Corso di diritto tributario Prof.ssa Buccico C. IVA 23/25 novembre 2011

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  • Corso di diritto tributario Prof.ssa Buccico C. IVA 23/25 novembre 2011
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  • IVA LIVA un tributo indiretto che non colpisce direttamente la capacit contributiva del soggetto nelle forme tipiche (patrimonio o reddito), bens una manifestazione che indirettamente rivela lesistenza di ricchezza: vale a dire IL CONSUMO Limposta sul valore aggiunto stata creata in sede europea, ed stata introdotta successivamente negli Stati membri dellUnione attraverso due Direttive (n. 67/227 e n. 67/228).
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  • IVA Le due Direttive (67/227 e 67/228) inaugurano il primo periodo transitorio caratterizzato, nel momento del recepimento nelle legislazioni nazionali, da un significativo margine di libert nella determinazione delle aliquote, dallindividuare il fatto generatore dellimposta e nelleffettuazione delloperazione. LItalia avvi liter legislativo di recepimento delle Direttive attraverso la legge delega per la riforma tributaria (legge 9 ottobre 1971 n. 825) che port allemanazione del D.P.R. n. 633/1972 norma che contiene la disciplina delliva
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  • IVA Nel processo di omogeneizzazione delle norme IVA tra gli Stati comunitari, viene emanata la fondamentale Direttiva 77/388 in data 17 maggio 1977 (c.d. VI direttiva) che nellottica di armonizzazione delle legislazioni ottica nazionali, riduce enormemente il margine di libert precedentemente riconosciuto agli Stati membri nella fase di recepimento dei provvedimenti comunitari. La disciplina comunitaria del tributo ora racchiusa nella Direttiva 2006/112/CE e nelle Direttive 2008/8/CE del 12.02.2008, 2008/9/CE del 12.02.2008 e 2008/117/CE del 16.12.2008 (cd. Vat- Package) In sede di interpretazione e applicazione della normativa IVA va fatto sempre riferimento all'orientamento che si formato in sede comunitaria Le disposizioni della sesta direttiva 77/388/CEE e la interpretazione della Corte di Giustizia CE prevalgono sul diritto nazionale e costituiscono strumenti vincolanti nell'interpretazione delle disposizioni interne
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  • IVA LIVA E UNIMPOSTA PLURIFASE (applicata non una sola volta ma a pi fasi del processo produttivo) NON CUMULATIVA (il tributo dovuto in ciascuna fase non si somma agli altri) Tra i diversi metodi adottabili per tassare il valore aggiunto, fu scelto il meccanismo della detrazione imposta da imposta LIGE, (limposta che si applicava prima dellintroduzione dellIVA) viceversa, gravava su ogni entrata di denaro realizzata per effetto della cessione di beni o prestazione di servizi, e si traduceva perci in unimposizione definita plurifase cumulativa a cascata: e ci perch ad ogni passaggio veniva colpito lintero valore del bene o servizio scambiato, senza consentire la detrazione dellimposta pagata sui passaggi precedenti.
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  • IVA LIVA cos denominata non perch il valore aggiunto costituisca la base imponibile, ma perch, per effetto della detrazione, il tributo, ha come oggetto economico il valore aggiunto che ogni soggetto del processo economico e produttivo aggiunge al prezzo del bene o servizio Laltro fondamentale principio dellIVA oltre il meccanismo della detrazione imposta da imposta, quello della neutralit del tributo rispetto il numero dei passaggi. L imposta per i soggetti passivi neutrale, perch recuperano l imposta sugli acquisti acquisendo un credito d imposta verso lo Stato, e recuperano l imposta dovuta allo Stato grazie al diritto di rivalsa verso coloro che acquistano i suoi beni o servizi.
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  • IVA LIVA una imposta indiretta sui consumi che presenta le seguenti caratteristiche: plurifase: nel senso che si applica a pi fasi del processo produttivo distributivo; E neutrale: ossia indifferente al numero dei passaggi. Questo meccanismo si realizza perch ad ogni passaggio limposta si applica sul corrispettivo del bene o servizio, ma dallimposta applicata alla massa dei corrispettivi si detrae limposta dovuta sugli acquisti. Ecco perch limposta colpisce, in definitiva, il valore aggiunto. E trasparente: in quanto in qualsiasi fase del ciclo produttivo noto il carico fiscale; proporzionale con aliquote differenziate: in quanto viene applicata in proporzione al valore aggiunto ed in base alle diverse aliquote che hanno lo scopo di differenziare lonere fiscale secondo il carattere di pi stretta necessit dei beni colpiti; Gravante sul consumatore finale che risulta essere pertanto il soggetto inciso, in quanto questi, a differenza di ogni esercente arte o professione, non potr detrarre limposta pagata sugli acquisti.
