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CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 25 LUGLIO 2014
CIRCOLARE SETTIMANALE NUMERO 29 DEL 25 LUGLIO 2014
LA SETTIMANA IN BREVE
LE PRINCIPALI NOTIZIE FISCALI DELLA SETTIMANA
Pagina 3
LE SCHEDE INFORMATIVE RATEAZIONE, ALL'ISTANZA NON VA ALLEGATA ULTERIORE DOCUMENTAZIONE
In prossimità del termine di scadenza dell'invio dell'istanza di rateazione, fissato per il 31
luglio 2014, Equitalia ha fornito una serie di chiarimenti alla stampa specializzata. Primo fra
tutti il fatto che alla domanda di riammissione alla rateazione non deve essere allegata
alcuna ulteriore documentazione comprovante la difficoltà economica, nemmeno per
debiti superiori a 50.000 €.
Pagina 5
I CHIARIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE PER LA COMPILAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE 2013
Con la Circolare 20/E del 4.7.2014 l'Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti
sugli studi di settore relativi al periodo d'imposta 2013. In questa scheda si riassumeranno le
precisazione fornite sulle novità della modulistica degli studi di settore 2013, in vista dei
termini di presentazione dei modelli.
Pagina 7
LE NOVITÀ SOCIETARIE INTRODOTTE DAL DECRETO COMPETITIVITÀ
Il c.d. decreto competitività (D.l. 91/2014), pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 144 del
24.06.2014, ed entrato in vigore il 25 giugno 2014, oltre a stabilire importanti agevolazioni
per le imprese, ha introdotto importanti modifiche al codice civile sulle disposizioni
societarie.
Pagina 11
AGGIORNAMENTO CONTINUO: IL SAPERE PER FARE ADEGUAMENTO AGLI STUDI DI SETTORE
I soggetti non congrui agli studi di settore, al fine di precludere all'Amministrazione
finanziaria l'attività di accertamento, possono provvedere all'adeguamento agli studi di
settore. Nella presente scheda, analizziamo come avviene l'adeguamento agli studi di
settore per le varie imposte e quali sono i suoi effetti.
Pagina 13
CASI RISOLTI
Pagina 16
PRASSI DELLA SETTIMANA LE CIRCOLARI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Una sintesi dei contenuti delle Circolari dell’Agenzia in ordine cronologico
Pagina 17
CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 25 LUGLIO 2014
LE RISOLUZIONI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Una sintesi dei contenuti delle Risoluzioni dell’Agenzia in ordine cronologico
Pagina 17
I COMUNICATI STAMPA DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Una sintesi dei contenuti dei Comunicati stampa dell’Agenzia in ordine cronologico
Pagina 18
SCADENZARIO SCADENZARIO BISETTIMANALE DAL 25.07.2014 AL 08.08.2014
Pagina 19
Riproduzione riservata Pag. 2
CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 25 LUGLIO 2014
LA SETTIMANA IN BREVE
Ben ritrovati! Vediamo insieme le principali novità fiscali di questa settimana.
Il Governo apre alla possibilità di una proroga per l’invio telematico dei modelli 770/2014.
Infatti, nel corso del question time tenutosi il 23 luglio in Commissione Finanze della Camera, in
risposta all’interrogazione n. 5-03274, il Governo ha affermato che potrebbe essere possibile un
rinvio del termine di presentazione del 770. La notizia di proroga si è resa più tangibile, poi, il 24
luglio quando il sottosegretario all'Economia, Enrico Zanetti ha annunciato la possibilità di
prorogare il termine per la presentazione del 770/2014 al 15 settembre (e non al 30 settembre
come richiesto dai professionisti). A disporre la proroga dovrà essere un Dpcm da emanare in
tempi brevi. Lo stesso Zanetti ha affermato che "visti i tempi stretti è possibile che arrivi prima una
comunicazione e poi il decreto".
Mancano ormai pochi giorni al termine del 31 luglio per poter inviare ad Equitalia la
richiesta di una nuova rateazione fino ad un massimo di 72 rate (6 anni) nel caso in cui si sia
decaduti dal beneficio della rateizzazione perché non in regola con i pagamenti alla data del 22
giugno 2013 (D.L. n. 66/2014, convertito con modificazioni dalla legge 89/2014). In vista della
scadenza, Equitalia ha risposto ad alcuni quesiti posti dalla stampa specializzata. In particolare,
ha precisato che non sarà necessario allegare alcuna documentazione comprovante la
situazione di difficoltà economica, a prescindere dal fatto che l'importo del debito per cui era
stata inizialmente chiesta la dilazione (poi non rispettata) sia inferiore o superiore a 50mila euro. Il
nuovo piano di rateazione non sarà ulteriormente prorogabile.
Con comunicato stampa n. 178 del 21 luglio 2014, il Ministero dell'Economia e delle Finanze
informa che il Ministro dell'Economia Padoan ed i rappresentanti di regioni, province, comuni,
imprese, ordini professionali, banche e Cassa depositi e prestiti s.p.a. hanno sottoscritto un
Protocollo d'intesa per un tempestivo pagamento dei debiti delle pubbliche amministrazioni. Il
Protocollo indica puntualmente gli impegni assunti da ciascuna parte.
Da venerdì 1° agosto scatteranno gli aumenti delle accise e dell'aliquota di base sui
tabacchi. A stabilirlo è il provvedimento del direttore dell'Agenzia Dogane-Monopoli del 15 luglio.
