16
Supplemento n. 2 al n. 33/2015 de L’Informatore Agrario - Poste Italiane spa - Sped. in A.P. - D.L. 353/2003 (Conv. in L. 27-2-2004 n. 46) Art. 1, Comma 1, DCB Verona • Anno 71 - ISSN 0020-0689 - C.P. 520 - 37100 Verona - Contiene I.P. AGROFARMACI: NOVITÀ PER PATENTINO ED ETICHETTE

AGROFARMACI: NOVITÀ PER PATENTINO ED · PDF fileNOVITÀ PER PATENTINO ... nel corso di un’attività professionale, compresi gli operatori e i tecnici, gli im-prenditori e i lavoratori

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: AGROFARMACI: NOVITÀ PER PATENTINO ED · PDF fileNOVITÀ PER PATENTINO ... nel corso di un’attività professionale, compresi gli operatori e i tecnici, gli im-prenditori e i lavoratori

Supp

lem

ento

n. 2

al n

. 33/

2015

de

L’Inf

orm

ator

e Ag

rario

- Po

ste

Italia

ne sp

a - S

ped.

in A

.P. -

D.L.

353

/200

3 (C

onv.

in L

. 27-

2-20

04 n

. 46)

Art.

1, C

omm

a 1, D

CB V

eron

a • A

nno

71 -

ISSN

002

0-06

89 -

C.P.

520

- 371

00 V

eron

a - C

ontie

ne I.

P.

AGROFARMACI: NOVITÀ PER PATENTINO ED ETICHETTE

Page 2: AGROFARMACI: NOVITÀ PER PATENTINO ED · PDF fileNOVITÀ PER PATENTINO ... nel corso di un’attività professionale, compresi gli operatori e i tecnici, gli im-prenditori e i lavoratori

la Banca Dati Online dei fi nanziamenti per l’agricoltura

ww

w.in

form

ator

eagr

ario

.it/in

fofi n

agri

Aggiornamenti costanti e puntuali sull’apertura di nuovi bandi

Ti aiutiamo a non perdere i finanziamenti per la tua attività

FOCUS

Gli approfondimenti e le anticipazioni sulle misure di aiuto di particolare interesse

NON SOLO PSR ...ma anche Ocm vino, bandi Mipaaf, legge Sabatini e bandi regionali extra Psr

tini r

LE NEWS DELLA REDAZIONE L’informazione tempestiva sui nuovi bandi, le novitàe le notizie utili sul mondo dei fi nanziamenti

SERVIZIO WEB

in esclusiva per gli abbonati

sure resse

WS

Page 3: AGROFARMACI: NOVITÀ PER PATENTINO ED · PDF fileNOVITÀ PER PATENTINO ... nel corso di un’attività professionale, compresi gli operatori e i tecnici, gli im-prenditori e i lavoratori

Agrofarmaci:novità

PER PATENTINO ED ETICHETTE

SOMMARIO N° 33 SUPPLEMENTO DEL 10/16 settembre 2015

G entile lettore abbiamo deciso di omaggiarla della Guida Agro-farmaci de L’Informatore Agrario, il nostro settimanale che dal

1945 divulga informazioni e acquisizioni tecnico-scientifi che utili agli agricoltori.

La presente pubblicazione è solo un esempio dei contenuti della testata. Spe-ro possa apprezzare la concretezza e l’u-tilità degli articoli che seguono, il cui obiettivo è quello di arricchire il patri-monio di conoscenze degli imprendito-ri per consentire loro di compiere scelte imprenditoriali corrette.

Durante i 70 anni di storia de L’Infor-matore Agrario la rivista si è via via af-fermata fi no a diventare il punto di ri-ferimento a livello nazionale degli agri-coltori italiani, non solo per gli aspetti tecnico-pratici, ma anche per il ruolo cri-tico nei confronti della politica agricola europea e nazionale.

Il «segreto» del nostro successo sono stati l’accuratezza delle informazioni, la tempestività nel trasferimento delle co-noscenze e l’indipendenza da aziende, organizzazioni sindacali e politica.

Per restare protagonisti anche nei pros-simi 70 anni abbiamo sviluppato una se-rie di servizi disponibili accessibili attra-verso il sito internet www.informatoreagrario.it, vale a dire la Banca da-ti su trattori e macchine e attrezzatu-re agricole, quella sui finanziamen-ti all’agricoltura e quella che contie-ne tutti gli articoli pubblicati dal 1997 a oggi. Inoltre le News letter tematiche come Obiettivo Cereali e Stalle da latte e i siti tematici come www.ortofrutta.informatoreagrario.it

Visiti il nostro sito per conoscerci me-glio e approfi ttando dell’offerta si abboni alla più qualifi cata e longeva rivista de-dicata all’agricoltura professionale. •

IN QUESTO NUMERO

4 • Uso sostenibile, cosa prevede la formazione obbligatoriadi F. Mazzini

9 • Come cambiano le etichette degli agrofarmacia cura di Agrofarma

La rivista di agricoltura professionale conla maggior diffusione pagata in Italia (certifi cazione ADS)

Direttore responsabile: Antonio BoschettiComitato scientifico: Osvaldo Failla, Aldo Ferrero, Andrea Formigoni, Vittorio Alessandro Gallerani, Ivan Ponti, Luigi Sartori, Cristos Xiloyannis.Giornalisti: Nicola Castellani (capo servizio), Lorenzo Andreotti, Alberto Andrioli, Giannantonio Armentano, Clementina Palese, Stefano Rama. Redazione: Pietro Bertanza, Maria Cristina Floder Reitter, Elisabetta Giulini, Susanna Muraro,Elisa Sancassani, Alberto Zandomeneghi.Segreteria di Redazione: Claudia Cera, Giuliana Fasoli.Ufficio prestampa: Marica Dussin (responsabile), Francesco Lerco, Mattia Bechelli, Mauro Fianco, Fabio Negretto, Chiara Salis. Redazione: Via Bencivenga-Biondani, 16 - 37133 Verona - Tel. 045.8057547 - Fax 045.597510E-mail: [email protected]: Via in Lucina, 15 - Fax 06.6871275Internet: www.informatoreagrario.it

Edizioni L’Informatore Agrario SrlPresidente: Elena RizzottiAmministratore delegato: Giuseppe RealiDirettore commerciale: Luciano Grilli Direzione, Amministrazione: Via Bencivenga-Biondani, 16 - 37133 VeronaTel. 045.8057511 - Fax 045.8012980 Pubblicità: Tel. 045.8057523 - Fax 045.8009378E-mail: [email protected] grafico: Claudio Burlando - curiositas.itStampa: Mediagraf spa - Noventa PadovanaRegistrazione Tribunale di Verona n. 46del 19-9-1952ISSN 0020-0689 - Copyright © 2014 L’Informatore Agrario di Edizioni L’Informatore Agrario srlPoste Italiane spa - Sped. in A.P. - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27-2-2004 n. 46)Art. 1, Comma 1, DCB VeronaVietata la riproduzione parziale o totale di testie illustrazioni a termini di legge.ABBONAMENTIQuote di abbonamento 2016Italia € 107,00 - Estero € 171,00(Europa via normale). Sono previste speciali quote di abbonamento per studenti di ogni ordine e grado (per informazioni rivolgersi al Servizio Abbonamenti).Una copia: € 3,00 - Solo supplemento: € 2,50.Copie arretrate: € 6,00 cadauna.Aggiungere un contributo di € 3,50 per spese postali, indipendentemente dal numero di copie ordinate.Modalità di pagamento:• conto corrente postale n. 10846376 intestato aL’Informatore Agrario - C.P. 520 - 37100 Verona• assegno non trasferibile intestato a Edizioni L’Informatore Agrario - Verona• carta di credito: Visa - Mastercard - American ExpressL’ordine di abbonamento o di copie può essere fatto anche per telefono o fax rivolgendosi direttamente al Servizio Abbona men ti.

Servizio abbonamenti:C.P. 520 - 37100 VeronaTel. 045.8009480 - Fax 045.8012980www.informatoreagrario.it/faq

Agli abbonati: informativa art. 13 dlgs 30/6/2003 n. 196. I dati personali da Lei forniti verranno trattati da Edizioni L’Informatore Agrario srl, con sede in Verona, via Bencivenga-Biondani, 16, sia manualmente che con strumenti informatici per gestire il rapporto di abbonamento nonché per informarLa circa iniziative di carattere editoriale e promozionale che riteniamo possano interessarLa. Lei potrà rivolgersi ai sottoscritti per far valere i diritti previsti dall’art. 7 dlgs 30/6/2003 n. 196: Titolare del trattamento, Responsabile del trattamento, Legale rappresentante.

www.informatoreagrario.it

Fondato nel 1945da Alberto Rizzotti

Accertamento Diffusione StampaCertificato n. 7810 del 9-2-2015

Associazione Nazionale Editoria Periodica Specializzata

Page 4: AGROFARMACI: NOVITÀ PER PATENTINO ED · PDF fileNOVITÀ PER PATENTINO ... nel corso di un’attività professionale, compresi gli operatori e i tecnici, gli im-prenditori e i lavoratori

re da quella data entrambe le autoriz-zazioni sono state rilasciate e perio-dicamente rinnovate in seguito alla partecipazione a specifi che attività di formazione.

Nel 2001 il citato dpr del 1968 è stato poi sostituito dal dpr 290 che ha con-fermato l’obbligo della formazione per utilizzatori e distributori, introducen-do anche quello della tenuta del regi-stro dei trattamenti.

Con l’approvazione del «Piano d’a-zione nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fi tosanitari» (Pan) le nor-me relative alla formazione degli uti-lizzatori e dei distributori sono state adeguate a quanto previsto dalla di-rettiva europea 2009/128/Ce, recepita nel nostro ordinamento con il decre-to legislativo 150/2012. È stato inoltre introdotto l’obbligo della formazione anche per la fi gura del consulente, che

in precedenza non era contemplata nelle nostre norme nazionali del 1968 e del 2001.

