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Corso di laurea magistrale in Giurisprudenza A.A. 2007-2008 D iritto del lavoro Corsi A-L / M-Z Proff. Bruno Caruso Anna Alaimo

Corso di laurea magistrale in Giurisprudenza A.A. 2007-2008 D iritto del lavoro

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Corso di laurea magistrale in Giurisprudenza A.A. 2007-2008 D iritto del lavoro. Corsi A-L / M-Z Proff. Bruno Caruso Anna Alaimo. - I - Oggetto e funzione del diritto del lavoro: tradizione e rinnovamento. LA BIPARTIZIONE CONVENZIONALE DEL DIRITTO DEL LAVORO. - PowerPoint PPT Presentation

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Corso di laurea magistrale inGiurisprudenza

A.A. 2007-2008

Diritto del lavoro

Corsi A-L / M-Z

Proff. Bruno CarusoAnna Alaimo

- I -

Oggetto e funzione del diritto del lavoro:

tradizione e rinnovamento

LA BIPARTIZIONE CONVENZIONALE DEL DIRITTO DEL LAVORO

La regolamentazione del La regolamentazione del rapporto individuale di rapporto individuale di

lavorolavoro La disciplina delle relazioni La disciplina delle relazioni

collettive di lavorocollettive di lavoro

Il diritto del lavoro agisce, dunque, su due livelli di relazione

1) quello dei rapporti di lavoro in senso proprio (tra datori di lavoro e singoli lavoratori)

2) quello delle relazioni collettive che si stabiliscono “alla periferia” dei rapporti di lavoro per la difesa e la rappresentanza degli interessi contrapposti del gruppo dei lavoratori e degli imprenditori (la disciplina dei sindacati e della relativa attività; della rappresentanza dei lavoratori nell’impresa; dei conflitti collettivi di lavoro e, dunque, dello sciopero, della contrattazione collettiva)

“Diversità” e “autonomia” del diritto del lavoro rispetto al diritto

privato

Dal punto di vista scientifico e didattico il Diritto del lavoro è stato, in una prima fase, concepito come una parte del diritto dei privati, secondo la classica tripartizione tra diritto civile - commerciale - lavoro.

Applicate senza correttivi ai rapporti di lavoro, le logiche del diritto privato non

sono, tuttavia, apparse sufficienti

a garantire un equilibrio sostanziale

nel rapporto contrattuale di

scambio tra lavoro e retribuzione

Il diritto del lavoro come risposta

dell’ordinamento ad un’evidente

situazione di disparità tra le parti

di un contratto privatistico

La diversità del diritto del lavoro rispetto al diritto comune dei

contratti. Due esempi:

La nullità che produce effetties: le prestazioni di fatto (2126 c.c.)

La corrispettività attenuataes: le sospensioni del rapporto (2110 c.c.)

“Diversità” e “autonomia” del diritto del lavoro rispetto al diritto

privato

A CHI/COSA SERVE IL DIRITTO DEL LAVORO?

Il diritto del lavoro (in senso stretto) disciplina i rapporti contrattuali aventi ad oggetto una

prestazione lavorativa finalizzata alla percezione di un corrispettivo e la cui

disciplina è posta principalmente dalla legge

Il diritto del lavoro e i suoi connotati originari: la tutela del contraente

debole

Il diritto del lavoro e i suoi connotati originari: la tutela del contraente

debole

L’implicazione della persona del lavoratore nel rapporto di lavoro – e cioè nella prestazione dedotta in contratto – è il dato che caratterizza e distingue il rapporto

di lavoro da tutti gli altri vincoli di contenuto patrimoniale regolati

dal diritto privato

“Se tutti gli altri contratti riguardano l’avere delle parti, il contratto di lavoro

riguarda ancora l’avere per

l’imprenditore, ma l’essere per il lavoratore”

(F. Santoro Passarelli)

Il diritto del lavoro e le sue finalità

…quelle tradizionali:

1) la tutela della persona del lavoratore,

contraente debole

…e quelle più recenti e ulteriori:

2) l’equilibrato contemperamento tra

esigenze di produttività e di efficienza delle

imprese nell’economia globale

3) La creazione di nuova occupazione: il cd. diritto del mercato del lavoro

Entrambe le anime convivono nell’odierno diritto del lavoro

La tutela del contraente debole come ispirazione tuttora caratterizzante

del diritto del lavoro, pur in presenza dell’emergere

di finalità ulteriori

… tale finalità spiega la tecnica legislativa che ha, per lungo

tempo, contraddistinto il diritto del lavoro:

la norma di legge inderogabile

Tutto il diritto del lavoro è tradizionalmente

contraddistinto da questa tecnica (la norma di legge è

inderogabile da parte dell’autonomia individuale e collettiva; essa, cioè,

limita l’autonomia privata individuale e collettiva)

Una delle prime previsioni di inderogabilità della disciplina lavoristica:

la legge sull’impiego privato del 1924…

…le cui norme avrebbero dovuto osservarsi malgrado ogni patto

contrario, salvo il caso di particolari convenzioni o di usi più favorevoli all’impiegato e salvo il caso che il decreto ne consentisse la deroga

consensuale(art. 17)

Esempi di norme inderogabili:

-Il divieto di mutamento unilaterale in pejus delle mansioni del lavoratore (art. 2103, c. c.)