La misura è finalizzata ad ottenere le maggiori entrate richieste dal decreto cultura dello scorso
anno. In particolare, dal prossimo 1° agosto l'accisa minima sulle sigarette salirà da 125,70 a
126,80 euro al chilogrammo convenzionale (circa mille sigarette), l'aliquota di base passerà dal
58,5% al 58,6% mentre l'accisa minima sui trinciati salirà da 105,30 a 108 euro al chilogrammo.
L'Ivass, la Banca d'Italia e la Consob hanno raggiunto l'accordo sul regolamento n. 5, che
detta le regole per le modalità di adempimento degli obblighi di adeguata verifica della
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CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 25 LUGLIO 2014
clientela e di registrazione da parte delle imprese di assicurazione e degli intermediari assicurativi.
Tra le principali novità, è introdotto l'obbligo di identificazione del beneficiario della polizza, ossia
del soggetto che, sulla base della designazione fatta dal cliente, percepirà la prestazione
corrisposta dall'impresa (capitale o rendita). Il regolamento, adottato dall'Ivass il 21 luglio, è stato
pubblicato il 22 luglio sul sito istituzionale e si applicherà dal 1° gennaio 2015. Il regolamento non si
applica alle imprese operanti esclusivamente nei rami danni.
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CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 25 LUGLIO 2014
INFORMAZIONE FISCALE
OGGETTO: Rateazione, all'istanza non va allegata ulteriore documentazione
Il decreto Renzi ha previsto la possibilità, per i contribuenti decaduti dal piano di rateazione entro
il 22.6.2013, di richiedere la "riammissione" alla rateazione (per un massimo di 72 rate)
presentando un'apposita istanza entro il 31 luglio 2014.
In risposta ad alcune domande poste dalla stampa specializzata, Equitalia ha fornito ulteriori
chiarimenti sulla riammissione alla rateazione, che si ritiene utile riepilogare in vista della scadenza
del 31 luglio.
DOMANDA DI RIAMMISSIONE ALLA RATEAZIONE ENTRO IL 31 LUGLIO: ULTIMI CHIARIMENTI
MODALITA' DICOMPILAZIONE E
INVIO DELL'ISTANZA
L'istanza va presentata utilizzando il nuovo modello reso disponibile da
Equitalia sul proprio sito internet, e presso tutti gli uffici, tramiteraccomandata A/R o a mano presso il competente Agente della
riscossione, o quello specificato nell’atto inviato da Equitalia.
Equitalia ha chiarito che all'istanza non serve allegare alcunadocumentazione comprovante la situazione di difficoltà economica (per
esempio l'Isee o gli indicatori di bilancio), a prescindere dall'importo deldebito. Quindi ciò vale non solo per i debito inferiori a 50.000 € ma anche
per quelli superiori a tale importo. Il numero delle rate del nuovo piano sarà
stabilito, infatti, sulla base delle condizioni economiche del contribuente
vigenti al momento della prima rateazione. Resta fermo che all'istanza vaallegato copia di un valido documento di riconoscimento.
CARATTERISTICHEDEL PIANO DIRATEAZIONE
Il piano potrà essere concesso per un massimo di 72 rate, ma non saràprorogabile. Pertanto, anche nel caso in cui sopravvengono circostanze di
comprovata e grave difficoltà, legata alla congiuntura economica, ed
estranea alla propria responsabilità, non sarà possibile accedere al piano
di rateazione straordinario.
Bisognerà inoltre prestare molta attenzione al pagamento puntuale
delle rate, in quanto si decade dal piano a seguito del mancatopagamento da parte del contribuente di 2 rate anche non consecutive
(anziché 8 come accade per le dilazioni concesse dal 23 giugno 2013).
I VANTAGGI DELLARIAMMISSIONE ALLA
RATEAZIONE EL'IPOTESI DEL RIFIUTO
Una volta riammessi alla rateazione l'agente della riscossione non potrà:
iscrivere ipoteca finché il contribuente è in regola con i
pagamenti;
pro ce der e n é c o n l ' e v e n t u a l e iscrizione del fermo
amministrativo sugli autoveicoli intestati e/o cointestati al debitore, né al
pignoramento dei suoi beni mobili né all'espropriazione immobiliare.
Inoltre, il contribuente potrà richiedere il Durc e il certificato di
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CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 25 LUGLIO 2014
regolarità fiscale per partecipare alle gare.
Nel caso in cui, invece, la richiesta di rateazione dovesse essere
respinta, Equitalia comunicherà il preavviso di rigetto con l'indicazione dei
motivi che ne impediscono l'accoglimento, e inviterà il contribuente a
presentare, entro 10 giorni, eventuali osservazioni.
Il rifiuto dell'istanza può essere impugnato alla Ctp competente con
ricorso, tramite un difensore abilitato, entro 60 giorni.
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CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 25 LUGLIO 2014
INFORMAZIONE FISCALE
OGGETTO: I chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate per la compilazione degli studi di settore 2013
In vista dei termini di presentazione dei modelli degli studi di settore , si riepilogano in questa
scheda i principali chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate con la circolare 20/E del 4.7.2014
riguardanti le novità della modulistica 2014.
