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CIRCOLARE SETTIMANALE PER LO STUDIO CIRCOLARE SETTIMANALE PER LO STUDIO NUMERO 31 DEL 26 AGOSTO 2016 LA SETTIMANA IN BREVE LE PRINCIPALI NOTIZIE FISCALI DELLA SETTIMANA Pagina 3 LE SCHEDE INFORMATIVE 770/2016: PROROGA AL 15.09.2016 Anche quest'anno il mod. 770/2016 è stato prorogato a settembre. Questo slittamento comporta il differimento anche dei termini per il ravvedimento operoso delle ritenute 2015, e per la presentazione del mod. 770 (omesso) dell'anno scorso, con applicazione delle sanzioni ridotte da parte dell'Agenzia delle Entrate. Pagina 6 RIMBORSO CANONE RAI ADDEBITATO IN BOLLETTA E NON DOVUTO L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato le modalità con cui è possibile chiedere il rimborso del Canone RAI, addebitato nella bolletta elettrica e non dovuto. Per chiedere il rimborso occorre presentare apposita istanza, utilizzando il modello disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate o su quello della RAI. Pagina 8 NOVITÀ LEGGE AGRICOLTURA Si riepilogano le novità introdotte con la Legge 154/2016 (c.d. riforma agricoltura), che contiene importanti disposizioni (nonché deleghe al Governo) per la semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, e sanzioni in materia di pesca illegale. Pagina 12 AGGIORNAMENTO CONTINUO: IL SAPERE PER FARE DETASSAZIONE PREMI DI PRODUTTIVITÀ Nella nostra consueta rubrica di aggiornamento, con una serie di domande e risposte, analizziamo la disciplina agevolata della detassazione dei premi di produttività, riproposta dopo un anno di assenza dalla Legge di Stabilità 2016.

Fisco e Tasse€¦ · Web view2016/08/26  · PER IL RAVVEDIMENTO DELLE RITENUTE 2015 Il termine di invio del modello 770/2016, che ora è il 15.09.2016 anziché il 22.08.2016, costituisce

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CIRCOLARE SETTIMANALE PER LO STUDIO

CIRCOLARE SETTIMANALE PER LO STUDIO

NUMERO 31 DEL 26 AGOSTO 2016

LA SETTIMANA IN BREVE LE PRINCIPALI NOTIZIE FISCALI DELLA SETTIMANA

Pagina 3

LE SCHEDE INFORMATIVE 770/2016: PROROGA AL 15.09.2016

Anche quest'anno il mod. 770/2016 è stato prorogato a settembre. Questo slittamento comporta il differimento anche dei termini per il ravvedimento operoso delle ritenute 2015, e per la presentazione del mod. 770 (omesso) dell'anno scorso, con applicazione delle sanzioni ridotte da parte dell'Agenzia delle Entrate.Pagina 6

RIMBORSO CANONE RAI ADDEBITATO IN BOLLETTA E NON DOVUTOL'Agenzia delle Entrate ha pubblicato le modalità con cui è possibile chiedere il rimborso del Canone RAI, addebitato nella bolletta elettrica e non dovuto.Per chiedere il rimborso occorre presentare apposita istanza, utilizzando il modello disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate o su quello della RAI.Pagina 8

NOVITÀ LEGGE AGRICOLTURASi riepilogano le novità introdotte con la Legge 154/2016 (c.d. riforma agricoltura), che contiene importanti disposizioni (nonché deleghe al Governo) per la semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, e sanzioni in materia di pesca illegale.Pagina 12

AGGIORNAMENTO CONTINUO: IL SAPERE PER FARE DETASSAZIONE PREMI DI PRODUTTIVITÀ

Nella nostra consueta rubrica di aggiornamento, con una serie di domande e risposte, analizziamo la disciplina agevolata della detassazione dei premi di produttività, riproposta dopo un anno di assenza dalla Legge di Stabilità 2016. Pagina 15

CASI RISOLTIPagina 20

PRASSI DELLA SETTIMANA LE CIRCOLARI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

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CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 26 AGOSTO 2016

Una sintesi dei contenuti delle Circolari dell’Agenzia in ordine cronologicoPagina 21

LE RISOLUZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATEUna sintesi dei contenuti delle Risoluzioni dell’Agenzia in ordine cronologicoPagina 21

I COMUNICATI STAMPA DELL'AGENZIA DELLE ENTRATEUna sintesi dei contenuti dei Comunicati stampa dell’Agenzia in ordine cronologicoPagina 22

SCADENZARIO SCADENZARIO DAL 26.08.2016 AL 09.09.2016

Pagina 25

Pag. 2

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CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 26 AGOSTO 2016

LA SETTIMANA IN BREVE

Amici e Colleghi,

Riprendiamo la nostra settimanale con un riepilogo delle novità di agosto e con un accenno a quello che ci aspetta il mese di settembre.

Il mese di settembre si presenta infatti con due scadenze piuttosto impegnative: la presentazione delle dichiarazioni in due date: il modello 770 entro il 15 settembre e i

modelli Unici entro il 30 settembre; l’assegnazione/cessione agevolata dei beni ai soci entro il 30 settembre: per questo

adempimento è stata chiesta una proroga al 30 novembre e si auspica possa essere concessa presto, in modo da poter fare tutte le valutazioni con un po’ di calma.

Oltre al decreto di proroga si spera arrivino i chiarimenti su aspetti operativi ancora poco chiari non affrontati dalla circolare emanata il mese di giugno.

Ma veniamo ora al mese di agosto che ha visto l’approvazione di due importati leggi: il decreto legislativo sugli enti locali  (DL 113/2016) e la legge di riordino dell’agricoltura (L. 154/2016).

Decreto Enti locali e riapertura rateizzazioni per contribuenti decadutiIl decreto legislativo sugli enti locali, pubblicato in Gazzetta il 20 agosto, in sede di

conversione è stato arricchito di un nuovo articolo il 13 bis che ha riaperto la possibilità di rateizzare per contribuenti decaduti di precedenti rateizzazioni con Equitalia.

La domanda di rateizzazione, se presentata entro il 20 di ottobre, consente di accedere al nuovo piano di rientro senza dover saldare le rate scadute della precedente rateizzazione. Dopo il 20 ottobre invece la rateizzazione può essere concessa ma solo a condizione che vengano saldate le rate scadute.

Sul sito di Equitalia sono già pronte le istruzioni e il modello.

Approvata la legge sulla semplificazione e razionalizzazione in agricolturaLa legge sulla semplificazione in agricoltura è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale

n.186 del 10 agosto 2016, apporta molte novità in agricoltura e lascia spazio a molti cambiamenti futuri attraverso numerose deleghe al Governo.

