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ASSENZE PER MALATTIA PERSONALE CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO Il personale suddetto ha diritto alla conservazione del posto, in caso di assenza per malattia, per un periodo massimo di 18 mesi. Il periodo si calcola avendo riguardo a tutte le assenze verificatesi nel triennio precedente, con l'avvertenza che il triennio decorre dall'ultimo episodio di malattia (es. malattia dal 22 al 28 gennaio 2004; triennio di riferimento: 29 gennaio 2001 - 28 gennaio 2004) Si fa osservare che i primi tre anni decorrono dalla data di stipulazione del CCNL (4.8,95). Ne consegue che tutte le assenze usufruite prima di tale data vengono azzerate ai fini del conteggio del periodo massimo e della conseguente retribuzione. Durante i 18 mesi di malattia spetta: dal 1° al 9° mese, la retribuzione intera; dal 10° al 12° mese, la retribuzione ridotta al 90%; dal 13° al 18° mese, la retribuzione ridotta al 50%. In caso di gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti, sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia, oltre ai giorni di ricovero ospedaliero e di day hospital, anche quelli di assenza dovuti alle terapie certificate dalla competente ASL. Pertanto, per i suddetti giorni di assenza, spetta l'intera retribuzione. E' prevista, altresì, la possibilità che il lavoratore dipendente, che abbia superato il periodo massimo previsto di 18 mesi, possa usufruire, a richiesta, di un ulteriore periodo di 18 mesi in casi particolarmente gravi. L'Amministrazione, a richiesta del dipendente, prima di concedere l'ulteriore periodo di assenza, procede, tramite l'ASL, competente, all'accertamento di eventuali cause di assoluta e permanente inidoneità allo svolgimento di qualsiasi proficuo lavoro. Per l'ulteriore periodo di as- senza oltre i primi 18 mesi, al dipendente non spetta alcuna retribuzione. Il periodo di assenza fino a 18 mesi non interrompe né la maturazione dell'anzianità a qualsiasi titolo, né le ferie; mentre il periodo di assenza successivo interrompe l'anzianità di servizio a tutti gli effetti. L'articolo 23, comma 4°, del CCNL prevede che, una volta superati i 36 mesi oppure accertata la permanente inidoneità, l'Amministrazione può procedere, salvo particolari esigenze, alla risoluzione del rapporto di lavoro, corrispondendo al dipendente l'indennità sostitutiva del preavviso. Occorre chiarire che le particolari esigenze alle quali si fa riferimento non sono specificatamente precisate e, pertanto, necessitano di successive disposizioni applicative. Il personale docente dichiarato inidoneo può essere, a domanda, collocato fuori ruolo c/o utilizzato in altri compiti, tenuto conto della sua preparazione culturale e professionale; il personale ATA è utilizzato, sempre a domanda, in mansioni parziali del profilo di appartenenza o in altro profilo. ASSENZE PER MALATTIA PERSONALE CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO (SUPPLENTI ANNUALI E FINO AL TERMINE DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE ED EQUIPARATI, INSEGNANTI DI RELIGIONE CATTOLICA CON ANZIANITA' INFERIORE A 4 ANNI) Il personale suddetto, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo non superiore a 9 mesi in un triennio scolastico. Durante tale periodo spetta: per il 1° mese, la retribuzione intera; dal 2° al 3° mese, la retribuzione al 50%; dal 4° al 9° mese, nessuna retribuzione.

ASSENZE PER MALATTIA PERSONALE CON CONTRATTO A … · Durante i 18 mesi di malattia spetta: ... usufruire, a richiesta, di un ulteriore periodo di 18 mesi in casi particolarmente

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ASSENZE PER MALATTIA

PERSONALE CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO

Il personale suddetto ha diritto alla conservazione del posto, in caso di assenza per malattia, per un periodo massimo di 18

mesi. Il periodo si calcola avendo riguardo a tutte le assenze verificatesi nel triennio precedente, con l'avvertenza che il triennio

decorre dall'ultimo episodio di malattia (es. malattia dal 22 al 28 gennaio 2004; triennio di riferimento: 29 gennaio 2001 - 28

gennaio 2004)

Si fa osservare che i primi tre anni decorrono dalla data di stipulazione del CCNL (4.8,95).

Ne consegue che tutte le assenze usufruite prima di tale data vengono azzerate ai fini del conteggio del periodo massimo e

della conseguente retribuzione.

Durante i 18 mesi di malattia spetta:

dal 1° al 9° mese, la retribuzione intera;

dal 10° al 12° mese, la retribuzione ridotta al 90%;

dal 13° al 18° mese, la retribuzione ridotta al 50%.

In caso di gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti, sono esclusi dal

computo dei giorni di assenza per malattia, oltre ai giorni di ricovero ospedaliero e di day hospital, anche quelli di assenza

dovuti alle terapie certificate dalla competente ASL. Pertanto, per i suddetti giorni di assenza, spetta l'intera retribuzione. E'

prevista, altresì, la possibilità che il lavoratore dipendente, che abbia superato il periodo massimo previsto di 18 mesi, possa

usufruire, a richiesta, di un ulteriore periodo di 18 mesi in casi particolarmente gravi. L'Amministrazione, a richiesta del

dipendente, prima di concedere l'ulteriore periodo di assenza, procede, tramite l'ASL, competente, all'accertamento di

eventuali cause di assoluta e permanente inidoneità allo svolgimento di qualsiasi proficuo lavoro. Per l'ulteriore periodo di as-

senza oltre i primi 18 mesi, al dipendente non spetta alcuna retribuzione.

Il periodo di assenza fino a 18 mesi non interrompe né la maturazione dell'anzianità a qualsiasi titolo, né le ferie; mentre il

periodo di assenza successivo interrompe l'anzianità di servizio a tutti gli effetti. L'articolo 23, comma 4°, del CCNL prevede

che, una volta superati i 36 mesi oppure accertata la permanente inidoneità, l'Amministrazione può procedere, salvo particolari

esigenze, alla risoluzione del rapporto di lavoro, corrispondendo al dipendente l'indennità sostitutiva del preavviso. Occorre

chiarire che le particolari esigenze alle quali si fa riferimento non sono specificatamente precisate e, pertanto, necessitano di

successive disposizioni applicative.

Il personale docente dichiarato inidoneo può essere, a domanda, collocato fuori ruolo c/o utilizzato in altri compiti, tenuto

conto della sua preparazione culturale e professionale; il personale ATA è utilizzato, sempre a domanda, in mansioni parziali

del profilo di appartenenza o in altro profilo.

ASSENZE PER MALATTIA

PERSONALE CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO (SUPPLENTI ANNUALI E FINO AL TERMINE DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE ED EQUIPARATI, INSEGNANTI DI

RELIGIONE CATTOLICA CON ANZIANITA' INFERIORE A 4 ANNI)

Il personale suddetto, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo non superiore a 9 mesi in un triennio scolastico.

Durante tale periodo spetta:

per il 1° mese, la retribuzione intera;

dal 2° al 3° mese, la retribuzione al 50%;

dal 4° al 9° mese, nessuna retribuzione.

