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Comune di Gambara (BS) Piano di Governo del Territorio · 2015-09-22 · Comune di Gambara (BS) Piano di Governo del Territorio Norme del Piano delle Regole - 4 – Aprile 2012 -

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Comune di Gambara (BS) Piano di Governo del Territorio

Norme del Piano delle Regole - 1 – Aprile 2012 - Definitive

SOMMARIO:

TITOLO I - NORME GENERALI .......................... ................................................................................ 2

ART. 1 IL PIANO DELLE REGOLE.................................................................................2 ART. 2 DEFINIZIONI, INDICI E PARAMETRI URBANISTICI .........................................3 ART. 3 AREE DI PERTINENZA ......................................................................................7 ART. 4 DESTINAZIONI D'USO .......................................................................................7 ART. 5 ZONE RESIDENZIALI STORICHE (A)..............................................................16 ART. 6 ZONE RESIDENZIALI ESISTENTI A CARATTERE STORICO (A1) ................20 ART. 7 ZONE RESIDENZIALI ESISTENTI (B)..............................................................20 ART. 8 ZONE RESIDENZIALI DI ESPANSIONE IN ATTO (B3) ...................................22 ART. 9 ZONE RESIDENZIALI DI COMPLETAMENTO (B2) .........................................22 ART. 10 ZONE RESIDENZIALI C CONFORMATE.........................................................22 ART. 11 ZONE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA ........................................23 ART. 12 NORME GENERALI PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI..........................23 ART. 13 ZONA D PRODUTTIVA ESISTENTE E DI ESPANSIONE................................24 ART. 14 ZONE PRODUTTIVE SPECIALI .......................................................................24 ART. 15 LE ZONE AGRICOLE .......................................................................................25 ART. 16 LE ZONE AGRICOLE NORMALI (E) ................................................................25 ART. 17 ZONE AGRICOLE PRODUTTIVE (E1) .............................................................27 ART. 18 ZONE AGRICOLE VULNERABILI (E2) .............................................................27 ART. 19 ZONE DI RISPETTO.........................................................................................28 ART. 20 TUTELA E SVILUPPO DEL VERDE NELLE AREE URBANE ..........................28 ART. 21 VIABILITÀ..........................................................................................................29 ART. 22 DISTRIBUTORI DI CARBURANTE...................................................................30 ART. 23 ZONE DI RISPETTO DEI CORSI D’ACQUA.....................................................31 ART. 24 TUTELA E LA RIQUALIFICAZIONE DEL RETICOLO IDROGRAFICO ...........31

TITOLO II – PIANO PAESISTICO COMUNALE.............. .................................................................. 32

ART. 25 PREVALENZA DELLE NORME AMBIENTALI..................................................32 ART. 26 CLASSIFICAZIONE DEL TERRIORIO COMUNALE IN BASE ALLA SENSIBILITÁ DEI LUOGHI.................................................................................................32 ART. 27 VERIFICA DELL’INCIDENZA DEI PROGETTI..................................................32 ART. 28 TUTELA AMBIENTALE E PAESISTICA............................................................33 ART. 29 TUTELA DEGLI ELEMENTI NATURALI ...........................................................34 ART. 30 TUTELA E SVILUPPO DELLA VEGETAZIONE ARBOREA .............................34 ART. 31 TUTELA DEGLI ELEMENTI SEMINATURALI ANTROPICI ..............................35 ART. 32 TUTELA IDROGRAFICA...................................................................................35 ART. 33 NORMATIVA GEOLOGICA...............................................................................35

TITOLO III – NORME PER IL COMMERCIO................ ..................................................................... 36

ART. 34 MEDIE SUPERFICI DI VENDITA (COMMERCIALI) .........................................36 ART. 35 CRITERI E NORME PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI. ................37 ART. 36 GRANDI SUPERFICI DI VENDITA (COMMERCIALE) .....................................38

TITOLO IV – NORME FINALI E TRANSITORIE............. ................................................................... 39

ART. 37 ESCLUSIONE DALLE NORME DEL PGT ........................................................39 ART. 38 RACCORDO TRA NORMATIVA DEL PGT E DEL PREVIGENTE P.R.G.........39

Comune di Gambara (BS) Piano di Governo del Territorio

Norme del Piano delle Regole - 2 – Aprile 2012 - Definitive

TITOLO I - NORME GENERALI

ART. 1 IL PIANO DELLE REGOLE

1 Il Piano delle Regole è redatto ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 della l.r. 11 marzo 2005, n. 12. Le prescrizioni in esso contenute hanno carattere vincolante e producono effetti diretti sul regime giuridico dei suoli.

2 Il Piano delle Regole:

a) definisce, all’interno dell’intero territorio comunale, gli ambiti del tessuto urbano consolidato, quali insieme delle parti di territorio su cui è già avvenuta l’edificazione o la trasformazione dei suoli, comprendendo in essi le aree libere intercluse o di completamento;

b) indica gli immobili assoggettati a tutela in base alla normativa statale e regionale;

c) individua le aree e gli edifici a rischio di compromissione o degrado e a rischio di incidente rilevante;

d) contiene, in ordine alla componente geologica, idrogeologica e sismica, quanto previsto dall’articolo 57, comma 1, lettera b) della l.r. 11 marzo 2005, n. 12, anche attraverso la redazione di appositi strumenti di settore;

e) individua: 1) le aree destinate all’agricoltura; 2) le aree di valore paesaggistico-ambientale ed ecologiche; 3) le aree non soggette a trasformazione urbanistica.

3 Il Piano delle Regole definisce altresì le caratteristiche fisico-morfologiche che connotano l’esistente, da rispettare in caso di eventuali interventi integrativi o sostitutivi, nonché le modalità di intervento, anche mediante pianificazione attuativa o permesso di costruire convenzionato, nel rispetto dell’impianto urbano esistente, ed i criteri di valorizzazione degli immobili vincolati.

4 Per gli ambiti del tessuto urbano consolidato, inoltre, identifica i seguenti parametri da rispettare negli interventi di nuova edificazione o sostituzione:

a) caratteristiche tipologiche, allineamenti, orientamenti e percorsi;

b) consistenza volumetrica o superfici lorde di pavimento esistenti e previste;

c) rapporti di copertura esistenti e previsti;

d) altezze massime e minime;

e) modi insediativi che consentano continuità di elementi di verde e continuità del reticolo idrografico superficiale;

f) destinazioni d’uso non ammissibili;

g) interventi di integrazione paesaggistica, per ambiti compresi in zone soggette a vincolo paesaggistico ai sensi del d. lgs. 42/04;

h) requisiti qualitativi degli interventi previsti, ivi compresi quelli di efficienza energetica.

6 Il Piano delle Regole non ha termini di validità ed è sempre modificabile.

7 Per gli edifici esistenti alla data di adozione del PGT ed in contrasto con quanto previsto dalle presenti norme tecniche o dalle tavole grafiche di PGT sono ammessi esclusivamente interventi di

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Norme del Piano delle Regole - 3 – Aprile 2012 - Definitive

manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché gli interventi imposti da leggi nazionali o regionali; ogni altri altro intervento è consentito solo se finalizzato ad adeguare l’edificio esistente alle norme di zona.

8 All’interno del Piano delle Regole le varie parti del territorio comunale sono designate con lettere seguite o meno da numeri; tali designazioni sono puramente convenzionali e non hanno riferimento alcuno rispetto alla classificazione delle “Zone omogenee” operata dal D.M. 2 aprile 1968, n. 1444. Una apparente coincidenza tra le designazioni attuali e quelle riferite alle citate Zone omogenee è giustificata dalla circostanza che l’utilizzo di una designazione già ampiamente nota e condivisa, derivante dalle disposizioni del precedente P.R.G., facilita la comprensione del contenuto del PGT.

ART. 2 DEFINIZIONI, INDICI E PARAMETRI URBANISTICI

1 Le seguenti definizioni relative a parametri ed indici urbanistici vengono integralmente recepite dalla normativa prevista nel Documento di Piano

2 L'utilizzazione edificatoria del suolo è valutata e regolata utilizzando i seguenti parametri e definizioni.

3 Parametri e definizioni delle superfici, altezze e volumi:

a. St - Superficie territoriale: è la superficie delle aree incluse o che comunque partecipano ad un Piano urbanistico attuativo, permesso di costruire convenzionato o Programma Integrato di Intervento. Essa comprende le aree con destinazione, esistente o di previsione, per strade e spazi pubblici o di uso pubblico. La capacità edificatoria, generata dall’applicazione dell’indice Ut alla St e non utilizzata all’interno delle aree di concentrazione edificatoria (Sf), potrà essere traslata con le modalità di cui all’art. 6. Le parti di ambiti, o perimetri da convenzionare, a destinazione per servizi concorrono al calcolo dell’Ut.

b. Sf - Superficie fondiaria: è la superficie dell’area di pertinenza degli edifici esistenti o di previsione. Essa non comprende le aree con destinazione, esistente o di previsione, per strade e spazi pubblici o di uso pubblico.

c. Sc - Superficie coperta: è la superficie determinata dalla proiezione al suolo del filo esterno delle costruzioni esistenti ed in progetto, compresi i corpi aggettanti chiusi e quelli aperti (questi ultimi se sporgenti oltre m 1,50), dei portici e dei loggiati, anche se completamente aperti. Non sono invece computate le proiezioni sul suolo dei volumi completamente interrati, anche se debordanti dal fabbricato soprastante.

d. Slp – superficie lorda di pavimento : è la somma delle superfici di tutti i piani (ivi compresi eventuali interpiani a soppalco, scale interne alle unità immobiliari, gradoni), misurate al lordo delle murature verticali esterne ed interne salvo le esclusioni di seguito indicate; dal computo della superficie lorda di pavimento sono esclusi:

I le superfici esterne orizzontali od inclinate di copertura (terrazze, falde, ecc.);

II i balconi ed i terrazzi;

III i sottotetti, la cui altezza, misurata internamente, senza considerare eventuali strutture intermedie o partizioni, non sia superiore a m 2,40 al colmo, m 0,60 all’imposta e con una pendenza massima di 35°;

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Norme del Piano delle Regole - 4 – Aprile 2012 - Definitive

IV le superfici porticate impraticabili o cedute ad uso pubblico o gravate da servitù per-petua di uso pubblico, purché aperte su almeno due lati e per una profondità di ml. 4,00 massima, nonché le logge e le superfici porticate private, fino al 10% della Slp complessiva del fabbricato, calcolata al netto delle stesse logge e superfici porticate private, nonché delle altre detrazioni di cui al presente comma; la parte eccedente tale profondità viene conteggiata nel computo del volume.

V le superfici relative a spazi completamente interrati (anche realizzati fuori dal sedime del fabbricato principale) e seminterrati, come piano di servizio (unicamente realizzati al di sotto del fabbricato), purché di altezza interna non superiore a m 2,50 e non emergenti oltre m 1,25 rispetto alla quota 0,00. Sono ammesse altezze interne maggiori, per ragioni strutturali e architettoniche, a condizione che sussista il vincolo d’uso senza permanenza di persone, da garantirsi in sede di rilascio dei provvedimenti autorizzativi; nell’ipotesi di ribassamenti artificiali perimetrali all’edificio ed eccedenti lo stretto necessario per consentire gli accessi, la quota zero per l’esclusione dei seminterrati dal conteggio della Slp andrà riferita alla quota del ribassamento;

VI i volumi tecnici strettamente necessari a contenere e a consentire l’accesso alle parti degli impianti tecnici (idrico, termico, di elevazione, televisivo, di parafulmine, ventilazione, e simili), sia interne che esterne al corpo principale e qualora unitariamente partecipi delle caratteristiche architettoniche dell’edificio;

VII gli spazi con destinazione ad autorimessa, nella misura massima di mq 1 ogni mc 10 di volume di edifici esistenti alla data di adozione del presente PGT, realizzati all’interno delle costruzioni principali, o in costruzioni indipendenti, anche esterni al lotto dell’edificio principale, collocati al piano terreno e destinati a pertinenza delle singole unità immobiliari, costituita con atto registrato e trascritto nei RR.II.;

VIII gli atri di ingresso al piano terra ed i vani scala esterni alle singole unità immobiliari, aperti o chiusi, limitatamente alla superficie riportata in orizzontale delle rampe inclinate e dei ripiani intermedi; i ripiani di accesso alle unità immobiliari dovranno comunque essere computati nella Slp.

IX Per le attività commerciali ed assimilate, ai sensi delle disposizioni regionali in materia, nella superficie lorda di pavimento non si computano le aree a disposizione dei consumatori quali gallerie, con le relative uscite di sicurezza e servizi, scale mobili, mall, ascensori, nastri trasportatori, aree di sosta degli automezzi, anche se coperte ed i relativi corselli di manovra, locali per gli impianti tecnologici e simili.

X Nel caso di centri commerciali, vengono esclusi dal computo della Slp, oltre a quelle sopraindicate, anche le altre eventuali aree destinate a servizi ed infrastrutture comuni la cui presenza è necessaria, ai sensi delle disposizioni Regionali, a qualificare la struttura come centro commerciale.

XI Nel caso che, con successivi provvedimenti regionali, tale definizione dovesse essere modificata, le relative modifiche si intenderanno automaticamente recepite nelle presenti norme, previo decreto di presa d’atto del Dirigente.

e. Qz - Quota zero: è costituita dalla media di tutte le quote dei marciapiedi stradali interessati dal progetto, così come determinata dall’Ufficio Tecnico comunale competente.

f. V - Volume: è determinato dal prodotto della Slp per l'altezza virtuale di ogni piano considerata di m 3, fino alla altezza reale di m 3,5. Nel caso l’altezza reale superasse i mt 3,50, il volume si

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Norme del Piano delle Regole - 5 – Aprile 2012 - Definitive

calcola moltiplicando la S.L.P. con l’altezza reale, misurata da pavimento a pavimento. Se il solaio dell’ultimo piano risulta inclinato il volume di quest’ultimo si calcola moltiplicando la sua S.L.P. (vedi norma precedente) per l’altezza reale media dell’area di S.L.P. stessa. Il calcolo della volumetria deve essere effettuato detraendo dalla cubatura richiesta quella già realizzata anche per un autonomo edificio che insiste su una parte del lotto catastalmente divisa dopo la costruzione dell’edificio. Eventuali passaggi di proprietà non modificano gli obblighi del rispetto dei limiti imposti dal Piano delle Regole.

