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l’Amministratore Delegato DISPOSIZIONE DI GRUPPO n. 149/AD del 27 Marzo 2012 “Regolamento per le Attività Negoziali delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane” (AD- 96) (LE- 19) (AF-28) Si provvede ad emanare il nuovo “Regolamento per le Attività Negoziali delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane” approvato dal Consiglio di Amministrazione di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. nella seduta del 31 gennaio 2012. In allegato sono riportati: - una nota del Responsabile della Direzione Centrale Legale, che illustra le motivazioni che hanno determinato la necessità di rielaborare la previgente disciplina delle attività negoziali e ne riassume le principali novità (allegato 1); - il testo completo del nuovo “Regolamento per le Attività Negoziali delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane” (allegato 2). I suddetti allegati costituiscono, a tutti gli effetti, parte integrante della presente Disposizione di Gruppo. La presente disposizione annulla e sostituisce la DdG n. 126/AD del 15 aprile 2009. Firmato Mauro Moretti

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l’Amministratore Delegato

DISPOSIZIONE DI GRUPPO n. 149/AD del 27 Marzo 2012 “Regolamento per le Attività Negoziali delle Società del Gruppo

Ferrovie dello Stato Italiane” (AD- 96) (LE- 19) (AF-28)

Si provvede ad emanare il nuovo “Regolamento per le Attività Negoziali delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane” approvato dal Consiglio di Amministrazione di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. nella seduta del 31 gennaio 2012.

In allegato sono riportati:

- una nota del Responsabile della Direzione Centrale Legale, che illustra le motivazioni che hanno determinato la necessità di rielaborare la previgente disciplina delle attività negoziali e ne riassume le principali novità (allegato 1);

- il testo completo del nuovo “Regolamento per le Attività Negoziali delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane” (allegato 2).

I suddetti allegati costituiscono, a tutti gli effetti, parte integrante della presente Disposizione di Gruppo.

La presente disposizione annulla e sostituisce la DdG n. 126/AD del 15 aprile 2009.

Firmato

Mauro Moretti

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Allegato 1 alla DdG n. 149/AD del 27 Marzo 2012

NOTA

Oggetto: Nuovo Regolamento per le attività negoziali delle Società del

Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane

La necessità di rielaborare la disciplina delle attività negoziali risponde all’esigenza,

emersa nel corso di verifiche e confronti interni al Gruppo, di procedere ad uno

snellimento dell’impostazione del documento, circoscrivendo il suo ambito di

applicazione alle fattispecie contrattuali prive di organica e dettagliata

regolamentazione a livello normativo.

E’ il caso, in primo luogo, degli affidamenti sottosoglia nei settori speciali, per i

quali l’esigenza di una regolamentazione ad hoc nasce dal disposto dell’art. 238 del

Codice dei contratti pubblici (che demanda alla autoregolamentazione di imprese

pubbliche e soggetti privati la definizione delle modalità di scelta del contraente);

mentre, si è ritenuto di espungere la parte relativa agli appalti soprasoglia nei

medesimi settori, che rinvengono già una disciplina organica nelle previsioni del

D.Lgs. 163/2006 e del D.P.R. 207/2010.

Sempre nell’ottica di una semplificazione del testo e a modifica dell’impostazione

della previgente versione, si è ritenuto opportuno, poi, unificare la disciplina di

lavori, forniture e servizi, piuttosto che mantenere una specifica regolamentazione

per ciascuno di essi. La tendenziale omogeneità dei principi normativi al riguardo,

ha suggerito, infatti, un accorpamento delle disposizioni in materia (salva

l’opportuna evidenziazione dei profili di differenziazione) evitando, così, di

riprodurre tre distinte discipline in larga parte coincidenti. Il risultato è un testo

notevolmente ridotto rispetto al precedente.

Va detto, peraltro, che l’esigenza di semplificazione del documento ha incontrato,

comunque, un limite nel carattere oggettivamente articolato del Gruppo. Ad

esempio, per le Società del Gruppo non rientranti nell’ambito di applicazione della

disciplina pubblicistica in tema di contratti, sono state introdotte nuove disposizioni

con l’obiettivo di bilanciare le esigenze di trasparenza dell’attività negoziale con le

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Allegato 1 alla DdG n. 149/AD del 27 Marzo 2012

altrettanto ineludibili esigenze di funzionalità ed efficienza, evitando di imporre

vincoli che ne avrebbero ingiustificatamente limitato l’operatività.

Il processo di revisione del RAN ha, infine, consentito:

a) di adeguarne i contenuti alle modifiche normative medio tempore intervenute ed

in particolare alle disposizioni del D.L. n. 70/2011, conv. in L. 106/2011

(nuove soglie per l’affidamento diretto di beni e servizi in economia e per la

procedura negoziata negli appalti di lavori);

b) di tener conto anche della evoluzione giurisprudenziale intervenuta su aspetti

piuttosto significativi per le Società del Gruppo (vedasi Consiglio di Stato,

Adunanza Plenaria 1 agosto 2011, n. 16, che ha introdotto a livello

giurisprudenziale la definizione di contratti del tutto estranei al Codice dei

contratti pubblici).

Ciò premesso, in termini generali, i principali contenuti del documento sono di

seguito sintetizzati.

Il Titolo I

Il

contiene disposizioni di contenuto generale e misure organizzative

applicabili alla totalità dei contratti di competenza delle Società del Gruppo.

Titolo II

In linea con la disciplina generale dei settori ordinari riguardante gli affidamenti di

lavori, si è ammesso il ricorso alla procedura negoziata, senza preventive forme di

pubblicità, per importi inferiori ad un milione di euro, mediante confronto

informale tra un numero minimo di 5 ovvero 10 operatori (a seconda che l’importo

dell’affidamento sia inferiore ovvero pari o superiore a € 500.000).

regola i contratti sottosoglia nei settori speciali, per i quali, come detto,

manca una disciplina cogente a livello normativo, ma il cui affidamento deve avere

luogo con modalità comunque rispettose dei principi fondamentali dell’Unione

Europea.

Del pari, allo scopo di garantire margini di flessibilità operativa all’azione delle

Società del Gruppo, si è ritenuto di consentire tale modalità anche per gli

affidamenti di servizi e forniture limitatamente a contratti di importo comunque

notevolmente inferiore a quello di applicazione della disciplina comunitaria (fino a €

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150.000), esercitando in tal modo la facoltà di autoregolamentazione espressamente

prevista dal Codice dei contratti pubblici per le imprese pubbliche operanti nei

settori speciali.

Il Titolo III

Per i contratti del tutto o parzialmente esclusi dall’ambito di applicazione della

disciplina pubblicistica (

regola l’esecuzione di lavori e l’acquisizione di beni e servizi in

economia, in termini coerenti con le novità normative sopravvenute.

Titolo IV) e per quelli affidati da società non tenute - in

generale ovvero in ragione dell’oggetto del contratto - all’applicazione della

disciplina pubblicistica (i c.d. contratti estranei di cui alla sopra citata sentenza

dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato: Titolo V

Peraltro, è stata demandata a ciascuna Società procedente la definizione – caso per

caso e tenendo conto delle caratteristiche dell’oggetto contrattuale - delle modalità

più opportune di verifica dei requisiti generali e speciali.

), si sono predisposte, come

anticipato, modalità semplificate di affidamento, fermo restando il rispetto dei

canoni di trasparenza e la necessità di garantire l’affidabilità professionale del

contraente, assumendo come parametro di riferimento normativo l’art. 38 del

D.Lgs. n. 163/2006 e dalla disciplina in materia di cautele antimafia.

Incidentalmente, si rileva come le disposizioni del Titolo V si prestano a regolare, in

futuro, anche l’attività negoziale delle Società del Gruppo beneficiarie - ex art. 30

Dir. 17/2004/CE - dell’esenzione dall’obbligo di applicare la disciplina pubblicistica

in materia di appalti.

Il medesimo approccio è stato adottato per i c.d. contratti attivi (Titolo VI

Le disposizioni finali del Titolo VII si incentrano su istituti specifici e particolari fasi

procedurali.

), per i

quali si sono confermati vincoli procedurali che, senza appesantire

ingiustificatamente l’attività delle Società, consentono un’adeguata valorizzazione

degli asset oggetto di cessione.

Firmato

Andrea Parrella

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REGOLAMENTO PER LE ATTIVITÀ NEGOZIALI

DELLE SOCIETÀ DEL GRUPPO FERROVIE DELLO

STATO ITALIANE

(Consiglio di Amministrazione di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. seduta del 31 gennaio 2012)

Allegato 2 alla DdG 149/AD del 27 Marzo 2012

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REGOLAMENTO PER LE ATTIVITÀ NEGOZIALI DELLE SOCIETÀ DEL

GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

INDICE

TITOLO I 

DISPOSIZIONI GENERALI 

Articolo 1 Principi ..................................................................................................................................................................... 4 

Articolo 2 Definizioni e riferimenti ......................................................................................................................................... 5 

Articolo 3 Disciplina applicabile .............................................................................................................................................. 7 

Articolo 4 Durata ....................................................................................................................................................................... 8 

Articolo 5 Contratti misti e appalti destinati a più attività. Criteri per l'individuazione della disciplina applicabile e

qualificazione dei concorrenti .............................................................................................................................. 8 

Articolo 6 Misure organizzative e attività di programmazione .......................................................................................... 10 

TITOLO II 

DISCIPLINA DEI CONTRATTI SOTTO SOGLIA 

EX ART. 238, COMMA 7, DEL CODICE 

Articolo 7 Disciplina applicabile ........................................................................................................................................... 10 

Articolo 8 Soggetti ammessi e requisiti di partecipazione alle procedure di affidamento ............................................. 11 

Articolo 9 Procedure di scelta del contraente e criteri di aggiudicazione ........................................................................ 14 

Articolo 10 Pubblicità e termini ............................................................................................................................................. 18 

Articolo 11 Garanzia a corredo dell’offerta.......................................................................................................................... 19 

TITOLO III 

ESECUZIONE DEI LAVORI E ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA 

Articolo 12 Procedure ............................................................................................................................................................. 20 

Articolo 13 Limiti di applicazione ......................................................................................................................................... 21 

Articolo 14 Lavori, beni e servizi acquisibili in economia .................................................................................................. 21 

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Articolo 15 Acquisizione mediante cottimo ......................................................................................................................... 24 

TITOLO IV 

APPALTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ESCLUSI, IN TUTTO O IN PARTE, DALL’AMBITO DI

APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA PUBBLICISTICA IN MATERIA DI CONTRATTI 

Articolo 16 Disciplina applicabile .......................................................................................................................................... 25 

TITOLO V 

CONTRATTI DEL TUTTO ESTRANEI ALL’AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA

COMUNITARIA E NAZIONALE IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI 

Articolo 17 Disciplina applicabile .......................................................................................................................................... 26 

TITOLO VI 

CONTRATTI DA CUI DERIVI UN CORRISPETTIVO PER LA SOCIETÀ PROCEDENTE 

Articolo 18 Disciplina applicabile .......................................................................................................................................... 28 

TITOLO VII 

DISPOSIZIONI FINALI 

Articolo 19 Avviso con cui si indice la gara e lettera di invito ........................................................................................... 30 

Articolo 20 Commissione di gara .......................................................................................................................................... 31 

Articolo 21 Prequalifica ........................................................................................................................................................... 33 

Articolo 22 Validità temporale delle offerte ......................................................................................................................... 33 

Articolo 23 Operazioni di gara ............................................................................................................................................... 34 

Articolo 24 Modificazioni soggettive nella fase di scelta del contraente .......................................................................... 37 

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REGOLAMENTO PER LE ATTIVITÀ NEGOZIALI DELLE SOCIETÀ DEL GRUPPO

FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Principi

1. Il presente documento regola:

a) l’attività negoziale delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane per

l’affidamento di contratti sotto soglia nei settori speciali, ai sensi e per gli effetti di cui

all’art. 238, comma 7, del Codice;

b) le procedure per l’esecuzione di lavori e per l’acquisizione di beni e servizi in

economia, anche nei settori ordinari;

c) l’attività negoziale delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane per

l’affidamento di contratti di qualsiasi importo esclusi, in tutto o in parte, dall’ambito

oggettivo di applicazione della disciplina pubblicistica in materia di contratti pubblici,

ai sensi della Parte I, Titolo II, del Codice;

d) l’attività negoziale delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane per

l’affidamento di contratti del tutto estranei all’ambito di applicazione della disciplina

comunitaria e nazionale in materia di contratti pubblici;

e) la conclusione di contratti di cessione di beni da cui derivi un corrispettivo per la

Società procedente.

2. L’attività negoziale delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, nel rispetto delle

finalità istituzionali del Gruppo e delle Società stesse, si ispira ai principi di:

a) economicità, efficacia, tempestività, correttezza;

b) libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza,

proporzionalità, pubblicità, lealtà, imparzialità, correttezza e buona fede, nel rispetto dei

principi etici aziendali e di corretta amministrazione stabiliti dal Codice Etico del Gruppo

Ferrovie dello Stato Italiane;

c) perseguimento delle finalità di pubblico interesse e degli scopi statutariamente previsti;

d) massima partecipazione degli operatori alle gare, nel rispetto dei requisiti funzionali

minimi di cui ciascuno di essi deve essere munito e degli standards tecnici richiesti nei

singoli settori;

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e) armonizzazione delle esigenze di massima economicità con quelle di obiettività delle

scelte;

f) sostenibilità sociale e ambientale e tutela della salute, ove ed entro i limiti in cui ciò sia

consentito dalle norme vigenti.

3. Fatta salva ogni diversa previsione normativa, è vietata la suddivisione, la ripartizione e

l’accorpamento dei contratti o degli oggetti contrattuali allo scopo di non applicare ovvero di

applicare parzialmente le disposizioni previste dalla disciplina vigente e dal presente

documento.

4. La disciplina dettata dal presente documento non si estende alle attività procedurali,

amministrative e negoziali successive al perfezionamento della fase di aggiudicazione o scelta

del Contraente.

Articolo 2

Definizioni e riferimenti

1. Per l’applicazione del presente documento si richiamano le definizioni contenute nel Codice

e nel Regolamento generale, per quanto attiene, in particolare, alla qualificazione di: avviso di

gara; contratti o contratti pubblici; appalti di lavori; appalti di servizi; appalti di forniture;

contratti esclusi; contratti di rilevanza comunitaria; contratti sotto soglia; cottimo fiduciario;

operatore economico; procedura aperta; procedura ristretta; procedura negoziata; settori

ordinari; settori speciali; raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario di concorrenti,

consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro, consorzio stabile e gruppo europeo

di interesse economico (GEIE).

2. Ai fini del presente documento, inoltre, si intende per:

a) Codice: il d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a

lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE";

b) Codice Etico del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane: documento approvato dai

Consigli di Amministrazione delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, per

enunciare e chiarire le proprie responsabilità ed i propri impegni etico/sociali verso i vari

stakeholder interni ed esterni, anche alla luce delle previsioni di cui al d.lgs. n. 231/2001. I

contratti debbono contenere apposita clausola intitolata "Codice Etico", con la quale il

fornitore: i) attesta di aver preso visione del Codice Etico del Gruppo Ferrovie dello

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Stato Italiane, pubblicato all'indirizzo, espressamente specificato, del sito internet del

Committente, ovvero di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.; ii) dichiara di ben conoscere

il Codice Etico e si impegna a rispettarlo;

c) Contraente: il soggetto che abbia concluso con una Società del Gruppo Ferrovie dello

Stato Italiane uno dei contratti di cui all’art. 1, paragrafo 1, del presente documento;

d) Contratti del tutto estranei all’ambito di applicazione della disciplina comunitaria

e nazionale in materia di contratti pubblici: contratti di competenza delle Società del

Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane: i) non ricomprese tra i soggetti tenuti

all’applicazione della disciplina pubblicistica in materia di contratti; ii) non tenute

all’applicazione della disciplina pubblicistica in materia di contratti, per l’affidamento di

appalti aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture non destinati all’esercizio di attività

nell’ambito dei settori speciali.

Rientrano nell’ambito della definizione di cui alla presente lettera, anche i (sub)contratti

stipulati da Società del Gruppo, ai fini dell’esecuzione di contratti acquisiti dalle stesse

Società in esito a confronto concorrenziale tra più operatori o a negoziazione in regime

di libero mercato, ed aventi ad oggetto lavori, forniture o servizi;

e) Contratti destinati a più attività: contratti destinati allo svolgimento da parte della

Società procedente (ovvero, qualora quest'ultima operi in qualità di mandataria di altre

Società del Gruppo, da parte della Società richiedente) di varie attività ciascuna delle

quali, singolarmente intesa, sarebbe soggetta a regimi giuridici diversi;

f) Contratti misti: i contratti di appalto il cui oggetto è caratterizzato dalla coesistenza di

prestazioni diverse (lavori e forniture; lavori e servizi; lavori, servizi e forniture; servizi e

forniture);

g) Proroga: espressione, in tutto e per tutto, equivalente al rinnovo di cui alla successiva

lett. k) comprendente qualsiasi atto diretto ad estendere la durata contrattuale;

h) Profilo della Società procedente: il sito informatico della Società procedente su cui

sono pubblicati gli atti e le informazioni relativi all’attività negoziale della Società

medesima;

i) Regolamento generale: il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m. recante “Regolamento di

esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, recante Codice dei

contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive

2004/17/CE e 2004/18/CE”;

j) Responsabile del procedimento della fase di affidamento: il soggetto ovvero i

soggetti, comunque qualificato(i) dagli atti di organizzazione aziendale, cui sono affidati i

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compiti che la disciplina vigente attribuisce al Responsabile del procedimento,

relativamente alla fase di affidamento del Contratto e limitatamente alle disposizioni,

anche in via di autoregolamentazione, applicabili ai contratti di competenza delle Società

del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane;

k) Rinnovo: espressione, in tutto e per tutto, equivalente alla proroga di cui alla precedente

lett. g), comprendente qualsiasi atto diretto ad estendere la durata contrattuale;

l) Servizi non prioritari: servizi relativi alle prestazioni elencate nell’allegato II B al

Codice, in parte esclusi dall’ambito oggettivo di applicazione della disciplina

pubblicistica;

m) Servizi prioritari: servizi relativi alle prestazioni elencate nell’allegato II A del Codice;

n) Società procedente: la Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane che, anche in

qualità di mandataria di altra Società del Gruppo, promuove e gestisce le procedure

finalizzate alla conclusione di uno dei contratti di cui all’art. 1, paragrafo 1, del presente

documento;

o) Società richiedente: la Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, per conto della

quale la Società procedente promuove e gestisce le procedure finalizzate alla conclusione

di uno dei contratti di cui all'art. 1, paragrafo 1, del presente documento;

p) Unità emittente: gli Uffici della Società procedente che, nel rispetto delle proprie

attribuzioni e competenze:

1) assicurano il rispetto del presente documento e la corretta individuazione della

disciplina applicabile;

2) svolgono le attività relative all’individuazione della procedura e dei criteri di

aggiudicazione e alla eventuale pubblicazione del bando di gara;

3) segnalano all’Unità richiedente le eventuali prescrizioni contenute nelle specifiche

tecniche che possano comportare una limitazione alla concorrenza;

q) Unità richiedente: gli Uffici della Società procedente che trasmettono all’Unità

emittente la richiesta di realizzazione di lavori ovvero di acquisizione di beni e/o servizi,

con puntuale descrizione delle relative caratteristiche.

Articolo 3

Disciplina applicabile

1. Le disposizioni di cui al presente documento debbono intendersi sostituite, modificate,

abrogate ovvero disapplicate automaticamente ove il relativo contenuto sia incompatibile

con sopravvenute ed inderogabili disposizioni legislative o regolamentari.

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2. Resta ferma, inoltre, l’applicazione delle vigenti disposizioni normative nazionali o – per

quanto di competenza – regionali, che regolano la materia.

3. La Società procedente che promuova e gestisca le procedure finalizzate alla conclusione di

uno dei contratti di cui all'art. 1, paragrafo 1, del presente documento, in qualità di

mandataria di altre Società del Gruppo, è tenuta ad applicare la disciplina a cui sarebbe

vincolata la Società richiedente qualora procedesse direttamente alla gestione di tali

procedure.

Articolo 4

Durata

Tutti i contratti di cui al presente documento debbono avere durata e/o termine di

esecuzione certi. Salva diversa previsione normativa, è ammessa la possibilità di rinnovo o

proroga dei contratti, nei limiti e alle condizioni di cui alla disciplina vigente, sempreché ciò

sia giustificato da oggettive ragioni di convenienza.

Articolo 5

Contratti misti e appalti destinati a più attività. Criteri per l'individuazione della disciplina applicabile e

qualificazione dei concorrenti

1. Nell'ipotesi di contratti misti, aventi ad oggetto lavori e forniture ovvero lavori e servizi, ai

fini della scelta del contraente, si applica la disciplina relativa alla prestazione che, rispetto alle

altre, costituisce l'oggetto principale del contratto.

