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N. 4458 CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE d’iniziativa del deputato BONAFEDE Modifiche al codice della navigazione concernenti l’esercizio dei poteri di polizia e delle funzioni di polizia giudiziaria per il contrasto di attività criminali compiute in mare Presentata il 3 maggio 2017 ONOREVOLI COLLEGHI ! – La presente pro- posta di legge è volta a operare alcune modifiche normative, in particolare al co- dice della navigazione, in materia di eser- cizio dei poteri di polizia nelle aree marine e di attribuzione delle funzioni di polizia giudiziaria in tale ambito, al fine di acce- lerare e quindi rendere più efficaci, già durante la navigazione, le indagini per il contrasto di fenomeni criminali rilevanti, come, ad esempio, il favoreggiamento del- l’immigrazione clandestina. È innegabile che – come risulta anche dalla cronaca quoti- diana degli ultimi mesi – sia particolar- mente difficile per lo Stato italiano contra- stare i reati consumati in mare aperto. Tra l’altro, la mancanza di un collegamento efficiente tra l’autorità giudiziaria e le forze di polizia che sono impiegate a vario titolo in mare non consente alle procure della Repubblica di intervenire tempestivamente e, soprattutto, non permette loro di utiliz- zare appieno tutti gli strumenti di indagine dei quali dispongono sulla terraferma. La presente proposta di legge ha, quindi, come scopo principale quello di far sì che l’au- torità giudiziaria, una volta acquisita la notizia di reato, possa aprire immediata- mente un fascicolo servendosi, per gli atti d’indagine, dei soggetti operanti in mare, come la Guardia costiera e le navi militari. Con la presente iniziativa si prevede, so- stanzialmente, uno strumento in più per lo Stato per contrastare, tramite una sorta di longa manus, i reati commessi in mare aperto, anche al fine di provvedere al ri- ordino di una materia fino a questo mo- mento disciplinata in modo frammentario da più fonti normative che, comunque, risultano lacunose nel loro insieme. Invero, la progressiva intensificazione delle migrazioni per via di mare, oltre a determinare situazioni di emergenza di ca- rattere umanitario e rilevanti conseguenze Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati XVII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI DOCUMENTI

CAMERA DEI DEPUTATI · 2017-08-03 · ... i reati commessi in mare aperto, ... plinano lo status di rifugiato e le altre forme di protezione internazionale, ... sebbene consumate

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N. 4458—CAMERA DEI DEPUTATI

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa del deputato BONAFEDE

Modifiche al codice della navigazione concernenti l’esercizio deipoteri di polizia e delle funzioni di polizia giudiziaria per il

contrasto di attività criminali compiute in mare

Presentata il 3 maggio 2017

ONOREVOLI COLLEGHI ! – La presente pro-posta di legge è volta a operare alcunemodifiche normative, in particolare al co-dice della navigazione, in materia di eser-cizio dei poteri di polizia nelle aree marinee di attribuzione delle funzioni di poliziagiudiziaria in tale ambito, al fine di acce-lerare e quindi rendere più efficaci, giàdurante la navigazione, le indagini per ilcontrasto di fenomeni criminali rilevanti,come, ad esempio, il favoreggiamento del-l’immigrazione clandestina. È innegabile che– come risulta anche dalla cronaca quoti-diana degli ultimi mesi – sia particolar-mente difficile per lo Stato italiano contra-stare i reati consumati in mare aperto. Tral’altro, la mancanza di un collegamentoefficiente tra l’autorità giudiziaria e le forzedi polizia che sono impiegate a vario titoloin mare non consente alle procure dellaRepubblica di intervenire tempestivamentee, soprattutto, non permette loro di utiliz-

zare appieno tutti gli strumenti di indaginedei quali dispongono sulla terraferma. Lapresente proposta di legge ha, quindi, comescopo principale quello di far sì che l’au-torità giudiziaria, una volta acquisita lanotizia di reato, possa aprire immediata-mente un fascicolo servendosi, per gli attid’indagine, dei soggetti operanti in mare,come la Guardia costiera e le navi militari.Con la presente iniziativa si prevede, so-stanzialmente, uno strumento in più per loStato per contrastare, tramite una sorta dilonga manus, i reati commessi in mareaperto, anche al fine di provvedere al ri-ordino di una materia fino a questo mo-mento disciplinata in modo frammentarioda più fonti normative che, comunque,risultano lacunose nel loro insieme.

Invero, la progressiva intensificazionedelle migrazioni per via di mare, oltre adeterminare situazioni di emergenza di ca-rattere umanitario e rilevanti conseguenze

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di natura civile e sociale nei paesi destina-tari di ingenti flussi di persone straniere esprovviste di tutto, ha riportato al centrodell’attenzione il diritto del mare, la disci-plina internazionale e interna della navi-gazione e dell’esercizio dei poteri di polizianegli spazi marini.

È palese come il problema non possaessere affrontato nella sua complessità eavviato a soluzione operando esclusiva-mente sul piano giuridico né soltanto conl’intensificazione delle attività di polizia,ma richieda interventi di carattere umani-tario e di cooperazione economica volti adaffrontare le cause della migrazione neiterritori di provenienza. Altrettanto evi-dente è che le stesse questioni giuridichenon possono essere risolte soltanto al li-vello degli ordinamenti nazionali, poichériguardano situazioni e condotte che origi-nano in aree sottratte, di diritto o di fatto,alla giurisdizione degli Stati e coinvolgonoistituti giuridici regolati dal diritto interna-zionale.

Infatti, l’attività degli organizzatori deiviaggi di migranti per mare sfrutta la ca-renza o l’assenza di controllo statuale neiluoghi di partenza delle imbarcazioni che,con preordinato disegno, vengono poste inmare senza alcuno dei requisiti di naviga-bilità e delle dotazioni di sicurezza pre-scritti dalle convenzioni internazionali perla sicurezza della navigazione e la salva-guardia della vita umana in mare. Lo scopodi ciò è provocare dolosamente le condi-zioni che impongono di prestare soccorso erendono necessario l’intervento dei servizidi ricerca e soccorso organizzati dagli Staticostieri in base all’obbligo codificato nel-l’articolo 98 della Convenzione delle Na-zioni Unite sul diritto del mare, fatta aMontego Bay il 10 dicembre 1982, resaesecutiva in Italia con legge 2 dicembre1994, n. 689, e specificato dalla Conven-zione internazionale sulla ricerca e il sal-vataggio marittimo, adottata ad Amburgo il27 aprile 1979, resa esecutiva con legge 3aprile 1989, n. 147.

L’obbligo di prestare soccorso a chiun-que sia trovato in mare in condizioni dipericolo – operazione spesso non scevra dioneri e rischi per chi interviene – non ha

certamente il fine di dare garanzia di as-sistenza a chi, per inconsapevolezza o, peg-gio, per lucro, si metta in navigazione conmezzi inadeguati e inidonei a tenere ilmare, determinando pericolo per sé, per lepersone trasportate e per gli altri naviganti.È questo, invece, il meccanismo attraversoil quale le organizzazioni criminali chegestiscono il traffico di esseri umani rea-lizzano i propri illeciti affari, con il minimorischio per i loro aderenti e con la massimaindifferenza per la vita dei migranti tra-sportati, approfittando di statuizioni giuri-diche che esse distorcono a proprio pro-fitto, realizzando una tipica fattispecie diabuso del diritto. In queste circostanze,l’attività di soccorso, svolta da soggetti pri-vati o dagli stessi apparati statuali ad essaistituzionalmente preposti, ancorché in as-senza di dolo e scriminata dallo stato dinecessità e dall’adempimento di un dovere,si sostanzia, nella sua materialità, in unfatto obiettivamente agevolatore della con-dotta di quelle organizzazioni criminali.

Su ciò si innesta il ricorso alle normeinternazionali o sovranazionali che disci-plinano lo status di rifugiato e le altreforme di protezione internazionale, tra lequali anche la « protezione sussidiaria », unistituto aggiuntivo, rispetto a quanto pre-visto dal diritto internazionale generale,introdotto dalla normativa dell’Unione eu-ropea.

Secondo l’articolo 1 della Convenzionerelativa allo statuto dei rifugiati, firmata aGinevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva conlegge 24 luglio 1954, n. 722, come modifi-cata dal protocollo adottato a New York il31 gennaio 1967, reso esecutivo con legge14 febbraio 1970, n. 95, si considera « ri-fugiato » chiunque, « temendo con ragioned’essere perseguitato a causa della propriarazza, della propria religione, della proprianazionalità, della propria appartenenza aun certo gruppo sociale o delle proprieopinioni politiche, si trova fuori del paesedel quale ha la cittadinanza e non può o, acausa di questo timore, non vuole chiederela protezione di questo paese, ovvero, se èprivo di cittadinanza e si trova fuori delpaese in cui aveva la propria residenzaabituale, non può o, a causa di tale timore,

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non vuole tornarvi ». La Convenzione vietail respingimento e l’espulsione del rifugiatoverso territori in cui la sua vita o la sualibertà siano minacciate per le cause sopraindicate.

