26
LA TUTELA GIURIDICA DEL SOFTWARE Dott. Andrea E. Cavalloni Università degli Studi di Milano Milano - 15 marzo 2011

Andrea Cavalloni, La tutela del software

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Andrea Cavalloni, La tutela del software

LA TUTELA GIURIDICA DEL SOFTWARE

Dott. Andrea E. Cavalloni

Università degli Studi di MilanoMilano - 15 marzo 2011

Page 2: Andrea Cavalloni, La tutela del software

DIRITTO DELLE NUOVE TECNOLOGIE

Codice di Gortina

Il più antico codice di leggi rinvenuto in Europa (Creta) e risalente a V Sec. A.C. (Vendita, Ipoteca, Divorzio, Successioni e Adozione)

Page 3: Andrea Cavalloni, La tutela del software

SOFTWARE Definizione

Il software è l’espressione di un insieme organizzato e strutturato di istruzioni (o simboli), contenuti in qualsiasi forma o supporto (nastro, disco, film, circuito), capace direttamente o indirettamente, di far eseguire o far ottenere una funzione, un compito, un risultato particolare per mezzo di un sistema di elaborazione elettronica dell’informazione

(Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale– ROMA – 1984)

• Codice E’ l’insieme delle istruzioni che costituiscono

un software• Sorgente E’ il file che contiene il Codice del programma

Page 4: Andrea Cavalloni, La tutela del software

TUTELA GIURIDICA DEL SOFTWARE

Introduzione storica

Fin dagli anni ’70 è emersa l’esigenza di tutelare giuridicamente i software e già da allora si sono evidenziate due scuole di pensiero.

La prima prevedeva la tutela del software sulla base del diritto d’autore, mentre la seconda sosteneva l’esigenza di regolamentare il software attraverso la tutela brevettuale.

Page 5: Andrea Cavalloni, La tutela del software

TUTELA GIURIDICA DEL SOFTWARE

Diritti Morali

Paternità dell’opera

Inedito

Ritiro dal commercio

Integrità dell’opera

Diritti Patrimoniali

Pubblicazione

Diffusione

Distribuzione

Modificazioni

DIRITTO D’AUTORE

DURATA70 anni dalla morte dell’autore

Page 6: Andrea Cavalloni, La tutela del software

TUTELA GIURIDICA DEL SOFTWARE

Sistema Continentale

Derivazione francese

Diritti MoraliInalienabili

Intrasmissibili

Diritti PatrimonialiTrasmissibili

Sistema Common Law

Derivazione inglese

Diritti MoraliRinunciabili

Non diritto personale

Diritti PatrimonialiTrasmissibili

DIRITTO D’AUTORE

Page 7: Andrea Cavalloni, La tutela del software

TUTELA GIURIDICA DEL SOFTWARE

TUTELA BREVETTUALE

Tutela le invenzioni industriali e consiste nel trovare una soluzione nuova ed originale di un problema tecnico su un prodotto o un processo

DURATA20 anni dal deposito del brevetto

Page 8: Andrea Cavalloni, La tutela del software

TUTELA GIURIDICA DEL SOFTWARE

Diritto d’Autore

ProForte sistema sanzionatorio

(3 anni)Durata sfruttamento

ControNon tutela le idee alla base

Tutela Brevettuale

ProTutela l’idea

Tutela anche una piccola variazioneContro

Limitata tutela temporale

DIFFERENZE DI TUTELALa differenza sostanziale tra le due forme di tutela è che il diritto d’autore tutela l’opera dell’ingegno nel suo complesso, mentre la tutela brevettuale tutela l’idea che sottende alla soluzione di un problema tecnico

Page 9: Andrea Cavalloni, La tutela del software

TUTELA GIURIDICA DEL SOFTWARE

European Patent Convention (Monaco-1973)

ART. 52 – Vieta la brevettazione dei programmi per elaboratore (software) “in quanto tali”

Direttiva 91/250/CEETutela giuridica del software, recepita in Italia nel

1992 ed integrata nella Legge sul Diritto d’Autore

European Patent Office - 1997Con i provvedimenti T-1173/97 e T-0935/97 la

Commissione Ricorsi dell’EPO si esprime a favore della brevettabilità del software

Page 10: Andrea Cavalloni, La tutela del software

TUTELA GIURIDICA DEL SOFTWARE

Proposta direttiva europea su brevettabilità del software (2002-2005)

Il 07/07/05 la proposta di direttiva viene rigettata alla quasi unanimità dal Parlamento Europeo dopo una importante mobilitazione mediatica sulla vicenda.