Nella circolare l'Agenzia ha ricordato che da quest’anno le comunicazioni di anomalia,
inviate a seguito dell'omessa o non corretta indicazione dei dati per l'applicazione degli studi di
settore, non sono più spedite in modalità cartacea (raccomandata), ma inserite direttamente nel
“Cassetto fiscale” (accessibile dall’area dedicata ai servizi online sul sito Internet dell’Agenzia
delle Entrate). Utilizzando l’apposito software “Comunicazioni anomalie 2014” il contribuente ha
la possibilità di:
segnalare imprecisioni ovvero errori riscontrati nei dati contenuti nella comunicazione di anomalia;
indicare i motivi che hanno determinato l’anomalia e tutto ciò che si ritiene rilevante segnalare
all’Amministrazione finanziaria.
Si ricorda, infatti, che se l’anomalia evidenziata fosse riscontrata anche nel mod. UNICO
2014, la posizione del contribuente verrà inserita nelle liste dei contribuenti da sottoporre a
controllo.
LE NOVITA' NELLA MODULISTICA DEGLI STUDI DI SETTORE 2013 SPIEGATE DALL'AGENZIADELLE ENTRATE
QUADRO "A"
Nelle istruzioni relative al quadro A degli studi di settore, sono stati forniti
ulteriori chiarimenti su l le modalità di calcolo del numero dei giorniretribuiti degli apprendisti con contratto a tempo parziale, che svolgono
attività nell'impresa.
In particolare, il numero delle giornate retribuite (desumibili dai
modd. UNI-EMENS relativi al 2013), va determinato moltiplicando per 6 edividendo per 100 il numero complessivo delle settimane utilicomunicate per la determinazione della misura delle prestazioni
pensionistiche.
QUADRI "F" E "G"Per quanto riguarda i quadri F e G, relativi agli "Elementi contabili", sono
state effettuate le opportune modifiche per cogliere le novità normativedel 2013. Si tratta in particolare di:
canoni di leasing. A seguito della modifica agli artt. 54, comma 2 e 102,
comma 7, TUIR, ad opera dell’art. 4-bis, DL n. 16/2012, i canoni di
locazione finanziaria non dedotti alla scadenza del contratto di leasing,
possono essere dedotti oltre la scadenza fino al riassorbimento dei valori
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CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 25 LUGLIO 2014
fiscali sospesi. A seguito di tali novità, a rigo F18 è stato modificato il
campo 4 ed inserito il nuovo campo 5, prevedendo l’indicazione dei
seguenti dati:
campo 4: canoni di leasing per beni mobili strumentali fiscalmente
deducibili, ad esclusione delle quote dei canoni che risulteranno
deducibili oltre il periodo di durata del contratto;
campo 5: canoni di locazione finanziaria per beni mobili strumentali,
fiscalmente deducibili oltre il periodo di durata del contratto.
beni compresi nel contratto di affitto. In caso di affitto d'azienda nel rigo:
F18 campo 2: non deve essere indicato il canone di locazione
riferito ai beni immobili compresi nel contratto di affitto;
F18 campo 3: non deve essere indicato il canone di locazione
riferito ai beni mobili strumentali compresi nel contratto di affitto;
F29 campo 2: non deve essere indicato il valore dei beni mobili
strumentali compresi nel contratto di affitto;
Iva per cassa. Per recepire le novità del regime “IVA per cassa” di cui
all’art. 32-bis, DL n. 83/2012, al rigo F33/G18 relativo all’IVA sulle
operazioni imponibili sono stati inseriti i seguenti 2 nuovi campi:
2: IVA relativa alle operazioni effettuate in anni precedenti ed
esigibile nel 2013 (già ricompresa a campo 1);
3: IVA relativa alle operazioni effettuate nel 2013 ed esigibile in anni
successivi.
Imu. L'Agenzia segnala una possibile criticità applicativa nel caso in cui
al rigo F23 "Altri componenti negativi" venga riportato un importo elevato
di Imu dedotta per il 2013. Ciò, infatti, potrebbe determinare valori
ingiustificati nel calcolo dell'indicatore "Incidenza dei costi residuali di
gestione sui ricavi".
La stessa criticità è segnalata anche per gli studi applicabili alle attività
professionali, con riferimento agli indicatori di normalità economica:
“Incidenza delle altre componenti negative sui compensi”;
“Incidenza delle altre componenti negative al netto dei canoni di
locazione sui compensi”.
Ex minimi. I contribuenti che hanno cessato, nel periodo di imposta in
corso al 31/12/2011 o precedenti, di avvalersi del regime dei “minimi”,
devono compilare il quadro F/G “senza tenere conto degli effetti
derivanti dal principio di cassa, applicato nei periodi di imposta
precedenti e correlato al citato regime”. Tale disposizione non riguarda
le imprese che hanno applicato il regime ordinario dal 2013 (e che si
trovano nel 1°anno di applicazione del regime ordinario) in quanto per
le stesse opera comunque la non accertabilità sulla base degli studi di
settore.
Tali soggetti, dopo aver compilato i quadri F o G, devono barrare la
casella di rigo V03.
In particolare, l’Agenzia, precisa che:
per gli esercenti attività d’impresa (per i quali il 2013 è il primo anno
di applicazione del regime ordinario):
o non è necessario provvedere alla rielaborazione dei dati
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CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 25 LUGLIO 2014
contabili relativi al 2013;
o va barrata la casella di rigo V03;
o non sono accertabili sulla base degli studi di settore per l'anno
2013;
gli esercenti attività di lavoro autonomo (per i quali il 2013 è il primo
anno di applicazione del regime ordinario):
o possono essere sottoposti all’attività di accertamento da studi
nel 2013, in quanto non c'è una norma analoga a quella
prevista per le imprese;
o dovranno provvedere alla rielaborazione dei dati contabili per
il 2013;
o sono tenuti a barrare il rigo G23 per evitare che i controlli
telematici previsti al momento dell’invio delle dichiarazioni
segnalino un’anomalia per la non coincidenza tra gli importi
inseriti nei quadri contabili di Unico e quelli inseriti negli studi.
