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IILL DDISSESTOISSESTO FFINANZIARIOINANZIARIONEGLINEGLI EENTINTI LLOCALIOCALI
1
Relatore: DDOTTOTT..SSASSA GGIUSEPPINAIUSEPPINA GGRECORECO
Dottore Commercialista, esperto di contabilità e ordinamento finanziario degli Enti Locali
Presidente della Commissione Nazionale “Servizi Pubblici Locali” – C.N.D.C.E.C.
TESTO UNICO DEGLI ENTI LOCALID.Lgs. 267/2000Artt. 244 - 269
TORINO13 aprile 2011
Cenni StoriciCenni StoriciD.L. 02 marzo 1989 n°66(L. n°144 del 24.04.1989)
Art. 25 D.L. 18 gennaio 1993 n°8(L. n°68 del 19.03.1993)
Art. 21
L’art. 25 del decr. n°66/89 prevedeva
2
L’art. 25 del decr. n°66/89 prevedeva
Un intervento eccezionale dello Stato per la copertura finanziaria dell’indebitamento pregresso
Mutuo con la Cassa Depositi e Prestitiper finanziare l’indebitamento pregresso
con onere a carico dello Statomediante l’utilizzo delle quote spettanti all’Ente
del Fondo di sviluppo per gli investimenti
PerINDEBITAMENTO PREGRESSOINDEBITAMENTO PREGRESSO
s’intende
IL DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE DA RENDICONTO
3
IL DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE DA RENDICONTODELL’ULTIMO ESERCIZIO PRECEDENTE LA
DICHIARAZIONE DI DISSESTOE
I DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIBILI
ADEMPIMENTIADEMPIMENTIDELL’ENTE DISSESTATODELL’ENTE DISSESTATO
APPROVAZIONE DI UN NUOVO BILANCIO(da sottoporre al vaglio degli Esperti Ministeriali)
Prevedendo, tra l’altro:la massima elevazione delle entrate propriela mobilità del personale eccedente
4
la mobilità del personale eccedente(da calcolarsi sulla base di parametri di natura demografica)
ALIENAZIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILEquale contributo all’onere della liquidazione
LLAA DDICHIARAZIONEICHIARAZIONE DIDI DDISSESTOISSESTOè un è un atto dovutoatto dovuto
in presenza dei seguenti presupposti:in presenza dei seguenti presupposti:
• Incapacità di assicurare i servizi essenziali• Volume di indebitamento tale da non poter essere • Volume di indebitamento tale da non poter essere
sanato con mezzi ordinari e/o comunque senza ricorrere ad aiuti da parte dello Stato
Esempi:• Azioni esecutive da parte dei creditori• Mancato pagamento degli stipendi al personale• Blocco gestionale per mancanza di liquidità
Art. 25 D.L. 66/89 (L. 144/89)Art. 25 D.L. 66/89 (L. 144/89)
Mancata previsione di una“temporizzazione”degli adempimenti
Una sola Conseguenza:Il blocco delle azioni esecutive
da parte dei creditori
REVISIONE DELLA NORMATIVAREVISIONE DELLA NORMATIVA
Art. 21 D.L. nArt. 21 D.L. n°°8/93 (L. 68/93)8/93 (L. 68/93)PROCEDURA DEL DISSESTO
FALLIMENTO PRIVATISTICO(Liquidazione Coatta Amm.va)
• Temporizzazione degli adempimenti• Istituzione di un “Organo Straordinario di Liquidazione”• Ripartizione delle competenze
Ente Locale Risanamento
O.S.L Liquidazione e pagamento dell’indebitamento pregresso
• Contributo dello Stato Livello massimo accordabile
• Ipotesi di copertura parziale dei debiti (Riparto Parziale)• Debiti non soddisfatti a carico dell’Ente Locale, in bonis
D.Lgs. 25 febbraio 1995, n°77e succ. mod. e int.
UULTERIORILTERIORI RRIVISITAZIONIIVISITAZIONI DELLADELLANNORMATIVAORMATIVA
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Modifiche introdotte:
• Pagamento dei debiti
• Introduzione delle cause di prelazione
• Durata del dissesto (da 10 a 5 anni)
UULTERIORILTERIORI RRIVISITAZIONIIVISITAZIONI DELLADELLANNORMATIVAORMATIVA
D. D. LgsLgs. 11 giugno 1996, n. 11 giugno 1996, n°°336336
Modifiche:•Tempi ristrettissimi per gli adempimenti dell’O.S.L.
