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REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA
PROVINCIA DI UDINE
COMUNE LUSEVERA
LAVORI DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, COSTRUZIONE E
GESTIONE DI UN IMPIANTO IDROELETTRICO (DERIVAZIONE
D’ACQUA) SUL TORRENTE TORRE EX CENTRALINA MALIGNANI
SCHEMA DI CONTRATTO DI CONCESSIONE
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L'anno _________________, il giorno _______________ del mese di ______________, nella sede di) in.
FRA I Sigg.
− da una parte
1. _______________, di seguito denominato per brevità anche "Concedente",
− dall’altra parte
2. _______________, di seguito denominato per brevità anche “Concessionaria”;
* * * *
PREMESSO QUANTO SEGUE:
- il Comune di Lusevera ha inserito nella propria programmazione triennale la concessione di costruzione di
un impianto idroelettrico sul proprio territorio comunale;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 23/08/2007, il Comune di Lusevera ha approvato il progetto
preliminare da porre a base di gara;
- In base al progetto preliminare approvato ed all’integrazione dd luglio 2010 e relativa relazione illustrativa,
emerge la possibilità di realizzare tale impianto funzionale alla produzione di energia elettrica da vendere a
condizioni di mercato, e la stima presunta dei ricavi nel corso della durata del contratto permette di
ammortizzare il costo di costruzione dell’impianto e di rendere l’operazione sostenibile con un contratto di
concessione di progettazione (esecutiva), costruzione e gestione ai sensi dell’articolo 143 del codice dei
contratti e seguenti, come meglio descritto dai documenti facenti parte il progetto preliminare posto a base di
gara e l’ipotesi di piano economico finanziario, anch’esso posto a base di gara, ma confermato e adeguato e
verificato sostenibile in base alla proposta presentata dal concessionario. Tali modalità sono il presupposto
per dar corso al presente contratto, sono noti ed accettati dalle parti;
- alla luce delle considerazioni sopra esposte l’amministrazione comunale ha predisposto la procedura di
gara e le condizioni tecniche ed economiche;
- il progetto prevede la realizzazione di un impianto idroelettrico mediante il riutilizzo di alcuni manufatti che
costituivano la vecchia centrale Enel di Vedronza (ex centralina Malignani) fra cui per esempio le opere di
presa, la galleria di adduzione, il raccordo con il canale di adduzione e il canale di scarico.
- è stata preferita la domanda di concessione di derivazione d’acqua presentata dal Comune di Lusevera da
parte della Regione Friuli Venezia Giulia in base al decreto n. LLPP/B/044/IPD/3394-3415 del 06/02/2004
della Regione Friuli Venezia Giulia – Direzione Provinciale LL.PP. agli atti dell’amministrazione: risulta noto
alla parti che la concessione verrà rilasciata dopo la presentazione di progetto definitivo completo di tutti i
pareri e autorizzazioni e nulla osta previsti dalla normativa vigente (acquisibili attraverso conferenza di servizi)
che dovrà garantire il rilascio del deflusso minimo vitale delle sottensioni, come dettagliatamente previsto
dalla V.I.A. di cui alla D.G. N. 566 dd. 31 marzo 2011 della Regione Friuli Venezia Giulia agli atti e comune
nota al Concessionario.
- il preliminare è stato sottoposto a parere della Direzione Centrale Pianificazione Territoriale del Friuli
Venezia Giulia e alla luce dell’esame effettuato sono state indicate delle prescrizioni per la realizzazione delle
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strutture ed opere di cui il Concessionario dovrà tener conto nella redazione dell’esecutivo.
- Per la realizzazione dell’intervento, il Concessionario dovrà ottenere tutte le necessarie autorizzazioni fra cui
le autorizzazioni finalizzate alla concessione di presa d’acqua da parte della Regione Friuli Venezia Giulia, le
autorizzazioni per la realizzazione degli attraversamenti della condotta di adduzione dell’acqua in alveo da
parte del demanio fluviale e quant’altro necessario per il riutilizzo dei manufatti e ogni altro adempimento per
la realizzazione dell’opera in discorso.
- con determinazione n. 5/LP del 28/03/2013 Responsabile del Servizio Tecnico – Lavori Pubblici del
Comune di Lusevera è stata approvata la documentazione di gara relativa all'affidamento della concessione
della progettazione, costruzione e gestione di un impianto di produzione energia idroelettrica ed è stata
quindi indetta una procedura aperta ai sensi del comma 1 e 2 articolo 55 del D.Lvo 163/2006 e s.m.i.,
secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. n. 163 del
2006 e s.m.i., per l’affidamento della concessione della costruzione e gestione di cui sopra.
- all’esito della procedura di gara, _____________________ (la Concessionaria) è stata dichiarata affidataria
della concessione di costruzione e gestione con determinazione del Servizio Tecnico, n. ___ del
_____________.
- l’aggiudicazione ha tenuto conto, tra l’altro, dei presupposti e delle condizioni di base che determinano
l’equilibrio economico finanziario degli investimenti e della connessa gestione, così come risultanti dal piano
economico-finanziario presentato in sede di offerta dalla Concessionaria ed allegato alla presente
convenzione Allegato sub. A, di cui costituisce parte integrante.
Il Comune e il Concessionario concordano nel ritenere le finalità della presente Convenzione di
comune utilità e corrispondenti ai reciproci scopi statutari, in considerazione sia della sostanziale adesione
delle stesse ai canoni raccomandati dalla normativa in materia di fonti rinnovabili di energia, che per la
convenienza economica dell'investimento.
* * * *
TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO
Le Parti, come sopra rappresentate, stipulano e convengono quanto segue.
ART.1.- VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI
Le suesposte premesse e gli elaborati grafici e discorsivi che vengono qui richiamati, costituiscono parte
integrante e sostanziale della presente Convenzione, hanno indotto le Parti contraenti a manifestare il loro
consenso e rappresentano, dunque, utile elemento per interpretare la volontà manifestata con il presente
atto.
ART.2.- OGGETTO DELLA CONVENZIONE
La presente Convenzione ha ad oggetto e disciplina, la concessione, da parte del Concedente, alla
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Concessionaria, dell’esecuzione dei lavori per produzione di energia idroelettrica, previe le progettazioni
esecutiva da redigersi a spese e cura della Concessionaria, per tutto il tempo come infrapattuito, in
conformità con i documenti richiamati e/o allegati e nella piena osservanza degli obblighi dedotti nella
Convenzione medesima.
Sulla base del presente atto, in particolare, il concessionario ha l’obbligo di provvedere a:
• predisporre e redigere la progettazione esecutiva, in base al relativo progetto definitivo acquisito in
sede di gara di cui l’attività progettuale demandata al concessionario costituirà solamente
approfondimento di dettaglio secondo quanto stabilito dalla vigente normativa in materia;
• acquisire tutti i pareri, autorizzazioni, nulla-osta, ed ogni altro provvedimento da parte degli organi
competenti occorrenti o necessari sia nella fase di integrazione della progettazione definitiva
presentata in sede di gara, che nella fase di progettazione esecutiva, sia nella fase di avvio dei lavori
sia, infine, nella fase di gestione dell’impianto, una volta terminati i lavori anche attraverso
l’organizzazione di una o più conferenze di servizi per accelerare i tempi necessari;
• recepire in sede di progettazione esecutiva quanto prescritto dalla Conferenza di servizi che ha
approvato il progetto definitivo e quanto prescritto dal Servizio Idraulica della Direzione Regionale
Ambiente alla luce della vigente normativa;
• predisporre e redigere la progettazione esecutiva dei lavori, delle forniture e delle prestazioni
occorrenti per dare l’impianto di che trattasi perfettamente costruito, gestibile, funzionante ed
operativo secondo le previsioni progettuali e perfettamente idoneo all’uso ed alla destinazione
prevista negli atti progettuali e nella proposta conservata in atti inclusi le attrezzature tecniche;
• assicurare il finanziamento di tutto quanto occorrente alla realizzazione dell'opera e al suo
funzionamento;
• provvedere alla gestione dell’impianto nei limiti e nei termini sotto meglio indicati e secondo la
allegata documentazione di offerta, con particolare riferimento agli standard di qualità individuati in
sede di offerta tecnica, per tutta la durata della concessione secondo le previsioni contemplate nel
relativo piano economico-finanziario;
• stipulare contratti di vendita dell’energia idroelettrica. Si specifica che è onere del concessionario
garantire l’equilibrio del PEF e di conseguenza attivarsi in tal senso;
• ad assumersi la responsabilità del danno o pregiudizio di qualsiasi natura causati al Concedente o ai
suoi dipendenti e consulenti, a diretta conseguenza delle attività del Concessionario, anche per fatto
doloso o colposo del suo personale, dei suoi collaboratori e dei suoi ausiliari e in genere di chiunque
egli si avvalga per l’esecuzione della concessione, sia durante la fase di costruzione, sia durante la
fase di gestione.
Le parti convengono che, ai fini del rispetto dei criteri della presente concessione, deve essere garantita dal
concessionario la realizzazione di un impianto che produca almeno di una potenza elettrica di concessione
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complessiva di 833,34 kW.
Tutte le prestazioni dedotte nel presente atto dovranno essere svolte nel pieno rispetto delle condizioni
stabilite dal concedente in sede di gara e secondo le modalità pattuite in esito alla procedura esperita,
secondo le migliori regole della tecnica e dell’arte e le più oculate e coerenti modalità gestionali.
Sono vincolanti tra le parti la documentazione di gara, quella della procedura aperta e le offerte prodotte dal
concessionario, il tutto richiamato nel presente atto da sub <<1>> usque sub <<______>> quale sua parte
integrante e sostanziale, anche se non materialmente allegato.
Il presente atto si intende comunque sottoposto a condizione risolutiva nel caso di mancata approvazione del
progetto esecutivo da parte del Comune o di altro ente o organo tecnico competente.