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  • IVA Art. 1 D.P.R. N. 633/1972 LIVA si applica sulle cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato nellesercizio di imprese o nellesercizio di arti o professioni e sulle importazioni d a chiunque effettuate
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  • IVA MECCANISMO APPLICATIVO: Il fornitore deve addebitare al cliente il tributo, proporzionale al corrispettivo contrattuale, e a sua volta deve versarlo all'erario, al netto del tributo da lui stesso corrisposto ai propri fornitori; l'IVA corrisposta ai fornitori di beni e servizi acquistati nell'esercizio di imprese, arti o professioni, pu infatti essere detratta dall'IVA sulle operazioni attive, col diritto al rimborso di eventuali eccedenze.
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  • IVA Contribuenti di fatto: chi sopporta economicamente il tributo (CONSUMATORI FINALI). Contribuenti di diritto (IMPRENDITORI E PROFESSIONISTI): non subiscono in via di principio alcun onere ma la legge affida loro il compito di procedere allapplicazione ed alla riscossione del tributo.
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  • IVA I presupposti dellIVA : Presupposto oggettivo: Cessione di beni (art. 2) - Prestazione di servizi (art. 3) Presupposto soggettivo: Esercizio di imprese (art. 4) - Esercizio di arti e professioni (art. 5) Presupposto territoriale: Operazioni effettuate nel territorio dello Stato (art. 7 e ss.)
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  • IVA Presupposto oggettivo Cessione di beni (art.2 D.P.R. 633/1972) Costituiscono cessione di beni gli atti a titolo oneroso che comportano il trasferimento della propriet o di altro diritto reale di godimento su beni di ogni genere. DUE SONO LE CARATTERISTICHE CHE CONTRADDISTINGUONO LE CESSIONI DEI BENI: UN ATTO AVENTE EFFETTO TRASLATIVO, OVVERO IL TRASFERIMENTO DEI DIRITTI; LONEROSITA DELLATTO MEDESIMO. TALE REQUISITO PRESSUPONE LESISTENZA DI UN CONTROPRESTAZIONE SUSCETTIBILE DI VALUTAZIONE ECONOMICA.
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  • IVA Le cessioni di beni assimilate e quelle escluse In deroga alle regole generali vi sono operazioni che non presentano uno dei requisiti delle cessioni, ma sono assimilate alle cessioni, ed operazioni che, pur presentando i requisiti delle cessioni non sono considerate tali (cessioni escluse). Sono operazioni assimilate alle cessioni: 1.Vendite con riserva di propriet; 2.Le cessioni a titolo gratuito di beni la cui produzione rientri nellattivit propria dellimpresa, (esclusi i casi in cui il bene ceduto ha un valore inferiore a 25,82 Euro e non oggetto dellattivit di impresa) 3.Lautoconsumo 4.Assegnazioni delle societ ai soci. Sono invece operazioni escluse dalle cessioni quelle operazioni che non si collocano nella gestione ordinaria dellimpresa, ma nellambito di quella straordinaria, come ad es. i conferimenti dazienda;
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  • IVA Le prestazioni di servizio, quelle assimilate e quelle escluse AI SENSI DELLART. 3 DEL DPR 633 DEL 72, costituiscono prestazioni di servizi le prestazioni verso corrispettivo dipendenti da contratti d'opera, appalto, trasporto, mandato, spedizione, agenzia, mediazione, deposito e in genere da obbligazioni di fare, di non fare e di permettere quale ne sia la fonte. Costituiscono inoltre prestazioni di servizi, se effettuate verso corrispettivo: 1.Le concessioni di beni in fitto o noleggio e simili, 2.Le cessioni di contratti in genere 3.Le cessioni, concessioni, licenze relative ai diritti dautore, marchi, ecc. 4.Prestazioni di servizi gratuite, destinate al consumo personale dellimprenditore o ad altre finalit estranee allimpresa se di valore superiore a 25,82 Euro 5.Le somministrazioni di alimenti e bevande 6.I prestiti in denaro
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  • IVA Le prestazioni di servizio escluse Ipotesi di prestazioni escluse: Prestiti obbligazionari; le cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti d'autore effettuate dagli autori e loro eredi o legatari; 3. le prestazioni di mandato e di mediazione relative ai prestiti obbligazionari 4. Cessioni di contratti che hanno per oggetto beni la cui cessione esclusa da imposta ( es. denaro).
