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Il Fondo di Garanzia per le PMI – L. 662/96
Michele Farella – Mediocredito Italiano
RTI – Fondo di Garanzia per le PMI
Benevento, 26 novembre 2013
Vantaggi e Novità per le Piccole e Medie Imprese
IL RUOLO DEL FONDO DI GARANZIA
Il Fondo di Garanzia per le PMI
Agenda:
1. Storia del Fondo
2. Sistema Attuale
3. Dinamica dello Strumento
4. Novità di rilievo
5. Caratteristiche del Fondo e Ponderazione Zero
6. Le Tipologie di Intervento
7. I Soggetti Beneficiari
8. Le Operazioni Finanziarie Ammissibili
9. Il Pagamento delle Commissioni
10. Caratteristiche della Garanzia Diretta
11. Caratteristiche della Controgaranzia
12. I Criteri di Valutazione
13. Le Ultime Novità
14. Il Supporto al Sistema dei Soggetti Richiedenti e delle PMI
3
Dal 1999 MCC gestisce il Fondo, per conto del Ministero dello Sviluppo Economico
Il Fondo interviene su operazioni finanziarie, a favore di PMI, perfezionate da banche,
intermediari finanziari “107”, SFIS (Società Finanziarie per l’Innovazione e lo Sviluppo), SGR e
Società di Gestione Armonizzate. E’ inoltre prevista la controgaranzia del Fondo a favore
delle garanzie prestate dai Confidi e dagli Altri Fondi di garanzia.
Disposizioni di estremo rilievo circa l’operatività del Fondo, sono state introdotte dalla Legge
anti-crisi n. 2/2009 (Art. 11 “Potenziamento finanziario dei Confidi anche con addizione della
garanzia dello Stato”) e dalla Legge incentivi n. 33/2009 (Art. 7 quinquies) e dalla Legge Salva
Italia n. 214/2011 (Art. 39 Misure per le micro, piccole e medie imprese)
Storia del Fondo di Garanzia Evoluzione
Il Fondo di garanzia per le PMI viene costituito presso MCC con Legge n. 662/96
“allo scopo di assicurare una parziale assicurazione ai crediti concessi dagli istituti di credito a
favore delle piccole e medie imprese”
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Misure di recente adozione Sistema Attuale
IL COMITATO DI GESTIONE
E’ composto da 21 membri in rappresentanza di:
MISE (6)
MIT (1)
MEF (1)
MiPAAF (1)
MIUR (1)
Regioni (1)
ABI (1)
Categorie (Confindustria, Confapi,
Confcommercio, Confesercenti,
Confartigianato, CNA, Casartigiani, Unatras e
Confcooperative)
L’amministrazione del Fondo è affidata ad un Comitato di gestione composto da
rappresentanti delle Amministrazioni Centrali, Locali, dell’ABI e delle categorie.
Il gestore del Fondo, che si occupa dell’istruttoria delle pratiche, è attualmente un
Raggruppamento Temporaneo di Imprese in cui Mediocredito Centrale agisce in qualità di
mandataria.
IL GESTORE
E’ composto da 5 istituti bancari che si sono
aggiudicati la gara (bando pubblicato in G.U.R.I.
5^ aerie speciale n. 107 del 15 settembre 2010):
Mediocredito Centrale Spa (Capogruppo
mandataria)
Artigiancassa S.p.a.
MPS Capital Service Banca per le imprese spa
Mediocredito Italiano spa
Istituto Centrale delle banche Popolari Italiane
spa
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Nonostante la continua espansione delle richieste di accesso al Fondo, l’incidenza
delle domande escluse nel 2012 è risultata contenuta (1,4% del totale), su un livello
inferiore a quello sperimentato nell’anno precedente (2,9%).
A cosa si riconduce l’esclusione?
Le motivazioni di esclusione delle domande sono riconducibili prevalentemente a:
cash flow insufficiente al pagamento della rata (21,6% del totale);
basso rapporto del MOL sul fatturato (13,3%);
elevato passivo circolante in relazione al fatturato (16,9%).
La Dinamica dello Strumento di Sostegno alle PMI
Incidenza delle domande escluse, 2011 - 2012 (%)
97,1%
98,6%
2,9%
1,4%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
2011
2012
Domande accolte Domande escluse
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L’importante sostegno del Fondo al sistema delle PMI è testimoniato dal significativo
numero di imprese ammesse in assenza della presentazione di garanzie reali.
La quasi totalità delle aziende, pari al 99,5% del totale, ha avuto accesso al finanziamento senza
prestare garanzie reali, mentre solamente lo 0,5% ha presentato garanzie costituite da ipoteche
(0,1% del totale) e da pegni (0,4% del totale).
La Dinamica dello Strumento di Sostegno alle PMI
Distribuzione delle domande accolte per tipologia di garanzia 1°gennaio - 31 dicembre 2011 (%)
Op. senza garanzie reali
99,5%
Ipoteca0,1%
Pegno0,4%
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Le Misure volte al Potenziamento del Fondo
Novità di rilievo
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Concessione della Garanzia dello Stato agli importi garantiti dal Fondo, al fine di
consentire agli intermediari finanziatori di praticare condizioni più favorevoli alle imprese
Estensione alle imprese artigiane, creando così un unico fondo per tutte le tipologie di
imprese, rafforzandone la mutualità
Istituzione di due Riserve su risorse PON Ricerca (€ 100 Mln) e POIn Energia (€ 96 Mln)
volte a finanziare interventi nelle Regioni dell’Obiettivo Convergenza (Campania, Puglia,
Calabria e Sicilia)
Accesso alle piccole imprese dell'indotto di imprese in amministrazione straordinaria
Accesso alle imprese creditrici di Pubbliche Amministrazioni
Interventi a sostegno delle PMI colpite dagli eventi sismici di maggio 2012, con priorità sia
di istruttoria, sia di adozione della delibera da parte del Comitato nonché esenzione dal
pagamento della commissione
Aumento della percentuale massima di copertura del Fondo fino all’80% per ogni singola
operazione
Aumento dell’importo massimo garantibile sino a € 2,5 milioni per singola impresa
Definizione di nuove tipologie di intervento del Fondo e della misura delle commissioni
per l'accesso alla garanzia.
