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Appunti di Storia e Civica Programma di scuola commerciale professionale Appunti di Storia e Civica contempla una serie di informazioni e di elementi utili quale supporto al normale materiale che il docente di materia fornisce agli studenti. Questo fascicoletto raggruppa solo una serie di appunti e comunque NON sostituisce l’eventuale manuale e le dispense che la sede scolastica ed il docente consegna.
2010
Luca Dossena Manuale di Civica Vers.: 2.00 / 2010
Appunti di Civica – L. Dossena – Vers. 2.00 (2011) Pagina 2
Sommario La Svizzera: breve presentazione ...................................................................................................................... 5
Breve Excursus Storico .................................................................................................................................. 5
I Cantoni......................................................................................................................................................... 7
Popolazione ................................................................................................................................................... 8
Geografia ....................................................................................................................................................... 8
Info generali ............................................................................................................................................... 9
L’Altopiano ................................................................................................................................................. 9
Risorse idriche ......................................................................................................................................... 10
Berna: La capitale .................................................................................................................................... 10
Gli abitanti e il territorio .............................................................................................................................. 11
Lingue .......................................................................................................................................................... 11
Religione ...................................................................................................................................................... 11
Suddivisione religiosa della popolazione svizzera ................................................................................... 12
Lo Stato ............................................................................................................................................................ 13
Stato in senso stretto .............................................................................................................................. 13
Lo Stato Federativo .................................................................................................................................. 13
Lo «Stato Svizzera» è una grande idea e non un’organizzazione tecnocratica ....................................... 14
I Comuni ................................................................................................................................................... 14
I Cantoni ................................................................................................................................................... 15
Confederazione ....................................................................................................................................... 15
Differenti forme di Stato ............................................................................................................................. 15
Stato assoluto .......................................................................................................................................... 15
Stato autoritario ...................................................................................................................................... 15
Stato liberale............................................................................................................................................ 16
Stato democratico ................................................................................................................................... 16
Stato socialista ......................................................................................................................................... 16
Forma di Stato e territorio ....................................................................................................................... 16
Stato unitario ........................................................................................................................................... 16
Stato federale .......................................................................................................................................... 16
Stato regionale ........................................................................................................................................ 16
Confederazione di stati ............................................................................................................................ 16
Monarchia costituzionale ........................................................................................................................ 18
Monarchia assoluta e parlamentare ....................................................................................................... 18
La Repubblica ........................................................................................................................................... 19
Appunti di Civica – L. Dossena – Vers. 2.00 (2011) Pagina 3
Le Istituzioni svizzere: organizzazione politica ................................................................................................ 21
Il popolo: il sovrano ..................................................................................................................................... 21
Il Parlamento: il legislativo .......................................................................................................................... 21
Il Consiglio Nazionale ............................................................................................................................... 22
Il Consiglio degli Stati ............................................................................................................................... 22
Il Governo: l’esecutivo ................................................................................................................................. 22
Compiti del Consiglio federale ................................................................................................................. 23
Collegialità ............................................................................................................................................... 23
Concordanza ............................................................................................................................................ 24
il Tribunale supremo: il potere giudiziario .................................................................................................. 24
I principali partiti svizzeri ............................................................................................................................. 24
UdC Unione democratica di centro ......................................................................................................... 24
Ps - Partito socialista svizzero .................................................................................................................. 25
PLR Partito liberale - radicale .................................................................................................................. 25
PPD Partito Popolare Democratico ......................................................................................................... 26
Democrazia diretta svizzera ............................................................................................................................ 27
Un popolo – molti diritti .............................................................................................................................. 27
Il diritto elettorale ....................................................................................................................................... 27
Il diritto di voto ............................................................................................................................................ 27
Il diritto d’iniziativa ...................................................................................................................................... 28
Il diritto di referendum ................................................................................................................................ 28
Le istituzioni cantonali ticinesi......................................................................................................................... 29
Legislativo: Gran Consiglio ........................................................................................................................... 29
Esecutivo: Consiglio di Stato ........................................................................................................................ 30
Attività del Consiglio di Stato .................................................................................................................. 30
Giudiziario: ................................................................................................................................................... 31
Le istituzioni comunali ..................................................................................................................................... 32
Il Consiglio Comunale – Il Legislativo ........................................................................................................... 32
Il Municipio – L’esecutivo ............................................................................................................................ 33
Assemblea comunale ................................................................................................................................... 34
Elementi di democrazia ................................................................................................................................... 35
La separazione dei poteri ............................................................................................................................ 35
Il suffragio universale .................................................................................................................................. 35
I diritti di libertà in Svizzera ......................................................................................................................... 36
Appunti di Civica – L. Dossena – Vers. 2.00 (2011) Pagina 4
I sistemi elettorali ............................................................................................................................................ 37
Maggioritario ............................................................................................................................................... 37
Proporzionale .............................................................................................................................................. 37
Svizzera e Unione Europea .............................................................................................................................. 38
Svizzera e ONU ................................................................................................................................................ 39
Conclusione ..................................................................................................................................................... 40
Bibliografia ....................................................................................................................................................... 41
Appunti di Civica – L. Dossena – Vers. 2.00 (2011) Pagina 5
La Svizzera: breve presentazione
Breve Excursus Storico
1291: in quell’anno – agli inizi di agosto, sul Grütli, secondo la tradizione – Uri, Svitto e Untervaldo
rinnovano l’alleanza per la difesa delle loro proprietà e dei loro diritti dalle aggressioni esterne.
Nei decenni e secoli successivi altre regioni urbane e rurali aderiscono, talvolta controvoglia, a questa
«confederazione».
Per due secoli, i Confederati difendono la lega contro nemici sempre diversi e ne accrescono il potere e la
libertà fino al 1499, quando, dopo la guerra di Svevia, ottengono l’indipendenza di fatto dal Sacro Romano
Impero.
L’abolizione della messa e l’introduzione del servizio eucaristico nel 1525 a Zurigo, per opera di Zwingli,
causa la separazione tra Svizzera cattolica e Svizzera protestante, che d’ora in avanti conosceranno sviluppi
differenti, costellati da numerosi conflitti.
Il grido della Rivoluzione francese del 1789, «Liberté, égalité, fraternité», dilaga anche nel nostro Paese,
suscitando disordini in varie regioni.
L’esercito francese al comando di Napoleone Bonaparte conquista la Svizzera nel 1798. La vecchia
Confederazione scompare per far posto alla Repubblica elvetica, dotata di una costituzione centrale
unitaria di stampo francese. Nel 1803 gli antichi sudditi costituiscono nuovi Cantoni con pari diritti. Dopo la
sconfitta della Francia nella guerra contro le potenze monarchiche d’Europa, nel 1815 si assiste ad una
«restaurazione» della Confederazione: la classe aristocratica predomina nei Cantoni, riuniti in un’alleanza
non vincolante come prima dei sovvertimenti del 1798.
Dopo il 1830, durante la cosiddetta Rigenerazione, l’incalzare degli sviluppi economici induce una buona
metà dei Cantoni a dotarsi di una costituzione liberale, che garantisce ai cittadini libertà economiche e
politiche. Ne conseguono conflitti tra i Cantoni liberali e quelli conservatori. Le tensioni tra i Cantoni
protestanti liberali e quelli cattolici sfociano nella guerra del Sonderbund nel 1847: dopo una breve
campagna delle truppe confederate, i Cantoni cattolici devono accettare la capitolazione e la fine
dell’alleanza separatista cui avevano dato vita. Il 1848 è l’anno della fondazione del nostro moderno Stato
federale che, grazie alla costituzione, centralizza e uniforma numerosi settori prima di competenza
cantonale – come ad esempio esercito e dogana, posta e zecca – fornendo alla regione una cornice unitaria
propizia allo sviluppo economico.
Il diritto di voto introdotto nel 1848 – allora prerogativa unicamente maschile – per molti non è sufficiente:
vogliono diritti popolari secondo il principio della democrazia diretta. Nel 1874 ottengono l’introduzione del
diritto di referendum con la revisione della Costituzione federale, nel 1891 l’istituzione dell’iniziativa
popolare.
Verso la fine del XIX secolo i vari movimenti politici si organizzano in partiti:
nel 1888 viene fondato il partito socialdemocratico,
nel 1894 quello liberale e quello cattolico-conservatore, l’odierno PPD.
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La Prima guerra mondiale, dal 1914 al 1918, risparmia la Svizzera; tuttavia ampi strati della popolazione
sono colpiti da una grave crisi causata dal conflitto, che sfocia in uno sciopero generale nel 1918.
Molte rivendicazioni – fra cui la settimana lavorativa di 48 ore e l’introduzione di un’assicurazione per la
vecchiaia – non sono soddisfatte, ma nello stesso anno il Consiglio nazionale è eletto per la prima
volta secondo il sistema proporzionale, di modo che anche la classe operaia vi è rappresentata. È la fine
della supremazia liberale. Nel 1920 la Svizzera aderisce alla Società delle Nazioni, fondata l’anno
precedente, con la riserva di poter conservare una rigorosa neutralità e di non dover partecipare ad azioni
militari. La crisi dell’economia mondiale nel 1929 produce una grave disoccupazione e causa, nel 1936, la
svalutazione del franco svizzero. L’accordo dell’industria metalmeccanica nel 1937 per il mantenimento
della pace sociale, il riconoscimento del reto romancio quale quarta lingua nazionale nel 1938, la
trasformazione delle Alpi in una fortezza – il cosiddetto Reduit – nel 1940 e infine l’ingresso dei socialisti nel
Consiglio federale nel 1943 contribuiscono a cementare la Svizzera nei tempi difficili e ad evitare il suo
coinvolgimento nella. Seconda guerra mondiale, dal 1939 al 1945. Nel 1947 viene introdotta l’AVS,
l’assicurazione vecchiaia e superstiti. Nel 1948 viene fondata l’Organizzazione delle Nazioni Unite; al
contrario di quanto fatto con la Società delle Nazioni un quarto di secolo prima, la Svizzera decide
in un primo tempo di non aderirvi, al fine di salvaguardare la propria neutralità. Con l’elezione di un
secondo socialista al Governo nel 1959, per la prima volta la composizione del Consiglio federale
corrisponde approssimativamente alla forza elettorale dei partiti: nasce la cosiddetta «formula magica» per
una rappresentanza equa dei principali movimenti politici nello Stato federale.
Dopo un tentativo infruttuoso nel 1959, il Popolo e i Cantoni approvano il diritto di voto per le donne a
livello federale nel 1971 – con 621 403 voti a favore e 325 596 contro; in alcuni Cantoni le donne avevano
già da tempo gli stessi diritti politici degli uomini. Nel 1978, dopo una serie di votazioni popolari – nel
Cantone di Berna, in particolare nei circondari di lingua francese, e successivamente a livello federale –
nasce per secessione da Berna il Cantone del Giura, il 26° membro della Confederazione elvetica. L’elezione
della liberale Elisabeth Kopp a consigliera federale nel 1984 porta per la prima volta nella storia svizzera
una donna al Governo. L’elettorato respinge nel 1989 l’iniziativa popolare per l’abolizione dell’esercito. Nel
1992 gli Svizzeri rifiutano di aderire allo Spazio economico europeo. Nel 1999 il Popolo ed i Cantoni
accettano la revisione totale della Costituzione federale che entra in vigore nel 2000.
La posizione geografica, con gli strategici passaggi alpini, hanno per secoli reso la Svizzera oggetto
dell'interesse espansionistico delle grandi potenze europee. Proprio la reazione a queste minacce esterne e
il comune bisogno di difesa delle varie regioni hanno dato vita ad un lento processo di unione basata sul
reciproco supporto che si è andato rafforzando nel corso dei secoli. A dispetto di alcuni momenti storici in
cui i vari interessi locali hanno minato questo processo, nel 1848 la Svizzera diventa uno Stato federale.
La nuova forma di governo favorisce lo sviluppo economico del paese e mette fine alle ambizioni
separatiste.
Impegnata in parte già da decenni nelle numerose organizzazioni specializzate, nel 2002 la Svizzera entra a
far parte dell’ONU quale membro a pieno diritto, dopo l’approvazione della relativa iniziativa popolare.
Nello stesso anno entrano in vigore i cosiddetti Accordi bilaterali con l’Unione europea. Per la prima volta
dopo il 1854 e il 1872, nel dicembre 2003 un membro in carica del Governo non viene rieletto: Ruth
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Metzler, consigliera federale del partito PPD, deve cedere il posto al rappresentante UDC. Quattro anni
dopo, la stessa sorte tocca a Christoph Blocher: durante la sessione invernale 2007, l’Assemblea federale
plenaria gli preferisce la collega di partito Eveline Widmer-Schlumpf. Nel 2008 la neoeletta consigliera
federale viene tuttavia esclusa dal suo partito e decide di aderire al nuovo Partito borghese democratico. Di
conseguenza, per la prima volta nella storia del nostro Paese, un gruppo politico di piccole dimensioni entra
a far parte del Governo federale. (… documentazione aggiornata al 2009 …)
I Cantoni
Sono chiamati Cantoni gli Stati che costituiscono la Confederazione Svizzera. Ogni Cantone è sovrano nei
limiti della Costituzione federale. La Confederazione Svizzera è composta di 26 Cantoni.
