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DAL BILANCIO D'ESERCIZIO AL DAL BILANCIO D'ESERCIZIO AL REDDITO D'IMPRESA REDDITO D'IMPRESA Latina, 24 marzo 2011 Relatori: Francesco Rossi Ragazzi e Roberto Protani

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DAL BILANCIO D'ESERCIZIO DAL BILANCIO D'ESERCIZIO AL REDDITO D'IMPRESAAL REDDITO D'IMPRESA

Latina, 24 marzo 2011

Relatori: Francesco Rossi Ragazzi e Roberto Protani

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Condizioni per la redazione del bilancio Condizioni per la redazione del bilancio abbreviatoabbreviato

IL BILANCIO IN FORMA ABBREVIATAIL BILANCIO IN FORMA ABBREVIATA

L'art. 2435-bis, comma 1, del codice civile contiene le seguenti indicazioni:- possono redigere il bilancio in forma abbreviata solo le società che non abbiano emesso titoli negoziati sui mercati regolamentati;- la possibilità di redazione del documento è collegata al non superamento, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, di due dei limiti quantitativi indicati nella slide successiva. 2

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ParametriParametri

€ € 3.650.0003.650.000 € € 4.400.0004.400.000

€ € 8.800.0008.800.000€ € 7.300.0007.300.000Ricavi delle vendite Ricavi delle vendite e delle prestazionie delle prestazioni

Totale dell'attivoTotale dell'attivo

Dipendenti occupatiDipendenti occupatiin mediain media 50505050

D.Lgs.D.Lgs.7 novembre 7 novembre 2006, n. 2852006, n. 285

D.Lgs.D.Lgs.3 novembre 3 novembre 2008, n. 1732008, n. 173

IL BILANCIO IN FORMA ABBREVIATAIL BILANCIO IN FORMA ABBREVIATA

Condizioni per la redazione del bilancio Condizioni per la redazione del bilancio abbreviatoabbreviato

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ParametriParametri

€ € 14.600.00014.600.000 € € 17.500.00017.500.000

€ € 35.000.00035.000.000€ € 29.200.00029.200.000Ricavi delle vendite Ricavi delle vendite e delle prestazionie delle prestazioni

Totale dell'attivoTotale dell'attivo

Dipendenti occupatiDipendenti occupatiin mediain media 250250250250

D.Lgs.D.Lgs.7 novembre 7 novembre 2006, n. 2852006, n. 285

IL BILANCIO CONSOLIDATOIL BILANCIO CONSOLIDATO

Condizioni per l'esoneroCondizioni per l'esonero

D.Lgs.D.Lgs.3 novembre 3 novembre 2008, n. 1732008, n. 173

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L'esonero indicato nella precedente slide non si applica se l'impresa controllante o una delle imprese controllate abbia emesso titoli quotati in borsa.

IL BILANCIO CONSOLIDATOIL BILANCIO CONSOLIDATO

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Le disposizioni del D.Lgs. 3 novembre 2008, n. 173 si applicano ai bilanci e alle relazioni relativi agli esercizi aventi inizio da una data successiva a quella della sua entrata in vigore.

LE NUOVE DISPOSIZIONILE NUOVE DISPOSIZIONI

21 novembre 200821 novembre 2008

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A partire dal 2010, la maggior parte delle società di capitali e cooperative (fatti salvi gli esoneri previsti dalla legge) devono depositare al Registro delle Imprese lo stato patrimoniale e il conto economico in formato XBRL.

IL FORMATO XBRLIL FORMATO XBRL

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L'approvazione del bilancio d'esercizio, salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, avviene di regola tramite deliberazione assembleare ai sensi dell'art. 2479-bis del codice civile.In questo caso ai fini del deposito nel Registro delle Imprese, al bilancio dovrà essere allegata la copia del verbale di assemblea dei soci che lo hanno approvato.

L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DELLA L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DELLA S.R.L.S.R.L.

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Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti l'ordine del giorno. Il verbale deve essere Il verbale deve essere redatto senza ritardoredatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione.

IL VERBALEIL VERBALEESEMPIO DI CLAUSOLA DI S.R.L.ESEMPIO DI CLAUSOLA DI S.R.L.

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In questo caso, il verbale dell'assemblea che approva il bilancio d'esercizio può essere redatto sia contestualmente all'assemblea alla quale fa riferimento, sia in un momento successivo alla stessa.

Esempio

Verbale di assemblea del Verbale di assemblea del 29 aprile 2011 29 aprile 2011 nel quale si verbalizza che in data nel quale si verbalizza che in data 28 28 aprile 2011 aprile 2011 si è riunita l'assemblea per si è riunita l'assemblea per l'approvazione del bilancio al 31 l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2010.dicembre 2010.

LA REDAZIONE DEL VERBALELA REDAZIONE DEL VERBALE

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Presso il competente Registro delle Imprese, entro 30 giorni entro 30 giorni dall'approvazionedall'approvazione, deve essere depositata la seguente documentazione:- copia del bilancio d'esercizio;- copia degli atti comprovanti la decisione dei soci (verbale di assemblea, consenso espresso per iscritto, consultazione scritta) che ha approvato il bilancio;- copia della relazione sulla gestione, ove obbligatoria;- copia delle relazioni degli organi di controllo, se esistenti.

IL DEPOSITO DEL BILANCIO DELLA S.R.L.IL DEPOSITO DEL BILANCIO DELLA S.R.L.

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Verbale di assemblea del Verbale di assemblea del 29 aprile 2011 29 aprile 2011 nel nel quale si verbalizza che in data quale si verbalizza che in data 28 aprile 28 aprile 2011 2011 si è riunita l'assemblea per si è riunita l'assemblea per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2010.2010.

In questa ipotesi la data di riferimento per valutare se la domanda di deposito del bilancio è tardiva oppure è stata presentata nei termini di legge, è quella di approvazione del bilancio (28 28 aprile 2011aprile 2011) e non quella del verbale.

IL DEPOSITO DEL BILANCIO DELLA S.R.L.IL DEPOSITO DEL BILANCIO DELLA S.R.L.

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Verbale di assemblea del Verbale di assemblea del 29 aprile 2011 29 aprile 2011 nel nel quale si verbalizza che in data quale si verbalizza che in data 28 aprile 28 aprile 2011 2011 si è riunita l'assemblea per si è riunita l'assemblea per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2010.2010.

Nel modello B, la data da indicare in corrispondenza del campo “verbale di assemblea” è la data della verbalizzazione (29 29 aprile 2011aprile 2011) e non la data di approvazione del bilancio.

IL DEPOSITO DEL BILANCIO DELLA S.R.L.IL DEPOSITO DEL BILANCIO DELLA S.R.L.

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• L'art. 2423, comma 2, del codice civile, fissa la clausola generale ovvero la finalità primaria del bilancio secondo la quale quest'ultimo «deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio».

FINALITÀ E POSTULATI DEL BILANCIO FINALITÀ E POSTULATI DEL BILANCIO SECONDO LA LEGISLAZIONE CIVILISTICASECONDO LA LEGISLAZIONE CIVILISTICA

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• La formula «rappresentare in modo veritiero e corretto» ha inteso costituire la fedele traduzione dell'espressione «true and fair view» cui fa riferimento la Direttiva.

• Secondo la Relazione Ministeriale, «l'uso dell'aggettivo veritiero, riferito al rappresentare la situazione patrimoniale, economica e finanziaria, non significa pretendere dai redattori del bilancio né promettere ai lettori di esso una verità oggettiva di bilancio, irraggiungibile con riguardo ai valori stimati, ma richiedere che i redattori del bilancio operino correttamente le stime e ne rappresentino il risultato (la Relazione Ministeriale fa riferimento all'art. 2217, comma 2, del codice civile)».

FINALITÀ E POSTULATI DEL BILANCIO FINALITÀ E POSTULATI DEL BILANCIO SECONDO LA LEGISLAZIONE CIVILISTICASECONDO LA LEGISLAZIONE CIVILISTICA

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• Il terzo comma dell'art. 2423 del codice civile stabilisce che se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo.

• Pertanto è già previsto che non è possibile per le norme di legge regolare tutte le situazioni che si possono manifestare.

FINALITÀ E POSTULATI DEL BILANCIO FINALITÀ E POSTULATI DEL BILANCIO SECONDO LA LEGISLAZIONE CIVILISTICASECONDO LA LEGISLAZIONE CIVILISTICA

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• L'art. 2423, comma 3, del codice civile introduce l'obbligo della deroga qualora, in casi eccezionali, l'applicazione delle disposizioni di legge sia incompatibile con una rappresentazione veritiera e corretta.

• La disposizione rafforza la portata del principio generale, richiedendo la deroga a criteri specifici di rappresentazione o valutazione al fine di ottenere un'immagine veritiera e corretta a livello sostanziale e non solo formale.

FINALITÀ E POSTULATI DEL BILANCIO FINALITÀ E POSTULATI DEL BILANCIO SECONDO LA LEGISLAZIONE CIVILISTICASECONDO LA LEGISLAZIONE CIVILISTICA

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• Sono stati esplicitati i seguenti postulati:• 1. la valutazione delle voci deve essere fatta

secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività, nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato;

• 2. si possono indicare esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio;

• 3. si deve tener conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento;

FINALITÀ E POSTULATI DEL BILANCIO FINALITÀ E POSTULATI DEL BILANCIO SECONDO LA LEGISLAZIONE CIVILISTICASECONDO LA LEGISLAZIONE CIVILISTICA

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• 4. si deve tener conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo;

• 5. gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci devono essere valutati separatamente;

• 6. i criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all'altro. Deroghe a tale principio sono consentite in casi eccezionali, purché la nota integrativa motivi la deroga e indichi l'influenza sulla rappresentazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico.

FINALITÀ E POSTULATI DEL BILANCIO FINALITÀ E POSTULATI DEL BILANCIO SECONDO LA LEGISLAZIONE CIVILISTICASECONDO LA LEGISLAZIONE CIVILISTICA

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PROSPETTIVA DI FUNZIONAMENTO DELL'IMPRESA

PRUDENZA numeri 1, 2, 4 e 5 di cui sopra

numero 1 di cui sopra

COMPETENZAnumeri 3 e 4 di cui sopra

CONTINUITÀ DEI CRITERI DI VALUTAZIONE

numero 6 di cui sopra

PREVALENZA DELLA SOSTANZA SULLA FORMA

numero 1 di cui sopra

FINALITÀ E POSTULATI DEL BILANCIO FINALITÀ E POSTULATI DEL BILANCIO SECONDO LA LEGISLAZIONE CIVILISTICASECONDO LA LEGISLAZIONE CIVILISTICA

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• I principi contabili, intesi come regole tecnico-ragionieristiche, sono la matrice del bilancio da cui il legislatore ricava alcuni criteri che ritiene fondamentali e che introduce nella legge.

• La legge può solamente statuire i principi basilari, per cui deve essere integrata e interpretata sulla base di quei principi da cui ha preso origine.

FINALITÀ E POSTULATI DEL BILANCIO FINALITÀ E POSTULATI DEL BILANCIO SECONDO I PRINCIPI CONTABILISECONDO I PRINCIPI CONTABILI

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• Il legislatore richiama indirettamente i principi contabili. A tale riguardo, si citano:

• 1. Le informazioni complementari, richieste dall'art. 2423, comma 3, del codice civile, che si devono fornire se le informazioni richieste dalle specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta. Queste costituiscono un esempio di integrazione obbligatoria delle norme di legge con le regole della tecnica, ossia con i principi contabili.

FINALITÀ E POSTULATI DEL BILANCIO FINALITÀ E POSTULATI DEL BILANCIO SECONDO I PRINCIPI CONTABILISECONDO I PRINCIPI CONTABILI

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• 2. L'obbligo della deroga alle disposizioni sulla redazione del bilancio, previsto dal quarto comma del medesimo art. 2423, per i casi definiti «eccezionali». Esso costituisce un ulteriore esempio di rinvio alle regole tecniche, ossia ai principi contabili, ai quali è demandata l'identificazione delle corrette regole di valutazione e rappresentazione.

• Da quanto detto, si desume che nella nuova disciplina sul bilancio sono, in sostanza, frequenti i rinvii alla tecnica, in quanto non è possibile per le norme di legge considerare tutte le situazioni che si possono manifestare.

FINALITÀ E POSTULATI DEL BILANCIO FINALITÀ E POSTULATI DEL BILANCIO SECONDO I PRINCIPI CONTABILISECONDO I PRINCIPI CONTABILI

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• La funzione dei principi contabili è duplice.• La prima è quella di interpretare in chiave tecnica

le norme di legge in materia di bilancio. La legge fissa alcuni principi generali sulla formazione del bilancio e rinvia implicitamente a regole tecniche, cioè ai principi contabili, per specificazioni ed interpretazioni di tipo applicativo.

• La seconda funzione è integrativa laddove le norme di legge risultano insufficienti.

• Pertanto le funzioni di cui sopra consistono nel fornire:

FINALITÀ E POSTULATI DEL BILANCIO FINALITÀ E POSTULATI DEL BILANCIO SECONDO I PRINCIPI CONTABILISECONDO I PRINCIPI CONTABILI

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• i principi di dettaglio che consentano di definire i termini adottati dal legislatore;

• i criteri, i metodi e le procedure di applicazione per fattispecie previste o non previste dalla legge;

• i criteri da adottare nei casi definiti «eccezionali» dall'art. 2423 del codice civile;

• gli elementi ed i dati (informazioni complementari), da includere nella nota integrativa, necessari per assicurare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio nel rispetto dei postulati del bilancio.

FINALITÀ E POSTULATI DEL BILANCIO FINALITÀ E POSTULATI DEL BILANCIO SECONDO I PRINCIPI CONTABILISECONDO I PRINCIPI CONTABILI

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• I principi contabili si distinguono in principi contabili generali o postulati del bilancio di esercizio e principi contabili applicati.

• I postulati del bilancio costituiscono i fondamenti e le regole di carattere generale cui devono informarsi i principi contabili applicati alle singole poste di bilancio incluse quelle relative ad imprese che operano in settori specialistici.

POSTULATI DEL BILANCIOPOSTULATI DEL BILANCIO

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• I principali postulati sono i seguenti:• Utilità del bilancio d'esercizio per i destinatari e

completezza dell'informazione.• Prevalenza degli aspetti sostanziali su quelli

formali.• Comprensibilità (chiarezza).• Neutralità (imparzialità).• Incompatibilità delle finalità del bilancio di

esercizio con l'inclusione delle valutazioni prospettiche dell'investitore.

• Prudenza.

POSTULATI DEL BILANCIOPOSTULATI DEL BILANCIO

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• Periodicità della misurazione del risultato economico e del patrimonio aziendale.

• Comparabilità.• Omogeneità.• Continuità (costanza) di applicazione dei

principi contabili ed in particolare dei criteri di valutazione.

• Competenza.• Significatività e rilevanza dei fatti economici

ai fini della loro presentazione in bilancio.

POSTULATI DEL BILANCIOPOSTULATI DEL BILANCIO

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• Il costo come criterio base delle valutazioni di bilancio dell'impresa in funzionamento.

• Conformità del complessivo procedimento di formazione del bilancio ai principi contabili.

• Funzione informativa e completezza della nota integrativa e delle altre informazioni necessarie.

• Verificabilità dell'informazione.

POSTULATI DEL BILANCIOPOSTULATI DEL BILANCIO

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• Il bilancio d'esercizio redatto secondo i principi contabili costituisce un insieme unitario ed organico di documenti e deve essere composto da:

• 1) stato patrimoniale, redatto secondo lo schema previsto dall'art. 2424 del codice civile, integrato dall'art. 2423-ter del codice civile;

• 2) conto economico, redatto secondo lo schema previsto dall'art. 2425 del codice civile, integrato dall'art. 2423-ter del codice civile;

LA COMPOSIZIONE DEL BILANCIO LA COMPOSIZIONE DEL BILANCIO SECONDO I PRINCIPI CONTABILISECONDO I PRINCIPI CONTABILI

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• 3) nota integrativa, contenente tutte le informazioni previste dall'art. 2427 del codice civile e dagli altri articoli che rinviano allo stesso. Nella nota integrativa devono essere effettuati i rinvii alla relazione di gestione necessari per specifici argomenti; e devono essere fornite tutte le informazioni complementari indispensabili per la chiara redazione e la veritiera e corretta rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio.

LA COMPOSIZIONE DEL BILANCIO LA COMPOSIZIONE DEL BILANCIO SECONDO I PRINCIPI CONTABILISECONDO I PRINCIPI CONTABILI

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• Pertanto, i singoli documenti relativi alle poste di bilancio richiameranno le informazioni richieste dalla legge e quelle complementari eventualmente necessarie. Tra le informazioni che devono essere fornite nella nota integrativa vi sono quelle riguardanti:

• a) le variazioni avvenute nei conti di patrimonio netto;

• b) le variazioni avvenute nella situazione patrimoniale e finanziaria, cioè nei componenti attivi e passivi del patrimonio aziendale, esposte in modo da evidenziare le fonti di finanziamento e i relativi impieghi.