Le scadenze previste dal PAN

Il Pan (decreto 22-1-2014) è entrato in vigore lo scorso 13 febbraio e rela-tivamente alla formazione stabilisce alcune scadenze importanti:

● fi no al prossimo 26 novembre 2014 le Regioni e le Province autonome con-tinueranno ad applicare le procedure per il rilascio e il rinnovo del patenti-no e dell’abilitazione alla vendita se-condo le norme previgenti all’entrata in vigore del Pan;

● a partire dal 26 novembre 2014 le Re-gioni e le Province autonome attive-ranno il nuovo sistema di formazione previsto dal Pan;

● dal 26 novembre 2015 entreranno in vigore le novità introdotte dal Pan per i tre soggetti individuati: utilizzatori, distributori e consulenti.

Al fi ne di assicurare procedure omo-genee per la realizzazione delle attività di formazione e aggiornamento e delle modalità per il rilascio delle abilitazio-ni, il Pan defi nisce i requisiti specifi ci relativi al nuovo sistema di formazio-ne da attivare a partire dal prossimo 26 novembre 2014.

Avendo già una normativa nazionale in tema di formazione, l’Italia si trova di fatto in questo periodo in una fase di transizione fra il vecchio sistema normativo e quello nuovo previsto dal Pan. Vediamo nel dettaglio le novità per i tre soggetti.

Uso sostenibile, cosa prevedela formazione obbligatoria

di Floriano Mazzini

L a formazione è sicuramente uno dei presupposti necessa-ri per una gestione sostenibile dei prodotti fi tosanitari. Così

come esplicitato nella direttiva euro-pea 128/12, la formazione è fi nalizza-ta a garantire che i principali soggetti coinvolti, e cioè utilizzatori, distribu-tori e consulenti, acquisiscano cono-scenze suffi cienti in funzione dei loro diversi ruoli e responsabilità.

La formazione, di base e di periodico aggiornamento, di questi diversi sog-getti deve garantire che chi utilizza i prodotti fitosanitari sia pienamente consapevole dei rischi potenziali per la salute umana e l’ambiente e delle mi-sure per ridurli. A livello europeo per molti Stati membri si tratta di una no-vità rilevante, in quanto l’obbligo della formazione, prima dell’entrata in vigore della direttiva, non era specifi camente previsto nella loro normativa nazionale.

In Italia la formazione degli utiliz-zatori e dei distributori è prevista già da molto tempo. A partire dal 1968 (dpr 1255/68) è, infatti, contemplato che gli utilizzatori e i distributori siano in possesso rispettivamente dell’auto-rizzazione all’acquisto (il patentino) e dell’abilitazione alla vendita. A parti-

● PER UTILIZZATORI PROFESSIONALI, RIVENDITORI E CONSULENTI

Dal 26 novembre 2015 entreranno in vigorele novità introdotte dal Piano d’azione nazionale sull’uso sostenibile dei prodotti fi tosanitari.Tra le principali, l’obbligo del certifi catodi abilitazione (patentino) per l’acquisto e l’utilizzodei prodotti per uso professionale, indipendentemente dalla classifi cazione tossicologica

4 33/2015supplemento a L’Informatore Agrario •

DIFESA DELLE COLTURE

Page 5: AGROFARMACI: NOVITÀ PER PATENTINO ED · PDF fileNOVITÀ PER PATENTINO ... nel corso di un’attività professionale, compresi gli operatori e i tecnici, gli im-prenditori e i lavoratori

Le novità per l’utilizzatore

L’utilizzatore professionale è la per-sona che utilizza i prodotti fi tosanitari nel corso di un’attività professionale, compresi gli operatori e i tecnici, gli im-prenditori e i lavoratori autonomi, sia nel settore agricolo sia in altri settori. Vediamo i cambiamenti più importanti relativi alla formazione e al patentino in funzione del periodo di riferimento.

La formazione propedeutica al rilascio

o al rinnovo del patentino

Fino al 26 novembre 2014 la norma-tiva prevede: ● la durata e i contenuti dei corsi sono

quelli previsti prima dell’entrata in vi-gore del Pan dalle specifi che disposi-zioni regionali o provinciali; al termi-ne dell’attività formativa è previsto un esame (o una verifi ca di apprendimen-to solo per i rinnovi e in alcune realtà regionali);

● chi è in possesso di specifi ci titoli di studio (i laureati in chimica, me-dicina e chirurgia, medicina veteri-naria, scienze biologiche, farmacia, i diplomati in farmacia e i periti chi-mici) è esentato dalla partecipazione al corso ma deve sostenere un esa-me (o una verifi ca di apprendimento solo per i rinnovi e in alcune realtà regionali);

● chi è in possesso di titoli di studio nelle discipline agrarie (i laureati in scienze agrarie, i periti agrari e gli agrotecnici) è esentato dalla parteci-pazione al corso e dall’esame.

Dal 26 novembre 2014 l’entrata in vigore del Pan prevede:

● la durata e i contenuti dei corsi devono essere coerenti con quanto previsto dal Pan: i corsi di base de-vono essere di almeno 20 ore, quelli di aggiornamento di 12. I contenuti devono comprendere gli argomenti riportati nell’Allegato 1 parte A del Pan che distingue i contenuti del cor-so di base da quelli del corso di ag-giornamento;

● chi è in possesso di diploma di istru-zione superiore di durata quinquen-nale o di laurea, anche triennale, nel-le discipline agrarie e forestali, biolo-giche, naturali, ambientali, chimiche, farmaceutiche, mediche e veterinarie è esentato dall’obbligo di frequenza al corso di formazione di base;

● l’esame, obbligatorio per tutti, è pre-visto solo in fase di rilascio, successi-vamente per ottenere il rinnovo è suf-fi ciente l’attestazione di frequenza ai corsi specifi ci o iniziative di aggiorna-mento defi nite dalle Regioni e Province autonome anche attraverso un sistema di crediti formativi. La frequenza non può essere inferiore al 75% del monte ore complessivo. L’esame per il rilascio deve essere effettuato in lingua italia-na, fatte salve le disposizioni vigenti a salvaguardia delle minoranze lingui-stiche, secondo almeno una delle se-guenti modalità: somministrazione di test o colloquio orale.

Il «patentino»

Il «certifi cato di abilitazione all’ac-quisto e all’utilizzo» o «patentino» continua a essere rilasciato dalle Re-

gioni e Province autonome alle per-sone maggiorenni, è personale, man-tiene la sua validità su tutto il ter-ritorio nazionale per cinque anni e deve riportare i dati anagrafi ci e la foto dell’intestatario, la data di rila-scio e quella di scadenza. Alla scaden-za deve essere rinnovato su richiesta del titolare.

A partire dal 26 novembre 2015 ven-gono però introdotte tre importanti novità:

● sarà indispensabile per acquistare tutti i prodotti fi tosanitari destinati a un uso professionale a prescindere dalla loro classifi cazione ed etichetta-tura di pericolo (vedi riquadro a pag. 9);

● tutti coloro che acquistano o anche semplicemente utilizzano prodotti fi -tosanitari a uso professionale devono essere in possesso del patentino;

● chi non sarà in possesso del patenti-no potrà acquistare solamente prodotti destinati a un uso non professionale (vedi riquadro a pag. 9).

Vediamo quindi la validità del paten-tino prima e dopo il 26 novembre 2015.

Fino al 26 novembre 2015: ● il patentino è indispensabile per ac-

quistare i prodotti fi tosanitari classifi -cati ed etichettati come molto tossici (T+), tossici (T) e nocivi (Xn);

● fi no a quella data chi non è in pos-sesso del patentino può acquistare i prodotti fi tosanitari classifi cati ed eti-chettati come irritanti (Xi) e quelli non classifi cati (Nc) che possono anche ri-portare l’indicazione «Attenzione ma-nipolare con prudenza».

Dopo il 26 novembre 2015: ● il patentino è indispensabile per ac-

quistare tutti i prodotti fi tosanitari de-stinati a un uso professionale a pre-scindere dalla loro classifi cazione ed etichettatura di pericolo.

Dovendo l’Italia transitare dal pre-cedente sistema normativo a quello introdotto dal Pan sono ovviamente state fatte salve le abilitazioni all’ac-quisto, rilasciate e rinnovate, prima dell’entrata in vigore del nuovo siste-ma di formazione. I patentini man-tengono pertanto la loro validità fi no alla scadenza naturale dei 5 anni e, alla scadenza, saranno rinnovati se-condo le modalità previste dal Piano.

Le novità per il distributore

Il distributore è la persona fi sica in possesso del certifi cato di abilitazione alla vendita, che immette sul mercato

5• supplemento a L’Informatore Agrario33/2015

DIFESA DELLE COLTURE

Page 6: AGROFARMACI: NOVITÀ PER PATENTINO ED · PDF fileNOVITÀ PER PATENTINO ... nel corso di un’attività professionale, compresi gli operatori e i tecnici, gli im-prenditori e i lavoratori

un prodotto fi tosanitario, compresi i rivenditori all’ingrosso e al dettaglio. Vediamo i cambiamenti più importanti relativi alla formazione e al certifi cato di abilitazione alla vendita in funzione del periodo di riferimento.

La formazione propedeutica al rilascio o al rinnovo

del certifi cato di abilitazione alla vendita

Fino al 26 novembre 2014 la norma-tiva prevede:

● la durata e i contenuti dei corsi so-no quelli previsti prima dell’entrata in vigore del Pan dalle specifi che dispo-sizioni regionali o provinciali, al ter-mine dell’attività formativa è previsto un esame (o una verifi ca di apprendi-mento solo per i rinnovi e in alcune realtà regionali);

● l’accesso ai corsi di formazione è consentito alle persone maggiorenni;

● chi è in possesso di specifi ci titoli di studio (i laureati in scienze agra-rie e scienze forestali, i periti agrari, gli agrotecnici, i laureati in chimica, medicina e chirurgia, medicina vete-rinaria, scienze biologiche, farmacia, i diplomati in farmacia e i periti chi-mici) è esentato dalla partecipazione al corso e dall’esame.

