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l’Amministratore Delegato
DISPOSIZIONE DI GRUPPO n. 149/AD del 27 Marzo 2012 “Regolamento per le Attività Negoziali delle Società del Gruppo
Ferrovie dello Stato Italiane” (AD- 96) (LE- 19) (AF-28)
Si provvede ad emanare il nuovo “Regolamento per le Attività Negoziali delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane” approvato dal Consiglio di Amministrazione di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. nella seduta del 31 gennaio 2012.
In allegato sono riportati:
- una nota del Responsabile della Direzione Centrale Legale, che illustra le motivazioni che hanno determinato la necessità di rielaborare la previgente disciplina delle attività negoziali e ne riassume le principali novità (allegato 1);
- il testo completo del nuovo “Regolamento per le Attività Negoziali delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane” (allegato 2).
I suddetti allegati costituiscono, a tutti gli effetti, parte integrante della presente Disposizione di Gruppo.
La presente disposizione annulla e sostituisce la DdG n. 126/AD del 15 aprile 2009.
Firmato
Mauro Moretti
Allegato 1 alla DdG n. 149/AD del 27 Marzo 2012
NOTA
Oggetto: Nuovo Regolamento per le attività negoziali delle Società del
Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane
La necessità di rielaborare la disciplina delle attività negoziali risponde all’esigenza,
emersa nel corso di verifiche e confronti interni al Gruppo, di procedere ad uno
snellimento dell’impostazione del documento, circoscrivendo il suo ambito di
applicazione alle fattispecie contrattuali prive di organica e dettagliata
regolamentazione a livello normativo.
E’ il caso, in primo luogo, degli affidamenti sottosoglia nei settori speciali, per i
quali l’esigenza di una regolamentazione ad hoc nasce dal disposto dell’art. 238 del
Codice dei contratti pubblici (che demanda alla autoregolamentazione di imprese
pubbliche e soggetti privati la definizione delle modalità di scelta del contraente);
mentre, si è ritenuto di espungere la parte relativa agli appalti soprasoglia nei
medesimi settori, che rinvengono già una disciplina organica nelle previsioni del
D.Lgs. 163/2006 e del D.P.R. 207/2010.
Sempre nell’ottica di una semplificazione del testo e a modifica dell’impostazione
della previgente versione, si è ritenuto opportuno, poi, unificare la disciplina di
lavori, forniture e servizi, piuttosto che mantenere una specifica regolamentazione
per ciascuno di essi. La tendenziale omogeneità dei principi normativi al riguardo,
ha suggerito, infatti, un accorpamento delle disposizioni in materia (salva
l’opportuna evidenziazione dei profili di differenziazione) evitando, così, di
riprodurre tre distinte discipline in larga parte coincidenti. Il risultato è un testo
notevolmente ridotto rispetto al precedente.
Va detto, peraltro, che l’esigenza di semplificazione del documento ha incontrato,
comunque, un limite nel carattere oggettivamente articolato del Gruppo. Ad
esempio, per le Società del Gruppo non rientranti nell’ambito di applicazione della
disciplina pubblicistica in tema di contratti, sono state introdotte nuove disposizioni
con l’obiettivo di bilanciare le esigenze di trasparenza dell’attività negoziale con le
Allegato 1 alla DdG n. 149/AD del 27 Marzo 2012
altrettanto ineludibili esigenze di funzionalità ed efficienza, evitando di imporre
vincoli che ne avrebbero ingiustificatamente limitato l’operatività.
Il processo di revisione del RAN ha, infine, consentito:
a) di adeguarne i contenuti alle modifiche normative medio tempore intervenute ed
in particolare alle disposizioni del D.L. n. 70/2011, conv. in L. 106/2011
(nuove soglie per l’affidamento diretto di beni e servizi in economia e per la
procedura negoziata negli appalti di lavori);
b) di tener conto anche della evoluzione giurisprudenziale intervenuta su aspetti
piuttosto significativi per le Società del Gruppo (vedasi Consiglio di Stato,
Adunanza Plenaria 1 agosto 2011, n. 16, che ha introdotto a livello
giurisprudenziale la definizione di contratti del tutto estranei al Codice dei
contratti pubblici).
Ciò premesso, in termini generali, i principali contenuti del documento sono di
seguito sintetizzati.
Il Titolo I
Il
contiene disposizioni di contenuto generale e misure organizzative
applicabili alla totalità dei contratti di competenza delle Società del Gruppo.
Titolo II
In linea con la disciplina generale dei settori ordinari riguardante gli affidamenti di
lavori, si è ammesso il ricorso alla procedura negoziata, senza preventive forme di
pubblicità, per importi inferiori ad un milione di euro, mediante confronto
informale tra un numero minimo di 5 ovvero 10 operatori (a seconda che l’importo
dell’affidamento sia inferiore ovvero pari o superiore a € 500.000).
regola i contratti sottosoglia nei settori speciali, per i quali, come detto,
manca una disciplina cogente a livello normativo, ma il cui affidamento deve avere
luogo con modalità comunque rispettose dei principi fondamentali dell’Unione
Europea.
Del pari, allo scopo di garantire margini di flessibilità operativa all’azione delle
Società del Gruppo, si è ritenuto di consentire tale modalità anche per gli
affidamenti di servizi e forniture limitatamente a contratti di importo comunque
notevolmente inferiore a quello di applicazione della disciplina comunitaria (fino a €
Allegato 1 alla DdG n. 149/AD del 27 Marzo 2012
150.000), esercitando in tal modo la facoltà di autoregolamentazione espressamente
prevista dal Codice dei contratti pubblici per le imprese pubbliche operanti nei
settori speciali.
Il Titolo III
Per i contratti del tutto o parzialmente esclusi dall’ambito di applicazione della
disciplina pubblicistica (
regola l’esecuzione di lavori e l’acquisizione di beni e servizi in
economia, in termini coerenti con le novità normative sopravvenute.
Titolo IV) e per quelli affidati da società non tenute - in
generale ovvero in ragione dell’oggetto del contratto - all’applicazione della
disciplina pubblicistica (i c.d. contratti estranei di cui alla sopra citata sentenza
dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato: Titolo V
Peraltro, è stata demandata a ciascuna Società procedente la definizione – caso per
caso e tenendo conto delle caratteristiche dell’oggetto contrattuale - delle modalità
più opportune di verifica dei requisiti generali e speciali.
), si sono predisposte, come
anticipato, modalità semplificate di affidamento, fermo restando il rispetto dei
canoni di trasparenza e la necessità di garantire l’affidabilità professionale del
contraente, assumendo come parametro di riferimento normativo l’art. 38 del
D.Lgs. n. 163/2006 e dalla disciplina in materia di cautele antimafia.
Incidentalmente, si rileva come le disposizioni del Titolo V si prestano a regolare, in
futuro, anche l’attività negoziale delle Società del Gruppo beneficiarie - ex art. 30
Dir. 17/2004/CE - dell’esenzione dall’obbligo di applicare la disciplina pubblicistica
in materia di appalti.
Il medesimo approccio è stato adottato per i c.d. contratti attivi (Titolo VI
Le disposizioni finali del Titolo VII si incentrano su istituti specifici e particolari fasi
procedurali.
), per i
quali si sono confermati vincoli procedurali che, senza appesantire
ingiustificatamente l’attività delle Società, consentono un’adeguata valorizzazione
degli asset oggetto di cessione.
Firmato
Andrea Parrella
REGOLAMENTO PER LE ATTIVITÀ NEGOZIALI
DELLE SOCIETÀ DEL GRUPPO FERROVIE DELLO
STATO ITALIANE
(Consiglio di Amministrazione di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. seduta del 31 gennaio 2012)
Allegato 2 alla DdG 149/AD del 27 Marzo 2012
2
REGOLAMENTO PER LE ATTIVITÀ NEGOZIALI DELLE SOCIETÀ DEL
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE
INDICE
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1 Principi ..................................................................................................................................................................... 4
Articolo 2 Definizioni e riferimenti ......................................................................................................................................... 5
Articolo 3 Disciplina applicabile .............................................................................................................................................. 7
Articolo 4 Durata ....................................................................................................................................................................... 8
Articolo 5 Contratti misti e appalti destinati a più attività. Criteri per l'individuazione della disciplina applicabile e
qualificazione dei concorrenti .............................................................................................................................. 8
Articolo 6 Misure organizzative e attività di programmazione .......................................................................................... 10
TITOLO II
DISCIPLINA DEI CONTRATTI SOTTO SOGLIA
EX ART. 238, COMMA 7, DEL CODICE
Articolo 7 Disciplina applicabile ........................................................................................................................................... 10
Articolo 8 Soggetti ammessi e requisiti di partecipazione alle procedure di affidamento ............................................. 11
Articolo 9 Procedure di scelta del contraente e criteri di aggiudicazione ........................................................................ 14
Articolo 10 Pubblicità e termini ............................................................................................................................................. 18
Articolo 11 Garanzia a corredo dell’offerta.......................................................................................................................... 19
TITOLO III
ESECUZIONE DEI LAVORI E ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA
Articolo 12 Procedure ............................................................................................................................................................. 20
Articolo 13 Limiti di applicazione ......................................................................................................................................... 21
Articolo 14 Lavori, beni e servizi acquisibili in economia .................................................................................................. 21
3
Articolo 15 Acquisizione mediante cottimo ......................................................................................................................... 24
TITOLO IV
APPALTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ESCLUSI, IN TUTTO O IN PARTE, DALL’AMBITO DI
APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA PUBBLICISTICA IN MATERIA DI CONTRATTI
Articolo 16 Disciplina applicabile .......................................................................................................................................... 25
TITOLO V
CONTRATTI DEL TUTTO ESTRANEI ALL’AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA
COMUNITARIA E NAZIONALE IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI
Articolo 17 Disciplina applicabile .......................................................................................................................................... 26
TITOLO VI
CONTRATTI DA CUI DERIVI UN CORRISPETTIVO PER LA SOCIETÀ PROCEDENTE
Articolo 18 Disciplina applicabile .......................................................................................................................................... 28
TITOLO VII
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 19 Avviso con cui si indice la gara e lettera di invito ........................................................................................... 30
Articolo 20 Commissione di gara .......................................................................................................................................... 31
Articolo 21 Prequalifica ........................................................................................................................................................... 33
Articolo 22 Validità temporale delle offerte ......................................................................................................................... 33
Articolo 23 Operazioni di gara ............................................................................................................................................... 34
Articolo 24 Modificazioni soggettive nella fase di scelta del contraente .......................................................................... 37
4
REGOLAMENTO PER LE ATTIVITÀ NEGOZIALI DELLE SOCIETÀ DEL GRUPPO
FERROVIE DELLO STATO ITALIANE
TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Principi
1. Il presente documento regola:
a) l’attività negoziale delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane per
l’affidamento di contratti sotto soglia nei settori speciali, ai sensi e per gli effetti di cui
all’art. 238, comma 7, del Codice;
b) le procedure per l’esecuzione di lavori e per l’acquisizione di beni e servizi in
economia, anche nei settori ordinari;
c) l’attività negoziale delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane per
l’affidamento di contratti di qualsiasi importo esclusi, in tutto o in parte, dall’ambito
oggettivo di applicazione della disciplina pubblicistica in materia di contratti pubblici,
ai sensi della Parte I, Titolo II, del Codice;
d) l’attività negoziale delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane per
l’affidamento di contratti del tutto estranei all’ambito di applicazione della disciplina
comunitaria e nazionale in materia di contratti pubblici;
e) la conclusione di contratti di cessione di beni da cui derivi un corrispettivo per la
Società procedente.
