Corso di diritto tributario Prof.ssa Buccico C. IVA 23/25
novembre 2011
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IVA LIVA un tributo indiretto che non colpisce direttamente la
capacit contributiva del soggetto nelle forme tipiche (patrimonio o
reddito), bens una manifestazione che indirettamente rivela
lesistenza di ricchezza: vale a dire IL CONSUMO Limposta sul valore
aggiunto stata creata in sede europea, ed stata introdotta
successivamente negli Stati membri dellUnione attraverso due
Direttive (n. 67/227 e n. 67/228).
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IVA Le due Direttive (67/227 e 67/228) inaugurano il primo
periodo transitorio caratterizzato, nel momento del recepimento
nelle legislazioni nazionali, da un significativo margine di libert
nella determinazione delle aliquote, dallindividuare il fatto
generatore dellimposta e nelleffettuazione delloperazione. LItalia
avvi liter legislativo di recepimento delle Direttive attraverso la
legge delega per la riforma tributaria (legge 9 ottobre 1971 n.
825) che port allemanazione del D.P.R. n. 633/1972 norma che
contiene la disciplina delliva
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IVA Nel processo di omogeneizzazione delle norme IVA tra gli
Stati comunitari, viene emanata la fondamentale Direttiva 77/388 in
data 17 maggio 1977 (c.d. VI direttiva) che nellottica di
armonizzazione delle legislazioni ottica nazionali, riduce
enormemente il margine di libert precedentemente riconosciuto agli
Stati membri nella fase di recepimento dei provvedimenti
comunitari. La disciplina comunitaria del tributo ora racchiusa
nella Direttiva 2006/112/CE e nelle Direttive 2008/8/CE del
12.02.2008, 2008/9/CE del 12.02.2008 e 2008/117/CE del 16.12.2008
(cd. Vat- Package) In sede di interpretazione e applicazione della
normativa IVA va fatto sempre riferimento all'orientamento che si
formato in sede comunitaria Le disposizioni della sesta direttiva
77/388/CEE e la interpretazione della Corte di Giustizia CE
prevalgono sul diritto nazionale e costituiscono strumenti
vincolanti nell'interpretazione delle disposizioni interne
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IVA LIVA E UNIMPOSTA PLURIFASE (applicata non una sola volta ma
a pi fasi del processo produttivo) NON CUMULATIVA (il tributo
dovuto in ciascuna fase non si somma agli altri) Tra i diversi
metodi adottabili per tassare il valore aggiunto, fu scelto il
meccanismo della detrazione imposta da imposta LIGE, (limposta che
si applicava prima dellintroduzione dellIVA) viceversa, gravava su
ogni entrata di denaro realizzata per effetto della cessione di
beni o prestazione di servizi, e si traduceva perci in
unimposizione definita plurifase cumulativa a cascata: e ci perch
ad ogni passaggio veniva colpito lintero valore del bene o servizio
scambiato, senza consentire la detrazione dellimposta pagata sui
passaggi precedenti.
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IVA LIVA cos denominata non perch il valore aggiunto
costituisca la base imponibile, ma perch, per effetto della
detrazione, il tributo, ha come oggetto economico il valore
aggiunto che ogni soggetto del processo economico e produttivo
aggiunge al prezzo del bene o servizio Laltro fondamentale
principio dellIVA oltre il meccanismo della detrazione imposta da
imposta, quello della neutralit del tributo rispetto il numero dei
passaggi. L imposta per i soggetti passivi neutrale, perch
recuperano l imposta sugli acquisti acquisendo un credito d imposta
verso lo Stato, e recuperano l imposta dovuta allo Stato grazie al
diritto di rivalsa verso coloro che acquistano i suoi beni o
servizi.
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IVA LIVA una imposta indiretta sui consumi che presenta le
seguenti caratteristiche: plurifase: nel senso che si applica a pi
fasi del processo produttivo distributivo; E neutrale: ossia
indifferente al numero dei passaggi. Questo meccanismo si realizza
perch ad ogni passaggio limposta si applica sul corrispettivo del
bene o servizio, ma dallimposta applicata alla massa dei
corrispettivi si detrae limposta dovuta sugli acquisti. Ecco perch
limposta colpisce, in definitiva, il valore aggiunto. E
trasparente: in quanto in qualsiasi fase del ciclo produttivo noto
il carico fiscale; proporzionale con aliquote differenziate: in
quanto viene applicata in proporzione al valore aggiunto ed in base
alle diverse aliquote che hanno lo scopo di differenziare lonere
fiscale secondo il carattere di pi stretta necessit dei beni
colpiti; Gravante sul consumatore finale che risulta essere
pertanto il soggetto inciso, in quanto questi, a differenza di ogni
esercente arte o professione, non potr detrarre limposta pagata
sugli acquisti.