4 Indici inerenti la verifica della capacità edificatoria e dimensionale degli interventi:

g. H1 - Altezza massima degli edifici: è determinata dalla distanza perpendicolare ed espressa in metri, tra la quota più alta dell’imposta della copertura e la quota zero Qz. Non sono soggetti al rispetto della H1, compatibilmente con le esigenze paesistico-ambientali: i corpi e manufatti di particolare e riconosciuta funzione e corpi e impianti tecnici come: campanili; serbatoi idrici; torri piezometriche e per telecomunicazioni; tralicci di elettrodotti; camini; torri di raffreddamento, di esalazione e depurazione; silos e impianti simili connessi e necessari alla produzione o funzionalità delle opere.

h. H2 - Altezza massima delle Recinzioni ed altre opere similari: in sede attuativa, in caso di rifacimento o nuove edificazioni cieche, ove consentite dalle norme di zona, saranno previste aperture e riquadri, atti a valorizzare il paesaggio urbano (giardini, facciate storiche e prospettive).

i. Qf e Qt - Rapporti massimi di copertura rispetto alla superficie fondiaria ed a quella territoriale: sono i rapporti, misurati in percentuale, tra superficie coperta e superficie fondiaria e tra superficie coperta e superficie territoriale (Qf = Sc/Sf e Qt = Sc/St ).

j. Ut - Indice di utilizzazione territoriale: è il rapporto massimo fra la Slp realizzabile e la St (Slp/St = Ut).

k. Uf - Indice di utilizzazione fondiaria: è il rapporto massimo fra la Slp realizzabile e la Sf (Slp/Sf = Uf); l'indice Uf viene trattato alla stregua dell'indice Ut qualora superfici fondiarie siano interessate da piano urbanistico attuativo.

l. It – Indice territoriale: è il rapporto massimo tra volume V e la ST (V/St = It)

m. If – Indice fondiario: è il rapporto massimo tra volume V e la Sf (V/Sf = If)

n. Utm – Indice di utilizzazione territoriale minimo: è il rapporto minimo fra Slp che deve essere obbligatoriamente prevista in uno strumento attuativo e la St. Si utilizza unicamente all’interno di aree assoggettate a pianificazione attuativa.

o. Ufmin/max – indice di utilizzazione territoriale minimo e massimo: è il rapporto minimo e massimo fra Slp che deve essere obbligatoriamente prevista in uno strumento attuativo e la Sf. Si utilizza unicamente all’interno di aree assoggettate a pianificazione attuativa.

p. Utp – diritto edificatorio in perequazione è l’indice che esprime il diritto edificatorio che si genera in favore del privato all’atto di cessione al Comune di un’area destinata alla realizzazione di un servizio pubblico o di viabilità pubblica

q. Ds1, Ds2, Ds3 - distanza di manufatti ed edifici dalle strade (Ds1); di manufatti ed edifici dai confini di proprietà (Ds2); tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti (Ds3): sono le distanze minime, misurate orizzontalmente, ed in senso radiale, dell’edificio dal ciglio stradale (Ds1), dell’edificio dal confine di proprietà (Ds2) e tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti (Ds3), anche quando una sola parete sia finestrata. Per la verifica della Ds1, sono considerati, al fine dell’arretramento,

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Norme del Piano delle Regole - 6 – Aprile 2012 - Definitive

anche gli spazi pedonali e di parcheggio previsti nelle tavole di azzonamento. Il Piano delle Regole stabilisce le modalità applicative per il calcolo delle distanze.

r. Af - Area filtrante: è la superficie parziale di St o Sf che mantiene caratteristiche di permeabilità naturale all’acqua piovana: essa non è interessata da costruzioni, anche di sottosuolo, né da pavimentazioni o canalizzazioni che non permettano la dispersione dell’acqua piovana nel sottosuolo stesso. In Zona A il rispetto del limite può anche essere ottenuto con equivalenti tecniche di dispersione delle acque piovane nel sottosuolo o immissione nelle acque di superficie e fatto salvo il recapito in fognatura delle acque di prima pioggia e il conforme parere della autorità sanitaria.

s. Np - Indice di piantumazione di aree scoperte: è il rapporto tra numero di piante di alto fusto ed area filtrante, secondo le prescrizioni di zona. Il completamento dell’indice Np può essere raggiunto anche con piantumazioni esterne alla recinzione.

t. Parcheggi Privati: negli interventi di nuova edificazione o di ricostruzione debbono essere previsti spazi a parcheggio privato nella quantità minima prescritta dalla legge e fatte salve le indicazioni di cui alle norme di zona A. Gli spazi a parcheggio, da ricavarsi nella aree di pertinenza degli interventi, potranno essere localizzati anche all’esterno dell’area delimitata dalla recinzione ed essere direttamente accessibili dalla sede stradale, compatibilmente con le ragioni di sicurezza, di igiene e di tutela ambientale. In tal caso sono consentite solo segnalazioni di parcheggi di pertinenza con cartelli o colorazioni al suolo senza alcun tipo o meccanismo di barriera.

u. Opere di urbanizzazione (su aree SV) e recinzioni interne alle zone agricole ed ai parchi (aree SP e zone F): nelle aree SP ed SV e nelle zone F, in attesa di utilizzazione prevista dal Piano, sono ammesse solo recinzioni a carattere provvisionale, trasparenti o a siepe, senza opere in calcestruzzo o in muratura; inoltre, per tali interventi si dovranno prevedere apposite aperture funzionali al passaggio della piccola fauna a seconda della lunghezza delle opere e delle recinzioni stesse.

v. Unità edilizia: edifici o complessi di edifici caratterizzati da: unitarietà architettonica, tipologica e funzionale, anche storicamente accertata e non necessariamente coincidente con lo stato della proprietà per particelle catastali e uso.

w. Pertinenze : sono pertinenze ai sensi dell’art. 817 del c.c. i beni che non fanno parte integrante e sostanziale dell’edificio principale, ma hanno un rapporto di dipendenza funzionale con lo stesso (recinzioni, piscine, campi da tennis, box a servizio esclusivo della costruzione principale). Gli elementi che caratterizzano le pertinenze al servizio del fabbricato esistente sono:

I esiguità quantitativa del manufatto, sia nel senso che il medesimo deve essere di entità tale da non alterare in modo rilevante l’assetto del territorio, sia in relazione all’opera al cui servizio esso è complementare (non più del 10%);

II preesistenza di un manufatto che possa essere considerato bene principale;

III valore economico inferiore a quello dell’edificio principale;

IV esistenza di un collegamento funzionale tra tali opere e l’edificio principale, con conseguente incapacità per le medesime di essere utilizzate separatamente ed autonomamente. Il tutto risultante da elementi oggettivi.

x. Accessori: sono quegli elementi costruttivi che entrano a far parte integrante e sostanziale dell’organismo edilizio originario, non essendo possibile un’utilizzazione separata dallo stesso (locale caldaia, locale per cabine elettriche, ecc...)

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Norme del Piano delle Regole - 7 – Aprile 2012 - Definitive

ART. 3 AREE DI PERTINENZA

1 Le aree considerate nel calcolo di verifica della compatibilità dei progetti con gli indici di edificabilità costituiscono pertinenza delle costruzioni su di esse realizzate.

2 Per gli edifici esistenti all'atto dell'adozione del PGT si considera area di pertinenza quella di sedime e quella circostante a detti edifici espressamente utilizzata per il calcolo dei volumi o delle Slp di cui al precedente comma in occasione del rilascio del titolo autorizzativo ad essi relativo; nel caso in cui detti volumi o Slp risultino inferiori a quanto consentito dagli indici di edificabilità prescritti dalle presenti norme, si considera area di pertinenza quella individuata applicando tali indici in relazione al volume (V) o alla Slp esistenti.

3 In mancanza di documentazione al riguardo (titolo autorizzativo) si considera di pertinenza la superficie di sedime e quella circostante l'edificio che risulti della medesima proprietà, ovvero, se di area minore, la superficie individuata applicando gli indici di edificabilità previsti dalla presente normativa in relazione al volume (V) o alla Slp esistenti.

4 L'area di pertinenza è asservita all'edificio e non potrà essere presa in considerazione una seconda volta per l'applicazione dell'indice di edificabilità, se non per completare la eventuale volumetria massima consentita dalle presenti norme.

5 Negli elaborati richiesti per i piani attuativi deve obbligatoriamente figurare l'individuazione planimetrica delle aree di pertinenza, con l'elenco dei relativi estratti di mappa e dati catastali delle proprietà, distinguendo eventualmente le aree sature da quelle non sature.

6 In ogni istanza di titolo autorizzativo deve chiaramente essere identificata l'area di pertinenza degli edifici oggetto di progettazione nonché quella degli edifici esistenti sui terreni confinanti.

7 Eventuali quote di Sf cedute, asservite o abbandonate per la formazione di spazi pubblici, aggiuntivi a quelli previsti dal Piano dei Servizi o da strumenti attuativi, sono utilizzabili ai fini dell'applicazione di tutti gli indici e parametri urbanistici regolanti l'edificazione.

ART. 4 DESTINAZIONI D'USO

1 Ai fini del presente P.G.T. vengono individuate le destinazioni d’uso di seguito elencate; i riferimenti legislativi previsti nel presente articolo si intendono espressi alle leggi vigenti ed alle loro eventuali modificazioni ed integrazioni. 1) Residenza

1.a Abitazioni urbane : costruzioni edilizie destinate, sia in modo permanente che temporaneo, ad uso abitativo. Vi sono comprese anche le residenze destinate ad appartenenti alle forze dell’ordine, ad appartenenti ad ordini religiosi, a militari, ecc.

1.b Abitazioni di servizio ad insediamenti agricoli : alloggi dei conduttori dei fondi, degli

imprenditori agricoli e dei dipendenti dell'azienda, purché prestino in via prevalente la propria attività nell’ambito della stessa. Non è consentito l'insediamento della sola destinazione residenziale senza la preesistenza o la contestuale realizzazione di edifici a destinazione agricola produttiva.

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Norme del Piano delle Regole - 8 – Aprile 2012 - Definitive

1.c Abitazioni in zona agricola occupate da soggetti di versi dai conduttori agricoli: costruzioni edilizie destinate in modo permanente ad uso abitativo esistenti in zona agricola e occupate da soggetti diversi da quelli di cui alla lettera 1.b

1.d Abitazioni di servizio ad insediamenti di altre att ività economiche (industriali,

artigianali, terziarie): alloggi dei proprietari, dei conduttori o dei dipendenti dell’azienda. Detti alloggi devono avere superficie lorda di pavimento non eccedente quella eventualmente stabilita nelle norme specifiche di zona. La norma non si applica per gli alloggi esistenti. Gli alloggi devono essere legati da vincolo di pertinenzialità agli immobili destinati prevalentemente all'attivita economica e non potranno essere ceduti separatamente; il vincolo di pertinenzialità deve essere obbligatoriamente registrato e trascritto.

1.e Abitazioni collettive : collegi, convitti, pensionati, case dello studente, qualora di carattere

privato ed esclusivamente residenziali, cioè non assistiti da servizi collettivi di tipo alberghiero o assistenziale.

1.f Accessori alla residenza : spazi e strutture accessori alla residenza, anche esterni

all’edificio residenziale purché legati da vincolo pertinenziale, quali ad esempio autorimesse, centrali termiche, lavanderie, piccoli depositi di uso domestico e familiare, giardini ed orti attrezzati, campi da tennis, campi da bocce, piscine private, ecc.

2) Attività economiche

2.a Attività agricole

Conduzione del fondo agricolo, allevamento di animali, silvicoltura, attività di serra e florovivaistica, allevamento.

2.a.1 Edifici e strutture per la conduzione del fondo , esclusi quelli destinati alla

permanenza del bestiame: magazzini, depositi per attrezzi e macchine, officine, locali per la conservazione e la prima lavorazione dei prodotti agricoli e zootecnici, locali per la vendita al dettaglio dei medesimi prodotti, uffici, serbatoi idrici, coperture stagionali destinate a proteggere le colture.

2.a.2 Edifici e strutture per allevamenti zootecnici non intensivi , intendendosi come

tali gli allevamenti di entità (numero di capi e peso vivo del bestiame) correlata alla dimensione del fondo aziendale, il quale sia sufficiente al mantenimento dei capi almeno nella misura del 30% e allo smaltimento delle deiezioni almeno nella misura del 30%: stalle, sale di mungitura, sale parto, sale di visita e medicazione, uffici, concimaie, vasche di raccolta dei liquami.

2.a.3 Edifici e strutture per allevamenti zootecnici inte nsivi , intendendosi come tali gli

allevamenti di entità (numero di capi e peso vivo del bestiame) non correlata alla dimensione del fondo (non in grado di garantire il mantenimento dei capi o lo smaltimento delle deiezioni per una misura inferiore al 30%: stalle, sale di mungitura, sale parto, sale di visita e medicazione, uffici, concimaie, vasche di raccolta dei liquami.

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Norme del Piano delle Regole - 9 – Aprile 2012 - Definitive

2.a.4 Edifici e strutture per colture orticole o floricol e specializzate : serre, magazzini, autorimesse ed officine, locali per la lavorazione e la conservazione e vendita dei prodotti agricoli, uffici connessi.

2.a.5 Attività agrituristiche . Si definiscono attività agrituristiche le attività di ricezione e

ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del Codice Civile, anche nella forma di società di capitale o di persone, oppure associati fra loro, attraverso l’utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione con le attività di coltivazione del fondo , di silvicoltura e di allevamento di animali. Sono attività agrituristiche, nel rispetto delle modalità e dei limiti previsti dalla legge regionale 8 giugno 2007 n. 10 (Disciplina regionale dell’agriturismo): a) dare ospitalità in alloggi o in spazi aperti attrezzati per la sosta dei

campeggiatori fino ad un massimo di 70 ospiti al giorno; b) somministrare pasti e bevande, fino ad un massimo di 160 pasti al giorno,

costituiti prevalentemente da prodotti propri e da prodotti acquistati da aziende agricole della zona, ivi compresi i prodotti a carattere alcolico e superalcolico, con preferenza per i prodotti tipici regionali e caratterizzati dai marchi DOP, IGP, IGT, DOC, DOCG o compresi nell’elenco regionale dei prodotti agroalimentari tradizionali;

c) organizzare degustazioni di prodotti aziendali, ivi inclusa la mescita di vini; d) organizzare, nell’ambito dell’azienda o delle aziende associate o anche

all’esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell’impresa, attività ricreative, culturali, educative, seminariali, di pratica sportiva, fattorie didattiche, fattorie sociali, aziende agrituristico–venatorie, attività di ittiturismo, di pesca–turismo, attività escursionistiche e di ippoturismo, anche per mezzo di convenzioni con gli enti locali, finalizzate alla valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale.

La normativa di riferimento è la seguente: – legge 5 dicembre 1985, n. 730 (Disciplina dell'Agriturismo) – decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del

settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57) – Articolo 3.