Nulla sarà dovuto al concessionario in caso di risoluzione del contratto per quanto previsto dal precedente
paragrafo, mentre il concedente dovrà essere rimborsato dei danni patiti in caso di risoluzione del contratto
per fatto imputabile al concessionario, per la mancata approvazione tempestiva del progetto, per i costi,
anche amministravi, sostenuti per l’individuazione del contraente, per il mancato introito del canone
concessorio e quant’altro dovesse emergere, fatto salvo il diritto al rimborso di ulteriori maggiori danni che
dovessero derivare dal prolungamento dei tempi di realizzazione anche connessi all’individuazione di nuovo
concessionario.
La stipulazione della presente convenzione implica, da parte del concessionario, la conoscenza perfetta non
solo di tutte le norme generali e particolari che regolano la convenzione stessa ma anche di tutte le condizioni
locali che si riferiscono all’impianto di produzione idroelettrica, ai vincoli e autorizzazioni cui è sottoposto per
contratto ed ope legis, alla esecuzione di lavori e alla gestione dell’impianto una volta ultimato.
Fermo restando che l’intervento da realizzare è quello descritto negli elaborati grafici e discorsivi di cui al
progetto richiamato in premesse, nonché nell’ambito dell’offerta migliorativa della Concessionaria e negli altri
pertinenti elaborati richiamati nella presente convenzione e/o allegati ad essa, fatti comunque salvi gli ulteriori
elementi progettuali contenuti nel progetto esecutivo da elaborare.
L’opera oggetto della presente concessione viene realizzata quasi totalmente su aree di proprietà privata,
che dovranno essere espropriate o asservite da parte del concedente nei tempi previsti dalla presente
convenzione, salvo il pagamento dei relativi costi a carico del concessionario, da versare al Comune entro 30
giorni dalla richiesta che verrà inviata con lettera RRR, già quantificati in linea di massima nel PEF. Il
concessionario è edotto della procedura in discorso e ne ha tenuto nella redazione del crono programma di
intervento e in generale nella propria offerta .
In conseguenza a ciò sarà onere del concedente acquisire la piena disponibilità, ove necessario tramite
stipula di contratti di servitù di passaggio, di tutti i terreni necessari per la posa delle reti, alla luce di quanto
sopra descritto.
Art. 3.- CARATTERISTICHE TECNICHE DELL’INTERVENTO
Il progetto preliminare a base di gara è stato tradotto in progetto definitivo in sede di gara, fatti salvi eventuali
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richieste migliorative successive all’aggiudicazione, in particolare connesse alle prescrizioni emergenti dalla
conferenza di servizi e/o altre autorizzazioni necessarie. Attraverso successivi livelli di affinamento e sviluppo
tecnico verrà tradotto nella progettazione esecutiva, sulla base del citato progetto definitivo proposto in sede
di gara, nei tempi previsti dal crono programma.
Il progetto prevede sostanzialmente:
- realizzazione di un impianto di produzione di energia idroelettrica, completo di tutte le opere necessarie
per la presa d’acqua, la conduzione della stessa e la produzione di energia elettrica;
- la vendita dell’energia prodotta alle migliori condizioni di mercato.
Art. 4 DISPONIBILITÀ DELL’AREA, DIRITTO DI SUPERFIC IE E PROPRIETÀ DELLE OPERE
REALIZZATE
Il concedente, per effetto del presente atto, si impegna a costituire a favore del
concessionario, con successivo atto ed a seguito della definizione dell’apposito piano di frazionamento
della aree, a peso delle aree indicate negli elaborati tecnici allegati di esclusiva proprietà del concedente
stesso, ovvero espropriate in base ai procedimenti che saranno avviati nei termini di legge, il diritto di
superficie ai sensi degli artt. 952 e seguenti del C.C. per la costruzione e la gestione dell’impianto di che
trattasi preliminarmente identificate nell’allegato al progetto preliminare denominato Planimetria Catastale
tavola numero 3.1 cui si rimanda.
Il concedente dichiara che, sulle summenzionate aree non gravano diritti di terzi, servitù o
altro diritto, vincolo reale o personale, salvo quanto indicato in merito all’esproprio.
Per quanto riguarda le parti che insistono in area demaniale si specifica che il titolo di immissione
in possesso di tale parte dovrà essere acquisito dal concessionario, alla luce del già ottenuto diritto di
presa dell’acqua già in capo al Comune. (attraversamento)
Il concessionario dichiara espressamente che le aree sono idonee per dare completa ed
appropriata attuazione alle disposizioni contenute nella presente convenzione secondo quanto previsto
nella propria proposta e in conformità con le previsioni contenute nel progetto e nell’annesso piano
economico-finanziario.
Ogni onere per l’approntamento degli elaborati tecnici necessari all’individuazione della
partita superficiaria ed alle operazioni catastali sono e saranno ad esclusivo carico del concessionario,
tramite pagamento al concedente della quota di rimborso forfettario che verrà effettuata in base ai decreti
di esproprio su richiesta del concessionario entro 30 giorni dal ricevimento della citata richiesta.
L’area sarà consegnata al concessionario nell’attuale stato di fatto di cui il concessionario è
pienamente edotto entro i successivi massimo 60 giorni dalla data di approvazione del progetto esecutivo,
sulla scorta di un verbale da redigersi in contraddittorio.
Ai fini dell’effettuazione delle misure, accertamenti, rilievi ed indagini preliminari e
propedeutiche alla progettazione successivamente alla sottoscrizione del presente atto sarà consentito al
concessionario l’accesso alle aree suddette.
L’area dovrà essere disponibile e libera da impedimenti, ostacoli, oneri e quant'altro possa
recare disturbo, ritardo o nocumento all’ immediato avvio dei lavori.
La durata del diritto di superficie sarà di anni ___ decorrenti dalla data di consegna
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dell’area e comunque la durata sarà allineata alla durata globale della concessione di costruzione e
gestione.
Il diritto di superficie comporta il pagamento da parte del concessionario al concedente di
Euro € 3.000 annuali per l’intera durata del diritto, rivalutati come previsto dal P.E.F.
Il concessionario ha il diritto reale di godimento del bene ed il diritto di costruire e di
mantenere e di gestire le opere realizzate per tutta la durata della concessione nei termini della stessa.
In base alla costituzione del diritto di superficie come sopra descritto, verrà iscritto il diritto di
attraversamento e posa in opera della rete di condotta di adduzione dell’acqua nelle aree di proprietà del
concedente e/o asservite dal concedente, e verranno garantite al concessionario le eventuali servitù di
passaggio su terreni di proprietà privata o quant’altro sia necessario per l’esecuzione dei lavori connessi
alla realizzazione della rete e/o degli impianti, con oneri economici a carico del concessionario. Per quanto
riguarda il diritto di attraversamento dell’alveo sarà invece cura e spesa del concessionario richiedere le
necessarie autorizzazioni al Demanio Idrico della Regione Friuli Venezia Giulia e provvedere ai relativi
adempimenti necessari per l’ottenimento.
Alla scadenza della concessione tutte le opere, fisse e mobili, attrezzature, impianti e
macchinari, accessori e pertinenze e quant’altro costruito o installato dal concessionario o dai suoi aventi
causa in forza del presente atto ivi compreso ciò che è stato realizzato in corso della gestione
dell’impianto, diverranno de jure di proprietà del concedente senza obbligo di corresponsione di alcun
compenso, spesa o diritto di sorta in capo al concessionario.
In caso di totale perimento dell’opera per cause imputabili al concessionario il diritto di
superficie si estinguerà automaticamente senza indennità alcuna in favore del concessionario fermo
restando l’obbligo per il concedente di rivalersi sulla cauzione che il concessionario è tenuto a costituire.
Qualora il perimento dell’opera avvenga per causa imputabile al concessionario in data
successiva a quella del collaudo finale, al concedente spetterà una quota del capitale liquidato dalla
compagnia di assicurazione in base alla polizza prevista dal presente atto che dovrà pertanto contenere
idonea e coerente previsione in favore del concedente. L’importo di tale quota dovrà corrispondere alla
quota corrispondente all’avvenuto ammortamento.
Nel caso di totale perimento dell’opera per cause non imputabili al concessionario sia essa
ultimata o realizzata in parte, il diritto di superficie rimane in essere alle medesime condizioni di cui alla
presente convenzione senza comunque che spetti indennità alcuna a favore del concessionario.
Il concedente acconsente al concessionario di costituire garanzie reali sulle opere realizzate
nel rispetto dei limiti della durata della concessione e dei vincoli di destinazione dell’opera.
Art. 5.- DISPONIBILITÀ DELL’AREA DI PROPRIETA’ DEL CONCEDENTE
Il concedente, per effetto del presente atto, si impegna, entro massimo 60 giorni (sessanta) giorni dalla data
di approvazione del progetto esecutivo, a consegnare al Concessionario l’area sulla quale dovranno essere
realizzati i lavori.
Il Concedente comunicherà al Concessionario, mediante lettera raccomandata con a.r., con un anticipo di
almeno 7 (sette) giorni solari, il luogo e l’ora in cui esso Concessionario dovrà presentarsi per la consegna
dell’area di cui al comma precedente, consegna che dovrà risultare da apposito verbale.
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Il concessionario dichiara espressamente che le aree sono idonee per dare completa ed appropriata
attuazione alle disposizioni contenute nella presente convenzione secondo quanto previsto nella propria
proposta e in conformità con le previsioni contenute nel progetto e nell’annesso piano economico-finanziario.
Ai fini dell’effettuazione delle misure, accertamenti, rilievi ed indagini preliminari e propedeutiche alla
progettazione successivamente alla sottoscrizione del presente atto sarà consentito al Concessionario
l’accesso alle aree suddette.
Il Concedente si obbliga a concedere il diritto di attraversamento e posa in opera dell’impianto nelle aree di
proprietà pubblica e/o uso pubblico.
Alla scadenza della concessione tutte le opere, fisse e mobili, attrezzature, impianti e macchinari, accessori e
pertinenze e quant’altro costruito o installato dal Concessionario o dai suoi aventi causa in forza del presente
atto ivi compreso ciò che è stato realizzato in corso della gestione dell’impianto, ritorneranno nella
disponibilità del Concedente, senza obbligo di corresponsione di alcun compenso, spesa o diritto di sorta in
capo al Concessionario.
