Upload
others
View
6
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Dipartimento federale dell’economia,
della formazione e della ricerca DEFR
Ufficio federale dell’agricoltura UFAG
Settore Sistemi agroambientali e sostanze nutritive
Ufficio federale dell’agricoltura UFAG
Mattenhofstrasse 5, 3003 Berna
Tel. +41 58 463 83 85
www.blw.admin.ch
553.1/2004/07875 \ COO.2101.101.5.1524313
Guida alla normativa sui concimi:
etichettatura dei concimi (08.11.2016)
Riferimento: gil/sip
La presente guida si propone di illustrare in modo concreto i requisiti per le diciture da apporre sulle
etichette o su imballaggi e sacchi di concime, citando anche degli esempi. Essa vuole essere di aiuto ai
commercianti di concimi tenuti a etichettare correttamente i loro prodotti. La normativa riguardante l’eti-
chettatura dei concimi, sia in termini generali che in rapporto a ciascuna categoria, è presentata in forma
chiara per ogni categoria di concime.
Normativa di etichettatura dei concimi
Le prescrizioni per l’etichettatura dei concimi sono contenute nell’ordinanza sui concimi (OCon; RS
916.171) e nell’ordinanza sul libro dei concimi (OLCon; RS 916.171.1)*.
L’etichettatura dei concimi comprende i seguenti punti importanti:
- Nome commerciale
- Tipo di concime
- Indicazioni sugli elementi nutritivi
- Peso
- Materie prime
- Istruzioni per l’uso
- Informazioni sul responsabile per la messa in commercio
Le etichette e le diciture sugli imballaggi di tutti i concimi che circolano liberamente sul mercato de-
vono riportare informazioni relative ai punti elencati sopra.
Etichettatura nel rispetto della legislazione sui prodotti chimici
I concimi sono considerati dei preparati chimici. Nell’ambito del controllo autonomo il responsabile per
la messa in commercio è tenuto a classificare i suoi concimi secondo la legislazione sui prodotti chimici
e, se necessario, a etichettarli con i simboli e le indicazioni di pericolo prescritti dalla legislazione sui
prodotti chimici, nonché a redigere schede di dati di sicurezza (ordinanza sui prodotti chimici OPChim;
RS 813.11, art. 5, 7 e 10segg). Nel corso del trattamento di una notifica o di una domanda di
autorizzazione per la messa in commercio di un concime, l’UFAG non verifica l’etichettatura dal
punto di vista della legislazione sui prodotti chimici. La verifica del controllo autonomo avviene
conformemente a quanto previsto dall’OPChim, articolo 81segg. Le informazioni relative al controllo
autonomo e all’etichettatura nel rispetto della legislazione sui prodotti chimici sono reperibili al sito
http://www.bag.admin.ch/anmeldestelle/index.html?lang=it.
*Le basi legali dettagliate in materia di etichettatura dei concimi sono contenute nelle seguenti fonti: - OCon, art. 23, art. 24, art. 24a, art. 25, art. 26 - OLCon, art. 5, art. 6, art. 7, art. 8, art. 9, art. 10, art. 11, art. 12, lista dei concimi figurante
nell’allegato 1, parte 1-6 dell’OLCon contenente ulteriori requisiti cui devono sottostare alcuni tipi di concime.
Etichettatura dei concimi
2/61
Elenco dei requisiti relativi a ciascuna categoria di concimi
Nelle pagine seguenti, per ciascuna categoria di concimi, si riportano, di volta in volta, un esempio di
etichettatura (sfondo blu), i requisiti generali e quelli specifici (sfondo verde) per le singole categorie e
infine le basi legali. Ciascun esempio di etichettatura soddisfa i requisiti minimi di un determinato pro-
dotto fittizio. Indicazioni supplementari sul prodotto sono ammesse e auspicabili, purché siano adem-
piuti i principi generali (cfr. sezione successiva).
I concimi sono suddivisi nelle categorie seguenti, definite secondo l’articolo 5 capoverso 2 OCon.
Pagina:
Guida alla normativa sui concimi: ....................................................................................................... 1
1. Concimi aziendali ..................................................................................................................... 3
2. Concimi ottenuti dal riciclaggio .............................................................................................. 7
3. Concimi minerali ..................................................................................................................... 12
4. Concimi organici .................................................................................................................... 17
5. Concimi organo-minerali ....................................................................................................... 21
6. Concimi con microelementi ................................................................................................... 26
7. Additivi per concimi ............................................................................................................... 31
8. Agenti compostanti ................................................................................................................ 36
9. Ammendanti ............................................................................................................................ 41
10. Colture di microrganismi ....................................................................................................... 46
11. Altri prodotti ............................................................................................................................ 51
12. Prescrizioni di etichettatura per le miscele ......................................................................... 55
13. Prodotti che influiscono sui processi biologici del terreno ............................................... 56
Principi generali di etichettatura dei concimi
È vietato nell'etichettatura di un concime fornire indicazioni false o incomplete ovvero sottacere fatti in
maniera da ingannare l'acquirente o il consumatore in merito alle proprietà, al tipo di composizione o
all'idoneità del concime all'utilizzazione (OCon, art. 23 cpv. 1). Un concime può essere reclamizzato e
distribuito a scopo pubblicitario unicamente se omologato. La pubblicità non deve contenere indicazioni
fuorvianti e deve essere chiaramente indicato che si tratta di concime (OCon, art. 26).
Le indicazioni devono inoltre essere ben leggibili, indelebili e redatte in almeno una lingua ufficiale della
regione di vendita (OCon, art. 23 cpv. 4)
Le denominazioni generiche come «contiene enzimi» o «contiene microelementi» non sono ammesse
(OLCon, art. 10 cpv. 7). I rispettivi costituenti devono essere dichiarati in forma quantitativa (p.es. x%
Cellulase, x% Fe ferro, x% Tiamina (vitamina B1)).
Nel caso di un concime non possono essere fornite indicazioni di efficacia come prodotto fitosanitario,
né sull’etichetta né nei prospetti. In caso contrario, deve essere presentata una domanda di omologa-
zione come prodotto fitosanitario. Le informazioni sulla procedura di omologazione in questione sono
reperibili al sito https://www.blw.admin.ch/blw/it/home/nachhaltige-produktion/pflanzenschutz/pflanzen-
schutzmittel.html.
Etichettatura dei concimi
Concimi aziendali 3/61
1. Concimi aziendali
Definizione secondo l’articolo 5 OCon
Concimi aziendali: liquame, letame, percolato di letame, prodotti della separazione del liquame, succo d'insilato e deiezioni comparabili, trattati o no, provenienti dall'allevamento di animali da reddito a scopo agricolo o professionale oppure dalla produzione vegetale della propria azienda agricola o di altre aziende agricole, nonché il 20 per cento al massimo di materiale di origine non agricola.
Sono esclusi dalle prescrizioni di etichettatura (OCon, art. 24 cpv. 4) i concimi aziendali forniti direttamente al consumatore finale a titolo professionale da un'a-zienda con allevamento di animali da reddito e registrati secondo il sistema d'informazione ai sensi dell'articolo 165f LAgr (HODUFLU). Prescrizioni di etichettatura per i concimi aziendali
Esempio di etichettatura Descrizione Base legale
Pollina pellettata
Nome commerciale
OCon, art. 23 cpv. 2 lett. c
Letame di gallina essiccato
Tipo di concime Denominazione del tipo di concime secondo la lista dei concimi Esempio, tipo di concime 2011: letame essiccato. Va indicata la specie animale da cui proviene il concime aziendale. Questo concime deve contenere almeno il 40% di SO so-stanza organica.
OCon, art. 23 cpv. 2 lett. a OLCon, lista dei concimi, all. 1 parte 6 OLCon, lista dei concimi, all.1 parte 6, tipo di concime 2011
Etichettatura dei concimi
Concimi aziendali 4/61
Esempio di etichettatura Descrizione Base legale
4% N azoto totale
2% P2O5 fosfato totale 2% K2O ossido di potassio
Elementi nutritivi
- I tenori relativi agli elementi nutritivi devono essere indicati sia per esteso sia sotto
forma di simboli conformemente alla tabella e all’ordine seguenti:
OCon, art. 23 cpv. 2 lett. b OLCon, art. 6 cpv. 2
Etichettatura dei concimi
Concimi aziendali 5/61
Esempio di etichettatura Descrizione Base legale
Elementi nutritivi, continuazione
- I tenori degli elementi nutritivi vanno indicati in percentuale in massa riferita al peso
commerciale. Per i concimi fluidi è ammessa l’indicazione del tenore in g/l o in kg/hl.
- Elementi nutritivi principali e secondari: sono consentiti numeri con una cifra deci-male. Possono essere dichiarati tenori da 0.1%, indicazioni con più di una cifra de-cimale (p.es. 0.13% N azoto) non sono consentite.
- Gli elementi nutritivi P, K, Ca, Mg, Na e S possono essere indicati in forma elemen-tare o ossidata. N può però essere indicato soltanto in forma elementare. Per la conversione dalla forma elementare a quella ossidata valgono i fattori di conver-sione di cui all’articolo 7 lettera d OLCon.
- Microelementi: sono consentiti numeri fino a quattro cifre decimali. Possono essere dichiarati tenori da 0.0001% mentre non sono ammessi numeri con più di quattro cifre decimali (p.es. 0.54561% Fe ferro).
- Per i concimi aziendali prodotti da processi di fermentazione, devono essere indi-cati il tenore di calcio e magnesio, nonché la conducibilità elettrica (espressa in mil-lisiemens per centimetro).
OLCon, art. 6 cpv. 1 OLCon, art. 6 cpv. 1 OLCon, art. 7 lett. a-c OLCon, art. 6 cpv. 1 OCon, art. 24 cpv. 1
65% SO sostanza organica da le-tame di gallina essiccato 80% SS sostanza secca
Sostanza organica e sostanza secca
- La sostanza organica (SO) è definita come solido volatile, indicazione riferita al
peso commerciale. - Per i concimi aziendali devono essere indicati l’origine (specie animale) ed il tratta-
mento. - Dev’essere indicato il tenore di sostanza secca (SS).
OLCon, art. 10 cpv. 4 OLCon, art. 6 cpv. 1 OLCon, art. 10 cpv. 4 OCon, art. 24 cpv. 3 lett. d
25 kg
Peso
Concimi aziendali: indicare il peso netto in kg o il peso lordo e la tara in kg oppure il vo-lume in litri o in metri cubi.
OLCon, art. 5 lett. D
Etichettatura dei concimi
Concimi aziendali 6/61
Esempio di etichettatura Descrizione Base legale
In primavera prima della semina spargere sul letto 80 g/m2 e interrare leggermente. Conservare il sacco in luogo asciutto. Utilizzare le eccedenze secondo l’uso previsto. Eliminare i sacchi vuoti insieme ai rifiuti domestici.
Istruzioni per l’uso
Le istruzioni per l’uso devono contemplare:
a. Norme per il dosaggio Eccezione: qualora da parte di Agroscope siano disponibili raccomandazioni in materia di concimazione (Principi di concimazione per le colture agricole in Sviz-zera, PRIC), per i rispettivi prodotti o tipi di concime forniti a utilizzatori a titolo pro-fessionale non sono necessarie norme per il dosaggio.
b. Indicazioni sullo stoccaggio, la neutralizzazione e l’eliminazione
Esempi generali di testo a pagina 61.