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IVA Art. 1 D.P.R. N. 633/1972 LIVA si applica sulle cessioni di
beni e le prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello
Stato nellesercizio di imprese o nellesercizio di arti o
professioni e sulle importazioni d a chiunque effettuate
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IVA MECCANISMO APPLICATIVO: Il fornitore deve addebitare al
cliente il tributo, proporzionale al corrispettivo contrattuale, e
a sua volta deve versarlo all'erario, al netto del tributo da lui
stesso corrisposto ai propri fornitori; l'IVA corrisposta ai
fornitori di beni e servizi acquistati nell'esercizio di imprese,
arti o professioni, pu infatti essere detratta dall'IVA sulle
operazioni attive, col diritto al rimborso di eventuali
eccedenze.
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IVA Contribuenti di fatto: chi sopporta economicamente il
tributo (CONSUMATORI FINALI). Contribuenti di diritto (IMPRENDITORI
E PROFESSIONISTI): non subiscono in via di principio alcun onere ma
la legge affida loro il compito di procedere allapplicazione ed
alla riscossione del tributo.
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IVA I presupposti dellIVA : Presupposto oggettivo: Cessione di
beni (art. 2) - Prestazione di servizi (art. 3) Presupposto
soggettivo: Esercizio di imprese (art. 4) - Esercizio di arti e
professioni (art. 5) Presupposto territoriale: Operazioni
effettuate nel territorio dello Stato (art. 7 e ss.)
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IVA Presupposto oggettivo Cessione di beni (art.2 D.P.R.
633/1972) Costituiscono cessione di beni gli atti a titolo oneroso
che comportano il trasferimento della propriet o di altro diritto
reale di godimento su beni di ogni genere. DUE SONO LE
CARATTERISTICHE CHE CONTRADDISTINGUONO LE CESSIONI DEI BENI: UN
ATTO AVENTE EFFETTO TRASLATIVO, OVVERO IL TRASFERIMENTO DEI
DIRITTI; LONEROSITA DELLATTO MEDESIMO. TALE REQUISITO PRESSUPONE
LESISTENZA DI UN CONTROPRESTAZIONE SUSCETTIBILE DI VALUTAZIONE
ECONOMICA.
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IVA Le cessioni di beni assimilate e quelle escluse In deroga
alle regole generali vi sono operazioni che non presentano uno dei
requisiti delle cessioni, ma sono assimilate alle cessioni, ed
operazioni che, pur presentando i requisiti delle cessioni non sono
considerate tali (cessioni escluse). Sono operazioni assimilate
alle cessioni: 1.Vendite con riserva di propriet; 2.Le cessioni a
titolo gratuito di beni la cui produzione rientri nellattivit
propria dellimpresa, (esclusi i casi in cui il bene ceduto ha un
valore inferiore a 25,82 Euro e non oggetto dellattivit di impresa)
3.Lautoconsumo 4.Assegnazioni delle societ ai soci. Sono invece
operazioni escluse dalle cessioni quelle operazioni che non si
collocano nella gestione ordinaria dellimpresa, ma nellambito di
quella straordinaria, come ad es. i conferimenti dazienda;
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IVA Le prestazioni di servizio, quelle assimilate e quelle
escluse AI SENSI DELLART. 3 DEL DPR 633 DEL 72, costituiscono
prestazioni di servizi le prestazioni verso corrispettivo
dipendenti da contratti d'opera, appalto, trasporto, mandato,
spedizione, agenzia, mediazione, deposito e in genere da
obbligazioni di fare, di non fare e di permettere quale ne sia la
fonte. Costituiscono inoltre prestazioni di servizi, se effettuate
verso corrispettivo: 1.Le concessioni di beni in fitto o noleggio e
simili, 2.Le cessioni di contratti in genere 3.Le cessioni,
concessioni, licenze relative ai diritti dautore, marchi, ecc.
4.Prestazioni di servizi gratuite, destinate al consumo personale
dellimprenditore o ad altre finalit estranee allimpresa se di
valore superiore a 25,82 Euro 5.Le somministrazioni di alimenti e
bevande 6.I prestiti in denaro
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IVA Le prestazioni di servizio escluse Ipotesi di prestazioni
escluse: Prestiti obbligazionari; le cessioni, concessioni, licenze
e simili relative a diritti d'autore effettuate dagli autori e loro
eredi o legatari; 3. le prestazioni di mandato e di mediazione
relative ai prestiti obbligazionari 4. Cessioni di contratti che
hanno per oggetto beni la cui cessione esclusa da imposta ( es.
denaro).
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IVA Presupposto soggettivo Esercizio di impresa (art. 4 d.p.r
633/1972) Per esercizio di impresa si intende lesercizio in forma
abituale, anche se non esclusiva, delle attivit commerciali o
agricole di cui agli artt. 2135 e 2195 c.c. anche se non
organizzate in forma di impresa nonch le attivit che, pur non
rientranti in quelle individuate dallart. 2195 c.c., sono comunque
organizzate in forma di impresa. Ai fini IVA sono considerate in
ogni caso imprenditoriali le operazioni effettuate da societ ed
enti commerciali.