(In caso di gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti, sono esclusi dal

computo dei giorni di assenza per malattia, oltre ai giorni di ricovero ospedaliero e di day hospital, anche quelli di

assenza dovuti alle terapie certificate dalla competente ASL. Pertanto, per i suddetti giorni di assenza, spetta l'intera

retribuzione).

Le assenze fino al 3° mese non interrompono la maturazione dell'anzianità a qualsiasi titolo, comprese le ferie; quelle dal 4°

al 9° mese interrompono l'anzianità di servizio a tutti gli effetti.

Per assenze oltre i nove mesi, l'Amministrazione procede alla risoluzione del rapporto di lavoro e corrisponde l'indennità

sostitutiva del preavviso, se dovuta.

PERSONALE CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO

(SUPPLENTI NOMINATI DAL DIRIGENTE SCOLASTICO)

Nei casi di assenza dal servizio per malattia del personale docente, educativo ed ATA assunto con contratto a tempo

determinato stipulato dal dirigente scolastico, si applica l'art. 5 del D.L. 12/9/1983, n. 463 convertito con modificazioni dalla

legge 11/11/1983, n. 638. Tale personale ha comunque diritto, nei limiti di durata del contratto medesimo, alla conservazione del

posto per un periodo non superiore a 30 giorni annuali, retribuiti al 50%.

Decreto Legge 112 del 25 giugno 2008

Circolare esplicativa n° 7/2008 Nuova Circolare n° 8/2008

Articolo 71

Assenze per malattia e per permesso retribuito dei dipendenti delle pubbliche

amministrazioni

1. Per i periodi di assenza per malattia, di qualunque durata, ai dipendenti delle

pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo

2001, n. 165, nei primi dieci giorni di assenza e’ corrisposto il trattamento economico

fondamentale con esclusione di ogni indennita’ o emolumento, comunque denominati,

aventi carattere fisso e continuativo, nonche’ di ogni altro trattamento accessorio. Resta

fermo il trattamento piu’ favorevole eventualmente previsto dai contratti collettivi o dalle

specifiche normative di settore per le assenze per malattia dovute ad infortunio sul lavoro

o a causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o a day hospital, nonche’ per le

assenze relative a patologie gravi che richiedano terapie salvavita. I risparmi derivanti

dall’applicazione del presente comma costituiscono economie di bilancio per le

amministrazioni dello Stato e concorrono per gli enti diversi dalle amministrazioni statali

al miglioramento dei saldi di bilancio. Tali somme non possono essere utilizzate per

incrementare i fondi per la contrattazione integrativa.

2. Nell’ipotesi di assenza per malattia protratta per un periodo superiore a dieci giorni, e,

in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell’anno solare l’assenza viene

giustificata esclusivamente mediante presentazione di certificazione medica rilasciata da

struttura sanitaria pubblica.

3. L’Amministrazione dispone il controllo in ordine alla sussistenza della malattia del

dipendente anche nel caso di assenza di un solo giorno, tenuto conto delle esigenze

funzionali e organizzative. Le fasce orarie di reperibilita’ del lavoratore, entro le quali

devono essere effettuate le visite mediche di controllo, e’ dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e

dalle ore 14 alle ore 20.00 di tutti i giorni, compresi i non lavorativi e i festivi.

4. La contrattazione collettiva ovvero le specifiche normative di settore, fermi restando i

limiti massimi delle assenze per permesso retribuito previsti dalla normativa vigente,

definiscono i termini e le modalita’ di fruizione delle stesse, con l’obbligo di stabilire una

quantificazione esclusivamente ad ore delle tipologie di permesso retribuito, per le quali

la legge, i regolamenti, i contratti collettivi o gli accordi sindacali prevedano una fruizione

alternativa in ore o in giorni. Nel caso di fruizione dell’intera giornata lavorativa,

l’incidenza dell’assenza sul monte ore a disposizione del dipendente, per ciascuna

tipologia, viene computata con riferimento all’orario di lavoro che il medesimo avrebbe

dovuto osservare nella giornata di assenza.

5. Le assenze dal servizio dei dipendenti di cui al comma 1 non sono equiparate alla

presenza in servizio ai fini della distribuzione delle somme dei fondi per la contrattazione

integrativa. Fanno eccezione le assenze per congedo di maternita’, compresa

l’interdizione anticipata dal lavoro, e per congedo di paternita’, le assenze dovute alla

fruizione di permessi per lutto, per citazione a testimoniare e per l’espletamento delle

funzioni di giudice popolare, nonche’ le assenze previste dall’articolo 4, comma 1, della

legge 8 marzo 2000, n. 53, e per i soli dipendenti portatori di handicap grave, i permessi

di cui all’articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

6. Le disposizioni del presente articolo costituiscono norme non derogabili dai contratti o

accordi collettivi.

FERIE

PERSONALE CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO

L'art. 13 del CCNL del 24 luglio 2003 fissa le nuove norme per la fruizione delle ferie.

Le ferie sono un diritto irrinunciabile per il dipendente, che non solo ha il diritto ma anche il dovere della relativa

fruizione.

Solamente nel caso di cessazione dal rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data non siano state fruite per

documentate esigenze di esercizio , compete la relativa indennità sostitutiva. Per poter procedere al pagamento della suddetta

indennità devono, pertanto, sussistere due elementi essenziali:

cessazione del rapporto di lavoro per qualsiasi causa (pensionamento, dimissioni volontarie, licenziamento, ecc.);

rifiuto della concessione delle ferie (regolarmente richieste dal dipendente) per documentate esigenze di servizio.

A tale proposito, si richiama l'attenzione sulla opportunità di valutare attentamente le esigenze di servizio, in quanto

l'eventuale mancata fruizione delle ferie determina un aggravio di spesa nel caso in cui il dipendente cessi dal servizio.

Durante il periodo delle ferie, al dipendente compete la normale retribuzione, ad eccezione delle indennità per prestazioni

di lavoro aggiuntivo o straordinario e di quelle che non siano corrisposte per 12 mesi.

Ai dipendenti a tempo indeterminato già in servizio alla data della stipula del contratto competono, per ogni anno

scolastico, 32 giorni lavorativi, comprensivi delle 2 giornate sostitutive delle festività soppresse (legge 937/77 art. 1 comma 1 lett.

a).

Ai dipendenti assunti dopo il 4 agosto 1995 competono 30 giorni lavorativi, anziché 32. Dopo 3 anni di servizio, a qualsiasi

titolo prestato, il personale ha diritto a 32 giorni, come sopra indicato.

E' utile osservare che il periodo di riferimento delle ferie è stato equiparato, per tutto il personale, ad anno scolastico. Tale

unificazione, in fase di prima applicazione, richiede la necessità di rideterminare le ferie maturate e già godute dal personale

ATA fino alla data del 31.8.1995.

In caso di distribuzione dell'orario di lavoro del personale ATA su 5 giorni, il sesto è considerato comunque lavorativo ai

fini del computo delle ferie e i giorni di ferie goduti per frazione inferiore alla settimana vengono calcolati in ragione di 1,2 per

ciascun giorno.

