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Per un nuovo mercato trasparentee sostenibile dei rifiuti
Ing. Sergio Baroni - Direttore Servizi Operativi
HERAMBIENTE spa
Lo smaltimento in discarica dei rifiuti, le novità intervenute a
livello europeo e l’applicazione dei nuovi criteri di
ammissibilità dei rifiuti in discarica
Il punto di vista e l’esperienza del Gruppo HERA
ECOMONDO - Rimini, 10 novembre 2011
2
Comunicazione di servizio
La presentazione è composta di oltre 60 slides …. !!!
Non illudetevi !!!!!
abbiamo due alternative ( anzi una sola … )
� Le vediamo tutte e per tutte ( o la maggior parte … ) facciamo anche un po’ di discussione. Le conseguenze sono chiare e non sostenibili ( in tempi di risparmio energetico, di ristrettezze economiche dobbiamo risparmiare su tutto …. !!!)
� Ho preparato 60 slides solo per impressionarvi e per farvi vedere quanto siamo bravi e attivi ma dalla 2 alla 12 è solo presentazione della Società ( e quindi pubblicità !! ), dalla 26 alla 41 lo svolgimento di un esempio pratico di AdRnoiosissimo che ovviamente saltiamo !! Poi le ultime 14 trattano di H14 e qui veramente faremmo notte …. !!!
Quindi speriamo “ che me la cavo “ in 15-20 minuti maximo con alcuni flash e spunti di riflessione
PS In ogni caso tutta una serie di argomenti costituiscono una seria criticità in sede applicativa e quindi sono da affrontare prima o poi ( NO OGGI !!!!! )
AVVISO AI PRESENTI E ALLA PRESIDENZA CONVEGNO
3
GRUPPO HERA spa
Dai servizi di raccolta dei rifiuti urbani sul territorio ….. agli impianti di
smaltimento recupero dei rifiuti urbani e speciali
Presentazione HERAMBIENTE spa
Il gruppo HERA dal 1° luglio 2009 ha scorporato la precedente Divisione
Ambiente e inglobato in una unica struttura societaria gli impianti per
il trattamento dei rifiuti urbani e quelli dei rifiuti speciali. Ha
costituito
4
Presentazione HERAMBIENTE spa
La MISSIONLa MISSION
Herambiente è la Herambiente è la più grande società italiana chepiù grande società italiana che realizza e realizza e
gestisce tutte le attività relative agli impianti di trattamentogestisce tutte le attività relative agli impianti di trattamento, al , al
recupero di materia ed energia e allo smaltimento dei rifiutirecupero di materia ed energia e allo smaltimento dei rifiuti. La . La
sua strategia di sostenibilità e tutela ambientale e gli sua strategia di sostenibilità e tutela ambientale e gli
investimenti nelle tecnologie garantiscono sviluppo, investimenti nelle tecnologie garantiscono sviluppo,
trasparenza e innovazione.trasparenza e innovazione.
5
g e a tg e a tg e a tg e a t g e a tg e a tg e a tg e a t
G E S T I O N E S E R V I Z I
P E R L 'A M B I E N T E E I L T E R R I T O R I O
ASC
Le originiLe origini
Le Aziende Municipalizzate erano strumenti degli Enti proprietari per la gestione “inprivativa” dei servizi pubblici locali. Erano dotate di buone competenze tecniche, storicamente considerate un modello di buona gestione, ma con limitate risorse finanziariee scarsa propensione Vs attività “a mercato”. Con l’introduzione delle norme sulla concorrenza è emersa l’esigenza di farle evolvere Vs gestioni manageriali in grado di competere con player internazionali e di valorizzare i propri asset.
Dalla sua costituzione ha operato per:i) rinnovare la dotazione impiantistica del
territorio per assicurare continuità del servizio secondo i più elevati standard europei;
ii)ampliare il proprio know how tecnico, tecnologico e gestionale;
iii)estendere la propria presenza nel mercato dei Rifiuti Speciali
IeriIeri
OggiOggi
Presentazione HERAMBIENTE spa
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Sviluppo degli impianti di HERAMBIENTE spa
Nuovi WTE Capacità
autorizzata (kt)
Entrata in
esercizio
Bologna (FEA) 210 giu '04
Ferrara 142 nov. '07
Forlì 120 ago. '08
Modena 180 + 60 apr. '09
Rimini 120 + 55 apr. '10
totale 887 6 aa.
In sei anni il Gruppo ha realizzato cinque nuovi impianti In sei anni il Gruppo ha realizzato cinque nuovi impianti
investendo 430 investendo 430 M€M€
Nel 2008 è stato reso operativo il progetto di telecontrollo di
tutti gli impianti WTE del Gruppo che garantisce:
� l’omogeneità della gestione
� la migliore fruibilità delle informazioni
� la condivisione delle best practices
� l’omogeneizzazione impiantistica
� il monitoraggio degli impatti generati dalle emissioni
7
Altre iniziative con investimenti di oltre 200 M€
Acquisizione di Acquisizione di Ecologia AmbienteEcologia Ambiente da da ENIENI--AmbienteAmbiente: : investiti quasi 50 50 M€M€
per estendere la dotazione impiantistica nel settore del trattamento dei RSP e
RSNP, grazie agli impianti esistenti in via Baiona (RA) realizzati per soddisfare
la domanda dall’attiguo polo chimico e dal mercato nazionale. Nel 2008 ad EA
è stato conferito il Ramo d’Azienda BURS per aggregare in un solo soggetto le
responsabilità sulle attività “a mercato”.responsabilità sulle attività “a mercato”.