Nell’ambito dello spazio comune di li-bertà, sicurezza e giustizia tra gli Statimembri previsto dal Trattato sul funziona-mento dell’Unione europea e, in partico-lare, secondo le disposizioni dell’articolo 78di questo Trattato, la direttiva 2011/95/UEdel Parlamento europeo e del Consiglio, del13 dicembre 2011, ha introdotto il dirittoalla « protezione sussidiaria » in favore deicittadini di Stati terzi o degli apolidi che,pur non possedendo i requisiti per il rico-noscimento dello status di rifugiato, qua-lora ritornassero nel Paese di origine o, seapolidi, nel paese di precedente dimora,correrebbero, escluse le ipotesi di reato,« un rischio effettivo di subire un gravedanno » – specificato nell’esecuzione dellapena di morte, nell’applicazione della tor-tura o di altra pena o trattamento inumanoo degradante e nella minaccia grave e in-dividuale alla vita o alla persona derivantedalla violenza indiscriminata in situazionidi conflitto armato interno o internazio-nale.

Inoltre, l’articolo 3 della Convenzioneper la salvaguardia dei diritti dell’uomo edelle libertà fondamentali, firmata a Romail 4 novembre 1950, resa esecutiva conlegge 4 agosto 1955, n. 848, prevede che« Nessuno può essere sottoposto a torturané a pene o trattamenti inumani o degra-danti ». Secondo l’interpretazione dellaGrande Chambre della Corte europea deidiritti dell’uomo, sentenza 23 febbraio 2012nella causa Hirsi Jamaa e altri c. Italia(ricorso n. 27765/09), la legittimazione afar valere il diritto derivante dalle perti-nenti norme internazionali (compresa quindila richiesta di protezione internazionale)inizia « sin dalla salita a bordo delle navidelle forze armate italiane » che determinal’ingresso in un’area di giurisdizione delloStato in quanto situazione di « controllocontinuo ed esclusivo, tanto de jure quantode facto, delle autorità italiane ». In conse-guenza di ciò, la Corte ha ritenuto che losbarco dei ricorrenti in Libia costituisse

violazione dell’articolo 3 della Convenzioneeuropea sui diritti dell’uomo, per esposi-zione al pericolo di trattamenti inumani inLibia e di rappresaglie ed esecuzioni neiPaesi d’origine (Somalia ed Eritrea), non-ché dell’articolo 13 della Convenzione e delsuo Protocollo addizionale n. 4 sul divietodi deportazioni collettive, per il mancatoesame di ciascuna situazione individualedei richiedenti protezione internazionale eper l’impossibilità di accesso a rimedi giu-risdizionali.

L’applicazione delle esposte norme in-ternazionali comporta, attraverso un inar-restabile concatenarsi di cause ed effetti,che dall’iniziale violazione delle regole sullasicurezza della navigazione si giunga quasifatalmente all’ingresso dei migranti trattiin salvo nel territorio nazionale, con ilconseguente obbligo, a carico dello Statoitaliano, di esaminarne partitamente cia-scuna situazione personale al fine di accer-tare o escludere la sussistenza dei requisitiper la concessione della protezione inter-nazionale. Per di più, l’istituto della « pro-tezione sussidiaria » introdotto dall’ordina-mento europeo implica – se portato allasua conseguenza estrema – il teorico di-ritto a tale forma di protezione per l’interapopolazione di uno Stato esposta al peri-colo di « violenza indiscriminata in situa-zioni di conflitto armato interno o inter-nazionale ». Si aggiunge la lunghezza delleprocedure, rese complesse dalla difficoltàdi una sicura identificazione delle persone,della loro provenienza, della loro naziona-lità: un complesso di circostanze che ag-giunge alla sofferenza di quanti affrontanoviaggi e traversate in condizioni a volteinumane i problemi sociali e gli oneri fi-nanziari e organizzativi dell’accoglienza nelleregioni di arrivo.

La soluzione organica di questi pro-blemi non può che ricercarsi nell’azione allivello internazionale, sia attraverso la ri-soluzione delle cause che spingono all’emi-grazione, sia con la stipulazione di accordibilaterali o multilaterali con gli Stati d’o-rigine o di transito, sia con la revisionedegli istituti del diritto internazionale odelle forme della loro applicazione allo

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scopo di evitare che la loro applicazionedegeneri in abuso.

Nell’ambito del diritto interno, la pre-sente proposta di legge persegue il piùlimitato e specifico fine di predisporre unquadro giuridico complessivo per l’applica-zione delle normative esistenti e dei loropotenziali sviluppi futuri, mediante alcunistrumenti ritenuti utili per contrastare conmaggiore efficacia le attività illecite ed eser-citare i poteri di controllo, prevenzione erepressione spettanti allo Stato nella mi-sura più ampia consentita dall’ordina-mento internazionale. In quest’ambito ven-gono altresì operati gli interventi necessariper adeguare i pertinenti istituti della vi-gente normativa interna alle sopravvenuteevoluzioni del diritto internazionale, sa-nando contestualmente incongruenze e la-cune in essa rilevate anche dalla dottrina.

Si interviene in particolare sulle dispo-sizioni del codice della navigazione – chein alcune sue parti è rimasto fermo alleformulazioni originarie del 1942 – secondodue principali linee d’indirizzo.

Da un lato, si provvede a meglio disci-plinare alcuni istituti di diritto prettamenteinterno, come le funzioni di polizia giudi-ziaria conferite dal medesimo codice a de-terminati soggetti con specifico riferimentoall’accertamento dei reati commessi nell’e-sercizio della navigazione o in correlazionecon quest’attività.

Dall’altro, vengono introdotte o modifi-cate disposizioni che, nell’ambito dell’ordi-namento nazionale, attuano istituti del di-ritto internazionale o ne disciplinano po-sitivamente l’esercizio, allo scopo di costi-tuire un quadro generale sistematico, dalpunto di vista del diritto interno, per l’e-sercizio dei poteri e delle facoltà ricono-sciuti allo Stato negli spazi di propria so-vranità – il mare territoriale fino a dodicimiglia dalla costa – e, alle condizioni fis-sate dalle norme internazionali, nell’altomare non soggetto alla sovranità di alcunoStato: queste disposizioni sono sviluppateassumendo come base la codificazione deldiritto del mare realizzata dall’Organizza-zione delle Nazioni Unite con la Conven-zione fatta a Montego Bay il 10 dicembre1982, resa esecutiva in Italia con la citata

legge n. 689 del 1994, che tuttavia mancòdi operare i puntuali aggiornamenti dellenorme legislative, il cui adeguamento restadunque attualmente rimesso all’interpreta-zione sulla base del mero ordine di esecu-zione contenuto nella legge.

La formulazione e la ratio delle normeproposte sono più dettagliatamente illu-strate, secondo la successione degli articolidella proposta di legge, nei paragrafi se-guenti.

Articolo 1. – (Modifica dell’articolo 1235del codice della navigazione, concernente lefunzioni di polizia giudiziaria). – Come espo-sto nella premessa, l’articolo 1 della pro-posta di legge modifica e aggiorna l’articolo1235 del codice della navigazione, recantela determinazione dei soggetti forniti dellequalifiche di ufficiale e di agente di poliziagiudiziaria, al fine di accelerare e quindirendere più efficaci, già durante la naviga-zione, le indagini per il contrasto di feno-meni criminali rilevanti.

Come risulta anche dalla cronaca quo-tidiana, è particolarmente difficile per loStato italiano contrastare attività illeciteche, sebbene consumate nell’alto mare (equindi fuori della sua sovranità e giurisdi-zione), producono conseguenze nel territo-rio nazionale e legittimano quindi l’eserci-zio di poteri di polizia a fini preventivi erepressivi ed eventualmente della giurisdi-zione penale.

È noto, infatti, che l’articolo 27 dellaConvenzione di Montego Bay consente alloStato costiero di esercitare la giurisdizionepenale sulle navi straniere nel mare terri-toriale se le conseguenze del reato si esten-dono al proprio territorio, se il reato è dinatura tale da disturbare la pace del paeseo il buon ordine nel mare territoriale, se ilsuo intervento è richiesto dal comandantedella nave o da un agente diplomatico ofunzionario consolare dello Stato di ban-diera della nave oppure se ciò è necessarioper la repressione del traffico illecito distupefacenti o sostanze psicotrope. Tra lecondotte estranee all’esercizio del diritto ditransito inoffensivo delle navi straniere nelmare territoriale, l’articolo 19, paragrafo 2g, menziona espressamente le attività volteall’imbarco o allo sbarco di persone in

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contravvenzione alle leggi e ai regolamentid’immigrazione dello Stato costiero; corre-lativamente, l’articolo 21 consente a que-st’ultimo di adottare leggi e regolamenti,cui le navi in transito inoffensivo sonotenute a conformarsi, stabilendo le misureatte a prevenire le violazioni, mentre l’ar-ticolo 33 estende alla zona contigua i poteridi controllo necessari al medesimo scopo.Infine, l’articolo 111 della medesima Con-venzione permette l’inseguimento di unanave straniera oltre il mare territoriale o lazona contigua e fino al limite del mareterritoriale di altro Stato, quando sussi-stano fondati motivi di ritenere che la stessaabbia violato le leggi e i regolamenti delloStato costiero, a condizione che l’insegui-mento abbia inizio quando essa o una dellesue lance si trovava nel mare territoriale onella zona contigua dello Stato interessato.La prassi internazionale ha poi sviluppatola nozione della « presenza costruttiva » diuna nave in acque internazionali, quandol’ingresso di imbarcazioni o altri mezziprovenienti da essa nella zona contigua onel mare territoriale dello Stato costieroper compiervi attività illecite renda parte-cipe la nave stessa delle attività criminosedirette verso il territorio dello Stato e per-ciò assoggettabile all’intervento coercitivodelle sua autorità.

