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G. Pedrazzi - Unibs 1
Istituzioni di diritto privato(9 crediti)
CORSO DI LAUREA inCONSULENTE DEL LAVORO
E GIURISTA D'IMPRESA
docente: Giorgio Pedrazzipedrazzi@jus.unibs.it
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Quest’opera è distribuita con licenza Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Condividi allo stesso modo 3.0 Unported
LIBRI DI TESTO
L. Nivarra - V. Ricciuto – C. Scognamiglio
Istituzioni di diritto privato
Giappichelli, Torino
Settima edizione (2013)
pp. XXVIII-548 € 40,00
ISBN 978•88•3488952•7
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LIBRI DI TESTO
G. Pedrazzi - Unibs 3
P. TrimarchiIstituzioni di diritto privatoDiciannovesima edizione(2011)Pagine: XXXII – 816Giuffrè Editore€ 55,00
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Di cosa parliamo
quando parliamo di
DIRITTO PRIVATO
?
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Paolo Grossi, Prima Lezione di Diritto, 2003
Umanità del diritto: è sicuramente questo il primo punto fermo su cui insistere.
Se il chimico, il fisico, il naturalista leggono nel libro aperto del cosmo le trame delle proprie scienze, non altrettanto può fare il giurista: in una natura fenomenica priva di uomini non
c’è spazio per il diritto (…)
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Paolo Grossi, Prima Lezione di Diritto, 2003
Se potessimo ipotizzare un astronauta che sbarca da solo su un pianeta remoto e deserto e da solo ci vive, quel personaggio solitario finché
resta tale non ha bisogno del diritto, né alcuna delle sue azioni potrebbe essere qualificata
come giuridica.
Il diritto è infatti dimensione intersoggettiva, è relazione fra più soggetti, si
contrassegna per una sua essenziale socialità.
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FAMIGLIA
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PROPRIETÀ
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CONTRATTI
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ILLECITO CIVILE
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Considerazioni preliminari e
Fonti del diritto
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DIRITTO & NORME
Diritto (in senso oggettivo): insieme di norme
• Norme: enunciato linguistico in funzione prescrittiva
• Funzione del Diritto: prescrivere il compimento o l’omissione di una certa azione
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FONTI DEL DIRITTO
Espressione che indica due fenomeni:
Procedimento di formazione di una norma giuridica
Mezzi per conoscere la norma giuridica
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Fonti di produzione
Atti o fatti abilitati dall’ordinamento a produrre norme giuridiche
Si distinguono in: 1. Fonti primarie: atti formalmente e
sostanzialmente normativi (es. leggi)2. Fonti secondarie: atti formalmente
amministrativi con vigore normativo (es. regolamenti)
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Fonti di cognizione
• Strumenti per conoscere il testo di un atto normativo
• Documenti e pubblicazioni ufficiali con cui si identificano e conoscono le fonti di produzione
• Es: Gazzetta Ufficiale della Repubblica, Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea
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www.normattiva.it
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La banca dati Normattiva, liberamente accessibile da chiunque, permette la consultazione dei documenti normativi in tre modalità:
1.nel loro testo originario, come pubblicato nella Gazzetta Ufficiale;
2.nel testo vigente, e quindi effettivamente applicabile, alla data di consultazione della banca dati;
3.nel testo vigente a qualunque data pregressa indicata dall'utente.
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GERARCHIA DELLE FONTI DI PRODUZIONE
• Principio che individua una prevalenza all’interno della scala gerarchica delle fonti e assegna una diversa forza normativa alle fonti di produzione
• La fonte di grado subordinato non può emanare una norma in contrasto alla norma contenuta nella fonte di grado sovraordinato
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CONSEGUENZE APPLICATIVE DEL
PRINCIPIO GERARCHICO
In caso di antinomie (conflitti tra norme)
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1) Prevalenza della norma di grado superiore: La norma di grado inferiore è destinata a non
produrre alcun effetto
2) Divieto di abrogazione:La norma di grado inferiore non può mai abrogare la norma di grado superiore
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GERARCHIA IN PASSATO
Art. 1 Disposizioni preliminari al c.c.