Oltre a numerose disposizioni riguardanti incentivi o agevolazioni per singoli prodotti, le principali novità che entrano in vigore già dal 25 agosto riguardano:

semplificazioni in materia di controlli; come ad esempio l'esonero dall'obbligo di accompagnamento con il passaporto per i bovini destinati alla sola commercializzazione nazionale; 

l'introduzione della parità tra i sessi nei consorzi di tutela; l'estensione della prelazione agraria anche per gli imprenditori agricoli professionali

(IAP) (prima riservata solo ai coltivatori diretti);

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CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 26 AGOSTO 2016

la riduzione dei termini per i procedimenti amministrativi (passano da 180 a 60); la nascita del SIB il sistema informativo per il biologico a sostegno dell'agricoltura e

dell'acquacoltura biologiche; la modifica dei contributi dovuti dal 2017 al CONOE(Consorzio nazionale di raccolta e

trattamento degli oli e dei grassi vegetali animali esausti); l'istituzione della Banca delle terre agricole con l'inventario completo per la domanda e

l'offerta dei terreni e delle imprese agricole.

Fiscalità InternazionaleAnche sul versate Fiscalità internazionale due avvenimenti importanti: la pubblicazione di

una corposa circolare sulla disciplina CFC e un decreto con l’elenco dei Paesi White List.

La Circolare 35E del 4 agosto è un vero e proprio compendio della disciplina da applicare alle CFC - Controlled Foreign Companies (CFC), necessaria per chiarire l’accavallarsi di modifiche che si sono succedute nel 2015 e 2016.

Superate le black e white list,  per stabilire se un paese è a fiscalità privilegiata, ai fini dell’applicazione della disciplina CFC, occorre dal 1 gennaio 2016 fare riferimento esclusivamente al livello nominale di tassazione che non deve essere inferiore al 50% di quello applicabile in Italia.

La Legge di stabilità 2016 ha inoltre escluso dalla nozione di paesi con regimi fiscali privilegiati,  gli Stati membri dell’Unione Europea o dello Spazio Economico europeo che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, estendendo tale nozione anche all’esercizio 2015.

La Circolare precisa che tra i Paesi SEE trasparenti, oltre all’Islanda e alla Norvegia, può essere incluso anche il Liechtenstein.

Dal 2016 quindi anche il criterio dello scambio di informazioni è abolito: per individuare i regimi a fiscalità privilegiata non bisogna più fare riferimento a specifici provvedimenti amministrativi,  ma è lo stesso contribuente destinatario  delle norme CFC che deve verificare che il “livello nominale di tassazione” non deve essere  inferiore al 50% dell'aliquota nominale italiana.

Il socio residente in Italia deve pertanto effettuare  un monitoraggio costante dell’aliquota nominale del Paese di localizzazione della controllata.

White ListIl decreto 9 agosto pubblicato in gazzetta il 22 agosto contiene l’elenco dei paesi

collaborativi – White List - ai fini della non  applicazione dell'imposta sostitutiva sugli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari,  pubblici  e  privati,  percepiti  da soggetti residenti in Paesi che consentono  un  adeguato  scambio  di informazioni.

L’impatto di questa lista tuttavia ha riflessi anche su altri adempimenti, come ad esempio la compilazione del quadro RW, che prevede l’indicazione delle partecipazioni in società straniere con modalità diverse a secondo che si tratti di paesi collaborativi o non collaborativi.

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CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 26 AGOSTO 2016

Strutture autorizzate: obbligo dal 2016 di invio dati sanitariDa ultimo vi segnaliamo un decreto del 2 agosto che detta le istruzioni per le strutture

autorizzate che sono obbligate dal 2016 alla trasmissione delle spese sanitarie al sistema TS. Queste strutture devono registrarsi al sistema TS entro il 30 settembre 2016.

L’obbligo di trasmissione delle spese sanitarie, da effettuar entro il termine massimo del 31 gennaio 2017, riguarderà le seguenti categorie:

ASL; aziende ospedaliere; istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e dei  policlinici  universitari; farmacie pubbliche e private; presidi  di  specialistica  ambulatoriale; strutture per l'erogazione delle prestazioni di assistenza  protesica e  di  assistenza  integrativa; altri  presidi  e   strutture accreditati per l'erogazione dei servizi sanitari; iscritti all'albo dei

medici chirurghi e degli odontoiatri; strutture autorizzate per l'erogazione dei servizi sanitari e non accreditate (per le spese sanitarie

2016).

Un augurio di buon lavoro dalla Redazione

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CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 26 AGOSTO 2016

INFORMAZIONE FISCALE

Ai Sig.ri ClientiLoro Sedi

OGGETTO: 770/2016: proroga al 15 settembre

Il termine di presentazione del modello 770/2016, in scadenza il 22 agosto 2016, slitta al 15 settembre 2016 per effetto del DPCM 26.07.2016.

Con la proroga della dichiarazione, slitta alla stessa data anche il termine ultimo per:

ravvedersi con la sanzione del 3,75% sulle ritenute omesse del 2015; presentare la dichiarazione omessa dell'anno scorso (Mod. 770/2015), con la

riduzione a metà delle relative sanzioni, che saranno comunque irrogate dall'Ufficio.

770/2016: LA PROROGA AL 15.09.2016

770/2016 PROROGATO AL 15 SETTEMBRE

2016

Il modello 770/2016 doveva essere presentato entro il 22 agosto1, tuttavia per effetto del DPCM 26.07.2016, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 29.07.2016, il termine è stato posticipato al 15 settembre 2016.

SANZIONI OMESSA PRESENTAZIONE

DEL MOD. 770/2016

L'omessa presentazione del modello 770/2016 comporta l'applicazione della sanzione2:

dal 120% al 240% dell'ammontare delle ritenute non versate, con un minimo di 250 Euro;

da 250 Euro a 1.000,00 Euro nel caso in cui le ritenute siano state versate.

Scatta il reato penale, in caso di omessa presentazione del modello 770, se l'ammontare delle ritenute non versate è superiore a 50mila euro. In tal caso il reato si consuma non alla data di scadenza del modello 770 (quest'anno il 15.09.2016), ma al 90° giorno successivo (quindi il 14.12.2016). Infatti, entro tale arco di tempo, il contribuente può presentare la c.d. dichiarazione tardiva.

PROROGA AL 15.09.2016 ANCHE

PER IL RAVVEDIMENTO DELLE RITENUTE

2015

Il termine di invio del modello 770/2016, che ora è il 15.09.2016 anziché il 22.08.2016, costituisce anche l’ultimo giorno per poter sanare, con l'applicazione della sanzione del 3,75%, eventuali irregolarità nel versamento delle ritenute del 2015, e procedere alla compilazione corretta del mod. 770/2016, prima del suo invio. Ai fini del ravvedimento, infatti, rilevano le eventuali proroghe relative all'invio del modello 770.

