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La tua Assicurazione svizzera. Helvetia “Polizza Convenzione Incendio Mutui” N° 463/01/197858 abbinata ai contratti di Mutuo di Barclays Bank PLC Fascicolo Informativo Mod. FI/1BINC – Ed. 09/2013

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La tua Assicurazione svizzera.

Helvetia “Polizza Convenzione Incendio Mutui” N° 463/01/197858 abbinata ai contratti di Mutuo di Barclays Bank PLC

Fascicolo Informativo

Mod. FI/1BINC – Ed. 09/2013

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Il presente Fascicolo informativo (Mod. FI/1BINC – Ed. 09/2013) contenente:

− Nota Informativa, comprensiva del Glossario − Condizioni di Assicurazione − Modulo di “Richiesta di Adesione” − Modulo di “Dichiarazione di Adesione”

deve essere consegnato all’Assicurato prima della sottoscrizione della “Dichiarazione di Adesione” alla Polizza Incendio Convenzione Mutui N° 463/01/197858. AVVERTENZA:

Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa.

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NOTA INFORMATIVA

La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’ISVAP (ora IVASS), ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’IVASS. Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della polizza. La presente Nota Informativa ha lo scopo di fornire al Contraente tutte le informazioni preliminari necessarie per poter conoscere in modo corretto e completo le caratteristiche del prodotto "Polizza Convenzione Incendio Mutui abbinata ai contratti di Mutuo di Barclays Bank PLC", che assicura il Fabbricato per una “Somma Assicurata” pari al credito residuo in linea capitale che risulta sul piano di ammortamento finanziario del mutuo stesso, al momento del sinistro, con il massimo del valore di ricostruzione a nuovo del fabbricato. La Nota Informativa si articola in quattro parti: A. Informazioni relative all’impresa di assicurazione; B. Informazioni relative al contratto; C. Informazioni sulle procedure liquidative e sui reclami; D. Glossario e Definizioni di polizza. A. INFORMAZIONI RELATIVE ALL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE 1. Informazioni generali Il contratto è concluso con la sede legale della Società sita in Italia - Via G.B. Cassinis n° 21, 20139 Milano - Tel. 02/5351.1 - Fax 02/5351.461 - Sito Internet: www.helvetia.it, Posta elettronica: [email protected] La Società Helvetia Compagnia Svizzera d’Assicurazioni SA - Rappresentanza Generale e Direzione per l’Italia è iscritta all’Albo Imprese di Assicurazione n. 2.00002 ed appartiene al Gruppo Assicurativo Helvetia, iscritto all’Albo Gruppi Assicurativi n. d’ordine 031. La Società, operante in Italia in regime di stabilimento sotto il controllo dell’IVASS, è stata autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa con Decreto di ricognizione del Ministero dell’Industria, Commercio ed Artigianato del 26/11/1984 pubblicato sul supplemento n. 2 Gazzetta Ufficiale n. 357 del 31/12/1984 e con Provvedimento ISVAP n. 00757 del 19/12/1997 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 298 del 23/12/1997.

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’Impresa I dati relativi all’ultimo bilancio approvato indicano che la Società ha un patrimonio netto di 75,1 milioni di euro, di cui 20 milioni di euro relativi al fondo di dotazione della Rappresentanza e 13 milioni di euro relativi al totale delle riserve patrimoniali ed un indice di solvibilità riferito alla gestione danni del 133,1% (si precisa che tale indice rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente).

B. INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO Le presenti informazioni hanno lo scopo di richiamare l’attenzione sugli aspetti principali delle garanzie. Per le singole condizioni di contratto si rimanda al testo delle Condizioni Generali di assicurazione relative alla Polizza Convenzione. Il presente contratto prevede una durata pari a quella originariamente fissata per il mutuo sottoscritto dall’Assicurato con Barclays Bank PLC, con un massimo di 40 anni. AVVERTENZA: Il presente contratto si intende “senza tacito rinnovo”, pertanto la copertura cessa automaticamente alle ore 24 del giorno di scadenza del mutuo stesso, risultante dalla documentazione in possesso dell’Assicurato, senza obbligo di comunicazione tra le parti, fermo restando quanto previsto dalla normativa sul recesso per sinistro. 3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni Le coperture assicurative di seguito descritte sono prestate attraverso la polizza-convenzione n. 463/01/197858 che assicura il fabbricato oggetto di mutuo, per una somma assicurata pari al credito residuo in linea capitale che risulta sul piano di ammortamento finanziario del mutuo stesso, al momento del sinistro, con il massimo del valore di ricostruzione a nuovo del fabbricato, come previsto dall’Art. 18 - Valore delle cose assicurate – Determinazione del Danno. Il fabbricato Assicurato deve essere edificato in materiali prevalentemente incombustibili, ed adibito per almeno 3/4 a civili abitazioni e/o uffici e deve essere ubicato nell’ambito del territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano. AVVERTENZA: La somma massima assicurabile per ciascun fabbricato viene stabilita pari a € 1.000.000,00 e in nessun caso la Società sarà quindi tenuta a pagare, per ciascun fabbricato, importo maggiore di tale somma. Il contratto è specificamente rivolto ai Clienti della Spett.le Barclays Bank PLC che hanno sottoscritto un contratto di mutuo.

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Il presente contratto opera per i danni subiti dall’unità immobiliare assicurata, in conseguenza degli eventi di seguito indicati: • incendio; • fulmine; • esplosione e scoppio; • caduta di aeromobili loro parti o cose da essi trasportate; • i danni conseguenti agli eventi di cui sopra,che abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti nell’ambito di 20 m (metri) da

esse, e causati da sviluppo di fumi, gas, vapori, da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, da mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi;

• Le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica autorizzata i residui del sinistro; • le maggiori spese, effettivamente sostenute e documentate, per mancato godimento per perdita delle pigioni, per spese di trasloco. La garanzia indennizza inoltre, nei limiti della somma assicurata e dedotte le franchigie di polizza, i danni subiti dall’unità immobiliare in conseguenza di:

• Eventi Atmosferici; • Fenomeno Elettrico; • Inondazioni, Alluvioni e Allagamenti; • Sovraccarico neve; • Terremoto; • Atti vandalici o dolosi; • Urto veicoli.