I concimi azotati fluidi e i concimi composti fluidi devono essere provvisti di un’in-dicazione concernente il corretto immagazzinamento e in particolare la tempera-tura di stoccaggio e le misure per prevenire incidenti, comprese le indicazioni di pericolosità per le acque.
Le istruzioni per l’uso non possono contenere indicazioni o avvertenze che:
a. inducono un’utilizzazione scorretta che compromette la fertilità del suolo, pregiu-dica lo stato delle acque e dell’aria o nuoce alla qualità delle piante;
b. sono in contraddizione con le limitazioni e i divieti d’utilizzazione secondo l’alle-
gato 2.6 ORRPChim.
OCon, art. 23 cpv. 2 lett. f OCon, art. 24a cpv. 1 lett. a OCon, art. 23 cpv. 3 OCon, art. 24a cpv. 1 lett. b OLCon, art. 11 cpv. 4 OCon, art. 24a cpv. 2 lett. a OCon, art. 24a cpv. 2 lett. b
Blumenmeier AG Hauptstrasse 4
9999 Nimmersdorf Tel. 058 463 83 85
Responsabile per la messa in commercio
Nome, indirizzo e numero telefonico della ditta svizzera responsabile per la messa in com-mercio o l’importazione. Possono mettere in commercio concimi unicamente persone o ditte con domicilio o sede sociale in Svizzera.
OCon, art. 23 cpv. 2 lett. d OCon, art. 6 cpv. 1 OPChim, art. 10 cpv. 3
Etichettatura dei concimi
Concimi ottenuti dal riciclaggio 7/61
2. Concimi ottenuti dal riciclaggio
Definizione secondo l’articolo 5 OCon Concimi ottenuti dal riciclaggio: concimi di origine vegetale, animale, microbica o minerale oppure ottenuti dalla depurazione delle acque di scarico, come:
1. compost: materiale di origine vegetale, animale o microbica ottenuto mediante uno specifico procedimento di decomposizione aerobica;
2. digestato solido e liquido: materiale di origine vegetale, animale o microbica ottenuto mediante uno specifico procedimento di fermentazione anaerobica; il dige-
stato è liquido se il tenore di sostanza secca non è superiore al 20 per cento;
3. materiale vegetale non decomposto, come sottoprodotti di aziende di trasformazione delle verdure, distillerie e stabilimenti di ammostatura o farina di estrazione,
incorporato nel terreno.
Questa lista non è esaustiva poiché sono considerati concimi ottenuti dal riciclaggio anche quelli ottenuti, ad esempio, mediante la depurazione delle acque di sca-
rico e dai fanghi di depurazione.
Prescrizioni di etichettatura per i concimi ottenuti dal riciclaggio
Esempio di etichettatura Descrizione Base legale
Compofix
Nome commerciale
OCon, art. 23 cpv. 2 lett. c
Compost
Tipo di concime / Denominazione specifica per i concimi autorizzati Designazione del tipo di concime in base alla lista dei concimi o denominazione specifica prescritta dall’UFAG per i concimi autorizzati. Esempio: Tipo di concime 2030: compost.
OCon, art. 23 cpv. 2 lett. a OLCon, lista dei concimi, all. 1 parte 6
Etichettatura dei concimi
Concimi ottenuti dal riciclaggio 8/61
Esempio di etichettatura Descrizione Base legale
0.7% N azoto totale
0.3% P2O5 fosfato totale 0.5% K2O ossido di potassio
2.5% Ca 0.3% Mg 3 mS/cm
Elementi nutritivi
- I tenori relativi agli elementi nutritivi devono essere indicati sia per esteso sia sotto
forma di simboli conformemente alla tabella e all’ordine seguenti:
OCon, art. 23 cpv. 2 lett. b OLCon, art. 6 cpv. 2
Etichettatura dei concimi
Concimi ottenuti dal riciclaggio 9/61
Esempio di etichettatura Descrizione Base legale
Elementi nutritivi, continuazione
- Per i prodotti della fermentazione e del compostaggio devono essere indicati i
tenori di azoto, fosforo, potassio, calcio e magnesio, nonché la conducibilità elet-trica (espressa in millisiemens per centimetro).
- I tenori degli elementi nutritivi vanno indicati in percentuale in massa riferita al peso commerciale. Per i concimi fluidi è ammessa l’indicazione del tenore in g/l o in kg/hl.
- Elementi nutritivi principali e secondari: sono consentiti numeri con una cifra deci-male. Possono essere dichiarati tenori da 0.1%, indicazioni con più di una cifra de-cimale (p.es. 0.13% N azoto) non sono consentite.
- Gli elementi nutritivi P, K, Ca, Mg, Na e S possono essere indicati in forma elemen-tare o ossidata. N può però essere indicato soltanto in forma elementare. Per la conversione dalla forma elementare a quella ossidata valgono i fattori di conver-sione di cui all’articolo 7 lettera d OLCon.
- Microelementi: sono consentiti numeri fino a quattro cifre decimali. Possono essere dichiarati tenori da 0.0001% mentre non sono ammessi numeri con più di quattro cifre decimali (p.es. 0.54561% Fe ferro).
OCon, art. 24 cpv. 1 e 2 OLCon, art. 6 cpv. 1 OLCon, art. 6 cpv. 1 OLCon, art. 7 lett. a–c OLCon, art. 6 lett. 1
21% SO sostanza organica da scarti vegetali e scarti prove-
nienti dal condizionamento 51% SS sostanza secca
Sostanza organica e sostanza secca
- La sostanza organica (SO) è definita come solido volatile, indicazione riferita al
peso commerciale. - Devono essere indicate le materie prime. - Dev’essere indicato il tenore di sostanza secca (SS).
OLCon, art. 10 cpv. 4 OLCon, art. 6 cpv. 1 OCon, art. 23 cpv. 2 lett. e OCon, art. 24 cpv. 1 e 2
25 kg
Peso
Concimi ottenuti dal riciclaggio: indicare il peso netto in kg o il peso lordo e la tara in kg oppure il volume in litri o in metri cubi.
OLCon, art 5 lett. d
Etichettatura dei concimi
Concimi ottenuti dal riciclaggio 10/61
Esempio di etichettatura Descrizione Base legale
Interrare 1 kg/m2 prima della pianta-gione. Conservare il sacco in luogo asciutto. Utilizzare le eccedenze secondo l’uso previsto. Eliminare i sacchi vuoti insieme ai rifiuti domestici.
Istruzioni per l’uso
Le istruzioni per l’uso devono contemplare:
a. Norme per il dosaggio Eccezione: qualora da parte di Agroscope siano disponibili raccomandazioni in materia di concimazione (Principi di concimazione per le colture agricole in Sviz-zera, PRIC), per i rispettivi prodotti o tipi di concime forniti a utilizzatori a titolo pro-fessionale non sono necessarie norme per il dosaggio.
b. Indicazioni sullo stoccaggio, la neutralizzazione e l’eliminazione
Esempi generali di testo a pagina 61.
I concimi azotati fluidi e i concimi composti fluidi devono essere provvisti di un’in-dicazione concernente il corretto immagazzinamento e in particolare la tempera-tura di stoccaggio e le misure per prevenire incidenti, comprese le indicazioni di pericolosità per le acque.
Le istruzioni per l’uso non possono contenere indicazioni o avvertenze che:
a. inducono un’utilizzazione scorretta che compromette la fertilità del suolo, pregiu-dica lo stato delle acque e dell’aria o nuoce alla qualità delle piante;
b. sono in contraddizione con le limitazioni e i divieti d’utilizzazione secondo l’alle-gato 2.6 ORRPChim.
OCon, art. 23 cpv. 2 lett. f OCon, art. 24a cpv. 1 lett. a OCon, art. 23 cpv. 3 OCon, art. 24a cpv. 1 lett. b OLCon, art. 11 cpv. 4 OCon, art. 24a cpv. 2 lett. a OCon, art. 24a cpv. 2 lett. b
Blumenmeier AG Hauptstrasse 4
9999 Nimmersdorf Tel. 058 463 83 85
Responsabile per la messa in commercio
Nome, indirizzo e numero telefonico della ditta svizzera responsabile per la messa in com-mercio o l’importazione. Possono mettere in commercio concimi unicamente persone o ditte con domicilio o sede sociale in Svizzera.
OCon, art. 23 cpv. 2 lett. d OCon, art. 6 cpv. 1 OPChim, art. 10 cpv. 3
Etichettatura dei concimi
Concimi ottenuti dal riciclaggio 11/61
Esempio di etichettatura Descrizione Base legale
Possibile impiego di simboli e indi-cazioni di pericolo secondo l’OP-
Chim.
Classificazione ed etichettatura secondo l’OPChim
Nel quadro del controllo autonomo il responsabile per la messa in commercio è tenuto a classificare i suoi concimi secondo la legislazione sui prodotti chimici e, se necessario, a etichettarli con simboli e indicazioni di pericolo in base alla normativa sui prodotti chimici, nonché a redigere schede di dati di sicurezza.
OPChim, art. 7 OPChim, art. 10segg.
Etichettatura dei concimi
Concimi minerali 12/61
3. Concimi minerali
Definizione secondo l’articolo 5 OCon Concimi minerali: prodotti i cui elementi nutritivi sono stati ottenuti mediante estrazione o processi fisici e/o chimici industriali o sono presenti sotto forma di minerali, nonché calciocianammide, cianammide, urea e i suoi prodotti di condensazione e associazione come: concimi minerali semplici: concimi che:
- contengono almeno il 3 per cento di un unico macroelemento nutritivo (N, P, K, Ca, Mg, Na o S), o - contengono almeno il 3 per cento di un unico macroelemento nutritivo combinato con il potassio, il magnesio o lo zolfo in qualità di ione d’accompagna-
mento;
concimi minerali composti (concimi NPK, NP, NK, PK), concimi che: - contengono complessivamente almeno il 3 per cento di due o tre elementi nutritivi principali (N, P e/o K), o - contengono un elemento nutritivo principale e il calcio, il magnesio, lo zolfo o il sodio non è presente soltanto in qualità di ione d’accompagnamento (com-
plessivamente almeno il 3 per cento di questi elementi).
Prescrizioni di etichettatura per i concimi minerali
Esempio di etichettatura Descrizione Base legale
Universa
Nome commerciale
OCon, art. 23 cpv. 2 lett. c
Concime NPK(Mg, Na) 20-8-14 (1.2, 2.8) con 1.5 Fe
Tipo di concime / Denominazione specifica per i concimi autorizzati
Designazione del tipo di concime in base alla lista dei concimi o denominazione specifica prescritta dall’UFAG per i concimi autorizzati. Nei concimi minerali composti, la denominazione del tipo è seguita dalle seguenti indica-zioni: 1. i simboli chimici degli elementi nutritivi secondari dichiarati, riportati fra parentesi, su-
bito dopo i simboli chimici degli elementi nutritivi principali; 2. i numeri che indicano il tenore degli elementi nutritivi principali. Il tenore degli elementi
nutritivi secondari dichiarato si indica tra parentesi, subito dopo il tenore degli ele-menti nutritivi principali.
Esempio: il concime NPK(Mg, Na) 20-8-14 (1.2, 2.8) con 1.5 Fe corrisponde al tipo di concime 611 + 1010, con 1.2% magnesio, 2.8% sodio e 1.5% ferro.