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  • IVA Presupposto soggettivo Esercizio di impresa (art. 4 d.p.r 633/1972) Per esercizio di impresa si intende lesercizio in forma abituale, anche se non esclusiva, delle attivit commerciali o agricole di cui agli artt. 2135 e 2195 c.c. anche se non organizzate in forma di impresa nonch le attivit che, pur non rientranti in quelle individuate dallart. 2195 c.c., sono comunque organizzate in forma di impresa. Ai fini IVA sono considerate in ogni caso imprenditoriali le operazioni effettuate da societ ed enti commerciali.
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  • IVA Presupposto soggettivo Esercizio di impresa (art. 4 d.p.r 633/1972) Per gli enti non commerciali si considerano effettuate nellesercizio di impresa soltanto le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte nellesercizio di imprese commerciali o agricole. Gli enti pubblici sono soggetti passivi dimposta quando pongono in essere attivit economiche di tipo commerciale, non lo sono per le attivit che esercitano in quanto pubbliche autorit.
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  • IVA Presupposto soggettivo Esercizio di arte o professione (art. 5 d.p.r 633/1972) Per esercizio di arte o professione si intende lesercizio abituale, anche se non esclusivo, di qualsiasi attivit di lavoro autonomo svolto da persone fisiche. Ci che si richiede che lattivit sia svolta in modo autonomo (cio senza il vincolo di subordinazione che connota il lavoro dipendente) e che non vi siano i connotati dellimprenditorialit
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  • IVA Presupposto soggettivo Sono escluse: Operazioni occasionali effettuate da persone fisiche e enti non commerciali (per le societ e gli enti commerciali sussiste una presunzione assoluta di svolgimento di attivit di impresa) Prestazioni di lavoro autonomo occasionale Attivit di mero godimento/detenzione beni Attivit non autonome (lavoro dipendente) Collaborazioni coordinate e continuative
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  • IVA Presupposto territoriale La condizione essenziale perch le cessioni di beni e le prestazioni di servizi siano considerate imponibili che le stesse siano effettuate nel territorio dello Stato. Per le cessioni di beni si ha riguardo al luogo dove ubicato il bene (non rientrano ad es. le cessioni di beni che si trovano in Stati esteri); Per le prestazioni di servizi si ha riguardo alla residenza o al domicilio del soggetto che riceve la prestazione (soggetto committente). Tale principio si applica a partire dal 1/1/2010 seguito della riforma operata dalla direttiva CE n. 8/2008. Precedentemente si aveva riguardo alla residenza o al domicilio del soggetto che effettuava la prestazione di servizio (prestatore)
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  • Campo di applicazione ed operazioni escluse Lespressione campo di applicazione dellIVA designa non solo larea delle operazioni imponibili ma anche larea delle operazioni comunque rilevanti: quindi importante individuare larea delle operazioni incluse ed operazioni escluse dal campo di applicazione delliva. Le operazioni ESCLUSE sono quelle che non hanno alcun rilievo ai fini dellapplicazione dellimposta: non solo non comportano il sorgere del debito dimposta, ma non determinano neppure obblighi formali (fatturazioni, annotazioni), non incidono sul diritto di detrazione, non rilevano ai fini del calcolo del volume di affari. Le operazioni che invece rientrano nel campo di applicazione delliva si distinguono in: 1.Operazioni imponibili; 2.Operazioni non imponibili; 3.Operazioni esenti
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  • IVA Campo di applicazione ed operazioni escluse Le operazioni imponibili comportano il sorgere del debito dimposta e lapplicazione di tutto lapparato di regole che disciplinano il tributo. Le operazioni non imponibili e quelle esenti non fanno sorgere il debito dimposta, ma comportano gli stessi adempimento formali delle operazioni imponibili (devono essere fatturate e registrate, devono essere incluse nel calcolo del volume daffari, etc.) Le operazioni esenti, a differenza delle operazioni non imponibili, limitano il diritto alla detrazione.
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  • IVA Operazioni imponibili In tale categoria sono comprese quattro operazioni: 1.Cessioni di beni (allinterno del territorio nazionale); 2.Prestazioni di servizi; 3.Acquisti intracomunitari; 4.Importazioni da paese extraUE Sono le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nellesercizio di impresa, arte o professione. Esse concorrono alla determinazione del volume di affari del contribuente e pertanto: devono essere fatturate, annotate nei registri IVA, dichiarate nella dichiarazione annuale. Permettono un esercizio pieno del diritto di detrazione sullIVA assolta sugli acquisti.
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  • IVA Operazioni non imponibili Ai sensi dellart. 8, 8 bis, 9 del d.p.r. 633/1972 sono considerate operazioni non imponibili le esportazioni, le operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione, - servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali. Le operazioni non imponibili non fanno sorgere il debito dimposta. Esse concorrono alla determinazione del volume di affari del contribuente e pertanto: devono essere fatturate, annotate nei registri IVA, dichiarate nella dichiarazione annuale. Permettono un esercizio pieno del diritto di detrazione sullIVA assolta sugli acquisti.
