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NOMOI SECOLARI TRADOTTI EX LINGUA RHOMAEA IN LINGUA SIRIACA, in SDHI. 78 (2012) pp. 347-395

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1 Il testo siro – frutto di una traduzione da un originale greco – risalente probabilmente ai secoli

VI-VIII, reca diversi calchi greci in aramaico e grecismi, appunto, che segnalano spesso la ricezione

di concetti giuridici latini e che Ferrini ha reso nella sua trasposizione (cfr. Praef. in F.I.R.A2. cit. 757)

in greco, magari dando conto di una evoluzione nel tempo del lemma, attraverso la sostituzione di

una lettera (h al posto di e, per esempio), di una sua modificazione per opera dell’autore siro (che

dunque li conosceva e intendeva renderli comprensibili ai propri lettori), di una sua confluenza nel

cd. diritto greco-romano. Qui invece essi saranno sciolti e restituiti in italiano, soprattutto per la dif-

ficoltà di differenziarli fra loro di volta in volta, oltre a quella di coordinare nel periodo casi, genere e

stile, sebbene sempre rilevati in nota. L’unico termine che non ho (sempre) voluto tradurre (in que-

sto, d’accordo con Ferrini) è proprio No¥moi, nel rispetto del suo significato originale pregnante, che

non si può rendere semplicemente con legge (das Gesetz, come in W. SELB – H. KAUFHOLD, Das Sy-risch-römische Rechtsbuch, Wien 2002, Band II, Texte und Übersetzungen, 15) o leggi, come è più

usuale e come ad esempio sceglie Furlani, o anche con norme, racchiudendo esso evidentemente

svariate accezioni. Per la pazienza dimostratami nei lunghi colloquî su tali tematiche, mi permetto

di ringraziare fin d’ora la professoressa Giuseppina Matino, docente di Lingua e letteratura greca

presso l’Università degli Studi di Napoli ‘Federico II’.2 Come è noto, questo attributo veniva adoperato dagli abitanti dell’impero bizantino per

esprimere, al di fuori di una connotazione etnica precipua, la loro appartenenza culturale all’anti-

co impero romano d’Occidente, del quale si sentivano eredi: si sarebbe forse potuto rendere con

‘imperiale’ o ‘greca imperiale’ (come riteneva giusto Falchi), o semplicemente ‘greca’ come indica

Ferrini (nella Preafatio cit. 757, riprendendo Beiträge zur Kenntniss des sog. römisch-syrischen Rechtsbuchscit. 101), purché con implicito riferimento ad una civiltà ben individuabile nei suoi parametri geo-

grafici e temporali. Forse, con un azzardo, persino con ‘bizantina’, senza peraltro, con ciò, voler af-

fermare l’equivalenza assiomatica fra bizantino e greco: l’impero bizantino non fu certo un impero

totalmente greco e vi appartennero nei secoli vaste aree territoriali, dove il greco non si parlò mai;

è pur vero, però, che esso ne divenne ben presto la lingua ufficiale, della corte, dell’amministrazio-

ne, dell’economia, della cultura e del diritto, soppiantando il latino, il copto, lo slavo e anche l’ara-

maico (che pure era diffusissimo, in tutta la Palestina fino al confine con l’Egitto). (N.d.T.).3 In Ferrini qui appare Aramaea; Furlani invece sceglie Syriaca, seguendo Nallino, il quale in-

fatti (cfr. Sul libro siro.romano e sul presunto diritto siriaco, in Studi in onore di Pietro Bonfante, 1, Milano

1930, 201 ss.), intende contrassegnare il nucleo siriaco (un dialetto aramaico parlato nella regione

di Edessa e assurto a lingua letteraria e della cultura cristiana nei territori mesopotamici, anche al

di là dell’Eufrate, ben presto assorbiti nell’impero persiano sassanide) dal più ampio genus aramai-

co, che si riferiva in modo indistinto al ceppo linguistico in uso nelle regioni ad ovest della Persia

(vd. pure nt. precedente) in un’epoca plurisecolare fino alla conquista araba dell’VIII secolo

d.C. (207). (N.d.T.).

NOMOI 1 SECOLARI TRADOTTI EX LINGUA RHOMAEA 2

IN LINGUA SIRIACA3

Traduzione a cura di Francesca Galgano

Nella pars altera dei F.I.RA, dedicata agli Auctores (Firenze 19682, 751 ss.), il cd.

Libro siro-romano apparve con questa intestazione: Leges saeculares. Ex lingua syriacalatine vertit et adnotationibus instruxit CONTARDUS FERRINI. Interpretationem castigavititerum edidit novis adnotationibus instruxit JOSEPHUS FURLANI. (Leggi secolari. Dallalingua siriaca in latino rese e corredò di note Contardo Ferrini. Emendò l’interpretazione e

350 Francesca Galgano

nuovamente pubblicò e corredò di altre note Giuseppe Furlani) e preceduto da una prae-fatio di Contardo Ferrini. La prima traduzione dall’originale aramaico in latino

era stata realizzata dall’orientalista olandese J.P.N. Land, che ne aveva scoperto

nel British Museum un manoscritto recante una delle versioni in siriaco, e

l’aveva pubblicata con il titolo di Leges saeculares e lingua Romana in Aranaeam versae(in Adecdota syriaca, 1, 1862). Dopo l’edizione di Lipsia del 1880, dovuta a

E. Sachau, per la parte filologica (insieme con K.G. Bruns per il commento

giuridico), seguita poi da quella del 1907 a Berlino, anche Ferrini – che già nei

Beiträge zur Kenntniss des sog. römisch-syrischen Rechtsbuchs (ZSS. 23 [1902] 101 ss., poi

in Opere, 1, Milano 1929, 398 ss.) aveva illustrato e tradotto il contenuto di un

altro ms., sempre di tradizione siriaca, quello cd. Parigino (P.) – volle offrire

proprio del ms. da allora in poi indicato come londinese (L) una trasposizione

dal siriaco in latino, che fosse letterale, una fidelis imago cioè, a discapito magari

della Latini sermonis elegantia (cfr. praef. in F.I.R.A2 cit. 758).

Quella traduzione è la base di partenza delle pagine che seguono, nelle

quali ho cercato di tenere fede al medesimo spirito, nella consapevolezza che a

volte questa fedeltà ha comportato scelte non sempre felici stilisticamente e

talora non condivise e che il lavoro della traduzione, qui reso più complesso

dal fatto che anche la prima opera era una trasposizione da un’altra lingua,

può solo «essere un cammino verso l’opera» (per usare le parole di M.J. de

Lancastre e A. Tabucchi, traduttori del Libro dell’Inquietudine di Fernando

Pessoa).

Il testo di tali ccdd. Leges saeculares nei F.I.R.A2 è anticipato anche da una breve

prefazione di Giuseppe Furlani, che dà conto dell’inserimento, oltre che delle

annotazioni originali di Ferrini, di quelle elaborate da C.A. Nallino, al quale

ultimo egli subentrò, per pochi mesi nella cura della prima edizione del 1940. Pur

offrendo qui pagine di presentazione documentale, ho creduto opportuno ripro-

durre fedelmente tali note (con l’eccezione di quelle di mero rinvio bibliografico)

– l’attribuzione delle quali, a Ferrini, Sachau e Nallino viene segnalata occasio-

nalmente nei F.I.R.A2, rispettivamente con una F, una S o una N –, sebbene esse

contengano, a volte, riferimenti all’oggetto normativo della trattazione e meritino

perciò di essere analizzate più in dettaglio nel commentario, che seguirà. Le note

inserite, invece, da me sono sempre evidenziate con la sigla (N.d.T.).Le sofferte e articolate vicende delle diverse classi di mss. (su cui si veda

W. SELB – H. KAUFHOLD, Das Syrisch-römische Rechtsbuch cit. in particolare Band

I, Einleitung) che sono in tutto ventuno (tra cui cinque redazioni in lingua siriaca,

successive undici in arabo, due in armeno e una in georgiano) contenenti le ccdd.

Leggi Secolari, in parte descritte nelle due prefazioni, così come un commentario

che ne rappresenti un apparato critico, confluiranno in un’edizione completa, di

cui ho deciso di presentare ora alcuni dei primi esiti, persuasa dalla convinzione

che, in operazioni così delicate e quanto più è possibile filologicamente avvertite,

ricorrere a dei momenti di collaudo prima della conclusione, appare scelta

351No¥moi secolari tradotti ex lingua rhomaea in lingua siriaca

4 diauh¥khn nel testo (N.d.T.).5 Tali uncini segnalano d’ora in avanti, sempre, parole mancanti nel testo originale, che ho

inserito al solo scopo di rendere la traduzione più scorrevole (N.d.T.).6 oyßgkı¥aiv nel testo (N.d.T.).7 oyßgkı¥ai nel testo (N.d.T.).8 no¥mw∞ nel testo (N.d.T.).9 Quando c’è, la parentesi tonda come, più raramente, quella quadra, si intenda sempre co-

me presente nel testo pubblicato nei F.I.R.A2 (N.d.T.).10 diauh¥khn nel testo (N.d.T.).11 diauh¥khn nel testo (N.d.T.).12 Testo: primo o secondo.

prudente. Ruolo rilevante nell’allestimento finale avrebbe dovuto avere il

professor Gian Luigi Falchi. La sua improvvisa scomparsa priverà l’editio defini-

tiva di questo apporto, che chi scrive cercherà di non far mancare, riproponendo

nelle linee essenziali le letture che del Libro siro-romano il compianto studioso aveva

in più occasioni avanzato. [N.d.T.]

1. – Se un uomo muoia senza aver scritto un testamento4 e lasci figli

maschi e femmine, ,questi.5 diventano eredi in modo uguale. Se invece

egli intende scrivere testamento, rende eredi i suoi figli maschi secondo la

propria volontà; quanto alle figlie femmine, dà a ciascuna di loro la dote

di sua spettanza da ciò che è dovuto a ciascuna di loro dalle tre once6 del

suo patrimonio. Infatti queste tre once7 vengono divise per legge8 fra tutti

i figli dell’uomo e in queste (altre)9 nove istituisce eredi i suoi figli nel

modo che crede. Se poi intende dare qualcosa in più alle sue figlie, gli è

consentito. Se invece non ha figli maschi, le sue figlie diventano eredi del-

l’uomo. Se poi non ha ,affatto. figli, gli è permesso istituire eredi tutti

coloro che desideri. Se in verità sia morto improvvisamente senza avere

figli e senza aver neppure fatto testamento10, gli sarà erede, se esiste, il

padre dell’uomo; e se non ci fosse il padre dell’uomo, gli diventano eredi i

suoi fratelli e le sue sorelle in modo eguale. Se invece c’è anche la madre

di lui, anch’ella viene considerata fra gli eredi di suo figlio, come uno dei

suoi figli, in modo eguale. E se ,infine. l’uomo sia morto improv-

visamente non avendo scritto testamento11 e non abbia né padre né madre

né figli ..., e abbia ,invece. zii paterni, i fratelli di suo padre cioè,

costoro saranno i suoi eredi. E se egli non abbia zii paterni, gli saranno

eredi i figli degli zii paterni. E se manchi la stirpe del padre e degli zii

paterni, viene chiamata ,a succedere. la stirpe dei figli delle figlie e dei

figli delle sorelle. E se manchi pure questa stirpe, viene chiamata la stirpe

delle zie paterne, cioè dei figli maschi di quelle. E se costoro non abbiano

maschi, allora subentrano le femmine. E così avviene il passaggio delle

eredità attraverso le generazioni. In verità in primo grado soltanto, le

donne degne diventano eredi con gli uomini. Invece in secondo grado o

in terzo12 o nei restanti gradi le donne e i loro figli vengono rimosse,

352 Francesca Galgano

13 diauh¥kaiv nel testo (N.d.T.).14 Cfr. supra nt. 2.15 aßdgna¥tov nel testo (N.d.T.).16 ge¥nov nel testo (N.d.T.).17 ge¥nov nel testo (N.d.T.).18 ge¥nov nel testo (N.d.T.).19 Si agisce cioè in una certa maniera per diritto di suolo, come prima in un certo modo per

diritto di sangue: perciò Land al posto di ‘ar �â legge male qui zar �â.20 Cfr. supra nt. 2.21 kogna¥tov nel testo (N.d.T.).22 ge¥nov nel testo (N.d.T.).23 ge¥nov nel testo (N.d.T.).24 diauh¥khn nel testo (N.d.T.).25 Cioè al padre o all’avo.26 La forma dell’emancipazione è stata introdotta, come si vede, in Syria anteriormente a Giu-

stiniano.27 eßmankı¥patoi nel testo (N.d.T.).28 In corsivo nel testo (N.d.T.).

affinché non diventino eredi con i loro fratelli oppure con i figli dei loro

fratelli. Di certo le eredità vanno alle donne, giacché ,queste. diventano

eredi con i loro fratelli e con le loro sorelle, se fossero morti senza testa-

menti13, ai loro genitori e ai loro fratelli e alle loro sorelle; ma questo è il

primo grado. I no¥moi infatti esigono il seme puro e destinano l’eredità a

colui che è più prossimo, che in lingua rhomaea14 si chiama agnato15, che si

traduce stirpe16 prossima. Ma se manchi la stirpe17 prossima, si coinvolge

la stirpe18 delle donne, ciò che è in accordo con il suolo19 e in lingua

rhomaea20 viene chiamato cognato21, che corrisponde alla stirpe22 successiva

alla stirpe23 prossima.

2. – Se poi l’uomo ha ,ancora. il padre, al momento della sua

morte, non gli è consentito scrivere testamento24; senza dubbio se abbia

dei figli, essi sono sotto la potestà del padre di loro padre e qualsiasi cosa

abbiano acquistato ,tali. figli, in qualunque modo abbiano ,l’.acqui-

stata nei giorni di vita di loro padre, viene assoggettata al loro padre25.

3. – Se l’uomo intenda liberare suo figlio o il figlio di suo figlio o

ancora i suoi figli o i figli dei suoi figli, redige per loro gli atti di libera-

zione, dichiarando per costoro che in ogni cosa hanno tenuto fede all’o-

nore e che in ogni volontà si sono sottoposti a lui e che egli in virtù di tale

onore li scioglie dalla sottoposizione nella quale si trovano sotto la sua

potestà dinnanzi al giudice, affinché siano liberi da qualsivoglia sogge-

zione26. E se voglia dare loro dei doni, li dà loro dinanzi al giudice. In

verità questi emancipati27, che sono liberati28, non sono chiamati all’eredità

della stirpe dei loro padri o dei loro fratelli, ma sono diventati estranei per

quelli e diventano estranei per i fratelli eredi. I beni che giungono per

353No¥moi secolari tradotti ex lingua rhomaea in lingua siriaca

29 t√ ge¥nei nel testo (N.d.T.).30 diauh¥kaiv nel testo (N.d.T.).31 Vd. supra nt. 9 (N.d.T.).32 eßmankı¥patoi nel testo (N.d.T.).33 diauh¥kaiv nel testo (N.d.T.).34 Vd. supra nt. 9 (N.d.T.).35 ta¥jin nel testo (N.d.T.).36 ge¥noyv nel testo (N.d.T.).37 Vd. supra nt. 9 (N.d.T.).38 Vd. supra nt. 9. D’ora in avanti, sempre (N.d.T.).39 diauh¥kav nel testo (N.d.T.).40 diauh¥khn nel testo (N.d.T.).41 Non sarebbe stato degno di nota, se altrove non fosse stata espressa l’idea che agli infermi

non è consentito fare testamento.42 diauh¥kq nel testo (N.d.T.).43 Sembra che nessuno avesse in quella provincia più di cento schiavi: sul punto cfr. Gai.

1.42-46.44 diauh¥khn nel testo (N.d.T.).

stirpe29 dalla morte di coloro che muoiano senza testamenti30, non si

trasmettono (loro)31 dal giorno in cui furono redatti i loro atti di libera-

zione dinanzi al giudice e furono chiamati emancipati32. E neppure questi,

se fossero morti senza testamenti33, dopoché (così)34 furono chiamati,

avranno come eredi i figli delle stirpi di quelli che erano precedenti ai loro

atti di liberazione; erediteranno invece i loro figli e le loro figlie e le stirpi

di quelli che essi hanno dopo gli atti di liberazione di quelli, secondo il

grado35 di vicinanza della loro stirpe36. Ma né se devono (qualcosa)37 i loro

padri, quegli stessi in una certa parte sono obbligati; né se capitasse che

essi muoiano, dovendo i loro padri (qualcosa)38, possono essere trattenuti

dal fare testamenti39 nel modo in cui vogliano amministrare le loro

ricchezze, poiché sono liberati dalla soggezione del padre che li teneva

subordinati.

4. – Se l’uomo voglia fare testamento40, sia che sia sano sia che sia

infermo41, e voglia liberare alcuni fra i servi che possiede, in che numero

può liberarli? Se possiede soltanto uno schiavo oppure due, può liberarli

nel suo testamento42; fra tre è opportuno che egli ,ne. liberi due; da un

numero di cinque a dieci è opportuno liberare la metà di quelli; da dieci

fino a trenta uno ogni tre; dal numero di trenta fino a cento l’uomo può

liberare uno ogni quattro, e cioè venticinque43. Se invero sia accaduto che

un uomo abbia liberato un numero maggiore di quello che consentono i

no¥moi, viene calcolato il numero di quelli e saranno liberati tanti quanti

consentono (i no¥moi), e gli altri che siano stati liberati in eccesso riman-

gono nell’eredità come schiavi. Se invece qualcuno abbia scritto testa-

mento44, e vi abbia scritto che tutti i suoi schiavi saranno liberati, tutti

rimangono nell’eredità come schiavi.