– legge regionale 8 giugno 2007 n. 10 (Disciplina regionale dell’agriturismo)

2.b Attività industriali e artigianali Attività rivolte alla produzione di beni e le relative lavorazioni intermedie, ancorché disgiunte e distinte, nonché le attività di demolizione e recupero. Inoltre si considerano compresi nella suddetta destinazione i depositi relativi alle predette attività ancorché non situati in contiguità spaziale, purché vi siano escluse attività di vendita. Sono altresì ricomprese le attività di autotrasporto e gli spedizionieri. Fabbriche e officine (inclusi laboratori di sperimentazione, uffici tecnici, amministrativi e centri di servizio, spazi espositivi se strettamente connessi all’attività industriale). 2.b.1 Attività industriali . Comprende le strutture direttamente destinate alla produzione,

quali fabbriche, laboratori produttivi, officine. Comprende inoltre tutte le strutture e gli spazi accessori e complementari, purché

direttamente connessi ad attività produttive industriali, quali: – uffici tecnici, amministrativi, commerciali, spazi per la formazione del personale,

sale conferenze;

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Norme del Piano delle Regole - 10 – Aprile 2012 - Definitive

– laboratori di ricerca, sperimentazione, sviluppo, prove, collaudi; – magazzini e depositi (coperti e scoperti); – centri di servizio; – spazi espositivi e di vendita; – autorimesse e distributori carburanti al servizio dell’azienda; – attrezzature per l’autotrasporto.

2.b.2 Attività artigianali . Comprende le strutture direttamente destinate alla produzione,

quali laboratori e officine. Comprende inoltre tutte le strutture e gli spazi accessori e complementari, purché

direttamente connessi ad attività produttive artigianali, quali: – uffici; – laboratori di ricerca, sperimentazione, sviluppo, prove, collaudi; – magazzini e depositi (coperti e scoperti); – spazi espositivi e di vendita; – autorimesse; – attrezzature per l’autotrasporto.

2.b.3 Depositi a cielo aperto . Sono essenzialmente costituiti da aree libere con fondo

sistemato secondo circostanza o prescrizioni di legge o dell’Azienda Sanitaria, destinate allo stoccaggio di materiali o merci e all'interscambio delle stesse.

2.b.4 Attività artigianali ed industriali esistenti ubica te in zone urbanistiche non

compatibili. Sono attività produttive già presenti in zone con destinazione urbanistica non coerente

2.c Attività terziarie Attività economiche non rivolte alla produzione di beni ma alla fornitura di servizi. 2.c.1 Attività commerciali ed attività assimilabili

2.c.1.1 Esercizi di vicinato : esercizi ove si esercita la vendita al dettaglio, aventi

superficie di vendita non superiore a 150 mq. 2.c.1.2 Medie strutture di vendita : esercizi ove si esercita la vendita al dettaglio,

aventi superficie di vendita superiore a 150 mq e fino a 1.500 mq. 2.c.1.3 Grandi strutture di vendita : esercizi ove si esercita la vendita al dettaglio,

aventi superficie di vendita superiore a 1500 mq. 2.c.1.4 Centri commerciali : una media o una grande struttura di vendita nella

quale due o più attività di commercio al dettaglio sono inserite in una struttura avente destinazione specifica e usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente; per superficie di vendita del centro commerciale si intende quella risultante dalla somma delle superfici di vendita dei singoli esercizi al dettaglio in esso inseriti.

2.c.1.5 Autosaloni, mobilifici, esposizioni merceologiche : esercizi che hanno

ad oggetto esclusivamente la vendita di merci ingombranti, non

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Norme del Piano delle Regole - 11 – Aprile 2012 - Definitive

immediatamente amovibili ed a consegna differita (mobilifici, concessionarie di autoveicoli, legnami, materiali edili e simili), ovvero l’esposizione di merci la cui vendita avviene in altro luogo.

2.c.1.6 Pubblici esercizi : ristoranti, trattorie, bar, locali notturni, sale da ballo, sale

ricreative (sale biliardo, sale giochi, etc.). 2.c.1.7 Distributori di carburante : tutte le attrezzature inerenti alla vendita al

minuto del carburante con le relative strutture pertinenziali di carattere non prevalente, destinate alla manutenzione ordinaria degli autoveicoli, ai controlli essenziali, al lavaggio dei veicoli, e di servizio agli utenti.

2.c.1.8 Artigianato di servizio : comprende le attività artigianali che si qualificano

per la stretta correlazione con i bisogni diretti della popolazione servita e per il carattere ristretto del proprio mercato e del relativo bacino d’utenza, che non risultano nocive o moleste – per emanazioni di qualunque tipo – nei confronti degli insediamenti residenziali adiacenti o vicini, che non richiedono strutture edilizie aventi tipologia specifica (“capannoni” e simili), incompatibili con le caratteristiche dell’ambiente urbano in cui sono inseriti.

2.c.1.9 Commercio all’ingrosso .

2.c.2 Attività direzionali 2.c.2.1 Uffici. 2.c.2.2 Studi professionali . 2.c.2.3 Banche, finanziarie, assicurazioni, agenzie . 2.c.2.4 Centri di ricerca .

2.c.3 Attività alberghiere 2.c.3.1 Alberghi . Comprende anche tutto ciò che è assimilabile, come pensioni,

bread and brekfast, ecc. 2.c.3.2 Motels . 2.c.3.3 Campeggi . 2.c.3.4 Convivenze assistenziali–residenziali : collegi, convitti, case di riposo,

pensionati, qualora di carattere privato ed assistiti da servizi collettivi di tipo alberghiero (ma non di tipo assistenziale o sanitario–assistenziale).

2.c.3.5 Residences/case albergo

2.c.4 Servizi privati

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Norme del Piano delle Regole - 12 – Aprile 2012 - Definitive

2.c.4.1 Attrezzature private culturali e per lo spettacolo . Sono attività a forte

richiamo di pubblico quali cinema, teatri, saloni di ritrovo e conferenze, allocati in edifici autonomi o in parte di organismi edilizi plurifunzionali. Sono compresi i relativi spazi accessori e di supporto e gli spazi esterni all'uopo attrezzati.

2.c.4.2 Parcheggi privati a pagamento , al coperto (anche in sottosuolo) o allo

scoperto. 2.c.4.3 Attrezzature sportive private a pagamento non spett acolari .

Comprendono i campi di gioco sportivo all’aperto o negli edifici ed i relativi spazi di servizio.

La presenza di spettatori ha carattere meramente eventuale e non costituisce aspetto essenziale degli impianti.

2.c.4.4 Attrezzature sportive private a pagamento spettacol ari . Comprendono

le attrezzature sportive a grande richiamo di pubblico dotate di specifiche e rilevanti strutture per la sistemazione degli spettatori.

2.c.4.5 Attrezzature private per la salute . Sono le strutture private destinate alla

diagnosi e alla cura della salute, quali: case di cura, cliniche, laboratori analisi, beauty–farm, centri di riabilitazione, palestre fisioterapiche.

3) Attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale

3.a Attrezzature computabili ai fini della dotazione di “aree standard”

3.a.1 Servizi ed attrezzature pubbliche e di interesse pu bblico o generale: – servizi pubblici realizzati tramite iniziativa pubblica diretta o ceduti

all'amministrazione nell'ambito di piani attuativi; – servizi privati di interesse pubblico o generale, regolati da apposito atto di

asservimento o da convenzione o da regolamento d'uso, che assicurino lo svolgimento delle attività collettive cui sono destinati.

3.a.1.1 Parcheggi e spazi di sosta . 3.a.1.2 Verde pubblico : parchi, giardini, verde attrezzato 3.a.1.3 Strutture scolastiche : scuole materne, scuole elementari, scuole medie

inferiori 3.a.1.4 Strutture per il gioco e lo sport , comprese le aree ricreative per il tempo

libero. 3.a.1.5 Strutture per attività assistenziali : centri sociali, case di riposo, strutture

ricreative per anziani, ecc. 3.a.1.6 Strutture sanitarie e terapeutiche : ospedali, cliniche e case di cura,

ambulatori, centri diagnostici, terapeutici, riabilitativi, ecc.

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3.a.1.7 Strutture per attività culturali : biblioteche, musei, teatri, centri culturali,

centri per conferenze e congressi, ecc. 3.a.1.8 Strutture per attività sociali e ricreative : centri ricreativi, centri sociali,

centri di inserimento e avviamento professionale, centri di inserimento sociale per extracomunitari, ecc.

3.a.1.9 Strutture per servizi amministrativi .

3.a.2 Attrezzature per servizi religiosi: come stabilito con l.r. 09.05.1992 n. 20 (Norme

per la realizzazione di edifici di culto e attrezzature destinate a servizi religiosi), trattasi delle attrezzature di interesse comune destinate a servizi religiosi, da effettuarsi da parte degli enti istituzionalmente competenti in materia di culto, della Chiesa cattolica, e delle altre confessioni religiose. Sono attrezzature di interesse comune per servizi religiosi: a) gli immobili destinati al culto anche se articolati in più edifici; b) gli immobili destinati all'abitazione dei ministri del culto, del personale di

servizio, nonché quelli destinati ad attività di formazione religiosa; c) nell'esercizio del ministero pastorale, gli immobili adibiti attività educative,

culturali, sociali, ricreative e di ristoro, che non abbiano fini di lucro.

3.b Attrezzature non computabili ai fini della dotazion e di “aree standard”

3.b.1 Opere di urbanizzazione: mobilità . Sono le opere destinate alla mobilità, quali: – strade e relativi spazi accessori (marciapiedi, aree di manovra e di sosta, aiuole

spartitraffico, fasce verdi laterali, ecc.); – spazi di sosta e parcheggio laterali alle strade situati nella sede o piattaforma

stradale; – piste ciclabili;

3.b.2 Opere di urbanizzazione: reti impiantistiche. Sono i servizi pubblici a rete, quali:

– condotte per smaltimento acque meteoriche e liquami di rifiuto con i relativi manufatti accessori (camerette di ispezione, pozzetti a caditoia, manufatti di sfioro, ecc.);

– condotte per erogazione acqua potabile, i relativi impianti di captazione, decantazione, depurazione, sollevamento, accumulo ed opere accessorie;

– rete distribuzione energia elettrica e relative cabine secondarie di trasformazione;

– rete distribuzione gas con relative cabine locali di decompressione; – rete pubblica illuminazione con i relativi impianti e manufatti; – rete distribuzione telefonica e telematica con relativi manufatti; – relativi impianti tecnologici, quali:

– impianti per l’acqua potabile: di captazione, decantazione, depurazione, sollevamento, accumulo;

– cabine trasformazione energia elettrica, – piccole centrali telefoniche, – cabine decompressione gas.

3.b.3 Impianti ecologici : vasche volano di liquami di rifiuto, impianti di depurazione,

attrezzature per la raccolta, la classificazione e lo smaltimento dei rifiuti solidi.

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3.b.4 Attrezzature cimiteriali

3.b.5 Caserme

3.b.6 Sedi di associazioni culturali, di volontariato, di partiti.

2 Ogni modifica delle destinazioni d'uso di un edificio o di una sua porzione individuabile come unità funzionale comportante opere edilizie è soggetta al rilascio di apposito titolo autorizzativo.

3 La trasformazione di superfici lorde di pavimento accessorie in superfici utili è soggetta a titolo autorizzativo.

4 Al fine di accertare la precedente destinazione d'uso degli edifici esistenti, si farà riferimento ai precedenti titoli autorizzativi o, in mancanza di essi, alla destinazione d'uso in atto.

5 Costituisce cambio di destinazione d’uso l’utilizzo di edifici privi di destinazione in atto da più di tre anni (edifici dismessi).

6 Fatto salvo quanto previsto nella specifiche norme contenute negli articoli seguenti, nonché quanto stabilito nella normativa degli strumenti urbanistici vigenti di livello sovraordinati, le destinazioni d’uso non consentite sono quelle riportate nella seguente tabella A.

7 Nella seguente tabella A la casella contrassegnata con doppia linea incrociata evidenzia le destinazioni d’uso non consentite. La singola linea diagonale evidenzia la necessità di valutazione caso per caso.

DESTINAZIONE D'USO

SIGLA AZZONAMENTO A B B2 B3 C D AGRICOLE

ARTICOLO NORMATIVA ART.5 e 6

ART. 7

ART.9

ART.8

ART.10

ART. 12

ART.15,16,17,18

1.a Abitazioni urbane

1.b Abitazioni di servizio all'agricoltura

1.c Abitazioni di servizio ad altre attività

1.d Abitazioni collettive

1.e Accessori alla residenza

2.a

2.a.1 Edifici e strutture per la conduzione del fondo

2.a.2 Edifici e strutture per zootecnia non intensiva

2.a.3 Edifici e strutture per zootecnica intensiva

2.a.4 Edifici e strutture per orticoltura/floricoltura

2.a.5 Attività agrituristiche

2.b

2.b.1 Attività industriali

2.b.2 Attività artigianali

2.b.3 Depositi a cielo aperto

2.c

2.c.1

2.c.1.1 Esercizi di vicinato

2.c.1.2 Medie strutture di vendite

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Norme del Piano delle Regole - 15 – Aprile 2012 - Definitive

DESTINAZIONE D'USO

SIGLA AZZONAMENTO A B B2 B3 C D AGRICOLE

ARTICOLO NORMATIVA ART.5 e 6

ART. 7

ART.9

ART.8

ART.10

ART. 12

ART.15,16,17,18

2.c.1.3 Grandi strutture di vendite

2.c.1.4 Centri commerciali

2.c.1.5 Autosaloni, mobilifici,esposizioni

2.c.1.6 Pubblici servizi

2.c.1.7 Distributori di carburante

2.c.1.8 Artigianato di servizio

2.c.1.9 Commercio all'ingrosso

2.c.2

2.c.2.1 Uffici

2.c.2.2 Studi professionali 2.c.2.3 Banche, finanziarie, assicurazioni, agenzie

2.c.2.4 Centri di ricerca

2.c.3

2.c.3.1 Alberghi

2.c.3.2 Motel

2.c.3.3 Campeggi 2.c.3.4 Convivenze assistenziali-residenziali

2.c.3.5 Residence/casa albergo

2.c.4

2.c.4.1 Attrezzature priv. Culturali e per lo spettacolo

2.c.4.2 Parcheggi privati di uso pubblico

2.c.4.3 Attr. Sportive private non spettacolari

2.c.4.4 Attr. Sportive private spettacolari

2.c.4.5 Attr. Private per la salute

3.a

3.a.1

3.a.1.1 Parcheggi e spazi di sosta

3.a.1.2 Verde pubblico

3.a.1.3 Strutture scolastiche

3.a.1.4 Strutture per il gioco e lo sport

3.a.1.5 Strutture per attività assistenziali

3.a.1.6 Strutture sanitarie terapeutiche

3.a.1.7 Strutture per attività culturali

3.a.1.8 Strutture per attività sociali ricreative

3.a.1.9 Strutture per servizi amministrativi

3.a.1.10 Strutture per attività di servizio alle imprese

3.a.2 Attrezzzature per servizi religiosi

3.b

3.b.1 Opere di urbanizzazioni: mobilità

3.b.3 Impianti ecologici

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DESTINAZIONE D'USO

SIGLA AZZONAMENTO A B B2 B3 C D AGRICOLE

ARTICOLO NORMATIVA ART.5 e 6

ART. 7

ART.9

ART.8

ART.10

ART. 12

ART.15,16,17,18

3.b.4 Attrezzature cimiteriali

3.b.5 Caserme

3.b.6 Sedi di ass. culturali, di volontariato, di partiti

ART. 5 ZONE RESIDENZIALI STORICHE (A)

1 Sono le zone già edificate e consolidate agli usi residenziali che presentano valori storici ed architettonici da salvaguardare ed evidenziano altresì l’esigenza di interventi finalizzati alla riqualificazione urbana della zona.