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  • IVA Le operazioni esenti Non comportano il sorgere del debito dimposta ma sono operazioni rientranti nel campo di applicazione dellIVA, per cui comportano gli adempimenti formali richiesti per le operazioni imponibili ( fatturazione, annotazione nei registri); N.B. Non consentono la detrazione dellIVA assolta sugli acquisti. Le ragioni che giustificano lesenzione sono di vario genere: ragioni sociali (prestazioni sanitarie); ragioni di tecnica tributaria. Esempi di operazioni esenti: 1.Operazioni relative alla riscossione dei tributi; 2.Operazioni socialmente rilevanti (prestazioni sanitarie, attivit educative e culturali, alcuni servizi di pubblica utilit); 3.Esercizio di giochi e scommesse
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  • IVA Momento impositivo Data in cui si determina lesigibilit dellimposta: data che rappresenta il dies a quo entro il quale loperazione deve essere fatturata e registrata. Lesigibilit non da riferirsi allimposta dovuta o da versare ma da riferirsi al momento in cui unoperazione si considera effettuata, per cui per chi effettua operazioni attive fa decorrere il termine per gli adempimenti dovuti, per il compratore segna la nascita del diritto alla detrazione.
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  • IVA Momento impositivo Le cessioni di beni si considerano effettuate nel momento della stipulazione dellatto di trasferimento se riguardano beni immobili e nel momento della consegna o della spedizione se riguardano beni mobili. Le prestazioni di servizio si considerano effettuate nel momento in cui pagato il corrispettivo. Se anteriormente al verificarsi degli eventi indicati nei punti precedenti sia emessa fattura, o sia pagato in tutto o in parte il corrispettivo, l'operazione si considera effettuata, limitatamente all'importo fatturato o pagato, alla data della fattura o a quella del pagamento.
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  • IVA La base imponibile E costituita di regola dallammontare dei corrispettivi contrattuali dovuti al cedente o al prestatore secondo le condizioni contrattuali. Se non vi corrispettivo o in natura si fa riferimento al valore normale. Sono compresi nellimponibile oneri e spese inerenti lesecuzione, non concorrono a formare la b.i. gli interessi moratori e le penalit in genere, il valore normale dei beni cedui a titolo di sconto, abbuono in base alle condizioni contrattuali, limporto degli imballaggi che devono essere restituiti, le anticipazioni fatte in nome e per conto di altri es. i rimborsi di spese fatte dal professionista in nome e per conto del cliente.
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  • IVA Le aliquote Vi unaliquota normale (21%), una ridotta per i generi di largo consumo (10%) e una ridottissima per i generi di prima necessit (4%).
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  • IVA Il diritto di rivalsa La neutralit dellimposta per i soggetti passivi garantita dallesercizio congiunto del diritto di rivalsa e del diritto di detrazione. Il soggetto passivo che effettua una cessione di beni o una prestazione di servizi imponibile e che, perci, debitore d'imposta verso l'Erario, ha il diritto di rivalersi nei confronti del cessionario o del committente. Esercitare il diritto di rivalsa obbligatorio. Il soggetto passivo deve esercitare la rivalsa, addebitando l'imposta al cessionario o al committente. L'effettuazione di una operazione imponibile determina, da un lato, un debito verso il Fisco del soggetto passivo d'imposta; al tempo stesso, sorge per il soggetto passivo il diritto di rivalersi nei confronti di chi acquista il bene o il servizio. La rivalsa quindi, innanzitutto, un diritto di credito: un credito del soggetto passivo dell'IVA, nei confronti della controparte contrattuale, che si aggiunge, per effetto di legge, al corrispettivo pattuito. Il credito sorge, in concreto, dall'addebito dell'IVA nella fattura.
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  • IVA La rivalsa: obbligo o diritto? La rivalsa sia un diritto, sia un obbligo. Il soggetto passivo IVA, quando effettua unoperazione imponibile deve emettere fattura addebitando la relativa imposta a titolo di rivalsa al cessionario o committente. Lobbligo ha per oggetto non la rivalsa (intesa come esercizio del diritto al credito) ma lemissione della fattura con addebito dellimposta, quindi il soggetto passivo IVA ha lobbligo di costituirsi creditore, quindi lobbligo riguarda non lesercizio del credito di rivalsa ma la nascita di tale credito.
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  • IVA La rivalsa: obbligo o diritto? Allobbligo di far sorgere il credito di rivalsa corrisponde, dal lato del cessionario o del committente il diritto a ricevere la fattura con addebito dellimposta: tale diritto funzionale allesercizio della detrazione. Per ci la mancata emissione della fattura sanzionata.