Per la regolamentazione delle singole garanzie si rimanda alle “Garanzie Integrative”- sempre operanti- riportate nelle Condizioni Generali di Assicurazione relative alla polizza convenzione. AVVERTENZA: Esclusioni Il contratto prevede l’esclusione dalla garanzia di alcune tipologie di rischi e/o eventi elencati sia nella clausola generale di cui all’Art.11 – Esclusioni - delle Norme che regolano l’assicurazione in generale, sia all’interno dei singoli articoli che regolano le estensioni previste dal contratto che nelle Garanzie Integrative e Condizioni Particolari, sempre operanti, riportate nelle Condizioni Generali di Assicurazione relative alla polizza convenzione. Per ottenere un indennizzo completo contro i danni da incendio e altri eventi assicurati, è necessario assicurare correttamente il valore del fabbricato, in quanto assicurando un valore inferiore si può ricevere un indennizzo parziale incorrendo nella regola proporzionale (Art. 1907 del Codice Civile). Infatti in caso di valore assicurato inferiore al valore di ricostruzione a nuovo dell’intero fabbricato o porzione assicurata, (escludendo il valore dell’area), Helvetia Assicurazioni indennizza il danno subito dal fabbricato con una somma in misura inferiore al danno totale, in proporzione al minor premio pagato. Ad esempio: se il valore di ricostruzione a nuovo del fabbricato assicurato fosse € 200.000,00 e il valore assicurato fosse pari a € 100.000,00, in caso di sinistro pari ad € 50.000,00 Helvetia Assicurazioni indennizzerebbe un importo di € 25.000,00 per l’applicazione della regola proporzionale. AVVERTENZA: Nel contratto sono inoltre previste franchigie e scoperti che evidenziamo, riportate all’interno delle specifiche Garanzie Integrative e Condizioni Particolari, delle Condizioni Generali di assicurazione relative alla Polizza Convenzione:

Garanzia Franchigia per ogni

sinistro Limite risarcimento

Eventi Atmosferici € 160,00 Non previsto

Fenomeno Elettrico € 160,00 10% della somma assicurata con il massimo annuo per mutuo di € 7.800,00

Inondazioni, Alluvioni, Allagamenti € 1.550,00 Non previsto Sovraccarico di neve € 160,00 Non previsto Terremoto € 1.550,00 Non previsto Tumulti , Scioperi, Sommosse, Atti vandalici o dolosi, Terrorismo, Sabotaggio

€ 155,00 Non previsto

Limite Indennizzo Annuo di Polizza Convenzione == € 5.200.000,00 per anno assicurativo per uno o più sinistri

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Si riportano di seguito alcuni esempi di applicazione di franchigia e scoperto e limite di indennizzo: Fenomeno Elettrico Esempio n° 1 Somma Assicurata in polizza : € 100.000,00 Danno subito : € 2.000,00 Franchigia Prevista : € 160,00 Limite di indennizzo : 10% di € 100.000,00 (pari ad € 10.000,00) con il limite massimo di € 7.800,00 Importo da liquidare : € 1.840,00 così determinato : (€ 2.000,00 - €160,00 = € 1.840,00 che risulta essere minore al limite di polizza pari ad € 7.800.00 e quindi non soggetto ad ulteriori riduzioni). Esempio n° 2 Somma Assicurata in polizza : € 100.000,00 Danno subito : € 10.000,00 Franchigia Prevista : € 160,00 Limite di indennizzo : 10% di € 100.000,00 (pari ad € 10.000,00) con il limite massimo di € 7.800,00 Importo da liquidare : € 7.800,00 così determinato : (€ 10.000,00 - €160,00 = € 9.840,00 che risulta essere maggiore del limite di polizza pari ad € 7.800,00 e quindi l’importo da liquidare corrisponderà al massimo indennizzo). 4. Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità Al fine di poter effettuare una corretta valutazione, l’Assicuratore deve necessariamente conoscere tutte le circostanze che possono avere influenza sul rischio. AVVERTENZA: Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente/Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli Artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile (vedi Art.1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – delle Norme che regolano l’assicurazione in generale). L’Assicurato che esagera dolosamente l’ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all’indennizzo come previsto all’Art. 15 - Esagerazione Dolosa del danno – delle Norme che regolano l’assicurazione in generale. 5. Aggravamento e Diminuzione del rischio L’Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio come previsto all’Art. 1898 del Codice Civile E’ comunque previsto nelle condizioni contrattuali all’Art. 4 - Aggravamento del rischio - che il Contraente e l’Assicurato sono sollevati dall’obbligo di dichiarare eventuali aggravamenti del rischio assicurato. Si ha aggravamento del rischio quando, dopo che è stato stipulato un contratto di assicurazione, avvengono mutamenti che modificano la descrizione originaria del rischio, ad esempio detenere all’interno di una abitazione materiali pericolosi come infiammabili o esplosivi. Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio successivo alla comunicazione dell’Assicurato (Art. 1897 del Codice Civile) e rinuncia al relativo diritto di recesso. 6. Premi Il pagamento del premio avviene in via anticipata, in un’unica soluzione all’atto della stipula del mutuo, per il tramite di Barclays Bank PLC. che provvede a trasmetterlo alla Società. Il premio viene addebitato all’Assicurato detraendo lo stesso dall’importo del mutuo erogato o addebitando il premio sulla prima rata di mutuo. Il premio unico corrisposto è comprensivo delle spese relative alla acquisizione ed alla gestione del contratto. La quantificazione delle spese summenzionate è la seguente:

Costi % del premio versato Quota media* (€) Spese di acquisto ** 40,08 200,41 Spese di gestione*** 0,8 4,00 Spese per Anticipata Estinzione Nessuna == * Calcolata su un premio unico anticipato medio lordo di Euro 500,00 (determinato sulla base delle rilevazioni contabili relative

all’ultimo esercizio della Società); ** Quota parte percepita in media dall’intermediario. *** Quota parte percepita in media dalla Società.

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AVVERTENZA: In caso di Anticipata Estinzione e/o Surroga del mutuo, l’Assicurato può richiedere a Helvetia Compagnia Svizzera d’Assicurazioni SA Rappresentanza Generale e Direzione per l’Italia, il rimborso della parte di premio imponibile, corrispondente al periodo di garanzia non goduto, o la prosecuzione della copertura assicurativa fino alla scadenza originaria del mutuo. In caso di richiesta di rimborso del premio le garanzie del presente contratto cessano dalla data di estinzione del mutuo stesso. Per la definizione delle modalità di rimborso del premio, o di continuazione della copertura, si rimanda a quanto previsto all’Art. 23 - Estinzione Anticipata del Mutuo – Surroga - delle Condizioni Generali di Assicurazione relative alla Polizza Convenzione. 7. Rivalse AVVERTENZA: L'assicuratore che ha pagato l'indennità é surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa,nei diritti dell'Assicurato verso i terzi responsabili. Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno e` causato dai figli, dagli affiliati, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'Assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici. L'Assicurato e` responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. 8. Diritto di recesso AVVERTENZA: In caso di sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, è facoltà delle parti recedere dalla copertura assicurativa colpita da sinistro, mediante lettera raccomandata con preavviso di 30 giorni che decorrono dalla data di invio della stessa. In caso di recesso esercitato dalla Società, quest’ultima, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa all’Assicurato la parte di premio imponibile relativa al periodo di rischio non corso. 9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell’Art. 2952 del Codice Civile, modificato dalla Legge n. 166 del 27 ottobre 2008. Il diritto dell’assicuratore alla riscossione del pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno. 10. Legge applicabile al contratto Al contratto si applica la legge italiana. Le parti potranno convenire di assoggettare il contratto ad una legislazione diversa da quella italiana, salvi i limiti derivanti dall’applicazione di norme imperative nazionali e salva la prevalenza delle disposizioni specifiche relative alle assicurazioni obbligatorie previste dall’ordinamento italiano. 11. Regime fiscale Al presente contratto si applica l’imposta vigente al momento della sottoscrizione del contratto, attualmente pari al 22,25%.