Nel Consiglio degli Stati ogni Cantone ha diritto a due seggi, tranne i Cantoni AI, AR, BL, BS, NW, OW, che
hanno diritto a uno ognuno.
Cantone Superficie in km2 Data della fondazione del cantone
Argovia 1404 1803
Appenzello Interno 243 1513
Appenzello Esterno 173 1513
Basilea Campagna 518 1501
Basilea Città 37 1501
Berna 5961 1353
Friburgo 1671 1481
Ginevra 282 1815
Glarona 685 1352
Grigioni 7105 1803
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Cantone Superficie in km2 Data della fondazione del cantone
Giura 837 1979
Lucerna 1493 1332
Neuchâtel 803 1815
Nidvaldo 276 1291
Obvaldo 491 1291
San Gallo 2026 1803
Sciaffusa 299 1501
Svitto 908 1291
Soletta 791 1481
Turgovia 991 1803
Ticino 2812 1803
Uri 1077 1291
Vaud 3212 1803
Vallese 5225 1815
Zurigo 1729 1351
Zugo 239 1352
Svizzera 41285
Popolazione
La Svizzera conta ca. 7,8 milioni di abitanti. Gli stranieri raggiungono il 21% della popolazione residente.
L’età media è in aumento, tendenza dovuta alle migliori aspettative di vita e al sempre minor numero di
bambini. Gli stili di vita cambiano e anche in Svizzera ci si adatta alle nuove esigenze.
Il numero di credenti è diminuito negli ultimi anni, ma il panorama religioso si è fatto più ampio.
La Svizzera ha quattro lingue e un ricco patrimonio di dialetti.
Geografia
La geografia della Svizzera si distingue per la grande diversità. Il paese si suddivide in tre principali aree
geografiche: il Giura, l'Altopiano e le Alpi.
Questa varietà geografica si ripercuote anche sul clima delle regioni, che, a seconda della stagione e del
periodo dell'anno, assimila la Svizzera alla Siberia o ai paesi mediterranei.
Anche le città principali conservano un loro carattere ben distinto.
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La disponibilità di terreni edificabili è inferiore alla domanda, ma piani regolatori oculati mirano a
mantenere l'aspetto delle città e dei villaggi.
Info generali
La superficie totale della Svizzera è di 41'285 kmq, di cui 30'753 sono superficie produttiva (ottenuta
sottraendo all'area totale quella di laghi, fiumi, vegetazione improduttiva e zone aride).
L'estremo settentrionale del paese dista da quello meridionale appena 220 km; l'estremo occidentale e
quello orientale distano 350 km.
Il paese si suddivide in tre principali aree geografiche: il Giura, l'Altopiano e le Alpi.
La popolazione della Svizzera è di 7,6 milioni di abitanti, pari a poco più di un millesimo (0,1%) della
popolazione mondiale.
Dati del 2000 mostrano che, con una media di 234 abitanti per kmq nelle aree produttive, la Svizzera è una
nazione densamente popolata; negli agglomerati, pari al 20% circa della superficie totale, la densità
raggiunge i 590 abitanti per kmq.
L’Altopiano
L'Altopiano si estende tra il lago di Ginevra a sud-ovest e il lago di Costanza a nord-est ed ha un'altitudine
media di 580 m.
È un'area che copre solo il 30% circa della superficie nazionale, ma nella quale vivono i due terzi della
popolazione svizzera. Con una densità demografica di 450 abitanti per kmq, l'Altopiano svizzero è una delle
regioni europee più popolate. Anche la gran parte delle industrie e dei terreni destinati all'agricoltura sono
concentrati nell'Altopiano. Un territorio urbanizzato. Nella regione compresa tra i laghi di Ginevra e di
Costanza è impossibile trovare ampi spazi disabitati. Il paesaggio presenta ovunque i segni della presenza
dell'uomo. Paesi e città si susseguono quasi senza interruzione e si fondono formando grandi agglomerati
urbani. Le zone agricole dell'Altopiano si presentano molto organizzate. I campi sono perfettamente
allineati con lotti di piccole dimensioni. Non si incontrano ettari di campi coltivati estensivamente, ma
piuttosto prati e campi seminati a cereali o altre colture che si alternano a stretti corridoi di bosco. Tutto il
territorio è coltivato intensivamente. Dato il gran numero di piccoli villaggi sparsi sull'altopiano la rete di
strade minori è molto fitta.
Nell'Altopiano centri urbani e aree industriali sono in continua espansione alle spese delle aree agricole.
Complessivamente, dall'inizio degli anni '80 i terreni sono stati divorati dal cemento al ritmo di 1
mq/secondo per l'incalzare di abitazioni e infrastrutture. E l'espansione maggiore si è verificata in
prossimità dei grossi agglomerati urbani dell’Altopiano.
Anche al di fuori delle aree urbane i cambiamenti sono stati molti. I frutteti hanno lasciato il posto alle
coltivazioni che permettono una raccolta meccanizzata. Nel periodo 1984-1995, per quattro alberi
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abbattuti, solo uno veniva ripiantato. Il totale di siepi di arbusti è comunque aumentato e ad alcuni piccoli
corsi d’acqua, che nel corso degli anni precedenti erano stati coperti, è stato restituito l’aspetto originario.
Risorse idriche
Con il 6% delle riserve d'acqua dolce di tutta l'Europa la Svizzera è considerata, non a torto, il paese delle
acque. Sul suo territorio si trovano le sorgenti di Reno, Rodano e Inn, tre dei princiali fiumi continentali e
che sfociano poi in tre mari diversi: il Mare del Nord, il Mar Mediterraneo e il Mar Nero.
Qualche chilometro a valle della città di Sciaffusa si trovano le Cascate del Reno che, con un'ampiezza di
150 m e un'altezza di 23 m, sono le più estese d'Europa.
La Svizzera vanta inoltre più di 1'500 laghi; i due principali, il Lago di Costanza e il Lago Lemano, si trovano
alle estremità opposte del paese e le loro acque segnano rispettivamente parte del confine con Germania
e Austria e con la Francia. Il Lago Lemano, detto anche Lago di Ginevra, è il maggiore bacino di acqua
dolce dell'Europa occidentale. Il più grande lago interamente in territorio svizzero è il Lago di Neuchâtel
che misura una superficie di 218,4 kmq anche se il più conosciuto è forse il Lago dei Quattro Cantoni nella
Svizzera centrale.
Berna: La capitale
Berna è la capitale della Svizzera. Berna è anche la capitale del cantone omonimo.
In quanto sede del governo del paese, la città ospita i ministeri e la maggioranza delle istituzioni federali,
tra cui la Banca Nazionale. Anche l'Unione Postale Universale, una delle agenzie specialistiche delle Nazioni
Unite, ha la sua sede nella città. Sempre a Berna si trovano le sedi centrali di molti uffici di servizio pubblico,
come la Posta e le Ferrovie Federali Svizzere. La città ha un piccolo aeroporto nelle vicinanze del sobborgo
Belp. Per quanto riguarda i collegamenti ferroviari, sebbene Zurigo rimanga il principale nodo ferroviario
svizzero, Berna è in una posizione centrale che le garantisce collegamenti diretti con tutte le principali città
del paese e molte città europee come Parigi, Milano, Berlino e Barcellona.
Storia: La città fu fondata nel XII secolo su una lingua di terra formata da un'ansa del fiume Aar, anche se i
primi insediamenti della zona vengono fatti risalire all'epoca pre-romana. Berna si arricchì come centro di
commerci e in seguito diventò un'aggressiva potenza politica e militare che estendeva il suo controllo su
una vasta area di territori sudditi. La città fu uno dei membri più importanti in seno all'antica
Confederazione svizzera. Nonostante l'occupazione francese del 1798 che mise fine al sistema di governanti
e sudditi, Berna conservò una posizione preminente e nel 1848 venne scelta come capitale della moderna
Svizzera. Sull'origine del nome della città esistono diverse teorie. Secondo una di queste il nome
deriverebbe da Brenodor, un antico insediamento celtico della zona dove sorge la città, ma la storia
popolare narra del nome dato alla città dal suo fondatore, il duca Bertoldo V di Zähringen, in onore del
primo animale da lui ucciso ("Bär" in tedesco significa orso) durante una battuta di caccia nella zona. L'unica
cosa sicura è che gli orsi sono da lungo associati alla città di Berna che dal XV secolo ha creato per loro una
fossa nel centro della città (Bärengraben).
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Gli abitanti e il territorio
Più di due terzi della popolazione del paese risiedono oggi in un'area urbanizzata e circa un terzo degli
abitanti vive nelle agglomerazioni delle cinque città principali. Negli ultimi anni si è delineata una tendenza
alla migrazione dai centri cittadini verso i comuni periferici. In Svizzera si contano attualmente solo 16 città
con una popolazione superiore ai 30'000 abitanti. Sviluppi e tendenze: Le regioni montane, quelle stesse
regioni dalle quali, in passato, la gente emigrava in cerca di lavoro e migliori condizioni di vita, si stanno oggi
ripopolando. Nel fine settimana e nei periodi di vacanza le montagne si popolano di cittadini in cerca di
riposo e rigenerazione. Tutto ciò si ripercuote anche sul mercato immobiliare e in particolare si nota una
forte crescita del settore delle ristrutturazioni.
Lingue
I confini linguistici del paese non coincidono né con quelli geografici né, soprattutto, con quelli culturali.
In alcune eccezioni si registra una corrispondenza di due fattori come per il Canton Ticino,
separato fisicamente dal resto della Svizzera dalla catena delle Alpi, e il Canton Friburgo dove le aree
francesi e tedesche sono separate dal corso del fiume Sarina. In altri casi si incontrano città bilingue come
Bienne/Biel nel Canton Berna e Sierre/Siders nel Vallese che si trovano proprio a cavallo della linea di
demarcazione linguistica. Molti svizzeri si identificano di più con la religione a cui appartengono che non
con la lingua che parlano. Un chiaro esempio è offerto dalla regione del Giura di lingua francese dove le
aree protestanti hanno rifiutato l'indipendenza offerta dalla creazione del nuovo canton Giura a
maggioranza cattolica per restare nel Canton Berna di lingua tedesca, ma a maggioranza protestante. In
altri casi le differenze che distinguono le aree rurali da quelle urbane sono maggiori di quelle esistenti tra
regioni di lingue diverse. E' questa mancata corrispondenza tra i vari tipi di confini che paradossalmente
tiene unita la Svizzera, oltre alla radicata convinzione che solo stando insieme si possa affermare e
mantenere la propria sovranità.
Religione
Negli ultimi anni l'appartenenza alle chiese cristiane si è notevolmente ridotta. In un vasto sondaggio svolto
nel 2000 sull'atteggiamento religioso degli svizzeri, solo il 16% ha dichiarato che la religione ha un ruolo
"molto importante" nella propria vita, per il resto essa viene di gran lunga dopo famiglia, lavoro, sport e
cultura. Un altro sondaggio pubblicato lo stesso anno ha rivelato che il numero di fedeli praticanti è calato
del 10% negli ultimi 10 anni. Tra i cattolici, il 38,5% ha dichiarato di non andare in chiesa, mentre tra i
protestanti si raggiungeva il 50,7% e solo il 71% di tutti gli intervistati ha affermato di credere in Dio. Le
richieste di funzioni religiose quali battesimi, matrimoni e funerali, sono drasticamente diminuite negli
ultimi trent'anni. I dati del censimento del 2000 hanno mostrato che sia la chiesa cattolica romana sia il
ramo principale della chiesa protestante (evangelica-riformista) avevano perso in termini assoluti (come
numero di membri) e relativi (come percentuale della popolazione).
Per contro, il numero di devoti delle chiese minori derivate dalle due principali rimaneva
proporzionalmente lo stesso. Le chiese evangeliche libere contavano il 2,2% della popolazione; la chiesa
cristiano-cattolica lo 0,2%.
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Anche la comunità ebraica rimaneva più o meno inalterata in termini numerici. Le recenti immigrazioni
hanno portato in Svizzera seguaci di altre fedi, in particolare dell'islamica e della cristiano-ortodossa.
Nonostante le chiese non svolgano più una parte rilevante nella vita di molte persone, sia il cattolicesimo-
romano che il protestantesimo hanno avuto un ruolo determinante nella formazione della Svizzera
moderna e nell'atteggiamento degli svizzeri.
Suddivisione religiosa della popolazione svizzera
Fonte: Ufficio Federale di Statistica (2002)
Cattolici 41,8 %
Protestanti (tra cui evangelici e chiese connesse) 35,3 % (2,2 %)
Islamici 4,3 %
Cristiano-ortodossi 1,8 %
Altri cristiani 0,4 %
Induisti 0,4 %
Buddisti 0,3 %
Ebrei 0,2 %
Altri 0,2 %
Non appartenenti a nessuna religione 11,1 %
Non da risposta 4,3 %
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Lo Stato
Entità finalizzata all'organizzazione di una società (Comunità nazionale) che vive stanziata in un
determinato territorio (territorio nazionale) su cui esercita il monopolio del potere pubblico (Sovranità
territoriale).
Lo Stato può essere usato in senso allargato per definire l'ordinamento giuridico di una società organizzata.
