88
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA SERIE GENERALE PARTE PRIMA SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI La Gazzetta Ufficiale, Parte Prima, oltre alla Serie Generale, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione: 1ª Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì) 2ª Serie speciale: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì) 3ª Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato) 4ª Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì) 5ª Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì) La Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, “Foglio delle inserzioni” , è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato Roma - Lunedì, 28 gennaio 2019 Anno 160° - Numero 23 DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA AMMINISTRAZIONE PRESSO L’ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1 Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in Gazzetta Ufficiale, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: [email protected], curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell’invio telematico (mittente, oggetto e data). Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all’adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: [email protected] SOMMARIO LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI DECRETO-LEGGE 28 gennaio 2019, n. 4. Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni. (19G00008). . . . . . . . Pag. 1 DECRETI PRESIDENZIALI DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 dicembre 2018. Riparto del contributo di 75 milioni di euro, per l’anno 2018, a favore delle regioni a statuto ordinario e degli enti territoriali che esercitano le funzioni relative all’assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale degli alunni con di- sabilità fisiche o sensoriali. (19A00508) . . . . . . . Pag. 22 DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI Ministero dell’economia e delle finanze DECRETO 10 gennaio 2019. Indicazione del prezzo medio pondera- to dei buoni ordinari del Tesoro a 177 gior- ni. (19A00505). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 29 DECRETO 15 gennaio 2019. Emissione di una prima tranche di buoni del Tesoro poliennali 3,35%, con godimento 1° set- tembre 2018 e scadenza 1° marzo 2035, tramite consorzio di collocamento. (19A00552) . . . . . . . Pag. 29

Anno 160° - Numero 23 GAZZETTA UFFICIALE · 2020. 11. 10. · D ISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI REDDITO CITTADINANZA Art. 1. Reddito di cittadinanza 1. È istituito, a decorrere

  • Upload
    others

  • View
    4

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Anno 160° - Numero 23 GAZZETTA UFFICIALE · 2020. 11. 10. · D ISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI REDDITO CITTADINANZA Art. 1. Reddito di cittadinanza 1. È istituito, a decorrere

GAZZETTA UFFICIALEDELLA REPUBBLICA ITALIANA

S E R I E G E N E R A L E

PARTE PRIMA SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMAAMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

La Gazzetta Ufficiale, Parte Prima, oltre alla Serie Generale, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistintada autonoma numerazione:1ª Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)2ª Serie speciale: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)3ª Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)4ª Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)5ª Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, “Foglio delle inserzioni”, è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

Roma - Lunedì, 28 gennaio 2019

Anno 160° - Numero 23

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMAAMMINISTRAZIONE PRESSO L’ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fi ne di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in Gazzetta Ufficiale, le Amministrazionisono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certifi cata: [email protected], curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell’invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fi no all’adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: [email protected]

S O M M A R I O

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 28 gennaio 2019, n. 4.

Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni. (19G00008). . . . . . . . Pag. 1

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 dicembre 2018.

Riparto del contributo di 75 milioni di euro, per l’anno 2018, a favore delle regioni a statuto ordinario e degli enti territoriali che esercitano le funzioni relative all’assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale degli alunni con di-sabilità fisiche o sensoriali. (19A00508) . . . . . . . Pag. 22

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell’economiae delle finanze

DECRETO 10 gennaio 2019.

Indicazione del prezzo medio pondera-to dei buoni ordinari del Tesoro a 177 gior-ni. (19A00505) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 29

DECRETO 15 gennaio 2019.

Emissione di una prima tranche di buoni del Tesoro poliennali 3,35%, con godimento 1° set-tembre 2018 e scadenza 1° marzo 2035, tramite consorzio di collocamento. (19A00552) . . . . . . . Pag. 29

Page 2: Anno 160° - Numero 23 GAZZETTA UFFICIALE · 2020. 11. 10. · D ISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI REDDITO CITTADINANZA Art. 1. Reddito di cittadinanza 1. È istituito, a decorrere

— II —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 2328-1-2019

Ministerodello sviluppo economico

DECRETO 31 dicembre 2018. Nomina del commissario della «Quality Servi-

ce», in Terlizzi. (19A00509) . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 31

DECRETO 31 dicembre 2018. Nomina del commissario della «Libertà socie-

tà cooperativa edilizia», in Angri. (19A00510) . Pag. 32

DECRETO 31 dicembre 2018. Revoca dell’amministratore unico della

«Società cooperativa agricola Europa 94», in Angri e nomina del commissario governati-vo. (19A00511) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 33

DECRETO 31 dicembre 2018. Revoca del consiglio di amministrazione della

«Anacogia 83 società cooperativa», in San Ci-priano Picentino e nomina del commissario go-vernativo. (19A00512) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 34

DECRETO 31 dicembre 2018. Revoca del consiglio di amministrazione del-

la «Antica Porta Portese società cooperativa», in Roma e nomina del commissario governati-vo. (19A00613) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 36

DECRETO 31 dicembre 2018. Revoca del consiglio di amministrazione della

«Società cooperativa Metrec», in Roma e nomina del commissario governativo. (19A00614) . . . . . Pag. 37

DECRETO 31 dicembre 2018. Revoca del consiglio di amministrazione della

«Amerigo Vespucci - Società cooperativa edili-zia», in Formia e nomina del commissario gover-nativo. (19A00615) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 38

Presidenzadel Consiglio dei ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 16 gennaio 2019. Ulteriori interventi urgenti di protezione civile

in conseguenza degli eccezionali eventi meteoro-logici che hanno interessato il territorio della Re-gione Liguria a partire dal mese di ottobre 2018. (Ordinanza n. 568). (19A00506) . . . . . . . . . . . . . . Pag. 39

ORDINANZA 16 gennaio 2019. Superamento della situazione di criticità de-

terminatasi a seguito degli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni dal 29 gennaio al 2 febbraio 2015 hanno colpito il territorio del-le Province di Cosenza, Catanzaro e Crotone e che nel periodo dal 22 febbraio al 26 marzo 2015 hanno colpito il territorio dei Comuni di Petilia Policastro in Provincia di Crotone, di Scala Co-eli e Oriolo Calabro in Provincia di Cosenza e di Canolo e Antonimina in Provincia di Reggio Calabria. Proroga della vigenza della contabilità speciale n. 5996. (Ordinanza n. 569). (19A00507) Pag. 40

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia italiana del farmaco

DETERMINA 25 gennaio 2019. Attribuzione degli oneri di ripiano della spesa

farmaceutica per acquisti diretti per l’anno 2017. (Determina n. DG/64/2019). (19A00616) . . . . . . . Pag. 41

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Modifica dell’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale per uso umano «Imatinib Dr. Reddy’s» (19A00500) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 73

Modifica dell’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale per uso umano «Eluta-tis» (19A00501) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 73

Modifica dell’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale per uso umano «Amel-gen» (19A00502) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 73

Autorizzazione all’importazione parallela del me-dicinale per uso umano «Diamicron» (19A00503) Pag. 74

Autorizzazione all’importazione parallela del me-dicinale per uso umano «Fluimucil» (19A00504) . Pag. 74

Modifica dell’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale per uso umano «Peme-trexed Housthon» (19A00527) . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 75

Autorizzazione all’importazione parallela del medicinale per uso umano «Halcion» (19A00539) Pag. 75

Autorizzazione all’importazione parallela del me-dicinale per uso umano «Yasminelle» (19A00540) Pag. 76

Page 3: Anno 160° - Numero 23 GAZZETTA UFFICIALE · 2020. 11. 10. · D ISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI REDDITO CITTADINANZA Art. 1. Reddito di cittadinanza 1. È istituito, a decorrere

— III —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 2328-1-2019

Revoca, su rinuncia, dell’autorizzazione all’im-missione in commercio del medicinale per uso uma-no «Ditanrix» (19A00541) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 76

Revoca, su rinuncia, dell’autorizzazione all’im-missione in commercio del medicinale per uso uma-no «Candesartan Aurobindo Italia». (19A00542) . Pag. 76

Banca d’Italia

Revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’at-tività di SpeedyMoney S.p.a. (19A00538) . . . . . . . Pag. 77

Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare

Adozione delle determinazioni motivate di con-clusione della Conferenza di servizi del 21 novem-bre 2018 per l’attuazione delle prescrizioni UP6, del piano rifiuti, per lo stabilimento siderurgi-co ArcelorMittal Italia S.p.a di Taranto (ex ILVA S.p.a.). (19A00537) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 77

Ministero della salute

Modifica dell’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Ad-vovet 180» (19A00543) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 78

Page 4: Anno 160° - Numero 23 GAZZETTA UFFICIALE · 2020. 11. 10. · D ISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI REDDITO CITTADINANZA Art. 1. Reddito di cittadinanza 1. È istituito, a decorrere
Page 5: Anno 160° - Numero 23 GAZZETTA UFFICIALE · 2020. 11. 10. · D ISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI REDDITO CITTADINANZA Art. 1. Reddito di cittadinanza 1. È istituito, a decorrere

— 1 —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 2328-1-2019

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI DECRETO-LEGGE 28 gennaio 2019 , n. 4 .

Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di preve-dere una misura di contrasto alla povertà, alla disugua-glianza e all’esclusione sociale volta a garantire il diritto al lavoro e a favorire il diritto all’informazione, all’istru-zione, alla formazione, alla cultura mediante politiche finalizzate al sostegno economico e all’inserimento dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro e garantire così una misura utile ad as-sicurare un livello minimo di sussistenza, incentivando la crescita personale e sociale dell’individuo;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di preve-dere la semplificazione del sistema di assistenza sociale al fine di renderlo certo ed essenziale con l’obiettivo di una ridefinizione del modello di benessere collettivo;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di dare corso ad una generale razionalizzazione dei servizi per l’impiego, attraverso una riforma complessiva delle strut-ture esistenti nonché ad una più efficace gestione delle politiche attive;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di dare at-tuazione a interventi in materia pensionistica finalizzati alla rivisitazione del sistema vigente e all’introduzione di ulteriori modalità di pensionamento anticipato anche mediante l’immanenza nel sistema di misure già adottate;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di creare misure per incentivare l’assunzione di lavoratori giovani;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di interve-nire sugli assetti organizzativi degli istituti previdenziali pubblici al fine di una più efficace e razionale redistribu-zione dei compiti dei diversi organi;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di prov-vedere ad una verifica sistematica dei flussi di uscita per pensionamento dal mondo del lavoro anche nell’ottica di un puntuale monitoraggio della spesa previdenziale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adot-tata nella riunione del 17 gennaio 2019;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di con-certo con i Ministri dell’economia e delle finanze, per la pubblica amministrazione e della giustizia;

E M A N A il seguente decreto-legge:

Capo I DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI REDDITO DI

CITTADINANZA

Art. 1.

Reddito di cittadinanza

1. È istituito, a decorrere dal mese di aprile 2019, il Reddito di cittadinanza, di seguito denominato «Rdc», quale misura fondamentale di politica attiva del lavoro a garanzia del diritto al lavoro, di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all’esclusione sociale, nonché di-retta a favorire il diritto all’informazione, all’istruzione, alla formazione e alla cultura attraverso politiche volte al sostegno economico e all’inserimento sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro. Il Rdc costituisce livello essenziale delle presta-zioni nei limiti delle risorse disponibili.

2. Per i nuclei familiari composti esclusivamente da uno o più componenti di età pari o superiore a 67 anni, adeguata agli incrementi della speranza di vita di cui all’articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il Rdc assume la denominazione di Pensione di cittadinanza quale misura di contrasto alla povertà delle persone anziane. I requisiti per l’accesso e le regole di de-finizione del beneficio economico, nonché le procedure per la gestione dello stesso, sono le medesime del Rdc, salvo dove diversamente specificato. In caso di nuclei già beneficiari del Rdc, la Pensione di cittadinanza decorre dal mese successivo a quello del compimento del sessan-tasettesimo anno di età del componente del nucleo più giovane, come adeguato ai sensi del primo periodo.

Art. 2.

Beneficiari

1. Il Rdc è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell’erogazione del benefi-cio, dei seguenti requisiti:

a) con riferimento ai requisiti di cittadinanza, resi-denza e soggiorno, il componente richiedente il beneficio deve essere:

1) in possesso della cittadinanza italiana o di Pae-si facenti parte dell’Unione europea, ovvero suo familia-re che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;

Page 6: Anno 160° - Numero 23 GAZZETTA UFFICIALE · 2020. 11. 10. · D ISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI REDDITO CITTADINANZA Art. 1. Reddito di cittadinanza 1. È istituito, a decorrere

— 2 —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 2328-1-2019

2) residente in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell’erogazione del beneficio, in modo continuativo;

b) con riferimento a requisiti reddituali e patrimonia-li, il nucleo familiare deve possedere:

1) un valore dell’Indicatore della situazione eco-nomica equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presi-dente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, inferiore a 9.360 euro;

2) un valore del patrimonio immobiliare, come definito a fini ISEE, diverso dalla casa di abitazione, non superiore ad una soglia di euro 30.000;

3) un valore del patrimonio mobiliare, come defi-nito a fini ISEE, non superiore a una soglia di euro 6.000, accresciuta di euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di euro 10.000, incrementato di ulteriori euro 1.000 per ogni fi-glio successivo al secondo; i predetti massimali sono ul-teriormente incrementati di euro 5.000 per ogni compo-nente con disabilità, come definita a fini ISEE, presente nel nucleo;

4) un valore del reddito familiare inferiore ad una soglia di euro 6.000 annui moltiplicata per il corri-spondente parametro della scala di equivalenza di cui al comma 4. La predetta soglia è incrementata ad euro 7.560 ai fini dell’accesso alla Pensione di cittadinanza. In ogni caso la soglia è incrementata ad euro 9.360 nei casi in cui il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, come da dichiarazione sostitutiva unica (DSU) ai fini ISEE;

c) con riferimento al godimento di beni durevoli: 1) nessun componente il nucleo familiare deve

essere intestatario a qualunque titolo o avente piena di-sponibilità di autoveicoli immatricolati la prima volta nei sei mesi antecedenti la richiesta, ovvero di autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cc o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati la prima volta nei due anni antecedenti, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente;

2) nessun componente deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di navi e im-barcazioni da diporto di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171.

2. I casi di accesso alla misura di cui al comma 1 pos-sono essere integrati, in ipotesi di eccedenza di risorse disponibili, con regolamento emanato ai sensi dell’artico-lo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla base di indicatori di disagio socioeconomico che rifletto-no le caratteristiche di multidimensionalità della povertà e tengono conto, oltre che della situazione economica, anche delle condizioni di esclusione sociale, di disabili-tà, di deprivazione socio-sanitaria, educativa e abitativa. Possono prevedersi anche misure non monetarie ad inte-grazione del Rdc, quali misure agevolative per l’utilizzo di trasporti pubblici, di sostegno alla casa, all’istruzione e alla tutela della salute.

3. Non hanno diritto al Rdc i nuclei familiari che hanno tra i componenti soggetti disoccupati a seguito di dimis-sioni volontarie nei dodici mesi successivi alla data delle dimissioni, fatte salve le dimissioni per giusta causa.

4. Il parametro della scala di equivalenza, di cui al comma 1, lettera b) , numero 4), è pari ad 1 per il primo componente del nucleo familiare ed è incrementato di 0,4 per ogni ulteriore componente di età maggiore di anni 18 e di 0,2 per ogni ulteriore componente minorenne, fino ad un massimo di 2,1.

5. Ai fini del Rdc, il nucleo familiare è definito ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013. In ogni caso, anche per la richiesta di prestazioni sociali agevolate diverse dal Rdc, ai fini della definizione del nucleo familiare, valgono le seguenti disposizioni, la cui efficacia cessa dal giorno di entrata in vigore delle corrispondenti modifiche del de-creto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013:

a) i coniugi permangono nel medesimo nucleo anche a seguito di separazione o divorzio, qualora continuino a risiedere nella stessa abitazione;

b) il figlio maggiorenne non convivente con i genito-ri fa parte del nucleo familiare dei genitori esclusivamen-te quando è di età inferiore a 26 anni, è nella condizione di essere a loro carico a fini IRPEF, non è coniugato e non ha figli.

6. Ai soli fini del Rdc, il reddito familiare, di cui al comma 1, lettera b) numero 4), è determinato ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, al netto dei trat-tamenti assistenziali eventualmente inclusi nell’ISEE ed inclusivo del valore annuo dei trattamenti assistenziali in corso di godimento da parte dei componenti il nucleo fa-miliare, fatta eccezione per le prestazioni non sottoposte alla prova dei mezzi. Nel valore dei trattamenti assisten-ziali non rilevano le erogazioni riferite al pagamento di arretrati, le riduzioni nella compartecipazione al costo dei servizi e le esenzioni e agevolazioni per il pagamento di tributi, le erogazioni a fronte di rendicontazione di spese sostenute, ovvero le erogazioni in forma di buoni servi-zio o altri titoli che svolgono la funzione di sostituzione di servizi. Ai fini del presente decreto, non si include tra i trattamenti assistenziali l’assegno di cui all’articolo 1, comma 125, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. I trat-tamenti assistenziali in corso di godimento di cui al primo periodo sono comunicati dagli enti erogatori entro quindi-ci giorni dal riconoscimento al Sistema informativo uni-tario dei servizi sociali (SIUSS), di cui all’articolo 24 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, secondo le modalità ivi previste.

7. Ai soli fini dell’accertamento dei requisiti per il mantenimento del Rdc, al valore dell’ISEE di cui al com-ma 1, lettera b) , numero 1), è sottratto l’ammontare del Rdc percepito dal nucleo beneficiario eventualmente in-cluso nell’ISEE, rapportato al corrispondente parametro della scala di equivalenza. Per l’accesso al Rdc sono pa-rimenti sottratti nelle medesime modalità, gli ammontari eventualmente inclusi nell’ISEE relativi alla fruizione del sostegno per l’inclusione attiva, del reddito di inclusio-ne ovvero delle misure regionali di contrasto alla povertà

Page 7: Anno 160° - Numero 23 GAZZETTA UFFICIALE · 2020. 11. 10. · D ISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI REDDITO CITTADINANZA Art. 1. Reddito di cittadinanza 1. È istituito, a decorrere

— 3 —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 2328-1-2019

oggetto d’intesa tra la regione e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali al fine di una erogazione integrata con le citate misure nazionali.

8. Il Rdc è compatibile con il godimento della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego (NA-SpI), di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, e di altro strumento di sostegno al reddito per la disoccupazione involontaria ove ricorrano le condizio-ni di cui al presente articolo. Ai fini del diritto al benefi-cio e della definizione dell’ammontare del medesimo, gli emolumenti percepiti rilevano secondo quanto previsto dalla disciplina dell’ISEE.

Art. 3. Beneficio economico

1. Il beneficio economico del Rdc, su base annua, si compone dei seguenti due elementi:

a) una componente ad integrazione del reddito fa-miliare, come definito ai sensi dell’articolo 2, comma 6, fino alla soglia di euro 6.000 annui moltiplicata per il cor-rispondente parametro della scala di equivalenza di cui all’articolo 2, comma 4;

b) una componente, ad integrazione del reddito dei nuclei familiari residenti in abitazione in locazione, pari all’ammontare del canone annuo previsto nel contratto in locazione, come dichiarato a fini ISEE, fino ad un massi-mo di euro 3.360 annui.

2. Ai fini della definizione della Pensione di cittadinan-za, la soglia di cui al comma 1, lettera a) , è incrementata ad euro 7.560, mentre il massimo di cui al comma 1, let-tera b) , è pari ad euro 1.800 annui.

3. L’integrazione di cui al comma 1, lettera b) , è con-cessa altresì nella misura della rata mensile del mutuo e fino ad un massimo di 1.800 euro annui ai nuclei familiari residenti in abitazione di proprietà per il cui acquisto o per la cui costruzione sia stato contratto un mutuo da par-te di componenti il medesimo nucleo familiare.

4. Il beneficio economico di cui al comma 1 è esente dal pagamento dell’IRPEF ai sensi dell’articolo 34, ter-zo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601. Il beneficio in ogni caso non può essere complessivamente superiore ad una soglia di euro 9.360 annui, moltiplicata per il corrispondente para-metro della scala di equivalenza, ridotta per il valore del reddito familiare. Il beneficio economico non può essere altresì inferiore ad euro 480 annui, fatto salvo il possesso dei requisiti di cui all’articolo 2.

5. Il Rdc decorre dal mese successivo a quello della richiesta e il suo valore mensile è pari ad un dodicesimo del valore su base annua.

6. Il Rdc è riconosciuto per il periodo durante il quale il beneficiario si trova nelle condizioni previste all’artico-lo 2 e, comunque, per un periodo continuativo non supe-riore a diciotto mesi. Il Rdc può essere rinnovato, previa sospensione dell’erogazione del medesimo per un perio-do di un mese prima di ciascun rinnovo. La sospensione non opera nel caso della Pensione di cittadinanza.

7. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità di erogazione del Rdc suddiviso per ogni singolo com-ponente il nucleo familiare maggiorenne, a decorrere dai termini di cui all’articolo 5, comma 6, terzo periodo. La Pensione di cittadinanza è suddivisa in parti uguali tra i componenti il nucleo familiare.

8. In caso di variazione della condizione occupazionale nelle forme dell’avvio di un’attività di lavoro dipendente da parte di uno o più componenti il nucleo familiare nel corso dell’erogazione del Rdc, il maggior reddito da lavo-ro concorre alla determinazione del beneficio economico nella misura dell’80 per cento, a decorrere dal mese suc-cessivo a quello della variazione e fino a quando il mag-gior reddito non è ordinariamente recepito nell’ISEE per l’intera annualità. Il reddito da lavoro dipendente è desun-to dalle comunicazioni obbligatorie, di cui all’articolo 9 -bis del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, che, conseguentemente, a decorrere dal mese di aprile 2019 devono contenere l’informazione relativa alla retri-buzione o al compenso. L’avvio dell’attività di lavoro di-pendente è comunque comunicato dal lavoratore all’INPS per il tramite della Piattaforma digitale per il Patto per il lavoro di cui all’articolo 6, comma 2, a pena di decadenza dal beneficio, entro trenta giorni dall’inizio dell’attività, ovvero di persona presso i centri per l’impiego.

9. In caso di variazione della condizione occupazio-nale nelle forme dell’avvio di un’attività d’impresa o di lavoro autonomo, svolta sia in forma individuale che di partecipazione, da parte di uno o più componenti il nucleo familiare nel corso dell’erogazione del Rdc, la variazio-ne dell’attività è comunicata all’INPS entro trenta giorni dall’inizio della stessa a pena di decadenza dal beneficio, per il tramite della Piattaforma digitale per il Patto per il lavoro di cui all’articolo 6, comma 2, ovvero di persona presso i centri per l’impiego. Il reddito è individuato se-condo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese sostenute nell’esercizio dell’attività ed è comunicato entro il quindicesimo gior-no successivo al termine di ciascun trimestre dell’anno. A titolo di incentivo, il beneficiario fruisce senza variazioni del Rdc per le due mensilità successive a quella di varia-zione della condizione occupazionale, ferma restando la durata di cui al comma 6. Il beneficio è successivamente aggiornato ogni trimestre avendo a riferimento il trime-stre precedente.

10. Le medesime previsioni di cui ai commi 8 e 9 si applicano nel caso di redditi da lavoro non rilevati per l’intera annualità nell’ISEE in corso di validità utilizzato per l’accesso al beneficio. In tal caso, i redditi di cui ai commi 8 e 9 sono comunicati e resi disponibili all’atto della richiesta del beneficio secondo modalità definite nel provvedimento di cui all’articolo 5, comma 1.

11. È fatto obbligo al beneficiario di comunicare all’en-te erogatore, nel termine di quindici giorni, ogni variazio-ne patrimoniale che comporti la perdita dei requisiti di cui all’articolo 2, comma 1, lettere b) e c) .

Page 8: Anno 160° - Numero 23 GAZZETTA UFFICIALE · 2020. 11. 10. · D ISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI REDDITO CITTADINANZA Art. 1. Reddito di cittadinanza 1. È istituito, a decorrere

— 4 —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 2328-1-2019

12. In caso di variazione del nucleo familiare in corso di fruizione del beneficio, fermi restando il mantenimen-to dei requisiti e la presentazione di una DSU aggiornata entro due mesi dalla variazione, a pena di decadenza dal beneficio nel caso in cui la variazione produca una ridu-zione del beneficio medesimo, i limiti temporali di cui al comma 6 si applicano al nucleo familiare modificato, ov-vero a ciascun nucleo familiare formatosi a seguito della variazione. Con la sola eccezione delle variazioni consi-stenti in decessi e nascite, la prestazione decade d’ufficio dal mese successivo a quello della presentazione della di-chiarazione a fini ISEE aggiornata, contestualmente alla quale i nuclei possono comunque presentare una nuova domanda di Rdc.

13. Nel caso in cui il nucleo familiare beneficiario ab-bia tra i suoi componenti soggetti che si trovano in sta-to detentivo, ovvero sono ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra amministrazione pubblica, il para-metro della scala di equivalenza di cui al comma 1, lettera a) , non tiene conto di tali soggetti.

14. Nell’ipotesi di interruzione della fruizione del be-neficio per ragioni diverse dall’applicazione di sanzioni, il beneficio può essere richiesto nuovamente per una du-rata complessiva non superiore al periodo residuo non goduto. Nel caso l’interruzione sia motivata dal maggior reddito derivato da una modificata condizione occupazio-nale e sia decorso almeno un anno nella nuova condizio-ne, l’eventuale successiva richiesta del beneficio equivale a prima richiesta.

15. Il beneficio è ordinariamente fruito entro il mese successivo a quello di erogazione. A decorrere dal mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma, l’ammontare di beneficio non speso ovvero non prelevato, ad eccezione di arretrati, è sottrat-to, nei limiti del 20 per cento del beneficio erogato, nel-la mensilità successiva a quella in cui il beneficio non è stato interamente speso. Con verifica in ciascun semestre di erogazione, è comunque decurtato dalla disponibilità della Carta Rdc di cui all’articolo 5, comma 6, l’ammon-tare complessivo non speso ovvero non prelevato nel semestre, fatta eccezione per una mensilità di beneficio riconosciuto. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’econo-mia e delle finanze, da adottarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità con cui, mediante il monitoraggio delle spese effettuate sulla Carta Rdc, si verifica la fruizione del be-neficio secondo quanto previsto al presente comma, le possibili eccezioni, nonché le altre modalità attuative.

Art. 4. Patto per il lavoro e Patto per l’inclusione sociale

1. L’erogazione del beneficio è condizionata alla di-chiarazione di immediata disponibilità al lavoro da par-te dei componenti il nucleo familiare maggiorenni, nelle modalità di cui al presente articolo, nonché all’adesio-ne ad un percorso personalizzato di accompagnamento all’inserimento lavorativo e all’inclusione sociale che prevede attività al servizio della comunità, di riqualifi-

cazione professionale, di completamento degli studi, nonché altri impegni individuati dai servizi competenti finalizzati all’inserimento nel mercato del lavoro e all’in-clusione sociale.

2. Sono tenuti agli obblighi di cui al presente articolo tutti i componenti il nucleo familiare che siano maggio-renni, non già occupati e non frequentanti un regolare corso di studi o di formazione. Sono esclusi dai mede-simi obblighi i beneficiari della Pensione di cittadinanza ovvero i beneficiari del Rdc titolari di pensione diretta o comunque di età pari o superiore a 65 anni, nonché i com-ponenti con disabilità, come definita ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, fatta salva ogni iniziativa di col-locamento mirato e i conseguenti obblighi ai sensi della medesima disciplina.

3. Possono altresì essere esonerati dagli obblighi con-nessi alla fruizione del Rdc, i componenti con carichi di cura, valutati con riferimento alla presenza di soggetti mi-nori di tre anni di età ovvero di componenti il nucleo fa-miliare con disabilità grave o non autosufficienza, come definiti a fini ISEE. Al fine di assicurare omogeneità di trattamento, sono definiti, con accordo in sede di Confe-renza Unificata, principi e criteri generali da adottarsi da parte dei servizi competenti in sede di valutazione degli esoneri di cui al presente comma. I componenti con i pre-detti carichi di cura sono comunque esclusi dagli obblighi di cui al comma 15.

4. Il richiedente e i componenti il nucleo riconosciuti beneficiari del Rdc e non esclusi dagli obblighi connessi alla fruizione del beneficio ai sensi del comma 2 sono te-nuti a rendere dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro di persona tramite l’apposita piattaforma digitale di cui all’articolo 6, comma 2, anche per il tramite degli istituti di patronato convenzionati, ovvero presso i centri per l’impiego, entro trenta giorni dal riconoscimento del beneficio.

5. Il richiedente, entro trenta giorni dal riconoscimen-to del beneficio, è convocato dai centri per l’impiego nel caso in cui appartenga a un nucleo familiare in cui vi sia almeno un componente, tra quelli tenuti agli obblighi di cui al comma 2, in possesso di uno o più dei seguenti re-quisiti al momento della richiesta del Rdc:

a) assenza di occupazione da non più di due anni; b) età inferiore a 26 anni; c) essere beneficiario della NASpI ovvero di altro

ammortizzatore sociale per la disoccupazione involonta-ria o averne terminato la fruizione da non più di un anno;

d) aver sottoscritto negli ultimi due anni un Patto di servizio in corso di validità presso i centri per l’impiego ai sensi dell’articolo 20 del decreto legislativo 14 settem-bre 2015, n. 150.

6. Qualora il richiedente non abbia già presentato la dichiarazione di immediata disponibilità, di cui al com-ma 4, la rende all’atto del primo incontro presso il cen-tro per l’impiego. In tal sede sono individuati eventua-li altri componenti esonerati dagli obblighi ai sensi del comma 3, fatta salva la valutazione di bisogni sociali o socio-sanitari connessi ai compiti di cura. Nel caso in cui il richiedente sia in una delle condizioni di esclusione o esonero dagli obblighi, di cui ai commi 2 e 3, comunica

Page 9: Anno 160° - Numero 23 GAZZETTA UFFICIALE · 2020. 11. 10. · D ISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI REDDITO CITTADINANZA Art. 1. Reddito di cittadinanza 1. È istituito, a decorrere

— 5 —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 2328-1-2019

tale condizione al centro per l’impiego e contestualmente individua un componente del nucleo tra quelli che non si trovino in una delle condizioni di esclusione o esone-ro perché si rechi al primo incontro presso il centro per l’impiego medesimo. In ogni caso, entro i trenta giorni successivi al primo incontro presso il centro per l’impie-go, la dichiarazione di immediata disponibilità è resa da tutti gli altri componenti che non si trovino in una delle condizioni di esclusione o esonero dagli obblighi, di cui ai commi 2 e 3.

7. I beneficiari di cui ai commi 5 e 6, non esclusi o eso-nerati dagli obblighi, stipulano presso i centri per l’im-piego ovvero, laddove previsto da leggi regionali, presso i soggetti accreditati ai sensi dell’articolo 12 del decreto legislativo n. 150 del 2015, un Patto per il lavoro, che assume le caratteristiche del patto di servizio personaliz-zato di cui all’articolo 20 del medesimo decreto legisla-tivo n. 150 del 2015, integrate con le condizioni di cui al comma 8, lettera b) . Ai fini del Rdc e ad ogni altro fine, il patto di servizio assume la denominazione di Patto per il lavoro. Con decreto del Ministro del lavoro e del-le politiche sociali, sentito l’ANPAL, e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sono definiti appositi indirizzi e modelli nazionali per la redazione del Patto per il lavoro, anche in esito al primo periodo di applicazione del Rdc.

8. I beneficiari di cui al comma 7 sono tenuti a: a) collaborare con l’operatore addetto alla redazione

del bilancio delle competenze, ai fini della definizione del Patto per il lavoro;

b) accettare espressamente gli obblighi e rispettare gli impegni previsti nel Patto per il lavoro e, in particolare:

1) registrarsi sull’apposita piattaforma digitale di cui all’articolo 6, comma 1, e consultarla quotidianamen-te quale supporto nella ricerca del lavoro;

2) svolgere ricerca attiva del lavoro, secondo le modalità definite nel Patto per il lavoro, che, comunque, individua il diario delle attività che devono essere svolte settimanalmente;

3) accettare di essere avviato ai corsi di forma-zione o riqualificazione professionale, ovvero progetti per favorire l’auto-imprenditorialità, secondo le modalità individuate nel Patto per il lavoro, tenuto conto del bilan-cio delle competenze, delle inclinazioni professionali o di eventuali specifiche propensioni;

4) sostenere i colloqui psicoattitudinali e le even-tuali prove di selezione finalizzate all’assunzione, su in-dicazione dei servizi competenti e in attinenza alle com-petenze certificate;

5) accettare almeno una di tre offerte di lavoro congrue, ai sensi dell’articolo 25 del decreto legislativo n. 150 del 2015, come integrato al comma 9; in caso di rinnovo del beneficio ai sensi dell’articolo 3, comma 6, deve essere accettata, a pena di decadenza dal benefi-cio, la prima offerta utile di lavoro congrua ai sensi del comma 9.

9. La congruità dell’offerta di lavoro di cui al comma 8 è definita anche con riferimento alla durata di fruizione del beneficio del Rdc e al numero di offerte rifiutate. In particolare, è definita congrua un’offerta dalle caratteri-stiche seguenti:

a) nei primi dodici mesi di fruizione del beneficio, è congrua un’offerta entro cento chilometri di distanza dal-la residenza del beneficiario o comunque raggiungibile in cento minuti con i mezzi di trasporto pubblici, se si tratta di prima offerta, ovvero entro duecentocinquanta chilo-metri di distanza se si tratta di seconda offerta, ovvero, fermo quanto previsto alla lettera d) , ovunque collocata nel territorio italiano se si tratta di terza offerta;

b) decorsi dodici mesi di fruizione del beneficio, è congrua un’offerta entro duecentocinquanta chilometri di distanza dalla residenza del beneficiario nel caso si tratti di prima o seconda offerta, ovvero, fermo quanto previsto alla lettera d) , ovunque collocata nel territorio italiano se si tratta di terza offerta;

c) in caso di rinnovo del beneficio ai sensi dell’ar-ticolo 3, comma 6, fermo quanto previsto alla lettera d) , è congrua un’offerta ovunque sia collocata nel territorio italiano anche nel caso si tratti di prima offerta;

d) esclusivamente nel caso in cui nel nucleo familia-re siano presenti componenti con disabilità, come definita a fini ISEE, non operano le previsioni di cui alla lettera c) e in deroga alle previsioni di cui alle lettere a) e b) , con esclusivo riferimento alla terza offerta, indipenden-temente dal periodo di fruizione del beneficio, l’offerta è congrua se non eccede la distanza di duecentocinquanta chilometri dalla residenza del beneficiario.

10. Nel caso in cui sia accettata una offerta collocata oltre duecentocinquanta chilometri di distanza dalla resi-denza del beneficiario, il medesimo continua a percepire il beneficio economico del Rdc, a titolo di compensazione per le spese di trasferimento sostenute, per i successivi tre mesi dall’inizio del nuovo impiego, incrementati a dodici mesi nel caso siano presenti componenti di minore età ovvero componenti con disabilità, come definita a fini ISEE.

11. Il richiedente in condizioni diverse da quelle di cui al comma 5, entro trenta giorni dal riconoscimento del beneficio, è convocato dai servizi competenti per il con-trasto alla povertà dei comuni. Agli interventi connessi al Rdc, incluso il percorso di accompagnamento all’inseri-mento lavorativo, il richiedente e il suo nucleo familiare accedono previa valutazione multidimensionale finaliz-zata ad identificare i bisogni del nucleo familiare, ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo n. 147 del 2017.

12. Nel caso in cui, in esito alla valutazione preliminare, i bisogni del nucleo familiare e dei suoi componenti siano prevalentemente connessi alla situazione lavorativa, i ser-vizi competenti sono comunque individuati presso i centri per l’impiego e i beneficiari sottoscrivono il Patto per il lavoro, entro i successivi trenta giorni. Nel caso in cui il bisogno sia complesso e multidimensionale, i beneficiari sottoscrivono un Patto per l’inclusione sociale e i servizi si coordinano in maniera da fornire risposte unitarie nel Patto, con il coinvolgimento, oltre ai centri per l’impiego e ai servizi sociali, degli altri servizi territoriali di cui si rilevi in sede di valutazione preliminare la competenza.

Page 10: Anno 160° - Numero 23 GAZZETTA UFFICIALE · 2020. 11. 10. · D ISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI REDDITO CITTADINANZA Art. 1. Reddito di cittadinanza 1. È istituito, a decorrere

— 6 —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 2328-1-2019

13. Il Patto per l’inclusione sociale, ove non diversa-mente specificato, assume le caratteristiche del progetto personalizzato di cui all’articolo 6 del decreto legislativo n. 147 del 2017 e, conseguentemente, ai fini del Rdc e ad ogni altro fine, il progetto personalizzato medesimo ne assume la denominazione. Nel Patto per l’inclusione so-ciale sono inclusi, oltre agli interventi per l’accompagna-mento all’inserimento lavorativo, ove opportuni e fermo restando gli obblighi di cui al comma 8, gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà di cui all’artico-lo 7 del decreto legislativo n. 147 del 2017, che, conse-guentemente, si intendono riferiti al Rdc. Gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà sono comunque attivati, ove opportuni e richiesti, anche in favore dei be-neficiari che sottoscrivono il Patto per il lavoro.

14. Il Patto per il lavoro e il Patto per l’inclusione so-ciale e i sostegni in essi previsti, nonché la valutazione multidimensionale che eventualmente li precede, costitu-iscono livelli essenziali delle prestazioni, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

15. In coerenza con il profilo professionale del bene-ficiario, con le competenze acquisite in ambito formale, non formale e informale, nonché in base agli interessi e alle propensioni emerse nel corso del colloquio sostenu-to presso il centro per l’impiego ovvero presso i servizi dei comuni, il beneficiario è tenuto ad offrire nell’ambito del Patto per il lavoro e del Patto per l’inclusione sociale la propria disponibilità per la partecipazione a progetti a titolarità dei comuni, utili alla collettività, in ambito cul-turale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni, da svolgere presso il medesimo comu-ne di residenza, mettendo a disposizione un numero di ore compatibile con le altre attività del beneficiario e co-munque non superiore al numero di otto ore settimanali. La partecipazione ai progetti è facoltativa per le persone non tenute agli obblighi connessi al Rdc. I comuni, en-tro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, predispongono le procedure amministrative utili per l’istituzione dei progetti di cui al presente comma e comunicano le informazioni sui progetti ad una apposi-ta sezione della piattaforma dedicata al programma del Rdc del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui all’articolo 6, comma 1. L’esecuzione delle attività e l’assolvimento degli obblighi del beneficiario di cui al presente comma sono subordinati all’attivazione dei progetti. L’avvenuto assolvimento di tali obblighi viene attestato dai comuni, tramite l’aggiornamento della piat-taforma dedicata.

Art. 5.

Richiesta, riconoscimento ed erogazione del beneficio

1. Il Rdc è richiesto, dopo il quinto giorno di ciascun mese, presso il gestore del servizio integrato di cui all’ar-ticolo 81, comma 35, lettera b) , del decreto-legge 25 giu-gno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla leg-ge 6 agosto 2008, n. 133. Il Rdc può anche essere richiesto mediante modalità telematiche, alle medesime condizioni stabilite in esecuzione del servizio affidato. Le richieste del Rdc possono essere presentate presso i centri di assi-stenza fiscale di cui all’articolo 32 del decreto legislativo

9 luglio 1997, n. 241, previa stipula di una convenzione con l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS). Con provvedimento dell’INPS, sentito il Ministero del la-voro e delle politiche sociali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è approvato il modulo di domanda, nonché il modello di comunicazione dei redditi di cui all’articolo 3, commi 8, ultimo periodo, 9 e 10. Con riferimento alle informazioni già dichiarate dal nucleo familiare a fini ISEE, il modulo di domanda ri-manda alla corrispondente DSU, a cui la domanda è suc-cessivamente associata dall’INPS. Le informazioni con-tenute nella domanda del Rdc sono comunicate all’INPS entro dieci giorni lavorativi dalla richiesta.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politi-che sociali possono essere individuate modalità di pre-sentazione della richiesta del Rdc anche contestualmen-te alla presentazione della DSU a fini ISEE e in forma integrata, tenuto conto delle semplificazioni conseguenti all’avvio della precompilazione della DSU medesima, ai sensi dell’articolo 10 del decreto legislativo n. 147 del 2017. L’INPS è autorizzato ad inviare comunicazioni in-formative mirate sul Rdc ai nuclei familiari che, a seguito dell’attestazione dell’ISEE, presentino valori dell’indi-catore o di sue componenti compatibili con quelli di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b) .

3. Il Rdc è riconosciuto dall’INPS ove ricorrano le con-dizioni. Ai fini del riconoscimento del beneficio, l’INPS verifica, entro cinque giorni lavorativi dalla data di comu-nicazione di cui al comma 1, il possesso dei requisiti per l’accesso al Rdc sulla base delle informazioni disponibili nei propri archivi e in quelli delle amministrazioni colle-gate. A tal fine l’INPS acquisisce, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dall’Anagrafe tributaria, dal Pubblico registro automobilistico e dalle altre ammi-nistrazioni pubbliche detentrici dei dati, le informazioni rilevanti ai fini della concessione del Rdc. In ogni caso il riconoscimento da parte dell’INPS avviene entro la fine del mese successivo alla trasmissione della domanda all’Istituto.