Un contratto avente ad oggetto lavori e forniture ovvero lavori e servizi ovvero lavori, servizi

e forniture si considera, ai fini della disciplina applicabile:

a) appalto di lavori, nel caso in cui i lavori costituiscano l'oggetto principale del contratto e,

rispetto a questi, le forniture ovvero i servizi abbiano un carattere meramente accessorio;

b) appalto di forniture ovvero di servizi, nel caso in cui i lavori, ancorché di valore

economico superiore al 50% (cinquanta per cento), abbiano carattere accessorio rispetto

alle forniture o ai servizi, che costituiscono l'oggetto principale dell'appalto.

Un contratto avente ad oggetto forniture e servizi, si considera appalto di servizi se il valore

economico di questi ultimi è superiore a quello delle forniture oggetto dell'appalto; si

considera appalto di forniture, se il valore economico di queste ultime è superiore a quello

dei servizi oggetto dell'appalto.

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2. In ogni caso, ciascun operatore economico che intenda concorrere, in forma singola o in

riunione, ad una procedura per l'affidamento di un contratto misto, salva diversa valutazione

della Società procedente, deve essere in possesso, ai fini della partecipazione alla procedura,

dei requisiti di qualificazione e capacità prescritti dalla Società procedente e dalla disciplina

vigente per ciascuna prestazione di lavori, servizi e forniture prevista in contratto.

3. Nell’ipotesi in cui la Società procedente intenda affidare un appalto destinato a più attività, ai

fini della scelta del contraente, si applica la disciplina relativa all’attività cui l’appalto è

principalmente destinato, salvo il caso in cui sia oggettivamente impossibile individuare quale

sia detta attività.

Qualora un appalto ricada per una parte nella disciplina sui settori ordinari e per altra parte in

quella sui settori speciali, si applica:

a) la disciplina sui settori speciali contenuta nel Titolo II del presente documento,

nell’ipotesi in cui l’appalto sia principalmente destinato ad attività rientranti nell’ambito

dei settori speciali;

b) la disciplina sui settori ordinari, nell’ipotesi in cui l’appalto non sia principalmente

destinato ad attività rientranti nell’ambito dei settori speciali;

c) la disciplina sui settori ordinari, nell’ipotesi in cui sia oggettivamente impossibile

individuare a quale attività l’appalto sia principalmente destinato.

Qualora un appalto, per una parte, rientri nella disciplina sui settori speciali e per altra parte

non ricada nell’ambito di applicazione della disciplina pubblicistica si applica:

i) la disciplina sui settori speciali contenuta nel Titolo II del presente documento, qualora

l’appalto sia destinato principalmente ad attività rientranti in tali settori;

ii) la disciplina negoziale contenuta nel Titolo V del presente documento, qualora l’appalto

sia principalmente costituito da un oggetto non rientrante nell’ambito di applicazione

della disciplina pubblicistica in materia;

iii) la disciplina sui settori speciali contenuta nel Titolo II del presente documento, nel caso

in cui sia oggettivamente impossibile stabilire a quale attività l’appalto sia principalmente

destinato.

Nell’ipotesi di appalti aventi ad oggetto servizi prioritari e servizi non prioritari ovvero servizi

non prioritari e forniture si applicano le disposizioni del Titolo IV del presente documento,

qualora l’importo dei servizi non prioritari sia superiore a quello dei servizi prioritari ovvero

a quello delle forniture.

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Nell’ipotesi di appalti aventi ad oggetto servizi non prioritari e lavori si applicano le

disposizioni del Titolo IV del presente documento in tutti i casi in cui i servizi non prioritari

costituiscano l’oggetto principale del contratto e i lavori, quand’anche di valore economico

superiore al 50% (cinquanta per cento), abbiano carattere accessorio rispetto ai servizi non

prioritari che costituiscono oggetto principale del contratto.

Articolo 6

Misure organizzative e attività di programmazione

1. Ai fini della conclusione dei contratti di cui al presente documento, la Società procedente

individua, nel rispetto dei propri regolamenti organizzativi, uno o più Responsabili del

procedimento della fase di affidamento cui spetta il compito di assicurare il corretto

svolgimento della procedura di scelta del contraente.

2. La Società procedente, di norma e salva la ricorrenza di particolari e motivate circostanze,

avvia e gestisce i contratti di cui al presente documento nel rispetto degli atti di

programmazione, ove esistenti, che siano stati approvati dai competenti organi societari o di

Gruppo.

3. Ai fini dell'avvio della procedura per la conclusione dei contratti di cui al presente

documento, la Società procedente individua: a) gli elementi essenziali del contratto; b) i

criteri di selezione degli operatori e di aggiudicazione.

TITOLO II DISCIPLINA DEI CONTRATTI SOTTO SOGLIA

EX ART. 238, COMMA 7, DEL CODICE

Articolo 7

Disciplina applicabile

Le procedure di affidamento dei contratti sotto soglia di lavori, servizi e forniture sono

disciplinate dal presente Titolo, in attuazione di quanto disposto dall’art. 238, comma 7, del

Codice, e, salva ogni diversa previsione della disciplina vigente, dalle disposizioni del Titolo I e

del Titolo VII del presente documento, nonché dalle disposizioni ivi richiamate.

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Articolo 8

Soggetti ammessi e requisiti di partecipazione alle procedure di

affidamento

1. Sono ammessi a partecipare alle procedure per l’affidamento dei contratti di lavori, servizi e

forniture:

a) le imprese individuali, anche artigiane, le società commerciali, le società cooperative;

b) i consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della l. 25

giugno 1909, n. 422, e del d.lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n.

1577, e s.m.i. e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla l. 8 agosto 1985, n. 443;

c) i consorzi stabili costituiti, anche nella forma di società consortili, ai sensi dell’art. 2615-

ter cod. civ., tra imprese individuali, anche artigiane, società commerciali, società

cooperative di produzione e lavoro;

d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti costituiti dai soggetti di cui alle precedenti

lett. a), b) e c);

e) i consorzi di concorrenti di cui all’art. 2602 cod. civ., costituiti tra i soggetti di cui alle lett.

a), b) e c), del presente paragrafo anche in forma di società consortile, ai sensi dell’art.

2615-ter cod. civ.;

f) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico

(GEIE), ai sensi del d.lgs. 23 luglio 1991, n. 240;

Sono comunque ammessi a partecipare a procedure per l’affidamento dei contratti di lavori,

servizi e forniture, indipendentemente dalla natura giuridica adottata, gli operatori economici

stabiliti: a) negli Stati aderenti all'Unione europea; b) negli Stati firmatari dell'Accordo sugli

appalti pubblici concluso nell'ambito dell'Accordo istitutivo dell'Organizzazione Mondiale

del Commercio ovvero c) negli Stati firmatari di Accordi bilaterali con l'Italia o con l'UE che

consentano la partecipazione ad appalti pubblici a condizioni di reciprocità.

Possono essere ammessi a presentare offerta raggruppamenti temporanei, consorzi o GEIE

di cui alle lett. d), e) e f) del presente paragrafo:

i quali, prima della presentazione dell’offerta, abbiano conferito mandato collettivo

speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato come mandatario nel caso di

raggruppamento, ovvero si siano già costituiti nel caso di consorzio o GEIE;

non ancora costituiti, a condizione che l’offerta: i) sia sottoscritta dalle imprese che

costituiranno il raggruppamento, il consorzio o il GEIE; ii) contenga l’impegno che, in

caso di aggiudicazione, le stesse imprese costituiranno il consorzio o il GEIE, ovvero,

nell’ipotesi in cui intendano costituire un raggruppamento di cui alla lett. d) del presente

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paragrafo, conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse,

espressamente indicata e qualificata come mandataria, la quale stipulerà il contratto in

nome e per conto proprio e delle mandanti.

In caso di procedura ristretta o procedura negoziata, il concorrente invitato individualmente

ha facoltà di presentare offerta o di trattare per sé e quale mandatario di un raggruppamento

di cui alla lett. d) del presente paragrafo. La lettera di invito precisa se tale possibilità debba

essere esclusa nel caso di raggruppamenti tra più imprese che siano state invitate

individualmente a presentare offerta.

2. Resta in ogni caso fermo, in forza dei principi generali dell’unicità e segretezza delle offerte,

che:

a) i consorzi di cui alle lettere b) e c) del paragrafo 1 del presente articolo debbono indicare,

all’atto dell’offerta, i consorziati per conto dei quali concorrono; a questi ultimi è fatto

divieto di presentare offerta in qualsiasi altra forma alla medesima procedura di

affidamento. In caso di violazione del divieto suindicato, sono esclusi dalla gara sia il

consorzio che il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353

cod. pen.;

b) è vietata la presentazione di offerte alla medesima procedura di affidamento in più di un

raggruppamento temporaneo, consorzio o GEIE di cui alle lett. d), e) e f) del paragrafo 1

del presente articolo, ovvero la presentazione di offerte alla medesima procedura di

affidamento in forma individuale e quale componente di un raggruppamento, consorzio

o GEIE.

3. L’avviso di gara o la lettera di invito stabiliscono, nel rispetto dei principi di cui all’art. 1, par.

2, del presente documento, i requisiti di ammissione dei soggetti di cui al paragrafo 1 del

presente articolo in applicazione di quanto previsto dagli articoli 35, 36, 37, 38, 46, comma 1-

bis, 47, 51, 52, e dalle disposizioni della Sezione V, Capo III, Parte III del Codice, nonché

degli articoli 92, 93, 94, 275, 276, 277, 279 – commi 3, 4, 5 e 6 – 281, 339, comma 1, lett. l) e

340 del Regolamento generale.

In ogni caso, la selezione dei soggetti da invitare a presentare offerta ha luogo secondo criteri

e regole oggettivi preventivamente definiti nell'avviso di gara o nella lettera di invito.

Pertanto, ai fini della selezione dei partecipanti, non è possibile, ad esempio:

- imporre condizioni amministrative, tecniche o finanziarie a taluni operatori economici

senza imporle ad altri;

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- esigere prove già presenti nella documentazione valida disponibile.

In ipotesi di partecipazione di riunioni di imprese i requisiti di carattere generale di cui all’art.

38 del Codice devono essere verificati: i) nei confronti di ciascuna impresa aderente al

raggruppamento, al consorzio o al GEIE di cui al precedente paragrafo 1, lett. d), e) e f); ii)

nei riguardi del consorzio e dei consorziati per conto dei quali il consorzio concorre,

nell’ipotesi di consorzi di cui al precedente paragrafo 1, lett. b) e c).