Dal punto di vista esterno, ad esempio nel diritto internazionale, lo Stato è una unità a sé stante senza
distinguere i suoi organi interni.
Stato in senso stretto
In senso stretto lo Stato può anche essere usato per distinguere l'organo o gli organi istituzionali più alti
all'interno dell'ordinamento giuridico. In questa seconda definizione lo Stato non è più un corpo indistinto
(come nella precedente definizione allargata) bensì si suddivide in enti e soggetti separati tra loro.
Tutte le componenti dello Stato in senso stretto hanno relazioni tra loro e con le istituzioni più alte
dell'ordinamento giuridico.
Lo Stato Federativo
La Svizzera è una nazione fondata sulla volontà: non forma un’unità, né per etnia, né per lingua, né per
religione. Dal 1848 è uno Stato federativo. La struttura statale della Svizzera è federalista e si articola sui tre
livelli politici Confederazione, Cantoni e Comuni.
La Confederazione è la designazione svizzera di Stato. Nella Confederazione esistono tre differenti poteri:
Esecutivo (Consiglio federale), Legislativo (Assemblea federale) e Giudiziario (Tribunale federale).
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La Svizzera è composta da 26 Cantoni, spesso chiamati anche Stati. Sono gli Stati originari che nel 1848 si
sono uniti nella Confederazione, attribuendole una parte della loro sovranità.
I Comuni costituiscono il livello più basso dell’ordinamento statale. Tutti i Cantoni sono suddivisi in Comuni
politici. Oltre ai compiti assegnati loro dal proprio Cantone e dalla Confederazione, i Comuni svolgono
anche compiti di propria particolare competenza.
Lo «Stato Svizzera» è una grande idea e non un’organizzazione tecnocratica
La Svizzera è una nazione fondata sulla volontà di coesione, costituita da più comunità con lingua e
religione diverse. dal 1848 è stato federale – uno dei 23 al mondo e il secondo per anzianità dopo gli stati
Uniti d’America. la struttura statale della svizzera è federalistica ed è fondata su tre livelli politici: comunale,
cantonale e federale.
Il nostro paese non è uno stato nazionale nel senso ideale. Per esserlo mancano i seguenti requisiti: una
guida di stato centrale e dominante, una lingua unica, un passato comune, un’identità etnica e religiosa
come anche lo stimolo del popolo verso la grandeur collettiva. La molteplicità che sussiste all’interno dello
Stato forma la coscienza del popolo svizzero. Il nucleo centrale dell’idea svizzera di Stato è costituito dalla
volontà popolare – in continuo rinnovamento – di essere accomunati dallo stesso destino, di discutere e
regolare questioni pubbliche attraverso decisioni prese a maggioranza. Lo «Stato Svizzera» è una grande
idea, e non un’organizzazione tecnocratica. L’«idea svizzera di Stato» rispetta il singolo e lo pone al centro.
Il cittadino deve essere considerato e rispettato, interpellato ed ascoltato. Lo Stato ha il compito di
garantire la sicurezza all’interno e verso l’esterno così come quello di garantire ordine e pace e di
proteggere dai pericoli. Inoltre necessitano buone condizioni di base ai fini di un’amministrazione
vantaggiosa. Grosse difficoltà sociali vanno mitigate. Solo le condizioni sopra elencate permettono
all’essere umano una libera forma di vita. È da respingere l’opinione secondo cui lo Stato è fine a se stesso
e che debba manifestare valore e autorevolezza. L’idea cooperativa svizzera di «Confederazione» trae le
sue origini dall’antico germanico Thing e agisce da fondamento alla sensibilità statale svizzera. E in
corrispondenza a questo fenomeno il popolo tuttora s’identifica con il proprio Stato secondo la massima
«lo Stato siamo noi». Già le prime costituzioni delle corporazioni cittadine hanno contribuito allo sviluppo
democratico. Anche l’idea della Rivoluzione Francese ha spianato alla Svizzera la strada verso un pensiero
democratico crescente. La milizia, l’attività delle autorità – vincolata al concetto stesso di milizia - come
anche innumerevoli società di tiro, associazioni canore e ginniche hanno rafforzato in modo decisivo, con le
loro grandi feste, il senso di unione, e questo già a partire dalla nascita dello Stato nell’anno 1848. In questo
modo si è saldata una coesione che va al di là di tutte le frontiere sociali, di tutte le barriere linguistiche e
differenze regionali.
I Comuni
2636 Comuni. Alla base della politica svizzera troviamo i Comuni. Attualmente sono 2636. Il loro numero
però è in progressiva diminuzione, poiché soprattutto quelli di minori dimensioni tendono a unirsi per poter
assolvere meglio i loro compiti. Circa un quinto dei Comuni ha un parlamento proprio – in particolare,
ovviamente, le città; quattro quinti invece ricorrono ancora alle decisioni democratiche per via diretta
durante le assemblee comunali, alle quali possono partecipare tutti i cittadini che hanno diritto di voto. Ciò
significa che il popolo non si fa rappresentare da deputati, ma prende le decisioni e elegge il consiglio
comunale. Oltre ai compiti affidati loro dalla Confederazione e dal relativo Cantone – come allestire e
Appunti di Civica – L. Dossena – Vers. 2.00 (2011) Pagina 15
tenere aggiornato il registro degli abitanti o garantire la protezione civile –, i Comuni hanno settori di
competenze specifici – ad esempio in ambito scolastico e sociale, nell’approvvigionamento energetico,
nella costruzione di strade, nella pianificazione del territorio, in ambito fiscale ecc. – in cui agiscono in
maniera prevalentemente autonoma. L’autonomia dei Comuni è decisa a livello cantonale e non presenta
perciò un quadro uniforme.
I Cantoni
26 Cantoni. Il livello politico direttamente successivo è il Cantone. I Cantoni sono gli Stati che nel 1848 si
unirono in una confederazione delegandole una parte della propria sovranità. Un’eccezione è
rappresentata dal Cantone del Giura, l’unico fon dato solo nel XX secolo: il 1° gennaio 1979 si è staccato dal
Can tone di Berna. Ai sensi della Costituzione federale tutti i Cantoni hanno gli stessi diritti e, nel confronto
internazionale, sono Stati che man tengono un grado massimo di sovranità. La sanità, l’istruzione e la
cultura sono alcuni degli ambiti politici in cui dispongono di un ampio margine di manovra. Ogni Cantone ha
una propria costituzione, un proprio parla mento, un proprio governo e tribunali propri. Il numero di
deputati nei parlamenti varia tra i 58 e i 180 membri, tutti eletti dal Popolo – nella maggior parte dei
Cantoni secondo il sistema proporzionale. Anche i membri dei governi, il cui numero varia tra 5 e 7, sono
eletti dal popolo: in 24 Cantoni secondo il sistema maggioritario, nei Cantoni di Zugo e del Ticino secondo il
sistema proporzionale. La forma di democrazia diretta della Landsgemeinde (vota zione per alzata di mano)
sussiste soltanto nei Cantoni di Appenzello Interno e di Glarona. In tutti gli altri il Popolo vota alle urne.
Confederazione
1 Confederazione. Confederazione è la denominazione svizzera per lo Stato federale. L’abbreviazione CH
risale al ter mine latino «Confoederatio Helvetica». Confoederatio significa lega, mentre Helvetica ricorda il
popolo celtico degli Elvezi che abitavano il territorio dell’attuale Svizzera circa 2000 anni fa. La Svizzera si è
formata grazie ad un processo di oltre sette cento anni, avviato dall’unione dei tre Cantoni originari di Uri,
Svitto e Untervaldo fino all’odierno assetto federale, che coniuga i diversi interessi dei singoli Cantoni con
gli interessi globali del Paese. La Confederazione esercita la propria competenza in tutti i settori per i quali
la Costituzione gliene conferisce l’autorizzazione – ad esempio nella politica estera e della sicurezza, in
ambito doganale e monetario, nella legislazione applicabile a tutto il territorio nazionale e nell’ambito della
difesa. I compiti che non sono esplicitamente segnalati come federali rientrano nelle competenze del livello
precedente, quello cantonale.
Differenti forme di Stato
La forma di Stato è il rapporto che si instaura tra la società civile e le istituzioni che esercitano la sovranità. Dal punto di vista storico si individuano le seguenti forme di Stato:
Stato assoluto
Nello Stato assoluto la sovranità è esercitata dal sovrano senza alcun limite o controllo da parte delle
istituzioni. La parola del sovrano è legge. Lo stesso Stato è considerato una proprietà del sovrano. E' la
forma più arcaica di Stato.
Stato autoritario
Nello Stato autoritario la sovranità è esercitata da un partito egemone o da un dittatore. E' una forma di
Stato assoluto moderna. Pur essendo presente una rappresentanza politica, quest'ultima è fortemente
limitata dal potere del governo. Nella storia alcuni paesi democratici-liberali sono involuti nello Stato
autoritario (es. Germania anni '30).
Appunti di Civica – L. Dossena – Vers. 2.00 (2011) Pagina 16
Stato liberale
Nello Stato liberale la felicità dei cittadini entra a far parte degli obiettivi e delle finalità da perseguire di
uno Stato. Nello Stato liberale i cittadini possiedono tutela giuridica nei confronti dello Stato. La forma di
Stato liberale nasce sulla scia dell'illuminismo e della rivoluzione francese. Nello Stato liberale la legge
prevale sull'arbitrio del sovrano e tutti, ivi comprese le istituzioni, devono farvi riferimento. Cosiddetto
Stato di diritto. A tale scopo lo Stato si dota di una carta costituzionale, di grado superiore alle leggi
ordinarie, per regolare i principi fondanti e l'organizzazione dei poteri che sono suddivisi e assegnati a
specifiche istituzioni e organi dello Stato. In questi casi si parla di Stato costituzionale.
Stato democratico
Lo Stato democratico è la forma di Stato liberale più avanzata. Nello Stato democratico tutti i cittadini
partecipano mediante il voto e la rappresentanza politica alla sovranità dello Stato. Lo Stato democratico si
caratterizza per l'estensione del diritto di voto a tutti i cittadini (suffragio universale). Si parla di Stato
sociale quando lo Stato democratico si pone come obiettivo e principio fondante dello Stato l'uguaglianza
dei cittadini, da raggiungere fornendo a tutti un minimo garantito e le medesime possibilità di partenza.
Stato socialista
Lo Stato socialista è la forma di Stato in cui la sovranità è assegnata al popolo, in base allo schema del
partito unico. Lo Stato socialista nasce nel 1917 in Russia sulla base delle teorie socialiste sviluppate nel
corso dell'ottocento. Pur essendo definitivamente tramontato in Russia con la dissoluzione dell'Unione
sovietica, lo Stato socialista è ancora oggi la forma di Stato in paesi come la Cina, la Corea del Nord, Cuba.
Nello Stato socialista gran parte delle libertà individuali sono limitate dallo Stato.
Forma di Stato e territorio
La forma di Stato può essere analizzata anche in base alla ripartizione della sovranità sul territorio.
Possiamo individuare tre diverse forme di Stato territoriali.
Stato unitario
La sovranità è esercitata dallo Stato centrale su tutto il territorio.
Stato federale
La sovranità viene esercitata in parte dallo Stato centrale ed in parte dalle istituzioni locali che esercitano la
sovranità nelle materie delegate. Lo Stato federale può nascere in due diversi modi.
Uno Stato unitario può decidere di avviare una riforma basata sul decentramento di alcuni poteri centrali
agli enti locali.
Stati indipendenti possono delegare parte della propria sovranità ad uno Stato centrale (sovrannazionale).
Gli Stati mantengono la propria sovranità nelle materie non delegate.
Stato regionale
Lo Stato regionale è una forma di Stato intermedia tra lo Stato unitario e quello federale. Nello Stato
regionale la sovranità è esercitata prevalentemente dallo Stato centrale. Alcune materie sono decentrate
agli enti locali. Lo Stato centrale conserva tuttavia un potere di controllo e di indirizzo nei confronti delle
autonomie locali.
Confederazione di stati
I due termini di confederazione di Stati e Stato federale entrarono in uso in Germania all'inizio del XIX sec.
Sia in Germania sia in Svizzera divennero lentamente formule che riflettevano un antagonismo politico.
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Nell'accezione comune, la confederazione di Stati si distingue dallo Stato federale per il suo fondamento
giuridico: la confederazione si basa su un patto la cui modifica necessita dell'approvazione di tutti i membri,
lo Stato federale su una costituzione la cui revisione necessita di una semplice maggioranza qualificata. La
confederazione di Stati è una collettività che di per sé non ha il carattere di Stato e non può quindi emanare
leggi vincolanti per il singolo Stato membro. Delimitare con esattezza i due termini è comunque assai
difficile e dunque la validità analitica del concetto di confederazione di Stati, così come proposto, è
alquanto dubbia.