Entro il 15.09.2016, quindi, i sostituti d’imposta che non 1 Termine così slittato a causa di due coincidenze: la cadenza festiva del 31 luglio, la sospensione feriale fino al 20 agosto, e la festività del 21 agosto. 2Art. 1 comma 1 D.lgs. 471/1997.

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CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 26 AGOSTO 2016

avessero versato in tutto o in parte le ritenute alla fonte operate nel periodo d’imposta 2015, potranno regolarizzarsi con il ravvedimento operoso, versando:

le ritenute operate ma non versate; la sanzione del 30% in misura ridotta ad 1/8, quindi pari al

3,75% dell’importo non versato, se il pagamento avviene entro il termine di presentazione della dichiarazione (mod. 770) relativa all’anno in cui è stata commessa la violazione (in questo caso 2015). Nel mod. F24 deve essere indicato il codice tributo "8906";

gli interessi moratori al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito. Gli interessi da ravvedimento per i versamenti delle ritenute da parte dei sostituti devono essere versati cumulativamente al codice tributo riconducibile alla ritenuta omessa.

E' bene ricordare che se entro i termini di presentazione del modello 770/2016 (quindi entro il 15.09.2016), risultano omesse ritenute del 2015 per importi superiori a 150mila Euro, scatta il reato penale e si è puniti con la reclusione da sei mesi a due anni. Perché la fattispecie di reato si concretizzi è sufficiente che le ritenute siano dovute in base al modello 770, non essendo più necessario che risultino anche dalla certificazione rilasciata dai sostituti (come previsto nella disciplina previgente).

Pertanto è possibile, entro il 15.09.2016, porre rimedio versando le ritenute per un ammontare che permetta di scendere sotto la cifra di 150mila Euro.

MOD. 770/2015 OMESSO ENTRO IL 15.09.2016, CON

SANZIONI RIDOTTE

Per effetto di quanto previsto dal D.lgs. 158/2015, inoltre, è possibile presentare la dichiarazione omessa entro il termine di presentazione del periodo d'imposta successivo con la riduzione alla metà delle sanzioni previste. Pertanto entro il 15.09.2016 sarà possibile presentare il modello 770/2015 omesso, senza ravvedimento operoso, ma con applicazione delle sanzioni da parte dell'Ufficio ridotte della metà.

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento Distinti saluti

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CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 26 AGOSTO 2016

INFORMAZIONE FISCALE

Ai Sig.ri ClientiLoro Sedi

OGGETTO: Rimborso Canone RAI addebitato in bolletta e non dovuto

In questo periodo stanno arrivando le bollette di energia elettrica in cui è compreso anche l'importo relativo al canone di abbonamento RAI TV.

Si ricorda, infatti, che da quest'anno il canone verrà addebitato direttamente dall’azienda fornitrice di energia elettrica, che poi si occuperà di riversarlo all'erario.

L'importo che risulta in bolletta quest'anno, in via del tutto eccezionale, comprende tutte le rate scadute fino al 1° luglio 2016. Mentre a regime è previsto che sarà addebitato in 10 rate mensili, da gennaio ad ottobre.

Coloro che erano in possesso dei requisiti di esenzione, avrebbero dovuto procedere all'invio della dichiarazione di non detenzione entro il 16.05.2016, in via telematica o per posta ordinaria.

L'Agenzia delle Entrate ha recentemente pubblicato le modalità con cui richiedere il rimborso del canone, nel caso in cui sia stato addebitato in bolletta ma non risulti dovuto.

RIMBORSO CANONE RAI ADDEBITATO IN BOLLETTA E NON DOVUTOCANONE RAI: LE

NOVITA' DAL 2016 Quest'anno sono entrate in vigore importanti novità sul canone RAI, finalizzate a combatterne l'evasione.

Dal 1° gennaio 2016 l'esistenza di un'utenza per la fornitura di energia elettrica nel luogo in cui un soggetto ha la propria residenza anagrafica, fa scattare la presunzione di detenzione di un apparecchio ricevente e, quindi, fa scattare l'obbligo di pagamento del canone RAI.

Per i titolari di utenza di fornitura di energia elettrica, il pagamento del canone RAI avviene previo addebito dello stesso nelle fatture emesse dall’azienda fornitrice dell’energia elettrica, di cui costituirà voce distinta e non imponibile ai fini fiscali.

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CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 26 AGOSTO 2016

Il pagamento sarà dilazionato in 10 rate mensili (da gennaio a ottobre), addebitate sulle fatture emesse dall'impresa fornitrice di energia elettrica aventi scadenza del pagamento successiva alla scadenza delle rate. Tuttavia, in sede di prima applicazione delle novità sul canone RAI, nella prima fattura successiva al 1° luglio 2016 saranno cumulativamente addebitate tutte le rate scadute fino a tale data.

Dal 2016, inoltre, il canone di abbonamento RAI per uso privato è stato ridotto a € 100, anziché € 113,50.

Per superare la presunzione di detenzione di apparecchi televisivi, e non pagare il canone, era necessario presentare entro il 16.05.2016 la dichiarazione di non detenzione. Tale dichiarazione doveva essere presentata anche nel caso - sicuramente più frequente - di titolarità di più contratti per utenza elettrica residente, nella stessa abitazione o in abitazioni diverse. Si ricorda, infatti, che il canone è dovuto una sola volta per ogni famiglia anagrafica. Per famiglia anagrafica si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincolo affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune (art. 4 D.p.r. 223/1989).

Le famiglie che, pur avendo presentato la dichiarazione di non detenzione dell’apparecchio o di sussistenza di altra utenza elettrica, si sono viste addebitare nella bolletta il canone e hanno effettuato il pagamento, possono presentare domanda di rimborso, secondo le modalità definite con il provvedimento del 02.08.2016.

MODALITÀ DI RIMBORSO DEL

CANONE RAIL'Agenzia delle Entrate, con provvedimento del 02.08.2016, ha definito le modalità per chiedere il rimborso del canone RAI versato, e non dovuto, addebitato nella bolletta elettrica.

Per richiedere il rimborso occorre presentare apposita istanza, approvata con il provvedimento del 2.8.2016:

telematicamente: direttamente dal titolare del contratto di fornitura di energia

elettrica (o dagli eredi) utilizzando le credenziali Entratel o Fisconline;

tramite intermediario abilitato, appositamente delegatoutilizzando l'applicazione web che sarà resa disponibile a partire dal 15.09.2016;

mediante servizio postale con raccomandata, all'indirizzo:

Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale 1 di Torino, Ufficio di Torino 1, S.A.T. - Sportello abbonamenti TV - Casella Postale 22 - 10121 Torino

allegando all'istanza una copia del valido documento di riconoscimento.

