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Attenzione: la Guida che state stampando è aggiornata al 25/07/2007. I file allegati con estensione .doc, .xls, .pdf, .rtf, etc. non verranno stampati automaticamente; per averne copia cartacea è necessario aprire il singolo allegato e stamparlo. File PDF creato in data 19/06/2008 Per maggiori informazioni rivolgersi: Servizio Ambiente e sicurezza Piazza Castello, 3 - 36100 Vicenza tel. 0444 232500 - fax 0444 526155 email: [email protected] LA DISCIPLINA RELATIVA ALLE SPEDIZIONI DI RIFIUTI NELL’AMBITO DELLA COMUNITÀ EUROPEA E NEI CONFRONTI DEI PAESI TERZI Introduzione Capitolo n. 1. Entrata in vigore e regime transitorio Capitolo n. 2. Campo di applicazione Sotto Capitolo n. 2.1. Spedizioni tra Stati membri dell’UE – Spedizioni intracomunitarie Sotto Capitolo n. 2.2. Esportazioni di rifiuti dall’Unione europea Sotto Capitolo n. 2.3. Importazioni di rifiuti nell’Unione europea Capitolo n. 3. Esclusioni Capitolo n. 4. Procedura di notifica e autorizzazione per le spedizioni intracomunitarie Sotto Capitolo n. 4.1. Notifica generale Sotto Capitolo n. 4.2. Procedura di notifica per le esportazioni verso i Paesi EFTA Sotto Capitolo n. 4.3. Procedura di notifica per le esportazioni verso i Paesi OCSE Sotto Capitolo n. 4.4. Procedura di notifica per le importazioni di rifiuti da Paesi aderenti alla Convenzione di Basilea Capitolo n. 5. Obblighi generali di informazione Capitolo n. 6. Miscele di rifiuti Capitolo n. 7. Operazioni intermedie di recupero e di smaltimento Capitolo n. 8. Soluzione dei disaccordi” Capitolo n. 9. Contenuti degli allegati al regolamento Capitolo n. 10. Tavola comparata dei Paesi aderenti all’Unione europea, all’EFTA, alla Convenzione di Basilea ed all’OCSE Introduzione La disciplina relativa alle spedizioni di rifiuti nell’ambito della Comunità Europea e nei confronti dei Paesi terzi Premessa Struttura formale del regolamento Il regolamento (CE) n. 1013/2006 relativo alle spedizioni di rifiuti (GUCE 12/7/2006, n. L 190) è costituito da 64 articoli e 14 allegati. I 64 articoli sono così raggruppati: Titolo I: Ambito d’applicazione e definizioni (artt. 1 e 2); Titolo II: Spedizioni all’interno della Comunità europea (artt. 3-32); Titolo III: Spedizioni esclusivamente all’interno degli Stati membri (art. 33; rinvio alle norme di diritto interno); Titolo IV: Esportazioni dalla Comunità verso paesi terzi (artt. 34-40); Titolo V: Importazioni nella Comunità da paesi terzi (art. 41-46); Titolo VI: Transito nel territorio della Comunità (artt. 47 e 48): Titolo VII: Altre disposizioni (artt. 49-64).

Attenzione: la Guida che state stampando è aggiornata al … · E' comunque vietata l’esportazione di rifiuti destinati allo smaltimento verso Paesi ai quali si applica la decisione

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LA DISCIPLINA RELATIVA ALLE SPEDIZIONI DI RIFIUTI NELL’AMBITO DELLA COMUNITÀ EUROPEA E NEI CONFRONTI DEI PAESI TERZI

IntroduzioneCapitolo n. 1. Entrata in vigore e regime transitorioCapitolo n. 2. Campo di applicazioneSotto Capitolo n. 2.1. Spedizioni tra Stati membri dell’UE – Spedizioni intracomunitarieSotto Capitolo n. 2.2. Esportazioni di rifiuti dall’Unione europeaSotto Capitolo n. 2.3. Importazioni di rifiuti nell’Unione europeaCapitolo n. 3. EsclusioniCapitolo n. 4. Procedura di notifica e autorizzazione per le spedizioni intracomunitarieSotto Capitolo n. 4.1. Notifica generaleSotto Capitolo n. 4.2. Procedura di notifica per le esportazioni verso i Paesi EFTASotto Capitolo n. 4.3. Procedura di notifica per le esportazioni verso i Paesi OCSESotto Capitolo n. 4.4. Procedura di notifica per le importazioni di rifiuti da Paesi aderenti alla Convenzione di BasileaCapitolo n. 5. Obblighi generali di informazioneCapitolo n. 6. Miscele di rifiutiCapitolo n. 7. Operazioni intermedie di recupero e di smaltimentoCapitolo n. 8. Soluzione dei “disaccordi”Capitolo n. 9. Contenuti degli allegati al regolamentoCapitolo n. 10. Tavola comparata dei Paesi aderenti all’Unione europea, all’EFTA, alla Convenzione di Basilea ed all’OCSE