QUADRO TAl fine di adeguare le risultanze dello studio di settore alla situazione dic r i s i economica è stato confermato il quadro T “Congiunturaeconomica”. Sul punto l’Agenzia nella circolare 20/E/2014 precisa che:
la funzione dei correttivi crisi è quella “riequilibrare” la stima dei risultati
derivanti dall’applicazione degli studi in modo da tenere conto delle
mutate condizioni economiche;
bisogna indicare i “Ricavi dichiarati ai fini della congruità relativi al
periodo di imposta 2012”, per la rimodulazione dell’indicatore “Durata
delle scorte”, e alcune voci di costo relative al 2011 e 2012, per
l’applicazione del correttivo “congiunturale individuale”, dichiarate gli
scorsi anni e, quindi, già nella disponibilità dell’Amministrazione
finanziaria; in tal caso, “appare evidente”, secondo le Entrate, che i
contribuenti congrui e normali senza l’applicazione di correttivi in
esame potranno non compilare il quadro T.
Con l’occasione l’Agenzia ripropone alcuni chiarimenti già forniticon la CM 30/2011, la CM 30/2012 e la CM 23/2013, circa la corretta
compilazione dei righi contenenti la richiesta delle predette informazioni
nel caso in cui il contribuente, pur non modificando l’attività esercitata:
abbia avuto un periodo d’imposta di durata inferiore ai 12 mesi (ad
esempio, inizio dell’attività in corso d’anno se la stessa rappresenta una
mera prosecuzione); in tal caso ai fini della corretta applicazione dei
“correttivi crisi”, i ricavi/costi vanno ragguagliati ad anno (365 giorni);
non abbia presentato gli studi di settore per il periodo d’imposta di
riferimento per l’applicazione del correttivo (ad esempio, inizio
dell’attività in corso d’anno e la stessa non è una mera prosecuzione).
In tal caso vanno indicati negli appositi righi del quadro T i ricavi/costi
relativi ai periodi d’imposta interessati, eventualmente ragguagliati ad
anno. I ricavi ed i costi/spese da confrontare con quanto indicato nel
modello studi 2013 devono essere “omogenei” rispetto a questi ultimi.
L’omogeneità va valutata anche con riferimento all’attività svolta
nell’anno preso a riferimento per il calcolo del correttivo. In merito vanno
Riproduzione riservata Pag. 9
CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 25 LUGLIO 2014
considerate omogenee le attività che rientrano nel medesimo studio;
non abbia dichiarato redditi di impresa/lavoro autonomo nel periodo
d’imposta preso a riferimento per il calcolo del correttivo (ad esempio
perché ha iniziato nel 2013 un’attività di impresa costituente mera
prosecuzione di attività svolta da altri soggetti).
In tal caso il contribuente non potendo usufruire dei correttivi in
commento, potrà beneficiare delle eventuali riduzioni operate dagli altri
“correttivi crisi”. È comunque possibile utilizzare le “Note aggiuntive” di
GERICO per descrivere la propria specifica situazione.
QUADRO Z
In alcuni studi è stato inserito il quadro Z - dati complementari- riservato
all’indicazione dei dati utili per l’aggiornamento dello studio. Con
riferimento ad alcuni studi, sono richieste ulteriori informazioni, utili per
l’analisi l'eventuale aggiornamento dei correttivi, riguardanti:
il lavoro prestato dagli apprendisti;
l e spese sostenute per la locazione e quelle condominiali relative ai
locali pattuite unitariamente ad altri servizi senza un diretto corrispettivo;
i l valore dei beni strumentali riferiti alle macchine d’ufficio compresi i
computer ed i sistemi telefonici.
L’Agenzia delle Entrate, nella Circolare n. 20/E, precisa che la
richiesta di compilazione delle informazioni aggiuntive “potrebbe
sovrapporsi” a quella relativa all’applicazione dei predetti correttivi. In tal
caso, le relative istruzioni specificano quali campi non devono essere
compilati. Ad esempio:
per lo studio UM87U, in caso di compilazione del rigo X01, non va
compilato il rigo Z06, relativo alle spese per il lavoro prestato dagli
apprendisti.
per lo studio WK21U, in caso di compilazione dei righi X01 e X02, non
vanno compilati i righi Z29 e Z30 utilizzabili per comunicare il valore delle
macchine d’ufficio compresi i computer ed i sistemi telefonici acquistati
successivamente al 31.12.2008.
I quadri Z introdotti negli studi di settore revisionati dal 2012 sono stati
eliminati, in quanto l’Amministrazione finanziaria è già in possesso dei dati
necessari per l’aggiornamento degli stessi.
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CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 25 LUGLIO 2014
INFORMAZIONE FISCALE
OGGETTO: Le novità societarie introdotte dal decreto competitività
Il c.d. decreto competitività (D.L. 91/2014 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 144 del 24.06.2014)
ha introdotto importanti modifiche al codice civile sulle disposizioni societarie.
Tra le più importanti si ricorda la riduzione della soglia minima di capitale per la costituzione di
una S.p.A, che passa da 120.000 a 50.000 €, e l'eliminazione dell'obbligo di nomina del Collegio
sindacale/revisore nelle s.r.l. con capitale sociale non inferiore a quello minimo stabilito per le SPA.