Per esplicare nel modo più efficace ipoteri di cui lo Stato dispone occorre as-sicurare, nell’ordinamento nazionale, un col-legamento efficiente tra l’autorità giudizia-ria e le forze di polizia che a vario titolosono impiegate in mare. Tale collegamentosi realizza nel modo più compiuto attra-verso le funzioni della polizia giudiziaria:« La polizia giudiziaria deve, anche di pro-pria iniziativa, prendere notizia dei reati,impedire che vengano portati a conse-guenze ulteriori, ricercarne gli autori, com-piere gli atti necessari per assicurare lefonti di prova e raccogliere quant’altro possaservire per l’applicazione della legge pe-nale. Svolge ogni indagine e attività dispo-sta o delegata dall’autorità giudiziaria » (ar-ticolo 55, commi 1 e 2, del codice di pro-cedura penale).

La modifica proposta ha lo scopo dipermettere il tempestivo intervento e la

piena utilizzazione di tutti gli strumenti diindagine nelle particolari condizioni dellospazio marino, in cui occorrono specifichecompetenze e mezzi operativi specializzati.

A questo fine, la proposta di leggeestende, in particolare, l’ambito di eserciziodelle funzioni di polizia giudiziaria previstedal vigente articolo 1235 del codice dellanavigazione.

Si considerano in primo luogo [primocomma, lettera a)] le funzioni di poliziagiudiziaria attribuite agli ufficiali superiori(che il codice designa come « comandanti »)e inferiori del Corpo delle capitanerie diporto, ai sottufficiali e al restante personalemilitare della categoria « nocchieri di porto »(che ha sostituito la categoria « servizi por-tuali » menzionata nel testo vigente) non-ché ai dirigenti e funzionari dell’Ente na-zionale per l’aviazione civile (ENAC), su-bentrato nelle competenze degli organi del-l’amministrazione dell’aviazione civileprecedentemente individuati dal codice. Perquesti ultimi, si è ritenuto opportuno pre-vedere che sia l’Ente a conferire la quali-fica in relazione alle funzioni esercitate, atitolo di esempio per le figure corrispon-denti a quelle dei direttori e delegati diaeroporto, indicate nella norma vigente. Siè altresì provveduto ad estendere l’ambitodi esercizio delle funzioni di polizia giudi-ziaria, attualmente limitate ai reati previstidal codice della navigazione, salvo il casoeccezionale in cui non esista nel porto onell’aeroporto un ufficio di pubblica sicu-rezza. In primo luogo, è stata sanata unasingolare incongruenza della norma vi-gente, prevedendo che tali funzioni spettinoin relazione ai delitti previsti dagli articoli428 (naufragio, sommersione o disastro avia-torio), 429 (danneggiamento seguito da nau-fragio) e 432 (attentati alla sicurezza deitrasporti, limitatamente ai trasporti peracqua o per aria) del codice penale. È statainoltre aggiunta la competenza rispetto adalcuni gravi reati, per i quali l’esigenza dispecifiche attività di indagine e repressioneè parsa più evidente in rapporto alla pos-sibilità che siano commessi con l’impiego dimezzi navali o aeronautici: i delitti indivi-duati sono quelli previsti dagli articoli 452-bis (inquinamento ambientale), 452-ter

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(morte o lesioni come conseguenza del de-litto di inquinamento ambientale), 452-quater (disastro ambientale), 452-quinquies(delitti colposi contro l’ambiente), 452-sexies (traffico e abbandono di materiale adalta radioattività) e 600 (riduzione o man-tenimento in schiavitù o in servitù), 601(tratta di persone), 601-bis (traffico di or-gani prelevati da persona vivente) e 602(acquisto e alienazione di schiavi) del co-dice penale, dagli articoli 73, comma 1, e 74del testo unico delle leggi in materia didisciplina degli stupefacenti e sostanze psi-cotrope, prevenzione, cura e riabilitazionedei relativi stati di tossicodipendenza, dicui al decreto del Presidente della Repub-blica 9 ottobre 1990, n. 309 (associazionefinalizzata al traffico illecito di sostanzestupefacenti o psicotrope), dall’articolo 12,commi da 1 a 4-ter, del testo unico delledisposizioni concernenti la disciplina del-l’immigrazione e norme sulla condizionedello straniero, di cui al decreto legislativo25 luglio 1998, n. 286 (trasporto illegale distranieri nel territorio dello Stato), e dal-l’articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile2006, n. 152 (attività organizzate per iltraffico illecito di rifiuti). La competenzaper questi ultimi reati è limitata ai casi incui essi siano commessi mediante la navi-gazione marittima, interna o aerea ovveronell’esercizio o in occasione di essa, re-stando escluse le condotte realizzate fuoridegli ambiti marittimo o aeronautico.

Sono state corrispondentemente estesele funzioni di ufficiale polizia giudiziariaattribuite ai comandanti delle navi da guerranazionali [primo comma, lettera d)], attual-mente determinate in relazione agli atti checompiono su richiesta dell’autorità conso-lare o, in caso di urgenza, di propria ini-ziativa nell’esercizio delle funzioni di poli-zia attribuite dall’articolo 200 del mede-simo codice della navigazione. Si è previstaespressamente l’estensione con riguardo aldelitto di pirateria previsto all’articolo 1135e ai delitti indicati al numero 2) dellalettera a) del primo comma del novellatoarticolo 1235, secondo quanto illustrato nelprecedente capoverso della presente rela-zione. Inoltre, nel secondo comma del nuovoarticolo 202-bis – introdotto dall’articolo 2

della presente proposta di legge – è statostabilito, con norma di chiusura, che nel-l’esercizio dei poteri di polizia attribuitialla nave da guerra il suo comandanteriveste comunque le funzioni di ufficiale dipolizia giudiziaria ai sensi del presentearticolo 1235.

A garanzia dell’adempimento dei com-piti preminenti e inderogabili assegnati allaMarina militare a difesa della sovranità edegli interessi nazionali, si è specificato chele funzioni di polizia giudiziaria e i corri-spondenti obblighi sono sempre subordi-nati alle esigenze delle operazioni militarialle quali è assegnata la nave da guerra.Allo stesso fine e in conseguenza dellaprevista estensione del contenuto di talifunzioni, si è ritenuto opportuno concedereal comandante di nave da guerra la facoltàdi delegarne, anche in parte, l’esercizio auno o più ufficiali provvisti della necessariacompetenza tecnica (ad esempio all’uffi-ciale del Corpo di commissariato militaremarittimo eventualmente in servizio abordo). Per rafforzare la funzione di altavigilanza attribuita al comandante di naveda guerra, sia in alto mare sia nelle acqueterritoriali di altro Stato, sulla polizia giu-diziaria esercitata dai comandanti delle navimercantili nazionali, si è previsto che, overavvisi omissioni nella condotta di questiultimi, possa impartire ad essi disposizionia tale riguardo o compiere direttamente gliatti necessari, ferma restando l’eventualeresponsabilità del comandante della navemercantile nazionale per l’omissione.

In corrispondenza con quanto previstocon riguardo agli ufficiali, sono state mo-dificate le disposizioni riguardanti le fun-zioni di agente di polizia giudiziaria attri-buite ai sottocapi e comuni della Marinamilitare appartenenti alla categoria « noc-chieri di porto » (secondo comma) nonché,in seguito alla richiesta di cooperazione daparte degli ufficiali di polizia giudiziaria, aisottocapi e comuni delle altre categorie delCorpo equipaggi militari marittimi desti-nati presso le capitanerie di porto e gliuffici marittimi minori, ai sottocapi e co-muni della Marina militare e ai graduati emilitari di truppa delle altre Forze armateimbarcati sulle navi italiane da guerra o in

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servizio di polizia, ai funzionari e agli agentidell’amministrazione della navigazione in-terna, ai funzionari e agli agenti degli ae-roporti statali e privati (terzo comma).

Rimangono invariate rispetto al testovigente le competenze attribuite ai coman-danti delle navi o degli aeromobili [primocomma, lettera b)], agli agenti degli uffici diporto ovvero di aeroporto statale o privatoin servizio di ronda (quarto comma) e aiconsoli [primo comma, lettera c)], relativa-mente ai quali, tuttavia, il rinvio alla leggeconsolare deve ora intendersi riferito al-l’articolo 38 del decreto legislativo 3 feb-braio 2011, n. 71.

