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Decreto Legge 98/2011, convertito in Legge 111/2011 in data 15 luglio 2011, recante misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria, il controllo
e la riduzione della spesa pubblica e la promozione dello sviluppo economico e la competitività del Paese
Roma, 21 luglio 2011
Il DL 98/2011 in sintesi
Stop agli automatismi dei tagli lineari S i diff ibili l di i i iStop agli automatismi dei tagli lineari
Costi della politica e degli amministratori
Stop ai benefit dopo la cessazione della carica
T bili i ll t
Spese indifferibili e altre disposizionifinanziarieImposte dirette
Imposte indiretteTrasparenza e responsabilizzazione sulle autoblu
Pubblico impiego
Trasparenza per le società a partecipazione
Imposte indirette
Contrasto all’evasioneEntrate – Altro
Gi hiTrasparenza per le società a partecipazionepubblica
La diffusione della PEC
Spending Review
Giochi
Finanziamenti per nuove infrastrutture emonitoraggio fondi strutturali
SviluppoSpending Review
Tetti alla spesa sanitaria e compartecipazione
Tutela previdenziale selettiva e aggancio allademografia
Sviluppo
Valorizzazione immobili
Piano della perfomance e capitale umanoqualificato per gli uffici giudiziaridemografia
Razionalizzazione della spesa scolastica e piùvalutazione
Flessibilità per gli Enti Locali virtuosi
qualificato per gli uffici giudiziari
Fondo di riserva per il 2012 e razionalizzazionewelfare‐fisco
p g
2
Stop agli automatismi dei tagli lineari
IL PRINCIPIO ISPIRATORE DI QUESTA MANOVRA È LA RESPONSABILIZZAZIONE
L’approccio adottato in questa manovra è quello della responsabilizzazione. Tale principio vienepp q q p p pattuato con tagli mirati e selettivi che i singoli ministri, per le parti di propria competenza, definisconoe implementano con l’obiettivo di raggiungere i target di risparmio a loro imputati
Vi lt ì di t li t il t ll i t li l tti iViene altresì procedimentalizzato il controllo sui tagli selettivi
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Costi della politica e degli amministratori: convergenza con l’Europap
CONVERGENZA ITALIA‐EUROPACONVERGENZA ITALIA EUROPA
(art. 1)La media dei trattamenti economici dei titolari di cariche elettive e di vertice deve essere confrontatacon il corrispondente livello remunerativo nei sei principali Paesi dell’area eurocon il corrispondente livello remunerativo nei sei principali Paesi dell area euro
Si specifica che tale media deve essere ponderata rispetto al PIL dei singoli Paesi
La disposizione non comporta effetti finanziari
Il trattamento economico degli incarichi di vertice o dei componenti degli Organismi, Enti o Istituzioni,individuati nell’Allegato A al testo della “Manovra” (Corte Costituzionale autorità indipendenti organiindividuati nellAllegato A al testo della Manovra (Corte Costituzionale, autorità indipendenti, organidi autogoverno della magistratura, CNEL, ARAN, Consob, ecc.), nonché i Segretari generali, i CapiDipartimento, i Dirigenti di 1ª Fascia e incarichi equiparati nelle Amministrazioni centrali dello Stato,al pari delle cariche elettive, non potrà superare la media del trattamento economico percepito daititolari di posizioni analoghe nei Paesi dell’area euro
Si affida all’Istat il compito di fornire gli elementi informativi per attuare questa disposizioneSi affida all Istat il compito di fornire gli elementi informativi per attuare questa disposizione
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Costi della politica e degli amministratori: tempi e modalità applicative pp
La nuova disciplina si applica a partire dai rinnovi delle cariche politiche e degli incarichi amministrativi
E 30 i i d ll’ i i d ll “ ” à i i i C i i d h i dEntro 30 giorni dall’entrata in vigore della “manovra” sarà istituita una Commissione ad hoc, presiedutadal Presidente dell’ISTAT, che avrà il compito di raccogliere i dati e le informazioni più rilevanti perindividuare i parametri retributivi – entro il 1° luglio di ogni anno ‐ derivanti dalla media dei trattamentieconomici dei titolari di posizioni e incarichi analoghi nei Paesi dell’area euro, da applicare in sedeeco o c de t to a d pos o e ca c a a og e aes de a ea eu o, da app ca e sedenazionale ai soggetti indicati nelle slide precedenti
La Commissione avrà una durata di 4 anni e sarà rinnovata nel 2015
In sede di prima applicazione la Commissione raccoglierà le informazioni e individuerà il nuovotrattamento economico, riferito all’anno 2010, entro il 31 dicembre 2011
Quindi, a partire dal 1° gennaio 2012, tali disposizioni saranno pienamente operative
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Costi della politica e degli amministratori: applicazione alle Regionig
Le disposizioni generali in materia di riduzione dei costi della politica e degli incarichi di vertice e per icomponenti degli organismi anche collegiali troveranno applicazione anche alle Regioni ordinarie o astatuto speciale, nei limiti e nel rispetto dell’autonomia riconosciuta dalla Costituzionestatuto spec a e, e t e e spetto de auto o a co osc uta da a Cost tu o e
In particolare, le Regioni a statuto ordinario provvederanno ad armonizzare i propri ordinamentientro 60 giorni dall’entrata in vigore della manovra, mentre quelle a statuto speciale adegueranno la
i l i l i d l d i i tti i t t tipropria legislazione secondo le norme dei rispettivi statuti
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Stop ai benefit dopo la cessazione della carica
BENEFITS
(art. 4)Tutti i titolari di incarico o carica pubblica, di natura elettiva o per nomina, compresi quelli degli organicostituzionali nonché i componenti delle Giunte e dei Consigli regionali all’atto della cessazionecostituzionali, nonché i componenti delle Giunte e dei Consigli regionali, all’atto della cessazionedell’ufficio, non potranno più utilizzare immobili, anche ad uso abitativo, né disporre di mezzi ditrasporto, di comunicazione o di informazione appartenenti ad organismi pubblici. La norma non siapplica agli ex Presidenti della Repubblica
Per quanto riguarda la Camera, il Senato e la Corte costituzionale, nell’ambito dell’autonomia che gli èriconosciuta costituzionalmente, questi assumeranno le iniziative più opportune per limitare neltempo i benefits riconosciuti ai Presidenti dopo la cessazione della loro caricatempo i benefits riconosciuti ai Presidenti dopo la cessazione della loro carica
Le disposizioni in materia di sicurezza nazionale o di protezione personale per la specificità e la naturadell’incarico sono salvaguardate
Tali norme costituiscono principio di coordinamento della finanza pubblica cui le Regioni siadegueranno con le modalità riconosciute dalla Costituzione
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Trasparenza e responsabilizzazione sulle auto blu: non make ma buyy
AUTO BLUAUTO BLU
(art. 2)
Su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione sono disposte, con decreto delPresidente del Consiglio dei Ministri, le modalità e i limiti di utilizzo delle autovetture di servizio al fine diridurne numero e costoLe auto ad oggi in servizio possono essere utilizzate solo fino alla loro dismissione o rottamazione e nonLe auto ad oggi in servizio possono essere utilizzate solo fino alla loro dismissione o rottamazione e nonpossono essere sostituiteLa cilindrata delle auto di servizio non può superare i 1.600 ccFanno eccezione le auto in dotazione al Capo dello Stato, ai Presidenti del Senato, della Camera e dellaCorte costituzionale, al Presidente del Consiglio e le auto blindate adibite ai servizi istituzionali dipubblica sicurezza
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Pubblico impiego: i target di risparmio
PUBBLICO IMPIEGO
(art. 16)( )
La manovra finanziaria per il settore del pubblico impiego prevede risparmi in termini diindebitamento netto non inferiori a:
– 30 milioni di euro per l'anno 2013– 740 milioni di euro per l'anno 2014– 340 milioni per l'anno 2015– 370 milioni dal 2016370 milioni dal 2016