IntroduzioneLa disciplina relativa alle spedizioni di rifiuti nell’ambito della Comunità Europea e nei confronti dei Paesi terzi

Premessa – Struttura formale del regolamento

Il regolamento (CE) n. 1013/2006 relativo alle spedizioni di rifiuti (GUCE 12/7/2006, n. L 190) è costituito da 64 articoli e 14 allegati.I 64 articoli sono così raggruppati:

Titolo I: Ambito d’applicazione e definizioni (artt. 1 e 2);Titolo II: Spedizioni all’interno della Comunità europea (artt. 3-32);Titolo III: Spedizioni esclusivamente all’interno degli Stati membri (art. 33; rinvio alle norme di diritto interno);Titolo IV: Esportazioni dalla Comunità verso paesi terzi (artt. 34-40);Titolo V: Importazioni nella Comunità da paesi terzi (art. 41-46);Titolo VI: Transito nel territorio della Comunità (artt. 47 e 48):Titolo VII: Altre disposizioni (artt. 49-64).

Capitolo n. 1Entrata in vigore e regime transitorio

Il regolamento n. 1013/2006è entrato in vigore il 15 luglio 2006 (art. 64, paragrafo 1, primo comma),si applica dal 12 luglio 2007 (art. 64, paragrafo 1, secondo comma).

A partire dalla stessa data del 12 luglio 2007 sono abrogati il regolamento (CEE) n. 259/1993 (relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all’interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio) e la decisione 94/774/CE (relativa al documento di accompagnamento standard previsto dal regolamento (CEE) n. 259/1993 del Consiglio relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all’interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio) (art. 61, paragrafo 1) .

Per la fase transitoria:le spedizioni che sono state notificate ed il cui ricevimento è stato confermato dall’autorità competente di destinazione prima del 12 luglio 2007 continuano ad essere soggette al regolamento (CEE) n. 259/1993 (art. 62, paragrafo 1);le spedizioni autorizzate secondo il regolamento (CEE) n. 259/1993 devono essere portate a termine entro il 12 luglio 2008 (art. 62, paragrafo 2).

Capitolo n. 2Campo di applicazione

Il regolamento n. 1013/2006 disciplina le spedizioni transfrontaliere di rifiuti, ed in particolare quelle (art. 1, paragrafo 2):

tra Stati membri della Unione europea (spedizioni intracomunitarie);in uscita dall’Unione europea (esportazioni);in entrata nell’Unione europea (importazioni).

Non riguarda le spedizioni che si risolvono interamente ed esclusivamente all’interno dei singoli Stati membri, spedizioni per le quali si limita a richiedere che siano disciplinate dalle norme di diritto interno in modo coerente con il sistema comunitario (art. 33).

Sotto Capitolo n. 2.1Spedizioni tra Stati membri dell’UE – Spedizioni intracomunitarie

Nell’ambito dell’UE è possibile spedire rifiuti di qualunque tipo, sia per sottoporli ad operazioni di smaltimento che di recupero.La spedizione è di norma sottoposta a procedura di notifica ed autorizzazione; la notifica e le autorizzazioni debbono essere preventive e scritte.Solo se destinati a recupero e solo i rifiuti dell’“elenco verde” (allegato III al regolamento) possono essere spediti nel rispetto degli “obblighi generali di informazione” senza notifica ed autorizzazione (art. 3).

Sotto Capitolo n. 2.2Esportazioni di rifiuti dall’Unione europea

Le esportazioni di rifiuti dall’Unione europea sono consentite per tipologie diverse a seconda del paese di destinazione, distinguendosi:

le esportazioni verso i Paesi aderenti all’EFTA (esportazioni in area EFTA);le esportazioni verso i Paesi ai quali si applica la decisione OCSE sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti destinati ad operazioni di recupero (esportazioni in area OCSE);le esportazioni verso gli altri Paesi (esportazioni extra OCSE) (artt. 34-40).

2.2.1 Esportazioni in area EFTA (European Free Trade Organization)

Verso i Paesi aderenti all’EFTA è consentito esportare:rifiuti destinati allo smaltimento con la procedura di notifica ed autorizzazione opportunamente adattata;rifiuti destinati al recupero di norma con la procedura di notifica opportunamente adattata;rifiuti destinati al recupero ed inclusi nell’“elenco verde” anche con la sola procedura di informazione (artt. 34 e 35; si tenga conto che ai Paesi aderenti all’EFTA si applica anche la decisione OCSE, si veda quindi anche l’art. 38).

2.2.2 Esportazioni in area OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico)

Verso i Paesi ai quali si applica la decisione OCSE è consentito esportare:rifiuti destinati al recupero di norma con la procedura di notifica ed autorizzazione opportunamente adattata;rifiuti destinati al recupero ed inclusi nell’“elenco verde” anche con la sola procedura di informazione (art. 38).

