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R. Lanzafame
Dall’Energy Manager
all’Esperto in Gestione dell’Energia - EGE www.apea.ct.it
Esperto in Gestione dell‘Energia - Corso specifico di formazione - Catania - 24.10.2013
Agenda
• L’EM: un po’ di storia
• L’EM oggi
• Dall’EM all’EGE
• Verso la certificazione delle competenze: non solo EM
• La certificazione delle competenze degli EGE
• L’EGE oggi
• La certificazione KHC
• Regolamento per la certificazione degli EGE
• EM vs EGE
• I compiti, le competenze e la valutazione dell’EGE secondo la norma UNI CEI 11339/2009
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L’Energy Manager: un po’ di storia
• La figura dell’EM nasce in seguito agli effetti prodotti dalla
crisi petrolifera.
• La Legge 308/82 impone la nomina dell’EM limitatamente al
comparto industriale, con aziende da oltre 1.000 dipendenti o
impegni energetici superiori ai 10.000 tep/a
(1 tep 5.350 kWhe ; hg = 0,46).
• La Legge 10/91 definisce la figura professionale dell’EM
“Responsabile per la conservazione e l’uso razionale
dell’energia”, ampliando l’obbligo di nomina, oltre che al
settore industriale con consumi energetici superiori ai 10.000
tep/a, anche agli altri settori che impegnano l’energia
(civile, terziario, agricoltura, trasporti) con la soglia di
significatività a 1.000 tep/a. Sono introdotte anche delle
sanzioni verso gli utenti pubblici e privati inadempienti.
1970
1982
1991
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L’Energy Manager: un po’ di storia
Oltre a selezionare i soggetti con l’obbligo di nomina, sono state
indicate anche le funzioni che il responsabile deve svolgere in
un’azienda; esse possono essere così sintetizzate:
• Individuazione delle azioni, interventi e procedure necessarie per
promuovere l’uso razionale dell’energia;
• Assicurazione della predisposizione dei bilanci energetici
dell’azienda;
• Predisposizione dei dati energetici di verifica degli interventi effettuati
con il contributo incentivante dello Stato.
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L’Energy Manager: un po’ di storia
Legge 10/91
Punti di Forza:
• creazione di una rete di responsabili per la conservazione e l’uso
razionale dell’energia;
• avvio di uno scambio costante di informazioni tramite la Federazione
Italiana per l’uso razionale dell’Energia (FIRE);
• Sensibilizzazione utenti afferenti alla categoria «Energy-Intensive».
Punti di debolezza:
• Obbligo di nomina; tuttavia TALE PRESCRIZIONE non è stata
accompagnata dalla definizione delle caratteristiche tecniche di
questa figura né dalla sua posizione nell’organigramma aziendale;
• le sanzioni previste per la mancata nomina da parte dei soggetti
obbligati non sono state mai applicate.
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L’Energy Manager: un po’ di storia Ulteriori provvedimenti legislativi rafforzano il ruolo degli EM all’interno
delle aziende o negli Enti pubblici attribuendo alla figura ulteriori incarichi:
• D.Lgs. 192/05 (recepimento della Direttiva 2002/91/CE sulle prestazioni
energetiche degli edifici) all’Allegato I comma 15 (ripreso poi dal DPR 59/09
art.4 comma 25): l’EM deve verificare che i progetti presentati negli uffici
tecnici della P.A. per il rilascio del titolo edilizio rispettino gli obblighi di
legge in materia di risparmio energetico;
• D.M. 21 dicembre 2007 - art. 7 comma 1; alle aziende con obbligo di nomina e
con EM attivo è permessa la presentazione diretta delle domande per l’accesso
al meccanismo dei titoli di efficienza energetica (TEE);
• D.Lgs. 115/08 (recepimento Direttiva 2006/32/CE sull’efficienza energetica e i
servizi energetici) Allegato II - punto 4) comma 1; nel caso di Ente Pubblico
soggetto all’obbligo di nomina dell’EM erogante un contratto di servizio energia,
il ruolo di tecnico di controparte, incaricato della verifica dei lavori, deve essere
conferito all’ EM.
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L’Energy Manager - oggi Le competenze attese dall’EM superano i limiti che hanno ispirato l’istituzione .
L’EM nella realtà si occupa di molteplici attività quali:
1.verifica dei consumi, attraverso un monitoraggio e un controllo costante,
tramite audit interni o, se disponibili, mediante i report prodotti da sistemi di
telegestione, telecontrollo e automazione, con la definizione di indicatori e
misuratori di tutti i consumi;
2.ottimizzazione dei consumi attraverso una corretta regolazione degli impianti
e il loro utilizzo appropriato dal punto di vista energetico;
3.acquisto di energia elettrica, gas naturale e altri combustibili, sul mercato
libero, attività queste, che presentano forti connotazioni finanziare soprattutto
nelle grandi organizzazioni;
4.suggerimento di comportamenti virtuosi da parte dei dipendenti e/o degli
occupanti delle strutture energeticamente rilevanti;
5.proposizione di investimenti ottimizzanti, possibilmente in grado di
migliorare i processi produttivi o le performance dei servizi collegati;
6.promozione della produzione mediante generazione da FER.
