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La disciplina dell’autotrasporto alla luce delle novità introdotte dalla Legge di Stabilità 2015: una normativa liquida Stefano Fadda [email protected] Studio Legale Fadda 16122 GENOVA - VIA PESCHIERA, 22 TEL. 010.888.782 (4 LINEE) - FAX 010.812.987 20122 MILANO - CORSO ITALIA, 8 TEL 0272.080.571 - FAX 02.87.73.04 www.studiolegalefadda.it - [email protected] Milano, 12 novembre 2015

La disciplina dell’autotrasporto alla luce delle novità introdotte dalla Legge di Stabilità 2015: una normativa liquida - Fadda

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La disciplina dell’autotrasporto alla luce delle novità introdotte dalla Legge di Stabilità 2015: una normativa liquida

Stefano Fadda [email protected]

Studio Legale Fadda

16122 GENOVA - VIA PESCHIERA, 22 TEL. 010.888.782 (4 LINEE) - FAX 010.812.987

20122 MILANO - CORSO ITALIA, 8 TEL 0272.080.571 - FAX 02.87.73.04

www.studiolegalefadda.it - [email protected]

Milano, 12 novembre 2015

La normativa di riferimento

La legge 298/74

La riforma dell’autotrasporto

– La legge 32/05

– Il D. Lgs. 286/05

La controriforma dell’autotrasporto

– L’art. 83 bis del D.L. 112/08

– I provvedimenti modificativi delle norme previgenti

– Il D.L. 103/10

La Legge di Stabilità 2015

E adesso??

Le modifiche della Legge di Stabilità 2015

(Legge 190/2014) 1. Al d. lgs. n. 286/2005:

a. soppressione della scheda di trasporto

b. disciplina della subvezione

2. all’art. 83-bis del d.l. n. 112/2008:

a. abrogazione costi minimi

b. corresponsabilità committente; vettore e subvettori

3. introdotto l’obbligo della negoziazione assistita quale

condizione di procedibilità ai fini dell’esercizio in

giudizio di un’azione relativa ad una controversia in

materia di contratto di trasporto o di sub-trasporto

4. è stato modificato il regime di accesso alla professione

di autotrasportatore, con riferimento al requisito della

idoneità finanziaria

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Con la Legge di Stabilità 2015 viene meno la

disciplina relativa alla scheda di trasporto,

introdotta dal D. Lgs. n. 214/2008

Circolare Ministero dell’Interno 31/12/2014:

non può essere più richiesta l'esibizione

della scheda di trasporto

restano in vigore le disposizioni che

prevedono l'obbligo di portare a bordo la

documentazione della merce per finalità

fiscali, di sicurezza o per altre finalità

(documenti per trasporto rifiuti, animali vivi,

carburanti, merci pericolose, ecc.)

Le istruzioni scritte

La scheda di trasporto

La subvezione

Sub-vettore: l'impresa di autotrasporto iscritta all'albo

nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano

l'autotrasporto di cose per conto di terzi, ovvero l'impresa

non stabilita in Italia, abilitata a eseguire attività di

autotrasporto internazionale o di cabotaggio stradale nel

territorio italiano, che, nel rispetto del regolamento (CE) n.

1072/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21

ottobre 2009, svolge un servizio di trasporto su incarico di

altro vettore

L’accorciamento della filiera (art. 6 ter)

La prima subvezione

Subvezione solo se «concordata» preventivamente o in

corso di esecuzione del contratto

Il vettore assume le responsabilità del committente in

ordine alla verifica della regolarità del subvettore

La risoluzione per inadempimento

Il pagamento del «compenso pattuito per le prestazioni già

eseguite» (contraddittorietà della norma alla luce dell’art.

1460 cod. civ.)

La subvezione…..successiva

Il divieto di ulteriore subvezione

La sanzione: nullità del relativo contratto

Perdita o avaria della merce trasportata:

il regime di responsabilità (prescrizione; onere della prova;

limitazione del debito)

I profili assicurativi

Il pagamento del «compenso pattuito per le prestazioni già

eseguite»

«Il sub-vettore successivo al primo ha diritto a percepire il

compenso già previsto per il primo sub-vettore»

Il collettame

Altre eccezioni (definizione di committente e di vettore)

La disciplina contrattuale della subvezione

Premessa

– L’articolo 7 ter

– La corresponsabilità per violazione delle norme sulla sicurezza

della circolazione stradale

– La corresponsabilità retributiva, contributiva ed assicurativa

Individuare i subvettori positivamente

Divieto di ulteriori allungamenti della filiera (obbligazione

del fatto del terzo ex art. 1381 cod. civ.)

Penali

Verifica della regolarità dei subvettori

La documentazione dell’avvenuto pagamento

Penali

Casistica particolare

Il nuovo art. 83 bis: corrispettivi

“Nel contratto di trasporto, anche stipulato in forma non scritta,

di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n.

286, e successive modificazioni, i prezzi e le condizioni sono

rimessi all'autonomia negoziale delle parti, tenuto conto dei

principi di adeguatezza in materia di sicurezza stradale e

sociale” (comma 4)

Il Ministero «pubblica e aggiorna nel proprio sito internet valori

indicativi di riferimento dei costi di esercizio dell'impresa di

autotrasporto per conto di terzi» (art. 1, comma 250, Legge di

Stabilità)

La sentenza della Corte di giustizia UE

(4 settembre 2014) 1) l'elaborazione di costi minimi per i servizi di autotrasporto ad

opera di organi che siano espressione delle categorie

interessate è contraria ai principi comunitari in tema di libera

concorrenza, risultando quindi illegittima con conseguente

inapplicabilità dei costi stessi;

2) anche qualora i costi minimi siano elaborati da organismi

pubblici:

a)essi costituiscono veri e propri prezzi;

b)in quanto tali, essi limitano la concorrenza;

c) essi non costituiscono idoneo presidio della sicurezza

della circolazione stradale

L’interpretazione della pronuncia europea

Le sentenze del Tar Lazio

Tribunale di Milano, ordinanza in data 2 febbraio 2015

Tribunale di Mantova, ordinanza in data 2 ottobre 2014

Tribunale di Parma, ordinanze in data 26 novembre 2014 e

in data 15 dicembre 2014 (“alla luce di quanto sopra, si

ritiene che, con la citata pronuncia, la Corte di Giustizia UE

abbia affermato un principio di carattere generale, che,

pertanto, riguarda non soltanto le tabelle pubblicate

dall’Osservatorio sull’Autotrasporto (vigenti nei casi

esaminati dalla Corte di Giustizia UE) fino all’agosto 2012,

ma anche quelle fissate, successivamente, dal Ministero dei

Trasporti”)

Tribunale di Reggio Emilia, 20 maggio 2015 (sentenza)

Tribunale di Ravenna, 23 febbraio 2015 (sentenza)

Tribunale di Alessandria, 16 luglio 2015 (sentenze)

La responsabilità solidale committente-vettore

Affidamento del trasporto a vettori «in regola»

Verifica preventiva

• Fino al 15.11.2015 attraverso il D.U.R.C.

• Dal 15.11.2015 attraverso accesso al portale dell’Albo Nazionale del

Trasporto

In caso di omesso controllo obbligo in solido con vettore e

sub vettore per:

• trattamenti retributivi

• trattamenti contributivi previdenziali

• i premi assicurativi dovuti agli enti competenti

Limiti

• Entro 1 anno dalla cessazione del contratto di trasporto

• Prestazioni ricevute nel corso della durata del contratto (criterio

proporzionale)

• Escluse le sanzioni amministrative