Le misure di riduzione della spesa sono attivate mediante decreto su proposta dei ministri per lapubblica amministrazione e l'innovazione e dell'economia e delle finanze
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Pubblico impiego: le misure potenziali
Queste misure di riduzione della spesa potranno riguardare:Queste misure di riduzione della spesa potranno riguardare:
2.a. La proroga delle limitazioni alle assunzioni nelle amministrazioni dello stato, nelle agenzie fiscali enegli enti pubblici non economici. Sono esclusi dal blocco i Corpi di Polizia e i Vigili del fuoco. In
i il 2014 l i i ibili i li i l 20 d ll i i i dipratica per il 2014 le assunzioni possibili rimangono limitate al 20 per cento delle cessazioni invece dipassare al 50 per cento come previsto dalla normativa vigente
2.b. La proroga fino al 31 dicembre 2014 del blocco delle retribuzionib a p o oga o a 3 d ce b e 0 de b occo de e et bu o
2.c. La fissazione delle modalità di calcolo relative all'erogazione dell'indennità di vacanza contrattualeper gli anni 2015‐2017
2.d. La semplificazione, il rafforzamento e l'obbligatorietà delle procedure di mobilità del personale dellepubbliche amministrazioni
2.e. Ulteriori misure di risparmio, razionalizzazione e riqualificazione della spesa (auto blu, lottaall'assenteismo, estesa anche al personale del comparto sicurezza‐difesa non impegnato in attivitàoperative o missioni)
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Pubblico impiego: la selettività degli interventi
Nell'ambito degli interventi sul blocco parziale del turn over sono possibili anche interventi selettiviche tengano conto dell'esigenza di valorizzare e incentivare l'efficienza di determinati settori
Ciò vale anche per il blocco delle retribuzioni in questo caso la norma prevede una consultazione conCiò vale anche per il blocco delle retribuzioni, in questo caso la norma prevede una consultazione conle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative del pubblico impiego
Si sottolineano la flessibilità dell'intervento e la possibilità di compensare una misura con un'altra
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Pubblico impiego: riallineamento delle retribuzioni pubblico privatop p
Retribuzioni di fatto nella PA e nel privatoIndici, base 2000=100
La figura confronta l’andamento delleretribuzioni pro‐capite di fatto del settorepubblico con quelle del privato e conl’andamento dell’inflazione (numero indice135
140
145 Amm. PubblicheSettore privatoInflazione
l andamento dell inflazione (numero indiceprezzi al consumo fino al 2010 e previsioneIPCA per gli anni successivi)
Per il settore pubblico, i valori dal 2011t ti t ti f i t t120
125
130
sono stati tenuti fermi, coerentemente congli effetti del DL 78/2010 e del decretolegge appena approvato
Per il settore privato si è simulata110
115
120
Valori simulatil’applicazione del nuovo accordo diregolazione salariale, basato sull’IPCAnetto energia ed applicato a retribuzioniconvenzionali
100
105
’00 ’01 ’02 ’03 ’04 ’05 ’06 ’07 ’08 ’09 ’10 ’11 ’12 ’13 ’14
Fonte: Elaborazioni Aran su dati Istat, contabilità nazionale
Il grafico mostra la piena convergenza tra le due curve, con valori praticamente coincidenti al 2014. Le misure adottate
potranno avere l’effetto di riassorbire completamente il differenziale di crescita che ha visto, nel periodo 2000‐2010,
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incrementi retributivi nel settore pubblico più sostenuti di quelli di cui ha beneficiato il settore privato
Pubblico impiego: effetti sull’occupazione
Negli anni 2008 e 2009 il personale si è già ridotto di circa 74.000 occupati (scendendo a 3.493.481unità da 3.572.317 del 2007, comprensivi anche dei dipendenti con contratti flessibili)
Ci attendiamo che gli interventi già presi in materia di blocco parziale e selettivo del turn overCi attendiamo che gli interventi già presi in materia di blocco parziale e selettivo del turn‐over,contratti di lavoro flessibile, collocamento a riposo potrebbero portare, nel 2014, il numero didipendenti del settore pubblico sotto i 3,3 milioni di unità
Nel periodo 2008‐2014, le misure complessivamente adottate porteranno quindi a una riduzionestimabile in oltre 300 mila unità (‐ 8%)
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Pubblico impiego: dividendo dell’efficienza
Il dividendo dell’efficienza, già previsto dalla normativa vigente e dall'accordo firmato tra Governo eSindacati il 4 febbraio u.s., viene rideterminato e procedimentalizzato dalla manovra
Le amministrazioni possono adottare entro il 31 marzo di ogni anno piani triennali di razionalizzazionee riqualificazione della spesa
I piani potranno riguardare il riordino e la ristrutturazione amministrativa, la semplificazione e ladigitalizzazione, la riduzione dei costi della politica e di funzionamento, ivi compresi gli appalti diservizio, gli affidamenti alle partecipate e il ricorso alle consulenze attraverso persone giuridiche
I piani dovranno indicare la spesa sostenuta a legislazione vigente per ciascuna delle voci di spesainteressate e i correlati obiettivi in termini fisici e finanziariIn relazione ai suddetti piani le eventuali economie aggiuntive effettivamente realizzate rispetto aIn relazione ai suddetti piani, le eventuali economie aggiuntive effettivamente realizzate rispetto aquelle già previste dalla normativa vigente e di quelle previste dalla manovra per il miglioramento deisaldi di finanza pubblica possono essere utilizzate annualmente, nell’importo massimo del 50%, per lacontrattazione integrativa, di cui il 50% destinato alla erogazione dei premi previsti dall’art. 19 delD.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150La restante quota è versata annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotate di autonomiafinanziaria ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato
La norma prevede delle garanzie per la verifica dell'effettivo risparmio14
Pubblico impiego: dividendo dell’efficienza
Le risorse aggiuntive possono essere utilizzate solo se dalle amministrazioni interessate è accertato aconsuntivo, con riferimento a ciascun esercizio, il raggiungimento degli obiettivi fissati per ciascunadelle singole voci di spesa previste nei piani
I risparmi sono certificati, ai sensi della normativa vigente, dai competenti organi di controllo
Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri e i Ministeri la verifica viene effettuata dal MinisteroPer la Presidenza del Consiglio dei Ministri e i Ministeri la verifica viene effettuata dal Ministerodell'economia e delle finanze ‐ Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato per il tramite,rispettivamente, dell’ufficio bilancio e ragioneria e degli uffici centrali di bilancio e dalla Presidenzadel Consiglio – Dipartimento della funzione pubblica
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Pubblico impiego: lotta all’assenteismo
Le pubbliche amministrazioni dispongono il controllo sulle assenze per malattia dei dipendenti,valutando la condotta complessiva del dipendente e gli oneri connessi all’effettuazione della visitavalutando la condotta complessiva del dipendente e gli oneri connessi all effettuazione della visita,tenendo conto dell’esigenza di contrastare e prevenire l’assenteismoIl controllo è, in ogni caso, richiesto sin dal primo giorno quando l’assenza si verifica nelle giornateprecedenti o successive a quelle non lavorative
Le fasce orarie di reperibilità entro le quali devono essere effettuate le visite di controllo e il regimedelle esenzioni dalla reperibilità sono stabiliti con decreto del Ministro per la pubblicaamministrazione e l’innovazioneamministrazione e l innovazione
Qualora il dipendente debba allontanarsi dall’indirizzo comunicato durante le fasce di reperibilità pereffettuare visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi, chedevono essere, a richiesta, documentati, è tenuto a darne preventiva comunicazioneall’amministrazioneNel caso in cui l’assenza per malattia abbia luogo per l’espletamento di visite, terapie, prestazionispecialistiche o esami diagnostici l’assenza è giustificata mediante la presentazione di attestazionespecialistiche o esami diagnostici l assenza è giustificata mediante la presentazione di attestazionerilasciata dal medico o dalla struttura, anche privata, che ha svolto la visita o la prestazione