Nell'anno di assunzione o di cessazione dal servizio, il periodo delle ferie è determinato in proporzione dei dodicesimi di

servizio prestato; la frazione di mese si arrotonda a mese intero se superiore a 15 giorni e si tralascia in caso contrario.

Le ferie sono ridotte in proporzione ai periodi di aspettativa e assenze dal servizio che interrompono l'anzianità a tutti gli

effetti. Le assenze per malattia o infortunio e i permessi retribuiti non riducono il periodo di ferie. Le ferie vanno richieste al

dirigente scolastico da parte del personale docente educativo ed ATA ed al Provveditore agli Studi da parte del dirigente

scolastico.

Sono concesse compatibilmente con le esigenze di servizio, tenuto conto delle richieste del dipendente.

Nel caso in cui le stesse, anche a seguito di formale invito da parte del dirigente scolastico, non siano richieste dal

dipendente, vanno concesse d'ufficio.

E’utile ricordare che la semplice presentazione della domanda di ferie non costituisce titolo ad assentarsi dal servizio; è

necessaria la preventiva, formale autorizzazione.

I dirigenti scolastici possono fruire delle ferie nei seguenti periodi:

durante la sospensione dell'attività didattica;

durante l'attività didattica per un periodo non superiore a 15 giorni.

Il personale docente ed educativo può fruire delle ferie nei seguenti periodi:

durante la sospensione dell'attività didattica;

durante l'attività didattica per non più di 6 giorni senza aggravio di spesa, salvo che per quelli usufruiti per particolari motivi

personali o familiari debitamente documentati.

Al personale ATA possono essere concesse le ferie durante l'intero anno scolastico, assicurando al dipendente una fruizione

minima di 15 giorni lavorativi continuativi nel periodo 1 luglio / 31 agosto.

Le ferie non fruite nell'anno scolastico di competenza possono essere godute secondo le seguenti modalità:

1. DIRIGENTI SCOLASTICI:

nell'anno scolastico successivo, con esclusione del periodo di inizio dell'anno scolastico e di quelli riservati agli scrutini periodici e

finali ed agli esami;

2. PERSONALE DOCENTE ED EDUCA77VO

nell'anno scolastico successivo, esclusivamente nei periodi di interruzione delle attività didattiche.

3. PERSONALE ATA

entro il mese di aprile dell'anno scolastico successivo, se la mancata fruizione è determinata da esigenze personali, da esigenze di

servizio oppure da malattia;

Le malattie, debitamente documentate, che abbiano dato,luogo a ricovero ospedaliero o diagnosticate per più di 3 giorni,

sospendono la fruizione delle ferie, purché l'Amministrazione sia stata messa in condizione di accertarle.

Le ferie possono, inoltre, essere interrotte o sospese per motivi di servizio.

Nel caso di sospensione o interruzione per i motivi su esposti, al dipendente spetta:

1. il recupero dei periodi di ferie non fruiti;

2. il rimborso delle spese di viaggio, documentate, per il rientro in sede e per il ritorno al luogo delle ferie;

3. l'indennità di missione per la durata dei viaggi;

4. il rimborso delle spese sostenute per il periodo di ferie non goduto.

Quanto previsto ai punti 2, 3 e 4 si applica unicamente nel caso in cui la sospensione o il rinvio sia dovuto a motivi di

servizio.

FERIE

PERSONALE CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO

Per il personale con contratto di lavoro a tempo determinato, per quello di cui all'art. 3 comma 6 del DPR 399/88

(insegnanti di religione) e per quello non licenziabile di cui agli art. 43 e 44 della legge 270/82, valgono, di norma,

le disposizioni sopra richiamate, con le precisazioni che seguono.

Il personale assunto a tempo determinato ha diritto a fruire di 30 giorni di ferie (comprensivi delle 2 giornate previste

dall'art. 1 comma 1 lett. a della legge 937/77) in proporzione al servizio prestato.

Dopo 3 anni di servizio, al suddetto personale spettano 32 giorni di ferie comprensivi dei 2 giorni, in proporzione al servizio

prestato.

Qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato non consenta la fruizione delle ferie maturate, queste saranno

liquidate al termine dell'anno scolastico e comunque allo scadere dell'ultimo contratto stipulato nel corso dello stesso anno.

Il personale con orario di lavoro a tempo parziale orizzontale (prestazioni di servizio ridotta in tutti i giorni

lavorativi) ha diritto ad un numero di giorni di ferie pari a quello dei lavoratori a tempo pieno.

Il personale con orario di lavoro a tempo parziale verticale (prestazione di servizi ridotta in alcuni giorni della

settimana, o periodi dell’anno) ha diritto ad un numero di giorni di ferie proporzionato alle giornate di lavoro

prestate nell’anno.

FESTIVITA' SOPPRESSE Il personale della scuola ha diritto a 4 giornate di riposo

RETRIBUZIONE

Per tutto il periodo spetta l’intera retribuzione

ORGANI CONCEDENTI

Il Dirigente Scolastico per il personale docente, educativo ed ATA

EFFETTI GIURIDICI

Il periodo è valido a tutti gli effetti.

NOTE

- E' considerato giorno festivo il giorno del santo patrono, qualora tale giorno ricada in giornata lavorativa.

- Vanno usufruite nel corso dell'anno scolastico cui si riferiscono e in ogni caso "esclusivamente durante il periodo tra il termine

delle lezioni e degli esami e l'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo”.

- Il diritto alla fruizione matura con la prestazione di un intero a.s. di servizio effettivo.

- Al personale con rapporto di lavoro sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, se ha lavorato per periodi inferiori

all’anno, spetta una giornata ogni tre mesi di effettivo servizio, anche non continuativo, prestato nell’anno scolastico corrente.

- Anche un solo giorno di assenza non riconosciuto come servizio effettivo (es. aspettativa per motivi di famiglia o permesso non

retribuito), comporta la riduzione di un giorno delle festività fruibili.

PERMESSI GIORNALIERI

PERSONALE CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO

Per ogni anno scolastico, il personale dipendente con contratto a tempo indeterminato ha diritto ai seguenti permessi

giornalieri retribuiti:

per partecipazione a concorsi o esami (compresi i giorni di viaggio): gg. 8

per ogni evento luttuoso di parenti entro il 2° grado e di affini entro il 1° grado: gg 3

per particolari motivi personali o familiari: gg. 3

per contrarre matrimonio : gg. 15 (consecutivi)

Inoltre, per motivi personali o familiari, debitamente documentati anche al rientro, o autocertificati, il personale interessato ha

diritto alla fruizione dei 6 giorni di ferie durante le attività didattiche, indipendentemente dalla possibilità di sostituire il docente

senza oneri di spesa a carico dell'Amministrazione, che deve, invece, provvedere al pagamento delle ore di supplenza necessarie

per la sostituzione del docente in ferie.

I permessi suddetti sono concessi dietro presentazione di domanda rivolta al dirigente scolastico e sulla base di idonea

documentazione o autocertificazione.

