3224108 Schemi Di Diritto Commerciale 2006

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1IMPRENDITORE imprenditore (2082). attivit economica: Servizio (qualsiasi vantaggio o utilit richiesto dal mercato esuscettibile di scambio) professione intellettuale lecitaIMPRENDITORE COMMERCIALE

organizzazione (complesso di persone e beni) professionalit: abituale (stabile e duratura) attivit stagionali non deve essere l'unica scopo di lucro: imprese pubbliche e societ cooperative utilit economica (vantaggio o risparmio) imputazione dell'impresa: capacit allesercizio dellimpresa personalmente o in nome dell'imprenditore rischio dell'impresa (= non qualifica) imprenditore occulto o indiretto imprenditore sotto falso nome armatore e esercente aereo artigiano (2083): attivit non agricola prevalenza lavoro proprio = criterio distintivo servizi legge quadro sull'artigianato: valutazione del giudice (l. 443/85) (beni oggetto di produzione limiti dimensionali) piccolo imprenditore commerciale: art. 11 l.fall.: no societ reddito inferiore al minimo imponibile capitale investito non superiore alle L. 900.000 abolita limposta ed incostituzionalit per le 900.000 rimane soltanto l'art. 2083 imprenditore agricolo (2135): sfruttamento della terra e delle sue attitudini produttive no risorse minerarie ed idriche si per avicoltori, apicoltori, etc. si solo se mera riproduzione e crescita animali attivit connesse: vincolo economico stretto: dallo stesso imprenditore agricolo collegate alla sua attivit agricola criterio empirico: esercizio normale dellagricoltura (modi, attrezzatura, capitali) imprenditore commerciale: nozione ricavata negativamente obbligo di registrazione (2195: industrialit, ma non agricola) indipendente dalla volont del soggetto no condizioni di forma qualit = esercizio di un'impresa commerciale (non dall'iscrizione) persone fisiche e persona giuridica acquisto e perdita della qualit di imp. commerciale: a) scopo: no esercizio impresa commerciale (di fatto) b) scopo: esercizio impresa commerciale (soltanto persone giuridiche con o senza personalit - atto costitutivo) impresa familiare (230 bis)

deroghe sulla capacit (soltanto per le imprese commerciali): atti di ordinaria amministrazione atti di straordinaria amministrazione: necessit o utilit evidente (accertamento) - autorizzazione (per ogni atto) (nota: autorizzazione soltanto per continuazione; minore emancipato anche per l'inizio) minore: potest dei genitori (decidono genitori + autorizzazione) tutela (tutore + protutore + autorizzazione decisionale) interdetti (idem) inabilitato: atti di ordinaria amministrazione (capace) atti di straordinaria amministrazione (curatore + eventuali autorizzazioni) continuazione (inabilitato + curatore + autorizzazione) (eventuale institore) minore emancipato: per matrimonio sia continuazione, sia inizio incapace soltanto per donazione effetti dell'autorizzazione all'esercizio di un'impresa commerciale: revoca (irrevocabile) incompatibilit ed inabilitazione all'esercizio di imprese commerciali (non invalidano) registro delle imprese (2188): [fatti - obbligatoriet - termine] ufficio; pubblico (camera di commercio) modalit dell'iscrizione (2189): domanda sottoscritta + accertamento ufficio rifiuto = ricorso entro 8 gg. iscrizione d'ufficio (2190): ufficio: invito entro congruo termine giudice del registro: ordina per decreto cancellazione d'ufficio (2191) ricorso contro il decreto del giudice del registro: entro 15 gg. (2192) efficacia della pubblicit (2193): opponibilit dell'iscrizione terzi (salvo loro conoscenza) ignoranza fatti: inopponibile dopo l'iscrizione (presunzione iuris et de iure) (eccezione terzi: pag.102) dichiarativa inosservanza dell'obbligo di iscrizione = ammenda scritture contabili:

documenti che contengono la rappresentazione della situazione monetaria dellimpresa, con riferimento a singoli atti o determinati periodi di esercizio dellattivit. Esse contribuiscono a rendere efficiente lorganizzazione e la gestione dellimpresa. La tenuta delle scritture contabili obbligatoria ed disciplinata dalla legge per gli imprenditori che esercitano attivit commerciale [v. 2214] esclusi il piccolo imprenditore e l'imprenditore agricolo. Ogni imprenditore commerciale deve tenere obbligatoriamente il libro giornale [v. 2214] e il libro degli inventari [v. 2214]. Tale obbligo ha la finalit di consentire in ogni momento la ricostruzione dei movimenti economici dellimprenditore, a garanzia degli interessi dei creditori. tenuta: obbligo e diritto dell'imprenditore commerciale

generalmente obbligatorie relativamente obbligatorie facoltative efficacia probatoria: sono mezzi di prova contro: anche se non regolarmente tenute (regola) - a favore (bollati; regolarmente tenuti; soltanto tra imprenditori) (= deroga) (2710) presunzioni - contro: presunzione iuris tantum

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2a favore tra imprenditori: presunzione semplice durata dell'obbligo di tenere le scritture contabili (10 anni) nota: bancarotta semplice e bancarotta fraudolentaAUSILIARI SUBORDINATI

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AUSILIARI AUTONOMI

institore (2203): preposto all'esercizio di un'impresa commerciale o sede secondaria iscrizione; libri contabili fallimento; bancarotta; altri reati fallimentari poteri di gestione e rappresentativi (che non richiedono una procura espressa) procura: pubblicit, limitazioni, revoca (2206-2207) attivit rientranti nel normale esercizio dell'impresa limiti: non pu alienare o ipotecare gli immobili non pu alienare o dare in affitto l'azienda - non pu compiere atti che implicano liquidazione o trasformazione dellazienda non pu nominare altri institori non pu essere preposto ad una piccola impresa rappresentanza sostanziale e processuale (rappresentanza passiva: a tutela dei terzi) obbligo di dichiarare ai terzi che agisce nel nome e per conto del preponente responsabilit dell'institore che omette di dichiarare che agisce per il preponente: resta obbligato in proprio il terzo pu agire anche contro il preponente no se il terzo sapeva o doveva sapere che: agiva in proprio = obbligato in proprio - agiva per conto preponente con atti pertinenti allesercizio di impresa = il terzo pu agire anche contro il preponente diritto di rivalsa procuratore (2209): in base ad un rapporto continuativo, possono compiere per l'imprenditore gli atti pertinenti all'esercizio dell'impresa, pur non essendovi preposti mansioni esclusivamente esecutive (no autonomia; no potere direttivo) pubblicit, limitazione e revoca della procura (ex norme institore: 2206-2207) no rappresentanza processuale (salvo 77 c.p.c.) no obblighi di tenuta dei libri contabili ed iscrizione (salvo procura) commessi (2210): impiegati (esercitano attivit subordinata di concetto o di ordine) limitato potere di rappresentanza le mansioni decidono i poteri (pag. 14 appunti) limitazioni (contenute nell'atto di conferimento dell'incarico) disciplina particolare: commessi di negozio; commessi viaggiatori rappresentanza (anche processuale passiva: tutela terzi)

(1742) caratteristiche: promozione (zona determinata) stabilit autonomia (a proprie spese ed a proprio rischio) provvigione anche a favore di pi imprese contemporaneamente per iscritto (17422) obblighi dell'agente (1746): promuovere la conclusione di contratti (per conto del preponente) dovere d'informazione rispettare le istruzioni impartite (vincolo debole) obblighi del commissionario (1746) non deve trattare affari per imprese concorrenti (stessa zona o ramo) (1743) immediato avviso (se non in grado) poteri: normalmente sfornito di rappresentanza potere di rappresentanza (anche processuale) provvedimenti cautelari reclami rappresentanza passiva nell'interesse dei terzi limitata agli affari da lui conclusi - possibile la rappresentanza per conclusione dei contratti ex 1752 (esclude 1745) - agenti di assicurazione (procura ex lege) conclusione con clausola di stile (salvo approvazione della casa) non pu concludere e non pu esigere crediti (se non espressamente autorizzato) mai sconti o dilazioni obblighi del preponente: provvigione su affari andati a buon fine (condicio) esecuzione parziale (proporzione) provvigione per: affari diretti (salvo patto contrario) non necessita regolare esecuzione, ma affare concluso per suo intervento affari conclusi dopo lo scioglimento del contratto (se conclusione pro attivit dellagente) non andati a buon fine (per causa preponente) - mancata esecuzione (ex accordo tra preponente e terzo) provvigione indiretta (17482) rispettare la zona (diritto di esclusiva) fornire elementi necessari star del credere: garanzia delladempimento (sorta di fideiussore) provvigione maggiore durata e scioglimento del rapporto:CONTRATTO DI AGENZIA

tempo determinato (scadenza termine; risoluzione per inadempimento; no recesso unilaterale ex 1750) tempo indeterminato (recesso con congruo preavviso; risoluzione per inadempimento) indennit in caso di cessazione del rapporto (v.1751)

patto di non concorrenza (1751 bis):si impegna dopo lo scioglimento no determinate attivit (medesima zona, clientela e genere di beni e servizi) forma scritta ad substantiam limitato a 2 anni indennit (provvigione maggiore) no pi agenti con stessa zona e ramo (salvo patto contrario)

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patto di esclusiva:

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no agente con una stessa zona e ramo per pi imprese in concorrenza (nemmeno per conto proprio) (1743) elemento naturale, ma non essenziale (derogabile) (pertanto non soggetto alla disciplina dell'articolo 2596: patto convenzionale ed inderogabile)