4. Nelle more del completamento dell’Anagrafe nazio-nale della popolazione residente, resta in capo ai comuni la verifica dei requisiti di residenza e di soggiorno, di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a) . L’esito delle verifiche è comunicato all’INPS per il tramite della piattaforma di cui all’articolo 6, comma 1, finalizzata al coordinamento dei comuni. L’Anagrafe nazionale di cui al primo periodo mette comunque a disposizione della medesima piatta-forma le informazioni disponibili sui beneficiari del Rdc, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

5. I requisiti economici di accesso al Rdc, di cui all’ar-ticolo 2, comma 1, lettera b) , si considerano posseduti per la durata della attestazione ISEE in vigore al momento di presentazione della domanda e sono verificati nuova-mente solo in caso di presentazione di nuova DSU, ferma restando la necessità di aggiornare l’ISEE alla scadenza del periodo di validità dell’indicatore. Gli altri requisiti si considerano posseduti sino a quando non intervenga comunicazione contraria da parte delle amministrazioni competenti alla verifica degli stessi. In tal caso, l’eroga-zione del beneficio è interrotta a decorrere dal mese suc-cessivo a tale comunicazione ed è disposta la revoca del

Page 11: Anno 160° - Numero 23 GAZZETTA UFFICIALE · 2020. 11. 10. · D ISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI REDDITO CITTADINANZA Art. 1. Reddito di cittadinanza 1. È istituito, a decorrere

— 7 —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 2328-1-2019

beneficio, fatto salvo quanto previsto all’articolo 7. Resta salva, in capo all’INPS, la verifica dei requisiti autocerti-ficati in domanda, ai sensi dell’articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

6. Il beneficio economico è erogato attraverso la Carta Rdc. In sede di prima applicazione e fino alla scadenza del termine contrattuale, l’emissione della Carta Rdc av-viene in esecuzione del servizio affidato ai sensi dell’arti-colo 81, comma 35, lettera b) , del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, relativamente alla carta acquisti, alle medesime condizioni economiche e per il numero di carte elettroni-che necessarie per l’erogazione del beneficio. In sede di nuovo affidamento del servizio di gestione, il numero di carte deve comunque essere tale da garantire l’erogazione del beneficio suddivisa per ogni singolo componente ai sensi dell’articolo 3, comma 7. Oltre che al soddisfaci-mento delle esigenze previste per la carta acquisti, la Car-ta Rdc permette di effettuare prelievi di contante entro un limite mensile non superiore ad euro 100 per un singolo individuo, moltiplicato per la scala di equivalenza di cui all’articolo 2, comma 4, nonché, nel caso di integrazioni di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b) , ovvero di cui all’articolo 3, comma 3, di effettuare un bonifico mensile in favore del locatore indicato nel contratto di locazione ovvero dell’intermediario che ha concesso il mutuo. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finan-ze, possono essere individuati ulteriori esigenze da sod-disfare attraverso la Carta Rdc, nonché diversi limiti di importo per i prelievi di contante. Al fine di contrastare fenomeni di ludopatia, è in ogni caso fatto divieto di uti-lizzo del beneficio economico per giochi che prevedono vincite in denaro o altre utilità. Le movimentazioni sulla Carta Rdc sono messe a disposizione delle piattaforme digitali di cui all’articolo 6, comma 1, per il tramite del Ministero dell’economia e delle finanze in quanto sogget-to emittente. La consegna della Carta Rdc presso gli uffici del gestore del servizio integrato avviene esclusivamente dopo il quinto giorno di ciascun mese.

7. Ai beneficiari del Rdc sono estese le agevolazioni relative alle tariffe elettriche riconosciute alle famiglie economicamente svantaggiate, di cui all’articolo 1, com-ma 375, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e quelle re-lative alla compensazione per la fornitura di gas naturale, estese ai medesimi soggetti dall’articolo 3, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Art. 6.

Piattaforme digitali per l’attivazionee la gestione dei Patti

1. Al fine di consentire l’attivazione e la gestione dei Patti per il lavoro e dei Patti per l’inclusione sociale, nonché per finalità di analisi, monitoraggio, valutazio-ne e controllo del programma del Rdc, sono istituite due apposite piattaforme digitali dedicate al Rdc, una presso l’ANPAL nell’ambito del Sistema informativo unitario delle politiche del lavoro (SIUPL) per il coordinamento dei centri per l’impiego, e l’altra presso il Ministero del

lavoro e delle politiche sociali nell’ambito del Sistema informativo unitario dei servizi sociali (SIUSS), di cui all’articolo 24 del decreto legislativo n. 147 del 2017, per il coordinamento dei comuni. Le piattaforme rappre-sentano strumenti di condivisione delle informazioni sia tra le amministrazioni centrali e i servizi territoriali sia, nell’ambito dei servizi territoriali, tra i centri per l’im-piego e i servizi sociali. A tal fine è predisposto un piano tecnico di attivazione e interoperabilità delle piattaforme da adottarsi con provvedimento congiunto dell’ANPAL e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

2. All’articolo 13, comma 2, dopo la lettera d) , del de-creto legislativo n. 150 del 2015 è aggiunta la seguente: «d -bis ) Piattaforma digitale del Reddito di cittadinanza per il Patto per il lavoro.».

3. Per le finalità di cui al comma 1, l’INPS mette a di-sposizione delle piattaforme di cui al comma 1 i dati iden-tificativi dei singoli componenti i nuclei beneficiari del Rdc, le informazioni sulla condizione economica e patri-moniale, come risultanti dalla DSU in corso di validità, le informazioni sull’ammontare del beneficio economico e sulle altre prestazioni sociali erogate dall’Istituto ai com-ponenti il nucleo familiare e ogni altra informazione rela-tiva ai beneficiari del Rdc funzionale alla attuazione della misura, incluse quelle di cui all’articolo 4, comma 5, e altre utili alla profilazione occupazionale. Le piattaforme presso l’ANPAL e presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali condividono, rispettivamente, con i cen-tri per l’impiego e con i comuni, le informazioni di cui al presente comma relativamente ai beneficiari del Rdc residenti nei territori di competenza.

4. Le piattaforme di cui al comma 1 costituiscono il portale delle comunicazioni dai centri per l’impiego, dai soggetti accreditati di cui all’articolo 12 del decreto le-gislativo n. 150 del 2015, e dai comuni all’ANPAL e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e, per il loro tramite, all’INPS. In particolare, sono comunicati dai ser-vizi competenti alle piattaforme del Rdc:

a) le disponibilità degli uffici per la creazione di una agenda degli appuntamenti in sede di riconoscimento del beneficio, compatibile con i termini di cui all’articolo 4, commi 5 e 11;

b) l’avvenuta o la mancata sottoscrizione del Patto per il lavoro o del Patto per l’inclusione sociale, entro cinque giorni dalla medesima;

c) le informazioni sui fatti suscettibili di dar luogo a sanzioni, entro cinque giorni dal momento in cui si veri-ficano, per essere messe a disposizione dell’INPS che le irroga;

d) l’esito delle verifiche da parte dei comuni sui re-quisiti di residenza e di soggiorno, di cui all’articolo 5, comma 4, per essere messe a disposizione dell’INPS ai fini della verifica dell’eleggibilità;

e) l’attivazione dei progetti per la collettività da par-te dei comuni ai sensi dell’articolo 4, comma 15;

f) ogni altra informazione utile a monitorare l’attua-zione dei Patti per il lavoro e dei Patti per l’inclusione sociale, anche ai fini di verifica e controllo del rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni di cui all’articolo 4, comma 14.

Page 12: Anno 160° - Numero 23 GAZZETTA UFFICIALE · 2020. 11. 10. · D ISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI REDDITO CITTADINANZA Art. 1. Reddito di cittadinanza 1. È istituito, a decorrere

— 8 —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 2328-1-2019

5. Le piattaforme di cui al comma 1 rappresentano al-tresì uno strumento utile al coordinamento dei servizi a livello territoriale. In particolare, le piattaforme dialoga-no tra di loro al fine di svolgere le funzioni di seguito indicate:

a) comunicazione da parte dei servizi competenti dei comuni ai centri per l’impiego, in esito alla valutazione preliminare, dei beneficiari per i quali i bisogni del nu-cleo familiare e dei suoi componenti siano risultati preva-lentemente connessi alla situazione lavorativa, al fine di consentire nei termini previsti dall’articolo 4, comma 12, la sottoscrizione dei Patti per il lavoro;

b) condivisione tra i comuni e i centri per l’impiego delle informazioni sui progetti per la collettività attivati ai sensi dell’articolo 4, comma 15, nonché quelle sui benefi-ciari del Rdc coinvolti;

c) coordinamento del lavoro tra gli operatori dei cen-tri per l’impiego, i servizi sociali e gli altri servizi territo-riali, con riferimento ai beneficiari per i quali il bisogno sia complesso e multidimensionale, al fine di consentire la sottoscrizione dei Patti per l’inclusione sociale, nelle modalità previste dall’articolo 4, comma 12;

d) condivisione delle informazioni sui Patti già sot-toscritti, ove risulti necessario nel corso della fruizione del beneficio integrare o modificare i sostegni e gli im-pegni in relazione ad attività di competenza del centro per l’impiego ovvero del servizio sociale originariamente non incluso nei Patti medesimi.

6. I centri per l’impiego e i comuni segnalano alle piat-taforme dedicate l’elenco dei beneficiari per cui sia stata osservata una qualsiasi anomalia nei consumi e nei com-portamenti dai quali si possa dedurre una eventuale non veridicità dei requisiti economici, reddituali e patrimonia-li dichiarati e la non eleggibilità al beneficio. L’elenco di cui al presente comma è comunicato dall’amministra-zione responsabile della piattaforma cui è pervenuta la comunicazione all’Agenzia delle entrate e alla Guardia di finanza che ne tengono conto nella programmazione ordinaria dell’attività di controllo. Per le suddette finalità ispettive, l’Agenzia delle entrate e la Guardia di finan-za accedono, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, al SIUSS.

7. Le attività di cui al presente articolo sono svolte dall’INPS, dal Ministero del lavoro e delle politiche so-ciali, dall’ANPAL, dai centri per l’impiego, dai comuni e dalle altre amministrazioni interessate nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziare disponibili a legi-slazione vigente, come integrate dall’articolo 12 del pre-sente decreto, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Con riferimento alle attività dei comuni di cui al presente articolo, strumentali al soddisfacimento dei livelli essenziali di cui all’articolo 4, comma 14, gli even-tuali oneri sono a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e alla esclusione sociale di cui all’articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

8. Al fine di attuare il Rdc anche attraverso appropriati strumenti e piattaforme informatiche che aumentino l’ef-ficienza del programma e l’allocazione del lavoro, il Mi-nistero del lavoro e delle politiche sociali può avvalersi di enti controllati o vigilati da parte di amministrazioni dello Stato o di società in house , previa convenzione approva-ta con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Art. 7.

Sanzioni

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiun-que, al fine di ottenere indebitamente il beneficio di cui all’articolo 3, rende o utilizza dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omette informa-zioni dovute, è punito con la reclusione da due a sei anni.

2. L’omessa comunicazione delle variazioni del reddito o del patrimonio, anche se provenienti da attività irrego-lari, nonché di altre informazioni dovute e rilevanti ai fini della revoca o della riduzione del beneficio entro i termini di cui all’articolo 3, commi 8, ultimo periodo, 9 e 11, è punita con la reclusione da uno a tre anni.

3. Alla condanna in via definitiva per i reati di cui ai commi 1 e 2 e per quello previsto dall’articolo 640 -bis del codice penale, nonché alla sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti per gli stessi reati, consegue di diritto l’immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva e il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito. La revoca è disposta dall’INPS ai sensi del comma 10. Il beneficio non può essere nuovamente richiesto prima che siano decorsi dieci anni dalla condanna.

4. Fermo quanto previsto dal comma 3, quando l’am-ministrazione erogante accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fon-damento dell’istanza ovvero l’omessa successiva comu-nicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell’istante, la stessa amministrazione dispone l’imme-diata revoca del beneficio con efficacia retroattiva. A se-guito della revoca, il beneficiario è tenuto alla restituzio-ne di quanto indebitamente percepito.

5. È disposta la decadenza dal Rdc, altresì, quando uno dei componenti il nucleo familiare:

a) non effettua la dichiarazione di immediata dispo-nibilità al lavoro, di cui all’articolo 4, commi 4 e 6, ad eccezione dei casi di esclusione ed esonero;

b) non sottoscrive il Patto per il lavoro ovvero il Pat-to per l’inclusione sociale, di cui all’articolo 4, commi 7 e 12, ad eccezione dei casi di esclusione ed esonero;

c) non partecipa, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o ad altra iniziativa di politica attiva o di attivazione, di cui all’articolo 20, comma 3, lettera b) , del decreto legi-slativo n. 150 del 2015 e all’articolo 9, comma 3, lettera e) , del presente decreto;

d) non aderisce ai progetti di cui all’articolo 4, com-ma 15, nel caso in cui il comune di residenza li abbia istituiti;

e) non accetta almeno una di tre offerte congrue ai sensi dell’articolo 4, comma 8, lettera b) , numero 5), ov-vero, in caso di rinnovo ai sensi dell’articolo 3, comma 6, non accetta la prima offerta congrua utile;

f) non effettua le comunicazioni di cui all’articolo 3, comma 9, ovvero effettua comunicazioni mendaci produ-cendo un beneficio economico del Rdc maggiore;

Page 13: Anno 160° - Numero 23 GAZZETTA UFFICIALE · 2020. 11. 10. · D ISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI REDDITO CITTADINANZA Art. 1. Reddito di cittadinanza 1. È istituito, a decorrere

— 9 —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 2328-1-2019

g) non presenta una DSU aggiornata in caso di va-riazione del nucleo familiare ai sensi dell’articolo 3, comma 12;

h) venga trovato, nel corso delle attività ispettive svolte dalle competenti autorità, intento a svolgere atti-vità di lavoro dipendente in assenza delle comunicazio-ni obbligatorie di cui all’articolo 9 -bis del decreto–legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, ovvero attività di lavoro autonomo o di impresa, in assenza delle comuni-cazioni di cui all’articolo 3, comma 9.

6. La decadenza dal beneficio è inoltre disposta nel caso in cui il nucleo familiare abbia percepito il beneficio economico del Rdc in misura maggiore rispetto a quanto gli sarebbe spettato, per effetto di dichiarazione mendace in sede di DSU o di altra dichiarazione nell’ambito del-la procedura di richiesta del beneficio, ovvero per effetto dell’omessa presentazione delle prescritte comunicazio-ni, ivi comprese le comunicazioni di cui all’articolo 3, comma 10, fermo restando il recupero di quanto versato in eccesso.

7. In caso di mancata presentazione, in assenza di giu-stificato motivo, alle convocazioni di cui all’articolo 4, commi 5 e 11, da parte anche di un solo componente il nucleo familiare, si applicano le seguenti sanzioni:

a) la decurtazione di una mensilità del beneficio eco-nomico in caso di prima mancata presentazione;

b) la decurtazione di due mensilità alla seconda mancata presentazione;

c) la decadenza dalla prestazione, in caso di ulteriore mancata presentazione.

8. Nel caso di mancata partecipazione, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di orientamento di cui all’articolo 20, comma 3, lettera a) , del decreto legislativo n. 150 del 2015, da parte anche di un solo componente il nucleo familiare, si applicano le seguenti sanzioni:

a) la decurtazione di due mensilità, in caso di prima mancata presentazione;

b) la decadenza dalla prestazione in caso di ulteriore mancata presentazione.

9. In caso di mancato rispetto degli impegni previsti nel Patto per l’inclusione sociale relativi alla frequenza dei corsi di istruzione o di formazione da parte di un com-ponente minorenne ovvero impegni di prevenzione e cura volti alla tutela della salute, individuati da professionisti sanitari, si applicano le seguenti sanzioni:

a) la decurtazione di due mensilità dopo un primo richiamo formale al rispetto degli impegni;

b) la decurtazione di tre mensilità al secondo richia-mo formale;

c) la decurtazione di sei mensilità al terzo richiamo formale;

d) la decadenza dal beneficio in caso di ulteriore richiamo.

10. L’irrogazione delle sanzioni diverse da quelle pe-nali e il recupero dell’indebito, di cui al presente articolo, è effettuato dall’INPS. Gli indebiti recuperati nelle mo-dalità di cui all’articolo 38, comma 3, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge

n. 122 del 2010, al netto delle spese di recupero, sono riversate dall’INPS all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per il Reddito di Cittadinan-za. L’INPS dispone altresì, ove prevista la decadenza dal beneficio, la disattivazione della Carta Rdc.

11. In tutti i casi diversi da quelli di cui al comma 3, il Rdc può essere richiesto dal richiedente ovvero da altro componente il nucleo familiare solo decorsi diciotto mesi dalla data del provvedimento di revoca o di decadenza, ovvero, nel caso facciano parte del nucleo familiare com-ponenti minorenni o con disabilità, come definita a fini ISEE, decorsi sei mesi dalla medesima data.

12. I centri per l’impiego e i comuni comunicano alle piattaforme di cui all’articolo 6, al fine della messa a di-sposizione dell’INPS, le informazioni sui fatti suscettibili di dar luogo alle sanzioni di cui al presente articolo, ivi compresi i casi di cui all’articolo 9, comma 3, lettera e) , entro e non oltre cinque giorni lavorativi dal verificar-si dell’evento da sanzionare. L’INPS, per il tramite delle piattaforme di cui all’articolo 6, mette a disposizione dei centri per l’impiego e dei comuni gli eventuali conse-guenti provvedimenti di decadenza dal beneficio.

13. La mancata comunicazione dei fatti suscettibili di dar luogo alle sanzioni di decurtazione o decadenza della prestazione determina responsabilità disciplinare e con-tabile del soggetto responsabile, ai sensi dell’articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

14. Nei casi di dichiarazioni mendaci e di conseguente accertato illegittimo godimento del Rdc, i centri per l’im-piego, i comuni, l’INPS, l’Agenzia delle entrate, l’Ispet-torato nazionale del lavoro (INL), preposti ai controlli e alle verifiche, trasmettono, entro dieci giorni dall’accer-tamento, all’autorità giudiziaria la documentazione com-pleta del fascicolo oggetto della verifica.

15. I comuni sono responsabili delle verifiche e dei controlli anagrafici, attraverso l’incrocio delle informa-zioni dichiarate ai fini ISEE con quelle disponibili presso gli uffici anagrafici e quelle raccolte dai servizi sociali e ogni altra informazione utile per individuare omissioni nelle dichiarazioni o dichiarazioni mendaci al fine del ri-conoscimento del Rdc.

Art. 8. Incentivi per l’impresa e per il lavoratore

1. Al datore di lavoro che comunica alla piattaforma digitale dedicata al Rdc nell’ambito del SIUPL le disponi-bilità dei posti vacanti, e che su tali posti assuma a tempo pieno e indeterminato soggetti beneficiari di Rdc, anche attraverso l’attività svolta da un soggetto accreditato di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, è riconosciuto, ferma restando l’aliquota di com-puto delle prestazioni previdenziali, l’esonero dal versa-mento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite dell’im-porto mensile del Rdc percepito dal lavoratore all’atto dell’assunzione, per un periodo pari alla differenza tra 18 mensilità e quello già goduto dal beneficiario stesso e, co-munque, non superiore a 780 euro mensili e non inferiore a cinque mensilità. In caso di rinnovo ai sensi dell’artico-

Page 14: Anno 160° - Numero 23 GAZZETTA UFFICIALE · 2020. 11. 10. · D ISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI REDDITO CITTADINANZA Art. 1. Reddito di cittadinanza 1. È istituito, a decorrere

— 10 —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 2328-1-2019

lo 3, comma 6, l’esonero è concesso nella misura fissa di 5 mensilità. L’importo massimo di beneficio mensile non può comunque eccedere l’ammontare totale dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore assunto per le mensilità incentivate, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL. Nel caso di licenziamento del beneficiario di Rdc, il datore di lavoro è tenuto alla restituzione dell’incentivo fruito mag-giorato delle sanzioni civili di cui all’articolo 116, com-ma 8, lettera a) , della legge 23 dicembre 2000, n. 388, salvo che il licenziamento avvenga per giusta causa o per giustificato motivo. Il datore di lavoro, contestualmente all’assunzione del beneficiario di Rdc stipula, presso il centro per l’impiego, ove necessario, un patto di forma-zione, con il quale garantisce al beneficiario un percorso formativo o di riqualificazione professionale.

2. Gli enti di formazione accreditati possono stipulare presso i centri per l’impiego e presso i soggetti accredita-ti di cui all’articolo 12 del decreto legislativo n. 150 del 2015, laddove tale possibilità sia prevista da leggi regio-nali, un Patto di formazione con il quale garantiscono al beneficiario un percorso formativo o di riqualificazione professionale, anche mediante il coinvolgimento di Uni-versità ed enti pubblici di ricerca, secondo i più alti stan-dard di qualità della formazione e sulla base di indirizzi definiti con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province auto-nome di Trento e Bolzano senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, utilizzando a tal fine, le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a le-gislazione vigente. Se in seguito a questo percorso for-mativo il beneficiario di Rdc ottiene un lavoro, coerente con il profilo formativo sulla base di un contratto di la-voro a tempo pieno e indeterminato, al datore di lavoro che assume, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni previdenziali, è riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore, con esclu-sione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limi-te della metà dell’importo mensile del Rdc percepito dal lavoratore all’atto dell’assunzione, per un periodo pari alla differenza tra 18 mensilità e quello già goduto dal beneficiario stesso e, comunque, non superiore a 390 euro mensili e non inferiore a sei mensilità per metà dell’im-porto del Rdc. In caso di rinnovo ai sensi dell’articolo 3, comma 6, l’esonero è concesso nella misura fissa di sei mensilità per metà dell’importo del Rdc. L’importo mas-simo del beneficio mensile comunque non può eccedere l’ammontare totale dei contributi previdenziali e assisten-ziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore assunto per le mensilità incentivate, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL. La restante metà dell’im-porto mensile del Rdc percepito dal lavoratore all’atto dell’assunzione, per un massimo di 390 euro mensili e non inferiore a sei mensilità per metà dell’importo del Rdc, è riconosciuta all’ente di formazione accreditato che ha garantito al lavoratore assunto il predetto percorso for-mativo o di riqualificazione professionale, sotto forma di sgravio contributivo applicato ai contributi previdenziali e assistenziali dovuti per i propri dipendenti sulla base delle stesse regole valide per il datore di lavoro che as-sume il beneficiario del Rdc. Nel caso di licenziamento

del beneficiario del Rdc, il datore di lavoro è tenuto alla restituzione dell’incentivo fruito maggiorato delle sanzio-ni civili di cui all’articolo 116, comma 8, lettera a) , della legge 23 dicembre 2000, n. 388, salvo che il licenziamen-to avvenga per giusta causa o per giustificato motivo. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, può stipu-lare convenzioni con la Guardia di finanza per le attività di controllo nei confronti dei beneficiari del Rdc e per il monitoraggio delle attività degli enti di formazione di cui al presente comma.

3. Le agevolazioni previste ai commi 1 e 2 si applicano a condizione che il datore di lavoro realizzi un incremen-to occupazionale netto del numero di dipendenti nel ri-spetto dei criteri fissati dall’articolo 31, comma 1, lettera f) , del decreto legislativo n. 150 del 2015, riferiti esclu-sivamente ai lavoratori a tempo indeterminato. Il diritto alle predette agevolazioni è subordinato al rispetto degli ulteriori principi generali di cui all’articolo 31 del decreto legislativo n. 150 del 2015.

4. Ai beneficiari del Rdc che avviano un’attività lavo-rativa autonoma o di impresa individuale o una società cooperativa entro i primi dodici mesi di fruizione del Rdc è riconosciuto in un’unica soluzione un beneficio addi-zionale pari a sei mensilità del Rdc, nei limiti di 780 euro mensili. Le modalità di richiesta e di erogazione del be-neficio addizionale sono stabilite con decreto del Mini-stro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro dello sviluppo economico.

5. Il diritto alla fruizione degli incentivi di cui al pre-sente articolo è subordinato al rispetto delle condizioni stabilite dall’articolo 1, comma 1175, della legge 27 di-cembre 2006, n. 296.

6. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trat-tato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti « de minimis », del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Com-missione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Com-missione, del 27 giugno 2014, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti « de minimis » nel settore della pesca e dell’acquacoltura.

7. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono compatibili e aggiuntive rispetto a quelle stabilite dall’ar-ticolo 1, comma 247, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Nel caso in cui il datore di lavoro abbia esaurito gli esoneri contributivi in forza della predetta legge n. 145 del 2018, gli sgravi contributivi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, sono fruiti sotto forma di credito di im-posta per il datore di lavoro. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabi-lite le modalità di accesso al predetto credito di imposta.

Page 15: Anno 160° - Numero 23 GAZZETTA UFFICIALE · 2020. 11. 10. · D ISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI REDDITO CITTADINANZA Art. 1. Reddito di cittadinanza 1. È istituito, a decorrere

— 11 —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 2328-1-2019

Art. 9. Assegno di ricollocazione

1. Nella fase di prima applicazione del presente decre-to, e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, al fine di ottenere un servizio di assistenza intensiva nella ricerca del lavoro, il beneficiario del Rdc tenuto, ai sensi dell’ar-ticolo 4, comma 7, a stipulare il Patto per il lavoro con il centro per l’impiego, decorsi trenta giorni dalla data di liquidazione della prestazione, riceve dall’ANPAL l’as-segno di ricollocazione (AdR) di cui all’articolo 23 del decreto legislativo n. 150 del 2015, graduato in funzione del profilo personale di occupabilità, da spendere presso i centri per l’impiego o presso i soggetti accreditati ai sensi dell’articolo 12 del medesimo decreto legislativo.

2. A pena di decadenza dal beneficio del Rdc, i soggetti di cui al comma 1 devono scegliere, entro trenta giorni dal riconoscimento dell’AdR, il soggetto erogatore del servizio di assistenza intensiva, prendendo appuntamen-to sul portale messo a disposizione dall’ANPAL, anche per il tramite dei centri per l’impiego o degli istituti di patronato convenzionati. Il servizio ha una durata di sei mesi, prorogabile di ulteriori sei mesi qualora residui par-te dell’importo dell’assegno; nel caso in cui, entro trenta giorni dalla richiesta, il soggetto erogatore scelto non si sia attivato nella ricollocazione del beneficiario, quest’ul-timo è tenuto a rivolgersi a un altro soggetto erogatore.

3. Il servizio di assistenza alla ricollocazione deve prevedere:

a) l’affiancamento di un tutor al soggetto di cui al comma 1;

b) il programma di ricerca intensiva della nuova occupazione e la relativa area, con eventuale percorso di riqualificazione professionale mirata a sbocchi occupa-zionali esistenti nell’area stessa;

c) l’assunzione dell’onere del soggetto di cui al com-ma 1 di svolgere le attività individuate dal tutor ;

d) l’assunzione dell’onere del soggetto di cui al comma 1 di accettare l’offerta di lavoro congrua ai sensi dell’articolo 4;

e) l’obbligo per il soggetto erogatore del servizio di comunicare al centro per l’impiego e all’ANPAL il rifiuto ingiustificato, da parte della persona interessata, di svol-gere una delle attività di cui alla lettera c) , o di una offerta di lavoro congrua, a norma della lettera d) , al fine dell’ir-rogazione delle sanzioni di cui all’articolo 7;

f) la sospensione del servizio nel caso di assunzione in prova, o a termine, con eventuale ripresa del servizio stesso dopo l’eventuale conclusione del rapporto entro il termine di sei mesi.

4. In caso di utilizzo dell’assegno di ricollocazione presso un soggetto accreditato, il SIUPL fornisce im-mediata comunicazione al centro per l’impiego con cui è stato stipulato il Patto per il lavoro o, nei casi di cui all’articolo 4, comma 9, a quello nel cui territorio risiede il beneficiario.

5. Le modalità operative e l’ammontare dell’assegno di ricollocazione sono definite con delibera del Consiglio di amministrazione dell’ANPAL, previa approvazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sulla base

dei principi di cui all’articolo 23, comma 7, del decreto legislativo n. 150 del 2015. Gli esiti della ricollocazione sono oggetto dell’attività di monitoraggio e valutazione comparativa dei soggetti erogatori del servizio, di cui all’articolo 23, comma 8, del predetto decreto legislativo n. 150 del 2015.

6. Il finanziamento dell’assegno di ricollocazione è a valere sul Fondo per le politiche attive del lavoro, di cui all’articolo 1, comma 215, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. L’ANPAL provvede a monitorare l’andamento delle risorse, fornendo relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed al Ministero dell’eco-nomia e delle finanze. Sulla base delle relazioni mensili, ed in base a previsioni statistiche effettuate tenendo conto della percentuale di successi occupazionali, l’ANPAL so-spende l’erogazione di nuovi assegni quando si manifesti un rischio anche prospettico di esaurimento delle risorse.

7. Fino alla data del 31 dicembre 2021 l’erogazione dell’assegno di ricollocazione ai soggetti di cui all’arti-colo 23, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, è sospesa.

Art. 10.

Monitoraggio del Rdc

1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è responsabile del monitoraggio dell’attuazione del Rdc e predispone, sulla base delle informazioni rilevate sulle piattaforme di cui all’articolo 6, di quelle fornite dall’IN-PS e dall’ANPAL, nonché delle altre informazioni dispo-nibili in materia, il Rapporto annuale sull’attuazione del Rdc, pubblicato sul sito internet istituzionale.

2. Ai compiti di cui al comma 1, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede nel limite delle risorse finanziarie, umane e strumentali già previste a legislazio-ne vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 11.

Modificazioni al decreto legislativo15 settembre 2017, n. 147

1. A decorrere dal 1° aprile 2019, fatto salvo quanto previsto all’articolo 13, comma 1, del presente decreto, è abrogato il CAPO II del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, ad eccezione degli articoli 5, 6, 7 e 10.

2. Al decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 5: 1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Valuta-

zione multidimensionale»; 2) il comma 1 è abrogato; 3) al comma 2, le parole: «Agli interventi di cui

al presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «Agli interventi di cui al Patto per l’inclusione sociale per i be-neficiari del Reddito di cittadinanza (Rdc)»;

4) al comma 3, le parole: «, rivolta a tutti i nuclei beneficiari del ReI,» sono soppresse;

Page 16: Anno 160° - Numero 23 GAZZETTA UFFICIALE · 2020. 11. 10. · D ISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI REDDITO CITTADINANZA Art. 1. Reddito di cittadinanza 1. È istituito, a decorrere

— 12 —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 2328-1-2019

5) al comma 4, primo periodo, le parole «In caso di esito positivo delle verifiche sul possesso dei requi-siti, ai sensi dell’articolo 9, commi 3 e 4, è programma-ta l’analisi preliminare, entro il termine di venticinque giorni lavorativi dalla richiesta del ReI, presso i punti per l’accesso o altra struttura all’uopo identificata, al fine di» sono sostituite dalle seguenti: «L’analisi preliminare è fi-nalizzata ad»;

6) al comma 5, le parole «il progetto personaliz-zato è sostituito dal patto di servizio, di cui all’artico-lo 20 del decreto legislativo n. 150 del 2015, ovvero dal programma di ricerca intensiva di occupazione, di cui all’articolo 23 del medesimo decreto legislativo, qualora il patto di servizio sia sospeso ai sensi dello stesso artico-lo 23, comma 5, redatti per ciascun membro del nucleo familiare abile al lavoro non occupato.» sono sostituite dalle seguenti: «i beneficiari sono indirizzati al compe-tente centro per l’impiego per la sottoscrizione dei Patti per il lavoro connessi al Rdc, entro trenta giorni dall’ana-lisi preliminare.»;

7) il comma 6 è abrogato; 8) al comma 10, le parole «l’informazione e l’ac-

cesso al ReI e» sono soppresse; b) all’articolo 6:

1) al comma 1, il secondo e il terzo periodo sono soppressi;

2) al comma 2, lettera b) , le parole «connesso al ReI» sono soppresse;

3) al comma 4, le parole: «I beneficiari del ReI» sono sostituite dalle seguenti: «I beneficiari del Rdc»;

4) al comma 6, le parole «facilitare l’accesso al ReI» sono sostituite dalle seguenti: «facilitare l’accesso al Rdc»;

c) all’articolo 7: 1) al comma 1, lettera a) , le parole: «, inclusi i

servizi per l’informazione e l’accesso al ReI di cui all’ar-ticolo 5, comma 1» sono soppresse;

2) al comma 3, il secondo periodo è soppresso; nel terzo periodo, le parole: «nell’atto di programmazione ovvero nel Piano regionale di cui all’articolo 14, com-ma 1,» sono sostituite dalle seguenti: «in un atto di pro-grammazione regionale»; nel quarto periodo, le parole: «dell’atto di programmazione ovvero nel Piano regiona-le» sono sostituite dalle seguenti: «dell’atto di program-mazione regionale»;

3) al comma 7, le parole «i beneficiari del ReI» sono sostituite dalle seguenti: «i beneficiari del Rdc»;

d) all’articolo 10: 1) al comma 2, quarto periodo, le parole: «sen-

tito il Garante per la protezione dei dati personali» sono sostituite dalle seguenti: «sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Garante per la protezione dei dati personali»;

2) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti: «2 -bis . Ai fini della precompilazione dell’ISEE,

i componenti maggiorenni il nucleo familiare esprimono preventivamente il consenso al trattamento dei dati per-sonali, reddituali e patrimoniali, ivi inclusi i dati di cui al comma 1, ai sensi della disciplina vigente in materia di

protezione dei dati personali. All’atto della manifestazio-ne del consenso, il componente maggiorenne deve indica-re i soggetti dichiaranti autorizzati ad accedere alla DSU precompilata. Il consenso può essere manifestato renden-do apposita dichiarazione presso le strutture territoriali dell’INPS ovvero presso i centri di assistenza fiscale di cui all’articolo 32 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché in maniera telematica mediante accesso al portale dell’INPS e dell’Agenzia delle entrate. Il consenso al trattamento dei propri dati personali, reddituali e patri-moniali, espresso secondo le modalità indicate, è comuni-cato e registrato su una base dati unica gestita dall’INPS e accessibile ai soggetti abilitati all’acquisizione del con-senso. Resta ferma la facoltà, da esercitare con le mede-sime modalità di cui al terzo periodo, da parte di ciascun componente maggiorenne il nucleo familiare di inibire in ogni momento all’INPS, all’Agenzia delle entrate ed ai centri di assistenza fiscale l’utilizzo dei dati personali ai fini della elaborazione della DSU precompilata.

2 -ter . Nel caso il consenso di cui al comma 2 -bis non sia stato espresso nelle modalità ivi previste ovve-ro sia stato inibito l’utilizzo dei dati personali ai fini della elaborazione della DSU precompilata, resta ferma la pos-sibilità di presentare la DSU nella modalità non precom-pilata. In tal caso, in sede di attestazione dell’ISEE, sono riportate analiticamente le eventuali omissioni o difformi-tà riscontrate nei dati dichiarati rispetto alle informazioni disponibili di cui al comma 1, incluse eventuali difformità su saldi e giacenze medie del patrimonio mobiliare.»;

3) al comma 4, le parole: «A decorrere dal 1° gen-naio 2019» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 1° settembre 2019» e, in fine, è aggiunto il seguente periodo: «Le DSU in corso di validità alla data della de-correnza di cui al primo periodo, restano valide fino al 31 dicembre 2019.»;

e) all’articolo 24: 1) al comma 3, lettera a) , dopo il numero 2), è in-

serito il seguente: «2 -bis . Piattaforma digitale del Reddito di cittadinanza per il Patto di inclusione sociale;

2) il comma 9 del decreto legislativo n. 147 del 2017 è abrogato.

Art. 12. Disposizioni finanziarie per l’attuazione

del programma del Rdc

1. Ai fini dell’erogazione del beneficio economico del Rdc e della Pensione di cittadinanza, di cui agli artico-li 1, 2 e 3, degli incentivi, di cui all’articolo 8, nonché dell’erogazione del Reddito di inclusione, ai sensi dell’ar-ticolo 13, comma 1, sono autorizzati limiti di spesa nella misura di 5.894 milioni di euro nel 2019, di 7.131 mi-lioni di euro nel 2020, di 7.355 milioni di euro nel 2021 e di 7.210 milioni di euro annui a decorrere dal 2022 da iscrivere su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali denominato «Fondo per il reddito di cittadinanza».

2. Per le finalità di cui al comma 1 e per consentire le attività di cui ai commi 9 e 10, le risorse del Fondo di cui al comma 1, ad eccezione delle risorse necessarie per le finalità di cui all’articolo 13, comma 1, sono trasferite

Page 17: Anno 160° - Numero 23 GAZZETTA UFFICIALE · 2020. 11. 10. · D ISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI REDDITO CITTADINANZA Art. 1. Reddito di cittadinanza 1. È istituito, a decorrere

— 13 —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 2328-1-2019

annualmente all’INPS su apposito conto corrente di te-soreria centrale ad esso intestato, dal quale sono preleva-te le risorse necessarie per l’erogazione del beneficio da trasferire sul conto acceso presso il soggetto incaricato del Servizio integrato di gestione della carta acquisti e dei relativi rapporti amministrativi di cui all’articolo 81, comma 35, lettera b) , del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 ago-sto 2008, n. 133. L’Istituto stipula apposita convenzione con il soggetto incaricato del servizio integrato di gestio-ne della carta di cui al primo periodo.

3. Per consentire la stipulazione, previa procedura selettiva pubblica, di contratti con le professionalità ne-cessarie ad organizzare l’avvio del Rdc, nelle forme del conferimento di incarichi di collaborazione, nonché per la selezione, la formazione e l’equipaggiamento, anche con il compito di seguire personalmente il beneficiario nella ricerca di lavoro, nella formazione e nel reinseri-mento professionale, è autorizzata la spesa nel limite di 200 milioni di euro per l’anno 2019, 250 milioni di euro per l’anno 2020 e di 50 milioni di euro per l’anno 2021 a favore di ANPAL servizi S.p.A. che adegua i propri rego-lamenti a quanto disposto dal presente comma.

4. Al fine di stabilizzare il personale a tempo determi-nato, ANPAL servizi S.p.A. è autorizzata ad assumere, mediante l’espletamento di procedure concorsuali riser-vate per titoli ed esami, entro i limiti di spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dall’anno 2019, il personale già dipendente di ANPAL servizi S.p.A in forza di contratti di lavoro a tempo determinato.

5. Anche al fine di consentire ai beneficiari di presen-tare domanda di Rdc e di pensione di cittadinanza anche attraverso l’assistenza dei centri di assistenza fiscale in convenzione con l’INPS ai sensi dell’articolo 5 comma 1, nonché per le attività legate all’assistenza nella presenta-zione della DSU a fini ISEE affidate ai predetti centri di assistenza fiscale, sono stanziati 20 milioni di euro per l’anno 2019.

6. In deroga a quanto disposto dall’articolo 1, com-ma 399, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e nei limiti della dotazione organica dell’INPS a decorrere dall’anno 2019, è autorizzata una spesa di 50 milioni di euro annui per l’assunzione di personale da assegnare alle strutture dell’INPS al fine di dare piena attuazione alle disposizio-ni contenute nel presente decreto.

7. Al fine dell’adeguamento e della manutenzione dei sistemi informativi del Ministero del lavoro e delle poli-tiche sociali per le attività di competenza di cui all’arti-colo 6, nonché per attività di comunicazione istituzionale sul programma Rdc, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2019.

8. All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 255, le parole «Fondo per il reddito di cittadinanza» sono sostituite dalle seguenti: «Fondo da ripartire per l’introduzione del reddito di cittadinanza»;

b) al comma 258: 1) al primo periodo, le parole «fino a 1 miliardo di

euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020» sono sostitu-ite dalle seguenti: «fino a 480 milioni di euro per l’anno 2019 e a 420 milioni di euro per l’anno 2020»;

2) al primo periodo sostituire le parole «e un im-porto fino a 10 milioni di euro» fino alla fine del periodo con le seguenti: «. Per il funzionamento dell’ANPAL Ser-vizi Spa è destinato un contributo pari a 10 milioni di euro per l’anno 2019»;

3) al terzo periodo le parole: «, quanto a 120 mi-lioni di euro per l’anno 2019 e a 160 milioni di euro per l’anno 2020, a valere sulle risorse destinate dal primo pe-riodo al potenziamento dei centri per l’impiego e, quanto a 160 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021,» sono soppresse.

9. Ai fini del rispetto dei limiti di spesa annuali di cui al comma 1, l’INPS accantona, a valere sulle disponibilità del conto di tesoreria di cui al comma 2, alla concessio-ne di ogni beneficio economico del Rdc, un ammontare di risorse pari alle mensilità spettanti nell’anno, per cia-scuna annualità in cui il beneficio è erogato. All’inizio di ciascuna annualità è altresì accantonata una quota pari alla metà di una mensilità aggiuntiva per ciascun nucleo beneficiario nel programma da oltre sei mesi, al fine di tener conto degli incentivi di cui all’articolo 8. In caso di esaurimento delle risorse disponibili per l’esercizio di riferimento ai sensi del comma 1, con decreto del Mini-stro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dall’esaurimento di dette risorse, è ristabi-lita la compatibilità finanziaria mediante rimodulazione dell’ammontare del beneficio. Nelle more dell’adozione del decreto di cui al secondo periodo, l’acquisizione di nuove domande e le erogazioni sono sospese. La rimo-dulazione dell’ammontare del beneficio opera esclusiva-mente nei confronti delle erogazioni del beneficio succes-sive all’esaurimento delle risorse non accantonate.

10. Fermo restando il monitoraggio di cui all’artico-lo 1, comma 257, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, l’INPS provvede al monitoraggio delle erogazioni del be-neficio economico del Rdc, della Pensione di cittadinanza e degli incentivi di cui all’articolo 8, inviando entro il 10 di ciascun mese la rendicontazione con riferimento alla mensilità precedente delle domande accolte, dei relativi oneri, nonché delle risorse accantonate ai sensi del com-ma 9, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze, secondo le indi-cazioni fornite dai medesimi Ministeri. L’INPS comunica tempestivamente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze, il raggiungimento, da parte dell’ammontare di accantona-menti disposti ai sensi del comma 9, del novanta per cen-to delle risorse disponibili ai sensi del comma 1.

11. Qualora nell’ambito del monitoraggio di cui al pri-mo periodo del comma 10 siano accertati, rispetto agli oneri previsti, eventuali minori oneri, aventi anche ca-rattere pluriennale, le correlate risorse confluiscono nel fondo di cui all’articolo 1, comma 255 della legge 30 di-cembre 2018, n. 145, per essere destinate anche ai centri per l’impiego di cui all’articolo 18 del decreto legislativo

Page 18: Anno 160° - Numero 23 GAZZETTA UFFICIALE · 2020. 11. 10. · D ISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI REDDITO CITTADINANZA Art. 1. Reddito di cittadinanza 1. È istituito, a decorrere

— 14 —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 2328-1-2019

14 settembre 2015, n. 150, al fine del loro potenziamen-to. In tal caso sono conseguentemente rideterminati i li-miti di spesa di cui al comma 1. L’accertamento avviene quadrimestralmente tramite la procedura di cui all’ar-ticolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le occorrenti variazioni di bilancio.

12. Al finanziamento dei livelli essenziali delle presta-zioni sociali, di cui all’articolo 4, comma 13, ivi inclusi eventuali costi per l’adeguamento dei sistemi informativi dei comuni, in forma singola o associata, per effetto di quanto previsto dal presente decreto, si provvede median-te l’utilizzo delle risorse residue della quota del Fondo per la lotta alla povertà e alla esclusione sociale di cui all’articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, destinata al rafforzamento degli interventi e dei servizi sociali ai sensi dell’articolo 7 del decreto legisla-tivo n. 147 del 2017.

Art. 13. Disposizioni transitorie e finali

1. A decorrere dal 1° marzo 2019, il Reddito di in-clusione non può essere più richiesto e a decorrere dal successivo mese di aprile non è più riconosciuto, né rin-novato. Per coloro ai quali il Reddito di inclusione sia stato riconosciuto in data anteriore al mese di aprile 2019, il beneficio continua ad essere erogato per la durata ini-zialmente prevista, fatta salva la possibilità di presentare domanda per il Rdc, nonché il progetto personalizzato de-finito ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo n. 147 del 2017. Il Reddito di inclusione continua ad essere ero-gato con le procedure di cui all’articolo 9 del decreto legi-slativo n. 147 del 2017 e non è in alcun modo compatibile con la contemporanea fruizione del Rdc da parte di alcun componente il nucleo familiare.

