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Diritti reali usufrutto uso abitazione a cura di Patrizia Clementi Elisabetta Mapelli 2/2011

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Diritti realiusufrutto

uso abitazione

a cura diPatrizia ClementiElisabetta Mapelli

2/2011

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Diritti realiusufrutto

uso abitazione

a cura diPatrizia ClementiElisabetta Mapelli

Supplemento a ex Lege 2/2011

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Il diritto di usufrutto, disciplinato dal codice civileagli articoli 978 e seguenti, è il diritto reale checonsente di utilizzare una cosa altrui e di trarne ifrutti, col vincolo del rispetto della destinazioneeconomica della cosa oggetto del diritto.Il soggetto proprietario del bene concesso in usu-frutto viene definito nudo proprietario: viene spo-gliato dei poteri di godere e utilizzare la cosa og-getto di usufrutto, ma conserva la capacità di dis-porre della stessa, pertanto può ad esempio ven-derla, fermo restando che la stessa resta gravatadall’usufrutto fino alla scadenza del medesimo. È per sua natura un diritto temporaneo: solo cosìla nuda proprietà conserva un significato e un va-

Fonti normative:Codice civile, artt. 978 ss.D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, art. 6D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347L. 11 agosto 1991, n. 266, art. 8D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504D.L. 23 gennaio 1993, n. 16 (conv. L. 24.3.1993, n. 75), art. 5, c. 2D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460L. 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, c. 497D.L. 3 ottobre 2006, n. 262 (conv. L. 24.11.2006, n. 286, art. 1, cc.47-53)C.M. 10 gennaio 1973, n. 5, C.M. 30 aprile 1980, n. 20/270516 C.M. 10 giugno 1993, n. 7/1106Circ. 27 maggio 1999, n. 120/DFCirc. 17 gennaio 2006, n. 2/ECirc. 6 febbraio 2007, n. 6/E Circ. 22 gennaio 2008, n. 3/ECirc. 26 gennaio 2009, n. 2/DFRis. 8 luglio 1991, n. 465062Ris. 10 ottobre 2008, n. 379/ERis. 9 marzo 2011, n. 28/E

Dirittod’usufrutto

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lore economico. Se è costituito a favore di una per-sona fisica non può eccedere la vita dell’usufrut-tuario; se è a favore di una persona giuridica, nonpuò durare più di trent’anni.Il diritto di usufrutto rientra nella categoria dei di-ritti reali di godimento, ossia quei diritti su una co-sa caratterizzati dalla facoltà del titolare a far vale-re il proprio diritto nei confronti di tutti (cd. effica-cia erga omnes).

All’usufruttuario viene attribuita la facoltà di utiliz-zare una cosa per un certo periodo di tempo, as-sicurando al contempo al nudo proprietario che lastessa gli venga restituita, alla scadenza, inalterataper quanto possibile nella sostanza. L’usufruttua-rio, cui spetta il possesso della cosa, può usarladirettamente, oppure darla in locazione o affitto aterzi; può altresì cedere il proprio diritto per uncerto tempo o per tutta la sua durata, se ciò non èvietato dal titolo costitutivo (l’eventuale cessionedeve essere notificata al proprietario, poiché inmancanza l’usufruttuario è solidalmente obbligatocon il cessionario verso il proprietario); a lui spet-tano i frutti naturali (es. frutti della terra) e civili(es. canone di locazione); non può modificare ladestinazione economica del bene, ma gli è con-sentito apportare miglioramenti e addizioni. A tal proposito, è opportuno precisare che:– i miglioramenti sono opere che, senza creare

distinte entità, generano un incremento quali-tativo del bene, accrescendone in modo dure-vole la produttività (ad es. nell’ipotesi di con-cessione in usufrutto di un campo sportivo par-rocchiale a terzi, il rifacimento del manto delcampo): in tal caso l’usufruttuario ha diritto adun’indennità per i miglioramenti che sussistonoal momento della restituzione della cosa, inden-nità che consiste nella minor somma tra l’im-porto della spesa e l’aumento di valore conse-guito dalla cosa per effetto dei miglioramentistessi;

– le addizioni consistono in opere che, pur incor-porandosi nel bene e determinandone un au-

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Poteri e doveridell’usufruttuario

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mento di produttività, conservano una propriadistinta entità, risolvendosi in un incremento dicarattere quantitativo: le addizioni non devonoalterare la destinazione economica della cosa(nell’esempio di prima potremmo considerareaddizione una tribuna per gli spettatori). L’usu-fruttuario ha diritto di toglierle alla fine dell’usu-frutto, qualora sia possibile senza nocumentodella cosa, salvo che il proprietario preferiscaritenerle corrispondendo un’indennità.

L’usufruttuario deve sostenere tutte le spese e glioneri relativi alla custodia, amministrazione e ma-nutenzione ordinaria della cosa; rimangono invecea carico del nudo proprietario la manutenzione ele riparazioni straordinarie (cioè quelle necessariead assicurare la stabilità dei muri maestri e dellevolte, la sostituzione delle travi, il rinnovamento ditetto, solai, scale, muri di sostegno e di cinta, exart. 1005, secondo comma, cod. civ.).

L’usufrutto si costituisce per:– legge, ex articolo 324 cod. civ. (i genitori eser-

centi la potestà hanno in comune l’usufrutto deibeni del figlio);

– volontà dell’uomo (contratto o testamento);– usucapione (prolungato esercizio nel tempo). Qualora si costituisca per contratto, si ricorda che,ai sensi dell’articolo 1350 cod. civ., è necessaria,sotto pena di nullità, la forma dell’atto pubblico oscrittura privata autenticata. A ciò si aggiunga l’ob-bligo della trascrizione nei registri immobiliari, ai fi-ni dell’opponibilità a terzi, nonché la registrazione.L’usufrutto può essere concesso a titolo oneroso,ossia a fronte di un corrispettivo, oppure a titologratuito; in tale seconda ipotesi l’atto può assu-mere la forma della donazione, che può essereeventualmente gravata da oneri a tutela della pro-prietà (sul tema del diritto di superficie si vedaquanto già precisato nella Guida Operativa allega-ta ad exLege 1-2/2010 nella versione on line ag-giornata con i provvedimenti emanati nel corso del2011).Infine, l’usufrutto può essere oggetto di esecuzio-

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Costituzioneed estinzione

del diritto di usufrutto

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ne forzata da parte dei creditori dell’usufruttuarioe può essere ipotecato (art. 2810, c. 1 cod. civ.).Quanto all’estinzione dell’usufrutto, le ipotesi so-no:– scadenza del termine o morte dell’usufruttua-

rio;– prescrizione a seguito del non uso ventennale;– consolidamento, ossia la riunione dell’usufrutto

e della proprietà nella stessa persona;– totale perimento della cosa su cui è costituito;– rinuncia dell’usufruttuario.Esiste, poi, una particolare ipotesi di cessazione,disciplinata dall’articolo 1015 cod. civ., per la qua-le occorre un’azione giudiziaria: gli abusi dell’usu-fruttuario. In sostanza, l’usufrutto può cessare perl’abuso che l’usufruttuario faccia del suo diritto,alienando i beni o deteriorandoli o lasciandoli pe-rire per mancanza di ordinarie riparazioni.L’estinzione del diritto di usufrutto fa sì che il dirit-to del nudo proprietario si espanda, divenendo eglinuovamente pieno proprietario, con tutte le con-seguenze giuridiche che ne derivano.

