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BRESCIA 31.1.14 A) LEGGE DI STABILITA’ 2014 N. 147/13 e altri provvedimenti di fine anno 1) La disciplina della rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni 2) Le altre novita che riguardano il reddito d’impresa: - Il nuovo rendimento nozionale ACE - La stralcio dei crediti e la deducibilità fiscale - Nuova disciplina dei leasing per imprese e professionisti - La nuova deduzione Irap per incremento occupazionale 3) La riapertura della rivalutazione di quote e terreni

BRESCIA 31.1.14

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BRESCIA 31.1.14. A) LEGGE DI STABILITA’ 2014 N. 147/13 e altri provvedimenti di fine anno La disciplina della rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni Le altre novita che riguardano il reddito d’impresa: - Il nuovo rendimento nozionale ACE - PowerPoint PPT Presentation

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Page 1: BRESCIA 31.1.14

BRESCIA 31.1.14

A) LEGGE DI STABILITA’ 2014 N. 147/13 e altri provvedimenti di fine anno1) La disciplina della rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni2) Le altre novita che riguardano il reddito d’impresa: - Il nuovo rendimento nozionale ACE - La stralcio dei crediti e la deducibilità fiscale - Nuova disciplina dei leasing per imprese e professionisti - La nuova deduzione Irap per incremento occupazionale3) La riapertura della rivalutazione di quote e terreni4) Il nuovo quadro RW B) LA LIQUIDAZIONE SOCIETARIA: ADEMPIMENTI CONTABILI,

RESPONSABILITA’ DEI LIQUIDATORI E IMPLICAZIONI FISCALI

Page 2: BRESCIA 31.1.14

LEGGE DI STABILITA’ 2014 n. 147/13

Rivalutazione beni d’impresae delle partecipazioni

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RIVALUTAZIONE 2013

Dovrebbe ritenenrsi che sia rivalutazione anche solo civilistica

> obiettivi

PECULIARITA’

Puo’ essere riconosciuto il maggior valore

fiscale , ma non e’ obbligatorio

Vantaggi:

1) Condizioni migliori per accesso al credito

2) Possibilita di copertura perdite per societa’ di capitali

3) Possibilita di copertura prelevamenti dei soci eccedenti il capitale per societa’ di

persone

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Condizioni generali rivalutazione

IMPRESESoggettiContab. ORDINARIA

Contab. SEMPLIFICATA

Beni detenuti esercizio in corso al 31.12.12Tempistica

Beni esistenti esercizio in corso al 31.12.13

Beni rivalutabili

IMMOBILIZZAZIONI materiali e immateriali

E i beni merce ???

PARTECIPAZIONI di controll e collegamento

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Proroga

C.146: si applicano le disposizioni dell’art. 14 L.

342/2000

Oggetto della proroga

Prorogato anche il riallineamento

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Riallineamento

Disallineamento esistente nel bilancio 2012

Rivalutazioni volontarie

Fattispecie

Fattispecie

Trasformazioni con accettazione valori peritali

Disavanzi di fusione o scissione o conferimento

11

22

33

Problema: Rapporto tra riallineamento ex L. Stabilità 2014° riallineamento ex art. 176 Tuir

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7

Confronto tra riallineamento da operazioni straordinariee riallineamento da L. S.

Costo sostitutiva

Riall. 12/16%

Riall l.s. 16/12%

Modalita versamentoIn unica soluzione

O in tre rate annuali

Riconoscimento fiscaleNuovo valore

Riall. Per ammortamenti dal periodo di opzionePer cessioni da quarto successivo opzione

Rall. L. s.. Per ammortamenti Dal terzo successivo per cessioni dal quartp

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8

Oggetto

Riall. Azienda o ramo d’azienda

Riall. L. s. Singoli beni immobilizzati

Effetto patrimonionetto

Riall. Riserva di capitale non in sospensione

Riall l. s Riserva in sospensione Affrancabile con sost. 10%

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Ambito oggettivo

31.12.2012 e detenuti anche nel

2013Data di necessaria

detenzione

quindi

1) Leasing: solo se riscattati entro 2012

2) Mutamento della contabilizzazione : 2012 beni merce, 2013

immobilizzi no rivalutazione

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Ambito oggettivo

Operazioni straordinarie

1) Se il bene al 31.12.2012 apparteneva alla societa’ avente causa di un operazione neutrale si intende detenuto ab origine

dalla societa’ dante causa ( circ. 11/09, par. 2)

2) Il bene rivalutato non si intende ceduto se viene trasferito a causa di un’operazione neutrale ( circ.

11/09, par. 6)

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Categorie Omogenee

Beni materiali “ordinari”

1

IMMOBILI2

Aree non edificabili

Fabbr. strum. per NATURA

Fabbr. strum. per DESTINAZIONE

Fabbr. PATRIMONIO

Fabbr. strum. sia per NATURA che per DESTINAZIONE

Categoria strumentalità per destinazionedestinazione

C.M. 57/E/2001

Per COEFFICIENTE ed ANNO di acquisizione

Verifica al Verifica al 31.12.1331.12.13

Aree edificabili

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Categorie Omogenee

Beni mobili registrati

3

VEICOLI

AEREI

NAVI

Particolarità per deducibilità limitata

Beni immateriali4 No categorie

Rivalutazione del singolo bene

Partecipazioni5 Medesima società

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Limite Economico

Criterio del VALORE D’USOVALORE D’USO

Valore del bene non superiore a quello

attribuibile in base a: Criterio del VALORE DI MERCATOVALORE DI MERCATO

Verifica effettuata con valore al 31/12/2013

Al netto della quota di ammortamento su valore pre - rivalutazione

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Metodologie

Rivalutazione COSTO STORICOI

Rivalutazione COSTO STORICO e FONDO di AMMORTAMENTO

II

Riduzione FONDO di AMMORTAMENTOIII

Problema del

Valore di sostituzione che non puo’ essere superato

vedi cir. 11/09

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Passaggi successivi per incrementare il bene ed il fondo

dividere il saldo attivo per gli anni residui da ammortizzare

Calcolare quale valore moltiplicato per il coefficiente d’ammortamento determina l’importo di cui al punto 1

Sommare il risultato ottenuto al costo storicoRideterminare opportunamente il fondo

d’ammortamento

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Passaggi successivi per incrementare il bene ed il fondo