E' comunque vietata l’esportazione di rifiuti destinati allo smaltimento verso Paesi ai quali si applica la decisione OCSE, ma che non fanno parte dell’EFTA (art. 34).

2.2.3 Esportazioni verso gli altri Paesi

Le esportazioni verso Paesi terzi (esportazioni extra EFTA ed extra OCSE) sono consentite solo ai fini del recupero e, di norma, con la procedura di notifica ed autorizzazione opportunamente adattata (art. 36).E' peraltro previsto che la Commissione interpelli tutti i Paesi ai quali non si applica la decisione OCSE e, sulla base delle indicazioni ricevute da ciascuno di essi, possa adottare un regolamento che stabilisca Paese per Paese diverse procedure di controllo (o nessun controllo) per l’esportazione di rifiuti destinati al recupero inclusi nell’“elenco verde” (art. 37). In attuazione di tale disposizione è stato adottato il regolamento CE n. 801/2007 del 6 luglio 2007 relativo all'esportazione di alcuni rifiuti destinati al recupero, elencati nell'allegato III o III A del regolamento (CE) n. 1013/2006, verso alcuni paesi ai quali non si applica la decisione dell'OCSE sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti (GUCE 7/7/2007, n. L 179)Sono comunque vietate le esportazioni extra OCSE, anche ai fini del recupero, dei rifiuti individuati in base ai criteri dell’allegato V (art. 36); in base a tale allegato risultano in sintesi non esportabili extra OCSE:

i rifiuti pericolosi (codici CER con asterisco),i rifiuti classificati come pericolosi dalla convenzione di Basilea (allegato VIII a detta convenzione);altri rifiuti espressamente elencati nella parte terza del medesimo allegato V.

E', invece, espressamente consentita l’esportazione (a fini di recupero) extra OCSE dei rifiuti elencati nell’allegato IX della convenzione di Basilea, che essenzialmente esauriscono l’“elenco verde” (art. 37).Pertanto, ricordato che sono sempre vietate le esportazioni di rifiuti destinati allo smaltimento (art. 34), di fatto esportabili extra OCSE (e solo ai fini di recupero) risultano solo i rifiuti dell’“elenco verde”.

Sotto Capitolo n. 2.3Importazioni di rifiuti nell’Unione europea

Le importazioni di rifiuti nell’Unione europea sono consentite per tipologie e destinazioni diverse a seconda del Paese di provenienza, distinguendosi:

le importazioni da Paesi o territori d’oltremare;le importazioni da Paesi aderenti alla Convenzione di Basilea;le importazioni da Paesi ai quali si applica la decisione OCSE;le importazioni da altri Paesi.

2.3.1 Importazioni di rifiuti da Paesi o territori d’oltremare

Ai fini dell’importazione di rifiuti, i Paesi ed i territori d’oltremare (elencati nell’allegato I A della decisione 2001/822/CE) costituiscono di fatto territorio dell’Unione europea.Da tali Paesi e territori si possono importare tutti i rifiuti, sia per sottoporli ad operazioni di smaltimento che di recupero, con le stesse procedure previste per le spedizioni intracomunitarie (art. 46).

2.3.2 Importazioni di rifiuti da Paesi aderenti alla Convenzione di Basilea

Dai Paesi aderenti alla Convenzione di Basilea è consentito importare rifiuti, senza limitazioni di tipologie e di destinazione, ma sempre e solo con la procedura di notifica e di autorizzazione opportunamente adattata (artt. 42 , 44, e 45)Non è infatti prevista l’importazione di rifiuti destinati al recupero ed inclusi nell’“elenco verde” dell’allegato III con la procedura di informazione.

2.3.3 Importazioni di rifiuti da Paesi OCSE

Con provenienza dai Paesi OCSE è espressamente prevista la possibilità di importare rifiuti destinati al recupero con la procedura di notifica ed autorizzazione opportunamente adattata (art. 43 e 44).Non è prevista l’importazione di rifiuti destinati al recupero ed inclusi nell’“elenco verde” dell’allegato III con la sola procedura di informazione.Nulla si dice in ordine all’importazione da tali Paesi di rifiuti destinati allo smaltimento. Di fatto, però, tutti i Paesi aderenti all’OCSE hanno sottoscritto anche la convenzione di Basilea.

2.3.4 Importazioni di rifiuti da altri Paesi

Le importazioni di rifiuti da altri Paesi sono vietate sia per operazioni di smaltimento che di recupero, salvo specifiche convenzioni (artt. 41 e 43).