LE NOVITÀ SOCIETARIE INTRODOTTE DAL DECRETO COMPETITIVITA'
ABBASSATA LASOGLIA MINIMA DICAPITALE SOCIALE
PER COSTITUIRE UNASPA
Art. 20 comma 7 del
D.l. 91/2014
E' stata introdotta la possibilità di costituire una società per azioni con un
capitale sociale di 50.000, inferiore rispetto a quello fino ad oggi in vigore di
120.000 €. Viene così più che dimezzata la soglia minima di capitalesociale per la costituzione di una S.p.A.
ORGANO DICONTROLLO NELLA
S.R.L.
Art. 20 comma 8 delD.l. 91/2014
E' stata abrogata la norma1 che imponeva la nomina del revisore o
dell’organo di controllo nelle SRL con capitale sociale non inferiore a quello
minimo stabilito per le SPA (120.000 €). Scompare così ogni correlazione tracapitale sociale di una S.r.l. e obbligo di attivazione delle funzioni dicontrollo. Questa modifica si riflette anche sull'obbligo di nomina
dell'organo di controllo delle cooperative, visto il richiamo all'art. 2477 del
c.c. contenuto nell'art. 2543 del c.c.
Resta fermo che l'obbligo dell'organo di controllo per la s.r.l. resta solose si tratta di: una srl obbligata alla redazione del bilancio consolidato;
una srl che controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
una srl che per due esercizi consecutivi abbia superato due delle seguenti
soglie dimensionali:
almeno 4.400.000 € di attivo dello stato patrimoniale;
almeno 8.800.000 € di ricavi delle vendite e delle prestazioni;
almeno 50 dipendenti occupati in media durante l'esercizio.
Per gli organi di controllo in carica, in quelle società in cui sindaci
revisori traevano fondamento della propria presenza nell'ammontare del
capitale sociale, occorre distinguere tra la carica di:
revisore, in tal caso infatti opererebbe l'art. 4 comma 1 lett. i) del d.,.
261/2012 secondo cui è giusta causa di revoca dall ' incarico la
sopravvenuta insussistenza dell'obbligo di revisione legale per intervenuta
carenza dei requisiti previsti dalla legge;
sindaco, o collegio sindacale, in tal caso infatti non esiste una norma che
1 Art. 2477 secondo comma del C.c.
Riproduzione riservata Pag. 11
CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 25 LUGLIO 2014
disponga in materia pertanto vi sono due soluzioni diverse:
la prima, meno accreditata, è che l'organo di controllo cessi al venir
meno del presupposto che ne ha comportato la nomina;
la seconda, più accreditata, è che l'organo una volta nominato continui
ad esistere fino al giorno della loro naturale scadenza.
TRASFORMAZIONEDI UNA SOCIETA' DI
PERSONE INSOCIETA' DI
CAPITALI
Art. 20 comma 5 delD.l. 91/2014
In caso di trasformazione di una società di persone in una di capitali, è ora
previsto2 c h e il capitale della società risultante dalla trasformazione
(determinato in base ai valori attuali degli elementi dell'attivo e del
passivo) possa risultare anche dalla documentazione ex art. 2343-terprevista in caso di conferimento di beni in natura o crediti, senza la
necessità di una relazione di stima redatta da un esperto nominato dal
Tribunale (ex art. 2343 C.c.).
AZIONI A VOTOPLURIMO
Art. 20 comma 1 aadel D.l. 91/2014
Con l'obiettivo di incentivare la quotazione, è stata introdotta la possibilitàdi emissione di azioni a voto plurimo, eliminando così il principio "un'azione
un voto" previsto all'art. 2351 del C.c., 4° comma. In particolare è stata
prevista la possibilità di emettere azioni con un massimo di 2 voti a favore
dei soggetti disponibili ad esserne detentori per almeno 24 mesi. Le azioni a
voto doppio non costituiscono una categoria speciale di azioni, e in casodi successiva cessione (a titolo oneroso o gratuito), la maggiorazione delvoto si estingue. Se lo statuto non dispone diversamente il diritto di voto
maggiorato:
si mantiene in caso di trasferimento per successione mortis causa, per
fusione/scissione del titolare delle azioni, e si estende in caso di aumento di
capitale a titolo gratuito;
viene meno in caso di cessione diretta o indiretta di partecipazioni di
controllo in societa' o enti che detengono azioni a voto maggiorato in
misura superiore alla soglia prevista dall'articolo 120, comma 2.
ALTRE NOVITA' PERLE SOCIETA'
QUOTATE
Art. 20 comma 3,comma 1 lett. v,del D.l. 91/2014
Sempre in materia di società quotate è stata prevista:
l a possibilità, in caso di recesso del socio e liquidazione delle azioni, di
determinare il relativo valore, se previsto dallo statuto, utilizzando i criteri
della consistenza patrimoniale della società e delle relative prospettive
reddituali o altri criteri (commi 2 e 4 dell'art. 2437 ter del c.c.), al posto della
media aritmetica dei prezzi di chiusura nei 6 mesi che precedono la
pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea (comma 3
dell'art. 2437 ter del C.C.). L'utilizzo di tali criteri alternativi è condizionato dal
fatto che essi non siano inferiori al valore risultante dall'applicazione della
media;
la soppressione dell'obbligo di pubblicare per estratto, sui giornali quotidiani
nazionali, l'avviso di convocazione dell'assemblea (art. 125-bis del TUF);
la sostituzione dell'obbligo di pubblicare i patti parasociali per estratto sulla
stampa quotidiana con la pubblicazione degli stessi sul sito Internet della
società.