2 Queste zone riguardano il Capoluogo e la frazione di Corvione; in esse l’intervento edilizio anche su singoli edifici è subordinato alla predisposizione di uno strumento attuativo.

3 In queste zone residenziali sono consentite destinazioni di cui alla tabella A dell’art. 4.

4 In assenza di strumento attuativo, in tali zone, sono consentiti solamente, oltre alla manutenzione ordinaria e straordinaria, interventi di restauro rivolti a conservare l’organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell’edificio, ne consentano destinazioni d’uso con essi compatibili.

5 In particolare si fa obbligo di:

• mantenere il perimetro, il volume, l’andamento e le altezze dei tetti • conservare le strutture statiche verticali esistenti • conservare le strutture orizzontali voltate e quelle pregevoli in legno • mantenere il sistema dei collegamenti orizzontali e verticali • conservare gli elementi decorativi interni ed esterni quali: portali, cornici, marcapiani, fregi,

lesene, affreschi, ecc. e tutti gli elementi architettonici isolati quali: fontane, logge, pozzi, edicole, lapidi, ecc.

• impiegare nelle parti esterne degli edifici i materiali caratteristici o più diffusi nella tradizione costruttiva locale

• eliminare tutti gli elementi aggettanti che contrastino con la morfologia dell’edificio • mantenere tutti gli spazi scoperti esistenti

6 E' vietato: • aggiungere elementi esterni all’edificio quali scale o volumi tecnici

7 E' consentito: • sostituire parti delle strutture verticali qualora non siano recuperabili o staticamente adeguabili • sostituire le strutture orizzontali non pregevoli con il divieto di qualsiasi traslazione verticale • abitare o agire i piani con altezza interna non inferiore a m. 2,40, previo parere ASL • abitare o agire i sottotetti con altezza media non inferiore a m. 2.40 • inserire ascensori all’interno dei vani scala esistenti a condizione che ciò non comporti la

realizzazione di volumi tecnici eccedenti la copertura • nel rispetto di tutte le altre norme, aggregare o disaggregare unità immobiliari e modificare la

distribuzione interna delle stesse • creare servizi igienici nei singoli alloggi • sostituire o potenziare gli impianti tecnologici

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• abbattere e ricostruire i tavolati interni • sostituire gli intonaci interni ed esterni, gli infissi, le gronde, i pluviali • consolidare le strutture statiche.

8 Al fine di perfezionare e finalizzare una maggiore tutela del patrimonio edilizio di valore ambientale, per gli interventi nei nuclei storici di antica formazione vengono prescritte le seguenti norme morfologiche che vanno applicate sia nel caso di nuovi interventi che nelle ristrutturazioni. Per gli interventi più leggeri l’Ufficio Tecnico valuterà quali e quanto di tali norme vanno suggerite al richiedente.

a) Volumi. Deve essere perseguita la conservazione dei volumi esistenti nell’ambito dei Centri storici e di antica formazione, evitando sopraelevazioni, anche di parti o del solo tetto finalizzato al recupero degli ambienti del sottotetto. Il rapporto volumetrico storicizzato caratterizza gli antichi centri e la sua modificazione comporta la perdita di riconoscibilità ed identità architettonica degli stessi.

b) Solai. La possibilità di modificare le quote interne dei solai, oltre a far perdere il dato materico, ha come diretta conseguenza lo stravolgimento dei fronti e/o delle coperture per l’adeguamento alle norme vigenti. Vanno invece previste ed incentivate tecniche quanto più reversibili di consolidamento, prevedendo sostituzioni parziali, affiancamenti in ferro o legno, evitando comunque l’impiego di solette collaboranti o cordoli in calcestruzzo armato, che inducono eccessiva rigidezza e pesantezza ai sistemi strutturali storici.

c) Tetti. Le coperture dovranno essere realizzate o confermate a falde piane con pendenza massima del 33% e manto di copertura in “coppi a canale” tradizionali, utilizzando dove possibile il materiale originale. È ammesso l’uso di sottocoppo, colorato se il manto di coppi è posato a singolo. Nelle coperture non potranno essere realizzate nuove aperture salvo quelle necessarie alla manutenzione del manto (un lucernario per ogni falda al massimo). Non sono ammesse quindi terrazze nello sviluppo di falda e modificazione delle pendenze, prominenti scossaline, timpani. Abbaini esistenti e comignoli, anche nuovi, dovranno essere di foggia tradizionale o riportati ad essa.

d) Coperture. In caso di recupero di sottotetti esistenti, la formazione di nuove aperture nelle coperture può comportarne lo snaturamento in rapporto alla percezione dell’edificio storico, soprattutto in situazioni altimetriche particolari, o in ambiti a forte caratterizzazione naturale. Devono essere pertanto evitate e disincentivate le aperture di tasche con terrazze e l’inserimento di velux. Si ritiene preferibile la realizzazione di un numero estremamente limitato di abbaini (nelle forme che la tradizione costruttiva locale ci ha tramandato) sulle falde verso i cortili, salvaguardando gli affacci su strada e altri ambiti “pubblici”, ovvero attuando sistemi di mascheramento e mitigazione.

e) Gronde. Sono vietate misure e materiali non appropriati al fabbricato ed al contesto. Non potranno pertanto aggettare più di 60 cm dal filo facciate, dovranno essere realizzate in legno o rivestite da mensole e frontalini in laterizio o beola di foggia tradizionale. Le gronde delle falde sui timpani non dovranno superare i 10 cm. I canali di gronda ed i pluviali, come le scossaline, che non dovranno superare i cm 20 di parte visibile, dovranno essere in rame. I pluviali discendenti dovranno tramutarsi in ghisa a mt 2,50 dal marciapiede oppure conglobati alla muratura stessa.

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f) Fronti. Le dimensioni delle aperture ed il loro assetto compositivo non devono essere modificate in quanto i loro rapporti dimensionali sono caratteristici del linguaggio architettonico del loro tempo, e devono pertanto essere oggetto di specifica salvaguardia. Le modalità di adeguamento delle norme igienico/sanitarie devono essere valutate secondo i casi, ma soprattutto contenendo le modifiche interne degli ambienti, che comportano da parte delle ASL richieste di totale adeguamento agli indici normativi, anziché l’accettazione di situazioni di “miglioramento”. Si può peraltro valutare l’apertura di nuove luci, nell’ambito della composizione complessiva dei fronti, o sulle parti cieche.

g) Aperture e serramenti. Sono da confermare o realizzare aperture (portoni, porte, finestre) nella tradizione e proporzioni del luogo, compreso il filo di impostazione del serramento, rispetto allo spessore murario. Si prescrive l’uso del legno tinteggiato opaco coprente e nel caso di finestra e/o porte-finestre in forma a due ante con montante centrale e quattro specchiature. I serramenti esterni saranno dello stesso materiale e tinteggiatura, in forma di doppia anta piena (antoni) o con gelosie (persiane tradizionali). Sono vietati i serramenti metallici, l’uso di legnami esotici, vetri altamente riflettenti e serramenti avvolgibili (tapparelle). Non sono ammesse ante o simili a piano terra, ma solo inferriate arretrate rispetto il filo muro od eventualmente scuri interni. Con lo stesso materiale e tinteggiatura ed in forma di doghe orizzontali dovranno essere realizzati i portoni e portoncini la cui larghezza (portoni e luce dei negozi) non potrà superare la distanza tra due finestre successive. I serramenti delle vetrine possono essere finite solo con davanzali e soglie esterne in cotto o pietra, purchè non lucida e di disegno semplice. I contorni e spigoli vanno finiti con l’intonaco, non sono quindi ammesse le cornici di altro materiale né tinteggiate in modo diverso Non sono inoltre ammesse tettoie di qualsiasi tipo sopra gli ingressi e le altre aperture.

h) Elementi stilistici. Vanno tassativamente mantenuti e/o recuperati gli elementi distintivi che caratterizzano l’edificio (icone, modanature di sottogronda, cornici alle aperture, meridiane di facciata, affreschi, decorazioni, elementi decorativi in cemento, ecc…)

i) Decori ed ornamenti di edifici. Si rammenta che ai sensi dell’art. 11 comma 1, e dell’art. 50 comma 1, del D.Lvo 42/2004, gli affreschi, gli stemmi, i graffiti, le iscrizioni, i tabernacoli e gli altri ornamenti di edifici esposti o non alla pubblica vista, sono considerati beni culturali assoggettati alle specifiche disposizioni del Titolo II del D.Lvo 42/2004, ed in particolare non possono essere distrutte o modificate senza l’autorizzazione della Soprintendenza.

j) Intonaci. Gli antichi intonaci e finiture in malta di calce devono essere conservati ed eventualmente consolidati con materiale e tecniche idonee (iniezione di malte di calce o consolidanti inorganici). Le integrazioni delle parti mancanti dovranno essere eseguite con malte di calce naturale esenti da cemento o resine. La conservazione degli intonaci consente di poter eseguire indagini stratigrafiche volte ad accertare il succedersi delle coloriture, anche se è generalmente consigliabile mantenere le ultime coloriture documentate. Le tinteggiature dovranno essere realizzate con prodotti a base di calce e con velature successive, tonalizzate con tinte naturali. Non potranno essere utilizzate malte a base di cemento in quanto incompatibili con il supporto sottostante. Si rammenta che anche gli intonaci interni in calce presentano un valore documentale che è importante conservare, qualora non siano presenti strati in avanzato stato di degrado, non più recuperabili.

k) Recinzioni e pavimentazioni esterne. Sono vietate nuove recinzioni, in particolare nelle corti rurali storicamente costituite. Nella conferma di quelle esistenti vanno sostituiti i manufatti

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prefabbricati in cemento o simili senza alterarne la quota. In genere va preferita la soluzione di minor impatto visivo e costruttivo, privilegiando le tecniche più leggere. Poiché le pavimentazioni esterne costituiscono l’elemento di connotazione materia del piano orizzontale degli spazi pubblici e concorrono fortemente all’immagine complessiva dei luoghi, non è ammessa l’eliminazione anche parziale di pavimentazioni storiche anche per il passaggio di condotte e reti tecnologiche di qualsiasi natura. Va quindi ripristinato lo stato dei luoghi e, nelle situazioni già degradate, il restauro della pavimentazione originaria (es. recenti asfaltature di acciottolati da ripristinare).

l) Giardini e verde urbano. Poiché il patrimonio arboreo va soggetto a forme di decadenza, nel caso di alto valore (monumento naturale) dell’albero si richiede una attenzione conservativa assoluta (dendrochirurgia, restauro, rivitalizzazione) utilizzando esperti botanici. Nel caso invece di necessari abbattimenti, vanno sostituiti con esemplari della stessa specie, nel rispetto dei disegni originari del giardino (mappe, catasto, documenti storici) ed impiegando esemplari (con dimensioni quanto più possibile vicino a quelli abbattuti, con un’altezza minima di tre metri nel caso di alberi di grosse dimensioni). Tale normativa vale anche per i viali presenti nel tessuto urbano. Non sono ammesse modifiche alcune nel disegno dei giardini storici, dove deve prevalere la manutenzione ed il restauro conservativo.

m) Cartellonistica ed insegne. La crescente domanda di comunicazione commerciale comporta grossi problemi di impatto e disordine visivo con una presenza invasiva di immagini non coordinate. Sono quindi ammesse solo scritte a carattere informativo, di dimensioni contenute che non interferiscano con la lettura e la percezione dell’ambiente circostante. Dovrà pertanto essere rispettata la loro corretta collocazione in ordine alla salvaguardia delle visuali importanti, dei coni ottici, degli edifici monumentali. Dimensioni e colori non debbono inoltre alterare la gamma delle tonalità presenti nell’ambiente circostante.

n) Barriere architettoniche. In ottemperanza al dettame legislativo tutti gli interventi dovranno prevedere accorgimenti tecnici atti ad assimilare idonea accessibilità alle parti comuni ed alle singole unità immobiliari poste anche ai piani superiori. Gli accorgimenti di cui sopra potranno essere attivati, anche nel caso di soluzioni alternative e sostitutive a quelle di legge, solo quando non alterino i caratteri architettonici od artistici degli immobili.

o) Ascensori e montacarichi. La realizzazione di ascensori e montacarichi negli edifici esistenti dovrà avvenire nel rispetto delle modalità di intervento a cui il singolo edificio è assoggettato, senza alterare il profilo altimetrico delle coperture. Qualora l’intervento edilizio preveda l‘abolizione o il ridimensionamento di una scala, purché priva di caratteri di pregio tipologico, gli ascensori ed i montacarichi vanno preferibilmente localizzati all’interno del vano scala reso libero. Nel caso in cui le caratteristiche architettoniche, decorative e distributive dell’edificio non consentano l’ubicazione dell’ascensore nell’ambito del volume esistente, la sua localizzazione e realizzazione potrà rientrare in un Piano di Recupero, secondo le procedure previste.

p) Nuovi edifici. Ogni operazione di ristrutturazione edilizia o di nuova edificazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle preesistenze ambientali nel cui ambito l’edificio si colloca. L’inserimento nell’ambiente dei nuovi manufatti non deve necessariamente avvenire mediante la ripetizione di elementi formali e tecnologici caratteristici della edilizia della città antica, ma potrà realizzarsi seguendo nuovi processi tecnologici, pur nel rispetto dei caratteri morfologici dell’ambiente e sulla base dell’organizzazione fondiaria originaria. In ogni caso è obbligatorio

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l’inserimento dei nuovi edifici a cortina sui fronti stradali, qualora questa risulti essere la caratteristica dell’isolato entro cui essi si collocano.

q) Autorimesse private. È consentita la realizzazione di autorimesse private, in eventuale adeguamento alle quantità fissate dalla legge, con le limitazioni di cui ai successivi capoversi. Negli edifici inseriti nei nuclei di antica formazione è esclusa la realizzazione di autorimesse private allorché essa comporti la creazione di nuovi volumi o nuove aperture nei fronti della strada. Là dove invece è possibile, va fatto comunque salvo l’obbligo di conservazione degli elementi di pregio rilevati e localizzati dalle “schede dell’edificio”. Negli spazi aperti la realizzazione di autorimesse interrate è consentita a condizione che risulti comunque assicurata dopo l’intervento la fruibilità degli spazi suddetti, restituiti al livello preesistente; in tal caso l’accesso alle autorimesse dovrà avvenire con le modalità consentite dalle vigenti disposizioni in materia. Non è invece mai ammessa la realizzazione di autorimesse sotterranee in presenza di spazi alberati o quando ciò comporti alterazioni a cavedi o cortili di pregio interni agli edifici.