OCon, art. 23 cpv. 2 lett. a OLCon, lista dei concimi, all. 1 parte 1–2 OLCon, art. 11 cpv. 1
Etichettatura dei concimi
Concimi minerali 13/61
Esempio di etichettatura Descrizione Base legale
20% N azoto totale
10% NS azoto nitrico 10% NA azoto ammoniacale
5% P2O5 (PS) fosfato solubile in ac-qua
14% K2O ossido di potassio solubile in acqua
1.2% Mg magnesio 2.8% Na sodio 1.5% Fe ferro
Elementi nutritivi
- I tenori relativi agli elementi nutritivi devono essere indicati sia per esteso sia sotto
forma di simboli conformemente alla tabella e all’ordine seguenti:
OCon, art. 23 cpv. 2 lett. b OLCon, art. 6 cpv. 2
Etichettatura dei concimi
Concimi minerali 14/61
Esempio di etichettatura Descrizione Base legale
Elementi nutritivi, continuazione
- I tenori degli elementi nutritivi vanno indicati in percentuale in massa riferita al peso
commerciale. Per i concimi fluidi è ammessa l’indicazione del tenore in g/l o in kg/hl.
- Elementi nutritivi principali e secondari: sono consentiti numeri con una cifra deci-male. Possono essere dichiarati tenori da 0.1%, indicazioni con più di una cifra de-cimale (p.es 0.13% N azoto) non sono consentite.
- Per le indicazioni relative alle forme di azoto e alle solubilità del fosfato bisogna te-
nere conto degli articoli 8 e 9 dell’OLCon, in particolare nel caso di prodotti desi-gnati come concimi CE (tipi di concime contrassegnati con l’asterisco nella lista dei concimi dell’OLCon).
- Gli elementi nutritivi P, K, Ca, Mg, Na e S possono essere indicati in forma elemen-tare o ossidata. N può però essere indicato soltanto in forma elementare. Per la conversione dalla forma elementare a quella ossidata valgono i fattori di conver-sione di cui all’articolo 7 lettera d OLCon.
- Microelementi: sono consentiti numeri fino a quattro cifre decimali. Possono essere dichiarati tenori da 0.0001% mentre non sono ammessi numeri con più di quattro cifre decimali (p.es. 0.54561% Fe ferro).
OLCon, art. 6 cpv. 1 OLCon, art. 6 cpv. 1 OLCon, art. 8 OLCon, art. 9 OLCon, art. 7 lett. a-c OLCon, art. 6 cpv. 1
50 kg
Peso
- Concimi solidi: indicare il peso netto in kg (eccezione: per i concimi imballati in
contenitori chiusi di peso superiore a 100 kg, anziché il peso netto possono essere indicati il peso lordo e la tara in kg).
- Concimi fluidi: indicare il peso netto in kg; può inoltre essere indicato il volume in l o in m3.
OLCon, art. 5 lett. a OLCon, art. 5 lett. b
Etichettatura dei concimi
Concimi minerali 15/61
Esempio di etichettatura Descrizione Base legale
Spandimento secondo i Principi di concimazione per le colture agri-cole in Svizzera, PRIC, pubblicati da Agroscope. Conservare in luogo asciutto e in imballaggi chiusi. Utilizzare le eccedenze secondo l’uso previsto. Eliminare gli imballaggi vuoti in-sieme ai rifiuti domestici.
Istruzioni per l’uso Le istruzioni per l’uso devono contemplare:
a. Norme per il dosaggio Eccezione: qualora da parte di Agroscope siano disponibili raccomandazioni in materia di concimazione (Principi di concimazione per le colture agricole in Sviz-zera, PRIC), per i rispettivi prodotti o tipi di concime forniti a utilizzatori a titolo pro-fessionale non sono necessarie norme per il dosaggio.
b. Indicazioni sullo stoccaggio, la neutralizzazione e l’eliminazione
Esempi generali di testo a pagina 61.
I concimi azotati fluidi e i concimi composti fluidi devono essere provvisti di un’in-dicazione concernente il corretto immagazzinamento e in particolare la tempera-tura di stoccaggio e le misure per prevenire incidenti, comprese le indicazioni di pericolosità per le acque.
Le istruzioni per l’uso non possono contenere indicazioni o avvertenze che:
a. inducono un’utilizzazione scorretta che compromette la fertilità del suolo, pregiu-dica lo stato delle acque e dell’aria o nuoce alla qualità delle piante;
b. sono in contraddizione con le limitazioni e i divieti d’utilizzazione secondo l’alle-gato 2.6 ORRPChim.
OCon, art. 23 cpv. 2 lett. f OCon, art. 24a cpv. 1 lett. a OCon, art. 23 cpv. 3 OCon, art. 24a cpv. 1 lett. b OLCon, art. 11 cpv. 4 OCon, art. 24a cpv. 2 lett. a OCon, art. 24a cpv. 2 lett. b
Etichettatura dei concimi
Concimi minerali 16/61
Esempio di etichettatura Descrizione Base legale
Blumenmeier AG Hauptstrasse 4
9999 Nimmersdorf Tel. 058 463 83 85
Responsabile per la messa in commercio
- Nome, indirizzo e numero telefonico della ditta svizzera responsabile per la messa in
commercio o l’importazione. Possono mettere in commercio concimi unicamente per-sone o ditte con domicilio o sede sociale in Svizzera.
- Il nome, l’indirizzo e il numero di telefono della ditta responsabile per la messa in commercio o l’importazione possono essere sostituiti dal nome e dall’indirizzo della persona responsabile dell’immissione sul mercato nello SEE se si tratta di concimi minerali che:
o corrispondono a un tipo di concime della lista dei concimi; o sono importati da uno Stato membro dello SEE; o sono destinati a utilizzatori a titolo professionale; e o sono stati annunciati secondo gli articoli 61-69 OPChim.
OCon, art. 23 cpv. 2 lett. d OCon, art. 6 cpv. 1 OPChim, art. 10 cpv. 3 OCon, art. 23 cpv. 2bis OPChim, art. 10 cpv. 3
Possibile impiego di simboli e indi-cazioni di pericolo secondo l’OP-
Chim.
Classificazione ed etichettatura secondo l’OPChim
Nel quadro del controllo autonomo il responsabile per la messa in commercio è tenuto a classificare i suoi concimi secondo la legislazione sui prodotti chimici e, se necessario, a etichettarli con simboli e indicazioni di pericolo in base alla normativa sui prodotti chimici, nonché a redigere schede di dati di sicurezza.
OPChim, art. 7 OPChim, art. 10segg.
Etichettatura dei concimi
Concimi organici 17/61
4. Concimi organici
Definizione secondo l’articolo 5 OCon Concimi organici: prodotti composti principalmente da materiale di origine vegetale, animale o microbica contenente carbonio che contengono almeno il 10 per cento di sostanza organica e:
- complessivamente almeno il 3 per cento di macroelementi, o - complessivamente almeno lo 0,005 per cento di due o più microelementi o almeno lo 0,01 per cento di uno di questi microelementi.
Prescrizioni di etichettatura per i concimi organici
Esempio di etichettatura Descrizione Base legale
Orgamax
Nome commerciale
OCon, art. 23 cpv. 2 lett. c
Concime organico NPK
Tipo di concime / Denominazione specifica per i concimi autorizzati Designazione del tipo di concime in base alla lista dei concimi o denominazione specifica prescritta dall’UFAG per i concimi autorizzati. Esempio: per il tipo di concime 951 concime organico NPK i tenori minimi dichiarabili sono i seguenti: 3% N azoto totale, 3% P2O5 fosfato totale, 3% K2O ossido di potassio e 10% SO sostanza organica.
OCon, art. 23 cpv. 2 lett. a OLCon, lista dei concimi, all. 1 parte 3
Etichettatura dei concimi
Concimi organici 18/61
Esempio di etichettatura Descrizione Base legale
3% N azoto totale 4% P2O5 fosfato totale
5% K2O ossido di potassio
Elementi nutritivi
- I tenori relativi agli elementi nutritivi devono essere indicati sia per esteso sia sotto
forma di simboli conformemente alla tabella e all’ordine seguenti:
OCon, art. 23 cpv. 2 lett. b OLCon, art. 6 cpv. 2
Etichettatura dei concimi
Concimi organici 19/61
Esempio di etichettatura Descrizione Base legale
Elementi nutritivi, continuazione
- I tenori degli elementi nutritivi vanno indicati in percentuale in massa riferita al peso
commerciale. Per i concimi fluidi è ammessa l’indicazione del tenore in g/l o in kg/hl.
- Elementi nutritivi principali e secondari: sono consentiti numeri con una cifra deci-male. Possono essere dichiarati tenori da 0.1%, indicazioni con più di una cifra de-cimale (p.es. 0.13% N azoto) non sono consentite.
- Gli elementi nutritivi P, K, Ca, Mg, Na e S possono essere indicati in forma elemen-tare o ossidata. N può però essere indicato soltanto in forma elementare. Per la conversione dalla forma elementare a quella ossidata valgono i fattori di conver-sione di cui all’articolo 7 lettera d OLCon.
- Microelementi: sono consentiti numeri fino a quattro cifre decimali. Possono essere dichiarati tenori da 0.0001% mentre non sono ammessi numeri con più di quattro cifre decimali (p.es. 0.54561/ Fe ferro).
OLCon, art. 6 cpv. 1 OLCon, art. 6 cpv. 1 OLCon, art. 7 lett. a-c OLCon, art. 6 cpv. 1
79% SO sostanza organica da sansa di oliva e gusci di cacao
Sostanza organica
- La sostanza organica (SO) è definita come solido volatile, indicazione riferita al
peso commerciale. - Devono essere indicate le materie prime della sostanza organica.
OLCon, art. 10 cpv. 4 OLCon, art. 6 cpv. 1 OLCon, art. 10 cpv. 4
25 kg
Peso
- Concimi solidi: indicare il peso netto in kg (eccezione: per i concimi imballati in
contenitori chiusi di peso superiore a 100 kg, anziché il peso netto possono essere indicati il peso lordo e la tara in kg).
- Concimi fluidi: indicare il peso netto in kg, può inoltre essere indicato il volume in l o in m3.
OLCon, art. 5 lett. a OLCon, art. 5 lett. b
Etichettatura dei concimi
Concimi organici 20/61
Esempio di etichettatura Descrizione Base legale
A marzo spandere 70–80 g/m2 e in-corporare leggermente nel terreno. Conservare in luogo asciutto e in imballaggi chiusi. Utilizzare le eccedenze secondo l’uso previsto. Eliminare gli imballaggi vuoti in-sieme ai rifiuti domestici.
Istruzioni per l’uso
Le istruzioni per l’uso devono contemplare:
a. Norme per il dosaggio Eccezione: qualora da parte di Agroscope siano disponibili raccomandazioni in materia di concimazione (Principi di concimazione per le colture agricole in Sviz-zera, PRIC), per i rispettivi prodotti o tipi di concime forniti a utilizzatori a titolo pro-fessionale non sono necessarie norme per il dosaggio.
b. Indicazioni sullo stoccaggio, la neutralizzazione e l’eliminazione.
Esempi generali di testo a pagina 61.
I concimi azotati fluidi e i concimi composti fluidi devono essere provvisti di un’in-dicazione concernente il corretto immagazzinamento e in particolare la tempera-tura di stoccaggio e le misure per prevenire incidenti, comprese le indicazioni di pericolosità per le acque.
Le istruzioni per l’uso non possono contenere indicazioni o avvertenze che:
a. inducono un’utilizzazione scorretta che compromette la fertilità del suolo, pre-giudica lo stato delle acque e dell’aria o nuoce alla qualità delle piante;
b. sono in contraddizione con le limitazioni e i divieti d’utilizzazione secondo l’al-legato 2.6 ORRPChim.
