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Corso per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari
per Utilizzatori Professionali PRESENTAZIONE
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 aprile 2001, n. 290 Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti
DECRETO LEGISLATIVO 14 agosto 2012 , n. 150 Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi
DECRETO 22 gennaio 2014 Adozione del Piano di azione nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi»
D.P.R. 290/2001
D.Lgs. 150/2012
PAN
UTILIZZATORE PROFESSIONALE: persona che utilizza i prodotti fitosanitari nel corso di un’attività professionale, compresi gli operatori e i tecnici, gli imprenditori e i lavoratori autonomi, sia nel settore agricolo sia in altri settori
L’UTIZZATORE PROFESSIONALE (D.Lgs. 150/2012 – art. 3)
CONSULENTE: persona in possesso del certificato di abilitazione alle prestazioni di consulenza in materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e sui metodi di difesa alternativi
CONSULENTE (D.Lgs. 150/2012 – art. 3)
DISTRIBUTORE: persona fisica o giuridica in possesso del certificato di abilitazione alla vendita, che immette sul mercato un prodotto fitosanitario, compresi i rivenditori all’ingrosso e al dettaglio
DISTRIBUTORE (D.Lgs. 150/2012 – art. 3)
ABILITAZIONE ALL’ACQUISTO E ALL’UTILIZZO (D.Lgs. 150/2012 – art. 9)
A decorrere dal 26 novembre 2015, l’utilizzatore professionale che acquista per l'impiego diretto, per se’ o per conto terzi, prodotti fitosanitari e coadiuvanti deve essere in possesso di specifico certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo
Il “Patentino” è necessario sia per l’acquisto di tutti i
prodotti fitosanitari, sia per il loro utilizzo
Non esiste più la classificazione tra
T+, T, Xn, Xi
ABILITAZIONE ALL’ACQUISTO E ALL’UTILIZZO (D.Lgs. 150/2012 – art. 9)
Il certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo è rilasciato ai soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
Il certificato è valido per cinque anni ed alla scadenza viene rinnovato, a richiesta del titolare, previa verifica della partecipazione a specifici corsi o iniziative di aggiornamento
• siano maggiorenni
• abbiano frequentato appositi corsi di formazione ed ottenuto una valutazione positiva nelle materie specifiche
Sono fatte salve, fino alla loro scadenza, le abilitazioni all'acquisto rilasciate ai sensi del D.P.R. 290/2001
VALIDITÁ CERTIFICATI (D.D. 715 del 03/11/2015)
I certificati di abilitazione all’acquisto e alla vendita scaduti o in scadenza nel periodo compreso tra il 01/01/2014 e il 31/12/2015 sono validi fino al 30/06/2016
I titolari di queste abilitazioni devono presentare istanza di rinnovo entro il 31/07/2016
Certificato vendita Prodotti Fitosanitari
Sig. Pasturicchi Guido
Decorso tale termine dovranno richiedere il rilascio ex-novo
Tutti i certificati di abilitazione in scadenza nel periodo compreso tra il 01/01/2016 e il 31/12/2016 hanno validità fino a 6 mesi oltre la scadenza
Per ottenere il rilascio del certificato di abilitazione è necessario partecipare ai corsi di formazione e superare l'esame di abilitazione
La frequenza ai corsi non deve essere inferiore al 75% del monte ore complessivo e deve essere comprovata da specifico attestato di frequenza
PAN - A.1.6 Abilitazione all’acquisto e all’utilizzo
Possono partecipare ai corsi di formazione anche soggetti provenienti da regioni o province autonome differenti da quelle che hanno organizzato i corsi medesimi.
L'esame per il rilascio del certificato di abilitazione deve comunque essere sostenuto nella regione o provincia autonoma in cui il soggetto ha seguito il corso di formazione.
Detta regione o provincia autonoma provvederà anche al rilascio del relativo certificato di abilitazione.