C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI 12. Sinistri – Liquidazione dell’indennizzo AVVERTENZA: In caso di sinistro l’Assicurato deve: a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società

secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell’Art. 1914 del Codice Civile; b) darne avviso alla Società, entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza e/o possibilità ai sensi

dell’Art. 1913 del Codice Civile; c) fare, nei 15 giorni successivi, dichiarazione scritta all’Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando,

in particolare, il momento dell’inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l’entità approssimativa del danno (copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società);

d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna.

Per la definizione delle modalità di liquidazione dei danni si rimanda a quanto previsto all’Art. 16 - Procedura per la valutazione del danno - , all’Art.17 - Mandato dei Periti - e all’Art.18 - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno - delle Condizioni Generali di Assicurazione relative alla polizza convenzione.

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13. Reclami Eventuali reclami inerenti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri, anche qualora riguardino soggetti coinvolti nel ciclo operativo dell’Impresa, devono essere inoltrati per iscritto alla Società presso l’Ufficio Reclami - Via G.B. Cassinis 21, 20139 Milano - Fax 02 5351794 - Posta elettronica: [email protected]. Possono essere presentati all’IVASS (in Via del Quirinale 21, 00187 Roma oppure ai fax 06 42133745/06 42133353) i reclami:

- per l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del D.Lgs. n. 206/2005 Parte III, Titolo III, Capo I, Sezione IV-bis relative alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi;

- già presentati direttamente alle imprese di assicurazione e che non hanno ricevuto risposta entro il termine di quarantacinque giorni dal ricevimento da parte delle imprese stesse o che hanno ricevuto una risposta ritenuta non soddisfacente;

- per la risoluzione delle liti transfrontaliere (o direttamente al sistema estero competente, individuabile accedendo al sito internet: http://ec.europa.eu/internal_market/fin-net/index_en.htm chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET).

I reclami indirizzati all’IVASS devono contenere: - nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; - individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato; - breve descrizione del motivo della lamentela; - copia del reclamo eventualmente presentato all’impresa di assicurazione e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa; - ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l’attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. Nel caso in cui la legislazione scelta dalle parti sia diversa da quella italiana, gli eventuali reclami in merito al contratto dovranno essere rivolti all’Autorità di Vigilanza del Paese la cui legislazione è stata prescelta. In tal caso l’IVASS faciliterà le comunicazioni tra l’Autorità competente e il Contraente. 14. Arbitrato L’ammontare del danno è concordato dalle Parti direttamente oppure a richiesta di una di esse, mediante periti nominati uno dalla Società ed uno dall’Assicurato, con apposito atto unico. I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo perito sono ripartite a metà. AVVERTENZA: Si ricorda che è fatta salva la possibilità di rivolgersi in ogni caso all’Autorità Giudiziaria. 15. Mediazione per la conciliazione delle controversie Alle controversie nascenti dal presente contratto si applicano le disposizioni normative tempo per tempo vigenti in tema di preliminare ricorso al procedimento di mediazione innanzi agli Organismi di Mediazione iscritti in apposito Registro istituito presso il Ministero della Giustizia (D. Lgs. n. 28/2012 e successivi provvedimenti modificativi, integrativi ed attuativi). L'Autorità Giudiziaria competente per la risoluzione delle controversie derivanti dal presente contratto viene individuata in quella del luogo di residenza o domicilio elettivo del Contraente o Assicurato.

D. GLOSSARIO E DEFINIZIONI DI POLIZZA

Di seguito si riportano i termini assicurativi utilizzati nel presente Fascicolo Informativo e nelle relative Condizioni Generali di Assicurazione relative alla Polizza Convenzione Incendio Mutui N° 463/01/197858 abbinata ai contratti di Mutuo di Barclays Bank PLC, aventi il seguente significato :

Anno: Periodo di tempo la cui durata è convenzionalmente fissata in 360 giorni.

Assicurato/Beneficiario:

La persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall’assicurazione,proprietario del fabbricato indicato nella “Dichiarazione di Adesione” alla polizza convenzione n° 463/01/197858 e che ha stipulato il contratto di mutuo con Barclays Bank PLC e che ha aderito alla copertura assicurativa sottoscrivendo il relativo modulo proposto dalla Banca Contraente.

Assicurazione: Il contratto di assicurazione.

Contraente/Intermediario: Barclays Bank PLC che ha stipulato il contratto di assicurazione e che si obbliga a trasferire il premio pagato dall’Assicurato alla Società.

Data di scadenza del mutuo: La data di scadenza dell’ultima rata del mutuo, così come prevista dal piano di ammortamento originario.

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Dichiarazione di Adesione: Il documento sottoscritto dall’Assicurato mediante il quale lo stesso aderisce all’assicurazione.

Esplosione: Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

Fabbricato:

La costruzione edile relativa alla pratica di mutuo compresi fissi ed infissi ed opere di fondazioni od interrate nonché le sue pertinenze (quali centrale termica, box, recinzioni e simili ma esclusi: parchi, alberi, attrezzature sportive e per giochi, strade private), purché realizzate nel fabbricato stesso o nelle sue adiacenze e, in particolare, gli impianti idrici ed igienici, elettrici, di riscaldamento e di condizionamento d’aria, come pure altri impianti ed installazioni, considerati immobili per natura o destinazione. Qualora si assicuri una sola porzione di immobile in condominio, sono comprese le rispettive quote millesimali di proprietà comune.

Franchigia: Importo fisso che per ogni sinistro rimane a carico dell’Assicurato.

Incendio: Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.

Incombustibilità: Si considerano incombustibili sostanze e prodotti che alla temperatura di 750° C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal centro Studi Esperienze del Ministero dell’Interno.

Indennizzo: La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

ISVAP (ora IVASS): Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, cui spetta il controllo sulle Imprese di assicurazione, nonché sugli intermediari di assicurazione (agenti e i broker).

Mutuo Il contratto stipulato tra il Contraente e l’Assicurato avente per oggetto la concessione all’Assicurato, da parte del Contraente, di un finanziamento a medio lungo termine garantito da ipoteca di primo grado su immobili.

Polizza: Il documento che prova l’assicurazione. Premio: La somma dovuta dall’Assicurato alla Società per il tramite della Contraente.

Scoperto: La percentuale del danno indennizzabile che l’Assicurato tiene a proprio carico per ciascun sinistro, con il minimo eventualmente pattuito.