Completata la realizzazione di Completata la realizzazione di
impianti di compostaggioimpianti di compostaggio: : Ostellato,
Rimini, Lugo, Sant’Agata Bolognese e
Ozzano
ampliamento di numerose ampliamento di numerose
discarichediscariche: : Baricella, Galliera,
Cesena, Ravenna RNP, Ravenna
Sotris, Civitella, Modena, Zocca,
Fiorenzuola; ed in corso in corso Imola,
Ravenna, Finale E., Baricella
Realizzato l’impianto di Realizzato l’impianto di TMBTMB di di
Imola Tre MontiImola Tre Monti
Realizzato l’impianto di Realizzato l’impianto di DryDry--
fermentationfermentation di Cesenadi Cesena
Altri impianti: Altri impianti: adeguamento chi-fi-bi, impianti di selez., Disidrat….
8
HERAMBIENTE - Leadership nella filiera ambiente in Italia
� Herambiente è il principale operatore nazionale nel
settore ambiente per quantità di rifiuti raccolti e
trattati. Gestisce l'intero ciclo di recupero e
riciclaggio della materia attraverso la sinergia tra i
servizi operativi ambientali, assicurando
l’autosufficienza negli ATO serviti oltre ad un ruolo
di leadership nazionale nei rifiuti speciali
� Herambiente presenta un’eccellenza nella dotazione
impiantistica, potenziata nel corso degli ultimi sei anni,
vantando oltre 70 impianti in grado di coprire l’intera
gamma dei possibili trattamenti e valorizzazioni dei
rifiuti.
� Herambiente è operatore leader in italiana nel recupero
di energia elettrica dai rifiuti, grazie a una capacità
installata negli impianti WTE pari a circa 90 megawatt, in
grado di produrre fino a 500 GWh all’anno, ed una capacità
di smaltimento di ca. 800.000 ton/a nel 2009.
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29
31
7324
5
35
12
47
12
6
7
6
0
10
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60
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azio
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TALE
Impianti solo per rifiuti urbani
Impianti per rifiuti urbani e speciali non pericolosi
Impianti solo per rifiuti urbani
75
5.158
2.900
930285 191
HERA A2AIride-ENIA
APSACEGAS
ACEA ACSM
Oltre 5 milioni ton/a di rifiuti gestiti di
cui 3,3 milioni RS
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HERAMBIENTE - Impianti smaltimento e recupero
74 impianti di smaltimento /recupero ( comprese le Soc. controllate Sotris, ASA, N. Geovis, Romagna Compost, Akron ) di cui …..
� 7 WTE di cui 1 per rifiuti speciali/industriali
� 3 discariche in esercizio per rifiuti speciali /industriali
� 2 discariche esaurite per rifiuti speciali /industriali in GPO
� 6 + 2 discariche in esercizio per rifiuti urbani e non pericolosi
� Oltre 20 discariche in gestione post-operativa per urbani e non peric. in GPO
� 6 impianti compost/biostab. fraz. organiche + 1 digestore DRY ( altri 2 in costruz.)
� 5 + 1 impianti selezione/recupero frazioni secche da RD
� 11 impianti trattamento chi- fis. rifiuti Liquidi
� 2 + 2 impianti trattamento/inertizz. rifiuti Speciali
HERAmbiente si occupa della fase terminale di smaltimento e recupero a valle delle RD
10
HERAMBIENTE spa – Localizzazione degli impianti principali
74 impianti di
smaltimento e/o
recupero
comprese le Società
controllate Sotris,
ASA, N. Geovis,
Romagna Compost,
Akron
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HERAMBIENTE spa - Impianti di discarica
RA
FC
RN
FE
BO
MO
FI
Discarica di Galliera (BO)
Discarica di Ravenna (RA
Discarica di Zocca (MO)
Discarica di Imola (BO)
Discarica di Firenzuola
Discarica di Busca (FC)
A queste vanno aggiunte 2+1 A queste vanno aggiunte 2+1
discariche per rifiuti pericolosidiscariche per rifiuti pericolosi
e 2 discariche NP di Società e 2 discariche NP di Società
Controllate Controllate
Impianti di discarica per rifiuti non pericolosi attive
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HERAMBIENTE – Organizzazione Struttura Omologhe
Amministratore DelegatoIng. Claudio Galli
Direzione MercatoArch. Giancarlo Ravaioli
Direz. Servizi OperativiIng. Sergio Baroni
Direzione ProduzioneIng. Paolo Cecchin
Impianti Struttura Omologhe Servizio Commerciale
Staff
▼▼
14
HERAMBIENTE – Organizzazione Struttura Omologhe
•L’evoluzione della struttura organizzativa ha portato alla creazione di una
struttura centralizzata e gerarchicamente autonoma denominata Servizio Servizio
OmologheOmologhe, che
• ha effetti positivi sulla produttività e l’efficacia dei processi interni ed esterni
• prevede la netta separazione delle competenze in ambito Produzione (tramite
la gestione degli impianti), Servizi (tramite il servizio Omologhe) e Commerciale
(tramite il servizio Vendite).
La configurazione dell’attuale struttura consente
••Maggiore trasparenza ed imparzialità nei processi di Omologa e Maggiore trasparenza ed imparzialità nei processi di Omologa e VdCVdC
••Accentramento e omogeneizzazione dei criteri e delle procedureAccentramento e omogeneizzazione dei criteri e delle procedure
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HERAMBIENTE – Struttura Omologhe. Funzioni
• il compito principale della Struttura Omologhe è quello di valutare le Domande di
Smaltimento che la Struttura Vendite raccoglie dal produttore del rifiuto ( speciale ) in
relazione alla normativa vigente e alle autorizzazioni degli impianti di destinazione finale
ovvero ai trattamenti autorizzati negli impianti di trattamento rifiuto
• Per la filiera discariche svolge poi attività di programmazione e coordinamento delle
verifiche di conformità e, in collaborazione con la gestione, le verifiche in loco che
prevedono analisi.
