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La riforma forense e l’obbligo assicurativo alla luce del DM 22.09.16 Alessandria| Consiglio dell’Ordine degli Avvocati 27.04.17

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La riforma forense e l’obbligo assicurativo

alla luce del DM 22.09.16

Alessandria| Consiglio dell’Ordine degli Avvocati

27.04.17

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RESPONSABILITÀ CIVILE

L’OBBLIGO ASSICURATIVO PER GLI AVVOCATI

Con la pubblicazione del D.P.R. 7 agosto 2012 n. 137 (in attuazione della Legge 148/2011), dal 15 agosto

2013 tutti i professionisti che esercitano le cosiddette professioni ordinistiche, devono essere dotati di una

“idonea” copertura assicurativa

Legge 31 dicembre 2013 n. 247

Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense

Art.12

1. L'avvocato, l'associazione o la società fra professionisti devono stipulare, autonomamente o anche per

il tramite di convenzioni sottoscritte dal CNF, da ordini territoriali, associazioni ed enti previdenziali

forensi, polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall'esercizio della

professione, compresa quella per la custodia di documenti, somme di denaro, titoli e valori ricevuti in

deposito dai clienti. L'avvocato rende noti al cliente gli estremi della propria polizza assicurativa.

2. All'avvocato, all'associazione o alla società tra professionisti è fatto obbligo di stipulare, anche per il

tramite delle associazioni e degli enti previdenziali forensi, apposita polizza a copertura degli

infortuni derivanti a sé e ai propri collaboratori, dipendenti e praticanti in conseguenza

dell'attività svolta nell'esercizio della professione anche fuori dei locali dello studio legale, anche in

qualità di sostituto o di collaboratore esterno occasionale.

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RESPONSABILITÀ CIVILE

L’OBBLIGO ASSICURATIVO PER GLI AVVOCATI

Legge 31 dicembre 2013 n. 247

Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense

Art.12

3. Degli estremi delle polizze assicurative e di ogni loro successiva variazione è data comunicazione al

consiglio dell'ordine.

4. La mancata osservanza delle disposizioni previste nel presente articolo costituisce illecito disciplinare.

5. Le condizioni essenziali e i massimali minimi delle polizze sono stabiliti e aggiornati ogni cinque anni

dal Ministro della giustizia, il CNF.

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L’IDONEITÀ ANTE D.M. 22 SETTEMBRE 2016

Posto che il Ministero non aveva stabilito le condizioni essenziali e i massimali minimi («l’idoneità») in linea

di principio, tutte le condizioni normative delle polizze e delle convenzioni presenti sul mercato erano

IDONEE FINO A PROVA CONTRARIA

e ogni Avvocato aveva la libertà di scegliere in autonomia la propria polizza di assicurazione tra le

numerose proposte del mercato assicurativo

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Condizioni essenziali e massimali minimi delle polizze assicurative a copertura della responsabilità

civile e degli infortuni derivanti dall'esercizio della professione di avvocato

Art. 1

Oggetto dell'assicurazione a copertura della responsabilità civile professionale

1. L'assicurazione deve prevedere la copertura della responsabilità civile dell'avvocato per tutti i danni

che dovesse colposamente causare a terzi nello svolgimento dell'attività professionale.

2. L'assicurazione deve coprire la responsabilità per qualsiasi tipo di danno: patrimoniale, non

patrimoniale, indiretto, permanente, temporaneo, futuro.