PAN - A.1.6 Abilitazione all’acquisto e all’utilizzo
Sono esentati dall'obbligo di frequenza del corso di formazione i soggetti in possesso di diploma di istruzione superiore di durata quinquennale o di laurea, anche triennale, nelle discipline agrarie e forestali, biologiche, naturali, ambientali, chimiche, farmaceutiche, mediche e veterinarie
Ai fini dell'acquisizione della suddetta abilitazione, i soggetti interessati sono comunque tenuti a superare l'esame di abilitazione
Gli stessi soggetti sono tenuti, inoltre, alla partecipazione ai corsi di aggiornamento, ai fini del rinnovo dell'abilitazione
PAN - A.1.7 Abilitazione all’acquisto e all’utilizzo
I corsi di formazione propedeutici al rilascio dell’abilitazione all’acquisto e all’utilizzo devono avere una durata minima di 20 ore per gli utilizzatori professionali
I corsi di aggiornamento, necessari per rinnovare ogni 5 anni l’abilitazione, devono avere una durata minima di 12 ore
L'attività formativa può essere basata su un sistema di crediti formativi avvalendosi anche di altri corsi riconosciuti dalla pubblica amministrazione che trattano le materie specifiche
PAN - A.1.11 Abilitazione all’acquisto e all’utilizzo
Abilitazione all’acquisto e all’utilizzo
Necessario per: acquisto e utilizzo
Rilascio: corso di 20 ore + esame
Durata: 5 anni
Rinnovo: corso di 12 ore
PRESCRIZIONI PER LA VENDITA (D.Lgs. 150/2012 – art. 10, c. 2)
A decorrere dal 26 novembre 2015:
a) il distributore ha l’obbligo di accertare la validità del certificato di abilitazione all’acquisto e l’identità dell’acquirente, e di registrare i prodotti venduti con il riferimento al numero o codice dell’abilitazione;
b) le prescrizioni di cui all’articolo 24 del D.P.R. 290/2001, si applicano a tutti i prodotti fitosanitari destinati agli utilizzatori professionali.
A partire dal 26 novembre 2015, in luogo degli estremi della dichiarazione di vendita, il distributore è tenuto ad annotare il numero o codice dell’abilitazione di acquisto esibita dall’acquirente
PAN – A.1.14
Abrogato a decorrere dal 26 novembre 2015
DATI DI UTILIZZAZIONE (D.Lgs. 150/2012 – art. 16)
Gli acquirenti e gli utilizzatori di prodotti fitosanitari conservano presso l'azienda il registro dei trattamenti effettuati nel corso della stagione di coltivazione (“QUADERNO DI CAMPAGNA”)
Il registro dei trattamenti va conservato almeno per i tre anni successivi a quello a cui si riferiscono gli interventi annotati
DATI DI UTILIZZAZIONE (D.Lgs. 150/2012 – art. 16)
Il registro dei trattamenti riporta:
a) i dati anagrafici relativi all'azienda;
b) la denominazione della coltura trattata e la relativa estensione espressa in ettari;
c) la data del trattamento, il prodotto e la relativa quantità impiegata, espressa in chilogrammi o litri;
d) l'avversità che ha reso necessario il trattamento.
DATI DI UTILIZZAZIONE (D.Lgs. 150/2012 – art. 16)
Sul registro vanno annotati tutti i trattamenti effettuati con qualsiasi prodotto fitosanitario utilizzato:
sulle colture
sulle derrate alimentari immagazzinate
in ambito extra-agricolo
REGISTRO DEI TRATTAMENTI (D.Lgs. 150/2012 – art. 16)
Il registro dei trattamenti può essere compilato anche dall'utilizzatore dei prodotti fitosanitari diverso dal titolare dell'azienda: in questo caso il titolare deve sottoscriverlo al termine dell'anno solare
Gli utilizzatori di prodotti fitosanitari possono avvalersi, per la compilazione del registro dei trattamenti, dei centri di assistenza agricola, previa notifica alla ASL di competenza
REGISTRO DEI TRATTAMENTI (D.Lgs. 150/2012 – art. 16)
Il registro dei trattamenti può essere compilato e sottoscritto anche da persona diversa, qualora l'utilizzatore dei prodotti fitosanitari non coincida con il titolare dell'azienda e nemmeno con l'acquirente dei prodotti stessi. In questo caso dovrà essere presente in azienda, unitamente al registro dei trattamenti, relativa delega scritta da parte del titolare
REGISTRO DEI TRATTAMENTI - CONTOTERZISTA (D.Lgs. 150/2012 – art. 16)
Nel caso in cui i trattamenti siano realizzati da contoterzisti, il registro dei trattamenti deve essere compilato dal titolare dell'azienda allegando l'apposito modulo rilasciato dal contoterzista per ogni singolo trattamento
REGISTRO DEI TRATTAMENTI - CONTOTERZISTA (D.Lgs. 150/2012 – art. 16)
In alternativa il contoterzista potrà annotare i singoli trattamenti direttamente sul registro dell'azienda controfirmando ogni intervento fitosanitario effettuato
PRESCRIZIONI PER I CONTOTERZISTI PAN – A.1.15
Nel caso in cui il contoterzista provveda anche all’acquisto dei prodotti fitosanitari, nella fattura emessa devono essere indicati, oltre al compenso per la propria prestazione, anche il tipo, la quantità di prodotto fitosanitario distribuito ed il relativo costo.