Articolo 2. – (Modifiche al codice dellanavigazione concernenti i poteri di poliziaesercitati dalle navi da guerra e in servizio dipolizia). – L’articolo 2 interviene sul capoIII del titolo VI del libro primo della parteprima del codice della navigazione, riguar-dante la polizia sulle navi in corso di na-vigazione marittima.

Il vigente articolo 200 attribuisce allenavi da guerra italiane l’esercizio delle fun-zioni di polizia sulle navi mercantili nazio-nali in alto mare, nel mare territoriale e neiporti esteri dove non abbia sede un’autoritàconsolare, prevedendo che, a tale fine, icomandanti delle navi da guerra possonorichiedere alle navi mercantili informa-zioni di qualsiasi genere, nonché procederea visita delle medesime e ad ispezione dellecarte e dei documenti di bordo e, in caso digravi irregolarità, condurre le navi predetteper gli opportuni provvedimenti in un portodello Stato o nel porto estero più vicino incui risieda un’autorità consolare. Nei portiesteri ove risiede un’autorità consolare na-zionale, le navi da guerra italiane eserci-tano i suddetti poteri di polizia su richiestadell’autorità medesima.

La prassi operativa realizza una tenden-ziale suddivisione di competenze, per cui lenavi da guerra esercitano i poteri di polizianell’alto mare, mentre le navi dei corpi dipolizia svolgono le corrispondenti attivitànel mare territoriale. Tale non esclusivaripartizione è riflessa in norme di legge –come l’articolo 9, terzo comma, della legge31 dicembre 1982, n. 979, che affida allaMarina militare il servizio di vigilanza sulle

attività marittime ed economiche, com-presa quella di pesca, sottoposte alla giu-risdizione nazionale nelle aree situate al dilà del limite esterno del mare territoriale –e nella normativa secondaria, tra cui metteconto richiamare:

1) le direttive per il coordinamentodei servizi d’ordine e sicurezza pubblica sulmare, approvate con decreto del Ministrodell’interno 25 marzo 1998, n. 1070/M/22(5)/Gab, che, fermi restando i compitiistituzionali specifici dei diversi Corpi eForze armate, per il compimento di servizicoordinati di controllo del territorio e disicurezza delle frontiere marittime, nell’am-bito delle pianificazioni operative predispo-ste dal Dipartimento della pubblica sicu-rezza, prevedono l’utilizzazione delle ri-sorse navali della forza di polizia che as-sume la responsabilità operativa del servizioassegnato (Polizia di Stato, Arma dei cara-binieri, Corpo della guardia di finanza),nonché, ove occorra, « l’ulteriore concorso,prioritariamente, dei mezzi navali dellaGuardia di finanza e, successivamente, senecessario, del Corpo delle capitanerie diporto o della Marina militare »; le pianifi-cazioni logistiche e operative debbono te-ner conto, fra l’altro, della dislocazione deipresìdi terrestri e dei costi e tempi d’im-piego degli scali e dei mezzi di ciascunaforza di polizia;

2) le Istruzioni di diritto marittimoper i comandi navali (SMM 4), il cui arti-colo 35, paragrafi 1 e 2, prevede che ilcomandante di nave da guerra « prestaconcorso alle autorità competenti nell’eser-cizio della polizia sulle navi mercantili na-zionali nelle acque territoriali italiane »,nonché « nell’esercizio delle attività di vi-gilanza sull’osservanza da parte delle navistraniere delle leggi e dei regolamenti ap-plicabili alle acque territoriali nell’ambitodei princìpi sul transito inoffensivo »;

3) per quanto riguarda in particolareil contrasto dell’immigrazione clandestina,il decreto del Ministro dell’interno 14 luglio2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficialen. 220 del 22 settembre 2003, che, all’arti-colo 2, comma 1, lettere b) e c), assegnal’« esercizio dei poteri di polizia dell’alto

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mare diretti al monitoraggio, alla sorve-glianza, all’individuazione, al controllo de-gli obiettivi navali in navigazione ed all’ac-certamento dei flussi migratori clande-stini » nelle acque internazionali al « dispo-sitivo aeronavale della Marina militare, dellaGuardia di finanza, del Corpo delle capi-tanerie di porto e delle altre unità navali oaeree in servizio di polizia », mentre nelleacque territoriali l’attività istituzionale direpressione dei reati è svolta « tramite leunità ed i mezzi navali in servizio di poli-zia, con il concorso, ove necessario, dellenavi della Marina militare ai sensi dell’art.12, comma 9-ter, del testo unico [di cui aldecreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286] ».

Oltre al citato comma 9-ter dell’articolo12 del testo unico delle disposizioni con-cernenti la disciplina dell’immigrazione enorme sulla condizione dello straniero, unadiversa ripartizione delle competenze perl’esercizio di specifici poteri di polizia al-l’interno e oltre il limite del mare territo-riale si rinviene in altre norme di legge inmateria di vigilanza doganale (articolo 1della legge 13 dicembre 1956, n. 1409; ar-ticolo 30 del testo unico delle disposizionilegislative in materia doganale, di cui aldecreto del Presidente della Repubblica 23gennaio 1973, n. 43) e di repressione deltraffico di stupefacenti (articolo 99 del te-sto unico delle leggi in materia di disciplinadegli stupefacenti e sostanze psicotrope,prevenzione, cura e riabilitazione dei rela-tivi stati di tossicodipendenza, di cui aldecreto del Presidente della Repubblica 9ottobre 1990, n. 309). Quest’ultimo, in par-ticolare, consente alla nave italiana da guerrao in servizio di polizia l’esercizio di poteridi coercizione nei riguardi di navi sospettedi traffico di sostanze stupefacenti, nel mareterritoriale o in alto mare.

Le modifiche normative qui propostetendono ad adeguare la formulazione dellenorme di questa parte del codice dellanavigazione agli sviluppi del diritto inter-nazionale e a predisporre un quadro coe-rente e sistematico per l’esercizio delle fun-zioni di polizia, anche in prospettiva evo-lutiva in rapporto alle esigenze della sicu-rezza, dell’ordine pubblico e della vigilanzadelle frontiere, non solo per la regolazione

dei fenomeni migratori, ma soprattutto perla repressione delle attività criminali che ligestiscono e la prevenzione di possibili in-filtrazioni terroristiche.

Si tiene conto altresì delle nozioni di« nave da guerra » e di « nave militare »definite dal codice dell’ordinamento mili-tare, di cui al decreto legislativo 15 marzo2010, n. 66, che all’articolo 239 stabilisce:

« 1. Sono navi militari quelle che hannoi seguenti requisiti:

a) sono iscritte nel ruolo del navigliomilitare, classificate, per la Marina mili-tare, in base alle caratteristiche costruttivee d’impiego, in navi di prima linea, navi diseconda linea e naviglio specialistico e col-locate nelle categorie e nelle posizioni sta-bilite con decreto del Ministro della difesa;

b) sono comandate ed equipaggiate dapersonale militare, sottoposto alla relativadisciplina;

c) recano i segni distintivi della Ma-rina militare o di altra Forza armata o diForza di polizia a ordinamento militare.

2. Per “nave da guerra” si intende unanave che appartiene alle Forze armate diuno Stato, che porta i segni distintivi este-riori delle navi militari della sua naziona-lità ed è posta sotto il comando di unufficiale di marina al servizio dello Stato eiscritto nell’apposito ruolo degli ufficiali oin documento equipollente, il cui equipag-gio è sottoposto alle regole della disciplinamilitare ».

Deve peraltro rilevarsi che, mentre ladefinizione di « nave militare » ivi enun-ziata al comma 1 è specificamente riferitaall’ordinamento nazionale, quella di naveda guerra contenuta nel comma 2 è for-mulata in termini internazionalistici, ripro-ducendo sostanzialmente quanto previstodall’articolo 29 della Convenzione di Mon-tego Bay (nel testo in lingua francese, cherichiede il comando di « un officier demarine au service de cet État », requisitoformulato meno restrittivamente nel testoinglese, ove è riferimento a « an officer dulycommissioned by the government of theState »).

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All’articolo 200 del codice della naviga-zione, si è ritenuto utile precisare la no-zione di « visita » o ispezione della nave,specificando che comprende il potere dieseguire, ove necessario, perquisizioni per-sonali e locali. Inoltre, in corrispondenzacon quanto è consentito dalle disposizionidella Convenzione di Montego Bay in pre-cedenza richiamate, è introdotto un nuovocomma che stabilisce, agli effetti dell’ordi-namento interno, i poteri di polizia dellenavi italiane da guerra nei riguardi dellenavi mercantili non nazionali alle condi-zioni e nei limiti previsti dall’ordinamentointernazionale, diversamente graduati se-condo che siano esercitati nel mare terri-toriale, nella zona contigua o in alto mare.