354 Francesca Galgano

45 Qui letteralmente sarebbe: «Al no¥mov si pone la questione», quasi come se si trattasse di

una persona cui si sottopone un quesito giuridico. Ma lo stile del testo è proprio questo. (N.d.T.).46 diauh¥kav nel testo (N.d.T.).47 eßpitro¥poy nel testo (N.d.T.).48 In corsivo nel testo e in latino: praeceptor (N.d.T.).49 diauh¥khn nel testo (N.d.T.).50 eßpitro¥poy nel testo (N.d.T.).51 koyra¥torov nel testo (N.d.T.).52 In corsivo nel testo e in latino: scrutator (N.d.T.).53 diauh¥khn nel testo (N.d.T.).54 eßpitro¥moy nel testo (N.d.T.).55 diauh¥khn nel testo (N.d.T.).56 koyra¥torov nel testo (N.d.T.).57 diauh¥khn el testo (N.d.T.).58 koyra¥torov nel testo (N.d.T.).59 mpharrnes alla lettera pronoeın (occuparsi di, N.d.T.) (e P. 3b npharrnes): questo vocabolo viene

adoperato nel nostro libro specialmente in riferimento all’amministrazione dei tutori e dei curatori:

l’argomento è di tutta evidenza.60 diauh¥khn nel testo (N.d.T.).61 eßpı¥ropon nel testo (N.d.T.).62 koyra¥tora nel testo (N.d.T.).63 diauh¥khn nel testo (N.d.T.).64 diauh¥khn nel testo (N.d.T.).

5. – Si pone la questione se per il no¥mov45 quelli che sono minori di età

possano fare testamenti46 e a quanti anni possano (farli). La fanciulla fino

a quando abbia dodici anni, si trova in potestà del tutore47, che corri-

sponde a un precettore48, e non può ,perciò. scrivere testamento49. Ma

non appena abbia superato i dodici anni, si svincola dalla soggezione del

tutore50, ed entra ,in quella. del curatore51, che corrisponde a un ispet-tore52. E dal tempo in cui la fanciulla entri sotto la potestà del curatore, le è

consentito fare testamento53. Così anche il fanciullo fino ai quattordici

anni è nella potestà del tutore54, e non può scrivere testamento55; ma dai

quattordici anni e da lì in avanti entra sotto la potestà del curatore56 e

scrive testamento57, se vuole. Quei ragazzi rimangono sotto la potestà del

curatore58 fino ai venticinque anni e dopo i venticinque anni il ragazzo

diventa uomo autonomo e la fanciulla donna adulta.

6. – Se possa il padre della moglie, il cui marito sia defunto, diventare

amministratore59 dei suoi figli? Se dia fideiussori, può.

7. – Se sia morto un uomo e abbia lasciato figli orfani e abbia fatto

testamento60, e vi abbia scritto un tutore61 o un curatore62 per gli orfani,

non si danno fideiussori. Ma se l’uomo non abbia fatto testamento63 e sia

morto e abbia lasciato figli, se fra questi alcuni sono di venticinque anni,

amministreranno per i loro fratelli, non dando fideiussori. Se invece

l’uomo sia morto, senza aver lasciato testamento64, e abbia figli fanciulli e

355No¥moi secolari tradotti ex lingua rhomaea in lingua siriaca

65 Glossema, come appare chiaro da quelli che seguono.66 eßpı¥tropoi nel testo (N.d.T.). Così alla lettera: leggi ‘che sia ... eßpı¥tropov’.67 koyra¥twr nel testo (N.d.T.).68 eßpı¥tropov nel testo (N.d.T.).69 koyra¥twr nel testo (N.d.T.).70 diauh¥khn nel testo (N.d.T.).71 Cioè il preside della provincia: qui e d’ora in avanti.72 Strath¥goiv nel testo (N.d.T.).73 eßpı¥tropon nel testo (N.d.T.).74 koyra¥tora nel testo (N.d.T.).75 eßpı¥tropov nel testo (N.d.T.).76 koyra¥twr nel testo (N.d.T.).77 diauh¥kaiv nel testo (N.d.T.).78 koyra¥torev nel testo (N.d.T.).

abbia fratelli [o figli di fratelli]65, il no¥mov prescrive ad uno fra i suoi

fratelli che sia tutore66 o curatore67, il quale amministri per i figli dei

suoi fratelli e allo stesso tempo fissi con l’ausilio di uno scrivano tutto

il patrimonio che appartiene agli orfani e lo amministri com’è oppor-

tuno. Se invece egli non ha fratelli, ma ha un figlio adulto del

fratello, questi sarà similmente tutore68 o curatore69 dei figli di suo zio

paterno.

8. – Se l’uomo sia morto e abbia lasciato figli fanciulli e abbia la

moglie, ma non abbia redatto testamento70, non abbia fratelli e sua

moglie madre dei bambini voglia amministrare ,i loro beni. per loro,

è opportuno che ella informi il giudice della regione71 e al suo cospetto

si impegni di non appartenere ad altro uomo prima di aver completato

l’incarico per gli orfani che le è stato affidato. Ma se la moglie non

intenda sostenere il peso degli orfani, il no¥mov prescrive agli strateghi72

della città, che sono principi, di nominare per loro un tutore73 o un

curatore74, dandogli compenso certo adeguato alla sostanza del patri-

monio che amministri. Infatti il no¥mov prescrive che ciascuno che diventi

tutore75 o un curatore76 per gli orfani dia garanzia che conserverà in

ogni modo il denaro e le sostanze dei pupilli e trasferirà a quelli, dopo

che saranno diventati uomini. A coloro che siano stati nominati nei

testamenti77 quali curatori78 il no¥mov ordina che non diano fideiussori,

ciò perché i padroni del patrimonio li scelsero e li costituirono quali

amministratori.

9. – Se ci sia un uomo che abbia figli e questi siano ,già. diventati

uomini adulti, e non siano rispettosi verso di lui, ma siano invece disobbe-

dienti ai suoi voleri e lo disonorino, e l’uomo voglia cassarli dalla sua

356 Francesca Galgano

79 oyßgkı¥aiv nel testo (N.d.T.).80 Qui e d’ora in avanti (cfr. anche § 8) tradotti alla lettera. Il testo reca d.qenyâneh w.nekhsaw

(hî): intendi ‘delle cose immobili e mobili’. Al contrario qenyânâ di per sé nel nostro libro significa

‘fondo’ o ‘patrimonio’.81 diauh¥khn nel testo (N.d.T.).82 oyßgkı¥av nel testo (N.d.T.).83 diauh¥khn nel testo (N.d.T.).84 diauh¥khn nel testo (N.d.T.).85 ‘Ingenui’ traduce S. Anche io stimo che qui si parli di ingenui; bisogna considerare che

nella locuzione alla buona bnay h’êrê si intende semplicemente ‘liberi’, affinché vi possano essere

ricompresi anche ‘liberti’: si veda anche P. §: �en nethh˘arra �abhdâ w.nehwê bar h

˘’ êrâ.

86 diauh¥khn nel testo (N.d.T.).87 uea¥trw∞ e ıΩppik√ e stadı¥w∞ nel testo (N.d.T.).88 mımoi e hΩnı¥oxoi e loydia¥rioi nel testo (N.d.T.)89 diauh¥kh nel testo (N.d.T.).90 Il Siro intese male e tradusse. ms,a��rânâ significa insolente (‘yΩbristh¥ v’ N.d.T.): cfr. Payne

Smith. Thesaurus, p. 3427 collatis Act. apocr.Ap.p.sw. Ma o sono confusi i termini ms,a��râ e

ms,a��rânâ oppure malamente confuse l’interprete disonorati (‘aßtı¥moyv’ N.d.T.) e che disonorano

(‘aßtimoyntav’ N.d.T.). Perciò sembra che sia accaduto che siano strettamente congiunti due distinti

paragrafi uno circa figli che disonorano e l’altro circa persone disonorate (‘paı¥dwn aßtimoy¥ntwn e

aßtı¥mwn prosw¥ pwn’ N.d.T.).

eredità, può farlo. In verità gli è consentito che in nove once79 delle sue

sostanze e del suo denaro80 scriva testamento81 e dia in merito a tutto ciò

che voglia; e quelle tre once82, che sono un quarto dell’intero patrimonio,

che gli appartiene, colui che scrive testamento83 lo dia a tutti i suoi figli,

affinché i figli che recano disonore ricevano la loro quota da quel solo

quarto del patrimonio di loro padre in base al loro numero, sia che (siano)

maschi sia che siano femmine. Invece all’uomo che fa testamento84 e

lascia eredi estranei, il no¥mov prescrive che lasci eredi gli uomini liberi85,

cosicché i figli recanti disonore non si oppongano, per mezzo del no¥mov, altestamento86. Uomini e donne recanti disonore sono tali che non è

consentito istituirli eredi: quelli che lavorano in teatro, al circo e allo

stadio87 e attori, mimi e corridori a cavallo, guidatori di carri e personale

dei giochi88 e con loro le meretrici e quelli che sono stati accusati di adul-

terio, sia uomini che donne, e altri che sono simili a costoro. All’uomo

non è lecito istituire questi fra i liberi. Altrimenti il suo testamento89 viene

bloccato dai figli recanti disonore e da quelle stirpi che sono successive e

da quelle che vengono dopo quelle ,ancora.90.

10. – Al no¥mov si chiede quanti figli diano alla donna lo ius liberorum, a

quella che è nata libera per origine o a quella che è stata manomessa dalla

schiavitù. E prescrive (il no¥mov) che a quella che sia libera per nascita spetti

lo ius liberorum per tre figli, e a quella manomessa dalla schiavitù spetti lo

ius liberorum per quattro figli.

357No¥moi secolari tradotti ex lingua rhomaea in lingua siriaca

91 rΩwmaıoi nel testo (N.d.T.).92 ta¥jei nel testo (N.d.T.).93 eßpı¥tropoi nel testo (N.d.T.).94 koyra¥torev nel testo (N.d.T.).95 eßntoleıv nel testo (N.d.T.).96 dicant... dı¥khn nel testo (N.d.T.).97 dicant... dı¥khn nel testo (N.d.T.).98 w.nes �ôr: preferirei ‘aw w.nes�ôr: oppure gestì: affinche si opponga per la gestione di erede.99 Cfr. § 84.100 gernh¥n nel testo (N.d.T.).101 dwreΔ nel testo (N.d.T.).102 fernh¥n nel testo (N.d.T.).103 no¥mon nel testo (N.d.T.).104 Si veda al § 9.105 Cioè fino a quando non sono sciolte le nozze.106 dwrea¥n nel testo (N.d.T.).

11. – Il no¥mov prescrive che coloro che prestano servizio militare fra i

Romani91 oppure in altra schiera92 che sia sottoposta al regno, non

possano diventare né tutori93 né curatori94 di orfani, e neppure possano

porsi come procuratori95 che stiano in giudizio96 per altri. Per loro stessi

però è consentito che stiano in giudizio97, prima che siano dimessi da

quelle funzioni svolte per il regno, una volta che le abbiano condotte a

termine.

12. – Se qualcuno sia stato istituito erede da un altro e non intenda

accettare l’eredità, può non accettare. Ma se abbia ,già. accettato e98

abbia compiuto qualche atto di gestione in essa, non può rifiutarla. Se

invece, prima di aver accettato, voglia trasferirla ad un altro uomo o

donarla, ,ciò. gli è consentito99.

13. – Se possa la moglie aggiungere ,qualcosa. sulla sua dote100

dopo che si sia unita all’uomo? Se le siano giunti denaro o sostanze dall’e-

redità di suoi congiunti da uno dei gradi della sua stirpe oppure da doni101

di qualcuno fra questi, ciò può accadere e apporta questi beni, che le

siano pervenuti, a suo marito e li va ad aggiungere alla sua dote102, oppure

esige da suo marito una scrittura redatta secondo la legge103, a seconda

che si tratti di denaro o di possesso ,di beni.104; le è dovuta scrittura del

suo denaro gli interessi ,maturati. e ,il possesso de. i beni con i frutti

,prodotti..

14. – Dopo che l’uomo e la donna si sono uniti ,in matrimonio.,

nessuno dei due può, finché sono vicendevolmente insieme, e c’è

l’accordo della loro105 comunione, scrivere doni106 per l’altro coniuge. Se

358 Francesca Galgano

107 diauh¥kq nel testo (N.d.T.).108 Si parla della promessa di donazione.109 rΩepoy¥dion nel testo (N.d.T.).110 fernh¥n nel testo (N.d.T.).111 Cfr. § 61.112 Così alla lettera: se abbia osato sposare un altro uomo.113 diauh¥kq nel testo (N.d.T.).114 lhga¥ton nel testo (N.d.T.).115 ’izgaddê = legati della città.116 sygklhtikoı¥ nel testo (N.d.T.).117 Secondo una’antica fonte; infatti si parla di sacerdoti degli dei (syria¥rxai [N.d.T.]): kâhnê

(ıΩereıv [N.d.T.]) sacerdoti cristiani sono detti nel libro qela’rîgê oppure qassîsê (klhrikoı¥ o

presby¥teroi [N.d.T.]).118 Cioè i magistrati.119 diauh¥khn nel testo (N.d.T.).120 fernq nel testo (N.d.T.).

però uno dei due (l’)abbia scritto per il proprio coniuge e l’abbia poi ratifi-

cato alla sua morte nel testamento107, sarà valido108. Se invece ciò non sia

stato fatto, allora non sarà valido.

15. – Se possa l’uomo, finché duri la comunione sua con sua moglie,

accusare sua moglie di adulterio o di altre turpi azioni? Se può

provar,li., ne ha facoltà. Ma se si sia sciolto da quella con lettera di

divorzio, cioè un ripudio109, per cui, fino a due mesi dopoché si sia sciolto

da quella, se trovi qualcosa per accusar(la), può ,farlo.. Tutte queste

cose possono detrarre per lei la dote110, come potevano allorquando

(l’uomo) non si era ancora sciolto da quella.

16. – Cosa rende infame la moglie111? Se suo marito sia morto, se

abbia osato appartenere ad un altro uomo112, prima che siano trascorsi i

dieci mesi dopo la morte di suo marito, è infame e i no¥moi le tolgono la

dignità. E se suo marito le abbia scritto qualcosa per testamento113 in

legato114, i no¥moi glielo sottraggono, perché non si è comportata in modo

casto verso suo marito durante i dieci mesi.

17. – Di ,ogni. onore sono privati quegli uomini che in virtù dei

no¥moiv sono resi infami: non diventano nunzii115, né senatori116, non diven-

tano sacerdoti117 né consiglieri del re, non giudici delle regioni, e neppure

diventano principi118 delle città, ma sono privati di ogni onore.

18. – La donna, finché viva suo padre e il padre di suo padre, non

può scrivere testamento119 e istituire eredi nella sua dote120. Ma se quelli

fossero morti ed ella sia stata liberata dalla potestà dei suoi avi, allora le è

consentito disporre per iscritto a chi voglia con una clausola relativa alla

359No¥moi secolari tradotti ex lingua rhomaea in lingua siriaca

121 fernq nel testo (N.d.T.).122 diauh¥khn nel testo (N.d.T.).123 eßpı¥trpov nel testo (N.d.T.).124 koyra¥twr nel testo (N.d.T.).125 Il testo greco parlava dell’autorità ... dei tutori: la versione è incredibilmente danneggiata.126 ayßuentı¥a∞ nel testo (N.d.T.).127 Si veda la nota al § 9.128 fernhv nel testo (N.d.T.).129 fernq nel testo (N.d.T.).130 eßpisko¥poiv nel testo (N.d.T.).131 xw¥ ra∞ nel testo (N.d.T.).132 periodey¥tq nel testo (N.d.T.).133 pekoy¥lion nel testo (N.d.T.).134 pekoylı¥oy nel testo (N.d.T.).135 pekoy¥lion nel testo (N.d.T.).136 pekoy¥lion nel testo (N.d.T.).137 dwrea¥n nel testo (N.d.T.).138 nomh¥n nel testo (N.d.T.).

dote121. Così anche l’uomo, che abbia ancora in vita suo padre e il padre

di suo padre, non può scrivere testamento122.

19. – Se possa il tutore123 degli orfani o il curatore124 vendere ,qual-

cosa. dai beni degli orfani, su cui eserciti il proprio diritto, e saldare per

loro un tributo che portano al re o un debito, cui erano tenuti i loro geni-

tori. Non possono di loro125 autorità126; possono invece così, che si rivol-

gano ed espongano la faccenda al giudice della regione, e con l’ordine del

giudice viene venduto ,quanto necessario. (in ragione del debito) dai

beni127 degli orfani.

20. – Quando la moglie ha facoltà di diventare padrona della sua

dote128. Quando suo padre sia morto e il padre di suo padre e dopo questi

se sia morto anche suo marito, allora ha potestà sulla sua dote129.