MANDATO (1703) no atti di straordinaria amministrazione non espressamente indicati tipi: con rappresentanza (1704): in nome e per conto procura effetti direttamente al mandante (trasferimento) senza rappresentanza: in nome proprio - assume diritti ed obblighi (no rapporti tra terzi e mandante) differenza tra mandato e procura obblighi del mandatario: diligenza del buon padre di famiglia (1710) personalmente (opera di altri = a suo rischio e pericolo) sostituzione (se necessaria) non pu esorbitare i limiti, salvo ratifica (1711) limiti istruzioni (17112) se pi mandatari = disgiuntamente (salvo patto contrario) (17162) non risponde delle obbligazioni assunte dai terzi (1715) salvo patto contrario (es.: star del credere) salvo conoscenza dellinsolvenza comunicare: esecuzione; rendiconto; circostanze sopravvenute (revoca o modificazione) (17102) obblighi del mandante: somministrare i mezzi rimborsare spese e anticipazioni pagare compenso (se non gratuito = si presume oneroso) risarcire i danni privilegio del mandatario: pu ritenere le cose del mandante e soddisfarsi sui crediti pecuniari sorti dagli affari (con privilegio) finch non soddisfatto mandato concluso dal mandatario in nome proprio (mandato senza rappresentanza): beni immobili e mobili registrati: ritrasferire al mandante (anche ex sentenza) beni mobili: il mandante pu rivendicare (cio si trasferiscono immediatamente) - gli obblighi degli atti rimangono al mandatario (tutela affidamento terzi) - azione per i diritti di credito, derivanti dallesecuzione del mandato (iuris: az. diretta e non surrogatoria) sembra sostituzione, ma crediti = mobili (al mandante) - ex1707 per limite dei creditori del mandatario estinzione: scadenza termine compimento affare revoca: revocabile (1723) - se patto irrevocabilit: danni (salvo giusta causa) m. conferito nellinteresse del mandatario o di terzi: no revoca (salvo patto contrario o giusta causa) - no estinzione per morte o sopravvenuta incapacit del mandante revoca tacita (1724): nomina nuovo mandatario per stesso affare

compimento da parte del mandante effetto da comunicazione revoca del mandato oneroso (1725): - a tempo determinato o per determinato affare: danni per revoca anticipata (salvo giusta causa) a tempo indeterminato senza congruo preavviso: danni (salvo giusta causa) revoca del mandato collettivo (1726): no effetto se non fatta da tutti i mandanti (salvo giusta causa) rinuncia del mandatario: risarcimento senza giusta causa tempo indeterminato: se prima della scadenza e senza preavviso (salvo giusta causa) - in ogni caso: possibilit di provvedere altrimenti (salvo impedimento grave) morte, interdizione, inabilitazione, fallimento di una delle parti: - salvo esercizio dimpresa (eccezione classica) (1722uc) - se il mandatario ha iniziato, deve continuare se vi pericolo nel ritardo (1728) gli atti compiuti dal mandatario prima di conoscere l'estinzione del mandato sono validi verso il mandante ed i suoi eredi (1729) estinzione del mandato conferito a pi mandatari (1730)

COMMISSIONE (1731) sempre onerosa al commissionario si applicano le norme relative ai mandatari varianti: dilazioni di pagamento: operazioni a fido (1732) facolt di entrare nel contratto (1735) provvigione (star del credere) facolt di revoca (se no giusta causa: no risarcimento, ma parte della provvigione) SPEDIZIONE (1737) Contratto di trasporto e operazioni accessorie MEDIAZIONE (1754) caratteri: attivit materiale precisa volont delle parti indipendenza e imparzialit del mediatore natura: orientamento anticontrattualistico (schemi pag. 175) orientamento contrattualistico: si conclude quando si d l'incarico (no quando si stipula l'affare) negozio plurilaterale attivit del mediatore: comunicare (circostanze su conclusione) astenersi vs. persone notoriamente insolventi o incapaci autenticit sottoscrizione se una o entrambe le parti vogliono risultare ignoti (risponde dellesecuzione; subentra nei diritti) correttezza (1175) diligenza del buon padre di famiglia (1176) onere di porre in contatto le parti esecuzione del contratto: si esaurisce con la conclusione dell'affare resta estraneo alla esecuzione del contratto mediato il mediatore pu: prestare fideiussione (non osta con l'imparzialit) (1763) assumere rappresentanza (solo in fase di esecuzione) (1761)

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4posizione delle parti (provvigione): corrispondere il compenso (provvigione) a condizione della conclusione del contratto (nesso causale) (nota: abbandono trattative) ( non esecuzione) contratto sottoposto a condizione: sospensiva risolutiva (non viene meno) contratto: - rescindibile o annullabile (a meno di sua responsabilit) nullo (no effetti = no conclusione) pi mediatori: quote diritto al rimborso spese mediatori professionali (1760)AZIENDA

azienda (2555) natura giuridica: concezione organica o unitaria concezione atomistica elementi costitutivi: beni organizzazione avviamento clientela trasferimento dell'azienda: nozione (2556) (idoneo ad un esercizio di impresa) forme del contratto di trasferimento (25561) (ad probationem) pubblicit (25562) (forma pubblica o scrittura privata autenticata) (per iscrizione) discussione: - tesi: ad essentiam (e non ad probationem) risposta: voluntas legislatoris forme diverse: impossibilit di provare l'esistenza per testimoni; inopponibilit ai terzi effetti del trasferimento: divieto di concorrenza (2257) bene tutelato = clientela e avviamento limite temporale = 5 anni successione nei contratti (2258) contratti stipulati dal cedente ancora pendenti automatico subentro: salvo patto contrario no per contratti a carattere personale recesso del terzo: entro 3 mesi se vi giusta causa dal recesso pu seguire: inadempimento contrattuale responsabilit dellalienante - idem per l'usufrutto e affitto sorte dei crediti (2559): automatico passaggio effetto dal momento dell'iscrizione del trasferimento deroga generale alla cessione del credito: anche senza notifica al debitore o sua accettazione - debitore che paga in buona fede all'alienante = liberato - idem usufrutto; no per affitto sorte dei debiti (2560): - debiti anteriori: no liberazione, salvo consenso di tutti i creditori (non vengono rimessi, ma passati all'acquirente) (no solidariet) imprese commerciali: se da scritture contabili - allora risponde anche lacquirente (cio: solidariet tra cedente e cessionario) usufrutto e affitto d'azienda (2561, 2562): concezione unitaria dell'azienda esercitare l'azienda sotto la ditta che la contraddistingue gestirla senza modificarne la destinazione ricostituire le normali dotazioni e sostituire gli impianti deteriorati dall'uso ditta: nome sotto il quale l'imp. individuale svolge la sua attivit

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principio della verit (2563) principio della novit (2564) ditta derivata tutela: azione di usurpazione e contraffazione

5risarcimento danni (se dolo o colpa) insegna: segno distintivo dei locali tutela: tutela il primo stessi strumenti della ditta marchio: distingue determinati prodotti o servizi d. lgs. 480/ 1992: attenua lo stretto collegamento fra marchio ed azienda - attribuisce al marchio la funzione di garanzia della qualit disancorato dalla qualit di imprenditore (merchandising) tipi: denominativo, figurativo, di forma, misto di fabbrica, di commercio, individuale, collettivo o di categoria (480/ 1992) tutela: marchio non registrato: ex concorrenza sleale (uso di fatto = nei limiti) marchio registrato: brevetto (10 anni, rinnovabile) (uso esclusivo) - presunzione di illegittimit se non titolare brevetto requisiti di validit: - originalit (marchi deboli, marchi forti); verit; novit; conformit; mancata violazione dei diritti esclusivi dei terzi trasferimento: cessione licenza merchandising brevetti per invenzione industriale: diritto di temporanea esclusiva requisiti: novit intrinseca novit estrinseca industrialit invenzione: diritto morale diritto patrimoniale disciplina: contratto o rapporto di lavoro con retribuzione - contratto o rapporto di lavoro, ma senza retribuzione (equo premio) fuori dal rapporto di lavoro = diritto di prelazione diritto di brevetto: spetta all'autore o agli aventi causa trasferibile espropriabile dura 20 anni (dal deposito della domanda) si estingue (decade): - se non utilizzato entro 3 anni (dalla concessione), salvo giustificato motivo per mancato pagamento concorrenza: divieto di concorrenza (25572): 5 anni patti (entro zona o attivit, ed entro 5 anni) limiti legali: garantiti (41 Cost.) non ledere l'economia nazionale divieto di concorrenza a chi aliena l'azienda no affari in concorrenza con l'imprenditore da parte del lavoratore divieti di concorrenza in materia societaria limiti contrattuali:

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clausole di esclusiva; patti di preferenza; patti di non concorrenza; cartelli - 5 anni; zona o attivit; forma scritta ad probationem concorrenza sleale: tipi: atti confusori atti denigratori atti non conformi alla concorrenza professionale violazione: risarcimento danni inversione dell'onere della prova determinate sanzioni (2599) perseguibile indipendentemente dall'esistenza di un danno disciplina antitrust: divieto di intese divieto di abuso concentrazione normativa: comunitaria: trattato di Roma del 1957 trattato di Parigi del 1951) statale (l. 287/ 90): autorit garante della concorrenza del mercato non concorre con la normativa europea stessi principi sancisce la nullit delle imprese consorzi: nozione generale: gruppo di imprese organizzazione comune esigenze di coordinamento della produzione e scambio (fasi) tipi: volontario, obbligatorio, coattivo consorzio volontario: nozione (2602): contratto tra pi imprenditori organizzazione comune determinate fasi delle imprese (svolgimento o disciplina) caratteri: contratto formale (2603) scritto ad substantiam (a pena di nullit) contenuto (26032) indica le quote dei consorziati (26033) se determinazione ad una o pi persone ex atto costitutivo: impugnazione entro 30 gg. (26034) organizzazione comune autonomia di durata (10 anni, salvo patto contrario) modificazioni contratto: se non previste = consenso di tutti i consorziati recesso ed esclusione (2609): casi previsti dal contratto si accresce proporzionalmente trasferimento dellazienda (2610): automatico subentro (salvo patto contrario) esclusione: entro 1 mese e solo per giusta causa cause di scioglimento: previste dalla legge (2611): decorso tempo oggetto o impossibilit oggetto volont unanime per giusta causa con deliberazione consortile ex 2606 provvedimento autorit governativa altre cause ex contratto attivit del consorzio: attivit interna (mandato) societ consortili (2615 ter) (contributi in denaro) attivit esterna :

6ufficio - iscrizione - fondo consortile responsabilit: obbligazioni assunte in nome del consorzio (fondo) obb. assunte per conto dei singoli consorziati (reSOCIET IN GENERALE

sponsabilit solidale tra fondo e consorziati) (rischio) consorziato insolvente: il debito si ripartisce nota: il consorzio pu assumere qualit di imprenditore commerciale = fallimento

nozione (2247): elementi: conferimenti esercizio di un'attivit economica in comune scopo tipi nozioni pi ristrette societ occulta (v. infra) particolare classificazione: societ di persone (semplice autonomia patrimoniale) societ di capitali (personalit giuridica) autonomia patrimoniale: patrimonio di destinazione (patrimonio allo scopo) onere di destinazione (distingue da tutti gli altri beni) nota: il contratto di societ produce sia effetti obbligatori, sia effetti reali (autonomia patrimoniale imperfetta) societ semplice: 1) divieto ai creditori particolari del socio di agire sui beni della societ (22701) onere di destinazione (viene meno con lo scioglimento) ma possibile soddisfazione su utili + atti conservativi si liquidazione quota (ma senza pregiudizio del diritto degli altri soci sui beni) 2) divieto del socio di distrarre la sua quota di compropriet dalla destinazione impressale (2256) 3) divieto ai soci di procedere a ripartizioni di beni prima che siano soddisfatti i creditori sociali (2280) 4) divieto ai creditori sociali di agire sui beni particolari dei soci prima di aver cercato il soddisfacimento sul patrimonio sociale (beneficium excussionis: devono indicare i beni) s.n.c. - s.a.s.: divieto assoluto ai creditori particolari del socio di agire sui beni sociali (non si pu chiedere la liquidazione della quota) (2305) divieto di disporre ripartizioni dei beni fra i soci prima del soddisfacimento dei creditori sociali divieto ai creditori sociali di agire direttamente nei confronti dei soci (posizioni invertite = il creditore che deve provare = beneficium non necessario) altre differenze personalit giuridica: s.p.a. - s.r.l. (obbligo del conferimento; capitale minimo) s.a.p.a. societ cooperative societ di mutua assicurazione limiti alla scelta del tipo di societ: attivit commerciale particolari imprese commerciali attivit non commerciale capitale minimo s.p.a. e s.r.l. con un unico socio: disciplina differenziata s.r.l.: condizioni predeterminate societ irregolari nelle societ di persone: mancata iscrizione autonomia pi ridotta (disciplina della societ semplice, es.: liquidazione quota) inopponibilit del contratto ai terzi presunzione della rappresentanza modifiche inopponibili prescrizione decennale no concordato preventivo e amministrazione controllata societ irregolari nelle societ di capitali: iscrizione per s.p.a., s.a.p.a., s.r.l. = condizioni di efficacia effetti ridottissimi (es.: versamento dei 3/10): vengono meno dopo un certo tempo