2. Sono in ogni caso fatte salve le potestà attribuite alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione.

Capo II TRATTAMENTO DI PENSIONE ANTICIPATA «QUOTA 100»

E ALTRE DISPOSIZIONI PENSIONISTICHE

Art. 14. Disposizioni in materia di accesso al trattamento

di pensione con almeno 62 anni di età e 38 anni di contributi

1. In via sperimentale per il triennio 2019-2021, gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, gestite dall’INPS, nonché alla gestione separata di cui all’ar-ticolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, possono conseguire il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento di un’età anagrafica di almeno 62 anni e di un’anzianità contributiva minima di 38 anni, di seguito definita «pensione quota 100». Il diritto conseguito entro

il 31 dicembre 2021 può essere esercitato anche successi-vamente alla predetta data, ferme restando le disposizioni del presente articolo. Il requisito di età anagrafica di cui al presente comma, non è adeguato agli incrementi alla speranza di vita di cui all’articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

2. Ai fini del conseguimento del diritto alla pensione quota 100, gli iscritti a due o più gestioni previdenziali di cui al comma 1, che non siano già titolari di tratta-mento pensionistico a carico di una delle predette gestio-ni, hanno facoltà di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti nelle stesse gestioni amministrate dall’INPS, in base alle disposizioni di cui all’articolo 1, commi 243, 245 e 246, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Ai fini della decorrenza della pensione di cui al presente comma trovano applicazione le disposizioni previste dai commi 4, 5, 6 e 7. Per i lavoratori dipendenti dalle pubbliche am-ministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in caso di contestuale iscrizione presso più gestioni pensionistiche, ai fini della decorrenza della pensione trovano applicazione le dispo-sizioni previste dai commi 6 e 7.

3. La pensione quota 100 non è cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occa-sionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui.

4. Gli iscritti alle gestioni pensionistiche di cui al com-ma 1 che maturano entro il 31 dicembre 2018 i requisiti previsti al medesimo comma, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico dal 1° aprile 2019.

5. Gli iscritti alle gestioni pensionistiche di cui al com-ma 1 che maturano dal 1° gennaio 2019 i requisiti previsti al medesimo comma, conseguono il diritto alla decorren-za del trattamento pensionistico trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi.

6. Tenuto conto della specificità del rapporto di im-piego nella pubblica amministrazione e dell’esigenza di garantire la continuità e il buon andamento dell’azione amministrativa e fermo restando quanto previsto dal com-ma 7, le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano ai lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazio-ni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nel rispetto della seguente disciplina:

a) i dipendenti pubblici che maturano entro la data di entrata in vigore del presente decreto i requisiti previsti dal comma 1, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico dal 1° agosto 2019;

b) i dipendenti pubblici che maturano dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente de-creto i requisiti previsti dal comma 1, conseguono il dirit-to alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi sei mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi e comunque non prima della data di cui alla lettera a) del presente comma;

Page 19: Anno 160° - Numero 23 GAZZETTA UFFICIALE · 2020. 11. 10. · D ISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI REDDITO CITTADINANZA Art. 1. Reddito di cittadinanza 1. È istituito, a decorrere

— 15 —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 2328-1-2019

c) la domanda di collocamento a riposo deve essere presentata all’amministrazione di appartenenza con un preavviso di sei mesi;

d) limitatamente al diritto alla pensione quota 100, non trova applicazione l’articolo 2, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modifica-zioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.

7. Ai fini del conseguimento della pensione quota 100 per il personale del comparto scuola ed AFAM si appli-cano le disposizioni di cui all’articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. In sede di prima appli-cazione, entro il 28 febbraio 2019, il relativo personale a tempo indeterminato può presentare domanda di cessa-zione dal servizio con effetti dall’inizio rispettivamente dell’anno scolastico o accademico.

8. Sono fatte salve le disposizioni che prevedono requi-siti più favorevoli in materia di accesso al pensionamento.

9. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si appli-cano per il conseguimento della prestazione di cui all’ar-ticolo 4, commi 1 e 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92, nonché alle prestazioni erogate ai sensi dell’articolo 26, comma 9, lettera b) , e dell’articolo 27, comma 5, lettera f) , del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

10. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano altresì al personale militare delle Forze armate, sogget-to alla specifica disciplina recata dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, e al personale delle Forze di poli-zia e di polizia penitenziaria, nonché al personale operati-vo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e al personale della Guardia di finanza.

Art. 15.

Riduzione anzianità contributiva per accesso al pensionamento anticipato indipendente dall’età anagrafica. Decorrenza con finestre trimestrali

1. Il comma 10 dell’articolo 24 del decreto-legge 6 di-cembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è sostituito dal seguente: «10. A decorrere dal 1° gennaio 2019 e con riferimento ai soggetti la cui pensione è liquidata a carico dell’AGO e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché della gestione separata di cui all’articolo 2, com-ma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l’accesso alla pensione anticipata è consentito se risulta maturata un’an-zianità contributiva di 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne. Il trattamento pensionisti-co decorre trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei predetti requisiti».

2. Al requisito contributivo di cui all’articolo 24, com-ma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non trovano applicazione, dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2026, gli adeguamenti alla speranza di vita di cui all’articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

3. In sede di prima applicazione i soggetti che hanno maturato i requisiti dal 1° gennaio 2019 alla data di entra-ta in vigore del presente decreto conseguono il diritto al trattamento pensionistico dal 1° aprile 2019.

4. Per le finalità di cui al presente articolo, al personale del comparto scuola e AFAM si applicano le disposizio-ni di cui all’articolo 59, comma 9, della legge 27 dicem-bre 1997, n. 449. In sede di prima applicazione, entro il 28 febbraio 2019, il relativo personale a tempo indetermi-nato può presentare domanda di cessazione dal servizio con effetti dall’inizio rispettivamente dell’anno scolastico o accademico.

Art. 16. Opzione donna

1. Il diritto al trattamento pensionistico anticipato è ri-conosciuto, secondo le regole di calcolo del sistema con-tributivo previste dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n.180, nei confronti delle lavoratrici che entro il 31 di-cembre 2018 hanno maturato un’anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e un’età pari o supe-riore a 58 anni per le lavoratrici dipendenti e a 59 anni per le lavoratrici autonome. Il predetto requisito di età anagrafica non è adeguato agli incrementi alla speranza di vita di cui all’articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

2. Al trattamento pensionistico di cui al comma 1 si applicano le disposizioni in materia di decorrenza di cui all’articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

3. Per le finalità di cui al presente articolo, al personale del comparto scuola e AFAM si applicano le disposizio-ni di cui all’articolo 59, comma 9, della legge 27 dicem-bre 1997, n. 449. In sede di prima applicazione, entro il 28 febbraio 2019, il relativo personale a tempo indetermi-nato può presentare domanda di cessazione dal servizio con effetti dall’inizio rispettivamente dell’anno scolastico o accademico.

Art. 17. Abrogazione incrementi età pensionabile per effetto

dell’aumento della speranza di vita per i lavoratori precoci

1. Per i soggetti che maturano i requisiti di cui all’arti-colo 1, comma 199, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, non trovano applicazione dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2026 gli adeguamenti di cui all’articolo 1, comma 200, della medesima legge n. 232 del 2016 e di cui all’articolo 1, comma 149, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e gli stessi soggetti, a decorrere dal 1° gennaio 2019, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamen-to pensionistico trascorsi tre mesi dalla data di maturazio-ne dei requisiti stessi. Conseguentemente, l’autorizzazio-ne di spesa di cui all’articolo 1, comma 203, della legge n. 232 del 2016, è incrementata di 31 milioni di euro per l’anno 2019, 54,4 milioni di euro per l’anno 2020, 49,5 milioni di euro per l’anno 2021, 55,3 milioni di euro per

Page 20: Anno 160° - Numero 23 GAZZETTA UFFICIALE · 2020. 11. 10. · D ISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI REDDITO CITTADINANZA Art. 1. Reddito di cittadinanza 1. È istituito, a decorrere

— 16 —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 2328-1-2019

l’anno 2022, 100 milioni di euro per l’anno 2023, 118,1 milioni di euro per l’anno 2024, 164,5 milioni di euro per l’anno 2025, 203,7 milioni di euro per l’anno 2026, 215,3 milioni di euro per l’anno 2027 e 219,5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2028.

Art. 18.

Ape sociale

1. All’articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole «31 dicembre 2018» sono sosti-tuite dalle seguenti: «31 dicembre 2019». Conseguente-mente, l’autorizzazione di spesa di cui al comma 186 del medesimo articolo 1 della citata legge n. 232 del 2016 è incrementata di 16,2 milioni di euro per l’anno 2019, 131,8 milioni di euro per l’anno 2020, 142,8 milioni di euro per l’anno 2021, 104,1 milioni di euro per l’anno 2022, 51,0 milioni di euro per l’anno 2023 e 2 milioni di euro per l’anno 2024 e l’articolo 1, comma 167, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 è soppresso. Le disposi-zioni di cui al secondo e terzo periodo del comma 165, dell’articolo 1 della legge n. 205 del 2017 si applicano anche con riferimento ai soggetti che verranno a trovarsi nelle condizioni indicate nel corso dell’anno 2019.

Art. 19.

Termine di prescrizione dei contributi di previdenzae di assistenza sociale per le amministrazioni pubbliche

1. All’articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, dopo il comma 10 è inserito il seguente:

«10 -bis . Per le gestioni previdenziali esclusive am-ministrate dall’INPS cui sono iscritti i lavoratori dipen-denti delle amministrazioni pubbliche di cui al decreto le-gislativo 30 marzo 2001, n. 165, i termini di prescrizione di cui ai commi 9 e 10, riferiti agli obblighi relativi alle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbli-gatoria afferenti ai periodi di competenza fino al 31 di-cembre 2014, non si applicano fino al 31 dicembre 2021, fatti salvi gli effetti di provvedimenti giurisdizionali pas-sati in giudicato nonché il diritto all’integrale trattamento pensionistico del lavoratore.».

Art. 20.

Facoltà di riscatto periodi non coperti da contribuzione

1. In via sperimentale, per il triennio 2019-2021, gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria per l’inva-lidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, non-ché alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, e alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, privi di anzianità contribu-tiva al 31 dicembre 1995 e non già titolari di pensione, hanno facoltà di riscattare, in tutto o in parte, i periodi antecedenti alla data di entrata in vigore del presente de-creto compresi tra la data del primo e quella dell’ultimo contributo comunque accreditato nelle suddette forme as-

sicurative, non soggetti a obbligo contributivo e che non siano già coperti da contribuzione, comunque versata e accreditata, presso forme di previdenza obbligatoria. Det-ti periodi possono essere riscattati nella misura massima di cinque anni, anche non continuativi.

2. L’eventuale successiva acquisizione di anzianità assicurativa antecedente al 1° gennaio 1996 determina l’annullamento d’ufficio del riscatto già effettuato ai sen-si del presente articolo, con conseguente restituzione dei contributi.

3. La facoltà di cui al comma 1 è esercitata a domanda dell’assicurato o dei suoi superstiti o dei suoi parenti ed affini entro il secondo grado, e l’onere è determinato in base ai criteri fissati dal comma 5 dell’articolo 2 del de-creto legislativo 30 aprile 1997, n. 184. L’onere così de-terminato è detraibile dall’imposta lorda nella misura del 50 per cento con una ripartizione in cinque quote annuali costanti e di pari importo nell’anno di sostenimento e in quelli successivi.

4. Per i lavoratori del settore privato l’onere per il ri-scatto di cui al comma 1 può essere sostenuto dal datore di lavoro dell’assicurato destinando, a tal fine, i premi di produzione spettanti al lavoratore stesso. In tal caso, è de-ducibile dal reddito di impresa e da lavoro autonomo e, ai fini della determinazione dei redditi da lavoro dipen-dente, rientra nell’ipotesi di cui all’articolo 51, comma 2, lettera a) , del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

5. Il versamento dell’onere può essere effettuato ai re-gimi previdenziali di appartenenza in unica soluzione ov-vero in massimo 60 rate mensili, ciascuna di importo non inferiore a euro 30, senza applicazione di interessi per la rateizzazione. La rateizzazione dell’onere non può essere concessa nei casi in cui i contributi da riscatto debbano essere utilizzati per la immediata liquidazione della pen-sione diretta o indiretta o nel caso in cui gli stessi siano determinanti per l’accoglimento di una domanda di auto-rizzazione ai versamenti volontari; qualora ciò avvenga nel corso della dilazione già concessa, la somma ancora dovuta sarà versata in unica soluzione.

6. All’articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, dopo il comma 5 -ter , è aggiunto, in fine, il seguente:

«5 -quater . La facoltà di riscatto di cui al presente articolo, dei periodi da valutare con il sistema contribu-tivo, è consentita, fino al compimento del quarantacin-quesimo anno di età. In tal caso, l’onere dei periodi di riscatto è costituito dal versamento di un contributo, per ogni anno da riscattare, pari al livello minimo imponibile annuo di cui all’articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, moltiplicato per l’aliquota di computo del-le prestazioni pensionistiche dell’assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti, vigenti alla data di presentazione della domanda.».

Page 21: Anno 160° - Numero 23 GAZZETTA UFFICIALE · 2020. 11. 10. · D ISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI REDDITO CITTADINANZA Art. 1. Reddito di cittadinanza 1. È istituito, a decorrere

— 17 —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 2328-1-2019

Art. 21. Esclusione opzionale dal massimale contributivo dei

lavoratori che prestano servizio in settori in cui non sono attive forme di previdenza complementare compartecipate dal datore di lavoro

1. In deroga al secondo periodo del comma 18 dell’ar-ticolo 2 della legge 18 agosto 1995, n. 335, i lavorato-ri delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, e all’articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che prestano servizio in settori in cui non risultano attivate forme pensionistiche complementari compartecipate dal datore di lavoro e che siano iscritti a far data dal 1° gennaio 1996 a forme pensionistiche ob-bligatorie possono, su domanda, essere esclusi dal mec-canismo del massimale contributivo di cui al medesimo comma 18. La domanda di cui al primo periodo deve es-sere proposta entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto o dalla data di su-peramento del massimale contributivo oppure dalla data di assunzione.

Art. 22. Fondi di solidarietà bilaterali

1. Fermo restando quanto previsto al comma 9 dell’ar-ticolo 14, e in attesa della riforma dei Fondi di solidarietà bilaterali di settore con l’obiettivo di risolvere esigenze di innovazione delle organizzazioni aziendali e favorire percorsi di ricambio generazionale, anche mediante l’ero-gazione di prestazioni previdenziali integrative finanziate con i fondi interprofessionali, a decorrere dalla data di en-trata in vigore del presente decreto, i fondi di cui al decre-to legislativo 14 settembre 2015, n. 148, oltre le finalità previste dall’articolo 26, comma 9, del medesimo decreto legislativo n. 148 del 2015, possono altresì erogare un as-segno straordinario per il sostegno al reddito a lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per l’opzione per l’ac-cesso alla pensione quota 100 di cui al presente decreto entro il 31 dicembre 2021 e ferma restando la modalità di finanziamento di cui all’articolo 33, comma 3, del citato decreto legislativo n. 148 del 2015.

2. L’assegno di cui al comma 1 può essere erogato solo in presenza di accordi collettivi di livello aziendale o territoriale sottoscritti con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale nei quali è stabilito a garanzia dei livelli occupazionali il numero di lavoratori da assumere in sostituzione dei lavoratori che accedono a tale prestazione.

3. Nell’ambito delle ulteriori prestazioni di cui all’ar-ticolo 32 del decreto legislativo n. 148 del 2015, i Fondi di solidarietà provvedono, a loro carico e previo il versa-mento agli stessi Fondi della relativa provvista finanziaria da parte dei datori di lavoro, anche al versamento della contribuzione correlata a periodi utili per il conseguimen-to di qualunque diritto alla pensione anticipata o di vec-chiaia, riscattabili o ricongiungibili precedenti all’accesso ai Fondi di solidarietà. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano ai lavoratori che maturano i requisiti per fruire della prestazione straordinaria senza ricorrere ad operazioni di riscatto o ricongiunzione, ovvero a colo-

ro che raggiungono i requisiti di accesso alla prestazione straordinaria per effetto del riscatto o della ricongiunzio-ne. Le relative risorse sono versate ai Fondi di solidarietà dal datore di lavoro interessato e costituiscono specifi-ca fonte di finanziamento riservata alle finalità di cui al presente comma. I predetti versamenti sono deducibili ai sensi della normativa vigente.

4. Per le prestazioni di cui all’articolo 4, commi 1 e 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e all’articolo 26, comma 9, lettera b) , e all’articolo 27, comma 5, lettera f) , del decreto legislativo n. 148 del 2015, con decorren-ze successive al 1° gennaio 2019, il datore di lavoro in-teressato ha l’obbligo di provvedere al pagamento della prestazione ai lavoratori fino alla prima decorrenza utile del trattamento pensionistico e, ove prevista dagli accordi istitutivi, al versamento della contribuzione correlata fino al raggiungimento dei requisiti minimi previsti.

5. Gli accordi previsti dal presente articolo, ai fini della loro efficacia, devono essere depositati entro trenta giorni dalla sottoscrizione con le modalità individuate in attua-zione dell’articolo 14 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151. Le disposizioni del presente articolo si ap-plicano anche ai fondi bilaterali già costituiti o in corso di costituzione.

6. Il Fondo di solidarietà per il lavoro in somministra-zione, di cui all’articolo 27 del decreto legislativo n.148 del 2015, istituito presso il Fondo di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è au-torizzato a versare all’INPS, per periodi non coperti da contribuzione obbligatoria o figurativa, contributi pari all’aliquota di finanziamento prevista per il Fondo lavora-tori dipendenti, secondo quanto stabilito dal contratto col-lettivo nazionale delle imprese di somministrazione di la-voro. Le modalità di determinazione della contribuzione e di versamento del contributo sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sentito il Ministro dell’economia e delle finanze. Rientrano altresì tra le competenze del Fondo di cui al presente comma, a valere sulle risorse appositamente previste dalla con-trattazione collettiva di settore, i programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, nonché le altre misure di politica attiva stabilite dalla contrattazione collettiva stessa.

Art. 23. Anticipo del TFS

1. Ferma restando la normativa vigente in materia di liquidazione dell’indennità di fine servizio comunque de-nominata, di cui all’articolo 12 del decreto-legge 31 mag-gio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, i lavoratori di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché il personale degli enti pubblici di ricerca, cui è liquidata la pensione quota 100 ai sensi dell’articolo 14, conseguono il riconoscimento dell’indennità di fine ser-vizio comunque denominata al momento in cui tale diritto maturerebbe a seguito del raggiungimento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico, ai sensi dell’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,

Page 22: Anno 160° - Numero 23 GAZZETTA UFFICIALE · 2020. 11. 10. · D ISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI REDDITO CITTADINANZA Art. 1. Reddito di cittadinanza 1. È istituito, a decorrere

— 18 —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 2328-1-2019

tenuto anche conto di quanto disposto dal comma 12 del medesimo articolo relativamente agli adeguamenti dei re-quisiti pensionistici alla speranza di vita.

2. Sulla base di apposite certificazioni rilasciate dall’INPS, i soggetti di cui al comma 1 nonché i soggetti che accedono al trattamento di pensione ai sensi dell’ar-ticolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, possono presentare richiesta di finanziamento di una somma pari all’importo, definito nella misura mas-sima nel successivo comma 5, dell’indennità di fine ser-vizio maturata, alle banche o agli intermediari finanziari che aderiscono a un apposito accordo quadro da stipulare, entro 60 giorni dalla data di conversione in legge del pre-sente decreto, tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell’economia e delle finanze, il Mi-nistro per la pubblica amministrazione e l’Associazione bancaria italiana, sentito l’INPS. Ai fini del rimborso del finanziamento e dei relativi interessi, l’INPS trattiene il relativo importo dall’indennità di fine servizio comunque denominata, fino a concorrenza dello stesso. Gli impor-ti trattenuti dall’INPS, fermo restando quanto stabilito dall’articolo 545 del codice di procedura civile, non sono soggetti a procedure di sequestro o pignoramento e, in ogni caso, a esecuzione forzata in virtù di qualsivoglia azione esecutiva o cautelare. Il finanziamento è garanti-to dalla cessione pro solvendo , automatica e nel limite dell’importo finanziato, senza alcuna formalità, dei cre-diti derivanti dal trattamento di fine servizio maturato, che i soggetti di cui al primo periodo del presente comma vantano nei confronti dell’INPS.

3. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze un Fondo di garanzia per l’accesso ai finanziamenti di cui al comma 2, con una dotazione iniziale pari a 50 milioni di euro per l’anno 2019. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispon-dente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’ar-ticolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giu-gno 2014, n. 89. La garanzia del Fondo copre l’80 per cento del finanziamento di cui al comma 2 e dei relati-vi interessi. Il Fondo è ulteriormente alimentato con le commissioni, orientate a criteri di mercato, di accesso al Fondo stesso, che a tal fine sono versate sul conto cor-rente presso la tesoreria dello Stato istituito ai sensi del comma 8. La garanzia del Fondo è a prima richiesta, esplicita, incondizionata, irrevocabile. Gli interventi del Fondo sono assistiti dalla garanzia dello Stato, avente le medesime caratteristiche di quella del Fondo, quale ga-ranzia di ultima istanza. La garanzia dello Stato è elen-cata nell’allegato allo stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, di cui all’articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Il finanziamento è altresì assistito automaticamente dal privilegio di cui all’artico-lo 2751 -bis , primo comma, numero 1), del codice civile. Il Fondo è surrogato di diritto alla banca o all’interme-diario finanziario, per l’importo pagato, nonché nel pri-vilegio di cui al citato articolo 2751 -bis , primo comma, numero 1), del codice civile.

4. Il finanziamento di cui al comma 2 e le formalità a esso connesse nell’intero svolgimento del rapporto sono esenti dall’imposta di registro, dall’imposta di bollo e da ogni altra imposta indiretta, nonché da ogni altro tributo o diritto. Per le finalità di cui al decreto legislativo 21 no-vembre 2007, n. 231, l’operazione di finanziamento è sot-toposta a obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela.

5. L’importo finanziabile è pari a 30.000 euro ovvero all’importo spettante ai soggetti di cui al comma 2 nel caso in cui l’indennità di fine servizio comunque deno-minata sia di importo inferiore. Alle operazioni di finan-ziamento di cui al comma 2 si applica il tasso di interesse indicato nell’accordo quadro di cui al medesimo comma.

6. Gli interessi vengono liquidati contestualmente al rimborso della quota capitale.

7. Le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo e gli ulteriori criteri, condizioni e adem-pimenti, anche in termini di trasparenza ai sensi del Titolo VI del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, per l’accesso al finanziamento, nonché i criteri, le condizio-ni e le modalità di funzionamento del Fondo di garan-zia di cui al comma 3 e della garanzia di ultima istanza dello Stato sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro per la pubblica ammi-nistrazione, da emanare entro sessanta giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto, sentiti l’INPS, il Garante per la protezione dei dati personali e l’Autorità garante della concorrenza e del mercato.

8. La gestione del Fondo di garanzia di cui al comma 3 è affidata all’INPS sulla base di un’apposita convenzione da stipulare tra lo stesso Istituto e il Ministro dell’econo-mia e delle finanze, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro per la pubblica amministrazione. Per la predetta gestione è autorizzata l’istituzione di un appo-sito conto corrente presso la tesoreria dello Stato intestato al gestore.

Art. 24.

Detassazione TFS

1. L’aliquota dell’imposta sul reddito delle persone fisiche determinata ai sensi dell’articolo 19, comma 2 -bis , del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sull’indennità di fine servizio comunque de-nominata è ridotta in misura pari a:

a) 1,5 punti percentuali per le indennità corrisposte decorsi dodici mesi dalla cessazione del rapporto di lavo-ro o, se la cessazione sia anteriore al 1° gennaio 2019, a decorrere da tale data;

b) 3 punti percentuali per le indennità corrisposte decorsi ventiquattro mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro o, se la cessazione sia anteriore al 1° gennaio 2019, a decorrere da tale data;

Page 23: Anno 160° - Numero 23 GAZZETTA UFFICIALE · 2020. 11. 10. · D ISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI REDDITO CITTADINANZA Art. 1. Reddito di cittadinanza 1. È istituito, a decorrere

— 19 —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 2328-1-2019

c) 4,5 punti percentuali per le indennità corrisposte decorsi trentasei mesi dalla cessazione del rapporto di la-voro o, se la cessazione sia anteriore al 1° gennaio 2019, a decorrere da tale data;

d) 6 punti percentuali per le indennità corrisposte decorsi quarantotto mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro o, se la cessazione sia anteriore al 1° gennaio 2019, a decorrere da tale data;

e) 7,5 punti percentuali per le indennità corrisposte decorsi sessanta mesi o più dalla cessazione del rapporto di lavoro o, se la cessazione sia anteriore al 1° gennaio 2019, a decorrere da tale data.

2. La disposizione di cui al presente articolo non si applica sull’imponibile dell’indennità di fine servizio di importo superiore a 50.000 euro.

Art. 25. Ordinamento degli Enti previdenziali pubblici

1. All’articolo 3 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 dopo la lettera a) è aggiunta la se-guente: «a -bis ) il consiglio di amministrazione»;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Il Presi-dente ha la rappresentanza legale dell’Istituto; convoca e presiede il consiglio di amministrazione; può assistere alle sedute del consiglio di indirizzo e vigilanza. Il Pre-sidente è nominato ai sensi della legge 24 gennaio 1978, n. 14, con la procedura di cui all’articolo 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400; la deliberazione del Consiglio dei ministri è adottata su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’eco-nomia e delle finanze.»;

c) al comma 4: 1) al secondo periodo dopo la parola «cessazione»

sono inserite le seguenti: «o decadenza»; 2) dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente:

«Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali provvede alla proposta di nomina di cui al comma 3.»;

d) il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. Il con-siglio di amministrazione predispone i piani pluriennali, i criteri generali dei piani di investimento e disinvesti-mento, il bilancio preventivo ed il conto consuntivo; ap-prova i piani annuali nell’ambito della programmazione; delibera i piani d’impiego dei fondi disponibili e gli atti individuati nel regolamento interno di organizzazione e funzionamento; delibera il regolamento organico del per-sonale, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale, nonché l’ordinamento dei servizi, la dotazione organica e i regolamenti concernen-ti l’amministrazione e la contabilità, e i regolamenti di cui all’articolo 10 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 feb-braio 1988, n. 48; trasmette trimestralmente al consiglio di indirizzo e vigilanza una relazione sull’attività svolta con particolare riferimento al processo produttivo e al profilo finanziario, nonché qualsiasi altra relazione che venga richiesta dal consiglio di indirizzo e vigilanza. Il consiglio esercita inoltre ogni altra funzione che non sia compresa nella sfera di competenza degli altri organi

dell’ente. Il consiglio è composto dal presidente dell’Isti-tuto, che lo presiede, e da quattro membri scelti tra per-sone dotate di comprovata competenza e professionalità nonché di indiscussa moralità e indipendenza. Si applica-no, riguardo ai requisiti, le disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39. La carica di consigliere di ammini-strazione è incompatibile con quella di componente del consiglio di indirizzo e vigilanza.»;

e) al comma 8 è aggiunto, in fine, il seguente pe-riodo: «Il consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su pro-posta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.»;

f) il comma 11 è sostituito dal seguente: «11. Gli emolumenti rispettivamente del Presidente e dei compo-nenti del consiglio di amministrazione di INPS e INAIL sono definiti senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’eco-nomia e delle finanze. Ai predetti fini, ferme restando le misure di contenimento della medesima spesa già previ-ste dalla legislazione vigente, ciascun Istituto definisce entro il 30 aprile 2019, ulteriori interventi di riduzione strutturale delle proprie spese di funzionamento. Le pre-dette misure sono sottoposte alla verifica del collegio dei sindaci dei rispettivi enti previdenziali e comunicate ai Ministeri vigilanti.».

2. In fase di prima attuazione, al momento della sca-denza, della decadenza o della cessazione del mandato del Presidente dell’INPS e dell’INAIL, nelle more del perfezionamento della procedura di nomina del nuovo Presidente e del consiglio di amministrazione, per con-sentire il corretto dispiegarsi dell’azione amministrativa degli Istituti, con apposito decreto del Ministro del lavo-ro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, possono essere nominati i soggetti cui sono attribuiti i poteri, rispettivamente, del Presidente e del consiglio di amministrazione, come indi-viduati nelle disposizioni del presente decreto. Al riguar-do, sempre in fase di prima attuazione, non trova applica-zione l’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444.

3. Il comma 8 dell’articolo 7 del decreto-legge 31 mag-gio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 è abrogato.

Art. 26.

Fondo di solidarietà trasporto aereo

1. All’articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, il comma 47 è sostituito dal seguente: «47. A decorrere dal 1° gennaio 2020 le maggiori somme derivanti dall’incre-mento dell’addizionale di cui all’articolo 6 -quater , com-ma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, converti-to, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, come modificato dal comma 48 del presente articolo,

Page 24: Anno 160° - Numero 23 GAZZETTA UFFICIALE · 2020. 11. 10. · D ISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI REDDITO CITTADINANZA Art. 1. Reddito di cittadinanza 1. È istituito, a decorrere

— 20 —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 2328-1-2019

sono riversate alla gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali dell’INPS, di cui all’articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e per l’an-no 2019 le stesse somme sono riversate alla medesima gestione nella misura del 50 per cento.».

2. All’articolo 6 -quater del decreto-legge 31 genna-io 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, il comma 2 è sostituito dal seguen-te: «2. L’addizionale comunale sui diritti di imbarco è al-tresì incrementata di tre euro a passeggero. L’incremento dell’addizionale di cui al presente comma è destinato fino al 31 dicembre 2018 ad alimentare il Fondo speciale per il sostegno del reddito e dell’occupazione e della ricon-versione e riqualificazione del personale del settore del trasporto aereo, costituito ai sensi dell’articolo 1 -ter del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con mo-dificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291 e, per l’anno 2019, all’alimentazione del predetto Fondo nella misura del cinquanta per cento».

3. Sono abrogati i commi 5 e 6 dell’articolo 13 -ter del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160.

Capo III DISPOSIZIONI FINALI

Art. 27. Disposizioni in materia di giochi

1. La ritenuta sulle vincite del gioco numerico a quota fissa denominato «10&lotto» e dei relativi giochi opzio-nali e complementari è fissata all’11 per cento a decorrere dal 1° luglio 2019. Resta ferma la ritenuta dell’8 per cento per tutti gli altri giochi numerici a quota fissa.

2. Al comma 1051 dell’articolo 1 della legge 30 dicem-bre 2018, n. 145, le parole «di 1,35 per gli apparecchi di cui alla lettera a) » sono sostituite dalle seguenti: «di 2,00 per gli apparecchi di cui alla lettera a) ».

3. Il rilascio dei nulla osta di distribuzione previsti dall’articolo 38, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ai produttori e agli importatori degli apparecchi e congegni da intrattenimento di cui all’articolo 110, com-ma 6, lettera a) , del Testo unico delle leggi di pubblica si-curezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è subordinato al versamento di un corrispettivo una tantum di 100 euro per ogni singolo apparecchio. Per il solo anno 2019, il corrispettivo una tantum previsto dall’artico-lo 24, comma 36, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è fissato in euro 200 per ogni singolo apparecchio.

4. In considerazione della previsione di cui all’artico-lo 1, comma 569, lettera b) , e articolo 1, comma 1098, di cui alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, l’introduzione della tessera sanitaria prevista dall’articolo 9 -quater del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modi-ficazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, sugli apparec-chi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a) , del Testo

unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio de-creto 18 giugno 1931, n. 773, deve intendersi riferita agli apparecchi che consentono il gioco pubblico da ambiente remoto.

5. Per il solo anno 2019, i versamenti a titolo di prelie-vo erariale unico degli apparecchi e congegni da intratte-nimento di cui all’articolo 110, comma 6, del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, dovuti a titolo di primo, secondo e terzo acconto relativi al sesto bimestre ai sensi dell’ar-ticolo 39, comma 13 -bis , del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e dell’articolo 6 del decreto direttoriale 1 luglio 2010, pubblicato nella Gazzetta Uffi-ciale 22 luglio 2010, n. 169, sono maggiorati nella misura del 10 per cento ciascuno; il quarto versamento, dovuto a titolo di saldo, è ridotto dei versamenti effettuati a titolo di acconto, comprensivi delle dette maggiorazioni.

6. Al fine di contrastare più efficacemente l’esercizio abusivo di giochi e scommesse offerti al pubblico e i fe-nomeni di disturbo da gioco d’azzardo patologico, all’ar-ticolo 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, sono ap-portate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole «con la reclusione da sei mesi a tre anni» ovunque ricorrono sono sostituite dalle seguenti: «con la reclusione da tre a sei anni e con la mul-ta da venti a cinquanta mila euro»;

b) le parole «Amministrazione autonoma dei mono-poli di Stato» dovunque compaiono sono sostituite dalle seguenti: «Agenzia delle dogane e dei monopoli»;

c) è aggiunto il seguente comma: «4 -quater ). L’Agenzia delle dogane e dei monopoli è tenuta alla rea-lizzazione, in collaborazione con la Guardia di finanza e le altre forze di polizia, di un piano straordinario di con-trollo e contrasto all’attività illegale di cui ai precedenti commi con l’obiettivo di determinare l’emersione della raccolta di gioco illegale.».

7. All’articolo 110, comma 9, del testo unico delle leg-gi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, dopo la lettera f -ter ) è aggiunta la seguente: «f -quater ) chiunque, sul territorio nazionale, produce, di-stribuisce o installa o comunque mette a disposizione, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli o associa-zioni di qualunque specie, apparecchi destinati, anche in-direttamente, a qualunque forma di gioco, anche di natura promozionale, non rispondenti alle caratteristiche di cui ai commi 6 e 7, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro per ciascun apparec-chio e con la chiusura dell’esercizio da trenta a sessanta giorni.».

Art. 28. Disposizioni finanziarie

1. Il Fondo per interventi strutturali di politica econo-mica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni,

Page 25: Anno 160° - Numero 23 GAZZETTA UFFICIALE · 2020. 11. 10. · D ISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI REDDITO CITTADINANZA Art. 1. Reddito di cittadinanza 1. È istituito, a decorrere

— 21 —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 2328-1-2019

dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 116,8 milioni per l’anno 2020 e di 356 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2022.

2. Agli oneri derivanti dagli articoli 12, commi 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, lettera b) , numeri 2) e 3), e dal comma 1 del presente articolo, pari a 6.297 milioni di euro per l’anno 2019, a 7.710,8 milioni di euro per l’anno 2020, a 7.458 milioni di euro per l’anno 2021 e a 7.619 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2022, e dagli articoli 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 26 e 27, comma 5, valutati in 4.719,1 milioni di euro per l’anno 2019, in 8.717,1 milio-ni di euro per l’anno 2020, in 9.266,5 milioni di euro per l’anno 2021, in 8.437,2 milioni di euro per l’anno 2022, in 6.646,7 milioni di euro per l’anno 2023, in 4.202,5 milioni di euro per l’anno 2024, in 3.279,5 milioni di euro per l’anno 2025, in 2.315,3 milioni di euro per l’an-no 2026, in 2.685,8 milioni di euro per l’anno 2027 e in 2.214,2 milioni di euro annui decorrere dall’anno 2028, si provvede:

a) quanto a 6.527,9 milioni di euro per l’anno 2019, a 7.594 milioni di euro per l’anno 2020, a 7.535,2 milioni di euro per l’anno 2021 e 7.263 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2022, mediante corrispondente ridu-zione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

b) quanto a 3.968 milioni di euro per l’anno 2019, a 8.336 milioni di euro per l’anno 2020, a 8.684,0 milio-ni di euro per l’anno 2021, a 8.143,8 milioni di euro per l’anno 2022, a 6.394,1 milioni di euro per l’anno 2023, a 3.687,8 milioni di euro per l’anno 2024, a 3.027,9 milio-ni di euro per l’anno 2025, a 1.961,9 milioni di euro per l’anno 2026, a 2.439,6 milioni di euro per l’anno 2027 e a 1.936,6 milioni di euro annui decorrere dall’anno 2028, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 256, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

c) quanto a 520,2 milioni di euro per l’anno 2019, a 497,9 milioni di euro per l’anno 2020, a 505,3 milioni di euro per l’anno 2021, a 649,4 milioni di euro per l’anno 2022, a 608,6 milioni di euro per l’anno 2023, a 870,7 milioni di euro per l’anno 2024, a 607,6 milioni di euro per l’anno 2025, a 709,4 milioni di euro per l’anno 2026, a 602,2 milioni di euro per l’anno 2027 e a 633,6 milioni di euro annui decorrere dall’anno 2028, mediante corri-spondente utilizzo delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal presente decreto.

3. Fermo restando il monitoraggio di cui all’articolo 1, comma 257, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, l’INPS provvede, con cadenza mensile per il 2019 e trimestrale per gli anni seguenti, al monitoraggio del numero di do-mande per pensionamento relative alle misure di cui agli articoli 14, 15 e 16, inviando entro il 10 del mese succes-sivo al periodo di monitoraggio, la rendicontazione dei relativi oneri anche a carattere prospettico al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’eco-nomia e delle finanze relativi alle domande accolte.

4. Ai sensi di quanto previsto all’articolo 1, com-ma 257, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nel caso in cui emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto alle previsioni complessive di spesa del presente decreto, il Ministero dell’economia e delle finanze assume tempestivamente le conseguenti inizia-tive ai sensi dell’articolo 17, commi 12, 12 -bis , 12 -ter , 12 -quater e 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

5. Ai fini dell’immediata attuazione del presente decre-to, il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

6. Alle attività previste dal presente decreto, con esclu-sione di quanto stabilito ai sensi dell’articolo 12, le am-ministrazioni pubbliche interessate provvedono nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 29.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno suc-cessivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 gennaio 2019

MATTARELLA

CONTE, Presidente del Con-siglio dei ministri

DI MAIO, Ministro del lavo-ro e delle politiche sociali

TRIA, Ministro dell’econo-mia e delle finanze

BONGIORNO, Ministro per la pubblica amministrazione

BONAFEDE, Ministro della giustizia

Visto, il Guardasigilli: BONAFEDE

19G00008

Page 26: Anno 160° - Numero 23 GAZZETTA UFFICIALE · 2020. 11. 10. · D ISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI REDDITO CITTADINANZA Art. 1. Reddito di cittadinanza 1. È istituito, a decorrere

— 22 —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 2328-1-2019

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 dicembre 2018 .

Riparto del contributo di 75 milioni di euro, per l’anno 2018, a favore delle regioni a statuto ordinario e degli enti territoriali che esercitano le funzioni relative all’assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali.

IL PRESIDENTEDEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 7 aprile 2014, n. 56, che detta, per le regioni a statuto ordinario, disposizioni in materia di cit-tà metropolitane, province, unioni e fusioni di comuni al fine di adeguare il loro ordinamento ai principi di sussi-diarietà, differenziazione e adeguatezza e, in particolare, l’art. 1, comma 89, che prevede il riordino delle funzioni non fondamentali delle province;

Viste le leggi regionali di riordino delle funzioni non fondamentali emanate in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56;

Visto l’art. 1, comma 947, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016) ove si prevede che «ai fini del completamento del proces-so di riordino delle funzioni delle province, le funzioni re-lative all’assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali di cui all’art. 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e relative alle esigenze di cui all’art. 139, com-ma 1, lettera c) , del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono attribuite alle regioni a decorrere dal 1° gen-naio 2016, fatte salve le disposizioni legislative regionali che alla predetta data già prevedono l’attribuzione delle predette funzioni alle province, alle città metropolitane o ai comuni, anche in forma associata»;

Visto l’art. 1, comma 70, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ove si prevede che «Per l’esercizio delle funzioni di cui all’art. 1, comma 947, della legge 28 di-cembre 2015, n. 208, è attribuito un contributo di 75 mi-lioni di euro per l’anno 2018 da ripartire con le modalità ivi previste»;

Visto l’art. 8 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, secondo cui «Sono autorizzati l’impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, per l’anno finanziario 2018, in conformità all’annesso stato di previsione (Tabella n. 7)»;

Considerato che nel suddetto stato di previsione Mi-nistero dell’istruzione, dell’università e ricerca è iscritto, per l’esercizio finanziario 2018, il Fondo da assegnare alle regioni per fronteggiare le spese relative all’assisten-

za per l’autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali, con lo stanzia-mento di 75 milioni di euro e che a detto riparto si provve-de con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le auto-nomie locali, di concerto con il Ministro per la famiglia e le disabilità, il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro dell’interno, previa intesa in sede di Conferen-za unificata, ai sensi dell’art. 1, comma 947, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come modificato dall’art. 3, comma 4, lettera l) , del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97;

Ritenuto di dover procedere al riparto del contributo in base ad un criterio di ponderazione che tenga conto, nella misura dell’80 per cento, del numero degli alunni con di-sabilità delle scuole secondarie superiori e, nella misura del 20 per cento, della spesa storica sostenuta dalle pro-vince per l’esercizio delle suddette funzioni nel periodo 2012 - 2014;

Considerata la spesa media sostenuta dalle province nel triennio 2012- 2014 per l’esercizio delle funzioni re-lative all’assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali e per i servizi di supporto organizzativo;

Vista la nota del Ministero dell’istruzione, dell’uni-versità e della ricerca prot. 0018995 del 28 giugno 2018, con la quale sono stati individuati gli alunni con disabilità iscritti nell’anno scolastico 2017/2018, distinti per grado di istruzione e per provincia o città metropolitana;

Considerato che gli alunni delle Province di Barletta-Andria-Trani e Fermo, risultano ancora assegnati nella nota del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca rispettivamente alle Province originarie di Bari e Ascoli Piceno, e che pertanto il riparto fra le suddette pro-vince e città metropolitane è avvenuto, come per l’anno precedente, in base ai dati Istat relativi alle rispettive po-polazioni scolastiche degli studenti con disabilità;

Visto il documento Repertorio atti n. 86/CU del 1° ago-sto 2018, recante l’esito della seduta in pari data della Conferenza unificata, dal quale risulta che nella seduta stessa non si sono create le condizioni di assenso previste ai fini del perfezionamento dell’intesa;

Considerato che, nella seduta della Conferenza unifi-cata del 1° agosto 2018, l’ANCI e l’UPI hanno espresso parere favorevole all’intesa mentre le regioni, pur condi-videndo, a maggioranza, la proposta di riparto presenta-ta dal Governo, hanno espresso la mancata intesa senza l’applicazione della decorrenza dei termini;

DECRETI PRESIDENZIALI

Page 27: Anno 160° - Numero 23 GAZZETTA UFFICIALE · 2020. 11. 10. · D ISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI REDDITO CITTADINANZA Art. 1. Reddito di cittadinanza 1. È istituito, a decorrere

— 23 —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 2328-1-2019

Considerato, altresì, che l’ANCI, l’UPI e le regioni hanno sollecitato l’avvio di un tavolo di confronto fra tut-ti i soggetti interessati, al fine di addivenire a soluzioni condivisibili per la modifica dei criteri per gli anni suc-cessivi, chiedendo inoltre al Governo che il Fondo diventi strutturale;

Considerato, altresì, che il Governo, nella medesima seduta della Conferenza unificata del 1° agosto 2018, preso atto della mancata intesa ai sensi dell’art. 1, com-ma 947, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ha fatto proprio l’invito alla non applicazione della decorrenza dei termini;

Visto l’art. 3, comma 3, del decreto legislativo 28 ago-sto 1997, n. 281, ove si prevede che «Quando un’inte-sa espressamente prevista dalla legge non è raggiunta entro trenta giorni dalla prima seduta della Conferenza Stato-Regioni in cui l’oggetto è posto all’ordine del gior-no, il Consiglio dei ministri provvede con deliberazione motivata»;

Visto l’art. 3, comma 4, del decreto legislativo 28 ago-sto 1997, n. 281, ove si prevede che «In caso di motivata urgenza il Consiglio dei ministri può provvedere senza l’osservanza delle disposizioni del presente articolo. I provvedimenti adottati sono sottoposti all’esame della Conferenza Stato-Regioni nei successivi quindici giorni. Il Consiglio dei ministri è tenuto ad esaminare le osserva-zioni della Conferenza Stato-Regioni ai fini di eventuali deliberazioni successive»;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 24 set-tembre 2018 con la quale è autorizzata l’adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante «Riparto del contributo di 75 milioni di euro per l’anno 2018 a favore delle regioni a statuto ordinario e degli enti territoriali che esercitano le funzioni relative all’assisten-za per l’autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali»;

Su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro per la famiglia e le disabilità, con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro dell’interno;

Decreta:

Art. 1.

