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Il modello del diritto canonico
Il “libro” del diritto canonico e le compilazioni canonistiche
medievali
Da Gregorio Magno (590-604) alla scienza canonistica
Il metodo di Gregorio Magno consisteva nel ricondurre una questione dubbia ad un testo della Scrittura opportunamente interpretato anche con riferimento contestuale ad altri passi e precetti (ex locis circumstantibus)
Legge scritta e interpretazione
secondo lo spirito della legge Paolo, Lettera ai
Corinzi 2 lettera ai
Corinzi,3,6
Littera enim occidit, spiritus autem vivificat
Celso D. 1,3,17
Scire leges non hoc est verba earum tenere, sed vim ac potestatem
Graziano
Scrivere il LIBRO del diritto della Chiesa e dei fedeli
Graziano (… 1130-…1160)e il Decretum (Bologna 1140-1142)
Decretum = Concordia discordantium canonum
Materiali: testi biblici, liturgici, patristici, raccolte di canoni conciliari, epistole pontificie, penitenziali, testi romani e romano-barbarici
Graziano (… 1130-…1160)e il Decretum (Bologna 1140-1142)
Scopo: razionalizzazione normativa, eliminazione delle antinomie, riscoperta della concordanza logica e dei motivi razionali delle auctoritates
Contenuti del Decretum di Graziano
Fonti del diritto canonico Nomine, organizzazione, funzioni e poteri del
clero regolare e secolare Norme di procedura nelle cause
ecclesiastiche Reati e sanzioni di natura religiosa Disciplina giuridica dei sacramenti
Metodo di “compilazione” del Decretum
Fonti: canoni conciliari, sinodi locali, scritti di Pontefici, in particolare di Gregorio Magno, scritti di Padri della Chiesa, in particolare, di
Sant’Agostino, testi di diritto romano
Dictum di Graziano per spiegare e armonizzare le fonti
Graziano
“L’uno e l’altro foro
aiutò sì che piace in paradiso”
Dante, Par.,X, 104-105
Foro interno e foro esterno: la normativa canonica è svincolata dalla scienza sacra e collocata allo stesso ramo di giuridicità del ius civile
Il successo del Decretum di Graziano in Europa
Opera di carattere privato: l’auctoritas e, pertanto, l’obbligatorietà deriva dalle fonti raccolte
Il lavoro di completamento e di correzione degli allievi di Graziano (ad esempio con l’aggiunta di testi del diritto romano): glosse e apparati in Italia, Francia, Germania, Inghilterra, Paesi Bassi
Summa di Uguccione da Pisa (1210) Glossa ordinaria di Giovanni Teutonico, riveduta
da Bartolomeo da Brescia
Raccolta sistematica delle decretali del ius novum
pontificioAlessandro III (1159-1181): il primo dovere del Papa è “ben
giudicare”
Le fonti del diritto canonico si accrescono …..
Dall’appello al Pontefice avverso sentenze definitive e decisioni interlocutorie di vescovi e giudici ordinari delle Diocesi e dai ricorsi contro decisioni amministrative e ricorsi al Pontefice omisso medio
alla “lettera decretale” di delega appellatione remota
………. La giurisdizione si tramuta ……………..
In LEGGE
Quinque compilationes antiquae
Dopo il 1190
5 raccolte di decretali tra le quali quella di Innocenzo III (1216) e quella di Onorio III (1226)
INNOCENZO III
-1210 - III compilazione del diritto canonico, pubblicata ufficialmente e inviata a Bologna
1215 - IV concilio lateranense: condanna dell’eresia, inserito da Giovanni Teutonico nella IV compilazione
Innocenzo III e Francesco
GREGORIO IX
Liber EXTRA
Francesco compare in sogno a Gregorio IX (Giotto Assisi)
Liber extra
1234 Gregorio IX incarica Raimondo di Penyafort di raccogliere le 5 raccolte di decretali che si erano formate successivamente al Decretum
Il Decretum di Graziano e il Liber Extra sono inviati alle Università e diventano diritto ufficiale della Chiesa
Ordinamento sistematico: fonti e cariche ecclesiastiche, processo canonico, clero e benefici ecclesiastici, matrimonio, diritto penale canonico.
Liber extra
Nella bolla di pubblicazione divieto di ricorrere ad altre raccolte e anche di redigerne: efficacia esclusiva
Glosse e summae al Liber extra
- 1241-1243 Goffredo da Trani (vescovo dal 1244), Summa e Apparato
- 1243-1253 Sinibaldo de Fieschi = Innocenzo IV Lectura
- 1250-1255 Enrico da Susa, cardinale di Ostia, Summa
- …….
INNOCENZO IV (1243-1254)
Lectura al Liber Extra (Apparatus in V ibros):
La teoria della persona giuridica
Ruolo e legittimazione dei notai (impero e comuni)
Distinzione tra foro laico ed ecclesiastico (illiceità del ricorso al vescovo contro la sentenza del giudice laico)
Lotta contro Federico II
Successive compilazioni
1298 Bonifacio VIII Liber sextus con il De regulis iuris di Dino da Mugello
1317 Clemente V e Giovanni XXII
………………….
Interpretazione e creazione del diritto
Diritto canonico e diritto romano
Creazioni del diritto canonico
Il processo La persona “ficta” (Innocenzo IV), a partire
dall’istituto dell’universitas del diritto romano, come trampolino di lancio per l’elaborazione dell’istituto della persona giuridica
Collegium in causa universitatis fingatur una persona
c. presentium, de testibus et X, 2,20,31 X, 2, 20, 57
Diritto naturale
Come nel diritto romano, il diritto naturale è superiore al diritto positivo.
Alla concezione oggettiva del diritto naturale (ad es. Cicerone la legge è la ragione suprema, insita nella natura, che
ordina ciò che si deve fare e proibisce il contrario; Ulpiano; il diritto che la natura ha dato a tutti gli esseri animati)
Si aggiunge una concezione soggettiva (ad es. il possesso dei beni necessari al sostentamento): esistono “facoltà” naturali che spettano al singolo soggetto in quanto tale (Marsilio da Padova, Guglielmo di Occam, francescano …)
Nicolò de Tedeschi (1386-1445)
Nel Concilio di Basilea (1431-1449) si dibatte il nodo del rapporto tra Pontefice e Concilio
Al concilio spetta verificare l’ortodossia del Pontefice ed eventualmente scomunicarlo, ma il Concilio non è superiore al Papa (non è l’unico potere sovrano della Chiesa)
Relazione con i problemi istituzionali delle monarchie secolari
o “teorizzare la distinzione tra sfere e tra competenze - secolari e temporali, foro interno e foro esterno, coscienza e processo”
o separare la teologia dal diritto canonico
o
Il modello del diritto canonicoIl modello del diritto canonico
o Testualità e contestualitào Eterogeneità delle fonti e gerarchiao Tradizione e innovazioneo Giurisdizione e legislazioneo Rigore e flessibilità equitào Osmosi e separazione