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GIUSEPPE SPERNICELLI Le origini giusnaturalistiche del diritto d’autore Tesi di laurea in giurisprudenza dell'Università di Pavia discussa nell’anno accademico 1998/1999

GIUSEPPE SPERNICELLI Le origini giusnaturalistiche del ... · del giusnaturalismo inglese del ‘600: ... discorrendo sulla natura” in contrapposizione a coloro che avevano il mito

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GIUSEPPE SPERNICELLI Le origini giusnaturalistiche del diritto d’autore

Tesi di laurea in giurisprudenza dell'Università di Pavia

discussa nell’anno accademico 1998/1999

INDICE pag.

I - ORIGINE, SVILUPPI

E MAGGIORI ESPONENTI DEL GIUSNATURALISMO 1. Il diritto naturale classico: le origini greche e l’evoluzione nel pensiero cristiano nel

Medio evo ...........................................................................................................................................1 2. La fine del Medio evo e la nascita del diritto naturale moderno o giusnaturalismo. Il

pensiero di Ugo Grozio.......................................................................................................................3 3. Le due anime del giusnaturalismo inglese: Thomas Hobbes e John Locke........................................5 4. L’ illuminismo e il riformismo in Francia: Montesquieu e Rousseau. La Dichiarazione dei

diritti dell’uomo del 1789....................................................................................................................8 5. Immanuel Kant: l’apogeo del giusnaturalismo e l’ inizio della sua crisi ...........................................15 6. Il tema dei diritti soggettivi in Kant: il postulato giuridico della ragion pratica...............................17 7. Il giusnaturalismo e l’ illuminismo in Italia nel settecento: autori ed opere......................................18 8. Il giusnaturalismo e il diritto.............................................................................................................20

II - ORIGINE ED EVOLUZIONE DEL DIRITTO D’AUTORE

1. L’ importanza dell’ invenzione della stampa nella nascita del diritto d’autore ..................................23 2. Le associazioni di mestiere e i privilegi ............................................................................................26 3. Il sistema dei privilegi in Francia, Inghilterra e Germania................................................................32 4. La situazione legislativa degli stati dell’ Italia preunitaria.................................................................34 5. I primi interventi legislativi ...............................................................................................................37 6. La situazione legislativa degli stati dell’ Italia preunitaria.................................................................42 7. Dalla convenzione austro-sarda del 1840 alla prima legge italiana sul diritto degli autori...............44

III - IL NATURALE DIRITTO DI PROPRIETÀ E LA TUTELA DEGLI AUTORI

1. Considerazioni sul sistema dei privilegi e sull’evoluzione della tutela degli autori .........................46 2. Il diritto d’autore nasce come diritto di proprietà che ha per oggetto la creazione

intellettuale........................................................................................................................................50 3. Corollari di questa impostazione: la tutela è accordata alle sole opere originali; .............................57 4. il diritto d’autore tutela la forma dell’opera e non il suo contenuto;.................................................58 5. il proprietario dell’opera è legittimato ad agire per ottenere la distruzione dei beni

contraffatti;........................................................................................................................................60 6. chi viola il diritto di autore può essere penalmente perseguito; ........................................................61 7. ogni deroga alle facoltà esclusive spettanti all’autore (utilizzazioni libere e durata della

tutela) ha necessariamente carattere eccezionale; .............................................................................63 8. il diritto d’autore non è un monopolio; .............................................................................................66 9. il diritto d’autore favorisce la concorrenza nel mercato ed in questo seno risponde alle

esigenze del liberismo economico.....................................................................................................67 10. Il confronto con la realtà anglosassone: il fondamento del copyright e la teoria del Fair

use.....................................................................................................................................................70

IV - DOCUMENTI Repubblica di Venezia.

1. Privilegio concesso dalla Serenissima Repubblica di Venezia, il 18 Settembre 1469, allo stampatore Giovanni da Spira...........................................................................................................73

2. Privilegio concesso dalla Serenissima Repubblica di Venezia, il 1 settembre 1486, a Marco Antonio Sabellico autore dell’opera Rerum Venetiarum libri XXIII .....................................73

3. Parte 1 agosto 1517...........................................................................................................................73 4. Parte 29 gennaio 1527.......................................................................................................................74 5. Parte 3 gennaio 1533.........................................................................................................................74

6. Parte 30 dicembre 1544.....................................................................................................................74 7. Parte 7 febbraio 1544........................................................................................................................74 8. Parte 11 maggio 1603........................................................................................................................75 9. Parte 21 gennaio 1604.......................................................................................................................76

Inghilterra 10. Bill of Rights del 1689......................................................................................................................77 11. Act of Settlement del 1701................................................................................................................78 12. Statuto della Regina Anna 1709........................................................................................................78

Stati Uniti d’America 13. Costituzione degli Stati Uniti d’America del 1787...........................................................................80 14. Copyright Act del 1790.....................................................................................................................80

Francia 15. Privilegio concesso dal Parlamento di Parigi l’11 aprile 1516 agli stampatori Bertoldo

Rebolt e Galliot du Pre per la stampa dell’opera Lectura aurea in Primum Librum Decretalium di Bernardo Compostella..............................................................................................81

16. Privilegio concesso dal re di Francia, l’11 giugno 1549 allo stampatore Hugues de la Porte Marchant per la stampa del Course du Droit Civil ..................................................................82

17. Privilegio concesso dal re di Francia il 19 aprile 1720 allo stampatore Theodore Le Gras per la stampa dei Nouveau Coutumier général ou Corps de toutes les Coutumes du Royaume de France, avec des notes de Charles du Moulin, de Julien Brodeau, de Jean Marie Ricard de Mr Chauvelin & autres..........................................................................................82

18. Cahier des doleance.(Lamentele e rimostranze del Terzo stato della sinsicalchia di Nimes da essere presentate agli Stati Generali del 1789..............................................................................83

19. Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino del 1789.............................................................84 20.- Costituzione del 1793........................................................................................................................85 21. Legge 19 gennaio 1791, relativa ai teatri e al diritto di rappresentazione e d’esecuzione

delle opere drammatiche e musicali ..................................................................................................85 22. Legge 13 luglio 1791, relativa ai teatri e al diritto di rappresentazione e d’esecuzione

delle opere drammatiche e musicali ..................................................................................................85 23. Legge 19 luglio 1793, relativa ai diritti di proprietà degli autori di scritti di ogni genere,

compositori di musica, pittori e disegnatori ......................................................................................86 Regno Lombardo-Veneto

24. Privilegio concesso dal Galeazzo Maria Sforza ad Antonio Planella il 7 settembre 1470................86 25. Statuti ed ordini dell’università de’ librari e stampatori della città e, ducato di Milano,

nuovamente riformati ed approvati, dal senato eccellentissimo sotto li 15 maggio 1734 come patente autentica esistente nell’archivio di detta Università....................................................87

26. Legge 19 fiorile anno IX repubblicano, che determina accordato il diritto esclusivo di vendere le loro opere agli Autori, Compositori, Pittori, e Disegnatori, nella Repubblica Cisalpina............................................................................................................................................88

27. Decreto 30 Novembre 1810, n. 273, relativo a stamperie e librerie..................................................88 28. Codice penale del Regno d’ Italia12 novembre 1810 libro III, titolo II, capo II. sezione II .............89 29. Notificazione 22 aprile 1816 n. 49, istituzione ed organizzazione del regio ufficio di

censura ..............................................................................................................................................89 30. Notificazione 21 luglio 1818 n. 37, nuove istruzioni in aggiunta a quelle già pubblicate in

data 22 aprile 1816, relative all’ imperiale regio ufficio di censura...................................................90 31. Codice civile generale austriaco dell’anno 1811...............................................................................90 32. Circolare n. 428, riguardante le dichiarazione dei maestri per cessioni delle loro opere agli

impresari............................................................................................................................................91 33. Notificazione 30 giugno 1847 n. 25, pubblicazione della sovrana patente del 19 ottobre

1846 a tutela della proprietà letteraria ed artistica............................................................................91 Regno di Sardegna

34. Regie patenti di Carlo Felice del 28 febbraio 1826, colle quale S.M. ordina provvedimenti in materia di privilegi esclusivi .........................................................................................................96

35. Codice civile Albertino del 1836: art. 440........................................................................................97 36. Codice penale Albertino del 1839: artt. 394 – 396 ...........................................................................97

37. Convenzione austro-sarda. 22 maggio 1840, convenzione eseguita da S:M: il Re di Sardegna e S.M. l’ Imperatore d’Austria a favore e contro la contraffazione di opere scientifiche letterarie ed artistiche.....................................................................................................97

Ducato di Parma, Piacenza e Guastalla

38. Disposizione 18 dicembre 1840, della Presidenza dell’ interno, che pubblica la convenzione intorno alla reciproca garanzia della proprietà delle opere scientifiche, letterarie ed artistiche negli Stati d’Austria, di Sardegna e di Parma................................................99

39. Decreto sovrano 22 dicembre 1840 n. 240, riguardante la proprietà delle opere scientifiche letterarie artistiche........................................................................................................100

Stato Pontificio 40. Editto 23 settembre 1826, col quale sono dichiarate d’assoluta proprietà le nuove opere

scientifiche e letterarie, che si pubblicano dai rispettivi autori, o quelle non mai pubblicate da autori estinti ................................................................................................................................102

Regno delle Due Sicilie 41. Decreto 7 novembre 1811 n. 1134, contenente un sistema pei teatri e spettacoli ...........................103 42. Decreto 5 febbraio 1828 n. 1904, portante delle disposizioni onde assicurare le proprietà

delle opere dell’ ingegno agli autori di esse.....................................................................................103 43. Decreto del 20 marzo 1829 n. 2332, col quale si dichiara che le traduzioni di qualunque

opera, tranne alcuni casi, non debbano andar soggette a privativa.................................................103 44. Legge del Prodittatore 18 agosto 1860 n. 163, che stende alla Sicilia la legge sulla

proprietà letteraria ed artistica del Regno d’ Italia...........................................................................104 45. Decreto luogotenenziale 17 febbraio 1861 ,n. 264 , con cui vengono estese alle provincie

napoletane le leggi ed i regolamenti sulla proprietà letteraria in vigore in antiche provincie dello Stato .......................................................................................................................104

46. Legge 25 gennaio 1862 n. 444, relativa alla proprietà letteraria nelle Province Napoletane, con cui è approvata la proroga data con regio decreto, e si concede una nuova proroga per la vendita dei libri che si trovano già stampati ................................................................................104

47. Regio decreto 21 aprile 1862 n. 560 col quale si mandano pubblicare nelle Province Napoletane le Regie Patenti, Decreti, Convenzioni internazionali, che regolano la proprietà letteraria ed artistica.........................................................................................................104

Legislazione post unitaria 48. Legge 25 giugno 1865 n. 2337 sui diritti spettanti agli autori delle opere dell’ ingegno.................105 49. Regio decreto 19 settembre 1882 n. 1012. Testo unico delle leggi 25 giugno 1865 n.

2337, 10 agosto 1875 n. 2652 e 18 maggio 1882 n. 756.................................................................109 Bibliografia.............................................................................................................................................115

I - ORIGINE, SVILUPPI E MAGGIORI ESPONENTI DEL GIUSNATURALISMO

SOMMARIO: 1. Il diritto naturale classico: le origini greche e l’evoluzione nel pensiero cristiano nel Medio evo. — 2. La fine del Medio Evo e la nascita del diritto naturale moderno o giusnaturalismo: il pensiero di Ugo Grozio — 3. Le due anime del giusnaturalismo inglese del ‘600: Thomas Hobbes e John Locke. — 4. L’ illuminismo e il riformismo in Francia: Montesquieu, Rousseau e la Dichiarazione del 1789. — 5. Immanuel Kant: l’apogeo del giusnaturalismo moderno e l’ inizio della sua crisi. — 6. Il tema dei diritti soggettivi in Kant: il postulato giuridico della ragion pratica. — 7. Il giusnaturalismo e l’ illuminismo in Italia nel Settecento: autori ed opere. — 8. Il giusnaturalismo e l’evoluzione del diritto.

1. Per rintracciare le origini della dottrina del diritto naturale bisogna risalire

alle stesse origini della filosofia: il concetto di natura inteso come l’ insieme delle cose che non sono prodotte dall’uomo ma che trovano in sé il principio del movimento e che perciò nascono, si sviluppano e muoiono in conformità di leggi non poste né modificabili dall’uomo fu infatti elaborato già nell’antica Grecia1.

Il mondo fenomenico può dunque essere diviso in due grandi categorie: nella prima (chiamata con termine generico natura) si trovano le cose la cui esistenza è indipendente da quella dell’uomo; nell’altra vi sono le cose che sono prodotte dall’uomo che ne governa il divenire e che sono perciò dipendenti dalla sua esistenza. Evidenziata la dicotomia natura-non natura i Greci si posero il problema della posizione del diritto ed affermarono che esso è sia natura sia non natura. Secondo il loro pensiero vi sono infatti regole giuridiche che derivano direttamente dalla natura ma ve ne sono altre che sono create dalla sola mente umana e che con la natura non hanno alcuna connessione. Nacque così la distinzione tra diritto positivo e diritto naturale2. Per capire cosa sia il diritto naturale è perciò necessario partire dal concetto di natura inteso come quella parte dell’universo che preesisteva all’uomo e con cui egli è costretto a convivere (non essendo da lui modificabile). La filosofia da loro creata ed intesa come ricerca delle origini di tutte le cose forniva gli strumenti per la conoscenza della natura, del diritto naturale e perciò di tutto quello che era estraneo all’uomo3.

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1 Sull’ idea aristotelica di natura cfr. BOBBIO, Locke ed il diritto naturale, Giappichelli, Torino, 1967, 7 ss. che afferma che secondo Aristotele la natura nel suo significato primario e proprio è la sostanza degli esseri che hanno in sé stessi, in quanto tali, il principio del loro movimento. Aristotele distingue tra le scienze quelle che hanno per oggetto la natura (le scienze fisiche) da quelle che si occupano dell’agire umano.

2 In tema di diritto naturale cfr. BOBBIO, op. cit., 12 ss. che puntualizza che per i Greci la distinzione tra diritto naturale e diritto positivo o legale corrispondeva per lo più alla distinzione tra diritto consuetudinario (che nella Grecia antica era la forma di normazione più comune e ritenuta da sempre esistente) e diritto “ legislativo” (che era allora un’ ipotesi di normazione eccezionale): “della giustizia politica una parte è naturale, l’altra è legale. Quella naturale ha dappertutto la stessa efficacia e non dipende dalle nostre opinioni; quella legale è originariamente indifferente se sia così o in un altro modo, ma una volta posta non è più indifferente” .

3 I primi filosofi vennero infatti considerati come persone che “ ricercavano le cose prime discorrendo sulla natura” in contrapposizione a coloro che avevano il mito come oggetto di studio per la ricerca dell’origine di tutto l’universo. Socrate criticava aspramente i sofisti, rei a suo parere di non ricercare la realtà intrinseca di tutte le cose, credendo nella possibilità di sostenere indifferentemente una tesi ed il suo contrario e fondando i loro discorsi sulla presunta indifferenza dei concetti originari rispetto al risultato cui con il ragionamento si poteva giungere. Sul tema cfr. anche STRAUSS, Diritto naturale e storia, Neri Pozza, Venezia, 1957, 92 ss. che ricorda che Platone nella Repubblica e nelle Leggi ripeté più volte che l’unica via per conoscere a fondo il diritto naturale fosse quella di porre in dubbio tutti i precetti posti dall’autorità per

Aristotele fu il primo ad occuparsi di questo problema; egli riconobbe al diritto naturale due caratteristiche peculiari e distintive rispetto al diritto positivo: la validità universale (direttamente derivante dall’ immutabilità della natura nello spazio) e l’ indipendenza dalla volontà umana: non essendo infatti la mente umana l’ente che pone il diritto naturale non si sarebbe potuto giustificare una qualsiasi influenza dell’uomo sulle sue disposizioni.

Per Aristotele il diritto positivo o legale è caratterizzato (diversamente dal diritto naturale) da una validità particolare limitata all’ambito spazio-temporale in cui la volontà umana che lo ha posto era legittimata alla produzione di regole giuridiche.

Quanto ai rapporti tra diritto naturale e diritto legale secondo Aristotele il primo aveva per oggetto la normazione di rapporti aventi implicazioni etiche mentre il secondo si doveva occupare delle relazioni eticamente neutre potendo, rispetto a quelle con contenuto etico, solo limitarsi a ribadire la normazione di diritto naturale; nel momento in cui vi fossero state incompatibilità tra le disposizioni di diritto positivo e quelle di diritto naturale si sarebbero dovute applicare solo queste ultime4.

Con l’avvento del Cristianesimo il rapporto tra diritto naturale e diritto positivo volse ancor più a favore del primo. Il diritto naturale fu ben presto identificato con l’ insieme dei precetti indicati nei Dieci Comandamenti e nel Vangelo in contrapposizione con qualsiasi tipo di legge umana che ad essi doveva perciò ritenersi subordinata .

S. Tommaso d’Aquino affermava l’esistenza di quattro tipi di leggi: la legge divina, la legge eterna (che era direttamente posta dalla volontà di Dio e regolava il mondo), la legge naturale (che rappresentava l’estrinsecazione della legge eterna nell’uomo e che consisteva di una sola disposizione “Bonum faciendum, male vitandum” da tale precetto l’uomo mediante la ragione derivava la legge umana che conteneva le disposizioni puntuali per far fronte alle diverse situazioni particolari create dai rapporti intersoggettivi) e la legge positiva. Secondo i tomisti quest’ultima non inventava nulla ma rendeva comprensibile un precetto che era già contenuto (seppur implicitamente) nelle generali disposizioni naturali; la condizione di validità del diritto positivo stava dunque nell’esatto processo di esplicitazione dalla legge naturale.

I cristiani sostennero che Dio ha stabilito nello stesso modo le leggi che regolano il moto dei corpi e le leggi che regolano la condotta dell’uomo e che le disposizioni che presiedevano il suo comportamento erano conoscibili sempre e solo grazie all’opera di Dio: egli infatti le rendeva note all’uomo direttamente mediante la rivelazione o indirettamente mediante la ragione che sempre da lui derivava; con tale affermazione si sanciva il primato della teologia su tutte le altre scienze5.

La differenza tra le due idee di diritto naturale è evidente. Il rapporto aristotelico tra diritto naturale e diritto positivo si risolveva nell'assegnazione a ciascun tipo di diritto di una sfera di applicazione diversa: il diritto naturale regolava i rapporti caratterizzati da implicazioni etiche mentre il diritto positivo si applicava a situazioni eticamente neutre. Nella concezione cristiana invece tutti i rapporti erano caratterizzati da implicazioni etiche e perciò dovevano essere disciplinati in conformità alle disposizioni di diritto naturale ma per il fatto di essere quest’ultimo “composto” da una sola norma, l’uomo per disciplinare la situazione concreta doveva derivare dal diritto naturale il

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capire quali fossero quelli derivanti dalla natura (immodificabili) e quali fossero invece solo il frutto di scelte umane.

4 Sui rapporti tra le diverse leggi cfr. BOBBIO, op. cit., 22 ss. che ricorda che secondo Aristotele: “ la legge può essere propria e comune. Propria è quella che ciascuno pone a se stesso: e questa può essere tanto scritta quanto non scritta. Comune è quella che è secondo natura. Esiste infatti un giusto ed un ingiusto comune per natura, da tutti proclamato, anche se non sia intercorso tra coloro che l’accettano alcuna comunione né alcun patto... se la Legge scritta è contraria alla causa nostra, bisogna servirsi della legge comune e dell’equità in quanto è più giusta... Infatti l’equità sempre dura ne è destinata a mutare ed anche la legge comune per il fatto di essere naturale non muta; mentre le leggi scritte spesso mutano... è proprio dell’uomo migliore seguire ed osservare costantemente le leggi non scritte piuttosto che quelle scritte” .

5 Cfr. BOBBIO, op. cit., 26 ss. che ricorda che anticamente lo studio della teologia fu considerato l’unico modo per comprendere le leggi naturali poiché, essendo Dio la sola fonte del sapere umano, non era possibile un qualsiasi tipo di conoscenza senza un previo studio dell’ente supremo da cui ogni forma di sapere derivava.

precetto puntuale. Il diritto positivo secondo questo ragionamento era valido perché conforme alle disposizioni della legge naturale in caso di contraddizione il primo non aveva validità.

2. La fine del Medio evo ed i conseguenti sconvolgimenti politici e culturali6,

segnarono un cambio radicale del pensiero. A causa del difficile momento che stavano vivendo Chiesa e Impero caddero infatti le certezze dell’uomo medievale.

La crisi della Chiesa ebbe sulla filosofia dello Stato e del diritto conseguenze forti ed innovative: per il sovrano venne meno la legittimazione divina7 e di conseguenza anche le leggi persero la caratteristica di essere prescrizioni moralmente esatte per il solo fatto di essere da lui emanate.

Verso la fine del ‘500 ebbero termine in Francia e nei Paesi Bassi le guerre religiose e politiche. Di pari passo procedette il distacco della filosofia politica dalla teologia giungendo ad una legittimazione non più divina degli istituti fondamentali della vita associata e ad una laicizzazione del diritto e dello Stato.

Nel pensiero di Giovanni Altusio si avverte chiaramente la dissociazione del diritto naturale da qualsiasi autorità religiosa. Egli infatti analizzò la “comunità organica” prescindendo del tutto da considerazioni religiose affermando che la creazione di uno Stato è un fenomeno naturale derivante dall’appetitus societas che è un istinto innato dell’uomo8. Coerentemente con la concezione della riforma9, di cui era sostenitore,

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6 In proposito cfr. FASSÒ, Storia della filosofia del diritto. L’età moderna, il Mulino, Bologna, 1968, 11 ss. che chiarisce che il periodo della civiltà medioevale era dominato da due convinzioni: una era la subordinazione della conoscenza umana alla rivelazione divina e perciò della filosofia e della scienza alla teologia; l’altra la pretesa e la coscienza da parte del mondo cristiano occidentale di costituire sì un’unità religiosa ma anche un’unità politica, la Respublica Christiana. Quest’ idea prese corpo nell’ impero universale, erede dell’ impero romano secondo l’ idea cristiana voluto ed istituito da Dio. Il sovrano era dotato di legittimazione divina e di conseguenza anche le regole di diritto da lui poste erano esplicitazione dei sommi principi religiosi: il diritto dello stato aveva fondamento divino. Dal XIV secolo l’universalità e la sovranità dell’ impero si ridussero sempre più ad una finzione: si andarono via via creando una pluralità di Stati sovrani che non si consideravano nemmeno più formalmente parte di un altro organismo e che si davano leggi in piena autonomia. Alla frammentazione del potere temporale si aggiunse una forte crisi interna del potere della Chiesa (già indebolita dal periodo d’esilio avignonese) che condusse direttamente alla riforma ed al conseguente venir meno anche dell’unità religiosa.

7 Cfr. BODIN, I sei libri della repubblica, UTET, Torino, 1954, 214 ss. che sottraeva la sovranità dal suo rapporto di dipendenza dalla teologia: benché rappresentante di Dio, il monarca doveva avere un potere assoluto, ed è proprio in virtù di questo potere che egli non incontrava limiti nel legiferare. Le norme da lui poste dovevano essere del tutto indipendenti dalla religione. Egli affermò: “Per Stato s’ intende il governo giusto, che si esercita con potere sovrano su diverse famiglie e in tutto ciò che esse hanno in comune tra loro ... Come la nave non è che un legno informe se le si tolgano lo schienale che sostiene i fianchi, la prua, la poppa ed il timone, così lo stato non è più tale senza quel potere sovrano che tiene unite tutte le membra e le parti di esso, che fa di tutte le famiglie e di tutti i collegi un solo corpo. Come una nave può essere mutilata in più parti o bruciata completamente, così un popolo può essere disperso in luoghi diversi e anche totalmente distrutto, pur rimanendo intatta la sua sede territoriale; non è né questa né la popolazione a formare lo Stato ma l’unione di un popolo sotto una sola signoria sovrana...” . Insomma è la sovranità il vero fondamento, il cardine su cui poggia tutta la struttura dello Stato e da cui dipendono le magistrature, le leggi e le ordinanze: essa è il solo legame e il solo vincolo che fa di famiglie, corpi, collegi, privati, un unico corpo perfetto, che è appunto lo Stato.

8 Cfr. ALATRI, Lineamenti di storia del pensiero politico moderno. Da Macchiavelli ai socialisti utopisti, La Libra, Messina, 1973, 115.

9 Sulla riforma luterana cfr. ALATRI, op. cit., 31 ss.; FASSÒ, op cit., 43 ss. che ricordano che il padre della riforma fu il monaco tedesco Martin Lutero i cui scritti (tra i più noti vi sono le 95 Tesi affisse nel 1517 alla porta della cattedrale di Wittenberg che gli valsero la scomunica papale) pur non contenendo alcuna teoria politico-sociale, ebbero conseguenze politiche di grande rilievo soprattutto per due ragioni: da un lato egli sosteneva che vi fosse una frattura totale tra il potere temporale ed il potere spirituale e che ognuno avesse di conseguenza un proprio e ben distinto campo di azione, egli diceva infatti che le azioni compiute nell’adempimento della legge non avevano alcun valore ai fini della salvazione per la ricerca della quale l’unico strumento è la fede e dall’altro sosteneva (come evidente derivazione della prima affermazione) la necessità di obbedire all’autorità temporale dalla cui sfera di azione l’autorità spirituale doveva astenersi. La portata innovatrice di queste idee era addirittura rivoluzionaria: affermare infatti che per il cristiano l’osservanza delle leggi non avesse effetto alcuno ai fini della salvezza eterna significava sconfessare il teorema che identificava il precetto legale con il precetto morale incarnante la volontà divina. La riforma ebbe

Altusio attribuiva al sovrano una funzione che gli derivava direttamente dal popolo, titolare originario della sovranità, libera da ogni implicazione religiosa10.

Chi compì il passo finale nel distacco della legge naturale dai suoi legami con l’autorità religiosa fu l’olandese Ugo Grozio (autore nel 1625 dell’opera De iure belli ac pacis11 considerata il manifesto del giusnaturalismo) che pose l’accento sul problema dei poteri dei governanti e dei rapporti internazionali12; Grozio nel Prolegomena dell’opera teorizzò l’esistenza di uno jus gentium (inteso come insieme di principi universalmente validi di giustizia) il cui fondamento risiedeva non in postulati teologici ma nella stessa natura umana e sulla base del quale fosse possibile creare un sistema di regole giuridiche valide per tutti gli Stati che non potessero essere infrante nemmeno in caso di guerra.

Nel pensiero groziano l’uomo è definito essere razionale e sociale per sua stessa natura e proprio nella sua intima realtà risiede la fonte del diritto naturale o jus gentium il cui fine è quello di preservare la vita e di massimizzare la felicità. Identificare il fondamento del diritto naturale con la natura umana portò Grozio ad affermare che l’esistenza e i contenuti del diritto naturale non potrebbero essere messi in discussione nemmeno ipotizzando l’ inesistenza di Dio o la sua non curanza dei problemi umani13.

Grozio riconosce al diritto naturale le stesse caratteristiche descritte da Aristotele (universalità ed immutabilità) ma la novità rivoluzionaria da lui portata sta nell’aver presentato il diritto naturale con caratteri di razionalità e diretta accessibilità alla mente umana, totalmente svincolato perciò dalla rivelazione, dalla fede e persino dalla morale14. L’uomo trova dunque in sé mediante l’uso della ragione15 i principi cogenti del diritto naturale che consentono di stabilire se un’azione è giusta o sbagliata.

Il naturale appetitus societas dell’uomo consente alla ragione di individuare cinque principi generali che devono necessariamente presiedere a ogni relazione sociale: il rispetto delle cose degli altri, l’obbligo di restituire le cose di terzi ed i frutti che ne

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un ruolo fondamentale anche nella dissoluzione della società medievale: essa spezzò definitivamente l’equilibrio tra le esigenze della vita religiosa e le esigenze della vita sociale e politica che era stato trovato, mediante la creazione di un unico ente che regolava allo stesso tempo sia la materia temporale che quella spirituale. La riforma luterana con la sua opera di demolizione dell’unità si inserisce nel processo di unificazione e di elaborazione di una coscienza nazionale che è alla base della formazione dello Stato moderno. Dalla Germania, dove ebbe inizio la ribellione religiosa e politica contro la Chiesa di Roma, la riforma investì quasi tutto il resto dell’Europa provocando lotte sociali. I suoi ideologi compresero ben presto che l’unico modo per vincere le numerose resistenze della tradizione era di ottenere l’appoggio dei principi: esempi eclatanti si ebbero in Inghilterra ove la riforma si attuò attraverso il potere di Enrico VIII e a Ginevra ove Calvino fondò una repubblica democratica ed insieme autoritaria ispirata ai principi della riforma. Dovendo lottare da una parte contro il papa e dall’altra contro le istanze riformistiche più radicali, i capi protestanti si associarono perciò con le forze politiche che avevano maggiore interesse allo sfaldamento dell’unità medioevale e alla creazione di “spazi” in cui affermare la propria piena sovranità.

10 Cfr. ALATRI , op. cit., 45 ss.. 11 Cfr. GROZIO, De iure belli ac pacis, Palumbo, Palermo, 1957. 12 Il tema dei rapporti internazionali era assai dibattuto poiché con il venir meno di un’autorità che

presiedesse ai conflitti tra gli Stati crebbe la preoccupazione su come risolvere i vari problemi che potevano crearsi e soprattutto su quali “norme” applicare, dato che ora, con la formazione di Stati sovrani, la volontà dei quali era la fonte del diritto positivo, mancavano leggi che vincolassero gli Stati nei loro rapporti reciproci: cfr. CAVANNA, Storia del diritto moderno in Europa. Le fonti e il pensiero giuridico, Giuffrè, Milano, 1982, 288 ss..

13 Cfr. GROZIO, op. cit., 33 ss. per il quale “queste cose avrebbero luogo anche se concedessimo, cosa che non può essere concessa senza la più grave empietà, che Dio non esiste o che non si occupa degli affari degli uomini” , sul pensiero di Grozio cfr. anche CIOFFI, LUPPI, V IGORELLI e ZANETTE, Il testo filosofico, Storia della filosofia autori, opere, problemi. L’età moderna, Mondadori, Milano, 1992, 220 ss..

14 In proposito cfr. GROZIO, op. cit. 53 ss. che puntualizza che “ il diritto naturale è una norma della retta ragione, la quale ci fa conoscere che una determinata azione , secondo che sia o no conforme alla natura razionale è moralmente necessaria oppure immorale, e che per conseguenza tale azione è da Dio, autore della natura (esterna ed interna all’uomo), prescritta oppure vietata … Madre del diritto naturale è la stessa natura umana, la quale, se non avessimo bisogno di nulla, ci porterebbe a desiderare i mutui rapporti di società” .

15 Occorre sottolineare che la funzione svolta dall’ intelletto umano nel processo di individuazione dei precetti del diritto naturale non è mai di tipo creativo ma solo cognitivo: i principi di diritto naturale essendo insiti nella stessa natura umana, sono immanenti alla ragione e non possono perciò essere da questa posti ma solo scoperti Affermare il contrario equivarrebbe ad ammettere una natura soggettiva e perciò relativa del diritto naturale che urterebbe contro il carattere assoluto ed universale dei suoi precetti.

derivano qualora tali cose siano detenute senza titolo, l’obbligo di mantenere i patti, l’obbligo di risarcire i danni ingiustamente arrecati e l’ incorrere in una sanzione per la violazione di una regola di convivenza16. Da questa visione della società (intesa come ente per la cui regolamentazione non fosse possibile prescindere da principi naturali validi e cogenti per tutti gli associati) derivò le teoria dell’uguaglianza sociale e giuridica.

In campo legislativo le teorie di Grozio costituirono il primo tentativo di dare soluzione alla caotica situazione in cui si trovava la legislazione agli inizi dell’età moderna. La possibilità di identificare un insieme di pochi principi sulla base dei quali derivare un sistema non eterointegrabile di leggi parve infatti la risposta adatta a frenare il particolarismo giuridico in cui il sistema di diritto comune era degenerato e che tanti problemi andava creando17.

La distinzione tra la visione classica e la visione moderna del diritto naturale consiste nel fatto che mentre per la prima il diritto naturale era concepito come un dato proveniente da una realtà oggettiva (natura o Dio) sempre immanente ed estranea all’uomo per la seconda lo jus naturae era una norma posta dall’autonoma essenza del soggetto, libera da ogni presupposto esterno ed esplicantesi nella ragione, strumento essenziale della soggettività umana.

Conseguenza di questo cambiamento di indirizzo fu che da Grozio in poi l’attenzione si spostò dalla norma di diritto naturale, oggettivamente intesa, alla natura umana quale unica fonte del diritto naturale: all’uomo in quanto tale furono riconosciute delle facoltà (i diritti innati o soggettivi) preesistenti alla creazione della società stessa e perciò da questa non comprimibili e tantomeno eliminabili.

3. L’ inglese Thomas Hobbes fu il filosofo dell’assolutismo. Egli visse in modo

assai profondo il tormentato momento attraversato dalla monarchia inglese dopo la metà del Seicento18 tantochè nel 1640 si ritirò in Francia come esule volontario ove scrisse il

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16 “La conservazione della società, conforme all’ intelligenza umana, è la fonte del diritto propriamente inteso; nella cui sfera rientrano: l’astenersi dalle cose altrui; la restituzione di ciò che appartiene ad altri e che noi deteniamo e del profitto che ne abbiamo tratto; l’obbligo di mantenere i patti ; la riputazione del danno arrecato per propria colpa l’ incorrere in una pena meritata per la trasgressione” : cfr. GROZIO, op. cit., 66 ss..

17 Sulla situazione giuridica medievale cfr. CAVANNA, op. cit., 330 ss. che ricorda che negli ordinamenti politici medioevali la presenza del diritto romano diede vita, come normativa comune e sussidiaria ad un caratteristico sistema di fonti giuridiche che si suole qualificare regime di diritto comune. Nel sistema di diritto comune il diritto romano o si contrappose ad un’eterogenea molteplicità di diritti locali e particolari, o fu utilizzato come ratio juris per una loro interpretazione, o fornì i criteri dogmatici per una loro consolidazione ed elaborazione razionale: esso rappresentò un primo elemento di sostegno a quella uniformità giuridica a cui lo stato post-medioevale tendeva ma che non era ancora in grado di assicurare. Con la formazione dello stato moderno e con l’affermarsi della sua politica statualistica, monocentrica ed assolutista il concetto di diritto comune (inteso come regime pluralistico di fonti a gestione prevalentemente giurisprudenziale) entrò in crisi. La statualizzazione del diritto (l’ idea cioè di uno stato produttore esclusivo ed autoritario della norma giuridica) si pose in insanabile contrasto con il vigente sistema delle fonti del diritto. Il diritto romano che di tanto rispetto aveva sempre goduto divenne il simbolo di una situazione giuridica anacronistica che era necessario cambiare. La politica assolutistica volta a raggiungere il pieno controllo del diritto positivo e della gestione del diritto si avviò così a risolvere il problema dell’unificazione giuridica, mediante la semplificazione del diritto e la sua riduzione ad un corpo organico di norme costituenti l’univoca espressione della volontà del sovrano, utilizzando lo strumento legislativo statuale piuttosto di un programma di riordinamento del regime fondato sul diritto comune. Il concetto di codificazione poggiante su un’ idea laica e moderna di sovranità iniziò a farsi strada nella cultura giuridica Europea: l’ idea di un sistema razionale di leggi che sostituisse in ogni ramo del diritto il blocco pluralistico delle fonti di diritto comune e che costituisse un organico e non eterointegrabile sistema di norme prodotte dallo stato fu così alla fine del XVIII secolo totalmente anteposta e privilegiata rispetto alle soluzioni di semplificazione e certificazione del diritto basate sulla tradizione. I regimi di diritto comune tipici del periodo compreso tra il seicento e l’ottocento, si caratterizzavano per una straordinaria complessità della norma positiva in una situazione, cioè, di particolarismo giuridico: vale a dire una situazione di assoluta mancanza di unità del diritto nella quale coesistono un diritto comune, romano-canonico-feudale, un diritto principesco e più diritti particolari.

18 Quando nel 1603, alla morte di Elisabetta I, si estinse la dinastia dei Tudor al trono d’ Inghilterra salì, col nome di Giacomo I, Giacomo Stuart di Scozia, fervente sostenitore del diritto divino del re, per il quale non la legge era al di sopra del monarca ma bensì questi era al di sopra di ogni legge. I rapporti

De Cive19 opera in cui espresse tutto il suo appoggio al Re nella disputa con il parlamento.

Il pensiero di Hobbes è importante perché egli fu il primo a porre in forte rilievo la questione della legittimazione della sovranità e degli eventuali limiti del potere dello Stato. La dottrina politica di Hobbes si distingue rispetto alle precedenti teorie espresse dai pensatori del diritto naturale per la sua convinzione circa la natura antisociale dell’uomo. Lo stato di natura che precede la costituzione della società civile è infatti caratterizzato secondo Hobbes da continue lotte e dal predominio degli uomini più forti sugli uomini più deboli secondo la formula homo homini lupus20.

Nello stato di natura esistono solo leggi naturali da cui derivano i diritti innati. Queste secondo Hobbes non sono tuttavia vigenti poiché manca un’autorità dotata di potere coercitivo che ne assicuri il rispetto21: in questa situazione spetta solo all’uomo decidere secondo coscienza se osservarle ma l’ incertezza sul comportamento che potrebbero tenere gli altri uomini e l’ istinto primitivo di autoconservazione lo spingono a scegliere per la propria sopravvivenza anche a discapito di altri22.

Nella società naturale il pericolo della morte è dunque sempre incombente. L’uomo per ovviare a questa situazione di precarietà decide di associarsi con gli altri uomini stipulando il contratto sociale e creando la società civile il cui compito è di salvaguardare il suo bene più prezioso: la vita. La società è frutto di una convenzione mediante la quale gli uomini perseguono contemporaneamente due obbiettivi che nello stato di natura sono antitetici: da una parte soddisfare la propria brama di possesso e dall’altra tutelarsi dalla brama di possesso altrui.

Hobbes sostiene che con il medesimo patto con cui costituiscono la società civile gli uomini istituiscono un’autorità avente il fondamentale compito di governare garantendo la pace e la tranquillità e obbligando i sudditi al rispetto del contratto stipulato.

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istituzionali divennero ben presto difficile. La situazione peggiorò durante la reggenza di Carlo I periodo nel quale si arrivò allo scontro con il parlamento che ebbe termine nel 1649 con la decapitazione del Re per concludersi definitivamente nel 1688, dopo lo spodestamento del suo successore Giacomo II, l’avvento al trono di Guglielmo d’Orange e l’ instaurazione della monarchia costituzionale. L’ Inghilterra in quel periodo era divisa dalla lotta tra gli assolutisti (sostenitori degli Stuart, per cui Hobbes parteggiava) e costituzionalisti.

19 Cfr. HOBBES, De Cive, in Opere Politiche, UTET, Torino, 1959. Dopo la pubblicazione del De Cive seguì l’edizione di altri due scritti De homine e De corpore che costituirono con quello le tre sezioni dell’opera Elementha philosophiae.

20 Sull’ idea hobbesiana di uomo naturale cfr. HOBBES, Leviathan, Cambridge University, Cambridge, 1991 322 ss. per il quale: “ la maggior parte degli scrittori politici suppongono... che l’uomo sia un animale già atto sin dalla nascita a consociarsi ... e su questa base costruiscono le loro teorie politiche come se non vi fosse bisogno per conservare la pace e l’ordine di tutto il genere umano, di null’altro che di una concorde osservanza da parte di tutti gli uomini, di determinati patti e condizioni che essi stessi chiamano senz’altro leggi. Ma quest’assioma è falso, benché accettato dai più e l’errore proviene da un esame troppo superficiale della natura umana. ...si noterà infatti che questo consociarsi non avviene in modo che, per natura, non possa avvenire altrimenti, ma è determinato da circostanze contingenti...noi non cerchiamo quindi per natura amici ma ci avviciniamo a persone da cui venga onore e vantaggio...bisogna dunque concludere che l’origine delle grandi e durevoli società deve essere stata non già la mutua simpatia degli uomini, ma il reciproco timore…. La natura ha dato a ciascuno il diritto su ogni cosa; e quindi, prima che gli uomini si fossero vincolati con un patto , a ciascuno era lecito fare qualsiasi cosa, e contro chiunque volesse” .

21 Cfr. FASSÒ, op. cit., 144 ss. che evidenzia che per Hobbes è legge vera e propria solo il comando di chi ha potere sugli altri, mentre le leggi della natura (essendo solo dettami della ragione di uomini a cui non è riconosciuto alcun potere coercitivo nei confronti dei loro simili) non possono essere considerate leggi in senso proprio.

22 Sul tema cfr. HOBBES, De Cive, cit., 125 ss. secondo cui “per ciascuno la speranza della propria sicurezza e conservazione è riposta nella facoltà di assalire per primi, sia apertamente sia nascostamente il prossimo ... Di qua si capisce che dalle leggi naturali, non appena sono conosciute, nessuno riceve la sicurezza di poterle osservare senza danno; e di conseguenza finche non riceve una garanzia ciascuno mantiene il diritto primitivo di provvedere alla propria difesa con qualunque mezzo... é un vecchio modo di dire che le leggi debbano tacere quando si è in armi; ed è vero non solo per la legge civile ma anche per la legge naturale... poiché l’osservanza delle leggi naturali è necessaria a conservare la pace e la sicurezza è necessaria all’osservanza delle leggi naturali bisogna prendere in esame cosa possa condurre ad una tale sicurezza” .

Lo Stato che nasce dall’ idea hobbesiana è il tipico Stato assoluto in cui il sovrano, per decisione di tutti coloro che hanno stipulato il patto, è illimitato nel suo potere di azione, infatti con il contratto i cittadini rinunciano a tutti i loro diritti e li trasferiscono all’autorità23. Nell’autorità si sommano così tutti i poteri ma questo non può però far dimenticare che l’origine dello Stato sia da ricercare nell’accordo volontario di tutti i consociati.

I cittadini che hanno rinunciato a tutte le loro facoltà non hanno diritto di insorgere contro il sovrano nei confronti del quale hanno assunto l’obbligo di assoluta obbedienza. L’azione dell’autorità deve essere sempre diretta a perseguire il bene di tutti e salvaguardare la vita dei sudditi; solo nel caso in cui il sovrano non fosse più in grado di garantire la conservazione dei sudditi questi si dovrebbero ritenere sciolti dal vincolo di obbedienza. Dopo lo scioglimento dal patto (eventualità per Hobbes assai remota) gli uomini si ritroverebbero comunque nella situazione di precarietà iniziale per uscire dalla quale sarebbero di nuovo costretti a stipulare una nuova convenzione.

In conclusione le prescrizioni delle leggi naturali potrebbero aver valore solo nello stato di natura ma ciò non avviene a causa della mancanza di un’autorità superiore che ne garantisca l’applicazione mediante la minaccia di sanzioni. Dopo la creazione della società civile le leggi naturali (che già non erano vigenti) non hanno più ragione di esistere poiché devono obbedienza solo alle leggi emanate dall’autorità. La teoria di Hobbes dava legittimazione al potere assoluto del monarca e alla pretesa di Giacomo I e dei suoi successori di non essere subordinati ad alcun tipo di legge.

Anche John Locke visse intensamente le vicende del suo tempo, dopo essere stato in gioventù sostenitore degli Stuart con la maturità egli divenne ostile al loro governo eccessivamente anti-liberale; non a caso dopo un periodo d’esilio volontario trascorso prima in Francia e poi in Olanda tornò in patria nel 1689 al seguito del nuovo re costituzionale Guglielmo d’Orange.

Anche in Locke vi è l’ idea di uno stato di natura presociale nel quale gli uomini vivono ma la descrizione fornita è assai diversa da quella proposta da Hobbes. Lo stato di natura lockiano non è caratterizzato da continue guerre ma al contrario da una pacifica convivenza in cui le leggi naturali (in quanto poste direttamente dalla ragione24) regolano le relazioni25 tra gli uomini che sono per natura esseri razionali e sociali.

L’unico problema dello stato di natura è dato dal suo carattere precario. Manca infatti un’autorità cui sia affidato istituzionalmente il compito di garantire a tutti gli uomini il libero e sicuro godimento dei loro inalienabili diritti e di dirimere i conflitti che si possono creare: per ovviare a questa mancanza anche l’uomo naturale di Locke decide di associarsi, ma il fine che egli intende perseguire mediante la stipulazione del contratto sociale è solo quello di veder meglio tutelati i propri interessi26.

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23 In proposito cfr. HOBBES, De Cive, cit., 149 ss.. “ In ogni Stato, quell’ individuo o quell’assemblea, alla cui volontà i singoli hanno sottoposto la propria, si dice che ha la sovranità, o il supremo comando o dominio. Questo potere e diritto di comandare consiste nel fatto che ciascuno dei cittadini ha trasferito ogni sua forza e potere in quell’ individuo o in quell’assemblea. Questa trasmissione non significa altro che la rinuncia al proprio diritto ad opporre resistenza. Ciascun cittadino, come anche ogni persona civile subordinata, si chiama suddito” .

24 L’ idea di un fondamento razionale del diritto naturale è elaborata da Locke solo durante la sua maturità poiché negli scritti giovanili è forte in lui l’ idea di un diritto naturale creato da Dio e conosciuto dagli uomini mediante la ragione: cfr. FASSÒ, op. cit., 194 ss..

25 La differenza con Hobbes è evidente; cfr. in proposito LOCKE, Trattato sul governo, Editori riuniti, Roma, 1974, 98 ss. per il quale “ (Lo stato di natura) è uno stato di perfetta libertà di regolare le proprie azioni e nel disporre dei propri averi e della propria persona come si pensa opportuno, entro i limiti della legge di natura, senza chiedere licenza o dipendere dalla volontà di qualsiasi uomo ... (è) anche uno stato di uguaglianza nel quale ogni poter e giurisdizione sono reciproci, nessuno possedendone più di un altro... (ciò perché) lo stato di natura ha una legge di natura che lo governa la quale obbliga tutti: e la ragione, che è questa legge, insegna ad ogni uomo che soltanto la interroghi, che, tutti essendo uguali ed indipendenti, nessuno deve ledere un altro nella sua vita, salute, libertà e proprietà” .

26 Cfr. LOCKE, op. cit., 105 ss. secondo cui “ l’uomo nasce con pieno titolo ad una perfetta libertà e all’ illimitato godimento di tutti i diritti e privilegi della legge di natura.... Egli ha dunque per natura il potere non solo di conservare la propria proprietà, cioè la vita, la libertà e i beni, contro le offese e gli attentati degli altri uomini, ma anche di giudicare e punire le altrui infrazioni a quella legge .… Ma, poiché nessuna società

La visione della società civile e della sovranità è in Locke diametralmente opposta rispetto a quella teorizzata da Hobbes: mentre per questo l’uomo con la stipulazione del contratto sociale si riduceva a suddito rinunciando a tutti i suoi diritti naturali (anche se solo potenziali) per trasferirli al sovrano che gli garantiva la vita, per il primo l’uomo è spinto a creare la società dal solo obbiettivo di meglio garantire il godimento dei diritti naturali che non sono perciò mai persi ma semmai al contrario rinforzati. La legge dello Stato doveva essere una positivizzazione dei precetti della legge naturale: oltre a non dover essere con questa in contraddizione doveva in concreto attuarne il dispositivo, rendendo effettivo il riconoscimento e la garanzia del libero esercizio dei diritti naturali.

Da questa premessa derivava sia l’ idea della limitazione del potere del sovrano sia il convincimento che il popolo avesse diritto all’ insurrezione: l’autorità essendo obbligata dal patto a riconoscere, a garantire e a non comprimere l’esercizio dei diritti innati di ogni individuo risulterebbe infatti delegittimata nel momento in cui volontariamente (e senza motivo) non adempisse gli impegni assunti27.

Le tesi di Locke e dei costituzionalisti inglesi trionfarono nella glorious revolution del 1688 che portò alla cacciata degli Stuart, al rigetto delle loro teorie assolutiste e preparò la strada per la nascita della monarchia costituzionale di Guglielmo d’Orange nel 1689, dopo che questi ebbe accettato la Bill of rights con cui i diritti e le libertà del popolo inglese furono confermati come diritti e libertà indubitabili e sacri.

4. Nel XVII secolo i principi giusnaturalistici ebbero dunque piena

affermazione. La forte carica razionalistica che li caratterizzava che aveva preso le mosse dal Rinascimento italiano per svilupparsi in Francia, Inghilterra, Olanda e Germania condusse al rifiuto sempre più deciso e al ripudio di ogni autorità e di ogni conoscenza che non fosse passata attraverso il vaglio critico della ragione.

Nel Settecento l’atteggiamento razionalistico si accentuò divenendo un vero e proprio movimento intellettuale: l’ illuminismo28. Esso non limitò il suo campo d’azione a ristretti ambiti della società ma si impose tra i diversi ceti sociali rispetto alle più diverse tematiche. L’ illuminismo, pur non costituendo l’unico movimento culturale dell’epoca, fu la filosofia egemone dell’Europa del Settecento. Esso consistette in un articolato movimento filosofico, pedagogico e politico che progressivamente catturò i ceti colti e l’attiva borghesia in ascesa nei vari paesi d’Europa, dall’ Inghilterra, alla Francia, dalla Germania all’ Italia29.

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politica può darsi o sussistere se non ha in se il potere di salvaguardare la proprietà e in vista di ciò punire le infrazioni commesse... la società politica si ha lì dove ogni singolo ha rinunciato a quel naturale potere e lo ha affidato alla comunità... essendo escluso ogni privato giudizio... la comunità diventa arbitra in forza di norme stabili e determinate imparziali ed uguali per tutti” .

27 “Oltre ad essere rovesciati dall’esterno, i governi possono essere dissolti dall’ interno... il governo può dissolversi quando il sovrano agisce contro il mandato ricevuto… agisce contro il mandato ricevuto quando cerca di usurpare la proprietà dei sudditi e tende a fare di se o di un’altra parte della comunità il padrone e l’arbitro della vita della libertà e dei beni del popolo …”: cfr. LOCKE, op. cit., 153 ss..

28 Cfr. KANT, Risposta alla domanda: che cos’è l’ illuminismo, in Scritti politici e di filosofia della storia del diritto, UTET, Torino, 1956, 141 ss. per il quale “ l’ illuminismo è l’uscita dell’uomo dallo stato di minorità che egli deve imputare a sé stesso. Minorità è l’ incapacità di valersi del proprio intelletto senza la guida di un altro. Imputabile a sé stesso è questa minorità, se la causa di essa non dipende da un difetto di intelligenza, ma dalla mancanza di decisione e di coraggio di far uso del proprio intelletto senza essere guidati da un altro. abbi il coraggio di far uso della tua intelligenza è questo il motto dell’ illuminismo”; sul tema cfr. anche REALE, Il pensiero occidentale. Dall’umanesimo a Kant, Editrice La Scuola, Brescia, 1987, 98 ss. per il quale scopo dell’ illuminismo settecentesco fu dileguare le tenebre dell’ ignoranza, della superstizione e delle barbarie del passato con il lume della ragione e dell’esperienza scientifica. Nell’ordine politico e sociale esso intense seguire le teorie giusnaturalistiche per costruire una società ordinata razionalmente; in campo religioso l’ illuminismo propugnò altresì una religione naturale, riducentesi in complesso alla credenza in un Essere Supremo e in aperta polemica con la Chiesa, rea di aver offuscato l’ idea naturale mediante la creazione di inutili strutture dogmatiche. L’ illuminismo può dunque essere definito come una lotta dell’uomo contro sé stesso tesa a dissipare l’ ignoranza e a portare alla luce mediante l’apporto della ragione le strutture razionali che caratterizzano ogni campo del sapere.

29 Cfr. COMANDUCCI, Illuminismo giuridico, Il Mulino, Bologna, 1979, 21 ss..

Innestandosi su tradizioni culturali così diverse, l’ illuminismo venne a configurarsi non come un compatto sistema di dottrine quanto piuttosto come un movimento dai contorni sfumati alla cui base vi era la costante fiducia nella ragione umana, il cui sviluppo rappresentava il progresso dell’umanità, la liberazione dai vincoli ciechi ed assurdi della tradizione, dell’ ignoranza, della superstizione e dell’oppressione30.

La ragione degli illuministi si esplicitò come difesa della conoscenza scientifica e della tecnica quali strumenti della trasformazione del mondo e di miglioramento progressivo delle condizioni spirituali e materiali dell’umanità, come tolleranza etica e religiosa, come difesa degli inalienabili diritti dell’uomo e del cittadino, come rifiuto dei dogmatici ed incontrollabili sistemi metafisici e come lotta ai privilegi e alla tirannia.

L’ illuminismo fu una filosofia ottimistica: fu la filosofia della borghesia in ascesa che non lesinava lavoro e sacrifici sicura di ottenere maggiore considerazione e rispetto da parte delle autorità31. Alla base di questo progresso spirituale, materiale e politico gli illuministi posero l’uso critico e costruttivo della ragione32, ma di una ragione indipendente dalle verità della rivelazione metafisica e che non riconosce le verità innate delle filosofie razionalistiche. Si tratta di una ragione limitata e controllata dall’esperienza non confinata però ai fatti della natura. Essa infatti non si trova preclusa alcun campo dell’ indagine: “ l’uomo non si riduce a ragione ma tutto ciò che lo riguarda può venire indagato attraverso la ragione”33.

Il razionalismo illuministico pose la ragione a fondamento anche delle norme giuridiche e della concezione dello Stato. Se si parlò in quel periodo di religione naturale e di morale naturale non mancò certo chi rifacendosi alla tradizione giusnaturalistica seicentesca parlò di diritto naturale.

L’ ideale giusnaturalistico di un diritto conforme alla ragione rispettoso dei diritti innati dell’ individuo ebbe con l’ illuminismo la sua massima espressione. Esso servì infatti da ispirazione per progetti riformistici che vennero a volte attuati dagli stessi sovrani ed altre volte realizzati contro di essi. L’esempio più eclatante si ebbe in Francia ove dopo un primo inutile tentativo di dialogo tra popolo e monarchia si giunse alla

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30 Cfr. COMANDUCCI, op. cit., 33 ss. e REALE, op. cit., 245 ss.. 31 L’avanzata della borghesia, che era stato uno dei tratti più caratteristici dello sviluppo di una

notevole parte dei più civili paesi d’Europa durante il secolo precedente, assunse nel Settecento un nuovo impeto e una nuova forza d’urto. Si realizzarono cospicui spostamenti di ricchezza, si lanciarono nuove imprese economiche, aumentò il commercio, sia riorganizzò e si consolidò lo sfruttamento dei popoli coloniali. Le nuove iniziative non tollerarono più di venire comunque bloccate od imbrigliate dai vecchi schemi economici ed entrarono perciò in aperto conflitto con le forze che avevano detenuto il monopolio del potere nelle epoche precedenti. La borghesia, la nuova forza sociale si fece portatrice di queste istanze. L’avanzata della borghesia l’ incremento della popolazione, la fiducia nelle iniziative umane e la laicizzazione del pensiero furono fenomeni che caratterizzarono il grandioso complesso sviluppo della società europea del XVIII secolo. E nel quadro di questo sviluppo, differenziato da nazione a nazione, l’ interesse degli intellettuali si rivolse soprattutto verso la classe della borghesia mercantile, emblema del progresso. Benché infatti il possesso della terra fosse ancora un importante fonte di ricchezza, l’artigianato si andò velocemente trasformando in industria e proprio in questo settore si assistette allo sviluppo più impressionante. Sulla situazione cfr. VOLTAIRE, Lettere inglesi, in Scritti filosofici, Laterza, Bari, 231 ss.: “ Il commercio che in Inghilterra ha arricchito i cittadini, ha contribuito a renderli liberi, e questa libertà a sua volta ha esteso il commercio, donde è derivata la grandezza dello stato. É il commercio che ha formato a poco a poco quelle forze navali per cui gli inglesi sono padroni dei mari” .

32 Per i grandi sistemi metafisici del XVII secolo la ragione era il territorio delle verità eterne, di quelle realtà comuni allo spirito umano e allo spirito divino, la ragione rendeva possibile la conoscenza del soprannaturale, ogni suo atto confermava la partecipazione dell’umanità all’essenza divina. Nel XVIII secolo si diede alla ragione un significato diverso, essa non costituì più il complesso di idee innate, date prima di ogni esperienza e nelle quali si manifestava l’essenza assoluta delle cose, ma rappresentò la forza originaria dello spirito, l’unico strumento per la scoperta della verità. Nel Settecento, la ragione non fu più, dunque, intesa come un contenuto fisso di cognizioni e di verità ma come una facoltà posseduta da ogni uomo in quanto tale. Sull’argomento cfr. CASSIRER, La filosofia dell’ illuminismo, La Nuova Italia, Firenze, 1973, 123 ss. e KANT, op. cit. 143 ss. secondo cui Il pubblico uso della ragione deve essere libero in ogni tempo ed esso solo può attuare l’ illuminismo tra gli uomini, intendendosi per uso pubblico della propria ragione l’uso che uno ne fa come studioso davanti all’ intero pubblico dei lettori.

33 Cfr. CASSIRER, op. cit., 133 ss..

rivoluzione del 178934. I diritti dell’uomo e del cittadino che l’assemblea costituente francese ritenne naturali (la libertà, l’uguaglianza, la proprietà, la sicurezza e la resistenza all’oppressione) riflessero le aspirazioni di un’ ideale che per due secoli agitò gli animi dell’Europa.

La legge, secondo gli intendimenti illuministici, deve essere uguale per tutti e deve porre limiti al potere esecutivo dello stato per salvaguardare i diritti naturali dei cittadini; essa deve essere inoltre espressione della volontà generale e deve salvaguardare in particolar modo la proprietà, ritenuta un diritto sacro ed inviolabile.

Proprio in Francia l’ illuminismo ebbe il suo sviluppo più significativo35. Le idee degli illuministi francesi non vennero esposte solo in trattazioni sistematiche ma spesso presero la forma di saggi che essendo di più facile comprensione permettevano una diffusione capillare, non limitata perciò solo alle fasce sociali più istruite ed abbienti36.

Figura caratteristica del Settecento francese è Charles Montesquieu il cui pensiero rappresentò il tentativo dell’aristocrazia di dare risposta alle istanze riformistiche che divenivano sempre più numerose, cercando però al contempo di mantenere quella situazione di privilegio che nel tempo si era assicurata. La sua opera più importante l’Esprit des lois37 esprime a pieno questa tendenza: essa è infatti insieme un’opera progressista e conservatrice: progressista perché postula uno sviluppo in senso liberale, conservatrice perché crede di poter utilizzare a questo fine degli organismi come il Parlamento, che per la loro origine e la loro composizione erano strumenti di immobilismo e di difesa dei privilegi tipici dell’Ancien Regime.

Montesquieu non crede in leggi universali di diritto naturale né a modelli più o meno naturali di Stato. Il suo è un atteggiamento relativista38: l’osservazione che al mutare dei costumi cambino anche le leggi e la forma di Stato lo rende più che mai scettico in ordine alla possibilità di teorizzare modelli universalmente validi.