2. L’attività negoziale delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, nel rispetto delle
finalità istituzionali del Gruppo e delle Società stesse, si ispira ai principi di:
a) economicità, efficacia, tempestività, correttezza;
b) libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza,
proporzionalità, pubblicità, lealtà, imparzialità, correttezza e buona fede, nel rispetto dei
principi etici aziendali e di corretta amministrazione stabiliti dal Codice Etico del Gruppo
Ferrovie dello Stato Italiane;
c) perseguimento delle finalità di pubblico interesse e degli scopi statutariamente previsti;
d) massima partecipazione degli operatori alle gare, nel rispetto dei requisiti funzionali
minimi di cui ciascuno di essi deve essere munito e degli standards tecnici richiesti nei
singoli settori;
5
e) armonizzazione delle esigenze di massima economicità con quelle di obiettività delle
scelte;
f) sostenibilità sociale e ambientale e tutela della salute, ove ed entro i limiti in cui ciò sia
consentito dalle norme vigenti.
3. Fatta salva ogni diversa previsione normativa, è vietata la suddivisione, la ripartizione e
l’accorpamento dei contratti o degli oggetti contrattuali allo scopo di non applicare ovvero di
applicare parzialmente le disposizioni previste dalla disciplina vigente e dal presente
documento.
4. La disciplina dettata dal presente documento non si estende alle attività procedurali,
amministrative e negoziali successive al perfezionamento della fase di aggiudicazione o scelta
del Contraente.
Articolo 2
Definizioni e riferimenti
1. Per l’applicazione del presente documento si richiamano le definizioni contenute nel Codice
e nel Regolamento generale, per quanto attiene, in particolare, alla qualificazione di: avviso di
gara; contratti o contratti pubblici; appalti di lavori; appalti di servizi; appalti di forniture;
contratti esclusi; contratti di rilevanza comunitaria; contratti sotto soglia; cottimo fiduciario;
operatore economico; procedura aperta; procedura ristretta; procedura negoziata; settori
ordinari; settori speciali; raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario di concorrenti,
consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro, consorzio stabile e gruppo europeo
di interesse economico (GEIE).
2. Ai fini del presente documento, inoltre, si intende per:
a) Codice: il d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE";
b) Codice Etico del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane: documento approvato dai
Consigli di Amministrazione delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, per
enunciare e chiarire le proprie responsabilità ed i propri impegni etico/sociali verso i vari
stakeholder interni ed esterni, anche alla luce delle previsioni di cui al d.lgs. n. 231/2001. I
contratti debbono contenere apposita clausola intitolata "Codice Etico", con la quale il
fornitore: i) attesta di aver preso visione del Codice Etico del Gruppo Ferrovie dello
6
Stato Italiane, pubblicato all'indirizzo, espressamente specificato, del sito internet del
Committente, ovvero di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.; ii) dichiara di ben conoscere
il Codice Etico e si impegna a rispettarlo;
c) Contraente: il soggetto che abbia concluso con una Società del Gruppo Ferrovie dello
Stato Italiane uno dei contratti di cui all’art. 1, paragrafo 1, del presente documento;
d) Contratti del tutto estranei all’ambito di applicazione della disciplina comunitaria
e nazionale in materia di contratti pubblici: contratti di competenza delle Società del
Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane: i) non ricomprese tra i soggetti tenuti
all’applicazione della disciplina pubblicistica in materia di contratti; ii) non tenute
all’applicazione della disciplina pubblicistica in materia di contratti, per l’affidamento di
appalti aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture non destinati all’esercizio di attività
nell’ambito dei settori speciali.
Rientrano nell’ambito della definizione di cui alla presente lettera, anche i (sub)contratti
stipulati da Società del Gruppo, ai fini dell’esecuzione di contratti acquisiti dalle stesse
Società in esito a confronto concorrenziale tra più operatori o a negoziazione in regime
di libero mercato, ed aventi ad oggetto lavori, forniture o servizi;
e) Contratti destinati a più attività: contratti destinati allo svolgimento da parte della
Società procedente (ovvero, qualora quest'ultima operi in qualità di mandataria di altre
Società del Gruppo, da parte della Società richiedente) di varie attività ciascuna delle
quali, singolarmente intesa, sarebbe soggetta a regimi giuridici diversi;
f) Contratti misti: i contratti di appalto il cui oggetto è caratterizzato dalla coesistenza di
prestazioni diverse (lavori e forniture; lavori e servizi; lavori, servizi e forniture; servizi e
forniture);
g) Proroga: espressione, in tutto e per tutto, equivalente al rinnovo di cui alla successiva
lett. k) comprendente qualsiasi atto diretto ad estendere la durata contrattuale;
h) Profilo della Società procedente: il sito informatico della Società procedente su cui
sono pubblicati gli atti e le informazioni relativi all’attività negoziale della Società
medesima;
i) Regolamento generale: il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m. recante “Regolamento di
esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, recante Codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive
2004/17/CE e 2004/18/CE”;
j) Responsabile del procedimento della fase di affidamento: il soggetto ovvero i
soggetti, comunque qualificato(i) dagli atti di organizzazione aziendale, cui sono affidati i
7
compiti che la disciplina vigente attribuisce al Responsabile del procedimento,
relativamente alla fase di affidamento del Contratto e limitatamente alle disposizioni,
anche in via di autoregolamentazione, applicabili ai contratti di competenza delle Società
del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane;
k) Rinnovo: espressione, in tutto e per tutto, equivalente alla proroga di cui alla precedente
lett. g), comprendente qualsiasi atto diretto ad estendere la durata contrattuale;
l) Servizi non prioritari: servizi relativi alle prestazioni elencate nell’allegato II B al
Codice, in parte esclusi dall’ambito oggettivo di applicazione della disciplina
pubblicistica;
m) Servizi prioritari: servizi relativi alle prestazioni elencate nell’allegato II A del Codice;
n) Società procedente: la Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane che, anche in
qualità di mandataria di altra Società del Gruppo, promuove e gestisce le procedure
finalizzate alla conclusione di uno dei contratti di cui all’art. 1, paragrafo 1, del presente
documento;
o) Società richiedente: la Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, per conto della
quale la Società procedente promuove e gestisce le procedure finalizzate alla conclusione
di uno dei contratti di cui all'art. 1, paragrafo 1, del presente documento;
p) Unità emittente: gli Uffici della Società procedente che, nel rispetto delle proprie
attribuzioni e competenze:
1) assicurano il rispetto del presente documento e la corretta individuazione della
disciplina applicabile;
2) svolgono le attività relative all’individuazione della procedura e dei criteri di
aggiudicazione e alla eventuale pubblicazione del bando di gara;
3) segnalano all’Unità richiedente le eventuali prescrizioni contenute nelle specifiche
tecniche che possano comportare una limitazione alla concorrenza;
q) Unità richiedente: gli Uffici della Società procedente che trasmettono all’Unità
emittente la richiesta di realizzazione di lavori ovvero di acquisizione di beni e/o servizi,
con puntuale descrizione delle relative caratteristiche.
Articolo 3
Disciplina applicabile
1. Le disposizioni di cui al presente documento debbono intendersi sostituite, modificate,
abrogate ovvero disapplicate automaticamente ove il relativo contenuto sia incompatibile
con sopravvenute ed inderogabili disposizioni legislative o regolamentari.
8
2. Resta ferma, inoltre, l’applicazione delle vigenti disposizioni normative nazionali o – per
quanto di competenza – regionali, che regolano la materia.
3. La Società procedente che promuova e gestisca le procedure finalizzate alla conclusione di
uno dei contratti di cui all'art. 1, paragrafo 1, del presente documento, in qualità di
mandataria di altre Società del Gruppo, è tenuta ad applicare la disciplina a cui sarebbe
vincolata la Società richiedente qualora procedesse direttamente alla gestione di tali
procedure.
Articolo 4
Durata
Tutti i contratti di cui al presente documento debbono avere durata e/o termine di
esecuzione certi. Salva diversa previsione normativa, è ammessa la possibilità di rinnovo o
proroga dei contratti, nei limiti e alle condizioni di cui alla disciplina vigente, sempreché ciò
sia giustificato da oggettive ragioni di convenienza.
Articolo 5
Contratti misti e appalti destinati a più attività. Criteri per l'individuazione della disciplina applicabile e
qualificazione dei concorrenti
1. Nell'ipotesi di contratti misti, aventi ad oggetto lavori e forniture ovvero lavori e servizi, ai
fini della scelta del contraente, si applica la disciplina relativa alla prestazione che, rispetto alle
altre, costituisce l'oggetto principale del contratto.
Un contratto avente ad oggetto lavori e forniture ovvero lavori e servizi ovvero lavori, servizi
e forniture si considera, ai fini della disciplina applicabile:
a) appalto di lavori, nel caso in cui i lavori costituiscano l'oggetto principale del contratto e,
rispetto a questi, le forniture ovvero i servizi abbiano un carattere meramente accessorio;
b) appalto di forniture ovvero di servizi, nel caso in cui i lavori, ancorché di valore
economico superiore al 50% (cinquanta per cento), abbiano carattere accessorio rispetto
alle forniture o ai servizi, che costituiscono l'oggetto principale dell'appalto.
Un contratto avente ad oggetto forniture e servizi, si considera appalto di servizi se il valore
economico di questi ultimi è superiore a quello delle forniture oggetto dell'appalto; si
considera appalto di forniture, se il valore economico di queste ultime è superiore a quello
dei servizi oggetto dell'appalto.