L’usufrutto ha generalmente ad oggetto:– beni immobili; – beni mobili, fra cui anche cose consumabili o

fungibili (in tal caso si è soliti parlare di quasi-usufrutto, poiché l’usufruttuario, al termine del-l’usufrutto, deve restituire non le medesime co-se ma il loro equivalente in quantità e qualità);

– diritti di credito;– azienda (ad es. un’attività commerciale tipo il

bar o la scuola).In tale ultima ipotesi si ricorda che l’usufruttuariodeve:– esercitare l’azienda sotto la ditta che la con-

traddistingue;– gestirla senza modificarne la destinazione e in

modo da conservare l’efficienza dell’organizza-zione e degli impianti, nonché le normali dota-zioni delle scorte.

Se non adempie a tali obblighi o cessa arbitraria-mente la gestione dell’azienda, si applica l’articolo

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Oggettodell’usufrutto

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1015 cod. civ. in tema di cessazione per abusi del-l’usufruttuario.

L’usufruttuario, come già precisato, può conclude-re contratti di locazione aventi ad oggetto il beneconcesso in usufrutto. In tal caso, la qualità di lo-catore va attribuita esclusivamente al titolare del-l’usufrutto, per tutti i riflessi attivi e passivi, sostan-ziali e processuali connessi al rapporto di locazio-ne. Qualora le locazioni concluse dall’usufruttuariosiano ancora in corso al tempo della cessazionedell’usufrutto e risultino da atto pubblico o da scrit-tura privata con data certa anteriore (è sufficientela registrazione del contratto), possono continuareper la durata stabilita dalle parti ma non oltre ilquinquennio dalla cessazione dell’usufrutto.

Il diritto di usufrutto è consigliabile laddove si re-puti non pregiudizievole privarsi dell’uso produtti-vo di un bene per un periodo di tempo determina-to. Il nudo proprietario ha il vantaggio di sgravarsiper un certo numero di anni di tutta la gestione or-dinaria del bene, che viene posta in capo all’usu-fruttuario, il quale deve porre in essere tutti gli attidi amministrazione, manutenzione e riparazioneordinari, potendo peraltro apportare miglioramen-ti ed addizioni senza coinvolgere la Proprietà.Rimangono, tuttavia, di esclusiva competenza delnudo proprietario manutenzione e riparazionistraordinarie.

La principale differenza esistente fra l’usufrutto eil diritto di superficie (cf. Guida Operativa allegataad exLege 1-2/2010 nella versione on line aggior-nata con i provvedimenti emanati nel corso del2011) consiste nel fatto che il superficiario ha lapienezza della proprietà del bene, potendo eserci-tare sullo stesso tutte le facoltà tipiche del pro-

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Locazioniconcluse

dall’usufruttuario

Quando utilizzarel’usufrutto

Differenzetra diritto

di usufruttoe diritto

di superficie

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prietario e dovendo altresì farsi carico di tutti glioneri che ne derivano, compresa la manutenzionestraordinaria. Si ricorre infatti a questa tipologiacontrattuale laddove una parrocchia intenda porrein capo ad un soggetto terzo la costruzione di unnuovo edificio o la ristrutturazione e/o adegua-mento di un immobile già esistente. L’usufruttua-rio, invece, deve farsi carico unicamente della ge-stione e manutenzione ordinarie del bene, poichéle riparazioni straordinarie, si ribadisce, rimangonoin capo al nudo proprietario.Un’altra differenza importante riguarda la durata:l’usufrutto è un diritto reale limitato nel tempo,non potendo superare la vita della persona fisica oil limite dei 30 anni nel caso della persona giuridi-ca, mentre il diritto di superficie può essere teori-camente anche perpetuo o comunque della dura-ta concordata fra le parti, senza limitazioni parti-colari.

Il diritto d’uso è anch’esso un diritto reale tempo-rale, la cui disciplina ricalca quella dell’usufrutto,tranne per alcune differenze sostanziali:1) l’usuario può godere di una cosa altrui, racco-

gliendone i frutti nel limite dei suoi bisogni e diquelli della sua famiglia;

2) il diritto d’uso non può essere ceduto né datoin locazione.

Per il resto si applicano le disposizioni relative al-l’usufrutto, in quanto compatibili.L’usuario non deve necessariamente essere unapersona fisica, può anche essere un ente colletti-vo dotato di autonoma soggettività giuridica, siacon personalità giuridica riconosciuta, che senza(pensiamo, ad esempio, ad un’associazione). Intal caso, ovviamente, il diritto d’uso non può du-rare oltre 30 anni. Quanto ai bisogni, la Suprema Corte precisa che ilpeculiare limite quantitativo rappresentato dai bi-sogni del titolare e della sua famiglia… va riferitonon all’uso della cosa ma al percepimento dei frut-ti; per valutare quali siano i bisogni rilevanti, pare

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Diritto d’uso

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preferibile un’interpretazione estensiva per cui ri-sulta apprezzabile ogni necessità, sia materiale chenon, che possa essere appagata con i frutti del be-ne. Qualora l’usuario sia un ente o una realtà as-sociativa, potremmo ipotizzare che i bisogni corri-spondano agli scopi istituzionali previsti dallo sta-tuto. Su questo fronte non mancano ovviamente tesigiurisprudenziali contrarie, secondo le quali la co-stituzione di un diritto d’uso a favore di una per-sona giuridica può avere ad oggetto solo beni in-fruttiferi, poiché diversamente, stante l’impossibi-lità di limitare i bisogni dell’ente, il percepimentodi frutti senza limite di fabbisogno andrebbe quali-ficato come usufrutto. Sono, comunque, tesi giu-risprudenziali, come noto non vincolanti nel no-stro sistema giuridico.Anche il diritto d’uso rientra nella categoria dei di-ritti reali di godimento, tutelabili erga omnes.

Considerate le differenze testé individuate fra usu-frutto e uso, risulta evidente che quest’ultimo ap-pare meno ampio rispetto al primo, limitando percerti aspetti i diritti dell’usuario. Qualora una parrocchia sia proprietaria di un im-mobile ed intenda concederlo a terzi, il diritto d’u-so potrebbe rappresentare, in taluni casi da valu-tare con i competenti uffici di Curia, una valida al-ternativa alla locazione, stante l’inapplicabilità del-la normativa speciale in tema di locazioni. Peraltroil diritto d’uso, a differenza della locazione, garan-tisce assoluta stabilità per il periodo di durata sta-bilito dalle parti.Si considerino, altresì, gli aspetti fiscali, di cui sitratterà nei prossimi paragrafi, che in ogni casonon devono mai costituire l’unico elemento perorientare la scelta verso una tipologia contrattualepiuttosto che un’altra.Certamente, dal punto di vista economico, la co-stituzione di un diritto reale appare più dispendio-sa rispetto alla stipulazione di un contratto di loca-zione: nel primo caso occorrono, come detto, unatto pubblico o una scrittura privata autenticata dal

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Quandoutilizzare l’uso

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notaio, nonché la trascrizione nei registri immobi-liari, nel secondo è sufficiente una semplice scrit-tura privata fra le parti soggetta a registrazione.