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  • IVA Il diritto di detrazione Il diritto di detrazione un diritto dei soggetti passivi, che deriva dall'imposta da essi assolta o dovuta o ad essi addebitata a titolo di rivalsa in relazione ai beni ed ai servizi importati o acquistati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione. Il diritto di detrazione sorge nel momento in cui limposta a monte diventa esigibile ed soggetto a decadenza: pu essere esercitato al pi tardi con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo.
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  • IVA Il diritto di detrazione La detrazione dellIVA sugli acquisti richiede che vi sia inerenza, intendendo per inerenza il rapporto tra lacquisto di un bene o un servizio e lo svolgimento di attivit che danno diritto alla detrazione, se lacquisto si correla ad altre attivit ( come le operazioni esenti) il diritto alla detrazione escluso o limitato.
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  • IVA Il diritto di rivalsa e il diritto di detrazione: esempio pratico Supponiamo che un soggetto passivo abbia effettuato in un anno di imposta solo due operazioni commerciali: La prima di acquisto per cui ha pagato una determinata merce 1.210 euro. Tale importo pagato al proprio fornitore composto da 1000 e 210 che limposta (21% su 1000) La seconda di vendita per cui ha ceduto lo stesso bene ad euro 1512,50 di cui 1250 il valore della cessione e 262,50 (21% di 1250) lIVA che deve addebitare al proprio cliente per lobbligo di rivalsa LIVA da versare allErario sar pari 52,50 che determinata quale differenza tra lIVA incassata sulla vendita (262,50) e lIVA pagata sullacquisto che pu essere detratta in virt del citato diritto alla detrazione (210).
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  • IVA Indetraibilit specifica Il risvolto del requisito dellinerenza un complesso di regole che escludono o limitano il diritto alla detrazione in base alla relazione tra operazioni di acquisto ed operazioni attive non soggette ad imposta. In caso di acquisti ad uso promiscuo, cio direttamente riferibili sia ad operazioni attive soggette ad imposta che ad operazioni non soggette detraibile la quota di imposta direttamente riferibile allimpiego imponibile, non detraibile la quota riferibile ad un utilizzo non soggetto ad imposta.
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  • IVA Pro-rata Quando non vi sono legami diretti tra acquisti e specifiche operazioni attive che non sono soggette ad imposta e il soggetto passivo ha effettuato sia operazioni che danno diritto alla detrazione (imponibili e non imponibili) che operazioni che non danno diritto alla detrazione (esenti/escluse) la detrazione avverr secondo un calcolo forfettario che il legislatore ha denominato pro rata, che si applica quando il contribuente pone in essere operazioni esenti in modo sistematico Tale calcolo determina una percentuale di detrazione che dovr essere applicata sul totale dellIVA pagata sugli acquisti. La percentuale si determina ponendo al numeratore tutte le operazioni che danno diritto alla detrazione e al denominatore tutte le operazioni effettuate nellanno. Esempio op. imp. 100; op. non imp. 50; op. es. 30. Il pro rata sar: (150/180)*100= 83%. LIVA complessivamente pagata sugli acquisti sar, quindi, detraibile nella misura dell83%.
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  • IVA Indetraibilit oggettiva e soggettiva Vi sono beni e servizi per i quali risulta difficile stabilire la loro inerenza o la loro utilizzazione nellattivit esercitata dal contribuente, per essi il legislatore esclude in tutto o in parte la detraibilit dellIVA presumendo la non inerenza (imposta concernente aerei, moto, navi, spese di rappresentanza, spese per alberghi, locazione di fabbricati ad uso abitativo). Gli enti non commerciali possono detrarre soltanto liva relativa agli acquisti fatti nellesercizio di attivit agricole o commerciali gestite in contabilit separata, si presume che al di fuori di tali ipotesi tali enti figurano come consumatori finali.
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  • IVA Gli obblighi del contribuente: la dichiarazione di inizio attivit Il primo adempimento imposto ai contribuenti la presentazione della dichiarazione di inizio dell'attivit: i soggetti che intraprendono l'esercizio di un'impresa, arte o professione devono farne dichiarazione al Fisco, il quale attribuisce al neo- contribuente un "numero di partita IVA"
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  • IVA Gli obblighi del contribuente: la fattura Per ciascuna operazione rientrante nel volume di affari IVA deve essere emessa fattura. La fattura non obbligatoria, se non richiesta dal cliente, per il commercio al minuto e per le attivit assimilate (dove previsto lobbligo della ricevuta fiscale/scontrino). La fattura deve essere datata e numerata in modo progressivo per anno solare e deve indicare: I soggetti delloperazione con lindicazione delle partite IVA; I corrispettivi e tutti gli altri elementi necessari per la determinazione della base imponibile; Laliquota Lammontare dellimposta La fattura pu essere emessa sia in forma cartacea, sia in forma elettronica; la fattura cartacea si ha per emessa all'atto della sua consegna o spedizione; la fattura elettronica all'atto della sua trasmissione per via elettronica.
