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SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA E DI PRESTAZIONI STRAORDINARIE SUGLI IMPIANTI MECCANICI, VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A. CAPITOLATO D’ONERI Il Dirigente GRI P.I. Romano Menechini

Capitolato manutenzione impianti meccanici 2012-2013 fab · 2013. 1. 21. · impianti meccanici del dipartimento di Spoleto e del distaccamento della Valnerina della Valle Umbra Servizi

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  • SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA

    PROGRAMMATA E DI PRESTAZIONI STRAORDINARIE SUGLI IMPIANTI

    MECCANICI, VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A.

    CAPITOLATO D’ONERI

    Il Dirigente GRI P.I. Romano Menechini

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    CAPITOLATO D’ONERI SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA E DI

    PRESTAZIONI STRAORDINARIE SUGLI IMPIANTI MECCANICI DELLA VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A.

    Stazione appaltante

    Valle Umbra Servizi S.p.a. – sede legale via Busetti 38/40, – 06049 Spoleto (PG) tel. 0743-23111/fax 0743-48108 – www.vusspa.it ; [email protected] (di seguito semplicmente VUS)

    Responsabile del Procedimento e Direttore del Contr atto

    Per. Ind. Romano Menechini e-mail [email protected] tel. 0743 /231192, fax 0743/223665

    CODICE CIG - LOTTO 1: 48590631A3 CODICE CIG - LOTTO 2: 485910544B

    Art. 1. OGGETTO DEL SERVIZIO L’appalto ha per oggetto il servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli impianti meccanici, dei manufatti e apparecchiature degli im pianti di depurazione, del servizio idrico, del servizio di distribuzione del gas-metan o, del servizio fognature, del servizio igiene urbana e di tutte le sedi aziendali. Tali attività e provviste prevedono prestazioni di:

    A. Manutenzione di mantenimento; B. Verifiche e manutenzione preventiva; C. Manutenzione migliorativa; D. Servizio di reperibilità e pronto intervento;

    A. Manutenzione di mantenimento

    Le attività di manutenzione di mantenimento comprendono operazioni necessarie a ripristinare la funzionalità e la sicurezza degli impianti meccanici e/o elettromeccanici, venute meno in seguito a guasti, provvedendo, eventualmente, anche alla sostituzione di materiali deteriorati per usura, per rotture accidentali o vandaliche prodotte da terzi, per guasti o rotture per vetustà o per inadeguatezza dei componenti. I succitati interventi consistono, di massima, nella:

    • sostituzione o riparazione di componenti meccanici, pneumatici e/o elettromeccanici (ingranaggi, telescopiche fanghi, giunti cardanici, griglie con trazione a pettini, griglie a gradini, griglie a spazzole, filtrococlea, paratoie, carroponti, guide pompe, assi, gonne, ecc….) ;

    • sostituzione di piccoli accessori e minuteria meccanica, pneumatica, elettromeccanica (cuscinetti a sfera o a rulli, martinetti meccanici, premistoppa, valvole, saracinesche, ecc…….);

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    • installazione, collegamento, rimozione di elettropompe centrifughe verticali e orizzontali (monogiranti o plurigiranti), sommergibili, ad asse verticale, sommerse, impiegate sia per acque potabili che per acque reflue;

    • ricerca e riparazione di guasti meccanici, pneumatici e/o elettromeccanici, attraverso l’utilizzo di attrezzature e macchinari e quanto altro necessario alla esecuzione dei lavori richiesti.

    • la manutenzione di impianti di pompaggio su reti di distribuzione di acqua potabile e di liquame refluo, compresa la posa di pompe, di tutte le apparecchiature annesse.

    • la manutenzione di impianti biogas sui comparti di digestione anaerobica (scambiatori di calore, caldaie, torce e campane gasometriche per biogas);

    B. Verifiche e manutenzione preventiva

    Potranno essere ordinati interventi di verifica e manutenzione preventiva, relativi alla effettuazione di controlli e operazioni atte a garantire che gli impianti siano mantenuti costantemente in buono stato di conservazione e rispondenti alle norme di sicurezza. Esse comprenderanno in linea generale:

    • verifica del corretto funzionamento delle griglie manuali ed automatiche; • verifica dello stato di lubrificazione delle parti mobili; • controllo dei vari componenti dei corpi meccanici, pneumatici, e/o elettromeccanici,

    compreso il controllo dei relativi sostegni; • verifica e segnalazione dello stato di conservazione di apparecchiature meccaniche,

    pneumatiche, elettromeccaniche; • verifica del corretto funzionamento di pompe di esercizio impianti (ricircolo fanghi, ricircolo

    acque aerate, monovite, dosatrici a pistone e a membrana dosaggio polimeri …………); • controllo dello stato d’uso dei giunti comp. gas, comp. Robuschi, comp. R.P.R; • interventi su nastropresse con ricaricamento alberi in acciaio e lavorazioni di torneria; • controllo sul funzionamento delle nastropresse e loro eventuali riparazioni; • verifica del funzionamento di impianti oleodinamici e pneumatici asserviti a qualsiasi

    apparecchiatura; • verifica delle installazioni e dei dispositivi di protezione di parti meccaniche, pneumatiche,

    e/o elettromeccaniche. C. Manutenzione migliorativa

    La manutenzione migliorativa comprende: • le attività di revisione, di trasformazione e ampliamento, di modesta entità, tendenti a

    migliorare ed adeguare gli impianti meccanici, pneumatici e/o elettromeccanici a servizio dei manufatti;

    • le attività connesse alla realizzazione di nuovi impianti di servizio, in occasione di urgenze determinate da nuove esigenze funzionali, e/o da adeguamenti normativi;

    • eventuale progettazione, su specifica richiesta di VUS, di opere comprese tra quelle in elenco.

    A seguito dello svolgimento di tali attività, viene richiesto all’Impresa il rilascio delle dichiarazioni previste dalla normativa vigente e la consegna della documentazione di progetto comprendente disegni, relazioni illustrative e calcoli di verifica. Per tali manutenzioni, a titolo indicativo e non esaustivo le parti di impianto potranno riguardare:

    - Nastropresse; - Griglie;

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    - Ispessitori; - Tramoggie raschia fanghi; - Motoriduttori; - Rotostacci; - Filtrococlee; - Compressori; - Diffusori a bolle mediogrosse e bolle fini; - Flottatore; - Carroponti circolari a comando centrale o periferico; - Turbine superficiali, sommerse; - Agitatori lenti; - Mixer sommergibili; - Sedimentatori statici; - Pompe per esercizio di impianti di sollevamento (acque primarie, fognature e depuratori) ed

    impianti di depurazione.

    D. Servizio di reperibilità e pronto intervento Il servizio di reperibilità e pronto intervento dovrà essere garan tito dall’appaltatore 24/24 ore. Il tempo di intervento viene determinato nella misura massima di ore 1 (uno) dal momento della richiesta di intervento da parte della VUS, trasmessa alle utenze telefoniche fisse e mobili dell’appaltatore, fino al momento di arrivo dell’appaltatore sul luogo d’intervento. INFORMAZIONI GENERALI SUL SERVIZIO: Le attività sopra indicate non hanno carattere vincolante e pertanto la VUS potrà richiedere all’appaltatore di eseguire ulteriori attività non esplicitamente indicate, comunque connesse all’oggetto indicato nel presente Capitolato, o di non realizzarne alcune di quelle descritte. Si evidenzia che la maggior parte degli interventi commissionati all’appaltatore saranno in quantità ripartite, di diverse tipologie, distribui ti in modo causale sul territorio, e nella maggior parte dei casi di modesta consistenza econo mica. La VUS non garantisce pertanto nessuna quantità min ima di prestazioni da eseguire né la continuità nel tempo delle stesse, che potranno ess ere tra loro intervallate di diversi giorni in relazione alle insindacabili esigenze aziendali. L’appaltatore è tenuto comunque ad eseguire anche tutte quelle opere e prestazioni accessorie, indispensabili per la buona riuscita delle prestazioni oggetto dell’appalto che saranno commissionate dalla VUS sul luogo dell’intervento. In ogni caso, anche in assenza di dettagliate istruzioni, tutte le prestazioni dovranno essere realizzate a perfetta regola d'arte, nell'osservanza delle procedure di qualità aziendali e di tutte le altre norme vigenti ed in particolare di quelle relative alla sicurezza. L’appaltatore sarà responsabile dell'esecuzione delle attività, della qualità dei materiali impiegati e dell'efficienza dei mezzi d'opera utilizzati. Le prestazioni di servizio devono essere effettuate interamente a spese dell’appaltatore, con mano d’opera propria, materiali ed attrezzature a carico della stessa. Le condizioni e modalità di esecuzione del servizio sono quelle indicate nella parte seconda del presente capitolato e nell’offerta presentata in sede di gara. ART. 2 - PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZ IONE La gara è esperita mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 220 del D.Lgs 163/2006 (di seguito semplicemente Codice) con aggiudicazione attraverso il criterio del prezzo più basso ai sensi

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    della lettera a) comma 2, dell’art. 82 del Codice determinato mediante ribasso percentuale offerto sui prezzi unitari dell’Elenco posto a base di gara, come da deliberazione a contrarre n. 115 del 15/06/2012 emessa dal Consiglio di Amministrazione della VUS. Nel caso di una sola offerta valida la VUS si riserva la facoltà ai sensi del co mma 3 dell’art. 81 del Codice di non procedere all’aggiudicazione dell’appalto. Art. 3 – DURATA DELL’APPALTO La durata dell’appalto è di mesi 24 (ventiquattro) dalla data di stipula del contratto. L’appaltatore si obbliga ad eseguire le prestazioni di cui all’Elenco Prezzi, rideterminati in forza del ribasso d’asta formulato in sede di gara, fino alla concorrenza dell’importo del contratto determinato dall’importo a base d’asta ribassato in forza del ribasso offerto dall’appaltatore, oneri e costi della sicurezza esclusi. I prezzi unitari contrattuali sono fissi ed invariabili, per tutta la durata dell’appalto . Durante l’esecuzione del contratto la VUS richiede all’appaltatore mediante comunicazione scritta, l’esecuzione ripartita delle prestazioni di cui all’art. 1, secondo le proprie insindacabili necessità. Il contratto potrà quindi ritenersi completato qualora:

    a) siano esauriti gli importi massimi per ciascun lotto; b) sia decorso il termine di mesi 24 (ventiquattro) dalla di stipula del contratto