Formatosi nell’atmosfera dell’ illuminismo e richiamantesi inizialmente ai tradizionali temi giusnaturalistici, Montesquieu tende dunque a staccarsi dalla mentalità e dal metodo illuminista e ad uscire dagli schemi del giusnaturalismo dell’epoca. L’Esprit des lois risponde all’esigenza di studiare mediante un metodo empirico di osservazione

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34 Di netta ispirazione individualistica, la Dichiarazione francese del 1789 si rifà a quella americana del 1776, cioè alla “Dichiarazione dei diritti fatta dai rappresentanti del buon popolo della Virginia riunito in piena e libera convenzione” , dove nell’art. 1 si specifica: “Tutti gli uomini sono per natura ugualmente liberi ed indipendenti, e che hanno certi diritti innati, dei quali, quando entrano in stato di società, essi non possono privare o spogliare i loro posteri, cioè il godimento della vita ed il possesso della proprietà, il perseguimento ed il raggiungimento della felicità e della sicurezza” . La costituzione americana prosegue poi sviluppando il tema dei principi dello stato liberal-democratico o di diritto: in proposito cfr. GIARDINA, SABBATUCCI e V IDOTTO, Uomini e storia. Dalla nuova scienza alle rivoluzioni borghesi, Editori Laterza, Roma - Bari, 1990, 133 ss..

35 La Francia agli inizi del ‘700 era il paese più popolato e complessivamente più ricco d’Europa; la sua influenza politica si estendeva su tutto il continente. La sua vita culturale rappresentava un modello: le arti avevano avuto nel ‘600 un forte sviluppo, l’ampiezza e la ricchezza dei ceti privilegiati alimentavano un folto strato intellettuale, in parte d’origine nobiliare in parte legato ad un diffuso mecenatismo. Tuttavia l’assolutismo di Luigi XVI aveva suscitato un’estesa cultura d’opposizione che si espresse ad esempio nelle richieste degli Ugonotti e dei Giansenisti; da questo intreccio di cultura ed opposizione nacquero le prime opere illuministiche: scritti che ponevano al centro della riflessione la società del tempo, il sistema politico ed i fondamenti della monarchia.

36 Un esempio di questo tipo di opere, che ebbero immediato e largo successo, furono le Lettere persiane di Montesquieu: si trattava di una raccolta di lettere che due immaginari persiani, Usbeck e Rica, inviavano da un loro viaggio in Francia. L’opera è in sostanza una satira radicale e feroce delle istituzioni politiche e religiose e dei costumi morali e sociali della Francia, ed una crociata in favore delle libertà sulla diffusione delle idee illuministe cfr. GIARDINA, SABBATUCCI e V IDOTTO, op. cit., 182 ss..

37 Cfr. MONTESQUIEU, Lo spirito delle leggi, UTET, Torino, 1952. 38 Esemplare di quest’atteggiamento di Montesquieu (cfr. MONTESQUIEU, Lettere persiane,

Rizzoli, 1984, 294 ss. e 333 ss.) la teoria del ruolo delle donne, quando cioè si affaccia il problema se per legge di natura le donne debbano essere sottomesse agli uomini egli sostiene che non esistono leggi universali affermando che sono i costumi dei diversi popoli a determinare le abitudini in concreto o la teoria della miglior forma di Stato, quando cioè posto il problema se esista per diritto naturale una forma di Stato migliore delle altre egli afferma che lo Stato perfetto è quello che raggiunge il suo scopo con il minor costo e perciò quello che guida gli uomini nel modo più consono alle loro aspirazioni.

diretta, non aprioristico ed astratto, le leggi della vita sociale e politica: leggi intese non come principi razionali ed ideali ma come rapporti costanti tra fenomeni storici39.

L’ indagine non si limita solo ad individuare le leggi giuridiche che devono presiedere la condotta dei cittadini: il suo atteggiamento storico e relativistico lo inducono a ricercare quale sia la causa che ha condotto alla formazione di una determinata legge. Lo “spirito” su cui egli indaga è, appunto, il substrato storico che determina l’organizzazione politico-sociale dei vari popoli nei diversi periodi della loro storia.

Montesquieu sostiene che lo spirito (il complesso delle forze che governano gli uomini, la società ed anche la legge) è costituito da diversi fattori: il clima, la religione, gli esempi di governo, i costumi e le usanze che nelle loro diverse combinazioni possono condurre a risultati assai diversi.

In conclusione appare che l’uomo al pari di ogni altra entità fisica è regolato da leggi invariabili, soggetto cioè a leggi fisiche, ma come essere pensante viola incessantemente le leggi poste da Dio e cambia quelle da lui stesso stabilite40. Lo studio delle leggi deve perciò tener conto della condotta umana e dei fattori che la determinano; compito del legislatore è, come detto, comprendere ed interpretare lo spirito generale e legiferare in modo conforme alle concrete esigenze del suo popolo41.

Nel secondo capitolo del primo libro dell’Esprit des lois Montesquieu prende in esame le tre tipologie delle possibili forme istituzionali dello Stato (repubblica, monarchia e dispotismo42), per analizzare le leggi che presiedono il funzionamento di ciascuna delle tre forme: le norme elettorali per l’elezione dei magistrati e le forme d’esercizio del potere esecutivo e legislativo, per la repubblica sia aristocratica che democratica; l’esistenza di corpi intermedi e di una magistratura indipendente e permanente per la monarchia costituzionale; la scelta della persona per il dispotismo. Il mancato rispetto di queste leggi fondamentali o una loro cattiva applicazione può compromettere in tutto o in parte la vita del rispettivo sistema istituzionale43.

Anche in uomo molto attaccato al regime monarchico come Montesquieu44 è forte la necessità di un cambiamento in senso maggiormente liberale mediante il

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39 Cfr. FASSÒ, op. cit., 289 ss.. 40 Cfr. MONTESQUIEU Lo spirito delle leggi, cit., 77 ss.. 41 “La legge in generale è la ragione umana in quanto governa tutti i popoli della terra, e le leggi

politiche e civili di ogni nazione non devono essere che i casi in cui si applica questa ragione umana”: cfr. MONTESQUIEU, op. cit., 93 ss.. Montesquieu non crede dunque in una legge naturale universale ma è convinto che le leggi debbano essere emanate secondo ragione tenendo conto della storia propria dello Stato: questa tesi è espressione di un giusnaturalismo storicistico che vuole sì la legge positiva sottratta all’ irrazionalità e all’arbitrio ed opera quindi della ragione; ma di una ragione che prende le mosse dalla storia ed opera sui dati da questa fornita: in tema cfr. anche FASSÒ, op. cit., 294 ss..

42 Sul punto cfr. MONTESQUIEU, op. cit., 104 ss.: “Esistono tre tipi di governo, il repubblicano, il monarchico ed il dispotico ... Quando nella repubblica è il popolo intero che gode del potere supremo, allora si ha una democrazia. Quando il potere supremo si trova nelle mani di una parte del popolo, allora noi chiamiamo ciò un’aristocrazia…. Un’autorità esorbitante che, nelle repubbliche, venga concessa immediatamente ad un cittadino, forma la monarchia... Negli Stati dispotici, ove le leggi fondamentali non esistono, non esista nemmeno un deposito delle leggi: Ecco perché in questi paesi la religione ha, di solito, tanta forza …”.

43 In proposito cfr. MONTESQUIEU, op. cit., 113 ss. per il quale: “Nella repubblica il popolo è sotto certi aspetti il monarca, sotto certi aspetti il suddito. Esso può essere monarca solo grazie ai suoi suffragi, i quali non sono altro che le sue volontà. la volontà del sovrano è il sovrano stesso. Le leggi che stabiliscono il diritto al suffragio sono dunque fondamentali in questo governo... Nella monarchia i poteri intermedi, subordinati ed dipendenti costituiscono la natura del governo. Queste leggi fondamentali suppongono necessariamente dei canali mediani nei quali scorre il potere; se infatti non esiste nello Stato che la volontà momentanea e capricciosa di uno solo, non può esistere nulla di fisso, e quindi nessuna legge fondamentale. Il più naturale poter intermedio subordinato è quello della nobiltà. Questa, in certo qual modo, fa parte dell’essenza della monarchia la cui massima fondamentale è la seguente: “Senza monarca non esiste nobiltà e senza nobiltà non esiste monarca” ..... Abolite in una monarchia le prerogative dei signori, del clero , della nobiltà e delle città ed avrete ben presto o uno stato popolare o uno Stato dispotico...” . Secondo il pensiero di Montesquieu la forma di Stato dipendeva da diversi fattori ma importante, per avere un buon governo, era il rispetto delle leggi fondamentali che presiedevano il funzionamento della struttura. La forma monarchica dello stato francese non è posta in discussione, l’ importante è adottare quegli accorgimenti dettati dalle leggi fondamentali che impediscono la degenerazione del sistema.

44 Cfr. CIOFFI, LUPPI, V IGORELLI, e ZANETTE, op. cit., 1101 ss. e REALE, op. cit., 197 ss..

bilanciamento del potere del sovrano. Con la sua idea giuridico-politica egli tentò comunque di dimostrare come il cambiamento non dovesse necessariamente passare per una riforma radicale della struttura monarchica45.

Tutta la teoria di Montesquieu può dunque essere intesa come un tentativo di giustificazione dell’ istituzione monarchica, consapevole delle inefficienze che la sua corruzione aveva creato ma fermo nell’affermazione che per la Francia tale forma di governo risultava la migliore possibile e che perciò nessun progetto riformistico (che lui stesso affermava essere necessario) doveva avere la pretesa di cambiare la forma dello Stato.

Di idee assai più radicali fu Jean-Jacques Rousseau (considerato il pensatore che più di ogni altro ebbe parte nella preparazione ideologica della rivoluzione francese46) che sostenne che solo una sovranità popolare piena alla base della vita associata poteva assicurare il rispetto dei diritti naturali dell’uomo.

Anche per Rosseau il punto di partenza è rappresentato dalla descrizione dello stato di natura che egli riconosce essere regno della libertà e della spontaneità umana: l’ infelicità nacque con l’allontanamento dell’uomo da quella situazione originaria.

Nel pensatore francese ricompare, dunque, uno dei concetti tipici del giusnaturalismo, quello dello stato di natura: da esso Rousseau ritiene di dover prendere le mosse per distinguere ciò che nell’uomo civile è naturale da ciò che è artificiale. La teoria di derivazione della società civile dallo stato di natura costituisce invece un punto di frattura con le teorie del giusnaturalismo. Secondo Rousseau lo stato di natura era inizialmente caratterizzato dall’uguaglianza e in esso gli uomini erano esseri per istinto buoni e guidati dai loro sentimenti. La terra forniva loro tutto ciò di cui avevano bisogno per sopravvivere: non esistevano famiglie o altre forme di aggregazione. Le difficoltà via via incontrate nella quotidiana lotta per la sopravvivenza indussero tuttavia l’uomo a costituire i primi raggruppamenti sociali, che lo allontanarono sempre più dalla semplicità della sua vita originaria.

Lo stato di natura ebbe termine con la costituzione della proprietà privata 47, ma questo fu solo l’ultimo di una serie di atti degenerativi dello stato di natura originario48. Con l’avvento della proprietà si perse infatti definitivamente l’uguaglianza che lo aveva

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45 Secondo Montesquieu perché vi fosse libertà non era necessario abbattere la monarchia ma era sufficiente dividere in modo razionale i tre poteri fondamentali dello Stato: legislativo (potere di dirigere la politica interna) , esecutivo (potere di dirigere la politica estera) e (novità rispetto al passato) giudiziario; il potere di amministrare la giustizia deve essere assegnato agli enti intermedi, Parlamenti e corti sovrane) in posizione di assoluta indipendenza dal Re e dal suo Consiglio: in tal senso cfr. ALATRI, op. cit., 120 ss..

46 Sui rapporti tra le idee di Rousseau con la rivoluzione cfr. DIAZ, Filosofia e politica del Settecento francese, Einaudi, Torino, 1962, 233 ss., ID, Dal movimento dei lumi al movimento dei popoli. L’Europa tra illuminismo e rivoluzione, Il Mulino, Bologna, 1986, 33 ss. e ALATRI, op. cit., 145 ss..

47 Sul punto cfr. ROUSSEAU, Discorso sull’origine della disuguaglianza tra gli uomini, Sansoni, Firenze 1972, 33 ss.: “ Il primo uomo che, avendo cinto un terreno, pensò di affermare: “Questo è mio” , e trovò persone abbastanza semplici per crederlo fu il vero fondatore della società civile” .

48 Cfr. ROUSSEAU, op. cit., 68 ss. che così descrive l’evoluzione: “ Il primo sentimento dell’uomo fu quello della sua esistenza; la sua prima cura, quella della sua conservazione. I prodotti della terra gli fornivano tutti i soccorsi necessari; l’ istinto lo trasse a farne uso ma ben presto si presentarono difficoltà; bisognò imparare a vincerle: l’altezza degli alberi che gli impedivano di arrivare ai loro frutti, la concorrenza degli animali, che cercavano di nutrirsene, la ferocia di quelli che minacciavano la sua vita, tutto l’obbligò a darsi all’esercizio del corpo;..... Le armi naturali... si trovavano subito sotto la sua mano. Imparò a combattere gli ostacoli della natura... a disputare la sua sussistenza agli stessi uomini.... Le nuove capacità intellettuali, che risultarono da tale sviluppo, aumentarono la sua superiorità sugli altri animali rendendogliela nota.....iniziarono a farlo relazionare con gli altri esseri umani.... Questi primi progressi posero l’uomo in grado di farne di più rapidi.... Tutto comincia a cambiar faccia... le unioni si estendono ed i vincoli si rinserrano.... un sentimento tenero e dolce si insinua nell’anima, e per un minimo contrasto diventa furore impetuoso: la gelosia si sveglia con l’amore..... Quindi nacquero i primi doveri della civiltà, anche fra i selvaggi; e quindi ogni torto volontario diventò un oltraggio... Finché non si volsero che ad opere che uno solo poteva fare e ad arti che non avevano bisogno del concorso di parecchie mani per quanto gli uomini fossero divenuti meno tolleranti questo e la naturale pietà avesse già sofferto qualche alterazione furono felici...ma dal momento in cui un uomo ebbe bisogno dell’aiuto di un altro e s’avvide che era utile ad uno solo avere le provviste di due, l’uguaglianza scomparve la proprietà s’ introdusse, il lavoro divenne necessario.... La metallurgia e l’agricoltura furono le due arti la cui invenzione produsse questa rivoluzione..” .

caratterizzato ma l’origine del problema era anteriore e doveva ricercarsi nell’ iniziale decisione di abbandonare lo stato naturale di solitudine ed uguaglianza. Rotta l’uguaglianza, l’uomo che cominciava ad avere difficoltà a reperire ciò che gli era necessario per sopravvivere, cambiò definitivamente la su indole pacifica e il tranquillo stato di natura si mutò in uno stato di guerra. A questo punto gli uomini che avevano maggiormente da perdere (i ricchi) proposero agli altri di stringere un patto con cui porre fine alle lotte, ma che in realtà cristallizzava e garantiva una situazione in cui pochi avevano dominio su molti 49. Il contratto sociale non costituì dunque per Rousseau un passo avanti verso uno Stato giusto e rispettoso dei diritti naturali ma fu solo un mezzo fraudolento con cui i ricchi posero al riparo la loro posizione di privilegio.

Il problema attuale era quindi quello di dare alla società corrotta una forma tale affinché l’uomo potesse recuperare la propria intima natura: di trovare cioè una forma di Stato in cui la legge civile avesse lo stesso valore di quella naturale ed in cui i diritti soggettivi rappresentassero la restituzione all’ individuo divenuto cittadino dei suoi diritti innati 50.

Rousseau propone così la stipulazione di un nuovo contratto sociale; a differenza degli altri giusnaturalisti la teoria del contratto non serve però a spiegare come si sia formata la società ma costituisce il mezzo con cui spiegare come una società dovrebbe essere costituita.

Lo Stato per avere legittimità deve nascere da un contratto mediante il quale ogni individuo aliena completamente sé stesso ed i propri diritti alla comunità ricevendo in cambio la qualifica di cittadino ed i diritti civili che hanno essenzialmente lo stesso contenuto dei diritti naturali ma che a differenza di questi sono garantiti da possibili arbitrarie intromissioni 51.

Strettamente connessa con il concetto di Stato è per Rosseau la teoria della volontà generale: ciascun individuo antecedentemente alla stipulazione del contratto sociale ha una volontà particolare, volta al perseguimento dell’ interesse personale con il patto si costituisce una volontà generale che non è semplicemente la somma delle volontà particolari poiché il suo fine è il perseguimento dell’ interesse generale: l’ interesse pubblico che è l’unico fine cui il cittadino deve tendere per essere felice52.

Proprio la volontà generale deve essere la sola fonte della legge così da evitare che interessi particolari impediscano il perseguimento dei fini per cui il patto è stato

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49 “Privo di ragioni valide per giustificarsi e di forze sufficienti per difendersi; in grado di schiacciare facilmente un individuo ma schiacciato a sua volta da branchi di banditi... il ricco, premuto dalla necessità, concepì in fine il disegno più meditato che sia mai entrato nello spirito umano: ossia d’usar a favor proprio le stesse forze che lo attaccavano, di fare dei suoi avversari i suoi difensori, di inspirar loro altre massime, dare altre istruzioni, che gli fossero favorevoli quanto il diritto naturale gli era contrario” : cfr. ROUSSEAU, op. cit., 74 ss..

50 Il fine del contratto sociale è (cfr. ROUSSEAU, Du contrat social, Roussel, Ginevra, 1876, 101 ss.) trovare una forma di associazione, che difenda e protegga con tutta la forza comune le persone ed i beni di ciascun associato e per il quale ognuno unendosi a tutti non obbedisca che a se stesso.

51 Cfr. CIOFFI, LUPPI, V IGORELLI, ZANETTE, op. cit., 1160 ss. per cui secondo Rousseau nessun uomo è titolare per natura di autorità su un altro individuo; egli respinge come illegittima l’autorità politica fondata sul diritto divino o sulla legge del più forte. Il diritto si fonda su una convenzione, la legittimità dell’autorità politica dipende dal consenso espresso nel patto. La sua idea del contratto è innovativa: egli infatti non ammette il patto come cessione ad altri delle libertà di cui ogni individuo è titolare per natura; in questo modo si diventa schiavi. Il patto è di ciascuno con se stesso, poiché consiste nell’alienazione del proprio potere individuale alla comunità, che non è altro che l’ insieme, il corpo sociale degli individui che hanno deciso di associarsi; patto di associazione perché ciascuno dei membri cedendo alla comunità la propria sovranità si ritrova sovrano di sé stesso. Con il patto si costituisce dunque un corpo collettivo che trova nel contratto la sua unità, ed in questo corpo collettivo il singolo trova assicurata la garanzia dei suoi diritti e della sua libertà; infatti alienando tutto alla comunità si ritorna all’ iniziale stato di uguaglianza.

52 Cfr. ROUSSEAU, op. cit., 105 ss.: “Nessuna società potrebbe esistere se non vi fosse qualche punto su cui tutti gli interessi si accordassero... ora è unicamente per questo interesse comune che la società deve essere governata...vi è spesso molta differenza tra la volontà di tutti e la volontà generale: questa non guarda che all’ interesse comune, quella guarda all’ interesse privato e non è che la somma delle volontà particolari... ciò che rende generale la volontà non è tanto il numero di voti quanto l’ interesse comune che li unisce: perché in questa istituzione ciascuno si sottomette necessariamente alle condizioni che gli impongono gli altri: accordo mirabile dell’ interesse e della giustizia” .

stipulato; infatti essendo la volontà generale sempre socialmente giusta così anche la legge che ne rappresenta una derivazione manterrà il suo carattere ed i suoi fini.

In conclusione si può affermare che la sovranità deve essere l’esercizio della volontà generale nella sua espressione più tipica: la legge. Essa appartiene necessariamente e direttamente al popolo, non può essere altrimenti perché una rinuncia a quella equivarrebbe a rinunciare alla stessa libertà53.

Di qui il rifiuto della delega o della rappresentanza della sovranità, che può aver luogo solo per atti esecutivi particolari e mai per atti legislativi generali che sono di assoluta ed unica competenza popolare, e della divisione dei poteri.

L’ idea dell’ indivisibilità della sovranità determina anche la concezione rousseauiana del governo: quest’ultimo non è infatti titolare di alcuna sovranità ma è solo il ministro: è insomma un corpo intermedio tra il popolo sovrano ed il popolo suddito, costituito non dal contratto sociale ma da una legge e perciò “ il popolo può istituirli e destituirli quando gli piaccia”54. Rousseau analizza le diverse forme di governo criticando la monarchia ed affermando che la miglior forma di governo teorica è la democrazia, quella pratica è l’aristocrazia elettiva55.

Le sue ipotesi politiche assolutamente antimonarchiche lo pongono in posizione diametralmente opposta rispetto alle posizioni dell’assolutismo illuminato da molti filosofi ritenuto ancora praticabile. Con l’accentuarsi della crisi istituzionale francese si crearono i presupposti che avrebbero condotto alla rivoluzione del 178956. In tale clima le idee di Rousseau rivestirono un importanza di primo piano.

La filosofia giuridico-politica che preparò sul terreno dottrinale la rivoluzione francese trovò piena attuazione con la Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino del 1789 la cui introduzione rappresenta la miglior sintesi delle istanze giusnaturalistiche

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53 Cfr. CIOFFI, LUPPI, V IGORELLI e ZANETTE, op. cit. 1160 ss.. 54 Cfr. CIOFFI, LUPPI, V IGORELLI e ZANETTE, op. cit., 1160 ss.. 55 La democrazia, in cui tutto il popolo, o gran parte di esso, esercita funzioni di governo, sembra

la forma di governo idealmente migliore ma poco opportuna e praticabile, poiché confondendo legislazione ed esecuzione espone il fianco a dissidi e contese (“Se vi fosse un popolo di dei, esso si governerebbe democraticamente. Un governo così perfetto non conviene agli uomini” : cfr. ROUSSEAU, op. cit., 96 ss.. Le sue preferenze vanno piuttosto alla aristocrazia elettiva, governo di pochi eletti dai cittadini; nella visione di Rousseau influisce, ricordando il suo luogo di origine, l’esperienza della repubblica ginevrina che egli vedeva come un modello (“ ... è l’ordinamento migliore e più naturale che i più saggi governino la moltitudine, quando si è sicuri che la governeranno per suo e non per loro profitto” : cfr. ROUSSEAU, op. cit., 99 ss.; nei confronti della monarchia egli ebbe invece un atteggiamento assai critico che lo portò in attrito con i filosofi francesi del suo tempo a riguardo cfr. DIAZ, op. cit., 343 ss.. “ (Il fine della monarchia) non è la felicità pubblica e la forza stessa dell’amministrazione volge continuamente a danno dello Stato... I Re vogliono essere assoluti .... Il loro interesse personale è in primo luogo che il popolo sia debole, miserabile... Tutto concorre a privare di giustizia e di ragione un uomo educato comandare gli altri” : cfr. ROUSSEAU, op. cit., 115 ss..

56 In Francia intorno al 1789 esisteva un’aperta contraddizione tra le condizioni di fatto e le aspirazioni universali, promosse dal vasto movimento illuminitico-riformatore del Settecento. i fenomeni più vistosi di tale contraddizione erano: una monarchia assoluta esaurita nelle sue forze, circondata da una corte fatua, viziosa e prodiga; una macchina governativa pesante ed inefficiente; una nobiltà ormai senza poteri sovrani ma ricca di privilegi, cortigiana, fastosa e dissoluta; un alto clero privilegiato e ricco, impari alla sua missione ed in contrasto stridente con le condizioni del basso clero; un ceto medio, il Terzo Stato, numeroso, laborioso ed istruito, aperto ad ogni istanza sociale ma escluso dalla vita politica nazionale e da quella locale in particolare; un ceto contadino, pure appartenente al Terzo Stato, di circa venti milioni di individui liberi nella quasi totalità, costituito da una minoranza di proprietari-coltivatori, enfiteuti e livellari , in condizioni decorose, ma oppressi da insopportabili gravami fiscali e da residui obblighi feudali, e da una stragrande maggioranza di braccianti nullatenenti ed ignoranti e perennemente esposti alla minaccia di ricorrenti crisi e pronti a sollevarsi contro l’edificio sociale. Per porre rimedio a questo stato di cose e nell’ intento di risolvere la grave crisi economica e finanziaria che travagliava il paese Luigi XVI su richiesta del Parlamento di Parigi convocò gli Stati Generali, un’assemblea creata nel 1302 da Filippo il Bello per trattare gli affari supremi dello Stato e formata dai tre ordini Nobiltà, Clero e Borghesia. L’assemblea si aprì il 5 maggio 1789 e subito si pose il problema del sistema di voto che ne bloccò i lavori, allora numerosi esponenti del clero e della nobiltà si unirono al Terzo Stato che il 17 giugno si costituì come Assemblea nazionale costituente. Gli altri due ordini si opposero fortemente ai lavori dell’assemblea e ciò, unito al licenziamento del ministro delle finanze Necker considerato amico del popolo, provocò la sollevazione popolare del 14 luglio che diede inizio alla rivoluzione francese; sulla situazione immediatamente antecedente la rivoluzione francese cfr. GIARDINA, SABBATUCCI, V IDOTTO, op. cit., 233 ss..

di due secoli57. Essa esprime appieno quelle esigenze universali che erano venute maturando durante tutta l’età moderna e che erano le esigenze della razionalità che nella Francia settecentesca, più che altrove, si erano diffuse e radicate profondamente nella coscienza popolare.

Il contenuto della Dichiarazione è di ispirazione nettamente individualistica: essa è diretta ad assicurare al soggetto il godimento di quei diritti che gli appartengono in quanto essere umano e il cui esercizio gli era stato ingiustamente negato. Tali diritti sono la libertà, l’uguaglianza, la proprietà, la sicurezza, e la resistenza all’oppressione. A garanzia di tali diritti vengono definiti la natura ed i limiti dell’autorità politica: la sovranità risiede esclusivamente nel popolo. La legge espressione della volontà generale è creata col concorso diretto o per mezzo di rappresentanti eletti da tutti i cittadini; la legge è uguale per tutti, e pone limiti al potere esecutivo in modo da salvaguardare la libertà del singolo58.

L’ influenza della Dichiarazione non si limitò alle costituzioni francesi degli anni seguenti infatti ad essa si ispirarono le carte costituzionali degli Stati liberali del XIX secolo ed i suoi principi sono ben visibili negli ordinamenti costituzionali di tutti gli stati di democrazia liberale; e sono stati accolti per gran parte, nella costituzione sovietica del 1936, pur nel quadro della concezione socialista dello Stato.

5. La dottrina giusnaturalistica moderna trovò la sua più sistematica e coerente

configurazione nella Dottrina del diritto di Immanuel Kant59 contenuta nella prima parte della Metafisica dei costumi, che intese essere lo studio a priori della condotta umana non derivata cioè dall’esperienza.60

Rispetto al problema della distinzione tra morale e diritto Kant sostiene che la morale consta d’ imperativi che sono obbediti per il loro intrinseco valore che determina l’uomo ad obbedirli. Il diritto è invece costituito da imperativi cui l’uomo obbedisce e conformemente ai quali agisce per motivi anche diversi dall’ intrinseco bisogno di rispettarli61. La volontà giuridica, al contrario della realtà morale, non trova in sé stessa la sua legge ma la riceve dall’esterno.

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57 Cfr. GUARRACINO, Storia dell’età moderna, Mondadori editore, Milano 1988, 442 ss. che ricorda che il 26 agosto 1789 gli Stati Generali di Francia (ormai divenuti Assemblea nazionale costituente) approvarono un testo intitolato Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino, che sarebbe divenuta due anni più tardi premessa per la prima costituzione scritta della Francia moderna. L’ introduzione affermava: “ I rappresentanti del Popolo Francese, costituiti in assemblea Nazionale, considerando che l’ ignoranza, l’oppressione o il disprezzo dei diritti dell’uomo sono le uniche cause delle sciagure pubbliche e della corruzione dei governi, hanno stabilito di esporre, in una solenne dichiarazione, i diritti naturali, inalienabili e sacri dell’uomo, affinché questa dichiarazione, costantemente presente a tutti i membri del corpo sociale, rammenti loro incessantemente i loro diritti ed i loro doveri; affinché maggiore rispetto ritraggano gli atti del Potere legislativo e quelli del Potere esecutivo dal poter essere in ogni istante paragonati con il fine di ogni istituzione politica; affinché i reclami dei cittadini, fondati d’ora innanzi su dei principi semplici ed incontestabili, abbian sempre per risultato il mantenimento della Costituzione e la felicità di tutti. In conseguenza l’Assemblea Nazionale riconosce e dichiara, in presenza e sotto gli auspici dell’Essere Supremo i seguenti diritti dell’uomo e del cittadino” .

58 Cfr. FASSÒ, op. cit., 348 ss.. 59 Sull’ importanza nella filosofia moderna di Kant cfr. ALATRI, op. cit., 210 ss.: “Kant è

veramente l’ultimo grande esponente della generazione di Lessing, che nel secolo XVIII abbia vissuto per intero, con partecipazione e coscienza filosofica, il venticinquennio finale in cui si concentrarono ed esplosero, con la rivoluzione francese, e le sue ripercussioni europee , non solo le contraddizioni della società del Settecento e del suo regime politico di dispotismo più o meno illuminato, ma insieme anche quelle di maggior portata, che caratterizzavano in via generale la crisi della vecchia società assolutistico-feudale nei suoi fondamentali e negli aspetti particolari che il dissolvimento del decrepito organismo economico-politico assunse in Germania” .

60 Cfr. FASSÒ, op. cit., 388 ss.. 61 Cfr. KANT, Introduzione alla Metafisica dei costumi, in Scritti politici e di filosofia della storia

del diritto, UTET, Torino, 1956, 393 ss. per cui “ In ogni legislazione si trovano due elementi: in primo luogo una legge, che rappresenta l’azione che deve esser fatta oggettivamente come necessaria, cioè che eriga l’azione a dovere; in secondo luogo un impulso, che unisca soggettivamente il motivo che determina la volontà a questa azione colla rappresentazione della legge, onde questo secondo elemento si riduce a ciò che la legge faccia del dovere un impulso. Il primo elemento presenta l’azione come un dovere... il secondo

Dopo aver posto la distinzione tra diritto e morale Kant ricerca la definizione a priori di diritto e afferma che gli elementi caratterizzanti il concetto di ius sono tre: in primo luogo il diritto riguarda le relazioni esterne di un soggetto perciò l’ intersoggettività; in secondo luogo esso pone in relazione l’arbitrio di un soggetto con l’arbitrio degli altri; ed in terzo luogo esso è indifferente rispetto agli scopi che i soggetti agenti si prefiggono ma analizza solo la possibile compatibilità dell’azione con il sistema sociale in relazione alle libertà degli altri soggetti. Al termine dell’analisi Kant enuncia la famosa definizione: “ il diritto è l’ insieme delle condizioni per le quali l’arbitrio di ognuno può accordarsi con l’arbitrio degli altri secondo una legge universale di libertà. Legge universale del diritto (é perciò): agisci esternamente in modo che il libero uso del tuo arbitrio possa accordarsi con la libertà di ogni altro secondo la legge universale62” .

Kant esprime dunque un concetto ideale di diritto simbolo di giustizia e finalizzato alla protezione della libertà in chiave sociale: la libertà è il fine cui il diritto è ordinato dalla ragione e che esso attua coordinando le libertà dei singoli in modo che la libertà di uno non leda la libertà di un altro ma che si accordi questa secondo leggi universali63.

Lo Stato, inteso come legislatore, ha il difficile compito di armonizzare la libertà dei singoli individui intessendo una struttura di rapporti intersoggettivi rispettosa dell’unico diritto innato: la libertà64. L’ individuo nello Stato incontra solo un limite all’esercizio dei suoi diritti, il non dover pregiudicare la libertà altrui.

L’atteggiamento di Kant fu assai critico nei confronti dell’assolutismo la sua idea di Stato corrispondeva infatti a quella dello stato liberale il cui solo scopo è di garantire l’esercizio delle libertà dei cittadini precludendo perciò alle istituzioni ogni altra attività che non sia a tale fine asservita.

Anche in Kant è presente il tema giusnaturalistico della distinzione tra diritto naturale e diritto positivo: secondo la dottrina kantiana le leggi di natura sono infatti imperativi a priori della ragione mentre il diritto positivo è frutto della volontà degli uomini. Egli chiama diritto privato le disposizioni di diritto naturale e diritto pubblico l’ insieme delle norme di diritto positivo poste per la società civile65.

Lo Stato di natura non è contraddistinto dalla mancanza di una qualsiasi struttura sociale ma per dall’assenza della società civile. Esso non è infatti una condizione pregiuridica ma si caratterizza per una diversa giuridicità data dalla presenza delle sole leggi di diritto naturale: tale giuridicità è definita provvisoria poiché non garantita.

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unisce nel soggetto all’obbligazione ad agire un impulso capace di determinare la volontà in generale. Adunque, ogni legislazione può differire da un’altra quanto agli impulsi. Quella legislazione che erige un’azione a dovere, e questo dovere nello stesso tempo ad impulso è morale. Quella che al contrario non comprende quest’ultima condizione nella legge, e che in conseguenza ammette anche un impulso diverso dell’ idea dal dovere stesso è giuridica...Il puro accordo o disaccordo di un’azione colla legge senza riguardo alcuno all’ impulso di essa si chiama legalità; quando invece l’ idea del dovere derivata dalla legge è nello stesso tempo impulso all’azione, abbiamo moralità... Da questo si può desumere che tutti i doveri, unicamente perché sono doveri, appartengono all’etica; ma la legislazione che li prescrive non è perciò stesso sempre compresa nell’etica, anzi essa dai suoi limiti per molti di essi. Dunque non nell’etica ma nello ius riposa la legislazione, che ordina che la promessa data deve essere mantenuta. L’etica insegna soltanto che, se anche fosse soppresso l’ impulso che la legislazione giuridica unisce al dovere, l’ idea del dovere sarebbe da sola sufficienza come impulso” .

62 Cfr. FASSÒ, op. cit., 394 ss.. Al concetto di diritto è necessariamente collegato il suo carattere coattivo: “ ... quando un certo uso della libertà costituisce un ostacolo alla libertà secondo leggi universali, cioè, è ingiusto, allora la coazione che venga opposta, in quanto impedimento di un ostacolo alla libertà, con la libertà secondo le leggi universali, cioè è giusta; quindi al diritto è unita, conformemente al principio di non contraddizione, una facoltà di costringere colui che gli reca offesa” : cfr. KANT, op. cit., 408 ss..

63 Cfr. FASSÒ, op. cit., 397 ss.. 64 “ Il diritto in quanto forma una scienza sistematica si divide in diritto naturale, che riposa

esclusivamente su principi a priori e diritto positivo che deriva dalla volontà del legislatore..” cfr. KANT, Divisione generale del diritto, in op. cit., 416 ss.; “Libertà (indipendenza da ogni costrizione imposta da un altro uomo),in quanto può sussistere colla libertà di ogni altro secondo la legge generale: è questo il diritto unico originario spettante ad ogni uomo in forza della sua umanità.... siccome riguardo a ciò che è innato ... non vi sono diritti ma un solo diritto, si potrà respingere nei prolegomeni la divisione…”: cfr. KANT, Il diritto innato è uno solo, in op. cit., 416 ss..

65 Cfr. KANT, La metafisica dei costumi, La dottrina del diritto, in op. cit., 422 ss..

Proprio questo carattere di precarietà porta alla fondazione della società civile: avendo infatti già nello stato di natura dei diritti soggettivi ed il conseguente diritto di chiederne il rispetto l’uomo si accorda con i suoi simili per dar vita allo Stato la cui ragion d’essere è la tutela coattiva dei diritti dei suoi membri.

L’uscita dallo stato di natura è un’esigenza razionale e morale dell’uomo. Postulare infatti l’esistenza di diritti soggettivi e rimanere nello stato di natura in cui la fruizione di tali diritti è incerta è un controsenso: l’uomo ha perciò il dovere morale di uscire dallo stato di natura e di dar vita alla società civile secondo il postulato di diritto pubblico: “ tu devi nel rapporto di necessaria coesistenza con tutti gli altri, uscire dallo stato di natura per entrare in uno stato giuridico”66.

Alla morte di Kant i principi del giusnaturalismo avevano avuto ampio seguito nel panorama politico europeo portando a compimento l’opera di rinnovamento del diritto e della società. Il pensiero del filosofo tedesco rappresentò la formulazione più compiuta e raffinata del pensiero filosofico di due secoli; le grandi codificazioni del XIX secolo furono la massima espressione pratica delle idee giusnaturalistiche.

Dopo la diffusione delle dottrine kantiane il giusnaturalismo entrò in crisi. Le origini della decadenza possono essere individuate nella messa in discussione della visione della natura: nell’Ottocento l’ idea di una natura buona e benefica, manifestazione di un ordine razionale al quale bastava che l’uomo si conformasse per realizzare il regno della giustizia cadde con l’avvento del romanticismo 67.

6. Kant con il termine diritto privato intende l’ insieme delle disposizioni di

diritto naturale e dalla trattazione di questa branca del diritto enuclea la teoria dei diritti soggettivi che si sviluppa dal tema del possesso. Alla base del ragionamento vi è il “postulato giuridico della ragion pratica” : qualunque oggetto esterno all’arbitrio dell’uomo può essere oggetto di possesso da parte degli altri.

Dal postulato discende l’obbligo per tutti gli altri uomini di astenersi dall’uso di oggetti che siano nell’arbitrio di un altro uomo68.

Il possesso trova perciò per Kant fondamento nella ragione stessa e si pone come facoltà innata dell’uomo; gli altri soggetti, compreso lo Stato, non possono interferire con questa sua facoltà.

Nello stato di natura esistono perciò oggetti sottoposti all’arbitrio di un soggetto con l’obbligo per gli altri di non intromettersi nel suo possesso. Si tratta tuttavia di un possesso provvisorio, come provvisorie sono pure le facoltà riconosciute dal diritto

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66 Il processo per il quale i diritti innati dell’uomo, cioè la sua libertà originaria, vengono ad essere garantiti e protetti dalla legislazione dello Stato deriva dal fatto che con il contratto originario gli uomini rinunciano ai loro diritti innati in cambio di diritti nuovi che li riproducano rafforzati perché maggiormente tutelati: cfr. FASSÒ, op. cit., 403 ss. in proposito cfr. anche KANT, Metafisica dei costumi. Dottrina del diritto, in op. cit., 403 ss.: “Tutti conferiscono al popolo la loro libertà esterna, per riprenderla subito dopo come membri di un ente comune, cioè del popolo considerato come Stato, e non si può dire che l’uomo nello Stato abbia sacrificato ad uno scopo una parte della sua libertà esterna innata, benché egli ha abbandonato totalmente la libertà selvaggia e senza legge per ritrovare di nuovo integra la sua libertà in modo assoluto nella sottomissione alla legge, cioè in una condizione giuridica …”.

67 Cfr. BOBBIO, Giusnaturalismo e positivismo giuridico, Giappichelli, Torino, 1972, 88 ss.. 68 Cfr. KANT, op. cit., 426 ss. per cui “ ...una massima secondo la quale un oggetto dell’arbitrio

dovrebbe essere in sé senza padrone è contraria al diritto. Infatti un oggetto del mio arbitrio è qualcosa che io ho fisicamente in mio potere di usare... Un oggetto del mio arbitrio è dunque quello, del quale io ho facoltà fisica di fare uso a piacimento, il cui uso è il mio potere; la qual cosa deve essere distinta dall’avere l’oggetto in mio potere o in mia padronanza , il che presuppone non soltanto una facoltà, ma anche un atto dell’arbitrio; è, dunque, una supposizione a priori della raggio pratica considerare e trattare ogni oggetto del mio arbitrio come cosa che oggettivamente può diventar mia o tua. Si può chiamare questo postulato legge permissiva della ragion pratica, vale a dire una legge che ci dà il potere, che noi non potremmo derivare dai soli concetti del diritto in generale, quello cioè di imporre ad ogni altro l’obbligazione, che essi altrimenti non avrebbero di astenersi dall’uso di determinati oggetti del nostro arbitrio, perché noi prima di loro li abbiamo presi in nostro possesso. La ragione vuole che questo valga come principio fondamentale , ed esso lo vuole realmente come ragion pratica, la quale con questo suo postulato a priori si allarga” .

naturale poiché non vi è ancora alcun ente che le garantisca contro possibili turbative69. L’ influenza esercitata dal pensiero di Locke su Kant è palese: anche per Locke lo stato di natura era caratterizzato da una situazione di precarietà in cui la tutela dei diritti innati era debole, tutto ciò giustificava la creazione di uno Stato che meglio garantisse i diritti di tutti gli uomini.

7. Rispetto a quella francese la cultura giuridica italiana di ispirazione

illuministica si caratterizzò per un ancor più accentuato interesse per i problemi pratici e tese in modo prevalente a riforme giuridico-politiche. Come problema politico si presentò infatti in quel tempo anche quello del diritto che fu visto anzitutto come problema della legislazione e dell’amministrazione della giustizia70.

La vita giuridica italiana era caratterizzata dalla degenerazione e dalla crisi del diritto comune. Da tempo erano venute meno le condizioni storiche di validità del diritto romano giustinianeo come diritto , comune a tutto l’ impero, istituzione che non era più che uno dei tanti stati sovrani d’Europa. Un siffatto diritto comune massimamente confuso ed incerto era fonte di gravissimi inconvenienti pratici. A porre rimedio all’ incertezza del diritto si impegnarono però nel Settecento non tanto i giuristi (che dalla confusione del diritto traevano i maggiori vantaggi) quanto gli uomini di cultura che risentirono maggiormente dell’ influenza dell’ illuminismo francese.

Uno dei maggiori centri della cultura illuministica italiana fu Milano, dove venne pubblicato per due anni il periodico Il Caffè, diretto da Pietro Verri alla cui edizione collaborarono il fratello Alessandro e Cesare Beccaria che contribuì a diffondere le idee riformiste. Tanto i fratelli Verri che il Beccaria furono feroci critici del diritto giustinianeo: le loro critiche a differenza della tradizione illuministica non erano mosse da motivazioni dottrinali astratte quanto da esigenze e da considerazioni pratiche. Pietro Verri indicò nella facoltà interpretativa del giudice il vero male del diritto ed auspicò perciò una riforma che impedisse ogni tipo di interpretazione71.

Cesare Beccaria focalizzò il suo interesse sul problema penale: affermando la natura contrattualistica della potestà punitiva e denunciando l’ ingiustizia di un sistema che permetteva tra l’altro al giudice di determinare del tutto arbitrariamente la pena da infliggere chiese una riforma maggiormente garantistica e liberale di un sistema che si rivelava eccessivamente repressivo rispetto alle esigenze sociali. Il pensiero di Beccaria esposto nella celebre opera Dei delitti e delle pene72 fu tradotto in molte lingue ed ebbe grandissima diffusione in molti stati europei ove contribuì in modo decisivo alla realizzazione di moltissime riforme del diritto e della procedura penale73.

Il Regno di Napoli fu nel XVIII secolo al pari di Milano il centro illuministico italiano più importante. Tra gli esponenti del movimento napoletano un posto di primo

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69 Cfr. KANT, op. cit., 437 ss.. 70 Sul punto cfr. VENTURI, Illuministi Italiani. Riformatori napoletani; Riccardo Ricciardi editore,

Milano-Napoli,1962 , ID, op. cit., Riformatori Lombardi, Piemontesi e Toscani, Riccardo Ricciardi editore, Milano-Napoli, 1958 e ID, op. cit., Riformatori delle antiche repubbliche, dei ducati, dello Stato pontificio e delle isole, ; Riccardo Ricciardi editore, Milano-Napoli, 1965. Accanto alle critiche degli illuministi e ancor prima di esse di riforme legislative e giudiziarie anche altri scrittori: prova che il pensiero italiano del secolo fu dominato da problemi reali che in Italia si fecero sentire con particolare urgenza, così da attrarre l’attenzione di tutti gli uomini colti, quale che ne fosse la posizione filosofica e la specifica attività. Ad esempio cfr. FASSÒ, op. cit., 368 ss. che ricorda che agli inizi del Settecento per porre rimedio al problema dell’eccesso delle fonti del diritto Paolo Mattia Doria (1662-1746) propose che l’unico legislatore fosse il giudice, che guidato dalla ragione giudicando sul caso concreto ponesse delle regole valide anche per casi simili.

71 “ ... il giudice diventa legislatore sì tosto che è lecito interpretar la legge; dunque si proibisca al giudice di interpretar la legge”: cfr. FASSÒ, op. cit., 374 ss..

72 Cfr. BECCARIA, De delitti e delle pene, Comini, Pavia, 1786. 73 La legislazione, secondo Beccaria, doveva essere espressione fedele dei sentimenti della società

unita, per necessità, dal contratto sociale, ciascun uomo costretto ad associarsi per necessità di tutela nei confronti degli altri uomini cede mal volentieri la sua libertà e ne cede solo la parte assolutamente necessaria, la potestà punitiva trova la sua giustificazione solo in questa libertà ceduta dall’ individuo. Un diritto penale che andasse oltre la concessione fatta dal singolo sarebbe, perciò, del tutto illegittimo.

piano merita certamente Pietro Giannone che nella sua opera Istoria civile del Regno di Napoli74 trattò dei rapporti tra Stato e Chiesa per affermare l’ indipendenza del poter statale da quello ecclesiastico. Ebbe grande importanza in materia economica Antonio Genovesi, personalità eclettica che si occupò di tutti i campi della società, ricordato soprattutto per le teorie espresse nelle Lezioni di commercio75. Altro grande esponente dell’ illuminismo napoletano fu Gaetano Filangeri che sin dalle opere giovanile fu convinto difensore delle istanze riformistiche soprattutto in campo giuridico. Filangeri raggiunse la massima fama con il trattato Scienza della legislazione76 nel quale affermava con forza che solo le buone leggi erano garanzia di felicità per la nazione e che la caratteristica principale delle buone leggi era l’uniformità (caratteristica della quale il vigente sistema normativo difettava gravemente). Il compito di “ fare leggi” doveva essere riservato al legislatore che doveva limitarsi a positivizzare i principi fissi, determinati ed immutabili” del diritto naturale.

Assai triste fu l’esperienza vissuta da altri due pensatori napoletani, Francesco Maria Pagano e Francesco Russo, che trovarono la morte tentando di attuare con l’appoggio delle autorità francesi, le idee illuministiche durante la breve esperienza della Repubblica Partenopea.

Particolarmente notevole fu la figura di Pagano (autore dell’opera Saggi Politici77): fin dalle prime opere dedicate allo studio del diritto romano egli sostenne l’esigenza di una riforma liberale legislazione e dello Stato.

In seguito cercò di sviluppare questo programma riformistico soprattutto nelle opere penalistiche in cui auspicò un l’elaborazione di un codice dedotto dal diritto naturale comune a tutti i paesi civili e l’emanazione di un nuovo codice di procedura giudiziaria che eliminasse istituti processuali barbari come la tortura e fosse maggiormente rispettoso dei diritti del singolo.

Nel 1799 si occupò personalmente della riforma criminale per i territori napoletani formulando in proposito un rapporto che presentò al Comitato incaricato di redigere il progetto di costituzione della Repubblica Napoletana. Pagano espose nel rapporto tutte le sue convinzioni circa la necessità di una svolta liberale, ma la sua vita e le sue aspirazioni liberali furono stroncate con la caduta della Repubblica78.

Le idee illuministe non ebbero sostenitori solo a Milano e a Napoli79. Figura caratteristica dell’ illuminismo italiano fu l’abate siciliano Nicola Spedalieri che sostenne con ardore gli ideali della rivoluzione francese cercando di conciliare le teorie giusnaturalistiche dei diritti innati ed il principio della sovranità popolare con quello teocratico. Altro esponente “clericale” di spicco del dibattito italiano fu l’abate Pietro Tamburini che polemizzò ferocemente con lo Spedalieri affermando con rigorosa coerenza la dottrina dell’assolutismo teocratico e rifiutando l’ idea della sovranità popolare, dei diritti innati dell’uomo e del contratto sociale80.

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74 Cfr. GIANNONE, Istoria civile del Regno di Napoli, tipografia Elvetica, Capolago, 1840. 75 Cfr GENOVESI, Delle lezioni di commercio o sia dell’economia civile da leggersi nella cattedra

Interiana dell’Abate Genovesi regio cattedratico, Agnelli, Milano, 1769. 76 Cfr. FILANGERI, La scienza della legislazione ed opuscoli, Classici italiani, Milano, 1823. 77 Cfr. PAGANO, Saggi politici, Dones, Milano, 1800. 78 Sulla vita e il pensiero di Pagano cfr. VENTURI op. cit., Riformatori napoletani; 919 ss. che

ricorda che egli propose che la Costituzione, pur seguendo il modello francese, dovesse presentare dei risvolti del tutto innovativi, come ad esempio la costituzione dell’Eforato (una sorta di corte Costituzionale con il compito di controllare e prevenire eventuali abusi da parte degli organi legislativi) e la reintroduzione di organi con il compito di sorvegliare i costumi. Nella Dichiarazione proposta da Pagano, oltre al riconoscimento dei diritti e dei doveri dell’uomo, ad imitazione della Costituzione francese del 1793, sono compresi anche doveri di carattere sociale: “soccorrere gli altri uomini in difficoltà” , “alimentare i bisognosi”, “ illuminare ed istruire gli altri” .

79 In proposito cfr. VENTURI, op. cit., Riformatori delle antiche repubbliche, dei ducati, dello Stato pontificio e delle isole, 1965.

80 Cfr. VENTURI , op. cit., Riformatori Lombardi, Piemontesi e Toscani, 499 ss..

L’ illuminista trentino Carlo Antonio Pilati criticò le leggi vigenti derivate dal diritto romano e contrappose ad esse le leggi naturali nell’opera Di una riforma d’ Italia81; mentre lo scrittore meridionale Francescantonio Grimaldi criticò a fondo le idee giusnaturalistiche ed affermò che i diritti naturali ed in particolare l’uguaglianza originaria non fossero deducibili dallo stato di natura e dalla legge naturale che in esso ha vigore82.

8. Le dottrine giusnaturalistiche ebbero grande influenza sullo sviluppo della

società del Settecento e dell’Ottocento: da un lato portarono ad una profondo mutamento dei rapporti tra il potere dello Stato e il cittadino (ora non più solo suddito) e dall’altro segnarono l’ inizio di un processo di semplificazione e di riforma di tutto il sistema giuridico.

Nello Stato assoluto il singolo non godeva di alcun diritto e di nessuna tutela nei confronti del potere politico e il sovrano era titolare nei suoi confronti di un potere illimitato ed insindacabile che trovava nella religione fondamento e forza e che lo poneva al di sopra della stessa legge83.

Essendo la figura del sovrano centrale poiché rappresentante la somma essenza dello Stato, le istituzioni dovevano avere come obbiettivo primario la sua tutela ed il suo benessere; i sudditi avrebbero goduto di riflesso di questa situazione poiché il loro benessere dipendeva dal mantenimento e dal rafforzamento dell’ istituzione politica.

Con l’avvento e la diffusione delle teorie giusnaturalistiche l’ idea dello Stato e dei rapporti tra potere e sudditi cambiò in modo radicale. Il popolo non fu più visto come una pertinenza dello Stato, proprietà perciò del sovrano e strumento da utilizzarsi per il rafforzamento del potere.

All’ idea alienante di sudditanza si contrapposero i concetti dell’ individualismo giuridico che posero l’attenzione sul singolo cittadino che era naturalmente dotato di diritti e di facoltà che l’autorità non poteva in alcun modo comprimere84: al popolo, insieme di uomini per natura liberi, dovevano essere riconosciuti in pieno i suoi diritti85.

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81 Cfr. PILATI, Di una riforma d’ Italia, Bibliopolis, Napoli, 1977. Il diritto penale di cui egli tratta non è però il diritto naturale razionale, ma è un diritto naturale inteso alla Rousseau, come istinto o sentimento morale: cfr. VENTURI , op. cit., Riformatori Lombardi, Piemontesi e Toscani, 564 ss..

82 Cfr. VENTURI, op. cit., Riformatori delle antiche repubbliche, dei ducati, dello Stato pontificio e delle isole, 1965, 512 ss..

83 Esemplare la descrizione dello storico francese Pierre Goubert dell’atteggiamento tenuto dal giovanissimo Luigi XIV all’ inizio della sua reggenza cfr. GIARDINA, SABBATUCCI e V IDOTTO, op. cit., 24 ss.: “ (Luigi XIII era morto nel 1643 e l’unico erede, il figlio Luigi aveva solo cinque anni, il governo fu allora affidato al Cardinale Mazzarino, Luigi XIV iniziò a governare solo alla morte del Cardinale nel 1661): “All’alba del 10 Marzo 1661, il giorno dopo la morte di Mazzarino, il ventiduenne Luigi XIV, convocò nel suo studio privato soltanto tre uomini. Non appartenevano alla sua famiglia, non erano né prelati, né generali, né grandi signori feudali (...) erano stati al servizio del Cardinale scomparso e la loro nobiltà era alquanto recente. Luigi, senza indugio, lo informò che da ora in poi avrebbe regnato da solo, senza nominare alcun primo ministro, e che essi avrebbero dovuto fornirgli il loro parere solo qualora egli lo avesse espressamente richiesto: ne avrebbe tenuto conto a sua discrezione” .

84 La diversa visione dei rapporti tra cittadino è stato è emblematicamente rappresentata dalle teorie di Hobbes e di Locke: il primo riconosce al sovrano un generale ed illimitato potere che gli è riconosciuto dagli stessi sudditi affinché mediante la sua azione, eliminando lo stato di guerra che caratterizza lo stato di natura, consenta loro di sopravvivere; il secondo invece pone dei limiti al potere del sovrano, limiti che sono dati dal fatto che già nello stato di natura che precede cronologicamente la creazione dello stato gli individui sono dotati in quanto tali di un insieme di diritti e di facoltà (vita, salute, salute, libertà e proprietà); l’unica ragione che induce gli uomini ad uscire dallo stato di natura creando la società civile è la prospettiva di poter godere in modo ancora più pieno dei diritti e delle facoltà che già gli appartenevano nello stato di natura. Uno stato che negasse o comprimesse senza motivo i diritti naturali dell’ individuo perderebbe ogni ragione di esistere e legittimerebbe il popolo alla rivolta.

85 Sul punto cfr. COMTE, Trattato delle proprietà, Tipografia e libreria Migliaresi & C., Livorno, 1838, 4 ss. per il quale: “Da tutto ciò e dalla tendenza dell’uman genere al progresso ed alla felicità , ho dedotto per conseguenza, esser la schiavitù uno stato contro natura , in opposizione diretta colle leggi che guidano le nazioni allo sviluppo ed alla prosperità ; e che un uomo ed a più giusta ragione un popolo non può mai essere considerato come proprietà..... se è dovere degli uomini uniformarsi alle leggi di natura , ogni uomo sarà obbligato a rispettare e a far rispettare la libertà di tutti , e tutti a rispettare e far rispettare la libertà

Il cittadino divenne il centro di tutto il nuovo sistema socio-politico sostituendo la figura del sovrano assoluto che [ove addirittura non sparì (Francia, Stati Uniti)] vide fortemente ridimensionati e limitati i suoi poteri (Inghilterra86) in favore di un impostazione di Stato e governo più liberale.

Leggendo i titoli dei più importanti atti legislativi che segnarono la svolta [La carta dei diritti (Inghilterra), La dichiarazione dei diritti dell’uomo (Stati Uniti) e la Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino (Francia)] ci si può rendere conto del tenore della riforma. Nella nuova visione dei rapporti tra Stato e individuo questo, divenuto cittadino, era titolare di posizione soggettive attive nei confronti del potere statale che gli derivavano direttamente dalla sua intima natura e che potevano essere eccezionalmente limitate solo in virtù di un'esigenza generale (sempreché il vantaggio sociale compensasse la compressione sofferta dalla libertà individuale).

La convinzione dell’esistenza di una serie di diritti soggettivi naturali che giustificassero una limitazione del potere delle autorità, unita all’altra fondamentale idea giusnaturalistica della fondazione consensuale dello Stato, ebbe come naturale conseguenza la generale richiesta di una riforma giuridica radicale che adeguasse la legislazione, che aveva tratto origine da considerazioni ormai superate della struttura statale e del potere politico, alla nuova impostazione dei rapporti sociali.

La riforma si sviluppò in due direzioni: da un lato mediante il processo di costituzionalizzazione e dall’altro con il processo prima di consolidazione87 e poi di codificazione di ogni branca del diritto.

Per quanto riguarda il tema dei movimenti costituzionali la loro opera prendendo le mosse dai principi di diritto naturale mirava in primis e ad assicurare i cittadini da atti arbitrari dell’autorità, a dare all’attività di questa un organizzazione sistematica e razionale e secondariamente a positivizzare proprio quei diritti naturali che costituivano la sfera di dominio riservato in cui lo stato non poteva entrare.

In alcune proposte costituzionali (Francia 1793, Repubblica Napoletana 1799) oltre alla positivizzazione dei diritti del cittadino si intese positivizzare anche gli obblighi a cui i singoli erano tenuti, in virtù del vincolo associativo, nei confronti degli altri cittadini e della stessa struttura statale.

La codificazione del diritto rappresentò invece la soluzione al problema del particolarismo giuridico e della crisi del vecchio sistema del diritto comune che si faceva via via sempre più grave e che solo mediante improbabili acrobazie giurisprudenziali riusciva a risolvere situazioni che non erano nemmeno immaginate da coloro che

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d’ognuno. L’esistenza di un dovere suppone un diritto corrispondente: se le leggi alle quali gli uomini sono sottoposti per natura , impongono il dovere di rispettare la libertà de’ loro simili, ciascuno ha il diritto di obbligare a rispettare la propria e il diritto che appartiene a ciascuno appartiene a tutti .... Dichiararsi schiavo non è solo rinunziare ai propri diritti ma è rifiutarsi all’adempimento dei propri doveri. è convenire di non esser tenuto ad alcun cosa sia verso di sé che verso gli altri: è proclamare una contraddizione , mentre se per natura l’uomo non ha obbligo alcuno né verso di sé, né verso altrui, come potrà averne verso il suo padrone.. I diritti ed i doveri dell’uomo verso di sé e verso gli altri sono inerenti alla propria natura... Le stesse leggi che vietano all’uomo di esser accomunato ed esser trattato come proprietà si oppongon che un popolo sia reputato proprietà di un individuo di una famiglia o di una casta” .

86 Gli atti più importanti che seguirono la glorious revolution del 1688 [il Bill of rights (1689) e l’Act of Settlement (1701)] rispondevano in toto alle istanze dei costituzionalisti inglesi: il potere del sovrano era molto limitato sia indirettamente, mediante il rafforzamento del ruolo del parlamento, sia direttamente, mediante l’espressa previsione di limiti al potere di azione della corona. L’art. 4 dell’Act of Settlement (cfr. GIARDINA, SABBATUCCI e V IDOTTO, op. cit., 58 ss.) recitava: “E che essendo le leggi d’ Inghilterra diritto naturale del suo popolo e dato che i re e le regine che saliranno sul trono di questo reame dovranno governarlo secondo le dette leggi e tutti i loro funzionari e ministri dovranno servire secondo le medesime: i detti Lords spirituali e temporali, e i comuni, pregano umilmente che tutte le leggi e gli statuti di questo reame intese a garantire la religione costituita ed i diritti e le libertà del popolo e tutte le altre leggi e statuti ora in vigore , possano essere ratificati e confermati... da sua Maestà per consiglio e consenso dei detti Lords spirituali e temporali e dei Comuni (...)” .

87 L’elaborazione delle consolidazioni venne promossa dai sovrani per semplificare l’attività giudiziale che era fortemente in crisi a causa dell’altissimo numero di disposizioni che sovrapponendosi impedivano di giungere in breve tempo a decisioni certe; diversamente dalle codificazioni esse non erano un nuovo ed organico corpo di leggi ma solo delle raccolte di materiale giurisprudenziale e legislativo precedentemente emanato anche in tempi assai diversi.

originalmente avevano elaborato la disciplina: il giusnaturalismo costituì la risposta alle esigenze di razionalizzazione dei rapporti giuridici fornendo le basi sulle quali intessere la nuova tela di rapporti giuridici.