OCon, art. 23 cpv. 2 lett. f OCon, art. 24a cpv. 1 lett. a OCon, art. 23 cpv. 3 OCon, art. 24a cpv. 1 lett. b OLCon, art. 11 cpv. 4 OCon, art. 24a cpv. 2 lett. a OCon, art. 24a cpv. 2 lett. b
Blumenmeier AG Hauptstrasse 4
9999 Nimmersdorf Tel. 058 463 83 85
Responsabile per la messa in commercio
Nome, indirizzo e numero telefonico della ditta svizzera responsabile per la messa in com-mercio o l’importazione. Possono mettere in commercio concimi unicamente persone o ditte con domicilio o sede sociale in Svizzera.
OCon, art. 23 cpv. 2 lett. d OCon, art. 6 cpv. 1 OPChim, art. 10 cpv. 3
Etichettatura dei concimi
Concimi organo-minerali 21/61
5. Concimi organo-minerali
Definizione secondo l’articolo 5 OCon Concimi organo-minerali: miscele di concimi organici e concimi minerali e/o ammendanti minerali del suolo che contengono almeno il 10 per cento di sostanza orga-nica e:
- complessivamente almeno il 3 per cento di macroelementi, o - complessivamente almeno lo 0,005 per cento di due o più microelementi o almeno lo 0,01 per cento di uno di questi microelementi.
Prescrizioni di etichettatura per i concimi organo-minerali
Esempio di etichettatura Descrizione Base legale
Minorga
Nome commerciale
OCon, art. 23 cpv. 2 lett. c
Concime organo-minerale
Tipo di concime / Denominazione specifica per i concimi autorizzati Designazione del tipo di concime in base alla lista dei concimi o denominazione specifica prescritta dall’UFAG per i concimi autorizzati. Esempio: per il tipo di concime 941 concime organo-minerale i tenori minimi dichiarabili sono i seguenti: 2% N azoto totale, 2% P2O5 fosfato totale, 2% K2O ossido di potassio e 10% SO sostanza organica.
OCon, art. 23 cpv. 2 lett. a OLCon, lista dei concimi, all. 1 parte 3
Etichettatura dei concimi
Concimi organo-minerali 22/61
Esempio di etichettatura Descrizione Base legale
3% N azoto totale 1% NS azoto nitrico
2% NO azoto organico 2% P2O5 fosfato totale
2% K2O ossido di potassio
Elementi nutritivi
- I tenori relativi agli elementi nutritivi devono essere indicati sia per esteso sia sotto
forma di simboli conformemente alla tabella e all’ordine seguenti:
OCon, art. 23 cpv. 2 lett. b OLCon, art. 6 cpv. 2
Etichettatura dei concimi
Concimi organo-minerali 23/61
Esempio di etichettatura Descrizione Base legale
Elementi nutritivi, continuazione:
- I tenori degli elementi nutritivi vanno indicati in percentuale in massa riferita al peso
commerciale. Per i concimi fluidi è ammessa l’indicazione del tenore in g/l o in kg/hl.
- Elementi nutritivi principali e secondari: sono consentiti numeri con una cifra deci-male. Possono essere dichiarati tenori da 0.1%, indicazioni con più di una cifra de-cimale (p.es. 0.13% N azoto) non sono consentite.
- Gli elementi nutritivi P, K, Ca, Mg, Na e S possono essere indicati in forma elemen-tare o ossidata. N può però essere indicato soltanto in forma elementare. Per la conversione dalla forma elementare a quella ossidata valgono i fattori di conver-sione di cui all’articolo 7 lettera d OLCon.
- Microelementi: sono consentiti numeri fino a quattro cifre decimali. Possono essere dichiarati tenori da 0.0001 mentre non sono ammessi numeri con più di quattro ci-fre decimali (p.es. 0.54561% Fe ferro).
OLCon, art. 6 cpv. 1 OLCon, art. 6 cpv. 1 OLCon, art. 7 lett. a-c OLCon, art. 6 cpv. 1
75% SO sostanza organica da sansa di oliva e gusci di cacao
Sostanza organica
- La sostanza organica (SO) è definita come solido volatile, indicazione riferita al
peso commerciale. - Devono essere indicate le materie prime della sostanza organica.
OLCon, art. 10 cpv. 4 OLCon, art. 6 cpv. 1 OLCon, art. 10 cpv. 4
15 kg
Peso
- Concimi solidi: indicare il peso netto in kg (eccezione: per i concimi imballati in
contenitori chiusi di peso superiore a 100 kg, anziché il peso netto possono essere indicati il peso lordo e la tara in kg).
- Concimi fluidi: indicare il peso netto in kg, può inoltre essere indicato il volume in l o in m3.
OLCon, art. 5 lett. a OLCon, art. 5 lett. b
Etichettatura dei concimi
Concimi organo-minerali 24/61
Esempio di etichettatura Descrizione Base legale
In primavera spandere 90 g/m2 e in-terrare leggermente. Conservare in luogo asciutto e in imballaggi chiusi. Utilizzare le eccedenze secondo l’uso previsto. Eliminare gli imballaggi vuoti in-sieme ai rifiuti domestici.
Istruzioni per l’uso
Le istruzioni per l’uso devono contemplare:
a. Norme per il dosaggio Eccezione: qualora da parte di Agroscope siano disponibili raccomandazioni in materia di concimazione (Principi di concimazione per le colture agricole in Sviz-zera, PRIC), per i rispettivi prodotti o tipi di concime forniti a utilizzatori a titolo pro-fessionale non sono necessarie norme per il dosaggio.
b. Indicazioni sullo stoccaggio, la neutralizzazione e l’eliminazione.
Esempi generali di testo a pagina 61.
I concimi azotati fluidi e i concimi composti fluidi devono essere provvisti di un’in-dicazione concernente il corretto immagazzinamento e in particolare la tempera-tura di stoccaggio e le misure per prevenire incidenti, comprese le indicazioni di pericolosità per le acque.
Le istruzioni per l’uso non possono contenere indicazioni o avvertenze che:
a. inducono un’utilizzazione scorretta che compromette la fertilità del suolo, pregiu-dica lo stato delle acque e dell’aria o nuoce alla qualità della piante;
b. sono in contraddizione con le limitazioni e i divieti d’utilizzazione secondo l’alle-gato 2.6 ORRPChim.
OCon, art. 23 cpv. 2 lett. f OCon, art. 24a cpv. 1 lett. a OCon, art. 23 cpv. 3 OCon, art. 24a cpv. 1 lett. b OLCon, art. 11 cpv. 4 OCon, art. 24a cpv. 2 lett. a OCon, art. 24a cpv. 2 lett. b
Etichettatura dei concimi
Concimi organo-minerali 25/61
Esempio di etichettatura Descrizione Base legale
Blumenmeier AG Hauptstrasse 4
9999 Nimmersdorf Tel. 058 463 83 85
Responsabile per la messa in commercio
Nome, indirizzo e numero telefonico della ditta svizzera responsabile per la messa in com-mercio o l’importazione. Possono mettere in commercio concimi unicamente persone o ditte con domicilio o sede sociale in Svizzera.
OCon, art. 23 cpv. 2 lett. d OCon, art. 6 cpv. 1 OPChim, art. 10 cpv. 3
Possibile impiego di simboli e indicazioni di pericolo secondo
l’OPChim.
Classificazione ed etichettatura secondo l’OPChim
Nel quadro del controllo autonomo il responsabile per la messa in commercio è tenuto a classificare i suoi concimi secondo la legislazione sui prodotti chimici e, se necessario, a etichettarli con simboli e indicazioni di pericolo in base alla normativa sui prodotti chimici, nonché a redigere schede di dati di sicurezza.
OPChim, art. 7 OPChim, art. 10segg.
Etichettatura dei concimi
Concimi con microelementi 26/61
6. Concimi con microelementi
Definizione secondo l’articolo 5 capoverso 2 OCon Concimi che contengono almeno lo 0,01 per cento di un microelemento o complessivamente almeno lo 0.005 per cento di più microelementi o almeno il 3 per cento di un elemento nutritivo utile (sodio o silicio).
I microelementi possono essere aggiunti ai concimi (aggiunta di microelementi a concimi minerali semplici o composti, tipo di concime 1010 o aggiunta di microele-menti a concimi organici o organo-minerali, tipi di concime 1011 e 1012) oppure sono appositamente formulati per essere considerati veri e propri concimi (tipi di concime 1020-1660). Prescrizioni di etichettatura per i concimi con microelementi
Esempio di etichettatura Descrizione Base legale
Ferrofer
Nome commerciale
OCon, art. 23 cpv. 2 lett. c
Chelato di ferro
Tipo di concime / Denominazione specifica per i concimi autorizzati
- Designazione del tipo di concime in base alla lista dei concimi o denominazione
specifica prescritta dall’UFAG per i concimi autorizzati.
- Se si aggiungono microelementi a concimi minerali, concimi organici o organo-mi-nerali (tipi di concime 1010-1012), la denominazione del tipo di concime va comple-tata con la dicitura “con microelementi” o la preposizione “con”, seguita dai nomi dei microelementi presenti o dal loro simbolo chimico.
- Nel caso di un concime con microelementi ottenuto da miscelazione (tipo di con-cime 1660) la denominazione del tipo di “miscela di microelementi” va completata con i nomi dei microelementi presenti o il loro simbolo chimico.
Esempio: il tipo di concime 1310 chelato di ferro deve avere un tenore minimo di ferro (Fe) solubile in acqua del 5%, di cui almeno l’80% in forma chelata.
OCon, art. 23 cpv. 2 lett. a OLCon, lista dei concimi, all. 1 parte 4 OLCon, art. 11 cpv. 5 OLCon, all. 1 parte 4, tipi di concime 1010–1012, colonna 2 OLCon, art. 11 cpv. 6 OLCon, all. 1 parte 4, tipi di concime 1660, colonna 2
Etichettatura dei concimi
Concimi con microelementi 27/61
Esempio di etichettatura Descrizione Base legale
15% Fe ferro solubile in acqua, chelato con EDTA
Efficace nell’intervallo pH 4-11
Elementi nutritivi
- I tenori relativi agli elementi nutritivi devono essere indicati sia per esteso sia sotto
forma di simboli conformemente alla tabella e all’ordine seguenti:
OCon, art. 23 cpv. 2 lett. b OLCon, art. 6 cpv. 2
Etichettatura dei concimi
Concimi con microelementi 28/61
Esempio di etichettatura Descrizione Base legale
Elementi nutritivi, continuazione
- I tenori degli elementi nutritivi vanno indicati in percentuale in massa riferita al peso
commerciale. Per i concimi fluidi è ammessa l’indicazione del tenore in g/l o in kg/hl.
- Microelementi: sono consentiti numeri fino a quattro cifre decimali. Possono essere dichiarati tenori da 0.0001% mentre non sono ammessi numeri con più di quattro cifre decimali (p.es. 0.54561% Fe ferro).
- Se un microelemento è presente interamente o parzialmente in forma legata orga-nicamente, il suo tenore nel concime deve essere dichiarato in percentuale in massa, immediatamente dopo l’indicazione del tenore solubile in acqua, usando la dicitura “chelato con …” o “… complessato con …”. Nell’indicazione degli agenti chelanti o complessanti possono essere usate soltanto le denominazioni previste dall’allegato 1 parte 4 OLCon.