    Dall’affidamento del servizio non discende in favore dell’appaltatore nessun vincolo ad essere considerato affidatario esclusivo delle prestazioni oggetto del presente Capitolato, restando facoltà della VUS di rivolgere l’affidamento di servizi analoghi o complementari in favore di altri soggetti economici o di eseguire le prestazioni tramite il proprio personale senza che per questo, competa all’ appaltatore alcun risarcimento o indennizzo di sorta per il mancato guadagno. La VUS non è obbligata a garantire all’appaltatore nessun tipo di continuità e nessuna quantità minima di prestazioni durante l’esecuzione temporale del contratto, il quale per tale motivo non potrà avanzare pretese di sorta. Art. 4 – CARATTERISTICHE , IMPORTI E LUOGHI DI ESECUZIONE DE L SERVIZIO Per esigenze di programmazione e per poter disporre di un numero congruo di cantieri attivabili contemporaneamente, il presente appalto di servizio è suddiviso in n. 2 Lotti . Ogni lotto include tutte le prestazioni indicate all’art. 1 del presente Capitolato. Il quadro economico dell’appalto risulta pertanto come di seguito determinato: LOTTO 1: servizio manutenzione ordinaria programmat a e di prestazioni straordinarie sugli impianti meccanici, del dipartimento di Foligno del la Valle Umbra Servizi s.p.a. CIG 48590631A3 a)

    110.500,00€

    c) costi per la sicurezza (4%) 6.800,00€ di cui oneri per la sicurezza (6%) sulle precedenti voci a) e b) € 10.200,00

    Sommano 176.800,00€

    Servizi per prestazioni straordinarie (o ad intervento) contabilizzate con il sistema “in economia”, relativamente alla sola manodopera (Vus . 01), rideterminati in forza del ribasso d’asta offerto in sede di gara dall’appaltatore, esclusivamente sulla percentuale del 26,5% (utili d’impresa + spese generali) dei prezzi stessi;

    Servizi di manutenzione ordinaria per prestazioni di servizio daeseguirsi “a misura” ai prezzi dell’Elenco Prezzi di contratto;

    59.500,00€

    b)

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    Luogo di esecuzione: territorio dei Comuni di Foligno, Bevagna, Montefalco, Giano dell’Umbria, Spello, Trevi, Valtopina, Gualdo Cattaneo, Nocera Umbra (dipartimento di Foligno). Siti di esecuzione del servizio: sedi aziendali, impianti di depurazione, serbatoi idrici, sollevamenti idrici e fognari, cabine gas, manufatti del settore igiene urbana e/o strutture connesse. Squadre operative che devono essere garantite per il servizio (vedi art. 30): 2 (due) LOTTO 2: servizio manutenzione ordinaria programmata e di pr estazioni straordinarie sugli impianti meccanici del dipartimento di Spoleto e de l distaccamento della Valnerina della Valle Umbra Servizi s.p.a. – CIG 485910544B a)

    110.500,00€

    c) costi per la sicurezza (4%) 6.800,00€ di cui oneri per la sicurezza (6%) sulle precedenti voci a) e b) € 10.200,00

    Sommano 176.800,00€

    Servizi per prestazioni straordinarie (o ad intervento) contabilizzate con il sistema “in economia”, relativamente alla sola manodopera (Vus . 01), rideterminati in forza del ribasso d’asta offerto in sede di gara dall’appaltatore, esclusivamente sulla percentuale del 26,5% (utili d’impresa + spese generali) dei prezzi stessi;

    Servizi di manutenzione ordinaria per prestazioni di servizio daeseguirsi “a misura” ai prezzi dell’Elenco Prezzi di contratto;

    59.500,00€

    b)

    Luogo di esecuzione: territorio dei Comuni di Spoleto, Campello sul Clitunno, Castel Ritaldi, Cerreto di Spoleto, Sant’Anatolia di Narco, Scheggino, Sellano, Vallo di Nera, Cascia, Monteleone di Spoleto, Norcia, Poggiodomo, Preci (dipartimento di Spoleto e distaccamento della Valnerina). Siti di esecuzione del servizio: sedi aziendali, impianti di depurazione, serbatoi idrici, sollevamenti idrici e fognari, cabine gas, manufatti del settore igiene urbana e/o strutture connesse. Squadre operative che devono essere garantite per il servizio (vedi art. 30): 2 (due)

    Art. 5 – DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO L’appaltatore è tenuto a prestare, immediatamente dopo la comunicazione di aggiudicazione definitiva dell’appalto, un deposito cauzionale definitivo in misura pari al 10 % (dieci per cento) dell’importo contrattuale ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 163/2006 (di seguito semplicemente Codice). In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10 %, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il dieci per cento; ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. Il deposito in questione si intende a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni assunte e del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienze, fatta, comunque, salva la risarcibilità del maggior danno. L’importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme Europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio l’operatore economico affidatario dovrà allegare al deposito definitivo, in copia autenticata da un’autorità amministrativa o da un notaio, la relativa certificazione di qualità qualora non presentata già in sede di gara. Si precisa che in caso di RTI la riduzione della garanzia sarà possibile solo se tutte le imprese sono certificate o in possesso della dichiarazione. L’importo del deposito cauzionale sarà precisato nella lettera di comunicazione dell’aggiudicazione. La garanzia dovrà operare a prima richiesta, senza che il garante possa

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    sollevare eccezione alcuna e con l’obbligo di versare la somma richiesta, entro il limite dell’importo garantito, entro un termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta. A tal fine, il documento stesso dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2 del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante. Il deposito cauzionale definitivo potrà essere costituito mediante garanzia fideiussoria rilasciata da Società di intermediazione finanziaria iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. n. 385/93, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. Le fideiussioni/polizze dovranno essere intestate alla Valle Umbra Servizi S.p.a. – Via Antonio Busetti n. 38 – 40 – Spoleto (PG). La garanzia dovrà avere validità temporale almeno pari alla durata del contratto più mesi due e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte della VUS, con la quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell’esecuzione del contratto. La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta della VUS qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell’aggiudicatario. In caso di inadempimento a tale obbligo, la VUS ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto. Ai sensi del comma 5 dell’art. 113 del Codice, la cauzione definitiva cessa di avere efficacia all’emissione dell’attestazione di regolare esecuzione o del certificato di conformità. Art. 6 – CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi, dei regolamenti e di tutta la normativa vigente in materia di appalti di servizi pubblici. L’interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente capitolato deve essere fatta, tenendo conto delle finalità perseguite con il contratto; in ogni caso trovano applicazione gli articoli dal 1362 al 1369 c.c.. Art. 7 – SUBAPPALTO L’appalto può essere subappaltato entro il limite del 30% (trenta percento) dell’importo complessivo contrattuale. In caso di subappalto il concorrente che intenda subappaltare a terzi parte della prestazione dovrà dichiararne l’intenzione in sede di offerta, indicando la percentuale della prestazione che intende subappaltare. Il subappalto è disciplinato dall’art. 118 del “Codice” cui espressamente si rinvia. In caso di subappalto l’appaltatore resta responsabile, nei confronti della VUS, dell’adempimento delle prestazioni e degli obblighi previsti nel contratto. Il subappalto non autorizzato comporta l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 21 della Legge n. 646/82, così come modificato dall’art. 2 del D.Lgs. 29.04.1995 n. 139, convertito nella Legge 28.06.1995 n. 246. Ai sensi dell’art. 13 comma 2, lettera a) della Legge 11/11/2011, nr. 180 i pagamenti relativi alle prestazioni svolte dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati dalla VUS nei vari stati di avanzamento, tramite bonifico bancario riportando sullo stesso le motivazioni del pagamento Art. 8 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CR EDITO E’ vietato, da parte dell’appaltatore, la cessione anche parziale del contratto, fatti salvi i casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese per i quali si applicano le disposizioni di cui all’art. 51 del “Codice”. E’ altresì fatto divieto di cedere a terzi, in qualsiasi

