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Al fine di garantire la tutela della sicurezza stradale e la regolarità del mercato dell’autotrasporto di merci per conto di terzi, l’importo a favore del vettore deve essere tale da consentire almeno la copertura dei costi minimi di esercizio, che garantiscano, comunque, il rispetto dei parametri di sicurezza normativamente previsti.
In ambito UE, soltanto l’Italia ha imposto dei costi di trasporto per legge, giustificandoli con una necessità di tutela della sicurezza stradale. Negli altri paesi si applicano i regolamenti europei.
I costi minimi non si applicano:
1) Ai trasporti internazionali (anche con riferimento alla sola tratta eseguita in territorio italiano)
2) Ai trasporti nazionali eseguiti in Italia in regime di cabotaggio da parte di autotrasportatori comunitari (che non abbiano sede in Italia)
Definizione di tratta ai fini dell’applicazione dei costi minimi
a) Stesso veicolo - unico committente: è consentito un calcolo chilometrico giornaliero, con applicazione del corrispondente scaglione chilometrico complessivo;
b) Contratto scritto di durata: il corrispettivo può essere stabilito tenendo conto della percorrenza chilometrica complessiva.
Decreti ingiuntivi provvisoriamente esecutivi
Il comma 9 dell’art. 83 bis è applicabile solo ai contratti stipulati in forma non scritta previsti
dal comma 6. Pertanto non si può ricorrere alla procedura monitoria ex art. 641 c.p.c. nel
caso di contratti conclusi in forma scritta.
La fissazione autoritativa di costi minimi di esercizio sottrae alla libera dinamica del
mercato la determinazione di un elemento fondamentale costitutivo del prezzo
contrattuale.
La realizzazione di maggiori utili di impresa, come assicurati dall’imposizione di costi
minimi di esercizio, non è strumentale alla sicurezza stradale.
Per tali motivi il TAR dubita che sia compatibile con il diritto dell’Unione un sistema
normativo che affida la determinazione delle tariffe minime ad un organismo (i.e.
“Osservatorio dell’Autotrasporto”, soppresso nel settembre 2012) che non presenta
sufficienti condizioni di indipendenza rispetto alle valutazioni e alle scelte degli stessi
operatori del settore.
La normativa nazionale che istituisce la Consulta e l’Osservatorio non precisa i principi
direttivi cui tali organi devono attenersi e non contiene nessuna norma atta a impedire ai
rappresentanti delle organizzazioni di categoria di agire nell’esclusivo interesse della
categoria medesima.
Per via della sua composizione (rappresentanti di associazioni di categoria: committenza
e trasportatori) e modalità di funzionamento, l’Osservatorio deve essere considerato
come un’associazione di imprese ai sensi dell’art. 101 TFUE, quando delibera i costi
minimi dell’esercizio per l’autotrasporto, soggetta quindi alle norme sulla concorrenza.
La determinazione di costi minimi d’esercizio impedisce alle imprese di fissare tariffe
inferiori a tali costi (determinazione orizzontale di tariffe minime), ed è idonea a
restringere il gioco della concorrenza nel mercato interno.
Anche se non si può negare che la tutela della sicurezza stradale possa costituire un
obiettivo legittimo, la determinazione dei costi minimi d’esercizio non risulta idonea né
direttamente né indirettamente a garantirne il conseguimento.
L’art. 83 bis si limita a prendere in considerazione in maniera generica la tutela della
sicurezza stradale, senza stabilire alcun nesso tra i costi minimi e il rafforzamento della
sicurezza stradale.
L’osservanza della normativa europea relativa a durata massima settimanale del lavoro,
pause, riposi, lavoro notturno e controllo tecnico degli autoveicoli, può garantire
effettivamente un livello di sicurezza stradale adeguato. Perciò la normativa sui costi
minimi non può essere giustificata dalla necessità di tutela della sicurezza stradale
evidenziata dal legislatore.
L’articolo 101 TFUE deve essere interpretato nel senso che osta ad una normativa
nazionale, quale quella controversa nei procedimenti principali, in forza della quale il
prezzo dei servizi di autotrasporto delle merci per conto terzi non può essere inferiore ai
costi minimi di esercizio determinati da una organismo composto principalmente da
rappresentanti degli operatori economici interessati.
La decisione pregiudiziale della Corte di Giustizia Europea è vincolante per il giudice del
rinvio (i.e. TAR del Lazio), così come per le giurisdizioni di grado superiore chiamate a
pronunciarsi sulla medesima causa.
Nel caso un giudice nazionale non tenga conto della sentenza pregiudiziale, potrebbe
aprirsi una procedura di infrazione e sfociare nel ricorso di inadempimento da parte della
UE.
Le sentenze pregiudiziali sono vincolanti anche al di fuori del giudizio principale (hanno
carattere astratto e lo scopo di assicurare l’uniforme applicazione del diritto della UE),
ed hanno efficacia retroattiva (ex tunc); incidono quindi sui giudizi in corso.
Il 2 ottobre scorso il Tribunale di Mantova ha sospeso l’esecuzione di un decreto ingiuntivo emesso per una rivalsa tariffaria, ritenendo che l’articolo 83 bis vada disapplicato in ottemperanza a quanto stabilito dalla Corte di Giustizia Europea nelle motivazioni della citata sentenza.
In particolare nell’ordinanza viene riportata la motivazione secondo cui la determinazione dei costi minimi d’esercizio non risulta idonea né direttamente né indirettamente a garantire il conseguimento della sicurezza stradale.
Il 2 ottobre scorso il Tribunale di Mantova ha sospeso l’esecuzione di un decreto ingiuntivo emesso per una rivalsa tariffaria, ritenendo che l’articolo 83 bis vada disapplicato in ottemperanza a quanto stabilito dalla Corte di Giustizia Europea nelle motivazioni della citata sentenza.
In particolare nell’ordinanza viene riportata la motivazione secondo cui la determinazione dei costi minimi d’esercizio non risulta idonea né direttamente né indirettamente a garantire il conseguimento della sicurezza stradale.
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