- Se un microelemento è presente in forma chelata, deve essere indicato l‘intervallo di pH che garantisce una buona stabilità della frazione chelata. Ciò non si applica per i concimi minerali composti e per i concimi organici e organo-minerali conte-nenti complessivamente meno del 2 per cento di uno o più microelementi.
- Il prodotto, se non lascia residuo solido dopo la sua dissoluzione in acqua, può es-sere qualificato “solubile”.
OLCon, art. 6 cpv. 1 OLCon, art. 6 cpv. 1 OLCon, art. 11 cpv. 7 lett. a OLCon, art. 11 cpv. 7 lett. b OLCon, art. 11 cpv. 7 lett. c
5 kg
Peso
- Concimi solidi: indicare il peso netto in kg (eccezione: per i concimi imballati in
contenitori chiusi di peso superiore a 100 kg, anziché il peso netto possono essere indicati il peso lordo e la tara in kg).
- Concimi fluidi: indicare il peso netto in kg, può inoltre essere indicato il volume in l o in m3.
OLCon, art. 5 lett. a OLCon, art. 5 lett. b
Etichettatura dei concimi
Concimi con microelementi 29/61
Esempio di etichettatura Descrizione Base legale
Trattamento fogliare: al manife-starsi della clorosi ferrica eseguire 2 trattamenti a distanza di 7 giorni con 75 g/100 l d’acqua. Non eccedere 2 kg/ha e per applica-zione. Da utilizzare solo in caso di bisogno reale. Non superare le dosi racco-mandate in particolar modo in vista della protezione del suolo. Conservare in luogo asciutto e in imballaggi chiusi. Utilizzare le eccedenze secondo l’uso previsto. Eliminare gli imballaggi vuoti in-sieme ai rifiuti domestici.
Istruzioni per l’uso Le istruzioni per l’uso devono contemplare:
a. Norme per il dosaggio Per i concimi contenenti più del 2% di uno o più microelementi, devono essere in-dicate l’epoca di applicazione (stadio della vegetazione; applicazioni ripetute; tec-nica di applicazione) e la dose per unità di superficie. I concimi devono portare la dicitura «Da utilizzare solo in caso di bisogno reale. Non superare le dosi racco-mandate, in particolar modo in vista della protezione del suolo».
b. Indicazioni sullo stoccaggio, la neutralizzazione e l’eliminazione.
Esempi generali di testo a pagina 61. Le istruzioni per l’uso non possono contenere indicazioni o avvertenze che:
a. inducono un’utilizzazione scorretta che compromette la fertilità del suolo, pregiu-dica lo stato delle acque e dell’aria o nuoce alla qualità delle piante;
b. sono in contraddizione con le limitazioni e i divieti d’utilizzazione secondo l’alle-
gato 2.6 ORRPChim.
OCon, art. 23 cpv. 2 lett. f OCon, art. 24a cpv. 1 lett. a OLCon, art. 11 cpv. 7 lett. d OCon, art. 24a cpv. 1 lett. b OCon, art. 24a cpv. 2 lett. a OCon, art. 24a cpv. 2 lett. b
Etichettatura dei concimi
30/61
Esempio di etichettatura Descrizione Base legale
Blumenmeier AG Hauptstrasse 4
9999 Nimmersdorf Tel. 058 463 83 85
Responsabile per la messa in commercio
- Nome, indirizzo e numero telefonico della ditta svizzera responsabile per la messa in
commercio o l’importazione. Possono mettere in commercio concimi unicamente per-sone o ditte con domicilio o sede sociale in Svizzera.
- Il nome, l’indirizzo e il numero telefonico della ditta responsabile per la messa in
commercio o l‘importazione possono essere sostituiti dal nome e dall’indirizzo della persona responsabile dell’immissione sul mercato nello SEE se si tratta di concimi con microelementi che:
o corrispondono a un tipo di concime della lista dei concimi; o sono importati da uno Stato membro dello SEE; o sono destinati a utilizzatori a titolo professionale; e o sono stati annunciati secondo gli articoli 61-69 OPChim.
OCon, art. 23 cpv. 2 lett. d OCon, art. 6 cpv. 1 OPChim, art. 10 cpv. 3 OCon, art. 23 cpv. 2bis OPChim, art. 10 cpv. 3
Possibile impiego di simboli e indi-cazioni di pericolo secondo l’OP-
Chim.
Classificazione ed etichettatura secondo l’OPChim
Nel quadro del controllo autonomo il responsabile per la messa in commercio è tenuto a classificare i suoi concimi secondo la legislazione sui prodotti chimici e, se necessario, a etichettarli con simboli e indicazioni di pericolo in base alla normativa sui prodotti chimici, nonché a redigere schede di dati di sicurezza.
OPChim, art. 7 OPChim, art 10segg.
Etichettatura dei concimi
Additivi per concimi 31/61
7. Additivi per concimi
Definizione secondo l’articolo 5 capoverso 2 OCon Additivi per concimi: prodotti che migliorano le proprietà o l’efficacia dei concimi o ne facilitano l’utilizzazione. Prescrizioni di etichettatura per gli additivi per concimi
Esempio di etichettatura Descrizione Base legale
Additivo per liquame
Nome commerciale
OCon, art. 23 cpv. 2 lett. c
Additivo per concimi aziendali
Tipo di concime / Denominazione specifica per i concimi autorizzati
- Designazione del tipo di concime in base alla lista dei concimi o denominazione specifica prescritta dall’UFAG per i concimi autorizzati. Gli additivi per concimi soggiacciono all’obbligo di autorizzazione, ad eccezione del tipo di concime 2070 additivo per concimi aziendali soggetto all’obbligo di notifica.
- Per i concimi che corrispondono a un tipo di concime e vengono pubblicizzati come additivi per concimi, deve essere indicato il tipo di concime. In altri termini, se un additivo per concime corrisponde a un concime organico composto (tipo di concime 942) deve essere indicato questo tipo di concime.
Esempio: tipo di concime 2070: additivo per concimi aziendali.
OCon, art. 23 cpv. 2 lett. a OLCon, lista dei concimi, all. 1 parte 1-6 OCon, art. 10 cpv. 1 lett. b n. 1 OLCon, art. 11 cpv. 9
Etichettatura dei concimi
Additivi per concimi 32/61
Esempio di etichettatura Descrizione Base legale
30% CaO ossido di calcio 15% MgO ossido di magnesio
Elementi nutritivi (se dichiarati)
- I tenori relativi agli elementi nutritivi devono essere indicati sia per esteso sia sotto
forma di simboli conformemente alla tabella e all’ordine seguenti:
OCon, art. 23 cpv. 2 lett. b OLCon, art. 6 cpv. 2
Etichettatura dei concimi
Additivi per concimi 33/61
Esempio di etichettatura Descrizione Base legale
Elementi nutritivi, continuazione
- I tenori degli elementi nutritivi vanno indicati in percentuale in massa riferita al peso
commerciale. Per i concimi fluidi è ammessa l’indicazione del tenore in g/l o in kg/hl.
- Elementi nutritivi principali e secondari: sono consentiti numeri con una cifra deci-male. Possono essere dichiarati tenori da 0.1%, indicazioni con più di una cifra de-cimale (p.es. 0.13% N azoto) non sono consentite.
- Gli elementi nutritivi P, K, Ca, Mg, Na e S possono essere indicati in forma elemen-tare o ossidata. N può però essere indicato soltanto in forma elementare. Per la conversione dalla forma elementare a quella ossidata valgono i fattori di conver-sione di cui all’articolo 7 lettera d OLCon.
- Non possono essere fornite indicazioni sui tenori di microelementi.
OLCon, art. 6 cpv. 1 OLCon, art. 6 cpv. 1 OLCon, art. 7 lett. a–c OLCon, art. 11 cpv. 8
Sostanza organica (se dichiarata)
- La sostanza organica (SO) è definita come solido volatile, indicazione riferita al
peso commerciale. - Devono essere indicate le materie prime della sostanza organica.
OLCon, art. 10 cpv. 4 OLCon, art. 6 cpv. 1 OLCon, art. 10 cpv. 4
25kg
Peso
- Concimi solidi: indicare il peso netto in kg (eccezione: per i concimi imballati in
contenitori chiusi di peso superiore a 100 kg, anziché il peso netto possono essere indicati il peso lordo e la tara in kg).
- Concimi fluidi: indicare il peso netto in kg; può inoltre essere indicato il volume in l o in m3.
OLCon, art 5 lett. a OLCon, art 5 lett. b
Etichettatura dei concimi
Additivi per concimi 34/61
Esempio di etichettatura Descrizione Base legale
Impiego in stalla 100 g/m2. Aggiunta diretta al liquame: 3 kg /m3 e al le-tame solido: 9 kg/t. Conservare in luogo asciutto e in imballaggi chiusi. Utilizzare le eccedenze secondo l’uso previsto. Eliminare gli imballaggi vuoti in-sieme ai rifiuti domestici.
Istruzioni per l’uso
Le istruzioni per l’uso devono contemplare:
a. Norme per il dosaggio Eccezione: qualora da parte di Agroscope siano disponibili raccomandazioni in materia di concimazione (Principi di concimazione per le colture agricole in Sviz-zera, PRIC), per i rispettivi prodotti o tipi di concime forniti a utilizzatori a titolo pro-fessionale non sono necessarie norme per il dosaggio.
b. Indicazioni sullo stoccaggio, la neutralizzazione e l’eliminazione
Esempi generali di testo a pagina 61.
I concimi azotati fluidi e i concimi composti fluidi devono essere provvisti di un’in-dicazione concernente il corretto immagazzinamento e in particolare la tempera-tura di stoccaggio e le misure per prevenire incidenti, comprese le indicazioni di pericolosità per le acque.
Le istruzioni per l’uso non possono contenere indicazioni o avvertenze che:
a. inducono un’utilizzazione scorretta che compromette la fertilità del suolo, pregiu-dica lo stato delle acque e dell’aria o nuoce alla qualità delle piante;
b. sono in contraddizione con le limitazioni e i divieti d’utilizzazione secondo l’alle-
gato 2.6 ORRPChim.
OCon, art. 23 cpv. 2 lett. f OCon, art. 24a cpv. 1 lett. a OCon, art. 23 cpv. 3 OCon, art. 24a cpv. 1 lett. b OLCon, art. 11 cpv. 4 OCon, art. 24a cpv. 2 lett. a OCon, art. 24a cpv. 2 lett. b
Blumenmeier AG Hauptstrasse 4
9999 Nimmersdorf Tel. 058 463 83 85
Responsabile per la messa in commercio
Nome, indirizzo e numero telefonico della ditta svizzera responsabile per la messa in com-mercio o l’importazione. Possono mettere in commercio concimi unicamente persone o ditte con domicilio o sede sociale in Svizzera.
OCon, art. 23 cpv. 2 lett. d OCon, art. 6 cpv. 1 OPChim, art. 10 cpv. 3
Etichettatura dei concimi
Additivi per concimi 35/61
Esempio di etichettatura Descrizione Base legale
Possibile impiego di simboli e indi-cazioni di pericolo secondo l’OP-
Chim.
Classificazione ed etichettatura secondo l’OPChim
Nel quadro del controllo autonomo il responsabile per la messa in commercio è tenuto a classificare i suoi concimi secondo la legislazione sui prodotti chimici e, se necessario, a etichettarli con simboli e indicazioni di pericolo in base alla normativa sui prodotti chimici, nonché a redigere schede di dati di sicurezza.