ART. 6.- DURATA DELLA CONCESSIONE
La concessione ha durata di anni ____ (__________), come da offerta presentata in sede di gara dalla
Concessionaria, con decorrenza dal ________ . La durata del contratto è comprensiva dei tempi di
progettazione e di realizzazione dei lavori oggetto della concessione stessa.
ART. 7 - FINANZIAMENTO E TITOLARITA’ DELLE STRUTTUR E ED DEGLI IMPIANTI
L’ammontare complessivo degli investimenti risulta dall’allegato piano economico-finanziario Allegato sub. A
presentato in sede di gara dalla Concessionaria ed è, comunque, previsto in euro 4.650.000,00 compresa
IVA di legge.
La medesima Concessionaria realizza l’ammortamento del capitale investito secondo le modalità, la
tempistica e la progressione ivi indicate. L’eventuale valore residuo non ancora ammortizzato dell’impianto
non viene restituito.
L’intervento oggetto di concessione, così come descritto negli allegati alla presente Convenzione e/o negli
altri elaborati in essa richiamati, sarà realizzato dalla Concessionaria con risorse proprie congruenti con il
PEF presentato in sede di gara.
Il Concessionario, inoltre , dovrà versare al Comune di Lusevera un canone annuo fisso di euro 30.000,00
(oltre alle imposte nella misura di legge) e altro canone risultante dall’offerta quale canone variabile pari a
….. corrispondente all’offerta presentata in sede di gara. Dovrà comunque essere sempre garantito
l’equilibrio finanziario dell’intervento. L’importo verrà versato al Comune con le modalità di seguito previste.
Entrambi gli importi saranno oggetto, per gli anni successivi al primo, a revisione annuale sulla base della
percentuale dell’indice ISTAT FOI.
Le opere da realizzarsi nell’ambito della concessione dedotta nella presente convenzione sono riconosciute
fin dall’inizio di esclusiva proprietà del Concedente.
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Dette opere, per tutta la durata della concessione sono detenute tramite il presente titolo concessorio dalla
Concessionaria, la quale potrà utilizzarle soltanto per i fini e con le modalità di cui alla presente Convenzione.
Allo scadere della concessione, le opere verranno restituite dalla Concessionaria al Concedente nello stato di
fatto in cui verranno a trovarsi giuste le disposizioni di cui alla presente Convenzione.
ART. 8- EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO E REVISION E DELLA CONCESSIONE
I presupposti e le condizioni di base che determinano l’equilibrio economico-finanziario degli investimenti e
della connessa gestione risultano dal piano economico-finanziario (PEF) presentato in sede di gara dalla
Concessionaria che, Allegato sub. A alla presente Convenzione, ne costituisce parte integrante.
Rimane a carico del concessionario la vendita dell’energia prodotta sufficiente a garantire l’equilibrio
economico finanziario dell’investimento, e rimane in carico al concessionario il diritto di farsi parte diligente
nell’ottenimento degli incentivi di legge previsti dalla presente e futura normativa, emanata per la produzione
di energia rinnovabile.
Le variazioni apportate dal Concedente ai suddetti presupposti e condizioni di base ai sensi dell’articolo 143
del Codice dei contratti, nonché le norme legislative e regolamentari che stabiliscano novità in merito o nuove
condizioni per l’esercizio delle attività oggetto di concessione, nonché eventuali eventi ulteriori non imputabili
alla Concessionaria e comunque le cause di forza maggiore, qualora siano tali da modificare il piano
economico-finanziario rendendone insostenibile il risultato, ne determineranno la necessaria revisione che ne
assicuri il riequilibrio, mediante nuove determinazioni delle condizioni di equilibrio, attraverso una diversa
durata della concessione e/o altri strumenti normativamente previsti, ed inoltre in base a quanto sotto
descritto:
A tal fine si individuano i seguenti meccanismi:
- a decorrere dal 2016 (data presunta di avvio a pieno regime della concessione) annualmente, entro due
mesi dall’approvazione del bilancio del Concessionario, verrà consegnata copia della parte di bilancio relativa
all’attività oggetto della presente convenzione al Concedente per l’attività di verifica dell’andamento
gestionale del servizio;
- alla luce dei dati di bilancio, in caso di aumento o diminuzione del Margine operativo lordo (MOL) rispetto a
quello derivante dalla presente concessione, superiore al 15% di quanto risultante dal PEF agli atti di gara, e
che persista per oltre due anni, al netto degli incrementi ISTAT, si procederà ad una revisione delle condizioni
poste dalla presente convenzione agendo sulla durata della concessione e sul canone concessorio, che
verranno incrementati o ridotti in proporzione all’incremento o riduzione dei ricavi.
Ai fini di quanto sopra si intende per margine operativo lordo ( anche EBITDA ) la differenza tra le seguenti
voci di bilancio ex Art. 2425 del Codice Civile:
A) meno B) senza tener conto deIle voci 10), 12), 13 e 14) e al netto delle locazioni finanziarie e non.
ART. 9.- IMPEGNI E OBBLIGHI DELLA CONCESSIONARIA
La Concessionaria si obbliga, ai sensi della presente Convenzione e di quanto dichiarato nella propria offerta
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e negli atti di gara, alle prestazioni di seguito indicate:
a) sulla base della progettazione definitiva offerta in sede di gara, a redigere la progettazione esecutiva,
salvo l’acquisizione di eventuali pareri, ai fini dell’approvazione da parte del competente organo, e
all’esecuzione dei lavori in conformità alle normative vigenti;
b) la costruzione delle opere di cui al precedente art. 2;
c) all’assunzione degli oneri e rischi per il finanziamento della stessa;
d) il pagamento dei costi per l’esecuzione dei collaudi nonché la messa a disposizione all’organo di collaudo
degli operai e mezzi d’opera necessari per le operazioni di collaudo da nominarsi a cura del concedente;
e) al pagamento dei canoni concessione demaniali previsti dal p.e.f.;
f) stipulare contratti di vendita di energia elettrica a condizioni di mercato salvo l’ottenimento di ulteriori
benefici derivanti dalla vigente normativa o futura;
g) garantire il rispetto dei criteri di efficienza dell’impianto assumendo a proprio carico l’onere della
produzione di una potenza elettrica nell’arco del periodo di durata della concessione al fine di garantire
l’equilibrio economico finanziario, tenuto comunque conto dell’andamento variabile della piovosità e delle altre
condizioni atmosferiche che incidono su detta produzione;
h) la gestione delle opere oggetto della presente Convenzione, in conformità alla normativa vigente ed al
piano di gestione (o “elaborato illustrativo parte qualitativa e quantitativa delle modalità di gestione
dell’impianto e manutenzione dello stesso”) presentato dalla Concessionaria in sede di gara ed allegato sub
B, con onere della manutenzione, fermo restando che la manutenzione dovrà essere svolta nella piena
osservanza dello stesso piano di manutenzione presentato;
i) l’ottenimento di tutti i permessi, le autorizzazioni e i nulla-osta per l’esercizio e l’utilizzazione delle opere
eseguite;
j) a garantire il rispetto di tutte le norme di legge e regolamentari in materia di costruzione ed esercizio di
strutture destinate alla produzione di energia elettrica ed ogni altra normativa di settore applicabile nella
fattispecie;
k) il rispetto, in ogni fase della concessione, di tutte le leggi, regolamenti, CCNL e norme vigenti di tutela dei
lavoratori per quanto attiene al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale,
assistenziale e antinfortunistica;
l) la gestione e conduzione tecnica dell’impianto ed in particolare:
- la gestione ordinaria e straordinaria dell’impianto idroelettrico, con particolare riferimento all’attività
amministrativa e di esercizio;
- gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle opere di presa, sugli impianti
elettromeccanici, sulle opere di scarico e sulla centralina idroelettrica nel suo complesso e sulle relative
opere accessorie, nonché aree di pertinenza, al fine di garantire il corretto funzionamento dell’impianto e
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nell’ottica di ottimizzare la produzione, nel rispetto della concessione di derivazione e della normativa
vigente;
- gli interventi di manutenzione e pulizia al manufatto sgrigliatore per il suo mantenimento in perfetta
efficienza, compreso il recupero, il trasporto a rifiuto e lo smaltimento secondo le vigenti norme del
materiale raccolto;
- tutti gli eventuali ulteriori adempimenti derivanti dalla prescrizioni impartite in sede di Conferenza di
servizi ed ai sensi del D.Lgs. 29.12.2003 n.387
- garantire tutti gli adempimenti di cui alla D.G. N. 566 dd. 31 marzo 2011 della Regione Friuli Venezia
Giulia agli atti e comunque nota al Concessionario (parere V.I.A.)
- recepire le prescrizioni per la realizzazione delle strutture ed opere di cui il Concessionario dovrà tener
conto nella redazione dell’esecutivo.
- la riconsegna degli impianti al Concedente, al termine del periodo di concessione, nelle condizioni di fatto
esistenti alla fine dei lavori, salvo il naturale deperimento delle parti soggette ad usura;
m) l’adempimento di ogni obbligo diverso ed ulteriore come risultante dal piano di gestione e dalla
complessiva offerta presentata dalla Concessionaria in sede di gara.
n) Il Concessionario resta responsabile nei confronti del Concedente della corretta esecuzione di tutti i
servizi oggetto della presente Convenzione, anche nel caso in cui alcuni servizi/lavori venissero subappaltati.
Nel caso di miglioramento dell’impianto attraverso la costruzione di nuove parti o di rifacimento parziale o
totale della struttura a seguito di cause non imputabili alla Concessionaria, l’esecuzione di detti lavori
potranno, su eventuale indicazione del concedente, anche essere effettuati dalla Concessionaria. Questa
dovrà poi presentare la seguente documentazione che dovrà essere verificata e ritenuta congrua dalla stessa
Amministrazione:
- il progetto preliminare;
- il preventivo di spesa;
A seguito dell’eventuale autorizzazione la concessionaria dovrà presentare:
- il progetto definitivo/esecutivo,
- il computo metrico estimativo,
- il piano d’ammortamento dell’onere passivo per il finanziamento della spesa preventivata;
- dimostrazione contabile preventiva da cui risultino i tempi occorrenti per ammortizzare l’onere economico;
L’Amministrazione adotterà i necessari provvedimenti atti a rideterminare l’equilibrio economico-finanziario
degli investimenti e della connessa gestione, mediante un adeguato differimento della data di scadenza della
concessione, come determinato dall’art. 143 comma 8 del D. Lgs. n. 163/2006 e successive modifiche ed
integrazioni. Si precisa che detti provvedimenti potranno essere adottati solamente quando l’importo dei
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nuovi lavori realizzati supera il 10% del costo dell’originario investimento come dedotto dal Piano Economico
Finanziario allegato.