Rifinanziamento del Fondo per € 1.200 milioni per il triennio 2012 – 2014
Decreto «fund raising» volto a disciplinare le modalità di contribuzione al Fondo da parte
di enti e organismi pubblici
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Le Caratteristiche del Fondo di Garanzia
Ammissibilità alla
garanzia per
qualunque operazione
finanziaria
Qualsiasi tipologia di operazione finanziaria, purché finalizzata all’attività di
impresa, può accedere all’intervento del Fondo, con benefici in termini di
diversificazione delle fonti finanziarie e di riequilibrio della struttura finanziaria
delle imprese.
Intersettorialità Intersettorialità
Con l’estensione alle imprese artigiane il Fondo interviene a favore delle
imprese appartenenti a tutti i settori economici, ivi compreso l’autotrasporto
merci su strada. L’intervento si è rivelato particolarmente efficace nel
sostenere le imprese in fase di start up.
Ponderazione zero
L’intervento del Fondo è assistito dalla garanzia di ultima istanza dello Stato,
che comporta l’“attenuazione del rischio di credito” sulle garanzie dirette e
sulle controgaranzie a prima richiesta, azzerando l’assorbimento di capitale
per i soggetti finanziatori sulla quota di finanziamento garantita.
Escutibilità a prima
richiesta
Escutibilità a prima
richiesta
La garanzia, secondo i dettami dell’accordo “Basilea II”, è concessa “a prima
richiesta” a favore delle banche e a favore dei Confidi e degli Altri fondi di
garanzia che prestano una garanzia esplicita, incondizionata, irrevocabile.
Cumulabilità con
altre agevolazioni
pubbliche
Cumulabilità con
altre agevolazioni
pubbliche
Nel limite dell’intensità agevolativa massima fissata dall’Unione Europea.
Procedure snelle Procedure snelle Per accedere al Fondo è possibile presentare le domande on line e con
procedure semplificate con tempi medi di istruttoria estremamente contenuti.
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La Ponderazione Zero
La garanzia di
ultima istanza
dello stato
Il rischio per le banche sulla quota di finanziamento garantita dal
Fondo è pari a zero.
La garanzia dello Stato sulla copertura prestata dal Fondo
permette ai soggetti finanziatori di ridurre il fabbisogno di
capitale ai fini del patrimonio di vigilanza consentendo, a parità
di ogni altra condizione, di praticare condizioni di miglior favore
alle imprese finanziate.
Essa agisce:
nel caso di garanzia diretta;
nel caso di controgaranzia, su garanzia prestata a prima
richiesta sul patrimonio del garante.
Essa non opera in caso di controgaranzia su garanzia prestata in
forma sussidiaria ovvero a prima richiesta su “fondo rischi” da
Confidi o altro Fondo di Garanzia.
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Le Tipologie di Intervento
Garanzia
diretta
E’ concessa direttamente alle banche, agli intermediari finanziari
(art.107 DL 385/93), SFIS, SGR e Società di gestione armonizzate
(queste ultime due solo per le operazioni sul capitale di rischio)
Essa è “a prima richiesta”, esplicita, incondizionata e irrevocabile e
copre, nei limiti dell’importo massimo garantito, l’ammontare
dell’esposizione dei soggetti finanziatori nei confronti delle PMI.
Possono accedere alla garanzia diretta tutte le PMI situate sul
territorio nazionale, ad eccezione di quelle con sede legale e/o
operativa nel Lazio e in Toscana.
Cogaranzia
Possono richiedere la cogaranzia i Confidi e gli altri fondi di garanzia
che abbiano stipulato apposita convenzione con il Gestore che
regola i criteri le modalità e le procedure di concessione e di
attivazione.
Per quanto non espressamente stabilito dalle convenzioni si
applicano tutti i criteri, le modalità e le procedure di concessione
della garanzia diretta. Sono escluse dalla cogaranzia le imprese
situate nel Lazio e in Toscana.
Controgaranzia
E’ concessa su garanzie prestate da Confidi ovvero altri Fondi di
garanzia (gestiti da banche e intermediari artt. 106 -107 DL 385/93).
Essa può essere “a prima richiesta”, se il garante di primo livello
risponde in solido con il proprio patrimonio, ovvero “sussidiaria”, nel
qual caso il Fondo risponde soltanto al garante di primo livello e nei
limiti delle somme da questi versate a titolo definitivo.