L'istanza si intenderà validamente presentata:

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CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 26 AGOSTO 2016

nel caso di invio telematico, alla data risultante dalla ricevuta telematica rilasciata dall'Agenzia delle Entrate, attestante la corretta trasmissione dell'istanza di rimborso;

nel caso di invio tramite posta, nella data di spedizione risultante dal timbro postale.

Si considerano valide anche le istanze di rimborso presentate tramite servizio postale, anche prima della data di pubblicazione del provvedimento del 2.8.2016.

L'istanza è disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate o sul sito del Canone RAI.

COMPILAZIONE ISTANZA DI RIMBORSO

Nell'istanza di rimborso vanno indicati: i dati anagrafici del soggetto richiedente e il suo indirizzo e-mail; il codice fiscale dell'intermediario e la data di assunzione

dell'impegno a trasmettere l'istanza, nel caso in cui l'intermediario sia delegato all'invio telematico dell'istanza;

l'anno d'imposta cui si riferisce il canone tv; l'importo totale del rimborso richiesto; il codice del POD (punto di prelievo - informazione presente in

fattura/bolletta). Se il codice POD è lo stesso per tutte le fatture, basta indicarlo una sola volta nella prima riga;

il numero identificativo delle fatture/bollette in cui è addebitato il canone di cui si richiede il rimborso (informazione presente in fattura/bolletta);

l'importo del canone di cui si chiede il rimborso per ciascuna fattura,

i motivi per cui si chiede il rimborso, riportando uno dei seguenti codici:

1 Il richiedente, o altro componente della famiglia, è in possesso dei requisiti di esenzione3 (ultra 75enne con reddito complessivo familiare non superiore a 6.713,98 Euro) ed è stata presentata apposita dichiarazione sostitutiva;

2 il richiedente, o altro componente della famiglia, è in possesso dei requisiti di esenzione per effetto di convenzioni internazionali (es. diplomatici e militari stranieri) ed è stata presentata apposita dichiarazione sostitutiva;

3 il richiedente, o altro componente della famiglia, ha pagato il canone sia mediante addebito sulle fatture/bollette di energia elettrica sia tramite altre modalità (es. addebito sulla pensione);

4 il richiedente ha pagato il canone mediante addebito sulle fatture/bollette di energia elettrica, e un altro componente della stessa famiglia anagrafica ha pagato il canone mediante addebito sulla fattura/bolletta relative ad un'utenza elettrica a lui stesso

3 Art. 1 co. 132 L. 244/2007.

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CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 26 AGOSTO 2016

intestata.Nel caso in cui si indichi il motivo "4", occorre indicare anche:

il codice fiscale del familiare a cui è stato addebitato il canone;

il periodo in cui sussistono i presupposti della richiesta. In particolare al campo: "data inizio", la data da cui vi è appartenenza alla stessa

famiglia anagrafica (se l'appartenenza ricorre da date precedenti il 1° gennaio 2016, convenzionalmente si può indicare la data 01/01/2016);

"data fine", la data in cui è avvenuta la cessazione dello stato di appartenenza alla stessa famiglia anagrafica. Se, alla data di presentazione dell'istanza, tale presupposto di appartenenza sussiste ancora, tale campo non va compilato.

5 il richiedente ha presentato la dichiarazione sostitutiva di non detenzione da parte propria e dei componenti della sua famiglia anagrafica

6 altri motivi diversi dai precedenti. Nel caso in cui si indichi il motivo "6", nell'apposito spazio in bianco, può essere inserita una sintetica descrizione del motivo per cui si richiede il rimborso del canone di abbonamento.

COME AVVIENE IL RIMBORSO

Il rimborso viene effettuato da parte delle imprese elettriche, mediante l'accredito sulla prima fattura/bolletta utile, o attraverso altre modalità purché venga assicurata l'effettiva erogazione del rimborso entro 45 giorni dalla ricezione, da parte delle imprese elettriche, delle informazioni utili all'effettuazione del rimborso, trasmesse dall'Agenzia delle Entrate.

Nel caso in cui il rimborso da parte delle società elettriche non dovesse andare a buon fine, verrà pagato direttamente dall'Agenzia delle Entrate.

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento Distinti saluti

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CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 26 AGOSTO 2016

INFORMAZIONE FISCALE

Ai Sig.ri ClientiLoro Sedi

OGGETTO: Novità Legge agricoltura (L. 154/2016)

Il 25 agosto è entrata in vigore la Legge 154/2016-Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale.

La legge, approvata il 28 luglio 2016 e pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 10 agosto 2016, oltre a contenere molte novità, che saranno di seguito riepilogate, prevede numerose deleghe al Governo, che quest'ultimo è chiamato a realizzare tramite decreti legislativi attuativi. Le deleghe riguardano in particolare:

il riordino e la semplificazione della normativa in materia di agricoltura, silvicoltura e filiere forestali;

le società di affiancamento per le terre agricole (tra agricoltori in pensione o ultra-sessantacinquenni e giovani imprenditori agricoli);

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CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 26 AGOSTO 2016

il riordino degli enti, società e agenzie vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per il riassetto del settore ippico e per il riordino dell’assistenza tecnica agli allevatori e la revisione della disciplina sulla riproduzione animale,

il riordino degli strumenti di gestione del rischio in agricoltura e per la relazione dei mercati.

NOVITÀ LEGGE AGRICOLTURA (L. 154/2016)

ESTENSIONE PRELAZIONE

AGRARIA AGLI IAP

È stata estesa la prelazione agraria anche per gli IAP (imprenditori agricoli professionali) iscritti alla previdenza agricola e proprietari di terreni confinanti con fondi offerti in vendita, purché sugli stessi non siano insediati mezzadri, coloni, affittuari, compartecipanti o enfitueti coltivatori diretti.

CONSORZI DI TUTELA PER DOP E IGP

Per tutti i prodotti agroalimentari e i vini DOP(denominazione di origine protetta) e IGP (indicazione geografica protetta), viene estesa la possibilità di costituire un consorzio di tutela riconosciuto dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

PASSAPORTO ANIMALI DI

SPECIE BOVINA

Gli animali di specie bovina destinati alla sola commercializzazione nazionale sono esonerati dall’obbligo di accompagnamento del passaporto. Pertanto i detentori di animali di specie bovina sono responsabili della tenuta dei passaporti solo per gli animali destinati al commercio intracomunitario

PARITÀ TRA I SESSI NEI

CONSORZI DI TUTELA

Viene esteso l’obbligo della parità tra i sessi tra gli amministratori nei consorzi di tutela con conseguenti modifiche statutarie. In particolare lo statuto dei consorzi di tutela deve:

prevedere che il riparto degli amministratori da eleggere sia effettuato in base a un criterio che assicuri l'equilibrio tra i sessi;

assicurare il rispetto della composizione degli organi sociali, anche in caso di sostituzione, per tre mandati consecutivi a partire dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

Attenzione: i consorzi di tutela devono adeguare i propri statuti entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge cioè entro il 25 febbraio 2017.