7 idem per cooperative e mutue assicuratrici (ma no obbliCONTRATTO DI SOCIET

go versamento) problema della loro esistenza: alcuni: societ irregolari altri: tipo diverso di societ (criterio pi seguito) giurisprudenza: manifestazioni esteriori della societ societ non rientranti fra i tipi regolati dalla legge (societ occulta): accordo interno: all'esterno opera uno solo in nome proprio no norme sull'autonomia privata no responsabilit solidale di tutti i soci regolata in via di analogia altri casi = societ atipiche (anomalie) classificazione delle societ (scopo; struttura; posizione socio; oggetto; iscrizione; atipiche) societ fiduciarie: l. 1966/ 39 (unitamente alle societ di revisione ex l. 136/ 75) amministrare i beni per conto dei terzi (gestione di un capitale) [ quella societ il cui oggetto sociale diretto allamministrazione di titoli azionari appartenenti a terzi, che peraltro non perdono leffettiva titolarit degli stessi. Laffidamento dei titoli alla societ fiduciaria determina la creazione di una propriet fiduciaria. La societ fiduciaria sottoposta a particolari controlli pubblici] autorizzazione amministrativa vigilanza ministeriale nota: la legge detta particolari requisiti per gli ammini-

societ come negozio (2247): accordo s.r.l. con unico socio (qualche problema) societ come rapporto: organizzazione = rapporto di durata societ dotate di autonomia patrimoniale: amministrazione ad ogni socio (accomandatari) contrasti: maggioranza dei soci (salvo patto contrario nel contratto) modificazioni contratto o situazione del socio: maggioranza dei soci (vincolante per tutti) (di regola: consenso di tutti) societ dotate di personalit giuridica: amministrazione ad organi appositi (anche per il controllo) regola della maggioranza note: per alcuni il contratto si ferma alla fase genetica; per Ferrara no (pag. 33 appunti) comunione e societ:comunione societ - situazione giuridica - contratto - conservare la cosa comune - gestione per scopo (svolgie utilizzarla mento attivit di impresa) guadagno, utilit - manca qualsiasi vincolo di - vincolo di destinazione destinazione note: distinzione meno facile per le cose produttive nessun dubbio per l'ipotesi dell'esercizio in comune

stratori, il capitale, etc.) societ finanziarie: [Soggetti organizzati in forma societaria che, senza esercitare attivit di raccolta di risparmio tra il pubblico, investano il proprio attivo in finanziamenti. Tali operatori, eterogenei sia per forma organizzativa sia per attivit svolta, agiscono in regime di sostanziale libert, salvi i limiti relativi a particolari profili dell'attivit svolta. Tipi: finanziarie holdings; finanziarie di investimento (o di mera partecipazione); finanziarie di intermediazione; finanziarie di credito]

di un'impresa (attivit) commerciale: non si pu parlare di comunione di impresa l'impresa comune a scopo di lucro societ cio: se esercizio comune, si ha societ e non comunione (ma comunione dazienda) societ mascherate societ di fatto: no esplicita dichiarazione di volont comportamento nei fatti collettivit irregolare societ apparente: fenomeno opposto alla societ occulta creazione giurisprudenziale (anche fallimento: critica) responsabilit patrimoniale (affidamento dei terzi incolpevoli) onere probatorio: creditore (si avvale della semplice apparenza) socio (deve dimostrare la presenza di tutti gli elementi costitutivi) azienda coniugale (177): azienda gestita da entrambi i coniugi, e costituita dopo il matrimonio: impresa coniugale su azienda coniugale entrambi imprenditori gestiscono l'azienda comune si applica la disciplina della comunione legale amministrazione e rappresentanza disgiuntiva per gli atti di ordinaria amministrazione; congiuntiva per quelli di straordinaria amministrazione i creditori si soddisfano alla pari con gli altri creditori della comunione (no prelazione) la responsabilit dei coniugi sussidiaria e parziaria (anche sul patrimonio personale di ciascun socio, ma solo nella misura della met del credito e quando i beni della comunione non sono sufficienti a soddisfare i debiti) aziende che appartenevano ad uno dei coniugi anteriormente al matrimonio, ma che successivamente sono gestite da entrambi: impresa coniugale su azienda non coniugale

8la titolarit dell'azienda rimane al coniuge cui la stessa apparteneva entrambi sono imprenditori e gli utili e gli incrementi sono acquistati in comune si applica la disciplina della societ di fatto (salva l'attrazione degli utili e degli incrementi nel patrimonio coniugale) l'amministrazione regolata dall'art. 2257 l'azienda resta autonoma rispetto al restante patrimonio coniugale (i creditori dell'impresa non devono subire sull'azienda il concorso dei creditori personali dei coniugi) aziende appartenenti alla titolarit di uno solo dei coniugi, costituite prima o dopo il matrimonio, ed egualmente gestite da uno solo di essi: non si ha impresa coniugale imprenditore solo il coniuge che titolare e gestore esclusivo dell'azienda contratti di scambio: contratti sinallagmatici scopo perseguito diverso l'uno dall'altro impossibilit sopravvenuta: cade anche l'altra prestazione inadimplenti non est adimplendum (salvo patto contrario; salva risoluzione contratto) contratti di collaborazione: scopo comune a tutti (guadagno) esercizio di un'attivit economica relativa indipendenza del contratto dalla partecipazione (contratti plurilaterali) regole: nullit (no nullit intero contratto) annullabilit (idem) inadempimento (no rifiuto altre parti o risoluzione, ma eventuale esclusione) impossibilit (no scioglimento, ma cessazione parte) condizioni delle regole: pi di due parti la partecipazione non deve ritenersi essenziale elementi tipici che differenziano la societ dagli altri tipi di contratti di collaborazione: tipi: societ, associazione, associazione in partecipazione, consorzi, contratti agrari (mezzadria, colonia, soccida) conferimento: opera, danaro, uso o propriet condominio, etc. differenzia dalla ass. in partecipazione (2549)[partecipazione verso determinato apporto] esercizio di una attivit economica in comune: attivit economica (se no = associazione) esercitato in comune (volont di tutti i soci) interesse comune (consorzi con attivit esterna = no

scrittura privata autenticata o atto pubblico (s.n.c., s.a.s.) (per pubblicazione) (societ irregolari) atto pubblico (s.p.a., s.a.p.a., s.r.l., coop., mutue ass.) (per pubblicazione e vitalit) no per validit del contratto o ai fini della prova (2725) forma scritta necessaria in base alla natura del conferimento (2251): beni immobili, mobili registrati, diritti reali immobiliari godimento a tempo indeterminato o per pi di 9 anni volont (lecita, possibile, indicazioni essenziali richieste dalla legge) simulazione: contratto societ attivit (non simulabile) limiti allefficacia della simulazione (ma possibile) impossibilit di inquadrare la societ nelle classificazioni relative ai contratti (analogia) capacit per la conclusione del contratto 1) conferimento senza alcuna responsabilit per le obbligazioni sociali (contratto di ordinaria amministrazione) 2) conferimento senza assumere responsabilit per le obbligazioni sociali oltre i limiti del conferimento (straordinaria amministrazione) 3) responsabilit illimitata (maggiori di et, minori emancipati) note: continuazione: minore, interdetto, inabilitato (analogamente per eredit e donazione ad incapace) inizio: emancipato (no donazione) socio che diventa incapace: sembrano non necessarie le formalit autorizzative ratio: evitare all'incapace le conseguenze della responsabilit illimitata e solidale per le obbligazioni sociali societ di societ: partecipazione a societ = consentita problema: partecipazione di societ con personalit giuridica a societ con autonomia patrimoniale soluzione: questione di capacit (possibile) giurisprudenza: incompatibilit (nullit): responsabilit illimitata con s.p.a. o s.r.l. (rispondono con tutto il loro patrimonio senza limiti) presupposto della persona fisica (norme non applicabili) intuitus personae (sono i soci della collettiva che devono decidere)

vero problema: creditori e affidamento sulla responsabilit

societ) posizione di eguaglianza (no nei contratti agrari: mezzadria, colonia, soccida) vantaggio patrimoniale: utile (lucro, risparmio di spesa) ( associazione) destinato ai soci (per qualsiasi tipo di societ) problemi: societ sportive, societ consortili, cooperative (appannamento dello scopo di lucro; ma utileper distinguerle dalle associazioni)

caratteri del contratto: consensuale (2247) produce effetti indipendentemente dall'esecuzione dei conferimenti (es.: 2253 = obbligato = contratto perfetto ed efficace) non contratto formale (almeno per soc. di persone) forme:

personale (da ci: no nullit, ma responsabilit rappresentanti persona giuridica) vizi del consenso e mancanza del consenso: errore, violenza, dolo riconoscibili essenziali volont: imputabile (rappresentante: entro limiti procura, esistente e non apparente) oggetto del contratto 1) conferimenti: contributo di ogni socio ai mezzi necessari all'attuazione dello scopo sociale non richiede la consegna materiale (sussiste per effetto dell'assunzione dell'obbligo ex contratto) oggetto: qualunque entit utile (in denaro, in natura) tipi: conferimenti di capitale: poste attive rimborso, utili (denaro; crediti; beni in natura in propriet) conferimenti non di capitale: conferimenti d'opera: si esauriscono con la prestazione utili (giudice ex equit)