LA COMPOSIZIONE DEL BILANCIO LA COMPOSIZIONE DEL BILANCIO SECONDO I PRINCIPI CONTABILISECONDO I PRINCIPI CONTABILI

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IL WORK PLAN DELL'OICIL WORK PLAN DELL'OIC

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Progetti Pubblicazione attesa

Progetti nazionali sui principi contabili nazionali  

Ristrutturazione del debito e informativa di bilancio T1 2011

Aggiornamento dei principi contabili nazionali— Fase 1— Fase 2— Fase 3— Fase 4

S1 2011S2 2011S1 2012S2 2012

Conferimenti S1 2011

Certificati ambientali S2 2011

Il passaggio dal bilancio IFRS al bilancio redatto secondo i principi contabili nazionali

S2 2011

Progetti nazionali sui principi contabili internazionali  

Applicazione IFRS “Impairment e avviamento” per il settore assicurativo

T1 2011

Progetti nazionali sulla contabilità pubblica  

Contabilizzazione dei derivati nei bilanci degli Enti locali S1 2011

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Prescrive lo schema e il contenuto obbligatorio del conto

economico

Art. 2425 del codice civile

LA COMPOSIZIONE DEL CONTO LA COMPOSIZIONE DEL CONTO ECONOMICOECONOMICO

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FORMA ESPOSITIVA SCALARE, considerata più adatta a evidenziare risultati intermedi significativi e a suddividere aree gestionali omogenee

CONTO ECONOMICO

CLASSIFICAZIONE DEI COSTI PER NATURA, che la Relazione Ministeriale considera "più idonea di quella dell'art. 25 (a costi classificati per destinazione) a recepire ulteriori suddivisioni di voci già esistenti nella disciplina vigente, ed a consentire collegamenti e correlazioni con lo stato patrimoniale"

Lo schema di conto economico prevede CINQUE RAGGRUPPAMENTI DI VOCI o classi (indicati con lettere maiuscole e per i quali sono previsti sub-totali) e risultati intermedi

CONSIDERAZIONI DI CARATTERE CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALEGENERALE

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A - Valore della produzione

B - Costi della produzioneDifferenza tra valori e costi della produzione (A - B)

C - Proventi e oneri finanziari

D - Rettifiche di valore di attività finanziarie

E - Proventi e oneri straordinariRisultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)

22 - Imposte sul reddito dell'esercizio

Utile (perdita) d'esercizio

IL CONTO ECONOMICOIL CONTO ECONOMICO

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A - Valore della produzione

B - Costi della produzione

Differenza tra valori e costi della produzione (A - B)

Con le lettere A e B si confrontano i componenti positivi costituenti il valore della produzione con i costi della produzione classificati per natura, cioè sulla base della ragione economica del costo. I due raggruppamenti sopra indicati si riferiscono alla gestione caratteristica e alla gestione accessoria.

IL CONTO ECONOMICOIL CONTO ECONOMICO

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Lo schema legislativo è basato sulla distinzione tra attività o gestione ordinaria

e straordinaria

Nella gestione ordinaria è separatamente evidenziata quella finanziaria, mentre, a differenza della prassi e dottrina più evolute, non viene distinta la gestione caratteristica o tipica da quella accessoria.

IL CONTO ECONOMICOIL CONTO ECONOMICO

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In sostanza la gestione ordinaria si considera formata da: - gestione tipica o caratteristica, - gestione accessoria, - gestione finanziaria, inclusiva dei "proventi e oneri finanziari" nonché delle "rettifiche di valore di attività finanziarie", che il legislatore evidenzia separatamente.

LA GESTIONE ORDINARIALA GESTIONE ORDINARIA

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Nel caso in cui la gestione caratteristica sia costituita da più categorie di attività è opportuno fornire specifiche informazioni sulle singole categorie nella nota integrativa. Nella nota integrativa tali informazioni sono richieste dal n. 10 dell'art. 2427 del codice civile secondo il quale deve essere indicata "la ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo categorie di attività e secondo aree geografiche".

LA GESTIONE CARATTERISTICALA GESTIONE CARATTERISTICA

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Per ciò che riguarda la gestione straordinaria è necessario riferirsi alla Relazione Ministeriale che chiarisce il significato dell'aggettivo straordinario. Secondo la Relazione "l'aggettivo straordinario, riferito a proventi ed oneri, non allude all'eccezionalità o anormalità dell'evento, bensì all'estraneità, della fonte del provento o dell'onere, alla attività ordinaria".

LA GESTIONE STRAORDINARIALA GESTIONE STRAORDINARIA

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Secondo la Relazione dunque non è sufficiente per considerare un componente di reddito straordinario l'ecezionalità (a livello temporale) o l'anormalità (a livello quantitativo) dell'evento; è necessaria l'estraneità rispetto alla gestione ordinaria della fonte del provento o dell'onere.

IL CONTO ECONOMICOIL CONTO ECONOMICO

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I ricavi di vendita dei prodotti e delle merci o di prestazione dei servizi relativi alla gestione caratteristica dell'impresa vanno indicati per competenza e al netto di resi, sconti, abbuoni e premi, nonché delle imposte connesse con la vendita.

RICAVI DELLE VENDITE E DELLE RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONIPRESTAZIONI

A.1

Gli sconti sono quelli di natura commerciale, non gli sconti di natura finanziaria (es.: sconto di cassa per

pagamento contanti) che costituiscono oneri finanziari da

rilevare alla voce C.17.

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RICAVI DELLE VENDITE E DELLE RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONIPRESTAZIONI

PRINCIPI CONTABILI

SCONTI FINANZIARI

SCONTI COMMERCIALI

NORettifiche ai ricavi

C.17

Rettifiche ai ricavi

A.1se di competenza

E.20 E.21se NON di competenza

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Vanno compresi nella voce A.1 anche i ricavi derivanti dall'eventuale vendita

(occasionale) di materie, materiali e semilavorati

acquistati per essere impiegati nella produzione.

RICAVI DELLE VENDITE E DELLE RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONIPRESTAZIONI

A.1

45

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Le variazioni, se positive (rimanenze finali maggiori di

quelle iniziali), incrementano il valore della produzione; se

negative, lo riducono.

VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI PRODOTTI IN CORSO DI LAVORAZIONE, PRODOTTI IN CORSO DI LAVORAZIONE, SEMILAVORATI E FINITISEMILAVORATI E FINITI

A.2

46

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L'importo della voce A.2 è influenzato non solo da variazioni

quantitative, ma anche da variazioni nei valori unitari dei prodotti, semilavorati ecc., a

seguito del confronto fra costo e valore di realizzazione desumibile

dall'andamento del mercato.

A.2

VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI PRODOTTI IN CORSO DI LAVORAZIONE, PRODOTTI IN CORSO DI LAVORAZIONE, SEMILAVORATI E FINITISEMILAVORATI E FINITI

47

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VARIAZIONI DEI LAVORI IN CORSO SU VARIAZIONI DEI LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONEORDINAZIONE

A.3

Lavori in corso a fine esercizio

+ -

Rimanenze finali >Rimanenze iniziali

Rimanenze finali <Rimanenze iniziali

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La voce n. 4 comprende tutti i costi capitalizzati, che danno luogo a iscrizioni

all'Attivo dello stato patrimoniale nelle voci delle classi B.I Immobilizzazioni immateriali e

B.II Immobilizzazioni materiali, purché si tratti di costi interni (es.: costi di personale,

ammortamenti), oppure anche di costi esterni (es.: acquisti di materie e materiali vari) sostenuti per la realizzazione, con lavori interni, delle immobilizzazioni indicate.

INCREMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI INCREMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNIPER LAVORI INTERNI

A.4

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Pertanto, gli importi imputati alla voce A.4 devono essere stati già rilevati in una o più voci dell'aggregato B Costi

della produzione.Gli eventuali oneri finanziari

capitalizzati devono essere compresi nell'importo di questa voce e non

portati a rettifica dell'importo della voce C.17.

INCREMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI INCREMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNIPER LAVORI INTERNI

A.4

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INCREMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI INCREMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNIPER LAVORI INTERNI

A.4

D.7

Diversi a Debiti Vs/Fornitori

12.000,00

B.6 Merci c/acquisti

10.000,00

C.II.4-bis

IVA a credito

2.000,00

51

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INCREMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI INCREMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNIPER LAVORI INTERNI

A.4

D.7

Diversi a Debiti Vs/Fornitori

4.800,00

B.7 Lavorazioni esterne

4.000,00

C.II.4-bis

IVA a credito

800,00

52

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INCREMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI INCREMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNIPER LAVORI INTERNI

A.4

C.17

C.IV.1

Interessi passivi

a Banca c/c 500,00

53

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INCREMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI INCREMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNIPER LAVORI INTERNI

A.4

B.II.5

A.4

Immobilizzazioni incorso

a Incrementi diImmobilizzazioni

14.500,00

54

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ALTRI RICAVI E PROVENTIALTRI RICAVI E PROVENTI

A.5

Questa voce, di natura residuale, comprende tutti i

componenti positivi di reddito non finanziari, di

natura ordinaria, riguardanti le gestioni accessorie.

55

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ALTRI RICAVI E PROVENTIALTRI RICAVI E PROVENTI

Ricavi e proventi derivati dalla gestione ordinaria

Caratteristica Accessoria

Macroclasse A Macroclasse A

A.1 A.5

56

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ALTRI RICAVI E PROVENTIALTRI RICAVI E PROVENTI

Ricavi e proventi derivati dalla gestione

Finanziaria Straordinaria

Macroclasse C Macroclasse E

C.15 C.16 E.20

57

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ALTRI RICAVI E PROVENTIALTRI RICAVI E PROVENTI

Proventi derivanti dalle gestioni accessorie

- fitti attivi di terreni, fabbricati, impianti, macchinari ecc.;- canoni attivi e royalties da brevetti, marchi, diritti d'autore ecc.;- ricavi derivanti dalla gestione di aziende agricole.

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ALTRI RICAVI E PROVENTIALTRI RICAVI E PROVENTI

Plusvalenze da alienazione di beni strumentali impiegati nella normale attività produttiva, commerciale o di

servizi

Deve trattarsi di alienazione derivante dalla fisiologica sostituzione dei cespiti per il deperimento economico-tecnico da essi subito nell'esercizio della normale attività produttiva dell'impresa. Se non ricorrono queste condizioni (es: alienazioni di beni strumentali per un ridimensionamento dell'attività o per una riconversione produttiva) la plusvalenza ha natura straordinaria e deve essere rilevata alla voce E.20.

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ALTRI RICAVI E PROVENTIALTRI RICAVI E PROVENTI

Plusvalenze da alienazione di beni strumentali impiegati nella normale attività produttiva, commerciale o di

servizi

Rientrano nella voce A.5 i ripristini di valore (nei limiti del costo) a seguito di precedenti svalutazioni delle immobilizzazioni materiali e immateriali nonché dei crediti iscritti nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide (se le precedenti svalutazioni sono state iscritte alla voce B.10).

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ALTRI RICAVI E PROVENTIALTRI RICAVI E PROVENTISopravvenienze e insussistenze relative a valori stimati, che non derivino da errori, ossia che siano causate dal normale aggiornamento di stime compiute in precedenti esercizi

Vi rientrano, soprattutto, gli importi dei fondi per rischi e oneri rivelatisi esuberanti rispetto agli accantonamenti operati (es: fondi per oneri per garanzie a clienti).

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ALTRI RICAVI E PROVENTIALTRI RICAVI E PROVENTI

Ricavi e proventi diversi, di natura non finanziaria

Sono ricavi e proventi non rilevabili in altre voci come per esempio: rimborsi spese, penalità addebitate a clienti ecc.. Vanno incluse in questa voce i ricavi per acquisizione a titolo definitivo di caparre, per le imprese che operano in mercati nei quali si usa il versamento di caparre alla stipula di ogni contratto (definitivo o preliminare), come per esempio per le concessionarie di vendita di autoveicoli o per le imprese di costruzione e vendita di immobili.

62

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ALTRI RICAVI E PROVENTIALTRI RICAVI E PROVENTI

Ricavi e proventi diversi, di natura non finanziaria

Le perdite di caparre di natura ordinaria si rilevano alla voce B.14. L'acquisizione a titolo definitivo o la perdita di caparra ha natura straordinaria (e si rileva alle voci E.20 ed E.21) quando è connessa a operazioni non di routine (es.: l'acquisto della nuova sede dell'impresa). Fra i ricavi e proventi diversi vanno inclusi anche i rimborsi assicurativi, quando indennizzano sinistri che non abbiano comportato la contabilizzazione di oneri straordinari. In quest'ultima ipotesi, invece, i rimborsi assicurativi costituiscono proventi straordinari, da rilevare alla voce E.20.

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ALTRI RICAVI E PROVENTIALTRI RICAVI E PROVENTI

Contributi in c/esercizio

Sono dovuti sia in base alla legge, sia in base a disposizioni contrattuali e devono essere rilevati per competenza e non per cassa e indicati distintamente in apposita sottovoce della voce A.5.

I contributi in conto esercizio vanno rilevati nell'esercizio in cui è sorto con certezza il diritto a percepirli, che può essere anche successivo all'esercizio al quale essi sono riferiti.

64

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ALTRI RICAVI E PROVENTIALTRI RICAVI E PROVENTI

Contributi in c/esercizio

Deve trattarsi di contributi che abbiano natura di integrazione dei ricavi della gestione caratteristica o delle gestioni accessorie diverse da quella finanziaria o di riduzione dei relativi costi e oneri.

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ALTRI RICAVI E PROVENTIALTRI RICAVI E PROVENTIContributi in

c/esercizio esclusi dalla voce A.5

Di natura finanziariaErogati in

occasione di fatti eccezionali

Vanno portati in detrazione alla voce

C.17 Es.: calamità naturali

Vanno compresi nella voce C.16 se rilevati in esercizi successivi

a quelli di contabilizzazione degli interessi passivi

Vanno compresi nella voce E.20

66

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ALTRI RICAVI E PROVENTIALTRI RICAVI E PROVENTI

CONTRIBUTI

C/ESERCIZIO C/CAPITALE

Conferimenti in denaro o in natura che vengono destinati al finanziamento di

esigenze di gestione

Conferimenti destinati a sostenere il potenziamento, la crescita o la ristrutturazione del patrimonio

aziendale

Somme di denaro erogate dallo Stato o da altri enti ad imprese per la realizzazione di iniziative rivolte alla costruzione, alla

riattivazione ed all'ampliamento di immobilizzazioni materiali

OIC 1667

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ALTRI RICAVI E PROVENTIALTRI RICAVI E PROVENTI

CONTRIBUTI IN C/CAPITALE

C/IMPIANTI

Conferimenti concessi specificamente per consentire l'acquisizione agevolata

di beni strumentali ammortizzabili

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ALTRI RICAVI E PROVENTIALTRI RICAVI E PROVENTI

CONTRIBUTI IN C/IMPIANTI

CONTABILIZZAZIONE

Metodo del ricavo pluriennale

Metodo della rappresentazione

netta

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CONTRIBUTI IN C/IMPIANTICONTRIBUTI IN C/IMPIANTIMETODO DEL RICAVO PLURIENNALEMETODO DEL RICAVO PLURIENNALE

Costo d'acquisto del macchinario: € 100.000,00

Relativo contributo in c/impianti: € 70.000,00

Coefficiente d'ammortamento dell'immobilizzazione: 10%

Anno d'acquisto dell'immobilizzazione: 2008

Anno di concessione del contributo: 2008Si ipotizzi che l'ammortamento civilistico e quello fiscale siano identici

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Esercizio

Ammortamento

economico

Fondo Ammortame

nto economico

Ammortamento fiscale

Fondo Ammortamento fiscale

Quota del contributo in conto impianti

2008 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 7.000,00

2009 10.000,00 20.000,00 10.000,00 20.000,00 7.000,00

2010 10.000,00 30.000,00 10.000,00 30.000,00 7.000,00

2011 10.000,00 40.000,00 10.000,00 40.000,00 7.000,00

2012 10.000,00 50.000,00 10.000,00 50.000,00 7.000,00

2013 10.000,00 60.000,00 10.000,00 60.000,00 7.000,00

2014 10.000,00 70.000,00 10.000,00 70.000,00 7.000,00

2015 10.000,00 80.000,00 10.000,00 80.000,00 7.000,00

2016 10.000,00 90.000,00 10.000,00 90.000,00 7.000,00

2017 10.000,00 100.000,00 10.000,00 100.000,00 7.000,00

Totale

100.000,00

100.000,00

70.000,00

CONTRIBUTI IN C/IMPIANTICONTRIBUTI IN C/IMPIANTIMETODO DEL RICAVO PLURIENNALEMETODO DEL RICAVO PLURIENNALE

Page 72: DAL BILANCIO D'ESERCIZIO AL REDDITO D'IMPRESA Latina, 24 marzo 2011 Relatori: Francesco Rossi Ragazzi e Roberto Protani

D.7

Diversi a Debiti Vs/Fornitori

120.000,00

B.II.2 Macchinario 100.000,00

C.II.4-bis

IVA a credito

20.000,00

C.II.5 A.5

Crediti Vs/Regione

a Contributo in c/impianti

70.000,00

A.5 E Contributo in c/impianti

a Risconti passivi pluriennali

63.000,00

B.10.b B.II.2

AmmortamentoImmobilizzazionimateriali

a Fondoammortamento

10.000,00

CONTRIBUTI IN C/IMPIANTICONTRIBUTI IN C/IMPIANTIMETODO DEL RICAVO PLURIENNALEMETODO DEL RICAVO PLURIENNALE

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Costo d'acquisto del macchinario: € 100.000,00

Relativo contributo in c/impianti: € 70.000,00

Valore netto del cespite: € 30.000,00

Coefficiente d'ammortamento dell'immobilizzazione: 10%

Anno d'acquisto dell'immobilizzazione: 2008

Anno di concessione del contributo: 2008Si ipotizzi che l'ammortamento civilistico e quello fiscale siano identici