Capitolo n. 3Esclusioni

Sono esclusi dal campo di applicazione del regolamento:lo scarico a terra di rifiuti prodotti dalla normale attività delle navi e delle piattaforme offshore, a.purché disciplinati dalla convenzione internazionale di Marpol 73/78 o da altri strumenti internazionali vincolanti;i rifiuti prodotti a bordo di veicoli, treni, aeromobili e navi, finché tali rifiuti non sono scaricati a b.terra per essere recuperati o smaltiti;le spedizioni di residui radioattivi (disciplinati dalla direttiva 92/3 Euratom del 3 febbraio 1992);c.le spedizioni di residui di origine animale rientranti nel campo di applicazione del regolamento CE d.n. 1774/2002;le spedizioni di rifiuti di cui all’art. 2, punto 1), lettera b), punti ii), iv) e v) della direttiva e.2006/12/CE, qualora sia già contemplata da altra normativa comunitaria contenente disposizioni simili;le spedizioni di rifiuti dall’Antartico nella Comunità ai sensi delle disposizioni del protocollo sulla f.protezione ambientale del trattato antartico;le importazioni nella Comunità di rifiuti prodotti da forze armate o da organizzazioni umanitarie in g.situazioni di crisi (art. 1, paragrafo 3).

Capitolo n. 4Procedura di notifica e autorizzazione per le spedizioni intracomunitarie

La notifica può essere presentata dai seguenti soggetti (“ordine gerarchico”):produttore iniziale;nuovo produttore;raccoglitore abilitato;commerciante registrato (autorizzato per iscritto);intermediario registrato (autorizzato per iscritto);detentore (art. 2, paragrafo 1, punto 15).

Ogni singola notifica può, di norma, riguardare un solo codice rifiuto (art. 4, punto 6, terzo capoverso) ed è costituita da (art. 4, punto 1):1) un documento di notifica (rilasciato dall’autorità competente di spedizione) che deve essere compilato a cura del produttore del rifiuto o del notificatore (se diverso dal produttore e che provvede comunque a farlo firmare al produttore). Il documento di notifica deve essere completato da tutti i dati elencati in allegato II, in particolare:– il contratto tra il notificatore ed il destinatario (o certificazione della sua esistenza) contenente, tra le altre, le clausole relative:

all’obbligo del notificatore di riprendersi i rifiuti se la spedizione non sia risultata regolare,all’obbligo per il destinatario di rilasciare un certificato di avvenuto smaltimento o recupero secondo quanto previsto dalla notifica;

– la garanzia finanziaria che copra le spese di trasporto, recupero o smaltimento, deposito per 90 giorni;2) un documento di movimento rilasciato dall’autorità competente di spedizione a seguito dell’ottenimento dell’autorizzazione alla spedizione stessa; questo documento sostituisce a tutti gli effetti il formulario di identificazione dei rifiuti di cui all’art. 193 del d.lgs. 152/2006.

Al ricevimento della notifica da parte del notificatore, l’autorità competente la invia (trattenendone una copia) entro 3 giorni lavorativi alle autorità competenti di destinazione ed eventualmente alle autorità di transito e dà notizia dell’invio al notificatore (art. 7).Le autorità competenti di transito e di destinazione possono sollevare obiezioni entro 30 giorni lavorativi dal ricevimento della notifica. Nel caso non vengano sollevate obiezioni, entro i detti 30 giorni rilasciano l’autorizzazione che ha validità di 1 anno dalla data di rilascio e che:– può essere tacita per l’autorità competente di transito;– deve necessariamente essere notificata per iscritto da parte dell’autorità competente di destinazione (art. 9).

Al ricevimento della notifica con l’autorizzazione (timbro, firma e data sul documento di notifica), il notificatore predispone il documento di movimento con le date dell’effettivo inizio della spedizione e lo trasmette al destinatario almeno tre giorni lavorativi prima che la spedizione abbia inizio (art. 16).Ogni trasporto deve essere accompagnato dal documento di movimento e da una copia del documento di notifica con le autorizzazioni scritte.

L’impianto di destinazione invia al notificatore entro tre giorni dal ricevimento dei rifiuti conferma scritta del loro conferimento.Il certificato di avvenuto smaltimento o recupero deve essere inviato quanto prima, non oltre trenta giorni dal completamento delle operazioni di recupero o di smaltimento (comunque non oltre un anno dalla spedizione), in allegato al documento di movimento, che peraltro contiene un apposito riquadro per apporre l’attestazione di avvenuto smaltimento o recupero. Tale certificato, ovvero la copia del documento di movimento compilata nell’apposito riquadro, deve essere inviato a:– tutte le autorità competenti interessate– al notificatore.Al ricevimento del certificato, l’autorità competente di spedizione svincola la garanzia finanziaria.

Sotto Capitolo n. 4.1Notifica generale

Il notificatore può presentare una notifica generale relativa a più spedizioni se sono rispettate le seguenti condizioni:

i rifiuti hanno caratteristiche chimico-fisiche simili;i rifiuti sono spediti verso uno stesso destinatario e uno stesso impianto;le spedizioni seguono lo stesso itinerario indicato nella notifica (art. 13).