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IVA Presupposto soggettivo Esercizio di impresa (art. 4 d.p.r
633/1972) Per gli enti non commerciali si considerano effettuate
nellesercizio di impresa soltanto le cessioni di beni e le
prestazioni di servizi fatte nellesercizio di imprese commerciali o
agricole. Gli enti pubblici sono soggetti passivi dimposta quando
pongono in essere attivit economiche di tipo commerciale, non lo
sono per le attivit che esercitano in quanto pubbliche
autorit.
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IVA Presupposto soggettivo Esercizio di arte o professione
(art. 5 d.p.r 633/1972) Per esercizio di arte o professione si
intende lesercizio abituale, anche se non esclusivo, di qualsiasi
attivit di lavoro autonomo svolto da persone fisiche. Ci che si
richiede che lattivit sia svolta in modo autonomo (cio senza il
vincolo di subordinazione che connota il lavoro dipendente) e che
non vi siano i connotati dellimprenditorialit
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IVA Presupposto soggettivo Sono escluse: Operazioni occasionali
effettuate da persone fisiche e enti non commerciali (per le societ
e gli enti commerciali sussiste una presunzione assoluta di
svolgimento di attivit di impresa) Prestazioni di lavoro autonomo
occasionale Attivit di mero godimento/detenzione beni Attivit non
autonome (lavoro dipendente) Collaborazioni coordinate e
continuative
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IVA Presupposto territoriale La condizione essenziale perch le
cessioni di beni e le prestazioni di servizi siano considerate
imponibili che le stesse siano effettuate nel territorio dello
Stato. Per le cessioni di beni si ha riguardo al luogo dove ubicato
il bene (non rientrano ad es. le cessioni di beni che si trovano in
Stati esteri); Per le prestazioni di servizi si ha riguardo alla
residenza o al domicilio del soggetto che riceve la prestazione
(soggetto committente). Tale principio si applica a partire dal
1/1/2010 seguito della riforma operata dalla direttiva CE n.
8/2008. Precedentemente si aveva riguardo alla residenza o al
domicilio del soggetto che effettuava la prestazione di servizio
(prestatore)
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IVA
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Campo di applicazione ed operazioni escluse Lespressione campo
di applicazione dellIVA designa non solo larea delle operazioni
imponibili ma anche larea delle operazioni comunque rilevanti:
quindi importante individuare larea delle operazioni incluse ed
operazioni escluse dal campo di applicazione delliva. Le operazioni
ESCLUSE sono quelle che non hanno alcun rilievo ai fini
dellapplicazione dellimposta: non solo non comportano il sorgere
del debito dimposta, ma non determinano neppure obblighi formali
(fatturazioni, annotazioni), non incidono sul diritto di
detrazione, non rilevano ai fini del calcolo del volume di affari.
Le operazioni che invece rientrano nel campo di applicazione
delliva si distinguono in: 1.Operazioni imponibili; 2.Operazioni
non imponibili; 3.Operazioni esenti
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IVA Campo di applicazione ed operazioni escluse Le operazioni
imponibili comportano il sorgere del debito dimposta e
lapplicazione di tutto lapparato di regole che disciplinano il
tributo. Le operazioni non imponibili e quelle esenti non fanno
sorgere il debito dimposta, ma comportano gli stessi adempimento
formali delle operazioni imponibili (devono essere fatturate e
registrate, devono essere incluse nel calcolo del volume daffari,
etc.) Le operazioni esenti, a differenza delle operazioni non
imponibili, limitano il diritto alla detrazione.
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IVA Operazioni imponibili In tale categoria sono comprese
quattro operazioni: 1.Cessioni di beni (allinterno del territorio
nazionale); 2.Prestazioni di servizi; 3.Acquisti intracomunitari;
4.Importazioni da paese extraUE Sono le cessioni di beni e le
prestazioni di servizi effettuate nellesercizio di impresa, arte o
professione. Esse concorrono alla determinazione del volume di
affari del contribuente e pertanto: devono essere fatturate,
annotate nei registri IVA, dichiarate nella dichiarazione annuale.
Permettono un esercizio pieno del diritto di detrazione sullIVA
assolta sugli acquisti.
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IVA Operazioni non imponibili Ai sensi dellart. 8, 8 bis, 9 del
d.p.r. 633/1972 sono considerate operazioni non imponibili le
esportazioni, le operazioni assimilate alle cessioni
all'esportazione, - servizi internazionali o connessi agli scambi
internazionali. Le operazioni non imponibili non fanno sorgere il
debito dimposta. Esse concorrono alla determinazione del volume di
affari del contribuente e pertanto: devono essere fatturate,
annotate nei registri IVA, dichiarate nella dichiarazione annuale.