Esempio : Bene costo storico 300.000 ammortizzato al 31.12.2012 per 270.000, residuo quindi 30.000. Valore di mercato 310.000. Valore di sostituzione 350.000. Si determina un saldo attivo di 280.000 su cui viene versata l’imposta sostitutiva pari al 16% di 280.000, cioe’ 44800. Il coefficiente d’ammortamento e’ pari al 3% e dieci anni residui di ammortamento .

saldo attivo pari a 280.000 deve essere ammortizzato in dieci anni quindi quota annuale 28.000

28.000 : 0,03 = 933.333 ( montante)933.333 + 300.000 = 1.233.333 ( nuovo valore lordo rivalutato)Valore massimo di iscrizione nell’attivo = 350.000Decremento del fondo = 350.000 – 310.000 = 40.000 quindi fondo

decrementato da 270.000 a 40.000.Bene iscritto per 350.000, fondo per 40.000 > valore rivalutato = 310.000

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Imposta sostitutiva

16%Beni ammortizzabili

12%Beni NON ammortizzabili

Da calcolarsi sul SALDO ATTIVO LORDO

Versamento in tre rate annuali senza interessi

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Effetti Fiscali

Valore riconosciuto

dal 20162016

Ammortamenti

Plafond spese di manutenzione

Cessioni

Imposte differite anticipate

Valore riconosciuto

dal 20172017

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Legittima distribuzione poiche derogato art. 2423

Conseguenze

Saldo Attivo ambito civilistico

Imputato al capitale sociale o allocato in apposita riserva

Art. 13 L.342/2000

In caso di riduzione cap soc. si applica articolo 2445/2482 ( esecuzione delibera dopo 90 gg da

iscrizione reg. imprese

Utilizzo per copertura perdite > del. Assem. Straord. Senza attesa dei 90 gg

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Saldo Attivo ambito civilistico

Natura fiscale della riserva se rivalutazione solo civilistica circ. 22/09

Riserva di utili non in sospensione di imposta

Per soggetti Irpef la distribuzione e’ priva di effetti in capo al socio

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Valore non riconosciuto

Conseguenze

Saldo Attivo

Riserva in sospensione moderata

Bene ceduto entro il 2017

Credito d’imposta per sostitutiva

Riserva liberata

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Saldo Attivo

Distribuzione del saldo attivo ante 2017

Valori riconosciuti dallo stesso esercizio

Semplificata ordinariaDisciplina del saldo attivo

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Affrancamento del Saldo Attivo

Sostitutiva del 10% ( sul saldo attivo netto o lordo ??)

Costo globale rivalutazione: 24,4 ( saldo attivo netto)

Contro 31,4%

Tassazione normale

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LE MODIFICHE ALL’ACEE ALLE PERDITE SU CREDITI

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COSA CAMBIA

ANNO 2013 = 3%ANNO 2014 = 4%

ANNO 2015 = 4,5%ANNO 2016 = 4,75%

La determinazione degli acconti deve essere effettuata senza tener conto dell’incremento dell’ACE

IL RENDIMENTO

GLI ACCONTI

pag. La nuova ACE

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Deduzione perdite su creditiSi prescinde dagli elementi certi e precisi se avviene la

Cancellazione dei crediti operata in applicazione di principi contabili

( legge stabilita comma 160 che modifica ultimo periodo art. 101 comma 5 del Tuir)

Decorrenza:Periodo d’imposta in corso al

31.12.2013

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Deduzione perdite su creditiI casi in cui il credito e’ stornato dall’attivo patrimoniale

( interpretativo 1 del Doc. 12)

1) Crediti minori per effetto di riconoscimento giudiziale

2) Transazioni3) Prescrizioni4) Cessione

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Deduzione perdite su creditiCessione di crediti ( OIC 15, par. D.VII a) e D VII b)

1) Cessione pro soluto2) Cessione pro solvendo

Non va eseguito lo storno quando l’acquirente in realta’ ha solo l’incarico di

riscuotere il creditoE quando il credito e’ svalutato in

contropartita di un fondo

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Deduzione IMU per immobili strumentali

Per immobili strumentali:1)Per natura

2)Per destinazione

30% imu per 2013 20% imu per 2013

Nessuna deduzione ai fini IRAP

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Deducibilita’ IMU vale sia per imprese che per professionisti

Esclusi:1)Immobili merce ( che non pagano IMU da parte del costruttore se non

locati)2)Immobili patrimonio

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LE MODIFICHE AI LEASING

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RICORDARSI CHE:

PER AVERE LA DEDUCIBILITA’ FISCALE E’ NECESSARIO CHE IL CONTRATTO DI LEASING ABBIA UNA DURATA MINIMA

ANCORATA ALLA NORMA FISCALE

LA DEDUZIONE FISCALE NON E’ VINCOLATA ALLA DURATA DEL LEASING.

BENI MOBILI DEDUCIBILI IN 2/3 AMMORTAMENTO. IMMOBILI DEDUCIBILI CON REGOLE DI 11 ANNI E 18 ANNI

CONTRATTI FINO AL 28

APRILE 2012

CONTRATTI DAL 29

APRILE 2012 AL 31.12.13

pag. Le modifiche al Leasing

DEDUZIONE FISCALE NON VINCOLATA A DURATA BENI MOBILI DEDUCIBILI IN 1/2 AMMORTAMENTO.

IMMOBILI DEDUCIBILI IN MINIMO 12 ANNI

CONTRATTI DAL 2014

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PROFESSIONISTI

MODIFICATO ART. 54 COMMA 2 TUIRRIDOTTO PERIODO DI DEDUZIONE LEASING DA 15 A

12 ANNIMA

NON E’ STATO RIMOSSO L’ART. 1 COMMA 335 DELLA L. 296/2006 CHE RENDE INDEDUCIBILE OGNI CANONE PER LEASING STIPULATI DAL 2010 IN POI

QUINDI ???