• Svolge altresì supporto a tutti gli impianti per la caratterizzazione e classificazione rifiuti
prodotti da smaltire all’esterno
Le linee guida fondamentali sono:
�� Quadro NormativoQuadro Normativo da cui derivano gli “Strumenti di lavoro”“Strumenti di lavoro”
�� Autorizzazioni degli impiantiAutorizzazioni degli impianti in cui l’utilizzo degli stessi “Strumenti di lavoro” ha consentito di
“leggere” le classificazioni/caratterizzazioni ed ottenere gli utili elementi di valutazione del valutazione del
rischio potenzialerischio potenziale
16
Omologhe e attività per ammissibilità rifiuti in discarica
Le tipologie impiantistiche sono numerose ( discariche, inceneritori,
compostaggi, selez./recupero ….) ma per le discariche sono previste e
prescritte dalla norma un serie di attività di controllo preventivo e
successivo per verificare la ammissibilità dei rifiuti in discarica rispetto
alla norma stessa
Con particolare riguardo alle discariche e alla ammissibilità dei rifiuti a
valle della omologa che comporta la valutazione/verifica di:
� Caratterizzazione di base CdB
� Documentazione tecnica
� Vincoli autorizzativi
sono poi da programmare ed eseguire ( oltre ai rinnovi delle omologhe in funzione dell’aggiornamento della CdB ) le attività di:
1. Verifica di conformità VdC
2. Verifica in loco VIL ( spesso con analisi )
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Quadro normativo per ammissibilità rifiuti in discaricaQuadro normativo per ammissibilità rifiuti in discarica
Verifica di Conformità: Determinazione analitica effettuata dal gestore dell’impianto di
smaltimento finale atta a confermare o smentire la conformità del rifiuto ai limiti
stabiliti per l’impianto di destinazione. Tali limiti possono essere derogati dall’autorità
competente, per le discariche di rifiuti non pericolosi, ai sensi dell’art. 7 del DM
27/9/2010
Verifica in loco: ai fini della ammissione in discarica ispezioni sui carichi di rifiuti
conferiti e controllo documentazione ( onere del gestore ). Al conferimento sono
prelevati campioni ( almeno una volta/anno ) e conservati. Eventuali prescrizioni per
determinazioni analitiche parametri critici
In queste attività è particolarmente complessa e critica la valutazione circa la
pericolosità o meno di un rifiuto e la eventuale assegnazione delle caratteristiche di
pericolo a valle delle determinazioni analitiche
A questo riguardo rispetto a numerosi elementi di incertezza e non condivisione sui
criteri applicativi HERAmbiente ha deciso di assumere ( tramite procedura interna )
criteri chiari e omogenei basati sulla esperienza e, per alcuni particolari parametri,
traggono spunto dai recenti pareri espressi dall’ISS ( HC, metalli-metalloidi,…..)
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Ammissibilità rifiuti in discarica Ammissibilità rifiuti in discarica -- Strumenti di lavoroStrumenti di lavoro
Le questioni analitiche più critiche e dibattute in ambito di classificazione e
caratterizzazione dei rifiuti sono state proceduralizzate:
D.0009D.0009 Criteri di valutazione dei metalli e metalloidiCriteri di valutazione dei metalli e metalloidi
IO.0026IO.0026 Caratterizzazione/classificazione dei rifiuti contenenti idrocaCaratterizzazione/classificazione dei rifiuti contenenti idrocarburi da rburi da
conferire agli impianti conferire agli impianti
D.0029D.0029 Criteri di valutazione per l'attribuzione di H4 ed H8 in condizCriteri di valutazione per l'attribuzione di H4 ed H8 in condizioni di pH ioni di pH
estremiestremi
Sono state definite internamente all’Azienda che si avvale anche di un supporto qualificato esterno
Linee guida per la gestione operativa delle indagini analitiche Linee guida per la gestione operativa delle indagini analitiche ed attività di ed attività di
prelievo effettuate ai fini della classificazione, caratterizzazprelievo effettuate ai fini della classificazione, caratterizzazione e verifica di ione e verifica di
conformità dei rifiuti conformità dei rifiuti
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Nuovo DM 27/7/2010 ammissibilità in discarica
Rispetto al precedente DM 03.08.2005 sono state risolte alcune questioni
� Limiti DOC non si applicano per alcune tipologie di rifiuti ( fra cui fanghi dep. e 191212 )
� Questione cancerogeni
� Recepito POP
� Specificate per alcuni parametri le metodiche analitiche
� In tutte Tabelle ammissibilità eliminati pesticidi e solventi e rivisti limiti metalli tab. 5
� Introdotta Tabella 5a per rifiuti pericolosi smaltiti in discariche per non pericolosi .( stabili non
reattivi )
Restano problemi applicativi ……
Innanzitutto il TRANSITORIO !!! Risolto operativamente in maniera disomogenea sul
territorio nazionale dove non era omogenea l’applicazione del dm 03.08.05
HERAMBIENTE ha definito e proposto alle A.C. un programma di graduale allineamento ( 6 mesi ) per discariche in esercizio ( e già soggette al Dm 03.0805 ) sia in termini di operatività analitica sia per quanto riguarda omologhe e VdC.
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Nuovo DM 27/7/2010 - programma adeguamento - transitorio
Previsioni del nuovo DM per cui occorre un periodo di adeguamento/allineamento:
� caso di nuovi conferimenti provenienti da nuovi clienti:
La CdB dovrà essere conforme ai nuovi criteri se la data del referto analitico è successiva al 16.12.2010;
La VdC sarà effettuata secondo i nuovi criteri.
� caso di procedure di omologa già in essere alla data di entrata in vigore del nuovo DM:
La CdB sarà ritenuta conforme fino alla naturale scadenza della stessa (1 anno dalla data di analisi);
La VdC sarà adeguata ai nuovi criteri alla naturale scadenza della stessa.