9
2. In ogni caso, ciascun operatore economico che intenda concorrere, in forma singola o in
riunione, ad una procedura per l'affidamento di un contratto misto, salva diversa valutazione
della Società procedente, deve essere in possesso, ai fini della partecipazione alla procedura,
dei requisiti di qualificazione e capacità prescritti dalla Società procedente e dalla disciplina
vigente per ciascuna prestazione di lavori, servizi e forniture prevista in contratto.
3. Nell’ipotesi in cui la Società procedente intenda affidare un appalto destinato a più attività, ai
fini della scelta del contraente, si applica la disciplina relativa all’attività cui l’appalto è
principalmente destinato, salvo il caso in cui sia oggettivamente impossibile individuare quale
sia detta attività.
Qualora un appalto ricada per una parte nella disciplina sui settori ordinari e per altra parte in
quella sui settori speciali, si applica:
a) la disciplina sui settori speciali contenuta nel Titolo II del presente documento,
nell’ipotesi in cui l’appalto sia principalmente destinato ad attività rientranti nell’ambito
dei settori speciali;
b) la disciplina sui settori ordinari, nell’ipotesi in cui l’appalto non sia principalmente
destinato ad attività rientranti nell’ambito dei settori speciali;
c) la disciplina sui settori ordinari, nell’ipotesi in cui sia oggettivamente impossibile
individuare a quale attività l’appalto sia principalmente destinato.
Qualora un appalto, per una parte, rientri nella disciplina sui settori speciali e per altra parte
non ricada nell’ambito di applicazione della disciplina pubblicistica si applica:
i) la disciplina sui settori speciali contenuta nel Titolo II del presente documento, qualora
l’appalto sia destinato principalmente ad attività rientranti in tali settori;
ii) la disciplina negoziale contenuta nel Titolo V del presente documento, qualora l’appalto
sia principalmente costituito da un oggetto non rientrante nell’ambito di applicazione
della disciplina pubblicistica in materia;
iii) la disciplina sui settori speciali contenuta nel Titolo II del presente documento, nel caso
in cui sia oggettivamente impossibile stabilire a quale attività l’appalto sia principalmente
destinato.
Nell’ipotesi di appalti aventi ad oggetto servizi prioritari e servizi non prioritari ovvero servizi
non prioritari e forniture si applicano le disposizioni del Titolo IV del presente documento,
qualora l’importo dei servizi non prioritari sia superiore a quello dei servizi prioritari ovvero
a quello delle forniture.
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Nell’ipotesi di appalti aventi ad oggetto servizi non prioritari e lavori si applicano le
disposizioni del Titolo IV del presente documento in tutti i casi in cui i servizi non prioritari
costituiscano l’oggetto principale del contratto e i lavori, quand’anche di valore economico
superiore al 50% (cinquanta per cento), abbiano carattere accessorio rispetto ai servizi non
prioritari che costituiscono oggetto principale del contratto.
Articolo 6
Misure organizzative e attività di programmazione
1. Ai fini della conclusione dei contratti di cui al presente documento, la Società procedente
individua, nel rispetto dei propri regolamenti organizzativi, uno o più Responsabili del
procedimento della fase di affidamento cui spetta il compito di assicurare il corretto
svolgimento della procedura di scelta del contraente.
2. La Società procedente, di norma e salva la ricorrenza di particolari e motivate circostanze,
avvia e gestisce i contratti di cui al presente documento nel rispetto degli atti di
programmazione, ove esistenti, che siano stati approvati dai competenti organi societari o di
Gruppo.
3. Ai fini dell'avvio della procedura per la conclusione dei contratti di cui al presente
documento, la Società procedente individua: a) gli elementi essenziali del contratto; b) i
criteri di selezione degli operatori e di aggiudicazione.
TITOLO II DISCIPLINA DEI CONTRATTI SOTTO SOGLIA
EX ART. 238, COMMA 7, DEL CODICE
Articolo 7
Disciplina applicabile
Le procedure di affidamento dei contratti sotto soglia di lavori, servizi e forniture sono
disciplinate dal presente Titolo, in attuazione di quanto disposto dall’art. 238, comma 7, del
Codice, e, salva ogni diversa previsione della disciplina vigente, dalle disposizioni del Titolo I e
del Titolo VII del presente documento, nonché dalle disposizioni ivi richiamate.
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Articolo 8
Soggetti ammessi e requisiti di partecipazione alle procedure di
affidamento
1. Sono ammessi a partecipare alle procedure per l’affidamento dei contratti di lavori, servizi e
forniture:
a) le imprese individuali, anche artigiane, le società commerciali, le società cooperative;
b) i consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della l. 25
giugno 1909, n. 422, e del d.lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n.
1577, e s.m.i. e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla l. 8 agosto 1985, n. 443;
c) i consorzi stabili costituiti, anche nella forma di società consortili, ai sensi dell’art. 2615-
ter cod. civ., tra imprese individuali, anche artigiane, società commerciali, società
cooperative di produzione e lavoro;
d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti costituiti dai soggetti di cui alle precedenti
lett. a), b) e c);
e) i consorzi di concorrenti di cui all’art. 2602 cod. civ., costituiti tra i soggetti di cui alle lett.
a), b) e c), del presente paragrafo anche in forma di società consortile, ai sensi dell’art.
2615-ter cod. civ.;
f) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico
(GEIE), ai sensi del d.lgs. 23 luglio 1991, n. 240;
Sono comunque ammessi a partecipare a procedure per l’affidamento dei contratti di lavori,
servizi e forniture, indipendentemente dalla natura giuridica adottata, gli operatori economici
stabiliti: a) negli Stati aderenti all'Unione europea; b) negli Stati firmatari dell'Accordo sugli
appalti pubblici concluso nell'ambito dell'Accordo istitutivo dell'Organizzazione Mondiale
del Commercio ovvero c) negli Stati firmatari di Accordi bilaterali con l'Italia o con l'UE che
consentano la partecipazione ad appalti pubblici a condizioni di reciprocità.
Possono essere ammessi a presentare offerta raggruppamenti temporanei, consorzi o GEIE
di cui alle lett. d), e) e f) del presente paragrafo:
i quali, prima della presentazione dell’offerta, abbiano conferito mandato collettivo
speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato come mandatario nel caso di
raggruppamento, ovvero si siano già costituiti nel caso di consorzio o GEIE;
non ancora costituiti, a condizione che l’offerta: i) sia sottoscritta dalle imprese che
costituiranno il raggruppamento, il consorzio o il GEIE; ii) contenga l’impegno che, in
caso di aggiudicazione, le stesse imprese costituiranno il consorzio o il GEIE, ovvero,
nell’ipotesi in cui intendano costituire un raggruppamento di cui alla lett. d) del presente
12
paragrafo, conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse,
espressamente indicata e qualificata come mandataria, la quale stipulerà il contratto in
nome e per conto proprio e delle mandanti.
In caso di procedura ristretta o procedura negoziata, il concorrente invitato individualmente
ha facoltà di presentare offerta o di trattare per sé e quale mandatario di un raggruppamento
di cui alla lett. d) del presente paragrafo. La lettera di invito precisa se tale possibilità debba
essere esclusa nel caso di raggruppamenti tra più imprese che siano state invitate
individualmente a presentare offerta.
2. Resta in ogni caso fermo, in forza dei principi generali dell’unicità e segretezza delle offerte,
che:
a) i consorzi di cui alle lettere b) e c) del paragrafo 1 del presente articolo debbono indicare,
all’atto dell’offerta, i consorziati per conto dei quali concorrono; a questi ultimi è fatto
divieto di presentare offerta in qualsiasi altra forma alla medesima procedura di
affidamento. In caso di violazione del divieto suindicato, sono esclusi dalla gara sia il
consorzio che il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353
cod. pen.;
b) è vietata la presentazione di offerte alla medesima procedura di affidamento in più di un
raggruppamento temporaneo, consorzio o GEIE di cui alle lett. d), e) e f) del paragrafo 1
del presente articolo, ovvero la presentazione di offerte alla medesima procedura di
affidamento in forma individuale e quale componente di un raggruppamento, consorzio
o GEIE.
3. L’avviso di gara o la lettera di invito stabiliscono, nel rispetto dei principi di cui all’art. 1, par.
2, del presente documento, i requisiti di ammissione dei soggetti di cui al paragrafo 1 del
presente articolo in applicazione di quanto previsto dagli articoli 35, 36, 37, 38, 46, comma 1-
bis, 47, 51, 52, e dalle disposizioni della Sezione V, Capo III, Parte III del Codice, nonché
degli articoli 92, 93, 94, 275, 276, 277, 279 – commi 3, 4, 5 e 6 – 281, 339, comma 1, lett. l) e
340 del Regolamento generale.
In ogni caso, la selezione dei soggetti da invitare a presentare offerta ha luogo secondo criteri
e regole oggettivi preventivamente definiti nell'avviso di gara o nella lettera di invito.
Pertanto, ai fini della selezione dei partecipanti, non è possibile, ad esempio:
- imporre condizioni amministrative, tecniche o finanziarie a taluni operatori economici
senza imporle ad altri;
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- esigere prove già presenti nella documentazione valida disponibile.
In ipotesi di partecipazione di riunioni di imprese i requisiti di carattere generale di cui all’art.
38 del Codice devono essere verificati: i) nei confronti di ciascuna impresa aderente al
raggruppamento, al consorzio o al GEIE di cui al precedente paragrafo 1, lett. d), e) e f); ii)
nei riguardi del consorzio e dei consorziati per conto dei quali il consorzio concorre,
nell’ipotesi di consorzi di cui al precedente paragrafo 1, lett. b) e c).
4. L’avviso di gara o la lettera di invito stabiliscono che la Società procedente potrà
motivatamente valutare la sussistenza della situazione ostativa prevista dall’art. 38, comma 1,
lettera f), del Codice nei confronti dei concorrenti che, a titolo esemplificativo e non
esaustivo, siano incorsi nell’ultimo triennio:
a) nella risoluzione per inadempimento di contratti di appalto di lavori, servizi e forniture
affidati dalla Società procedente o da altre Società del Gruppo Ferrovie dello Stato
Italiane;
b) nella dichiarata non collaudabilità di lavori, servizi e forniture oggetto di un contratto
stipulato con la Società procedente o altra Società del Gruppo Ferrovie dello Stato
Italiane;
c) nella violazione, nel corso dell’esecuzione di precedenti contratti, di una qualsiasi delle
norme convenute nel Codice Etico del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane;
d) nella mancata presa in consegna, per proprio fatto e colpa, di lavori, forniture o servizi
affidati dalla Società procedente o da altra Società del Gruppo Ferrovie dello Stato
Italiane;
e) nella mancata costituzione della cauzione definitiva che abbia impedito la stipula di un
contratto di lavori, servizi e forniture con la Società procedente o altra Società del
Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane;
f) revoca della aggiudicazione per mancata presentazione alla stipula di un contratto
aggiudicato dalla Società procedente o da altra Soceità del Gruppo Ferrovie dello Stato.