Gli stessi possono essere fruiti cumulativamente nel corso di ciascun anno scolastico, si aggiungono alle ferie, (tranne i 6 giorni

di ferie previsti per i docenti) e sono valutati agli effetti dell'anzianità di servizio.

Durante i predetti periodi, al dipendente spetta l'intera retribuzione con esclusione dei compensi per lavoro straordinario o

aggiuntivo e delle indennità non corrisposte per 12 mensilità.

PERMESSI GIORNALIERI

PERSONALE CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO

Sono compresi in questa categoria, oltre al personale “ex supplente annuale e temporaneo”, gli insegnanti di religione cattolica e

il personale non licenziabile ai sensi della legge 270/82. Il suddetto personale ha diritto, per ogni anno scolastico, ai seguenti

permessi:

1. per lutto: morte del coniuge, di parenti entro il 2° grado (genitori, figli, nonni, fratelli), di affini entro il 1° grado (suoceri)

- gg. 3 per evento luttuoso retribuiti al 100% 2. per matrimonio: gg 15 consecutivi (comprensivi della data dell'evento) retribuiti al 100% 3. per partecipazione a concorsi o esami: gg. 8 senza retribuzione

4. per particolari motivi personali o familiari: gg. 6 senza retribuzione

I permessi di cui al punto 1 e 2 sono computati nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti

I permessi di cui al punto 3 e 4 interrompono la maturazione dell’anzianità di servizio a tutti gli effetti.

PERMESSI BREVI

Il personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e quello con contratto a tempo determinato stipulato dal

Provveditore agli Studi ha diritto, compatibilmente con le esigenze di servizio, ai seguenti permessi brevi per particolari esigenze

personali:

1. per il personale ATA, 36 ore per ogni anno scolastico;

2. per il personale docente, un numero di ore corrispondente all'orario settimanale di insegnamento (ad esempio, un docente di

scuola secondaria, il cui orario settimanale sia di 18 ore, ha diritto ad usufruire di permessi brevi per un massimo di 18 ore nel

corso dell'anno scolastico.

Si precisa che il personale ATA può usufruirne giornalmente fino al massimo della metà dell'orario giornaliero (di norma 6

ore, pertanto un massimo di 3 ore giornaliere); il personale docente può usufruirne fino alla metà dell'orario di servizio

giornaliero e, comunque, per un massimo di due ore (ad esempio, un docente che nel giorno di richiesta di permesso debba

prestare servizio per n. 3 ore di lezione, può usufruire di un permesso di 1 ora; nel caso in cui lo stesso docente chieda un

permesso per un giorno in cui debba prestare servizio per n. 6 ore di lezione, può usufruire di un permesso massimo di 2 ore).

I permessi in oggetto vanno richiesti preventivamente al capo di istituto con domanda scritta; vanno recuperati entro i due

mesi successivi in una o più soluzioni in relazione all'esigenze di servizio. Per il personale docente dovrà essere data, nei limiti del

possibile, priorità alle supplenze o a interventi didattici integrativi, possibilmente nella classe nella quale si è verificata l'assenza.

Nel caso in cui non fosse possibile il recupero delle ore di lavoro non prestate, per cause imputabili al dipendente,

l'Amministrazione deve provvedere a trattenere una somma pari alla retribuzione spettante al dipendente stesso per il numero

di ore non recuperate.

Per quanto riguarda il personale docente, la concessione dei permessi è subordinata alla possibilità della sostituzione con

personale in servizio nella scuola, senza oneri aggiuntivi a carico dell'Amministrazione.

PERMESSI BREVI

Il personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e quello con contratto a tempo determinato stipulato dal

Provveditore agli Studi ha diritto, compatibilmente con le esigenze di servizio, ai seguenti permessi brevi per particolari

esigenze personali:

1. per il personale ATA, 36 ore per ogni anno scolastico;

2. per il personale docente, un numero di ore corrispondente all'orario settimanale di insegnamento (ad esempio, un docente di

scuola secondaria, il cui orario settimanale sia di 18 ore, ha diritto ad usufruire di permessi brevi per un massimo di 18 ore nel

corso dell'anno scolastico.

Si precisa che il personale ATA può usufruirne giornalmente fino al massimo della metà dell'orario giornaliero (di norma 6

ore, pertanto un massimo di 3 ore giornaliere); il personale docente può usufruirne fino alla metà dell'orario di servizio

giornaliero e, comunque, per un massimo di due ore (ad esempio, un docente che nel giorno di richiesta di permesso debba

prestare servizio per n. 3 ore di lezione, può usufruire di un permesso di 1 ora; nel caso in cui lo stesso docente chieda un

permesso per un giorno in cui debba prestare servizio per n. 6 ore di lezione, può usufruire di un permesso massimo di 2 ore).

I permessi in oggetto vanno richiesti preventivamente al capo di istituto con domanda scritta; vanno recuperati entro i due

mesi successivi in una o più soluzioni in relazione all'esigenze di servizio. Per il personale docente dovrà essere data, nei limiti

del possibile, priorità alle supplenze o a interventi didattici integrativi, possibilmente nella classe nella quale si è verificata

l'assenza.

Nel caso in cui non fosse possibile il recupero delle ore di lavoro non prestate, per cause imputabili al dipendente,

l'Amministrazione deve provvedere a trattenere una somma pari alla retribuzione spettante al dipendente stesso per il numero

di ore non recuperate.

Per quanto riguarda il personale docente, la concessione dei permessi è subordinata alla possibilità della sostituzione con

personale in servizio nella scuola, senza oneri aggiuntivi a carico dell'Amministrazione.

ASTENSIONE OBBLIGATORIA

QUADRO RIEPILOGATIVO

DESCRIZIONE NORMA

GENERALE

RETRIBUZIONE NOTE

Durata dell’astensione

prima del parto 2 mesi prima della data

presunta del parto ( Ai

sensi dell’art. 12 della

L. 53/2000, l’interessata

può, con certificato

medico ASL, chiedere

la flessibilità: 1 mese

prima del parto )

100% Il periodo è

utile ad

ogni

effetto. Il

giorno del

parto non

va

considerato

né nei due

mesi

antecedenti

né nei tre

mesi

successivi

Nell’intervallo fra la data

presunta e quella effettiva 100% Il periodo è

utile ad

ogni effetto

Durata dell’astensione

dopo il parto 3 mesi dopo il parto,

decorrenti dal giorno

successivo alla nascita

( Ai sensi dell’art. 12

della L. 53/2000,

l’interessata può, con

certificato medico ASL,

chiedere la flessibilità:

4 mesi dopo il parto )

100% Il periodo è

utile ad

ogni

effetto. Il

giorno del

parto non

va

considerato

né nei due

mesi

antecedenti

né nei tre

mesi

successivi

Interdizione anticipata dal

lavoro per gravi

complicanze della

gestazione

Periodo: prima del

periodo di astensione

obbligatoria dal lavoro

per maternità su

disposizione

dell’Ispettorato del

100% Il periodo è

utile ad

ogni effetto

lavoro

Parto prematuro In caso di parto

prematuro l’astensione

obbligatoria si proroga

dopo il parto dei giorni

di anticipo, previa

istanza e certificato di

nascita (art.11 L.