La manovra aggiunge un ulteriore tassello alla lotta all'assenteismo, responsabilizzando di più lel l d d l d ll ùamministrazioni e in particolare la dirigenza concentrando le visite di controllo sui casi più esposti
all'abuso e rendendole obbligatorie nei giorni che precedono o seguono i giorni festivi16
Trasparenza per le società a partecipazione pubblica
PIÙ TRASPARENZAPIÙ TRASPARENZA
(art. 8)
È previsto che entro tre mesi dall’ entrata in vigore del decreto tutti gli enti e gli organismi pubbliciÈ previsto che, entro tre mesi dall entrata in vigore del decreto, tutti gli enti e gli organismi pubbliciinseriscano sul proprio sito istituzionale, curandone altresì il periodico aggiornamento:
– un elenco delle società di cui detengono, direttamente o indirettamente, quote di partecipazioneanche minoritaria, indicandone l’entità
– una rappresentazione grafica che evidenzi i collegamenti tra l’ente o l’organismo e le società,ovvero tra le società controllate, indicando se nell’ultimo triennio dalla pubblicazione le singolesocietà abbiano raggiunto il pareggio di bilancio
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La diffusione della PEC
PEC
(artt. 37, 38, 39)
Sono previsti meccanismi di tipo economico tesi a favorire il possesso e l’utilizzo dell’indirizzo diposta elettronica certificata da parte degli avvocati
La mancata indicazione, da parte dei difensori, del proprio indirizzo PEC è sanzionata con unamaggiorazione del 50% del contributo unificato da corrispondere
I t i di t i id i l di i ti i t ib t i i l’ ffi i lIn materia di contenzioso previdenziale e di giustizia tributaria, per assicurare l’efficienza e lacelerità dei relativi processi, viene previsto che le comunicazioni possano essere effettuate anchemediante l’utilizzo della PEC
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Spending Review
SPENDING REVIEW
(art. 9)(art. 9)
Si prevede l'avvio di un ciclo di analisi e valutazione della spesa (c.d. “spending review”) direttoalla definizione dei fabbisogni standard dei programmi di spesa delle amministrazioni centralialla definizione dei fabbisogni standard dei programmi di spesa delle amministrazioni centralidello Stato, al fine di migliorarne l’efficacia e l’efficienza
Occorre intervenire sui meccanismi di generazione della spesa, focalizzarsi sulle priorità e definireopportunamente i costi
L’obiettivo è quello di accrescere le garanzie sull’efficacia del ciclo di analisi e riallocazione dellerisorserisorse
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Tetti alla spesa sanitaria e compartecipazione
TETTI DI SPESA, PAY‐BACK, COMPARTECIPAZIONE
(art. 17)Tetto alla crescita del fondo per il finanziamento del SSN per il 2013 (+0,5% del livello 2012) e il 2014(+1,4% del livello 2013). Ci sarà un'intesa Stato‐Regioni per la scelta sul mix di misure entro il 30
il 2012 lt i tiaprile 2012 altrimenti
1. fissazione di prezzi di riferimento dal 1° luglio 2012 per beni e servizi di maggiore impatto in termini di costo econtrollo della spesa erogata da enti privati accreditati
2. 35% dello sforamento della spesa farmaceutica ospedaliera viene posto a carico delle imprese produttrici checoncorreranno al ripiano in proporzione al fatturato
3. un regolamento attuativo entro giugno 2012 o verranno aggiornate le tavole di benchmarking interregionale sullaspesa farmaceutica territoriale e fissato un tetto alla spesa farmaceutica territoriale (dal 2013 12,5% delfinanziamento programmato invece del 13,3% attuale) e alla spesa per l'acquisto di dispositivi medici (5,2% delfabbisogno sanitario standard nazionale e regionale)
4. e dal 2014 ticket sulla spesa farmaceutica e altre prestazioni sanitarie; le singole regioni potranno individuare misurealternative; limiti alla crescita dei trattamenti economici del personale dipendente e convenzionatoalternative; limiti alla crescita dei trattamenti economici del personale dipendente e convenzionato
5. prevista anche la compartecipazione dei cittadini dal 2011 sulle visite specialistiche e sull’inappropriato ricorso alpronto soccorso
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Tutela previdenziale selettiva e aggancio alla demografia
ETA’ PENSIONABILE
(artt. 18, comma 4, 1, 22‐ter, 22‐quater e 22‐quinquies)
L’anticipo per uomini e donne al 2013 dell’avvio dell’aggancio alla speranza di vita dei requisiti per ilpensionamento vecchiaia e per quello di anzianità. I requisiti saliranno al massimo di 3 mesi ogni 2 anni
Il progressivo innalzamento a partire dal 1° gennaio 2020 dell’età per la pensione di vecchiaia per leIl progressivo innalzamento a partire dal 1 gennaio 2020 dell età per la pensione di vecchiaia per lelavoratrici dipendenti e autonome con una modulazione che porterà a un incremento di 5 anni al 2032
Il posticipo delle decorrenze del pensionamento di anzianità tranne per un contingente di 5milalavoratori che si trovano in condizioni particolari (mobilità, titolari di prestazioni straordinaria)
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Tutela previdenziale selettiva e aggancio alla demografia
INDICIZZAZIONE E CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA’
(art. 18, comma 3)Per i trattamenti pensionistici di importo superiore a 5 volte il trattamento minimo la rivalutazionenon è concessa, con esclusione della fascia di importo inferiore a 3 volte il trattamento minimo conriferimento alla quale la rivalutazione è applicata nella misura del 70 per cento
(art. 18, comma 19)P li i ti di i i i i 90 000 l di i fi 150 000 è d t d l 1Per gli importi di pensione superiori ai 90.000 euro lordi annui e fino a 150.000 euro è dovuto dal 1agosto 2011 al 31 dicembre 2014 un contributo del 5%, per la parte eccedente i 150.000 il contributosale al 10%
(art. 18, comma 6‐9)Norme di interpretazione autentica, relative ai criteri di calcolo, vigenti in passato, dell’indicizzazionedell'indennità integrativa speciale dei trattamenti pensionisticig p p
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Tutela previdenziale selettiva e aggancio alla demografia
REVERSIBILITA’
(art. 18, comma 5)Viene ridotta per le pensioni decorrenti dal 1° gennaio 2012 l'aliquota percentuale dei trattamenti di reversibilitànei casi in cui il matrimonio abbia una durata inferiore ai 10 anni, sussista una differenza di età tra coniugi superiore20 i l’ tà d l d t l t d l t i i i i 70 i L id i à i l 10%a 20 anni e l’età del dante causa al momento del matrimonio sia superiore a 70 anni. La riduzione sarà pari al 10%
per ogni anno di differenza tra 10 e la durata effettiva del matrimonio
CONTRIBUZIONECONTRIBUZIONE
(art. 18, commi 11 e 12) Estensione dell’obbligo di iscrizione e versamento della contribuzione a carico di soggetti, già pensionati, checontinuino a svolgere attività professionale per la quale è prevista l’iscrizione a appositi albi e elenchi. Il contributoco u o a s o ge e a à p o ess o a e pe a qua e è p e s a sc o e a appos a b e e e c co bu osoggettivo minimo sarà calcolata applicando un’aliquota non inferiore al 50% di quella ordinaria per gli iscritti aciascun Ente
(art. 18, comma 16) Viene ribadito l’obbligo di contribuzione per l'indennità economica di malattia per evitare gli effetti della sentenzan.48/2010 della Corte Costituzionale che rendeva possibile lo spostamento dell’onere del pagamento dell’indennitàdirettamente a carico del datore nel caso in cui la contrattazione collettiva lo prevedesse, favorendo la tendenza auscire dal sistema di tutela pubblico
2323
Tutela previdenziale selettiva e aggancio alla demografia
CONTRIBUZIONE (art. 18, comma 20)