9conferimenti di beni in godimento (e non in propriet): idem (salvo capitalizzazione) (restituzione) limiti capitale sociale: s.n.c. s.a.s. societ con personalit giuridica (anche conferimento in godimento, ma con capitalizzazione) specie ed entit del conferimento: contratto sociale silenzio parti (presunzione ex 22532) (in parti =) eccezioni: no per s.a.s. (responsabilit limitata) (deve essere detrminata) societ con personalit giuridica (forme necessarie) se non stabilito nulla: conferimenti in denaro (2342, 22532) propriet, godimento, uso = no presunzioni, ma effettiva volont delle parti valore: conferimenti in natura di capitale (in propriet): contratto sociale in mancanza: determinazione (al momento in cui il conferimento fu eseguito) conferimenti in natura non di capitale (determinazione valore: inutile salvo capitalizzazione) no per societ con personalit giuridica: solo conferimento di capitale sistema rigoroso per valutazione conferimenti in natura garanzia per cose conferite in propriet: garanzia per evizione e per vizi occulti (ex vendita) garanzia per cose conferite in godimento: garanzia per il godimento ex norme sulla locazione (22542) garanzia credito (2255 1267 = garanzia della solvibilit del debitore) passaggio rischi: cose individuate: momento del contratto (assieme alla propriet) cose di genere: individuazione note: disciplina da integrare con le norme del contratto non possono sorgere ulteriori obblighi di conferimento a carico del socio senza sua volont 1 bis) capitale e patrimonio: capitale sociale: valore complessivo attribuito ai conferimenti di capitale (posta contabilit fissa) conf. di capitale patrimonio modificazioni del capitale sociale: deliberate all'unanimit o con speciali maggioranze aumento o riduzione capitale sociale: va iscritto al passivo (garanzia per creditori sociali) funzione: valutare beneficio (utili) o perdite valutare utili da accantonare a riserva societ con personalit giuridica: se il capitale sociale al di sotto di un certo rapporto = obbligo di riduzione (funzione regolatrice e moderatrice dell'attivit sociale nell'interesse dei terzi) 2) attivit sociale: contenuto economico qualsiasi natura permanente o transitorio (societ occasionale) (societ impresa) lecita, possibile, determinata o determinabile (1346) 2 bis) societ di professionisti: attivit professionale (attivit a carattere economico, ma non attivit dimpresa) professioni protette (appositi albi) e non societ solo per professioni non protette (carattere personale; decoro professionale) professioni protette: societ semplice (l. 266/ 97) 3) partecipazione agli utili ed alle perdite: vera e propria soltanto alla fine della societ perdite: diminuzione del patrimonio (riduzione o scioglimento) utili: ripartizione ogni anno (esercizio) incrementi patrimoniali frutti della partecipazione sociale (disciplina frutti naturali) regime delle diminuzioni: importanza dopo lo scioglimento (liquidazione) societ con personalit: perdita inficia il rimborso del conferimento (in tutto o in parte) societ con autonomia patrimoniale: anche oltre il capitale sociale (rispondono i soci illimitatamente) prima dello scioglimento (rilievo indiretto): impossibilit di conseguire l'oggetto sociale riduzione del capitale scioglimento 3 bis) misura della partecipazione: misura stabilita dai soci stessi nel contratto sociale limite: divieto del patto leonino (2265): nullo il patto nullit della partecipazione (se patto essenziale) determinazione rimessa ad un terzo (2264 1349): termine di decadenza (3 mesi da comunicazione) accettazione per esecuzione (no impugnativa) arbitrium boni viri (equo apprezzamento): impugnativa se la determinazione: manca manifestamente iniqua od erronea mancata determinazione: determinazione del giudice arbitrium merum: prova della mala fede (impugnativa) se manca e le parti non si accordano = nullit se il contratto nulla dispone = presunzioni sugli utili il contratto determina il valore dei conferimenti: parti proporzionali il contratto non determina il valore dei conferimenti: parti uguali il contratto determina solo la parte di ciascuno nei guadagni: uguale partecipazione alle perdite il contratto non determina la partecipazione: giudice secondo equit (solo per partecipazione dopera) soci che non hanno effettuato conferimenti di capitale in caso di perdite: no utili (ovviamente) perdite: soltanto quelle eccedente il patrimonio sociale contenuto del contratto: contenuto essenziale: silenzio societ semplice e s.n.c. altri tipi di societ contenuto ai fini dell'iscrizione sul registro delle imprese contenuto facoltativo (clausole) effetti del contratto: effetti obbligatori (obblighi e diritti) effetti reali (conferimenti):

10autonomia patrimoniale: obblighi e diritti verso altri soci contitolarit dei beni onere reale di destinazione personalit giuridica: obblighi diritti verso la societ trasferimento propriet dei beni responsabilit verso i terzi: 1) societ con autonomia patrimoniale: responsabilit illimitata solidale sussidiaria possibili limitazioni (da portare a conoscenza dei terzi) 2) societ con personalit giuridica: obbligazioni da imputare alla societ se vi anche responsabilit dei soci: figura simile a fideiussore (accomandatari soc. cooperative) patti che limitano la responsabilit: societ semplice: da portare a conoscenza dei terzi con mezzi idonei (22672) [non pu amministrare] s.n.c.: limitazioni nei rapporti interni (22912) s.a.s.: casi in cui l'accomandante perde la responsabilit limitata verso i terzi, ma la conserva di fronte agli altri soci nullit ed annullabilit: 1) societ con semplice autonomia patrimoniale: contratto nullo: no effetti no conferimenti eventuale restituzione no autonomia patrimoniale ma se attivit di fatto: nei rapporti interni: nullit del contratto agente e consenzienti o approvanti attivit caduca (salvo nuova volont = nuovo contratto sociale) nullit della singola partecipazione: no conferimenti eventuale restituzione no debiti o utili (salvo renovatio contractus) annullabilit della singola partecipazione: principi analoghi partecipazione: convalida (o conferma) nei rapporti esterni (responsabilit vs. terzi): nullit contratto, nullit e annullabilit della singola partecipazione = anche vs. terzi ma terzi di buona fede: principio dellaffidamento (= responsabilit) condizioni: apparenza + base affidamento 2) societ con personalit giuridica (ISCRITTE): dichiarazione di nullit (casi ex 2332) efficacia ex nunc ( persona giuridica) causa di scioglimento (liquidazione) ratio: tutela i creditori della societSOCIET SEMPLICE

stipulazione del contratto: per attivit non commerciale no forme speciali (2251) iscrizione ex l. 580/ 93 (no funzione pubblicit) effetti del contratto rispetto ai soci: obbligo ad eseguire il conferimento (2253): in mancanza di accordi: parti uguali garanzie relative: ex vendita o locazione (2254) conferimento di crediti (2255) rispetto della destinazione dei beni sociali: consenso di tutti se per fini diversi (2256) responsabilit: illimitata solidale sussidiaria onere della prova al socio (esistenza beni sociali) patto che esclude o limita: a conoscenza dei terzi con mezzi idonei (normale diligenza) (non possono essere soci amministratori) diritto agli utili: accordo (in mancanza: ex lege) corrisposti: ogni anno (esercizio): rendiconto liquidazione limiti alla distribuzione: all'unanimit diritto al rimborso: per chi ha effettuato un conferimento di capitale (salvo capitalizzazione beni in godimento) alla fine della societ gestione sociale: diritto di amministrare: socio amministratore socio non amministratore: nomina e revoca gli amministratori chiede giudizialmente la revoca per giusta causa diritto di controllo della gestione (notizia-documenti-rendiconto)

diritto di formazione della volont sociale posizione dei creditori particolari del socio: colpire gli utili sequestrare la quota (atti conservativi) chiedere la liquidazione della quota: prova (assenza beni personali) pagamento entro 3 mesi no se societ decide di sciogliersi non possono colpire i beni sociali non possono pretendere di estinguere per compensazione posizione dei creditori sociali: soddisfarsi sui beni sociali beni personali dei soci amministratori (in via sussidiaria) beni degli altri soci: no patto di limitazione di responsabilit no conoscenza con mezzi idonei (se vi patto) posizione del nuovo socio: principi (2269): come se avesse partecipato alla societ fin dall'origine (obbligazioni sociali anteriori) se non amministratore: pu escludere la sua responsabilit (anche obbligazioni esistenti) posizione: nuovo socio entra nella societ: principi validi prende il posto di un socio (acquista quota): persiste la responsabilit del socio uscente di fronte ai terzi (2990) fino a conoscenza dei terzi con mezzi idonei, o prova conoscenza, o ignorata per loro colpa ordinario termine di prescrizione (10 anni) amministrazione della societ (2257):-

11 se contratto nulla dispone: amministrazione disgiuntiva diritto di veto (prima del compimento) veto opponibile ai terzi nei limiti in cui opponibile la

modifica del potere di rappresentanza (mezzi idonei o prova conoscenza) fondatezza opposizione: si decide a maggioranza utili (nota: regola = unanimit dei consensi) assemblea dei soci, secondo regole della collegialit (anche se non prevista) (per Ferrara) no assemblea se decisioni all'unanimit clausole contrattuali (patti sullamministrazione): amministrazione disgiuntiva ad alcuni soci (se opposizione = decidono tutti i soci) amministrazione congiuntiva a pi soci: consenso di tutti i soci amministratori (altri soci: no opposizione) (socio pu operare per urgenza di evitare un danno alla societ) amministrazione alla maggioranza utili (socio: si per urgenza) amministrazione alla maggioranza di alcuni soci (socio: si per urgenza) amministrazione ad un solo socio (altri: no opposizione) (socio amministratore: no mandatario, ma contitolare) rappresentanza della societ: di regola, incluso nel potere di amministrare (2266) a ciascun socio amministratore tipi: potere di formare; potere di esternare ( rapp. non nuncius) modifiche della rappresentanza: a conoscenza con mezzi

idonei, o prova conoscenza idem per estinzione della rappresentanza falsus procurator nota: regola generale (1398) [= resp. personale] regola speciale: in mancanza di diversa disposizio-

ne dell'atto costitutivo, la rappresentanza si estende a tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale (2266) dunque: rappresentanza sganciata dal potere di amministrare (cio: pu presumersi rappresentante anche il non amministratore) Ferrara: presunzione a tutela dei terzi (no se a conoscenza); salvo meccanismo modificato dal contratto sociale = principi generali del falsus procurator (da portare a conoscenza con mezzi idonei, salvo conoscienza) amministratori: diritti ed obblighi ex norme sul mandato responsabilit solidale (irresponsabilit se no colpa) principio della responsabilit: anche con amministrazione disgiuntiva (obbligo di controllare, veto) no responsabilit se no colpa responsabilit verso la societ* (ma azione ad ogni socio) [* cio la societ che pu agire vs. lamministratore] revoca: amministratore nominato nel contratto sociale: no revoca senza giusta causa (unanimit, ma