L’articolo 201 statuisce attualmente l’ob-bligo delle navi nazionali di rispondereall’inchiesta di bandiera effettuata dallenavi da guerra di potenze amiche, ossia –come da tempo spiegato dalla dottrina (Ri-ghetti) – di « qualunque Stato con il qualel’Italia non sia in istato di belligeranza,dichiarata o meno, o dal quale, comunque,non vengano commessi atti di ostilità adetrimento degli interessi marittimi nazio-nali ». Può comprendersi la scelta, com-piuta dal legislatore del 1942, di non disci-plinare con norma interna l’esercizio di unpotere regolato dal diritto internazionalenei riguardi di soggetti esteri in ambiti nonappartenenti alla sovranità dello Stato. Tut-tavia, alla luce dell’evoluzione del dirittointernazionale, appare ora preferibile – inragione delle conseguenze che possono de-rivare per l’esercizio di poteri di giurisdi-zione statuale – legittimare con normaespressa l’esercizio non solo dell’inchiestadi bandiera, ma soprattutto del conse-guente diritto di visita, in alto mare, daparte delle navi da guerra nazionali, neicasi e alle condizioni previsti dall’ordina-mento internazionale, attualmente espostinell’articolo 110 della Convenzione di Mon-tego Bay.

Infine, si è ritenuto opportuno intro-durre, con l’inserimento del nuovo articolo202-bis nel codice della navigazione, unadisposizione che, esplicitando agli effettidel diritto interno le modalità di eserciziodei poteri di polizia consentiti alle navi da

guerra e alle navi in servizio di polizia,costituisca la cornice per l’applicazione dellenorme speciali, già contenute nella vigentelegislazione e integrate dalla presente ini-ziativa, che tali poteri definiscono per leattività di prevenzione e repressione diparticolari reati (i già citati articoli 12,comma 9-ter, del testo unico delle disposi-zioni concernenti la disciplina dell’immi-grazione e norme sulla condizione dellostraniero, di cui al decreto legislativo n. 286del 1998, per le violazioni delle normesull’immigrazione, e 99 del testo unico delleleggi in materia di disciplina degli stupefa-centi e sostanze psicotrope, prevenzione,cura e riabilitazione dei relativi stati ditossicodipendenza, di cui al decreto delPresidente della Repubblica n. 309 del 1990,per il traffico di stupefacenti).

Secondo quanto è stabilito, in via gene-rale, nella disposizione proposta, la naveitaliana da guerra che incontri, nel mareterritoriale, nella zona contigua o anche inalto mare, una nave (nazionale e no) che visia fondato motivo di ritenere impiegata ocoinvolta in attività illecita per la quale lalegge o l’ordinamento internazionale con-sentono agli organi dello Stato l’eserciziodei poteri di polizia, può, alle condizioni enei limiti ivi stabiliti, fermarla, sottoporla aispezione – compresa, ove necessario, l’e-secuzione di perquisizioni personali e locali– e, se sono rinvenuti elementi che confer-mino il coinvolgimento della nave nell’at-tività illecita, sequestrarla e condurla in unporto dello Stato o nel porto estero indi-cato dalla competente autorità nazionale,previa intesa con l’autorità politica delloStato interessato. La determinazione delporto estero – diversamente dalle normevigenti testé richiamate – non fa riferi-mento al « porto estero più vicino », bensìprevede un’intesa di natura politico-diplo-matica con lo Stato del porto di destina-zione. Tale intesa potrà essere raggiuntacaso per caso mediante gli ordinari canalidiplomatici o essere predeterminata me-diante accordi bilaterali nei casi in cui nesussistano la possibilità e l’opportunità. Nel-l’esercizio dei poteri di polizia qui discipli-nati, il comandante della nave da guerra

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assume le funzioni di ufficiale di poliziagiudiziaria previste dall’articolo 1235.

La disposizione proposta autorizza al-tresì le navi italiane da guerra a esercitareil diritto di inseguimento alle condizioni enei limiti previsti dall’ordinamento inter-nazionale. La norma internazionale di ri-ferimento è attualmente l’articolo 111 dellaConvenzione di Montego Bay.

Gli stessi poteri sono conferiti alle naviitaliane in servizio di polizia, per l’adem-pimento dei rispettivi compiti d’istituto, nelmare territoriale e nella zona contigua,nonché fuori di essi nel caso di insegui-mento; sono autorizzate a esercitare glistessi poteri in alto mare nell’ambito delleoperazioni alle quali partecipano per di-sposizione della competente autorità. Lanorma, pur rispettando la tendenziale ri-partizione di competenze tra l’armata daguerra e il naviglio delle forze di polizia,secondo quanto sopra descritto, consentetuttavia la più ampia facoltà di esercitare inecessari poteri nelle acque internazionalinell’ambito di operazioni – a livello nazio-nale o internazionale – alle quali prendanoparte i mezzi nautici delle forze di polizia.

In forma conclusiva e analogamente aquanto consentito dai citati articoli 110,numero 5, e 111, numeri 5 e 6, dellaConvenzione di Montego Bay si prevede chegli stessi poteri possano essere esercitati,compatibilmente con la natura del mezzo,anche dagli aeromobili nazionali militari oin servizio di polizia.

A fini di raccordo con la classificazionedel codice dell’ordinamento militare, soprariferita, si è introdotto l’articolo 202-ter cherichiama le predette definizioni, specifi-cando altresì la nozione di « nave o aero-mobile in servizio di polizia » e chiaren-done l’equiparazione a quella di « nave oaeromobile in servizio di Stato », previstadalla Convenzione di Montego Bay ed equi-parata, quanto all’immunità, alla nave daguerra dall’articolo 32 della medesima Con-venzione. Dall’applicazione di queste defi-nizioni risulta in sostanza che le navi dellaMarina militare, comprese quelle coman-date da ufficiali del Corpo delle capitaneriedi porto, rientrano nella nozione di nave daguerra, mentre i mezzi nautici di tale Corpo,

se comandati da sottufficiali, e quelli dellealtre forze armate – tra cui l’Arma deicarabinieri – e delle forze di polizia delloStato, compreso il Corpo della guardia difinanza, sono classificati con equivalentipoteri agli effetti dell’ordinamento interna-zionale come navi in servizio di polizia.

In conseguenza delle esposte modifichenormative, si è provveduto ad integrare lefattispecie penali previste dagli articoli 1099(rifiuto di obbedienza a nave da guerra) e1100 (resistenza o violenza contro nave daguerra) del medesimo codice della naviga-zione, prevedendone l’applicabilità anchenei casi in cui il rifiuto di obbedienza o gliatti di resistenza o di violenza siano com-messi contro una nave in servizio di poli-zia. Tale estensione – già disposta per leunità di naviglio della Guardia di finanzadagli articoli 5 e 6 della legge 13 dicembre1956, n. 1409 – è peraltro conforme aquanto statuito dalla Corte di cassazione,sezione III penale, sentenza 13 dicembre1988, n. 12326, circa l’applicabilità dellatutela penalistica prevista dal codice dellanavigazione alle unità navali in servizio dipolizia (nel caso di specie una motovedettadell’Arma dei carabinieri).

Articolo 3. – (Disposizioni di coordina-mento riguardanti specifiche attività di con-trollo e di polizia nel mare). – In conse-guenza dell’introduzione della norma ge-nerale sull’esercizio dei poteri di poliziainserita nell’articolo 202-bis del codice dellanavigazione, appare conveniente unifor-mare ad essa le disposizioni precedente-mente introdotte in particolari contesti nor-mativi per autorizzare l’esercizio dei poteridi polizia nel mare a fini di prevenzione erepressione di specifiche violazioni. I commi2 e 3 del presente articolo provvedonodunque al coordinamento, rispettivamente,delle formulazioni normative dei già ricor-dati articoli 99, comma 1, del testo unicodelle leggi in materia di disciplina deglistupefacenti e sostanze psicotrope, preven-zione, cura e riabilitazione dei relativi statidi tossicodipendenza, di cui al decreto delPresidente della Repubblica 9 ottobre 1990,n. 309, e 12, comma 9-bis, del testo unicodelle disposizioni concernenti la disciplinadell’immigrazione e norme sulla condi-

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zione dello straniero, di cui al decretolegislativo 25 luglio 1998, n. 286. In rela-zione al citato articolo 99 del testo unico inmateria di disciplina degli stupefacenti, sivuole osservare che è stata mantenuta laspecificazione – contenuta nel testo vigente– che assoggetta espressamente ai poteri dipolizia ivi previsti anche le navi da diporto.Ciò non deve tuttavia intendersi nel sensoche esse siano esenti da tale soggezionenegli altri casi, poiché – salve le immunitàpreviste dal diritto internazionale per lenavi di Stato – la nozione di nave enun-ziata nell’articolo 136 del codice della na-vigazione comprende « qualsiasi costru-zione destinata al trasporto per acqua, an-che a scopo di rimorchio, di pesca, didiporto, o ad altro scopo ».

Il comma 1, al fine di prevenire l’intro-duzione di armi e munizioni da guerra,esplosivi, aggressivi chimici o altri congegnimicidiali nel territorio nazionale, estendeentro tale ambito i poteri di vigilanza econtrollo conferiti alle navi da guerra e inservizio di polizia. La disposizione, intro-dotta come articolo 9-bis della legge 2 ot-tobre 1967, n. 895, non interferisce in al-cun modo con i poteri, le funzioni e lecompetenze attribuiti agli organi e ai corpidello Stato competenti in materia di vigi-lanza doganale.