Il diritto di abitazione, disciplinato dall’articolo1022 cod. civ., consiste nella facoltà di un sogget-to di abitare un immobile altrui nel limite dei suoibisogni e di quelli della sua famiglia. È di tutta evi-denza che detto diritto appare ancora più limitatorispetto all’uso, poiché può riguardare esclusiva-mente la casa di abitazione: ne deriva, pertanto,che il soggetto titolare del diritto stesso non puòche essere una persona fisica. Quanto al concetto dei bisogni, è evidente che an-che in tal caso si debba optare per una interpreta-zione estensiva (ogni necessità sia materiale chenon), da valutare, in tal caso, non in relazione aifrutti del bene, bensì all’oggetto stesso del diritto,cioè l’immobile.Al pari dell’uso, anche il diritto di abitazione nonpuò essere ceduto né dato in locazione.Per il resto si applicano le disposizioni relative al-l’usufrutto, in quanto compatibili.Anche il diritto di abitazione rientra nella categoriadei diritti reali di godimento, tutelabili erga omnes.

La costituzione dei diritti di usufrutto, uso e abita-zione, da catalogarsi quali diritti reali che trasferi-scono il possesso di un immobile, è consideratadall’ordinamento canonico come un atto di straor-dinaria amministrazione, pertanto, soggetto alleprescritte autorizzazioni canoniche.Di conseguenza, quando un ente ecclesiastico ci-vilmente riconosciuto soggetto al Vescovo dioce-sano intende concedere o ricevere un bene in usoo usufrutto, deve presentare apposita istanza mo-tivata al competente ufficio di Curia - nella Diocesidi Milano è l’Ufficio Amministrativo Diocesano -,corredata della documentazione necessaria richie-

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Dirittodi abitazione

Autorizzazionecanonica

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sta dal medesimo ufficio.L’Ordinario, dopo aver valutato gli aspetti pastora-li, giuridici, urbanistici e fiscali, nel caso ritenga diapprovare la costituzione di tale diritto reale, prov-vede ad emettere apposito decreto che consenteall’ente di stipulare l’atto.

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TRATTAMENTO FISCALE

Di seguito si prende in considerazione esclusiva-mente la costituzione di diritti reali immobiliari re-lativi alla sfera “patrimoniale” degli enti (cioè quel-li afferenti l’ambito istituzionale) ed a quelli di “pri-vati” (cioè di proprietà di persone fisiche al di fuo-ri dell’eventuale regime di impresa o di lavoro au-tonomo); non sarà quindi trattato il regime fiscaledella costituzione di diritti reali su immobili cheper il cedente sono strumentali all’esercizio di at-tività commerciali.I diritti reali sono assoggettati al medesimo regi-me fiscale, eccezion fatta per il diritto di usufruttoche, ai fini IRES, ha una disciplina sua propria.All’estinzione del diritto, indipendentemente dallacircostanza che sia stato costituito a titolo gratui-to o oneroso, il godimento del bene ritorna al nu-do proprietario senza alcuna tassazione.

La costituzione dei diritti reali è assoggettata alleimposte sui trasferimenti con modalità diverse aseconda che la cessione avvenga contro corrispet-tivo o a titolo gratuito.

La costituzione del diritto a titolo oneroso è as-soggettata all’imposta di registro e alle imposteipotecaria e catastale; le imposte di norma grava-no sul soggetto che acquisisce il diritto anche seesiste, nei confronti dell’erario, una solidarietàpassiva tra acquirente e alienante.

1. Base imponibileSalvo i casi in cui è prevista l’applicazione dell’im-posta in misura fissa (168 euro), le imposte indi-rette sulla costituzione di diritti reali sono stabilitein misura proporzionale, con le aliquote indicatedi seguito, «sul valore del bene o del diritto alla da-ta dell’atto» (D.P.R. 131/1986, art. 43, c. 1). Il va-

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Le imposteindirette

Costituzioni a titolo

oneroso

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lore da assumere quale base imponibile è «quellodichiarato dalle parti nell’atto e, in mancanza o sesuperiore, il corrispettivo pattuito per l’intera du-rata del contratto» (D.P.R. 131/1986, art. 51, c. 1);tali disposizioni, che riguardano l’imposta di regi-stro, sono espressamente richiamate ai fini delleimposte ipotecarie e catastali (cf, rispettivamente,artt. 2 e 10, D.Lgs. 347/1990).In sede di successivo eventuale accertamento daparte degli Uffici finanziari il valore dichiarato vie-ne assoggettato al controllo di congruità e vienerettificato nel caso in cui risulti inferiore al valorevenale in comune commercio; in questo caso l’Uf-ficio opera la rettifica di valore, recuperando lamaggiore imposta, la sanzione e gli interessi dimora.Se il diritti hanno ad oggetto immobili ad uso abi-tativo e relative pertinenze e vengono costituiti afavore di persone fisiche che non agiscono nell’e-sercizio di attività commerciali, artistiche o pro-fessionali, fermo restando l’obbligo di indicare ilcorrispettivo effettivamente pattuito, la base im-ponibile è costituita dal cosiddetto “valore auto-matico” (cf art. 1, c. 497, L. 266/2005). Il “valoreautomatico”, che è costituito dalla rendita cata-stale rivalutata e moltiplicata per specifici coeffi-cienti, è riportato nella Tabella e nelle Tavole a pag.30 e seguenti.

2. Imposta di registroL’imposta di registro proporzionale prevede diver-se aliquote a seconda della tipologia di immobilee/o di soggetto acquirente (cf Tariffa, Parte prima,art. 1, D.P.R. 131/1986); l’aliquota è fissata:– al 7%, se si tratta di diritto reale su fabbricati già

esistenti, comprese le eventuali pertinenze; – al 3% se il diritto è costituito a favore di perso-

ne fisiche e riguarda case di abitazione non dilusso da destinare ad abitazione principale del-l’acquirente, a condizione che ricorrano le pre-visioni di cui alla nota II-bis dell’articolo 1 dellaTariffa;

– al 15%, se il diritto riguarda terreni agricoli; l’ali-quota viene ridotta al 6% se l’acquirente è ungiovane agricoltore (cf L. 441/1998, art. 14, c.

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5 e Circ. 24.5.2000, n. 109/E);– al 3% se il diritto è relativo a immobili soggetti

alle norme sui beni di interesse storico-artisti-co-archeologico;

– all’8%, in tutti gli altri casi.L’aliquota agevolata al 3% prevista per gli immobilidi interesse storico-artistico-archeologico soggettia tutela è subordinata al rispetto degli obblighi diconsevazione e protezione da parte dell’acquiren-te e alle condizioni previste alla nota II dell’artico-lo 1 della Tariffa.In particolare è richiesto che l’acquirente dichiarinell’atto di compravendita gli estremi del vincoloin base alle risultanze dei registri immobiliari, quan-do per i beni trasferiti sussista il vincolo di prote-zione e conservazione; se il vincolo non sussiste,l’acquirente è tenuto a presentare contestualmen-te all’atto di compravendita da registrare, un’atte-stazione nella quale risulti che è in corso la proce-dura per sottoporre i beni acquistati al vincolo.L’agevolazione decade quando:– entro il termine di due anni a decorrere dalla

data di registrazione, non viene documentatal’avvenuta sottoposizione del bene al vincolo;

– i beni vengono in tutto o in parte alienati primache siano stati adempiuti gli obblighi della loroconservazione o protezione;

– venga effettuato il mutamento di destinazionedegli immobili senza la preventiva autorizzazio-ne della competente Soprintendenza;

– sia mancato l’assolvimento degli obblighi di leg-ge per consentire l’esercizio del diritto di prela-zione dello Stato.