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    forma, i crediti derivanti alla stessa dal presente contratto, nonché di conferire procure all’incasso. In caso di inosservanza da parte dell’aggiudicataria degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto della VUS al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto. Art. 9 – RESPONSABILITA’ L’appaltatore è responsabile nei confronti della VUS dell’esatto adempimento delle prestazioni oggetto del contratto, sia per casi di infortuni e di danni arrecati eventualmente alla VUS e/o a terzi in dipendenza di dolo e/o colpa nella esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto. L’appaltatore assume inoltre ogni responsabilità ed onere derivante da diritti di proprietà di terzi in ordine alle attrezzature e mezzi utilizzati per l’esecuzione del contratto. A fronte di quanto sopra l’appaltatore manleva la VUS da ogni pretesa e/o azione dovesse essere intrapresa da terzi per fatti propri e/o di propri dipendenti e/o di propri collaboratori ex art. 1381 C.C. assumendosi l’onere di rimborso di qualsiasi spesa conseguente anche per eventuali perizie tecniche e/o assistenze legali. Art. 10 – PERSONALE L’appaltatore si obbliga a retribuire il proprio personale in misura non inferiore a quella stabilita dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria in riferimento allo specifico appalto svolto e ad assolvere tutti i conseguenti oneri compresi quelli concernenti le norme previdenziali, assicurative e similari, aprendo le posizioni contributive presso le sedi degli Enti territorialmente competenti. L’appaltatore si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta della VUS l’adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti. In caso di successiva verifica che comporti il mancato riscontro dei predetti requisiti, il contratto si intenderà risolto di diritto. L’appalto dovrà essere espletato con personale qualificato e ritenuto idoneo a svolgere le relative funzioni, secondo le modalità indicate nella parte seconda del presente capitolato. L’appaltatore dovrà provvedere all'immediata sostituzione del personale per qualsiasi motivo assente, nonché di quello che non dovesse risultare idoneo allo svolgimento del servizio stesso, a seguito di specifica segnalazione da parte del Direttore del contratto. La VUS ha inoltre la facoltà di chiedere l’allontanamento dal servizio dei dipendenti dell’appaltatore che durante lo svolgimento dell’appalto abbiano dato motivo di lagnanza, o abbiano posto in atto comportamenti non adeguato alle mansioni da svolgere Art. 11 – OBBLIGHI DI RISERVATEZZA L’appaltatore si adopererà al fine di assicurare che le obbligazioni nascenti dal contratto con VUS vengano adempiute nel pieno rispetto di qualsiasi legge applicabile sulla tutela della privacy o di qualsiasi regolamento applicabile emanato dal Garante della Privacy, ivi incluso, a mero titolo esemplificativo il D. Lgs. N. 196 del 30/06/2003 (Testo Unico in Materia di Protezione dei Dati Personali). VUS e l’appaltatore con la sottoscrizione del contratto daranno atto di essersi reciprocamente scambiate l’informativa di cui all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003, manifestando, ove necessario, il relativo consenso al trattamento ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs. 196/2003. VUS e L’appaltatore daranno atto con la sottoscrizione del contratto che i rispettivi dati saranno trattati manualmente ovvero con l’ausilio di mezzi informatici, elettronici o comunque automatizzati, per finalità strettamente connesse alla gestione ed esecuzione del presente rapporto contrattuale.

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    Art. 12 – PENALITÀ E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA L’appaltatore in caso di inadempienza e/o ritardo nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, è tenuto al pagamento di una penale pecuniaria. Il mancato rispetto della tempistica stabilita nell’apposito ODI (Ordine di Servizio) senza che la VUS abbia ricevuto comunicazioni e abbia riscontrato reali difficoltà od intralci, porterà all’applicazione delle penali indicate al paragrafo VUS.09 dell’Elenco Prezzi contrattuale. Le penalità e le maggiori spese eseguite dalla VUS in danno dell’appaltatore saranno prelevate dai crediti contrattuali maturati dall’appaltatore, e, ove mancasse il credito da parte dell’appaltatore stesso, saranno prelevate dall'ammontare della cauzione definitiva. L’appaltatore, in tale ultimo caso, dovrà provvedere a ripristinare nel suo valore iniziale la cauzione nel termine di quindici giorni da quella del prelievo, sotto pena di decadenza dal contratto e della perdita della cauzione; la cauzione verrà incamerata senza bisogno di alcun atto. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui ai precedenti periodi, verranno contestati all’appaltatore per iscritto dal Direttore dell’esecuzione del contratto. L’appaltatore dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni al Direttore dell’esecuzione del contratto nel termine massimo di 5 (cinque) giorni dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accolte a giudizio della VUS ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate all’aggiudicatario le penali sopra indicate. La VUS si riserva il diritto di risolvere il presente contratto nel caso in cui l’ammontare complessivo delle penali superi il 10 % del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell’appaltatore. In tal caso la VUS avrà la facoltà di incamerare la cauzione definitiva nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno. Le penalità non prescindono dall'azione per la risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 C.C. e dall'azione per il risarcimento del danno per l'affidamento ad altri degli obblighi contrattuali previa dichiarazione da comunicarsi all’appaltatore con raccomandata a.r., nei seguenti casi:

    - qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti generali richiesti dall’art. 38 del Codice; - mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci)

    giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della VUS; - nei casi di cui agli articoli concernenti la seguente intestazione: personale, obblighi di

    riservatezza, assicurazione, divieto di cessione del contratto e cessione del credito. In caso di risoluzione del presente contratto la società si impegna, sin d’ora, a fornire alla VUS tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all’esecuzione dello stesso. Art. 13 – RECESSO La VUS si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze di interesse pubblico e a tutela della propria autonomia amministrativa, di recedere in ogni momento dal presente contratto, spettando in tale caso all’appaltatore le voci di cui all’art. 134 del D.Lgs. 163/2006. Si potrà procedere alla risoluzione del contratto nei seguenti casi:

    a) quando la VUS e all’appaltatore del servizio per mutuo consenso, sono d'accordo sull'estinzione del contratto prima dell'avvenuto compimento dello stesso; l’appaltatore, ha diritto alla restituzione della cauzione definitiva;

    b) per cessione del contratto da parte dell’appaltatore del servizio; la VUS incamera la cauzione definitiva;

    c) per frode, grave negligenza e inadempimento, mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni sottoscritte, la VUS incamera la cauzione definitiva, salva l’applicazione delle previste penali e l’ulteriore diritto al risarcimento danni derivanti dal nuovo affidamento

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    quantificati anche nell’eventuale differenza di prezzo conseguente al medesimo; d) qualora l’importo complessivo delle penali irrogate sia superiore al 20 per cento

    dell’importo contrattuale, la VUS incamera la cauzione definitiva, salvo l’ulteriore diritto al risarcimento danni derivanti dal nuovo affidamento quantificati anche nell’eventuale differenza di prezzo conseguente al medesimo;

    e) negli altri casi previsti dal presente capitolato e dalla vigente normativa. f) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione del servizio da parte

    dell’appaltatore del servizio ; la VUS incamera la cauzione definitiva . g) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza

    sul luogo del servizio e le assicurazioni obbligatorie del personale da parte del appaltatore del servizio; la VUS incamera la cauzione definitiva .

    h) subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto; la VUS incamera la cauzione definitiva .

    i) perdita, da parte dell’appaltatore del servizio, dei requisiti per l'esecuzione di appalti pubblici, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione; la VUS incamera la cauzione definitiva .

    j) esecuzione delle transazioni finanziarie inerenti il presente appalto eseguite dall’appaltatore senza avvalersi di banche o delle società Poste Italiane S.p.a. non garantendo quindi la tracciabilità dei flussi finanziari (Legge 136/2010); la VUS incamera la cauzione definitiva.

    k) sentenze passate in giudicato per reati di usura e riciclaggio nei confronti dei soggetti dai soggetti previsti dall’articolo 38, comma 1 lettere b) e c) del D.lgs 12.04.2006, n. 163 o dai procuratori speciali muniti di apposita procura qualora sottoscrittori delle dichiarazioni costituenti la documentazione amministrativa e/o dell’offerta; la VUS incamera la cauzione definitiva .

    In tutti i casi di risoluzione del contratto per causa dell’appaltatore del servizio, la VUS ha la facoltà di affidare a terzi il servizio, ai sensi e nelle forme di cui all’art. 140 del D.Lgs. 163/2006. All’appaltatore del servizio inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dalla VUS rispetto a quelle previste dal contratto risolto. L'esecuzione in danno non esime l’appaltatore dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione. In caso di recesso unilaterale dell’appaltatore del servizio, il medesimo sarà obbligato a risarcire il danno che sarà individuato e quantificato nell’eventuale differenza di prezzo conseguente al nuovo affidamento, e la VUS è titolata ad incamerare, la cauzione definitiva fino alla concorrenza del danno accertato. Si precisa che in tutti i casi sopra precisati la cauzione definitiva sarà incamerata per intero salvi gli eventuali conguagli

    Art. 14 – ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE La VUS, ai sensi dell’art. 325 del D.P.R. 207/2010 (di seguito semplicemente Regolamento) da luogo all’emissione dell’Attestazione di Regolare Esecuzione emessa dal Direttore dell’esecuzione del contratto, confermata dal Responsabile del procedimento non oltre 45 (quarantacinque) giorni dal’ultimazione dell’esecuzione del contratto. Successivamente all’emissione dell’attestazione di regolare esecuzione del contratto la VUS procederà al pagamento del saldo dei crediti contrattuali e allo svincolo della cauzione definitiva prestata dall’appaltatore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni contrattuali. Per quanto non previsto dal presente articolo si procederà come stabilito dal Regolamento.