I testi di diritto pubblico non sono concordi nel considerare la Svizzera tra il 1815 e il 1848 una
confederazione di Stati nel senso qui esposto. Nel 1824 Hermann Wilhelm Eduard Henke affermò che dopo
il 1815 la Confederazione costituì una confederazione di Stati e non uno Stato federale Ludwig Snell diffuse
ulteriormente questa tesi in un manuale del 1837, in cui formulò pure la definizione del termine. Altro
criterio di distinzione che egli aggiunse fu quello delle competenze dell'autorità centrale, molto più
contenute nella confederazione di Stati che nello Stato federale. Anche nel XX sec. gli studi giur. hanno
privilegiato l'idea di una Svizzera dopo il 1815 esplicitamente o implicitamente confederazione di Stati; si
ritiene infatti che, come avevano già sostenuto nel 1847 le monarchie conservatrici europee e i cantoni del
Sonderbund, il Patto federale, in ragione della sua natura di diritto internazionale pubblico, avrebbe potuto
essere modificato solo con il consenso unanime dei 22 cant. I difensori di questa tesi, come Snell, fanno
riferimento alla relativa debolezza del potere centrale rispetto all'Elvetica o alla Mediazione. A volte si
ricorda inoltre che l'art. 1 del Patto federale conferiva ai cantoni - non alla confederazione - la garanzia
reciproca delle proprie costituzioni.
Altre fonti importanti contestano però questa tesi: la Dieta definiva i cantoni quali "membri dello Stato
federale" già in un decreto del 20.8.1816 e utilizzava i termini "Costituzione" e "Patto fed."
indifferentemente e quali sinonimi in uno stesso documento. Già nel XIX sec. la tesi della conf. di Stati trovò
opposizione in Simon Kaiser e Johann Jakob Blumer, e anche in Jakob Dubs, secondo cui non si potevano
mettere sullo stesso piano l'intreccio di alleanze dell'ancien régime e le forme di unione sorte
successivamente. Secondo Dubs la confederazione di Stati rappresentava certamente un avvicinamento tra
due o più Stati, ma non implicava una fusione; il Patto del 1815 e la Costituzione federale del 1848
fondarono invece entità statali nuove, diverse da quelle degli Stati che le componevano. Per lui il criterio
dell'ampiezza delle competenze non permetteva una delimitazione precisa, poiché non esprimeva una
"diversità specifica", ma solo un "più o meno", cioè una valutazione quantitativa. Quanto alla questione del
fondamento di diritto internazionale pubblico, Dubs riteneva che Snell non avesse centrato il cuore del
problema; il diritto internazionale pubblico regolava le alleanze fra Stati, non la dottrina delle unioni
organiche tra Stati, retta dal diritto costituzionale. Anche la confederazione del 1815 aveva la sua
"Costituzione", sebbene tale termine venisse per lo più evitato; allo stesso modo lo Stato fed. aveva
conservato fino a un certo punto la sua natura contrattuale. Dubs considerava quindi la Conf. del 1815
un'entità mista che conteneva già, in nuce, lo Stato federale. Questa opinione era condivisa da Friedrich
Stettler, che nel 1847 evidenziò come il Patto del 1815 avesse rappresentato "per molti aspetti un
perfezionamento dei rapporti confederazione"; di conseguenza la questione della natura giur. di questa
complessa entità non aveva una risposta univoca.
Qualunque sia stato il grado di simpatia di Dubs e Stettler per i radicali, e dunque per lo Stato fed., bisogna
riconoscere che i loro argomenti in favore della tesi secondo cui la Svizzera del Patto fed. fosse un'entità
politica che andava oltre la semplice confederazione di Stati sono probanti: tra il 1815 e il 1848 sorsero, per
mezzo di Concordati che fissarono il Diritto federale, numerose istituzioni comuni all'insieme della Conf., in
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cui si trova già formulato il concetto di "cittadinanza svizzera". Il parere dei costituzionalisti del sec. scorso,
che riducevano la costruzione politica nata dal Patto federale ad una confederazione di Stati nel senso della
definizione riportata in apertura, va perciò rivista.
Monarchia costituzionale
La monarchia costituzionale è la forma di governo che si afferma nel passaggio dallo Stato assoluto allo
Stato liberale, nella quale il sovrano regna e governa, ed ha poteri limitati e stabiliti da una costituzione, ma
tuttavia più vasti di quelli di cui godrebbe in una monarchia parlamentare. La funzione legislativa è
esercitata collettivamente dal Re e dal Parlamento, il Re è anche titolare del potere esecutivo, che viene
però affidato ad un Governo, che dipende dal volere del Re (ne è un esempio l'Impero Tedesco, o quello
Giapponese e, seppur in minor misura, anche il Regno d'Italia). Al Sovrano spettano inoltre poteri
rappresentativi e quelli di nomina di altre cariche, come quelle della magistratura. Il Re concorre alla prassi
legislativa attraverso il potere di nomina dei membri di una delle due Camere del Parlamento – si tratta
della Camera Alta che ha, tuttavia, in genere poteri più ristretti, rispetto a quella eletta dal popolo; inoltre,
a seconda delle costituzioni, il monarca può conservare un potere di veto, parziale o assoluto, all’atto della
promulgazione delle leggi; oggi, per esempio, senza la firma del Granduca, nessuna legge può entrare in
vigore nel Lussemburgo: egli dispone di un diritto di veto assoluto, sebbene il Granducato si configuri più
come una monarchia parlamentare che costituzionale. Il potere giudiziario, infine, viene amministrato da
un corpo di funzionari a ciò preposti, i giudici, la cui indipendenza è garantita dal Sovrano; essi
amministrano la giustizia in nome del Re. In questa formula, come si vede, il Capo del Governo non è che un
fiduciario del Sovrano; pertanto, l’eventuale voto di sfiducia da parte del Parlamento non può
determinarne la caduta.
La naturale evoluzione della monarchia costituzionale è la monarchia parlamentare, in cui la figura del Re
funge da garante della costituzione e dell'unità nazionale - come ad esempio in Spagna ed in Gran Bretagna
- rendendosi assimilabile alla figura del presidente di una Repubblica parlamentare.
In Italia la monarchia sabauda divenne costituzionale con Carlo Alberto (1848, la Costituzione del Regno di
Sardegna prese il nome di Statuto albertino). Lo stesso "Statuto" fu poi costituzione del Regno d'Italia dal
1861 fino al 1946, anno nel quale l'Italia divenne una repubblica.
Monarchia assoluta e parlamentare
Quando, a partire dalla fine del XI secolo, l'omogenea struttura feudale cominciò a trasformarsi in un
complesso più articolato, la monarchia venne a porsi come indispensabile strumento di mediazione tra le
varie forze in campo (nobiltà e borghesia, centri cittadini e campagna feudale). Dove le forze centrifughe
non prevalsero si diffuse una monarchia dalle nuove caratteristiche (Spagna, Francia, Regno Unito, etc.),
centro di un'estesa burocrazia, motore di una capillare rete finanziaria, organizzatrice di un forte esercito
stanziale. Tale forma di governo centralizzata fu detta "monarchia assoluta", e in essa il Re rivestì non più il
ruolo di arbitro, posto in posizione di superiorità rispetto ai diversi gruppi sociali, ma quello di fonte del
diritto.
Secondo Jean Bodin, il sovrano assoluto si riveste di una sovranità che appartiene originariamente al
popolo, ma della quale questo può spogliarsi in modo irrevocabile, conferendola ad un principe.
Ciò può avvenire per favorire l'opera di revisione e modernizzazione del diritto che il sovrano feudale,
sostanzialmente custode delle tradizioni, non poteva svolgere appieno. In questo senso il sovrano assoluto,
invece, è legibus solutus, cioè libero dal vincolo costituito dalla legislazione precedente. Il coinvolgimento a
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Corte della grande nobiltà favorirà questo processo di accentramento del potere, impedendo
all'aristocrazia di ostacolare la burocratizzazione del territorio.
Negli ultimi secoli il termine monarchia viene anche impiegato, spesso nell'espressione monarchia
costituzionale, per indicare forme di governo nelle quali esiste un sovrano, ma il suo potere è più o meno
limitato dalla presenza di parlamenti, secondo forme che sarebbero più propriamente aristocratiche o
democratiche.
Il Regno Unito fu la prima monarchia in cui il Re era limitato nei suoi poteri a causa della "Magna Charta".
Attualmente in Europa l'unico stato dove vi è una monarchia assoluta è lo Stato della Città del Vaticano. Ne
rimangono alcune in Asia (come l'Arabia Saudita).
Il Vaticano ha una forma di governo monarchica, nella quale la Costituzione assegna la pienezza e totalità
dei poteri: esecutivo, legislativo e giudiziario al Pontefice.
Essa tuttavia è una monarchia assoluta elettiva a carattere vitalizio, cioè il Papa non ha il potere di scegliersi
il successore che invece dev'essere scelto dal Sacro Collegio Cardinalizio.
Esistono inoltre altre forme di autolimitazione del potere temporale dei pontefici. La forma monarchica più
diffusa in Occidente, comunque, è attualmente la monarchia parlamentare.
La Repubblica
La Repubblica (dal latino res publica, ovvero "cosa pubblica") è una forma di governo in cui la sovranità
appartiene ad una parte più o meno vasta del popolo che la esercita nei modi e nei limiti fissati dalle leggi
vigenti. Essa si definisce antiteticamente al concetto di regno.
Principalmente essa si esplica con l’elezione degli organi di direzione politica, che rimangono in carica per
un tempo determinato, terminato il quale vengono nuovamente indette le elezioni.
Questo termine, come l'equivalente greco politeia, fa in sostanza riferimento all'organizzazione politica
della società in senso generale e l'uso del termine da parte degli autori classici (per esempio nella
Repubblica di Platone) non deve necessariamente essere considerato come un riferimento ad un
particolare tipo di istituzione politica.
La Repubblica, per gli antichi, non era altro che l'interesse per il bene della collettività, per la polis, lo stato.
È esemplare l'articolo della costituzione della Repubblica di Weimar: "Il Regno tedesco è una Repubblica".
Aristotele formulò una, ormai consolidata, distinzione terminologica fra tre forme di governo: la monarchia,
l'aristocrazia e la democrazia. In termini di principio nessuna di queste forme di governo è incompatibile
con la Repubblica.
Le repubbliche, infatti, non sono necessariamente democratiche, per esempio nell'antichità, pensiamo alla
Repubblica romana, la piena cittadinanza è stata negata agli schiavi o alle donne.
Oppure, pensiamo alla Repubblica di Venezia, che era una vera e propria oligarchia, in cui il popolo era
escluso dal governo della cosa pubblica, ma dove il capo dello stato (il doge) veniva scelto con un
complesso sistema di voto-sorteggio tra gli appartenenti alla classe "nobiliare".
D'altro canto non tutti gli stati democratici sono repubbliche, per esempio il Regno Unito, sebbene
democratico non è una repubblica, ma una monarchia parlamentare, in cui è presente un Parlamento
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eletto direttamente dai cittadini, ma il capo dello stato (il re o la regina) è scelto secondo un rigido criterio
ereditario.
Nel corso dei secoli, la "Repubblica" si è andata sempre più caratterizzando come "governo del popolo",
come sistema istituzionale in cui i vertici dello stato non vengono scelti per via ereditaria.
Più che tra monarchia e repubblica, la distinzione è sempre più divenuta tra repubblica e "monarchia o
oligarchia nobiliare".
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Le Istituzioni svizzere: organizzazione politica La separazione dei poteri: in Svizzera, vi è una netta separazione dei poteri legislativo, esecutivo e
giudiziario per quanto concerne le persone, mentre a livello delle funzioni tale separazione è più tenue. In
altre parole, nessuno può essere contemporaneamente membro di più di una delle tre autorità federali
(parlamento, Governo o tribunale supremo); tuttavia, per ragioni pratiche, ognuna delle tre autorità svolge
anche compiti che, a rigor di termini, rientrerebbero nella competenza di un altro potere.
Il popolo: il sovrano Secondo la Costituzione federale, il popolo svizzero è il «sovrano» del Paese, ossia la massima istanza
politica. Esso comprende tutti i maggiorenni aventi la cittadinanza svizzera – circa 4,8 milioni di cittadine e
cittadini, cioè il 60 per cento della popolazione residente. I minorenni e gli stranieri non hanno diritti politici
a livello federale.
Il popolo elegge il Parlamento
Il Parlamento: il legislativo Il Parlamento svizzero è costituito da due Camere che formano la cosiddetta Assemblea federale plenaria e
detengono il potere legislativo dello Stato.
I 200 membri del Consiglio nazionale rappresentano tutta la popolazione del Paese – i singoli Cantoni vi
sono rappresentati in proporzione al rispettivo numero di abitanti.
Il Consiglio degli Stati rappresenta i 26 Cantoni – 20 vengono rappresentati da due membri ciascuno, gli ex
Semicantoni inviano un rappresentante per uno nel collegio costituito da 46 persone in tutto.
Il popolo elegge direttamente i membri di ambedue i Consigli: quelli del Consiglio nazionale – la cosiddetta
Camera bassa – secondo le normative federali, quelli del Consiglio degli Stati – la cosiddetta Camera alta –
secondo le diverse disposizioni cantonali. In entrambi i casi, i circondari elettorali sono i Cantoni.
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La Svizzera ha un Parlamento bicamerale: le Camere federali, che insieme si chiamano Assemblea federale
plenaria e che costituiscono il potere legislativo nello Stato federale.
Il Consiglio nazionale rappresenta l’intera popolazione, il Consiglio degli Stati i Cantoni.