ART. 9.- IMPEGNI ED OBBLIGHI DEL CONCEDENTE
Il Concedente, qualora ricorrano i necessari presupposti, si obbliga a porre in atto tutte le misure e a
rilasciare tutti i provvedimenti amministrativi, autorizzazioni, nulla-osta, permessi, licenze ecc. di sua
competenza, richiesti dalla Concessionaria, nel più breve tempo possibile, mediante anche l’utilizzo delle
procedure semplificate previste dalle vigenti leggi.
Il Concedente fornirà alla Concessionaria tutte le informazioni ed indicazioni tecniche di cui disponga per una
migliore esecuzione dei lavori di cui al contratto ed una più efficace ed economica gestione del medesimo.
Il Concedente espressamente acconsente a che tutti i crediti di qualsiasi natura della Concessionaria verso il
Concedente, attualmente in essere e che possano sorgere in futuro, derivanti dalla presente Convenzione
e/o da eventuali atti aggiuntivi alla stessa, che potranno nel tempo essere definiti dalle parti, possano essere
ceduti dalla medesima Concessionaria in garanzia ad enti finanziatori, nel rispetto della legislazione vigente
ed in particolare di quanto disposto dall’art.117 del D.Lgs.n.163/2006.
ART. 10.- TEMPI DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI
La Concessionaria provvederà allo sviluppo e all’elaborazione di tutti i documenti richiesti dalle differenti fasi
di progettazione a firma di professionisti abilitati, con l’osservanza delle norme per la compilazione dei
progetti di opere pubbliche.
La progettazione esecutiva dovrà essere elaborata conformemente alle prescrizioni contenute nel progetto
definitivo oggetto di gara e secondo le eventuali prescrizioni apposte o dagli organi tecnici di controllo o dal
concedente.
Per la progettazione esecutiva il concessionario dovrà avvalersi di professionisti qualificati ed in possesso dei
prescritti requisiti di legge.
Il progetto esecutivo deve essere redatto in conformità a quanto previsto dalle vigente normativa in materia
ed in particolare ed in particolare con quanto previsto dal D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e del relativo Regolamento
di attuazione DPR 207/2010.
Saranno vincolanti tutte le norme di legge e regolamentari in materia di costruzione ed esercizio di strutture
destinate alla produzione e distribuzione di energia elettrica ed alla relativa cessione ed ogni altra normativa
di settore applicabile nella fattispecie.
Il progetto esecutivo sarà presentato al concedente in triplice esemplare al fine della sua formale
approvazione e anche in formato digitale.
Esso dovrà essere corredato anche dal piano per la sicurezza e di coordinamento come previsto all’art. 131
del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. nonché del piano di manutenzione delle opere di cui all’art. 92 comma 5 del
D.Lgs. 163/2006 medesimo.
Il Concedente si riserva di disporre, in sede di approvazione del progetto, che dovrà intervenire entro e non
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oltre il termine di 30 (trenta) giorni dalla data del suo pervenimento presso la sede del concedente stesso,
eventuali modifiche e/o integrazioni al progetto che in ogni caso non potranno in alcun modo alterare
l’equilibrio del piano economico finanziario.
Il Concessionario è tenuto sin d’ora ad accettare dette integrazioni e/o modifiche salvo motivate ragioni
tecniche contrarie.
I lavori potranno avere inizio soltanto ad intervenuta approvazione, da parte del Concedente, del progetto
esecutivo e dopo l’avvenuta consegna delle aree al Concessionario previa acquisizione come da precedente
articolo 4.
I programmi e i tempi di esecuzione dei lavori sono individuati nel Cronoprogramma allegato al presente
(Allegato sub C) presentato dalla Concessionaria in sede di gara.
I seguenti eventi saranno oggetto di una verbalizzazione scritta, firmata in contraddittorio, fra il Concedente -
nella persona del Responsabile del procedimento - e la Concessionaria:
a) consegna delle aree da parte del Concedente;
b) consegna ed inizio lavori,
c) sospensione e ripresa dei lavori;
d) ultimazione dei lavori;
e) collaudo delle opere;
f) riconsegna degli impianti al termine della concessione;
j) sospensione e ripresa delle attività di gestione.
In caso di ritardi verranno automaticamente e senza necessità di avviso, applicate le penali di cui all’art. 29.
ART. 11.- VARIANTI CONCERNENTI LA PROGETTAZIONE
In sede di progettazione esecutiva, la Concessionaria potrà proporre soluzioni tecniche differenti da quelle
indicate nel progetto risultato aggiudicatario per i punti indicati nel bando di gara e nell’offerta e precisamente:
a) migliorie riguardo la produzione di energia elettrica
b) migliorie riguardo la sicurezza
c) migliorie riguardo ai materiali utilizzati.
Ogni qualunque eventuale onere connesso alle proposte tecniche offerte, se accettate dal Concedente,
rimarrà a carico della Concessionaria.
ART. 12 ESECUZIONE DELLE OPERE
I Lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d’arte e in conformità alle prescrizioni degli elaborati
tecnici, grafici e prestazionali di cui constano i documenti di progettazione, nonché nel rispetto di ogni
normativa applicabile, incluse quelle in materia ambientale, di sicurezza e di igiene e ogni disposizione,
condizione o adempimento la cui osservanza sia necessaria ad ottenere visti, permessi, nulla osta,
autorizzazioni e quant'altro necessario per la realizzazione dell'opera e l'erogazione dei servizi.
Al fine dell’esecuzione dei lavori il concessionario provvederà all’esecuzione diretta delle lavorazioni per le
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quali è in possesso della relativa qualificazione a norma di legge. Gli stati avanzamento lavori, redatti con le
modalità prescritte dal DPR 207/2010, dovranno essere presentati al concessionario per la supervisione degli
stessi.
La fase esecutiva dovrà sottostare a tutte le norme previste per il concessionario del citato DPR 207/2010 e
del Codice dei contratti. Il concessionario potrà provvedere all’affidamento a soggetti terzi, secondo quanto
previsto dall’art. 146 del D.Lgs. 163/2006 smi..
Eventuali subappalti dovranno avvenire nel rispetto della vigente normativa.
I lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d’arte, secondo le più attuali tecnologie sulla base degli
elaborati tecnici di progetto e dovranno venir eseguiti da imprese qualificate ai sensi di legge.
L’ultimazione dei lavori dovrà risultare da apposito verbale del Direttore dei Lavori e successivamente dovrà
essere emesso il certificato di collaudo tecnico-amministrativo.
Il Concessionario dovrà provvedere all’acquisizione a propria cura e spese di ogni autorizzazione, nulla-osta,
parere, visto o altri provvedimenti autorizzativi necessari per l’avvio, il funzionamento e l’esercizio della
struttura.
Il Concedente resta del tutto estraneo ai rapporti tra Concessionario e i suoi appaltatori, fornitori,
subappaltatori ed in genere dei terzi senza che si possa mai da chiunque assumere una responsabilità
diretta o indiretta del Concedente medesimo.
Il Concessionario inoltre è vincolato alla stretta osservanza delle vigenti norme di carattere generale ed alle
prescrizioni di natura tecnica apposte dagli enti di controllo con particolare riferimento alle disposizioni in
materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro ed in materia igienico-sanitaria.
Il Concessionario sarà responsabile di eventuali danni arrecati a persone o cose relativamente alla
realizzazione delle opere oggetto della presente convenzione e alla gestione dell’immobile manlevando fin
d’ora il concedente da ogni responsabilità.
Art. 13.- TEMPI DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE D ELLE OPERE
Il concessionario si obbliga al rispetto dei seguenti termini:
- per la redazione della progettazione esecutiva: giorni _____ ( _______) naturali e consecutivi decorrenti
dalla data di acquisizione dell’ultimo dei pareri di competenza degli organi tecnici di controllo e comunque
decorsi massimo 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi dalla data di approvazione, da parte del
concedente, del progetto definitivo;
- per l’esecuzione dei lavori e collaudo: giorni (______) naturali e consecutivi decorrenti dalla data di
consegna dell’area da parte del concedente.
In caso di ritardo verranno comminate le penalità previste nel presente atto. Se il termine di inizio delle opere
di cui al presente contratto non sarà rispettato per fatti riconducibili a colpa e/o a responsabilità del
concedente o a cause di forza maggiore comunque indipendenti dalla volontà del concessionario, esso avrà
diritto ad un termine suppletivo per l’esecuzione dei lavori, oltre al risarcimento dei danni ove la responsabilità
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per il ritardo sia addebitabile al concedente, ferma l'applicazione eventuale delle norme in materia di
risoluzione del contratto, laddove ne sussistano i presupposti.
Il ritardo non sarà da considerarsi imputabile al concessionario nel caso in cui esso sia stato determinato da
fatti allo stesso non imputabili, da caso fortuito o da forza maggiore.
In tali ipotesi non potrà essere comminata alcuna penale.
Eventuali integrazioni dei lavori, richieste dal Concedente potranno comportare la concessione di un termine
suppletivo per l'ultimazione dei lavori stessi, da convenirsi tra le parti, ovvero da determinarsi in base all'entità
dei lavori extra-contrattuali e proporzionalmente al termine stabilito per l'esecuzione dei lavori originariamente
previsti nel progetto esecutivo, fermo restando l’equilibrio del piano economico finanziario.
Resta ferma la facoltà per il Concedente, laddove sussistano i requisiti di legge e secondo le modalità
legalmente previste, di richiedere la risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni effettivamente subiti
in ragione dell'inadempimento.
Nella stesura del cronoprogramma dei lavori non saranno considerati i periodi di sospensione per ferie estive
(20 giorni lavorativi) e per ferie natalizie (10 giorni lavorativi), mentre sarà calcolata un’incidenza pari al 20%
del tempo per avverse condizioni meteorologiche.
