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CIRCOLARE SETTIMANALE PER LO STUDIO CIRCOLARE SETTIMANALE PER LO STUDIO NUMERO 8 DEL 26 FEBBRAIO 2016 LA SETTIMANA IN BREVE LE PRINCIPALI NOTIZIE FISCALI DELLA SETTIMANA Pagina 3 LE SCHEDE INFORMATIVE LA CERTIFICAZIONE DEGLI UTILI CORRISPOSTI NEL 2015 ENTRO IL 29 FEBBRAIO Entro il prossimo 29.02.2016 (in quanto il 28 febbraio cade di domenica) i soggetti IRES che nel 2015 hanno corrisposto utili o proventi ad essi equiparati, devono rilasciare ai soggetti che li hanno percepiti, l’apposito modello di certificazione chiamato CUPE. Pagina 6 AGRICOLTURA E IVA: AUMENTO DELLE PERCENTUALI DI COMPENSAZIONE DAL 2016 Alle cessioni di latte, bovini e suini effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2016 da parte dei produttori agricoli in regime speciale IVA, si applicano le nuove percentuali di compensazione fissate dal Decreto interministeriale 26.01.2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 39 del 17.02.2016. Pagina 9 AMMORTAMENTI MAGGIORATI PER I BENI STRUMENTALI La Legge di Stabilità 2016 ha introdotto un'agevolazione importante per le imprese e i lavoratori autonomi, finalizzata ad incentivare gli investimenti. Si tratta di una maggiorazione del 40% del costo fiscalmente riconosciuto di acquisizione dei beni strumentali nuovi, in proprietà o in leasing, acquistati dal 15.10.2015 al 31.12.2016. La maggiorazione del costo consente - nel periodo d'imposta- una deduzione più elevata delle quote di ammortamento/canoni di leasing. Pagina 13 AGGIORNAMENTO CONTINUO: IL SAPERE PER FARE LE NOVITÀ DELLA DICHIARAZIONE 730/2016 - PARTE 2 Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 15 gennaio 2016, è stato approvato il modello definitivo della dichiarazione 730/2016. Quest'anno si tratta del secondo anno della dichiarazione 730 precompilata. In questa circolare settimanale terminiamo l'analisi delle novità presenti nel modello, iniziata nella nostra precedente circolare.

EDITORIALE - Fisco e Tasse€¦ · Web view2016/02/26  · La Legge di Stabilità 2016 ha introdotto un'agevolazione importante per le imprese e i lavoratori autonomi, finalizzata

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CIRCOLARE SETTIMANALE PER LO STUDIO

CIRCOLARE SETTIMANALE PER LO STUDIO

NUMERO 8 DEL 26 FEBBRAIO 2016

LA SETTIMANA IN BREVE LE PRINCIPALI NOTIZIE FISCALI DELLA SETTIMANA

Pagina 3

LE SCHEDE INFORMATIVE LA CERTIFICAZIONE DEGLI UTILI CORRISPOSTI NEL 2015 ENTRO IL 29 FEBBRAIO

Entro il prossimo 29.02.2016 (in quanto il 28 febbraio cade di domenica) i soggetti IRES che nel 2015 hanno corrisposto utili o proventi ad essi equiparati, devono rilasciare ai soggetti che li hanno percepiti, l’apposito modello di certificazione chiamato CUPE.

Pagina 6

AGRICOLTURA E IVA: AUMENTO DELLE PERCENTUALI DI COMPENSAZIONE DAL 2016Alle cessioni di latte, bovini e suini effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2016 da parte dei produttori agricoli in regime speciale IVA, si applicano le nuove percentuali di compensazione fissate dal Decreto interministeriale 26.01.2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 39 del 17.02.2016. Pagina 9

AMMORTAMENTI MAGGIORATI PER I BENI STRUMENTALILa Legge di Stabilità 2016 ha introdotto un'agevolazione importante per le imprese e i lavoratori autonomi, finalizzata ad incentivare gli investimenti. Si tratta di una maggiorazione del 40% del costo fiscalmente riconosciuto di acquisizione dei beni strumentali nuovi, in proprietà o in leasing, acquistati dal 15.10.2015 al 31.12.2016. La maggiorazione del costo consente - nel periodo d'imposta- una deduzione più elevata delle quote di ammortamento/canoni di leasing.Pagina 13

AGGIORNAMENTO CONTINUO: IL SAPERE PER FARE LE NOVITÀ DELLA DICHIARAZIONE 730/2016 - PARTE 2

Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 15 gennaio 2016, è stato approvato il modello definitivo della dichiarazione 730/2016. Quest'anno si tratta del secondo anno della dichiarazione 730 precompilata. In questa circolare settimanale terminiamo l'analisi delle novità presenti nel modello, iniziata nella nostra precedente circolare. Pagina 16

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CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 26 FEBBRAIO 2016

PRASSI DELLA SETTIMANA I COMUNICATI STAMPA DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Una sintesi dei contenuti dei Comunicati stampa dell’Agenzia in ordine cronologicoPagina 22

SCADENZARIO SCADENZARIO DAL 26.02.2016 ALL'11.03.2016

Pagina 23

Pag. 2

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CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 26 FEBBRAIO 2016

LA SETTIMANA IN BREVE

Amici e Colleghi,

Ben ritrovati! Vediamo quali sono state le principali notizie fiscali di questa settimana.

Sono stati pubblicati sul sito dell’Agenzia delle Entrate i provvedimenti definitivi relativi alla comunicazione all’Anagrafe tributaria, da parte degli operatori di ciascun settore, di spese funebri e universitarie, rimborsi per spese sanitarie e contributi versati alle forme pensionistiche complementari, relativi all’anno d’imposta 2015. I provvedimenti definitivi confermano quelli già disponibili in bozza sul sito delle Entrate. Le comunicazioni vanno effettuate entro fine mese, anche tramite intermediario, attraverso i servizi telematici dell’Agenzia (Entratel e Fisconline). Per le spese universitarie è disponibile online il modello di opposizione all’invio.

Con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 19 febbraio 2016 è stato previsto un restyling della cartella di pagamento, per renderla più chiara e fruibile, ma soprattutto più aderente al nuovo impianto normativo del contenzioso tributario e degli oneri di riscossione. Le principali modifiche hanno riguardato le Avvertenze. In particolare, dopo la revisione della disciplina dell’istituto del reclamo-mediazione, la sezione “Presentazione del reclamo-mediazione e del ricorso” è diventata “Presentazione del ricorso”, in quanto ora, per le controversie di valore non superiore a 20.000 euro, la presentazione del ricorso giurisdizionale produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell’ammontare della pretesa. Tra le modifiche, trova anche posto il nuovo limite di valore della controversia entro il quale il contribuente può agire in giudizio senza l’assistenza tecnica di un difensore, limite passato da 2.582,28 a 3.000 euro. Cambia, infine, la terminologia relativa alle somme spettanti all’agente della riscossione: la parola “compensi” si trasforma in “oneri di riscossione”.

La nuova versione della cartella di pagamento è obbligatoria a decorrere dal 1° gennaio 2016 per i ruoli consegnati dall’Agenzia delle Entrate agli agenti della riscossione.

