21
CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 25 LUGLIO 2014 CIRCOLARE SETTIMANALE NUMERO 29 DEL 25 LUGLIO 2014 LA SETTIMANA IN BREVE LE PRINCIPALI NOTIZIE FISCALI DELLA SETTIMANA Pagina 3 LE SCHEDE INFORMATIVE RATEAZIONE, ALL'ISTANZA NON VA ALLEGATA ULTERIORE DOCUMENTAZIONE In prossimità del termine di scadenza dell'invio dell'istanza di rateazione, fissato per il 31 luglio 2014, Equitalia ha fornito una serie di chiarimenti alla stampa specializzata. Primo fra tutti il fatto che alla domanda di riammissione alla rateazione non deve essere allegata alcuna ulteriore documentazione comprovante la difficoltà economica, nemmeno per debiti superiori a 50.000 €. Pagina 5 I CHIARIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE PER LA COMPILAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE 2013 Con la Circolare 20/E del 4.7.2014 l'Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti sugli studi di settore relativi al periodo d'imposta 2013. In questa scheda si riassumeranno le precisazione fornite sulle novità della modulistica degli studi di settore 2013, in vista dei termini di presentazione dei modelli. Pagina 7 LE NOVITÀ SOCIETARIE INTRODOTTE DAL DECRETO COMPETITIVITÀ Il c.d. decreto competitività (D.l. 91/2014), pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 144 del 24.06.2014, ed entrato in vigore il 25 giugno 2014, oltre a stabilire importanti agevolazioni per le imprese, ha introdotto importanti modifiche al codice civile sulle disposizioni societarie. Pagina 11 AGGIORNAMENTO CONTINUO: IL SAPERE PER FARE ADEGUAMENTO AGLI STUDI DI SETTORE I soggetti non congrui agli studi di settore, al fine di precludere all'Amministrazione finanziaria l'attività di accertamento, possono provvedere all'adeguamento agli studi di settore. Nella presente scheda, analizziamo come avviene l'adeguamento agli studi di settore per le varie imposte e quali sono i suoi effetti. Pagina 13 CASI RISOLTI Pagina 16 PRASSI DELLA SETTIMANA LE CIRCOLARI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE Una sintesi dei contenuti delle Circolari dell’Agenzia in ordine cronologico Pagina 17

CIRCOLARE SETTIMANALE€¦ · decaduti dal beneficio della rateizzazione perché non in regola con i pagamenti alla data del 22 giugno 2013 (D.L. n. 66/2014, convertito con modificazioni

  • Upload
    others

  • View
    3

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: CIRCOLARE SETTIMANALE€¦ · decaduti dal beneficio della rateizzazione perché non in regola con i pagamenti alla data del 22 giugno 2013 (D.L. n. 66/2014, convertito con modificazioni

CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 25 LUGLIO 2014

CIRCOLARE SETTIMANALE NUMERO 29 DEL 25 LUGLIO 2014

LA SETTIMANA IN BREVE

LE PRINCIPALI NOTIZIE FISCALI DELLA SETTIMANA

Pagina 3

LE SCHEDE INFORMATIVE RATEAZIONE, ALL'ISTANZA NON VA ALLEGATA ULTERIORE DOCUMENTAZIONE

In prossimità del termine di scadenza dell'invio dell'istanza di rateazione, fissato per il 31

luglio 2014, Equitalia ha fornito una serie di chiarimenti alla stampa specializzata. Primo fra

tutti il fatto che alla domanda di riammissione alla rateazione non deve essere allegata

alcuna ulteriore documentazione comprovante la difficoltà economica, nemmeno per

debiti superiori a 50.000 €.

Pagina 5

I CHIARIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE PER LA COMPILAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE 2013

Con la Circolare 20/E del 4.7.2014 l'Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti

sugli studi di settore relativi al periodo d'imposta 2013. In questa scheda si riassumeranno le

precisazione fornite sulle novità della modulistica degli studi di settore 2013, in vista dei

termini di presentazione dei modelli.

Pagina 7

LE NOVITÀ SOCIETARIE INTRODOTTE DAL DECRETO COMPETITIVITÀ

Il c.d. decreto competitività (D.l. 91/2014), pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 144 del

24.06.2014, ed entrato in vigore il 25 giugno 2014, oltre a stabilire importanti agevolazioni

per le imprese, ha introdotto importanti modifiche al codice civile sulle disposizioni

societarie.

Pagina 11

AGGIORNAMENTO CONTINUO: IL SAPERE PER FARE ADEGUAMENTO AGLI STUDI DI SETTORE

I soggetti non congrui agli studi di settore, al fine di precludere all'Amministrazione

finanziaria l'attività di accertamento, possono provvedere all'adeguamento agli studi di

settore. Nella presente scheda, analizziamo come avviene l'adeguamento agli studi di

settore per le varie imposte e quali sono i suoi effetti.

Pagina 13

CASI RISOLTI

Pagina 16

PRASSI DELLA SETTIMANA LE CIRCOLARI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

Una sintesi dei contenuti delle Circolari dell’Agenzia in ordine cronologico

Pagina 17

Page 2: CIRCOLARE SETTIMANALE€¦ · decaduti dal beneficio della rateizzazione perché non in regola con i pagamenti alla data del 22 giugno 2013 (D.L. n. 66/2014, convertito con modificazioni

CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 25 LUGLIO 2014

LE RISOLUZIONI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

Una sintesi dei contenuti delle Risoluzioni dell’Agenzia in ordine cronologico

Pagina 17

I COMUNICATI STAMPA DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

Una sintesi dei contenuti dei Comunicati stampa dell’Agenzia in ordine cronologico

Pagina 18

SCADENZARIO SCADENZARIO BISETTIMANALE DAL 25.07.2014 AL 08.08.2014

Pagina 19

Riproduzione riservata Pag. 2

Page 3: CIRCOLARE SETTIMANALE€¦ · decaduti dal beneficio della rateizzazione perché non in regola con i pagamenti alla data del 22 giugno 2013 (D.L. n. 66/2014, convertito con modificazioni

CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 25 LUGLIO 2014

LA SETTIMANA IN BREVE

Ben ritrovati! Vediamo insieme le principali novità fiscali di questa settimana.

Il Governo apre alla possibilità di una proroga per l’invio telematico dei modelli 770/2014.