Dal computo dei giorni utili saranno comunque espunti i giorni inerenti proroghe e/o sospensioni d'attività
regolarmente concordate tra le parti ed i giorni di sospensione dell'attività del Concessionario per necessità
del Concedente di verifiche e/o decisioni in merito ad eventuali opere in variante ed infine i giorni derivanti da
altri impedimenti derivanti da cause di forza maggiore.
ART.14. - DIREZIONE LAVORI
I lavori si svolgeranno sotto la direzione e la responsabilità diretta della Concessionaria, che è tenuta ad
individuare, prima dell’inizio dei lavori e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, idoneo
professionista, abilitato ed iscritto nell’apposito Albo professionale, incaricato della Direzione Lavori.
Il Concessionario assume la responsabilità della nomina e dell'adempimento delle funzioni di Responsabile
della Sicurezza, ai sensi delle norme in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.
Il Direttore Lavori dovrà possedere tutti i requisiti richiesti dalle specifiche normative che ne regolamentano le
funzioni, un’esperienza in merito alla funzione di direzione lavori nel settore delle operare pubbliche e dovrà
essere adeguato e competente rispetto alle funzioni relative alla sicurezza nei cantieri di cui all’art. al T.U.
81/2008 e s.m.i.. Il nominativo, se non già noto, sarà comunicato con congruo anticipo al Concedente.
Il Concedente eserciterà, a propria cura, la funzione di Alta Vigilanza sulla progettazione e sulla esecuzione
dei Lavori.
Indipendentemente dalla vigilanza esercitata dal Concedente, il Concessionario sarà pienamente
responsabile:
(i) della corretta e puntuale progettazione ed esecuzione dei Lavori;
(ii) dell'osservanza delle buone regole dell’arte;
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(iii) della qualità dei materiali impiegati.
ART. 15.- - VARIANTI IN CORSO D’OPERA
Nel rispetto di quanto previsto dall’art.132 del D.Lgs. n.163/2006, le varianti in corso d’opera, assolutamente
non sostanziali, potranno essere richieste alla Concessionaria da parte del Concedente, ovvero proposte
autonomamente dalla Concessionaria ed autorizzate dal Concedente.
La valutazione del prezzo di ciascuna variante in corso d’opera sarà effettuata in base ai capitolati e ai tariffari
forniti dalla Concessionaria unitamente al progetto esecutivo approvato dal Concedente e il riequilibrio del
piano economico finanziario dovrà essere regolato da apposito atto aggiuntivo che, preveda il riequilibrio
mediante determinazione di nuove condizioni di equilibrio del piano economico-finanziario attraverso la
rinegoziazione del canone di concessione e anche tramite la proroga del termine di scadenza della
concessione.
Qualora l’introduzione di una o più varianti determini un prolungamento dei tempi di esecuzione, tutti i termini
convenzionali verranno automaticamente adeguati in ragione del prolungamento indotto dalle varianti.
Tale prolungamento non potrà comunque comportare un incremento dei tempi di esecuzione eccedente il
quinto dei tempi convenuti per l’esecuzione dei lavori.
Quanto precede non troverà applicazione nel caso di varianti determinate da errori od omissioni nella
progettazione, dovendo le stesse essere senz’altro eseguite e restando ogni connesso onere ad esclusivo
carico della Concessionaria.
Oltre alle varianti sopra descritte al Concessionario possono essere affidati in via diretta i lavori
complementari non figuranti nella originaria Documentazione di Progettazione divenuti necessari in seguito a
circostanza imprevista, nei casi e modi stabiliti dall’art. 147 del Codice.
ART.16.- COLLAUDO
L’incarico del collaudo sarà attribuito dal Concedente ad uno o più tecnici in possesso di specifica
qualificazione professionale commisurata alla tipologia e alla categoria degli interventi, alla loro complessità,
ed al relativo importo, fermo restando che le procedure di collaudo saranno espletate nella piena e rigorosa
osservanza delle disposizioni normative vigenti in materia.
La fine dei lavori dovrà risultare da apposita certificazione di ultimazione dei lavori.
Il collaudo avverrà ai sensi dell’art. 141 del D.Lgs. n. 163 del 2006 e s.m.i. e degli artt. 215 e seguenti del
D.P.R. n. 207/2010 “Regolamento attuazione codice dei contratti” e dovrà essere effettuato entro e non oltre
90 (novanta) giorni dalla data di fine lavori certificata come sopra stabilito.
Il collaudo assumerà carattere definitivo decorsi 2 (due) anni dall’emissione del collaudo provvisorio.
Tutte le spese di collaudo, professionali e non, sono interamente a carico della Concessionaria.
In pendenza del collaudo provvisorio, la Concessionaria potrà essere autorizzata dal Concedente ad
assumere in consegna le opere a condizione che abbia acquisito i nulla osta, le autorizzazioni, le
certificazioni ed ogni altro titolo necessario per l’uso e la gestione.
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ART.17.- MODALITA’ DI GESTIONE
Entro 10 giorni anteriori alla messa in esercizio dell’opera, il Concedente avrà la facoltà di nominare il
Responsabile della Concessione, al quale è demandata la vigilanza sul corretto adempimento, da parte del
Concessionario, delle obbligazioni inerenti la fase di gestione e, in particolare, quanto sotto riportato.
La gestione dell’impianto, che avrà inizio e termine corrispondenti all’inizio ed il termine della concessione
come infra pattuiti, dovrà innanzitutto garantire la produzione di energia elettrica secondo quanto risultante
dall’offerta presentata dal concessionario.
La gestione del servizio comprende l’intero processo di produzione di energia e delle attività ad esso
connesse. A tal fine la Concessionaria si impegna, in forza della presente Convenzione:
- osservare scrupolosamente le disposizioni e i patti contenuti nella presente convenzione, nonché i vigenti
Regolamenti;
- alla conduzione delle strutture ed impianti;
- alla custodia e guardiania degli impianti e delle altre opere realizzate affinchè gli impianti funzionino
ininterrottamente salvo quelle sospensioni dovute a causa di forza maggiore (incendi, terremoto,
devastazioni, ed eccezionali cause di forza maggiore) e fatte salve le prescrizioni previste dalla V.I.A. sulle
modalità di funzionamento dell’impianto;
- alla ottimizzazione della produzione di energia elettrica;
- alla manutenzione ordinaria e straordinaria, delle opere realizzate;
- alla riscossione dei corrispettivi ricavati dalla vendita dell’energia;
- all’attivazione delle pratiche necessarie per l’ottenimento degli eventuali benefici di legge;
- all’attivazione delle pratiche per l’ottenimento degli incentivi da fonte energetica rinnovabile (GSE).
La Concessionaria è comunque tenuta al rispetto di quanto previsto negli atti di gara, con particolare
riferimento alle modalità di gestione presentate in sede di offerta da intendersi in questa sede integralmente
richiamato.
L’attività di gestione si considera, ad ogni effetto, servizio complessivamente inteso di pubblico interesse, che
non potrà pertanto essere sospeso o abbandonato, salvo comprovate cause di forza maggiore e salvo
quanto previsto dalla V.I.A.
In caso di arbitrario ed immotivato abbandono o sospensione del servizio, il Concedente potrà sostituirsi alla
Concessionaria, direttamente o a mezzo di propri incaricati, con relativi costi a carico della Concessionaria
medesima, in alcune o in tutte le attività di cui sopra, fatta salva l’applicazione delle penali di cui all’articolo 30
e la facoltà di disporre la decadenza della Concessionaria e la risoluzione del rapporto di concessione ai
sensi del successivo articolo 31, 32 e 33.
La Concessionaria, inoltre, si obbliga ad impiegare il personale dotato delle qualifiche previste per legge.
In caso di inosservanza da parte della Concessionaria di quanto previsto al presente articolo, il Concedente
notificherà per iscritto alla Concessionaria le contestazioni relative all’inadempimento e le conseguenti
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prescrizioni per l’adempimento richiesto, assegnando un termine congruo, comunque non inferiore a giorni 5.
Soltanto nel caso in cui la Concessionaria non abbia provveduto, il Concedente potrà applicare le penali di
cui all’articolo 30, fatta comunque salva la possibilità di disporre la decadenza della Concessionaria e la
risoluzione del rapporto di concessione ai sensi del successivo articolo 24.
ART.18.- CANONE/CORRISPETTIVO A FAVORE DEL CONCEDEN TE
A corrispettivo delle obbligazioni assunte con la presente Convenzione, il Concessionario si impegna a
versare al Comune le seguenti somme:
a) Spese anticipate dal comune (costo incentivo rup, incarico professionale esproprio, costo acquisti ed
asservimenti, costi registrazione decreti esproprio ed atti compravendita, costi gara e pubblicità): pari ad
Euro 210.886,00 presunti. Il rimborso delle citate spese avverrà come segue: 50% alla stipula del
contratto per le spese già sostenute e la rimanente parte a 30 giorni dalla richiesta dell’ente.
b) Rimborso canone/sovracanone annuo regionale di concessione di derivazione: a decorrere dall’annualità
di stipula della presente Convenzione il Concessionario è tenuto a rimborsare al Comune l’importo da
questo versato per il pagamento dei canoni di concessione attualmente pari a €. 33.200,00 salvo
rivalutazione . Detto rimborso dovrà avvenire entro 30 giorni dalla richiesta dell’ente.
c) Canone fisso annuo: pari ad Euro 30.000,00 (trentamila/00), a decorrere dalla stipula della presente
Convenzione. Il canone fisso dovrà essere comunque corrisposto, anche in caso di fermo dell’impianto, e
adeguato secondo i criteri previsti dal p.e.f.
d) Canone variabile annuo: corrispondente alla percentuale del __ % (___________percento) sui
proventi lordi derivanti dalla vendita di energia elettrica, a decorrere dall’inizio della produttività della
centralina.
L’importo di cui ai punti a) e b) sarà versato, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione
dell’importo da parte del Comune, aggiornato secondo i disposti delle specifiche concessioni.
L’importo di cui al punto c) sarà versato annualmente, nel mese di marzo dell’anno di competenza;
limitatamente al primo e all’ultimo anno contrattuale, il canone verrà corrisposto per le sole mensilità di
competenza.