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• Piano di Rilevazione dei Debiti (1a fase)
• Elenco dei debiti esclusi,
• Deposito P.R.D. Immediata contrazione del mutuo
• Pagamento di acconti
• Controllo centrale sui ricorsi (per debiti esclusi o parzialmente ammessi)
• Facoltà di non alienare il patrimonio disponibile in caso di mutuo sufficiente
• Piano di Estinzione (2a fase)
• Riconoscimento dei debiti fuori bilancio da parte del O.S.L.
D. D. LgsLgs. 15 settembre 1997, n. 15 settembre 1997, n°°342342D. D. LgsLgs. 23 ottobre 1998, n. 23 ottobre 1998, n°°410410
Rivoluzione sul nuovo istitutoPPROCEDURAROCEDURA SSEMPLIFICATAEMPLIFICATA
e nuovo sistema di definizione dellaMassa Passiva della Liquidazione
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Viene introdotta la DDOMANDAOMANDA DIDI IINSINUAZIONENSINUAZIONE
da inoltrare entro il termine perentorio fissato dall’O.S.L.
Modifica dei criteri valutativi dei ricorsida parte del Ministero dell’Interni
Conferma esclusioneInserimento d’ufficio(sussistenza del credito/imputabilità all’Ente)
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Oggi il dissesto è disciplinato Oggi il dissesto è disciplinato
Titolo VIII Titolo VIII -- Parte IIParte IIArtt. 244 269Artt. 244 269
D.Lgs.D.Lgs. NN°°267 del 18.08.2000267 del 18.08.2000T.U.E.L.T.U.E.L.
Artt. 15 e 31, L. 27.12.2002 nArtt. 15 e 31, L. 27.12.2002 n°°289289(Finanziaria 2003)(Finanziaria 2003)
Abrogazione delle disposizioni
del Titolo VIII Parte II del TUEL
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del Titolo VIII Parte II del TUEL
che disciplinavano l’assunzione del mutuo
per il risanamento
dell’Ente Locale dissestato
Art. 5 L. 28.05.2004 nArt. 5 L. 28.05.2004 n°°140140
Sostituzione della abrogazionecon la limitazione del mutuo (con oneri statali)
ai soli enti la cui dichiarazione di dissesto fosse anteriore al 08.11.2001 (entrata in vigore delle norme
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anteriore al 08.11.2001 (entrata in vigore delle norme introdotte dalla riforma costituzionale del Tit. V Parte II)
Viene stanziata un’esigua somma (di circa � 600.000)per il triennio 2004-2006
destinata agli Enti la cui dichiarazione di dissestocadesse nel periodo tra 08.11.2001 e 31.12.2003
LLAA NNORMATIVAORMATIVA VVIGENTEIGENTE
Art. 244 Art. 244 –– Dissesto Finanziario, DefinizioneDissesto Finanziario, Definizione
Si ha dissesto finanziario quando
L’Ente non è in grado di garantire l’assolvimento di funzioni e servizi indispensabili
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funzioni e servizi indispensabili Ovvero
Esistono crediti liquidi ed esigibili di terzi a cui non è possibile far fronte con le modalità ordinarie di cui agli artt. 193 e 194
LLAA NNORMATIVAORMATIVA VVIGENTEIGENTE
Art. 193 Art. 193 –– Salvaguardia degli equilibri finanziariSalvaguardia degli equilibri finanziari
La norma prevede le seguenti ipotesi
• Ripiano dei debiti di cui all’art. 194
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• Ripiano del disavanzo di amministrazione, derivante
dal rendiconto approvato
• Ripiano dello squilibrio di competenza
• Ripiano della gestione dei residui
… segue…
Art. 193 Art. 193 –– Terzo CommaTerzo CommaLLAA NNORMATIVAORMATIVA VVIGENTEIGENTE
Il ripiano è possibile mediante
l’utilizzo nell’anno in corsoe nei due esercizi successivi:
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di tutte le entrate e le disponibilità(ad eccezione di assunzione di prestiti e risorse
aventi specifica destinazione per legge)
anche derivanti alienazione dei beni disponibili
Art. 194 Art. 194 -- Riconoscimento di legittimitàRiconoscimento di legittimitàdei debiti fuori bilancio dei debiti fuori bilancio