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SUBENTRO: SI APPLICANO LE VECCHIE REGOLE ( CIRC. 10/2006)

LEASE BACK : DIVENTANO DEDUCIBILI I CANONI ANCHE PER IMMOBILI

ACQUISTATI DOPO IL 2009

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DEDUZIONI IRAP PER INCREMENTO DELLA BASE

OCCUPAZIONALE

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LA NUOVA DEDUZIONE IRAP

La legge di stabilità, per abbattere il cuneo fiscale, ha introdotto una deduzione ai fini IRAP consistente nella possibilità di dedurre dalla base imponibile IRAP i costi per il

personale dipendente di nuova assunzione con contratto a tempo indeterminato, nel limite massimo di 15.000 euro per ogni nuova singola assunzione

Il risparmio massimo annuale è di euro 585,00, pari al 3,90% di euro 15.000.

la deduzione in commento spetta – al verificarsi delle condizioni - per il periodo d'imposta in cui è avvenuta la nuova assunzione con contratto a

tempo indeterminato e per i due successivi, salvo che intervenga la decadenza

pag. 131Fiscalità del trust

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LA NUOVA DEDUZIONE IRAP

Sono ammessi a fruire dell'agevolazione i contribuenti che rientrano tra i "soggetti passivi dell'imposta", ad eccezione delle Pubbliche amministrazioni, cioè:a) le società di capitali e gli enti commerciali (limitatamente ai lavoratori impiegati nell’attività commerciale eventualmente esercitata) ivi inclusi i trust (esercenti in via esclusiva o principale attività commerciali);b) le società in nome collettivo, in accomandita semplice e quelle ad esse equiparate nonché le persone fisiche esercenti attività commerciali;c) le persone fisiche, le società semplici e quelle ad esse equiparate;d) i produttori agricoli titolari di reddito agrario, esclusi quelli con volume d’affari annuo non superiore a 7.000 euro, che si avvalgono del regime speciale di esonero degli adempimenti IVA, sempreché non vi abbiano rinunciato;e) gli enti privati residenti e le società e gli enti non residenti.

pag. 131Fiscalità del trust

Page 38: BRESCIA 31.1.14

LA NUOVA DEDUZIONE IRAP

Il beneficio è condizionato all’incremento del numero di lavoratori dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che parziale, rispetto al numero dei lavoratori assunti con il medesimo contratto mediamente occupati nel periodo d'imposta precedente.Per verificare la spettanza del beneficio occorre quindi che si verifichi un innalzamento del numero dei lavoratori dipendenti assunti a tempo indeterminato rispetto alla media del periodo precedente, per cui occorre fare un raffronto con il dato storicoPer il calcolo della media dei lavoratori occupati deve essere utilizzata la media aritmetica.

pag. 131Fiscalità del trust

Page 39: BRESCIA 31.1.14

LA NUOVA DEDUZIONE IRAP

Si incappa nella decadenza del beneficio nel caso in cui il livello occupazionale raggiunto non venga mantenuto.

La nuova deduzione spetta a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014, per cui operativamente la concreta fruizione avverrà con la

predisposizione della Dichiarazione IRAP 2015

pag. 131Fiscalità del trust

La deduzione è data dal minore valore tra:1) il minore dei seguenti importia) costo effettivo del personale neoassunto sostenuto relativo ai dipendenti assunti nel periodo d'imposta e per il quale s'intende fruire della deduzione;b) valore massimo di 15.000 euro ragguagliato ad anno;2) l'incremento del costo del personale risultante dal bilancio di esercizio.

Page 40: BRESCIA 31.1.14

Legge di stabilita’ 2014Comma 156

Proroga rivalutazione partecipazioni e terreni

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RIAPERTURA RIVALUTAZIONEPARTECIPAZIONI E TERRENI

1) al primo periodo, le parole «1º luglio 2011» sono sostituite dalle seguenti: «1º gennaio 2014»;

2) al secondo periodo, le parole «30 giugno 2012» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2014»;

3) 3) al terzo periodo, le parole «30 giugno 2012» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2014».

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RIAPERTURA RIVALUTAZIONEPARTECIPAZIONI E TERRENI

Possesso Redazione

perizia

1.1.2014 30.06.2014 30.06.2015 30.06.2016

Versamento

imposta (1° rata)

Versamento 2° rata

(interessi 3% annuo)

Versamento 3° rata

(interessi 3% annuo)

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RIAPERTURA RIVALUTAZIONEPARTECIPAZIONI E TERRENI

Partecipazioni non qualificate

Partecipazioni qualificate Terreni

2% 4% 4%

Valore di perizia

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RIAPERTURA RIVALUTAZIONEPARTECIPAZIONI E TERRENI

TASSAZIONE ORDINARIA

Terreni non edificabili Opzione per l’imposta sostitutiva del 20%

Terreni edificabili Tassazione ordinaria sulla plusvalenza con possibilità di tassazione separata

Partecipazioni non qualif.

Tassazione al 20% della plusvalenza

Partecipazioni qualificata

Tassazione aliquote Irpef ordinarie del 49,72%

Page 45: BRESCIA 31.1.14

RIAPERTURA RIVALUTAZIONEPARTECIPAZIONI E TERRENI

Il recupero delle sostitutive precedenti

La norma Art. 7, co. 2, lett. ee) ff) gg) D.L. 70/2011

La compensazione Deduco da quanto devo pagare quanto già versato

Rimborso Nel caso di primo versamento maggiore non è possibile il rimborso della differenza

Applicazione Sia con riguardo alle partecipazioni che ai terreni

Page 46: BRESCIA 31.1.14

LA NUOVA PREVISIONEProcedure ammesse:

1. Compensazione nuova imposta – vecchia imposta ( eseguibile anche bloccando

le rate residue della precedente rivalutazione 2012/2013 – circ. 47/11)

2. Compensazione possibile anche senza eseguire la nuova rivalutazione ma

utilizzando le rate ancora a debito della rivalutazione 2012/2013 ( – circ. 47/11)

3. Versamento nuova imposta e rimborso vecchia imposta - 48 mesi da

versamento

Rideterminazione valori terreni partecipazioni

Page 47: BRESCIA 31.1.14

RIAPERTURA RIVALUTAZIONEPARTECIPAZIONI E TERRENI

Valutazioni in diminuzione circ. 1/13

Circ. 1/13 risposta 4.1 : due alternative:

a)indicare il corrispettivo ai fini delle imposte indirette almeno quanto

quello periziato ( con pagamento di imposte indirette piu’ elevato poiche’

eseguito su un valore piu’ alto rispetto a quello pattuito

b)Eseguire entro 30.6.2014 nuova perizia con valore meno elevato

senza versare nulla o compensando la rata precedentemente versata

Page 48: BRESCIA 31.1.14

Nuovo valore inferiore- conseguenze

Partecipazioni : cessione a corrispettivo inferiore a quello di perizia determina una minusvalenza indeducibile ( art. 5, comma 6 L.448/2001)

Terreni : se il corrispettivo di cessione e’ inferiore al valore rivalutato ritorna valido il costo storico ( circ. 81/2002)

Page 49: BRESCIA 31.1.14

PARTECIPAZIONI RICEVUTE IN DONAZIONE O SUCCESSIONE

Successione - art. 68, c. 6 Tuir: valore rilevante ai fini imposta successione dato da art. 16 D.L. 346/90 – valore contabile il costo ereditato può essere inferiore rispetto al costo riconosciuto in capo al de cuius (irrilevanti le rivalutazioni del de cuius)