21. – Anche se è correttamente liberato lo schiavo che il padrone

liberi dinnanzi a testimoni, è meglio che l’uomo liberi il suo schiavo o la

sua ancella dinnanzi ai vescovi130 e ai presbiteri e, se sia nella regione131,

dinnanzi al periodeuta132 e ai presbiteri, secondo il disposto del glorioso re

Costantino. E se l’uomo abbia scritto che sia liberato con quell’uomo che

viene liberato anche il peculio133 di quello, ciò è liberato. Se invece non

abbia scritto il nome peculio134, e sia morto colui che ha liberato, gli eredi

di lui aggiungono il peculio135 allo schiavo che è stato liberato, perché

peculio136 è ciò che possiede lo schiavo.

22. – Se possa colui che fece ad alcuno dono137 di una certa cosa e gli

abbia traferito il possesso138, riprenderla indietro da costui? Se si tratta di

360 Francesca Galgano

139 barteh: ma leggi breh: di suo figlio. Si tratta infatti di coloro che sono in potestà.140 dwreΔ nel testo (N.d.T.).141 nâmôsâ aggiunse S: preferirei dînâ.142 mancipium nel testo (N.d.T.).143 dwrea¥n nel testo (N.d.T.).144 katagrafh¥n nel testo (N.d.T.).145 nomh¥n nel testo (N.d.T.).146 dwreΔ nel testo (N.d.T.).147 katagrafq nel testo (N.d.T.).148 dwrea¥n nel testo (N.d.T.).149 nomh¥n nel testo (N.d.T.).150 Infatti se il figlio [emancipato] abita con lui, appare quasi inutile la consegna dello stesso

possesso: kmâ dh. �ameh hâwên: ‘quando siano con lui’.151 lhga¥ton nel testo (N.d.T.).152 Leggi la.bnaw(hî) ... (corr. S.).153 ... d.ghabhrâ al posto di d.‘abhdâ.154 P. § 26: ma ai figli dello schiavo, che siano nati da schiava, ciò permette il no¥mov che accada.

un figlio suo o di una sua figlia o di figli di sua figlia139, può in vita sua

riprendere indietro ciò che abbia scritto in dono140 per loro. Se invece si

tratta di un estraneo, non può riprenderlo indietro da lui.

23. – Se possa colui che abbia liberato uno schiavo renderlo nuova-

mente schiavo? Può se in vita sua abbia presentato querela colui che lo

liberò, perché sia stato oltraggiato da quello. Il no¥mov141 rende lo schiavo

(in) proprietà142 del precedente padrone.

24. – Se l’uomo abbia scritto un dono143 per un uomo o un docu-

mento144 circa qualcosa, ma non gli abbia trasferito il possesso145 con il

dono146 o con un documento147 in cui gliel’ha scritto, qualsiasi cosa sia, ciò è

invalido. Se invece a suo figlio o a sua figlia abbia scritto un dono148 e non

abbia traferito il possesso149 a suo figlio, per il tempo in cui vivano150 con

lui, è valido; se invece (abbia scritto) a un estraneo, è invalido.

25. – Alle donne il no¥mov non dà (facoltà) di accusare i loro mariti di

qualcosa di male che abbiano subito da quelli. Così né al fratello il no¥movconsente di accusare il fratello che fece azioni turpi; né agli schiavi il

no¥mov concede di accusare i loro padroni di aver compiuto azioni turpi, a

meno che non possano provare contro i loro padroni, che avessero le

porpore del regno o pietre preziose, che non è consentito agli uomini

usare, ma solo al re. Quanto alle altre cose infatti non è permesso agli

schiavi accusare gli uomini liberi. Né il no¥mov consente ai figli di accusare i

propri genitori che abbiano compiuto azioni turpi.

26. – Se possa colui che libera schiavi lasciare un legato151 ad un suo

schiavo? A figli152 di quell’uomo153, che siano stati generati da un’ancella,

il no¥mov154 ,lo. permette.

361No¥moi secolari tradotti ex lingua rhomaea in lingua siriaca

155 diauh¥kq nel testo (N.d.T.).156 lhga¥ton nel testo (N.d.T.).157 oyßgkı¥av nel testo (N.d.T.).158 oyßgkı¥ai nel testo (N.d.T.).159 lhga¥ta nel testo (N.d.T.).160 diauh¥khn nel testo (N.d.T.).161 nomik√ nel testo (N.d.T.).162 lhga¥ton nel testo (N.d.T.).163 nomikoy nel testo (N.d.T.).164 lhga¥ton nel testo (N.d.T.).165 Cfr. §§ 92-93.166 Fernhv nel testo (N.d.T.).167 No¥mw nel testo (N.d.T.). Naturalmente non per intero, ma in base al numero dei figli.168 Questa costituzione di Leone non risulta altrove.169 fernhv nel testo (N.d.T.).170 fernhv nel testo (N.d.T.).171 diauh¥khn nel testo (N.d.T.).172 fernhv nel testo (N.d.T.).173 eßpı¥tropon nel testo (N.d.T.).174 eßntoliko¥n nel testo (N.d.T.).

27. – Se il no¥mov consenta che la maggior parte del patrimonio, che

possiede un uomo, possa lasciare per testamento155 come legato156? Il

no¥mov permette di lasciare fino a nove once157 delle proprie sostanze,

affinché rimangano ,almeno. tre once158 nell’eredità, cioè che sia così,

che attribuisca tre parti in legati159 e una al proprio erede.

28. – Se sia permesso che colui che faccia testamento160 lasci al consu-

lente legale161, che l’abbia redatto, una parte dell’eredità o un legato162? È

permesso all’uomo lasciare a lui, scrivendo di suo pugno o per mano dello

scriba ,ciò. che egli dà; se non conosce la scrittura scriva il nome del

consulente legale163 e ciò che gli ha lasciato in legato164 e ciò che gli ha dato

col suo nome.

29165. – Se la moglie dell’uomo sia deceduta e abbia lasciato figli,

l’uomo è padrone della dote166 per più antico diritto167 Secondo quanto,

però, emanò il glorioso e beato re Leone168: se c’è il padre della moglie,

suo padre sarà erede in (metà) parte dote169 e suo marito nell’altra metà.

Se invece il padre della moglie sia morto ed ella sia stata resa libera dalla

soggezione a quello, allora erede di tutta dote170 diventa suo marito a

nome dei loro figli. Se infine non ha figli, le è permesso fare testamento171

e lasciare (metà) parte della dote172 a chi desideri.

30. – Se sia lecito all’uomo stabilire che un suo schiavo abbia potestà

sul proprio patrimonio, di dargli o un un tutore173 o un mandatario174, ciò

che significa un mandato con potestà, circa quegli affari che il suo

padrone vuole fargli gestire? Il no¥mov gli concede che tutte le facoltà di cui

è titolare siano trasferite in capo allo schiavo, affinché le gestisca.

362 Francesca Galgano

175 eßntolik√ nel testo (N.d.T.).176 eßpı¥tropov nel testo (N.d.T.).177 Cfr. nt. al § 9.178 eßpı¥tropov nel testo (N.d.T.).179 Infatti si tratta di diritto provinciale.180 eßpı¥tropov nel testo (N.d.T.).181 koyra¥twr nel testo (N.d.T.).182 Su ciò si veda § 9.183 diauh¥kq nel testo (N.d.T.).184 diauh¥khn nel testo (N.d.T.).185 Così forse aggiunse S: cfr. P. § 14.186 diauh¥kq nel testo (N.d.T.).187 eßpı¥tropon nel testo (N.d.T.).188 koyra¥tora nel testo (N.d.T.).189 koyra¥tora nel testo (N.d.T.).190 diauh¥kq nel testo (N.d.T.).191 §§ 35.36 si uniscono al § 93.192 fernh nel testo (N.d.T.). Si tratta di strumenti dotali.193 diauh¥khn nel testo (N.d.T.).194 diauh¥kq nel testo (N.d.T.).

31. – Alla moglie libera è permesso dai no¥moiv dare potestà a suo

marito come mandatario175 affinché amministri i suoi beni e il suo denaro.

I no¥moi invero consentono all’uomo di dare potestà a suo figlio, di essere

tutore176 sul proprio denaro e sui propri beni177.

32. – In che modo invero può l’uomo liberarsi per non essere tutore178

degli orfani figli dei suoi fratelli o di estranei per ordine del giudice della

regione? Se sia accaduto che l’uomo abbia cinque179 figli maschi e

femmine, i no¥moi lo liberano da quell’impegno estraneo e gli consentono

di curare e allevare i suoi propri figli. Se invece abbia meno di cinque

figli, è costretto dai no¥moiv ad essere tutore180 o curatore181 di orfani altrui.

33. – Se ci sia un uomo che non abbia figli182 e che abbia ,invece.uno schiavo nato in casa o acquistato con dell’argento e voglia liberarlo e

poi istituirlo erede per testamento183, i no¥moi glielo permettono.

34. – All’uomo che morendo voglia fare testamento184, avendo egli

figli molto piccoli, e scrivere questi [come eredi e uno schiavo mano-

messo185 per testamento186] il no¥mov gli concede di istituire un tutore187 o un

curatore188 relativamente ai suoi figli, e quello come curatore189, anche se

non lo ha liberato per testamento190. È lecito per il suo padrone istituire

chi voglia circa i suoi figli. Anche ciò è ,considerato. buona prova della

libertà, che è ,concessa. per quello schiavo.

35191. – Se c’è un uomo che abbia figli da una moglie senza dote192, e

voglia scrivere testamento193 e istituirli eredi, il no¥mov glielo concede; gli è

permesso ,infatti., qualora li scriva nel testamento194 e confermi che

363No¥moi secolari tradotti ex lingua rhomaea in lingua siriaca

195 fernq nel testo (N.d.T.).196 fernh¥ nel testo (N.d.T.).197 diauh¥khn nel testo (N.d.T.).198 fernq nel testo (N.d.T.).199 diauh¥khn nel testo (N.d.T.).200 diauh¥kq nel testo (N.d.T.).201 ge¥nov nel testo (N.d.T.).202 ge¥nov nel testo (N.d.T.).203 ge¥nov nel testo (N.d.T.).204 ge¥nov nel testo (N.d.T.).205 ge¥nesin nel testo (N.d.T.).206 ge¥nesin nel testo (N.d.T.).207 qenyânê: leggi ‘dei fondi’.208 timƒ nel testo (N.d.T.).209 aßrßrΩabw¥ n nel testo (N.d.T.).

sono figli suoi. Se invece intende attribuire l’eredità a quelli come ad

estranei, gli è permesso scrivere nel modo che vuole.

36. – Se l’uomo abbia due mogli, una prima e un’altra, e abbia

,sposato. [la prima] senza dote195, ed egli abbia figli da lei, e abbia

,sposato. l’altra secondo la legge e abbia figli ,anche. da questa, se

tutti questi siano eredi in modo eguale? È lecito per quest’uomo istituirli

in parti uguali, se li chiami estranei – figli di colei che sia senza dote196,

eredi estranei – e non li chiami figli suoi, ma [dica] che intende farli eredi

insieme ai figli suoi. Se invece non abbia fatto testamento197, eredi diven-

tano quelli ,nati dalla moglie che abbia. dote198.

37. – Se ci sia un uomo e abbia figli che muoiano prima di lui, non

avendo i suoi figli ,propri. figli, ma avendo essi figlie, e abbia concesso

queste a degli uomini e queste [figlie] abbiano figli e pure loro muoiano e

i loro figli vivano, se l’uomo abbia fratelli e figli di fratelli, se vuole fare

testamento199 e istituire eredi questi figli delle sue figlie, costoro ereditano

secondo la sua volontà. Se invece sia morto senza testamento200, eredi gli

saranno i fratelli o i figli dei suoi fratelli. Se non ha fratelli, eredi saranno

gli zii paterni o i loro figli. Se manca la stirpe201 degli avi paterni, subentra

la stirpe202 dei figli delle sue figlie. Se manca ,pure. la stirpe203 dei figli

delle sue figlie, allora subentra la stirpe204 dei figli delle sue sorelle. Fra

tutte le stirpi205 invero i maschi sono prescelti per l’eredità e le femmine

retrocedono. Se poi mancano maschi da tutte le stirpi206 di quest’uomo,

solo allora subentrano le femmine.

38. – Se si sia verificata e sia stata poi ratificata la vendita di case o di

possedimenti207 o di schiavi o di qualsiasi cosa tramite un patto interve-

nuto fra venditore e compratore e abbiano convenuto fra loro circa il

prezzo208 della cosa che è stata venduta e non sia stata offerta garanzia209 e

364 Francesca Galgano

210 timh¥ nel testo (N.d.T.).211 timq nel testo (N.d.T.).212 katagrafh¥n nel testo (N.d.T.).213 timh¥n nel testo (N.d.T.).214 Cfr. § 113.215 timh¥n nel testo (N.d.T.).216 timh¥n nel testo (N.d.T.).217 Cioè uno contro l’altro.218 aΩplh wß nh¥ nel testo (N.d.T.). Vendita semplice D. 21.1.48.8.219 ‘aw bartâ = glossema.220 l.hôn: ma correggi l.haw: egli.

il prezzo210, che sia stato convenuto non sia stato ,ancora. dato, se per

avventura il primo si sia rifiutato di acquistare di sua volontà, ma soltanto

il patto sia stato ,finora. stipulato, il no¥mov prescrive che il venditore

non possa vendere a nessun altro uomo, ma soltanto a quel primo che si

sia accordato circa il prezzo211 della cosa. Se invero il primo si sia rifiutato

di acquistare di sua volontà, il venditore deve scrivere un documento212

sotto il nome del primo e dare il prezzo213 e trasferire al compratore la

cosa che abbia venduto senza condizione.

39214. – Se un uomo abbia comprato uno schiavo come schiavo di

buon valore, che non sia ,cioè. fuggitivo, (il no¥mov) gli dà tempo per

provarlo sei mesi di tempo; se non gli piacesse, prima che sia completato il

tempo dei mesi, è consentito al compratore dai no¥moiv restituire lo schiavo

al suo precedente padrone e ottenere da questo il prezzo215 che ,gli.diede. Se invece gli sia sfuggito il ragazzo, che aveva acquistato come

servo di buon valore, prima che siano interamente trascorsi i sei mesi,

dovrà cercarlo colui che lo abbia acquistato, acciuffarlo e consegnarlo a

colui che lo abbia venduto, e pretendere da lui il prezzo216 che versò per

quel servo. Se poi l’uomo abbia acquistato un ragazzo schiavo semplice-

mente, senza ,che sia stato specificato se sia. di buono o cattivo valore,

con quel patto che l’uomo non si rivolga contro il suo socio217, che in

greco si chiama vendita semplice218, e abbia voluto colui che lo ha

comprato restituirlo a colui che lo ha venduto, il no¥mov non gli consente di

restituirlo e non può restituirlo, a meno che non abbia trovato in quello

schiavo uno spirito maligno. Se infatti in quello schiavo sia apparso un

demone, e voglia (restituirlo), lo riporta a colui che lo ha venduto.

40. – Se l’uomo abbia liberato un figlio o una figlia219 dinnanzi al

giudice e abbia sciolto il figlio dalla sua potestà e costoro220 abbiano avuto

figli dopo essere stati liberati, il padre che ha liberato suo figlio non ha

potestà sui figli che siano nati a quello dopo l’atto di liberazione, ma

questi figli sono liberi dalla potestà del loro avo, e cioè del padre di loro

padre.

365No¥moi secolari tradotti ex lingua rhomaea in lingua siriaca

221 dicat dı¥khn nel testo (N.d.T.).222 Vd. nota precedente anche se qui c’è iudicium e non dı¥khn (N.d.T.).223 t

˙âlyûthet = della sua giovinezza.

224 Se infatti la moglie non abbia nulla di proprio, è necessario che il marito le rimetta la co-

sa acquistata.225 gernh¥n nel testo (N.d.T.).226 nomh¥n nel testo (N.d.T.).227 nomh¥ nel testo (N.d.T.).228 d.’abhûlôn: di loro padre, ma d.’emhôn= di loro madre.229 diauh¥khn nel testo (N.d.T.).230 diauh¥kq nel testo (N.d.T.).231 diauh¥khn nel testo (N.d.T.).

41. – Se l’uomo vuole ordinare al suo schiavo di presentarsi221 in

giudizio per lui, ciò non permette il no¥mov; infatti non è lecito che lo

schiavo si presenti in giudizio222 con ,l’uomo. libero, perché non hanno

uguale dignità.

42. – Se ci sia un uomo che voglia liberare suo figlio e scioglierlo dalla

sua potestà, il no¥mov permette di scioglierlo; se voglia poi che anche ,un.suo avo lo liberi, gli è consentito.

43. – Se un uomo abbia comprato una cosa o un terreno o uno

schiavo a nome della moglie della sua giovinezza223, che sposò ,cioè. ai

tempi della fanciullezza di lei, se dev’essere ratificato dalla moglie

l’acquisto, che suo marito effettuò per lei a suo nome224? Il no¥mov prescrive

che non debba essere ratificato. Se infatti dopo che sua moglie gli abbia

apportato la dote225, a tale (moglie) sia giunta un’eredità dai suoi genitori o

da uno dei gradi della sua stirpe, e da quel denaro acquisti un bene a suo

nome, è ratificato l’acquisto di quello perché ha acquistato a nome di lei.