LLAA NNORMATIVAORMATIVA VVIGENTEIGENTE
Possono essere riconosciuti i DFB derivanti da
a) Sentenze esecutiveb) Copertura di disavanzi
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b) Copertura di disavanzic) Ricapitalizzazionid) Procedure espropriative/Occupazione d’Urgenzae) Acquisizione di beni e servizi
(Utilità e arricchimento; espletamento pubbliche funzioni;
servizi di competenza)
Art. 245 Art. 245 –– SSoggetti oggetti della della procedura di risanamento procedura di risanamento
LLAA NNORMATIVAORMATIVA VVIGENTEIGENTE
A.A.OORGANORGANO SSTRAORDINARIOTRAORDINARIO DIDI LLIQUIDAZIONEIQUIDAZIONE (O.S.L.)B.B.OORGANIRGANI ISTITUZIONALIISTITUZIONALI (Amministrazione dell’Ente)
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O.S.L.O.S.L. ha il compito di RIPIANARE L’INDEBITAMENTO PREGRESSO
ENTEENTE ha il compito di CREARE CONDIZIONI STABILI DI EQUILIBRIO
e di RIMUOVERE LE CAUSE DEL DISSESTO
Art. 246 Art. 246 –– Deliberazione Deliberazione di di dissesto dissesto
LLAA NNORMATIVAORMATIVA VVIGENTEIGENTE
La deliberazione viene adottata dall’OORGANORGANO CCONSILIAREONSILIARE(Consiglio Comunale o Provinciale)
E’ necessaria una VALUTAZIONE DELLE CAUSE
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E’ necessaria una VALUTAZIONE DELLE CAUSE
NON È REVOCABILE
Occorre allegare una RELAZIONE DELL’ORGANO DI REVISIONE(dal 25.10.1997) contenente un’analisi delle cause che
hanno condotto al dissesto finanziario
Deliberazione Esecutiva eDeliberazione Esecutiva eRelazione dell’Organo di RevisioneRelazione dell’Organo di Revisione
Devono essere trasmesse (entro 5 gg.)
�� AALL MMINISTEROINISTERO DELLDELL’I’INTERNONTERNO�� AALLALLA PPROCURAROCURA RREGIONALEEGIONALE DELLADELLA CCORTEORTE DEIDEI CCONTIONTI
Pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
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Pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
(a cura del Ministero dell’Interno)
unitamente al Decreto Presidenziale di Nomina
dell’Organo Straordinario di Liquidazione
Art. 247 Art. 247 –– Omissione della deliberazioneOmissione della deliberazionedi dissesto di dissesto
� Ipotesi di “atto dovuto”
� Organo Regionale di Controllo
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� Organo Regionale di Controllo
� Provvedimento sostitutivo
� Nomina di un Commissario ad acta
� Scioglimento del Consiglio ad opera del Prefetto
Art. 248 Art. 248 –– ConseguenzeConseguenzedella della dichiarazione dichiarazione di dissesto di dissesto
1. Termini per la deliberazione del bilancio sospesi dalla dichiarazione di dissesto fino all’emanazione del decreto di cui all’art. 261 (ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato)
2. Sino all’approvazione del rendiconto della gestione di cui all’art. 256 (OSL) si ha la sospensione delle azioni esecutive
3. I pignoramenti successivi al dissesto non vincolano l’Ente né il tesoriere
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tesoriere4. Sino al Rendiconto ex art. 256, i debiti insoluti (anche derivanti da
anticipazioni di cassa) non producono interessi né sono soggetti a rivalutazione monetaria
5. Gli amministratori, riconosciuti (anche in primo grado) dalla Corte dei Conti come responsabili dei danni prodotti nell’arco dei 5 anni precedenti il dissesto (seppur limitatamente ai casi di dolo o colpa grave e come conseguenza diretta di azioni ed omissioni), non potranno ricoprire la carica di assessore o l’incarico di revisore nei 5 anni successivi
Art. 249 Art. 249 –– Limiti alla contrazione di nuovi mutuiLimiti alla contrazione di nuovi mutui
Dalla data del dissesto sino al decreto di cui all’art. 261, 3°co.
(ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato)
gli Enti non possono contrarre nuovi mutui, ad eccezione:
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• dei mutui ex art. 255 (mezzi finanziari per il risanamento)
• dei mutui i cui oneri siano a totale carico dello Stato o
delle Regioni
Art. 252 Art. 252 –– Attività dell’Organo Straordinario di Attività dell’Organo Straordinario di LiquidazioneLiquidazione
Composizione Composizione –– Nomina Nomina –– Attribuzioni Attribuzioni
Comuni Pop. < 5000 abitanti 1 COMMISSARIO1 COMMISSARIO
Comuni Pop. > 5000 abitanti COMMISSIONECOMMISSIONEe Province con 3 membricon 3 membri
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Soggetti eleggibiliSoggetti eleggibili• Magistrati a riposo (con funzione di Presidente, se nominato)
- della Corte dei Conti- della Magistratura Ordinaria- del Consiglio di Stato
• Funzionari (in servizio o quiescenti) degli Uffici centrali o periferici delMinistero dell’InternoMinistero dell’Economia e delle FinanzeMinistero dello Sviluppo Economico (Bilancio, Programmazione, Tesoro)Altre Amministrazioni
…SegueSegue –– SoggettiSoggetti
• Segretari Comunali e Provinciali, Ragionieri Comunali e Provinciali(anche in quiescenza)
• Professionisti iscritti nel Registro dei Revisori Contabili• Professionisti iscritti all’Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili
NominaNomina
con Decreto del Presidente della Repubblicacon Decreto del Presidente della Repubblica,
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con Decreto del Presidente della Repubblicacon Decreto del Presidente della Repubblica,su proposta del Ministro dell’Interno
InsediamentoInsediamento entro 5 giorni dalla notificazione della nomina
IncompatibilitàIncompatibilità casistica di cui all’art. 236
AttribuzioniAttribuzioni
Le competenze dell’Organo di Liquidazione attengono a
tutti gli atti e i fatti verificatisi entro il 31/12 dell’anno precedente l’ipotesi di bilancio
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L’Organo provvede
a) Alla rilevazione della massa passiva
b) Alla acquisizione e gestione dei mezzi finanziari disponibili,
compresa l’alienazione dei beni patrimoniali
c) Alla liquidazione e al pagamento della massa passiva
Accertamento dei danni Accertamento dei danni
Nel caso di ipotesi di danni cagionati all’Ente Locale o all’Erario, derivanti da cattiva gestione e attribuibili direttamente ad azioni od omissioni degli amministratori e riconducibili a dolo o colpa grave,si procede alla
� Procura Regionale c/o
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DENUNCIADENUNCIAdda a ParteParte
dell’dell’O.S.L.O.S.L.
� Procura Regionale c/o la Corte dei Conti
� Segnalazione alMinistero dell’Internotramite la Prefettura
Art. 253 Art. 253 –– Poteri organizzatori Poteri organizzatori
L’OSL dispone:
• del più ampio potere di accesso agli atti dell’Ente
• della piena facoltà di utilizzo del personale dell’Ente e
degli strumenti operativi
• del potere di emanare DIRETTIVE amministrative
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Diritto ad operare all’interno di locali idonei,a disporre di attrezzature e di personale
Potere di auto-organizzazione con riferimento a:- personale- acquisizione di consulenze- attrezzature
Art. 254 Art. 254 –– Rilevazione della massa passivaRilevazione della massa passiva
L’accertamento della massa passiva deve avvenire L’accertamento della massa passiva deve avvenire entro 180 gg. dall’insediamento entro 180 gg. dall’insediamento
elevabili a 360 gg. elevabili a 360 gg. in caso diin caso diComuni con Pop. > 250.000 abitanti e ProvinceComuni con Pop. > 250.000 abitanti e Province
L’inosservanza del termine implica la L’inosservanza del termine implica la Sostituzione dell’Sostituzione dell’O.S.L.O.S.L.