Donazione: si assume come costo quello del donante rilevanti le rivalutazioni del donante

Rideterminazione valori terreni partecipazioni

Page 50: BRESCIA 31.1.14

PARTECIPAZIONI RICEVUTE IN SUCCESSIONE O DONAZIONE E RIVALUTAZIONE

SuccessioneSuccessione

1. Discontinuità di valori tra de cuius ed erede

2. Necessaria pronuncia esplicita delle Entrate per legittimare

la detrazione dalla nuova imposta sostitutiva pagata da

erede dalla vecchia imposta sostitutiva pagata dal de cuius

Rideterminazione valori terreni partecipazioni

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PARTECIPAZIONI RICEVUTE IN SUCCESSIONE O DONAZIONE E RIVALUTAZIONE

DonazioneDonazioneContinuità dei valori donante donatario e oggettività del valore rivalutato (R.M. 141/2003) Legittimo (?) scontare da imposta versata da donatario quella versata da donanteDonante ha rivalutato da 50.000 a 100.000 versando 4% = 4000. Donatario rivaluta a 150.000 = 150.000 x 4% = 6000 – 4000 = 2000

Rideterminazione valori terreni partecipazioni

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TERRENI RICEVUTI IN DONAZIONE O SUCCESSIONE

AREE LOTTIZZATE - art. 68, c. 2 Tuir: valore normale al momento di inizio lottizzazione

AREE EDIFICABILI - art. 68, c. 2 Tuir: si assume come costo quello rilevante di fini della denuncia di successione o donazione (valore normale)

Verificare effettiva convenienza alla rivalutazioneVerificare effettiva convenienza alla rivalutazione

Rideterminazione valori terreni partecipazioni

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Art. 9 , L. 97/13 ( Legge Europea)Provvedimento 18.12.2013

Circ. 38 del 23.12.2013Quadro RW ( art. 4 e 5 D.L. 167/90)

1) Abrogate le sezioni I ( trasferimenti per motivi legati a spese correnti) e III ( flussi finanziari). Obblighi di comunicazione dei flussi a carico

degli intermediari2) Sezione II ( detenzione):

a) La locuzione al «termine del periodo d’imposta» viene sostituita da « i soggetti che… detengono nel periodo d’imposta..» quindi obbligo

anche se alla fine del periodo l’attivita’ non e’ piu’ esistenteb) Abrogato il tetto soglia pari a € 10.000

c) Introdotto il concetto di titolare effettivo

Page 54: BRESCIA 31.1.14

Nozione di titolare effettivo, art. 2 allegato tecnico al D.Lgs 231/07

Per titolare effettivo s'intende:a) in caso di società:1) la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedano o controllino

un'entità giuridica, attraverso il possesso o il controllo diretto o indiretto di una percentuale sufficiente delle partecipazioni al capitale sociale o dei diritti di voto in seno a tale entità giuridica, anche tramite azioni al portatore, purchè non si tratti di una società ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposta a obblighi di comunicazione conformi alla normativa comunitaria o a standard internazionali equivalenti; tale criterio si ritiene soddisfatto ove la percentuale corrisponda al 25 per cento più uno di partecipazione al capitale sociale;

2) la persona fisica o le persone fisiche che esercitano in altro modo il controllo sulla direzione di un'entità giuridica;

b) in caso di entità giuridiche quali le fondazioni e di istituti giuridici quali i trust, che amministrano e distribuiscono fondi:1) se i futuri beneficiari sono già stati determinati, la persona fisica o le persone fisiche beneficiarie del 25 per cento o più del patrimonio di un'entità giuridica;

2) se le persone che beneficiano dell'entità giuridica non sono ancora state determinate, la categoria di persone nel cui interesse principale è istituita o agisce l'entità giuridica;

3) la persona fisica o le persone fisiche che esercitano un controllo sul 25 per cento o più del patrimonio di un'entità giuridica.

Page 55: BRESCIA 31.1.14

Criterio circ. 38/13 Titolare effettivo

Partecipazione in stati collaborativi

• In RW si indica la partecipazione

• Partecipazione in stati non collaborativi

• In RW si indica il bene detenuto dalla societa’ ( cumulativamente salvo detenere apposito prospetto)

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Distinzione tra stati collaborativi e stati non collaborativi

WHITE LIST

NON WHITE LIST MA COLLABORATIVI

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Esempio 1 : comproprieta’ di bene

ESEMPIO 1 :Cinque persone fisiche detengono la proprieta’ di un immobile all’estero il cui valore e’ € 500.000

• Ciascuno dichiara il valore intero dell’immobile riportando la quota di possesso del 20% ( criterio modificato rispetto alla circ. 45/10)

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Esempio 2 : partecipazione 26% societa’ white listESEMPIO 2 :Detenzione partecipazione superiore

al 25% in societa’ white list

• RW per quota di partecipazione

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Esempio 3 : partecipazione 50% societa’ italiana

ESEMPIO 3 : Detenzione partecipazione 50% societa’ italiana che detiene 100% di societa’ estera la quale a sua volta detiene investimenti all’estero

• NO RW per quota di partecipazione, No RW per societa’ Italiana la quale e’ esclusa dall’obbligo di monitoraggio

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Esempio 4 : partecipazione 15% societa’ white list e 50% Italiana

ESEMPIO 4 : Detenzione partecipazione 15% societa’ white list piu’ 50% societa’ italiana che detiene 50% societa’ white list

• SI RW per quota di partecipazione, da indicare al 40% in quanto titolare effettivo

Page 61: BRESCIA 31.1.14

Esempio 5 : partecipazione 26% societa’ non w.l.

partecipazione 26% societa’ non w.l. che detiene investimenti in italia

• SI RW ma per quota di partecipazione, nonostante la societa’ sia non w.l. poiche’ i beni sono detenuti in italia

Page 62: BRESCIA 31.1.14

Esempio 6 : partecipazione 26% societa’ non w.l.

partecipazione 26% societa’ non w.l. che detiene investimenti all’estero

• SI RW per i beni esteri valore complessivo

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esoneriESONERI:Persone fisiche che prestano lavoro

all’estero per lo Stato Italiano o per Organizzazioni Internazionali > esonero totale

Persone fisiche che prestano lavoro all’estrro in zone di frontiera > esonero limitato al paese ove si lavora

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Art. 9 , L. 97/13 ( Legge Europea)Modifiche al monitoraggio valutazione