2 Modifica al comma 2 dell'art. 2500 ter del C.c.
Riproduzione riservata Pag. 12
CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 25 LUGLIO 2014
Sapere per fare
ADEGUAMENTO AGLI STUDI DI SETTORE
INTRODUZIONE
I soggetti non congrui agli studi di settore, al fine di precludere all'Amministrazione finanziaria
l'attività di accertamento, possono provvedere all'adeguamento senza sanzioni e interessi,
relativamente a tutti i periodi d’imposta in cui si applicano gli studi (sia nel primo anno di
applicazione/revisione che nei successivi).
L'adeguamento richiede il versamento della maggiorazione del 3% calcolata sulla differenza
tra i ricavi/compensi derivanti dall'applicazione degli studi di settore e ricavi/compensi annotati
nelle scritture contabili se tale differenza è superiore al 10% dei ricavi/compensi contabilizzati e
deve essere versata entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi, anche in
forma rateizzata.
Nella presente scheda, analizziamo come avviene l'adeguamento agli studi di settore per le
varie imposte e quali sono i suoi effetti.
INDICE DELLE DOMANDE
1. Q u a l i imposte devono essere versate su l maggior imponib i le der ivante
dall'adeguamento?
2. Qual è l'effetto dell'adeguamento sulle imposte sui redditi?
3. Qual è l'effetto dell'adeguamento sull'Irap?
4. Qual è l'effetto dell'adeguamento sull'Iva?
5. A quale "livello" deve avvenire l'adeguamento agli studi di settore?
6. In sede di adeguamento, in quali casi va versata la maggiorazione del 3%?
7. L'introduzione di correttivi anticrisi costituisce una "evoluzione" degli studi?
CASI RISOLTI
1. Esempio pratico su indicazione dell'adeguamento nel Modello Unico SC ai fini Ires e Iva
2. Esempio pratico su indicazione dell'adeguamento nel Modello Irap per società di capitali
Riproduzione riservata Pag. 13
CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 25 LUGLIO 2014
DOMANDE E RISPOSTE
D.1 QUALI IMPOSTE DEVONO ESSERE VERSATE SUL MAGGIOR IMPONIBILE DERIVANTE DALL'ADEGUAMENTO?
R.1 Sul maggior imponibile derivante dall'adeguamento devono essere versate le imposte dirette,
l'IVA e l'IRAP.
D.2 QUAL È L'EFFETTO DELL'ADEGUAMENTO SULLE IMPOSTE SUI REDDITI?
R.2 L 'assoggettamento al le imposte sui reddit i del maggior imponibile derivante
dall'adeguamento avviene segnalando i maggiori ricavi o compensi nel quadro di
determinazione del reddito.
I maggiori ricavi o compensi dichiarati per effetto dell'adeguamento incrementano il reddito
imponibile e la maggiore imposta si confonde con quella dovuta per l'anno, cioè l'imposta
dovuta è complessiva.
D.3 QUAL È L'EFFETTO DELL'ADEGUAMENTO SULL'IRAP?
R.3 L'assoggettamento all'IRAP del maggior imponibile derivante dall'adeguamento avviene
segnalando i maggiori ricavi o compensi nell'apposito campo presente all'inizio di ciascun
quadro del modello Irap e negli specifici righi di riferimento del modello Irap.
I maggiori ricavi o compensi dichiarati per effetto dell'adeguamento sono rilevanti ai fini
della formazione del valore della produzione netta e l'IRAP dovuta è complessiva, come nel
caso delle imposte sui redditi.
D.4 QUAL È L'EFFETTO DELL'ADEGUAMENTO SULL'IVA?
R.4 Con riguardo all'IVA, i maggiori ricavi o compensi comportano l'applicazione dell'IVA con
l'aliquota media applicata sulle operazioni attive.
L'aliquota media è quella risultante dal rapporto tra:
l'IVA sulle operazioni imponibili, diminuita dell'IVA sulle cessioni di beni ammortizzabili;
il volume d'affari dichiarato, considerando anche le operazioni non soggette a IVA o quelle
soggette a regimi speciali.
L'adeguamento deve essere segnalato nel modello UNICO, quadro RS, e annotato in
un'apposta sezione nei registri IVA vendite o nel registro corrispettivi.
L'adeguamento non comporta, invece, alcuna influenza sul quadro VE della dichiarazione
IVA.
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Il versamento della maggiore IVA dovuta deve essere effettuato entro il termine di
versamento a saldo delle imposte con Modello F24 (codice tributo "6494"), quindi quest'anno
entro il 7 luglio o anche entro il 20 agosto 2014 con la maggiorazione dello 0,40%.
Il versamento può avvenire anche in forma rateale.
D.5 A QUALE "LIVELLO" DEVE AVVENIRE L'ADEGUAMENTO AGLI STUDI DI SETTORE?
R.5 L'adeguamento deve avvenire al ricavo/compenso puntuale di riferimento, che deve tenere
conto anche dell'eventuale incoerenza rispetto agli indicatori di normalità economica
individuati per il singolo studio di settore, i quali sono influenzati dai correttivi anticrisi.
D.6 IN SEDE DI ADEGUAMENTO, IN QUALI CASI VA VERSATA LA MAGGIORAZIONE DEL 3%?