Permettono un esercizio pieno del diritto di detrazione sullIVA
assolta sugli acquisti.
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IVA Le operazioni esenti Non comportano il sorgere del debito
dimposta ma sono operazioni rientranti nel campo di applicazione
dellIVA, per cui comportano gli adempimenti formali richiesti per
le operazioni imponibili ( fatturazione, annotazione nei registri);
N.B. Non consentono la detrazione dellIVA assolta sugli acquisti.
Le ragioni che giustificano lesenzione sono di vario genere:
ragioni sociali (prestazioni sanitarie); ragioni di tecnica
tributaria. Esempi di operazioni esenti: 1.Operazioni relative alla
riscossione dei tributi; 2.Operazioni socialmente rilevanti
(prestazioni sanitarie, attivit educative e culturali, alcuni
servizi di pubblica utilit); 3.Esercizio di giochi e scommesse
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IVA Momento impositivo Data in cui si determina lesigibilit
dellimposta: data che rappresenta il dies a quo entro il quale
loperazione deve essere fatturata e registrata. Lesigibilit non da
riferirsi allimposta dovuta o da versare ma da riferirsi al momento
in cui unoperazione si considera effettuata, per cui per chi
effettua operazioni attive fa decorrere il termine per gli
adempimenti dovuti, per il compratore segna la nascita del diritto
alla detrazione.
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IVA Momento impositivo Le cessioni di beni si considerano
effettuate nel momento della stipulazione dellatto di trasferimento
se riguardano beni immobili e nel momento della consegna o della
spedizione se riguardano beni mobili. Le prestazioni di servizio si
considerano effettuate nel momento in cui pagato il corrispettivo.
Se anteriormente al verificarsi degli eventi indicati nei punti
precedenti sia emessa fattura, o sia pagato in tutto o in parte il
corrispettivo, l'operazione si considera effettuata, limitatamente
all'importo fatturato o pagato, alla data della fattura o a quella
del pagamento.
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IVA La base imponibile E costituita di regola dallammontare dei
corrispettivi contrattuali dovuti al cedente o al prestatore
secondo le condizioni contrattuali. Se non vi corrispettivo o in
natura si fa riferimento al valore normale. Sono compresi
nellimponibile oneri e spese inerenti lesecuzione, non concorrono a
formare la b.i. gli interessi moratori e le penalit in genere, il
valore normale dei beni cedui a titolo di sconto, abbuono in base
alle condizioni contrattuali, limporto degli imballaggi che devono
essere restituiti, le anticipazioni fatte in nome e per conto di
altri es. i rimborsi di spese fatte dal professionista in nome e
per conto del cliente.
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IVA Le aliquote Vi unaliquota normale (21%), una ridotta per i
generi di largo consumo (10%) e una ridottissima per i generi di
prima necessit (4%).
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IVA Il diritto di rivalsa La neutralit dellimposta per i
soggetti passivi garantita dallesercizio congiunto del diritto di
rivalsa e del diritto di detrazione. Il soggetto passivo che
effettua una cessione di beni o una prestazione di servizi
imponibile e che, perci, debitore d'imposta verso l'Erario, ha il
diritto di rivalersi nei confronti del cessionario o del
committente. Esercitare il diritto di rivalsa obbligatorio. Il
soggetto passivo deve esercitare la rivalsa, addebitando l'imposta
al cessionario o al committente. L'effettuazione di una operazione
imponibile determina, da un lato, un debito verso il Fisco del
soggetto passivo d'imposta; al tempo stesso, sorge per il soggetto
passivo il diritto di rivalersi nei confronti di chi acquista il
bene o il servizio. La rivalsa quindi, innanzitutto, un diritto di
credito: un credito del soggetto passivo dell'IVA, nei confronti
della controparte contrattuale, che si aggiunge, per effetto di
legge, al corrispettivo pattuito. Il credito sorge, in concreto,
dall'addebito dell'IVA nella fattura.
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IVA La rivalsa: obbligo o diritto? La rivalsa sia un diritto,
sia un obbligo. Il soggetto passivo IVA, quando effettua
unoperazione imponibile deve emettere fattura addebitando la
relativa imposta a titolo di rivalsa al cessionario o committente.
Lobbligo ha per oggetto non la rivalsa (intesa come esercizio del
diritto al credito) ma lemissione della fattura con addebito
dellimposta, quindi il soggetto passivo IVA ha lobbligo di
costituirsi creditore, quindi lobbligo riguarda non lesercizio del
credito di rivalsa ma la nascita di tale credito.
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IVA La rivalsa: obbligo o diritto? Allobbligo di far sorgere il
credito di rivalsa corrisponde, dal lato del cessionario o del
committente il diritto a ricevere la fattura con addebito
dellimposta: tale diritto funzionale allesercizio della detrazione.
Per ci la mancata emissione della fattura sanzionata.