Quadro RW ( art. 4 e 5 D.L. 167/90)

1) Sezione II ( detenzione):d) Se l’attivita’ viene affidata in gestione a societa’

fiduciaria o altro intermediario finanziario, l’obbligo non sussiste se i flussi finanziari sono aggottati a

ritenuta o imposta sostitutiva ( prima l’esonero non era condizionato alla ritenuta)

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Indicazione del valore

VALORE DA INDICAREVa indicato il valore iniziale e quello finale con la stessa

modalita con cui viene eseguita la valorizzazione per IVAFE

Per conti correnti obbligo di monitoraggio esiste sempre anche se non dovuta IVAFE ( importi inferiori € 5.000)

Per conti correnti in paesi non collaborativo occorre indicare oltre a valore iniziale e finale anche ammontare massimo raggiunto nel periodo d’imposta

Per immobile stesso valore utilizzato per IVIE

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Esoneri oggettivi

Riscossione dei redditi esteri per il tramite di un sostituto che applica ritenuta, quindi:1) attivita finanziarie e patrimoniali affidate in gestione o amministrazione a

intermedieri residenti2) contratti produttivi di redditi finanziari3) Attivita’ finanziarie e patrimoniali i cui redditi sono riscossi da intermediario

residente

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Nuove Sanzioni e Decorrenza

SANZIONI : Violazione all’obbligo: dal 3 al 15% dell’ammontare non dichiarato

( prima era dal 10 al 50%), se il paese estero e’ black list la sanzione e’ dal 6 al 30%

Omessa presentazione ravveduta entro 90 gg : sanzione fissa € 258

Viene meno la confisca per equivalenteIn base al principio del favor rei, le nuove sanzioni sono

certamente applicabili anche al passato ( Unico 2013 compreso)

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68

I documenti contabili nella liquidazione

Situazione dei conti alla data di effetto di scioglimento: prospetto che indica i saldi dei conti alla data di effetto della causa di scioglimento Amministratori

Rendiconto della gestione: vero e proprio bilancio intermedio

Bilancio iniziale di liquidazione: stato patrimoniale a valori di realizzo stralcio – budget della liquidazione

Liquidatori

Primo bilancio di liquidazione: vero e proprio bilancio con specifica informativa e suddivisione C.E. in 2 periodi riflessi fiscali

Bilanci annuali di liquidazione: veri e propri bilanci

Bilancio finale di liquidazione: S.P. semplificato con C.E. di periodo e riepilogativo + piano di riparto

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argomento

69

Criteri di funzionamento

Nel rendiconto degli amministratori

Relativamente alle poste interessate dall’esercizio provvisorio

Criteri di funzionamento

adattati

Messa in liquidazione post 31.12 ma ante approvazione bilancio

Criteri di liquidazione

Dal bilancio iniziale di liquidazione

I criteri di valutazione nella liquidazione

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70

Situazione dei conti– inventario contabile dei conti aperti alla data di

scioglimento bilancio di verifica– Prima base per redazione bilancio iniziale di liquidazione

La “Situazione dei conti alla data di effetto della liquidazione” (art.

2487-bis, c.c.): è una situazione contabile (piano dei conti) a saldi

aperti, senza alcuna scrittura di pre-assestamento

argomento

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71

Rendiconto degli amministratori– stato patrimoniale– conto economico– nota integrativa– relazione sulla gestione

Criteri diCriteri di

funzionamento

funzionamento

adattati

adattati

Il “Rendiconto della gestione degli Amministratori” (art. 2487-bis, c.c.): è un bilancio infrannuale riferito alla frazione di esercizio compresa fra la data di chiusura dell’ultimo bilancio approvato e la data delle consegne ai liquidatori: si applicano criteri di valutazione di “funzionamento” adattati

argomento

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72

Il bilancio iniziale di liquidazione: è una situazione patrimoniale (senza CE),

redatta dai liquidatori, in pari data del rendiconto della gestione; si applicano

criteri di valutazione “di realizzo (attivo) ed estinzione (passivo)”

Budget della liquidazione

Determina le scelte dei liquidatori in ordine alle possibilità di gestione

della procedura

argomento

OIC 5, punto 4.2: è rilevante per i liquidatori per la valutazione dell’obbligo di obbligo di

proporre istanza di fallimentoproporre istanza di fallimento in caso di insufficienza dei fondi liquidi esistenti

e realizzabili

NON soggetto aapprovazione

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Dinamica gestionale del fondo rischi ed oneri

Ipotesi inizialeCosti :

Liquidatore 10Interessi passivi 5

RicaviAffitti attivi 3

Saldo = 10 +5-3 = 12 ( costi)

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Scrittura contabile al momento di redazione del bilancio iniziale di liquidazione

DareRettifiche da liquidazione 12AvereFondo rischi ed oneri 12Pertanto il patrimonio netto di liquidazione viene

ridotto di 12In nota integrativa va redatta una tabella che elenchi le

specifiche voci

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Scrittura contabile esercizio I di liquidazione

Si manifesta l’addebito di interessi passivi per 5 e l’accredito di affitti attivi per 3

DareFondo rischi 5AvereBanca 5------------------------------------------------Dare Banca 3Avere Fondo rischi 3---------------------------------------------------Saldo Fondo 10 ( 12 – 5 + 3)

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Scrittura contabile esercizio II di liquidazione

Si manifesta l’addebito di compensi al liquidatore per 11 ( 1 in piu’ rispetto alla previsione)

DareFondo rischi 10Competenze liquidatore 1 ( conto economico)AvereBanca 11

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Valutazioni a criterio di realizzo - stralcio