Se l’uomo abbia sposato una vedova e abbia acquistato a nome di lei una

cosa, o terreno o qualcos’altro, se le abbia dato il possesso226 della cosa che

abbia acquistato a nome suo, questo possesso227 rende la moglie padrona

di quella cosa che sia stata comprata a nome suo.

44. – Se i no¥moi sottopongano i figli dell’uomo al padre di loro padre,

che è ,cioè al. loro avo? Gli sottopongono i figli di suo figlio; ma non

sottopongono i figli di sua figlia al loro avo, padre della loro madre228;

infatti sulla figlia ha potestà soltanto l’uomo.

45. – Se l’uomo abbia confezionato testamento229 e dopo poco tempo

colui che lo fece abbia manifestato il pensiero di voler confezionare un

altro testamento230, quello che abbia confezionato per primo non è

,più. valido. Se poi dopo aver confezionato un altro testamento231 sia

366 Francesca Galgano

232 nomik√ nel testo (N.d.T.).233 eßndı¥kw∞ nel testo: commissario, pubblico difensore (N.d.T.).234 diauh¥kq nel testo (N.d.T.).235 e¶ndikov nel testo (N.d.T.).236 diauh¥khn nel testo (N.d.T.).237 yΩpomnh¥ mata nel testo (N.d.T.). La legge è forse quella che abrogò Teodosio, cfr.

CTh. 4.4.1.2.238 diauh¥khn nel testo (N.d.T.).239 diauh¥khn nel testo (N.d.T.).240 lhga¥ton nel testo (N.d.T.).241 Cfr.§ 9.242 lhgatarı¥oiv nel testo (N.d.T.).243 lhga¥tw nel testo (N.d.T.).244 oyßsı¥av nel testo (N.d.T.).245 oyßsı¥a nel testo (N.d.T.).246 syßsı¥a∞ nel testo (N.d.T.).247 oyßsı¥av nel testo (N.d.T.).248 aßnno¥nav nel testo (N.d.T.).249 Al § 39.250 dia¥lysin nel testo (N.d.T.).251 dialy¥sei nel testo (N.d.T.).

stato impedito dalla morte a sottoscriverlo, e ci siano tre testimoni con

quel consulente legale232 che l’abbia scritto e testimonino dinnanzi al

defensor civitatis233 di una delle città, giurando così: «Noi abbiamo ascoltato

dalla voce di quell’uomo ciò che è scritto in questo testamento234 e nulla è

stato cambiato in questo», il defensor civitatis235 della città ratifica il testa-

mento236, scrivendo commenti circa quello, che corrispondono a ,sue.annotazioni237. Ed è valido ,questo. testamento238 così come quello che

firmano al cospetto di coloro che stanno per morire.

46. – Se l’uomo morendo abbia scritto testamento239 e abbia lasciato

un legato240 a molti, e non rimanga all’erede un quarto di tutti i suoi beni

e di tutti i suoi denari241, si toglierà qualcosa ai legatarii242 dal loro

legato243 e lo si aggiungerà all’erede, acciocché sia completata ,almeno.una delle quattro parti delle sostanze244 di quell’uomo che morì. È infatti

opportuno che l’erede, se il patrimonio245 di colui del quale diventa erede

debba ,destinarsi. all’annona246 o altro, ,lo. deduca dalle sostanze247

e allora faccia i calcoli con i legatarii248 e riservi a se stesso un quarto e

divida con loro il resto, in base a quanto giunse loro.

47. – Se l’uomo si sia sciolto dal suo socio249 e abbia redatto un docu-

mento di scioglimento con reciproci accordi250 e entrambe le parti

abbiano firmato con giuramenti, stabilendo in un documento di sciogli-

mento con reciproci accordi251 che colui che si sarà rivoltato contro il

suo socio darà una multa d’oro, la parte che non rispetta l’accordo verso

367No¥moi secolari tradotti ex lingua rhomaea in lingua siriaca

252 CTh. 2.9.3.253 Gai 1.84.254 paraggelı¥av nel testo (N.d.T.).255 paraggelı¥av nel testo (N.d.T.).256 eßnapo¥grafon nel testo (N.d.T.).257 aßrßrΩabwna nel testo (N.d.T.).258 aßrßrΩabwna nel testo (N.d.T.).259 Cioè colui che è sui iuris.260 CI. 8.47.2 alla fine.261 hΩgemo¥ni nel testo (N.d.T.).

quella parte che ,invece. sta (nei patti) è resa infame dai no¥moiv, e perde

ciò che è stabilito perdano i mendaci, cioè la multa252.

48. – Se una donna libera sarà moglie di un uomo schiavo e avrà

abitato con lui nella casa del padrone di quello, diventerà ancella con

quelli che saranno nati da lei nella casa del padrone dello schiavo. Ma

se non voglia ascrivere se stessa in schiavitù e voglia recedere, recede;

ma i figli di lei rimangono in schiavitù253. Se invero lo schiavo avrà

amato la moglie come libera e costei lo avrà accettato nella sua casa e

avrà abitato con lei, il padrone dello schiavo manderà tre ingiunzioni254.

E se dopo le ingiunzioni255 la moglie avrà ,ancora. trattenuto quello

schiavo, è permesso dal no¥mw∞ per il padrone dello schiavo condurre la

moglie in schiavitù.

49. – Se qualcuno abbia preso uno schiavo non suo, sapendo che

quello è uno schiavo, e ,ne. sia stato poi accusato, il no¥mov prescrive che

,a sua volta. sia tratto in schiavitù colui che lo abbia preso.

50. – Se un uomo abbia preso un colono vincolato alla terra256,

sapendo che quello sia di altri coloni, colui che lo prese viene ,a sua

volta. tratto dall’attore quale colono.

51. – Se un uomo abbia comprato una cosa e abbia dato in

garanzia una somma di argento e il venditore si sia ,poi. ritirato, il

no¥mov prescrive che dia il doppio della garanzia257 che abbia ricevuto, in

base alla somma d’argento. Se invece si sia ritirato il compratore, perde

la garanzia258.

52. – Se sia valido che l’uomo accolga come figlio colui che sia auto-

nomo259? Se quegli non abbia iscritto se stesso dinnanzi al giudice260, è

invalido. Se invece l’uomo abbia persuaso il suo socio di dargli come figlio

uno dei suoi figli, è opportuno che egli lo dia come figlio dinnanzi al

governatore261, mentre lo scioglie dalla sua sottoposizione e lo rende sotto-

368 Francesca Galgano

262 yΩpomnh¥mata nel testo (N.d.T.).263 Se si tratta di adrogatio.264 Se ,si tratta. di adoptio.265 diauh¥kq nel testo (N.d.T.).266 lhga¥ton nel testo (N.d.T.).267 lhga¥ton nel testo (N.d.T.).268 lhga¥ton nel testo (N.d.T.).269 lhga¥ton nel testo (N.d.T.).270 lhga¥tw∞ nel testo (N.d.T.).

posto, per no¥mw∞ dei figli, a quello, cui lo dà. E si scrivono commenti, che

corrispondono ad annotazioni262, e saranno valide le scritture da

entrambe le parti. Invero senza re263 o giudice264 non si avranno valide

scritture di questo negozio.

53. – Se uno schiavo abbia comprato una cosa, gli è consentito; ciò

che infatti compra lo schiavo appartiene al suo padrone ed è ritenuto

valido ciò che abbiano comprato.

54. – Se un uomo abbia lasciato per testamento265 a qualcuno, che

non abbia una sua stirpe, un legato266, ma che abbia padre o avo, questo

legato267 non ricade né su suo padre né sul suo avo, ma fintantoché egli sia

minore di anni, chiederanno ciò che gli abbia lasciato (il testatore) e lo

conserveranno fino a che non sia diventato uomo. Se invece è già uomo

perfetto, gli è consentito accettare in legato268. Se poi la volontà del padre

o dell’avo di quest’uomo sia di accettare il legato269 che ,il testatore.lasciò a suo figlio o a sua figlia, l’uomo informerà il giudice e dimostrerà

di averne bisogno, e avendo,ne. dato ,il giudice. a quell’uomo la

potestà, allora la eserciterà sul legato270 dei suoi figli.

55. – Se la moglie abbia assunto un mutuo con suo marito e abbia

scritto un documento e abbia accettato argento, se l’argento sia stato

computato per lei o per l’eredità che a lei sia giunta dai suoi parenti,

(quella stessa) viene convenuta; se invece l’argento sia stato computato per

gli affari di suo marito, (quella stessa) non viene convenuta.

56. – Se un uomo abbia assunto un mutuo con sua moglie e abbia

posto in pegno vestiti o argento o beni (che appartengano) alla moglie, ma

l’argento sia poi stato computato nei beni di suo marito, non viene conve-

nuta la moglie che redasse il documento con suo marito, ma i no¥moiprescrivono che riprenda anche i suoi pegni.

369No¥moi secolari tradotti ex lingua rhomaea in lingua siriaca

271 eΩkatosto¥n nel testo (N.d.T.) Si tratta della querela di testamento inofficioso: le parole sono

corrotte.272 Si tratta della bonorum possessio contra tabulas (litis ordinandae gratia)273 gnw¥ mhn nel testo (N.d.T.).274 rΩwmaıov nel testo (N.d.T.). Vd. al § 11.275 lqsth¥n nel testo (N.d.T.).

57. – Quale efficacia c’è nella querela che viene chiamata cente-

sima271? Fino ad un anno è consentita per coloro che elevano querela

sul testo che è stato scritto272. È opportuno che adisca il giudice finché

si completi l’anno da quella causa, sulla quale elevi la querela e dimo-

stri la propria opinione273; ma finché sono completati cinque anni,

andrà avanti in quella situazione. Se invece abbia taciuto della situa-

zione e siano trascorsi cinque anni, non può ,più. essere chiesta. Se

invece l’uomo è militare o minore, ma non è ancora di venticinque

anni, può chiedere la cosa perché è romano274 e per caso è in guerra

o in una regione distante, e colui che è minore, perché non è un

uomo autonomo.

58. – Se qualcuno abbia scritto per sé un figlio dinnanzi al giudice

e voglia escluderlo, non glielo concedono i no¥moi. E neppure un figlio

suo, figlio del suo sangue, i no¥moi gli danno ,facoltà. di cacciarlo via

senza motivo. Se infatti voglia liberare e sciogliere dalla sua potestà

coloro che si trovano a lui sottoposti, ,purché. dinnanzi al giudice,

gli è concesso.

59. – Il padre non è tenuto per suo figlio a pagare qualcosa, a

meno che ,quegli. non abbia gestito un affare su comando del

padre. L’uomo non è tenuto neppure per sua madre, né per suo

suocero, né per i suoi fratelli, a meno che non abbia offerto garanzia

per loro nell’affare.

60. – Il no¥mov non consente all’uomo di uccidere un ladro275, ma solo

di consegnarlo a colui che abbia potestà ,su di lui. oppure agli inqui-

renti, che per il suo misfatto istruiranno il processo contro di lui.

61. – Per quanto tempo è opportuno che la moglie rimanga vedova e

che si comporti castamente per suo marito? Il no¥mov prescrive che ella si

comporti castamente per il suo uomo per dieci mesi, e che ,solo. dopo

appartenga ad un altro uomo. Se invero, dopo che sia morto suo marito,

la moglie abbia osato non aspettare dieci mesi dopo la sua morte, costei è

370 Francesca Galgano

276 no¥mw∞ nel testo (N.d.T.).277 diauh¥kq nel testo (N.d.T.).278 lhga¥ton nel testo (N.d.T.).279 lhga¥tw∞ nel testo (N.d.T.).280 diauh¥kq nel testo (N.d.T.).281 lhga¥ton nel testo (N.d.T.).282 fernh¥n nel testo (N.d.T.).283 diauh¥khn nel testo (N.d.T.).284 nomh¥ nel testo (N.d.T.).285 katagrafh¥n nel testo (N.d.T.).286 nomh¥ nel testo (N.d.T.).287 anno¥nai nel testo (N.d.T.).288 timhv nel testo (N.d.T.).289 nomh¥n nel testo (N.d.T.).290 nomq nel testo (N.d.T.).

infame per il no¥mov276 e la privano della dignità delle donne libere. E se

suo marito morendo abbia scritto qualcosa a suo favore nel testamento277

in legato278, il no¥mov la priva del legato279 e dell’eredità.

62. – Se un uomo abbia rapito una vergine o una vedova, sarà reo di

morte, viene giudicato così come un adultero.

63. – Al no¥mov è posta la questione se l’uomo possa lasciare per iscritto

la sua eredità alla propria moglie, non avendo figli, oppure nel caso

abbiano figli, indicare lei per iscritto affinché diventi erede con quelli nel

testamento280, e lasciarle un legato281 circa la dote282 di lei? È lecito per

l’uomo scrivere testamento283 e istituire eredi nel modo che desideri.

64. – Se l’uomo abbia comprato un terreno o uno schiavo o un’altra

cosa a nome di un altro uomo, il possesso284 però del terreno, che acquistò,

o dello schiavo sia presso di lui e ,egli. ne faccia uso, non gli è di pregiu-

dizio, che colui che vendette non fece un documento285 a nome di quello;

infatti il possesso286 è preteso in ogni luogo e viene dato il tributo del re,

cioè le annone287, specialmente se l’argento del prezzo288 è stato dato dal

proprio.

65. – I no¥moi prescrivono che l’uomo cui sia stata affidata l’ammini-

strazione degli affari della città da coloro che gli sono sottoposti in quella

gestione che gli è stata affidata non acquisti alcunché, né dai possedimenti

di quelli né dalle loro case. E così i no¥moi prescrivono all’uomo che dette

un mutuo, che non compri dal suo debitore né dai beni di lui né dalla di

lui casa, finché non si sia sciolto da lui.

66. – I no¥moi prescrivono che, se compri un terreno o altro possesso289 e

si trovi nel possesso290 della cosa in pace per dieci anni e nessuno lo abbia

371No¥moi secolari tradotti ex lingua rhomaea in lingua siriaca

291 Cioè a colui che pensa di danneggiare il compratore.292 paraggelı¥an nel testo (N.d.T.).293 parh¥ggeile nel testo (N.d.T.).294 Vd al § 11. rΩwmaıov nel testo (N.d.T.).295 Il testo adopera la voce siriaca a uo a somiglianza di soldato [stratiw¥ thv nel testo

(N.d.T.)]: d.�asfartyôt˙ûthâ. [strateı¥a∞ nel testo (N.d.T.)].

296 aßgwga¥v nel testo (N.d.T.).297 nomh¥n nel testo (N.d.T.).298 no¥mwn nel testo (N.d.T.).299 eßntolik√ nel testo (N.d.T.).300 eßntoliko¥n nel testo (N.d.T.).301 dwrea¥ nel testo (N.d.T.).302 dwreav nel testo (N.d.T.).

infastidito (come se fosse stata offerta a sé291 la cosa che quello comprò a

titolo di pegno o come se il dominio della cosa fosse suo per ,qualsiasi.altra causa) né alcuno gli abbia mandato ingiunzione292 per iscritto, se il

richiedente si trovi in quella provincia, sia valida la compravendita che ha

effettuato, dato che nessuno interferì né lo intimò293. Se invece il richie-

dente si trovi in altra regione lontana o come commerciante o come

romano294 o come in servizio militare295 o in una regione ,che. è lontana,

il no¥mov gli dà lo spazio fino a venti anni per chiedere le sue azioni 296 o ciò

che gli fu offerto in pegno da quel compratore che tenne il possesso297 di

una cosa non sua. Se poi siano trascorsi vent’anni e non si sia chiesto, la via

della petizione è preclusa per comando dei no¥moi298.

67. – Il no¥mov non consente alle donne di offrire garanzia neppure in

una ,singola. cosa, a meno che non diano facoltà ai loro mariti in

qualità di mandatario299, di chiedere i loro beni e i loro affari; e se non

abbiano mariti, è permesso loro all’uomo, a cui vogliano, dare ,incarico

come. mandatario300 per essere richiedente per loro.

68. – Se un uomo sia stato colpito ingiustamente da suo figlio o dai

suoi figli, e se i suoi figli abbiano commesso misfatti, per la vergogna che

(gli) procurarono, è permesso all’uomo censurare quei figli suoi dinnanzi a

colui che ha potestà. Invero circa i misfatti, se siano stati compiuti da

quelli contro estranei, il no¥mov non gli consente di accusarli. Non è

permesso ai figli adire in tribunale con i padri.