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anche giudizialmente da ogni socio) no retribuzione, se non convenuta amministratore nominato con atto separato: revocabile ex mandato allunanimit* (cos come per nomina) [*cio che non vi siano opposizioni] -

retribuzione, salvo rinuncia onere del rendiconto: amministrazione a tutti i soci: no rendiconto (in senso tecnico)

ma inventario e valutazione beni per utili (alluna-nimit) amministrazione ad uno o pi soci: approvazione rendiconto (inventario + valutazione) comunicazione a chi non amministratore: approvazione rendiconto (allunanimit dei non amministratori) revoca giudiziale amministratori per giusta causa modificazioni del contratto sociale: consenso di tutti (2252) anche per composizione personale ( contratto intuitus personae = non liberamente trasferibile): no cessione posizione o quota, senza consenso degli altri salva diversa clausola consenso anche tacito (es.: per operazioni sociali, ma possibile anche per oggetto sociale = non protesta + approvazione rendiconto) regola: unanimit, salvo patto contrario (2252) (maggioranza, particolare maggioranza) (terzo ex 2264 1349) la clausola limitativa allart.2252 va approvata a maggioranza di tutti i soci (no imposizione) modifica: giusto motivo di recesso per i dissenzienti maggioranza: per capi (salvo patto contrario) scioglimento del rapp. sociale limitatamente ad un socio: 1) morte: il rapporto non si trasmette agli eredi (intuitus personae) obbligo societ: liquidare la quota agli eredi (2284) condizioni dell'obbligo: che la societ non deliberi lo scioglimento (gli eredi subentrano nella posizione del defunto: partecipazione societ in liquidazione = no carattere personale) che la societ non deliberi la sua continuazione con gli eredi: consenso unanime degli eredi modificazione del contratto (per composizione personale) anche dopo il termine di 6 mesi = nuovi soci (conferimento = quota di liquidazione) clausola: in caso di morte di un socio, la societ prosegue con gli eredi del defunto a carico dei soci superstiti (proposta irrevocabile) eredi: facolt di scelta (liquidazione o partecipazione = opzione ex 1331) silenzio eredi oltre il termine: liquidazione quota clausola su indicata anche nell'interesse dei soci superstiti: il socio assume l'obbligo che i suoi eredi subentreranno nella sua partecipazione (cio daranno il loro consenso) (obbligo che rientra nel patrimonio ereditario) se gli eredi non aderiranno: risarcimento dei danni (cio, possono rinunciare, salvo risarcimento) clausola di successione: continuazione automatica della societ con gli eredi no volont dei soci e degli eredi (soci per accettazione dell'eredit) se ne deriva una responsabilit illimitata e solidale per le obbligazioni sociali = difficolt: il debito riguarda il futuro: contro diritto successorio e norme della societ (dichiarazione di volont per divenire socio a responsabilit illimitata) nullit della clausola-

12per conservarla: clausola con obbligo di continuazione a carico degli eredi (v. supra) per gli eredi incapaci: autorizzazione del tribunale (2294, per analogia) 2) recesso (2285): scioglimento parziale del rapporto sociale per volont del socio cause: giusta causa (effetto immediato) societ a tempo indeterminato o per tutta la vita (effetto: dopo 3 mesi dalla comunicazione, salvo preavviso pi lungo) altre ipotesi: ammesse dal contratto sociale (regola modalit e termini) (silenzio = effetto immediato) dichiarazione comunicata agli altri soci (anche verbalmente) recesso annullato se i soci deliberano lo scioglimento anticipato della societ 3) esclusione: scioglimento parziale del rapporto sociale, indipendentemente dalla volont del socio estromesso tipi: di diritto (socio fallito; liquidazione effettiva della quota ottenuta dai creditori ex 2270) per volont (per l'interesse della societ ad ottenere l'esecuzione coatta del conferimento o il risarcimento delle violazioni, oltre ai danni): gravi inadempienze (p.298 libro) impossibilit di conferire quanto promesso mutamenti dello stato personale impossibile: per scioglimento societ o per recesso del socio deliberata a maggioranza dei soci (per capi): effetti dopo 30 giorni da comunicazione facolt di ricorrere al tribunale se solo 2 soci: delibera il tribunale effetti: estinzione del rapporto sociale (e potere di amministrazione) liquidazione quota del socio defunto, receduto od escluso: scioglimento rapporto sociale = liquidazione quota, salvo mancato conferimento valore quota: situazione patrimoniale societ nel giorno dello scioglimento patrimonio maggiore del capitale: rimborso e residuo patrimonio minore del capitale: perdita liquidazione: somma di denaro pagata entro 6 mesi dallo scioglimento (entro 3 mesi ex 2270) operazioni in corso: liquidazione provvisoria della quota norme sulla liquidazione: non hanno carattere cogente (modificabili dal contratto sociale) obbligazioni sociali esistenti al giorno dello scioglimento: il socio receduto, escluso o gli eredi, rispondono verso i terzi (salvo rivalsa verso i soci) scioglimento: a conoscenza dei terzi con mezzi idonei (a pena di inopponibilit) cause di scioglimento della societ (2272): cause: decorso termine conseguimento oggetto o sopravvenuta impossibilit volont di tutti i soci mancanza della pluralit dei soci (dopo 6 mesi) altre cause previste dal contratto sociale operano di diritto (se controversia: ricorso allAG, con sentenza di accertamento) societ tacitamente prorogata a tempo indeterminato (2273):-

attivit successiva allo scioglimento (volont di sopprimere la causa di scioglimento e di prorogare) ma la continuazione deve avvenire col consenso, espresso o tacito, di tutti i soci (anche se le modificazioni sono rimesse alla maggioranza: la liquidazione un diritto di ogni socio) infine, i soci possono sempre sopprimere lo scioglimento, eliminandone la causa concetto di scioglimento: non importa l'estinzione si produce un cambiamento dello scopo: la divisione del patrimonio sociale fra i soci (liquidazione) i soci sono liberi di ripristinare la vita normale della societ scopi e natura della liquidazione: scopo liquidazione: rendere divisibile il patrimonio della societ: conversione in denaro di tutti i beni sociali (salvo disposizione della divisione in natura ex 2283) saldo dei debiti sociali somme dovute sui conferimenti soci illimitatamente responsabili (2280) no liquidazione se: non esistono beni da ripartire fra i soci non esistono debiti sociali effetti dello scioglimento: 1) sull'attivit sociale: solo atti di liquidazione (conversione in denaro dei beni, depurazione dai debiti) liquidatori: no nuove operazioni sociali (in proprio e solidalmente, ex 2279) no nuove obbligazioni (salvo che i terzi ignorassero lo scioglimento, o mancata notizia con mezzi idonei) nuove operazioni: scopo di speculazione (no operazioni precedenti) 2) sugli organi della societ: cambiano gli organi sociali: liquidatori (2275 ss.) compiti dei liquidatori [inventario farsi dare il conto dellagestione divieto: non distribuire utili prima di aver pagato i creditori sociali o accantonato le somme necessarie obblighi degli amministratori (2276) (rendiconto eventuale)] modalit liquidazione:

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3)

liquidazione ex contratto liquidazione ex volont di tutti i soci apprezzamento liquidatori (2278) (poteri amplissimi) nomina dei liquidatori col consenso di tutti i soci o dal Presidente del Tribunale revocabili da tutti i soci revocabili dal tribunale per giusta causa (su domanda di uno o pi soci) nei confronti dei soci: effetti sugli obblighi dei soci (2280): se mancato conferimento: obbligo di eseguirlo solo se i fondi risultino insufficienti al pagamento dei debiti sociali facolt di rifiuto (con prova della sufficienza dei fondi) ulteriori somme per responsabilit illimitata verso i creditori sociali insolvenza di un socio: ripartizione del debito fra gli altri effetti sui diritti dei soci: restituzione del conferimento (rimborso) restituzione dei beni conferiti per il semplice godimento (nello stato in cui si trovano), salvo risarcimento danni al socio (se perito o deteriorato per colpa degli amministratori) (2281) partecipazione agli utili (nella misura stabilita) ripartizione dell'attivo (2282)

13attivo residuo: rimborso dei conferimenti eventuale eccedenza: ripartizione in proporzione della parte di ciascuno nei guadagni (regole guadagni ex 2263) conferimenti non aventi per oggetto somme di denaro: valutazione o valore no restituzione per: servizio, credito, godimento dei beni (salvo capitalizzazione del godimento) ripartizione in natura: norme sulla divisione delle cose comuni (2283) SOCIET IN NOME COLLETTIVO Stipulazione e contenuto del contratto sociale: forma: atto pubblico o scrittura privata con firme autenticate da notaio (2296) [solo per liscrizione] contenuto (2295): cognome, nome, domicilio, cittadinanza dei soci ragione sociale soci con amministrazione e rappresentanza sede e sedi secondarie oggetto sociale conferimenti, valore e valutazione prestazioni dei soci d'opera modalit della ripartizione degli utili e quota di ciascun socio negli utili e nelle perdite durata della societ ragione sociale: nome della societ (nome di uno o pi soci con l'indicazione del rapporto sociale) socio receduto o defunto: possibilit di conservazione, con il consenso del socio receduto o dei suoi eredi terzi: conoscenza degli effettivi soci dal pubblico registro necessit dellaggiunta del nome di un socio effettivo: si, per la lettera dell'art. 2292 ma no, per l'analogia con la ditta derivata questione dibattuta (2565) sede: sede della gestione sociale (organi amministrativi, direttivi, uffici della societ, e non necessariamente la sede dello stabilimento sociale) valore dei conferimenti: solo quelli di capitale (no conferimenti di servizi, o conferimenti del godimento di beni) non tutte le indicazioni sono egualmente necessarie pubblicazione del contratto sociale: iscrizione del contratto sociale sul registro delle imprese obbligo di richiesta: agli amministratori anche al notaio (se contratto per atto pubblico) termine: 30 giorni dalla stipulazione dopo: da ciascun socio a spese della societ o pu far condannare gli amministratori a provvedervi (2296) sedi secondarie (2299) cambiamenti degli elementi gi pubblicati: devono rendersi pubblici (modifiche del contratto sociale, modifiche statutarie) (iscrizione entro 30 gg.) obbligo della pubblicazione: amministratori: durante la vita della societ liquidatori: dopo lo scioglimento obbligo di indicare negli atti della corrispondenza, la sede dell'ufficio del registro, della societ ed il numero di iscrizione (pena sanzione amministrativa) effetti del contratto sociale rispetto ai soci: differenze rispetto la societ semplice: il solito obbligo del conferimento obbligo di non concorrenza (2301) no attivit concorrente (per conto proprio o altrui) no soci illimitatamente responsabili di societ concorrente pu essere espressamente escluso non sussiste se non espressamente pattuito, quandolattivit concorrente o la partecipazione a societ concorrente preesisteva alla stipulazione del con-

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tratto

14responsabilit solidale ed illimitata: vale rispetto ai terzi sussidiaria (la regola non vale in caso di fallimento della societ = fallimento dei soci = procedure concorsuali contemporanee) rapporti interni: i soci possono pattuire diversamente (diritto di regresso) posizione dei creditori particolari del socio: no liquidazione quota del loro debitore (2305) la proroga della societ non deve danneggiare il creditore particolare (2307) [nota: snc sempre a tempo det.]: proroga a tempo indeterminato (e proroga tacita): il creditore pu chiedere in ogni tempo la liquidazione della quota (23073) proroga a tempo determinato ed iscritta nel registro delle imprese: creditore: opposizione entro 3 mesi dall'iscrizione opposizione accolta: liquidazione entro 3 mesi (prova dellinsufficienza dei beni del debitore) proroga a tempo determinato non iscritta: idem proroga tacita (opposizione sempre possibile) (dunquel'iscrizione condizione di opponibilit ai creditori)