Dal 26 novembre 2014 l’entrata in vigore del Pan prevede:

● la durata e i contenuti dei corsi devo-no essere coerenti con quanto previsto da Pan: i corsi di base devono essere di almeno 25 ore, quelli di aggiornamen-to di 12. I contenuti devono compren-dere gli argomenti riportati nell’Alle-gato 1 parte A del Pan che distingue i

contenuti del corso di base da quelli del corso di aggiornamento;

● l’accesso ai corsi di formazione è consentito solo a coloro che sono in possesso dei seguenti titoli di studio: diplomi o lauree in discipline agrarie, forestali, biologiche, ambientali, chi-miche, mediche e veterinarie;

● il corso e l’esame sono obbligatori per tutti, l’esame è previsto solo in fase di rilascio, successivamente per otte-nere il rinnovo è suffi ciente l’attesta-zione di frequenza ai corsi specifi ci o iniziative di aggiornamento defi ni-te dalle Regioni e Province autonome anche attraverso un sistema di cre-diti formativi. La frequenza non può essere inferiore al 75% del monte ore complessivo. L’esame per il rilascio de-ve essere effettuato in lingua italia-na, fatte salve le disposizioni vigenti a salvaguardia delle minoranze lin-guistiche, secondo almeno una delle seguenti modalità: somministrazione di test; colloquio orale.

Il certifi cato di abilitazione alla vendita

Il certifi cato di abilitazione alla ven-dita continua a essere rilasciato dalle autorità competenti (in generale dalle Asl) alle persone maggiorenni, è per-sonale, mantiene la sua validità su tutto il territorio nazionale per cinque anni e deve riportare i dati anagrafi -ci e la foto dell’intestatario, la data di rilascio e quella di scadenza.

Alla scadenza deve essere rinnovato su richiesta del titolare.

Al momento della vendita deve es-sere presente almeno una persona, titolare o dipendente, in possesso del certifi cato di abilitazione, per fornire all’acquirente informazioni adeguate per un uso sicuro e corretto dei pro-dotti fi tosanitari (ad esempio condi-zioni per uno stoccaggio, una manipo-lazione e un’applicazione corretti) che evidenzino i pericoli e i rischi con-nessi all’esposizione per la salute e la sicurezza umana e per l’ambiente, nonché le modalità per un corretto smaltimento dei rifi uti.

Il certifi cato di abilitazione deve es-sere esposto e ben visibile nel locale adibito a punto vendita.

A partire dal 26 novembre 2015 ven-gono introdotte alcune importanti no-vità.

● Tutti i prodotti fi tosanitari destina-ti a un uso professionale, a prescin-dere dalla loro classifi cazione ed eti-

chettatura di pericolo, potranno es-sere venduti solo a chi è in possesso del patentino.

● Il distributore ha l’obbligo di accerta-re l’identità dell’acquirente, la validità del patentino e di registrare i prodotti venduti con il riferimento al numero o codice del patentino (obbligo che ri-guarda tutti i prodotti e non solo quelli classifi cati come T+, T e Xn).

● I distributori di prodotti fi tosanita-ri sono quindi tenuti a compilare un registro nel quale riportare, per ogni prodotto fi tosanitario, le quantità ven-dute ai singoli utilizzatori professio-nali. Tale registro può essere com-pilato anche con l’ausilio di sistemi informatizzati e non deve più essere vidimato dall’Asl competente. I quan-titativi venduti per ogni prodotto fi to-sanitario e per ogni anno solare costi-tuiscono i dati da riportare nella sche-da informativa sui dati di vendita da trasmettere annualmente. Il Ministero delle politiche agricole deve emana-re un decreto per defi nire le modali-tà tecniche per trasmettere la sche-da informativa sui dati di vendita in via telematica al Sistema informati-vo agricolo nazionale (Sian), o su sup-porto magnetico all’autorità regiona-le competente. La scheda informativa sui dati di vendita deve essere riferita alle vendite effettuate esclusivamente all’utilizzatore fi nale.

● I distributori sono tenuti a compi-lare anche un registro delle quantità di prodotti fi tosanitari acquistati nel quale riportare, in ordine cronologico, le quantità acquistate di ogni prodot-to fi tosanitario. Anche questo registro può essere compilato con l’ausilio di sistemi informatizzati.

● Per i prodotti fi tosanitari destinati a utilizzatori non professionali il vendi-tore è tenuto a fornire informazioni sui rischi per la salute umana e per l’am-biente connessi al loro uso.

● Il distributore è tenuto a informa-re l’acquirente sul periodo massimo entro il quale il prodotto fi tosanitario deve essere utilizzato nel caso in cui l’autorizzazione sia stata revocata e il prodotto stesso sia ancora utilizzabile per un periodo limitato e, comunque, in tutti i casi in cui il prodotto fi tosa-nitario sia utilizzabile per un periodo limitato.

● Chi possiede il certifi cato di abilita-zione alla vendita non può possedere contemporaneamente anche quello di abilitazione all’attività di consulente. Si tratta di una specifi ca incompati-

6 33/2015supplemento a L’Informatore Agrario •

DIFESA DELLE COLTURE

Page 7: AGROFARMACI: NOVITÀ PER PATENTINO ED · PDF fileNOVITÀ PER PATENTINO ... nel corso di un’attività professionale, compresi gli operatori e i tecnici, gli im-prenditori e i lavoratori

bilità che non riguarda la struttura di vendita ma il singolo soggetto. In pra-tica una rivendita può avere nel pro-prio organico una persona abilitata al-la vendita e un’altra, diversa, abilitata alla consulenza.

Vediamo quindi la validità del certi-fi cato di abilitazione alla vendita prima e dopo il 26 novembre 2015.

Fino al 26 novembre 2015: ● il certifi cato di abilitazione alla vendi-

ta è indispensabile per distribuire tut-ti prodotti fi tosanitari a esclusione dei prodotti per piante ornamentali (PPO);

● fi no a quella data è possibile vendere a chi non è in possesso del patentino i prodotti fi tosanitari classifi cati ed eti-chettati come irritanti (Xi) e quelli non classifi cati (Nc) che possono anche ri-portare l’indicazione «Attenzione ma-nipolare con prudenza»;

Dopo il 26 novembre 2015: ● il certifi cato di abilitazione alla ven-

dita è indispensabile per distribuire tutti prodotti fi tosanitari a uso profes-sionale e i prodotti utilizzati per la di-fesa fi tosanitaria di piante edibili col-tivate in forma amatoriale, destina-te al consumo familiare, inclusi nella categoria dei prodotti a uso non pro-fessionale. Continueranno a essere di libera vendita gli attuali PPO, sempre inclusi fra i prodotti a uso non profes-sionale, identifi cati come «prodotti per l’impiego su piante ornamentali e da fi ore in appartamento, balcone e giar-dino domestico»;

● i prodotti fi tosanitari destinati a un uso professionale, a prescindere dalla loro classifi cazione ed etichettatura di pericolo, potranno essere venduti solo a coloro che saranno in possesso del patentino.

Dovendo l’Italia transitare dal pre-cedente sistema normativo a quello

introdotto dal Pan, sono ovviamen-te state fatte salve le abilitazioni alla vendita, rilasciate e rinnovate, prima dell’entrata in vigore del nuovo siste-ma di formazione.

In particolare, i certifi cati di abili-tazione alla vendita già rilasciati ai sensi del dpr 290/2001, potranno es-sere rinnovati, successivamente al 26 novembre 2014, anche se i titolari del certifi cato stesso non sono in possesso dei titoli di studio obbligatori per chi, da quella data, chiederà per la prima volta il rilascio dell’abilitazione.

Con l’entrata in vigore del Pan la formazione e la relativa valutazione ai fi ni del rilascio del certifi cato di abi-litazione alla vendita valgono anche come formazione e relativa valuta-zione per il rilascio del patentino. Il possesso del certifi cato di abilitazio-ne alla vendita consente pertanto di ottenere automaticamente il rilascio e il rinnovo del patentino.

La nuova fi gura del consulente

Il consulente è la persona in posses-so del certifi cato di abilitazione alle prestazioni di consulenza in materia di uso sostenibile dei prodotti fi tosa-nitari e sui metodi di difesa alterna-tivi. Pur essendo molto diffusa la fi -gura che fornisce l’assistenza tecnica alle aziende agricole per l’applicazione delle tecniche della produzione inte-grata e dell’agricoltura biologica, non era mai stata specifi camente normata.

A decorrere dal 26 novembre 2015, chiunque intenda svolgere un’attivi-tà di consulenza sull’impiego di pro-dotti fi tosanitari, indirizzata anche alle produzioni integrata e biologi-ca, all’impiego sostenibile e sicuro

dei prodotti fi tosanitari e ai metodi di difesa alternativi, deve essere in possesso di uno specifi co certifi cato di abilitazione.

Anche il certifi cato di abilitazione all’attività di consulente viene rilascia-to dalle Regioni e dalle Province auto-nome di Trento e di Bolzano alle per-sone in possesso di diplomi o lauree in discipline agrarie, forestali, a condizio-ne che abbiano un’adeguata conoscen-za in materia di difesa integrata e sul-le materie elencate nell’allegato I del Pan, comprovata dalla frequenza ad appositi corsi con valutazione fi nale.

Così come previsto per le altre due abilitazioni, anche il certifi cato alla consulenza vale cinque anni e alla scadenza è rinnovato, a richiesta del titolare, previa verifi ca della parte-cipazione a specifi ci corsi o iniziati-ve di aggiornamento. È personale, è valido su tutto il territorio nazionale per cinque anni e deve riportare i dati anagrafi ci e la foto dell’intestatario, la data di rilascio e quella di scadenza.