L’evoluzione dei rapporti sociali e soprattutto dei rapporti economici era infatti fortemente ostacolata dai problemi prodotti dalla pressoché assoluta mancanza di certezza del diritto a cui conseguiva uno stato di insicurezza che frenava gli investimenti.

Quando si comprese che nemmeno mediante le consolidazioni il diritto vigente era in grado di fornire ai cittadini quelle certezze andò via via nascendo l’ idea di una riforma totale del diritto, che evidenziando e separando le disposizioni che rispondevano ai semplici principi di diritto naturale permettesse l’elaborazione di un codice che fosse per sua stessa natura giusto e sistematico. Grazie al nuovo codice (derivazione dei principi naturali88) si sarebbero potuti risolvere i problemi di incertezza che il vecchio sistema aveva creato ed assicurare a tutti i cittadini un a maggiore libertà ed il pieno godimento dei loro diritti in conformità alle disposizioni dello stesso codice e alle nuove esigenze sociali.

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88 Cfr. COMTE, op. cit., 229 ss.: “A questo punto io sono obbligato di rammemorare, che i governi non hanno potenza di mutare la natura delle cose; essi non possono fare che ciò che di natura sua è giusto non lo sia, e lo sia ciò che non lo è” . Dello stesso parere cfr. BONDELMONTI, Il naturale diritto di vindicare e perseguire una cosa mobile, Antonio Fabbrini, Lucca, 1751, 3 ss.: “Dettame naturale (senza esaminare ciò che facessero gli uomini prima della società costituita, ispezione affatto inutile per noi) è quello che risulta dalle relazioni morali, che presentemente intervengono tra certi uomini, considerata l’ indole delle cose umane ad essi uomini conveniente. Sicché facendo astrazione da tutte le Leggi positive, resti unicamente sotto la contemplazione nostra quel dettame comune, a cui i detti uomini debbono necessariamente essere conformati per retta ragione” .

II - ORIGINE

ED EVOLUZIONE DEL DIRITTO D’AUTORE

SOMMARIO: 1. L’ importanza dell’ invenzione della stampa nella nascita del diritto d’autore. — 2. Le associazioni di mestiere e i privilegi. — 3. I privilegi dei primi anni della stampa. — 4. Il sistema dei privilegi in Francia, Inghilterra e Germania. — 5. I primi interventi legislativi. — 6. La situazione legislativa degli Stati dell’ Italia preunitaria. — 7. Dalla convenzione austro-sarda del 1840 alla prima legge italiana sul diritto degli autori.

1. Il riconoscimento in capo agli autori di un diritto sulle proprie creazioni

costituisce un capitolo piuttosto recente nella storia del diritto: il momento in cui la coscienza giuridica comprese la necessità di distinguere il corpus mysticum dell’opera da quello materiale, riconoscendo al primo una tutela distinta da quella tradizionalmente accordata al secondo, coincise, infatti, con l’ invenzione della stampa a caratteri mobili89.

Fino ad allora la situazione giuridica del libro e di ciò che esso conteneva non era sostanzialmente mutata dall’originaria impostazione, propria dell’epoca romana. Se è vero che la trascrizione o copia di codici non era più in questo periodo solo opera monastica, come lo era stato nell’epoca precedente, ma era diventata anche un’opera laica promossa e favorita da principi illuminati, se è vero che il materiale scrittoio si arricchiva di quell’elemento, la carta, che finirà col soppiantare tutti gli altri, la tecnica della formazione rimaneva pur sempre quella di prima. Ciò faceva di ogni copia un pezzo unico e del libro (inteso come oggetto materiale) un oggetto di gran lusso e di eccezionale valore anche quando (come non di rado avveniva) non fosse ulteriormente arricchito.

Già nel XIV e XV secolo l’ interesse per l’alto valore dei libri aveva attirato l’attenzione dei mercanti che tra gli altri beni che commerciavano avevano fatto ricerca ed acquistato all’estero antichi manoscritti per rivenderli in patria90; i libri sono descritti in molti scritti dell’epoca come oggetti di grandissimo valore data la difficoltà di produzione e riproduzione. La riproduzione dei libri infatti continuava ad essere basata sulla copiatura.

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89 La stampa a caratteri fissi era già nota ai cinesi parecchi secoli prima della nascita di Cristo; la stampa a caratteri mobili nacque a Magonza per opera di Johann Gensfleisch, noto con il nome di Giovanni Guttenberg, dalla cui officina uscì, nel 1454-1456 il primo libro stampato del mondo, La Bibbia di Mazzarina. Il sacco di Magonza, nel 1462, disperse i tipografi maguntini per tutta la Germania e alla fine del XV secolo erano sorte tipografi in tutti i paesi d’Europa: Francia (1469); Belgio, Olanda e Svizzera (1472); Ungheria (1473); Inghilterra , Polonia e Spagna (1474); Boemia (1475); Danimarca (1482); Svezia (1483); Portogallo (1489); Turchia (1493). In Italia la stampa a caratteri mobili fu introdotta nel 1465 e la prima opera stampata fu De oratore di Cicerone che uscì da una stamperia di Subiaco; a Roma fu stampato il primo libro nel 1467; Giovanni da Spira fu il primo tipografo della Serenissima Repubblica di Venezia nel 1469 anche se il più celebrato fu Aldo Manunzio Seniore; a Firenze, ove la stampa fu introdotta nel 1471, godettero di grande notorietà i Giunta; a Milano Panfilo Castaldi stampò il primo libro nel 1471. Nel XVI secolo nacque in Italia il libro nel senso comune del termine con l’ invenzione dei caratteri Aldini e Romani e l’abbellimento di magnifiche illustrazioni; il Seicento segnò un momento di crisi dell’arte tipografica: alla stampa divenuta del tutto anonima per quanto riguarda lo stile si supplì con il fasto e con le magnifiche illustrazioni dei volumi. Il XVIII secolo fu un periodo di nuovo splendore per la stampa grazie all’ invenzione di nuovi caratteri, a nuove forme di composizione e alle illustrazioni eseguite spesso da grandi artisti.

90 Cfr. FRANCESCHELLI, Trattato di diritto industriale, Giuffrè, Milano, 1960, 334 ss. che osserva che c’è traccia, ad esempio, sulla fine del trecento, di un intenso rapporto commerciale avente per oggetto numerosi libri provenienti da Barcellona, depositati a Pisa presso Francesco de Marco da Prato, su cui un mercante veneziano godeva di alcuni diritti in base ad una tratta emessa il 21 ottobre 1392 a suo favore da due mercanti di Barcellona, e i Pisani trattenevano per qualche anticipazione.

L’aumento della richiesta di manoscritti determinò la fioritura di numerose officine scrittorie91 e la riproduzione delle opere fatta a mano richiedeva tempo e costi elevati: le opere letterarie erano allora difficilmente reperibili sia per le forti spese di riproduzione sia per lo scarso numero di esemplari disponibili sul mercato. In questa situazione la remunerazione degli autori era assicurata dalla vendita del manoscritto: il problema di una tutela ulteriore rispetto a quella garantita dall’alienazione del supporto materiale dell’opera non era nemmeno avvertito. L’unica garanzia di profitto era in questo modo assicurata dalla proprietà del supporto materiale, inquadrata negli schemi del diritto romano e destinata perciò a venire meno con l’alienazione dell’opera92.

L’ invenzione della stampa ebbe un impatto dirompente sul commercio dei manoscritti : la maggior facilità con cui i testi potevano essere riprodotti determinò infatti l’aumento delle copie disponibili il conseguente abbassamento dei loro prezzi, rendendo così possibile ad un maggior numero di persone, che prima non potevano permetterselo, l’acquisto di libri e stampe. Gli imprenditori investirono notevoli somme per l’acquisto delle presse per la stampa, della carta e dei manoscritti originali: nacque così l’arte tipografica.

I sovrani protessero sin da subito la nuova arte, preferendola ad ogni altra professione: nel 1583 e nel 1594, ad esempio, le autorità francesi imposero forti tasse sull’esercizio dei diversi mestieri ma da tali imposte fu esentata l’arte dei tipografi93.

Editori e stampatori furono ben presto riuniti in potenti corporazioni cui fu attribuito da parte delle autorità il monopolio del mestiere: alla stampa di qualsiasi opera o manoscritto erano autorizzati solo gli iscritti alla corporazione e i trasgressori erano severamente sanzionati94.

Ben presto però gli stampatori si trovarono di fronte ad un nuovo problema (dato dalla concorrenza degli altri tipografi) che metteva in pericolo oltre lo sviluppo dell’arte stessa le loro prospettive di guadagno: l’editore o lo stampatore che per primo stampava un’opera doveva infatti investire una notevole somma per l’acquisto o dell’opera originale dall’autore o del manoscritto dell’opera classica dal legittimo proprietario; il prezzo della prima edizione così prodotta doveva remunerare l’editore o lo stampatore anche di quest’ulteriore spesa. Il fatto che altri stampatori potessero ristampare liberamente la sua edizione permetteva a questi di vendere le loro ad un prezzo

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91 Sul tema cfr. FRANCESCHELLI, op. cit., 335 ss. che riferisce che nel 1377 Papa Gregorio XI avviò l’officina pontificia che ebbe il suo momento di maggior splendore verso la metà del XV secolo sotto il pontificato di Nicolò V, che le cronache dell’epoca descrivono come un grandissimo appassionato di libri e che fondò la Biblioteca vaticana Tra le più celebri officine sono poi da ricordare quelle di Montecassino e di Bobbio in Italia, Raichenau e Fulda in Germania, San Gallo in Svizzera e Corbie in Francia. Tra i prìncipi laici Cosimo il Vecchio dei Medici volendo anch’egli fondare una biblioteca a Fiesole, assunse come consulente specializzato Vespasiano da Bisticci che lo convinse a far uso dell’opera di quarantacinque copisti che nel giro di due anni trascrissero circa duecento volumi.

92 Cfr. DI FRANCO, Proprietà intellettuale ed artistica, Società editrice libraria, Milano, 1936, 1 ss. che ricorda che già nell’antica Roma si poneva il problema della tutela delle opere dell’ ingegno. All’autore era riconosciuto fino alla pubblicazione dell’opera (pubblica lettura, riproduzione e vendita, consegna ad un terzo che riproducesse o vendesse) il diritto all’ inedito, ogni pubblicazione abusiva poteva essere repressa mediante l’actio furti, mentre il diritto all’ inedito era tutelato mediante l’actio injuram. Queste azioni assicuravano il diritto al riconoscimento della paternità dell’opera e ad un eventuale risarcimento del danno per l’offesa alla personalità eventualmente subita dalla falsa attribuzione di paternità. Dal momento della pubblicazione, invece ogni diritto sull’opera era, per l’autore, perduto (salva la possibilità di emendare e correggere). In definitiva il diritto dell’autore si risolveva nel diritto sulla cosa che costituiva il sostegno materiale: protetta la cosa materiale in sé e nel suo collegamento con un soggetto determinato in base al diritto di proprietà su di esso non c’è traccia di altra protezione. Colui che avesse legittimamente acquistato il manoscritto, o una copia di esso (o avesse trascritto una pubblica recitazione) poteva goderne nel modo più pieno ed assoluto, comprese le facoltà di riproduzione e di cessione a terzi.

93 Cfr. TODDE, Studi sulla pretesa proprietà letteraria ed artistica, Tipografia della Gazzetta popolare, Cagliari, 1863, 13 ss. che in merito all’ importanza della stampa riferisce le parole di Luigi XII che definì la stampa un’ invenzione più divina che umana, “per cui la nostra santa religione è stata grandemente accresciuta e corroborata, la giustizia si è meglio estesa ed amministrata, ed il servizio divino più onorevolmente e curiosamente fatto detto e celebrato” .

94 Cfr. FRANCESCHELLI, op. cit. 338.

assai minore di quello stabilito dal primo editore, mettendo così in serio pericolo le possibilità di remunerazione di questo e ponendo un freno all’ iniziativa di tutti.

Si profilò quindi la necessità di ripensare tutta la disciplina giuridica per evitare che le distorsioni causate dai numerosi episodi di concorrenza pregiudicassero in modo irreversibile la crescita del nuovo mercato.

La disciplina originariamente elaborata non si preoccupò perciò di garantire alcun diritto agli autori ma si tradusse nella concessione, da parte delle autorità nazionali, agli stampatori di privilegi esclusivi di stampa95 capaci di assicurare per un periodo più o meno ampio il monopolio di stampa e pubblicazione dei libri preservandoli in questo modo dai pericoli cui sarebbero invece stati esposti in un regime di libera concorrenza96.

I privilegi librari non costituirono una novità nel panorama giuridico europeo: l’originalità sta invece nell’applicazione di un istituto già ampiamente in uso per assicurare esigenze (quelle dei diritti relativi sui prodotti della stampa delle opere letterarie) da poco sentite.

Dopo il XV secolo i privilegi di stampa ebbero una straordinaria diffusione ed è possibile classificarli in tre gruppi secondo il contenuto dispositivo: privilegi commerciali, privilegi industriali e privilegi letterari.

I privilegi commerciali erano concessi per la stampa (di un’opera determinata o) di un gruppo di opere appartenenti a tempi ormai remoti e che oggi definiremmo di dominio pubblico. Questo tipo di privilegio mirava ad incentivare la riproduzione di testi appartenenti per lo più alla letteratura greca e latina, assicurando a chi li produceva un monopolio sulle loro vendite limitato nel tempo97.

I privilegi industriali erano invece concessioni con cui si remuneravano coloro che introducevano invenzioni migliorative per la stampa98.

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95 Cfr. FRANCESCHELLI, Le origini e lo svolgimento del diritto industriale nei primi secoli della stampa, in Riv. dir. ind. 1952, 159 ss. che afferma che in quel tempo il principio giuridico fondamentale non era quello, poi generalmente riconosciuto, in base al quale ciò che non era vietato era permesso ma quello secondo cui solo ciò che era espressamente permesso era tutelato; da ciò la necessità di intervenire in modo puntuale per concedere di volta in volta a stampatori, autori o librai di fare ciò che il diritto comune non consentiva: instaurare una situazione di monopolio mediante la concessione da parte delle autorità di uno jus excludendi alios che si aggiungeva al generale jus utendi-fruendi.

96 Il monopolio veniva assicurato agli stampatori, oltre che mediante il rilascio di privilegi, dalle disposizioni degli Statuti delle arti e delle corporazioni: ad esempio cfr. Statuto dell’Università de’Librari e Stampatori della città e Ducato di Milano, nuovamente riformati, ed approvati dal Senato eccellentissimo sotto il 15 maggio 1734 come patente autentica esistente nell’Archivio di detta Università, Milano, 1734. “Cap. XX: Che non ardisca, né presuma nessuno di detti Matricolati, stampare né far stampare per sé o per altri né vendere, introdurre o trarre profitto, o far vendere qualsivoglia opera o libro ancorché di poco valore, che sia già stampato o fatto stampare da alcuno di essi matricolati, purché tale opera sia cosa nuova o non più stampata da altro Matricolato sotto la pena della perdita del libro che avrà stampato e del pagamento di scudi 25 nonché del risarcimento delle spese e di danni subiti dal primo stampatore” .

97 Nei primi periodi dell’arte tipografica la stampa di opere contemporanee era cosa eccezionale, l’attività aveva per oggetto di norma la stampa di manoscritti antichi religiosi e giuridici di lingua latina e greca, le autorità incoraggiavano quest’attività con lo scopo di portare alla luce i tesori culturali dell’epoca antica e di diffonderli in tal senso cfr. STOLFI, La proprietà intellettuale, UTET, Torino, 1915, 69 ss.. I privilegi commerciali furono perciò tra i primi concessi. Tra i privilegi di questo tipo si ricordino ad esempio: i privilegi concessi a Milano nel 1481 e nel 1483 rispettivamente ad Antonio Zarotto, per l’edizione della Sforziade del Simonetta, e a Pietro Giustino da Tolentino per Mediolanensa convivia di Francesco Filelfo: cfr. R. e L. SORDELLI, I privilegi di stampa a Milano nel secolo XV, Riv. dir. ind. 1957, 100 ss.; il privilegio veneziano, del 1500, rilasciato ad Aldo Manunzio Seniore per la stampa delle Epistole di Santa Caterina: cfr. ALGRADI, La tutela dell’opera dell’ ingegno ed il plagio, Cedam, Padova, 1978, 5 ss..

98 Privilegio di tale tipo fu ad esempio quello concesso sempre dalla Serenissima ad Aldo Manunzio Seniore nel 1500-1501 per il formato in ottavo del suo Virgilio e dei suoi Orazio, Marziale, Giovenale e Persio nonché per l’ introduzione dei caratteri corsivi, o come egli stesso disse cancelleresco: mediante questa invenzione il libro risultava di dimensioni assai minori rispetto a quelli ingenere prodotti). “La pubblicazione del Virgilio in ottavo fu dunque una rivoluzione dovuta al suo istinto di editore che gli suggerì l’ idea di stampar libri che si potessero leggere o studiare tenendosi in mano senza bisogno di un leggio monumentale” . Altro esempio di privilegio industriale è la concessione fatta nel 1514-1515 dal governo toscano a Giovanbernardo da Salvestro e a Giovanbattista di Cristofano per l’ invenzione di un nuovo metodo di stampa della musica che rendeva più semplice il procedimento per queste opere cfr. FRANCESCHELLI, op. cit., 343 ss..

I privilegi letterari erano invece rilasciati agli autori come premio per la loro creazione e garantivano loro il diritto esclusivo di pubblicare spacciare e ristampare l’opera99.

Il primo privilegio concesso ad uno stampatore è datato 18 settembre 1469 quando la Repubblica di Venezia accordò a Giovanni da Spira (Johan von Speyern, un tipografo tedesco) un’esclusiva nella stampa di qualsiasi opera per una durata di cinque anni, esclusiva di cui però il tipografo non poté beneficiare a causa della morte sopravvenuta quasi immediatamente dopo100.

Analoga facoltà fu concessa (per incoraggiare l’apertura di una stamperia nel Ducato milanese) un anno dopo da Galeazzo Maria Sforza ad Antonio Planella, per un periodo questa volta di dieci anni101.

I privilegi degli stampatori furono inizialmente più numerosi di quelli concessi agli autori sia perché le prime opere stampate erano testi classici i cui autori o aventi causa erano già scomparsi, sia perché gli autori contemporanei non avevano ancora preso coscienza dell’ importanza del loro ruolo.

2. Durante i primi secoli dell’ impero romano si assistette ad un rapido

progresso delle arti e dei mestieri cui seguì una capillare diffusione di laboratori, botteghe , officine. I titolari delle aziende esercenti la medesima attività iniziarono ad associarsi102: è questo dunque il periodo in cui nacquero le prime associazioni di mestiere da cui si svilupparono poi le corporazioni. Esse erano unioni volontarie di persone esercenti le medesima professione (Collegia sacerdotali, Collegia dei funzionari pubblici e Collegia opificium, formati cioè da persone che esercitavano lo stesso mestiere).

Le prime corporazioni nacquero dunque spontaneamente e per questo motivo rimasero a lungo prive di disciplina giuridica e riconoscimento statale: inizialmente erano centri di solidarietà professionale e spirituale, organizzazioni di resistenza e difesa dei comuni interessi rinsaldate dal sentimento religioso (erano solitamente devote ad un Santo).

Dopo la fine dell’ impero a fronte della crisi dilagante le autorità locali assunsero via via sempre maggiori compiti e servizi essenziali per la comunità cui non riuscirono però ad adempiere: decisero allora di delegarli alle corporazioni che si ritrovarono così costrette a svolgere una parte delle funzioni pubbliche. Le autorità stabilirono inoltre che l’appartenenza alla corporazione di mestiere fosse obbligatoria ed ereditaria per evitare che gli associati (obbligati a questa nuova, impegnativa ed assai

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99 Il primo privilegio letterario di cui si ha notizia fu concesso dalla Repubblica di Venezia, nel 1486, al Sabellico per la sua opera, di carattere storico, Rerum Venetiarum libri XXIII. L’opera pareva al Senato della Repubblica un affresco storico tanto pregevole da motivare la concessione della privativa al suo autore. Un altro esempio di privilegio letterario è la concessione fatta a Milano a Bettin da Trezzo per la sua Letilogia: cfr. FRANCESHELLI, op. cit., 352 ss.; nonché quello concesso dalla Commissione di Governo del Piemonte, nel 1793 a Melchiorre Casaroli per la sua Istruzione di un cittadino ai suoi fratelli meno istruiti: cfr. L.C. UBERTAZZI, Privilegi letterari sabaudi del ‘700, in AIDA 1992, 321 ss..

100 Cfr. sul privilegio concesso alle stampatore tedesco CRISTOFARO, Trattato del diritto d’autore e d inventore, Fratelli Bocca editore, Torino, 1931, 12 ss.; RENATO FULIN, Documenti per servire alla storia della tipografia veneziana, Tipografia del commercio di Marco Visentini, Venezia, 1882 1 ss.; L.C

UBERTAZZI, I Savoia e gli autori, Giuffrè, Milano, 2000 12 ss. e CASTELLANI, I privilegi di stampa della proprietà letteraria in Venezia dalla introduzione della stampa in città fino verso alla fine del secolo XVIII, estratto dall’Archivio Veneto, Stabilimento tipolografico dei fratelli Visentini, Venezia, 1888, 1 ss..

101 Cfr. R. SORDELLI LOCATELLI, Il primo privilegio milanese in materia di stampa, in Riv. dir. ind. 1957, 84 ss.. Il privilegio concesso al Planella non deve aver avuto comunque efficacia, poiché il provvedimento originale di concessione, che doveva essere notificato al beneficiario, fu ritrovato da Luigi Sordelli nell’Archivio di Milano, non vi sono notizie di opere stampate dal Planella in territorio milanese e l’anno successivo un privilegio dello stesso contenuto fu rilasciato a Panfilo Castaldi in proposito cfr FRANCESCHELLI, Trattato di diritto industriale, Giuffrè, Milano, 1960, 339 ss..

102 In tema cfr. FRANCESCHELLI, op. cit., 96 ss. che ricorda che la tradizione romana fa risalire già al re Numa la divisione del popolo in arti e mestieri, secondo le diverse attività professionali e tra le prime otto corporazioni che egli avrebbe creato c’erano quelle di tipo industriale, degli orafi, dei carpentieri ed operai edili, dei tintori, dei calzolai, dei cuoiai, dei lavoranti del metallo, dei lavoranti dell’argilla che esercitavano attività di artigianato libero.

importante attività) potessero sottrarsi ai loro obblighi semplicemente sciogliendosi dal vincolo associativo che fino ad allora era assolutamente volontario.

Le corporazioni investite di pubbliche funzioni finirono così per diventare strutture obbligatorie e monopolistiche: l’autorità mediante le corporazioni esercitava un controllo totale sul sistema economico in ossequio ai principi della dottrina mercantilistica103; ogni arte e mestiere fu minutamente disciplinato mediante le disposizioni degli statuti delle rispettive corporazioni che fissarono i metodi di lavorazione, organizzarono il tirocinio, decisero i modi di ripartizione dei lavori. Ai membri della corporazione fu attribuito il monopolio per l’attività esercitata bloccando così ogni possibilità di concorrenza e stroncando la libertà di iniziativa economia.

Le autorità corporative sfruttarono a pieno il monopolio loro concesso ed iniziarono a chiedere l’esborso di notevoli somme di denaro a tutti i non matricolati che intendessero avviare un’attività che rientrasse nel novero di quelle a loro riservate104.

La situazione rimase sostanzialmente immutata fino all’avvento della rivoluzione industriale che unitamente alle convinzioni del pensiero filosofico ed economico dell’epoca (il laissez faire francese ed il freedom of trade inglese) permise il superamento della vecchia economia corporativa105. Nelle teorie liberiste era molto avvertita la necessità di un’assoluta libertà di determinazione: in altre parole l’assunzione dell’ iniziativa e del rischio si accompagnava all’esigenza della libertà industriale e commerciale, intese come libertà da vincoli, precetti o proibizioni.

Poiché i vincoli più immediati e pesanti alla libertà di iniziativa economica erano costituiti dalla presenza delle corporazioni e delle loro regole queste furono il bersaglio di una feroce critica che condusse alla loro abolizione106.

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103 La dottrina mercantilistica fu esposta in modo sistematico da Thomas Mun: il nocciolo della teoria postulava che lo Stato sarebbe dovuto intervenire in modo attivo nel campo economico, incoraggiando le esportazioni e sfavorendo le importazioni, per garantire benessere a tutta la società. Secondo i Mercantilisti l’attenzione degli economisti si sarebbe dovuta rivolgere al bilancio generale dei rapporti con l’estero, da questo infatti dipendeva l’afflusso o il deflusso dell’oro, tanto più le esportazioni superavano le importazioni tanto più aumentava la quantità d’oro disponibile nello stato, e il benessere era direttamente proporzionale alla quantità d’oro presente. Si poteva tollerare un situazione di deficit nei confronti dei paesi da cui si importavano le materie prime a patto che il disavanzo fosse poi “coperto” mediante l’esportazione dei lavorati, che acquistavano un valore aggiunto in virtù della trasformazione che la materia prima subiva nel processo produttivo, che richiedeva l’utilizzo di tecnologie avanzate. L’attenzione si spostò dall’economia rurale all’economia mercantile, i profitti dei mercanti erano rappresentati dallo eccesso del valore delle vendite sul valore degli acquisti: per lo stato doveva esser la stessa cosa. La nazione venne assimilata ad una grande compagnia commerciale: il suo afflusso netto d’oro corrispondeva all’eccesso delle sue vendite all’estero rispetto ai sui acquisti all’estero.

La politica commerciale doveva esser quindi protezionista, era necessario aumentare i dazi sulle importazioni ed abolire quelli sulle esportazioni dei lavorati e fare il contrario per le materie prime, le esportazioni potevano essere anche incoraggiate mediante premi, era inoltre opportuno favorire il più possibile il traffico sia interno che esterno creando nuove vie di comunicazione, anche la politica di espansione coloniale, che poteva soddisfare in parte la richiesta di materie prime che scarseggiavano in madrepatria, doveva essere supportata. La politica industriale doveva invece mirare alla promozione dell’attività produttiva sul territorio nazionale, servendosi sì di strumenti come la concessione di privilegi monopolistici, di sovvenzioni statali e di esenzioni fiscali, ma anche favorendo l’ importazione di tecnologie, di ritrovati ed invenzioni industriali nonché l’ immigrazione di manodopera specializzata sul tema dell’evoluzione economica del periodo cfr. inoltre SCREPANTI e ZAMAGNI, Profilo di storia del pensiero economico, La Nuova Italia Scientifica, Milano, 1994, 43 ss..

104 Sullo sviluppo delle corporazioni cfr. FILANGERI, La scienza della legislazione ed opuscoli, Delle leggi politiche ed economiche Classici italiani, Milano, 1823, Cap. XXIII e FRANCESCHELLI, op. cit., 100.

105 L’ introduzione delle macchine a vapore nel processo produttivo significava sovvertire ogni regola d’arte e rompere ogni proporzione prestabilita tra l’opera e la manodopera necessaria per produrla. La necessità di acquistare nuovi macchinari richiedeva l’ investimento di forti capitali e ciò mal si conciliava con le regole corporative che frenando la possibilità di azione degli imprenditori, mediante la predisposizione di una serie infinita di regole che occorreva seguire per avviare e svolgere un a qualsiasi attività. l’assunzione di elevati rischi richiedeva perciò che gli imprenditori potessero liberamente scegliere la propria strategia produttiva.

106 Anche l’attività statale doveva essere ridimensionata: lo stato doveva limitarsi a garantire l’osservanza della legge ed a mantenere l’ordine pubblico; l’attività economica doveva essere lasciata libera

Lo stimolo verso un cambiamento radicale partì dall’ Inghilterra107 e si diffuse rapidamente in altri paesi europei108.

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di muovere sotto la spinta dell’ interesse individuale limitando l’ intervento all’eliminazione delle cause che impedivano all’ iniziativa individuale di muoversi liberamente.

107 Nel 1698 il mercante inglese Sir Josiah Child scriveva (cfr. in proposito FRANCESCHELLI, op. cit., 431 ss.): “ Le nostre leggi che ci obbligano a fare panni robusti, e di una certa consistenza, di una data lunghezza, larghezza e peso, se veramente osservate farebbero, a mio avviso più danno che bene, perché i gusti e le mode nel mondo cambiano, e non di rado, in certi posti panni sottili, leggeri e di poco prezzo si vendono più e meglio di quelli spessi, pesanti e meglio lavorati, e se noi intendiamo battere le vie commerciali del mondo, dobbiamo fare come gli Olandesi, che fanno di ogni tipo di manufatto il meglio ed il peggio, sì che saremo in grado di servire tutti i mercati e tutti i gusti. Ne deduco che le nostre leggi che limitano il numero dei telai, o dei lavoranti, o l’orario di lavoro, sono per certo di pregiudizio all’ industria dei panni del regno”

108 Esemplari sono a riguardo le vicende francesi e toscane cfr. a riguardo COCHRANE, Tradition and Enlightenment in the Tuscan Academies 1690-1800, Beneventana tip. ed., Milano-Napoli, 1961, 22 ss.; DIAZ, Filosofia e politica nel Settecento francese, Einaudi, Torino, 1962, 380 ss. e FRANCESCHELLI, op. cit. 432 ss. . Negli anni 1758-1760 la Francia attraversò una delle crisi economiche più gravi di tutta la sua storia: il paese, umiliato dalle sconfitte militari, con una produzione agricola sempre più deficiente, con il commercio rovinato dalla guerra marittima, le finanze in condizioni disastrose, l’ industria in pieno ristagno, il credito pubblico a terra, il sistema fiscale inefficiente ed inviso, la necessità di riforme economiche divenne sempre più forte e generalmente sentita. I provvedimenti liberistici adottati dal ministro Bertin nel 1763 e dal ministro Laverdy nel 1764, rappresentarono il minimo che il governo di Luigi XV dovette concedere alla pressione insistente di un’opinione pubblica sempre più vasta. Nel 1763 la scuola fisiocratica si inserì decisamente nella vita pubblica francese, traducendo le sue teorie in programmi di concreta azione riformatrice: tanto che la dichiarazione del 25 maggio 1763 sulla libertà di commercio interno dei grani e sulla parziale facoltà di esportarli, può apparire come una sua vittoria. Al Quesnay, uno degli esponenti delle teorie fisiocratiche più presente all’ interno della vita politica di corte, si deve la trasposizione delle teorie economiche in progetti politici. L’ idea fondamentale in materia economica, secondo la quale era necessario che lo stato intervenisse il meno possibile nel processo naturale, si tramutò in affermazioni tendenti a salvaguardare la libertà dei cittadini dall’ invadenza del potere. La prima opera sistematica della dottrina fisiocratica, completa nelle sue rigorose deduzioni di teoria economica, ma anche fornita delle necessarie indicazioni politiche fu la Philosophie rural del Mirabeau del 1763. Nello scritto è chiaramente espressa la necessità che con la libertà di commercio si assicuri lo sviluppo della produzione ed il benessere dei consumatori, eliminando ogni intralcio e monopolio. Turgot, ministro di Luigi XVI, tentò, all’ inizio del regno di questi, con decreto 12 marzo 1776 di sciogliere le corporazioni e di abolire tutte le disposizioni da esse emanate, instaurando la libertà di lavoro per chiunque senza limiti. Nel preambolo del decreto che non fu mai attuato e che provocò le dimissioni del ministro era scritto “ ... le corporazioni privano i cittadini del diritto di scegliere gli operai che essi preferirebbero impiegare e dei vantaggi che loro offrirebbe la concorrenza per via del basso prezzo e della perfezione del lavoro. Per esse l’esercizio delle varie arti e mestieri è, in quasi tutte le città, accentrato nelle mani di un ristretto numero di maestri, riuniti in corporazioni, che soli, mentre tutti gli altri cittadini ne sono esclusi, hanno facoltà di fabbricare e vendere gli oggetti del consumo speciale di cui conservano il privilegio esclusivo ... Per esse il povero è impedito di vivere del suo lavoro, l’emulazione e l’attività sono spente, il progresso delle arti è ritardato, l’ industria, a motivo di gravami numerosi che gli operai devono sopportare, per acquistare la facoltà di lavorare e per altre spese e carichi cui vanno soggetti geme sotto il peso enorme del fardello; infine le derrate e le merci più necessarie facilmente rincarano il prezzo a motivo dell’esistenza di associazioni che permettono agevolmente ai loro membri di far lega tra loro.; in un altro scritto riferendosi all’economista Vincent de Gournay notò come questi “ fosse sorpreso di vedere che un cittadino nulla potesse fabbricare e nulla potesse vendere senza prima averne comperato il diritto. Egli pensava che un operaio il quale aveva fabbricato una pezza di stoffa aveva aggiunto alla massa delle ricchezze dello stato una ricchezza reale. Egli era ben lontano dall’ immaginarsi che tale pezza di stoffa, per colpa di non essere conforme a certi regolamenti, doveva essere tagliata ed il disgraziato, che l’aveva fatta condannato ad un’ammenda capace di ridurre un’ intera famiglia alla mendicità; egli non credeva utile che una pezza di stoffa si traesse dietro un processo ed una discussione faticosa per sapere se essa fosse tessuta conforme ad un regolamento lungo e qualche volta difficile da intendersi, né che una tal discussione la si dovesse fare tra un tessitore che non sa leggere ed un ispettore che non sa tessere e, né che questo ispettore fosse nonostante ciò, il giudice supremo della sorte di quel disgraziato. Né era meno sorpreso di vedere il governo occuparsi di regolare il corso di ciascuna derrata, prescrivere un genere d’ industria per farne fiorire un altro, assoggettare ad impacci speciali la vendita di provvigioni più necessarie alla vita, proibire di fare magazzini di una derrata la cui raccolta varia tutti gli anni ed il cui consumo è sempre press’a poco eguale” . La crisi economica del Granducato di Toscana degli anni 1765-1766 fornì agli Accademici la possibilità di dare credibilità ed attuazione alle loro teorie economiche che fino ad allora erano state snobbate dalle autorità politiche, fedeli alle vecchie e consolidate teorie. Inizialmente, infatti, per controllare la crisi il governo toscano insistette con le formule dettate dalla tradizionale politica economica (blocco delle esportazioni, rigidi controlli e pene severe) che finirono però con l’aggravare ancor di più la situazione. La politica di liberalizzazione successivamente adottata, grazie alle pressioni esercitate dagli economisti migliorò notevolmente la situazione: l’allargamento del mercato creato mediante la possibilità di libere esportazioni

Il maggior esponente delle idee riformiste in campo economico del periodo fu Adam Smith che teorizzò nella sua opera Inquiry into the nature and causes of the Wealth of Nations del 1776109 la necessità di un comportamento economico-sociale in un aperto sovvertimento con le vigenti regole giuridiche e che avesse giustificazione scientifica e razionale. Dopo la metà del XVIII secolo, in piena rivoluzione industriale il suo pensiero costituì la massima espressione delle correnti economiche liberiste110. L’essenza del suo insegnamento sta nell’affermazione che ogni tipo di restrizione e di monopolio sono contrarie all’ indole naturale del commercio e dell’ industria e sono perciò dannose. Ad assicurare la qualità e la quantità dei prodotti penserà l’ interesse stesso dei produttori spronati dalla ricerca della concorrenza che, riducendo i prezzi assicurerà armonicamente anche l’ interesse del consumatore, e nello stesso tempo permetterà, attraverso l’ introduzione di nuove macchine e di nuovi procedimenti, l’estensione della produzione, la moltiplicazione dei prodotti, la realizzazione di sempre maggiori economie nelle spese generali dell’azienda.

La libertà economica ed il suo modo naturale di esprimersi e cioè la concorrenza, sono celebrate da Smith da un lato come antidoto al male antico che blocca la crescita economica e lo sviluppo (il monopolio) dall’altro come la molla essenziale per il benessere generale.

Smith ebbe il merito di allargare il campo d’ indagine economica non limitandola alle sole campagne: egli pose al centro delle sue considerazioni l’azienda che egli sostenne essere la cellula della società economica moderna.

Nella nuova visione economica l’unica legge in grado di regolare in modo corretto il mercato doveva essere la libertà: quindi libertà nell’avviamento delle diverse attività, libertà nella divisione del lavoro e libertà negli scambi. Lo Stato non doveva intervenire nei rapporti economici poiché ogni suo intervento (mutando l’ordine economico naturale) si sarebbe risolto in una lesione del sistema: l’unico compito riservato alle istituzioni era quindi quello di assicurare e difendere il naturale svolgimento della libertà economica.

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unite all’eliminazione di calmieri di prezzi si dimostrò una scelta assai valida; la strada era aperta. L’anno successivo i riformisti ottennero importanti incarichi istituzionali; la politica di liberalizzazione era destinata a toccare altri campi, gli accademici intuirono che una politica di incentivi poteva dare nuova linfa a tutto il sistema economico: la crisi poteva essere risolta in campo agricolo mediante l’abolizione dei privilegi, una nuova definizione legislativa del diritto di proprietà e dei rapporti tra proprietari terrieri e mezzadri. Ricercare la massima produttività dei diversi settori dell’economia era interesse primario per sventare pericoli di altri blocchi: secondo alcuni la soluzione, adottata durante la crisi, di incentivare la produzione favorendo l’acquisto della terra da parte dei contadini, doveva essere applicata a tutti i settori produttivi. La produttività, e di conseguenza il benessere generale, aumenta se chi produce un bene può godere direttamente del guadagno inoltre una diminuzione del carico fiscale avrebbe favorito ancor di più la politica di sviluppo; utile sarebbe stata la sostituzione di imposte indirette con imposte dirette e la successiva abolizione dei tributi e dazi sul commercio e l’ introduzione di una tassa sulla ricchezza prodotta. Gli accademici si battevano anche per una completa liberalizzazione delle importazioni e delle esportazioni e per una totale abolizione dei privilegi il cui unico effetto era di incrementare il contrabbando; i riformatori sostenevano inoltre il “non intervento” , per quanto possibile, dello Stato nella vita sociale: le autorità dovevano limitarsi solo ad eliminare le distorsioni che non permettevano ai principi naturali di operare a pieno. Il presupposto di tutte le teorie stava nella convinzione che ragione ed utilità sociale andassero di pari passo e che di conseguenza ogni provvedimento dettato da ragione portasse ad un miglioramento. L’ interesse della società coincide con l’ interesse dei singoli cittadini, il perseguimento del miglioramento personale conduce al miglioramento collettivo, necessità primaria è perciò quella di tutelare ed insieme di incoraggiare il singolo affinché mediante la possibilità di un profitto personale migliori la società tutta. Questo assunto si tradusse nella convinzione che il miglior servizio che lo stato poteva rendere al cittadino, e di conseguenza a se stesso, era quello di lasciarlo completamente libero di determinare in quale modo perseguire il proprio interesse e di garantirgli i mezzi per perseguirlo. Il mezzo più importante da garantire era la proprietà privata, ogni tentativo di compressione di questo diritto avrebbe comportato una diminuzione dell’apporto del singolo alla società: “ i proprietari sono i cittadini più attivi per eccellenza bisogna incoraggiare in ogni modo la produzione garantendo il più possibile il diritto di proprietà sul risultato prodotto” .

109 SMITH, Inquiry into the nature and causes of the Wealth of Nations, Somerset, London, 1810. 110 Sull’ importanza del pensiero di Smith in relazione allo sviluppo dell’economia liberista cfr.

SCREPANTI e ZAMAGNI, op. cit., 144 ss..

La rivoluzione industriale e l’orientamento liberistico del pensiero economico fortemente influenzato dalle idee illuministiche furono dunque alla base dello smantellamento del sistema corporativo costruito nei secoli precedenti.

L’Assemblea Costituente francese con decreto del 5 agosto 1789111 sciolse le organizzazioni di mestiere. Il decreto fu la naturale conclusione di un processo di riforma che in più occasioni, avvertendo la dannosità delle limitazioni poste dal sistema corporativo, aveva attaccato le teorie mercantilistiche.

Nel 1791 la legge Le Chapelier112 dopo aver confermato le disposizioni del decreto del 1789 relative all’abolizione delle corporazioni di mestiere vietava, perché illegali e sediziose, non solo le associazioni ma anche le riunioni di operai aventi come fine il danneggiamento del libero esercizio dell’ industria e del lavoro.

In Inghilterra (contrariamente a quanto avvenne in Francia) le autorità eliminarono le corporazioni abolendole singolarmente con provvedimenti speciali. Di pari passo le leggi limitative della concorrenza furono interpretate in modo tale da restringerne sempre più l’ambito di applicazione fino alla totale ed esplicita abrogazione agli inizi del XIX secolo113.

In Italia i primi interventi intesi a riformare in senso maggiormente liberale il sistema economico furono addirittura anteriori alle ben più celebrate leggi inglesi e francesi: a Venezia già nel 1719 si era disposto con decreto la liberalizzazione delle arti; l’atto incontrò naturalmente forti opposizioni da parte delle associazioni di mestiere e non fu attuato114.

Verso la metà del XVIII secolo la repubblica veneta riprese con nuovo vigore il suo piano riformatore che questa volta riuscì ad ottenere gli effetti desiderati anche grazie al fatto che non si cercò più di colpire tutte le corporazioni ma si decise di eliminarle in modo selettivo e graduale115.

In Toscana il Granduca Leopoldo I con decreto 3 febbraio 1770 abolì ogni vincolo d’ammissione alle arti attuando una piena libertà di lavoro e conducendo all’estinzione delle corporazioni per esaurimento; infine nello stato di Milano l’opera di eliminazione delle università iniziata nel 1763 fu completata con decreto 6 marzo 1787.

I privilegi nacquero molto prima dell’ invenzione della stampa quando i sovrani si resero conto dell’ importanza economica delle invenzioni e gli inventori presero coscienza del loro grande valore patrimoniale. I governanti cercarono allora di attirare a sé gli inventori e i professionisti delle altre nazioni o città per avviare nelle loro nuove attività, ritenute necessarie o utili allo sviluppo economico-industriale, alla potenza politica o militare o all’accrescimento del loro prestigio personale. Infatti già nel 1236 in Francia le autorità municipali di Bordeaux concessero a Bonafasus de Sancta Columbia e compagni un privilegio per la tessitura, follatura, e tintura in città di lana ed abiti; nel 1331 in Inghilterra, da Edoardo III fece uguale concessione a John Kempe, un tessitore fiammingo, per indurlo ad introdurre nel paese l’ industria della tessitura. A Venezia il primo vero e proprio privilegio fu concesso il 20 febbraio 1416 a Francesco Petri da Rodi; sempre a Venezia nel 1594 fu fatta concessione a Galileo Galilei di un privilegio (concessione del Senato su parere favorevole dei Provveditori di Comune ratifica del Doge) per un’ invenzione116.

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111 Cfr. FRANCESCELLI, op. cit., 104 ss.. 112 Cfr. FRANCESCELLI, op. cit., 105 ss.. 113 In proposito cfr. FRANCESCHELLI, op. cit. 442 ss. che ricorda ad esempio che nel 1753 fu

abolita con decreto la corporazione dei fabbricanti di calze poiché ritenuta lesiva alla produzione e di ostacolo allo sviluppo dell’ industria. Quanto alle leggi restrittive, la legge elisabettiana sui salari fu abrogata nel 1813, mentre quella sull’apprendistato fu abolita l’anno successivo. Uno dei relatori delle leggi abrogative affermò: “ .. il regno di Elisabetta, seppur glorioso, non era tale che si potesse dire che aveva conosciuto sani principi in materia di commercio” .

114 Cfr. FRANCESCHELLI, op. cit., 441. 115 Sul processo di liberalizzazione dei mestieri cfr. FRANCESCHELLI, op. cit., 442 ss. che ricorda

che il 27 Maggio 1752 si liberalizzò l’arte dei boccalieri; nel luglio dello stesso anno fu sciolta la corporazione dei gallineri; il decreto del 14 aprile 1757 soppresse l’arte dei batteri e dei bombasieri ecc..

116 Cfr. FRANCESCHELLI, Le origini e lo svolgimento del diritto industriale nei primi secoli della stampa, in Riv. dir. ind. 1952, 159 ss.. Sull’ importanza del privilegio cfr. FRANCESCHELLI, Trattato di diritto

Gli inventori cogliendo le possibilità loro offerte emigravano laddove erano garantite loro le migliori condizioni: non di rado i termini degli accordi erano trascritti in un atto amministrativo con il quale le autorità si impegnavano solennemente a riconoscere all’ inventore che accettava la loro proposta i diritti e le facoltà preventivamente concordate. In altri casi l’ inventore si recava di corte in corte a pubblicizzare la sua invenzione alla ricerca di possibili signori interessati alla sua scoperta117.

Il settore in cui il fenomeno si manifestò con maggiore forza fu proprio quello della stampa, i diversi Stati si impegnarono infatti per accaparrarsi i migliori tipografi118.

Le promesse fatte dai diversi governanti erano assai diverse: promessa di particolari cariche ed impieghi, garanzia di forti stipendi prefissati, offerta di terreni, officine per l’esercizio della propria professione, o di altre proprietà, nonché esenzioni fiscali. Quando per l’attuazione dell’ invenzione era necessario utilizzare beni demaniali, il beneficio era accompagnato da una concessione in tal senso e lo stesso si dica quando l’ invenzione ineriva ad un prodotto o ad un’utilità dei quali lo Stato si fosse riservato il monopolio.

Queste autorizzazioni o concessioni si affiancarono, sostituendo a volte, gli altri benefici (stipendi e salari). Non vi era certezza in ordine alla possibilità di ottenere il rilascio del privilegio, il cui tradursi in utilità concrete dipendeva dal successo dell’ invenzione e dall’ampiezza della domanda che essa avrebbe suscitato. La concessione si risolveva nell’attribuzione, all’ inventore di un diritto di monopolio temporaneo mediante la concessione di privilegi119.

Il privilegio valeva per il caso individualmente considerato e non per altri casi, anche se simili o identici. Ciò conferma la peculiarità della normazione mediante privilegi: il sistema difettava evidentemente di una qualsiasi idea di eguaglianza e di giustizia formale e la stessa situazione poteva essere trattata in modo assai diverso ed anzi fino alle prime regolamentazioni organiche per la concessione questa era la reale situazione.

Dal punto di vista formale la concessione aveva forma varia: ora era rilasciato “per rescriptum”, ora assumeva forma di deliberazione di organo collegiale, ora era in forma di esercizio di poteri delegati da un’autorità superiore. Per quanto riguarda la fonte di produzione i privilegi , oltre che dal sovrano, furono concessi da ogni tipo di autorità

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industriale, cit., 312 ss. che afferma che il privilegio concesso al Galilei rappresenta il modello che è possibile riconoscere anche nei privilegi librari: a) concessione su richiesta scritta dell’ interessato (supplica, istanza, petizione) da parte dell’autorità amministrativa-legislativa (Consiglio, Doge, Senato, consiglio dei Pregadi), b) elevazione di una facoltà che già spetterebbe in sé a tutti a diritto esclusivo del richiedente con corrispondente obbligo di astensione per ogni altra persona che non sia titolare di un privilegio o di un suo avente causa dal compimento di atti in contrasto con l’oggetto del privilegio (generalmente divieto non solo di fabbricazione, ma anche di importazione o di uso di oggetti fabbricati fuori ed importati nello Stato), c) indicazione del contenuto del privilegio (attraverso una breve e schematica descrizione del suo oggetto, ricalcata quasi sempre sul testo della richiesta), nome del suo beneficiario o titolare, d) limitazione temporale; limiti spaziali corrispondenti di solito al territorio dello Stato, e) minaccia di sanzioni penali (confisca, multe e a volte anche pene detentive) e civili per i trasgressori, f) obbligo di attuazione entro un breve termine a pena nullità del privilegio, g) concessione sotto condizione che la creazione non sia da altri già stata posta in essere o che il privilegio non sia già stato concesso ad altri per lo stesso oggetto.

117 Nel basso Medio Evo e nel Rinascimento si sviluppò un vasto movimento migratorio di professionisti cfr. FRANCESCHELLI, op. cit., 262 ss.: l’ Inghilterra cercò in più occasioni di convincere dei tessitori fiamminghi a trasferirsi; i vetrai ed i lavoratori di magnoliche Veneziani furono richiesti un po’ ovunque, lo stesso accadeva agli esperti minatori boemi.

118 La Repubblica di Venezia gli altri stati italiani dopo aver attirato presso di sé i migliori esperti non mancarono di adottare cautele per frenare l’esodo di materiali e di macchine verso l’estero in proposito cfr. STOLFI, op. cit., 34 ss. nonché l’ introduzione delle Parti 3 gennaio 1533 e 1 agosto 1517.

119 Sulla pratica dei privilegi cfr. FRANCESHELLI, op. cit., 266 ss. che descrive come nel 1442 Filippo Maria Visconti, Duca di Milano, concesse un privilegio al tessitore fiorentino Pietro di Bartolo per convincerlo a recarsi nel ducato. Il privilegio fu concesso mediante lettera e la sua concessione fu preceduta da lunghe trattative. Il compenso per l’ introduzione di questo particolare tipo di arte era costituito dal pagamento di una somma di settanta fiorini al mese, dalla concessione della cittadinanza milanese, dall’esenzione da ogni dazio per tutto ciò che egli avrebbe introdotto nel territorio dello Stato al fine di esercitare la sua attività e dal diritto di monopolio decennale.

sia statale che ecclesiastica nonché da enti culturali o corporativi. Anche i “nomi” degli atti con cui i privilegi furono concessi furono del tutto vari: leggi, decreti, diplomi, patenti ecc..

Il contenuto del privilegio non era prestabilito: si distinsero infatti privilegia odiosa che impedivano (tranne che al beneficiario) l’esercizio di una facoltà o di un potere di tutti e privilegia favorabilia, che assegnavano al soggetto una facoltà che per diritto comune non gli sarebbe spettato 120 . I privilegi potevano poi differire sia per il tempo per cui potevano essere rilasciati (si passa da privilegi senza durata espressa a privilegi decennali o trentennali), sia per l’ambito di efficacia territoriale (che poteva estendersi a tutto il territorio dello Stato o essere limitato ad una parte di esso o ad una città).

3. Il primo privilegio in materia di stampe fu dunque quello accordato al

tipografo Giovanni da Spira da Collegio di Venezia nel 1469: esso non ebbe effetto poiché il tipografo morì poco tempo dopo. Per la concessione di un nuovo privilegio a Venezia occorre attendere il 1486, anno in cui la Repubblica accordò a Marco Antonio Sabellico per la sua opera Rerum Venetarum libri XXIII un’esclusiva di stampa121.

Nel 1492 fu concesso un privilegio al giureconsulto Pierfrancesco da Ravenna per la sua opera Phoenix122: Da quel momento la pratica dei privilegi si diffuse assai rapidamente nella Repubblica: essi furono assai numerosi ed accordati indifferentemente a tipografi ed autori dal Senato, dal Doge e da altri magistrati.

I privilegi furono così numerosi che è difficile trovare un libro veneziano del tempo che non porti la clausola “Cum gratia et privilegio”123. La concessione delle privative necessitò quindi ben presto una regolamentazione normativa uniforme124: il Senato della Serenissima intervenne emanando diverse Parti (che costituirono il primo intervento legislativo in materia di stampa) la prima delle quali è datata 1517125. Seguirono poi numerose altri interventi legislativi fra i quali la Parte del 1527 che impose la censura di tutti i libri che si volevano stampare126. Nel 1544 questo compito fu trasferito in capo ai Riformatori dello studio di Padova127. Con la Parte 11 maggio 1603 che si dettò la prima disciplina organica in materia di stampa128.

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120 In questo tipo di privilegi cfr. in proposito FRANCESCHELLI,op. cit., 365 ss. era compreso lo jus excludendi-prohibendi tipico dei privilegi librai; dunque i privilegi librai avevano come caratteristica di conferire al soggetto beneficiario un diritto esclusivo, uno jus excludendi alios, che sulla base del diritto comune non gli spettava, con la pubblicazione e la vendita perdendo ogni tipo di diritto sul libro, inteso solo come oggetto materiale, non si poteva infatti impedire al nuovo proprietario di esercitare su di esso ogni tipo di diritto compreso quello di ristampa e di diffusione delle copie che avrebbe in sostanza annullato ogni possibilità di guadagno del produttore.

121 Cfr. CASTELLANI, op. cit., 7 ss.. 122 Cfr. CASTELLANI, op. cit., 8 ss.. Negli Archivi della Repubblica di Venezia il privilegio ha data

1491 perché l’anno in Venezia iniziava il 1 marzo. Quest’uso si conservò fino alla caduta della Repubblica nel 1797.

123 Cfr. CASTELLANI, op. cit., 10 ss.. 124 Il diritto di privativa veniva concesso indifferentemente dal Doge, dal Senato e dagli altri

magistrati della Repubblica cfr. CASTELLANI, op. cit., 11 ss. a qualunque stampatore ne facesse domanda (a condizione che la stampa fosse di una certa qualità) di norma per un termine di dieci anni dall’ottenimento del privilegio, ma molto spesso tale termine spirava senza che l’opera venisse pubblicata, altro inconveniente era dato dal fatto che mancava un qualsiasi tipo di registro per la registrazione dei privilegi e ciò rendeva l’accertamento della loro esistenza assai difficile, tutto ciò condusse ad una paralisi del mercato tipografico.

125 La Parte ordinava: “Tutti i privilegi già concessi sono revocati, i libri potranno essere stampati da chicchessia; saranno eccettuati solo quelli per cui sarà stato chiesto un nuovo privilegio, il solo Senato avrà ind’anzi facoltà di accordare privilegi in adunanza non mai minore di 150 senatori e con due terzi dei suffragi, ma li accorderà solo “ pro libris et operibus novis, numquam antea impressis, et non pro aliis” .

126 Cfr. STOLFI, op. cit., 26 ss.. 127 Cfr. STOLFI, op. cit., 26 ss. e QUERINI, Pratica del Foro Veneto che contiene le materie

soggette a ciaschedun Magistrato, il numero de’Giudici, la loro durazione, l’ordine che suole tenersi nel contestare le cause e le formule degli atti più usitati, Venezia, 1734, voce Riformatori dello Studio di Padova. I Riformatori erano tre, erano in carica per 24 mesi, con un supplente in carica per 12 mesi. Loro compito era,

Nel 1604 i Riformatori stabilirono le pene per i contraffattori: 300 ducati di multa e la confisca per i libri illecitamente stampati129 che dovevano poi essere consegnati alla parte lesa a parziale risarcimento del danno.

Di pari passo con il rafforzamento della tutela degli editori iniziò ad affermarsi Venezia una pur embrionale forma di protezione degli autori (anche se limitata all’aspetto morale). La Parte del febbraio 1545 stabilì che chiunque intendesse stampare un libro dovesse presentare ai Riformatori dello studio di Padova un documento con cui l’autore o i suoi parenti più prossimi acconsentivano alla pubblicazione e vendita del manoscritto. La pena prevista per i contravventori consisteva in un anno di reclusione e nella multa pari ad un ducato per ogni libro illecitamente stampato (ferma restando la confisca dei libri che dovevano essere bruciati)130.

La concessione di privilegi agli autori131 e agli editori si protrasse a lungo anche per favorire lo sviluppo del mercato interno della repubblica veneta. Con Parte del 1653 si stabilì che le dogane proibissero l’ ingresso di libri provenienti dall’estero privilegiati nel territorio sanzionando gli importatori132.

Si deve invece alla Chiesa (che attribuì al Vescovo e agli Inquisitori il diritto-dovere di controllo e di approvazione preventivi di tutti i libri) la nascita della censura133.

Sebbene nello Stato Pontificio l’arte della tipografia non ebbe uno sviluppo paragonabile a quello di altri Stati i privilegi papali erano assai ricercati sia perché per i contravventori era prevista la pena della scomunica (sanzione questa che ai tempi era dotata di un potere dissuasivo assai elevato) sia perché il Papa concedeva privilegi cui attribuiva validità anche oltre i confini dei suoi domini134 .

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oltre a quello di dirigere la studio, quello “ di rivedere tutti i libri , che si stampassero di nuovo tanto in Venezia quanto nelle città suddite, rilasciando opportune licenze a tale effetto.

128 “Qualunque matricolato dell’arte della stampa in Venezia, che volesse pubblicare un libro nuovo, presentasse l’ottenuta approvazione (della Censura) alla Banca della Scuola, ossia alla Presidenza dell’Università o Corporazione degli stampatori o librai, e fattolo quivi registrare, avrebbe ipso facto di suo pieno diritto di vendita esclusiva in tutto il dominio veneto per anni venti; per i libri già stampati fuori il privilegio sarebbe di anni dieci, se il libro da pubblicare non fosse nuovo, ma di molta reputazione né stampato da venti anni, il privilegio sarebbe di anni dieci e di cinque se non stampato da dieci anni; ma sarebbe obbligo incominciare un mese dopo la registrazione alla Banca, continuando a stampare almeno mezzo foglio al giorno ; cadrebbe dal privilegio chiunque avesse stampato con errori o con carta o inchiostro cattivi... Siano etiamdio obbligati tutti coloro che stamperanno alcun libro così in questa città, come nello Stato Nostro a consegnare il primo di cadauna sorta, legato in bergamina alla Libreria nostra di San Marco, né possano principiar a vender quel tal libro se, se non haveranno una Fede del Bibliotecario di detta Libraia di haverlo consegnato” .

129 Cfr. STOLFI, op. cit., 33 ss.. 130 Cfr. STOLFI, op. cit., 29 ss.. Era considerato illecito stampare o far stampare opere privilegiate,

vendere o introdurre dall’estero copie di opere privilegiate 131 Nel 1781 nella causa tra Pezzana e Consorti contro l’Università dei librai e stampatori cfr.

STOLFI, op. cit., 34 ss. si affermò che i privilegi concessi agli autori costituivano il giusto premio per la loro opera.

132 Cfr. STOLFI, op. cit., 29 ss.. 133 Cfr. STOLFI, op. cit., 37 ss. che ricorda che Leone X, per contrastare la diffusione delle dottrine

luterane, con la Bolla di del 4 maggio 1515, stabilì che nessun libro potesse essere stampato senza il consenso del Vescovo e degli Inquisitori, in seguito Paolo IV, con la costituzione del 21 dicembre 1558, ordinò la compilazione di un indice dei libri proibiti alla Congregazione del Santo Ufficio, l’ Indice dei libri proibiti fu promulgato con la costituzione Dominici gregis del 24 marzo 1564, Sisto V creò l’apposita Congregazione dell’ indice, cui Clemente VIII assegnò la giurisdizione su tutta la cristianità.

134 Contro l’uso di procurarsi privilegi papali per farli valere anche nei territori della Serenissima, il Senato di Venezia emanò la Parte del 14 giugno 1496 che stabiliva cfr. FRANCESCHELLI, op. cit., 312 ss.: “ ... perché si vede essere introdotto da certo tempo in qua, che diversi Librai e Stampatori in questa Città ... hanno procurato d’ottener da Roma motu proprj et privilegj prohibitivi, che altri che loro non possano stamparli, senza curarsi delli privilegi di questo Consiglio ... l’anderà parte che tutti quelli librari, o stampatori, sudditi ovvero habitanti ni questa Città , et in tutto lo Stato Nostro, che avessero fin’hora impetrato, ovvero godessero simili privilegi prohibitivi e motu proprj ... siano tenuti sotto le pene infrascritte rinonciar immediatamente al beneficio, che da loro ricevono, et ciò per mantenimento e conservatione dell’Arte della Stampa ni questa Città ... sì che dal giorno presente in poi sia in libertà d’ognuno di stampare tutti i libri, che tali privilegi et motu proprj restavano impediti, et in libertà di soli alcuni... Nè sia lecito ad alcun suddito, o habitante in questa Città , et nello Stato Nostro, di ottener più nell’avvenire, o per lor stessi o per interposta persona, né godere simili privilegij o motu proprj sotto la pena di perdere irrimissibilmente tutti

Nel Ducato di Milano ai privilegi concessi al Planella e al Castaldi da Galeazzo Maria Sforza per l’ incentivare l’ introduzione dell'arte nel Ducato seguì una veloce diffusione della stampa con il formarsi di alcune società per l’esercizio dell’attività135.

