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FORMAZIONE AGGIORNAMENTO SICUREZZA SUL LAVORO I rischi da interferenza

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FORMAZIONEAGGIORNAMENTO

SICUREZZA SUL LAVORO

I rischi da interferenza

Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione:

a)Verifica idoneità professionale

b)Cooperazione e coordinamento

c)Duvri

d)Contratto d’appalto e costi della sicurezza

e)Tesserino di riconoscimento

L’ART. 26 DEL D. LGS. 81/08

L’ART. 26 DEL D. LGS. 81/08

Committente/datore

di lavoro

Contratto di

appalto, subappalto

o d’opera

Appaltatore/datore

di lavoro/lavoratore

autonomo

ART. 26

D.Lgs 81/2008

L’articolo 26 D. Lgs. 81/2008 si applica se:

a)il committente è datore di lavoro

b)il committente affida lavori/attività a imprese, servizi, forniture o lavoratori autonomi

c)il luogo di lavoro è l’azienda, una unità produttiva o comunque è nell’ambito del ciclo produttivo del committente

CAMPO DI APPLICAZIONE ART. 26 DEL D. LGS. 81/08

IL TITOLO IV DEL D. LGS. 81/08CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI CAMPO DI APPLICAZIONE

Qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell'allegato X

ALLEGATO XLavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili i di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro.Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.

NOTA: ciò che discrimina il Titolo IV dall’art. 26 è il tipo di attività svolta nell’appalto

PROBLEMA LUOGHI E LAVORAZIONI

Contatto tra il personale del committente e quello dell’appaltatore o tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale e che può comportare rischi;

derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte da operatori di appaltatori diversi;

immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell’appaltatore “esistenti nel luogo di lavoro del committente, ulteriori rispetto a quelli specifici dell’attività propria dell’appaltatore;

derivanti da modalità di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal committente (che comportino pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell’attività appaltata.

COS’E’ UN’INTERFERENZA

AFFIDARE UN LAVORO IN APPALTO

Affidamento di lavori a soggetti terzi comporta una serie di conseguenze:

A.Gestione della prevenzione (art. 26 D. Lgs. 81/08)

- Scambio di informazioni

- Obbligo di cooperazione e coordinamento

- Obbligo di verifica dell’idoneità dei soggetti

B.Redazione DUVRI se interferenze

C.Indicazione costi sicurezza

D.Responsabilità committente / appaltatore per:

AFFIDAMENTO DI LAVORI IN AZIENDA

COOPERAZIONE E COORDINAMENTO

2. I datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:

a)Cooperano all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto;

b)Coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva.

ART. 26 - OBBLIGHI CONNESSI AI CONTRATTID’APPALTO O D’OPERA O SOMMINISTRAZIONE

COMMA 2

a) Cooperareovvero “contribuire attivamente, dall’una e dall’altra parte, a predisporre e applicare le misure di prevenzione e protezione”(Cassazione penale, Sez. IV, 20 settembre 2002, n. 31459)

b) Coordinareovvero “collegare razionalmente le varie fasi dell’attività in corso, in modo da evitare disaccordi, sovrapposizioni, intralci che possano accrescere notevolmente i pericoli per tutti coloro che operano nel medesimo ambiente”(Cassazione penale, Sez. IV, 20 settembre 2002, n. 31459)

ART. 26 - OBBLIGHI CONNESSI AI CONTRATTID’APPALTO O D’OPERA O SOMMINISTRAZIONE

COMMA 2 GIURISPRUDENZA

b) Fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

ART. 26 - OBBLIGHI CONNESSI AI CONTRATTID’APPALTO O D’OPERA O SOMMINISTRAZIONE

COMMA 1b

Il datore di lavoro dell’azienda committente per garantire l’informazione dei subappaltatori potrebbe:

predisporre l’accoglienza della ditta appaltatrice informando un referente interno e gli addetti all’emergenza;

fornire il piano di emergenza aziendale e le istruzioni per l’evacuazione;

durante il sopralluogo far visionare le vie di fuga e il luogo sicura in caso di evacuazione

LA GESTIONE DELL’EMERGENZA

E’ buona norma che il datore di lavoro dell’impresa committente metta a disposizione aree o armadi idonei nel caso in cui l’impresa appaltatrice utilizzi materiali, sostanze o attrezzature specifiche, o che, quanto meno, ci sia una gestione adatta a prevenire eventuali rischi derivanti da tale presenza presso la propria sede

LUOGHI A DISPOSIZIONE DELL’IMPRESA APPALTATRICE

VERIFICA IDONEITA’ PROFESSIONALE

1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori all’impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all’interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell’ ambito dell’intero ciclo produttivo dell’azienda medesima:

verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all’articolo 6, comma 8, lettera g), l’idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o mediante contratto d’opera o di somministrazione.

ART. 26 - OBBLIGHI CONNESSI AI CONTRATTID’APPALTO O D’OPERA O SOMMINISTRAZIONE

COMMA 1a

acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;

acquisizione dell’autocertificazione dell’impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;

ART. 26 – VERIFICA IDONEITA’ PROFESSIONALE

IL DUVRIDOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE

RISCHI INTERFERENZE

3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indiche le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze.