L’assemblea federale plenaria
Il Consiglio nazionale e il Consiglio degli Stati si riuniscono in Assemblea federale plenaria sotto la
direzione del presidente del Consiglio nazionale per:
procedere alle elezioni
risolvere i conflitti di competenza tra le autorità federali supreme
decidere sulle domande di grazia.
L’Assemblea federale plenaria può inoltre riunirsi per eventi speciali e per prendere atto di dichiarazioni del
Consiglio federale.
L’Assemblea federale
L’Assemblea federale, il Parlamento svizzero, si compone di due Camere assolutamente equiparate: il
Consiglio nazionale e il Consiglio degli Stati.
L’Assemblea federale è l’autorità suprema della Confederazione, fatti salvi i diritti del Popolo e dei Cantoni.
Il Consiglio nazionale e il Consiglio degli Stati deliberano separatamente, ma le decisioni dell’Assemblea
federale necessitano dell’approvazione di entrambi i Consigli.
I deputati delle due Camere dedicano in media circa il 60 per cento del proprio tempo di lavoro al mandato
parlamentare, accanto al quale esercitano in genere un’altra professione.
Il Consiglio Nazionale
Il Consiglio nazionale rappresenta il Popolo svizzero e conta 200 membri, ciò che equivale a un seggio ogni
37 500 abitanti per una popolazione di 7,5 milioni di abitanti (popolazione residente divisa per 200).
Ogni Cantone costituisce un circondario elettorale che elegge almeno un rappresentante, anche se la sua
popolazione è inferiore a 37 500 abitanti.
Il Consiglio degli Stati
Il Consiglio degli Stati è composto da 46 deputati dei Cantoni svizzeri.
I Cantoni di Obvaldo, Nidvaldo, Basilea Città, Basilea Campagna, Appenzello Esterno e Appenzello Interno
eleggono un deputato ciascuno; gli altri Cantoni, due.
Il legislativo elegge il Governo
Il Governo: l’esecutivo Il Governo della Svizzera consta di sette membri del Consiglio federale nonché del Cancelliere della
Confederazione nominati dall’Assemblea federale plenaria per quattro anni.
Il Presidente della Confederazione rimane in carica un anno quale «primus inter pares», cioè il primo tra
uguali.
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Presiede le riunioni del Consiglio federale e assume incarichi particolari di rappresentanza. Il cancelliere
della Confederazione Corina Casanova è il capo dello stato maggiore del Consiglio federale.
Il Consiglio federale in corpore (da sinistra): Il consigliere federale Didier Burkhalter, la cancelliera della Confederazione Corina Casanova, la consigliera federale Eveline Widmer-Schlumpf, il
consigliere federale Ueli Maurer, la consigliera federale Micheline Calmy-Rey, il consigliere federale Hans-Rudolf Merz, la presidente della Confederazione Doris Leuthard, il consigliere federale
Moritz Leuenberger (vicepresidente)
Prima che inizi l’ultima sessione ordinaria dell’anno, il Consiglio federale comunica i suoi obiettivi per l’anno
successivo. Tali obiettivi devono essere conformi al programma di legislatura.
Compiti del Consiglio federale
Valutare la situazione risultante dall’evoluzione nello Stato e nella società e dagli avvenimenti
nazionali ed esteri;
determinare gli obiettivi fondamentali e gli strumenti dell’attività statale;
pianificare, coordinare e garantire l’applicazione della politica governativa;
rappresentare la Confederazione all’interno e all’esterno. Il Consiglio federale deve inoltre
sorvegliare regolarmente e sistematicamente l’Amministrazione federale e garantire che l’attività
di quest’ultima sia efficiente, legale e funzionale. Partecipa inoltre al processo legislativo
dirigendo la procedura legislativa preliminare;
sottoponendo all’Assemblea federale leggi e decreti federali;
emanando ordinanze purché ne sia autorizzato dalla Costituzione o dalla legge.
Infine elabora il preventivo e il piano finanziario. Intraprende attività amministrative solo eccezionalmente.
Il Consiglio federale si riunisce di norma una volta alla settimana, occupandosi in media di 2000 – 2500
affari nel corso di un anno.
Oltre alle sedute straordinarie convocate a breve scadenza in funzione dei bisogni, il Consiglio federale si
riunisce più volte all’anno per giornate di riflessione consacrate a temi speciali e complessi. Le sedute sono
presiedute dal presidente o dal vicepresidente in sua assenza: possono durare da un’ora a dieci ore.
I dipartimenti preparano gli affari, ma il Consiglio federale decide in modo collegiale. Ogni membro dispone
di un voto: il cancelliere della Confederazione ha il diritto di presentare proposte e di prendere la parola,
non ha però il diritto di voto.
Collegialità
giusta l’articolo 177 della costituzione federale il consiglio federale è un organo collegiale in seno al quale
ogni membro ha gli stessi diritti e gli stessi obblighi.
Ogni mercoledì mattina il governo federale tiene una seduta ordinaria, durante la quale i membri
esprimono le loro opinioni in merito agli oggetti all’ordine del giorno e prendono le relative decisioni. in
linea di massima il consiglio federale cerca di evitare una vera e propria votazione; la maggioranza risulta
spesso già dalle discussioni.
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Le decisioni prese sono presentate verso l’esterno come un voto solo e difese con gli argomenti che hanno
avuto il sopravvento nel corso delle discussioni. Questo significa che i consiglieri federali che non
condividono l’opinione della maggioranza devono tuttavia sostenere le decisioni prese in seno all’organo
governativo.
Concordanza
La costituzione federale prescrive che occorre tener conto delle diverse regioni del paese, non prescrive
però la concordanza; quest’ultima è venuta a crearsi nel corso di decenni grazie alla protezione delle
minoranze, molto sentita in svizzera.
Concordanza non significa tuttavia che tutti i membri del parlamento e del governo abbiano la stessa
opinione (o debbano averla), bensì che in questi organi tutte le opinioni sono rappresentate e hanno il loro
peso – in un certo qual modo in base alla loro forza presso gli aventi diritto di voto.
L'esecutivo elegge il Tribunale supremo
il Tribunale supremo: il potere giudiziario Gli organi supremi dell’amministrazione giudiziaria in Svizzera sono il Tribunale federale di Losanna, il
Tribunale federale delle assicurazioni di Lucerna ed il Tribunale penale federale di Bellinzona istituito nel
2004.
Il Tribunale federale di Losanna è composto di 30 giudici e 30 supplenti, il Tribunale federale delle
assicurazioni di Lucerna di 11 giudici a tempo pieno e 11 a tempo parziale e il nuovo Tribunale federale
penale in Ticino al momento consta di 11 giudici.
Il Tribunale federale di Losanna costituisce la Corte suprema della Confederazione. Come tale, al livello dei
tre poteri dello Stato federale, rappresenta il potere giudiziario accanto all'Assemblea federale (potere
legislativo) e al Consiglio federale (potere esecutivo). Attraverso la sua giurisprudenza, il Tribunale federale
contribuisce all'evoluzione del diritto e all'adattamento di quest'ultimo alle nuove realtà. Il Tribunale
federale è costituito da sette corti in due luoghi geografici: la sede principale di Losanna ospita le due Corti
di diritto pubblico, le due Corti di diritto civile e la Corte di diritto penale. Le due Corti di diritto sociale
hanno sede a Lucerna. Nel quadro della riforma della giustizia sono recentemente stati istituiti due nuovi
Tribunali federali di prima istanza. Il Tribunale penale federale a Bellinzona ha iniziato la sua attività il 1°
aprile 2004. Il Tribunale amministrativo federale è invece entrato in funzione il 1° gennaio 2007 nella sua
sede provvisoria a Berna e prevedibilmente nel 2012 si trasferirà nella sua sede definitiva a San Gallo.
I principali partiti svizzeri I partiti riuniscono persone con la stessa opinione politica ed una propria interpretazione del mondo, della
struttura dello stato, della società, dell’economia ecc. costituiscono un ponte tra il popolo e le strutture
statali e sono indispensabili per il funzionamento di una democrazia. la gamma dei partiti svizzeri è
multiforme come il paese stesso. di solito il Governo è formato dai quattro partiti con la maggiore quota
elettorale. tuttavia l’Udc, pur avendo la maggiore quota in assoluto di elettori, è attualmente
sottorappresentata in consiglio federale a causa dell’adesione della consigliera federa le Eveline Widmer-
Schlumpf al neo-costituito partito borghese democratico (Bpd), nato nel 2008 in seguito a scissione
dall’Udc. i dodici partiti rappresentati in parlamento si presenta no brevemente in queste pagine.
UdC Unione democratica di centro
Presidente del partito: consigliere nazionale Toni Brunner (2010) - 85 000 membri fondata nel 1917
Appunti di Civica – L. Dossena – Vers. 2.00 (2011) Pagina 25
L’UDC è nata nel 1971 dalla fusione del partito dei con tadini, artigiani e borghesi (PAB) con i Democratici
dei Cantoni di Glarona e dei Grigioni. Con una quota elettorale del 29 per cento è oggi il partito più forte
della Svizzera. Il risultato ottenuto dall’UDC nelle elezioni del Consiglio nazionale nel 2007 è il mi gliore mai
ottenuto da un partito. Grazie all’elezione di Ueli Maurer a consigliere federale il 10 dicembre 2008 l’UDC è
di nuovo presente nel Governo nazionale. Con un solo consigliere federale il partito è tuttavia sotto
rappresentato rispetto alla sua quota elettorale. La nostra promessa agli elettori: il «contratto con il
popolo»
L’UDC persegue in modo coerente l’interesse dei propri elettori. In particolare il partito si impegna per una
Svizzera indipendente e neutrale, uno Stato possibilmente ridotto, imposte più basse, una piazza
economica solida con posti di lavoro sicuri e per una lotta efficiente contro la criminalità e gli abusi in
materia di asilo e di socialità. L’UDC ha fissato i punti principali della sua politica per la legislatura corrente
in un «contratto con il popolo»:
non vogliamo aderire all’Unione europea
vogliamo allontanare i criminali stranieri
vogliamo abbassare le imposte per tutti. Con questa politica chiara e basata su valori borghesi
l’UDC in tende garantire al nostro Paese benessere, posti di lavoro e un futuro sicuro in tutta
libertà.
Ps - Partito socialista svizzero
Presidente del partito: consigliere nazionale Christian Levrat (2010) - 35 000 membri fondato nel 1888
Il PS è per la sicurezza sociale e una distribuzione equa del benessere. Tutti i bambini meritano le stesse
opportunità e prospettive. Il potere d’acquisto dei lavoratori, delle famiglie e delle persone con reddito
basso e medio dev’essere migliorato. Il PS è un partito innovatore che fornisce un contributo essenziale al
futuro del nostro Paese grazie ai suoi consiglieri federali Micheli ne Calmy-Rey e Moritz Leuenberger, ai suoi
rappresentanti negli esecutivi delle città e ai numerosi sostenitori in tutta la Svizzera.
I capisaldi del Ps:
Giustizia sociale: Il PS lotta per garantire rendite sicure. Si impegna per rafforzare le assicurazioni
contro la disoccupa zione e per l’invalidità. Sostiene inoltre la creazione di pari opportunità per tutti
grazie a scuole diurne e a un’offerta di sostegno pedagogico fin dai primi anni, posti di tirocinio per
tutti, borse di studio più elevate e una migliore conciliabilità di famiglia e lavoro.
Potere d’acquisto: Il PS si impegna per rafforzare il potere d’ac quisto e garantire salari, rendite e
assegni per figli superiori al minimo esistenziale, premi delle casse malati sostenibili e pigioni
moderate.
Energia: Occorre destinare una parte della tassa sul CO2 ai risanamenti degli edifici, puntare sulle
energie rinnovabili e diminuire la dipendenza da petrolio e gas. Il PS si oppone a progetti di nuove
centrali nucleari. 18 consigliere nazionali e 24 consiglieri nazionali.
PLR Partito liberale - radicale
Presidente del partito: consigliere nazionale Fulvio Pelli (2010) - 120 000 membri fondato nel 1894
Il 1° gennaio 2009 il PLR e il Partito liberale svizzero si sono uniti in un nuovo partito denominato PLR – I
Liberali: il partito più recente in Svizzera ma con la tradizione più lunga. Il PLR – I Liberali è la famiglia
politica che si impegna in favore della libertà di scelta e della prestazione individuale. Lotta per la libertà,
Appunti di Civica – L. Dossena – Vers. 2.00 (2011) Pagina 26
l’iniziativa del singolo, la concorrenza, la responsabilità individuale e per una società basata sulle pari
opportunità. La responsabilità individuale e la modestia sono valori fondamentali di una società liberale. Il
PLR – I Liberali lotta contro la messa sotto tutela del cittadino, una regolamentazione eccessiva, i divieti, la
dipendenza dallo Stato, l’abuso sociale e l’indifferenza.
I capisaldi del PLr – i Liberali:
Vogliamo creare le condizioni per posti di lavoro migliori e più numerosi, per poter affrontare anche
fasi di difficoltà economica.
Vogliamo rafforzare la coesione nazionale e assicurare il futuro delle nostre opere sociali, per
contrastare la disgregazione della società.