Questa fu una delle caratteristiche tipiche dell’arte milanese che non fu quasi mai esercitata da un singolo ma fu gestita da società che meglio potevano fronteggiare le spese necessarie per l’apertura e la gestione di una tipografia.

Dopo la concessione degli ampi privilegi al Planella e al Castaldi le autorità milanesi mostrarono un atteggiamento di maggior rigore: vennero infatti concessi per tempi limitati e a stampatori (più raramente agli autori) per opere singole o gruppi determinati136.

In Toscana Cosimo I s’ impegnò a diffondere la stampa nel Gran Ducato accordando numerosi privilegi al Torrentino (un rinomato stampatore) per convincerlo a trasferirsi nel territorio del Gran Ducato per favorire in questo modo la nascita di numerose stamperie 137.

Anche nel Regno di Napoli, in Piemonte e negli altri Stati italiani fu adottato il sistema dei privilegi librari a seguito dell’ introduzione della stampa.

4. In Francia (come in Italia) l’arte della stampa fu importata dalla Germania138.

Ben presto si diffuse il sistema dei privilegi librari: non essendo infatti possibile tutelare in modo efficace la propria opera mediante il diritto comune gli autori e gli editori si rivolsero alle autorità per la concessione di un privilegio che doveva essere riprodotto alla fine dell’opera o del suo ultimo volume.

Nel 1507 fu concesso il primo privilegio di stampa ed il sistema sopravvisse fino all’abolizione avvenuta in seguito alla rivoluzione del 1789139, che vedeva infatti il privilegio uno dei simboli da eliminare.

In Francia la concessione di privilegi era atto quanto mai arbitrario del sovrano o del parlamento140. Erano frequenti le loro revoche e non mancarono concessioni di

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i libri che per verità di tali privilegi o motu proprj avessero stampati, et di pagar ancor ducati diece per ciascun libro che avessero stampato..” ..

135 Sulla diffusione della stampa a Milano cfr. BERENGO, Intellettuali e librai nella Milano della restaurazione, Einaudi, Torino, 1980, 223 ss. e R. e L. SORDELLI, I Privilegi di stampa a Milano nel secolo XV, Riv. dir. ind. 1957, 100 ss. che ricordano che il 4 Giugno 1472 Antonio Zarotto, che aveva lavorato come operaio alle dipendenze di Castaldi prima che questo tornasse a Venezia, il prete Gabriele Orsoni di Cremona, Gabriele Paveri di Piacenza, Pier Antonio di Castiglione, e l’umanista Cola Montano fondarono a Milano la prima società tipografica lo Zarotto ne era il tipografo gli altri soci erano invece dei finanziatori:.

136 Oltre al privilegio concesso nel 1481 da Gian Galeazzo ad Antonio Zarotto e soci per l’edizione della Sforziade del Simonetta si può ricordare il privilegio letterario concesso nel 1492 a Donato Bossi autore dell’opera Chronica perché “all’autore non resti solo la fama dell’opera compiuta ma possa anche trar vantaggio dalla sua stampa e diffusione e perché ciò possa attuarsi nella maniera più completa gli riconosce la facoltà di impedire che altri riproduca l’opera anche in lingua volgare” . Il privilegio al Bossi costituisce forse il primo esempio di riconoscimento in capo all’autore del diritto di tradurre l’opera; a proposito dei privilegi milanesi cfr. R. e L. SORDELLI, op. cit., 106 ss..

137Cfr. STOLFI, op. cit., 39 ss. che puntualizza che Cosimo I ebbe riguardo anche per il diritto morale degli autori: si può ricordare a tale proposito la decisione sull’ istanza presentata dal fratello di Giambattista dell’Ottonaio, Paolo contro Anton Francesco Grazzini; quest’ultimo aveva fatto stampare dal Torrentino la raccolta Tutti i trionfi, carri, mascherate, o Canti Carnecialeschi.... nella quale aveva compreso anche i Canti dell’Ottonaio che era nel frattempo morto, il fratello dell’Ottonaio richiese lo stralcio dalla raccolta dell’opera del fratello e il Duca diede seguito alla richiesta.

138 Pare cfr. STOLFI, op. cit., 47 ss. che lo stampatore tedesco Ulrich Gering si trasferì, nel 1469, a Parigi con altri due stampatori Martin Grantz e Michael Friburger. Luigi XI li incoraggiò a stabilirsi nel paese, infatti con Lettera Patente del 1474 concesse loro l’esercizio dei diritti civili come se fossero francesi.

139 Cfr. DAVIES, Copyright and the Public Interest, in ICC Studies, VCH, Verlagsellschaft, Weinheim, 1994, 4 ss.; le Chahiers de doléance cfr. GIARDINA, SABBATUCCI e V IDOTTO, op. cit., 279 ss. della circoscrizione di Nimès in Linguadoca mettono in evidenza come una delle questioni che il Terzo stato intendeva sottoporre al Re fosse quella della libertà di stampa: della necessità di abolire tutti i privilegi concessi per elaborare una nuova disciplina della materia, maggiormente rispettosa dei diritti di libertà di tutti.

privilegi generalissimi 141 e a persone che non erano né autori né stampatori 142. Ad aggravare la situazione contribuì anche la mancanza di un registro in cui si potessero trascrivere i privilegi.

I nuovi libri non potevano essere pubblicati senza il permesso della facoltà di Teologia dell’Università di Parigi. Il permesso non concedeva alcun diritto esclusivo ma certificava solo che nel libro non vi era nulla di contrario alla religione o alla sicurezza dello Stato.

Un primo tentativo di razionalizzazione del sistema fu compiuto con un regolamento del 1618143 . Successivamente Luigi XIII con un’ordinanza del 1629 istituì un registro dei privilegi, avocò a sé sia l’esercizio della censura sia la facoltà di rilasciare privilegi librari e cercò di abolire (per la verità senza riuscirvi144) i privilegi generali a chiunque concessi per opere pubblicate o non.

La licenza di stampa e di pubblicazione era separata dal privilegio e doveva essere ottenuta prima di fare richiesta di concessione. Col tempo il permesso di stampa e la concessione del privilegio divennero prerogativa della corona e furono concessi con il medesimo atto.

Gli autori rimasero sprovvisti di tutela; solo in alcuni casi era loro direttamente concesso un privilegio di stampa del quale tuttavia non potevano godere appieno perché costretti per stampare la loro opera a rivolgersi in ogni caso agli stampatori. Gli autori non sembravano comunque preoccuparsi della questione dei loro diritti sulla pubblicazione dell’opera che giudicavano essere un problema marginale potendo per il momento ancora sostenersi con le ricompense e le pensioni messe a loro disposizione dai potenti che li proteggevano e a cui dedicavano l’opera.

Nel 1403 nacque in Inghilterra una società di persone con interessi nel mercato librario ma il massiccio sviluppo dell’arte si ebbe solo dopo l’ introduzione delle stampe col crearsi di quelle problematiche che condussero alla diffusione del sistema dei privilegi145. Nel 1556 fu istituita la Stationer’s Company (società degli stampatori) con il compito di registrare i privilegi e di regolare l’ industria della stampa. In seguito fu introdotta la censura sotto forma di licenza speciale di stampare il libro: spesso come accadeva in Francia licenza e privilegio erano un atto unico.

Con ordinanza del 14 giugno 1643 Carlo I stabilì che non si potesse stampare alcun libro senza il consenso del proprietario e nominò un’apposita Commissione per punire le contraffazioni. Dato l’ innumerevole numero di licenze concesse si presentò la necessità di trascriverle nel registro della corporazione per facilitarne la prova. Presto con il Licensing Act la registrazione divenne necessaria per esercitare i diritti previsti dal

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140 Cfr. AMAR, Diritti degli autori, Fratelli Bocca, Roma-Torino-Firenze, 1874, 612 ss. che

ricorda che Voltaire affermò che il privilegio concesso all’autore non era altro che “une permission de flatter, scellée en cire jaune” frutto cioè della più bassa adulazione.

141 Si ricorda cfr. STOLFI, op. cit., 53 ss. il privilegio concesso nel 1538 a Corrado Neobar, stampatore del Re, per tutte le opere greche e quello rilasciato a Vascosan, tipografo parigino, per tutte le opere pubblicate nei seguenti dieci anni.

142Nel 1597 fu, ad esempio, accordato a Giovanni Galandius, professore del Collegio di Roncourt un privilegio perpetuo per le opere del Ronsard come ricompensa per i suoi servizi: cfr. STOLFI, op. cit., 56 ss..

143 Con tale regolamento, cfr. STOLFI, op. cit., 53 ss. pur non prescrivendo le condizioni necessaire per l’ottenimento e lasciando ancora aperta la questione all’arbitrio delle autorità, si stabilì: la sanzione per chi contravveniva il privilegio; la caduta in pubblico dominio dei libri antichi; l’ improrogabilità del privilegio salvo per il caso di un aumento dell’opera; l’ impossibilità per l’autore di stampare l’opera da solo (disposizione che rafforzava ancor di più la situazione a favore degli stampatori). Nel 1647 si stabilì, in risposta ad una supplica dei librai, che anche per la stampa dei libri antichi fosse necessaria l’autorizzazione regia.

144 Furono infatti rilasciati privilegi generali all’Accademia Reale di pittura e scultura nel 1714 e al Vescovo di Chartres nel 1703 cfr. a tal proposito STOLFI, op. cit., 54 ss..

145 Il primo privilegio librario inglese di cui si ha notizia cfr. STOLFI, op. cit., 58 ss. fu concesso nel 1518 per l’opera Oratio Richardi Pacei al tipografo Richard Pinson; il primo privilegio letterario fu concesso nel 1530 a John Palsgrave autore di una grammatica francese; il sistema dei privilegi in Inghilterra, come in Francia fu abolito in seguito, alla Rivoluzione liberale del 1688 in proposito cfr.anche DAVIES, op. cit., 19 ss..

privilegio146. Con il Licensing Act furono garantiti i diritti esclusivi di pubblicazione e spaccio a tutti i soci della Stationer’s Company.

Gli autori contestarono vivacemente la nuova normativa ma dopo la sua abolizione definitiva nel 1694 essi videro addirittura peggiorare la loro situazione.

L’ incertezza sulla possibilità di veder remunerati in modo adeguato i rischi finanziari che la stampa dei libri comportava frenò gli investimenti di editori e stampatori determinando un rallentamento del mercato che ebbe conseguenze anche per gli stessi autori che faticarono a trovare acquirenti per le loro opere.

Anche in Germania la prima protezione fu accordata agli editori. Il forte particolarismo politico e territoriale della Germania del XV condusse alla concessione di moltissimi privilegi da parte delle diverse autorità con efficacia territoriale però limitata ai relativi domini.

L’ introduzione della censura147 rese ancor più difficile l’esercizio della stampa che infatti ebbe maggior diffusione e fortuna negli altri paesi europei. La ragione è da ricercarsi nel fatto che dopo la sua invenzione l’arte fu svolta in situazione di assoluto monopolio. I primi operai assunti nelle tipografie tedesche furono obbligati ad esempio a giurare che non avrebbero esercitato in proprio e che non avrebbero rivelato ad altri il funzionamento dell’ invenzione. Questo spiega perché molti tipografi decisero di emigrare all’estero ove ebbero offerte di grandi onori e di forti guadagni per l’ introduzione e la diffusione dell’arte tipografica.

Rispetto a quanto accadde in Germania negli altri paesi la stampa ebbe ampia diffusione e da ciò nacque un mercato dinamico e concorrenziale. Conferma di questo stato di cose è data dal fatto che il primo privilegio tedesco di cui si ha notizia certa è datato 1501148 ben trent’anni dopo il privilegio concesso dalla Repubblica di Venezia a Giovanni da Spira.

I privilegi più richiesti erano quelli concessi dall’ Imperatore sia perché era autorità più potente sia perché avevano efficacia su un territorio molto esteso. Anche in questo caso non mancarono abusi poiché alcuni tipografi sfruttarono il caotico sistema per proclamarsi titolari di un privilegio imperiale che in realtà non possedevano. Per ovviare alla situazione si stabilì (con ordinanza di Massimiliano II del 1570) che fossero punibili con la confisca dei libri e con il divieto di esercitare l’arte coloro che asserivano falsamente di essere titolari di un qualsiasi privilegio149.

5. La Parte veneziana dell’11 maggio 1603 rappresenta il primo tentativo di

regolamentazione della stampa e dei privilegi. Questa oltre a dare disposizioni per il mantenimento di un elevato standard qualitativo delle stampe, per la censura, per la consegna alla Biblioteca di Venezia di un certo numero di opere stampate ecc. disponeva che chiunque intendesse stampare un’opera doveva ottenere l’apposita licenza (permesso

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146 Carlo II, nel 1662, emanò il Licensing Act a proposito del quale cfr. STOLFI, op. cit., 60 ss. e DAVIES, op. cit., 1994, 8 ss. con il quale stabilì: che non si potesse stampare alcun libro senza il previo ottenimento e la registrazione dell’apposita licenza; che a coloro che avessero ottenuto la licenza fosse concesso il diritto esclusivo di pubblicare, stampare e vendere l’edizione; che il Consiglio della corporazione avesse la facoltà di far bruciare i libri ereticali e che fosse vietata, senza il consenso del titolare della concessione, l’ importazione di libri che nel territorio dello Stato fossero oggetto di privilegio. Il Licensing Act ebbe una vita piuttosto travagliata: fu abrogato una prima volta nel 1679, in seguito alle doglianze degli autori che contestavano l’eccessivo potere conferito agli stampatori, e sostituito da un regolamento meno rigoroso; fu richiamato in vita nel 1685 e fu abolito nel 1694 quando la camera dei Lords rilevò che era pregiudizievole per la proprietà letteraria.

147 Un’ordinanza imperiale del XV secolo cfr. STOLFI, op. cit., 62 ss. già stabiliva: “Noi vogliamo che ogni tipografo o libraio, prima di aprire il suo stabilimento o bottega, e prima di vendere un libro presenti agli Ispettori della libreria un elenco dei suoi libri e che provi di aver ottenuto l’autorizzazione a stamparli” .

148 In realtà vi sono notizie, peraltro non confermate, di un privilegio accordato nel 1466 al tipografo Enrico Eckstein in Hagenau dal Grande elettore del Palatinato Federico I. Il primo privilegio tedesco di esistenza certa è quello concesso nel 1501 dall’ imperatore Massimiliano I a Giovanni Scoto per un commento alle Decretali. Altri privilegi furono accordato dal senato di Lipsia, dai duchi di Baviera, di Sassonia ecc.. in proposito cfr. STOLFI, op. cit., 62 ss..

149 Cfr. STOLFI, op. cit., 64 SS..

della censura). Presentando la licenza alla Banca (la presidenza della corporazione degli stampatori e librai) si otteneva il privilegio ventennale per la stampa e lo spaccio a condizione: che la stampa iniziasse entro un mese dalla concessione del privilegio e proseguisse “ in ragione di almeno mezzo foglio al giorno” , che non vi fossero errori tipografici, non fossero adoperati stampa ed inchiostro cattivo e che il libro fosse stampato a Venezia.

Nel 1604 con la Parte del 21 gennaio si stabilì che i contraffattori fossero sanzionati con la pena di 300 ducati e con la confisca e l’aggiudicazione delle opere alla parte lesa. Infine la Parte del 24 settembre 1653 stabilì che il responsabile di dogana non facesse entrare nel territorio della Repubblica libri stampati all’estero che godevano di privilegio nel territorio e che anzi multasse i destinatari. L’evoluzione della disciplina continuò e condusse alla legge statutaria del 20 luglio 1767 che disciplinò minutamente l’arte della stampa ed i privilegi sui libri nuovi e su quelli già pubblicati. Si ricordi inoltre che già dal 1545 la Repubblica aveva stabilito che per ottenere la licenza di pubblicare e stampare un opera, ora requisito indispensabile per il rilascio del privilegio, era necessario dimostrare di aver ottenuto il consenso dell’autore o dei suoi eredi.

In Inghilterra dopo un primo tentativo di razionalizzazione compiuto con il Licensing Act sulla spinta delle teorie di Locke e del giusnaturalismo un membro della Camera dei Comuni Wortley, nella seduta del 11 gennaio 1709, propose una Bill per assicurare agli editori l’esercizio dei diritti esclusivi di riproduzione e spaccio sui manoscritti da essi acquistati e pubblicati. Egli sostenne che tale diritto derivava loro dall’originario diritto esclusivo degli autori. Gli stampatori avendo acquistato la proprietà del manoscritto dall’autore acquistavano sull’opera stessa i medesimi diritti a lui spettanti150.

In esito alla discussione della proposta nel 1710 fu emanato lo Statuto della Regina Anna che rappresenta la prima diretta disciplina legale di tutela del diritto patrimoniale degli autori151. La normativa stabiliva un diritto di privativa a favore degli autori analogo all’atto pratico a quello che era concesso mediante il rilascio dei privilegi, ma la ratio che presiedeva le disposizioni dello Statuto costituiva l’elemento innovatore. Il diritto esclusivo di copyright non era riconosciuto all’autore in base ad un atto arbitrario dell’autorità che costituiva tale diritto in capo al beneficiario della concessione; la privativa riconosciuta agli autori era fondata su un diritto spettante agli autori sulle loro opere. Solo con il consenso dell’autore lo stampatore poteva acquistare il diritto esclusivo di sfruttamento dell’opera152. La legge aveva quindi solo una funzione dichiarativa e sanzionatoria153: era questa la novità di rilievo della nuova legge per il resto la disciplina infatti non presenta novità di rilievo rispetto alle disposizioni dei privilegi.

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150 Cfr. STOLFI, op. cit., 73 ss.. 151 Lo Statuto intendeva tutelare il diritto degli autori a dispetto dei privilegi concessi agli editori,

stabilendo il principio del copyright, ossia del diritto esclusivo dell’autore alla riproduzione delle opere letterarie, alle quali esclusivamente lo Statuto si riferiva. Cfr. ASCARELLI, Teoria della concorrenza e dei beni immateriali, Giuffrè, Milano, 1960, 484 ss. il diritto, a favore degli autori e dei loro aventi causa, durava per 14 anni dalla prima pubblicazione ed era rinnovato, allo spirare del primo termine, per altri 14 anni se l’autore era ancora in vita; è ripetuto l’onere di registrazione presso la Stationer’s Company, al registro della quale tutti gli interessati potevano avere accesso, nonché l’obbligo di depositare 9 copie del libro presso la Royal Library e altre biblioteche di università e collegi; venne inoltre prevista la possibilità di determinare d’autorità il prezzo dei libri (disposizione già presente in alcune Parti venete); la sanzione prevista per coloro che pubblicavano e stampavano senza il consenso dell’autore era di una multa di un penny per ogni pagina e della confisca dello stampato purché l’azione fosse proposta entro 3 mesi dalla pubblicazione dei libri contraffatti. Nel 1775 il termine di tutela del diritto esclusivo fu prorogato, con lo Statuto di Giorgio III, a 28 anni. Successivamente fu riconosciuto all’autore un diritto al risarcimento del danno nei confronti di coloro che contravvenivano alle disposizioni dello Statuto.

152 Cfr. DAVIES, op. cit., 19 ss.. 153 Significativo a tale riguardo è il preambolo dello Statuto che contrappone le nuove

disposizioni al persistente abuso degli stampatori e dei librai che pubblicavano libri ed altri scritti senza il consenso degli autori. Emblematico è anche l’ intitolazione dello Statuto come “An Act for the Encouragement of Learning” che verrà successivamente ripresa nella Dichiarazione americana dei diritti dell’uomo nonché in alcune leggi sul diritto d’autore.

L’ innovazione portata dallo Statuto inglese non deve essere individuata nella disciplina puntuale in questo stabilita ma dall’ idea di fondo che lo reggeva secondo la quale gli autori godevano naturalmente di un diritto esclusivo sulla stampa e lo spaccio delle loro opere.

Poco dopo la promulgazione dello Statuto William Warburton ricollegandosi alle idee di Locke qualificò il diritto degli autori come proprietà letteraria154, assimilabile alla proprietà delle cose materiali. Dalla nuova qualificazione Warburton deduceva anche la perpetuità del diritto in forza dei generali principi di Common law 155. La teoria ebbe sviluppi interessanti ma nel 1774 a seguito della sentenza Eyre c. Walcker si stabilì che solo le opere non pubblicate erano oggetto di diritto di proprietà illimitata mentre gli autori di opere pubblicate godevano solo di un diritto di privativa limitato nel tempo156. In sostanza veniva negato qualsiasi tipo di legame naturale tra l’autore e l’opera ed anzi si affermava che la tutela era riconosciuta agli autori solo in virtù di una concessione governativa. Questa pronuncia conservatrice ed espressiva di un atteggiamento mercantilistica del potere statale ebbe un peso negativo sulla evoluzione della legislazione inglese soprattutto nei confronti dei privati 157.

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154 Cfr. ASCARELLI, op. cit., 489 ss.. 155 La teoria di Warburton ebbe notevole fortuna, Sir William Blackstone sostenne cfr. STOLFI,

op. cit., 75 ss. che l’autore poteva invocare il diritto di occupazione sulle sue opere poiché, avendo prodotto mediante il suo ingegno un’opera originale, aveva la facoltà di disporne a suo piacimento e che ogni attività diretta a sottrargli l’opera o a modificarla costituiva un attentato al suo diritto di proprietà sulla stessa. Sebbene, secondo Blackstone, non vi fossero norme consuetudinarie di conferma per questa speculazione, alcune decisioni della Corte di Cancelleria proibivano di violare la proprietà letteraria “specialmente quando le ingiunzioni suddette sono state perpetue, o quando hanno avuto per oggetto dei manoscritti che non erano ancora stati pubblicati, o antichi libri, non previsti dallo Statuto della Regina Anna. Notevoli insegnamenti si possono trarre anche dalle differenti Riviste legislative degli atti originali e da quei casi in cui la consuetudine ha aggiudicato alla Corona la proprietà di alcuni manoscritti privilegiati; poiché, se la Corona può avere un diritto esclusivo su un qualunque libro sembra che anche i sudditi debbano averne uno sui loro”. William Murray, meglio conosciuto come Lord Mansfield, uno dei più grandi magistrati inglesi, membro della Corte del Re, fu uno dei giudici della celebre causa Millar c. Taylor del 1769 che stabilì essere contraffazione la riproduzione delle Season del Thompson non sulla base delle disposizioni dello Statuto, che nel caso concreto, poiché la stampa era avvenuta dopo la scadenza dei termini di privativa concessi, avrebbe stabilito non esservi illecito, ma in base al generale istituto consuetudinario di proprietà di Common law cfr. STOLFI, op. cit., 77 ss. in base alle cui disposizioni il proprietario, nella fattispecie l’ autore ed i suoi aventi causa godevano di un diritto perpetuo sull’oggetto del loro diritto, in questo caso l’opera letteraria. Da ciò la tutela dei diritti sulle opere dell’ ingegno diveniva materia di Common law da disciplinare alla stregua della proprietà sulle cose materiali. Tale interpretazione fu in seguito ribaltata, nel 1774, dalla celebre sentenza Eyre c. Walcker per il libro The Whole duty of man, successivamente adottata dalla Camera dei Lords, con la quale si stabilì che l’autore aveva sì un diritto di proprietà sull’opera creata ma che, sulla base dello Statuto, il diritto aveva una durata limitata allo spirare del quale l’opera cadeva in pubblico dominio. Nel 1774 Lord Littletown propose una Bill per modificare lo Statuto poiché questo risultava ora essere un ostacolo alla piena tutela della proprietà letteraria, quando invece era nato per divenirne lo scudo. In definitiva si stabilì che l’autore godeva del diritto di proprietà di Common Law, dunque perpetuo, solo sull’opera non pubblicata, mentre, in seguito alla sua decisione di pubblicare l’opera gli spettasse solo un privilegio regolato sulla base dello Statuto.

156 Sul dibattito giurisprudenziale cfr. DAVIES, op. cit., 20 ss.: Mr. Justice Willis, favorevole al generale e perpetuo diritto di proprietà dell’autore sulla sua opera disse: “Certamente è in disaccordo con la giustizia naturale che un estraneo possa beneficiare in qualsiasi tempo del lavoro prodotto dall’autore” ; Lord Mansfield ribadì: “ ... è giusto che un autore possa godere dei benefici derivanti dal suo genio e dal suo lavoro ed è altrettanto giusto che nessuno possa utilizzare il suo nome senza il suo consenso ed è altrettanto giusto che solo l’autore possa decidere se, quando e come pubblicare l’opera” ; “Ogni proprietà ha i suoi naturali limiti, non c’è nessuna disposizione di Common law che stabilisca che il copyright debba essere perpetuo al contrario vi sono ragioni che giustificano il fatto che gli autori non debbano avere diritti di proprietà sulle loro opere dopo la pubblicazione.... il legislatore ha assicurato gli autori mediante disposizioni che le favoriscono e li proteggono da possibili danni ed è equo e liberale che io, sia come giudice, sia soprattutto come membro della società, supporti le limitazioni dello Statuto” ribatteva Mr. Justice Yates.

157 Il già ricordato Statuto di Giorgio III del 1775 , invocando il progresso della scienza, riconobbe alle sole Università inglesi e scozzesi e ai Collegi di Eton, Westminster e Winchester la perpetuità dei diritti sulle opere pubblicate cfr. in merito STOLFI, op. cit., 78 ss..

Le ingiustizie causate dai privilegi erano molto evidenti in Francia158 dove non solo gli autori ma anche molti tipografi venivano danneggiati dal sistema dei privilegi. I tipografi francesi erano molto attivi nelle dispute sui privilegi librari.

La prima rivendicazioni del diritto degli autori in Francia nacque non a seguito delle lamentele di qualche autore ma in esito ad una controversia del 1725 tra i librai parigini ed i librai delle province159. La causa si concluse con un verdetto di favore per i librai parigini che affermarono che i loro diritti derivavano direttamente dagli autori.

La questione destò molto interesse e gli autori iniziarono a rivendicare per sé il potere di concedere ai librai il consenso per la stampa del libro e per il conseguente ottenimento del privilegio. Naturalmente gli stampatori si opposero. La situazione volse a vantaggio degli autori con una la sentenza del Consiglio privato del re del 1761 che riconobbe il diritto degli autori e che ridimensionò il ruolo degli stampatori 160.

La strada per il riconoscimento legislativo del diritto d’autore era ormai spianata Gli arresti (regolamenti) dell’agosto del 1777 rappresentarono la transizione dalla vecchia alla nuova disciplina161. Si continuava a parlare di privilegi concessi dal Re ma si distingueva la posizione degli autori da quella degli editori assegnando ai primi una posizione di favore.

Gli arresti sollevarono critiche ed opposizioni da parte dei librai162 che vedevano in pericolo al loro posizione di dominio sul mercato; nonostante ciò rimasero in

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158 Il Règlement sur la librarie e l’ imprimeire del 1723 cfr. FRANCESCHELLI, op. cit., 366 ss. e STOLFI, op. cit., 101 ss., costituì il primo tentativo francese di razionalizzazione del sistema dei privilegi; il regolamento prescrisse che: nessuna opera potesse essere stampata senza previo ottenimento di un permesso del Guardasigilli e senza menzione dell’ottenimento del privilegio in ogni copia dell’opera; che permessi e privilegi dovessero essere iscritti in un apposito registro presso la Corporazione di Parigi; che detti libri dovessero essere stampati nel territorio del Regno; il regolamento stabilì inoltre le pene per i contravventori e sancì l’obbligo di deposito delle copie del libro stampato a pena di nullità del privilegio. Il giudizio su tutte le controversie in materia di stampa furono assegnate alla competenza del Consiglio privato del Re.

159 I privilegi librai dopo il regolamento del 1723 vennero via via concessi ai soli tipografi parigini cfr. ALGRADI, op. cit., 241 ss. a danno dei tipografi delle province, ciò era dovuto sia alle pressioni esercitate dai primi sia dalla tendenza accentratrice del governo che, soprattutto per la concessione di privilegi, che in passato aveva creato parecchi problemi causati dal fatto che quasi tutti i poteri particolari si arrogarono il diritto di concedere privilegi, intendeva di impedire l’estrema polverizzazione dei provvedimenti. I librai di provincia si opposero vivacemente a questa tendenza e chiesero di avere gli stessi diritti dei colleghi di Parigi e che di conseguenza fosse abolito il monopolio che di fatto si era affermato. L’avvocato dei librai di Parigi, Luis d’Héricourt, affermò, in una memoria, che la richiesta dei tipografi di provincia era del tutto immotivata poiché il diritto dei librai di Parigi non derivava da un privilegio dell’Autorità ma dai contratti stipulati dai suoi assistiti con gli autori; infatti l’autore che ha creato l’opera ha su di essa un diritto indipendente da un qualsiasi privilegio librario e da una qualsiasi concessione del Re; la creazione gli appartiene ed egli ne è il padrone assoluto, libero di disporne a suo piacimento; la sua decisione di cedere i diritti di stampa e di spaccio ai librai di Parigi non era in alcun modo sindacabile da parte delle autorità, poiché espressione della libertà del proprietario di disporre di ciò che gli appartiene.

160 La causa cfr. ALGRADI, op. cit., 242 ss. era stata intentata dalle nipoti dello scrittore La Fontaine, ormai morto da anni, nei confronti dell’editore Barbin titolare di un privilegio scaduto sull’opera del loro congiunto, le attrici chiedevano che fosse assegnato loro il nuovo privilegio ottenuto dall’editore sull’opera: il Consiglio del Re stabilì che il diritto sulle opere del celebre avo spettava alle nipoti per diritto di eredità: il diritto spettava perciò originariamente all’autore dell’opera e con la sua morte si era trasferito in capo agli eredi. Successivamente, nel marzo 1777, il Consiglio del Re affermò, nella causa promossa dalla famiglia Fenelon, il principio per cui i privilegi e la loro continuazione non potevano essere concessi ai librai se non per volontà degli autori o dei loro eredi.

161 Cfr. ALGRADI, op. cit., 242 ss. che riferisce che Luigi XVI con lettera del 6 settembre 1776 delegò al suo Consiglio privato la risoluzione della questione tra librai ed autori, il Consiglio in esecuzione della delega emanò il 30 agosto 1777 ben sei arresti, questi seppur continuando ad asserire che i privilegi librai erano una grazia concessa dal Re stabilirono che l’autore aveva diritto, per sé e per i suoi eredi, al privilegio perpetuo di pubblicare e vendere le sue opere, frutto del suo lavoro e della sua creazione intellettuale, anche per proprio conto; per gli editori, cui il rilascio del privilegio era subordinato al consenso dell’autore, il privilegio aveva durata limitata alla vita degli autori.

162 Uno dei più strenui difensori degli interessi di librai e stampatori fu l’Avvocato generale Séguier che arrivò addirittura a proporre che fosse lo Stato ad acquistare i diritti di proprietà letteraria dagli autori per poi cederli ai librai, l’eccentrica proposta mostra come anche i più strenui difensori dei librai si stessero rassegnando alla teoria di una naturale ed non limitabile proprietà degli autori sulle loro opere in proposito cfr. STOLFI, op. cit., 87 ss..

vigore seppur con alcune modifiche sino alla rivoluzione del 1789 al termine della quale fu abolito il sistema e si posero le premesse per una nuova normazione.

Sulla base delle idee che avevano portato alla fondamentale Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino la legge 13 luglio 1791, relativa ai teatri e al diritto di rappresentazione e d’esecuzione delle opere drammatiche e musicali, riconobbe all’autore di un’opera drammatico-teatrale il diritto esclusivo di rappresentazione e ai suoi eredi lo stesso diritto per cinque anni dalla morte dell’autore.

In seguito la legge 19 luglio 1793, relativa ai diritti di proprietà degli autori di scritti di ogni genere, compositori di musica, pittori e disegnatori riconobbe i diritti agli autori di tutti i tipi di opera dell’ ingegno. La legge fu adottata quasi senza opposizioni dopo la lettura del rapporto del Lakanal163. Seguirono poi numerosi interventi legislativi che ne ampliarono sia il contenuto sia la tutela giudiziale164.

I principi elaborati in Francia durante il periodo rivoluzionario influenzarono le legislazioni degli altri Stati europei che li conobbero soprattutto in seguito alla politica di espansione intrapresa da Napoleone.

In Inghilterra e Francia il riconoscimento dei diritti degli autori si sviluppò velocemente grazie alle rivoluzioni che portarono all’abolizione del sistema dei privilegi simbolo del potere della corona165.

Fino all’unificazione della Germania (1870) la stampa era oggetto di disciplina particolare dei vari Lander. Il passaggio dal sistema dei privilegi alla tutela mediante il diritto d’autore fu dunque il risultato di un processo evolutivo assai lento. I primi ad ottenere protezione contro le riproduzioni non autorizzate furono gli stampatori grazie alla legge prussiana del 1794166, che, creata per tutelare gli interessi degli stampatori, finiva per tutelare indirettamente anche gli autori. La normativa sanciva l’obbligo per gli editori di ottenere il consenso degli autori per stampare e pubblicare le loro opere. Il problema della contraffazione non poteva essere però risolto da un atto legislativo il cui effetto era limitato ad una sola parte della confederazione.

Agli inizi del XIX secolo il dibattito sulla questione dei diritti nascenti dalla stampa rivestì un ruolo di primo piano. I maggiori filosofi ( Kant, Hegel e Shopenhauer)

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163 Il relatore della legge Lakanal affermò nella relazione al progetto di legge (cfr. ALGRADI, op. cit., 243 ss.): “ ... di tutte le proprietà quella meno suscettibile di contestazione è, senza timore di smentita, quella delle produzioni dell’ ingegno; e se qualcosa deve stupire, è che si sia dovuto riconoscere questa proprietà, assicurarne l’esercizio, con una legge protettiva... L’ ingegno ha creato nel silenzio un’opera che supera i limiti delle conoscenze umane ? Dei pirati se ne impadroniscono subito; l’autore non procede verso l’ immortalità se non attraverso gli orrori della miseria.... E i suoi figli ! La posterità del grande Corneille si è estinta nell’ indigenza ! Il Comitato propone delle disposizioni che devono formare la dichiarazione dei diritti dello ingegno”.

164 Tra le più importanti innovazioni va ricordato il decreto del I germinale anno IV (22 marzo 1805) cfr. STOLFI, op. cit., 99 ss. che riconobbe i diritti di coloro che pubblicavano per la prima volta opere postume altrui; il decreto del 5 febbraio 1810 accordò alla vedova dell’autore il godimento dei diritti esclusivi di sfruttamento economico per tutta la vita, purché ne avesse diritto sulla base delle convenzioni matrimoniali, e agli eredi per vent’anni. Nella discussione sulle proposte di legge che diedero vita al decreto del 1808 uno degli argomenti che creò maggiori contrasti era quello attinente alla possibilità di tornare ad un sistema di tutela perpetua, Napoleone si oppose affermando che la tutela perpetua delle opere dell’ ingegno avrebbe avuto effetti indesiderati, poiché avrebbe limitato fortemente la diffusione delle opere anche parecchi anni dopo la morte dell’autore, si stabilì perciò di accordare un termine di tutela più ampio per gli eredi e di riconoscere diritti alla vedova per tutta la sua vita. Il Codice penale del 1810 punì la contraffazione (la disposizione fu estesa nel 1852 alla contraffazione, spaccio, esportazione e spedizione di lavori pubblicati all’estero), con decreto del 23 luglio 1824 si riconobbe all’autore il diritto di traduzione. Negli ultimi anni del XIX secolo si avvertì la necessità di coordinare le molteplici disposizioni legislative in un Testo Unico.

165 Cfr. DAVIES, op. cit., 105 ss.. 166 Cfr. STOLFI, op. cit., 91 ss. che ricorda che la legge prussiana regolò in modo specifico il

contratto di edizione che era l’unica fonte di regolamentazione dei rapporti tra autori ed editori. Prima dell’ intervento legislativo che predeterminò ex legge parte del contenuto del contratto il rapporto autore-editore si svolgeva sulla base della sola dialettica contrattuale e questa non si svolgeva certo su un piano di parità vista la posizione di assoluta predominanza dell’editore. Mediante la legge si cercò di riportare d’autorità il rapporto autore-editore su un piano di parità, sancendo l’assoluto divieto per gli stampatori di pubblicare l’opera senza il consenso dell’autore.

difesero strenuamente l’ idea di un diritto degli autori sulla loro opera167 e la conseguente ingiustizia delle contraffazioni.

Con l’atto federale del 8 giugno 1815 si cercò di porre rimedio alla difficile situazione168 mediante la decisione di elaborare una legge di tutela contro la contraffazione efficace in tutti gli Stati tedeschi. Il proposito espresso dalla Dieta si realizzò con la promulgazione della legge del 9 novembre 1837 che stabilì che in nessuno Stato della Confederazione si sarebbe potuta riprodurre alcuna opera senza il consenso del suo autore cui spettavano i diritti esclusivi di sfruttamento. Una delle questioni più dibattute riguardava il termine di tutela. In seguito alla Dieta del giugno 1845 si stabilì la durata del diritto degli autori per tutta la loro vita e per trent’anni dalla loro morte.

I privilegi sopravvissero fin quasi alla fine del XIX secolo e furono aboliti solo l’11 giugno 1870 dalla North German Federation law on copyright in Writings, Designs and Models, Musical Compositionand Dramatic Works169.

Interessante fu anche lo sviluppo della legislazione negli Stati Uniti. La normazione dello Statuto inglese del 1709 fu estesa alle colonie britanniche in America ma immediatamente dopo la guerra di indipendenza (1775-1783) e la nascita degli Stati Uniti d’America si avvertì la necessità di elaborare una tutela propria. Il Congresso si fece portatore di questa necessità e su relazione di Mr. Williamson, Mr. Izard e Mr. Madison, emanò una risoluzione con cui raccomandava ai diversi Stati di assicurare ad autori ed editori di libri mai prima stampati il diritto di copyright sulle edizioni per un termine non inferiore a 14 anni.

Anche se il contenuto delle leggi promulgate non fu identico esse si ispirarono allo Statuto della Regina Anna ed ai principi ad esso sottesi170.

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167 Cfr. KANT, op. cit. , 473 ss. che sostenne che il libro è lo strumento mediante il quale l’autore parla ai suoi lettori e lo stampatore dell’opera “ riferisce” concetti espressi dall’autore su cui egli non ha alcun tipo di rapporto: “Egli non è che un intermediario che trasmette discorsi altrui” . Il libro è dunque solo il mezzo di cui l’autore si serve per esprimere il suo pensiero e comunicarlo a terzi: é un mezzo di estrinsecazione della sua personalità, del diritto di libertà dell’autore stesso. Spetta, perciò, solo all’autore decidere i modi ed i tempi di comunicazione dei suoi pensieri al pubblico chi esercitasse al suo posto questa facoltà violerebbe la sua libertà d’azione, la sua personalità.

168 Sulla situazione cfr. STOLFI, op. cit., 93 ss. che ricorda che i paesi di razza tedesca erano riuniti in una Confederazione di Stati territorialmente e politicamente divisi e, di conseguenza le disposizioni legislative adottate in uno Stato non avevano valore negli altri , in materia di privilegi questa situazione creava degli inconvenienti notevoli poiché un’opera privilegiata in uno Stato non aveva protezione negli altri; per ovviare a questa situazione, con l’atto Federale del 1815 si stabiliva: “ La Dieta si occuperà, fin dalla sua prima riunione, di una legislazione uniforme sulla libertà di stampa, e delle misure da prendere per garantire gli autori e gli editori contro la contraffazione delle loro opere” . Il 22 giugno 1818 fu istituita una Commissione ad hoc che presentò il suo rapporto nel febbraio del 1819 , in base al rapporto la Dieta nella seduta del 6 settembre 1832 statuì: “ ....allo scopo di garantire i diritti degli autori e dei librai dalla contraffazione delle opere letterale ed artistiche che sono oggetto di commercio, i Principi sovrani e le Città libere della Germania, sono stati d’accordo di stabilire, come principio fondamentale, che per l’avvenire, in tutta l’estensione della Confederazione, sarà reciprocamente abolita ogni distinzione tra i propri sudditi di uno Stato Confederato e quelli degli altri Stati che fanno parte della Confederazione di maniera che gli editori, librai ed autori di uno Stato godranno , in ogni altro Stato Confederato, della legislazione che quest’ultimo Stato avrà stabilito rispetto alla contraffazione. Le Alte Parti contraenti prenderanno le disposizioni necessarie per l’esecuzione..” , ma il problema non venne risolto poiché mancava una disciplina uniforme per tutta la Confederazione.

169 Cfr. DAVIES, op. cit., 105 ss.. 170 I diversi Stati si adeguarono in breve tempo alle disposizioni del Congresso (cfr. DAVIES, op.

cit., 49 ss.): il Connecticut ebbe la sua legislazione sul copyright nella sessione del gennaio 1783 (An Act for the Encouragement of literature and genius); Il Massachusetts il 17 marzo 1783 (An act for the purpose of securing to authors the exclusive right and benefit of publishing their literary productions for twenty years); il Maryland il 21 aprile 1783 (An act respecting literary property); il New Jersey il 27 maggio 1783 (An act for the promotion and encouragement of literature); il New Hampshire il 7 novembre 1783 (An act for the encouragement of literature and genius, and for securing the authors the exclusive right and benefit of publishing their literary productions for twenty years); il Rhode Island nella sessione del dicembre 1783 (An act for the purpose of securing to authors the exclusive rights and benefit of publishing their literary productions for twenty one year; la Pennsylvania il 15 marzo 1784 (An act for the encouragement and promotion of learning by vesting a right to the copies of printed books in the authors or purchasers of such copies during the time therein mentionated; il South Carolina il 17 novembre 1795 (An act for the encouragement of arts and sciences); la Virginia nell’ ottobre del 1785 (An act for securing to the authors of

Nel pensiero dei legislatori americani era chiara l’ idea che un diritto di esclusiva in favore degli autori correttamente limitato sarebbe stato lo strumento ideale per favorire il progresso culturale della nazione. La Costituzione del 1787 autorizzò il Congresso a legiferare in materia di copyright per “ ... promuovere il progresso delle scienze.... assicurando per un tempo limitato agli autori...il diritto sulle loro rispettive opere”171. Anche negli Stati Uniti venivano così gettate le basi per una normativa generale sul copyright.

La legge fu emanata velocemente. Il Copyright Act ottenne l'approvazione del Congresso il 31 maggio 1790. Il titolo dell’atto fu quanto mai espressivo dei motivi che avevano condotto alla sua emanazione: “An Act for the encouragement of learning by securing the copies of maps, charts and books, to the authors and proprietors of such copies, during the time therein mentionated”172.

L’atto del 1790 garantiva solo gli autori di mappe, carte e libri173 purché fossero cittadini o residenti negli Stati Uniti. Il contenuto della protezione non presentava caratteristiche innovative rispetto allo Statuto inglese: era infatti proibito senza autorizzazione stampare, ristampare o pubblicare, importare e vendere copie di lavori protetti. Le violazioni erano sanzionate con la confisca degli esemplari illecitamente prodotti e con una multa di 50 cents per ogni copia illecita che doveva essere divisa a metà tra l’autore danneggiato e il governo americano.

Anche negli Stati Uniti si pose la questione dell’esistenza di una disposizione di Common law che assicurasse all’autore il diritto perpetuo di proprietà sulla sua opera pubblicata. Nel 1834 nella causa Wheaton c. Peters la Corte Suprema affermò che il diritto di copyright sulle opere pubblicate era riconosciuto non in forza di una disposizione di Common law ma solo dall’atto del 1790.

Lo sviluppo del diritto fu negli Stati Uniti assai più veloce che in Europa. Ciò si dovette soprattutto al fatto che nelle colonie nel seicento e nel settecento il mecenatismo era pressoché inesistente perciò gli autori erano molto più attirati dagli interessi economici che nascevano dal mercato. In effetti anche in Europa gli autori iniziarono ad interessarsi al nuovo mercato solo quando non trovarono più altrove sufficienti remunerazione per la creazione delle loro opere.

6. In tutti gli Stati preunitari si affermò nell’Ottocento una legislazione sul

diritto d’autore. La Consulta della Repubblica Cisalpina con la legge 19 fiorile anno IX repubblicano, che determina accordato il diritto esclusivo di vendere le loro opere agli Autori, Compositori, Pittori, e Disegnatori, nella Repubblica Cisalpina estese i principi della legislazione della legge 19 luglio 1793, relativa ai diritti di proprietà degli autori di scritti di ogni genere, compositori di musica, pittori e disegnatori al territorio del Lombardo-Veneto accordando agli autori delle opere dell’ ingegno i diritti di vendita e di cessione sulle loro opere per tutta la loro vita e ai loro eredi per dieci anni.

Dopo la caduta della Repubblica Cisalpina il decreto vicereale del Regno Italico del 30 Novembre 1810 n. 273, relativo a stamperie e librerie, istituì la censura e riconobbe agli autori il diritto di proprietà sulle loro opere per tutta la loro vita ed ai loro figli per vent’anni.

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literary works an exclusive property therein for a limited time; il North Carolina il 19 novembre 1785 (An act for securing literary property); la Georgia il 3 febbraio 1786 (An act for the encouragement of literature and genius); lo Stato di New York il 29 aprile 1786 (An act to promote literature).

171 Cfr. DAVIES, op. cit., 50 ss.. 172 Il termine di protezione era di 14 anni ma allo scadere, se l’autore era ancora vivo, veniva

automaticamente prorogato per altri 14 anni. 173 Sull’evoluzione del sistema cfr. DAVIES, op. cit., 57 ss. e ASCARELLI, op. cit., 498 ss.. Nel 1802

la protezione fu estesa alle stampe; con atto del 1831 il primo termine di protezione venne portato a 28 anni (sempre con un termine di rinnovo di 14) e l’atto si applicò anche alle composizioni musicali; nel 1856 il diritto di copyright sulle opere drammatiche fu esteso per includervi anche le pubbliche rappresentazioni. Nel 1870 il Congresso degli Stati Uniti sostituì il Copyright act del 1790 con una nuova disciplina che ne estese ancor più il campo d’azione:

A seguito della restaurazione della dominazione austriaca e della formazione del Lombardo-Veneto, le Sovrane Risoluzioni del 1815-1816 reintrodussero la censura e la polizia libraria ed determinarono l’applicazione delle disposizioni del codice civile austriaco del 1811. Si stabilì la necessità per procedere alla nuova edizione (o anche alla ristampa di un’opera) di munirsi del permesso della censura che veniva rilasciato solo all’autore o allo stampatore che avesse legittimamente acquistato il diritto dall’autore secondo le norme del contratto di edizione previste dal codice. Si vietò espressamente la ristampa di opere di un autore vivente senza il suo previo consenso scritto.

Successivamente (con la notificazione 30 giugno 1847 n. 25, pubblicazione della sovrana patente del 19 ottobre 1846 a tutela della proprietà letteraria ed artistica) fu pubblicata anche nel territorio del Lombardo-Veneto la Patente austriaca 19 ottobre 1846, a tutela della proprietà letteraria ed artistica, contenente un puntuale regolamento della stampa.

Per gli Stati sabaudi fondamentale fu il 1792 quando, in seguito all’occupazione delle armate napoleoniche, molti territori dei Savoia furono annessi alla Francia che vi introdusse la sua legislazione. Solo grazie all’ intervento austriaco Vittorio Emanuele I poté riottenere i suoi antichi domini ed aggiungerne dei nuovi. Uno dei primi interventi legislativi ristabilì (in ossequio allo spirito della restaurazione) tutte le università ed il governo continuò nella politica prerivoluzionaria dei privilegi mercantilistici.

La restaurazione della situazione normativa precedente non poté tuttavia fermare l’evoluzione della legislazione in materia di diritti d’autore. Le istanze riformistiche avevano tratto nuova forza ed ispirazione proprio dal contatto con l’esperienza legislativa francese che l’occupazione aveva importato. Le regie patenti di Carlo Felice del 28 febbraio 1826, colle quali S.M. ordina provvedimenti in materia di privilegi esclusivi, diedero alla disciplina dei diritti degli autori delle opere letterarie ed artistiche una collocazione diversa rispetto a quella generalmente prevista per le invenzioni. Agli autori era, in deroga alla disciplina generale, riconosciuto direttamente il diritto di stampa e di vendita indipendentemente dal rilascio di un privilegio da parte del sovrano e a condizione che fossero soddisfatte alcune formalità174.

In seguito con l’art. 440 del codice albertino del 1836 si stabilì definitivamente che “ le produzioni dell’ ingegno umano sono proprietà dei loro autori sotto l’osservanza delle leggi e dei regolamenti che vi sono relativi” . Il codice penale del 1839 infine sanzionò i contraffattori con le pene di cui agli artt. 394, 395 e 396175.

Nello Stato Pontificio con l’editto del 23 settembre 1826 col quale sono dichiarate d’assoluta proprietà le nuove opere scientifiche e letterarie, che si pubblicano dai rispettivi autori, o quelle non mai pubblicate da autori estinti, emanato da Leone XII e dal Camerlengo Cardinale Pier Francesco Galeffi si dichiararono proprietà assoluta dell’autore le nuove opere scientifiche e letterarie pubblicate. L’editto riconosceva inoltre

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174 Le patenti disciplinavano nei primi 17 articoli i privilegi industriali e la procedura per ottenerli, sancendone nuovamente il carattere di atti discrezionali del sovrano; l’art. 18 però stabiliva: “Dichiariamo esenti dalle disposizioni sopra espresse gli autori di libri e disegni, che si pubblicheranno ne’nostri Stati sotto l’osservanza delle leggi e regolamenti veglianti in materia di stampe: ai medesimi vogliamo che sia riservato il diritto esclusivo della stampa e della vendita di loro opere per anni quindici, si veramente che in esse dichiarino di volersene valere, e che prima della pubblicazione ne depongano un esemplare presso la nostra segreteria di Stato per gli Affari dell’ Interno, ed uno in ciascuna delle Biblioteche dell’Università di Torino, della nostra Accademia delle Scienze, e de’nostri Archivi di Corte” .

175 Art. 394: “ Se a danno altrui si contraffaccia il nome, il marchio, o altro segno apposto, con l’approvazione de Governo del Re, sopra mercanzie, animali o manifatture o sopra opere d’ ingegno collo scopo di fare apparire sifatte cose come provenienti dalle persone, manifatture o razze delle quali si è contraffatto il marchio o il segno, il colpevole di tale contraffazione sarà punito con la multa estensibile a £ 500, oltre il risarcimento dei danni e la confiscazione delle cose contraffatte e degli istrumenti che hanno servito alla frode”

Art. 395: “ Incorre nella stessa pena chiunque introduca dall’estero, o venda, o riproduca scritti, composizioni musicali, disegni , pitture o altra produzione stampata od incisa contro le Leggi o Regolamenti relativi alla proprietà e privativa degli autori e degli editori loro conceduta dal Governo del Re”

Art. 396: “Nei casi preveduti dai due precedenti articoli , il prodotto degli oggetti confiscati servirà particolarmente ad indennizzare le persone danneggiate” .

il diritto di proprietà a chi pubblicava per la prima volta l’opera di un autore estinto. Uguale diritto si concedeva agli eredi dell’autore per dodici anni.

Nel Regno delle Due Sicilie il decreto 7 novembre 1811 n. 1134, contenente un sistema pei teatri e spettacoli, del Re Gioacchino Napoleone riconobbe il diritto di proprietà degli autori, sulle rappresentazioni teatrali, e dei maestri di cappella sulle musiche composta ed utilizzate per la rappresentazione a condizione che i primi depositassero una copia dell’opera presso l’archivio del Ministero dell’ Interno ed i secondi copia dello spartito presso il Conservatorio Reale; chiunque intendesse rappresentare l’opera doveva ottenere il permesso sia dell’autore sia del maestro di cappella. Il Ministro si riservava il diritto di determinare il compenso per gli autori in caso di manifesta iniquità delle loro pretese, la violazione delle disposizioni del regolamento dava diritto agli autori di chiedere ed ottenere un indennizzo. Successivamente con il decreto 5 febbraio 1828 n. 1904, portante delle disposizioni onde assicurare le proprietà delle opere dell’ ingegno agli autori di esse, si stabiliva una disciplina generale per tutte le opere dell’ ingegno che riconosceva oggetto di proprietà dell’autore e della sua vedova per tutta la loro vita e agli eredi per trent’anni dalla morte dell’autore o per il tempo residuo dalla morte della vedova. Il diritto dell’autore comprendeva il diritto di pubblicazione e spaccio.

Le autorità del Regno delle Due Sicilie non ritennero opportuno aderire alla convenzione austro-sarda del 22 maggio 1840, convenzione eseguita da S.M. il Re di Sardegna e S.M. l’ Imperatore d’Austria a favore e contro la contraffazione di opere scientifiche letterarie ed artistiche. Il Regno delle Due Sicilie divenne luogo di contraffazione delle opere dell’ ingegno pubblicate negli altri Stati e solo con la legge del Prodittatore 18 agosto 1860 n. 163, che stende alla Sicilia la legge sulla proprietà letteraria ed artistica del Regno d’ Italia e con il decreto Luogotenenziale del 17 febbraio 1861 n. 264, con cui vengono estese alle provincie napoletane le leggi ed i regolamenti sulla proprietà letteraria in vigore in antiche provincie dello Stato, si estese a quei territori la disciplina vigente nel Regno d’ Italia176.

7. Le autorità sabaude dopo aver riacquistato nel 1814 i domini persi a causa

delle campagne napoleoniche si impegnarono a tessere una fitta trama di rapporti e di convenzioni internazionali. In materia di proprietà letteraria va sicuramente ricordata quella conclusa con l’Austria il 22 maggio 1840177 che venne successivamente ratificata da quasi tutti gli altri Stati italiani.

Dopo la restaurazione l’ Italia si ritrovava territorialmente divisa. Gli autori premevano per una protezione dei loro diritti contro la contraffazione che non fosse limitata al territorio del singolo Stato178.

Intorno al 1830 l’esigenza di una normazione omogenea era avvertita in tutti gli Stati preunitari. Il testo della convenzione fu il risultato di trattative tra il Regno di Sardegna e l’Austria. I Savoia ambivano ad acquistare un ruolo di primo piano nella politica italiana e colsero immediatamente l’occasione di proporsi come portavoce nei confronti di una delle potenze europee.

Al primo progetto di convenzione del 19 gennaio 1839 ne seguirono altri quattro finché nel febbraio del 1840 si addivenne al testo definitivo179. In base alla

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176 Cfr. STOLFI, op. cit., 110 ss.. 177 Nello stesso periodo i Savoia conclusero altre convenzioni (cfr. L.C. UBERTAZZI, op. cit., 37)

ss. sul diritto d’autore: con la Francia il 28 agosto 1843, il 22 aprile 1846 e il 5 novembre 1850; con il Belgio il 24 novembre 1859; con la Spagna il 9 febbraio 1860 e con il Regno Unito il 30 novembre 1860: cfr. L.C. UBERTAZZI, op. cit., 37 ss..

178 La situazione legislativa degli Stati preunitari in materia di diritto d’autore lasciava ampi spazi alla possibilità di ristampa non autorizzata (e perciò meno costosa) di opere letterarie e del conseguente contrabbando di libri; inoltre la protezione accordata alle opere degli stranieri era a dir poco inadeguata: autori importanti come Vincenzo Monti e Alessandro Manzoni non mancarono a più riprese di manifestare il loro malcontento per l’ infelice situazione: cfr. BERENGO, op. cit. 1980, 267 ss..

convenzione l’Austria e il Regno di Sardegna si impegnavano ad invitare gli altri Stati italiani ed il Canton Ticino ad aderire alla convenzione secondo la quale questi “pel sol fatto dell’adesione manifestata, saranno considerati Parti contraenti” . Tutti gli Stati italiani aderirono alla convenzione180 ad esclusione della Repubblica di San Marino e del Regno delle Due Sicilie, non aderì nemmeno il Canton Ticino.

La convenzione che fu in seguito estesa a tutti territori via via annessi al Regno di Sardegna e che veniva considerata come un accordo di diritto materiale uniforme direttamente applicabile anche ai rapporti tra cittadini italiani divenne la prima normativa organica in materia di diritti degli autori del Regno d’ Italia.

Dopo l’unificazione d’ Italia si avvertì la necessità di elaborare una legge sul diritto d’autore. Il primo disegno di legge fu presentato dal Pepoli nel 1862 ma decadde per chiusura della sessione. Ripresentato nel 1863 non ottenne consensi; l’Ufficio centrale del senato composto dai Senatori Scialoja, Castelli, De Foresta, Arrivabene e Matteucci elaborò allora un nuovo disegno relazionato dallo Scialoja che a seguito dei consueti lavori parlamentari fu discusso nella primavera del 1865 e divenne legge 25 giugno 1865 n. 2337 sui diritti spettanti agli autori delle opere dell’ ingegno

In seguito l’ Italia fu uno dei paesi firmatari (con Belgio, Francia, Germania, Gran Bretagna, Haiti, Norvegia, Spagna, Svizzera e Tunisia) della convenzione di unione per la protezione della proprietà intellettuale ed artistica, conclusa a Berna nel 1886 ed entrata in vigore il 5 dicembre 1887181.

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179 Cfr. L.C. UBERTAZZI, op. cit., 49 ss. che ricorda che la convenzione fu conclusa e sottoscritta a

Vienna dal Cancelliere Metternich per l’Austria e dal Sambuy per il Regno di Sardegna il 22 maggio 1840, gli atti di ratifica furono sottoscritti da Carlo Alberto il 30 maggio 1840 e da Ferdinando I il 9 giugno 1840, le ratifiche furono poi scambiate a Vienna il 10 giugno 1840, la convenzione fu pubblicata nel Regno di Sardegna con il Manifesto Senatorio del 26 giugno 1840.

180 Lo Stato Pontificio aderì alla convenzione con notificazione del 20 novembre 1840 n. 64; il Ducato di Parma vi aderì con gli ordini sovrani del 3-11 dicembre 1840 pubblicandone poi il testo con Disposizione della Presidenza dell’ Interno 18 dicembre 1840; il Ducato di Modena vi aderì con notificazione del 19 dicembre 1840; il Ducato di Lucca vi aderì con notificazione del 7 gennaio 1841. Singolare fu l’adesione alla convenzione della Toscana che ricevuto l’ invito cercò di rinegoziarne il contenuto, l’Austria ed il Regno di Sardegna dopo una prima risposta negativa conclusero un’autonoma convenzione con la Toscana che rinviava nel testo alle disposizioni della convenzione austro-sarda, la convenzione fu pubblicata in Toscana con Notificazione della Regia consulta del 17 dicembre 1840: cfr. FRANCHI, op. cit., 65 ss. e L.C. UBERTAZZI, op. cit., 51 ss..