69. – Se un uomo abbia scritto per qualcuno un dono che si chiama

,appunto. dono301, un terreno o qualche altra cosa, e gli abbia dato

nella scrittura del dono302 il diritto di proprietà della cosa che sia stata

donata, ma si sia riservato i frutti della cosa, per essere mantenuto dai

frutti, il no¥mov glie(lo) permette e ha diritto dal tempo in cui fu scritto nel

372 Francesca Galgano

303 dwreΔ nel testo (N.d.T.).304 dwrea¥n nel testo (N.d.T.).305 dwrea¥n nel testo (N.d.T.).306 Cfr. §§ 47.85 – sulla questione CI. 3.37.4.307 Cioè nel giudizio sulla questione D. 48.2.1.7 – CI. 9.1.3 – CI. 9.45.1.2.308 C.Th. 9.1.11 – CI. 9.2.17: CI. 9.12.7.309 eßmagkı¥paton nel testo (N.d.T.).310 timh¥n nel testo (N.d.T.).311 fernh¥n nel testo (N.d.T.).312 fernq nel testo (N.d.T.).

dono303. Se invero voglia restituire [anche] i frutti a colui cui ha scritto il

dono304, con un’altra scrittura, che scrive per lui, trasferisce quei frutti a

colui, cui aveva scritto il dono305 della proprietà.

70. – Se ci sia stata una divisione fra fratelli dell’eredità del loro padre

oppure di alcuni soci vicendevolmente dalla loro comunione e non ci

siano scritture, ma le cose si dividano dinnanzi a testimoni, i no¥moi prescri-

vono che la divisione sia valida306.

71. – Se un uomo voglia accusare un altro uomo di cattivi misfatti, i

no¥moi non gli,ene. danno la facoltà, a meno che non abbia offerto

fideiussori che rimarrà307 ,in giudizio. e presenterà l’accusa e offrirà la

prova; se invero non avrà offerto la prova, sarà colpevole di quel reato del

quale sia stato accusato colui che compì il cattivo misfatto308.

72. – Se qualcuno abbia scritto per sé a titolo legittimo un figlio da un

uomo estraneo e voglia escluderlo dalla propria eredità, può ,fare. così.

Lo scioglie dinnanzi al giudice, rendendolo emancipato309 e lo libera come

un figlio naturale.

73. – Se un uomo libero abbia detto di se stesso, venendo interrogato,

di essere schiavo, e si sia accordato con colui che lo ha venduto, se quel-

l’uomo che disse di sé di essere schiavo ha venti anni, gli viene tolta la

libertà e non può essere soccorso dai no¥moiv. specialmente se divise il

prezzo310 e ricevé la sua parte o la dissipò con l’uomo che lo vendette:

rimane schiavo di colui che lo comprò.

74. – Se una donna libera abbia detto di se stessa di essere schiava e si

sia adoperata per essere venduta o data nella dote311 della moglie, se è

minore di venti anni, i no¥moi la soccorrono e può uscire dallo stato di

schiavitù e tornare alla libertà. ,Ma. se gli anni di lei sono di più, più di

venti anni, le viene tolta la libertà e rimane schiava di colui che la

vendette o di chi l’accettò in dote312.

373No¥moi secolari tradotti ex lingua rhomaea in lingua siriaca

313 paraggelı¥an nel testo (N.d.T.).314 paraggelı¥a∞ nel testo (N.d.T.).315 paraggelı¥a nel testo (N.d.T.).316 Cioè mesi di vacanza (per le ferie). Rispettivamente luglio e ottobre (N.d.T.).317 ıßoy¥liov nel testo (N.d.T.).318 Manca la menzione di ottobre, cioè Tesrî I.319 hΩgemo¥nov nel testo (N.d.T.).320 prouesmı¥a nel testo (N.d.T.).321 diapo¥ntiov nel testo (N.d.T.) dîpônt

˙ôs = cioè dı¥pontov. Alcune caddero.

322 prouesmı¥an nel testo (N.d.T.).323 prouesmı¥a nel testo (N.d.T.).324 d.methnaggadh: ma è falsa la versione dal greco: infatti è da intendersi colui che con-

dusse.325 paraggelı¥an nel testo (N.d.T.).326 paraggelı¥av nel testo (N.d.T.).327 prouesmı¥av nel testo (N.d.T.).328 dı¥kav nel testo (N.d.T.).329 prouesmı¥a∞ nel testo (N.d.T.) Cfr. Nov. Valent.III 3.14. Circa i giudizi (dı¥kaiv nel testo

[N.d.T.]) che non abbiano termini (prouesmı¥av nel testo [N.d.T.]) cfr. CTh.2.4.6.

75. – Quanto tempo è necessario sia osservato dopo l’ingiunzione313 e

ci sia così il giudizio? Qual’è la tipologia delle cause e da quando si calcola

il tempo di inizio dopo l’accettazione che (sorge) dalla ingiunzione314? Una

volta spedita la ingiunzione315, è opportuno che si completino quattro

mesi, a meno che non si trovino nel mezzo mesi festivi316, come Tammûz

o il primo Tesrî: infatti questi mesi festivi esulano dal numero dei quattro

mesi: luglio317, cioè Tammûz318. Ci sono poi termini fissati dai no¥moiv di tre

mesi e sei e dopo questi nove, in ragione di cause che vengono presentate

presso i giudici, di documenti dei debitori e di testimoni, in base a quanto

sono distanti i posti. E se colui che è convenuto è in potestà del governa-

tore319 o del giudice della provincia, sono dati tre mesi...termine 320 che è

chiamato d’oltremare321.

76. – Cosa prevede il diritto che faccia colui il cui giudizio è iniziato

per termine322, una volta che sia trascorso il termine323? Conviene che

quell’uomo, che sia stato condotto324 in giudizio, mandi ingiunzione325

all’avversario e che dopo l’ingiunzione326 aspetti quattro mesi. Ma se (non)

giunge il giudizio fra questi davanti al giudice, il giudizio decade e

conviene all’attore di avviare daccapo il giudizio e chiamare l’avversario

in giudizio di nuovo. Se invece la seconda volta abbia fatto decadere, con

dolo da parte sua, il giudizio per causa del termine327 come la prima volta,

perde la lite e non gli resta ,più. niente con il suo avversario, giacché ha

fatto decadere il proprio giudizio per due volte. Di fare poi decadere il

giudizio per la terza volta i no¥moi non gli permettono. Questo no¥mov è stato

stabilito per quei giudizi328 che si dicono dinnanzi al giudice con un

termine329.

374 Francesca Galgano

330 Qui si parla del crimine di falso o di stellionato.331 eßjorı¥an nel testo (N.d.T.).332 Appare un errore: a meno che si rifletta su colui di cui si menzioni in D. 47.9.3.3. o piut-

tosto del furto concepto: (cioè del furto manifesto) secondo l’antico diritto.333 eßjorı¥an nel testo (N.d.T.).334 Non così in D. 48.13.13 – D. 47.18.1.2.335 no¥mw∞ nel testo(N.d.T.).336 eßjorı¥an nel testo (N.d.T.).337 eßjorı¥an nel testo (N.d.T.).338 zhmı¥an nel testo (N.d.T.).339 zhmı¥av nel testo (N.d.T.).340 diauh¥kq nel testo (N.d.T.).

77. – Se ogni ladro sia colpevole di morte? I ladri notturni, soprat-

tutto quelli che sono armati, sono colpevoli di morte; se invece i ladri sono

diurni, sono puniti con una multa.

78. – Coloro che fornicano con maschi sono colpevoli di morte

secondo i no¥moyv. Gli impostori330 vengono puniti secondo la gravità del

loro inganno e fra questi (alcuni) vengono mandati in terra selvatica in

esilio331 e fra questi (altri) sono colpiti con percosse in base ai no¥moiv.

79. – Quegli uomini o donne che ricevono da schiavi oggetti furtivi, il

quadruplo332 prescrivono i no¥moi che saldino ai padroni di quelli.

80. – Coloro che rendono prigionieri animali o bestiame o greggi o

uomini sono colpevoli di morte secondo i no¥moyv; (alcuni) fra quei rapitori

sono rei di esilio333 e sono mandati in terra selvatica; a seconda di ciò che i

giudici valutano secondo la gran parte dei loro reati comminano loro la

pena per i loro peccati.

81. – Coloro che aprono brecce sono colpevoli di morte334.

82. – Coloro che realizzano reati con frode sono tenuti per diritto335 a

seconda del loro reato: quelli che hanno ucciso, ,sono colpevoli. di

morte; il reo di esilio336 ,è responsabile. di esilio337; e quello che è reo di

pena338, ,è responsabile. di pena339.

83. – Se un uomo abbia lasciato ad un ,altro. uomo una certa

eredità per testamento340, se abbia accettato l’eredità come erede e deve

qualcosa colui che gli lascia l’eredità, il no¥mov gli prescrive che si sciolga

l’intero, anche se il debito sia maggiore dell’eredità. Ma se altrimenti non

abbia accettato l’eredità, non si scioglierà quanto ,dovuto. a titolo di

debito.

375No¥moi secolari tradotti ex lingua rhomaea in lingua siriaca

341 diauh¥kq nel testo (N.d.T.).342 Cfr. § 12.343 diauh¥khn nel testo (N.d.T.).344 lhgatarı¥oyv nel testo (N.d.T.).345 paraxw¥ rhsin nel testo (N.d.T.) prkwrys’. Nota che qui e al § 12 si tratta di cessione di ere-

dità per testamento delata ma non ancora accettata, essendo tale cessione invalida (Gai. 3.86):

ma Gai. 3.85-87 non sono riproposti nelle Istituzioni di Giustiniano, mentre al contrario i §§ 82-

84 e §§ 88-109 sono riproposti. È lecito perciò dubitare o che si parli di un diritto mutato, o che

vengano mostrati errori o false interpretazioni.346 lhga¥ta nel testo (N.d.T.).347 dia¥lysin nel testo (N.d.T.).348 In corsivo nel testo (N.d.T.).349 Cfr. § 47.350 pro¥stimon nel testo (N.d.T.).351 Cioè aßdelfopoiıμa (Adozione come fratello, cioè N.d.T.).352 Cfr. § 40.353 koyra¥twr nel testo (N.d.T.).

84. – Se un uomo abbia lasciato ad un ,altro. uomo un’eredità per

testamento341, e prima che abbia accettato342 quegli la doni ad un altro e

colui che fece testamento343 abbia lasciato legatari344 o doveva denaro

altrui, quell’erede, cui è stata lasciata l’eredità, salderà, giacché lo stesso

che la donò o fece la cessione345 ad un altro, quello stesso darà legati346 e lo

stesso salderà.

85. – Se un uomo fece con un ,altro. uomo una divisione347, che

viene definita divisione dei beni348, o se qualcuno fece un’altra scrittura con i

propri soci circa altri beni, e redassero scritture fra di loro e un giura-

mento o una somma d’oro, che quell’uomo che non abbia adempiuto alle

scritture scritte fra le parti darà alla parte che invece (vi) avrà adempiuto,

prescrivono i no¥moi che sia infame349 per il giuramento che giurò e cui

disattese, e possa essere pretesa da lui, come penale350, la somma d’oro

che è stata scritta fra di loro.

86. – Se un uomo voglia scrivere ,instaurare, cioè, una. fratel-

lanza351 con un altro uomo, affinché siano come fratelli e tutto ciò che

possiedono o possiederanno sia egualmente ,ripartito. fra di loro, il

no¥mov glielo vieta e non è valido ciò che scrissero diversamente; infatti le

loro mogli non sono comuni e neppure i loro figli possono essere comuni.

87. – I figli della figlia di un uomo non sono a questo sottoposto, né i

maschi, né le femmine352.

88. – Se sia lecito per la fanciulla orfana di padre, ma che abbia

madre e fratelli, andare ,in sposa. ad un uomo senza la parola ,di

assenso. di sua madre o dei suoi fratelli? Se ella abbia un curatore353, è

376 Francesca Galgano

354 koyra¥torov nel testo (N.d.T.). Si intende a causa degli strumenti dotali, senza i quali nel

nostro libro non è possibile che avvengano giuste nozze.355 koyra¥torov nel testo (N.d.T.).356 eßpı¥troporov nel testo (N.d.T.).357 koyra¥twr nel testo (N.d.T.).358 Tale tempo di tre anni è stabilito da Costantino per le province: CTh. 2.16.2.359 diauh¥khn nel testo (N.d.T.).360 eßpı¥troporon nel testo (N.d.T.).361 koyra¥tora nel testo (N.d.T.).362 eßpı¥troporov nel testo (N.d.T.).363 koyra¥twr nel testo (N.d.T.).364 koyra¥tora nel testo (N.d.T.). Corresse e tradusse S. con L. tutore (eßpı¥troporov nel testo

N.d.T.): perciò anche Bruns è tratto in errore: il testo reca yârtûthâ, corr. qûrât˙ôr.

365 aßrßrΩabwna nel testo (N.d.T.).

lecito per lei andare ,in sposa. a quello cui lei stessa voglia con la parola

del curatore354; se invece la donna è autonoma, è lecito secondo no¥moivper lei andare ,in sposa. ad un uomo senza la parola ,di assenso. del

curatore355 e senza la parola ,di assenso. di sua madre e dei suoi fratelli.

89. – Le divisioni che intervengono fra fratelli che sono adulti e con

altri fratelli che hanno tutore356 o un curatore357, sia che le divisioni siano

fatte con scritture che senza scritture, sono valide, a meno che non venga

riscontrato fra di loro dolo o violenza o furto. Se invece venga riscontrato

qualcosa di ciò, sono invalide a causa della frode o della violenza che ci

furono nel frattempo. Se poi quella che ha subito la violenza è la parte fra

quei fratelli che divisero come minori, le viene concesso, una volta che sia

in età perfetta, cioè venticinque anni, di richiedere ciò che è suo e di

pretendere ,il possesso dei. propri beni finché sarà di ventotto358 anni.

Se invece abbia superato i ventotto (anni), viene privato (di diritto) ,della

possibilità. di chiedere il precedente stato. Infatti l’uomo che fece la divi-

sione con suo fratello, ha potestà solo sulla sua parte.

90. – Se la moglie scriva testamento359 e lasci l’eredità ai suoi figli, non

è lecito per lei istituire loro un tutore360 o un curatore361 che amministri

per loro, giacché il loro padre ha la potestà su di loro. Se invece sono

orfani e non abbiano un tutore362 o un curatore363, è lecito per lei istituire

per gli orfani un curatore364 solo riguardo ciò che lascia loro.

91. – Se una donna promise ad un uomo di diventare sua moglie fra

donne e i suoi genitori o la stessa fanciulla ricevettero un anello in

garanzia365 del loro matrimonio o dei gioielli e oro e doni di altre cose e

muoia colui che donò a lei, se la fanciulla può essere convenuta o i suoi

genitori dai genitori di quell’(uomo) circa la cosa che la stessa ricevette o

377No¥moi secolari tradotti ex lingua rhomaea in lingua siriaca

366 aßrßrΩabwna nel testo (N.d.T.).367 ge¥nei nel testo (N.d.T.).368 La parentesi quadra è nel testo (N.d.T.).369 Dai supplem. S. con § 92 cfr. § 29.370 fernh¥n nel testo (N.d.T.).371 dwrea¥n nel testo (N.d.T.).372 fernh¥n nel testo (N.d.T.).373 dwrea¥n nel testo (N.d.T.).374 fernh¥n nel testo (N.d.T.).375 dwrea¥n nel testo (N.d.T.).376 dwrea¥n nel testo (N.d.T.).377 fernhv nel testo (N.d.T.).378 fernhv nel testo (N.d.T.).379 diauh¥khn nel testo (N.d.T.).380 fernaıv nel testo (N.d.T.).381 fernaıv nel testo (N.d.T.).382 rΩepoydı¥oiv nel testo (N.d.T.).

anche dai fratelli di lui o da coloro che gli sono prossimi? Se fu consumato

il matrimonio per la fanciulla, e suo marito la vide e la baciò, restituisce

(metà) parte di quella cosa, che ella ricevette (come) garanzia366, o dei

vestiti ,ricevuti. dal suo sposo o dai suoi genitori, ai genitori di quello

sposo che è morto, e se non ha genitori, ai congiunti di lui che gli sono

prossimi per stirpe367. Se invece non ci sono per lui congiunti né stirpe

prossima, la prossima per lui è la sposa e ogni cosa che ella ha ricevuto dal

suo sposo [o dai genitori di lui, sarà sua]368.