1. Il contributo di 75 milioni di euro per l’anno 2018 di cui al «Fondo da assegnare alle regioni per fronteggiare le spese relative all’assistenza per l’autonomia e la co-municazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriale», iscritto nello stato di previsione del Mini-stero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, ripar-tito secondo i criteri di cui all’art. 1, comma 947, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è erogato a favore delle regioni a statuto ordinario che provvedono ad attribuir-

lo alle province e alle città metropolitane che esercitano effettivamente le funzioni relative all’assistenza per l’au-tonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali di cui all’art. 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Tale contributo, da considerarsi integrativo rispetto alla copertura finanziaria prevista nelle disposizioni regionali attinenti alle funzio-ni non fondamentali delle province e città metropolitane, è ripartito nella misura dell’80 per cento in proporzione alla presenza degli alunni disabili, limitatamente alle scuole secondarie superiori presenti in ciascuna provincia nell’anno scolastico 2017/2018 e del 20 per cento in pro-porzione alla spesa media storica sostenuta dalle province per l’esercizio delle suddette funzioni nel triennio 2012- 2014, come da allegato A) , che forma parte integrante del presente provvedimento.

2. Qualora le funzioni di assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali siano svolte, a seguito di specifiche disposizioni legislative regionali, da soggetti diversi dalle province e dalle città metropolitane, la quota del contri-buto è attribuita alla regione che stabilirà le modalità di riparto tra gli enti territoriali interessati.

Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella Gazzetta Uffi-ciale della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 2018

Il Presidente del Consiglio dei ministri CONTE

Il Ministro per gli affari regionali e le autonomie STEFANI

Il Ministro per la famiglia e le disabilità FONTANA

Il Ministro dell’economia e delle finanze TRIA

Il Ministro dell’interno SALVINI

Registrato alla Corte dei conti il 15 gennaio 2019Ufficio controllo atti P.C.M., Ministeri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. succ. n. 67

Page 28: Anno 160° - Numero 23 GAZZETTA UFFICIALE · 2020. 11. 10. · D ISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI REDDITO CITTADINANZA Art. 1. Reddito di cittadinanza 1. È istituito, a decorrere

— 24 —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 2328-1-2019

ALLEGATO A

Regione Provincia 20% su spesamedia

80% su n.alunni Totale

Abruzzo Chieti 265.145,17 710.550,11 975.695,28

Abruzzo L'Aquila 87.868,23 529.721,49 617.589,72

Abruzzo Pescara 166.772,12 532.912,58 699.684,70

Abruzzo Teramo 230.455,48 460.581,13 691.036,61

Totale Abruzzo 750.241,00 2.233.765,31 2.984.006,31

Basilicata Matera 23.214,51 210.612,16 233.826,66

Basilicata Potenza 44.896,13 504.192,74 549.088,87

Totale Basilicata 68.110,64 714.804,90 782.915,54

Calabria Catanzaro 12.234,88 335.064,80 347.299,67

Calabria Cosenza 68.550,02 906.270,50 974.820,52

Calabria Crotone 22.492,43 110.624,57 133.116,99

Calabria Reggio di Calabria 185.029,39 766.926,09 951.955,48

Calabria Vibo Valentia 11.396,75 179.764,92 191.161,67

Totale Calabria 299.703,46 2.298.650,88 2.598.354,34

Campania Avellino 154.738,46 477.600,30 632.338,76

Campania Benevento 24.344,77 391.440,78 415.785,55Campania Caserta 152.883,25 1.341.322,89 1.494.206,14

Campania Napoli 680.007,30 4.548.371,66 5.228.378,96

Campania Salerno 145.769,22 978.601,95 1.124.371,17

Totale Campania

1.157.743,01 7.737.337,56 8.895.080,57

Page 29: Anno 160° - Numero 23 GAZZETTA UFFICIALE · 2020. 11. 10. · D ISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI REDDITO CITTADINANZA Art. 1. Reddito di cittadinanza 1. È istituito, a decorrere

— 25 —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 2328-1-2019

Emilia-Romagna Bologna 1.189.214,10 1.189.214,10

Emilia-Romagna Ferrara 7.309,01 511.638,63 518.947,64

Emilia-Romagna Forli 13.639,91 338.255,89 351.895,80

Emilia-Romagna Modena 975.410,85 975.410,85

Emilia-Romagna Parma 6.097,11 573.333,10 579.430,21

Emilia-Romagna Piacenza 331.873,70 331.873,70

Emilia-Romagna Ravenna 25.124,53 432.924,99 458.049,53

Emilia-Romagna Reggio Emilia 35.062,79 866.913,68 901.976,47

Emilia-Romagna Rimini 61.332,43 383.994,89 445.327,32Totale Emilia Romagna 148.565,79 5.603.559,84 5.752.125,63

Lazio Frosinone 183264,9197 695.658,34 878.923,26

Lazio Latina 211.781,59 826.493,17 1.038.274,76

Lazio Rieti 116.949,95 229.758,72 346.708,67

Lazio Roma 2.590.171,55 4.374.988,92 6.965.160,47

Lazio Viterbo 65.419,16 386.122,29 451.541,45

Totale Lazio 3.167.587,17 6.513.021,43 9.680.608,60

Liguria Genova 209.739,33 1.134.965,52 1.344.704,85

Liguria Imperia 33.264,76 224.440,23 257.704,99

Liguria La Spezia 44.528,26 219.121,74 263.650,00

Liguria Savona 86.660,72 358.466,15 445.126,87

Totale Liguria 374.193,06 1.936.993,64 2.311.186,70

Page 30: Anno 160° - Numero 23 GAZZETTA UFFICIALE · 2020. 11. 10. · D ISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI REDDITO CITTADINANZA Art. 1. Reddito di cittadinanza 1. È istituito, a decorrere

— 26 —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 2328-1-2019

Lombardia Bergamo 378.569,06 857.340,40 1.235.909,46

Lombardia Brescia 1.120.170,40 1.143.475,10 2.263.645,50

Lombardia Como 191.293,48 539.294,77 730.588,25

Lombardia Cremona 132.559,09 526.530,40 659.089,49

Lombardia Lecco 106.832,23 214.866,95 321.699,18

Lombardia Lodi 60.567,17 191.465,60 252.032,77

Lombardia Mantova 100.762,61 461.644,83 562.407,44

Lombardia Milano 938.112,82 2.652.862,23 3.590.975,06

Lombardia Monza e Brianza 415.328,17 620.135,80 1.035.463,97

Lombardia Pavia 88.956,33 518.020,81 606.977,14

Lombardia Sondrio 88.477,98 205.293,67 293.771,65

Lombardia Varese 299.041,94 683.957,66 982.999,60

Totale Lombardia 3.920.671,28 8.614.888,22 12.535.559,50

Marche Ancona 15.137,36 722.250,78 737.388,15

Marche Ascoli Piceno 27.379,49 340.383,29 367.762,78

Marche Fermo 19.231,17 209.548,46 228.779,64

Marche Macerata 19.878,53 503.129,04 523.007,58

Marche Pesaro-Urbino 65.913,02 472.281,81 538.194,83

Totale Marche 147.539,59 2.247.593,38 2.395.132,98

Molise Campobasso 34.140,16 386.122,29 420.262,45

Molise Isernia 23.949,57 78.713,63 102.663,21

Totale Molise 58.089,73 464.835,92 522.925,66

Page 31: Anno 160° - Numero 23 GAZZETTA UFFICIALE · 2020. 11. 10. · D ISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI REDDITO CITTADINANZA Art. 1. Reddito di cittadinanza 1. È istituito, a decorrere

— 27 —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 2328-1-2019

Piemonte Alessandria 72.260,44 272.306,63 344.567,07

Piemonte Asti 105.008,90 279.752,51 384.761,41

Piemonte Biella 61.334,96 257.414,86 318.749,82

Piemonte Cuneo 210.960,67 742.461,04 953.421,71

Piemonte Novara 188.115,89 348.892,87 537.008,76

Piemonte Torino 745.336,89 1.926.356,66 2.671.693,55

Piemonte Verbania 14.488,83 286.134,70 300.623,53

Piemonte Vercelli 86.756,35 372.294,22 459.050,57

Totale Piemonte 1.484.262,94 4.485.613,49 5.969.876,43

Puglia Bari 689.567,23 1.730.636,27 2.420.203,50

Puglia Barletta Andria Trani 160.357,23 511.638,63 671.995,85

Puglia Brindisi 192.550,08 682.893,97 875.444,05

Puglia Foggia 78.395,00 1.397.698,87 1.476.093,87

Puglia Lecce 207.465,14 1.129.647,03 1.337.112,17

Puglia Taranto 53.142,28 839.257,54 892.399,82

Totale Puglia 1.381.476,95 6.291.772,30 7.673.249,25

Page 32: Anno 160° - Numero 23 GAZZETTA UFFICIALE · 2020. 11. 10. · D ISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI REDDITO CITTADINANZA Art. 1. Reddito di cittadinanza 1. È istituito, a decorrere

— 28 —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 2328-1-2019

Toscana Arezzo 30.897,46 508.447,53 539.345,00

Toscana Firenze 28.429,47 1.304.093,46 1.332.522,93

Toscana Grosseto 23.613,92 252.096,37 275.710,29

Toscana Livorno 22.152,05 480.791,39 502.943,44

Toscana Lucca 541.422,16 541.422,16

Toscana Massa-Carrara 8.433,54 298.899,07 307.332,61

Toscana Pisa 2.493,46 532.912,58 535.406,04

Toscana Pistoia 42.482,62 607.371,43 649.854,04

Toscana Prato 352.083,96 352.083,96

Toscana Siena 31.828,86 385.058,59 416.887,45

Totale Toscana 190.331,38 5.263.176,56 5.453.507,94

Umbria Perugia 1.108.373,07 1.108.373,07

Umbria Terni 275.497,72 275.497,72

Totale Umbria 1.383.870,80 1.383.870,80

Veneto Belluno 55.914,38 257.414,86 313.329,24

Veneto Padova 296.035,38 639.282,36 935.317,74

Veneto Rovigo 141.556,67 302.090,17 443.646,83

Veneto Treviso 298.975,31 656.301,52 955.276,83

Veneto Venezia 360.599,04 698.849,43 1.059.448,47

Veneto Verona 383.452,92 771.180,88 1.154.633,80

Veneto Vicenza 314.950,13 884.996,54 1.199.946,67

Totale Veneto 1.851.483,83 4.210.115,77 6.061.599,59

Totale RSO Totale 15.000.000,00 60.000.000,00 75.000.000,00

19A00508

Page 33: Anno 160° - Numero 23 GAZZETTA UFFICIALE · 2020. 11. 10. · D ISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI REDDITO CITTADINANZA Art. 1. Reddito di cittadinanza 1. È istituito, a decorrere

— 29 —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 2328-1-2019

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI MINISTERO DELL’ECONOMIA

E DELLE FINANZE

DECRETO 10 gennaio 2019 .

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordina-ri del Tesoro a 177 giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto n. 107904 del 21 dicembre 2018, che ha disposto per il 2 gennaio 2019 l’emissione dei buoni ordinari del Tesoro a 177 giorni;

Visto l’art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Ravvisata l’esigenza di svolgere le aste dei buoni or-dinari del Tesoro con richieste degli operatori espresse in termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la pras-si prevalente sui mercati monetari dell’area euro;

Ritenuto che, in applicazione dell’art. 4 del menzionato decreto n. 107904 del 21 dicembre 2018, occorre indicare con apposito decreto i rendimenti e i prezzi di cui al citato articolo, risultanti dall’asta relativa alla suddetta emissio-ne di buoni ordinari del Tesoro;

Decreta:

Per l’emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 2 gen-naio 2019, il rendimento medio ponderato dei buoni a 177 giorni è risultato pari a 0,215%. Il corrispondente prezzo medio ponderato è risultato pari a 99,894.

Il rendimento minimo accoglibile e il rendimento mas-simo accoglibile sono risultati pari, rispettivamente, a -0,279% e a 1,209%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Uffi-ciale della Repubblica italiana.

Roma, 10 gennaio 2019

p. Il direttore generale del Tesoro: IACOVONI

19A00505

DECRETO 15 gennaio 2019 .

Emissione di una prima tranche di buoni del Tesoro po-liennali 3,35%, con godimento 1° settembre 2018 e scadenza 1° marzo 2035, tramite consorzio di collocamento.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 di-cembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle dispo-sizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l’art. 3, ove si prevede che il

Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l’altro, di effettuare operazio-ni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l’ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l’importo minimo sottoscrivibile, il sistema di col-locamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 162 del 2 gennaio 2019, emanato in attuazione dell’art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si defi-niscono per l’anno finanziario 2019 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell’effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesi-mo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua dele-ga, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimen-to medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest’ultimo, le operazioni predette possano essere dispo-ste dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Vista la determinazione n. 73155 del 6 settembre 2018, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4, 11 e 12 del succitato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguar-danti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 143 del 17 aprile 2000 con cui è stato adottato il regolamento concernente la di-sciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visti gli articoli 24 e seguenti del decreto del Presiden-te della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398 sopracitato, in materia di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000 con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, re-cante il «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal decreto legislativo n. 56 del 19 aprile 2017, ed in par-ticolare l’art. 17, comma 1, lettera e) , ove si stabilisce che le disposizioni del codice stesso non si applicano ai con-tratti concernenti servizi finanziari relativi all’emissione, all’acquisto, alla vendita ed al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regola-mento delle operazioni di emissione, concambio e riac-quisto di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 96717 del 7 dicembre 2012, recante l’introduzione delle clausole di azione col-lettiva (CACs) nei titoli di Stato;

Page 34: Anno 160° - Numero 23 GAZZETTA UFFICIALE · 2020. 11. 10. · D ISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI REDDITO CITTADINANZA Art. 1. Reddito di cittadinanza 1. È istituito, a decorrere

— 30 —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 2328-1-2019

Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante l’ap-provazione del bilancio di previsione dello Stato per l’an-no finanziario 2019, ed in particolare il secondo comma dell’art. 3, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l’anno stesso;

Considerato che l’importo delle emissioni disposte a tutto il 14 gennaio 2019 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 15.340 milioni di euro;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l’emissione di una prima tranche di buoni del Tesoro poliennali 3,35% con godimento 1° set-tembre 2018 e scadenza 1° marzo 2035;

Considerata l’opportunità di affidare il collocamento dei citati buoni ad un consorzio coordinato dagli inter-mediari finanziari Barclays Bank PLC, Citigroup Global Markets Ltd, HSBC France, JP Morgan Securities PLC e UniCredit S.p.a, al fine di ottenere la più ampia distri-buzione del prestito presso gli investitori e di contenere i costi derivanti dall’accensione del medesimo;

Considerato che l’offerta dei suddetti buoni avverrà in conformità alla «Offering Circular» del 15 gennaio 2019;

Decreta:

Art. 1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 del decreto del Pre-

sidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398 non-ché del decreto ministeriale del 2 gennaio 2019, entrambi citati nelle premesse, è disposta l’emissione di una prima tranche di buoni del Tesoro poliennali, con le seguenti caratteristiche:

importo: 10.000 milioni di euro; decorrenza: 1° settembre 2018; scadenza: 1° marzo 2035; tasso di interesse: 3,35% annuo, pagabile in due se-

mestralità, il 1° marzo ed il 1° settembre di ogni anno di durata del prestito;

data di regolamento: 22 gennaio 2019; dietimi d’interesse: 143 giorni; prezzo di emissione: 99,609; rimborso: alla pari; commissione di collocamento: 0,20% dell’importo

nominale dell’emissione. Ai sensi del decreto ministeriale del 7 dicembre 2012,

la presente emissione è soggetta alle clausole di azione collettiva di cui ai «Termini Comuni di Riferimento» al-legati al decreto medesimo (Allegato A) .

Art. 2. L’importo minimo sottoscrivibile dei buoni del Tesoro

poliennali di cui al presente decreto è di mille euro nomi-nali e le sottoscrizioni potranno quindi avvenire per tale importo o importi multipli di tale cifra.

In applicazione della convenzione stipulata in data 8 novembre 2016 tra il Ministero dell’economia delle fi-nanze, Banca d’Italia e la Monte Titoli S.p.a. — in forza dell’art. 26 decreto del Presidente della Repubblica 30 di-cembre 2003, n. 398 — il capitale nominale collocato verrà riconosciuto mediante accreditamento nei conti di deposito titoli in essere presso la predetta società a nome degli operatori.

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, in ordi-ne al pagamento degli interessi e al rimborso del capitale che verrà effettuato in unica soluzione il 1° marzo 2035, ai buoni emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239 e successive modifiche ed integrazioni, nonché quelle del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successi-ve modifiche ed integrazioni.

Il calcolo degli interessi semestrali è effettuato appli-cando il tasso cedolare espresso in termini percentuali all’importo minimo del prestito pari a 1.000 euro.

Il risultato ottenuto è moltiplicato per il numero di vol-te in cui detto importo minimo è compreso nel valore no-minale oggetto di pagamento.

Ai sensi dell’art. 11, secondo comma, del richiamato decreto legislativo n. 239 del 1996, nel caso di riapertura delle sottoscrizioni dell’emissione di cui al presente de-creto, ai fini dell’applicazione dell’imposta sostitutiva di cui all’art. 2 del medesimo provvedimento legislativo alla differenza fra il capitale nominale sottoscritto da rimbor-sare ed il prezzo di aggiudicazione, il prezzo di riferimen-to rimane quello della prima tranche del prestito.

La riapertura della presente emissione potrà avvenire anche negli anni successivi a quello in corso; in tal caso l’importo relativo concorrerà al raggiungimento del limi-te massimo di indebitamento previsto per gli anni stessi.

I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale e sono compresi tra le attività ammesse a garan-zia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca centrale europea.

Art. 4.

Il Ministero dell’economia e delle finanze procederà all’offerta dei BTP in conformità all’«Offering Circular» del 15 gennaio 2019.

Il prestito di cui al presente decreto verrà collocato, per l’intero importo, tramite un consorzio di collocamento coordinato dagli intermediari finanziari Barclays Bank PLC, Citigroup Global Markets Ltd, HSBC France, JP Morgan Securities PLC e UniCredit S.p.a.

Il Ministero dell’economia e delle finanze riconoscerà ai predetti intermediari la commissione prevista dall’art. 1 del presente decreto; gli intermediari medesimi potranno retrocedere tale commissione, in tutto o in parte, agli ope-ratori partecipanti al consorzio.

Page 35: Anno 160° - Numero 23 GAZZETTA UFFICIALE · 2020. 11. 10. · D ISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI REDDITO CITTADINANZA Art. 1. Reddito di cittadinanza 1. È istituito, a decorrere

— 31 —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 2328-1-2019

Art. 5.

Il giorno 22 gennaio 2019 la Banca d’Italia riceverà dai coordinatori del consorzio di collocamento l’importo de-terminato in base al prezzo di emissione, di cui all’art. 1 (al netto della commissione di collocamento) unitamente al rateo di interesse calcolato al tasso del 3,35% annuo lordo, per 143 giorni. A tal fine la Banca d’Italia provve-derà ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004.

Il medesimo giorno 22 gennaio 2019 la Banca d’Italia provvederà a versare il suddetto importo, nonché l’im-porto corrispondente alla commissione di collocamento di cui al medesimo art. 1, presso la Sezione di Roma della Tesoreria dello Stato, con valuta stesso giorno.

L’importo della suddetta commissione sarà scritturato dalla Sezione di Roma della Tesoreria dello Stato fra i «pagamenti da regolare».

A fronte di tali versamenti, la Sezione di Roma della Tesoreria dello Stato rilascerà quietanze di entrata al bi-lancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unità di voto parlamentare 4.1.1), art. 3, per l’im-porto relativo al netto ricavo dell’emissione, ed al capi-tolo 3240, art. 3 (unità di voto parlamentare 2.1.3) per quello relativo ai dietimi d’interesse lordi dovuti.

L’onere relativo al pagamento della suddetta commis-sione di collocamento farà carico al capitolo 2242 (unità di voto parlamentare 21.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell’econo-mia e delle finanze per l’anno finanziario 2019.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi all’anno finanziario 2019 faranno carico al capitolo 2214 (unità di voto parlamenta-re 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministe-ro dell’economia e delle finanze, per l’anno stesso, ed a quelli corrispondenti, per gli anni successivi.

L’onere per il rimborso del capitale relativo all’anno finanziario 2035 farà carico al capitolo che verrà iscrit-to nello stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno stesso, corri-spondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 21.2) dello stato di previsione per l’anno in corso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Uffi-ciale della Repubblica italiana.

Roma, 15 gennaio 2019

p. Il direttore generale del Tesoro: IACOVONI

19A00552

MINISTERODELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 31 dicembre 2018 .

Nomina del commissario della «Quality Service», in Ter-lizzi.

IL DIRETTORE GENERALEPER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO

E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l’art. 2545 -sexiesdecies del codice civile; Vista la legge n. 241/1990 e successive modificazioni

ed integrazioni; Visto l’art. 1, comma 936 della legge 205 del 27 di-

cembre 2017; Visto il decreto legislativo n. 165/2001, con particolare

riferimento all’art. 4, secondo comma; Visto l’art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002,

n. 220; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mini-

stri n. 158 del 5 dicembre 2013, «Regolamento di orga-nizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Viste le risultanze del verbale di revisione ordinaria disposta nei confronti della società cooperativa «Qua-lity Services» con sede in Terlizzi (Bari), codice fiscale 04842800726, conclusa in data 5 marzo 2018 e del suc-cessivo accertamento ispettivo, concluso in data 7 mag-gio 2018 con la proposta di adozione del provvedimento di gestione commissariale di cui all’art. 2545 -sexiesde-cies del codice civile;

Tenuto conto che dalle risultanze ispettive è emerso che la cooperativa è stata diffidata a sanare nel termine di sessanta giorni le irregolarità riscontrate in sede ispet-tiva e che in sede di accertamento sono risultate ancora in essere le seguenti irregolarità: 1) mancata nomina di un organo amministrativo collegiale in conformità con le previsioni dell’art. l, comma 936 della legge 37 dicem-bre 2017, n. 205; 2) mancata deliberazione in ordine alla durata nella carica dei componenti del Consiglio di am-ministrazione ai sensi dell’art. 2383, comma 2, del codice civile e mancata determinazione in ordine al compenso o alla gratuità della carica;

Vista la nota ministeriale n. 349988 del 3 ottobre 2018, regolarmente consegnata presso la casella di posta certifi-cata del destinatario, con la quale è stato comunicato alla cooperativa, ai sensi dell’art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, l’avvio del procedimento per l’adozione del prov-vedimento di gestione commissariale ex art. 2545 -sexie-sdecies del codice civile;

Preso atto che entro il termine di quindici giorni stabi-lito nella citata comunicazione, protocollo n. 349988 del 3 ottobre 2018, non sono pervenute da parte dell’ente os-servazioni o controdeduzioni.

Ritenuto assolto l’obbligo di cui all’art. 7 della legge n. 241/1990;

Page 36: Anno 160° - Numero 23 GAZZETTA UFFICIALE · 2020. 11. 10. · D ISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI REDDITO CITTADINANZA Art. 1. Reddito di cittadinanza 1. È istituito, a decorrere

— 32 —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 2328-1-2019

Ritenuti sussistenti i presupposti per l’adozione del provvedimento di gestione commissariale ai sen-si dell’art. 2545 -sexiesdecies , quarto comma, del codi-ce civile, in quanto le irregolarità riscontrate in sede di revisione ed oggetto di specifica diffida nei confron-ti dell’ente appaiono suscettibili di essere sanate anche senza la nomina di un commissario governativo ai sensi dell’art. 2545 -sexiesdecies , primo comma, del codice ci-vile ma piuttosto mediante la nomina di un commissario per specifici adempimenti interno all’ente, nomina che peraltro non comporta oneri economici per la cooperativa e, in caso di incapienza di quest’ultima, in definitiva an-che per l’erario;

Considerata la specifica peculiarità della procedura di gestione commissariale, disposta ai sensi dell’art. 2545 -se-xiesdecies quarto comma, del codice civile che prevede che l’Autorità di vigilanza, laddove vengano accertate una o più irregolarità suscettibili di specifico adempimen-to, può nominare un commissario che si sostituisce agli organi amministrativi dell’ente limitatamente al compi-mento degli specifici adempimenti indicati, determinan-do poteri e durata dell’incarico;

Ritenuto opportuno, quindi, scegliere il nominativo del commissario per specifici adempimenti nella persona del legale rappresentate o di un componente dell’organo di controllo societario che si sostituisca agli organi ammini-strativi dell’ente limitatamente al compimento degli spe-cifici adempimenti da compiere;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato cen-trale per le cooperative nella riunione del 20 dicembre 2018;

Decreta:

Art. 1. Il sig. Giovanni Massa, nato a Suevres (Francia), il

1° luglio 1965, codice fiscale MSSSGNN65L01Z110I, residente in Terlizzi (Bari), via Pietro Nenni n. 30, am-ministratore unico della società cooperativa «Quali-ty Services» con sede in Terlizzi (Bari), codice fiscale 04842800726, costituita in data 27 febbraio 1996, è no-minato, ai sensi dell’art. 2545 -sexiesdecies , quarto com-ma, del codice civile, commissario per il compimento degli specifici adempimenti citati in premessa e più preci-samente: per la nomina di un organo amministrativo col-legiale ai sensi dell’art. l, comma 936 della legge 37 di-cembre 2017, n. 205 e contestuale deliberazione in ordine alla durata nella carica ai sensi dell’art. 2383, comma 2, del codice civile, nonché in ordine all’eventuale compen-so o gratuità della carica, per un periodo di trenta giorni a decorrere dalla data del presente decreto.

Art. 2. Ai sensi del secondo comma dell’art. 5 del decreto

ministeriale 13 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 2018, al commissario in-dividuato nell’ambito dell’organo amministrativo della cooperativa non spetta alcun compenso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Uffi-ciale della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato din-nanzi al competente Tribunale amministrativo regionale.

Roma, 31 dicembre 2018

p. Il direttore generale: SCARPONI

19A00509

DECRETO 31 dicembre 2018 .

Nomina del commissario della «Libertà società cooperati-va edilizia», in Angri.

IL DIRETTORE GENERALEPER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO

E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l’art. 2545 -sexiesdecies del codice civile; Vista la legge n. 241/1990 e successive modificazioni

ed integrazioni; Visto l’art. 1, comma 936 della legge 205 del 27 di-

cembre 2017; Visto il decreto legislativo n. 165/2001, con particolare

riferimento all’art. 4, secondo comma; Visto l’art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002,

n. 220; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mini-

stri n. 158 del 5 dicembre 2013, «Regolamento di orga-nizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Viste le risultanze del verbale di revisione ordinaria disposta nei confronti della società cooperativa «Liber-tà società cooperativa edilizia», con sede in Angri (Sa-lerno), codice fiscale 00885980656, conclusa in data 15 febbraio 2018 e del successivo accertamento ispettivo, concluso in data 19 maggio 2018 con la proposta di ado-zione del provvedimento di gestione commissariale di cui all’art. 2545 -sexiesdecies del codice civile;

Tenuto conto che dalle risultanze ispettive è emerso che la cooperativa è stata diffidata a sanare nel termine di sessanta giorni le irregolarità riscontrate in sede ispet-tiva e che in sede di accertamento sono risultate ancora in essere le seguenti irregolarità: 1) mancato rinnovo delle cariche sociali scadute in data 12 luglio 2017; 2) mancato deposito del bilancio 2017;

Vista la nota ministeriale numero 356796 del 9 ottobre 2018 con la quale è stato comunicato alla cooperativa, ai sensi dell’art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, l’av-vio del procedimento per l’adozione del provvedimento di gestione commissariale ex art. 2545 -sexiesdecies del codice civile, risultata regolarmente consegnata presso la casella di posta elettronica del destinatario;

Preso atto che entro il termine di quindici giorni sta-bilito nella citata comunicazione di avvio non sono per-venute da parte dell’ente osservazioni o controdeduzioni;

Ritenuto assolto l’obbligo di cui all’art. 7 della legge n. 241/1990;

Page 37: Anno 160° - Numero 23 GAZZETTA UFFICIALE · 2020. 11. 10. · D ISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI REDDITO CITTADINANZA Art. 1. Reddito di cittadinanza 1. È istituito, a decorrere

— 33 —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 2328-1-2019

Ritenuti sussistenti i presupposti per l’adozione del provvedimento di gestione commissariale ai sen-si dell’art. 2545 -sexiesdecies , quarto comma del codi-ce civile, in quanto le irregolarità riscontrate in sede di revisione ed oggetto di specifica diffida nei confron-ti dell’ente appaiono suscettibili di essere sanate anche senza la nomina di un commissario governativo ai sensi dell’art. 2545 -sexiesdecies , primo comma, del codice ci-vile ma piuttosto mediante la nomina di un commissario per specifici adempimenti interno all’ente, nomina che peraltro non comporta oneri economici per la cooperativa e, in caso di incapienza di quest’ultima, in definitiva an-che per l’erario;

Considerata la specifica peculiarità della procedura di gestione commissariale, disposta ai sensi dell’art. 2545 -se-xiesdecies , quarto comma del codice civile che prevede che l’Autorità di vigilanza, laddove vengano accertate una o più irregolarità suscettibili di specifico adempimen-to, può nominare un commissario che si sostituisce agli organi amministrativi dell’ente limitatamente al compi-mento degli specifici adempimenti indicati, determinan-do poteri e durata dell’incarico;

Ritenuto opportuno, quindi, scegliere il nominativo del commissario per specifici adempimenti nella persona del legale rappresentante, che si sostituisca agli organi am-ministrativi dell’ente limitatamente al compimento degli specifici adempimenti da compiere;

Visto il parere favorevole espresso all’unanimità dal Comitato centrale per le cooperative nella riunione del 20 dicembre 2018;

Decreta:

Art. 1.

La sig.ra Caterina Barba, nata a Salerno, il 2 ottobre 1968, codice fiscale BRBCRN68R42H703H, domiciliata in Angri (Salerno), via Satriano n. 19/A, presidente del consiglio di amministrazione della società cooperativa «Libertà società cooperativa edilizia», con sede in Angri (Salerno), codice fiscale 00885980656, costituita in data 3 febbraio 1981, è nominata, ai sensi dell’art. 2545 -sexie-sdecies , quarto comma del codice civile, commissario per il compimento degli specifici adempimenti citati in pre-messa e più precisamente, 1) per il rinnovo delle cariche sociali scadute in data 23 ottobre 2015; 2) per il deposito del bilancio 201, per un periodo di trenta giorni a decor-rere dalla data del presente decreto.

Art. 2.

Ai sensi del secondo comma dell’art. 5 del decreto ministeriale 13 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 2018, al commissario in-dividuato nell’ambito dell’organo amministrativo della cooperativa non spetta alcun compenso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Uffi-ciale della Repubblica italiana.

II presente provvedimento potrà essere impugnato din-nanzi al competente Tribunale amministrativo regionale.

Roma, 31 dicembre 2018

p. Il direttore generale: SCARPONI

19A00510

DECRETO 31 dicembre 2018 .

Revoca dell’amministratore unico della «Società coopera-tiva agricola Europa 94», in Angri e nomina del commissa-rio governativo.

IL DIRETTORE GENERALE PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO

E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l’art. 2545 -sexiesdecies del codice civile; Vista la legge n. 241/1990 e successive modificazioni

ed integrazioni; Vista l’art. 1, comma 936 della legge n. 205 del 27 di-

cembre 2017; Visto il decreto legislativo n. 165/2001, con particolare

riferimento all’art. 4, secondo comma; Visto l’art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002,

n. 220; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mini-

stri n. 158 del 5 dicembre 2013, «Regolamento di orga-nizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Viste le risultanze del verbale di revisione ordinaria e del successivo supplemento di verifica disposti nei confronti della società cooperativa «Società coopera-tiva agricola Europa 94» con sede in Angri (SA) - C.F 01575720741 conclusi in data in data 10 aprile 2018 con la proposta di adozione del provvedimento di gestione commissariale di cui all’art. 2545 -sexiesdecies del codice civile;

Considerato che la cooperativa era stata diffidata a sa-nare entro il termine di trenta giorni le irregolarità riscon-trate in sede di supplemento di verifica concluso in data 22 febbraio 2018, e che in sede di accertamento, concluso in data 10 aprile 2018, le citate irregolarità non risultava-no sanate;

Considerato che dalle citate risultanze ispettive risul-tavano permanere le seguenti irregolarità: 1) mancato aggiornamento dello statuto sociale alle norme previste per le S.p.a. - in particolare l’art. 23 prevede ancora la possibilità della nomina di un organo amministrativo mo-nocratico o collegiale nominato a tempo indeterminato in contrasto con le previsioni dell’art. l, comma 936, lett. b della legge 27 dicembre 2017, n. 205; 2) mancata indica-zione nello statuto dei criteri per la ripartizione degli utili, così come stabilito dall’art. 2545 -quater , e dei criteri per la ripartizione dei ristorni; 3) mancato rinnovo della cari-ca del revisore legale che risulta scaduta in data 1° aprile 2013;

Page 38: Anno 160° - Numero 23 GAZZETTA UFFICIALE · 2020. 11. 10. · D ISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI REDDITO CITTADINANZA Art. 1. Reddito di cittadinanza 1. È istituito, a decorrere

— 34 —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 2328-1-2019

Vista la nota n. 267993 trasmessa via pec in data 2 lu-glio 2018, regolarmente ricevuta, con la quale è stato co-municato alla cooperativa, ai sensi dell’art. 7 della leg-ge 7 agosto 1990, n. 241, l’avvio del procedimento per l’adozione del provvedimento di gestione commissariale ex art. 2545 -sexiesdecies del codice civile e con la quale veniva assegnato il termine di quindici giorni entro il qua-le far pervenire eventuali controdeduzioni;

Considerato che non sono pervenute controdeduzioni da parte della cooperativa entro il predetto termine;

Ritenuto assolto l’obbligo di cui all’art. 7 della legge n. 241/1990;

Ritenuti sussistenti i presupposti per l’adozione del provvedimento di gestione commissariale ai sensi dell’art. 2545 -sexiesdecies del codice civile;

Considerata la specifica peculiarità della procedura di gestione commissariale, disposta ai sensi dell’art. 2545 -se-xiesdecies del codice civile che prevede che l’Autorità di vigilanza, in caso di irregolare funzionamento dell’ente, ne revochi gli amministratori e ne affidi la gestione ad un commissario, determinando poteri e durata dell’incarico;

Tenuto conto che trattasi di provvedimento sanziona-torio che incide sul principio di autodeterminazione della cooperativa, che viene disposto di prassi per un periodo di sei mesi, salvo eccezionali motivi di proroga;

Tenuto conto, altresì, che tali ragioni rendono neces-saria la massima tempestività nel subentro nella gestione affinché il professionista incaricato prenda immediata-mente in consegna l’ente e proceda rapidamente alla sua regolarizzazione;

Ritenuto opportuno, quindi, scegliere il nominativo del commissario governativo nell’ambito dei soggetti iscritti nella banca dati del Ministero, articolata su base regiona-le, sulla base delle attitudini professionali e dell’esperien-za come risultanti dai relativi curricula e dalla disponibili-tà all’assunzione dell’incarico preventivamente acquisita, al fine di garantire una tempestiva ed efficace assunzione di funzioni da parte del professionista prescelto, funzio-nale alle specificità della procedura come sopra illustrata;

Visto il parere favorevole espresso all’unanimità dal Comitato centrale per le cooperative in data 20 dicembre 2018;

Considerati gli specifici requisiti professionali come risultanti dal curriculum vitae del dott. Elio Provenza;

Decreta:

Art. 1. L’amministratore unico della società cooperativa «So-

cietà cooperativa agricola Europa 94» con sede in An-gri (SA), C.F. 01575720741 costituita in data 8 febbraio 1994, è revocato.

Art. 2. Il dott. Elio Provenza, nato a Salerno il 15 aprile 1966,

(C.F. PRV LE I66D 15H703B) domiciliato in Montecor-vino Pugliano (SA), via Montebianco n. 17, è nominato

commissario governativo della suddetta cooperativa per un periodo di sei mesi a decorrere dalla data del presente decreto.

Art. 3. Al nominato commissario governativo sono attribuiti

i poteri del consiglio di amministrazione; lo stesso com-missario dovrà provvedere alla regolarizzazione dell’ente attraverso la risoluzione delle problematiche evidenziate in sede di revisione, cui si rinvia.

Art. 4. Il compenso spettante al commissario governativo sarà

determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 13 marzo 2018.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Uffi-ciale della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato din-nanzi al competente Tribunale amministrativo regionale.

Roma, 31 dicembre 2018

p. Il direttore generale: SCARPONI

19A00511

DECRETO 31 dicembre 2018 .

Revoca del consiglio di amministrazione della «Anacogia 83 società cooperativa», in San Cipriano Picentino e nomina del commissario governativo.

IL DIRETTORE GENERALE PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO

E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l’art. 2545 -sexiesdecies del codice civile; Vista la legge n. 241/1990 e successive modificazioni

ed integrazioni; Vista l’art. 1, comma 936 della legge n. 205 del 27 di-

cembre 2017; Visto il decreto legislativo n. 165/2001, con particolare

riferimento all’art. 4, secondo comma; Visto l’art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002,

n. 220; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mini-

stri n. 158 del 5 dicembre 2013, «Regolamento di orga-nizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Viste le risultanze del verbale di ispezione straordina-ria disposta nei confronti della società cooperativa «Ana-cogia 83 società cooperativa», con sede in San Cipria-no Picentino (SA), (C.F. 95008650657) conclusa in data 18 maggio 2018 con la proposta di adozione del provve-dimento di gestione commissariale di cui all’art. 2545 -se-xiesdecies del codice civile;

Tenuto conto che dalle risultanze ispettive è emersa una irregolare gestione amministrativa, con particolare riferimento alla tenuta dei libri sociali e dei libri contabili e che gli ispettori non hanno potuto quantificare con esat-

Page 39: Anno 160° - Numero 23 GAZZETTA UFFICIALE · 2020. 11. 10. · D ISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI REDDITO CITTADINANZA Art. 1. Reddito di cittadinanza 1. È istituito, a decorrere

— 35 —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 2328-1-2019

tezza la composizione della compagine sociale nonché l’effettivo possesso dei requisiti previsti dall’art. 2527 del codice civile dei soci, poiché l’unico libro soci posto in visione risulta essere quello istituito in data 7 ottobre 2005 ed aggiornato alla data 1° gennaio 2012;

Considerato, inoltre, che gli ispettori non hanno potuto verificare la regolarità della procedura seguita per l’am-missione e il recesso dei soci in data antecedente il 2014, non avendo a disposizione il libro soci ed libro del C.d.A. in quanto l’attuale presidente dell’ente ha dichiarato che tutta la documentazione antecedente il 2014 è stata tratte-nuta dal precedente presidente, che più volte sollecitato, non ha voluto riconsegnare quanto richiesto;

Tenuto conto che le risultanze ispettive hanno eviden-ziato anche ulteriori irregolarità quali: il mancato versa-mento del contributo di revisione per il biennio 2017/2018 comprensivo di sanzione ed interessi; il mancato versa-mento del 3% ai fondi mutualistici sugli utili di bilancio 2015 e 2016; la mancata deliberazione, da parte dell’as-semblea dei soci, in ordine al compenso o alla gratuità delle cariche sociali; la mancata corrispondenza del capi-tale sociale iscritto nel bilancio d’esercizio 2016 con quel-lo evidenziato nel libro soci; la mancata sottoscrizione ed il mancato versamento della quota minima prevista per l’iscrizione all’Albo nazionale delle cooperative edilizie;

Vista la nota n. 301930 trasmessa via pec in data 8 ago-sto 2018 con la quale è stato comunicato alla cooperativa, ai sensi dell’art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, l’av-vio del procedimento per l’adozione del provvedimento di gestione commissariale ex art. 2545 -sexiesdecies del codice civile;

Vista la nota pervenuta in data 20 agosto 2018 ed ac-quisita con il protocollo n. 308403 con la quale la coope-rativa ha fatto pervenire le proprie controdeduzioni, nelle quali si limita a riaffermare la correttezza della propria gestione amministrativa ed a ribadire, al di là delle gene-riche contestazioni ivi contenute, la conferma del quadro gestionale dell’ente rilevato ed accertato in sede di ispe-zione straordinaria;

Preso atto che non è stato fornito neppure il verbale di assemblea del 24 maggio 2018 nel corso della quale la cooperativa avrebbe deliberato il versamento del contri-buto biennale di revisione relativo al biennio in corso, il versamento del 3% degli utili degli esercizi 2015 e 2016, l’adeguamento della quota sociale dal 30 a 250 euro;

Ritenuto assolto l’obbligo di cui all’art. 7 della legge n. 241/1990;

Ritenuti sussistenti i presupposti per l’adozione del provvedimento di gestione commissariale ai sensi dell’art. 2545 -sexiesdecies del codice civile;

Considerata la specifica peculiarità della procedura di gestione commissariale, disposta ai sensi dell’art. 2545 -se-xiesdecies del codice civile che prevede che l’Autorità di

vigilanza, in caso di irregolare funzionamento dell’ente, ne revochi gli amministratori e ne affidi la gestione ad un commissario, determinando poteri e durata dell’incarico;

Tenuto conto che trattasi di provvedimento sanziona-torio che incide sul principio di autodeterminazione della cooperativa, che viene disposto di prassi per un periodo di sei mesi, salvo eccezionali motivi di proroga;

Tenuto conto, altresì, che tali ragioni rendono neces-saria la massima tempestività nel subentro nella gestione affinché il professionista incaricato prenda immediata-mente in consegna l’ente e proceda rapidamente alla sua regolarizzazione;

Ritenuto opportuno, quindi, scegliere il nominativo del commissario governativo nell’ambito dei soggetti iscritti nella banca dati del Ministero, articolata su base regiona-le, sulla base delle attitudini professionali e dell’esperien-za come risultanti dai relativi curricula e dalla disponibili-tà all’assunzione dell’incarico preventivamente acquisita, al fine di garantire una tempestiva ed efficace assunzione di funzioni da parte del professionista prescelto, funzio-nale alle specificità della procedura come sopra illustrata;

Visto il parere favorevole espresso all’unanimità dal Comitato centrale per le cooperative in data 20 dicembre 2018;

Considerati gli specifici requisiti professionali come ri-sultanti dal curriculum vitae della dott.ssa Rosa Camarda;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio di amministrazione della società coopera-tiva «Anacogia 83 società cooperativa», con sede in San Cipriano Picentino (SA), (C.F. 95008650657), costituita in data 6 aprile 1983, è revocato.