5. In ogni caso, la Società procedente definisce, nell’avviso di gara o nella lettera di invito, in
relazione alle caratteristiche dell’affidamento sotto il profilo tecnico e dimensionale, requisiti
e modalità di partecipazione alla procedura di affidamento dei soggetti di cui al paragrafo 1
del presente articolo nel rispetto dei principi di ragionevolezza e proporzionalità.
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6. Qualora ricorrano motivate e speciali circostanze, e salva diversa previsione normativa, la
Società procedente può dare corso alla stipula del contratto, in tal caso sottoposto a
condizione risolutiva, nelle more della verifica dell’effettivo possesso da parte del contraente
dei requisiti generali e di idoneità tecnico organizzativa ed economico finanziaria dichiarati ai
fini della partecipazione alla procedura.
Articolo 9
Procedure di scelta del contraente e criteri di aggiudicazione
1. Salvo il caso in cui la Società procedente intenda avvalersi di sistemi di qualificazione istituiti
ai sensi dell’art. 232 del Codice ovvero di elenchi di operatori economici gestiti - nel rispetto
dei principi di cui al paragrafo 2 dell’art. 1 del presente documento - dalla stessa Società
procedente o da altre Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, l’affidamento di
contratti di lavori, servizi e forniture può avere luogo, a scelta della Società procedente e fatte
salve eventuali diverse previsioni normative, oltreché mediante procedura aperta o ristretta,
anche mediante procedura negoziata preceduta da forme di pubblicità ai sensi del successivo
art. 10 del presente documento.
Per l’affidamento degli appalti di cui al presente Capo, la Società procedente può,
indifferentemente, ricorrere ad una delle procedure di cui al presente paragrafo.
2. La Società procedente può, inoltre, ricorrere alla procedura negoziata senza preventive forme
di pubblicità:
a) per l’affidamento di contratti di lavori di importo inferiore a 1.000.000,00 (un milione)
di euro;
b) per l’affidamento di contratti di servizi e forniture di importo non superiore a 150.000
(centocinquantamila) euro;
c) per l’affidamento di contratti privi di rilevanza transfrontaliera, qualora ricorrano speciali
circostanze che consentano di ritenere che non possa essere fatto utilmente ricorso alle
procedure di cui al primo paragrafo del presente articolo.
La procedura negoziata senza preventive forme di pubblicità ha luogo, di norma, mediante
gara informale alla quale vengono invitati a presentare offerta, secondo criteri di rotazione: a)
almeno dieci operatori economici (sempreché sussista un numero sufficiente di operatori
muniti dei necessari requisiti) per l’affidamento di contratti di lavori di importo pari o
superiore a 500.000 (cinquecentomila) euro e, comunque, inferiore a 1.000.000 (un milione)
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di euro; b) almeno cinque operatori economici negli altri casi (sempreché sussista un numero
sufficiente di operatori muniti dei necessari requisiti).
Gli operatori economici da invitare alla procedura negoziata di cui alle lett. a) e b) del
precedente periodo, sono selezionati sulla base di informazioni desunte dal mercato
riguardanti i loro requisiti di qualificazione economico-finanziaria e tecnico-organizzativa.
Una volta acquisite le offerte, la Società procedente negozia le condizioni del contratto con
uno o più operatori economici e con le modalità ritenute più opportune in relazione allo
specifico affidamento.
3. La Società procedente può ricorrere alla procedura negoziata, non preceduta da forme di
pubblicità e senza previa gara informale:
a) in tutti i casi in cui, a giudizio della Società procedente, sussistano particolari circostanze,
adeguatamente esplicitate, che rendano inutile o non conveniente un confronto anche
solo informale tra più soggetti per la scelta del contraente;
b) in generale, nelle ipotesi stabilite dall’art. 221 del Codice, nelle quali non sia ipotizzabile
un confronto concorrenziale tra più operatori.
4. I criteri di aggiudicazione dei contratti di lavori, servizi e forniture sono, di norma, quelli:
1) del prezzo più basso (da determinarsi: mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a
base di gara; ovvero mediante ribasso sull’importo posto a base di gara; ovvero
mediante offerta a prezzi unitari);
2) dell’offerta economicamente più vantaggiosa tenendo conto di una pluralità di
elementi determinati in ragione della natura, dell'oggetto e delle caratteristiche
dell’affidamento.
5. La Società procedente è in facoltà di stabilire, nell’avviso di gara e/o nella lettera di invito, i
criteri di aggiudicazione anche in deroga alle prescrizioni di cui al precedente paragrafo, nel
rispetto dei principi di cui all’art. 1, paragrafo 2, del presente documento e, in particolare, di
non discriminazione, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità.
Nell’ipotesi in cui il criterio di aggiudicazione prescelto sia quello dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, l’avviso di gara e/o la lettera di invito debbono contenere
l’indicazione: i) di tutti i criteri di valutazione delle offerte definiti ai sensi del punto 2) del
precedente paragrafo del presente articolo, nell’ordine decrescente di importanza loro
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attribuita; ii) dei “pesi” o dei “punteggi” da assegnare a ciascun criterio e, ove necessari; iii)
dei “subpesi” o dei “subpunteggi”.
6. L’avviso di gara o la lettera di invito possono indicare meccanismi predefiniti, anche diversi
da quelli stabiliti dalla disciplina vigente, per la individuazione delle offerte da sottoporre a
verifica di congruità; ovvero possono genericamente prevedere, senza la fissazione di un
meccanismo predefinito, la facoltà della Società procedente di sottoporre a verifica di
congruità le offerte che, in base ad elementi specifici, appaiano anormalmente basse. Nel
rispetto del principio di proporzionalità, la Società procedente può, inoltre, applicare,
facendone esplicita menzione nell’avviso di gara o nella lettera di invito: il comma 9 dell’art.
122 del Codice e le norme ivi richiamate; il comma 8 dell’art. 124 del Codice e le norme ivi
richiamate.
7. Nel caso di offerte da sottoporre a verifica di congruità, la Società procedente richiede
all’offerente le giustificazioni relative alle voci di prezzo che concorrono a formare l’importo
complessivo a base di gara e, nel rispetto dei principi stabiliti dalla disciplina vigente, dà
seguito alle operazioni di verifica con modalità idonee ad assicurare il rispetto dei principi di
cui all’art. 1, paragrafo 2, del presente documento e, in particolare, di quelli di libera
concorrenza tra operatori, non discriminazione e parità di trattamento.
8. La Società procedente, sempreché ne ricorrano i presupposti, può sottoporre a
contemporanea valutazione le migliori offerte, non oltre la quinta.
Ai fini della verifica di congruità delle offerte sottoposte a valutazione, il Responsabile del
procedimento della fase di affidamento può avvalersi di una commissione appositamente
costituita, di uffici o di organi tecnici propri ovvero di altre Società del Gruppo, ovvero della
commissione nominata ai fini dello svolgimento delle operazioni di gara.
9. L'avviso di gara o la lettera di invito possono prevedere che non si procederà
all'aggiudicazione in caso di una sola ovvero di due offerte valide, che non verranno aperte.
L’avviso o la lettera di invito deve prevedere che, indipendentemente dal numero delle
offerte valide, la Società procedente può decidere di non dare corso all'aggiudicazione
qualora ritenga nessuna delle offerte presentate conveniente o idonea in relazione all'oggetto
dell'affidamento.
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10. Nell’ipotesi di procedura ristretta e di procedura negoziata previo avviso di gara, la Società
procedente è in facoltà di stabilire, nello stesso avviso di gara, un numero minimo ed un
numero massimo di concorrenti da invitare a presentare offerta. In ogni caso, il numero dei
soggetti da invitare a presentare offerta è definito in relazione al singolo affidamento in
modo tale da assicurare un giusto equilibrio tra caratteristiche specifiche della procedura di
appalto e mezzi necessari alla sua realizzazione ed un’effettiva concorrenza tra le imprese. Il
numero massimo di soggetti invitati a presentare offerta non è, di norma, inferiore a dieci. Il
numero minimo non è, di norma, inferiore a cinque.
Qualora si sia avvalsa della facoltà di cui al presente paragrafo, la Società procedente, previa
indicazione nell’avviso di gara, può imporre ai soggetti interessati di comprovare il possesso
dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa stabiliti nell’avviso di
gara, presentando, ai fini della fase di prequalifica, la documentazione indicata nello stesso
bando, in originale o copia conforme ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
11. Qualora il numero dei soggetti che abbiano superato la fase di prequalifica risulti pari o
inferiore al numero massimo di cui al precedente paragrafo del presente articolo, tutti detti
soggetti debbono essere invitati a presentare offerta. Qualora invece il numero di operatori
che abbiano superato la fase di prequalifica risulti inferiore a quello minimo indicato nel
precedente paragrafo del presente articolo, la Società procedente può comunque dare corso
alla procedura, invitando il candidato o i candidati che abbiano richiesto di presentare
offerta, e che siano muniti dei requisiti richiesti.
12. Qualora il numero dei soggetti che abbiano superato la fase di prequalifica risulti maggiore
rispetto al numero massimo indicato nell'avviso di gara, la scelta dei soggetti da invitare è
effettuata, salva diversa valutazione della Società procedente, sulla base di uno dei seguenti
criteri, previamente indicato nell'avviso di gara:
i) mediante sorteggio pubblico;
ii) mediante la predisposizione di una graduatoria compilata, in ordine decrescente, sulla
base dei requisiti di prequalifica. Gli inviti a presentare offerta vengono inoltrati, secondo
l’ordine in cui i soggetti prequalificati sono inseriti in graduatoria, sino al raggiungimento
del numero massimo di concorrenti stabilito nell'avviso con cui si indice la procedura;
iii) mediante la predisposizione di una graduatoria con le modalità di cui alla lett. ii). Gli
inviti a presentare offerta vengono inoltrati per una metà (eventualmente arrotondata per
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difetto) secondo l’ordine in cui i soggetti prequalificati sono inseriti in graduatoria; per la
restante metà, mediante sorteggio pubblico.