181 Cfr. L.C. UBERTAZZI e AMMENDOLA, Il diritto d’autore, UTET, Torino, 1993, 91 ss..

IV - DOCUMENTI

REPUBBLICA DI VENEZIA 1. Privilegio concesso dalla Serenissima Repubblica di Venezia, il 18 Settembre

1469, allo stampatore Giovanni da Spira. Questo privilegio è stato tratto da STOLFI, La proprietà intellettuale, UTET,

Torino, 1915, 16. N.C.— Reg . XIX, 1467-1473, c. 55 v. — “ Inducta est in hanc nostram

inclytam civitatem ars imprimendi libros, in diesque magis celebrior et frequentior fiet per operam, studium et ingenium magistri Joannis de Spira, qui caeteris aliis urbibus hanc nostram praeelegit, ubi cum coniuge, liberis et famiglia tota sua inhabitaret, exerceretque dicatm artem librorum imprimendorum, jamque summam omnium commendatione impressit epistula Ciceronis, et nobile opus Plinii de Natural Historia, in maximo numero et pulcherrima litterarum formula, pergitque quotidie alia preclara volumina imprimere, adeo ut, industria et virtute huis hominis, multis plecarisque voluminibus, et quidem pervili pretio, locupletabitur. Et quoniam talr inventum, aetatis nostraepeculiare et proprium, priscis illis omnino incognitum, omni favore et ope augendum atque fovendum est, eidemque magistro Joannis, qui magno urgetur sumptu familiae et artificium mercede, praestanda sit materia ut alacrius perseveret, artemque suam imprimendi potius celebriorer reddere, quam desinere: habeat. Quemadmodum in aliis exercitiis sustentandis, et multo quidem inferioribus, fieri solitum est, infrascripti domini Consiliarii, ad humilem et devotam supplicationem praedicti magistri Joannis, terminarunt, terminandoque descreverunt, ut per annos quinque proxime futuros, nemo omnino sit quid velit, possit, valeat, audeatve exercere dictam artem imprimendorum librorum in hac inclyta Venetiarum et districtu suo, nisi ipse magister Joannes. Et totiens, quotiens aliquiis inventus fuerit, qui contra hanc determinationem et decretum ausus fuerit, exercer ipsam artem et imprimere libros, militatri condemnari debeat, at ammittere instrumenta et libros impressos. Et sub hac eadem poena nemo debeat aut possit tales libros, in aliis terris et locis impressos, vendendi causa huc portari.

Consiliarii: “S. Angelus Gradenigo, S. Bertoluccius Contareno, S. Angelus Venerio, S.

Jacobus Mauroceno, S. Franciscus Dandulo” Venetiis, die XVIII septembris MCCCCLXVIIII “Nullius est vigoris quia obiit magister et auctor”

2. Pr ivilegio concesso dalla Serenissima Repubblica di Venezia, il 1 settembre 1486, a Marco Antonio Sabellico autore dell’opera Rerum Venetiarum libri XXIII.

Questo privilegio è stato tratto da da STOLFI, La proprietà intellettuale, UTET, Torino, 1915, 22. “Opus gestorum Urbis nostrae, compositum per doctissimum virum Marcum Antonium

Sabellum Romanum; per elegantiam suam et veritatem historiae dignum est ut in luce omnium veniat. Ideo infrascripti domini Consiliarii deliberarunt et terminarunt, quod opus prefatum per Marcum Antonium prefatum dari possit alieni diligenti i8mpressori, qui opus illud imprimat sui sumptibus et edat, sicuti convenit elegantiae historiae, dignae et immortalis fiat, et nemini praeter eum liceat opus illud imprimi facere sub poena indignationis Serenissimi Domini et ducatorum quingentorum tam in Venetiis, quam in quacumque civitate et loco Serenissimi Domini.

3. Parte 1 agosto 1517.

Questa Parte è stata tratta da STOLFI, La proprietà intellettuale, UTET, Torino, 1915, 25.

Die Primo Augusti 1517, in Rogatis.—“Solebant esse in hac Urbe nostra Impressores Librorum in maximo numero, ex quibus haud modicum copiebatur vectigal publce, & privatim praeter commodum studiosorum qui ipsos Libros vilius emebant, quo pluries impremebantur. Verum certum ab hinc tempore consuetudo invavit, ut quidam gratias impetrantes a Domino Nostro, aliis viam occludant imprimendi quaedam operam, quarum gratirum numerus, adeo est auctus, ut plerique dictorum Impressorum, alio migrare necesse fuerit, atque ob id huiusmodi artificium valde imminutum fit: unde, & jactura publica, privataque & communis incommoditas successit: multoque magis successura esse procul dubio videt, nisi necessaria provisio fiat. Idcirco.”

“Vadis Pars, quod auctoritate hujus Consilii, omnes gratiae a Domino Nostro concessae ad hanc diem usque, Impressorum Librorum, aut aliis: ut quisque soli possint imprimere , aut imprimiri facere opera quaedam, praeter illa quae hoc Consilium concesserit; Revocantur, & pro revocatis habeantur, ita ut deinceps nullius sint vigoris; & omnibus liberum fit, illa imprimere, sive imprimi facere absque ulla contradictione , & sicuti aequum est sine discrimine aliquo. Post hoc vere hujusmodi gratiae amplius concedi, & fieri nequeant ullo modo: nisi per hoc Consilium atque solum pro Libris, & Operibus novis numquam antea Impressis, & non pro aliis, & si aliter fierent, sint, &

intelligentur esse nullius valoris. Pars autem, sive gratia quae pro illis posita fuerit, non intellegantur capta, nisi tulerit duo tertia suffragiorum hujus Consilii”

4. Parte 29 gennaio 1527. Questa Parte è stata tratta da STOLFI, La proprietà intellettuale, UTET,

Torino, 1915, 26.

1526. Die 29. Zenaro. In Cons. X.— “Per la licentia, che facilmente ognun’ha da stampar Libri in questa Nostra Città, se vede qualche volta uscir in Stampa opere disoneste, & de mala natura. Alché è da metter sufficiente ordine, & però:

“L’Anderà Parte che da mò in futurum non si possa stampar, nè stampata dar fuora alcuna Opera, ovvero Libro da novo composto, & non più stampato , si Verso, come Prosa & in qualunque Idioma se voglia, se prima non li sarà permesso da i Capi de questo Consiglio , per termination di man loro sottoscritta; la qual Permission però, & Temination se habbia a far, da poi che essa Opera sarà stata venduta da doi persone almeno , à cui parerà à loro Capi, de commetter, che la debbano vede, & esaminar, & refferir la opinion sua in scriptis con juramento: Ne altramente far le possi sotto la pena de perder le Opere stampate, & de altrettanto per pena la qual sia dello Inventor & così sotto la pena soprascritta non se possa vender in questa Città alcuna Opera composta da novo, etiam stampata, fuora da questa Terra, senza licetia delli Capi de questo Consiglio, modo ut supra. Dechiarendo, che alcun non possi stampar Libro alcuno da novo composto, over non più stampato, sel non vedrà la Licentia in scriptis, come è detto di sopra. Et l’Ordine presente pubblicarsi debba in Rialto à notitia di ciascuno” .

5. Parte 3 gennaio 1533.

Questa Parte è stata tratta da STOLFI, La proprietà intellettuale, UTET, Torino, 1915, 27.

1533. Die 3. Januarii. In Rogatis.—“Vedendosi chiaramente come l’Arte della stampa, che soleva esser grandissima in questa Nostra Città, è andata talmente in ruina, che non si adopra quasi altri Libri, se non quelli che vengono stampati da Terre Aliene, & tra l’altre cause che hanno produtto questo, la principal è stà le tante gratie concesse alli Stampatori per questo Conseglio de molti libri non più stampati, i quali da poi ottenute tal gratie, e per non poter, ò non voler stamparli, tengono oppressi l’Arte, & levano la libertà alli Stampatori, che quelli stampar non debbino, ita che seguita, che tali Libri sono poi stampati in Terre Aliene, privando questa Città della Utilità Pubblica, & li Studenti della comodità universale, & li Stampatori del beneficio comune; Però:

“L’Anderà Parte , che per autorità di questo Consiglio sia firmiter statuito, & deliberato, che quelli che hanno ottenute gratie da questo consiglio, siano di che condizion si vogliono, de stampar, ò far stampar Libri, se in termine d’un Anno prossimo, comezando dal giorno presente non haveranno date fuora tutte le opere stampate integre, & che in effetto Pubblicamente si vendino, quale saranno in la lor Gratia: se intenda passato detto Anno; le loro Gratie esser nulle , & de niun valore, & resti libertà a ciascuno far quelle stampar à suo beneplacito, né de caetero vaglino ad alcuno tal Gratie, se non con tal conditione di detto Anno: ma se per caso l’Opera fusse tanto grande, che secondo la Comodità de’ Stampatori, non se potesse espedire in un Anno da poi ottenute tal Gratie, li fia in tal caso prorogato il termine, computando detto Anno uno de tanto tempo quanto della opera se potrà stampar ad un Foglio intero al giorno, & non più.”

“ Item non possi alcuno, che otterrà da questo Consiglio tal Gratie far stampar le Opere altrove, che in questa Nostra Città; & stampandole non li vaglia la Gratia: né possa domandar Gratia più d’una volta nel medesimo Libro: & la presente Parte sia pubblicata sopra le Scale de Rialto, & di San Marco, à notitia di ciascuno.”

“Et perchè molti, che hanno Gratia da stampar le sue Opere, se fanno lecito di domandare ogni Pretio eccessivo, che li par, è ben conveniente limitarli pretio conveniente”

“Però sia preso , che fornite, che haveranno de’stamparle loro Opere siano obligati à portarne una ai Provveditori nostri de Commun, innanzi che le sian fuora, i qual Provveditori havuto il parer secondo per sua coscientia li parerà à duoi de più periti in tal Arte per suo Sacramento, li deputino in Pretio, che haveranno à vender dette Opere; havendo però rispetto alla qualità di esse; & simil Ordine si osservi in tutte le Gratie, che caetero si concederanno à persone, che voranno stampar sue Opere, over che le Stamperanno”

6. Parte 30 dicembre 1544.

Questa Parte è stata tratta da STOLFI, La proprietà intellettuale, UTET, Torino, 1915, 26.

1544. Die 30 decembris. In Cons. X.— “Praetera, perché spesso l’accade ricercarsi alli Capi di questo Consiglio Licentie di stampar Opere composte, e suol esser in dubio à chi si ha da commetter la Revisione di quelle, sì come è statuito: Però sia preso che ogni volta, che l’occorrerà, siano mandate tal opere alli Tre Nobili Nostri, che saranno Reformatori sopra lo Studio di Padova,

che debbino vederle, o farle veder, & far la Relation sua , secondo la qual poi si habbia ad esser il proceder dei Capi del Conseglio Nostro dei Dieci nel fatto di dette sententie”

7. Parte 7 febbraio 1544.

Questa Parte è stata tratta da STOLFI, La proprietà intellettuale, UTET, Torino, 1915, 29.

Die 7. Februari 1544. In Rogatis.—“Accresciuta è in tanto l’audacia, & cupidità di guadagno d’alcuni Stampatori in questa Nostra Città, che si fanno lecito d’ imprimer quel che li pare, & nominare li Compositori di quelle cose, che stampano senza alcuna loro scienza, anzi contra ogni loro voler: Essendo stà de ciò fatta querela alli Capi di questo Consiglio, con recar instantemente provisione la qual si die far omnimo, & però:

“L’Anderà Parte, che de caetero nessun Impressor di questa Città non abbia ardimento stampar, nè stampata far vender alcuna opera in cadauna lengua, se non consterà per autentico documento alli Reformatori dello Studio Nostro di Padova à chi la cognition di tal cosa è stà deputata, l’Autor di quella, over li suoi eredi più congionti esser contenti, & ricercar, che la stampi, & vendi sotto pena di pagar Ducato uno per cadaun Libro , & Autor, che stampassero contro il presente Ordine, & de star Mese uno serrato in Presone, & che li sian brusati tutti i Libri, che si ritrovassero stampati in tal sorte, & l’Accusator per il qual si venirà in luce della verità habbia la mità della pena sopradetta; & l’altra mità vada all’Hospedal della Pietà, & la presente Parte sia pubblicata su le scale del Rialto, & di San Marco.”

8. Parte 11 maggio 1603.

Questa Parte è stata tratta da STOLFI, La proprietà intellettuale, UTET, Torino, 1915, 30.

1603. Adì 11 maggio. In Pregadi.—“Fra le Arti, che maggiormente accrescono in

splendore à questa Città, ha tenuto sempre luogo principale quella della Stampa, perché con molta accuratezza, & industria esercitata già per longo tempo ad Professori di essa, moltiplicò con molta reputatione Pubblica, e notabilissimo beneficio di tanti impiegati, e trattenuti di questo Lavoro. Questa al presente per l’estrazione, che si è andata facendo liberamente de le materie, & instromenti di essa portati in Stati Alieni, con sviamento continuo de Maestri, & Operaij si è andata annichilando grandemente, e per la poca cura, e per l’avaritia dei Librari, che non mettono più pensiero, che l’Opere riescan ben stampate con buone Forme, e buone Carte, e quello che importa per mancamento de Correttori sufficienti, riuscendo le Opere piene d’errori, ha perduta quella reputatione, che sollevano dar alli Libri di Venetia grandissimo avviamento; onde non dovendosi differir più in farvi la debita Provisione, e statuirvi quelle regole, che maggiormente possono haver li suddetti disordini..”

“L’Anderà Parte, che restando ferme, e valide quelle Deliberationi, & Ordini , che si trovan fin hora statuiti in proposito di Stampe, non repugnanti alla presente, sia nell’avvenire osservato inviolabilmente quanti si contiene nelli seguenti Capitoli.”

“Che tutti li Stampatori, ò Librai Matricolati, che vorranno stampare o far stampare alcuna Opera già stampata, siano obbligati di far prima veder l’esemplare, del quale haveranno a servirsi, e diligentissimamente corregger ogni Incorretione, che in esso si trovasse.”

“Siano obbligati di volta in volta di far legger le forme in Plombo con diligentia dalli Compositori, e farle ascoltar, ò dalli Protti, ò da altre persone sufficienti, perché la prima Corretione sia fatta in detto incontro sulla forma, e da poi tirato il folio in Torcolo far quello veder dal Correttore, dal quale debbano esser corretti gli errori, che troverà esser in esso Folio, e poi si habbia à tirar il secondo per assicurarsi che siano stati acconci e cancellati.”

“E perché dall’ intelligentia, e sufficientia de’ Revisori, e Correttori, depende principalmente la perfetione della Stampa, e che l’Opere non vengano, ò per malitia, ò per ignoranza alterate ò contaminate, non possino nell’avvenir esercitare questo Carico, di riveder, e correggere se non quelle persone , che saranno approvate dalli Riformatori del Studio Nostro di Padova; li quali habbino Autorità ancora ( se conosceranno necessario) di regolar l’ordinarie Mercedi di detti Correttori, e condennar li Transgressori in quelle pene che stimeranno convenienti alle Transgressioni di quanto è sopradetto.”

“Siano obligati salvar le Copie Originali di tutte l’Opere nuove, e vecchie, e le stampe ancora, perché si possi conoscer le Contraffationi, e massime se dopo la revisione fatta di esse prima di esser stata concessa la Licentia di stamparle, sarà stato aggionto, ò levato alcuna cosa, ò postone alcun’altra di quelle, che saranno state cancellate, ò depennate dalli Revisori deputati (che saranno il Reverendo Inquisitore e uno delli Secretari Nostri), con li soliti requisiti, e con giuramento, rimanendo del tutto per maggior sollevamento delli Stampatori, e Autori delle Opere levato il Lettore Pubblico, il Terzo Revisor, essendo à sufficentia la visione delli doi suddetti.”

“E sia servato l’obbligo della medesima visione in tutte le Terre de lo Stato Nostro, dove si stampan li Libri: prohibendo espressamente il poterli stampar, se prima, oltre la fede del Reverendo Inquisitore di quella Città, non si haverà havuta quella di uno delli Secretari nostri, e Licentia sottoscritta almeno da doi delli Reformatori suddetti, altrimenti siano puniti e castigati li Contraffattori, così dalli Rettori della Città Nostra, come dalli Reformatori sopradetti, secondo pare alla loro coscienza.”

“Che alli Libri stampati fuori da Venetia, non sia alcuno, che ardisca poner il primo Foglio stampato, con l’ iscrizione dello Stampatore, e della Città di Venetia, perché apparino stampati in quella Città per il meno de Ducati venticinque, e di quell’altri maggiori pene, havuto riguardo alla qualità della Trasgressione, che parerà alli Reformatori suddetti, e specialmente della perdita dei Libri, le quali pene siano applicate al Denonciante, da esser tenuto secreto.”

“Debbano quelli, che faranno stampar, servirsi dei Maestri di Stampe conosciuti per sufficienti dalli Deputati dell’Arte, e così parimenti di bei Caratteri, e buoni inchiostri, in modo che i Libri non solo siano corretti, ma ben improntati, netti e leggibili.”

“Siano tenuti a far stampare in fine di cadaun Libro nuova l’Errata Corrige, & in tutti li vecchi, e nuovi il Nome dei correttori.”

“Si devino etiamdio di buona e bella carta, la qual sia de peso proporzionato alla qualità de’ Libri che haveranno a stampare, come dalli Reformatori suddetti sarà determinato, la qual non sompissi à modo alcuno, giusta la Parte di questo Conseglio dell’anno 1537.”

“E sotto tutte le altre pene contenute nella Deliberatione ultimamente fatta da esso Conseiglio a 20 del mese di Febraro passato, così di detti Matricolati, come altri non matricolati di detta Arte, non ardiscano di partir, o sviar alcuno di essa Arte, per andar a lavorare fuori di questa Città, né meno portar Materiale fuori, ò Instromenti di qualsivoglia sorte pertinenti alla Stampa.”

“E perché si possi opportunamente conoscer & oviar à quelle trasgressioni che si andassero commettendo in questa Professione, ma specialmente assicurarsi dell’osservanza di quanto viene ordinato. Sia deliberato che il Priore, e Compagni della Banca de’ Stampatori, e Librari debbano andar spesso vedendo, inuerendo & osservando, come venga eseguita la presente Parte & almeno ogni tre Mesi venir à riferir alli predetti Reformatori quelle Contraffattioni, che haveranno potuto intendere, acciò vi si possa provveder della maniera, che ricerca materia tanto importante, come è la presenta. Dovendo essi Reformatori haver in ciò quella medesima autorità, che per la suddetta Parte di 20 Febraro passato, in proposito di sviar gli Artefici di Stampe fu loro attribuita, e delle Condannationi, che facessero in danari, debbano come loro parerà, riconoscer le Fatiche, & il sviamento, che haveranno convenuto patire dalli particolari Negotij loro suddetti Priore e Compagni: sendo tuttavia à cadauno delli sopraddetti Capitoli, che certezza di dover esser tenuto secreto, e con beneficio di Ducati venticinque delli beni di essi Trasgressori..”

“Quelli che non essendo Matricolati, vorranno far stampare alcun Libro in questa Città, per contrattarlo, debbano per ogni Balla di dieci Risme l’una, pagar otto grossi dell’Arte sopradetta, convenendo ella sostener molte spese, e la Gravezza de’Galeotti, che essi non sostengono.”

“Quei dell’Arte suddetta Matricolati, che stamperanno da nuovo alcun Libro in questa Città, non più stampato in luogo alcuno, havuto che haveranno il Mandato di poterlo stampare, dandosi in nota a quelli della banca predetta, quello che sarà stato il primo s’ intendi aver senza altro Privileggio, che altri che lui non posino stampare in tutto il Dominio Nostro, ò stampato venderlo in esso per Anni vinti all’Hora prossimi.”

“Di quelli che faranno stampare in Italia, e così di qua, come di là da’Monti, stampandosi però con la Licentia detta di sopra, habbino Privileggio per Anni dieci.”

“E se qualcuno di essi Matricolati vorrà stampare alcun libro di molta stima, come più volte è accaduto, qual non sia per Anni vinti à dietro stato stampato, habbi Privileggio per esso di Anni dieci.”

“E per quelli non stampati per Anni dieci à dietro di Anni cinque, con questa espressa conditione, che se questi tali non daranno principio à stampar dette Opere nel termine di un mese, dopo haver dato in nota, continuando fino alla fine a farne ogni giorno mezzo foglio almeno, e mancando, salvo giusto impedimento, da esser conosciuto da quelli della suddetta Banca; del che debbano far relatione alli Reformatori suddetti, che s’ intendono decaduti dal Privileggio, nel quale subentri quello, che farà la denonzia, ò non vi essendo denonziante, quello che parerà alli Reformatori suddetti.”

“E se nelli Libri, per li quali si concede a Matricolati, come di sopra, Privileggio, si troverà errori, non s’ intendi senz’altro da esser caduto quello, che l’haverà ottenuto, & il simile s’ intendi riuscendo, le opere mal stampate, & improntate, non ben leggibili, e con cattive Carte, & Inchiostro, cose tutte prohibite, e destate nel sopradetto Capitolo.”

“E perché è grandemente a proposito, che la prohibitione di conceder Privileggij di Opere, che si stampano fuori e non in questa Città, resti nel suo vigor: per evitar il danno di Pregiudicij, che da simili concessioni possono succedere alle Stampe di questa Città, sia aggionti: Che non si possano tali Privileggij de’ Libri da stamparsi fuori per modo alcuno conceder, se la Parte non sarà prima presa nel Collegio Nostro con cinque sesti delle Ballotte, e posta poi da tutti gli Ordini di esso Collegio, e presa col li cinque sesti del Senato da Cento, e Ottanta in su, dovendo innanzi la Ballottazione essa sempre letta la presente Parte, altrimenti la Concessione sia di niun valore, & come se fatta non fusse.”

“Siano etiamdio obbligati tutti quelli, che stamperanno alcun Libro, così in questa Città, come fuori dello Stato Nostro, consignar il primo di cadauna sorte de Libri,

che stamparanno, legato in bergamina alla Libraria Nostra di San Marco né possan principiar a vendere quel tal Libro , se non haveranno una fede del Bibliothecario di detta Libraria di haverlo consignato.”

“E la esecuzione della presente Parte sia specialmente commessa alli Reformatori dello Studio sopradetto per l’ intera & inviolabile sua esecutione.”

9. Parte 21 gennaio 1604.

Questa Parte è stata tratta da STOLFI, La proprietà intellettuale, UTET, Torino, 1915, 33.

1604, 21 Gennaro. In Pregadi.—“Havendo gli Eccellentissimi Signori Marc’Antonio, Memo Procurator, Francesco Molin Cavalier & Antonio Priuli Cavalier Procurator, Reformatori del Studio de Padova, inteso dalla espositione degl’ Interventi dell’Arte de Librari, & Stampatori Matricolati, di questa Città esser essi in qualche dubbio, che la Parte dell’Eccellentissimo Senato del 11 Maggio prossimamente passato in materia di Stampe, in quanto viene per essa in varj modi concesso (per commodo, & beneficio dell’Arte) Privileggio ad essi matricolati di stampar Libri, così novi, come già stampati, & in questa, & in altre Città, & lughi del Serennissimo Dominio. & in quanto etiamdio si prohibisce di condur fuori di Venetia Instrumenti, & Materiali pertinentoi all’esercizio della Stampa, possi facilmente da quelli, che poco timorosi dell Giustitia, per avidità del proprio commodo, tentano ogni volta ogni illecito guadagno, mentre non sappino di dover ricevere castigo, non esser obedita, stampando l’Opere ad altri concesse in Privileggio: Et così anche arrischiandosi di condurre fuori degli Istrumenti, & Materiali predetti da Stampa. Considerata da loro Signorie Eccellentissime l’honestà della Dimanda, & che ad essi viene dall’Eccellentissimo Senato raccomandata la totale esecutione di essa Parte, la quale espressamente di esso Senato è, che da chi sia non debba essere in alcuna parte disubbidita, & che li trasgressori della loro temerità ne abbino à riportar quella pena, che conviene.”

“Per la presente Terminatione hanno deliberato, & fermamente statuito, che alli trasgressori di cadauno delli Privileggij dallai Presidente dell’Arte assignati à qualunque de’ predetti Matricolati in cadauno delli casi in essa Parte specificati, non possi esser data minore pena di quelli, che ordinariamente si suole applicare in ogni Privileggio di Stampa, dall’Eccellentissimo Senato, tanto stampando, ò facendo stampar l’opera in questa Città, ò fuori, quando altrove stampata vedendola, ò conducendola per alcuna maniera in questo, & in cadauna altra Città, Terra, o Luogo del Serenissimo Dominio (la qual è di Ducati trecento) da esser divisi un terzo all’Accusator, un terzo alla Casa dell’Arsenale & un terzo al Reggimento, ò Magistrato che farà l’esecuzione, oltre il render l’opere stampate, le quali siano di quello al Privileggio del quale sarà stato contraffatto. Dovendosi a tal fine dare summariamente notizia dell’Arte predetta col mezzo de’ suoi intervenienti a cadaun Rettor di Città, & Terre ove siano Stampatore,& Librari delli Privileggij che come di sopra si anderanno da lei assignando a predetti Matricolati, affine, che non appri memoria in quelle Cancellarie. Et volendo il Privilegiato far intimar a Stampatori, & Librari, e registrare suo Privileggio in alcuna di esse Cancellerie, non gli possa esser tolto più di Soldi quaranta per ciascuno.”

“Quanto veramente a quei che, transgredissero in portar fuori di questa Città. Instrumenti, o Materiali perinenti alla Stampa, oltra tutte le altre pene maggiori, che parerà a loro Signorie Eceellentissime di darli, s’ intendano come robba di Contrabbando aver persi li Instrumenti, & materiali predetti, mentre siano di qualsivoglia Officiale ritrovati, senza che di essi ne possi loro esser fatta gratia alcuna, ordinando così dover esser notato.”

“Marc’Antonio Memo, Proc Reformator “Francesco Molin Cav. Reformator “Antonio Priuli Cav. Proc Reformator

INGHILTERRA 10. Bill of Rights del 1689

Questa bill è stata tratta da GIARDINA, SABBATUCCI e VIDOTTO, Uomini e storia. Dalla nuova scienza alle rivoluzioni borghesi, Editori Laterza, Roma-Bari, 1990, 56.

Dato che i Lords, spirituali e temporali, e i Comuni, riuniti a Westminster, legalmente e

pienamente rappresentanti di tutti gli ordini del popolo di questo regno, il tredicesimo giorno di febbraio, nell’anno di nostro Signore 1689, presentarono alla loro Maestà, allora chiamate e note con il nome e i titoli di Guglielmo e Maria, principe e principessa d’Orange, presenti in persona, una certa dichiarazione scritta, stesa dai detti Lords e Comuni, nelle seguenti parole:

Siccome il precedente re Giacomo II, assistito da vari cattivi consiglieri, giudici e ministri da lui impiegati, tentò di sovvertire ed estirpare la religione protestante e le leggi e le libertà di questo regno.

1. Assumendo ed esercitando un potere di dispensare e sospendere dalle leggi e dall’esecuzione delle leggi senza il consenso del Parlamento.

2. Arrestando e processando diversi degni prelati, per aver presentato umilmente petizioni di non dover ricorrere al suddetto presunto potere.

3. Emanando e facendo applicare una commissione sotto il gran sigillo per l’erezione di un tribunale chiamato la Corte dei commissari per cause ecclesiastiche.

4. Prelevando denaro per l’uso della corona, sotto pretesto della prerogativa, in modi e tempi diversi da quelli stabiliti dal Parlamento.

5. Radunando e mantenendo un esercito permanente entro questo regno in tempo di pace, senza il consenso del Parlamento, e avendo acquartierato soldati contro la legge.

6. Avendo fatto disarmare diversi buoni sudditi protestanti e nello stesso tempo in cui i papisti erano armati e da lui impiegati, contro la legge.

7. Violando la libertà d’elezione dei membri del Parlamento. 8. Processando nel tribunale di King’s Bench, per motivi e cause giudicabili

solo in Parlamento e per diversi altri procedimenti arbitrari e illegali. 9. E poiché negli ultimi anni persone parziali, corrotte e squalificate sono state

scelte come giurati nei processi e in particolare diversi giurati in processi per alto tradimento, i quali non erano(in possesso dei requisiti richiesti).

10. E cauzioni eccessive sono state richieste a persone imprigionate per cause criminali, a elusione dei benefici previsti dalle leggi a difesa della libertà dei sudditi.

11. E ammende eccessive sono state imposte, e punizioni illegali e crudeli inflitte.

E diverse concessioni e promesse fatte di ammende e confische, prima che vi fosse alcuna sentenza di colpevolezza contro le persone alle quali esse erano imposte.

Tutte cose nettamente e direttamente contro le leggi tradizionali del paese e gli statuti e la libertà di questo regno.

E poiché Il suddetto re Giacomo II avendo abdicato il governo e il trono essendo quindi vacante, sua altezza il principe di Orange (che è piaciuto a Dio Onnipotente di rendere strumento glorioso della liberazione di questo regno dal papismo e dal potere arbitrario) fece ( per consiglio dei Lords spirituali e temporali, e di diversi importanti membri dei Comuni) scrivere lettere ai Lords spirituali e temporali protestanti, e altre lettere alle diverse contee, città, università, borghi (….) per la scelta di persone che li rappresentasse in Parlamento e le quali si incontrassero e sedessero a Westminster il 22° giorno di gennaio dell’anno 1689 perché provvedessero a che la loro religione, le leggi e le libertà non fossero più in pericolo di essere sovvertite: in base a queste lettere sono state di conseguenza tenute elezioni.

E quindi i suddetti Lords spirituali e temporali, e i Comuni (…) ora riuniti in un organo pienamente e liberamente rappresentativo di questa nazione, prendendo in considerazione i modi migliori per raggiungere i fini suddetti, in primo luogo (come hanno fatto in casi simili in genere i loro antenati) per l’asserzione dei loro antichi diritti e libertà, dichiarano:

1. Che il pretesto potere di sospendere dalle leggi, o dall’applicazione delle leggi, per autorità regia, senza consenso del Parlamento, è illegale.

2. Che il pretesto potere di dispensare dall’osservanza delle leggi, e dall’esecuzione delle leggi, per autorità regia, come è stato fatto di recente è illegale.

3. Che la commissione per costituire una corte di commissari per cause ecclesiastiche e ogni altra commissione o corte di simile natura sono illegali e dannose.

4. Che la raccolta di denaro ad uso della corona, sotto pretesto di prerogativa, senza concessione del Parlamento, per un periodo più lungo, o in modi diversi da quelli da esso fissati, è illegale.

5. Che è diritto dei sudditi di rivolgere petizioni al re, e ogni arresto e processo per questo sono illegali.

6. Che radunare o mantenere un esercito permanente nel regno in tempo di pace, senza il consenso del Parlamento è illegale.

7. Che i sudditi protestanti possono tenere armi per la propria difesa secondo le proprie condizioni e come è consentito dalla legge.

8. Che le elezioni dei membri del Parlamento devono essere libere. 9. Che la libertà di parola, e i dibattiti o i procedimenti in Parlamento, non

debbono essere posti sotto accusa o contestati in nessun tribunale o luogo al di fuori del Parlamento.

10. Che cauzioni eccessive non devono essere chieste né imposte ammende eccessive, né inflitte punizioni crudeli e insolite.

11. Che i giurati devono essere nominati regolarmente e che i giurati che processano uomini per alto tradimento devono essere freeholders.

12. Che ogni concessione e promessa di ammende e confische di persone singole prima della sentenza di colpevolezza sono illegali e nulle.

E che per rimediare a tutte le lagnanze, e per correggere, rafforzare e difendere le leggi, si devono tenere frequenti parlamenti.

11. Act of Settlement del 1701

Questo atto è stato tratto da GIARDINA, SABBATUCCI e VIDOTTO, Uomini e storia. Dalla nuova scienza alle rivoluzioni borghesi, Editori Laterza, Roma-Bari, 1990, 57. ( La prima clausola prevede l’esclusione dei discendenti di Giacomo II in linea

diretta, a favore della casa do Hannover).

(…) Art. 2. (…) ogni persona o persone che assumeranno o erediteranno la detta

corona, in forza delle limitazioni fissate nel presente atto, e che si riconcilieranno o faranno parte della sede o Chiesa di Roma, o professeranno la religione papista, o sposeranno un papista, rientreranno nelle suddette categorie escluse (…).

Art. 3. (…) che chiunque entrerà in possesso in futuro di questa corona dovrà essere in comunione con la Chiesa d’ Inghilterra, come stabilita per legge (…).

Che nessuna persona che ricopra una carica o un posto pagato sotto il re o che riceva una pensione dalla corona, potrà servire come membro della Camera dei Comuni.

Che (…) le commissioni ai giudici siano emesse quamdiu se bene gesserint e che i loro salari siano dichiarati e fissi; ma che sia lecito rimuoverli per intervento di entrambe le Camere del Parlamento.

Che nessun perdono sia concesso sotto il gran sigillo d’ Inghilterra a persone accusate dai Comuni in Parlamento.

Art. 4. Che essendo le leggi d’ Inghilterra diritto naturale del suo popolo e dato che i re e le regine che saliranno sul trono di questo reame dovranno governarlo secondo le dette leggi e i loro funzionari e ministri dovranno servire secondo le medesime: i detti Lords spirituali e temporali, e i Comuni, pregano umilmente che tutte le leggi e gli statuti di questo reame intesi a garantire la religione costituita e i diritti e le libertà del popolo e tutte le altre leggi e statuti ora in vigore, possano essere ratificati e confermati da sua Maestà, per consiglio e consenso dei detti Lords spirituali e temporali e dai Comuni

12. Statuto della Regina Anna 1709

Questo Statuto è stato tratto da DAVIES, Copyright and the Public Interest, in ICC Studies, VCH, Verlagsellschaft, Weinheim, 1994, 179. An Act for the Encouragement of Learning, by vesting the Copies of printed

Books in the Authors or Purchases of such Copies, during the Times therein mentioned. Art. 1. Whereas Printers, Booksellers and other Persons have of late frequently

taken the liberty of printing, reprinting and publishing, or causing to be printed, reprinted or published, Books and other Writings, without the Consent of the Authors or Proprietors of such Books an Writings, to their very great Detriment, and too often to Ruin of them and their Families: For preventing therefore such Practices for the future, and for the Encouragement of Learned Men to compose and write useful Books, May it please your Majesty, that it may be enacted, and be it enacted by the Queen’s most Excellent Majesty, by and with the Advice and Consent of the Lords Spiritual and Temporal, and Commons, in this present Parliament assembled, and by the Authority of the same, That from and after 10 April 1710, the Authors of any Book or Books already printed, who hath not transferred to any other the Copy or Copies of such Book or Books, Share or Shares thereof, or the Bookseller or Booksellers, Printer or Printers, or other Person or Persons, who hath or have purchased or acquired the Copy or Copies of any Book or Books, in order to print or reprint the same, shall have the sole Right and Liberty of printing such Book or Books for the Term of one and twenty years, to commence from the said 10 April, and no longer; and that the Author of any Book or Books already composed, and not printed and published, or that shall hereafter be composed, and his Assignee or assigns, shall have the sole Liberty of printing and reprinting such Book or Books for the Term of fourteen years, to commence from the day of the first publishing the same, and no longer; and that if any Bookseller, Printer or other Person whatsoever, form and after 10 April 1710, within the Times granted and limited by this Act, as aforesaid, shall print, reprint or import, or cause to be printed, reprinted or imported, any such Book or Books, without the consent of Proprietor or Proprietors thereof firs had and obtained in Writing, signed in the Present of two or more credible Witnesses, or knowing the same to be so printed or reprinted, without the Consent of Proprietors, shall sell, publish or expose to Sale , or cause to be sold, published or exposed, any such Book or Books, without such Consent firs had and obtained, as aforesaid; Then such Offender or offenders shall forfeit such Book or Books, and all and every Sheet or Sheets, being parts of such Book or Books, to the Proprietor or proprietors of the Copy thereof, who shall forthwith Damask and make Waste paper of them; and further, that every such Offender or Offenders shall forfeit one Penny for very Sheet which shall be found in his, her or their Custody either printed or printing, published or exposed to Sale, contrary to the true Intent and Meaning of this Act; the one Moiety thereof to the Queen’s most excellent Majesty, her Heirs and Successors and the other Moiety thereof to any Person and Persons that shall sue for the same, to be recovered of any of her Majesty’s Courts of Record at Westminster, by Action of Debt, Bill, Plaint, or Information, in which no Wager of Law, Essoin, Privilege, or Protection, or more than one Importance shall be allowed.

Art. 2. And whereas many Persons may through ignorance offended against by this Act, unless some Provision be made, whereby the Property in every such Books, as is intended by this Act to be secured to the Proprietor or Proprietors thereof, may be ascertained, as likewise the consent of such Proprietor or Proprietors for the printing or reprinting of such Book or Books may from time to time be known; Be it therefore further enacted by the Authority aforesaid, That nothing in this Act contained shall be construed to extend to subject any Bookseller, Printer, or

other Person whatsoever, to the Forfeitures or Penalties therein mentioned, for or by Reason of the printing or reprinting of any Book or Books without such Consent, as aforesaid, unless the Title to the copy of such Book or Books hereafter published shall, before such Publication, be entered in the Register book of the Company of the Stationers, in such Manner as hath been usual, which Register Book shall at all Times be kept at the Hall of the said Company, and unless such Consent of the Proprietor or proprietors be in like Manner entered as aforesaid, for every of which several Entries six Pence shall be paid, and no more; which said Register Book may, at all seasonable and convenient times, be resorted to, and expected by any Bookseller, Printer or other Person, for the Purposes before mentioned, without any Fee or Reward; and the Clerk of the said Company of Stationers shall, when and as often as thereunto required, give a Certificate under his hand of such Entry or Entries, and for every such Certificate may take a fee not exceeding six Pence

Art. 3. Provided nevertheless, That if the Clerk of the said Company of Stationers foot the Time being, shall refuse or neglect to register, or make such Entry or Entries, or to give such Certificate, being thereunto required by the Author or Proprietor of such Copy or Copies, in the Presence of two or more credible Witnesses, that then such Person and Persons so refusing, Notice being first duly given of such Refusal, by an Advertisement in the Gazette, shall have the like Benefit, as if such Entry or Entries, Certificate or Certificates had been duly, made and given, and that the Clerks so refusing, shall, for any such Offence, recovered in any of her Majesty’ Courts of Record at Westminster, by Action of Debt, Bill, Plaint, or Information, in which no Wager of Law, Essoin, Privilege or Protection, or more than one Importance shall be allowed.

Art. 4. Provide nevertheless, and it is hereby further enacted by the Authority aforesaid, That if any Booksellers or Booksellers, Printer or printers, shall, after the said 25 March 1710, set a Price upon, or sell, or expose to Sale, any book or Books at such Price or Rate as shall be conceived by any Person or Persons to be too high or unreasonable, it shall and may be lawful for any Person or Persons, to make complaint thereof to three Lord Archbishop of Canterbury for the time being, the Lord Chancellor, or Lord Keeper of the Great Seal of Great Britain for the time being, the Lord Bishop of London for the time being, the Lord Chief Justice of the Court of Queen’s Bench, the Lord Chief Justice of the Court of Common Pleas, the Lord Chief Baron of the Court of Exchequer for the time being, the Vice Chancellor of the two Universities for the time being, in that Part of Great Britain called England; the Lord President of the Session for the time being, the Lord Chief Justice General for the time being, the Lord Chief Baron of the Court of Exequer for the time being, the rector of the College of Edinburgh for the time being, in that Part of Great Britain called Scotland; who, or anyone of them, shall and have hereby full Power and Authority, from time to time, to send for, summon, or call before him or them such of Bookseller or Booksellers, Printer or Printers, and to examine and enquire of the Reason of the Dearness and Inhauncement of the Price or Value of such Book or Books by him or them so sold or exposed to Sale; and if upon such Enquiry and examination it shall be found, that the Price of such Book or Books is inhaunced , or any wise too high or unreasonable, than and in such case the said Archbishop of Canterbury, Lord Chancellor or Lord Keeper, Bishop of London, two Chief Justice, Chief Baron, Vice Chancellors of the Universities, in that Part of Great Britain called England, and the said Lord President of the Session, Lord Justice General, Lord Chief Baron , and rector of the College of Edinburgh for that Part of Great Britain called Scotland, or anyone or more of them soy enquiring and examining, have hereby full Power and Authority to reform and redress the same, and to limit and settle the Price of every such printed Book and Books, from Time to Time, according to the best of their Judgements, and as to them shall seem just and reasonable; and in case of Alteration of the Rate or Price from what was set or demanded by such Bookseller or Booksellers, Printer or Printers, to award and order such Bookseller or Booksellers, printer or Printers, to pay all the Costs and Charges that the Person or Persons so complaining shall be put unto, by Reason of such Complaint, and of the causing such Rate or Price to be so limited and settled; all which shall be done by the said Archbishop of Canterbury, Lord Chancellor or Lord Keeper, Bishop of London, two Chief Justice, Chief Baron, Vice Chancellors of the Universities, in that Part of Great Britain called England, and the said Lord President of the Session, Lord Justice General, Lord Chief Baron , and rector of the College of Edinburgh for that Part of Great Britain called Scotland, or anyone of them, by Writing under their Hands and Seals, and thereof public Notice shall be forthwith by the said Bookseller or Booksellers, Printer or Printers, by an Advertisement in the Gazette; and if any Bookseller or Booksellers, Printer or Printers shall, after such Settlement made of the said Rate and Price, sell, or expose to Sale, any Book or Books, at the higher of greater Price, than shall what have been so limited and settled, as aforesaid, then, and in every such Case such Bookseller and Booksellers, Printer and Printers shall forfeit the Sum of five Pounds for everysuch Book so by him, her or them sold or exposed to Sale; one Moiety thereof the Queen’s most Excellent Majesty, her Heirs and Successors and the other Moiety thereof to any Person and Persons that shall sue for the same, to be recovered of any of her Majesty’s Courts of Record at Westminster, by Action of Debt, Bill, Plaint, or Information, in which no Wager of Law, Essoin, Privilege, or Protection, or more than one Importance shall be allowed.

Art. 5. Provided always, and it is hereby enacted, That nine Copies of each Book or Books, upon the best Paper, that from and after the said 10 April 1719, shall be

printed and published, as aforesaid, or reprinted and published with Additions, shall, by the Printer and Printers thereof, be delivered to thru Warehouse keeper of the said Company of Stationers for the Time being, at the Hall of the same Company before such Publication made, for the use of Royal Library, the Libraries of the University of Oxford and Cambridge, the Libraries of the Four Universities of Scotland, the Library of Sion College of London, and the Library Commonly called the Library belonging to the Faculties of the Advocates at Edinburgh respectively; which said Warehouse keeper is hereby required within ten Days after Demand by the keepers of the respective Libraries, or any Person or Persons by them or any of them authorized to demand the same Copies, to delver the same, for the use of the aforesaid Libraries; and if any Proprietor, Bookseller, or Printer or Warehouse keeper of the said Company of Stationers, shall not observe of this Act therein, that then he and they so making Default in not delivering the said printed Copies, as aforesaid , shall forfeit, besides the Value of the said printed Copies, the Sum of Five Pounds for every Copy not so delivered, as also the Value of the said Printed Copies not so delivered; the same to be recovered by the Queen’s Majesty, her Heirs and Successor , and by the Chancellor, Master, and Scholars of any of the said University, and by the President and Fellows of Sion College, and the said faculty of Advocates at Edinburgh, with their full Cost respectively.

Art. 6. Provide always, and be in further enacted, That if any Person or Persons incur the Penalties contained in this Act, in the Part of Great Britain called Scotland, they shall be recoverable by any Action before the Court of Session there.

Ar t. 7. Provided, That nothing in this Act contained do extend, or shall be construed to extend to prohibit the Importation, Vending, or Selling of any Books in Greek, Latin or any foreign Language printed beyond the Seas; anything in this Act contained to the contrary notwithstanding.

Art. 8. And be it further enacted by the Authority aforesaid, That if any Action or Suit shall be commence or brought against any Person or Person whatsoever, for doing or causing to be done at any Thing in pursuance of this Act, the Defendant in such Action may plead the General Issue, and give the special Matter in Evidence; and if upon such Action a Verdict be given for the defendant shall have and recover his full Costs, for which he shall have the same Remedy as a Defendant in any Case by Law hath.

Art. 9. Provided, That nothing in this Act contained shall extend, or be construed to extend, either to prejudice or confirm any Right that the says Universities or any of them, or any Person or Persons have, or claim to have, to the printing or reprinting of any Book or Copy already printed, or hereafter to be printed.

Art. 10. Provide nevertheless, That all Action, Suits, Bills, Indictments or Informations for any Offence that shall be committed against this Act, shall be brought, sued, and commenced within three Month next after such offence committed, or else the same shall be void and of none Effect.

Art. 11. Provided always, That after the Expiration of the said Terms of fourteen Years, the sole Right of printing or disposing of Copies shall return to the Authors thereof, if they are then living, for another Term of fourteen Years.

STATI UNITI D’AMERICA

13. Costituzione degli Stati Uniti d’America del 1787 Questa costituzione è stata tratta da GIARDINA, SABBATUCCI e VIDOTTO,

Uomini e storia. Dalla nuova scienza alle rivoluzioni borghesi, Editori Laterza, Roma-Bari, 1990, 93. Art. 1. Sezione 1-7. (Omissis) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Sezione 8: Power of Congress 1-6. (Omissis) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7. To promote the progress of science and useful arts, by securing for limited

time to authors and inventors the exclusive rights to their respective writings and discoveries.

14. Copyr ight act del 1790.

Questo Statuto è stato tratto da DAVIES, Copyright and the Public Interest, in ICC Studies, VCH, Verlagsellschaft, Weinheim, 1994, 182. An Act for the encouragement of learning, by securing the copies of maps,

charts, and books to the authors and proprietors of such copies, during the time therein mentioned.

Art. 1. Be it enacted by the Senate and the House of Representatives of the United States of America in Congress assembled, That from and after the passing of this act, the author and the authors of any map, chart, book or books already printed within these United States, being a citizen or citizens, or resident within the same, his or their executors, administrators or assigns, who hath or have not transferred to any other person the copyright of such map, chart, book or books, share or shares thereof; and any other person or persons, being a citizen or citizens of the United States, or resident therein, his or their executors, administrators or assigns, who hath or have purchased or legally

acquired the copyright of any such map, chart, book or books, in order to print, reprint publish or vend the same, shall have the sole right and liberty of printing, reprinting, publishing or vending such map, chart, book or books, for the term of fourteen years from the recording the title thereof in the clerk’s office, as is herein after directed: And that the author and authors of any map, chart, book or books already made or composed, and not printed or published, or that shall hereafter be made and composed, being a citizen or citizens of these United States, or resident therein, and his or their executors, administrators or assigns shall have the sole right and liberty of printing, reprinting, publishing or vending such map, chart, book or books, for the term of fourteen years from the recording the title thereof in the clerk’s office, as aforesaid. And if, at any expiration of the said term, the author or authors, or any of them, be living, and a citizen or citizens of these United States, or resident therein,, the same exclusive right shall be continued to him or them, his or their executors, administrators or assigns, for the further term of fourteen years: Provided, he or they shall cause the title thereof to be a second time recordered and published in the same manner as is herein after directed, and that within six months before the expiration of the first term of fourteen years aforesaid.

Art. 2. And be it further enacted, That if any other person or persons, from and after the recording of the title of any map, chart, book or books, and publishing the same as aforesaid, and within the times limited and granted by this act shall print , reprint, publish or import, or caused to be printed, reprinted, published or imported from any foreign kingdom or state, any copy or copies of such map, chart, book or books, without the consent of the author or proprietor thereof, firs had and obtained in writing, signed in the presence of two or more credible witnesses; or knowing the same to be so printed, reprinted or imported, shall publish, sell or expose to sale, or cause to be published, sold or exposed to sale any copy of such map, chart, book or books, without such consent first had and obtained in writing aforesaid, then such offender or offenders shall forfeit all every copy and copies of such map, chart, book or books, and all and every sheet and sheets, being part of the same, or either of them, to the author or proprietor of such map, chart, book or books, who shall forthwith destroy the same: And every such offender and offenders shall also forfeit and paid the sum of 50 cent for every sheet which shall be found in his or their possession, either printed or printing, published, imported or exposed to sale, contrary to the true intent and meanings of this act, the one moiety and thereof to the author and proprietor of such map, chart, book or books who shall sue for the same, and the other moiety thereof to and for the use of the United States, to be recovered by action of debt in any Court of record in the United States, wherein the same is cognisable. Provided always, That such action be commenced within one year after the cause of action shall arise, and not afterwards.

Art. 3. And be it further enacted, That no person shall be entitled to the benefit of this act, in case where any map, chart, book or books, hath or have been already printed and published, unless he shall firs deposit, and in all other cases, unless he shall first deposit the printed copy of the title of such map, chart, book or books, in the clerk’s office of the district court where the author or proprietor shall reside: And the clerk of such court is hereby directed and required to record the same forthwith, in a book to be kept by him for that purpose, in the words following, (giving a copy thereof to the said author or proprietor, under the seal of the court, if he shall require the same). “District of... to wit: Be it remembered, than on the ... day of ... in the ... year of the independence of the United States of America, Mr/Mrs/Miss ... of the said district, hath deposited in this office the title of a map, chart, book or books, (as the case may be)in the words following, to wit: (here insert the title) in conformity to the act of the Congress of the United States, intituled “ An act for the encouragement of learning....” . (Signed by the clerk) clerk of the district of ...” For which the said clerk shall be entitled to received 60 cents from the said author or proprietor, and 60 cents for every copy under seal actually given to such author or proprietor as aforesaid. And such author or proprietor shall, within two month from the date thereof, cause a copy of the said record to be published in one or more of the newspapers printed in the United States, for the space of four week.

Art. 4. And be it further enacted, That the author or proprietor of any map, chart, book or books, shall within six month after the publishing thereof, deliver, or cause to be delivered to the Secretary of the State a copy of the same, to be preserved in his office.

Art. 5. And be it further enacted, That nothing in this act shall be construed to extend to prohibit the importation or vending, reprinting or publishing within the United States, of any map, chart, book or books, written, printed, or published by any person not a citizen of the United States, in a foreign parts or places without the jurisdiction of the United States.

Art. 6. And be it further enacted, That any person or persons who shall print or publish any manuscript, without the consent and approbation of the author or proprietor thereof, firs had and obtained aforesaid,(if such author or proprietor be a citizen or a resident of these United States) shall be liable to suffer and pay to the said author or proprietor all damages occasioned by such injury, to be recovered by a special action on the case founded upon this act, in any court having cognisance thereof.

Art. 7. And be it further enacted, That if any person or persons shall be sued or prosecuted for any matter, act or thing done under by virtue of this act, he or they may plead the general issue, and give the special matter in evidence.

Approved, May 31, 1790. FRANCIA

15. Privilegio concesso dal Par lamento di Par igi il 11 apr ile 1516 agli stampator i Bertoldo Rebolt e Galliot du Pre per la stampa dell’opera Lectura aurea in Primum Librum Decretalium di Bernardo Compostella.

Questo privilegio è stato tratto da FRANCESCHELLI, Privilegi librari francesi del XVI e XVIII secolo, in Riv. dir. ind. 1952, 110.

Extraict des registres de Parlement. “Venue par la Court requête a elle baillée par Galliot du Pre marchant libraire demeurant

a Paris par la quelle et pour les causes contenues en icelle le requeroit défense être faîtes a tous autres de ne imprimer ou faire imprimer de trois ans un certain livre intitulé Compostellanus super primum decretalium cum additionibus et repertorio par ledict Galliot de nouveau fait corriger; additionner; et imprimer a grand frais et mises; et non vendre aucun durant ledict temps sil n’est de ceux qu’auront este imprimez par icelui Galliot; sur peine de confiscation desdits livres et demande arbitraire.”

“Vues aussi plusieurs arrêts et ordonnances de la dicte Court donnes en pareil cas; et tout consideré la dicte Court a ordonne et ordonne inhibitions et defenses estre faictes a tout libraires; Imprimeurs, et autres quelconques que du an il ne impriment ou fassent imprimer le livre desusdict; et non vendent aucun sil n’est imprimé par ledict Galliot sur peine de confiscation des livres et demande arbitraire. Fait en parlement le xi jour d’avril han mil cinq cens après Parques. Cinsi bignè” .

Robert

16. Privilegio concesso dal re di Francia, l’11 giugno 1549 allo stampatore Hugues de la Por te Marchant per la stampa del Course du Droit Civil.

Questo privilegio è stato tratto da FRANCESCHELLI, Privilegi librari francesi del XVI e XVIII secolo, in Riv. dir. ind. 1952, 110.

Extrait du privilège du Roy

Il est permis à Hugues de la Porte Marchant libraire Citoyen de Lyon par octroi et spécial privilège du Roy, d’ imprimer ou faire imprimer et exposer en vente la Course du Droit Civil, corrigé veut et collationné sur L’exemplaire et Archétype de Florence, enrichi et doué de plusieurs annotations, qui ne permettent le lecteur hésiter et muser en beaucoup de passages avec les Inscriptions des Chapitres ou Lois, qui par y devant n’auront est mies en lumière: et semblablement avec un Répertoire fort ample, et général sur tout le Droit Civil, Lequel n’a encoures resté imprimé. Et par le dict. privilège defenses et inhibitions font faictes par le dict Seigneur à tous le autres de n’ imprimer, ou faire imprimer, ne exposer en vente ou distribuer dedans son Royaume, terres et seigneuries, le dict Course de Droit Civil, avec les dictes Corrections, Annotations, et Inscriptions de nouveau adioustees: ensemble le dict Répertoire en quelque volume que ce soit, sans le consentement dudit de la Porte, iusques au temps et terme de dix ans: à compter du jour et date de la première impression faictes du dict Course Civil, avec les dictes Corrections, Annotations, et Inscriptions; et ce sur certaines peines amplement contenues audit Privilège. Donné à saint Denis en France l’unzieme jour de Iuing, L’an mil cinq cens quarante et neuf, et de fon Règne le troysiesme. Signé Par le Roy en son Conseil Lalement.

Scelles de Cire Jaune à simple queue.

17. Privilegio concesso dal re di Francia, il 19 apr ile 1720, allo stampatore Theodore Le Gras per la stampa dei Noveau Coutimier general ou Corps de toutes les Coutumes du Royaume de France, avec des notes de Charles du Moulin, de Julien Brodeau, de Jean Marie Ricard, de Mr Chauvelin & autres.

Questo privilegio è tratto da FRANCESCHELLI, Privilegi librari francesi del XVI e XVIII secolo, in Riv. dir. ind. 1952, 201. Privilège du Roy Louis par la grâce de Dieu Roy de France & de Navarre; A nos aimez & faux Conseillers le Gens tenants nos Cours de Parlement,

Maîtres des Requêtes ordinaires de notre Hôtel, Grand Conseil, Prévôt dise Paris, Baillif, Sénéchaux, leurs Lieutenants Civils & autres nos Justiciers qu’ il appartiendra Salut. Notre bien amé Théodore Le Gras Libraire à Paris, nous ayant fait remontrer qu’ il souhaiterait faire imprimer & donner au public, un Nouveau Coutumier général ou Corps de toutes les Coutumes du Royaume de France, avec des notes de M. Charles du Moulin, de Julien Brodeau, de Jean Marie Ricard, de Mr Chauvelin & autres; s’ il nous plais lui accorder nos Lettres de Privilège sur ce nécessaires. A ces causes, voulant favorablement traiter l’exposant; Nos lois avons permis et permettons par ces pressentes, de faire imprimer le dict nouveau coutumier général, avec des notes ci-dessus expliquées, en tels volumes, forme , marge, caractère, conjointement ou septièmement, & autant de fois que bon lu semblera; & de la vendre, faire vendre & débiter par toute notre Royaume, pendant de temps de quinze années consécutives, à compter du jour de la date des dites pressentes: Faisons défense à toutes sortes de personnes de quelque qualité & condition qu’elle soient, d’en introduire d’ impression éntrangere dans aucuns lieu de notre obéissance;

comme aussi à tout Libraires, Imprimeurs & autres, d’ imprimer, faire imprimer, vendre, faire vendre, debiter, ni contrefaire ledit nouveau coutumier général, avec des notes ci-dessus spectres, en tout en in partie; ni de’n faire aucuns extraits sous quelque prétexte que ce soit, d’augmentation, correction, changement de titre ou autrement, sans la permission expresse & par écrit dudit exposant, ou de ceux qui auront droit de luy; à peine de confiscations des exemplaire contrefaits, & de trois mille livres d’amende contre chaucun des contrevenans; dont un tiers a Nous, un tiers a l’Hotel Dieu de Paris, te l’autre tiers audit exposant, & de tous dommages et inserts; à la charge que ces pressentes seront enregistrées tout au long sur le registre de la Communauté des Libraires & Imprimeurs de Paris, & ce dans trois mois de la date d’ icelles; que l’ impression de ce livre sera faite dans notre Royaume, & non ailleurs, en bon papier & en beaux caracter, conformément aux Règlements de la Libraire; & qui avant que de l’eposer en vente, le manuscrit ou l’ imprimé qui aura servi de copie à l’ impression du dit livre, sera remis dans le même état où l’approbation y aura esté données, és mains de notre trés-cher & feal Chevalier Garde de Sceaux de France, le Sieur de Voyer de Paulmy Marquis d’Argenson Grand Croix, Chancelier & Garde de Sceaux de notre Ordre militaire de Saint Luis; & qu’ il en sera ensuite remis deux exemplaires dans notre Bibliothèque publique, un dans celle notre château du Louvre, & dans celle de notre dit trés-cher & feal Chevalier garde de Cheaux de France, le Sieur de Voyer de Paulmy Marquis d’Argenson Grand Croix, Chancelier & Garde de Sceaux de notre Ordre militaire de Saint Luis; le tout à peine de nullité des présente; du contenus des quelle, vous mandons & enjoignons de faire jouir l’exposant ou ses ayant cause, pleinement & paisiblement, sans souffrir qu’ il leur soit fait aucun trouble ou empéchemens: Voulons que la copie de dites présentes qui sera imprimée tout au long au commencement ou à la fin de dit Livre, soit tenue pour deuement signifiées, & qu’aux copies collationnées par l’un de nos amez & feaux Conseillers & Secrétaires, foi soit ajoutée comme à l’original: Commandons au premier notre Huissier au Sergent, de faire pour l’exécution d’ icelles, tous actes requis & nécessaires, sens demander autre permission & nonobstant clameur de Haro, chartre Normande & Lettres à ce contraires: Car tel est notre plaisir. Donné à Paris le dix-neuvième jour du mois d’Avril, l’an de grâce mil sept cent vingt & de notre règne le cinquième. Par le Roy en Son Conseil, De Saint Hilarie”

18. Cahier des doleance, lamentele e r imostranze del Terzo stato della sinsicalchia di

Nimes per essere presentato agli Stati Generali del 1789. Questo atto è stato tratto da GIARDINA, SABBATUCCI e VIDOTTO, Uomini e

storia. Dalla nuova scienza alle rivoluzioni borghesi, Editori Laterza, Roma-Bari, 1990, 279.

Il Terzo stato della siniscalchia di Nimes, riunito, per ordine del Re, onde portare nell’assemblea degli Stati generali convocata da Sua Maestà, le rispettose rimostranze d’un popolo sottomesso e fedele, e l’espressione dei suoi voti, si affretta a rispondere alle risoluzioni paterne del migliore dei Re e di recargli gli auguri dei suoi popoli per tutto ciò che può creare un ordine costante e invariabile in tutte le parti del governo. E poiché il più gran favore che possa promanare dalla bontà di un monarca è quello di chiamare i suoi sudditi interno al suo trono e di consultarli su tutto che può fare la loro felicità e tender loro la mano generosa per farli ritornare alle antiche libertà onde preparare la rigenerazione dello Stato, il primo dovere dei popoli commossi è quello di recare ai piedi del sovrano le testimonianze rispettose della loro eterna riconoscenza. Già consolati dei mali di cui la loro patria soffre, dalla certezza che tante cure ne procureranno la guarigione, essi pongono la più grande sollecitudine nel restituire al principe che amano teneramente la calma e la tranquillità di cui è privo da così lungo tempo. E se, per collaborare con lui alla restaurazione della Francia, essi sono costretti a offrirgli lo spettacolo delle piaghe dolorose che l’affliggono, essi trovano nell’obbedienza verso il proprio Re, nella tenerezza verso il proprio padre e nell’amore di lui che trabocca nei sudditi, pressanti motivi per rompere il silenzio e per compiere l’ indispensabile dovere che egli stesso ha loro prescritto.