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proroga a tempo determinato: espressa pubblicata riduzione del capitale sociale: la legge si interessa della riduzione mediante rimborso ai soci delle quote pagate o mediante liberazione dall'obbligo di ulteriori versamenti (no riduzione per perdite) [mera operazione contabile = non pregiudica interessi dei creditori]

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posizione dei creditori sociali: escussione sui beni sociali se insoddisfatti: escussione sui beni personali intangibilit del capitale sociale: ripartizione somme fra soci soltanto per utili realmente conseguiti (23031) perdita: no distribuzione utili fino a ripristino o riduzione del capitale (23032) tenuta scritture contabili (2302) (inventario annuale) amministratori che distribuiscono utili fittizi: sanzioni penali amministrazione e rappresentanza: valgono le stesse regole della societ semplice in pi gli amministratori: effettuano le pubblicazioni (2300) [v. modalit] indicano negli atti della corrispondenza, la sede e l'ufficio del registro tengono le scritture contabili ex art. 2214 (2302)[norme imprenditori individuali] inosservanza degli obblighi:

sanzione amministrativa (per i primi due) sanzioni penali (224 l.fall.) (per lultimo) rappresentanza (2298): l'amministratore con potere di rappresentanza pu compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale la rappresentanza risulta dalle pubblicazioni effettuate idem per le limitazioni pubblicazioni a pena di inopponibilit ai terzi, salvo prova conoscenza modificazioni dell'atto costitutivo: soggette alla unanimit dei consensi forme di pubblicit sopra esaminate (iscrizione; deposito copia autentica delleventuale deliberazione soci) proroga della societ: proroga a tempo indeterminato: pu avvenire anche tacitamente (2273) non possibile per l'iscrizione nel registro delle imprese (occorre nuova scadenza determinata) (2295, n.9) diritto dei creditori particolari del socio di chiedere la liquidazione della quota (altrimenti non possibile) diritto di recesso socio: in ogni tempo, con preavviso di almeno 3 mesi (23073)

condizioni: deliberazione iscritta dopo 3 mesi dall'iscrizione no opposizione di nessun creditore sociale, anteriore all'iscrizione, entro il termine tribunale: esecuzione previo idonea garanzia da parte della societ, nonostante l'opposizione (2306) opposizione: anche verbale (pu essere rimossa solo dall'A.G.) tale disciplina: per qualunque ipotesi di riduzione (anche per scioglimento del rapporto sociale nei confronti di un socio) scioglimento e liquidazione: cause (2308): cause di scioglimento della societ semplice fallimento della societ (commerciale) provvedimento di liquidazione coatta amministrativa nomina dei liquidatori: deliberazione dei soci o sentenza (ex 2275) modalit: se il contratto non prevede o non vi sia accordo soci, la liquidazione fatta da uno o pi liquidatori iscrizione entro 30 giorni (a cura dei liquidatori) idem per cambiamenti bilancio finale e piano di riparto: redazione e sottoscrizione dei liquidatori comunicazione ex raccomandata ai soci se non sono impugnati entro 2 mesi = approvazione se impugnazione: i liquidatori possono chiedere la separazione delle questioni sulla liquidazione dalle questioni relative sulla divisione, alle quali possono restare estranei (2311) dunque: l'attivit dei liquidatori non si esaurisce con la conversione in denaro dei beni sociali ed il pagamento dei creditori, ma si estende alla proposta di un piano di riparto dell'attivo residuo fra i soci impugnativa: non azione di annullamento, ma azione di rendimento dei conti o azione di divisione di beni comuni (se la contestazione investe sia il bilancio sia il riparto, i liquidatori possono chiedere la separazione delle cause) approvazione del bilancio finale: libera i liquidatori solo di fronte ai soci (23114) no verso i terzi per danni (se vi dolo o colpa) divieto dei liquidatori di procedere a riparti fra soci prima della soddisfazione dei creditori sociali o prima dell'accantonamento delle somme necessarie (penalmente sanzionato) cancellazione della societ dal registro delle imprese: approvazione del bilancio: liquidazione chiusa liquidatori: chiedono la cancellazione della societ depositano le scritture contabili e i documenti, presso persona designata dalla maggioranza (per 10 anni) iscrizione della cancellazione: fine della societ fine della rappresentanza dei liquidatori efficacia costitutiva (= formalit necessaria) creditori rimasti insoddisfatti: si rivolgono ai liquidatori prima dell'iscrizione i liquidatori chiedono le somme ai soci ex art. 2280 ma dopo la cancellazione:

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15devono agire verso i soci eventualmente verso i liquidatori, se vi loro colpa (2312) eccezione: no estinzione se vi sono beni sociali o debiti sociali residuo di beni sociali: condominio dei soci (icreditori possono chiedere il sequestro dei beni)

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SOCIET IN ACCOMANDITA SEMPLICE Nozione (2313): soci accomandatari soci accomandanti quote di partecipazione = no azioni ragione sociale: no nome accomandanti nella ragione sociale violazione divieto: consenso del socio accomandante (espresso o tacito) responsabilit illimitata e solidale dell'accomandante sanzione posta verso i terzi: non diventa accomandatario diritto di rivalsa richiesta eliminazione del suo nome regola socio receduto o defunto divieto d'ingerenza degli accomandanti nell'amministraz.: accomandanti: no amministrazione della societ, salvo certe condizioni ed entro limiti tassativamente stabiliti dalla legge (2320) loro consentito solo: trattare o concludere affari (con procura speciale per singoli affari) prestare la loro opera (sotto direzione amministratori) dare autorizzazioni o pareri (per determinate operazioni, nei casi stabiliti dall'atto costitutivo) violazione divieto: responsabilit illimitata e solidale verso i terzi (anche per obbligazioni che non derivano da atti da loro conclusi) (presunzione iuris et de iure) l'accomandante non diventa accomandatario: diritto di rivalsa l'accomandante pu essere escluso dalla societ (ingerenza = inadempimento contratto sociale) no divieto: per socio accomandante nominato amministratore provvisorio (per atti di ordinaria amministrazione, quando vengono meno tutti i soci accomandatari) amministrazione: regole della collettiva solo per gli accomandatari disgiuntamente (salva diversa disposizione nell'atto costitutivo) opposizione dell'accomandatario: decide la collettivit dei soci accomandatari con maggioranze determinate in base agli utili patti sull'amministrazione (v. supra - soc.semplice) no amministrazione ad un estraneo (23182 norma che non vuole escludere laccomandante, ma lestraneo) eccezione: amministratore provvisorio (2323) nomina e revoca (2319): unanimit dei consensi degli accomandatari e maggioranza del capitale degli accomandanti giudizialmente: per giusta causa (anche dal singolo accomandante) controllo degli accomandanti (limitati poteri): no notizia dagli amministratori sullo svolgimento degli affari sociali no consultazione libri e documenti nel corso della gestione ma controllo alla fine (in ogni caso = no patti contrari): comunicazione annuale del bilancio e del conto dei profitti e delle perdite controllo esattezza su libri e documenti approvazione bilancio: sembra possibile, nel silenzio del contratto sociale (non concorso nellamministrazione) il contratto sociale pu allargare i poteri di controllo diritto degli accomandanti di trattenersi gli utili riscossi in buona fede (2321): condizioni: bilancio regolarmente approvato dal bilancio risultino gli utili

residuo di obbligazioni sociali: responsabilit illimitata e solidale dei soci ripartizioni dei liquidatori contro il divieto: la societ si estingue, salvo responsabilit penale dei liquidatori azioni giudiziali pendenti: no ostacolo (processo verso i singoli soci) sembra possibile il fallimento entro 1 anno dalla cancellazione della s.n.c. commerciale (idem per imprenditore commerciale) societ in nome collettivo irregolare: non iscritta nel registro delle imprese (2297) [nota: noniscrizione delle modifiche: no irregolarit, ma inopponibilit ai terzi, salvo conoscenza] conseguenze:

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indebolimento dell'autonomia patrimoniale (norme ex societ semplice) (es.: liquidazione quota) [riduzione capitale ex norme soc.semplice]

presunzione della rappresentanza in ogni socio (se regolare, la rapprersentanza risulterebbe dalle pubblicazioni) inopponibilit modifiche del contratto sociale (salva conoscenza) ordinaria prescrizione decennale no concordato e amministrazione controllata sanzione amministrativa iscrizione successiva: fa venir meno l'irregolarit, salvi i diritti quesiti dai terzi societ anomale: societ che non possiedono i requisiti per l'iscrizione, tuttavia egualmente iscritte

16riscossione utili buona fede mancanza di una condizione: obbligo della restituzione distribuzione utili fittizi: illecito degli amministratori (risarcimento dei danni) trasferimento della quota dell'accomandante: dalla disciplina: no intuitus personae dell'accomandante condizioni per il trasferimento: liberamente per causa di morte consenso della maggioranza per atto tra vivi (2322) maggioranza: calcolata in base al capitale sottoscritto anche voto del socio che trasferisce la quota no distinzione fra accomandanti e accomandatari atto costitutivo: pu disporre diversamente (ma mai partecipazione accomandante come un'azione, ex 23132) usufrutto o pegno della quota dell'accomandante: stesse condizioni richieste per il trasferimento venir meno di tutti gli accomandanti o accomandatari: causa di scioglimento particolare [ipotesi particolare diesclusione dellunico accomandatario: pronuncia giudiziale no maggioranza] non immediato, ma rinviato alla scadenza del termine

accomandita (regolare o irregolare) con un socio occulto: la qualit del socio dipende dagli elementi di prova (addotti da chi ne assuma l'esistenza)

di 6 mesi (2323) mancanza accomandatari:

nomina amministratore provvisorio per atti di ordinaria amministrazione pu essere accomandante o estraneo amministratore provvisorio = non accomandatario trasformazione in collettiva: amministratore provvisorio: compie atti eccedenti l'ordinaria amministrazione col consenso di tutti i soci la gestione prosegua oltre i 6 mesi (consenso di tutti) gli accomandatari proseguono l'attivit sociale, senza sostituire entro i 6 mesi gli accomandanti modifiche statutarie: norme della societ in nome collettivo: modifiche del contratto (consenso di tutti i soci) esclusione del socio (maggioranza di tutti i soci) creditori particolari (in caso di proroga, hanno diritto di chiedere la liquidazione della quota del socio) creditori insoddisfatti dopo l'estinzione della societ: i creditori sociali possono agire nei confronti degli accomandanti unicamente nei limiti della quota da essi percepita nella liquidazione (2324) accomandita irregolare: no iscrizione applicazione art. 2297: creditori particolari: richiesta liquidazione quota creditori sociali: azione contro i soci, senza necessit della preventiva escussione del patrimonio sociale anche verso gli accomandanti, ma entro i limiti del loro conferimento, salvo loro partecipazione alle operazioni sociali (anche nei casi autorizzati) [cio non un doppione] presunzione di rappresentanza: a ciascun socio che agisce per la societ anche in giudizio anche all'accomandante patti di rappresentanza: rappresentanza ad alcuno dei soci o patti che limitano i poteri non sono opponibili, salvo conoscenza dei terzi