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    Art. 15 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI Il credito dell’appaltatore derivante dall’esecuzione delle prestazioni previste dal presente contratto di servizio è determinato dalle attività effettivamente eseguite per i prezzi unitari indicati nell’Elenco Prezzi del presente appalto, rideterminati in forza del ribasso percentuale offerto dall’appaltatore per le parti non comprendenti il costo della manodopera, i costi e gli oneri della sicurezza. La contabilità dei compensi di spettanza dell’ appaltatore per l’esecuzione del presente appalto, sarà redatta in contraddittorio con l’appaltatore entro i seguenti termini temporali: 1) in caso di realizzazione e trasformazione degli impianti esistenti, entro 60 gg. dalla data delle prove di collaudo. 2) per le operazioni di manutenzione ordinaria e/o straordinaria, mensilmente . L’ appaltatore si obbliga a trasmettere al Direttore dell’esecuzione del Contratto, prima di ogni fatturazione, le copie dei documenti contributivi, previdenziali e assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva. La liquidazione delle relative fatture sarà eseguit a da VUS in 30 gg. d.f.f.m. Le fatture inerenti il presente contratto, redatte secondo le norme fiscali in vigore, saranno intestate alla:

    Valle Umbra Servizi S.p.A. (P.I. 02569060540)

    Via Antonio Busetti n. 38/40 06049 - Spoleto (PG)

    e dovranno indicare il codice CIG dell’appalto. L’appaltatore non potrà pretendere interessi per l’eventuale ritardo del pagamento dovuto, qualora questo dipenda dall’espletamento di obblighi normativi necessari a renderlo esecutivo da parte di VUS. Ai sensi dell’art. 5 del D.L. 28/03/97 n. 79 convertito in Legge 28/05/97 n. 140, non è ammessa l’anticipazione contrattuale. Ai sensi dell’art. 4 comma 3 del Regolamento sull’i mporto netto delle fatture relative agli stati di avanzamento del contratto sarà operata una ritenuta dello 0,50 % ( zero virgola cinquanta per cento). Tale ritenuta sarà svincolata soltanto in sede di liquidazione finale che avverrà alla data di ultimazione del contratto e dopo l'emissione da parte della VUS dell’attestazione di regolare esecuzione previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC). La VUS acquisisce il DURC in corso di validità per qualsiasi importo contrattuale per il pagamento degli stati di avanzamento di prestazioni afferenti il presente contratto. Nel caso di ottenimento da parte de RUP di un documento di regolarità contributiva (DURC) che segnali inadempienze dell’appaltatore o di eventuali sub-appaltatori, il medesimo trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza e la VUS dispone il pagamento di quanto dovuto dall’appaltatore direttamente agli enti previdenziali (art. 4 del Regolamento). Nel caso in cui L’appaltatore esegua in ritardo il pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, dopo invito scritto del RUP a procedere in tal senso, la VUS può pagare anche in corso d’opera direttamente i lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo tale somme dai crediti dell’appaltatore. In caso di contestazioni tra l’appaltatore e dipendenti il RUP inoltra tutta la documentazione alla Direzione Provinciale del lavoro (art. 5 del Regolamento). Si segnala che, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, la VUS per singoli pagamenti superiori ad € 10.000 (euro diecimila) è tenuta ad effettuare presso Equitalia la verifica dell’esistenza di inadempienze del beneficiario derivanti dalla notifica di una o più cartelle di pagamento. In caso di inadempienze, si potrebbe determinare un ritardo fino a 30 (trenta) giorni nel pagamento ed anche l’eventuale pignoramento totale o parziale della cifra dovuta. Stante il

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    suddetto obbligo resta inteso che il mancato rispetto dei termini di pagamento contrattualmente previsti o gli eventuali mancati pagamenti derivanti dall’applicazione della suddetta norma non potranno essere intesi come morosità e come tali non potranno impedire la regolare esecuzione del contratto. La VUS si impegna a dare all’appaltatore sollecita informazione del blocco dei pagamenti imposti da Equitalia. Ai sensi e per gli effetti della legge 13/8/2010 n. 136, l’appaltatore si obbliga a comunicare alla VUS alla stipula del contratto gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Sempre ai sensi e per gli effetti della legge 13/8/2010 n. 136 l’appaltatore dovrà assumersi gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

    Art. 16 – OBBLIGHI DELL’APPALTATORE Il soggetto aggiudicatario si obbliga: a) all’osservanza delle norme della Legge 25 gennaio 1994, n. 82 e s.m.i.

    nonché degli accordi nazionali e provinciali relativi al personale impiegato – anche se soci di cooperative – e delle disposizioni comunque applicabili in materia di appalti pubblici di forniture e servizi. Si impegna inoltre ad osservare, durante lo svolgimento delle attività inerenti la presente fornitura, tutte le misure prescritte a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, come disposto dalla legge 3 agosto 2007 n. 123, dal decreto legislativo del 19 aprile 2008 n. 81, e le disposizioni contenute nella Legge del 5 marzo 1990, n. 46 e s.m.i.

    b) ad adottare durante l’espletamento dell’appalto tutte le cautele necessarie per le esigenze di sicurezza e di garanzia dei valori e dei beni della VUS rispondendo dei danni avvenuti per colpa sua o dei suoi dipendenti ed effettuando la pronta riparazione dei danni causati dal proprio personale e in difetto al loro risarcimento;

    c) ad organizzare ed effettuare il contratto a suo completo rischio ed onere assumendo a proprio carico le spese relative alla mano d’opera, ai materiali ed agli attrezzi occorrenti, che saranno provveduti a sua cura e spese;

    d) alla fornitura degli strumenti e delle attrezzature necessarie all’espletamento del servizio nonché la formazione del proprio personale sull’utilizzo delle apparecchiature;

    e) a fornire alla VUS l’elenco del personale impiegato per l’esecuzione del servizio sia di quello alle proprie dipendenze che di quello alle dipendenze di eventuali subappaltatori con l’indicazione degli estremi dei documenti di identificazione, la qualifica e i relativi recapiti telefonici mobili. Tale Elenco dovrà essere comunicato alla VUS prima della stipula del contratto e comunque ad ogni sostituzione ed integrazione.

    f) all’osservanza documentata delle vigenti norme in materia di assicurazione del personale contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, l’invalidità e la vecchiaia, la tubercolosi, ecc..

    g) all’adozione, nell’esecuzione di tutti gli interventi, dei procedimenti e delle cautele previste dalle norme sulla protezione ambientale in vigore necessarie a garantire il rispetto dell’ambiente, delle comunità ed in generale di tutti i portatori di interesse; l’appaltatore sarà responsabile di qualsiasi danno o molestia a cose e/o persone, ambiente naturale e costruito, che dovesse verificarsi durante ed in conseguenza al servizio da espletare e ad ogni attività collegata;

    h) all’osservanza dei CCNL di settore, degli accordi sindacali integrativi, delle norme sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008, della normativa per il diritto al lavoro dei disabili, nonché tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti o soci. Qualora, nel corso dell’esecuzione del contratto, la VUS

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    accertasse l’inadempimento a tali obblighi da parte dell’ appaltatore o di eventuali imprese subappaltatrici e/o delle imprese consorziate esecutrici del servizio, si procederà alla risoluzione espressa del contratto;

    i) ad assumere ogni responsabilità ed onere derivante da diritti di proprietà intellettuale da parte di terzi in ordine alle prestazioni oggetto del presente capitolato. L'appaltatore assume l'obbligo di garantire la VUS il sicuro ed indisturbato possesso dei materiali e della documentazione fornita e di mantenerla estranea ed indenne di fronte ad azioni o pretese di pagamento al riguardo da parte di terzi. La VUS si riserva il diritto di richiedere il risarcimento dell'eventuale danno patito. La VUS non assume nessuna responsabilità nel caso in cui l’appaltatore abbia usato nell’esecuzione del servizio, dispositivi o soluzioni tecniche di cui altri abbiano ottenuto la privativa. L’ appaltatore terrà indenne la VUS da tutte le rivendicazioni, le responsabilità, perdite e danni pretesi da qualsiasi persona, nonché tutti i costi o responsabilità ad essi relativi a seguito di qualsiasi rivendicazione di violazione di diritti d’autore o di qualsiasi marchio, derivante o che si pretenda derivare dalla fabbricazione, vendita, gestione od uso dei beni connessi al servizio.

    j) a consegnare al Direttore dell’esecuzione del contratto il materiale elettrico eventualmente recuperato dallo svolgimento delle prestazioni in appalto, e trasportarlo su richiesta in aree indicate dalla VUS ed a smaltire i rifiuti ai sensi della normativa vigente in materia ed in particolare Dlgs 152/06, DM 65/10, DM 17/12/2009 derivanti dalle attività di raccolta, messa in sicurezza, deposito temporaneo e/o stoccaggio provvisorio, trasporto, smaltimento/recupero dei rifiuti e/o materiali derivanti dalle attività oggetto del presente contratto.

    k) a garantire la presenza in ogni cantiere/squadra di un Preposto al servizio che sovraintenda all’attività lavorativa e garantisca l’attuazione delle direttive ricevute controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori, secondo l’art 19 del D.LGS 81/2008. Il preposto dovrà essere formato nel rispetto di quanto stabilito dal D.lgs 81/2008. Prima dell’inizio del servizio dovrà essere consegnato al Direttore dell’esecuzione del Contratto relativa documentazione che attesti la formazione ricevuta dal Preposto. L’assenza di preposti sul cantiere comporterà l’immediata sospensione delle attività lavorative, la segnalazione dell’evento al Direttore dei Contratto e la eventuale risoluzione del contratto di appalto secondo quanto previsto dal D.lgs 81/2008.

    Art. 17 – STIPULAZIONE DEL CONTRATTO La stipulazione del contratto avrà luogo successivamente alla intervenuta esecutività del provvedimento di approvazione degli esiti di gara. Resta inteso che, ai sensi dell’art. 11 comma 10 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i., lo stesso sarà stipulato decorsi 35 (trentacinque) giorni dalla comunicazione ai contro interessati del provvedimento di aggiudicazione definitiva ai sensi dell’art. 79 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i. Qualora il l'aggiudicatario non si presentasse alla stipulazione del contratto nel giorno stabilito potrà essere dichiarato decaduto dalla scelta, restando a suo carico la rifusione del danno derivante alla VUS per il conseguente ricorso ad altra soggetto economico a condizioni anche più onerose di quelle di aggiudicazione della gara, impregiudicati restando i diritti di rivalsa della VUS per i danni che potranno derivare dal ritardo nel conseguimento delle prestazioni contrattuali. Il contratto a scrittura privata, che sarà stipulato tra la VUS e l’appaltatore sarà soggetto, ai sensi D.P.R. n. 131/1986 a registrazione in caso d’uso a carico dell’appaltatore stesso.