Infatti, nel corso del question time tenutosi il 23 luglio in Commissione Finanze della Camera, in

risposta all’interrogazione n. 5-03274, il Governo ha affermato che potrebbe essere possibile un

rinvio del termine di presentazione del 770. La notizia di proroga si è resa più tangibile, poi, il 24

luglio quando il sottosegretario all'Economia, Enrico Zanetti ha annunciato la possibilità di

prorogare il termine per la presentazione del 770/2014 al 15 settembre (e non al 30 settembre

come richiesto dai professionisti). A disporre la proroga dovrà essere un Dpcm da emanare in

tempi brevi. Lo stesso Zanetti ha affermato che "visti i tempi stretti è possibile che arrivi prima una

comunicazione e poi il decreto".

Mancano ormai pochi giorni al termine del 31 luglio per poter inviare ad Equitalia la

richiesta di una nuova rateazione fino ad un massimo di 72 rate (6 anni) nel caso in cui si sia

decaduti dal beneficio della rateizzazione perché non in regola con i pagamenti alla data del 22

giugno 2013 (D.L. n. 66/2014, convertito con modificazioni dalla legge 89/2014). In vista della

scadenza, Equitalia ha risposto ad alcuni quesiti posti dalla stampa specializzata. In particolare,

ha precisato che non sarà necessario allegare alcuna documentazione comprovante la

situazione di difficoltà economica, a prescindere dal fatto che l'importo del debito per cui era

stata inizialmente chiesta la dilazione (poi non rispettata) sia inferiore o superiore a 50mila euro. Il

nuovo piano di rateazione non sarà ulteriormente prorogabile.

Con comunicato stampa n. 178 del 21 luglio 2014, il Ministero dell'Economia e delle Finanze

informa che il Ministro dell'Economia Padoan ed i rappresentanti di regioni, province, comuni,

imprese, ordini professionali, banche e Cassa depositi e prestiti s.p.a. hanno sottoscritto un

Protocollo d'intesa per un tempestivo pagamento dei debiti delle pubbliche amministrazioni. Il

Protocollo indica puntualmente gli impegni assunti da ciascuna parte.

Da venerdì 1° agosto scatteranno gli aumenti delle accise e dell'aliquota di base sui

tabacchi. A stabilirlo è il provvedimento del direttore dell'Agenzia Dogane-Monopoli del 15 luglio.

La misura è finalizzata ad ottenere le maggiori entrate richieste dal decreto cultura dello scorso

anno. In particolare, dal prossimo 1° agosto l'accisa minima sulle sigarette salirà da 125,70 a

126,80 euro al chilogrammo convenzionale (circa mille sigarette), l'aliquota di base passerà dal

58,5% al 58,6% mentre l'accisa minima sui trinciati salirà da 105,30 a 108 euro al chilogrammo.

L'Ivass, la Banca d'Italia e la Consob hanno raggiunto l'accordo sul regolamento n. 5, che

detta le regole per le modalità di adempimento degli obblighi di adeguata verifica della

Riproduzione riservata Pag. 3

Page 4: CIRCOLARE SETTIMANALE€¦ · decaduti dal beneficio della rateizzazione perché non in regola con i pagamenti alla data del 22 giugno 2013 (D.L. n. 66/2014, convertito con modificazioni

CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 25 LUGLIO 2014

clientela e di registrazione da parte delle imprese di assicurazione e degli intermediari assicurativi.

Tra le principali novità, è introdotto l'obbligo di identificazione del beneficiario della polizza, ossia

del soggetto che, sulla base della designazione fatta dal cliente, percepirà la prestazione

corrisposta dall'impresa (capitale o rendita). Il regolamento, adottato dall'Ivass il 21 luglio, è stato

pubblicato il 22 luglio sul sito istituzionale e si applicherà dal 1° gennaio 2015. Il regolamento non si

applica alle imprese operanti esclusivamente nei rami danni.

Riproduzione riservata Pag. 4

Page 5: CIRCOLARE SETTIMANALE€¦ · decaduti dal beneficio della rateizzazione perché non in regola con i pagamenti alla data del 22 giugno 2013 (D.L. n. 66/2014, convertito con modificazioni

CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 25 LUGLIO 2014

INFORMAZIONE FISCALE

OGGETTO: Rateazione, all'istanza non va allegata ulteriore documentazione

Il decreto Renzi ha previsto la possibilità, per i contribuenti decaduti dal piano di rateazione entro

il 22.6.2013, di richiedere la "riammissione" alla rateazione (per un massimo di 72 rate)

presentando un'apposita istanza entro il 31 luglio 2014.

In risposta ad alcune domande poste dalla stampa specializzata, Equitalia ha fornito ulteriori

chiarimenti sulla riammissione alla rateazione, che si ritiene utile riepilogare in vista della scadenza

del 31 luglio.

DOMANDA DI RIAMMISSIONE ALLA RATEAZIONE ENTRO IL 31 LUGLIO: ULTIMI CHIARIMENTI

MODALITA' DICOMPILAZIONE E

INVIO DELL'ISTANZA

L'istanza va presentata utilizzando il nuovo modello reso disponibile da

Equitalia sul proprio sito internet, e presso tutti gli uffici, tramiteraccomandata A/R o a mano presso il competente Agente della

riscossione, o quello specificato nell’atto inviato da Equitalia.

Equitalia ha chiarito che all'istanza non serve allegare alcunadocumentazione comprovante la situazione di difficoltà economica (per

esempio l'Isee o gli indicatori di bilancio), a prescindere dall'importo deldebito. Quindi ciò vale non solo per i debito inferiori a 50.000 € ma anche

per quelli superiori a tale importo. Il numero delle rate del nuovo piano sarà

stabilito, infatti, sulla base delle condizioni economiche del contribuente

vigenti al momento della prima rateazione. Resta fermo che all'istanza vaallegato copia di un valido documento di riconoscimento.

CARATTERISTICHEDEL PIANO DIRATEAZIONE

Il piano potrà essere concesso per un massimo di 72 rate, ma non saràprorogabile. Pertanto, anche nel caso in cui sopravvengono circostanze di

comprovata e grave difficoltà, legata alla congiuntura economica, ed

estranea alla propria responsabilità, non sarà possibile accedere al piano

di rateazione straordinario.

Bisognerà inoltre prestare molta attenzione al pagamento puntuale

delle rate, in quanto si decade dal piano a seguito del mancatopagamento da parte del contribuente di 2 rate anche non consecutive

(anziché 8 come accade per le dilazioni concesse dal 23 giugno 2013).