4. L’avviso di gara o la lettera di invito stabiliscono che la Società procedente potrà

motivatamente valutare la sussistenza della situazione ostativa prevista dall’art. 38, comma 1,

lettera f), del Codice nei confronti dei concorrenti che, a titolo esemplificativo e non

esaustivo, siano incorsi nell’ultimo triennio:

a) nella risoluzione per inadempimento di contratti di appalto di lavori, servizi e forniture

affidati dalla Società procedente o da altre Società del Gruppo Ferrovie dello Stato

Italiane;

b) nella dichiarata non collaudabilità di lavori, servizi e forniture oggetto di un contratto

stipulato con la Società procedente o altra Società del Gruppo Ferrovie dello Stato

Italiane;

c) nella violazione, nel corso dell’esecuzione di precedenti contratti, di una qualsiasi delle

norme convenute nel Codice Etico del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane;

d) nella mancata presa in consegna, per proprio fatto e colpa, di lavori, forniture o servizi

affidati dalla Società procedente o da altra Società del Gruppo Ferrovie dello Stato

Italiane;

e) nella mancata costituzione della cauzione definitiva che abbia impedito la stipula di un

contratto di lavori, servizi e forniture con la Società procedente o altra Società del

Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane;

f) revoca della aggiudicazione per mancata presentazione alla stipula di un contratto

aggiudicato dalla Società procedente o da altra Soceità del Gruppo Ferrovie dello Stato.

5. In ogni caso, la Società procedente definisce, nell’avviso di gara o nella lettera di invito, in

relazione alle caratteristiche dell’affidamento sotto il profilo tecnico e dimensionale, requisiti

e modalità di partecipazione alla procedura di affidamento dei soggetti di cui al paragrafo 1

del presente articolo nel rispetto dei principi di ragionevolezza e proporzionalità.

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6. Qualora ricorrano motivate e speciali circostanze, e salva diversa previsione normativa, la

Società procedente può dare corso alla stipula del contratto, in tal caso sottoposto a

condizione risolutiva, nelle more della verifica dell’effettivo possesso da parte del contraente

dei requisiti generali e di idoneità tecnico organizzativa ed economico finanziaria dichiarati ai

fini della partecipazione alla procedura.

Articolo 9

Procedure di scelta del contraente e criteri di aggiudicazione

1. Salvo il caso in cui la Società procedente intenda avvalersi di sistemi di qualificazione istituiti

ai sensi dell’art. 232 del Codice ovvero di elenchi di operatori economici gestiti - nel rispetto

dei principi di cui al paragrafo 2 dell’art. 1 del presente documento - dalla stessa Società

procedente o da altre Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, l’affidamento di

contratti di lavori, servizi e forniture può avere luogo, a scelta della Società procedente e fatte

salve eventuali diverse previsioni normative, oltreché mediante procedura aperta o ristretta,

anche mediante procedura negoziata preceduta da forme di pubblicità ai sensi del successivo

art. 10 del presente documento.

Per l’affidamento degli appalti di cui al presente Capo, la Società procedente può,

indifferentemente, ricorrere ad una delle procedure di cui al presente paragrafo.

2. La Società procedente può, inoltre, ricorrere alla procedura negoziata senza preventive forme

di pubblicità:

a) per l’affidamento di contratti di lavori di importo inferiore a 1.000.000,00 (un milione)

di euro;

b) per l’affidamento di contratti di servizi e forniture di importo non superiore a 150.000

(centocinquantamila) euro;

c) per l’affidamento di contratti privi di rilevanza transfrontaliera, qualora ricorrano speciali

circostanze che consentano di ritenere che non possa essere fatto utilmente ricorso alle

procedure di cui al primo paragrafo del presente articolo.

La procedura negoziata senza preventive forme di pubblicità ha luogo, di norma, mediante

gara informale alla quale vengono invitati a presentare offerta, secondo criteri di rotazione: a)

almeno dieci operatori economici (sempreché sussista un numero sufficiente di operatori

muniti dei necessari requisiti) per l’affidamento di contratti di lavori di importo pari o

superiore a 500.000 (cinquecentomila) euro e, comunque, inferiore a 1.000.000 (un milione)

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di euro; b) almeno cinque operatori economici negli altri casi (sempreché sussista un numero

sufficiente di operatori muniti dei necessari requisiti).

Gli operatori economici da invitare alla procedura negoziata di cui alle lett. a) e b) del

precedente periodo, sono selezionati sulla base di informazioni desunte dal mercato

riguardanti i loro requisiti di qualificazione economico-finanziaria e tecnico-organizzativa.

Una volta acquisite le offerte, la Società procedente negozia le condizioni del contratto con

uno o più operatori economici e con le modalità ritenute più opportune in relazione allo

specifico affidamento.

3. La Società procedente può ricorrere alla procedura negoziata, non preceduta da forme di

pubblicità e senza previa gara informale:

a) in tutti i casi in cui, a giudizio della Società procedente, sussistano particolari circostanze,

adeguatamente esplicitate, che rendano inutile o non conveniente un confronto anche

solo informale tra più soggetti per la scelta del contraente;

b) in generale, nelle ipotesi stabilite dall’art. 221 del Codice, nelle quali non sia ipotizzabile

un confronto concorrenziale tra più operatori.

4. I criteri di aggiudicazione dei contratti di lavori, servizi e forniture sono, di norma, quelli:

1) del prezzo più basso (da determinarsi: mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a

base di gara; ovvero mediante ribasso sull’importo posto a base di gara; ovvero

mediante offerta a prezzi unitari);

2) dell’offerta economicamente più vantaggiosa tenendo conto di una pluralità di

elementi determinati in ragione della natura, dell'oggetto e delle caratteristiche

dell’affidamento.

5. La Società procedente è in facoltà di stabilire, nell’avviso di gara e/o nella lettera di invito, i

criteri di aggiudicazione anche in deroga alle prescrizioni di cui al precedente paragrafo, nel

rispetto dei principi di cui all’art. 1, paragrafo 2, del presente documento e, in particolare, di

non discriminazione, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità.

Nell’ipotesi in cui il criterio di aggiudicazione prescelto sia quello dell’offerta

economicamente più vantaggiosa, l’avviso di gara e/o la lettera di invito debbono contenere

l’indicazione: i) di tutti i criteri di valutazione delle offerte definiti ai sensi del punto 2) del

precedente paragrafo del presente articolo, nell’ordine decrescente di importanza loro

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attribuita; ii) dei “pesi” o dei “punteggi” da assegnare a ciascun criterio e, ove necessari; iii)

dei “subpesi” o dei “subpunteggi”.

6. L’avviso di gara o la lettera di invito possono indicare meccanismi predefiniti, anche diversi

da quelli stabiliti dalla disciplina vigente, per la individuazione delle offerte da sottoporre a

verifica di congruità; ovvero possono genericamente prevedere, senza la fissazione di un

meccanismo predefinito, la facoltà della Società procedente di sottoporre a verifica di

congruità le offerte che, in base ad elementi specifici, appaiano anormalmente basse. Nel

rispetto del principio di proporzionalità, la Società procedente può, inoltre, applicare,

facendone esplicita menzione nell’avviso di gara o nella lettera di invito: il comma 9 dell’art.

122 del Codice e le norme ivi richiamate; il comma 8 dell’art. 124 del Codice e le norme ivi

richiamate.

7. Nel caso di offerte da sottoporre a verifica di congruità, la Società procedente richiede

all’offerente le giustificazioni relative alle voci di prezzo che concorrono a formare l’importo

complessivo a base di gara e, nel rispetto dei principi stabiliti dalla disciplina vigente, dà

seguito alle operazioni di verifica con modalità idonee ad assicurare il rispetto dei principi di

cui all’art. 1, paragrafo 2, del presente documento e, in particolare, di quelli di libera

concorrenza tra operatori, non discriminazione e parità di trattamento.

8. La Società procedente, sempreché ne ricorrano i presupposti, può sottoporre a

contemporanea valutazione le migliori offerte, non oltre la quinta.

Ai fini della verifica di congruità delle offerte sottoposte a valutazione, il Responsabile del

procedimento della fase di affidamento può avvalersi di una commissione appositamente

costituita, di uffici o di organi tecnici propri ovvero di altre Società del Gruppo, ovvero della

commissione nominata ai fini dello svolgimento delle operazioni di gara.

9. L'avviso di gara o la lettera di invito possono prevedere che non si procederà

all'aggiudicazione in caso di una sola ovvero di due offerte valide, che non verranno aperte.

L’avviso o la lettera di invito deve prevedere che, indipendentemente dal numero delle

offerte valide, la Società procedente può decidere di non dare corso all'aggiudicazione

qualora ritenga nessuna delle offerte presentate conveniente o idonea in relazione all'oggetto

dell'affidamento.

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10. Nell’ipotesi di procedura ristretta e di procedura negoziata previo avviso di gara, la Società

procedente è in facoltà di stabilire, nello stesso avviso di gara, un numero minimo ed un

numero massimo di concorrenti da invitare a presentare offerta. In ogni caso, il numero dei

soggetti da invitare a presentare offerta è definito in relazione al singolo affidamento in

modo tale da assicurare un giusto equilibrio tra caratteristiche specifiche della procedura di

appalto e mezzi necessari alla sua realizzazione ed un’effettiva concorrenza tra le imprese. Il

numero massimo di soggetti invitati a presentare offerta non è, di norma, inferiore a dieci. Il

numero minimo non è, di norma, inferiore a cinque.

Qualora si sia avvalsa della facoltà di cui al presente paragrafo, la Società procedente, previa

indicazione nell’avviso di gara, può imporre ai soggetti interessati di comprovare il possesso

dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa stabiliti nell’avviso di

gara, presentando, ai fini della fase di prequalifica, la documentazione indicata nello stesso

bando, in originale o copia conforme ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

11. Qualora il numero dei soggetti che abbiano superato la fase di prequalifica risulti pari o

inferiore al numero massimo di cui al precedente paragrafo del presente articolo, tutti detti

soggetti debbono essere invitati a presentare offerta. Qualora invece il numero di operatori

che abbiano superato la fase di prequalifica risulti inferiore a quello minimo indicato nel

precedente paragrafo del presente articolo, la Società procedente può comunque dare corso

alla procedura, invitando il candidato o i candidati che abbiano richiesto di presentare

offerta, e che siano muniti dei requisiti richiesti.

12. Qualora il numero dei soggetti che abbiano superato la fase di prequalifica risulti maggiore

rispetto al numero massimo indicato nell'avviso di gara, la scelta dei soggetti da invitare è

effettuata, salva diversa valutazione della Società procedente, sulla base di uno dei seguenti

criteri, previamente indicato nell'avviso di gara:

i) mediante sorteggio pubblico;

ii) mediante la predisposizione di una graduatoria compilata, in ordine decrescente, sulla

base dei requisiti di prequalifica. Gli inviti a presentare offerta vengono inoltrati, secondo

l’ordine in cui i soggetti prequalificati sono inseriti in graduatoria, sino al raggiungimento

del numero massimo di concorrenti stabilito nell'avviso con cui si indice la procedura;

iii) mediante la predisposizione di una graduatoria con le modalità di cui alla lett. ii). Gli

inviti a presentare offerta vengono inoltrati per una metà (eventualmente arrotondata per

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difetto) secondo l’ordine in cui i soggetti prequalificati sono inseriti in graduatoria; per la

restante metà, mediante sorteggio pubblico.