OPChim, art. 7 OPChim, art. 10segg.
Etichettatura dei concimi
Agenti compostanti 36/61
8. Agenti compostanti
Definizione secondo l’articolo 5 capoverso 2 OCon Agenti compostanti: prodotti che accelerano la decomposizione dei rifiuti organici. Prescrizioni di etichettatura per gli agenti compostanti
Esempio di etichettatura Descrizione Base legale
Compovit
Nome commerciale
OCon, art. 23 cpv. 2 lett. c
Agente compostante per concimi organo-minerali
Tipo di concime / Denominazione specifica per i concimi autorizzati
- Designazione del tipo di concime in base alla lista dei concimi o denominazione speci-
fica prescritta dall’UFAG per i concimi autorizzati.
- Per i concimi che corrispondono a un tipo di concime e vengono pubblicizzati come agenti compostanti, deve essere indicato il tipo di concime. In altri termini, se un agente compostante corrisponde a un concime organo-minerale (tipo di concime n. 941), deve essere indicato questo tipo di concime.
Esempio: il tipo di concime n. 941 concime organo-minerale deve contenere almeno il 2% N azoto totale, 2% P2O5 fosfato totale, 2% K2O ossido di potassio e 10% SO so-stanza organica.
OCon, art. 23 cpv. 2 lett. a OLCon, lista dei concimi, all. 1 parte 1-6 OLCon, art. 11 cpv. 9
Etichettatura dei concimi
Agenti compostanti 37/61
Esempio di etichettatura Descrizione Base legale
3% N azoto totale
2% P2O5 fosfato totale 2% K2O ossido di potassio
Elementi nutritivi
- I tenori relativi agli elementi nutritivi devono essere indicati sia per esteso sia sotto
forma di simboli conformemente alla tabella e all’ordine seguenti:
OCon, art. 23 cpv. 2 lett. b OLCon, art. 6 cpv. 2
Etichettatura dei concimi
Agenti compostanti 38/61
Esempio di etichettatura Descrizione Base legale
Elementi nutritivi (continuazione)
- I tenori degli elementi nutritivi vanno indicati in percentuale in massa riferita al peso
commerciale. Per i concimi fluidi è ammessa l’indicazione del tenore in g/l o in kg/hl. - Elementi nutritivi principali e secondari: sono consentiti numeri con una cifra decimale.
Possono essere dichiarati tenori da 0.1%, indicazioni con più di una cifra decimale (p.es. 0.13% N azoto) non sono consentite.
- Gli elementi nutritivi P, K, Ca, Mg, Na e S possono essere indicati in forma elementare o ossidata, N può però essere indicato soltanto in forma elementare. Per la conver-sione della forma elementare a quella ossidata valgono i fattori di conversione di cui all’articolo 7 lettera d OLCon.
- Non possono essere fornite indicazioni relative ai tenori dei microelementi.
OLCon, art. 6 cpv. 1 OLCon, art. 6 cpv. 1 OLCon, art. 7 lett. a–c OLCon, art. 11 lett. 8
40% SO sostanza organica da sansa di oliva e gusci di cacao
Sostanza organica
- La sostanza organica (SO) è definita come solido volatile, indicazione riferita al peso
commerciale. - Devono essere indicate le materie prime della sostanza organica.
OLCon, art. 10 cpv. 4 OLCon, art. 6 cpv. 1 OLCon, art. 10 cpv. 4
25kg
Peso
- Concimi solidi: indicare il peso netto in kg (eccezione per i concimi imballati in conte-
nitori chiusi di peso superiore a 100 kg, anziché il peso netto possono essere indicati il peso lordo e la tara in kg).
- Concimi fluidi: indicare il peso netto in kg, può inoltre essere indicato il volume in l o in m3.
OLCon, art. 5 lett. a OLCon, art. 5 lett. b
Etichettatura dei concimi
Agenti compostanti 39/61
Esempio di etichettatura Descrizione Base legale
Nella formazione del cumulo di compost spargere 2 manciate di Compovit ogni 10-15 cm. Conservare in luogo asciutto e in imballaggi chiusi. Utilizzare le eccedenze secondo l’uso previsto. Eliminare gli imballaggi vuoti in-sieme ai rifiuti domestici.
Istruzioni per l’uso
Le istruzioni per l’uso devono contemplare:
a. Norme per il dosaggio Eccezioni: qualora da parte di Agroscope siano disponibili raccomandazioni in mate-ria di concimazione (Principi di concimazione per le colture agricole in Svizzera, PRIC), per i rispettivi prodotti o tipi di concime forniti a utilizzatori a titolo professio-nale non sono necessarie norme per il dosaggio.
b. Indicazioni sullo stoccaggio, la neutralizzazione e l’eliminazione.
Esempi generali di testo a pagina 61.
I concimi azotati fluidi e i concimi composti fluidi devono essere provvisti di un’indi-cazione concernente il corretto immagazzinamento e in particolare la temperatura di stoccaggio e le misure per prevenire incidenti, comprese le indicazioni di pericolosità per le acque.
Le istruzioni per l’uso non possono contenere indicazioni o avvertenze che:
a. inducono un’utilizzazione scorretta che compromette la fertilità del suolo, pregiudica lo stato delle acque e dell’aria o nuoce alla qualità delle piante;
b. sono in contraddizione con le limitazioni e i divieti d’utilizzazione secondo l’allegato
2.6 ORRPChim.
OCon, art. 23 cpv. 2 lett. f OCon, art. 24a cpv. 1 lett. a OCon, art. 23 cpv. 3 OCon, art. 24a cpv. 1 lett. b OLCon, art. 11 cpv. 4 OCon, art. 24a cpv. 2 lett. a OCon, art. 24a cpv. 2 lett. b
Etichettatura dei concimi
Agenti compostanti 40/61
Esempio di etichettatura Descrizione Base legale
Blumenmeier AG Hauptstrasse 4
9999 Nimmersdorf Tel. 058 463 83 85
Responsabile per la messa in commercio
Nome, indirizzo e numero telefonico della ditta svizzera responsabile per la messa in com-mercio o l’importazione. Possono mettere in commercio concimi unicamente persone o ditte con domicilio o sede sociale in Svizzera.
OCon, art. 23 cpv. 2 lett. d OCon, art. 6 cpv. 1 OPChim, art. 10 cpv. 3
Possibile impiego di simboli e indi-cazioni di pericolo secondo l’OP-
Chim.
Classificazione ed etichettatura secondo l’OPChim
Nel quadro del controllo autonomo il responsabile per la messa in commercio è tenuto a classificare i suoi concimi secondo la legislazione sui prodotti chimici e, se necessario, a eti-chettarli con simboli e indicazioni di pericolo in base alla normativa sui prodotti chimici, non-ché a redigere schede di dati di sicurezza.
OPChim, art. 7 OPChim, art. 10segg.
Etichettatura dei concimi
Ammendanti 41/61
9. Ammendanti
Definizione secondo l’articolo 5 capoverso 2 OCon Ammendanti: prodotti che migliorano le proprietà del terreno. Calce e ammendanti minerali Ammendanti organici e organo-minerali Prescrizioni di etichettatura per gli ammendanti
Esempio di etichettatura Descrizione Base legale
Sansoil
Nome commerciale
OCon, art. 23 cpv. 2 lett. c
Ammendante organico
Tipo di concime / Denominazione specifica per i concimi autorizzati
- Designazione del tipo di concime in base alla lista dei concimi o denominazione specifica prescritta dall’UFAG per i concimi autorizzati.
Esempio: tipo di concime n.1820 ammendante organico. Un ammendante organico può contenere al massimo il 3% di una o più sostanze (azoto, fosfato, potassio o zolfo) ed avere un tenore minimo del 10% SO sostanza organica.
OCon, art. 23 cpv. 2 lett. a OLCon, lista dei concimi, all. 1 parte 5
Etichettatura dei concimi
Ammendanti 42/61
Esempio di etichettatura Descrizione Base legale
Elementi nutritivi
- Gli ammendanti organici e organo-minerali possono contenere al massimo il
3% di una o più delle seguenti sostanze: azoto, fosfato, potassio zolfo.
- Per la calce indicare il valore neutralizzante. L’indicazione della reattività è facol-tativa, ma è raccomandata.
- I tenori relativi agli elementi nutritivi devono essere indicati sia per esteso sia sotto forma di simboli conformemente alla tabella e all’ordine seguenti:
OCon, art. 23 cpv. 2 lett. b OLCon, all. 1 parte 5, tipo di concime 1820 e 1910 OLCon, all. 1 parte 5, tipo di concime 1710–1750 OLCon, art. 6 cpv. 2
Etichettatura dei concimi
Ammendanti 43/61
Esempio di etichettatura Descrizione Base legale
Elementi nutritivi (continuazione)
- I tenori degli elementi nutritivi vanno indicati in percentuale in massa riferita al peso
commerciale. Per i concimi fluidi è ammessa l’indicazione del tenore in g/l o in kg/hl.
- Elementi nutritivi principali e secondari: sono consentiti numeri con una cifra deci-male. Possono essere dichiarati tenori da 0.1%, indicazioni con più di una cifra de-cimale (p.es. 0.13% N azoto) non sono consentite.
- Gli elementi nutritivi P, K, Ca, Mg, Na e S possono essere indicati in forma elemen-tare o ossidata. N può però essere indicato soltanto in forma elementare. Per la conversione dalla forma elementare a quella ossidata valgono i fattori di conver-sione di cui all’articolo 7 lettera d OLCon.
- Microelementi: sono consentiti numeri fino a quattro cifre decimali. Possono essere dichiarati tenori da 0.0001% mentre non sono ammessi numeri con più di quattro cifre decimali (p.es. 0.54561% Fe ferro).
OLCon, art. 6 cpv. 1 OLCon, art. 6 cpv. 1 OLCon, art. 7 lett. a–c OLCon, art. 6 cpv. 1
20% SO sostanza organica di origine vegetale
Sostanza organica
- La sostanza organica (SO) è definita come solido volatile, indicazione riferita al
peso commerciale. - Devono essere indicate le materie prime della sostanza organica.
OLCon, art. 10 cpv. 4 OLCon, art. 6 cpv. 1 OLCon, art. 10 cpv. 4
25kg
Peso
- Concimi solidi: indicare il peso netto in kg (eccezione: per i concimi imballati in
contenitori chiusi di peso superiore a 100 kg, anziché il peso netto possono essere indicati il peso lordo e la tara in kg).
- Concimi fluidi: indicare il peso netto in kg; può inoltre essere indicato il volume in l o in m3.
OLCon, art. 5 lett. a OLCon, art. 5 lett. b
Etichettatura dei concimi
Ammendanti 44/61
Esempio di etichettatura Descrizione Base legale
In primavera spargere sul letto 1 kg/m2 ed interrare leggermente. Conservare in luogo asciutto e in imballaggi chiusi. Utilizzare le eccedenze secondo l’uso previsto. Eliminare gli imballaggi vuoti in-sieme ai rifiuti domestici.
Istruzioni per l’uso Le istruzioni per l’uso devono contemplare:
a. Norme per il dosaggio Eccezione: qualora da parte di Agroscope siano disponibili raccomandazioni in materia di concimazione (Principi di concimazione per le colture agricole in Sviz-zera, PRIC), per i rispettivi prodotti o tipi di concime forniti a utilizzatori a titolo pro-fessionale non sono necessarie norme per il dosaggio.
b. Indicazioni sullo stoccaggio, la neutralizzazione e l’eliminazione.