- Il diritto al riposo settimanale e alle ferie annuali (art. 2109 c.c.; art. 10, d.lgs. 66/2003)

- Il diritto alla sospensione del rapporto di lavoro nei periodi di malattia, gravidanza,

puerperio, servizio militare (artt. 2110-2111 c.c.)

La diffusione della norma inderogabile ha segnato il nostro diritto del lavoro fino a rovesciare il principio generale della libertà di

determinazione del contenuto contrattuale sancito dall’art. 1322

c.c.

L’inderogabilità: ragioni e connotati del diritto del

lavoro

Ragioni: La debolezza

contrattuale del lavoratore subordinato

la situazione di disparità sostanziale dei contraenti

l’esigenza di interventi protettivi immodificabili dalla autonomia privata, tanto individuale, quanto collettiva

Connotati: La legge diviene fonte

eteronoma di standards di tutela non “riducibili” dalle parti (ma solitamente modificabili in senso migliorativo per il lavoratore)

Il diritto del lavoro appare, perciò, contraddistinto, per una lunga fase, dal cd. “garantismo rigido”(questa caratteristica è tipica delle norme del codice civile e delle leggi della successiva fase post-costituzionale)

L’inderogabilità: una norma chiave

L’art. 2113 c.c.Legge e contratto

collettivo comefonti di dirittiindisponibili

Le rinunzie e le transazioniche hanno per oggetto diritti

del prestatore di lavoro derivantida disposizioni inderogabili della legge o dei contratti collettivi (…)

non sono valide

es.: congedo di maternità (cinque mesi)

ex art. 2, 1° c., d. lgs. 151/2001 T.U. delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno

della maternità e della paternità

Le matrici storiche del diritto del lavoro

Le prime norme riconducibili a questa branca dell’ordinamento sono rappresentate

dalla cd. “legislazione sociale” norme di ordine pubblico su alcuni aspetti

particolarmente gravosi delle condizioni di lavoro o su rapporti di lavoro di soggetti socialmente deboli -

fine XIX secolo(leggi del 1886 e del 1902 sulla tutela del lavoro dei fanciulli e

delle donne; primi interventi in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro: l. 80/1898; l. n. 489 del

1907 sul riposo settimanale e festivo)

hanno come referente una particolare categoria sociale: quella dell’ operaio degli opifici industriali

Il codice civile del 1865 e i principi dell’individualismo

liberale

Si ignora ancora il fenomeno del lavoro degli operai nell’industria come fenomeno

sociale rilevante e si riconduce il lavoro prestato a favore di altri allo

schema della locazione (art. 1568: il contratto di locazione ha per

oggetto le cose o le opere;art. 1570: la locazione delle opere è un contratto, per cui

una delle parti si obbliga a fare per l’altra una cosa mediante la pattuita mercede;

art. 1628: nessuno può obbligare la propria opera all’altrui servizio che a tempo determinato o per una determinata impresa )

La successiva evoluzione storica del Diritto del lavoro

I - La incorporazione del diritto del lavoro nel codice civile

(artt. 2094 e ss.c.c.) II - La “costituzionalizzazione”

dei suoi principi fondamentali III - Il diritto del lavoro post-

costituzionale: le “leggi speciali” (alcune delle quali di vitale importanza: l. 604/66; L. 300/70 etc…)

I - La disciplina del lavoro nel libro V del codice civile

La disciplina del lavoro subordinato

La disciplina del lavoro autonomo

nel titolo II: “Del lavoro nell’impresa”

nel titolo III: “Del lavoro autonomo”

stretto nesso tra disciplina dell’impresa e disciplina del lavoro subordinato (art. 2239 c.c. sul lavoro subordinato fuori dell’impresa)

La disciplina del lavoro nel codice civile

Premessa: diversamente che in altri ordinamenti, non è mai

esistito, in Italia, un

codice del lavoro L’unico tentativo di

sistemazione organica è

rappresentato dall’inserimento

delle norme sul lavoronel libro V del codice

civile

La concezione corporativa dei rapporti di produzione e lavoro:

la collaborazione istituzionale tra capitale e lavoro nell’ ”interesse unitario

dell’economia nazionale” (art. 2085). I lavoratori subordinati come

“collaboratori” dell’imprenditore

La codificazione civile del 1942

La regolamentazione del rapporto di lavoro subordinato non è più limitata alla categoria degli

impiegati(la precedente legge sull’impiego privato: r.d.l.