Aspetti innovativi e trasversali
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L’Energy Manager - oggi
Competenze trasversali riguardo il «procurement» e la valutazione
degli investimenti, divengono preziose con riferimento a:
1. acquisti di energia elettrica e di altri vettori energetici, sfruttando le
opportunità offerte dal mercato libero e collaborazione con l’ufficio
acquisti, onde favorire procedure decisionali che promuovano gli
acquisti migliori ;
2. acquisti di macchinari basati sulla valutazione economica e del ciclo di vita dell’impianto Life-Cycle Cost Analysis (LCCA).
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L’Energy Manager - oggi Criticità
Il raggio d’azione dell’EM impone un confronto critico con numerose figure
aziendali caratterizzate da diverse sensibilità culturali.
L’Energy Manager deve superare i limiti del campo squisitamente tecnico
e possedere inoltre ulteriori competenze così come di seguito articolato:
• padronanza della valutazione economica degli investimenti e del loro ciclo di
vita media;
• consapevolezza dell’importanza delle strutture organizzative;
• capacità di mediazione e comunicazione;
• sensibilità giuridica;
• sensibilità commerciale (conoscenza dei mercati e delle possibilità di
finanziamento).
L’omologazione di queste caratteristiche ha motivato l’edizione della Norma
UNI CEI 11339/2009 sull’Esperto in Gestione dell’Energia (EGE).
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Dall’EM all’EGE
L’ISNOVA, FIRE, ENEA, Confindustria Piemonte, Provincia di Chieti – nel 2005
avviarono il progetto europeo e-Quem (e-Qualification of the energy manager) all’interno
dell’iniziativa Comunitaria Equal - II Fase (IT-S2- MDL-011) gestito in Italia dal Ministero
del Lavoro e della Previdenza Sociale e mirato a promuovere la sperimentazione di
approcci e politiche innovative per contrastare il fenomeno della discriminazione e
della disuguaglianza sul mercato del lavoro.
La strategia del progetto è stata fondata su tre punti:
1. Qualificazione dell’offerta professionale;
2. Processo di formazione continua on-line;
3. Sistema di Certificazione delle competenze degli Energy Manager.
Il progetto puntava all’individuazione delle competenze e delle capacità di una
nuova figura professionale moderna e interdisciplinare (poi definita - EGE) chiamata ad
agire nel contesto di un nuovo mercato europeo dell’energia.
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Dall’EM all’EGE A partire dall’indagine di campo è stato definito un profilo di competenze disciplinari:
l’EGE deve possedere tutte le caratteristiche necessarie per svolgere i compiti di “tecnico
responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia” all’interno della struttura delle
utenze, presentando qualificazioni orientate anche ad attività effettuabili al di fuori delle
aziende utenti, sia come libero professionista consulente, che all’interno o, come supporto
esterno, dei nuovi attori nel mercato dell’efficienza energetica, primi tra tutte, le E.S.Co
In particolare le competenze che un EGE deve sviluppare riguardano i principali dieci settori:
1. Energia, sviluppo e ambiente;
2. Fondamenti di energetica;
3. Compiti e funzioni dell’esperto in gestione dell’energia;
4. Uso efficiente dell’energia;
5. Fonti di energia rinnovabile;
6. Contabilità energetica;
7. Legislazione, normativa e contratti;
8. Organizzazione e management;
9. Comunicazione e marketing;
10. Economia e finanza.
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Fonte: FIRE
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Verso la certificazione delle competenze:non solo EM
Una sostanziale modifica di scenario nel campo dell’uso efficiente dell’energia è dettata
dai Decreti Ministeriali sull’efficienza energetica del 20 luglio 2004, che hanno
generato il meccanismo incentivante che si è tradotto nel conseguimento dei “titoli di
efficienza energetica”, TEE, detti anche “certificati bianchi”.
Inizialmente i certificati non venivano rilasciati direttamente agli utenti finali,
costringendoli, per potere accedere a una parte dell’incentivo, a mettere in campo azioni
di intermediazione con i distributori e le Società di Servizi Energetici (SSE) (soggetti
ammessi da subito alla presentazione dei progetti), anche nel caso di realizzazione, in
proprio, degli interventi di efficientamento energetico.
La L.10/91 richiedeva obbligatoriamente l’istituzione dell’EM per accedere a qualunque
incentivo statale sull’energia. La sua funzione, tuttavia veniva ridotta, atteso che la
negoziazione con i distributori e le SSE rappresentava, una tipica attività svolta da altre
funzioni aziendali.