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IVA Il diritto di detrazione Il diritto di detrazione un
diritto dei soggetti passivi, che deriva dall'imposta da essi
assolta o dovuta o ad essi addebitata a titolo di rivalsa in
relazione ai beni ed ai servizi importati o acquistati
nell'esercizio dell'impresa, arte o professione. Il diritto di
detrazione sorge nel momento in cui limposta a monte diventa
esigibile ed soggetto a decadenza: pu essere esercitato al pi tardi
con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello
in cui il diritto alla detrazione sorto ed alle condizioni
esistenti al momento della nascita del diritto medesimo.
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IVA Il diritto di detrazione La detrazione dellIVA sugli
acquisti richiede che vi sia inerenza, intendendo per inerenza il
rapporto tra lacquisto di un bene o un servizio e lo svolgimento di
attivit che danno diritto alla detrazione, se lacquisto si correla
ad altre attivit ( come le operazioni esenti) il diritto alla
detrazione escluso o limitato.
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IVA Il diritto di rivalsa e il diritto di detrazione: esempio
pratico Supponiamo che un soggetto passivo abbia effettuato in un
anno di imposta solo due operazioni commerciali: La prima di
acquisto per cui ha pagato una determinata merce 1.210 euro. Tale
importo pagato al proprio fornitore composto da 1000 e 210 che
limposta (21% su 1000) La seconda di vendita per cui ha ceduto lo
stesso bene ad euro 1512,50 di cui 1250 il valore della cessione e
262,50 (21% di 1250) lIVA che deve addebitare al proprio cliente
per lobbligo di rivalsa LIVA da versare allErario sar pari 52,50
che determinata quale differenza tra lIVA incassata sulla vendita
(262,50) e lIVA pagata sullacquisto che pu essere detratta in virt
del citato diritto alla detrazione (210).
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IVA Indetraibilit specifica Il risvolto del requisito
dellinerenza un complesso di regole che escludono o limitano il
diritto alla detrazione in base alla relazione tra operazioni di
acquisto ed operazioni attive non soggette ad imposta. In caso di
acquisti ad uso promiscuo, cio direttamente riferibili sia ad
operazioni attive soggette ad imposta che ad operazioni non
soggette detraibile la quota di imposta direttamente riferibile
allimpiego imponibile, non detraibile la quota riferibile ad un
utilizzo non soggetto ad imposta.
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IVA Pro-rata Quando non vi sono legami diretti tra acquisti e
specifiche operazioni attive che non sono soggette ad imposta e il
soggetto passivo ha effettuato sia operazioni che danno diritto
alla detrazione (imponibili e non imponibili) che operazioni che
non danno diritto alla detrazione (esenti/escluse) la detrazione
avverr secondo un calcolo forfettario che il legislatore ha
denominato pro rata, che si applica quando il contribuente pone in
essere operazioni esenti in modo sistematico Tale calcolo determina
una percentuale di detrazione che dovr essere applicata sul totale
dellIVA pagata sugli acquisti. La percentuale si determina ponendo
al numeratore tutte le operazioni che danno diritto alla detrazione
e al denominatore tutte le operazioni effettuate nellanno. Esempio
op. imp. 100; op. non imp. 50; op. es. 30. Il pro rata sar:
(150/180)*100= 83%. LIVA complessivamente pagata sugli acquisti
sar, quindi, detraibile nella misura dell83%.
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IVA Indetraibilit oggettiva e soggettiva Vi sono beni e servizi
per i quali risulta difficile stabilire la loro inerenza o la loro
utilizzazione nellattivit esercitata dal contribuente, per essi il
legislatore esclude in tutto o in parte la detraibilit dellIVA
presumendo la non inerenza (imposta concernente aerei, moto, navi,
spese di rappresentanza, spese per alberghi, locazione di
fabbricati ad uso abitativo). Gli enti non commerciali possono
detrarre soltanto liva relativa agli acquisti fatti nellesercizio
di attivit agricole o commerciali gestite in contabilit separata,
si presume che al di fuori di tali ipotesi tali enti figurano come
consumatori finali.
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IVA Gli obblighi del contribuente: la dichiarazione di inizio
attivit Il primo adempimento imposto ai contribuenti la
presentazione della dichiarazione di inizio dell'attivit: i
soggetti che intraprendono l'esercizio di un'impresa, arte o
professione devono farne dichiarazione al Fisco, il quale
attribuisce al neo- contribuente un "numero di partita IVA"
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IVA Gli obblighi del contribuente: la fattura Per ciascuna
operazione rientrante nel volume di affari IVA deve essere emessa
fattura. La fattura non obbligatoria, se non richiesta dal cliente,
per il commercio al minuto e per le attivit assimilate (dove
previsto lobbligo della ricevuta fiscale/scontrino). La fattura
deve essere datata e numerata in modo progressivo per anno solare e
deve indicare: I soggetti delloperazione con lindicazione delle
partite IVA; I corrispettivi e tutti gli altri elementi necessari
per la determinazione della base imponibile; Laliquota Lammontare
dellimposta La fattura pu essere emessa sia in forma cartacea, sia
in forma elettronica; la fattura cartacea si ha per emessa all'atto
della sua consegna o spedizione; la fattura elettronica all'atto
della sua trasmissione per via elettronica.