Sotto Capitolo n. 4.2Procedura di notifica per le esportazioni verso i Paesi EFTA

La procedura di notifica per le esportazioni in area EFTA varia rispetto alla procedura di notifica per spedizioni intracomunitarie principalmente per:

i tempi per sollevare obiezioni e per rilasciare l’autorizzazione da parte delle autorità di transito e di destinazione: 60 giorni anziché 30;l’obbligo, a carico delle autorità di spedizione (o di transito), di inviare una copia timbrata dell’autorizzazione all’ufficio doganale di esportazione ed all’ufficio doganale di uscita dall’UE;l’obbligo, a carico del vettore, di consegnare una copia del documento di movimento all’ufficio doganale di esportazione ed all’ufficio doganale di uscita dall’UE;l’obbligo, a carico dell’impianto di destinazione, di inviare all’autorità di spedizione l’avviso di ricevimento dei rifiuti entro quarantadue giorni, in caso contrario l’autorità di spedizione dovrà informare l’autorità di destinazione (art. 35).

Sotto Capitolo n. 4.3Procedura di notifica per le esportazioni verso i Paesi OCSE

La procedura di notifica per le esportazioni in area OCSE varia rispetto alla procedura di notifica per spedizioni intracomunitarie principalmente per:

l’obbligo, a carico delle autorità di spedizione (o di transito), di inviare una copia timbrata dell’autorizzazione all’ufficio doganale di esportazione ed all’ufficio doganale di uscita dall’UE;l’obbligo, a carico del vettore, di consegnare una copia del documento di movimento all’ufficio doganale di esportazione ed all’ufficio doganale di uscita dall’UE;l’obbligo, a carico dell’ufficio doganale, di inviare all’autorità di spedizione una copia timbrata del documento di movimento attestante che i rifiuti hanno lasciato l’UE;l’obbligo, a carico dell’impianto di destinazione, di inviare all’autorità di spedizione l’avviso di ricevimento dei rifiuti entro quarantadue giorni, in caso contrario l’autorità di spedizione dovrà informare l’autorità di destinazione (art. 38).

Sotto Capitolo n. 4.4Procedura di notifica per le importazioni di rifiuti da Paesi aderenti alla Convenzione di Basilea

La procedura di notifica ed autorizzazione per le importazioni di rifiuti provenienti da Paesi aderenti alla Convenzione di Basilea varia rispetto alla procedura di notifica per spedizioni intracomunitarie principalmente per:

i tempi per richiedere informazioni aggiuntive e per rilasciare l’autorizzazione da parte delle autorità di transito esterna all’UE: 60 giorni anziché 30 (tempistica non prevista per le importazioni di rifiuti destinati a recupero da Paesi dell’area OCSE);l’obbligo, a carico delle autorità di destinazione (o di transito), di inviare una copia timbrata dell’autorizzazione all’ufficio doganale di importazione ed all’ufficio doganale di entrata nell’UE;l’obbligo, a carico del vettore, di consegnare una copia del documento di movimento all’ufficio doganale di entrata nell’UE;l’obbligo, a carico dell’ufficio doganale di entrata nell’UE, di inviare all’autorità di destinazione una copia timbrata del documento di movimento attestante che i rifiuti sono entrati nell’UE (artt. 42, 44 e 45).

Capitolo n. 5Obblighi generali di informazione

La procedura di informazione può essere applicata, in sostituzione della procedura di notifica ed autorizzazione, alle spedizioni intracomunitarie ed alle esportazione verso Paesi dell’area EFTA e dell’area OCSE di:

rifiuti destinati a recupero (per quantità superiori a 20 Kg) inclusi nell’“elenco verde” (allegato III al regolamento);miscele di rifiuti composte da due o più rifiuti elencati nell’allegato III ed incluse dell’elenco delle miscele di rifiuti di cui all’allegato IIIA (al momento “vuoto”) destinate a recupero;campioni di rifiuti destinati ad analisi di laboratorio per accertarne le caratteristiche chimico-fisiche, se la quantità non supera i 25 Kg (art. 3, paragrafi 2-4).

Gli obblighi generali di informazioni essenzialmente consistono nell’obbligo di accompagnare i rifiuti oggetto della spedizione con un apposito documento, di cui all’allegato VII, firmato:

dal soggetto che organizza la spedizione, prima dell’inizio della spedizione stessa;dall’impianto di recupero o dal laboratorio al ricevimento dei rifiuti.

In tale documento di informazione deve essere tra l’altro dichiarata l’esistenza di un contratto stipulato tra il soggetto che organizza la spedizione ed il destinatario. Tale contratto deve essere fornito in copia su richiesta dell’autorità competente interessata ed acquista efficacia all’inizio della spedizione (art. 18).