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I Soggetti Beneficiari
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Tutte le PMI rientranti nei parametri dimensionali di cui al Decreto MAP del 18 aprile 2005,
pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005, ed alla Raccomandazione della
Commissione Europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003:
valutate economicamente e finanziariamente sane;
appartenenti a qualsiasi settore ad eccezione di alcuni settori tradizionalmente esclusi dalla UE
specificati nelle tabelle inserite nelle disposizioni operative
situate sul territorio nazionale
Non sono ammesse alla Garanzia del Fondo le operazioni a favore di soggetti beneficiari finali per i
quali sia pervenuta comunicazione di avvio delle procedure di recupero, di richiesta di attivazione o
di richiesta di prolungamento relativa ad altre operazioni già garantite dal Fondo stesso.
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Le Operazioni Finanziarie Ammissibili
(1/2)
Sulla base delle Disposizioni operative le operazioni ammissibili sono classificate in:
a)Operazioni di durata non inferiore a 36 mesi;
b)Operazioni di anticipazione dei crediti verso la P.A. senza cessione degli stessi;
c)Operazioni sul capitale di rischio;
d)Operazioni di consolidamento delle passività a breve termine su stessa banca o gruppo
bancario di qualsiasi durata;
e)Operazioni a favore delle piccole imprese dell’indotto di imprese in amministrazione
straordinaria di durata non inferiore a 5 anni;
f) Altre Operazioni finanziarie.
Tra le Operazioni di durata non inferiore a 36 mesi e tra le Altre operazioni finanziarie,
rientrano anche i finanziamenti a M/L Termine e i Prestiti Partecipativi, a fronte di
investimenti, per i quali la Garanzia è concessa secondo il Regolamento CE n. 800/2008. In
tutti gli altri casi la Garanzia è concessa secondo il regime de minimis.
In caso di rinnovo dell’operazione finanziaria, deve essere presentata una nuova richiesta
di ammissione alla garanzia del Fondo e adottata una nuova delibera da parte del soggetto
richiedente.
Sono escluse dalla Garanzia Diretta le operazioni finanziarie che non abbiano una durata
e/o una scadenza stabilita e certa. Le operazioni “a revoca” sono considerate ammissibili
solo se hanno una durata e/o una scadenza certa desumibile dalla delibera di concessione.
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Le Operazioni Finanziarie Ammissibili
(2/2)
Nell’Ambito delle Operazioni di durata non inferiori a 36 mesi e Altre
Operazioni Finanziarie, sono ammissibili (a titolo esemplificativo e non
esaustivo): • Operazioni di liquidità finalizzate, ad esempio, al pagamento di fornitori,
spese per il personale, ecc.;
• Operazioni di consolidamento di passività a breve termine accordate da
banca diversa/Gruppo bancario diverso da chi ha erogato i prestiti oggetto
di consolidamento;
• Operazioni di rinegoziazione dei debiti a medio/lungo termine, ossia
modifica dei piani di rimborso mediante allungamento della durata,
riduzione dei tassi di interesse, rimodulazione delle quote capitale, ecc.;
• Operazioni di fideiussione strettamente connesse ad attività «caratteristica»
dell’impresa ed aventi ad oggetto un obbligo di pagamento (es.: fideiussioni
a garanzia pagamento forniture, di canoni di locazione, ecc.);
• Finanziamenti a M/L termine a fronte di investimenti (macchinari
nuovi/usati), Prestiti Partecipativi, ecc..
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Il Pagamento delle Commissioni (ove dovute)
La commissione non è dovuta per le operazioni finanziarie diverse dalle Operazioni di
consolidamento su stessa banca o gruppo bancario di qualsiasi durata e dalle Operazioni sul
capitale di rischio, riferite a:
soggetti beneficiari finali ubicati nelle regioni del Mezzogiorno;
imprese femminili;
piccole imprese dell’indotto di imprese in amministrazione straordinaria;
micro, piccole e medie imprese che hanno sottoscritto un Contratto di rete;
imprese sociali;
imprese di autotrasporto;
imprese colpite dagli eventi sismici;
Imprese start-up innovative e incubatori di impresa.
La commissione non è altresì dovuta per le Operazioni di anticipazione dei crediti verso la P.A..
Per le altre operazioni, i soggetti richiedenti devono versare al Fondo, a pena di inefficacia, una
commissione “una tantum” calcolata in termini di percentuale dell'importo garantito dal Fondo,
come di seguito.
Micro
impresa
Piccola
impresa
Media
impresa
Micro
impresa
Piccola
impresa
Media
impresa
Operazioni di consolidamento di passività a breve termine
su stessa banca o gruppo bancario
Operazioni sul capitale di rischio:
- anno di ammissione
- anni successivi:
fino al 5°
successivo al 5°
Tutte le restanti Operazioni finanziarie ammissibili 0,25% 0,5% 1,0% - - -
0,5% 0,5%
3% Diretta (2% Controgar.) 3% Diretta (2% Controgar.)
1% 1%
0,25% 0,25%
Restanti territori Regioni del Mezzogiorno
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Caratteristiche della Garanzia Diretta
I Soggetti richiedenti
Possono richiedere la Garanzia Diretta:
le Banche, anche in qualità di capofila di pool di banche;
gli Intermediari vigilati;
le SFIS;
le SGR e le Società di gestione armonizzate per le sole operazioni sul capitale di
rischio.
Per presentare operazioni a valere sul Fondo, i soggetti richiedenti devono essere
accreditati mediante richiesta scritta al Gestore ovvero richiesta di credenziali per
l’utilizzo della procedura telematica, inviando la documentazione prevista dalle vigenti
Disposizioni Operative.