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IVA Gli obblighi del contribuente: la fattura La fattura emessa
al momento di effettuazione delloperazione. La fattura in formato
cartaceo compilata in due esemplari di cui uno consegnato o spedito
allaltra parte. Per le cessioni di beni la cui consegna o
spedizione risulti da documento di trasporto o da altro documento
idoneo a identificare i soggetti tra i quali e' effettuata
l'operazione la fattura e' emessa entro il giorno 15 del mese della
Repubblica 14 agosto 1996, n. 472 successivo a quello della
consegna o spedizione e contiene anche l'indicazione della data e
del numero dei documenti stessi. In tale caso, puo' essere emessa
una sola fattura per le cessioni effettuate nel corso di un mese
solare fra le stesse parti. In deroga a quanto detto
precedentemente, il comma 4, dellart. 21 del d.p.r. 633/1972
dispone che la fattura puo' essere emessa entro il mese successivo
a quello della consegna o spedizione dei beni limitatamente alle
cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del
proprio cedente.
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IVA Gli obblighi del contribuente: i registri e le
liquidazioni. Ogni soggetto passivo deve tenere, ai fini IVA, due
registri: uno per le operazioni attive (registro fatture emesse),
uno per le operazioni passive (registro acquisti). Le fatture
attive devono essere annotate nel registro delle fatture emesse
entro quindici giorni dalla loro emissione. Dal libro delle
operazioni attive risulta l'IVA a debito, da quello delle
operazioni passive l'IVA a credito: ogni mese/trimestre (a secondo
del volume di ricavi o corrispettivi conseguiti) deve essere
liquidata la differenza algebrica tra IVA a debito e IVA a credito.
Ove risulti un debito il soggetto passivo prevede al versamento
dellimposta a favore dellErario.
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IVA Gli obblighi del contribuente: i registri e le
liquidazioni. I commercianti al minuto in luogo del registro delle
fatture emesse possono annotare in un apposito registro (detto
registro dei corrispettivi), relativamente alle operazioni
effettuate in ciascun giorno, l'ammontare globale dei corrispettivi
delle operazioni imponibili e delle relative imposte, distinto
secondo l'aliquota applicabile, nonche' l'ammontare globale dei
corrispettivi delle operazioni non imponibili e quello delle
operazioni esenti. L'annotazione deve essere eseguita, con
riferimento al giorno in cui le operazioni sono effettuate, entro
il giorno non festivo successivo
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IVA Gli obblighi del contribuente: la dichiarazione annuale
Anche nell'IVA vi l'obbligo di presentare una dichiarazione
annuale: tale obbligo deve essere sempre adempiuto da parte di
tutti i soggetti passivi del tributo, anche se nel corso dell'anno
non siano state effettuate operazioni rilevanti. Nella
dichiarazione devono essere riportati, sulla scorta delle
registrazioni fatte: l'ammontare delle operazioni attive e delle
operazioni passive; l'ammontare dell'imposta dovuta e delle
detrazioni; i versamenti effettuati nel periodo d'imposta;
l'imposta dovuta a conguaglio o la differenza a credito.
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IVA Gli obblighi del contribuente: la dichiarazione annuale
Leventuale credito risultante dalla dichiarazione annuale IVA potr:
essere chiesto a rimborso compensato con debiti dimposta diversi
dallIVA compensato con situazioni debitorie IVA degli anni
successivi
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IVA Il Rimborso dellIVA Il contribuente puo' chiedere in tutto
o in parte il rimborso dell'eccedenza detraibile IVA, risultante
dalla dichiarazione annuale se tale credito di importo superiore a
lire cinque milioni ( 2.582,00), e se si verificano una o pi delle
seguenti situazioni: a) esercizio esclusivamente o prevalentemente
di attivita' che comportano l'effettuazione di operazioni soggette
ad imposta con aliquote inferiori a quelle dell'imposta relativa
agli acquisti e alle importazioni; b)effettuazione di operazioni
non imponibili di cui agli articoli 8, 8-bis e 9 per un ammontare
superiore al 25 per cento dell'ammontare complessivo di tutte le
operazioni effettuate; c) imposta a debito relativa all'acquisto o
all'importazione di beni ammortizzabili, nonche' di beni e servizi
per studi e ricerche e limitatamente per tali importi; e) Il
contribuente si trova nelle condizioni previste dal terzo comma
dell'articolo 17del d.p.r. 633/1972 (soggetto non residente).