[continua]

ART. 26 - OBBLIGHI CONNESSI AI CONTRATTID’APPALTO O D’OPERA O SOMMINISTRAZIONE

COMMA 3a

Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l’obbligo di cui al comma 3 non si applica

ai servizi di natura intellettuale,

alle mere forniture di materiali o attrezzature

nonché ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai 5 uomini giorno,

sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all’allegato XI.

ART. 26 - OBBLIGHI CONNESSI AI CONTRATTID’APPALTO O D’OPERA O SOMMINISTRAZIONE

COMMA 3bis

3-bis.

1. Identificazione dei criteri utilizzati per valutare i rischi (metodologia);

2. Descrizione dell’azienda committente, delle aree di lavoro, delle attività svolte presso i reparti interessati dai lavori in appalto;

3. Descrizione delle attività svolte dagli appaltatori;

4. Organizzazione delle lavorazioni e misure generali di sicurezza:

Identificazione dei locali a disposizione dell’appaltatore

Servizi igienici

Refettori

Viabilità interna

CONTENUTI DEL DUVRI

5. Misure di coordinamento relative all’uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione;

6. Rischi negli ambienti di lavoro (rischio chimico, cancerogeno, biologico, rumore, vibrazioni, incendio, esplosione);

7. Cronoprogramma dei lavori per l’identificazione delle sovrapposizioni temporali (nei singoli luoghi di lavoro

CONTENUTI DEL DUVRI

«Decreto del FARE» (Legge 98/2013)

In sostituzione del DUVRI nelle attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali, è prevista una figura preposta al controllo delle attività “interferenti” il “SOGGETTO INCARICATO” che dovrà essere in possesso di formazione e di competenze professionali specifiche per lo svolgimento dell’incarico.

A tutt’oggi devono ancora essere individuate quali sono le attività a basso rischio, poi è probabile che in alcuni casi non sarà più

necessario redigere il DUVRI.

IL SOGGETTO INCARICATO

CONTRATTO E COSTI PER LA SICUREZZA

……devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell’articolo 1418 del Codice civile i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni. I costi di cui al primo periodo non sono soggetti a ribasso.

ART. 26 – I COSTI DELLA SICUREZZA

COMMA 5

LA TESSERA DI RICONOSCIMENTO

Nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall’impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro.

ART. 26 – TESSERA DI RICONOSCIMENTO

COMMA 8

CADUTA, INCIAMPO, SCIVOLAMENTO, URTI

Informare sempre i lavoratori dell’azienda committente delle attività in essere presso la propria sede

Segnalare pavimenti bagnati con idonea cartellonistica

MISURE DI PREVENZIONE SCIVOLAMENTO

Dovrà essere sempre vietato lasciare incustoditi materiali e altre attrezzature utilizzate nelle operazioni di pulizia evitando quindi di creare ostacoli lungo i percorsi di passaggio.

Divieto di depositare materiali al di fuori delle aree assegnate, lungo i corridoi di esodo o davanti alle uscite di emergenza.

Segnalare in maniera idonea le aree in lavorazione o gli ostacoli che possono costituire pericolo.

MISURE DI PREVENZIONE URTI E INCIAMPO

GESTIONE RISCHIO MATERIALI E SOSTANZE PERICOLOSE

Informare sempre i lavoratori dell’azienda delle attività in essere presso la propria sede e della presenza di sostanze pericolose.

Fare divieto ai propri lavoratori di entrare in contatto con tali sostanze.

Fornire, ove possibile, all’azienda appaltatrice idonee aree o armadi per la conservazione delle sostanze pericolose.

Assicurarsi della presenza delle schede di sicurezza a cura dell’impresa appaltatrice

MISURE DI PREVENZIONE: SOSTANZE PERICOLOSE

Deve essere, inoltre, evitato l’utilizzo di sostanze o materiali classificati come pericolosi per la salute, la

sicurezza o l’ambiente. Qualora non fosse possibile evitarlo, l’utilizzo di tali sostanze o materiali deve essere ridotto al minimo

tecnicamente possibile

MISURE DI PREVENZIONE: SOSTANZE PERICOLOSE

RISCHIO RUMORE

Privilegiare i processi lavorativi e le attrezzature meno rumorosi.

Le sorgenti rumorose devono essere tenute il più possibile separate e distanti dagli altri lavoratori.

Le zone caratterizzate da elevati livelli di rumorosità devono essere segnalate.

Se necessario, dovranno essere forniti idonei dispositivi di protezione individuale (tappi)

MISURE DI PREVENZIONE: RUMORE

RISCHIO CADUTA MATERIALI DALL’ALTO

Delimitare le aree prossime alla lavorazione in quota eseguita con scale, ponteggi, trabattelli, ecc. con barriere fisse o con nastri segnalatori.

Fare divieto di transitare in prossimità delle aree in cui si svolgono lavorazioni in quota

MISURE DI PREVENZIONE:CADUTA MATERIALI DALL’ALTO