R.6 Per gli studi di settore nuovi o revisionati, a prescindere dall'importo della differenza tra
ricavi/compensi derivanti dall'applicazione degli studi e ricavi/compensi contabilizzati, non è
dovuta alcuna maggiorazione.
Al contrario, per gli studi di settore a regime, è dovuta una maggiorazione del 3% se lo
scostamento di cui sopra è superiore al 10%. In tal caso, la maggiorazione del 3% deve
essere conteggiata sull'intero adeguamento, cioè sull'intera differenza (la soglia del 10% non
costituisce una franchigia).
La maggiorazione deve essere versata entro il termine di pagamento delle imposte a saldo
(quest'anno, 7 luglio o 20 agosto 2014 con la maggiorazione dello 0,40%).
D.7 L'INTRODUZIONE DI CORRETTIVI ANTICRISI COSTITUISCE UNA "EVOLUZIONE" DEGLI STUDI?
R.7 No. L'introduzione dei correttivi anticrisi costituisce solo una integrazione degli studi di
settore, e non una loro "evoluzione". Di conseguenza, l'eventuale maggiorazione del 3% è
dovuta anche in caso di adeguamento a studi di settore per i quali si applicano i correttivi
congiunturali.
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CASI RISOLTI
C.1. ESEMPIO PRATICO SU INDICAZIONE DELL'ADEGUAMENTO NEL MODELLO UNICO SC AI FINI IRES E IVA
S.1.
(IVA 22%)
C.2. ESEMPIO PRATICO SU INDICAZIONE DELL'ADEGUAMENTO NEL MODELLO IRAP PER SOCIETÀ DI CAPITALI
S.2.
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10.00080.000
10.000
10.000 300 10.000
10.000 2.200
80.000
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PRASSI DELLA SETTIMANA
LE CIRCOLARI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Circolare n. 23/E del 24 Luglio 2014 L'Agenzia illustra il nuovo trattamento Iva per levendite di prodotti editoriali effettuate dal 1°gennaio 2014 a seguito delle novità introdotte dal
D.L. n. 63/2013, che ha modificato il regime
semplificato di imposizione e riscossione dell’Iva
(“monofase”) per il commercio, nel territorio dello
Stato, di quotidiani, periodici, libri e relativi supporti
integrativi e cataloghi. Il documento di prassi, tra le
altre cose, specifica quale aliquota Iva sia da
applicare ai prodotti editorial i venduti in
abbinamento a beni diversi dai supporti integrativi,
con prezzo indistinto e in unica confezione.
LE RISOLUZIONI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Risoluzione n. 70/E del 24 Luglio 2014 L 'Agenz ia i s t i tu i sc e i l codice tributo p e r i l
versamento, mediante modello F23, dei maggiori
introiti derivanti dall’incremento delle sanzioniamministrative per violazione delle norme inmateria di lavoro sommerso e irregolare e di tutela
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, ai
sensi dell’articolo 14, comma 1, del D.L. n.
145/2013. Il codice tributo istituito è “79AT”. Ilc o d i c e andrà indicato dagli agenti dellariscossione nell’F23 per far confluire le somme in un
apposito fondo dedicato all’occupazione e alla
formazione.
Risoluzione n. 71/E del 24 Luglio 2014 L'Agenzia fornisce chiarimenti sugl i obblighidocumentali per la cessione intra-UE di una barca.
In particolare, viene precisato che una società che
vende una barca da diporto ad un soggetto Iva di
un altro Paese UE, con trasferimento nel Paese di
destinazione effettuato dallo stesso cessionario, senon ha il documento di trasporto ufficiale (Cmr),per provare l’uscita del bene dal territorio delloStato, dovrà fornire, tra l’altro, una dichiarazione
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resa dall’acquirente (accompagnata da idonea
documentazione, ad esempio un contratto di
ormeggio con i l porto estero), che attestil’avvenuto trasferimento fisico dell’imbarcazione.
Inoltre, il cedente dovrà custodire ed esibire, in
caso di controllo, anche i documenti ufficiali: la
fattura, il documento bancario, il contratto di
vendita, il passaggio di proprietà, l’atto da cui
risulta la cancellazione dal registro italiano e quello
che attesta l’avvenuta iscrizione nel registro
dell'altro Paese UE, il modello Intrastat relativo alle
operazioni intracomunitarie.
Risoluzione n. 72/E del 24 Luglio 2014 L'Agenzia conferma che, come il riso, anche ipreparati per risotti scontano l’aliquota Ivaagevolata del 4%. I l motivo r i s iede nel la
preponderante percentuale di riso in grani
presente in tali preparati, percentuale, che si
attesta nella maggior parte dei casi sopra l’80% e
comunque mai sotto il 45%. Pertanto, pur con
l’aggiunta di ulteriori ingredienti e condimenti, in
tali preparazioni la sostanza principale resta il riso, il
quale non subisce modifiche sostanziali.
I COMUNICATI STAMPA DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Comunicato stampa del 24 Luglio 2014 L'Agenzia informa della pubblicazione della
Circolare n. 23/E/2014 contenente chiarimenti sul
nuovo regime IVA dell'editoria dal 1° gennaio 2014.