Ad oggi… il software è tutelato dal Diritto d’Autore,

anche se attraverso l’EPO è possibile continuare a farsi rilasciare brevetti sui software

Page 11: Andrea Cavalloni, La tutela del software

TUTELA GIURIDICA DEL SOFTWARE

NORMATIVA

• Direttiva 91/250/CEE Tutela giuridica per elaboratore

(recepita in Italia nel 1992)

• Legge 633/1941 Legge generale sul diritto d’autore

Page 12: Andrea Cavalloni, La tutela del software

TUTELA GIURIDICA DEL SOFTWARE

LEGGE 633/1941

Programmi per elaboratore

Art.2 Opere protette:

8) I programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi purchè originali quale risultato di creazione intellettuale dell’autore. Restano esclusi dalla tutela accordata dalla presente legge e i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce. Il termine programma comprende anche il materiale preparatorio per la progettazione del programma stesso;

Page 13: Andrea Cavalloni, La tutela del software

TUTELA GIURIDICA DEL SOFTWARE

LEGGE 633/1941

Programmi per elaboratore

Art.64 bisDiritti esclusivi (fare o autorizzare):

- la riproduzione, permanente o temporanea, totale o parziale, del programma per elaboratore con qualsiasi mezzo o in qualsiasi forma. Nella misura in cui operazioni quali il caricamento, la visualizzazione, l'esecuzione, la trasmissione o la memorizzazione del programma per elaboratore richiedano una riproduzione, anche tali operazioni sono soggette all'autorizzazione del titolare dei diritti;

Page 14: Andrea Cavalloni, La tutela del software

TUTELA GIURIDICA DEL SOFTWARE

LEGGE 633/1941

Programmi per elaboratore

Art.64 bisDiritti esclusivi (fare o autorizzare):

- la traduzione, l'adattamento, la trasformazione e ogni altra modificazione del programma per elaboratore, nonché la riproduzione dell'opera che ne risulti, senza pregiudizio dei diritti di chi modifica il programma;

Page 15: Andrea Cavalloni, La tutela del software

TUTELA GIURIDICA DEL SOFTWARE

LEGGE 633/1941

Programmi per elaboratore

Art.64 bisDiritti esclusivi (fare o autorizzare):

- qualsiasi forma di distribuzione al pubblico, compresa la locazione, del programma per elaboratore originale o di copie dello stesso. La prima vendita di una copia del programma nella comunità economica europea da parte del titolare dei diritti, o con il suo consenso, esaurisce il diritto di distribuzione di detta copia all'interno della comunità, ad eccezione del diritto di controllare l'ulteriore locazione del programma o di una copia dello stesso.

Page 16: Andrea Cavalloni, La tutela del software

TUTELA GIURIDICA DEL SOFTWARE

LEGGE 633/1941

Programmi per elaboratore

Art.64 ter1- Salvo patto contrario, non sono soggette all'autorizzazione del titolare dei diritti le attività indicate nell'art. 64-bis, lettere a) e b), allorché tali attività sono necessarie per l'uso del programma per elaboratore conformemente alla sua destinazione da parte del legittimo acquirente, inclusa la correzione degli errori.

2- Non può essere impedito per contratto, a chi ha il diritto di usare una copia del programma per elaboratore di effettuare una copia di riserva del programma, qualora tale copia sia necessaria per l'uso.

Page 17: Andrea Cavalloni, La tutela del software

TUTELA GIURIDICA DEL SOFTWARE

LEGGE 633/1941

Programmi per elaboratore

Art.64 ter3- Chi ha il diritto di usare una copia del programma per elaboratore può, senza l'autorizzazione del titolare dei diritti, osservare, studiare o sottoporre a prova il funzionamento del programma, allo scopo di determinare le idee ed i principi su cui è basato ogni elemento del programma stesso, qualora egli compia tali atti durante operazioni di caricamento, visualizzazione, esecuzione, trasmissione o memorizzazione del programma che egli ha il diritto di eseguire. Le clausole contrattuali pattuite in violazione del presente comma e del comma 2 sono nulle.