In base all’art. 193, comma 7, del d.lgs. n. 152/2006, il formulario di identificazione per il trasporto previsto dalla norma nazionale “è validamente sostituito, per i rifiuti oggetto di spedizioni transfrontaliere, dai documenti previsti dalla normativa comunitaria”, che all’epoca era costituita dal regolamento (CEE) n. 259/93 e dalla decisione 94/774/CE, disciplinante, per l’appunto il “documento di accompagnamento standard” modello 54B.Ne consegue, come s’è detto, che il formulario nazionale è per certo validamente sostituito dal “documento di movimento” che accompagna le spedizioni sottoposte alla procedura ordinaria di notifica ed autorizzazione (il nuovo “documento di movimento” sostituisce il 54B ed ha funzioni e caratteristiche del tutto corrispondenti).Non altrettanto può dirsi per l’inedito documento di informazione, previsto per le spedizioni non soggette alla procedura di notifica ed autorizzazione, che sostituisce il documento informale previsto dal vecchio regolamento ed il cui utilizzo non esonerava dall’obbligo del formulario nazionale: il nuovo “documento di informazione”, infatti, a differenza del “documento di movimento”, non possiede gran parte dei requisiti essenziali del formulario previsto dall’art. 193 del d.lgs. n. 152/2006.

Capitolo n. 6Miscele di rifiuti

Fermo restando che i rifiuti non possono essere miscelati tra loro dal momento in cui inizia la spedizione e fino al loro ricevimento nell’impianto di destinazione (art. 19), è possibile spedire nell’ambito UE ed esportare extra UE miscele di rifiuti che possono essere composte da:

due o più rifiuti elencati nell’allegato III ed incluse nell’elenco delle miscele di rifiuti di cui all’allegato III A, il cui contenuto è peraltro rimesso ad emanande decisioni della Commissione; le miscele che verranno inserite in detto allegato III A, attualmente “vuoto”, se destinate al recupero, potranno essere soggette ai soli obblighi di informazione per le spedizioni intracomunitarie e le esportazioni verso i Paesi dell’area EFTA e OCSE;qualunque altro rifiuto elencato negli allegati al regolamento; tali miscele sono soggette alla procedura di notifica ed autorizzazione e, in deroga al principio generale, in base al quale ciascuna notifica deve riguardare un solo codice di identificazione dei rifiuti, nei documenti di notifica e di movimento dovranno essere specificati, in ordine di importanza, i codici di ciascuno dei rifiuti che compone la miscela oggetto della spedizione (art. 4, punto 6, terzo capoverso) .

Capitolo n. 7Operazioni intermedie di recupero e di smaltimento

Se un rifiuto viene spedito ad un impianto nel quale verrà sottoposto ad operazioni solo intermedie di recupero e di smaltimento (ivi compreso il solo stoccaggio), nel documento di notifica deve essere indicato, oltre all’impianto di (prima) destinazione, anche il o i successivi impianti fino al recupero o smaltimento finale.La procedura ordinaria, inoltre, è integrata da alcune disposizioni aggiuntive finalizzate al controllo dell’intero percorso che dovrà seguire il rifiuto. In particolare l’impianto di (prima) destinazione intermedia dovrà:

non solo certificare “l’avvenuto recupero o smaltimento intermedio” da lui eseguito, entro l’ordinario termine di trenta giorni dal completamento di tale operazione intermedia e comunque entro un anno dal ricevimento dei rifiuti,ma, nel caso in cui le operazioni successive vengano svolte nello stesso Paese di (prima) destinazione, richiedere agli impianti che hanno svolto dette operazioni successive la certificazione dell’avvenuta esecuzione di dette operazioni etrasmettere tali certificati al notificatore ed alle autorità competenti interessate; qualora invece le successive operazioni di recupero o smaltimento debbano essere svolte in un altro Paese (diverso da quello di prima destinazione), dovrà procedere ad una nuova notifica (art. 15).

Nei casi in cui le operazioni di recupero o smaltimento successivo vengano svolte nello stesso Paese di prima destinazione, la garanzia finanziaria prestata dal notificatore è svincolata quando l’autorità competente interessata ha ricevuto i certificati attestanti l’avvenuta esecuzione (anche) di dette operazioni successive (art. 6, paragrafo 5, secondo capoverso).

Capitolo n. 8Soluzione dei “disaccordi”

Con riferimento (anche) alle spedizioni intacomunitarie sono fissate specifiche regole per superare eventuali diverse “interpretazioni” tra le autorità interessate ad una stessa specifica spedizione.

Classificazione del materiali come rifiuto o noSe le autorità competenti di spedizione e destinazione non si accordano in merito alla classificazione dei materiali come rifiuti o no, detti materiali sono trattati come rifiuti.Resta fatto salvo il diritto del Paese di destinazione di trattare i materiali spediti, dopo il loro arrivo, conformemente alla legislazione nazionale, allorché tale legislazione è conforme alla normativa comunitaria o al diritto internazionale (art. 28, paragrafo 1).