Per un impiego sostenibile dei pro-dotti fi tosanitari occorre precisare che le aziende agricole non hanno l’obbligo di ricorrere a un consulente. In prati-ca le aziende possono defi nire le stra-tegie di difesa fi tosanitaria sulla base di quanto previsto dalla difesa inte-grata obbligatoria senza necessaria-mente avvalersi di un consulente. La difesa integrata obbligatoria prevede che l’azienda agricola abbia a disposi-zione specifi che informazioni neces-sarie per un uso corretto e razionale dei prodotti fi tosanitari (vedi capitolo relativo alla difesa integrata a pag. 17)

L’obbligo per l’azienda di avvalersi di un consulente vi è solamente in alcuni casi specifi ci, in particolare quando:

● è inserita in un Piano operativo

7• supplemento a L’Informatore Agrario33/2015

DIFESA DELLE COLTURE

Page 8: AGROFARMACI: NOVITÀ PER PATENTINO ED · PDF fileNOVITÀ PER PATENTINO ... nel corso di un’attività professionale, compresi gli operatori e i tecnici, gli im-prenditori e i lavoratori

dell’ocm che prevede l’adesione alla difesa integrata volontaria e, conse-guentemente, un’assistenza tecnica specifi ca;

● si avvale di un servizio di consulen-za promosso nell’ambito del Piano di sviluppo rurale fi nalizzato all’appli-cazione dei disciplinari di produzione integrata (volontaria) o delle tecniche di agricoltura biologica.

Il certifi cato di abitazione alla con-sulenza rappresenta, pertanto, un re-quisito obbligatorio soprattutto per i soggetti che forniscono la consulenza in tali ambiti, specifi camente incenti-vati dalle Regioni e Province autono-me. Questo ovviamente non signifi ca che anche altri soggetti non possano richiedere l’abilitazione alla consu-lenza anche al di fuori di tali contesti.

La formazione propedeutica al rilascio o al rinnovo

del certifi cato di abilitazionealla consulenza

Dal 26 novembre 2014 l’entrata in vigore del Pan prevede:

● la durata e i contenuti dei corsi devo-no essere coerenti con quanto previsto dal Pan: i corsi di base devono essere di almeno 25 ore, quelli di aggiornamen-to di 12. I contenuti devono compren-dere gli argomenti riportati nell’Alle-gato 1 parte A del Pan, che distingue i contenuti del corso di base da quelli del corso di aggiornamento;

● l’accesso ai corsi di formazione è consentito solo a coloro che sono in possesso di diplomi o lauree in disci-pline agrarie, forestali;

● il corso e l’esame sono obbligatori per tutti, l’esame è previsto solo in fase di rilascio, successivamente per otte-nere il rinnovo è suffi ciente l’attesta-zione di frequenza ai corsi specifi ci o iniziative di aggiornamento defi ni-te dalle Regioni e Province autonome anche attraverso un sistema di cre-

diti formativi. La frequenza non può essere inferiore al 75% del monte ore complessivo. L’esame per il rilascio de-ve essere effettuato in lingua italia-na, fatte salve le disposizioni vigenti a salvaguardia delle minoranze lin-guistiche, secondo almeno una delle seguenti modalità: somministrazione di test; colloquio orale.

● sulla base di specifi ci accordi con le autorità competenti, gli ordini e i colle-gi professionali del settore agrario pos-sono organizzare, per conto dei pro-pri iscritti, le attività formative prope-deutiche al rilascio e/o al rinnovo del certifi cato di abilitazione all’attività di consulente. Il rilascio del relativo cer-tifi cato è subordinato all’ottenimento della valutazione positiva sulle mate-rie elencate nell’Allegato I del decreto stesso, secondo le disposizioni defi nite dalle autorità competenti.

Il certifi cato di abilitazione alla consulenza

L’attività di consulente è incompa-tibile con la condizione dei soggetti che hanno rapporti di dipendenza o di collaborazione diretta a titolo oneroso con soggetti titolari di autorizzazione di prodotti fi tosanitari. Sono esclusi da tale incompatibilità i soggetti che operano all’interno di strutture pub-bliche di ricerca e sperimentazione che, a livello istituzionale, hanno in-staurato rapporti di collaborazione saltuaria e a fi ni scientifi ci con le so-cietà titolari di autorizzazione sopra indicate. Sono esclusi, inoltre, ricer-catori universitari e di enti di ricerca, nonché i tecnici dei centri di saggio di società non titolari di autorizzazioni di prodotti fi tosanitari.

Il certifi cato di abilitazione alla con-sulenza non può essere rilasciato a co-loro che possiedono quello di abilita-zione alla vendita.

Su richiesta, infi ne, il certifi cato di abilitazione all’attività di consulen-te deve essere esibito agli utilizzatori professionali di prodotti fi tosanitari.

La formazione e la relativa valuta-zione fi nalizzata al rilascio del cer-tifi cato di abilitazione all’attività di consulente valgono anche come for-mazione e relativa valutazione fi na-lizzata al rilascio del patentino. Con-siderata la sostanziale uniformità dei percorsi formativi, esse valgono an-che come formazione e relativa valu-tazione fi nalizzata al rilascio del cer-tifi cato di abilitazione alla vendita.

Ferma restando ovviamente l’incom-patibilità di possedere contestualmen-te l’abilitazione alla consulenza e quel-la alla vendita.

In pratica, il possesso del certifi cato di abilitazione alla consulenza consen-te di ottenere automaticamente il rila-scio e il rinnovo del patentino.

La formazione propedeutica al rila-scio dell’abilitazione alla consulenza consente di ottenere il rilascio del cer-tifi cato di abilitazione alla vendita. In tal caso occorre restituire l’abilitazione alla consulenza e rinunciare all’iscri-zione alla relativa lista e, ovviamente, all’esercizio dell’attività.

Ai fi ni del rilascio del certifi cato al-la consulenza, le Regioni e le Provin-ce autonome possono esonerare dalla frequenza al corso di base e dall’esame alcuni soggetti, in particolare:

● gli ispettori fi tosanitari; ● i docenti universitari che operano

nell’ambito di insegnamenti riguar-danti le avversità delle piante e la di-fesa fi tosanitaria;

● i ricercatori delle università e di al-tre strutture pubbliche di ricerca che operano nel settore delle avversità del-le piante e della difesa fi tosanitaria;

● i soggetti che, alla data del 26 no-vembre 2015, abbiano acquisito una documentata esperienza lavorativa di almeno 2 anni nel settore dell’assisten-za tecnica o della consulenza nel set-tore della difesa fi tosanitaria applicata alle produzioni integrata e biologica, maturata anche nell’ambito di piani o misure riconosciute dall’autorità re-gionale o provinciale competente o in servizi pubblici;

● gli aspiranti consulenti in possesso dei titoli di studio previsti che, alla da-ta del 26 novembre 2015, dimostrino di avere frequentato un corso di for-mazione, con valutazione fi nale posi-tiva, riconosciuto dall’autorità regio-nale o provinciale competente e che rispetti i contenuti previsti nell’Alle-gato I del Pan.

Floriano MazziniServizio fi tosanitario Regione Emilia-Romagna

Il testo del Piano di azione nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fi tosanitari (Pan) (decreto del 22 gennaio 2014) è stato pubblicato sulla Gazzetta Uffi ciale n. 35del 12 febbraio 2014.

Per commenti all’articolo, chiarimenti o suggerimenti scrivi a:[email protected]

8 33/2015supplemento a L’Informatore Agrario •

Page 9: AGROFARMACI: NOVITÀ PER PATENTINO ED · PDF fileNOVITÀ PER PATENTINO ... nel corso di un’attività professionale, compresi gli operatori e i tecnici, gli im-prenditori e i lavoratori

armonizzato a livello mondiale, pro-posto dalle Nazioni Unite con la sigla GHS (Globally harmonized system), per la classifi cazione, l’imballaggio e l’etichettatura sia delle sostanze chi-miche (nel caso degli agrofarmaci le sostanze attive e gli altri componenti delle formulazioni), sia delle miscele (nel caso degli agrofarmaci le formu-lazioni, ex preparati).

Il regolamento (CE) 1272/2008 (CLP) per la prima volta riunisce in un solo provvedimento sia le norme riguar-danti le sostanze, sia quelle riguar-danti le miscele, prevedendo l’obbli-go di applicazione nel dicembre 2010 per le prime e nel giugno 2015 per le seconde.

Gli agrofarmaci, o prodotti fi tosani-tari secondo la dizione uffi ciale, rien-trano pienamente nelle nuove norme

e anche il regolamento (CE) 1107/2009, che ne disciplina l’autorizzazione, ne tiene conto. Le nuove norme di classi-fi cazione, imballaggio ed etichettatura rappresentano un cambiamento im-portante che impegna in primo luogo i produttori, ma che riguarda l’intera catena commerciale, chiamata a con-tribuire attraverso la propria compe-tenza professionale al pieno rispetto delle regole poste a protezione della salute e dell’ambiente.

Cosa prevede il regolamento CLP

Il 20 gennaio 2009 è entrato in vi-gore in Europa il nuovo regolamento 1272/2008 su classifi cazione, etichetta-tura e imballaggio (CLP) delle sostanze e delle miscele.

Il regolamento CLP è rivolto a tut-ti coloro che producono, importano, fanno uso o distribuiscono sostanze chimiche o miscele pericolose, inclusi gli agrofarmaci, indipendentemente dal loro quantitativo.

Il regolamento: ● sostituisce gradualmente le attuali

normative di riferimento per la clas-sifi cazione ed etichettatura delle so-stanze, la direttiva 67/548/Cee cono-

Come cambianole etichette degli agrofarmaci

a cura di Agrofarma

N onostante nel 1999 la Com-missione Europea avesse ap-pena terminato di aggior-nare le norme relative alla

sicurezza dei prodotti chimici con la direttiva preparati pericolosi 1999/45/CE, nota come DPD, sulla base dell’im-pianto originale del primo provvedi-mento di questo ambito, ovvero la di-rettiva 67/548/Cee; nel medesimo anno il Consiglio dei ministri per l’ambiente dell’Unione Europea dà incarico alla Commissione di riformare l’insieme delle norme riguardanti la sicurezza dei prodotti chimici.

Il primo prodotto di questo manda-to è stato un Libro Bianco, che sareb-be confl uito più tardi, dopo un com-plesso dibattito, nel regolamento (CE) 1907/2006, conosciuto con l’acronimo Reach (Registration, evaluation, autho-rization of chemicals) il cui complesso meccanismo di attuazione ha richie-sto l’istituzione dell’European chemi-cal agency (Echa).