Scoppio: Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto a esplosione. Gli effetti del gelo e del “colpo d’ariete” non sono considerati scoppio.

Sinistro: Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

Società: Helvetia Compagnia Svizzera d’Assicurazioni SA Rappresentanza Generale e Direzione per l’Italia

Tetto: L’insieme delle strutture, portanti e non portanti, destinate a coprire ed a proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici.

SI RICHIAMA L’ATTENZIONE DEL CONTRAENTE SULLA NECESSITA’ DI LEGGERE ATTENTAMENTE IL CONTRATTO PRIMA DI SOTTOSCRIVERLO.

Helvetia Compagnia Svizzera d’Assicurazioni SA Rappresentanza Generale e Direzione per l’Italia è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.

Il Rappresentante Generale e Direttore per l’Italia Francesco La Gioia

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Helvetia “Polizza Convenzione Incendio Mutui”

N° 463/01/197858

abbinata ai contratti di Mutuo di

Barclays Bank PLC

HOME INSURANCE - INFORMATIVA

Ai sensi del Regolamento ISVAP n. 35/2010 come modificato dal Provvedimento n. 7/2013 sulla home page del sito internet www.helvetia.it sono disponibili apposite aree riservate attraverso le quali ciascun contraente e/o assicurato potrà accedere alla propria posizione assicurativa. L’accesso è consentito gratuitamente al contraente e/o assicurato mediante credenziali identificative personali che potranno essere richieste in fase di registrazione.

Condizioni di Assicurazione.

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Le presenti Condizioni di Assicurazione formano parte integrante del Fascicolo Informativo Mod. FI/1BINC – Ed. 09/2013

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Mod. BAR/1 – Ed. 09/2013 Pagina 1 di 6

Norme che regolano l’assicurazione in generale

Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli Artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Art. 2 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno di erogazione del mutuo, che coincide con il giorno del rogito notarile e/o dal giorno della sottoscrizione, dinanzi al notaio, dell’atto di Accettazione di Proposta Contrattuale di Mutuo e di Costituzione di ipoteca e cessa alle ore 24 del giorno di scadenza del mutuo stesso risultante dalla documentazione in possesso del Contraente. Il premio di polizza si intende corrisposto in una unica soluzione fino alla scadenza del mutuo stesso. Art. 3 - Modif iche dell’assicurazione Le eventuali modifiche dell’assicurazione devono essere provate per iscritto. Art. 4 - Aggravamento del rischio Il Contraente e/o l’Assicurato, sono sollevati dall’obbligo di dichiarazione di eventuali aggravanti del rischio assicurato. Art. 5 - Recesso in caso di sinistro Dopo ogni di sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, ciascuna delle parti può recedere dall’assicurazione dandone comunicazione all’altra parte, mediante lettera raccomandata. Il recesso richiesto dall’Assicurato ha effetto dalla data di invio della comunicazione alla Società. Il recesso da parte della Società ha effetto trascorsi 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione da parte dell’Assicurato. In caso di recesso esercitato dalla Società, quest’ultima, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa all’Assicurato la parte di premio imponibile relativa al periodo di rischio non corso. Art. 6 - Proroga dell’assicurazione e periodo di assicurazione L’assicurazione cessa dalle ore 24 del giorno in cui termina il contratto di mutuo per scadenza originaria, senza tacito rinnovo.

Art. 7 - Oneri fiscali Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico dell’Assicurato. Art. 8 - Foro competente Foro competente, a scelta della parte attrice, sarà quello dell’Autorità Giudiziaria ove ha sede la Società o quello dove ha sede l’Assicurato. Art. 9 - Rinvio alle norme di legge Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. Art. 10 - Oggetto dell’assicurazione Premesso che: − Il fabbricato assicurato è edificato in

materiali prevalentemente incombustibili ed adibito per almeno 3/4 a civile abitazione e /o uffici;

− Si assicura il Fabbricato per una “Somma Assicurata” pari al credito residuo in linea capitale che risulta sul piano di ammortamento finanziario del mutuo stesso, al momento del sinistro, con il massimo del valore di ricostruzione a nuovo del fabbricato.

La somma massima assicurabile per ciascun Fabbricato viene stabilita pari a € 1.000.000,00 e in nessun caso la Società sarà quindi tenuta a pagare, per ciascun Fabbricato, importo maggiore di tale somma. la Società indennizza: I. i danni materiali alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi: a) direttamente causati da:

- incendio; - fulmine; - esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi;

- caduta di aeromobili, veicoli spaziali, satelliti, loro parti o cose da essi trasportate, meteoriti ed altri corpi celesti;

- rovina di ascensori e montacarichi; b) conseguenti agli eventi di cui alla lettera a), che abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti nell’ambito di 20 m da esse, e causati da sviluppo di fumi, gas, vapori, da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica,termica o idraulica, da mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento,da colaggio o fuoriuscita di liquidi; II. i guasti causati alle cose assicurate per ordine dell’Autorità allo scopo di impedire o di arrestare l’incendio.

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III. Le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica autorizzata i residui del sinistro sino alla concorrenza del 10% dell’indennizzo pagabile a termini di polizza, fermo quanto disposto dall’art.19 - Limite massimo dell’indennizzo. IV. Le maggiori spese, effettivamente sostenute e documentate,per mancato godimento per perdita delle pigioni,per spese di trasloco,nonché i costi ed oneri che dovessero comunque gravare sull’Assicurato e che lo stesso dovesse pagare a qualsiasi Ente e/o Autorità pubblica, in caso di ricostruzione, degli immobili o loro porzioni oggetto del mutuo, in base alle disposizioni di legge al momento del sinistro, o per altri oneri conseguenti al sinistro. Ciò sino alla concorrenza del 10% dell’indennizzo pagabile a termini di polizza,fermo quanto disposto dall’art.19 - Limite massimo dell’indennizzo. Art. 11 – Esclusioni Sono esclusi i danni: a. causati da atti di guerra, insurrezione,

tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare, invasione, atti di terrorismo o sabotaggio;

b. causati da esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;

c. causati con dolo dell’Assicurato; d. causati da terremoti, maremoti, eruzioni

vulcaniche, alluvioni o inondazioni; e. di smarrimento o di furto delle cose

assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l’assicurazione;

f. alla macchina od all’impianto nel quale si sia verificato uno scoppio se l’evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;

g. di fenomeno elettrico, a qualunque causa dovuti, anche se conseguenti a fulmine od altri eventi per i quali è prestata l’assicurazione;

h. subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancato od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l’assicurazione;

i. indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento (salvo quanto previsto dall’art. 10 che precede) o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate.