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Formazione delFormazione delPiano di RilevazionePiano di Rilevazione
Avviso Pubblico entro 10 gg.affisso all’Albo Pretorio dell’Ente e diffuso mediante Stampa Locale
Assegnazione di un termine perentorio di 60 gg.(prorogabile 1 sola volta per altri 30 gg.)
per la presentazione delle domande di insinuazione (in carta libera)
Massa PassivaMassa Passiva
La massa massiva è costituita da:
a) Debiti di bilancio e debiti fuori bilancio di cui all’art. 194 (fino al 31/12 dell’anno precedente l’ipotesi di bilancio)
b) Debiti derivanti da procedure esecutive estinte di cui
30
b) Debiti derivanti da procedure esecutive estinte di cui
all’art. 248, 2°comma
c) Debiti derivanti da transazioni compiute dall’O.S.L. in
base all’art. 254, 7°comma
DecisioniDecisionisull’ammissione dei creditori istantisull’ammissione dei creditori istanti
da comunicare agli interessatidopo l’approvazione
del Piano di Rilevazione
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Possibilità di procedere a transazioni,
vertenze giudiziali e stragiudiziali
Comma 7:
Art. Art. 255 255 –– Acquisizione e gestione deiAcquisizione e gestione deimezzi finanziari per il risanamentomezzi finanziari per il risanamento
Accertamento della Massa AttivaAccertamento della Massa Attiva
• Contributo dello Stato (Limitazioni introdotte dalla L.Cost. 3/2001)
• Residui Attivi (se necessario, anche predisposizione dei Ruoli)
• Ratei dei mutui disponibili
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• Ratei dei mutui disponibili
• Altre Entrate (quota di avanzo non vincolato)
• Alienazione dei beni (sostituibile con un mutuo totalmente a carico dell’Ente)
N.B.:La Gestione Vincolata non compete all’O.S.L.Sulla massa attiva non sono ammessisequestri né procedure esecutive
Art. 256 Art. 256 –– Liquidazione e PagamentoLiquidazione e Pagamentodella massa passivadella massa passiva
P.d.R. Acquista esecutività con il deposito(entro 5 gg. dall’approvazione)
Contestuale al deposito deve essere la
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Contestuale al deposito deve essere larichiesta di mutuo
Se il deposito risulta regolare, il Ministero dell’Internoautorizza il mutuo
Entro 30 gg. dall’erogazione del Mutuol’O.S.L. provvede al pagamento di acconti
(conto intestato all’OSL)
Definitivo Accertamento della massa passiva(cui comunque l’Organo è tenuto entro 24 mesi dall’insediamento)
… segue …
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L’O.S.L. procede:alla redazione del Piano di estinzione delle Passivitàal Deposito presso il Ministero dell’Interno
Il Ministero ha 120 gg. per valutare ed approvare il Piano
È previsto il parere consultivo della Commissione per la Finanza e gli Organici degli Enti Locali (CFDEL)
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Rilievi e richieste istruttoriecomportano la
Sospensione del termine
AAVVENUTAVVENUTA AAPPROVAZIONEPPROVAZIONE DELDEL PPIANOIANO DIDI EESTINZIONESTINZIONE
Viene Viene notificata notificata all’Ente e all’OSL tramite la Prefetturaall’Ente e all’OSL tramite la Prefettura
Entro 20 gg. dalla notifical’OSL provvede al saldo dei pagamenti
IIPOTESIPOTESI DIDI DINIEGODINIEGO DELLDELL’’APPROVAZIONEAPPROVAZIONE
36
IIPOTESIPOTESI DIDI DINIEGODINIEGO DELLDELL’’APPROVAZIONEAPPROVAZIONE60 gg. per il nuovo Piano con prescrizioni
Entro 60 gg. dall’ultimo pagamento, l’OSL approva ilRRENDICONTOENDICONTO DELLADELLA GGESTIONEESTIONE
ttrasmesso all’Organo Regionale di Controllorasmesso all’Organo Regionale di Controlloee all’Organo di Revisione dell’Enteall’Organo di Revisione dell’Ente
che ha competenza sul Riscontro della Liquidazionee verifica la rispondenza
tra il Piano di Estinzione e l’effettiva liquidazione
IIPOTESIPOTESI DIDI IINSUFFICIENZANSUFFICIENZADELLADELLA MMASSAASSA AATTIVATTIVA
Il Ministro dell’Interno,
su proposta del C.F.O.E.L.,
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dispone il ricorso a
MMISUREISURE SSTRAORDINARIETRAORDINARIE
anche in deroga
(ma senza oneri a carico dello Stato)
Art. 257 Art. 257 –– Debiti non ammessiDebiti non ammessi
1) Pretese escluse
2) Organo Consiliare
Allegato al Piano di Estinzione
Entro 60 gg. dalla notifica del Decreto di
approvazione del P.d.E., individua i
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3) Diversamente
soggetti responsabili di eventuali danni,
dandone comunicazione agli stessi
nonché ai creditori
Art. 136, Poteri Sostitutivi
Nomina Commissario Ad Acta
Art. 258 Art. 258 –– Procedura SemplificataProcedura Semplificata
ANALOGIA CON IL CONCORDATO PRIVATISTICO
Liquidazione della Massa Passivatramite
transazioni e pagamento della sommavariabile tra 40-60 % dell’intero debito
39
variabile tra 40-60 % dell’intero debito
Proposta Proposta O.S.L.O.S.L.