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Con delibera del Soggetto
Richiedente
Entro i 6 mesi dalla data di delibera
del soggetto richiedente
Senza delibera del Soggetto Richiedente
(c.d. richieste preventive)
In questo caso occorrerà comunicare
l’avvenuta delibera del soggetto finanziatore
al Gestore entro 3 mesi dalla data di delibera
di ammissione del Comitato
È possibile presentare la richiesta di ammissione al Gestore con o senza la delibera del
soggetto richiedente mediante procedura telematica, fax o raccomandata A/R
Le proposte presentate dal Gestore sono deliberate dal Comitato entro 2 mesi dalla data
di arrivo della richiesta e comunicate ai soggetti beneficiari finali e richiedenti entro 10
giorni.
Sulla quota di finanziamento garantita dal Fondo non può essere acquisita alcuna altra
garanzia reale, assicurativa e bancaria. Sulla parte residua del finanziamento possono
essere acquisite garanzie reali, assicurative e bancarie con un valore cauzionale calcolato
sulla base della normativa di riferimento.
Le Procedure per la Concessione della Garanzia Diretta
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Caratteristiche della Garanzia Diretta: percentuali di copertura e
importo massimo garantito
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Operazioni a favore delle piccole imprese dell’indotto di imprese in amministrazione straordinaria di durata non
inferiore a 5 anni: quota di copertura 80% e importo massimo garantito € 1,5 mln.
Anticipazione crediti Pubblica Amministrazione 70% € 2,5 mln 80% € 2,5 mln 70% € 2,5 mln 80% € 2,5 mln
Operazioni finanziarie di durata non inferiore a
36 mesi80% € 2,5 mln 80% € 2,5 mln 80% € 2,5 mln 70% € 2,5 mln 80% € 2,5 mln
Consolidamento passività a breve su stessa
banca/gruppo bancario30% € 1,5 mln 80% € 2,5 mln 30% € 1,5 mln 80% € 2,5 mln
Operazioni sul capitale di rischio 50% € 2,5 mln 80% € 2,5 mln 50% € 2,5 mln
Altra operazione finanziaria 80% € 1,5 mln 80% € 2,5 mln 80% € 2,5 mln 60% € 1,5 mln 80% € 2,5 mln
Start up innovative e
incubatori di impresa
Quota di copertura / Importo massimo garantito
Imprese ubicate nel
Mezzogiorno e imprese
Femminili
Riserve PON e PoinImprese colpite dagli
eventi sismici Altre imprese
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IMPRESE
OPERAZIONI
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Le Caratteristiche della Controgaranzia Tipologie di intervento e Soggetti richiedenti Controgaranzia a prima richiesta a condizione che la garanzia dei Confidi abbia
caratteristiche identiche e sia prestata con le medesime modalità della Garanzia diretta.
Le convenzioni confidi stipulate con le banche devono far esplicito riferimento alla
normativa del Fondo. La controgaranzia a prima richiesta, in caso di default del confidi,
può essere escussa anche dalla banca garantita.
Controgaranzia sussidiaria è escutibile, salvo acconto, solo dopo la conclusione delle
procedure di recupero
Soggetti richiedenti
Confidi;
Altri Fondi di garanzia gestiti da Banche, o Intermediari ex artt. 106 e 107 del TUB.
Per presentare operazioni sul Fondo, i soggetti richiedenti devono essere accreditati
presso il Gestore. L’utilizzo della piattaforma web per la presentazione online delle
domande è consentita dietro rilascio di apposite credenziali, a seguito dell’invio della
documentazione prevista dalle Disposizioni operative.
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Premesso che in tutti i casi la richiesta di ammissione deve essere presentata
successivamente alla delibera del soggetto richiedente, è possibile presentare la richiesta
di ammissione al Gestore con o senza la delibera del soggetto finanziatore mediante:
Procedura telematica, Fax o Raccomandata A/R
Le proposte presentate dal Gestore sono deliberate dal Comitato entro 2 mesi dalla data di
arrivo della richiesta e comunicate ai soggetti beneficiari finali e richiedenti entro 10 giorni.
Sulla quota di finanziamento garantita dal Fondo non può essere acquisita alcuna altra
garanzia reale, assicurativa e bancaria. Sulla parte residua del finanziamento possono
essere acquisite garanzie reali, assicurative e bancarie con un valore cauzionale calcolato
sulla base della normativa di riferimento.
Le Procedure per la Concessione della Controgaranzia
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Caratteristiche della Controgaranzia: percentuali di copertura e
importo massimo garantito
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Operazioni a favore delle piccole imprese dell’indotto di imprese in amministrazione straordinaria di durata non inferiore a 5 anni:
quota di copertura 80% di 80% e importo massimo garantito € 1,5 mln
Anticipazione crediti Pubblica Amministrazione 80% di 80% € 2,5 mln 90% di 80% € 2,5 mln 80% di 80% € 2,5 mln 80% di 80% € 2,5 mln
Operazioni finanziarie di durata non inferiore a
36 mesi80% di 80% € 2,5 mln 80% di 80% € 2,5 mln 90% di 80% € 2,5 mln 80% di 80% € 2,5 mln 80% di 80% € 2,5 mln
Consolidamento passività a breve su stessa
banca/gruppo bancario60% di 60% € 1,5 mln 90% di 80% € 2,5 mln 60% di 60% € 1,5 mln 80% di 80% € 2,5 mln
Operazioni sul capitale di rischio 80% di 60% € 2,5 mln 90% di 80% € 2,5 mln 80% di 60% € 2,5 mln
Altra operazione finanziaria 80% di 80% € 1,5 mln 80% di 80% € 2,5 mln 90% di 80% € 2,5 mln 80% di 80% € 1,5 mln 80% di 80% € 2,5 mln
Imprese colpite dagli
eventi sismici Altre imprese
Start up innovative e
incubatori di impresa
Quota di copertura / Importo massimo garantito
Imprese ubicate nel
Mezzogiorno e imprese
Femminili
Riserve PON e Poin
non ammissibile
non ammissibile
non ammissibile non ammissibile
IMPRESE
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La Cogaranzia
La garanzia prestata dal Fondo direttamente a favore delle banche e congiuntamente alla
garanzia Confidi/Altri fondi di garanzia.