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  • IVA Gli obblighi del contribuente: la fattura La fattura emessa al momento di effettuazione delloperazione. La fattura in formato cartaceo compilata in due esemplari di cui uno consegnato o spedito allaltra parte. Per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulti da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali e' effettuata l'operazione la fattura e' emessa entro il giorno 15 del mese della Repubblica 14 agosto 1996, n. 472 successivo a quello della consegna o spedizione e contiene anche l'indicazione della data e del numero dei documenti stessi. In tale caso, puo' essere emessa una sola fattura per le cessioni effettuate nel corso di un mese solare fra le stesse parti. In deroga a quanto detto precedentemente, il comma 4, dellart. 21 del d.p.r. 633/1972 dispone che la fattura puo' essere emessa entro il mese successivo a quello della consegna o spedizione dei beni limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente.
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  • IVA Gli obblighi del contribuente: i registri e le liquidazioni. Ogni soggetto passivo deve tenere, ai fini IVA, due registri: uno per le operazioni attive (registro fatture emesse), uno per le operazioni passive (registro acquisti). Le fatture attive devono essere annotate nel registro delle fatture emesse entro quindici giorni dalla loro emissione. Dal libro delle operazioni attive risulta l'IVA a debito, da quello delle operazioni passive l'IVA a credito: ogni mese/trimestre (a secondo del volume di ricavi o corrispettivi conseguiti) deve essere liquidata la differenza algebrica tra IVA a debito e IVA a credito. Ove risulti un debito il soggetto passivo prevede al versamento dellimposta a favore dellErario.
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  • IVA Gli obblighi del contribuente: i registri e le liquidazioni. I commercianti al minuto in luogo del registro delle fatture emesse possono annotare in un apposito registro (detto registro dei corrispettivi), relativamente alle operazioni effettuate in ciascun giorno, l'ammontare globale dei corrispettivi delle operazioni imponibili e delle relative imposte, distinto secondo l'aliquota applicabile, nonche' l'ammontare globale dei corrispettivi delle operazioni non imponibili e quello delle operazioni esenti. L'annotazione deve essere eseguita, con riferimento al giorno in cui le operazioni sono effettuate, entro il giorno non festivo successivo
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  • IVA Gli obblighi del contribuente: la dichiarazione annuale Anche nell'IVA vi l'obbligo di presentare una dichiarazione annuale: tale obbligo deve essere sempre adempiuto da parte di tutti i soggetti passivi del tributo, anche se nel corso dell'anno non siano state effettuate operazioni rilevanti. Nella dichiarazione devono essere riportati, sulla scorta delle registrazioni fatte: l'ammontare delle operazioni attive e delle operazioni passive; l'ammontare dell'imposta dovuta e delle detrazioni; i versamenti effettuati nel periodo d'imposta; l'imposta dovuta a conguaglio o la differenza a credito.
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  • IVA Gli obblighi del contribuente: la dichiarazione annuale Leventuale credito risultante dalla dichiarazione annuale IVA potr: essere chiesto a rimborso compensato con debiti dimposta diversi dallIVA compensato con situazioni debitorie IVA degli anni successivi
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  • IVA Il Rimborso dellIVA Il contribuente puo' chiedere in tutto o in parte il rimborso dell'eccedenza detraibile IVA, risultante dalla dichiarazione annuale se tale credito di importo superiore a lire cinque milioni ( 2.582,00), e se si verificano una o pi delle seguenti situazioni: a) esercizio esclusivamente o prevalentemente di attivita' che comportano l'effettuazione di operazioni soggette ad imposta con aliquote inferiori a quelle dell'imposta relativa agli acquisti e alle importazioni; b)effettuazione di operazioni non imponibili di cui agli articoli 8, 8-bis e 9 per un ammontare superiore al 25 per cento dell'ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate; c) imposta a debito relativa all'acquisto o all'importazione di beni ammortizzabili, nonche' di beni e servizi per studi e ricerche e limitatamente per tali importi; e) Il contribuente si trova nelle condizioni previste dal terzo comma dell'articolo 17del d.p.r. 633/1972 (soggetto non residente).