CONTRIBUTI IN C/IMPIANTICONTRIBUTI IN C/IMPIANTIMETODO DELLA RAPPRESENTAZIONE METODO DELLA RAPPRESENTAZIONE NETTANETTA

Page 74: DAL BILANCIO D'ESERCIZIO AL REDDITO D'IMPRESA Latina, 24 marzo 2011 Relatori: Francesco Rossi Ragazzi e Roberto Protani

Esercizio

Ammortamento

economico

Fondo Ammortame

nto economico

Ammortamento fiscale

Fondo Ammortamento fiscale

2008 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00

2009 3.000,00 6.000,00 3.000,00 6.000,00

2010 3.000,00 9.000,00 3.000,00 9.000,00

2011 3.000,00 12.000,00 3.000,00 12.000,00

2012 3.000,00 15.000,00 3.000,00 15.000,00

2013 3.000,00 18.000,00 3.000,00 18.000,00

2014 3.000,00 21.000,00 3.000,00 21.000,00

2015 3.000,00 24.000,00 3.000,00 24.000,00

2016 3.000,00 27.000,00 3.000,00 27.000,00

2017 3.000,00 30.000,00 3.000,00 30.000,00

Totale

30.000,00

30.000,00

CONTRIBUTI IN C/IMPIANTICONTRIBUTI IN C/IMPIANTIMETODO DELLA RAPPRESENTAZIONE METODO DELLA RAPPRESENTAZIONE NETTANETTA

Page 75: DAL BILANCIO D'ESERCIZIO AL REDDITO D'IMPRESA Latina, 24 marzo 2011 Relatori: Francesco Rossi Ragazzi e Roberto Protani

CONTRIBUTI IN C/IMPIANTICONTRIBUTI IN C/IMPIANTIMETODO DELLA RAPPRESENTAZIONE METODO DELLA RAPPRESENTAZIONE NETTANETTA

D.7

Diversi a Debiti Vs/Fornitori

120.000,00

B.II.2 Macchinario 100.000,00

C.II.4-bis

IVA a credito

20.000,00

C.II.5 A.5

Crediti Vs/Regione

a Contributo in c/impianti

70.000,00

A.5 B.II.2

Contributo in c/impianti

a Macchinario 70.000,00

B.10.b B.II.2

AmmortamentoImmobilizzazionimateriali

a Fondoammortamento

3.000,00

Page 76: DAL BILANCIO D'ESERCIZIO AL REDDITO D'IMPRESA Latina, 24 marzo 2011 Relatori: Francesco Rossi Ragazzi e Roberto Protani

PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCICONSUMO E MERCI

B.6

Anche per le voci dell'aggregato B gli importi sono al netto di resi, sconti, abbuoni e premi. Gli sconti

finanziari si rilevano alla voce C.16, costituendo proventi

finanziari.

76

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PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCICONSUMO E MERCI

PRINCIPI CONTABILI

SCONTI FINANZIARISCONTI

COMMERCIALI

NORettifiche ai costi

Rettifiche ai costi

B.6C.16

Page 78: DAL BILANCIO D'ESERCIZIO AL REDDITO D'IMPRESA Latina, 24 marzo 2011 Relatori: Francesco Rossi Ragazzi e Roberto Protani

PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCICONSUMO E MERCI

PRINCIPI CONTABILI

COSTI ACCESSORI

Inclusione nel prezzo di acquisto

B.6

Inclusione nel prezzo di acquisto

NO B.7

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• trasporti (se non addebitati in fattura dai fornitori di materie e merci);

• assicurazioni (se non addebitate come sopra);• energia elettrica, telefono, telex, acqua, gas e

altre utenze;• viaggio e soggiorno;• riparazioni e manutenzioni eseguite da imprese

esterne;• lavorazioni eseguite da terzi;• consulenze tecniche, legali, fiscali,

amministrative e commerciali e revisione contabile;

• pubblicità e promozione;

PER SERVIZIPER SERVIZI

B.7

79

Page 80: DAL BILANCIO D'ESERCIZIO AL REDDITO D'IMPRESA Latina, 24 marzo 2011 Relatori: Francesco Rossi Ragazzi e Roberto Protani

• provvigioni e rimborsi spese ad agenti e rappresentanti;

• servizi esterni di vigilanza;• servizi esterni di pulizia;• royalties e canoni diversi da quelli rilevabili nella

voce seguente B.8 (es.: management fees corrisposte, nell'ambito dei gruppi, alla società controllante);

• compensi e rimborsi spese ad amministratori, sindaci e revisori esterni;

• costi per il personale distaccato presso l'impresa e dipendente da altre imprese (il corrispondente ricavo, per l'impresa da cui dipende il personale distaccato, è classificabile nella voce A.5).

PER SERVIZIPER SERVIZI

B.7

80

Page 81: DAL BILANCIO D'ESERCIZIO AL REDDITO D'IMPRESA Latina, 24 marzo 2011 Relatori: Francesco Rossi Ragazzi e Roberto Protani

• Si rilevano in questa voce anche i costi per prestazioni di servizi riguardanti il personale, ma non rilevabili nella voce B.9, come le seguenti:

• prestazioni di personale esterno e altre prestazioni d'opera per mense aziendali, colonie, asili, circoli ricreativi ecc.;

• costi per mense gestite da terzi in base a contratti di appalto, di somministrazione o di altre forme di convenzione, al netto dei costi addebitati ai dipendenti;

• costi di buoni pasto distribuiti ai dipendenti;• costi per corsi di aggiornamento professionale dei

dipendenti;• costi per vitto e alloggio di dipendenti in trasferta.

PER SERVIZIPER SERVIZI

B.7

81

Page 82: DAL BILANCIO D'ESERCIZIO AL REDDITO D'IMPRESA Latina, 24 marzo 2011 Relatori: Francesco Rossi Ragazzi e Roberto Protani

• Nella voce B.7 vanno rilevati anche i costi per i servizi eseguiti da banche e imprese finanziarie, diversi dagli oneri finanziari veri e propri, come:

• noleggio di cassette di sicurezza,• servizi di pagamenti di utenze,• costi per la custodia di titoli,• commissioni per fidejussioni (purché non

finalizzate all'ottenimento di finanziamenti),

PER SERVIZIPER SERVIZI

B.7

82

Page 83: DAL BILANCIO D'ESERCIZIO AL REDDITO D'IMPRESA Latina, 24 marzo 2011 Relatori: Francesco Rossi Ragazzi e Roberto Protani

• spese e commissioni di factoring (ma non quelle aventi natura di oneri finanziari),

• spese per valutazioni di immobili per la concessione di mutui, spese di istruttoria di mutui e finanziamenti ecc. (in generale tutti i costi diversi da interessi e sconti passivi, commissioni passive su finanziamenti e spese bancarie a essi accessorie).

PER SERVIZIPER SERVIZI

B.7

83

Page 84: DAL BILANCIO D'ESERCIZIO AL REDDITO D'IMPRESA Latina, 24 marzo 2011 Relatori: Francesco Rossi Ragazzi e Roberto Protani

• Canoni per affitto di azienda;• Canoni per la locazione di beni immobili e oneri

accessori (spese condominiali, quota a carico del locatario dell'imposta di registro ecc.);

• Canoni e royalties per l'utilizzo di brevetti, marchi, know-how, software, concessioni ecc.;

• Canoni per la locazione finanziaria di immobili, impianti, macchinari, autoveicoli ecc..

• Rientrano in questa voce anche i canoni periodici corrisposti a terzi per l'usufrutto di beni mobili e immobili, l'enfiteusi e la concessione del diritto di superficie su immobili.

PER GODIMENTO DI BENI DI TERZIPER GODIMENTO DI BENI DI TERZI

B.8

84

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IL LEASING FINANZIARIOIL LEASING FINANZIARIO

I METODI DI RILEVAZIONEI METODI DI RILEVAZIONE

Metodopatrimoniale

Metodofinanziario

Il leasing può essere rappresentato in bilancio secondo due modalità:

85

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IL LEASING FINANZIARIOIL LEASING FINANZIARIO

Utilizzo dei conti d'ordineUtilizzo dei conti d'ordine

Rilevazione del canoneRilevazione del canone

Contabilizzazione del cespite al riscattoContabilizzazione del cespite al riscatto

Metodopatrimoniale

Metodopatrimoniale

86

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IL LEASING FINANZIARIOIL LEASING FINANZIARIO

Iscrizione del cespiteIscrizione del cespite

Rilevazione del debito verso la società di leasingRilevazione del debito verso la società di leasing

Contabilizzazione nel conto economico degli interessi

Contabilizzazione nel conto economico degli interessi

Imputazione nel conto economico degli ammortamenti

Imputazione nel conto economico degli ammortamenti

MetodofinanziarioMetodo

finanziario

87

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IL LEASING FINANZIARIOIL LEASING FINANZIARIO

88

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IL LEASING FINANZIARIOIL LEASING FINANZIARIO

89

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IL LEASING FINANZIARIOIL LEASING FINANZIARIO

Non è necessario che l'impresa utilizzatrice conduca in locazione il bene per l'intera durata del contratto, ben potendo, successivamente alla stipula:- riscattare anticipatamente il bene ovvero,- cedere il contratto (Risoluzione 4 dicembre 2000, n. 183).È sufficiente che il contratto preveda alla sua stipula una durata non inferiore a quella fissata nell'art. 102, comma 7, del TUIR.

90

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IL RISCATTO ANTICIPATOIL RISCATTO ANTICIPATO

In caso di riscatto anticipato, l'utilizzatore acquisirà il bene ad un costo superiore a quello originariamente stabilito per il riscatto (la società di leasing addebiterà oltre al prezzo di riscatto anche i canoni residui al netto degli interessi impliciti, e presumibilmente anche oneri aggiuntivi), con conseguente applicazione, sul costo così determinato, di ammortamenti calcolati in conformità al D.M. 31 dicembre 1988.

91

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LA CESSIONE DEL CONTRATTOLA CESSIONE DEL CONTRATTO

Quando l'impresa cede a terzi il contratto di locazione finanziaria o meglio consente ad un terzo soggetto di subentrare (con l'assenso della società di leasing) nel contratto stesso, tale cessione genera (rectius, potrebbe generare), in base a quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 88 del TUIR, un componente positivo di reddito.

92

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LA CESSIONE DEL CONTRATTOLA CESSIONE DEL CONTRATTO

+ Valore normale

–Canoni residui attualizzati

–Prezzo di riscatto attualizzato

= Valore normale netto

Tale componente positivo di reddito si determina in base al valore normale del cespite ridotto dei canoni a scadere attualizzati in base al tasso d'interesse previsto dal contratto nonché del prezzo di riscatto (C.M. 3 marzo 1996, n. 108/E).

Per ottenere l'attualizzazione dei canoni a scadere nonché del prezzo di riscatto si può utilizzare la formula VAN di Excel VAN(tasso;importo rata …; importo rata …; importo rata …; importo riscatto)

93

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LA CESSIONE DEL CONTRATTOLA CESSIONE DEL CONTRATTO

Risoluzione 8 agosto 2007n. 212/E

Risoluzione 8 agosto 2007n. 212/E

VALORE NORMALE NETTO

VALORE NORMALE NETTO

ECCEDENZAECCEDENZA

+ Corrispettivo pagato

- Valore normale netto

+ Corrispettivo pagato

- Valore normale netto

CEDENTECEDENTE ACQUIRENTEACQUIRENTE

Sopravvenienza attiva

Costo sospeso nell'attivo dello

stato patrimoniale (in ammortamento con il riscatto)

Ricavo Spesa relativaa più esercizi

94

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B.9

In questa voce vanno iscritti tutti i costi sostenuti nel corso dell'esercizio

per il personale dipendente

Salari e

stipendi

Oneri sociali

TFRTrattament

o di quiescenza

Altri costi

95

PER IL PERSONALEPER IL PERSONALE

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COSTI CHE NON VANNO

IN B.9

costi sostenuti a favore del personale

dipendente i quali, in base alla loro causale di sostenimento, sono

classificabili in

B.6 B.7 B.8

PER IL PERSONALEPER IL PERSONALE

96

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COSTI CHE NON VANNO IN B.9

rapporti di collaborazione coordinata e continuativa senza vincolo di subordinazione

B.7

PER IL PERSONALEPER IL PERSONALE

97

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AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONIAMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI

B.10

In questa voce vanno rilevati tutti gli ammortamenti e le svalutazioni delle immobilizzazioni materiali e immateriali e le svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide.

98

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AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONIAMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI

B.10

Riforma del diritto societario

Abrogazione dell'art. 2426, comma 2, del codice civile

Eliminazione delle interferenze fiscali nel bilancio

Quadro EC

99

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AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONIAMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI

B.10

Finanziaria per il 2008

Abrogazione delle deduzioni extracontabili

Mantenimento del quadro EC in via transitoria

Periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre

2007100

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AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONIAMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI

B.10.a) B.10.b)

In questa voce vanno rilevati tutti gli ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali e materiali.

101

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LA MODIFICA DEL PIANO DI LA MODIFICA DEL PIANO DI AMMORTAMENTOAMMORTAMENTO

B.10.a) B.10.b)Il piano inizialmente predisposto deve prevedere un suo riesame periodico per verificare che non siano intervenuti cambiamenti tali da richiedere una modifica delle stime effettuate nella determinazione della residua possibilità di utilizzazione. Se quest'ultima va modificata, il valore contabile dell'immobilizzazione (valore originario al netto degli ammortamenti fino a quel momento effettuati) al tempo di tale cambiamento va ripartito sulla nuova vita utile residua del cespite, e tale modifica deve essere motivata nella nota integrativa. 102

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LA MODIFICA DEL PIANO DI LA MODIFICA DEL PIANO DI AMMORTAMENTOAMMORTAMENTO

L'Amministrazione finanziaria

può disconoscere

gli ammortamenti

gli accantonamenti

ele altre rettifiche

di valore

Salvo che l'impresa dimostri la giustificazione economicain base a corretti principi contabili.

Contabilizzatiin modo

incoerenterispetto al

passato

103

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LA MODIFICA DEL PIANO DI LA MODIFICA DEL PIANO DI AMMORTAMENTOAMMORTAMENTO

• Politica di ammortamento nel bilancio 2007 costituisce precedente sistematico .

• OIC 16: la sistematicità degli ammortamenti significa un

non loro utilizzo per politiche di bilancio; gli ammortamenti possono variare in funzione

della variazione dei piani di utilizzo aziendali.• OIC 29: adeguata informativa di bilancio.

• Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 12/2008.

104

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L'AMMORTAMENTO ANTICIPATOL'AMMORTAMENTO ANTICIPATO

È stata eliminata la possibilità di stanziare quote di ammortamento anticipato e accelerato a decorrere dal periodo successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007.

È stata programmata la revisione delle tabelle di ammortamento di cui al D.M. del 31 dicembre 1988.

105

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Costo storico dell'impianto: 100.000,00Aliquota ordinaria: 5%Quota di ammortamento: 5.000,00Vita utile: 20 anniVita utile residua: 12 anniFondo ammortamento economico-tecnico: 40.000,00Valore contabile residuo: 60.000,00

LA MODIFICA DEL PIANO DI LA MODIFICA DEL PIANO DI AMMORTAMENTOAMMORTAMENTO

106

Page 107: DAL BILANCIO D'ESERCIZIO AL REDDITO D'IMPRESA Latina, 24 marzo 2011 Relatori: Francesco Rossi Ragazzi e Roberto Protani

Nuova vita utile residua stimata: 8 anniNuova quota di ammortamento: (60.000,00/8) = 7.500,00 Nuova aliquota di ammortamento: (7.500,00/100.000,00) = 7,5%

Nuova aliquota ordinaria: 7,5%

LA MODIFICA DEL PIANO DI LA MODIFICA DEL PIANO DI AMMORTAMENTOAMMORTAMENTO

107

Page 108: DAL BILANCIO D'ESERCIZIO AL REDDITO D'IMPRESA Latina, 24 marzo 2011 Relatori: Francesco Rossi Ragazzi e Roberto Protani

LA MODIFICA DEL PIANO DI LA MODIFICA DEL PIANO DI AMMORTAMENTOAMMORTAMENTO

Con riferimento all'impianto (INDICARE LA TIPOLOGIA) è stata riveduta la stima relativa alla vita utile residua dello stesso, che è stata ridotta da 12 a 8 anni, con conseguente aliquota da applicare al costo storico dal 5% al 7,5%.Il cambiamento della stima di vita utile dell'impianto è dovuto all'obsolescenza tecnologica dello stesso e alla conseguente previsione di acquisto di un nuovo impianto che è già stato identificato.Qualora la società non avesse mutato la stima di vita utile dell'impianto, l'utile dell'esercizio, al netto dell'effetto fiscale, e il patrimonio netto sarebbero stati maggiori, rispettivamente, di € ............. ed € ............. .

108

Page 109: DAL BILANCIO D'ESERCIZIO AL REDDITO D'IMPRESA Latina, 24 marzo 2011 Relatori: Francesco Rossi Ragazzi e Roberto Protani

VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCICONSUMO E MERCI

In questa voce vanno iscritte le differenze fra rimanenze iniziali e rimanenze finali relative ai beni da magazzino indicati alla voce B.6. Le differenze in più (rimanenze finali

maggiori di quelle iniziali) assumono segno negativo mentre le differenze in

meno assumono segno positivo.