Con un comunicato stampa di venerdì 19 febbraio, il Ministero dello Sviluppo Economico ha annunciato di aver firmato un decreto che introduce la possibilità di costituire una startup innovativa, di cui all’articolo 25 del D.L. n. 179/2012, mediante un modello standard tipizzato con firma digitale, senza la necessità di ricorrere ad un notaio. Resta ferma, comunque, la possibilità di costituire la start up per atto pubblico. Il comunicato afferma anche che con successivo decreto direttoriale sarà approvato il modello informatico e la modulistica per la trasmissione e iscrizione al Registro delle imprese, direttamente compilabile online. Gli atti potranno essere redatti direttamente dai soci della startup, oppure avvalendosi dell’Ufficio del Registro delle imprese, che autenticherà le

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CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 26 FEBBRAIO 2016sottoscrizioni e procederà in tempo reale all’iscrizione, permettendo la nascita della società contestualmente all’apposizione dell’ultima firma.

Come di consueto, a fine febbraio scade il termine per inviare telematicamente (direttamente o tramite un intermediario abilitato) la Comunicazione dati Iva relativa all'anno precedente. Quest'anno la scadenza è fissata al 29 febbraio 2016. Il 2016 è l'ultimo anno per la comunicazione dati Iva in quanto l'art. 8-bis del D.l. 192/2014 (c.d. Decreto Milleproroghe) ha differito al 2017 (al posto del 2016, come previsto dalla Legge di Stabilità 2015, art. 1 comma 641 L. 190/2014) l'abrogazione della presentazione della Comunicazione dati Iva e l'obbligo generalizzato di presentazione della dichiarazione Iva autonoma entro il mese di febbraio.

Si avvicina il termine anche per la presentazione della Certificazione Unica. In particolare, i sostituti d'imposta devono inviare la Certificazione Unica 2016 all'Agenzia delle Entrate, indicando i dati reddituali e previdenziali dei lavoratori dipendenti e assimilati, nonché di quelli relativi al lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.

Il nuovo modello di Certificazione, approvato con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 15.01.2016, è suddiviso in "Sintetico" e "Ordinario":

il sintetico deve essere consegnato ai percipienti entro il 29.02.2016; l'ordinario deve essere trasmesso telematicamente all'Agenzia delle Entrate

entro il 7 marzo 2016.

Come la Certificazione Unica, anche il modello Cupe 2016 deve essere consegnato entro il 29 febbraio 2016 in quanto il 28 febbraio, quest'anno, cade di domenica. Il modello CUPE deve essere rilasciato ai soggetti residenti in Italia, percettori di utili societari e di proventi equiparati derivanti dalla partecipazione a soggetti IRES (residenti o non), corrisposti nel 2015. La certificazione, in particolare, deve essere rilasciata in caso di corresponsione di: utili per la partecipazione in soggetti Ires, residenti o non residenti, in qualunque forma corrisposti; distribuzioni di riserve di capitale che sono considerate utili e riserve di utili; di proventi equiparati agli utili (derivanti da titoli e strumenti finanziari assimilati alle azioni, derivanti da contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza esclusi quelli con apporto di solo lavoro, remunerazione dei finanziamenti eccedenti, di cui all'art. 98 del tuir -in vigore fino al 31.12.2007- direttamente erogati dal socio o da sue parti correlate, riqualificati come utili). La certificazione, invece, non è dovuta per i proventi già assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva.

Con la Circolare n. 35 del 19 febbraio 2015, l'INPS ha fornito chiarimenti in merito al regime contributivo agevolato per artigiani e commercianti in regime forfetario, previsto dalla Legge n. 190/2014, che è stato modificato dalla Legge di Stabilità 2016. In particolare, l'INPS ha precisato che il regime previdenziale agevolato continua ad avere, anche dopo le modifiche della Legge di Stabilità 2016, carattere opzionale ed è accessibile esclusivamente su domanda: la richiesta di adesione per i soggetti già esercenti attività

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CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 26 FEBBRAIO 2016d'impresa dovrà essere effettuata tramite la presentazione di un apposito modulo entro il 28 febbraio 2016. Rispetto a quanto previsto in passato, però, la contribuzione dovuta, sia quella sul reddito entro il minimale, sia quella sul reddito eventualmente eccedente, viene ridotta del 35%.

Il Senato mercoledì 24 febbraio ha dato il via libera definitivo alla conversione in legge del Decreto Milleproroghe, confermando di fatto il testo votato due settimane fa con la fiducia alla Camera, data la ristrettezza dei tempi, che non avrebbe concesso una terza lettura alla Camera. Il testo del provvedimento dimezza le sanzioni previste per chi non è in regola con l’iscrizione al sistema telematico di tracciabilità dei rifiuti (Sistri) oppure non ha pagato il contributo. La riduzione del 50% vale per tutto il 2016 e comunque finché il sistema sarà completato.

Un augurio di buon lavoro dalla Redazione

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CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 26 FEBBRAIO 2016

INFORMAZIONE FISCALE

Ai Sig.ri ClientiLoro Sedi

OGGETTO: La certificazione degli utili corrisposti nel 2015 entro il 29 febbraio

Entro il prossimo 29.02.2016 (in quanto il 28 febbraio cade di domenica) i soggetti IRES che nel 2015 hanno corrisposto utili o proventi ad essi equiparati, devono rilasciare ai soggetti che li hanno percepiti, l’apposito modello di certificazione chiamato CUPE.

Coloro che ricevono la certificazione dovranno conservarla e utilizzare i dati in essa contenuti per la compilazione della dichiarazione annuale dei redditi UNICO 2016 o 730/2016.

Si ricorda che non è possibile ricomprendere i dati del modello CUPE nel modello di Certificazione Unica.

MODELLO CUPE 2016OGGETTO

DELLA CERTIFICAZION

E

La certificazione CUPE1 deve essere rilasciata ai soggetti residenti in Italia, percettori di utili societari e di proventi equiparati derivanti dalla partecipazione a soggetti IRES (residenti o non), corrisposti nel 2015.

L'obbligo di certificazione riguarda la corresponsione di: utili:

per la partecipazione in soggetti Ires, residenti o non residenti, in qualunque forma corrisposti;

distribuzioni di riserve di capitale che sono considerate utili e riserve di utili (art. 47, c. 1 Tuir).

esclusi: gli utili e altri proventi assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo

d’imposta o ad imposta sostitutiva; gli utili e i proventi relativi a partecipazioni detenute nell’ambito

delle gestioni individuali di portafoglio (art. 7 D. Lgs. 461/1997). di proventi equiparati agli utili:

proventi derivanti da titoli e strumenti finanziari assimilati alle azioni2;

proventi derivanti da contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza3 esclusi quelli con apporto di solo lavoro;

remunerazione dei finanziamenti eccedenti, di cui all'art. 98 1 Prevista dall’art. 4, commi 6-ter e 6-quater, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322.2 Art. 44 comma 2 lettera a) Tuir.3 Art. 44 comma 1 lettera f) Tuir.