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IVA Il Rimborso dellIVA Il contribuente anche fuori dai casi
precedentemente visti puo' chiedere il rimborso dell'eccedenza
detraibile, risultante dalla dichiarazione annuale, se dalle
dichiarazioni dei due anni precedenti risultano eccedenze
detraibili; in tal caso il rimborso puo' essere richiesto per un
ammontare comunque non superiore al minore degli importi delle
predette eccedenze In alcune specifiche situazioni prevista anche
la possibilit di chiedere il rimborso delle eccedenze IVA
infrannuali
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IVA La compensazione dellIVA La compensazione dei crediti IVA
con altre imposte(compensazione orizzontale) di importo superiore a
10.000 euro, pu avvenire: solo successivamente alla presentazione
della dichiarazione; per i crediti IVA superiori ai 15.000 solo se
nella dichiarazione annuale in cui emerge il credito viene apposto
il visto di conformit di cui allart. 35 commi 1, lett. a) del D.lgs
241/1997
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IVA APPROFONDIMENTO Presupposto territoriale La condizione
essenziale perch le cessioni di beni e le prestazioni di servizi
siano considerate imponibili che le stesse siano effettuate nel
territorio dello Stato. Per le cessioni di beni si ha riguardo al
luogo dove ubicato il bene (non rientrano ad es. le cessioni di
beni che si trovano in Stati esteri); Per le prestazioni di servizi
si ha riguardo alla residenza o al domicilio del soggetto che
riceve la prestazione (soggetto committente). Tale principio si
applica a partire dal 1/1/2010 seguito della riforma operata dalla
direttiva CE n. 8/2008. Precedentemente si aveva riguardo alla
residenza o al domicilio del soggetto che effettuava la prestazione
di servizio (prestatore)
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IVA
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ESPORTAZIONI di beni Operazioni non imponibili Le esportazioni
in paesi extracomunitari, regolate dall'art. 8 DPR 633/72, sono
considerate operazioni non imponibili e devono quindi essere
fatturate senza applicazione dell'imposta. Gli articoli 8-bis e 9
prevedono che le operazioni assimilate alle cessioni
all'esportazione, - servizi internazionali o connessi agli scambi
internazionali, riguardanti ad esempio mezzi di trasporto
commerciale aereo o marittimo, trasporti internazionali, servizi
portuali e aereoportuali, etc., beneficiano, della non imponibilit
per espressa previsione di legge
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IVA ESPORTAZIONI di beni Operazioni non imponibili I soggetti
che effettuano operazioni non imponibili : avranno l'integrale
detrazione dell'IVA sugli acquisti non avranno una corrispondente
IVA a debito sulle vendite NE DERIVA CHE chi effettua esportazioni
di beni prodotti con acquisti gravati da IVA, tende ad essere in
credito verso lo stato Per evitare i tempi burocratici richiesti
per il rimborso dei crediti IVA, l'art. 8 del d.p.r. 633/1972,
lett. c) consente allESPORTATORE ABITUALE di acquistare beni e
servizi senza applicazione dell'imposta fino a concorrenza delle
esportazioni dirette (quelle indicate dalle lettere a) e b)
dell'articolo 8) effettuate nell'anno precedente.
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IVA Operazioni triangolari Si parla di esportazione triangolare
quando un bene ceduto ad un soggetto residente che lo esporta, per
cui su incarico del cessionario i beni vengono inviati allestero
direttamente dal soggetto cedente. In questo caso il cedente
(soggetto residente) emette fattura non imponibile nei confronti
del cessionario (soggetto residente) ed invia direttamente i beni
allestero; il cessionario emette la fattura non imponibile nei
confronti dellacquirente estero (soggetto non residente ne in
Italia ne nella Comunit europea)
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IVA Importazione di beni da paesi extracomunitari LIVA sugli
acquisiti di beni provenienti da paesi extracomunitari viene
assolta IN DOGANA e si applicano le norme doganali in tema di
accertamento, riscossione, e applicazioni di sanzioni
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IVA Le operazioni intracomunitarie Gli scambi di beni
allinterno della Comunit europea non sono importazioni ed
esportazioni in senso tecnico ma acquisti e cessioni
intracomunitarie Il regime IVA delle operazioni intracomunitarie
attualmente in vigore prevede la tassazione nel paese di
destinazione del bene. Il regime a carattere transitorio e verr
presumibilmente sostituito da un diverso regime definitivo nel
quale sar data piena attuazione al principio di tassazione nel
paese d'origine del bene.