A seguito della decadenza dell’agevolazione, si do-vranno pagare la maggiore imposta dovuta, gli in-teressi di mora e la soprattassa nella misura del30%.L’imposta è dovuta in misura fissa (168 euro):– se la costituzione del diritto avviene a favore

dello Stato o di enti pubblici territoriali; – se il diritto viene costituto a favore di una On-

lus a condizione che la Onlus dichiari nell’attodi acquisto che intende utilizzare direttamente ibeni per lo svolgimento della propria attività eche realizzi l’effettivo utilizzo diretto entro due

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anni dall’acquisto (cf nota II-quater dell’articolo1 della Tariffa).

3. Imposta ipotecaria e catastaleLe imposte ipotecarie e catastali ammontano intotale al 3% (ipotecaria 2%, catastale 1%). L’imposta maggiorata al 3% prevista per gli immo-bili strumentali per natura si applica solo ai trasfe-rimenti di immobili “relativi all’impresa” e non an-che a quelli appartenenti alla “sfera patrimonialedegli enti” o a quella “privata” delle persone fisi-che; l’articolo 1-bis della Tariffa allegata al D.Lgs.347/1990 dispone infatti l’aliquota del 3% per il«trasferimento di immobili strumentali di cui all’art.10, primo comma, numero 8-ter) del decreto delpresidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633» prendendo perciò in considerazione le soleipotesi di trasferimenti di immobili strumentali pernatura che rientrano nel campo di applicazionedell’IVA. Gli immobili strumentali per natura sono quelli ap-partenenti alle categorie catastali B (unità immo-biliari per uso di alloggio collettivo), C (unità im-mobiliari a destinazione ordinaria commerciale evarie), D (immobili a destinazione speciale), E(immobili a destinazione particolare), A/10 (ufficie studi privati).I trasferimenti a favore dello Stato sono esenti,mentre quelli a favore di regioni, province e co-muni scontano l’imposta ipotecaria in misura fissa(cf artt. 2 e 10, D.Lgs. 347/1990).

Se il diritto viene costituito a titolo gratuito (perdonazione, eredità o legato) il trasferimento è as-soggettato all’imposta sulle successioni e dona-zioni (disciplinata dall’art. 1, cc. 47-53 del D.L.262/2006 e dal D.Lgs. 346/1990), oltre a quelleipotecarie e catastali (disciplinate dal D.Lgs.347/1990).L’imposta relativa agli atti di donazione è dovutadai donatari, mentre quella relativa alle successio-ni è dovuta dagli eredi e dai legatari (cf art. 5 e art.36 cc. 1 e 5, 346/1990).

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Costituzioni a titolo

gratuito

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Nel caso di costituzione di diritti reali in dipenden-za di successioni si tenga presente che gli eredisono solidalmente obbligati al pagamento dell’im-posta nell’ammontare complessivamente dovutoda essi stessi e dai legatari, mentre i legatari sonotenuti al pagamento dell’imposta relativa al singo-lo legato ricevuto e non oltre. Ciò significa che unsolo erede può essere tenuto al pagamento del-l’intera imposta. In tal caso, però, l’erede (o glieredi) che abbia corrisposto l’intero ammontaredell’imposta ha diritto di rivalsa nei confronti deglialtri obbligati e si surroga, in virtù del rinvio all’arti-colo 58 del D.P.R. 131/1986, «in tutte le ragioni,azioni e privilegi spettanti all’amministrazione fi-nanziaria» (cf art. 36, c. 3, D.Lgs. 346/1990).

1. Base imponibileNel caso di donazioni la base imponibile è costi-tuita dal «valore dei beni e dei diritti al netto deglioneri di cui è gravato il beneficiario» (art. 2, c. 49,D.L. 262/2006); nel caso di eredità l’imponibile ècostituito dal «valore complessivo netto dei beni»(art. 2, c. 48, D.L. 262/2006).Il valore dei beni trasferiti si calcola in maniera ana-loga indipendentemente dalla circostanza che iltrasferimento avvenga in forza di donazione o disuccessione (cf artt. 14-19 e art. 56, c. 4, D.Lgs.346/1990).Per quanto riguarda la costituzione del diritto diusufrutto, uso e abitazione la base imponibile sicalcola a norma dell’articolo 17 (come modificatodal Decreto Dirigenziale del 23.12.2010):1) moltiplicando il valore della piena proprietà per il

saggio legale di interesse (oggi fissato all’1,5%);2) moltiplicando poi detto risultato per:

– 66,66 volte l’annualità, se il diritto è costitui-to “in perpetuo” o a tempo indeterminato;

– il numero delle annualità pari alla durata deldiritto – e comunque non superiore a 66,66–, se è costituito a tempo determinato;

– il coefficiente applicabile, secondo il Pro-spetto allegato al D.P.R. 131/1990 (cf Tavola2 a pag. 33), in relazione all’età del benefi-ciario, se il diritto è costituto a favore di unapersona fisica.

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Va però tenuto presente che nella determinazionedel valore opera il meccanismo della valutazioneautomatica, in virtù del quale all’Amministrazionefinanziaria non è consentito effettuare controlli sulvalore dichiarato nel caso in cui esso sia ottenutomoltiplicando il valore catastale con i moltiplicato-ri previsti per legge (cf art. 34, c. 5, D.Lgs.346/1990; si vedano anche: Circ. 6.2.2007, n. 6/Ee Circ. 22.1.2008, n. 3/E). Per il calcolo del “valore automatico”, si vedano laTabella e le Tavole a pag. 30 e seguenti.La valutazione automatica non è applicabile nelcaso di terreni per i quali gli strumenti urbanisticiprevedano la destinazione edificatoria; in questicasi occorre sempre considerare il valore di mer-cato.

2. Imposta sulle successioni e donazioniL’aliquota dell’imposta sulle successioni e dona-zioni è diversa a seconda del grado di parentelaintercorrente tra il donatario o il de cuius e il bene-ficiario; nel caso di diritti costituiti a favore deglienti e di persone fisiche non legate da vincoli diparentela è fissata all’8%.