Il regolamento Reach stabilisce le regole per la registrazione, valutazio-ne e autorizzazione delle sostanze chimiche.

Poco dopo nell’Unione Europea vie-ne adottato anche un nuovo schema

● APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO 1272/2008

Dal 1° giugno 2015 è divenuto operativo il nuovo sistema di classifi cazione ed etichettatura dei prodotti fi tosanitari che introduce novità nei pittogrammi, nelle fasi di pericolo e nei consiglidi prudenza

LE SCADENZE del regolamento CLP

Dal 1° giugno 2015

Obbligo immissione in commercio di prodotti con etichetta CLP

Fino al 31 maggio 2017

Possibilità di vendita e utilizzo di prodotti con etichetta DPD (smaltimento scorte)

Dal 1° maggio 2017

Commercio e utilizzo solo prodotti con etichetta CLP

9• supplemento a L’Informatore Agrario33/2015

DIFESA DELLE COLTURE

Page 10: AGROFARMACI: NOVITÀ PER PATENTINO ED · PDF fileNOVITÀ PER PATENTINO ... nel corso di un’attività professionale, compresi gli operatori e i tecnici, gli im-prenditori e i lavoratori

sciuta anche come Direttiva sostanze pericolose (DSP) e la direttiva 1999/45/Ce conosciuta anche come direttiva preparati pericolosi (DPP), abrogando-le completamente a decorrere dal 1° giugno 2015;

● recepisce nell’Unione Europea quan-to previsto dal Sistema Globale Armo-nizzato GHS (Globally harmonized sy-stem of classifi cation and labelling of chemicals) voluto dalle Nazioni Unite con lo scopo di armonizzare i criteri di classifi cazione ed etichettatura, favo-rendo così la libera circolazione delle merci e garantendo, al contempo, un elevato livello di protezione per l’uo-mo e l’ambiente;

● si applica integralmente a tutte le sostanze e miscele immesse sul mer-cato dell’Unione Europea, ivi compre-se quelle per le quali l’immissione sul mercato è disciplinata da specifi che norme settoriali, quali il regolamento (CE) 1107/2009 relativo agli agrofarma-ci, pur non sostituendo in alcun modo le disposizioni presenti in queste nor-mative di settore.

La classifi cazione, redatta secondo i requisiti del regolamento CLP, rap-presenta un elemento fondamentale dell’etichetta di ogni prodotto, con i relativi simboli e le diverse avverten-ze e frasi.

Le sostanze attive e le miscele, com-presi gli agrofarmaci, devono essere clas-sifi cate ed etichettate in conformità al regolamento CLP e, nel contempo, tener conto anche delle informazioni supple-mentari previste dai regolamenti speci-fi ci di settore che possono costituire in-formazioni di etichettatura aggiuntive.

Le implicazioni che il regolamento CLP proietta su queste normative eu-ropee, e su alcune normative nazionali come il dpr 290 del 2001 e successive modifi che (produzione, immissione in

commercio e vendita di agrofarmaci), contribuiscono ad aumentare la com-plessità della materia trattata.

Inoltre, le nuove disposizioni intro-dotte dal CLP vedono una ricaduta su diverse normative correlate che fanno riferimento ai criteri di classifi cazione ed etichettatura, quali la normativa sulla salute e sicurezza in ambiente di lavoro, la normativa sui rifi uti e la disciplina Seveso.

Va inoltre considerato che qualsia-si fornitore (fabbricante, importatore, utilizzatore a valle o distributore) che immette sul mercato una sostanza o una miscela pericolosa deve fornire al destinatario la Scheda dati di sicurez-za (SDS) (articolo 31 del regolamento Reach). La SDS rappresenta il princi-pale strumento documentale di tra-smissione lungo la catena di approv-vigionamento delle informazioni sulle sostanze e sulle miscele pericolose in materia di prevenzione e protezione dei rischi, di identifi cazione dei peri-

coli, di corretto impiego negli ambien-ti di lavoro e di protezione dell’am-biente. La struttura della SDS è quella stabilita dal regolamento (UE) 453/2010 che modifi ca l’allegato II del Reach con adeguamento al CLP per formato, con-tenuti, linguaggio e scadenze.

La classifi cazione: aspetti generali

La legislazione stabilisce che ogni sostanza o miscela (che sia prodotta o importata nel territorio dell’Unio-ne Europea e immessa sul mercato) deve essere valutata in base alle sue proprietà chimico-fi siche, tossicolo-giche ed ecotossicologiche al fi ne di individuare le potenziali pericolosità per l’uomo e per l’ambiente.

La classifi cazione di una sostanza viene quindi stabilita esclusivamente in base alla sua pericolosità intrinse-ca: vengono identifi cate e classifi cate le proprietà pericolose determinate in base agli effetti chimico-fi sici, tossi-cologici ed ecotossicologici, a breve e a lungo termine, sulla salute umana e sugli organismi viventi e sull’ambiente.

Una sostanza è quindi defi nita pe-ricolosa se in base alle caratteristiche chimico-fi siche, tossicologiche ed eco-tossicologiche viene classifi cata nel-le categorie di pericolo previste dalle normative vigenti.

Ogni sostanza o miscela deve essere dotata di un’etichetta, sulla quale de-vono essere riportate le informazio-ni sulla pericolosità e le avvertenze da osservare in caso di utilizzo, e di un imballaggio conforme alla norma e idoneo al prodotto contenuto.

10 33/2015supplemento a L’Informatore Agrario •

DIFESA DELLE COLTURE

Page 11: AGROFARMACI: NOVITÀ PER PATENTINO ED · PDF fileNOVITÀ PER PATENTINO ... nel corso di un’attività professionale, compresi gli operatori e i tecnici, gli im-prenditori e i lavoratori

Nel caso sia classifi cata come peri-colosa, una sostanza o una miscela deve essere accompagnata anche da una Scheda dati di sicurezza (SDS), aggiornata e redatta secondo quanto previsto dal regolamento Reach e dal regolamento (UE) 453/2010.

Chiunque immette in circolazione un prodotto pericoloso è tenuto inol-tre a fornire adeguate informazioni a chi lo utilizza e a chi è chiamato a in-tervenire per la gestione di emergen-ze connesse agli scenari ipotizzabili.

In Europa le normative che discipli-navano la classifi cazione ed etichetta-tura delle sostanze e dei preparati pe-ricolosi (la direttiva 67/548/Cee - DSP e la direttiva 1999/45/CE - DPP sopra citate) avevano come scopo principa-le quello di identifi care tutti i perico-li potenziali presentati dalle sostan-ze e dalle miscele, distinti in classi in base a:

● proprietà chimico-fi siche (sicurezza); ● effetti tossicologici (salute); ● effetti ecotossicologici e di destino

ambientale (ambiente).Il regolamento CLP, che sostituisce

la legislazione precedente, costituisce il recepimento europeo del GHS (Glo-bally harmonised system), programma volontario mondiale nato dalla neces-sità di armonizzare la classifi cazione, l’etichettatura e l’imballaggio delle so-stanze chimiche.

Il regolamento CLP defi nisce i criteri e la modalità con cui tali informazioni devono essere fornite, mentre spetta all’industria la proposta di classifi ca-re le sostanze e le miscele in base ai pericoli identifi cati.

Classifi cazione delle sostanze chimiche

Le sostanze chimiche da immettere sul mercato possono essere classifi ca-te attraverso due diverse procedure: ● utilizzo delle classificazioni ar-

monizzate, ovvero la classificazio-ne di una sostanza è adottata a livel-lo comunitario. L’allegato VI del re-golamento CLP riporta l’elenco delle classifi cazioni armonizzate e riporta le classifi cazione già pubblicate con ATP (Adeguamento al processo tecni-co) della direttiva 67/548/Cee. In par-ticolare, le sostanze sensibilizzan-ti delle vie respiratorie (categoria 1), CMR (cancerogene, mutagene o tossi-che per la riproduzione) e le sostanze attive per agrofarmaci o biocidi sono oggetto di tale armonizzazione, men-tre altre sostanze potranno esserlo nei casi in cui venga dimostrata la neces-sità di un’armonizzazione o venga evi-denziato un effetto non precedente-mente considerato di quelli sopracitati. L’utilizzo di una classifi cazione armo-nizzata è obbligatorio per i produttori, gli importatori e gli utilizzatori a valle; ● autoclassifi cazione applicando i cri-

teri previsti dal regolamento CLP, ov-vero la classifi cazione di una sostan-za è previsto possa essere esegui-ta autonomamente dal fabbricante, dall’importatore o dall’utilizzatore a valle della sostanza sulla base dei da-ti in suo possesso. L’autoclassifi cazio-ne viene effettuata quando non esiste una classifi cazione armonizzata (ve-di punto soprariportato) o se è dispo-nibile una classifi cazione armonizza-

ta soltanto per determinati pericoli.Le sostanze attive disciplinate dal

regolamento (CE) 1107/2009 relativo ai prodotti fi tosanitari sono soggette alle procedure di classifi cazione ed etichettatura armonizzata. Questo si-gnifi ca che la decisione relativa alla classifi cazione di queste sostanze è adottata a livello comunitario.

Classifi cazione delle miscele

La classificazione delle miscele è proposta autonomamente dal respon-sabile dell’immissione in commercio. Così come la direttiva preparati perico-losi 1999/45/CE (DPD), anche il CLP pre-vede che le miscele siano classifi cate sulla base degli stessi pericoli identifi -cati per le sostanze. Le miscele vanno classifi cate secondo i principi stabiliti nell’Allegato I del CLP.

Per determinarne la classifi cazio-ne vengono utilizzati principalmen-te i dati disponibili sulla miscela ed eventuali prove sperimentali.

Nel caso in cui non siano a disposi-zione tali dati, la classifi cazione può essere sviluppata attraverso il con-fronto tra miscele simili o tramite il calcolo applicato utilizzando la classi-fi cazione armonizzata eventualmen-te disponibile sulle singole sostanze contenute nella miscela stessa.