53/2000) in effetti i

giorni non goduti

prima del parto

vengono comunque

garantiti dopo il parto.

100% Il periodo è

utile ad

ogni effetto

PARTO PREMATURO

Nel caso in cui il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta, i giorni non goduti di astensione

obbligatoria prima del parto vengono aggiunti al periodo di astensione obbligatoria dopo il parto.

La lavoratrice è tenuta a presentare, entro 30 giorni, il certificato attestante la data del parto.

Interruzione volontaria della gravidanza: aborto volontario

La dipendente che, volontariamente, interrompe la gravidanza - aborto volontario - nel rispetto delle norme di cui alla

legge n. 194 del 22/5/78 non può beneficiare della tutela della lavoratrice madre di cui alla legge 1204/71.

Essa è considerata in assenza per motivi di salute: malattia causata dallo stato di gestazione (C.M. n. 25 del 25/3/72).

Interruzione spontanea della gravidanza

L’interruzione non provocata della gravidanza, per aborto spontaneo o terapeutico, si può verificare:

Prima del 180° giorno di

gestazione (aborto)

In tal caso si deve considerare

malattia, anche se non fa cumulo

con i giorni di malattia per altre

cause

L’assenza della dipendente va

gestita in base alle disposizioni

riguardanti “assenze per malattia”

Dopo il 180° giorno di gestazione

(parto)

In tal caso l’aborto viene

considerato parto

La dipendente deve essere

collocata in astensione obbligatoria

”post partum” per tre mesi dal

giorno successivo a quello

dell’aborto

In caso di aborto spontaneo o terapeutico, la dipendente deve produrre, entro giorni 15, il certificato medico rilasciato

dall’Ufficio Sanitario dell’A.S.L. oppure da un medico di fiducia.

GRAVI COMPLICANZE DELLA GESTAZIONE: INTERDIZIONE DAL SERVIZIO

La dipendente in stato di gravidanza:

Può ottenere l’interdizione dal servizio per

complicanze della gestazione, producendo istanza

all’Ispettorato Provinciale del Lavoro, che ne rilascia

ricevuta. Da usufruire in uno o più periodi, prima dei

La presentazione della domanda (per conoscenza) al

Dirigente Scolastico o al C.S.A., con allegata la

ricevuta dell’Ispettorato del Lavoro da diritto alla

dipendente di assentarsi per il tempo indicato nel

due mesi antecedenti al parto certificato medico

L’interdizione dal servizio per gravi complicanze di gestazione è disposta dall’Ispettorato Provinciale del Lavoro della

provincia di appartenenza dell’interessata (legge 1204/71 art. 5).

L’accertamento dell’Ispettorato Provinciale del Lavoro è finalizzato ad interrompere l’interdizione prima della data

fissata dallo specialista. Nessuna conseguenza potrà derivarne alla lavoratrice madre in caso di cessazione anticipata

dell’interdizione.

L’interdizione dal servizio per gravi complicanze è equiparabile, a tutti gli effetti, all’assenza obbligatoria per

maternità (C.M. n. 2 del 4/1/73).

Per ottenere l’interdizione dal servizio per gravi complicanze di gestazione la dipendente deve:

a) Produrre istanza, in carta semplice, all’Ispettorato Provinciale del Lavoro della provincia di competenza.

L’Ispettorato è tenuto al rilascio di ricevuta e dispone l’interdizione dal lavoro dell’interessata fino all’inizio della

astensione obbligatoria.

L’Ispettorato dispone l’accertamento entro 7 giorni, dal giorno successivo a quello della ricezione dell’istanza

dell’interessata

b) Allegare alla domanda d’interdizione dal servizio un certificato medico, rilasciato dallo specialista , attestante:

- le generalità della dipendente

- l’indicazione della scuola di appartenenza

- il mese di gestazione alla data della visita

- la data presunta del parto e il periodo concesso di complicanza gestazione

RIPOSI PER ALLATTAMENTO

La madre e il padre lavoratori dipendenti, durante il primo anno di vita del bambino (anche in caso di adozione o

affidamento), hanno diritto:

a 2 ore al giorno se l'orario di lavoro è pari o superiore alle 6 ore giornaliere;

a 1 ora al giorno se l'orario di lavoro è inferiore a 6 ore.

Spettano solo al padre:

se il figlio è affidato al solo padre;

in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne avvalga;

nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente, ma lavoratrice autonoma, libera professionista, etc.;

nel caso di morte o di grave infermità della madre.

Il padre non ha diritto ai riposi quando la madre non svolge attività lavorativa (tranne nel caso di morte o di grave

infermità della madre).

Al padre non è consentito fruire di tali riposi orari se la madre è in astensione obbligatoria o facoltativa. E’

possibile, invece, che il padre utilizzi l’astensione facoltativa mentre la madre fruisce dei riposi orari giornalieri.

In caso di parto gemellare o plurimo i riposi orari per allattamento di cui sopra si raddoppiano.

Il padre, nel caso di parto gemellare o plurimo:

ha diritto alle sole ore aggiuntive che possono essere fruite anche durante l'astensione obbligatoria della madre

quando sussiste il diritto della madre.

La domanda della madre va presentata al datore di lavoro.

ASTENSIONE FACOLTATIVA GENERALE

(Fonti: artt. 7 e 15 L. 1204/71. Art. 3 legge n.53/2000)

MADRE LAVORATRICE SUBORDINATA

La durata massima del congedo della madre è di 6 mesi.

L'utilizzazione del congedo va coordinata con quello cui ha diritto il padre lavoratore subordinato, dato che la coppia

può sommare al massimo 10 mesi di assenza, da usufruire anche contemporaneamente.

Il periodo cumulativo diventa di 11 mesi se il congedo è utilizzato dal padre lavoratore subordinato per almeno 3 mesi,

anche frazionatamente (ad esempio: 6 mesi per la madre e 5 per il padre, 4 mesi per la madre e 7 per il padre).

Se la madre è - o diventa - una single, le spettano per intero i 10 mesi.

Si rientra in tale condizione in caso di morte del padre, o di abbandono della figlia o del figlio da parte del padre, o di

affidamento della figlia o del figlio solo alla madre, risultante da un provvedimento formale.

Il congedo può essere utilizzato per intero o per frazioni di tempo.

Salvo casi di oggettiva impossibilità, deve essere dato preavviso al datore di lavoro di almeno 15 giorni.

Mentre finora il congedo doveva essere utilizzato a partire dal termine dell'astensione obbligatoria e entro il 1° anno di

vita della figlia o del figlio, ora la durata è molto più lunga: fino agli 8 anni.

Questo significa che il periodo di astensione facoltativa non goduto con la vecchia disciplina diventa utilizzabile fino

alla nuova e più elevata soglia di età. Quindi, se la figlia o il figlio non ha ancora 8 anni e la madre non ha utilizzato

parte o tutta l'astensione facoltativa oppure è - o è diventata - una single, la parte residua è da ora in poi fruibile.

L'età di riferimento della figlia o del figlio è diversa nel caso di adozione - affidamento.