I VANTAGGI DELLARIAMMISSIONE ALLA

RATEAZIONE EL'IPOTESI DEL RIFIUTO

Una volta riammessi alla rateazione l'agente della riscossione non potrà:

iscrivere ipoteca finché il contribuente è in regola con i

pagamenti;

pro ce der e n é c o n l ' e v e n t u a l e iscrizione del fermo

amministrativo sugli autoveicoli intestati e/o cointestati al debitore, né al

pignoramento dei suoi beni mobili né all'espropriazione immobiliare.

Inoltre, il contribuente potrà richiedere il Durc e il certificato di

Riproduzione riservata Pag. 5

Page 6: CIRCOLARE SETTIMANALE€¦ · decaduti dal beneficio della rateizzazione perché non in regola con i pagamenti alla data del 22 giugno 2013 (D.L. n. 66/2014, convertito con modificazioni

CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 25 LUGLIO 2014

regolarità fiscale per partecipare alle gare.

Nel caso in cui, invece, la richiesta di rateazione dovesse essere

respinta, Equitalia comunicherà il preavviso di rigetto con l'indicazione dei

motivi che ne impediscono l'accoglimento, e inviterà il contribuente a

presentare, entro 10 giorni, eventuali osservazioni.

Il rifiuto dell'istanza può essere impugnato alla Ctp competente con

ricorso, tramite un difensore abilitato, entro 60 giorni.

Riproduzione riservata Pag. 6

Page 7: CIRCOLARE SETTIMANALE€¦ · decaduti dal beneficio della rateizzazione perché non in regola con i pagamenti alla data del 22 giugno 2013 (D.L. n. 66/2014, convertito con modificazioni

CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 25 LUGLIO 2014

INFORMAZIONE FISCALE

OGGETTO: I chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate per la compilazione degli studi di settore 2013

In vista dei termini di presentazione dei modelli degli studi di settore , si riepilogano in questa

scheda i principali chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate con la circolare 20/E del 4.7.2014

riguardanti le novità della modulistica 2014.

Nella circolare l'Agenzia ha ricordato che da quest’anno le comunicazioni di anomalia,

inviate a seguito dell'omessa o non corretta indicazione dei dati per l'applicazione degli studi di

settore, non sono più spedite in modalità cartacea (raccomandata), ma inserite direttamente nel

“Cassetto fiscale” (accessibile dall’area dedicata ai servizi online sul sito Internet dell’Agenzia

delle Entrate). Utilizzando l’apposito software “Comunicazioni anomalie 2014” il contribuente ha

la possibilità di:

segnalare imprecisioni ovvero errori riscontrati nei dati contenuti nella comunicazione di anomalia;

indicare i motivi che hanno determinato l’anomalia e tutto ciò che si ritiene rilevante segnalare

all’Amministrazione finanziaria.

Si ricorda, infatti, che se l’anomalia evidenziata fosse riscontrata anche nel mod. UNICO

2014, la posizione del contribuente verrà inserita nelle liste dei contribuenti da sottoporre a

controllo.

LE NOVITA' NELLA MODULISTICA DEGLI STUDI DI SETTORE 2013 SPIEGATE DALL'AGENZIADELLE ENTRATE

QUADRO "A"

Nelle istruzioni relative al quadro A degli studi di settore, sono stati forniti

ulteriori chiarimenti su l le modalità di calcolo del numero dei giorniretribuiti degli apprendisti con contratto a tempo parziale, che svolgono

attività nell'impresa.

In particolare, il numero delle giornate retribuite (desumibili dai

modd. UNI-EMENS relativi al 2013), va determinato moltiplicando per 6 edividendo per 100 il numero complessivo delle settimane utilicomunicate per la determinazione della misura delle prestazioni

pensionistiche.

QUADRI "F" E "G"Per quanto riguarda i quadri F e G, relativi agli "Elementi contabili", sono

state effettuate le opportune modifiche per cogliere le novità normativedel 2013. Si tratta in particolare di:

canoni di leasing. A seguito della modifica agli artt. 54, comma 2 e 102,

comma 7, TUIR, ad opera dell’art. 4-bis, DL n. 16/2012, i canoni di

locazione finanziaria non dedotti alla scadenza del contratto di leasing,

possono essere dedotti oltre la scadenza fino al riassorbimento dei valori

Riproduzione riservata Pag. 7

Page 8: CIRCOLARE SETTIMANALE€¦ · decaduti dal beneficio della rateizzazione perché non in regola con i pagamenti alla data del 22 giugno 2013 (D.L. n. 66/2014, convertito con modificazioni

CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 25 LUGLIO 2014

fiscali sospesi. A seguito di tali novità, a rigo F18 è stato modificato il

campo 4 ed inserito il nuovo campo 5, prevedendo l’indicazione dei

seguenti dati:

campo 4: canoni di leasing per beni mobili strumentali fiscalmente

deducibili, ad esclusione delle quote dei canoni che risulteranno

deducibili oltre il periodo di durata del contratto;

campo 5: canoni di locazione finanziaria per beni mobili strumentali,

fiscalmente deducibili oltre il periodo di durata del contratto.

beni compresi nel contratto di affitto. In caso di affitto d'azienda nel rigo:

F18 campo 2: non deve essere indicato il canone di locazione

riferito ai beni immobili compresi nel contratto di affitto;

F18 campo 3: non deve essere indicato il canone di locazione

riferito ai beni mobili strumentali compresi nel contratto di affitto;

F29 campo 2: non deve essere indicato il valore dei beni mobili

strumentali compresi nel contratto di affitto;

Iva per cassa. Per recepire le novità del regime “IVA per cassa” di cui

all’art. 32-bis, DL n. 83/2012, al rigo F33/G18 relativo all’IVA sulle

operazioni imponibili sono stati inseriti i seguenti 2 nuovi campi:

2: IVA relativa alle operazioni effettuate in anni precedenti ed

esigibile nel 2013 (già ricompresa a campo 1);

3: IVA relativa alle operazioni effettuate nel 2013 ed esigibile in anni

successivi.

Imu. L'Agenzia segnala una possibile criticità applicativa nel caso in cui

al rigo F23 "Altri componenti negativi" venga riportato un importo elevato

di Imu dedotta per il 2013. Ciò, infatti, potrebbe determinare valori

ingiustificati nel calcolo dell'indicatore "Incidenza dei costi residuali di

gestione sui ricavi".

La stessa criticità è segnalata anche per gli studi applicabili alle attività

professionali, con riferimento agli indicatori di normalità economica:

“Incidenza delle altre componenti negative sui compensi”;

“Incidenza delle altre componenti negative al netto dei canoni di

locazione sui compensi”.