L’importo di cui al punto d) sarà versato annualmente, in due rate semestrali: - rata di anticipo, nel mese di
settembre dell’anno di competenza; - rata di saldo, nel mese di giugno dell’anno successivo.
La quantità di energia effettivamente prodotta dall'impianto sarà rilevata semestralmente, in luglio e gennaio
di ciascun anno, in base alle risultanze dei contatori installati.
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Non potrà comunque essere imputato al Concessionario l'eventuale mancato o scarso funzionamento
dell'impianto e la conseguente diminuzione di produzione energetica, dovuti a cause di forza maggiore, ad
eventi eccezionali e ad esigenze manutentive ordinarie o straordinarie che comportassero interruzioni
produttive, a condizione che non siano dovute a negligenza nella gestione dell’impianto.
I corrispettivi determinati dalla seguente Convenzione devono essere ritenuti indipendenti da eventuali
differenze di portata turbinabile rispetto ai valori indicati nella concessione di derivazione di acque superficiali,
ovvero nella presente Convenzione.
Il corrispettivo di cui sopra – punto B, lettera b) e lettera c), o rimborso sovra canone regionale e canone fisso
annuo, saranno soggetti, per gli anni successivi al primo, a revisione annuale sulla base dell’indice ISTAT
FOI.
ART.19.- TERMINE INIZIALE E FINALE DELLA CONCESSION E
La durata della concessione decorre dalla data del ______________.
Essa durerà _____ (__________) anni decorrenti dalla predetta data, come da offerta presentata dalla
Concessionaria in sede di gara.
Qualora il rapporto di concessione cessasse per inadempimento del Concedente ovvero il Concedente
revocasse la concessione per motivi di pubblico interesse saranno rimborsati alla Concessionaria il valore e/o
i costi e/o le penali e/o quant’altro previsto dall’art. 158 del D.Lgs. n. 163 del 2006 e s.m.i..
In tutti i casi di risoluzione del rapporto concessorio per motivi attribuibili alla Concessionaria, i soggetti
finanziatori potranno impedire la risoluzione ai sensi dell’art. 159 del D.Lgs. n. 163 del 2006 e s.m.i..
ART.20.- VIGILANZA E CONTROLLO DEL CONCEDENTE
Il Concedente si riserva il diritto di controllare che i lavori e la relativa contabilizzazione, siano realizzati in
accordo con le pattuizioni contrattuali e con tutti gli standards normativi e regolamentari di settore.
Il Concedente opererà inoltre una continua attività di controllo nella fase di gestione degli impianti affidata alla
Concessionaria, al fine di verificare la regolarità e conformità della stessa con i contenuti della presente
Convenzione e con la normativa di settore.
La Concessionaria dovrà pertanto consentire alle persone designate dal Concedente di effettuare controlli
tecnici ed amministrativi in qualsiasi momento.
ART.21.- GARANZIE PER L’ATTIVITA’ DI PROGETTAZIONE
La Concessionaria è tenuta a presentare, entro 15 giorni dalla comunicazione del Responsabile del
Procedimento relativa all’approvazione del progetto esecutivo, la polizza di responsabilità civile professionale
dei progettisti incaricati della progettazione esecutiva. In sede di stipula della presente convenzione dovrà
essere presentata dichiarazione di primaria compagnia assicuratrice contenente l’impegno a rilasciare tale
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polizza.
Ai sensi dell’art. 111 del D.Lgs. n.163/2006, la polizza deve coprire i rischi derivanti dallo svolgimento delle
attività di competenza dei progettisti a far data dall’approvazione del progetto e sino alla data di emissione del
certificato di collaudo provvisorio; deve coprire tutte le nuove spese di progettazione, compresi i maggiori
costi che il Concedente avesse a sopportare per le varianti resesi necessarie nel corso dell’esecuzione per il
manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudichino in tutto o in parte la realizzazione
dell’opera ovvero la sua utilizzazione.
Il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente articolo costituisce grave inadempimento contrattuale, a
seguito del quale il Concedente si riserva il diritto di risolvere il contratto e di revocare la concessione.
ART.22.- GARANZIE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO
A seguito dell’aggiudicazione, la Concessionaria ha costituito garanzia fideiussoria definitiva a garanzia della
corretta esecuzione degli obblighi contrattuali.
Tale garanzia (definitiva) è stata costituita ai sensi e con le modalità di cui all’articolo 113 del D.Lgs.
n.163/2006 ed è stata fornita nella misura del 10% dell’importo progettuale dei lavori al netto dell’IVA, ovvero
nella misura del 5% dell’importo progettuale al netto dell’IVA in applicazione del combinato disposto di cui agli
articoli 40, comma 7, e 113, comma 1, del D.Lgs. n.163/2006.
La garanzia, che copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento, deve permanere fino alla data di
emissione del certificato di collaudo provvisorio e cesserà di avere effetto e verrà svincolata ai sensi del
predetto art. 113.
ART. 23.- GARANZIE PER L’ATTIVITA’ DI COSTRUZIONE
La Concessionaria risponde comunque in proprio di qualsiasi danno a persone e/o cose causati da lavori in
corso e/o in fase di installazione.
Il Comune quale Concedente rimane completamente ed in assoluto estraneo ai rapporti fra la Ditta ed i terzi.
Ai sensi dell’art.129, comma 1, del D.Lgs n.163/2006, la Concessionaria è altresì obbligata a stipulare una
polizza assicurativa che tenga indenne il Concedente da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa
determinati. In particolare, coprire i danni eventualmente subiti dal Concedente a causa del danneggiamento
o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere anche preesistenti, oltre che per responsabilità civile
verso terzi. Tale polizza deve essere prestata dal concessionario per una somma assicurata di minimo €uro.
5.000. 000,00 (cinquemilioni,00);
Ai sensi dell’art.129, comma 1, del D.Lgs n.163/2006, la polizza deve inoltre coprire la responsabilità civile
della Concessionaria per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori, con particolare riferimento
al danneggiamento a cose di proprietà di terzi in conseguenza di fatti connessi con la realizzazione delle
opere oggetto di concessione verificatosi nel luogo di esecuzione dei lavori e nel corso degli stessi.
Detta polizza deve inoltre prevedere la copertura assicurativa per i danni cagionati a terzi nell’intero periodo di
durata dei lavori stessi e dovrà essere stipulata sulla base delle condizioni di cui allo Schema Tipo 2.3 del
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D.M. n. 123/2004, rispetto alle quali dovranno tuttavia prevedersi tassativamente le seguenti deroghe e/o
integrazioni:
2.a) l’abrogazione della definizione di Assicurato e la sua sostituzione con la definizione di seguito indicata
Assicurato: Committenti, suoi dipendenti e i collaboratori incaricati dai committenti stessi sono
espressamente considerati “Terzi” rispetto all’assicurato.
2.b) l’operatività delle seguenti Condizioni Particolari estensive dell’assicurazione, in deroga agli artt. 3 e 11
delle condizioni di cui allo Schema Tipo 2.3 del D.M. 123/2004
Relativamente alla sezione A danni alle opere
?>• maggiori costi per lavoro straordinario, notturno, festivo o trasporto a grande velocità;
• danni da azioni di terzi (scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti di terrorismo e sabotaggio organizzato);
• danni da forza maggiore;
Relativamente alla sezione B - RCT
• danni a cose da rimozione, franamento o cedimento del terreno ( massimale di € 1.000.000,00);
• danni a cavi e/o condutture sotterranee( massimale di € 1.000.000,00, previo ottenimento prima dell’inizio
dei lavori , dall’autorità, la documentazione dei sottoservizi);
• pluralità di assicurati
RC Incrociata;
Relativamente ad entrambe le sezioni A e B
• buona fede
L’assicurazione in premessa dovrà prevedere, nelle rispettive sezioni della scheda tecnica le seguenti
somme e massimali assicurati:
Sezione A – danni alle opere
• alla partita 1 opere – una somma corrispondente all’importo di aggiudicazione dei lavori, con obbligo a
carico del Contraente di successivo aggiornamento della somma assicurata in caso di variazioni dei prezzi
contrattuali, perizie suppletive, compensi per lavori aggiuntivi o variazioni del progetto originario;
• alla partita 2 Opere ed impianti preesistenti – la somma di € 200.000,00 a primo rischio assoluto, esclusa
pertanto l’applicazione della regola proporzionale di cui all’art. 1907 del Codice Civile;
• alla partita 3 costi di demolizione e sgombero – la somma di € 100.000,00 a primo rischio assoluto, esclusa
pertanto l’applicazione della regola proporzionale di cui all’art. 1907 del Codice Civile.
Sezione B- RCT
con un massimale pari al 10 % della somma assicurata per le opere, con un minimo di euro 2.000.000,00 e
un massimo di euro 5.000.000,00.
Le coperture assicurative di cui sopra dovranno decorrere dalla data di consegna dei lavori cesseranno alla
data di emissione del Certificato di Collaudo Provvisorio o comunque decorsi dodici mesi dalla data di
ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
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3) Il Concessionario dovrà inoltre stipulare una polizza assicurativa per la responsabilità civile terzi ed operai
per la copertura dei rischi inerenti tutte le attività previste nel periodo di gestione, avente le seguenti
caratteristiche minime:
• Massimali
Sezione RCT
• € 10.000.000,00 per sinistro, con il limite di
• € 10.000.000,00 per danni a cose ed animali
• € 10.000.000,00 per danni a persone
Sezione RCO
• € 5.000.000,00 per sinistro con il limite di
• € 1.000.000,00 per dipendente infortunato
• Condizioni particolari
Sezione RCT
• buona fede;
• novero dei terzi esteso ai Committenti, suoi dipendenti e i collaboratori incaricati dai committenti
• danni di incendio a cose di terzi (massimale minimo € 500.000,00);
• danni a condutture ed impianti sotterranei (massimale minimo € 50.000,00);
• danni a cose in consegna o custodia e non oggetto di lavori (massimale minimo € 50.000,00);
• danni di interruzione o sospensione di attività di terzi, compresa stazione appaltante
(massimale minimo € 200.000,00);
• garanzia postuma da costruzione (compreso scavi, sterri e reinterri), installazione, manutenzione,
riparazione, fino a dodici mesi successivi il termine dei lavori
(massimale minimo € 200.000,00);
• attività di manutenzione ordinaria e straordinaria;
• cessione di lavori in subappalto, compresi infortuni subiti dai subappaltatori;
• responsabilità civile solidale (vedi comma 910 della L. 296/2006), in caso di cessione di lavori in subappalto;
• utilizzo di lavoratori soggetti a somministrazione di lavoro;
• responsabilità civile dirigenti, dipendenti, lavoratori soggetti a somministrazione di lavoro;
• pagamento dei risarcimenti al lordo di eventuali franchigie/scoperti;
Sezione RCO
• Lavoratori parasubordinati parificati a dipendenti (D.L. 38/2000), compresi lavoratori di cui al D.Lgs
276/2003;
• Danno biologico;
Le sopra indicate coperture assicurative (punti 3. e 4.) decorreranno dalla data di inizio del periodo di
gestione e cesseranno al termine di tale periodo e non potranno essere modificate se non con il preventivo
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consenso dell'Amministrazione.