Vogliamo creare uno Stato snello e vicino alle esigenze dei cit tadini. Perché il nostro Stato ha oggi
priorità sbagliate: troppe leggi e una burocrazia pesante.
PPD Partito Popolare Democratico
Presidente del partito: consigliere nazionale Christophe Darbellay (2010) - 100 000 membri fondato nel
1912.
Il PPD è per una Svizzera liberale e sociale. La nostra politica cerca l’equilibrio tra individuo e collettività, tra
responsabilità individuale e solidarietà. Organizziamo la convivenza secondo un modello cristiano
dell’uomo e della società. In Consiglio federale questi valori sono rappresentati da Doris Leuthard, ministro
dell’economia (2010) . Il PPD si impegna per la sicurezza interna ed esterna del nostro Paese. Rappresenta
la forza autonoma che, al centro del la scena politica, è favorevole allo sviluppo economico senza
dimenticare nel contempo le responsabilità sociali. La nostra politica crea posti di lavoro, garantisce le basi
finanziarie delle opere sociali più importanti e migliora le condizioni quadro per le famiglie. Grazie a una
politica pragmatica in materia di clima e ambiente creiamo una base vitale sostenibile.
I tre capisaldi:
Il PPD promuove la piazza economica svizzera mediante la forza dell’innovazione, tassazioni
attrattive, infrastrutture di prim’ordine e un grado d’istruzione elevato. In questo modo
assicuriamo posti di lavoro e benessere.
Il PPD promuove le famiglie. Per educare e seguire i figli le famiglie hanno bisogno di condizioni
quadro migliori, tali da consentire in particolare di conciliare meglio lavoro e famiglia.
Il PPD assicura la rete sociale: il finanziamento delle opere sociali rappresenta la sfida più grande
dei prossimi venti anni. Possiamo garantirlo soltanto adottando riforme mirate, senza ampliamenti
o riduzioni poco realistici
Appunti di Civica – L. Dossena – Vers. 2.00 (2011) Pagina 27
Democrazia diretta svizzera
Un popolo – molti diritti Nel corso della sua storia la Svizzera ha sviluppato un sistema politico che svolge in modo eccellente questi
compiti, in quanto viene garantita la partecipazione di tutti al processo politico. La democrazia diretta
impedisce che singoli individui diventino troppo potenti e che esercitino un dominio sugli altri. Il controllo
democratico assicura che il bene comune, il bene di tutti gli esseri umani, venga messo in primo piano. Ecco
perché diventa ancora più urtante quando certe cerchie tentano di dissolvere questo sistema equilibrato
per introdurre qualcosa di nuovo che disturberà l’appianamento tra città e campagna e tra i cantoni e che
alla lunga metterà in dubbio la nostra convivenza pacifica. Poteri che volevano rifare completamente la
Svizzera ci sono stati in tutta la storia. Ma fino ad oggi siamo riusciti a difendere il principio democratico
diretto e il federalismo. E se oggi veniamo nuovamente confrontati con aspirazioni del genere, è
importante che ci ricordiamo dei nostri pregi e forze e che ci contrapponiamo a queste macchinazioni con
tutta la nostra convinzione. È in gioco la nostra democrazia, e non ce la faremo togliere, in nessun modo
Praticamente in nessun altro stato la partecipazione democratica del popolo è così ampia come in svizzera.
la lunga tradizione democratica, ma anche la dimensione ridotta e il numero degli abitanti relativamente
piccolo nonché l’alto tasso di alfabetizzazione e un’offerta diversificata dei media sono determinanti per il
funzionamento di questa forma particolare di stato. a livello federale i cittadini svizzeri godono dei seguenti
diritti politici:
Il diritto elettorale Cumulo, panachage e stralcio
Ogni quattro anni il popolo elegge i 200 membri del Consiglio nazionale. Tutti i cittadini svizzeri che hanno
compiuto il diciottesi-mo anno di età godono del diritto di voto attivo e passivo, cioè possono eleggere ed
essere eletti. In caso di elezione, gli impie-gati federali devono decidere se mantenere il posto o assumere il
mandato elettorale. Nei Cantoni che dispongono di più di un seggio al Consiglio nazionale, gli aventi diritto
di voto hanno una serie di possibili-tà per scegliere il deputato che preferiscono: Possono iscrivere il nome
del candidato in una scheda elet-torale non prestampata. Possono inoltrare una scheda prestampata con la
lista dei candidati dei singoli partiti, modificata o non modificata. I tre modi per modificare la lista possono
essere applicati singolarmente o insieme: i nomi possono essere cancellati (stral-cio); possono essere
mescolati, cioè è possibile integrare nomi da altre liste (panachage); in più è possibile cumulare i candidati,
cioè riportarli due volte nella stessa lista. I partiti possono iscrivere anch’essi un candidato due volte (al
massimo) nella lista, possono cioè «pre - cumulare», allo scopo di aumentarne le possibilità di essere eletto.
Le elezioni del Consiglio degli Stati non sono disciplinate a livello federale, ma tutti i Cantoni hanno scelto
l’elezione popo-lare: i 246 deputati federali vengono perciò eletti direttamente dai cittadini.
Il diritto di voto Tutte le Svizzere e tutti gli Svizzeri, in patria e all’estero, che hanno compiuto il diciottesimo anno d’età e
non sono interdetti per infermità o debolezza mentali hanno il diritto di voto. In genere l’elettorato è
chiamato ad esprimersi quattro vol-te all’anno su proposte federali. In media i dossier che devono essere
approvati o respinti sono da tre a quattro; in casi ecce-zionali tuttavia possono anche essere più del doppio.
Si vota in occasione di iniziative popolari e referendum. Il referendum è obbligatorio quando bisogna
decidere su modifiche alla Costituzione o sull’adesione a determinate organizza-zioni internazionali. In
questi casi la votazione popolare deve aver luogo. Perché un testo di questo genere venga approvato, è
necessaria la doppia maggio-ranza, cioè tanto la maggio-ranza dei voti dell’elettorato nazionale quanto la
Appunti di Civica – L. Dossena – Vers. 2.00 (2011) Pagina 28
maggio-ranza dei voti dei Cantoni nei quali gli aventi diritto di voto hanno approvato il testo in vota-zione.
Le leggi e le modifiche di leggi e i decreti di analoga im-portanza, emanati dal Parlamento, nonché
determinati trattati internazionali sono sottoposti a votazione soltanto se richiesto mediante referendum
facoltativo. La maggioranza dei votanti è sufficiente per l’accettazione di tali progetti.
Modifiche della costituzione: referendum obbligatorio - Modifiche di leggi: referendum facoltativo
Il diritto d’iniziativa Formulare le aspettative
I cittadini possono chiedere di sottoporre a votazione popolare una loro proposta di modifica o
integrazione della Costituzione federale. Contrariamente a quanto succede nei Cantoni, a livello federale
non è possibile chiedere una nuova legge o una modifica ad una già esistente. Per la riuscita formale di
un’iniziativa sono necessarie le firme di 100 000 aventi diritto di voto, raccolte entro il termine di 18 mesi.
L’iniziativa popolare può essere presentata in forma di proposta generica come avviene molto spesso – o in
forma di progetto già elaborato, il cui tenore non può essere modificato dal Parlamento o dal Governo. Le
autorità reagiscono spesso a un’iniziativa popolare, presentando un controprogetto più moderato, nella
speranza che quest’ultimo sia accettato da Popolo e Cantoni. Dal 1987, nelle votazioni popolari sulle
iniziative esiste la possibilità del doppio sì: è quindi possibile approvare sia l’iniziativa sia il controprogetto;
con una domanda risolutiva si stabilisce quale dei due testi entra in vigore nel caso in cui entrambi
ottengano la maggioranza dei votanti e dei Cantoni. Visto che non emanano dal Parlamento o dal Governo,
ma dai cittadini, le iniziative popolari sono un elemento motore della democrazia diretta.
Iniziative: termine massimo per la raccolta di firme:18 - mesi firme necessarie: 100 000
Tratto da: “La Svizzera in Breve”
Il diritto di referendum «No, grazie!»
Il popolo ha il diritto di intervenire nelle decisioni del Parlamento. Le leggi federali, i decreti federali di
obbligatorietà generale e i trattati internazionali di durata illimitata sottostanno al referendum facoltativo.
In altre parole sono sottoposti al voto del popolo quando ciò sia domandato da 50 000 aventi diritto di
voto. Le firme devono essere raccolte entro 100 giorni dalla pubblicazione dell’atto normativo. Il diritto di
referendum, analogo a un diritto di veto, esercita un effetto ritardante e cautelativo nel processo
legislativo, bloccando le modifiche emanate dal Parlamento o dal Governo o ritardandone l’efficacia – per
questo motivo il diritto di referendum è spesso considerato un freno nelle mani del popolo. Tuttavia,
contribuisce anche alla concordanza: infatti induce il Parlamento a includere tutte le parti interessate nel
dialogo su nuove leggi o modifiche di legge e a cercare un compromesso che possa soddisfare la
maggioranza e contro il quale nessuno chiederà il referendum facoltativo.
REFERENDUM => termine massimo per la raccolta di firme:100 giorni – firme necessarie 50 000
Tratto da “La Svizzera in Breve”
Appunti di Civica – L. Dossena – Vers. 2.00 (2011) Pagina 29
Le istituzioni cantonali ticinesi
Legislativo: Gran Consiglio Autorità legislativa del Cantone, il Parlamento si compone di 90 membri (tra i quali sono nominati
annualmente un Presidente, un primo Vicepresidente e un secondo Vicepresidente) eletti dal popolo ogni 4
anni, in un unico circondario, con il sistema proporzionale.
L'attività principale del Parlamento consiste nel legiferare: su preavviso di una sua Commissione, il Gran
Consiglio adotta, modifica o respinge i progetti di legge e di decreto legislativo sottopostigli dal Consiglio di
Stato (CdS) oppure per iniziativa del popolo, dei Comuni o dei deputati.
Inoltre, esso:
autorizza il prelevamento di imposte e di tasse, nonché il finanziamento delle spese;
discute e approva il bilancio preventivo annuale sottopostogli dal Consiglio di Stato;
esamina e approva annualmente i conti dello Stato e delle sue aziende;
procede alle nomine di sua competenza, in particolare quella dei membri dell'ordine giudiziario, ad
eccezione dei giudici di pace.
Si riunisce mensilmente in seduta, tranne nei mesi di luglio e agosto.
I verbali delle sedute parlamentari, così come le sedute stesse, sono pubblici.
La Segreteria del Gran Consiglio assicura il servizio amministrativo del potere legislativo.
Il Convento delle Orsoline (ora Palazzo delle Orsoline) fu edificato nel 1738. Il 26 agosto 1803, nel suo
Refettorio, si tenne per la prima volta una seduta di Gran Consiglio. Il 29 settembre dello stesso anno, alle
Orsoline venne richiesta la locazione permanente del Refettorio per le sedute ordinarie e straordinarie del
Parlamento.
Nel 1848, con l’entrata in vigore della Legge sulla soppressione dei Conventi, le Orsoline dovettero
abbandonare l’edificio. Quest’ultimo, ampliato e più volte ristrutturato nel corso degli anni, dal 1881
divenne sede del Governo e simbolo del potere cantonale.
Appunti di Civica – L. Dossena – Vers. 2.00 (2011) Pagina 30
Esecutivo: Consiglio di Stato Il Consiglio di Stato, autorità governativa ed esecutiva del Cantone, è composto da cinque membri eletti
direttamente dal popolo in un unico circondario con il sistema proporzionale.
La sua elezione ha luogo ogni quattro anni, contemporaneamente a quella del Gran Consiglio.
I membri del Consiglio di Stato sono sempre rieleggibili. Nessuno di essi può ricoprire nello stesso tempo la
carica di deputato alle Camere federali, oppure assumere quella di Municipale o di Consigliere comunale in
uno dei Comuni del Cantone. Il Consiglio di Stato nomina nel proprio seno un Presidente e un
Vicepresidente, che stanno in carica per un anno. Il Presidente non è immediatamente rieleggibile.
L’entrata in funzione dei Consiglieri di Stato avviene attraverso il rilascio da parte di questi ultimi della
dichiarazione di fedeltà alla Costituzione e alle leggi e con la firma del relativo attestato.
Attività del Consiglio di Stato
Il Consiglio di Stato dirige in forma collegiale gli affari cantonali, organizzando ed esercitando la propria
attività per mezzo di cinque Dipartimenti (Dipartimento delle istituzioni, Dipartimento della sanità e della
socialità, Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport, Dipartimento del territorio,
Dipartimento delle finanze e dell'economia) e di altre istanze subordinate. Ciascun membro del Consiglio di
Stato è a capo di un Dipartimento. La ripartizione dei Dipartimenti avviene all’inizio di ogni legislatura.