B.11

109

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ACCANTONAMENTI PER RISCHIACCANTONAMENTI PER RISCHI

Sono gli accantonamenti di competenza dell'esercizio ai fondi rischi, iscritti nella classe B

del Passivo dello stato patrimoniale (cfr. il Documento n. 19 dei Principi Contabili) esclusi gli accantonamenti ai fondi per imposte (a fronte di contenziosi), che vanno imputati alle voci B.14,

oppure 22 o, se riguardano imposte e tasse relative a precedenti esercizi, alla voce E.21, in base al

principio della classificazione dei costi per natura.I fondi rischi iscrivibili nella classe B del Passivo

sono quelli che non costituiscono poste rettificative dell'attivo.

B.12

110

Page 111: DAL BILANCIO D'ESERCIZIO AL REDDITO D'IMPRESA Latina, 24 marzo 2011 Relatori: Francesco Rossi Ragazzi e Roberto Protani

ALTRI ACCANTONAMENTIALTRI ACCANTONAMENTI

Sono gli accantonamenti ai fondi per oneri iscrivibili nella classe B del Passivo dello stato

patrimoniale, diversi dai fondi per imposte, dai fondi di quiescenza e assimilati e dal TFR; accantonamenti che rappresentano costi certi

nell'esistenza, ma di importo stimato. Gli accantonamenti da iscrivere in questa voce

sono diversi dagli accertamenti, già menzionati, iscrivibili alle voci precedenti

dell'aggregato B del conto economico.

B.13

111

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ONERI DIVERSI DI GESTIONEONERI DIVERSI DI GESTIONE

Questa voce, di tipo residuale, comprende tutti i costi della gestione caratteristica non iscrivibili nelle altre

voci dell'aggregato B) e i costi delle gestioni accessorie (diverse da quella finanziaria) che non abbiano natura di

costi straordinari.

B.14

112

Page 113: DAL BILANCIO D'ESERCIZIO AL REDDITO D'IMPRESA Latina, 24 marzo 2011 Relatori: Francesco Rossi Ragazzi e Roberto Protani

ONERI DIVERSI DI GESTIONEONERI DIVERSI DI GESTIONE

Classificazione analoga a quella effettuata per la

voce A.5.

B.14

113

Page 114: DAL BILANCIO D'ESERCIZIO AL REDDITO D'IMPRESA Latina, 24 marzo 2011 Relatori: Francesco Rossi Ragazzi e Roberto Protani

114

Costi derivanti dalle gestioni accessorie

Minusvalenze da alienazione di beni strumentali impiegati nella normale attività

produttiva, commerciale o di servizi

Sopravvenienze e insussistenze passive relative a valori stimati, che non derivino da

errori

Imposte indirette, tasse e contributi

Costi e oneri diversi, di natura non finanziaria

ONERI DIVERSI DI GESTIONEONERI DIVERSI DI GESTIONE

114

Page 115: DAL BILANCIO D'ESERCIZIO AL REDDITO D'IMPRESA Latina, 24 marzo 2011 Relatori: Francesco Rossi Ragazzi e Roberto Protani

Gli IMMOBILI delle società commerciali (di persone e di capitali)Gli IMMOBILI delle società commerciali (di persone e di capitali)

di proprietà posseduti in base ad altro diritto reale (uso, usufrutto, nuda proprietà, superficie, …)

di proprietà posseduti in base ad altro diritto reale (uso, usufrutto, nuda proprietà, superficie, …)

sono definiti “immobili RELATIVI all'impresa”sono definiti “immobili RELATIVI all'impresa”

Il reddito si determina in base ai criteri del REDDITO D'IMPRESAIl reddito si determina in base ai criteri del REDDITO D'IMPRESA

GLI IMMOBILI RELATIVI ALL'IMPRESAGLI IMMOBILI RELATIVI ALL'IMPRESA

115

Page 116: DAL BILANCIO D'ESERCIZIO AL REDDITO D'IMPRESA Latina, 24 marzo 2011 Relatori: Francesco Rossi Ragazzi e Roberto Protani

GLI IMMOBILI RELATIVI DELLE SOCIETÀ COMMERCIALI

GLI IMMOBILI RELATIVI DELLE SOCIETÀ COMMERCIALI

“immobili che costituiscono beni

strumentali per l'esercizio dell'impresa”

“immobili che costituiscono beni

strumentali per l'esercizio dell'impresa”

“immobili che costituiscono beni alla

cui produzione o scambio è diretta

l'attività dell'impresa”

“immobili che costituiscono beni alla

cui produzione o scambio è diretta

l'attività dell'impresa”

IMMOBILISTRUMENTAL

I

IMMOBILISTRUMENTAL

IIMMOBILI

MERCE

IMMOBILIMERCE

Reddito si rileva dal C.E.

TuirArt. 90

MetodoCatastale

“altri immobili”“altri immobili”

IMMOBILIPATRIMONIO

IMMOBILIPATRIMONIO

116

Page 117: DAL BILANCIO D'ESERCIZIO AL REDDITO D'IMPRESA Latina, 24 marzo 2011 Relatori: Francesco Rossi Ragazzi e Roberto Protani

Categoria catastale

Categoria catastale

Qualsiasicategoria

QualsiasicategoriaA

eccettoA/10

Aeccetto

A/10Qualsia

sicategori

a

Qualsiasi

categoria

BCDEA/10

BCDEA/10

PERNATURA

PERNATURA

PERDESTINA-ZIONE

PERDESTINA-ZIONE

PRO TEMPOR

E

PRO TEMPOR

E

IMMOBILIPATRIMONI

O

IMMOBILIPATRIMONI

O

IMMOBILIMERCE

IMMOBILIMERCE

IMMOBILISTRUMENTALI

IMMOBILISTRUMENTALI

Aeccetto

A/10

Aeccetto

A/10

GLI IMMOBILI RELATIVI ALL'IMPRESAGLI IMMOBILI RELATIVI ALL'IMPRESA

117

Page 118: DAL BILANCIO D'ESERCIZIO AL REDDITO D'IMPRESA Latina, 24 marzo 2011 Relatori: Francesco Rossi Ragazzi e Roberto Protani

GLI IMMOBILISTRUMENTALI

GLI IMMOBILISTRUMENTALI

PER DESTINAZIONE

PER DESTINAZIONE

PER NATURA

PER NATURA

PROTEMPORE

PROTEMPORE

Tra cui: abitazione del custode di opificio industriale abitazione utilizzata come ufficio terreno adibito a deposito da imprese edili

118

Page 119: DAL BILANCIO D'ESERCIZIO AL REDDITO D'IMPRESA Latina, 24 marzo 2011 Relatori: Francesco Rossi Ragazzi e Roberto Protani

IMMOBILE STRUMENTALE

PER DESTINAZIONE

IMMOBILE STRUMENTALE

PER DESTINAZIONE

Immobile “utilizzato

ESCLUSIVAMENTE per l'esercizio dell'impresa

commerciale da parte del possessore”

Immobile “utilizzato

ESCLUSIVAMENTE per l'esercizio dell'impresa

commerciale da parte del possessore”

Immobile “utilizzato

PROMISCUAMENTE”

Immobile “utilizzato

PROMISCUAMENTE”

IMMOBILE STRUMENTALE DELL'IMPRESA

IMMOBILE STRUMENTALE DELL'IMPRESA

NON È

Tuir Art.

43

È

GLI IMMOBILIGLI IMMOBILI

119

Page 120: DAL BILANCIO D'ESERCIZIO AL REDDITO D'IMPRESA Latina, 24 marzo 2011 Relatori: Francesco Rossi Ragazzi e Roberto Protani

IMMOBILI STRUMENTALI

PER NATURA

IMMOBILI STRUMENTALI

PER NATURA

Immobili“non suscettibili

di altra destinazione

senza radicali trasformazioni”

Immobili“non suscettibili

di altra destinazione

senza radicali trasformazioni”

Risoluzione 3 marzo 1989, n. 3/330

Min. Fin. Dir. Gen. Catasto

Risoluzione 3 marzo 1989, n. 3/330

Min. Fin. Dir. Gen. Catasto

Categoria cat. A/10

Categoria cat. A/10

Gruppo cat. B Gruppo cat. B

Gruppo cat. C Gruppo cat. C

Gruppo cat. D Gruppo cat. D

Gruppo cat. E Gruppo cat. E

Anche se: non

utilizzati concessi in

locazione o concessi in comodato

Anche se: non

utilizzati concessi in

locazione o concessi in comodato

Tuir Art.

43

GLI IMMOBILI STRUMENTALIGLI IMMOBILI STRUMENTALI

Page 121: DAL BILANCIO D'ESERCIZIO AL REDDITO D'IMPRESA Latina, 24 marzo 2011 Relatori: Francesco Rossi Ragazzi e Roberto Protani

IMMOBILI STRUMENTALI

PROTEMPORE

IMMOBILI STRUMENTALI

PROTEMPORE

Immobili di civile abitazione

dati in uso aidipendentiche hanno

trasferito la residenza per

motivi dilavoro

Immobili di civile abitazione

dati in uso aidipendentiche hanno

trasferito la residenza per

motivi dilavoro

di proprietà dell'impresa ubicati nel Comune di

svolgimento dell'attività

di proprietà dell'impresa ubicati nel Comune di

svolgimento dell'attività

Tuir Art.

43richiama

Art.

95Tuir

GLI IMMOBILI STRUMENTALIGLI IMMOBILI STRUMENTALI

121

Page 122: DAL BILANCIO D'ESERCIZIO AL REDDITO D'IMPRESA Latina, 24 marzo 2011 Relatori: Francesco Rossi Ragazzi e Roberto Protani

122

La norma si applica anche agli impianti e ai macchinari infissi al suolo che costituiscono fabbricati iscritti o iscrivibili nel catasto edilizio urbano.Se in sede di acquisto del fabbricato, nell'unico atto o in atti autonomi, sono indicati corrispettivi distinti per l'area e per il fabbricato sovrastante, si effettua comunque lo scorporo forfetario.

Le disposizioni si applicano anche alle singole unità

immobiliari presenti

all'interno di un fabbricato, ossia anche per gli immobili che non possono

essere definiti cielo-terra”.

Circolare19 gennaio 2007

n. 1/E

Circolare19 gennaio 2007

n. 1/E

Circolare16 febbraio 2007

n. 11/E

Circolare16 febbraio 2007

n. 11/E

LO SCORPORO DELLE AREELO SCORPORO DELLE AREE

122

Page 123: DAL BILANCIO D'ESERCIZIO AL REDDITO D'IMPRESA Latina, 24 marzo 2011 Relatori: Francesco Rossi Ragazzi e Roberto Protani

“Nel caso di immobili all'interno dei quali si svolge sia un'attività di produzione o trasformazione di beni, che attività diverse da questa […], l'intero immobile potrà considerarsi industriale qualora gli spazi […] utilizzati per l'attività di produzione o trasformazione siano prevalenti rispetto a quelli destinati ad altre attività”.

La qualificazione del fabbricato non può essere successivamente modificata nel caso di un suo diverso utilizzo, neanche a seguito di variazione catastale della destinazione d'uso.

Circolare19 gennaio 2007

n. 1/E

Circolare19 gennaio 2007

n. 1/E

LA NOZIONE DI FABBRICATO LA NOZIONE DI FABBRICATO INDUSTRIALEINDUSTRIALE

123

Page 124: DAL BILANCIO D'ESERCIZIO AL REDDITO D'IMPRESA Latina, 24 marzo 2011 Relatori: Francesco Rossi Ragazzi e Roberto Protani

VALORE FISCALEATTRIBUITOAL TERRENO

ISCRIZIONE IN BILANCIO DI UN UNICOVALORE PER TERRENO

E FABBRICATO

ACQUISTO CONGIUNTOMA ISCRIZIONE

DISTINTA

ACQUISTO TERRENOE SUCCESSIVACOSTRUZIONE

SCORPORO 20%-30%MAGGIORE TRA VALORE

CONTABILE ESCORPORO 20%-30%

VALORE CONTABILE

IL TRATTAMENTO DEI TERRENIIL TRATTAMENTO DEI TERRENI

124

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Fabbricato industriale acquistato al prezzo complessivo di € 1.000.000,00

Terreno Valore civilistico

€ 100.000,00

Terreno Valore civilistico

€ 100.000,00

TerrenoValore fiscale

(30%)€ 300.000,00

TerrenoValore fiscale

(30%)€ 300.000,00

Terreno

Valore civilistico

(Perizia, collegio sindacale, società di

revisione, etc.)

€ 400.000,00

Terreno

Valore civilistico

(Perizia, collegio sindacale, società di

revisione, etc.)

€ 400.000,00

Terreno Valore fiscale€ 400.000,00

Terreno Valore fiscale€ 400.000,00

ESEMPIOESEMPIO

125

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Acquisto separato dell'area e successiva

costruzione del fabbricato strumentale

Ammortamento

Solo sul costo di costruzione del

fabbricato strumentale

Valore dell'area=

Prezzo di acquisto

IL VALORE FISCALE DELL'IMMOBILEIL VALORE FISCALE DELL'IMMOBILE

126

Page 127: DAL BILANCIO D'ESERCIZIO AL REDDITO D'IMPRESA Latina, 24 marzo 2011 Relatori: Francesco Rossi Ragazzi e Roberto Protani

Periodo d'impost

a in corso al 4 luglio 2006

Fabbricati posseduti ante

Rileva l'utilizzo del bene nel periodo di imposta

precedente

Rileva l'utilizzo nel periodo d'imposta in cui è entrato in

funzione l'immobile

Fabbricati acquistati dal

L'UTILIZZO DEL BENEL'UTILIZZO DEL BENE

127

Page 128: DAL BILANCIO D'ESERCIZIO AL REDDITO D'IMPRESA Latina, 24 marzo 2011 Relatori: Francesco Rossi Ragazzi e Roberto Protani

Costo su cui applicare il 20% o 30%

è al netto dei costi incrementativi capitalizzati

e delle rivalutazioni effettuate

Costi incrementativi

Oneri di urbanizzazione, spese per interventi di manutenzione, riparazione, ammodernamento,

trasformazione e ampliamento che siano state portate ad incremento del costo dei fabbricati strumentali,

sostenute successivamente all'acquisto o alla costruzione.

Si ritiene assimilabile alla rivalutazione l'ipotesi in cui, a

seguito di un'operazione di fusione, il relativo disavanzo

venga allocato su un fabbricato oggetto di ammortamento

I COSTI INCREMENTATIVII COSTI INCREMENTATIVI

Page 129: DAL BILANCIO D'ESERCIZIO AL REDDITO D'IMPRESA Latina, 24 marzo 2011 Relatori: Francesco Rossi Ragazzi e Roberto Protani

Per i fabbricati acquistati nei periodi precedenti a quello in

corso al 4 luglio 2006, gli ammortamenti

precedentemente dedotti devono essere imputati

prioritariamente al valore del fabbricato.

Modifica Finanziaria per il 2008Il fondo va imputato il proporzione

Effetto retroattivo al 2006!

Disposizione

abrogata

I COSTI INCREMENTATIVII COSTI INCREMENTATIVI

129

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Soggetto locatore

Leasingfinanziario

Leasingoperativo

Scorporail terreno(ammorta-

mento)

Non scorpora il terreno

(il cespite è un “credito”)

Risoluzione20 settembre 2007

n. 256/E

Risoluzione20 settembre 2007

n. 256/E

IL LEASINGIL LEASING

130

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Diritto costituitoCorrispettivo corrisposto

Diritto contabilizzato

Diritto fiscalmente

SCORPORO DEL

TERRENO

A TEMPO DETERMINATO

UNA TANTUM

B.II.1(Attivo)ONERE

accessorio al fabbricato

DEDUCIBILEex art. 102 del

TUIRNO

UNA TANTUMAutonomamente

B.I.7(Attivo)

DEDUCIBILEex art. 103,

comma 2, del TUIR

in base alla durata del diritto

NO

Con RATE PERIODICHE

B.8(conto economico)

DEDUCIBILEper competenza

ex art. 109 del TUIR

NO

A TEMPO INDETERMINATO

SIÈ assimilato all'acquisto del terreno

IL DIRITTO DI SUPERFICIEIL DIRITTO DI SUPERFICIE

131

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CASO: Società che detiene in leasing un immobile, costruito su un terreno sul quale vanta un diritto di superficie a tempo determinatoCon il diritto di superficie si consente al titolare di costruire un fabbricato sul suolo altrui (ius aedificandi) oppure di acquistare la proprietà di una costruzione già esistente (cosiddetta proprietà superficiaria) senza però acquistare la proprietà del suolo sul quale insiste la costruzione.L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che essendo lo scorporo finalizzato ad evitare la deducibilità del costo sostenuto dall'impresa per l'acquisto di un terreno di per sé non ammortizzabile, la norma non trova applicazione per il diritto di superficie a tempo determinato costituito a favore del superficiario.In caso di acquisizione in leasing (ovvero in proprietà, Risoluzione n. 157 del 2007) di un fabbricato strumentale con diritto di superficie a tempo determinato, la quota capitale del canone di leasing è deducibile in quanto non comprensivo del valore del terreno.Si applica lo scorporo nel caso di diritto di superficie a tempo indeterminato.