2.1 Costituzioni di diritti reali a titolo gratuitonon soggette ad imposta

Spesso la costituzione dei diritti reali a titolo gra-tuito a favore di enti, tanto per donazione quantoper successione, è sottratta alla tassazione; infat-ti, in forza dell’articolo 3, comma 1 del decreto le-gislativo 346/1990, non sono soggetti ad impostai trasferimenti disposti a favore di:– Stato, regioni, province e comuni; – enti pubblici e fondazioni o associazioni legal-

mente riconosciute, che hanno come scopoesclusivo l’assistenza, lo studio, la ricerca scien-tifica, l’educazione, l’istruzione o altre finalitàdi pubblica utilità;

– enti ecclesiastici civilmente riconosciuti;– Onlus;– fondazioni bancarie.L’esenzione si applica a tutti gli enti ecclesiastici(parrocchie, diocesi, seminari, istituti religiosi, so-cietà di vita apostolica, istituti per il sostentamen-

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to del clero, fondazioni di culto, ecc.) in virtù del-l’articolo 7, comma 3, della legge 25 marzo 1985,n. 121, di ratifica dell’Accordo di Revisione delConcordato Lateranense tra la Repubblica Italianae la S. Sede che dispone: «Agli effetti tributari glienti ecclesiastici aventi fine di religione o di culto,come pure le attività dirette a tali scopi, sono equi-parati a quelli aventi fine di beneficenza o di istru-zione» (cf C.M. 10.1.1973, n. 5, C.M. 30.4.1980,n. 20/270516, Ris. 8.7.1991, n. 465062).Oltre a questa esenzione di carattere soggettivol’articolo 3 ne prevede anche, al comma 2, una dicarattere oggettivo riguardante «i trasferimenti afavore di enti pubblici e di fondazioni o associa-zioni legalmente riconosciute, diversi da quelli in-dicati nel comma 1» a condizione che tali trasferi-menti siano stati disposti «per le finalità di cui allostesso comma». Nei casi di esenzione ai sensi del secondo commadell’articolo 3, l’ente beneficiario deve dimostrare,entro cinque anni dall’accettazione dell’eredità odall’acquisto del legato, «di avere impiegato i benio i diritti ricevuti o la somma ricavata dalla loroalienazione per il conseguimento delle finalità in-dicate dal testatore». Qualora non rispetti taleadempimento il beneficiario è tenuto al pagamen-to dell’imposta maggiorata degli interessi legali (cfart. 3, c. 3).Occorre inoltre tenere presente che per i trasferi-menti esenti ai sensi dell’articolo 3 spetta anchel’esenzione dalla registrazione (cf art. 55, D.Lgs.346/1990).

2.2 Esenzione per le organizzazioni di volonta-riato

Per le organizzazioni di volontariato l’esenzionedall’imposta sulle successioni e donazioni è dis-posta dall’articolo 8, comma 1 della legge266/1991 che non prevede però l’esenzione an-che dalle imposte ipotecarie e catastali. Tale diffe-rente trattamento rileva di fatto solo quando le or-ganizzazioni di volontariato non possono avvalersidella qualifica di Onlus per effetto delle modificheintrodotte al decreto legislativo 460/1997 dall’ar-ticolo 30 del decreto legge 185/2008 che non ri-conosce la qualifica di Onlus di diritto alle organiz-

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zazioni di volontariato che svolgono attività com-merciali diverse dalle “attività commerciali e pro-duttive marginali” individuate con il decreto mini-steriale 25 maggio 1995.In realtà anche le organizzazioni di volontariatoche non hanno la qualifica di Onlus se dotate dipersonalità giuridica potrebbero comunque rien-trare tra le ipotesi di esenzione di cui all’articolo 3del decreto legislativo 346/1990.

2.3 Agevolazioni per i beni culturaliIn caso di successione l’articolo 13 del decreto le-gislativo 346/1990 prevede agevolazioni per i beniculturali vincolati ai sensi della legge 1089/1939(oggi soggetti a tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004);in particolare è disposto che:– sono esenti dall’imposta, se sottoposti a vinco-

lo prima dell’apertura della successione e a con-dizione che l’erede presenti al Ministero per ibeni e le attività culturali l’inventario dei beni inoggetto e che abbia effettivamente assolto gliobblighi di conservazione dei beni scaturenti dalvincolo;

– sono assoggettati all’imposta ridotta dell’im-porto proporzionalmente corrispondente al50% del valore dei beni, se sottoposti al vincolodopo l’apertura della successione; anche inquesto caso è necessario che l’erede presential Ministero per i beni e le attività culturali l’in-ventario dei beni in oggetto (cf art. 25, D.Lgs.346/1990).

In caso di donazione l’agevolazione consiste nel-l’applicazione dell’imposta nella misura fissa previ-sta per l’imposta di registro (168 euro; cf art. 59).

2.4 Franchigia per i trasferimenti a favore di per-sone disabili

Se il beneficiario è un portatore di handicap l’im-posta si applica al di sopra di una franchigia pari a1.500.000 euro.

3. Imposta ipotecaria e catastaleLa costituzione di diritti reali a titolo gratuito è as-soggettata alle imposte ipotecaria e catastale; labase imponibile è quella determinata ai fini del-

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l’imposta di successione e donazione. L’aliquota ammonta in totale al 3% (ipotecaria 2%,catastale 1%). L’imposta maggiorata al 3% previstaper gli immobili strumentali per natura si applicasolo ai trasferimenti di immobili “relativi all’impre-sa” e non anche a quelli appartenenti alla “sferapatrimoniale degli enti” o a quella “privata” dellepersone fisiche; l’articolo 1-bis della Tariffa allega-ta al decreto legislativo 347/1990 dispone infattil’aliquota del 3% per il «trasferimento di immobilistrumentali di cui all’art. 10, primo comma, nume-ro 8-ter) del decreto presidente della Repubblica26 ottobre 1972, n. 633» prendendo perciò in con-siderazione le sole ipotesi di trasferimenti di im-mobili strumentali per natura che rientrano nelcampo di applicazione dell’IVA. Gli immobili strumentali per natura sono quelli ap-partenenti alle categorie catastali B (unità immo-biliari per uso di alloggio collettivo), C (unità im-mobiliari a destinazione ordinaria commerciale evarie), D (immobili a destinazione speciale), E(immobili a destinazione particolare), A/10 (ufficie studi privati).

3.1 EsenzioniSono esenti (cf artt. 1 e 10, D.Lgs. 347/1990) lecostituzioni di diritti reali non assoggettati ad im-posta di successione e donazione, cioè quelledisposte a favore di:– Stato, regioni, province e comuni; – enti pubblici e fondazioni o associazioni legal-

mente riconosciute, che hanno come scopoesclusivo l’assistenza, lo studio, la ricerca scien-tifica, l’educazione, l’istruzione o altre finalitàdi pubblica utilità;

– enti ecclesiastici civilmente riconosciuti;– Onlus;– fondazioni bancarie.

Nell’ambito delle imposte dirette la costituzionedi diritti reali immobiliari rileva in due momenti esu due soggetti in capo ai quali “si suddivide” laproprietà:

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Le impostedirette:

IRES

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– alla sua costituzione, a carico del cedente a ti-tolo oneroso,

– per la durata del diritto, a carico del soggetto afavore del quale è stato costituito.

L’aliquota IRES ordinaria è pari al 27,5%, ma va te-nuto presente che le parrocchie e molti enti nonprofit possono usufruire della riduzione al 13,75%(cf art. 6, D.P.R. 601/1973); infatti rientrano tra isoggetti agevolati, purché dotati di personalità giu-ridica:– parrocchie, diocesi, seminari, istituti religiosi,

fondazioni di culto, associazioni di fedeli e, ingenerale, tutti gli enti ecclesiastici; la disposi-zione agevolativa, che fa riferimento agli «enti ilcui fine è equiparato per legge a quello di be-neficenza o di istruzione», si applica agli entidella Chiesa cattolica in forza della equipara-zione prevista dall’articolo 7, comma 3 dell’Ac-cordo di revisione del Concordato Lateranense,(L. 25.3.1985, n. 121) in cui è stabilito che «aglieffetti tributari gli enti ecclesiastici aventi fine direligione o di culto, come pure le attività direttea tali scopi, sono equiparati a quelli aventi finedi beneficenza o di istruzione»;

– enti di assistenza sociale, società di mutuo soc-corso, enti ospedalieri, enti di assistenza e be-neficenza;

– istituti di istruzione e istituti di studio e speri-mentazione di interesse generale che non han-no fine di lucro, corpi scientifici, accademie,fondazioni e associazioni storiche, letterarie,scientifiche, di esperienze e ricerche aventi sco-pi esclusivamente culturali.

