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La Responsabilità degli Ufficiali di Polizia Giudiziaria
A cura di
Salvatore Ascione
L’attività di Polizia:“polizia” in senso lato è un vocabolo
che indica l’attività dello Stato volta al controllo del rispetto , da parte di tutti,
delle limitazioni imposte dalla legge, alla libertà dei singoli, nell’interesse
superiore della conservazione dell’ordine e della sicurezza
L’attività di Polizia si suddivide in …
• Polizia Amministrativa
• Polizia Giudiziaria – FUNZIONI art. 55 C.p.p “La polizia giudiziariadeve, anche di propria iniziativa, prendere notizia dei reati,impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori,ricercarne gli autori, compiere gli atti necessari perassicurare le fonti di prova e raccogliere quant’altro possaservire per l’applicazione della legge penale”
• Pubblica Sicurezza – funzioni di P.S.
La Polizia Giudiziaria
• Agenti e Ufficiali di P.G. art 57 C.P.
Salve le disposizioni delle leggi speciali sono Ufficiali diPolizia Giudiziaria:
a) i dirigenti, i commissari, gli ispettori, e gli altri appartenentialla Polizia di Stato ai quali l’Ordinamento dell’Amministrazionedella Pubblica Sicurezza riconosce tale qualità;
b) gli ufficiali superiori e inferiori e i sottufficiali dei Carabinieri,della Guardia di finanza, degli Agenti di custodia e del Corpoforestale dello Stato nonché gli altri appartenenti alle predetteforze di Polizia ai quali l’Ordinamento delle rispettiveAmministrazioni riconosce tale qualità
Agenti e Ufficiali di P.G. art 57 C.P.
c)Il Sindaco dei comuni ove non abbia sede un ufficio dellaPolizia di Stato ovvero un Comando dell’arma dei Carabinieri odella Guardia di finanza
Sono Agenti di Polizia Giudiziaria :
a) il personale della Polizia di Stato al quale l’Ordinamentodell’Amministrazione della pubblica Sicurezza riconosce talequalità
b) i Carabinieri, le guardie di finanza, gli agenti di custodia, leguardie forestali e, nell’ambito territoriale dell’ente dicompetenza, le guardie delle province e dei comuni quandosono in servizio .
3. Sono altresì ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, nei limitidel servizio cui sono destinate e secondo le rispettiveattribuzioni, le persone alle quali le leggi e i regolamentiattribuiscono le funzioni previste dall’articolo 55.
ATTI DI INDAGINE
• La redazione della documentazione dell’attività svolta viene effettuatamediante 2 atti:
• L’ANNOTAZIONE: scritto in forma libera, nel quale devono essere indicatele generalità di chi ha compiuto l’attività di indagine, giorno ora e luogo,enunciazione succinta del risultato, generalità del soggetto che harilasciato dichiarazioni alla pg
• VERBALE: atto per la cui redazione sonopreviste determinate formalità. Utilizzatoper documentare tutti quegli atti di p.g. cheincidono sulla libertà dell’indagato, o chepossono avere utilizzabilità piena in giudizio.
DOCUMENTAZIONE DELL’ATTIVITA’ DI POLIZIA GIUDIZIARIA
• La pg redige verbale (art. 357, c. 2°):
• Denunce, querele e istanze orali
• S.i. e dichiarazioni spontanee indagato
• S.i.t.
• Perquisizioni e sequestri
• Identificazione indagato e persone informate sui fatti
• Acquisizione plichi o corrispondenza
• Accertamenti urgenti
• Altri atti compiuti prima dell’intervento del p.m.
• La pg annota tutte le altre attività per cui non è richiesto verbale
• Requisiti minimi dell’annotazione sono:
• Indicazione dell’uff. o dell’agt. di pg che ha compiuto l’attività di indagine
• L’indicazione del giorno e del luogo del compimento
• Enunciazione succinta del risultato
La relazione di servizio non è regolata dal cpp. Tuttavia il contenuto minimo può essere fatto coincidere con quello dell’annotazione, dalla quale si differenzia per lo scopo: la relazione serve a documentare attività di servizio ad uso interno, l’annotazione è destinata all’A.G.