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  • IVA Il Rimborso dellIVA Il contribuente anche fuori dai casi precedentemente visti puo' chiedere il rimborso dell'eccedenza detraibile, risultante dalla dichiarazione annuale, se dalle dichiarazioni dei due anni precedenti risultano eccedenze detraibili; in tal caso il rimborso puo' essere richiesto per un ammontare comunque non superiore al minore degli importi delle predette eccedenze In alcune specifiche situazioni prevista anche la possibilit di chiedere il rimborso delle eccedenze IVA infrannuali
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  • IVA La compensazione dellIVA La compensazione dei crediti IVA con altre imposte(compensazione orizzontale) di importo superiore a 10.000 euro, pu avvenire: solo successivamente alla presentazione della dichiarazione; per i crediti IVA superiori ai 15.000 solo se nella dichiarazione annuale in cui emerge il credito viene apposto il visto di conformit di cui allart. 35 commi 1, lett. a) del D.lgs 241/1997
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  • IVA APPROFONDIMENTO Presupposto territoriale La condizione essenziale perch le cessioni di beni e le prestazioni di servizi siano considerate imponibili che le stesse siano effettuate nel territorio dello Stato. Per le cessioni di beni si ha riguardo al luogo dove ubicato il bene (non rientrano ad es. le cessioni di beni che si trovano in Stati esteri); Per le prestazioni di servizi si ha riguardo alla residenza o al domicilio del soggetto che riceve la prestazione (soggetto committente). Tale principio si applica a partire dal 1/1/2010 seguito della riforma operata dalla direttiva CE n. 8/2008. Precedentemente si aveva riguardo alla residenza o al domicilio del soggetto che effettuava la prestazione di servizio (prestatore)
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  • ESPORTAZIONI di beni Operazioni non imponibili Le esportazioni in paesi extracomunitari, regolate dall'art. 8 DPR 633/72, sono considerate operazioni non imponibili e devono quindi essere fatturate senza applicazione dell'imposta. Gli articoli 8-bis e 9 prevedono che le operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione, - servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali, riguardanti ad esempio mezzi di trasporto commerciale aereo o marittimo, trasporti internazionali, servizi portuali e aereoportuali, etc., beneficiano, della non imponibilit per espressa previsione di legge
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  • IVA ESPORTAZIONI di beni Operazioni non imponibili I soggetti che effettuano operazioni non imponibili : avranno l'integrale detrazione dell'IVA sugli acquisti non avranno una corrispondente IVA a debito sulle vendite NE DERIVA CHE chi effettua esportazioni di beni prodotti con acquisti gravati da IVA, tende ad essere in credito verso lo stato Per evitare i tempi burocratici richiesti per il rimborso dei crediti IVA, l'art. 8 del d.p.r. 633/1972, lett. c) consente allESPORTATORE ABITUALE di acquistare beni e servizi senza applicazione dell'imposta fino a concorrenza delle esportazioni dirette (quelle indicate dalle lettere a) e b) dell'articolo 8) effettuate nell'anno precedente.
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  • IVA Operazioni triangolari Si parla di esportazione triangolare quando un bene ceduto ad un soggetto residente che lo esporta, per cui su incarico del cessionario i beni vengono inviati allestero direttamente dal soggetto cedente. In questo caso il cedente (soggetto residente) emette fattura non imponibile nei confronti del cessionario (soggetto residente) ed invia direttamente i beni allestero; il cessionario emette la fattura non imponibile nei confronti dellacquirente estero (soggetto non residente ne in Italia ne nella Comunit europea)
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  • IVA Importazione di beni da paesi extracomunitari LIVA sugli acquisiti di beni provenienti da paesi extracomunitari viene assolta IN DOGANA e si applicano le norme doganali in tema di accertamento, riscossione, e applicazioni di sanzioni
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  • IVA Le operazioni intracomunitarie Gli scambi di beni allinterno della Comunit europea non sono importazioni ed esportazioni in senso tecnico ma acquisti e cessioni intracomunitarie Il regime IVA delle operazioni intracomunitarie attualmente in vigore prevede la tassazione nel paese di destinazione del bene. Il regime a carattere transitorio e verr presumibilmente sostituito da un diverso regime definitivo nel quale sar data piena attuazione al principio di tassazione nel paese d'origine del bene.
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  • IVA
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  • Acquisti intracomunitari Per acquisti intracomunitari si intendono le acquisizioni, derivanti da atti a titolo oneroso, della propriet di beni o di altro diritto reale di godimento sugli stessi, spediti o trasportati nel territorio dello Stato da altro Stato membro dal cedente, nella qualit di soggetto passivo d'imposta, ovvero dall'acquirente o da terzi per loro conto. Nel caso di acquisti effettuati da soggetti passivi italiani la fattura ricevuta dal cedente comunitario sar integrata con limposta dovuta e sar registrata nel registro delle fatture emesse. La stessa fattura sar registrata anche nel registro delle fatture passive al fine di portare in detrazione liva pagata insieme agli altri acquisti nazionali. (MECCANISMO DEL REVERSE CHARGE).