Cambiando i criteri e i valori soglia rispetto alla DPP anche la classifi ca-zione, per alcune miscele, cambia; è comunque solo un modo diverso per classifi care i pericoli correlati alla mi-scela che restano comunque sempre gli stessi.

Le Novità per gli agrofarmaci

L’applicazione del nuovo regolamen-to comporta cambiamenti signifi cativi per tutti gli attori della fi liera, in quan-to introduce importanti novità:

● una soluzione composta da due o più sostanze non si chiama più preparato ma miscela;

● le sostanze, in base alla natura del pericolo, sono divise in classi di peri-colo, a loro volta suddivise in catego-rie che ne specifi cano la gravità. Le classi e le categorie di pericolo pre-viste dal CLP sono differenti da quel-le previste dalla precedente norma-tiva. Queste differenze fanno sì che non vi sia sempre una corrisponden-za fra le vecchie indicazioni (frasi Ri-

11• supplemento a L’Informatore Agrario33/2015

DIFESA DELLE COLTURE

Page 12: AGROFARMACI: NOVITÀ PER PATENTINO ED · PDF fileNOVITÀ PER PATENTINO ... nel corso di un’attività professionale, compresi gli operatori e i tecnici, gli im-prenditori e i lavoratori

sk e Safety) e le nuove (frasi Hazard e Precautionary). Il regolamento CLP suddivide i pericoli in quattro classi: chimico-fi sici, tossicologici, ecotossi-cologici e di destino ambientale, sup-plementari;● le indicazioni di pericolo poste sot-to al pittogramma sono sostituite da un’avvertenza che può essere identi-fi cata attraverso le parole «pericolo» o «attenzione»;● le frasi di rischio (frasi R = Risk) ven-gono sostituite con indicazioni di pe-ricolo (frasi H = Hazard). A ogni in-dicazione di pericolo corrisponde un codice alfanumerico composto dalla lettera H seguita da tre numeri, il pri-mo numero indica il tipo di pericolo (H2 = pericoli chimico-fi sici, H3 = pe-ricoli per la salute, H4 = pericoli per l’ambiente), i due numeri successivi corrispondono all’ordine sequenziale della defi nizione. L’Unione Europea si è riservata di inserire codici di perico-lo supplementari (EUH seguito da un numero a tre cifre) non presenti nel si-stema GHS;● le frasi di prudenza (frasi S = Sa-fety) vengono sostituite con consi-gli di prudenza (frasi P = Precautio-nary). A ogni consiglio di prudenza corrisponde un codice alfanumerico composto dalla lettera P seguita da tre numeri, il primo numero indica il ti-po di consiglio (P1 = carattere genera-le, P2 = prevenzione, P3 = reazione, P4 = conservazione, P5 = smaltimento), i due numeri successivi corrispondo-no all’ordine sequenziale della defi -nizione;● vengono modifi cati i pittogrammi e i simboli di pericolo. I nuovi pitto-grammi di pericolo, racchiusi in una cornice rossa a forma di rombo, sono diversi per forma, dimensione e con-tenuto dai simboli di pericolo attual-mente utilizzati, rettangolari a sfondo arancione;● le etichette dei prodotti fi tosanitari in seguito all’applicazione dei nuovi criteri dovranno modifi care i propri contenuti con i nuovi elementi di co-municazione del pericolo, riportando evidenti cambiamenti rispetto al for-mato precedentemente utilizzato.

Pittogrammi di pericolo

L’etichetta contiene anche i pitto-grammi di pericolo, diversi per for-ma, dimensione e contenuto dai sim-boli di pericolo attualmente utilizzati (fi gura 1).

Ogni etichetta può riportare diversi pittogrammi di pericolo.

In etichetta i pittogrammi sono ac-compagnati dalle avvertenze come «pericolo» o «attenzione» che indica-no la gravità del pericolo.

L’avvertenza «pericolo» si riferisce a categorie di pericolo più gravi, mentre «attenzione» si riferisce a categorie di pericolo meno gravi.

I pittogrammi sono inoltre accompa-gnati da «codici di avvertenza» come GHS01, GHS02, ecc.

Le etichette non riporteranno più le indicazioni di pericolo preceden-temente utilizzate come «irritante», «nocivo», «tossico», «molto tossico» (fi gura 2).

Indicazionidi pericolo

Le indicazioni di pericolo descrivono la natura del pericolo di una sostan-za o miscela e, se del caso, il livello di pericolo.

Fino a ora le indicazioni di pericolo sono state espresse dalle cosiddette frasi di rischio «R» (Risk), ora sostitui-te dalle frasi identifi cate attraverso la codifi ca «H» (Hazard).

Le indicazioni di pericolo derivanti dalla normativa attuale, ma non com-prese nel GHS, sono identifi cate dal codice EUH European Union Hazard (indicazioni supplementari per criteri solo UE e non GHS).

FIGURA 1 - Nuovi pittogrammi di pericolo previsti dal regolamento CLP

ESPLOSIVO

TOSSICITÀACUTA

INFIAM-MABILE

TOSSICITÀA LUNGO TERMINE

COMBURENTE

PERICOLO PERICOLOSOPER L’AMBIENTE

CORROSIVOGAS SOTTOPRESSIONE

FIGURA 2 - Confronto tra vecchia e nuova etichetta CLP

Composizione di XXXXXXXXXXXXXX puro 19,4% (200g/L)Coformulanti q.b. a g 100

ATTENZIONE

GHS07 GHSO8 GHSO9

CONSIGLI DI PRUDENZANon manipolare prima di aver letto e compreso tutte le avver-tenze. Indossare guanti/indumenti protettivi/proteggere gli oc-chi/proteggere il viso. In caso di contatto con gli occhi: sciacqua-re accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciaquare. In caso di malessere consultare il medico. Smaltire il prodotto secondo la normativa vigente. Per evitare rischi per la salute umana e per l’ambiente, seguire le istruzioni per l’uso. L 'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolatura della pelle.

INDICAZIONI DI PERICOLOProvoca grave irritazione oculare.Sospetto di nuocere al feto.Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta.Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

OOGHSOHG OGGHHGHGHH OHHHGHSOOHSOOHSOO8HSOHSOHHSOO7 GH O07 O8HSO8GHSHHSOHSOG OHSOOHSO7 GGG O8G SO7 O7 88777777007 G0 G0 GG0 GHS GGGGGG7 GG7 GGH GHG7 G7 G7 G7 GH77 GG77 GHGGHHGGGH 7 GGHH77 GHG7 HGHS0 GH7 GHGHHH GG7 GGHHH GHSS7 GH07HS0 SHS0 SSG SSGGHS0HS07 GHSO88OHHHSSS00SS0SSS00007777 GG SSSO88HHHHSS0SSS00S000S077770077770777770777 GGGGGHHHHSSHSOSOOOOO888 GHGGHGGGGGGGGHGGHHHHHHHSSSSHH H

ezggggggga grave irritazione oculareovoca grave irritazione oculareovoca grave irritazione ocvoca grave irritazione ocg a e ta o evoca grave irritazione ovoca grave irritaziongrovoca grave irritazione ogo oca g a e ta o e ocuovoca grave irritazione ocuoca grave irritazione ocugProvoca grave irritazione ocuvoca grave irritazione ococa grave irritazionvoca grave irritazione oculare.Provoca grave irritazione ocugovoca grave irritazione oca grave irritazione ca grave irritazione ocg a e ta ovoca grave irritazione ocvoca grave irritazione oculareovoca grave irritazione ocvoca grave irritazione ocProvoca grave irritazione ocuovoca grave irritazione ocuoca gravevoca grave irritazionca grave irritazione ocuProvoca grave irritazioneoca grave irritazione oculare.ca grave irritazione Provoca grave irritazione ocuProvoca grave irritazione ocua grave irritazione oca grave irritazioa rave irritaziooca grave irritavoca grave irritaziozioneoca grave irritazione ocugrave irritazione ococa grave irritazione ocuoca grave irritazione ocuProvoca grave irritazione ocuvoca grave irritazione ocuoca grave irritazione oa grave irritazione ocurovoca grave irritazione ocuca grave irritazione occa grave irritazionProvoca grave irritazione ocuProvoca grave irritazione ocuoca grave irritazione orave irritazione ococa grave irritazionProvoca grave irritazione ococa grave irritazionca grave irritazProvoca grave irritazionroca grave irritazionProvoca grave irritazionca grave irritazrovoca graveoca grave irritvoca grave irritazionea grave irritazioa grave irritazia grave irritaziovoca grave irritazionovoca grave irritazione ocrovoca grave irritaziona grave irritazira grave irritazionovoca grave irritazirovoca grave irritaca grave irritazionrovoca grave irritazionProvoca graveca grave irritaziongrave irria grave irritazgrave irritazioovoca grave irritazioca grave irritarovoca grave irritazioovoca grave irritaca grave irritaziorovoca grave irritazioovoca grave irritaziovoca grave irritazioca gra e irrita iona gra e irritPro o a gra e irrita ioi it ii it ii it ii iti it ii it iii iti iti it ii it i li it iii it iii it ii it i lP i itP ii it ii ii it i li it ii it i li it i li it i li it i li it ii it ii ii ii i ii i ii i ii i i lii i ii iiii i i li i ii iiP ii ii i ii i i l gggrr ee r iit nProPPPPPPPPPPPPrPPPProvoca grovoca gPPrrrrrorPP ororrorooooovoooooovvvvvvvoovooovvvoooccccc ga ggPPPPPPPPPPrrPrPrroorororooroooovooooooovvvvovvvvvvvvoovovvoooooooocoooooccccccccccccccccccccaccacaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaa ggggggggggggggggggggrrrggggrrrrrrrrrrrrrraaararaaaaaaaaaaaaaaaaavaaavvvvvvvvvvvvvvvvvvvve ivvevvvvvvvvvvvvvvveeveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee iiiiiiiiiiiirrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrriiiiiittritaziotttataiii at zzziotttttttttttttttttttttataaaaaaaaaaaaaaaaaaazaaaaazzzzzzzzzzzzziizzzzzzziiiiiiioooooooooooooooooooooooooooooooooonnnnnnnnnnnnnneeeeeeeee oone oculare.e oculaloooocccccccuucucucuuuuuuuuuululllllaallaaaaaaaaaaaaaarrrrrrrree..eeeeeeeeeeneeeeenee oooooono ooooocccccccccccuucccccucuuuuuuuuuuuuuuuullllallllalaaaaaaaaaaaaaaaarrrrrrrrereeee.eeeeeeeeeeee..vvvooccaaa gggg avvvvv i rrrrriiittaazziooooneeeee ooccu aareo gr ev c v e