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CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 26 FEBBRAIO 2016

del tuir (in vigore fino al 31.12.2007) direttamente erogati dal socio o da sue parti correlate, riqualificati come utili.

La certificazione non è dovuta per i proventi già assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva.

Il modello CUPE può essere rilasciato anche ai soggetti non residenti in Italia, se hanno percepito utili o proventi che scontano la ritenuta a titolo d'imposta o l'imposta sostitutiva, affinché possano ottenere, nel Paese di residenza, il credito d'imposta per quanto già versato in Italia. Se l'Italia e lo Stato di residenza del percettore è in vigore una convenzione fiscale, l'eliminazione della doppia imposizione avverrà secondo le modalità previste dalla convenzione.

TERMINE E MODALITA' DI

CONSEGNA

Entro il 28 febbraio di ogni anno, con riferimento agli utili corrisposti nell’anno precedente. Per quanto riguarda il 2016 (con riferimento agli utili corrisposti nel 2015), il termine slitta al 29.02 in quanto il 28 febbraio cade di domenica.

Il modello CUPE potrà essere rilasciato oltre che in forma cartacea anche in formato elettronico, purché sia garantita al percettore la possibilità di riceverlo, di averlo a disposizione e di stamparlo.

DATI DA INSERIRE “Dati relativi al soggetto che rilascia la certificazione”, dove devono

essere riportati il codice fiscale e l’indirizzo del soggetto che emette la certificazione. Nel campo “codice del soggetto che rilascia la certificazione” va indicato, in corrispondenza alla tipologia del soggetto emittente, il relativo codice, rappresentato dalle lettere A,B,C,D,E,F,G. I codici più ricorrenti sono:

A se la certificazione è rilasciata dalla società o ente che ha emesso i titoli, per gli utili o per i proventi equiparati dalla stessa corrisposti. La stessa codifica deve essere utilizzata in caso di interessi riqualificati ai sensi dell’art. 98 del TUIR (in vigore fino al 31 dicembre 2007);

G se la certificazione è rilasciata da una persona fisica o da un soggetto di cui all’art. 5 del TUIR in relazione a proventi derivanti da contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza in cui l’apporto sia costituito solo da capitale ovvero da capitale, opere e servizi.

Sezione I “dati relativi al soggetto emittente”dove va riportato: il codice fiscale oppure, per i soggetti non residenti, il codice di

identificazione rilasciato dall'Autorità fiscale o in mancanza quello rilasciato dall'Autorità amministrativa del Paese di residenza;

il nome/cognome o la denominazione; il codice dello Stato estero secondo la tabella allegata alle istruzioni

ministeriali del modello; domicilio fiscale del soggetto emittente qualora sia residente.

Sezione II “dati relativi all’intermediario non residente”da compilare a cura degli intermediari non residenti che hanno nominato un rappresentante fiscale in Italia ai fini dell’applicazione dell’art. 27-ter, comma 8, del D.p.r. 600/1973. In particolare:

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CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 26 FEBBRAIO 2016

punto 8 il codice Abi; punto 9 il codice identificativo internazionale Bic/Swift; punto 10 il codice fiscale italiano se attribuito o il codice identificativo

attribuito da un'Autorità amministrativa del Paese di residenza; punto 11 la denominazione della società o dell'ente; punto 12 il codice dello Stato estero secondo la tabella allegata alle

istruzioni ministeriali del modello.

Sezione III “dati relativi al percettore degli utili o degli altri proventi equiparati” dove devono essere riportati il codice fiscale e i dati anagrafici del soggetto che ha percepito gli utili/proventi equiparati. Se quest’ultimo è non residente, i seguenti punti devono essere così compilati:

punti 20 e 22, località di residenza estera e indirizzo; punto 23, codice dello Stato estero di residenza secondo la tabella

allegata alle istruzioni ministeriali del modello CUPE; punto 24, codice di identificazione rilasciato dall’Autorità fiscale o, in

mancanza, un codice identificativo rilasciato da un’Autorità amministrativa.

Sezione IV “dati relativi agli utili corrisposti e ai proventi equiparati”, dove riportare i dati relativi agli utili, in qualunque forma corrisposti, derivanti dalla partecipazione a soggetti IRES (residenti e non) esclusi gli utili assoggettati a ritenuta d'imposta o ad imposta sostitutiva. Bisognerà pertanto compilare la casella corrispondente alla forma di percezione delle somme, indicandone anche l'importo.

Annotazioni, per l’indicazione da parte del soggetto che rilascia la certificazione di eventuali ulteriori informazioni utili al percettore, per la successiva compilazione della propria dichiarazione dei redditi, quali le modalità di calcolo degli utili corrisposti, delle ritenute o imposte sostitutive applicate.

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento

Distinti saluti

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CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 26 FEBBRAIO 2016

INFORMAZIONE FISCALE

Ai Sig.ri ClientiLoro Sedi

OGGETTO: Agricoltura e IVA: aumento delle percentuali di compensazione dal 2016

Alle cessioni di latte, bovini e suini effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2016 da parte dei produttori agricoli in regime speciale IVA, si applicano le nuove percentuali di compensazione fissate dal Decreto interministeriale 26.01.2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 39 del 17.02.2016.

Le percentuali di compensazione si applicano all'ammontare imponibile delle operazioni stesse per determinare la detrazione forfetizzata dell’IVA a credito.

IVA AGRICOLTURA: AUMENTO PERCENTUALI COMPENSAZIONEDETRAZIONE IVA

A CREDITO FORFETIZZATA

PER I PRODUTTORI AGRICOLI IN

REGIME SPECIALE IVA

L'art. 34, comma 1, D.P.R. n. 633/1972 stabilisce che:"Per le cessioni di prodotti agricoli e ittici compresi nella

prima parte dell'allegata tabella A, effettuate dai produttori agricoli, la detrazione prevista nell'articolo 19 è forfettizzata in misura pari all'importo risultante dall'applicazione, all'ammontare imponibile delle operazioni stesse, delle percentuali di compensazione stabilite, per gruppi di prodotti, con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro per le politiche agricole. L'imposta si applica con le aliquote proprie dei singoli prodotti, salva l'applicazione delle aliquote corrispondenti alle percentuali di compensazione per i passaggi di prodotti ai soggetti di cui al comma 2, lettera c), che applicano il regime speciale e per le cessioni effettuate dai soggetti di cui al comma 6, primo e secondo periodo."

In sostanza, per i produttori agricoli in regime IVA speciale ai sensi dell'art. 34, D.P.R. n. 633/1972:

le cessioni di prodotti agricoli ed ittici compresi nella Tabella A, parte I, D.P.R. n. 633/1972 sono soggette ad IVA con le aliquote ordinarie;

la detrazione dell’IVA a credito è forfetizzata in misura pari all’importo derivante dall’applicazione, all'ammontare imponibile delle operazioni stesse, delle percentuali di compensazione individuate con un apposito Decreto.