3. L'assicurazione deve coprire la responsabilità dell'avvocato anche per colpa grave.

4. L'assicurazione deve coprire la responsabilità per i pregiudizi causati, oltre ai clienti, anche a terzi.

5. Non potranno essere considerati terzi i collaboratori ed i familiari dell'assicurato.

6. Ai fini della determinazione del rischio assicurato, per «attività professionale» deve intendersi:

a) l'attività di rappresentanza e difesa dinanzi all'autorità giudiziaria o ad arbitri, tanto rituali quanto

irrituali;

b) gli atti ad essa preordinati, connessi o consequenziali, come ad esempio l'iscrizione a ruolo della

causa o l'esecuzione di notificazioni;

L’IDONEITÀ ANTE D.M. 22 SETTEMBRE 2016

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Condizioni essenziali e massimali minimi delle polizze assicurative a copertura della responsabilità

civile e degli infortuni derivanti dall'esercizio della professione di avvocato

Art. 1

Oggetto dell'assicurazione a copertura della responsabilità civile professionale

(…)

c) la consulenza od assistenza stragiudiziali;

d) la redazione di pareri o contratti;

e) l'assistenza del cliente nello svolgimento delle attività di mediazioni, di cui al decreto legislativo 4 marzo

2010, n. 28, ovvero di negoziazione assistita di cui al decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132.

7. È facoltà delle parti pattuire l'estensione della copertura assicurativa ad ogni altra attività al cui

svolgimento l'avvocato sia comunque abilitato.

8. L'assicurazione deve prevedere, altresì, la copertura della responsabilità civile derivante da fatti

colposi o dolosi di collaboratori, praticanti, dipendenti, sostituti processuali.

9. La copertura assicurativa si estende alla responsabilità per danni derivanti dalla custodia di documenti,

somme di denaro, titoli e valori ricevuti in deposito dai clienti o dalle controparti processuali di questi

ultimi.

10. In caso di responsabilità solidale dell'avvocato con altri soggetti, assicurati e non, l'assicurazione deve

prevedere la copertura della responsabilità dell'avvocato per l'intero, salvo il diritto di regresso nei

confronti dei condebitori solidali.

L’IDONEITÀ ANTE D.M. 22 SETTEMBRE 2016

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L’IDONEITÀ POST D.M. 22 SETTEMBRE 2016

COPERTURA RISCHI NOMINATI O ALL RISKS?

La polizza non deve contenere esclusioni ad attività

che rientrano nelle competenze tipiche o comunque ricorrenti del professionista

La copertura non deve essere limitata all’attività «prevista dalle tariffe forensi»

Attività ricorrenti

Mediatore civile

Arbitro

Funzioni di carattere pubblico o di natura giudiziale

(Curatore nelle procedure di fallimento, Commissario giudiziale, Commissario liquidatore, Liquidatore,

Custode giudiziario, Commissario straordinario, Perito, Consulente tecnico)

Delegato alle vendite

Consulenza fiscale

Tutore o protutore di minori interdetti

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La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare

quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento di perdite

patrimoniali involontariamente e direttamente cagionate a terzi, compresi i clienti, per

negligenza, imprudenza o imperizia, esclusivamente nell'esercizio della professione di

AVVOCATO per l'attività giudiziaria personalmente svolta nei modi e nei limiti previsti

dalla Legge Professionale Forense nel testo in vigore alla data di effetto del presente

contratto

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento di perdite patrimoniali involontariamente e direttamente cagionate a terzi, compresi i clienti, per negligenza, imprudenza o imperizia, esclusivamente nell'esercizio della professione di AVVOCATO per l'attività giudiziaria personalmente svolta nei modi e nei limiti previsti dalla Legge Professionale Forense nel testo in vigore alla data di effetto del presente contratto

L’Assicurazione è prestata per la responsabilità civile ai sensi di legge derivante all’Assicurato nell’esercizio dell’attività professionale nella sua qualità di Avvocato, iscritto all’Albo del relativo ordine. La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di ogni somma che questi sia tenuto a pagare a terzi, compresi i clienti (…) e coloro dai quali ha ricevuto l’incarico a titolo di risarcimento, per danni colposamente cagionati a ragione di negligenza (…) lievi o gravi, dei quali sia civilmente responsabile nell’esercizio di attività. Sono comprese in garanzia, a titolo esemplificativo e non limitativo: (…)

L’IDONEITÀ POST D.M. 22 SETTEMBRE 2016

COPERTURA RISCHI NOMINATI O ALL RISKS?