Retribuzione: i primi trenta giorni, nell'ambito del periodo complessivo di astensione facoltativa, retribuzione intera

(art. 11, CCNL 15/3/2001).

Successivamente, senza condizioni di reddito, retribuzione al 30% per un periodo complessivo tra i genitori di 6 mesi,

fruibile per i genitori naturali fino al terzo anno di vita del bambino (e cioè fino al giorno, compreso, del terzo

compleanno).

Inoltre, subordinatamente a determinate condizioni di reddito, tale retribuzione al 30% è corrisposta per un periodo

massimo fino a 10 o 11 mesi per i genitori naturali fino al compimento dell'ottavo anno di vita del bambino, dopo che i

genitori stessi abbiano già fruito di 6 mesi complessivi di astensione entro il terzo anno, per i periodi eventualmente

non ancora fruiti.

Ai sensi delle CC.MM del Tesoro n. 49 del 25 ottobre 2000, della Funzione Pubblica n. 14 del 16 novembre 2000

e dell'INPDAP n. 49 del 27 novembre 2000, ai fini della retribuzione intera dei primi 30 giorni, si considera il

cumulo dei giorni di ciascuno dei genitori.

Validità: a tutti gli effetti, tranne ferie e 13° mensilità per i periodi oltre i primi 30 giorni.

PADRE LAVORATORE SUBORDINATO

Mentre finora il padre poteva utilizzare il congedo solo nel caso in cui la madre della propria figlia o del proprio figlio

fosse una lavoratrice subordinata che vi rinunciasse, ora, con la nuova legge, il padre ha un proprio diritto al congedo

a prescindere dalla situazione della madre. Questo significa che la madre può essere: una lavoratrice autonoma,

libera professionista, collaboratrice, casalinga, studentessa, disoccupata, ecc.

La durata massima del congedo del padre è di 6 mesi, elevabile a 7 (se la madre non supera i 4 mesi).

L'utilizzazione del congedo va coordinata con quello della madre lavoratrice subordinata, dato che la coppia può

sommare al massimo 10 mesi di assenza, da usufruire anche contemporaneamente.

Il periodo cumulativo diventa di 11 mesi se il congedo è utilizzato dal padre lavoratore subordinato per almeno 3 mesi

(ad esempio: 5 mesi per il padre e 6 per la madre, 7 per il padre e 4 per la madre).

Si può scegliere di utilizzare questo congedo mentre l'altro genitore usufruisce di un altro (esempio: congedo parentale

del padre e riposi giornalieri della madre, ma anche congedo parentale del padre e congedo di maternità).

Quindi, il padre può iniziare a godere del congedo parentale fin dalla nascita della figlia/figlio in contemporanea con il

congedo di maternità della madre.

Se il padre è - o diventa - un single gli spettano per intero i 10 mesi.

Si rientra in tale condizione in caso di morte della madre, o di abbandono della figlia o del figlio da parte della madre,

o di affidamento della figlia o del figlio solo al padre, risultante da un provvedimento formale.

Il congedo può essere utilizzato per intero o per frazioni di tempo.

Salvo casi di oggettiva impossibilità, deve essere dato preavviso al datore di lavoro di almeno 15 giorni.

Mentre finora il congedo doveva essere utilizzato entro il 1° anno di vita della figlia o del figlio, ora la durata è molto

più lunga: fino agli 8 anni.

Questo significa, ad esempio, che il padre, che con la vecchia disciplina non poteva chiedere l'astensione facoltativa,

può ora utilizzare il congedo parentale (fino a 10 mesi, se single) o che, in caso la madre abbia già goduto dei 6 mesi di

astensione facoltativa, può utilizzare, se la figlia o il figlio non ha ancora 8 anni, la parte supplementare di mesi (al

massimo 5 mesi) prevista da questa legge.

L'età di riferimento della figlia o del figlio è diversa nel caso di adozione - affidamento.

Per quanto riguarda la copertura economica, vale quanto previsto per la madre lavoratrice.

QUADRO RIEPILOGATIVO

DESCRIZIONE MADRE PADRE GENITORI UNICO

GENITORE

Durata permessi

di astensione

facoltativa

6 mesi

(anche

frazionati)

7 mesi

(anche

frazionati)

11 mesi

complessivi

10 mesi

(anche

frazionati)

Periodo utile (età

del figlio) Entro l’8°

anno di età Entro l’8°

anno di età Entro l’8°

anno di età Entro l’8°

anno di età

Periodi astensione

retribuita entro il

3° anno di età

6 mesi 6 mesi 6 mesi totali 6 mesi

Retribuzione 1°

mese di astensione

facoltativa

100% 100% 100%

Retribuzione

restanti primi 5

mesi di astensione

facoltativa

30% 30% 30%

Retribuzione dopo

il 3° anno e fino

all’8° anno di età

30%

solo nel caso

si ha un

reddito

annuo

inferiore a €

12.426,66 (£

24.061.375)

30%

solo nel caso

si ha un

reddito

annuo

inferiore a €

12.426,66 (£

24.061.375)

30%

solo nel caso si

ha un reddito

annuo

inferiore a €

12.426,66 (£

24.061.375)

Effetti

dell’astensione

facoltativa

I primi 30 gg.

di astensione

con

retribuzione

intera sono

validi a tutti

gli effetti; i

successivi

periodi sono

validi ai fini

dell'anzianità

di servizio ad

eccezione

delle ferie e

13°

mensilità.

I primi 30 gg.

di astensione

con

retribuzione

intera sono

validi a tutti

gli effetti; i

successivi

periodi sono

validi ai fini

dell'anzianità

di servizio ad

eccezione

delle ferie e

13°

mensilità.

I primi 30 gg.

di astensione

con

retribuzione

intera sono

validi a tutti

gli effetti; i

successivi

periodi sono

validi ai fini

dell'anzianità

di servizio ad

eccezione

delle ferie e

13° mensilità.

ASTENSIONE PER MALATTIA DEL FIGLIO

(Fonti: artt. 7 e 15 L. 1204/71. Art. 3 legge n.53/2000)

MALATTIA DEL BAMBINO/A

Se la figlia o il figlio che si ammala ha meno di 3 anni, ciascun genitore ha diritto ad assentarsi dal lavoro, per la durata

della malattia, e comunque fino al raggiungimento del terzo anno di vita.

Retribuzione Nei primi tre anni di vita del bambino, la retribuzione è pari al 100% nei primi 30 giorni per ogni anno di

età del bambino; successivamente è prevista la contribuzione figurativa (ex art. 2 comma 2 del D.Lgs 546/96).

Se la figlia o il figlio che si ammala ha un'età compresa tra i 3 e gli 8 anni, ciascun genitore ha diritto ad assentarsi dal

lavoro, senza retribuzione, per un massimo di 5 giorni lavorativi all'anno.

Successivamente al terzo anno di vita del bambino, non spetta alcuna retribuzione con contribuzione figurativa.

Se entrambi i genitori sono lavoratori subordinati, il congedo deve essere utilizzato alternativamente.

