o ad altro ente pubblico;- suscettibili di arrecare un pregiudizio alla immagine dell’amministrazione;- suscettibili di integrare altri fatti illeciti pertinenti;Per gestire il rischio vengono in considerazione i principi indicati nell’allegato 6 del PNA 2013 tratti da UNI ISO 31000 2010, e di seguito riportati, a cui il presente piano si uniforma.a) La gestione del rischio crea e protegge il valore.La gestione del rischio contribuisce in maniera dimostrabile al raggiungimento degli obiettivi ed al miglioramento della prestazione, per esempio in termini di salute e sicurezza delle persone, security, rispetto dei requisiti cogenti, consenso presso l’opinione pubblica, protezione dell’ambiente, qualità del prodotto gestione dei progetti, efficienza nelle operazioni, governance e reputazione.b) La gestione del rischio è parte integrante di tutti i processi dell’organizzazione.La gestione del rischio non è un’attività indipendente, separata dalle attività e dai processi principali dell’organizzazione. La gestione del rischio fa parte delle responsabilità della direzione ed è parte integrante di tutti i processi dell’organizzazione, inclusi la pianificazione strategica e tutti i processi di gestione dei progetti e del cambiamento.c) La gestione del rischio è parte del processo decisionale.La gestione del rischio aiuta i responsabili delle decisioni ad effettuare scelte consapevoli, determinare la scala di priorità delle azioni e distinguere tra linee di azione alternative.d) La gestione del rischio tratta esplicitamente l’incertezza.La gestione del rischio tiene conto esplicitamente dell’incertezza, della natura di tale incertezza e di come può essere affrontata.e) La gestione del rischio è sistematica, strutturata e tempestiva.

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Un approccio sistematico, tempestivo e strutturato alla gestione del rischio contribuisce all’efficienza ed a risultati coerenti, confrontabili ed affidabili.f) La gestione del rischio si basa sulle migliori informazioni disponibili.Gli elementi in ingresso al processo per gestire il rischio si basano su fonti di informazione quali dati storici, esperienza, informazioni di ritorno dai portatori d’interesse, osservazioni, previsioni e parere di specialisti.Tuttavia, i responsabili delle decisioni dovrebbero informarsi, e tenerne conto, di qualsiasi limitazione dei dati o del modello utilizzati o delle possibilità di divergenza di opinione tra gli specialisti.g) La gestione del rischio è “su misura”.La gestione del rischio è in linea con il contesto esterno ed interno e con il profilo di rischio dell’organizzazione.h) La gestione del rischio tiene conto dei fattori umani e culturali.Nell’ambito della gestione del rischio individua capacità, percezioni e aspettative delle persone esterne ed interne che possono facilitare o impedire il raggiungimento degli obiettivi dell’organizzazione.i) La gestione del rischio è trasparente e inclusiva.Il coinvolgimento appropriato e tempestivo dei portatori d’interesse e, in particolare, dei responsabili delle decisioni, a tutti i livelli dell’organizzazione, assicura che la gestione del rischio rimanga pertinente ed aggiornata.Il coinvolgimento, inoltre, permette che i portatori d’interesse siano opportunamente rappresentati e che i loro punti di vista siano presi in considerazione nel definire i criteri di rischio.j) La gestione del rischio è dinamica.La gestione del rischio è sensibile e risponde al cambiamento continuamente. Ogni qual volta accadono eventi esterni ed interni, cambiano il contesto e la conoscenza , si attuano il monitoraggio ed il riesame, emergono nuovi rischi, alcuni rischi si modificano e d altri scompaiono.k) La gestione del rischio favorisce il miglioramento continuo dell’organizzazione.Le organizzazioni dovrebbero sviluppare ed attuare strategie per migliorare la maturità della propria gestione del rischio insieme a tutti gli altri aspetti della propria organizzazione.

3. I soggetti obbligati

Di seguito si riportano i soggetti che, nell’ambito del Comune di Modugno, sono coinvolti e concorrono alla prevenzione della corruzione ed alla tutela della trasparenza ed i relativi compiti, funzioni e responsabilità: - il Sindaco, che ha designato il responsabile per la prevenzione della corruzione ai sensi del c. 7 dell’art. 1 della L. 190/2012; - la Giunta comunale, che adotta il PTPCT ed i suoi aggiornamenti, approva gli atti di indirizzo di carattere generale, direttamente o indirettamente finalizzati alla prevenzione della corruzione; - il Consiglio comunale, che, a seguito delle disposizioni introdotte dal D. Lgs. n. 97/2016 alla L. n. 190/2012, vede rafforzati i suoi compiti relativi a formazione ed

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attuazione dei PTPCT. In particolare il Consiglio, sviluppando le politiche di indirizzo generale dell’ente, può definire gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza. - il Responsabile per la Stazione Appaltante (RASA), individuato con Decreto sindacale del 14.01.2016 nella figura del Dipendente Avv. Francesco L’individuazione del RASA è una misura organizzativa di trasparenza volta alla prevenzione della corruzione; - i Responsabili apicali della struttura organizzativa sono i Responsabili dei Servizi, corrispondenti ai seguenti servizi: Servizio 1 – Affari Generali ;Servizio 2 – Demografici;Servizio 3 – Ambiente – Qualità della Vita – Aro BA/2; Servizio 4 –Assetto del Territorio; Servizio 5 - Lavori pubblici; Servizio 6 – Finanziario/Personale; Servizio 7 – Entrate; Servizio 8 – Politiche Culturali – Sport e Turismo - Pubblica Istruzione ;Servizio 9 – Servizi Sociali; Servizio 10 – Attività Produttive – Politiche Comunitarie – Innov. Tecnologiche; Servizio 11 – Polizia Locale; Servizio 12 – Ufficio di Piano.cui competono le responsabilità in termini di rispetto delle misure indicate nel presente piano, di svolgimento di attività informativa nei confronti del responsabile della corruzione ed eventualmente dell’autorità giudiziaria, di partecipazione al processo di gestione del rischio, di formulazione di possibili misure di prevenzione, di presidio dell’osservanza del Codice di comportamento e di segnalazione delle ipotesi di violazione, di adozione di specifiche misure gestionali coerentemente con gli obiettivi e le priorità del presente piano; - L’Organismo Interno di Valutazione (OIV) cui compete la partecipazione al processo di gestione del rischio in termini di presidio sulla bontà dell’azione gestionale condotta dall’ente e dai vari responsabili apicali, il monitoraggio degli adempimenti relativi alla trasparenza amministrativa, la formulazione del parere obbligatorio sul Codice di comportamento adottato dall’ente. A seguito delle disposizioni contenute nel D. Lgs. 97/2016 l’Organismo vede rafforzate le sue competenze in materia di formazione ed attuazione dei PTPCT; in particolare, ai sensi del comma 8-bis dell’art. 1 della L. 190/2012, l’Organismo è tenuto a verificare:

anche ai fini della validazione della Relazione sulle Performance, sia la coerenza dei PTPCT con gli obiettivi stabiliti nei documenti di programmazione strategico gestionale, sia che la misurazione e valutazione delle performance tenga conto degli obiettivi connessi all’anticorruzione e alla trasparenza;

i contenuti della relazione recante i risultati dell’attività svolta dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza in rapporto con gli obiettivi inerenti la prevenzione della corruzione e la trasparenza.

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L’Organismo è tenuto a riferire all’A.N.AC. circa lo stato di attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza. - l’Ufficio Procedimenti Disciplinari, presieduto dal segretario Generale, deputato a condurre i procedimenti disciplinari, effettuare le comunicazioni obbligatorie nei confronti dell’autorità giudiziaria ed a proporre l’aggiornamento del Codice di comportamento; - i dipendenti dell’amministrazione, chiamati, anche ai sensi del Codice di comportamento adottato dall’ente, a partecipare attivamente al processo di gestione del rischio, ad osservare le misure contenute nel PTPCT, a segnalare ai responsabili apicali le situazioni di illecito ed a comunicare potenziali casi di conflitto di interessi; - i collaboratori a qualsiasi titolo del Comune di Modugno, tenuti ad osservare le misure contenute nel PTPCT ed a segnalare le situazioni di illecito.

4. Il responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza (RPCT)

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza del Comune di Modugno è il Segretario Generale dott.ssa Monica Calzetta, designato con decreto del sindaco del 15.11.2013 prot. n. 58305 e successivamente integrato con decreto del 06.04.2017 prot. n. 18103.

La figura del responsabile anticorruzione è stata l’oggetto di significative modifiche introdotte dal legislatore del decreto legislativo 97/2016.

La rinnovata disciplina:

1) ha riunito in un solo soggetto, l’incarico di responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (acronimo: RPCT);

2) ne ha rafforzato il ruolo, prevedendo che ad esso siano riconosciuti poteri idonei a garantire lo svolgimento dell’incarico con autonomia ed effettività.

Inoltre, l’articolo 6 comma 5 del DM 25 settembre 2015, di “Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l’individuazione di operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo da parte degli uffici della pubblica amministrazione”, secondo una condivisibile logica di continuità fra i presidi di anticorruzione e antiriciclaggio, prevede che nelle pubbliche amministrazioni il soggetto designato come “gestore” delle segnalazioni di operazioni sospette possa coincidere con il responsabile anticorruzione.

Il nuovo comma 7, dell’articolo 1, della legge 190/2012 prevede che l’organo di indirizzo individui, “di norma tra i dirigenti di ruolo in servizio”, il responsabile anticorruzione e della trasparenza.

La norma supera la precedente disposizione che considerava in via prioritaria i “dirigenti amministrativi di prima fascia” quali soggetti idonei all’incarico. Ciò nonostante, l’ANAC consiglia “laddove possibile” di mantenere in capo a dirigenti di prima fascia, o equiparati, l’incarico di responsabile.

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Per gli enti locali è rimasta la previsione che la scelta ricada, “di norma”, sul segretario. Tuttavia, considerata la trasformazione prevista dalla legge 124/2015 della figura del segretario comunale, il decreto legislativo 97/2016 contempla la possibilità di affidare l’incarico anche al “dirigente apicale”.

“Il titolare del potere di nomina del responsabile della prevenzione della corruzione va individuato nel sindaco quale organo di indirizzo politico-amministrativo, salvo che il singolo comune, nell’esercizio della propria autonomia organizzativa, attribuisca detta funzione alla giunta o al consiglio” (ANAC, FAQ anticorruzione, n. 3.4).

Inoltre, il decreto 97/2016:

1. ha attribuito al responsabile il potere di segnalare all’ufficio disciplinare i dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza;

2. ha stabilito il dovere del responsabile di denunciare all’organo di indirizzo e all’OIV “le disfunzioni inerenti all’attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza”.

In considerazione di tali compiti, secondo l’ANAC (PNA 2016 pagina 19) risulta indispensabile che tra le misure organizzative, da adottarsi a cura degli organi di indirizzo, vi siano anche quelle dirette ad assicurare che il responsabile possa svolgere “il suo delicato compito in modo imparziale, al riparo da possibili ritorsioni”.

Pertanto l’ANAC invita le amministrazioni “a regolare adeguatamente la materia con atti organizzativi generali (ad esempio, negli enti locali il regolamento degli uffici e dei servizi) e comunque nell’atto con il quale l’organo di indirizzo individua e nomina il responsabile”.

Pertanto secondo l’ANAC (PNA 2016 pagina 20) è “altamente auspicabile” che:

1. il responsabile sia dotato d’una “struttura organizzativa di supporto adeguata”, per qualità del personale e per mezzi tecnici;

2. siano assicurati al responsabile poteri effettivi di interlocuzione nei confronti di tutta la struttura.

5. I compiti del RPCT

Il responsabile per la prevenzione della corruzione svolge i compiti, le funzioni e riveste i “ruoli” seguenti:

1. elabora e propone all’organo di indirizzo politico, per l’approvazione, il Piano triennale di prevenzione della corruzione (articolo 1 comma 8 legge 190/2012);

2. verifica l'efficace attuazione e l’idoneità del piano anticorruzione (articolo 1 comma 10 lettera a) legge 190/2012);

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3. comunica agli uffici le misure anticorruzione e per la trasparenza adottate (attraverso il PTPC) e le relative modalità applicative e vigila sull'osservanza del piano (articolo 1 comma 14 legge 190/2012);

4. propone le necessarie modifiche del PTCP, qualora intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione, ovvero a seguito di significative violazioni delle prescrizioni del piano stesso (articolo 1 comma 10 lettera a) legge 190/2012);

5. definisce le procedure per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori di attività particolarmente esposti alla corruzione (articolo 1 comma 8 legge 190/2012);

6. individua il personale da inserire nei programmi di formazione della Scuola superiore della pubblica amministrazione, la quale predispone percorsi, anche specifici e settoriali, di formazione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni statali sui temi dell'etica e della legalità (articolo 1 commi 10, lettera c), e 11 legge 190/2012);

7. d'intesa con il dirigente competente, verifica l'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici che svolgono attività per le quali è più elevato il rischio di malaffare (articolo 1 comma 10 lettera b) della legge 190/2012), fermo il comma 221 della legge 208/2015 che prevede quanto segue: “(…) non trovano applicazione le disposizioni adottate ai sensi dell'articolo 1 comma 5 della legge 190/2012, ove la dimensione dell'ente risulti incompatibile con la rotazione dell'incarico dirigenziale”;

8. riferisce sull’attività svolta all’organo di indirizzo, nei casi in cui lo stesso organo di indirizzo politico lo richieda, o qualora sia il responsabile anticorruzione a ritenerlo opportuno (articolo 1 comma 14 legge 190/2012);

9. entro il 15 dicembre di ogni anno, trasmette all’OIV e all’organo di indirizzo una relazione recante i risultati dell’attività svolta, pubblicata nel sito web dell’amministrazione;

10. trasmette all’OIV informazioni e documenti quando richiesti dallo stesso organo di controllo (articolo 1 comma 8-bis legge 190/2012);

11. segnala all'organo di indirizzo e all'OIV le eventuali disfunzioni inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza (articolo 1 comma 7 legge 190/2012);

12. indica agli uffici disciplinari i dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza (articolo 1 comma 7 legge 190/2012);

13. segnala all’ANAC le eventuali misure discriminatorie, dirette o indirette, assunte nei suoi confronti “per motivi collegati, direttamente o indirettamente, allo svolgimento delle sue funzioni” (articolo 1 comma 7 legge 190/2012);

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14. quando richiesto, riferisce all’ANAC in merito allo stato di attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e per la trasparenza (PNA 2016, paragrafo 5.3, pagina 23);

15. quale responsabile per la trasparenza, svolge un'attività di controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate (articolo 43 comma 1 del decreto legislativo 33/2013).

16. quale responsabile per la trasparenza, segnala all'organo di indirizzo politico, all'OIV, all'ANAC e, nei casi più gravi, all'ufficio disciplinare i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione (articolo 43 commi 1 e 5 del decreto legislativo 33/2013);

17. al fine di assicurare l’effettivo inserimento dei dati nell’Anagrafe unica delle stazioni appaltanti (AUSA), il responsabile anticorruzione è tenuto a sollecitare l’individuazione del soggetto preposto all’iscrizione e all’aggiornamento dei dati e a indicarne il nome all’interno del PTPC (PNA 2016 paragrafo 5.2 pagina 21);

18. può essere designato quale soggetto preposto all’iscrizione e all’aggiornamento dei dati nell’Anagrafe unica delle stazioni appaltanti (AUSA) (PNA 2016 paragrafo 5.2 pagina 22);

19. può essere designato quale “gestore” delle segnalazioni di operazioni finanziarie sospette ai sensi del DM 25 settembre 2015 (PNA 2016 paragrafo 5.2 pagina 17)

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6. Il Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC)

La legge 190/2012 impone l’approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC).

Il Responsabile anticorruzione e per la trasparenza propone all’organo di indirizzo politico lo schema di PTPC che deve essere approvato ogni anno entro il 31 gennaio.

L'attività di elaborazione del piano non può essere affidata a soggetti esterni all'amministrazione.

Il PNA 2016 precisa che “gli organi di indirizzo nelle amministrazioni e negli enti dispongono di competenze rilevanti nel processo di individuazione delle misure di prevenzione della corruzione” quali la nomina del responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e l’approvazione del piano.

Per gli enti locali, la norma precisa che “il piano è approvato dalla giunta” (articolo 41 comma 1 lettera g) del decreto legislativo 97/2016).

Il comma 8 dell’articolo 1 della legge 190/2012 (rinnovato dal Foia) prevede che l'organo di indirizzo definisca gli “obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione” che costituiscono “contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico gestionale e del PTPC”.

Il decreto legislativo 97/2016 ha attribuito al PTPC “un valore programmatico ancora più incisivo”. Il PTPC, infatti, deve necessariamente elencare gli obiettivi strategici per il contrasto alla corruzione fissati dall’organo di indirizzo.

6.1. Il processo di approvazione del PTCP

Come già precisato, il Responsabile anticorruzione e per la trasparenza propone all’organo di indirizzo politico lo schema di PTPC che deve essere approvato ogni anno entro il 31 gennaio.

Negli enti locali, “il piano è approvato dalla giunta” (articolo 41 comma 1 lettera g) del decreto legislativo 97/2016).

Il nuovo comma 8 dell’articolo 1 della legge 190/2012, prevede che il PTPC debba essere trasmesso all’ANAC.

Al riguardo il PNA 2016 (pagina 15) precisa che, “in attesa della predisposizione di un’apposita piattaforma informatica”, in una logica di semplificazione non deve essere trasmesso alcun documento. L’adempimento è assolto con la sola pubblicazione del PTPC sul sito istituzionale, in “Amministrazione trasparente”, “Altri contenuti”, “Corruzione”.

I piani e le loro modifiche o aggiornamenti devono rimanere pubblicati sul sito unitamente a quelli degli anni precedenti.

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6.2. I contenuti

Secondo il PNA 2013 il Piano anticorruzione contiene:

a) l'indicazione delle attività nell'ambito delle quali è più elevato (comma 5 lett. a) il rischio di corruzione, "aree di rischio";

b) la metodologia utilizzata per effettuare la valutazione del rischio;

c) schede di programmazione delle misure di prevenzione utili a ridurre la probabilità che il rischio si verifichi, in riferimento a ciascuna area di rischio, con indicazione degli obiettivi, della tempistica, dei responsabili, degli indicatori e delle modalità di verifica dell'attuazione, in relazione alle misure di carattere generale introdotte o rafforzate dalla legge 190/2012 e dai decreti attuativi, nonché alle misure ulteriori introdotte con il PNA.4.3. Formazione in tema di anticorruzione

Sempre secondo gli indirizzi del PNA 2013 il Piano anticorruzione reca:

a) l’indicazione del collegamento tra formazione in tema di anticorruzione e programma annuale della formazione;

b) l’individuazione dei soggetti cui viene erogata la formazione in tema di anticorruzione;

c) l’individuazione dei soggetti che erogano la formazione in tema di anticorruzione;

d) l’indicazione dei contenuti della formazione in tema di anticorruzione;

e) l’indicazione di canali e strumenti di erogazione della formazione in tema di anticorruzione;

f) la quantificazione di ore/giornate dedicate alla formazione in tema di anticorruzione.

Il PTPC reca informazioni in merito (PNA 2013 pag. 27 e seguenti),:

a) adozione delle integrazioni al codice di comportamento dei dipendenti pubblici;

b) indicazione dei meccanismi di denuncia delle violazioni del codice di comportamento;

c) indicazione dell'ufficio competente a emanare pareri sulla applicazione del codice di comportamento.