9 Nel caso di edifici rustici esistenti, presenti nei nuclei di antica formazione e che possono essere recuperati alla residenza o ad un uso accessorio alla residenza (portico, box, ricovero attrezzi, ecc…), il criterio di intervento deve riprodurre i materiali originali laddove questi siano irrimediabilmente deteriorati, mentre per il tamponamento delle aperture e la formazione di nuove partiture di facciata è prescritto l’uso di materiali così come descritto precedentemente. L’intervento sui rustici, purché siano già idonei come dimensione alla funzione residenziale, non è considerato come cambiamento della destinazione d’uso, o aumento del volume o superficie esistente, se adibiti a pertinenze residenziali o ad ampliamento di alloggi esistenti.

ART. 6 ZONE RESIDENZIALI ESISTENTI A CARATTERE STO RICO (A1)

1 Sono le parti del territorio Comunale interessate da agglomerati o complessi isolati che presentano sia elementi di valore morfologico, sia l’esigenza di radicali trasformazioni statico- igieniche. Di tali aree il PGT prevede la salvaguardia morfologica e tipologica nelle zone ritenute urbanisticamente caratterizzanti, mentre consente una sostanziale trasformazione delle parti ove si individua una situazione di chiaro disordine urbanistico.

2 Per tali zone le destinazioni d’uso e la disciplina urbanistica sono le medesime indicate all’art. 5, con le seguenti eccezioni:

• non è richiesta la predisposizione di uno strumento attuativo per interventi su singoli edifici o su parte di essi;

• è consentito ogni tipo di intervento edilizio fino alla ristrutturazione. 3 Devono comunque essere conservati gli allineamenti preesistenti lungo le vie pubbliche.

ART. 7 ZONE RESIDENZIALI ESISTENTI (B)

1 Le zone B (residenziale di completamento) sono destinate alla specifica destinazione d'uso residenziale e alle funzioni compatibili.

2 In queste zone residenziali sono consentite destinazioni di cui alla tabella A dell’art. 4.

3 Gli interventi di nuova costruzione nell'ambito delle zone già edificate (zone B) devono tendere a salvaguardare gli allineamenti esistenti: tale prescrizione prevale sull'eventuale distanza minima dai confini di proprietà.

4 Sono consentite distanze inferiori all'indice Ds2 in caso di:

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Norme del Piano delle Regole - 21 – Aprile 2012 - Definitive

- edificazione a confine di costruzioni pertinenziali di edifici esistenti con altezza massima all'estradosso della copertura di m 2,80 in gronda - sopralzo e/o ampliamento che non riduce la distanza esistente; - costruzione contestuale a confine su proprietà limitrofe; - convenzione con il confinante.

5 L’edificazione in queste aree si attua per intervento diretto secondo i seguenti indici e parametri:

a) indice di utilizzazione fondiaria Uf. = 0,60 mq./mq. b) indice di fabbricabilità fondiaria If. = 1,50 mc./mq. c) altezza massima H1 = 10,50 m. d) parcheggi ed autorimesse 1 mq./3mq. di Su. e) distanza dai confini DS2: in fregio alle strade ammessa l’aderenza ai fabbricati esistenti in confine oppure distanza dai confini non minore di ½ dell’edificio, comunque mai inferiore a m. 5.00.Distanza tra fronti interni e confini di proprietà e/o di zona urbanistica non inferiore a m. 5.00; salvo maggiori distanze tra fabbricati come previsto da art. 9 D.M 1/4/68 n°1404 e C.M. 30/12/70 n° 5980 e salvo allineamento precostituito. f) distanza dal ciglio stradale DS1: per strade inferiori a m. 7.00 = m. 5.00; per strade da m. 7.00 a m. 15.00 = m. 7.50; per strade oltre m. 15.00 = m. 10.00 salvo maggiori distanze come da D.M. 1/4/68 n° 1404 e C.M. 30/12/70 n° 5980, salvo allineamento precostituito e/o diversa prescrizione nell’ azzonamento del P.R.G.. g) distanza minima dagli edifici DS3: pari all’altezza dell’edificio più alto. Tra pareti finestrate di edifici antistanti minimo m. 10.00;Qqando tra gli edifici vi siano strade aperte al traffico il distacco tra gli stessi deve corrispondere alla larghezza della sede stradale maggiorata di mt. 5 per lato per strade di larghezza compresa tra ml. 7 e ml. 15; di mt. 10 per lato per strade di larghezza superiore a ml. 15.

6 Gli interventi nella zona B (residenziale di recupero e di completamento) devono tendere alla sua riqualificazione e al potenziamento del sistema delle aree e dei percorsi pubblici, in particolare di quelli pedonali. La destinazione d'uso specifica è la residenza; sono consentibili limitatamente al piano terreno le attività terziarie e commerciali.

7 Nei lotti già edificati, in caso di interventi di ristrutturazione edilizia, potranno essere confermate le eventuali densità superiori a quelle di zona.

8 In tutte le zone residenziali è ammessa la costruzione, previa autorizzazione, di opere accessorie per i giardini fino ad un massimo di 10 mq. “una tantum” con altezza massima di m 2,20 misurata tra la quota di terra e l’intradosso della copertura (nella quota più alta); tali opere accessorie non costituiscono né superficie coperta né superficie lorda di pavimento.

9 In ogni intervento dovranno essere messi a dimora 1 albero d’alto fusto e 2 gruppi di essenze arbustacee ogni 50 mq. di superficie fondiaria del lotto.

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Norme del Piano delle Regole - 22 – Aprile 2012 - Definitive

ART. 8 ZONE RESIDENZIALI DI ESPANSIONE IN ATTO (B3 )

1 Sono le aree individuate come zone C di espansione dal vigente P.R.G. e già attuate.

2 In queste zone residenziali sono consentite destinazioni di cui alla tabella A dell’art. 4.

3 L’edificazione nelle zone di cui al comma 1 è regolata dal vigente piano attuativo; alla sua scadenza l’edificazione in tali zone, sempre subordinata a piano attuativo, avviene secondo i seguenti parametri:

a) indice di fabbricabilità territoriale It. 1 mc/mq. b) rapporto di copertura RC non superiore ad 1/3 della superficie fondiaria (Sf) identificata nel piano

attuativo. c) altezza massima H1 10 m. d) parcheggi e autorimesse 1mq./3mq. Su dei quali il 30% dovrà essere asservito all’uso pubblico e

ubicato ai margini delle superfici fondiarie.

4 Fino alla scadenza, restano applicabili i piani esecutivi vigenti, ancorché in attesa di stipula della convenzione, ivi compresi i relativi obblighi di urbanizzazione.

ART. 9 ZONE RESIDENZIALI DI COMPLETAMENTO (B2)

1 Le zone B2 sono destinate alla residenza.

2 In queste zone residenziali sono consentite destinazioni di cui alla tabella A dell’art. 4.

3 L'edificazione è regolata dai seguenti indici e parametri:

• If: 0,8 mc/mq

• Rc: 40%

• H1: m 10,00

• Ds2: m 5,00

• superficie fondiaria minima di intervento Sfm. = 500 mq

4 Dovranno inoltre essere previsti parcheggi e/o autorimesse nella proporzione di 1mq/3mq di Slp, dei quali almeno il 30% dovrà essere asservito all’uso pubblico e ubicato sui lati perimetrali fronteggianti gli spazi pubblici delle superfici fondiarie; è ammessa la monetizzazione.

5. Nei lotti già edificati, in caso di interventi di ristrutturazione edilizia, potranno essere confermate le eventuali densità superiori a quelle di zona.

ART. 10 ZONE RESIDENZIALI C CONFORMATE

1 Le zone C (residenziale di espansione) conformate, individuate nella Tavola di Azzonamento del Piano delle Regole (C1) sono destinate alla specifica destinazione d'uso residenziale e alle funzioni compatibili.

2 In queste zone residenziali sono consentite destinazioni di cui alla tabella A dell’art. 4.

3 L'edificazione, sempre subordinata all'approvazione di piano attuativo, è regolata per le aree di cui al comma 1, dai seguenti indici e parametri:

• It: 1,0 mc/mq

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Norme del Piano delle Regole - 23 – Aprile 2012 - Definitive

• Rc: 35 % • H1: m 10,0 • Ds2: m 5,00.

4 Dovranno inoltre essere previsti parcheggi e/o autorimesse nella proporzione di 1mq/3mq di Slp, dei quali almeno il 30% dovrà essere asservito all’uso pubblico e ubicato sui lati perimetrali fronteggianti gli spazi pubblici delle superfici fondiarie.

ART. 11 ZONE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

1 Sono le zone residenziali che il PGT eventualmente destina agli interventi di edilizia residenziale pubblica agevolata e sovvenzionata secondo i criteri stabiliti dalla legge 18.4.1962 n. 167 e dalla legge 22.10.1971 n. 865 e successive modificazioni ed integrazioni.

2 Per queste zone si applicano tutte le prescrizioni e gli indici urbanistici del precedente art. 10, salvo nel caso di interventi in atto per i quali valgono, per il periodo di validità della convenzione del piano attuativo, gli indici ed i parametri ivi previsti.

ART. 12 NORME GENERALI PER GLI INSEDIAMENTI PRODUT TIVI

1 Le zone D, di cui agli artt. 13 e 14, sono specificamente destinate all'attività di produzione di beni e di servizi.

2 È esclusa la destinazione d'uso residenziale, con la sola eccezione della residenza di servizio, la cui realizzazione deve avvenire contestualmente o successivamente a quella delle superfici destinate alla specifica attività produttiva, nel rispetto dei seguenti limiti: - le unità residenziali, destinate ai titolari o ai custodi delle unità produttive, non potranno eccedere il numero di due per unità produttiva e la Slp complessiva di mq. 300; - la Slp con destinazione residenziale non potrà essere superiore complessivamente al 50% di quella dell'unità produttiva; - le unità residenziali di cui sopra saranno gravate da vincolo pertinenziale esattamente identificato con apposito atto da trascrivere nei pubblici registri a cura e spese di chi presenta istanza di concessione edilizia.

3 Sono altresì escluse le attività che comportino qualsiasi tipo di inquinamento sia attraverso scarichi liquidi e gassosi, sia attraverso rumori molesti. Tutti gli insediamenti produttivi devono comunque garantire l'adozione di idonei impianti tecnologici onde assicurare la innocuità di tutti i tipi di scarichi, quale condizione preliminare per ottenere l'autorizzazione o la concessione a realizzare qualsiasi intervento di ristrutturazione o nuova costruzione.

4 Nelle zone D sono destinazioni compatibili quelle indicate nella tabella A contenuta nell’art.4

5 Gli interventi di nuova costruzione nell'ambito delle zone già edificate devono tendere a salvaguardare gli allineamenti esistenti: tale prescrizione prevale sull'eventuale distanza minima dai confini di proprietà.

6 Sono consentite distanze inferiori all'indice Dc in caso di: - edificazione a confine di costruzioni pertinenziali di edifici esistenti con altezza massima

all'estradosso della copertura di m 2,80; in gronda - sopralzo e/o ampliamento che non riduce la distanza esistente; - costruzione contestuale a confine su proprietà limitrofe; - convenzione con il confinante.

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Norme del Piano delle Regole - 24 – Aprile 2012 - Definitive

ART. 13 ZONA D PRODUTTIVA ESISTENTE E DI ESPANSION E

1 La zona è destinata all'insediamento di attività produttive e compatibili ai sensi della tabella A dell’art. 4.

2 L'edificazione è regolata dai seguenti indici e parametri:

• Uf : 0,6 mq./mq. • Rc : 50 % • H1 : m 12,00 con tolleranza di maggiori altezze a fronte di necessità funzionali o di particolari

impianti tecnologici • Ds2: m 5,00

3 Nel caso di insediamenti esistenti alla data di adozione delle presenti norme, per i quali l'indice Uf o il rapporto Rc consentano ampliamenti inferiori al 10 % della Slp esistente, ovvero non li consentano affatto, sono ammissibili, una volta sola, incrementi massimi del 10 % esclusivamente quando gli interventi siano finalizzati a dotare le unità produttive attive di fondamentali servizi mancanti (mense, spogliatoi, infermerie e servizi igienici), o a garantire condizioni di sicurezza richieste da enti competenti.

4 Fino alla scadenza restano applicabili i piani esecutivi vigenti alla data di adozione del PGT, ancorché in attesa di stipula della convenzione, ivi compresi i relativi obblighi di urbanizzazione.

5 Al fine di rendere più decoroso l’ambiente di ciascun lotto si dovrà destinare una superficie pari al 20% dello stesso alla piantumazione di alberi d’alto fusto, i parcheggi andranno piantumati anch’essi in ragione di un albero d’alto fusto ogni 100 mq. 6 Nella zona denominata PE/23 (Villaggio Europa) caratterizzata da destinazione d’uso residenziale al primo piano ed artigianale al piano terreno o al seminterrato, è consentita la trasformazione a residenza delle attività artigianali dismesse del piano terreno, a condizione che al primo piano sussista alla data di adozione del presente PGT una destinazione residenziale, che l’immobile possa acquisire le caratteristiche necessarie per l’agibilità residenziale anche al sottostante piano e che vengano corrisposti gli oneri per la trasformazione della destinazione d’uso da produttiva a residenziale. 7.Alla data di adozione del presente PGT sono presenti sul territorio comunale due aree, definite dal previgente P.R.G. “Zona D3 – Deposito materiali a cielo aperto”; su tali zone, in deroga a quanto previsto dal precedente comma 2, il Rc è limitato al 20% dell’area, in ragione della loro specifica utilizzazione “a cielo aperto”, anziché al 50% come nella generalità delle aree produttive D. 8 Nella Tavola C1 le aree a destinazione produttiva contrassegnate da apposito simbolo grafico (stella) sono destinate esclusivamente all’espansione di attività produttive già insediate ed operanti entro 1000 metri di raggio.

ART. 14 ZONE PRODUTTIVE SPECIALI (D1)

1 Sono le zone nelle quali è permesso lo svolgimento di attività commerciali a sostegno e sviluppo dei prodotti locali.

2 In esse, oltre alle destinazioni produttive previste dalla tabella A dell’art.4, sono consentite due abitazioni per ciascun impianto, una ad uso del custode ed una ad uso del titolare dell’azienda, con il limite massimo di Su. di mq. 200 per ogni unità residenziale purché complessivamente non superiore al 50% della SU con destinazione produttiva.