13/11/1924, n. 1825, conv. nella l. 562/1926) La tripartizione (ora quadripartizione:

l. n. 190/1985) dell’art. 2095 c.c.

La disciplina del lavoro subordinato nel codice civile

(artt. 2094-2134)

Ratio dell’inserimento delle norme sul

lavoro nel libro V……e non nel libro

IV (su obbligazioni

e contratti)

Una norma chiave:

L’art. 2094 c.c.:

Prestatore di lavoro subordinato“E’ prestatore di lavoro subordinato chi si

obbliga mediante retribuzione a collaborare nell’impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione

dell’imprenditore”

II-La “costituzionalizzazione”

del diritto del lavoro1) Il rapporto di lavoro è uno dei pochi

rapporti interprivati di cui si occupa la Costituzione

2) Quest’ultima contrappone alla concezione a-conflittuale e

organicistica dei rapporti di lavoro presente nel codice civile una

prospettiva dei rapporti tra capitale e lavoro incentrata sul riconoscimento di una contrapposizione di interessi (cfr.

gli artt. 39 e 40 Cost.) Biagi (2002)

La “costituzionalizzazione”

del diritto del lavoro

“Abbandonata la tradizionale neutralità, il diritto del lavoro si raccorda direttamente al

modello di sistema economico configurato dalla

costituzione” (Ghera)

...segue: il lavoro nella ...segue: il lavoro nella CostituzioneCostituzione (Principi fondamentali e (Principi fondamentali e

Titolo III della Titolo III della

Parte I) Parte I) Art. 1 - Fondata sul lavoro Art. 4 - Riconoscimento del diritto sociale al lavoro Art. 35 - La Repubblica tutela il lavoro in tutte le

sue forme e applicazioni Art. 36 - Diritto ad una retribuzione proporzionata al

lavoro e sufficiente a garantire una esistenza libera e dignitosa. Diritto alle ferie annuali

Art. 37 – Parità retributiva tra donne e uomini e tra lavoratori maggiorenni e lavoratori in minore età

Art. 38 – Diritto alla previdenza e all’assistenza sociale

Artt. 39 e 40 - rapporti collettivi di lavoro (libertà sindacale e contrattazione collettiva, sciopero)

Altre norme costituzionali “chiave” per il diritto del

lavoro:

I - Il comma 2 dell’art. 3 Cost.:Proprio perché il costituente era cosciente del

fatto che i cittadini non sono di fatto pienamente uguali, ha sentito il bisogno di

affidare allo Stato il compito di rimuovere gli ostacoli che impediscono “l’effettiva

partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale

del Paese”

IL COMMA 2 RICONOSCE IMPLICITAMENTE CHE – IN ASSENZA DI INTERVENTI CORRETTIVI - IL COMMA 1 RISCHIA DI RIMANERE UNA MERA

AFFERMAZIONE DI PRINCIPIO

Altre norme costituzionali “chiave” per il diritto del

lavoro:

II- Il comma 2 dell’art. 41:L’iniziativa economica privata non

può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà,

alla dignità umana.

III La fase post-costituzionale del Diritto del

lavoro Le numerose leggi speciali e la cd. “formazione

alluvionale” del diritto del lavoro post-costituzionale La connotazione fortemente protettiva e garantista di

queste leggi:Esempi:

La l. 264 del 1958 sul lavoro a domicilio La l. 230 del 1962 (sull’uso limitato del contratto a

tempo determinato) ora abrogata dal d. lgs. 368/2001 La l. 1369 del 1960 sul divieto di intermediazione nel

rapporto di lavoro (ora abrogata dal d. lgs. n. 276/2003) La l. 604 del 1966 sul principio di causalità del recesso

del datore di lavoro La l. n. 300 del 1970 (cd. Statuto dei lavoratori): le due

anime dello Statuto La l. n. 533 del 1973 sul processo del lavoro

Legisla-zione

anti-fraudolenta

Il diritto del lavoro e i suoi mutamenti (dagli anni ’80 al

nuovo millennio)

Rispetto a questa configurazione tradizionale del diritto del lavoro (tutela

del contraente debole, inderogabilità delle norme di legge etc…) cominciano a farsi strada – a partire dagli anni ’80 – alcune

nuove tendenze

Il diritto del lavoro tradizionale

presupponeva un modello di economia, di

organizzazione del lavoro, di

professionalità, di società ormai tramontato

Il dialogo tra diritto del lavoro e scienze sociali:

economia e sociologia del lavoro

La connessione tra diritto del lavoro

e processi sociali ed economici

Come cambia l’identità del diritto del lavoro tradizionale I quattro pilastri del diritto del lavoro

e il loro dissolvimento: Lo Stato-nazione La grande fabbrica La piena occupazione La rappresentanza generale dei

lavoratori attraverso il sindacalismo confederale tendenzialmente unitario

Saggio di Massimo D’Antona, “Diritto del lavoro di fine secolo: una crisi di identità?” (letture integrative)

Le conseguenze sul diritto del lavoro

La riorganizzazione del lavoro può essere assimilata ad una

disorganizzazione della legislazione del lavoro (S.