Infine, sempre ai sensi del PNA 2013 (pag. 27 e seguenti), le amministrazioni possono evidenziare nel PTPC ulteriori informazioni in merito a:

a) indicazione dei criteri di rotazione del personale;

b) indicazione delle disposizioni relative al ricorso all'arbitrato con modalità che ne assicurino la pubblicità e la rotazione;

c) elaborazione della proposta di decreto per disciplinare gli incarichi e le attività non consentite ai pubblici dipendenti;

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d) elaborazione di direttive per l'attribuzione degli incarichi dirigenziali, con la definizione delle cause ostative al conferimento e verifica dell’insussistenza di cause di incompatibilità;

e) definizione di modalità per verificare il rispetto del divieto di svolgere attività incompatibili a seguito della cessazione del rapporto;

f) elaborazione di direttive per effettuare controlli su precedenti penali ai fini dell'attribuzione degli incarichi e dell'assegnazione ad uffici;

g) adozione di misure per la tutela del whistleblower;

h) predisposizione di protocolli di legalità per gli affidamenti.

i) realizzazione del sistema di monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dal regolamento, per la conclusione dei procedimenti;

j) realizzazione di un sistema di monitoraggio dei rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con essa stipulano contratti e indicazione delle ulteriori iniziative nell'ambito dei contratti pubblici;

k) indicazione delle iniziative previste nell'ambito dell'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere;

l) indicazione delle iniziative previste nell'ambito di concorsi e selezione del personale;

m) indicazione delle iniziative previste nell'ambito delle attività ispettive/organizzazione del sistema di monitoraggio sull'attuazione del PTCP, con individuazione dei referenti, dei tempi e delle modalità di informativa.

6.3. Il whistleblowing

Il 15 novembre 2017 la Camera dei deputati ha approvato in via definitiva il disegno di legge n. 3365-B, già licenziato dal Senato il 18 ottobre 2017. La novella reca le “Disposizioni a tutela degli autori di segnalazioni di condotte illecite nel settore pubblico e privato”.

Per le amministrazioni pubbliche non si tratta di una vera e propria novità, dato che l’articolo 54-bis del decreto legislativo 165/2001 disciplinava il “whistleblowing” sin dal 2012, anno in cui la legge “anticorruzione” n. 190/2012 ha introdotto tale disposizione nell’ordinamento italiano.

La legge approvata a novembre 2017 si compone sostanzialmente di due articoli. Il primo dedicato alle pubbliche amministrazioni, ed il secondo destinato alle imprese private.

L’articolo 54-bis del decreto legislativo 165/2001 stabiliva che, “fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile”, il dipendente pubblico che avesse

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denunciato condotte illecite, delle quali fosse venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non poteva essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.

Eventuali misure discriminatorie, secondo l’articolo 54-bis “originale”, erano da segnalare al Dipartimento della funzione pubblica dall'interessato stesso o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione.

La nuova legge sul whistleblowing ha riscritto l’articolo 54-bis. Secondo la nuova disposizione il pubblico dipendente che, “nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione”, segnala al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, oppure all'ANAC, o all'autorità giudiziaria ordinaria o contabile, “condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione”.

L'adozione di tali misure ritorsive, verrà comunicata all'ANAC dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione. L'ANAC, in conseguenza della segnalazione, ne informerà il Dipartimento della funzione pubblica o gli altri organismi di garanzia o di disciplina, per le attività e gli eventuali provvedimenti di competenza.

In merito all’applicazione dell’articolo 54-bis “originale”, L’ANAC attraverso le “Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti” (determina 28 aprile 2015 n. 6) aveva ribadito che la tutela poteva trovare applicazione soltanto se il dipendente segnalante avesse agito in perfetta “buona fede”.

Il testo licenziato dalla Camera in prima lettura, il 21 gennaio 2016, oltre ad accogliere il suggerimento dell’ANAC, richiedendo espressamente la buona fede del denunciante, aveva il merito di tentare anche di definire quando la “buona fede” fosse presunta: nel caso di “una segnalazione circostanziata nella ragionevole convinzione, fondata su elementi di fatto, che la condotta illecita segnalata si sia verificata”.

Il testo approvato in via definitiva dal Senato della Repubblica, al contrario, non prevede alcun riferimento esplicito alla presupposta “buona fede” del denunciante. In ogni caso, valgono ancora oggi le considerazioni espresse dall’ANAC nella deliberazione n. 6/2015, circa la buona fede, considerato che anche la norma di riforma fa venir meno le tutele se la denuncia cela la calunnia o la diffamazione.

L’articolo 54-bis previsto dalla legge “anticorruzione” n. 190/2012, stabiliva che la tutela del denunciante venisse meno nei casi di calunnia o diffamazione. L’ANAC aveva precisato che la garanzia dovesse terminare quando la segnalazione contenesse informazioni false, rese colposamente o dolosamente.

La norma risultava assai lacunosa riguardo all’individuazione del momento esatto in cui cessava la tutela. L’ANAC, consapevole della lacuna normativa, proponeva

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che solo in presenza di una sentenza di primo grado di condanna del segnalante cessassero le condizioni di tutela.

La riforma dell’articolo 54-bis ha fatto proprio questo suggerimento dell’Autorità. Il nuovo comma 9 oggi stabilisce che le tutele non siano garantite “nei casi in cui sia accertata, anche con sentenza di primo grado”, la responsabilità penale del segnalante per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per reati commessi con la denuncia, oppure venga accertata la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.

La norma, pertanto:

in primo luogo, precisa che è sempre necessario il pronunciamento, anche non definitivo, di un Giudice per far cessare le tutele dell’articolo 54-bis;

quindi, chiarisce che la decisione del Giudice può riguardare sia condotte penalmente rilevanti, sia condotte che determinano la sola “responsabilità civile” del denunciante per dolo o colpa grave.

Come in precedenza, tutte le amministrazioni pubbliche elencate all’articolo 1 comma 2 del decreto legislativo 165/2001 sono tenute ad applicare l’articolo 54-bis.

I soggetti tutelati sono principalmente i “dipendenti pubblici” che, in ragione del rapporto di lavoro, siano venuti a conoscenza di condotte illecite.

I dipendenti pubblici sono i lavoratori delle stesse amministrazioni elencate dal decreto legislativo 165/2001, sia con rapporto di lavoro di diritto privato, che di diritto pubblico compatibilmente con la peculiarità dei rispettivi ordinamenti (articoli 2, comma 2, e 3 del d.lgs. 165/2001).

La nuova disposizione, accogliendo una ulteriore sollecitazione contenuta nella determinazione n. 6/2015 dell’Autorità, ha sensibilmente ampliato la platea dei soggetti meritevoli di tutela. L’articolo 54-bis, infatti, si applica:

ai dipendenti pubblici;

ai dipendenti di ente pubblici economici e di enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile;

ai lavoratori ed ai collaboratori delle “imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione pubblica”.

Come nel testo del 2012, la denuncia è sottratta all'accesso “documentale” della legge 241/1990, inoltre, seppur la legge non lo preveda espressamente, ma a maggior ragione, la denuncia è esclusa dall’accesso civico “generalizzato” di cui agli articoli 5 e 5-bis del decreto legislativo 33/2013.

L'identità del segnalante non può, e non deve, essere rivelata.

Nell'ambito del procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale. Mentre nel procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l'identità del segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria.

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Nel corso del procedimento disciplinare, attivato dall’amministrazione contro il denunciato, l'identità del segnalante non potrà essere rivelata, se la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa.

Al contrario, qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, “la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità”.

La riforma ha introdotto sanzioni pecuniarie per la violazione del whistleblowing.

Il comma 6 del nuovo articolo 54-bis prevede che qualora l’ANAC accerti “misure discriminatorie” assunte contro il denunciante da parte dell’amministrazione pubblica, fermi restando eventuali altri profili di responsabilità, l'ANAC stessa comminerà a colui che ha adottato tali misure una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 5.000 ad un massimo di 30.000 euro.

Tra l’altro, invertendo l’onere della prova, il comma 7 pone a carico dell'amministrazione dimostrare che le “misure discriminatorie o ritorsive”, adottate nei confronti del segnalante, siano motivate da “ragioni estranee” alla segnalazione stessa. Ma se trattasi effettivamente di misure “discriminatorie” o di misure “ritorsive” contro un lavoratore, in quanto tali non potranno in alcun modo essere giustificate, anche se scollegate alla denuncia di malaffare.

Gli atti discriminatori o ritorsivi adottati sono nulli e il segnalante che sia stato licenziato a motivo della segnalazione sarà reintegrato nel posto di lavoro.

Qualora, invece, “venga accertata l'assenza di procedure per l'inoltro e la gestione delle segnalazioni”, oppure sia verificata l'adozione di procedure non conformi alle “linee guida”, sempre l'ANAC applicherà al “responsabile” una sanzione pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro.

Infine, nel caso sia accertato il mancato svolgimento da parte del “responsabile” di attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute, l’Autorità gli comminerà la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro.

Ma chi è il “responsabile”, passibile di sanzioni, di cui parla la norma?

La prima versione dell’articolo 54-bis stabiliva che la denuncia fosse inoltrata all'Autorità giudiziaria, o alla Corte dei conti, o all'ANAC, oppure il dipendente avrebbe potuto riferire “al proprio superiore gerarchico”.

L’ANAC, nella determinazione n. 6/2015, aveva sostenuto che nell’interpretare la norma si dovesse tener conto come il sistema di prevenzione della corruzione facesse perno sulla figura del responsabile della prevenzione della corruzione “cui è affidato il delicato e importante compito di proporre strumenti e misure per contrastare fenomeni corruttivi”. Conseguentemente, l’Autorità aveva ritenuto “altamente auspicabile” che le amministrazioni prevedessero che le segnalazioni fossero inviate direttamente al “responsabile della prevenzione della corruzione”.

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La legge di riforma dell’articolo 54-bis ha accolto l’auspicio dell’ANAC, stabilendo che la segnalazione dell’illecito possa essere inoltrata:

in primo luogo, al responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza;

quindi, in alternativa all’ANAC, all’Autorità giudiziaria, alla Corte dei conti.

Pertanto, il potenziale destinatario delle sanzioni dell’ANAC è proprio il responsabile anticorruzione, che negli enti locali in genere corrisponde al segretario.

La novella normativa attribuisce un ruolo centrale ed essenziale al responsabile anticorruzione riguardo alla protezione del dipendente whistleblower, esponendo il responsabile stesso al rischio delle sanzioni comminata dall’Autorità qualora ometta di applicare in modo puntuale le garanzie previste dall’articolo 54-bis e dalle linee guida dell’ANAC stessa che, necessariamente, dovranno essere oggetto di un profondo aggiornamento.

Il comma 5 del nuovo articolo 54-bis infatti prevede che l'ANAC, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, approvi apposite linee guida relative alle procedure per la presentazione e la gestione delle segnalazioni.

Tali linee guida “prevedono l'utilizzo di modalità anche informatiche e promuovono il ricorso a strumenti di crittografia per garantire la riservatezza dell'identità del segnalante e per il contenuto delle segnalazioni e della relativa documentazione”.

7. La trasparenza

Il 14 marzo 2013, in esecuzione alla delega contenuta nella legge 190/2012 (articolo 1 commi 35 e 36), il Governo ha approvato il decreto legislativo 33/2013 di “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.

Il “Freedom of Information Act” (d.lgs. 97/2016) ha modificato in parte la legge “anticorruzione” e, soprattutto, la quasi totalità degli articoli e degli istituiti del “decreto trasparenza”.

Persino il titolo di questa norma è stato modificato in “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.

Nella versione originale il decreto 33/2013 si poneva quale oggetto e fine la “trasparenza della PA” (l’azione era dell’amministrazione), mentre il Foia ha spostato il baricentro della normativa a favore del “cittadino” e del suo diritto di accesso civico (l’azione è del cittadino).

E’ la libertà di accesso civico dei cittadini l’oggetto del decreto ed il suo fine principale, libertà che viene assicurata, seppur nel rispetto “dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti”, attraverso:

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1. l’istituto dell'accesso civico, estremamente potenziato rispetto alla prima versione del decreto legislativo 33/2013;

2. la pubblicazione di documenti, informazioni e dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni.

In ogni caso, la trasparenza dell’azione amministrativa rimane la misura cardine dell’intero impianto anticorruzione delineato dal legislatore della legge 190/2012.

L’articolo 1 del d.lgs. 33/2013, rinnovato dal d.lgs. 97/2016 (Foia) prevede:

“La trasparenza è intesa come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.”.

7.1. L’accesso civico

L’istituto dell’accesso civico è stato introdotto dall’articolo 5 del “decreto trasparenza” (d.lgs. 33/2013) che, nella sua prima versione, prevedeva che, all’obbligo della pubblica amministrazione di pubblicare in “amministrazione trasparenza” i documenti, le informazioni e i dati elencati dal decreto stesso, corrispondesse “il diritto di chiunque di richiedere i medesimi”, nel caso in cui ne fosse stata omessa la pubblicazione.

Questo tipo di accesso civico, che l’ANAC definisce “semplice”, oggi dopo l’approvazione del decreto legislativo 97/2016 (Foia), è normato dal comma 1 dell’articolo 5 del decreto legislativo 33/2013.

Il comma 2, del medesimo articolo 5, disciplina una forma diversa di accesso civico che l’ANAC ha definito “generalizzato”.

Il comma 2 stabilisce che “chiunque ha diritto di accedere ai dati detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione” seppur “nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti”.

Lo scopo dell’accesso generalizzato è quello “di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico”.

L'esercizio dell’accesso civico, semplice o generalizzato, “non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente”. Chiunque può esercitarlo, “anche indipendentemente dall’essere cittadino italiano o residente nel territorio dello Stato” come precisato dall’ANAC nell’allegato della deliberazione 1309/2016 (a pagina 28).

Nei paragrafi 2.2. e 2.3 delle Linee Guida (deliberazione ANAC n. 1309 del 28 dicembre 2016) l’Autorità anticorruzione ha fissato le differenze tra accesso

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civico semplice, accesso civico generalizzato ed accesso documentale normato dalla legge 241/1990.

Come già precisato, il nuovo accesso “generalizzato” non ha sostituito l’accesso civico “semplice” disciplinato dal decreto trasparenza prima delle modifiche apportate dal “Foia”.

L’accesso civico semplice è attivabile per atti, documenti e informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria e “costituisce un rimedio alla mancata osservanza degli obblighi di pubblicazione imposti dalla legge, sovrapponendo al dovere di pubblicazione, il diritto del privato di accedere ai documenti, dati e informazioni interessati dall’inadempienza” (ANAC deliberazione 1309/2016 pag. 6).

Al contrario, l’accesso generalizzato “si delinea come affatto autonomo ed indipendente da presupposti obblighi di pubblicazione e come espressione, invece, di una libertà che incontra, quali unici limiti, da una parte, il rispetto della tutela degli interessi pubblici o privati indicati all’articolo 5 bis, commi 1 e 2, e dall’altra, il rispetto delle norme che prevedono specifiche esclusioni (articolo 5 bis, comma 3)”.

La deliberazione 1309/2016 ha il merito di precisare anche le differenze tra accesso civico e diritto di accedere agli atti amministrativi secondo la legge 241/1990.

L’ANAC sostiene che l’accesso generalizzato debba essere tenuto distinto dalla disciplina dell’accesso “documentale” di cui agli articoli 22 e seguenti della legge sul procedimento amministrativo.

La finalità dell’accesso documentale è ben differente da quella dell’accesso generalizzato.

E’ quella di porre “i soggetti interessati in grado di esercitare al meglio le facoltà - partecipative o oppositive e difensive – che l'ordinamento attribuisce loro a tutela delle posizioni giuridiche qualificate di cui sono titolari”. Infatti, dal punto di vista soggettivo, il richiedente deve dimostrare di essere titolare di un “interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso”.

Inoltre, se la legge 241/1990 esclude perentoriamente l’utilizzo del diritto d’accesso documentale per sottoporre l’amministrazione a un controllo generalizzato, l’accesso generalizzato, al contrario, è riconosciuto dal legislatore proprio “allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico”.

“Dunque, l’accesso agli atti di cui alla l. 241/1990 continua certamente a sussistere, ma parallelamente all’accesso civico (generalizzato e non), operando sulla base di norme e presupposti diversi” (ANAC deliberazione 1309/2016 pag. 7).

Nel caso dell’accesso documentale della legge 241/1990 la tutela può consentire “un accesso più in profondità a dati pertinenti”, mentre nel caso dell’accesso generalizzato le esigenze di controllo diffuso del cittadino possono “consentire un

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accesso meno in profondità (se del caso, in relazione all’operatività dei limiti) ma più esteso, avendo presente che l’accesso in questo caso comporta, di fatto, una larga conoscibilità (e diffusione) di dati, documenti e informazioni”.

L’Autorità ribadisce la netta preferenza dell’ordinamento per la trasparenza dell’attività amministrativa:

“la conoscibilità generalizzata degli atti diviene la regola, temperata solo dalla previsione di eccezioni poste a tutela di interessi (pubblici e privati) che possono essere lesi o pregiudicati dalla rivelazione di certe informazioni”. Quindi, prevede “ipotesi residuali in cui sarà possibile, ove titolari di una situazione giuridica qualificata, accedere ad atti e documenti per i quali è invece negato l’accesso generalizzato”.

L’Autorità, “considerata la notevole innovatività della disciplina dell’accesso generalizzato, che si aggiunge alle altre tipologie di accesso”, suggerisce alle amministrazioni ed ai soggetti tenuti all’applicazione del decreto trasparenza l’adozione, “anche nella forma di un regolamento interno sull’accesso, di una disciplina che fornisca un quadro organico e coordinato dei profili applicativi relativi alle tre tipologie di accesso, con il fine di dare attuazione al nuovo principio di trasparenza introdotto dal legislatore e di evitare comportamenti disomogenei tra uffici della stessa amministrazione”.

La disciplina regolamentare dovrebbe prevedere: una parte dedicata alla disciplina dell’accesso documentale di cui alla legge 241/1990; una seconda parte dedicata alla disciplina dell’accesso civico “semplice” connesso agli obblighi di pubblicazione; una terza parte sull’accesso generalizzato.

Riguardo a quest’ultima sezione, l’ANAC consiglia di “disciplinare gli aspetti procedimentali interni per la gestione delle richieste di accesso generalizzato”. In sostanza, si tratterebbe di: individuare gli uffici competenti a decidere sulle richieste di accesso generalizzato; disciplinare la procedura per la valutazione, caso per caso, delle richieste di accesso.

Inoltre, l’Autorità, “al fine di rafforzare il coordinamento dei comportamenti sulle richieste di accesso” invita le amministrazioni “ad adottare anche adeguate soluzioni organizzative”. Quindi suggerisce “la concentrazione della competenza a decidere sulle richieste di accesso in un unico ufficio (dotato di risorse professionali adeguate, che si specializzano nel tempo, accumulando know how ed esperienza), che, ai fini istruttori, dialoga con gli uffici che detengono i dati richiesti” (ANAC deliberazione 1309/2016 paragrafi 3.1 e 3.2).

Questa amministrazione ha predisposto il regolamento per la disciplina delle diverse forme di accesso, in corso di approvazione.

Questa amministrazione si è dotata del registro così come consigliato dall’ANAC , pubblicato e aggiornato costantemente amministrazione trasparente”, “altri contenuti – accesso civico”.

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7.2. La trasparenza delle gare d’appalto Il decreto legislativo 18 aprile 2016 numero 50 il Codice dei contratti pubblici, come modificato dal decreto delegato 19 aprile 2017 numero 56, ha sensibilmente innalzato i livelli di trasparenza delle procedure d’appalto.

L’articolo 22 del Codice dei contratti pubblici prevede che le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori pubblichino, nel proprio profilo del committente, i progetti di fattibilità relativi alle grandi opere infrastrutturali e di architettura di rilevanza sociale, aventi impatto sull'ambiente, sulle città e sull'assetto del territorio, nonché gli esiti della consultazione pubblica, comprensivi dei resoconti degli incontri e dei dibattiti con i portatori di interesse.

I contributi e i resoconti sono pubblicati, con pari evidenza, unitamente ai documenti predisposti dall'amministrazione e relativi agli stessi lavori.

L’articolo 29, recante “Principi in materia di trasparenza”, dispone:

“Tutti gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, nonché alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni, compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico di cui all'articolo 5, alla composizione della commissione giudicatrice e ai curricula dei suoi componenti ove non considerati riservati ai sensi dell'articolo 53 ovvero secretati ai sensi dell'articolo 162, devono essere pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”, con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33.