gp .ppppp g pg pg ppg plungata o ripetuta.pppp g pp g pg ppp g pgata o ripegata o ripetuta.gata o ripetutaata o ripetuta.ripetutaprolungata o ripetuta.rgata o ripetuo p upgata o ripetuta.prolungata o ripetuta.o ripetugata o ripetuta.o ripetuta.gata o ripegata o ripetuta.ata o ata o ripetuta.gata o ripgata o ripetutag pgata o ripetuta.ta o ripetuta.gata o ripetta o pegata o rigataata o ripegata o ripetuta.petuta.ata o ripetuta.gata o ripetuata o riata o ripeto ripetgata o ripetuo ripetuoata o ripata o ripetuta.gata o ripeto ripetata o ripngata o ripgata o ripetgata o ripetuogata o ripetugata o ripetuta.gata o ripetuata o ripetuta o ripetuata o ripetugata o ripetutripata o ripeta o ripetata o ripetutgata o ripetgata o ripetutagata o ripetgata o ripetutagata ogata o ripetutgata o ripelungata o ripetuaata o ripetuta o ripetuo ripeo ripetutata o ripetuogata o ripetutgata o ripetutagata o ripetutgata o ripetuata o ripetutgata o ripetua o ripetutangata o ripetgata o ripetutlungata o ripetutangata o ripetungata o ripetugata o rigata o ripengata o ripetuata o ripetlungata o ripngata o ripengata o ripetuungata o ripetutongata o ripetuta o ripetugata o ripetutolungata o ripetun uolungata o ripetutagata o ripetutlungata o ripetuo ripetutngata o ripetutolungata o ripetutungata o ripetutolungata o ripetutungata o ripetutolungata o ripetutolungata o ripetutlungata o ripetutaolungata o ripetulungata o ripetuolungata o ripetutalungataolungata o ripetuungata o ripetungata o ripetuolungata o ripetutaolungata o ripetutgata o ripetngata o ripetutolungata o ripetutarolungata o ripetulungata o ripetrolungata o ripetutolungata o ripetutolungata o ripetungata o ripetutaripngata o ripegata o ripeolungata o ripetutungata o ripetuol ngata o ripet tl t i t tt i t tl t i tt i tl t i tl t itt i t tl t i t ti t tl tt i tl t i t tl t i t tt i t tt i t ttl t i t tl t i tl t i t tl t i t tl t i tt i t tl t i tl t i t ti tt i t tl t i t tt i t tl t it i tt i tl t i t tl t i t tl t it i tl t i t tt ii t tl t i t tl tl t it i t tt i t tit i t tl t i t tl t i tl t i t ti t tt i tt i t tt i t tt i tt i tl ill iil il iil iil iil ill il iiiiiiiiil iiiil iiiiiiiiiiiil il il iiilllll tttteeepoaa etuta.tuta.utaetuta....aaaaaaaaaaattattaatttuuuuuttetueee ...aaaaa.aaaaaaaaaaaatttaattttttttttuttttttutuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuututttuuuttttttttttttttttttttttttettteetteteteeeeeeeeeeeeeepepeeeeeeeeeppeppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppiiiiiiio rriiriirrirrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrro ooo ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo aaaaaagata gataaaaatatatttaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaatttttttttttttttttttttttataaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaagggggggggggggggggggggggggggggggnnnnnnnnuuuprolungroluprolunuuulllllooooooooooooooroorrrrrrrrrrrrrrrprppppppppppppppppppppp lll nnnnunnnnnnuuuuuuuuuu ggggggguulllllllllloooooooooooooooroooorrrrrrrrrrrrrrrrpprppppppppppppppppppppppppp aaauuuuttteeeiiiirooooaaatttaaaagggnnnnnnnuullorpp tee aundddi i idi i idi i idi i in caso di esposizionen caso di esposizionen caso di esposizionecaso dicaso di esposizionen caso di esposizionen caso di esposizionen caso di esposizionecaso di esposizionecaso di espcaso di espn caso di esposizionecaso di e caso di esposizionecaso di esposizionecaso d espos o epppppggggp a g gpP v ggp g gp ggggg gPuò provocare danni agli organi in caso diPuò provocare danni agli organi inPuò provocare danni agli organi inPuò provocare danni agli organi iPuò provocare danni agli organi ingli organi iPuò provocare danni agli organi iPuò provocare danni agli organi inPuò provocare danni agli organi iuò provocare danni agli organi inuò provocare danni agli organi inuò provocare danni agli organi inliò d i li i id i lid i liò d i lid i lò d i li i id id i li i ii lid i lii liò d i lid i lid id i lid i liiiò d i ld i lid i lid i lidò d i lidd idò d i ld i li id iò d i ld i li i id i li i iò dò dò d lò dò llld ldd ld ld lld g giPuPPPPPPPPPPPPuò provocare PPuuuuuuuuòòuòòòòò òò pppprrorororrroooovvvvovvooococaaaao reeeerePPPPPPPPPPuuuuuuuòòuòòòuuòòòòòòòò pppppppppprppprrooprrrrooooovoovvvvvvvovvvoovvvvovoooovoooooooocoooooccccacccccacaaaaaaaaaarrrerreeeeeeeeeee dddddddddddddddddddddddanaddaandddadddaaaaaaanaannnnnnnnnnnnnnnnnni agnn aaninnnnnnnnnnnnnnnniii aaaaaaaaaaaaaagaaaagagaggggggggggggggggggggggglggli lllllllllliii iii oii oooooooooorgr norgani inrgggggggaooor nnniii nrrrrrrgggggggggggggggggggggggaaaaaaaaaaaaannnnnnnnnii iiiiiiii iiiiinininnnnnnnnnnnnnnnnnnn cccccaaaaaaaaassooooo oo ddn caso di esposizione n caso di esposizionecaso di esposizione paso di esposiziondddddd eeeeessssespppppppopppppooooooooooosososssssissisizzizzzziziionnoooooooonnnneneennonesassooo ooosa o ddddddddddccc dddi eeeeesseesessssppppppppppppoppppooooooooooooooosssssisssssssiizzzzzzzzziiiioonnoooooooooonnneennnneeeee eeeepprr vvvoocca eeee d nni agggl ooooorgaa i iiinn caassoo ddd e p ssiz on p o n o

Nuova etichetta CLPEtichetta attuale

12 33/2015supplemento a L’Informatore Agrario •

DIFESA DELLE COLTURE

Page 13: AGROFARMACI: NOVITÀ PER PATENTINO ED · PDF fileNOVITÀ PER PATENTINO ... nel corso di un’attività professionale, compresi gli operatori e i tecnici, gli im-prenditori e i lavoratori

Non esiste un limite al numero delle indicazioni di pericolo presen-ti sull’etichetta, tuttavia, devono es-sere evitate evidenti ripetizioni o ri-dondanze.

Le indicazioni di pericolo sono equi-valenti ma non sempre identiche alle attuali frasi di rischio.

Consigli di prudenza

I consigli di prudenza sono frasi che descrivono la misura o le misu-re raccomandate per ridurre al mi-nimo o prevenire gli effetti nocivi dell’esposizione a una sostanza o miscela pericolosa conseguente al suo impiego.

La normativa attuale esprime i con-sigli di prudenza attraverso le frasi di sicurezza «S», ora sostituite dal sim-bolo «P» (Precautionary).

Il CLP distingue a sua volta i consigli di prudenza in diversi gruppi secondo: prevenzione, reazione, conservazione e smaltimento. Non devono essere ri-portati in etichetta consigli di pruden-za palesemente superfl ui.

Diventa, invece, obbligatorio ripor-tare in etichetta le informazioni sul corretto smaltimento del prodotto e dell’imballaggio.

Tempistiche di applicazione

Il CLP prevede tempistiche di appli-cazione differenti per sostanze e mi-scele; mentre le prime dovevano essere obbligatoriamente classifi cate secondo i nuovi criteri già dal 1° dicembre 2010, sono ormai prossime anche le scaden-ze che riguardano le miscele, e quindi gli agrofarmaci:

● i titolari di registrazione devono im-mettere sul mercato prodotti con eti-chetta CLP obbligatoriamente a parti-re dal 1° giugno 2015; ● è possibile commercializzare pro-

dotti con etichetta CLP prima di ta-le data; ● gli agrofarmaci già immessi in com-

mercio prima del 1° giugno 2015 con etichetta DPD potranno essere com-mercializzati dai rivenditori e utiliz-zati dagli agricoltori senza necessi-tà di rietichettatura fi no al 31 mag-gio 2017; fi no a tale data sarà, dunque, possibile la presenza sul mercato di uno stesso prodotto con una duplice etichetta DPD e CLP;

● il 31 maggio 2017 rappresenta il ter-mine ultimo per lo «smaltimento scor-

te» al commercio da parte dei riven-ditori e all’impiego degli agrofarmaci con etichetta DPD; dal 1° giugno 2017 potranno essere commercializzati e impiegati solo agrofarmaci con eti-chetta CLP.

Le etichette DPD e CLP saranno en-trambe disponibili sulla banca dati del Ministero della salute fi no al 31 mag-gio 2017 (www.salute.gov.it/fi tosani-tariwsWeb_new/Fito sanitariServlet).