Le percentuali di compensazione assumono rilevanza come aliquote IVA, invece, con riferimento a:

i conferimenti di prodotti alle cooperative e consorzi di cui al D.Lgs. n. 228/2001, alle associazioni e loro unioni in regime speciale IVA;

le cessioni effettuate da parte di produttori agricoli esonerati (volume d’affari anno precedente non superiore a € 7.000 costituito per

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CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 26 FEBBRAIO 2016

almeno 2/3 dalle cessioni di prodotti di cui alla citata Tabella A, parte I), per le quali l’acquirente emette la relativa “autofattura”.

LE NUOVE PERCENTUALI DI COMPENSAZION

E

Le percentuali di compensazione sono state inizialmente individuate, per gruppi omogenei di prodotti, dal D.M. 12.05.1992 e successivamente sono state oggetto di modifiche ad opera del D.M. 30.12.1997 e del DM 23.12.2005. Di recente, a modificare nuovamente le percentuali di compensazioni è intervenuto il D.M. 26.01.2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 39 del 17.02.2016, che ha di fatto data attuazione a quanto previsto dalla Legge di Stabilità 2016 (Legge n. 208/2015, art. 1, comma 908) e cioè che:

"Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro il 31 gennaio 2016 ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono innalzate le percentuali di compensazione applicabili a taluni prodotti del settore lattiero-caseario in misura non superiore al 10 per cento. Con lo stesso decreto e con le medesime modalità sono innalzate, per l'anno 2016, le percentuali di compensazione applicabili agli animali vivi della specie bovina e suina rispettivamente in misura non superiore al 7,7 per cento e all'8 per cento."

In attuazione di tale previsione, il D.M. 26.01.2016 ha stabilito che le seguenti nuove percentuali di compensazione:

latte fresco non concentrato né zuccherato e non condizionato per la vendita al minuto, esclusi yogurt, kephir, latte cagliato, siero di latte, latticello (o latte battuto) e altri tipi di latte fermentati o acidificati; altri prodotti compresi nel punto 9) della tabella A, parte I, D.P.R. n. 633/1972 (escluso il latte fresco non concentrato né zuccherato, destinato al consumo alimentare, confezionato per la vendita al minuto, sottoposto a pastorizzazione o ad altri trattamenti previsti da leggi sanitarie): 10%, anziché 8,80%, a decorrere dal 2016 (quindi, la misura massima consentita dalla Legge di Stabilità 2016);

animali vivi della specie bovina, compresi gli animali del genere bufalo, di cui al n. 2) della tabella A, parte I, D.P.R. n. 633/1972: 7,65%, anziché 7%, per l'anno 2016;

animali vivi della specie suina, di cui al n. 2) della tabella A, parte I, D.P.R. n. 633/1972: 7,95%, anziché 7,30%, per l'anno 2016.

PRODOTTI AGRICOLI TABELLA A, PARTE I,

D.P.R. N. 633/1972

PERCENTUALE DI COMPENSAZIONE

Vecchia Nuova

latte fresco non concentrato né zuccherato e non condizionato per la vendita al minuto, esclusi yogurt, kephir, latte cagliato, siero di latte, latticello (o latte battuto) e altri tipi

8,80%10%

a regime dal 2016

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CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 26 FEBBRAIO 2016

di latte fermentati o acidificati; altri prodotti compresi nel punto 9) della tabella A, parte I, D.P.R. n. 633/1972 (escluso il latte fresco non concentrato né zuccherato, destinato al consumo alimentare, confezionato per la vendita al minuto, sottoposto a pastorizzazione o ad altri trattamenti previsti da leggi sanitarie)

animali vivi della specie bovina, compresi gli animali del genere bufalo, di cui al n. 2)

7,00%7,65%

per il 2016

animali vivi della specie suina, di cui al n. 2)

7,30%7,95%

per il 2016

DECORRENZA ED EFFETTO

Le nuove percentuali di compensazione hanno effetto dal 1° gennaio 2016.

Ciò significa che esse andranno tenute in considerazione a partire dalla prima liquidazione IVA successiva alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del Decreto, che è avvenuta il 17 febbraio 2016 (quindi, 1 giorno dopo la scadenza del 16 febbraio per il versamento dell'IVA relativa al mese di gennaio 2016). Pertanto, delle nuove percentuali di compensazione si dovrà sicuramente tenere conto a partire:

dalla liquidazione IVA relativa al mese di febbraio 2016 (scadenza 16.03.2016);

dalla liquidazione IVA relativa al 1° trimestre 2016 (scadenza 16.05.2016).

Per quanto riguarda la scadenza già decorsa del 16.02.2016 per il versamento dell'IVA relativa al mese di gennaio 2016:

i produttori agricoli che hanno effettuato il versamento tenendo già conto delle nuove percentuali di compensazione, anche se il decreto (già firmato) non era ancora stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale, avrebbero teoricamente effettuato una liquidazione Iva regolare e non si vedrebbero applicare sanzioni, sebbene sarebbe opportuna una conferma ufficiale al riguardo;

i produttori agricoli che hanno effettuato il versamento tenendo conto delle "vecchie" percentuali di compensazione, recupereranno la differenza, cioè il maggior versamento effettuato, nel modello IVA 2017 (periodo d'imposta 2016).

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento

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CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 26 FEBBRAIO 2016 Distinti saluti

INFORMAZIONE FISCALE

Ai Sig.ri ClientiLoro Sedi

OGGETTO: Ammortamenti maggiorati per i beni strumentali

Ai fini delle imposte sui redditi (Ires ed Irpef), per i titolari di attività d'impresa o lavoro autonomo, la Legge di Stabilità 2016 (commi 91-94 L. 208/2015) consente di maggiorare il costo di acquisizione di beni strumentali nuovi del 40%, permettendo così una maggiore deduzione dei canoni di ammortamento/leasing.

La disposizione si applica ai beni strumentali nuovi, per acquisti effettuati dal 15.10.2015 al 31.12.2016.

Sono esclusi i fabbricati e le costruzioni, i beni per i quali è previsto un coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5% e i beni elencati nell'Allegato 1 della Legge di Stabilità 2016.

AMMORTAMENTI MAGGIORATI PER I BENI STRUMENTALISOGGETTI

BENEFICIARI Possono usufruire dell'agevolazione: i titolari di reddito d’impresa; i lavoratori autonomi;

a prescindere dal regime contabile adottato (contabilità ordinaria / semplificata), dalla natura giuridica, dalle dimensioni o settore di appartenenza.

Sono esclusi i soggetti in regime forfetario (di cui alla L. 190/2014), in quanto determinano il reddito applicando il coefficiente di redditività ai ricavi / compensi, e a nulla rilevano i costi effettivamente sostenuti.

Non è chiaro se l'agevolazione sia usufruibile dai contribuenti minimi, che per espressa previsione normativa non sono sottoposti agli ammortamenti. In tale regime, infatti, la spesa sostenuta per l'acquisto del bene è interamente (o al 50% nel caso di beni ad uso promiscuo) deducibile nel periodo d'imposta in cui avviene il pagamento (secondo il c.d. principio di cassa). In tal senso appare auspicabile un

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chiarimento da parte dell'Agenzia delle Entrate. BENI

AGEVOLABILI E BENI ESCLUSI

L'agevolazione riguarda gli investimenti: in beni strumentali nuovi; effettuati nel periodo 15.10.2015 – 31.12.2016.L'acquisto può essere in proprietà o in leasing.Deve trattarsi di beni strumentali, ossia di quei beni che non

vengono direttamente consumati, ma che sono utilizzati per la produzione di altri beni. Sono esclusi, pertanto, i beni merce e i materiali di consumo.