Possibilità, a decorrere dal 1° ottobre 2011, che i contributi al “Fondo di previdenza per le personeche svolgono lavori di cura non retribuiti che derivano da responsabilità familiari” vengano pagatitt t l tt i lt di t t i di dit i tiattraverso moneta elettronica o altro mezzo di pagamento presso centri di vendita convenzionati
EFFICACIA DEI SISTEMI DI CONTROLLO (art. 18, comma 14)
Prevista la stipula di convenzioni finalizzate al contrasto dell’evasione o omissione contributiva perrealizzare l'incrocio dei dati e delle informazioni da parte del Ministero del Lavoro, l'Inps, l'Inail,l'Agenzia delle entrate e gli Enti previdenziali privatizzatil Agenzia delle entrate e gli Enti previdenziali privatizzati
(art. 18, comma 22)Affid ll'I d d ll i i i i d ll' d i i i i i iAffidamento all'Inps, da parte delle Regioni, con convenzioni dell'accertamento dei requisiti sanitariin materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità
2424
Tutela previdenziale selettiva e aggancio alla demografia
PRESTAZIONI TEMPORANEE ( 18 18)(art. 18, comma 18)
Viene specificato che la base di calcolo delle prestazioni temporanee degli operai agricoli a tempodeterminato, e la relativa base imponibile contributiva, non comprendono le voci di trattamento difine rapporto comunque denominate dalla contrattazione collettivafine rapporto, comunque denominate dalla contrattazione collettiva
(art. 18, comma 2)É data la facoltà, al ministro del Lavoro, di concerto con il ministro dell'Economia, di erogare un, , , gtrattamento aggiuntivo, ai lavoratori non destinatari dell'indennità di mobilità che siano percettoridell'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali. Il trattamento è pari alla differenzatra il sussidio di disoccupazione spettante e l'indennità di mobilità e viene erogato per un numero dimesi pari alla d rata dell'indennità di disocc pa ione Sostit isce l’indennità pre ista fino al 2011 permesi pari alla durata dell'indennità di disoccupazione. Sostituisce l’indennità prevista fino al 2011 perfar fronte alle difficoltà occupazionali derivanti dalla crisi in deroga alla normativa sugliammortizzatori sociali
2525
Razionalizzazione della spesa scolastica e più valutazione
SCUOLA: ISTITUTI COMPRENSIVI E BLOCCO DEGLI ORGANICI(art. 19)
Viene prorogato il blocco del rinnovo del contratto di un anno (fino al 31 dicembre 2014). Per il2012/2013 è imposto il consolidamento delle riduzioni di organico previste per il triennio 2009/2011/ p g p p /
Il numero delle istituzioni scolastiche dotate di autonomia e degli incarichi di dirigente scolastico saràridotto già dall'anno scolastico 2011/2012 a partire dalle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria dii d Ai fi i d ll’ t i l i tit i i d i i di 1000 l iprimo grado. Ai fini dell’autonomia le istituzioni dovranno avere un numero minimo di 1000 alunni,
ridotto a 500 per le scuole collocate in piccole isole, comuni montani e aree geografiche conspecifiche caratteristiche linguistiche; per quelle che si trovano sotto questi tetti si prevede che ladirezione sia assegnata in reggenza a dirigenti scolastici già titolari di incarico per altri istitutig gg g g p
Si prevede un piano straordinario di reclutamento per Invalsi e Ansas da concludersi entro il 31 agosto2012 per potenziare il sistema nazionale di valutazione. Le assunzioni presso l'Ansas avrannod 1° tt b 2012 d t i i il l i d l'A i t à i i idecorrenza 1° settembre 2012, data in cui il personale in comando presso l'Ansas rientrerà in servizionelle istituzioni scolastiche. Da quella data l'Ansas sarà soppresso e verrà ripristinato l'Indire, comeente autonomo di ricerca
26
Flessibilità per gli Enti Locali virtuosi
PATTO DI STABILITA’ INTERNO(art. 20)
Regioni ed Enti Locali contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica in misurai 3 200 ili i di il 2013 6 400 ili i di ti d l 2014pari a 3.200 milioni di euro per il 2013 e 6.400 milioni di euro a partire dal 2014
La distribuzione degli obiettivi di riduzione del deficit tra amministrazioni tiene conto dei nuoviparametri di “virtuosità”p
I 9 criteri di “virtuosità” sono:– rispetto del patto
autonomia finanziaria– autonomia finanziaria– tasso di copertura dei servizi a domanda– lotta all’evasione– incidenza del personale sulla spesa corrente (in relazione a dipendenti su popolazione, esternalizzazioni, ampiezza
del territorio e variazioni rispetto all’inizio del mandato)del territorio e variazioni rispetto all inizio del mandato)– equilibrio di parte corrente– capacità di riscossione delle entrate correnti– convergenza tra spesa storica e costi/fabbisogni standard– dismissione delle partecipazioni societariedismissione delle partecipazioni societarie
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Flessibilità per gli Enti Locali virtuosi
Gli enti più virtuosi riceveranno 200 milioni nel 2012 e saranno esclusi dal contributo alla manovra nel20132013
Si stabiliscono alcune misure per rafforzare l’efficacia del patto. In particolare si interviene in materiadi assunzioni di personale da parte degli enti locali, si definiscono disposizioni per impedire l’elusionedel patto. Inoltre si introduce l’obbligo per i comuni di sciogliere le società in perdita; le Regioni sonoobbligate ad adeguare la propria normativa a seguito di sentenze della Corte Costituzionale
I piccoli Comuni dovranno esercitare le funzioni fondamentali in forma associata in modo daI piccoli Comuni dovranno esercitare le funzioni fondamentali in forma associata in modo daraggiungere la soglia di 5.000 abitanti o il quadruplo dei residenti del Comune più piccolo tra quelliassociati
Si definiscono le modalità con le quali applicare le riduzioni di trasferimenti agli enti locali nell'ambitonuovo regime di 'federalismo fiscale municipale'
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Spese indifferibili e altre disposizioni finanziarie
TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (art. 21, commi 2 e 3)
A partire dal 2011 è istituito presso il Ministero dell'Economia il fondo per il finanziamento deltrasporto pubblico locale (anche ferroviario) nelle Regioni a statuto ordinario, con dotazione di 400milioni di euro annui, il cui utilizzo è escluso dai vincoli del Patto di Stabilità
Una quota (314 milioni di euro) delle risorse derivanti dal recupero di aiuti di Stato illegittimamentecorrisposti potrà essere destinata alle Regioni a statuto ordinario per l'acquisto di materiale rotabilecorrisposti potrà essere destinata alle Regioni a statuto ordinario per l acquisto di materiale rotabile(anche ferroviario). Queste risorse sono attribuite con decreto del Ministro dell'Economia, di concertocon il Ministro delle Infrastrutture, d'intesa con la Conferenza Stato–Regioni, e sono assoggettate aivincoli del Patto di Stabilità Interno
SOVRAPPREZZO CANONE DI ALTA VELOCITA’(art. 21, comma 4, lettera a)
Si introduce un sovrapprezzo al canone per il trasporto di passeggeri sulle linee ferroviarie ad altapp p p p ggvelocità, destinando gli introiti alla diminuzione del costo di accesso all'infrastruttura per i servizioggetto di contratti di servizio pubblico
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Spese indifferibili e altre disposizioni finanziarie
UFFICIO PER LA REGOLAZIONE DEI SERVIZI FERROVIARI (art. 21, comma 4, lettera b)
Si prevede che l'Ufficio sia dotato di autonomia organizzativa e contabile nei limiti delle risorseassegnate
L'Ufficio riferirà annualmente al Parlamento sull'attività svolta
Vengono dettate nuove disposizioni per la nomina dei Direttore dell’UfficioVengono dettate nuove disposizioni per la nomina dei Direttore dell Ufficio
GESTIONI FERROVIARIE COMMISSARIALI GOVERNATIVE ( t 21 5)(art. 21, comma 5)
Le funzioni delle gestioni commissariali governative ferroviarie sono attribuite alla competenteDirezione Generale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. I commissari governativiattualmente in carica cessano dall'incaricoattualmente in carica cessano dall incarico
L’obiettivo della disposizione è la riduzione della spesa pubblica e il completamento delle proceduredi trasferimento alle Regioni della programmazione e amministrazione delle ferrovie in gestionecommissariale governativa