E’ dunque per adempiere a questi sacri doveri che legano la felicità del Monarca alla prosperità dei sudditi, che il Terzo stato della siniscalchia di Nimes fa umilissimamente osservare a Sua Maestà come gli abusi di ogni tipo che si sono successivamente introdotti nello Stato non possono essere riformati altro che con una attenta ricerca in tutte le parti dell’amministrazione e che la Francia non può essere rigenerata e non può rinascere in nessun modo a una nuova vita se non ricostruendola si quei principi antichi quanti il mondo che sono impressi in tutti i cuori, la cui natura è quella di esistere sempre, anche se spesso obliati e contro i quale né il tempo, gli abusi, gli usi, né ogni tipo di istituzione saprebbero far cadere in prescrizione.

(….) Il Terzo stato della siniscalchia incarica i propri deputati (…) di portare ai piedi

di Sua Maestà e sotto gli occhi della Nazione riunita, le doglianze, le rivendicazioni e le seguenti rimostranze.

I . Della Costituzione 1. (...) 2. Poiché lo scopo delle leggi è quello di conservate a tutti i cittadini, sotto la

protezione e la vigilanza del Monarca, i beni da essi apportati in comune alla società, i deputati terranno sempre presente che le leggi debbono tendere a che gli uomini non perdano mai la libertà di agire, di parlare, di pensare, la proprietà delle loro persone, dei

loro beni, del loro onore e della loro vita, infine la tranquillità e la sicurezza e che il massimo della perfezione, per le leggi è quello di procurare, a coloro che vi sono sottomessi, il massimo della felicità possibile

3. Tuttavia, poiché le buone leggi che si debbono fare a vantaggio di tutti possono essere ben chiarite solo dai lumi di tutti, Sua Maestà verrà supplicata di continuare a elargire al suo popolo il favore che Ella ha appena promesso di circondarsi dei suoi sudditi e che per questo fine, le leggi saranno d’ora in avanti, liberamente approvate dalla Nazione negli Stati generali, che in conseguenza di ciò la Nazione sarà periodicamente riunita nella persona dei suoi rappresentanti, in periodi stabiliti e vicini nel tempo.

(….) 5. Che nella prossima assemblea degli Stati generali si inizierà a deliberare a

testa e no per ordine, senza la qual precauzione gli abusi non potrebbero essere eliminati, i popoli non potrebbero essere aiutati e ciò renderebbe tale assemblea assolutamente illusoria; (…).

I I . Degli Stati generali e provinciali 1. I deputati faranno osservare molto umilmente a Sua Maestà che, siccome i

precedenti Stati generali della Francia non presentavano, nella notte dei tempi e nelle tenebre della storia, null’altro che una destituzione assoluta di principi, pertanto non sarebbe degno né delle vedute della saggezza sovrana di Sua Maestà, né dei lumi delle dignità del popolo francese, abbandonarsi alla discussione delle forme incoerenti che ebbero a volta a volta queste assemblee; pertanto risulta indispensabile per la formazione, la composizione e l’organizzazione degli Stati generali, consultare i diritti degli uomini, gli interessi degli individui e la felicità di tutti, si che la rappresentanza dei sudditi sia libera, elettiva uniforme e integrale per tutti i cittadini, per tutte le contrade del regno e per tutti i paesi sottomessi al dominio del Re;

2. I deputati faranno inoltre osservare a Sua Maestà come il Terzo stato, in quanto costituisce l’ intera nazione, dal momento che i primi due ordini ne compongono appena la centesima parte, deve ottenere dalla giustizia del Re, dall’equità pubblica e dalla natura stessa delle cose, un numero di rappresentanti maggiormente proporzionale al numero degli individui appartenenti a questo ordine, alla somma dei suoi tributi, all’ importanza dei servigi che rende alla nazione. (....)

I I I . Dell’amministrazione della giustizia I deputati del Terzo stato nella siniscalchia recheranno all’assemblea degli Stati

generali le seguenti richieste: 1. La preparazione di un novo codice civile e penale; 2. Che venga abolita la venalità delle cariche; (....) 4. Che in nessun tribunale sia necessario il titolo di nobile per essere giudice; 5. Che la giustizia sovrana sia avvicinata a coloro che debbono essere giudicati

e soprattutto agli abitanti delle campagne; (....) 10. Che nel codice penale si badi a che tutta la procedura inizi, continui e

termini in pubblico; all’accusato sia dato un consulente e agli imputati siano date le facilitazioni necessarie per dimostrare la loro innocenza;

11. Che venga mitigato il rigore delle pene e abolita ogni distinzione di supplizio tra le diverse classi di cittadini;

(....) 14. Che vengano abolite le corti signorili e i proprietari indennizzati.

IV. Della libertà 1. Sarà fatto presente agli Stai generali come la libertà delle persone debba

essere posta sotto la custodia delle leggi e Sua Maestà verrà umilissimamente supplicata di abolire le lettres de chachet e tutte le disposizioni arbitrarie, salvo stabilire negli Stati generali le modifiche necessarie per tutelare la sicurezza della persona del Monarca e la tranquillità dello Stato, di contenere nei giusti limiti i decreti dei tribunali giudiziari spesso arbitrari quanto le lettres de chachet e sempre più funesti affinché la libertà degli uomini non sia più in balia del capriccio, della vendetta né di alcuna passione.

(....) 3. Che venga accordata la libertà di stampa, riservando agli Stati generali la

ricerca dei mezzi onde prevenire gli abusi, senza che in alcun caso la cognizione possa venire attribuita alle corti, a meno che non vi sia querela di parte.

4. Che tutti i privilegi esclusivi, accordati a persone ed individui singoli vengano aboliti, col gravame di rimborsare quelli che fossero stati acquistati per denaro.

(....)

19. Dichiarazione dei dir itti dell’uomo e del cittadino del 1789. Questa dichiarazione è stata tratta da GIARDINA, SABBATUCCI e VIDOTTO,

Uomini e storia. Dalla nuova scienza alle rivoluzioni borghesi, Editori Laterza, Roma-Bari, 1990, 281.

I rappresentanti del Popolo Francese costituiti in Assemblea Nazionale, considerando che l’ ignoranza, l’oblio o il disprezzo dei diritti dell’uomo sono le uniche cause delle sciagure pubbliche

e della corruzione dei governi, hanno stabilito di esporre, in una solenne dichiarazione, i diritti naturali, inalienabili e sacri dell’uomo, affinché questa dichiarazione, costantemente presente a tutti i membri del corpo sociale, rammenti loro incessantemente i loro diritti ed i loro doveri; affinché maggior rispetto ritraggano gli atti del Potere legislativo e quelli del Potere esecutivo dal poter essere in ogni istante paragonati col fine di ogni istituzione politica; affinché i reclami dei cittadini, fondati d’ora in poi su dei principi semplici ed incontestabili, abbiano sempre per risultato il mantenimento della Costituzione e la felicità di tutti. in conseguenza all’Assemblea Nazionale riconosce e dichiara, in presenza e sotto gli auspici dell’Essere supremo, i seguenti diritti dell’uomo e del cittadino:

Art. 1. Gli uomini nascono e rimangono liberi e uguali nei loro diritti. Le distinzioni sociali non possono essere fondate che sull’utilità comune.

Art. 2. Il fine di ogni associazione politica è la conservazione dei diritti naturali ed imprescrittibili dell’uomo. questi diritti sono la libertà, la proprietà, la sicurezza e la resistenza all’oppressione.

Art. 3. Il principio di ogni sovranità risiede essenzialmente nella Nazione. Nessun corpo o individuo può esercitare un’autorità che non emani espressamente da essa.

Art. 4. La libertà consiste nel poter fare tutto ciò che non nuoce agli altri: così l’esercizio dei diritti naturali di ciascun uomo ha come limiti solo quelli che assicurano agli altri membri della società il godimento di questi stessi diritti. Questi limiti possono essere determinati solo dalla Legge.

Art. 5. La Legge ha il diritto di vietare solo le azioni nocive alla società. Tutto ciò che non è vietato dalla Legge, non può essere impedito, e nessuno può essere costretto a fare ciò che essa non ordina.

Art. 6. La Legge è l’espressione della volontà generale. Tutti i cittadini hanno diritto di concorrere, personalmente o mediante i loro rappresentanti, alla sua formazione. Essa deve essere uguale per tutti, sia che protegga, sia che punisca. Tutti i cittadini essendo uguali ai suoi occhi sono ugualmente ammissibili a tutte le dignità, posti e impieghi pubblici secondo la loro capacità, e senza altre distinzioni se non quella delle loro virtù e dei loro talenti.

Art. 7. Nessun uomo può essere accusato, arrestato o detenuto se non nei casi determinati dalla Legge e secondo le forme da essa prescritte. Quelli che procurano, spediscono, eseguono o fanno eseguire degli ordini arbitrari, devono essere puniti; ma ogni cittadino citato o tratto in arresto, in virtù della Legge deve obbedire immediatamente; opponendo resistenza si rende colpevole.

Art. 8. La Legge deve stabilire solo pene strettamente ed evidentemente necessarie e nessuno può essere punito se non in virtù di una Legge stabilita e promulgata anteriormente al delitto, e legalmente applicata.

Art. 9. Presumendosi innocente ogni uomo sino a quando non sia stato dichiarato colpevole, se si ritiene indispensabile arrestarlo, ogni rigore non necessario per assicurarsi della sua persona deve essere severamente represso dalla Legge.

Art. 10. Nessuno deve essere molestato per le sue opinioni, anche religiose, purché la manifestazione di esse non turbi l’ordine pubblico stabilito dalla Legge.

Art. 11. La libera comunicazione dei pensieri e delle opinioni è uno dei diritti più preziosi dell’uomo; ogni cittadino può dunque parlare, scrivere, stampare liberamente salvo rispondere dell’abuso di questa libertà nei casi determinati dalla Legge.

Art. 12. La garanzia dei diritti dell’uomo e del cittadino ha bisogno di una forza pubblica; questa forza è dunque istituita per il vantaggio di tutti e non per l’utilità particolare di coloro i quali essa è affidata.

Artt. 13-15. (Omissis). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 16. Ogni società in cui la garanzia dei diritti non è assicurata, ne la

separazione dei poteri determinata, non ha costituzione. Art. 17. La proprietà essendo un diritto inviolabile e sacro nessuno può esserne

privato, salvo quando la necessità pubblica, legalmente constata, lo esiga in maniera evidente, e previa una giusta indennità.

20. Costituzione del 1793.

Questa costituzione è stato tratta da GIARDINA, SABBATUCCI e VIDOTTO, Uomini e storia. Dalla nuova scienza alle rivoluzioni borghesi, Editori Laterza, Roma-Bari, 1990, 281. Artt. 1-15. (Omissis). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 16. Il diritto di proprietà è quello che appartiene ad ogni cittadino di godere

e disporre a suo piacimento dei suoi beni, delle sue rendite, del frutto del suo lavoro e della sua operosità.

Art. 17. Nessun genere di lavoro, di cultura, di commercio, può essere interdetto all’operosità dei cittadini.

Art. 18. Ogni uomo può impegnare i suoi servizi, il suo tempo; ma non può vendersi, ne essere venduto; la sua persona non è una proprietà alienabile. La Legge non riconosce domesticità; può esistere solo un vincolo di cure e di riconoscenza tra l’uomo che lavora e quello che lo impiega.

Art. 19. Nessuno può essere privato della benché minima parte della sua proprietà, senza il suo consenso, tranne quando la necessità pubblica legalmente constatata, lo esige, e sotto la condizione di una giusta e preventiva indennità.

Artt. 20-21. (Omissis). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 22. L’ istruzione è il bisogno di tutti. La società deve favorire con tutto il

suo potere il progressi della ragione pubblica, emettere l’ istruzione alla portata di tutti i cittadini.

Artt. 23.-32. (Omissis). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 33. La resistenza all’oppressione è la conseguenza degli altri diritti

dell’uomo. Art. 34. Vi è oppressione contro il corpo sociale quando solo uno dei suoi

membri è oppresso. Vi è oppressione contro ogni membro quando il corpo sociale è oppresso.

Art. 35. Quando il governo viola i diritti del popolo, l’ insurrezione è per il popolo e per ciascuna parte del popolo il più sacro dei diritti e il indispensabile dei doveri.

21. Legge 19 gennaio 1791, relativa ai teatr i e al dir itto di rappresentazione e

d’esecuzione delle opere drammatiche e musicali. Questa legge è stata tratta da FRANCHI, Leggi e convenzioni sui diritti d’autore. Raccolta generale delle leggi italiane e straniere e di tutti i trattati e le convenzioni esistenti fra l’ Italia e gli altri Stati, Hoepli, Milano,1902, 267. Artt. 1-2. (Libertà dei teatri) Art. 3. Le opere degli autori viventi non potranno essere rappresentate in

nessun teatro pubblico, per tutta la Francia, senza il consenso formale, e per iscritto degli autori, sotto la pena della confisca del prodotto totale delle rappresentazioni, a vantaggio degli autori.

Art. 4. La disposizione dell’art. 3 si applica alle opere già rappresentate, qualunque siano i regolamenti anteriori; tuttavia i contratti che fossero stati fatti fra degli attori e gli autori viventi o morti da meno di cinque anni saranno validi.

Art. 5. Gli eredi o i concessionari degli autori saranno proprietari delle opere di essi durante lo spazio di cinque anni dopo la morte di questi.

Artt. 6-7. (Polizia teatrale)

22. Legge 13 luglio 1791, relativa ai teatr i e al dir itto di rappresentazione e d’esecuzione delle opere drammatiche e musicali.

Questa legge è stata tratta da FRANCHI, Leggi e convenzioni sui diritti d’autore. Raccolta generale delle leggi italiane e straniere e di tutti i trattati e le convenzioni esistenti fra l’ Italia e gli altri Stati, Hoepli, Milano,1902, 268.

Art. 1. In conformità alle disposizioni degli art 3 e 4 del decreto 13 gennajo ultimo concernente gli spettacoli, le opere degli autori viventi, anche se rappresentate prima di quest’epoca, fossero o no incise o stampate, non potranno essere rappresentate in nessun teatro pubblico, in tutta l’estensione del Regno, senza il consenso formale e per iscritto degli autori, o senza quello dei loro eredi o cessionarj per le opere degli autori morti da meno di cinque anni, sotto la pena della confisca del prodotto totale delle rappresentazioni a vantaggio dell’editore o de’suoi eredi o cessionari.

Art. 2. Le convenzioni fra gli autori e gli imprenditori di spettacoli saranno pienamente libere, e gli ufficiali municipali o altri funzionari pubblici non potranno tassare dette opere, né diminuire o aumentare il prezzo convenuto; e la retribuzione degli autori, convenuta fra essi ed i loro aventi causa e cogli impresari di spettacoli, non potrà esser sequestrata né fermata dai creditori degli impresari stessi.

23. Legge 19 luglio 1793. Relativa ai dir itti di propr ietà degli autor i di scr itti di ogni

genere, compositor i di musica, pittor i e disegnator i Questa legge è stata tratta da FRANCHI, Leggi e convenzioni sui diritti d’autore. Raccolta generale delle leggi italiane e straniere e di tutti i trattati e le convenzioni esistenti fra l’ Italia e gli altri Stati, Hoepli, Milano,1902, 268.

La Convenzione nazionale , udito il comitato di pubblica istruzione decreta quanto segue: Art. 1. Gli autori di scritti d’ogni genere, i compositori di musica, i pittori e i

disegnatori che faranno incidere dei quadri o dei disegni, godranno durante la loro intera vita del diritto esclusivo di vendere, far vendere, distribuire le loro opere, nel territorio della Repubblica, e di cederne in tutto o in parte la proprietà.

Art. 2. I loro eredi o cessionarj godranno del medesimo diritto per lo spazio di dieci anni dalla morte degli autori..

Art. 3. Gli ufficiali di pace saranno tenuti a far confiscare, a richiesta e a vantaggio degli autori, compositori, pittori, disegnatori ed altri, o loro eredi e cessionari, tutti gli esemplari delle edizioni stampate o incise senza il permesso formale o per iscritto degli autori.

Art. 4. Ogni contraffattore sarà tenuto a pagare al vero proprietario una somma equivalente al prezzo di tremila esemplari dell’edizione originale.

Art. 5. Ogni spacciatore di edizioni contraffatte, se non è riconosciuto essere egli stesso il contraffattore sarà obbligato a pagare al vero proprietario una somma pari a cinquecento esemplari dell’edizione originale.

Art. 6. Ogni cittadino che darà alla luce un’opera, tanto di letteratura che d’ incisione, di qualunque genere sia, sarà obbligato di depositarne due esemplari alla Biblioteca nazionale o al Gabinetto delle stampe della Repubblica, ritirandone ricevuta firmata dal bibliotecario senza, senza di che non sarà ammesso a proporre azione contro i contraffattori.

Art. 7. Gli eredi dell’autore di un’opera di letteratura o d’ incisione, o di qualunque altro prodotto dell’ ingegno che appartenga alle belle arti, ne conserveranno la proprietà esclusiva durante dieci anni.

REGNO LOMBARDO-VENETO.

24. Privilegio concesso da Galeazzo Mar ia Sforza ad Antonio Planella il 7 settembre 1470.

Questo privilegio è stato tratto da R. SORDELLI LOCATELLI, Il primo privilegio milanese in materia di stampa, in Riv. dir. ind. 1957, 84 ss. Galeaz Maria Sfortia Vicecomes , Dux Mediolani etc. Papie Anglerireque

Comes ac Genue et Cremone dominius. Convenit nuper egregius doctor dominius Antonius Planella vir in trascribendis ere, vel ut vulgo aiunt, in forma libris et prestans et perdoctus cum spectabili jureconsulto Domino Gerardo Colle consiliario et tunc oratore apud Venetos nostro dilectissimo, pollicens se se ad inclytam urbem nostram Mediolani perventurum, atque illie operam sedulo daturm eiusmodi libris ere trascribendis, ac requirens a nobis medio ipsius D. Gerardi, ut per decennium prohiberemus alium quemlibet huiusce aritis peritum nostruo in domino eiusmodi magisterium exercere , qui minus prestantioribus litteris libros ipsos efficerent. Itaque nos cupientes ipsum D. Antonium ad nos proficisci, et in domino nostro morari, ac vacare huiusmodi suo magisterio, ut tum cives, tum ceteri subditi nostri occasionem nacti libros minoris pretij emendi litterarum studijs promptius et efficatius animum applicare atque indulgere valeant. Harum tenore declaramus ac decernimus nos admodum contentare de ipsius D. Antonij Planelle adventu in dominium nostrum , ut cum advenerit, vel Mediolani, vel alibi in quacunque Civitate nostra maluerit, libris ipsis trascribendis operam dare possit, una cum iis eius socijs, quos secumproficisci delegerit, dummodo non sint nostri rebelles, aut alio crimine meruerint ni dicione nostra nequaquam versari. Promittentes sibi nos neutiquam permissuros alium quempiam Magistrum assimilis artis peritum in dominio nostro usque ad quinquennium post eius D. Antonij adventum operam dare huismodi magisterium, si minus periculum, vel experientiam fecerit transcribendi prius prestantioribus litteris libros, quemadmodum ipse ad nobis requisivit, ac demum rogamus amicos et benivolos nostros, officialibus veros, gentibus armigeris, partitoribus ac subditis nostris singulis precepimus et mandamus, ut ipsum D. Antonium presentium ostensorem quandocunque ad nos venire voluerit, cum eius comitiva utsupra ad numerum usque personarum viginti equestrium, vel pedestrium simul ac divisim, cumque suis armis, libris, instrumentis, sarcinulis, fardellis, bonis et rebus quibuslibet libere, secure et expedite ire,venire, morari ac transire permittant et omnino patiantur , absque etiam solutiones alicuius datij, pedagij, fundinavis, gabelle atque bulletarum, omnique alio impedimento prorsus cessante, atque in cunctis eundem cum socijs benetractent, ac propitie nostri gratia et intuitu suscipiant commendatos. Quod quidem gratissimum habituri sumus mutuas proinde vices libenti animo repensuri. In quorumfidem presentes fieri iussimus et registrari nostrique sigilli impressione muniri.

Dat. Cassanj die VII, Septembris MCCCCLXXmo. Ordinata per Consilium Secretum et revisa per spectabilem D Gerardum Colle.

25. Statuti dell’Università de’ librar i e stampator i della città, e ducato di Milano, nuovamente r iformati, ed approvati, dal senato eccellentissimo sotto li 15 maggio 1734 come patente autentica esistente nell’archivio di detta Università.

Questo statuto pubblicato a Milano nel 1734 si trova nella Biblioteca Braidense di Milano alla collocazione Miscellanea 826.13.

Cap. XVI

Di quelli che apr iranno bottega di librer ia o stamper ia. Che quelli che vorranno aprire negozio o bottega di libreria o stamperia non possino in

alcun modo metterla od esercitarla, che non sia lontano per meno di cento braccia da negozio o bottega del suo principale, ove sarà stato allevato, sotto la pena di scudi 25 d’essere applicati all’Università.

Cap. XVI I DE’SEGNI DELLE BOTTEGHE

Che non ardisca, né possa alcuno de’ librari, o stampatori in qualunque modo metter nella sua bottega o

tenervi segno alcuno, qual abbia nome o somiglianza di qualsiasi altro segno già posto, o usato da altri matricolati, né tanto meno imprimerlo sopra qualsivoglia cosa stampata, che abbi uniformità di altro segno già praticato da altri matricolati sotto la pena di perdere detto segno, libri od opere e passarle a quello che prima l’averà usato, o messo fuori, ed inoltre pagare scudi 10 di

oro da essere applicati per la metà alla R. D. Camera, e l’altra metà alla detta Università oltre ad ogni spesa o danno che possa aver patito quel primo che averà tal segno.

Cap. XIX Del nome ed anno che li stampator i doveranno impr imere sopra i libr i e sulla

notificazione Che qualsivoglia stampatore sia tenuto, ed obbligato a imprimere sul frontespizio di

qualsiasi libro, opera o scrittura, l’anno di tal stampa o ristampa col proprio nome e cognome, o porre di quel libraio matricolato che farà stampare o ristampare, come sopra e non il nome di persona non matricolata, acciocché venendo stampata alcuna cosa senza la debita licenza dei SS Superiori (che non si deve fare in alcun modo), volendo essi Superiori trovare chi averà contravvenuto, lo possino subito sapere senza travagliare degli innocenti.

E però saranno tenuti anche gli stampatori, che stamperanno o ristamperanno qualsiasi opera, o libro quantunque di poco valore notificarla nelle mani del Priore, al principio di tal stampa, o ristampa, acciò ne possi far nota in un libro, che custodirà a tal effetto. Si eccettuano però da questa osservanza li processi allegazioni, comandamenti, informazioni di ragione o altre simili cose, e chi trascurerà tali notificazioni non potrà godere alcuna privativa di quelle opere non notificate, anzi venendo ristampate e notificate da altro matricolato, quello godrà la privativa, e quello che non averà notificato incorrerà nella pena del capo seguente.

Cap. XX Del non stampare libr i stampati da altr i matr icolati

Che non ardisca, né presuma alcuno dei detti matricolati stampare, né far stampare, né per sé né per altri, né vendere, introdurre per dar profitto, o far vendere qualsivoglia opera o libro, ancorché di poco valore, che sii sia già stampato, o fatto stampare da alcuno d’essi matricolati, purché tale opera o libro sii cosa nuova, o non più stampata da altro matricolato, sotto la pena ipso facto, che sarà trovato contravvenire, di perdere dette opere o libro, che averà stampato, o introdotto per trarre profitto, stampato altrove quali si applicheranno al primo che averà stampato, o fatto stampare e notificata tale opera o libro e di pagare scudi 25 di oro applicabili per metà alla R.D.C. e l’altra metà alla detta Università, oltre ogni spesa e danno che potesse patire, o averà patito quel primo stampatore come sopra.

Dichiarando però che se da qualche stampatore matricolato in detta Università si ristampassero di nuovo libri, o opere che fossero già altre volte stati messi alla stampa da altri immatricolati della medesima Università in Milano, in tal caso sia lecito a qualunque matricolato, tanto presentaneo quanto futuro stampare e ristampare ancora esso, vendere e far vendere libri ed opere impunemente. Intendendosi che non possino ristampare da altri immatricolati quelli libri, ed opere quali dopo la pubblicazione de presenti statuti non siino mai stati stampati da qualche matricolato in Milano, e si ristampino da qualcuno d’essi matricolati.

Restano però eccettuati da questa privativa tutti i libri di qualsiasi rito ecclesiastico, Biblia sacra, e tutti quelli che servono nelle scuole inferiori per l’ insegnamento della lingua latina, come sarebbe nomenclatori, grammativi, prosodie, di arte retorica e simili. Quelli poi che saranno in caso di godere di tale privativa potranno rilevare e ritirare presso di sé tutte le copie di tali opere o libri, stampate altrove, che si troveranno presso altri immatricolati (introdotti però prima della notizia di tale ristampa) al quale effetto ognuno doverà mandare avviso formale per mano del portiere dell’Università e a tutti li matricolati di quell’opera o libro che si stamperà, e dopo la pubblicazione di tale libro, se qualcuno ne introdurrà come sopra si intenda incorso nella suddetta pena, i quali saranno tenuti consegnarli subito senza alcuna renitenza al puro costo, ovvero a quel maggior prezzo che sarà giudicato dal Priore in caso che le parti non si accordassero.

Avvertendo che negligentando o trascurando qualcuno a ristampa di qualche libro o opera che godesse la privativa cosicché che ne fosse la città totalmente priva possino detti Priore e consiglieri statuire un termine sufficiente per tal ristampa a l primo privilegiato o possessore di tal privativa, altrimenti passato detto termine sarà lecito ad ognuno farne la ristampa.

Si dichiara però. Che la privativa contenuta in questo capo s’ intenda e debba aver solamente il suo effetto in ordine a quei libri che si stamperanno a Milano, o suo ducato, dal giorno dell’approvazione, e pubblicazione dei presenti statuti in avanti.

E per ovviare a tutte le frodi che circa l’osservanza del presente capitolo possino essere fatte, e massime affinché non restino pregiudicati per l’utile di questo solo, che ristamperà dette opere gli altri matricolati si dichiara che tali opere, che si stamperanno quello cui competirà la privativa sia obbligato a venderle agli altri matricolati che gliene chiederanno a prezzo più mite de prezzi correnti, che detto libraro o stampatore possessore di tale prerogativa sarà cogli altri avventori non matricolati qual prezzo più mite doverà regolarsi con un tanto meno per cento de detti prezzi correnti, secondo quella norma che sarà fissata da detta Università per ordinazione

Cap. XXI Del levare pr ivilegi dal senato eccellentissimo

Che non possi persona alcuna di qualunque grado, stato, o condizione non matricolata in detta Università ottenere privilegio per qualsivoglia opera, libro o altro pertinente detta mercanzia, tanto per stamparsi altrove, quanto per stamparsi in questa città, ed ottenuto sii di nessuno valore, ma possino detti matricolati ristampare, o far ristampare in questa città detta opera, o libro senz’altro impedimento; e però sarà lecito solamente a matricolati poter ottenere tali privilegi purché sii, o cosa nuova o non più stampata da altri matricolati in Milano.

Si eccettuano però da detta proibizione contenuta nel presente statuto gli autori de libri ed opere e quelli che hanno causa da medesimi autori.

26. Legge 19 fior ile anno IX repubblicano, che determina accordato il dir itto

esclusivo di vendere le loro opere agli Autor i, Compositor i, Pittor i, e Disegnator i, nella Repubblica Cisalpina.

Questa legge è stata tratta da FRANCHI, Leggi e convenzioni sui diritti d’autore. Raccolta generale delle leggi italiane e straniere e di tutti i trattati e le convenzioni esistenti fra l’ Italia e gli altri Stati, Hoepli, Milano,1902, 72.

La Consulta Legislativa della Repubblica Cisalpina; Considerato che le produzioni dell’ ingegno sono la più preziosa e la più sacra

delle proprietà; Riconosciuta l’urgenza proposta dal Comitato di Governo con suo messaggio 6

fiorile corrente Determina Art. 1. Gli Autori di scritture di ogni maniera, i Compositori di musica, i Pittori,

e i Disegnatori, che faranno incidere quadri, o disegni, godranno per l’ intero decorso della loro vita il diritto esclusivo di vendere, far vendere, distribuire le opere loro nel Territorio Cisalpino, e di cederne la proprietà in tutto o in parte.

Art. 2. I loro Eredi, o Cessionarj godranno lo stesso diritto per lo spazio di dieci anni dopo la morte degli Autori.

Art. 3. I Magistrati competenti saranno tenuti a far confiscare ad istanza e a profitto degli Autori, Compositori, Pittori, e Disegnatori, ed altri loro Eredi, o Cessionarj, tutti gli esemplari delle edizioni impresse, o incise senza la permissione formale, e per iscritto degli Autori.

Art. 4. Ogni Contraffattore sarà tenuto a pagare al vero proprietario una somma equivalente al prezzo di duemila esemplari dell’edizione originale.

Art. 5. Ogni spacciatore di edizione contraffatta, s’egli non è riconosciuto il contraffattore, sarà tenuto a pagare al vero proprietario una somma equivalente al prezzo di quattrocento esemplari dell’edizione originale.

Art. 6. Ogni arbitrario editore di scritture, disegni, o musiche inedite d’Autori Cisalpini sarà verso loro tenuto alla reintegrazione dei danni da liquidarsi nelle vie civili.

Art. 7. Alle Compagnie Sceniche è proibito di dare alcuna Rappresentazione di Autori Cisalpini senza il loro assenso, ed i contravventori saranno parimenti tenuti alla reintegrazione dei danni nelle vie civili.

Art. 8. Ogni Cittadino il quale darà alla luce un’opera di letteratura o d’ incisione, o di qualunque maniera, sarà tenuto di deporre due esemplari nella Biblioteca Nazionale, ritirandone ricevuta sottoscritta dal Bibliotecario, senza la quale non potrà essere ammesso in giustizia contro i contraffattori.

La presente sarà stampata Firmato: Petiet Presidente Sott. Brunetti Pro-Segret Il Comitato di Governo ordina che la premessa Legge sia munita del Sigillo

della Repubblica, stampata pubblicata, ed eseguita. Il Comitato di Governo Sommariva - Visconti - Ruga Clavena Segretario Generale

27. Decreto 30 Novembre 1810, n. 273, relativo a stamper ie e librer ie.

Il testo del decreto è stato tratto da Bollettino delle leggi del Regno d’ Italia, Stamperia Reale, Milano, III, 1810, 1189 ss.. Artt. 1-36. (Omissis) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Titolo VI Della propr ietà e della sua guarentia

Ar t. 37. Il diritto di proprietà è guarentito all’autore e alla sua vedova (se le convenzioni matrimoniali ne danno a questa un diritto) per tutto il tempo della loro vita, e ai loro figliuoli per vent’anni.

Art. 38. Gli autori nazionali od esteri d’ogni opera stampata o incisa possono cedere il loro diritto ad uno stampatore o librajo o a chiunque altro il quale in questo caso è sostituito nel detto diritto per essi e per chi avesse causa da essi, come articolo precedente.

Titolo VI I Sezione I

Dei delitti in mater ia di librer ia, e del modo di ver ificar li e punir li Ar t. 39. Si farà luogo a confisca ed a multe a profitto dello Stato, nei casi

seguenti, senza pregiudizio delle disposizioni del Codice Penale, 1° a 6° (Omissis) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7° Se il libro è contraffatto, o sia se è un’opera stampata senza il consenso e a

pregiudizio dell’autore o editore o aventi causa da essi. Art. 40. In quest’ultimo caso si farà luogo inoltre a compenso dei danni e spese

verso l’autore o editore o aventi causa da essi, e l’edizione e gli esemplari contraffatti saranno confiscati a loro vantaggio.

Sezione I I Del modo di ver ificare i delitti e le contravvenzioni

Art. 43. I delitti e le contravvenzioni saranno verificate dagli ispettori delle stamperie e librerie, dagli ufficiali di polizia e dai ricevitori delle dogane pei libri che vengono dai paesi stranieri.

Ognuno di essi farà processo verbale sulla quantità dei delitti delle contravvenzioni delle circostanze chele avessero accompagnate, e degli effetti che ne fossero risultati, e lo rimetterà al prefetto del dipartimento per essere spedito al direttore generasse della stampa e della libreria.

Art. 44. Gli oggetti sequestrati si depositeranno provvisionalmente alla segreteria della municipalità o della viceprefettura o prefettura più vicina al luogo in cui si sarà verificato il delitto o la contravvenzione, salvo il rimetterli in seguito all’autorità competente.

Art. 45. I regj procuratori generalj o regj procuratori saranno obbligati a far procedere ex-officio in tutti i casi preveduti nella sezione precedente sulla semplice spedizione che ad essi verrà fatta di una copia del processo verbale regolarmente sottoscritti

28. Codice penale del Regno d’ I talia del 12 novembre 1810.

Il testo del codice è stato tratto dal Bollettino delle leggi del Regno d’ Italia, Reale Stamperia, Milano, III, 23 1003.

Libro I I I , titolo I I , capo I I . Sezione I I

Bancarotta truffa e altra specie di frode Ar t. 5° Violazione dei regolamenti relativi alle manifatture al commercio ed

alle ar ti. Ar tt. 413-424. (Omissis). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 425. Ogni edizione di scritti, di composizioni musicale, di disegno, di

pittura e di qualunque altra produzione stampata, o incisa interamente o in parte, contro il prescritto delle leggi e dei regolamenti relativi alla proprietà degli autori, è una contraffazione; ed ogni contraffazione è un delitto.

Art. 426. Lo smercio delle opere contraffatte, l’ introduzione nel territorio italiano di opere che, dopo essere state stampate nel Regno, vennero contraffatte in paesi esteri, è un delitto della medesima specie.

Art. 427. La pena contro il contraffattore, o contro l’ introduttore, sarà la multa di cento lire almeno, e di duemila al più; e contro chi la smercerà, la multa di venticinque lire almeno e di cinquecento al più.

La confisca dell’edizione contraffatta sarà pronunciata tanto contro il contraffattore, tanto quanto contro l’ introduttore e quegli che ne fa smercio.

I rami, i torchi o le matrici degli oggetti contraffatti saranno pure confiscati. Art. 428. Qualunque direttore, qualunque impresario di spettacoli, qualunque

compagnia di attori, che avrà fatto rappresentare sul suo teatro delle opere drammatiche, contro il prescritto dalle leggi e dai regolamenti relativi alla proprietà degli autori, sarà punita con la multa di cinquanta lire almeno e di cinquecento al più, e con la confisca degli introiti.

Art. 429. Nei casi contemplati nei quattro precedenti articoli, il prodotto delle confische, o gl’ introiti confiscati, verranno rilasciati al proprietario per indennizzarlo del danno che avrà sofferto; il rimanente della sua indennizzazione, o l’ intiero di essa, se non vi è stata né vendita di oggetti confiscati, né apprensione di introiti, sarà determinato nei modi ordinari.

29. Notificazione 22 apr ile 1816 n. 49, istituzione ed organizzazione del regio ufficio

di Censura. Questa notificazione è stata tratta da FRANCHI, Leggi e convenzioni sui diritti

d’autore. Raccolta generale delle leggi italiane e straniere e di tutti i trattati e le convenzioni esistenti fra l’ Italia e gli altri Stati, Hoepli, Milano,1902, 76.

Noi Francesco Conte di Sauran, ecc. Con sovrana risoluzione del 23 marzo p. p. S. M: si è clementissimamente

degnata di stabilire, sotto l’ immediata direzione di questo governo, un regio ufficio di censura per le province lombarde, che avrà la sua sede a Milano, ed entrerà in attività col primo maggio prossimo venturo.

Questo regio ufficio di censura ecc.(seguono le indicazioni relative al funzionamento dell’ufficio stesso).

Nell’atto che si porta a pubblica notizia questa sovrana clementissima risoluzione per comune norma e contegno, si stabilisce in conseguenza della medesima quanto segue:

Art. 1. La stampa, ristampa o vendita di qualsiasi pera, libro, manoscritto o incisione per parte di stampatori o negozianti di libri non può essere intrapresa ed eseguita, se non che mediante una previa e formale concessione ottenuta dall’ imperiale regia censura nella maniera sopra individuata.

Artt. 2-7. (Omissis) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Del resto vengono a cessare col primo maggio prossimo venturo tutte le leggi del cessato governo relative alle stamperie e librerie, e segnatamente il Decreto del 30 novembre 1810.

30. Notificazione 21 luglio 1818 n. 37, nuove istruzioni in aggiunta a quelle già

pubblicate in data 22 apr ile 1816, relative all’ imper iale regio ufficio di censura. Il testo del provvedimento è stato tratto dalla Raccolta degli atti del governo

e delle disposizioni generali emanate dalle diverse autorità in oggetti si amministrativi che giudiziari, Imperiale Regia Stamperia, Milano, 1818, 153 ss.. Affinché sieno pienamente adempiute le istruzioni sanzionate da S. M. per

l’ imperiale regio ufficio della censura stabilito in Milano per le provincia lombarde sotto l’ immediata direzione di questo governo, e perché tutti quelli che per qualche titolo potessero essere nel caso di doversi uniformare alle sovrane determinazioni, in quanto esse riguardano gli obblighi e i diritti dei privati, abbiano delle medesime una piena cognizione, si deducano a pubblica notizia le seguenti prescrizioni in aggiunta a quelle già pubblicate in data 22 aprile 1816:

Artt. 1-4. (Omissis) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 5. Non può intraprendersi una nuova edizione o sia ristampa di un’opera

già sortita dai torchj nell’ interno della monarchia austriaca senza averne ottenuto una speciale permissione, e senza che l’opera sia stata di nuovo presentata alla censura, quand’anche non si volesse fare all’opera stessa alcun cangiamento. Generalmente però non si accorda la permissione per siffatta specie di ristampa che al solo primo stampatore e all’autore dell’opera, e fra questi a quello di loro che ne ha il diritto di proprietà, gli effetti del quale sono determinati dal codice civile universale dal art. 1164 sino al art. 1171, de’quali è riportato qui appiedi il tenore.

Art. 6. Non è permessa la ristampa di alcun autografo, ne la ristampa con aggiunta di verun libro di autore vivente negli stati di S. M. senza il consentimento in iscritto dell’autore stesso.

Art. 7. Le opere che dagli esteri libraj o soli o in compagnia di libraj nazionali furono assoggettate alla censura e da essa ammesse e stampate in una città della monarchia, non possono essere ristampate.

Per ottenere a questo riguardo l’assistenza delle leggi si richiede che l’editore e gli editori abbiano soddisfatto alle prescrizioni de’ regolamenti riguardo alla consegna degli esemplari d’obbligo; e dove si trattasse d’ invocare la protezione delle leggi stesse per impedire che non si diffonda nello stato una stampa fatta fuori di esso, si dovrà dell’editore o editori su menzionati provare che siasi fatta la ristampa dell’originale nell’estero da un editore straniero o da sé solo o in società con un editore dello Stato.

Artt. 8 a 10. (Omissis) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31. Codice civile generale austr iaco dell’anno 1811. Il testo del codice in vigore nel Lombardo-Veneto dal 1 gennaio 1816 per

effetto della sovrana patente del 16 ottobre 1815 è stato tratto da FRANCHI, Leggi e convenzioni sui diritti d’autore. Raccolta generale delle leggi italiane e straniere e di tutti i trattati e le convenzioni esistenti fra l’ Italia e gli altri Stati, Hoepli, Milano,1902, 78.

Parte seconda, Dei dir itti sulle cose. Sezione seconda, Dei dir itti personali sulle cose. - Capitolo XXVI , Della locazione

e conduzione di opere. Ar tt. 1151-1163. (Omissis) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. ar t. 1164. Col contratto di edizione di un libro l’autore dà ad alcuno il

diritto di stamparlo e di venderlo. L’autore con questo contratto rinunzia al diritto di dare ad altri lo stesso libro per farne l’edizione.

Art. 1165. Deve l’autore consegnare l’opera secondo il contratto, e l’editore pagare all’autore la convenuta ricompensa tostochè l’opera gli sia consegnata.

Art. 1166. Se l’opera non viene dall’autore consegnata nel tempo stabilito o nel modo convenuto, l’editore può recedere dal contratto, e se la consegna dell’opera si tralascia per colpa dell’autore può anche esigere indennizzazione.

Art. 1167. Se fu determinato il numero degli esemplari, l’editore deve per ogni nuova edizione richiedere il consenso dell’autore e fare sulle condizioni un nuovo contratto.

Art. 1168. Se l’autore vuole fare una nuova edizione con cambiamenti del contenuto dell’opera, si deve anche in tal caso fare un nuovo contratto. Prima che gli esemplari di una edizione sieno venduti, allora soltanto l’autore, allora soltanto l’autore può farne una nuova quando sia pronto ad indennizzare convenientemente l’editore per gli esemplari che gli rimangono.

Art. 1169. I diritti dell’autore per riguardo ad una nuova edizione non passano a’suoi eredi.

Art. 1170. Se l’autore s’ incarica di comporre un’opera secondo il progetto propostogli dall’editore, non gli compete altro diritto che la ricompensa convenuta. In appresso spetta per intero all’Ettore, il libero diritto di edizione.

Art. 1171. Queste disposizioni sono pure applicabili alle carte geografiche, ai disegni topografici ed alle composizioni di musica. Le limitazioni per la ristampa sono stabilite dalle leggi politiche.

Artt. 1172-1174. (Omissis) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32. Circolare n. 428. Riguardo alle dichiarazione dei maestr i per cessioni delle loro opere agli impresar i .

Questa circolare è stata tratta da FRANCHI, Leggi e convenzioni sui diritti d’autore. Raccolta generale delle leggi italiane e straniere e di tutti i trattati e le convenzioni esistenti fra l’ Italia e gli altri Stati, Hoepli, Milano,1902, 80.

Colla lettera 19 luglio 1830 n° 2323, Ella venne avvertita sul diritto di proprietà, e sul conseguente esercizio che si acquista in questi Stati per stampare o ristampare le opere musicali, che siano state regolarmente cedute da un autore estero ad uno nazionale austriaco.

Ora per superiore disposizione, in aggiunta alla ricordata lettera, quest’ufficio le notifica, che d’ora in avanti non saranno valutate le prove di acquistata proprietà se, oltre all’autenticità dei documenti, non risulterà, principalmente per gli spartiti di musica od altre consimili produzioni, che il maestro od autore qualunque ne abbia trasferita al proprietà nell’ impresario, o che questi l’abbia lasciata invece al maestro o autore; le quali prove dovranno essere esibite a quest’ufficio, sia che trattisi di opere acquistate all’estero, che nell’ interno della monarchia, e rimarranno negli atti del medesimo, con facoltà della parte di averne copia d’ufficio.

Con avvertenza che le dichiarazioni che verranno nei singoli casi emanate dall’ufficio medesimo dietro le analoghe domande sopra giustificate, non si intenderanno operative nei concorso di terzi.

Dall’ I. Regio Ufficio di Censura, Milano, 22 febbraio 1833.

33. Notificazione 30 giugno 1847 n. 25, pubblicazione della sovrana patente 19 ottobre 1846 a tutela della propr ietà letterar ia e ar tistica

Il testo della sovrana patente è stato tratto da Raccolta degli atti dei governi di Milano e Venezia e delle disposizioni generali emanate dalle diverse autorità in oggetti si amministrativi che giudiziali, Imperiale Regia Stamperia, Milano, 1847, I, 64 ss..

Per ordine veneratissimo di S. M. I. R. si rende pubblicata la sovrana Patente del 19 ottobre 1846 diretta a guarentire la proprietà letteraria ed artistica contro ogni arbitraria pubblicazione, riproduzione o contraffazione delle opere di ciascun letterato od artista, onde sia posta in piena osservanza.

Noi Ferdinando I ....

Allo scopo di estendere per quanto è possibile la tutela della proprietà letteraria ed artistica contro arbitrarie pubblicazioni, riproduzioni o contraffazioni, abbiamo determinato di stabilire come legge le seguenti disposizioni, e perciò raccomandiamo che le medesime vengano tosto pubblicate e poste in attività in tutte quelle province del nostro impero nelle quali ha vigore il codice civile generale del 1 giugno 1811, e il codice dei delitti e delle gravi trasgressioni di polizia 3 settembre 1803.

Esse dovranno inoltre valere per il territorio degli imperiali regj confini militari, e per tutte le persone soggette alla giurisdizione militare sotto l’analoga applicazione delle rispettive loro leggi penali; su di che verranno in appresso emanate ulteriori disposizioni.

Dato ecc. il giorno 19 ottobre dell’anno 1846 ecc. Legge a tutela della proprietà letteraria ed artistica contro arbitrarie

pubblicazioni, e riproduzioni e contraffazioni. 19 ottobre 1846 Sezione I

Dei dir itti degli autor i sulle loro produzioni letterar ie ed artistiche. Ar t. 1. Le produzioni dell’ ingegno e le opere d’arte costituiscono una proprietà

del loro autore, cioè di quello che le ha in origine ideate od eseguite. Sono parificati all’autore nella protezione accordata dalla presente legge, in

quanto non vi si oppongano speciali convenzioni, a) Il committente di un’opera, ossia quegli che ne affida ad altri l’esecuzione

dietro ad un dato piano e a proprie spese; b) L’editore, o intraprenditore di un’opera costituita da separati materiali

somministrati da più collaboratori. c) L’editore di un’opera anonima o pseudonima.

Art. 2. Spetta esclusivamente all’autore di un’opera letteraria od artistica, sotto le condizioni dalla presente legge stabilite, il diritto di disporne a suo arbitrio e di pubblicarla e riprodurla in qualsivoglia forma.

Egli può anche cedere ad altri in tutto o in parte questo suo diritto. Art. 3. Ogni volta che senza l’adesione dell’autore o de’suoi aventi causa si

riproduce con mezzi meccanici un opera letteraria pubblicata sotto l’osservanza delle condizioni e formalità volute dalla legge, si verifica una contraffazione, né importa che siasi o non siasi usato il medesimo mezzo che servì alla produzione dell’opera originale.

Questo divieto della meccanica riproduzione vale anche per le opere d’arte. Come opera originale si considera oltre alla primitiva produzione letteraria o

artistica, anche ogni stampa o riproduzione intrapresa dall’autore o da’suoi aventi causa in forza del diritto che loro ne compete nel disposto dal art.1.

Le eccezioni alle disposizioni di questo paragrafo sono contenute nei successivi artt. 5-9.

Art. 4. Si considerano parimenti contraffazioni: a) La stampa di manoscritti d’ogni genere intrapresa senza il consenso

dell’autore de’ suoi aventi causa, come pure b) La stampa di discorsi recitati ad uno scopo d’edificazione, d’ istruzione o di

divertimento. In ambedue i casi a) e b) l’assenso deve essere comprovato anche allorquando sia legittimo possessore del manoscritto originale o d’una copia od imitazione qualunque di esso.

Quello che poi fu detto sotto a) per i manoscritti vale anche per le carte geografiche o topografiche, e per quei disegni, figure ecc. in oggetti di scienze naturali, d’architettura e simili, che, per lo scopo per cui furono fatti, non possono considerarsi come separate opere d’arte, ma siano soltanto destinate all’ illustrazione di oggetti scientifici;

c) Gli estratti di un’opera di un altro autore con o senza cangiamenti, quando vengano pubblicati separatamente con o senza il titolo dell’opera originale;

d) I cangiamenti nelle parti accessorie di un’opera, in ispecie l’aggiunta , l’omissione o la variazione di annotazioni disegni, carte o tavole od altro non tolgono all’edizione di un’opera o di un estratto il carattere di contraffazione;

e) Fra due opere pubblicate sotto lo stesso o anche sotto diverso titolo, le quali trattino il medesimo soggetto collo stesso ordine o colla medesima distribuzione di materie, l’ultima uscita in luce si guarda come una contraffazione, quando le aggiunte o i cangiamenti che vi si rinvengano non siano così essenziali ed importanti da farla considerare necessariamente come una nuova e distinta creazione dell’ ingegno.

Art. 5. Per lo contrario non si considera contraffazione ed è quindi permesso, a) Il riportare testualmente singoli passaggi di opere già pubblicate; b) Il togliere da un’opera più estesa o da uno scritto o foglio periodico singoli

articoli, poesie e simili per inserirli in altre opere sostanzialmente nuove, formanti corpo a sé , ed in ispecie di argomento critico o letterario-storico, oppure in collezioni di brani scelti tra varie opere, le quali siano compilate per qualche particolare scopo letterario o ad uso delle chiese o delle scuole, o dell’ insegnamento in genere, oppure da ultimo in opere o fogli periodici.

In questi casi per altro corre l’obbligo di citare espressamente la fonte, ed inoltre si richiede che l’articolo o brano riprodotto non superi in estensione un foglio di stampa dell’opera originale da cui fu tolto, e non ne formi una separata pubblicazione volante. Parimenti è necessario, trattandosi di scritti o fogli periodici, che l’articolo a più riprese inserito nel decorso di un anno non ecceda in complesso i due fogli di stampa; fatta solo eccezione per i giornali politici propriamente detti, per i quali non corre altro obbligo che quello di citare la fonte da cui si togli l’articolo;

c) la traduzione di un’opera letteraria già escita in luce, senza distinzione della lingua. Si eccettua nondimeno il caso in cui chi ne ha il diritto abbia riservata a sé la facoltà di traduzione in generale, od in una determinata lingua, dichiarandolo espressamente sul frontispizio, oppure nella prefazione dell’opera originale, nel qual caso qualunque traduzione pubblicata senza l’assenso dell’autore o de’suoi aventi causa entro un anno dalla pubblicazione dell’opera originale, sarà considerata contraffazione.

Qualora l’autore abbia pubblicata contemporaneamente la sua opera in più lingue, ogni edizione della medesima verrà considerata originale.

Qualunque traduzione legittimamente pubblicata è tutelata contro la contraffazione, e di varie traduzione si considera contraffazione la posteriore quando non si distingua del tutto, o si distingua appena per insignificanti mutazioni dall’antecedente;

d) l’applicazione ad una nuova opera dell’ identico titolo adottato in un opera di altro autore antecedentemente pubblicata.

L’uso per altro di un medesimo titolo può dare diritto a risarcimento a chi ne avesse danno, quando un tal titolo non fosse riconosciuto assolutamente necessario a qualificare l’oggetto dell’opera, e potesse inoltre indurre il pubblico in errore sull’ identità della medesima.

La cognizione di questo caso è di competenza del foro civile quando non sia intervenuta un’ intenzione contraria della legge.

Art. 6. Relativamente alle composizioni musicali viene considerata contraffazione ogni stampa di manoscritti avvenuta senza il consenso del compositore o de’suoi aventi causa.

Al contrario non è riguardata come contraffazione ed è quindi permesso a) l’ inserire singoli motivi di componimenti musicali in opere che si pubblicano

periodicamente; b) l’adottare un concetto musicale d’altro autore per comporne variazioni,

fantasie, studi, pot-pourris ecc. riguardandosi tali componimenti musicali come distinte opere dell’ ingegno;

c) il ridurre un pezzo di musica per istrumenti diversi da quello per cui fu scritto, o per numero di strumenti minore.

Qualora però l’autore del componimento musicale si abbia riservato il diritto di dare alla luce egli medesimo le riduzioni in generale, o per determinati istrumenti, facendone espressa dichiarazione sul frontispizio del componimento stesso, qualunque riduzione pubblicata senza il consenso di lui o de’suoi aventi causa entro un anno da quello della pubblicazione del componimento originale è considerata contraffazione;

d) nel caso che per un’opera musicale o drammatica venga adoperato lo stesso titolo di altra opera del medesimo genere antecedentemente pubblicata, si applica il disposto del art. 5 Lett. d).

Art. 7. Il testo della poesia relativa al componimento musicale è considerato un accessorio di questo, e il maestro compositore può quindi stamparlo unitamente al suo lavoro, quando non vi siano patti in contrario.

Per la stampa del testo senza la musica è necessario il consenso del poeta; qualora però l’opera musicale sia destinata alla pubblica rappresentazione o produzione, presumesi un tale consenso a favore di quello che ha ottenuta l’autorizzazione di rappresentarla o produrla, potendo egli perciò far stampare anche il testo onde giovarsene all’atto della rappresentazione, purché indichi tale destinazione sul testo medesimo.

Ar t. 8. Nel diritto esclusivo competente all’autore di un’opera musicale o drammatica si comprende anche quello della pubblica rappresentazione o produzione, e quando l’opera non sia stata pubblicata colle stampe proibito di rappresentarla o produrla senza il consenso dell’autore o de’suoi aventi causa, sia nella sua integrità sia con abbreviazioni o cangiamenti non essenziali, prima che scada il suddetto termine di privativa

Non si considera pubblicazione nel senso di questo paragrafo la stampa che l’autore intraprendesse di alcuni esemplari per distribuirli in luogo di manoscritti, facendone di ciò espresso cenno sugli esemplari medesimi.

Il permesso dato dall’autore per la pubblica rappresentazione o produzione autorizza anche alla libera ripetizione della medesima, sempreché non vi sia stata apposta una limitazione

Fra più autori collettivi di un’opera drammatica ognuno di essi si ritiene, in casi di dubbio, autorizzato a permetterne la pubblica rappresentazione.

Art. 9. Riguardo ai disegni, ai dipinti, alle incisioni in rame, in acciaio o in pietra, agli intagli in legno ed altre produzioni dell’arte del disegno, come pure riguardo ai lavori in plastica non si verifica contraffazione,

a) quando la copia od imitazione, di qualunque genere essa sia, si distingua dall’originale non per la materia, la forma o le dimensioni, ma anche per tali essenziali cangiamenti nella figurazione che possono farla riguardare come una particolare produzione dell’arte;

b) quando in uno stabilimento di manifatture, in una fabbrica o in officina venga adoperato un lavoro di arte per modello d’oggetti che servono ad usi pratici e materiali;

c) quando una produzione dell’arte del disegno pubblicata colle stampe venga riprodotta in plastica o

d) quando un lavoro in plastica destinato non solo al diletto della vista, ma anche ad un uso pratico e materiale, oppure a semplice ornamento di altro prodotto industriale venga prodotto in disegno con o senza colore.

Art. 10. Affinché per altro, nei casi in cui non ostano le prescrizioni del precedente paragrafo, l’autore di un’opera d’arte completa o i suoi aventi causa possano far uso del diritto esclusivo di riprodurla, è necessario che all’atto della pubblicazione ne venga fatta espressa riserva, e che il diritto stesso venga esercitato entro due anni dalla scadenza di quello in cui l’opera venne alla luce. In caso diverso è libera qualunque siasi riproduzione od imitazione dell’opera.

Art. 11. Colla cessione del diritto di riprodurre un’opera di disegno o di plastica l’autore od i suoi aventi causa non perdono la proprietà dell’originale; per lo contrario trasferendosi in altri la proprietà dell’opera originale, si trasferisce nell’acquirente anche l’esclusivo diritto d’ intraprendere o permetterne la riproduzione, sempreché non siasi convenuto il contrario.

Art. 12. Lo spaccio dei prodotti di una contraffazione effettuatosi tanto entro il territorio dello stato quanto in paese estero, è proibito sia che avvenga per opera di librai, commercianti in oggetti d’arte o musica, tipografi, editori, ecc. o per parte di qualunque altro individuo che ne faccia un traffico.

Sezione I I

Per iodi di pr ivativa a favore delle propr ietà letterar ia d ar tistica Ar t. 13. L’esclusivo diritto della pubblicazione e della riproduzione accordato

dalla presente legge all’autore di un’opera letteraria od artistica (diritto di edizione) non si estende di regola soltanto all’ intero periodo della sua vita, ma si protrae eziando a trent’anni dopo la sua morte in favore di quello cui egli l’avesse ceduto, o in favore de’suoi eredi e loro aventi causa, qualora egli non ne avesse altrimenti disposto. Non si computa l’anno in cui segue la morte dell’autore.

Non ha luogo alcun diritto di devoluzione a favore del regio fisco o d’altre persone.

Art. 14. Si accorda un’eguale guarentigia del periodo di trent’anni dalla scadenza di quello in cui l’opera venne per la prima volta alla luce

a) a quelle opere nelle quali, sia sul frontispizio, sia ai piedi della dedica, sia in fine nella prefazione, non si legge il nome dell’autore (opere anonime);

b) alle opere che vengono alla luce sotto un nome diverso da quello dell’autore (opere pseudonime), purché tanto in questo caso, quanto nel precedente non sia indicato sul frontispizio o ai piedi della dedica o in fine della prefazione l’editore , l’ imprenditore o il committente dell’opera i quali subentrerebbero nel pieno diritto dell’autore.

Spetta poi all’editore di un’opera anonima o pseudonima, siccome quello che rappresenta l’autore, di far valere i diritti di questo;

c) alle opere compilate da più autori nominati dalle quali non si rilevi l’editore nel modo stabilito da questo medesimo paragrafo sotto la lettera precedente,

d) alle opere che vengono pubblicate solo dopo la morte dell’autore (opere postume), e finalmente

e) alla continuazione che gli eredi od altri aventi causa si assumono di un’edizione già incominciata dall’autore.

Art. 15. Per le opere pubblicate da accademie, università od altri corpi ed istituti letterari od artistici sottoposti alla speciale tutela dello Stato, al guarentigia legale contro la contraffazione si estende al più lungo periodo di cinquant’anni.

Per le opere che vengono pubblicate da altre società e corpi scientifici vale il termine stabilito nel paragrafo antecedente.

Qualora l’autore di un lavoro fornito alla compilazione di un’opera della specie sovraindicata intraprende di questo suo lavoro un’edizione separata con aggiunte con aggiunte o miglioramenti, questa separata edizione gode della guarentigia portata dal art. 13.

Art. 16. Per le opere che si compongono di più volumi, e per quelle che vengono in luce a fascicoli o dispense, il temine stabilito negli art.art. 13-15, decorre per l’opera intera dalla pubblicazione dell’ultimo volume o fascicolo, perché le diverse parti prese insieme possono considerarsi come un solo tutto. Nel caso per altro in cui nel frattempo della pubblicazione delle singole parti dell’opera, sia trascorso il periodo di tre anni almeno, i volumi, i fascicoli , ecc., antecedentemente pubblicati si riguarderanno come opere separate e formanti corpo da sé; similmente saranno trattate come una nuova opera le continuazioni che venissero in luce dopo il decorso di tre anni.

Nelle collezioni d’opere, trattati e simili di vario argomento, le quali sieno in corso di pubblicazione, ogni opera o trattato speciale è ritenuto stare a sé, qualunque sia il numero dei tomi, fascicoli, ecc., di cui si compone.

Art. 17. In casi degni di speciale riguardo, e quando trattisi di opere importanti e dispendiose si letterarie che artistiche la pubblica amministrazione può prolungare nella forma d’un privilegio ad un determinato maggior numero d’anni il periodo di privativa dalla presente legge stabilito in favore degli autori e degli editori.

Però è necessario che questo privilegio sia concesso prima della fine dell’edizione, e che venga indicata sul frontispizio la durata oppure qualora ciò non potesse effettuarsi per la natura dell’oggetto, venga pubblicato sulle gazzette della provincia governativa nella quale l’opera venne in luce.

Art. 18. Gli atti direttamente emanati dall’amministrazione dello stato godono della tutela contro le contraffazioni fino a che essa non venga tolta dalla istessa amministrazione dello stato.