Possono richiedere la Cogaranzia i Confidi e gli Altri fondi di garanzia che stipulano apposita
Convenzione con il Gestore, che regola i criteri, le modalità e le procedure di concessione della
Cogaranzia. A oggi, le Convenzioni stipulate tra il Gestore e i Confidi o Altri Fondi di garanzia con
le nuove percentuali di copertura sono 8 e altre in fase di perfezionamento.
Alle operazioni di Cogaranzia si applicano tutti i criteri, le modalità e le procedure di
concessione previste per la Garanzia Diretta.
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I Criteri di Valutazione
Per valutare l’ammissione alla garanzia del Fondo, le PMI vengono valutate mediante 6 modelli di
scoring (3 per le imprese in contabilità ordinaria e 3 per le imprese in contabilità semplificata).
Ogni modello presenta 4 indicatori di bilancio, a ciascuno dei quali è assegnato un punteggio in
rapporto a un determinato valore di riferimento. A ogni indicatore è assegnato un punteggio da 0-
3. In funzione del punteggio dell’impresa – variabile tra un minimo di 0 e un massimo di 12 punti -
è attribuito il livello:
LIVELLO A: punteggio impresa ≥ 9
LIVELLO B: punteggio impresa = 7 o 8
LIVELLO C: punteggio impresa < 7
La valutazione degli ultimi due bilanci comporta l’assegnazione di due livelli che combinati tra
loro producono la fascia di valutazione:
Rientrano, inoltre, nella fascia 3 di valutazione, le imprese in contabilità ordinaria che presentano
un rapporto tra Mezzi Propri e Totale Passivo, riferito all’ultimo bilancio approvato, inferiore al 5%
(4% per l’Autotrasporto).
Le imprese in fascia 3 non sono ammesse all’intervento del Fondo.
Le nuove imprese vengono valutate sulla base dei bilanci previsionali e di una dettagliata
relazione tecnica.
ANNO 1 ANNO 2 VALUTAZIONE
A A
B A
A B
B B
C B
C A
A C
B C
C C
FASCIA 1
FASCIA 2
FASCIA 3
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I criteri di valutazione Le operazioni semplificate e di importo ridotto
L’impresa rientra nella fascia 1 del corrispondente modello di valutazione;
Assenza di garanzie reali, bancarie o assicurative;
L’importo dell’operazione, sommato agli altri eventuali affidamenti già garantiti
dal Fondo e non ancora rimborsati, non superi il 30% del fatturato dell’impresa
(20% nel caso di operazioni fino a 36 mesi);
L’eventuale diminuzione del fatturato dell’ultimo esercizio rispetto all’esercizio
precedente non sia pari o superiore al 40%;
L’eventuale perdita in uno degli ultimi due bilanci non sia superiore al 5% del fatturato
Operazioni
semplificate
Importo
ridotto
Assenza di garanzie reali, bancarie o assicurative;
L’impresa presenti un’utile in almeno uno degli ultimi due bilanci approvati;
L’eventuale perdita registrata nell’ultimo bilancio non superi il 10% fatturato.
L’ importo base dell’operazione (< € 20 mila) è elevabile fino a € 100 mila sulla base
dei seguenti elementi:
anzianità dell’impresa;
n. addetti dell’impresa;
nel caso di finanziamento a fronte di investimenti;
crescita del fatturato almeno del 5% o del 10% nell’ultimo esercizio;
immobile aziendale di proprietà ovvero acquisito in leasing o con contratto di
locazione di durata residua non inferiore alla durata del finanziamento.
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I criteri di valutazione Valutazione delle nuove imprese e delle imprese operanti su commessa o a
progetto
Le nuove imprese (ovvero quelle che sono state costituite o hanno iniziato la propria
attività non oltre tre anni prima della richiesta di ammissione alla garanzia del Fondo) non
utilmente valutabili sulla base degli ultimi due bilanci approvati :
sono ammissibili solo se l’operazione è a fronte di un programma di
investimento;
rientrano tutte nella Fascia 2 di valutazione “caso per caso”;
L’operazione non è ammissibile nei casi in cui i mezzi propri, che devono risultare
già versati alla data di erogazione del finanziamento, sono inferiori al 25%
dell’importo del programma di investimento.
Per la valutazione di tali imprese deve essere inviato il business plan, completo di
un bilancio previsionale almeno triennale.
Procedura per
nuove imprese
Le operazioni relative ad imprese caratterizzate da cicli produttivi ultrannuali e/o
operanti su commessa o a progetto, non utilmente valutabili sulla base degli ultimi due
bilanci approvati:
rientrano tutte nella Fascia 2 di valutazione “caso per caso”;
sono ammissibili solo se l’operazione è un finanziamento a copertura dei costi di una
specifica iniziativa;
sono valutate, oltre che sulla base degli ultimi due bilanci approvati, anche sulla
base di un business plan.