17SOCIET PER AZIONI: COSTITUZIONE caratteri distintivi della societ per azioni: 1) responsabilit della societ per le obbligazioni sociali: no responsabilit dei soci verso i terzi responsabilit della societ solo con pluralit dei soci unico azionista: responsabilit illimitata e sussidiaria condizioni: proprietario di tutte le azioni (salvo intestazione fittizia, in frode alla legge, terzo mandatario del socio) insolvenza della societ (responsabilit sussidiaria = fideiussione ex lege) per i creditori sociali sufficiente la prova dello stato di insolvenza della societ il socio unico risponde soltanto delle obbligazioni sorte durante il periodo in cui ha posseduto l'intero pacchetto azionario onere della prova: a carico del creditore (difficolt: non ha diritto di esaminare il libro dei soci = applicazione in caso di fallimento della societ) 2) organizzazione della societ: quote di partecipazione = azioni un soggetto pu possedere pi azioni (quote) oggettivazione della partecipazione sociale e agevolamento della trasmissione costituzione della societ: la s.p.a. si costituisce per contratto (atto costitutivo + statuto) fasi: stipulazione del cd. atto costitutivo (per atto pubblico) [dunque: atto costitutivo costituzione della societ;cio anche se il contratto perfetto, la nascita della societ condizionata alliscrizione]

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nomina amministratori e sindaci non pu variare il contenuto del programma, senza il consenso unanime dei sottoscrittori pu integrare il programma almeno la met dei sottoscrittori (a maggioranza di voti) stipulazione dell'atto costitutivo in senso stretto: stipulazione dell'atto costitutivo per atto pubblico se la societ si costituisce: i promotori devono essere rilevati dalle obbligazioni assunte e rimborsati delle spese sostenute (se approvate dall'assemblea) eventuali utili (v. infra): per atto costitutivo = non pi del 10% e non per pi di 5 anni per atto separato = nessun limite se la societ non si costituisce: obbligazioni e spese sono a carico dei promotori (salva resp. penale - p.369 li-

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bro) atto costitutivo:

iscrizione nel registro delle imprese (entro 30 gg. da deposito presso notaio) no omologazione (l. 340/2000) condizioni (v. infra): intera sottoscrizione del capitale sociale versamento di almeno 3/10 dei conferimenti in denaro esistenza delle autorizzazioni governative e delle altre condizioni richieste dalle leggi speciali modalit: costituzione simultanea (accorgimenti: p.373 libro) costituzione successiva o per pubblica sottoscrizione: compilazione del programma e suo deposito: i promotori ( fondatori) indicano le principali disposizioni dell'atto costitutivo, loggetto, il capitale, etc. (con firme autenticate) indicano il termine di stipulazione deposito presso un notaio, prima di renderlo pubblico adesione dei sottoscrittori e versamento dei conferimenti: mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, n. azione, data autenticata successivamente versano i 3/10 dei conferimenti in denaro (entro 30 gg.) convocazione dell'assemblea e deliberazioni i promotori convocano l'assemblea dei sottoscrittori (assemblea costituente) l'assemblea accerta l'esistenza delle condizioni per la costituzione delibera sul contenuto dall'atto costitutivo delibera sulla partecipazione sugli utili che i promotori si sono riservati

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forma: atto pubblico (ricorda 2330) contenuto (2328): cognome, nome, luogo, data di nascita, domicilio, cittadinanza dei soci ed eventuali promotori, nonch il numero delle azioni sottoscritte da ognuno denominazione, sede, eventuali sedi secondarie oggetto sociale ammontare del capitale sottoscritto e versato valore nominale ed il numero delle azioni, e se sono nominative o al portatore valore dei crediti e dei beni conferiti in natura norme secondo le quali gli utili devono essere ripartiti partecipazione agli utili eventualmente accordata ai promotori e soci fondatori numero degli amministratori e i loro poteri, indicando chi di essi ha la rappresentanza della societ numero dei componenti del collegio sindacale durata della societ importo globale, almeno approssimativo, delle spese per la costituzione poste a carico della societ considerazioni (v. pag. 67 appunti) limiti ai benefici dei promotori e dei soci fondatori: speciale partecipazione agli utili netti: non superiore al 1/10 degli utili (nemmeno se spetta sia ai promotori sia ai fondatori) non deve durare pi di 5 anni limiti: valgono solo per i benefici pattuiti con l'atto costitutivo (no per quelli concessi successivamente) ratio: no sfruttamento della posizione di vantaggio (successivamente delibera l'assemblea) condizioni per la costituzione della societ: atto costitutivo (e suo contenuto) integrale sottoscrizione del capitale sociale: capitale sociale: sottoscritto per intero vietate le sottoscrizioni simulate o condizionate versamento dei 3/10: ratio: disponibilit e garanzia per esazione dei decimi residui presso un istituto di credito divieto al versante del ritiro, salvo partecipazione invalida o contratto sociale nullo o caduco restituzione se entro 1 anno dal deposito la societ non sia stata iscritta ritiro somme da parte degli amministratori dopo l'iscrizione (l'istituto di credito che violi questa disposi-

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18zione ne risponde nei confronti della societ e dei terzi) obbligo versamento 3/10: solo per conferimenti in denaro societ per azioni, in particolare non vi pu essere responsabilit limitata [v. 2325] dei soci ed il capitale non pu ancora essere suddiviso in azioni. Linesistenza della societ giustifica il fatto che la societ non pu essere considerata responsabile degli impegni assunti in suo nome (ricorda: societ contratto)

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azioni corrispondenti ai conferimenti di beni in natura o di crediti: integralmente liberate eventuale sovrapprezzo (versamento di una somma in aggiunta a quella corrispondente al valore nominale delle azioni): versato per intero (non costituisce capitale sociale, ma rientra nel patrimonio della societ) relazione giurata di stima: a carico di chi effettua conferimenti di beni in natura (in propriet o in godimento capitalizzato) o di crediti da un esperto designato dal presidente del tribunale contenuto: descrizione, valore e criteri di valutazione dei beni o dei crediti conferiti attestazione che il valore attribuito non inferiore al valore nominale delle azioni emesse (aumentato dell'eventuale sovrapprezzo) controllo degli amministratori e dei sindaci: entro 6 mesi revisione stima se fondati motivi (in via giudiziaria in contraddittorio del socio) se dalla revisione = valore inferiore di oltre 1/5: riduzione proporzionale del capitale (annullando azioni scoperte) [ v. nota 6 pag. 383] (= modificazione in danno della societ) ma, facolt del socio: pu versare la differenza in denaro pu recedere dalla societ facolt entro termine fissato dagli amministratori (decorso il termine, la societ acquisisce il diritto di mantenere il bene per il valore accertato, e proceder alla riduzione) prima del controllo: conferimenti in natura inalienabili e depositati presso la societ (2343) regola: il conferimento deve farsi in denaro (se non diversamente stabilito dall'atto costitutivo) = no elusione disciplina (2342) [dunque: solo conferimenti in natura indicati nellatto costitutivo] no perizia = rimane l'obbligo del controllo (ma no temperamenti a favore del conferente) conferimento di crediti liberazione delle azioni mediante compensazione del debito da conferimento con un preesistente credito del socio verso la societ (no in sede di sottoscrizione; si in caso di aumento del capitale o di richiesta conferimenti non versati) stima per gli acquisti di beni o di crediti dei fondatori, soci, amministratori [2 anni successivi oltre 1/10 autorizzazione Ass. Ord. deposito relazione giurata di stima presso sede 15 gg.] autorizzazioni governative (es.: Banca d'Italia) omologazione:

conseguenze della mancata iscrizione: prima dell'iscrizione: effetti preliminari (versamento dei 3/10) mancata iscrizione per un certo tempo: mancato deposito presso ufficio del registro entro il termine prescritto (30 gg.): sanzione amministrativa (2626) diritto di ciascun socio di provvedere al deposito (a spese della societ) diritto di far condannare gli amministratori ad eseguirlo (azione esercitata in proprio) mancata iscrizione oltre 1 anno dal versamento dei decimi: il contratto si estingue (23293) [restituzione aisottoscrittori dei decimi versati]

attivit svolta per la societ non iscritta: uno o pi soci agiscono di fatto (2331): responsabilit illimitata e solidale i singoli soci non rispondono eccezione: spese previste per la costituzione una volta sorta = valgono regole rappresentanza = attivit svolta per la societ (ma persiste la responsabilitdi coloro che hanno agito, salvo spese previste per costituzione v. nota 3 p. 390 libro) operazioni sociali conferite ed autorizzate dai soci [cio no iscrizione, ma i soci eseguono i conferimenti ed autorizzano il compimento di operazioni sociali]:

alcuni: s.p.a. irregolare (semplice autonomia patrimoniale) Ferrara: insostenibile, perch il contratto inefficace, ma altro tipo di societ nullit emissione e vendita delle azioni (il capitale non pu ancora essere suddiviso in azioni) (23313) nullit della societ: particolare disciplina ex articolo 2332 si applica dopo l'iscrizione della societ (solo per societiscritte) prima: disciplina generale (nullit della societ con sem-

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plice autonomia patrimoniale) cause di nullit:

omologazione abrogata ex l. 340/2000 pubblicazione b.u.s.a.r.l. abrogata ex l. 340/2000 iscrizione (entro 30 gg.): perfeziona il contratto (rectius: d vita alla societ) acquista la personalit giuridica (2331) solo dopo gli amministratori possono ritirare i decimi versati dai soci (23292) emissione e vendita delle azioni prima dell'iscrizione: sono nulle nota: attraverso tale norma, il legislatore vuole sottolineare gli effetti costitutivi delliscrizione per le societ per azioni: infatti prima che sia stato adempiuto tale obbligo, la societ non ha le caratteristiche proprie di una

mancanza atto costitutivo [mancanza consenso] mancanza forma (atto pubblico) [mancanza forma] illiceit o contrariet all'ordine pubblico dell'oggetto sociale mancanza di ogni indicazione su: denominazione, conferimenti, ammontare del capitale sottoscritto, oggetto sociale (ma sufficiente desumere) inosservanza versamento 3/10 [causa estrinseca] incapacit di tutti i soci fondatori mancanza della pluralit dei fondatori efficacia ex nunc (cio: la dichiarazione di nullit non pregiudica gli atti compiuti in nome della societ) i soci non sono liberati dall'obbligo dei conferimenti fino a soddisfazione creditori sociali la sentenza nomina i liquidatori (= causa di scioglimento) no nullit se causa eliminata da modificazione dell'atto costitutivo (iscritta) (no rinnovo perch l'atto costitutivo non inesistente) (anche in corso di causa) (Ferrara: in tutti i casi = favor societatis) considerazioni: con l'iscrizione la societ sorge in ogni caso le cause di nullit operano sia nei rapporti interni sia nei rapporti esterni come cause di scioglimento nullit od annullabilit della singola partecipazione sociale (dopo liscrizione): solo diritto del socio alla liquidazione della quota (= forma di recesso, cio una cessazione ex nunc

