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United Kingdom Suisse Principaute de Monaco Italia Maroc Mantova, 8 maggio 2008 HOLDING: un modello organizzativo complesso.

Convegno Mantova 2008

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Convegno Mantova 2008

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Diapositiva 1Mantova, 8 maggio 2008
Mantova, 8 maggio 2008
Mantova, 8 maggio 2008
Esercita attività di assunzione di partecipazioni, di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, di prestazione di servizi, di pagamento e di intermediazione in cambi (Art.106 TUB).
DIVIDENDI
OBBLIGO D'ISCRIZIONE IN APPOSITA SEZIONE
DEL REGISTRO TENUTO DAL U.I.C.
OBBLIGO, PER I PARTECIPANTI, DI AVERE E MANTENERE REQUISITI DI ONORABILITA' E, PER GLI ESPONENTI AZIENDALI, ANCHE QUELLO DELLA PROFESSIONALITA’.
HOLDING:
Mantova, 8 maggio 2008
Detiene le Partecipazioni ed esercita funzioni di pianificazione, finanza e controllo ma SVOLGE ANCHE ATTIVITÀ CONTROLLO PRODUTTIVO.
Fornisce servizi ed entra, in altre parole, nelle WORKING PROCEDURES del processo produttivo.
HOLDING:
COST SHARING
HOLDING PURA
*
Mantova, 8 maggio 2008
per disciplinare le partecipazioni dei soci
e, tra questi, ben soddisfa alla esigenza
di organizzazione e gestione delle partecipazioni,
dei membri della famiglia,
al patrimonio societario famigliare.
(VOCAZIONE ALLA GOVERNANCE)
Mantova, 8 maggio 2008
mettendoli a disposizione del gruppo e/o di terzi.
PER ACQUISIRE E GESTIRE BENI MATERIALI (per es.Impianti)
mettendoli a disposizione del gruppo.
PER CENTRALIZZARE LA GESTIONE DI ALCUNI SERVIZI
utili alle Società del Gruppo rendendola più performante.
PER ACCENTRARE LA FUNZIONE DI CONTROLLO GESTIONALE
ED AMMINISTRATIVO.
(VOCAZIONE AL BUSINESS)
Mantova, 8 maggio 2008
più performanti.
Minimizzazione della ritenuta sui dividendi
Differente imposizione sui dividendi
Per gestire un raccolta differenziata degli utili tra le controllate.
HOLDING OPERATIVE (3)
(VOCAZIONE ALLA FINANZA)
Mantova, 8 maggio 2008
Mantova, 8 maggio 2008
Mantova, 8 maggio 2008
Mantova, 8 maggio 2008
Luogo ove vengono tenute le riunioni del CDA.
Luogo di residenza della maggior parte degli Ammnistratori.
LA RESIDENZA in generale
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Mantova, 8 maggio 2008
INTERESSI
ROYALTIES
RITENUTE
Mantova, 8 maggio 2008
SIMULAZIONE: Viene rappresenta una volontà diversa
da quella effettiva.
tanto l’accertamento quanto la corretta
qualificazione giuridica dei presupposti del tributo.
ELUSIONE: Le operazioni sono effettivamente concluse
ma gli schemi negoziali sono concatenati
in modo tale da realizzare vantaggi fiscali indebiti.
NO
NO
NO
NO
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ELUSIONE = TAX AVOIDANCE (1)
Art.37 bis
Essere in presenza di atti posti in essere tra quelli TASSATIVAMENTE previsti nell’elenco.
PRESUPPOSTO
L’INESISTENZA di una valida ragione economica.
L’AGGIRAMENTO di obblighi e/o divieti stabiliti dall’ordinamento tributario.
LA FINALITÀ della riduzione indebita del tributo.
*
Mantova, 8 maggio 2008
ELUSIONE = TAX AVOIDANCE (2)
Abuso di ruolo della HOLDING COMPANY
ASSENZA DI UNA VALIDA
Mantova, 8 maggio 2008
Mantova, 8 maggio 2008
Mantova, 8 maggio 2008
Mantova, 8 maggio 2008
SUB HOLDING
Paese A