Ex minimi. I contribuenti che hanno cessato, nel periodo di imposta in

corso al 31/12/2011 o precedenti, di avvalersi del regime dei “minimi”,

devono compilare il quadro F/G “senza tenere conto degli effetti

derivanti dal principio di cassa, applicato nei periodi di imposta

precedenti e correlato al citato regime”. Tale disposizione non riguarda

le imprese che hanno applicato il regime ordinario dal 2013 (e che si

trovano nel 1°anno di applicazione del regime ordinario) in quanto per

le stesse opera comunque la non accertabilità sulla base degli studi di

settore.

Tali soggetti, dopo aver compilato i quadri F o G, devono barrare la

casella di rigo V03.

In particolare, l’Agenzia, precisa che:

per gli esercenti attività d’impresa (per i quali il 2013 è il primo anno

di applicazione del regime ordinario):

o non è necessario provvedere alla rielaborazione dei dati

Riproduzione riservata Pag. 8

Page 9: CIRCOLARE SETTIMANALE€¦ · decaduti dal beneficio della rateizzazione perché non in regola con i pagamenti alla data del 22 giugno 2013 (D.L. n. 66/2014, convertito con modificazioni

CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 25 LUGLIO 2014

contabili relativi al 2013;

o va barrata la casella di rigo V03;

o non sono accertabili sulla base degli studi di settore per l'anno

2013;

gli esercenti attività di lavoro autonomo (per i quali il 2013 è il primo

anno di applicazione del regime ordinario):

o possono essere sottoposti all’attività di accertamento da studi

nel 2013, in quanto non c'è una norma analoga a quella

prevista per le imprese;

o dovranno provvedere alla rielaborazione dei dati contabili per

il 2013;

o sono tenuti a barrare il rigo G23 per evitare che i controlli

telematici previsti al momento dell’invio delle dichiarazioni

segnalino un’anomalia per la non coincidenza tra gli importi

inseriti nei quadri contabili di Unico e quelli inseriti negli studi.

QUADRO TAl fine di adeguare le risultanze dello studio di settore alla situazione dic r i s i economica è stato confermato il quadro T “Congiunturaeconomica”. Sul punto l’Agenzia nella circolare 20/E/2014 precisa che:

la funzione dei correttivi crisi è quella “riequilibrare” la stima dei risultati

derivanti dall’applicazione degli studi in modo da tenere conto delle

mutate condizioni economiche;

bisogna indicare i “Ricavi dichiarati ai fini della congruità relativi al

periodo di imposta 2012”, per la rimodulazione dell’indicatore “Durata

delle scorte”, e alcune voci di costo relative al 2011 e 2012, per

l’applicazione del correttivo “congiunturale individuale”, dichiarate gli

scorsi anni e, quindi, già nella disponibilità dell’Amministrazione

finanziaria; in tal caso, “appare evidente”, secondo le Entrate, che i

contribuenti congrui e normali senza l’applicazione di correttivi in

esame potranno non compilare il quadro T.

Con l’occasione l’Agenzia ripropone alcuni chiarimenti già forniticon la CM 30/2011, la CM 30/2012 e la CM 23/2013, circa la corretta

compilazione dei righi contenenti la richiesta delle predette informazioni

nel caso in cui il contribuente, pur non modificando l’attività esercitata:

abbia avuto un periodo d’imposta di durata inferiore ai 12 mesi (ad

esempio, inizio dell’attività in corso d’anno se la stessa rappresenta una

mera prosecuzione); in tal caso ai fini della corretta applicazione dei

“correttivi crisi”, i ricavi/costi vanno ragguagliati ad anno (365 giorni);

non abbia presentato gli studi di settore per il periodo d’imposta di

riferimento per l’applicazione del correttivo (ad esempio, inizio

dell’attività in corso d’anno e la stessa non è una mera prosecuzione).

In tal caso vanno indicati negli appositi righi del quadro T i ricavi/costi

relativi ai periodi d’imposta interessati, eventualmente ragguagliati ad

anno. I ricavi ed i costi/spese da confrontare con quanto indicato nel

modello studi 2013 devono essere “omogenei” rispetto a questi ultimi.

L’omogeneità va valutata anche con riferimento all’attività svolta

nell’anno preso a riferimento per il calcolo del correttivo. In merito vanno

Riproduzione riservata Pag. 9

Page 10: CIRCOLARE SETTIMANALE€¦ · decaduti dal beneficio della rateizzazione perché non in regola con i pagamenti alla data del 22 giugno 2013 (D.L. n. 66/2014, convertito con modificazioni

CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 25 LUGLIO 2014

considerate omogenee le attività che rientrano nel medesimo studio;

non abbia dichiarato redditi di impresa/lavoro autonomo nel periodo

d’imposta preso a riferimento per il calcolo del correttivo (ad esempio

perché ha iniziato nel 2013 un’attività di impresa costituente mera

prosecuzione di attività svolta da altri soggetti).

In tal caso il contribuente non potendo usufruire dei correttivi in

commento, potrà beneficiare delle eventuali riduzioni operate dagli altri

“correttivi crisi”. È comunque possibile utilizzare le “Note aggiuntive” di

GERICO per descrivere la propria specifica situazione.

QUADRO Z

In alcuni studi è stato inserito il quadro Z - dati complementari- riservato

all’indicazione dei dati utili per l’aggiornamento dello studio. Con

riferimento ad alcuni studi, sono richieste ulteriori informazioni, utili per

l’analisi l'eventuale aggiornamento dei correttivi, riguardanti:

il lavoro prestato dagli apprendisti;

l e spese sostenute per la locazione e quelle condominiali relative ai

locali pattuite unitariamente ad altri servizi senza un diretto corrispettivo;

i l valore dei beni strumentali riferiti alle macchine d’ufficio compresi i

computer ed i sistemi telefonici.

L’Agenzia delle Entrate, nella Circolare n. 20/E, precisa che la

richiesta di compilazione delle informazioni aggiuntive “potrebbe

sovrapporsi” a quella relativa all’applicazione dei predetti correttivi. In tal

caso, le relative istruzioni specificano quali campi non devono essere

compilati. Ad esempio:

per lo studio UM87U, in caso di compilazione del rigo X01, non va

compilato il rigo Z06, relativo alle spese per il lavoro prestato dagli

apprendisti.

per lo studio WK21U, in caso di compilazione dei righi X01 e X02, non

vanno compilati i righi Z29 e Z30 utilizzabili per comunicare il valore delle

macchine d’ufficio compresi i computer ed i sistemi telefonici acquistati

successivamente al 31.12.2008.