• Iscrizione maggiori/minori valori realizzo attività passività

• Stralcio costi pluriennali

• Stralcio beni immateriali non recuperabili

• Eliminazione crediti inesigibili

• Iscrizione del fondo per costi ed oneri da liquidazione

Le principali operazioni contabili nel bilancio iniziale di liquidazione

argomento

rettifiche di

liquidazione

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L’iscrizione delle poste patrimoniali ai valori di realizzo - stralcio

implica la rilevazione delle rettifiche di liquidazione, il cui saldo

incide sul patrimonio netto di liquidazione senza alcun effetto

economico

differenze tra valori di funzionamento e valori di liquidazione

argomento

Le principali operazioni contabili nel bilancio iniziale di liquidazione

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79

Stato patrimoniale - attivo Valori

30.6.2013

Rettifiche

liquidazione

Valori

1.7.2013

Fabbricati industriali 350.000 145.000 495.000

Mobili e arredi 30.000 - 30.000 -

Impianti specifici 45.000 - 45.000 -

Magazzino 20.000 - 5.000 15.000

Clienti 70.000 - 70.000

Cassa 1.000 - 1.000

Totale attivo 516.000 65.000 581.000

argomento

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80

Bilancio del primo esercizio di liquidazione

1. stato patrimoniale

2. conto economico

3. nota integrativa

4. relazione sula gestione

5. relazione collegio sindacale

6. relazione revisore contabile

+a) situazione dei conti

b) rendiconto

c) osservazioni dei liquidatori

d) bilancio iniziale di liquidazione

Allegati

Soggetto aapprovazione

argomento

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81

Bilancio esercizi di liquidazione successivi

1. stato patrimoniale

2. conto economico

3. nota integrativa

4. relazione di gestione

5. relazione collegio sindacale

6. relazione revisore contabile

NOTA INTEGRATIVA criteri di valutazione

RELAZIONE DI GESTIONEa) andamento

b) prospettive, anche temporali

c) principi e criteri adottati per realizzarla

argomento

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82

Bilancio finale di liquidazione

CONTENUTO

Stato patrimoniale

Cassa e bancheCapitale netto di

liquidazioneCrediti – beni da assegnare ai soci

argomento

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83

Bilancio finale di liquidazione

PROBLEMA = contenuto + arco temporale di riferimento

Conto economico

Ultimo periodo

Intera procedura

o

Ultimo periodo

Intera procedura

eOIC 5

p. 6.2.2.2.

argomento

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84

Bilancio finale di liquidazione

Piano di riparto

Capitale netto di

liquidazione

Parte del netto di liquidazione spettante a

• azioni

• quote

argomento

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85

Approvazione del bilancio finale di liquidazione

1. approvazione tacitatacita in assenza di reclamiNon vi sono opposizioni da parte dei soci entro 90 gg dall’iscrizione dell’avvenuto deposito del BFL

2. approvazione esplicitaesplicita da assembleaBFL approvato dai soci in assemblea totalitaria e con voto unanime

3. approvazione tacitatacita a seguito di rilascio da parte dei soci di quietanza senza riserveNon vi sono opposizioni da parte dei soci a fronte del pagamento della parte a ciascuno spettante del residuo attivo

argomento

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Responsabilità di soci e liquidatori

Liquidatori Liquidatori e soci

1 2 3

Per condurre una

liquidazione non in

bonis (?)

O.I.C. 5 su istanza O.I.C. 5 su istanza

fallimentofallimento

Responsabilità

generalegenerale verso i

creditori non

soddisfatti

(art. 2495 C.C.)

Responsabilità specialespeciale

per i debiti fiscali

(art. 36 - 602/73)

86

argomento

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Prededuzione per i costi di procedura ?

par condicio – rispetto privilegiA

B

Significato di « colpa»

argomento

C Deposito bilancio finale con passivita’ non accollate ne’

estinte ( Trib Catania 9.4.2009)

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LA LIQUIDAZIONE:ASPETTI FISCALI

Page 89: BRESCIA 31.1.14

LA DATA DI EFFETTO

Imprese individuali

Società di persone

Società di capitali

Rileva la data

indicata nella

dichiarazione

resa ai fini IVA.

Il giorno in cui

si verifica

l'evento che

l'ha generata

(es. decisione

dei soci).

Iscrizione nel registro delle imprese della delibera che

accerta la causa di scioglimento.

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PERIODO ANTE LIQUIDAZIONE

Imprese minori

(semplificati)

Imprese individuali in ordinaria

Società di

capitali

Reddito

determinato

ex art. 66

Tuir

Reddito

determinato

in base conto

economico

Reddito determinato in base al conto della

gestione (art. 2277 - 2487-

bis)

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PERIODO ANTE LIQUIDAZIONE

È possibile il ragguaglio temporale di taluni componenti, ex art. 110, co. 5, del Tuir (ad esempio, ammortamenti, spese di manutenzione, accantonamenti, etc. …).

Rilevanza di tale frazione temporale ai fini di tutte le norme che “ripartiscono” posizioni fiscali soggettive, indipendentemente dal fatto che il dato articolo di legge parli:- di più periodi d’imposta (es. perdite pregresse ex art.

84)o

- di più esercizi (es. plusvalenze rateizzate).

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PERIODO DI LIQUIDAZIONE

SOCIETÀ DI PERSONE E IMPRESE INDIVIDUALI

1. La liquidazione si chiude nel medesimo periodo d’imposta: il reddito d'impresa è determinato in base al bilancio finale di liquidazione che deve essere redatto anche dai soggetti in contabilità semplificata (di cui all'art. 66 del Tuir).

2. La liquidazione termina entro tre esercizi: il reddito d'impresa relativo ai periodi intermedi è determinato in via provvisoria. Necessità di un conguaglio finale.

3. La liquidazione si protrae per più di tre esercizi (o omesso bilancio finale): i redditi relativi agli esercizi intermedi divengono definitivi.

Page 93: BRESCIA 31.1.14

PERIODO DI LIQUIDAZIONE

SOCIETÀ DI CAPITALI

1. La liquidazione si chiude nel medesimo periodo d’imposta: il reddito d'impresa è determinato in base al bilancio finale di liquidazione.

2. La liquidazione termina entro cinque esercizi: il reddito d'impresa relativo ai periodi intermedi è determinato in via provvisoria. Necessità di un conguaglio finale.

3. La liquidazione si protrae per più di cinque esercizi (o omesso bilancio finale): i redditi relativi agli esercizi intermedi divengono definitivi.

Page 94: BRESCIA 31.1.14

PERIODO DI LIQUIDAZIONE

IRAP

Ai fini IRAP, la tassazione è sempre a titolo definitivo (Circolare 12 novembre 1998, n. 263/E).

Page 95: BRESCIA 31.1.14

Rilevanza del primo bilancio intermedio:Il liquidatore ha l’obbligo di indicare i criteri di valutazione adottati per le attività e passività.

REDDITO DELLA LIQUIDAZIONE

Svalutazione delle poste immateriali

Circ. 3/5/ 1996, n. 108/E, nega che la liquidazione possa presentare una specificità tributaria continuo

l’ammortamento

Page 96: BRESCIA 31.1.14

CONSEGUENZE

A) Principio di derivazione e procedure contabili per oneri e proventi della liquidazione > contrasto > variazioni nel

modello Unico

B) Svalutazione delle immobilizzazioni materiali > minus al momento del realizzo

C) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali non realizzabili > variazione diminutiva per ammortamento e

deduzione extracontabile eventuale costo residuo

D) Effetti ai fini Irap

Page 97: BRESCIA 31.1.14

LE PERDITE

Imprese individuali e società di persone

Ante liquidazione

Rilevano / sono imputate a ciascun socio in ossequio ai criteri generali → art. 8 del Tuir.