I beni strumentali, per essere agevolabili, devono possedere il requisito della novità. L’agevolazione, pertanto, non spetta per gli investimenti in beni a qualunque titolo già utilizzati. In tal caso torna utile il chiarimento offerto dall'Agenzia delle Entrate con la CM 5/2015, in cui ha affermato che il requisito della novità sussiste anche nel caso di:

beni mai entrati in funzione ed utilizzati solo a scopo dimostrativo o per esposizione;

beni complessi realizzati in economia anche con l’apporto di beni usati purché il loro costo non risulti di entità prevalente rispetto al costo complessivamente sostenuto.

Secondo la stampa specializzata sono compresi nell'agevolazione i beni di costo unitario non superiore a 516,46 Euro.

La Legge di Stabilità 2016 (comma 93 dell'art. 1) esclude esplicitamente queste categorie di beni:

fabbricati e costruzioni; beni per i quali sono stabiliti con decreto del 31.12.1988 coefficienti di

ammortamento inferiori al 6,5%; condutture utilizzate dalle industrie di imbottigliamento di acque

minerali, dagli stabilimenti balneari e termali e per la produzione e distribuzione di gas naturale;

materiale rotabile, ferroviario e tranviario ed aerei completi di equipaggio.

Più in generale sono esclusi i beni indicati nell'Allegato 3 della Legge di Stabilità.

Per fruire dell'agevolazione è necessario che gli acquisti siano effettuati dal 15.10.2015 al 31.12.2016.

Per determinare il momento in cui l'acquisto si considera effettuato, si può prendere a riferimento, ancora una volta, un chiarimento offerto dall'Agenzia delle Entrate con la CM5/2015, in cui ha specificato che: "ai sensi delle disposizioni del richiamato articolo 109 del TUIR, le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute, per i beni mobili, alla data della consegna o spedizione, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale."

Tale criterio è funzionale all'individuazione del periodo in cui devono essere eseguiti gli investimenti, ma la fruizione dell’agevolazione decorre dal periodo d'imposta in cui il bene entra in funzione.

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L’ammortamento, infatti, decorre, ai sensi dell’art. 102, TUIR, dalla data in cui si verifica tale evento. Così, ad esempio, nel caso di beni acquistati nel 2015 (dal 15.10), per poter determinare l’ammortamento 2015 sul costo maggiorato del 40%, è necessario che gli stessi siano entrati in funzione entro il 31.12.2015.

CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIO

NE

L’agevolazione consiste nella maggiorazione del 40% del costo del bene, con rilevanza esclusivamente fiscale. Il maggior costo abbatte l'imponibile con una deduzione extracontabile, e non ha alcun effetto sulla redazione del bilancio.

Di conseguenza, per la fruizione dell’agevolazione, in deroga al principio della previa imputazione dei costi a Conto economico, dovrà essere operata una variazione in diminuzione nel mod. UNICO.

Per i beni in leasing la maggiorazione, come sottolineato da ASSILEA (Associazione Italiana Leasing) nella Circolare 29.10.2015, n. 25, opera solo sulla quota capitale dei canoni che, insieme al prezzo di riscatto coincide con il costo di acquisizione del bene. Resta fuori dal beneficio la quota interessi, che non rappresenta il costo di acquisizione del bene ma il costo del finanziamento. A tal fine:

per lo scomputo della quota interessi è utilizzabile la formula di cui al DM 24.4.98 per l’individuazione forfetaria degli interessi impliciti, ossia:

costo sostenuto dal concedente – prezzo riscatto × giorni del periodo d’impostanumero giorni durata fiscale contratto

il maggior valore dei canoni è imputato nel corso della durata fiscale del contratto di leasing; qualora la durata contrattuale sia maggiore di quella fiscale, il maggior valore imputabile ai canoni sarà ripartito lungo la durata contrattuale.

SUPER AMMORTAMENTO

PER I VEICOLILa Legge di Stabilità 2016 (art. 1 comma 92) estende l'agevolazione anche ai veicoli nuovi acquistati tra il 15.10.2015 e il 31.12.2016 prevedendo, oltre all’incremento del 40% del costo di acquisizione, anche l’aumento nella medesima misura (40%) dei limiti di deducibilità di cui all’art. 164, comma 1, lett. b), TUIR. In particolare:

AGENTI E RAPPRESENTANTI

MEZZI DI TRASPORTO

COSTO MASSIMO

FISCALMENTE RICONOSCIUTO

MAGGIORAZIO

NE DEL 40%

COSTO MASSIMO

FISCALMENTE RICONOSCIUTO

CON LA MAGGIORAZION

E

COSTO MASSIMO

FISCALMENTE DEDUCIBILE

(80%)

AUTOVETTURE E

25.822,84 10.329,14 36.151,98 28.921,58

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AUTOCARAVAN

MOTOCICLI 4.131,66 1.652,66 5.784,32 4.627,46CICLOMOTORI 2.065,83 826,33 2.892,16 2.313,73

ALTRE IMPRESE

MEZZI DI TRASPORTO

COSTO MASSIMO

FISCALMENTE RICONOSCIUTO

MAGGIORAZIO

NE DEL 40%

COSTO MASSIMO

FISCALMENTE RICONOSCIUTO

CON LA MAGGIORAZION

E

COSTO MASSIMO

FISCALMENTE DEDUCIBILE

(20%)

AUTOVETTURE E AUTOCARAVAN

18.075,99 7.230,40 25.306,39 5.061,27

MOTOCICLI 4.131,66 1.652,66 5.784,32 1.156,86CICLOMOTORI 2.065,83 826,33 2.892,16 578,43

Resta invariata la percentuale di deducibilità dei costi (ammortamenti, carburanti, manutenzioni e riparazioni, ecc.) relativi agli autoveicoli, fissata in misura pari al 20% (80% per agenti e rappresentanti).

EFFETTI

La maggiorazione opera esclusivamente ai fini del calcolo delle quote di ammortamento/canoni di leasing, pertanto non ha alcun effetto:

in sede di cessione del bene; pertanto nel determinare la plus/minusvalenza non si dovrà tener conto della maggiorazione del 40%;

ai fini del limite di deducibilità delle spese di manutenzione, pari al 5% del valore dei beni materiali ammortizzabili all’1.1;

in caso di cessione del contratto di leasing, ai fini della determinazione della relativa sopravvenienza attiva.

Inoltre, l’incremento di costo, per espressa previsione normativa, è irrilevante ai fini dell’applicazione degli studi di settore.

Le disposizioni sopra esaminate non hanno effetto sulla determinazione dell’acconto dovuto per il periodo d’imposta in corso al 31.12.2015 (2015 per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare). L’acconto dovuto per il periodo d’imposta in corso al 31.12.2016 (in generale, 2016) va determinato considerando, quale imposta del periodo precedente, quella determinata in assenza dell’agevolazione.