I quadri Z introdotti negli studi di settore revisionati dal 2012 sono stati

eliminati, in quanto l’Amministrazione finanziaria è già in possesso dei dati

necessari per l’aggiornamento degli stessi.

Riproduzione riservata Pag. 10

Page 11: CIRCOLARE SETTIMANALE€¦ · decaduti dal beneficio della rateizzazione perché non in regola con i pagamenti alla data del 22 giugno 2013 (D.L. n. 66/2014, convertito con modificazioni

CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 25 LUGLIO 2014

INFORMAZIONE FISCALE

OGGETTO: Le novità societarie introdotte dal decreto competitività

Il c.d. decreto competitività (D.L. 91/2014 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 144 del 24.06.2014)

ha introdotto importanti modifiche al codice civile sulle disposizioni societarie.

Tra le più importanti si ricorda la riduzione della soglia minima di capitale per la costituzione di

una S.p.A, che passa da 120.000 a 50.000 €, e l'eliminazione dell'obbligo di nomina del Collegio

sindacale/revisore nelle s.r.l. con capitale sociale non inferiore a quello minimo stabilito per le SPA.

LE NOVITÀ SOCIETARIE INTRODOTTE DAL DECRETO COMPETITIVITA'

ABBASSATA LASOGLIA MINIMA DICAPITALE SOCIALE

PER COSTITUIRE UNASPA

Art. 20 comma 7 del

D.l. 91/2014

E' stata introdotta la possibilità di costituire una società per azioni con un

capitale sociale di 50.000, inferiore rispetto a quello fino ad oggi in vigore di

120.000 €. Viene così più che dimezzata la soglia minima di capitalesociale per la costituzione di una S.p.A.

ORGANO DICONTROLLO NELLA

S.R.L.

Art. 20 comma 8 delD.l. 91/2014

E' stata abrogata la norma1 che imponeva la nomina del revisore o

dell’organo di controllo nelle SRL con capitale sociale non inferiore a quello

minimo stabilito per le SPA (120.000 €). Scompare così ogni correlazione tracapitale sociale di una S.r.l. e obbligo di attivazione delle funzioni dicontrollo. Questa modifica si riflette anche sull'obbligo di nomina

dell'organo di controllo delle cooperative, visto il richiamo all'art. 2477 del

c.c. contenuto nell'art. 2543 del c.c.

Resta fermo che l'obbligo dell'organo di controllo per la s.r.l. resta solose si tratta di: una srl obbligata alla redazione del bilancio consolidato;

una srl che controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;

una srl che per due esercizi consecutivi abbia superato due delle seguenti

soglie dimensionali:

almeno 4.400.000 € di attivo dello stato patrimoniale;

almeno 8.800.000 € di ricavi delle vendite e delle prestazioni;

almeno 50 dipendenti occupati in media durante l'esercizio.

Per gli organi di controllo in carica, in quelle società in cui sindaci

revisori traevano fondamento della propria presenza nell'ammontare del

capitale sociale, occorre distinguere tra la carica di:

revisore, in tal caso infatti opererebbe l'art. 4 comma 1 lett. i) del d.,.

261/2012 secondo cui è giusta causa di revoca dall ' incarico la

sopravvenuta insussistenza dell'obbligo di revisione legale per intervenuta

carenza dei requisiti previsti dalla legge;

sindaco, o collegio sindacale, in tal caso infatti non esiste una norma che

1 Art. 2477 secondo comma del C.c.

Riproduzione riservata Pag. 11

Page 12: CIRCOLARE SETTIMANALE€¦ · decaduti dal beneficio della rateizzazione perché non in regola con i pagamenti alla data del 22 giugno 2013 (D.L. n. 66/2014, convertito con modificazioni

CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 25 LUGLIO 2014

disponga in materia pertanto vi sono due soluzioni diverse:

la prima, meno accreditata, è che l'organo di controllo cessi al venir

meno del presupposto che ne ha comportato la nomina;

la seconda, più accreditata, è che l'organo una volta nominato continui

ad esistere fino al giorno della loro naturale scadenza.

TRASFORMAZIONEDI UNA SOCIETA' DI

PERSONE INSOCIETA' DI

CAPITALI

Art. 20 comma 5 delD.l. 91/2014

In caso di trasformazione di una società di persone in una di capitali, è ora

previsto2 c h e il capitale della società risultante dalla trasformazione

(determinato in base ai valori attuali degli elementi dell'attivo e del

passivo) possa risultare anche dalla documentazione ex art. 2343-terprevista in caso di conferimento di beni in natura o crediti, senza la

necessità di una relazione di stima redatta da un esperto nominato dal

Tribunale (ex art. 2343 C.c.).

AZIONI A VOTOPLURIMO

Art. 20 comma 1 aadel D.l. 91/2014

Con l'obiettivo di incentivare la quotazione, è stata introdotta la possibilitàdi emissione di azioni a voto plurimo, eliminando così il principio "un'azione

un voto" previsto all'art. 2351 del C.c., 4° comma. In particolare è stata

prevista la possibilità di emettere azioni con un massimo di 2 voti a favore

dei soggetti disponibili ad esserne detentori per almeno 24 mesi. Le azioni a

voto doppio non costituiscono una categoria speciale di azioni, e in casodi successiva cessione (a titolo oneroso o gratuito), la maggiorazione delvoto si estingue. Se lo statuto non dispone diversamente il diritto di voto

maggiorato:

si mantiene in caso di trasferimento per successione mortis causa, per

fusione/scissione del titolare delle azioni, e si estende in caso di aumento di

capitale a titolo gratuito;

viene meno in caso di cessione diretta o indiretta di partecipazioni di

controllo in societa' o enti che detengono azioni a voto maggiorato in

misura superiore alla soglia prevista dall'articolo 120, comma 2.