Chi sceglie di astenersi dal lavoro deve presentare al suo datore di lavoro una autocertificazione da cui risulti che

l'altro genitore non è in astensione dal lavoro negli stessi giorni per il medesimo motivo.

La malattia della figlia o del figlio deve risultare da certificato rilasciato da un medico specialista del Servizio sanitario

nazionale o con esso convenzionato. La legge prevede questa sola condizione. Sono, quindi, da escludere controlli e

obbligo di rispetto delle fasce di reperibilità, che sono stabilite solo per la malattia della lavoratrice e del lavoratore. E'

quanto esplicitamente affermato nella circolare della Funzione Pubblica n. 14/2000.

Se la malattia della bambina o del bambino, che comporti ricovero ospedaliero, avviene durante le ferie di uno o dei

due genitori, le ferie sono interrotte.

QUADRO RIEPILOGATIVO

DESCRIZIONE MADRE PADRE GENITORI UNICO

GENITORE

Assenza per

malattia fino al 3°

anno di età

Durata senza

limiti (in

alternativa al

coniuge),

dietro

presentazione

del certificato

medico

Durata senza

limiti (in

alternativa al

coniuge),

dietro

presentazione

del certificato

medico

Durata senza

limiti, dietro

presentazione

del certificato

medico

Durata senza

limiti, dietro

presentazione

del certificato

medico

Retribuzione del

1° mese (per ogni

anno di età) di

assenza per

accudire il figlio

ammalato fino al

3° anno di età

100% 100% 100%

Retribuzione del

restante periodo

dopo il 1° mese di

assenza per

assistenza al figlio

ammalato fino al

3° anno di età

0% 0% 0%

Assenza per

malattia del

bambino dal 3°

5 giorni per 5 giorni per 10 giorni per

anno

complessivi

5 giorni per

anno

all’8° anno di età anno

(in

alternativa al

coniuge)

anno

(in

alternativa al

coniuge)

Retribuzione

assenza malattia

bambino fra il 3° e

l’8° anno di età

0% 0% 0%

Effetti dell’assenza

per malattia del

figlio fino a 8 anni

di età

I primi 30 gg.

di astensione

con

retribuzione

intera sono

validi a tutti

gli effetti; i

successivi

periodi sono

validi ai fini

dell'anzianità

di servizio ad

eccezione

delle ferie e

13° mensilità.

I primi 30 gg.

di astensione

con

retribuzione

intera sono

validi a tutti

gli effetti; i

successivi

periodi sono

validi ai fini

dell'anzianità

di servizio ad

eccezione

delle ferie e

13° mensilità.

I primi 30 gg.

di astensione

con

retribuzione

intera sono

validi a tutti

gli effetti; i

successivi

periodi sono

validi ai fini

dell'anzianità

di servizio ad

eccezione

delle ferie e

13° mensilità.

Documentazione

da presentare Dichiarazione congiunta dei genitori (o almeno due dichiarazioni di ciascuno),

attestante che l’altro genitore non sia in astensione dal lavoro per lo stesso motivo.

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Interdizione anticipata dal lavoro per gravi complicanze della gestazione

Per complicanze della gestazione o per preesistenti forme morbose, che si presume possano

essere aggravate dallo stato di gravidanza, le docenti, ai sensi dell’art. 17 del D.L.vo 26.3.2001

n. 151, possono essere collocate in interdizione dal lavoro da parte del Servizio Ispettorato Ministero del Lavoro, per uno o più periodi, fino alla data di inizio del periodo del congedo per

maternità (astensione obbligatoria). In ogni caso il provvedimento dovrà essere emanato entro

sette giorni dalla ricezione dell'istanza della docente.

Questo periodo, la cui durata viene fissata dall’Ispettorato, è equiparato a tutti gli effetti

all’astensione obbligatoria (cfr. C.M. n. 2 del 4/01/73); pertanto le docenti gestanti, con

contratto sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato, hanno diritto all’intera retribuzione compreso il trattamento economico accessorio continuativo, ai sensi dell’art. 12

comma 2 del CCNL del 29.11.2007, nonché il rateo di tredicesima mensilità (cfr. circ. INPS n.

8/2003).

Premesso che il periodo di interdizione è equiparato a tutti gli effetti all’astensione obbligatoria, per la docente supplente, in interdizione dal lavoro per gravi complicanze della gestazione,

impedita quindi ad assumere servizio, il contratto a tempo determinato sottoscritto ha una

validità sia giuridica che economica; permanendo la situazione di interdizione dal lavoro, la

medesima docente ha altresì diritto all’eventuale proroga della supplenza.

Nel caso lo stato di interdizione anticipata si protrae oltre la nomina, per il periodo eccedente

successivo alla nomina, alla docente supplente spetta l’indennità di maternità di cui al comma 1 dell’art. 24 del D.Lvo 26.3.2001 n. 151. Più specificatamente, se l'interdizione è intervenuta

entro 60 gg. dalla cessazione del precedente rapporto, spetta l'indennità di maternità pari

all'80% dell'ultimo stipendio in godimento, la retribuzione o l'indennità spetta per tutto il

periodo dell'interdizione e quindi anche oltre la durata del rapporto di lavoro.

Per poter usufruire dell’interdizione anticipata bisogna produrre all’Ispettorato Provinciale del

lavoro, competente territorialmente, un’apposita domanda (di seguito si propone uno schema) corredata dal certificato medico di gravidanza e dal certificato medico attestante le cause delle

complicanze, nonché ogni altra documentazione ritenuta utile.

All’atto della ricezione della documentazione, l’Ispettorato rilascerà un’apposita ricevuta in

duplice copia, una delle quali sarà presentata al dirigente scolastico unitamente alla copia

dell’istanza all’Ispettorato.

La docente gestante riprenderà il lavoro solo alla scadenza del termine indicato nel certificato

medico da lei prodotto.

All'Ispettorato Provinciale del Lavoro (1)

Via …………………………, n……..

……………………………………….

La sottoscritta …………………………………………, nata a…………………………………………..

……………………………………., il ………………., residente in …………………………………….

Via ………………………….………., tel. ………………………, in servizio presso

………………...……………………………………… via ……………………………….........., n……..

…… CAP …………… docente, con contratto di lavoro a tempo indeterminato/determinato nella scuola statale (

infanzia/primaria/secondaria di primo/secondo grado)

CHIEDE,

l'interdizione dal lavoro ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 a partire dal

………………………. per complessivi giorni ………. .

La sottoscritta comunica il domicilio presso il quale desidera venga effettuata l'eventuale visita medico-fiscale:

via …………………………………………… n. ……. - …………………………………………

e che il nominativo segnato sul campanello di casa è il seguente ………………………………………..

Ai fini di cui trattasi allega alla presente certificato medico redatto dal dott. ……………...………... in data

…….………., indicante anche diagnosi, prognosi e data presunta del parto. Informa, infine, che l'A.S.L. di appartenenza

è la n. ……….. di ……..................…………….......…………………………..

Data………………………….. Firma

……………………………………………….

(1) Copia dell'istanza con in allegato la fotocopia della ricevuta dell'avvenuta presentazione

all'Ispettorato provinciale del Lavoro, dove essere presentata dalla docente, con lettera di

accompagnamento, al dirigente scolastico della scuola di servizio.