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L’IDONEITÀ POST D.M. 22 SETTEMBRE 2016

DANNI PATRIMONIALI E NON PATRIMONIALI

Danni patrimoniali che non siano conseguenza diretta o indiretta di danni materiali e

danni corporali

Danno alla sfera patrimoniale di terzi

Ogni pregiudizio economico causato a terzi

Pregiudizio economico diretto subito da terzi

«La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare

quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento di perdite

patrimoniali involontariamente e direttamente cagionate a terzi (…)»

La copertura è esplicitamente diretta al risarcimento esclusivo di danni «patrimoniali»

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Qualunque pregiudizio subito da terzi derivante dall’esercizio dell’attività

professionale

Qualunque pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale

«La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare

quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e

spese) per danni involontariamente e direttamente cagionate a terzi»

Questo tipo di polizza estende la copertura anche alla sfera non patrimoniale

L’IDONEITÀ POST D.M. 22 SETTEMBRE 2016

DANNI PATRIMONIALI E NON PATRIMONIALI

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Condizioni essenziali e massimali minimi delle polizze assicurative a copertura

della responsabilità civile e degli infortuni derivanti dall'esercizio della

professione di avvocato

Art. 2

Efficacia nel tempo della copertura assicurativa

1. L'assicurazione deve prevedere, anche a favore degli eredi, una retroattività

illimitata e un'ultrattività almeno decennale per gli avvocati che cessano l'attività

nel periodo di vigenza della polizza.

2. L'assicurazione deve contenere clausole che escludano espressamente il diritto di

recesso dell'assicuratore dal contratto a seguito della denuncia di un sinistro o del

suo risarcimento, nel corso di durata dello stesso o del periodo di ultrattività.

L’IDONEITÀ POST D.M. 22 SETTEMBRE 2016

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La clausola CLAIMS MADE delimita l’operatività della garanzia alle richieste di

risarcimento avanzate nei confronti dell’assicurato entro il periodo di validità della

polizza

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/12

/200

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/12

/201

6

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/12

/201

7

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/12

/202

7

RETROATTIVITÀ ILLIMITATA

PO

LIZ

ZA

ULTRATTIVITÀ 10 ANNI

Comportamento colposo

Richiesta di risarcimento

L’IDONEITÀ POST D.M. 22 SETTEMBRE 2016

CLAIMS MADE

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La copertura opera per i sinistri denunciati durante il periodo di efficacia contrattuale

indipendentemente dal momento in cui l’Assicurato abbia posto in essere la

prestazione professionale che ha generato il danno

(claims made con retroattività illimitata)

Certezza di avere una garanzia che, nel periodo di efficacia, copra eventuali reclami

derivanti dall’attività professionale svolta in precedenza

(in presenza di clausole di raccordo con i contratti precedenti)

PUNTI SU CUI FOCALIZZARE L’ATTENZIONE

Periodo di retroattività

Dichiarazione e denuncia di circostanze note suscettibili di generare un sinistro sia che

queste siano precedenti alla stipula del contratto che insorte in vigenza dello stesso

L’IDONEITÀ POST D.M. 22 SETTEMBRE 2016

CLAIMS MADE

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Nella copertura claims made la garanzia è operante per le sole le richieste di

risarcimento denunciate durante il periodo di vigenza della polizza

Le richieste di risarcimento pervenute dopo la scadenza anche se riferite a errori

professionali e/o danni avvenuti nel periodo di assicurazione non sono coperte

DEEMING CLAUSE

Sono coperte anche le richieste di risarcimento pervenute dopo la scadenza

contrattuale conseguenti a “circostanze” segnalate in vigenza di polizza

La clausola consente di denunciare anche le semplici circostanze suscettibili di

causare una richiesta di risarcimento

L’IDONEITÀ POST D.M. 22 SETTEMBRE 2016

DEEMING CLAUSE

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L’IDONEITÀ POST D.M. 22 SETTEMBRE 2016