13. Ove ricorrano particolari circostanze legate alla natura, alle caratteristiche dei lavori, forniture

o servizi oggetto di affidamento o alla particolare rilevanza della prestazione richiesta, alle

specifiche condizioni di esecuzione ovvero a specifiche esigenze della Società procedente (o

richiedente), quest’ultima può derogare alle disposizioni di cui al presente articolo

garantendo, comunque, il rispetto dei principi di cui all’art. 1, paragrafo 2, del presente

documento e, in particolare, dei principi di trasparenza, non discriminazione, libera

concorrenza e massima partecipazione degli operatori economici alle gare.

Articolo 10

Pubblicità e termini

1. Salvo il caso in cui ricorrano le ipotesi per le quali è consentito il ricorso alla procedura

negoziata senza preventive forme di pubblicità, ai sensi del precedente art. 9, la Società

procedente indice le procedure per l'affidamento dei contratti sotto soglia mediante avviso di

gara.

2. Gli avvisi di gara relativi alle procedure di affidamento sono pubblicati, salva diversa

valutazione della Società procedente e salve eventuali diverse previsioni normative:

a) sul Profilo della Società procedente;

b) sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di cui al D.M.

Lavori pubblici, 6 aprile 2001, n. 20;

c) sul sito informatico presso l'Osservatorio dei contratti pubblici.

3. Indipendentemente dall’importo dell’affidamento, la Società procedente può prevedere, ove

ricorrano giustificate ragioni, forme di pubblicità ulteriori, e di volta in volta ritenute più

opportune, rispetto a quelle previste ai sensi del presente articolo.

4. L’avviso di gara o la lettera di invito fissano i termini per le richieste di invito o quelli per la

presentazione delle offerte in modo da assicurare ampia partecipazione alle procedure di

affidamento e tenendo conto, comunque, delle esigenze di celerità e speditezza funzionali ad

una maggiore efficienza dell’attività negoziale della Società procedente.

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Articolo 11

Garanzia a corredo dell’offerta

1. L’avviso di gara o la lettera di invito possono stabilire che le offerte siano corredate, fin dalla

loro presentazione, da una garanzia da prestare, salva diversa indicazione, sotto forma di

cauzione ovvero di fideiussione bancaria o assicurativa, ovvero rilasciata da intermediari

finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, che

svolgano in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzia a ciò autorizzati dal

Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Nell’ipotesi di cui al presente paragrafo, la cauzione è stabilita nella misura ritenuta

opportuna dalla Società procedente e, di norma, non inferiore al 2% (due per cento)

dell’importo a base d’asta.

L’avviso di gara o la lettera di invito stabiliscono inoltre che la fideiussione debba prevedere

espressamente:

a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;

b) la rinuncia alla eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, cod. civ.;

c) il pagamento entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Società procedente,

ogni eccezione rimossa.

2. La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’aggiudicatario

nonché la mancata dimostrazione dei requisiti di idoneità necessari ai fini della

partecipazione alle gare ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del

contratto medesimo. Ai non aggiudicatari, la garanzia, ove costituita nelle forme del

paragrafo 1 del presente articolo, è svincolata entro trenta giorni dal momento della verifica

dell’effettivo possesso da parte dell’aggiudicatario dei requisiti generali e di idoneità tecnico

organizzativa ed economico finanziaria dichiarati ai fini della partecipazione alla procedura.

3. La Società procedente stabilisce nell’avviso di gara o nella lettera di invito il periodo di

validità della garanzia, non inferiore a centottanta giorni dalla scadenza del termine fissato

per la presentazione delle offerte; in ogni caso la Società procedente può stabilire nell’avviso

di gara o nella lettera di invito un termine maggiore rispetto a quello suindicato in relazione

alla durata presumibile del procedimento.

L’avviso di gara o la lettera di invito possono prevedere che l'offerta sia corredata

dall'impegno del concorrente a presentare, in caso di aggiudicazione, la garanzia fideiussoria

per l'esecuzione del contratto, secondo quanto stabilito dalle disposizioni di Gruppo.

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L’avviso di gara e/o la lettera di invito stabiliscono, inoltre, che l'offerta sia, comunque,

corredata dall'impegno del Garante, su richiesta della Società procedente, a rinnovare la

garanzia per un periodo di tempo stabilito nello stesso avviso di gara e/o nella lettera di

invito nel caso in cui, al momento della scadenza originariamente fissata, non sia ancora

intervenuta l'aggiudicazione. L'aggiudicatario è tenuto a rinnovare la garanzia fintantoché

non abbia stipulato il relativo contratto.

4. L’avviso di gara o la lettera di invito possono stabilire che la garanzia di cui al presente

articolo, salvo che non sia diversamente previsto dalla normativa vigente, sia ridotta nella

misura del 50% (cinquanta per cento) per le imprese alle quali sia stata rilasciata, da

organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della

serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del Sistema di qualità conforme alle

norme europee della serie UNI CEI ISO 9000.

5. Ove ritenuto opportuno in relazione alle caratteristiche, alle dimensioni, alla complessità

ovvero alla particolare rilevanza per la Società procedente o richiedente delle prestazioni

oggetto di affidamento e previa indicazione nell’avviso di gara e/o nella lettera di invito, è,

comunque, possibile derogare alle prescrizioni di cui al presente articolo. A titolo

esemplificativo, la Società procedente è in facoltà di non richiedere ai concorrenti la cauzione

di cui al presente articolo ovvero di prevedere che la medesima: a) sia rilasciata

esclusivamente da istituto bancario o assicurativo; b) sia rilasciata anche per importi inferiori

rispetto a quanto stabilito nel presente articolo; c) abbia un importo superiore rispetto a

quello indicato nel presente articolo.

TITOLO III ESECUZIONE DEI LAVORI E ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI IN

ECONOMIA

Articolo 12

Procedure

1. L’esecuzione di lavori e l’acquisizione di beni e servizi in economia può essere effettuata:

a. in amministrazione diretta;

b. per cottimo fiduciario.

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2. Nell’amministrazione diretta, l’esecuzione di lavori o le acquisizioni di beni e servizi sono

effettuate con materiali e mezzi propri ovvero appositamente noleggiati e con personale

proprio, anche a tal fine assunto.

3. Nel cottimo fiduciario, l’esecuzione di lavori o le acquisizioni di beni e servizi avvengono

mediante affidamento a terzi.

4. Le procedure in economia sono ammesse per le tipologie di lavori, servizi e forniture

espressamente elencate all’art. 14 del presente documento ed entro i limiti di valore precisati

nel successivo art. 13.

Articolo 13

Limiti di applicazione

1. Le procedure in economia sono consentite:

a. con le modalità di cui alla lett. a) del paragrafo 1 del precedente articolo:

i. per l’esecuzione di lavori nei settori ordinari di importo pari o inferiore a 50.000

(cinquantamila) euro;

ii. senza limiti di importo negli altri casi;

b. con le modalità di cui alla lett. b) del paragrafo 1 del precedente articolo:

i. per l’esecuzione di lavori nei settori ordinari e nei settori speciali di importo pari o

inferiore a 200.000 (duecentomila) euro;

ii. per l’acquisizione di forniture e servizi nei settori ordinari di importo inferiore alle

soglie di rilevanza comunitaria;

iii. per l’acquisizione di forniture e servizi nei settori speciali di importo inferiore alle soglie

di rilevanza comunitaria.

Articolo 14

Lavori, beni e servizi acquisibili in economia

1. Le Società del Gruppo individuano, con riferimento alle loro specifiche competenze e

nell’ambito delle seguenti categorie generali, i lavori che sono eseguibili in economia:

a) lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria, potenziamento e riparazione di opere e di

impianti;

b) installazione di segnaletica;

c) interventi non programmabili in sede di sicurezza;

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d) lavori di ogni specie la cui esecuzione non può essere differita dopo l’infruttuoso

esperimento di procedure di gara;

e) lavori per la compilazione di progetti;

f) lavori necessari per il completamento di opere o impianti in seguito alla risoluzione del

contratto o in danno dell’appaltatore inadempiente in tutti i casi in cui vi sia necessità ed

urgenza al completamento dei lavori.

2. L’esecuzione dei lavori in economia ha luogo sulla base della seguente documentazione:

a) computo metrico estimativo dei lavori e delle prestazioni necessarie al compimento

dell’intervento con l’indicazione della spesa presunta dei lavori e delle somme a

disposizione della Società procedente;

b) relazione contenente una breve descrizione dell’intervento previsto, nonché l’indicazione

delle modalità di aggiudicazione;

c) schema di foglio di patti e condizioni, nel caso sia previsto di eseguire i lavori mediante

cottimo.

Gli elaborati di cui sopra sono sottoposti, prima dell’avvio della procedura, all’approvazione

da parte del soggetto competente per materia nell’ambito dell’Unità emittente.

Dell’approvazione si dà atto in calce agli elaborati stessi.