Al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell’articolo 120, comma 2-bis, del codice del processo amministrativo, sono altresì pubblicati, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all’esito della verifica della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80, nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali. […]”

Il comma 32 dell’articolo 1 della legge 190/2012, stabilisce che per ogni gara d’appalto le stazioni appaltanti siano tenute a pubblicare nei propri siti web:

a) la struttura proponente;

b) l'oggetto del bando;

c) l'elenco degli operatori invitati a presentare offerte;

d) l'aggiudicatario;

e) l'importo di aggiudicazione;

f) i tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura;

g) l'importo delle somme liquidate.

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Entro il 31 gennaio di ogni anno, tali informazioni, relativamente all'anno precedente, sono pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici.

Le amministrazioni trasmettono in formato digitale tali informazioni all’ANAC.

8. Il titolare del potere sostitutivo

In questo ente, è stato nominato titolare del potere sostitutivo il Segretario Generale dott.ssa Monica Calzetta, con delibera del Commissario n. 11 del 24.09.2014.

Il costante rispetto dei termini di conclusione del procedimento amministrativo, in particolare quando avviato su “istanza di parte”, è indice di buona amministrazione ed una variabile da monitorare per l’attuazione delle politiche di contrasto alla corruzione.

Il sistema di monitoraggio del rispetto dei suddetti termini è prioritaria misura anticorruzione prevista dal PNA.

L’Allegato 1 del PNA del 2013 a pagina 15 riporta, tra le misure di carattere trasversale, il monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali:

“attraverso il monitoraggio emergono eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi”.

Vigila sul rispetto dei termini procedimentali il “titolare del potere sostitutivo”.

Come noto, “l'organo di governo individua, nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione, il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia” (articolo 2 comma 9-bis della legge 241/1990, comma aggiunto dal DL 5/2012 convertito dalla legge 35/2012).

Decorso infruttuosamente il termine per la conclusione del procedimento, il privato cittadino, che con domanda ha attivato il procedimento stesso, ha facoltà di rivolgersi al titolare del potere sostitutivo affinché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario.

Il titolare del potere sostitutivo entro il 30 gennaio di ogni anno ha l’onere di comunicare all'organo di governo, i procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti, per i quali non è stato rispettato il termine di conclusione previsto dalla legge o dai regolamenti.

Nel caso di omessa nomina del titolare dal potere sostitutivo tale potere si considera “attribuito al dirigente generale” o, in mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o in mancanza al “funzionario di più elevato livello presente nell'amministrazione”.

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Negli enti locali, in caso di mancata nomina, il titolare dal potere sostitutivo è il segretario comunale.

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Parte II Il Piano anticorruzione

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1. Analisi del contesto

L’Autorità nazionale anticorruzione sostiene che la prima e indispensabile fase del processo di gestione del rischio sia quella relativa all'analisi del contesto, attraverso la quale ottenere le informazioni necessarie a comprendere come il rischio corruttivo possa verificarsi all'interno dell'amministrazione per via delle “specificità dell'ambiente in cui essa opera” in termini di strutture territoriali e di dinamiche sociali, economiche e culturali, o per via delle caratteristiche organizzative interne (ANAC determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015).

Attraverso questo tipo di analisi si favorisce la predisposizione di un piano anticorruzione contestualizzato e, quindi, potenzialmente più efficace.

1.1 Contesto esternoIl PNA, che costituisce Linea guida per le amministrazioni decentrate, incluse le amministrazioni locali, contiene un generico riferimento al contesto esterno ed interno ai fini dell’analisi del rischio corruttivo.L’aggiornamento 2015 del PNA ha valorizzato la circostanza che la prima e indispensabile fase del processo di gestione del rischio è quella relativa all’analisi del contesto, attraverso la quale ottenere le informazioni necessarie a comprendere come il rischio corruttivo possa verificarsi all’interno dell’amministrazione o dell’ente per via delle specificità dell’ambiente in cui essa opera in termini di strutture territoriali e di dinamiche sociali, economiche e culturali, o per via delle caratteristiche organizzative interne.L’accuratezza dell’analisi del contesto esterno, intesa come analisi del contesto socio-territoriale, si è concretizzata nell’esame dettagliato del contesto, prendendo come base un buon livello di informazione sul contesto socio territoriale comprensivo delle variabili culturali, criminologiche, sociali e economiche.L'analisi del contesto esterno è stata eseguita:- perseguendo gli obiettivi, considerando i fattori e le fonti, avvalendosi degli strumenti di analisi, e utilizzando tecniche di inserimento dei dati e informazioni. - perseguendo l’obiettivo di evidenziare come le caratteristiche dell’ambiente nel quale l’Ente opera possa favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi al suo interno. Ciò in relazione sia al territorio di riferimento, sia a possibili relazioni con portatori di interessi esterni che possono influenzarne l’attività, anche con specifico riferimento alle strutture da cui l’2017-2019 è compostaCosì come richiede il PNA, nel suo aggiornamento relativo all’anno 2015, l’analisi del contesto esterno:- è stata effettuata sulla base delle fonti disponibili più rilevanti ai fini dell’identificazione e dell’analisi dei rischi e, conseguentemente, all’individuazione e programmazione di misure di prevenzione specifica.Il territorio del Comune di Modugno ha una superficie di 32 kmq. La popolazione residente al 31/12/2016 è pari a 38444.La condizione socio economica è generalmente buona, non esistendo se non in misura limitata, una fascia di famiglie in condizioni di grave precarietà economica.

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L’analisi del contesto esterno deve tenere conto anche delle interazioni tra funzioni istituzionali, generali di gestione, e i gruppi di pressione collegabili a tali funzioni

1.2. Contesto interno1.2. a) Analisi dell’organizzazione del Comune di Modugno L'analisi del contesto interno deve focalizzare e mettere in evidenza i dati e le informazioni relative alla organizzazione alla gestione operativa dell'ente in grado di influenzare la sensibilità della struttura al rischio corruzione. In rapporto al sistema delle responsabilità e al livello di complessità dell’amministrazione o ente, l'analisi del contesto interno considera le informazioni e i dati riepilogati dalle tabelle che seguono, desunti anche da altri strumenti di programmazione tra cui il Piano delle performance, il conto annuale, il documento unico diprogrammazione, il piano di informatizzazione.Attraverso tale metodologia, indicata dall'aggiornamento 2015 del PNA, il presente PTCP utilizza tutti i dati già disponibili, (eventualmente estrapolati da banche dati unitarie da cui desumere le informazioni utili ai fini delle analisi), e valorizza elementi di conoscenza e sinergie interne, proprio nella logica della coerente integrazione fra strumenti e sostenibilità organizzativa

Struttura organizzativa: Organi di indirizzo politico-amministrativo

Il Sindaco Nicola Magrone è stato eletto nella lista “Italia Giusta Secondo la Costituzione” , ha trattenuto a sé le materie non espressamente delegate al Vice Sindaco e agli Assessori.

Il Consiglio Comunale è composto da 24 membri, oltre il Sindaco.

Nome Carica Gruppo

Catalano Francesco ConsigliereLegalità e Libertà – Magrone SindacoCotugno Euprepio Cosimo Consigliere

Armenise Antonio Consigliere

Magrone Paolo ConsigliereCon Magrone un altra

ModugnoDel Zotti Leonardo Consigliere

Volpicella Lucia Consigliere

Panetella Maurizio Consigliere

Per Modugno MagroneMaiullari Teresa Consigliere

Priore Innocenza Consigliere

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Castagna Giuseppe Consigliere

Italia Giusta Secondo la Costituzione con

Magrone

Di Ciaula Francesca Consigliere

Longo Valentina Presidente del Consiglio

Fedele Agostino Consigliere

Pazienza Pasquale ConsigliereModugno con Magrone

SindacoAltamura Luigino Consigliere

Vasile Lorenzo Consigliere Incontriamoci a Modugno Cramarossa

Sindaco

Bonasia Nicola Consigliere Cambia Verso

Del Zotti Vito ConsiglierePartito DemocraticoCramarossa Fabrizio Consigliere

Barile Raffaele Consigliere Modugno al Centro

Sciannimanico Arcangelo Vice Presidente del Consiglio Io.Noi.Modugno-Scelsi Sindaco

Massarelli Pietro Consigliere Noi Modugnesi

Clementini Domenico Consigliere Io Noi a Sinistra per Modugno

Vitucci Simona Consigliere Gruppo Misto

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La Giunta Comunale è composta da n. 7 Assessori a cui sono state attribuite le seguenti deleghe:

NOME DELEGA

ALFONSI AntonioPolitiche giovanili, culturali e dello sport. Rapporti con l'associazionismo locale ed il volontariato. Marketing territoriale.

BANCHINO LeonardoBilancio e programmazione economica. Politica fiscale e controllo della spesa. Personale.

BENEDETTO Francesca

Vice Sindaco

Pianificazione del territorio e tutela del paesaggio. Edilizia privata. Contenzioso.

FORMICOLAWilliam Lavori Pubblici, Viabilità, Beni Culturali, Protezione civile, Mobilità. Patrimonio.

LUCIANO Incoronata Maria

Politiche per la tutela dell'ambiente, l'ecologia, la salute pubblica e per i diritti degli animali. Presidenza dell'Assemblea dell'ARO. Raccolta differenziata.

SCARDIGNO Rosa

Politiche sociali, dispersione scolastica e diritto allo studio. Piano sociale di Zona e Presidenza del Coordinamento istituzionale. Formazione lavoro.

SCIANNIMANICO Danilo

Attività Produttive. Sviluppo Economico. Politiche Comunitarie. E- Governement. Innovazione Tecnologica e organizzativa

Struttura organizzativa: organigramma

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Struttura organizzativa: ruoli e responsabilità La struttura organizzativa dell’ente è stata definita con la deliberazione della Giunta Comunale numero 9 del 27.01.2017. La struttura è ripartita in Servizi.La dotazione organica effettiva prevede: un Segretario Generale, un Vicesegretario Generale, n. 149 dipendenti, di cui n. 12 titolari di posizione organizzativa e n. 1 avvocato dell'Ente;Segretario Generale avv. Monica CalzettaVice segretario dott.ssa Beatrice MaggioAvvocato dell' Ente avv. Cristina CarlucciAl vertice di ciascun Servizio è posto un Responsabile titolare di Posizione Organizzativa.

Servizi Responsabili P.O.Servizio 1 – Affari Generali Dott.ssa Angela StraziotaAvvocatura Avv. Cristina CarlucciServizio 2 - Demografico P.i. Domenico ProsciaServizio 3- Ambiente Qualita

Della Vita-Aro Ba/2Dott.ssa Maria Antonietta

MagroneServizio 4 – Assetto del

TerritorioArch. Rosalisa Petronelli

Servizio 5 – Lavori Pubblici Ing. Franco BrunoServizio 6 – Finanziario

PersonaleSig. Donato Martino

Servizio 7 - Entrate Dott.ssa Valeria De PasqualeServizio 8 – Pubblica

IstruzizioneDott.ssa Beatrice Maggio

Servizio 9 – Servizi Sociali Dott. Pasquale Fulvio Gesmundo

Servizio 10- Attività Produttive

Arch. Donato Dinoia

Servizio 11 – Polizia Locale Magg. Luigi Di CaterinoUfficio di Piano Dott. Arturo Carone

Struttura organizzativa: cultura organizzativa, con particolare riferimento alla cultura dell’etica

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A tutti i dipendenti è stata consegnata copia del Codice di Comportamento approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del 31.01.2014, che fa riferimento ai seguenti principi:

3. Regali, compensi ed altre utilità4. Partecipazioni ad associazioni ed organizzazioni5. Conflitto di interessi e obbligo di astensione 6. Prevenzione della corruzione7. Trasparenza e tracciabilità dei flussi processuali8. Utilizzo dei beni, materiali e strumenti di lavoro9. Rapporto con gli utenti10. Rapporti nella vita privata11. Comportamento in servizio12. Obbligo di riservatezza13. Disposizioni particolari per i dirigenti14. Sanzioni disciplinari e danno all’immagine dell’Ente15. Vigilanza, formazione, monitoraggio e controllo

1.2. b) Analisi della gestione operativa del Comune di Modugno

Condizioni di particolare difficoltà organizzativa non hanno reso possibile, entro la data odierna, attuare integralmente le disposizioni fornite dall’ANAC con la determinazione numero 12/2015, in ordine al contenuto del piano, per quanto concerne, in particolare, la mappatura integrale di tutti i macroprocessi e i processi, inclusi i procedimenti, dell’ente. Le richiamate condizioni di particolare difficoltà organizzativa concernono, nel caso di specie:

- le conoscenze allo stato attuali disponibili sul processo di gestione del rischio che devono essere implementate;- l’inadeguatezza delle risorse disponibili;- l’inesistenza di una base di partenza costituita da una prima ricognizione dei procedimenti amministrativi o dalla presenza di sistemi di controllo di gestione.

Secondo le indicazioni fornite dall'ANAC, con la sopra citata determinazione 12/2015, nelle descritte condizioni di particolare difficoltà, la mappatura dei processi, in presenza di particolari difficoltà organizzative, può essere realizzata, al massimo, entro il 2018. Nel caso di specie, avvalendosi della facoltà di concludere la mappatura di tutti i processi entro il 2018, dell'ente, con il presente piano dà avvio alla mappatura in questione rinviando ad una successiva modifica del piano:

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la mappatura integrale di tutti i processi e di tutte le attività;

l’implementazione :

- dell'analisi dell'impatto organizzativo delle misure di prevenzione della corruzione e dell’integrazione delle misure di prevenzione con le misure organizzative della funzionalità amministrativa;- dell'analisi delle cause degli eventi rischiosi nell'ambito della valutazione del rischio collegati ai singoli processi mappati;- della progettazione di ulteriori misure di prevenzione secondo criteri di efficacia, sostenibilità e verificabilità;- della valorizzazione del monitoraggio del piano e delle singole misure;

Al riguardo si evidenzia che il piano di prevenzione della corruzione è, per propria natura, uno strumento dinamico, che può essere modificato nei prossimi mesi ai fini della piena applicazione delle disposizioni contenute nella richiamata determinazione Anac 12/2015.

1.3 Mappatura dei processi

L’ANAC ha stabilito che il Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza dia atto dello svolgimento della “mappatura dei processi” dell’amministrazione (ANAC determinazione n. 12 del 2015, pagina 18).

La mappatura dei processi consente, in modo razionale, di individuare e rappresentare tutte le principali attività svolte da questo ente. L’allegato 1 al presente Piano contiene la mappatura di tutti i macro processi, raggruppati per singolo ufficio e correlati alle aree di rischio individuate dall’amministrazione con l’approvazione del presente PTPC.Come indicato dall’aggiornamento del PNA 2015, l’analisi del contesto interno, oltre ai dati generali sopra indicati, è basata sulla rilevazione ed analisi dei processi organizzativi. Il concetto di processo è diverso da quello di procedimento amministrativo. Quest’ultimo caratterizza lo svolgimento della gran parte delle attività delle pubbliche amministrazioni, fermo restando che non tutta l’attività di una pubblica amministrazione come pure di enti di diritto privato cui si applica la normativa di prevenzione della corruzione è riconducibile a procedimenti amministrativi. Il concetto di processo è più ampio e flessibile di quello di procedimento amministrativo ed è stato individuato nel PNA tra gli elementi fondamentali della gestione del rischio. In ogni caso i due concetti non sono tra loro incompatibili: la rilevazione dei procedimenti amministrativi è sicuramente un buon punto di partenza per l’identificazione dei processi organizzativi. La mappatura dei processi è un modo “razionale” di individuare e rappresentare tutte le attività dell’ente per fini diversi. In questa sede, come previsto nel PNA, la mappatura assume carattere strumentale a fini dell’identificazione, della valutazione e del trattamento dei rischi corruttivi.Come indicato dall’aggiornamento del PNA 2015, la ricostruzione accurata della cosiddetta “mappa” dei processi organizzativi è un esercizio conoscitivo

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importante non solo per l’identificazione dei possibili ambiti di vulnerabilità dell’amministrazione rispetto alla corruzione, ma anche rispetto al miglioramento complessivo del funzionamento della macchina amministrativa. Frequentemente, nei contesti organizzativi ove tale analisi è stata condotta al meglio, essa fa emergere duplicazioni, ridondanze e nicchie di inefficienza che offrono ambiti dimiglioramento sotto il profilo:- della spesa (efficienza allocativa o finanziaria)- della produttività (efficienza tecnica)- della qualità dei servizi (dai processi ai procedimenti)- della governanceL’accuratezza e l’esaustività della mappatura dei processi è un requisito indispensabile per la formulazione di adeguate misure di prevenzione e incide sulla qualità dell’analisi complessiva. L’obiettivo del presente Piano è di realizzare la mappatura di tutti i processi con il livello di approfondimento indicato dall’ENTE per garantire la precisione e, soprattutto, la completezza con la quale è possibile identificare i punti più vulnerabili del processo e, dunque, i rischi di corruzione che insistono sull’amministrazione o sull’ente, tenuto conto che una mappatura superficiale può condurre a escludere dall’analisi e trattamento del rischio ambiti di attività che invece sarebbe opportuno includere.L’allegato 2 al presente Piano contiene l’avvio della mappatura, fermo restando che la mappatura integrale di tutti i processi verrà completata al massimo entro il 2018. La mappatura è stata avviata con il coinvolgimento dei responsabili delle strutture organizzative e dei dipendenti. Nel 2018 la mappatura, già avviata, è destinata a proseguire, sotto il coordinamento dei responsabili delle strutture organizzative, avvalendosi degli addetti ai processi per conoscerne gli elementi peculiari e i principali flussi.Quanto al livello di approfondimento della mappatura, lo stesso si conforma alle indicazioni dell’ANAC.Si tratta di un grado di accuratezza, esaustività e di approfondimento della mappatura dei processi che tiene conto e attua quanto indicato dall'ANAC con la delibera n. 12/2015, posto che accuratezza, esaustività e approfondimento costituiscono requisiti indispensabili del PTPC.L’elenco dei processi comprende, come richiesto dall’Anac, una loro descrizione e rappresentazione, l’individuazione delle responsabilità e delle strutture organizzative che intervengono, l’indicazione dell’origine del processo (input); l’indicazione del risultato atteso (output); l’indicazione della sequenza di attività che consente di raggiungere il risultato – le fasi; i tempi, i vincoli, le risorse, le interpellanze tra i processi.Per tale motivo l’analisi e la mappatura, partendo dai macroprocessi e dai processi, prendono in considerazione, per ciascun processo, le fasi e la sequenza di attività (azioni) che consente di raggiungere il risultato.

2. Processo di adozione del PTPC

2.1 Contenuti e Struttura P.T.P.C.

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I contenuti del P.T.P.C. sono strutturati in quattro Parti.La presente prima parte ha carattere generale e introduttiva alla individuazione della strategia e delle misure di prevenzioneNella seconda parte sono esposti:- la gestione del rischio- la formazione in materia di anticorruzione- il codice di comportamento- le altre azioni intraprese- i tempi e le modalità di riassetto, il monitoraggio.Il Piano contiene, inoltre, indicazioni circa il coordinamento con il piano della performance.

2.2 Periodo di riferimento e modalità di modifica e di aggiornamento P.T.P.C.

L’arco temporale di riferimento del P.T.P.C è il triennio 2018-2020.Eventuali aggiornamenti successivi, anche annuali, saranno sottoposti all’approvazione della Giunta, sulla base degli esiti dei monitoraggi o della sopravvenienza di nuove normative o prassi.

Dopo l’approvazione da parte della Giunta il RPC assicurà la massima diffusione sui contenuti del P.T.P.C. con pubblicazione dello stesso sul sito istituzionale.

2.3 Data e documento di approvazione del Piano da parte degli organi di indirizzo politico-amministrativo

L’organo esecutivo dell'ente, su disposizioni del segretario generale, ha approvato il presente PTPC con deliberazione numero 20 del 30/01/2018.

2.4 Attori interni all'amministrazione che hanno partecipato alla predisposizione del Piano, nonché canali e strumenti di partecipazione

Oltre al Responsabile per la prevenzione della corruzione e trasparenza (segretario generale pro tempore), hanno partecipato alla predisposizione del piano i responsabili di posizione organizzativa e i dipendenti individuati dal RPCT con nota del 19.04.2017 prot. n. 20452.