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento

Distinti saluti

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SAPERE PER FARE

LE NOVITA' DELLA DICHIARAZIONE 730/2016- Parte 2 -

INTRODUZIONE

Nella nostra consueta rubrica di aggiornamento, terminiamo la trattazione delle principali novità presenti nel modello 730/2016, iniziata nella nostra precedente circolare settimanale.

INDICE DELLE DOMANDE

1. Nel modello 730/2016, è possibile portare in detrazione le spese della scuola materna?

2. Nel modello 730/2016, è possibile fruire della detrazione Irpef delle spese universitarie?

3. Nel modello 730/2016 è possibile fruire della detrazione Irpef delle spese funebri sostenute per la morte di persone?

4. Qual è l'importo massimo detraibile delle erogazioni liberali alle Onlus nel modello 730/2016?

5. Qual è l'importo massimo detraibile delle erogazioni liberali ai partiti politici nel modello 730/2016?

6. Nel modello 730/2016, in che percentuali spettano le detrazioni Irpef per interventi di recupero edilizio, acquisto mobili e interventi di risparmio energetico?

7. Cos'è il nuovo credito d'imposta negoziazione assistita e arbitrato riconosciuto nel modello 730/2016?

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CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 26 FEBBRAIO 20168. Nel modello 730/2016, è possibile destinare il 2 per mille dell'Irpef ad

un'associazione culturale?

DOMANDE E RISPOSTE

D.1. NEL MODELLO 730/2016, È POSSIBILE PORTARE IN DETRAZIONE LE SPESE DELLA SCUOLA MATERNA?

R.1. Sì. Da quest'anno, nel modello 730/2016, è possibile fruire della detrazione Irpef del 19% delle spese per istruzione diverse da quelle universitarie, in particolare delle spese per la frequenza di scuole dell’infanzia del primo ciclo di istruzione (ovvero, della scuola materna, aperta ai bambini di età compresa dai 3 ai 5 anni) e della scuola secondaria di secondo grado (ovvero, della scuola superiore) del sistema nazionale di istruzione di cui all'art. 1 della Legge n. 62/2000 (quindi, scuole statali o scuole paritarie private e degli enti locali).portare in detrazione nel modello 730/2016 le spese per la scuola materna. Questa detrazione è stata prevista a partire dal 16 luglio 2015 dall'art. 1, comma 151, lett. a), Legge n. 107/2015 (la c.d. Legge "La Buona Scuola"), che ha modificato l'art. 15, comma 1, del TUIR inserendovi la nuova lett. e-bis). La detrazione spetta per un importo annuo non superiore a 400 euro per alunno o studente.Le suddette spese andranno indicate con il codice 12 nei righi da E8 a E12:

D.2. NEL MODELLO 730/2016, È POSSIBILE FRUIRE DELLA DETRAZIONE IRPEF DELLE SPESE UNIVERSITARIE?

R.2. Sì. La Legge sulla Buona scuola (Legge n. 107/2015) ha confermato la detrazione Irpef del 19% delle spese per la frequenza di corsi di istruzione universitaria presso università statali e non statali, in misura non superiore a quella stabilita per le tasse e i contributi delle università statali (art. 15, comma 1, lett. e), TUIR).

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Successivamente, la Legge di Stabilità 2016 (legge n. 208/2015), all'art. 1, commi 954, lett. b), e 955, ha stabilito che già dal 1° gennaio 2015 la detrazione spetta per le spese per frequenza di corsi di istruzione universitaria presso università statali e non statali, "in misura non superiore, per le università non statali, a quella stabilita annualmente per ciascuna facoltà universitaria con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca da emanare entro il 31 dicembre, tenendo conto degli importi medi delle tasse e contributi dovuti alle università statali". In pratica, già per il 2015, per il calcolo delle spese di università non statale detraibili non è più ammesso il ricorso ai vecchi criteri richiamati nelle Circolari 23 maggio 1987, n. 11/8/772 e 12 maggio 2000, n. 95, ovvero: le affinità dei corsi di laurea tenuti presso l’Università libera con i corsi tenuti presso una

Università statale; l’equiparazione dei corsi tenuti presso l’Università libera con i corsi, identici od affini, tenuti

presso l’Università statale ubicata nella stessa città dove aveva sede l’Università libera, ovvero situata in una città della stessa Regione;

ma occorrerà considerare la misura massima stabilita ogni anno con apposito decreto ministeriale da emanare entro il 31.12 di ogni anno. Resta fermo che le spese per università statali saranno ammesse interamente in detrazione al 19%. Le spese universitarie vanno indicate con il codice 13 nei righi da E8 a E12:

D.3. NEL MODELLO 730/2016 È POSSIBILE FRUIRE DELLA DETRAZIONE IRPEF DELLE SPESE FUNEBRI SOSTENUTE PER LA MORTE DI PERSONE?

R.3. Sì. A seguito delle modifiche apportate dalla Legge di Stabilità 2016 (Legge n. 208/2015, art. 1, comma 954) all'art. 15, comma 1, lett. d), del TUIR con effetto retroattivo dal 1° gennaio 2015, la detrazione Irpef del 19% delle spese funebri è ora riconosciuta:

per un importo non superiore ad € 1.550,00 (anziché 1.549,37 euro) per ciascun evento morte verificatosi nell’anno (tale limite resta fermo anche se più soggetti sostengono la spesa);

in relazione alla “morte di persone”, non richiedendo più, quindi, che tra il deceduto ed il soggetto che sostiene la spesa intercorra un rapporto di parentela (prima la detrazione era riconosciuta solo ai familiari di cui all’art. 433 del C.c., cioé: coniuge, figli anche adottivi e

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discendenti prossimi, genitori e ascendenti prossimi, adottanti, generi, nuore, suocero, suocera, fratelli e sorelle germani o unilaterali, affidati o affiliati).

La spesa va indicata nei righi da E8 a E12 riportando il codice 14. Si ricorda che, nel caso di più eventi morte, occorre compilare più righi da E8 a E12 riportando in ognuno di essi il codice 14 e la spesa relativa a ciascun decesso.

D.4. QUAL È L'IMPORTO MASSIMO DETRAIBILE DELLE EROGAZIONI LIBERALI ALLE ONLUS NEL MODELLO 730/2016?

R.4. Per le erogazioni liberali in denaro a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), delle iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, nei Paesi non appartenenti all’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), l'importo massimo detraibile passa quest'anno da € 2.065 a € 30.000, grazie a quanto previsto dalla Legge di Stabilità 2015 (art. 1, comma 137). L'importo va indicato nei righi da E8 a E12 con il codice 41. Si ricorda che la detrazione Irpef in questo caso è pari al 26%.

D.5. QUAL È L'IMPORTO MASSIMO DETRAIBILE DELLE EROGAZIONI LIBERALI AI PARTITI POLITICI NEL MODELLO 730/2016?