Hanno inoltre diritto all’aliquota agevolata anchele ex IPAB (cf art. 4, c. 2, D.Lgs. 207/2001).

Come accennato sopra nelle imposte dirette il di-ritto di usufrutto ha una disciplina differenziata ri-spetto a quello degli altri diritti reali immobiliari.

1. Diritto di uso e di abitazioneIl trattamento fiscale ai fini IRPEF/IRES del corri-spettivo percepito per la costituzione di diritti rea-

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Cedente

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li immobiliari è dettato dall’articolo 9, comma 5del TUIR: «ai fini delle imposte sui redditi, le dis-posizioni relative alle cessioni a titolo oneroso val-gono anche per gli atti a titolo oneroso che impor-tano la costituzione o il trasferimento di diritti rea-li di godimento». Ne consegue che il corrispettivo percepito dal ce-dente è imponibile nella categoria dei redditi di-versi solo se rientra nelle ipotesi di plusvalenze im-mobiliari individuate dall’articolo 67 del TUIR, inforza del quale costituisce sempre presuppostoper la tassazione l’alienazione di: – aree edificabili, indipendentemente che siano

stati acquistati a titolo oneroso, ricevuti in do-nazione, per eredità o legato;

– fabbricati acquistati da meno di 5 anni;– fabbricati costruiti da meno di 5 anni;– fabbricati ricevuti in donazione se il periodo di

possesso, sommando quello in capo al ceden-te e quello in capo al donante, è inferiore a 5anni.

La vendita di fabbricati ricevuti in eredità o legato,invece, non dà origine a tassazione, neanche seposseduti da meno di 5 anni. I redditi diversi sono imputati secondo il principiodi cassa, concorrono cioè alla formazione dell’im-ponibile nel periodo di imposta nel quale sono in-cassati; pertanto, nell’ipotesi in cui il pagamentosia corrisposto, ad esempio, in rate annuali, il red-dito sarà assoggettato a tassazione di anno in an-no con riferimento all’importo di ciascuna rata.La plusvalenza è costituita dal prezzo ridotto deicosti fiscalmente riconosciuti ai sensi dell’articolo68 del TUIR; in linea generale è la differenza tra i«corrispettivi percepiti nel periodo di imposta e ilprezzo di acquisto o il costo di costruzione del be-ne ceduto, aumentato di ogni altro costo inerenteal bene medesimo». Nel caso di costituzione di diritti reali, però, men-tre non si pongono problemi in ordine alla deter-minazione del corrispettivo contrattualmente de-terminato, il calcolo del costo fiscale deve tenereconto che il trasferimento non riguarda la pienaproprietà; a questo proposito l’Agenzia delle en-trate ammette la possibilità di utilizzare un criterio

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di tipo proporzionale, fondato sul rapporto tra ilcorrispettivo percepito per la costituzione del di-ritto e il valore complessivo attuale dell’immobile(cf Ris. 10.10.2008, n. 379/E). Esempi:– valore complessivo attuale dell’immobile: euro

1.000.000;– prezzo concordato per la costituzione del dirit-

to: euro 200.000;– costo d’acquisto originario dell’immobile: euro

400.000.1. Pagamento in una sola rata, all’atto della ces-

sioneSi avrà:200.000 : 1.000.000 = 0,2400.000 x 0,2 = euro 80.000 (costo iniziale pro-porzionale al diritto oggetto di cessione)200.000 – 80.000 = 120.000 (plusvalenza da tas-sare nella dichiarazione dei redditi relativa all’annodella cessione).2. Pagamento in 10 rateSi avrà:200.000 : 1.000.000 = 0,2400.000 x 0,2 = euro 80.000 (costo iniziale pro-porzionale al diritto oggetto di cessione)200.000 – 80.000 = 120.000 (plusvalenza totale)120.000 : 200.000 = 0.6 (quota di plusvalenza ri-spetto al prezzo del diritto ceduto)200.000 : 10 = 20.000 (rata annuale incassata)20.000 x 0,6 = 12.000 (quota di plusvalenza in-globata in ogni rata annuale da tassare nella di-chiarazione dei redditi relativa agli anni in cui av-viene l’incasso delle singole rate).I costi deducibili, da assumere secondo il rappor-to indicato sopra, variano a seconda della tipolo-gia di immobile e della modalità di acquisto; in par-ticolare:a) nell’ipotesi di fabbricati, terreni agricoli e aree

edificabili:– se il bene è stato acquistato a titolo onero-

so, viene assunto come costo il prezzo pa-gato, aumentato delle spese inerenti e ri-valutato in base alla variazione dell’indiceIstat dei prezzi al consumo per le famigliedi operai e impiegati;

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– se il bene è stato acquisito per donazionesi assume come prezzo quello sostenutodal donante rivalutato in base alla variazio-ne dell’indice Istat dei prezzi al consumoper le famiglie di operai e impiegati;

– se il terreno è stato acquisito per eredità olegato, il costo di acquisto va determinatofacendo riferimento al valore dichiarato nel-la denuncia di successione, aumentato del-le spese inerenti e dell’imposta di succes-sione, rivalutato in base alla variazione del-l’indice Istat dei prezzi al consumo per lefamiglie di operai e impiegati;

b) nell’ipotesi di fabbricati costruiti da meno di 5anni:– il costo di costruzione del bene ceduto, au-

mentato di ogni altro costo inerente.

2. Diritto di usufruttoLa cessione del diritto di usufrutto costituisce plu-svalenza tassabile; l’articolo 67 del TUIR prevedeinfatti che costituiscono redditi diversi quelli «deri-vanti dalla concessione in usufrutto... di beni im-mobili...» (c. 1, lett. h). Circa la determinazione della plusvalenza l’artico-lo 71, comma 2 del TUIR rinvia alla disciplina perla plusvalenza dei beni d’impresa di cui all’articolo86; in pratica essa è costituita dal corrispettivo, alnetto delle spese eventualmente sostenute e do-cumentate. La tassazione è effettuata con il crite-rio di cassa.

Una volta costituito il diritto reale il cedente è sol-levato dagli obblighi dichiarativi e impositivi.Il reddito fondiario (disciplinato dagli artt. 26-43del TUIR) è imputato al titolare del diritto si usu-frutto, uso o abitazione, sul quale grava l’obbligodi presentare la dichiarazione dei redditi e di ver-sare l’IRES.