Congedo per malattia del figlio

Il diritto, ai sensi dell’art. 47 del D.lgs. 26.3.2001 n. 151, spetta ad entrambi i genitori per ogni figlio, alternativamente,

con esclusione quindi della possibilità di fruirne contemporaneamente: infatti, per la fruizione del congedo occorre una

dichiarazione congiunta dei genitori o anche due dichiarazioni distinte, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 n.

445, attestante che l’altro genitore non è in congedo dal lavoro per il medesimo motivo. Il congedo spetta al genitore

richiedente, anche qualora l’altro genitore non ne abbia diritto.

In caso di parto gemellare o plurimo, i congedi per malattia del bambino si riferiscono a ciascun bambino di età non

superiore ai tre anni.

Fino a tre anni di età, spetta per tutti i periodi corrispondenti alle malattie di ciascun figlio, non ci sono quindi limiti di

durata al congedo, la malattia non deve necessariamente essere nella fase acuta né essere grave. ( art. 47 comma1)

Per il bambino di età da 3 a 8 anni, spetta, per ciascun genitore alternativamente, fino a 5 giorni lavorativi all’anno per

ogni anno di età del bambino. ( art. 47 comma 2)

Il genitore non può usufruire, oltre ai giorni annui che gli spettano per la malattia del bambino, anche di quelli dell’altro

genitore, in presenza di rinuncia.

Se due gemelli si ammalano contemporaneamente, entrambi i genitori lavoratori dipendenti possono chiedere il

congedo, dichiarando singolarmente come motivo la malattia dell’uno e la malattia dell’altro.

Per fruire dei congedi, il genitore deve presentare il certificato di malattia rilasciato da un medico specialista del

Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato comprovante la malattia ( art. 47 comma 3)

Ai congedi per malattia del figlio non si applicano le disposizioni sul controllo della malattia del lavoratore. (art. 47 comma 5, nota ministeriale n. 3466 del 26.10.1982), pertanto sarà utile

ribadire che il genitore che si assenta per malattia del figlio non è tenuto ad essere reperibile nelle fasce orarie che

riguardano esclusivamente il controllo della malattia del docente.

La malattia del bambino che dia luogo a ricovero ospedaliero, debitamente documentato, costituisce causa di

interruzione del periodo di ferie in godimento del genitore. ( art. 47 comma 4).

Premesso che fino a tre anni di età il congedo per malattia del figlio spetta per tutti i periodi corrispondenti alle

malattie di ciascun figlio e che quindi non ci sono limiti di durata, l’art. 12 comma 5 CCNL del 29.11.2007 prevede

che, successivamente al periodo di astensione obbligatoria e sino al compimento del terzo anno di vita del bambino,

nei casi previsti dall’art. 47 comma 1 del D.lvo 151/201, alle lavoratrici madri e ai lavoratori padri, docenti con

contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato, sono riconosciuti 30 giorni di assenza per ciascun anno di

età del bambino, computati complessivamente per entrambi i genitori fruibili anche frazionatamene, con intera

retribuzione ( al 100%) secondo le modalità indicate dal comma 2 dell’art 12 del CCNL/2007 per l’astensione

obbligatoria, i giorni retribuiti al 100% non riducono le ferie e la tredicesima mensilità.

I periodi di congedo nel caso di fruizione continuativa comprendono anche gli eventuali giorni festivi che ricadono

all’interno degli stessi, tale modalità di computo trova applicazione anche nel caso di fruizione frazionata, ove i diversi

periodi di assenza non siano intervallati dal ritorno al lavoro del lavoratore o della lavoratrice ( art. 12 comma 6 del

CCNL/2007)

I periodi di congedo per malattia del figlio non retribuiti sono computati nell’anzianità di servizio, esclusi gli effetti

relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità, alle festività soppresse e al periodo di prova. Per i periodi di congedo per

malattia del figlio, ai fini pensionistici è dovuta la contribuzione figurativa fino al compimento del terzo anno di vita del

bambino.

Nessuna retribuzione compete, invece, durante i 5 giorni di assenza cui si ha diritto dal terzo all’ottavo anno di vita del

bambino. Successivamente al terzo anno di vita del bambino e fino al compimento dell’ottavo anno, è dovuta la

copertura contributiva.

Il congedo per malattia del figlio di età inferiore a otto anni è dovuto e pertanto non può essere né rinviato né negato da

parte del Dirigente Scolastico. Come si è detto, citando l’ art. 47 comma 5 del D.lvo 151/2001, già una nota ministeriale, la n. 3466 del 26.10.1982 aveva non ha né l’obbligo né la facoltà di disporre la visita di controllo medico-

fiscale, godendo gli interessati di un vero e proprio diritto riconosciuto dalla Legge, naturalmente nella piena

responsabilità della lavoratrice madre/ del lavoratore padre e del medico che rilascia la certificazione sanitaria. Sarà

bene ribadire che il genitore che si assenta per malattia del figlio non è tenuto ad essere reperibile nelle fasce orarie che

riguardano esclusivamente il controllo della malattia del docente.

Al Dirigente Scolastico

_____________________

_____________________

Oggetto: Congedo per malattia del-della figlio/a.

___ sottoscritt __________________________ nat_ a _________________ il ____________,

in servizio presso codesta istituzione scolastica in qualità di docente con contratto di lavoro a tempo

indeterminato/determinato di scuola dell’ infanzia/primaria/secondaria/primo grado/secondo grado,essendo madre/padre

del…… bambin… ……….………………………….…… nat…… il ………………………… ,

comunica

che intende assentarsi dal lavoro per malattia del/lla figlio/a, ai sensi dell’art. 47 del Dlgs.

26/3/2001 n. 151, per il periodo dal ………………..… al …………….…….… (gg.__ ) come da certificato di

malattia rilasciato dal medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato.

A tal fine, secondo quanto prescritto dall’art. 51 del Dlgs n. 151/2001, dichiara, ai sensi

dell’art. 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, che l’altro genitore………………………………………….…..………………………

nat…… il …………….……………… a …………………………………………………………………..………………………..……………….…

A) non è in congedo negli stessi giorni e per lo stesso motivo, perché:

□ non è titolare della potestà di genitore del bambino, essendone il sottoscritto l’unico

affidatario;

□ non è lavoratore dipendente;

□ pur essendo lavoratore dipendente presso ……………………………………….………………………………………….

…………………………………………, non intende usufruire dell’assenza dal lavoro per il motivo suddetto.

B) che dalla nascita del bambino il__________, sono stati utilizzati i seguenti periodi di congedo per

malattia del figlio, ai sensi dell’art. 47 del Dlgs. 26/3/2001 n. 151:

____________________________________________________________________

Data …………………………………………….

Firma

……………………………………….

(Conferma dell’altro genitore, qualora egli sia lavoratore dipendente)

Io sottoscritto/a …………………………………………………………… , ai sensi degli artt. 45 e 46 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445,

confermo la suddetta dichiarazione del sig______________________________

Data……………………………

Firma

…………………………………….….