Le operazioni non sono ammissibili nel caso in cui la durata dell’operazione
finanziaria eccede la durata del ciclo economico dell’iniziativa e/o i mezzi propri
sono < al 10% dell’importo complessivo dei costi dell’iniziativa.
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Le Ultime Novità Normative - Decreto del 26 aprile 2013 in favore di start-up
innovative e degli incubatori certificati
Il Decreto del 26 aprile 2013
Decreto del 26 aprile 2013 che definisce criteri e modalità semplificati di accesso all'intervento del Fondo
in favore di start-up innovative e degli incubatori certificati (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25
giugno 2013, n. 147)
L’intervento del Fondo a favore delle imprese start-up innovative e degli incubatori di impresa è
concesso:
a titolo gratuito e con priorità sugli altri interventi;
senza valutazione dei dati contabili di bilancio dell’impresa o dell’incubatore, a condizione che il
soggetto finanziatore, in relazione all’importo dell’operazione finanziaria, non acquisisca alcuna
garanzia reale, assicurativa o bancaria;
per un importo massimo garantito per singola impresa pari a € 2,5 mln;
nel caso di garanzia diretta, nella misura dell’80% dell’ammontare del finanziamento;
nel caso di controgaranzia, nella misura massima dell’80% dell’importo garantito dal confidi o
altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la
percentuale massima di copertura dell’80%.
Ai fini dell’applicazione delle predette misure, i soggetti richiedenti devono preventivamente
acquisire apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, contenuta nell’allegato 4 alle
vigenti Disposizioni operative, con la quale il rappresentante legale o procuratore speciale
dell’impresa o dell’incubatore ne attesta l’iscrizione nella apposita sezione speciale del registro
delle imprese.
Nel caso in cui il soggetto finanziatore acquisisca garanzie reali, assicurative o bancarie e/o in
mancanza della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, le richieste di garanzia sono valutate
e la relativa garanzia è concessa sulla base delle ordinarie modalità e procedure previste dalle
vigenti Disposizioni operative, fermo restando l’intervento gratuito del Fondo.
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Le Ultime Novità Normative - Decreto Legge del 21 giugno 2013 n. 69
“decreto del Fare”(1/2)
Decreto legge 21 giugno 2013
Decreto-legge del 21 giugno 2013, n. 69 (DL “del Fare”), coordinato con la legge di conversione 9 agosto
2013, n. 98 recante: “Disposizione urgenti per il rilancio dell’economia” (Pubblicato in Gazzetta Ufficiale del
20 agosto 2013, n. 194)
Definisce l’adozione di specifiche disposizioni volte a:
assicurare un più ampio accesso al credito da parte delle piccole e medie imprese,
attraverso:
• l’aggiornamento, in funzione del ciclo economico e dell’andamento del mercato
finanziario e creditizio, dei criteri di valutazione delle imprese ai fini dell’accesso alla
garanzia del Fondo e della misura dell’accantonamento a titolo di coefficiente di
rischio;
• l’incremento, sull’intero territorio nazionale, della misura massima di copertura della
garanzia diretta fino all’80% dell’importo dell’operazione finanziaria, con riferimento
alle “operazioni di anticipazione crediti PA, alle “operazioni finanziarie di durata non
inferiore a 36 mesi” e alle operazioni a favore delle imprese dell’autotrasporto merci
conto terzi;
• la semplificazione delle procedure e delle modalità di presentazione delle richieste
attraverso un maggior ricorso a modalità telematiche di accesso e di gestione della
garanzia;
• misure volte a garantire l’effettivo trasferimento dei vantaggi della garanzia pubblica
alle piccole e medie imprese beneficiarie dell’intervento.
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limitare il rilascio della garanzia del Fondo alle operazioni finanziarie di nuova
concessione ed erogazione, escludendo la possibilità di garantire operazioni finanziarie
già deliberate dai soggetti finanziatori alla data di presentazione della richiesta di
garanzia, salvo che le stesse non siano condizionate, nella loro esecutività,
all’acquisizione della garanzia da parte del Fondo;
prevede specifici criteri di valutazione ai fini dell’ammissione alla garanzia del Fondo da
parte delle imprese sociali nonché delle cooperative sociali.
Il decreto ha inoltre disposto:
la riduzione al 50% (dal precedente 80%) della quota delle disponibilità finanziarie
riservata a operazioni finanziarie non superiori a € 500 mila d’importo massimo garantito
per singola impresa;
l’estensione dell’operatività del Fondo - previa adozione di un apposito decreto del MiSE
di concerto con il MEF - ai professionisti iscritti agli ordini professionali e a quelli
aderenti alle associazioni professionali, prevedendo un limite massimo di assorbimento
non superiore al 5% delle disponibilità;
la possibilità di far affluire al Fondo contributi su base volontaria per essere destinati alla
microimprenditorialità, a seguito di apposito decreto MEF, che definisca le modalità di
contribuzione da parte di enti, associazioni, società o singoli cittadini.
Le Ultime Novità Normative - Decreto Legge del 21 giugno 2013 n.