Esempi generali di testo a pagina 61. Le istruzioni per l’uso non possono contenere indicazioni o avvertenze che:
a. inducono un’utilizzazione scorretta che compromette la fertilità del suolo, pregiu-dica lo stato delle acque e dell’aria o nuoce alla qualità delle piante;
b. sono in contraddizione con le limitazioni e i divieti d’utilizzazione secondo l’alle-
gato 2.6 dell’ORRPChim.
OCon, art. 23 cpv. 2 lett. f OCon, art. 24a cpv. 1 lett. a OCon, art. 23 cpv. 3 OCon, art. 24a cpv. 1 lett. b OCon, art. 24a cpv. 2 lett. a OCon, art. 24a cpv. 2 lett. b
Etichettatura dei concimi
Ammendanti 45/61
Esempio di etichettatura Descrizione Base legale
Blumenmeier AG Hauptstrasse 4
9999 Nimmersdorf Tel. 058 463 83 85
Responsabile per la messa in commercio
- Nome, indirizzo e numero telefonico della ditta svizzera responsabile per la messa in
commercio o l’importazione. Possono mettere in commercio concimi unicamente per-sone o ditte con domicilio o sede sociale in Svizzera.
- Il nome, l’indirizzo e il numero telefonico della ditta responsabile per la messa in
commercio o l’importazione possono essere sostituiti dal nome e dall’indirizzo della persona responsabile dell’immissione sul mercato nello SEE se si tratta di ammen-danti minerali (tipo di concime 1710-1772) che:
o corrispondono a un tipo di concime della lista dei concimi; o sono importati da uno Stato membro dello SEE; o sono destinati a utilizzatori a titolo professionale; e o sono stati annunciati secondo gli articoli 61-69 OPChim.
OCon, art. 23 cpv. 2 lett. d OCon, art. 6 cpv. 1 OPChim, art. 10 cpv. 3 OCon, art. 23 cpv. 2bis OPChim, art. 10 cpv. 3
Possibile impiego di simboli e indicazioni di pericolo secondo
l’OPChim.
Classificazione ed etichettatura secondo l’OPChim
Nel quadro del controllo autonomo il responsabile per la messa in commercio è tenuto a classificare i suoi concimi secondo la legislazione sui prodotti chimici e, se necessario, a etichettarli con simboli e indicazioni di pericolo in base alla normativa sui prodotti chimici, nonché a redigere schede di dati di sicurezza.
OPChim, art. 7 OPChim, art. 10segg.
Etichettatura dei concimi
Colture di microrganismi 46/61
10. Colture di microrganismi
Definizione secondo l’articolo 5 capoverso 2 OCon Colture di microrganismi per il trattamento dei terreni, delle sementi o delle piante: prodotti che favoriscono lo sviluppo di piante agricole utili fornendo elementi nutritivi supplementari o svolgendo funzioni simbiotiche. Prescrizioni di etichettatura per le colture di microrganismi
Esempio di etichettatura Descrizione Base legale
Rhizomax
Nome commerciale
OCon, art. 23 cpv. 2 lett. c
Colture di microrganismi per il trattamento dei terreni
Denominazione specifica per i concimi autorizzati I concimi ai quali sono stati aggiunti microrganismi soggiacciono all’obbligo di autorizza-zione. Designazione prescritta dall’UFAG. Esempio: colture di microrganismi per il trattamento dei terreni.
OCon, art. 23 cpv. 2 lett. a
1 * 108 UFC/g Bacillus
Elementi nutritivi
- Per i microrganismi devono essere indicati il genere e il tenore delle unità formanti colonie (UFC), valore espresso come UFC/g o UFC/l.
- Non possono essere fornite indicazioni sui tenori di microelementi.
OCon, art. 23 cpv. 2 lett. b OLCon, art. 10 cpv. 6 OLCon, art. 11 cpv. 8
Etichettatura dei concimi
Colture di microrganismi 47/61
Esempio di etichettatura Descrizione Base legale
Elementi nutritivi, continuazione (se vengono dichiarati ulteriori costituenti ed additivi):
- I tenori relativi agli elementi nutritivi devono essere indicati sia per esteso sia sotto
forma di simboli conformemente alla tabella e all’ordine seguenti:
OLCon, art. 6 cpv. 2
Etichettatura dei concimi
Colture di microrganismi 48/61
Esempio di etichettatura Descrizione Base legale
Elementi nutritivi (continuazione)
- I tenori degli elementi nutritivi vanno indicati in percentuale in massa riferita al
peso commerciale. Per i concimi fluidi è ammessa l’indicazione del tenore in g/l o in kg/hl.
- Elementi nutritivi principali e secondari: sono consentiti numeri con una cifra deci-male. Possono essere dichiarati tenori da 0.1%, indicazioni con più di una cifra decimale (p.es. 0.13% N azoto) non sono consentite.
- Gli elementi nutritivi P, K, Ca, Na e S possono essere indicati in forma elementare o ossidata. N può però essere indicato soltanto in forma elementare. Per la con-versione dalla forma elementare a quella ossidata valgono i fattori di conversione di cui all’articolo 7 lettera d OLCon.
OLCon, art. 6 cpv. 1 OLCon, art. 6 cpv. 1 OLCon, art. 7 lett. a–c
Sostanza organica (se dichiarata)
- La sostanza organica (SO) è definita come solido volatile, indicazione riferita al
peso commerciale. - Devono essere indicate le materie prime della sostanza organica.
OLCon, art. 10 cpv. 4 OLCon, art. 6 cpv. 1 OLCon, art. 10 cpv. 4
10.2 kg / 10 l
Peso
- Concimi solidi: indicare il peso netto in kg (eccezione: per i concimi imballati in
contenitori chiusi di peso superiore a 100 kg, anziché il peso netto possono essere indicati il peso lordo e la tara in kg).
- Concimi fluidi: indicare il peso netto in kg, può inoltre essere indicato il volume in l o in m3.
OLCon, art. 5 lett. a OLCon, art. 5 lett. b
Etichettatura dei concimi
Colture di microrganismi 49/61
Esempio di etichettatura Descrizione Base legale
Nell’applicazione sul suolo aggiun-gere 2 litri di prodotto a 100 litri d’acqua, mescolare bene. È suffi-ciente per una superficie di 1000 m2. Può provocare sensibilizzazione a contatto con la pelle. Evitare il con-tatto con la pelle. Conservare in luogo asciutto e in imballaggi chiusi. Utilizzare le eccedenze secondo l’uso previsto. Eliminare gli imballaggi vuoti in-sieme ai rifiuti domestici.
Istruzioni per l’uso
Le istruzioni per l’uso devono contemplare:
a. Norme per il dosaggio
b. Indicazioni sullo stoccaggio, la neutralizzazione e l’eliminazione Esempi generali di testo a pagina 61.
I concimi azotati fluidi e i concimi composti fluidi devono essere provvisti di un’in-dicazione concernente il corretto immagazzinamento e in particolare la tempera-tura di stoccaggio e le misure per prevenire incidenti, comprese le indicazioni di pericolosità per le acque.
Le istruzioni per l’uso non possono contenere indicazioni o avvertenze che:
a. inducono un’utilizzazione scorretta che compromette la fertilità del suolo, pregiu-dica lo stato delle acque e dell’aria o nuoce alla qualità delle piante;
b. sono in contraddizione con le limitazioni e i divieti d’utilizzazione secondo l’alle-
gato 2.6 ORRPChim.
Devono inoltre figurare le seguenti avvertenze:
- Prodotti fluidi: può provocare sensibilizzazione a contatto con la pelle. Evitare il contatto con la pelle.
- Prodotti in polvere: può provocare sensibilizzazione per inalazione e a contatto con la pelle. Non respirare la polvere e gli aerosoli. Evitare il contatto con la pelle.
OCon, art. 23 cpv. 2 lett. f OCon, art. 24a cpv. 1 lett. a OCon, art. 24a cpv. 1 lett. b OLCon, art. 11 cpv. 4 OCon, art. 24a cpv. 2 lett. a OCon, art. 24a cpv. 2 lett. b
Etichettatura dei concimi
Colture di microrganismi 50/61
Esempio di etichettatura Descrizione Base legale
Blumenmeier AG Hauptstrasse 4
9999 Nimmersdorf Tel. 058 463 83 85
Responsabile per la messa in commercio (distributore)
- Nome, indirizzo, numero telefonico della ditta svizzera responsabile per la messa in
commercio o l’importazione. Possono mettere in commercio concimi unicamente per-sone o ditte con domicilio o sede sociale in Svizzera.
OCon, art. 23 cpv. 2 lett. d OCon, art. 6 cpv. 1 OPChim, art. 10 cpv. 3
Possibile impiego di simboli e indi-cazioni di pericolo secondo l’OP-
Chim.
Classificazione ed etichettatura secondo l’OPChim
Nel quadro del controllo autonomo il responsabile per la messa in commercio è tenuto a classificare i suoi concimi secondo la legislazione sui prodotti chimici e, se necessario, a etichettarli con simboli e indicazioni di pericolo in base alla normativa sui prodotti chimici, nonché a redigere schede di dati di sicurezza.
OPChim, art. 7 OPChim, art. 10segg.
Etichettatura dei concimi
Altri prodotti 51/61
11. Altri prodotti
Definizione secondo l’articolo 5 capoverso 2 OCon Altri prodotti di origine vegetale, animale, microbica o minerale, utilizzati per il nutrimento delle piante e che non rientrano in una delle definizioni della presente ordinanza, quali i prodotti a base di alghe Prescrizioni di etichettatura per altri prodotti
Esempio di etichettatura Descrizione Base legale
Alga1
Nome commerciale
OCon, art. 23 cpv. 2 lett. c
Concime in soluzione con alghe
Denominazione specifica per i concimi autorizzati I concimi che rientrano nella categoria “altri prodotti” soggiacciono all’obbligo di autorizza-zione. Designazione prescritta dall’UFAG. Esempio: concime in soluzione con alghe.
OCon, art. 23 cpv. 2 lett. a
Etichettatura dei concimi
Altri prodotti 52/61
Esempio di etichettatura Descrizione Base legale
1% K2O ossido di potassio
Elementi nutritivi (se dichiarati)
- I tenori relativi agli elementi nutritivi devono essere indicati sia per esteso sia sotto
forma di simboli conformemente alla tabella e all’ordine seguenti.
OCon, art. 23 cpv. 2 lett. b OLCon, art. 6 cpv. 2
Etichettatura dei concimi
Altri prodotti 53/61
Esempio di etichettatura Descrizione Base legale
Elementi nutritivi, continuazione (se dichiarati)
- I tenori degli elementi nutritivi vanno indicati in percentuale in massa riferita al peso
commerciale. Per i concimi fluidi è ammessa l’indicazione del tenore in g/l o in kg/hl.
- Elementi nutritivi principali e secondari: sono consentiti numeri con una cifra deci-male. Possono essere dichiarati tenori da 0.1%, indicazioni con più di una cifra de-cimale (p.es. 0.13% N azoto) non sono consentite.
- Gli elementi nutritivi P, K, Ca, Mg, Na e S possono essere indicati in forma elemen-tare o ossidata. N può però essere indicato soltanto in forma elementare. Per la conversione dalla forma elementare a quella ossidata valgono i fattori di conver-sione di cui all’articolo 7 lettera d OLCon.