DIMINUZIONE TERMINI

PROCEDIMENTISono diminuiti i termini per i procedimenti amministrativi di un terzo, passando dagli attuali 180 giorni a 60 giorni.

ISTITUZIONE DEL SIB

Viene istituito il SIB: Sistema Informativo per il Biologico, che utilizzando l’infrastruttura del SIAN (Sistema Informativo Agricolo Nazionale) gestisce i procedimenti amministrativi degli operatori e degli organismi di controllo per lo svolgimento di attività agricole e di acquacoltura con metodo biologico. Inoltre, sulla base delle informazioni presenti nel SIB viene istituito, un elenco pubblico degli operatori dell’agricoltura e dell’acquacoltura biologiche.

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CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 26 AGOSTO 2016

MODIFICA CONTRIBUTI AL

CONOE

Dal 2017 sono stati modificati i contributi dovuti al CONOE (Consorzio Nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali animali esausti). I contributi sono:

dovuti in occasione della prima immissione del prodotto, sfuso o confezionato, nel mercato nazionale,

versati al CONOE con cadenza trimestrale, Evidenziati in fattura tramite la dicitura: Contributo ambientale sugli oli

e grassi animali e vegetali per uso alimentare assolto.In particolare dal 2017 i contributi saranno i seguenti:

Bene Contributooli di oliva vergini e olio di oliva, in confezioni di capacità superiore a 5 litri

euro 0,0102/kg

oli vegetali, diversi da quelli di cui alla lettera a), in confezioni di capacità superiore ad 1 litro

euro 0,0108/kg

grassi animali e vegetali in confezioni di capacità superiore a 500 grammi

euro 0,0005/kg

oli extravergini di oliva euro 0,0102/kg

ISTITUZIONE DELLA BANCA DELLE TERRE

AGRICOLE

E’ stata istituita la Banca delle terre agricole con l’obiettivo di costituire un inventario completo della domanda e dell'offerta dei terreni e delle aziende agricoli, che si rendono disponibili anche a seguito di abbandono dell'attività produttiva e di prepensionamenti. Nell’inventario è data pubblicità alle informazioni su:

le caratteristiche naturali, strutturali ed infrastrutturali dei terreni e delle terre agricole;

le modalità e condizioni di cessione e di acquisto dei terreni e delle terre agricole;

le procedure di accesso alle agevolazioni.La Banca delle terre agricole è istituita presso l'ISMEA (Istituto di

Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare), entro il 25 novembre 2016; ed è accessibile a titolo gratuito nel sito internet dell'ISMEA per tutti gli utenti registrati.

CONTRATTI DI RETE NEL SETTORE

AGRICOLO, FORESTALE E

AGROALIMENTARE-ASSUNZIONE CONGIUNTA DI LAVORATORI

Qualora una rete di imprese abbia acquisito la soggettività giuridica, entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale l'organo comune deve redigere una situazione patrimoniale, osservando le disposizioni relative al bilancio di esercizio della società per azioni, e la deposita presso l'ufficio del registro delle imprese del luogo ove ha sede.

In merito al tema dell’assunzione congiunta di lavoratori viene precisato che le imprese agricole, comprese quelle:

costituite in forma cooperativa, appartenenti allo stesso gruppo, o riconducibili allo stesso proprietario, o a soggetti legati tra loro da un vincolo di parentela o di affinità entro il

terzo grado, possono procedere congiuntamente all'assunzione di

lavoratori dipendenti per lo svolgimento di prestazioni lavorative

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presso le relative aziende. L'assunzione congiunta può essere effettuata anche da imprese legate da un contratto di rete, quando almeno il 40 per cento di esse sono imprese agricole.

INTERVENTI FINANZIARI A

SOSTEGNO DELLE IMPRESE

AGRICOLE

L'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) può effettuare interventi finanziari, a condizioni agevolate o a condizioni di mercato:

in società, sia cooperative che con scopo di lucro, economicamente e finanziariamente sane, che operano nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura, nonché dei beni prodotti nell'ambito delle relative attività agricole individuati ai sensi dell'articolo 32, comma 2, lettera c), del TUIR (DPR 917/86),

in società il cui capitale sia posseduto almeno al 51 % da imprenditori agricoli, cooperative agricole a mutualità prevalente e loro consorzi o da organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi della normativa vigente, o in cooperative i cui soci siano in maggioranza imprenditori agricoli, economicamente e finanziariamente sane, che operano nella distribuzione e nella logistica, anche su piattaforma informatica, dei prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura.

MODIFICHE PER SPECIFICI SETTORI

Sono inoltre introdotte modifiche ai seguenti settori: pomodoro e derivati, riso; burro; apicoltura; birra artigianale; fungo cardoncello e altri prodotti artigianali; fauna selvatica; pesca e acquacoltura.

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento Distinti saluti

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SAPERE PER FARE

DETASSAZIONE PREMI DI PRODUTTIVITÀ

INTRODUZIONE

La detassazione dei premi di produttività è una disciplina conosciuta in ambito fiscale perché, introdotta nel 2008, è stata prorogata di anno in anno. Solo l'anno scorso (2015), la Finanziaria non l'ha riproposta. Quest'anno, invece, è stata riammessa4, con una struttura analoga a quella degli anni precedenti ma con importanti novità, come l'estensione dell'agevolazione alla partecipazione agli utili dell'impresa da parte dei lavoratori.

La disciplina, prevista nella Legge di Stabilità 2016, è stata attuata con Decreto del 25.03.2016; successivamente è stata pubblicata anche la Circolare 28/E del 15.06.2016 dell'Agenzia delle Entrate, in cui sono stati chiariti molti aspetti legati all'operatività della detassazione.

INDICE DELLE DOMANDE

1. Cosa si intende per detassazione dei premi di produttività?

2. Cosa si intende per premi di produttività?

3. L'agevolazione si applica solo ai premi di produttività?

4. Quali sono le condizioni per poter applicare la detassazione?

5. Qual è l'ammontare massimo su cui è possibile applicare la detassazione?

6. Come si applica l'imposta sostitutiva?

7. Qual è la decorrenza del regime agevolato?

DOMANDE E RISPOSTE

D.1. COSA SI INTENDE PER DETASSAZIONE DEI PREMI DI PRODUTTIVITÀ?