REQUISITI DEL VERBALE
• Poiché è un atto con fede privilegiata, vanno indicati:
• Luogo, giorno mese ed anno in cui è cominciato
• Generalità di chi interviene
• Descrizione di ciò che viene fatto o dichiarato in presenza del pubblico ufficiale
• Domande poste e dichiarazioni rese spontaneamente
• Formula di chiusura e sottoscrizione, pagina per pagina, del p.u. e degli intervenuti
Il p. u. che nel verbale omette o altera dichiarazioni da lui ricevute, ovvero attesta falsamente fatti non avvenuti in sua presenza, oppure omette fatti avvenuti, incorre nel reato previsto dall’art. 479 cp, aggravato a norma del 476, c. 2° (falso ideologico in atto fidefaciente)
ALTRE COSE DA RICORDARE…
1) La lingua da usare è l’italiano, tuttavia a richiesta degli appartenenti
a minoranze linguistiche riconosciute, l’atto viene redatto nella
lingua richiesta, con il ricorso all’interprete. Ciò vale per:Sloveni delle province di Trieste (Duino, Aurisina, Sgonico, Monrupio,
Sandorlino della valle), di Gorizia e di Udine
2) Eventuali aggiunte e cancellature del verbale vanno approvate con
annotazioni a margine sottoscritte separatamente ( art. 48 norme att.
c.p. )
3) L’oggetto va formulato in modo sintetico evidenziando gli atti soggetti a
convalida (perquisizioni o sequestri).
4) Segni convenzionali in uso negli uffici giudiziari consentono di
riconoscere gli atti che si riferiscono a fermi o arresti (grata) o a persone
decedute (croce).
ADEMPIMENTI DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA A SEGUITO DELLA COMPILAZIONE DEGLI ATTI
Annotazioni e verbali vanno posti a disposizione del P.M., generalmente allegandoli all’informativa
(art. 357, comma 4°cpp).
Copia delle annotazioni e dei verbali è
conservata presso l’ufficio della pg (art. 115 norme att. Cpp).
Se si tratta di atti cui il difensore ha diritto di assistere, essi devono essere depositati nella
segreteria del P.M. entro 3 gg dal compimento
dell’atto (art. 366 cpp)
UTILIZZO ATTI
• Gli atti di P.G. sono di regola non utilizzabili direttamente nel processoordinario; si opera una classificazione tripartita:• Utilizzazione piena originaria,
• Utilizzazione piena sopravvenuta
• Utilizzazione per effetto delle contestazioni
Utilizzazione piena originaria
• gli atti non ripetibili compiuti da p.m. o dalla p.g. (incidente probatorio, atti irripetibili)
Utilizzazione piena sopravvenuta
• conseguente alle letture, che riguarda gli atti che sono divenuti irripetibili nel dibattimento a causa di circostanze o di fatti che non potevano essere previsti al momento del compimento dell’atto.
Utilizzazione per effetto delle contestazioni
• riguarda i casi in cui le dichiarazioni rese durante l’esamedibattimentale sono difformi rispetto a quelle rese in precedenza daparte dello stesso soggetto
• Può essere piena o limitata alla valutazione dell’attendibilità del teste
L’UTILIZZAZIONE DEGLI ATTI DI INDAGINE
• Comporta la netta separazione fra la fase in cui si formano le prove (dibattimento) e quella in cui vengono solo cercate (indagini preliminari)
• Prevede che gli atti di indagine sono collocati nel fascicolo del P.M., cui le parti hanno accesso ma non il Giudice (per non subire condizionamenti), mentre nel fascicolo del dibattimento, consultabile dal giudice, vengono collocati solo gli atti irripetibili compiuti dalla pg e dal pm, quelli assunti nell’incidente probatorio e le condizioni di procedibilità (art. 431 cpp)
IL SISTEMA DEL DOPPIO FASCICOLO
IL PRINCIPIO DELLA SEPARAZIONE DELLE FASI DEL PROCEDIMENTO
ATTIVITÀ DI
POLIZIA
GIUDIZIARIA
Attività di
informazione
Acquisizione NdR Comunicazione NdR
Attività di
investigazione
Attività di
assicurazione
Dell’autore del
reato
Delle cose e
tracce
pertinenti al reato
Attività di informazione
• FONTI QUALIFICATE
• Denuncia (331-332-333- c.p.p. )
• Querela (336 c.p.p.)
• Referto (334 c.p.p.)
• FONTI NON QUALIFICATE
• Anonimi
• Informatori
• Testate giornalistiche
Art. 347.Obbligo di riferire la notizia del reato.