92. – [Il no¥mov prescrive che, se l’uomo si sciolga dalla moglie senza

sua colpa]369 le debba la sua dote370 e ogni suo dono371, secondo ciò che è

stato scritto fra di loro. E ancora se la moglie sia andata via dal marito

senza una colpa prevista dai no¥moiv, andrà via portando sia dote372 che

dono373, che gli abbia conferito. Se invece la moglie si sciolga a causa della

morte del marito e ,così anche. la comunione di entrambi vicendevol-

mente, la moglie porterà tutta la sua dote374 e ogni suo dono375, che le offrì

suo marito. Se invece si sciolga la comunione di entrambi vicendevol-

mente a causa della morte della moglie, sia che ci siano figli sia che figli

non ci siano, l’uomo porterà tenendolo presso di sé ogni suo dono376, che

offrì a sua moglie e (metà) parte di dote377 che sua moglie gli portò. E

,l’altra. (metà) parte tornerà al padre di sua moglie. Se poi ella non ha

padre, quella parte di dote378 tornerà alla moglie e le è consentito fare

testamento379 e scriver(la) a chi voglia: se ha figli, ai suoi figli, se invece

non ha figli, a chiunque voglia. Circa le doti380 che sono invero anteriori,

invero secondo i no¥moyv precedenti al re Leone, e le decisioni e i patti che

sono stati scritti in quelle doti381 o i ,diversi. casi che possono accadere

agli uomini o alle donne, sia ove la separazione avvenga per ripudii382 che

378 Francesca Galgano

383 fernh¥n nel testo (N.d.T.).384 dwrea¥n nel testo (N.d.T.).385 Non dove il nostro libro è stato composto: cfr. § 23.386 gernaı¥ nel testo (N.d.T.).387 parΩrßhsı¥a∞ nel testo (N.d.T.). Cioè familiarità ... familiarità, confidenza, fiducia [In corsivo e in

italiano: cfr. FIRA2., nt. 1, 783 (N.d.T.)].388 parΩrßhsı¥an nel testo (N.d.T.).389 ferna¥v nel testo (N.d.T.).390 fernaıv nel testo (N.d.T.).391 parΩrßhsı¥a∞ nel testo (N.d.T.).392 fernaı¥ nel testo (N.d.T.).393 dwrea¥ nel testo (N.d.T.).394 parΩrßhsı¥a∞ nel testo (N.d.T.).395 fernaı¥ nel testo (N.d.T.).396 fernh¥ nel testo (N.d.T.).397 diauh¥khn nel testo (N.d.T.).398 lhgata¥rioi nel testo (N.d.T.).399 lhga¥ton nel testo (N.d.T.).400 lhga¥ton nel testo (N.d.T.).

corrispondono a lettere di divorzio, sia per caso di morte della moglie o del-

l’uomo, (i no¥moi) prescrivono che si giudicherà ogni questione secondo il

proprio tempo.

93. – Quanto al matrimonio degli uomini, a dote383 e a dono384 che

scrivono fra loro l’uomo e la donna, ci sono svariati popoli385 che non

hanno il costume di usare scritture di documenti fra la moglie e l’uomo

che si chiamano doti386. Ma è sufficiente per loro soltanto ciò, che le

donne promettano solennemente con fiducia387 e le cingano con la corona

illustre della verginità, perché conducano con serena felicità le donne

dalla casa dei loro genitori nelle loro case. E questa fiducia388 ammettono i

no¥moi, come le doti389, che vengono scritte fra moglie e marito, e eredi di

costoro diventano i figli delle donne che siano ,andate in moglie. a

uomini senza doti390, soltanto se siano ,andate in moglie. con fiducia391

secondo i no¥moyv di ogni regione. Queste invero subiscono un pregiudizio

dai casi che accadono, se non hanno doti392 o doni393 da parte dei loro

uomini; invece i figli che sono nati dalle donne, se furono ,andate in

moglie. a uomini con fiducia394, anche se non abbiano doti395, i figli di

costoro, dunque, diventano eredi per i loro genitori, allo stesso modo dei

figli che lo diventano secondo no¥mw∞ le cui madri abbiano la dote396.

94. – Se un uomo abbia scritto testamento397 e l’abbia confermato a

titolo legittimo dinnanzi a sette testimoni e i testimoni lo abbiano sotto-

scritto e quei sette l’abbiano firmato, e sia morto colui che l’abbia scritto,

e i legatari398 incalzino gli eredi pretendendo il loro legato399 e vogliano

con precisione sapere quanto sia stato loro lasciato in legato400, e anche se

379No¥moi secolari tradotti ex lingua rhomaea in lingua siriaca

401 diauh¥khn nel testo (N.d.T.).402 aßntı¥grafon diauh¥khn nel testo (N.d.T.).403 diauh¥khn nel testo (N.d.T.).404 diauh¥khn nel testo (N.d.T.).405 aßrxeiwtq nel testo (N.d.T.). L’archeote non sembra fosse competente all’apertura dei te-

stamenti; ma che tutti questi fossero retaggi ‘delle leggi e dei costumi dei luoghi’, risulta da

CI. 6.32.2.406 diauh¥khn nel testo (N.d.T.).407 aßrxeiwtq nel testo (N.d.T.).408 diauh¥khn nel testo (N.d.T.).409 aßrxeiwtq nel testo (N.d.T.).410 aßntı¥grafon diauh¥khn nel testo (N.d.T.).411 ahntigra¥fw∞ nel testo (N.d.T.).412 aßrxeiwtq nel testo (N.d.T.).413 aßntı¥grafon nel testo (N.d.T.).414 aßrxeı¥wn nel testo (N.d.T.).415 ıßndiktı¥oni nel testo (N.d.T.).416 aßrxeiwth¥ v nel testo (N.d.T.).417 ayßuentik√ diauh¥khv nel testo (N.d.T.).418 aßntı¥grafon diauh¥khv nel testo (N.d.T.).419 aßrxeı¥wn nel testo (N.d.T.).420 aßntigra¥fw∞ nel testo (N.d.T.).421 aßrxeiwtq nel testo (N.d.T.).422 rΩwmaıov nel testo (N.d.T.). Vd. al § 11.423 diauh¥khv nel testo (N.d.T.).

lo schiavo o l’ancella sia stata liberata da colui che scrisse testamento401 e

,poi. morì, è opportuno che ricevano copia del testamento402, affinché

acquisiscano da quello certezza delle loro libertà; è però opportuno che

l’erede di colui che scrisse testamento403 e ,poi. morì, chiami due o tre

testimoni, quanti possano essere raccolti fra quei sette che firmarono il

testamento404, dinnanzi al funzionario dell’archivio della città405, e dinnanzi

a lui questi testimoni che in due o tre sono stati convocati vedono le

proprie firme e i propri sigilli e riconoscono se li trovano autentici e sciol-

gono il testamento406, alla presenza del funzionario dell’archivio407 e vi

scrivono quei tre: «Io questo e quest’altro lo vedemmo; le firme che

abbiamo apposto sono autentiche e riconosciute, e sciogliamo il testa-

mento408 secondo quanto disposto dai no¥mwn». E l’erede dà al funzionario

dell’archivio409 una perfetta copia del testamento410 e l’erede scrive nella

copia411 che dà al funzionario dell’archivio412: «Io quale erede di quello ho

dato questa copia413, perché sia riposta nella sede dell’archivio414 in tale

mese, in tale numero certo (di giorni), nell’anno certo: nell’indizione415...».

E scrive il funzionario dell’archivio416 nel testamento417: «Ho ricevuto

documento del testamento418 di costui e ,l’.ho messo nella sede

dell’archivio419 della città». E colui che abbia bisogno della copia420 ,la.prende dal funzionario dell’archivio421. Se invece abbia scritto un uomo

,che è. colono o commerciante o ,soldato. romano422 in una regione

lontana che sia distante dalla regione del testamento423 e abbia istituito un

380 Francesca Galgano

424 diauh¥kh nel testo (N.d.T.).425 diauh¥khn nel testo (N.d.T.).426 eßndı¥kw∞ nel testo (N.d.T.).427 aßrxeiwtq nel testo (N.d.T.).428 diauh¥kh nel testo (N.d.T.).429 D. 29.3.7: P.S..4.6.2: c. 2 cit.430 aßrxeiwtq nel testo (N.d.T.).431 diauh¥khn nel testo (N.d.T.).432 diauh¥khn nel testo (N.d.T.).433 aßrxeiwtq nel testo (N.d.T.).434 aßntı¥grafon nel testo (N.d.T.).435 aßrxeiwtq nel testo (N.d.T.).436 aßrxeı¥wn nel testo (N.d.T.).437 aßrxeiwtq nel testo (N.d.T.).438 ayßuentik√ nel testo (N.d.T.).439 aßntı¥grafon nel testo (N.d.T.). Ulp. insegna seguendo Labeone che l’erede deve dare co-

pia del testamento, mentre le tavole autentiche rimangono presso di lui: D. 10.2.3. Paolo nel

§ 1 sembra insegnare diversamente che il medesimo testamento debba essere accolto nell’ar-

chivio.440 aßrxeı¥wn nel testo (N.d.T.).441 aßrxeiwtq nel testo (N.d.T.).442 aßntı¥grafon nel testo (N.d.T.).443 aßrxeı¥wn nel testo (N.d.T.).

erede nella sua regione o in un’altra e il testamento424 viene custodito e

proviene dalla sua regione in un’altra regione, per essere firmato a rigore

di legge da sette testimoni, nella regione ,appunto. dove c’è l’erede,

ricevono testamento425 e lo sciolgono a rigore di legge perché conoscano

la sua efficacia e il suo significato e poiché molto lontano distano i testi-

moni che lo firmarono, è opportuno che l’erede porti al defensor426 della

città dove si trovi lo (stesso) erede, per ordinare al funzionario

dell’archivio427 di quella città che il testamento428 di quello venga sciolto

dinnanzi a lui e vengano chiamati dagli eredi altri429 sette testimoni che

abbiano buona fama dinnanzi al funzionario dell’archivio430 e sciolgano

il testamento431 dinnanzi a lui, scrivendovi quei sette testimoni così

mentre lo sciolgono: «Io quale figlio di quello in quel posto ho visto il

testamento432 di quello che è stato scritto in quella città o in un villaggio

con i miei compagni come testimoni, che era stato firmato e le firme di

quei sette erano autentiche e l’ho sciolto con i miei compagni dinnanzi a

quel funzionario dell’archivio433 ed è stato letto davanti a noi e la sua

copia434 è stata data al funzionario dell’archivio435 da quell’erede e posta

nella sede dell’archivio436» e vi scrive l’erede: «Io ho dato a quel funzio-

nario dell’archivio437 in originale438 il documento439 autografo che è stato

posto nella sede dell’archivio440 della città». E il funzionario

dell’archivio441 scrive: «Ho ricevuto il documento442 e l’ho posto nella

sede dell’archivio443».

381No¥moi secolari tradotti ex lingua rhomaea in lingua siriaca

444 diauh¥khn nel testo (N.d.T.).445 diauh¥khv nel testo (N.d.T.).446 dapa¥nai nel testo (N.d.T.). Così alla lettera: cioè finché sono mezzi modesti, da non giusti-

ficare spese di tale entità. Infatti intendi le spese come quelle per andare in città coi testi: ad

esempio per largizioni, di cui peraltro in questo punto non si fa mai menzione.447 diauh¥kav nel testo (N.d.T.).448 aßntı¥grafon nel testo (N.d.T.).449 aßrxeı¥wn nel testo (N.d.T.).450 oıßkono¥moy nel testo (N.d.T.).451 dikaiw¥ mata nel testo (N.d.T.).452 § 124.453 paraggelı¥av nel testo (N.d.T.).454 P.S. 2.5.1.455 timq nel testo (N.d.T.).456 timh¥ nel testo (N.d.T.).457 dareikoy¥v nel testo (N.d.T.).458 xarth¥n nel testo (N.d.T.).459 Si tratta di quella clausola, con la quale qualcuno vincola la propria cosa al creditore.460 pı¥stin nel testo (N.d.T.).

95. – Se invero un uomo abbia scritto testamento444 in un villaggio e i

beni del testamento445 siano pochi e miseri, che non possano esserci costi446

in quel modo che è stato ,de.scritto sopra, gli eredi si riuniscono

dinnanzi al presbitero e ai sacerdoti e a quegli anziani che amministrano

il villaggio, perché vengano aperti i testamenti447 e ne venga riposta la

copia448, al posto che nella sede dell’archivio449, in chiesa nelle mani

dell’amministratore450, dove è costume che siano custoditi gli attestati451

del villaggio.

96452. – Se un uomo dia ad un uomo una somma d’argento in mutuo

e riceva da quello un pegno d’oro, gioielli o vasi d’argento o vestiti, ma il

creditore abbia bisogno del proprio (denaro) e avverta il debitore, di

riprendere il pegno e di saldare ciò che deve, se il debitore sia invece

negligente e non saldi, il creditore gli manderà tre ingiunzioni453 in tre

posti454; ma dopo, se ancora il debitore sia negligente e non riprenda il suo

pegno e ,neppure. paghi, è lecito per il creditore vendere il pegno al

suo prezzo455, come è equo. E se manchi qualcosa al creditore dal suo

credito, pretenderà il resto. E se ,invece. il prezzo456 sia maggiore del

credito restituirà al suo debitore (ciò che sopravanzi).

97. – Se un uomo abbia dato ad un uomo in mutuo dei darici457 e non

gli abbia posto pegni e non gli abbia rilasciato un attestato458 della confes-

sione del debito459, ma gliel’abbia dato soltanto sulla fiducia460, non è

consentito a colui che dette il mutuo assumere il pegno dai beni che

appartengono al debitore o dal denaro di quello, perché gli deve qualcosa

senza pegno. Invero i no¥moi prescrivono che il creditore restituisca ciò che

ha ricevuto in pegno; ,se invece non fosse così. restituisca tre volte

382 Francesca Galgano

461 Sembra che sia contenuta una rapina (infatti così vuole per sé la pena del triplo), a meno

che non si creda che il traduttore sia stato ingannato: D. 48.7.8: si parla della perdita della terza partedei beni.

462 Il contrario si legge nel fr.7, le cui ultime parole sono probabilmente interpolate: si veda

ciò che discussi nelle Pandette § 184.463 Intendi che uno sia il padrone della parte inferiore dell’edificio, e l’altro di quella superio-

re. Ciò invero per il diritto romano non può accadere. Il nostro libro dispone ciò su tale evenien-

za, che è stato accolto fra i condomini.464 prouesmı¥an nel testo (N.d.T.).465 dapa¥nav nel testo (N.d.T.).466 Cioè se sono molti i proprietari di singole parti della casa divisa nel senso dell’altezza.

Cfr. Giuliano Ascalon. in Armenopulo 2.4 § 40.42.

tanto461, e dopo c’è la possibilità per colui che dette il mutuo di pretendere

ciò gli è dovuto462.

98. – Se la casa di un uomo sia ,in una posizione. inferiore e

,quella. di un altro ,invece si trovi in posizione. superiore463 e quella

superiore sia diventata pericolante e il proprietario di quella inferiore

abbia ammonito il proprietario di quella superiore di riparare la debo-

lezza della casa di quello, e costui non se ne curi e non lo faccia, è lecito

per il proprietario della inferiore convocare fabbri e assumersi le spese che

sono richieste per la ricostruzione della casa di quello. E se abbia soste-

nuto delle spese e l’abbia ricostruita fino al termine464 di quattro mesi da

quando è stata risanata la debolezza della casa, ,senza che. abbia dato

il proprietario della casa superiore al proprietario di quella inferiore le

spese che abbia avviato per quella casa superiore con gli interessi, ,le.darà il proprietario della casa superiore al proprietario di quella inferiore

che la risanò dalla sua debolezza. Se invece quella inferiore sia diventata

pericolante, allo stesso modo il proprietario della casa superiore ammo-

nirà il proprietario della casa inferiore di riparare i muri della casa infe-

riore. Invero il proprietario della casa superiore è tenuto a contribuire ai

costi465 che occorrono nella costruzione sotterranea della casa inferiore; se

sopra il proprietario è unico, ,conferirà. la (metà) parte delle spese, e se

i proprietari sono due, due parti, e se tre proprietari, tre parti466. Infatti le

basi inferiori sostengono tutte le abitazioni. Anche i muri mediani degli

edifici devono essere riparati da entrambi i possidenti.

99. – Se un uomo abbia dato in pegno ad un uomo un terreno come

pegno e ci sia stato un accordo fra di loro che i frutti del terreno ,li.tenga colui che dette il mutuo come interessi dell’argento, è valido per

colui che dette il mutuo. Se poi l’uomo abbia dato in pegno un’asina o

una cavalla e si convenga, fra colui che dette il mutuo e colui che lo

assunse, che l’animale sia in uso presso colui che dette il mutuo come inte-

ressi dell’argento, il feto che partorisca l’animale che è stato dato in pegno

383No¥moi secolari tradotti ex lingua rhomaea in lingua siriaca

467 nomh¥n nel testo (N.d.T.).468 Contra § 1 alla fine.469 D. 22.1.28.1.470 D. 17.1.59.1 – CI. 2.21.1.471 eßntolik√ nel testo (N.d.T.).472 D. 17.1.32.473 diauh¥kq nel testo (N.d.T.).474 diauh¥kq nel testo (N.d.T.).

appartiene al proprietario che lo dette in pegno. Se invece l’uomo abbia

dato in pegno ad un uomo un gregge di pecore o di capre e ci sia stato un

accordo fra di loro che gli incrementi del gregge valgano come interessi

dell’argento, è valido: la lana della pecora come interesse dell’argento e il

parto della pecora come compenso e cibo del lavoratore e dei cani del

gregge. Invero il numero eccedente delle pecore rispetto a quelle che sono

morte fra quelle del gregge, quel numero sarà stabilmente del padrone di

quel (gregge). Così anche se un uomo abbia posto in pegno al suo socio

un’ancella e gli,ene. abbia dato il possesso467 perché serva presso quel-

l’impiego, (ciò) varrà come interessi dell’argento che il padrone di lei

abbia ricevuto in mutuo; ma se avrà dei figli, costoro apparterranno al

padrone di lei, il quale ricevette il mutuo. La figlia dell’uomo infatti non è

simile alla terra468: la bontà di Dio produce infatti i frutti dalla terra per i

,suoi. figli uomini469.