In compenso lo schema portava alla ribalta le SSE con l’idea di farle evolvere nel
tempo, trasformandole in E.S.Co, ossia in società capaci di operare, offrendo servizi
energetici a risultati garantiti con finanziamento tramite terzi (FTT) degli investimenti,
ripagati grazie ai flussi di cassa collegati al risparmio energetico.
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La certificazione delle competenze degli EGE
La Direttiva 2006/32/CE all’art. 8, richiede agli Stati membri, “laddove lo ritengano
necessario”, che vengano stabilite procedure per la qualificazione, certificazione ed
accreditamento dei fornitori di servizi energetici, sia alle società che ai singoli
professionisti, allo scopo di assicurare gli alti livelli di competenza tecnica ed elevata
affidabilità che sono necessari (recepimento italiano all’art.16 del Decreto Legislativo
115/08).
Questo requisito ha trovato terreno fertile nella linea di ricerca intrapresa dal progetto di
ricerca e-Quem.
A partire dal 2009 state inoltre emanate la norma UNI EN 16001 sui Sistemi di Gestione
dell’Energia, che dà all’EM l’importante ruolo di responsabile del sistema di gestione, nel
2010 la norma EN 15900 sui Servizi Energetici Efficienti e nel 2012, la norma EN 16247
sulle Diagnosi Energetiche.
In Italia si decise, dunque, di proseguire lo sviluppo delle suddette linee di ricerca:
ne sono la conseguenza le norme UNI CEI 11339 sugli Esperti in Gestione dell’Energia
del 2009 e la norma UNI CEI 11352 sulle E.S.Co del 2010.
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L’EGE - oggi Oggi l'EGE, nella definizione data dal Decreto di recepimento della
Direttiva Europea 2006/32/CE, il D.Lgs. 115/08, all'art. 2 comma z), è
così definito:
«soggetto che ha le conoscenze, l'esperienza e la capacità necessarie
per gestire l'uso dell'energia in modo efficiente”, è dunque una figura
professionale moderna ed interdisciplinare chiamata ad agire nel
contesto di un nuovo mercato europeo dell'energia».
Alle competenze tecniche associa delle solide basi in materie
ambientali, economico-finanziarie, di organizzazione e gestione
aziendale e di comunicazione.
Si tratta di capacità sviluppabili attraverso la somministrazione di un
percorso formativo adeguato e, soprattutto, mediante l'esperienza sul
campo. Non è quindi una qualifica che si può conseguire indirettamente
o solo grazie ad una nomina (superamento dei limiti della Legge
10/91).
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L’EGE - oggi
Il nuovo Decreto sui certificati bianchi approvato a fine dicembre 2012 dai Ministeri
competenti, ha inoltre rafforzato la figura dell’EGE introducendone contestualmente
l’obbligatorietà.
Di seguito si riporta il testo approvato dalla Conferenza Unificata (che potrebbe subire
ulteriori modifiche): “Decorsi due anni dall’emanazione del Decreto del Ministro dello
Sviluppo Economico di cui all’articolo 16, comma 1, del D.Lgs. 115/2008, ai soggetti di cui
al comma 1, lettera c) è richiesta la certificazione di cui alla norma UNI CEI 11352, e
ai soggetti che assumono la funzione di responsabile per la conservazione e l’uso
razionale dell’energia di cui alla lettera d) e lettera e) è richiesta la certificazione di cui
alla norma UNI CEI 11339.
Il 14 gennaio 2013 è stata pubblicata la Legge 4 che permette di riconoscere le
professioni esercitate al di fuori di Collegi e Ordini Professionali.
Conseguentemente gli EGE avranno la possibilità di essere riconosciuti, da subito,
grazie all’esistenza della norma UNI CEI 11339 e delle certificazioni di una parte
terza.
In questo modo si è completato il percorso che ha portato alla certificazione delle
competenze di tale figura.
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La certificazione KHC
Sistema Europeo di Certificazione in
Energy Management
La procedura di certificazione volontaria KHC rientra nelle previsioni dell’art. 8 della
Direttiva 2006/32/CE e del suo Decreto di recepimento, il Decreto Legislativo 115/08, e
dell’art. 17 della Direttiva 2012/27/CE; inoltre risulta in accordo con la Normativa Tecnica
UNI CEI 11339.
KHC ha ricevuto da ACCREDIA, Ente Italiano di Accreditamento, l’accreditamento
secondo i requisiti della norma internazionale ISO/IEC 17024 “Requisiti Generali per gli
Organismi che operano nella certificazione del personale” per operare come organismo
di Certificazione del Personale nel settore degli Esperti in Gestione dell’Energia, certificati
secondo la norma UNI CEI 11339:2009.