2.5 Individuazione degli attori esterni all'amministrazione che hanno partecipato alla predisposizione del Piano nonché dei canali e degli strumenti di partecipazione

Sono stati individuati gli stakeholders esterni tra i soggetti influenti nei confronti di un’iniziativa di aggiornamento ed è stato pubblicato un avviso sul sito

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dell’amministrazione al fine di raccogliere informazioni e suggerimenti per l’implementazione e il miglioramento del PTPC

2.6 Indicazione di canali, strumenti e iniziative di comunicazione dei contenuti del Piano

Il Piano viene pubblicato sul sito istituzionale, link dalla homepage “amministrazione trasparente” nella sezione “altri contenuti”, a tempo indeterminato sino a revoca o sostituzione con un Piano aggiornato.

3 Gestione del rischio

3.1. Indicazione delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione, "aree di rischio"

Per ogni ripartizione organizzativa dell’ente, sono ritenute “aree di rischio”, quali attività a più elevato rischio di corruzione, le singole attività, i processi ed i procedimenti riconducibili alle macro AREE seguenti:

AREA A:

acquisizione e progressione del personale:

concorsi e prove selettive per l’assunzione di personale e per la progressione in carriera.

AREA B:

affidamento di lavori servizi e forniture:

procedimenti di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi , forniture.

AREA C:

provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario:

autorizzazioni e concessioni.

AREA D:

provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario:

concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.

AREA E (Specifica per i comuni):

provvedimenti di pianificazione urbanistica generale ed attuativa;

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permessi di costruire ordinari, in deroga e convenzionati;

accertamento e controlli sugli abusi edilizi, controlli sull’uso del territorio;

gestione del reticolo idrico minore;

gestione del processo di irrogazione delle sanzioni per violazione del CDS e vigilanza sulla circolazione e la sosta;

gestione ordinaria delle entrate e delle spese di bilancio;

accertamenti e verifiche dei tributi locali, accertamenti con adesione dei tributi locali;

incentivi economici al personale (produttività individuale e retribuzioni di risultato);

gestione della raccolta, dello smaltimento e del riciclo dei rifiuti;

protocollo e archivio, pratiche anagrafiche, sepolture e tombe di famiglia, gestione della leva, gestione dell’elettorato;

patrocini ed eventi;

diritto allo studio;

organi, rappresentanti e atti amministrativi;

segnalazioni e reclami;

affidamenti in house.

Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an; provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato; provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato; provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale; provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an; provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto.

3.2 Metodologia utilizzata per effettuare la valutazione del rischioCome evidenziato nell'Aggiornamento 2015 al PNA, l’applicazione meccanica della metodologia suggerita dall’Allegato 5 del PNA ha dato, in molti casi, risultati inadeguati, portando ad una sostanziale sottovalutazione del rischio. La metodologia utilizzata per l’analisi dei rischi di corruzione ai fini della stesura del piano triennale anticorruzione ha inteso, pertanto, scongiurare le criticità sopra evidenziate, basandosi su un principio di prudenza e privilegiando un sistema di misurazione qualitativo, piuttosto che quantitativo. Il valore del rischio di un evento di corruzione è stato calcolato rilevando:1) la probabilità che si verifichi uno specifico evento di corruzione, raccogliendo tutti gli elementi informativi sia di natura oggettiva (ad esempio, eventi di corruzione specifici già occorsi in passato, segnalazioni pervenute all’amministrazione, notizie di stampa), che di natura soggettiva, tenendo contodel contesto ambientale, delle potenziali motivazioni dei soggetti che potrebbero attuare azioni corruttive,nonché degli strumenti in loro possesso; tale valutazione deve essere eseguita dal responsabile al meglio delle sue possibilità di raccolta di informazioni ed operando una conseguente, attenta valutazione di sintesi al fine di

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rappresentare la probabilità di accadimento dell’evento attraverso una scala crescente su 5 valori:molto bassa, bassa, media, alta, altissima;2) l’impatto che, nel caso in cui l’evento di corruzione si presentasse, viene valutato calcolando le conseguenze:a) sull’amministrazione in termini di qualità e continuità dell’azione amministrativa, impatto economico, conseguenze legali, reputazione e credibilità istituzionale, etc.;b) sugli stakeholders (cittadini, utenti, imprese, mercato, sistema Paese), a seguito del degrado del servizio reso a causa del verificarsi dell’evento di corruzione.Anche l’impatto viene calcolato su di una scala crescente su 5 valori, al pari della probabilità (molto basso, basso, medio, alto, altissimo).Il rischio per ciascuna tipologia di evento corruttivo (E) è stato quindi calcolato come prodotto della probabilità dell’evento per l’intensità del relativo impatto: Rischio (E) = Probabilità(E) x Impatto(E).Di seguito si rappresenta la matrice generale di calcolo del rischio:

La metodologia appena descritta è stata applicata, ai fini della misurazione del rischio di corruzione, tanto all’analisi del contesto esterno dell’Ente, che all’analisi del contesto interno.

4. VALUTAZIONE DEL RISCHIO

La valutazione del rischio è la macro-fase del processo di gestione del rischio in cui lo stesso è identificato, analizzato e confrontato con gli altri rischi al fine di individuare le priorità di intervento e le possibili misure correttive/preventive (trattamento del rischio).

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4.1 Indicazione eventi rischiosiL’identificazione del rischio, o meglio degli eventi rischiosi, ha l’obiettivo di individuare gli eventi di natura corruttiva che possono verificarsi in relazione ai processi, o alle fasi dei processi, di pertinenza dell’amministrazione, con l’obiettivo di considerare - in astratto - tutti i comportamenti a rischio che potrebberopotenzialmente manifestarsi all’interno dell’organizzazione e a cui potrebbero conseguire “abusi di potere” e/o situazioni di mala gestio. L’individuazione deve includere tutti gli eventi rischiosi che, anche solo ipoteticamente, potrebbero verificarsi e avere conseguenze sull’amministrazione. Questa fase e cruciale, perche un evento rischioso «non identificato in questa fase non viene considerato nelle analisi successive» compromettendo l’attuazione di una strategia efficace di prevenzione della corruzione.Come indicato nel PNA 2015, per procedere all’identificazione degli eventi rischiosi è stato preso in considerazione il piu ampio numero possibile di fonti informative (interne, es. procedimenti disciplinari, segnalazioni, report di uffici di controllo, incontri con i responsabili degli uffici e con il personale, oltre chenaturalmente – laddove esistenti - le risultanze dell’analisi della mappatura dei procedimenti e dei processi;esterne, es. casi giudiziari e altri dati di contesto esterno).A seguito dell’analisi organizzativa e gestionale dell’ente sono stati individuati i seguenti possibili eventi rischiosi che risultano espressamente indicati nell’allegato n. 2, nella parte relativa alla identificazione del rischio.Si rinvia all’allegato 2 per la rassegna di tutti gli eventi rischiosi collegati ai macroprocessi e processi mappati, fermo restando il sottoelencato catalogo contenente l’elenco di alcune categorie di comportamento a rischio di natura “trasversale” che possono manifestarsi, tendenzialmente in tutti i processi. E’ il caso, ad esempio, dell’uso improprio o distorto della discrezionalita” considerato anche in presenza della “alterazione/manipolazione/utilizzoimproprio di informazioni e documentazione”, dove ovviamente, il margine di intervento derivante dal secondocomportamento rischioso deriva, necessariamente, da valutazioni non oggettive, legate dunque ad una discrezionalita piu ampia.

4.2. Ponderazione del rischio

E’ fondamentale per la definizione delle priorità di trattamento. L’obiettivo della ponderazione del rischio, come già indicato nel PNA, è di «agevolare, sulla base degli esiti dell’analisi del rischio, i processi decisionali riguardo a quali rischi necessitano un trattamento e le relative priorità di attuazione» In altre parole, la fase di ponderazione del rischio, prendendo come riferimento le risultanze della precedente fase, ha lo scopo di stabilire le priorità di trattamento dei rischi, attraverso il loro confronto, considerando gli obiettivi dell’organizzazione e il contesto in cui la stessa opera. La ponderazione del rischio può anche portare alla decisione di non sottoporre ad ulteriore trattamento il rischio, ma di limitarsi a mantenere attive le misure già esistenti. Posto che l’individuazione di un livello di

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rischio “basso” per un elevato numero di processi, generata anche da una ponderazione non ispirata al principio di “prudenza” e di “precauzione”, comporta l’esclusione dal trattamento del rischio, e quindi dall’individuazione di misure di prevenzione, di processi in cui siano stati comunque identificati o identificabilipossibili eventi rischiosi, la ponderazione viene effettuata con un criterio di massima cautela e prudenza, sottoponendo al trattamento del rischio un ampio numero di processi.Si rinvia all’Allegato 2 per i dati relativi alla ponderazione dei processi mappati, attuata secondo il principio di massima precauzione e prudenza.Le attività con valori di rischio maggiori sono prioritariamente oggetto di trattamento.Le decisioni circa la priorità del trattamento si baseno essenzialmente sui seguenti fattori:• livello di rischio: maggiore è il livello, maggiore è la priorità di trattamento;• obbligatorietà della misura: va data priorità alla misura obbligatoria rispetto a quella ulteriore; impatto organizzativo e finanziario connesso all'implementazione della misura.

4.3. Trattamento del rischio, misure di prevenzione obbligatorie e relativa scheda di programmazioneIl processo di “gestione del rischio” si conclude con il “trattamento”.Il trattamento consiste nel procedimento “per modificare il rischio”. In concreto, individuare e valutare delle misure per neutralizzare o almeno ridurre il rischio di corruzione.Il responsabile della prevenzione della corruzione deve stabilire le “priorità di trattamento” in base al livello di rischio, all’obbligatorietà della misura ed all’impatto organizzativo e finanziario delle misura stessa.Il PTPC può/deve contenere e prevedere l'implementazione anche di misure di carattere trasversale, come:

la trasparenza, che di norma costituisce oggetto del PTTI quale “sezione” del PTPC. Gli adempimenti per la trasparenza possono essere misure obbligatorie o ulteriori. Le misure ulteriori di trasparenza sono indicate nel PTTI, come definito dalla delibera CIVIT 50/2013;

l'informatizzazione dei processi consente per tutte le attività dell'amministrazione la tracciabilità dello sviluppo del processo e riduce quindi il rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase;

l'accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti consente l'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, la diffusione del patrimonio pubblico e il controllo sull'attività da parte dell'utenza;

il monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali per far emergere eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi.

Le “misure” specifiche previste e disciplinate dal presente piano sono descritte nei successivi paragrafi.

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A completamento del presente, si rinvia al PTTI in fase di adozione che andrà qui allegato quale parte integrante e sostanziale.La fase di trattamento del rischio consiste nel processo per modificare il rischio, ossia individuazione e valutazione delle misure che debbono essere predisposte per neutralizzare o ridurre il rischio, e nella decisione di quali rischi si decide di trattare prioritariamente rispetto ad altri.Si distinguono misure obbligatorie, previste dalla L. 190/2012, e misure ulteriori a quelle obbligatorie, predisposte dall’amministrazione per il raggiungimento degli obiettivi strategici declinati nel presente PTPC.L’allegato 2 indica dettagliatamente le misure di prevenzione per ridurre la probabilità che il rischio si verifichi, in riferimento a ciascuna area di rischio, con indicazione anche:- della tempistica- dei responsabili- degli indicatori- modalità di verifica dell’attuazioneper tutte le misure obbligatorie previste nella Parte II del presente PTPC e per le misure ulteriori.Le attività con valori di rischio maggiori, devono essere prioritariamente oggetto delle suddette misure.Le decisioni circa la priorità del trattamento si baseranno essenzialmente sui seguenti fattori:- livello di rischio: maggiore è il livello, maggiore è la priorità di trattamento;- obbligatorietà della misura: va data priorità alla misura obbligatoria rispetto a quella ulteriore;- impatto organizzativo e finanziario connesso all'implementazione della misura.Di seguito si riporta la descrizione delle misure.

Misure obbligatorieMisure di prevenzione e relativi obiettivi

Area di rischio

Azioni Tempistica

Responsabili

Indicatori

Trasparenza:Aumentare la capacità discoprire casi di corruzione

Tutte le areemisuratrasversale

Pubblicazioni datiinformazionidocumentisecondo quantoindicato nelPTTI

Secondoquantoindicatonel PTTI

RPCT % dei dati,informazioni edocumentipubblicati

Codici di comportamento –diffusione di buone

Tutte le areemisura

Diffusione dellaconoscenza

2018 - 2020

RPCT – UDP – RESP. P.O.

Numero dicircolari

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pratiche e valori:Creare un contestosfavorevole alla corruzione

trasversale

del codice dicomportamento e buone prassi tramite circolari

e pareri

Rotazione del personale:

Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse:Creare un contestosfavorevole alla corruzione

Tutte le areemisuratrasversale

redazione dicircolari perdare conoscenzaal personaledell'obbligo di astensione, delleconseguenzescaturenti dalla sua violazione edei comportamenti da seguire in caso di conflittodi interesse

2018 - 2020

RPCT –ResponsabiliP.O.Tutti idipendenti

Numero diprocedimenti soggetti acontrollo

Svolgimento di incarichi d’ufficio - attività ed incarichi extra-istituzionali:Creare un contestosfavorevole alla corruzione

Tutte le areemisuratrasversale

2018 -2020

RPCT Numero deimonitoraggi eseguiti

Conferimento di incarichi dirigenziali in caso di particolari attività o incarichiprecedenti (pantouflage –revolving doors):Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione

Tutte le areemisuratrasversale

Obbligo diallegazione una dichiarazioni ex dpr 445/2000 daparte dell’appaltatore circal’insussistenza

2018 - 2020

RPCT Numero deimonitoraggi eseguiti, enumero deicontratticontrollati

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delle situazionidi lavoro o dei rapporti dicollaborazionedi cui all’art. 53 comma 16-ter D.Lgs 165/2001

Incompatibilità specificheper posizioni dirigenziali:Ridurre le opportunità che si manifestino in casi di corruzione

Tutte le areemisuratrasversale

Diffusione dicircolariconoscitive

2018 - 2020

RPCT–ResponsabiliP.O.

Numero diprocedimenti soggetti acontrollo enumero deimonitoraggi eseguiti

Formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna penale perdelitti contro la pubblica amministrazione:Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione

Tutte le areemisuratrasversale

Diffusione dicircolariconoscitive

2018 - 2020

RPCT Numero deimonitoraggi eseguiti

Tutela del dipendente che ffettua segnalazioni di illecito (c.d. whistleblower):Aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione

Tutte le areemisuratrasversale

Istituzione ediffusione della casella di posta elettronicadedicata, tramite corsi e circolari

Entro31.12.2018

RPCT eResponsabilidi P.O.

Effettivaistituzionedellacasella dipostaelettronicadedicata e

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relativiall’utilizzo dello strumento

numero dicorsi ecircolarirelativiall’utilizzodellostrumento

Formazione:creare un contestosfavorevole alla corruzione

Tutte le areemisuratrasversale

Attuazione diquanto previstodal Piano formativo a cui si rinvia

2018 - 2020

RTCT Numero dicorsieffettuati enumero deipartecipanti rispetto a quantoprevisto nel pianoformativo

Misure ulterioriSono individuate in base ai risultati e agli esiti dei monitoraggi in relazione allo specifico contesto fattuale rilevato in sede di gestione del rischio.

Misure ulteriori erelativi obiettivi

Area dirischio Azioni

Tempistica

Responsabili

Indicatori

Formalizzazione dell’istituzioneUfficio Anticorruzionecreare un contesto sfavorevole allacorruzione

Tutte le aree misuratrasversale

2018 RTCT

Giornata della Trasparenza:creare un contesto

AreaAmministrativa

Attivazione di una giornatadedicata alla

2018 RTCT e Respon

Numerodei soggettipartecipanti

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sfavorevole allacorruzione

diffusionedella disciplinadella trasparenza e alle buon eprassi adottate

sabili P.O.

all’evento

Elaborare il programma dell'attivitàcontrattuale di servizi e di fornitureCreare un contesto sfavorevole allacorruzione

Tutte le areemisuratrasversale

2018 Responsabili P.O.

% dicontrattiinseriti nelprogrammarispetto alnumero dicontratticomplessivi

Implementazione sistema controllicreare un contesto sfavorevole allacorruzione

Tutte le areemisuratrasversale

Intensificazione controlli giàesistenti/istituzione nuovaforma dicontrollointerno in ausilio aicompiti dimonitoraggiodel RPC

2018 Responsabili P.O.

%di controllieffettuatinel 2018rispetto al2017/istituzione nuovaforma dicontrollo

Previsione della presenza di piùfunzionari in occasione dellosvolgimento di procedure oprocedimenti “sensibili”, anche sela responsabilità del procedimentoo del processo è affidata ad un unico funzionarioCreare un contesto sfavorevole allacorruzione

Tutte le areemisuratrasversale

Revisionemodalitàoperative dieffettuazionedei controlli

2018 Responsabili P.O.

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L'individuazione e la valutazione delle misure ulteriori è compiuta dal responsabile della prevenzione, con il coinvolgimento dei Responsabili per le aree di competenza e l'eventuale supporto dell'OIV (o di analogo organismo), tenendo conto anche degli esiti del monitoraggio sulla trasparenza ed integrità, dei controlli interni, nonché di un eventuale “gruppo di lavoro” multidisciplinare.

5. Tempi e modalità di valutazione e controllo dell’efficacia del P.T.P.C.

Azione Cronoprogramma Indicatori di risultato

Monitoraggio sull’efficacia delle misure del piano, incluso il monitoraggioannuale dell’attuazione dei codici di comportamento

Cadenza semestrale per tutte le misure, ad eccezione del Codice di comportamento per il quale viene previsto il monitoraggio annuale:Giugno - Dicembre

Numero delle misure diprevenzione oggetto dimonitoraggio

Numero dei monitoraggieseguiti

Numero di monitoraggitrasmessi all'Autorità epubblicati sul sito

Monitoraggio sul programma della trasparenza con riferimento alla completezza, aggiornamento e aperturadei formati delle pubblicazioni

Cadenza trimestrale:Marzo - Giugno - SettembreDicembre

Numero di sezioni esottosezioni dell'amministrazionetrasparente oggetto di unmonitoraggio

Numero dei monitoraggieseguiti

I report del monitoraggio trimestrali, semestrali e annuali devono essere trasmessi:

a) al responsabile della prevenzione della corruzione, per la valutazione in ordine alla necessità di una modifica del piano di prevenzione quando risultano accertate:- significative violazioni delle prescrizioniovvero- quando intervengono mutamenti nell'organizzazione

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ovvero- quando intervengono mutamenti nell'attività dell'amministrazione.b) al responsabile per la trasparenza, per la valutazione di eventuali azioni correttive e/o di aggiornamento del programma della trasparenza al fine di garantire i livelli di trasparenza indicati in sede di programmazione.c) all’Autorità quando richiesto.

L’esito dei monitoraggi sull’attuazione dei codici di comportamento deve essere pubblicato sul sito web dell'amministrazione.

Interventi di implementazione e miglioramento del suo contenuto

Dopo la prima adozione del piano di prevenzione della corruzione per il triennio 2014-2016, l'attività di aggiornamento, implementazione e miglioramento del del piano prevede:- l'acquisizione delle proposte da parte di stakeholders esterni, a seguito di pubblicazione di apposito avviso di consultazione pubblica;- l'acquisizione delle proposte da parte dei responsabili di posizione organizzativa, quali stakeholders interni;

- l'acquisizione mediante di questionario di rilevazione, in atti, di dati e informazioni dei principali elementi da tenere in considerazione;

- Feedback con il responsabile della prevenzione della corruzione e focus group con i referenti della prevenzione della corruzione preliminare all'adozione PTCP e all'aggiornamento annuale del PTT, nonché esame dei risultati delle azioni di monitoraggio dell’efficacia del PTPC.

5.1 P.T.T.I. – Trasparenza e Integrità

Coordinamento degli adempimenti relativi agli obblighi di trasparenza previsti nel d.lgs. n. 33 del 2013 con le aree di rischio, in modo da capitalizzare gli adempimenti posti in essere dall’amministrazione.In materia di trasparenza amministrativa, l’aggiornamento del Piano triennale della trasparenza costituisce parte integrante e sostanziale del presente PTPC.