• 1. Acquisita la notizia di reato, la polizia giudiziaria, senza ritardo, riferisce al pubblico ministero, per iscritto, gli elementi essenziali del fatto e gli altri elementi sino ad allora raccolti, indicando le fonti di prova e le attività compiute, delle quali trasmette la relativa documentazione.
• 2. Comunica, inoltre, quando è possibile, le generalità, il domicilio e quanto altro valga alla identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, della persona offesa e di coloro che siano in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti.
• 2-bis. Qualora siano stati compiuti atti per i quali è prevista l'assistenza del difensore della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, la comunicazione della notizia di reato è trasmessa al più tardi entro quarantotto ore dal compimento dell'atto, salve le disposizioni di legge che prevedono termini particolari.
• 3. Se si tratta di taluno dei delitti indicati nell'articolo 407, comma 2, lettera a), numeri da 1) a 6) e, in ogni caso, quando sussistono ragioni di urgenza, la comunicazione della notizia di reato è data immediatamente anche in forma orale. Alla comunicazione orale deve seguire senza ritardo quella scritta con le indicazioni e la documentazione previste dai commi 1 e 2.
• 4. Con la comunicazione, la polizia giudiziaria indica il giorno e l'ora in cui ha acquisito la notizia.
L’ATTIVITA’ INFORMATIVA:la trasmissione della NdR
• Chi la presenta:
- La Polizia Giudiziaria
- Immediatamente nei casi previsti dall’art. 407, 2°comma, lett. A), nr. 1-6, e quando ci sono motivi di urgenza
- Entro 48 ore in caso di compimento di atti garantiti (perquisizioni, sequestri, accertamenti urgenti ecc)
- Senza ritardo, negli altri casi
• A chi è presentata:
- Alla Procura della Repubblica
- In forma scritta (anche se preceduta da informativa orale)
- Le denunce a carico di ignoti sono trasmesse con elenco mensile (art. 107 bis cpp)
CONTENUTO MINIMO
•Elementi essenziali del fatto
•Fonti di prova
•Indicazione di chi ha indagato
•Elementi utili per l’identificazione del responsabile e di eventuali testimoni
•Giorno e ora di acquisizione della notizia
Art. 348.
Assicurazione delle fonti di prova.
1. Anche successivamente alla comunicazione della notizia di reato, la polizia giudiziaria
continua a svolgere le funzioni indicate nell'articolo 55 raccogliendo in specie ogni
elemento utile alla ricostruzione del fatto e alla individuazione del colpevole.
2. Al fine indicato nel comma 1, procede, fra l'altro:
a) alla ricerca delle cose e delle tracce pertinenti al reato nonché alla conservazione di
esse e dello stato dei luoghi;
b) alla ricerca delle persone in grado di riferire su circostanze rilevanti per la
ricostruzione dei fatti;
c) al compimento degli atti indicati negli articoli seguenti.
3. Dopo l'intervento del pubblico ministero, la polizia giudiziaria compie gli atti ad essa
specificamente delegati a norma dell'articolo 370, esegue le direttive del pubblico
ministero ed inoltre svolge di propria iniziativa, informandone prontamente il pubblico
ministero, tutte le altre attività di indagine per accertare i reati ovvero richieste da
elementi successivamente emersi e assicura le nuove fonti di prova. (1)
4. La polizia giudiziaria, quando, di propria iniziativa o a seguito di delega del pubblico
ministero, compie atti od operazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, può
avvalersi di persone idonee le quali non possono rifiutare la propria opera.
(1) Comma così sostituito dall’art. 8 della L. 26 marzo 2001, n. 128
Attività di investigazione art.348
E’ finalizzata a:
•Alla raccolta di ogni elemento utile alla ricostruzione del fatto e alla individuazione del colpevole
•Alla ricerca delle cose e delle tracce pertinenti al reato nonché alla conservazione di esse e dello stato dei luoghi
•Alla ricerca delle persone in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti
•Al compimento di atti specificatamente indicati (artt.349-354 c.p.p.)
ATTIVITA’ DI INVESTIGAZIONE
CONSISTE NELLA RICERCA DELLE FONTI DI PROVA E DEGLI AUTORI DEL REATO
Atti tipici
Sommarie informazioni testimoniali e informazioni/dichiarazioni dall’indagato
Accertamenti urgenti
Perquisizioni
Identificazione
Soggettivamente atipici
Confronto
Individuazione
Oggettivamente atipici
Pedinamenti
Appostamenti
ACCERTAMENTI URGENTI SU LUOGHI, COSE E PERSONE ART. 354 C.P.P.