3. Il ricorso al sistema dell’acquisizione in economia nei limiti di importo di cui al precedente

articolo 13, è consentito per i beni e servizi di seguito elencati:

a) acquisti di impianti e attività necessarie per le riparazioni e per la manutenzione ordinaria

degli immobili e degli impianti;

b) acquisti e attività necessari per le riparazioni e per la manutenzione ordinaria dei

macchinari e di veicoli/rotabili per i servizi di trasporto, nonché per gli interventi con

speciali macchine operatrici e per soccorso al materiale rotabile;

c) acquisti e attività necessari per l’adeguamento dei beni e degli impianti alle prescrizioni e

alle norme in materia di antincendio, di prevenzione degli infortuni, di igiene del lavoro,

di antinquinamento e di tutela ambientale in genere;

d) pulizia, disinfestazione e derattizzazione dei locali, delle aree e degli spazi aziendali;

e) acquisto di materie prime, materiale, ricambi, attrezzi e utensili, indumenti, combustibili e

lubrificanti;

f) acquisto, manutenzione, riparazione di mobili, arredi e tendaggi;

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g) acquisto e manutenzione di macchine per calcolo, nonché acquisto di accessori e parti di

ricambio relativi;

h) collaudi dei materiali, analisi chimiche e merceologiche, nonché acquisto e manutenzione

delle attrezzature per i laboratori tecnici di collaudo;

i) acquisto, noleggio, manutenzione e modifica di apparecchi televisivi, telefonici, di

registrazione del suono e delle immagini e di altri mezzi di trasmissione;

j) acquisto, noleggio, manutenzione e modifica di apparecchi di trasmissione, riproduzione

ed elaborazione dati, degli accessori e delle parti di ricambio relativi, nonché assistenza e

manutenzione dell’hardware e del software;

k) inserzione di avvisi, comunicazioni, bandi di gara;

l) acquisto di carta e cartonaggio, cancelleria e stampanti;

m) trasporti, spedizioni, noli e relative assicurazioni, imballaggi, magazzinaggi e facchinaggi;

n) acquisto e rilegatura di libri e riviste di carattere tecnico e amministrativo, di giornali e

pubblicazioni di vario genere e abbonamento a periodici ed agenzie di informazione;

o) acquisto di materiale fotografico e topografico, manutenzione di materiali e oggetti vari

per disegni, lavori di stampa e di riproduzione fotografica, cianografica, meccanografica e

magnetica di disegni;

p) consulenze e perizie tecniche per particolari ed urgenti esigenze relative a strutture ed

impianti;

q) acquisti e attività relativi a convegni, seminari, congressi e riunioni;

r) espletamento di concorsi, corsi e seminari di formazione;

s) acquisti e attività promozionali, commerciali e di informazione alla clientela;

t) acquisti e attività di rappresentanza del Presidente del Consiglio di Amministrazione, dei

Consiglieri di Amministrazione e della Direzione Centrale Comunicazioni Esterne;

u) fornitura e distribuzione di titoli di viaggio;

v) asportazione, trasporto e smaltimento dei rifiuti.

Le Società del Gruppo possono individuare, con proprio provvedimento, le eventuali

ulteriori specifiche categorie di beni e servizi acquisibili in economia, strettamente connessi

alle specifiche attività dalle stesse Società svolte.

4. L’acquisizione in economia di beni e servizi, nei limiti di importo di cui al presente Titolo è,

inoltre, consentito nelle seguenti ipotesi:

a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, in tutti i casi in cui ciò sia ritenuto

necessario o conveniente ai fini di ottenere la prestazione nei tempi programmati;

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b) completamento delle prestazioni non previste nell’originario contratto tutt’ora in corso,

qualora non sia possibile imporne l’esecuzione nell’ambito dell’oggetto principale del

contratto medesimo;

c) acquisizione di prestazioni periodiche di beni o servizi nella misura strettamente

necessaria, nel caso di contratti scaduti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie

procedure di scelta del contraente;

d) eventi oggettivamente imprevedibili ed urgenti, al fine di scongiurare situazioni di

pericolo a persone, animali o cose, nonché a danno dell’igiene salute pubblica o del

patrimonio storico, artistico e culturale.

5. La Società procedente può, comunque, acquisire in economia beni e servizi diversi da quelli

elencati nei precedenti paragrafi 3 e 4, a condizione che il relativo importo sia inferiore a

20.000 (ventimila) Euro, fermo, in ogni caso, il divieto di suddivisione o ripartizione

artificiosa dei contratti, ai sensi dell’art. 1 paragrafo 3 del presente documento.

Articolo 15

Acquisizione mediante cottimo

1. L'acquisizione mediante cottimo fiduciario di lavori, beni e servizi, di cui all’art. 14, ha luogo,

nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione

di almeno cinque operatori economici, sempreché sussista un tale numero di soggetti idonei

individuati nell’ambito del sistema di qualificazione di cui all’art. 232 del Codice

eventualmente gestito dalla Società procedente, ovvero da altre società del Gruppo e/o

nell’ambito di appositi elenchi di operatori economici gestiti – nel rispetto dei principi di cui

al paragrafo 2 dell’art. 1 del presente documento - dalla Società procedente, da aggiornare

annualmente, e/o sulla base di apposite indagini di mercato.

2. La lettera con cui la Società procedente richiede almeno cinque preventivi indica:

i) l’oggetto della prestazione;

ii) le eventuali garanzie;

iii) le caratteristiche tecniche;

iv) la qualità e le modalità di esecuzione;

v) i prezzi;

vi) le modalità di prestazione di eventuali garanzie

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vii) i requisiti di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria che deve possedere

l’affidatario, laddove la Società procedente non li abbia già accertati per selezionare i

destinatari della lettera di invito.

3. L’affidatario di lavori, forniture e servizi in economia deve essere in possesso dei requisiti di

cui all’art. 38 del Codice e dei requisiti di capacità tecnico-professionale ed economico-

finanziaria stabiliti dalla Società procedente in conformità al paragrafo 3 del precedente art.

8. Qualora ricorrano motivate circostanze, e salva diversa previsione normativa, la Società

procedente può dare corso alla stipula del contratto, in tal caso sottoposto a condizione

risolutiva, nelle more della verifica dell’effettivo possesso da parte del contraente dei requisiti

generali e di idoneità tecnico organizzativa ed economico finanziaria.

4. Il cottimo può essere regolato da scrittura privata oppure d’apposita lettera con la quale la

Società procedente dispone l’ordinazione delle provviste e dei servizi. Tali atti devono

riportare i medesimi contenuti previsti dalla lettera di invito.

5. La Società procedente può prescindere dalla richiesta di pluralità di preventivi per lavori,

servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 (quarantamila) euro.

TITOLO IV APPALTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ESCLUSI, IN TUTTO O IN

PARTE, DALL’AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA

PUBBLICISTICA IN MATERIA DI CONTRATTI

Articolo 16

Disciplina applicabile

1. Ai fini dell’affidamento dei contratti esclusi, in tutto o in parte, dall’ambito di applicazione

della disciplina pubblicistica in tema di contratti, fermo il rispetto dei principi di cui all’art. 1,

paragrafo 2, del presente documento e, in particolare, di quelli di imparzialità, parità di

trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità, le Società procedenti

tengono conto dei criteri e indicazioni contenuti nel Titolo I, nel Titolo II e nel Titolo VII

del presente documento.

2. Ferma restando la possibilità di ricorrere alle procedure di cui all’art. 9 del presente

documento, ove ritenuto opportuno in relazione alle caratteristiche, all’importo e alla

rilevanza per la Società procedente della prestazione richiesta, l’affidamento, ove compatibile

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con la natura della prestazione, è di norma preceduto da procedura negoziata indetta

mediante invito ad almeno cinque operatori economici, scelti con criterio di rotazione sulla

base di apposite indagini di mercato ovvero nell’ambito di sistemi di qualificazione o di

elenchi di operatori economici gestiti – nel rispetto dei principi di cui al paragrafo 2 dell’art. 1

del presente documento – dalla Società procedente ovvero da altre Società del Gruppo

Ferrovie dello Stato Italiane.

3. Fermo quanto stabilito dalla disciplina in tema di cautele antimafia, ai fini della stipula del

contratto, l’aggiudicatario deve essere in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina

pubblicistica in materia di contratti ed, in particolare, dall’art. 38 del Codice, attestati con

dichiarazioni sostitutive. La Società procedente effettua idonei controlli, anche a campione, e

in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni predette ai sensi

dell’art. 71 del d.P.R. 445/2000. In ogni caso, la Società procedente provvede ad acquisire il

certificato del casellario giudiziale relativo all’aggiudicatario, al fine di verificare la veridicità

della dichiarazione, resa da quest’ultimo, in merito all’insussistenza, nei propri confronti, di

condanne definitive, anche assistite dal beneficio della non menzione, relative ai reati di cui

all’art. 38, comma 1, lett. c), del Codice. Qualora ricorrano motivate circostanze, e salva

diversa previsione normativa, la Società procedente può dare corso alla stipula del contratto,

in tal caso sottoposto a condizione risolutiva, nelle more della verifica dell’effettivo possesso

da parte del contraente dei requisiti generali e di idoneità tecnico organizzativa ed economico

finanziaria.

4. Qualora ritenuto opportuno dalla Società procedente, l’offerta dei concorrenti è corredata da

una cauzione prestata, di norma, ai sensi dell’art. 11 del presente documento.

TITOLO V CONTRATTI DEL TUTTO ESTRANEI ALL’AMBITO DI APPLICAZIONE

DELLA DISCIPLINA COMUNITARIA E NAZIONALE IN MATERIA DI

CONTRATTI PUBBLICI

Articolo 17

Disciplina applicabile

1. L’affidamento di contratti del tutto estranei all’ambito di applicazione della disciplina

comunitaria e nazionale in materia di contratti pubblici ha luogo con le modalità stabilite

dalla Società procedente e ritenute idonee a contemperare il rispetto dei principi di cui all’art.

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1, paragrafo 2, del presente documento e, in particolare, di quello di economicità con le

esigenze di efficienza e tempestività operativa dell’azione della Società medesima. A tal fine,

la Società procedente può tenere conto dei criteri e delle indicazioni contenute nel Titolo I,

nel Titolo II e nel Titolo VII del presente documento.

2. L’affidamento, ove compatibile con la natura della prestazione, è di norma preceduto da

procedura negoziata indetta mediante invito ad almeno cinque operatori economici, scelti

con criterio di rotazione sulla base di apposite indagini di mercato ovvero nell’ambito di

sistemi di qualificazione o di elenchi di operatori economici gestiti – nel rispetto dei principi

di cui al paragrafo 2 dell’art. 1 del presente documento – dalla Società procedente ovvero da

altre Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane. Resta ferma la possibilità di ricorrere

alle procedure di cui all’art. 9 del presente documento, ove ritenuto opportuno in relazione

alle caratteristiche, alle specifiche condizioni di esecuzione, all’importo e alla rilevanza della

prestazione richiesta ovvero a specifiche esigenze della Società procedente (o richiedente).

3. In deroga a quanto previsto nel precedente paragrafo, la Società procedente può prescindere

da una gara informale:

a. per l’affidamento dei contratti di cui al presente articolo a società del Gruppo

Ferrovie dello Stato Italiane o a società a queste collegate ai sensi dell’art. 2359

cod. civ.;

b. ove ricorrano circostanze che consentano di ritenere non conveniente ovvero

non opportuno, in relazione alle esigenze della Società procedente (o

richiedente), un confronto, anche solo informale, tra più soggetti per la scelta del

contraente.

4. Salvo quanto previsto al successivo paragrafo, la Società procedente condiziona la stipula del

contratto, facendone esplicita menzione nella lettera di invito, alla preventiva consegna da

parte dell’aggiudicatario dei documenti e, ove consentito, delle dichiarazioni sostitutive

idonei ad attestare l’insussistenza delle situazioni ostative alla stipula del contratto previste

dalla disciplina pubblicistica in materia di contratti ed, in particolare, dall’art. 38 del Codice.