- Microelementi: sono consentiti numeri fino a quattro cifre decimali. Possono essere dichiarati tenori da 0.0001% mentre non sono ammessi numeri con più di quattro cifre decimali (p.es. 0.54561% Fe ferro).
OLCon, art. 6 cpv. 1 OLCon, art. 6 cpv. 1 OLCon, art. 7 lett. a-c OLCon, art. 6 cpv. 1
5% SO sostanza organica da Ascophyllum nodosum
Sostanza organica (se dichiarata)
- La sostanza organica (SO) è definita come solido volatile, indicazione riferita al
peso commerciale. - Devono essere indicate le materie prime della sostanza organica.
OLCon, art. 10 cpv. 4 OLCon, art. 6 cpv. 1 OLCon, art. 10 cpv. 4
15 kg / 14 l
Peso
- Concimi solidi: indicare il peso netto in kg (eccezione: per i concimi imballati in
contenitori chiusi di peso superiore a 100 kg, anziché il peso netto possono essere indicati il peso lordo e la tara in kg).
- Concimi fluidi: indicare il peso netto in kg, può inoltre essere indicato il volume in l o in m3.
OLCon, art. 5 lett. a OLCon, art. 5 lett. b
Etichettatura dei concimi
Altri prodotti 54/61
Esempio di etichettatura Descrizione Base legale
Applicazione fogliare: 1 l per 100 l d’acqua. Conservare in luogo asciutto e in imballaggi chiusi. Utilizzare le eccedenze secondo l’uso previsto. Eliminare gli imballaggi vuoti in-sieme ai rifiuti domestici.
Istruzioni per l’uso Le istruzioni per l’uso devono contemplare:
a. Norme per il dosaggio
b. Indicazioni sullo stoccaggio, la neutralizzazione e l’eliminazione Esempi generali di testo a pagina 61.
Le istruzioni per l’uso non possono contenere indicazioni o avvertenze che:
a. inducono un’utilizzazione scorretta che compromette la fertilità del suolo, pregiu-dica lo stato delle acque e dell’aria o nuoce alla qualità delle piante;
b. sono in contraddizione con le limitazioni e i divieti d’utilizzazione secondo l’alle-
gato 2.6 ORRPChim.
OCon, art. 23 cpv. 2 lett. f OCon, art. 24a cpv. 1 lett. a OCon, art. 24a cpv. 1 lett. b OCon, art. 24a cpv. 2 lett. a OCon, art. 24a cpv. 2 lett. b
Blumenmeier AG Hauptstrasse 4
9999 Nimmersdorf Tel. 058 463 83 85
Responsabile per la messa in commercio
Nome, indirizzo e numero telefonico della ditta svizzera responsabile per la messa in com-mercio o l’importazione. Possono mettere in commercio concimi unicamente persone o ditte con domicilio o sede sociale in Svizzera.
OCon, art. 23 cpv. 2 lett. d OCon, art. 6 cpv. 1 OPChim, art. 10 cpv. 3
Possibile impiego di simboli e indicazioni di pericolo secondo
l’OPChim.
Classificazione ed etichettatura secondo l’OPChim
Nel quadro del controllo autonomo il responsabile per messa in commercio è tenuto a classificare i suoi concimi secondo la legislazione sui prodotti chimici e, se necessario, a etichettarli con simboli e indicazioni di pericolo in base alla normativa sui prodotti chimici, nonché a redigere schede di dati di sicurezza.
OPChim, art. 7 OPChim, art. 10segg.
Etichettatura dei concimi
Prescrizioni di etichettatura per le miscele 55/61
12. Prescrizioni di etichettatura per le miscele
Definizione secondo l’articolo 5 capoverso 2 OCon Miscele dei prodotti di cui alle lettere 1 -11. Prescrizioni di etichettatura per le miscele Devono essere rispettate le prescrizioni relative alle rispettive categorie.
Etichettatura dei concimi
Prodotti che influiscono sui processi biologici del terreno 56/61
13. Prodotti che influiscono sui processi biologici del terreno
Definizione secondo l’articolo 5 capoverso 2 OCon Prodotti che influiscono sui processi biologici del terreno: prodotti che, mediante microrganismi presenti nel terreno, modificano i processi di sintesi degli elementi nutritivi o la loro liberazione. Prescrizioni di etichettatura per i prodotti che influiscono sui processi biologici del terreno
Esempio di etichettatura Descrizione Base legale
Nitrotard
Nome commerciale
OCon, art. 23 cpv. 2 lett. c
Nitrosolfato d’ammonio con inibitore della nitrificazione
3,4-dimetilpirazolofosfato
Denominazione specifica per i concimi autorizzati I concimi che rientrano nella categoria “altri prodotti” soggiacciono all’obbligo di autorizza-zione. Designazione prescritta dall’UFAG. Esempio: nitrosolfato d’ammonio con inibitore della ni-trificazione 3,4-dimetilpirazolofosfato.
OCon, art. 23 cpv. 2 lett. a
Etichettatura dei concimi
Prodotti che influiscono sui processi biologici del terreno 57/61
Esempio di etichettatura Descrizione Base legale
26% N azoto
7.5% NS azoto nitrico 18.5% NA azoto ammoniacale
13% S zolfo
Elementi nutritivi (se dichiarati)
- I tenori relativi agli elementi nutritivi devono essere indicati sia per esteso sia sotto
forma di simboli conformemente alla tabella e all’ordine seguenti:
OCon, art. 23 cpv. 2 lett. b OLCon, art. 6 cpv. 2
Etichettatura dei concimi
Prodotti che influiscono sui processi biologici del terreno 58/61
Esempio di etichettatura Descrizione Base legale
Elementi nutritivi (continuazione)
- I tenori degli elementi nutritivi vanno indicati in percentuale in massa riferita al peso
commerciale. Per i concimi fluidi è ammessa l’indicazione del tenore in g/l o in kg/hl.
- Elementi nutritivi principali e secondari: sono consentiti numeri con una cifra deci-male. Possono essere dichiarati tenori da 0.1%, indicazioni con più di una cifra de-cimale (p.es. 0.13% N azoto) non sono consentite.
- Gli elementi nutritivi P, K, Ca, Mg, Na e S possono essere indicati in forma elemen-tare o ossidata. N può però essere indicato soltanto in forma elementare. Per la conversione dalla forma elementare a quella ossidata valgono i fattori di conver-sione di cui all’articolo 7 lettera d OLCon.
- Microelementi: sono consentiti numeri fino a quattro cifre decimali. Possono essere dichiarati tenori da 0.0001% mentre non sono ammessi numeri con più di quattro cifre decimali (p.es. 0.54561% Fe ferro).
OLCon, art. 6 cpv. 1 OLCon, art. 6 cpv. 1 OLCon, art. 7 lett. a - c OLCon, art. 6 cpv. 1
Sostanza organica (se dichiarata)
- La sostanza organica (SO) è definita come solido volatile, indicazione riferita al
peso commerciale. - Devono essere indicate le materie prime della sostanza organica.
OLCon, art. 10 cpv. 4 OLCon, art. 6 cpv. 1 OLCon, art. 10 cpv. 4
50 kg
Peso
- Concimi solidi: indicare il peso netto in kg (eccezione: per i concimi imballati in
contenitori chiusi di peso superiore a 100 kg, anziché il peso netto possono essere indicati il peso lordo e la tara in kg).
- Concimi fluidi: indicare il peso netto in kg, può inoltre essere indicato il volume in l o in m3.
OLCon, art. 5 lett. a OLCon, art. 5 lett. b
Etichettatura dei concimi
Prodotti che influiscono sui processi biologici del terreno 59/61
Esempio di etichettatura Descrizione Base legale
La dose di concimazione azotata può essere ridotta, per l’applica-zione rivolgersi ai servizi di consu-lenza agricola. Non gettare nelle canalizzazioni. Conservare in luogo asciutto e in imballaggi chiusi. Utilizzare le eccedenze secondo l’uso previsto. Eliminare gli imballaggi vuoti in-sieme ai rifiuti domestici.
Istruzioni per l’uso
Le istruzioni per l’uso devono contemplare:
a. Norme per il dosaggio Eccezione: qualora da parte di Agroscope siano disponibili raccomandazioni in materia di concimazione (Principi di concimazione per le colture agricole in Sviz-zera, PRIC), per i rispettivi prodotti o tipi di concime forniti a utilizzatori a titolo pro-fessionale non sono necessarie norme per il dosaggio.
b. Indicazioni sullo stoccaggio, la neutralizzazione e l’eliminazione
Esempi generali di testo a pagina 61.
I concimi azotati e i concimi composti fluidi devono essere provvisti di un’indica-zione concernente il corretto immagazzinamento e in particolare la temperatura di stoccaggio e le misure per prevenire incidenti, comprese le indicazioni di pericolo-sità per le acque.
Le istruzioni per l’uso non possono contenere indicazioni o avvertenze che:
a. inducono un’utilizzazione scorretta che compromette la fertilità del suolo, pregiu-dica lo stato delle acque e dell’aria o nuoce alla qualità delle piante;
b. sono in contraddizione con le limitazioni e i divieti d’utilizzazione secondo l’alle-
gato 2.6 ORRPChim.
OCon, art. 23 cpv. 2 lett. f OCon, art. 24a cpv. 1 lett. a OCon, art. 23 cpv. 3 OCon, art. 24a cpv. 1 lett. b OLCon, art. 11 cpv. 4 OCon, art. 24a cpv. 2 lett. a OCon, art. 24a cpv. 2 lett. b
Blumenmeier AG Hauptstrasse 4
9999 Nimmersdorf Tel. 058 463 83 85
Responsabile per la messa in commercio
Nome, indirizzo e numero telefonico della ditta svizzera responsabile per la messa in com-mercio o l’importazione. Possono mettere in commercio concimi unicamente persone o ditte con domicilio o sede sociale in Svizzera.
OCon, art. 23 cpv. 2 lett. d OCon, art. 6 cpv. 1 OPChim, art. 10 cpv. 3
Etichettatura dei concimi
Prodotti che influiscono sui processi biologici del terreno 60/61
Esempio di etichettatura Descrizione Base legale
Possibile impiego di simboli e indi-cazioni di pericolo secondo l’OP-
Chim.
Classificazione ed etichettatura secondo l’OPChim
Nel quadro del controllo autonomo il responsabile per la messa in commercio è tenuto a classificare i suoi concimi secondo la legislazione sui prodotti chimici e, se necessario, a etichettarli con simboli e indicazioni di pericolo in base alla normativa sui prodotti chimici, nonché a redigere schede di dati di sicurezza.
OPChim, art. 7 OPChim, art. 10segg.
Etichettatura dei concimi
Esempi generali di testo per le indicazioni sullo stoccaggio, la neutralizzazione e l’eliminazione (OCon, art. 24a cpv. 1 lett. b) 61/61
14. Esempi generali di testo per le indicazioni sullo stoccaggio, la neutralizzazione e l’eliminazione (OCon, art. 24a cpv. 1 lett. b)
Esempio 1
Conservare in luogo asciutto e in imballaggi chiusi. Utilizzare le eccedenze secondo le raccomandazioni per l’uso. In caso di qualità inutilizzabile, rivolgersi al punto
di vendita. Consegnare gli imballaggi vuoti al servizio raccolta rifiuti.
Esempio 2
Conservare in luogo asciutto e in imballaggi chiusi.
Utilizzare le eccedenze secondo l’uso previsto. Eliminare gli imballaggi vuoti insieme ai rifiuti domestici.