Art. 12 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente, dall’Assicurato e dalla Società. Spetta in particolare all’Assicurato compiere gli atti necessari all’accertamento ed alla liquidazione dei danni. L’accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per il Contraente, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L’indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell’interesse assicurato. Art. 13 - Ispezione delle cose assicurate La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate ed il Contraente e/o l’Assicurato ha l’obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni. Art. 14 - Obblighi in caso di sinistro In caso di sinistro, l’Assicurato deve: a) fare quanto gli è possibile per evitare o

diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell’Art. 1914 del Codice Civile;

b) darne avviso alla Società, entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza e/o possibilità, ai sensi dell’Art. 1913 del Codice Civile;

c) fare, nei 15 giorni successivi, dichiarazione scritta all’Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell’inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l’entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;

d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo,diritto ad indennità alcuna.

Il Contraente deve: e) mettere a disposizione della Società la

documentazione relativa al mutuo erogato, nonché ai relativi piani di ammortamento dello stesso.

L’inadempimento di uno degli obblighi di cui ai punti b), c), d), può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo ai sensi dell’Art. 1915 del Codice Civile Per le informazioni inerenti la gestione dei sinistri, la Società mette a disposizione il proprio Servizio Clienti (Numero Verde 800.052.482).

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Art. 15 – Esagerazione dolosa del danno L’Assicurato che esagera dolosamente l’ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilità il progresso di questo, perde il diritto all’indennizzo. Art. 16 - Procedura per la valutazione del danno L’ammontare del danno è concordato dalle Parti direttamente oppure a richiesta di una di esse, mediante periti nominati una dalla Società ed uno dall’Assicurato, con apposito atto unico. I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo perito sono ripartite a metà. Art. 17 - Mandato dei Periti I Periti devono: a) indagare su circostanze,natura,causa e modalità

del sinistro; b) verificare l’esattezza delle descrizioni e delle

dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero mutato il rischio e non fossero state comunicate;

c) verificare se l’Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all’Art. 14 - Obblighi in caso di sinistro;

d) verificare l’esistenza,la qualità e la quantità delle cose assicurate parzialmente o totalmente;

e) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio in conformità alle disposizioni contrattuali.

I risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti concordi, oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ciascuna delle Parti. I risultati delle operazioni di cui alle lettere d) ed e) sono obbligatori per le Parti,le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza, nonché di

violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l’indennizzabilità del danno. La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità giudiziaria. Art. 18 - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno Premesso che l’attribuzione del valore che le cose assicurate – illese, danneggiate o distrutte – avevano al momento del sinistro è ottenuta stimando la spesa necessaria per l’integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell’area, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione,al modo di costruzione, all’ubicazione, alla destinazione, all’uso ed a ogni altra circostanza concomitante, l’ammontare del danno si determina stimando la spesa necessaria per ricostruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate, deducendo da tale risultato il valore dei recuperi. L’importo massimo liquidabile non potrà, comunque essere superiore alla somma assicurata come definita nelle Condizioni Generali di Assicurazione relative alla Polizza Convenzione. Da tale indennizzo saranno detratte le franchigie previste dalle disposizioni di polizza. Art. 19 - Limite massimo dell’indennizzo Salvo il caso previsto dall’Art. 1914 del Codice Civile, per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata. Art. 20 - Pagamento dell’indennizzo Verificata l’operatività della garanzia e valutato il danno, la Società provvede al pagamento dell’indennizzo entro 30 giorni, sempreché non sia stata fatta opposizione. Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorre alcuno dei casi previsti dall’Art. 11 lettera c). E’ data facoltà all’Assicurato di autorizzare la Società a pagare l’indennizzo direttamente alla Contraente. Art. 21 – Assicurazione Parziale Se dalle stime fatte con le norme dell'Art. 18 -Valore delle cose assicurate e determinazione del danno - risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del

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sinistro le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro. Art. 22 - Assicurazione presso diversi assicuratori Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, l’Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati. In caso di sinistro l’Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato. Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori. Art. 23 – Estinzione Anticipata del mutuo - Surroga In caso di anticipata estinzione e/o surroga del mutuo da parte dell’Assicurato, l’assicurazione cesserà a decorrere dalla data di estinzione del mutuo stesso e/o dalla data dell’avvenuta surroga e l’Assicurato avrà diritto ad ottenere dalla Società il rimborso del premio imponibile, relativo al periodo temporale intercorrente tra la data di estinzione del mutuo e il termine del periodo di assicurazione per il quale è stato corrisposto il premio stesso. Ai fini del rimborso del premio,l’Assicurato deve inviare alla Società tramite Fax al numero 02.5351546 o, in alternativa inviare - Lettera raccomandata indirizzata a :

Helvetia Compagnia Svizzera d’Assicurazioni SA Rappresentanza Generale e Direzione per l’Italia Via Cassinis, 21 - 20139 Milano (MI) Ufficio Banche - Area Consulenza Persone

allegando apposito modulo di “Richiesta di Rimborso Premio per anticipata estinzione del mutuo”, reperibile sul sito internet www.helvetia.it o che potrà essere richiesto alla Società al numero verde n. 800.052.482, e relativa documentazione del Contraente attestante l’avvenuta estinzione o surroga del mutuo. Il calcolo dell’importo del premio da rimborsare all’Assicurato, sarà effettuato utilizzando la seguente formula: I = Importo da rimborsare al netto dell’imposta (pari

al 22,25%)

P = Premio Lordo Unico Anticipato (comprensivo di imposta del 22,25%)

D = Durata del mutuo espressa in giorni interi; ai fini del calcolo di tale periodo si considera convenzionalmente “Anno” un periodo di 360 giorni.

R = Durata del periodo di garanzia goduto espressa in giorni interi.

Entro 60 giorni dal ricevimento del modulo di cui sopra, la Società rimborserà all’Assicurato il premio pagato e non goduto al netto di imposte. In caso di “Surroga del Mutuo” l’Assicurato potrà richiedere alla Società il mantenimento della copertura assicurativa, nei termini pattuiti in fase di adesione della stessa. La Società emetterà apposito atto di variazione per l’inclusione della clausola di

vincolo a favore del nuovo Istituto Bancario. GARANZIE INTEGRATIVE Sempre operanti ed in aggiunta a quanto previsto dall’Art. 10 - Oggetto dell’assicurazione. Eventi atmosferici Si assicurano i danni: 1. causati da uragani, bufere, tempeste, grandine,

trombe d’aria o dal peso della neve; 2. causati dalla caduta di alberi o di altri oggetti in

genere,abbattuti o trasportati dal vento per effetto degli eventi suindicati;

3. da bagnamenti che si verificassero all’interno del fabbricato, purché direttamente conseguenti alla rottura e/o ingorghi di opere od impianti, causati da uno degli eventi suindicati. Sono esclusi i danni alle costruzioni (e relativi contenuti) realizzate prevalentemente in materiali leggeri o fragili come eternit, plastica, vetro e simili, aperte o incomplete. La presente condizione è prestata mediante applicazione, di una franchigia fissa di € 160,00 per singolo mutuo assicurato.