Art. 2.

La dott.ssa Rosa Camarda, nata a Salerno il 9 aprile 1966 (C.F. CMRRSO66D49H703W), ed ivi domiciliata in via Generale Gonzaga, n. 12 è nominato commissario governativo della suddetta cooperativa per un periodo di sei mesi a decorrere dalla data del presente decreto.

Art. 3.

Al nominato commissario governativo sono attribuiti i poteri del consiglio di amministrazione; lo stesso com-missario dovrà provvedere alla regolarizzazione dell’ente attraverso la risoluzione delle problematiche evidenziate in sede di revisione, cui si rinvia.

Art. 4.

Il compenso spettante al commissario governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 13 marzo 2018.

Page 40: Anno 160° - Numero 23 GAZZETTA UFFICIALE · 2020. 11. 10. · D ISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI REDDITO CITTADINANZA Art. 1. Reddito di cittadinanza 1. È istituito, a decorrere

— 36 —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 2328-1-2019

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Uffi-ciale della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato din-nanzi al competente Tribunale amministrativo regionale.

Roma, 31 dicembre 2018

p. Il direttore generale: SCARPONI

19A00512

DECRETO 31 dicembre 2018 .

Revoca del consiglio di amministrazione della «Antica Porta Portese società cooperativa», in Roma e nomina del commissario governativo.

IL DIRETTORE GENERALEPER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO

E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l’art. 2545 -sexiesdecies del codice civile; Vista la legge n. 241/1990 e successive modificazioni

ed integrazioni; Vista l’art. 1, comma 936 della legge n. 205 del 27 di-

cembre 2017; Visto il decreto legislativo n. 165/2001, con particolare

riferimento all’art. 4, secondo comma; Visto l’art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002,

n. 220; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mini-

stri n. 158 del 5 dicembre 2013 «Regolamento di organiz-zazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Viste le risultanze del verbale di revisione ordinaria disposta nei confronti della società cooperativa «Antica Porta Portese società cooperativa», con sede in Roma, codice fiscale n. 05202881008 conclusa in data 18 aprile 2018 e del successivo accertamento ispettivo concluso in data 21 giugno 2018 con la proposta di adozione del prov-vedimento di gestione commissariale cui all’art. 2545 -se-xiesdecies del codice civile;

Tenuto conto che dalle risultanze ispettive è emerso che la cooperativa è stata diffidata a sanare nel termine di trenta giorni le irregolarità riscontrate in sede ispettiva e che in sede di accertamento risultavano ancora in essere le seguenti irregolarità:

1) la cooperativa non ha provveduto al rinnovo del-le cariche sociali, in quanto la delibera assembleare del 28 aprile 2017 riscontrata in sede ispettiva non risulta de-positata presso il registro delle imprese;

2) il rinnovo delle cariche sociali risultava comunque deliberato con durata a tempo indeterminato, in contra-sto con quanto stabilito dall’art. 23 dello statuto, nonché dall’art. 1, comma 936, lettera b) della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

3) la cooperativa non ha depositato il bilancio d’eser-cizio 2017;

Vista la nota ministeriale n. 349995, regolarmente con-segnata alla casella di posta certificata del sodalizio, con la quale in data 3 ottobre 2018, ai sensi dell’art. 7 della legge n. 241/1990, è stata trasmessa via PEC, all’ente in oggetto, la comunicazione di avvio del procedimento per l’adozione del provvedimento di gestione commissariale ex art. 2545 -sexiesdecies del codice civile;

Preso atto, altresì, che entro il termine di quindici gior-ni stabilito nella citata comunicazione di avvio del proce-dimento, non sono pervenute da parte dell’ente osserva-zioni o controdeduzioni;

Ritenuto assolto l’obbligo di cui all’art. 7 della legge n. 241/1990;

Ritenuti sussistenti i presupposti per l’adozione del provvedimento di gestione commissariale ai sensi dell’art. 2545 -sexiesdecies del codice civile;

Considerata la specifica peculiarità della procedura di gestione commissariale, disposta ai sensi dell’art. 2545 -se-xiesdecies del codice civile che prevede che l’autorità di vigilanza, in caso di irregolare funzionamento dell’ente, ne revochi gli amministratori e ne affidi la gestione ad un commissario, determinando poteri e durata dell’incarico;

Tenuto conto che trattasi di provvedimento sanziona-torio che incide sul principio di autodeterminazione della cooperativa, che viene disposto di prassi per un periodo di sei mesi, salvo eccezionali motivi di proroga;

Tenuto conto, altresì, che tali ragioni rendono neces-saria la massima tempestività nel subentro nella gestione affinché il professionista incaricato prenda immediata-mente in consegna l’ente e proceda rapidamente alla sua regolarizzazione;

Ritenuto opportuno, quindi, scegliere il nominativo del commissario governativo nell’ambito dei soggetti iscritti nella banca dati del Ministero, articolata su base regionale, sulla base delle attitudini professionali e dell’esperienza come risultanti dai relativi curricula e dalla disponibilità all’assunzione dell’incarico preventivamente acquisita, al fine di garantire una tempestiva ed efficace assunzione di funzioni da parte del professionista prescelto, funzionale alle specificità della procedura come sopra illustrata;

Visto il parere favorevole espresso all’unanimità dal Comitato centrale per le cooperative nella riunione del 20 dicembre 2018 in merito all’adozione del provvedi-mento gestione commissariale ex art. 2545 -sexiesdecies del codice civile nei confronti dell’ente di cui trattasi;

Considerati gli specifici requisiti professionali come risultanti dal curriculum vitae dell’avv. Vittorio Vasta;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio di amministrazione della società coopera-tiva «Antica Porta Portese società cooperativa», con sede in Roma, codice fiscale n. 05202881008, costituita in data 25 novembre 1996, è revocato.

Page 41: Anno 160° - Numero 23 GAZZETTA UFFICIALE · 2020. 11. 10. · D ISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI REDDITO CITTADINANZA Art. 1. Reddito di cittadinanza 1. È istituito, a decorrere

— 37 —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 2328-1-2019

Art. 2. L’avv. Vittorio Vasta nato a Catania il 3 novembre 1984

(codice fiscale VSTVTR84S03C351U), domiciliato in Roma, via di Monserrato n. 25, è nominato commissario governativo della suddetta cooperativa per un periodo di sei mesi a decorrere dalla data del presente decreto.

Art. 3. Al nominato commissario governativo sono attribuiti

i poteri del consiglio di amministrazione; lo stesso com-missario dovrà provvedere alla regolarizzazione dell’ente attraverso la risoluzione delle problematiche evidenziate in sede di revisione, cui si rinvia.

Art. 4. Il compenso spettante al commissario governativo sarà

determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 13 marzo 2018.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Uffi-ciale della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato din-nanzi al competente Tribunale amministrativo regionale.

Roma, 31 dicembre 2018

p. Il direttore generale: SCARPONI

19A00613

DECRETO 31 dicembre 2018 .

Revoca del consiglio di amministrazione della «Società cooperativa Metrec», in Roma e nomina del commissario governativo.

IL DIRETTORE GENERALEPER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO

E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l’art. 2545 -sexiesdecies del codice civile; Vista la legge n. 241/1990 e successive modificazioni

ed integrazioni; Vista l’art. 1, comma 936 della legge n. 205 del 27 di-

cembre 2017; Visto il decreto legislativo n. 165/2001, con particolare

riferimento all’art. 4, secondo comma; Visto l’art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002,

n. 220; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mini-

stri n. 158 del 5 dicembre 2013 «Regolamento di organiz-zazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Viste le risultanze del verbale di revisione ordinaria disposta nei confronti della società cooperativa «Società cooperativa Metrec», con sede in Roma, codice fiscale n. 09242911007 e del successivo accertamento ispettivo concluso in data 23 aprile 2018 con la proposta di ado-zione del provvedimento di gestione commissariale cui all’art. 2545 -sexiesdecies del codice civile;

Tenuto conto che dalle risultanze ispettive è emerso che la cooperativa è stata diffidata a sanare nel termine di trenta giorni le irregolarità riscontrate in sede ispettiva e che in sede di accertamento risultavano ancora in essere le seguenti irregolarità:

1) omesso versamento del contributo di revisione peri bienni 2015/2016 e 2017/2018;

2) omesso versamento del contributo del 3% sugli utili di bilancio ai fondi mutualistici;

Considerato che dall’istruttoria effettuata da questa au-torità di vigilanza attraverso la consultazione del registro delle imprese si è riscontrato il mancato deposito del bi-lancio relativo all’esercizio 2017;

Vista la nota ministeriale n. 301935, regolarmente con-segnata alla casella di posta certificata del sodalizio, con la quale in data 8 agosto 2018, ai sensi dell’art. 7 della legge n. 241/1990, è stata trasmessa via PEC, all’ente in oggetto, la comunicazione di avvio del procedimento per l’adozione del provvedimento di gestione commissariale ex art. 2545 -sexiesdecies del codice civile;

Preso atto, altresì, che entro il termine di quindici gior-ni stabilito nella citata comunicazione di avvio del proce-dimento, non sono pervenute da parte dell’ente osserva-zioni o controdeduzioni;

Ritenuto assolto l’obbligo di cui all’art. 7 della legge n. 241/1990;

Ritenuti sussistenti i presupposti per l’adozione del provvedimento di gestione commissariale ai sensi dell’art. 2545 -sexiesdecies del codice civile;

Considerata la specifica peculiarità della procedura di gestione commissariale, disposta ai sensi dell’art. 2545 -se-xiesdecies del codice civile che prevede che l’autorità di vigilanza, in caso di irregolare funzionamento dell’ente, ne revochi gli amministratori e ne affidi la gestione ad un commissario, determinando poteri e durata dell’incarico;

Tenuto conto che trattasi di provvedimento sanziona-torio che incide sul principio di autodeterminazione della cooperativa, che viene disposto di prassi per un periodo di sei mesi, salvo eccezionali motivi di proroga;

Tenuto conto, altresì, che tali ragioni rendono neces-saria la massima tempestività subentro nella gestione affinché il professionista incaricato prenda immediata-mente in consegna l’ente e proceda rapidamente alla sua regolarizzazione;

Ritenuto opportuno, quindi, scegliere il nominativo del commissario governativo nell’ambito dei soggetti iscritti nella banca dati del Ministero, articolata su base regionale, sulla base delle attitudini professionali e dell’esperienza come risultanti dai relativi curricula e dalla disponibilità all’assunzione dell’incarico preventivamente acquisita, al fine di garantire una tempestiva ed efficace assunzione di funzioni da parte del professionista prescelto, funzionale alle specificità della procedura come sopra illustrata;

Visto il parere favorevole espresso all’unanimità dal Comitato centrale per le cooperative nella riunione del 20 dicembre 2018 in merito all’adozione del provve-

Page 42: Anno 160° - Numero 23 GAZZETTA UFFICIALE · 2020. 11. 10. · D ISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI REDDITO CITTADINANZA Art. 1. Reddito di cittadinanza 1. È istituito, a decorrere

— 38 —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 2328-1-2019

dimento gestione commissariale ex art. 2545 -sexie-sdecies del codice civile nei confronti dell’ente di cui trattasi;

Considerati gli specifici requisiti professionali come ri-sultanti dal curriculum vitae della dott.ssa Irene Bertucci;

Decreta:

Art. 1. Il consiglio di amministrazione della società coope-

rativa «Società cooperativa Metrec», con sede in Roma, codice fiscale n. 09242911007, costituita in data 28 no-vembre 2006, è revocato.

Art. 2. La dott.ssa Irene Bertucci nata a Roma il 26 marzo

1982 (codice fiscale BRTRNI82C66H501N) ed ivi do-miciliata in via Emilio de’ Cavalieri n. 12, è nominata commissario governativo della suddetta cooperativa per un periodo di sei mesi a decorrere dalla data del presente decreto.

Art. 3. Al nominato commissario governativo sono attribuiti

i poteri del consiglio di amministrazione; lo stesso com-missario dovrà provvedere alla regolarizzazione dell’ente attraverso la risoluzione delle problematiche evidenziate in sede di revisione, cui si rinvia.

Art. 4. Il compenso spettante al commissario governativo sarà

determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 13 marzo 2018.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Uffi-ciale della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato din-nanzi al competente Tribunale amministrativo regionale.

Roma, 31 dicembre 2018

p. Il direttore generale: SCARPONI

19A00614

DECRETO 31 dicembre 2018 .

Revoca del consiglio di amministrazione della «Amerigo Vespucci - Società cooperativa edilizia», in Formia e nomina del commissario governativo.

IL DIRETTORE GENERALEPER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO

E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l’art. 2545 -sexiesdecies del codice civile; Vista la legge n. 241/1990 e successive modificazioni

ed integrazioni;

Vista l’art. 1, comma 936 della legge n. 205 del 27 di-cembre 2017;

Visto il decreto legislativo n. 165/2001, con particolare riferimento all’art. 4, secondo comma;

Visto l’art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mini-stri n. 158 del 5 dicembre 2013 «Regolamento di organiz-zazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Viste le risultanze del verbale di revisione ordinaria disposta nei confronti della società cooperativa «Ameri-go Vespucci - Società cooperativa edilizia», con sede in Formia (Latina), codice fiscale n. 01512880590, conclusa in data 15 febbraio 2018 e del successivo accertamento ispettivo concluso in data 11 aprile 2018 con la proposta di adozione del provvedimento di gestione commissariale di cui all’art. 2545 -sexiesdecies del codice civile;

Tenuto conto che dalle risultanze ispettive è emerso che la cooperativa era stata diffidata a sanare nel termine di trenta giorni le irregolarità riscontrate in sede ispettiva e che in sede di accertamento risultavano ancora perma-nere le seguenti irregolarità:

1) mancato rinnovo delle cariche dell’organo ammi-nistrativo scadute in data 31 maggio 2014;

2) mancato rinnovo della carica dell’organo propo-sto al controllo contabile scaduta in data 31 maggio 2014;

3) mancato versamento del contributo di revisione per il biennio 2017/2018;

4) mancato aggiornamento del libro delle delibera-zioni dell’organo amministrativo;

5) omessa esibizione del libro dell’organo di controllo;

6) omessa attivazione, dopo la cancellazione dell’ente dalla Associazione nazionale di rappresentanza Confcooperative, di una nuova casella di posta elettronica certificata;

7) omessa informativa ai soci del contenuto dei ver-bale di accertamento secondo le modalità di cui all’art. 17 del decreto legislativo n. 220/2002;

Considerato che dalla consultazione del registro delle imprese si è riscontrato il mancato deposito del bilancio d’esercizio 2017;

Vista la nota in data 21 giugno 2018, protocollo n. 260572, trasmessa per raccomandata a/r, con la quale è stata trasmessa all’ente in oggetto, ai sensi dell’art. 7 del-la legge n. 241/1990, la comunicazione di avvio del pro-cedimento per l’adozione del provvedimento di gestione commissariale ex art. 2545 -sexiesdecies del codice civile;

Preso atto che tale comunicazione è risultata restituita al mittente per compiuta giacenza;

Ritenuto assolto l’obbligo di cui all’art. 7 della legge n. 241/1990;

Ritenuti sussistenti i presupposti per l’adozione del provvedimento di gestione commissariale ai sensi dell’art. 2545 -sexiesdecies del codice civile;

Considerata la specifica peculiarità della procedura di gestione commissariale, disposta ai sensi dell’art. 2545 -se-xiesdecies del codice civile che prevede che l’autorità di

Page 43: Anno 160° - Numero 23 GAZZETTA UFFICIALE · 2020. 11. 10. · D ISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI REDDITO CITTADINANZA Art. 1. Reddito di cittadinanza 1. È istituito, a decorrere

— 39 —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 2328-1-2019

vigilanza, in caso di irregolare funzionamento dell’ente, ne revochi gli amministratori e ne affidi la gestione ad un commissario, determinando poteri e durata dell’incarico;

Tenuto conto che trattasi di provvedimento sanziona-torio che incide sul principio di autodeterminazione della cooperativa. che viene disposto di prassi per un periodo di sei mesi. salvo eccezionali motivi di proroga;

Tenuto conto, altresì, che tali ragioni rendono neces-saria la massima tempestività nel subentro nella gestione affinché il professionista incaricato prenda immediata-mente in consegna l’ente e proceda rapidamente alla sua regolarizzazione;

Ritenuto opportuno, quindi, scegliere il nominativo del commissario governativo nell’ambito dei soggetti iscritti nella banca dati del Ministero, articolata su base regionale, sulla base delle attitudini professionali e dell’esperienza come risultanti dai relativi curricula e dalla disponibilità all’assunzione dell’incarico preventivamente acquisita. al fine di garantire una tempestiva ed efficace assunzione di funzioni da parte del professionista prescelto, funzionale alle specificità della procedura come sopra illustrata;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato cen-trale per le cooperative nella riunione del 20 dicembre 2018;

Considerati gli specifici requisiti professionali come risultanti dal curriculum vitae dell’avv. Vittorio Vasta;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio di amministrazione della società cooperati-va «Amerigo Vespucci - Società cooperativa edilizia», con sede in Formia (Latina), codice fiscale n. 01512880590, costituita in data 19 dicembre 1990 è revocato.

Art. 2.

L’avv. Vittorio Vasta nato a Catania il 3 novembre 1984 (codice fiscale VSTVTR84S03C351U), domiciliato in Roma, via di Monserrato n. 25, è nominato commissario governativo della suddetta cooperativa per un periodo di sei mesi a decorrere dalla data del presente decreto.

Art. 3.

Al nominato commissario governativo sono attribuiti i poteri del consiglio di amministrazione: lo stesso com-missario dovrà provvedere alla regolarizzazione dell’ente attraverso la risoluzione delle problematiche evidenziate in sede di revisione. cui si rinvia.

Art. 4.

Il compenso spettante al commissario governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 13 marzo 2018.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Uffi-ciale della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato din-nanzi al competente Tribunale amministrativo regionale.

Roma, 31 dicembre 2018

p. Il direttore generale: SCARPONI

19A00615

PRESIDENZADEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 16 gennaio 2019 .

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in con-seguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio della Regione Liguria a partire dal mese di ottobre 2018. (Ordinanza n. 568).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTODELLA PROTEZIONE CIVILE

Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri dell’8 no-vembre 2018, con la quale è stato dichiarato, per dodi-ci mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli ec-cezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sar-degna, Sicilia, Veneto e delle Province autonome di Tren-to e Bolzano, colpito dagli eccezionali eventi meteorolo-gici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018;

Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della pro-tezione civile n. 558 del 15 novembre 2018, n. 559 del 29 novembre 2018 e n. 560 del 7 dicembre 2018;

Visto, in particolare, l’art. 2, commi 3 e 4, della richia-mata ordinanza n. 558/2018, ai sensi del quale le regioni, le province e i comuni sono autorizzati a trasferire sulle contabilità speciali appositamente aperte per la realizza-zione degli interventi previsti nella medesima ordinanza, eventuali ulteriori risorse finanziarie finalizzate al supe-ramento del contesto emergenziale in rassegna, e con suc-cessiva ordinanza sono identificati la provenienza delle citate risorse aggiuntive ed il relativo ammontare;

Vista la nota del 20 dicembre 2018 con la quale il pre-sidente della Regione Liguria - Commissario delegato ha richiesto l’adozione di apposita ordinanza al fine di consentire il trasferimento di € 1.000.000,00 dal bilan-cio regionale sulla contabilità speciale aperta ai sensi dell’art. 2, comma 2, della citata ordinanza n. 558/2018 ed al medesimo intestata;

Vista la deliberazione della Giunta regionale della Li-guria n. 1106 del 17 dicembre 2017, con cui sono sta-te individuate ulteriori risorse finanziarie necessarie per fronteggiare l’emergenza in questione;

Page 44: Anno 160° - Numero 23 GAZZETTA UFFICIALE · 2020. 11. 10. · D ISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI REDDITO CITTADINANZA Art. 1. Reddito di cittadinanza 1. È istituito, a decorrere

— 40 —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 2328-1-2019

Ravvisata la necessità di provvedere all’adozione di tutte le iniziative necessarie volte a garantire la rea-lizzazione degli interventi previsti per il superamento dell’emergenza in rassegna;

Di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

Integrazione risorse finanziarie Regione Liguria

1. Per la realizzazione delle attività necessarie per fronteggiare lo stato di emergenza citato in premes-sa, la Regione Liguria provvede a versare la somma di € 1.000.000,00 nella contabilità speciale n. 6105, aperta ai sensi dell’art. 2, comma 2, dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 no-vembre 2018 ed intestata al presidente della Regione Li-guria - Commissario delegato, con oneri posti a carico del capitolo di bilancio regionale n. 1778 di cui alla delibera della giunta regionale della Liguria n. 1106 del 17 dicem-bre 2018.

2. Il Commissario delegato provvede alla conse-guente rimodulazione del piano degli interventi urgenti di cui all’art. 1, comma, 3, della richiamata ordinanza n. 558/2018, da sottoporre all’approvazione del Diparti-mento della protezione civile.

3. Il predetto Commissario è tenuto a rendicontare ai sensi dell’art. 27, comma 4, del decreto legislativo n. 1/2018.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 16 gennaio 2019

Il Capo del Dipartimento: BORRELLI

19A00506

ORDINANZA 16 gennaio 2019 .

Superamento della situazione di criticità determinatasi a seguito degli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni dal 29 gennaio al 2 febbraio 2015 hanno colpito il territorio delle Province di Cosenza, Catanzaro e Crotone e che nel periodo dal 22 febbraio al 26 marzo 2015 hanno colpito il territorio dei Comuni di Petilia Policastro in Provincia di Crotone, di Scala Coeli e Oriolo Calabro in Provincia di Cosenza e di Canolo e Antonimina in Provincia di Reggio Calabria. Proroga della vigenza della contabilità speciale n. 5996. (Ordinanza n. 569).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Vista la legge 16 marzo 2017, n. 30; Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo

2 gennaio 2018, n. 1;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 10 set-tembre 2015, con la quale è stato dichiarato, per centot-tanta giorni, lo stato d’emergenza in conseguenza de-gli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni dal 29 gennaio al 2 febbraio 2015 hanno colpito il territorio delle Province di Cosenza, Catanzaro e Crotone e che nel periodo dal 22 febbraio al 26 marzo 2015 hanno colpito il territorio dei Comuni di Petilia Policastro in Provincia di Crotone, di Scala Coeli e Oriolo Calabro in Provincia di Cosenza e di Canolo e Antonimina in Provincia di Reggio Calabria e la successiva delibera del 29 aprile 2016 con cui il predetto stato d’emergenza è stato prorogato fino al 4 settembre 2016;

Vista l’ordinanza del Capo del Dipartimento della pro-tezione civile n. 289 del 29 settembre 2015 recante: «Pri-mi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni dal 29 gennaio al 2 febbraio 2015 hanno colpito il territorio delle Province di Cosenza, Catanzaro e Crotone e che nel periodo dal 22 febbraio al 26 marzo 2015 hanno colpito il territorio dei Comuni di Petilia Policastro in Provincia di Crotone, di Scala Coeli e Oriolo Calabro in Provincia di Cosenza e di Canolo e Antonimina in Provincia di Reggio Calabria.»;

Vista l’ordinanza del Capo del Dipartimento della pro-tezione civile n. 341 del 9 maggio 2016 recante: «Ulte-riori disposizioni di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni dal 29 gennaio al 2 febbraio 2015 hanno colpito il territorio delle Province di Cosenza, Catanzaro e Crotone e che nel periodo dal 22 febbraio al 26 marzo 2015 hanno colpito il territorio dei Comuni di Petilia Policastro in Provincia di Crotone, di Scala Coeli e Oriolo Calabro in Provincia di Cosenza e di Canolo e Antonimina in Provincia di Reggio Calabria.»;

Vista l’ordinanza del Capo del Dipartimento della pro-tezione n. 420 del 1° dicembre 2016 recante: «Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro del-la Regione Calabria nelle iniziative finalizzate a consenti-re il superamento della situazione di criticità determinata-si a seguito degli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni dal 29 gennaio al 2 febbraio 2015 hanno colpito il territorio delle Province di Cosenza, Catanzaro e Crotone e che nel periodo dal 22 febbraio al 26 marzo 2015 han-no colpito il territorio dei Comuni di Petilia Policastro in Provincia di Crotone, di Scala Coeli e Oriolo Calabro in Provincia di Cosenza e di Canolo e Antonimina in Pro-vincia di Reggio Calabria.»;

Vista la nota del 6 dicembre 2018 con cui il direttore generale della Regione Calabria, nel relazionare sulle at-tività poste in essere per il superamento della situazione di criticità di che trattasi, ha chiesto, per la prosecuzione delle iniziative già avviate, la proroga della vigenza della contabilità speciale n. 5996;

Considerata la necessità di prorogare la predetta conta-bilità speciale, onde consentire il completamento, senza soluzioni di continuità, degli interventi finalizzati al su-peramento della criticità in atto;

Di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze;

Page 45: Anno 160° - Numero 23 GAZZETTA UFFICIALE · 2020. 11. 10. · D ISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI REDDITO CITTADINANZA Art. 1. Reddito di cittadinanza 1. È istituito, a decorrere

— 41 —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 2328-1-2019

Dispone:

Art. 1.

1. Al fine di consentire il completamento delle attività già programmate ai sensi della ordinanza del Capo del Di-partimento della protezione civile n. 289 del 29 settembre 2015, il dirigente dell’Unità operativa autonoma (U.O.A.) «Protezione civile» della Regione Calabria - soggetto re-sponsabile ai sensi dell’ordinanza n. 420 del 1° dicembre 2016, titolare della contabilità speciale n. 5996, è auto-rizzato a mantenere aperta la predetta contabilità fino al 4 settembre 2019.

2. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione ai sen-si dell’art. 27, comma 4, del decreto legislativo n. 1 del 2018.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 16 gennaio 2019

Il Capo del Dipartimento: BORRELLI

19A00507

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 25 gennaio 2019 .

Attribuzione degli oneri di ripiano della spesa farma-ceutica per acquisti diretti per l’anno 2017. (Determina n. DG/64/2019).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell’organizzazione del Governo a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto l’art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 no-vembre 2003, n. 326, che istituisce l’Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pub-blica e dell’economia e delle finanze, concernente il «Re-golamento recante norme sull’organizzazione ed il fun-zionamento dell’Agenzia italiana del farmaco, a norma dell’art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326»;

Visto il «Regolamento di organizzazione, del funzio-namento e dell’ordinamento del personale dell’Agenzia italiana del farmaco», pubblicato sul sito istituzionale dell’AIFA e di cui è stato dato avviso nella Gazzetta Uf-ficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto del Ministro della salute del 27 set-tembre 2018, registrato, ai sensi dell’art. 5, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, dall’Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 4 ottobre 2018, al n. 1011, con cui il dott. Luca Li

Bassi è stato nominato direttore generale dell’Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale di lavoro con decorrenza 17 ottobre 2018, data di effettiva assunzione delle funzioni;

Visto l’art. 68, comma 9, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, di istituzione del flusso informativo dei dati di vendita dei medicinali presso le farmacie pubbliche e private ai fini dell’assolvimento dei compiti dell’Osser-vatorio nazionale sull’impiego dei medicinali (OsMed);

Visto il decreto del Ministro della salute 15 luglio 2004, recante «Istituzione presso l’Agenzia italiana del farmaco di una banca dati centrale finalizzata a monitora-re le confezioni dei medicinali all’interno del sistema di-stributivo», secondo cui viene effettuato il monitoraggio complessivo della spesa sostenuta per l’assistenza farma-ceutica ospedaliera, ai sensi dell’art. 15, comma 8, lettera d) del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto l’art. 1, comma 796, lettera f) , della legge 27 di-cembre 2006, n. 296, che conferma per gli anni 2007 e seguenti le misure di contenimento della spesa farmaceu-tica assunte dall’AIFA ed, in particolare, la deliberazio-ne n. 26 del Consiglio di amministrazione resa in data 27 settembre 2006;

Visto l’art. 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante «Disposizioni urgenti per l’equilibrio del settore sanitario e misure di governo della spesa farma-ceutica» e, in particolare, il comma 7, il quale prevede che, a decorrere dall’anno 2013, è posta a carico delle aziende farmaceutiche una quota pari al 50 per cento dell’eventuale superamento del tetto di spesa a livello na-zionale e che il restante 50 per cento dell’intero disavanzo a livello nazionale è a carico delle sole regioni nelle quali è superato il tetto di spesa regionale, in proporzione ai ri-

Page 46: Anno 160° - Numero 23 GAZZETTA UFFICIALE · 2020. 11. 10. · D ISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI REDDITO CITTADINANZA Art. 1. Reddito di cittadinanza 1. È istituito, a decorrere

— 42 —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 2328-1-2019

spettivi disavanzi, nonché il comma 8, il quale disciplina le regole per il ripiano dello sfondamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera;

Visto l’art. 1, comma 226, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), concernente la compensazione tra le aziende farmaceutiche che costitui-scono società controllate ai sensi dell’art. 2359 del codice civile;

Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante «Bi-lancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019» (legge di bilancio 2017) ed, in particolare, l’art. 1, commi 398, 399, 400 e 401;

Visto l’art. 29 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;

Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante «Bi-lancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020» (legge di bilancio 2018) ed, in particolare, l’art. 1, commi 392, 394, 398 e 399;

Vista la legge 31 dicembre 2018, n. 145, recante «Bi-lancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021» e, in particolare, l’art. 1, comma 582, il quale ha disposto che, «Al fine di garantire gli equilibri di finanza pubbli-ca relativi al ripiano della spesa farmaceutica … omissis … , per l’anno 2017 per la spesa per acquisti diretti, nel caso in cui, alla data del 15 febbraio 2019, il Ministero dell’economia e delle finanze, … omissis …, nonché le regioni e le province autonome non siano rientrati delle risorse finanziarie connesse alle procedure di ripiano di cui al presente comma, ogni tetto di spesa farmaceutica per acquisti diretti e il tetto della spesa per la farmaceutica convenzionata sono parametrati al livello del fabbisogno sanitario nazionale standard previsto per l’anno 2018, fino al recupero integrale delle predette risorse, accertato con determinazione dell’AIFA, sentiti i Ministeri vigilanti»;

Vista la determinazione del direttore generale dell’AI-FA n. 1305 del 7 agosto 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 192 del 20 agosto 2018, recante «Assegnazione dei budget aziendali per l’anno 2017» della spesa farmaceutica convenzionata e per ac-quisti diretti;

Vista la nota del Ministero della salute prot. n. DG-PROGS 0020639-P del 25 luglio 2018, con cui è stato comunicato l’importo definitivo del Fondo sanitario na-zionale 2017 e la relativa distribuzione a livello regionale (voce in tabella «Totale finanziamento Stato»);

Vista, altresì, la nota prot. n. 422 DGSISS del 10 gen-naio 2019, con cui il Ministero della salute ha informato l’AIFA dell’avvenuta trasmissione dei dati definitivi di monitoraggio della spesa farmaceutica per l’anno 2017, aggiornati alla data dell’8 gennaio 2019;

Visto il comunicato del 14 gennaio 2019, pubblica-to sul sito istituzionale dell’AIFA, con il quale è sta-to dato avviso dell’avvio dei procedimenti finalizzati a dare ottemperanza a quanto disposto in tema di ripiano dall’art. 1, comma 582, della legge di bilancio 2019 ed è stata rappresentata l’imminente adozione del provvedi-mento di ripiano per l’anno 2017;

Visto anche il successivo comunicato del 17 gennaio 2019, mediante il quale sono stati resi disponibili i dati in possesso dell’Agenzia in relazione ai rapporti societari ex art. 2359 del codice civile intercorrenti tra le società far-maceutiche, al fine di attuare quanto disposto dall’art. 1, comma 226, della legge stabilità 2014;

Visto il documento recante «Monitoraggio della spe-sa farmaceutica nazionale e regionale gennaio-dicembre 2017 (Consuntivo)», approvato dal Consiglio di ammini-strazione dell’AIFA in data 21 gennaio 2019 con delibera n. 1/2019 e come rettificato nella seduta del Consiglio di amministrazione in data 23 gennaio 2019;

Considerato che dal monitoraggio della spesa farma-ceutica nazionale e regionale per l’anno 2017 emerge un superamento del solo tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti, e non anche del tetto della spesa farma-ceutica convenzionata;

Considerato, in particolare, che nella suddetta sedu-ta, il Consiglio di amministrazione dell’AIFA ha accer-tato un disavanzo della spesa farmaceutica per acquisti diretti, rispetto al tetto programmato del 6,89%, pari a € 1.651.626.896,00, trasmettendo la sopracitata deli-berazione al direttore generale per gli adempimenti di competenza;

Vista la nota sulla metodologia applicativa relativa al ripiano dello sfondamento del suindicato tetto del 6,89% - spesa farmaceutica acquisti diretti per l’anno 2017 (ai sensi dell’art. 15, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e dell’art. 1, comma 398 della legge 11 dicembre 2016, n. 232);

Riscontrato che il fondo aggiuntivo derivante dalle ri-sorse di cui all’art. 15, comma 8, lettera b) , del decreto-legge n. 95/2012 pari a € 173.319.712 è stato utilizza-to per un importo pari a € 123.625.751 per la spesa di farmaci innovativi non inseriti nel fondo innovativi e nel fondo innovativi oncologici e che l’importo residuo pari a

Page 47: Anno 160° - Numero 23 GAZZETTA UFFICIALE · 2020. 11. 10. · D ISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI REDDITO CITTADINANZA Art. 1. Reddito di cittadinanza 1. È istituito, a decorrere

— 43 —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 2328-1-2019

€ 49.693.961, ancora disponibile, viene, pertanto, aggiun-to proporzionalmente ai budget aziendali già assegnati con la determinazione AIFA n. 1305/2017;

Considerato che, a fronte dell’avanzo registrato sul predetto fondo si è proceduto, con il presente provvedi-mento, al prescritto aggiornamento pro quota dei budget aziendali assegnati alle aziende farmaceutiche con la de-terminazione n. 1305 del 7 agosto 2018 sopra richiamata;

Ritenuto, pertanto, anche alla stregua di tale nuovo ag-giornamento pro-quota dei budget aziendali, di procedere al ripiano del disavanzo della spesa farmaceutica per ac-quisti diretti per l’anno 2017 a livello nazionale rispetto al tetto del 6,89% sul Fondo sanitario nazionale, pari a € 739.153.591,67 a carico dalle aziende farmaceutiche, secondo quanto disposto dall’art. 15, comma 7, del decre-to-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazio-ni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

Per tutto quanto precede;

Determina:

Art. 1.

Attribuzione degli oneri di ripiano della spesa farmaceutica per acquisti diretti per l’anno 2017

1. Sono attribuiti gli oneri di ripiano della spesa farma-ceutica per acquisti diretti per l’anno 2017 a carico delle aziende farmaceutiche, ai sensi dell’art. 15, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modi-ficazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e dell’art. 1, comma 398, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

2. I dati che quantificano gli oneri di ripiano per ac-quisiti diretti per l’anno 2017, di cui all’allegato A al pre-sente provvedimento, che ne costituisce parte integrante, sono, altresì, consultabili nella piattaforma Front/End dell’AIFA, nella sezione dedicata, cui le aziende possono accedere con le credenziali loro appositamente rilasciate dalla stessa Agenzia.

3. La nota metodologica concernente le modalità utiliz-zate per la determinazione del ripiano di cui al comma 1 è riportata nell’Allegato B al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante, ed è pubblicata sul sito istituzionale dell’AIFA, nell’area Servizi on line.

4. L’Allegato C al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante, contiene la ripartizione per singola regione degli oneri di ripiano della spesa farma-ceutica per acquisti diretti per l’anno 2017, posti a carico delle aziende farmaceutiche.

Art. 2.

Modalità di versamento degli oneri di ripiano della spesa farmaceutica per acquisti diretti per l’anno 2017

1. Le aziende titolari di A.I.C. tenute al versamento de-gli oneri di ripiano devono provvedere alla corresponsio-ne integrale alle regioni degli importi dovuti, indicati nel-la tabella di cui all’Allegato A, entro il 15 febbraio 2019, ai sensi dell’art. 1, comma 582, della richiamata legge di bilancio per il 2019.

2. Le aziende titolari di autorizzazione all’immissione in commercio, tenute al versamento dei suddetti oneri di ripiano, devono provvedere al pagamento degli importi entro il 15 febbraio 2019, ai sensi dell’art. 1, comma 582, della richiamata legge di bilancio per il 2019. La causale dei suddetti versamenti sui conti correnti regionali dovrà contenere la dicitura «Ripiano spesa 2017» ed indicare il codice SIS della società debitrice.

3. Nel caso di versamento effettuato da una società di-versa rispetto a quella titolare dell’onere di ripiano o in caso di un unico versamento effettuato per conto di più di una società, nella causale di pagamento dovranno essere specificati tutti i codici SIS e i relativi importi ai quali il versamento è riferito.

4. L’avvenuto pagamento dovrà essere comunicato en-tro i successivi tre giorni lavorativi all’AIFA, caricando le distinte di pagamento sul Servizio on-line «Monitoraggio Spesa Farmaceutica 2017» ed inviando le stesse agli in-dirizzi pec [email protected] e mail [email protected]

Art. 3.

Trasmissione dell’attribuzione definitiva degli oneri di ripiano definitivi della spesa farmaceutica per acquisti diretti per l’anno 2017.

1. La presente determina è trasmessa al Ministero del-la salute, al Ministero dell’economia e delle finanze, alle regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 4.

Disposizioni finali

1. La presente determina è efficace dal giorno succes-sivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Uffi-ciale della Repubblica italiana.

2. Nella Gazzetta Ufficiale è pubblicato il presente prov-vedimento unitamente agli Allegati A e B, mentre l’Alle-gato C è consultabile sul sito istituzionale dell’AIFA.