13. Ove ricorrano particolari circostanze legate alla natura, alle caratteristiche dei lavori, forniture
o servizi oggetto di affidamento o alla particolare rilevanza della prestazione richiesta, alle
specifiche condizioni di esecuzione ovvero a specifiche esigenze della Società procedente (o
richiedente), quest’ultima può derogare alle disposizioni di cui al presente articolo
garantendo, comunque, il rispetto dei principi di cui all’art. 1, paragrafo 2, del presente
documento e, in particolare, dei principi di trasparenza, non discriminazione, libera
concorrenza e massima partecipazione degli operatori economici alle gare.
Articolo 10
Pubblicità e termini
1. Salvo il caso in cui ricorrano le ipotesi per le quali è consentito il ricorso alla procedura
negoziata senza preventive forme di pubblicità, ai sensi del precedente art. 9, la Società
procedente indice le procedure per l'affidamento dei contratti sotto soglia mediante avviso di
gara.
2. Gli avvisi di gara relativi alle procedure di affidamento sono pubblicati, salva diversa
valutazione della Società procedente e salve eventuali diverse previsioni normative:
a) sul Profilo della Società procedente;
b) sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di cui al D.M.
Lavori pubblici, 6 aprile 2001, n. 20;
c) sul sito informatico presso l'Osservatorio dei contratti pubblici.
3. Indipendentemente dall’importo dell’affidamento, la Società procedente può prevedere, ove
ricorrano giustificate ragioni, forme di pubblicità ulteriori, e di volta in volta ritenute più
opportune, rispetto a quelle previste ai sensi del presente articolo.
4. L’avviso di gara o la lettera di invito fissano i termini per le richieste di invito o quelli per la
presentazione delle offerte in modo da assicurare ampia partecipazione alle procedure di
affidamento e tenendo conto, comunque, delle esigenze di celerità e speditezza funzionali ad
una maggiore efficienza dell’attività negoziale della Società procedente.
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Articolo 11
Garanzia a corredo dell’offerta
1. L’avviso di gara o la lettera di invito possono stabilire che le offerte siano corredate, fin dalla
loro presentazione, da una garanzia da prestare, salva diversa indicazione, sotto forma di
cauzione ovvero di fideiussione bancaria o assicurativa, ovvero rilasciata da intermediari
finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, che
svolgano in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzia a ciò autorizzati dal
Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Nell’ipotesi di cui al presente paragrafo, la cauzione è stabilita nella misura ritenuta
opportuna dalla Società procedente e, di norma, non inferiore al 2% (due per cento)
dell’importo a base d’asta.
L’avviso di gara o la lettera di invito stabiliscono inoltre che la fideiussione debba prevedere
espressamente:
a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
b) la rinuncia alla eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, cod. civ.;
c) il pagamento entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Società procedente,
ogni eccezione rimossa.
2. La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’aggiudicatario
nonché la mancata dimostrazione dei requisiti di idoneità necessari ai fini della
partecipazione alle gare ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del
contratto medesimo. Ai non aggiudicatari, la garanzia, ove costituita nelle forme del
paragrafo 1 del presente articolo, è svincolata entro trenta giorni dal momento della verifica
dell’effettivo possesso da parte dell’aggiudicatario dei requisiti generali e di idoneità tecnico
organizzativa ed economico finanziaria dichiarati ai fini della partecipazione alla procedura.
3. La Società procedente stabilisce nell’avviso di gara o nella lettera di invito il periodo di
validità della garanzia, non inferiore a centottanta giorni dalla scadenza del termine fissato
per la presentazione delle offerte; in ogni caso la Società procedente può stabilire nell’avviso
di gara o nella lettera di invito un termine maggiore rispetto a quello suindicato in relazione
alla durata presumibile del procedimento.
L’avviso di gara o la lettera di invito possono prevedere che l'offerta sia corredata
dall'impegno del concorrente a presentare, in caso di aggiudicazione, la garanzia fideiussoria
per l'esecuzione del contratto, secondo quanto stabilito dalle disposizioni di Gruppo.
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L’avviso di gara e/o la lettera di invito stabiliscono, inoltre, che l'offerta sia, comunque,
corredata dall'impegno del Garante, su richiesta della Società procedente, a rinnovare la
garanzia per un periodo di tempo stabilito nello stesso avviso di gara e/o nella lettera di
invito nel caso in cui, al momento della scadenza originariamente fissata, non sia ancora
intervenuta l'aggiudicazione. L'aggiudicatario è tenuto a rinnovare la garanzia fintantoché
non abbia stipulato il relativo contratto.
4. L’avviso di gara o la lettera di invito possono stabilire che la garanzia di cui al presente
articolo, salvo che non sia diversamente previsto dalla normativa vigente, sia ridotta nella
misura del 50% (cinquanta per cento) per le imprese alle quali sia stata rilasciata, da
organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della
serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del Sistema di qualità conforme alle
norme europee della serie UNI CEI ISO 9000.
5. Ove ritenuto opportuno in relazione alle caratteristiche, alle dimensioni, alla complessità
ovvero alla particolare rilevanza per la Società procedente o richiedente delle prestazioni
oggetto di affidamento e previa indicazione nell’avviso di gara e/o nella lettera di invito, è,
comunque, possibile derogare alle prescrizioni di cui al presente articolo. A titolo
esemplificativo, la Società procedente è in facoltà di non richiedere ai concorrenti la cauzione
di cui al presente articolo ovvero di prevedere che la medesima: a) sia rilasciata
esclusivamente da istituto bancario o assicurativo; b) sia rilasciata anche per importi inferiori
rispetto a quanto stabilito nel presente articolo; c) abbia un importo superiore rispetto a
quello indicato nel presente articolo.
TITOLO III ESECUZIONE DEI LAVORI E ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI IN
ECONOMIA
Articolo 12
Procedure
1. L’esecuzione di lavori e l’acquisizione di beni e servizi in economia può essere effettuata:
a. in amministrazione diretta;
b. per cottimo fiduciario.
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2. Nell’amministrazione diretta, l’esecuzione di lavori o le acquisizioni di beni e servizi sono
effettuate con materiali e mezzi propri ovvero appositamente noleggiati e con personale
proprio, anche a tal fine assunto.
3. Nel cottimo fiduciario, l’esecuzione di lavori o le acquisizioni di beni e servizi avvengono
mediante affidamento a terzi.
4. Le procedure in economia sono ammesse per le tipologie di lavori, servizi e forniture
espressamente elencate all’art. 14 del presente documento ed entro i limiti di valore precisati
nel successivo art. 13.
Articolo 13
Limiti di applicazione
1. Le procedure in economia sono consentite:
a. con le modalità di cui alla lett. a) del paragrafo 1 del precedente articolo:
i. per l’esecuzione di lavori nei settori ordinari di importo pari o inferiore a 50.000
(cinquantamila) euro;
ii. senza limiti di importo negli altri casi;
b. con le modalità di cui alla lett. b) del paragrafo 1 del precedente articolo:
i. per l’esecuzione di lavori nei settori ordinari e nei settori speciali di importo pari o
inferiore a 200.000 (duecentomila) euro;
ii. per l’acquisizione di forniture e servizi nei settori ordinari di importo inferiore alle
soglie di rilevanza comunitaria;
iii. per l’acquisizione di forniture e servizi nei settori speciali di importo inferiore alle soglie
di rilevanza comunitaria.
Articolo 14
Lavori, beni e servizi acquisibili in economia
1. Le Società del Gruppo individuano, con riferimento alle loro specifiche competenze e
nell’ambito delle seguenti categorie generali, i lavori che sono eseguibili in economia:
a) lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria, potenziamento e riparazione di opere e di
impianti;
b) installazione di segnaletica;
c) interventi non programmabili in sede di sicurezza;
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d) lavori di ogni specie la cui esecuzione non può essere differita dopo l’infruttuoso
esperimento di procedure di gara;
e) lavori per la compilazione di progetti;
f) lavori necessari per il completamento di opere o impianti in seguito alla risoluzione del
contratto o in danno dell’appaltatore inadempiente in tutti i casi in cui vi sia necessità ed
urgenza al completamento dei lavori.
2. L’esecuzione dei lavori in economia ha luogo sulla base della seguente documentazione:
a) computo metrico estimativo dei lavori e delle prestazioni necessarie al compimento
dell’intervento con l’indicazione della spesa presunta dei lavori e delle somme a
disposizione della Società procedente;
b) relazione contenente una breve descrizione dell’intervento previsto, nonché l’indicazione
delle modalità di aggiudicazione;
c) schema di foglio di patti e condizioni, nel caso sia previsto di eseguire i lavori mediante
cottimo.
Gli elaborati di cui sopra sono sottoposti, prima dell’avvio della procedura, all’approvazione
da parte del soggetto competente per materia nell’ambito dell’Unità emittente.
Dell’approvazione si dà atto in calce agli elaborati stessi.
3. Il ricorso al sistema dell’acquisizione in economia nei limiti di importo di cui al precedente
articolo 13, è consentito per i beni e servizi di seguito elencati:
a) acquisti di impianti e attività necessarie per le riparazioni e per la manutenzione ordinaria
degli immobili e degli impianti;
b) acquisti e attività necessari per le riparazioni e per la manutenzione ordinaria dei
macchinari e di veicoli/rotabili per i servizi di trasporto, nonché per gli interventi con
speciali macchine operatrici e per soccorso al materiale rotabile;
c) acquisti e attività necessari per l’adeguamento dei beni e degli impianti alle prescrizioni e
alle norme in materia di antincendio, di prevenzione degli infortuni, di igiene del lavoro,
di antinquinamento e di tutela ambientale in genere;
d) pulizia, disinfestazione e derattizzazione dei locali, delle aree e degli spazi aziendali;
e) acquisto di materie prime, materiale, ricambi, attrezzi e utensili, indumenti, combustibili e
lubrificanti;
f) acquisto, manutenzione, riparazione di mobili, arredi e tendaggi;
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g) acquisto e manutenzione di macchine per calcolo, nonché acquisto di accessori e parti di
ricambio relativi;
h) collaudi dei materiali, analisi chimiche e merceologiche, nonché acquisto e manutenzione
delle attrezzature per i laboratori tecnici di collaudo;
i) acquisto, noleggio, manutenzione e modifica di apparecchi televisivi, telefonici, di
registrazione del suono e delle immagini e di altri mezzi di trasmissione;
j) acquisto, noleggio, manutenzione e modifica di apparecchi di trasmissione, riproduzione
ed elaborazione dati, degli accessori e delle parti di ricambio relativi, nonché assistenza e
manutenzione dell’hardware e del software;
k) inserzione di avvisi, comunicazioni, bandi di gara;
l) acquisto di carta e cartonaggio, cancelleria e stampanti;
m) trasporti, spedizioni, noli e relative assicurazioni, imballaggi, magazzinaggi e facchinaggi;
n) acquisto e rilegatura di libri e riviste di carattere tecnico e amministrativo, di giornali e
pubblicazioni di vario genere e abbonamento a periodici ed agenzie di informazione;
o) acquisto di materiale fotografico e topografico, manutenzione di materiali e oggetti vari
per disegni, lavori di stampa e di riproduzione fotografica, cianografica, meccanografica e
magnetica di disegni;
p) consulenze e perizie tecniche per particolari ed urgenti esigenze relative a strutture ed
impianti;
q) acquisti e attività relativi a convegni, seminari, congressi e riunioni;
r) espletamento di concorsi, corsi e seminari di formazione;
s) acquisti e attività promozionali, commerciali e di informazione alla clientela;
t) acquisti e attività di rappresentanza del Presidente del Consiglio di Amministrazione, dei
Consiglieri di Amministrazione e della Direzione Centrale Comunicazioni Esterne;
u) fornitura e distribuzione di titoli di viaggio;
v) asportazione, trasporto e smaltimento dei rifiuti.