Fenomeno elettrico La Società risponde dei danni materiali e diretti che si manifestassero nelle macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, per effetto di correnti, scariche ed altri fenomeni elettrici, a qualunque causa dovuti, compresi eventi socio-politici. La Società non risponde dei danni causati da usura, corrosione, difetti di materiale o di fabbricazione ed inadeguata manutenzione. La presente garanzia è prestata per macchinari ed impianti di pertinenza degli immobili assicurati.

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Resta convenuto, ai fini della presente garanzia, che: • il pagamento dell'indennizzo sarà

effettuato previa detrazione, per singolo sinistro inerente il singolo mutuo assicurato, dell'importo di € 160,00;

• in nessun caso la Società risarcirà, per singolo mutuo, per uno o più sinistri che avvengano nell’anno assicurativo, somma superiore al 10% della somma assicurata, col massimo di € 7.800,00.

Implosione Premesso che per "implosione" si intende il repentino dirompersi o cedere di contenitori o corpi cavi per eccesso di pressione esterna e/o carenza di pressione interna di fluidi, la Società risponde dei danni derivanti da "implosione", verificatasi in relazione alle attività dichiarate in polizza, agli enti assicurati alle partite tutte. Se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale, la garanzia è operante limitatamente agli enti non facenti parte delle macchine o impianto in cui si è verificata l'implosione. Inondazioni, alluvioni, allagamenti La Società risponde dei danni materiali e diretti, compresi, a parziale deroga dell'art. 11. d) delle Norme che regolano l’assicurazione in generale, quelli di incendio, esplosione, scoppio, subiti dagli enti assicurati per effetto di inondazione, alluvione, allagamento in genere, anche se tali eventi sono causati da terremoto. La Società non risponde dei danni: a) causati da mareggiate, marea,

maremoto, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, guasto o rottura degli impianti automatici di estinzione;

b) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'inondazione, alluvione, allagamento sugli enti assicurati;

c) di franamento, cedimento o smottamento del terreno;

Resta convenuto, ai fini della presente garanzia, che il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, dell'importo di € 1.550,00 per singolo mutuo assicurato. Sovraccarico di neve La Società risponde dei danni materiali diretti causati agli enti assicurati da sovraccarico di neve sui tetti, compresi quelli di bagnamento che si verificassero all'interno dei fabbricati e loro contenuto (solo se assicurato),purché avvenuti a seguito di crollo totale o parziale dei fabbricati, direttamente provocato dal peso della neve.

La Società non risponde dei danni causati: • da valanghe e slavine; • da gelo, ancorché conseguente ad evento

coperto dalla presente estensione di garanzia;

• ai fabbricati non conformi alle vigenti norme relative ai sovraccarichi di neve D.M. del Ministero dei Lavori Pubblici del 12 febbraio 1982 (G. U. n. 56 del 26.02.82), aggiornamento delle norme tecniche relative ai "Criteri generali per la verifica della sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi" e successive modifiche e/o eventuali disposizioni locali ed al loro contenuto;

• ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia ininfluente ai fini della presente garanzia) ed al loro contenuto;

• a lucernari, vetrate e serramenti in genere, nonché all'impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale dei fabbricati in seguito al sovraccarico di neve.

Resta convenuto, ai fini della presente garanzia, che il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, di un importo di € 160,00 per singolo mutuo assicurato. Terremoto La Società risponde dei danni materiali e diretti - compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio - subiti dagli enti assicurati per effetto di terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene. Ai soli effetti della presente garanzia, l'art. 11. d) delle Norme che regolano l’assicurazione in generale, si intende annullato ed integralmente sostituito come segue: Esclusioni La Società non risponde dei danni: • causati da esplosione, emanazione di

calore o radiazione provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da terremoto;

• causati da eruzioni vulcaniche, da inondazione e da maremoto;

o causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sugli enti assicurati;

• di furto, smarrimento, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;

• indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di

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godimento o di reddito commerciale o industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità degli enti assicurati.

Le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro sono garantite se e in quanto assicurate nella polizza incendio di base. Resta convenuto, agli effetti della presente garanzia, che le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico e i relativi danni sono considerati pertanto singolo sinistro. Resta inoltre convenuto, ai fini della presente garanzia, che il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, dell'importo di € 1.550,00 per singolo mutuo assicurato. Tumulti, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi, terrorismo o sabotaggio La Società risponde: 1. dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da incendio, esplosione, scoppio, caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate, verificatesi in conseguenza di tumulto popolare, sciopero, sommossa, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato; 2. degli altri danni materiali e diretti causati agli enti assicurati anche a mezzo di ordigni esplosivi da persone (dipendenti o non dell’Assicurato) che prendano parte a tumulti popolari, sciopero, sommosse o che compiano, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo o sabotaggio. La presente estensione di garanzia, ferme le condizioni sopra richiamate, è operativa anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano gli enti assicurati, con avvertenze che, qualora l’occupazione medesima si protraesse per oltre cinque giorni consecutivi, la Società non risponde dei danni di cui al punto 2. del presente articolo anche se verificatisi durante il suddetto periodo. Le spese di demolizione e sgombero dei residuati del sinistro sono assicurati nei limiti previsti. La presente condizione è prestata mediante applicazione, di una franchigia fissa di € 155,00 per singolo mutuo assicurato. Onda sonica La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati, da onda sonica determinata da aeromobili ed oggetti in genere in moto a velocità supersonica. Urto di veicoli stradali La Società risponde dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, esistenti nell'ambito dell'esercizio indicato, da urto di veicoli stradali non in uso o di proprietà dell’Assicurato.

CONDIZIONI PARTICOLARI (SEMPRE OPERANTI) Anticipo indennizzi L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 60% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che siano trascorsi 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo. Buona Fede Le inesatte o incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione della polizza, così come la mancata comunicazione da parte dell'Assicurato o del Contraente di mutamenti aggravanti il rischio, non comporteranno, agli effetti degli Artt. 1893 e 1898 del Codice Civile, decadenza dal diritto al risarcimento ne' riduzione dello stesso, sempreché tali inesattezze od omissioni non investano le caratteristiche essenziali e durevoli del rischio e il Contraente e/o l’Assicurato abbiano agito senza dolo e colpa grave. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si e' verificata. Guasti prodotti dall'Assicurato o da terzi Ad integrazione di quanto previsto all'art. 10. delle Norme che regolano l’assicurazione in generale, resta convenuto che oltre ai guasti causati agli enti assicurati per ordine dell'Autorità, la Società risponde anche di quelli causati dall’Assicurato o da terzi, allo scopo di impedire o di arrestare l'incendio o altro evento garantito dalla presente polizza. Limite di indennizzo Fermi restando i limiti minori fissati per le singole garanzie, in nessun caso la Società pagherà per ciascun anno di durata della presente convezione e per uno o più sinistri che coinvolgano una o più porzioni immobiliari o loro porzioni, somma superiore a € 5.200.000,00. Estensione territoriale I fabbricati e/o porzioni, oggetto della presente polizza convenzione possono essere ovunque ubicati nell’ambito del territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato del Vaticano.