Roma, 25 gennaio 2019

Il direttore generale: LI BASSI

Page 48: Anno 160° - Numero 23 GAZZETTA UFFICIALE · 2020. 11. 10. · D ISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI REDDITO CITTADINANZA Art. 1. Reddito di cittadinanza 1. È istituito, a decorrere

— 44 —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 2328-1-2019

ALLEGATO A

RIPIANO SFONDAMENTO TETTO DEL 6,89% - SPESA FARMACEUTICA ACQUISTI DIRETTI (ai sensi dell’articolo 15, comma 8, del d.l. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7

agosto 2012, n. 135 e dell’art. 1, comma 398 della Legge 11 dicembre 2016, n. 232)

ELENCO QUOTA DI RIPIANO PER CODICE SIS

Page 49: Anno 160° - Numero 23 GAZZETTA UFFICIALE · 2020. 11. 10. · D ISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI REDDITO CITTADINANZA Art. 1. Reddito di cittadinanza 1. È istituito, a decorrere

— 45 —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 2328-1-2019

Sintesi valore complessivo ripiano per azienda/gruppo di aziende (codice SIS)

Segue

Codice sis Denominazione Importo del ripiano

Totale 739.153.591,67 15 BRACCO S.P.A. 420.091,50 28 DOMPE' FARMACEUTICI S.P.A. 169.493,52 40 PFIZER ITALIA S.R.L. 10.089.183,14 49 LES LABORATOIRES SERVIER 4.059.751,06 51 GIULIANI SPA 18.726,53 64 RECKITT BENCKISER HEALTHCARE (UK) LIMITED 195,33 68 ITALFARMACO SPA 2.487.694,82 75 LAMPUGNANI FARMACEUTICI SPA - 85 NOVO NORDISK A/S 11.736.463,34 92 BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH 25.431.120,64 107 RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA S.P.A. 758.901,48 108 ROCHE S.P.A. 43.601.371,46 114 NOVARTIS PHARMA AG 103.219.258,62 124 VALEAS SPA INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA 127.899,17 138 LABORATORIO ITALIANO BIOCHIMICO FARMACEUTICO LISAPHARMA S.P.A. 2.432,38 141 S.A.L.F. SPA LABORATORIO FARMACOLOGICO 101.742,46 143 LABORATORIO FARMACEUTICO SIT SPECIALITA IGIENICO TERAPEUTICHE S.R.L. 16.189,71 194 PIAM FARMACEUTICI S.P.A. 27.731,86 196 MONICO S.P.A. 140.673,88 200 GLAXOSMITHKLINE S.P.A. 1.766.478,73 219 AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA 208.603,75 221 EUROSPITAL S.P.A. 40,68 223 LABORATORIO FARMACEUTICO C.T. S.R.L. 717.601,32 237 BRUSCHETTINI S.R.L. 482,52 246 SPA SOCIETA' PRODOTTI ANTIBIOTICI S.P.A. 1.374,69 299 SOFAR S.P.A. 120.010,46 348 TAKEDA ITALIA S.P.A. 5.477.512,15 355 FRANCIA FARMACEUTICI INDUSTRIA FARMACO BIOLOGICA S.R.L. - 519 IST.FARM.BIOL.STRODER S.R.L. 177,94 522 LABORATORI BALDACCI S.P.A. 497,29 526 ALLERGAN S.P.A. 11,47 527 ESSETI FARMACEUTICI S.R.L. - 529 FARMACEUTICI DAMOR S.P.A. - 533 POLIFARMA S.P.A. 1.422,89 542 A. MENARINI INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE S.R.L. 10.065.734,13 546 CHIESI FARMACEUTICI S.P.A. 1.276.375,76 549 L. MOLTENI & C. DEI F.LLI ALITTI SOCIETA' DI ESERCIZIO S.P.A. 2.340.664,74 555 ISTITUTO BIOCHIMICO ITALIANO GIOVANNI LORENZINI S.P.A. 34.714,78 631 FARMACEUTICI ECOBI SAS - 633 A.G.I.P.S. FARMACEUTICI SRL - 646 FIDIA FARMACEUTICI S.P.A. 257.561,68 689 BAYER AG 19.084.562,52 707 DAIICHI SANKYO EUROPE GMBH 829.714,43 718 B. BRAUN MELSUNGEN AG 117.447,23 720 JANSSEN BIOLOGICS B.V. 11.507.986,53 724 FRESENIUS KABI DEUTSCHLAND GMBH 2.027.889,63 729 ALMIRALL S.A. 113.009,25 740 CIS BIO INTERNATIONAL 3.274,41 742 GUERBET SA 76.156,88 747 UCB PHARMA S.A. 8.520.779,73 752 BIOTEST PHARMA GMBH 86.759,50

Page 50: Anno 160° - Numero 23 GAZZETTA UFFICIALE · 2020. 11. 10. · D ISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI REDDITO CITTADINANZA Art. 1. Reddito di cittadinanza 1. È istituito, a decorrere

— 46 —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 2328-1-2019

Codice sis Denominazione Importo del ripiano

753 ALLERGAN PHARMACEUTICALS IRELAND 5.976.321,26 758 NUOVA FARMEC S.R.L. 144,80 771 ASTELLAS PHARMA EUROPE B.V. 21.632.251,00 776 HEXAL S.P.A. - 794 BRUNO FARMACEUTICI S.P.A. 95.810,27 802 CSL BEHRING GMBH 8.090.803,63 806 VIFOR FRANCE 2.079.026,80 807 MALLINCKRODT MEDICAL B.V. (OLANDA) 5.963,89 813 TEVA PHARMACEUTICALS EUROPE B.V 8.898.248,71 819 LEO PHARMA A/S 8.767,18 823 BIOINDUSTRIA LABORATORIO ITALIANO MEDICINALI S.P.A. 166.226,11 824 GE HEALTHCARE AS 241,67 828 ORION CORPORATION 34.169,18 832 CONTINENTAL PHARMA INC 1.952,50 871 FISIOPHARMA S.R.L. 133.744,54 873 NEW RESEARCH S.R.L. - 874 BIOPHARMA S.R.L. 4.799,19 898 DOC GENERICI SRL 2.383,31 902 VISUFARMA S.P.A. 18,10 908 GE HEALTHCARE S.R.L. 1.912.109,84 911 H. LUNDBECK A/S 42.486,05 912 NEW.FA.DEM. S.R.L. - 921 O.P. PHARMA S.R.L. 140,96 933 IMMUNOMEDICS B.V. 27.728,98 938 MERCK KGAA 1.796.670,04 942 IPSO PHARMA S.R.L. 0,38 959 FARMITALIA INDUSTRIA CHIMICO FARMACEUTICA S.R.L. 125,51 972 ABIOGEN PHARMA S.P.A. 8.444,71 1002 FULTON MEDICINALI S.P.A. 11,70 1012 SOCIETA' ITALIANA ACETILENE & DERIVATI "S.I.A.D." S.P.A. 1.067.937,06 1024 S.I.F.I. S.P.A. 121,85 1034 ALFA OSSIGENO S.R.L. - 1040 LABORATORIO FARMACOLOGICO MILANESE S.R.L. 12.997,20 1044 ISTITUTO CHIMICO INTERNAZIONALE DR.GIUSEPPE RENDE S.R.L. 0,18 1053 SICO SOCIETA' ITALIANA CARBURO OSSIGENO S.P.A. 2.358.674,28 1056 VIVISOL 1.397.171,25 1057 SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L 5.385.086,36 1062 SOL S.P.A. 109.740,01 1068 SMITHKLINE BEECHAM PLC - 1081 CRIOSALENTO S.R.L. - 1092 RIVOIRA GEOGAS S.R.L. - 1093 SOCIETA' OSSIGENO NAPOLI S.O.N. S.P.A. - 1117 MSD ITALIA S.R.L. 22.348.313,97 1166 INDUSTRIA BRESCIANA OSSIGENO S.R.L. 5.838,39 1172 TER.GAS S.R.L. 46.269,94 1177 LINDE MEDICALE SRL 2.414.498,65 1180 DIFA COOPER S.P.A. 103.283,40 1184 LA SANITARIA DI LEUCCI ANTONIO 22.846,08 1200 SPECIAL PRODUCT'S LINE S.P.A. 9,38 1230 ELI LILLY NEDERLAND BV 10.284.475,23 1233 MEDAC GESELLSCHAFT FUR KLINISCHE SPEZIALPRAPARATE MBH 661.751,22 1254 GAS TECNICI FOLIGNO S.R.L. 25,31 1271 HIKMA ITALIA S.P.A. 11,27 1282 PHARMATEX ITALIA S.R.L. 239.235,37 1291 NORTON WATERFORD LTD - 1305 INSTITUTO GRIFOLS S.A. 3.135.642,02 1321 LABORATOIRES THEA 225,99 1332 PROGRAMMI SANITARI INTEGRATI S.R.L. 1,61 1340 PIERRE FABRE MEDICAMENT 871.410,69

Page 51: Anno 160° - Numero 23 GAZZETTA UFFICIALE · 2020. 11. 10. · D ISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI REDDITO CITTADINANZA Art. 1. Reddito di cittadinanza 1. È istituito, a decorrere

— 47 —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 2328-1-2019

Codice sis Denominazione Importo del ripiano

1379 PHARMACHEMIE B.V. 2.320,32 1385 LABORATOIRES BESINS INTERNATIONAL - 1392 SANDOZ SPA 10.352.122,20 1401 BRISTOL MYERS SQUIBB S.R.L. 52.414.668,87 1431 ASTELLAS PHARMA S.P.A. 1.218.019,19 1445 JANSSEN CILAG S.P.A. 75.410.422,37 1499 BAUSCH & LOMB-IOM S.P.A. 9,83 1529 I.G. FARMACEUTICI DI IRIANNI GIUSEPPE 122,85 1553 SANITAS LAB. CHIMICO FARMACEUTICO S.R.L. - 1561 EG S.P.A. 900.721,96 1565 ACARPIA FARMACEUTICI S.R.L. 1.238,91 1569 PHARMAFAR S.R.L. 0,32 1599 EURO-PHARMA S.R.L. 88,68 1613 ALCON EYE CARE UK LIMITED - 1634 SANOFI PASTEUR S.A. - 1659 BIOHORM SOCIEDAD ANONIMA 445,33 1664 AB ANALITICA S.R.L. 5.067,02 1857 GRUNENTHAL GMBH 565.507,23 1896 KRKA D.D. NOVO MESTO 225.227,02 2090 SYNTHON BV 37.471,82 2129 PHARMACARE S.R.L. 4.893,29 2134 FAR.G.IM. S.R.L. 43,62 2149 ASTRAZENECA UK LIMITED 12.504.462,58 2153 K24 PHARMACEUTICALS S.R.L. 31,78 2174 GUERBET S.P.A. - 2179 FERRER INTERNACIONAL S.A. 1.716,05 2198 HAMELN PHARMACEUTICALS GMBH 724,14 2228 BIORES ITALIA S.R.L. - 2235 LABORATOIRE HRA PHARMA 6.289,13 2238 OTSUKA PHARMACEUTICAL EUROPE LTD 5.383.611,77 2248 OMRIX BIOPHARMACEUTICALS N.V. - 2252 DR. FALK PHARMA GMBH 4.756,80 2278 KEDRION 1.519.472,82 2282 FG S.R.L. 91,96 2298 BF RESEARCH S.R.L. 34.489,33 2301 ABC FARMACEUTICI S.P.A. 42.102,55 2317 AMGEN EUROPE B.V. 13.799.754,80 2322 MYLAN S.P.A. 593.086,52 2376 GERMED PHARMA S.R.L. 4,48 2377 EISAI LTD 438.834,09 2421 SOOFT ITALIA S.P.A. 59.614,64 2422 SIAR PHARMA S.R.L. - 2424 KYOWA KIRIN LIMITED 431.972,59 2428 UNION HEALTH S.R.L. - 2432 IBIGEN S.R.L. 30.193,79 2454 CRINOS S.P.A. 11.479,29 2455 GILEAD SCIENCES INTERNATIONAL LIMITED 38.821.298,99 2462 ASTELLAS PHARMA GMBH 48.059,46 2477 ACTELION REGISTRATION LIMITED 68.870,49 2489 MGI PHARMA LIMITED 76.690,88 2519 GENETIC S.P.A. 14.832,49 2523 LFB - LABORATOIRE FRANCAIS DU FRACTIONNEMENT ET DES BIOTECHNOLOGIES - 2524 IDI FARMACEUTICI S.R.L. 5,20 2538 ANGENERICO S.P.A. - 2551 DR. REDDY'S S.R.L. 3.882,17 2577 FARMIGEA S.P.A. 1.027,78 2600 MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS S.R.L. 603.172,10 2611 F&S HOLDING SPA (GIÃ ISTITUTO BIOCHIMICO NAZIONALE SAVIO SRL) 12.042,13 2625 S.F. GROUP S.R.L. 509,68

Page 52: Anno 160° - Numero 23 GAZZETTA UFFICIALE · 2020. 11. 10. · D ISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI REDDITO CITTADINANZA Art. 1. Reddito di cittadinanza 1. È istituito, a decorrere

— 48 —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 2328-1-2019

Codice sis Denominazione Importo del ripiano

2628 ITC FARMA S.R.L. 5.453,51 2638 AGENZIA INDUSTRIE DIFESA - STABILIMENTO CHIMICO FARMACEUTICO MILITARE - 2640 GLORIA MED PHARMA S.R.L. 2,23 2651 AIR LIQUIDE SANITA' SERVICE S.P.A. 936.409,18 2653 HIKMA FARMACEUTICA (PORTUGAL) S.A. 26,37 2667 NTC S.R.L. 1.658,93 2673 PHARMEG S.R.L. 9,11 2684 WELLPHARMA S.R.L. 34,21 2696 FARMA 1000 S.R.L. 126,01 2697 C & G FARMACEUTICI S.R.L. - 2705 SIGMA TAU GENERICS S.P.A. - 2712 IBA MOLECULAR ITALY S.R.L. 618,60 2713 BIOMED PHARMA S.R.L. - 2733 MORGAN S.R.L. 0,26 2746 THE MEDICINES COMPANY UK LTD 284.483,47 2749 ADIENNE S.R.L. S.U. - 2750 ALFA INTES INDUSTRIA TERAPEUTICA SPLENDORE S.R.L. - 2752 HELSINN BIREX PHARMACEUTICALS LTD 473.276,88 2753 LABORATORI ALTER S.R.L. 88,48 2756 SIRTON MEDICARE S.P.A. - 2759 CER MEDICAL SRL 151.353,25 2767 ALLIANCE PHARMA S.R.L - 2789 AFOM DIPENDENZE S.R.L. 8.718,92 2803 BIOGEN IDEC LIMITED 19.782.753,57 2806 MEDIFARM S.R.L. 135,18 2812 ALMUS S.R.L. 17,52 2814 KONPHARMA S.R.L. 10,95 2826 RANBAXY ITALIA S.P.A. 421.594,74 2838 HAMELN PHARMA PLUS GMBH - 2841 OMIKRON ITALIA S.R.L. - 2843 CSO PHARMITALIA CONTRACT SALES ORGANIZATION S.P.A. - 2879 MEDINITALY PHARMA PROGRESS S.R.L. - 2903 LABORATOIRES GENOPHARM S.A.S. - 2905 ADVANCED ACCELERATOR APPLICATIONS 495.414,37 2913 BIOMARIN EUROPE LTD - 2925 A.C.O.M. - ADVANCED CENTER ONCOLOGY MACERATA- S.R.L. 573.409,90 2936 INCA-PHARM S.R.L. 93.865,44 2937 BB FARMA S.R.L. 1,22 2971 MITSUBISHI TANABE PHARMA EUROPE LTD 23.225,26 2973 MERZ PHARMACEUTICALS GMBH 502.159,61 2976 STRAGEN NORDIC A/S 40.315,72 2999 ACTAVIS GROUP PTC EHF 1.683,44 3010 ZAMBON S.P.A. 216.078,41 3016 ALK-ABELLÓ A/S - 3017 ALK-ABELLÓ A/S 1.266.649,52 3018 PENSA PHARMA S.P.A. 43,92 3026 ORPHA-DEVEL HANDELS UND VERTRIEBS GMBH 228,58 3029 ACCORD HEALTHCARE LIMITED 3.480.383,76 3030 RADIOPHARMACY LABORATORY LTD 1.321,22 3033 GB PHARMA S.R.L. - 3055 PHARMATHEN S.A. 4.542,79 3069 STEWART ITALIA S.R.L. 0,10 3076 FRESENIUS MEDICAL CARE NEPHROLOGICA DEUTSCHLAND GMBH 12.712,21 3077 J. URIACH & CIA SA 0,46 3082 CELGENE EUROPE LIMITED 3.199.387,76 3109 MORGANCEUTICAL S.R.L. 4,99 3121 ALEXION EUROPE S.A.S. - 3130 GEDEON RICHTER PLC 2.181.194,78 3138 PHARMA MAR S.A. -

Page 53: Anno 160° - Numero 23 GAZZETTA UFFICIALE · 2020. 11. 10. · D ISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI REDDITO CITTADINANZA Art. 1. Reddito di cittadinanza 1. È istituito, a decorrere

— 49 —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 2328-1-2019

Codice sis Denominazione Importo del ripiano

3141 COSTANZAFARMA S.R.L. - 3147 TECNOPHARMA S.R.L. - 3148 EXELGYN 98.139,89 3149 CLARIS LIFESCIENCES (UK) LIMITED 2.657,86 3150 LIPOMED GMBH - 3151 VOXISUD S.R.L 144.927,12 3153 AKKADEAS PHARMA SRL 1,24 3162 AMDIPHARM LTD 49,81 3167 EURO OSSIGENO S.R.L. 319.425,50 3187 IROKO PRODUCTS LIMITED 3.459,66 3189 BLUEFISH PHARMACEUTICALS AB 4,85 3194 MEDICAIR ITALIA S.R.L. 2.362.578,86 3199 AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 826.045,66 3220 RO-FARM DI SALVATORE DE MAIO & C. S.A.S. - 3224 APOTEX EUROPE B.V. - 3232 VITALAIRE ITALIA SPA 1.449.763,01 3238 ISDIN S.R.L. 5,08 3241 TECNIMEDE - SOCIEDADE TECNICO-MEDICINAL, SA 36.104,11 3252 FARMED S.R.L. 3,48 3253 RIVOPHARM (UK) LIMITED 783,18 3260 FARMAKOPEA S.P.A. - 3271 OCTAPHARMA ITALY S.P.A. 3.767.114,76 3272 DR. GERHARD MANN CHEM. PHARM. FABRIK GMBH - 3275 AGFA HEALTHCARE IMAGING AGENTS GMBH 3.195,85 3287 BENEDETTI & CO. S.R.L. - 3294 ACINO PHARMA GMBH - 3295 SUBSTIPHARM DEVELOPPEMENT 0,40 3298 SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB (PUBL) 6.119.078,70 3299 BASILEA MEDICAL LIMITED 277.497,07 3305 MEDIC ITALIA S.R.L. 165.834,27 3307 CONSORZIO ITALIANO OSSIGENO 121.961,17 3321 MEDICE ARZNEIMITTEL PUETTER GMBH & CO.KG 5.006,83 3329 NORIDEM ENTERPRISES LTD 914,29 3373 IS PHARMACEUTICALS LIMITED 17.557,14 3377 HCS BVBA 10.692,64 3386 CORDEN PHARMA SOCIETA' PER AZIONI 10.052,84 3387 CORREVIO (UK) LTD 127.907,61 3392 PHARMADAY S.R.L. - 3396 GP-PHARM S.A. 1.013,70 3398 PIRAMAL HEALTHCARE UK LIMITED 219.126,64 3423 IPSEN PHARMA 3.973.826,98 3440 NATIONAL CENTRE FOR NUCLEAR RESEARCH 10.808,05 3441 JUST PHARMA S.R.L. - 3455 KEIRONPHARMA S.R.L. 268,00 3456 SHIRE PHARMACEUTICALS IRELAND LIMITED 8.231.287,57 3457 INDIVIOR UK LIMITED 1.080.950,56 3463 ARCHIMEDES DEVELOPMENT LIMITED 155.308,03 3467 FARMA GROUP S.R.L. 22,05 3468 GEKOFAR S.R.L. 0,47 3471 GW PHARMA LTD 1.391.517,05 3477 I.BIR.N -ISTITUTO BIOTERAPICO NAZIONALE S.R.L. 36,95 3478 MEDIWIN LIMITED 4,54 3516 GLOBAL PHARMACIES PARTNER HEALTH S.R.L. - 3521 VIIV HEALTHCARE UK LTD 21.556.970,42 3526 DISTRIQUIMICA S.A. - 3528 BIOAKOS FARMA LABORATORI S.R.L. - 3535 BIAL -PORTELA & CA ,SA 190.352,12 3536 MACLEODS PHARMA UK LIMITED - 3538 PHARMABER S.R.L. -

Page 54: Anno 160° - Numero 23 GAZZETTA UFFICIALE · 2020. 11. 10. · D ISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI REDDITO CITTADINANZA Art. 1. Reddito di cittadinanza 1. È istituito, a decorrere

— 50 —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 2328-1-2019

Codice sis Denominazione Importo del ripiano

3544 PACIRA LTD 2.670,99 3568 A.T.F. FARMACEUTICI S.R.L. - 3571 BIOMEDICA FOSCAMA GROUP S.P.A. 17.105,85 3582 NEOPHARMED GENTILI S.R.L. 1.251.124,44 3597 LINCOLN MEDICAL LIMITED 137.739,59 3601 PHARMACY VALUE S.R.L. - 3619 CIPROS S.R.L. - 3624 CLINIGEN HEALTHCARE LIMITED 33.060,85 3631 NEAPHARMA S.RL. - 3634 LABORATOIRES JUVISE' PHARMACEUTICALS 18.728,87 3665 FB HEALTH SPA 1.316,55 3667 FENIX PHARMA - SOCIETA' COOPERATIVA 1,08 3672 MPF PHARMA S.R.L. - 3680 LAVIPHARM S.R.L. - 3687 S.M. FARMACEUTICI S.R.L. - 3691 THEA FARMA S.P.A. 4.456,58 3703 INFECTOPHARM ARZNEIMITTEL UND CONSILIUM GMBH 1.072.131,78 3706 IBA PHARMA S.A. 546.790,56 3720 MEDAC PHARMA SRL 2.379,32 3726 FARMAPRO S.R.L. - 3729 BIESSE PHARMA SRL - 3731 ASPEN PHARMA TRADING LIMITED 1.404.707,31 3733 FARMAROC S.R.L. 17,32 3738 FAIR-MED HEALTHCARE GMBH 2.377,84 3773 ARISTO PHARMA GMBH 2.093,17 3780 ELPEN PHARMACEUTICAL CO. INC. 0,81 3786 NORDIC GROUP BV 162,88 3803 SPLENDRIS PHARMACEUTICALS GMBH - 3810 NEW PHARMASHOP S.R.L. - 3817 GMM FARMA S.R.L. 0,24 3824 EISAI EUROPE LIMITED 648.823,60 3827 CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL GMBH 180.494,35 3844 SPECTRUM PHARMACEUTICALS B.V. 139.901,97 3845 PHARMASWISS CESKA REPUBLIKA S.R.O. 317.457,84 3848 POOL PHARMA SRL - 3862 GESTIPHARM S.R.L. - 3865 MAVEN PHARMA S.R.L. - 3878 ANSERIS FARMA SRL - 3883 ALIMERA SCIENCES LIMITED 7.607,54 3884 FARMAVOX S.R.L. - 3887 LUCANE PHARMA - 3891 TECNIGEN S.R.L. 1.790,11 3899 CELLTRION HEALTHCARE HUNGARY KFT 5.659.899,31 3912 PRICETAG SPA 3,88 3923 GENERAL PHARMA SOLUTIONS SPA 3,45 3933 RIVOIRA PHARMA S.R.L. 1.205.467,69 3947 FOUR PHARMA CLINICAL RESEARCH ORGANIZATION - 3957 AEGERION PHARMACEUTICALS LTD - 3978 RIEMSER PHARMA GMBH 9,31 3980 RICHEN EUROPE S.R.L. 13.217,72 4001 PIERRE FABRE DERMATOLOGIE 120.939,23 4003 DIACO BIOFARMACEUTICI S.R.L. - 4011 MEDIWOUND GERMANY GMBH - 4027 CIPLA EUROPE NV - 4032 FOCUS CARE PHARMACEUTICALS B.V. 33.361,91 4037 LANOVA FARMACEUTICI S.R.L. 13,31 4061 S&R FARMACEUTICI SPA - 4066 PHOENIX LABS 1,21 4099 SANTHERA PHARMACEUTICALS (DEUTSCHLAND) GMBH -

Page 55: Anno 160° - Numero 23 GAZZETTA UFFICIALE · 2020. 11. 10. · D ISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI REDDITO CITTADINANZA Art. 1. Reddito di cittadinanza 1. È istituito, a decorrere

— 51 —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 2328-1-2019

Codice sis Denominazione Importo del ripiano

4109 VERTEX PHARMACEUTICALS (EUROPE) LIMITED 5.684.464,19 4110 MERUS LABS LUXCO II SARL 37.573,47 4113 ATNAHS PHARMA UK LIMITED 4.436,84 4118 FARTO S.R.L. - FARMACO BIOCHIMICO TOSCANO 7,10 4126 ABBVIE INC 15.087.260,56 4127 EUMEDICA N.V./S.A. 19,10 4142 SANTEN ITALY SRL 3.777,78 4145 VIFOR FRESENIUS MEDICAL CARE RENAL PHARMA FRANCE 298.280,73 4146 ENDO VENTURES LIMITED - 4147 ITALIAN DEVICES SRL 8,29 4183 MAGIS FARMACEUTICI SRL 267.415,94 4186 STALLERGENES 158.905,93 4188 SOPHOS BIOTECH S.R.L. 1,09 4190 TILLOTS PHARMA GMBH 4.910,93 4194 SAMSUNG BIOEPIS UK LIMITED 6.576.958,25 4201 DR REDDY'S LABORATORIES (UK) LIMITED 372.954,81 4206 BIOMARIN INTERNATIONAL LIMITED - 4213 ALLERGAN PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL LIMITED 748.644,64 4287 EVER VALINJECT GMBH 2.545,11 4311 DYMALIFE PHARMACEUTICAL S.R.L. - 4316 PHARMADAY PHARMACEUTICAL S.R.L. UNIPERSONALE 4,98 4320 INCYTE BIOSCIENCES UK LTD. - 4330 RALPHARMA S.R.L. - 4337 DOMPE' PRIMARY S.R.L. 2.666,60 4368 LEO LABORATORIES LTD. 7.556,08 4375 ALFASIGMA S.P.A. 1.476.288,98 4388 LEADIANT BIOSCIENCES LIMITED 1.639,70 4527 FROSST IBERICA, S.A. 83.328,03 4556 LABORATOIRE INNOTECH INTERNATIONAL 35,22 4633 PFIZER IRELAND PHARMACEUTICALS 285.193,45 4646 NODEN PHARMA DAC 629,91 4710 H.A.C. PHARMA - 4945 INDUSTRIA FARMACEUTICA GALENICA SENESE S.R.L. 135.367,77 5282 PIERRE FABRE ITALIA S.P.A. 67,75 6515 BAXTER S.P.A. 159.857,53 7020 AESCULAPIUS FARMACEUTICI SRL 10,23 7046 TEOFARMA S.R.L. 143.170,67 7050 BRACCO IMAGING S.P.A. 2.621.777,31 7051 FERRING S.P.A. 1.114.355,37 7073 GALDERMA ITALIA S.P.A. 107.924,19 7084 LACHIFARMA S.R.L. LABORATORIO CHIMICO FARMACEUTICO SALENTINO - 7091 ERREKAPPA EUROTERAPICI S.P.A. 5,62 7137 PROGE FARM S.R.L. - 7166 IBSA FARMACEUTICI ITALIA S.R.L. 26.271,86 7201 MEDACTA ITALIA S.R.L. 6,37 7207 NORGINE ITALIA S.R.L. 51.540,14 7211 EPIFARMA S.R.L 0,25 7214 ECUPHARMA S.R.L. 110,78 8005 PROSPA ITALIA S.R.L. 0,13

8007 SO.SE.PHARM S.R.L. SOCIETA' DI SERVIZIO PER L'INDUSTRIA FARMACEUTICA ED AFFINI 133.877,84

8018 OTIFARMA S.R.L. - 8036 MDM S.P.A. 0,82 8055 SANOFI S.P.A 19.773.587,79 8057 SCHARPER S.P.A. 31.247,91

Page 56: Anno 160° - Numero 23 GAZZETTA UFFICIALE · 2020. 11. 10. · D ISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI REDDITO CITTADINANZA Art. 1. Reddito di cittadinanza 1. È istituito, a decorrere

— 52 —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 2328-1-2019

ALLEGATO B

RIPIANO SFONDAMENTO TETTO DEL 6,89% - SPESA FARMACEUTICA ACQUISTI DIRETTI (ai sensi dell’articolo 15, comma 8, del d.l. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7

agosto 2012, n. 135 e dell’art. 1, comma 398 della Legge 11 dicembre 2016, n. 232)

NOTA SULLA METODOLOGIA APPLICATIVA

(Gennaio 2019)

Ambito di applicazione

La presente metodologia di ripiano della spesa farmaceutica per acquisti diretti si applica ad ogni azienda titolare di autorizzazioni alla immissione in commercio (AIC) di medicinali di cui al comma 10, lett. a), dell’art. 8 della Legge 24 dicembre 1993, n. 537 , ossia di farmaci di fascia A, nonché di farmaci di fascia H, come definiti dalla determinazione AIFA 25 luglio 2005, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 luglio 2005, n. 176, S.O., acquistati dalle strutture sanitarie pubbliche e rimborsati dal Servizio Sanitario Nazionale (SSN), secondo quanto stabilito dall’art. 1, comma 398, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di bilancio per l’anno 2017).

L’insieme dei titolari di AIC coincide con quello individuato nell’ambito del procedimento di attribuzione del budget definitivo 2017 della spesa farmaceutica per acquisti diretti, di cui alla Determina n. 1305/2018, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 192 del 20 agosto 2018.

Ai fini del calcolo del ripiano, ai sensi dell’art. 1, comma 226, legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014), si attua, ove applicabile, la compensazione tra le aziende farmaceutiche di un medesimo gruppo societario tra le quali sussista un rapporto di controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. In tal caso, l’onere di ripiano è posto a carico della società controllante. Per l’attuazione di tale disciplina, l’Agenzia ha pubblicato sul proprio sito un comunicato, in data 17 gennaio 2019, chiedendo l’eventuale aggiornamento rispetto a quanto già in possesso dell’Agenzia in considerazione delle autocertificazioni sottoscritte dal legale rappresentante delle società interessate.

Si richiama, inoltre, l’articolo 1, comma 399, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020” che, modificando l’art. 15, comma 8, lett. g) del d.l. n. 95/2012, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ha stabilito che “… l’entità del ripiano a carico delle singole aziende titolari di AIC è calcolata al lordo dell’IVA ...”. Pertanto, i dati del ripiano sono calcolati al lordo dell’IVA.

Page 57: Anno 160° - Numero 23 GAZZETTA UFFICIALE · 2020. 11. 10. · D ISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI REDDITO CITTADINANZA Art. 1. Reddito di cittadinanza 1. È istituito, a decorrere

— 53 —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 2328-1-2019

Elenco dei medicinali di ciascun titolare di AIC (codice SIS)

L’elenco di medicinali di ciascun titolare di AIC che viene considerato ai fini della procedura di ripiano si compone di ogni specialità medicinale (e di ogni sua confezione) di fascia A o di fascia H, per la quale sono stati registrati movimentazioni o consumi tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2017 a carico del SSN nell’ambito dell’assistenza farmaceutica per acquisti diretti, includendo anche i consumi delle AIC che sono state eventualmente oggetto di revoca o sospensione durante il 2017, fino alla data della loro commercializzazione o del termine dello smaltimento scorte.

Non rientrano nell’insieme di medicinali oggetto della presente metodologia le categorie di prodotti e/o specialità farmaceutiche individuate ai sensi dell’art. 15, comma 5, del decreto legge n. 95 del 6 luglio 2012, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135: vaccini, medicinali di fascia C e C bis, preparazioni magistrali e officinali effettuate nelle farmacie ospedaliere, medicinali esteri e plasmaderivati di produzione regionale.

Nel caso in cui la titolarità di una AIC venga ceduta e/o trasferita ad un nuovo titolare, con efficacia successiva alla data di attribuzione del budget definitivo della spesa farmaceutica per acquisti diretti per l’anno 2017, ai fini della presente procedura di ripiano, la quota imputabile a tale AIC viene attribuita al soggetto che ne era titolare alla data di assegnazione del budget definitivo. Il titolare di AIC che ha ripianato lo sfondamento di spesa del medicinale di cui ha ceduto la titolarità a seguito dell’assegnazione del budget 2017, ha la possibilità successivamente di rivalersi sul nuovo titolare ai fini di una compensazione economica tra privati, per i periodi/quote di sfondamento della rispettiva competenza.

Si precisa che, relativamente ai medicinali plasmaderivati di produzione regionale, è stato possibile scorporare la quota del servizio di trasformazione del farmaco dal tetto della spesa per acquisti diretti, come previsto dal sopra richiamato art. 15, comma 5, del decreto legge n.95/2012, per una sola società, l’unica che ha individuato i codici AIC relativi solo alla trasformazione del plasma fornito dalle regioni.

La spesa farmaceutica per acquisti diretti di ogni nuova AIC commercializzata dal titolare nel corso del 2017 (ossia ogni nuova confezione di una specialità medicinale già commercializzata), rientra nel budget definitivo 2017 attribuito al medesimo titolare, con l’unica eccezione data dai medicinali per i quali l’AIFA abbia determinato l’inserimento della spesa a carico del SSN nel fondo aggiuntivo per i farmaci innovativi, ai sensi dell’art. 15, comma 8, lettera b), del decreto legge n. 95 del 6 luglio 2012, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 o nei fondi innovativi aggiuntivi previsti ai sensi della legge n. 232/2016 (fondo per innovativi oncologici e fondo per innovativi non oncologici).

Ai sensi dell’articolo 1 comma 389 della Legge di bilancio 2018, il ripiano 2017 è determinato in modo tale che i titolari di AIC (6 cifre) che hanno commercializzato uno o più medicinali non orfani e non innovativi coperti da brevetto per la prima volta nell’anno di ripiano e per i quali non è disponibile alcun dato di fatturato relativo all’anno precedente, nonché i titolari di AIC (6 cifre) di medicinali non coperti da brevetto immessi in commercio successivamente alla scadenza del brevetto del farmaco originatore per la prima volta nell’anno di ripiano e per i quali non è disponibile alcun dato di fatturato relativo all’anno precedente, partecipano al ripiano stesso nella misura massima del 10 per cento della variazione positiva del fatturato dei medesimi medicinali.

Con riferimento a quest’ultima categorie di AIC è previsto il seguente meccanismo di ripiano:

Page 58: Anno 160° - Numero 23 GAZZETTA UFFICIALE · 2020. 11. 10. · D ISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI REDDITO CITTADINANZA Art. 1. Reddito di cittadinanza 1. È istituito, a decorrere

— 54 —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 2328-1-2019

il 10% della spesa per acquisti diretti (già spesa ospedaliera) al netto dei payback è ripianata dal titolare dell’AIC in questione;

il residuo 90% è posto a carico di tutti titolari di AIC (escluso il titolare della nuova AIC in questione) in proporzione alla spesa per acquisti diretti (al netto dei payback di cui all’art. 15, comma 6 del d.l. n. 95/2012) valutata escludendo i farmaci orfani ed innovativi.

Nota bene: in analogia a quanto definito nella metodologia relativa all’attribuzione del budget per acquisti diretti (allegato 1 della determina AIFA del 7 agosto 2018 n. 1305), viene considerata ai fini del ripiano la spesa per acquisti diretti (al netto dei payback di cui all’art. 15, comma 6 del d.l. n. 95/2012) relativa al solo periodo dell’anno per cui tali farmaci non risultano più innovativi. La spesa per farmaci innovativi che non rientrano nei fondi previsti dalla legge n.232/2016 - ‘farmaci innovativi oncologici‘ e ‘farmaci innovativi non oncologici’ - in fase di ripiano viene allocata sul fondo di cui all’art. 15, comma 8, lett. b) del d.l. n. 95/2012, convertito con modificazione dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; in particolare, si tratta dei medicinali XALKORI, ADCETRIS, KADCYLA, XOFIGO, TIVICAY, SIRTURO. In caso di superamento del valore di tale fondo, il 50% dell’importo eccedente è ripianato tra tutte le aziende titolari di AIC, in proporzione alla rispettiva spesa per acquisti diretti (al netto dei payback di cui all’art. 15, comma 6 del d.l. n. 95/2012); di contro, come previsto dall’articolo all’art. 15, comma 8, lett. b) del d.l. n. 95/2012, convertito con modificazione dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 “ove non vengano autorizzati farmaci innovativi o nel caso in cui la spesa per farmaci innovativi assorba soltanto parzialmente tale quota, le disponibilità inutilizzate, del predetto fondo aggiuntivo, si aggiungono alla prima quota del 10 per cento, destinata ai budget aziendali” (vedi tabella 8).

Monitoraggio della spesa farmaceutica per acquisti diretti 2017

I dati relativi alla spesa farmaceutica per acquisti diretti oggetto di questa metodologia (ai sensi dell’art. 15, comma 4, del decreto legge n. 95 del 6 luglio 2012, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135) sono quelli presentati dalla Direzione Generale dell’AIFA, che ha predisposto per il Consiglio di Amministrazione (CDA) dell’Agenzia Italiana del farmaco del 21 gennaio 2019 il documento relativo al monitoraggio mensile della spesa farmaceutica nazionale e regionale, e la verifica del rispetto dei tetti programmati della spesa farmaceutica convenzionata e per acquisti diretti, per il periodo gennaio-dicembre 2017.

Si precisa che il documento di monitoraggio approvato nella seduta del CDA del 21 gennaio 2019 con delibera n.1/2019 e utilizzato in questo procedimento, riporta i dati modificati sulla base dei dati trasmessi tramite il sistema MdS/NSIS, di tracciabilità (come trasmessi al sistema dalle ditte come previsto dal D.M. Salute 15 luglio 2004), aggiornati all’8 gennaio 2019, trasmesso con nota prot. AIFA n.2885 del 10/01/2019/A.

Fonte Dati

La base dati (flusso NSIS “Tracciabilità del farmaco e distribuzione diretta” anno 2017) da cui si è partiti per la costruzione della spesa per acquisti diretti 2017 da assegnare alle aziende farmaceutiche è stata aggiornata sulla base delle modifiche comunicate dalle Aziende al sistema NSIS alla data del l’8 gennaio 2019 come comunicata all’AIFA dal Ministero Salute (nota prot. AIFA n.2885 del 10/01/2019/A).

Per ogni codice AIC sono state considerate le informazioni anagrafiche (codice sis, classe di rimborsabilità, innovatività, status orfano) anno 2017 che tengono conto delle comunicazioni pervenute e verificate da

Page 59: Anno 160° - Numero 23 GAZZETTA UFFICIALE · 2020. 11. 10. · D ISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI REDDITO CITTADINANZA Art. 1. Reddito di cittadinanza 1. È istituito, a decorrere

— 55 —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 2328-1-2019

AIFA da parte delle aziende farmaceutiche nel periodo maggio-agosto 2018 a seguito del processo di riscontro avviato dall’Agenzia con queste ultime. In coerenza con le procedure ed i dati utilizzati in fase di attribuzione del budget definitivo per acquisti diretti per l’anno 2017, il monitoraggio della spesa farmaceutica per acquisti diretti 2017 a livello nazionale e di ogni singola Regione è stato condotto sulla base del medesimo flusso informativo. In particolare, i dati utilizzati sono:

a. Flusso tracciabilità del farmaco: istituito ai sensi del art. 3, comma 4, del D.M. Salute 15 luglio 2004, è alimentato dalle informazioni trasmesse dalle aziende produttrici, dai depositari e dai grossisti che forniscono medicinali alle strutture sanitarie pubbliche del SSN, con l’esclusione della spesa farmaceutica delle strutture private accreditate e delle farmacie aperte al pubblico. Tale flusso si compone di tutte le movimentazioni di medicinali (numero di confezioni) fornite alle strutture sanitarie pubbliche del SSN e del relativo valore economico (prezzi comprensivi di IVA che le diverse strutture sanitarie pubbliche regionali hanno riconosciuto alle aziende farmaceutiche).

I dati di spesa per acquisti diretti considerati ai fini del ripiano sono relativi alle sole movimentazioni che risultano avere un corrispondente valore di spesa nel flusso NSIS di tracciabilità.

b. Importi versati dalle aziende farmaceutiche alle Regioni derivanti da procedure di competenza dell’AIFA:

b.1) Importi del payback 5% anno 2017 (procedimento avviato ai sensi dell’art. 1, comma 796, lettera g) Legge 27 dicembre 2006, n. 296) versati dalle aziende farmaceutiche alle Regioni per i soli medicinali di fascia H ed A non convenzionata. L’importo per singola AIC coincide con quello versato dalle aziende ad esito del procedimento.

b.2) Importi versati dalle aziende farmaceutiche a ripiano degli sfondamenti dei tetti di prodotto di fascia A non convenzionata e fascia H negoziati con l’AIFA (procedure definite in sede di contrattazione del prezzo ai sensi dell’art. 48, comma 33, del Decreto Legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella Legge 24 novembre 2003, n. 326,). Tali importi sono attribuiti in funzione dell’accertamento da parte dell’Agenzia dell’eventuale sfondamento, ovvero indipendentemente dall’anno di competenza dello sfondamento del tetto di spesa, nel caso di tetti di prodotto pluriennali. Poiché il valore del ripiano dello sfondamento del tetto di prodotto si applica – laddove previsto – a più confezioni della medesima specialità, nel monitoraggio della spesa farmaceutica per acquisti diretti 2017 tale valore è stato ripartito per intero tra tutte le confezioni (singole AIC) della specialità, in proporzione alla rispettiva spesa farmaceutica per acquisti diretti.

b.3) Importi dovuti in applicazione di procedure di rimborsabilità condizionata (payment by results, risk-sharing e cost-sharing) e versati nel corso del 2017 dalle aziende farmaceutiche alle strutture sanitarie delle Regioni, o comunque accettati dalle aziende stesse, e rilevati attraverso i registri di monitoraggio AIFA. L’importo del payback versato dalle aziende farmaceutiche per procedure di rimborsabilità condizionata e registrato nell’ambito dei registri di monitoraggio AIFA è attribuito sulla base dell’AIC. Il valore di payback per singola AIC considerato è determinato dalla somma dei versamenti effettuati dal titolare AIC nel corso del 2017, ovvero utilizzando il criterio di cassa anziché quello di competenza della spesa, riferito al periodo di trattamento del singolo paziente.

Page 60: Anno 160° - Numero 23 GAZZETTA UFFICIALE · 2020. 11. 10. · D ISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI REDDITO CITTADINANZA Art. 1. Reddito di cittadinanza 1. È istituito, a decorrere

— 56 —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 2328-1-2019

c. Importi relativi ai payback 2017 ai sensi dell’art. 48, comma 33-bis, del D.L. 269/2003, conv. dalla L. 326/2003 e ss.mm.ii. ai sensi dell’art. 11, comma 1, del D.L. 158/2012, conv. dalla L. 189/2012 (cd. “payback di manovra”).

Tali importi sono scomputati dal ripiano mediante il criterio di cassa, ossia tenendo conto dell’anno in cui tali somme sono state effettivamente corrisposte alle Regioni.

ALLOCAZIONE DELLE RISORSE INCREMENTALI ANNO 2017 DI CUI L’ARTICOLO 15, COMMA 8, LETTERA B), DEL DECRETO LEGGE N. 95/2012, CONVERTITO DALLA LEGGE N. 135/2012

Si richiama l’articolo 15, comma 8 lettera b, del decreto legge n. 95/2012, convertito dalla Legge n. 135/2012, che dispone l’allocazione di un fondo aggiuntivo per i medicinali innovativi, ottenuto considerando l’80% delle risorse incrementali:

“le risorse rese disponibili dalla riduzione di spesa complessiva prevista per effetto delle decadenze di brevetto che avvengono nell'anno per il quale è effettuata l'attribuzione del budget, nonché le risorse incrementali derivanti dall'eventuale aumento del tetto di spesa rispetto all'anno precedente sono utilizzate dall'AIFA:

- nella misura percentuale del 10 per cento, ai fini della definizione del budget di ciascuna azienda;

- l'80 per cento delle stesse risorse costituisce un fondo aggiuntivo per la spesa dei farmaci innovativi; ove non vengano autorizzati farmaci innovativi o nel caso in cui la spesa per farmaci innovativi assorba soltanto parzialmente tale quota, le disponibilità inutilizzate si aggiungono alla prima quota del 10 per cento, destinata ai budget aziendali;

- il residuo 10 per cento delle risorse costituisce un fondo di garanzia per ulteriori esigenze connesse all'evoluzione del mercato farmaceutico.”

Nell’ allegato alla Determina n. 1305/2018 relativa all’assegnazione del budget 2017 per acquisti diretti, a pag. 7 è stato evidenziato che “il fondo aggiuntivo per la spesa dei farmaci innovativi per l’anno 2017 ammonta a 173 milioni di euro. Tale fondo dovrà essere destinato a coprire la spesa sostenuta nel 2017 per i medicinali già definiti innovativi al 31 dicembre 2016, nonché per la spesa incrementale dei medicinali innovativi di cui è atteso l’inizio della commercializzazione durante il 2017” che non rientrano nei fondi previsti dalla legge n.232/2016 - ‘farmaci innovativi oncologici‘ e ‘farmaci innovativi non oncologici’.

Nel documento di monitoraggio approvato nella seduta del CDA del 21 gennaio 2019 con la citata delibera n.1/2019 e utilizzato in questo procedimento, è riportato il valore di sfondamento pari a 1.651,6 milioni di euro al lordo del fondo aggiuntivo di cui all’articolo 15, comma 8, lett. b), del decreto legge n. 95/2012, convertito dalla Legge n. 135/2012.