1. ImponibileOccorre considerare che gli immobili produconoreddito fondiario tassabile non solo quando gene-

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Fruitoredel diritto di uso,

usufruttoe abitazione

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rano incassi perché locati a terzi, ma anche quan-do sono utilizzati direttamente, concessi gratuita-mente ad altri soggetti o anche semplicementeposseduti.Diversa, nelle tre ipotesi, è soltanto la determina-zione dell’imponibile:a) se l’immobile è utilizzato direttamente o con-

cesso in comodato, l’imponibile sarà costituitodalla rendita catastale rivalutata del 5%;

b) se l’immobile è concesso in locazione, l’imponi-bile varia a seconda della tipologia dei contratti: – nella locazione libera è costituito dal cano-

ne annuo pattuito o, se maggiore, dalla ren-dita catastale rivalutata;

– nella locazione ad equo canone (contrattiresidui) è costituito dal canone annuo pat-tuito, anche se minore della rendita cata-stale;

– nella locazione a canone controllato ai sen-si della legge 9 dicembre 1998, n. 431 ècostituito dal canone annuo pattuito, ridot-to del 30% se il fabbricato è sito in uno deicomuni ad alta densità abitativa (art. 1, D.L.551/1988, conv. L. 61/1989).

Si tenga presente che il canone annuo pattuito de-ve essere tassato, indipendentemente dall’effetti-va percezione; fa eccezione il caso di locazioni diimmobili ad uso abitativo: i canoni non percepitinon concorrono a formare il reddito dal momentodella conclusione del procedimento giurisdiziona-le di convalida di sfratto per morosità del condut-tore. Per le imposte versate sui canoni venuti ascadenza e non percepiti come da accertamentoavvenuto nell’ambito del procedimento giurisdi-zionale di convalida di sfratto per morosità è rico-nosciuto un credito di imposta di pari ammontare.

2. Agevolazioni per i fabbricati storico-artisticiSe il fabbricato rientra tra quelli soggetti a tutela aisensi del D.Lgs. 42/2004, la tassazione è agevola-ta, indipendentemente dalla circostanza che l’im-mobile sia utilizzato direttamente, ceduto in co-modato o concesso in locazione: l’imponibile ècostituito «dalla rendita catastale calcolata me-diante l’applicazione della minore tra le tariffe d’e-

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stimo previste per le abitazioni della zona censua-ria nella quale il fabbricato è collocato» (art. 11, c.2, L. 413/1991; Circ. 2/E del 2006; Ris. 28/E del2011). L’agevolazione spetta anche se l’immobilenon rientra nella categoria catastale A (quella delleabitazioni); il Ministero delle finanze, infatti, conCircolare 7/1106 del 10 giugno 1993 ha precisatoche «per le unità di categoria C, per le quali la con-sistenza è espressa in metri quadrati […] ai finidell’applicabilità della norma agevolativa è neces-sario tradurre la superficie espressa in metri qua-dri in quella espressa in vani, utilizzando il concet-to del vano catastale medio». Analogamente ci sipuò comportare per gli immobili di categoria B, lacui consistenza è espressa in metri cubi.

3. Esenzioni L’articolo 33 del TUIR prevede alcune ipotesi diesenzione; si tratta:– delle unità immobiliari per le quali sono state ri-

lasciate licenze, concessioni o autorizzazioniper restauro, risanamento conservativo o ri-strutturazione edilizia; l’esenzione si applica li-mitatamente al periodo di validità del provvedi-mento durante il quale l’unità immobiliare nonè comunque utilizzata;

– degli immobili destinati esclusivamente all’eser-cizio del culto e per le relative loro pertinenze(casa canonica, oratorio, altre abitazioni dei sa-cerdoti);

– dei monasteri di clausura.

Sul titolare del diritto di superficie grava anchel’obbligo del versamento dell’ICI, Imposta Comu-nale sugli Immobili, disciplinata dal decreto legis-lativo 504 del 1992.

Le ipotesi di esenzione sono previste dall’articolo7, comma 1. Quelle che possono ricorrere con piùfrequenza riguardano gli immobili destinati esclu-

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L’impostacomunale

sugli immobili (ICI)

Esenzioni

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sivamente allo svolgimento, da parte di un entenon commerciale, di attività di particolare rilevan-za sociale, cioè quelle assistenziali, previdenziali,sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative esportive, oltre alle attività di religione o di culto (cfart. 7, c. 1, lett. i), tenendo conto che secondol’interpretazione della giurisprudenza tali attivitàdevono essere svolte dal titolare del diritto di su-perficie. Inoltre, come disposto dal comma 2-bisdell’articolo 7 del decreto legge n. 203 del 2005,le attività devono essere svolte in maniera nonesclusivamente commerciale; a tale proposito ilMinistero dell’economia e delle finanze con la Cir-colare 2/DF del 26 gennaio 2009 ha precisato lemodalità di esercizio che consentono, ai fini ICI,di escludere la commercialità dell’attività.Un’altra ipotesi di esenzione può riguardare i fab-bricati che, dichiarati inagibili o inabitabili, sianostati recuperati per essere destinati ad attività infavore di portatori di handicap (art. 7, c. 1, lett. g). Si tenga presente infine l’esenzione prevista per ifabbricati destinati esclusivamente all’esercizio delculto e le loro pertinenze (cf art. 7, c. 1, lett. d).

Le riduzioni sono disciplinate dall’articolo 8; inparticolare il comma 1 dispone che l’imposta è ri-dotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili oinabitabili e di fatto non utilizzati. Lo stato di inagi-bilità o inabitabilità deve essere accertato dall’uffi-cio tecnico del comune con perizia a carico delproprietario oppure con dichiarazione sostitutivadel contribuente.

La base imponibile è costituita dal valore ottenutomoltiplicando la rendita risultante in catasto al 1°gennaio dell’anno di imposizione, aumentata del5%, per i seguenti coefficienti di rivalutazione (danon confondere con quelli utilizzati per calcolare ilcosiddetto “valore automatico” di cui alla Tabellaa pag. 30), distinti in relazione alla categoria delfabbricato:

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Riduzioni

Base imponibile

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– 100 per gli immobili di categoria A e categoriaC (esclusi A/10 e C/1);

– 50 per gli immobili di categoria D e categoriaA/10;

– 140 per gli immobili di categoria B;– 34 per gli immobili di categoria C/1.Analogamente a quanto disposto ai fini IRES, se ilfabbricato rientra tra quelli soggetti a tutela ai sen-si del decreto legislativo 42/2004, la base impo-nibile è ridotta: per calcolarla non si parte dallarendita catastale attribuita all’immobile, ma dallaminore tra le tariffe d’estimo previste per le abita-zioni della zona censuaria nella quale è collocatoil fabbricato (cf art. 5, c. 2, D.L. 16/1993). In pro-posito il Ministero dell’economia e delle finanzecon la Circolare n. 120 del 27 maggio 1999 delDipartimento Fiscalità locale, ha precisato che«per i fabbricati di interesse storico o artistico aisensi dell’art. 3 della legge 1 giugno 1939, n.1089, e successive modificazioni, si assume larendita determinata mediante l’applicazione dellatariffa d’estimo (aumentata del 5 per cento) di mi-nore ammontare tra quelle previste per le abita-zioni della zona censuaria nella quale è sito il fab-bricato. Tale rendita, per poter quantificare il va-lore, va moltiplicata per 100, anche se il fabbrica-to catastalmente è classificato nella categoriaA/10 o C/1 oppure nel gruppo D. Ciò, in quantocon il sistema suddetto di determinazione dellarendita, il fabbricato è stato assimilato ad una abi-tazione».Sempre in tema di ICI va ricordato che l’estinzionedel diritto di superficie è una delle ipotesi checomportano l’obbligo di dichiarazione.