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    Art. 18 - ADEMPIMENTI PER LA STIPULA DEL CONTRATTO La VUS, una volta disposta l’aggiudicazione provvisoria procede sempre alla verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura di gara indicati dall’art.38 e 48, co.2, del Codice dei contratti nei confronti del concorrente aggiudicatario, e nei confronti del secondo classificato in graduatoria ai sensi della Legge 11/11/2011 nr. 180, solo nel caso in cui il medesimo sia classificato come “grande Impresa” ai sensi dell’art. 2 della Raccomandazione della Commissione Europea 6/05/2003 nr. 2003/361/CE. Nell’ipotesi che l’appalto non possa essere aggiudicato a favore del concorrente collocato al primo posto della graduatoria provvisoria, lo stesso verrà aggiudicato al concorrente secondo classificato. In caso di ulteriore impossibilità, l’appalto sarà aggiudicato al concorrente/i successivamente collocato/i nella graduatoria finale purché l’offerta sia ritenuta conveniente e idonea in relazione all’oggetto dell’appalto. Una volta approvata l’aggiudicazione definitiva la VUS provvederà alle comunicazioni di tale Provvedimento ai sensi dell’art.79 comma 5 lett a), con le modalità e nei termini ivi previsti. Si precisa che il fornitore sarà assoggettato agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari sanciti dall’art 3 della Legge 136/2010 e s.m.e i. Contestualmente alla stipula del contratto, il concorrente aggiudicatario dovrà firmare il documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) e il verbale di consegna, nonché fornire le dichiarazioni indicate nel documento unico preventivo di valutazione dei rischi di interferenze. A tal fine dovranno essere forniti, sempre da parte del fornitore aggiudicatario, i nominativi del referente dell’appalto in esame nonché del proprio Responsabile della Sicurezza.

    Art. 19 – RICHIAMO ALLE LEGGI Per quanto non prescritto dal presente documento si rinvia alla vigenti normativa comunitaria e nazionale in materia di appalti pubblici di servizi.

    Art. 20 – FORO COMPETENTE Per qualsiasi controversia relativa alla validità, interpretazione ed esecuzione delle clausole del presente Capitolato d’Oneri, dal Bando di Gara, del Contratto o comunque da esse derivate, è competente, in via esclusiva, il Foro di Spoleto.

    Art. 21 – RISERVE La VUS, a tutela della propria autonomia amministrativa, si riserva la facoltà insindacabile di non dare luogo all’apertura e valutazione delle offerte senza che i concorrenti possano accampare alcuna pretesa al riguardo, nemmeno ai sensi degli artt. 1337 e 1338 del codice civile. I concorrenti non potranno nulla a pretendere, qualora la VUS, a suo insindacabile giudizio, non proceda all’affidamento del presente appalto.

    Art. 22 - SISTEMA DI GESTIONE DI QUALITA’ La VUS essendo dotata di un Sistema di gestione integrato ai sensi delle norme UNI EN ISO 9001, 14001, e 18001 effettuerà al momento dell’esecuzione delle prestazioni inerenti il presente contratto le seguenti verifiche:

    - verifiche di conformità e funzionali secondo le procedure della VUS; - accertamenti sulla idoneità delle prestazioni contrattuali richieste dalla VUS e di quelle

    effettivamente eseguite dall’appaltatore, controllo delle documentazioni e certificazioni relative al contratto.

    - PO PRA 06 Impianti di trattamento acque primarie; - PO PRA 11 Controllo apparecchiature elettromeccaniche depuratori;

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    - IST PRA 03 Deposito temporaneo, trasporto e smaltimento dei rifiuti prodotti e/o ricevuti da V.U.S. S.p.A.;

    - L’appaltatore si impegna ad applicare le procedure comunicate da VUS e ad estenderle al proprio personale relativamente alle attività oggetto del presente contratto, in quanto tali procedure sono certificate ISO UNI 9001:2000. Le verifiche con esito negativo di cui al primo comma, possono determinare “Non Conformità” (NC) a carico dell’appaltatore, che la VUS tratterà secondo il proprio sistema di Gestione ma che non esimeranno comunque la VUS dall’applicazione delle penali previste nel presente capitolato. Si precisa inoltre che, al pari di qualsiasi altra clausola contrattuale, l’inadempimento dell’appaltatore rispetto agli obblighi del presente articolo, possono diventare causa di risoluzione contrattuale per inadempimento o comportare l’applicazione delle penali ove previste. Art. 23 – SMALTIMENTO RIFIUTI Gli oneri e le responsabilità, ai sensi della normativa vigente in materia, derivanti dalle attività di raccolta, messa in sicurezza, deposito temporaneo e/o stoccaggio provvisorio, trasporto, smaltimento/recupero dei rifiuti e/o materiali derivanti dalle attività oggetto del presente contratto, sono a carico dell’appaltatore. ART. 24 – VIGILANZA E CONTROLLI La VUS ha la facoltà di verificare, tramite il Direttore dell’esecuzione del contratto, in qualsiasi momento, durante l’esecuzione del servizio, il regolare ed esatto adempimento delle prestazioni. A tal fine potranno essere utilizzate le modalità di verifica e controllo ritenute più adeguate rispetto alla specificità del servizio. I controlli saranno di tipo sistematico o a campione. Qualora il Responsabile dell’esecuzione del contratto rilevi delle carenze nella esecuzione delle prestazioni, ne darà comunicazione all’ appaltatore, il quale dovrà immediatamente colmare le lacune lamentate. Se ciò non dovesse avvenire in maniera soddisfacente la VUS si riserva il diritto di applicare le penali previste dal presente capitolato ed eventuale altri provvedimenti restrittivi previsti dal presente capitolato e dalla normativa vigente. Art. 25 – ASSICURAZIONE E’ obbligo dell’appaltatore stipulare specifica polizza assicurativa R.C., comprensiva della Responsabilità Civile verso terzi (RCVT), con esclusivo riferimento all’oggetto del contratto, con massimale per sinistro non inferiore ad € 200.000,00.= (duecentomila/00) e con validità non inferiore alla durata del contratto. In alternativa alla stipulazione di tale polizza, l’appaltatore potrà dimostrare l’esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un’appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il contratto svolto per conto della VUS, precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri , e che il massimale per sinistro non è inferiore ad € 200.000,00. Resta inteso che l’esistenza, e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale e, pertanto, qualora L’appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il Contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione definitiva e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito. ART. 26 - SICUREZZA L’appaltatore è tenuto all’osservanza delle disposizioni del D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed è obbligato a rispettare tutta la normativa vigente in materia di sicurezza.

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    In particolare: • ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 81/08 l’ appaltatore deve integrare, con i suoi rischi specifici,

    il DUVRI allegato al presente Capitolato e compilato solo per la parte dei rischi specifici relativi alla VUS fornendo anche i nominativi del Datore di Lavoro, dell’RSPP dei Rappresentanti dei Lavoratori, del Medico Competente, del Responsabile delle Emergenze;

    • il DUVRI, una volta firmato dall’ appaltatore e dalla VUS è parte integrante e sostanziale del Contratto;

    • l’appaltatore, ogniqualvolta si verifichi un infortunio o quasi infortunio relativo al servizio oggetto del presente Capitolato, entro il primo giorno successivo all’infortunio o quasi infortunio, deve obbligatoriamente trasmetterne notizia alla VUS;

    • l’ appaltatore dovrà comunicare annualmente alla VUS il numero complessivi degli infortuni o quasi infortuni accorsi ai suoi dipendenti;

    • l’ appaltatore dovrà comunicare i nomi dei PREPOSTI e dare evidenza alla VUS della formazione obbligatoria prevista dall’art. 37 del D. Lgs 81/08 (formazione dei RLS e dei Lavoratori, dei Preposti, dei Dirigenti, delle squadre di emergenza adibite alla lotta antincendio e primo soccorso) e dei relativi corsi di aggiornamento;

    • ai sensi del D.Lgs. 81/08, co. 8 dell’art. 26, lett. u del co. 1 dell’art. 18 come modificato dall’art. 5 della L. 136 del 13 agosto 2010, il personale dell’ appaltatore impiegato nel servizio oggetto del presente Capitolato, deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contente le generalità del lavoratore e l’indicazione del Datore di Lavoro, nonché la data di assunzione ed in caso di sub-appalto anche la relativa autorizzazione.

    Nel caso in cui le attività oggetto del presente Capitolato siano concesse in subappalto, il sub- appaltatore sarà tenuto a rispettare gli stessi obblighi dell’ appaltatore, previsti dal presente articolo. L’ appaltatore dovrà rendere disponibili su richiesta del Direttore dell’esecuzione del contratto ogni altro documento attestante il rispetto delle prescrizioni di sicurezza. L’appaltatore è tenuto ad attenersi ad indicazioni fornite dalla VUS per la soluzione di ogni eventuale reclamo presentato da parte dei portatori di interessi. In caso di associazioni temporanee di imprese o di consorzi gli adempimenti di cui al presente articolo spettano all’Impresa capogruppo o al Consorzio.

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    PARTE SECONDA – NORME TECNICHE ART. 27 - CATEGORIA DEL SERVIZIO E CPV

    • categoria nr. 1 dell’allegato II A del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. • numeri di riferimento: 50530000-9 Servizi di riparazione e manutenzione di

    macchinari.