In tal caso il contoterzista deve compilare un registro di carico e di scarico riportante il tipo e la quantità dei singoli prodotti da lui acquistati e successivamente distribuiti presso i diversi clienti.
REGISTRO DEI TRATTAMENTI - COOPERATIVE (D.Lgs. 150/2012 – art. 16)
Nel caso di cooperative di produttori che acquistano prodotti fitosanitari con i quali effettuano trattamenti per conto dei loro soci, il registro dei trattamenti può essere conservato presso la sede sociale dell'associazione e deve essere compilato e sottoscritto dal legale rappresentante previa delega rilasciatagli dai soci
DEPOSITO DEI PRODOTTI FITOSANITARI (PAN – Allegato VI)
Deposito dei prodotti fitosanitari (obbligatorio per tutti gli utilizzatori professionali)
Deve essere chiuso e ad uso esclusivo La porta deve essere dotata di chiusura di sicurezza esterna e non deve essere possibile l'accesso dall'esterno attraverso altre aperture (es. finestre)
Sulla parete esterna devono essere apposti cartelli di pericolo
Sulle pareti in prossimità dell'entrata devono essere ben visibili i numeri di emergenza
DEPOSITO DEI PRODOTTI FITOSANITARI (PAN – Allegato VI)
Possono essere conservati concimi utilizzati normalmente in miscela con i prodotti fitosanitari
Non vi possono essere immagazzinate sostanze alimentari, mangimi compresi
Non possono esservi stoccati altri prodotti o attrezzature, se non direttamente collegati all'uso dei prodotti fitosanitari
DEPOSITO DEI PRODOTTI FITOSANITARI (PAN – Allegato VI)
Possono essere ivi conservati in deposito temporaneo anche i rifiuti di prodotti fitosanitari (quali contenitori vuoti, prodotti scaduti o non più utilizzabili), purché tali rifiuti siano collocati in zone identificate del deposito, opportunamente evidenziate, e comunque separati dagli altri prodotti ivi stoccati
DEPOSITO DEI PRODOTTI FITOSANITARI (PAN – Allegato VI)
Il deposito dei prodotti fitosanitari può anche essere costituito da un'area specifica all'interno di un magazzino, mediante delimitazione con pareti o rete metallica, o da appositi armadi, se i quantitativi da conservare sono ridotti
Nel locale dove e' ubicata l'area specifica o l'armadio per i prodotti fitosanitari non possono essere detenuti alimenti o mangimi
Il deposito o l'armadio devono garantire un sufficiente ricambio dell'aria Le aperture per l'aerazione devono essere protette con apposite griglie in modo da impedire l'entrata di animali
DEPOSITO DEI PRODOTTI FITOSANITARI (PAN – Allegato VI)
Il deposito deve essere asciutto, al riparo dalla pioggia e dalla luce solare, e in grado di evitare temperature che possano alterare le confezioni e i prodotti, o creare condizioni di pericolo
Il deposito dei prodotti fitosanitari deve consentire di poter raccogliere eventuali sversamenti accidentali senza rischio di contaminazione per l'ambiente Il locale deve disporre di sistemi di contenimento in modo che in caso di sversamenti accidentali sia possibile impedire che il prodotto fitosanitario, le acque di lavaggio o i rifiuti di prodotti fitosanitari possano contaminare l'ambiente, le acque o la rete fognaria
DEPOSITO DEI PRODOTTI FITOSANITARI (PAN – Allegato VI)
Il deposito deve essere dotato di materiale e attrezzature idonee per tamponare e raccogliere eventuali sversamenti accidentali di prodotto
I prodotti fitosanitari devono essere stoccati nei loro contenitori originali e con le etichette integre e leggibili
DEPOSITO DEI PRODOTTI FITOSANITARI (PAN – Allegato VI)
I ripiani devono essere di materiale non assorbente e privi di spigoli taglienti