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Norme del Piano delle Regole - 25 – Aprile 2012 - Definitive

3 La realizzazione di tali edifici residenziali è comunque subordinata alla trascrizione in atto pubblico dal vincolo di pertinenzialità riferito all'unità produttiva di cui la parte residenziale è porzione connessa ed inscindibile.

4 Gli oneri di urbanizzazione e di concessione da corrispondersi al Comune saranno quelli relativi alla destinazione attuata.

5 In queste zone il piano si attua per intervento diretto secondo i seguenti indici e parametri:

• indice di utilizzazione fondiaria Uf.= 0,70 mq./mq. • altezza massima H1= 10 m. ad esclusione dei volumi tecnici • parcheggi 1mq./ 1mq. di Su. di cui il 70% dovrà essere ceduto per uso pubblico ed individuato ai

margini esterni del lotto

6 Nel caso in cui l’altezza interna delle costruzioni esistenti alla data di adozione del presente PGT risulti eccessiva per la funzione di progetto, sarà possibile suddividere orizzontalmente tale spazio, anche in deroga al limite di utilizzazione fondiaria di cui al punto a) del presente comma, corrispondendone i relativi oneri.

7 Al fine di rendere più decoroso l’ambiente di ciascun lotto si dovrà destinare una superficie pari al 20% dello stesso alla piantumazione di alberi d’alto fusto, i parcheggi andranno piantumati anch’essi in ragione di un albero d’alto fusto ogni 100 mq.

8 Per gli interventi sulle aree di cui al presente articolo è ammessa la monetizzazione degli standard, in caso non fosse possibile rinvenire all’interno del lotto o in margine ad esso aree di proprietà da cedere per il soddisfacimento della norma.

ART. 15 LE ZONE AGRICOLE

1 Sono le zone destinate all’esercizio dell’agricoltura, anche come in funzione di salvaguardia del sistema idrogeologico del territorio e del paesaggio agrario. In queste zone il PGT si attua per intervento edilizio diretto ad esclusione delle cascine per le quali vale la specifica normativa.

2 L'edificazione è subordinata comunque alle condizioni generali e particolari stabilite dalla normativa regionale vigente in materia e dai disposti della pianificazioni di livello sovracomunale, con le specificazioni di cui agli articoli seguenti.

3 Le zone agricole si dividono in: a) zone agricole normali (E) b) zone agricole produttive (E1) c) zone agricole vulnerabili (E2)

4 Le destinazioni d’uso consentite sono quelle individuate dalla tabella A dell’art.4

ART. 16 LE ZONE AGRICOLE NORMALI (E)

1 Le zone agricole normali sono zone destinate alla permanenza dell’attività agricola per scopi produttivi e di salvaguardia degli elementi ambientali residui; in esse è vietata la realizzazione di accampamenti di qualsiasi tipo senza autorizzazione comunale nonché l’alterazione del sistema irriguo e di scolo esistente.

2 In esse si applica la normativa prevista dal Titolo III della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12, e successive modificazioni ed integrazioni, recante “Norme in materia di edificazione nelle aree destinate all’agricoltura.

3 L’edificazione di nuovi fabbricati rustici può avvenire solo dopo il recupero e la razionalizzazione con

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Norme del Piano delle Regole - 26 – Aprile 2012 - Definitive

ristrutturazione del patrimonio edilizio esistente nell’azienda. La verifica volumetrica e dei rapporti di copertura non può prescindere dall’esistente.

4 È consentita la realizzazione di nuove strade per l’accesso ai fondi solamente se indispensabili per lo sviluppo degli stessi.

5 Sono vietate le recinzioni dei fondi in muratura.

6 Sono ammesse le recinzioni in rete metallica e aventi cancellate in ferro per un’altezza massima di m. 1,5 fuori terra relativamente alle aree di pertinenza degli edifici residenziali o per salvaguardare attività economiche.

7 A titolo provvisorio e stagionale sono ammesse recinzioni per la stabulazione del bestiame.

8 La distanza minima degli impianti zootecnici anche esistenti dalle zone residenziali sarà determinata dalla seguente tabella:

Distanze minime

Allevamenti nuovi

da zone edificabili di PGT (*)

Da case isolate abitate da terzi

Dalla Frazione (**)

ALLEVAMENTI A CARATTERE FAMILIARE (così come definito dal R.A. della LR 37/93, art 1.4, modificato dalla DGR n.6 /98) comprensivi anche delle strutture annesse

50 m.

50 m.

50 m

BOVINI - EQUINI (tranne vitelli a carne bianca) numero max 200 capi e comunque con peso vivo max allevabile 900 ql

200 m.

50 m. 200 m

OVINI – CAPRINI Numero max 200 capi e comunque con peso vivo max allevabile 100 ql

200 m.

50 m.

200 m.

SUINI - VITELLI A CARNE BIANCA numero massimo 100 capi e comunque con peso vivo max allevabile 100 ql

200 m.

50 m.

200 m.

CONIGLI numero max allevabile 500 fattrici a ciclo chiuso

200 m.

50 m.

200 m.

POLLI - GALLINE OVAIOLE - TACCHINI - ANATRE - FARAONE – STRUZZI peso vivo max allevabile di 200 ql

200 m.

50 m.

200 m.

ALLEVAMENTI DI CANI E PENSIONI

200 m. 50 m. 200 m.

BOVINI - OVINI - EQUINI – CAPRINI - SUINI - CONIGLI - GALLINE OVAIOLE – TACCHINI - ANATRE - FARAONE - STRUZZI con un numero di animali e comunque con un peso vivo superiore ai limiti sopraspecificati

500 m.

100 m.

300 m

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Norme del Piano delle Regole - 27 – Aprile 2012 - Definitive

ANIMALI DA PELLICCIA 500 m. 100 m. 300 m

* zone a destinazione residenziale, commerciale ed attività terziaria

** si intende per Frazione, aggregati urbani con più di 70 abitanti, gli altri sono equiparati ai fini delle distanze, a case sparse.

9 È ammessa l’introduzione di colture pregiate, vivaistiche o ortofloristiche, le relative opere ad impianto fisso possono essere realizzate solo con regolare permesso di edificazione.

10 All’interno delle zone agricole normali, ai sensi della vigente legislazione regionale in materia, sono individuati nell’azzonamento quegli immobili che hanno definitivamente o parzialmente perso ogni attinenza con l’attività agricola e necessitano di interventi di recupero e riuso del patrimonio architettonico anche a fini diversi da quello agricolo.

11 Il recupero degli immobili di cui al precedente comma è subordinato alla formazione di un Piano di recupero preventivo ai sensi della vigente legislazione in materia; la relativa convenzione avrà i contenuti definiti dalle presenti norme e potrà consentire un ampliamento “una tantum”, per comprovate ragioni di carattere funzionale, nei limiti del 20% del volume per la destinazione residenziale e del 20% della superficie lorda di pavimento per le destinazioni produttive; per tali edifici è sempre ammessa la riconversione alla destinazione agricola.

12 Gli edifici esistenti inclusi nei complessi di cui al comma 10 debbono essere recuperati prioritariamente rispetto a qualsiasi opera di ampliamento; inoltre è necessario che gli eventuali ampliamenti siano ottimizzati, in rapporto all’esistente, dal punto di vista estetico, tipologico, compositivo; è comunque vietata la realizzazione di qualsiasi opera di recinzione o la delimitazione che impedisca la fruizione unitaria e la comprensione dello stato originario dei luoghi e delle parti comuni.

13 L’ampliamento di cui al comma 11, nel caso di edifici produttivi con piazzali esterni esistenti non si applica a questi ultimi, ma unicamente alle superfici lorde coperte

14 Solo ed esclusivamente per le zone di cui al presente articolo, e limitatamente agli impianti boschivi di carattere industriale, a partire dalla data di adozione del PGT la messa a dimora di nuove essenze d’alto fusto dovrà rispettare una distanza minima di metri 8 dal confine degli appezzamenti contermini; tale disposizione non implica l’abbattimento dell’alberatura d’alto fusto esistente anche quando non rispetti detta distanza, poiché essa è ritenuta elemento storicamente consolidato del paesaggio e come tale degno di salvaguardia.

ART. 17 ZONE AGRICOLE PRODUTTIVE (E1)

1 Tali zone comprendono le aree agricole considerate come particolarmente importanti ai fini del mantenimento della produttività agricola.

2 In esse si applica quanto previsto dal precedente art. 16, in quanto compatibile con la vigente normativa di attuazione del PTCP della Provincia di Brescia

3 In caso di contrasto tra quanto previsto al precedente art. 16, comma 3 e seguenti e le vigenti norme del PTCP della Provincia di Brescia, queste ultime prevalgono.

ART. 18 ZONE AGRICOLE VULNERABILI (E2)

1 Sono zone destinate alle attività agricole, che per caratteristiche idrogeologiche e, segnatamente, per la vicinanza della prima falda alla superficie, presentano una elevata vulnerabilità.

2 In esse si applica quanto previsto all’art. 16.

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Norme del Piano delle Regole - 28 – Aprile 2012 - Definitive

3 In aggiunta a quanto previsto all’art. 16, in esse non sono ammessi: • Interventi di bonifica agricola o di livellamento che comportino l’alterazione delle quote

altimetriche esistenti o che comportino comunque la diminuzione della potenza della copertura di suolo rispetto al livello della prima falda acquifera

• Ogni intervento che comporti escavazione ed asportazione di materiale

4 Fanno eccezione rispetto a quanto previsto dal comma 3 i lavori pertinenti all’edilizia, qualora regolarmente autorizzati con permesso di costruire o autorizzazione equipollente.

ART. 19 ZONE DI RISPETTO

1 Le zone di rispetto stradale e cimiteriale hanno l'ampiezza stabilita dalle leggi in vigore, quando dalle tavole grafiche del PGT non sia rilevabile una maggiore ampiezza.

2 La recinzione delle zone di rispetto potrà essere consentita compatibilmente con la necessità di garantire la visibilità agli incroci delle strade e nel rispetto delle prescrizioni dettate in sede di autorizzazione.

3 La zona di rispetto cimiteriale è inedificabile e non computabile quale standard urbanistico, salvo che per parcheggio. È ammessa la realizzazione di edicole per la vendita di fiori e accessori cimiteriali, e in generale di strutture che abbiano carattere di temporaneità e amovibilità, senza l'incorporazione al terreno, aventi destinazione di servizio al cimitero e compatibili con il decoro e la riservatezza del luogo, nonché la sistemazione del terreno al fine di realizzare parcheggi e zone a giardino.

ART. 20 AREE A VERDE PRIVATO – TUTELA E SVILUPPO D EL VERDE NELLE AREE URBANE

1 Le zone a verde privato comprendono aree verdi di proprietà privata con presenza o meno di piantumazioni e sistemazioni a giardino o a parco che, pur rimanendo di proprietà privata, costituiscono un elemento di interesse pubblico da mantenere, tutelare e riqualificare.

2 Nelle aree a verde privato è vietata l’edificazione di edifici con destinazione residenziale o produttiva; possono esservi invece localizzate attrezzature private per il verde e per lo sport.

3 Nelle zone urbane, con particolare riguardo alle zone residenziali, a quelle con destinazioni pubbliche deve essere curato in modo speciale il verde.

4 In tutti i progetti di intervento edilizio per nuove costruzioni o per il recupero dei fabbricati, gli alberi e gli arbusti preesistenti sulle aree di pertinenza dovranno rigorosamente essere rilevati e distinti su apposita planimetria, con l’indicazione del diametro e dell’altezza relativi; i progetti edilizi dovranno essere studiati in modo da rispettare le piante d’alto fusto esistenti ed in modo da non offendere gli apparati radicali.

5 L’abbattimento di piante esistenti già sviluppate può essere concesso, straordinariamente, solo se previsto dal progetto approvato: ogni pianta abbattuta in base al progetto deve essere sostituita da altre in numero variabile da una a tre secondo le specie; ogni abbattimento abusivo comporta la facoltà dell’Amministrazione, in relazione alla gravità del danno arrecato, di procedere alla revoca del titolo autorizzativo del quale la sistemazione del verde costituisce parte integrante.

6 In tutti i progetti edilizi per nuove costruzioni o per il recupero di fabbricati esistenti è d’obbligo il progetto dettagliato della sistemazione di tutta l’area scoperta di pertinenza, con l’indicazione delle zone alberate, a prato, a giardino o a coltivo e di tutte le opere di sistemazione (recinzioni, pavimentazioni, arredi fissi) e le qualità dei materiali di impiego precisando, inoltre, la denominazione

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Norme del Piano delle Regole - 29 – Aprile 2012 - Definitive

di alberi e arbusti.

7 Per ciascun intervento, sia pubblico sia privato, dovranno essere messi a dimora alberi di alto fusto ed essenze arbustacee nella misura prevista dalle presenti norme di PGT.

8 Le essenze degli alberi e degli arbusti dovranno essere scelte tra quelle tipiche della zona.

9 La nuova alberatura dovrà essere disposta in modo da formare gruppi alberati in rapporto alla posizione dei fabbricati e alle viste relative e posizionata avendo riguardo all’asse eliotermico, per produrre una schermatura lungo il lato esposto a sud degli edifici.

10 Il progetto relativo alla sistemazione del verde non connesso ad interventi edilizi deve consistere in una planimetria in scala 1:500, riportante l’indicazione delle piante ad alto fusto.

ART. 21 VIABILITÀ

1 Le zone destinate alla viabilità alle quali si applicano le seguenti norme, sono costituite dalle strade, dai nodi di confluenza di più strade, dalle piazze e dalle relative aree di rispetto, dalle aree a verde di arredo stradale

2 La viabilità di servizio all'interno delle zone subordinate a piano attuativo non individuata negli elaborati di PGT è definita nell'ambito dei piani attuativi stessi, tenendo presenti gli obiettivi di ridurre al minimo le intersezioni, di distanziare adeguatamente gli incroci e di integrare tale viabilità con quella generale.