Individuazione dell ’elenco cui appartiene il rifiutoSe le autorità competenti di spedizione e destinazione non si accordano in merito alla classificazione dei rifiuti notificati come rifiuti dell’allegato III, III A, III B o IV, i rifiuti si considerano rifiuti dell’allegato IV (art. 28, paragrafo 2).

Classificazione dell ’operazione di recupero o smaltimentoSe le autorità competenti di spedizione e destinazione non si accordano in merito alla classificazione dell’operazione notificata di trattamento dei rifiuti come operazione di recupero o di smaltimento, si applicano le disposizioni in materia di smaltimento (art. 28, paragrafo 3).

Capitolo n. 9Contenuti degli allegati al regolamento

Il regolamento n. 1013/2006 si compone di 64 articoli e di 14 allegati.

1. Allegato I AContenente il fac simile del documento di notifica.

2. Allegato I BContenente il fac simile del documento di movimento.

3. Allegato I CAttualmente “in bianco”. Dovrà contenere le istruzioni per la compilazione del documento di notifica e del documento di movimento (elaborazione prevista entro il 12 luglio 2007).

4. Allegato IISi divide in:

parte 1, contenente le informazioni da fornire sul documento di notifica o da allegare allo stesso;parte 2, contenete le informazioni da fornire sul documento di movimento o da allegare allo stesso;parte 3, contenente le informazioni ed i documenti aggiuntivi che possono essere richiesti dalle autorità competenti.

5. Allegato IIIContiene il cosiddetto “elenco verde”.La sua titolazione “Elenco dei rifiuti soggetti agli obblighi generali di informazione di cui all’articolo 18” può risultare fuorviante. In realtà i rifiuti considerati possono essere spediti rispettando i soli obblighi generali di informazione solo se destinati a recupero intracomunitario o comunque in area OCSE, ovvero in altri paesi che avranno dichiarato di accettarli senza controlli.Si suddivide in:

parte 1, che rinvia all’allegato IX della Convenzione di Basilea;parte 2, contenente un elenco di ulteriori specifici rifiuti.

6. Allegato III AAttualmente “in bianco”, conterrà l’elenco delle miscele di rifiuti elencati nell’allegato III (parte 1 e 2) e non classificate sotto una voce specifica che, se destinate a recupero, potranno essere oggetto di spedizioni nel rispetto dei soli obblighi generali.

7. Allegato III BAttualmente “in bianco”, dovrà contenere l’elenco dei rifiuti verdi addizionali in attesa di inclusione nei pertinenti allegati della Convenzione di Basile o della decisione OCSE.

8. Allegato IVContiene il cosiddetto “elenco ambra”.La sua titolazione “Elenco dei rifiuti soggetti alla procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte” può risultare fuorviante: in realtà tutte le spedizioni di tutti i rifiuti sono sottoposte alla procedura di notifica e autorizzazione, salvo i casi in cui per i soli rifiuti dell’“elenco verde” destinati a recupero è sufficiente il rispetto degli obblighi generali di informazione.Si divide in:

parte 1, che rinvia agli allegati II e VIII della Convenzione di Basilea;parte 2, contenente un elenco di ulteriori rifiuti.

9. Allegato IV AAttualmente “in bianco”, dovrà contenere l’elenco dei rifiuti che, ancorché siano elencati in allegato III, saranno comunque (anche se destinati a recupero) soggetti all’obbligo di notifica ed autorizzazione.

10. Allegato VContiene i criteri per l’individuazione dei “Rifiuti soggetti al divieto di esportazione di cui all’articolo 36”, ossia dei rifiuti comunque non esportabili in paesi ai quali non si applica la decisione OCSE.Si divide in:

parte 1, che riporta:

l’allegato VIII alla Convenzione di Basilea (elenco A), con la precisazione, nell’introduzione, oche si tratta dei rifiuti soggetti al divieto di esportazione;l’allegato IX alla Convenzione di Basilea (elenco B), con la precisazione, nell’introduzione, oche si tratta dei rifiuti non soggetti al divieto di esportazione;

parte 2, che riproduce l’intero elenco europeo dei rifiuti (codici CER), con la precisazione, nell’introduzione, che il divieto di esportazione (almeno di norma) riguarda solo i rifiuti pericolosi (codici con asterisco).parte 3, che riporta l’allegato II alla Convenzione di Basilea ed un breve elenco di ulteriori rifiuti soggetti al divieto di esportazione.

11. Allegato VIContiene il modulo per gli impianti titolari di autorizzazione preventiva.

12. Allegato VIIContiene il fac simile del documento di accompagnamento dei rifiuti soggetti agli obblighi generali di informazione.