In ogni caso, la Società procedente provvede ad acquisire il certificato del casellario giudiziale

relativo all’aggiudicatario, al fine di verificare la veridicità della dichiarazione, resa da

quest’ultimo successivamente all’aggiudicazione, in merito all’insussistenza, nei propri

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confronti, di condanne definitive, anche assistite dal beneficio della non menzione, relative

ai reati di cui all’art. 38, comma 1, lett. c), del Codice. Resta in ogni caso fermo quanto

stabilito dalla disciplina in tema di cautele antimafia.

5. Qualora ricorrano particolari circostanze, e salva diversa previsione normativa, la Società

procedente può motivatamente derogare in tutto o in parte alle previsioni di cui al

precedente paragrafo, ovvero dare corso alla stipula del contratto, in tal caso sottoposto a

condizione risolutiva, nelle more della verifica dell’effettivo possesso da parte del contraente

dei requisiti generali e di idoneità tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria. In ogni

caso, il precedente paragrafo non si applica agli affidamenti di cui alla lettera a) del paragrafo

3 del presente articolo.

6. Qualora ritenuto opportuno dalla Società procedente, l’offerta dei concorrenti è corredata da

una cauzione prestata, di norma, ai sensi dell’art. 11 del presente documento.

TITOLO VI CONTRATTI DA CUI DERIVI UN CORRISPETTIVO PER LA SOCIETÀ

PROCEDENTE

Articolo 18

Disciplina applicabile

1. Ai fini della conclusione di contratti di cessione, anche in locazione o in affitto, di beni dai

quali derivi un corrispettivo per la Società procedente, e salvo che non sia diversamente

stabilito dalla disciplina vigente, la Società procedente adotta una procedura preceduta da

adeguata pubblicità ed improntata alla esigenza di garantire la solidità economica e

finanziaria dell’aggiudicatario.

2. La Società procedente può ricorrere, con obbligo di motivazione, alla procedura negoziata

senza preventive forme di pubblicità, in conformità a quanto previsto dai paragrafi 2 e 3 del

precedente articolo.

3. I contratti mediante i quali le Società del Gruppo concedono in locazione od in affitto beni

immobili sono, di regola, stipulati mediante procedura negoziata, salva l’ipotesi in cui, per la

natura o il valore dell’oggetto del contratto, non si ritenga opportuno o conveniente esperire

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altre procedure. Per i beni mobili (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, macchinari,

autoveicoli, ecc.), è consentita l’alienazione diretta, a scomputo del prezzo di acquisto di

nuova attrezzatura.

4. L'avviso con cui si indice la procedura deve essere pubblicato sul profilo della Società

procedente, fermo restando che la stessa potrà provvedere alle ulteriori forme di pubblicità

che ritenga opportune, tenendo anche conto di quanto previsto nel precedente art. 10.

5. Qualora ritenuto opportuno dalla Società procedente, l’offerta dei concorrenti è corredata da

una cauzione prestata con le modalità di cui all’art. 11 del presente documento, nella misura

definita dalla Società procedente, in relazione alle caratteristiche del contratto e, di norma,

non inferiore al 2% (due per cento) dell’importo posto a base della procedura.

6. L’aggiudicazione è effettuata a favore del concorrente che abbia formulato l’offerta, in

assoluto, più elevata, in aumento rispetto al prezzo posto a base della procedura di gara da

parte della Società procedente.

In considerazione dell’entità e delle caratteristiche del contratto, la Società procedente, previa

apposita relazione, può prevedere, nell'avviso con cui si indice la procedura ovvero nella

lettera di invito, che l’aggiudicazione abbia luogo tenendo conto, oltreché del prezzo, anche

di altri elementi che rendano l’offerta, nel suo complesso, maggiormente vantaggiosa. In tal

caso l'avviso con cui si indice la procedura ovvero la lettera di invito debbono specificare i

pesi attribuiti a tutti gli elementi di valutazione. Nell’ipotesi in cui il criterio di aggiudicazione

sia quello del prezzo più elevato e qualora l’offerta caratterizzata dal maggiore aumento

rispetto al prezzo posto a base della procedura di gara, sia stata formulata da più concorrenti,

la Società procedente: i) richiede a detti concorrenti di far pervenire entro un termine

prestabilito, di norma non inferiore a cinque giorni dalla data di ricevimento della richiesta,

un’offerta migliorativa rispetto a quella presentata; ii) nel caso in cui nessuno dei concorrenti

intenda migliorare la propria offerta, l’aggiudicatario è individuato mediante sorteggio.

7. La relazione di cui al precedente paragrafo, deve contenere l’indicazione:

a) della necessità di tenere conto, ai fini della individuazione del contraente, di una

molteplicità di elementi oltre al prezzo;

b) degli elementi di valutazione, ivi compresi sub elementi e sub pesi, in base ai quali viene

effettuata la valutazione delle offerte.

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8. Qualora non siano pervenute offerte, ovvero quelle pervenute siano considerate prive dei

requisiti anche solo formali richiesti ovvero non convenienti sotto il profilo economico, la

procedura è dichiarata deserta.

9. Ai fini della stipula del contratto, la Società procedente è in facoltà di valutare, secondo le

modalità ritenute più opportune anche in relazione alla tipologia e rilevanza del bene oggetto

di cessione, l’effettivo possesso da parte dell’aggiudicatario dei requisiti, anche di ordine

generale, stabiliti dalla Società procedente medesima per la partecipazione alla procedura.

TITOLO VII DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 19

Avviso con cui si indice la gara e lettera di invito

1. Avvisi di gara e lettere di invito devono essere redatti in modo chiaro ed in lingua italiana. I

requisiti di ordine generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario, richiesti alle

imprese ai fini della partecipazione alla procedura di affidamento, devono essere individuati

in modo preciso; così come devono essere individuate, in modo dettagliato, le situazioni

ostative alla partecipazione o le cause di incompatibilità.

2. Salvo diversa indicazione normativa o motivate circostanze, l’avviso di gara e/o la lettera di

invito contengono le seguenti informazioni minime:

a) l’indicazione dell’oggetto contrattuale, le caratteristiche principali, la natura e l’entità

delle prestazioni;

b) la durata contrattuale, ovvero il termine di esecuzione e di consegna;

c) l’importo complessivo e gli eventuali prezzi unitari posti a base di gara;

d) nel caso di prestazioni suddivise per lotti, l’entità degli stessi e la possibilità di presentare

l’offerta per uno o più lotti;

e) le indicazioni relative all’eventuale prestazione di cauzioni o di altre forme e tipi di

garanzia, sia per la partecipazione alla gara, sia per l’esecuzione del contratto;

f) il criterio di aggiudicazione;

g) le modalità di compilazione dell’offerta e gli elementi che deve contenere;

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h) l’indicazione e l’indirizzo dell’ufficio della Società dove le offerte devono essere inviate

ed il termine entro il quale esse devono pervenirvi;

i) il periodo di tempo minimo per il quale gli offerenti devono impegnarsi a mantenere

ferma la propria offerta;

j) l’indicazione dell’eventuale anticipazione del prezzo contrattuale;

k) l’indicazione che la lettera di invito non determina il sorgere di diritti di sorta in capo a

chi viene invitato ad offrire e che la Società procedente si riserva, ottenute le offerte, di

valutarle con assoluta libertà e di pervenire o meno all’accettazione definitiva, senza che

gli offerenti possano vantare alcunché in argomento;

l) il riferimento agli impegni ed obblighi imposti dal Codice Etico;

m) la clausola con la quale la stazione appaltante si riserva di valutare la sussistenza della

causa ostativa di cui all’art. 38, comma 1, lettera f) del Codice, ai sensi del paragrafo 4

del precedente art. 8;

n) l’indicazione delle modalità in base alle quali la Società procedente provvederà al

riaffidamento del contratto in caso di risoluzione per grave inadempimento o per

fallimento dell’appaltatore.

Articolo 20

Commissione di gara

1. Salva l’applicazione di diverse disposizioni previste dalla normativa vigente, ai fini dello

svolgimento delle operazioni di gara è, di norma, nominata, dopo la scadenza del termine per

la presentazione delle offerte, una Commissione composta da:

i) un componente, con funzioni di Presidente, scelto tra i dirigenti della Società procedente

anche di unità organizzativa diversa da quella cui attiene il contratto da stipulare. Può

essere nominato Presidente della Commissione anche un soggetto apicale dell’area quadri

della Società procedente;

ii) due componenti, di cui almeno uno con competenze giuridico-amministrative,

dipendenti della Società procedente.

2. Salvo diversa previsione normativa, la Società procedente può motivatamente decidere di

non procedere alla nomina di una Commissione e di affidare lo svolgimento delle operazioni

di gara al soggetto di cui al punto i) del precedente paragrafo, in ipotesi di aggiudicazione con

il criterio del prezzo più basso.

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3. Le funzioni di segreteria della Commissione di gara sono svolte, di norma, da uno dei

componenti della Commissione di cui al paragrafo 1, punto ii) del presente articolo,

individuato dal Presidente. Nell’ipotesi in cui la procedura di gara, in ragione dell’oggetto del

contratto e del criterio di aggiudicazione prescelto, presenti profili di particolare complessità,

può essere nominato un segretario diverso dai componenti la Commissione. In ogni caso, il

numero dei componenti la Commissione è dispari.

4. Nell’ipotesi in cui il criterio di aggiudicazione sia quello dell’offerta economicamente più

vantaggiosa, fatta salva l’applicazione di diverse disposizioni previste dalla disciplina vigente,

la nomina dei commissari e la costituzione della Commissione devono avvenire dopo la

scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte; inoltre, la Commissione

costituita ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, salva diversa previsione normativa,

può essere integrata da almeno due soggetti di comprovata esperienza, anche se non

dipendenti della Società procedente, scelti per la loro competenza tecnica e professionale.

Qualora consentito dalla disciplina in materia, la valutazione degli elementi tecnici dell’offerta

può essere demandata ad un’apposita Sottocommissione.

5. Fatte salve le altre situazioni di incompatibilità stabilite dalla disciplina vigente, il

componente la Commissione che abbia un qualsiasi interesse personale o professionale nei

confronti di uno o più soggetti comunque coinvolti, direttamente o indirettamente, nelle

attività di gara o di esecuzione del contratto, ha l’obbligo di astenersi dal partecipare alle

operazioni di gara.

6. La Commissione adempie alle proprie funzioni principali, di cui al paragrafo 3 del successivo

art. 23, collegialmente con la presenza di tutti i membri. In caso di dissenso in ordine ai

provvedimenti da adottare, la Commissione decide a maggioranza.