3 Le nuove strade aperte al pubblico transito, fatte salve le specifiche previsioni contenute in piani attuativi, o nei progetti esecutivi, sono di regola progettate nel rispetto dei seguenti criteri:

- dotazione di fascia laterale (larghezza minima m 2,00) per il parcheggio almeno su un lato, salvo laddove siano previsti parcheggi sulle aree adiacenti la sede stradale;

- in prossimità degli incroci e comunque dove l'Amministrazione Comunale ritenga di vietare il parcheggio, dette fasce saranno sostituite da corrispondente ampliamento dei marciapiedi, da destinare a verde o altro arredo stradale;

- congrua alberatura, compatibilmente con la salvaguardia delle condizioni di visibilità in curva e agli incroci, e ove previsto dal PGT o da suoi piani attuativi, dotate di sede per pista ciclabile;

- i marciapiedi devono essere realizzati in modo tale da eliminare qualsiasi barriera architettonica; avranno larghezza indicativa di m 1,50 e, se alberati, di m 3,00. Le aree attrezzate a parcheggio sono di regola convenientemente alberate;

- le carreggiate stradali destinate al traffico autoveicolare, al netto dei marciapiedi e degli spazi eventualmente destinati alla sosta o a piste ciclabili, le seguenti larghezze minime:

Tipo di carreggiata larghezza della corsia (m) carreggiata unica: a senso unico 4,50 a 2 corsie 3,50 a 3 e più corsie 3,00 carreggiate separate: 1 corsia per carreggiata 3,25 2 o più corsie per carreggiata 3,00

- le piste ciclabili devono avere larghezza minima di m 2,50 ovvero m 1,50 se previste con una sede propria per ogni senso di marcia, compatibilmente con le particolari condizioni dello stato di fatto.

4 L'eliminazione di ogni barriera architettonica è obbligatoria anche per le strade private.

5 La pianificazione attuativa dei comparti di espansione, nonché gli eventuali interventi di completamento, interessati da nuova viabilità di PGT sono subordinati alla predisposizione di progetti

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Norme del Piano delle Regole - 30 – Aprile 2012 - Definitive

preliminari redatti a cura dell’Amministrazione Comunale, interessanti l’intero sviluppo del tronco viario.

6 Le indicazioni delle strade veicolari e pedonali nell’azzonamento ha valore di massima fino alla redazione del progetto di esecuzione o di modifica dell’opera, fermo restando il valore tassativo delle demolizioni previste e delle sezioni stradali minime.

7 Le previsioni della viabilità di zona, anche ove sia sottoposta ad intervento urbanistico preventivo, sono da intendersi vincolanti.

8 Le fasce di rispetto sono misurate in orizzontale e perpendicolarmente all’asse stradale dal ciglio della strada su entrambi i lati. Esse corrispondono a quanto stabilito dalle prescrizioni del Regolamento del Codice della Strada che prevalgono comunque sulla normativa comunale.

9 Nelle fasce di rispetto stradale è vietata ogni nuova costruzione o l’ampliamento di quelle esistenti; eventuali recinzioni possono essere autorizzate previo atto d’obbligo con il quale i richiedente si impegna, in caso di esproprio, a non esigere indennizzi e a far rimuovere a sue spese il manufatto di recinzione;

10 Nelle fasce di cui al comma 9 il Comune o l’Ente proprietario della sede viabile, potranno realizzare opere viabilistiche sia di nuova previsione sia per l’ampliamento di quelle esistenti, senza che ciò costituisca variante al PGT; è inoltre consentita la costruzione di cabine o attrezzature tecnologiche per servizi pubblici, previo nulla osta dell’Ente proprietario della sede viabile.

11 Le aree a verde di arredo stradale sono indicate nella cartografia dell’azzonamento in corrispondenza delle principali arterie viabilistiche esistenti e di previsione, nonché in quegli ambiti ove si intende riqualificare l’assetto urbano con interventi di riordino dei margini stradali e con la messa a dimora di alberi ed arbusti.

12 Le aree destinate alla realizzazione di piste ciclo-pedonali costituiscono un sistema di percorsi pubblici o asserviti all'uso pubblico per il traffico pedonale e ciclabile; l'attuazione di tali interventi è obbligatoria all'interno degli strumenti urbanistici preventivi e nell'ambito degli interventi pubblici e, con i meccanismi stabiliti dalle norme di PGT, laddove esplicitamente previsto.

13 Costituiscono parte integrante degli elaborati grafici di PGT le tavole dell’analisi viabilistica redatte a corredo degli studi per la formazione del PGT, che si considerano integralmente allegate.

ART. 22 DISTRIBUTORI DI CARBURANTE

1 Gli impianti per la distribuzione di carburante per autoveicoli, ivi compresi i relativi locali accessori (depositi, pensiline e modeste costruzioni di servizio per la manutenzione degli autoveicoli e la vendita di accessori specifici, di Slp complessiva non superiore a mq. 150), sono assimilate all'artigianato di servizio, e sono consentibili nelle zone C (residenziale di espansione) e D (industriale artigianale di espansione).

2 Sono altresì consentibili nell'ambito di aree destinate a parcheggi pubblici di rilevante interesse comunale o sovracomunale e, compatibilmente con le esigenze ambientali e funzionali nonché a titolo precario, nelle zone di rispetto stradale.

3 Ogni struttura e apparecchiatura solidale col terreno deve trovarsi a una distanza minima di m 5,50 dal ciglio stradale, ivi compreso l'eventuale marciapiedi.

4 I distributori G.P.L. sono ammessi esclusivamente nelle zone D (industriale artigianale di espansione) e nelle zone di rispetto stradale esterne al perimetro del centro abitato e comunque nel rispetto delle prescrizioni di cui al D.P.R. 12/1/1971.

5 Per le attrezzature realizzate anteriormente all'entrata in vigore delle presenti norme e che si trovino

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in contrasto con queste, sono consentiti unicamente interventi di manutenzione e intesi a garantire la sicurezza degli impianti.

ART. 23 ZONE DI RISPETTO DEI CORSI D’ACQUA

1 Dette zone sono quelle occupate da corsi o specchi d’acqua, demaniali e privati.

2 Le aree sui lati, per una profondità minima di m. 5 (salvo diversa indicazione grafica), possono essere destinate alle opere di sistemazione idrogeologica, alle attrezzature tecnologiche che richiedono la vicinanza del corso d’acqua.

3 In tali zone é esclusa la nuova edificazione.

ART. 24 TUTELA E LA RIQUALIFICAZIONE DEL RETICOLO IDROGRAFICO ESISTENTE E DEL PATRIMONIO IDRICO A FINI AMBIENTALI ED IDROGEOL OGICI

1 Tutti i corsi d’acqua evidenziati nello “Studio morfologico–ambientale del territorio di Gambara” (Tav. 3 – Elementi ed aree di tutela) allegato alla Variante 1998 al P.R.G., devono essere mantenuti a cielo aperto, con il corso attuale e lo stato naturale delle sponde la cui vegetazione dovrà essere salvaguardata ed eventualmente integrata con essenze vegetali autoctone.

2 L’Amministrazione Comunale potrà consentire modifiche di tracciato, opere di copertura, sovrappassi ed alterazione delle sponde solo per casi motivati.

3 Nelle zone agricole, di cui agli artt. 16, 17 e 18, sono previste le seguenti fasce di rispetto dal ciglio superiore della sponda:

– lungo il corso del Fiume Gambara: ml. 100;

– lungo i corsi d’ acqua: Vaso Ceriana, Vaso Rane, Vaso Pieve, Seriola Molina, Vaso Vaccino, Vaso Mologni, Vaso Galbuggine, Canale Allegri o Maggiore, Naviglio, Roggia o Vaso Remedella, Vaso Ugona (per i tratti evidenziati nella Tav. 3 – Elementi ed aree di tutela): ml. 20,00;

– lungo i rimanenti corsi d’acqua: ml. 10,00.

4 Eventuali scarichi nei corsi d’acqua dovranno essere conformi alle disposizioni di legge in materia.

5 Nel caso di posa di canali in calcestruzzo autorizzati dall’Amministrazione Comunale per accertata necessità (sentito il parere dello SPAFA o di un agronomo) dovranno essere rispettate le seguenti norme:

– le canaline prefabbricate non dovranno superare lateralmente i due terzi dell’altezza delle sponde del canale irriguo affinchè rimanga una sufficiente umidità per la persistenza e lo sviluppo della vegetazione di ripa;

– lungo il percorso delle canaline dovrà essere mantenuta la vegetazione esistente;

6 Qualora, nell’attuazione degli interventi di cui al comma 5, fosse necessaria l’ eliminazione di specie arboree o arbustive, queste dovranno essere ripristinate.

7 Per l’attuazione degli interventi di cui al comma 5, l’Amministrazione Comunale potrà indicare i tipi di manufatti più idonei per ridurre al minimo l’impatto ambientale.

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TITOLO II – PIANO PAESISTICO COMUNALE

ART. 25 PREVALENZA DELLE NORME AMBIENTALI

1 Le norme di cui al presente Titolo II operano congiuntamente a quelle relative alle zone del territorio comunale definite dal PGT e segnatamente di quelle di cui al Titolo I delle presenti norme. 2 In caso di contrasto tra norme prevalgono in base al principio di specialità quelle ambientali previste nel presente titolo II.

ART. 26 CLASSIFICAZIONE DEL TERRIORIO COMUNALE IN BASE ALLA SENSIBILITÁ DEI LUOGHI

1 In tutto il territorio comunale i progetti che incidono sull’esteriore aspetto dei luoghi e degli edifici sono soggetti a esame sotto il profilo del loro inserimento nel contesto e devono essere preceduti dall’esame di impatto paesistico, secondo quanto meglio specificato all’art. 27; la Tav. C4 del Piano delle Regole classifica l’intero territorio comunale in base alla sensibilità dei luoghi, definendo le seguenti categorie: 1 = Sensibilità paesistica molto bassa 2 = Sensibilità paesistica bassa (zone edificate del tessuto consolidato) 3 = Sensibilità paesistica media (zone libere al margine dell’edificato o intercluse - zone produttive

agricole prive di emergenze paesistiche) 4 = Sensibilità paesistica alta (zone agricole caratterizzate dalla presenza di diffusi valori naturalistici e

ambientali) 5 = Sensibilità paesistica molto alta (zone caratterizzate da emergenze naturalistiche e paesistiche,

edifici rurali, edifici testimoniali, infrastrutture lineari, zone in fase di riqualificazione ambientale). 2 La classificazione di cui al comma 1 è operata ai sensi delle linee guida regionali in materia, con riferimento alla D.g.r. 8 novembre 2002 – n. 7/11045. 3 La classificazione di cui al comma 1 indica il livello minimo di sensibilità ambientale dell’ambito; tale classificazione non esime il progettista dall’indicare un eventuale maggiore sensibilità del sito cui è riferito un progetto nella relazione ambientale, di cui all’art. 27, e derivante dalla presenza di elementi specifici, quali visuali, edifici di valore storico testimoniale o altro. 4 Gli ambiti di sensibilità molto bassa (1) individuati sulle fasce interessate da viabilità di scorrimento veloce possono essere caratterizzate lungo il loro tracciato dalla presenza di punti di visuale: vale per essi in particolare quanto stabilito al precedente comma 3, con riferimento alla visuale che da essi si può godere di elementi specifici di pregio ambientale quali corsi d’acqua, elementi vegetali, edifici di pregio architettonico od ambientale.

ART. 27 VERIFICA DELL’INCIDENZA DEI PROGETTI

1 Con riferimento alla classificazione di cui all’art. 26, ogni progetto ricadente in zona con sensibilità superiore od uguale a 3 o in una zona che, pur avendo sensibilità inferiore, è contigua ad una zona con sensibilità superiore od uguale a 3, deve essere assoggettato alla verifica dell’incidenza ambientale.

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2 Tale verifica deve essere espressa in una relazione ambientale che accompagna il progetto e che deve essere predisposta da parte del progettista. 3 La procedura ed i criteri di valutazione dell’incidenza, in aderenza alle disposizioni regionali in materia sono quelli contenuti nella D.g.r. 8 novembre 2002 – n. 7/11045.

ART. 28 TUTELA AMBIENTALE E PAESISTICA

1 La Tav. C5 del Piano delle Regole individua i beni costitutivi del paesaggio.

2 I beni costitutivi dell’identità del paesaggio di cui al comma 1 svolgono una funzione che contribuisce all’equilibrio ecologico del territorio.

3 La Tav. C5 riporta gli elementi costitutivi del paesaggio che il PGT ha individuato attraverso una apposita indagine di dettaglio. (Studio paesaggistico ambientale del territorio del comune di Gambara, allegato al PGT) Per essi sono stabilite le indicazioni normative che seguono.

4 Gli elementi costitutivi sono: a) alberi isolati o di pregio b) filari arborei c) siepi campestri continue d) siepi campestri discontinue e) alberi sparsi sul limitare dei campi f) vegetazione di alte erbe igrofile g) incolto erbaceo in evoluzione h) specchi d’acqua i) pioppeti j) rete irrigua k) edifici di interesse storico l) strade principali m) viabilità di interesse storico n) relitti di centuriazione o) elettrodotti p) percorsi ciclabili esistenti

5 Negli interventi previsti dal PGT in tutti i suoi documenti costitutivi e nei Piani attuativi ad essi correlati che siano collocati entro un raggio di 500 m dai punti di conflitto con la rete ecologica comunale, come individuati dalle tavole dello Studio paesaggistico ambientale del territorio del comune di Gambara, allegato al PGT, in sede di richiesta del titolo autorizzativo alla realizzazione dell’intervento deve essere documentato il contributo positivo alla soluzione del conflitto o, in caso di manifesta impossibilità a contribuire positivamente, deve che l’intervento non contribuisce a incrementare la non rimovibilità del conflitto stesso.

6 Nelle zone agricole produttive, di cui al precedente art. 17 si applica, ove ne ricorra il caso, quanto previsto dall’Allegato I alle N.T.A. del P.T.C.P. della Provincia di Brescia, recante «“Il sistema del paesaggio e dei beni storici” Disciplina per la tutela e la valorizzazione delle componenti del paesaggio della Provincia di Brescia», che qui si intende integralmente richiamato e che si allega alle presenti norme; i contenuti dell’Allegato I N.T.A. del P.T.C.P. della Provincia di Brescia non hanno valore prescrittivo, ma la lor mancata applicazione deve essere adeguatamente argomentata.

7 Nelle rimanenti parti del territorio comunale l’Allegato I alle N.T.A. del P.T.C.P. della Provincia di Brescia, di cui al comma precedente, deve intendersi come indicazione di orientamenti da privilegiare nelle fasi di attuazione del PGT, a condizione che non vi sia conflitto non rimuovibile tra di esse e le previsioni di PGT, che, nell’ambito delle prerogative comunali di gestione del territorio, tendono alla realizzazione di un organico assetto del territorio e sono dunque ad ogni effetto da considerarsi

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prevalenti obbiettivi di pubblica utilità.