100. – Se invero un uomo abbia dato ad un uomo a mutuo una

somma di argento e abbia ricevuto da lui fideiussori e pegni, se non abbia

saldato colui che ricevette il mutuo a colui che il mutuo dette e colui che il

mutuo dette abbia bisogno del suo (denaro), venderà i pegni costituiti per

lui. Se poi sia accaduto che quei beni compri il fideiussore di colui che

assunse il mutuo e venga per lui il tempo in cui può restituire quei pegni

che compri il suo fideiussore, ciò gli è consentito470. Se invece un estraneo

li abbia comprati da colui che dette il mutuo, non è consentito a quello

restituirli.

101. – Se un uomo abbia ordinato ad un uomo come mandatario471 di

dare a mutuo dell’argento ad un uomo, gli è obbligato come un fideius-

sore; può infatti essere convenuto da colui che dette il mutuo circa la

somma capitale e circa gli interessi472.

102. – Le figlie di un uomo, che sia morto senza testamento473,

saranno eredi di loro padre con la loro madre e con i loro fratelli. Se

invero la madre di quelle fosse morta dopo il loro padre senza testa-

mento474, saranno eredi anche alla loro madre in parti uguali con i loro

fratelli. Se però, essendo ancora in vita il loro padre, siano ,andate in

384 Francesca Galgano

475 Cioè spose.476 ferna¥v nel testo (N.d.T.).477 ferna¥v nel testo (N.d.T.).478 diauh¥khn nel testo (N.d.T.).479 diauh¥kq nel testo (N.d.T.)480 Cfr. § 1.481 ge¥nov nel testo (N.d.T.).482 ge¥nov nel testo (N.d.T.).483 ge¥nov nel testo (N.d.T.).484 ge¥nov nel testo (N.d.T.).485 ge¥nov nel testo (N.d.T.).486 fernaı¥ nel testo (N.d.T.).487 fernq nel testo (N.d.T.).488 ge¥nov nel testo (N.d.T.).489 ge¥nov nel testo (N.d.T.).

spose. ad uomini475 e abbiano ricevuto doti476 dal loro padre, apportano

doti477 in comune e diventano eredi in parti uguali. Se poi sia accaduto

che, dopo la morte del loro padre, la loro madre viva ,ma. deceda uno

dei loro fratelli e non abbia fatto testamento478 e non abbia figli, saranno

eredi al loro fratello con gli altri loro fratelli e con la loro madre. La stessa

madre di quelle infatti prende parte all’eredità con i suoi figli come una di

loro e ,tutti. saranno eredi di colui che sia morto.

103. – Se invero sia morto un uomo senza testamento479 e abbia

lasciato un figlio unico o una figlia unica e si sia dato il caso che egli sia

morto mentre viva sua madre, se ci siano ,ancora. uno zio paterno o i

figli di quello zio: di tre parti della sua eredità una parte va a tutti costoro

e sua madre ,ne. eredita due.

104. – Alle femmine dopo il primo grado viene invero sottratta l’ere-

dità, perché non siano eredi con i maschi480, ciò significa che né

,riguardo. i figli delle sorelle né i figli delle zie paterne né i figli delle zie

materne né i figli dei figli di quelle saranno eredi femmine con maschi. Se

invece manca la stirpe481 del padre, cioè la stirpe482 dei figli maschi, allora

subentra nell’eredità la stirpe483 del padre cioè da parte delle femmine. Se

poi manca la stirpe484 delle femmine cioè da parte del padre, allora

subentra nell’eredità la stirpe485 della madre dell’uomo e viene ricercato

dai no¥moiv chi sia il più prossimo e costui sarà erede.

105. – Se un uomo abbia sposato una moglie e (ella) gli abbia portato

in doti486 una schiava o un gregge di pecore o altre cose, il possesso dei

figli uomini non avviene allo stesso modo del possesso della terra. Ma se

abbiano generato figli quelle donne che sono state offerte in dote487

oppure l’armento di pecore oppure i tori o altra stirpe488, e sia aumentato

di numero la propria stirpe489 per i capi che sono nati, se intervenga una

385No¥moi secolari tradotti ex lingua rhomaea in lingua siriaca

490 ge¥noyv nel testo (N.d.T.).491 fernq nel testo (N.d.T.).492 Contra D. 23.3.10.3; 69.9.493 Vd. al § 39.494 Suppl. Ferrini.495 lqsteı¥a∞ nel testo (N.d.T.).496 eßjwmosı¥a nel testo (N.d.T.). A colui che cede i beni pensa il Bruns, riscontrando Festo s.v.

eiuratio. Forse si parla di colui, che il colpevole può escludere giurando di farlo non per calunnia.

Perché dove il testo dice che devono essere ‘due o tre uomini’, si riferisce a ciò, che viene presen-

tato in D. 22.5.12.9,4.20.497 Così viene tradotta in italiano (italice [N.d.T.]) l’espressione: che commerciano con lui (in

italiano e in corsivo: cfr. F.I.R.A2, nt. 3, 789 [N.d.T.]).498 Cioè della sacra scrittura.499 Probabilmente nel testo originario si parlava di età perfetta, cioè di pubertà (D. 22.5.3.5;

19.1): comprese male l’interprete, che di sua iniziativa aggiunse che essi devono essere maggiori

di venticinque anni.

divisione fra l’uomo e la moglie, (metà) parte che è nata di ogni stirpe490

che la moglie conferì nella sua dote491 sarà di costei e l’intero numero che

conferì e l’altra parte ,dei nati spetterà. all’uomo della moglie, perché

essi sono stati alimentati con materia sua492.

106. – Se ci sia stato un giudizio fra un uomo ed il suo socio493 e non

ci sia una scrittura fra entrambi che esponga ,dettagliatamente. la

faccenda, ma capiti che una delle parti dica di avere testi, questi testi non

ammettono i no¥moi, a meno che494 non siano quei due o tre uomini cui sia

accordata fiducia, uomini che non siano mai stati coinvolti in cattivi reati,

come anche in furto o rapina495 o magia o in qualche altro ,reato. che

sia simile a questi, fra i quali non ci sia libero giuramento496, e che inoltre

non siano figli della stirpe dell’uomo o amici di lui o fra coloro che

commerciano con lui497, ma uomini liberi, costoro ammettono i no¥moi a

rendere testimonianza circa ogni cosa di cui siano venuti a conoscenza,

dato che i no¥moi li ritengono lodevoli e timorosi di Dio498, e giureranno di

aver testimoniato in verità. Coloro che siano come costoro ammette il

no¥mov ad essere testimoni: uomini perfetti per età, cioè maggiori di venti-

cinque anni499. Se invero la questione che si decide fra gli uomini che

intentano la causa impiega tempi lunghi, vengono interrogati quei testi-

moni, che produce l’avversario, circa che età abbiano mentre prestano

testimonianza dinnanzi a coloro che ascoltano il giudizio di tale lite e

vengono interrogati anche circa che età avessero al tempo della faccenda.

E se viene riscontrato che quei testimoni a quel tempo fossero uomini

,già. perfetti, perché erano maggiori di venticinque anni, viene

ammessa la loro testimonianza; se invece vengono computati ,un

numero di. anni inferiori a venticinque anni, non viene ammessa la loro

testimonianza.

386 Francesca Galgano

500 CTh. 4.16.1 = CI. 7.39.3501 Vd. al § 39.502 prosw¥ pw∞ nel testo (N.d.T.).503 dwrea¥n testo (N.d.T.).504 fernh¥n nel testo (N.d.T.).505 Corsivo mio (N.d.T.).506 aßgwgh¥ (N.d.T.).507 Che cosa voglia per sé questo tbha�tâ dh.nâmôsê a mala pena comprendo.508 nomaıv (N.d.T.). nômas (con punti del plurale): interpreta circa nomaıv S., di cui Hesych.

sub v. Nomh¥ dice ‘merıùv y™datov.509 agwgaıv (N.d.T.).510 noma¥v (N.d.T.).511 aßgwgh¥ (N.d.T.).

107. – Il beato re Teodosio500 stabilì per le cause che avvennero nei

suoi giorni, che, se ci sia una causa e un uomo debba al suo socio501 una

somma d’argento e non venga convenuto prima di trenta anni, colui che

dette il mutuo non abbia ,più. modo di pretendere da quello ciò che gli

è dovuto né dai suoi figli, ciò perché sono trascorsi per loro trenta anni. E

così neppure dal fideiussore o dai figli di lui può esigere, a meno che solo

questo: se gli abbia offerto in pegno una cosa definita e certa, come un

terreno o un’altra cosa simile a queste, e non sia stata pignorata quella

cosa che è stata data in pegno a colui che per primo dette il mutuo ad un

altro502 dopo di lui, né sia stata venduta né sia stata data in dono503 né in

dote504, né per altra ragione abbia cambiato proprietà, ma non se la cosa

che fu costituita in pegno sia stata separata, se l’uomo abbia pignorato la

cosa, che ha e che continuerà ad avere, per intero e (la cosa) non abbia

cambiato proprietà, anche se la sua scrittura abbia superato trenta anni,

può colui che dette il mutuo impadronirsi per il proprio credito del pegno

che sia stato costituito per sé. Se invece il pegno mutò un’altra proprietà

per una causa ,qualsiasi., non è permesso al creditore, la cui scrittura

abbia superato i trenta anni, né impossessarsi del pegno che gli sia stato

offerto in pegno, perché in ogni questione circa la quale pende una causapetendi505 e non sia stato deciso circa quella prima dei trenta anni, cessa

dopo trenta anni ogni azione506 che significa: ogni pretesa circa ogni causa

sia riguardo un’obbligazione sia riguardo un’eredità sia riguardo la

pretesa in forza di no¥mwn507 sia riguardo la comunione di cosa sia riguardo

un saccheggio di casa sia riguardo i confini di terreni sia riguardo il

possesso508 delle acque correnti che irrigano i campi sia riguardo le acque

che vengono attinte dalle condotte509 e vengono portate nelle case di ogni

uomo in città. Se sia avvenuto che qualcuno abbia avuto le sue condotte

vuote510 per trenta anni e non pretenda (l’acqua) sua dopo trenta anni,

cessò ogni sua azione511 e non può ,più. chiedere, perché così esigono i

no¥moi.

387No¥moi secolari tradotti ex lingua rhomaea in lingua siriaca

512 CI. 5.5.5,8,9.513 C.Th. 3.12.3.514 sa¥kran nel testo (N.d.T.). b.saqrâ è sottinteso ‘epistola’: cfr. Brockelman, Lexicon p. 237,

dove altri luoghi sono citati.515 Sul punto cfr. Gai. 1.62: C.Th. 13.12.1 e 3 (dove queste cose sembrano essere

menzionate).516 pallakh¥n nel testo (N.d.T.).517 I. 1.10; D. 25.7.1.3; CI. 5.4.4.518 diauh¥kav nel testo (N.d.T.).

108. – Prescrivono i no¥moi che nessuno prenda in moglie la moglie

del proprio fratello, né che la moglie che è stata resa vedova sia moglie

del fratello di suo marito né che l’uomo la cui moglie sia morta prenda

in moglie la sorella di sua moglie, come qualcuno dicesse: due sorelle512.

Queste cose infatti stabilirono i no¥moi a causa degli eventi nefasti che

provennero da molti che erano dissoluti nella cupidigia, cioè come colui

che amava la moglie di suo fratello, quei due si posero contro il marito

di lei e lo uccisero; o ancora la moglie si innamorò del fratello di suo

marito, entrambi si misero l’un contro l’altro e uccisero l’uomo di lei;

ancora l’uomo si innamorò della sorella di sua moglie, entrambi si

misero contro e uccisero con odio la moglie dell’uomo; ancora la moglie

si innamorò del marito di sua sorella e uccisero la sorella di lei. Per

questa cattiveria i no¥moi resero inefficaci unioni siffatte e prescrissero che,

se alcuni abbiano osato unirsi in un tale coniugio, senza una richiesta

che abbiano impetrato ai re, i figli di costoro non saranno loro eredi e

nessuno della stirpe di quelli che acconsentirono loro ad un’unione che

(è) fra di loro, cioè senza onore513. Se però non c’è dolo né cattiveria nel

frattempo, siffatto è il corretto modo di agire: l’uomo presenta una

richiesta al re e su suo ordine l’uomo prenderà la moglie che prima fu di

suo fratello; così ancora su autorizzazione prenderà in moglie la sorella

di sua moglie e grazie a quella esenzione scritta imperiale514 eredi del

loro patrimonio saranno i figli di quelli.

109. – I no¥moi proibiscono ancora che alcuno prenda in moglie per sé

la figlia di suo fratello o la figlia di sua sorella o la sorella di suo padre o la

sorella di sua madre515 o la moglie di suo padre o la concubina516 di suo

padre517. E se qualcuno abbia osato far questo, gli stessi (no¥moi) proibi-

scono che siano eredi i loro figli e le loro figlie, né alcuno della loro stirpe

fra coloro che accondiscesero alla loro vergogna che accettarono senza

decoro, per il motivo che accondiscesero loro e non li trattennero da tale

loro ardire. A coloro infatti che si sono uniti con audacia i no¥moi proibi-

scono di scrivere testamento518 e di istituire eredi chiunque vogliano, né

danno loro la facoltà nei loro beni e nel loro denaro, ma chiamano quali

388 Francesca Galgano

519 tamieı¥oy nel testo (N.d.T.).520 fernq nel testo (N.d.T.).521 pallakh¥n nel testo (N.d.T.).522 Intendi con questa clausola, con cui si vincola al pegno l’intero patrimonio del debitore,

come nel caso di cui si parla al § 112.523 fernh¥ nel testo (N.d.T.).524 dwrea¥ nel testo (N.d.T.).525 fernq nel testo (N.d.T.).526 D. 20.1.6.527 Forse CI. 8.16.7, 8 sono state mal comprese.

eredi del loro patrimonio uomini, se ci sono alcuni della loro stirpe che

non approvarono la loro unione né portarono alcun dono al loro convivio

né furono resi partecipi del loro misfatto, questi saranno loro eredi. Se poi

non c’è per loro una stirpe che non abbia accondisceso alla loro unione,

eredi di coloro saranno quelli dell’erario519.

110. – Se un uomo abbia sposato una moglie legittimamente con

dote520 e abbia figli e sua moglie sia morta e ne prenda un’altra, moglie di

suo fratello o sorella di sua moglie o sorella di suo padre o sorella di sua

madre o la concubina521 di suo padre o moglie di suo padre, e abbia figli

da una di queste, non sono eredi questi ultimi che sono ,nati. da

un’unione disonorevole, ma saranno eredi i primi figli di questo, quelli

che abbia avuto di diritto dalla prima (moglie), perché quei figli non

avevano la possibilità di impedire al loro padre di osare ,tanto..

111. – Se un uomo abbia accettato in mutuo dell’argento da più

persone522 e abbia scritto ad ogni uomo una scrittura della somma

d’argento e l’uomo sia morto e non abbia saldato a colui che dette il

mutuo né sia sufficiente il suo patrimonio e neppure tutto ciò che ha,

viene saldato al primo creditore e poi a quelli dopo di lui, al secondo

creditore e poi al terzo e agli altri. E la dote523 di sua moglie e i suoi

doni524 e i suoi frutti, se ,ne. ha, vengono computati secondo lo

schema delle scritture e se siano anteriori alla dote525 vengono adempiuti

prima.

112. – Se un uomo abbia preso a mutuo una somma d’argento da un

uomo e gli abbia rilasciato una scrittura e gli abbia costituito in pegno ciò

che possiede e ciò che sta per giungergli526, se accada che abbia tori e

mucche, non vengono costituite come pegni, perché questi servono per

lavorare la terra. Il no¥mov esclude infatti quei buoi separatamente dal

pegno527.

389No¥moi secolari tradotti ex lingua rhomaea in lingua siriaca

528 Cfr. § 39.529 kalq pra¥sei nel testo. Qui W. SELB – H. KAUFHOLD, Das Syrisch-römische Rechtsbuch. cit.

Band II, Texte und Übersetzungen 143, reca aı™resiv che traduce come vertrag, accordo, con-

tratto (N.d.T.).530 In corsivo nel testo (N.d.T.).531 prouesmı¥a nel testo (N.d.T.)532 Ho reso così eo iure est. (N.d.T.).533 kakq pra¥sei e aΩplq wß nq nel testo (N.d.T.).534 In corsivo nel testo (N.d.T.).535 tima¥v nel testo (N.d.T.).536 kalq pra¥sei nel testo (N.d.T.).537 fernqv nel testo (N.d.T.).538 dwreav nel testo (N.d.T.).

113. – Se528 un uomo abbia comprato uno schiavo con una vendita

bella529, cioè ,appunto. un patto bello530, e abbia trovato in quello schiavo

qualcosa prima che siano completati sei mesi, cioè il termine531 che è stato

stabilito dai no¥moiv, come una malattia nascosta o uno spirito maligno, i

no¥moi prescrivono che restituisca quello schiavo all’uomo che lo vendette e

riprenda l’argento che gli diede. Se invero siano trascorsi sei mesi dopo

che lo comprò senza aver riscontrato in quello la malattia occulta, non gli

è lecito restituirlo al suo padrone precedente. Così anche l’ancella segue

questa regola532.