La polizza di assicurazione dovrà essere trasmessa al Concedente prima della consegna degli impianti di
intervento. Congiuntamente alla polizza dovrà essere altresì trasmessa la quietanza di pagamento del premio
relativo al periodo presunto di durata della polizza medesima.
La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dell’area e cesserà alla data di scadenza
contrattuale.
Il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente articolo costituisce grave inadempimento contrattuale, a
seguito del quale il Concedente si riserva il diritto di risolvere il contratto e di revocare la concessione.
ART. 24.- GARANZIE DURANTE L’ATTIVITA’ DI GESTIONE
La Concessionaria risponde comunque in proprio di qualsiasi danno a persone e/o cose causate dall’attività
dell’impianto o da lavori in corso durante la fase di gestione.
Il Concedente rimane completamente ed in assoluto estraneo ai rapporti fra la Ditta ed i terzi.
La Concessionaria è obbligata a stipulare una polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi per un
importo pari a 5.000.000 a copertura dei danni subiti da persone e cose durante l’attività di gestione con
decorrenza dalla data di avvio della gestione e fino alla scadenza della concessione (vedi art. precedente). La
polizza dovrà prevedere che la copertura assicurativa abbia validità anche in caso di colpa grave del
contraente, dell’assicurato o del beneficiario, nonché in caso di dolo o colpa grave delle persone del fatto
delle quali l’assicurato deve rispondere a norma di legge.
Inoltre la Concessionaria è obbligata a stipulare una cauzione mediante polizza fidejussoria per l’importo di
100.000,00 €. di validità per l’intera durata della concessione, che il concessionario possa escutere a
garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla
gestione dell'opera, ovvero per il caso di danni dovuti ad interruzione della gestione per cause imputabili al
concessionario ovvero per il caso di danni ad attrezzature, strutture e/o impianti per cause imputabili al
concessionario medesimo.
Nel caso di escussione della predetta cauzione, la Concessionaria sarà tenuta alla reintegrazione della
cauzione stessa entro e non oltre _15_ giorni dalla relativa escussione, ferma restando la facoltà del
Concedente, in difetto, di determinare la risoluzione di diritto della presente Convenzione.
Le garanzie di cui al presente articolo devono avere durata a far data dalla sottoscrizione della presente
Convenzione per tutta la durata della concessione fino alla riconsegna delle opere al Concedente.
ART. 25 - MODALITA’ DEL PAGAMENTO DEL PREZZO AL C ONCESSIONARIO
La presente concessione non prevede un pagamento di prezzo al concessionario il quale viene
remunerato attraverso la vendita dell’energia elettrica prodotta e in base agli eventuali incentivi derivanti dalla
normativa per la produzione di energia da fonte rinnovabile.
ART. 26.- SUBCONCESSIONE
E’ vietata la cessione del contratto.
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Il subappalto è regolato dalle vigenti disposizioni di legge.
La gestione degli impianti dovrà essere effettuata esclusivamente dal Concessionario con personale
regolarmente retribuito e regolarizzato ai fini previdenziali.
Qualora, in seguito a eventuali controlli da parte del concedente, il Concessionario non risultasse in regola
con quanto precedentemente esposto, la presente concessione s’intende automaticamente risolta senza
necessità di procedere in via giudiziaria.
ART. 27.- ADEMPIMENTI AL TERMINE DELLA CONCESSIONE E RICONSEGNA DELL’OPERA
Al termine della durata del periodo di concessione, la Concessionaria dovrà consegnare al Concedente gli
impianti in buono stato di efficienza e conservazione, fatto salvo il normale deperimento derivante dal corretto
utilizzo degli impianti. Di ciò sarà redatto verbale in contraddittorio tra le Parti.
Nulla sarà dovuto per l’eventuale valore non ammortizzato degli impianti.
La Concessionaria dovrà altresì provvedere a proprie spese alla volturazione a favore del Concedente - o del
soggetto dallo stesso incaricato della prosecuzione della gestione - di tutti i contratti, previa estinzione dei
precedenti rapporti debitori e creditori.
Ai sensi di quanto disposto alla scadenza della Convenzione, come nei casi di decadenza, revoca,
risoluzione o rinuncia per qualunque motivo, il Concedente avrà diritto:
- di ritenere, senza compenso alcuno, le opere costruite ovvero, in alternativa,
- di obbligare il Concessionario a rimuove le opere sopra citate e ad eseguire a propria totale cura e spese i
lavori per il ripristino dello stato dei luoghi nelle condizioni richieste dal pubblico interesse.
Nel caso in cui venisse determinato di ritenere le opere costruite (l’impianto idroelettrico, con tutte le opere
civili ed i relativi impianti elettro-meccanici che lo compongono, compresi gli eventuali impianti ed opere che
potranno risultare da manutenzioni straordinarie, ampliamenti, miglioramenti, innovazioni e nuovi manufatti,
tutti realizzati a cura e spese del Concessionario), queste verranno riconsegnate gratuitamente ed in buono
stato di conservazione.
ART. 28.- RESPONSABILITA’ DELLA CONCESSIONARIA E RA PPORTI CON I TERZI
La Concessionaria è responsabile a tutti gli effetti del corretto adempimento delle clausole contrattuali e della
corretta esecuzione degli obblighi tutti nascenti dalla Concessione.
La Concessionaria è responsabile dei danni o pregiudizi causati dalle proprie attività al Concedente e ai suoi
dipendenti e consulenti, anche per fatto doloso o colposo dei propri dipendenti, collaboratori e ausiliari e, in
genere, di tutti coloro dei quali si avvalga per l’esecuzione degli obblighi nascenti dalla Concessione, sia
durante il periodo di realizzazione dell’opera, sia durante il periodo di gestione della stessa.
La responsabilità per sinistri e infortuni, che accadessero al personale o a cose della Concessionaria o del
suo personale, sarà a carico della Concessionaria stessa.
In ogni caso, il Concedente non assume alcuna responsabilità per danni, infortuni ed altro che dovessero
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verificarsi nel corso dell’esecuzione dei lavori e della gestione del servizio. La Concessionaria terrà il
Concedente manlevato ed indenne da ogni onere relativo e connesso ad eventuali pretese di terzi.
La Concessionaria è tenuta alla osservanza delle vigenti norme generali, integrative e speciali per la
prevenzione degli infortuni e per l’assicurazione del personale obbligandosi a farle osservare anche dalle
imprese appaltatrici e subappaltatrici e dalle imprese delle quali comunque si avvalga, ed all’osservanza dei
contratti collettivi di lavoro con obbligo di predisposizione dei piani di sicurezza in sede di progettazione ed
esecuzione dei lavori.
ART.29.- PENALI
Fatte salve le più gravi sanzioni di cui ai successivi articoli della presente Convenzione, verrà fatta
applicazione delle penali di seguito elencate.
In caso di ritardo colpevole nella predisposizione del progetto esecutivo rispetto ai termini stabiliti nella
presente Convenzione, sarà applicata a carico della Concessionaria una penale giornaliera pari allo 0,3 per
mille dell’importo complessivo dell’investimento.
Sarà applicata alla Concessionaria, altresì, una penale pari allo 0,3 per mille dell’importo complessivo
dell’investimento per ogni giorno di ritardo rispetto al termine entro il quale la Concessionaria stessa è
obbligata ad iniziare i lavori come indicato al precedente art.13.
Relativamente alla realizzazione delle opere, in caso di ritardo nell’ultimazione dei lavori, per ciascun giorno
di ritardo nell’ultimazione dei lavori verrà applicata alla Concessionaria una penale dell’uno per mille
dell’importo complessivo dell’importo lavori.
Sono comunque fatti salvi i ritardi dovuti a comprovate cause di forza maggiore o a fatti non imputabili alla
Concessionaria, purchè notificati al Concedente entro e non oltre 10 giorni dal verificarsi dell’evento e non
incidenti sull’erogazione del contributo.
In ogni caso, l’importo complessivo delle penali su indicate non potrà superare il 10% per cento dell’importo
dell’investimento come risultante dal piano economico-finanziario allegato e come sopra specificato, fatti salvi
i maggiori danni che derivino al concedente per ritardo da parte del concessionario compreso anche gli
eventuali danni derivanti dall’eventuale perdita del diritto di sfruttamento dell’acqua.
Per il caso di mancato rispetto degli obblighi gestionali saranno applicate le seguenti penali il cui pagamento
è garantito dalla cauzione di cui all’art. 23 che precede.
Per ritardata esecuzione degli oneri di manutenzione come anche previsto nel piano di manutenzione
presentato in sede di offerta: € 100,00 (cento/00) per ogni giorno di ritardo.
In caso di contestazioni nella gestione degli impianti verrà applicata una penale pari all’uno per mille al
giorno sull’importo relativo al canone fisso per una durata corrispondente al permanere della situazione
contestata.
In caso di reiterato comportamento difforme da quanto pattuito le penali potranno essere raddoppiate.