United Kingdom Suisse Principaute de Monaco Italia Maroc
Mantova, 8 maggio 2008
Clausole per la NON limitazione della operativita’ delle società HOLDING
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GESTIONE COSTI IN GENERALE
COST SHARING
IMPUTAZIONE REDDITO DELLA CONTROLLATA ALLA HOLDING ITALIANA
DETERMINAZIONE DEL PREZZO PER LE TRANSAZIONI INFRA GRUPPO = NORME SUL TRANSFER PRICE
CONTROLLED FOREIGN COMPANIES = CFC
NORME ANTI ELUSIONE SPECIFICHE
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IMPRESE ITALIANE
NON SONO AMMESSE IN DEDUZIONE LE SPESE, E LE ALTRE COMPONENTI NEGATIVE, DERIVANTI DA OPERAZIONI INTERCORSE TRA:
RIMEDIO
Su iniziativa del contribuente: INTERPELLO PREVENTIVO.
Su iniziativa dell’Autorità: prima di procedere al definitivo accertamento, obbligo di NOTIFICA DI AVVISO con 90 giorni di tempo per fornire prova della concretezza economica.
GESTIONE DEI COSTI IN GENERALE
CRITERI DI DEDUCIBILITA’ (art. 110 TUIR)
(art. 110 TUIR)
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OBIETTIVO
Imputare, per trasparenza nello Stato Italiano, alla Società controllante, i redditi realizzati da imprese residenti in Paesi con regime fiscale privilegiato.
SOGGETTI
CONTROLLANTI
Soggetti residenti in Italia : Persone fisiche, Società di Persone, Società di Capitali o Enti che hanno per oggetto principale l’esercizio delle attività commerciali.
CONTROLLO
DIRETTO
O INDIRETTO
Partecipazione diretta od anche per il tramite di interposta persona o Società Fiduciaria.
United Kingdom Suisse Principaute de Monaco Italia Maroc
Mantova, 8 maggio 2008
Imputare,costi relativi a servizi comuni gestiti dalla Holding alle singole strutture del Gruppo .
CONDIZIONE
ESSENZIALE
La quota di costo attribuita a ciascuna società del Gruppo deve essere PROPORZIONALE alla quota di benefici potenziali attesi .
PRINCIPALI ELEMENTI FONDAMENTALI DI UN: COST CONTRIBUTION AGREEEMENT
Lista delle società interessate destinatarie dei benefici attesi.
Obbiettivi delle attività che vengono accentrate ed i cui costi saranno suddivisi.
La durata del C.C.A.
Il metodo in base al quale si misureranno i benefici attesi dalle singole società.
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PAESI A FISCALITÀ PRIVILEGIATA
in Italia
OBBLIGATORIO L’INTERPELLO PREVENTIVO
Mantova, 8 maggio 2008
Ripartite il risultato economico realizzato da una sussidiaria imputandolo ad altra Entità del Gruppo
STRUMENTO
OBIETTIVO
Incrementare l’utile di una struttura del Gruppo ai fini di:
Diminuire il carico dei dazi
Trasferire risultati positivi dalla Società NON quotate a Società
quotate
Diminuire l’imposizione fiscale della Società del gruppo costituita in
giurisdizione meno performante a favore di altra Società del Gruppo
costituita in Giurisdizione più performante.
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Mantova, 8 maggio 2008
METODI
COMPARATIVO
con quello praticato in analoghe transazioni tra imprese
Indipendenti.
un margine di utile lordo in percentuale.
DEL PREZZO
DI VENDITA
Il prezzo è dato dalla differenza tra il prezzo di rivendita
operato dall’acquirente detratto un congruo utile.
DELLA SPLITTATURA
DEL PROFITTO
apparentemente uniche e l’utile viene ripartito e quindi,
con procedimento inverso, si determina il prezzo.