Risoluzione27 luglio 2007

n. 192/E

Risoluzione27 luglio 2007

n. 192/E

IL DIRITTO DI SUPERFICIEIL DIRITTO DI SUPERFICIE

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ComodanteComodante Comodatario

Comodatario

Attività produttiva

Attività produttiva

Attività non produttiva

Attività non produttiva

Scorporo 30%

Scorporo 30%

Scorporo 20%

Scorporo 20%

È schiavo

È schiavo

Risoluzione20 settembre 2007

n. 256/E

Risoluzione20 settembre 2007

n. 256/E

IL FABBRICATO CONCESSOIL FABBRICATO CONCESSOIN COMODATOIN COMODATO

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BENE VALORE IN BILANCIO

AMMORTAMENTO

CIVILISTICO3%

VALORE FISCALE AMMORTAMENTO

FISCALE3%

TERRENO 300.000FABBRICATO 1.000.00

030.000 700.000 21.000

TOTALE 1.000.000

30.000 1.000.000

21.000

FABBRICATO INDUSTRIALE ACQUISTATO AD € 1.000.000

E ISCRITTO IN BILANCIO PER TALE VALORE SENZA EFFETTUARE LO

SCORPORO DEL TERRENO

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BENE VALORE IN BILANCIO

AMMORTAMENTO

CIVILISTICO3%

VALORE FISCALE AMMORTAMENTO

FISCALE3%

TERRENO 150.000 150.000FABBRICATO 850.000 25.500 850.000 25.500

TOTALE 1.000.000

25.500 1.000.000

25.500

FABBRICATO INDUSTRIALE DEL VALORE DI € 1.000.000

CON ACQUISTO DEL TERRENO (€ 150.000) E SUCCESSIVA

COSTRUZIONE (€ 850.000)

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Relazione di accompagnamento al D.L. n. 185 del 2008

"Come per le precedenti disposizioni relative alla rivalutazione

dei beni, la finalità che si intende perseguire è quella di

consentire a tali soggetti l'adeguamento ai valori effettivi della

rappresentazione contabile dei beni immobili, senza

rinunciare al carattere oneroso della rivalutazione ai fini del

riconoscimento fiscale dei maggiori valori attribuiti ai beni.".

136

LA RIVALUTAZIONE DEGLI IMMOBILI LA RIVALUTAZIONE DEGLI IMMOBILI D'IMPRESAD'IMPRESA

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D.L. n. 185 del 2008

Art. 15(commi da 16 a

23)

Legge n. 342 del 2000

Artt. 11-13-15

D.M. n. 162 del 2001

D.M. n. 86 del 2002

137

LA NORMALA NORMA

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RIVALUTAZIONE

DEGLI IMMOBILI

CIVILISTICA

CIVILISTICO-FISCALE

Possibilità diaffrancament

o della riserva

Possibilità diaffrancament

o della riserva

LE TIPOLOGIELE TIPOLOGIE

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IMMOBILI NON RIVALUTABILI

1 Aree fabbricabili

2 Immobili alla cui produzione o al cui

scambio è diretta l'attività d'impresa

(cosiddetti immobili "merce")

"Un'area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione della regione e dall'adozione di

strumenti attuativi del medesimo."Art. 36, comma 2, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223

I BENI NON RIVALUTABILII BENI NON RIVALUTABILI

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31/12/2007 31/12/2008

Ininterrotto possesso

Leasing Proprietà

Riscatto

MagazzinoImmobilizzazion

e

LE ESCLUSIONILE ESCLUSIONI

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31/12/2007 31/12/2008

Ininterrotto possesso

Magazzino

VideoconferenzaItalia Oggi del

17 gennaio 2009

Come si evince dai commi 16 e 17 dell'articolo 15 del decreto legge in esame, l'adeguamento dei valori deve essere eseguito nel bilancio relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2008, in relazione ai beni risultanti dal bilancio in corso al 31 dicembre 2007.Ne deriva la necessità che gli immobili siano iscritti tra le immobilizzazioni rivalutabili sia nel bilancio relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007 che nel bilancio relativo all'esercizio successivo.

Immobilizzazione

LE ESCLUSIONILE ESCLUSIONI

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31/12/200731/12/2008

Ininterrotto possesso

Leasing Proprietà

Riscatto

:..., coerentemente con quanto precisato nella circolare n. 18/E del 2006 in commento alla precedente legge di rivalutazione prevista nei commi 469 e seguenti dell'articolo 1 della legge n. 266 del 2005, si evidenzia che i beni oggetto di un contratto di leasing possono essere rivalutati esclusivamente dall'utilizzatore a condizione che sia stato esercitato il diritto di riscatto entro l'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2007.

LE ESCLUSIONILE ESCLUSIONI

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LE CATEGORIELE CATEGORIE

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È gratuita

Vantaggio

Copertura perdite

Copertura perdite

RATINGBASILEA 2

RATINGBASILEA 2

LA RIVALUTAZIONE SOLO CIVILISTICALA RIVALUTAZIONE SOLO CIVILISTICA

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Il valore attribuito ad ognuno degli immobili oggetto di rivalutazione, al netto degli ammortamenti, non può essere superiore al valore realizzabile nel mercato o al maggior valore che può essere fondatamente attribuito in base alla valutazione della capacità produttiva e della possibilità di utilizzazione economica nell'impresa. È, peraltro, possibile far emergere in bilancio valori inferiori al predetto limite.

I METODI DI RIVALUTAZIONEI METODI DI RIVALUTAZIONE

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Documento n. 25 OICI.I. Imposte differite imputate direttamente a patrimonio netto.Le imposte differite relative a operazioni che hanno interessato direttamente il patrimonio netto, senza transitare da conto economico, sono contabilizzate nel fondo imposte differite tramite riduzione della posta di patrimonio netto creatasi a seguito dell'operazione stessa. Tali fattispecie a titolo esemplificativo sono costituite da: rivalutazione di beni iscritti nell'attivo di stato patrimoniale a seguito di specifiche leggi; riserve e fondi in sospensione di imposta; conferimenti di aziende in regime di sospensione di imposta.

Devo ragionevolmente ritenere che distribuirò la riserva

IL SALDO ATTIVO DI RIVALUTAZIONEIL SALDO ATTIVO DI RIVALUTAZIONE

146

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Capitale sociale

Riserva di rivalutazione

D.L. n. 185/2008

sociosociosociet

àTassato Tassata

IL SALDO ATTIVO DI RIVALUTAZIONEIL SALDO ATTIVO DI RIVALUTAZIONE

147

Rivalutazione

Saldo attivo

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Imposta sostitutiva per

l'efficacia fiscale

Immobili ammortizzabili

Immobili non ammortizzabili

10% 7%

7% 4%

D.L. n. 185/2008

L. n. 2/2009 L. n. 2/2009

3% D.L. INCENTIVI 1,5% D.L. INCENTIVI

L'EFFICACIA FISCALE DELLA L'EFFICACIA FISCALE DELLA RIVALUTAZIONERIVALUTAZIONE

148

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Unica soluzione

Saldo Unico 2009

3 rate

1. Saldo Unico 2009

2. Saldo Unico 2010

3. Saldo Unico 2011

Interessi 3% annoMod. F24

anche in compensazione

IL PAGAMENTOIL PAGAMENTO

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Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione può essere riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive a decorrere dal quinto esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita

Immobili ammortizzabili

Doppio binariocivilistico - fiscale

Ossiadall'1/1/2013

UnicoQuadro RV

Imposte anticipate

L'EFFICACIA FISCALE DELLA L'EFFICACIA FISCALE DELLA RIVALUTAZIONERIVALUTAZIONE

150

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OssiaDall'1/1/2014

Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci, di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero al consumo personale o familiare dell'imprenditore dei beni rivalutati in data anteriore a quella di inizio del sesto esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita, ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze si ha riguardo al costo del bene prima della rivalutazione.

L'EFFICACIA FISCALE DELLA L'EFFICACIA FISCALE DELLA RIVALUTAZIONERIVALUTAZIONE

151

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Rivalutazione

100

Saldo attivo 97

Meno imposta sostitutivaMeno imposta sostitutiva

Capitale sociale

Riserva di rivalutazione

D.L. n. 185/2008

Tassato 97 Tassata 97 + 3socio

IL SALDO ATTIVO DI RIVALUTAZIONEIL SALDO ATTIVO DI RIVALUTAZIONE

152

società

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Prescinde dall'opzione per il riconoscimento fiscale della rivalutazione

Imposta sostitutiva dell'IRPEF, dell'IRES, dell'IRAP e di eventuali

addizionali 10%

EFFETTI

Distribuisco la riserva

societàsociosocio

NON TassataTassato

L'AFFRANCAMENTO DELLA RISERVAL'AFFRANCAMENTO DELLA RISERVA

153

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Ossiadall'esercizio 2009

L'ammortamento dell'esercizio 2008 è stato calcolato sui valori non rivalutati.

154

I maggiori valori sono ammortizzati a partire dall'esercizio successivo alla loro iscrizione in bilancio per la residua vita utile dell'immobile.

DOCUMENTO INTERPRETATIVO 3

L'AMMORTAMENTO DEI BENI RIVALUTATIL'AMMORTAMENTO DEI BENI RIVALUTATI

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• La nota integrativa espone informazioni di natura patrimoniale, finanziaria ed economica.

• Le informazioni sulla situazione della società e sull'andamento della gestione vanno incluse in un altro documento, la relazione sulla gestione (di cui all'art. 2428 del codice civile), che deve corredare il bilancio.

LE INFORMAZIONI RICHIESTE DALL'ART. LE INFORMAZIONI RICHIESTE DALL'ART. 2427 DEL CODICE CIVILE2427 DEL CODICE CIVILE

155

Page 156: DAL BILANCIO D'ESERCIZIO AL REDDITO D'IMPRESA Latina, 24 marzo 2011 Relatori: Francesco Rossi Ragazzi e Roberto Protani

Le informazioni richieste dall'art. 2427 del codice civile possono essere raggruppate in quattro

categorie

ILLUSTRAZIONE DEI CRITERI CONTABILI ADOTTATI

INDICAZIONE DELLE INFORMAZIONI, DEI DETTAGLI E, IN TALUNI CASI, DELLE

MOTIVAZIONI RELATIVI ALL'ISCRIZIONE DI VOCI NELLO STATO PATRIMONIALE

LE INFORMAZIONI RICHIESTE DALL'ART. LE INFORMAZIONI RICHIESTE DALL'ART. 2427 DEL CODICE CIVILE2427 DEL CODICE CIVILE

156

Page 157: DAL BILANCIO D'ESERCIZIO AL REDDITO D'IMPRESA Latina, 24 marzo 2011 Relatori: Francesco Rossi Ragazzi e Roberto Protani

Le informazioni richieste dall'art. 2427 del codice civile possono essere raggruppate in quattro

categorie

INDICAZIONE DELLE INFORMAZIONI, DEI DETTAGLI E, IN TALUNI CASI, DELLE

MOTIVAZIONI RELATIVI ALL'ISCRIZIONE DI VOCI NEL CONTO ECONOMICO

UNA SERIE DI ALTRE INFORMAZIONI

LE INFORMAZIONI RICHIESTE DALL'ART. LE INFORMAZIONI RICHIESTE DALL'ART. 2427 DEL CODICE CIVILE2427 DEL CODICE CIVILE

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• 1) i criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all'origine in moneta avente corso legale nello Stato;

• 2) i movimenti delle immobilizzazioni, specificando per ciascuna voce: il costo; le precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni; le acquisizioni, gli spostamenti da una ad altra voce, le alienazioni avvenuti nell'esercizio; le rivalutazioni, gli ammortamenti e le svalutazioni effettuati nell'esercizio; il totale delle rivalutazioni riguardanti le immobilizzazioni esistenti alla chiusura dell'esercizio;

• … .

LE INFORMAZIONI RICHIESTE DALL'ART. LE INFORMAZIONI RICHIESTE DALL'ART. 2427 DEL CODICE CIVILE2427 DEL CODICE CIVILE

158

Page 159: DAL BILANCIO D'ESERCIZIO AL REDDITO D'IMPRESA Latina, 24 marzo 2011 Relatori: Francesco Rossi Ragazzi e Roberto Protani

Il n. 1) (i criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all'origine in moneta avente corso legale nello Stato) richiede l'indicazione dei criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio e delle rettifiche di valore. Si tratta di un'informazione che non deve né limitarsi a riportare i criteri legislativi, né essere troppo dettagliata, perché in entrambi i casi non sarebbe rispettato il principio generale della chiarezza nella redazione del bilancio. In sostanza deve essere fornita un'informativa esauriente, seppure sintetica.

LE INFORMAZIONI RICHIESTE DALL'ART. LE INFORMAZIONI RICHIESTE DALL'ART. 2427 DEL CODICE CIVILE2427 DEL CODICE CIVILE

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(Rif. art. 2427, primo comma, n. 1, del codice civile)• I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al

31/12/20xx non si discostano dai medesimi utilizzati per la formazione del bilancio del precedente esercizio, in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei medesimi principi e fatte salve le variazioni derivanti dall'applicazione dei nuovi principi introdotti dal D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 recante la riforma del diritto societario.

• La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, nella prospettiva della continuazione dell'attività nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato.

• L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le singole poste o voci delle attività o passività, per evitare compensi tra perdite che dovevano essere riconosciute e profitti da non riconoscere in quanto non realizzati.

LE INFORMAZIONI RICHIESTE DALL'ART. LE INFORMAZIONI RICHIESTE DALL'ART. 2427 DEL CODICE CIVILE2427 DEL CODICE CIVILE

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• In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti).

• La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini della comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi.

• La valutazione effettuata tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato, che esprime il principio della prevalenza della sostanza sulla forma - obbligatoria laddove non espressamente in contrasto con altre norme specifiche sul bilancio - consente la rappresentazione delle operazioni secondo la realtà economica sottostante gli aspetti formali.

• In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono stati i seguenti.

LE INFORMAZIONI RICHIESTE DALL'ART. LE INFORMAZIONI RICHIESTE DALL'ART. 2427 DEL CODICE CIVILE2427 DEL CODICE CIVILE

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• In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono stati i seguenti.

Immobilizzazioni Immateriali• Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto

degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi e imputati direttamente alle singole voci.

• I costi di impianto e di ampliamento, i costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità con utilità pluriennale sono stati iscritti nell'attivo con il consenso del Collegio sindacale e sono ammortizzati in un periodo di { } esercizi.

• L'avviamento, acquisito a titolo oneroso, è stato iscritto nell'attivo con il consenso del Collegio sindacale per un importo pari al costo per esso sostenuto e viene ammortizzato in un periodo di { } esercizi. La scelta di un periodo di ammortamento superiore a cinque esercizi deriva da esigenze di carattere { }, in quanto { }. Tale periodo non supera comunque la durata per l'utilizzazione di questo attivo.

LE INFORMAZIONI RICHIESTE DALL'ART. LE INFORMAZIONI RICHIESTE DALL'ART. 2427 DEL CODICE CIVILE2427 DEL CODICE CIVILE

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• I diritti di brevetto industriale e i diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno, le licenze, concessioni e marchi sono ammortizzati con una aliquota annua del { }%.

• Le migliorie su beni di terzi sono ammortizzate con aliquote dipendenti dalla durata del contratto.

LE INFORMAZIONI RICHIESTE DALL'ART. LE INFORMAZIONI RICHIESTE DALL'ART. 2427 DEL CODICE CIVILE2427 DEL CODICE CIVILE

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Immobilizzazioni Materiali• Sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti

fondi di ammortamento.• Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri

accessori e dei costi sostenuti per l'utilizzo dell'immobilizzazione.

• Le quote di ammortamento, imputate al conto economico, sono state calcolate attesi l'utilizzo, la destinazione e la durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione, criterio che abbiamo ritenuto ben rappresentato dalle seguenti aliquote, non modificate rispetto all'esercizio precedente e ridotte alla metà nell'esercizio di entrata in funzione del bene:

• - Fabbricati: { }%• - Impianti: { }%

LE INFORMAZIONI RICHIESTE DALL'ART. LE INFORMAZIONI RICHIESTE DALL'ART. 2427 DEL CODICE CIVILE2427 DEL CODICE CIVILE

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• - Macchinari: { }%• - Attrezzature: { }%• - Autovetture: { }%• - Autoveicoli: { }%• - Altri beni: { }%• Non sono state effettuate rivalutazioni discrezionali o

volontarie e le valutazioni effettuate trovano il loro limite massimo nel valore d'uso, oggettivamente determinato, dell'immobilizzazione stessa.

LE INFORMAZIONI RICHIESTE DALL'ART. LE INFORMAZIONI RICHIESTE DALL'ART. 2427 DEL CODICE CIVILE2427 DEL CODICE CIVILE

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Locazione Finanziaria• Le operazioni di locazione finanziaria sono rappresentate in

bilancio secondo il metodo patrimoniale, contabilizzando a conto economico i canoni corrisposti secondo il principio di competenza. In una apposita sezione della nota integrativa sono fornite le informazioni complementari previste dalla legge relative alla rappresentazione dei contratti di locazione finanziaria secondo il metodo finanziario.

• Per le operazioni di locazione finanziaria derivanti da un'operazione di lease back, le plusvalenze originate sono rilevate in conto economico secondo il criterio di competenza, mediante l'iscrizione di risconti passivi e di imputazione graduale tra i proventi del conto economico, sulla base della durata del contratto di locazione finanziaria.

LE INFORMAZIONI RICHIESTE DALL'ART. LE INFORMAZIONI RICHIESTE DALL'ART. 2427 DEL CODICE CIVILE2427 DEL CODICE CIVILE

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Crediti• Sono esposti al presumibile valore di realizzo. L'adeguamento

del valore nominale dei crediti al valore presunto di realizzo è ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti, tenendo in considerazione le condizioni economiche generali e di settore.

• I crediti originariamente incassabili entro l'anno e successivamente trasformati in crediti a lungo termine sono stati evidenziati nello stato patrimoniale tra le immobilizzazioni finanziarie.