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Regolamento per la certificazione degli EGE
La certificazione degli EGE è una procedura volontaria aperta a tutti i soggetti che abbiano raggiunto un livello di esperienza minimo dipendente dal tipo di studio conseguito e che possano accedere alla procedura di valutazione dei titoli e alle prove di esame.
Il processo di certificazione e di verifica del mantenimento delle competenze avviene attraverso le fasi di:
1. istruttoria;
2. valutazione;
3. deliberazione;
4. rilascio;
5. rinnovo.
Tutti gli esperti certificati sono iscritti in apposito registro articolato in due elenchi separati corrispondenti alle due classi di attività:
• settore produttivo e industriale (agricoltura e pesca, industria manifatturiera, industria dell’energia e acqua, industria dei servizi, attività produttiva in generale);
• settore civile (costruzioni pubbliche e private, trasporti, pubblica Amministrazione, commercio, servizi pubblici e privati in generale).
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Regolamento per la certificazione degli EGE
Per l’accesso alla fase di istruttoria è richiesto il possesso dei seguenti requisiti scolastici
e di un certo periodo verificabile di esperienza professionale:
• Laurea Magistrale (2° livello) di tipo tecnico-ingegneristico più 3 anni di esperienza nel
settore dell’Energy management;
• Laurea (1° livello) di tipo tecnico-ingegneristico più 4 anni di esperienza nel settore
dell’Energy management;
• Diploma di perito o Laurea non ingegneristica più 5 anni di esperienza nel settore
dell’Energy management;
• Per i restanti soggetti, occorrono almeno 10 anni di esperienza nel settore dell’Energy
management.
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Regolamento per la certificazione degli
EGE
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Regolamento per la certificazione degli EGE
La fase istruttoria consiste nel ricevimento della domanda di partecipazione, della verifica
dei requisiti di ammissibilità e dell’ammissione all’esame.
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Regolamento per la certificazione degli
EGE
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EM vs EGE
Legge 10/91
Dal punto di vista culturale e professionale
il tecnico responsabile per la
conservazione e l’uso razionale
dell’energia si configura idealmente come
un soggetto con un bagaglio di
conoscenze acquisibili mediante laurea in
ingegneria, pluriennale attività tecnica
professionale successiva alla laurea nel
settore in cui l’Organizzazione opera,
esperienza nel campo degli studi di
fattibilità e della progettazione di massima
di sistemi per la produzione e l’utilizzo
dell’energia, buona conoscenza delle
tecnologie più avanzate nel settore.
D. Lgs n. 115, 30 maggio 2008
Allo scopo di promuovere un processo di
incremento del livello di qualità e
competenza tecnica per i fornitori di
servizi energetici, con uno o più Decreti
del Ministro dello Sviluppo Economico è
approvata, a seguito dell'adozione di
apposita norma tecnica UNI-CEI, una
procedura di certificazione volontaria
per le E.S.Co di cui all'articolo 2, comma
1, lettera i), e per gli Esperti in Gestione
dell‘Energia («Esperto in Gestione
dell‘Energia»: soggetto che ha le
conoscenze, l'esperienza e la capacità
necessarie per gestire l'uso dell‘Energia in
modo efficiente).
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Report: ENEA
I compiti dell’EGE secondo la
norma UNI CEI 11339/2009
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Sistema Energetico:
Tecnologico
Organizzativo
Gestionale
Umano
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I compiti dell’EGE secondo la
norma UNI CEI 11339/2009
24 Esperto in Gestione dell‘Energia - Corso specifico di formazione - Catania - 24.10.2013
I compiti dell’EGE secondo la
norma UNI CEI 11339/2009
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Le competenze dell’EGE secondo
la norma UNI CEI 11339/2009
26 Esperto in Gestione dell‘Energia - Corso specifico di formazione - Catania - 24.10.2013
Le competenze dell’EGE secondo
la norma UNI CEI 11339/2009
27 Esperto in Gestione dell‘Energia - Corso specifico di formazione - Catania - 24.10.2013
Valutazione dell’EGE secondo la
norma UNI CEI 11339/2009
28 Esperto in Gestione dell‘Energia - Corso specifico di formazione - Catania - 24.10.2013
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Conclusioni • Le due figure professionali di EM e EGE potranno coesistere in
futuro.
• La prima, nominata dall’Organismo interessato, continuerà a
svolgere la propria attività professionale, interna o esterna
all’Organismo stesso, con i compiti già individuati.
• Tale figura potrà essere interessata o meno a certificare le proprie
competenze in materia energetica, specie nel caso in cui operi nel
settore della libera professione e quindi aderire al processo di
certificazione volontaria.
• In generale, la figura certificata come Esperto in Gestione
dell’Energia potrà svolgere anche funzioni diverse dalla figura di
EM ed in particolare rappresentare il PRINCIPALE riferimento
tecnico operativo all’interno di una E.S.Co.
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