5.2 Monitoraggio

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La gestione del rischio si conclude con la successiva azione di monitoraggio, che comporta la valutazione del livello di rischio a seguito delle azioni di risposta, ossia della misure di prevenzione introdotte.Questa fase è finalizzata alla verifica dell'efficacia del sistema di prevenzione adottato e, quindi, alla successiva messa in atto di ulteriori strategie di prevenzione. La fase di monitoraggio si articola in:a) monitoraggio dell’efficacia delle singole misureb) monitoraggio del funzionamento del piano nel suo complesso.Tenuto conto della entità dei dati da monitorare, l’attività di monitoraggio va informatizzata e automatizzata con generazione, ove possibile, di ceck list e report relativi alle singole misure.I report del monitoraggio trimestrali, semestrali e annuali devono essere trasmessi:a) al responsabile della prevenzione della corruzione, per la valutazione in ordine alla necessità di una modifica del piano di prevenzione quando risultano accertate:significative violazioni delle prescrizioniovvero- quando intervengono mutamenti nell'organizzazioneovvero- quando intervengono mutamenti nell'attività dell'amministrazione.b) al responsabile per la trasparenza, per la valutazione di eventuali azioni correttive e/o di aggiornamento del programma della trasparenza al fine di garantire i livelli di trasparenza indicati in sede di programmazione.c) all’2018-2020 à quando richiesto.

L’esito dei monitoraggi sull’attuazione dei codici di comportamento deve essere pubblicato sul sito web dell'amministrazione. 11. Realizzazione del sistema di monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dal regolamento, per la conclusione dei procedimenti

Attraverso il monitoraggio possono emergere eventuali omissioni o ritardi ingiustificati che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi. Il sistema di monitoraggio dei principali procedimenti è attivato nell’ambito del controllo di gestione dell’ente.

Monitoraggio dei rapporti tra l’amministrazione e i soggetti che con essa stipulano contratti e indicazioni delle ulteriori iniziative nell’ambito dei contratti pubblici

Nella sezione del sito web Amministrazione trasparente>Bandi di gare e contratti, entro il 31 gennaio di ogni anno verranno pubblicati i dati relativi l'anno precedente mediante una tabella riassuntiva in formato digitale aperto

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comprendente affidamento di lavori, forniture, servizi, nella quale saranno indicati:- modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;- struttura proponente;- oggetto del bando;- elenco degli operatori invitati a presentare offerte;- aggiudicatario;- importo di aggiudicazione;- tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura;- importo delle somme liquidate

Indicazione delle iniziative previste nell'ambito dell'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere

Sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere, sono elargiti esclusivamente alle condizioni e secondo la disciplina del regolamento previsto dall’articolo 12 della legge 241/1990. Ogni provvedimento d’attribuzione/elargizione è prontamente pubblicato sul sito istituzionale dell’ente nella sezione “amministrazione trasparente”, oltre che all’albo online e nella sezione “determinazioni/deliberazioni”.Ancor prima dell’entrata in vigore del decreto legislativo 33/2013, che ha promosso la sezione del sito “amministrazione trasparente, detti provvedimenti sono stati sempre pubblicati all’albo online e nella sezione “determinazioni/deliberazioni” del sito web istituzionale.

Indicazione delle iniziative previste nell'ambito di concorsi e selezione del personale

I concorsi e le procedure selettive si svolgono secondo le prescrizioni del decreto legislativo 165/2001 e del regolamento di organizzazione dell’ente approvato con deliberazione dell’esecutivo numero 35 del 2003. Ogni provvedimento relativo a concorsi e procedure selettive è prontamente pubblicato sul sito istituzionale dell’ente nella sezione “amministrazione trasparente”.

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Ancor prima dell’entrata in vigore del decreto legislativo 33/2013, che ha promosso la sezione del sito “amministrazione trasparente, detti provvedimenti sono stati sempre pubblicati secondo la disciplina regolamentare.

Indicazione delle iniziative previste nell'ambito delle attività ispettive/organizzazione del sistema di monitoraggio sull'attuazione del PTPC, con individuazione dei referenti, dei tempi e delle modalità di informativa

Il monitoraggio circa l’applicazione del presente PTPC è svolto in autonomia dal Responsabile della prevenzione della corruzione. Ai fini del monitoraggio i dirigenti/responsabili sono tenuti a collaborare con il Responsabile della prevenzione della corruzione e forniscono ogni informazione che lo stesso ritenga utile.

Procedimento disciplinare

Ai fini dell’attività di vigilanza e di monitoraggio nell’applicazione delle norme, le amministrazioni si avvalgono dell’ufficio procedimenti disciplinari istituito ai sensi dell’art. 55-bis comma 4 del decreto legislativo n. 165 del 2001.Il procedimento disciplinare consegue all’obbligo di segnalazione e di denuncia in capo al Responsabile della prevenzione e della trasparenza, ai dirigenti e ai dipendenti. Le norme che disciplinano i tempi e la procedura disciplinare sono contenute nel decreto legislativo n. 165 del 2001 nonché nei vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro.

Il Segretario Generale riveste l’incarico di Presidente dell’Ufficio Procedimenti Disciplinari, in osservanza della Delibera Commissariale n. 35 del 16.04.2013, art.42, svolgendo i procedimenti in conformità all’art. 55 ss.ii.. del D.lgs 165/2001.

In merito alla sussistenza di eventuali casi di conflitto di interesse o di incompatibilità, per il casi di specie, è opportuno citare la Conferenza Unificata nella seduta del 24.07.2013, per l’attuazione dell’ art. 1 co.60 e 61 della L. 190/2012 n. 190, la quale ha espressamente previsto “che, per gli enti di piccole dimensioni,in considerazione della concentrazione dei ruoli tipica di questa realtà, nel caso in cui le funzioni di responsabile dell'ufficio procedimenti disciplinari siano affidate al segretario comunale, il medesimo può essere designato anche quale responsabile della prevenzione della corruzione. Inoltre, la eccezionale concentrazione degli incarichi e delle funzioni in capo al responsabile della prevenzione della corruzione non esonera quest'ultimo dal dovere di astenersi in

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caso di conflitto di interessi”.

Nel caso di specie, in cui il Responsabile dell'Anticorruzione e Presidente dell'Ufficio Procedimenti Disciplinari proponga un provvedimento all'ufficio procedimenti disciplinari, lo stesso si asterrà in favore del Vice Segretario, in conformità al co.7 dell'art. 1 della L. 190/2012, di cui all'art. 5.2 lett. a) del Piano Nazionale Anticorruzione.

6. Soggetti della strategia di prevenzione a livello localeLa strategia di prevenzione della corruzione attuata dal Comune di Modugno tiene conto della strategia elaborata a livello nazionale e definita all’interno del P.N.A.Detta strategia, a livello decentrato e locale, è attuata mediante l'azione sinergica dei seguenti soggetti, di seguito indicati con i relativi compiti.

SOGGETTISOGGETTO COMPITI

stakeholders esterni al Comune portatori dell’interesse alla prevenzione della corruzione, con il compito di formulare proposte e osservazioni e di esercitare il controllo democratico sull'attuazione delle misure, con facoltà di effettuare segnalazioni di illeciti;

stakeholders interni al Comune coinvolti nel sistema di prevenzione anticorruzione, con il compito di formulare proposte e osservazioni, e con facoltà di effettuare segnalazioni di illeciti;

Responsabile della prevenzionedella corruzione (R.P.C.)

entro il 31 gennaio di ogni anno, propone all’organo di indirizzo politico, per l’approvazione, il Piano triennale di Prevenzione della Corruzione la cui elaborazione non può essere affidata a soggetti estranei all’amministrazione (art. 1 co. 8 L. 190/2012);

entro il 31 gennaio di ogni anno, definisce le procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori di attività

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particolarmente esposti alla corruzione;

verifica l'efficace attuazione e l’idoneità del Piano triennale di Prevenzione della Corruzione;

propone la modifica del piano, anche a seguito di accertate significative violazioni delle prescrizioni, così come qualora intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione;

d'intesa con il dirigente/responsabile competente, verifica l'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività per le quali è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione;

entro il 15 dicembre di ogni anno, pubblica nel sito web dell’amministrazione una relazione recante i risultati dell’attività svolta e la trasmette all’organo di indirizzo;

nei casi in cui l’organo di indirizzo politico lo richieda o qualora il dirigente/responsabile lo ritenga opportuno, il responsabile riferisce sull’attività svolta;La figura del RPC è stata interessata in modo significativo dalle modifiche introdotte dal d.lgs. 97/2016. La nuova disciplina è volta a unificare in capo ad un solo soggetto l’incarico di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e a rafforzarne il ruolo, prevedendo che ad esso siano riconosciuti poteri e funzioni idonei a garantire lo svolgimento dell’incarico con autonomia ed effettività, eventualmente anche con modifiche organizzative.

Al fine di garantire indipendenza e autonomia, l’organo di indirizzo è tenuto a disporre eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare che al RPCT siano attribuiti funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell’incarico con piena autonomia ed effettività.

Inoltre, il medesimo decreto, da un lato, attribuisce al RPCT il potere di indicare agli uffici della pubblica amministrazione competenti all’esercizio

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dell’azione disciplinare i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza. Dall’altro lato, stabilisce il dovere del RPCT di segnalare all’organo di indirizzo e all’OIV «le disfunzioni inerenti all’attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza».

D’ora in avanti, pertanto, il Responsabile viene identificato con riferimento ad entrambi i ruoli come Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT). Si precisa sin da ora che in attuazione delle nuove disposizioni normative, gli organi di indirizzo formalizzano con apposito atto l’integrazione dei compiti in materia di trasparenza agli attuali RPC, avendo cura di indicare la relativadecorrenza.Altro elemento di novità è quello della interazione fra RPCT e organismi indipendenti di valutazione.

Si evidenzia, infine, quanto disposto dal Decreto del Ministero dell’Interno del 25 settembre 2015 «Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l’individuazione di operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo da parte degli uffici della pubblica amministrazione» che, all’art. 6, co. 5 prevede che nelle amministrazioni indicate all’art. 1, lett. h) del decreto, la persona individuata come “gestore” delle segnalazioni di operazioni sospette può coincidere con il Responsabile della prevenzione della corruzione, in una logica di continuitaesistente fra i presidi anticorruzione e antiriciclaggio e l’utilità delle misure di prevenzione del riciclaggio a fini di contrasto della corruzione. Le amministrazioni possono quindi valutare e decidere, motivando congruamente, se affidare l’incarico di “gestore” al RPCT oppure ad altri soggetti già eventualmente provvisti di idonee competenze e risorse organizzative garantendo, in tale ipotesi, meccanismi di coordinamento tra RPCT e soggetto “gestore”.

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Referenti del R.P.C.Dirigenti/Responsabili di P.O

quali soggetti direttamente coinvolti nella individuazione della strategia anticorruzione e nel processo di prevenzione;

Tutti i dipendenti del Comune collaborazione e piena attuazione della strategia anticorruzione e delle misure anticorruzione, con facoltà di formulare segnalazioni;

Collaboratori e consulenti esterni a qualsiasi titolo

interagendo con l’amministrazione comunale sono tenuti ad uniformarsi alle regole di legalità, integrità ed etica adottate dal Comune;

Giunta comunale organo di indirizzo politico-amministrativo che approva il piano, le relative modifiche e gli aggiornamenti;

Organi di controllo interno alComune, OIV/ Nucleo divalutazione

tenuti alla vigilanza e al referto nei confronti del responsabile della prevenzione della corruzione, dell’organo di indirizzo politico, e degli organi di controllo esterno;

Ufficio dei procedimentidisciplinari (UPD),

deputato a vigilare sulla corretta attuazione del codice di comportamento e a proporre eventuali modificazioni nonché a esercitare la funzione di diffusione di buone prassi;

Ufficio del personale (UP) chiamato a cooperare all’attuazione e alle modifiche al codice di comportamento e a diffondere buone pratiche;

Ufficio CED (Centroelaborazione dati) del Comune

competente per le necessarie misure di carattere informatico e tecnologico;

Fornitori dei software informaticidel Comune

soggetti da cui acquisire le informazioni necessarie agli adeguamenti tecnologici ed informatici strumentali all’attuazione della normativa e a cui affidare tali adeguamenti;

Organi di controllo esterno alComune: ANAC

deputati al coordinamento della strategia a livello nazionale, al controllo e alla irrogazione delle sanzioni collegate alla violazione delle disposizioni in tema di prevenzione della corruzione;

Organi di controllo esterno al Comune

Sezione regionale della Corte esercita funzioni di controllo e funzioni

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dei Conti giurisdizionali collegate alla responsabilità amministrativa da fatto illecito, per i danni arrecati con dolo o colpa grave;

Prefetto quale organo di supporto informativo agli enti locali;

Altri Servizi di Supporto Esterno al RPC (SSE)

soggetti esterni incaricati del supporto alla piena ed integrale attuazione delle funzioni del predetto responsabile, in tema di attuazione della misura di formazione/ monitoraggio /vigilanza/ progettazione misure di prevenzione

Organo/i di controllo ulteriore a quelli legali e tipici

soggetto/i esterno/i, indipendente e neutrale, previsto e costituito nell’ambito dell’autonomia del Comune, al fine di rendere più incisiva ed efficace la strategia di prevenzione della corruzione.

6.1 P.T.P.C. e relativa funzione

Gli attori della strategia di prevenzione del rischio di corruzione individuati a livello di amministrazione comunale di Modugno, operano in funzione della adozione, della modificazione, dell’ aggiornamento e dell’attuazione del P.T.P.C.Il P.T.P.C., copre il periodo di medio termine del triennio 2018-2020, e la funzione principale dello stesso è quella di assicurare il processo, a ciclo continuo, di adozione, modificazione, aggiornamento e attuazione della strategia di prevenzione della corruzione nell’amministrazione comunale di Modugno, secondo i principi, le disposizioni e le linee guida elaborate a livello nazionale e internazionale.Il P.T.P.C. deve garantire che le strategia si sviluppi e si modifichi a seconda delle esigenze e del feedback ricevuto dagli stakeholders, in modo da mettere via via a punto degli strumenti di prevenzione mirati e sempre più incisivi.In questa logica, l’adozione del P.T.P.C., analogamente a quanto avviene per il P.N.A., non si configura come un’attività una tantum, bensì come un processo ciclico in cui le strategie e gli strumenti vengono via via affinati, modificati o sostituiti in relazione al feedback ottenuto dalla loro applicazione.Inoltre, l’adozione del P.T.P.C., analogamente a quanto avviene per il P.N.A., tiene conto dell’esigenza di unosviluppo graduale e progressivo del sistema di prevenzione, nella consapevolezza che il successo degli interventi dipende in larga misura:- dal consenso sulle politiche di prevenzione;- dalla loro accettazione;- dalla concreta promozione delle stesse da parte di tutti gli attori coinvolti.Per questi motivi il presente P.T.P.C. è finalizzato prevalentemente ad agevolare la piena attuazione delle misure legali ossia quegli strumenti di prevenzione della corruzione che sono disciplinati dalla legge.

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6.2 Elaborazione P.T.P.C. e suo aggiornamento

Per l’elaborazione del P.TPC. è stata seguita la procedura di consultazione di seguito descritta:1. l'acquisizione delle proposte da parte di stakeholders esterni, a seguito di pubblicazione di apposito avviso di consultazione pubblica, in atti;2. l'acquisizione delle proposte da parte dei responsabili di posizione organizzativa, quali stakeholders interni,anch’esse in atti.Nella definizione dei contenuti si è tenuto conto:- delle importanti indicazioni e degli orientamenti che provengono dal P.N.A. 2013, 2015 e 2016;- dei dati contenuti nel Piano delle Performance;- dei dati contenuti nel Documento Unico di Programmazione (DUP);- dei dati contenuti negli altri strumentidi programmazione e di pianificazione;- dei dati contenuti relazioni e delle schede annuali del responsabile della prevenzione della corruzione e, in particolare della scheda per la predisposizione della relazione annuale del responsabile della prevenzione della corruzione, relativamente all'attuazione del PTPC e pubblicata sul sito istituzionale dell'amministrazione. con riferimento alle misure anticorruzione adottate in base al PNA 2013, successivo aggiornamento del 2015, e nel PNA 2016;- dei dati dei monitoraggi sulle singole misure e sul funzionamento del P.T.P.C. nel suo complesso.Inoltre si é provveduto:- all'esame dei dati relativi ai procedimenti disciplinari e giudiziari legati a fatti riconducibili alla violazione di norme in materia di corruzione, quale elemento utile a definire il grado di cultura dell'etica riferibile al Comune;- all'esame dei dati relativi ai procedimenti disciplinari-all'acquisizione delle proposte da parte dei responsabili di posizione organizzativa, quali stakeholdersinterni, anch’esse in atti;- all'acquisizione mediante un questionario di rilevazione, in atti, di dati e informazioni dei principali elementi da tenere in considerazione;- ad attivare mail per segnalazioni di illecito (c.d. whistleblower) e per le istanze di accesso civico;- è stata predisposta e resa disponibile la modulistica per le segnalazioni di illecito (c.d.whistleblower);

Restituzione esiti rilevazioniLa restituzione degli esiti della raccolta di proposte e di suggerimenti, nonché della rilevazione dati e informazioni rappresentano la seguente situazione dell'Ente, rispetto al momento della prima adozione del piano, fornendo i seguenti elementi conoscitivi:- proposte da parte di stakeholders esterni: nessuna proposta pervenuta;- proposte da parte dei responsabili di posizione organizzativa, quali stakeholders interni: nessuna proposta pervenuta;- nessuna variazione è intervenuta rispetto all'assetto degli uffici dell'ente maggiormente esposti al rischio;

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- nessuna variazione è intervenuta nell'organigramma né mutamenti nell'organizzazione;- non sono presenti soluzioni tecnologiche per informatizzare i dati da inserire nella scheda sintetica di ciascun provvedimento;- l'ufficio di prevenzione della corruzione è individuabile in capo al Segretario comunale.

In conclusione, le considerazioni generali sull’efficacia dell’attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC) e sul ruolo del responsabile della prevenzione della corruzione (RPC) sono le seguenti:

a) Stato di attuazione del PTPCL'attuazione del PTPC 2017-2019 e delle relative misure anticorruzione da questo previste si sono rivelate efficaci.Durante la stesura del PTCP ci si è focalizzati sulle principali attività nelle quali è più elevato il rischio di corruzione analizzando le relative aree di rischio, sulle base di tutte le indicazioni obbligatorie previste nel PNA.Sulla base di questo si ritiene di aver dato luogo ad un concreto controllo delle attività a rischio corruzione. Dai controlli effettuati non si sono riscontrate irregolarità, pertanto si ritiene il livello effettivo di attuazione del PTPC buono

b) Ruolo del RPCIl RPC vigila sul regolare svolgimento di procedimenti di maggiore complessità, ponendo particolare attenzione ai tempi di conclusione e scadenza dei vari procedimenti. Il RPC coordina e supporta inoltre gli uffici attraverso la divulgazione ed impartizione di direttive specifiche.

c) Aspetti critici del ruolo del RPCLa principale problematica riscontrata è da ricercarsi nella limitata dotazione organica generale dell’Ente, che purtroppo non permette l'attuazione del PTPC in modo ottimale.

7. Formazione in tema di anticorruzione

L’articolo 7-bis del decreto legislativo 165/2001 che imponeva a tutte le PA la pianificazione annuale della formazione è stato abrogato dal DPR 16 aprile 2013 numero 70.L’articolo 8 del medesimo DPR 70/2013 prevede che le sole amministrazioni dello Stato siano tenute ad adottare, entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno, un Piano triennale di formazione del personale in cui sono rappresentate le esigenze formative delle singole amministrazioni.Tali Piani sono trasmessi al DFP, al Ministero dell'economia e delle finanze e al Comitato per il coordinamento delle scuole pubbliche di formazione che redige il Programma triennale delle attività di formazione dei dirigenti e funzionari pubblici, entro il 31 ottobre di ogni anno.Gli enti territoriali possono aderire al suddetto programma, con oneri a proprio carico, comunicando al Comitato entro il 30 giugno le proprie esigenze formative.