Occorre peraltro rilevare che la normadel nuovo articolo 202-bis del codice dellanavigazione, introdotta dall’articolo 2 dellapresente proposta di legge, facendo riferi-mento a ogni « attività illecita per la qualela legge o l’ordinamento internazionale con-sentono agli organi dello Stato l’eserciziodei poteri di polizia », è suscettibile di ap-plicazione, anche in mancanza di disposi-zioni di legge speciale, per la prevenzione ela repressione di qualunque reato nei limitie alle condizioni ivi stabiliti.

Articolo 4. – (Introduzione dell’articolo2-bis del codice della navigazione, concer-nente la zona contigua). – Per completarel’attuazione, al livello nazionale, delle fa-coltà riconosciute agli Stati dall’ordina-mento internazionale per l’esercizio dei po-teri di polizia preordinati alla prevenzionee alla repressione delle violazioni delle nor-mative doganali (compreso il traffico di

stupefacenti e di armi diretto verso il ter-ritorio nazionale), fiscali, sanitarie e diimmigrazione, si è ritenuto opportuno pro-porre l’espressa definizione della zona con-tigua al mare territoriale, prevista dall’ar-ticolo 33 della Convenzione di MontegoBay, nel limite ivi indicato, inserendo nelcodice della navigazione il nuovo articolo2-bis, che autorizza a questi fini le autoritàdi polizia dello Stato a esercitare i neces-sari poteri di controllo nell’alto mare finoa ventiquattro miglia marine dalla linea dibase dalla quale si misura la larghezza delmare territoriale. Con questa disposizioneè data giuridica consistenza a una nozionerichiamata in varie norme già vigenti nel-l’ordinamento italiano, che tuttavia man-cavano di una definizione specifica, la qualedoveva venire desunta dall’ordine di esecu-zione della già citata Convenzione di Mon-tego Bay, con le incertezze derivanti dalcarattere facoltizzante dell’enunziato di que-st’ultima, secondo cui « la zona contiguanon può estendersi oltre 24 miglia marinedalla linea di base da cui si misura lalarghezza del mare territoriale ».

Essendosi specificato che deve trattarsidi area di alto mare – ossia di acqueinternazionali – non si è ritenuto di disci-plinare l’ipotesi in cui l’ampiezza della zonacontigua così determinata venga a sovrap-porsi con l’istituita o istituibile zona con-tigua di pari ampiezza di un altro Stato.Poiché, infatti, la zona contigua non è ter-ritorio soggetto alla sovranità statuale, nonimplica esclusività dei poteri in essa eser-citabili, che possono essere condivisi da piùStati fino al limite esterno dell’altrui mareterritoriale. La zona contigua determinatanella misura sopra detta risulterà quindicorrispondentemente ridotta soltanto nel-l’ipotesi in cui prima della sua intera esten-sione abbia inizio l’area del mare territo-riale appartenente alla sovranità di un al-tro Stato.

Si è esplicitamente previsto che la deli-mitazione della zona contigua fa salvo ognidiritto dello Stato sulla zona economicaesclusiva, come determinata dall’ordina-mento internazionale. Sono state altresìfatte salve le vigenti disposizioni dell’arti-colo 94 del codice dei beni culturali e del

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paesaggio, di cui al decreto legislativo 22gennaio 2004, n. 42, in materia di ricerchee rinvenimenti fortuiti di oggetti archeolo-gici e storici nella zona contigua al mareterritoriale, e dalla legge 8 febbraio 2006,n. 61, in materia di istituzione di zone oltreil limite esterno del mare territoriale nellequali l’Italia esercita la propria giurisdi-zione in materia di protezione e preserva-zione dell’ambiente marino, compreso ilpatrimonio archeologico e storico.

Articolo 5. – (Modifica dell’articolo 1135del codice della navigazione, concernente ildelitto di pirateria). – Nel quadro dellemodificazioni volte all’adeguamento dellenorme del codice della navigazione è parsoopportuno inserire un intervento sullanorma penale dell’articolo 1135, che puni-sce il delitto di pirateria. La fattispecie èstata adeguata integrando nella definizionevigente gli elementi ulteriori desumibili dal-l’articolo 101 della Convenzione di Mon-tego Bay, la quale – oltre a comprendereogni azione che sia di incitamento o difacilitazione intenzionale a commettere gliatti in cui questa materialmente si esplica– ha superato inoltre la tradizionale limi-tazione agli atti commessi a scopo di de-predazione e, distinguendo soltanto la pi-rateria dalla guerra di corsa, vi ha com-preso qualunque atto di violenza compiutoda nave o aeromobile privato e per finalitàprivata.

Nella nuova formulazione, la pena dellareclusione da dieci a venti anni è quindicomminata al comandante o ufficiale diuna nave o di un aeromobile nazionale ostraniero, che, per fini privati, cattura unanave o un aeromobile nazionale o stranieroo commette atti di violenza o depredazionein danno di essi o dei beni in essi traspor-tati ovvero commette atti di violenza, se-questro o rapina in danno di persona su diessi imbarcata (primo comma). L’applica-zione della stessa pena è prevista per ilproprietario o l’armatore della nave o del-l’aeromobile pirata, qualora abbia parteci-pato volontariamente all’attività o all’eser-cizio di essi nella consapevolezza del loroimpiego per il compimento di atti di pira-teria (secondo comma). Resta immutata ladiminuzione di un terzo e della metà della

pena, rispettivamente per gli altri compo-nenti dell’equipaggio e per gli estranei con-correnti nel reato (terzo comma).

Specifiche disposizioni riguardanti lacompetenza giurisdizionale sono aggiuntenei commi quarto e quinto. Si è inteso cosìsistematizzare quanto risulta – non senzadubbi ermeneutici – dal combinato dispo-sto dell’articolo 1080 del codice della na-vigazione (per i delitti commessi in terri-torio estero dal cittadino o dallo stranieroal servizio di una nave o di un aeromobilenazionale) e dell’articolo 7, numero 5), delcodice penale (per lo straniero che com-mette all’estero un reato per il quale spe-ciali disposizioni di legge o convenzioniinternazionali stabiliscono l’applicabilitàdella legge penale italiana). Con il quartocomma si specifica quindi che il delitto dipirateria è punito secondo la legge italianaquando sia commesso, fuori del mare ter-ritoriale (nel mare territoriale essendo pa-cifica la competenza giurisdizionale delloStato secondo i princìpi generali), da uncittadino italiano ovvero da uno stranieroin danno di una nave nazionale, di cittadiniitaliani o di beni di proprietà dello Stato odi soggetti nazionali. Ciò trova fondamentoda un lato nell’obbligo internazionale diperseguire il crimine di pirateria ovunquecommesso dal cittadino, dall’altro nell’esi-genza di tutelare – mediante applicazionedel principio di universalità – in ogni casole persone, i beni e gli interessi dei cittadinicontro una forma particolarmente grave diaggressione, ovunque perpetrata. Il quintocomma stabilisce la punibilità secondo lalegge italiana quando il delitto sia com-messo da uno straniero nell’alto mare o inun luogo che si trovi fuori della giurisdi-zione di qualunque Stato, qualora la naveimpiegata per la pirateria o catturata aseguito di un atto di pirateria sia statasequestrata da una nave italiana da guerrao in servizio di polizia. La procedibilità ècondizionata alla richiesta del Ministro dellagiustizia, sentito il Ministro degli affariesteri e della cooperazione internazionale,allo scopo di permettere la valutazionepolitica delle circostanze e l’eventuale con-segna dei rei ad altro Stato che si impegnia punirli.

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Conseguenti modificazioni di coordina-mento sono apportate all’articolo 1136 delcodice della navigazione (nave fornita abu-sivamente di armi che naviga senza esseremunita delle carte di bordo) e al comma 9dell’articolo 19 della legge 21 luglio 2016,n. 145, riguardante la punibilità dei pre-detti delitti accertati nelle aree in cui sisvolge una missione internazionale (conriguardo, in particolare, alle missioni orga-nizzate per la repressione della pirateriamarittima in aree di crisi).

Articolo 6. – (Modifica all’articolo 25 deldecreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, inmateria di sanzioni per mancato uso delsistema di identificazione automatica dellanave). – Al fine di assicurare l’ottempe-ranza agli obblighi relativi all’utilizzazionedei sistemi di rilevazione automatica instal-lati sulle navi, rafforzando la possibilità di

controllo dei loro movimenti da parte del-l’autorità marittima attraverso gli apparatidi geolocalizzazione, si interviene sulle san-zioni comminate dall’articolo 25 del de-creto legislativo 19 agosto 2005, n. 196,stabilendo che, in caso di violazione del-l’obbligo di mantenerli in funzione, reite-rata nei dodici mesi successivi alla primaviolazione accertata, il comandante dellanave sia punito con l’arresto da un mese aun anno (salva l’applicazione della previstasanzione amministrativa a carico degli altrisoggetti responsabili). Si dispone altresì che,per i comandanti delle navi nazionali, laviolazione sia punibile anche se commessafuori del mare territoriale; per il coman-dante di nave di bandiera straniera chefaccia scalo in un porto nazionale, la vio-lazione commessa prima dell’ingresso nelmare territoriale comporta la segnalazioneall’autorità dello Stato di bandiera.