• Consistono in rilievi fotografici, disegni, filmati che gli upg compiono quando vi è pericolo di dispersione delle prove prima dell’intervento del P.M.
• Garanzie difensive: Il difensore può assistere, senza obbligo di essere avvisato (l’indagato deve essere avvisato di detta facoltà).
Documentazione: verbale, da trasmettere entro 3 giorni al P.M. (art. 366 cpp) per la convalida
Utilizzazione: piena sia nelle indagini preliminari, dove può servire al P.M. per ulteriori atti di indagine (es. analisi, tamponi, campionamenti), sia nel dibattimento, dove entra a far parte del relativo fascicolo come atto irripetibile
Attività di assicurazione
• dell’autore del reato
• Individuazione
• arresto (380 – 381 cpp)
• fermo (384 cpp)
• delle cose e tracce pertinenti il reato
• Sequestro penale(art.354 c.p.p.)
• Sequestro preventivo (artt. 321-323 c.p.p.)
• Sequestro conservativo (artt. 316-320 c.p.p.)
L’attività di conservazione delle cose può essere:
GENERICA: la pg cura che cose e tracce stato dei luoghi e delle cose non muti prima dell’intervento del p.m.
SPECIFICA: gli ufficiali di p.g. compiono accertamenti e rilievi sullo stato dei luoghi e delle cose
Le tecniche operative di controllo del territorio
• L’IDENTIFICAZIONE
Art. 349 codice procedura penale (ident. Di P.G.)
1. La polizia giudiziaria procede all’identificazione della persona nei cui confronti
vengono svolte le indagini e delle persone in grado di riferire su circostanze rilevanti
per la ricostruzione dei fatti
2. Alla identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini può
procedersi anche eseguendo, ove occorra, rilievi dattiloscopici, fotografici e
antropometrici nonché altri accertamenti.
3 quando procede alla identificazione, la polizia giudiziaria invita la persona nei cui
confronti vengono svolte le indagini a dichiarare o eleggere domicilio per le
notificazioni a norma dell’art.161. Osserva inoltre le disposizioni dell’art. 66.
4. Se taluna delle persone indicate nel comma 1 rifiuta di farsi identificare ovvero
fornisce generalità o documenti di identificazione in relazione ai quali sussistono
sufficienti elementi per ritenere la falsità, la polizia giudiziaria la accompagna nei
propri uffici e ivi la trattiene per il tempo strettamente necessario per la
identificazione e comunque non oltre le dodici ore.
5. Dell’accompagnamento e dell’ora in cui questo è stato compiuto è data immediata
notizia al pubblico ministero il quale, se ritiene che non ricorrano le condizioni
previste dal comma 4, ordina il rilascio della persona accompagnata.
6. Al pubblico ministero è data altresì notizia del rilascio della persona accompagnata e
dell’ora in cui esso è avvenuto.
Art. 11 D.L. 58/78. Identificazione Di P.S.
• Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria possono accompagnare neipropri uffici chiunque, richiestone, rifiuta di dichiarare le propriegeneralità ed ivi trattenerlo per il tempo strettamente necessario al solofine di identificarlo e comunque non oltre 24 ore.
• La disposizione prevista dal comma precedente si applica anche quandoricorrono sufficienti indizi per ritenere la falsità delle dichiarazioni dellapersona richiesta sulla propria identità personale o dei documenti diidentità da essa esibiti.
• Dell’accompagnamento e dell’ora in cui è stato compiuto è data immediatanotizia al Procuratore della Repubblica, il quale, se riconosce che nonricorrono le condizioni di cui ai commi precedenti, ordina il rilascio dellapersona accompagnata.
• Al procuratore della Repubblica è data altresì immediata notizia delrilascio della persona accompagnata e dell’ore in cui è avvenuto
Art. 288 e 292 regolamento di attuazione T.U.L.P.S.
Art. 288. la carta di identità
costituisce mezzo di identificazioneai fini di polizia.
• Art.292 . Nei casi in cui la legge
consente che l’identità personalepossa essere dimostrata con titoloequipollente alla carta di identità, èconsiderata come tale ognidocumento munito di fotografia erilasciato da una amministrazionedello Stato, come ad esempio: ilibretti ferroviari di cui sonomuniti gli impiegati civili e militaridello Stato; le tessere di
riconoscimento degli ufficiali inaspettativa per riduzioni di quadri;le patenti di guida di cui sonomuniti i conducenti di autovetture;le tessere di riconoscimentopostali; i libretti di porto d’armi e ipassaporti per l’estero
Art. 293 regolamento di attuazione T.U.L.P.S.