Generate nel corso della liquidazione

Rilevano solo in sede di bilancio finale, indipendentemente dalla durata della indipendentemente dalla durata della procedura.procedura.

Page 98: BRESCIA 31.1.14

ANTE LIQUIDAZIONEANTE LIQUIDAZIONE

SONO GIA’ TRANSITATE IN UNICO DEI SOCI

PERIODI DI LIQUIDAZIONEPERIODI DI LIQUIDAZIONE

RILEVANO SOLO IN CHIUSURA DI PROCEDURA

SOGGETTISOGGETTI

IRPEFIRPEF

LE PERDITE

Page 99: BRESCIA 31.1.14

Periodi intermedi = utile ( attribuito Periodi intermedi = utile ( attribuito

Per tPer trasparenza ai soci)rasparenza ai soci)

Bilancio Finale = perditaBilancio Finale = perdita

Deve ritenersi che al socio spetti il rimborsoDeve ritenersi che al socio spetti il rimborso

Di quanto pagato nei periodi intermediDi quanto pagato nei periodi intermedi

SituazioneSituazione

particolareparticolare

LE PERDITE PER SOGGETTI IRPEF

Page 100: BRESCIA 31.1.14

Liquidazione si protrae oltre tre esercizi: la locuzione Liquidazione si protrae oltre tre esercizi: la locuzione

« se la liquidazione si chiude in perdita» si riferisce« se la liquidazione si chiude in perdita» si riferisce

All’ultimo esercizio o all’intera liquidazione ?All’ultimo esercizio o all’intera liquidazione ?

Es. 1 periodo: perdita 100Es. 1 periodo: perdita 100

2 periodo: utile 102 periodo: utile 10

3 periodo: utile 53 periodo: utile 5

4 periodo : utile 154 periodo : utile 15

Perdita complessiva = 70, attribuibile ai soci Perdita complessiva = 70, attribuibile ai soci

* rimborso imposte pagate nei periodi intermedi ?* rimborso imposte pagate nei periodi intermedi ?

* Oppure perdita attribuibile = 100* Oppure perdita attribuibile = 100

SituazioneSituazione

particolareparticolare

LE PERDITE PER SOGGETTI IRPEF

Page 101: BRESCIA 31.1.14

Liquidazione si protrae oltre tre esercizi: la locuzione Liquidazione si protrae oltre tre esercizi: la locuzione

« se la liquidazione si chiude in perdita» si riferisce« se la liquidazione si chiude in perdita» si riferisce

All’ultimo esercizio o all’intera liquidazione ?All’ultimo esercizio o all’intera liquidazione ?

Es. 1 periodo: perdita 10Es. 1 periodo: perdita 10

2 periodo: utile 102 periodo: utile 10

3 periodo: utile 53 periodo: utile 5

4 periodo : utile 154 periodo : utile 15

Non c’e’ una perdita di liquidazione, Non c’e’ una perdita di liquidazione,

Quindi quella parziale di 10 non e’ attribuibileQuindi quella parziale di 10 non e’ attribuibile

SituazioneSituazione

particolareparticolare

LE PERDITE PER SOGGETTI IRPEF

Page 102: BRESCIA 31.1.14

MODIFICATO ART. 84 TUIR CO. 1-2

Periodo realizzo perdite

Realizzate nei primi 3 periodi d’imposta

(nuove attività)

Utilizzabili al 100% no vincolo temporale

Realizzate a partire dal 4° periodo

d’imposta

Utilizzabili 80% reddito

no vincolo temporale

LE PERDITE (post D.L. 98/2011)

Page 103: BRESCIA 31.1.14

perdite ante liquidazione

Utilizzabili periodi intermedi

Utilizzabili in sede di conguaglio

No vincoli temporali

perdite “intermedie”

Il riporto può in ogni caso essere effettuato nei limiti dell’80% del reddito imponibile

Non applicazione del limite dell’80% per le perdite “compensate” in Non applicazione del limite dell’80% per le perdite “compensate” in sede di conguaglio finale ( Assonime 33/11), tesi che dovrebbesede di conguaglio finale ( Assonime 33/11), tesi che dovrebbe

Essere applicabile anche quando non c’e’ conguaglio, ma sempre in Essere applicabile anche quando non c’e’ conguaglio, ma sempre in relazione all’ultimo eserciziorelazione all’ultimo esercizio

LE PERDITE (post D.L. 98/2011)

Page 104: BRESCIA 31.1.14

perdite prodotte negli esercizi intermedi prima

dell’utile > compensazione

Imposte pagate sugli esercizi intermedi in utile, vanno considerate a titolo di acconto, e quindi diventano un

credito d’imposta rimborsabile

perdite “intermedie” generate dopo che si formato utile

A CHI ????

Circ. 77/11 , dopo la riforma societaria con la cancellazione della Circ. 77/11 , dopo la riforma societaria con la cancellazione della societa’ si ha l’estinzione giuridica della medesima, quindi il rimborso va societa’ si ha l’estinzione giuridica della medesima, quindi il rimborso va

erogato pro quota ai soci o al designato da questi ultimierogato pro quota ai soci o al designato da questi ultimi

LE PERDITE soc. capitali, situazioni particolari

Continua….

Page 105: BRESCIA 31.1.14

NON E’ POSSIBILE CEDERE IL CREDITO AI SOCI AFFINCHE QUESTI LO UTILIZZINO IN COMPENSAZIONE CON LE LORO

IMPOSTE , POICHE’ L’ART. 43 BIS DEL D.P.R.600/73 AMMETTE LA CESSIONE DEL CREDITO SOLO QUANDO

QUESTO SIA STATO CHIESTO A RIMBORSO

Page 106: BRESCIA 31.1.14

106

1. Revoca intervenuta nell’anno di effetto

Revoca interviene prima dell’invio della dichiarazione

del periodo ante liquidazione: la revoca intervenuta nel

corso dello stesso periodo d’imposta di messa in

liquidazione annulla qualunque distinzione in termini di

periodi d’imposta

Tutto si riunifica → unico periodo

La revoca della liquidazione D.L. 16/12

Page 107: BRESCIA 31.1.14

2. Revoca intervenuta successivamente alla data di invio della dichiarazione del periodo ante liquidazione, ma prima dell’invio della dichiarazione del primo periodo di liquidazione

CONSEGUENZE:

a.La dichiarazione ante perde efficacia e verra’ predisposta una unica dichiarazione per l’intero periodo d’imposta.