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19della partecipazione sociale per volont del socio, anche se in via giudiziaria) altre manchevolezze dell'atto costitutivo: capitale inferiore a 100.000 no sede impossibilit oggetto sociale no durata della societ no organo amministrativo o organo sindacale effetti: se l'assemblea non riesce a provvedervi, si ha scioglimento della societ (per impossibilit di funzionamento dell'assemblea ex articolo 2448 n. 3)SOCIET PER AZIONI: AZIONI

partecipazioni azionarie: uguale valore (valore nominale) indivisibili pi titolari di una stessa azione (comunione): i condomini devono restare in comunione responsabili in solido per i conferimenti non effettuati ciascuno ha rappresentanza passiva e recettizia (basta comunicazione ad uno solo di loro) rappresentante comune (esercizio dei diritti) opponibilit regime di comunione legale dei coniugi: evidenziato all'atto dell'acquisto delle azioni entrambi siano iscritti nel libro dei soci se azioni rappresentate da un titolo circolante: certificato azionario (unico documento che raggruppa le azioni) eccezionalmente: l'assemblea straordinaria pu deliberare che non si distribuiscano i titoli delle azioni titoli azionari: natura: quota prestabilita del capitale sociale attesta la qualit di socio (funzione di legittimazione e di trasferimento) circolano liberamente con le forme dei titoli di credito, ma non sono titoli di credito: non letterale (es.: riduzione) non autonomo (si legami con precedenti possessori) (es.: azione dichiarata estinta) non astratto (causale = si legami con rapporto principale) (se no conferimenti-causa: allora il nuovo possessore deve versarli) trasferimento: fenomeno cessione del contratto (l'acquirente subentra nella posizione del suo dante causa) tutela del possesso di buona fede: limitata alla titolarit dell'azione e non al contenuto del rapporto sociale contenuto azioni: denominazione, sede e durata della societ data atto costitutivo e iscrizione, ufficio del registro valore nominale e ammontare del capitale sociale versamenti parziali su azioni non interamente liberate diritti ed obblighi particolari sottoscritte da uno degli amministratori note: se manca una delle indicazioni prescritte: azione nulla se vi incertezza assoluta sul suo contenuto idem per i certificati provvisori (consegnati ai soci in attesa dell'emissione delle azioni) mancanza o falsit della sottoscrizione: nullit sottoscrizione prodotta meccanicamente: originale depositato presso l'ufficio del registro nullit del titolo = no inesistenza della partecipazione (ma diritto al socio di ottenere un nuovo titolo) obblighi collegati alle azioni: esecuzione dei versamenti (ovvio per conf. in denaro) misura ed epoca fissate dagli amministratori eventuale termine: nell'interesse della societ (pu chiedere il versamento immediato) obblighi accessori in relazione a speciali categorie di azioni azionista moroso (inadempimento al versamento dei decimi = esecuzione coattiva privata = vendita di autorit delle azioni): diffida da pubblicarsi su G.U. dopo 15 giorni: vendita delle azioni (a rischio e per conto dell'azionista)

20se insufficiente: diritto della societ alla parte mancante e ai danni se la vendita impossibile: la societ pu dichiarare decaduto l'azionista trattiene i decimi riscossi, salvo il diritto ai danni dichiarazione di decadenza = appropriazione della partecipazione da parte della societ azioni rimesse in circolazione entro l'anno di esercizio se impossibile: estinzione (con diminuzione di capitale sociale) effetti del trasferimento sull'obbligo dei versamenti: chi trasferisce diventa debitore in solido con l'acquirente (non si libera dall'obbligo di corrispondere i versamenti dovuti) limitazioni: solo dopo aver agito inutilmente sul possessore (specie di garante) la responsabilit decade dopo 3 anni diritti dell'azionista: diritto agli utili ed al rimborso (alla fine della societ) diritto di opzione (2441), diritto di recesso (2437) diritto di partecipare all'amministrazione della societ: intervenire all'assemblea partecipare alla discussione dal verbale un riassunto delle dichiarazioni impugnazione delibere contro legge o atto costitutivo stimolare il controllo del collegio sindacale far accertare lo scioglimento della societ chiedere la nomina o la revoca dei liquidatori diritti della minoranza (concessi ad una certa aliquota di capitale sociale) diritto di voto: spetta a ciascuna azione tanti voti quante sono le azioni sospeso per il socio in mora con i versamenti (2344) escluso: soci amministratori (su delibere riguardanti la loro responsabilit) soci in conflitto di interessi (per conto proprio o di terzi) (vincolo, pi che esclusione) societ controllata (nell'assemblea della societ controllante) violazione dell'obbligo di comunicazione delle partecipazioni superiori al 2% del capitale in societ con azioni quotate altre ipotesi previste da leggi speciali partecipazioni reciproche tra societ quotate eccedenti dette percentuali allintera partecipazione della societ che, nellipotesi precedente, abbia omesso di alienare le partecipazioni eccedenti la percentuale (o ad entrambe le societ) sindacati azionari: patti per svolgere un'azione comune a tutela di interessi sociali (amministrazione, gestione, voto, etc.) ( dai sindacati di blocco, su circolazione azioni) di regola, esercizio per mezzo del voto (ma non solo; ades.: denunzia al collegio sindacale ex 2408; denunzia allAG ex 2409) conseguenze nella societ:

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presupposto: validit del patto risarcimento dei danni (per voto difforme) no richiesta di esecuzione coattiva in forma specifica (libert di voto) no impugnazione della delibera questione della validit dei sindacati di voto: prima: giurisprudenza e dottrina = nullit dopo: ammissibili, solo entro forti limitazioni (es.: unanimit del voto all'interno del sindacato) Ferrara: libert di perseguire un proprio interesse personale = vantaggioso associarsi ad altri (salvo conflitto di interessi) alcune leggi ne fanno esplicito riferimento normale nella prassi (di regola gli amministratoriconsiderano i suggerimenti degli azionisti con influenza dominante)

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vero problema: efficacia del patto soluzione (v. p. 418 libro): ordine pubblico interessi delle societ conflitto di interessi in questi casi: esimente per il socio che non si conforma alla volont del sindacato responsabilit dell'amministratore che esegue l'input del sindacato valutazione unitaria della partecipazione: ai fini del voto casi in cui certi diritti siano attribuiti ad una certa aliquota di capitale sociale: 1/20 (diritto di denunzia al collegio sindacale) 1/10 (denuncia al tribunale ex art. 2409) 1/5 (convocazione dell'assemblea; impedire la rinunzia all'azione di responsabilit contro gli amministratori) pacchetto azionario di controllo azioni speciali:[diritti diseguali ex atto costitutivo o ex modifiche; altri obblighi soltanto ex atto costitutivo] azioni privilegiate:

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prelazione nella suddivisione utili e rimborso divieto del patto Leonino (2265) se azioni create dall'assemblea: principio dell'uguaglianza tra i soci azioni a voto plurimo: pi di un voto oggi: vietate dalla legge azioni a voto limitato: voto limitato alle sole assemblee straordinarie privilegio negli utili e rimborso non possono superare 1/2 del capitale sociale azioni di risparmio: privilegiate (no + cap. soc.) no diritto di voto no intervento in assemblea no richiesta convocazione assemblea solo per s.p.a. quotate in borsa (v. soc. quotate) azioni di godimento: attribuite ai possessori di azioni rimborsate a seguito di riduzione del capitale sociale a tutela dei diritti residui: valore effettivo valore nominale (rimborso alvalore nominale)

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irrilevante non impugnabile, se no conflitto di interessi (si sottrae il voto in conflitto) conseguenze nei rapporti interni tra azionisti:

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ripartizione utili e liquidazione dopo rimborso agli altri soci attribuiscono qualit di socio: cio anche altri diritti tranne quello di voto, o quelli che dipendono dal possesso di una certa aliquota di capitale sociale (poich non rappresentano capitale sociale)

21 azioni a favore dei prestatori di lavoro:

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impiego di utili per attribuire eccezionalmente azioni gratuite ai prestatori di lavoro (dipendenti) aumento di capitale sociale no diritto di opzione possono essere imposte particolari forme e restrizioni (es.: no diritto di voto) (senza alcun privilegio azioni a titolo gratuito) azioni con prestazioni accessorie: prestazioni non solo in denaro (crediti; beni in propriet), ma in pi altre prestazioni in: cose, lavoro, finanziamenti compenso particolare (oltre ai normali diritti economici del socio) previste solo dall'atto costitutivo nominative non trasferibili, senza consenso degli amministratori obblighi connessi: modificabili solo col consenso di tutti i soci (unanimit) usufrutto e pegno di azioni (pag. 77 appunti) (p. 426 libro) diritto di opzione dell'azionista in regime di comunione legale (pag. 77 appunti) (p. 431 libro) circolazione delle azioni: nominative o al portatore nominative se: espressamente stabilito dall'atto costitutivo non interamente liberate limitazioni al trasferimento di azioni oggi: nominativit obbligatoria delle azioni delle societ con sede nello stato unica ipotesi di azione al portatore: azioni di risparmio (trasferimento = semplice consegna) (nota: warrants, ma solo titolo circolante) [se non sono stati emessi titoli azionari, il trasferimento delle azioni al portatore ed i vincoli sulle azioni avvengono mediante annotazione nel libro dei soci] formalit delle azioni nominative:

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no per atti mortis causa (vincoli soltanto per atti inter vivos) no limitazioni all'esecuzione forzata vs. socio moroso (la societ non pu sottrarre la garanzia aicreditori)

duplice intestazione: titolo e libro dei soci trasferimento: consegna del titolo + annotazione sia sul titolo, sia sul libro dei soci (a cura degli amministratori) formalit compiute anche separatamente annotazione sul titolo: girata (rectius: trasferimento mediante girata) efficace tra le parti e verso i terzi (il titolo pu circolare) fatta dall'intestatario datata deve contenere l'indicazione del giratario se non interamente liberata, sottoscritta anche dal giratario autenticata da un notaio o agente di cambio o agenzia di credito autorizzata (pena nullit per mancanza di forma) iscrizione nel libro dei soci: opponibilit alla societ (serve per far valere i propri diritti di socio) diritto del girario (se + sono le girate = s