Le Società del Gruppo possono individuare, con proprio provvedimento, le eventuali
ulteriori specifiche categorie di beni e servizi acquisibili in economia, strettamente connessi
alle specifiche attività dalle stesse Società svolte.
4. L’acquisizione in economia di beni e servizi, nei limiti di importo di cui al presente Titolo è,
inoltre, consentito nelle seguenti ipotesi:
a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, in tutti i casi in cui ciò sia ritenuto
necessario o conveniente ai fini di ottenere la prestazione nei tempi programmati;
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b) completamento delle prestazioni non previste nell’originario contratto tutt’ora in corso,
qualora non sia possibile imporne l’esecuzione nell’ambito dell’oggetto principale del
contratto medesimo;
c) acquisizione di prestazioni periodiche di beni o servizi nella misura strettamente
necessaria, nel caso di contratti scaduti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie
procedure di scelta del contraente;
d) eventi oggettivamente imprevedibili ed urgenti, al fine di scongiurare situazioni di
pericolo a persone, animali o cose, nonché a danno dell’igiene salute pubblica o del
patrimonio storico, artistico e culturale.
5. La Società procedente può, comunque, acquisire in economia beni e servizi diversi da quelli
elencati nei precedenti paragrafi 3 e 4, a condizione che il relativo importo sia inferiore a
20.000 (ventimila) Euro, fermo, in ogni caso, il divieto di suddivisione o ripartizione
artificiosa dei contratti, ai sensi dell’art. 1 paragrafo 3 del presente documento.
Articolo 15
Acquisizione mediante cottimo
1. L'acquisizione mediante cottimo fiduciario di lavori, beni e servizi, di cui all’art. 14, ha luogo,
nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione
di almeno cinque operatori economici, sempreché sussista un tale numero di soggetti idonei
individuati nell’ambito del sistema di qualificazione di cui all’art. 232 del Codice
eventualmente gestito dalla Società procedente, ovvero da altre società del Gruppo e/o
nell’ambito di appositi elenchi di operatori economici gestiti – nel rispetto dei principi di cui
al paragrafo 2 dell’art. 1 del presente documento - dalla Società procedente, da aggiornare
annualmente, e/o sulla base di apposite indagini di mercato.
2. La lettera con cui la Società procedente richiede almeno cinque preventivi indica:
i) l’oggetto della prestazione;
ii) le eventuali garanzie;
iii) le caratteristiche tecniche;
iv) la qualità e le modalità di esecuzione;
v) i prezzi;
vi) le modalità di prestazione di eventuali garanzie
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vii) i requisiti di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria che deve possedere
l’affidatario, laddove la Società procedente non li abbia già accertati per selezionare i
destinatari della lettera di invito.
3. L’affidatario di lavori, forniture e servizi in economia deve essere in possesso dei requisiti di
cui all’art. 38 del Codice e dei requisiti di capacità tecnico-professionale ed economico-
finanziaria stabiliti dalla Società procedente in conformità al paragrafo 3 del precedente art.
8. Qualora ricorrano motivate circostanze, e salva diversa previsione normativa, la Società
procedente può dare corso alla stipula del contratto, in tal caso sottoposto a condizione
risolutiva, nelle more della verifica dell’effettivo possesso da parte del contraente dei requisiti
generali e di idoneità tecnico organizzativa ed economico finanziaria.
4. Il cottimo può essere regolato da scrittura privata oppure d’apposita lettera con la quale la
Società procedente dispone l’ordinazione delle provviste e dei servizi. Tali atti devono
riportare i medesimi contenuti previsti dalla lettera di invito.
5. La Società procedente può prescindere dalla richiesta di pluralità di preventivi per lavori,
servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 (quarantamila) euro.
TITOLO IV APPALTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ESCLUSI, IN TUTTO O IN
PARTE, DALL’AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA
PUBBLICISTICA IN MATERIA DI CONTRATTI
Articolo 16
Disciplina applicabile
1. Ai fini dell’affidamento dei contratti esclusi, in tutto o in parte, dall’ambito di applicazione
della disciplina pubblicistica in tema di contratti, fermo il rispetto dei principi di cui all’art. 1,
paragrafo 2, del presente documento e, in particolare, di quelli di imparzialità, parità di
trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità, le Società procedenti
tengono conto dei criteri e indicazioni contenuti nel Titolo I, nel Titolo II e nel Titolo VII
del presente documento.
2. Ferma restando la possibilità di ricorrere alle procedure di cui all’art. 9 del presente
documento, ove ritenuto opportuno in relazione alle caratteristiche, all’importo e alla
rilevanza per la Società procedente della prestazione richiesta, l’affidamento, ove compatibile
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con la natura della prestazione, è di norma preceduto da procedura negoziata indetta
mediante invito ad almeno cinque operatori economici, scelti con criterio di rotazione sulla
base di apposite indagini di mercato ovvero nell’ambito di sistemi di qualificazione o di
elenchi di operatori economici gestiti – nel rispetto dei principi di cui al paragrafo 2 dell’art. 1
del presente documento – dalla Società procedente ovvero da altre Società del Gruppo
Ferrovie dello Stato Italiane.
3. Fermo quanto stabilito dalla disciplina in tema di cautele antimafia, ai fini della stipula del
contratto, l’aggiudicatario deve essere in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina
pubblicistica in materia di contratti ed, in particolare, dall’art. 38 del Codice, attestati con
dichiarazioni sostitutive. La Società procedente effettua idonei controlli, anche a campione, e
in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni predette ai sensi
dell’art. 71 del d.P.R. 445/2000. In ogni caso, la Società procedente provvede ad acquisire il
certificato del casellario giudiziale relativo all’aggiudicatario, al fine di verificare la veridicità
della dichiarazione, resa da quest’ultimo, in merito all’insussistenza, nei propri confronti, di
condanne definitive, anche assistite dal beneficio della non menzione, relative ai reati di cui
all’art. 38, comma 1, lett. c), del Codice. Qualora ricorrano motivate circostanze, e salva
diversa previsione normativa, la Società procedente può dare corso alla stipula del contratto,
in tal caso sottoposto a condizione risolutiva, nelle more della verifica dell’effettivo possesso
da parte del contraente dei requisiti generali e di idoneità tecnico organizzativa ed economico
finanziaria.
4. Qualora ritenuto opportuno dalla Società procedente, l’offerta dei concorrenti è corredata da
una cauzione prestata, di norma, ai sensi dell’art. 11 del presente documento.
TITOLO V CONTRATTI DEL TUTTO ESTRANEI ALL’AMBITO DI APPLICAZIONE
DELLA DISCIPLINA COMUNITARIA E NAZIONALE IN MATERIA DI
CONTRATTI PUBBLICI
Articolo 17
Disciplina applicabile
1. L’affidamento di contratti del tutto estranei all’ambito di applicazione della disciplina
comunitaria e nazionale in materia di contratti pubblici ha luogo con le modalità stabilite
dalla Società procedente e ritenute idonee a contemperare il rispetto dei principi di cui all’art.
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1, paragrafo 2, del presente documento e, in particolare, di quello di economicità con le
esigenze di efficienza e tempestività operativa dell’azione della Società medesima. A tal fine,
la Società procedente può tenere conto dei criteri e delle indicazioni contenute nel Titolo I,
nel Titolo II e nel Titolo VII del presente documento.
2. L’affidamento, ove compatibile con la natura della prestazione, è di norma preceduto da
procedura negoziata indetta mediante invito ad almeno cinque operatori economici, scelti
con criterio di rotazione sulla base di apposite indagini di mercato ovvero nell’ambito di
sistemi di qualificazione o di elenchi di operatori economici gestiti – nel rispetto dei principi
di cui al paragrafo 2 dell’art. 1 del presente documento – dalla Società procedente ovvero da
altre Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane. Resta ferma la possibilità di ricorrere
alle procedure di cui all’art. 9 del presente documento, ove ritenuto opportuno in relazione
alle caratteristiche, alle specifiche condizioni di esecuzione, all’importo e alla rilevanza della
prestazione richiesta ovvero a specifiche esigenze della Società procedente (o richiedente).
3. In deroga a quanto previsto nel precedente paragrafo, la Società procedente può prescindere
da una gara informale:
a. per l’affidamento dei contratti di cui al presente articolo a società del Gruppo
Ferrovie dello Stato Italiane o a società a queste collegate ai sensi dell’art. 2359
cod. civ.;
b. ove ricorrano circostanze che consentano di ritenere non conveniente ovvero
non opportuno, in relazione alle esigenze della Società procedente (o
richiedente), un confronto, anche solo informale, tra più soggetti per la scelta del
contraente.
4. Salvo quanto previsto al successivo paragrafo, la Società procedente condiziona la stipula del
contratto, facendone esplicita menzione nella lettera di invito, alla preventiva consegna da
parte dell’aggiudicatario dei documenti e, ove consentito, delle dichiarazioni sostitutive
idonei ad attestare l’insussistenza delle situazioni ostative alla stipula del contratto previste
dalla disciplina pubblicistica in materia di contratti ed, in particolare, dall’art. 38 del Codice.
In ogni caso, la Società procedente provvede ad acquisire il certificato del casellario giudiziale
relativo all’aggiudicatario, al fine di verificare la veridicità della dichiarazione, resa da
quest’ultimo successivamente all’aggiudicazione, in merito all’insussistenza, nei propri
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confronti, di condanne definitive, anche assistite dal beneficio della non menzione, relative
ai reati di cui all’art. 38, comma 1, lett. c), del Codice. Resta in ogni caso fermo quanto
stabilito dalla disciplina in tema di cautele antimafia.