R.1. La detassazione dei premi di produttività è quella disciplina secondo cui determinate somme di denaro, erogate ai dipendenti del settore privato, possono essere tassate

4 Art. 1 commi da 182 a 190 L. 208/2015.

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con aliquota sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali, al posto della tassazione ordinaria. L'aliquota sostitutiva è pari al 10%, notevolmente più bassa rispetto agli scaglioni Irpef. Questa agevolazione è stata introdotta nel 2008 con la Finanziaria, e poi prorogata di anno in anno fino al 2014. Quest'anno, con la Legge di Stabilità 2016, è stata riproposta dopo un anno di assenza (il 2015) prevedendo che l'imposta sostitutiva si applichi: ai lavoratori dipendenti del settore privato, con reddito di lavoro dipendente non

superiore a 50.000 Euro; per un importo massimo complessivo lordo di 2.000 Euro, estendibile a 2.500 Euro per

le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro.

D.2. COSA SI INTENDE PER PREMI DI PRODUTTIVITÀ?

R.2. I premi di produttività sono somme di ammontare variabile erogate in base ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione5. Spetta alla contrattazione aziendale/territoriale prevedere dei criteri di misurazione e verifica di tali incrementi, che possono essere ad esempio:

l'aumento della produzione, un risparmio dei fattori produttivi, il miglioramento della qualità dei prodotti e dei processi.

L'agevolazione quest'anno esclude la c.d. "retribuzione di produttività"6, pertanto sono escluse le voci retributive aggiuntive come ad esempio le maggiorazioni di retribuzione, gli straordinari, corrisposti a seguito di un processo di riorganizzazione del lavoro.Affinché si applichi il beneficio fiscale, è necessario che:

nell’arco di un periodo congruo, definito nell’accordo, sia stato realizzato l’incremento di almeno uno degli obiettivi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione;

tale incremento possa essere verificato attraverso indicatori numerici definiti dalla stessa contrattazione collettiva.

Ai fini della determinazione dei premi di risultato deve essere computato il periodo obbligatorio di congedo di maternità. In questo modo si esclude che eventuali indicatori stabiliti dalla contrattazione di secondo livello, riferiti ai giorni di presenza, possano penalizzare le assenze di maternità.

D.3. L'AGEVOLAZIONE SI APPLICA SOLO AI PREMI DI PRODUTTIVITÀ?

R.3. No. La Legge di Stabilità 2016 ha esteso l'agevolazione anche alle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa. Con tale espressione il legislatore

5 Art. 2 Decreto 25.03.2016.6 Definita dal Dpcm 22.01.2013.

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CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 26 AGOSTO 2016non intende l'attribuzione di quote di partecipazione al capitale sociale, ma la modalità di retribuzione, ossia la possibilità che il prestatore di lavoro sia retribuito (in tutto o in parte) anche con la partecipazione agli utili. Ai sensi dell’articolo 2102 del codice civile, la partecipazione agli utili è determinata in base:

agli utili netti dell'impresa, in base agli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato e pubblicato, per le

imprese soggette alla pubblicazione del bilancio.Poiché la partecipazione agli utili dell’impresa è una fattispecie distinta dalla corresponsione dei premi di produttività, l'agevolazione è ammessa a prescindere dagli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione che devono, invece, ricorrere in caso di corresponsione dei premi di risultato, agevolabili anche per le imprese in perdita.Si ritiene inoltre che, come per il passato (cfr. circolare 3/E del 2011, paragrafo 3.1.), possono essere ammessi all'agevolazione anche i ristorni ai soci lavoratori di cooperative7, purché conformi alle previsioni introdotte dalla legge di Stabilità per il 2016 e dal Decreto del 25.03.2016.

D.4 QUALI SONO LE CONDIZIONI PER POTER APPLICARE LA DETASSAZIONE?

R.4 Per poter applicare la detassazione è necessario rispettare una serie di condizioni, in capo sia al datore di lavoro che al dipendente:

il datore di lavoro deve appartenere al settore privato, sono escluse quindi le Amministrazioni pubbliche8;

il dipendente deve aver percepito, nell'anno antecedente a quello di percezione delle somme agevolate, reddito dipendente di importo non superiore a 50.000 Euro. In particolare occorre precisare che: la nozione di reddito dipendente in questo caso esclude le altre categorie come i redditi

assimilati a lavoro dipendente9; ai fini del calcolo del limite di 50.000 Euro vanno considerati i redditi conseguiti

nell'anno precedente a quello di applicazione dell'agevolazione:o anche se derivati da più rapporti di lavoro,o soggetti a tassazione ordinaria, mentre sono esclusi quelli a tassazione

separata;o comprensivi di pensioni e assegni10,o al lordo delle some detassate percepite nello stesso anno,o anche se prodotti all'estero e tassati in Italia sulla base delle retribuzioni

convenzionali,7 Art. 1 L. 142/2001.8 Di cui all'art. 1 comma 2 del D.lgs. 165/2001.9 Di cui all’articolo 50, comma 1, lettera c-bis, del TUIR.10 Di cui all’articolo 49, comma 2, del TUIR, equiparate ai redditi di lavoro dipendente dal medesimo articolo 49 del TUIR.

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o compresa la quota di TFR richiesta dal lavoratore e liquidata in busta paga (c.d. Qu.I.R.).

L'agevolazione si applica anche se: nell'anno antecedente non è stato percepito alcun reddito di lavoro dipendente; il limite di 50.000 Euro è stato superato per effetto di redditi diversi da quello di

lavoro dipendente; nell'anno in cui sono erogati i premi agevolati/utili, è superato il limite di 50.000

Euro. In tal caso l'agevolazione non si applica per i premi eventualmente erogati nell'anno successivo.

le somme e i valori devono essere erogati in esecuzione dei contratti aziendali o territoriali, ossia stipulati: da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale; dalle loro rappresentanze sindacali aziendali (RSA) ovvero dalla rappresentanza

sindacale unitaria (RSU).Sono escluse, dunque, le somme erogate in attuazione di accordi/contratti collettivi nazionali nonché contratti individuali plurimi.

Il contratto collettivo aziendale/territoriale deve essere depositato entro 30 giorni dalla sua sottoscrizione, insieme alla dichiarazione di conformità alle disposizioni del Decreto 25.03.2016 e delle Finanziaria 2016, sul sito internet www.lavoro.gov.it.

D.5. QUAL È L'AMMONTARE MASSIMO SU CUI È POSSIBILE APPLICARE LA DETASSAZIONE?

R.5. La detassazione si applica su un ammontare massimo di 2.000 Euro anni lordi, sia per i premi sia per gli utili.Nel caso in cui il datore di lavoro eroghi entrambi, il limite si applica alla somma delle due componenti, e non è superabile. Il limite va assunto:

al netto dei contributi previdenziali, per la quota carico del datore di lavoro e del dipendente;

al lordo della ritenuta del 10%, eventuali importi eccedenti sono assoggettati a tassazione ordinaria.

