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Con Giulia & Angela ricapitoliamo la Sorveglianza Sanitaria e il ruolo del Medico Competente

Con Giulia & Angela ricapitoliamo la Sorveglianza ... · Principalmente assolve, per conto del DDL, l’oligo di sorveglianza sanitaria preventiva e periodica dei lavoratori esposti

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Con Giulia & Angela ricapitoliamo la

Sorveglianza Sanitariae il ruolo

del Medico Competente

Principalmente assolve, per conto del DDL, l’obbligo di sorveglianza sanitaria preventiva e periodica

dei lavoratori esposti a rischio

Qual è il ruolo del Medico

Competente?

Ecco i requisiti professionaliche deve avere il Medico Competente

specializzazione in medicina del lavoro o in medicina

preventiva dei lavoratori e psicotecnica;

specializzazione in igiene e medicina preventiva

o in medicina legale;

docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei

lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene

industriale o in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del

lavoro;

autorizzazione di cui all’articolo 55 del decreto legislativo

15 agosto 1991, n. 277

Di che tipo è il rapporto tra l’Azienda e il Medico

Competente ?Il medico competente svolge la

propria opera in qualità di:

a) dipendente o collaboratore di una struttura esterna pubblica o privata, convenzionata con l’imprenditore;

b) libero professionista;c) dipendente del datore di lavoro.

In alcuni casi il datore di lavoro può nominare più medici competentiindividuando tra essi un medico con funzioni di coordinamento

Quali sono gli obblighi del Medico

Competente ?In base all’Art. 25 del D.Lgs. 81/2008, il medico competente ha l’obbligo di:

collaborare con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e

protezione alla valutazione dei rischiprogrammare (ed effettuare), ove necessario, la sorveglianza sanitariacollaborare alla predisposizione dell’attuazione delle misure per la

tutela della salute e dell’integrità psico-fisica dei lavoratori

partecipare all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza

Partecipare all’organizzazione del servizio di primo soccorsoCollaborare all’attuazione e valorizzazione di programmi volontari di

«promozione della salute», secondo i principi della responsabilità sociale

Cos’è la

Sorveglianza

Sanitaria

Complesso di attività mediche, cliniche e strumentali attuate su una popolazione lavorativa in rapporto ai fattori di rischio presenti al fine di prevenire alterazioni ed

identificare effetti precoci di danno.

Secondo l’ Art. 25. D.Lgs. 81/2008 ?

Il medico competente programma ed effettua la sorveglianza sanitaria attraverso

protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo

in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati

Il medico competente stabilisce a quali visite ed esami clinici-strumentali

sottoporre i lavoratori, e con quale periodicità, in base a:

Rischi professionali

Riferimenti di legge

Linee-guida della Medicina del Lavoro

Linee-guida Cliniche

Risultati della sorveglianza sanitaria

Quando il medico deve sottoporre il lavoratore

alla visita medica ?In base all’art. 41 del D.Lgs 81/2008,

è obbligatoria la visita medica:

PREVENTIVA prima che il lavoratore sia adibito all’attività

lavorativa a rischio indicata dal DDL

La visita preventiva può essere eseguita anche in fase

PRE-ASSUNTIVA

PERIODICA per verificare il permanere dei requisiti di idoneità alla

mansione del lavoratore

Cambio mansione: Visita per l’espressione del giudizio di idoneità alla nuovamansione specifica

Richiesta del lavoratore: Se ritenuta dal M.C. correlata ai rischiprofessionali o alle sue condizioni di salute in maniera correlata all’attività lavorativa;questo tipo di visita prevede l’espressione di un nuovo giudizio di Idoneità

Rientro al lavoro dopo assenza per motivi di salute maggiore di 60giorni continuativi

Cessazione del lavoro: nel caso di lavoratori esposti a rischio chimico e adamianto. (Indicazioni relative alle prescrizioni mediche da adottare o all’opportunità disottoporsi ad accertamenti anche dopo la cessazione dell’esposizione al rischio)

Attenzione: la visita medica è obbligatoria anche in caso di….

Chi paga per le visite mediche di idoneità

La sorveglianza sanitaria viene effettuata a spese del datore di lavoro

Le visite possono essere integrate da esami di laboratorio/strumentali evisite specialistiche (Già previsti dal protocollo di sorveglianza sanitaria, o richiestiper un singolo lavoratore, nei casi che lo richiedano)

Per determinate mansioni, è prevista, nell’ambito della sorveglianza sanitaria, anche la

verifica di assenza di:Alcool–dipendenza (L. 125/2001)

Assunzione di sostanze stupefacenti-psicotrope (Intesa Stato Regioni2007)

D.Lgs. 81/2008 Art. 25. comma 1, lett. C

Il Medico Competente istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilita ,

una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto

a sorveglianza sanitaria (secondo i requisiti minimi contenuti nell’allegato 3A epredisposta su formato cartaceo o informatizzato).

Gli esiti della visita medica devono essere allegati alla cartella sanitaria.

Tale cartella e conservata, con salvaguardia del segreto professionale, presso il luogo dicustodia concordato al momento della nomina del medico competente

Chi custodisce i

dati ?

Qual è l’esito della visita medica

Il medico competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche di cui al comma 2, esprime uno dei seguenti

giudizi relativi alla mansione specifica:

a) idoneità

b) idoneità parziale, temporaneao permanente, con prescrizioni o limitazioni

c) inidoneità temporanea

d) inidoneità permanente

Che cos’è ilgiudizio di idoneità

?È una certificazione medica, formulata per iscritto per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria.Viene firmata dal Lavoratore, che ne riceve una copia.Una copia viene consegnata al Datore di Lavoro (nel rispetto del segreto professionale, è l’unica documentazione sanitaria cui il Datore di Lavoro ha accesso).

Avverso il giudizio di idoneità o inidoneità formulato dal Medico

competente è ammesso ricorso, da parte del Datore di Lavoro o del

Lavoratore, entro 30 giorni, all’organo di vigilanza, che disporrà,

dopo ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso.

Altri obblighi del medico competente

Il Medico competente deve anche:

Fornire informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sonosottoposti ed eventualmente sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitarianche dopo la cessazione della attività che comporta l'esposizione a tali agenti

Fornire, a richiesta, informazioni analoghe ai Rappresentanti dei Lavoratori per laSicurezza

Informare ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria e, arichiesta, rilasciargli copia della documentazione sanitaria

Altri obblighi del medico competente

Il Medico competente deve inoltre:

- consegnare al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico,

la documentazione sanitaria in suo possesso

- consegnare al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia

della cartella sanitaria e di rischio e la documentazione sanitaria in suo

possesso

- inviare all'ISPESL, esclusivamente per via telematica, le cartelle sanitarie e

di rischio nei casi previsti (lavoratori esposti a cancerogeni), allacessazione del rapporto di lavoro

Il Medico competente deve: in occasione delle riunioni di cui all'articolo 35, al Datoredi Lavoro (DL), al Responsabile del Servizio di Prevenzione

comunicare per iscritto, Protezione dai Rischi (RSPP) e ai Rappresentanti dei

Lavoratori per la Sicurezza (RLS), i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata

fornire indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure

per la tutela della salute e della integrità psicofisica dei

lavoratori

Altri obblighi del medico competente(Art. 25. D.Lgs. 81/2008)

Il Medico competente deve infine:

visitare gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa

che stabilisce in base alla valutazione dei rischi

partecipare alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori, i cuirisultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e dellasorveglianza sanitaria

Altri obblighi del medico competente

(Art. 25. D.Lgs. 81/2008)