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Spese indifferibili e altre disposizioni finanziarie
PARTECIPAZIONE A BANCHE E FONDI INTERNAZIONALI (art. 21, comma 6)
Per l'anno 2011 è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per adempiere agli impegni derivantidalla partecipazione a banche e fondi internazionali
RIDUZIONE FONDO ESIGENZE URGENTI E INDIFFERRIBILI
(art. 21, comma 7) La dotazione del Fondo Esigenze Urgenti ed Indifferibili viene ridotta di 12,5 milioni di euro per l'annog g , p2011
ACCORDI INTERNAZIONALI CON ONERI FINANZIARI(art. 21, comma 8)
Il Ministro degli Esteri, d'intesa con il Ministro dell'Economia, rilascia un’autorizzazione per tutti gliaccordi e i trattati internazionali dai quali possa derivare l'impegno ad adottare provvedimenti chedeterminino oneri per la finanza pubblica
FLOTTA AEREA PROTEZIONE CIVILEFLOTTA AEREA PROTEZIONE CIVILE(art. 21, comma 9)
A partire dal 2011 sono stanziati 64 milioni di euro annui per la gestione degli aerei della ProtezioneCivile. La maggiore spesa è interamente coperta con la riduzione delle spese relative alla quota dell'8per mille IRPEF destinata allo Stato
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Imposte dirette: nuovo regime per ammortamenti e inasprimento su stock‐optionp p
REVISIONE REGIME FISCALE AMMORTAMENTO BENI
(art. 23, comma 47)In attesa della riforma del sistema fiscale, il regime fiscale degli ammortamenti dei beni materiali eimmateriali verrà modificato con uno specifico regolamento (a decorrere dal periodo di impostasuccessivo a quello in corso al 31 dicembre 2012)
Tale revisione verrà effettuata sulla base di criteri di sostanziale semplificazione, e prevedel'individuazione di:l individuazione di:
– attività ammortizzabili individualmente, in base alla vita utile e a quote costanti– attività ammortizzabili cumulativamente, con aliquota unica di ammortamento
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Imposte dirette: nuovo regime per ammortamenti e inasprimento su stock‐optionp p
NUOVO REGIME RIPORTO PERDITE IRES (art. 23, comma 9)
Per le società di capitali le perdite relative ai periodi di imposta precedenti diventeranno riportabilisenza limite di tempo, ma con un limite quantitativo, ovvero in misura non superiore all‘80% delp , q , preddito per ciascun anno
Vengono escluse da tale disciplina le perdite dei primi tre esercizi, che rimangono interamentebili li iti di tcompensabili senza limiti di tempo
Per effetto delle modifiche è eliminato il limite del quinto periodo di imposta successivo ai fini delcomputo delle perdite in diminuzione del redditop p
– la perdita potrà essere computata in diminuzione del reddito dei periodi d'imposta successivi inmisura non superiore all‘80% del reddito imponibile di ciascuno di essi, per l'intero importo che trovicapienza in tale ammontare
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Imposte dirette: nuovo regime per ammortamenti e inasprimento su stock‐optionp p
RITENUTA SU INTERESSI PRESTITI OBBLIGAZIONARI A SOGGETTI NON RESIDENTI (art. 23, commi 1‐4)
Verrà introdotta una ritenuta del 5% sugli interessi pagati alle società consociate site in altri Stati membriUe, a specifiche condizioni e ove i predetti pagamenti siano destinati a finanziare:
– la corresponsione di interessi– altri proventi su prestiti obbligazionari quotati emessi dai soggetti percettori, garantiti dalle società che
pagano gli interessi o da altre società del gruppo
Tale prescrizione si applica agli interessi corrisposti a decorrere dal 6 luglio 2011 (data di entrata in vigoredel Decreto Legge 98/2011), mentre per i prestiti in corso alla predetta data opera una ritenuta del 6%anche sugli interessi già corrisposti
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Imposte dirette: nuovo regime per ammortamenti e inasprimento su stock‐optionp p
RIALLINEAMENTO DEI VALORI FISCALI E CONTABILIRIALLINEAMENTO DEI VALORI FISCALI E CONTABILI
(art. 23, commi da 12 a 15)L'operatività delle norme che consentono il riallineamento delle divergenze che emergono a seguitodi i i i d li di i ( i i i d li f i i i f i idi operazioni aziendali straordinarie (aggregazioni aziendali, fusione, scissione e conferimentid'azienda) verrà ampliata, mediante pagamento di un'imposta sostitutiva con aliquota al 16%,relativamente a:
– avviamenti– marchi d'impresa– alle altre attività immateriali
Vi i di t l f ltà di ff t h i i i l i tt ib iti ll t i i i diViene quindi estesa la facoltà di affrancamento anche ai maggiori valori attribuiti alle partecipazioni dicontrollo iscritti in bilancio a seguito dell'operazione straordinaria, a titolo di avviamento, marchid'impresa e altre attività immateriali
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Imposte dirette: nuovo regime per ammortamenti e inasprimento su stock‐optionp p
DEDUCIBILITÀ ACCANTONAMENTI
(art. 23, commi 10 e 11)Si limita all'1% (in luogo del 5% previgente) la deducibilità degli accantonamenti previsti per:
– spese di ripristino o di sostituzione dei beni gratuitamente devolvibilispese di ripristino o di sostituzione dei beni gratuitamente devolvibili
– spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione, nei confronti delle impreseconcessionarie di costruzione e gestione di autostrade e trafori
BONUS E STOCK OPTIONS (art. 23, commi 50‐bis e 50‐ter)
La disciplina fiscale delle c d stock options e dei bonus corrisposti a dirigenti e collaboratori diLa disciplina fiscale delle c.d. stock options e dei bonus corrisposti a dirigenti e collaboratori diimprese operanti nel settore finanziario verrà modificata tramite l'aumento della quota di redditoimponibile colpita dall'addizionale, nella misura del 10%
Quindi, a decorrere dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 164 del 16 luglio della Legge111/2011, tale addizionale del 10% si applica sull'ammontare che eccede la parte fissa dellaretribuzione (in luogo dell'ammontare che eccede il triplo della parte fissa della retribuzione)
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Imposte dirette: nuovo regime per ammortamenti e inasprimento su stock‐optionp p
CINQUE PER MILLE PER FINALITÀ PAESAGGISTICHE (art. 23, comma 46)
A decorrere dall'anno finanziario 2012, il contribuente potrà destinare la quota del cinque per milledell'imposta sul reddito delle persone fisiche anche al finanziamento delle attività di tutela,p p ,promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici
ACCREDITI BONIFICI
(art. 23, comma 8)Viene ridotta, dal 10% al 4%, la ritenuta operata da banche e Poste sugli accrediti di bonifici dispostiper beneficiare di alcune deduzioni e detrazioni
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Imposte indirette: più fisco su carburanti, banche e assicurazioni e depositi titoli p
ACCISA SU BENZINA E GASOLIO (art. 23, comma 50‐quater)
A partire dal 1° gennaio 2012 vengono confermati gli aumenti delle aliquote di accisa sui carburanti
L'aumento dell'aliquota dell'accisa sulla benzina si somma all'imposta regionale sulla benzinaeventualmente vigente nelle regioni a statuto ordinario
Ri l l di i i i di f i f ti di l i tti ti l' tti ità diRimangono salve le disposizioni di favore nei confronti di alcuni soggetti esercenti l'attività ditrasporto
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Imposte indirette: più fisco su carburanti, banche e assicurazioni e depositi titoli p
IRAP SOCIETA’ CONCESSIONARIE, BANCHE E ASSICURAZIONI(art. 23, commi 5 e 6)
Dal periodo d'imposta in corso al 6 luglio 2011 è incrementata l'aliquota IRAP da applicare neiconfronti di alcuni soggetti passivi
In particolare:– per società di capitali ed enti commerciali esercenti attività di imprese concessionarie (diverse da
quelle di costruzione e gestione di autostrade e trafori) l'aliquota è innalzata al 4,20% (+0,3% rispettoquelle di costruzione e gestione di autostrade e trafori) l aliquota è innalzata al 4,20% (+0,3% rispettoall'aliquota ordinaria)