R.5. Per le erogazioni liberali in denaro a favore dei partiti politici iscritti nella prima sezione del registro nazionale di cui all’art. 4 del D.L. n. 149/2013, 28 dicembre 2013, n.149, la detrazione Irpef, pari al 26%, è ammessa per importi compresi tra € 30 euro e € 30.000. Da quest'anno (modello 730/2016), sono detraibili anche quando i relativi versamenti sono effettuati, anche in forma di donazione, dai candidati e dagli eletti alle cariche pubbliche in conformità a previsioni regolamentari o statutarie deliberate dai partiti o movimenti politici beneficiari delle erogazioni medesime (Legge di Stabilità 2015 (art. 1, comma 141).L'importo va indicato nei righi da E8 a E12 con il codice 42.

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D.6. NEL MODELLO 730/2016, IN CHE PERCENTUALI SPETTANO LE DETRAZIONI IRPEF PER INTERVENTI DI RECUPERO EDILIZIO, ACQUISTO MOBILI E INTERVENTI DI RISPARMIO ENERGETICO?

R.6. Nel quadro E, trovano spazio come di consueto le spese per interventi di recupero edilizio, acquisto mobili e interventi di risparmio energetico. Per il 2015:

è stata prorogata la detrazione nella misura maggiorata del 50% per le spese relative a interventi di recupero del patrimonio edilizio, con limite di spesa pari a € 96.000 per unità immobiliare (art. 1, comma 47, Legge di Stabilità 2015); si ricorda che la detrazione va ripartita in 10 anni;

è stata prorogata la detrazione nella misura maggiorata del 50% per le spese sostenute per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione, su un ammontare complessivo non superiore a € 10.000 (art. 1, comma 47, Legge di Stabilità 2015);

è stata prorogata la detrazione nella misura maggiorata del 65% per gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche, su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità (art. 1, comma 47, Legge di Stabilità 2015);

è stata prorogata la detrazione nella misura maggiorata del 65% per le spese relative agli interventi finalizzati al risparmio energetico degli edifici, anche se gli interventi riguardano parti comuni del condominio o interessano tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio (art. 1, comma 47, Legge di Stabilità 2015); la detrazione va ripartita in 10 anni;

è stata riconosciuta la detrazione del 65% anche per le spese sostenute per l’acquisto e la posa in opera delle schermature solari (fino ad un massimo di spesa di € 60.000) e di impianti di climatizzazione invernali dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili (fino ad un massimo di spesa di € 30.000) (art. 1, comma 47, Legge di Stabilità 2015); la detrazione va ripartita in 10 anni.

D.7. COS'È IL NUOVO CREDITO D'IMPOSTA NEGOZIAZIONE ASSISTITA E ARBITRATO RICONOSCIUTO NEL MODELLO 730/2016?

R.7. Il credito d'imposta negoziazione assistita e arbitrato è stato introdotto (inizialmente in via sperimentale) dall'art. 21-bis del D.L. n. 83/2015. In particolare, alle parti che hanno corrisposto nel 2015 il compenso agli avvocati abilitati ad assisterli in un procedimento di negoziazione assistita o agli arbitri per un arbitrato, il decreto legge riconosce, in caso di successo della negoziazione o di conclusione dell'arbitrato con lodo, un credito di imposta pari al compenso pagato fino a

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concorrenza di 250 euro, nel limite di risorse stanziate a tal fine pari a 5 milioni di euro per l'anno 2016. Beneficiano del credito d’imposta per il 2015 i soggetti che, avendone fatto richiesta dall’11 gennaio 2016 all’11 febbraio 2016, avranno ricevuto dal Ministero della Giustizia entro il 30 aprile 2016 la comunicazione attestante l’importo del credito effettivamente spettante.Il credito d'imposta va indicato nel modello UNICO o 730 ed è utilizzabile: in compensazione, per i contribuenti titolari di partita Iva; in diminuzione delle imposte sui redditi, per i contribuenti persone fisiche non titolari di

redditi d'impresa o di lavoro autonomo. A tal fine, nel modello 730/2016 è stato introdotto l'apposito rigo G11:

dove: in colonna 1 (Credito spettante): occorre riportare l’importo del credito d’imposta

risultante dalla comunicazione del Ministero della giustizia, ricevuta entro il 30 aprile 2016; in colonna 2 (di cui compensato in F24): va indicato il credito d’imposta utilizzato in

compensazione nel modello F24 fino alla data di presentazione della dichiarazione.Si segnala che il credito d'imposta è stato poi reso a regime a decorrere dal 2016 dalla Legge di Stabilità 2016.

D.8. NEL MODELLO 730/2016, È POSSIBILE DESTINARE IL 2 PER MILLE DELL'IRPEF AD UN'ASSOCIAZIONE CULTURALE?

R.8. La Legge di Stabilità 2016, all'art. 1, comma 985, ha previsto, per il periodo d'imposta 2015, la possibilità di destinare il 2‰ dell'IRPEF a favore di un'associazione culturale iscritta in uno specifico elenco istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Finora era possibile destinare il 2‰ dell'IRPEF solo a favore di partiti politici. I contribuenti, a tal fine, devono compilare l'apposita riquadro indicando il codice fiscale dell'associazione beneficiaria e apporre la propria firma.

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PRASSI DELLA SETTIMANA

I COMUNICATI STAMPA DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

Comunicato stampa del 19 Febbraio 2016

L'Agenzia informa che sono stati pubblicati sul sito i provvedimenti definitivi relativi alla comunicazione all’Anagrafe tributaria, da parte degli operatori di ciascun settore, di spese funebri e universitarie, rimborsi per spese sanitarie e contributi versati alle forme pensionistiche complementari, relativi all’anno d’imposta 2015. I provvedimenti definitivi confermano quelli già disponibili in bozza sul sito delle Entrate. Le comunicazioni vanno effettuate entro fine mese, anche tramite intermediario, attraverso i servizi telematici dell’Agenzia (Entratel e Fisconline). Per le spese universitarie è disponibile online il modello di opposizione all’invio.

Comunicato stampa del 26 Febbraio 2016

L'Agenzia comunica di aver aperto una consultazione pubblica online sulle modalità applicative della nuova disciplina della cosiddetta "branch exemption", cioè la facoltà prevista dal D.Lgs. n. 147/2015 per le imprese residenti nel territorio dello Stato di optare per l’esenzione degli utili e delle perdite attribuibili a tutte le proprie stabili organizzazioni all’estero. Le modalità applicative del nuovo regime devono essere stabilite con un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate. Tuttavia, considerata la novità e la rilevanza della materia, l’Agenzia delle Entrate ha deciso di avviare prima una consultazione pubblica, invitando le imprese, gli operatori economici, gli ordini professionali, il mondo accademico e gli esperti della materia ad inviare commenti ed osservazioni sulla bozza di provvedimento disponibile sul sito internet delle Entrate, fino al 31 marzo prossimo, esclusivamente tramite posta elettronica, all’indirizzo [email protected].

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SCADENZARIO

LO SCADENZARIO DAL 26.02.2016 ALL'11.03.2016

Lunedì 29 Febbraio 2016 Consegna, da parte dei sostituti d’imposta, della certificazione degli utili e dei proventi ad essi equiparati corrisposti e delle ritenute effettuate nel 2015 (modello CUPE 2016).