Simitis)

La transizione in atto:verso un diritto del lavoro

adeguato al nuovo contesto

Verso quale funzione?

Con quali soluzioni?

Diritto del lavoro e flessibilità

Già negli anni ’80 si comincia a parlare in termini di “diritto del lavoro della flessibilità”Dal “garantismo rigido” al

“garantismo flessibile”

La legislazione degli anni ’80 e ’90: le forme flessibili di impiego

della manodopera

La l. n. 863/1984: part-time e contratti di formazione-lavoro

L’art. 23 della l. n. 56/1987 (ampliamento delle ipotesi di ricorso legittimo ai contratti di lavoro a tempo determinato)

La l. n. 196/1997 (cd. “Pacchetto Treu” sull’occupazione): il lavoro interinale tramite agenzia

La flessibilità “normata” o controllata dall’autonomia

collettiva: il ruolo del sindacato

Esempi: la facoltà di ampliamento delle ipotesi di legittima

apposizione del termine al contratto di lavoro (art. 23, l. n. 56/1987) riconosciuta ai contratti collettivi

la riduzione dell’orario di lavoro (e della retribuzione) attraverso contratti di solidarietà difensivi (l. 863/1984, art. 1)

la previsione di clausole elastiche per i contratti di lavoro part-time (art. 3, comma 7, lgs. n. 61/2000 vecchio testo)

La flessibilità controllata

dall’autonomia collettiva: il ruolo del sindacato

si realizza attraverso la regolazione consensuale e, dunque, il consenso delle parti sociali

La dimensione sovranazionale

Il diritto sociale comunitario

…e il processo di comunitarizzazione

dell’ordinamento nazionale(rinvio)

…e quella locale Federalismo e diritto del lavoro La riforma del titolo V Cost. Il nuovo testo dell’art. 117 Cost.: Le due espressioni chiave: “tutela e sicurezza del

lavoro” e “ordinamento civile”

Materie devolute alla potestà legislativa concorrente delle Regioniinterferenti con il Diritto del lavoro:

• tutela e sicurezza del lavoro• formazione professionale

• previdenza complementare e integrativa

Crisi del (e critiche al) diritto del lavoro

tradizionale Il diritto del lavoro

sarebbe fonte di rigidità e di costi eccessivi per le imprese

La tesi del diritto del lavoro responsabile della disoccupazione

Tendenze assunte dal diritto del lavoro nella

precedente legislatura

Il Libro Bianco sul mercato del lavoro in Italia (ottobre 2001): ampio documento programmatico del Governo contenente una serie di proposte ad ampio raggio sui rapporti individuali e collettivi di lavoro, sui servizi all’impiego, sulle tipologie contrattuali

Il Patto per l’Italia del luglio 2002 La legge n. 30 del 2003 Il d. lgs. n. 276 del 2003

Dal diritto del lavoro al “diritto dell’impiego”

Recente tendenza del diritto del lavoro a creare nuove occupazioni

ovvero a realizzare una politica attiva dell’occupazione soprattutto

attraverso la creazione di nuove figure contrattuali diverse dal tipo

generale del contratto a tempo pieno e indeterminatoDal diritto del rapporto di lavoro al diritto

del mercato del lavoro

Conseguenza: poderoso aumento delle norme che hanno ad oggetto la promozione

dell’occupazione

Il diritto del lavoro – non solo in Italia, ma anche in molti Paesi dell’UE - si è fatto veicolo di promozione dell’occupazione e - a scapito del tipo più tradizionale di norme, garantistiche ed inderogabili – ha incorporato, al suo interno, un ampio corpus di norme riguardanti l’occupazione e l’impiego (es. importanti, per l’Italia, la legge sul lavoro interinale (l. n. 196/97), la nuova disciplina del part-time (d. lgs. n. 61 del 2000) e del contratto a termine (d. lgs. n. 368/2001), la riforma cd. Biagi (l. n. 30/2003 e d. lgs. n. 276/2003)

La perdita di centralità del contratto di lavoro a tempo

pieno e indeterminato

E’ una delle conseguenze più vistose delle tendenze descritte

ed, in particolare, della legislazione che promuove

l’occupazione

Dal diritto del lavoro al diritto dei lavori