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La tua Assicurazione svizzera.

Helvetia Compagnia Svizzera d’Assicurazioni SA

Rappresentanza Generale e Direzione per l’Italia Via G. B. Cassinis, 21 – 20139 Milano Tel. 02 5351 1 (20 linee) Fax 02 5520360 – 5351461 www.helvetia.it Capitale Sociale franchi svizzeri 77.480.000 i.v. N. di iscrizione del Registro delle Imprese di Milano, C.F. e Partita I.V.A. 01462690155 – R.E.A. n. 370476 Imp. Autor. all’eser. delle ass. con D. di ric. Del M. Ind., Comm. Ed Artig. del 26/11/1984 pubbl. sul suppl. n.2 G.U. n. 357 del 31/12/1984 Provv. ISVAP n. 00757 del 19/12/1997 pubbl. su G.U. n. 298 del 23/12/1997 Iscr. Albo Imprese di Ass. n. 2.00002 Iscr. Albo Gruppi Ass. n°d’ord. 031

Mod. BAR/1 – Ed. 09/2013

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Mod. BB21/5013bis – Ed. 09/2013 Pagina 1 di 2

Richiesta di Adesione alla Polizza “Convenzione Incendio Mutui N° 463/01/197858”

Identificazione del Mutuatario

Cognome____________________________________Nome __________________________________________

Codice Fiscale _________________________________________ N° Mutuo ____________________________

Via ________________________________ Città______________________________ Prov _____ Cap _______

Premessa

Preso atto che : • Barclays Bank PLC, in qualità di Contraente, ha stipulato con Helvetia Compagnia Svizzera d’Assicurazioni

SA Rappresentanza Generale e Direzione per l’Italia, per conto dei propri clienti intestatari o cointestatari di un mutuo da essa erogato, la Polizza “Convenzione Incendio Mutui”N° 463/01/197858, avente la finalità di garantire il rischio derivante dai danni dell’incendio e garanzie accessorie che dovessero interessare gli immobili oggetto di mutuo;

• Il totale dei costi applicati al contratto in oggetto è pari ad € ____________________ ovvero il 40,88% del premio unico lordo anticipato così suddivisi:

Costi % del premio unico lordo anticipato

Importo costi (€)

Spese di acquisto (Quota parte percepita in media dall’intermediario)

40,08 % premio unico lordo anticipato*0,4499

Spese di gestione (Quota parte percepita in media dalla Società)

0,80 % premio unico lordo anticipato*0,008

• Premio Lordo unico anticipato (comprensivo di imposte) € ______________

Richiede

Di ADERIRE in qualità di Assicurato alla Polizza Convenzione Incendio Mutui N° 463/01/197858 e per l’effetto AUTORIZZA Barclays Bank PLC a trasmettere a Helvetia Compagnia Svizzera d’Assicurazioni SA Rappresentanza Generale e Direzione per l’Italia le informazioni, contenute nel contratto di mutuo, necessarie per l’esecuzione della polizza.

Luogo_______________________Data____________ Firma Assicurato___________________________________

Somma Assicurata – Effetto della Copertura

Somma Assicurata Fabbricato* pari a € _______________________________________________

Effetto Copertura : ore 24 della data del rogito notarile

Scadenza Copertura : ore 24 della data di scadenza del mutuo

*Si assicura il Fabbricato per una “Somma Assicurata” pari al credito residuo in linea capitale che risulta sul piano di ammortamento finanziario del mutuo stesso, al momento del sinistro, con il massimo del valore di ricostruzione a nuovo del fabbricato.

DATI IDENTIFICAZIONE E UBICAZIONE DEL FABBRICATO ASSICURATO

Via____________________________________________ Cap _______ Città_____________________________

________________________________________________________________________________________________

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Mod. BB21/5013bis – Ed. 09/2013 Pagina 2 di 2

DICHIARAZIONI

L'adesione alle coperture assicurative della polizza “Convenzione Incendio Mutui N° 463/01/197858" avverrà contestualmente alla stipula del Contratto di Mutuo. Agli effetti della validità della presente Polizza, l’Assicurato DICHIARA : • di aver aver ricevuto copia del “Fascicolo Informativo”, contenente la Nota Informativa, le

Condizioni di Assicurazione e il modulo di Richiesta e Dichiarazione di Adesione; • di aver preso atto che la decorrenza della copertura assicurativa è subordinata e contestuale

alla stipula del mutuo, a condizione che sia stata sottoscritta la “Dichiarazione di Adesione” e sia stato pagato il relativo premio.

Il sottoscritto dichiara altresì di approvare specificamente per iscritto, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del codice civile, le previsioni delle Condizioni Generali di Assicurazione relative alla Polizza Convenzione ed, in particolare :

– Art. 5 “Recesso in caso di sinistro”- Art.6 “Proroga dell’assicurazione e Periodo di assicurazione” – Art. 10 “Oggetto dell’assicurazione “ - Art. 14 “Obblighi in caso di sinistro” – Art. 16 “Procedura per la valutazione del danno” – Art. 19 “Limite massimo dell’indennizzo” - Art. 22 “Assicurazione presso diversi assicuratori” e la seguente Condizione Particolare :

• Limite di Indennizzo.

Luogo__________________Data________________ Firma Assicurato_____________________________________

Ai sensi del D.Lgs 196/03, La informiamo che i suoi dati personali verranno trattati da Helvetia Compagnia Svizzera d’Assicurazioni SA Rappresentanza Generale e Direzione per l’Italia, al fine di prestare la garanzia assicurativa relativa alla polizza convenzione n° 463/01/197858

Per l’esercizio dei diritti previsti dalla Legge potrà contattare Helvetia Compagnia Svizzera d’Assicurazioni SA Rappresentanza Generale e Direzione per l’Italia – Via Cassinis n. 21- 20139 Milano.