Il fondo aggiuntivo derivante dalle risorse di cui all’art. 15, comma 8, lett. b), del d.l. n. 95/2012 è utilizzato per la spesa di farmaci innovativi non inseriti nel fondo innovativi e nel fondo innovativi oncologici di cui ai commi 400 e 401 della legge di bilancio per l’anno 2017.

L’importo residuo viene assegnato ai budget aziendali per acquisti diretti per l’anno 2017 tramite la rideterminazione del coefficiente “k” (-8,87%, vedi Tabelle 7 e 8) - definito tenendo presente l’avanzo registrato sul fondo aggiuntivo di cui all’art. 15, comma 8, lett. b), del d.l. n. 95/2012 – ed alla luce di ciò aggiornando i budget aziendali.

Page 61: Anno 160° - Numero 23 GAZZETTA UFFICIALE · 2020. 11. 10. · D ISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI REDDITO CITTADINANZA Art. 1. Reddito di cittadinanza 1. È istituito, a decorrere

— 57 —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 2328-1-2019

Calcolo del valore di ripiano dello sfondamento del tetto del 6,89%

In primo luogo, viene quantificata la spesa per acquisti diretti sostenuta dal SSN tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2017 per medicinali erogati nell’ambito dell’assistenza farmaceutica per acquisti diretti di ogni titolare di AIC. Il relativo procedimento di calcolo è stato condotto in base alle fonti dei dati sopra descritte e secondo le modalità di seguito riportate.

1. Si è individuata distintamente la spesa farmaceutica per acquisti diretti 2017 al netto dei payback di cui all’art. 15, comma 6, del d.l. n. 95/2012 al lordo IVA per:

a) medicinali innovativi1; b) medicinali orfani al 31 dicembre 2017; c) medicinali coperti da brevetto al 31 dicembre 2017; d) medicinali privi di copertura brevettuale al 31 dicembre 2017; e) medicinali che perdono il requisito dell’innovatività; f) medicinali non orfani e non innovativi coperti da brevetto commercializzati per la prima volta

nell’anno di ripiano e per i quali non è disponibile alcun dato di fatturato relativo all’anno precedente, nonché medicinali non coperti da brevetto immessi in commercio successivamente alla scadenza del brevetto del farmaco originatore per la prima volta nell’anno di ripiano e per i quali non è disponibile alcun dato di fatturato relativo all’anno precedente.

Tabella 1 - Spesa per acquisti diretti al netto dei PayBack anno 2017 (in milioni di euro al lordo IVA)

Farmaci Innovativi al lordo del Fondo 80% (riga. A Tab. 7) 123,6Farmaci Orfani (col. E Tab. 12) 1.458,3Medicinali coperti da brevetto (al netto di Innovativi e Orfani) 4.080,5Medicinali non coperti da brevetto (al netto di Innovativi e Orfani) 3.698,6TOTALE 9.361,0

di cui: - Nuove AIC (medicinali coperti da brevetto Non innovativi e Non Orfani - medicinali non coperti da brevetto) (Tab. 4)

159,1

1 Questa voce di spesa, per i medicinali che perdono il requisito dell’innovatività nel corso del 2017, include solo la spesa per acquisti diretti riferita al periodo per cui il farmaco risulta innovativo

Page 62: Anno 160° - Numero 23 GAZZETTA UFFICIALE · 2020. 11. 10. · D ISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI REDDITO CITTADINANZA Art. 1. Reddito di cittadinanza 1. È istituito, a decorrere

— 58 —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 2328-1-2019

Tabella 2 - Calcolo della quota di ripiano a carico delle aziende al netto di orfani ed innovativi: dettaglio sfondamento orfani ed innovativi

Valori

milioni di €Sfondamento da monitoraggio 1.651,6 A Sfondamento da monitoraggio al netto fondo 80% per Innovativi che non accedono ai fondi (pari a 173,3 milioni di Euro)

1.478,3 B=A - fondo Innovativi (80% risorse incrementali)

50% a carico azienda 739,1 C=B*50% - quota totale a carico delle Aziende

50% sfondamento innovativi (al netto del fondo 80%: 173,3 mln) 0 D quota a carico di AIC coperte da brevetto

Non Innovative e Non Orfane

50% sfondamento orfani (Vs budget) 160,6 E quota a carico di AIC coperte da brevetto Non Innovative e Non Orfane

Sfondamento a carico azienda al netto sfondamento orfani ed innovativi 578,6

F=C-D-E a carico di tutte le aziende al lordo dell’ammontare da ripianare relativo alle nuove AIC ed alle AIC che perdono innovatività nel 2017 (71,6 mln)

Tabella 2.1 – Calcolo della quota di ripiano a carico delle aziende al netto di orfani ed innovativi: dettaglio budget orfani

Valori

milioni di €Tetto Spesa acquisti diretti (6,89% FSN) 7.709,4 A Spesa acquisti diretti (vedi Tab. 12) 9.361,0 B Spesa acquisti diretti Orfani e Innovativi 1.581,9 C Spesa acquisti diretti al netto Innovativi e Orfani 7.779,1 D=B-C Budget Orfani 1.137,1 E Tetto Spesa acquisti diretti al netto Budget Orfani 6.572,2 F=A-E Totale sfondamento al netto di Orfani e Innovativi 1.206,9 G=D-F Avanzo fondo 80% 49,7 H Totale sfondamento al netto di Orfani e Innovativi ed al netto dell’avanzo del fondo 80% 1.157,2 I =G-H

Sfondamento a carico azienda al netto sfondamento orfani ed innovativi 578,6 L =I*50%

Tabella 3 - Valutazione ammontare del ripiano al netto di orfani, innovativi (tutto al lordo IVA)

A B C=A-B D E=D*50%

Sfondamento da monitoraggio (IVA inclusa)

Fondo 80% per innovativi coperti dal

fondo risorse incrementali, IVA

inclusa

Sfondamento da monitoraggio al netto

fondo 80% per Innovativi (IVA inclusa)

Totale sfondamento al netto di Orfani e

Innovativi ed al netto dell’avanzo del fondo 80%

(IVA inclusa)

50% dello sfondamento da monitoraggio al netto di orfani ed innovativi e del

fondo innovativi (IVA inclusa)

1.651,6 173,3 1.478,3 1.157,2 578,6

Page 63: Anno 160° - Numero 23 GAZZETTA UFFICIALE · 2020. 11. 10. · D ISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI REDDITO CITTADINANZA Art. 1. Reddito di cittadinanza 1. È istituito, a decorrere

— 59 —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 2328-1-2019

Tabella 4 – Dettaglio spesa per acquisti diretti per le nuove AIC anno 2017 (al netto di orfani ed innovativi) - valori in euro

A B C=A-B D=C*0,1 E=C*0,9

Prodotto Valori Traccia totale payback spesa acquisti diretti

10% della spesa relativa alle nuove AIC

nel 2017

90% della spesa relativa alle nuove AIC

nel 2017 TOTALE 159.144.678 0 159.144.678 15.914.468 143.230.211

ABACAVIR E LAMIVUDINA DR. REDDY'S 168.236 0 168.236 16.824 151.413

ABACAVIR E LAMIVUDINA EG 44.810 0 44.810 4.481 40.329

ABACAVIR E LAMIVUDINA MYLAN 884.837 0 884.837 88.484 796.354

ABACAVIR E LAMIVUDINA TEVA 2.891 0 2.891 289 2.602

ACAMBA 7 0 7 1 7

ACARBOSIO DOC GENERICI 135 0 135 14 122

ACICLOVIR HIKMA 0 0 0 0 0

ACIDO ACETILSALICILICO KRKA 16 0 16 2 14

ACIDO IBANDRONICO AUROBINDO 0 0 0 0 0

ADALAT CRONO 0 0 0 0 0

ADASUVE 21.252 0 21.252 2.125 19.127

AERIVIO SPIROMAX 0 0 0 0 0

AFSTYLA 212.872 0 212.872 21.287 191.585

ALENDRONATO E COLECALCIFEROLO DOC 13 0 13 1 12

ALENDRONATO E COLECALCIFEROLO SANDOZ 17 0 17 2 15

ALENDRONATO E COLECALCIFEROLO TEVA ITALIA 202 0 202 20 181

ALFUZOSINA AUROBINDO 67 0 67 7 60

ALIKRES 0 0 0 0 0

ALMOTRIPTAN AUROBINDO 0 0 0 0 0

ALPHAGAN 0 0 0 0 0

AMASCI 0 0 0 0 0

AMIODARONE AUROBINDO 0 0 0 0 0

AMISULPRIDE MYLAN 447 0 447 45 402

AMOXICILLINA E ACIDO CLAVULANICO EUROGENERICI 0 0 0 0 0

AMOXICILLINA E ACIDO CLAVULANICO SANDOZ A/S 1.026.749 0 1.026.749 102.675 924.074

ARIPIPRAZOLO MYLAN GENERICS 22.574 0 22.574 2.257 20.316

ATORVASTATINA AUROBINDO 17 0 17 2 15

ATOSIBAN EVER PHARMA 45.246 0 45.246 4.525 40.722

AVERELIX 0 0 0 0 0

BAXOGAR 0 0 0 0 0

BISOPROLOLO PENSA 0 0 0 0 0

BISOPROLOLO PENSA PHARMA 36 0 36 4 32

BLOPRESS 0 0 0 0 0

BOSENTAN ACCORD 33.398 0 33.398 3.340 30.058

BOSENTAN AUROBINDO 517 0 517 52 466

BOSENTAN DOC GENERICI 49.060 0 49.060 4.906 44.154

BOSENTAN MEDAC 40.249 0 40.249 4.025 36.224

BOSENTAN TEVA 10.037 0 10.037 1.004 9.033

BRALTUS 1.447 0 1.447 145 1.302

BRIMOTON 0 0 0 0 0

BRUFEN 0 0 0 0 0

BRUNITRAV 92 0 92 9 83

BUPROPIONE SANDOZ 30 0 30 3 27

BUSULFAN ACCORD 213.352 0 213.352 21.335 192.017

CABOMETYX 128.065 0 128.065 12.807 115.259

Page 64: Anno 160° - Numero 23 GAZZETTA UFFICIALE · 2020. 11. 10. · D ISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI REDDITO CITTADINANZA Art. 1. Reddito di cittadinanza 1. È istituito, a decorrere

— 60 —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 2328-1-2019

A B C=A-B D=C*0,1 E=C*0,9

Prodotto Valori Traccia totale payback spesa acquisti diretti

10% della spesa relativa alle nuove AIC

nel 2017

90% della spesa relativa alle nuove AIC

nel 2017 TOTALE 159.144.678 0 159.144.678 15.914.468 143.230.211

CANDESARTAN AUROBINDO 0 0 0 0 0

CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO 9 0 9 1 8

CARDICOR 38 0 38 4 35

CASPOFUNGIN DR.REDDY'S 691.357 0 691.357 69.136 622.222

CASPOFUNGIN EG 21.180 0 21.180 2.118 19.062

CASPOFUNGIN MEDAC 17.222 0 17.222 1.722 15.500

CASPOFUNGIN SANDOZ GMBH 277.173 0 277.173 27.717 249.455

CASPOFUNGIN TEVA 909.434 0 909.434 90.943 818.491

CEFTRIAXONE FKI 2.750 0 2.750 275 2.475

CELECOXIB AUROBINDO 22 0 22 2 20

CIPROFLOXACINA AUROBINDO 117 0 117 12 105

CLARITROMICINA TAD 0 0 0 0 0

CLOPIDOGREL KRKA 9.480 0 9.480 948 8.532

COPEMYL 179.794 0 179.794 17.979 161.815

COSYREL 33 0 33 3 30

COVERSYL 13 0 13 1 12

DECUSTER 13 0 13 1 12

DEFEROXAMINA NORIDEM 22.084 0 22.084 2.208 19.876

DESCOVY 23.356.195 0 23.356.195 2.335.620 21.020.576

DOXAZOSIN AUROBINDO 9 0 9 1 8

DULEX 0 0 0 0 0

DULOXETINA AUROBINDO 6 0 6 1 5

DUOPLAVIN 0 0 0 0 0

DUTASTERIDE DOC GENERICI 146 0 146 15 131

DUTASTERIDE EG 30 0 30 3 27

DUTASTERIDE KRKA 76 0 76 8 68

DUTASTERIDE PENSA 14 0 14 1 12

DUTASTERIDE SANDOZ GMBH 48 0 48 5 43

DUTASTERIDE TEVA 1.033 0 1.033 103 930

DUTASTERIDE ZENTIVA 0 0 0 0 0

EMPLICITI 4.388.538 0 4.388.538 438.854 3.949.684

ENALAPRIL E LERCANIDIPINA TEVA 37 0 37 4 33

ENTECAVIR DOC 660 0 660 66 594

ENTECAVIR TEVA 28.388 0 28.388 2.839 25.549

ENTRESTO 5.162.220 0 5.162.220 516.222 4.645.998

ESCITALOPRAM ACCORD 0 0 0 0 0

ESCITALOPRAM MYLAN 5 0 5 1 5

ESMOCARD 5.521 0 5.521 552 4.969

ESOMEPRAZOLO ARISTO 0 0 0 0 0

ESOMEPRAZOLO AUROBINDO 13 0 13 1 12

ESOMEPRAZOLO GERMED PHARMA 0 0 0 0 0

ETOPOSIDE ACCORD 53.946 0 53.946 5.395 48.552

ETORICOXIB ALTER 0 0 0 0 0

ETORICOXIB DOC GENERICI 252 0 252 25 227

ETORICOXIB EG 30 0 30 3 27

ETORICOXIB KRKA 0 0 0 0 0

ETORICOXIB MYLAN 10 0 10 1 9

ETORICOXIB SANDOZ 33 0 33 3 29

Page 65: Anno 160° - Numero 23 GAZZETTA UFFICIALE · 2020. 11. 10. · D ISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI REDDITO CITTADINANZA Art. 1. Reddito di cittadinanza 1. È istituito, a decorrere

— 61 —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 2328-1-2019

A B C=A-B D=C*0,1 E=C*0,9

Prodotto Valori Traccia totale payback spesa acquisti diretti

10% della spesa relativa alle nuove AIC

nel 2017

90% della spesa relativa alle nuove AIC

nel 2017 TOTALE 159.144.678 0 159.144.678 15.914.468 143.230.211

ETORICOXIB TEVA 18 0 18 2 17

ETORICOXIB ZENTIVA 0 0 0 0 0

FALEV 0 0 0 0 0

FLIXABI 241.855 0 241.855 24.186 217.670

FLUGENIX 2.373 0 2.373 237 2.136

FOSTER 996 0 996 100 896

GABEX 0 0 0 0 0

GASTRES 0 0 0 0 0

GEMCITABINA SUN PHARMA 264 0 264 26 238

GENVOYA 32.505.862 0 32.505.862 3.250.586 29.255.276

GIBITER 129 0 129 13 116

GLICLAZIDE SANDOZ BV 44 0 44 4 40

GLICLAZIDE TEVA 22 0 22 2 20

GRANPIDAM 112.150 0 112.150 11.215 100.935

IBUPROFENE ABC 240 0 240 24 216

ILUVIEN 94.214 0 94.214 9.421 84.793

IMANIVEC 787 0 787 79 708

IMATINIB ACCORD 986.313 0 986.313 98.631 887.682

IMATINIB AUROBINDO 606 0 606 61 546

IMATINIB DOC 11.682 0 11.682 1.168 10.514

IMATINIB FRESENIUS KABI 17.208 0 17.208 1.721 15.487

IMATINIB REDDY 6.272.229 0 6.272.229 627.223 5.645.007

IMMUTREX 23 0 23 2 21

INFEUR 0 0 0 0 0

INTERFOS 0 0 0 0 0

IRBEDIUR 0 0 0 0 0

IRINOTECAN ACCORD 17.845 0 17.845 1.785 16.061

IZBA 39 0 39 4 35

JINARC 4.192 0 4.192 419 3.772

KOVALTRY 20.239.913 0 20.239.913 2.023.991 18.215.922

LAMIVUDINA ACCORD 0 0 0 0 0

LAMPARD 0 0 0 0 0

LANSOPRAZOLO AUROBINDO 0 0 0 0 0

LANSOX 0 0 0 0 0

LEVETIRACETAM ACCORD HEALTHCARE 1.158 0 1.158 116 1.042

LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE DOC 0 0 0 0 0

LINEZOLID DR.REDDY'S 2.200 0 2.200 220 1.980

LOSARTAN AUROBINDO 284 0 284 28 256

LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE LABORATORI ALTER 4 0 4 0 4

MEKINIST 8.734.998 0 8.734.998 873.500 7.861.498

MELEMIB 0 0 0 0 0

MEMANTINA AUROBINDO 963 0 963 96 866

MERIOFERT 188.761 0 188.761 18.876 169.885

MEROPENEM AUROBINDO 773.932 0 773.932 77.393 696.539

METILPREDNISOLONE HIKMA 0 0 0 0 0

MISKA 0 0 0 0 0

MITOXANTRONE ACCORD 7.690 0 7.690 769 6.921

MOVENTIG 9.839 0 9.839 984 8.855

Page 66: Anno 160° - Numero 23 GAZZETTA UFFICIALE · 2020. 11. 10. · D ISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI REDDITO CITTADINANZA Art. 1. Reddito di cittadinanza 1. È istituito, a decorrere

— 62 —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 2328-1-2019

A B C=A-B D=C*0,1 E=C*0,9

Prodotto Valori Traccia totale payback spesa acquisti diretti

10% della spesa relativa alle nuove AIC

nel 2017

90% della spesa relativa alle nuove AIC

nel 2017 TOTALE 159.144.678 0 159.144.678 15.914.468 143.230.211

MOXIFLOXACINA AUROBINDO 155 0 155 16 140

NAPRILENE 0 0 0 0 0

NEBIVOLOLO E IDROCLOROTIAZIDE DOC GENERICI 8 0 8 1 7

NEBIVOLOLO E IDROCLOROTIAZIDE EG 2 0 2 0 1

NEVIRAPINA MYLAN 27.762 0 27.762 2.776 24.986

NEVIRAPINA TEVA ITALIA 696.749 0 696.749 69.675 627.074

NOVONORM 0 0 0 0 0

NUCALA 3.887.321 0 3.887.321 388.732 3.498.589

OBIZUR 114.840 0 114.840 11.484 103.356

ODEFSEY 10.048.810 0 10.048.810 1.004.881 9.043.929

OLANZAPINA ACCORD 50.139 0 50.139 5.014 45.125

OLMESARTAN DOC GENERICI 970 0 970 97 873

OLMESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO 321 0 321 32 289

OLMESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE DOC 79 0 79 8 71

OLMESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EG 34 0 34 3 31

OLMESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 385 0 385 38 346

OLMESARTAN HCS 32 0 32 3 29

OLMESARTAN MEDOXOMIL AUROBINDO 145 0 145 15 131

OLMESARTAN MEDOXOMIL ACCORD 0 0 0 0 0

OLMESARTAN MEDOXOMIL ALTER 0 0 0 0 0

OLMESARTAN MEDOXOMIL E IDROCLOROTIAZIDE ALTER 0 0 0 0 0

OLMESARTAN MEDOXOMIL E IDROCLOROTIAZIDE HCS 10 0 10 1 9

OLMESARTAN MEDOXOMIL E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN 36 0 36 4 32

OLMESARTAN MEDOXOMIL E IDROCLOROTIAZIDE TEVA 47 0 47 5 42

OLMESARTAN MEDOXOMIL EG 525 0 525 52 472

OLMESARTAN MEDOXOMIL MYLAN 632 0 632 63 569

OLMESARTAN MEDOXOMIL SANDOZ 306 0 306 31 275

OLMESARTAN MEDOXOMIL TEVA 112 0 112 11 101

OLMESARTAN MEDOXOMIL ZENTIVA 0 0 0 0 0

OMASEPT 0 0 0 0 0

OMEPRAZOLO AUROBINDO PHARMA ITALIA 23 0 23 2 20

OMEPRAZOLO MYLAN PHARMA 201 0 201 20 181

PALONOSETRON DR. REDDY'S 102.010 0 102.010 10.201 91.809

PALONOSETRON TEVA 150.897 0 150.897 15.090 135.807

PANTOPRAZOLO DOC 689 0 689 69 620

PANTORC 0 0 0 0 0

PANTOREX 0 0 0 0 0

PARACALCITOLO ACCORD 68.813 0 68.813 6.881 61.932

PARSABIV 72.489 0 72.489 7.249 65.240

PERINDOPRIL E AMLODIPINA DOC GENERICI 40 0 40 4 36

PERINDOPRIL E AMLODIPINA EG 0 0 0 0 0

PERINDOPRIL E INDAPAMIDE TEVA ITALIA 0 0 0 0 0

PLAVIX 0 0 0 0 0

PRALUENT 2.567.720 0 2.567.720 256.772 2.310.948

PRAMEFFEX 0 0 0 0 0

PREGABALIN ACCORD 0 0 0 0 0

PREGABALIN SANDOZ 77.890 0 77.890 7.789 70.101

PRELYNCA 0 0 0 0 0

Page 67: Anno 160° - Numero 23 GAZZETTA UFFICIALE · 2020. 11. 10. · D ISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI REDDITO CITTADINANZA Art. 1. Reddito di cittadinanza 1. È istituito, a decorrere

— 63 —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 2328-1-2019

A B C=A-B D=C*0,1 E=C*0,9

Prodotto Valori Traccia totale payback spesa acquisti diretti

10% della spesa relativa alle nuove AIC

nel 2017

90% della spesa relativa alle nuove AIC

nel 2017 TOTALE 159.144.678 0 159.144.678 15.914.468 143.230.211

PRODIREXAN 0 0 0 0 0

PRODUXEN 0 0 0 0 0

QUALIDOFTA 372 0 372 37 335

RABEPRAZOLO ACCORD 0 0 0 0 0

RAMIPRIL E AMLODIPINA DOC GENERICI 28 0 28 3 25

RAMIPRIL E IDROCLOROTIAZIDE KRKA 0 0 0 0 0

RASAGILINA ACCORD 0 0 0 0 0

RASAGILINA TECNIGEN 0 0 0 0 0

RASARAL 0 0 0 0 0

REGALBAX 0 0 0 0 0

REPATHA 4.163.217 0 4.163.217 416.322 3.746.895

RIBAVIRINA AUROBINDO 1.152 0 1.152 115 1.037

RIZATRIPTAN AUROBINDO 61 0 61 6 55

ROLDAP 40 0 40 4 36

ROPINIROLO MYLAN 0 0 0 0 0

RUPATADINA DOC GENERICI 26 0 26 3 24

RUPATADINA EG 26 0 26 3 24

RUPATADINA MYLAN PHARMA 0 0 0 0 0

RUPATADINA SUBSTIPHARM 10 0 10 1 9

SAMBETAN 0 0 0 0 0

SERTRALINA ACCORD 0 0 0 0 0

SEVELAMER EUROGENERICI 2.040 0 2.040 204 1.836

SEVELAMER SANDOZ GMBH 2.554 0 2.554 255 2.299

SHYLA 0 0 0 0 0

SILDENAFIL TEVA ITALIA 48.110 0 48.110 4.811 43.299

SINGULAIR 0 0 0 0 0

SIVEXTRO 48.321 0 48.321 4.832 43.488

SUBOXONE 730.548 0 730.548 73.055 657.493

SUMATRIPTAN ACCORD 0 0 0 0 0

TADALAFIL MYLAN 0 0 0 0 0

TADALAFIL SANDOZ 0 0 0 0 0

TADALAFIL TEVA 2.214 0 2.214 221 1.993

TAGRISSO 9.560.424 0 9.560.424 956.042 8.604.382

TALTZ 948.165 0 948.165 94.816 853.348

TEICOPLANINA SANDOZ 2.536.398 0 2.536.398 253.640 2.282.758

TELMISARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ALTER 0 0 0 0 0

TENOFOVIR DISOPROXIL DOC GENERICI 21.252 0 21.252 2.125 19.127

TENOFOVIR DISOPROXIL SANDOZ 38.689 0 38.689 3.869 34.820

TENOFOVIR DISOPROXIL TEVA 381.850 0 381.850 38.185 343.665

TERLIPRESSINA ACETATO EVER PHARMA 16.229 0 16.229 1.623 14.606

TOUJEO 5.303.076 0 5.303.076 530.308 4.772.768

TRAVIOP 7 0 7 1 7

TRAVOPROST DOC GENERICI 30 0 30 3 27

TRAVOPROST EG 38 0 38 4 34

TRAVOPROST NTC 21 0 21 2 19

TRAVOPROST TEVA 2.385 0 2.385 238 2.146

TRAVOPROST ZENTIVA 13 0 13 1 12

TREVICTA 2.305.714 0 2.305.714 230.571 2.075.142

Page 68: Anno 160° - Numero 23 GAZZETTA UFFICIALE · 2020. 11. 10. · D ISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI REDDITO CITTADINANZA Art. 1. Reddito di cittadinanza 1. È istituito, a decorrere

— 64 —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 2328-1-2019

A B C=A-B D=C*0,1 E=C*0,9

Prodotto Valori Traccia totale payback spesa acquisti diretti

10% della spesa relativa alle nuove AIC

nel 2017

90% della spesa relativa alle nuove AIC

nel 2017 TOTALE 159.144.678 0 159.144.678 15.914.468 143.230.211

TRUXIMA 4.858.823 0 4.858.823 485.882 4.372.941

VALGANCICLOVIR ACCORD 571.429 0 571.429 57.143 514.286

VALGANCICLOVIR MYLAN 104.322 0 104.322 10.432 93.890

VALGANCICLOVIR SANDOZ 0 0 0 0 0

VALGANCICLOVIR TEVA 89.533 0 89.533 8.953 80.580

VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO 0 0 0 0 0

VARGATEF 732.127 0 732.127 73.213 658.914

VELOS 0 0 0 0 0

VENLAFAXINA AUROBINDO 61 0 61 6 54

XULTOPHY 27.315 0 27.315 2.732 24.584

ZINBRYTA 83.013 0 83.013 8.301 74.712

ZOFENOPRIL DOC GENERICI 329 0 329 33 296

ZOFENOPRIL E IDROCLOROTIAZIDE DOC GENERICI 7 0 7 1 7

ZOFENOPRIL E IDROCLOROTIAZIDE EG 14 0 14 1 13

ZOFENOPRIL EG 57 0 57 6 51

ZYKADIA 431.012 0 431.012 43.101 387.911

Page 69: Anno 160° - Numero 23 GAZZETTA UFFICIALE · 2020. 11. 10. · D ISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI REDDITO CITTADINANZA Art. 1. Reddito di cittadinanza 1. È istituito, a decorrere

— 65 —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 2328-1-2019

Tabella 5 - Valutazione ammontare del ripiano al netto di orfani, innovativi tenendo conto delle nuove AIC nel 2017

Valori

milioni di € Formula

90% della spesa relativa alle nuove AIC nel 2017(vedi Tabella 4) 143,2 A

Quota pari al 50% a carico di tutti i titolari di AIC (esclusi i titolari di AIC proprietari della specialità di cui alla lettera A) del 90% della spesa relativa alle nuove AIC al netto del fondo di riserva (anno 2017)

71,6 B=A*50%

Tabella 6 - Valutazione ammontare del ripiano al netto di orfani, innovativi e del fondo di riserva (tutto al lordo IVA)

A B C=A-B

50% dello sfondamento nazionale al netto orfani ed innovativi (al lordo

IVA )

di cui ammontare relativo ad AIC nuove* (al lordo IVA )

50% dello sfondamento nazionale a carico di tutte le aziende al netto di orfani, innovativi

e ammontare relativo ad AIC nuove** (al lordo IVA )

578,6 71,6 507,0

*La cifra riportata nella colonna B si riferisce all’ammontare di ripiano (50%) determinato dalle AIC di nuova commercializzazione nel corso del 2017. L’ammontare di sfondamento per ognuna di queste AIC viene ripianato da tutte le aziende ad esclusione della titolare della stessa.

**La cifra riportata nella colonna C della tab. 6 è l’ammontare da ripianare da parte di tutte le aziende.

2. In secondo luogo, è stato verificato se il valore complessivo della spesa farmaceutica per acquisti diretti per i medicinali innovativi che non rientrano nei fondi previsti dalla legge n. 232/2016 (fondo per innovativi oncologici e fondo per innovativi non oncologici) fosse rimasto all’interno del valore del fondo dell’innovatività aggiuntivo di 173,3 milioni di euro, risultante ad esito dell’assegnazione del budget definitivo 2017 di cui alla Determina di attribuzione del Budget 2017 n. 1305/2018 (art. 15, comma 8, lettera h, del d.l. n. 95/2012, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135).

Il fondo aggiuntivo derivante dalle risorse di cui all’art. 15, comma 8, lett. b), del d.l. n. 95/2012 pari a € 173.319.712 è utilizzato per un importo pari a € 123.625.751 per la spesa di farmaci innovativi non inseriti nel fondo innovativi e nel fondo innovativi oncologici; l’importo residuo pari a € 49.693.961, ancora disponibile, viene pertanto aggiunto proporzionalmente ai budget aziendali già assegnati con la determinazione AIFA n. 1305/2017 (vedi Tabelle n. 7 e 8).

Tabella 7. Utilizzo fondo aggiuntivo di cui all’art. 15, comma 8, lett. b), del d.l. n. 95/2012

Fondo aggiuntivo innovativi (80% risorse incrementali

173.319.712 A

Spesa netto payback per farmaci innovativi*

123.625.751 B

Confronto tra spesa e fondo 80% 49.693.961 C=A-B

Page 70: Anno 160° - Numero 23 GAZZETTA UFFICIALE · 2020. 11. 10. · D ISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI REDDITO CITTADINANZA Art. 1. Reddito di cittadinanza 1. È istituito, a decorrere

— 66 —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 2328-1-2019

Tabella 8: Aggiornamento budget aziendali dovuti all’avanzo registrato sul fondo aggiuntivo di cui all’art. 15, comma 8, lett. b), del d.l. n. 95/2012

Spesa per acquisti diretti al netto dei payback (MEAs, 5%H e 5%A non convenzionata, manovra H e A-pht) per le AIC di classe A e H non innovative che hanno movimentato 12 mesi* 8.865 X

Spesa per acquisti diretti al netto dei payback (MEAs, 5%H e 5%A non convenzionata, manovra H e A-pht) riproporzionata all'anno, riferita solo alle nuove AIC (anno 2016) di classe A e H non innovative che hanno movimentato meno di 12 mesi

368 Y

Mercato 2017 stimato 9.234 A=X+Y

Scadenze brevettuali 108,9 A1

Ripiano richiesto nel 2016 807,6 A2

Conguaglio da accordi transattivi 6,9 A3

Mercato per il calcolo della quota di variazione nel 2017 8.324 A4=A-A1-A2+A3

Onere a carico SSN per assistenza per acquisti diretti (tetto 6,89% FSN 2017) 7.709 B

Risorse fondo innovativo 80% 123,6 C

Finanziamento da Budget 2017 7.586 F1=B-C

Quota di variazione % del mercato nel 2017 91,1% G=F1/A4

Valore "K" -8,87% L=G-100%

Variazione assoluta del mercato -738 H=F1-A4

*non comprende le AIC della riga Y della presente tabella

Tabella 9 - Valutazione ammontare del ripiano dovuta a farmaci innovativi che non rientrano nei fondi previsti dalla legge n. 232/2016 (fondo per innovativi oncologici e fondo per innovativi non oncologici - al lordo IVA)

A B C=A-B D=C*50%

spesa per acquisti diretti per farmaci innovativi (al netto dei

payback) (al lordo IVA)

Fondo aggiuntivo 80% farmaci innovativi (al lordo IVA)

Sfondamento da farmaci innovativi (al lordo IVA)

quota di ripiano da farmaci innovativi a carico di titolari di AIC non orfani, non innovativi

che risultano coperti da brevetto (al lordo IVA)

123,6 173,3 -49,7 0

3. Si è poi proceduto a verificare il superamento del budget relativo ai farmaci orfani: si è calcolata la differenza per singola specialità medicinale orfana tra la spesa farmaceutica per acquisti diretti 2017 ed il budget assegnato alla specialità stessa.

La sommatoria delle differenze esprime, in caso di valore positivo, lo sfondamento complessivo del budget assegnato ai medicinali orfani. Il valore del 50% dello sfondamento individua l’importo del ripiano posto a carico delle aziende titolari di AIC, in proporzione ai rispettivi fatturati derivanti da medicinali non orfani e da quelli non innovativi coperti da brevetto (art. 15, comma 8, lettera i), del d.l. n. 95/2012, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e). Il restante 50% dello sfondamento dei medicinali orfani è posto invece a carico delle Regioni. E’ opportuno precisare che i titolari di medicinali orfani non sono esclusi dal ripiano dello sfondamento del tetto del 6,89%, se sono anche titolari di medicinali non orfani e non innovativi coperti da brevetto contribuiscono anch’essi al ripiano dei farmaci orfani, in proporzione al

Page 71: Anno 160° - Numero 23 GAZZETTA UFFICIALE · 2020. 11. 10. · D ISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI REDDITO CITTADINANZA Art. 1. Reddito di cittadinanza 1. È istituito, a decorrere

— 67 —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 2328-1-2019

fatturato, al netto dei payback di cui all’art. 15, comma 6 del d.l. n. 95/2012, che da questi ultimi medicinali è derivato.

Tabella 10 - Valutazione ammontare del ripiano dovuta a farmaci orfani non innovativi (al lordo IVA)

A B C=A-B D=C*50%

spesa per acquisti diretti per farmaci orfani (al netto dei

payback, al lordo IVA)

Budget acquisti diretti per farmaci orfani (al lordo IVA)

Sfondamento da farmaci orfani (al lordo IVA)

Quota di ripiano da farmaci orfani a carico di titolari di AIC non orfani, non innovativi che risultano coperti da brevetto

(al lordo IVA) 1.458,3 1.137,1 321,1 160,6

4. Ai sensi dell’articolo 1, comma 389, della Legge di bilancio 2018 (vedi tabella 4) per: - i titolari di AIC che hanno commercializzato uno o più medicinali non orfani e non innovativi coperti da brevetto per la prima volta nell’anno di ripiano e per i quali non è disponibile alcun dato di fatturato relativo all’anno precedente; - i titolari di AIC di medicinali non coperti da brevetto immessi in commercio successivamente alla scadenza del brevetto del farmaco originatore per la prima volta nell’anno di ripiano e per i quali non è disponibile alcun dato di fatturato relativo all’anno precedente; è stato considerato come valore massimo di ripiano il 10% della variazione positiva del fatturato dei medesimi medicinali. Con riferimento a queste categorie di AIC è stato previsto il seguente meccanismo di ripiano:

il 10% della spesa per acquisti diretti al netto dei payback è ripianata dal titolare; il residuo 90% è posto a carico di tutti titolari di AIC (escluso il titolare dell’AIC in questione) in

proporzione alla spesa per acquisti diretti, al netto dei payback di cui all’art. 15, comma 6 del d.l. n. 95/2012, valutata escludendo i farmaci orfani ed innovativi.

5. Per ciascun codice SIS è stata confrontata la spesa per acquisti diretti anno 2017 con il relativo budget (valutato al netto dei farmaci orfani ed innovativi e tenuto conto di quanto riportato al precedente punto “4”).

I titolari di AIC che abbiano fatto registrare una spesa farmaceutica per acquisti diretti 2017 inferiore al budget assegnato, non sono esclusi dal ripiano dello sfondamento dei medicinali orfani ed innovativi: contribuiranno in proporzione al proprio fatturato relativo ai farmaci coperti da brevetto rispetto al fatturato totale nazionale di tale categoria di farmaci.

In caso di scostamento positivo rispetto al budget, il titolare di AIC è chiamato a ripianare proporzionalmente il valore dello sfondamento del tetto del 6,89% della spesa farmaceutica per acquisti diretti; al contrario, se lo scostamento è un valore negativo, il titolare di AIC non procede a ripianare alcun importo, tranne nei casi in cui:

5.1 non derivi un onere aggiuntivo a fronte dell’eventuale ripiano in proporzione al proprio fatturato per lo sfondamento dei medicinali innovativi e/o per quello dei medicinali orfani;

Page 72: Anno 160° - Numero 23 GAZZETTA UFFICIALE · 2020. 11. 10. · D ISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI REDDITO CITTADINANZA Art. 1. Reddito di cittadinanza 1. È istituito, a decorrere

— 68 —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 2328-1-2019

5.2 non derivi un onere aggiuntivo - valutato secondo le modalità descritte nel precedente punto 4 - a fronte della commercializzazione di nuove specialità medicinali nell’anno di ripiano.

6. Individuato il valore del disavanzo rispetto al budget di ogni titolare di AIC, viene calcolato il totale di tutti i disavanzi, per derivare la proporzione del proprio disavanzo rispetto a quello di tutti gli altri titolari di AIC (art. 15, comma 8, lettera g), del d.l. n. 95/2012, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e ss.mm.ii.). Tale proporzione viene utilizzata per ripartire il 50% dello sfondamento a livello nazionale del tetto del 6,89%.

Tale importo viene inoltre calcolato al netto delle seguenti percentuali:

50% dell’eventuale sfondamento dei fondi dell’innovatività; 50% dell’eventuale sfondamento del budget assegnato ai medicinali orfani ed al netto del fondo

aggiuntivo (Tabella 2), tra i titolari che hanno registrato una spesa farmaceutica per acquisti diretti 2017 oltre il budget assegnato.

7. Al valore del ripiano per titolare ottenuto al punto 5 viene eventualmente aggiunto:

7.1 l’onere di ripiano dei medicinali innovativi e/o di quello dei medicinali orfani (vedi punti 2 ed 3);

7.2 l’onere di ripiano a fronte della commercializzazione di nuove specialità medicinali nel 2017 (vedi punto 4).

Ripartizione del ripiano a livello regionale

Ai sensi dell’art. 15, comma 8, lettera g), del d.l. n. 95/2012, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n.135 e tenuto conto del chiarimento fornito dal Ministero della Salute e dell’Economia (ricevuto il 4 settembre 2014, n° prot. STDG/A 92037 e 92039), circa le modalità che AIFA deve utilizzare per dare applicazione a quanto previsto dalla citata norma, la ripartizione per suddividere a livello regionale il valore totale del ripiano di competenza del singolo titolare viene operata come segue (vedi Tabella 13):

1. si considera il documento di monitoraggio della spesa farmaceutica 2017 approvato dal CDA dell’Agenzia in data 21 gennaio 2019;

2. si identificano le regioni in cui si verifica un disavanzo rispetto al FSN, che risultano essere tutte ad eccezione della Valle D’Aosta;

3. con riferimento alle regioni identificate al punto 2 si è calcolato il totale di tutti i disavanzi;

4. si calcola la quota di disavanzo per regione come rapporto tra le quantità determinate ai punti 2 e 3;

5. si suddivide il valore totale del ripiano di competenza del singolo titolare in proporzione alle quote determinate al punto 4, come precisato nelle succitate note dei Ministeri vigilanti.