Lunedì 29 Febbraio 2016 Consegna, da parte dei sostituti d’imposta ai propri sostituiti, del modello CU 2016, contenente i dati fiscali e previdenziali relativi alle certificazioni dei redditi di lavoro dipendente e assimilati e alle certificazioni di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi corrisposti nel 2015.

Lunedì 29 Febbraio 2016 Presentazione della Comunicazione dati Iva 2016 relativa all’anno 2015.

Lunedì 29 Febbraio 2016 Comunicazione all'Anagrafe tributaria, da parte degli intermediari finanziari, dei dati relativi ai soggetti con i quali sono stati intrattenuti rapporti di natura finanziaria nel mese di Gennaio 2016.

Lunedì 29 Febbraio 2016 Dichiarazione mensile e versamento dell’Iva relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese di Gennaio 2016 da parte degli enti non commerciali.

Lunedì 29 Febbraio 2016 Registrazione della denuncia annuale cumulativa dei contratti di affitto di fondi rustici, non formati per atto pubblico o scrittura privata autenticata, posti in essere nell'anno precedente. Contestualmente alla denuncia, deve essere presentare l'attestazione di pagamento dell'imposta di registro (Mod. F24 elementi identificativi).

Lunedì 29 Febbraio 2016 Per le imprese di assicurazione, scade il termine per il versamento dell’imposta dovuta sui premi

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ed accessori incassati nel mese di Gennaio 2016, nonché degli eventuali conguagli di imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel mese di Dicembre 2015.

Lunedì 29 Febbraio 2016 Comunicazione delle operazioni di acquisto da operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nella Repubblica di San Marino annotate nei registri IVA nel mese precedente (Gennaio 2016).

Lunedì 29 Febbraio 2016 Comunicazione annuale dei dati relativi alle forniture di documenti fiscali effettuate ai rivenditori e ai soggetti utilizzatori di tali documenti nell'anno precedente da parte delle tipografie autorizzate alla stampa di documenti fiscali e soggetti autorizzati ad effettuarne la rivendita.

Lunedì 29 Febbraio 2016 Conguaglio, da parte dei sostituti d'imposta, tra le ritenute operate e l'IRPEF dovuta sui redditi di lavoro dipendente e assimilati e determinazione delle addizionali regionale e comunale all'IRPEF.

Lunedì 29 Febbraio 2016 Per i soggetti che erogano mutui agrari e fondiari, scade il termine per la comunicazione all'Anagrafe Tributaria dei dati, riferiti all'anno precedente (2015), relativi alle quote di interessi passivi e relativi oneri accessori per mutui agrari e fondiari, che poi l'Agenzia delle Entrate utilizzerà per la predisposizione della dichiarazione 730 precompilata.

Lunedì 29 Febbraio 2016 Per le imprese assicuratrici, nonché le aziende, gli istituti, gli enti e le società, già obbligati alla Comunicazione all'Anagrafe Tributaria ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. n. 605/1973, scade il termine per la comunicazione all'Anagrafe tributaria dei seguenti dati riferiti al 2015: per tutti i soggetti del rapporto, i dati relativi ai

premi di assicurazione detraibili, ai sensi dell'art. 78, comma 25, della Legge n. 413/1991;

i dati e le notizie, relativamente ai soggetti contraenti, contratti di assicurazione, ad esclusione dei contratti relativi alla responsabilità civile ed all'assistenza e garanzie accessorie, di cui

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all'art. 6, comma 1, lettera g-ter) del D.P.R. n. 605/1973.

Tali dati sono utili all'Agenzia delle Entrate per la predisposizione della dichiarazione 730 precompilata.

Lunedì 29 Febbraio 2016 Per gli Enti previdenziali, scade il termine per la Comunicazione all'Anagrafe Tributaria dei dati, riferiti all'anno precedente (2015), relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali, che poi l'Agenzia delle Entrate utilizzerà per la predisposizione della dichiarazione 730 precompilata.

Lunedì 29 Febbraio 2016 Per le università statali e non statali, scade il termine per la Comunicazione all'Anagrafe Tributaria dei dati, riferiti all'anno precedente (2015), relativi alle spese per la frequenza di corsi di istruzione universitaria per ciascuno studente, che poi l'Agenzia delle Entrate utilizzerà per la predisposizione della dichiarazione 730 precompilata.

Lunedì 29 Febbraio 2016 Per le imprese funebri, scade il termine per la Comunicazione all'Anagrafe Tributaria dei dati, riferiti all'anno precedente (2015), relativi alle spese funebri sostenute dai contribuenti, che poi l'Agenzia delle Entrate utilizzerà per la predisposizione della dichiarazione 730 precompilata.

Lunedì 29 Febbraio 2016 Per banche e Poste Italiane Spa, scade il termine per la Comunicazione all'Anagrafe Tributaria dei dati, riferiti all'anno precedente (2015), relativi alle spese per interventi di recupero edilizio e di riqualificazione energetica, che poi l'Agenzia delle Entrate utilizzerà per la predisposizione della dichiarazione 730 precompilata.

Mercoledì 2 Marzo 2016 Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione e affitto stipulati in data 01.02.2016 o rinnovati tacitamente a decorrere dal 01.02.2016 da parte dei contraenti che non hanno optato per il regime della “cedolare secca”, mediante modello F24 Elide.

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CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 26 FEBBRAIO 2016Lunedì 7 Marzo 2016 Trasmissione telematica, da parte dei sostituti

d'imposta all'Agenzia delle Entrate, delle certificazioni uniche (modello CU 2016), contenente i dati fiscali e previdenziali relativi alle certificazioni dei redditi di lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale e alle certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi corrisposti nel 2015.

Lunedì 7 Marzo 2016 Presentazione telematica, da parte dei sostituti d'imposta all'Agenzia delle Entrate, del modello "Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai 730-4 resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate" presente all'interno della Certificazione Unica - CU 2016 - quadro CT, per ricevere i risultati contabili delle dichiarazioni dei propri amministrati.

Mercoledì 9 Marzo 2016 Presentazione telematica, da parte dei sostituti d'imposta all'Agenzia delle Entrate, del modello "Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai 730-4 resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate" presente all'interno della Certificazione Unica - CU 2016 - quadro CT, per ricevere i risultati contabili delle dichiarazioni dei propri amministrati.

Mercoledì 9 Marzo 2016 Termine, per i contribuenti interessati dal 730/2016 precompilato, per l’esercizio dell'opposizione a rendere disponibili all'Agenzia delle Entrate i dati relativi alle spese sanitarie per la dichiarazione dei redditi precompilata, con riferimento a singole voci di spesa, accedendo all'area autenticata del sito internet del Sistema TS (tramite la tessera sanitaria TS-CNS o tramite le credenziali Fisconline). L’assistito che ha effettuato l'accesso, infatti, può consultare l’elenco delle spese sanitarie e selezionare le singole voci per le quali esprime la propria opposizione all’invio dei relativi dati da parte del Sistema Tessera Sanitaria all’Agenzia delle entrate per l’elaborazione della dichiarazione precompilata. L'opposizione all'utilizzo dei dati relativi ad una tipologia di spesa comporta la cancellazione degli stessi e l'automatica esclusione anche dei relativi rimborsi.

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