    ART. 28 - RESPONSABILE DEL SERVIZIO DELL’APPALTATORE (RA ) e DIRETTORE DEL CONTRATTO DI VUS (DC). L’ appaltatore prima della stipula del contratto, dovrà comunicare alla VUS: - il nominativo e le generalità del Tecnico abilitato ad assumere l’incarico di Responsabile del servizio dell’appaltatore (RA); - i nominativi e le generalità del personale dipendente utilizzati per l’esecuzione del servizio oggetto del presente appalto. Il Direttore dell’esecuzione del contratto della VUS (DC) esegue il controllo delle prestazioni eseguite dall’ appaltatore in relazione a quanto stabilito nel presente Capitolato d’Oneri e nell’Elenco Prezzi. Il Responsabile del servizio dell’appaltatore esegue le disposizioni impartite dal Direttore del Contratto della VUS. ART. 29 - MODALITA’ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO La VUS tramite il proprio DC, comunica, mediante fax o posta elettronica, secondo le proprie necessità al RA, le prestazioni contrattuali da eseguire e gli impianti presso i quali le stesse devono essere effettuate. I rapporti tra l’appaltatore e la VUS sono regolati in via specifica dai singoli ordini d’intervento (di seguito ODI) che saranno emessi dal DC, e che individuano le prestazioni da eseguire, i tempi d’esecuzione ed eventuali voci specifiche, ad insindacabile giudizio del DC. In ogni ODI sono quindi indicati: • la data di emissione; • le prestazioni da eseguirsi sulle eventuali priorità individuate dalla VUS; • le località e gli impianti oggetto di intervento; • il tempo concesso per l’esecuzione della prestazione; L’appaltatore procede all’esecuzione della prestazione richiesta entro i tempi massimi stabili nell’ODI. La VUS per l’esecuzione di interventi particolari o con carattere di urgenza, si riserva la facoltà di poter commissionare all’appaltatore, prestazioni che richiedano lo spostamento di una o più squadre, al di fuori del territorio indicato nel presente Capitolato. Tali spostamenti non consentiranno all’appaltatore di chiedere ulteriori compensi, essendo tali attività saltuarie interamente previste e compensate negli importi contrattuali. Sono a carico dell’appaltatore la fornitura di tutti i materiali utilizzati per l’esecuzione delle prestazioni in oggetto, nonché gli oneri per il recupero e lo smaltimento dei rifiuti generati dallo svolgimento delle attività oggetto del servizio.

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    Tutte le attrezzature e i materiali che l’appaltatore intende utilizzare per lo svolgimento del servizio essere preventivamente visionati e approvati dal DC della VUS. L’appaltatore, provvede ad organizzare le prestazioni tramite il RA, il quale concorda la data e le modalità degli interventi richiesti con il DC, che, qualora ritenuto necessario ad insindacabile giudizio della VUS, garantisce l’assistenza. L’appaltatore è altresì obbligato a comunicare alla VUS, eventuali difficoltà ravvisate durante lo svolgimento del servizio specificato nell’ODI, tali da comportare ritardi nell’esecuzione degli interventi. ART. 30 - SQUADRA TIPO L’ appaltatore dovrà garantire la seguente composizione di squadra tipo dotata dell’attrezzatura minima di seguito indicata:

    • 1 operaio specializzato con specifica esperienza su impianti meccanici, pneumatici ed elettromeccanici

    • 1 operaio qualificato • ossitaglio a due cannelli • martinetti idraulici • estrattori, • saldatrice elettrica • motosaldatrice • filettatrice elettrica • tagliatubi • tirfort (>=1 t) • banco di lavoro a due morse • gruppo elettrogeno • compressore (>100 lt) • sabbiatrice • paranco elettrico o manuale (500 kg) • binda • set chiavi dinamometriche • autovettura di servizio trazionata per accesso su tutti gli impianti • autocarro non inferiore a 35 quintali con gru a braccio non inferiore a 15 quintali

    Oltre a quanto sopra elencato, l’Impresa appaltatrice dovrà sempre rendere disponibile quant’altro possa rendersi necessario per gli interventi, le verifiche in corso d’opera ed i collaudi, come attrezzature più specialistiche, cassette utensili da lavoro, etc. Sono a carico dell’ appaltatore, gli oneri che esso dovrà incontrare per i trasferimenti della squadra tipo presso il luogo di esecuzione del primo intervento e dei luoghi di esecuzione degli interventi successivi. L’inosservanza continuativa e reiterata di quanto sopra, comporterà, nel rispetto delle norme vigenti in materia, la risoluzione del contratto in danno dell’ appaltatore. L’appaltatore dovrà provvedere in tempo utile, a sua cura e sotto la sua responsabilità, alla ricerca di mezzi e/o personale sostitutivi e/o integrativi qualora si verificassero necessità di impiego di personale e/o mezzi maggiori. Per tutte le attività, l’appaltatore dovrà utilizzare mezzi e personale adeguati al tipo di intervento commissionato ed alla durata indicata dalla VUS negli appositi Ordini di Intervento. La VUS, in particolari casi determinati a sua discrezione, si riserva la facoltà di chiedere

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    l’istituzione di squadre aggiuntive alle squadre tipo, la cui composizione verrà valutata di volta in volta congiuntamente con l’appaltatore. Pertanto l’appaltatore si impegna a fornire tutti quei dipendenti, attrezzature, e mezzi d’opera occorrenti a sopperire a tali maggiori necessità. L’istituzione di nuove squadre temporanee o fisse, dovrà avvenire entro 3 (tre) giorni dalla richiesta della VUS. Tale richiesta avverrà in forma scritta. La VUS non si impegna a garantire né la continuità né il volume delle prestazioni da affidare all’ appaltatore, in quanto gli ordini di intervento rispecchieranno il fabbisogno della Committenza, pertanto l’ appaltatore non potrà avanzare pretese di sorta nei casi di minore o nessun impiego dei propri dipendenti, per periodi di qualsiasi durata. ART. 31 – SEDE OPERATIVA DELL’APPALTATORE L’ appaltatore, per tutta la durata del servizio, dovrà garantire la disponibilità delle attrezzature, mezzi e materiali occorrenti per il corretto svolgimento del servizio, nonché di una efficiente sede operativa sita in uno dei Comuni incluso nel relati vo lotto di aggiudicazione , ove sia possibile comunicare in qualsiasi ora, anche notturna, di giorno feriale o festivo, Ordini di Intervento. Tale sede operativa dovrà essere dotata dei seguenti elementi essenziali: ufficio provvisto di telefono, fax, casella di posta elettronica; - deposito per automezzi e per le attrezzature nelle quantità minime di cui all’ art. 30; Nel caso in cui l’appaltatore risulti sprovvisto della sede operativa al momento della partecipazione alla gara, dovrà rilasciare una dichiarazione attestante l’impegno ad attivare – in caso di aggiudicazione – la sede operativa come sopra richiesto. La sede dovrà essere effettivamente operativa entro 20 gg. dalla data di notifica dell’aggiudicazione definitiva. L’esistenza della sede verrà accertata dal direttore dell’esecuzione del contratto. Si precisa fin da ora che la mancanza della sede nei termini temporali pattuiti e con le caratteristiche di operatività richieste per l’espletamento dell’attività, sarà elemento ostativo alla sottoscrizione del contratto e potrà determinare la revoca dell’aggiudicazione in danno del’appaltatore. ART. 32 – SERVIZIO DI REPERIBILITA E PRONTO INTERVE NTO. Tenendo conto delle particolari caratteristiche dei servizi interessati dalla prestazione in appalto, nonché della necessità per la VUS di garantire la sicurezza e la piena efficienza degli impianti in ogni momento salvaguardando la pubblica incolumità e garantendo l’erogazione dei servizi, viene richiesto all’appaltatore l’istituzione di un servizio di PRONTO INTERVENTO 24 ORE SU 24 PER 365 GIORNI L’ANNO . Nell’organizzare tale servizio l’appaltatore si impegna ad utilizzare ogni più moderna ed avanzata risorsa tecnica (attrezzatura, strumentazione, mezzi operativi, ecc.) per conseguire nel rispetto della sicurezza degli operatori, degli utenti e degli impianti, la massima tempestività d’intervento. Tale tempestività viene determinata nella misura ma ssima di ore 1 dal momento della segnalazione di intervento (effettuata da parte del la VUS alle utenze telefoniche fisse e mobili comunicate precedentemente dall’ appaltatore ) al momento di arrivo sul luogo d’intervento. Tale tempistica si applica anche nel caso in cui tale intervento fosse stato già precedentmente programmato in una data differente senza che l’appaltatore possa per questo pretendere maggiori compensi. Nel caso di situazioni di inadempienza, queste saranno contestate singolarmente

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    all’appaltatore al fine dell’applicazione delle penalità previste e dell’addebito degli eventuali danni o maggiori costi sostenuti a causa del ritardato e/o mancato intervento. Per tale servizio non verranno riconosciuti compensi aggiuntivi se non pe r le ore effettivamente impiegate in caso di intervento. ART. 33 – INFORMAZIONI S’intende parte integrante del presente Capitolato tutta la Normativa tecnica nazionale ed internazionale attualmente in vigore, e le successive modificazioni ed integrazioni ad essa, redatte a cura degli Enti preposti, anche qualora non espressamente citate in questo Capitolato, nonché tutta la Normativa tecnica aziendale interna, attualmente in vigore. Nell’esecuzione delle prestazioni è fatto espresso carico all’ appaltatore di rispettare scrupolosamente, oltre alle prescrizioni del presente Capitolato d’Oneri, tutte le disposizioni, per quanto applicabili, contenute nelle Leggi, Regolamenti, Circolari e Normative Tecniche vigenti (UNI, CEI ecc.), che in ogni modo trattino della materia, anche se non esplicitamente menzionate nel testo del presente Capitolato, nonché le buone regole dell’arte. L’appalto è, inoltre, soggetto all’esatta osservanza di tutte le leggi, decreti e regolamenti, circolari, ordinanze, ecc…. che comunque possono interessare direttamente o indirettamente lo svolgimento delle attività in contratto emanate per le rispettive competenze dallo Stato, dalla Regione, dalle Province, dai Comuni, e da altri Enti Locali, da Enti Pubblici, da Aziende Autonome, ecc… che hanno giurisdizione sui luoghi in cui devono eseguirsi le opere, restando contrattualmente convenuto che anche se tali norme o disposizioni dovessero arrecare oneri e limitazioni nell’esecuzione delle opere, l’ appaltatore non potrà trarne alcun motivo per richiedere compensi aggiuntivi al di fuori del pagamento delle prestazioni effettivamente eseguiti nei limiti dell'ordinato. Per eventuali chiarimenti di natura tecnica inerenti l’esecuzione del presente appalto il concorrente potrà rivolgersi al Sig. Marco Tizi, tel. n. 0743-231197, e-mail [email protected] .