5. Qualora ricorrano particolari circostanze, e salva diversa previsione normativa, la Società
procedente può motivatamente derogare in tutto o in parte alle previsioni di cui al
precedente paragrafo, ovvero dare corso alla stipula del contratto, in tal caso sottoposto a
condizione risolutiva, nelle more della verifica dell’effettivo possesso da parte del contraente
dei requisiti generali e di idoneità tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria. In ogni
caso, il precedente paragrafo non si applica agli affidamenti di cui alla lettera a) del paragrafo
3 del presente articolo.
6. Qualora ritenuto opportuno dalla Società procedente, l’offerta dei concorrenti è corredata da
una cauzione prestata, di norma, ai sensi dell’art. 11 del presente documento.
TITOLO VI CONTRATTI DA CUI DERIVI UN CORRISPETTIVO PER LA SOCIETÀ
PROCEDENTE
Articolo 18
Disciplina applicabile
1. Ai fini della conclusione di contratti di cessione, anche in locazione o in affitto, di beni dai
quali derivi un corrispettivo per la Società procedente, e salvo che non sia diversamente
stabilito dalla disciplina vigente, la Società procedente adotta una procedura preceduta da
adeguata pubblicità ed improntata alla esigenza di garantire la solidità economica e
finanziaria dell’aggiudicatario.
2. La Società procedente può ricorrere, con obbligo di motivazione, alla procedura negoziata
senza preventive forme di pubblicità, in conformità a quanto previsto dai paragrafi 2 e 3 del
precedente articolo.
3. I contratti mediante i quali le Società del Gruppo concedono in locazione od in affitto beni
immobili sono, di regola, stipulati mediante procedura negoziata, salva l’ipotesi in cui, per la
natura o il valore dell’oggetto del contratto, non si ritenga opportuno o conveniente esperire
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altre procedure. Per i beni mobili (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, macchinari,
autoveicoli, ecc.), è consentita l’alienazione diretta, a scomputo del prezzo di acquisto di
nuova attrezzatura.
4. L'avviso con cui si indice la procedura deve essere pubblicato sul profilo della Società
procedente, fermo restando che la stessa potrà provvedere alle ulteriori forme di pubblicità
che ritenga opportune, tenendo anche conto di quanto previsto nel precedente art. 10.
5. Qualora ritenuto opportuno dalla Società procedente, l’offerta dei concorrenti è corredata da
una cauzione prestata con le modalità di cui all’art. 11 del presente documento, nella misura
definita dalla Società procedente, in relazione alle caratteristiche del contratto e, di norma,
non inferiore al 2% (due per cento) dell’importo posto a base della procedura.
6. L’aggiudicazione è effettuata a favore del concorrente che abbia formulato l’offerta, in
assoluto, più elevata, in aumento rispetto al prezzo posto a base della procedura di gara da
parte della Società procedente.
In considerazione dell’entità e delle caratteristiche del contratto, la Società procedente, previa
apposita relazione, può prevedere, nell'avviso con cui si indice la procedura ovvero nella
lettera di invito, che l’aggiudicazione abbia luogo tenendo conto, oltreché del prezzo, anche
di altri elementi che rendano l’offerta, nel suo complesso, maggiormente vantaggiosa. In tal
caso l'avviso con cui si indice la procedura ovvero la lettera di invito debbono specificare i
pesi attribuiti a tutti gli elementi di valutazione. Nell’ipotesi in cui il criterio di aggiudicazione
sia quello del prezzo più elevato e qualora l’offerta caratterizzata dal maggiore aumento
rispetto al prezzo posto a base della procedura di gara, sia stata formulata da più concorrenti,
la Società procedente: i) richiede a detti concorrenti di far pervenire entro un termine
prestabilito, di norma non inferiore a cinque giorni dalla data di ricevimento della richiesta,
un’offerta migliorativa rispetto a quella presentata; ii) nel caso in cui nessuno dei concorrenti
intenda migliorare la propria offerta, l’aggiudicatario è individuato mediante sorteggio.
7. La relazione di cui al precedente paragrafo, deve contenere l’indicazione:
a) della necessità di tenere conto, ai fini della individuazione del contraente, di una
molteplicità di elementi oltre al prezzo;
b) degli elementi di valutazione, ivi compresi sub elementi e sub pesi, in base ai quali viene
effettuata la valutazione delle offerte.
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8. Qualora non siano pervenute offerte, ovvero quelle pervenute siano considerate prive dei
requisiti anche solo formali richiesti ovvero non convenienti sotto il profilo economico, la
procedura è dichiarata deserta.
9. Ai fini della stipula del contratto, la Società procedente è in facoltà di valutare, secondo le
modalità ritenute più opportune anche in relazione alla tipologia e rilevanza del bene oggetto
di cessione, l’effettivo possesso da parte dell’aggiudicatario dei requisiti, anche di ordine
generale, stabiliti dalla Società procedente medesima per la partecipazione alla procedura.
TITOLO VII DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 19
Avviso con cui si indice la gara e lettera di invito
1. Avvisi di gara e lettere di invito devono essere redatti in modo chiaro ed in lingua italiana. I
requisiti di ordine generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario, richiesti alle
imprese ai fini della partecipazione alla procedura di affidamento, devono essere individuati
in modo preciso; così come devono essere individuate, in modo dettagliato, le situazioni
ostative alla partecipazione o le cause di incompatibilità.
2. Salvo diversa indicazione normativa o motivate circostanze, l’avviso di gara e/o la lettera di
invito contengono le seguenti informazioni minime:
a) l’indicazione dell’oggetto contrattuale, le caratteristiche principali, la natura e l’entità
delle prestazioni;
b) la durata contrattuale, ovvero il termine di esecuzione e di consegna;
c) l’importo complessivo e gli eventuali prezzi unitari posti a base di gara;
d) nel caso di prestazioni suddivise per lotti, l’entità degli stessi e la possibilità di presentare
l’offerta per uno o più lotti;
e) le indicazioni relative all’eventuale prestazione di cauzioni o di altre forme e tipi di
garanzia, sia per la partecipazione alla gara, sia per l’esecuzione del contratto;
f) il criterio di aggiudicazione;
g) le modalità di compilazione dell’offerta e gli elementi che deve contenere;
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h) l’indicazione e l’indirizzo dell’ufficio della Società dove le offerte devono essere inviate
ed il termine entro il quale esse devono pervenirvi;
i) il periodo di tempo minimo per il quale gli offerenti devono impegnarsi a mantenere
ferma la propria offerta;
j) l’indicazione dell’eventuale anticipazione del prezzo contrattuale;
k) l’indicazione che la lettera di invito non determina il sorgere di diritti di sorta in capo a
chi viene invitato ad offrire e che la Società procedente si riserva, ottenute le offerte, di
valutarle con assoluta libertà e di pervenire o meno all’accettazione definitiva, senza che
gli offerenti possano vantare alcunché in argomento;
l) il riferimento agli impegni ed obblighi imposti dal Codice Etico;
m) la clausola con la quale la stazione appaltante si riserva di valutare la sussistenza della
causa ostativa di cui all’art. 38, comma 1, lettera f) del Codice, ai sensi del paragrafo 4
del precedente art. 8;
n) l’indicazione delle modalità in base alle quali la Società procedente provvederà al
riaffidamento del contratto in caso di risoluzione per grave inadempimento o per
fallimento dell’appaltatore.
Articolo 20
Commissione di gara
1. Salva l’applicazione di diverse disposizioni previste dalla normativa vigente, ai fini dello
svolgimento delle operazioni di gara è, di norma, nominata, dopo la scadenza del termine per
la presentazione delle offerte, una Commissione composta da:
i) un componente, con funzioni di Presidente, scelto tra i dirigenti della Società procedente
anche di unità organizzativa diversa da quella cui attiene il contratto da stipulare. Può
essere nominato Presidente della Commissione anche un soggetto apicale dell’area quadri
della Società procedente;
ii) due componenti, di cui almeno uno con competenze giuridico-amministrative,
dipendenti della Società procedente.
2. Salvo diversa previsione normativa, la Società procedente può motivatamente decidere di
non procedere alla nomina di una Commissione e di affidare lo svolgimento delle operazioni
di gara al soggetto di cui al punto i) del precedente paragrafo, in ipotesi di aggiudicazione con
il criterio del prezzo più basso.
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3. Le funzioni di segreteria della Commissione di gara sono svolte, di norma, da uno dei
componenti della Commissione di cui al paragrafo 1, punto ii) del presente articolo,
individuato dal Presidente. Nell’ipotesi in cui la procedura di gara, in ragione dell’oggetto del
contratto e del criterio di aggiudicazione prescelto, presenti profili di particolare complessità,
può essere nominato un segretario diverso dai componenti la Commissione. In ogni caso, il
numero dei componenti la Commissione è dispari.
4. Nell’ipotesi in cui il criterio di aggiudicazione sia quello dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, fatta salva l’applicazione di diverse disposizioni previste dalla disciplina vigente,
la nomina dei commissari e la costituzione della Commissione devono avvenire dopo la
scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte; inoltre, la Commissione
costituita ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, salva diversa previsione normativa,
può essere integrata da almeno due soggetti di comprovata esperienza, anche se non
dipendenti della Società procedente, scelti per la loro competenza tecnica e professionale.
Qualora consentito dalla disciplina in materia, la valutazione degli elementi tecnici dell’offerta
può essere demandata ad un’apposita Sottocommissione.
5. Fatte salve le altre situazioni di incompatibilità stabilite dalla disciplina vigente, il
componente la Commissione che abbia un qualsiasi interesse personale o professionale nei
confronti di uno o più soggetti comunque coinvolti, direttamente o indirettamente, nelle
attività di gara o di esecuzione del contratto, ha l’obbligo di astenersi dal partecipare alle
operazioni di gara.
6. La Commissione adempie alle proprie funzioni principali, di cui al paragrafo 3 del successivo
art. 23, collegialmente con la presenza di tutti i membri. In caso di dissenso in ordine ai
provvedimenti da adottare, la Commissione decide a maggioranza.
7. Il Presidente della Commissione, prima dell’apertura dei plichi contenenti le offerte, può
riservarsi di sospendere la gara stessa, qualora si presentino questioni di particolare
complessità per le quali si renda necessario, ai fini di un regolare prosieguo della procedura,
l’approfondimento di alcune specifiche problematiche.