Previsioni del nuovo DM che hanno effetto dalla data di entrata in vigore
� in base alle previsioni dell’art. 6 tabella 5 (nota*) del nuovo DM, il limite di concentrazione del parametro DOC non si applica. Sia nei casi in cui la discarica sia autorizzata ai sensi dell’art. 7 del Decreto (e quindi è già in possesso di deroga per tale parametro) sia negli altri casi di discariche per rifiuti non pericolosi, la previsione è ritenuta immediatamente applicabile salvo diversa disposizione che, caso per caso, l’autorità competente potrà far rilevare.
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Nuovo DM 27/7/2010 - programma adeguamento - transitorio
La nuova norma, infatti, prevede che per alcune tipologie di rifiuti il DOC non sia elemento vincolante per l’ammissibilità in discarica e, di fatto, per tali rifiuti nella tabella 5 il parametro DOC, in base al nuovo decreto, non viene più considerato. Le eventuali deroghe concesse per tale parametro, rispetto al precedente DM 03.08.05, non trovano quindi più applicazione in forza di tale previsione in quanto il parametro stesso per quei rifiuti non è più ritenuto vincolante dalla norma stessa. In questi casi nei profili analitici per gli specifici rifiuti non pericolosi da analizzare non viene più inserito il parametro DOC e allo stesso tempo gli stessi rifiuti sono ammissibili senza considerare i valori di tale parametro (rispetto a precedenti caratterizzazioni) come elemento vincolante.
� Alla stessa stregua è decaduta, per le discariche dedicate ai rifiuti non pericolosi, la previsione relativa alla limitazione per la presenza di sostanze cancerogene in misura superiore a 1/10 delle CL indicate nell’art. 2 della decisione CEE 2000/532 e tale si puòritenere immediatamente applicabile salvo poi allinearsi, nel più breve tempo tecnicamente possibile, con la ricerca dei POP.
Le problematiche applicative rimaste
buona parte delle problematiche rimaste sarebbero superabili ( nei casi delle discariche per rifiuti non pericolosi ) attraverso l’applicazione delle previsioni dell’art. 7, cioè sottocategorie con deroghe, ma si ritiene che l’istituto della deroga debba avere, di norma, carattere di eccezionalità rispetto ad una regolamentazione adeguata alla reale composizione dei rifiuti e alle problematiche fino ad ora riscontrate nella applicazione della norma
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DM 27/9/2010 criticità rimaste
� è prevista la eliminazione dell’ applicazione del TOC alle sole sostanze organiche “chimicamente attive” (escludendo quindi resine, polimeri, etc) e riportando il valore a tutto il TOC. Ciò comporta rilevanti limitazioni per diverse tipologie di rifiuti attualmente conferiti a discarica rispetto ai parametri di conformità; si consideri che rifiuti contenenti terre con vegetale, asfalti, resine, plastica o altri non rispetteranno più gli specifici limiti previsti per il TOC complessivo;
�con la introduzione della tabella 5a i rifiuti non pericolosi ammessi a discariche per rifiuti non pericolosi in cui siano smaltiti anche rifiuti pericolosi stabili reattivi, sono “penalizzati” rispetto alla tabella 5 per discariche dedicate a soli rifiuti non pericolosi. Nella tabella 5a i limiti per DOC, Solfati e Cloruri sono infatti inferiori alla tabella 5 ma la tipologia di discarica è sempre la stessa. Alla luce della lettera h) (del comma 1 dell’articolo 1 ) della nuova norma risulta pertanto che i rifiuti non pericolosi sono sostanzialmente equiparati ai rifiuti pericolosi stabili non reattivi
�La eliminazione del limite del DOC per i fanghi e per tutta una serie di rifiuti derivanti da trattamento di RU è condiviso. Però dalla caratterizzazione analitica di queste tipologie di rifiuti possono risultare valori difformi per altri parametri rispetto ai limiti della tabella 5. Per queste tipologie di rifiuti, in considerazione della loro composizione, sarebbe preferibile la possibilità di conferimento a discarica senza caratterizzazione salvo vincolare la provenienza dei fanghi agli impianti del SII in cui non siano trattati in c/to terzi anche rifiuti pericolosi. I rifiuti provenienti da trattamento di rifiuti urbani poi dovrebbero essere ammessi senza caratterizzazione proprio perché i rifiuti urbani da cui derivano ( spesso solo attraverso una semplice separazione ) sono ammessi senza caratterizzazione. Non pare coerente che non si debbano caratterizzare i RU e si debbano invece caratterizzare ( con la sola esclusione del DOC ) le frazioni che derivano dalla separazione degli stessi RU
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DM 27/9/10 - Deroghe criteri di ammissibilità in discarica
ANALISI DI RISCHIO SANITARIO-AMBIENTALE applicata alle discariche per dimostrare
che soluzioni alternative a quelle del decreto e casi di non conformità lieve garantiscono
che non ci sia rischio di impatti inaccettabili durante l’intero ciclo di vita della discarica, in
particolare per quanto riguarda: drenaggio di fondo, rivestimento di fondo e scarpate,
strati di copertura
DM 27.07.201005 prevede due tipologie di deroghe ai limiti di ammissibilità
� Deroghe art. 7 - ( sottocategorie discariche ) caso per caso ( no limiti max i teoria)
� Deroghe art. 10 - max 3 volte e solo per alcuni parametri ( no sottocategorie)
In entrambi i casi per concedere le deroghe è prevista valutazione del rischio con particolare riguardo alle emissioni della discarica e idoneità del sito
Come l’abbiamo utilizzata …. ► non solo per deroghe !!!
Ancor prima della emanazione del DM 03.08.2005 è stata utilizzata per verifiche conformità discariche esistenti a prescrizioni tecnico-costruttive Dlgs 36/03
24
Deroghe criteri di ammissibilità in discarica
E’ stata quindi introdotta la valutazione del rischio già in sede di verifica della
conformità alle prescrizioni del Decreto. D’altronde …. una discarica esistente e già in
esercizio non poteva adeguarsi sotto l’aspetto strutturale e costruttivo !!