7. Il Presidente della Commissione, prima dell’apertura dei plichi contenenti le offerte, può

riservarsi di sospendere la gara stessa, qualora si presentino questioni di particolare

complessità per le quali si renda necessario, ai fini di un regolare prosieguo della procedura,

l’approfondimento di alcune specifiche problematiche.

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8. E’ in ogni caso in facoltà della Società procedente nominare soggetti di comprovata

esperienza e professionalità, anche non legati ad essa da vincoli di lavoro dipendente, con

funzioni di consulenti nell’ambito della Commissione di gara.

Articolo 21

Prequalifica

1. Nelle ipotesi di procedure ristrette e negoziate precedute dalla pubblicazione di un avviso di

gara, la Unità emittente procede, avvalendosi, se del caso, dell’Unità richiedente, alle

operazioni di qualificazione dei soggetti che abbiano richiesto di essere invitati; l’elenco dei

soggetti da invitare è sottoposto all’approvazione dei responsabili delle competenti strutture.

Delle operazioni di qualificazione è redatto un apposito verbale.

2. L’Unità emittente provvede, ottenuta l’approvazione da parte dei competenti organi

societari, a trasmettere le lettere di invito per presentare offerta con le modalità stabilite dalla

disciplina vigente.

Articolo 22

Validità temporale delle offerte

1. Le offerte presentate dal concorrente non possono essere ritirate e impegnano il concorrente

dal momento del ricevimento degli atti da parte della Società procedente sino al termine di

durata delle stesse.

2. Anteriormente alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle offerte, ciascun

concorrente può richiedere la restituzione dell’offerta e presentare una nuova offerta

sostitutiva entro i termini stabiliti.

3. Qualora la Società procedente intenda disporre una proroga dei termini stabiliti per la

presentazione delle offerte ovvero apporti modifiche ai documenti da esaminare per la

presentazione delle offerte, i nuovi termini e le modifiche suddette debbono essere

pubblicati nelle medesime forme dell’avviso con cui è stata indetta la gara, in caso di

procedura aperta, ovvero comunicati simultaneamente per iscritto a tutti i soggetti interessati,

in caso di procedura ristretta o negoziata.

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Articolo 23

Operazioni di gara

1. Salva diversa previsione normativa, nell'ipotesi in cui il criterio di aggiudicazione prescelto sia

quello del prezzo più basso, il soggetto di cui al paragrafo 2 del precedente art. 20 o la

Commissione in seduta pubblica:

a) procede alla ricognizione dei plichi pervenuti contenenti sia la documentazione

amministrativa che le offerte; b) provvede all’esclusione di quelli pervenuti tardivamente o,

comunque, difformi dalle prescrizioni dell'avviso con cui si indice la procedura o della lettera

di invito; c) procede all'apertura dei plichi e, quindi, delle buste contenenti la

documentazione amministrativa che, salvo motivate circostanze da riportare nel verbale,

contrassegna ed autentica; d) dispone l'eventuale esclusione dei concorrenti che abbiano

presentato documentazione difforme dalle prescrizioni dell'avviso con cui si indice la

procedura o della lettera di invito; e) procede all'apertura delle buste contenenti le offerte

economiche e provvede all'esclusione di quelle difformi dalle prescrizioni dell'avviso con cui

si indice la procedura o della lettera di invito; f) salvo motivate circostanze da riportare nel

verbale, contrassegna ed autentica le offerte; g) legge ad alta voce il prezzo complessivo

offerto da ciascun concorrente ed il conseguente ribasso percentuale.

Esaurite le suindicate operazioni:

h) viene predisposta la graduatoria; i) ove ne ricorrano i presupposti, viene disposta la

remissione degli atti al Responsabile del procedimento per la fase di affidamento affinché dia

corso, con l'ausilio - se ritenuto opportuno - di consulenti tecnici, o di una Commissione

specifica all’uopo costituita, ovvero della stessa Commissione di gara, alla verifica della

congruità delle offerte che risultino anormalmente basse rispetto alla prestazione da eseguire

ed alla eventuale esclusione di quelle considerate anomale; l) viene formulata la proposta di

aggiudicazione.

Esaurite le operazioni di verifica della congruità delle offerte, il soggetto di cui al paragrafo 2

del precedente art. 20 o la Commissione in seduta pubblica: m) dichiara l’anomalia delle

offerte che, all’esito del procedimento di verifica, sono risultate non congrue; n) dà lettura

della graduatoria finale.

2. Nell'ipotesi in cui il criterio di aggiudicazione prescelto sia quello dell'offerta

economicamente più vantaggiosa, la Commissione in seduta pubblica: a) procede alla

ricognizione dei plichi pervenuti contenenti sia la documentazione amministrativa che le

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offerte; b) provvede all’esclusione di quelli pervenuti tardivamente o, comunque, difformi

dalle prescrizioni dell'avviso con cui si indice la procedura o della lettera di invito; c) procede

all'apertura dei plichi contenenti la documentazione amministrativa, che, salvo motivate

circostanze da riportare nel verbale, contrassegna ed autentica; d) dispone l'eventuale

esclusione dei concorrenti che abbiano presentato documentazione difforme dalle

prescrizioni dell'avviso con cui si indice la procedura o della lettera di invito; e) procede

all'apertura dei plichi contenenti l'offerta tecnica che contrassegna ed autentica, salvo

motivate circostanze da riportare nel verbale, provvedendo alle eventuali esclusioni.

Terminate le operazioni di cui sopra la Commissione in una o più sedute riservate: f) valuta

le offerte tecniche e procede alla assegnazione dei relativi punteggi.

Successivamente in seduta pubblica: g) procede alla lettura dei punteggi attribuiti alle offerte

tecniche e all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche, nonché, ove previste,

alla previa apertura delle buste contenenti le indicazioni relative ad elementi di valutazione di

tipo quantitativo (ad es. tempi di esecuzione) dando lettura dei ribassi/prezzi offerti; h) salvo

motivate circostanze da riportare nel verbale, contrassegna e autentica le offerte ; i)

attribuisce i punteggi relativi all'elemento prezzo e previamente agli eventuali ulteriori

elementi di tipo quantitativo; l) attribuisce il punteggio complessivo delle offerte sommando

i punteggi assegnati all’elemento tecnico e quelli relativi all'elemento economico ed agli

eventuali ulteriori elementi di tipo quantitativo.

Esaurite le suindicate operazioni, la Commissione: m) predispone la graduatoria di gara; n)

ove ne ricorrano i presupposti e ove non diversamente disposto dalla disciplina vigente,

dispone la remissione degli atti al Responsabile del procedimento per la fase di affidamento

affinché proceda, con l'ausilio - se ritenuto opportuno - di consulenti tecnici, o di una

Commissione specifica all’uopo costituita, ovvero della stessa Commissione di gara, alla

verifica della congruità delle offerte che risultino anormalmente basse rispetto alla

prestazione da eseguire ed alla eventuale esclusione di quelle considerate anomale.

Esaurite le operazioni di verifica della congruità delle offerte, il soggetto di cui al paragrafo 2

del precedente art. 20 o la Commissione in seduta pubblica: o) dichiara l’anomalia delle

offerte che, all’esito del procedimento di verifica, sono risultate non congrue; p) dà lettura

della graduatoria finale.

3. I componenti la Commissione di gara possono essere assistiti, per le operazioni di controllo

e di elaborazione della documentazione, anche da personale dell’Unità emittente.

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4. La Commissione di gara svolge collegialmente i seguenti compiti principali:

apertura ed esame dei plichi;

apertura della busta contenente la documentazione amministrativa ed esame della stessa;

apertura ed esame delle eventuali offerte tecniche;

apertura ed esame delle offerte economiche e degli eventuali elementi di tipo

quantitativo;

redazione della graduatoria;

proposte motivate di aggiudicazione (o affidamento) o di annullamento, ovvero per il

seguito della negoziazione.

4. Delle operazioni di gara sono redatti uno o più verbali sottoscritti dal soggetto di cui al

paragrafo 2 del precedente art. 20, ovvero, in caso di nomina della Commissione di gara, da

tutti i componenti della stessa nonché dall'eventuale segretario, nei quali sono, tra l'altro,

analiticamente riportate: a) le modalità di conservazione dei plichi adottate al fine di

assicurare l'integrità della documentazione di gara nonché l'integrità e la segretezza delle

offerte; b) ove le sedute siano sospese ed aggiornate ad altra ora o ad altra data, le circostanze

che hanno determinato la sospensione nonché l'indicazione delle modalità di luogo e di

tempo con cui la seduta verrà ripresa. Le sedute di gara possono essere sospese ed aggiornate

ad altra ora o altra data, salvo che nella fase di apertura delle buste contenenti le offerte

economiche. Di tali circostanze deve essere data indicazione nel verbale.

5. La proposta di aggiudicazione (o affidamento) ovvero per il seguito delle negoziazioni è

inoltrata ai competenti organi dell’Unità emittente:

a) per la verifica: i) della conformità della procedura seguita ai fini dell’individuazione

dell’aggiudicatario alla disciplina vigente ed alle altre disposizioni cui il soggetto di cui al

paragrafo 2 del precedente art. 20 o la Commissione di gara era vincolata; ii)

dell’opportunità di procedere alla conclusione del contratto;

b) per gli eventuali ulteriori adempimenti previsti dalla disciplina vigente.

6. Qualora la proposta di aggiudicazione (o affidamento), ovvero per il seguito della

negoziazione, formulata dal soggetto di cui al paragrafo 2 del precedente art. 20 o dalla

Commissione di gara venga approvata dai competenti organi dell’Unità emittente,

dell’avvenuta approvazione viene data comunicazione all’aggiudicatario (affidatario).

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7. Resta fermo che la Società procedente può decidere di non procedere all'aggiudicazione se

nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

8. Fermo restando il rispetto dei principi di cui all’art. 1, paragrafo 2, e ferma la necessità di

un’adeguata verbalizzazione delle operazioni di gara, per i contratti di cui ai Titoli V e VI del

presente documento le operazioni di gara possono avere luogo in una o più sedute riservate.

Articolo 24

Modificazioni soggettive nella fase di scelta del contraente

1. Sono consentite operazioni di cessione o affitto di azienda o di ramo di azienda, di

trasformazione, fusione, scissione dalla Società da parte di operatori che, in forma singola o

raggruppata, abbiano richiesto di essere invitati ovvero abbiano presentato offerta ad una

procedura per l'affidamento dei contratti di cui al presente documento.

2. In tal caso, il cessionario, l'affittuario ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta

trasformazione, fusione o scissione, sono ammessi alla gara, all'aggiudicazione, o alla

stipulazione previo accertamento dei requisiti di ordine generale, di ordine speciale, nonché

degli eventuali requisiti richiesti dalla Società procedente per limitare il numero minimo dei

soggetti da invitare nelle procedure ristrette e negoziate.