La revoca della liquidazione

Page 108: BRESCIA 31.1.14

3. Revoca intervenuta successivamente alla data di invio della dichiarazione del primo periodo di liquidazione : le dichiarazioni risultano definitive e dal periodo d’imposta di revoca vengono inviate in modalita’ordinaria

La revoca della liquidazione

Page 109: BRESCIA 31.1.14

Fiscalita’ dell’assegnazione nella fase di liquidazione: il profilo della societa’

Bene merce ( art. 85 comma 2 Tuir) > ricavo pari al valore

normale

Bene strumentale ( art. 86 comma 1, lett. c) Tuir) > Plusvalenza

data da differenza tra valore normale e costo

non ammortizzato

Partecipazioni ( art. 97 comma 1 Tuir) > plusvalenza

pex o meno a seconda dei casi ( rientra nella casistica pex anche l’assegnazione

della partecipazione ai soci)

Casi Particolari1)Assegnazione di azienda

2)Assegnazione di contratto di leasing

ELEMENTO COMUNE A TUTTE LE ASSEGNAZIONIIn assenza di passaggio a conto economico del componente positivo occorre eseguire

una variazione in aumento nel modello unico

Page 110: BRESCIA 31.1.14

Fiscalita’ dell’assegnazione nella fase di liquidazione: il profilo della societa’, l’aspetto Irap

Base imponibile di cui all’art. 5 D.Lgs 446/07

« presa diretta dal bilancio»In assenza di componenti a conto

economico non dovrebbero esservi risvolti rilevanti

Base imponibile di cui all’art. 5 bis D.Lgs 446/07 « base da tuir»

Le plusvalenze sono irrilevanti, mentre peri ricavi viene citato solo comma 1 dell’art. 85 Tuir, mentre

le assegnazioni sono nel comma 2, quindi non dovrebbero esservi risvolti rilevanti

Page 111: BRESCIA 31.1.14

IvaIva

Art. 2, 2° comma, n. 6)

Le assegnazioni ai soci fatte a qualsiasi titolo da società di ogni tipo e oggetto sono imponibili

Corte Ue e Circ. 40/02

Non sussiste imposizione di un bene prelevato da un soggetto passivo per suo uso privato quando tale bene non ha consentito una deduzione in ragione del suo acquisto presso un soggetto che non ha la qualità di soggetto passivo, e ciò anche se spese che hanno consentito una deduzione Iva versata a monte sono state successivamente sostenute per tale bene.

SE SONO STATE SOSTENUTE MANUTENZIONI STRAORDINARIE O RISTRUTTURAZIONI NEL DECENNIO PRECEDENTE L’ASSEGNAZIONE OCCORRE ESEGUIRE LA RETTIFICA DELLA

DETRAZIONE

Page 112: BRESCIA 31.1.14

Autoconsumo o assegnazionedi immobili

Altre indirette: imposta di registro art. 40 comma 2 DRP 131/86 : e’ alternativa all’Iva anche l’operazione esente ex art. 10 punto 8 bis ( abitativi) e 27 quinquies ( iva indetraibile all’acquisto ) >

abitativi registro 9% o 2%

* Dal 2014 € 50 + 50

• Iva detratta a monte: operazione esente a valle, salvo opzione per imponibilita’, ma attenzione alla rettifica ex 19 bis 2 DRP 633/72 se l’immobile e’ stato acquistato da meno di dieci anni

strumentali registro fisso € 200 Ipocatastali 4%

Page 113: BRESCIA 31.1.14

Ma se l’esenzione deriva dall’articolo 10 punto 8 ter ( immobili strumentali) non c’e’ alternativita’ quindi registro tassa fissa e ipocatastali al 4% ( 4% applicabile anche se operazione avviene in Iva)

Resta fermo pero’ il problema della rettifica della detrazione se l’acquisto e’ avvenuto da non piu’ di 10 anni

Nel caso di impresa individuale l’autoconsumo e’ esente da Iva e non vi sono imposte indirette da trasferimento

ATTENZIONE: SE L’ASSEGNAZIONE AVVIENE DA PARTE DEL COSTRUTTORE O RISTRUTTURATORE ENTRO IL QUINQUENNIO SUCCESSIVO AD ULTIMAZIONE

L’OPERAZIONE AVVIENE NECESSARIAMENTE IN IVA

Page 114: BRESCIA 31.1.14

Fiscalita’ dell’assegnazione nella fase di liquidazione: il profilo del socio di societa’ di

persone

Assegnazione incrementa utile societa’ che viene imputato per trasparenza al socio incrementando il costo della partecipazione. Poi la distribuzione riduce il costo della

medesima ma senza creare effetti reddituali

Confronto tra somma o valore normale del bene assegnato e valore fiscale della partecipazione non determina mai

un’eccedenza tassabile sul socio

Page 115: BRESCIA 31.1.14

Fiscalita’ dell’assegnazione nella fase di liquidazione: il profilo del socio di societa’ di

capitale

SOCIO PERSONA FISICA

Assegnazione in contropartita di Riserve di utile: dividendo in natura

Assegnazione in contropartita di Riserve di capitale: riduzione valore

partecipazione

CIRC. 26/04: EVENTUALE ECCEDENZA DA «SOTTOZERO» E’ QUALIFICABILE COME DIVIDENDO

Page 116: BRESCIA 31.1.14

Fiscalita’ dell’assegnazione nella fase di liquidazione: il profilo del socio di societa’ di

capitale

SOCIO SOCIETA’ CAPITALI

Assegnazione in contropartita di Riserve di utile: dividendo in natura

tassazione al 5%

Assegnazione in contropartita di Riserve di capitale: plusvalenza

pex da realizzo della partecipazione se sussistono i

requisiti

EVENTUALE MINUSVALENZA INDEDUCIBILE SE SUSSTONO I REQUISITI PEX

Page 117: BRESCIA 31.1.14

ESEMPIO

Prezzo pagato per la partecipazione = valore fiscalmente riconosciuto: 3.000

Valore normale del bene assegnato = 6.000, mentre il valore contabile è 4.500

Ripartizione capitale e riserve di capitale: 4.000

• Confronto tra 3000 e 4000 = 1000 plus pex ( o meno)

• Differenziale di 2000 e’ qualificabile come riserva di utile tassabile al 5%