ALTRE NOVITA' PERLE SOCIETA'

QUOTATE

Art. 20 comma 3,comma 1 lett. v,del D.l. 91/2014

Sempre in materia di società quotate è stata prevista:

l a possibilità, in caso di recesso del socio e liquidazione delle azioni, di

determinare il relativo valore, se previsto dallo statuto, utilizzando i criteri

della consistenza patrimoniale della società e delle relative prospettive

reddituali o altri criteri (commi 2 e 4 dell'art. 2437 ter del c.c.), al posto della

media aritmetica dei prezzi di chiusura nei 6 mesi che precedono la

pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea (comma 3

dell'art. 2437 ter del C.C.). L'utilizzo di tali criteri alternativi è condizionato dal

fatto che essi non siano inferiori al valore risultante dall'applicazione della

media;

la soppressione dell'obbligo di pubblicare per estratto, sui giornali quotidiani

nazionali, l'avviso di convocazione dell'assemblea (art. 125-bis del TUF);

la sostituzione dell'obbligo di pubblicare i patti parasociali per estratto sulla

stampa quotidiana con la pubblicazione degli stessi sul sito Internet della

società.

2 Modifica al comma 2 dell'art. 2500 ter del C.c.

Riproduzione riservata Pag. 12

Page 13: CIRCOLARE SETTIMANALE€¦ · decaduti dal beneficio della rateizzazione perché non in regola con i pagamenti alla data del 22 giugno 2013 (D.L. n. 66/2014, convertito con modificazioni

CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 25 LUGLIO 2014

Sapere per fare

ADEGUAMENTO AGLI STUDI DI SETTORE

INTRODUZIONE

I soggetti non congrui agli studi di settore, al fine di precludere all'Amministrazione finanziaria

l'attività di accertamento, possono provvedere all'adeguamento senza sanzioni e interessi,

relativamente a tutti i periodi d’imposta in cui si applicano gli studi (sia nel primo anno di

applicazione/revisione che nei successivi).

L'adeguamento richiede il versamento della maggiorazione del 3% calcolata sulla differenza

tra i ricavi/compensi derivanti dall'applicazione degli studi di settore e ricavi/compensi annotati

nelle scritture contabili se tale differenza è superiore al 10% dei ricavi/compensi contabilizzati e

deve essere versata entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi, anche in

forma rateizzata.

Nella presente scheda, analizziamo come avviene l'adeguamento agli studi di settore per le

varie imposte e quali sono i suoi effetti.

INDICE DELLE DOMANDE

1. Q u a l i imposte devono essere versate su l maggior imponib i le der ivante

dall'adeguamento?

2. Qual è l'effetto dell'adeguamento sulle imposte sui redditi?

3. Qual è l'effetto dell'adeguamento sull'Irap?

4. Qual è l'effetto dell'adeguamento sull'Iva?

5. A quale "livello" deve avvenire l'adeguamento agli studi di settore?

6. In sede di adeguamento, in quali casi va versata la maggiorazione del 3%?

7. L'introduzione di correttivi anticrisi costituisce una "evoluzione" degli studi?

CASI RISOLTI

1. Esempio pratico su indicazione dell'adeguamento nel Modello Unico SC ai fini Ires e Iva

2. Esempio pratico su indicazione dell'adeguamento nel Modello Irap per società di capitali

Riproduzione riservata Pag. 13

Page 14: CIRCOLARE SETTIMANALE€¦ · decaduti dal beneficio della rateizzazione perché non in regola con i pagamenti alla data del 22 giugno 2013 (D.L. n. 66/2014, convertito con modificazioni

CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 25 LUGLIO 2014

DOMANDE E RISPOSTE

D.1 QUALI IMPOSTE DEVONO ESSERE VERSATE SUL MAGGIOR IMPONIBILE DERIVANTE DALL'ADEGUAMENTO?

R.1 Sul maggior imponibile derivante dall'adeguamento devono essere versate le imposte dirette,

l'IVA e l'IRAP.

D.2 QUAL È L'EFFETTO DELL'ADEGUAMENTO SULLE IMPOSTE SUI REDDITI?

R.2 L 'assoggettamento al le imposte sui reddit i del maggior imponibile derivante

dall'adeguamento avviene segnalando i maggiori ricavi o compensi nel quadro di

determinazione del reddito.

I maggiori ricavi o compensi dichiarati per effetto dell'adeguamento incrementano il reddito

imponibile e la maggiore imposta si confonde con quella dovuta per l'anno, cioè l'imposta

dovuta è complessiva.

D.3 QUAL È L'EFFETTO DELL'ADEGUAMENTO SULL'IRAP?

R.3 L'assoggettamento all'IRAP del maggior imponibile derivante dall'adeguamento avviene

segnalando i maggiori ricavi o compensi nell'apposito campo presente all'inizio di ciascun

quadro del modello Irap e negli specifici righi di riferimento del modello Irap.

I maggiori ricavi o compensi dichiarati per effetto dell'adeguamento sono rilevanti ai fini

della formazione del valore della produzione netta e l'IRAP dovuta è complessiva, come nel

caso delle imposte sui redditi.

D.4 QUAL È L'EFFETTO DELL'ADEGUAMENTO SULL'IVA?

R.4 Con riguardo all'IVA, i maggiori ricavi o compensi comportano l'applicazione dell'IVA con

l'aliquota media applicata sulle operazioni attive.

L'aliquota media è quella risultante dal rapporto tra:

l'IVA sulle operazioni imponibili, diminuita dell'IVA sulle cessioni di beni ammortizzabili;

il volume d'affari dichiarato, considerando anche le operazioni non soggette a IVA o quelle

soggette a regimi speciali.

L'adeguamento deve essere segnalato nel modello UNICO, quadro RS, e annotato in

un'apposta sezione nei registri IVA vendite o nel registro corrispettivi.

L'adeguamento non comporta, invece, alcuna influenza sul quadro VE della dichiarazione

IVA.

Riproduzione riservata Pag. 14

Page 15: CIRCOLARE SETTIMANALE€¦ · decaduti dal beneficio della rateizzazione perché non in regola con i pagamenti alla data del 22 giugno 2013 (D.L. n. 66/2014, convertito con modificazioni

CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 25 LUGLIO 2014

Il versamento della maggiore IVA dovuta deve essere effettuato entro il termine di

versamento a saldo delle imposte con Modello F24 (codice tributo "6494"), quindi quest'anno

entro il 7 luglio o anche entro il 20 agosto 2014 con la maggiorazione dello 0,40%.

Il versamento può avvenire anche in forma rateale.

D.5 A QUALE "LIVELLO" DEVE AVVENIRE L'ADEGUAMENTO AGLI STUDI DI SETTORE?

R.5 L'adeguamento deve avvenire al ricavo/compenso puntuale di riferimento, che deve tenere

conto anche dell'eventuale incoerenza rispetto agli indicatori di normalità economica

individuati per il singolo studio di settore, i quali sono influenzati dai correttivi anticrisi.