113a. – Se invero un uomo abbia comprato uno schiavo o un’ancella

con una cattiva vendita e accordo semplice533, che viene inteso come pattocattivo e vendita semplice534, senza redibizione, e l’uomo che comprò abbia

voluto restituire quello schiavo o quell’ancella, non può, perché ha

comprato con un patto cattivo. Se invero abbia trovato in quello schiavo

o ancella uno spirito maligno, gli è consentito restituire e prendere il suo

argento.

113b. – Se poi accada che quel fanciullo o ancella fuggano nella casa

dei loro precedenti padroni o che rubino, può il compratore restituire il

fanciullo o l’ancella; e non soltanto ciò, ma può pretendere da colui che

vendette lo schiavo anche i suoi prezzi535 che apportò. Soltanto però se ha

comprato con una vendita bella536, può chiedere ciò; se invece ha

comprato con un patto cattivo, non può né pretendere né chiedere la

restituzione in merito a ciò che ,quello. ha rubato.

114. – Se un uomo abbia preso moglie e abbia trovato in lei uno

spirito maligno, se vuole lasciarla andare a causa dello spirito maligno, se

è stata istruita la causa e sia apparso chiaro dopo che abbia preso quella

moglie che avesse uno spirito maligno, le è debitore di ogni dote537 che gli

apportò e di ogni dono538 che gli abbia scritto. Se invece prima che la

390 Francesca Galgano

539 fernh¥n nel testo (N.d.T.).540 dwreav nel testo (N.d.T.).541 fernqv nel testo (N.d.T.).542 dwreav nel testo (N.d.T.).543 xw¥ ra∞ nel testo (N.d.T.).544 C.Th. 13.3.12-3 (CI. 10.53.6).545 ‘Non sono chiamati ad alcuna prestazione... di oro e di argento’ C.Th. (sic! N.d.T.).546 xrysa¥rgyron, nel testo imposta sull’industria cioè (N.d.T.).547 eßpı¥tropoi nel testo (N.d.T.).548 koyra¥torev nel testo (N.d.T.). D. 27.1.6.5-12; Vat. Fragm. 149.549 klhrikoy¥v nel testo (N.d.T.).550 xrysa¥rgyron, nel testo (N.d.T.) C.Th. 16.2.10, ma cfr. C.Th. 13.1.1: CTh. 16.2.8.14, 15.551 klhrikoy¥v nel testo (N.d.T.).552 aıΩretikoy¥v nel testo (N.d.T.). CI. 1.5.9-11.553 CI. 3.12.9.

prendesse ,in moglie., le si manifestò lo spirito maligno e lui stesso non

se ne accorse e sia stato ingannato in quell’inganno e voglia lasciarla

andare, rimane debitore alla moglie di ciò che gli portò in dote539, ma del

dono540 che gli scrisse non le è debitore.

115. – Se un uomo abbia preso moglie e le sia capitata una disgrazia

del corpo, cioè se accada che il suo corpo si deturpi o vi (sia) un altro

morbo occulto, tale da allontanare la donna dall’uomo, e voglia lasciarla

andare e prenderne un’altra, le è debitore della sua dote541 e del suo

dono542. Se invero per l’antico amore che c’è fra loro non intenda lasciarla

andare, deve separare da lei la sua abitazione e gli alimenti di lei secondo

la misura ,appropriata. a lei, giacché non per sua volontà capitò la

malattia a sua moglie.

116. – Medici e maestri di tutti i libri che sono nelle città o in

regione543 saranno liberi da ogni tributo544, cioè non (danno)545 né capitale

di argento né crisargiro546 né sono costretti ad essere tutori547 o curatori548

di orfani, perché i medici curano i corpi e gli scrittori le anime.

117. – Anche il beato re Costantino in persona onorò con i suoi molti

precetti la chiesa di Cristo grado per grado e assolse i chierici549 da ogni

tributo cosicché non diano né argento né crisargiro550 né niente di simile.

Assolse i chierici551 anche dalla potestà dei loro genitori.

118. – Anche il beato re fedele Leone onorò in persona nei suoi giorni

la chiesa di Cristo e annientò gli eretici552 e aumentò l’onore del giorno

della resurrezione di nostro Signore che è la domenica553 e fece cessare i

391No¥moi secolari tradotti ex lingua rhomaea in lingua siriaca

554 aßrxa¥v nel testo (N.d.T.).555 Vd. al § 39.556 klhrikoy¥v nel testo (N.d.T.). CI. 1.3.32557 sportoylan nel testo (N.d.T.).558 denarı¥oy (sic) nel testo (N.d.T.).559 milı¥wn nel testo (N.d.T.).560 mı¥lia nel testo (N.d.T.).561 mı¥lion nel testo (N.d.T.).562 stoaı¥ nel testo (N.d.T.).563 stoaıv nel testo (N.d.T.).564 noma¥v nel testo (N.d.T.).565 nomh¥n nel testo (N.d.T.).

giudizi e le autorità554 e le potestà acchè non usassero le potestà di quelli,

ma chiunque si riunisca in umiltà nella chiesa di Cristo. E prescrisse che

nessuno nel giorno della domenica prenda il proprio socio555 e chieda la

pretesa di qualsiasi causa, che abbia a titolo di obbligazione né di delitto

né di altra cosa. E onorò ancora in ciò i chierici556, cioè che nessuno possa

consegnare alcuno di loro a causa di un debito, sia che voglia consegnarlo

per molto o per poco. Prescrisse che saldino la tassa557, (metà) parte di un

denaro558; se invero abbiano preteso (gli esecutori) di più, che sia recla-

mato da loro il doppio.

119. – Nei tempi antichi, quando si compiva con continuità la

clemenza di Dio in ogni tempo, dette la ragione ai figli degli uomini e la

saggezza affinché costruissero le città e le cingessero di mura e le raffor-

zassero con torri e conducessero a loro muri e facessero ogni cosa e divi-

dessero le terre con la misura. E posero i confini fra città e città e fra

villaggio e villaggio e fra regno e regno. E condussero le strade da città a

città e ugualmente le divisero con la misura delle miglia559, e fissarono le

miglia560 nelle strade e attribuirono al miglio561 mille passi che fanno

cinquecento pertiche; la pertica ,è. una misura in cui ci sono otto

cubiti.

120. – Anche negli edifici della città stabilirono le misure per no¥moiv.E diedero la precisa ampiezza dell’apertura per i canali delle acque e per

la luce fra gli edifici. Le strade poi e i portici562 che sono state aperti in

città appartengono al suo intero popolo. Quelli che invero costruiscono

case che siano adiacenti alle strade possono lasciare sulle strade porte e

finestre e canali. Così anche nei portici563. Se poi un edificio si trovi contro

un edificio o contro l’area564 di un’altra proprietà e voglia lasciare canali e

finestre, se l’ampiezza delle finestre sia di un cubito soltanto, è necessario

lasciare per tutto il suo edificio l’area565 di ampiezza di due cubiti. Se poi

le finestre sono grandi e larghe e vi sia fra entrambi un piccolo angiporto,

392 Francesca Galgano

566 nomh¥n nel testo (N.d.T.).567 nomh¥n nel testo (N.d.T.).568 nomh¥n nel testo (N.d.T.).569 rΩwmaıov nel testo (N.d.T.).570 ple¥uron nel testo (N.d.T.).571 ıßoygon nel testo (N.d.T.).572 ıßoy¥gera nel testo (N.d.T.).573 ple¥ura nel testo (N.d.T.).574 ıßoygon nel testo (N.d.T.).575 ıßoy¥gera nel testo (N.d.T.).576 ple¥ura nel testo (N.d.T.).577 aßnno¥nav nel testo (N.d.T.).578 ıßoy¥goy nel testo (N.d.T.).579 aßnno¥nav nel testo (N.d.T.).580 ıßoy¥goy nel testo (N.d.T.).581 ıßoygon nel testo (N.d.T.).582 ıßoy¥gera nel testo (N.d.T.).583 ple¥ura nel testo (N.d.T.).584 ıßoygon nel testo (N.d.T.).585 trı¥th nel testo (N.d.T.).586 ıßoy¥gera nel testo (N.d.T.).587 ple¥ura nel testo (N.d.T.).588 ıßoygon nel testo (N.d.T.).589 dokiması¥a nel testo (N.d.T.).590 mo¥dion nel testo (N.d.T.).

il padrone dell’edificio deve lasciare l’area566 di quattro cubiti fra il canale

e le finestre. Ma se abbia lasciato finestre ,solo. in alto, non ha

,nessun. possesso567 sul suolo. Se invece l’uomo abbia lasciato il canale

senza finestre, deve lasciare al canale l’area568 di due cubiti.

121. – Il re romano569 ha così misurato i terreni con la misura della

pertica. Cento pertiche sono un pletro570. Lo iugero571 invece è stato stabi-

lito come misura ai tempi del re Diocleziano ed è stata fatta tale statui-

zione: cinque iugeri572 che fanno dieci pletri573 di vigna sono calcolati

,come tassa. uno iugero574, e venti iugeri575 di terra seminata che fanno

quaranta pletri576 danno annone577 di uno iugero578, duecentoventi

pertiche di oliveto antico danno annone579 di uno iugero580, quattrocento-

cinquanta pertiche su una montagna danno uno iugero581. Anche la terra

che è di minor valore, come quella montana, è calcolata così: quaranta

iugeri582 che fanno ottanta pletri583 danno uno iugero584. Ma se è stata

calcolata o scritta come terza585, sessanta iugeri586 che fanno centoventi

pletri587 danno uno iugero588. Le montagne invero vengono scritte così. Al

tempo dell’iscrizione vi furono alcuni cui fu data la potestà dal comando

supremo: alcuni chiamarono montani altri rustici di altre regioni e ordi-

narono di iscrivere le loro istanze589, quanta terra comprenda un

moggio590 di frumento o di orzo sulla montagna. Così scrissero anche la

393No¥moi secolari tradotti ex lingua rhomaea in lingua siriaca

591 synte¥leian nel testo (N.d.T.).592 tamieı¥w∞ nel testo (N.d.T.).593 tamieı¥w∞ nel testo (N.d.T.).594 denarı¥oy (sic) nel testo (N.d.T.).595 rΩwmaıoi nel testo (N.d.T.).596 periodey¥sei nel testo (N.d.T.). Sui medici curanti cfr. D. 27.1.6.1.597 sxolastikoy¥v nel testo (N.d.T.). D. 19.2.38.1; D. 50.15.1.10.598 aßna¥trecin nel testo (N.d.T.). ’nt

˙rps’, aßnatroph¥ legge S., certo giustamente.

599 fernh¥n nel testo (N.d.T.).600 dwreav nel testo (N.d.T.).601 fernhv nel testo (N.d.T.).602 tima¥v nel testo (N.d.T.).603 Sembra che qui si tratti della dote stimata.604 tima¥i nel testo (N.d.T.).605 tima¥v nel testo (N.d.T.).606 fernq nel testo (N.d.T.).607 Cfr. § 105.

terra non seminata, luogo di pascolo dei greggi, per quanto in tasse591

rendesse all’erario592. E fu stabilito per la terra a pascolo di dare

all’erario593 ogni anno un denaro594, e quale due e quale tre (dà). E questo

tributo di pascolo i Romani595 prendono nel mese di Nîsân ,Aprile cioè.per i loro cavalli.

122. – Se un uomo abbia avuto una sofferenza, qualsiasi sia stata, e il

suo medico se ne sia preso carico e lo abbia seguito nella cura medica596 e

abbia il malato dato al suo medico una ricompensa, non è lecito per il

malato rivolgersi contro il medico e riprendere ciò che gli dette, sia che sia

guarito sia che non lo sia. Dico che sono nella stessa situazione anche gli

avvocati597 e le meretrici. E così non potrà ottenere annullamento598 per

,ri.avere ciò che diede.

123. – Se un uomo abbia preso moglie e l’uomo sia ,poi. morto

senza aver figli, la moglie porta la sua dote599, e la (metà) parte del suo

dono600. Se invero sia stata molto tempo con suo marito e per loro siano

diventati logori i vestiti della sua dote601, porta i loro prezzi602, commisu-

rati al loro valore quando erano nuovi603. Dai lenzuoli usurati infatti che

rimangono, da questi anche un tecnico comprende quanto valessero

prima. E se non ci sono lenzuoli usurati, se da quel villaggio o da un altro

luogo sono stati scritti i vestiti, sono certi i prezzi604 dei vestiti. Se poi

c’erano schiavi o ancelle, la moglie porta loro stessi. Ma se sono stati

venduti, porta i loro prezzi605; perché se siano morti patisce il danno la

moglie. Se poi gli schiavi o le ancelle che sono stati dati in dote606 hanno

figli, metà li porta la moglie e metà gli eredi di suo marito607. Così simil-

mente accade alla moglie se apporta un gregge di pecore o di capre o di

394 Francesca Galgano

608 Cfr. § 96.609 timq nel testo (N.d.T.).610 Vd. al § 39.611 prouesmı¥an nel testo (N.d.T.).612 prouesmı¥an nel testo (N.d.T.).613 Ma in questo libro è più spesso rammentato della petizione in giudizio (e. gr. § 101): qui

perciò si tratta di colui, che perde nella causa chiedendo oltre i termini.614 prouesmı¥an nel testo (N.d.T.).615 Cioè se l’abbia avviata al matrimonio.616 fernh¥n nel testo (N.d.T.).617 fernq nel testo (N.d.T.).618 Quinto P. § 46 b.619 fernq nel testo (N.d.T.).620 fernq nel testo (N.d.T.).621 fernq nel testo (N.d.T.).622 fernq nel testo (N.d.T.).623 prouesmı¥an nel testo (N.d.T.).

giumente o buoi che sono tori o mucche o cavalle femmine. Se sono in

vita, quegli stessi porta la moglie e (metà) parte dei loro nati; se non ci

sono più, ,solo. (metà) parte dei loro nati. Così è dovuto alla moglie se

abbia apportato alveari di api.

124. – Se608 un uomo abbia dato un mutuo ad un uomo senza scrit-

ture e questi gli dette dei pegni e manchi (quel) suo denaro e il debitore

non voglia adempiergli, il creditore dichiara al debitore dicendogli:

«Prendi il tuo pegno e restituiscimi il mio (denaro)». Se non gli abbia

risposto, è lecito per il creditore vendere il pegno e soddisfarsi dal

prezzo609.

125. – Se un uomo abbia dato al suo socio610 una somma d’argento e

gli abbia fatto una scrittura che avrebbe saldato con il termine611 di sei

mesi, non è lecito al creditore esigere il suo credito prima del termine612.

Se invece abbia osato esigere613 prima del termine614, è privato della sua

somma.

126. – Se un uomo abbia consegnato sua figlia615 e abbia fissato per lei

in dote616 una somma d’argento o un’altra cosa e l’abbia scritto nella

dote617 di quella e nel terzo giorno618 non sarà stato adempiuto dall’uomo

ciò che è scritto nella dote619 della moglie, chiederà in quei giorni ciò che

gli è dovuto in base alla dote620, e se i genitori di quella gli abbiano dato e

abbiano adempiuto ciò che è scritto nella dote621, è corretto. Se invero gli

è ,ancora. dovuto qualcosa da ciò che è scritto nella dote622, faranno

una scrittura all’uomo della moglie circa ciò che gli è dovuto, cioè che

pagheranno in termine623 certo ciò che devono per la loro figlia. E i geni-

395No¥moi secolari tradotti ex lingua rhomaea in lingua siriaca

624 aßpo¥lysiv nel testo (N.d.T.). ’plwmsys, L.aΩpl[hù ] oΩmoı¥wsiv: plh¥rwsiv reca S.625 fernq nel testo (N.d.T.).626 aßgwgh¥ nel testo (N.d.T.).627 parauh¥khn nel testo (N.d.T.).628 parauh¥khn nel testo (N.d.T.).629 Cioè se la cosa sia stata sottratta.630 Gli uncini sono nel testo (N.d.T.).

tori della moglie o i suoi fratelli riceveranno dall’uomo della moglie (un

documento), in cui scriva «Ho ricevuto e mi è stato pagato», che si

chiama remissione624. Se invero sia ancora dovuto qualcosa dalla dote625

di sua moglie e non sia stato chiesto entro cinque anni, gli è impedita

l’azione626 prima di ciò, che non chieda niente se non ha una scrittura.

127. – Se un uomo abbia posto deposito627 di una cosa presso un socio

suo e sia accaduto che ci sia stato un incendio e che la cosa si sia bruciata,

qualora appaia chiaro che il fuoco veramente si abbatté sulla casa di

quello, non pagherà quell’uomo il deposito628 che è stato posto presso di

lui, perché il fuoco lo distrusse. Così anche nella rapina629.

Sono terminati i no¥moi e i precetti dei re vincitori.

Si è terminato di descrivere in questo libro le divisioni dei capitoli dei

sacri libri e i no¥moi e i precetti secolari che sono stati disposti dai re fedeli e

vincitori e amanti di Dio Costantino e Teodosio e ,Leone.630. Il loro

ricordo sia benedetto e le loro preghiere sopra la terra e sopra i suoi

abitanti. E lo scrittore che scrisse ottenga la grazia nel giorno del Suo

avvento. Amen. Gloria alla Trinità. Amen.

Pontificia Universitas Lateranensis Romae [email protected]

Univ. Napoli “Federico II”