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    PARTE TERZA – CONTABILIZZAZIONE Art. 34 - CRITERI PER LA MISURAZIONE E CONTABILIZZ AZIONE DEL SERVIZIO La contabilità avrà per oggetto l’accertamento in contraddittorio con l’appaltatore e la registrazione di tutti i fatti producenti spesa, ed è informata in modo da consentire alla VUS il controllo costante della spesa e l’adozione dei conseguenti provvedimenti. L’appaltatore dovrà fornire, oltre a quanto indicat o in precedenza, sia il brogliaccio di contabilità, che il personale occorrente per l’esec uzione delle operazioni di misurazione e verifica delle quantità riportate in contabilità, s enza aver diritto ad alcun compenso, intendendosi compresi nei prezzi di elenco anche ta li oneri. Nessun altro maggiore onere rispetto a quanto indic ato al Capitolo – VUS .07 – Compensi e Maggiorazioni dell’Elenco Prezzi, spetta all’ appaltatore, in quanto si intende compreso nei prezzi che esso avrà, con calcoli di sua convenienz a, accettato in sede contrattuale . I prezzi si intendono riferiti a interventi eseguiti sia con la sola posa in opera, che con fornitura e posa: nel caso di fornitura i materiali impiegati dovranno essere di ottima qualità e accettati dal Direttore dell’esecuzione del contratto. I prezzi determinati comprendono ogni prestazione di opera occorrente per dare compiuta la prestazione a "perfetta regola d'arte", e comunque nel rispetto delle specifiche tecniche emanate nel corso dell’esecuzione degli interventi dalla VUS. In essi sono compresi e compensati tutti gli oneri derivanti dall'applicazione delle norme e prescrizioni contenute e richiamate nel presente Capitolato d’Oneri. In essi sono, inoltre, comprese le quote per spese generali, utile dell’appaltatore, nonché il compenso per tutti gli oneri afferenti all'esecuzione delle prestazioni, in particolare i mezzi d'opera, assicurazioni, fornitura e posa dei materiali, loro lavorazione, sfrido ed impiego; spese provvisionali, ove occorrano, spese di cantiere e di guardiania, imposte, tasse, etc. La VUS ha piena facoltà di provvedere all'esecuzione di prestazioni in economia; pertanto, la l’appaltatore è tenuto, su semplice richiesta, alla fornitura di qualsivoglia materiale, nolo, trasporto o manodopera. Le prestazioni in economia ed i noleggi non verranno riconosciuti e compensati se non corrisponderanno ad un preventivo formale ODI emesso dalla VUS. Per le prestazioni che la VUS crederà opportuno eseguire in economia e avrà ordinato formalmente, l’ appaltatore avrà l'obbligo di fornire gli operai, i materiali, le macchine ed i mezzi di trasporto in nolo a caldo. Si precisa che in mancanza del succitato ODI, gli stessi non potranno essere contabilizzati. Le prestazioni in economia del solo personale dell’appaltatore saranno valutate ad ore e mezze ore per le frazioni inferiori. Nei prezzi previsti in elenco, oltre a quanto indicato nelle descrizioni e/o nelle analisi prezzi, sono inoltre compresi gli oneri per: - la fornitura degli operai e tecnici qualificati occorrenti per l’esecuzione della prestazione; - le spese per la redazione degli elaborati anche grafici richiesti dalla VUS, compreso il preventivo di spesa; - la manovalanza occorrente per il carico, trasporto e lo scarico sul luogo d’impiego dei materiali da utilizzare; - l'attesa necessaria per consentire al personale dell'azienda l'esecuzione delle operazioni di propria competenza ; - la consegna alla VUS a intervento ultimato ai sensi di quanto nel presente Capitolato d’Oneri ;

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    - lo sgombero e la pulizia del manufatto, da eseguirsi contestualmente alla chiusura dei singoli interventi, con la rimozione di tutti i materiali residuali, le attrezzature, i mezzi d’opera, nonché la perfetta pulizia di ogni parte e di ogni particolare delle opere residui di lavorazione, ecc…..; - ogni onere necessario per la realizzazione delle opere completamente finite, collaudate, realizzate a regola d'arte e messe in servizio. Per l’esecuzione di tutte le prestazioni indicate nell’ODI ritenute, ad insindacabile giudizio della VUS, di “notevole rilevanza economica con importo superiore ad Euro 500,00 ”, (l’ appaltatore provvederà a propria cura e spese a redigere uno specifico "co nto preventivo" e un disegno tecnico dimensionale, recante in dettaglio la descrizione di tutte le prestazioni da eseguire, dei materiali da installare, il riferimento di tariffa, il prezzo unitario o l'importo parziale, gli eventuali prezzi aggiuntivi ed integrativi, l'importo totale, il ribasso contrattuale e l'importo netto della prestazione. Il preventivo così strutturato, sarà sottoposto alla necessaria e obbligatoria validazione da parte della VUS. Al termine della prestazione il conto preventivo sarà sostituito da un “conto consuntivo” redatto con la stessa metodologia del preventivo. Laddove l’appaltatore attesti in modo fraudolento di avere eseguito interventi mai realizzati, verranno eseguite tutte quelle iniziative che la VUS intenda assumere sia sul piano civile che penale, compresa la rescissione del contratto, laddove la condotta dell’ appaltatore assuma una particolare gravità e rilevanza negativa. Metodologia di contabilizzazione ;

    1. Nei casi in cui si dovessero contabilizzare prestazioni di manutenzione ordinaria che riguardino attività previste nell’allegato Elenco Prezzi di appalto la contabilizzazione verrà eseguita utilizzando il prezziario di appalto, rideterminati in forza del ribasso percentuale contrattuale.

    2. Nei casi in cui si dovessero contabilizzare prestazioni non previste ( manutenzione

    straordinaria ) i cui prezzi non sono riportati nell'Elenco Prezzi di appalto, si farà ricorso all’"Aggiornamento Elenco Regionale dei Prezzi per Lavor i Edili, Impianti Tecnologici, Infrastrutture a Rete, Lavori Stradali e Impianti S portivi per l'esecuzione di opere pubbliche - Edizione 2010" pubblicato dalla Regione dell'Umbria, rideterminati in forza del ribasso percentuale contrattuale.

    L’Elenco Regionale dei Prezzi per Lavori Edili, Impia nti Tecnologici, Infrastrutture a Rete, Lavori Stradali e Impianti Sportivi per l'esecuzion e di opere pubbliche - Edizione 2010 si intende qui richiamato per intero ma per patto espresso delle parti non si allega al presente Capitolato. È esclusa ogni pretesa da parte dell’ appaltatore circa il riconoscimento di compensi o indennità speciali connesse alla eccessiva onerosità delle opere da eseguire in considerazione della frammentarietà e/o dell’entità ridotta dei singoli interventi. Per l’applicazioni delle penali si rinvia al Capitolo VUS.09 dell’Elenco Prezzi. Gli importi conseguenti, verranno portati in detrazione dal credito maturato dall’ appaltatore nel mese nel quale l'inadempienza si è verificata ed è stata contestata dalla VUS. Art. 35 - PRESTAZIONI FESTIVE E NOTTURNE - MAGGIOR AZIONI Per necessità di pubblico interesse, escluso il servizio di reperibilità, la VUS potrà ordinare l'esecuzione di determinati interventi programmati in orari che si svolgono oltre il "normale" orario di lavoro individuato dalla Committenza che va dalle ore 6.00 alle ore 21.00 dei giorni feriali.

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    Analogamente potranno essere richiesti dalla VUS interventi nei giorni di sabato e domenica ed in genere nei giorni non lavorativi e festivi. In questi casi all’Impresa saranno riconosciute le maggiorazioni indicate al Capitolo VUS. 07 – Compensi e Maggiorazioni, da applicarsi limitatamente alle prestazioni svolte che sono così stabilite: a) lavori notturno feriale (dalle ore 21.00 alle ore 6.00 dei giorni feriali) : 35 % b) lavori diurno festivo (dalle ore 6.00 alle ore 21.00 dei giorni festivi) : 38 % c) lavori notturno festivo (dalle ore 21.00 alle ore 6.00 dei giorni festivi) : 45 % Nel caso di interventi eseguiti in economia, tali maggiorazioni si applicano per quelle attività operative il cui termine di ultimazione ecceda le ore 21.00, e per la sola ora o frazione di ora eccedente tale limite; Tali maggiorazioni sono compensative di ogni onere connesso allo svolgimento della prestazione in orario notturno o festivo, con tassativa esclusione di eventuali ulteriori compensi o indennizzi. Art. 36 - LEGISLAZIONE E NORMATIVA TECNICA "Norme tecniche per le costruzioni" (NTC) approvate con il D.M. 14 Gennaio 2008 ed entrate definitivamente in vigore il 1 luglio 2009 . L’officina di carpenteria che “confeziona elementi strutturali direttamente impiegabili in cantiere, pronti per la messa in opera o per successive lavorazioni” viene infatti inquadrata dalle NTC come centro di trasformazione. DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008 , n. 81 Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro UNI EN ISO 898-2:2012 Caratteristiche meccaniche degli elementi di collegamento di acciaio al carbonio e acciaio legato. UNI ISO 10816-3:2012 Vibrazioni meccaniche - Valutazione delle vibrazioni delle macchine mediante misurazioni sulle parti non rotanti - Parte 3: Macchine industriali con potenza nominale maggiore di 15 kW e velocità di rotazione nominale compresa tra 120 giri/min e 15 000 giri/min. UNI EN ISO 3581:2012 Materiali d'apporto per saldatura - Elettrodi rivestiti per la saldatura manuale ad arco di acciai inossidabili e resistenti ad alta temperatura. UNI EN 14492-1:2009 Apparecchi di sollevamento - Argani e paranchi motorizzati - Parte 1: Argani motorizzati Direttiva 2006/42/CE del 17 maggio 2006 recepita ed attuata per l'Italia mediante il Decreto Legislativo 27 gennaio 2010 , n. 17 (pubblicazione del 19-2-2010 Supplemento ordinario n. 36/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 41). Tale direttiva è entrata in vigore in tutta Europa il 29 dicembre 2009. Art. 37 - MATERIALI UTILIZZATI I materiali e le apparecchiature che l’ appaltatore impiegherà dovranno essere conformi, oltre che