– per i soggetti operanti nei settori bancario e finanziario l'aliquota è aumentata al 4,65% (+0,75%rispetto a quella ordinaria)
l l' l l ( ll– per i soggetti operanti nel settore assicurativo l'aliquota viene portata al 5,90% (+2% rispetto a quellaordinaria)
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Imposte indirette: più fisco su carburanti, banche e assicurazioni e depositi titoli p
IMPOSTA DI BOLLO SUI CONTI DI DEPOSITO TITOLI (art. 23, comma 7)
Si prevede l’incrementato dell'imposta di bollo sulle comunicazioni inviate dagli intermediari finanziarip p grelative ai depositi titoli
Le nuove norme prevedono che:l i i i d iti tit li di l i l di i b i b– per le comunicazioni su depositi titoli di valore nominale o di rimborso presso ciascuna banca
inferiore a 50.000 euro, dal 2011 l'imposta è aumentata a 34,20 euro annui, ma questo nuovoammontare non cresce nel tempo
– per le comunicazioni relative a depositi pari o superiori a 50.000 euro, si prevede un gradualep p p p , p gaumento dell'imposta nel tempo, variabile a seconda dell'entità del deposito
TASSA SUI VEICOLI CON POTENZA SUPERIORE A 225 CHILOWATT(art. 23, comma 21)
A partire dal 2011 è introdotta una addizionale erariale della tassa automobilistica pari a 10 euro perogni chilowatt di potenza del veicolo superiore a 225 chilowatt
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Contrasto all’evasione
STUDI DI SETTORE (art. 23, comma 28)
Si prevede:– il differimento dei termini di pubblicazione degli studi di settore– l’aumento delle sanzioni per omessa presentazione del modello per la comunicazione dei dati
rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore– l'accertamento induttivo nei casi di omessa o infedele indicazione di specifici dati– la modifica del contenuto degli atti di accertamento nel caso di congruità alle risultanze degli studi dila modifica del contenuto degli atti di accertamento nel caso di congruità alle risultanze degli studi di
settore– l’innalzamento del 50% della sanzione minima e massima per omessa presentazione del modello per
la comunicazione dei dati rilevanti
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Contrasto all’evasione
ACCERTAMENTI ESECUTIVI (art. 23, comma 30)
Si differisce dal 1° luglio al 1° ottobre 2011 la data di inizio dell'applicazione delle norme relativeall’"accertamento esecutivo“, ossia gli avvisi di accertamento emessi dall‘Agenzia delle Entrate checontengono l'intimazione al pagamento
CODICE FISCALE ( t 23 i d 48 50)(art. 23, commi da 48 a 50)
Viene introdotto l'obbligo di indicazione del codice fiscale negli atti degli organi giurisdizionali e intutti gli atti introduttivi di un giudizio, con riferimento sia alle parti sia ai rappresentanti in giudizio
EQUITALIA (art. 23, commi 35 e 36)
La gestione dei crediti relativi alle spese di giustizia riguardanti provvedimenti divenuti definitivi primadel 1° gennaio 2008 o il mantenimento in carcere per condanne per cui sia cessata l'espiazione inistituto prima del 1° gennaio 2008 è attribuita a Equitalia S.p.a.
I dipendenti di Equitalia possono essere delegati a firmare i ruoli formati dalla società
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Contrasto all’evasione
POTENZIAMENTO DELLE INDAGINI FINANZIARIE (art. 23, commi da 24 a 27)
Sono ampliati i destinatari delle richieste di indagini finanziarie dell'Amministrazione fiscale,consentendo agli uffici dell'amministrazione finanziaria di acquisire informazioni anche da società edti di i i t i d l tti ità di t fi i ienti di assicurazione per quanto riguarda le attività di natura finanziaria
Sono introdotte norme per razionalizzare l'attività di indagine, mediante accesso, sull'industriafinanziaria
PARTITE IVA INATTIVE (art. 23, commi 22 e 23)
d l ll d' ff d ll dSi prevede la cancellazione d'ufficio delle partite IVA inattive da tre anni
Inoltre si dispone una sanatoria per mancata dichiarazione di cessazione dell'attività
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Contrasto all’evasione
RIMBORSI PROCEDURE ESECUTIVE(art. 23, commi 32 e 33)
Il rimborso all'agente della riscossione delle spese relative alle procedure esecutive viene svincolatodalla presentazione di comunicazione di inesigibilità del ruolo e (con riferimento alle spese maturatenel corso di ciascun anno solare e richiesto entro il 30 marzo dell'anno successivo) deve essereerogato entro il 30 giugno dello stesso anno
PROROGA TERMINI INESIGIBILITA’PROROGA TERMINI INESIGIBILITA’ (art. 23, comma 34)
Si prorogano di un anno (al 30 settembre 2012) i termini di presentazione delle comunicazioni dii i ibilità li ti d ll i i i i d l ( ) i t i i l'inesigibilità per gli agenti della riscossione e si rimodulano (sempre per un anno) i termini per l'esamedelle comunicazioni da parte degli uffici competenti
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Contrasto all’evasione
SPESOMETRO (art. 23, comma 41)
Sono modificate le norme sull'obbligo di comunicazione telematica all'amministrazione finanziariadelle operazioni rilevanti a fini IVA di importo non inferiore a 3.000 euro (cosiddetto “Spesometro")
In particolare si stabilisce che gli operatori finanziari che emettono carte di credito, di debito oprepagate devono comunicare all’Agenzia delle Entrate le operazioni effettuate nei confronti dicontribuenti non soggetti passivi IVA per le quali il pagamento sia avvenuto mediante carte di creditocontribuenti non soggetti passivi IVA, per le quali il pagamento sia avvenuto mediante carte di credito,di debito o prepagate da loro emesse
IRROGAZIONE DI SANZIONI (art. 23, comma 29)
Sono razionalizzati i procedimenti di irrogazione delle sanzioni al fine di:– ampliare l'operatività della definizione agevolata anche al caso in cui esse siano state rideterminatep p g
dall'ufficio, a seguito dell'accoglimento delle deduzioni prodotte dal contribuente– rendere obbligatoria l'irrogazione immediata delle sanzioni collegate al tributo cui si riferiscono, con
atto contestuale all'avviso di accertamento o di rettifica
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Contrasto all’evasione
AGEVOLAZIONI FISCALI FRUITE INDEBITAMENTE (art. 23, comma 16)
Si prevede che non siano applicate le sanzioni irrogate ai soggetti destinatari delle disposizioni per laristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio in sede di recupero di alcune agevolazionifiscali indebitamente percepite anche dove sui provvedimenti interessati penda ricorso perfiscali indebitamente percepite anche dove sui provvedimenti interessati penda ricorso perrevocazione
RATEIZZAZIONE DEBITI TRIBUTARI (art. 23, commi da 17 a 20)
Viene eliminato l'obbligo di prestare garanzia per accedere alla rateazione di debiti tributari superioria 50.000 euro conseguenti all'accertamento con adesione e alla conciliazione giudiziale
RITARDI PAGAMENTI (art. 23, comma 31)(a 3, co a 3 )
Si estende l'applicazione delle sanzioni in misura ridotta a tutti i versamenti di tributi effettuati con unritardo non superiore a 15 giorni, in luogo dei soli adempimenti relativi a crediti assistiti da garanziareale o personale
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Entrate – Altro
IMPRENDITORI AGRICOLI IN CRISI (art. 23, comma 43)
In attesa di una revisione complessiva della disciplina dell'imprenditore agricolo in crisi, si consenteagli imprenditori agricoli in stato di crisi o di insolvenza di accedere agli accordi di ristrutturazione deidebiti e alla transazione fiscale
DIFFERIMENTO VERSAMENTI TRIBUTARI A LAMPEDUSA (art. 23, commi 44 e 45)
Il termine di sospensione di versamenti tributari, contributi previdenziali e assistenziali e premi perl'assicurazione contro gli infortuni a carico dei soggetti operanti nel territorio di Lampedusa alla datadella dichiarazione dello stato di emergenza è differito dal 16 dicembre 2011 al 30 giugno 2012
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Entrate – Altro
NOLEGGIO AUTOVEICOLI (art. 23, comma 42)