Il deposito deve essere fornito di adeguati strumenti per dosare i prodotti fitosanitari (es. bilance, cilindri graduati) Gli stessi devono essere puliti dopo l'uso e conservati all'interno del deposito o armadietto
AREA SPECIFICA ALL’INTERNO DI UN MAGAZZINO
ARMADIO ALL’INTERNO DI UN MAGAZZINO
Esempio di armadi per fitofarmaci
ASPETTI COMPORTAMENTALI
ASPETTI STRUTTURALI: LOCALE SPECIFICO
«Gruppi vulnerabili» le persone che necessitano di un’attenzione particolare nel quadro della valutazione degli effetti acuti o cronici dei prodotti fitosanitari sulla salute. Tale categoria comprende le donne incinte e in allattamento, i nascituri, i neonati e i bambini, gli anziani, i lavoratori e i residenti fortemente esposti ai pesticidi sul lungo periodo
GRUPPI VULNERABILI (PAN – A.5.6)
Ai fini della tutela della salute e della sicurezza pubblica è necessario ridurre l'uso dei prodotti fitosanitari o dei rischi connessi al loro utilizzo nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili, ricorrendo a mezzi alternativi (meccanici, fisici, biologici), riducendo le dosi di impiego e utilizzando tecniche e attrezzature, che permettano di ridurne al minimo la dispersione nell'ambiente
Le regioni possono predisporre linee di indirizzo relativamente all'utilizzo dei prodotti fitosanitari, per la gestione del verde urbano e/o ad uso della popolazione, in conformità a quanto previsto dal Piano
Le autorità locali competenti, tenendo anche conto di tali Linee di Indirizzo, ove disponibili, adottano i provvedimenti necessari per la gestione del verde urbano e/o ad uso della popolazione, relativamente all'utilizzo dei prodotti fitosanitari
Le suddette aree includono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, comunque, parchi e giardini pubblici, campi sportivi, aree ricreative, cortili e aree verdi all'interno e confinanti con plessi scolastici, parchi gioco per bambini, superfici in prossimità di strutture sanitarie, piste ciclabili, zone di interesse storico-artistico e paesaggistico e loro pertinenze, aree monumentali e loro pertinenze, aree archeologiche e loro pertinenze, aree cimiteriali e loro aree di servizio
E' fatto obbligo di avvisare la popolazione attraverso l'apposizione di cartelli che indicano, tra l'altro, la sostanza attiva utilizzata, la data del trattamento e la durata del divieto di accesso all'area trattata
La durata del divieto di accesso non deve essere inferiore al tempo di rientro eventualmente indicato nell'etichetta dei prodotti fitosanitari utilizzati e, ove non presente, nelle aree frequentate dai gruppi vulnerabili non può essere inferiore a 48 ore
Non possono essere utilizzati prodotti fitosanitari che abbiano tempi di rientro superiori a 48 ore
Nelle aree agricole, adiacenti alle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili, quali parchi e giardini pubblici, campi sportivi, aree ricreative, cortili e aree verdi all'interno con plessi scolastici, parchi gioco per bambini, superfici in prossimità di strutture sanitarie, e' vietato l'utilizzo, a distanze inferiori di 30 metri dalle predette aree, di prodotti fitosanitari classificati tossici, molto tossici e/o recanti in etichetta le frasi di rischio R40 (H350-H351), R42 (H334), R43 (H317), R60 (H360F), R61 (H360D), R62 (H361f), R63 (h361d) e R68 (H340-H341)
Nel caso in cui vengano adottate misure di contenimento della deriva, tenuto conto delle prescrizioni indicate in etichetta e fatte salve determinazioni più restrittive delle Autorità locali competenti, tale distanza può essere ridotta fino ad una distanza minima di 10 metri
Tutti vivi e vigili??