Debiti• Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di

resi o di rettifiche di fatturazione.Risconti• Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva

competenza temporale dell'esercizio.

LE INFORMAZIONI RICHIESTE DALL'ART. LE INFORMAZIONI RICHIESTE DALL'ART. 2427 DEL CODICE CIVILE2427 DEL CODICE CIVILE

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Rimanenze di magazzino• Materie prime, ausiliarie e prodotti finiti sono iscritti al minore

tra il costo di acquisto o di fabbricazione e il valore di realizzo desumibile dall'andamento del mercato, applicando il

• - metodo LIFO (a scatti annuali);• - metodo FIFO;• - costo medio ponderato;• - costo specifico.• I prodotti in corso di lavorazione sono iscritti in base ai costi

sostenuti nell'esercizio.

LE INFORMAZIONI RICHIESTE DALL'ART. LE INFORMAZIONI RICHIESTE DALL'ART. 2427 DEL CODICE CIVILE2427 DEL CODICE CIVILE

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Partecipazioni• Le partecipazioni in imprese controllate e collegate, iscritte tra

le immobilizzazioni finanziarie, sono valutate• - al costo di acquisto o sottoscrizione• - con il metodo del patrimonio netto.• Il metodo del patrimonio netto consiste nell'assunzione, nel

bilancio della società partecipante, del risultato d'esercizio della partecipata, rettificato, in accordo con quanto prescritto dal principio contabile n. 21.

• Le altre partecipazioni sono iscritte al costo di acquisto o di sottoscrizione.

• Le partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni rappresentano un investimento duraturo e strategico da parte della società.

• Le partecipazioni iscritte al costo di acquisto non sono state svalutate perché non hanno subito alcuna perdita durevole di valore.

LE INFORMAZIONI RICHIESTE DALL'ART. LE INFORMAZIONI RICHIESTE DALL'ART. 2427 DEL CODICE CIVILE2427 DEL CODICE CIVILE

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Fondi per rischi e oneri• Sono stanziati per coprire perdite o debiti di esistenza certa o

probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio non erano determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza.

• Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e competenza e non si è proceduto alla costituzione di fondi rischi generici privi di giustificazione economica.

• Le passività potenziali sono state rilevate in bilancio e iscritte nei fondi in quanto ritenute probabili ed essendo stimabile con ragionevolezza l'ammontare del relativo onere.

LE INFORMAZIONI RICHIESTE DALL'ART. LE INFORMAZIONI RICHIESTE DALL'ART. 2427 DEL CODICE CIVILE2427 DEL CODICE CIVILE

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Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

• Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di lavoro vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo.

• Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura del bilancio ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale data.

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Imposte sul reddito• Le imposte sono accantonate secondo il principio di

competenza; rappresentano pertanto:• gli accantonamenti per imposte liquidate o da

liquidare per l'esercizio, determinate secondo le aliquote e le norme vigenti;

• l'ammontare delle imposte differite o pagate anticipatamente in relazione a differenze temporanee sorte o annullate nell'esercizio;

• le rettifiche ai saldi delle imposte differite per tenere conto della variazione dell'aliquota IRAP intervenuta nel corso dell'esercizio.

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Riconoscimento dei ricavi• I ricavi per le vendite delle merci sono riconosciuti al

momento del trasferimento della proprietà, che normalmente si identifica con la consegna o la spedizione dei beni.

• I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base alla competenza temporale.

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Le quote di ammortamento, imputate al conto economico, sono state calcolate attesi l'utilizzo, la destinazione e la durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione.

LA MODIFICA DEL PIANO DI LA MODIFICA DEL PIANO DI AMMORTAMENTO: DOCUMENTO N. 16 AMMORTAMENTO: DOCUMENTO N. 16 OICOIC

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Il piano inizialmente predisposto deve prevedere un suo riesame periodico per verificare che non siano intervenuti cambiamenti tali da richiedere una modifica delle stime effettuate nella determinazione della residua possibilità di utilizzazione. Se quest'ultima va modificata, il valore contabile dell'immobilizzazione (valore originario al netto degli ammortamenti fino a quel momento effettuati) al tempo di tale cambiamento va ripartito sulla nuova vita utile residua del cespite, e tale modifica deve essere motivata nella nota integrativa.

LA MODIFICA DEL PIANO DI LA MODIFICA DEL PIANO DI AMMORTAMENTO: DOCUMENTO N. 16 AMMORTAMENTO: DOCUMENTO N. 16 OICOIC

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Ai sensi dell'art. 2426, comma 1, n. 9, del codice civile le rimanenze devono essere valutate al minore tra il costo storico e il valore di mercato.Il Documento n. 13 OIC afferma che il principio di valutazione delle rimanenze di magazzino "del minore tra costo storico (o prezzo di costo o semplicemente costo) e prezzo di mercato (o semplicemente mercato)", si fonda sull'esigenza che allorquando l'utilità o la funzionalità originaria misurata dal valore (costo) originario si riduce, si rende necessario modificare tale valore utilizzando il valore di mercato.

Art. 2426 del codice civile

LA VALUTAZIONE DEL MAGAZZINOLA VALUTAZIONE DEL MAGAZZINO

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Se l'andamento dei prezzi nel periodo fra la data del bilancio e quella della sua preparazione mostra che il valore netto di realizzo diminuisce ed il costo storico non può essere più recuperato, tale minor valore netto di realizzo deve essere utilizzato ai fini della determinazione del «mercato» per evitare di differire perdite con una errata valutazione della posta in bilancio.

LA DATA DI CHIUSURA DELL'ESERCIZIO È SOLO UN PUNTO DI RIFERIMENTO

LA VALUTAZIONE DEL MAGAZZINOLA VALUTAZIONE DEL MAGAZZINO

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Se in un esercizio il valore unitario medio dei beni, determinato a norma dei commi 2, 3 e 4, è superiore al valore normale medio di essi nell'ultimo mese dell'esercizio, il valore minimo di cui al comma 1, è determinato moltiplicando l'intera quantità dei beni, indipendentemente dall'esercizio di formazione, per il valore normale. Per le valute estere si assume come valore normale il valore secondo il cambio alla data di chiusura dell'esercizio. Il minor valore attribuito alle rimanenze in conformità alle disposizioni del presente comma vale anche per gli esercizi successivi sempre che le rimanenze non risultino iscritte nello stato patrimoniale per un valore superiore.

ART. 92, COMMA 5, DEL TUIR

LA VALUTAZIONE DEL MAGAZZINOLA VALUTAZIONE DEL MAGAZZINO

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• 4) le variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci dell'attivo e del passivo; in particolare per le voci del patrimonio netto, per i fondi e per il trattamento di fine rapporto, la formazione e le utilizzazioni;

• Poiché gli schemi di stato patrimoniale e di conto economico indicano, per ogni voce, gli importi dell'esercizio precedente (e quindi raffrontano i saldi dei due esercizi), si ritiene che non ci si possa limitare ad evidenziare le variazioni intervenute nella consistenza delle voci, ma si debbano identificare, almeno per le voci che presentano variazioni significative, i principali motivi che le hanno determinate.

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Descrizione31/12/x Incrementi Decrementi 31/12/x+1

Capitale 90.000 90.000

Riserva da sovrapprezzo delle azioni

Riserve di rivalutazione 30.108 30.108

Riserva legale 18.000 18.000

Riserve statutarie

Riserve per azioni proprie in portafoglio

Altre riserve:

Riserva straordinaria 652.712 573.055 1.225.767

Riserva per conversione/ arrotondamento in Euro (1) (1)

Riserva versamento in conto futuro aumento del capitale sociale 333.566 333.566

Utili (perdite) portati a nuovo

Utile (perdita) dell'esercizio 573.055 959.492 573.055 959.492

1.697.440

1.532.547 573.054 2.656.933180

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Capitalesociale

Riservalegale

Riservastraordinari

a

Altreriserve

Risultatod'esercizio

Totale

All'inizio dell'esercizio precedente 90.000 18.000 396.779 363.673 255.933 1.124.385

Destinazione del risultato dell'esercizio (255.933)

- attribuzione dividendi

- altre destinazioni 255.933 255.933

Altre variazioni

Risultato dell'esercizio precedente 573.055

Alla chiusura dell'esercizio precedente 90.000 18.000 652.712 363.673 573.055 1.697.440

Destinazione del risultato dell'esercizio (573.055)

- attribuzione dividendi

- altre destinazioni 573.055 573.055

Altre variazioni 1 1

Risultato dell'esercizio corrente 959.492

Alla chiusura dell'esercizio corrente 90.000 18.000 1.225.767 363.674 959.492 2.656.933

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• 7-bis) le voci di patrimonio netto devono essere analiticamente indicate, con specificazione in appositi prospetti della loro origine, possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché della loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi.

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ORIGINE

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POSSIBILITÀ DI UTILIZZAZIONE

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Natura/Descrizione Importo Possibilità di utilizzazione

Quota disponibile

Utilizzazioni effettuate nei 3

esercizi precedenti per copertura perdite

Utilizzazioni effettuate nei 3

esercizi precedenti per altre ragioni

Capitale 100.000

Riserva da sovrapprezzo delle azioni

Riserve di rivalutazione 150.000 A, B, C 150.000

Riserva legale 20.000 B

Riserve statutarie

Riserva per azioni proprie in portafoglio

Altre riserve (riserva straordinaria)

850.000 A, B, C 850.000

Utili (perdite) portati a nuovo

Totale 1.000.000

Quota non distribuibile

Residua quota distribuibile 1.000.000

Legenda:A: per aumento di capitaleB: per copertura perditeC: per distribuzione ai soci

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Cassazione: sentenza n. 1908 del 2007

Ha riconosciuto la legittimità di un avviso di accertamento fondato sul metodo sintetico, nei confronti di un contribuente che, pur dichiarando modesti redditi, continuava a finanziare le proprie società.

LA GESTIONE ANTIECONOMICALA GESTIONE ANTIECONOMICA

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Se le scadenze non sono

stabilite per iscritto:

1. gli interessi si presumono percepiti nell'ammontare maturato nel periodo d'imposta;

2. gli interessi si computano al saggio legale.

Interessi(art. 1815 del codice

civile)

"Salvo diversa volontà delle parti, il

mutuatario deve corrispondere gli

interessi al mutuante".

IL MUTUOIL MUTUO

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1. In conto aumento del capitale sociale

2. In conto futuro aumento del capitale sociale

3. Per copertura perdite

4. A fondo perduto

Non vi è obbligo direstituzione

Questo non significa che non possano essere restituiti

Per la restituzione occorrono specifici presupposti (assemblea ordinaria)

Incrementano il costo fiscale della

partecipazione

I VERSAMENTII VERSAMENTI

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• Attenzione alla causale degli articoli in PD (importantissima la prima nota cassa)

• Precostituirsi scambio di lettera a firma degli amministratori (sia per i versamenti sia per le restituzioni)

I soci litiganoI soci litigano La società fallisce

La società fallisce

La società è sotto verifica

fiscale

La società è sotto verifica

fiscale

Restituzione del finanziamento

Restituzione del finanziamento

Quadratura della cassa "negativa"Quadratura della cassa "negativa"

I FINANZIAMENTI DEI SOCII FINANZIAMENTI DEI SOCI

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• Il finanziamento per cassa non avviene per esigenze operative, se non quella di evitare che il conto cassa possa apparire negativo.

• Se realmente esistenti, le esigenze operative sono affrontate mediante il ricorso al credito bancario e non utilizzando il conto cassa.

I FINANZIAMENTI DEI SOCI: L'AGENZIA I FINANZIAMENTI DEI SOCI: L'AGENZIA DELLE ENTRATEDELLE ENTRATE

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• Sulla base delle dichiarazioni dei redditi dell'amministratore egli non è in grado di eseguire i versamenti, salvo diverse fonti reddituali.

• L'ammontare del credito complessivo del socio amministratore nei confronti della società risulta particolarmente elevato e non fondato sul piano della convenienza economica.

I FINANZIAMENTI DEI SOCI: L'AGENZIA I FINANZIAMENTI DEI SOCI: L'AGENZIA DELLE ENTRATEDELLE ENTRATE

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• 14) un apposito prospetto contenente:• a) la descrizione delle differenze temporanee che

hanno comportato la rilevazione di imposte differite e anticipate, specificando l'aliquota applicata e le variazioni rispetto all'esercizio precedente, gli importi accreditati o addebitati a conto economico oppure a patrimonio netto, le voci escluse dal computo e le relative motivazioni;

• b) l'ammontare delle imposte anticipate contabilizzato in bilancio attinenti a perdite dell'esercizio o di esercizi precedenti e le motivazioni dell'iscrizione, l'ammontare non ancora contabilizzato e le motivazioni della mancata iscrizione;

LE INFORMAZIONI RICHIESTE DALL'ART. LE INFORMAZIONI RICHIESTE DALL'ART. 2427 DEL CODICE CIVILE2427 DEL CODICE CIVILE

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Il principio di derivazione

Art. 83

TUIR

Il reddito complessivo è determinato apportando all'utile o alla perdita risultante dal conto

economico, relativo all'esercizio chiuso nel periodo d'imposta […], le variazioni in aumento o in diminuzione conseguenti all'applicazione dei

criteri stabiliti nelle successive disposizioni della presente sezione.

LE IMPOSTELE IMPOSTE

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IRES: permangono criteri e principi diversi IRES: permangono criteri e principi diversi

tra codice civile e TUIRtra codice civile e TUIR

•Codice civile: determinazioni estimative

•TUIR: determinazione certa

•Codice civile: determinazioni estimative

•TUIR: determinazione certa

•Codice civile: quantum competenza

•TUIR: quantum cassa

•Codice civile: quantum competenza

•TUIR: quantum cassa

LE IMPOSTELE IMPOSTE

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IRAP: nuovo art. 5 del D.Lgs. n. 446 del 1997IRAP: nuovo art. 5 del D.Lgs. n. 446 del 1997

Affermazione dell'esclusiva rilevanza dei valori di

bilancio per la base imponibile IRAP

LE IMPOSTELE IMPOSTE

197

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L. 24 dicembre 2007, n. 244

RILEVANTI MODIFICHE AL TUIRRILEVANTI MODIFICHE AL TUIR

LE IMPOSTELE IMPOSTE

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Nuova aliquota dell'imposta sul redditodelle società nella misura del 27,5 per cento

Abrogati gli artt. 97 (Pro rata patrimoniale) e 98 (Contrasto all'utilizzo fiscale

della sottocapitalizzazione) del TUIR

Sostituito conseguentemente l'art. 96del TUIR con la previsione di nuove regole di deducibilità dal

reddito

Nuova aliquota e disciplina dell'imposta regionale sulle attività produttive nella misura del 3,90 per cento

LE IMPOSTELE IMPOSTE

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Nuove regole concernenti la durata minima dei contratti di locazione finanziaria che si applicano a decorrere dai

contratti stipulati a partire dal 1° gennaio 2008

Modifica del comma 2 dell'art. 108 del TUIR con la previsione che le spese di rappresentanza sono deducibili nel periodo d'imposta di sostenimento se rispondenti ai requisiti

di inerenza e congruità

Soppressione della facoltà prevista dall'art. 109,comma 4, lett. b), del TUIR, in materia di deduzioni

extracontabili dei componenti negativi

LE IMPOSTELE IMPOSTE

Soppresso il comma 3 dell'art. 102 del TUIR con l'eliminazione quindi della facoltà di operare ammortamenti

accelerati o anticipati sui beni materiali

200

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IRES 2007: 33%IRES 2008: 27,5%

IRAP 2007: 4,25%IRAP 2008: 3,9%

MA

Ampliamento della base imponibile

Invarianza di gettito

MA

Ampliamento della base imponibile

LE ALIQUOTELE ALIQUOTE

201

Page 202: DAL BILANCIO D'ESERCIZIO AL REDDITO D'IMPRESA Latina, 24 marzo 2011 Relatori: Francesco Rossi Ragazzi e Roberto Protani

Il rispetto dei principi di competenza e di rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato d'impresa nella prospettiva di continuità aziendale, comporta che il trattamento delle imposte sul reddito sia il medesimo di quello dei costi sostenuti dall'impresa nella produzione del reddito, da contabilizzare conseguentemente nello stesso esercizio in cui sono stati contabilizzati i costi e i ricavi cui tali imposte si riferiscono, indipendentemente dalla data di pagamento delle medesime.

LA FISCALITÀ DIFFERITALA FISCALITÀ DIFFERITA

202

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Generalmente l'ammontare delle imposte dovute, determinato in sede di dichiarazione dei redditi, non coincide con l'ammontare delle imposte di competenza dell'esercizio, in quanto frequentemente i valori attribuiti ad un elemento dell'attivo o del passivo secondo criteri civilistici differiscono dai valori attribuiti a tali elementi ai fini fiscali, per effetto delle differenze tra le norme di redazione del bilancio civilistico e quelle fiscali.