RETROATTIVITÀ E ULTRATTIVITÀ

L'assicurazione è operante per le richieste di

risarcimento presentate per la prima volta all’Assicurato

in relazione a sinistri commessi sino a cinque anni

antecedenti la data di decorrenza

L'assicurazione è operante per le richieste di

risarcimento pervenute per la prima volta all‘Assicurato (…) sempreché originate da fatti

posti in essere durante il medesimo periodo

L'assicurazione è operante per le richieste di

risarcimento pervenute per la prima volta all‘Assicurato (…)

conseguenti a comportamenti colposi

posteriori alla data convenuta

In caso di cessazione dell’eserczio della

professione, l’assicurazione vale per le richieste di

risarcimento pervenute entro un periodo di tempo di tre

anni dalla scadenza contrattuale

È facoltà dell’Assicurato e/o dei suoi eredi, in caso di

cessazione definitiva dell’attività, richiedere alla Società (entro e non oltre due mesi dalla cessazione stessa ) la proroga della

garanzia

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La presente assicurazione è operante per le richieste di risarcimento presentate per la

prima volta all’Assicurato durante il periodo di validità del presente contratto

indipendentemente dalla data dell’errore commesso

(cd. retroattività illimitata)

Nel caso di cessazione dell’attività professionale dell’Assicurato l‘assicurazione è operante a favore dell’Assicurato o dei suoi

eredi per le richieste di risarcimento pervenute nei 10 anni successivi alla

cessazione dell’attività

(cd. ultrattività decennale)

L’IDONEITÀ POST D.M. 22 SETTEMBRE 2016

RETROATTIVITÀ E ULTRATTIVITÀ

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L’IDONEITÀ POST D.M. 22 SETTEMBRE 2016

Condizioni essenziali e massimali minimi delle polizze assicurative a

copertura della responsabilità civile e degli infortuni derivanti dall'esercizio della professione di

avvocato

Art. 3

Massimali minimi di copertura per fascia di rischio

1. I massimali della copertura assicurativa minima sono fissati secondo i seguenti criteri: (…)

2. In presenza di franchigie e scoperti, l'assicuratore sarà comunque tenuto a risarcire il terzo per l'intero

importo dovuto, ferma restando la facoltà di recuperare l'importo della franchigia o

dello scoperto dall'assicurato che abbia tenuto indenne dalla pretesa risarcitoria del terzo.

3. È facoltà delle parti prevedere clausole di adeguamento del premio, nel caso di incremento del fatturato

a contratto in corso.

4. Il massimale minimo previsto dal presente decreto deve intendersi al netto delle spese di resistenza di

cui all'art. 1917, comma 3, secondo periodo, del codice civile.

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L’IDONEITÀ POST D.M. 22 SETTEMBRE 2016

MASSIMALI MINIMI

Cat. Fascia di rischio Massimale minimo

A Attività svolta in forma individuale con fatturato riferito all’ultimo

esercizio chiuso non superiore a € 30.000,00

€ 350.000,00

B Attività svolta in forma individuale con fatturato riferito all’ultimo

esercizio chiuso superiore a € 30.000,00

e non superiore a € 70.000,00

€ 500.000,00

C Attività svolta in forma individuale con fatturato riferito all’ultimo

esercizio chiuso superiore a € 70.000,00

€ 1.000.000,00

D Attività svolta in forma collettiva (studio associato e società tra

professionisti) con un massimo di 10 professionisti e un fatturato

riferito all’ultimo esercizio chiuso non superiore a € 500.000,00

€ 1.000.000,00

per sinistro

col limite di € 2.000.000,00

per anno assicurativo

E Attività svolta in forma collettiva (studio associato e società tra

professionisti) con un massimo di 10 professionisti e un fatturato

riferito all’ultimo esercizio chiuso superiore a € 500.000,00

€ 2.000.000,00

per sinistro

col limite di € 4.000.000,00 per

anno assicurativo

F Attività svolta in forma collettiva (studio associato e società tra

professionisti) composto da oltre 10 professionisti

€ 5.000.000,00

per sinistro

col limite di € 10.000.000,00

per anno assicurativo

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L’IDONEITÀ POST D.M. 22 SETTEMBRE 2016