AdR supporta l’accettabilità del rischio per una discarica lievemente non adeguata
ovvero con soluzioni alternative.Quindi rispetto alle situazioni prospettate nei P.A. si è
valutato il rischio associato al potenziale rilascio di sostanze inquinanti nel sottosuolo
e nell’acquifero.
Con tecniche modellistiche di simulazione quantitativa, sono stati verificati e valutati i
possibili effetti sull’ambiente e la salute delle discariche con soluzioni costruttive
lievemente non conformi ovvero con soluzioni costruttive alternative (equivalenti) a
quelle previste dal decreto. Applicata analisi di rischio RBCA livello 2 e 3.
La valutazione del rischio già effettuata in questa fase ha consentito poi una gestione
agevole delle richieste per sottocategorie e deroghe ai sensi DM 03.08.2005 e ora DM
27/7/10
La riclassificazione e la individuazione delle sottocategorie è stata fatta in sede di P.A.
25
DM 27/9/2010 -Valutazione del rischio e deroghe
Sottocategorie di discariche ( art. 7 DM 27/9/2010). Quali criteri e metodi utilizziamo
Come indicato nella Circolare del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
(U.prot GAB-2009-0014963 del 30/06/2009), che definisce i “criteri generali di valutazione del rischio ai fini
dell’ammissibilità dei rifiuti nelle sottocategorie di discarica di cui all’art. 7 del D.M. 3/8/2005”, la valutazione
del rischio può ( anzi deve ….) essere effettuata in conformità ai “Criteri metodologici per l’applicazione
dell’analisi assoluta di rischio alle discariche” - ISPRA 2005. Innanzitutto le “premesse” ( contenute in una
nota/circolare di ISPRA ) sono condivise…..
“ una richiesta di autorizzazione in deroga deve necessariamente contenere, oltre ad una adeguata
valutazione del rischio, tutta la documentazione utile alla valutazione della deroga stessa ed in particolare
dovranno essere fornite precise indicazioni sulla composizione, sulla capacità di produrre percolato, sul
comportamento a lungo termine e sulle caratteristiche chimico fisiche dei rifiuti da collocare in discarica. In
particolare, la caratterizzazione dei rifiuti risulta indispensabile in quanto la sola indicazione del codice CER
non è sufficiente a consentire una valutazione del possibile comportamento del rifiuto all’interno del corpo
di discarica e di giustificarne la richiesta di deroga.
E’ necessario rilevare, inoltre, che il DM 3 agosto 2005 all’art. 10, stabilisce anche la possibilità per le autorità competenti di derogare alcuni parametri, specificatamente individuati, fino al triplo del valore limite individuato per la singola categoria di discarica. L’applicazione delle sottocategorie per i rifiuti non pericolosi deve essere, quindi, presa in considerazione solamente nel caso in cui i rifiuti non pericolosi non rientrino neanche nei criteri di ammissibilità previsti dall’art. 10.”
26
IDENTIFICAZIONEDEL PERICOLOA
CARATTERIZZAZIONE DEL RISCHIOE
� Definizione del modello concettuale del sito
� Identificazione degli inquinanti;
� Analisi territoriale e ambientale;
� Caratterizzazione della sorgente
� Definizione dello scenario di esposizione;
� Definizione delle proprietà chimico fisiche delle
vie di migrazione
�Stima della diffusione e accumulo degli inquinanti
nei comparti ambientali;
� Quantificazione del rischio;
� Accettabilità del rischio;
�Comunicazione dei risultati.
CARATTERIZZAZIONE DELLE VIE DI ESPOSIZONEB
IDENTIFICAZIONE DEI BERSAGLI
C
VALUTAZIONE DELL’ESPOSIZIONE
D� Stima della dose assunta per unità di tempo e
peso corporeo
� Identificazione dei ricettori in funzione dell’uso
del suolo e delle modalità di migrazione degli
inquinanti
La procedura di valutazione del rischio. Esempio applicativo ….
27
Livelli di approfondimento AdR
[…] “fatto salvo il principio basilare del caso peggiore (“worst case”) che deve sempre
guidare la scelta tra le alternative possibili e possibile suddividere la valutazione del
rischio in livelli di analisi diversi, che differiscono essenzialmente per i tempi e l’impegno economico necessario” […] (ISPRA, 2005)
1° LIVELLO
2° LIVELLO
3° LIVELLO
Confronto della concentrazione alla sorgente con valori di screening
stimati sotto ipotesi conservative che non danno luogo a rischi per la salute umana
Utilizzo di modelli analitici semplificati in cui i dati in input sono in parte
ricavati da indagini specifiche condotte sul sito e in parte derivano da banche dati presenti in letteratura
Utilizzo di codici di calcolo più sofisticati (per lo più modelli numerici e probabilistici), la cui applicabilità è consentita grazie alla disponibilità
di dati chimici, fisici e biologici specifici del sito
28
Definizione del Modello Concettuale del Sito (MCS)
Sorgenti
primarie
Sorgenti
secondarie
Meccanismi di
trasporto
Modalità di
esposizione
Caratteristiche
Bersagli
Discarica
Emissioni
di Biogas
Dispersione in
atmosfera
Inalazione di
aria
contaminata
Ricettore adulto
in ambiente
residenziale+
lavoratore
Rilascio di
percolato
Trasporto e
dispersione in
falda
Ingestione di
acqua
contaminata
Ricettore adulto
in ambiente
residenziale
29
Localizzazione della sorgente
Centro urbano di Ravennaa circa 6 km
AreaIndustriale a circa 2 km
Centro UrbanoMarina di Ravennaa circa 6 km
30
Impermeabilizzazione del fondo
DETTAGLIO SEZIONE PACCHETTO DI IMPERMEABILIZZAZIONE -FONDO