Un’eguale tutela oltre il termine legale ha per luogo eziando per quelle opere dalle quali appare che furono pubblicate d’ordine del governo e colla riserva della prolungata tutela.

Art. 19. Trascorso il termine della tutela legale o prolungata, ed anche prima, allorquando più non rimanga alcun erede od avente causa dell’autore, le produzioni letterarie e le opere d’are possono essere liberamente ristampate in qualsivoglia forma. Prima però di questo tempo è proibito ogni relativo annuncio al pubblico.

Art. 20. La seconda edizione d’un’opera qualunque gode della medesima tutela legale contro le contraffazioni di cui gode la prima edizione, senza pregiudizio però per il diritto alla ristampa, quando dalla sua pubblicazione sia decorso il termine legale.

Lo stesso vale per tutte le successive edizioni in confronto della precedente. Art. 21. Il permesso di qualsivoglia stampa o riproduzione d’un’opera ottenuto

dalla censura non può allegarsi a giustificazione d’una contraffazione legalmente comprovata.

Art. 22. L’esclusivo diritto alla pubblica rappresentazione o produzione d’un’opera musicale o drammatica non si estende soltanto all’ intero periodo della vita dell’autore, ma si protrae ancora a dieci anni dopo quello della sua morte a favore di colui al quale l’autore medesimo l’avesse ceduto, o in favore de’suoi o loro aventi causa, a meno che egli non ne avesse altrimenti disposto.

Art. 23. Un’eguale protezione pel periodo di dieci anni, partendo però dal giorno della prima pubblica produzione ha luogo

a) per le opere composte da più autori nominati; b) per le opere anonime o pseudonime, senza distinzione se il vero nome

dell’autore venga o no conosciuto dopo la prima o successive produzioni; c) per le opere postume, cioè per quelle che gli eredi od altri aventi causa

dall’autore producono al pubblico per la prima volta soltanto dopo la morte di lui. Art. 24. La disposizione del art. 21 vale anche riguardo al permesso dato dalla

censura di produrre pubblicamente un’opera musicale o drammatica. Sezione I I I

Delle pene e del dir itto di r isarcimento Ar t. 25. Ogni contraffazione è punita in colui che la intraprende, o coopera

scientemente all’esecuzione di essa, colla confisca di tutti gli esemplari, delle stampe, degli oggetti fusi e simili, colla scomposizione delle tavole di stampa, e trattandosi di opera d’arte, colla distruzione delle piastre, delle pietre, delle forme e degli altri oggetti che hanno servito esclusivamente alla contraffazione, ove non vengano rilevati dal danneggiato giusta il disposto dei artt. 29-30; inoltre con una multa da 25 a 1000 fiorini commutabile in un proporzionato arresto nel caso di riconosciuta insolvibilità, e a norma delle circostanze anche colla perdita della professione od esercizio, allorquando il contravventore abbia già precedentemente subita almeno due volte una simile punizione.

Art. 26. Per la commutazione della pena pecuniaria in arresto si riterrà qual norma di ragguaglio che alla multa di 25 a 100 fiorini è parificato l’arresto di una settimana a un mese, a quella di oltre 100 a quattrocento fiorini è parificato l’arresto da uno a tre mesi, finalmente a quella di oltre 400 a 1000 fiorini, l’arresto da tre a sei mesi.

Art. 27. Oltre a ciò spetta il diritto del risarcimento all’autore danneggiato da una contraffazione, come anche a’suoi eredi ed aventi causa. A tale effetto, senza escludere l’azione ad un risarcimento maggiore, viene ad essi aggiudicato al prezzo della vendita dell’originale il valore degli esemplari contraffatti che si trovassero mancanti, salvo all’autorità il determinare a norma delle circostanze e sopra giudizio di periti, il numero degli esemplari mancanti fra il limite di 25 a 1000 quando non fosse possibile lo stabilire l’entità dell’edizione o della riproduzione contraffatta.

Si procede colla stessa norma per la determinazione del danno anche allorquando non fosse stata per ancor intrapresa la legittima originale edizione dell’opera, e non avesse avuto luogo il componimento amichevole contemplato nella seconda parte del art. 29 della presente legge.

Art. 28. All’editore di un’opera compete il risarcimento a norma del disposto dell’antecedente paragrafo solo in quanto il numero degli esemplari della contraffazione mancanti non superi quello degli esemplari originali da vendersi.

Il risarcimento riferibile agli esemplari della contraffazione oltre il numero suddetto è devoluto all’autore ed a’suoi aventi causa.

In ogni caso l’editore deve cedere gratuitamente all’autore, quando non trovi di convenire seco lui diversamente, tanti esemplari originali, quanti sono quelli a lui medesimo compensati. Del resto i rispettivi diritti dell’editore e dell’autore sono determinati dal contratto di edizione.

Art. 29. Gli esemplari e gli altri oggetti sequestrati vengono distrutti tosto che la sentenza sia passata in giudicato, ameno che il danneggiato non li rilevi a diminuzione del dovutogli risarcimento, nel quale caso per altro egli dovrà compensare al contraffattore le spese necessarie che questi dimostrerà di avere fatte pel loro acquisto.

Inoltre è libero il danneggiato di convenire col contraffattore una mercede nel caso in cui la contraffazione sia stata intrapresa prima che venisse in luce la legittima originale edizione. Con ciò per altro si da luogo ad un contratto di edizione che sospende bensì la confisca, ma non la già incoata inquisizione, né toglie la pena dalla legge stabilita.

Art. 30. Chi scientemente fa commercio de’prodotti di una contraffazione soggiace, oltre alla confisca degli esemplari colti in contravvenzione, ad una multa da 25 a 1000 fiorini, oppure ad un proporzionale arresto nel caso di insolvibilità; ed ove si tratti di ripetuta recidività può inoltre soggiacere secondo le circostanze alla perdita della professione o dell’esercizio.

Esso rimane solidariamente obbligato, riguardo all’ indennizzazione, con quello che ha commessa la contraffazione. Gli esemplari confiscati vengono distrutti, ove il danneggiato non li rilevi a sconto del suo credito.

Art. 31. La pubblica rappresentazione o produzione di un’opera drammatica o musicale, sia per intero, sia con abbreviazioni o cangiamenti, non però essenziali, seguita in onta al rispettivo diritto dell’autore o de’suoi aventi causa, è punita colla multa da 10 a 200 fiorini, o con un proporzionale arresto nel caso d’ insolvibilità, oltre alla confisca dei manoscritti (testi, spartiti, parti e simili) illecitamente adoperati.

Art. 32. All’autore danneggiato da un’arbitraria produzione o pubblica rappresentazione, come pure agli aventi causa da lui compete il diritto del pieno risarcimento. A tale titolo, e salva l’azione ad un risarcimento maggiore, viene loro aggiudicato l’ intero introito sequestrato o che altrimenti sarà da determinarsi, di ciascuna rappresentazione o produzione, senza sottrazione delle spese per essa incontrate e senza distinzione se l’opera fu rappresentata sola od unitamente ad un’altra.

Sezione IV Dell’autor ità inquirente e della procedura

Ar t. 33. Le contravvenzioni alla presente legge diretta a tutelare la proprietà letteraria ed artistica vengono giudicate e punite come gravi trasgressioni di polizia dalle autorità politiche.

Si applica quindi ad esse, in quanto non vi si oppongano le prescrizioni di questa legge medesima, il disposto della seconda parte del codice penale del 3 settembre 1803, tanto in riguardo alla procedura, quanto alla prescrizione e alle altre regole concernenti l’ inquisizione, le prove legali, le pene ed il risarcimento.

Qualora emerga la necessità di un giudizio di periti, questi trattandosi di opere letterarie, verranno scelti tra gli scrittori, i letterati ed i librai, e trattandosi d’opere d’arte, fra gli artisti, i conoscitori in fatto d’arti, ed i commercianti in oggetti d’arte o musica.

Art. 34. L’autorità inquirente non procede d’ufficio, ma solo dietro istanza dell’autore danneggiato e de’suoi aventi causa.

La revoca della denuncia dopo l’ incoata inquisizione ha effetto legale solo sui diritti di risarcimento del denunziante, ma non sull’ inquisizione medesima e sulla pena dalla legge stabilita.

Art. 35. Il sequestro degli oggetti qualificati per la confisca viene immediatamente decretato dall’autorità sopra istanza del denunciante, quando sia comprovata la qualità di autore (committente, imprenditore, editore) nel senso del art. 1, e secondo i casi anche l’epoca ella pubblicazione dell’opera originale.

In ordine a ciò non è escluso alcun mezzo legale di prova. In particolare trattandosi di opere vale all’uopo l’attestazione d’ufficio emessa dall’ imperiale regio ufficio di censura della provincia governativa nella quale l’opera è venuta in luce, e trattandosi d’opera d’arti, la dimostrazione attendibile che l’opera compiuta sia stata annunciata nelle gazzette della provincia governativa, oppure la dichiarazione rilasciata in forma degna in fede da un istituto d’arti sottoposto alla vigilanza della pubblica amministrazione.

Qualora in prova di una prima rappresentazione o produzione d’un’opera drammatica o musicale vogliasi far uso del relativo avviso stampato, dovrà aggiungersi ad essa una dichiarazione ufficiale dell’autorità locale politica, dalla quale consti che la rappresentazione abbia infatti avuto luogo.

Sezione V Dell’epoca in cui comincia e della sfera in cui si estende l’efficacia della

presente legge Ar t. 36. La presente legge ha vigore dal giorno della sua pubblicazione per tutte

le opere che vengano in luce sotto l’osservanza prescritte condizioni, senza riguardo della nazionalità dell’autore.

Sono quindi abrogate tutte le antecedenti contrarie o diverse disposizioni. Art. 37. Questa legge si applicherà pure in favore di tutte le opere originali già

legittimamente pubblicate, nel limite che la proprietà letteraria od artistica delle medesime venga guarentita per un periodo di dieci anni dal giorno della sua promulgazione, in quanto già non fosse assicurata per un periodo maggiore dalle leggi attuali.

Soltanto quella ristampa o pubblicazione che fosse stata lecitamente intrapresa od anche solo annunziata prima della promulgazione della presente legge non è soggetta alle prescrizioni della medesima.

Art. 38. la protezione accordata da questa legge contro ogni tipo di contraffazione o riproduzione meccanica si estende a tutte le opere letterarie od artistiche che vengono in luce entro il territorio della confederazione germanica, richiedendosi soltanto, per poterne approfittare, che sia comprovato l’adempimento delle condizioni e formalità prescritte dalla legge dello stato confederato nel quale l’originale è venuto in luce

Art. 39. Per le opere pubblicate in paese estero fuori dal territorio della confederazione germanica le guarentigie accordate dalla presente legge valgono solo in quanto le leggi dello stato estero assicurino gli stessi diritti alle opere che vengono in luce negli imperiali regj stati austriaci

REGNO DI SARDEGNA

34. Regie patenti di Car lo Felice del 28 febbraio 1826 , regie patenti, colle quale S.M. ordina alcuni provvedimenti in mater ia di pr ivilegi esclusivi.

IL TESTO DELLE REGIE PATENTI DEL 1826 È STATO TRATTO DA RACCOLTA DEGLI ATTI DEL GOVERNO DI SUA MAESTÀ IL RE DI SARDEGNA, TIPOGRAFIA PIGNETTI E CARENA, TORINO,

1826 N. 1899).

Carlo Felice ecc. ecc.

Siamo informati, che fra le persone da noi onorate ed incoraggiate per concessioni di privilegi esclusivi, ne sono alcune, le quali od affatto tralasciano, od indugiano soverchiamente a porre in opera le macchine, e a dare attività alle fabbriche, per cui ottennero il privilegio; e che per conseguente cessa di tornare a profitto dell’ industria la protezione ed il favore, che trovano presso di Noi gli autori di nuove ed utili scoperte, coloro i quali loro danno perfezionamento, o primi introducono nei nostri stati invenzioni giovevoli di paesi stranieri. Perché ci è paruto convenevole ordinare alcuni provvedimenti, pei quali, se dall’un canto sarà efficacemente continuata la nostra protezione agli inventori, ed ai primi introduttori nei nostri domini di qualche vantaggiosa industria, non avrà dall’altro a sopportarsi il danno della loro non curanza.

Quindi è che per le presenti, di nostra certa scienza ed autorità sovrana, col parere del nostro consiglio, abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Art. 1. Gli autori di ritrovamenti atti a promuovere, od a perfezionare qualche ramo d’ industria, coloro che prima introdurranno nei nostri stati utili invenzioni straniere, e gli editori di opere, che ci consterà esserne degne, potranno soli ottenere privilegio. Ci riserbiamo di altramente rimunerare, se pur lo meriteranno, gli inventori o introduttori di ritrovamenti, i quali, comecché vantaggiosi, non saranno di tal momento da poter ottenere il favore del privilegio.

Art. 2. I privilegi saranno temporari. La durata dei medesimi si computerà dalla data delle patenti di concessione; ma quelli non avranno loro effetto per riguardo del pubblico, se non se dal giorno in cui saranno state queste pubblicate.

Ar t. 3. I ricorsi per ottenere privilegi saranno indirizzati a noi per mezzo della nostra segreteria di stato per gli affari dell’ interno. Nei medesimi sarà descritto il genere dell’ industria, o di nuovo ritrovamento, per cui s’ implora il privilegio; si dichiarerà per quanto tempo, e dove s’ intenda valersene; ed oltre a ciò i ricorsi saranno corredati da modelli, disegni, saggi e tutti quelli schiarimenti, che bastino a dare chiara e facile dimostrazione della cosa.

Art. 4. Allorché saranno emanate patenti di privilegio, i sovra indicati modelli, disegni, saggi e schiarimenti saranno consegnati alla nostra Accademia delle scienze di Torino, presso cui rimarranno.

Art. 5. I magistrati sopra il commercio, e què corpi, cui in ragione del proprio uffizio occorra di doverne avere conoscimento, potranno sempre chiedere che lor vengano comunicati.

Art. 6. Nelle patenti di privilegio sarà stabilito un termine, dentro il quale dovranno essere posti in opera i lavori d’ industria, pei quali ei viene conceduto.

Art. 7. Quando le patenti conterranno tal privilegio che valga per tutto lo stato, saranno registrate presso tutti i consolati, e tutti i tribunali di commercio. Ma saranno registrate solamente presso il consolato di Torino, ed il consolato o tribunale di commercio, nel cui distretto deve valere il privilegio, quando questi si estenda soltanto ad un determinato tratto di paese. Dovranno inoltre tutte le patenti di privilegio essere pubblicate né luoghi e modi soliti dentro il termine di tre mesi dalla loro data, senza di che non avranno effetto.

Art. 8. Coloro che avranno ottenuto un privilegio dovranno far prova davanti al consolato di Torino, ed inoltre davanti al consolato, o tribunale di commercio, nel cui distretto esercitano l’ industria privilegiate, di averla messa in opera nel termine stabilito dalle patenti di concessione.

Art. 9. Le persone che avessero prima d’ora ottenuto un privilegio, di cui non sia ancora scaduto il tempo, dovranno, fra il termine di tre mesi dalla pubblicazioni delle presenti, adempiere le condizioni prescritte negli art. 7 ed 8.

Art. 10. I concessionari dovranno ogni anno far constare al consolato, od al tribunale di commercio del distretto, e sempre al consolato di Torino, di tener attivo quel particolare ramo d’ industria, per cui hanno ottenuto il privilegio, e di avere inoltre presentato e depositato all’Accademia nostra di scienze di Torino un saggio dei lavori fatti nell’anno precedente, quando il privilegio riguardi qualche fabbrica, o manifattura.

Art. 11. Qualora i lavori dell’ industria privilegiata si riconoscano peggiorati, l’Accademia delle scienze di Torino ne ragguaglierà la nostra segretaria di stato per gli affari dell’ interno; ed in questo caso, se il privilegio si estende a tutto lo stato, ne sarà dato da questa avviso al consolato di Torino, acciò dal medesimo si pronunzi cessato il privilegio: che se questo è ristretto a un determinato tratto del paese, l’avviso sarà dato per lo stesso fine al consolato o al tribunale di commercio del distretto; rendendone per altro sempre avvertito il consolato di Torino

Art. 12. Il magistrato del consolato di Torino, ed i consolati e tribunali di commercio del distretto, in cui vale il privilegio, informeranno regolarmente ed a tempo opportuno, la nostra segreteria di stato per gli affari dell’ interno, se i concessionari abbiano o no soddisfatto agli obblighi imposti loro dalle patenti di concessione. Coloro che non vi avranno soddisfatto, né eseguite le condizioni prescritte negli art. 7, 8, 9 e 10, scaderanno dal privilegi.

Art. 13. Spirato il termine dei privilegi, ed ogniqualvolta i concessionari saranno scaduti da quelli, ne verrà dal consolato di Torino avvertito il pubblico con apposito manifesto, e rimarrà libero a chiunque l’esercizio dell’ industria privilegiata. Quando non si tratterà di privilegio che valga in tutto lo stato, oltre al manifesto del

consolato di Torino, ne sarà pubblicato uno speciale dal consolato, o Tribunale di commercio del distretto in cui valeva il privilegio.--Siffatti manifesti saranno sempre inseriti nella Gazzetta Piemontese.

Art. 14. E’ commesso specialmente ai consolati, e ai tribunali di commercio, di vegliare che non sia fatta frode alle persone che avranno ottenuto privilegi.

Art. 15. La nostra Accademia delle scienze di Torino pubblicherà un elenco dei privilegi conceduti, nel quale saranno espressi l’oggetto e la durata dei medesimi.—Essa pubblicherà eziamdio un elenco dei privilegi dei quali sarà scaduto il termine insieme con la sposizione dei procedimenti d’ industria, con quelle figure e disegni che si richiedessero per la comune intelligenza.

Art. 16. Il tempo della pubblicazione dei sopraccennati elenchi sarà determinato dal nostro primo segretario di stato per gli affari dell’ interno, il quale ci proporrà il modo di supplire alle spese, che per tal fine saranno richieste.

Art. 17. Le concessioni e le rinunzie dei privilegi saranno nulle, quando non sieno precedute dal nostro gradimento.—In caso siffatto si terrà immantinente per revocato il privilegio che fu materia di cessione o di rinunzia.

Art. 18. Dichiariamo esenti dalle disposizioni sopra espresse gli autori di libri e di disegni, che si pubblicheranno nei nostri stati sotto l’osservanza delle leggi e regolamenti veglianti in materia di stampe; ai medesimi vogliamo che sia riservato il diritto esclusivo della stampa e della vendita di loro opere per anni quindici, si veramente che in esse dichiarino di volersene valere, e che prima della pubblicazione ne depongano un esemplare presso la nostra segreteria di stato per gli affari dell’ interno, ed uno in ciascuna delle biblioteche dell’Università di Torino, della nostra Accademia delle scienze, e dei nostri archivi di corte.

Mandiamo a chiunque spetta di osservare e fare osservare le presenti, ed al magistrato del consolato di Torino di registrarle; volendo, ecc.; ché tale è nostra mente.

Date in Torino il 28 febbraio 1826, e del regno nostro il sesto Carlo Felice Roget di Cholex V. Langosco P.P. Guarda-Sigilli.— V. Corte.—V. Comune del Piazzo. Registrate dal consolato di Torino il 6 marzo 1826

35. Codice civile alber tino del 1836. L’ART 340 DEL CODICE CIVILE IN VIGORE NEGLI STATI SARDI DAL 1 GENNAIO 1838 È

STATO TRATTO DA RACCOLTA DEGLI ATTI DEL GOVERNO DI SUA MAESTÀ IL RE DI SARDEGNA, TIPOGRAFIA PIGNETTI E CARENA, TORINO, 1837 N. 177.

Art. 440. Le produzioni dell’ ingegno umano sono proprietà dei loro autori sotto

l’osservanza delle leggi e dei regolamenti che vi sono relativi.

36. Codice penale alber tino del 1839. GLI ARTT. 394-396 DEL CODICE PENALE ALBERTINO IN VIGORE NEGLI STATI SARDI DAL

15 GENNAIO 1840 È STATO TRATTO DA RACCOLTA DEGLI ATTI DEL GOVERNO DI SUA MAESTÀ IL RE DI SARDEGNA, TIPOGRAFIA PIGNETTI E CARENA, TORINO, 1839 N. 177

Art. 394. Se a danno altrui si contraffaccia il nome, il marchio od altro segno apposto

con approvazione del governo del re sopra mercanzie, animali o manifatture o sopra opere d’ ingegno collo scopo di fare apparire siffatte cose come provenienti dalle persone, manifatture o razze di cui sia contraffatto il marchio o il segno, il colpevole di tale contraffazione sarà punito con multa estensibile a L. 500, oltre il risarcimento dei danni e la confiscazione delle cose contraffatte e degli istrumenti che hanno servito alla frode.

Art. 395. Incorre nella stessa pena chiunque introduca dell’estero, o venda o riproduca scritti, composizioni musicali, disegni, pitture od altra produzione stampata od incisa contro le leggi e i regolamenti relativi alla proprietà e privativa degli autori e degli editori loro conceduta dal governo del re.

Art. 396. Nei casi preveduti dai due precedenti, il prodotto degli oggetti confiscati servirà particolarmente a indennizzare le persone danneggiate.

37. Convenzione austro-sarda. 22 maggio 1840.

Il testo della convenzione è stato tratto da L.C. UBERTAZZI, I Savoia e gli autori, Giuffrè, Milano, 2000, 158.

Sua maestà l’ Imperatore d’Austria etc. etc. e sua maestà il rè di Sardegna etc. etc. ugualmente intenti a favorire e proteggere le scienze e le arti, nonché ad incoraggiare le utili intraprese, si sono, di comune accordo, determinati a garantire agli autori, durante la loro vita, la proprietà delle loro opere letterarie ed artistiche, pubblicate negli stati rispettivi, nonché di fissare il tempo, durante il quale i loro eredi continueranno a goderne, con istabilire a questo effetto i mezzi i più efficaci onde impedire la contraffazione; hanno Le maestà loro a tal fine nominato per loro plenipotenziarii, cioè:

Sua maestà l’ imperatore d’Austria, sua altezza il principe Clemente Venceslao Lotario di Metternich-Winneburg, duca di Portella, conte Konnigswart, grande di Spagna di prima classe, cavaliere del Toson d’oro, gran croce dell’ordine di San Stefano

d’Ungheria e della decorazione pel merito civile, cavaliere del supremo ordine della Santissima Annunziata etc., ciambellano, cosigliere intimo attuale di sua maestà I. e R. Apostolica, suo ministro di stato e delle conferenze, cancelliere di corte, di stato e della imperiale etc.

Sua maestà in rè di Sardegna, il signor don Vittorio Amedeo Balbo-Bertone, conte di Sambuy, cavaliere gran croce della Sacra Religione ed ordine militare dei SS. Maurizio e Lazzaro e dell’ordine imperiale austriaco di Leopoldo, maggior generale nelle regie armate e suo inviato straordinario e ministro plenipotenziario presso S.M.I. e R. Apostolica.

I quali dopo essersi comunicate le loro plenipotenze ed averle ritrovate in buona e debita forma, hanno convenuto degli Articoli seguenti:

Art. 1. Le opere o produzioni dell’ ingegno o dell’arte pubblicate negli stati rispettivi, costituiscono una proprietà che appartiene a quelli che ne sono gli autori per goderne o disporne durante tutta la loro vita; eglino soli, o i loro aventi-causa, hanno diritto di autorizzarne la pubblicazione.

Art. 2. Le opere teatrali sono eziandio proprietà dei loro autori e sono perciò, in quanto al pubblicarle e riprodurle, comprese nelle disposizioni dell’articolo primo.

Le opere teatrali non possono essere rappresentate che di consentimento dell’autore, o degli aventi-causa, senza pregiudizio dei regolamenti stabiliti o da stabilirsi nell’uno e nell’altro stato per la pubblica rappresentazione di dette opere.

Art. 3. Le traduzioni, fatte in uno degli stati rispettivi, di manoscritti o d’opere pubblicate in lingua straniera fiori del territorio dei medesimi, sono ugualmente considerate come produzioni originali, comprese nelle disposizioni dell’articolo primo. Sono parimenti comprese nella disposizione dello stesso articolo le traduzioni, fatte in uno dei rispettivi stati, di opere pubblicate nell’altro. Si eccettua il caso, in cui l’autore, suddito di uno dei due sovrano contraenti, pubblicando la sua opera, annunzi in quella di volerne dare alla luce egli stesso una traduzione negli stati medesimi, e con che ciò eseguisca nello spazio di sei mesi, nel qual caso egli conserverà anche la traduzione tutti i suoi diritti d’autore.

Art. 4. Non ostante il disposizioni dell’articolo primo, potranno liberamente riprodursi, nei giornali e nelle opere periodiche, gli articoli d’altri giornali o d’altre opere periodiche, purché non eccedano tre fogli di stampa della loro prima pubblicazione, e che se ne indichi il fonte.

Art. 5. Gli editori di opere anonime e pseudonime ne sono considerati come autori fintantoché questi, o i loro aventi-causa, non abbiano fatto constare dei proprii diritti.

Art. 6. Ogni contraffazione delle opere, produzioni e dei componimenti musicali o teatrali, mentovati negli articoli 1,2 e 3, è proibita nei due stati.

Art. 7. La contraffazione è l’azione per cui si riproduce con mezzi meccanici un’opera, in tutto od in parte, senza il consenso dell’autore o dei suoi aventi-causa.

Art. 8. V’ha contraffazione, nel senso dell’articolo precedente. Non solo quando v’ha una somiglianza perfetta fra l’opera originale e l’opera riprodotta, ma eziandio quando sotto ad un medesimo titolo, o sotto ad un titolo diverso, v’ha identità d’oggetto nelle due opere, e vi si trova lo stesso ordine d’ idee e la stessa distribuzione di parti.

L’opra posteriore è in questo caso considerata come contraffazione, quando anche fosse stata notevolmente diminuita od accresciuta.

Art. 9. Quando le riduzioni per diversi stromenti, gli estratti od altri adattamenti di composizioni musicali potranno riguardarsi come produzioni dell’ ingegno, non verranno considerata come contraffazioni.

Art. 10. In quanto riguarda la contraffazione, ogni articolo di un’opera enciclopedica o periodica, eccedente i tre fogli di stampa, è considerata come un’opera da sé.

Art. 11. L’autore di un’opera letteraria o scientifica ha diritto d’ impedire l’usurpazione del titolo che ha scelto, allorché la medesima può indurre il pubblico in errore sull’ identità apparente dell’opera; ma, in questo caso v’ha contraffazione, e l’autore non ha ragione che ad una semplice indennità proporzionata al danno sofferto.

Nondimeno, i titoli generali, come sarebbero dizionario, vocabolario, trattato, commentario, e la divisione di un’opera per ordine alfabetico, non danno agli autori, che se hanno usato, alcuna ragione d’ impedire che altri autori trattino lo stesso soggetto sotto il medesimo titolo o collo stesso metodo di divisione.

Art. 12. Le incisioni, litografie, medaglie, opere e forme di plastica, godono del privilegio conceduto alle opere d’arte, in conformità all’articolo primo. La contraffazione di tali oggetti è pertanto proibita, ma in questo caso non vi è contraffazione, se non quando la riproduzione segua collo stesso mezzo meccanico adoperato per l’opera originale, conservandone le medesime dimensioni.

Le pitture, le sculture, i disegni sono ugualmente compresi nella disposizione dell’articolo primo; ma le copie che ne traessero alla mano, senza frode e senza opposizione dal canto del possessore, non costituiscono contraffazione, fuorché quando copista ha con dolo d’ indurre il pubblico in errore sull’ identità della copia originale.

Art. 13. Gli autori di disegni, pitture, sculture od altre opere d’arti, e chi li rappresenta, o ne ha causa, possono cedere il diritto esclusivo di riprodurle con l’ incisione, col getto o con qualsivoglia altro mezzo meccanico, senza perderne la proprietà, salvo però il disposto dell’articolo precedente.

Ma, alienandosi l’opera originale, il diritto, d’autorizzarne la riproduzione, si trasferisce nell’acquisitore, per goderne durante tutto il tempo per cui l’autore ed i suoi eredi ne avrebbero potuto godere, salvo che sia stipulato il contrario.

Art. 14. La presente convenzione non farà ostacolo alla libera riproduzione nei rispettivi stati, di opere che fossero già pubblicate in alcuni di essi, prima che la detta convenzione fosse posta in vigore, purché la riproduzione abbia avuto cominciamento, e sia stata legalmente autorizzata avanti di quel tempo.

Qualora però si fosse pubblicata parte di un’opera, prima che la presente convenzione fosse posta in esecuzione, e parte dopo, la riproduzione di questa ultima parte non sarà permessa che col consenso dell’autore o dei suoi aventi-causa, purché i medesimi si dichiarino pronti a vendere agli associati la continuazione dell’opera, senza obbligarli all’acquisto dei volumi dei quali fossero già possessori.

Art. 15. Le persone, in cui pregiudizio si è commessa contraffazione, hanno diritto al risarcimento dei danni sofferti.

Art. 16. Oltre le pene pronunciate contro ai contraffattori dalle leggi dei due stati, si ordinerà il sequestro e la distruzione degli esemplari e degli oggetti contraffatti, e così pure delle forme, stampe, dei rami, delle pietre e degli altri oggetti adoperati per eseguire la contraffazione; tuttavia la parte lesa potrà chiedere che siffatti oggetti le vengano aggiudicati in tutto od in parte, in deduzione dell’ indennità che le è dovuta.

Art. 17. Lo smercio d’opere o di cose contraffatte è assolutamente proibito nei due stati, sotto le pene comminate nell’articolo precedente, il quale si applicherà eziandio ai casi, in cui le contraffazioni fossero state preparate all’estero.

Art. 18. Il diritto degli autori e dei loro aventi-causa passa agli eredi legittimi e testamentarii, secondo le leggi degli stati rispettivi. Questo diritto non può tuttavia mai devolversi per successione al fisco, ed è riconosciuto e protetto nei due stati per trent’anni dopo la morte dell’autore.

Art. 19. Per le opere postume, il termine sopra fissato sarà esteso a quaranta anni dal giorno della pubblicazione delle medesime.

Art. 20. Questo termine è esteso ad anni cinquanta dal giorno della pubblicazione, per le opere pubblicate da corpi scientifici o società di letterati.

Art. 21. Per le opere di più volumi e per quelle che si pubblicano a dispense, i tre termini sopra fissati non cominciano a decorrere per tutta l’opera che dalla pubblicazione dell’ultimo volume, o dell’ultima dispensa, a condizione per altro che non passino più di tre anni fra l’una e l’altra pubblicazione.

Riguardo alle collezioni o raccolte di opere o memorie distinte, i termini sopra citati non si computeranno che dalla pubblicazione di ciascheduno volume, salvo quanto è stabilito dalla prima parte del presente articolo, pel caso in cui l’opera o la memoria, che fa parte della collezione o raccolta, fosse divisa in parecchi volumi.

Art. 22. Per le opre che l’autore avrà cominciato, e gli eredi avranno finito di pubblicare, il termine sarà di quaranta anni, come per le opere postume.

Art. 23. Se l’autore è morto prima che il termine della cessione, che avesse fatta dei suoi diritti, sia scaduto, i suoi eredi, spirato quel termine, entreranno nel godimento dei loro diritti per tutto lo spazio di tempo utile che rimane, secondo le norme stabilite negli articoli precedenti.

Art. 24. Allo scadere dei termini fissati dagli articoli 18, 19, 20, 21 e 22, le opere e le produzioni dell’ ingegno e dell’arte caderanno nel dominio del pubblico.

Gli atti emanati dai due governi, e le opere pubblicate da essi direttamente, o d’ordine loro, qualora ciò risulti dalle opere medesime, continueranno però ad essere regolati dalle disposizioni vigenti nei rispettivi stati.

Art. 25. I governi contraenti si comunicheranno le leggi ed i regolamenti speciali che ciascuno sarà per adottare rispetto alla proprietà delle produzioni letterarie o scientifiche o delle opere d’arte, alfine di agevolare l’eseguimento della presente convenzione negli stati rispettivi. Eglino si comunicheranno dal pari le disposizioni date dall’una parte e dall’altra per determinare l’originalità d’una edizione o l’anteriorità di data di un’opera d’arte.

Art. 26. Le disposizioni della presente convenzione non pregiudicheranno per nulla all’esercizio dei rispettivi diritti di censura e di proibizione, il quale continuerà ad aver luogo negli stati rispettivi indipendentemente dalle stipulazioni surriferite, secondo le regole stabilite o da stabilirsi.

Art. 27. I due governi contraenti inviteranno gli altri governi d’ Italia e del Cantone Ticino ad aderire alla presente convenzione. Questi, pel solo fatto dell’adesione manifestata, saranno considerati come parti contraenti.

Art. 28. La presente convenzione sarà in vigore per quattro anni decorrenti dal giorno dello scambio delle ratificazioni, ed inoltre per sei mesi successivi alla dichiarazione, che l’una parte facesse all’altra, spirati i quattro anni, di volere far cessare l’effetto della stessa convenzione, o di procedere alla rinnovazione della medesima con quei miglioramenti che frattanto l’esperienza avrà suggerita. Ciascuna delle due parti si

riserva il diritto di far all’altra una simile dichiarazione, ed è per atto espresso stabilito fra le medesime che, spirati i sei mesi dopo la dichiarazione suddetta, fatta dall’una parte all’altra, la presente convenzione, e tutte le stipulazioni che vi sono contenute, cesseranno d’aver effetto.

Art. 29. La presente convenzione dovrà venire ratificata dalle loro maestà, ed il cambio delle ratificazioni si opererà in Vienna entro il termine di quattro settimane o più presto se sarà possibile.

In fede di che, i rispettivi plenipotenziarii l’hanno firmata e vi hanno apposto l’ impronto del loro stemma.

Fatto in Vienna il 22 maggio 1840 Metternich Di Sambuy

DUCATO DI PARMA, PIACENZA E GUASTALLA 38. Disposizione 18 dicembre 1840, della Presidenza dell’ Interno, che pubblica la

convenzione intorno alla reciproca garanzia della propr ietà delle opere scientifiche, letterar ie ed ar tistiche negli Stati d’Austr ia, di Sardegna e di Parma.

Questa disposizione è stata tratta da FRANCHI, Leggi e convenzioni sui diritti d’autore. Raccolta generale delle leggi italiane e straniere e di tutti i trattati e le convenzioni esistenti fra l’ Italia e gli altri Stati, Hoepli, Milano,1902, 268. Il presidente dell’ Interno. — In esecuzione degli Ordini Sovrani emanati coi

decreti del 3 dicembre 1840 n.ri 4466-3297, e del successivo giorno 11 n.ri 4576-3376, rende pubblica la Convenzione conclusa tra le corti di Vienna e Torino del 22 maggio 1840, per assicurare a’ rispettivi sudditi, la proprietà delle loro opere letterarie ed artistiche pubblicate in ognuno dei due Stati; Convenzione che è stata poi estesa anche a quei Ducati come da analoghe Dichiarazioni diplomatiche de’25-27 novembre 1840, ed avrà il suo relativo pieno effetto per tutto il tempo stabilito dall’ art. 28 della convenzione medesima a farsi dal suddetto giorno 27 novembre 1840. (Segue testo della Convenzione e della dichiarazione diplomatica) 39. Decreto sovrano, 22 dicembre 1840 n. 240, r iguardante la propr ietà delle opere

scientifiche letterar ie ed ar tistiche. Questa legge è stata tratta da FRANCHI, Leggi e convenzioni sui diritti d’autore. Raccolta generale delle leggi italiane e straniere e di tutti i trattati e le convenzioni esistenti fra l’ Italia e gli altri Stati, Hoepli, Milano,1902, 93.

Noi Maria Luigia, Principessa ecc., Duchessa di Parma, Piacenza e Guastalla

ecc.; Veduto il Nostro Rescritto del 14 Novembre 1840, n.ri 4150-3080; Sovra relazione e proposta del Nostro Presidente dell’ Interno; Abbiamo decretato e decretiamo:

Titolo I Del dir itto di propr ietà delle opere scientifiche letterar ie ed ar tistiche

Art. 1. Le opere o produzioni dell’ ingegno costituiscono una proprietà che appartiene a quelli che ne sono gli autori per goderne e disporne durante tutta la loro vita. Eglino soli o i loro aventi causa, hanno il diritto di farne e rinnovarne la pubblicazione.

Art. 2. Sono eziando in proprietà dei loro autori le opere teatrali ed i componimenti di musica. Questa produce due diritti; l’una della pubblicazione ordinaria l’altro della rappresentazione. La rappresentazione delle dette opere è compresa nella disposizione dell’art. 1. La rappresentazione non potrà farsi che di consentimento degli autori o degli aventi causa durante cinque anni.

Art. 3. Le traduzioni fatte in questi Stati di manoscritti o di opere pubblicate sì nel territorio di essi, come fuori, sono ugualmente considerate come produzioni originali, comprese nelle disposizioni dell’art. 1. Si eccettua il caso in cui l’autore pubblicando l’opera originale nei Nostri Stati annunzi in quella di volerne egli stesso fare una traduzione, e con che ciò eseguisca nello spazio di sei mesi, nel qual caso egli conserverà anche per la traduzione tutti i suoi diritti d’autore.

Art. 4. Nonostante le disposizioni dell’art 1, potranno liberamente riprodursi nei giornali e nelle opere periodiche gli articoli di altri giornali o di altre opere periodiche purché non eccedano tre fogli di stampa della loro prima pubblicazione, e che se ne indichi il fonte.

Art. 5. Gli editori di opere anonime o pseudonime ne sono considerati autori fintantoché questi o i loro aventi causa non abbiano fatto constare i propri diritti.

Art. 6. I disegni, le pitture, le sculture, le incisioni, le litografie, le medaglie , le opere e forme di plastica godono del privilegio di cui all’art.1, salvo quanto disposto dall’art. 25.

Art. 7. Gli autori di disegni, pitture, sculture od altre opere d’arti, e chi li rappresenta, o ne ha causa, possono ceder il diritto esclusivo di riprodurle coll’ incisione, col getto o con qualsivoglia altro mezzo meccanico, senza perderne la proprietà, salvo però il disposto dell’articolo precedente.

Ma, alienandosi l’opera originale, il diritto di autorizzarne la riproduzione si trasferisce all’acquirente per goderne per tutto il tempo per cui l’autore ed i suoi eredi ne avrebbero potuto godere, a meno che non vi sia convenuto il contrario.

Art. 8. Il diritto degli autori e dei loro aventi causa passa agli eredi legittimi o testamentari secondo le regole del diritto civile, e dura per trent’anni dopo la morte dell’autore.

Art. 9. Per le opere postume il termine soprafissato sarà esteso sarà esteso a quarant’anni dal giorno della pubblicazione delle medesime.

Art. 10. Il diritto esclusivo dello Stato sulle opere composte a sue spese e per ordine del Governo, e quello de’corpi scientifici o di società di letterati per le opere da loro pubblicate durerà cinquant’anni.

Art. 11. Per le opere di più volumi e per quelle che si pubblicano a dispense, i tre termini soprafissati non cominciano a decorrere per tutta l’opera che dalla pubblicazione dell’ultimo volume, o dell’ultima dispensa, a condizione per altro che non passino più di tre anni fra l’una e l’altra pubblicazione.

Riguardo alle collezioni o raccolte di opere o memorie distinte, li termini sopra citati non si computeranno che dalla pubblicazione di ciascheduno volume, salvo quanto disposto dalla prima parte del presente articolo, pel caso in cui l’opera o la memoria, che fa parte della collezione o raccolta fosse divisa in parecchi volumi.

Art. 12. Per le opere che l’autore avrà incominciato e gli eredi finito di pubblicare, il termine sarà di quarant’anni come per le opere postume.

Art. 13. Se l’autore è morto prima che il termine della cessione, che avesse fatta dei suoi eredi, sia scaduto, i suoi eredi, spirato quel termine, entreranno nel godimento dei loro diritti per tutto lo spazio di tempo utile che rimane secondo le norme stabilite negli articoli precedenti.

Art. 14. Allo scadere dei termini fissati dagli art. 8, 9, 10, 11, 12 e 13, le opere e le produzioni dell’ ingegno e dell’arte cadranno nel dominio del pubblico.

Art. 15. I manoscritti depositati negli archivi di pubblica ragione continueranno ad essere sempre di proprietà dello Stato e non potranno mai essere stampati che dopo l’approvazione del governo.

Art. 16. Le leggi ed i regolamenti potranno essere sempre stampati da chichessia, dopo che saranno stati inseriti nella raccolta che se ne pubblica d’ordine del Governo.

Art. 17. Le opere pubblicate all’estero appartengono al dominio del pubblico, tranne il caso di contrarie convenzioni politiche.

Titolo I I Delle infrazioni e delle pene.

Ar t. 18. Ogni contraffazione delle opere e produzioni, e de’componimenti musicali e teatrali mentovati negli art. 1, 2 e 3, è un delitto.

Art. 19. La contraffazione è l’azione mediante la quale si produce con mezzi meccanici un’opera in tutto o in parte, senza il consenso dell’autore o de’suoi aventi causa.

Art. 20. V’ha contraffazione, nel senso dell’articolo precedente, non solo quando v’ha somiglianza perfetta tra l’opera originale e l’opera riprodotta, ma eziando quando sotto ad un medesimo titolo od un titolo diverso v’ha identità di oggetto nelle due opere, e vi si trova lo stesso ordine di idee e la stessa distribuzione delle parti.

L’opera posteriore è in questo caso considerata come contraffazione, quando fosse anche notevolmente diminuita o accresciuta.

Art. 21. Quando le riduzioni per diversi stromenti, gli estratti od altri adattamenti di composizioni musicali potranno riguardarsi come produzioni dell’ ingegno, non verranno considerate come contraffazione.

Art. 22. In quanto riguarda la contraffazione, ogni articolo di un’opera enciclopedica, o periodica eccedente i tre fogli di stampa è considerata come un’opera a sé.

Art. 23. L’usurpazione del titolo, scelto da un autore di un’opera letteraria o scientifica, costituisce contraffazione, allorché può indurre il pubblico in errore sull’ identità apparente dell’opera. Da luogo soltanto ad un’azione di danni ed interessi a forma dell’ art. 2085 del codice civile.

Nondimeno i titoli generali, come sarebbero Dizionario, Vocabolario, Trattato, Commentario, e la divisione di un’opera per ordine alfabetico, non danno agli autori che ne hanno usato, alcuna ragione di impedire che altri autori trattino lo stesso soggetto sotto il medesimo titolo collo stesso metodo di divisione.

Art. 24. L’usurpazione del nome altrui in un’opera da soltanto luogo ad un’azione civile di danni ed interessi, oltre alla distruzione dell’opera medesima.

Art. 25. La contraffazione delle incisioni, litografie , medaglie, opere e forme di plastica mentovate dall’art. 6, è pure un delitto, quando la riproduzione segua collo stesso mezzo meccanico adoperato per l’opera originale conservandone le medesime dimensioni.

Le copie di pittura, scultura e disegno che si traessero dalla mano, senza frode e senza opposizione del possessore, non costituiscono contraffazione fuorché quando il

copista ha, con dolo cercato d’ indurre il pubblico in errore sull’ identità della copia con l’originale.

Art. 26. Le persone a cui pregiudizio si è commessa la contraffazione hanno diritto alla riparazione dei danni sofferti.

Art. 27. Chiunque contraffaccia opere, o venda, o spacci, o introduca dall’estero copie contraffatte, sarà punito con la multa a favore dello stato da L. 100 a 1000. Oltre a questa pena saranno confiscati gli esemplari e gli oggetti contraffatti, siccome pure le forme, le stampe, i rami e le pietre e gli altri oggetti adoperati per eseguire la contraffazione. Siffatti esemplari ed oggetti saranno distrutti. Potranno tuttavia essere aggiudicati alla parte lesa che li richiegga per conto delle indennità dovutale.

Art. 28. Chiunque contravvenga agli art 15 e 16 sarà punito con una multa non minore di L. 100, oltre la confiscazione degli oggetti cadenti in contravvenzione.

Art. 29. I magistrati rappresentanti il Ministero pubblico, i Pretori, i Podestà, i Sindachi, i Commessari ed Agenti di Buongoverno, e gli uffiziali e sott’uffiziali dei Dragoni saranno tenuti di verificar d’ufficio, o alla richiesta della parte che si pretende lesa, le infrazioni alla presente legge, raccogliere le prove, e porre sotto sequestro gli oggetti di cui all’art 27, 28, stendendo del tutto gli opportuni circostanziati e regolari processi. Egual obbligo incombe alle guardie della Finanza rapporto agli oggetti contraffatti che vengono dall’estero.

I processi distesi da Pretori, Podestà, Sindachi, Commessari ed Agenti del Buongoverno, Uffiziali e Sott’Uffiziali de’Dragoni e delle guardie della Finanza saranno trasmessi alla Procura Ducale entro 24 ore.

Art. 30. Le pene saranno pronunziate, ed i danni egli interessi fissati dal Tribunale correzionale dopo giudizio de’periti.

Non è tolto però alla parte lesa di esercitare l’azione civile avanti altro Tribunale competente a termine di legge.

Titolo I I I Disposizioni transitor ie

Ar t. 31. Il presente Decreto non fa ostacolo alla libera riproduzione nei Nostri Stati di opere che fossero già pubblicate in essi prima che questo Decreto fosse posto in vigore, purché la riproduzione fosse stata intrapresa legittimamente.

Qualora però si fosse pubblicata parte di un’opera, prima che il presente Decreto fosse posto in esecuzione, e parte dopo, la riproduzione di quest’ultima parte non sarà permessa che col consenso dell’autore o de’suoi aventi causa, purché i medesimi si dichiarino pronti a vendere agli associati la continuazione dell’opera, senza obbligarli all’acquisto de’volumi di cui sieno già possessori.

Art. 32. Il privilegio già conceduto per speciali decreti, e non per ancor cessato, ad autori, o a’suoi eredi, o a rispettivi cessionari, di stampare o vender opere, è conservato in massima, e sarà regolato dal presente Decreto estensivamente anche alla durata.

Lo sarà pur quello conceduto a’cessionari dei detti eredi col carico però di pagare a questi ultimi un congruo supplemento di prezzo in corrispettività del maggiore favore accordato dal presente Decreto.

Titolo IV Disposizioni generali

Ar t. 33. I diritti che assicura il presente Decreto non potranno mai devolversi per successione al fisco, e la ristampa, pubblicazione o rappresentazione saranno libere senza pregiudizio de’diritti dei creditori.

Art. 34. Colle disposizioni del presente decreto non è derogato alle attuali leggi di censura, le quali rimangono pienamente in vigore.

Art. 35. Il Nostro Presidente dell’ Interno è incaricato dell’eseguimento del presente Decreto.

Dato a Parma il giorno 22 del mese di dicembre dell’anno 1840 STATO PONTIFICIO

40. Editto 23 settembre 1826 , col quale sono dichiarate d’assoluta propr ietà le nuove opere scientifiche e letterar ie, che si pubblicano dai r ispettivi autor i, o quelle non mai pubblicate da autor i estinti.

L’Editto è stato tratto da FRANCHI, Leggi e convenzioni sui diritti d’autore. Raccolta generale delle leggi italiane e straniere e di tutti i trattati e le convenzioni esistenti fra l’ Italia e gli altri Stati, Hoepli, Milano,1902, 99. Pier Francesco per la misericordia di Dio Vescovo di Albano Cardinal Galeffi,

della S. R. C.. Camerlengo. La Santità di N. S. Papa Leone XIII felicemente regnante essendosi proposto di

proteggere e animare con saggi e sempre più efficaci provvedimenti la coltura delle scienze, delle lettere e delle arti, e dolendosi che a loro maggiore incremento e tutela si opponga la riprovevole avidità di coloro che si fanno lecito di appropriare a sé il frutto degli altrui studi e fatiche, si è degnata di aderire alle nostre istanze e ne ha ordinato di prescrivere e promulgare le seguenti disposizioni, le quali noi per autorità della stessa Santità Sua e del nostro officio di Carmelingato descriviamo e promulghiamo.

Art. 1. Chiunque nello Stato pubblicherà per istampa od incisione di qualsivoglia maniera opere di scienze, lettere ed arti qualunque, di cui sia egli autore, avrà quind’ innanzi di esse durante la sua vita naturale, il diritto di assoluta proprietà.

Art. 2. Godrà dello stesso diritto d’assoluta proprietà chiunque pubblicherà nei modi sopraddetti nello Stato opere d’autori estinti, tratte da manoscritti non mai stampati o diversamente stampati.

Art. 3. Similmente chiunque pubblicherà nella guisa sopraindicata opere già stampate o incise d’autori estinti, e non godenti nello Stato del diritto di proprietà con giunte o correzioni o annotazioni, acquisterà lo stesso diritto di assoluta proprietà quanto alle giunte, correzioni od annotazioni ad esse fatte.

Art. 4. Un tal diritto di assoluta proprietà potrà eziando dai rispettivi autori essere dopo la loro morte trasmesso ai loro eredi legittimi da durare per lo spaio di dodici anni.

Art. 5. Ciascuno potrà disporre d’un tal diritto nel modo, che può disporre d’ogni altro diritto di proprietà, e quindi potrà cederlo eziandio altrui per quel numero d’anni che più gli piacerà, purché non sia maggiore che il già determinato, e la cessione sia fatta per iscritto e non a voce.

Art. 6. E’ proibito a tutti di intentare in alcun modo al pacifico godimento di cosiffatto diritto di assoluta proprietà, stampando o incidendo o facendo stampare o incidere, o commerciando o vendendo o introducendo in qualsivoglia modo nello Stato qualunque opera d’autore, che v’abbia diritto d’assoluta proprietà, senz’avere in iscritto il permesso da lui medesimo.

Art. 7. Nessuno potrà far valere in giudizio un tal diritto di proprietà, se non avrà prima ottenuta la licenza di stampare o incidere e pubblicare l’opera sua dalle potestà ecclesiastiche e politiche a norma delle leggi su ciò pubblicate, e se prima, presentato a noi il numero d’esemplari consueto a darsi nelle privative finora accordate, non ne avrà conseguita la corrispondente dichiarazione da noi sottoscritta.

Art. 8. Una siffatta dichiarazione farà fede in giudizio si della presentazione dell’opera, che dell’epoca in cui si è il diritto di proprietà acquistato; ma non darà alcuna garanzia a chiunque non avesse diritto d’acquistarla a norma degli articoli precedenti.

Art. 9. ciascun’opera che avrà ottenuta la sunnominata dichiarazione a pubblica norma sarà fatta da noi annunciare officialmente nel diario di Roma, e ne sarà parimenti dato avviso alle potestà ecclesiastiche, alle dogane dello Stato e ai revisori destinati a vegliare l’ introduzione de’ libri.

Art. 10. Chi avesse ragioni da contrastare ad alcuno per qualche opera il diritto di proprietà, potrà farlo dinnanzi ai Tribunali competenti, purché promuova la sua istanza entro il termine di sei mesi da computarsi dal giorno, in cui venne da noi sottoscritta la dichiarazione indicata nell’art. 7, passati i quali e non promossa istanza, si terrà aver egli ceduto ad ogni suo diritto.

Art. 11. Le privative alle opere finora da noi accordate con speciale notificazione nel loro vigore per quel numero d’anni a cui sono state determinate, passati i quali gli autori che vorranno godere del diritto di proprietà dovranno assoggettarsi alle disposizioni già prescritte.

Art. 12. Nessuno potrà stampare, incidere e pubblicare in qualunque maniera, opere manoscritte, né ancora stampate d’autori viventi o d’autori dopo la cui morte non sono ancora passati dodici anni, i quali abbiano trasmesso ai loro eredi il diritto di proprietà, senza permesso per iscritto degli autori od eredi rispettivi.

Art. 13. Chiunque si prendesse l’arbitrio di stampare od incidere in qualunque maniera e pubblicare entro il tempo prescritto opere d’altrui proprietà, incorrerà a beneficio del proprietario nella pena della perdita totale dell’edizione o incisione, e degli strumenti adoperati per la contraffazione, e dovrà inoltre pagare al proprietario una somma equivalente al prezzo commerciale do cinquecento esemplari dell’edizione o incisione originale.

Art. 14. Chi spaccerà o introdurrà nello Stato edizioni o incisioni contraffatte in qualunque maniera d’opera d’altrui proprietà, incorrerà a beneficio del proprietario nella perdita del numero totale degli esemplari, che si troveranno appresso di lui, e dovrà inoltre pagare allo stesso proprietario una somma corrispondente al prezzo commerciale di ducento esemplari dell’edizione o incisione originale.

Art. 15. L’edizioni o incisioni contraffatte in qualunque maniera d’opera d’altrui proprietà, introdotte o tentate d’ introdurre nello Stato saranno sequestrate immediatamente, e cederanno a beneficio del proprietario.

Art. 16. Quelli, che senza consenso in iscritto degli autori viventi o dè loro eredi innanzi al tempo stabilito stampassero o incidessero in qualunque maniera, e pubblicassero opere altrui manoscritte, né ancora stampate, saranno tenuti di rifare i danni cagionati ad essi nel modo, che verrà decretato in via civile dai tribunali competenti.

Gli Em. Cardinali Legati, le potestà ecclesiastiche, i Prelati Delegati, luogotenenti di Delegazione, governatori, i ministri e revisori delle dogane, e tutti gli altri a cui possa spettare, sono incaricati dell’esecuzione del presente Editto

Dato a Roma in Camera Apostolica questo il 23 settembre 1826.

REGNO DELLE DUE SICILIE

41. Decreto 7 novembre 1811, n. 1134, contenente un sistema pei teatr i e spettacoli. Il decreto è stato tratto da FRANCHI, Leggi e convenzioni sui diritti d’autore. Raccolta generale delle leggi italiane e straniere e di tutti i trattati e le convenzioni esistenti fra l’ Italia e gli altri Stati, Hoepli, Milano,1902, 102.

Gioachino Napoleone Re delle Due Sicilie; Visti i Decreti de’ 29 d’agosto 1807 e dei 19 e 22 d’ottobre 1808; Visto il rapporto de’ nostri Ministri dell’ Interno e della polizia generale; Udito il nostro Consiglio di Stato; Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Artt. 1-6. (Omissis) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 7. Le rappresentazioni teatrali sono proprietà degli autori. La musica sopra

di esse composta è anche proprietà de’ maestri di cappella. I primi sono obbligati di darne una copia netta all’archivio del Ministero dell’ Interno, i secondi debbono dare una copia dello spartito al real conservatorio di musica: Né l’archivio, né il conservatorio potranno rilasciarne copia a chicchessia senza il consenso scritto degli autori, in seguito del quale il Ministro ne abbia rilasciato le licenze.

Art. 8. Una compagnia o un impresario che voglia rappresentare o far rappresentare la prosa o la musica, dee giustificare presso il sopraintendente de’ teatri, o presso l’ Intendente della provincia ove la rappresentazione vuol farsi, che ne abbia ottenuto il consenso dagli autori suddetti. Nel caso che costoro pretendano per tale consenso un premio esorbitante, il Ministro dell’ Interno, udita la Commissione degli spettacoli, potrà ridurlo al giusto. L’ inosservanza di questo articolo dà diritto agli autori di domandare in giudizio le indennizzazioni per abuso della proprietà altrui.

Artt. 9-30. (Omissis) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42. Decreto 5 febbrajo 1828, n. 1904. por tante delle disposizioni onde assicurare le propr ietà delle opere dell’ ingegno agli autor i di esse.

Il decreto è stato tratto da FRANCHI, Leggi e convenzioni sui diritti d’autore. Raccolta generale delle leggi italiane e straniere e di tutti i trattati e le convenzioni esistenti fra l’ Italia e gli altri Stati, Hoepli, Milano,1902, 102.

Francesco I ecc. Veduto il parere della Consulta generale del Regno; Volendo assicurare la proprietà delle opere dell’ ingegno agli autori di esse; Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato degli affari interni; –

Udito in nostro Consiglio di Stato ordinario; –Abbiano risoluto di decretare, e decretiamo quanto segue:

Art. 1. Gli scrittori in ogni materia, i compositori di musica, i pittori, gli scultori, gli architetti e i disegnatori originali, godranno nella durata della loro vita del diritto esclusivo di pubblicare e spacciare gli esemplari delle loro opere nel territorio del regno delle Due Sicilie.

Art. 2. Le loro vedove, se vissute in società di beni o di acquisti, continueranno nell’esercizio dello stesso dritto anche a vita; e gli eredi pel termine di trent’anni dal dì della morte dell’autore, ovvero pel sopravanzo del termine dopo la morte della vedova.

Art. 3.Potranno gli autori cedere altrui le loro proprietà, ed anche l’esercizio di tali diritti delle vedove e degli eredi: le une e gli altri le ragioni che perverranno a conseguire.

Art. 4. Le nostre precedenti disposizioni intorno alle copie di ciascuna produzione da darsi agli stabilimenti pubblici, restano nel loro pieno vigore.

Art. 5. I contravventori al disposto del presente decreto restano soggetti alle disposizioni delle leggi penali.

Art. 6. Il nostro Consigliere Ministro di Stato Ministro Segretario di Stato di grazia e giustizia, il nostro Ministro Segretario di Stato degli affari interni, ed il Consigliere di Stato nostro Luogotenente generale ne’ reali dominj al di là del Faro, sono incaricati, ciascuno per la parte che lo riguarda, della esecuzione del presente decreto.

43. Decreto del 20 marzo 1829, N.° 2332, col quale si dichiara che le traduzioni di

qualunque opera, tranne alcuni casi, non debbano andar soggette a pr ivativa. Il decreto è stato tratto da FRANCHI, Leggi e convenzioni sui diritti d’autore. Raccolta generale delle leggi italiane e straniere e di tutti i trattati e le convenzioni esistenti fra l’ Italia e gli altri Stati, Hoepli, Milano,1902, 102.

Francesco I. ecc., Visto il Decreto Del dì 5 febbraio 1828, col quale ecc. Veduto il parere ecc., Udito ecc.; Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue:

Art. 1. Le traduzioni di qualunque opera non sono comprese nel disposto coll’articolo primo del nominato decreto.

Art. 2. Ci riserbiamo, a seconda dei casi particolari ed in veduta della qualità ed importanza di qualche traduzione, di accordare la privativa per quella durata di anni che a Noi sembrerà conveniente.

Art. 3. Il nostro Consigliere ecc. ecc., sono incaricati della esecuzione del presente Decreto. 44. Legge (del Prodittatore) 18 agosto 1860, n. 163. estensione alla Sicilia della legge

sulla propr ietà letterar ia ed ar tistica del Regno d’ I talia.

La legge è stata tratta da FRANCHI, Leggi e convenzioni sui diritti d’autore. Raccolta generale delle leggi italiane e straniere e di tutti i trattati e le convenzioni esistenti fra l’ Italia e gli altri Stati, Hoepli, Milano,1902, 102.

In nome di S.M. Vittorio Emanuele Re d’ Italia; Il Prodittatore; Sulla proposizione del Segretario di Stato dei Lavori Pubblici, ed Istruzione Pubblica; Udito il Consiglio dei Segretari di Stato;

Decreta : Art. unico. La legge sulla proprietà letteraria ed artistica, quale esiste nel Regno

Italiano, è ricevuta, ed è valida anche per la Sicilia.

45. Decreto luogotenenziale 17 febbraio 1861, n. 264, con cui vengono estese alle provincie napoletane le leggi ed i regolamenti sulla propr ietà letterar ia in vigore in antiche provincie dello Stato.

Il decreto è stato tratto da FRANCHI, Leggi e convenzioni sui diritti d’autore. Raccolta generale delle leggi italiane e straniere e di tutti i trattati e le convenzioni esistenti fra l’ Italia e gli altri Stati, Hoepli, Milano,1902, 102.