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PROPOSTA DI LEGGE__

ART. 1.

(Modifica dell’articolo 1235 del codice dellanavigazione, concernente le funzioni di po-

lizia giudiziaria).

1. L’articolo 1235 del codice della navi-gazione è sostituito dal seguente:

« ART. 1235. – (Ufficiali e agenti di poliziagiudiziaria). – Agli effetti dell’articolo 55del codice di procedura penale sono uffi-ciali di polizia giudiziaria, ai sensi dell’ar-ticolo 57, comma 3, del medesimo codice:

a) i comandanti e gli ufficiali del Corpodelle capitanerie di porto, i sottufficialidella Marina militare appartenenti alla ca-tegoria “nocchieri di porto”, i dirigenti e ifunzionari dell’ENAC ai quali l’Ente con-ferisce tale qualifica in relazione alle fun-zioni esercitate:

1) riguardo ai reati previsti dal pre-sente codice;

2) riguardo ai delitti previsti dagliarticoli 428, 429 e 432, limitatamente aitrasporti per acqua o per aria, del codicepenale, nonché, ove commessi mediante lanavigazione marittima, interna o aerea ov-vero nell’esercizio della medesima o in oc-casione di essa, ai delitti previsti dagli ar-ticoli 452-bis, 452-ter, 452-quater, 452-quinquies, 452-sexies e 600, 601, 601-bis e602 del codice penale, dagli articoli 73,comma 1, e 74 del testo unico delle leggi inmateria di disciplina degli stupefacenti esostanze psicotrope, prevenzione, cura eriabilitazione dei relativi stati di tossicodi-pendenza, di cui al decreto del Presidentedella Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,dall’articolo 12, commi da 1 a 4-ter, deltesto unico delle disposizioni concernentila disciplina dell’immigrazione e norme sullacondizione dello straniero, di cui al decretolegislativo 25 luglio 1998, n. 286, e dall’ar-ticolo 260 del decreto legislativo 3 aprile2006, n. 152;

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3) riguardo ai reati comuni com-messi nel porto o nell’aeroporto, se in taliluoghi mancano uffici di pubblica sicu-rezza;

b) i comandanti delle navi o degliaeromobili, riguardo ai reati commessi abordo in corso di navigazione nonché ri-guardo agli atti di polizia giudiziaria ordi-nati e alle delegazioni disposte dall’autoritàgiudiziaria;

c) i consoli, riguardo ai reati previstidal presente codice commessi all’estero,oltre che negli altri casi contemplati dallalegge consolare;

d) i comandanti delle navi da guerranazionali per gli atti che compiono su ri-chiesta dell’autorità consolare o, in caso diurgenza, di propria iniziativa, nonché, inogni caso, riguardo al delitto di cui all’ar-ticolo 1135 del presente codice e ai delittiindicati al numero 2) della lettera a) delpresente comma, salvo che ciò sia incom-patibile con l’adempimento delle opera-zioni militari alle quali è assegnata la naveda guerra. Essi possono delegare, anche inparte, l’esercizio delle funzioni di cui allapresente lettera a uno o più ufficiali prov-visti della necessaria competenza tecnica. Icomandanti stessi vigilano, sia in alto maresia nelle acque territoriali di altro Stato,sulla polizia giudiziaria esercitata dai co-mandanti delle navi mercantili nazionali.Qualora ravvisino inadempimenti da partedi questi ultimi, possono impartire ad essidisposizioni a tale riguardo o compieredirettamente gli atti necessari, ferma re-stando l’eventuale responsabilità del co-mandante della nave mercantile nazionaleper l’omissione.

Sono agenti di polizia giudiziaria, ri-guardo ai reati indicati alla lettera a) delprimo comma, nonché riguardo ai reaticomuni commessi nel porto, se in tale luogomancano uffici di pubblica sicurezza, i sot-tocapi e comuni della Marina militare ap-partenenti alla categoria “nocchieri di porto”.

Assumono le funzioni di agenti di poli-zia giudiziaria i sottocapi e comuni di altrecategorie del Corpo equipaggi militari ma-rittimi destinati presso le capitanerie di

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porto e gli uffici marittimi minori, i sotto-capi e comuni della Marina militare e igraduati e militari di truppa delle altreForze armate imbarcati sulle navi italianeda guerra o in servizio di polizia, i funzio-nari e gli agenti dell’amministrazione dellanavigazione interna, i funzionari e gli agentidegli aeroporti statali e privati, in seguitoalla richiesta di cooperazione da parte de-gli ufficiali di polizia giudiziaria.

Sono altresì agenti di polizia giudiziariagli agenti degli uffici di porto ovvero diaeroporto statale o privato in servizio dironda ».

ART. 2.

(Modifiche al codice della navigazione con-cernenti i poteri di polizia esercitati dallenavi da guerra e in servizio di polizia).

1. All’articolo 200 del codice della na-vigazione sono apportate le seguenti modi-ficazioni:

a) al secondo comma, dopo le parole:« a visita delle medesime » sono inserite leseguenti: « , compresa, ove necessario, l’e-secuzione di perquisizioni personali e lo-cali, »;

b) è aggiunto, in fine, il seguentecomma:

« Le navi da guerra italiane possonoaltresì esercitare, nel mare territoriale, nellazona contigua e anche in alto mare, poteridi polizia sulle navi mercantili non nazio-nali alle condizioni e nei limiti previstidall’ordinamento internazionale ».

2. All’articolo 201 sono apportate leseguenti modificazioni:

a) al primo comma è premesso ilseguente:

« Le navi da guerra nazionali possonoesercitare, in alto mare, l’inchiesta di ban-diera e il diritto di visita, nei casi e allecondizioni previsti dall’ordinamento inter-nazionale »;

b) la rubrica è sostituita dalla se-guente: « Inchiesta di bandiera e visita ».

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3. Nel capo III del titolo VI del libro Idella parte I del codice della navigazione,dopo l’articolo 202 sono aggiunti i seguenti:

« ART. 202-bis. – (Esercizio dei poteri dipolizia). – La nave italiana da guerra cheincontri, nel mare territoriale, nella zonacontigua o anche in alto mare, una naveche vi sia fondato motivo di ritenere im-piegata o coinvolta in attività illecita per laquale la legge o l’ordinamento internazio-nale consentono agli organi dello Statol’esercizio dei poteri di polizia, può, allecondizioni e nei limiti ivi stabiliti, fermarla,sottoporla a ispezione, compresa, ove ne-cessario, l’esecuzione di perquisizioni per-sonali e locali, e, se sono rinvenuti elementiche confermino il coinvolgimento della navenell’attività illecita, sequestrarla e condurlain un porto dello Stato o nel porto esteroindicato dalla competente autorità nazio-nale, previa intesa con l’autorità politicadello Stato interessato.

Il comandante della nave da guerra as-sume le funzioni previste dall’articolo 1235.

Nei casi di cui al primo comma, le naviitaliane da guerra sono autorizzate a eser-citare il diritto di inseguimento alle condi-zioni e nei limiti previsti dall’ordinamentointernazionale.

Le navi italiane in servizio di poliziaesercitano i poteri previsti dal presentearticolo per l’adempimento dei rispettivicompiti d’istituto nel mare territoriale enella zona contigua, salvo il caso di inse-guimento secondo quanto disposto dal terzocomma, nonché in alto mare nell’ambitodelle operazioni alle quali partecipano perdisposizione della competente autorità.

Le disposizioni del presente articolo siapplicano, in quanto compatibili, anche agliaeromobili italiani militari o in servizio dipolizia.

ART. 202-ter. – (Nave da guerra e nave inservizio di polizia). – Ai fini del presentecodice:

a) per “nave da guerra” si intende lanave militare avente i requisiti previsti dalcomma 2 dell’articolo 239 del codice del-l’ordinamento militare, di cui al decretolegislativo 15 marzo 2010, n. 66;

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b) per “nave o aeromobile in serviziodi polizia” si intende la nave, diversa dallanave da guerra, comandata ed equipaggiatada personale di una forza armata o di unaforza di polizia dello Stato a ordinamentomilitare o civile e recante i segni distintividella medesima.

La nave o l’aeromobile in servizio dipolizia si considera nave o aeromobile inservizio di Stato agli effetti del diritto in-ternazionale e delle convenzioni delle qualil’Italia è parte ».

4. L’articolo 1099 del codice della navi-gazione è sostituito dal seguente:

« ART. 1099. – (Rifiuto di obbedienza anave da guerra o in servizio di polizia). – Ilcomandante della nave nazionale che, neicasi previsti negli articoli 200, secondocomma, e 202-bis, primo comma, non ob-bedisce all’ordine di una nave da guerranazionale è punito con la reclusione fino adue anni.