69 “decreto del Fare” (2/2)
Decreto legge 21 giugno 2013
Decreto-legge del 21 giugno 2013, n. 69 (DL “del Fare”), coordinato con la legge di conversione 9 agosto
2013, n. 98 recante: “Disposizione urgenti per il rilancio dell’economia” (Pubblicato in Gazzetta Ufficiale
del 20 agosto 2013, n. 194)
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Il Decreto “Fund raising”
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Decreto pubblicato il 24 aprile 2012 in attuazione del Decreto legge n. 185/2008 convertito
con Legge 28 gennaio 2009, n. 2 – art. 11, comma 5
Decreto volto a disciplinare le modalità di contribuzione al Fondo da parte delle Regioni,
Province Autonome e di altri enti e organismi pubblici, banche ovvero con l’intervento della
SACE S.p.A. per incrementare la dotazione del Fondo.
I contributi dei soggetti apportanti incrementano la dotazione del Fondo attraverso la
costituzione di SEZIONI SPECIALI mediante la stipula di accordi sottoscritti con il Ministero
dello sviluppo economico e Ministero dell’economia e delle finanze, con l’obiettivo di
individuare per ciascuna Sezione:
le tipologie di operazioni che possono essere assistite da garanzia mediante le risorse della
sezione speciale;
le modalità di intervento, attraverso la definizione delle percentuali di copertura delle
operazioni di finanziamento;
l’ammontare delle risorse destinate ad integrare il Fondo, con la previsione di una
dotazione minima
Decreto pubblicato il 24 aprile 2012 in attuazione del Decreto legge n. 185/2008 convertito
con Legge 28 gennaio 2009, n. 2 – art. 11, comma 5
Decreto pubblicato il 24 aprile 2012 in attuazione del Decreto legge n. 185/2008 convertito
con Legge 28 gennaio 2009, n. 2 – art. 11, comma 5
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Le Sezioni Speciali delle Camere di Commercio
Le operazioni attivabili attraverso la Sezione Speciale delle Camere di Commercio
riguardano interventi di cogaranzia e di controgaranzia a prima richiesta, in collaborazione
con il sistema dei Confidi, per facilitare l’accesso al credito delle PMI a copertura di
investimenti e spese correnti destinate a piani di internazionalizzazione.
La percentuale di copertura può raggiungere un’intensità massima dell’80%, a fronte di
una quota garantita dai Confidi, che non può superare l’80%. Sulla base di quanto previsto
dal Protocollo tra il MiSE, il MEF e le Camere di Commercio del 19 dicembre 2012, le
risorse della Sezione Speciale sono impiegate mediante interventi in compartecipazione
con il Fondo. La quota di copertura (fino all’80%) è ripartita nella misura del 50%.
Le 19 Camere di commercio che hanno sottoscritto il Protocollo, hanno versato al Fondo
un contributo totale pari a € 15,6 mln. Con l’obiettivo di sostenere i processi di
internazionalizzazione delle PMI attraverso le Sezioni speciali delle Camere di commercio,
sono stati individuati specifici criteri di valutazione, volti a:
sostenere l’accesso al credito delle PMI già significativamente attive sui mercati esteri,
con l’intento di favorire piani di internazionalizzazione e il rafforzamento del tessuto
economico del territorio di riferimento, anche in considerazione degli effetti positivi sulle
imprese dell’indotto;
agevolare le PMI con vocazione all’export, qualificabili come “start up
dell’internazionalizzazione”. Per tali imprese è stata introdotta una valutazione che,
laddove rilevante, tenga conto sia di dati di bilancio sia della natura e delle caratteristiche
delle iniziative pianificate e oggetto dell’operazione di finanziamento.
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La Sezione Speciale Presidenza del Consiglio dei Ministri –
Dipartimento per le Pari opportunità
Le operazioni attivabili attraverso la Sezione Speciale Presidenza del Consiglio dei Ministri
- Dipartimento per le Pari opportunità riguardano interventi di garanzia diretta, cogaranzia
e controgaranzia del Fondo di garanzia a favore di Imprese femminili.
Nel rispetto delle disposizioni operative del Fondo, la percentuale di copertura raggiunge
un’intensità massima dell’80%.
Sulla base di quanto previsto dall’Atto di Convenzione tra la Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento per le Pari opportunità, il MiSE e il MEF, le risorse della Sezione
Speciale sono impiegate mediante interventi in compartecipazione con il Fondo. La quota
di copertura (fino all’80%) è ripartita nella misura del 50%.
In parallelo con le normali modalità di richiesta, è previsto un meccanismo di accesso al
Fondo attraverso la prenotazione della garanzia da parte delle Imprese femminili.
La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Pari opportunità ha versato al
Fondo un contributo pari a € 10 mln.
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La Sezione Sisma Abruzzo
Con decreto Mise/MEF del 29 ottobre 2012 è stata istituita una sezione destinata alla
concessione di garanzie su finanziamenti bancari a favore delle piccole e medie imprese,
comprese quelle commerciali, agricole, turistiche e di servizi, nonché degli studi
professionali, con unità locali ubicate nei Comuni colpiti dagli eventi sismici del 9 aprile
2009.
Alla Sezione Abruzzo è attribuita una dotazione finanziaria, a valere sulle disponibilità del
Fondo, di € 10 mln.
La Sezione Abruzzo è destinata alla concessione, a titolo gratuito e per un importo
massimo garantito per soggetto beneficiario finale fino a € 2,5 mln, di garanzie dirette e
controgaranzie, con copertura massima:
dell’80% dell’ammontare di ciascun finanziamento, nel caso di Garanzia Diretta;
del 90% dell’importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, nel caso di
Controgaranzia, a condizione che gli stessi abbiano prestato garanzie in misura non
superiore all’80 percento di ciascun finanziamento.