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Si rammenta che l’ente è assoggettato al limite di spesa per la formazione fissato dall’articolo 6 comma 13 del DL 78/2010 (50% della spesa 2009), ferma restando l’interpretazione resa dalla Corte costituzionale, sentenza 182/2011, in merito alla portata dei limiti di cui all’articolo 6 del DL 78/2010 per gli enti locali, per la quale i suddetti limiti di spesa sarebbero da considerarsi complessivamente e non singolarmente.Ove possibile la formazione è strutturata su due livelli:

a) livello generale, rivolto a tutti i dipendenti: riguarda l'aggiornamento delle competenze (approccio contenutistico) e le tematiche dell'etica e della legalità (approccio valoriale);

b) livello specifico, rivolto al responsabile della prevenzione, ai referenti, ai componenti degli organismi di controllo, ai dirigenti e funzionari addetti alle aree a rischio: riguarda le politiche, i programmi e i vari strumenti utilizzati per la prevenzione e tematiche settoriali, in relazione al ruolo svolto da ciascun soggetto nell'amministrazione.

Il Responsabile per la prevenzione della corruzione ha il compito di individuare, i collaboratori incaricati della formazione.

8. Codice di Comportamento

8.1 Adozione delle integrazioni al codice di comportamento dei dipendenti pubblici

L’articolo 54 del decreto legislativo 165/2001, ha previsto che il Governo definisse un “Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni” per assicurare:- la qualità dei servizi;- la prevenzione dei fenomeni di corruzione;- il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico.Il 16 aprile 2013 è stato emanato il DPR 62/2013 recante il suddetto Codice di comportamento. Il comma 3 dell’articolo 54 del decreto legislativo 165/2001, dispone che ciascuna amministrazione elabori un proprio Codice di comportamento “con procedura aperta alla partecipazione e previo parere obbligatorio del proprio organismo indipendente di valutazione”.Il 31 gennaio 2014 il Segretario Generale, nelle funzioni di responsabile dell'anticorruzione, ha avviato il procedimento di adozione del codice di comportamento, “con procedura aperta alla partecipazione e previo parereobbligatorio del proprio organismo indipendente di valutazione”.Chiunque avrebbe potuto presentare osservazioni e suggerimenti entro il termine assegnato e pubblicato.L’OIV ha espresso il proprio parere in merito al Codice di Comportamento che, in via definitiva, è stato approvato dall’organo esecutivo a gennaio 2014.Su apposita determinazione del segretario generale, nelle sue funzioni di garante dell'anticorruzione sono stati aggiornati e modificati gli schemi tipo di atti, con l'inserimento della condizione dell'osservanza del Codici di comportamento per i

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collaboratori esterni a qualsiasi titolo, per i titolari di organi, per il personale impiegato negli uffici di diretta collaborazione dell'autorità politica, per i collaboratori delle ditte fornitrici di beni o servizi od opere a favore dell'amministrazione, nonché prevedendo la risoluzione o la decadenza dal rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal codici.

8.2 Meccanismi di denuncia delle violazioni del codice di comportamentoTrova applicazione l’articolo 55-bis comma 3 del decreto legislativo 165/2001 e s.m.i. in materia di segnalazione all’ufficio competente per i procedimenti disciplinari.

8.3 Ufficio competente ad emanare pareri sulla applicazione del codice di comportamentoProvvede l’ufficio competente a svolgere e concludere i procedimenti disciplinari a norma dell’articolo 55-bis comma 4 del decreto legislativo 165/2001 e smi.

9. Personale

Le disposizioni contenute nella L. n. 190/2012, oltre al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, hanno previsto diversi interventi finalizzati a prevenire possibili fenomeni corruttivi che possano derivare dal comportamento non regolare del personale dipendente e dagli amministratori, nonché da tutti i soggetti (collaboratori, rappresentanti, ex amministratori e dipendenti) che in qualche modo interagiscono o hanno intrattenuto rapporti con l’Amministrazione. Gli interventi previsti dalla Legge Anticorruzione si sono prevalentemente tradotti in aggiornamenti del D. Lgs. n. 165/2001 (“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”) e nell’approvazione del D. Lgs. n. 39/2013 ad oggetto “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico”. Di seguito si da conto della natura di tali misure e delle azioni avviate o programmate dall’ente per dare corso agli interventi che ne discendono.

9.1 Rotazione del personale

I commi 4 lett. e), 5 lett. b) e 10 lett. b) dell’art. 1 della L. 190/2012 prevedono diverse disposizioni finalizzate a favorire ed a porre in essere misure per la rotazione del personale dipendente, in particolare nei servizi ed uffici ritenuti a più elevato rischio di manifestazione di fenomeni corruttivi; peraltro, la lett. l-quater del c. 1 dell’art. 16 del D. Lgs. 165/2001, già prevede che i responsabili amministrativi apicali provvedano al monitoraggio delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione svolte nell'ufficio a cui sono preposti, disponendo, con provvedimento motivato, la rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva.

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Nel merito è intervenuta anche l’A.N.AC., nella determinazione n. 831/2016, evidenziando che “la rotazione del personale è considerata quale misura organizzativa preventiva finalizzata a limitare il consolidarsi di relazioni che possano alimentare dinamiche improprie nella gestione amministrativa, conseguenti alla permanenza nel tempo di determinati dipendenti nel medesimo ruolo o funzione. L’alternanza riduce il rischio che un dipendente pubblico, occupandosi per lungo tempo dello stesso tipo di attività, servizi, procedimenti e instaurando relazioni sempre con gli stessi utenti, possa essere sottoposto a pressioni esterne o possa instaurare rapporti potenzialmente in grado di attivare dinamiche inadeguate. In generale la rotazione rappresenta anche un criterio organizzativo che può contribuire alla formazione del personale, accrescendo le conoscenze e la preparazione professionale del lavoratore”. L’Autorità ha altresì rilevato come, le condizioni in cui è possibile realizzare la rotazione possono essere soggette a: - vincoli soggettivi, connessi a particolari condizioni previste dal rapporto di lavoro coi dipendenti; - vincoli oggettivi, connessi all’assetto organizzativo dell’amministrazione.

Ai fini della rotazione è inoltre importante l’attività di formazione dei dipendenti per garantire che gli stessi acquisiscano le competenze professionali e trasversali necessarie ad avviare i procedimenti di rotazione. Questo Ente con decreto sindacale del 31.01.2017 prot. n. 5317 ha provveduto a dare attuazione al principio della rotazione del personale.

9.2 Conflitto di interesse

L’art. 6 del d.P.R. 62/2013 ad oggetto il “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici” prevede puntuali disposizioni finalizzate a prevenire l’insorgenza di conflitti di interesse nell’ambito dell’attività amministrativa svolta dai singoli dipendenti. Il Codice di comportamento del Comune di Modugno ha peraltro recepito e specificato la suddetta disposizione, adeguandola alle caratteristiche organizzative dell’ente.

9.3 Conferimento e autorizzazione incarichi In base alle previsioni di cui al c. 3bis dell’art. 53 del D. Lgs. 165/2001, come introdotte dal c. 42 dell’art. 1 della L. 190/2012 (c.d. Legge Anticorruzione), con appositi regolamenti emanati su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con i Ministri interessati, si sarebbero dovuti individuare, secondo criteri differenziati in rapporto alle diverse qualifiche e ruoli professionali, gli incarichi vietati ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche. Il c. 60 dell’art. 1 della L. 190/2012 prevede peraltro che in sede di Conferenza unificata, si stabiliscano gli adempimenti, con l'indicazione dei relativi termini, per l'adozione, da parte di ciascuna amministrazione, di norme regolamentari relative all'individuazione degli incarichi vietati ai dipendenti pubblici.

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In sede di Conferenza unificata del 24 luglio 2013, si è stabilito che, al fine di supportare gli enti nella suddetta attività, fosse costituito un tavolo tecnico presso il Dipartimento della funzione pubblica con i rappresentati delle regioni e degli enti locali, con l'obiettivo di analizzare le criticità e stabilire dei criteri che potessero costituire un punto di riferimento per le regioni e gli enti locali; tale tavolo tecnico ha ultimato i propri lavori a fine giugno 2014, con la pubblicazione dei “Criteri generali in materia di incarichi vietati ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche”. Sulla base di tale documentazione, nel corso del 2018 il Comune di Modugno procederà a verificare la conformità delle proprie disposizioni rispetto ai criteri esplicitati dal Tavolo tecnico; nel caso di disallineamenti, si procederà conseguentemente ad aggiornare i propri regolamenti, verificando altresì la sostenibilità degli incarichi attualmente in essere alla luce dei nuovi criteri.

9.4 Incompatibilità e/o inconferibilità incarichi dirigenziali

Il Piano Nazionale Anticorruzione 2013 prevedeva che, in attuazione delle disposizioni di cui al Capo III (“Inconferibilità di incarichi a soggetti provenienti da enti di diritto privato regolati o finanziati dalle pubbliche amministrazioni”), al Capo IV (“Inconferibilità di incarichi a componenti di organi di indirizzo politico”), al Capo V (“Incompatibilità tra incarichi nelle pubbliche amministrazioni e negli enti privati in controllo pubblico e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalle pubbliche amministrazioni nonché lo svolgimento di attività professionale”) e Capo VI (“Incompatibilità tra incarichi nelle pubbliche amministrazioni e negli enti privati in controllo pubblico e cariche di componenti di organi di indirizzo politico”) del D. Lgs. 39/2013 (“Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico”) gli enti provvedano a: - impartire direttive interne affinché negli interpelli per l’attribuzione degli incarichi siano inserite espressamente le cause di incompatibilità/inconferibilità; - impartire direttive affinché i soggetti interessati rendano la dichiarazione di insussistenza delle cause di incompatibilità/inconferibilità all’atto del conferimento dell’incarico e nel corso del rapporto.

Di recente, l’A.N.AC. ha emanato la determinazione n. 833/2016 di approvazione delle “Linee guida in materia di accertamento delle inconferibilità e delle incompatibilità degli incarichi amministrativi Comune di Modugno da parte del responsabile della prevenzione della corruzione. Attività di vigilanza e poteri di accertamento dell’A.N.AC. in caso di incarichi inconferibili e incompatibili.”. Ai sensi di quanto disposto nelle predette Linee guida, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza vigila sull’osservanza delle norme in materia di inconferibilità ed incompatibilità. Con riferimento all’inconferibilità, il Responsabile ha il compito di avviare il procedimento di accertamento della violazione di inconferibilità dell’incarico, che trova valore sia nei confronti degli organi che hanno conferito l’incarico quanto nei confronti del soggetto a cui è stato conferito. Il predetto procedimento

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comprende due accertamenti distinti: uno, di tipo oggettivo, relativo alla violazione delle disposizioni sulle inconferibilità; un secondo, successivo al primo, destinato, in caso di sussistenza della inconferibilità, a valutare l’elemento psicologico di colpevolezza in capo all’organo che ha conferito l’incarico, ai fini dell’eventuale applicazione della sanzione interdittiva di cui all’art. 18 del D. Lgs. n. 39/2013. Nel merito, sono compiti del RPCT anche dichiarare la nullità della nomina, avvenuta in violazione delle norme, e segnalare la violazione all’A.N.AC. Relativamente all’incompatibilità, invece, l’art. 19 del D. Lgs. n. 39/2013 sancisce la decadenza e la risoluzione del relativo contratto, decorso il termine di 15 giorni dalla contestazione della causa di incompatibilità all’interessato da parte del RPCT. In tal senso il Responsabile avvia un unico procedimento di accertamento della situazione di incompatibilità. Il RPCT è tenuto altresì a verificare le dichiarazioni sull’insussistenza di una delle cause di inconferibilità o incompatibilità rilasciate, ai sensi dell’art. 20 del D. Lgs. n. 39/2013, all’atto della nomina, dai soggetti a cui vengono conferiti incarichi. Rispetto alle suddette indicazioni, il Comune di Modugno terrà in considerazione le indicazioni fornite dall’A.N.AC., nelle Linee guida di cui alla determinazione n. 833/2016, valutandone l’applicazione agli adempimenti ed alle procedure di propria competenza, in occasione sia del conferimento di nuovi incarichi, che all’eventuale manifestarsi delle cause di incompatibilità/ inconferibilità.

9.5 Attività successive alla cessazione del servizio

Il c. 16 ter dell’art. 53 del D. Lgs. 165/2001 prevede che i dipendenti i quali, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, non possano svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri; i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione del suddetto precetto, sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti, di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti. In relazione al divieto posto dal riportato c. 16 ter, trova tuttora applicazione quanto disposto dal Piano Nazionale Anticorruzione 2013: Comune di Modugno – Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della trasparenza 2018 - 2020 - nei contratti di assunzione del personale sia inserita la clausola che prevede il divieto di prestare attività lavorativa (a titolo di lavoro subordinato o di lavoro autonomo) per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto nei confronti dei destinatari di provvedimenti adottati o di contratti conclusi con l’apporto decisionale del dipendente; - nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti, anche mediante procedura negoziata, sia inserita la condizione soggettiva di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle

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pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto; - sia disposta l’esclusione dalle procedure di affidamento nei confronti dei soggetti per i quali sia emersa la situazione di cui al punto precedente; - si agisca in giudizio per ottenere il risarcimento del danno nei confronti degli ex dipendenti per i quali sia emersa la violazione dei divieti contenuti nell’art. 53, comma 16 ter, d.lgs. n. 165 del 2001.

Rispetto alle suddette indicazioni, il Comune di Modugno proseguirà nell’attuazione degli interventi previsti dal Piano Nazionale Anticorruzione.

9.6 Adozione di misure per la tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (whistleblower)

Il 15 novembre 2017 la Camera ha approvato in via definitiva il disegno di legge n. 3365-B, già licenziato dal Senato il 18 ottobre 2017. La novella reca le “Disposizioni a tutela degli autori di segnalazioni di condotte illecite nel settore pubblico e privato”.

Per le amministrazioni pubbliche non si tratta di una vera e propria novità, dato che l’articolo 54-bis del decreto legislativo 165/2001 disciplinava il “whistleblowing” sin dal 2012, anno in cui la legge “anticorruzione” n. 190/2012 ha introdotto tale disposizione nell’ordinamento italiano.

La nuova legge sul whistleblowing ha riscritto l’articolo 54-bis.

Secondo la nuova disposizione il pubblico dipendente che, “nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione”, segnala al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, oppure all'ANAC, o all'autorità giudiziaria ordinaria o contabile, “condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione”.

Secondo il nuovo articolo 54-bis e come previsto nel PNA 2013 (Allegato 1 paragrafo B.12) sono accordate al whistleblower le seguenti garanzie:

g) la tutela dell'anonimato;

h) il divieto di discriminazione;

i) la previsione che la denuncia sia sottratta al diritto di accesso.

L’articolo 54-bis delinea una “protezione generale ed astratta” che, secondo ANAC, deve essere completata con concrete misure di tutela del dipendente. Tutela che, in ogni caso, deve essere assicurata da tutti i soggetti che ricevono la segnalazione.

Il Piano nazione anticorruzione prevede, tra azioni e misure generali per la prevenzione della corruzione e, in particolare, fra quelle obbligatorie, che le

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amministrazioni pubbliche debbano tutelare il dipendente che segnala condotte illecite.

Il PNA impone alle pubbliche amministrazioni, di cui all’art. 1 co. 2 del d.lgs. 165/2001, l’assunzione dei “necessari accorgimenti tecnici per dare attuazione alla tutela del dipendente che effettua le segnalazioni”.

Le misure di tutela del whistleblower devono essere implementate, “con tempestività”, attraverso il Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC).

L’ente si è dotato di una mail per le segnalazioni che consente l’inoltro e la gestione di segnalazioni in maniera del tutto anonima e che ne consente l’archiviazione.

I soggetti destinatari delle segnalazioni sono tenuti al segreto ed la massimo riserbo.

Anonimato.

La ratio della norma è quella di evitare che il dipendente ometta di effettuare segnalazioni di illecito per il timore di subire conseguenze pregiudizievoli.

La norma tutela l'anonimato facendo specifico riferimento al procedimento disciplinare. Tuttavia, l'identità del segnalante deve essere protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione.

Per quanto riguarda lo specifico contesto del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante può essere rivelata all'autorità disciplinare e all'incolpato nei seguenti casi:

consenso del segnalante;

la contestazione dell'addebito disciplinare è fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione: si tratta dei casi in cui la segnalazione è solo uno degli elementi che hanno fatto emergere l'illecito, ma la contestazione avviene sulla base di altri fatti da soli sufficienti a far scattare l'apertura del procedimento disciplinare;

la contestazione è fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità è assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato: tale circostanza può emergere solo a seguito dell'audizione dell'incolpato ovvero dalle memorie difensive che lo stesso produce nel procedimento.

La tutela dell'anonimato prevista dalla norma non è sinonimo di accettazione di segnalazione anonima. La misura di tutela introdotta dalla disposizione si riferisce al caso della segnalazione proveniente da dipendenti individuabili e riconoscibili. Resta fermo restando che l'amministrazione deve prendere in considerazione anche segnalazioni anonime, ove queste si presentino adeguatamente

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circostanziate e rese con dovizia di particolari, siano tali cioè da far emergere fatti e situazioni relazionandoli a contesti determinati (es.: indicazione di nominativi o qualifiche particolari, menzione di uffici specifici, procedimenti o eventi particolari, ecc.).

Le disposizioni a tutela dell'anonimato e di esclusione dell'accesso documentale non possono comunque essere riferibili a casi in cui, in seguito a disposizioni di legge speciale, l'anonimato non può essere opposto, ad esempio indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni, ecc.

ll divieto di discriminazione nei confronti del whistleblower.

Per misure discriminatorie si intende le azioni disciplinari ingiustificate, le molestie sul luogo di lavoro ed ogni altra forma di ritorsione che determini condizioni di lavoro intollerabili. La tutela prevista dalla norma è circoscritta all'ambito della pubblica amministrazione; infatti, il segnalante e il denunciato sono entrambi pubblici dipendenti. La norma riguarda le segnalazioni effettuate all'Autorità giudiziaria, alla Corte dei conti o al proprio superiore gerarchico.

Il dipendente che ritiene di aver subito una discriminazione per il fatto di aver effettuato una segnalazione di illecito:

deve dare notizia circostanziata dell'avvenuta discriminazione al responsabile della prevenzione; il responsabile valuta la sussistenza degli elementi per effettuare la segnalazione di quanto accaduto al dirigente sovraordinato del dipendente che ha operato la discriminazione; il dirigente valuta tempestivamente l'opportunità/necessità di adottare atti o provvedimenti per ripristinare la situazione e/o per rimediare agli effetti negativi della discriminazione in via amministrativa e la sussistenza degli estremi per avviare il procedimento disciplinare nei confronti del dipendente che ha operato la discriminazione, l'U.P.D., per i procedimenti di propria competenza, valuta la sussistenza degli estremi per avviare il procedimento disciplinare nei confronti del dipendente che ha operato la discriminazione,

9.7. Predisposizione di protocolli di legalità per gli affidamenti

I patti d'integrità ed i protocolli di legalità sono un complesso di condizioni la cui accettazione viene configurata dall’ente, in qualità di stazione appaltante, come presupposto necessario e condizionante la partecipazione dei concorrenti ad una gara di appalto.

Il patto di integrità è un documento che la stazione appaltante richiede ai partecipanti alle gare.

Permette un controllo reciproco e sanzioni per il caso in cui qualcuno dei partecipanti cerchi di eluderlo.

Si tratta quindi di un complesso di regole di comportamento finalizzate alla prevenzione del fenomeno corruttivo e volte a valorizzare comportamenti eticamente adeguati per tutti i concorrenti.

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L'AVCP con determinazione 4/2012 si era pronunciata sulla legittimità di inserire clausole contrattuali che impongono obblighi in materia di contrasto delle infiltrazioni criminali negli appalti nell'ambito di protocolli di legalità/patti di integrità.