DIFFERENZE DIFFERENZE PERMANENTIPERMANENTIDIFFERENZE DIFFERENZE PERMANENTIPERMANENTI

DIFFERENZE DIFFERENZE TEMPORANEETEMPORANEEDIFFERENZE DIFFERENZE

TEMPORANEETEMPORANEE

LA FISCALITÀ DIFFERITALA FISCALITÀ DIFFERITA

203

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DIFFERENZE DIFFERENZE PERMANENTIPERMANENTIDIFFERENZE DIFFERENZE PERMANENTIPERMANENTI

DIFFERENZE DIFFERENZE TEMPORANEETEMPORANEEDIFFERENZE DIFFERENZE

TEMPORANEETEMPORANEEDifferenze tra

valutazioni civilistiche e fiscali che sorgono in

un determinato esercizio e che non

producono effetti negli esercizi successivi

Differenze tra valutazioni civilistiche e fiscali che sorgono in

un determinato esercizio e che non

producono effetti negli esercizi successivi

Differenze tra valutazioni civilistiche e fiscali che sorgono in

un determinato esercizio e che sono

destinate ad annullarsi negli esercizi

successivi

Differenze tra valutazioni civilistiche e fiscali che sorgono in

un determinato esercizio e che sono

destinate ad annullarsi negli esercizi

successiviNO FISCALITÀ NO FISCALITÀ

DIFFERITADIFFERITANO FISCALITÀ NO FISCALITÀ

DIFFERITADIFFERITAFISCALITÀ FISCALITÀ DIFFERITADIFFERITAFISCALITÀ FISCALITÀ DIFFERITADIFFERITA

LA FISCALITÀ DIFFERITALA FISCALITÀ DIFFERITA

204

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ESEMPI DI DIFFERENZE PERMANENTIESEMPI DI DIFFERENZE PERMANENTIESEMPI DI DIFFERENZE PERMANENTIESEMPI DI DIFFERENZE PERMANENTI

• Spese di vitto e alloggio relative a trasferte eccedenti i limiti fiscali (art. 95 del TUIR)• Imposte indeducibili (art. 99 del TUIR)• Spese generali (art. 109 del TUIR)• Costi indeducibili delle autovetture (art. 164 del TUIR)

• Spese di vitto e alloggio relative a trasferte eccedenti i limiti fiscali (art. 95 del TUIR)• Imposte indeducibili (art. 99 del TUIR)• Spese generali (art. 109 del TUIR)• Costi indeducibili delle autovetture (art. 164 del TUIR)

LA FISCALITÀ DIFFERITALA FISCALITÀ DIFFERITA

205

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Le differenze temporanee deducibili

sono le differenzetemporanee che si

tradurranno in importi deducibili

negli esercizi futuri

Le differenze temporanee deducibili

sono le differenzetemporanee che si

tradurranno in importi deducibili

negli esercizi futuri

Le differenze temporanee tassabili

sono le differenzetemporanee che si

tradurranno in importi imponibili

negli esercizi futuri

Le differenze temporanee tassabili

sono le differenzetemporanee che si

tradurranno in importi imponibili

negli esercizi futuri

DIFFERENZE DIFFERENZE TEMPORANEE TEMPORANEE DEDUCIBILIDEDUCIBILI

DIFFERENZE DIFFERENZE TEMPORANEE TEMPORANEE DEDUCIBILIDEDUCIBILI

DIFFERENZE DIFFERENZE TEMPORANEE TASSABILITEMPORANEE TASSABILI

DIFFERENZE DIFFERENZE TEMPORANEE TASSABILITEMPORANEE TASSABILI

LA FISCALITÀ DIFFERITALA FISCALITÀ DIFFERITA

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«Le imposte differite e le imposte anticipate sono conteggiate ogni anno sulla base delle aliquote in vigore al momento in cui le differenze temporanee si riverseranno, apportando adeguati aggiustamenti in caso di variazione di aliquota rispetto agli esercizi precedenti, purché la norma di legge che varia l'aliquota sia già stata emanata alla data di redazione del bilancio».

IL DOCUMENTO N. 25 OICIL DOCUMENTO N. 25 OIC

207

Page 208: DAL BILANCIO D'ESERCIZIO AL REDDITO D'IMPRESA Latina, 24 marzo 2011 Relatori: Francesco Rossi Ragazzi e Roberto Protani

«L'onere fiscale dell'esercizio è rappresentato: - dagli accantonamenti per le imposte

liquidate e da liquidare per l'esercizio; - dall'ammontare delle imposte che si ritiene

risulteranno dovute o che si ritiene siano state pagate anticipatamente in relazione a differenze temporanee sorte o annullate nell'esercizio in corso, e

- dalle rettifiche nello stato patrimoniale ai saldi di imposte differite per tener conto sia delle variazioni delle aliquote che dell'istituzione di nuove imposte».

IL DOCUMENTO N. 25 OICIL DOCUMENTO N. 25 OIC

208

Page 209: DAL BILANCIO D'ESERCIZIO AL REDDITO D'IMPRESA Latina, 24 marzo 2011 Relatori: Francesco Rossi Ragazzi e Roberto Protani

Fiscalità corrente(voce 22

CE)

Fiscalità differita(voce 22

CE)

Aliquota IRES 33% e IRAP 4,25%

Rigiro nel 2007 dei disallineamenti pregressi

Disallineamenti originati nel 2007

Disallineamenti pregressi "residui" dopo rigiro nel

2007

Vecchie aliquote 33% e 4,25%

Ricalcolo imposte differite e anticipate con nuove aliquote

27,5% e 3,9%

Calcolo imposte differite e anticipate con nuove aliquote

27,5% e 3,9%

IL BILANCIO 2008IL BILANCIO 2008

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Page 210: DAL BILANCIO D'ESERCIZIO AL REDDITO D'IMPRESA Latina, 24 marzo 2011 Relatori: Francesco Rossi Ragazzi e Roberto Protani

Fiscalità corrente(voce 22

CE)

Aliquota IRES 27,5% e IRAP 3,90%

Fiscalità differita(voce 22

CE)

Aliquota IRES 27,5% e IRAP 3,9%

IL BILANCIO 2009IL BILANCIO 2009

210

Page 211: DAL BILANCIO D'ESERCIZIO AL REDDITO D'IMPRESA Latina, 24 marzo 2011 Relatori: Francesco Rossi Ragazzi e Roberto Protani

Fiscalità corrente(voce 22

CE)

Aliquota IRES 27,5% e IRAP 3,9%

Fiscalità differita(voce 22

CE)

Aliquota IRES 27,5% e IRAP 3,9%

IL BILANCIO 2010IL BILANCIO 2010

211

Page 212: DAL BILANCIO D'ESERCIZIO AL REDDITO D'IMPRESA Latina, 24 marzo 2011 Relatori: Francesco Rossi Ragazzi e Roberto Protani

Fiscalità corrente(voce 22

CE)

Aliquota IRES 27,5% e IRAP 3,9%

Fiscalità differita(voce 22

CE)

Aliquota IRES 27,5% e IRAP 3,9%

IL BILANCIO 2011IL BILANCIO 2011

212

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Attivo

• C.II.4-bis Crediti tributari• C.II.4-ter Imposte anticipate

Passivo

• B Fondi per rischi e oneri:• 2) Per imposte, anche differite

LA FISCALITÀ DIFFERITA NEGLI SCHEMI LA FISCALITÀ DIFFERITA NEGLI SCHEMI DI BILANCIODI BILANCIO

213

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• 22 Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

LA FISCALITÀ DIFFERITA NEGLI SCHEMI LA FISCALITÀ DIFFERITA NEGLI SCHEMI DI BILANCIODI BILANCIO

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Le imposte anticipate non possono essere rilevate, in rispetto al principio della prudenza, se non vi è la ragionevole certezza dell'esistenza negli esercizi in cui si riverseranno le differenze temporanee deducibili, che hanno portato all'iscrizione delle imposte anticipate, di un reddito imponibile non inferiore all'ammontare delle differenze che si andranno ad annullare.

In presenza di tali condizioni, la rilevazione è obbligatoria

In presenza di tali condizioni, la rilevazione è obbligatoria

LE IMPOSTE ANTICIPATELE IMPOSTE ANTICIPATE

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La ragionevole certezza

È comprovata da elementi oggettivi di supporto, quali piani previsionali

pluriennali attendibili

LE IMPOSTE ANTICIPATELE IMPOSTE ANTICIPATE

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L'ammontare delle imposte anticipate iscritto in bilancio è rivisto ogni anno in quanto occorre verificare se continua a sussistere la ragionevole certezza di conseguire in futuro redditi imponibili fiscali e quindi la possibilità di recuperare l'intero importo delle imposte anticipate.

Le imposte anticipate non contabilizzate in passato in quanto non sussistevano i requisiti per il loro riconoscimento, vengono iscritte nell'esercizio in cui tali requisiti emergono

Le imposte anticipate non contabilizzate in passato in quanto non sussistevano i requisiti per il loro riconoscimento, vengono iscritte nell'esercizio in cui tali requisiti emergono

LE IMPOSTE ANTICIPATELE IMPOSTE ANTICIPATE

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TASSABILITASSABILI

Variazione in diminuzione nel modello UNICO

Variazione in diminuzione nel modello UNICO

Imposte correnti minoridelle imposte di

competenza

Imposte correnti minoridelle imposte di

competenza

IMPOSTE IMPOSTE DIFFERITEDIFFERITE

IMPOSTE IMPOSTE DIFFERITEDIFFERITE

DEDUCIBILIDEDUCIBILI

Variazione in aumento nel modello UNICO

Variazione in aumento nel modello UNICO

Imposte correnti maggioridelle imposte di

competenza

Imposte correnti maggioridelle imposte di

competenza

IMPOSTE IMPOSTE ANTICIPATEANTICIPATE

IMPOSTE IMPOSTE ANTICIPATEANTICIPATE

DIFFERENZE TEMPORANEEDIFFERENZE TEMPORANEEDIFFERENZE TEMPORANEEDIFFERENZE TEMPORANEE

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Art. 95, comma 5, del TUIR

I compensi spettanti agli amministratori delle società ed enti di cui all'articolo 73, comma 1, sono deducibili nell'esercizio in cui sono corrisposti; quelli erogati sotto forma di partecipazione agli utili, anche spettanti ai promotori e soci fondatori, sono deducibili anche se non imputati al conto economico.

Esempio:Compenso all'amministratore unico determinato in € 100.000,00 per il periodo d'imposta 2009*Pagamento del compenso in data 30 gennaio 2010

* Nel caso di indeducibilità ai fini IRAP (cfr. Circolare dell'Agenzia delle Entrate del 12 dicembre 2001, n. 105/E)

Esempio:Compenso all'amministratore unico determinato in € 100.000,00 per il periodo d'imposta 2009*Pagamento del compenso in data 30 gennaio 2010

* Nel caso di indeducibilità ai fini IRAP (cfr. Circolare dell'Agenzia delle Entrate del 12 dicembre 2001, n. 105/E)

LE IMPOSTE ANTICIPATELE IMPOSTE ANTICIPATE

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Esercizio 2009Esercizio 2009CE: contabilizzazione di € 100.000,00 (compenso)Rilevazione del compenso______________________ _______________Compenso amministratore (B.7) a Altri debiti (D.14) 100.000,00

Calcolo delle imposte anticipate: € 100.000,00 x 27,5% (IRES)Rilevazione delle imposte anticipate______________________ _______________

Imposte anticipate (C.II.4-ter) a Imposte anticipate (22) 27.500,00IRES

Modello UNICO 2010 SC: variazione in aumento di € 100.000,00

LE IMPOSTE ANTICIPATELE IMPOSTE ANTICIPATE

220

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221

100.000

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Esercizio 2010Esercizio 2010Calcolo delle imposte: € 100.000,00 x 27,5% (IRES)Rilevazione delle imposte________________ _____________________Imposte anticipate (22) a Imposte anticipate (C.II.4-ter) 27.500,00IRES

Modello UNICO 2011 SC: variazione in diminuzione di € 100.000,00

LE IMPOSTE ANTICIPATELE IMPOSTE ANTICIPATE

222

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223

LE IMPOSTE ANTICIPATELE IMPOSTE ANTICIPATE

100.000

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I crediti rappresentano il diritto ad esigere ad una data scadenza determinati ammontari da clienti e da

altri. Nelle imprese mercantili, industriali e di servizi tale diritto deriva di solito dalla vendita di prodotti, merci e servizi. I crediti includono anche gli ammontari che devono essere incassati per la

vendita di beni diversi da quelli che costituiscono le normali giacenze di magazzino, i prestiti a

dipendenti, a clienti ed altri.

IL DOCUMENTO N. 15 OICIL DOCUMENTO N. 15 OIC

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ORIGINEORIGINE NATURA DEL DEBITORE

NATURA DEL DEBITORE SCADENZASCADENZA

Crediti sorti in relazione a

ricavi

Crediti sorti in relazione a

ricavi

Crediti sorti per prestiti e

finanziamenti concessi

Crediti sorti per prestiti e

finanziamenti concessi

Crediti sorti per altre ragioni

Crediti sorti per altre ragioni

Crediti verso clienti

Crediti verso clienti

Crediti verso consociate

Crediti verso consociate

Crediti verso altri

Crediti verso altri

Crediti a breve scadenza

Crediti a breve scadenza

Crediti a media scadenza

Crediti a media scadenza

Crediti a lunga scadenza

Crediti a lunga scadenza

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LE CARATTERISTICHELE CARATTERISTICHE

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I crediti vanno esposti in bilancio al valore di presunto realizzo. Il primo punto di riferimento è il loro valore nominale, che va però rettificato

per tenere conto di:

perdite per inesigibilitàperdite per inesigibilità

resi e rettifiche di fatturazioneresi e rettifiche di fatturazione

sconti ed abbuonisconti ed abbuoni

interessi non maturati

interessi non maturati

altre cause di minor realizzoaltre cause di minor realizzo

LA VALUTAZIONELA VALUTAZIONE

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Il valore nominale dei crediti in bilancio deve essere rettificato, tramite un fondo di svalutazione appositamente stanziato, per le perdite per inesigibilità che possono ragionevolmente essere

previste e che sono inerenti ai saldi dei crediti esposti in bilancio.

Detto fondo deve essere sufficiente (adeguato ma non eccessivo) per coprire, nel rispetto del principio di competenza:- sia le perdite per situazioni di inesigibilità già manifestatesi,-sia quelle per altre inesigibilità non ancora manifestatesi ma

temute o latenti.Deve inoltre coprire le perdite che si potranno subire sui crediti

ceduti a terzi per i quali sussista ancora un'obbligazione di regresso.

LA SVALUTAZIONELA SVALUTAZIONE

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Lo stanziamento al fondo svalutazione crediti deve avvenire tramite:

analisi dei singoli crediti e determinazione delle perdite presunte per ciascuna situazione di inesigibilità già

manifestatasi

stima, in base all'esperienza ed ad ogni altro elemento utile, delle ulteriori perdite che si presume si dovranno subire sui

crediti in essere alla data di bilancio

valutazione dell'andamento degli indici di anzianità dei crediti scaduti rispetto a quelli degli esercizi precedenti

condizioni economiche generali, di settore e di rischio paese

LA SVALUTAZIONELA SVALUTAZIONE

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Percentuali di svalutazione applicabili

Crediti al legale (status):

- Fallimento 100%- Concordato preventivo 60%- Pignoramento 50%- Decreto ingiuntivo 30%- Altro 100%

ESEMPIOESEMPIO

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Percentuali di svalutazione applicabili

Crediti

- Scaduti da meno di 30 giorni 0%- Scaduti da oltre 30 giorni e fino a 90 giorni 10%- Scaduti da oltre 90 giorni e fino a 150 giorni 15%- Scaduti da oltre 150 giorni 20%

ESEMPIOESEMPIO

230

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5. Le perdite di beni di cui al comma 1, commisurate al costo non ammortizzato di essi, e le perdite su crediti sono deducibili

se risultano da elementi certi e precisi e in ogni caso, per le perdite su crediti, se il debitore è assoggettato a procedure

concorsuali.

Il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale dalla data:

della sentenza dichiarativa del fallimento

del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa

del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo o del decreto che dispone la procedura di

amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi

IL TUIR

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In assenza dell'esperimento negativo di procedure esecutive, la giurisprudenza ha considerato sufficienti, per dimostrare l'effettività

della perdita, i seguenti elementi:

L'IRREPERIBILITÀ DEL DEBITORE

UNA SITUAZIONE PATRIMONIALE DEL DEBITORE COMPROMESSA

LA SITUAZIONE DI NULLATENENZA DEL DEBITORE

È necessaria la documentazione

LA GIURISPRUDENZALA GIURISPRUDENZA

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L'amministrazione finanziaria ha fornito un'interpretazione molto restrittiva del concetto di elementi certi e precisi:

L'ESPERIMENTO DELLE PROCEDURE ESECUTIVE INDIVIDUALI

LA RINUNCIA AL CREDITO PER UN CALCOLO DI CONVENIENZA ECONOMICA

R.M. del 6 settembre 1980,

n. 9/517

L'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIAL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA

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Tenuto conto però che principio generale di deducibilità fiscale è quello che pone come condizione il requisito della "inerenza" dei costi e degli oneri, inteso non soltanto nella obiettiva riferibilità dell'onere all'esercizio d'impresa, ma

anche nella ricorrenza di quel concetto di "inevitabilità" dello stesso, potrebbe dubitarsi, sotto questo aspetto, che una

rinuncia volontaria ad un credito possa considerarsi come onere inerente.

È stato evidenziato, tuttavia, come, in tema di gestione aziendale, l'inerenza, e quindi l'inevitabilità di un costo od onere, va riconosciuta per il solo fatto che tale costo od

onere si pone in una scelta di convenienza per l'imprenditore, ovverosia quando il fine perseguito è pur sempre quello di pervenire al maggior risultato economico.

Ovviamente, l'accertamento di un siffatto carattere va condotto con riferimento alle specifiche condizioni in cui l'operazione si concretizza allo scopo di verificare che la

stessa realizza effettivamente una scelta di convenienza per l'impresa.