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  • IVA REVERSE CHARGE PER EFFETTO D QUESTA MECCANISMO IL CEDENTE EMETTE FATTURA SENZA ADDEBITARE L'IMPOSTA MENTRE IL DESTINATARIO DELLA CESSIONE D BENI DEVE INTEGRARE LA FATTURA RICEVUTA CON L'INDICAZIONE DELL'ALIQUOTA PROPRIA DELLA OPERAZIONE MESSA IN ESSERE DAL CEDENTE, DELLA RELATIVA IMPOSTA. INOLTRE IL DESTINATARIO FINALE DEVE REGISTRARE IL DOCUMENTO SIA NEL REGISTRO DELLE FATTURE EMESSE, CHE NEL REGISTRO DEGLI ACQUISTI. IN QUESTO MODO RENDE NEUTRALE L'EFFETTO DELLA IMPOSTA..
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  • IVA Cessioni intracomunitarie Le cessioni intracomunitarie pur non potendo configurarsi come esportazioni sono allo stesso modo considerate operazioni non imponibili. Si tratta di cessioni a titolo oneroso di beni trasportati o spediti in altro Stato membro nei confronti di cessionari ivi soggetti all'imposta sugli acquisti intracomunitari effettuati. Ad esse pertanto non sar applicata imposta, limposta sar applicata dallacquirente residente nellaltro Stato membro. Devono essere comunque fatturate, registrate nel registro delle fatture emesse e dichiarate nella dichiarazione annuale.
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  • IVA Prestazioni di servizi NEL NOSTRO ORDINAMENTO FINO AL DICEMBRE 2009, LA REGOLA GENERALE CHE VIGEVA IN TEMA D TERRITORIALITA DELLE PRESTAZIONI DI SERVIZI AI FINI IVA ERA DETTATA DALLART. 7 DEL DPR 633/72, E PREVEDEVA LAPPLICAZIONE DEL C.D. CRITERIO DEL PAESE DEL PRESTATORE DEL SERVIZIO, OSSIA IL LUOGO IN CUI IL PRESTATORE HA STABILITO LA SEDE DELLA PROPRIA ATTIVIT ECONOMICA O DISPONE D UNA STABILE ORGANIZZAZIONE A PARTIRE DALLA QUALE LA PRESTAZIONE D SERVIZI VIENE RESA O, IN MANCANZA D TALE SEDE O D TALE STABILE ORGANIZZAZIONE, IL LUOGO DEL SUO DOMICILIO O DELLA SUA RESIDENZA ABITUALE.
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  • IVA Prestazioni di servizi intracomunitarie DUE DIRETTIVE EUROPEE (2008/8 E LA 2008/117) HANNO MODIFICATO, SIA LE DISPOSIZIONI RELATIVE AI CRITERI SULLA TERRITORIALITA DELLE PRESTAZIONI DI SERVIZI CHE I RIMBORSI DESTINATI AI SOGGETTI RESIDENTI NEGLI STATI MEMBRI. TALI DIRETTIVE SONO STATE RECEPITE NEL NOSTRO ORDINAMENTO CON IL D. LGS N. 18/2010 AI SENSI DEL COMMA 1 DELLART. 7 TER DEL DPR. 633/1972 COME MODIFICATO, LE PRESTAZIONI D SERVIZI SI CONSIDERANO EFFETTUATE IN ITALIA QUANDO SONO RESE A SOGGETTI PASSIVI IVA ( C.D. OPERAZIONI BUSINESS TO BUSSINESS O B2B) STABILITI NEL TERRITORIO DELLA STATO (CRITERIO DEL PAESE DEL COMMITTENTE DEL SERVIZIO) ..segue
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  • IVA Prestazioni di servizi intracomunitarie segue LE PRESTAZIONI D SERVIZI SI CONSIDERANO EFFETTUATE IN ITALIA ANCHE QUANDO SONO RESE A CONSUMATORI FINALI DA SOGGETTI PASSIVI STABILITI NEL TERRITORIO DELLA STATO (le c.d. operazioni business to consumer o b2c). VA OSSERVATO CHE I SERVIZI RESI A SOGGETTI PASSIVI IVA (B2B) NON RESIDENTI SONO QUALIFICABILI COME OPERAZIONI FUORI CAMPO IVA PER MANCANZA DEL PRESUPPOSTO TERRITORIALE