Per i soggetti che esercitano attività di locazione di veicoli senza conducente la norma sopprimel'obbligo di rilascio della ricevuta fiscale e prevede l'emissione della fattura
STATO – CREDITI PRIVILEGIATI (art. 23, commi da 37 a 40)
Si amplia l'ambito di applicazione dei privilegi già previsti per i crediti tributari
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Giochi: più competenze ai monopoli e nuove concessioni
NORME IN MATERIA DI GIOCHI(art. 24)
Si attribuiscono all'amministrazione dei monopoli competenze in materia di liquidazione dell'impostaunica dovuta sulle scommesse e sui giochi a distanze con procedure automatizzate, la riscossionedelle somme dovute anche via l'escussione delle garanzie, la rettifica e l'accertamento delle basiimponibili e delle imposte rilevanti ai fini dei singoli giochi
Si vieta la partecipazione dei minori ai giochi pubblici con vincita in denaro e aumentano le sanzioni incaso di violazione
Un importo pari al 3% delle spese annue di pubblicità dei prodotti di gioco è destinato a favore dellacarta acquisti
Viene istituito il gioco del bingo a distanza
Vengono definite le procedure di affidamento in concessione della rete per la gestione telematica dinuovi apparecchi da divertimentonuovi apparecchi da divertimento
Previste entro il 30 settembre 2011 procedure selettive per le concessioni relative a giochi su baseippica e sportiva
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Finanziamenti per nuove infrastrutture e monitoraggio fondi strutturali
INFRASTRUTTURE(artt. 30, 31, 32 e 36)
Viene istituito presso il Ministero delle Infrastrutture il «Fondo Infrastrutture Ferroviarie e Stradali»,d t i di 930 ili i l' 2012 di ili d li i d l 2013 l 2016 Il 3%con una dotazione di 930 milioni per l'anno 2012 e di un miliardo per gli anni dal 2013 al 2016. Il 3%
della spesa del fondo potrà essere utilizzata per interventi in materia di beni e attività culturali
É prevista la revoca dei finanziamenti assegnati entro il 31 dicembre 2008 destinati alla realizzazionep gdi opere del Programma delle Infrastrutture Strategiche (legge obiettivo) previsto per le quali non siastato ancora emanato il decreto interministeriale e non sia stato pubblicato il bando di gara. Il CIPE hail compito di definire la riallocazione delle risorse
Inoltre per l'anno 2011 è autorizzata la spesa di 6,3 milioni di euro per la prosecuzione del serviziointermodale dell'Autostrada Ferroviaria Alpina
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Finanziamenti per nuove infrastrutture e monitoraggio fondi strutturali
INFRASTRUTTURE(art. 30, 31, 32 e 36)
Almeno ogni sei mesi la Conferenza Stato‐Regioni dovrà riunirsi, con la partecipazione delle partii li i i d di t ll i t it i l l’ bi tti di it l‘ tili d isociali, in una sessione dedicata alla coesione territoriale, con l’obiettivo di monitorare l‘utilizzo dei
Fondi Strutturali e del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione
Il Ministero dello Sviluppo Economico dovrà predisporre un progetto strategico per la realizzazione dipp p p p g g pinfrastrutture a banda larga e ultralarga, anche attraverso la valorizzazione di infrastrutture giàesistenti
Il 1° i 2012 à l'A i l I f t tt St d li A t t d li il it diIl 1° gennaio 2012 nascerà l'Agenzia per le Infrastrutture Stradali e Autostradali, con il compito diselezionare i concessionari autostradali o in alternativa affidare ad ANAS s.p.a (che diventerà societàin house di Tesoro e Infrastrutture) le concessioni autostradali in scadenza o revocate. L’Agenzia sioccuperà anche degli affidamenti diretti ad ANAS s.p.a delle concessioni per la costruzione e gestionep g p p gdi nuove autostrade
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Sviluppo
SEMPLIFICAZIONI E LIBERALIZZAZIONI(artt. 25, 29 e 35)
Entro il 31 dicembre 2012 dovranno essere liberate le frequenze della banda 790‐862 MHz per poiessere destinate alle comunicazioni elettroniche mobili in banda larga. Se le frequenze non verrannoliberate entro il 31 dicembre 2012 si prevede la disattivazione coattiva degli impianti
Sono semplificate le procedure amministrative per l’intermediazione in materia di lavoro,ammettendo a tale attività anche soggetti quali scuole, università, comuni, ecc, purché connessi allaBorsa Continua Nazionale del Lavoro e purché sia garantita la massima collaborazione con Regioni eMinistero del Lavoro per il monitoraggio del mercato del lavoro
Nelle località turistiche e nelle città d'arte gli esercizi commerciali potranno valersi in via sperimentaleg p pdi un nuovo regime di apertura e chiusura più flessibile. Le Regioni e gli Enti Locali dovranno adeguarele proprie norme alle nuove disposizioni entro il 1 gennaio 2012
Gli impianti alimentati a olio combustibile potranno essere riconvertiti in impianti a combustibileGli impianti alimentati a olio combustibile potranno essere riconvertiti in impianti a combustibilesolido senza dover comparare in via preventiva l’impatto ambientale dei diversi combustibili utilizzati
Sono semplificati gli adempimenti amministrativi per l’installazione di piccoli impianti radioelettrici abassa potenzabassa potenza
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Sviluppo
SEMPLIFICAZIONI E LIBERALIZZAZIONI (artt. 28 e 29)
Il Governo, sentita l'Alta Commissione per la Formulazione di Proposte in materia di Liberalizzazionedei Servizi potrà elaborare proposte per la liberalizzazione dei servizi e delle attività economiche dadei Servizi, potrà elaborare proposte per la liberalizzazione dei servizi e delle attività economiche dapresentare alle categorie interessate. Dopo 8 mesi dalla conversione del decreto legge, tali servizi siintenderanno liberalizzati, salvo quanto espressamente regolato. Questa liberalizzazione non siapplica alle professioni per le quali è prescritto un esame di Stato abilitante all'esercizio professionale
Entro il 31 dicembre 2013 il Tesoro, dopo aver acquisito l’assenso del Consiglio dei Ministri, potràapprovare uno o più programmi di dismissione di partecipazioni azionarie
Si istituisce, per 2 anni, un contributo (aggiuntivo rispetto a quanto già previsto dal Fondo per laRazionalizzazione della Rete di Distribuzione dei Carburanti) al fine di incentivare la chiusura diimpianti appartenenti a soggetti titolari di non più di 10 impianti. In questo modo è agevolata lachiusura degli impianti marginali attraverso un sostegno ad affrontare i costi ambientali di ripristinodei luoghi. Inoltre si imprime un’accelerazione nel generalizzare l'installazione degli apparecchi selfservice
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Sviluppo
CAPITALE DI RISCHIO PER NUOVE IMPRESE(artt. 31)
Per favorire l'accesso al venture capital e sostenere l'avvio e la crescita di nuove imprese, siprevedono incentivi per i sottoscrittori di Fondi di Venture Capital (FVC) specializzati nelle fasi di avviodelle nuove imprese
In particolare vengono esentati da imposizione i proventi derivanti dalla partecipazione ai FVC. Per isoggetti titolari di reddito d'impresa questa esenzione acquista efficacia previa autorizzazione dellasoggetti titolari di reddito d impresa questa esenzione acquista efficacia previa autorizzazione dellaCommissione Europea
Le caratteristiche che devono possedere le società destinatarie dei FVC sono: non devono esserequotate; devono avere sede legale nel territorio di uno Stato membro UE (o dello Spazio EconomicoEuropeo), a condizione che abbiano con l'Italia un accordo che consenta un adeguato scambio diinformazioni ai fini fiscali; non devono essere detenute in via prevalente da persone fisiche; devonoessere soggette all'imposta sul reddito delle società senza possibilità di esenzione né totale néessere soggette all imposta sul reddito delle società senza possibilità di esenzione né totale néparziale; devono esercitare attività di impresa da non più di 36 mesi e avere un fatturato nonsuperiore ai 50 milioni di euro
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Sviluppo
REGIME FISCALE SEMPLIFICATO PER CONTRIBUENTI MINIMI