Gli imballaggi

Gli imballaggi contenenti sostanze o miscele pericolose sono soggetti alle seguenti prescrizioni:

● l’imballaggio è concepito e realizzato in modo da impedire qualsiasi fuoriu-

scita del contenuto, tranne nei casi in cui vengano prescritti speciali dispo-sitivi di sicurezza;

● i materiali che costituiscono l’im-ballaggio e la chiusura non debbono poter essere deteriorati dal contenuto, né poter formare con questo composti pericolosi; tutte le parti dell’imballag-gio e della chiusura sono solide e ro-buste, in modo da escludere qualsiasi allentamento e da sopportare in piena sicurezza le normali sollecitazioni di manipolazione;

● gli imballaggi muniti di un sistema di chiusura che può essere riapplicato sono progettati in modo da poter es-sere richiusi varie volte senza fuoriu-scite del contenuto.

Gli imballaggi contenenti una so-stanza o miscela pericolosa fornita al pubblico non devono avere una for-ma o un disegno che attiri o risvegli la curiosità dei bambini o sia tale da indurre i consumatori in errore, né avere una presentazione o un disegno simili a quelli utilizzati per alimenti, mangimi, medicinali o cosmetici, o at-ti a indurre i consumatori in errore.

L’etichetta è apposta saldamente su una o più facce dell’imballaggio ed è leggibile orizzontalmente quando l’im-ballaggio è disposto in modo normale.

Il trasporto

Nonostante il CLP, diversamente dal GHS, escluda esplicitamente il traspor-to dal suo campo di applicazione, un riferimento al trasporto è fatto all’arti-colo 33 recante disposizioni particolari relative all’etichettatura dell’imballag-gio esterno, dell’imballaggio interno e

13• supplemento a L’Informatore Agrario33/2015

DIFESA DELLE COLTURE

Page 14: AGROFARMACI: NOVITÀ PER PATENTINO ED · PDF fileNOVITÀ PER PATENTINO ... nel corso di un’attività professionale, compresi gli operatori e i tecnici, gli im-prenditori e i lavoratori

dell’imballaggio unico. ● Quando un collo comprende un im-

ballaggio esterno e uno interno, non-ché un eventuale imballaggio inter-medio e l’imballaggio esterno è con-forme alle disposizioni in materia di etichettatura, previste dalle norme per il trasporto di merci pericolose, l’im-ballaggio interno e l’eventuale imbal-laggio intermedio sono etichettati in conformità del presente regolamento. Anche l’imballaggio esterno può esse-re etichettato conformemente al pre-sente regolamento. Nei casi in cui il pittogramma o i pittogrammi di peri-colo previsti dal presente regolamento si riferiscono allo stesso pericolo con-templato dalle norme per il trasporto di merci pericolose, il pittogramma o i pittogrammi di pericolo previsti dal presente regolamento possono non fi -gurare sull’imballaggio esterno.

● Quando l’imballaggio esterno di un collo non è soggetto alle disposizioni in materia di etichettatura previste dalle norme per il trasporto di merci pericolose, sia l’imballaggio esterno sia quello interno, nonché l’eventuale imballaggio intermedio, sono etichet-tati conformemente al presente regola-mento. Tuttavia, se l’imballaggio ester-no permette di vedere chiaramente l’etichettatura dell’imballaggio inter-no o di quello intermedio, l’imballag-gio esterno può non essere etichettato. ● I colli unici conformi alle disposizioni

in materia di etichettatura previste dal-le norme per il trasporto di merci peri-colose sono etichettati conformemente alle disposizioni del presente regola-mento e alle norme in materia di tra-sporto delle merci pericolose. Nei casi in cui il pittogramma o i pittogrammi di pericolo previsti dal presente regola-

mento si riferiscono allo stesso pericolo contemplato dalle norme in materia di trasporto di merci pericolose (Allegato I) il pittogramma o i pittogrammi di pe-ricolo previsti dal presente regolamen-to possono non fi gurare.

Le schede di sicurezza (SDS)

L’applicazione del CLP non modifi ca gli obblighi di fornitura della Scheda dati di sicurezza (SDS), che rimango-no invariati.

Tutti gli agrofarmaci immessi sul mercato con etichetta CLP prima del 1° giugno 2015 saranno accompagna-ti da una SDS riportante entrambi le classifi cazioni (sia secondo CLP sia secondo DPD).

Per questi prodotti è previsto un pe-riodo transitorio di 2 anni (fi no al 31 maggio 2017), in cui tale formato della SDS – dove compare la classifi cazione anche secondo la DPD – potrà essere comunque utilizzato, a patto che non intervengano modifi che registrative che prevedono l’obbligo di etichetta-tura e reimballaggio o revisioni.

A partire dal 1° giugno 2015 la SDS dovrà, invece, essere compilata con i riferimenti e le classifi cazioni previ-sti dal CLP. Le schede dati di sicurezza vengono aggiornate tempestivamente dal produttore ogni qualvolta ci siano nuove informazioni sui pericoli, sulle misure di gestione dei rischi o sulle autorizzazioni-restrizioni. Per questo motivo, le SDS devono riportare la da-ta di revisione, nella prima pagina, e i punti modifi cati devono essere resi fa-cilmente identifi cabili; oppure il moti-vo della revisione deve essere riportato nella sezione 16: Altre informazioni.

Ogni soggetto della fi liera ha l’obbli-go di fornire al destinatario la nuova versione, se quest’ultimo ha acquista-to la sostanza o la miscela nei dodici mesi precedenti.

Aggiornamenti sono richiesti anche ogni qualvolta viene modifi cato un da-to contenuto nelle SDS o la normativa relativa lo richiede.

A oggi non vengono considerate più valide le SDS con data antecedente al 1° dicembre 2010, data di entrata in vigore dell’Allegato I del regolamento (UE) 453/2010, in quanto risulta sca-duto anche il periodo transitorio.

Acquisto di agrofarmaci

L’attuale normativa in materia di ac-quisto di agrofarmaci (articolo 25 del dpr 290/2001) prevede che i prodotti classifi cati molto tossici, tossici o no-civi possano essere venduti per l’im-piego diretto, per sé o conto terzi, sol-tanto a soggetti muniti dell’apposita autorizzazione (patentino).

Considerando che non è sempre pos-sibile una conversione diretta tra la classifi cazione DPD e la nuova classi-fi cazione CLP:

● il patentino diventerà obbligatorio per tutti gli utilizzatori professionali solo a partire dal 26 novembre 2015 (in base a quanto previsto dal dlgs 150/2012, attuazione della direttiva sull’uso sostenibile degli agrofarmaci);

● la Scheda dati di sicurezza fi no al 31 maggio 2015 riporterà la doppia clas-sifi cazione (DPD e CLP), non esiste una specifi ca previsione normativa;

● la posizione di Agrofarma (l’Associa-zione nazionale delle imprese di agro-farmaci), in attesa di un opportuno e risolutivo chiarimento da parte delle autorità competenti, è che fi no alla data del 31 maggio 2015 (salvo l’e-saurimento delle scorte dei prodotti già immessi sul mercato), in caso di commercializzazione di prodotti con etichetta CLP, si faccia riferimento al-la Scheda dati di sicurezza (SDS) per la gestione delle attività di vendita/acquisto.

a cura di Agrofarma

Per commenti all’articolo, chiarimenti o suggerimenti scrivi a:[email protected]

14 33/2015supplemento a L’Informatore Agrario •

DIFESA DELLE COLTURE

Page 15: AGROFARMACI: NOVITÀ PER PATENTINO ED · PDF fileNOVITÀ PER PATENTINO ... nel corso di un’attività professionale, compresi gli operatori e i tecnici, gli im-prenditori e i lavoratori

ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE

New Holland CR10.90: the biggest CR combine10 mesi fa 31.210 visualizzazioni

New Holland presented in the fi eld the new combine New Holland CR10.90: the fi rst combine...

Agritechnica 2013: overview of machinery1 anno fa 28.031 visualizzazioni

The great variety of Agritechnica 2013: the video of the fi rst three days of exhibition...

E MOLTI ALTRI ANCORA...

Round baler McHale V660: test in campo1 anno fa 13.741 visualizzazioni

Su erba medica e paglia da fru-mento abbiamo testato la McHale V660: rotopressa a camera...

Lamborghini Nitro 130 VRT, Spark e Mach: the new series 20141 anno fa 81.019 visualizzazioni

Lamborghini ha presentato, lo scorso 2 ottobre 2013...

Laverda AL Quattro, M410LCI e M300Mcs at work1 anno fa 15.069 visualizzazioni

Lo scorso 15 giugno 2013 Laverda ha festeggiato i 140 anni dalla fondazione mettendo al lavoro...

Telescopico Merlo TF38.10 TT CVTronic: test in campo5 mesi fa 8.890 visualizzazioni

Al lavoro con il telescopico(telehandler) Merlo Turbofarmer TF38.10 TT CVTronic CS-120...

Fendt 1000 Vario: the fi rst offi cialpresentation11 mesi fa 1.201.379 visualizzazioni

The Fendt 1000 Vario has been offi cially showed last 7th of July during the Fendt Press Conference in Neuschwanstein Castle (Germany).

152 VIDEO

5.003 ISCRITTI

3.302.912 VISUALIZZAZIONI COMPLESSIVE

www.youtube.com/madmacchineagricole

Page 16: AGROFARMACI: NOVITÀ PER PATENTINO ED · PDF fileNOVITÀ PER PATENTINO ... nel corso di un’attività professionale, compresi gli operatori e i tecnici, gli im-prenditori e i lavoratori

OVISNIGRA

AtchFav

I Futti enza i att e a e

Agricoltura sostenibile certo, ma che sia sostenibile fare agricoltura. Migliaia di agricoltori italiani ogni giorno lavorano per produrre cibo, presidiando con la propria attività il

territorio e preservando il paesaggio. Sostenere l’attività agricola non significa solo favorire la disponibilità di alimenti ma anche salvaguardare la nostra bella Italia. Contribuire alla continuità del settore agricolo, attraverso la fornitura di indispensabili e qualificati strumenti di lavoro quali sono gli agrofarmaci, è per Chimiberg motivo di vanto. Perché tutti possano godere dei buoni frutti, senza bugie ed inganni.

Scopri Una storia tutta Italiana su:www.chimiberg.com/unastoriatuttaitaliana/

Marchio di Diachem S.p.A.

AltroCheFavole_2015_InfAgrario210x287_IT_QR.indd 1 25/02/2015 11.24.21