Eugenio Principe di Savoja Carignano, Luogotenente Generale del Re nelle provincie Napoletane: Sulla proposizione del Consigliere di Luogotenenza incaricato della pubblica istruzione.

Udito il Consiglio di Luogotenenza; Abbiamo decretato e decretiamo; Art. 1. Le leggi e i regolamenti sulla proprietà letteraria che si trovano al

presente in vigore nelle antiche province dello Stato, sono estese alle province napoletane.

Art. 2. Queste leggi incominceranno ad avere vigore dal giorno della pubblicazione del presente decreto; rimanendo fissato il termine improrogabile del primo agosto 1861 per vendita de’ libri già si trovino impressi, de’quali gli editori faranno rivelazione al Consiglio di pubblica istruzione in Napoli, ed a’Governatori nelle province, indicando il numero che ne hanno preso di loro.

Art. 3. Passato il detto termine, qualunque pubblicazione, la quale venga a ledere i diritti della proprietà letteraria, sarà punita secondo legge.

Art. 4. Il Consigliere di Luogotenenza incaricato della pubblica istruzione e quello di grazia e giustizia sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

46. Legge 25 gennaio 1862, n. 444, relativa alla propr ietà letterar ia nelle Province

Napoletane, con cui è approvata la proroga data con R. decreto, e si concede una nuova proroga per la vendita dei libr i che si trovano già stampati.

La legge è stata tratta da FRANCHI, Leggi e convenzioni sui diritti d’autore. Raccolta generale delle leggi italiane e straniere e di tutti i trattati e le convenzioni esistenti fra l’ Italia e gli altri Stati, Hoepli, Milano,1902, 102.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Ar t. 1. Il Decreto Reale 2 ottobre 1861, con cui fu prorogato al 1 gennaio 1862

il termine fissato dall’art. 2 de decreto Luogotenenziale di S. M. nelle Province napoletane del 17 febbraio 1861 per la vendita di libri che si trovano già stampati,è confermato.

Art. 2. La proroga suddetta è portata al 30 aprile 1862. Art. 3. Nondimeno è fatta facoltà al Governo di provvedere altrimenti con

Decreto Reale alla garanzia del libero spaccio delle riproduzioni letterarie ed artistiche che si riconoscono eseguite anteriormente alla promulgazione del succitato Decreto 17 febbraio 1861.

Art. 4. La presente legge avrà effetto dal 1 gennaio 1862. Ordiniamo ecc..

47. Regio Decreto 21 apr ile 1862, n. 560, col quale si mandano pubblicare nelle Province Napoletane le Regie Patenti, Decreti, Convenzioni internazionali, che regolano la propr ietà letterar ia ed artistica.

Il decreto è stato tratto da FRANCHI, Leggi e convenzioni sui diritti d’autore. Raccolta generale delle leggi italiane e straniere e di tutti i trattati e le convenzioni esistenti fra l’ Italia e gli altri Stati, Hoepli, Milano,1902, 102.

Veduto il decreto del 17 febbraio 1861 promulgato dl Nostro Luogotenente Generale delle Province Napoletane;

Veduta al legge del 26 gennaio 1862; Sulla proposta del Nostro Ministro dell’Agricoltura, l’ Industria ed il

Commercio; Abbiamo ordinato ed ordiniamo: Art. 1. Saranno pubblicate unitamente al presente Decreto nelle Province

Napoletane, ed in esecuzione del decreto Luogotenenziale del17 febbraio 1861, le Regie

Patenti del 28 febbraio 1826 la Convenzione internazionale per la reciproca garanzia della proprietà letteraria ed artistica conclusa coll’Austria il 26 giugno 1840;

Id: id. colla Francia il 28 agosto 1843, il 22 aprile 1846 e il 5 novembre 1850; Id. id. col Belgio il 24 Novembre 1859; Id. id. colla Spagna il 9 febbraio 1860; Id. id. colla Gran Bretagna il 30 novembre1860; Il Regio Decreto del 3 febbraio 1861 portante le dichiarazioni ed il deposito,

che ai sensi dell’art. 18 delle Regie Patenti del 28 febbraio 1826 dovevano eseguirsi al Ministero dell’ Interno, dovranno essere fatte al Ministero dell’Agricoltura, Industria e Commercio.

Art. 2. Le dichiarazioni redatte in iscritto, e le opere da depositarsi a tenore di quanto è detto nell’ultima linea dell’articolo precedente, saranno indirizzate per le Province Napoletane al Ministero dell’ Industria e Commercio, e presentate alla Prefettura del luogo ove risiede l’autore o l’editore.

Art. 3. Sarà cura del Nostro Ministro dell’Agricoltura, Industria e Commercio di fare contrassegnare tutti i volumi delle opere già stampate e delle lastre (plance) per le riproduzioni musicali, per le quali gli editori avranno fatta la rivelazione richiesta dall’art.2 del Decreto Luogotenenziale del 17 febbraio 1861.

Art. 4. I volumi già stampati e le lastre (plance) che non saranno contrassegnati, come è detto all’articolo precedente, si riterranno come opera contraffatta, e andranno soggetti alle prescrizioni delle leggi vigenti.

Ordiniamo ecc..

Legislazione post-unitar ia 48. Legge 25 giugno 1865 n. 2337 sui dir itti spettanti agli autor i delle opere

dell’ ingegno. La legge è stata tratta da Raccolta delle leggi e decreti del Regno d’ Italia,

Stamperia Reale, Torino, 1865, n. 2337. .

Vittorio Emanuele II, per grazia di Dio e per volontà della nazione, re d’ Italia vista la legge 2 aprile 1865 n. 2215, con la quale il governo del re fu autorizzato

a pubblicare la legge sui diritti spettanti agli autori delle opere dell’ ingegno, con le modificazioni riconosciute necessarie a norma dell’art. 2 della legge stessa;

udito il Consiglio dei Ministri; sulla proposta del nostro guardasigilli, ministro segretario di Stato per gli affari

di grazia e giustizia e dei culti, d’accordo col nostro ministro segretario di Stato per gli affari di agricoltura, industria e commercio;

abbiamo decretato e decretiamo quanto segue: CAPO I

Dir itti spettanti agli autor i delle opere dell’ ingegno durata e modo del loro esercizio

Ar t. 1. Gli autori delle opere dell’ ingegno hanno il diritto esclusivo di pubblicarle, e quello di riprodurle e di spacciarne le riproduzioni.

Art. 2. Sono assimilate alla pubblicazione riservata all’autore di un’opera: la stampa o altro simile modo di pubblicazione delle improvvisazioni, delle

letture e degli insegnamenti orali, quantunque fatti in pubblico e trascritti mediante la stenografia o altrimenti;

la stampa o altro simile modo di pubblicazione delle opere o composizioni adatte a pubblici spettacoli, rappresentate od eseguite in pubblico sopra manoscritti dell’autore;

la rappresentazione o l’esecuzione di un’opera o di una composizione adatta a pubblico spettacolo medita e non mai rappresentata o eseguita in pubblico;

la esecuzione di opere d’arte fatte sopra abbozzi dell’autore. I discorsi tenuti in adunanze pubbliche sopra argomento di interesse politico o

amministrativo e quelli specialmente tenuti nelle Camere legislative possono essere liberamente pubblicati e riprodotti negli atti delle sedute e ne’ giornali. Ma non possono essere riprodotti né come pubblicazione speciale di uno o più discorsi di un individuo, né come parte della raccolta delle sue opere.

Art. 3. Sono assimilate al la riproduzione riservata all’autore di un’opera: la ripetizione della rappresentazione o dell’esecuzione, per intiero o in parte, di

un’opera o di una composizione adatta a pubblico spettacolo, e già rappresentata o eseguita in pubblico sopra manoscritto;

la riduzione per diversi strumenti, gli estratti e gli adattamenti di opere musicali o di una parte di esse, eccetto i casi in cui un motivo di un opera originale diventi occasione o tema di una composizione musicale che costituisca una nuova opera;

la proporzionale variazione delle dimensioni nelle parti o nelle forme di un’opera appartenente alle arti del disegno ;

la variazione della materia o del procedimento nella copia di un disegno, di un disegno, di un quadro ,di una statua o opera d’arte.

Art. 4. Nel diritto esclusivo dello spaccio di un’opera si comprende anche il diritto d’ impedire nel Regno lo spaccio delle riproduzioni fatte all’estero senza il permesso dello autore.

Art. 5. Quando il diritto esclusivo di pubblicare, di riprodurre o di spacciare un’opera appartiene in comune a più individui, si presume sino a prova contraria, che tutti ne abbiano una parte eguale, e ciascuno di essi può esercitare per intiero quel diritto, salva agli altri la facoltà di ottenere il compenso della parte che loro spetta.

In caso di cessione sono tenuti in solido a questo compenso il cedente ed il cessionario, se a quest’ultimo era noto che il diritto cedutogli apparteneva in comune anche ad altri.

Art. 6. Lo scrittore di un libretto o di un componimento qualunque posto in musica, non può disporre dei diritti di riprodurre e spacciare la musica: ma il compositore dell’opera musicale può farla riprodurre, e spacciare congiuntamente alle parole, a cui la musica è applicata.

Lo scrittore in tal caso ha il diritto medesimo concesso dall’articolo precedente, a chi ha in comune con altri il diritto di autore sopra una stessa opera.

Art. 7. La pubblicazione di un lavoro che consti di parti distinte, ma talmente coordinate, che il loro insieme formi un opera sola, ovvero una raccolta avente uno scopo determinato, conferisce a chi la concepì il diritto esclusivo di riprodurla e di spacciarla.

Nondimeno ciascuno degli autori di una delle parti che compongono simili pubblicazioni conserva rispettivamente i suoi diritti sui proprio lavoro, e può riprodurlo separatamente, indicando l’opera o la raccolta donde lo estrae.

Art. 8. L’esercizio dei diritto di autore sulla riproduzione e sullo spaccio di un’opera comincia dalla prima pubblicazione di questa, e dura tutta la vita dell’autore e 40 anni dopo la sua morte, ovvero 80 anni, a seconda del disposto dell’articolo seguente.

Le edizioni successive di un’opera, quantunque aumentate o modificate non costituiscono nuove pubblicazioni.

Il diritto di riprodurre così le parti aggiunte o modificate, come l’opera intera, termina contemporaneamente.

Art. 9. L’esercizio del diritto di riproduzione e spaccio è esclusivo per l’autore durante la sua vita.

Se l’autore cessa di vivere prima che dalla pubblicazione dell’opera stessa sieno decorsi anni 40, lo stesso diritto esclusivo continua ne’ suoi eredi o aventi causa sino a compimento di tal termine. Scorso questo primo periodo nell’uno o nell’altro dei modi innanzi indicati , ne comincia un secondo di quaranta anni, durante il quale l’opera può essere riprodotta e spacciata senza speciale consentimento di colui ai al quale il diritto di autore appartiene, sotto la condizione di pagargli il premio del 5% sul prezzo lordo che dev’essere indicato sopra ciascun esemplare e dichiarato nel modo che sarà detto appresso:

Il credito nascente da questa causa è privilegiato in confronto di qualunque altro sugli esemplari riprodotti.

Art. 10. Allo Stato, alle Provincie, ai Comuni spetta il diritto esclusivo di riproduzione sulle opere pubblicate a loro spese e per loro conto.

Questo diritto dura 20 anni a contare dalla pubblicazione. Esso non si estende alle leggi ed agli atti ufficiali di qualsiasi natura, salvi i diritti e privilegi che possano competere all’amministrazione per ragioni di pubblico interesse.

Simile diritto appartiene alle accademie o altre simili società scientifiche, letterarie o di arte, sulla raccolta degli atti o sopra altre loro pubblicazioni. A ciascuno degli autori degli scritti o dì altre opere in dette raccolte e pubblicazioni inseriti spettano i diritti di cui è detto nel secondo paragrafo dell’art. 7.

Art. 11. Durante il corso dei primi dieci anni, a cominciare dalla pubblicazione di un’opera oltre il diritto di riproduzione, si ha pure la esclusiva facoltà di farne o di permetterne la traduzione.

La traduzione delle opere letterarie e scientifiche consiste nel voltarle in altra lingua; e quella delle di disegno, pittura, scultura, incisione e simili consiste nel ritrarne le forme o le figure con lavoro non semplicemente meccanico o chimico, ma costitutivo di un’altra opera d’arte di specie diversa da quella dell’opera originale, come sarebbero l’ incisione di un quadro, il disegno di una statua e simili.

Art. 12. Per la traduzione di un’opera scientifica o letteraria si godono i diritti di autore; e così pure per la traduzione di un’opera d’arte, quando essa medesima costituisca un’altra opera d’arte, a termini dell’articolo precedente.

Art. 13. Un’opera drammatica o una composizione musicale adatta a pubblico spettacolo, dopo la sua pubblicazione completa fatta colla stampa, può essere rappresentata anche senza speciale consentimento dell’autore o di colui al quale è passato il suo diritto, purché coloro che vogliono rappresentarla gli paghino un premio corrispondente ad una quota parte del prodotto lordo dello spettacolo.

In difetto di speciali accordi, questo premio sarà del 10%, se l’opera rappresentata o la composizione musicale eseguita occupa l’ intero spettacolo; nel caso contrario, sarà di una parte proporzionale a quella che l’opera o la composizione occupano nello spettacolo.

La misura del 10% può essere con decreto reale elevata sino al 2% ed anche sino al 5% per i principali teatri del regno.

Nel caso di pubblico spettacolo gratuito, è necessario il consenso dell’autore. Il diritto di rappresentazione ha la durata del diritto di autore sull’opera

pubblicata. Ma se l’opera fu rappresentata anche prima d’essere pubblicata, il diritto di

rappresentazione durerà tanto di meno quanto fu il tempo interceduto tra la prima rappresentazione, e la successiva pubblicazione dell’opera.

Con ispeciale regolamento sarà provveduto alla esecuzione di questo articolo, e sarà indicato come e da chi debba essere dichiarata la volontà di rappresentare un’opera ed il modo di valutare il premio ed assicurarne il pagamento a chi vi ha diritto.

Art. 14. I termini che cominciano dalla pubblicazione di un’opera si computano dall’anno in cui fu pubblicata l’ultima parte di essa opera.

Nel caso di opera pubblicata in più volumi, i termini che cominciano dalla sua pubblicazione si computano separatamente per ciascun volume, se tutti i volumi non sono pubblicati nel medesimo anno.

In tutti questi computi si trascurano le frazioni di anno. CAPO I I

Alienazione e trasmissione dei dir itti spettanti agli autor i e loro espropr iazione per causa di pubblica utilità

Ar t. 15. I diritti guarentiti agli autori con la presente legge si possono alienare e trasmettere in tutti i modi consentiti dalle leggi.

Nondimeno il diritto di riprodurre un’opera pubblicata non è soggetto ad esecuzione forzata sino a che rimane nella persona dell’autore.

Se questo diritto è goduto in comune da uno o più autori e da un terzo non autore, può essere espropriato a danno di ciascuno di coloro a cui spetta, salvo agli altri il diritto di prendere una parte del prezzo equivalente alla loro parte del diritto.

Art. 16. Il diritto di pubblicare un’opera medita non è soggetto ad esecuzione forzata, se non nei casi in cui, a termini dell’articolo precedente, può essere espropriato il diritto di riproduzione, purché però consti che l’autore aveva già disposto che l’opera fosse pubblicata.

Sono perciò ammesse le prove scritte della volontà dell’autore o le prove dei fatti da cui emerga aver l’autore destinata l’opera alla pubblicità in modo definitivo.

La prova della volontà dell’autore non potrà farsi per mezzo di testimoni. Art. 17. Nella cessione di uno stampo, di un rame inciso o di altro tipo che

costituisca un mezzo di cui ordinariamente si fa uso per pubblicare o riprodurre un’opera d’arte, intendesi compresa la facoltà di pubblicarla o di riprodurla, se non sono patti espliciti in contrario, e se questa facoltà appartiene al possessore della cosa ceduta.

La cessione di qualunque altra opera in uno o più esemplari non importa, in mancanza di un patto esplicito, l’alienazione del diritto di riprodurla.

Art. 18. Il permesso indeterminato di pubblicare un lavoro inedito o di riprodurre un’opera pubblicata non porta con sé l’alienazione indefinita del diritto di riproduzione.

Il giudice in simili casi fisserà un termine dentro il quale, nell’ interesse dell’editore, debba essere interdetta ogni nuova riproduzione dell’opera.

Art. 19. I diritti di autore, eccettuato soltanto quello di pubblicare un’opera durante la vita, dell’autore, possono acquistarsi dallo Stato, dalle Provincie e dai Comuni in via di espropriazione per causa di pubblica utilità.

La dichiarazione di pubblica utilità è fatta sulla proposta del Ministro della Pubblica Istruzione, sentito il Consiglio di Stato.

L’ indennità a pagarsi è stabilita in via amichevole. In difetto d’accordo, il tribunale nomina tre periti per estimare il prezzo dei diritti da espropriare. Questa perizia è parificata alle perizie giudiziali.

CAPO I I I Modo di accer tare la pubblicazione di un’opera

e i dir itti di autore Ar t. 20. Chiunque intenda valersi dei diritti guarentiti da questa legge deve

presentare al prefetto della provincia un numero di esemplari non eccedente quello di tre, dell’opera che pubblica, ovvero egual numero di copie fatte con la fotografia o con altro

processo qualunque, atto a certificare la identità dell’opera, e deve unirvi una dichiarazione in cui, facendo menzione precisa dell’opera e dell’anno nel quale è

stampata, esposta o altrimenti pubblicata, esprima la volontà di riservare i diritti che gli competono come autore o editore.

Art. 21. Nella dichiarazione concernente le opere o composizioni musicali atte alla rappresentazione, sarà esplicitamente detto se furono o se non furono rappresentate prima della pubblicazione; e nel caso affermativo, sarà con precisione indicato l’anno ed il luogo in cui ne fu fatta la prima rappresentazione.

Art. 22. Le opere in più volumi saranno depositate volume per volume, se non furono tutti pubblicati tra il 1 gennaio e il 31 dicembre inclusivi del medesimo anno.

Delle opere periodiche la cui pubblicazione è indefinita, e delle raccolte che si pubblicano in più anni sarà depositata anno per anno la parte pubblicata nel corso dell’anno.

Art. 23. L’obbligo della dichiarazione e del deposito di un’opera pubblicata a dispense o di ciascuno de’ suoi volumi, comincia dal tempo in cui fu pubblicata l’ultima dispensa dell’opera o del volume che dev’essere depositato.

Art. 24. Colui che inserisce un lavoro sia in una volta sola, sia a brani successivi in un giornale o in qualunque altra pubblicazione periodica, deve dichiarare in fronte al lavoro inserito o al primo brano di esso se intende conservare i diritti d’autore.

Il difetto di questa dichiarazione abilita altri giornali, o altre opere periodiche alla riproduzione, purché indichino la fonte da cui è estratto il lavoro e il nome dell’autore; ma non conferisce ad altri la facoltà di pubblicarlo separatamente.

Allorché l’autore o chi può esercitarne i diritti intende eseguire simile pubblicazione a parte, deve fare il deposito e la dichiarazione richiesta dall’art. 20, indicando con precisione quando incominciò e quando fluì la pubblicazione fatta la prima volta nel giornale o in altra opera periodica; e se l’opera inserita è in più volumi, indicherà in quale anno fu compiuta la prima pubblicazione della materia contenuta in ciascuno dei volumi ristampati a parte, a misura che va facendo di questi il successivo deposito.

Art. 25. La dichiarazione ed il deposito debbono farsi al più tardi dentro il mese di giugno per le opere o per i volumi pubblicati sino a tutto il 31 dicembre dell’anno precedente.

La dichiarazione ed il deposito tardivi saranno egualmente efficaci, eccetto il caso in cui nel tempo scorso fra il 30 giugno suddetto ed il tempo in cui si effettuano la dichiarazione ed il deposito, altri abbia riprodotta l’opera, o incettate dall’estero copie per ispacciarle.

Art. 26. In difetto di dichiarazione e di deposito nel corso de’ primi 10 anni dopo la pubblicazione di un’opera, intendesi definitivamente abbandonato ogni diritto di autore.

Art. 27. Il sommario delle dichiarazioni fatte in tempo utile durante il primo semestre di ciascun anno sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale del Regno nel corso del trimestre seguente.

La indicazione sommaria delle dichiarazioni tardive sarà pubblicata in capo ad ogni trimestre, e ripetuta in appendice della prossima pubblicazione del sommario delle dichiarazioni fatte in tempo utile nei primo semestre dell’anno seguente.

Art. 28. Colui che vuole giovarsi della facoltà conceduta nel secondo paragrafo dell’art. 9 deve presentare al prefetto una dichiarazione scritta , nella quale indichi distintamente il suo nome ed il suo domicilio, l’opera che vuol riprodurre e il modo della riproduzione, il numero degli esemplari ed il prezzo che sarà da lui segnato sopra ciascuno di essi, aggiungendovi l’esplicita offerta di pagare il premio nella somma del ventesimo del montare del prezzo moltiplicato pel numero degli esemplari a colui o a coloro che provino avervi diritto.

Queste dichiarazioni devono essere inserite almeno due volte alla distanza di 15 giorni l’una dall’altra, così in un giornale destinato agli annunzi giudiziali nel luogo ove si fa la riproduzione, come nella Gazzetta ufficiale del Regno.

In capo ad ogni trimestre saranno anche riassunte in uno specchio le dichiarazioni fatte nel corso del trimestre, e pubblicate in seguito a quelle di cui è fatta menzione nel secondo para grafo dell’articolo precedente.

CAPO IV Contraffazione o altre trasgressioni alla presente legge

e loro pene Art. 29. È reo di pubblicazione abusiva chiunque pubblica un’opera altrui senza

permesso dell’autore o di chi lo rappresenta o ha causa da lui. È reo di contraffazione chiunque riproduce con qualsiasi modo un’opera sulla

quale dura ancora il diritto esclusivo di autore, o ne spaccia gli esemplari o le copie senza il consentimento di colui al quale quel diritto appartiene; chiunque omette la dichiarazione prescritta nell’art 28; chiunque riproduca o spaccia un numero di esemplari o di copie maggiore di quello che acquistò il diritto di riprodurre o di spacciare; chiunque traduce o rappresenta un’opera durante il tempo riservato all’autore, ed infine chiunque omette le formalità che saranno prescritte dallo speciale regolamento di cui all’art. 13, nei casi in cui la rappresentazione di un’opera è permessa, mediante il pagamento del premio dalla legge stabilito.

Art. 30. La pubblicazione abusiva o la contraffazione consumata in uno dei modi precedentemente indicati, è punita con multa che può estendersi sino a lire 5000, salvo il risarcimento de’danni ed interessi, e salve le pene maggiori che potrebbero essere applicate al contraffattore ne’ casi di furto o di frode secondo le leggi penali.

Art. 31. Gli esemplari o le copie dell’opera contraffatta ed i mezzi della contraffazione, quando per la natura loro non possono essere destinati alla riproduzione di opere diverse dalla contraffatta, saranno distrutti, se la parte lesa non ne chiegga 1’aggiudicazione per un prezzo determinato in diffalco de’ danni e degli interessi, ovvero

se il contraffattore non chiegga che sieno sottoposti a sequestro fino a che duri il diritto esclusivo riservato all’autore.

Il giudice deve sempre accogliere questa ultima domanda, e darle la preferenza sull’altra.

L’aggiudicazione sarà conceduta dal giudice pel prezzo indicato da chi la chiese, quando questo prezzo non e contraddetto dalla parte avversa. Nel caso opposto sarà ordinata un’estimazione per mezzo di periti, ed il giudice fisserà d’ufficio il prezzo, lasciando libero al richiedente di accettano o di ritirare la sua domanda.

Art. 32. Nel corso dell’ultimo anno riservato all’autore per l’esercizio esclusivo dei suoi diritti di riproduzione e di traduzione, o di rappresentazione, non sarà mai ordinata la distruzione delle cose contraffatte o de’ mezzi della contraffazione; anzi, sull’opposizione del contraffattore, sarà sospesa l’esecuzione della sentenza che l’avesse precedentemente ordinata.

In entrambi questi casi sarà sostituito il sequestro obbligatorio a spese del contraffattore, sino al termine del diritto riservato.

Art. 33. In qualunque stadio della durata del diritto esclusivo riservato all’autore, il giudice può nel silenzio delle parti ordinare che siano depositati in un pubblico museo gli esemplari contraffatti, o i mezzi della contraffazione, se costituiscano. opere d’arte di molto pregio.

Art. 34. Quando il diritto d’autore si riduce al diritto di aver un determinato premio, non può più essere ordinata la distruzione delle copie contraffatte o de’mezzi di contraffazione, né il sequestro, salvo il caso che si trattasse di assicurare il pagamento del premio.

Se il premio non è liquido e mancano i dati per liquidarlo direttamente, può essere determinato dal giudice sia per mezzo di esperti, sia per analogia con altri casi.

Art. 35. La riproduzione di un titolo generico non costituisce reato di contraffazione.

Non è neppure contraffazione la trascrizione di uno o più brani di un lavoro, quando non è fatta con l’apparente scopo di riprodurre una parte dell’opera altrui per trarne lucro.

Gli articoli di polemica politica, quando si trascrivano per farne memorie di discussione o per giustificare o rettificare opinioni già emesse intorno ad essi, e gli articoli di notizie inseriti nei giornali o in altri lavori periodici possono essere riprodotti, purché se ne indichi la sorgente; ma la riproduzione delle inserzioni, di cui è detto nell’art. 24, costituisce un reato di contraffazione ne’ casi in cui è vietata dalla legge.

Art. 36. La omissione dell’ inserzione prescritta nel secondo paragrafo dell’art. 28, ovvero la indicazione d’un prezzo sugli esemplari o sulle copie maggiore del dichiarato, quando non sia corretta con una dichiarazione suppletiva precedente allo spaccio, sono punite con multa che può estendersi sino a lire 1000.

Nell’un caso e nell’altro è fatta salva l’azione pel risarcimento del danno e pel pagamento del premio.

Art. 37. La sciente inesattezza o fallacia delle indicazioni che secondo i vari casi debbono essere fatte nella dichiarazione prescritta dagli articoli 20, 21 e 24 o in quella prescritta con l’art. 28 della presente legge, è punita con multa che può estendersi sino a lire 1000.

Art. 38. Ogni altra infrazione della presente legge o de’ regolamenti sull’esercizio de’diritti di autore sarà punita con multa che può estendersi sino a lire 500.

CAPO V Disposizioni generali e provvedimenti transitor i.

Ar t. 39. La presente legge è applicabile agli autori di opere pubblicate in paese estero, col quale non siano o cessino di aver vigore speciali trattati, purché presso di esso sieno leggi che conoscano a pro degli autori diritti più o meno estesi e che queste leggi sieno applicate con reciprocità alle opere pubblicate nel Regno d’ Italia.

Se la reciprocità è promessa da uno Stato estero agli altri Stati, a condizione che sieno da questi assicurati agli autori delle opere pubblicate nel suo territorio gli stessi diritti e le stesse guarentigie che le sue leggi sanciscono, il Governo del Re è autorizzato ad accordare con decreto reale le une e gli altri sotto condizione di reciprocità, e purché siano a tempo e non sieno sostanzialmente diversi da quelli che la presente legge riconosce.

Se nel paese straniero è prescritto il deposito o la dichiarazione a tempo della pubblicazione di un’opera, basta la prova di aver eseguito l’uno o l’altra conformemente alle leggi del paese per ottenere sull’opera ivi pubblicata l’esercizio del diritto d’autore nel Regno.

Nella ipotesi opposta il deposito e la dichiarazione prescritti nella presente legge possono essere effettuati sia in Italia , sia presso i consoli italiani all’estero.

Art. 40. Se il giorno in cui la presente legge va in vigore, i diritti di autore sopra una sua opera riconosciuti da leggi precedenti sono estinti in ciascuna delle provincie dello Stato, niuno potrà farli rivivere invocando la nuova legge.

Ma se questi diritti esistono ancora in tutto lo Stato, o in alcune provincie, l’autore, purché non li abbia già alienati, ovvero i suoi rappresentanti per successione legittima o testamentaria che li posseggono, sono ammessi ad invocare l’applicazione di

questa nuova legge, estendendone l’effetto a tutto il Regno pel tempo che resta, sottraendo rispettivamente da’ termini da essa indicati quello ch’è già scorso dalla prima pubblicazione dell’opera.

Se l’alienazione dell’esercizio dei diritti di autore avvenuta prima che la presente legge entri in esecuzione, fu fatta per un tempo determinato, e se giunto il termine da essa prestabilito non è ancora compiuta la durata di que’ diritti misurata secondo le norme poste in questo articolo, l’autore o chi lo rappresenta rientra pel rimanente tempo nell’esercizio de’suoi diritti.

Ne godrà invece l’acquisitore, se l’alienazione de’diritti d’autore a suo vantaggio fu fatta per tempo non definito o con espressa clausola che debba a lui giovare qualunque eventuale prolungamento o ampliazione de’ diritti di autore.

I benefici di cui è fatta menzione in questo articolo non sono conceduti se non a coloro che nel termine perentorio di tre mesi, dal giorno in cui va in esecuzione la presente legge, facciano esplicita dichiarazione di volersene giovare nelle forme prescritte dall’articolo 20 per le opere di prima pubblicazione.

Art. 41. I rami e le tavole calcografiche, le pagine stereotipe ed altri strumenti di riproduzione di opere dell’ ingegno, adoperati a riprodurre in alcune provincie del Regno opere che non godevano in esse la guarentigia dei diritti d’autore, se mai fossero già per effetto dell’estensione delle leggi del Regno subalpino al resto d’ Italia, rimasti inoperosi nelle mani di coloro che prima ne potevano per le leggi del paese fare un uso lecito, ovvero se avessero a rimanervi inoperosi per effetto della presente legge, possono a richiesta de’ loro proprietari essere estimati giudiziariamente in contraddizione di coloro cui appartiene il diritto d’autore, ed essere a costoro ceduti.

Se essi ricusano di acquistarli pel prezzo stimato e fissato dal giudice, saranno dal giudice medesimo dichiarati tenuti a pagare, durante il tempo, che resta dell’esercizio del diritto di autore, un premio annuo che rappresenti i frutti probabili del capitale impedito, ovvero una somma bastevole a compensare la distruzione di, quegli strumenti, tenendo ragione del valore della materia e dello stato in cui si trovano.

L’autore, chi lo rappresenta o chi ha causa da lui, potrà preferire quel modo di compenso tra gli indicati qui sopra che sarà meno grave per lui; e nel caso che non possa o che non voglia sceglierne alcuno, il giudice lo dichiarerà tenuto a seguire quello che stimerà più conveniente , ovvero potrà permettere che quegli strumenti siano adoperati, per un tempo determinato, a riprodurre un certo numero di esemplari che potranno essere spacciati liberamente, e ciò sotto quelle guarentigie che crederà più acconce a tutelare il diritto dell’autore.

Nel caso che gli strumenti fossero stati dopo la estensione della legge subalpina trasformati o alienati da coloro che se ne servivano come capitale di loro propria industria, ogni azione nascente dal disposto in questo articolo sarà estinta.

Le disposizioni del presente articolo sono applicabili anche agli esemplari di quelle opere che furono liberamente riprodotte, nel caso in cui per effetto dell’art. 40 estendansi anche ad essi i diritti di autore.

Un mese dopo che questa legge entrerà in vigore non saranno più ammesse domande per indennità fondate su qualunque delle ipotesi precedenti.

Art. 42. Con uno o più decreti reali sarà provveduto al modo di conservare le opere depositate e le relative dichiarazioni al modo di far fronte alle spese di conservazione ed a quelle delle inserzioni imposte al Governo, col pagamento di diritti fissi proporzionali per una somma totale non maggiore di lire 10; alla determinazione del numero degli esemplari o delle copie da presentarsi ne’ termini dell’art. 20, ed a quanto altro occorre per la esecuzione della presente legge.

Art. 43. Questa legge andrà in vigore in tutto il Regno il 1 agosto 1865. Ordiniamo che la presente, munita del Sigillo dello Stato, sia inserita nella

raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d’ Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

49. Regio decreto 19 settembre 1882 n. 1012. Testo unico delle leggi 25 giugno 1865

n. 2337, 10 agosto 1875 n. 2652 e 18 maggio 1882 n. 756. Il decreto è stato tratto da Raccolta delle leggi e decreti del Regno d’ Italia,

Stamperia Reale, Torino, 1882, n. 1012. Umberto I, per grazia di Dio e per volontà della nazione, re d’ Italia vista la legge 18 maggio 1882, con la quale il governo del re ebbe la facoltà di

coordinare in un testo unico, con le disposizioni della stessa, le leggi 25 giugno 1865 n. 2337 e 10 agosto 1875 n. 2652;

visto il parere del Consiglio di Stato; sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari Agricoltura,

Industria e Commercio; abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

CAPO I Dir itti spettanti agli autor i delle opere dell’ ingegno;

durata e modo del loro esercizio

Art. 1. Gli autori delle opere dell’ ingegno hanno il diritto esclusivo di pubblicarle, e quello di riprodurle e di spacciarne le riproduzioni.

Art. 2. Sono assimilate alla pubblicazione riservata all’autore di un’opera: la stampa o altro simile modo di pubblicazione delle improvvisazioni, delle

letture e degli insegnamenti orali, quantunque fatti in pubblico e trascritti mediante la stenografia o altrimenti;

la stampa o altro simile modo di pubblicazione delle opere o composizioni adatte a pubblici spettacoli;

la rappresentazione o l’esecuzione di un’opera o di una composizione adatta a pubblico spettacolo, di un’azione coreografica e di qualunque composizione musicale, tanto se inedita, quanto se pubblicata;

la esecuzione di opere d’arte fatte sopra abbozzi dell’autore. I discorsi tenuti in adunanze pubbliche sopra argomento di interesse politico o

amministrativo e quelli specialmente tenuti nelle Camere legislative possono essere liberamente pubblicati e riprodotti negli atti delle sedute e ne’ giornali. Ma non possono essere riprodotti né come pubblicazione speciale di uno o più discorsi di un individuo, né come parte della raccolta delle sue opere.

Art. 3. Sono assimilate al la riproduzione riservata all’autore di un’opera: la ripetizione della rappresentazione o dell’esecuzione, per intiero o in parte, di

un’opera o di una composizione adatta a pubblico spettacolo, e già rappresentata o eseguita in pubblico sopra manoscritto;

la riduzione per diversi strumenti, gli estratti e gli adattamenti di opere musicali o di una parte di esse, eccetto i casi in cui un motivo di un opera originale diventi occasione o tema di una composizione musicale che costituisca una nuova opera;

la proporzionale variazione delle dimensioni nelle parti o nelle forme di un’opera appartenente alle arti del disegno ;

la variazione della materia o del procedimento nella copia di un disegno, di un disegno, di un quadro ,di una statua o opera d’arte.

Art. 4. Nel diritto esclusivo dello spaccio di un’opera si comprende anche il diritto d’ impedire nel Regno lo spaccio delle riproduzioni fatte all’estero senza il permesso dello autore.

Art. 5. Quando il diritto esclusivo di pubblicare, di riprodurre o di spacciare un’opera appartiene in comune a più individui, si presume sino a prova contraria, che tutti ne abbiano una parte eguale, e ciascuno di essi può esercitare per intiero quel diritto, salva agli altri la facoltà di ottenere il compenso della parte che loro spetta.

In caso di cessione sono tenuti in solido a questo compenso il cedente ed il cessionario, se a quest’ultimo era noto che il diritto cedutogli apparteneva in comune anche ad altri.

Art. 6. Lo scrittore di un libretto o di un componimento qualunque posto in musica, non può disporre dei diritti di riprodurre e spacciare la musica: ma il compositore dell’opera musicale può farla riprodurre, e spacciare congiuntamente alle parole, a cui la musica è applicata.

Lo scrittore in tal caso ha il diritto medesimo concesso dall’articolo precedente, a chi ha in comune con altri il diritto di autore sopra una stessa opera.

Art. 7. La pubblicazione di un lavoro che consti di parti distinte, ma talmente coordinate, che il loro insieme formi un opera sola, ovvero una raccolta avente uno scopo determinato, conferisce a chi la concepì il diritto esclusivo di riprodurla e di spacciarla.

Nondimeno ciascuno degli autori di una delle parti che compongono simili pubblicazioni conserva rispettivamente i suoi diritti sui proprio lavoro, e può riprodurlo separatamente, indicando l’opera o la raccolta donde lo estrae.

Art. 8. L’esercizio dei diritto di autore sulla riproduzione e sullo spaccio di un’opera comincia dalla prima pubblicazione di questa, e dura tutta la vita dell’autore e 40 anni dopo la sua morte, ovvero 80 anni, a seconda del disposto dell’articolo seguente.

Le edizioni successive di un’opera, quantunque aumentate o modificate non costituiscono nuove pubblicazioni.

Il diritto di riprodurre così le parti aggiunte o modificate, come l’opera intera, termina contemporaneamente.

Art. 9. L’esercizio del diritto di riproduzione e spaccio è esclusivo per l’autore durante la sua vita.

Se l’autore cessa di vivere prima che dalla pubblicazione dell’opera stessa sieno decorsi anni 40, lo stesso diritto esclusivo continua ne’ suoi eredi o aventi causa sino a compimento di tal termine. Scorso questo primo periodo nell’uno o nell’altro dei modi innanzi indicati , ne comincia un secondo di quaranta anni, durante il quale l’opera può essere riprodotta e spacciata senza speciale consentimento di colui ai al quale il diritto di autore appartiene, sotto la condizione di pagargli il premio del 5% sul prezzo lordo che dev’essere indicato sopra ciascun esemplare e dichiarato nel modo che sarà detto appresso.

Il credito nascente da questa causa è privilegiato in confronto di qualunque altro sugli esemplari riprodotti.

Art. 10. Il diritto esclusivo di rappresentazione ed esecuzione di un’opera adatta a pubblico spettacolo, di un’azione coreografica e di qualunque composizione musicale

dura nello autore e nei suoi aventi causa ottanta anni, ed ha principio dal giorno in cui ebbe luogo la prima rappresentazione o la prima pubblicazione dell’opera. Trascorso il termine sopra indicato, l’opera cade in pubblico dominio, per quanto riguarda la rappresentazione ed esecuzione.

Art. 11. Allo Stato, alle Provincie, ai Comuni spetta il diritto esclusivo di riproduzione sulle opere pubblicate a loro spese e per loro conto.

Questo diritto dura 20 anni a contare dalla pubblicazione. Esso non si estende alle leggi ed agli atti ufficiali di qualsiasi natura, salvi i

diritti e privilegi che possano competere all’amministrazione per ragioni di pubblico interesse.

Simile diritto appartiene alle accademie o altre simili società scientifiche, letterarie o di arte, sulla raccolta degli atti o sopra altre loro pubblicazioni. A ciascuno degli autori degli scritti o dì altre opere in dette raccolte e pubblicazioni inseriti, spettano i diritti di cui è detto nel secondo paragrafo dell’art. 7.

Art. 12. Durante il corso dei primi dieci anni, a contare dalla pubblicazione di un’opera oltre il diritto di riproduzione, si ha pure la esclusiva facoltà di farne o di permetterne la traduzione.

La traduzione delle opere letterarie e scientifiche consiste nel voltarle in altra lingua; e quella delle di disegno, pittura, scultura, incisione e simili consiste nel ritrarne le forme o le figure con lavoro non semplicemente meccanico o chimico, ma costitutivo di un’altra opera d’arte di specie diversa da quella dell’opera originale, come sarebbero l’ incisione di un quadro, il disegno di una statua e simili.

Art. 13. Per la traduzione di un’opera scientifica o letteraria si godono i diritti di autore; e così pure per la traduzione di un’opera d’arte, quando essa medesima costituisca un’altra opera d’arte, a termini dell’articolo precedente.

Art. 14. Niuno potrà rappresentare o eseguire un’opera adatta a pubblico spettacolo. Un’azione coreografica o una qualunque azione musicale, soggetta al diritto esclusivo sanzionato coll’articolo 2, se non ottenga il consenso dall’autore o dai suoi aventi causa. La prova scritta del consenso, comunque legalizzata, dovrà essere presentata e rilasciata al prefetto della provincia, che in difetto, sulla dichiarazione della parte, proibirà la rappresentazione o esecuzione.

Art. 15. I termini che cominciano dalla pubblicazione di un’opera si computano dall’anno in cui fu pubblicata l’ultima parte di essa opera.

Nel caso di opera pubblicata in più volumi, i termini che cominciano dalla sua pubblicazione si computano separatamente per ciascun volume, se tutti i volumi non sono pubblicati nel medesimo anno.

In tutti questi computi si trascurano le frazioni di anno. CAPO I I

Alienazione e trasmissione dei dir itti spettanti agli autor i e loro espropr iazione per causa di pubblica utilità.

Ar t. 16. I diritti guarentiti agli autori con la presente legge si possono alienare e trasmettere in tutti i modi consentiti dalle leggi.

Nondimeno il diritto di riprodurre un’opera pubblicata non è soggetto ad esecuzione forzata sino a che rimane nella persona dell’autore.

Se questo diritto è goduto in comune da uno o più autori e da un terzo non autore, può essere espropriato a danno di ciascuno di coloro a cui spetta, salvo agli altri il diritto di prendere una parte del prezzo equivalente alla loro parte del diritto.

Art. 17. Il diritto di pubblicare un’opera medita non è soggetto ad esecuzione forzata, se non nei casi in cui, a termini dell’articolo precedente, può essere espropriato il diritto di riproduzione, purché però consti che l’autore aveva già disposto che l’opera fosse pubblicata.

Sono perciò ammesse le prove scritte della volontà dell’autore o le prove dei fatti da cui emerga aver l’autore destinata l’opera alla pubblicità in modo definitivo.

La prova della volontà dell’autore non potrà farsi per mezzo di testimoni. Art. 18. Nella cessione di uno stampo, di un rame inciso o di altro tipo che

costituisca un mezzo di cui ordinariamente si fa uso per pubblicare o riprodurre un’opera d’arte, intendesi compresa la facoltà di pubblicarla o di riprodurla, se non sono patti espliciti in contrario, e se questa facoltà appartiene al possessore della cosa ceduta.

La cessione di qualunque altra opera in uno o più esemplari non importa, in mancanza di un patto esplicito, l’alienazione del diritto di riprodurla.

Art. 19. Il permesso indeterminato di pubblicare un lavoro inedito o di riprodurre un’opera pubblicata non porta con sé l’alienazione indefinita del diritto di riproduzione.

Il giudice in simili casi fisserà un termine dentro il quale, nell’ interesse dell’editore, debba essere interdetta ogni nuova riproduzione dell’opera.

Art. 20. I diritti di autore, eccettuato soltanto quello di pubblicare un’opera durante la vita, dell’autore, possono acquistarsi dallo Stato, dalle Provincie e. dai Comuni in via di espropriazione per causa di pubblica utilità.

La dichiarazione di pubblica utilità è fatta sulla proposta del Ministro della Pubblica Istruzione, sentito il Consiglio di Stato.

L’ indennità a pagarsi è stabilita in via amichevole. In difetto d’accordo, il tribunale nomina tre periti per estimare il prezzo dei diritti da espropriare. Questa perizia è parificata alle perizie giudiziali.

CAPO I I I Modo di accer tare la pubblicazione di un’opera

e i dir itti di autore. Ar t. 21. Chiunque intenda valersi dei diritti guarentiti da questa legge deve

presentare al prefetto della provincia un numero di esemplari non eccedente quello di tre, dell’opera che pubblica, ovvero egual numero di copie fatte con la fotografia o con altro processo qualunque, atto a certificare la identità dell’opera, e deve unirvi una dichiarazione in cui, facendo menzione precisa dell’opera e dell’anno nel quale è stampata, esposta o altrimenti pubblicata, esprima la volontà di riservare i diritti che gli competono come autore o editore.

Art. 22. Nella dichiarazione concernente le opere o composizioni musicali atte alla rappresentazione, sarà esplicitamente detto se furono o se non furono rappresentate prima della pubblicazione; e nel caso affermativo, sarà con precisione indicato l’anno ed il luogo in cui ne fu fatta la prima rappresentazione.

Art. 23. Le dichiarazioni riguardanti un’opera adatta a pubblico spettacolo, un’azione coreografica e una qualunque composizione musicale, inedite, per le quali si vuole riservare il diritto esclusivo di rappresentazione od esecuzione, dovranno essere accompagnate da un manoscritto dell’opera. Che sarà restituito dopo l’apposizione del visto di presentazione.

Art. 24. Le opere in più volumi saranno depositate volume per volume, se non furono tutti pubblicati tra il 1 gennaio e il 31 dicembre inclusivi del medesimo anno.

Delle opere periodiche la cui pubblicazione è indefinita, e delle raccolte che si pubblicano in più anni sarà depositata anno per anno la parte pubblicata nel corso dell’anno.

Art. 25. L’obbligo della dichiarazione e del deposito di un’opera pubblicata a dispense o di ciascuno de’suoi volumi, comincia dal tempo in cui fu pubblicata l’ultima dispensa dell’opera o del volume che dev’essere depositato.

Art. 26. Colui che inserisce un lavoro sia in una volta sola, sia a brani successivi in un giornale o in qualunque altra pubblicazione periodica, deve dichiarare in fronte al lavoro inserito o al primo brano di esso se intende conservare i diritti d’autore.

Il difetto di questa dichiarazione abilita altri giornali, o altre opere periodiche alla riproduzione, purché indichino la fonte da cui è estratto il lavoro e il nome dell’autore; ma non conferisce ad altri la facoltà di pubblicarlo separatamente.

Allorché l’autore o chi può esercitarne i diritti intende eseguire simile pubblicazione a parte, deve fare il deposito e la dichiarazione richiesta dall’art. 20, indicando con precisione quando incominciò e quando fluì la pubblicazione fatta la prima volta nel giornale o in altra opera periodica; e se l’opera inserita è in più volumi, indicherà in quale anno fu compiuta la prima pubblicazione della materia contenuta in ciascuno dei volumi ristampati a parte, a misura che va facendo di questi il successivo deposito.

Art. 27. Il tempo utile per la dichiarazione e per i depositi richiesti a guarentigia dei diritti di autore è di tre mesi dalla pubblicazione delle opere o delle parti di esse, o rispettivamente dalla prima rappresentazione delle opere adatte a pubblico spettacolo, delle azioni coreografiche e di qualunque composizione musicale.

La dichiarazione ed il deposito tardivi saranno ugualmente efficaci, eccetto il caso in cui nel tempo scorso fra la scadenza del suddetto termine ed il tempo in cui si effettuano la dichiarazione ed il deposito, altri abbia riprodotta l’opera, o incettato dall’estero copie per spacciarle.

In tal caso l’autore non potrà opporsi allo spaccio di quel numero di copie che già si trovi stampato o incettato dall’estero. In difetto di accordi sul modo e sulle cautele per applicare la presente disposizione, l’autorità giudiziaria deciderà.

Art. 28. In difetto di dichiarazione e di deposito nel corso de’primi 10 anni dopo la pubblicazione di un’opera, intendesi definitivamente abbandonato ogni diritto di autore.

Art. 29. Gli estratti delle dichiarazioni fatte in tempo utile o tardivamente saranno pubblicati ogni mese, per cura del Governo, nella Gazzetta ufficiale del Regno.

Art. 30. Colui che vuole giovarsi della facoltà conceduta nel secondo paragrafo dell’art. 9 deve presentare al prefetto una dichiarazione scritta , nella quale indichi distintamente il suo nome ed il suo domicilio, l’opera che vuol riprodurre e il modo della riproduzione, il numero degli esemplari ed il prezzo che sarà da lui segnato sopra ciascuno di essi, aggiungendovi l’esplicita offerta di pagare il premio nella somma del ventesimo del montare del prezzo moltiplicato pel numero degli esemplari a colui o a coloro che provino avervi diritto.

Queste dichiarazioni devono essere inserite almeno due volte alla distanza di 15 giorni l’una dall’altra, così in un giornale destinato agli annunzi giudiziali nel luogo ove si fa la riproduzione, come nella Gazzetta ufficiale del Regno.

In capo ad ogni trimestre saranno anche riassunte in uno specchio le dichiarazioni fatte nel corso del trimestre, e pubblicate in seguito a quelle di cui è fatta menzione nel secondo para grafo dell’articolo precedente.

Art. 31. Quando gli interessati non siano d’accordo sull’annullamento, la modificazione o il trasferimento di dichiarazioni già fatte, spetta all’autorità giudiziaria il decidere in via sommaria, conformemente ai diritti riconosciuti ed alle norme stabilite dalla presente legge.

Il governo ad istanza degli interessati, ed a loro spese, in appendice alla più prossima pubblicazione degli estratti delle dichiarazioni, darà notizia degli annullamenti, delle modificazioni, e dei trasferimenti ordinati dall’autorità giudiziaria, come pure di quelli consentiti dalle parti, o avvenute per successione.

CAPO IV Contraffazione o altre trasgressioni alla presente legge

e loro pene Art. 32. È reo di pubblicazione abusiva chiunque pubblica un’opera altrui senza

permesso dell’autore o di chi lo rappresenta o ha causa da lui. È reo di contraffazione chiunque riproduce con qualsiasi modo un’opera sulla

quale dura ancora il diritto esclusivo di autore, o ne spaccia gli esemplari o le copie senza il consentimento di colui al quale quel diritto appartiene; chiunque omette la dichiarazione prescritta dall’art 30 ; chiunque riproduca o spaccia un numero di esemplari o di copie maggiore di quello che acquistò il diritto di riprodurre o di spacciare; chiunque traduce o rappresenta un’opera durante il tempo riservato all’autore.

Art. 33. La pubblicazione abusiva o la contraffazione consumata in uno dei modi precedentemente indicati, è punita con multa che può estendersi sino a lire 5000, salvo il risarcimento dei danni ed interessi, e salve le pene maggiori che potrebbero essere applicate al contraffattore nei casi di furto o di frode secondo le leggi penali.

Art. 34. La rappresentazione o esecuzione abusiva sia totale, sia parziale, sia comunque fatta, con aggiunte, riduzioni o varianti, sarà punita con la multa fino al 500 lire, salvo il risarcimento dei danni ed interessi, e salve le pene maggiori che potrebbero essere applicate al contraffattore nei casi di furto, di frode o falsità in conformità colla legge penale.

Art. 35. Le azioni penali a tutela dei diritti di autore, derivanti dalle disposizioni della presente legge, saranno esercitate d’ufficio.

Art. 36. Gli esemplari o le copie dell’opera contraffatta ed i mezzi della contraffazione, quando per la natura loro non possono essere destinati alla riproduzione di opere diverse dalla contraffatta, saranno distrutti, se la parte lesa non ne chiegga 1’aggiudicazione per un prezzo determinato in diffalco de’ danni e degli interessi, ovvero se il contraffattore non chiegga che sieno sottoposti a sequestro fino a che duri il diritto esclusivo riservato all’autore.

Il giudice deve sempre accogliere questa ultima domanda, e darle la preferenza sull’altra.

L’aggiudicazione sarà conceduta dal giudice pel prezzo indicato da chi la chiese, quando questo prezzo non e contraddetto dalla parte avversa. Nel caso opposto sarà ordinata un’estimazione per mezzo di periti, ed il giudice fisserà d’ufficio il prezzo, lasciando libero al richiedente di accettarlo o di ritirare la sua domanda.

Art. 37. Nel corso dell’ultimo anno riservato all’autore per l’esercizio esclusivo dei suoi diritti di riproduzione e di traduzione, o di rappresentazione, non sarà mai ordinata la distruzione delle cose contraffatte o de’mezzi della contraffazione; anzi, sull’opposizione del contraffattore, sarà sospesa l’esecuzione della sentenza che l’avesse precedentemente ordinata.

In entrambi questi casi sarà sostituito il sequestro obbligatorio a spese del contraffattore, sino al termine del diritto riservato.

Art. 38. In qualunque stadio della durata del diritto esclusivo riservato all’autore, il giudice può nel silenzio delle parti ordinare che siano depositati in un pubblico museo gli esemplari contraffatti, o i mezzi della contraffazione, se costituiscano. opere d’arte di molto pregio.

Art. 39. Quando il diritto d’autore si riduce al diritto di aver un determinato premio, non può più essere ordinata la distruzione delle copie contraffatte o de’mezzi di contraffazione, né il sequestro, salvo il caso che si trattasse di assicurare il pagamento del premio.

Se il premio non è liquido e mancano i dati per liquidarlo direttamente, può essere determinato dal giudice sia per mezzo di esperti, sia per analogia con altri casi.

Art. 40. La riproduzione di un titolo generico non costituisce reato di contraffazione.

Non è neppure contraffazione la trascrizione di uno o più brani di un lavoro, quando non è fatta con l’apparente scopo di riprodurre una parte dell’opera altrui per trarne lucro.

Gli articoli di polemica politica, quando si trascrivano per farne memorie di discussione o per giustificare o rettificare opinioni già emesse intorno ad essi, e gli articoli di notizie inseriti nei giornali o in altri lavori periodici possono essere riprodotti,

purché se ne indichi la sorgente; ma la riproduzione delle inserzioni, di cui è detto nell’art. 26, costituisce un reato di contraffazione nei casi in cui è vietata dalla legge.

Art. 41. La omissione dell’ inserzione prescritta nel secondo paragrafo dell’art. 30, ovvero la indicazione d’un prezzo sugli esemplari o sulle copie maggiore del dichiarato, quando non sia corretta con una dichiarazione suppletiva precedente allo spaccio, sono punite con multa che può estendersi sino a lire 1000.

Nell’un caso e nell’altro è fatta salva l’azione pel risarcimento del danno e pel pagamento del premio.

Art. 42. La sciente inesattezza o fallacia delle indicazioni che secondo i vari casi debbono essere fatte nella dichiarazione prescritta dagli articoli 21, 23e 26 o in quella prescritta con l’art. 30 della presente legge, è punita con multa che può estendersi sino a lire 1000.

Art. 43. Ogni altra infrazione della presente legge o de’ regolamenti sull’esercizio de’ diritti di autore sarà punita con multa che può estendersi sino a lire 500.

CAPO V Disposizioni generali e provvedimenti transitor i

Ar t. 44. La presente legge è applicabile agli autori di opere pubblicate in paese estero, col quale non siano o cessino di aver vigore speciali trattati, purché presso di esso sieno leggi che conoscano a pro degli autori diritti più o meno estesi e che queste leggi sieno applicate con reciprocità alle opere pubblicate nel Regno d’ Italia.

Se la reciprocità è promessa da uno Stato estero agli altri Stati, a condizione che sieno da questi assicurati agli autori delle opere pubblicate nel suo territorio gli stessi diritti e le stesse guarentigie che le sue leggi sanciscono, il Governo del Re è autorizzato ad accordare con decreto reale le une e gli altri sotto condizione di reciprocità, e purché siano a tempo e non sieno sostanzialmente diversi da quelli che la presente legge riconosce.

Se nel paese straniero è prescritto il deposito o la dichiarazione a tempo della pubblicazione di un’opera, basta la prova di aver eseguito l’uno o l’altra conformemente alle leggi del paese per ottenere sull’opera ivi pubblicata l’esercizio del diritto d’autore nel Regno.

Nella ipotesi opposta il deposito e la dichiarazione prescritti nella presente legge possono essere effettuati sia in Italia , sia presso i consoli italiani all’estero.

Art. 45. Con uno o più decreti reali sarà provveduto al modo di conservare le opere depositate e le relative dichiarazioni al modo di far fronte alle spese di conservazione ed a quelle delle inserzioni imposte al Governo, col pagamento di diritti fissi proporzionali per una somma totale non maggiore di lire 10; alla determinazione del numero degli esemplari o delle copie da presentarsi ne’ termini dell’art. 20, ed a quanto altro occorre per la esecuzione della presente legge.

Art. 46. La presente legge è applicabile eziandio alle opere già pubblicate, rappresentate od eseguite.

Art. 47. Se il giorno in cui la presente legge va in vigore, i diritti di autore sopra una sua opera riconosciuti da leggi precedenti sono estinti in ciascuna delle provincie dello Stato, niuno potrà farli rivivere invocando la nuova legge.

Ma se questi diritti esistono ancora in tutto lo Stato, o in alcune provincie, l’autore, purché non li abbia già alienati, ovvero i suoi rappresentanti per successione legittima o testamentaria che li posseggono, sono ammessi ad invocare l’applicazione di questa nuova legge, estendendone l’effetto a tutto il Regno pel tempo che resta, sottraendo rispettivamente da’ termini da essa indicati quello ch’è già scorso dalla prima pubblicazione dell’opera.

Se l’alienazione dell’esercizio dei diritti di autore avvenuta prima che la presente legge entri in esecuzione, fu fatta per un tempo determinato, e se giunto il termine da essa prestabilito non è ancora compiuta la durata di que’ diritti misurata secondo le norme poste in questo articolo, l’autore o chi lo rappresenta rientra pel rimanente tempo nell’esercizio de’suoi diritti.

Ne godrà invece l’acquisitore, se l’alienazione de’diritti d’autore a suo vantaggio fu fatta per tempo non definito o con espressa clausola che debba a lui giovare qualunque eventuale prolungamento o ampliazione de’ diritti di autore.

I benefici di cui è fatta menzione in questo articolo non sono conceduti se non a coloro che nel termine perentorio di tre mesi, dal giorno in cui va in esecuzione la presente legge, facciano esplicita dichiarazione di volersene giovare nelle forme prescritte dall’articolo 21 per le opere di prima pubblicazione.

Art. 48. I rami e le tavole calcografiche, le pagine stereotipe ed altri strumenti di riproduzione di opere dell’ ingegno, adoperati a riprodurre in alcune provincie del Regno opere che non godevano in esse la guarentigia dei diritti d’autore, se mai fossero già per effetto dell’estensione delle leggi del Regno subalpino al resto d’ Italia, rimasti inoperosi nelle mani di coloro che prima ne potevano per le leggi del paese fare un uso lecito, ovvero se avessero a rimanervi inoperosi per effetto della presente legge, possono a richiesta de’ loro proprietari essere estimati giudiziariamente in contraddizione di coloro cui appartiene il diritto d’autore, ed essere a costoro ceduti.

Se essi ricusano di acquistarli pel prezzo stimato e fissato dal giudice, saranno dal giudice medesimo dichiarati tenuti a pagare, durante il tempo, che resta dell’esercizio

del diritto di autore, un premio annuo che rappresenti i frutti probabili del capitale impedito, ovvero una somma bastevole a compensare la distruzione di, quegli strumenti, tenendo ragione del valore della materia e dello stato in cui si trovano.

L’autore, chi lo rappresenta o chi ha causa da lui, potrà preferire quel modo di compenso tra gli indicati qui sopra che sarà meno grave per lui; e nel caso che non possa o che non voglia sceglierne alcuno, il giudice lo dichiarerà tenuto a seguire quello che stimerà più conveniente, ovvero potrà permettere che quegli strumenti siano adoperati, per un tempo determinato, a riprodurre un certo numero di esemplari che potranno essere spacciati liberamente, e ciò sotto quelle guarentigie che crederà più acconce a tutelare il diritto dell’autore.

Nel caso che gli strumenti fossero stati dopo la estensione della legge subalpina trasformati o alienati da coloro che se ne servivano come capitale di loro propria industria, ogni azione nascente dal disposto in questo articolo sarà estinta.

Le disposizioni del presente articolo sono applicabili anche agli esemplari di quelle opere che furono liberamente riprodotte, nel caso in cui per effetto dell’art. 48 estendansi anche ad essi i diritti di autore.

Un mese dopo che questa legge entrerà in vigore non saranno più ammesse domande per indennità fondate su qualunque delle ipotesi precedenti.

Ordiniamo che la presente, munita del Sigillo dello Stato, sia inserita nella

raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d’ Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

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