RINUNCIA AL RECESSO

Tenuto conto dell’assenza di obbligo a contrarre da parte delle Compagnie assicuratrici

esistono delle clausole a garanzia della continuità quali:

la garanzia di mantenimento della polizza per un tempo minimo non inferiore

all'anno

la previsione di tempi di preavviso in caso di recesso da parte dell’Assicuratore

la limitazione per l’Assicuratore di dare disdetta per sinistro

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L’IDONEITÀ POST D.M. 22 SETTEMBRE 2016

REQUISITI MINIMI E BEST PRACTICE

1. Copertura di tutte le tipologie di attività (formulazione all risks)

2. Copertura dei danni patrimoniali e dei danni di natura non patrimoniale

3. Retroattività illimitata

4. Ultrattività decennale per chi cessa l'attività

5. Deeming clause

6. Massimali minimi obbligatori

7. Franchigia non opponibile al terzo in forma fissa

8. Vincolo di solidarietà

9. Rinuncia alla disdetta per sinistro

Pilastri e requisiti minimi della copertura assicurativa

Obiettivi → Tutela del cliente e tutela del patrimonio del professionista

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L’IDONEITÀ POST D.M. 22 SETTEMBRE 2016

REQUISITI MINIMI E BEST PRACTICE

Art. 1

Oggetto dell'assicurazione a copertura della responsabilità civile professionale

(…)

7. È facoltà delle parti pattuire l'estensione della copertura assicurativa ad ogni altra attività

al cui svolgimento l'avvocato sia comunque abilitato.

Attività di Sindaco o di Revisore dei conti in società di capitali o enti

Attività di Consigliere di Amministrazione in società di capitali o enti

Attività di Membro di OdV in società di capitali o enti

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CARATTERISTICHE CONVENZIONE REALE MUTUA

Categorie rischio Il rischio è suddiviso in scaglioni di fatturato fino a un limite di

€ 1.000.000,00

Oggetto Danni involontariamente cagionati a terzi

(sia patrimoniali che non patrimoniali)

Premio Unico, senza regolazione a consuntivo

A partire da € 285,00

Regime Claims made

Estensione territoriale Attività nei territori dello Stato Italiano, Città del Vaticano,

Repubblica di San Marino e in Europa

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Massimali Da € 350.000,00 a € 5.000.000,00

Franchigia Franchigia fissa da € 750,00 a € 3.000,00

in funzione delle categorie di rischio (volume di affari)

Retroattività Illimitata → Automatica gratuita per tutti

Ultrattività 10 anni → A fronte di pagamento di premio unico pari al

150% dell’ultimo premio annuo

Recesso per sinistro Non consentito alla Compagnia dopo il primo sinistro

Possibile solo dopo il secondo sinistro

Responsabilità solidale Sì

Estensione di copertura Proprietà e conduzione dello studio

RC verso prestatori di lavoro

CARATTERISTICHE CONVENZIONE REALE MUTUA

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ATTIVITÀ ESPRESSAMENTE COPERTE

Consulente tecnico d’ufficio nominato dall’autorità giudiziaria

Consulenza fiscale

Consulenza in materia di fusioni e acquisizioni

Libero docente

Mediatore

Arbitro rituale o irrituale

Attività di elaborazione dati per mezzo di apparecchiature elettroniche

svolte da enti diversi dall’Assicurato

Trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali all’amministrazione

finanziaria purché elaborate dal professionista assicurato

Curatore fallimentare

Commissario giudiziale o liquidatore o governativo

Giudice ausiliare

Liquidatore o Coliquidatore giudiziale

Custode giudiziario

Giudice di pace

Giudice tributario

Membro di commissione tributaria

Tutore o Protutore di minori interdetti

Amministratore di sostegno

Gestore della crisi da sovra indebitamento

Vendita forzata di immobili

Amministratore di immobili condominiali

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ESTENSIONI FACOLTATIVE ATTIVABILI A