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IVA
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Acquisti intracomunitari Per acquisti intracomunitari si
intendono le acquisizioni, derivanti da atti a titolo oneroso,
della propriet di beni o di altro diritto reale di godimento sugli
stessi, spediti o trasportati nel territorio dello Stato da altro
Stato membro dal cedente, nella qualit di soggetto passivo
d'imposta, ovvero dall'acquirente o da terzi per loro conto. Nel
caso di acquisti effettuati da soggetti passivi italiani la fattura
ricevuta dal cedente comunitario sar integrata con limposta dovuta
e sar registrata nel registro delle fatture emesse. La stessa
fattura sar registrata anche nel registro delle fatture passive al
fine di portare in detrazione liva pagata insieme agli altri
acquisti nazionali. (MECCANISMO DEL REVERSE CHARGE).
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IVA REVERSE CHARGE PER EFFETTO D QUESTA MECCANISMO IL CEDENTE
EMETTE FATTURA SENZA ADDEBITARE L'IMPOSTA MENTRE IL DESTINATARIO
DELLA CESSIONE D BENI DEVE INTEGRARE LA FATTURA RICEVUTA CON
L'INDICAZIONE DELL'ALIQUOTA PROPRIA DELLA OPERAZIONE MESSA IN
ESSERE DAL CEDENTE, DELLA RELATIVA IMPOSTA. INOLTRE IL DESTINATARIO
FINALE DEVE REGISTRARE IL DOCUMENTO SIA NEL REGISTRO DELLE FATTURE
EMESSE, CHE NEL REGISTRO DEGLI ACQUISTI. IN QUESTO MODO RENDE
NEUTRALE L'EFFETTO DELLA IMPOSTA..
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IVA Cessioni intracomunitarie Le cessioni intracomunitarie pur
non potendo configurarsi come esportazioni sono allo stesso modo
considerate operazioni non imponibili. Si tratta di cessioni a
titolo oneroso di beni trasportati o spediti in altro Stato membro
nei confronti di cessionari ivi soggetti all'imposta sugli acquisti
intracomunitari effettuati. Ad esse pertanto non sar applicata
imposta, limposta sar applicata dallacquirente residente nellaltro
Stato membro. Devono essere comunque fatturate, registrate nel
registro delle fatture emesse e dichiarate nella dichiarazione
annuale.
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IVA Prestazioni di servizi NEL NOSTRO ORDINAMENTO FINO AL
DICEMBRE 2009, LA REGOLA GENERALE CHE VIGEVA IN TEMA D
TERRITORIALITA DELLE PRESTAZIONI DI SERVIZI AI FINI IVA ERA DETTATA
DALLART. 7 DEL DPR 633/72, E PREVEDEVA LAPPLICAZIONE DEL C.D.
CRITERIO DEL PAESE DEL PRESTATORE DEL SERVIZIO, OSSIA IL LUOGO IN
CUI IL PRESTATORE HA STABILITO LA SEDE DELLA PROPRIA ATTIVIT
ECONOMICA O DISPONE D UNA STABILE ORGANIZZAZIONE A PARTIRE DALLA
QUALE LA PRESTAZIONE D SERVIZI VIENE RESA O, IN MANCANZA D TALE
SEDE O D TALE STABILE ORGANIZZAZIONE, IL LUOGO DEL SUO DOMICILIO O
DELLA SUA RESIDENZA ABITUALE.
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IVA Prestazioni di servizi intracomunitarie DUE DIRETTIVE
EUROPEE (2008/8 E LA 2008/117) HANNO MODIFICATO, SIA LE
DISPOSIZIONI RELATIVE AI CRITERI SULLA TERRITORIALITA DELLE
PRESTAZIONI DI SERVIZI CHE I RIMBORSI DESTINATI AI SOGGETTI
RESIDENTI NEGLI STATI MEMBRI. TALI DIRETTIVE SONO STATE RECEPITE
NEL NOSTRO ORDINAMENTO CON IL D. LGS N. 18/2010 AI SENSI DEL COMMA
1 DELLART. 7 TER DEL DPR. 633/1972 COME MODIFICATO, LE PRESTAZIONI
D SERVIZI SI CONSIDERANO EFFETTUATE IN ITALIA QUANDO SONO RESE A
SOGGETTI PASSIVI IVA ( C.D. OPERAZIONI BUSINESS TO BUSSINESS O B2B)
STABILITI NEL TERRITORIO DELLA STATO (CRITERIO DEL PAESE DEL
COMMITTENTE DEL SERVIZIO) ..segue
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IVA Prestazioni di servizi intracomunitarie segue LE
PRESTAZIONI D SERVIZI SI CONSIDERANO EFFETTUATE IN ITALIA ANCHE
QUANDO SONO RESE A CONSUMATORI FINALI DA SOGGETTI PASSIVI STABILITI
NEL TERRITORIO DELLA STATO (le c.d. operazioni business to consumer
o b2c). VA OSSERVATO CHE I SERVIZI RESI A SOGGETTI PASSIVI IVA
(B2B) NON RESIDENTI SONO QUALIFICABILI COME OPERAZIONI FUORI CAMPO
IVA PER MANCANZA DEL PRESUPPOSTO TERRITORIALE