1…….
2. Si considerano equipollentialla carta di identità letessere di riconoscimentomunite di fotografie e timbroa secco da chiunquerilasciate, quando l’identitàdel titolare risulti
convalidata da dichiarazionescritta di un organodell’amministrazione delloStato
Commi 3 e 4 art. art. 6 D.L. 286/98
• 3. Lo straniero che, a richiesta degliufficiali e agenti di pubblicasicurezza, non esibisce, senzagiustificato motivo, il passaporto oaltro documento di identificazione eil permesso o la carta di soggiorno, èpunito con l’arresto fino ad un annoe l’ammenda fino a 2.000 euro
• 4. Qualora vi sia motivo di dubitaredell’identità personale dello
straniero, questi può esseresottoposto a rilievifotodattiloscopici e segnaletici.
Art. 5 e 6 Conc. Att. SchengenTitoli di viaggio equiparati al passaporto
• · Documenti di viaggio per apolidi: soggetto a visto.
• · Documento di viaggio per rifugiati: soggetto a visto.
• · Libretto di navigazione: rilasciato ai marittimi per abilitarli alla navigazionecivile.
• Libretto di navigazione aerea: rilasciato ai membri di equipaggio di aeromobilidi linea.
• · Lasciapassare ONU: rilasciato dal Segretario delle Nazioni Unite al personaledell’Organizzazione.
• · Documenti rilasciati dal Quartier Generale della NATO: abilitano il personaledipendente a singoli viaggi per missioni.
• · Carta d’identità e vari tipi di lasciapassare: se è valida per l’espatrio, la cartad’identità è documento che attesta le generalità del titolare ed è equipollente alpassaporto nei Paesi dell’U.E..
• · Lasciapassare rilasciato in Italia ai minori di anni 15 dal Comune e convalidatodalla Questura : è equivalente alla Carta d'Identità.
• · Tessere personali di riconoscimento rilasciate in Italia agli impiegati delloStato (modello AT) : sono equivalenti alla Carta d'Identità.
• · Altri “lasciapassare” , che sostituiscono il passaporto, sono rilasciatodall’autorità consolare per consentire il rimpatrio dei clandestini espulsi.
• · Tessera di frontiera : è rilasciata a coloro che risiedono sulla fascia di confineper andare a lavorare nel Paese limitrofo, con validità annuale.
Art. 4 T.U.L.P.S.
• L’autorità di pubblica sicurezza hafacoltà di ordinare che le personepericolose o sospette e coloro chenon sono in grado o si rifiutano diprovare la propria identità sianosottoposte a rilievi segnaletici.
• Ha facoltà inoltre di ordinare allepersone pericolose o sospette di
munirsi, entro un dato termine,della carta di identità e di esibirlaad ogni richiesta degli ufficiali odegli agenti di pubblica sicurezza.
Persone pericolose e sospette
Sono persone sospette:
Coloro che, con la loro condotta diano luogo a giudizio sfavorevole circa la regolaritàdella loro vita di relazione.Art. 157 t.u.l.p.s.
Coloro che fuori dal proprio comune destano sospetti con la loro condotta o sirifiutano o non possono dare contezza di sé.
Il 2° comma dell’art. 4 t.u.l.p.s. prevede che l’Autorità di Polizia ha facoltà di ordinarealle persone pericolose o sospette di munirsi di carta di identità.
Sono persone pericolose:
• Art. 133 e 203 C.P.-- Coloro che, benché non imputabili o non punibili hannocommesso un reato ed è probabile che ne commettano altri.
• L.1423 /56– Art. 1: 1) coloro che debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, chesono abitualmente dediti a traffici illeciti;
• 2) coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base dielementi di fatto che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attivitàdelittuose;
• 3) coloro che per il loro comportamento debba ritenersi, sulla base di elementi difatto, che sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolol’integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la Sicurezza o la tranquillitàpubblica.
• Titolo V t.u.l.p.s. – I malati di mente, gli intossicati, i mendicanti, i dimessi dalcarcere o da stabilimenti per misure di sicurezza.
• L.575/65 e L. 646/82—Gli indiziati di appartenere ad associazioni mafiose.