I compiti del Consiglio di Stato, riservati i diritti del popolo e del Gran Consiglio, sono:
pianificare l’attività del Cantone e provvedere a realizzarne i progetti;
curare l’esecuzione delle leggi federali e cantonali e delle decisioni del Gran Consiglio; emanare le
necessarie norme mediante decreti esecutivi, regolamenti, risoluzioni o altre disposizioni;
amministrare le finanze e i beni del Cantone e presentare annualmente i conti preventivi e
consuntivi;
dirigere l’amministrazione cantonale e farne rapporto ogni anno al Gran Consiglio;
nominare i dipendenti e le persone incaricate di una funzione pubblica cantonale, salvo diversa
disposizione della Costituzione o della legge;
Appunti di Civica – L. Dossena – Vers. 2.00 (2011) Pagina 31
vigilare sulle autorità dei Comuni e degli altri enti pubblici e coordinarne l’attività nei limiti fissati
dalla legge;
assicurare l’ordine pubblico;
rappresentare il Cantone nei confronti della Confederazione, degli altri Cantoni e di ogni altra
autorità;
rispondere alle consultazioni promosse dalla Confederazione ed eventualmente sottoporre gli
oggetti di particolare importanza al Gran Consiglio.
Il Consiglio di Stato si riunisce periodicamente secondo un calendario stabilito preventivamente (sedute
ordinarie) e ogni qualvolta gli affari lo richiedono (sedute straordinarie). Le sue sedute non sono pubbliche,
salvo nei casi previsti dalla legge. Esso assiste, al completo o per delegazione, alle sedute del Gran Consiglio.
Giudiziario: Il potere giudiziario è esercitato dai tribunali che coprono i tre campi della giurisdizione cantonale: la
giurisdizione civile è competenza dei Giudici di pace, dei Pretori e del Tribunale d’appello; la giurisdizione
penale è esercitata dai Tribunali penali di prima e seconda istanza e dal Magistrato dei minorenni; la
giurisprudenza amministrativa dipende dai Tribunali amministrativo, delle assicurazioni, fiscale, delle
espropriazioni e della pianificazione.
Decisioni di prima istanza possono essere affidate ad autorità amministrative.
Il Ministero pubblico è composto da un Procuratore pubblico generale, da quattordici Procuratori pubblici e
sei sostituti Procuratori pubblici.
La vigilanza sui magistrati dell’ordine giudiziario è esercitata dal Consiglio della magistratura. Esso si
compone di sette membri: quattro eletti dal Gran Consiglio e tre dall’assemblea dei magistrati.
Appunti:
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Appunti di Civica – L. Dossena – Vers. 2.00 (2011) Pagina 32
Le istituzioni comunali
Le Istituzioni sono caratterizzate da una forma giuridica che le legittima. Esse sono perciò chiamate ad
assicurare nel tempo la continuità di norme e consuetudini. Esse definiscono l'oggetto principale della
politica nel senso che quest'ultima conduce alla riflessione sui compiti delle Istituzioni e alla proposta del
loro adeguamento (riforma) secondo il mutare delle condizioni culturali ed economiche di una società. Le
Istituzioni rappresentano un valore storico di riferimento per una comunità. Esse sono gli strumenti
attraverso i quali la nostra comunità si amministra, discute e sceglie gli orientamenti assicurando e
sorvegliando la corretta interpretazione ed esecuzione dei compiti di interesse collettivo.
Le Istituzioni comunali sono sorte alla fine del Settecento con la rivoluzione francese; con esse
prese avvio la storia del comune moderno (1803, Atto di mediazione), fondato sull'allargamento del
concetto di cittadinanza e quindi di rappresentanza.
I Patriziati ripresero l'eredità delle antiche Vicinie che furono al governo della Città prima
dell'avvento del Comune e che oggi sono testimoni e garanti della conservazione della memoria
storica.
I partiti politici sono associazioni volontarie di cittadini che assicurano grazie ai loro membri e alla
loro organizzazione il funzionamento delle Istituzioni comunali e il confronto delle idee, fattore
indispensabile alla vita di una democrazia.
L'albo comunale ha rilevato la funzione delle grida medievali: con questo strumento gli atti di
pubblico interesse vengono comunicati ai cittadini.
Il Consiglio Comunale – Il Legislativo Il Consiglio Comunale esercita le facoltà che prima erano dell'Assemblea Comunale.
Come il Sindaco e il Municipio i suoi membri vengono eletti dall'Assemblea Comunale che viene convocata
ogni 4 anni. Nella storia del Comune l'introduzione delle norma che permise l'istituzione del Consiglio
Comunale si ritrova nella legge cantonale del 19 novembre 1897.
Con questo articolo si stabiliva infatti che tale Istituto potesse essere introdotto in tutti i Comuni che
contavano almeno 3000 anime: a Lugano ciò avvenne nel corso del 1899. Il numero dei componenti il
Consiglio Comunale non può essere inferiore a 15 e superiore a 60.
Per esempio: Il Consiglio Comunale di Lugano è formato da 60 membri, numero fissato dal Regolamento
comunale.
Alla carica di consigliere comunale sono eleggibili tutti i cittadini che hanno diritto di voto in materia
comunale.
La proclamazione degli eletti avviene ad opera dell'Ufficio cantonale di accertamento sulla base dei risultati
dell'elezione e in modo conforme alle leggi elettorali.
In caso di nomina tacita la proclamazione dei consiglieri avviene ad opera del Municipio, sulla base delle
proposte e in conformità delle leggi elettorali.
La carica di consigliere comunale è obbligatoria salvo eccezioni.
Il Consiglio Comunale esercita il potere LEGISLATIVO.
Appunti di Civica – L. Dossena – Vers. 2.00 (2011) Pagina 33
Seduta costitutiva
La seduta costitutiva del Consiglio Comunale è obbligatoria e deve essere tenuta all'inizio di ogni
quadriennio entro 30 giorni dalla proclamazione dei risultati.
Convocata dal Municipio, è aperta dal consigliere comunale più anziano per età, il quale chiama a formare
l'ufficio provvisorio due scrutatori. Il consigliere anziano presiede la seduta sino al momento della nomina
dell'Ufficio presidenziale.
Durante questa prima seduta avviene:
la consegna delle credenziali ai consiglieri eletti che a loro volta firmano la dichiarazione di fedeltà
alla Costituzione e alle Leggi;
la nomina dell'Ufficio presidenziale;
la nomina della Commissione della gestione, della Commissione edilizia, della Commissione della
pianificazione del territorio e della Commissione delle petizioni.
Il Consiglio Comunale può nominare altre commissioni speciali per trattare particolari oggetti e tematiche.
Inoltre nomina i delegati del Comune nei Consorzi e negli altri Enti di diritto pubblico o privato di cui è
parte.
Il Consiglio Comunale si riunisce due volte all'anno in sessioni ordinarie: la prima sessione (primaverile) si
apre il secondo lunedì di aprile, la seconda sessione (autunnale) si apre il primo lunedì di novembre.
Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche e sono convocate e dirette dal presidente.
Alle sedute del Consiglio Comunale il Municipio partecipa in corpore o con una delegazione, senza diritto di
voto.
Il Segretario Generale partecipa e cura le redazione del verbale, occupandosi inoltre della tenuta e
dell'archiviazione di tutti gli atti del CC (corrispondenza, Messaggi municipali, rapporti delle Commissioni,
mozioni e relativi rapporti, interrogazioni e interpellanze).
Competenze
Adotta i Regolamenti comunali, li modifica o ne sospende l'applicazione
Esercita la sorveglianza sull'Amministrazione comunale
Approva il preventivo e il consuntivo del Comune e delle Aziende
Autorizza le spese di investimento
Adotta e modifica il Piano regolatore
Decide l'esecuzione delle opere pubbliche sulla base dei progetti presentati dal Municipio
Autorizza l'affitto, la locazione, l'alienazione o il cambiamento d'uso dei beni comunali
Autorizza il Municipio a stare in lite con terzi
Accorda l'attinenza comunale
Il Municipio – L’esecutivo Il Municipio è l'organo esecutivo del Comune di conseguenza esercita il potere ESECUTIVO.
Esso risponde del suo operato al Consiglio Comunale (che rappresenta l'Assemblea dei cittadini).
Per gestire il Comune, il Municipio si avvale del contributo dei diversi Dicasteri e Uffici la cui responsabilità
Appunti di Civica – L. Dossena – Vers. 2.00 (2011) Pagina 34
viene attribuita ai singoli Municipali durante la prima seduta che cade dopo l'elezione del Sindaco e la
cerimonia di insediamento.
Il Municipio viene eletto per un periodo di quattro anni. I candidati dei partiti alla carica di Municipale
figurano su una lista apposita distinta da quella del Consiglio Comunale.
Il numero dei Municipali è stabilito dal Regolamento Organico Comunale (ROC) e dalla Legge Organica
Comunale (LOC).
Esempio: Il Municipio di Lugano è composto da 7 membri.
Nella seduta costitutiva il Municipio nomina il Vicesindaco, attribuisce i Dicasteri, avvia le procedure di
consultazione per la formazione delle Commissioni e delle Delegazioni municipali (obbligatorie e
facoltative), nomina i delegati del Comune negli Enti di diritto pubblico o privato di cui il comune è parte e
convoca la seduta costitutiva del Consiglio Comunale.
La convocazione delle sedute municipali è di stretta competenza del Sindaco nella sua veste di presidente
del Municipio e la partecipazione dei Municipali alle sedute è, per legge, obbligatoria. Le sedute municipali
sono dirette dal Sindaco o dal Vicesindaco.
Il Municipio è l'organo direttivo e decisionale dell’Amministrazione comunale. Segue e sorveglia la corretta
applicazione delle risoluzioni del Consiglio Comunale da parte dei Dicasteri e dei Servizi interessati.
Assemblea comunale All'assemblea comunale, organo supremo del Comune, avevano diritto ma anche dovere di partecipare
coloro che godevano del pieno Diritto di cittadinanza. Si trattava, a seconda del tipo di comunale, dei padri
di fam. (e talvolta anche delle vedove) nelle città e nei villaggi, oppure di tutti i maschi atti al servizio
militare a partire dai 14-16 anni d'età nel grande comunale rurale e nelle Comunità di valle. L'assemblea
com. aveva luogo ogni anno, in date fisse o straordinarie, sotto il tiglio, sul sagrato della chiesa e più tardi
nella casa comunale, nel municipio o nella locanda; in molte località si concludeva con una bevuta
all'osteria. Luogo, data e argomenti della riunione dovevano essere comunicati alle autorità. L'assemblea
comunale deliberava, in genere a maggioranza, circa le questioni di sua competenza: le finanze, il riparto
delle imposte, l'ammissione di nuovi cittadini, l'assegnazione di pubblici uffici, la scelta del borgomastro o
dell'Ammann (spesso in accordo con il signore). Oggetti dell'assemblea com. erano inoltre la lettura
pubblica e il rinnovo di regolamenti e statuti (Ordini, Diritto civico), la promulgazione di prescrizioni e
divieti, l'emissione di multe per i trasgressori nell'ambito della giurisdizione agroforestale e civile.
L'assemblea com. decideva anche l'organizzazione dei lavori agricoli, delle opere comuni e dei mestieri e la
rappresentanza del com. all'esterno (processi, proteste). L'assemblea comunale nacque nell'alto ME, nel
quadro della formazione dei comuni; raggiunse il massimo di autonomia tra il XIV e il XVI sec. subendo in
seguito graduali restrizioni.
La creazione di commissioni e la formazione di consigli oligarchici limitarono in diverse città i compiti
dell'assemblea com. quasi al solo giuramento civico (a Basilea, Friburgo, Ginevra, Lucerna, Zurigo), o
addirittura la fecero sparire (a Berna nel XV sec.). La reintroduzione o il rafforzamento dell'assemblea com.
divennero da allora una rivendicazione ricorrente delle rivolte cittadine.
Nelle campagne soggette a cant. urbani e ad altri signori territoriali, l'assemblea com. finì sempre più sotto
il controllo dell'autorità e perse le sue competenze in materia di bassa giustizia; viceversa, poté conservare
Appunti di Civica – L. Dossena – Vers. 2.00 (2011) Pagina 35
la propria autonomia fino al 1798 nei Cantoni rurali, nel Vallese (Decanie) e nelle Tre Leghe (Comune
giurisdizionale). Ridotta durante l'Elvetica a semplice organo elettorale per la nomina alle cariche delle
municipalità, l'assemblea com. fu ripristinata nel 1803 dalla Mediazione (Autorità comunali).
Elementi di democrazia
La separazione dei poteri La separazione dei poteri: in Svizzera, vi è una netta separazione dei poteri legislativo, esecutivo e
giudiziario per quanto concerne le persone, mentre a livello delle funzioni tale separazione è più tenue.
In altre parole, nessuno può essere contemporaneamente membro di più di una delle tre autorità federali
(parlamento, Governo o tribunale supremo); tuttavia, per ragioni pratiche, ognuna delle tre autorità svolge
anche compiti che, a rigor di termini, rientrerebbero nella competenza di un altro potere.
In svizzera, il sovrano è il Popolo. Secondo la costituzione federale, il popolo svizzero è il «sovrano» del
paese, ossia la massima istanza politica. ne fanno parte tutti gli adulti aventi la cittadinanza svizzera – circa
4,9 milioni di cittadine e cittadini, cioè due terzi della popolazione residente. I minorenni e gli stranieri non
hanno diritti politici a livello federale.
Praticamente in nessun altro stato la partecipazione democratica del popolo è così ampia come in svizzera.
La lunga tradizione democratica, ma anche la dimensione ridotta e il numero degli abitanti relativamente
piccolo nonché l’alto tasso di alfabetizzazione e un’offerta diversificata dei media sono determinanti per il
funzionamento di questa forma particolare di stato.