DETTAGLIO SEZIONE PACCHETTO DI IMPERMEABILIZZAZIONE - ARGINE
IPOTESI CONSERVATIVA
- Non viene considerato il 1° metro di argilla compattata k < 1 x 10-9 m/s
- Non viene considerato la posa del primo telo in HDPE
31
Rete di drenaggio percolato
- Drenaggio verticale costituito da pozzi di captazione realizzati in fase dicoltivazione
- drenaggio di fondo costituito da tubazioni fessurate in HDPE
32
Pacchetto di copertura definitiva
- Strato di regolarizzazione: rifiuti a recupero
- Strato drenante biogas: geodrenante tridimensionale HDPE/TNT – ghiaia in
scarpata 0,5 m- Strato impermeabilizzante: Telo in HDPE 2,5 mm
- Strato drenante acque metoeriche: geodrenante tridimensionale HDPE/TNT- Geostuoia di rinformzo (solo scarpata)
- Stato terreno vegetale/compost s = 1m
IPOTESI CONSERVATIVA
- si considera l’estensione geometrica della discarica (superficie e volume)
corrispondente alla condizione completamente esaurita - Si suppone che l’intera area dei settori 4-5-6 sia in coltivazione per tutto il
periodo osservato, senza alcuna barriera di copertura né sommitale né sulle sponde
33
Stima produzione e rilascio del percolato - Input
Bilancio Idrologico della discarica effettuato con il Software HELP 3.07
Stima della quantità di percolato che
fuoriesce dal fondo della discarica in condizioni stazionarie
�ORIZZONTE TEMPORALE SIMULATO: 100 anni
�DATI METEOCLIMATICI: serie storica dati giornalieri di temp. e precipitazione ( Arpa )
serie di radiazione solare generata dal software sulla base
della latitudine del sito
� DATI GEOMETRICI: spessore, permeabilità, capacità di campo, punto di
appassimento, semidistanza tra i dreni, umidità
� FESSURE HDPE: difetti di installazione 10 fori/ha – 10 mm
difetti di fabbricazione 1 fori/ha – 1 mm
34
Stima produzione e rilascio del percolato - Risultati
Dati medi annui
runoff perdite
evapotraspirazionepercolato
raccolto
35
Definizione del percolato virtuale
IPOTESI CONSERVATIVA
- si considerano i valori massimi di concentrazione registrati nella serie storica
2004-2009 trascurando le variazioni temporali
36
Dispersione di inquinanti in falda - Input
Utilizzo del codice di calcolo MT3D sulla base dei seguenti input:
- Concucibilità idraulica e piezometria come da modello idraulico ricostruito;
- Rilascio continuo del corpo discarica per 200 anni;
- Dispersività longitudinale verticale e trasversale
- porosità efficace pari a 0,2
- Conc. iniziale inquinanti nell’acquifero pari a 0
- Non sono state considerati i termini relativi al decadimento nel tempo;
- Superficie emissiva pari alla superficie della discarica
IPOTESI CONSERVATIVA“franco della falda” posto pari a 0
CL1 = CL2
37
Andamento temporale concentrazione nei punti
di controllo per un rilascio unitario 1 mg/sec
Calcolo del fattore di diluizione in falda - DAF
Calcolo Fattore di
Diluizione/Attenuazione
1/DAF
39
Caratterizzazione dei ricettori
I punti di conformità (POC) su cui si procede nella verifica del rispetto dei limiti di legge sono localizzati al confine di stabilimento a valle idrologica della sorgente.
Si ipotizza che in corrispondenza dei POC siano presenti recettori umani di tipo residenziale esposti all’ingestione di acque sotterranee all’inalazione outdoor.
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Calcoli – Elaborazioni
�Valutazione dell’esposizione
�Relazione dose-risposta
�Quantificazione e accettabilità del Rischio
Soglie di accettabilità
�ICR <1*10-6 Rischio trascurabile;
� 1*10-6< ICR <1*10-4 Rischio non trascurabile;
� ICR >1*10-4 Rischio elevato
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Valutazione del rischio e deroghe
� AdR condotta secondo questa metodologia valuta la accettabilità del rischio verso le sostanze tossiche e cancerogene e quindi si concentra prevalentemente su aspetti di carattere sanitario verso i bersagli potenziali. La valutazione del rischio per la salute umana non entra nel merito specifico di altre tipologie di parametri ( come ad es. DOC ) per cui non vengono indicati valori limite tramite il modello. AdR non entra nel merito specifico dei potenziali effetti di sostanze che non presentano effetti tossici e/o cancerogeni per la salute umana ( il DOC o COD non sono tabellati nella norma del Dlgs152/06 sui siti e acque sotterranee ).
� Per questa tipologia di sostanze come ( ad es. DOC) la deroga viene valutata sulla base di fattori estrapolabili dai risultati della AdR condotta sulle sostanze tossiche e canc. e rispetto agli elementi di conformità della discarica al Dlgs 36/03 che deve in ogni caso essere garantita. Se il livello di rischio valutato per le sostanze cancerogene e tossiche presenti nel cosiddetto percolato “virtuale” è accettabile per quel tipo di discarica e quel sito esaminato tanto più sarà accettabile un valore in deroga per sostanze con caratteristiche di minore pericolosità che derivano da rifiuti smaltiti.
La stessa circolare Ministero cita espressamente che l'analisi puo' essere effettuata verificando le concentrazioni attese nei POC (punti di conformita') rispetto ai limiti bonifiche ed uso potabile, e solo successivamente, in caso di numeri problematici o superamenti, e' opportuno espletare l'analisi di rischio sanitario (che supera i confini dei POC, in quanto limiti di batteria dell'impianto, ed arriva fino ai possibili recettori individuabili).