Page 73: Anno 160° - Numero 23 GAZZETTA UFFICIALE · 2020. 11. 10. · D ISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI REDDITO CITTADINANZA Art. 1. Reddito di cittadinanza 1. È istituito, a decorrere

— 69 —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 2328-1-2019

Tabella 11 – Dettaglio spesa farmaci Innovativi (valori in euro, IVA inclusa)

Innovativi Non Oncologici

Farmaco Spesa tracciabilità Totale PayBack Spesa acquisti diretti DAKLINZA 56.894.933 54.794.260 2.100.673 EPCLUSA 156.713.756 156.713.756 EXVIERA 4.493.473 692.161 3.801.312 HARVONI 252.114.846 379.199.367 -127.084.521 KALYDECO 28.928.070 3.062.320 25.865.750 MAVIRET 26.526.019 26.526.019 OLYSIO 496.832 1.224.666 -727.834 SOVALDI 221.109.474 302.528.250 -81.418.776 SPINRAZA 8.008.000 8.008.000 VIEKIRAX 57.396.692 14.654.870 42.741.822 ZEPATIER 87.678.808 488.400 87.190.408 Totale 900.360.903 756.644.293 143.716.610

Innovativi Oncologici

Farmaco Spesa tracciabilità Totale PayBack Spesa acquisti diretti ABRAXANE 16.438.453 0 16.438.453 IMBRUVICA 81.353.750 0 81.353.750 KEYTRUDA 61.227.424 0 61.227.424 OPDIVO 181.707.219 0 181.707.219 PERJETA 49.235.838 0 49.235.838 ZYDELIG 12.646.480 0 12.646.480 Totale 402.609.164 402.609.164

Innovativi fondo 80%

Farmaco Spesa tracciabilità Totale PayBack Spesa acquisti diretti ADCETRIS 11.340.256 3.308.409 8.031.847 KADCYLA 42.588.944 4.476.642 38.112.301 SIRTURO 132.406 22.068 110.338 TIVICAY 45.615.239 0 45.615.239 XALKORI 24.329.544 0 24.329.544 XOFIGO 7.948.037 521.554 7.426.482 Totale 131.954.424 8.328.673 123.625.751

Nota: il dato di spesa si riferisce al periodo in cui il farmaco possiede il requisito di innovatività

Page 74: Anno 160° - Numero 23 GAZZETTA UFFICIALE · 2020. 11. 10. · D ISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI REDDITO CITTADINANZA Art. 1. Reddito di cittadinanza 1. È istituito, a decorrere

— 70 —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 2328-1-2019

Tabella 12 – Dettaglio spesa farmaci Orfani non Innovativi (valori in euro, IVA inclusa)

A B C D E=A-B-C-D

Prodotto Valore Traccia PB5% Non

Convenzionata Classe A e classe H

PB MEAs H e A-Pht

PB Tetti di prodotto ed

Accordo P/V classe H e A-Pht

Spesa acquisti diretti al netto

payback

TOTALE 1.476.006.427 4.535.198 12.923.485 289.374 1.458.258.370 ADCETRIS 13.139.463 0 0 0 13.139.463 ADEMPAS 5.639.907 0 0 0 5.639.907

ALDURAZYME 7.511.364 344.471 0 0 7.166.893 ALPROLIX 2.424.551 0 0 0 2.424.551

AMMONAPS 409.557 0 0 0 409.557 ARZERRA 137.162 0 115.343 0 21.820 ATRIANCE 870.867 0 0 0 870.867 BENEFIX 34.455.656 0 0 0 34.455.656

BEROMUN 56.444 0 0 0 56.444 BLINCYTO 3.964.304 0 0 0 3.964.304 BOSULIF 6.309.055 0 0 0 6.309.055 BUSILVEX 1.460.870 0 0 0 1.460.870

CARBAGLU 4.357.822 0 0 0 4.357.822 CERDELGA 16.563 0 0 0 16.563 CEREZYME 53.035.463 0 0 0 53.035.463 CRESEMBA 3.650.537 0 0 0 3.650.537 CYRAMZA 28.851.092 829.707 4.258.482 0 23.762.903

CYSTADANE 1.407.375 0 0 0 1.407.375 CYSTAGON 312.955 0 0 0 312.955 DACOGEN 14.464.943 0 2.373.088 0 12.091.855 DARZALEX 10.009.007 0 0 0 10.009.007 DELTYBA 17.376 0 0 0 17.376 ELAPRASE 30.369.025 0 0 0 30.369.025 ESBRIET 38.810.302 0 0 0 38.810.302

EVOLTRA 2.560.799 0 0 0 2.560.799 EXJADE 34.105.025 0 0 0 34.105.025

FABRAZYME 27.276.462 0 0 0 27.276.462 FERRIPROX 6.851.081 0 0 0 6.851.081

FIRAZYR 7.344.359 0 0 0 7.344.359 GALAFOLD 1.389.547 0 0 0 1.389.547 GAZYVARO 1.857.103 0 0 0 1.857.103 HOLOCLAR 94.311 0 0 0 94.311

ICLUSIG 14.940.484 0 0 0 14.940.484 IDELVION 14.535.972 0 0 0 14.535.972 IMNOVID 38.347.369 0 0 0 38.347.369 INCRELEX 173.283 0 0 0 173.283 INOVELON 602.875 0 0 0 602.875

JAKAVI 57.214.324 1.807.120 216.220 0 55.190.985 KETOCONAZOLE HRA 291.970 0 0 0 291.970

KUVAN 7.152.146 0 0 0 7.152.146 KYPROLIS 28.630.386 0 0 0 28.630.386

LARTRUVO 866.797 0 0 0 866.797 LENVIMA 10.014.142 0 0 0 10.014.142

LITAK 374.255 0 0 0 374.255 LOJUXTA 5.952.452 0 0 289.374 5.663.078

LYNPARZA 14.190.927 0 0 0 14.190.927 LYSODREN 1.086.654 0 0 0 1.086.654 MEPACT 3.631.408 0 0 0 3.631.408 MOZOBIL 5.619.667 0 0 0 5.619.667 MYOZYME 63.598.594 0 0 0 63.598.594

NAGLAZYME 5.788.312 0 0 0 5.788.312

Page 75: Anno 160° - Numero 23 GAZZETTA UFFICIALE · 2020. 11. 10. · D ISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI REDDITO CITTADINANZA Art. 1. Reddito di cittadinanza 1. È istituito, a decorrere

— 71 —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 2328-1-2019

A B C D E=A-B-C-D

Prodotto Valore Traccia PB5% Non

Convenzionata Classe A e classe H

PB MEAs H e A-Pht

PB Tetti di prodotto ed

Accordo P/V classe H e A-Pht

Spesa acquisti diretti al netto

payback

NEXAVAR 21.945.218 0 2.907.355 0 19.037.863 NEXOBRID 475.403 0 0 0 475.403

NORMOSANG 287.820 0 0 0 287.820 NPLATE 18.311.323 0 0 0 18.311.323

OCALIVA 45.115 0 0 0 45.115 OFEV 22.256.799 330.900 0 0 21.925.899

OPSUMIT 42.004.343 0 0 0 42.004.343 ORFADIN 2.178.122 0 0 0 2.178.122

ORPHACOL 163.187 0 0 0 163.187 PLENADREN 5.433.917 0 0 0 5.433.917

PRIALT 858.896 0 0 0 858.896 PULMOZYME 10.196.106 0 0 0 10.196.106 QUADRAMET 35.975 0 0 0 35.975

RAXONE 132.904 0 0 0 132.904 REMODULIN 36.935.009 0 0 0 36.935.009

REPLAGAL 50.426.248 0 0 0 50.426.248 REVATIO 10.812.328 0 0 0 10.812.328 REVLIMID 202.699.646 0 133.479 0 202.566.167 SIGNIFOR 8.413.545 365.674 0 0 8.047.871 SIRTURO 154.474 0 0 0 154.474 SOLIRIS 104.774.749 0 0 0 104.774.749

SOMAVERT 24.237.812 0 0 0 24.237.812 SYLVANT 147.394 0 0 0 147.394 TASIGNA 67.179.312 0 368.342 0 66.810.971

TEPADINA 5.849.124 0 0 0 5.849.124 THALIDOMIDE CELGENE 4.750.054 0 0 0 4.750.054

TORISEL 237.862 0 56.775 0 181.088 TRACLEER 68.328.197 0 0 0 68.328.197

TRANSLARNA 8.442.317 0 0 0 8.442.317 VENCLYXTO 946.487 0 0 0 946.487 VENTAVIS 2.975.275 0 0 0 2.975.275

VIDAZA 49.389.691 0 1.362.103 0 48.027.588 VIMIZIM 12.528.566 0 0 0 12.528.566 VOLIBRIS 15.464.632 857.326 0 0 14.607.306 VOTUBIA 957.342 0 0 0 957.342

VPRIV 14.857.642 0 0 0 14.857.642 VYNDAQEL 8.971.470 0 0 0 8.971.470

WILZIN 467.586 0 0 0 467.586 XAGRID 8.491.910 0 0 0 8.491.910 XIAPEX 1.081.659 0 0 0 1.081.659

YONDELIS 18.721.874 0 1.132.300 0 17.589.573 ZAVESCA 7.266.733 0 0 0 7.266.733

Page 76: Anno 160° - Numero 23 GAZZETTA UFFICIALE · 2020. 11. 10. · D ISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI REDDITO CITTADINANZA Art. 1. Reddito di cittadinanza 1. È istituito, a decorrere

— 72 —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 2328-1-2019

Tabe

lla 1

3 –

Spes

a fa

rmac

eutic

a pe

r acq

uist

i dire

tti i

ndiv

idua

ta tr

amite

il fl

usso

del

la tr

acci

abili

tà*

del f

arm

aco

nel p

erio

do G

enna

io-D

icem

bre

2017

e

verif

ica

del r

ispe

tto

del t

etto

di s

pesa

del

6,8

9%, p

er re

gion

e

Codi

ce

regi

one

A

B C

D

E F

G=C

-D-E

-F

H=G

-B

I=G

/A%

Se

H>0

allo

ra

J=H

/2

altr

imen

ti J=

0 K

Regi

one

FSN

Tett

o 6,

89%

Spes

a tr

acci

abili

tà*

(SO

LO A

e H

- Co

lonn

e B

e C

Tab.

12)

Payb

ack*

*

Spes

a pe

r Fa

rmac

i in

nova

tivi N

on

Onc

olog

ici*

**

(#) a

l net

to d

ei

PB c

oper

ta d

al

fond

o

Spes

a pe

r Fa

rmac

i in

nova

tivi

Onc

olog

ici*

** a

l ne

tto

dei P

B co

pert

a da

l fo

ndo

Spes

a Ac

quis

ti di

rett

i (#

)

Scos

tam

ento

Inc.

%

quot

a as

solu

ta

di ri

pian

o a

caric

o de

ll'in

dust

ria

(val

ore

asso

luto

)

quot

a pe

rcen

tual

e di

rip

iano

a c

aric

o de

ll'in

dust

ria

(val

ore

asso

luto

)

Gen

-Dic

201

7 as

solu

to (

#)

010

PIEM

ON

TE

8.29

3.79

8.63

2 57

1.44

2.72

6 77

0.42

4.20

4 84

.033

.417

12

.228

.549

27

.023

.545

64

7.13

8.69

4 75

.695

.968

7,

80%

37

.847

.984

4,

43%

020

VALL

E D'

AOST

A 23

0.95

1.02

9 15

.912

.526

16

.780

.976

1.

477.

865

0 0

15.3

03.1

11

-609

.415

6,

63%

0

0,00

%

030

LOM

BARD

IA

18.4

33.1

48.3

16

1.27

0.04

3.91

9 1.

563.

461.

526

176.

966.

277

51.0

13.2

94

56.5

04.3

25

1.27

8.97

7.63

0 8.

933.

711

6,94

%

4.46

6.85

6 0,

52%

041

P.A.

BO

LZAN

O

914.

066.

711

62.9

79.1

96

82.4

73.8

08

5.53

5.21

4 0

0 76

.938

.594

13

.959

.397

8,

42%

6.

979.

699

0,82

%

042

P.A.

TRE

NTO

96

0.18

5.38

2 66

.156

.773

73

.395

.058

5.

870.

796

0 0

67.5

24.2

62

1.36

7.48

9 7,

03%

68

3.74

5 0,

08%

050

VEN

ETO

9.

070.

496.

758

624.

957.

227

790.

539.

513

72.3

22.6

19

13.2

71.9

76

26.8

25.1

60

678.

119.

758

53.1

62.5

32

7,48

%

26.5

81.2

66

3,11

%

060

FRIU

LI V

ENEZ

IA G

IULI

A 2.

252.

624.

767

155.

205.

846

239.

283.

477

16.6

79.8

75

0 0

222.

603.

602

67.3

97.7

55

9,88

%

33.6

98.8

78

3,94

%

070

LIGU

RIA

3.13

0.41

2.55

4 21

5.68

5.42

5 31

1.53

8.17

7 29

.949

.400

4.

666.

216

13.2

57.5

39

263.

665.

022

47.9

79.5

97

8,42

%

23.9

89.7

98

2,81

%

080

EMIL

IA R

OM

AGN

A 8.

305.

743.

070

572.

265.

697

870.

087.

262

84.7

54.9

65

6.26

5.74

8 37

.084

.710

74

1.98

1.84

0 16

9.71

6.14

3 8,

93%

84

.858

.071

9,

93%

090

TOSC

ANA

7.05

6.75

9.96

7 48

6.21

0.76

2 80

0.99

5.07

9 76

.908

.944

0

34.4

14.5

46

689.

671.

589

203.

460.

827

9,77

%

101.

730.

414

11,9

1%

100

UM

BRIA

1.

685.

460.

460

116.

128.

226

180.

728.

085

12.1

33.0

60

3.54

6.66

0 7.

017.

872

158.

030.

493

41.9

02.2

68

9,38

%

20.9

51.1

34

2,45

%

110

MAR

CHE

2.90

9.17

7.57

8 20

0.44

2.33

5 30

8.28

7.19

7 22

.064

.560

2.

473.

132

12.5

62.1

26

271.

187.

379

70.7

45.0

44

9,32

%

35.3

72.5

22

4,14

%

120

LAZI

O

10.7

86.2

05.4

64

743.

169.

556

1.04

4.71

7.99

9 97

.578

.386

9.

399.

837

41.4

79.1

74

896.

260.

603

153.

091.

047

8,31

%

76.5

45.5

23

8,96

%

130

ABRU

ZZO

2.

467.

826.

336

170.

033.

235

245.

329.

903

20.8

72.8

17

3.55

0.27

8 8.

716.

647

212.

190.

161

42.1

56.9

27

8,60

%

21.0

78.4

63

2,47

%

140

MO

LISE

60

7.59

3.20

6 41

.863

.172

55

.995

.077

5.

101.

835

94.0

41

1.66

9.84

9 49

.129

.352

7.

266.

180

8,09

%

3.63

3.09

0 0,

43%

150

CAM

PAN

IA

10.5

33.0

02.2

16

725.

723.

853

1.13

3.64

7.61

2 16

3.53

4.41

9 4.

593.

401

41.5

05.2

74

924.

014.

518

198.

290.

665

8,77

%

99.1

45.3

33

11,6

1%

160

PUGL

IA

7.43

1.89

4.00

3 51

2.05

7.49

7 85

2.81

4.39

0 91

.338

.659

5.

262.

350

28.6

32.6

97

727.

580.

684

215.

523.

187

9,79

%

107.

761.

594

12,6

1%

170

BASI

LICA

TA

1.07

9.72

0.88

5 74

.392

.769

11

7.93

1.19

0 9.

823.

495

2.09

7.59

3 3.

677.

203

102.

332.

900

27.9

40.1

31

9,48

%

13.9

70.0

65

1,64

%

180

CALA

BRIA

3.

594.

568.

307

247.

665.

756

378.

618.

262

39.6

85.6

05

4.03

3.48

9 8.

611.

868

326.

287.

300

78.6

21.5

44

9,08

%

39.3

10.7

72

4,60

%

190

SICI

LIA

9.15

1.14

9.21

7 63

0.51

4.18

1 85

2.63

1.29

6 81

.486

.688

6.

286.

912

12.2

57.8

81

752.

599.

815

122.

085.

634

8,22

%

61.0

42.8

17

7,15

%

200

SARD

EGN

A 2.

997.

664.

764

206.

539.

102

354.

323.

586

38.5

42.3

34

0 0

315.

781.

252

109.

242.

150

10,5

3%

54.6

21.0

75

6,39

%

000

ITAL

IA

111.

892.

449.

622

7.70

9.38

9.77

9 11

.044

.003

.678

1.

136.

661.

229

143.

716.

610

402.

609.

164

9.36

1.01

6.67

5 1.

651.

626.

896

8,37

%

854.

269.

097

100,

00%

* la

spes

a no

n co

mpr

ende

i va

ccin

i ed

è ca

lcol

ata

sulla

bas

e de

l dat

o di

Tra

ccia

bilit

à tr

asm

esso

dal

le A

ziend

e Fa

rmac

eutic

he in

ott

empe

ranz

a de

l DM

15

lugl

io 2

004

del M

inist

ero

della

Sal

ute.

Pe

r il f

arm

aco

EPCL

USA

e S

PIN

RAZA

i da

ti di

Tra

ccia

bilit

à so

no a

l net

to d

elle

not

e di

cre

dito

rela

tive

agli

acco

rdi d

i rim

bors

abili

tà c

ondi

ziona

ta v

igen

ti.

**

Pa

ybac

k a

caric

o de

lle

Azie

nde

Farm

aceu

tiche

. Il

valo

re

com

pren

de

tutt

i i

PayB

ack,

in

clus

i qu

elli

rela

tivi

ai

farm

aci

Inno

vativ

i (O

ncol

ogic

i e

Non

O

ncol

ogic

i)

19A00616

Page 77: Anno 160° - Numero 23 GAZZETTA UFFICIALE · 2020. 11. 10. · D ISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI REDDITO CITTADINANZA Art. 1. Reddito di cittadinanza 1. È istituito, a decorrere

— 73 —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 2328-1-2019

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modifica dell’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale per uso umano «Imatinib Dr. Reddy’s»

Estratto determina AAM/PPA n. 29 del 15 gennaio 2019

Trasferimento di titolarità: MC1/2018/819. É autorizzato il trasferimento di titolarità dell’autorizzazione

all’immissione in commercio per il sotto elencato medicinale, fino ad ora registrato a nome della società Dr. Reddy’s Laboratories (UK) Ltd (codice S.I.S. 4201), 6 Riverview Road, Beverley, HU17 0LD, United Kingdom (UK).

Medicinale: IMATINIB Dr. Reddy’s Confezioni:

A.I.C. n. 045053016 - «100 mg capsule rigide» 24 capsule in blister Pvc/Aclar;

A.I.C. n. 045053028 - «100 mg capsule rigide» 30 capsule in blister Pvc/Aclar;

A.I.C. n. 045053030 - «100 mg capsule rigide» 48 capsule in blister Pvc/Aclar;

A.I.C. n. 045053042 - «100 mg capsule rigide» 60 capsule in blister Pvc/Aclar;

A.I.C. n. 045053055 - «100 mg capsule rigide» 96 capsule in blister Pvc/Aclar;

A.I.C. n. 045053067 - «100 mg capsule rigide» 120 capsule in blister Pvc/Aclar;

A.I.C. n. 045053079 - «100 mg capsule rigide» 180 capsule in blister Pvc/Aclar;

A.I.C. n. 045053081 - «100 mg capsule rigide» 24 capsule in blister Opa/Al/Pvc/Al;

A.I.C. n. 045053093 - «100 mg capsule rigide» 30 capsule in blister Opa/Al/Pvc/Al;

A.I.C. n. 045053105 - «100 mg capsule rigide» 48 capsule in blister Opa/Al/Pvc/Al;

A.I.C. n. 045053117 - «100 mg capsule rigide» 60 capsule in blister Opa/Al/Pvc/Al;

A.I.C. n. 045053129 - «100 mg capsule rigide» 96 capsule in blister Opa/Al/Pvc/Al;

A.I.C. n. 045053131 - «100 mg capsule rigide» 120 capsule in blister Opa/Al/Pvc/Al;

A.I.C. n. 045053143 - «100 mg capsule rigide» 180 capsule in blister Opa/Al/Pvc/Al. alla società Dr. Reddy’s S.r.l. (codice S.I.S. 2551), piazza S. Maria Bel-trade n. 1 - 20123 Milano, Italia (IT).

Stampati

Il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al ri-assunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all’entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di sca-denza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale del-la Repubblica italiana.

19A00500

Modifica dell’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale per uso umano «Elutatis»

Estratto determina AAM/PPA n. 30 del 15 gennaio 2019

Trasferimento di titolarità: MC1/2018/675. É autorizzato il trasferimento di titolarità dell’autorizzazione

all’immissione in commercio per il sotto elencato medicinale, fino ad ora registrato a nome della società Ecupharma S.r.l. (codice S.I.S. 7214), via Mazzini n. 20 - 20133 - Milano, Italia (IT).

Medicinale: ELUTATIS. Confezioni:

A.I.C. n. 045362011 - «5 mg compresse rivestite con film» 4 compresse in blister Pvc/Aclar/Al;

A.I.C. n. 045362023 - «10 mg compresse rivestite con film» 2 compresse in blister Pvc/Aclar/Al;

A.I.C. n. 045362035 - «10 mg compresse rivestite con film» 4 compresse in blister Pvc/Aclar/Al;

A.I.C. n. 045362047 - «10 mg compresse rivestite con film» 8 compresse in blister Pvc/Aclar/Al;

A.I.C. n. 045362050 - «10 mg compresse rivestite con film» 12 compresse in blister Pvc/Aclar/Al;

A.I.C. n. 045362062 - «20 mg compresse rivestite con film» 4 compresse in blister Pvc/Aclar/Al. alla società F.I.R.M.A. S.p.a. (codice S.I.S. 0211), via di Scandicci n. 37 - 50143 - Firenze, Italia (IT).

Stampati

Il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al ri-assunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all’entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al pre-sente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successi-vo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

19A00501

Modifica dell’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale per uso umano «Amelgen»

Estratto determina AAM/PPA n. 32 del 15 gennaio 2019

Trasferimento di titolarità: MC1/2018/796. É autorizzato il trasferimento di titolarità dell’autorizzazione

all’immissione in commercio per il sotto elencato medicinale, fino ad ora registrato a nome della società Actavis Group PTC EHF. (codice S.I.S. 2999), Reykjiavikurvegur 76-78, 220 Hafnarfjorour, Islanda (IS).

Medicinale: AMELGEN. Confezioni:

A.I.C. n. 044825014 - «400 mg ovuli vaginali» 12 ovuli in strip Pvc/Pe;

Page 78: Anno 160° - Numero 23 GAZZETTA UFFICIALE · 2020. 11. 10. · D ISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI REDDITO CITTADINANZA Art. 1. Reddito di cittadinanza 1. È istituito, a decorrere

— 74 —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 2328-1-2019

A.I.C. n. 044825026 - «400 mg ovuli vaginali» 15 ovuli in strip Pvc/Pe. alla società Gedeon Richter Plc. (codice S.I.S. 3130), Gyomroi ut 19-21, 1103 Budapest, Ungheria (HU).

Stampati

Il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al ri-assunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all’entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di sca-denza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale del-la Repubblica italiana.

19A00502

Autorizzazione all’importazione paralleladel medicinale per uso umano «Diamicron»

Estratto determina IP n. 1 del 9 gennaio 2019

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione.

È autorizzata l’importazione parallela del medicinale DIAMI-CRON mr 30 mg Tabletten Mit Veranderter Wirkstoffreisetzung 30 Tabletten dall’Austria con numero di autorizzazione 1-24000, intestato alla società Servier Austria GMBH e prodotto da LES Laboratoires Ser-vier Industrie (FR), da Servier (Ireland) Industries LTD., da Anpharm Przedsiebiorstwo Farmaceutyczne S.A. (PL), da Iberfar Industria Far-maceutica SA. (PT), da Qualiti (Burnley) Limited (UK) e da Laborato-rios Servier S.L. (ES), con le specificazioni di seguito indicate a con-dizione che siano valide ed efficaci al momento dell’entrata in vigore della presente determina.

Importatore: GMM Farma S.r.l. con sede legale in via Lambretta n. 2 - 20090 Segrate (MI).

Confezione: Diamicron 60 compresse a rilascio modificato in bli-ster PVC/AL da 30 mg.

Codice A.I.C. n. 045630023 (in base 10) 1CJJL7 (in base 32). Forma farmaceutica: compressa a rilascio modificato. Composizione: ogni compressa a rilascio modificato contiene:

principio attivo 30 mg di Gliclazide. Eccipienti: calcio fosfato dibasico diidrato, maltodestrina, ipromel-

losa, magnesio stearato, silice colloidale anidra. Officine di confezionamento secondario: XPO Supply Chain Phar-

ma Italy S.p.A. via Amendola n. 1 - 20090 Caleppio di Settala (MI) - S.C.F. S.r.l. via F. Barbarossa n. 7 - 26824 Cavenago D’Adda - LO.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: Diamicron 60 compresse a rilascio modificato in bli-ster PVC/AL da 30 mg.

Codice A.I.C. n. 045630023. Classe di rimborsabilità: C(nn). La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» del-

la classe di cui all’art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non anco-ra valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell’AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: Diamicron 60 compresse a rilascio modificato in bli-ster PVC/AL da 30 mg.

Codice A.I.C. n. 045630023 - RR medicinale soggetto a prescri-zione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato, devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. L’imbal-laggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l’officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del mar-chio e del titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazionidi sospette reazioni avverse

Il titolare dell’AIP è tenuto a comunicare al titolare dell’A.I.C. nel Paese dell’Unione europea/spazio economico europeo da cui il medici-nale viene importato, l’avvenuto rilascio dell’AIP e le eventuali segna-lazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

19A00503

Autorizzazione all’importazione paralleladel medicinale per uso umano «Fluimucil»

Estratto determina IP n. 862 del 17 dicembre 2018

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione.

È autorizzata l’importazione parallela del medicinale FLUIMUCIL 300 mg/3 ml Solutie Injectabila/Solutie Pentru Inhalat Prin Nebulizator/Solutie Pentru Instilatie Endotraheobronsica 5 fiale dalla Romania con numero di autorizzazione 7716/2015/01, intestato alla società Zambon S.p.a. (IT) e prodotto da Zambon S.p.a. (IT), con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell’entrata in vigore della presente determina.

Importatore: Medifarm S.r.l. con sede legale in via Tiburtina n. 1166/1168 - 00156 Roma.

Confezione: Fluimucil «300 mg/3 ml soluzione iniettabile e per nebulizzatore e per istillazione endotracheobronchiale» 10 fiale 3 ml

Codice A.I.C. n. 041686041 (in base 10) 17S50T (in base 32). Forma farmaceutica: fiale. Composizione: una fiala contiene:

principio attivo: N-acetilcisteina 300 mg; eccipienti: sodio idrossido, sodio edetato, acqua per iniettabili

q.b. Officine di confezionamento secondario: Mediwin Limited, Unit

13 Martello Enterprise Centre, Courtwick Lane, Littlehampton, BN17 7PA, Regno Unito.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: Fluimucil «300 mg/3 ml soluzione iniettabile e per nebulizzatore e per istillazione endotracheobronchiale» 10 fiale 3 ml.

Codice A.I.C. n. 041686 041. Classe di rimborsabilità: C(nn). La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» del-

la classe di cui all’art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non anco-ra valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell’AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Page 79: Anno 160° - Numero 23 GAZZETTA UFFICIALE · 2020. 11. 10. · D ISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI REDDITO CITTADINANZA Art. 1. Reddito di cittadinanza 1. È istituito, a decorrere

— 75 —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 2328-1-2019

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: Fluimucil «300 mg/3 ml soluzione iniettabile e per nebulizzatore e per istillazione endotracheobronchiale» 10 fiale 3 ml.

Codice A.I.C. n. 041686 041 - RR - medicinale soggetto a prescri-zione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato, devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. L’imbal-laggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l’officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del mar-chio e del titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazionidi sospette reazioni avverse

Il titolare dell’AIP è tenuto a comunicare al titolare dell’A.I.C. nel Paese dell’Unione europea/spazio economico europeo da cui il medici-nale viene importato, l’avvenuto rilascio dell’AIP e le eventuali segna-lazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

19A00504

Modifica dell’autorizzazione all’immissione in commerciodel medicinale per uso umano «Pemetrexed Housthon»

Estratto determina AAM/PPA n. 26 del 15 gennaio 2019

Trasferimento di titolarità: MC1/2018/699. Cambio nome: C1B/2018/2699. Numero procedura europea: NL/H/3922/001/IB/002/G. É autorizzato il trasferimento di titolarità dell’autorizzazione

all’immissione in commercio del sottoelencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Housthon BV (codice S.I.S. 3620) CM Nijmegen, Microweg 22, Paesi Bassi (NL).

Medicinale: PEMETREXED HOUSTHON. Confezioni A.I.C. n.:

045438013 - «25 mg/ml concentrato per soluzione per infusio-ne» 1 flaconcino in vetro da 4 ml;

045438025 - «25 mg/ml concentrato per soluzione per infusio-ne» 1 flaconcino in vetro da 20 ml;

045438037 - «25 mg/ml concentrato per soluzione per infusio-ne” 1 flaconcino in vetro da 40 ml;

alla società EG S.p.a. (codice S.I.S. 1561), via Pavia n. 6, 20136 Mi-lano, Italia.

Con variazione della denominazione del medicinale in: «Pemetre-xed Eurogenerici»».

Stampati

Il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al ri-assunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all’entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di sca-denza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale del-la Repubblica italiana.

19A00527

Autorizzazione all’importazione paralleladel medicinale per uso umano «Halcion»

Estratto determina IP n. 4 del 9 gennaio 2019

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione.

È autorizzata l’importazione parallela del medicinale HALCION 0,125 MG TABLET 30 TABLETS dalla Irlanda con numero di autoriz-zazione PA 0822/129/002, intestato alla società Pfizer Healthcare Ire-land e prodotto da Pfizer Italia - Ascoli Piceno (IT), con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell’entrata in vigore della presente determina.

Importatore: GMM Farma S.r.l. con sede legale in Via Lambretta 2 - 20090 Segrate (MI).

Confezione: «Halcion» «125 microgrammi compresse» 20 compresse.

Codice A.I.C. n. 044935031 (in base 10) 1BV9VR(in base 32). Forma farmaceutica: compressa. Ogni compressa contiene:

principio attivo: Triazolam 125 microgrammi; eccipienti: lattosio (vedere paragrafo 2 «Halcion contiene lat-

tosio»), cellulosa microcristallina, silice colloidale, diottil sodio solfo-succinato, sodio benzoato, amido di mais, magnesio stearato, indigotina (E132) lacca di alluminio, eritrosina (E127) lacca di alluminio.

Come conservare «Halcion». Temperatura di conservazione inferiore ai 25°. Officine di confezionamento secondario:

CIT Srl Via Primo Villa n. 17 - 20875 Burago di Molgora (MB); XPO Supply Chain Pharma Italy S.p.a. Via Amendola, 1 - 20090

Caleppio di Settala (MI).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «Halcion» «125 microgrammi compresse» 20 compresse.

Codice A.I.C. n. 044935031. Classe di rimborsabilità: C(nn). La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» del-

la classe di cui all’art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non anco-ra valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell’AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: «Halcion» «125 microgrammi compresse» 20 compresse.

Codice A.I.C. n. 044935031. RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato, devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. L’imbal-laggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l’officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del mar-chio e del titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio.

Page 80: Anno 160° - Numero 23 GAZZETTA UFFICIALE · 2020. 11. 10. · D ISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI REDDITO CITTADINANZA Art. 1. Reddito di cittadinanza 1. È istituito, a decorrere

— 76 —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 2328-1-2019

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazionidi sospette reazioni avverse

Il titolare dell’AIP è tenuto a comunicare al titolare dell’A.I.C. nel Paese dell’Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medici-nale viene importato, l’avvenuto rilascio dell’AIP e le eventuali segna-lazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

19A00539

Autorizzazione all’importazione paralleladel medicinale per uso umano «Yasminelle»

Estratto determina IP n. 5 del 9 gennaio 2019

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione.

È autorizzata l’importazione parallela del medicinale YASMI-NELLE 0,02 MG + 3 MG, TABLETKI POWLEKANE 21 TABLETKI dalla Polonia con numero di autorizzazione 12364, intestato alla socie-tà Bayer AG e prodotto da Bayer Weimar Gmbg UND CO. KG e da Bayer AG, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell’entrata in vigore della presente determina.

Importatore: Gekofar S.r.l. con sede legale in Piazza Duomo, 16 - 20122 Milano.

Confezione: «Yasminelle» «3 mg + 0,02 mg compresse rivestite con film» 21 compresse in blister PVC/AL.

Codice A.I.C. n. 043632037 (in base 10) 19MKF5 (in base 32). Forma farmaceutica: compresse rivestite con film. Composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: 0,020 milligrammi di etinilestradiolo (come clatrato di betadestrina) e 3 milligrammi di drospirenone;

eccipienti: lattosio monoidrato, amido di mais, magnesio steara-to (E470b), ipromellosa (E464), talco (E553b), titanio diossido (E171), ferro ossido rosso (E172).

Officine di confezionamento secondario: De Salute S.r.l. Via Biasini, 26 - 26015 Soresina (CR); S.C.F. S.r.l. Via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago D’Adda

(LO); XPO Supply Chain Pharma Italy S.p.a. Via Amendola, 1 - 20090

Caleppio di Settala (MI).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «Yasminelle» «3 mg + 0,02 mg compresse rivestite con film» 21 compresse in blister PVC/AL.

Codice A.I.C. n. 043632 037. Classe di rimborsabilità: C(nn). La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» del-

la classe di cui all’art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non anco-ra valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell’AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: «Yasminelle» «3 mg + 0,02 mg compresse rivestite con film» 21 compresse in blister PVC/AL.

Codice A.I.C. n. 043632 037. RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato, devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. L’imbal-laggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l’officina presso la

quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del mar-chio e del titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazionidi sospette reazioni avverse

Il titolare dell’AIP è tenuto a comunicare al titolare dell’A.I.C. nel Paese dell’Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medici-nale viene importato, l’avvenuto rilascio dell’AIP e le eventuali segna-lazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

19A00540

Revoca, su rinuncia, dell’autorizzazione all’immissionein commercio del medicinale per uso umano «Ditanrix»

Con la determina n. aRM - 1/2019 - 231 del 10 gennaio 2019 è stata revocata, ai sensi dell’art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della Glaxosmithkline Biologicals S.A., l’au-torizzazione all’immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: DITANRIX; confezione A.I.C. n. 020967055; descrizione: «Adulti sospensione iniettabile per uso intramusco-

lare» 1 siringa preriempita da 0,5 ml (1 dose) con ago separato; confezione A.I.C. n. 020967093; descrizione: «adulti sospensione iniettabile per uso intramusco-

lare» 1 siringa preriempita da 0,5 ml (1 dose) senza ago. Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medi-

cinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della pre-sente determina.

19A00541

Revoca, su rinuncia, dell’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale per uso umano «Candesartan Aurobindo Italia».

Con la determina n. aRM - 2/2019 - 3199 del 10 gennaio 2019 è stata revocata, ai sensi dell’art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della Aurobindo Pharma (Italia) S.r.l., l’autorizzazione all’immissione in commercio del sottoelencato medici-nale, nelle confezioni indicate:

medicinale: CANDESARTAN AUROBINDO ITALIA; confezione A.I.C. n. 040992012; descrizione: «4 mg compresse» 7 compresse in blister pvc-pvdc/

al; confezione A.I.C. n. 040992024; descrizione: «4 mg compresse» 14 compresse in blister

pvc-pvdc/al; confezione A.I.C. n. 040992036; descrizione: «4 mg compresse» 28 compresse in blister

pvc-pvdc/al; confezione A.I.C. n. 040992048; descrizione: «4 mg compresse» 30 compresse in blister

pvc-pvdc/al; confezione A.I.C. n. 040992051; descrizione: «4 mg compresse» 56 compresse in blister

pvc-pvdc/al; confezione A.I.C. n. 040992063; descrizione: «4 mg compresse» 70 compresse in blister

pvc-pvdc/al; confezione A.I.C. n. 040992087; descrizione: «4 mg compresse» 98 compresse in blister

pvc-pvdc/al; confezione A.I.C. n. 040992099;

Page 81: Anno 160° - Numero 23 GAZZETTA UFFICIALE · 2020. 11. 10. · D ISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI REDDITO CITTADINANZA Art. 1. Reddito di cittadinanza 1. È istituito, a decorrere

— 77 —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 2328-1-2019

descrizione: «8 mg compresse» 7 compresse in blister pvc-pvdc/al;

confezione A.I.C. n. 040992125; descrizione: «8 mg compresse» 30 compresse in blister

pvc-pvdc/al; confezione A.I.C. n. 040992075; descrizione: «4 mg compresse» 90 compresse in blister

pvc-pvdc/al; confezione A.I.C. n. 040992101; descrizione: «8 mg compresse» 14 compresse in blister

pvc-pvdc/al; confezione A.I.C. n. 040992113; descrizione: «8 mg compresse» 28 compresse in blister

pvc-pvdc/al; confezione A.I.C. n. 040992137; descrizione: «8 mg compresse» 56 compresse in blister

pvc-pvdc/al; confezione A.I.C. n. 040992149; descrizione: «8 mg compresse» 70 compresse in blister

pvc-pvdc/al; confezione A.I.C. n. 040992152; descrizione: «8 mg compresse» 90 compresse in blister

pvc-pvdc/al; confezione A.I.C. n. 040992164; descrizione: «8 mg compresse» 98 compresse in blister

pvc-pvdc/al; confezione A.I.C. n. 040992176; descrizione: «16 mg compresse» 7 compresse in blister

pvc-pvdc/al; confezione A.I.C. n. 040992188; descrizione: «16 mg compresse» 14 compresse in blister

pvc-pvdc/al; confezione A.I.C. n. 040992190; descrizione: «16 mg compresse» 28 compresse in blister

pvc-pvdc/al; confezione A.I.C. n. 040992202; descrizione: «16 mg compresse» 30 compresse in blister

pvc-pvdc/al; confezione A.I.C. n. 040992214; descrizione: «16 mg compresse» 56 compresse in blister

pvc-pvdc/al; confezione A.I.C. n. 040992226; descrizione: «16 mg compresse» 70 compresse in blister

pvc-pvdc/al; confezione A.I.C. n. 040992238; descrizione: «16 mg compresse» 90 compresse in blister

pvc-pvdc/al; confezione A.I.C. n. 040992240; descrizione: «16 mg compresse» 98 compresse in blister

pvc-pvdc/al; confezione A.I.C. n. 040992253; descrizione: «32 mg compresse» 7 compresse in blister

pvc-pvdc/al; confezione A.I.C. n. 040992265; descrizione: «32 mg compresse» 14 compresse in blister

pvc-pvdc/al; confezione A.I.C. n. 040992277; descrizione: «32 mg compresse» 28 compresse in blister

pvc-pvdc/al; confezione A.I.C. n. 040992289; descrizione: «32 mg compresse» 30 compresse in blister

pvc-pvdc/al; confezione A.I.C. n. 040992291;

descrizione: «32 mg compresse» 56 compresse in blister pvc-pvdc/al;

confezione A.I.C. n. 040992303;

descrizione: «32 mg compresse» 70 compresse in blister pvc-pvdc/al;

confezione A.I.C. n. 040992315;

descrizione: «32 mg compresse» 90 compresse in blister pvc-pvdc/al;

confezione A.I.C. n. 040992327;

descrizione: «32 mg compresse» 98 compresse in blister pvc-pvdc/al.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medi-cinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della pre-sente determina.

19A00542

BANCA D’ITALIA

Revoca dell’autorizzazione all’eserciziodell’attività di SpeedyMoney S.p.a.

Con provvedimento del 18 dicembre 2018, la Banca d’Italia ha disposto, ai sensi dell’art. 113 -ter , comma 1, lettere a) , b) e c) , del decre-to legislativo n. 385/1993, come richiamato dall’art. 114 -undecies del medesimo decreto legislativo, la revoca dell’autorizzazione di Speedy-Money S.p.a., istituto di pagamento con sede in Napoli.

19A00538

MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Adozione delle determinazioni motivate di conclusione della Conferenza di servizi del 21 novembre 2018 per l’attua-zione delle prescrizioni UP6, del piano rifiuti, per lo stabi-limento siderurgico ArcelorMittal Italia S.p.a di Taranto (ex ILVA S.p.a.).

Si rende noto che con decreto del Ministro dell’ambiente e della tu-tela del territorio e del mare n. 362 del 28 dicembre 2018 si è provveduto all’adozione delle determinazioni motivate di conclusione della Confe-renza di servizi del 21 novembre 2018 per l’attuazione dell’intervento di chiusura della discarica per rifiuti non pericolosi (ex 2^ cat. tipo B) sita in area cava Mater Gratiae previsto dalla prescrizione UP6 di cui al Piano rifiuti prot. 4/U/11-12-2014 e all’art. 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 settembre 2017 per lo stabilimento side-rurgico di interesse strategico nazionale di Taranto ArcelorMittal Italia S.p.a. (ex ILVA S.p.a.).

Copia del provvedimento e della relativa documentazione proget-tuale è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali, via C. Colombo n. 44, Roma e attraverso il portale VIA-VAS-AIA del Ministero al seguente indirizzo: http://www.va.minambiente.it

19A00537

Page 82: Anno 160° - Numero 23 GAZZETTA UFFICIALE · 2020. 11. 10. · D ISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI REDDITO CITTADINANZA Art. 1. Reddito di cittadinanza 1. È istituito, a decorrere

— 78 —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 2328-1-2019

MINISTERO DELLA SALUTE

Modifica dell’autorizzazione all’immissione in commerciodel medicinale per uso veterinario «Advovet 180»

Estratto provvedimento n. 3 del 4 gennaio 2019

Medicinale veterinario ADVOVET 180 - A.I.C. n. 103312. Titolare A.I.C.: Zoetis Italia S.r.l. Via Andrea Doria, 41 M - 00192 Roma. Oggetto del provvedimento: Procedura europea n. FR/V/0126/001/IB/022/G. Si autorizza, per il medicinale veterinario indicato in oggetto, la seguente modifica:

sostituzione del sito responsabile del rilascio dei lotti del prodotto finito, Zoetis Belgium SA (Rue Laid Burniat 1- 1348 Louvain-la-Neuve (Belgium), con il sito di seguito riportato:

Zoetis Manufacturing & Research Spain S.L. Ctra. Camprodon s/n°, Finca La Riba, Vall de Bianya - 17813, Girona - Spain. Per effetto della suddetta variazione gli stampati devono essere modificati nei punti pertinenti. I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla scadenza. Il presente provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato

all’impresa interessata.

19A00543

LEONARDO CIRCELLI, redattore DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU- 2019 -GU1- 023 ) Roma, 2019 - Istituto Poligrafi co e Zecca dello Stato S.p.A.

Page 83: Anno 160° - Numero 23 GAZZETTA UFFICIALE · 2020. 11. 10. · D ISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI REDDITO CITTADINANZA Art. 1. Reddito di cittadinanza 1. È istituito, a decorrere

pagin

a bian

ca pa

gina b

ianca

pagin

a bian

ca pa

gina b

ianca

Page 84: Anno 160° - Numero 23 GAZZETTA UFFICIALE · 2020. 11. 10. · D ISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI REDDITO CITTADINANZA Art. 1. Reddito di cittadinanza 1. È istituito, a decorrere

pagin

a bian

ca pa

gina b

ianca

pagin

a bian

ca pa

gina b

ianca

Page 85: Anno 160° - Numero 23 GAZZETTA UFFICIALE · 2020. 11. 10. · D ISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI REDDITO CITTADINANZA Art. 1. Reddito di cittadinanza 1. È istituito, a decorrere

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell’Istituto sono in vendita al pubblico:

— presso il punto vendita dell’Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma 06-8549866— presso le librerie concessionarie riportate nell’elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e

www.gazzettaufficiale.it

L’Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste percorrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.Vendita Gazzetta UfficialeVia Salaria, 69100138 Romafax: 06-8508-3466e-mail: [email protected]

avendo cura di specificare nell’ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l’indirizzo di spedizione e difatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo ilDL 223/2007. L’importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versatoin contanti alla ricezione.

Page 86: Anno 160° - Numero 23 GAZZETTA UFFICIALE · 2020. 11. 10. · D ISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI REDDITO CITTADINANZA Art. 1. Reddito di cittadinanza 1. È istituito, a decorrere

pagin

a bian

ca pa

gina b

ianca

pagin

a bian

ca pa

gina b

ianca

Page 87: Anno 160° - Numero 23 GAZZETTA UFFICIALE · 2020. 11. 10. · D ISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI REDDITO CITTADINANZA Art. 1. Reddito di cittadinanza 1. È istituito, a decorrere

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04)* - annuale € 438,00 (di cui spese di spedizione € 128,52)* - semestrale € 239,00Tipo B Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29)* - annuale € 68,00 (di cui spese di spedizione € 9,64)* - semestrale € 43,00Tipo C Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: (di cui spese di spedizione € 41,27)* - annuale € 168,00 (di cui spese di spedizione € 20,63)* - semestrale € 91,00Tipo D Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31)* - annuale € 65,00 (di cui spese di spedizione € 7,65)* - semestrale € 40,00Tipo E Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02)* - annuale € 167,00 (di cui spese di spedizione € 25,01)* - semestrale € 90,00Tipo F Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93)* - annuale € 819,00 (di cui spese di spedizione € 191,46)* - semestrale € 431,00

N.B.: L’abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € 56,00

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale € 1,00 serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione € 1,00 fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico € 1,50 supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione € 1,00 fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico € 6,00

I.V.A. 4% a carico dell’Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI (di cui spese di spedizione € 129,11)* - annuale € 302,47 (di cui spese di spedizione € 74,42)* - semestrale € 166,36

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (di cui spese di spedizione € 40,05)* - annuale € 86,72 (di cui spese di spedizione € 20,95)* - semestrale € 55,46

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all’Istitutosolo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta [email protected].

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € 190,00 Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € 180,50 Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00

I.V.A. 4% a carico dell’Editore

Per l’estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari estraordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari estraordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell’abbonamento in corso. Lespese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questipotranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall’attivazione da parte dell’Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.

GAZZETTA UFFICIALEDELLA REPUBBLICA ITALIANA

Page 88: Anno 160° - Numero 23 GAZZETTA UFFICIALE · 2020. 11. 10. · D ISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI REDDITO CITTADINANZA Art. 1. Reddito di cittadinanza 1. È istituito, a decorrere

*45-410100190128* € 1,00