Ente Locale Ente Locale Deliberazione di Deliberazione di GiuntaGiunta
Risorse FinanziarieRisorse Finanziariemesse a disposizione dell’messe a disposizione dell’O.S.L.O.S.L.
da parte dell’Enteda parte dell’Ente
30 gg.
Transazione 40Transazione 40--60%60%
40
Transazione 40Transazione 40--60%60%in base all’anzianità del debitoin base all’anzianità del debito
Liquidazione ObbligatoriaLiquidazione Obbligatoriaentro 30 gg. dall’accettazione della transazione
La transazione è estesa anche aiLa transazione è estesa anche aiCCREDITORIREDITORI PPRIVILEGIATIRIVILEGIATI
(tranne ai crediti da lavorocioè debiti dell’ente per retribuzioni)
41
Previsto accantonamento di un importo pari al 50% dei debiti
per le TRANSAZIONI NON ACCETTATE
(100% in caso di crediti privilegiati)
PPIANOIANO DIDI RRILEVAZIONEILEVAZIONE
PPIANOIANO DIDI EESTINZIONESTINZIONE(eventuale)
42
(eventuale)
RRENDICONTOENDICONTO DELLADELLA GGESTIONEESTIONE
VVANTAGGIANTAGGI::
�� CreditoreCreditore
�� EnteEnte
Liquidità Immediata
Rinuncia dei creditori ad interessi e
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�� EnteEnte ad interessi e rivalutazioni successive
Blocco ulteriori Richieste
Art. 268 Art. 268 –– Ricostituzione Ricostituzione di di disavanzo di disavanzo di amministrazione o di debiti fuori bilancioamministrazione o di debiti fuori bilancio
� DDISAVANZOISAVANZO NNONON RRIPIANABILEIPIANABILE ART. 193
�� D.F.B.D.F.B. NNONON RRIPIANABILIIPIANABILI ART. 194
�� MMANCATOANCATO RISPETTORISPETTO DELLEDELLE PPRESCRIZIONIRESCRIZIONI di cui
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agli artt. 259, 265, 266 e 267
Organo Regionale di ControlloOrgano Regionale di Controllo
Segnala i fatti all’Autorità Giudiziariaper l’accertamento di ipotesi di reato
Invio degli atti alla Corte dei Conti per l’accertamentodi responsabilità derivanti da fatti di gestione
Art. 268 bis Art. 268 bis –– Procedura StraordinariaProcedura Straordinariaper fronteggiare ulteriori passivitàper fronteggiare ulteriori passività
Norma Norma introdotta dall’artintrodotta dall’art. . 33--bis bis 11°°commacommaddel D.L. 22 febbraio 2002 nel D.L. 22 febbraio 2002 n°°1313
((convconv. Con mod. con L. Con mod. con L. 24 aprile 2002 . 24 aprile 2002 nn°°75)75)
45
e e modificata dall’artmodificata dall’art. . 11--septiessepties
della della L. 31 maggio 2005 nL. 31 maggio 2005 n°°8888
Ipotesi di cui al Comma 1:
MMANCATAANCATA CONCLUSIONECONCLUSIONE DELLADELLA PPROCEDURAROCEDURA DIDI DDISSESTOISSESTOPERPER OONEROSITÀNEROSITÀ DEGLIDEGLI AADEMPIMENTIDEMPIMENTI
Il Ministro dell’InternoIl Ministro dell’Interno,d’intesa con il Sindaco,
46
d’intesa con il Sindaco,dispone con proprio decretodispone con proprio decreto
una chiusuraANTICIPATA E SEMPLIFICATA
della Procedura,tenuto conto del parere della Commissione
per la Finanza e gli Organici EE.LL. (C.F.O.E.L.)