Nella determinazione 4/2012 l’AVCP precisava che "mediante l'accettazione delle clausole sancite nei protocolli di legalità al momento della presentazione della domanda di partecipazione e/o dell'offerta, infatti, l'impresa concorrente accetta, in realtà, regole che rafforzano comportamenti già doverosi per coloro che sono ammessi a partecipare alla gara e che prevedono, in caso di violazione di tali doveri, sanzioni di carattere patrimoniale, oltre alla conseguenza, comune a tutte le procedure concorsuali, della estromissione dalla gara (cfr. Cons. St., sez. VI, 8 maggio 2012, n. 2657; Cons. St., 9 settembre 2011, n. 5066)".

Il Comune di Modugno ha aderito al protocollo di legalità, sottoscrivendo un “Protocollo di Intesa” in data 20.04.2012 con la Prefettura di Bari, il cui termine di accettazione è imposto, in sede di gara, ai concorrenti.

Parte III Analisi del rischio

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1. Analisi del rischio

Come spiegato nel Capitolo 2 della precedente Parte II, si procede all’analisi ed alla valutazione del rischio del concreto verificarsi di fenomeni corruttivi per le attività individuate nel medesimo paragrafo.Per ogni ripartizione organizzativa dell’ente, sono ritenute “aree di rischio”, quali attività a più elevato rischio di corruzione, le singole attività, i processi ed i procedimenti riconducibili alle macro aree seguenti:

AREE DI RISCHIOAREA A, acquisizione e progressione del personale: concorsi e prove selettive per l’assunzione di personale e per la progressione in carriera. Reclutamento, progressioni di carriera, conferimento di incarichi di collaborazione.

AREA B, affidamento di lavori servizi e forniture: procedimenti di scelta del contraente per l’affidamento di lavori, servizi, forniture.Definizione dell'oggetto dell'affidamento; individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento; requisiti di qualificazione; requisiti di aggiudicazione; valutazione delle offerte; verifica dell'eventuale anomalia delle offerte; procedure negoziate; affidamenti diretti; revoca del bando; redazione del crono programma; varianti in corso di esecuzione del contratto; subappalto; utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto.

AREA C, provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario: autorizzazioni e concessioni.Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an; provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato; provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato; provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale;

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provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an; provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto.

AREA D, provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario: concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati. Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an; provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato; provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato; provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale; provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an; provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto1.

AREA E (Specifica per i comuni): provvedimenti di pianificazione urbanistica generale ed attuativa; permessi di costruire ordinari, in deroga e convenzionati; accertamento e controlli sugli abusi edilizi, controlli sull’uso del territorio; gestione del reticolo idrico minore; gestione del processo di irrogazione delle sanzioni per violazione del CDS e vigilanza sulla circolazione e la sosta;gestione ordinaria delle entrate e delle spese di bilancio; accertamenti e verifiche dei tributi locali, accertamenti con adesione dei tributi locali;incentivi economici al personale (produttività individuale e retribuzioni di risultato); gestione della raccolta, dello smaltimento e del riciclo dei rifiuti2; protocollo e archivio, pratiche anagrafiche, sepolture e tombe d famiglia, gestione della leva, gestione dell’elettorato; 1

Per le Aree A-D si veda l’allegato numero 2 del PNA 2013 (aree di rischio comuni e obbligatorie). 2 ANAC determinazione numero 12 del 28 ottobre 2015, pagina 18.

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patrocini ed eventi; diritto allo studio; organi, rappresentanti e atti amministrativi; segnalazioni e reclami; affidamenti in house. Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an; provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato; provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato; provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale; provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an; provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto.

La metodologia applicata per svolgere la valutazione del rischio è stata descritta nella Parte II, Capitolo 2 “gestione del rischio”, paragrafo 3.2. La valutazione si sviluppa attraverso le seguenti fasi: 20. L'identificazione del rischio;21. L'analisi del rischio:

B1. Stima del valore della probabilità che il rischio si concretizzi;

B2. Stima del valore dell’impatto; 22. La ponderazione del rischio; 23. Il trattamento.

Applicando la suddetta metodologia sono state analizzate le attività, i processi e i procedimenti riferibili alle macro aree di rischio A–E. In apposite schede sono stati riportati i valori attribuiti a ciascun criterio per la valutazione della probabilità e la valutazione dell’impatto. La moltiplicazione dei due valori ha determinato la “valutazione del rischio” connesso all’attività. I risultati sono riassunti nelle due tabelle che seguono.

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n. sched

a

Area di rischio

Attività o processo Probabilità (P)

Impatto (I)

Rischio (P x I)

1 T Convenzioni tra i comuni e tra i comuni di provincia, costituzione e modificazione di forme associative

Medio Medio Medio

2 G Nomina Organismo di Valutazione

Alto Alto Alto

3 G Costituzione di ufficio posto alle dirette dipendenze del sindaco ai sensi dell’art. 90, TUEL

Medio Medio Medio

4 F Rogito atti segretario comunale

Medio Medio Medio

5 P Attivazione del sistema di tutela del dipendente che segnala illeciti

Alto Alto Alto

6 P Pubblicazione su Amministrazione Trasparente di dati, informazioni e documenti

Alto Alto Alto

7 P Smistamento agli uffici della documentazione protocollata

Medio Medio Medio

8 H Albo e notifiche. Notifiche

Medio Medio Medio

9 F Autentica di firma Alto Alto Alto

10 F Tenuta registro unioni civili

Alto Alto Alto

11 P Rilascio carte di identità Medio Medio Medio

12 F Rilascio tessera elettorale

Alto Alto Alto

13 P Redazione atto di nascita Medio Medio Medio

14 C Autorizzazione in deroga per i cantieri edili – stradali – industriali

Alto Alto Alto

71

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15 I Bonifica e ripristino di aree contaminate

Alto Alto Alto

16 I Conferimento rifiuti differenziati presso gli impianti di destinazione

Alto Alto Alto

17 F Ricovero e custodia cani randagi

Alto Alto Alto

18 C Autorizzazione allacciamento alla pubblica fognatura per stabili di civile abitazione

Alto Alto Alto

19 C Permesso di costruire – Autorizzazione

Alto Alto Alto

20 C Permesso di costruire in sanatoria - Autorizzazione

Alto Alto Alto

21 F Sanzioni per interventi eseguiti in assenza o difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività

Alto Alto Alto

22 C Manutenzione straordinaria (pesante) - SCIA

Alto Alto Alto

23 C Ristrutturazione edilizia (cosiddetta pesante) Autorizzazione PdC / silenzio-assenso ai sensi dell’art. 20 d.p.r. 380/2001 e SCIA alternativa alla autorizzazione

Alto Alto Alto

24 C Nuova costruzione di un manufatto edilizio - Autorizzazione PdC / silenzio-assenso ai sensi dell’art. 20 d.p.r. 380/2001 e SCIA alternativa alla autorizzazione

Alto50 Alto Alto

25 C SCIA in sanatoria - SCIA Alto Alto Alto

26 C Realizzazione di opere in conglomerato cementizio e armato normale, precompresso e a struttura metallica-

Alto Alto Alto

72

Page 74: Il Sindaco Nicola Magrone è stato eletto nella lista … n. … · Web view, bensì come un processo ciclico in cui le strategie e gli strumenti vengono via via affinati, modificati

Autorizzazione27 C Agibilità – SCIA Alto Alto Alto

28 D Trasformazione diritto di superficie in diritto di proprietà aree ERP

Alto Alto Alto

29 D Assegnazione Alloggi Edilizia Residenziale Pubblica - ERP

Alto Alto Alto

30 F Restituzione del contributo di costruzione

Alto Alto Alto

31 P Certificato destinazione urbanistica

Alto Alto Alto

32 L Piani urbanistici attuativi ad iniziativa privata

Alto Alto Alto

33 L Piano di lottizzazione Alto Alto Alto

34 C Autorizzazioni alla manomissione dei sedimi delle vie, strade, piazze ecc, di proprietà comunale o di uso pubblico

Alto Alto Alto

35 B Affidamento appalto di lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro mediante il sistema della procedura negoziata

Alto Alto Alto

36 B Affidamento progettazione a professionisti esterni

Alto Alto Alto

37 B Subappalto Alto Alto Alto

38 C Autorizzazione passo carrabile permanente

Alto Alto Alto

39 E Bilancio di previsione Alto Alto Alto40 E Rendiconto Alto Alto Alto41 E Stipendi – Paghe Alto Alto Alto42 A Assunzione di personale

mediante concorsi, mobilità e contratti di lavoro a tempo determinato o flessibile

Alto Alto Alto

43 B Fornitura cancelleria ed altro materiale di consumo per gli uffici

Alto Alto Alto

73

Page 75: Il Sindaco Nicola Magrone è stato eletto nella lista … n. … · Web view, bensì come un processo ciclico in cui le strategie e gli strumenti vengono via via affinati, modificati

44 H Accertamenti tributari Alto Alto Alto

45 E Rateazione pagamento tributi accertati

Alto Alto alto

46 E Iscrizione a ruolo entrate tributarie

Alto Alto Alto

47 H Provvedimenti in autotutela per tributi comunali

Alto Alto Alto

48 E Rimborsi a contribuenti-riversamenti a Comuni competenti-sgravi di quote indebite e inesigibili di tributi comunali

Alto Alto Alto

49 B Organizzazione manifestazioni

Alto Alto Alto

50 E Acquisizione patrimonio documentario

Alto Alto Alto

51 D Erogazione del servizio senza corrispettivo o a tariffa agevolata

Alto Alto Alto

52 E Piano diritto allo studio Alto Alto Alto

53 B Servizio di ristorazione scolastica

Alto Alto Alto

54 E Centri sociali per anziani Alto Alto Alto

55 D Contributi economici Alto Alto Alto

56 F Iscrizioni e graduatorie per asilo nido

Alto Alto Alto

57 D Controllo I.S.E.E. per prestazioni sociali agevolate

Alto Alto Alto

58 D Bonus elettrico Alto Alto Alto

59 C Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) per esercizi di commercio al dettaglio-media struttura di vendita con superficie fino a mq. 1.500

Alto Alto Alto

60 C Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)

Alto Alto Alto

74

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esercizio di somministrazione di alimenti e bevande –nuova apertura

61 F Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) per esercizio attività di acconciatore, estetista,esecuzione tatuaggi e piercing

Alto Alto Alto

62 F Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) per attività ricettive complementari attività agrituristica-bed abd breakfast-affittacamere

Alto Alto Alto

63 C Commercio itinerante su aree pubbliche - Autorizzazione

Medio Medio Medio

64 C Commercio su arre pubbliche con posteggio in mercati-Autorizzazione

Medio Medio Medio

65 F Interventi per manifestazioni,feste,processi pro,mercati e manifestazioni sportive

Alto Alto Alto

66 M Controllo segnaletica Alto Alto Alto

67 M Rilievo incidente Alto Alto Alto

68 C Accertamento violazioni stradali

Alto Alto Alto

69 H Trasmissione notizie di reato all’A.G.

Alto Alto Alto

70 B Assistenza domiciliare Alto Alto Alto

71 B Teleassistenza Alto Alto Alto

72 B Assistenza educativa alunni disabili in ambito scolastico

Alto Alto Alto

73 B Servizio assistenza domiciliare minori

Alto Alto Alto

74 E Inserimenti in struttura Medio Medio Medio

75 B Affidamento appalto di servizi e forniture di importo pari o superiore

Alto Alto Alto

75

Page 77: Il Sindaco Nicola Magrone è stato eletto nella lista … n. … · Web view, bensì come un processo ciclico in cui le strategie e gli strumenti vengono via via affinati, modificati

a 40.000 euro e inferiore alle soglie di cui all’art. 35 d.lgs 50/2016 mediante il sistema della procedura negoziata

76 A Conferimento di incarichi di collaborazione studio e ricerca nonché di consulenza a soggetti estranei all’amministrazione

Alto Alto Alto

77 E Liquidazione fatture Alto Alto Alto

78 G Formazione Albo dei professionisti esterni

Alto Alto Alto

79 O Accesso art. 22 e segg della L. 241/90

Medio Medio Medio

80 O Accesso art. 43 o.2 del TUEL da parte dei consiglieri

Medo Medio medio

81 O Accesso civico generalizzato concernente dati e documenti ulteriori a quelli soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs 33/2013

Medio Medio Medio

In allegato, chi legge può trovare le 81 schede di valutazione del rischio di tutte le attività analizzate.

76

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Nella tabella che segue si procede alla ponderazione del rischio classificando le attività in ordine decrescente rispetto ai valori di “rischio” stimati.

n. sched

a

Area di rischio

Attività o processo Probabilità (P)

Impatto (I)

Rischio (P x I)

2 G Nomina Organismo di Valutazione

Alto Alto Alto

5 P Attivazione del sistema di tutela del dipendente che segnala illeciti

Alto Alto Alto

6 P Pubblicazione su Amministrazione Trasparente di dati, informazioni e documenti

Alto Alto Alto

9 F Autentica di firma Alto Alto Alto

10 F Tenuta registro unioni civili

Alto Alto Alto

12 F Rilascio tessera elettorale

Alto Alto Alto

14 C Autorizzazione in deroga per i cantieri edili – stradali – industriali

Alto Alto Alto

15 I Bonifica e ripristino di aree contaminate

Alto Alto Alto

16 I Conferimento rifiuti differenziati presso gli impianti di destinazione

Alto Alto Alto

17 F Ricovero e custodia cani randagi

Alto Alto Alto

18 C Autorizzazione allacciamento alla pubblica fognatura per stabili di civile abitazione

Alto Alto Alto

19 C Permesso di costruire – Autorizzazione

Alto Alto Alto

20 C Permesso di costruire in sanatoria - Autorizzazione

Alto Alto Alto

77

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21 F Sanzioni per interventi eseguiti in assenza o difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività

Alto Alto Alto

22 C Manutenzione straordinaria (pesante) - SCIA

Alto Alto Alto

23 C Ristrutturazione edilizia (cosiddetta pesante) Autorizzazione PdC / silenzio-assenso ai sensi dell’art. 20 d.p.r. 380/2001 e SCIA alternativa alla autorizzazione

Alto Alto Alto

24 C Nuova costruzione di un manufatto edilizio - Autorizzazione PdC / silenzio-assenso ai sensi dell’art. 20 d.p.r. 380/2001 e SCIA alternativa alla autorizzazione

Alto50 Alto Alto

25 C SCIA in sanatoria - SCIA Alto Alto Alto

26 C Realizzazione di opere in conglomerato cementizio e armato normale, precompresso e a struttura metallica- Autorizzazione

Alto Alto Alto

27 C Agibilità -SCIA Alto Alto Alto

28 D Trasformazione diritto di superficie in diritto di proprietà aree ERP

Alto Alto Alto

29 D Assegnazione Alloggi Edilizia Residenziale Pubblica - ERP

Alto Alto Alto

30 F Restituzione del contributo di costruzione

Alto Alto Alto

31 P Certificato destinazione urbanistica

Alto Alto Alto

32 L Piani urbanistici attuativi ad iniziativa

Alto Alto Alto

78

Page 80: Il Sindaco Nicola Magrone è stato eletto nella lista … n. … · Web view, bensì come un processo ciclico in cui le strategie e gli strumenti vengono via via affinati, modificati

privata33 L Piano di lottizzazione Alto Alto Alto

34 C Autorizzazioni alla manomissione dei sedimi delle vie, strade, piazze ecc, di proprietà comunale o di uso pubblico

Alto Alto Alto

35 B Affidamento appalto di lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro mediante il sistema della procedura negoziata

Alto Alto Alto

36 B Affidamento progettazione a professionisti esterni

Alto Alto Alto

37 B Subappalto Alto Alto Alto

38 C Autorizzazione passo carrabile permanente

Alto Alto Alto

39 E Bilancio di previsione Alto Alto Alto40 E Rendiconto Alto Alto Alto41 E Stipendi – Paghe Alto Alto Alto

42 A Assunzione di personale mediante concorsi, mobilità e contratti di lavoro a tempo determinato o flessibile

Alto Alto Alto

43 B Fornitura cancelleria ed altro materiale di consumo per gli uffici

Alto Alto Alto

44 H Accertamenti tributari Alto Alto Alto

45 E Rateazione pagamento tributi accertati

Alto Alto alto

46 E Iscrizione a ruolo entrate tributarie

Alto Alto Alto

47 H Provvedimenti in autotutela per tributi comunali

Alto Alto Alto

48 E Rimborsi a contribuenti-riversamenti a Comuni competenti-sgravi di

Alto Alto Alto

79

Page 81: Il Sindaco Nicola Magrone è stato eletto nella lista … n. … · Web view, bensì come un processo ciclico in cui le strategie e gli strumenti vengono via via affinati, modificati

quote indebite e inesigibili di tributi comunali

49 B Organizzazione manifestazioni

Alto Alto Alto

50 E Acquisizione patrimonio documentario

Alto Alto Alto

51 D Erogazione del servizio senza corrispettivo o a tariffa agevolata

Alto Alto Alto

52 E Piano diritto allo studio Alto Alto Alto

53 B Servizio di ristorazione scolastica

Alto Alto Alto

54 E Centri sociali per anziani Alto Alto Alto

55 D Contributi economici Alto Alto Alto56 F Iscrizioni e graduatorie

per asilo nidoAlto Alto Alto

57 D Controllo I.S.E.E. per prestazioni sociali agevolate

Alto Alto Alto

58 D Bonus elettrico Alto Alto Alto

59 C Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) per esercizi di commercio al dettaglio-media struttura di vendita con superficie fino a mq. 1.500

Alto Alto Alto

60 C Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) esercizio di somministrazione di alimenti e bevande –nuova apertura

Alto Alto Alto

61 F Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) per esercizio attività di acconciatore, estetista,esecuzione tatuaggi e piercing

Alto Alto Alto

62 F Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) per attività ricettive

Alto Alto Alto

80

Page 82: Il Sindaco Nicola Magrone è stato eletto nella lista … n. … · Web view, bensì come un processo ciclico in cui le strategie e gli strumenti vengono via via affinati, modificati

complementari attività agrituristica-bed abd breakfast-affittacamere

65 F Interventi per manifestazioni,feste,processi pro,mercati e manifestazioni sportive

Alto Alto Alto

66 M Controllo segnaletica Alto Alto Alto

67 M Rilievo incidente Alto Alto Alto

68 C Accertamento violazioni stradali

Alto Alto Alto

69 H Trasmissione notizie di reato all’A.G.

Alto Alto Alto

70 B Assistenza domiciliare Alto Alto Alto

71 B Teleassistenza Alto Alto Alto

72 B Assistenza educativa alunni disabili in ambito scolastico

Alto Alto Alto

73 B Servizio assistenza domiciliare minori

Alto Alto Alto

75 B Affidamento appalto di servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore alle soglie di cui all’art. 35 d.lgs 50/2016 mediante il sistema della procedura negoziata

Alto Alto Alto

76 A Conferimento di incarichi di collaborazione studio e ricerca nonché di consulenza a soggetti estranei all’amministrazione

Alto Alto Alto

77 E Liquidazione fatture Alto Alto Alto

78 G Formazione Albo dei professionisti esterni

Alto Alto Alto

1 T Convenzioni tra i comuni e tra i comuni di provincia, costituzione e

Medio Medio Medio

81

Page 83: Il Sindaco Nicola Magrone è stato eletto nella lista … n. … · Web view, bensì come un processo ciclico in cui le strategie e gli strumenti vengono via via affinati, modificati

modificazione di forme associative

3 G Costituzione di ufficio posto alle dirette dipendenze del sindaco ai sensi dell’art. 90, TUEL

Medio Medio Medio

4 F Rogito atti segretario comunale

Medio Medio Medio

7 P Smistamento agli uffici della documentazione protocollata

Medio Medio Medio

8 H Albo e notifiche. Notifiche

Medio Medio Medio

11 P Rilascio carte di identità Medio Medio Medio

14 P Redazione atto di nascita

Medio Medio Medio

63 C Commercio itinerante su aree pubbliche - Autorizzazione

Medio Medio Medio

64 C Commercio su arre pubbliche con posteggio in mercati-Autorizzazione

Medio Medio Medio

74 E Inserimenti in struttura Medio Medio Medio79 O Accesso art. 22 e segg

della L. 241/90Medio Medio Medio

80 O Accesso art. 43 o.2 del TUEL da parte dei consiglieri

Medo Medio medio

81 O Accesso civico generalizzato concernente dati e documenti ulteriori a quelli soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs 33/2013

Medio Medio Medio

In allegato, chi legge può trovare le 81 schede di valutazione del rischio di tutte le attività analizzate.