Art 294 regolamento di attuazione T.U.L:P.S.
Art. 294. La carta di identità o i titoli equipollenti devono essereesibiti ad ogni richiesta degli Ufficiali e degli Agenti di PubblicaSicurezza.
SANZIONI PENALI
La mancata esibizione integra il reato di cui all’art. 221 comma 2° delT.U.L.P.S. punito con l’arresto fino a due mesi o con l’ammenda fino alire duecentomila (euro 103). La giurisprudenza afferma che il reatode quo concorre con la violazione prevista dall’art. 651 c.p. “Rifiuto diindicazione sulla propria identità personale”.
I documenti di identificazione
• Carta di identità;
• I libretti ferroviari di cui sonomuniti gli impiegati civili emilitari dello Stato;
• Le patenti di guida;
• Le tessere di riconoscimentopostale;
• I libretti di porto d’armi;
• I passaporti
• Carta di soggiorno
• Libretto di porto d’armi
• Analogamente agli altri documenti il
libretto di porto d’armi è considerato,
ai sensi dell’art. 292 reg. TULPS, titolo
equipollente alla carta di identità.
• È necessario distinguere tra licenza elibretto per porto d’armi. Infatti la
prima consiste in un foglietto
vidimato e bollato, che consente in
base all’art. 42 TULPS di portare fuori
dalla propria abitazione l’arma,
mentre il libretto è il documento in cui
sono riversate le generalità nonché la
foto del titolare. Solo il libretto, che
ha una validità di 6 anni è da
considerarsi titolo equipollente alla
carta d’identità
Verbale di accompagnamento per l’identificazione di persona sottoposta alle indagini
VERBALE DI ACCOMPAGNAMENTO, art. 11 D.L. 21.3.1978 n. 59 (fermo per l’identificazione) di:«Cognome_e_nome», nato a «nato_a» il «nato_il» e residente in «residente_in», «indirizzo»
• In data , alle ore , negli uffici della Polizia Municipale di , i sottoscritti Ufficiali di P.G.«Agente_1» e «Agente_2» danno atto che alle ore «ora_evento» odierne, in località «luogo_evento», nel corsodel normale servizio d’istituto, si è proceduto alla identificazione del nominato in oggetto.==/
• Lo stesso
• a) rifiutava di declinare le proprie generalità;
• ovvero
• b) ha fornito generalità che, in base a sufficienti indizi (indicare gli elementi più significativi che hanno indottoa ritenere falso le generalità), potevano ritenersi false;
• ovvero
• c) ha esibito documenti di identificazione che, in base a sufficienti indizi (indicare gli elementi piùsignificativi che hanno indotto a ritenere falso il documento), potevano ritenersi falsi;
• Pertanto alle ore del il predetto veniva accompagnato in questi uffici al fine di pervenire alla sua sicuraidentificazione.== //.
• Al fine di addivenire alla identificazione della persona in oggetto si è proceduto (indicare gli accertamenti svoltiper accertare la falsità del documento ovvero la falsità delle generalità dichiarate) ed è emerso che si tratta di:
• Dell’accompagnamento e del successivo rilascio è stato notiziato il P.M. presso il Tribunale, Dott. «magistrato»,con comunicazione rispettivamente delle ore «ora_comunic_acc» del «data_comunic_acc» a mezzo«mezzo_comun_acc» e delle ore «ora_comunic_ril» del «data_comunic_ril» a mezzo «mezzo_com_ril».==//.
• Fatto, letto, confermato e sottoscritto.==/
•
• Eventuale: Con separato atto si procederà a denunciare la persona identificata qualora emergono indizi che lapersona ha fornito false generalità.
I verbalizzanti
• MINORENNI
Il minore si
segnala alla
Procura della
Repubblica
presso il
Tribunale
per i
minorenni se
Al momento
della
commissione
del reato
aveva
Meno di 18 anni
(art. 3 c.p.p.m.)
Almeno 14
anni
(art. 97 c.p.)
Anche meno di
14 anni
(art. 224 c.p.)