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Valutazione del rischio e deroghe
Pertanto l’AdR condotta con i criteri cautelativi adottati da HERAmbiente è, in definitiva, ridondante rispetto alla direttiva perche' l'analisi definita di ”rischio ambientale” e' parte della declinazione della RBCA utilizzata per le discariche. Non sempre sono stati presi tutti i valori di riferimento per i POC ( Ok i valori per le bonifiche – non sempre quelli per le acque potabili ), ma le elaborazioni sono sempre integrabili), mentre poi si e' sempre proceduto al rischio sanitario fuori dai confini dei limiti di batteria.
A questo riguardo, di recente da parte di alcuni Organi di Controllo sono state proposti criteri di valutazione delle deroghe sul DOC in funzione di una valutazione del rischio ambientale. Cioè come supporto alla deroga sul DOC viene proposto un criterio di valutazione del valore di DOC richiesto secondo un criterio estrapolato da uno studio svolto da ARPA Veneto per la correlazione fra DOC e COD.
Infatti il parametro DOC non è un parametro tabellato a livello di normativa ambientale per cui si propone di fare riferimento al COD da cui, tramite una correlazione sperimentale, risalire al DOC ammissibile.
Per una valutazione indiretta dell’esposizione umana viene proposto di assumere a riferimento i valori limite di COD stabilito con il Dlgs 152/06 per le acque destinate a potabilizzazione.
La proposta avanzata è così sintetizzabile … ►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►
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Possibile approccio per determinazione Deroga DOC - ARPAV
1. Definizione conc. massima accettabile di COD in falda
Caratteristiche di qualità delle acque superficiali destinate al consumo umano
Tab. 1/A – Allegato 2 – parte III – D. Lgs. 152/06 COD = 30 mg/l
2. Calcolo conc. COD massima accettabile nel percolato attraverso AdR
3. Calcolo della conc. DOC massima accettabile – massimo valore di deroga ammesso
- Analisi della correlazione tra COD e DOC nell’eluato da bibliografia
4. Verifica puntuale ( tramite analisi ) del Rapporto COD/DOC nell’eluato da test di cessione su rifiuti
effettivamente conferibili
STUDIO ARPAV
COD = 2,6 DOC
R2= 0,93
45
Valutazione del rischio e deroghe DOC
• Applicazione di una analisi di rischio ambientale per determinare concentrazione accettabile di COD nel percolato che consenta il rispetto in falda dei limiti per la potabilizzazione delle acque (30 mg/l). Si ricava valore COD accettabile ….
• Correlare COD e DOC nell’eluato da test di cessione. Al riguardo si fa riferimento ad uno studio di ARPA-Veneto in cui è stata trovata correlazione significativa (COD=2,6 DOC) e si chiede una verifica di tale correlazione per singolo CER ( o almeno CER prevalenti conferiti ), per poi determinare sulla base dei quantitativi di rifiuti in ingresso, una concentrazione media ponderata di COD da confrontare con quella accettabile.
• Seguendo questo criterio una volta calcolata la concentrazione di DOC accettabile, applicando i coefficienti di correlazione su singolo CER (o gruppi di CER), ne derivano deroghe su singolo CER (o gruppi di CER).Alternativamente si può applicare il coefficiente di correlazione più cautelativo al fine di ottenere una deroga univoca.
46
Valutazione del rischio e deroghe DOC
• In questo caso se la concentrazione di COD che deriva dalla AdR è inferiore a 30.000 mg/l e se il coefficiente di correlazione più alto tra quelli trovati è in linea con i valori di ARPA Veneto ( pari a 3 ) , ne deriva una deroga massima ammessa di DOC pari a 30.000 / 3 = 10.000 mg/l. Le deroghe richieste sono di norma < a questi valori !!!.
Senza voler aprire una discussione sul merito e riservando ad altri contesti un approfondimento di questa proposta che presuppone un onere non indifferente a livello di caratterizzazioni analitiche da effettuare vorremo evidenziare alcune problematiche e criticità di tale proposta sottolineando come agli stessi risultati di verifica del valore accettabile per DOC si può giungere anche senza la necessità di ricorrere alle caratterizzazioni analitiche dei rifiuti ( ciò in particolare per le discariche nuove in cui tali caratterizzazioni potranno essere effettuate solo in corso di coltivazione ).
Innanzitutto si ritiene che il criterio proposto contenga alcuni elementi di “debolezza” ( o
perlomeno da consolidare …) rispetto a:
• effettiva correlazione fra COD nell’eluato dei rifiuti e COD nel percolato
• COD nel percolato non si può assumere con certezza che sia correlabile allo stesso
modo con DOC per tutte le tipologie di rifiuti.
47
Valutazione del rischio e deroghe DOC
Ciò premesso, volendo procedere comunque a valutazioni per la verifica della accettabilità
della deroga sul DOC rispetto a valori limite di salvaguardia per alcune matrici ambientali,
si ritiene si possa approcciare a questo tema con criteri meno onerosi che partendo dai
risultati dell’ADR per le sostanze tossiche e cancerogene confermano l’accettabilità dei
valori proposti per DOC.
Assumendo i valori obiettivo da rispettare nella matrice ambientale da salvaguardare ( es.
COD =30 mg/l per acque da destinare a potabil. ) e ricavando con l’AdR il valore di COD
accettabile nel percolato e quindi nel test di cessione dei rifiuti la correlazione fra COD e
DOC può essere desunta da dati di letteratura assumendo valori prudenziali e cautelativi (
non solo quelli del Veneto…. ).
Un’ulteriore elemento di valutazione ( da approfondire e consolidare ….!!! ) può essere
quello conseguente alla assunzione del fattore di diluizione desumibile dalla AdR per le
sostanze tossiche e cancerogene. Applicando tale fattore si potrebbe calcolare ( almeno
come ordine di grandezza ) il valore di COD accettabile nel percolato ….In questo caso
occorre però grande prudenza e ulteriori approfondimenti in ordine al fatto che i parametri
che concorrono al calcolo del fattore di diluizione potrebbero non essere applicati a tutte
le sostanze ovvero eccessivamente cautelativi per DOC …….