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    alle prescrizioni contrattuali, anche a quanto stabilito da Leggi, Regolamenti, Circolari e Normative Tecniche vigenti, anche se non esplicitamente menzionate. In ogni caso essi dovranno essere di prima scelta, delle migliori qualità esistenti in commercio, nonché di larga diffusione. Dovranno inoltre possedere caratteristiche adeguate al loro impiego ed essere idonei al luogo di installazione. Salvo diverse disposizioni della VUS, in caso di sostituzione di componenti deteriorati, i nuovi componenti dovranno essere della stessa marca, modello e colore di quelli preesistenti. Per comprovati motivi ed in particolare nel caso di componenti non più reperibili sul mercato, l’ appaltatore dovrà effettuare un’accurata ricerca al fine di reperire componenti il più possibile simili a quelli da sostituire, sia a livello tecnico-funzionale che estetico. Tutti i materiali, muniti della necessaria documentazione tecnica, dovranno essere sottoposti, prima del loro impiego, all'esame della VUS affinché essi siano riconosciuti idonei e dichiarati accettabili. L'accettazione dei materiali, delle apparecchiature e degli impianti è vincolata all'esito positivo di tutte le verifiche prescritte dalle norme o richieste dalla VUS che potrà effettuare in qualsiasi momento gli opportuni accertamenti, visite, ispezioni, prove, analisi e controlli. Tutte le spese relative alle prove su materiali ed apparecchiature di nuova installazione, previste dalle normative vigenti, sono a carico dell’ appaltatore. L’appaltatore dovrà provvedere, a proprie spese e nel più breve tempo possibile, all’allontanamento dal cantiere ed alla sostituzione di eventuali componenti ritenuti non idonei. L'accettazione dei materiali da parte della VUS non esonera l’ appaltatore dalle responsabilità che gli competono per il buon esito dell’intervento. I componenti di nuova installazione dovranno riportare la marcatura CE e quando previsto dalle norme vigenti. Art. 38 - AGGIORNAMENTO ELABORATI D’IMPIANTO Nel caso in cui la VUS disponga dei disegni degli impianti oggetto d’intervento, essi saranno consegnati o su supporto informatico, e/o su supporto cartaceo, all’ appaltatore. Detti disegni dovranno essere aggiornati, con oneri a carico dell’ appaltatore, dopo ogni intervento di modifica, mantenendo gli stessi criteri e metodologie usati nei disegni originali o adottando le specifiche che saranno definite con la VUS. Le parti di disegno modificate dovranno essere stampate e allegate ai dati contabili. In mancanza dei disegni aggiornati entro 15 giorni dall’ultimazione dell’ODI, la relativa contabilità non sarà ritenuta valida e saranno applicate le penali previste È facoltà della VUS di richiedere all’ appaltatore il rilievo di parti di impianti esistenti. In questo caso l’ appaltatore provvederà ai rilievi ed alle verifiche richieste. Art. 39 - DOCUMENTAZIONI,DICHIARAZIONI E CERTIFICA ZIONI Nel caso dell’esecuzione di modifiche di impianti, i conseguenti elaborati di progetto dovranno essere redatti e aggiornati con oneri a carico dell’ appaltatore; nel caso la VUS consegni un elaborato grafico dell’impianto oggetto di intervento, le modifiche apportate, dovranno mantenere gli stessi criteri e metodologie usati nei disegni originali. Al termine di ciascuna prestazione, dovranno essere trasmesse alla VUS n. 3 copie cartacee della documentazione di impianto realizzato, regolarmente sottoscritte dal responsabile tecnico o da professionista abilitato, designato dell’ appaltatore, nonché una copia di tutti gli elaborati su supporto informatico; i supporti fisici ed i formati saranno indicati di volta in volta dalla VUS, adeguandosi comunque ai più diffusi software e prodotti in commercio.

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    Art. 40 - CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE DELLE VARIE CATEGORIE DI IMPIANTI Con le presenti prescrizioni tecniche si intendono fornire delle indicazioni di larga massima per la definizione delle modalità di esecuzione ed adeguamento degli impianti elettrici e speciali oggetto delle opere del presente Capitolato. Gli obiettivi che si intendono raggiungere sono così riepilogati: a) conseguimento della massima sicurezza per le persone e gli ambienti; b) affidabilità e continuità di esercizio; c) razionalizzazione ed unificazione dei componenti del sistema di distribuzione; d) flessibilità ed espandibilità; e) facilità di gestione e manutenzione. Per quanto riguarda le prescrizioni tecniche, in caso di contrasto fra quanto riportato nel presente capitolato speciale ed in altri documenti (esempio: Elenco Prezzi, ecc………), saranno adottate le soluzioni più convenienti per la VUS, a suo insindacabile giudizio. Art. 41 - NORME COMUNI ALLE CATEGORIE DI PRESTAZIO NI E’ vietato all’Impresa, di apportare modifiche agli impianti di servizio, senza la preventiva autorizzazione da parte della VUS. Si evidenzia che le operazioni di chiusura e riapertura sulle reti idriche e manufatti, gas-metano e cabine, stazioni di sollevamento delle fognature, impianti di depurazione ecc… saranno eseguite esclusivamente da personale VUS. Art. 42 - CONCLUSIONE DEL SINGOLO INTERVENTO Salvo quanto già detto riguardo all’obbligo per l’ appaltatore di rilasciare la scheda dell’intervento, riportante la consistenza dell’impianto, nel caso in cui l’intervento manutentivo apporti delle variazioni, in accordo con la VUS, alle normali condizioni di funzionamento o di gestione ed utilizzo degli impianti, l’ appaltatore dovrà fornire dettagliate informazioni al riguardo al DC, definendo le nuove eventuali procedure operative, anche in forma scritta, mediante schemi e/o manuali semplificati. Art. 43 - MANODOPERA I prezzi della manodopera sono stati calcolati in b ase al supplemento straordinario al “Bollettino Ufficiale” – serie generale – n. 61 del 29 dicembre 2010 - volume II, prendendo in esame il COMPARTO METALMECCANICO. La manodopera impiegata per lo svolgimento delle prestazioni individuate in appalto, nonché per quelle in economia, deve essere idonea al lavoro per il quale viene richiesta. Essi devono prestare servizio indossando indumenti idonei, decorosi, recanti segni di riconoscimento (divisa, nome sociale, ecc…) ed in ogni caso essere dotati dei dispositivi di protezione individuali previsti dai documenti emessi dall’ appaltatore in ottemperanza alla normativa in materia. La manodopera dovrà essere scelta fra quelli figuranti nell’elenco (vedasi l’Art. 10 del presente Capitolato) fornito dall’ appaltatore all’atto di inizio delle attività di contratto. L’ appaltatore è obbligato, senza compenso alcuno, a sostituire tutti gli operai che non siano di gradimento del DC. Nelle prestazioni di manodopera saranno eseguite tutte le disposizioni stabilite dalle leggi e dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Art. 44 - TRASPORTI Con i prezzi dei trasporti si intende compensato l'operatore, l'ammortamento della macchina,

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    consumo di oli, grassi e combustibili, eventuale manutenzione e pezzi di ricambio, spese generali ed utile dell’ appaltatore, oneri di sicurezza. Le macchine e gli attrezzi dati a noleggio debbono essere in perfetto stato di servibilità e provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento. Devono essere provvisti anche di tutta la segnaletica prevista dalla normativa vigente. Sono a carico esclusivo dell’ appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine. I prezzi di noleggio di meccanismi in genere si intendono corrisposti per tutto il tempo durante il quale i meccanismi rimangono a piè d'opera a disposizione della VUS e cioè anche per le ore in cui i meccanismi stessi non funzionano. Nel dettaglio si evidenzia che: - i mezzi d'opera oggetto del noleggio di intendono resi disponibili sul luogo d'impiego; - nei prezzi si intende sempre compensato anche il ritorno a vuoto: -in materia di antinfortunistica, tutti i mezzi dovranno sempre essere accompagnati da documentazione conforme attestante i collaudi e le omologazioni opportunamente rilasciate dagli enti preposti; -per ciascun mezzo dovrà essere presentata adeguata documentazione riguardante i rilievi fonometrici, evidenziando che la VUS potrà richiedere a sua discrezione ed in ogni momento, l'impiego di mezzi "supersilenziati" e/o altre misure atte ad abbattere il livello di rumore - in tal caso l’ appaltatore non potrà trarne alcun motivo per richiedere compensi aggiuntivi; - con i prezzi in elenco si intende compensato anche il tempo eventuale di trasferimento, il quale pertanto non potrà essere ulteriormente conteggiato - il tempo decorrerà dal momento di arrivo sul luogo di impiego; - l’ appaltatore dovrà attenersi alle disposizioni di Legge vigenti per l'autotrasporto di cose per conto terzi. Vista la particolarità delle lavorazioni in cui potranno essere applicati i prezzi di noleggio dei mezzi, si evidenzia che tale prezzo tiene in considerazione i periodi di inattività in cui il mezzo è solo a disposizione. Elenco Allegati : 1) DUVRI