L’identificazione del
minore indagato
può avvalersi dei
rilievi
fotodattiloscopici…
….e dell’opera di sanitari
nominati ausiliari di p.g per
stabilire l’età del minore
Art. 349 c. 2 c.p.p
Art. 348 c. 4 c.p.p
Nel procedimento è garantita al
minore un’assistenza complessa,
con la presenza di
Genitori
Avvocato
Assistente
sociale
L’informazione
di garanzia è
loro notificata a
pena di nullità
I servizi minorili
devono assistere
il minore in ogni
stato e grado del
procedimento
Il difensore può
essere nominato
fiduciariamente dal
minore o dal
genitore
…oppure
dalla P.G.
d’ufficio se
deve
compiere atti
per cui è
prevista
l’assistenza
del difensore
Al di
fuori di
qualsiasi
elenco
Attingendo a
specifico elenco di
esperti in diritto
minorile (art. 12
cppm) e informando
l’interessato delle
condizioni di
ammissione al
patrocinio a spese
dello Stato
Nell’elezione
di domicilio
è importante
ricordare….
Che può essere
dichiarato o
elettoChe può
opportunamente
recare la nomina
del difensore
Che deve essere
sottoscritto
LE SOMMARIE INFORMAZIONI
Art. 350.
Sommarie informazioni dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini.
1. Gli ufficiali di polizia giudiziaria assumono, con le modalità previste dall'articolo 64, sommarie
informazioni utili per le investigazioni dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini che
non si trovi in stato di arresto o di fermo a norma dell'articolo 384, e nei casi di cui all'articolo 384-
bis. (1)
2. Prima di assumere le sommarie informazioni, la polizia giudiziaria invita la persona nei cui
confronti vengono svolte le indagini a nominare un difensore di fiducia e, in difetto, provvede a
norma dell'articolo 97 comma 3.
3. Le sommarie informazioni sono assunte con la necessaria assistenza del difensore, al quale la
polizia giudiziaria dà tempestivo avviso. Il difensore ha l'obbligo di presenziare al compimento
dell'atto.
4. Se il difensore non è stato reperito o non è comparso, la polizia giudiziaria richiede al pubblico
ministero di provvedere a norma dell'articolo 97, comma 4.
5. Sul luogo o nell'immediatezza del fatto, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono, anche senza la
presenza del difensore, assumere dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, anche
se arrestata in flagranza o fermata a norma dell'articolo 384, notizie e indicazioni utili ai fini della
immediata prosecuzione delle indagini.
6. Delle notizie e delle indicazioni assunte senza l'assistenza del difensore sul luogo o
nell'immediatezza del fatto a norma del comma 5 è vietata ogni documentazione e utilizzazione.
7. La polizia giudiziaria può altresì ricevere dichiarazioni spontanee dalla persona nei cui confronti
vengono svolte le indagini, ma di esse non è consentita la utilizzazione nel dibattimento, salvo
quanto previsto dall'articolo 503 comma 3.
(1) Comma così modificato dall’art. 2, comma 1, lett. b-bis), D.L. 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 ottobre 2013, n. 119.
Art. 351.Altre sommarie informazioni.1. La polizia giudiziaria assume sommarie informazioni dalle persone che possono riferire circostanze utili ai fini delle indagini. Si applicano le disposizioni del secondo e terzo periodo del comma 1 dell'articolo 362. (1)1-bis. All'assunzione di informazioni da persona imputata in un procedimento connesso ovvero da persona imputata di un reato collegato a quello per cui si procede nel caso previsto dall'articolo 371 comma 2 lettera b), procede un ufficiale di polizia giudiziaria. La persona predetta, se priva del difensore, è avvisata che è assistita da un difensore di ufficio, ma che può nominarne uno di fiducia. Il difensore deve essere tempestivamente avvisato e ha diritto di assistere all'atto.1‐ter. Nei procedimenti per i delitti previsti dagli articoli 572,600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 609-undecies e 612-bis del codice penale, la polizia giudiziaria, quando deve assumere sommarie informazioni da persone minori, si avvale dell'ausilio di un esperto in psicologia o in psichiatria infantile, nominato dal pubblico ministero. (2)(1) L’ultimo periodo di questo comma è stato così sostituito dall’art. 13, comma 1, della L. 1 marzo 2001, n. 63.