Resta inteso che le penali sopra elencate saranno riscosse dal Concedente mediante versamento, da parte
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della Concessionaria, del relativo importo alla tesoreria, entro e non oltre n. 30 (trenta) giorni decorrenti dalla
ricezione della comunicazione dell’accertamento dell’infrazione, da trasmettere alla Concessionaria
medesima a mezzo raccomandata a/r. In caso di mancato versamento ci si rivarrà sulla polizza agli atti.
Rimane inteso, altresì, che, nel caso di contestazione dell’accertamento di infrazione comunicato alla
Concessionaria, sarà applicabile il successivo art . 31.
Art. 31.- CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
Il Concedente potrà risolvere la Convenzione ai sensi dell’art. 1456 c.c., dandone comunicazione agli Enti
Finanziatori, nei seguenti casi:
a) abbandono dei lavori di costruzione e/o sospensione dello svolgimento dei servizi per fatti oggettivamente
imputabili al Concessionario;
b) violazione delle disposizioni in materia di qualificazione, requisiti morali, professionali ed antimafia dei
soggetti che a qualunque titolo eseguono i lavori;
c) fallimento, concordato preventivo, liquidazione, amministrazione controllata o straordinaria del
Concessionario;
d) sentenza di condanna passata in giudicato per un reato che comporti il divieto di contrattare con la
Pubblica Amministrazione;
e) la concessione venga anche parzialmente ceduta a terzi al di fuori dei casi di legge.
In ogni altro caso di grave e reiterato inadempimento il Concedente formulerà la contestazione degli addebiti
al Concessionario mediante lettera raccomandata con a.r. di messa in mora ai sensi dell’art. 1454 c.c., da
inviarsi per conoscenza agli Enti Finanziatori nella quale il Concedente assegnerà al Concessionario un
termine perentorio non inferiore a 15 giorni entro il quale il Concessionario dovrà rimuovere le cause di
risoluzione. Qualora entro il termine assegnato, il Concessionario non provveda a rimuovere le cause di
risoluzione, il Concedente comunicherà per iscritto, tramite raccomandata con a.r. al Concessionario e ai
finanziatori, la propria intenzione di risolvere la presente Convenzione.
ART. 32.- REVOCA DELLA CONCESSIONE PER PUBBLICO INT ERESSE E RISOLUZIONE PER
INADEMPIMENTO DEL CONCEDENTE
Nei casi di revoca della concessione per motivi di pubblico interesse e nei casi di risoluzione del rapporto di
concessione per inadempimento del Concedente verrà fatta applicazione dell’art.158 del D.Lgs. n.163/2006 e
saranno quindi corrisposti alla Concessionaria:
a) un importo equivalente al valore delle opere realizzate, oltre agli oneri accessori, al netto degli
ammortamenti, ovvero, nel caso in cui l’opera non abbia ancora superato la fase di collaudo, i costi
effettivamente sostenuti dalla Concessionaria;
b) un importo equivalente alle penali e agli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza della
risoluzione;
c) un indennizzo, a titolo di risarcimento del mancato guadagno, pari al 10 per cento del valore delle opere
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ancora da eseguire ovvero della parte del servizio ancora da gestire valutata sulla base del piano economico
finanziario.
Le somme di cui ai punti a), b), c) sono destinate prioritariamente al soddisfacimento dei crediti dei
finanziatori della Concessionaria e sono indisponibili da parte di quest’ultima fino al completo
soddisfacimento di detti crediti.
ART. 33.- RISOLUZIONE PER FATTO DELLA CONCESSIONARI A
Il Concedente potrà avvalersi della facoltà di risolvere la presente convenzione, oltre che nei casi previsti
nelle altre clausole della convenzione stessa, nei seguenti casi:
- nel caso in cui la Concessionaria si renda gravemente inadempiente agli obblighi assunti con la presente
Convenzione, agli impegni assunti in sede di gara in relazione all’esecuzione del presente contratto di
concessione o agli obblighi prescritti dalla legge, dopo formale diffida del Concedente a rimuovere
l’inadempimento, fermo restando che la diffida dovrà prevedere un termine congruo, comunque non inferiore
a 30 (trenta) giorni, entro cui la Concessionaria dovrà adeguarsi alle prescrizioni imposte;
- nel caso in cui la Concessionaria non provveda alla reintegrazione della cauzione di cui agli artt. 23 e 24
che precede nei termini di cui ai medesimi artt. 23-24, ove tale cauzione sia stata escussa dal Concedente;
- nel caso in cui si verifichino le condizioni di cui all’art.135 del D.Lgs. n.163/2006 (risoluzione del contratto
per reati accertati e per revoca dell’attestazione di qualificazione);
- nel caso in cui l’importo complessivo delle penali superi il 10% per cento dell’importo dell’investimento
come risultante dal piano economico-finanziario allegato.
La Concessionaria decaduta ha diritto, per i soli lavori eseguiti regolarmente e che non impongano interventi
di modifica, ad un indennizzo equivalente al 50% massimo ai costi sostenuti per l’esecuzione di detti lavori. In
particolare, il Concedente dovrà corrispondere alla Concessionaria un importo equivalente al massimo del
50% del valore delle predette opere realizzate oltre agli oneri accessori, al netto degli ammortamenti, ovvero,
nel caso in cui l’opera non abbia ancora superato la fase di collaudo, il 50% massimo dei costi effettivamente
sostenuti dalla Concessionaria.
Dall’indennizzo di cui sopra dovrà essere dedotto tutte le eventuali spese, penali, risarcimenti dovuti dalla
Concessionaria.
ART. 34.- RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
Fatte salve le disposizioni di cui agli artt. 239 e segg. del D.Lgs. n. 163/2006, le controversie che dovessero
sorgere in ordine alla interpretazione, esecuzione e scioglimento della presente Convenzione e del
sottostante rapporto giuridico, ove non definite in via transattiva a seguito di formale diffida, nei termini
intimati da una Parte all’altra Parte, a mezzo di lettera raccomandata A.R., saranno devolute all’Autorità
Giudiziaria competente (giudice ordinario).
ART. 35. - COLLABORAZIONE
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Le parti reciprocamente si obbligano, ciascuna per la parte di competenza, a mantenere durante tutto il
rapporto inerente la presente convenzione un comportamento ispirato ai canoni di lealtà e correttezza.
In particolare il concessionario si obbliga a segnalare tempestivamente al concedente quelle circostanze e
fatti che, rilevati nella progettazione o nella realizzazione delle opere ovvero nell’espletamento del servizio,
possano impedire o pregiudicare il regolare adempimento dello stesso.
Il concessionario proporrà al concedente tutte le soluzioni tecniche, amministrative e logistiche per il
superamento dei problemi che impediscono la regolare esecuzione delle opere ed il regolare adempimento
dei servizi.
Il concedente si obbliga a prestare la massima collaborazione presso gli enti tecnici affinché siano rilasciate
tempestivamente tutte le autorizzazioni necessarie alla realizzazione dei lavori ed all'esercizio dell'impianto
fermo restando l’obbligo di diligente e scrupolosa attività in capo al concessionario.
Il concessionario provvederà inoltre ad attivare servizi volti a curare le relazioni con gli utenti e con l’utenza al
fine di rendere disponibili le informazioni di generale utilità con una diffusione capillare in modo di facilitare i
rapporti con il pubblico e l’utenza.
ART. 36.- TRACCIABILITA’
1. Ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a
prevenire infiltrazioni criminali, gli appaltatori, devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali,
accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, alle
commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi ai servizi pubblici devono essere registrati sui conti
correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o
postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle
operazioni.
2. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a
ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1, il
codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture su richiesta della stazione appaltante e, ove obbligatorio ai sensi dell'articolo 11 della legge 16
gennaio 2003, n. 3, il codice unico di progetto (CUP). In regime transitorio, sino all'adeguamento dei sistemi
telematici delle banche e della società Poste italiane Spa, il CUP può essere inserito nello spazio destinato
alla trascrizione della motivazione del pagamento.
3. Il concessionario comunica alla stazione appaltante o all'amministrazione concedente gli estremi
identificativi dei conti correnti dedicati alle commesse pubbliche entro sette giorni dalla loro accensione o, nel
caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una
commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad
operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati
trasmessi.
4. La stazione appaltante, nei contratti sottoscritti con i concessionari relativi ai lavori, ai servizi e alle
forniture, inserisce, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale essi assumono gli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge. Il concessionario, il subappaltatore o il
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subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità
finanziaria ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del
Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione concedente.
5. La stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera
delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1 sia inserita, a
pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità
dei flussi finanziari di cui alla presente legge.
6. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena
tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.
7. Per quanto ivi non previsto, si rinvia all’art. 3 L. 136/2010.
ART. 37.- NORMA DI RINVIO
Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione, si rinvia agli allegati tecnici facenti parte della
documentazione di gara e all’offerta presentata dalla Concessionaria e risultata aggiudicataria, nonché alla
normativa -sia generale che speciale- regolante la materia oggetto della presente concessione.
La concessione è regolata in particolare da tutte le leggi statali e regionali, dai relativi regolamenti ed in
genere da tutta la normativa vigente inerente e conseguente all’esecuzione e alla gestione di opere pubbliche
e alla realizzazione e/o gestione di impianti che la Concessionaria, con la sottoscrizione della presente
convenzione, dichiara di conoscere integralmente e si impegna ad osservare.
ART. 38.- SPESE ED ONERI
Spese ed oneri fiscali, relativi alla presente Convenzione e/o consequenziali, sono a totale carico della
Concessionaria. Trattandosi di intervento assimilabile ad opera pubblica ed in base alle disposizioni vigenti il
concessionario, agendo per conto dell’Amministrazione Comunale, e’ esentato totalmente dal pagamento
della T.O.S.A.P ai sensi dell’art. 49 comma 1° lett . e) del D.Lgs. 507/1993.
ALLEGATI:
- sub a) Piano economico-finanziario presentato in sede di gara;
- sub b) Piano di manutenzione e gestione (o “elaborato illustrativo parte qualitativa e quantitativa delle
modalità di gestione dei servizi e manutenzione dell’impianto”) presentato in sede di gara;
- sub c) Cronoprogramma presentato in sede di gara;
- Sub. d) .....................
Letto e sottoscritto.
Il Concedente La Concessionaria
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