ART. 29 TUTELA DEGLI ELEMENTI NATURALI

1 Per gli elementi costitutivi vegetali di cui all’art 28, comma 6, lettere da a) ad e) comprese, è prevista la conservazione, da intendersi operabile anche attraverso la sostituzione degli esemplari vegetali costituenti, purché con esemplari scelti tra le specie autoctone uguali od analoghe per caratteristiche fisico morfologiche; gli interventi sostitutivi non sono consentiti per gli elementi di cui alla lettera a), salvo il caso di abbattimenti degli esemplari a causa di gravi patologie fitologiche da documentarsi in sede di richiesta di autorizzazione all’abbattimento, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia. In caso di abbattimento è comunque prescritta la sostituzione dell’esemplare abbattuto con un esemplare adulto di specie uguale o con portamento analogo. Sono fatte salve comunque le disposizioni di cui all’art. 30

ART. 30 TUTELA E SVILUPPO DELLA VEGETAZIONE ARBORE A

1 In generale gli interventi sugli edifici tipologicamente connotati dalla presenza di un giardino sono ammessi, anche con modifiche del giardino stesso, purché nello stato definitivo conseguente al progetto risulti salvaguardata tale tipologia.

2 Ogni richiesta di atto abilitativo che comporti trasformazione di aree inedificate deve essere corredata da dettagliato rilievo delle eventuali alberature esistenti, nonché da progetto dettagliato della nuova sistemazione esterna, con l'indicazione delle specie arboree sostitutive o di nuovo impianto, delle eventuali zone a giardino o a orto, delle opere accessorie di pavimentazione, recinzione, arredo fisso.

3 Ogni albero di alto fusto abbattuto, secondo quanto previsto all’art. 29, deve essere sostituito; nel caso in cui le caratteristiche del progetto o considerazioni tecniche agronomiche comprovino la necessità di soluzioni che non ne prevedono la sostituzione, deve essere comunque messo a dimora un esemplare scelto tra le specie autoctone uguali od analoghe per caratteristiche fisico morfologiche a quello abbattuto, in un’area messa a disposizione dal Comune su aree proprie o in convenzione con gli agricoltori; in questo caso, dopo aver provveduto alla messa a dimora, il titolare dell’intervento deve anche provvedere per almeno due anni dall’impianto alla cura degli esemplari.

4 Fatte salve le coltivazioni arboree produttive, il taglio di alberi non previsto nell'ambito dei progetti di cui sopra è vietato, se non per comprovate necessità, previo ottenimento di autorizzazione subordinata all’acquisizione di pareri qualificati in materia, e di ogni altra autorità competente.

5 Ai fini della difesa e dello sviluppo del patrimonio vegetale, alle proprietà interessate potranno essere prescritte particolari cautele per la manutenzione dei boschi e della vegetazione di ripa esistenti, per la costituzione o ricostituzione dei filari di alberi lungo le rive dei corsi d'acqua, per la sostituzione delle piante malate, per la realizzazione di fasce alberate ai lati dei corsi d'acqua e della sede autostradale.

6 In sede di rinnovo delle convenzioni con i Consorzi agrari per l’utilizzazione delle derivazioni d’acqua a scopo irriguo dai corsi superficiali, il Comune inserisce tra le condizioni previste in tali convenzioni l’attuazione a carico del concessionario di parti del piano di intervento per la realizzazione del “Progetto di miglioramento ecologico e paesistico – interventi di riqualificazione ambientale”, da definirsi d’intesa tra Comune e concessionario, con priorità agli interventi di piantumazione e riqualificazione vegetale degli argini dei corsi d’acqua.

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ART. 31 TUTELA DEGLI ELEMENTI SEMINATURALI ANTROPI CI

1 Per gli elementi costitutivi seminaturali di origine antropica di cui all’art 28, comma 6, lettere j), k), l), m) ed n) è prevista la conservazione.

3 Per la rete irrigua (lettera j) vale quanto previsto all’art. 32.

5 Agli edifici di interesse storico (lettera k) si applicano le norme di cui ai precedenti artt. 5 e 6.

ART. 32 TUTELA IDROGRAFICA

1 Ad integrazione di quanto previsto dagli artt. 23 e 24 delle presenti norme ai fini della tutela idrografica si applicano le seguenti norme.

2 Ogni richiesta di modificazione dei corsi d'acqua identificati nelle apposite tavole di piano deve essere motivata con un'esauriente documentazione che ne dimostri la necessità e l'utilità in coerenza con l'obiettivo della salvaguardia e del miglioramento dell'assetto idrogeologico del territorio.

3 Fino all’approvazione della definizione del reticolo idrico minore, ai sensi della DGR del 1 agosto 2003, n. 7/13950, i corsi d'acqua esistenti e identificati nelle tavole grafiche del PGT sono sottoposti a salvaguardia paesistica e ambientale. Le sponde e la loro copertura vegetale, per la zona di rispetto della profondità identificata in azzonamento o per una profondità minima di m 5,00, potranno essere oggetto esclusivamente di interventi di manutenzione e ripristino dell'ambiente naturale (biotopo: zona umida con vegetazione autoctona igrofila).

3 L'alveo deve conservare le caratteristiche naturali, fatta salva l'esigenza di manufatti quali ponti, sifoni e simili connessa a problemi viabilistici o idraulici. Ai corsi d’acqua segnalati e alle relative fasce di rispetto si applica la classe 4 di fattibilità geologica.

4 Nelle zone di tutela assoluta, previste dal D.lgs.258/2000, art.5 comma 4, aventi una estensione di 10 metri di raggio, va attribuita la classe 4 di fattibilità geologica. Esse devono essere adeguatamente protette ed adibite esclusivamente alle opere di captazione e ad infrastrutture di servizio, per quanto riguarda le zone di rispetto (m 200) valgono le prescrizioni contenute al comma 5, art.5 del D.lgs.258/2000. A tali aree va attribuita la classe 3 di fattibilità geologica.

5 L’attuazione degli interventi o delle attività elencate all’art. 5 comma 6 del citato decreto legislativo (tra le quali l’edilizia residenziale e le relative opere di urbanizzazione, fognature, opere viarie, ferroviarie e in genere infrastrutture di servizio) entro le zone di rispetto, in assenza di diverse indicazioni formulate dalla Regione ai sensi dell’art. 5 comma 6 del D.lgs.258/2000, è subordinata alla effettuazione di un’indagine idrogeologica di dettaglio che porti ad una riperimetrazione di tali zone secondo i criteri temporale o idrogeologico (come da DGR n. 6/15137 del 27 giugno 1996) o che comunque accerti la compatibilità dell’intervento con lo stato di vulnerabilità delle risorse idriche sotterranee e dia apposite prescrizioni sulle modalità di attuazione degli interventi stessi.

6 In tutti gli ambiti edificabili previsti dal PGT, ove siano previste aree a servizi collocate lungo i corsi d’acqua superficiali, in sede progettuale deve essere prevista la realizzazione di opere di mitigazione arboreo arbustive.

ART. 33 NORMATIVA GEOLOGICA

1 Le norme geologiche cui fare riferimento nella gestione delle trasformazioni del territorio sono quelle contenute nelle indagini geologico ambientali a supporto della redazione del PGT, secondo le indicazioni della DGR 29/10/2001 – n. 7/6645, che si intendono qui integralmente trascritte.

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TITOLO III – NORME PER IL COMMERCIO

ART. 34 MEDIE SUPERFICI DI VENDITA (D2)

1 Sul territorio comunale sono consentite secondo le specifiche indicazioni del PGT, nelle zone (D2) specificamente individuate, destinazioni commerciali per medie superfici di vendita, come definite dal D.Lgs 114/98 e successive modificazioni ed integrazioni, fino ad una dimensione massima di 1500 mq di superficie di vendita

2 Nel caso di medie superfici con superficie di vendita superiore a 500 mq, le aree da destinare a servizi pubblici, misurate al lordo degli spazi pertinenziali, nella misura prevista dalle vigenti norme, in aggiunta a quelle già localizzate dal PGT, devono essere destinate a parcheggio pubblico e reperite nell’ambito del piano attuativo nella misura del 100% con esclusione della possibilità della monetizzazione

3 Considerato il rilevante impatto e la complessità dell’intervento l’apertura di una nuova media superficie di vendita superiore è comunque subordinata alla approvazione di uno strumento attuativo.

4 Ogni proposta di nuovo insediamento di media struttura di vendita deve essere accompagnata da una adeguata relazione tecnica in ordine a: - verifica accessibilità e contributo al miglioramento della qualità urbana; - illustrazione della qualità progettuale della struttura di vendita e della coerenza con il contesto

urbano in cui si inserisce; - valutazione di coerenza dell’ inserimento della struttura commerciale con i caratteri della rete

distributiva tradizionale.

5 L’attivazione di medie superfici di vendita anche attraverso mutamento di destinazione d’uso senza opere edilizie, ovunque essa avvenga, comporta un aumento del fabbisogno di aree pubbliche o di uso pubblico destinate a parcheggio nella misura del 100% della superficie lorda di pavimento della struttura attivata

7 L’ampliamento o l’accorpamento di esercizi commerciali di media struttura di vendita già esistenti, così come definito e nei limiti dell’art. 35 del regolamento regionale 21 luglio 2000, n. 3 e successive modificazioni e integrazioni, è sempre possibile, indipendentemente dalla destinazione d’uso dell’area su cui insiste l’esercizio esistente ed il previsto ampliamento, a condizione che si verifichino tutte le seguenti condizioni:

− non vengano interessate dall’ampliamento o accorpamento aree destinate a servizi pubblici; − non venga diminuita la dotazione esistente di parcheggi di pertinenza; − la nuova dotazione aggiuntiva di parcheggi derivante dall’ampliamento o accorpamento sia

reperita in loco o in aree finitime nella misura minima del 50% di quella dovuta, con possibilità di monetizzazione della restante parte.

8 Il trasferimento di esercizi commerciali di media struttura di vendita già esistenti è possibile, a condizione che la nuova collocazione avvenga su un’area prevista dal PGT a specifica destinazione commerciale compatibile con tale tipologia di esercizio.

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ART. 35 CRITERI E NORME PER IL RILASCIO DELLE AUTO RIZZAZIONI.

1 Il rilascio di autorizzazione all’apertura di medie superfici di vendita sul territorio comunale può avvenire esclusivamente su aree dove sia esplicitamente consentita dalle presenti norme.

2 Il rilascio di autorizzazione all’apertura di medie superfici di vendita è subordinato alla stipula di una convenzione o da sottoscrizione di apposito atto unilaterale d’obbligo che preveda il reperimento delle aree da destinare a servizi pubblici nella misura prevista dalle vigenti norme, in aggiunta a quelle già localizzate dal PGT, secondo quanto specificato nelle rispettive norme di zona dalla presente normativa.

3 Le aree da destinare a parcheggio, al servizio delle medie superfici con superficie di vendita superiore a 500 mq, devono essere reperite all’interno dell’area di intervento o, qualora ne sia accertata la materiale impossibilità, in aree funzionalmente ad essa collegate. Delle aree da destinare a parcheggio al servizio delle medie superfici di vendita non è consentita la monetizzazione.

4 Il procedimento di autorizzazione è contestuale a quello di carattere urbanistico-edilizio.

5 Nei casi in cui l’apertura di una media struttura di vendita, conforme alle presenti norme, comporti la realizzazione di opere edilizie soggette a D.I.A., alla richiesta di autorizzazione commerciale va allegata la relazione tecnica asseverata prevista dalle disposizioni dell’art. 22 e 23 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e successive modificazioni ed integrazioni.

6 Qualora sia necessaria la realizzazione di opere edilizie soggette a permesso di costruire, contestualmente alla richiesta di autorizzazione commerciale ex art. 8 del D.Lgs.114/98 va presentata la domanda del permesso, a tal fine allegando il progetto e l’ulteriore necessaria documentazione. In tale caso il permesso di costruire è rilasciato, in un unico atto con l’autorizzazione commerciale, negli stessi termini di tempo previsti per quest’ultima, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 4 della legge 493/1993 e successive modificazioni.

7 Nel caso l’autorizzazione commerciale produca effetti anche di permesso di costruire, va sottoscritta congiuntamente dai responsabili delle strutture comunali competenti per le autorizzazioni commerciali e per l’attività edilizia, previa conferenza di servizi interna tra le competenti strutture comunali.

8 Qualora l’intervento interessi aree paesaggisticamente vincolate, l’autorizzazione di competenza comunale, in applicazione delle vigenti norme in materia, viene richiesta contestualmente all’istanza di autorizzazione commerciale e rilasciata contestualmente all’autorizzazione commerciale, nel rispetto delle procedure stabilite dalla vigente normativa in materia di tutela paesaggistica.

9 La conclusione del procedimento di natura urbanistico-edilizio non può in nessun caso precedere le determinazioni sulle domande di cui all’art.8 del D.Lgs. 114/98.

10 Più in generale, la verifica di ammissibilità urbanistica è condotta con riferimento agli elementi oggettivi stabiliti dalla normativa di zona e non su quelli procedurali o relativi al processo pianificatorio.

11 L’atto d’obbligo unilaterale, o la convenzione, finalizzata al reperimento delle aree per attrezzature pubbliche o d’uso pubblico, ove prevista dalle presenti norme, è invece condizione indispensabile per il rilascio dell’autorizzazione commerciale e deve conseguentemente essere prodotta a corredo della relativa istanza.

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Norme del Piano delle Regole - 38 – Aprile 2012 - Definitive

ART. 36 GRANDI SUPERFICI DI VENDITA (COMMERCIALE)

1 Non sono previste dal PGT zone a destinazione commerciale per grandi superfici di vendita, come definite dal D.Lgs 114/98 e successive modificazioni ed integrazioni.

2 L’ampliamento o l’accorpamento di esercizi commerciali di grande struttura di vendita già esistenti, così come definito e nei limiti dell’art.35 del regolamento regionale 21 luglio 2000, n.3 e successive modificazioni e integrazioni, non è possibile, non essendo attualmente esistenti tali esercizi commerciali sul territorio comunale.

3 Il trasferimento di esercizi commerciali di grande struttura di vendita già esistenti non è possibile, non essendo attualmente esistenti tali esercizi commerciali sul territorio comunale e non essendo previste zone a specifica destinazione commerciale compatibile con tale tipologia di esercizio.

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TITOLO IV – NORME FINALI E TRANSITORIE

ART. 37 ESCLUSIONE DALLE NORME DEL PGT

Non si considerano edifici e non sono conseguentemente assoggettati alle presenti norme, i manufatti che non presentino i requisiti oggettivi per l’agibilità e la permanenza di persone e che contestualmente abbiano Slp inferiore o uguale a mq 20 ed altezza inferiore a ml 2,60 al colmo e 2,20 all’imposta.

ART. 38 RACCORDO TRA NORMATIVA DEL PGT E DEL PREVI GENTE P.R.G.

1 La normativa del Piano delle Regole sostituisce integralmente le previgenti N.T.A. del P.R.G.

2 Le norme di carattere edilizio, eventualmente contenute nelle previgenti N.T.A., che, ai sensi dell’art. 28 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12, devono essere contenute nel Regolamento Edilizio, restano in vigore, per quanto non in contrasto con le presenti norme, fino all’approvazione di un nuovo Regolamento Edilizio o del suo adeguamento alle disposizioni della citata l.r. 11 marzo 2005, n. 12.