Il suffragio universale Il suffragio universale è il principio secondo il quale tutti i cittadini maggiorenni possono partecipare alle
elezioni politiche e amministrative e alle altre consultazioni pubbliche, come i referendum (si ammette
tuttavia che in caso di condanna per determinati reati, al condannato si possa sospendere il diritto di voto,
temporaneamente o permanentemente).
Il principio di suffragio universale è correlato alle idee di volontà generale e di rappresentanza politica
promosse da Jean-Jacques Rousseau: in base a questi principi, si elabora l'assunto in base al quale la
rappresentanza politica trova legittimazione nella propria volontarietà.
I cittadini, nei moderni Stati democratici, sono alla base del sistema politico e col suffragio universale viene
eletto l'organo legislativo di uno Stato; nelle repubbliche presidenziali, ciò avviene anche per l'elezione del
Capo dello Stato.
Il principio del suffragio universale maschile è stato introdotto per la prima volta negli Stati Uniti d'America
alla loro indipendenza nel 1776, ma applicato tuttavia con varie restrizioni in base al censo e all'istruzione,
tale che solo nel 1966 con 2 sentenze della Corte Suprema si può dire che tale diritto sia effettivo.
Generalmente viene considerata la data del 1893, in cui la Nuova Zelanda introdusse il suffragio universale,
quindi maschile e femminile, quale primo Stato al mondo.
L'Europa si mosse su questa strada nel corso dell'Ottocento: da un suffragio ristretto - per la maggior parte
dei casi attribuito ad una porzione della popolazione in base a criteri censitari o relativi all'istruzione - si
passò via via al suffragio universale.
Appunti di Civica – L. Dossena – Vers. 2.00 (2011) Pagina 36
Si ricorda, inoltre, che la Francia nel 1792, dopo la Rivoluzione francese, introdusse il suffragio universale
anche se per un periodo di tempo brevissimo. Solo dal 1946 sarà effettivo e stabile.
I diritti di libertà in Svizzera
L'Atto di mediazione del 1803 e le Costituzioni cantonali che conteneva ristabilirono parzialmente l'ordine
dell'ancien régime; altrettanto fecero il Patto fed. del 1815 e le Costituzioni cant. della Restaurazione. Nei
testi in questione sopravvissero elementi di origine francese come ad esempio la riscattabilità dei Tributi
feudali , una certa uguaglianza nel campo dei Diritti politici e anche singoli diritti di libertà. Ma fu solo nel
periodo della Rigenerazione (1830-48) che l'idea dei diritti umani riacquistò vigore e venne tradotta in
norme costituzionali. In singoli cantoni il movimento liberale promosse un rinnovamento politico che
condusse a una fondamentale riorganizzazione del diritto costituzionale cantonale. Aderendo a questo
spirito, la Costituzione del cantone Ticino del 1830 garantiva la libertà di commercio e d'industria (art. 6),
la libertà individuale (art. 10), la libertà di stampa (art. 11) e il diritto di petizione (art. 12). Un anno dopo
dieci cantoni modificarono, nello spazio di sette mesi, le loro Costituzioni seguendo lo spirito della
Rigenerazione: Soletta, Lucerna, Zurigo, San Gallo, Turgovia, Argovia, Friburgo, Sciaffusa, Vaud e Berna
codificarono i diritti di libertà attribuendo un'importanza centrale alla libertà di espressione e di stampa.
Va tuttavia considerato che questi diritti tutelavano in primo luogo i propri cittadini e non necessariamente
tutte le persone. In questo senso non si trattava propriamente di diritti umani quanto piuttosto di diritti di
libertà, o nella terminologia attuale, di diritti fondamentali.
La prima Costituzione federale del 1848 apportò modifiche radicali: in essa era contenuto un catalogo di
diritti di libertà. Contro le violazioni di questi diritti di libertà garantiti dalle Costituzioni fed. e cant., venne
introdotta la possibilità di inoltrare ricorso (Ricorso di diritto pubblico ) al Consiglio fed. e, in ultima istanza,
all'Assemblea fed. I diritti di libertà non erano più concepiti unicamente come principi di diritto obiettivo,
cioè direttive generali rivolte al legislatore, bensì come diritti soggettivi che, se violati, potevano dare luogo
a un ricorso individuale. I diritti costituzionali furono completati negli anni 1866, 1874, 1969 e 1971. Dal
1874 il legislatore affidò sempre più spesso la giurisprudenza sui diritti costituzionali al Tribunale federale ,
che dal 1911 fu in pratica l'unico organo competente in materia. Ciò permise al Tribunale fed. di colmare le
lacune esistenti nella Costituzione scritta postulando ulteriori diritti costituzionali non scritti (libertà
individuale, libertà di lingua, di riunione e di espressione). Dall'articolo sull'eguaglianza dei diritti (art. 4
della Costituzione del 1874), il Tribunale fed. dedusse inoltre una serie di principi procedurali di estrema
importanza per la prassi, come ad esempio il diritto di essere ascoltati dal giudice o il diritto all'assistenza
giudiziaria gratuita. La Costituzione del 1999 riprende in un catalogo sistematico e completo i diritti
fondamentali del testo del 1874, i diritti non scritti riconosciuti dal Tribunale fed. e quelli basati su trattati
internazionale Anche le nuove Costituzioni cant. contengono cataloghi di diritti fondamentali, che in genere
però non vanno oltre quelli della nuova Costituzione fed. La Costituzione del cant. Giura, che riconosce
anche il diritto al lavoro, rappresenta un'eccezione.
Appunti di Civica – L. Dossena – Vers. 2.00 (2011) Pagina 37
I sistemi elettorali Il sistema elettorale è costituito dall’insieme delle regole che si adottano in una democrazia
rappresentativa per trasformare le preferenze degli elettori in voti e i voti in seggi.
Talvolta, all'espressione si dà un significato più generale che comprende l'intero insieme delle norme che
regolano le elezioni.
Maggioritario Il sistema elettorale maggioritario è quello matematicamente più semplice ed ha accompagnato le prime
forme di rappresentanza politica diretta, nel mondo classico (Grecia) e fin dal Seicento (mondo
anglosassone), con l'eccezione del Maggior Consiglio della Repubblica di Venezia, per il quale dal XIII secolo
al XVIII secolo si usò il voto per approvazione.
Elezione in cui i mandati (seggi) sono assegnati alla maggioranza mentre la minoranza non ha diritto a
nessun seggio, neanche nel caso in cui lo scarto dei voti sia minimo.
Il sistema maggioritario è applicato per le elezioni del Consiglio federale, del Tribunale federale e nella
maggior parte dei Cantoni per le elezioni del Governo e del Consiglio degli Stati come pure per le elezioni
comunali.
Le elezioni del Consiglio nazionale avvengono secondo il sistema proporzionale, eccezion fatta per i
circondari elettorali in cui soltanto un seggio è disponibile.
Proporzionale Elezione in cui i mandati (seggi) sono ripartiti tra la maggioranza e la minoranza in proporzione ai suffragi
ottenuti.
Le elezioni del Consiglio nazionale si tengono secondo il sistema proporzionale mentre il Consiglio federale
e i giudici del Tribunale federale come pure la maggior parte dei membri delle autorità cantonali e comunali
sono eletti secondo il sistema maggioritario.
Appunti di Civica – L. Dossena – Vers. 2.00 (2011) Pagina 38
Svizzera e Unione Europea In generale la Svizzera affronta la politica europea, così come quella estera, con prudenza e pragmatismo.
Dopo il fallimento di alcuni referendum su un'eventuale adesione (ma con margini molto ristretti: il primo
di questi, sullo Spazio economico europeo nel 1992, venne respinto dal 50,3% dei votanti), la Svizzera, per
evitare l'isolamento, ha dovuto scegliere una via bilaterale (basata cioè su accordi bilaterali) con l'Unione.
Nel 2000 un importante pacchetto di 7 accordi su, rispettivamente, libera circolazione delle persone,
trasporto aereo, trasporti terrestri, agricoltura, ostacoli tecnici al commercio, appalti pubblici, ricerca, ha
avuto l'avallo popolare. Questo pacchetto di 7 accordi è tenuto insieme dalla cosiddetta clausola
ghigliottina: vale a dire, che se uno solo dei 7 accordi viene messo in discussione, cade l'intero pacchetto.
Nel giugno del 2005 la Svizzera ha aderito agli accordi di Schengen, negoziandone l'attuazione pratica in
modo di mantenere controlli saltuari alle frontiere, e reclamando un eventuale diritto di rescissione. Il 25
settembre 2005, un altro referendum ha esteso l'accordo della libera circolazione delle persone ai 10 Paesi
entrati nell'UE nel 2004 (il referendum riguardava solo questo accordo, in quanto gli altri 6 si erano già
automaticamente estesi ai nuovi Paesi). Il 12 dicembre 2008 la Confederazione è entrata nell'area
Schengen come 25° Paese, più nessun controllo alla frontiera per le persone, controlli ancora per le merci.
Il 26 novembre 2006, sulla scia delle trattative bilaterali in corso, un ulteriore referendum ha permesso
l'approvazione della Legge federale sulla cooperazione con i Paesi dell'Est: tale legge funge da base legale
per il versamento di un miliardo di Franchi svizzeri (650 milioni di Euro), che avverrà a tappe nell'arco dei
prossimi 10 anni, a sostegno dello sviluppo sociale ed economico dei 10 Paesi che hanno aderito all'UE nel
2004.
L'8 febbraio 2009 il popolo svizzero è stato chiamato a rispondere attraverso un referendum alla domanda
se allargare l'accordo sulla libera circolazione delle persone anche alla Romania e alla Bulgaria e al rinnovo
dello stesso accordo con gli altri stati Europei; il risultato è stato positivo con il 59,6% di preferenze.
Appunti di Civica – L. Dossena – Vers. 2.00 (2011) Pagina 39
Svizzera e ONU Al momento della fondazione dell’ONU, nel 1945, la Svizzera decise di non aderire per motivi di neutralità.
La Svizzera rifiutò anche un’offerta di ingresso presentata dall’ONU agli stati neutrali (1946). Il Paese aderì
comunque a varie organizzazioni ONU e, dal 1948 al suo ingresso nel 2002, svolse il ruolo di osservatore
presso i principali organi delle Nazioni Unite.
Nel 1967 il Consigliere nazionale Willy Bretscher chiese al Consiglio federale di elaborare un
rapporto sulle relazioni tra la Svizzera e l’ONU. Nel 1969 il Consiglio federale
presentò il primo rapporto ONU all’Assemblea federale. Il rapporto mostrava che,
in linea di massima, l’ingresso della Svizzera nell’ONU sarebbe stato possibile e
utile.
Nel 1971 seguì il secondo rapporto ONU del Consiglio federale che sottolineava l’importanza
dello sviluppo dell’ONU verso un’organizzazione universale. Come conseguenza del
secondo rapporto ONU, a partire dal 1973 un’apposita commissione verificò le
relazioni tra la Svizzera e le Nazioni Unite. Nel rapporto prodotto nel 1976 la
grande maggioranza della commissione si espresse a favore dell’ingresso della
Svizzera nell’ONU.
Nel 1977 nel terzo rapporto ONU, il Consiglio federale prese di nuovo posizione
relativamente alle relazioni tra la Svizzera e le Nazioni Unite. In quest’occasione
l’ingresso della Svizzera nell’ONU venne definito come auspicabile.
Nel 1981 il Consiglio federale propose in un messaggio l’ingresso nell’ONU. Tuttavia, la
popolazione non condivideva la posizione del Consiglio federale e della
commissione. Il 26 marzo 1986 la popolazione svizzera fu invitata per la prima volta
a votare sull’ingresso nelle Nazioni Unite. Il 75,7 % dei votanti si espresse a sfavore
dell’ingresso. Tutti i cantoni votarono contro.
Tra il 1986 e il 1998 il Parlamento e singoli membri dello stesso presentarono diverse mozioni per la
verifica dell’ingresso nell’ONU. Nel 1998, nel quarto rapporto ONU, il Consiglio
federale indicò l’ingresso come obiettivo strategico. L’adesione della Svizzera
doveva avvenire nel più breve tempo possibile. Due anni più tardi il Consiglio
federale richiese l’ammissione alle Nazioni Unite.
Nel referendum popolare del 3 marzo 2002 il 54,6 % della popolazione appoggiò il Consiglio federale. La
Svizzera entrò quindi come 190° membro nelle Nazioni Unite.
Appunti di Civica – L. Dossena – Vers. 2.00 (2011) Pagina 40
Conclusione
Utile supporto didattico per tutti gli studenti di Scuola Professionale Commerciale e di Commercio, per
apprendisti Impiegati d’ufficio e di commercio.
La presente edizione è 2.00 (2010).
Info:
Luca Dossena
www.lucadossena.jimdo.com
Appunti di Civica – L. Dossena – Vers. 2.00 (2011) Pagina 41
Bibliografia
La Confederazione in Breve (2009/2010)
La Storia Svizzera
Wikipedia
Appunti personali
Sito della Repubblica del Cantone Ticino (www.ti.ch)
Sito della Confederazione (www.admin.ch)