Art. 64.Regole generali per l'interrogatorio.1. La persona sottoposta alle indagini, anche se in stato di custodia cautelare o se detenuta per altra causa, interviene libera all'interrogatorio, salve le cautele necessarie per prevenire il pericolo di fuga o di violenze.2. Non possono essere utilizzati, neppure con il consenso della persona interrogata, metodi o tecniche idonei a influire sulla libertà di autodeterminazione o ad alterare la capacità di ricordare e di valutare i fatti .3. Prima che abbia inizio l'interrogatorio, la persona deve essere avvertita che:a) le sue dichiarazioni potranno sempre essere utilizzate nei suoi confronti;b) salvo quanto disposto dall'articolo 66, comma 1, ha facoltà di non rispondere ad alcuna domanda, ma comunque il procedimento seguirà il suo corso;c) se renderà dichiarazioni su fatti che concernono la responsabilità di altri, assumerà, in ordine a tali fatti, l'ufficio di testimone, salve le incompatibilità previste dall'articolo 197 e le garanzie di cui all'articolo 197-bis.3-bis. L'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 3, lettere a) e b), rende inutilizzabili le dichiarazioni rese dalla persona interrogata. In mancanza dell'avvertimento di cui al comma 3, lettera c), le dichiarazioni eventualmente rese dalla persona interrogata su fatti che concernono la responsabilità di altri non sono utilizzabili nei loro confronti e la persona interrogata non potrà assumere, in ordine a detti fatti, l'ufficio di testimone.
Le dichiarazioni del minore indagato
Pur non essendo imputato, è
opportuno prevedere la
presenza del genitore ( o di altro
adulto ammesso dal P.M.)
accanto al difensore
Nelle sommarie
informazioni ex
art. 350 c. 1-4
cpp
Nell’interrogatorio
delegato dal P.M.
ex art. 370 cpp
Le dichiarazioni del minore informato sui fatti
Solo in giudizio è previsto
che il minore possa essere
sentito in presenza di
genitori o psicologo
Nelle indagini
preliminari, il
minore può
essere sentito a
s.i.t. anche da
solo (art. 351
cpp)
La P.G. potrà
sentire a verbale in
tale forma anche
soggetto minore di
anni 14
L’accompagnamento a seguito di flagranza
E’ sempre facoltativo
Serve la flagranza
Di reato non colposo punito con
la reclusione non inferiore a 5 anni
Non può superare le 12 ore di
durataIl minore su decisione del P.M. può
essere condotto in un CPA o in
comunità
Vanno avvisati P.M. e servizi
minorili
E’ finalizzato alla riconsegna del
minore ai familiari, che devono essere
invitati
A chi si consegna il minore?
Ai genitori
Agli affidatari
Al CPA o alla Comunità
In caso di incertezza sull’identità, si
possono fotosegnalare genitori o affidatari
Va redatto verbale di consegna (art. 20 bis
att. cppm)
La riservatezza del minore è particolarmente tutelata
o Notizie o immagini non possono
essere pubblicate, fino al dibattimento
(se pubblico), art. 13 cppm
o E’ vietato pubblicare immagini e
generalità, anche di minori testimoni o
parti offese, art. 114 cpp
o Il minore condotto presso gli uffici di
pg è trattenuto in locali distinti da
quelli ove si trovano maggiorenni
fermati o arrestati, art. 20 att. cppm
Minori e casi di emergenza
Minore che si
smarrisce
Obbligo per tutti di
darne avviso
all’Autorità, se di
età inferiore ai 10
anni, art. 593 c.p.
Minore che si
allontana
La scomparsa è
segnalata alla Questura
(o altra forza di polizia
nazionale) che inserisce
nel CED la segnalazione
per il rintraccio
Minori e casi di emergenza
Minore
materialmente o
moralmente
abbandonato
Art. 403 Codice Civile:
la polizia lo colloca nelle
strutture comunali o del
privato sociale
convenzionate
Art. 9 l. 4/4/1983, n. 184: la
polizia riferisce al più
presto alla Procura dei
Minori le situazioni di
abbandono di cui viene a
conoscenza
Non possono
essere espulsi
Prima dei 14 anni
di età, sono iscritti
sul permesso di
soggiorno del
genitore
Devono essere
accompagnati da
almeno un
genitore o da
parenti entro il 4°
grado
I MINORI STRANIERI
se il minore non e’
accompagnato e risulta
in stato di abbandono il
pubblico ufficiale deve
I MINORI STRANIERI
Collocarlo in luogo sicuro (art.
403 codice civile)
Avvisare il Tribunale dei
Minorenni del luogo in cui il
minore si trova (artt. 9 e 33 Legge
sulle Adozioni, n. 184 del 4/5/1983)
Dare immediata notizia al
Comitato per i Minori Stranieri
(art. 6 dpcm 9/12/1999, n. 535)
Tribunale per i
Minorenni