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La fase di trattamento del rischio consiste nel processo di individuazione e valutazione delle misure da predisporre per neutralizzare o ridurre il rischio. Inoltre, il trattamento del rischio comporta la decisione circa quali rischi si debbano di trattare prioritariamente rispetto ad altri. Al fine di neutralizzare o ridurre il livello di rischio, debbono essere individuate e valutate le misure di prevenzione. Queste, si distinguono in obbligatorie e ulteriori. Non ci sono possibilità di scelta circa le misure obbligatorie, che debbono essere attuate necessariamente nell'amministrazione. Sono tutte misure obbligatorie quelle previste nella Parte II del presente piano (capitoli 4, 5 e 6). Le attività con valori di rischio maggiori, devono essere prioritariamente oggetto delle suddette misure. Misure ulteriori possono essere valutate in base ai costi stimati, all'impatto sull'organizzazione e al grado di efficacia che si attribuisce a ciascuna di esse.L'individuazione e la valutazione delle misure ulteriori può essere compiuta dal responsabile della prevenzione, con il coinvolgimento dei dirigenti/responsabili per le aree di competenza e l'eventuale supporto dell'OIV (o di analogo organismo), tenendo conto anche degli esiti del monitoraggio sulla trasparenza ed integrità, dei controlli interni, nonché del “gruppo di lavoro” multidisciplinare. Le decisioni circa la priorità del trattamento si baseranno essenzialmente sui seguenti fattori:livello di rischio: maggiore è il livello, maggiore è la priorità di trattamento; obbligatorietà della misura: va data priorità alla misura obbligatoria rispetto a quella ulteriore;impatto organizzativo e finanziario connesso all'implementazione della misura.La gestione del rischio si concluderà con la successiva azione di monitoraggio, che comporta la valutazione del livello di rischio a seguito delle azioni di risposta, ossia della misure di prevenzione introdotte. Questa fase è finalizzata alla verifica dell'efficacia dei sistemi di prevenzione adottati e, quindi, alla successiva messa in atto di ulteriori strategie di prevenzione. E’ attuata dai medesimi soggetti che partecipano all'interno processo di gestione del rischio in stretta connessione con il sistema di programmazione e controllo di gestione.

83

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Parte IV Trasparenza

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1. Principi Generali di Trasparenza

Questa amministrazione ritiene la trasparenza sostanziale e l’accesso civico le misure principali per contrastare i fenomeni corruttivi.

La trasparenza, quale principio generale dell’attività amministrativa di cui all’art. 1 del D.Lgs. 33/3013 e s.m.i. è l’accessibilità totale dei dati e dei documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle Pubbliche Amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini e di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.Tale definizione è stata riconfermata dal d.lgs. 97/2016 di «Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190e del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124 in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche» (di seguito “d.lgs. 97/2016”) che ha apportato numerosi cambiamenti alla normativa sulla trasparenza, rafforzandone il valore di principio che caratterizza l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni e i rapporti con i cittadini.Il citato d.lgs. 97/2016 è intervenuto, con abrogazioni o integrazioni, su diversi obblighi di trasparenza. Tra le modifiche di carattere generale di maggior rilievo, si rileva il mutamento dell’ambito soggettivo di applicazione della normativa sulla trasparenza, l’introduzione del nuovo istituto dell’accesso civico generalizzato agli atti e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, l’unificazione fra il Programma triennale di prevenzione della corruzione e quello della trasparenza, l’introduzione di nuove sanzioni pecuniarie nonché l’attribuzione adANAC della competenza all’irrogazione delle stesse.A fronte delle modifiche apportate dal d.lgs. 97/2016 agli obblighi di trasparenza del d.lgs. 33/2013, nel Piano nazionale anticorruzione 2016 (§ 7.1 Trasparenza) l’Autorità si è riservata di intervenire con apposite Linee guida, integrative del PNA, con le quali operare una generale ricognizione dell’ambito soggettivo e oggettivo degli obblighi di trasparenza delle pubbliche amministrazioni.Con Delibera n. 1310 del 28 dicembre 2016, l’ANAC ha adottato le “Prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016”.Le Linee guida sono suddivise in tre parti:- una prima parte illustra le modifiche di carattere generale che sono state introdotte dal d.lgs. 97/2016, con particolare riferimento all’ambito soggettivo di applicazione, alla programmazione della trasparenza e alla qualità dei dati pubblicati;- una seconda parte nella quale si dà conto delle principali modifiche o integrazioni degli obblighi di pubblicazione disciplinati nel d.lgs. 33/2013. Con riferimento ai dati da pubblicare ai sensi dell’art. 14, le linee guida rinviano a ulteriori specifiche Linee guida in corso di adozione;

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- nella terza parte sono fornite alcune indicazioni circa la decorrenza dei nuovi obblighi e l’accesso civico in caso di mancata pubblicazione di dati.In allegato alle Linee guida è stata predisposta, in sostituzione dell’allegato 1 della delibera n. 50/ 2013, una mappa ricognitiva degli obblighi di pubblicazione previsti per le pubbliche amministrazioni dalla normativa vigente.Secondo quanto indicato dalle fonti in precedenza citate, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio, di segreto statistico e di protezione dei dati personali, concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione. Pertanto, è condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali; integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di una amministrazione aperta al servizio del cittadino.Per quanto sopra, la trasparenza costituisce livello essenziale delle prestazioni erogate dalla P.A. ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione.Fondamentale precipitato del principio generale della trasparenza è la consacrazione della libertà di accesso ai dati e ai documenti detenuti dalla P.A. e dagli altri soggetti di cui all’art. 2-bis garantita, nel rispetto dei limiti relativialla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, tramite l’accesso civico e tramite la pubblicazione di documenti, informazioni e dati concernenti l’organizzazione e l’attività della P.A. e le modalità per la loro realizzazione.

2. Obiettivi strategici L’amministrazione ritiene che la trasparenza assoluta dell’azione amministrativa sia la misura principale per contrastare i fenomeni corruttivi come definiti dalla legge 190/2012.

Pertanto, intende realizzare i seguenti obiettivi di trasparenza sostanziale:

la trasparenza quale reale ed effettiva accessibilità totale alle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività dell’amministrazione;

il libero e illimitato esercizio dell’ accesso civico , come potenziato dal decreto legislativo 97/2016, quale diritto riconosciuto a chiunque di richiedere documenti, informazioni e dati;

Tali obiettivi hanno la funzione precipua di indirizzare l’azione amministrativa ed i comportamenti degli operatori verso:

a) elevati livelli di trasparenza dell’azione amministrativa e dei comportamenti di dipendenti e funzionari pubblici, anche onorari;

b) lo sviluppo della cultura della legalità e dell’integrità nella gestione del bene pubblico.

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3. Altri strumenti di programmazione Gli obiettivi di trasparenza sostanziale sono stati formulati coerentemente con la programmazione strategica e operativa definita e negli strumenti di programmazione di medio e breve periodo, qui sotto riportati.

Programmazione di medio periodo:

Documento di programmazione triennale

Periodo Obbligatorio

Atto di approvazione

DUP - Documento Unico di Programmazione (art. 170 TUEL) - Aggiornamento

2018-2020 SI

n.16 del 16.01.2018

Piano triennale del fabbisogno di personale (art. 6 d.lgs. 165/2001 e smi)

2018-2020

SI n.7 del 15.01.2018

Piano della performance triennale (art. 10 decreto legislativo 150/2009)

2018-2020

NO n.70 del 29.06.2017

Piano triennale delle azioni positive per favorire le pari opportunità (art. 48 decreto legislativo 198/2006) 2018-2020

2018-2020

SI n.5 del 15.01.2018

Altro …

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Programmazione operativa annuale:

Documento di programmazione triennale

Obbligatorio

Atto di approvazione

Bilancio annuale (art. 162 e ss. TUEL)

Approvazione schemaSI

n. 17 del 16.01.2018

Piano esecutivo di gestione (art. 169 TUEL) SI Da redigere

Piano degli obiettivi (art. 108 TUEL) NO

Programma degli incarichi di collaborazione (art. 3 co. 55 legge 244/2007)

NO

Ricognizione annuale delle situazioni di soprannumero o di eccedenza del personale (artt. 6 e 33 decreto legislativo 165/2001)

SI

n.4 del 11.01.2018

Piano delle alienazioni e delle valorizzazioni degli immobili (art. 58 DL 112/2008)

SIDa approvare

Elenco annuale dei LLPP (art. 21 decreto legislativo 50/2016) SI Inserito nel DUP

.

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4. Comunicazione Per assicurare che la trasparenza sia sostanziale ed effettiva non è sufficiente provvedere alla pubblicazione di tutti gli atti ed i provvedimenti previsti dalla normativa, ma occorre semplificarne il linguaggio , rimodulandolo in funzione della trasparenza e della piena comprensibilità del contenuto dei documenti da parte di chiunque e non solo degli addetti ai lavori.

E’ necessario utilizzare un linguaggio semplice, elementare, evitando per quanto possibile espressioni burocratiche, abbreviazioni e tecnicismi dando applicazione alle direttive emanate dal Dipartimento della Funzione Pubblica negli anni 2002 e 2005 in tema di semplificazione del linguaggio delle pubbliche amministrazioni.

Il sito web dell’ente è il mezzo primario di comunicazione, il più accessibile ed il meno oneroso, attraverso il quale l’amministrazione garantisce un’informazione trasparente ed esauriente circa il suo operato, promuove nuove relazioni con i cittadini, le imprese le altre PA, pubblicizza e consente l’accesso ai propri servizi, consolida la propria immagine istituzionale.

Ai fini dell’applicazione dei principi di trasparenza e integrità, l’ente ha da tempo realizzato un sito internet istituzionale costantemente aggiornato.

La legge 69/2009 riconosce l’effetto di “pubblicità legale” soltanto alle pubblicazioni effettuate sui siti informatici delle PA.

L’articolo 32 della suddetta legge dispone che “a far data dal 1° gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati”.

L’amministrazione ha adempiuto al dettato normativo sin dal 1° gennaio 2010: l’albo pretorio è esclusivamente informatico. Il relativo link è ben indicato nella home page del sito istituzionale.

Come deliberato dall’Autorità nazionale anticorruzione (legge 190/2012), per gli atti soggetti a pubblicità legale all’albo pretorio on line, nei casi in cui tali atti rientrino nelle categorie per le quali l’obbligo è previsto dalle legge, rimane invariato anche l’obbligo di pubblicazione in altre sezioni del sito istituzionale, nonché nell’apposita sezione “trasparenza, valutazione e merito” (oggi “amministrazione trasparente”).

L’ente è munito di posta elettronica ordinaria e certificata .

Sul sito web, nella home page, è riportato l’indirizzo PEC istituzionale. Nelle sezioni dedicate alle ripartizioni organizzative sono indicati gli indirizzi di posta elettronica ordinaria di ciascun ufficio, nonché gli altri consueti recapiti (telefono, fax, ecc.).

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5. Attuazione L’Allegato numero 1, della deliberazione ANAC 28 dicembre 2016 numero 1310, integrando i contenuti della scheda allegata al decreto legislativo 33/2013, ha rinnovato la disciplina la struttura delle informazioni da pubblicarsi sui siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni adeguandola alle novità introdotte dal decreto legislativo 97/2016.

Le tabelle riportate nelle pagine che seguono, ripropongono fedelmente i contenuti, assai puntuali e dettagliati, quindi più che esaustivi, dell’Allegato numero 1 della deliberazione ANAC 28 dicembre 2016 numero 1310.

Rispetto alla deliberazione 1310/2016, le tabelle di questo piano sono composte da sette colonne, anziché sei.

Infatti, è stata aggiunta la “colonna G” (a destra) per poter indicare, in modo chiaro, l’ufficio responsabile delle pubblicazioni previste nelle altre colonne.

Le tabelle sono composte da sette colonne, che recano i dati seguenti:

Colonna A: denominazione delle sotto-sezioni di primo livello;

Colonna B: denominazione delle sotto-sezioni di secondo livello;

Colonna C: disposizioni normative, aggiornate al d.lgs. 97/2016, che impongono la pubblicazione;

Colonna D: denominazione del singolo obbligo di pubblicazione;

Colonna E: contenuti dell’obbligo (documenti, dati e informazioni da pubblicare in ciascuna sotto-sezione secondo le linee guida di ANAC);

Colonna F: periodicità di aggiornamento delle pubblicazioni;

Colonna G: ufficio responsabile della pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti previsti nella colonna E secondo la periodicità prevista in colonna F.

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Nota ai dati della Colonna F:

la normativa impone scadenze temporali diverse per l’aggiornamento delle diverse tipologie di informazioni e documenti.

L’aggiornamento delle pagine web di “Amministrazione trasparente” può avvenire “tempestivamente”, oppure su base annuale, trimestrale o semestrale.

L’aggiornamento di numerosi dati deve essere “tempestivo”. Il legislatore non ha però specificato il concetto di tempestività, concetto relativo che può dar luogo a comportamenti anche molto difformi.

Pertanto, al fine di “rendere oggettivo” il concetto di tempestività, tutelando operatori, cittadini e amministrazione, si definisce quanto segue:

è tempestiva la pubblicazione di dati, informazioni e documenti quando effettuata entro 1 giorno dalla disponibilità definitiva dei dati, informazioni e documenti.

Nota ai dati della Colonna G:

L’articolo 43 comma 3 del decreto legislativo 33/2013 prevede che “i dirigenti responsabili degli uffici dell’amministrazione garantiscano il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge”.

I dirigenti responsabili della trasmissione dei dati sono individuati nei Responsabili dei settori/uffici indicati nella colonna G.

I dirigenti responsabili della pubblicazione e dell’aggiornamento dei dati sono individuati nei Responsabili dei settori/uffici indicati nella colonna G.

6. OrganizzazioneI referenti per la trasparenza, che coadiuvano il Responsabile anticorruzione nello svolgimento delle attività previste dal decreto legislativo 33/2013, sono gli stessi Responsabili dei settori/uffici indicati nella colonna G.

Data la struttura organizzativa dell’ente, non è possibile individuare un unico ufficio per la gestione di tutti i dati e le informazioni da registrare in “Amministrazione Trasparente”. Pertanto, con nota del 19.04.2017 prot. n. 20452 è stato costituito un Gruppo di Lavoro depositario delle informazioni (Colonna G).

Coordinati dal Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza, i componenti del Gruppo di Lavoro gestiscono le sotto-sezioni di primo e di secondo livello del sito, curando la pubblicazione tempestiva di dati informazioni e documenti secondo la disciplina indicata in Colonna E.

Il Responsabile anticorruzione e per la trasparenza: coordina, sovrintende e verifica l’attività dei componenti il Gruppo di Lavoro; accerta la tempestiva

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pubblicazione, assicura la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni.

Il responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza svolge stabilmente attività di controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all'organo di indirizzo politico, all'Organismo indipendente di valutazione (OIV), all'Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione.

Nell’ambito del ciclo di gestione della performance sono definiti obiettivi, indicatori e puntuali criteri di monitoraggio e valutazione degli obblighi di pubblicazione e trasparenza.

L’adempimento degli obblighi di trasparenza e pubblicazione previsti dal decreto legislativo 33/2013 e dal presente programma, sono oggetto di controllo successivo di regolarità amministrativa come normato dall’articolo 147-bis, commi 2 e 3, del TUEL e dal regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n.3 del 17.01.2013.

Il Comune di Modugno rispetta con puntualità le prescrizioni dei decreti legislativi 33/2013 e 97/2016 e assicura conoscibilità ed accessibilità a dati, documenti e informazioni elencati dal legislatore e precisati dall’ANAC.

7. Accesso civico Il decreto legislativo 33/2013, comma 1, del rinnovato articolo 5 prevede: “L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione”.

Mentre il comma 2, dello stesso articolo 5: “Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle   funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione” obbligatoria ai sensi del decreto 33/2013.

La norma attribuisce ad ogni cittadino il libero accesso ai dati elencati dal decreto legislativo 33/2013, oggetto di pubblicazione obbligatoria, ed estende l’accesso civico ad ogni altro dato e documento rispetto a quelli da pubblicare in “amministrazione trasparente”.

L’accesso civico “generalizzato” investe ogni documento, ogni dato ed ogni informazione delle pubbliche amministrazioni. L’accesso civico incontra quale unico limite “la tutela di interessi giuridicamente rilevanti” secondo la disciplina del nuovo articolo 5-bis.

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L’accesso civico non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente: spetta a chiunque.

Come già sancito al precedente Paragrafo 2 (obiettivi strategici), consentire a chiunque e rapidamente l’esercizio dell’accesso civico è obiettivo strategico di questa amministrazione.

Del diritto all’accesso civico è stata data ampia informazione sul sito dell’ente. A norma del decreto legislativo 33/2013 in “amministrazione trasparente” sono pubblicati:

- le modalità per l’esercizio dell’accesso civico;

- il nominativo del responsabile della trasparenza al quale presentare la richiesta d’accesso civico;

- e il nominativo del titolare del potere sostitutivo, con l’indicazione dei relativi recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;

I dipendenti sono stati appositamente formati su contenuto e modalità d’esercizio dell’accesso civico, nonché sulle differenze rispetto al diritto d’accesso documentale di cui alla legge 241/1990.

8. Dati ulterioriLa trasparenza si articola in un livello di base, corrispondente alle pubblicazioni dei documenti, delle informazioni e dei dati rese obbligatorie ai sensi del richiamato Decreto, che costituisce obiettivo strategico dell’amministrazione.Ai sensi dell’art. 10, comma 3, la promozione di maggiori livelli di trasparenza costituisce obiettivo strategico dell’Amministrazione e si traduce nella definizione di obiettivi organizzativi e individuali in ragione delle propriespecificità organizzative e funzionali, in aggiunta a quelli la cui pubblicazione è obbligatoria per legge.I dati ulteriori sono pubblicati nella sotto-sezione di primo livello “Altri contenuti - Dati ulteriori”, soltanto laddove non sia possibile ricondurli ad alcuna delle sotto-sezioni in cui si articola la sezione “AmministrazioneTrasparente”.I “Dati ulteriori” potranno essere incrementati nel corso del triennio sia in relazione a specifiche esigenze di trasparenza collegate all’attuazione del Piano Triennale di prevenzione della Corruzione, sia a motivate richieste provenienti dagli stakeholder nel corso della consultazione. La decisione in ordine alla pubblicazione di nuovi dati ulteriori è assunta dal Comune compatibilmente con i vincoli organizzativi e finanziari e nel rispetto della tutela della riservatezza.Il collegamento con il Piano della Performance garantisce l’implementazione del livello di trasparenza dal livello minimo al livello ulteriore. A tal fine la promozione di maggiori livelli di trasparenza si traduce in parte integrantee sostanziale del ciclo della performance, nonché oggetto di rilevazione e misurazione nei modi e nelle forme previste dallo stesso e dalle altre attività di rilevazione di efficacia ed efficienza dell’attività.

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9. Tabelle Come sopra precisato, le tabelle che seguono sono composte da sette colonne, che recano i dati seguenti:

Colonna A: denominazione delle sotto-sezioni di primo livello;

Colonna B: denominazione delle sotto-sezioni di secondo livello;

Colonna C: disposizioni normative, aggiornati al d.lgs. 97/2016, che impongono la pubblicazione;

Colonna D: denominazione del singolo obbligo di pubblicazione;

Colonna E: contenuti dell’obbligo (documenti, dati e informazioni da pubblicare in ciascuna sotto-sezione secondo le linee guida di ANAC);

Colonna F: periodicità di aggiornamento delle pubblicazioni;

Colonna G: ufficio responsabile della pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti previsti nella colonna E secondo la periodicità prevista in colonna F.

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