Il limite può essere esteso a 2.500 Euro in caso di coinvolgimento dei lavoratori nell'organizzazione del lavoro. Coinvolgere i lavoratori significa che questi “intervengano, operino ed esprimano opinioni che, in quello specifico contesto, siano considerate di pari livello, importanza e dignità di quelle espresse dai responsabili aziendali che vi partecipano con lo scopo di favorire un impegno “dal basso” che consenta di migliorare le prestazioni produttive e la qualità del prodotto e del lavoro”. Ne consegue che non costituiscono strumenti e modalità utili ai fini del coinvolgimento paritetico dei lavoratori i gruppi di lavoro e i comitati di semplice consultazione, addestramento o formazione.

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CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 26 AGOSTO 2016D.6. COME SI APPLICA L'IMPOSTA SOSTITUTIVA?

R.6. L'imposta sostitutiva, pari al 10%, si applica salvo espressa rinuncia scritta del lavoratore.Il lavoratore, infatti, può decidere di optare per la tassazione ordinaria se ritenuta più favorevole (ad esempio in presenza di oneri detraibili, deducibili).Le somme tassate con l'aliquota sostitutiva non concorrono alla formazione del reddito complessivo, pertanto: non rilevano ai fini della determinazione delle detrazioni commisurate al reddito (detrazioni

per carichi di famiglia o per lavoro dipendente), e ai fini della spettanza del bonus di 80 Euro; rilevano ai fini della determinazione dell'ISEE, e dell'accesso alle prestazioni previdenziali e

assistenziali. Rilevano, inoltre, ai fini del riconoscimento del diritto a percepire il bonus di 80 Euro, qualora venga meno per assenza di imposta da versare.

D.6. QUAL E' LA DECORRENZA DEL REGIME AGEVOLATO?

R.6. Il regime agevolato si applica secondo il principio di cassa, alle erogazioni effettuate nel periodo d'imposta 2016 e in quelli successivi. Se le somme ricevute si riferiscono a premi di risultato o partecipazioni agli utili relativi al 2015, l’applicazione dell'agevolazione è comunque subordinata al rispetto di tutte le condizioni previste dalla Legge di Stabilità 2016 e dal decreto interministeriale 25.03.2016. In questo caso, il deposito dei contratti, se non ancora avvenuto, va fatto entro 30 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto in esame, assieme all’autodichiarazione di conformità.

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CASI RISOLTI

C.1. ESEMPIO CALCOLO IMPOSTA SOSTITUTIVA

S.1 Considerando i seguenti dati:

Importo premio Lordo 2.209,70Aliquota contributiva 9,49%

Contributi c/Dip INPS (2000 x 9,49%) 209,70

Imponibile fiscale 2.000,00

L'imposta sostitutiva ammonta a 200 Euro (2.000×10%) e il netto dipendente diventa 1.800 Euro (2.000-200).

C.2. ESEMPIO CALCOLO IMPOSTA SOSTITUTIVA CON IMPORTO ECCEDENTE IL LIMITE TASSABILE

S.2. Considerando i seguenti dati:

Importo premio Lordo 2.450,00Aliquota contributiva 9,49%

Contributi c/Dip INPS (2450 x 9,49%) 232,51

Imponibile fiscale 2.217,49Eccedenza da assoggettare ad Irpef ordinaria 217,50

L'imposta sostitutiva ammonta a 200 Euro (2.000×10%)

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PRASSI DELLA SETTIMANA

LE CIRCOLARI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

Circolare n. 34/E del 03 Agosto 2016 L’Agenzia illustra la disciplina agevolativa, introdotta dall'articolo 1, commi da 98 a 108, della legge 208/2015, diretta a favorire gli investimenti destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo.

Circolare n. 35/E del 04 Agosto 2016 L'Agenzia illustra le principali novità introdotte dal “decreto internazionalizzazione” (Dlgs 147/2015) in materia di tassazione degli utili provenienti da Paesi a fiscalità privilegiata, sulla disciplina antielusiva delle imprese estere controllate, sulle liste di Paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni e sulla disciplina del credito per le imposte pagate all’estero.

LE RISOLUZIONI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

Risoluzione n. 65/E del 02 Agosto 2016

L'Agenzia chiarisce che i contributi versati dai pensionati, in favore dei familiari non fiscalmente a carico, al Fondo sanitario integrativo del gruppo bancario presso cui erano dipendenti, sono deducibili dal reddito complessivo, a patto che il Fondo persegua esclusivamente fini assistenziali.

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CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 26 AGOSTO 2016Risoluzione n. 66/E del 03 Agosto 2016

L'Agenzia fornisce chiarimenti in merito alla corretta valorizzazione dei costi rilevanti ai fini della determinazione del credito d'imposta ricerca e sviluppo, previsto dall’articolo 3 del Dl 145/2013, con riferimento sia al periodo d’imposta per il quale si intende fruire del bonus sia ai periodi rilevanti per il calcolo della media di riferimento (triennio precedente).

Risoluzione n. 67/E del 03 Agosto 2016

L'Agenzia istituisce il codice tributo "1538" da utilizzare per il versamento dei tributi speciali di cui ai titoli I e II della tabella A allegata al Dl 533/1954 (“tributi speciali per servizi resi dal Ministero delle finanze”) tramite il modello unificato F24 a partire dal prossimo 1° settembre.

Risoluzione n. 68/E del 04 Agosto 2016

L'Agenzia ha stabilito che la detrazione dall’Irpef delle spese per la frequenza di scuole dell’infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado, per un importo annuo non superiore a 400 euro per alunno o studente, vale anche per i servizi integrativi di assistenza alla mensa, di pre-scuola e di post-scuola. La detrazione non si applica, invece, alle spese di trasporto scolastico.

Risoluzione n. 69/E del 05 Agosto 2016

L’Agenzia delle Entrate chiarisce che la disciplina prevista dall'articolo 166-bis del Tuir, riguardante le modalità di attribuzione dei valori fiscali alle attività e passività dei soggetti che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato, si applica ai soggetti titolari di reddito d’impresa nell’ordinamento domestico, a prescindere dall’attività concretamente svolta dai medesimi.

Risoluzione n. 70/E del 08 Agosto 2016

L’Agenzia delle Entrate istituisce le nuove causali contributo per i versamenti all’Inps dei contributi a favore dei lavoratori dipendenti in aspettativa per cariche pubbliche elettive (articolo 38 della legge 488/1999), che andranno riportati nel modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”, a partire dal 5 settembre 2016

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CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 26 AGOSTO 2016I COMUNICATI STAMPA DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

Comunicato stampa del 29 Luglio 2016 L'Agenzia rende noto che dal 29.7.2016 è possibile consultare le guide su agevolazioni e altri argomenti utili per i cittadini tramite l’app dell’Agenzia per smartphone e tablet.