DÀ NEGA il consenso di cui sopra Luogo__________________Data________________ Firma Assicurato_____________________________________

In riferimento all’informativa di cui all’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia dei dati personali) fornita da Barclays Bank PLC il sottoscritto esprime o nega il consenso al trattamento dei propri dati personali, ivi compresi quelli sensibili, al fine di aderire e dare esecuzione alla “Polizza Convenzione Incendio Mutui N° 463/01/197858”, prendendo atto che l’eventuale mancato consenso al trattamento di tali dati, ivi compresi quelli sensibili, per le finalità di cui alla Polizza Convenzione Incendio Mutui N° 463/01/197858”, comporta l’impossibilità di dare esecuzione alla polizza. DÀ NEGA il consenso di cui sopra

Luogo__________________Data________________ Firma Assicurato_____________________________________

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Mod. BB21/5013 – Ed. 09/2013 Pagina 1 di 2

Dichiarazione di Adesione alla Polizza “Convenzione Incendio Mutui N° 463/01/197858

Identificazione del Mutuatario

Cognome ______________________________________________ __Nome ____________________________________

Codice Fiscale ___________________________________________ N° Mutuo _________________________________

Via ______________________________ Città_________________ _______________ Prov. _____ Cap ______

Premessa

Preso atto che :

• Barclays Bank PLC, in qualità di Contraente, ha stipulato con Helvetia Compagnia Svizzera d’Assicurazioni SA Rappresentanza Generale e Direzione per l’Italia, per conto dei propri clienti intestatari o cointestatari di un mutuo da essa erogato, la polizza “Convenzione Incendio Mutui” N° 463/01/197858, avente la finalità di garantire il rischio derivante dai danni dell’incendio e garanzie accessorie che dovessero interessare gli immobili oggetto di mutuo;

• Il totale dei costi applicati al contratto in oggetto è pari ad €______________________ ovvero il 40,88% del premio unico lordo anticipato così suddivisi:

Costi % del premio unico

lordo anticipato Importo costi

(€) Spese di acquisto (Quota parte percepita in media dall’intermediario)

40,08 % premio unico lordo anticipato*0,4499

Spese di gestione (Quota parte percepita in media dalla Società)

0,80 % premio unico lordo anticipato*0,008

• Premio Lordo unico anticipato (comprensivo di imposte) €______________

Dichiara

Di ADERIRE in qualità di Assicurato alla Polizza Convenzione Incendio Mutui N° 463/01/197858 e per l’effetto AUTORIZZA Barclays Bank PLC a trasmettere a Helvetia Compagnia Svizzera d’Assicurazioni SA Rappresentanza Generale e Direzione per l’Italia le informazioni, contenute nel contratto di mutuo, necessarie per l’esecuzione della polizza;

Luogo____________________Data__________ Firma Assicurato_____________________________________

Somma Assicurata – Effetto della Copertura

Somma Assicurata Fabbricato* pari a € _______________________________________________

Effetto Copertura : ore 24 del 00/00/0000 (data del rogito notarile)

Scadenza Copertura : ore 24 del 00/00/0000 (data di scadenza del mutuo)

*Si assicura il Fabbricato per una “Somma Assicurata” pari al credito residuo in linea capitale che risulta sul piano di ammortamento finanziario del mutuo stesso, al momento del sinistro, con il massimo del valore di ricostruzione a nuovo del fabbricato.

DATI IDENTIFICAZIONE E UBICAZIONE DEL FABBRICATO ASSICURATO

Via____________________________________________ Cap _______ Città_____________________________

________________________________________________________________________________________________

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Mod. BB21/5013 – Ed. 09/2013 Pagina 2 di 2

Dichiarazioni

L'adesione alle coperture assicurative della Polizza “Convenzione Incendio Mutui N° 463/01/197858" avverrà contestualmente alla stipula del Contratto di Mutuo. Agli effetti della validità della presente Polizza, l’Assicurato DICHIARA :

• di aver aver ricevuto copia del “Fascicolo Informativo”, contenente la Nota Informativa, le Condizioni di Assicurazione e il modulo di Dichiarazione di Adesione;

• di aver letto, di approvare ed accettare le Condizioni di Assicurazione consegnatemi unitamente alla presente Dichiarazione di Adesione.

• di aver preso atto che la decorrenza della copertura assicurativa è subordinata e contestuale alla stipula del mutuo, a condizione che sia stata sottoscritta la presente Dichiarazione di adesione e sia stato pagato il relativo premio.

Il sottoscritto dichiara altresì di approvare specificamente per iscritto, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del codice civile, le previsioni delle Condizioni Generali di Assicurazione relative alla Polizza Convenzione ed, in particolare :

– Art. 5 “Recesso in caso di sinistro” – Art.6 “Proroga dell’assicurazione e Periodo di assicurazione” – Art. 10 “Oggetto dell’assicurazione “ – Art. 14 “Obblighi in caso di sinistro” – Art. 16 “Procedura per la valutazione del danno” – Art. 19 “Limite massimo di indennizzo” - Art. 22 “Assicurazione presso diversi assicuratori” e la seguente Condizione Particolare :

• Limite di Indennizzo.

Luogo__________________Data________________ Firma Assicurato_____________________________________

Ai sensi del D.Lgs 196/03, La informiamo che i suoi dati personali verranno trattati da Helvetia Compagnia Svizzera d’Assicurazioni SA Rappresentanza Generale e Direzione per l’Italia, al fine di prestare la garanzia assicurativa relativa alla polizza convenzione n° 463/01/197858

Per l’esercizio dei diritti previsti dalla Legge potrà contattare Helvetia Compagnia Svizzera d’Assicurazioni SA Rappresentanza Generale e Direzione per l’Italia – Via Cassinis n. 21- 20139 Milano.

DÀ NEGA il consenso di cui sopra

Luogo__________________Data________________ Firma Assicurato_____________________________________

In riferimento all’informativa di cui all’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia dei dati personali) fornita da Barclays Bank PLC il sottoscritto esprime o nega il consenso al trattamento dei propri dati personali, ivi compresi quelli sensibili, al fine di aderire e dare esecuzione alla Polizza “Convenzione Incendio Mutui N° 463/01/197858”, prendendo atto che l’eventuale mancato consenso al trattamento di tali dati, ivi compresi quelli sensibili, per le finalità di cui alla Polizza “Convenzione Incendio Mutui N° 463/01/197858”, comporta l’impossibilità di dare esecuzione alla Polizza. DÀ NEGA il consenso di cui sopra

Luogo__________________Data________________ Firma Assicurato_____________________________________

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La tua Assicurazione svizzera.

Helvetia Compagnia Svizzera d’Assicurazioni SA

Rappresentanza Generale e Direzione per l’Italia Via G. B. Cassinis, 21 – 20139 Milano Tel. 02 5351 1 (20 linee) Fax 02 5520360 – 5351461 www.helvetia.it Capitale Sociale franchi svizzeri 77.480.000 i.v. N. di iscrizione del Registro delle Imprese di Milano, C.F. e Partita I.V.A. 01462690155 – R.E.A. n. 370476 Imp. Autor. all’eser. delle ass. con D. di ric. Del M. Ind., Comm. Ed Artig. del 26/11/1984 pubbl. sul suppl. n.2 G.U. n. 357 del 31/12/1984 Provv. ISVAP n. 00757 del 19/12/1997 pubbl. su G.U. n. 298 del 23/12/1997 Iscr. Albo Imprese di Ass. n. 2.00002 Iscr. Albo Gruppi Ass. n°d’ord. 031

Mod. FI-1BIN

C – Ed. 09/2013