D.6 IN SEDE DI ADEGUAMENTO, IN QUALI CASI VA VERSATA LA MAGGIORAZIONE DEL 3%?

R.6 Per gli studi di settore nuovi o revisionati, a prescindere dall'importo della differenza tra

ricavi/compensi derivanti dall'applicazione degli studi e ricavi/compensi contabilizzati, non è

dovuta alcuna maggiorazione.

Al contrario, per gli studi di settore a regime, è dovuta una maggiorazione del 3% se lo

scostamento di cui sopra è superiore al 10%. In tal caso, la maggiorazione del 3% deve

essere conteggiata sull'intero adeguamento, cioè sull'intera differenza (la soglia del 10% non

costituisce una franchigia).

La maggiorazione deve essere versata entro il termine di pagamento delle imposte a saldo

(quest'anno, 7 luglio o 20 agosto 2014 con la maggiorazione dello 0,40%).

D.7 L'INTRODUZIONE DI CORRETTIVI ANTICRISI COSTITUISCE UNA "EVOLUZIONE" DEGLI STUDI?

R.7 No. L'introduzione dei correttivi anticrisi costituisce solo una integrazione degli studi di

settore, e non una loro "evoluzione". Di conseguenza, l'eventuale maggiorazione del 3% è

dovuta anche in caso di adeguamento a studi di settore per i quali si applicano i correttivi

congiunturali.

Riproduzione riservata Pag. 15

Page 16: CIRCOLARE SETTIMANALE€¦ · decaduti dal beneficio della rateizzazione perché non in regola con i pagamenti alla data del 22 giugno 2013 (D.L. n. 66/2014, convertito con modificazioni

CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 25 LUGLIO 2014

CASI RISOLTI

C.1. ESEMPIO PRATICO SU INDICAZIONE DELL'ADEGUAMENTO NEL MODELLO UNICO SC AI FINI IRES E IVA

S.1.

(IVA 22%)

C.2. ESEMPIO PRATICO SU INDICAZIONE DELL'ADEGUAMENTO NEL MODELLO IRAP PER SOCIETÀ DI CAPITALI

S.2.

Riproduzione riservata Pag. 16

10.00080.000

10.000

10.000 300 10.000

10.000 2.200

80.000

Page 17: CIRCOLARE SETTIMANALE€¦ · decaduti dal beneficio della rateizzazione perché non in regola con i pagamenti alla data del 22 giugno 2013 (D.L. n. 66/2014, convertito con modificazioni

CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 25 LUGLIO 2014

PRASSI DELLA SETTIMANA

LE CIRCOLARI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

Circolare n. 23/E del 24 Luglio 2014 L'Agenzia illustra il nuovo trattamento Iva per levendite di prodotti editoriali effettuate dal 1°gennaio 2014 a seguito delle novità introdotte dal

D.L. n. 63/2013, che ha modificato il regime

semplificato di imposizione e riscossione dell’Iva

(“monofase”) per il commercio, nel territorio dello

Stato, di quotidiani, periodici, libri e relativi supporti

integrativi e cataloghi. Il documento di prassi, tra le

altre cose, specifica quale aliquota Iva sia da

applicare ai prodotti editorial i venduti in

abbinamento a beni diversi dai supporti integrativi,

con prezzo indistinto e in unica confezione.

LE RISOLUZIONI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

Risoluzione n. 70/E del 24 Luglio 2014 L 'Agenz ia i s t i tu i sc e i l codice tributo p e r i l

versamento, mediante modello F23, dei maggiori

introiti derivanti dall’incremento delle sanzioniamministrative per violazione delle norme inmateria di lavoro sommerso e irregolare e di tutela

della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, ai

sensi dell’articolo 14, comma 1, del D.L. n.

145/2013. Il codice tributo istituito è “79AT”. Ilc o d i c e andrà indicato dagli agenti dellariscossione nell’F23 per far confluire le somme in un

apposito fondo dedicato all’occupazione e alla

formazione.

Risoluzione n. 71/E del 24 Luglio 2014 L'Agenzia fornisce chiarimenti sugl i obblighidocumentali per la cessione intra-UE di una barca.

In particolare, viene precisato che una società che

vende una barca da diporto ad un soggetto Iva di

un altro Paese UE, con trasferimento nel Paese di

destinazione effettuato dallo stesso cessionario, senon ha il documento di trasporto ufficiale (Cmr),per provare l’uscita del bene dal territorio delloStato, dovrà fornire, tra l’altro, una dichiarazione

Riproduzione riservata Pag. 17

Page 18: CIRCOLARE SETTIMANALE€¦ · decaduti dal beneficio della rateizzazione perché non in regola con i pagamenti alla data del 22 giugno 2013 (D.L. n. 66/2014, convertito con modificazioni

CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 25 LUGLIO 2014

resa dall’acquirente (accompagnata da idonea

documentazione, ad esempio un contratto di

ormeggio con i l porto estero), che attestil’avvenuto trasferimento fisico dell’imbarcazione.

Inoltre, il cedente dovrà custodire ed esibire, in

caso di controllo, anche i documenti ufficiali: la

fattura, il documento bancario, il contratto di

vendita, il passaggio di proprietà, l’atto da cui

risulta la cancellazione dal registro italiano e quello

che attesta l’avvenuta iscrizione nel registro

dell'altro Paese UE, il modello Intrastat relativo alle

operazioni intracomunitarie.

Risoluzione n. 72/E del 24 Luglio 2014 L'Agenzia conferma che, come il riso, anche ipreparati per risotti scontano l’aliquota Ivaagevolata del 4%. I l motivo r i s iede nel la

preponderante percentuale di riso in grani

presente in tali preparati, percentuale, che si

attesta nella maggior parte dei casi sopra l’80% e

comunque mai sotto il 45%. Pertanto, pur con

l’aggiunta di ulteriori ingredienti e condimenti, in

tali preparazioni la sostanza principale resta il riso, il

quale non subisce modifiche sostanziali.

I COMUNICATI STAMPA DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

Comunicato stampa del 24 Luglio 2014 L'Agenzia informa della pubblicazione della

Circolare n. 23/E/2014 contenente chiarimenti sul

nuovo regime IVA dell'editoria dal 1° gennaio 2014.