• Leggi
• Regolamenti
• Norme corporative
• Usi
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GERARCHIA ATTUALE
1. Costituzione (dal 1/1/1948), leggi costituzionali, norme comunitarie
2. Leggi statali e atti equiparati alla legge
3. Leggi regionali
4. Regolamenti
5. Usi
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COSTITUZIONELegge fondamentale, fonte di produzione di rango
più elevato: contiene principi fondamentali del nostro ordinamento
Caratteri:1. Rigida: le sue disposizioni possono essere
abrogate o modificate solo da una norma di pari forza normativa
2. Lunga: contiene disposizioni relative a molteplici settori del vivere civile
3. Democratica
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LEGGI COSTITUZIONALI
1) Leggi di revisione costituzionale•Per modificare disposizioni della Costituzione•Es: legge per introdurre un nuovo sistema di elezione del Primo Ministro
2) Leggi costituzionali(in senso stretto)•Per dare attuazione a norme costituzionali per le quali la Costituzione richieda l’utilizzo di tali leggi•Es: legge per creare una nuova Regione
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Carattere di Leggi Costituzionali:Procedimento legislativo aggravato
Procedimento legislativo ex art. 138 Costituzione, ≠ da procedimento legislativo ordinario ex art. 70 Costituzione
• Requisiti1)Doppia approvazione da entrambe le Camere del
Parlamento2)Intervallo minimo di 3 mesi tra le 2 approvazioni• Due eventualità1)Legge approvata a 2/3 dei componenti del Parlamento:
promulgata2)Legge non approvata a 2/3: Referendum ex art. 138
comma 2 Costituzionev. 1.6/36
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LIMITI COSTITUZIONALI
La forma Repubblicana non può essere oggetto di revisione (art. 139 Costituzione)
Secondo la Giurisprudenza anche i Principi Supremi dell’ordinamento sono sottratti
alla revisione
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DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA
Trattati sull’Unione Europea (Es: Roma-CEE, Maastricht-UE)
Regolamenti: atti dotati di portata generale, obbligatori in tutti i loro elementi e dotati di diretta applicabilità
Direttive: atti non dotati di diretta applicabilità che richiedono una normativa interna di attuazione, vincolano i destinatari quanto al risultato da perseguire ma con libertà di scegliere le forme e i modi per attuare la direttiva (fonte mediata, eccezione per direttive self executing)
Decisioni: atti con applicazione immediata nella sfera individuale
Raccomandazioni/Pareri
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Fondamento delle norme comunitarie
• Art. 11 Costituzione: l’Italia consente in condizioni di parità con gli altri Stati alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni
• Conseguenza: rango costituzionale delle norme comunitarie, esse determinano la disapplicazione della norma interna in caso di contrasto
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FONTI PRIMARIE
• Leggi ordinarie
• Provvedimenti aventi forza di legge: Decreti legge e Decreti legislativi
• Leggi regionali
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Procedimento di formazione delle LEGGI ORDINARIE
A) Iniziativa legislativa1. Governo2. Ciascun Parlamentare3. Cnel4. Consigli Regionali5. Popolo (50.000 elettori)
B) Approvazione: Maggioranza assoluta dei membri di ciascunaCamera
C) Promulgazione ad opera del Presidente della Repubblica
D) Pubblicazione sulla GU: in vigore dopo vacatio legis (15 gg. art. 10 preleggi)
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DECRETI LEGGE(art. 77 Costituzione)
• Provvedimenti aventi forza di legge adottati in casi straordinari di necessità ed urgenza
• Entro 60 giorni dalla loro pubblicazione sulla GU è necessario convertirli in legge, pena la loro decadenza con effetto ex tunc (retroattivo)
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DECRETI LEGISLATIVI(Art. 76 Costituzione)
• Provvedimenti aventi forza di legge adottati dal Governo in caso di delega da parte del Parlamento
• Legge delega indica i principi e i criteri direttivi a cui il Governo deve attenersi nell’adozione del D.Lgs
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LEGGI REGIONALI• Art. 117 (come modificato a seguito della
Riforma del Titolo V della Costituzione):
1. Materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato
2. Materie di competenza legislativa concorrente dello Stato e delle Regioni
3. Competenza residuale delle Regioni in tutte le altre materie
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FONTI SECONDARIE
Regolamenti
Usi o consuetudini
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REGOLAMENTI
Atti normativi di grado inferiore alla legge emanati dal Governo o da altri enti pubblici
Regolamenti governativi
1. di esecuzione: dettano norme di attuazione di una disciplina legislativa
2. indipendenti: intervengono in materie non già disciplinate dalla legge, purché non coperte da riserva di legge
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USI O CONSUETUDINI
• Comportamento costante e uniforme tenuto dai membri di una collettività nel pieno convincimento della sua natura giuridica obbligatoria (opinio iuris ac necessitatis)
• 3 tipologie:
1. Secundum legem: la legge rinvia agli usi in materie da essa disciplinate
2. Praeter legem: efficaci in materie non disciplinate dalla legge finché non intervenga una fonte di rango superiore
3. Contra legem: sempre inefficaci
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Fonti “indirette”
• Ruolo della:
• DOTTRINA: studi e indagini scientifiche dei ricercatori accademici e dei cultori del diritto
• GIURISPRUDENZA insieme delle decisioni giudiziarie
• EQUITÀ
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