Le richieste di garanzia a valere sulla Sezione Abruzzo sono esaminate con priorità dal
Comitato di gestione. La Sezione Abruzzo può rilasciare garanzie per un periodo di 3 anni a
decorrere dalla data di pubblicazione del decreto del 29 ottobre 2012. Decorso tale periodo,
le risorse eventualmente non impegnate rimangono nelle disponibilità del Fondo.
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La Sezione autotrasporto merci conto terzi
La Sezione sostiene l’accesso al credito delle PMI operanti nel settore nell’autotrasporto di
merci conto di terzi.
con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 27 luglio 2009 è stata
istituita la Sezione Speciale per le PMI di autotrasporto merci conto terzi.
la dotazione iniziale della sezione ammonta a € 50 mln.
il Comitato di Gestione del Fondo è integrato con i rappresentanti del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti e delle organizzazioni associative di autotrasporto.
per le operazioni relative a imprese di autotrasporto merci per conto terzi non è prevista
alcuna commissione.
Le risorse a valere sulla Sezione sono destinate alla concessione di garanzie sui
finanziamenti accordati alle piccole e medie imprese di autotrasporto di merci per conto di
terzi, per esigenze finanziarie e programmi di investimento connessi all’attività di impresa.
Non sono ammissibili le operazione a fronte di investimenti per mezzi o attrezzature di
trasporto.
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Le Riserve PON “Ricerca e Competitività”, POIn “Energie rinnovabili e risparmio
energetico” e POIn “Attrattori culturali, naturali e turismo”
Con Decreti del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro
dell’Economia e delle Finanze sono state istituite tre Riserve finalizzate agli interventi del
Fondo a favore delle imprese ubicate nei territori delle Regioni dell’Obiettivo Convergenza
(Campania, Puglia, Calabria e Sicilia).
Le Riserve istituite, con contabilità separata, sono state attivate a valere su:
risorse del Programma Operativo Nazionale “Ricerca e competitività 2007/2013”, Asse II,
Obiettivo operativo “Miglioramento del mercato dei capitali” – Azione “Capitalizzazione
delle PMI ed accesso al credito”, con una dotazione pari a € 150 mln;
risorse del Programma Operativo Interregionale “Energie rinnovabili e risparmio
energetico 2007/2013” , con una dotazione pari a € 96 mln;
risorse del Programma Operativo Interregionale “Attrattori culturali, naturali e turismo
2007/2013", con una dotazione pari a € 80 mln.
Con riferimento alle operazioni ammissibili alle Riserve, il Fondo interviene con le
percentuali massime di copertura dell’80%. L’importo massimo garantibile - per ciascun
soggetto beneficiario finale - è pari alla misura massima di € 2,5 mln.
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Il Piano della Trasparenza
Comunicare al Gestore le informazioni rese alle
imprese e le condizioni economiche applicate ai
soggetti beneficiari finali;
Dichiarare, nel modulo per la richiesta di
ammissione al Fondo, se hanno tenuto conto o
meno della natura del garante di ultima istanza
nel calcolo dell’assorbimento patrimoniale
relativa alla quota di esposizione coperta dalla
garanzia del Fondo;
Comunicare il vantaggio riconosciuto al
soggetto beneficiario finale in termini di:
• tasso di interesse;
• maggiore volume di credito concesso;
• minori commissioni (controgaranzia)
Predisporre un adeguata modulistica, intesa
come fogli informativi o moduli di richiesta della
garanzia del Fondo.
Comunicare all’impresa, nella fase di richiesta di
ammissione, tutti i contatti utili a cui rivolgersi
per informazioni;
Comunicare all’impresa, in seguito alla delibera
del Comitato:
• concessione o rigetto della garanzia del Fondo;
• l’ESL (intensità agevolativa) corrispondente alla
garanzia concessa;
• in caso di ammissione al Fondo, il vantaggio ad
esso associato.
Pubblicare e aggiornare periodicamente sul sito
web del Fondo l’elenco dei soggetti richiedenti e
le informazioni relative alle operazioni deliberate
con esito positivo;
Attivare sul sito una casella di posta elettronica
dedicata a FAQ e/o eventuali segnalazioni.
Per dare attuazione a quanto previsto dall’articolo 12 “Informazione alle imprese” del Decreto «Salva
Italia», è stata approvata una integrazione delle Disposizioni operative del Fondo attraverso l’introduzione
del Piano della Trasparenza con l’obiettivo di favorire la massima informazione tra Gestore, soggetti
richiedenti e sistema delle imprese.
Obblighi dei soggetti richiedenti Obblighi del Gestore
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Il Supporto al Sistema dei Soggetti richiedenti e delle PMI
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Le attività del Team Assistenza
Incontri Informativi/Formativi
Incontri tra i componenti del Team Assistenza
Contatti con l’utenza
Documenti informativi
Sinergia con le strutture operative di MCC
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Interventi informativi/formativi effettuati sul territorio
Gli interventi effettuati nel periodo gennaio – settembre 2013
11
30
13
54
28
33
Totale Interventi 87
di cui:
al nord 28 al centro 38 al sud 21
Di volta in volta le sessioni
info/formative sono state effettuate
ad hoc secondo le esigenze del
destinatario
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Contatti
Per le informazioni sulla procedura di concessione degli interventi del
Fondo di Garanzia visualizzare i contatti del Team Assistenza al link:
http://www.fondidigaranzia.it/contatti.html
RTI - Fondo di Garanzia per le PMI
Michele Farella
MEDIOCREDITO ITALIANO
GRUPPO INTESA -SANPAOLO