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8. E’ in ogni caso in facoltà della Società procedente nominare soggetti di comprovata
esperienza e professionalità, anche non legati ad essa da vincoli di lavoro dipendente, con
funzioni di consulenti nell’ambito della Commissione di gara.
Articolo 21
Prequalifica
1. Nelle ipotesi di procedure ristrette e negoziate precedute dalla pubblicazione di un avviso di
gara, la Unità emittente procede, avvalendosi, se del caso, dell’Unità richiedente, alle
operazioni di qualificazione dei soggetti che abbiano richiesto di essere invitati; l’elenco dei
soggetti da invitare è sottoposto all’approvazione dei responsabili delle competenti strutture.
Delle operazioni di qualificazione è redatto un apposito verbale.
2. L’Unità emittente provvede, ottenuta l’approvazione da parte dei competenti organi
societari, a trasmettere le lettere di invito per presentare offerta con le modalità stabilite dalla
disciplina vigente.
Articolo 22
Validità temporale delle offerte
1. Le offerte presentate dal concorrente non possono essere ritirate e impegnano il concorrente
dal momento del ricevimento degli atti da parte della Società procedente sino al termine di
durata delle stesse.
2. Anteriormente alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle offerte, ciascun
concorrente può richiedere la restituzione dell’offerta e presentare una nuova offerta
sostitutiva entro i termini stabiliti.
3. Qualora la Società procedente intenda disporre una proroga dei termini stabiliti per la
presentazione delle offerte ovvero apporti modifiche ai documenti da esaminare per la
presentazione delle offerte, i nuovi termini e le modifiche suddette debbono essere
pubblicati nelle medesime forme dell’avviso con cui è stata indetta la gara, in caso di
procedura aperta, ovvero comunicati simultaneamente per iscritto a tutti i soggetti interessati,
in caso di procedura ristretta o negoziata.
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Articolo 23
Operazioni di gara
1. Salva diversa previsione normativa, nell'ipotesi in cui il criterio di aggiudicazione prescelto sia
quello del prezzo più basso, il soggetto di cui al paragrafo 2 del precedente art. 20 o la
Commissione in seduta pubblica:
a) procede alla ricognizione dei plichi pervenuti contenenti sia la documentazione
amministrativa che le offerte; b) provvede all’esclusione di quelli pervenuti tardivamente o,
comunque, difformi dalle prescrizioni dell'avviso con cui si indice la procedura o della lettera
di invito; c) procede all'apertura dei plichi e, quindi, delle buste contenenti la
documentazione amministrativa che, salvo motivate circostanze da riportare nel verbale,
contrassegna ed autentica; d) dispone l'eventuale esclusione dei concorrenti che abbiano
presentato documentazione difforme dalle prescrizioni dell'avviso con cui si indice la
procedura o della lettera di invito; e) procede all'apertura delle buste contenenti le offerte
economiche e provvede all'esclusione di quelle difformi dalle prescrizioni dell'avviso con cui
si indice la procedura o della lettera di invito; f) salvo motivate circostanze da riportare nel
verbale, contrassegna ed autentica le offerte; g) legge ad alta voce il prezzo complessivo
offerto da ciascun concorrente ed il conseguente ribasso percentuale.
Esaurite le suindicate operazioni:
h) viene predisposta la graduatoria; i) ove ne ricorrano i presupposti, viene disposta la
remissione degli atti al Responsabile del procedimento per la fase di affidamento affinché dia
corso, con l'ausilio - se ritenuto opportuno - di consulenti tecnici, o di una Commissione
specifica all’uopo costituita, ovvero della stessa Commissione di gara, alla verifica della
congruità delle offerte che risultino anormalmente basse rispetto alla prestazione da eseguire
ed alla eventuale esclusione di quelle considerate anomale; l) viene formulata la proposta di
aggiudicazione.
Esaurite le operazioni di verifica della congruità delle offerte, il soggetto di cui al paragrafo 2
del precedente art. 20 o la Commissione in seduta pubblica: m) dichiara l’anomalia delle
offerte che, all’esito del procedimento di verifica, sono risultate non congrue; n) dà lettura
della graduatoria finale.
2. Nell'ipotesi in cui il criterio di aggiudicazione prescelto sia quello dell'offerta
economicamente più vantaggiosa, la Commissione in seduta pubblica: a) procede alla
ricognizione dei plichi pervenuti contenenti sia la documentazione amministrativa che le
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offerte; b) provvede all’esclusione di quelli pervenuti tardivamente o, comunque, difformi
dalle prescrizioni dell'avviso con cui si indice la procedura o della lettera di invito; c) procede
all'apertura dei plichi contenenti la documentazione amministrativa, che, salvo motivate
circostanze da riportare nel verbale, contrassegna ed autentica; d) dispone l'eventuale
esclusione dei concorrenti che abbiano presentato documentazione difforme dalle
prescrizioni dell'avviso con cui si indice la procedura o della lettera di invito; e) procede
all'apertura dei plichi contenenti l'offerta tecnica che contrassegna ed autentica, salvo
motivate circostanze da riportare nel verbale, provvedendo alle eventuali esclusioni.
Terminate le operazioni di cui sopra la Commissione in una o più sedute riservate: f) valuta
le offerte tecniche e procede alla assegnazione dei relativi punteggi.
Successivamente in seduta pubblica: g) procede alla lettura dei punteggi attribuiti alle offerte
tecniche e all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche, nonché, ove previste,
alla previa apertura delle buste contenenti le indicazioni relative ad elementi di valutazione di
tipo quantitativo (ad es. tempi di esecuzione) dando lettura dei ribassi/prezzi offerti; h) salvo
motivate circostanze da riportare nel verbale, contrassegna e autentica le offerte ; i)
attribuisce i punteggi relativi all'elemento prezzo e previamente agli eventuali ulteriori
elementi di tipo quantitativo; l) attribuisce il punteggio complessivo delle offerte sommando
i punteggi assegnati all’elemento tecnico e quelli relativi all'elemento economico ed agli
eventuali ulteriori elementi di tipo quantitativo.
Esaurite le suindicate operazioni, la Commissione: m) predispone la graduatoria di gara; n)
ove ne ricorrano i presupposti e ove non diversamente disposto dalla disciplina vigente,
dispone la remissione degli atti al Responsabile del procedimento per la fase di affidamento
affinché proceda, con l'ausilio - se ritenuto opportuno - di consulenti tecnici, o di una
Commissione specifica all’uopo costituita, ovvero della stessa Commissione di gara, alla
verifica della congruità delle offerte che risultino anormalmente basse rispetto alla
prestazione da eseguire ed alla eventuale esclusione di quelle considerate anomale.
Esaurite le operazioni di verifica della congruità delle offerte, il soggetto di cui al paragrafo 2
del precedente art. 20 o la Commissione in seduta pubblica: o) dichiara l’anomalia delle
offerte che, all’esito del procedimento di verifica, sono risultate non congrue; p) dà lettura
della graduatoria finale.
3. I componenti la Commissione di gara possono essere assistiti, per le operazioni di controllo
e di elaborazione della documentazione, anche da personale dell’Unità emittente.
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4. La Commissione di gara svolge collegialmente i seguenti compiti principali:
apertura ed esame dei plichi;
apertura della busta contenente la documentazione amministrativa ed esame della stessa;
apertura ed esame delle eventuali offerte tecniche;
apertura ed esame delle offerte economiche e degli eventuali elementi di tipo
quantitativo;
redazione della graduatoria;
proposte motivate di aggiudicazione (o affidamento) o di annullamento, ovvero per il
seguito della negoziazione.
4. Delle operazioni di gara sono redatti uno o più verbali sottoscritti dal soggetto di cui al
paragrafo 2 del precedente art. 20, ovvero, in caso di nomina della Commissione di gara, da
tutti i componenti della stessa nonché dall'eventuale segretario, nei quali sono, tra l'altro,
analiticamente riportate: a) le modalità di conservazione dei plichi adottate al fine di
assicurare l'integrità della documentazione di gara nonché l'integrità e la segretezza delle
offerte; b) ove le sedute siano sospese ed aggiornate ad altra ora o ad altra data, le circostanze
che hanno determinato la sospensione nonché l'indicazione delle modalità di luogo e di
tempo con cui la seduta verrà ripresa. Le sedute di gara possono essere sospese ed aggiornate
ad altra ora o altra data, salvo che nella fase di apertura delle buste contenenti le offerte
economiche. Di tali circostanze deve essere data indicazione nel verbale.
5. La proposta di aggiudicazione (o affidamento) ovvero per il seguito delle negoziazioni è
inoltrata ai competenti organi dell’Unità emittente:
a) per la verifica: i) della conformità della procedura seguita ai fini dell’individuazione
dell’aggiudicatario alla disciplina vigente ed alle altre disposizioni cui il soggetto di cui al
paragrafo 2 del precedente art. 20 o la Commissione di gara era vincolata; ii)
dell’opportunità di procedere alla conclusione del contratto;
b) per gli eventuali ulteriori adempimenti previsti dalla disciplina vigente.
6. Qualora la proposta di aggiudicazione (o affidamento), ovvero per il seguito della
negoziazione, formulata dal soggetto di cui al paragrafo 2 del precedente art. 20 o dalla
Commissione di gara venga approvata dai competenti organi dell’Unità emittente,
dell’avvenuta approvazione viene data comunicazione all’aggiudicatario (affidatario).
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7. Resta fermo che la Società procedente può decidere di non procedere all'aggiudicazione se
nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.
8. Fermo restando il rispetto dei principi di cui all’art. 1, paragrafo 2, e ferma la necessità di
un’adeguata verbalizzazione delle operazioni di gara, per i contratti di cui ai Titoli V e VI del
presente documento le operazioni di gara possono avere luogo in una o più sedute riservate.
Articolo 24
Modificazioni soggettive nella fase di scelta del contraente
1. Sono consentite operazioni di cessione o affitto di azienda o di ramo di azienda, di
trasformazione, fusione, scissione dalla Società da parte di operatori che, in forma singola o
raggruppata, abbiano richiesto di essere invitati ovvero abbiano presentato offerta ad una
procedura per l'affidamento dei contratti di cui al presente documento.
2. In tal caso, il cessionario, l'affittuario ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta
trasformazione, fusione o scissione, sono ammessi alla gara, all'aggiudicazione, o alla
stipulazione previo accertamento dei requisiti di ordine generale, di ordine speciale, nonché
degli eventuali requisiti richiesti dalla Società procedente per limitare il numero minimo dei
soggetti da invitare nelle procedure ristrette e negoziate.