Page 18: Andrea Cavalloni, La tutela del software

TUTELA GIURIDICA DEL SOFTWARE

LEGGE 633/1941

Programmi per elaboratore

Art.64 quater 1 commaL'autorizzazione del titolare dei diritti non è richiesta qualora la riproduzione del codice del programma di elaboratore e la traduzione della sua forma ai sensi dell'art. 64-bis, lettere a) e b) siano indispensabili per ottenere le informazioni necessarie per conseguire l'interoperabilità, con altri programmi, di un programma per elaboratore creato autonomamente. Condizioni:- Chi ha diritto o è autorizzato a utilizzare il software- Le informazioni non siano facilmente accessibili- Limitata alla parte necessaria per interoperabilità

Page 19: Andrea Cavalloni, La tutela del software

TUTELA GIURIDICA DEL SOFTWARE

LEGGE 633/1941

Programmi per elaboratore

Art.64 quater 2 comma Le disposizioni di cui al comma 1 non consentono che le informazioni ottenute in virtù della loro applicazione:- Fini diversi da interoperabilità- Comunicati a terzi, fatta salva la necessità di consentire l'interoperabilità del programma creato autonomamente;- Siano utilizzate per lo sviluppo, la produzione o la commercializzazione di un programma per elaboratore sostanzialmente simile nella sua forma espressiva, o per ogni altra attività che violi il diritto di autore.

Page 20: Andrea Cavalloni, La tutela del software

TUTELA GIURIDICA DEL SOFTWARE

LEGGE 633/1941

Sanzioni

CIVILIIllecito contrattualeIllecito extra-contrattuale 2043 c.c. (se c’è illecito penale anche danni non patrimoniale art. 2059 c.c.)

PENALIArt. 171 bis CDA – detenzione da 6 mesi a 3 anni e sanzione pecuniaria da 5 a 30 milioni di lire in caso di abusiva: duplicazione a fini di lucro dei programmi, importazione, vendita, diffusione di “crack”

Page 21: Andrea Cavalloni, La tutela del software

TUTELA GIURIDICA DEL SOFTWARE

PRINCIPIO DI ORIGINALITA’

Art. 2 CDASancisce la tutela dei programmi per elaboratore purchè originali e creativi

Cosa si intende per programma originale?

Corte di Cassazione:“la creatività e l’originalità sussistono anche qualora l’opera sia composta da idee e nozioni semplici, comprese nel patrimonio intellettuale di persone aventi esperienza nella materia propria dell’opera stessa, purchè formulate e organizzate in modo personale e autonomo rispetto alle precedenti” (Cass. Civ. Sez. I n. 581 del 12/01/07)

Page 22: Andrea Cavalloni, La tutela del software

TUTELA GIURIDICA DEL SOFTWARE

PRINCIPIO DI ORIGINALITA’

Corte di Cassazione (Civ. Sez. I n. 581 del 12/01/07)

Questa pronuncia ha quindi esteso il concetto di originalità non solo a casi in cui l’innovazione apportata sia una evoluzione significativa rispetto allo stato dell’arte, ma anche nei casi in cui “l’opera sia composta da idee e nozioni semplici ma formulate ed organizzate in modo personale ed autonomo rispetto alle precedenti”.

In forza del ricordato principio la Suprema Corte ha ritenuto sufficiente l’adattamento “dell’architettura applicativa al caso e all’ambiente tecnologico specifico”, per considerare il software innovativo e quindi originale e come tale tutelabile.

Page 23: Andrea Cavalloni, La tutela del software

TUTELA GIURIDICA DEL SOFTWARE

PRINCIPIO DI ORIGINALITA’

Due programmi per elaboratore con identica architettura applicativa e caratteristiche funzionali, che si differenziano solo per alcuni profili di adattamento, possono essere considerati due software originali e non l’uno l’opera derivata dell’altro.

Corte di Appello di Milano (25 febbraio 2003) “tutti i prodotti software che risolvono la stessa esigenza applicativa presentano una architettura di base che è comune alla maggior parte dei sistemi di controllo dei processi industriali, tuttavia ciò non impedisce di individuare la specificità di un singolo prodotto, in quanto l’innovazione risiede nella capacità di adattare l’architettura applicativa al caso e all’ambiente tecnologico specifico”.

Page 24: Andrea Cavalloni, La tutela del software

TUTELA GIURIDICA DEL SOFTWARE

PRINCIPIO DI ORIGINALITA’

Valutazione comparativa tra 2 softwareForma espressivaSi richiede originalità

Contenutiidee e principi non tutelabili

Cosa determina l’originalità?Veste grafica (estrinseci) NOInterfaccia Utente (estrinseci) NO

Codice sorgente (intrinseci) SI’

Page 25: Andrea Cavalloni, La tutela del software

TUTELA GIURIDICA DEL SOFTWARE

Valutazione comparativa tra 2 softwareForma espressivaSi richiede originalità

Contenutiidee e principi non tutelabili

Cosa determina l’originalità?Veste grafica (estrinseci) NOInterfaccia Utente (estrinseci) NO

Codice sorgente (intrinseci) SI’

Page 26: Andrea Cavalloni, La tutela del software

TUTELA GIURIDICA DEL SOFTWARE

Grazie per l’attenzione!!!

Per chiarimenti o informazioni:[email protected]