La gestione prosegue con un’appositaCommissione per la Prosecuzione del Dissesto
nominata con D.P.R.su proposta del Ministro dell’Interno
� Nei casi di cui al Comma 1
…Segue…
47
� Quando la Massa Attiva sia insufficiente
� Nei casi di cui all’art. 268 (ricostituzione disavanzo o DFB)
� Quando esistano ulteriori passività pregresse
(anche a rendiconto approvato)
Commissione per laCommissione per laprosecuzione del prosecuzione del Dissesto Dissesto (CPD)(CPD)
Composta da 3 membri Revisori Contabili iscritti(di cui 1 proposto dal Ministro su designazione del Sindaco)
Dura in carica 1 anno, prorogabile per 1 altro anno
48
Dura in carica 1 anno, prorogabile per 1 altro anno
Tra le attività vi è la predisposizione dei
Piani di Impegno Annuali e PluriennaliSottoposti al Parere C.F.O.E.L.
ed approvati con Decreto Ministeriale
Art. 268 BISArt. 268 BIS
Art. 268 TERArt. 268 TER
Ultimo Ultimo rimedio in quantorimedio in quantoccomporta omporta ccosti osti aggiuntiviaggiuntivi
Commissione: Compensi MassimiCommissione: Compensi Massimidi cui al D.M. 09.11.1995di cui al D.M. 09.11.1995
Perfeziona laPerfeziona laProcedura StraordinariaProcedura Straordinaria
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Art. 255, 5Art. 255, 5°°CommaComma
Procedura StraordinariaProcedura Straordinaria
Prevede un Fondo SpecialePrevede un Fondo Specialeper per gli Enti dissestatigli Enti dissestati
Mutui IntegrativiMutui Integrativi
Gestione del risanamento degli EntiGestione del risanamento degli Entidopo l’entrata in vigore della L. Cost. ndopo l’entrata in vigore della L. Cost. n°°3 del 20013 del 2001c.d. Riforma del Titolo V Parte II della Costituzionec.d. Riforma del Titolo V Parte II della Costituzione
Tre tipi di Limitazioni
11aa LLIMITAZIONEIMITAZIONE
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Non si applicano le disposizioni di cui al Titolo VIII Parte II del TUELche disciplinano l’assunzione dei mutui per il risanamento
LIMITE Mutuo con oneri a carico dello Stato
Si applica all’Ente il “concedibile” in base all’art. 194, 3°comma
11aa LLIMITAZIONEIMITAZIONE
22aa LLIMITAZIONEIMITAZIONE
33aa LLIMITAZIONEIMITAZIONE
Non è prevista la contribuzione statalesull’onere di ammortamentodei mutui per il risanamento
Resta la possibilità di utilizzare le quote residue sul Fondo Sviluppo Investimenti
51
33aa LLIMITAZIONEIMITAZIONE
Si applicano i limiti costituzionaliper finanziare l’indebitamento
Natura dei DebitiLimitazione per l’O.S.L.
Modalità di Finanziamento
PPERER NNATURAATURAL’L’O.S.L.O.S.L. DDISTINGUEISTINGUE
Debiti per Spese d’InvestimentoDebiti per Spese d’Investimento
52
Debiti per Spese CorrentiDebiti per Spese Correnti
Debiti maturatiprima
Debiti maturatidopo
l’entrata in vigore della novella costituzionale (08.11.2001)
In merito alle modalità di finanziamento …In merito alle modalità di finanziamento …
Mutuo a carico del Bilancio ComunaleMutuo a carico del Bilancio Comunalefinanzia le spese d’investimento e quelle correnti seriferite a prima del 08.11.2001
Per le spese correnti successive al 08.11.2001Si ricorre ad Altre RisorseAltre Risorse
L’L’O.S.LO.S.L..
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Si ricorre ad Altre RisorseAltre Risorse(avanzi di amministrazione, residui attivi, fondo cassa, alienazioni di beni)
L’art. 119, 6°comma Cost.contiene un EELENCOLENCO DEGLIDEGLI IINVESTIMENTINVESTIMENTI
Il Piano di Rilevazione non produce alcun effetto(in particolare, non autorizza l’assunzione del mutuo)
Resta in vigore la Procedura Semplificata (ex art. 258) con i vincoli del mutuo
I pagamenti sono condizionati
Misure RestrittiveMisure Restrittive
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I pagamenti sono condizionatial realizzo della Massa Attiva
Il Piano di Estinzione può prevedere un pagamento definitivo anche parziale
Resta in vigore la possibilità di attivazionedelle misure straordinarie