( t 27)(art. 27)A partire dal 1° gennaio 2012, il regime fiscale semplificato per i “contribuenti minimi” si applica, peril periodo d'imposta in cui l'attività è iniziata e per i quattro successivi, esclusivamente alle personefisiche che intraprendono un'attività d'impresa, arte o professione o che l'abbiano intrapresa dopo ilfisiche che intraprendono un attività d impresa, arte o professione o che l abbiano intrapresa dopo il31 dicembre 2007In questo modo è stata ristretta la platea dei beneficiari del "forfettone" (tassazione forfettaria del20% per titolari di partite IVA e autonomi che a fine anno incassano meno di 30.000 euro), tuttavia i
f ° ' èbenefici sono aumentati: a decorrere dal 1° gennaio 2012 l'imposta sostitutiva è ridotta al 5%(anziché 20%)Il regime fiscale di vantaggio si applica anche oltre il quarto periodo d'imposta successivo a quello diinizio dell'attività, ma non oltre il periodo d'imposta di compimento del trentacinquesimo anno d'etàinizio dell attività, ma non oltre il periodo d imposta di compimento del trentacinquesimo anno d etàTre sono le condizioni per accedere al beneficio:1. il contribuente non deve aver esercitato attività artistica, professionale o d'impresa (anche in formaassociata o familiare) nei tre anni precedenti l'inizio della nuova attività2 l' i i à d i d i i i di l i i à l2. l'attività da esercitare non deve costituire una mera prosecuzione di altra attività svoltaprecedentemente sotto forma di lavoro dipendente o autonomo (salvo il caso di pratica obbligatoriaper l'esercizio di arti o professioni)3. nel caso di prosecuzione di un'attività d'impresa svolta precedentemente da altro soggetto,3. nel caso di prosecuzione di un attività d impresa svolta precedentemente da altro soggetto,l'ammontare dei ricavi realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di riconoscimento delbeneficio non deve aver superato i 30.000 euro
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Valorizzazione immobili
VALORIZZAZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE (art. 33)
Si prevede la costituzione di una Società di Gestione del Risparmio (SGR) con capitale interamenteposseduto dal Tesoroposseduto dal Tesoro
Il compito della società sarà quello di creare fondi che partecipino a fondi immobiliari costituiti daglienti territoriali. I fondi istituiti dalla SGR potranno non solo sottoscrivere quote dei fondi comuniimmobiliari degli enti locali ma anche investire direttamente per acquisire immobili in locazioneimmobiliari degli enti locali, ma anche investire direttamente per acquisire immobili in locazionepassiva alle pubbliche amministrazioni ed eventualmente (a seguito di decreto MEF) partecipare afondi titolari di diritti di concessione o d'uso su beni indisponibili e demaniali che prevedano lapossibilità di locare il bene oggetto della concessione
Si dispone la liquidazione di Patrimonio dello Stato Spa
Ai fondi d'investimento immobiliare degli enti locali possono essere apportati beni immobili (anchequelli trasferiti col federalismo demaniale) e diritti a fronte dell’emissione di quote Condizione per gliquelli trasferiti col federalismo demaniale) e diritti a fronte dell emissione di quote. Condizione per gliapporti è il progetto di utilizzo o di valorizzazione (proposto anche dai privati) approvato con deliberadell'ente
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Valorizzazione immobili
PRIVATIZZARE E VALORIZZARE IL PATRIMONIO RESIDENZIALE PUBBLICO
(art. 12)
Attraverso il rilancio della collaborazione istituzionale tra il Governo e le Regioni si promuovono larazionalizzazione della gestione del patrimonio residenziale pubblico e la sua dismissione
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro per i rapporti con le regioni promuovono inIl Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro per i rapporti con le regioni promuovono inConferenza unificata la conclusione di accordi con le Regioni e gli enti locali volti a semplificare leprocedure di alienazione degli immobili di proprietà degli IACP e la dismissione e la razionalizzazionedel patrimonio di questi ultimi anche attraverso la promozione di fondi immobiliari
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Piano della perfomance e capitale umano qualificato per gli uffici giudiziarig g
TAGLIA PROCEDIMENTI(art. 37, commi da 1 a 5)
Entro il 31 gennaio di ogni anno i capi degli uffici giudiziari, sentiti i presidenti dei consigli dell'ordinedegli avvocati, dovranno redigere un programma per la gestione dei procedimenti pendenti, con cui
d t i tisono determinati:– obiettivi annuali di riduzione della durata dei procedimenti– obiettivi di rendimento dell'ufficio– ordine di priorità nella trattazione dei procedimenti pendentip p p
Nel programma sarà dato conto del raggiungimento degli obiettivi fissati per l'anno precedente, e, incaso di mancato conseguimento, ne vengono specificate le motivazioni. Il programma è trasmesso alCSM
I capi degli uffici giudiziari sono autorizzati a stipulare convenzioni (a costo zero per l'Erario) con lefacoltà di giurisprudenza, con le scuole di specializzazione per professioni legali e con i consiglidell'ordine degli avvocati, per consentire ai più meritevoli lo svolgimento presso gli uffici giudiziari delg , p p g p g gprimo anno del corso di dottorato di ricerca, del corso di specializzazione per le professioni legali o dipratica forense
I dottorandi, gli specializzandi e i praticanti assistono e coadiuvano i magistrati nel compimento delle, g p p g ploro attività ordinarie e sono tenuti al segreto d'ufficio
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Piano della perfomance e capitale umano qualificato per gli uffici giudiziarig g
REVISIONE CONTABILE ( )(art. 37, comma 20)
Viene introdotto il controllo di regolarità contabile per gli organi di autogoverno della magistraturaamministrativa, tributaria e militare
SEDI DISAGIATE(art. 37, comma 21)
Si consente eccezionalmente ad alcuni specifici magistrati l'accesso alle funzioni requirenti e giudicantimonocratiche penali all'atto della prima nomina con l’obiettivo di coprire le sedi giudiziarie disagiate
SPESE DI GIUSTIZIASPESE DI GIUSTIZIA (art. 37, commi da 6 a 19)
La norma interviene sul contributo unificato previsto dal Testo Unico Spese di Giustizia, aumentandone lamisura o introducendo nuove ipotesi per le quali esso è dovuto (attraverso l'abrogazione di attuali esenzioni)
RIORDINO GIUSTIZIA TRIBUTARIA(art. 39)
Si prevedono una serie di interventi per rafforzare le cause di incompatibilità dei giudici tributari eSi prevedono una serie di interventi per rafforzare le cause di incompatibilità dei giudici tributari eincrementare la presenza nelle Commissioni Tributarie Regionali di giudici selezionati tra i magistratiordinari, amministrativi, militari, e contabili o tra gli avvocati dello Stato, in servizio o a riposo
Si modificano inoltre alcune norme relative al consiglio di presidenza della giustizia tributariaSi modificano inoltre alcune norme relative al consiglio di presidenza della giustizia tributaria
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Fondo di riserva per il 2012 e razionalizzazione welfare‐fisco
DISPOSIZIONI FINANZIARIE(art. 40)
Si accresce la dotazione del Fondo per Interventi Strutturali di Politica Economica (ISPE) di 835 milionip ( )di euro per il 2011 e di 2.850 milioni per il 2012. L'incremento della dotazione per l'anno 2012 èdestinato all'attuazione della manovra di bilancio 2012
Si d l id i d l 5% il 2013 d l 20% ti d l 2014 d i i i di iSi prevede la riduzione del 5% per il 2013 e del 20% a partire dal 2014 dei regimi di esenzione,esclusione e favore fiscale. Questa misura non si applicherà se entro il 30 settembre 2013 sarannoadottati provvedimenti di riordino ed eliminazione delle sovrapposizioni tra regimi di agevolazionefiscale e prestazioni assistenziali tali da determinare risparmi di almeno 4.000 milioni di euro per ilp p p2013 e a 20.000 milioni di euro annui dal 2014
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