Riproduzione riservata Pag. 18

Page 19: CIRCOLARE SETTIMANALE€¦ · decaduti dal beneficio della rateizzazione perché non in regola con i pagamenti alla data del 22 giugno 2013 (D.L. n. 66/2014, convertito con modificazioni

CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 25 LUGLIO 2014

SCADENZARIO

LO SCADENZARIO BISETTIMANALE DAL 25.07.2014 AL 08.08.2014

Venerdì 25 Luglio 2014 Presentazione degli elenchi Intrastat relativi al mese

d i giugno 2014 (per operatori intracomunitari con

obbligo mensile) e al 2° trimestre 2014 (per operatori

intracomunitari con obbligo trimestrale)

Giovedì 31 Luglio 2014 Dichiarazione mensile dell’ammontare degli acquistiintracomunitari d i b e n i r e g i s t r a t i n e l meseprecedente, dell’ammontare dell’imposta dovuta e

degli estremi del relativo versamento (Modello INTRA12)

Giovedì 31 Luglio 2014 Liquidazione e versamento dell’Iva relativa agli

acquisti intracomunitari r e g i s t r a t i n e l m e s e

precedente

Giovedì 31 Luglio 2014 Comunicazione mensile degli elenchi riepilogativi

delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi diimporto > € 500 effettuate e ricevute, registrate o

soggette a registrazione, nei confronti di operatori

economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi

c.d. “black-list”

Giovedì 31 Luglio 2014 Comunicazione delle operazioni di acquisto daoperatori economici aventi sede, residenza o

domicilio nella Repubblica di San Marino annotate

nei registri IVA nel mese precedente (Giugno 2014).

Giovedì 31 Luglio 2014 Versamento dell’imposta di registro s u i contratti dilocazione e affitto stipulati in data 01.07.2014 o

rinnovati tacitamente dall’01.07.2014, per i quali le

parti contraenti non hanno optato per la “cedolaresecca”

Giovedì 31 Luglio 2014 Scade il termine per il versamento, da parte delle

imprese di assicurazione, per i l versamento

dell’imposta sui premi ed accessori incassati nel

mese di giugno 2014, nonché gli eventuali conguaglid’imposta sui premi ed accessori incassati nel mese

di maggio 2014.

Riproduzione riservata Pag. 19

Page 20: CIRCOLARE SETTIMANALE€¦ · decaduti dal beneficio della rateizzazione perché non in regola con i pagamenti alla data del 22 giugno 2013 (D.L. n. 66/2014, convertito con modificazioni

CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 25 LUGLIO 2014

Giovedì 31 Luglio 2014 Per le imprese di assicurazione estere che operano inItalia in regime di libera prestazione di servizi, scade

il termine per la presentazione delle denunciamensile (Giugno 2014) relativa ai premi ed accessoriincassati nel mese precedente

Giovedì 31 Luglio 2014 Scade il termine per la presentazione dell’istanza dirimborso o utilizzo in compensazione del credito Ivarelativo al 2° trimestre 2014 (modello IVA TR) da parte

dei contribuenti Iva per i quali sussistono i presupposti

di legge per chiedere i rimborsi infrannuali

Giovedì 31 Luglio 2014 Scade il termine per la presentazione della richiestadi una nuova rateazione fino ad un massimo di 72rate (6 anni) nel caso in cui si sia decaduti dalbeneficio della rateizzazione perché non in regolacon i pagamenti alla data del 22 giugno 2013 (D.L. n.

66/2014, convertito con modificazioni dalla legge

89/2014).

Giovedì 31 Luglio 2014 Scade il termine per il versamento della 3a rata, con

interessi dello 0,49%, delle imposte derivanti daUNICO da parte delle persone fisiche NON titolari dipartita Iva tenute ad effettuare i versamenti risultanti

dalle dichiarazioni dei redditi annuali (UNICO PF) cheNON partecipano ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del

TUIR a società, associazioni e imprese soggette aglistudi di settore e che hanno scelto il pagamento

rateale ed hanno effettuato il primo versamentoentro il 16 giugno.

Giovedì 31 Luglio 2014 Scade il termine per il versamento della 2a rata, con

interessi dello 0,16%, delle imposte derivanti daUNICO da parte delle persone fisiche NON titolari dipartita Iva tenute ad effettuare i versamenti risultanti

dalle dichiarazioni dei redditi annuali (UNICO PF) cheNON partecipano ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del

TUIR a società, associazioni e imprese soggette aglistudi di settore e che hanno scelto il pagamento

rateale ed hanno effettuato il primo versamentoentro il 16 luglio con la maggiorazione dello 0,40%.

Giovedì 31 Luglio 2014 Scade il termine per il versamento della 2a rata, con

interessi dello 0,26%, delle imposte derivanti daUNICO da parte delle persone fisiche NON titolari dipartita Iva tenute ad effettuare i versamenti risultanti

dalle dichiarazioni dei redditi annuali (UNICO PF) che

Riproduzione riservata Pag. 20

Page 21: CIRCOLARE SETTIMANALE€¦ · decaduti dal beneficio della rateizzazione perché non in regola con i pagamenti alla data del 22 giugno 2013 (D.L. n. 66/2014, convertito con modificazioni

CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 25 LUGLIO 2014

partecipano ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR asocietà, associazioni e imprese soggette agli studi disettore e che hanno scelto il pagamento rateale ed

hanno effettuato il primo versamento entro il 7 lugliocon la maggiorazione dello 0,40%.

Giovedì 31 Luglio 2014 (salvo proroga dell'ultim'ora)

Presentazione telematica del modello 770/2014Ordinario e del modello 770/2014 Semplificato da

parte dei sostituti d’imposta che hanno corrisposto

somme o valori soggetti a ritenuta

Giovedì 31 Luglio 2014 Presentazione della dichiarazione sostitutiva (artt. 46

e 47, D.P.R. n. 445/2000) ai fini dell’esenzione delpagamento del canone RAI, con allegata copia

fotostatica non autenticata del documento

d’identità, da parte dei contribuenti di età superiorea 75 anni in possesso dei requisiti per goderedell’esonero dal pagamento del canone RAI (ex art.

1, comma 132, Legge n. 244/2007).

Giovedì 31 Luglio 2014 Versamento della 3° rata del canone RAI trimestraleo della 2° rata semestrale da parte dei titolari diabbonamento alla radio o alla televisione

In base a quanto stabilito dall’art. 3-quater, Decreto Legge n. 16 del 02.03.2012, convertito, con

modificazioni, dalla Legge n. 44 del 26.04.2012, tutti gli adempimenti ed i versamenti fiscali inscadenza dal 1° al 20 agosto di ogni anno possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stessomese, senza alcuna maggiorazione.

Riproduzione riservata Pag. 21