La pena prevista dal primo comma siapplica, nei casi previsti dall’articolo 202-bis, quarto comma, quando l’ordine siastato impartito da una nave nazionale inservizio di polizia ».

5. All’articolo 1100 del codice della na-vigazione sono apportate le seguenti modi-ficazioni:

a) è aggiunto, in fine, il seguentecomma:

« Le pene previste dai commi primo esecondo si applicano anche per gli atti diresistenza o di violenza commessi controuna nave nazionale in servizio di polizia »;

b) alla rubrica sono aggiunte, in fine,le seguenti parole: « o in servizio di poli-zia ».

ART. 3.

(Disposizioni di coordinamento riguardantispecifiche attività di controllo e di polizia

nel mare).

1. Dopo l’articolo 9 della legge 2 ottobre1967, n. 895, è aggiunto il seguente:

« ART. 9-bis. – 1. Fermi restando i poteri,le funzioni e le competenze attribuiti agli

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organi e ai corpi dello Stato competenti inmateria di vigilanza doganale, la nave ita-liana da guerra o in servizio di polizia cheincontri, nel mare territoriale o in altomare, una nave nazionale, che vi sia fon-dato motivo di ritenere impiegata o coin-volta in attività destinata a introdurre nelloStato le armi e gli altri materiali indicatinell’articolo 1 della presente legge, puòesercitare i poteri previsti dall’articolo 202-bis del codice della navigazione.

2. I poteri indicati nel comma 1 possonoesplicarsi su navi non nazionali nelle acqueterritoriali e, al di fuori di queste, nei limitiprevisti dalle norme dell’ordinamento in-ternazionale.

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 siapplicano, in quanto compatibili, anche agliaeromobili ».

2. All’articolo 99, comma 1, del testounico delle leggi in materia di disciplinadegli stupefacenti e sostanze psicotrope,prevenzione, cura e riabilitazione dei rela-tivi stati di tossicodipendenza, di cui aldecreto del Presidente della Repubblica 9ottobre 1990, n. 309, le parole: « può fer-marla, sottoporla a visita ed a perquisi-zione del carico, catturarla e condurla inun porto dello Stato o nel porto estero piùvicino, in cui risieda una autorità conso-lare » sono sostituite dalle seguenti: « puòesercitare i poteri previsti dall’articolo 202-bis del codice della navigazione ».

3. All’articolo 12, comma 9-bis, del testounico delle disposizioni concernenti la di-sciplina dell’immigrazione e norme sullacondizione dello straniero, di cui al decretolegislativo 25 luglio 1998, n. 286, le parole:« può fermarla, sottoporla ad ispezione e,se vengono rinvenuti elementi che confer-mino il coinvolgimento della nave in untraffico di migranti, sequestrarla condu-cendo la stessa in un porto dello Stato »sono sostituite dalle seguenti: « può eserci-tare i poteri previsti dall’articolo 202-bisdel codice della navigazione ».

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ART. 4.

(Introduzione dell’articolo 2-bis del codicedella navigazione, concernente la zona con-

tigua).

1. Dopo l’articolo 2 del codice dellanavigazione è inserito il seguente:

« ART. 2-bis. – (Zona contigua). – Leautorità di polizia dello Stato, nell’alto marefino a ventiquattro miglia marine dallalinea di base dalla quale si misura la lar-ghezza del mare territoriale, esercitano ilcontrollo necessario a:

a) prevenire le violazioni delle dispo-sizioni in materia doganale, fiscale, sanita-ria e di immigrazione applicabili nel terri-torio nazionale, compreso il mare territo-riale;

b) punire le violazioni delle disposi-zioni di cui alla lettera a) commesse nelterritorio nazionale, compreso il mare ter-ritoriale.

Restano salvi i diritti dello Stato sullazona economica esclusiva, come determi-nata dall’ordinamento internazionale ».

2. Resta fermo quanto disposto dall’ar-ticolo 94 del codice dei beni culturali e delpaesaggio, di cui al decreto legislativo 22gennaio 2004, n. 42, in materia di ricerchee rinvenimenti fortuiti di oggetti archeolo-gici e storici nella zona contigua al mareterritoriale, e dalla legge 8 febbraio 2006,n. 61, in materia di istituzione di zone oltreil limite esterno del mare territoriale nellequali l’Italia esercita la propria giurisdi-zione in materia di protezione e preserva-zione dell’ambiente marino, compreso ilpatrimonio archeologico e storico.

ART. 5.

(Modifica dell’articolo 1135 del codice dellanavigazione, concernente il delitto di pira-

teria).

1. L’articolo 1135 del codice della navi-gazione è sostituito dal seguente:

« ART. 1135. – (Pirateria). – Il coman-dante o l’ufficiale di una nave o di un

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aeromobile nazionale o straniero, che, perfini privati, cattura una nave o un aeromo-bile nazionale o straniero o commette attidi violenza o depredazione in danno di essio dei beni in essi trasportati ovvero com-mette atti di violenza, sequestro o rapina indanno di persona su di essi imbarcata, èpunito con la reclusione da dieci a ventianni.

La pena prevista dal primo comma siapplica anche al proprietario o all’arma-tore qualora abbia partecipato volontaria-mente all’attività o all’esercizio della nave odell’aeromobile nella consapevolezza del-l’impiego di essi per il compimento di attidi pirateria.

Per gli altri componenti dell’equipaggiola pena è diminuita in misura non ecce-dente un terzo; per gli estranei la pena èridotta fino alla metà.

Il delitto di cui al presente articolo èpunito secondo la legge italiana quando siacommesso, fuori del mare territoriale, daun cittadino italiano ovvero da uno stra-niero in danno di una nave nazionale, dicittadini italiani o di beni di proprietà delloStato o di soggetti nazionali.

Il delitto di cui al presente articolo èaltresì punito secondo la legge italianaquando sia commesso da uno stranieronell’alto mare o in un luogo che si trovifuori della giurisdizione di qualunque Stato,qualora la nave impiegata per la pirateriao catturata a seguito di un atto di pirateriasia stata sequestrata da una nave italianada guerra o in servizio di polizia. Si pro-cede su richiesta del Ministro della giusti-zia, sentito il Ministro degli affari esteri edella cooperazione internazionale ».

2. Il secondo comma dell’articolo 1136del codice della navigazione è sostituito dalseguente:

« Si applicano i commi secondo e terzodell’articolo 1135 ».

3. Al comma 9 dell’articolo 19 dellalegge 21 luglio 2016, n. 145, sono apportatele seguenti modificazioni:

a) il primo periodo è sostituito daiseguenti: « Il reato previsto dall’articolo 1135

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del codice della navigazione e quelli ad essoconnessi ai sensi dell’articolo 12 del codicedi procedura penale, se commessi in dannodello Stato o di cittadini, navi o beni ita-liani in alto mare o nel mare territoriale dialtro Stato e accertati nelle aree in cui sisvolge una missione internazionale, sonopuniti ai sensi del quarto comma del me-desimo articolo 1135. Il reato previsto dal-l’articolo 1136 del codice della navigazionee quelli ad esso connessi ai sensi dell’arti-colo 12 del codice di procedura penale, secommessi in alto mare o in acque territo-riali altrui e accertati nelle aree in cui sisvolge una missione internazionale, sonopuniti ai sensi dell’articolo 7 del codicepenale »;

b) all’ultimo periodo, le parole: « alprimo periodo » sono sostituite dalle se-guenti: « ai periodi primo e secondo » edopo le parole: « per l’esercizio della giu-risdizione si applicano » sono inserite leseguenti: « il quinto comma del citato arti-colo 1135 del codice della navigazione e ».

ART. 6.

(Modifica all’articolo 25 del decreto legisla-

tivo 19 agosto 2005, n. 196, in materia di

sanzioni per mancato uso del sistema di

identificazione automatica della nave).

1. Il comma 2 dell’articolo 25 del de-creto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, èsostituito dai seguenti:

« 2. Il comandante della nave, il pro-prietario, il rappresentante legale della com-pagnia o l’armatore che viola alcuno degliobblighi previsti dall’articolo 6 è punito conla sanzione amministrativa pecuniaria daeuro milletrentatre a euro seimilacentono-vantasette, aumentata, nei confronti dell’ar-matore, dell’importo di 2,58 euro per ognitonnellata di stazza lorda della nave. Incaso di violazione dell’obbligo previsto dal-l’articolo 6, comma 2, reiterata nei dodicimesi successivi alla prima violazione accer-tata, il comandante della nave è punito conl’arresto da un mese a un anno.

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2-bis. La violazione dell’obbligo previstodall’articolo 6, comma 2, commessa fuoridel mare territoriale comporta:

a) a carico del comandante di navenazionale, l’applicazione delle sanzioni in-dicate al comma 2;

b) a carico del comandante di nave dibandiera straniera che faccia scalo in unporto nazionale, la segnalazione all’auto-rità dello Stato di bandiera ».

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*17PDL0053830**17PDL0053830*