Comunicato stampa del 29 Luglio 2016 L'Agenzia informa che, con il provvedimento del direttore delle Entrate pubblicato il 29.07.2016, previa consultazione del Garante della Privacy, , vengono definite le modalità di utilizzo dei dati relativi alle spese sanitarie del 2016, necessarie per elaborare la dichiarazione dei redditi precompilata.

Comunicato stampa del 02 Agosto 2016

L'Agenzia, con la risoluzione n. 65/E, chiarisce che sono deducibili dal reddito i contributi versati dai pensionati, anche in favore dei familiari non a carico, al Fondo Sanitario integrativo del gruppo bancario presso cui erano dipendenti. La deducibilità è riconosciuta nel limite di 3.615,20 euro e nel rispetto delle stesse condizioni previste per i dipendenti in servizio, purché il Fondo persegua esclusivamente fini assistenziali.

Comunicato stampa del 02 Agosto 2016

L'Agenzia rende noto che è estesa anche alle società e agli enti la consultazione online gratuita delle banche dati ipotecaria e catastale. Infatti, anche le persone giuridiche registrate ai servizi telematici Entratel e Fisconline possono ora avere tutte le informazioni sul proprio patrimonio immobiliare, gratuitamente e senza recarsi in ufficio.

Comunicato stampa del 02 Agosto 2016

L'Agenzia informa che è stato approvato il modello con le relative istruzioni per la richiesta di rimborso del canone di abbonamento alla tv per uso privato indebitamente pagato attraverso l’addebito sulle fatture di energia elettrica. Il modello è disponibile sia sui siti internet dell’Agenzia delle Entrate sia su quello della Rai.

Comunicato stampa del 03 Agosto 2016

L'Agenzia fornisce chiarimenti in merito al presupposti soggettivi ed oggettivi di accesso al credito di imposta per gli investimenti nel

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CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 26 AGOSTO 2016

Mezzogiorno, prevista dalla Legge di Stabilità 2016, precisa le modalità di calcolo e di utilizzo dell’incentivo, le ipotesi di cumulo con altre agevolazioni e gli adempimenti necessari per la corretta fruizione del credito di imposta.

Comunicato stampa del 04 Agosto 2016

L'Agenzia fornisce chiarimenti sulla detrazione dall’Irpef delle spese per la frequenza di scuole dell’infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione, precisando che sono detraibili - entro il limite annuo di 400 euro per alunno o studente- le spese sostenute per i servizi scolastici integrativi.

Comunicato stampa del 04 Agosto 2016

L'Agenzia, con la circolare n.35/E, fornisce chiarimenti sulla disciplina delle Controlled Foreign Companies (CFC). Nel documento di prassi vengono esaminate le modifiche ai criteri di individuazione dei Paesi a fiscalità privilegiata, il trattamento degli utili provenienti da questi Paesi e la disciplina del credito d’imposta estero.

Comunicato stampa del 08 Agosto 2016

L'Agenzia informa che sono state pubblicate sul suo sito internet, nella sezione Cosa devi fare > Richiedere > Canone Tv > Faq , alcune delle domande più frequenti poste dai contribuenti, sul rimborso del canone Tv addebitato nella bolletta elettrica.

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Page 26: Fisco e Tasse€¦ · Web view2016/08/26  · PER IL RAVVEDIMENTO DELLE RITENUTE 2015 Il termine di invio del modello 770/2016, che ora è il 15.09.2016 anziché il 22.08.2016, costituisce

CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 26 AGOSTO 2016

SCADENZARIO

LO SCADENZARIO DAL 26.08.2016 AL 09.09.2016

Mercoledì 31 Agosto 2016 Versamento dell’imposta di registro sui contratti di locazione e affitto stipulati in data 01.08.2016 o rinnovati tacitamente a decorrere dall’01.08.2016 per i soggetti che non abbiano optato per il regime della “cedolare secca”

Mercoledì 31 Agosto 2016 Per le persone fisiche NON titolari di partita Iva tenute ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni annuali, che NON partecipano, ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR, a società, associazioni e imprese soggette agli studi di settore e che hanno scelto il pagamento rateale delle imposte versando la 1a rata entro il 16 giugno, scade il termine per il versamento della 4a rata delle imposte derivanti da UNICO, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,82%.

Mercoledì 31 Agosto 2016 Per le persone fisiche NON titolari di partita Iva tenute ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni annuali, che NON partecipano, ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR, a società, associazioni e imprese soggette agli studi di settore e che hanno scelto il pagamento rateale delle imposte versando la 1a rata entro il 18 luglio con la maggiorazione dello 0,40%, scade il termine per il versamento della 3a rata delle imposte derivanti da UNICO, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,46%.

Mercoledì 31 Agosto 2016 Per le persone fisiche NON titolari di partita Iva tenute ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni annuali, che partecipano, ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR, a società, associazioni e imprese soggette agli studi di settore e che hanno scelto il pagamento rateale delle imposte versando la 1a rata entro il 6 luglio, scade il termine per il versamento della 3a rata delle imposte derivanti da UNICO, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,60%.

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CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 26 AGOSTO 2016Mercoledì 31 Agosto 2016 Per le persone fisiche NON titolari di partita

Iva tenute ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni annuali, che partecipano, ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR, a società, associazioni e imprese soggette agli studi di settore e che hanno scelto il pagamento rateale delle imposte versando la 1a rata entro il 22 agosto con la maggiorazione dello 0,40%, scade il termine per il versamento della 2a rata delle imposte derivanti da UNICO, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,09%.

Mercoledì 31 Agosto 2016 Versamento, da parte delle imprese di assicurazione, dell'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel mese di Luglio 2016, nonché gli eventuali conguagli dell'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel mese di Giugno 2016

Mercoledì 31 Agosto 2016 Comunicazione delle operazioni di acquisto da operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nella Repubblica di San Marino annotate nei registri IVA nel mese di Luglio 2016.

Mercoledì 31 Agosto 2016 Dichiarazione mensile dell'ammontare degli acquisti intracomunitari di beni registrati nel mese di Luglio, dell'ammontare dell'imposta dovuta e degli estremi del relativo versamento (Modello INTRA 12)

Mercoledì 31 Agosto 2016 Liquidazione e versamento dell’IVA relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese di Luglio 2016 da parte degli enti non commerciali

Mercoledì 31 Agosto 2016 Termina la sospensione feriale di 31 giorni dei termini processuali amministrativi e tributari.

Giovedì 1 Settembre 2016 Riprendono a decorrere regolarmente i termini processuali, amministrativi e tributari dopo la sospensione feriale di 31 gg (dal 1° al 31 agosto)

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