13. Allegato VIIIContiene le linee guida per una gestione ecologicamente corretta..

14. Allegato IXContiene il questionario di informazione per gli Stati membri.

Capitolo n. 10Tavola comparata dei Paesi aderenti all’Unione europea, all’EFTA, alla Convenzione di Basilea ed all’OCSE

Unione europea EFTA OCSE Conv. di BasileaAfghanistan

AlbaniaAlgeriaAndorra

Antigua e BarbudaArabia Saudita

ArgentinaArmenia

Australia (Australia)Austria (Austria) (Austria) (Austria)

AzerbaigianBahamasBahrein

BangladeshBarbadosBelarus

Belgio (Belgio) (Belgio)BelizeBenin

BhutanBolivia

Bosnia e ErzegovinaBotswana

BrasileBrunei

Bulgaria (Bulgaria)Burkina Faso

BurundiCambogiaCamerun

Canada (Canada)Capo Verde

Ceca, Repubblica (Ceca, Repubblica)CiadCileCina

Cina-Hong KongCina-Macao2

Cipro (Cipro)ColombiaComore

Congo (Brazzaville)Congo (Kinshasa)

Corea (Sud) (Corea (Sud))Costa Rica

CroaziaCuba

Côte d’IvoireDanimarca (Danimarca) (Danimarca) (Danimarca)

DomenicaDominicana, Repubblica

EcuadorEgitto

El SalvadorEmirati Arabi Uniti

EritreaEstonia (Estonia)

EtiopiaFilippine

Finlandia (Finlandia) (Finlandia)Francia (Francia) (Francia)

GambiaGeorgia

Germania (Germania)Ghana

Giamaica

Giappone (Giappone)Gibuti

GiordaniaGrecia (Grecia) (Grecia)

GuatemalaGuinea

Guinea equatorialeGuinea-Bissau

GuyanaHaiti

HondurasIndia

IndonesiaIran

Irlanda (Irlanda) (Irlanda)Islanda (Islanda) (Islanda)

Isole CookIsole Marshall

IsraeleItalia (Italia) (Italia)

KazakstanKenya

KirghizistanKiribatiKuwait

LesothoLettonia (*) (Lettonia)

LibanoLiberiaLibia

Liechtenstein (Liechtenstein)Lituania (Lituania)

Lussemburgo (Lussemburgo) (Lussemburgo)Macedonia

MadagascarMalawi

MalaysiaMaldive

MaliMalta (Malta)

MaroccoMauritaniaMaurizio

Messico (Messico)MicronesiaMoldovaMonacoMongolia

MontenegroMozambico

NamibiaNauruNepal

NicaraguaNiger

NigeriaNorvegia (Norvegia) (Norvegia)

Nuova Zelanda (Nuova Zelanda)Oman

Paesi Bassi (Paesi Bassi) (Paesi Bassi)PakistanPanama

Papua Nuova GuineaParaguay

PerùPolonia (*) (Polonia)Portogallo (Portogallo) (Portogallo) (Portogallo)

Portogallo-MacaoQatar

Regno Unito (Regno Unito) (Regno Unito) (Regno Unito)Regno Unito-Akrotiri e Dhekelia

Regno Unito-GuerneseyRegno Unito-Hong KongRegno Unito-Isola di Man

Regno Unito-Terra antartica britannica

Rep. CentrafricanaRomania (Romania)

RuandaRussia

Saint Kitts e NevisSaint Lucia

Saint Vincent e Grenadine

SamoaSeicelleSenegalSerbia

SingaporeSiria

Slovacchia (Slovacchia)Slovenia (Slovenia)Spagna (Spagna)

Sri LankaStati Uniti (Stati Uniti)

SudafricaSudan

Svezia (Svezia) (Svezia) (Svezia)Svizzera (Svizzera) (Svizzera)

SwazilandTanzaniaThailandia

TogoTrinidad e Tobago

TunisiaTurchia (Turchia)

TurkmenistanUcrainaUganda

Ungheria (Ungheria)Uruguay

UzbekistanVenezuelaVietnamYemenZambia

(*) con le restrizioni di cui all’art. 63.

Elenco dei paesi e dei territori d ’oltremareGroenlandia,Nuova Caledonia e dipendenze,Polinesia francese,Terre australi e antartiche francesi,Isole Wallis e Futuna,Mayotte,Saint-Pierre e Miquelon,Aruba,Antille olandesi,Bonaire,Curaçao,Saba,Sint Eustatius,Sint Maarten,Anguilla,Isole Cayman,Isole Falkland,Georgia del Sud e Isole Sandwich del Sud,Montserrat,Pitcairn,Sant’Elena, Isola Ascensione, Tristan da Cunha,Territori dell’Antartico britannico,Territorio britannico dell’Oceano Indiano,Turks e Caicos,Isole Vergini britanniche.

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