R.M. DEL 6 SETTEMBRE 1980, N. 9/517R.M. DEL 6 SETTEMBRE 1980, N. 9/517

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PER I CREDITI DI AMMONTARE PIÙ ELEVATO È NECESSARIO ESPERIRE TUTTE LE AZIONI GIUDIZIARIE

PER IL LORO RECUPERO

È NECESSARIO VERIFICARE CHE NON SI TRATTI DI UNA SITUAZIONE DI TEMPORANEA ILLIQUIDITÀ DEL DEBITORE

PER I CREDITI PER I QUALI NON SI SONO ESPERITE TUTTE LE AZIONI GIUDIZIARIE PER IL LORO RECUPERO È

NECESSARIA IDONEA DOCUMENTAZIONE LEGALE CIRCA L'IMPOSSIBILITÀ O L'INUTILITÀ AD AGIRE

PER I CREDITI DI MODESTA ENTITÀ È NECESSARIO ACQUISIRE IDONEA DICHIARAZIONE DEL LEGALE CHE

SCONSIGLIA L'AZIONE IN QUANTO PIÙ ONEROSA DELLA SOMMA RECUPERABILE

LE CAUTELELE CAUTELE

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Esercizio x

Valore nominale dei crediti 1.000Svalutazione civilistica iscritta nell'esercizio 30Svalutazione fiscalmente deducibile 5Fondo svalutazione crediti «civilistico» 100Fondo svalutazione crediti «fiscale» 15

ESEMPIOESEMPIO

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Esercizio x + 1 – Esempio n. 1

Nell'esercizio X + 1 l'impresa consegue una perdita di 12.

Fondo svalutazione crediti a Crediti verso clienti 12

La perdita non comporta l'iscrizione di un componente negativo nel conto economico in quanto il fondo svalutazione crediti civilistico iscritto in bilancio (100) è superiore alla perdita subita (12).

La perdita conseguita non è deducibile fiscalmente in quanto l'ammontare della stessa è inferiore a quanto già dedotto nei precedenti esercizi (15).

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Esercizio x + 1 – Esempio n. 2

Nell'esercizio x + 1 l'impresa consegue una perdita di 25.

Fondo svalutazione crediti a Crediti verso clienti 25

La perdita non comporta l'iscrizione di un componente negativo nel conto economico in quanto il fondo svalutazione crediti civilistico iscritto in bilancio (100) è superiore alla perdita subita (25).

Fiscalmente l'ammontare della perdita è superiore a quanto già dedotto nei precedenti esercizi (15) e pertanto l'impresa deduce la quota eccedente (25 – 15 = 10).

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LE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATELE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

239

OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

IMPORTO

IN NON NORMALI

CONDIZIONI DI MERCATO

RILEVANTI

NATURA

ALTRE IMFORMAZION

I

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240

a. direttamente, o indirettamente attraverso uno o più intermediari, la parte:1.controlla la società, ne è controllata, oppure è sotto comune controllo (ivi incluse le società controllanti, le controllate e le altre società del gruppo);2.detiene una partecipazione nella società tale da poter esercitare un'influenza notevole su quest'ultima; o3.controlla congiuntamente la società;b. la parte è una società collegata;c. la parte è una joint venture in cui la società è una partecipante;

UNA PARTE È CORRELATA A UN'ENTITA SE:

LE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATELE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

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241

d. la parte è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche della società o della sua controllante;e. la parte è uno stretto familiare di uno dei soggetti di cui ai punti a) o d);f. la parte è una società controllata, controllata congiuntamente o soggetta ad influenza notevole da parte di uno dei soggetti di cui ai punti d) o e), ovvero tali soggetti detengono, direttamente o indirettamente, una quota significativa di diritti di voto; og. la parte è un piano per benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro a favore dei dipendenti della società, o di una qualsiasi altra società a essa correlata.

UNA PARTE È CORRELATA A UN'ENTITA SE:

LE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATELE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

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242

Si considerano "familiari stretti" di un soggetto, quei familiari che ci si attende possano influenzare, o essere influenzati da un soggetto interessato nei loro rapporti con la società. Essi possono includere: 1. il convivente e i figli del soggetto;2. i figli del convivente; e3. le persone a carico del soggetto o del convivente.

I FAMILIARI STRETTI

LE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATELE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

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I dirigenti con responsabilità strategiche sono quei soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della società, compresi gli amministratori (esecutivi o meno) della società stessa).

I DIRIGENTI CON RESPONSABILITÀ STRATEGICHE

LE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATELE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

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1. acquisti o vendite di beni (finiti o semilavorati);2. acquisti o vendite di immobili e altre attività;3. prestazione o ottenimento di servizi;4. leasing;5. trasferimenti per ricerca e sviluppo;6. trasferimenti a titolo di licenza;7. trasferimenti a titolo di finanziamento (inclusi i prestiti e gli apporti di capitale in denaro o in natura);8. clausole di garanzia o pegno; estinzione di passività per conto della società ovvero da parte della società per conto di un'altra parte;9. retribuzioni dei dirigenti con responsabilità strategiche.

LE TIPOLOGIE DI OPERAZIONI

LE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATELE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

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245

Per i soggetti che redigono il bilancio in forma abbreviata, è consentito, in riferimento alle informazioni di cui al n.22-bis, limitarsi a quelle inerenti le operazioni realizzate, direttamente o indirettamente, con i maggiori azionisti e con i membri degli organi di amministrazione e controllo.

IL BILANCIO N FORMA ABBREVIATA

LE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATELE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

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Con l'emanazione del D.Lgs. 2 febbraio 2007, n. 32 vengono modificati, in base a quanto stabilito dalla Direttiva n. 2003/51/Ce, gli artt. 2409, 2428, 2429 del codice civile, gli artt. 40 e 41 del D.Lgs. 9 aprile 1991, n. 127, sul bilancio consolidato, l'art. 3 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 87, su banche e società finanziarie e gli artt. 94 e 100 del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, sulle società di assicurazione.

D.Lgs. 2 febbraio 2007, n. 32

LA RELAZIONE SULLA GESTIONELA RELAZIONE SULLA GESTIONE

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1. Art. 2428 del codice civile: contenuto della relazione sulla gestione

2. Art. 2409-ter del codice civile: articolazione del giudizio sul

bilancio

Si applicano ai bilanci relativi agli esercizi aventi Si applicano ai bilanci relativi agli esercizi aventi inizio dalla data successiva a quella della sua inizio dalla data successiva a quella della sua

entrata in vigoreentrata in vigore

Si applicano ai bilanci relativi agli esercizi aventi Si applicano ai bilanci relativi agli esercizi aventi inizio dalla data successiva a quella della sua inizio dalla data successiva a quella della sua

entrata in vigoreentrata in vigore

D.Lgs. 2 febbraio 2007, n. 32

LA RELAZIONE SULLA GESTIONELA RELAZIONE SULLA GESTIONE

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Art. 2428, comma 1, del codice civile

Il bilancio deve essere corredato da una relazione Il bilancio deve essere corredato da una relazione degli amministratori contenente un'analisi fedele, degli amministratori contenente un'analisi fedele,

equilibrata ed esauriente della situazione della società equilibrata ed esauriente della situazione della società e dell'andamento e del risultato della gestione, nel suo e dell'andamento e del risultato della gestione, nel suo

complesso e nei vari settori in cui essa ha operato, complesso e nei vari settori in cui essa ha operato, anche attraverso imprese controllate, con particolare anche attraverso imprese controllate, con particolare riguardo ai costi, ai ricavi e agli investimenti, nonché riguardo ai costi, ai ricavi e agli investimenti, nonché

una descrizione dei principali rischi e incertezze cui la una descrizione dei principali rischi e incertezze cui la società é esposta. … .società é esposta. … .

Il bilancio deve essere corredato da una relazione Il bilancio deve essere corredato da una relazione degli amministratori contenente un'analisi fedele, degli amministratori contenente un'analisi fedele,

equilibrata ed esauriente della situazione della società equilibrata ed esauriente della situazione della società e dell'andamento e del risultato della gestione, nel suo e dell'andamento e del risultato della gestione, nel suo

complesso e nei vari settori in cui essa ha operato, complesso e nei vari settori in cui essa ha operato, anche attraverso imprese controllate, con particolare anche attraverso imprese controllate, con particolare riguardo ai costi, ai ricavi e agli investimenti, nonché riguardo ai costi, ai ricavi e agli investimenti, nonché

una descrizione dei principali rischi e incertezze cui la una descrizione dei principali rischi e incertezze cui la società é esposta. … .società é esposta. … .

IL CONTENUTOIL CONTENUTO

248

Page 249: DAL BILANCIO D'ESERCIZIO AL REDDITO D'IMPRESA Latina, 24 marzo 2011 Relatori: Francesco Rossi Ragazzi e Roberto Protani

ANALISI

VISUALE

PERIODI

FedeleEquilibrataEsauriente

AttualeProspettica

Esercizio correntee preferibilmente i

due precedenti

IL CONTENUTOIL CONTENUTO

249

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Art. 2428, comma 2, del codice civile

L'analisi di cui al primo comma é coerente con l'entità e la complessità degli affari della società e contiene, nella misura necessaria alla comprensione della situazione della società e

dell'andamento e del risultato della sua gestione, gli indicatori di risultato finanziari e, se del caso, quelli non finanziari pertinenti

all'attività specifica della società, comprese le informazioni attinenti all'ambiente e al personale. L'analisi contiene, ove opportuno, riferimenti agli importi riportati nel bilancio e

chiarimenti aggiuntivi su di essi.

L'analisi di cui al primo comma é coerente con l'entità e la complessità degli affari della società e contiene, nella misura necessaria alla comprensione della situazione della società e

dell'andamento e del risultato della sua gestione, gli indicatori di risultato finanziari e, se del caso, quelli non finanziari pertinenti

all'attività specifica della società, comprese le informazioni attinenti all'ambiente e al personale. L'analisi contiene, ove opportuno, riferimenti agli importi riportati nel bilancio e

chiarimenti aggiuntivi su di essi.

IL CONTENUTOIL CONTENUTO

250

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SITUAZIONE

INDICATORI

INFORMAZIONI

PatrimonialeFinanziariaEconomica

FinanziariNon finanziari

AmbientePersonale

IL CONTENUTOIL CONTENUTO

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Gli amministratori possono fornire le notizie richieste

dalla norma attraverso una

riclassificazione del conto economico, utilizzando quella più adatta ai fini esplicativi della gestione sulla

relazione.

Il criterio di riclassificazione del conto

economico a ricavi e costi del venduto

evidenzia, dal lato dei ricavi, la ricchezza creata

dall'impresa a seguito delle vendite, senza

considerare le variazioni del magazzino; dal lato dei costi, vengono evidenziati

esclusivamente quelli relativi alla produzione

venduta.

IL CONTENUTOIL CONTENUTO

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Il criterio di riclassificazione a valore

aggiunto riclassifica i costi per natura e li

suddivide in interni ed esterni all'azienda.

Gli amministratori possono fornire le notizie richieste

dalla norma attraverso una

riclassificazione del conto economico, utilizzando quella più adatta ai fini esplicativi della gestione sulla

relazione.

IL CONTENUTOIL CONTENUTO

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La riclassificazione dello stato patrimoniale secondo il metodo finanziario permette di riaggregare le poste patrimoniali in funzione

della loro scadenza e di analizzare la solvibilità della società nel breve termine e la stabilità patrimoniale della società nel lungo termine.

Attivo a breve, composto da tutte le poste che si trasformeranno in moneta entro 12 mesi e suddiviso

a sua volta in:- liquidità immediate;

- liquidità differite;- rimanenze.

Attivo a lungo, composto da tutte le poste che si trasformeranno in moneta in un arco temporale di

medio lungo periodo.

Passività correnti, che hanno scadenza entro l'esercizio

successivo.Passività consolidate, che

hanno scadenza oltre l'esercizio successivo.

Patrimonio netto.

IL CONTENUTOIL CONTENUTO

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È un indicatore della redditività complessiva dell'azienda, risultante

dalla gestione operativa, finan-ziaria,

straordinaria e tributaria.

Rappresenta la remune-razione percentuale del capitale di pertinenza

degli azionisti (capitale proprio).

ROE (return on equity)

Risultato netto d'esercizio

Patrimonio netto medio dell'esercizio

GLI INDICATORI ECONOMICIGLI INDICATORI ECONOMICI

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Rappresenta l'indicatore della redditività della

gestione operativa.

ROI (return on investment)

Reddito operativoCapitale operativo

investito medio dell'esercizio

GLI INDICATORI ECONOMICIGLI INDICATORI ECONOMICI

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Analizza la gestione operativa dell'azienda e rappresenta l'incidenza

percentuale del risultato operativo sul fatturato, ovvero, la

capacità remunerativa del flusso dei ricavi tipici dell'azienda.

ROS (return on sales)

Reddito operativoRicavi di vendita

GLI INDICATORI ECONOMICIGLI INDICATORI ECONOMICI

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Esprime il risultato operativo al lordo della

gestione finanziaria, straordinaria e

tributaria.

EBIT

Somma algebrica dell'utile d'esercizio,

del risultato della gestione finanziaria, di quella straordinaria e

delle imposte

GLI INDICATORI ECONOMICIGLI INDICATORI ECONOMICI

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Mette in evidenza l'incidenza degli oneri finanziari sul fatturato.

Incidenza OF

Oneri finanziariFatturato

GLI INDICATORI ECONOMICIGLI INDICATORI ECONOMICI

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Ha un campo di variabilità ben definito, essendo compreso fra

zero (assenza di capitale proprio) e uno

(assenza di debiti).

Indice di autonomia patrimoniale

Patrimonio nettoPatrimonio netto + passività correnti +

passività non correnti

GLI INDICATORI PATRIMONIALIGLI INDICATORI PATRIMONIALI

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L'indice pone in evidenza la proporzione esistente tra i debiti ed

il capitale proprio.

Rapporto di indebitamento

Passività correnti + passività non correnti

Patrimonio netto

GLI INDICATORI PATRIMONIALIGLI INDICATORI PATRIMONIALI

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Rappresenta, in termini assoluti, il patrimonio

netto residuo dopo aver coperto le

immobilizzazioni immateriali, in

particolare marchi e avviamento.

Patrimonio netto tangibile

Patrimonio netto – attività immateriali

GLI INDICATORI PATRIMONIALIGLI INDICATORI PATRIMONIALI

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Il quoziente esprime l'attitudine

dell'impresa a svolgere la sua

gestione in condizioni di

adeguata liquidità.

Indice di liquidità primaria

Liquidità immediate + liquidità differitePassività correnti

GLI INDICATORI DI LIQUIDITÀ E GLI INDICATORI DI LIQUIDITÀ E ROTAZIONEROTAZIONE

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Indica l'attitudine dell'impresa a far

fronte alle uscite future derivanti dall'estinzione delle passività correnti,

con i mezzi liquidi a disposizione e con le

entrate future provenienti dal realizzo delle attività correnti.

Indice di liquidità generale

Attività correnti Passività correnti

GLI INDICATORI DI LIQUIDITÀ E GLI INDICATORI DI LIQUIDITÀ E ROTAZIONEROTAZIONE

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Gli amministratori sono chiamati a dare evidenza sia dei rischi che possono gravare sulla gestione aziendale, sia delle incertezze che possono riguardare alcune poste di

bilancio.

I rischi che possono gravare sulla gestione aziendale sono di tipo economico e produttivo e

possono essere determinati:- dall'andamento del mercato di riferimento in cui

opera la società; - dalle dinamiche concorrenziali;

- dalle innovazioni tecnico-produttive; - dalla stabilità del personale interno qualificato e

dirigenziale.

GLI INDICATORI DI LIQUIDITÀ E GLI INDICATORI DI LIQUIDITÀ E ROTAZIONEROTAZIONE

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Le poste di bilancio, di cui gli amministratori sono chiamati a descrivere l'incertezza, potrebbero

essere:- il valore delle partecipazioni in portafoglio;

- il fondo svalutazione crediti; - il valore di magazzino;

- la capacità della società di ristrutturare i debiti; - la capacità della società di ottenere affidamenti

bancari.

Gli amministratori sono chiamati a dare evidenza sia dei rischi che possono gravare sulla gestione aziendale, sia delle incertezze che possono riguardare alcune poste di

bilancio.

IL CONTENUTOIL CONTENUTO

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Dalla relazione devono in ogni caso risultare: 1) le attività di ricerca e di sviluppo;

2) i rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e imprese sottoposte al controllo di

queste ultime; 3) il numero e il valore nominale sia delle azioni

proprie sia delle azioni o quote di società controllanti possedute dalla società, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta

persona, con l'indicazione della parte di capitale corrispondente;

IL CONTENUTOIL CONTENUTO

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4) il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società

controllanti acquistate o alienate dalla società, nel corso dell'esercizio, anche per tramite di società

fiduciaria o per interposta persona, con l'indicazione della corrispondente parte di capitale, dei corrispettivi e dei motivi degli

acquisti e delle alienazioni; 5) i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura

dell'esercizio; 6) l'evoluzione prevedibile della gestione;

IL CONTENUTOIL CONTENUTO

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6 bis) in relazione all'uso da parte della società di strumenti finanziari e se rilevanti per la valutazione

della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio:

a) gli obiettivi e le politiche della società in materia di gestione del rischio finanziario, compresa la politica di copertura per ciascuna principale

categoria di operazioni previste; b) l'esposizione della società al rischio di prezzo, al

rischio di credito, al rischio di liquidità e al rischio di variazione dei flussi finanziari.

Dalla relazione deve inoltre risultare l'elenco delle sedi secondarie della società.

IL CONTENUTOIL CONTENUTO

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