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SCADENZARIO
LO SCADENZARIO BISETTIMANALE DAL 25.07.2014 AL 08.08.2014
Venerdì 25 Luglio 2014 Presentazione degli elenchi Intrastat relativi al mese
d i giugno 2014 (per operatori intracomunitari con
obbligo mensile) e al 2° trimestre 2014 (per operatori
intracomunitari con obbligo trimestrale)
Giovedì 31 Luglio 2014 Dichiarazione mensile dell’ammontare degli acquistiintracomunitari d i b e n i r e g i s t r a t i n e l meseprecedente, dell’ammontare dell’imposta dovuta e
degli estremi del relativo versamento (Modello INTRA12)
Giovedì 31 Luglio 2014 Liquidazione e versamento dell’Iva relativa agli
acquisti intracomunitari r e g i s t r a t i n e l m e s e
precedente
Giovedì 31 Luglio 2014 Comunicazione mensile degli elenchi riepilogativi
delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi diimporto > € 500 effettuate e ricevute, registrate o
soggette a registrazione, nei confronti di operatori
economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi
c.d. “black-list”
Giovedì 31 Luglio 2014 Comunicazione delle operazioni di acquisto daoperatori economici aventi sede, residenza o
domicilio nella Repubblica di San Marino annotate
nei registri IVA nel mese precedente (Giugno 2014).
Giovedì 31 Luglio 2014 Versamento dell’imposta di registro s u i contratti dilocazione e affitto stipulati in data 01.07.2014 o
rinnovati tacitamente dall’01.07.2014, per i quali le
parti contraenti non hanno optato per la “cedolaresecca”
Giovedì 31 Luglio 2014 Scade il termine per il versamento, da parte delle
imprese di assicurazione, per i l versamento
dell’imposta sui premi ed accessori incassati nel
mese di giugno 2014, nonché gli eventuali conguaglid’imposta sui premi ed accessori incassati nel mese
di maggio 2014.
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Giovedì 31 Luglio 2014 Per le imprese di assicurazione estere che operano inItalia in regime di libera prestazione di servizi, scade
il termine per la presentazione delle denunciamensile (Giugno 2014) relativa ai premi ed accessoriincassati nel mese precedente
Giovedì 31 Luglio 2014 Scade il termine per la presentazione dell’istanza dirimborso o utilizzo in compensazione del credito Ivarelativo al 2° trimestre 2014 (modello IVA TR) da parte
dei contribuenti Iva per i quali sussistono i presupposti
di legge per chiedere i rimborsi infrannuali
Giovedì 31 Luglio 2014 Scade il termine per la presentazione della richiestadi una nuova rateazione fino ad un massimo di 72rate (6 anni) nel caso in cui si sia decaduti dalbeneficio della rateizzazione perché non in regolacon i pagamenti alla data del 22 giugno 2013 (D.L. n.
66/2014, convertito con modificazioni dalla legge
89/2014).
Giovedì 31 Luglio 2014 Scade il termine per il versamento della 3a rata, con
interessi dello 0,49%, delle imposte derivanti daUNICO da parte delle persone fisiche NON titolari dipartita Iva tenute ad effettuare i versamenti risultanti
dalle dichiarazioni dei redditi annuali (UNICO PF) cheNON partecipano ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del
TUIR a società, associazioni e imprese soggette aglistudi di settore e che hanno scelto il pagamento
rateale ed hanno effettuato il primo versamentoentro il 16 giugno.
Giovedì 31 Luglio 2014 Scade il termine per il versamento della 2a rata, con
interessi dello 0,16%, delle imposte derivanti daUNICO da parte delle persone fisiche NON titolari dipartita Iva tenute ad effettuare i versamenti risultanti
dalle dichiarazioni dei redditi annuali (UNICO PF) cheNON partecipano ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del
TUIR a società, associazioni e imprese soggette aglistudi di settore e che hanno scelto il pagamento
rateale ed hanno effettuato il primo versamentoentro il 16 luglio con la maggiorazione dello 0,40%.
Giovedì 31 Luglio 2014 Scade il termine per il versamento della 2a rata, con
interessi dello 0,26%, delle imposte derivanti daUNICO da parte delle persone fisiche NON titolari dipartita Iva tenute ad effettuare i versamenti risultanti
dalle dichiarazioni dei redditi annuali (UNICO PF) che
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partecipano ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR asocietà, associazioni e imprese soggette agli studi disettore e che hanno scelto il pagamento rateale ed
hanno effettuato il primo versamento entro il 7 lugliocon la maggiorazione dello 0,40%.
Giovedì 31 Luglio 2014 (salvo proroga dell'ultim'ora)
Presentazione telematica del modello 770/2014Ordinario e del modello 770/2014 Semplificato da
parte dei sostituti d’imposta che hanno corrisposto
somme o valori soggetti a ritenuta
Giovedì 31 Luglio 2014 Presentazione della dichiarazione sostitutiva (artt. 46
e 47, D.P.R. n. 445/2000) ai fini dell’esenzione delpagamento del canone RAI, con allegata copia
fotostatica non autenticata del documento
d’identità, da parte dei contribuenti di età superiorea 75 anni in possesso dei requisiti per goderedell’esonero dal pagamento del canone RAI (ex art.
1, comma 132, Legge n. 244/2007).
Giovedì 31 Luglio 2014 Versamento della 3° rata del canone RAI trimestraleo della 2° rata semestrale da parte dei titolari diabbonamento alla radio o alla televisione
In base a quanto stabilito dall’art. 3-quater, Decreto Legge n. 16 del 02.03.2012, convertito, con
modificazioni, dalla Legge n. 44 del 26.04.2012, tutti gli adempimenti ed i versamenti fiscali inscadenza dal 1° al 20 agosto di ogni anno possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stessomese, senza alcuna maggiorazione.
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