La dichiarazione ICI non deve più essere presen-tata relativamente agli immobili oggetto di trasfe-rimento e di costituzione di diritti reali la cui regi-strazione, trascrizione e voltura sono effettuatecon il modello unico informatico (MUI), obbligato-rio per tutti gli atti dal 1° luglio 2007. Fanno ecce-zione gli immobili ubicati nei comuni dove le fun-zioni amministrative statali in materia di catasto

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Dichiarazione

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sono delegate alle Province Autonome di Trento edi Bolzano.La dichiarazione è comunque richiesta in tutti i ca-si in cui al comune mancano le informazioni ne-cessarie a verificare l’adempimento dell’obbliga-zione tributaria. In pratica, il soggetto che ha ce-duto il diritto reale non deve denunciare il trasferi-mento, mentre il soggetto che lo ha acquisito de-ve farlo se l’immobile:– rientra tra quelli cui spetta l’esenzione o la ridu-

zione,– è un fabbricato storico-artistico cui spetta l’a-

gevolazione,– è un’area fabbricabile.La denuncia deve inoltre essere presentata tuttele volte che l’immobile:– perde o acquisisce l’esenzione, la riduzione o

l’agevolazione,– il terreno agricolo diviene area edificabile o vi-

ceversa,– il fabbricato perde o acquisisce la caratteristica

della ruralità.Occorre infine tenere presente che la denuncia èdovuta:– alla cessazione del diritto di uso o abitazione se

la circostanza non dipende da un atto per il qua-le sono state applicate le procedure telemati-che MUI,

– nei casi di riunione dell’usufrutto alla nuda pro-prietà.

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TABELLA

Il “valore automatico” è costituito dalla rendita ca-tastale rivalutata e moltiplicata per il coefficienteprevisto dall’articolo 52, comma 4 del D.P.R.131/1986 (come modificato dall’art. 1-bis del D.L.168/2004, conv. L. 191/2004). In pratica:a) per i fabbricati viene determinato aumentando

la rendita catastale del 5% e moltiplicandola peri seguenti coefficienti:– 110 per l’abitazione principale (ipotesi ap-

plicabile solo alle persone fisiche);– 120 per i fabbricati dei gruppi catastali A e

C (escluse le categorie A/10 e C/1);– 140 per i fabbricati del gruppo catastale B;– 60 per i fabbricati di categoria A/10 (uffici e

studi privati) e D;– 40,8 per i fabbricati di categoria C/1 (nego-

zi e botteghe) ed E;b) per i terreni non edificabili viene determinato

aumentando il reddito dominicale del 25% emoltiplicandola per 90.

Occorre però tenere presente che il valore del di-ritto reale è ovviamente inferiore al valore dellapiena proprietà; pertanto, per determinare la baseimponibile in caso di usufrutto, di uso e di abita-zione il valore della piena proprietà viene rettifica-to applicando uno specifico coefficiente che variain rapporto all’età del titolare, se il diritto è costi-tuito a favore di una persona fisica e la sua durataè “a vita” oppure al numero di anni previsti, se ildiritto è costituito per un tempo stabilito.Nel primo caso il coefficiente è quello risultantedal Prospetto allegato al D.P.R. 131/1986 al tassodi interesse dell’1,5% (cf Tavola 1); nel secondo èquello che consente di determinare il valore at-tuale della piena proprietà (cf Tavola 2). Il valore automatico può essere applicato anche aifabbricati non ancora iscritti in catasto con attribu-zione di rendita, purché vi sia una espressa richie-sta di attribuzione di rendita, ed a quelli iscritti incatasto con il metodo DOCFA per i quali la rendita

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proposta non è ancora divenuta definitiva, previaespressa richiesta nella dichiarazione di succes-sione o nell’atto di donazione di volersi avvalere ditale disposizione (cf art. 34, cc. 6 e 6-bis, D.Lgs.346/ 1990).Il valore automatico, invece, non può essere utiliz-zato in relazione ai terreni per i quali gli strumentiurbanistici prevedano la destinazione edificatoria.

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TAVOLA 1

CALCOLO DEL VALORE FISCALE DEI DIRITTI DIUSUFRUTTO, USO E ABITAZIONE A VITA

Età Coefficiente1 usufrutto nuda proprietà

da 00 a 20 63,50 95,25% 4,75%

da 21 a 30 60,00 90,00% 10,00%

da 31 a 40 56,50 84,75% 15,25%

da 41 a 45 53,00 79,50% 20,50%

da 46 a 50 49,50 74,25% 25,75%

da 51 a 53 46,00 69,00% 31,00%

da 54 a 56 42,50 63,75% 36,25%

da 57 a 60 39,00 58,50% 41,50%

da 61 a 63 35,50 53,25% 46,75%

da 64 a 66 32,00 48,00% 52,00%

da 67 a 69 28,50 42,75% 57,25%

da 70 a 72 25,00 37,50% 62,50%

da 73 a 75 21,50 32,25% 67,75%

da 76 a 78 18,00 27,00% 73,00%

da 79 a 82 14,50 21,75% 78,25%

da 83 a 86 11,00 16,50% 83,50%

da 87 a 92 7,00 10,50% 89,50%

da 93 a 99 4,00 6,00% 94,00%

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1 Coefficienti per la determinazione dei valori attuali dei diritti di usufrutto a vita e dellerendite o pensioni vitalizie al tasso di interesse dell’ 1,50%. Con D.M. 7 dicembre 2010 èstato fissato nella misura dell’ 1,50% annuo il saggio d’interesse legale. Con decreto inter-dirigenziale del 23 dicembre 2010 sono stati adeguati i coefficienti per la determinazionedegli usufrutti a vita e delle rendite o pensioni vitalizie di cui al Prospetto, allegato al D.P.R.131/1986, nonché il prospetto dei coefficienti, per tutti gli atti a decorrere dalla data del1° gennaio 2011.

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TAVOLA 2

CALCOLO DEL VALORE FISCALE DEI DIRITTI DIUSUFRUTTO, USO E ABITAZIONE A TEMPO DETERMINATO

n. anni di durata Tasso d’interesse all’ 1,50%usufrutto nuda proprietà usufrutto

1 98,52% 1,48%2 97,07% 2,93%3 95,63% 4,37%4 94,22% 5,78%5 92,83% 7,17%6 91,45% 8,55%7 90,10% 9,90%8 88,77% 11,23%9 87,46% 12,54%

10 86,17% 13,83%11 84,89% 15,11%12 83,64% 16,36%13 82,40% 17,60%14 81,18% 18,82%15 79,99% 20,01%16 78,80% 21,20%17 77,64% 22,36%18 76,49% 23,51%19 75,36% 24,64%20 74,25% 25,75%21 73,15% 26,85%22 72,07% 27,93%23 71,00% 29,00%24 69,95% 30,05%25 68,92% 31,08%26 67,90% 32,10%27 66,90% 33,10%28 65,91% 34,09%29 64,94% 35,06%30 63,98% 36,02%

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