RICHIESTA

Attività di Sindaco

Revisore legale dei conti

Membro dell’Organismo di Vigilanza

Consigliere d’amministrazione

Attivabili su richiesta

La copertura è prestata sino al 30% del

massimale prescelto

con il limite di € 500.000,00 per anno

Scoperto 20% minimo € 2.500,00

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CARATTERISTICHE CONVENZIONE AIG

AIG Europe Limited fa parte del gruppo American International Group, Inc. (AIG) Gruppo assicurativo

leader mondiale

È l’Assicuratore di riferimento per le Convenzioni di

Consiglio Nazionale del Notariato

Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti Esperti Contabili

Consiglio Nazionale Dottori Agronomi e Forestali

Consiglio Nazionale Spedizionieri Doganali

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CARATTERISTICHE CONVENZIONE AIG

Categorie rischio Il rischio è suddiviso in base al fatturato, in scaglioni diversi

fino a € 1.000.000,00

Oggetto Danni cagionati a terzi

(sia patrimoniali che non patrimoniali)

Premio Unico, senza regolazione

a partire da € 210

Regime Claims made

Deeming clause Inclusa

Estensione territoriale Mondo intero (esclusi USA e Canada)

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CARATTERISTICHE CONVENZIONE AIG

Massimali Da € 350.000,00 a € __________

Franchigia € 500,00 oppure € 1.000,00

Retroattività Illimitata

Ultrattività 10 anni → Gratuita per tutti

3 anni → Gratuita per le attività di Sindaco e Amministratore

2 anni ulteriori → Previo pagamento del 75% dell’ultimo premio

pagato

7 anni ulteriori → Previo pagamento del 125% dell’ultimo premio

pagato

Recesso per sinistro Non consentito

Responsabilità solidale Sì

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ATTIVITÀ COPERTE A TITOLO ESEMPLIFICATIVO

Consulente tecnico d’ufficio nominato dall’autorità giudiziaria

Consulenza fiscale

Consulenza in materia di fusioni e acquisizioni

Libero docente

Mediatore

Arbitro rituale o irrituale

Attività di elaborazione dati per mezzo di apparecchiature elettroniche svolte da

enti diversi dall’Assicurato

Trasmissione telematica delle dichiarazioni per i servizi prestati dall’assicurato

Curatore fallimentare

Commissario giudiziale o liquidatore o governativo

Ausiliario giudiziario

Liquidatore o Coliquidatore giudiziale

Custode giudiziario

Giudice di pace

Giudice tributario

Membro di commissione tributaria

Tutore o Protutore di minori interdetti

Amministratore di sostegno

Componente di Consigli di Amministrazione, limitatamente alla responsabilità

derivante nella sua qualità di Avvocato

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Attività di Sindaco

Revisore legale dei conti

Membro dell’Organismo di Vigilanza

Consigliere d’amministrazione

Vincolo di solidarietà sulle funzioni di cui sopra

Attivabili su richiesta

La copertura è prestata sino al 50% del massimale prescelto

Scoperto 10% minimo € 2.000,00 massimo € 20.000,00

ESTENSIONI FACOLTATIVE ATTIVABILI A

RICHIESTA

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Contatti

Adele Ambrosio

Account Executive

Corso Marconi 10 – Torino

+39 011 5762 422

[email protected]

INDIRIZZO EMAIL DEDICATO ALLE CONVENZIONI DELL’ORDINE

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Valentina Appiano

Division Director Affinity

+39 011 5762 473

[email protected]