48
Valutazione del rischio e deroghe DOC
Un diverso approccio è ipotizzabile sempre assumendo la debolezza della correlazione fra COD nel percolato e COD nell’eluato del testi di cessione dei rifiuti ( ad es. una discarica in cui siano smaltiti in prevalenza RSU indiff. ovvero sovvalli da trattamento RSU insieme con RS avrà un livello COD nel percolato che è prevalentemente influenzato dai rifiuti urbani …).
L’approccio che si può ipotizzare è quello per cui l’AdR viene svolta assumendo il cosiddetto percolato “virtuale” con valori limite prefissati per i parametri di cui si chiede deroga. Sulla base dei valori del percolato virtuale si ottengono i valori massimi attesi ammessi come deroga compreso DOC. La verifica della attendibilità della deroga richiesta e motivata con la AdR viene controllata a posteriori ( end of pipe ) cioè con il controllo periodica della qualità del percolato reale.
In caso di valori > al percolato virtuale viene sospeso il conferimento dei rifiuti il cui test di cessione contiene la sostanza derogata
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Criteri classificazione rifiuti pericolosi dir. 98/2008 CE e dlgs 205/2010
LAST BUT NOT LEAST …….
Un ulteriore problematica che impatta sulle attività di caratterizzazione e classificazione rifiuti e quindi sulle attività di verifica per l’ammissibilità in discarica
Potenziale impatto del dlgs 205/2010 sulla classificazione rifiuti pericolosi e quindi sull’ammissibilità in discarica …..
� Il nuovo dlgs n. 205/2010 all’art. 183 introduce ex novo la seguente definizione di rifiuto pericoloso:
b) “rifiuto pericoloso”: rifiuto che presenta una o più caratteristiche di cui all’All. I della parte
quarta del presente decreto;…”
� Il punto 5 del medesimo All. D prevede che “se un rifiuto è identificato come pericoloso
……. omissis ….. , esso è classificato come pericoloso solo se le sostanze raggiungono
determinate concentrazioni (ad esempio, percentuale in peso) tali da conferire al rifiuto in
questione una o più delle proprietà di cui all'All. I”
� L’All. I del nuovo testo normativo prevede nelle Note:
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Criteri classificazione rifiuti pericolosi dir. 98/2008 CE e dlgs 205/2010
1. L'attribuzione delle caratteristiche di pericolo «tossico» (e «molto tossico»), «nocivo»,
«corrosivo» e «irritante» «cancerogeno», «tossico per la riproduzione», «mutageno» ed
«ecotossico» è effettuata secondo i criteri stabiliti nell'All. VI, parte I.A e parte II.B della direttiva
67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967 e successive modifiche e integrazioni, concernente
il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla
classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose.
2. Ove pertinente si applicano i valori limite di cui agli allegati II e III della direttiva 1999/45/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 1999 concernente il ravvicinamento delle
disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla
classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi.
Cioè :
� La nota 1 di cui in All. I del nuovo testo normativo prevede che per le caratteristiche di pericolo
H4, H5, H6, H7, H8, H10, H11 ed H14 si applichino i criteri previsti dall’All. VI della direttiva
67/548/CEE.
� La nota 2 di cui in All. I del nuovo testo normativo prevede altresì che, OVE PERTINENTE,
vengano mutuati, ai fini della classificazione dei rifiuti, i limiti di soglia di cui agli allegati II e III della
direttiva CEE 45/99
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Criteri classificazione rifiuti pericolosi dir. 98/2008 CE e dlgs 205/2010
In questo quadro normativo qualora il termine “OVE PERTINENTE” si debba intendere in senso
lato, cioè applicabile a tutte le caratteristiche di percolo elencate in All. I, allora risulta necessario
procedere alla attribuzione di tutte le caratteristiche di pericolo da H1 ad H15, mutuando in maniera
rigida i criteri dalla normativa sulle sostanze pericolose (dir 67/548/CEE) ed applicando le pertinenti
concentrazioni limite di cui agli allegati II e III della dir. 99/45/CEE per tutte le caratteristiche di
pericolo per le quali non siano definite concentrazioni specifiche al punto 3.4 dell’All. D.
In assenza di criteri specifici per la individuazione delle frasi R e delle relative concentrazioni limite
( con particolare riguardo alla caratteristica H14 ), una applicazione come sopra prospettata,
determina ricadute estremamente rilevanti in termini operativi e di continuità per lo smaltimento di
quantità significative di rifiuti speciali sul territorio nazionale.
A tale proposito il sistema degli operatori e gestori si è posto subito due quesiti:
� se le frasi di rischio R e i limiti delle direttive su sostanze e preparati devono essere presi in blocco e trasposti nei criteri sulla classificazione dei rifiuti ovvero si considerano solo quelli “pertinenti” tenendo conto di una serie di elementi legati alla specificità dei rifiuti che non
sono sostanze e preparati destinati al consumo e tantomeno ad essere dispersi nell’ambiente ma,
bensì, ad essere gestiti e smaltiti in modo sicuro per l’ambiente e la salute umana.
� se le due note dell’Allegato I debbano necessariamente trovare applicazione contestuale e
integrata
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Criteri classificazione rifiuti pericolosi dir. 98/2008 CE e dlgs 205/2010
Nessuna indicazione applicativa e solito caos nel mondo degli operatori
Rimando a Linee Guida Ministero art. 184 comma 5
In questo contesto di scarsa chiarezza interpretativa e applicativa e in attesa della emanazione delle Linee Guida Ministeriali di cui all’art. 184 comma 5 del dlgs 152/06 è “apparso” il recente parere ISPRA/ISS reso al MATTM ai fini della emanazione delle richiamate Linee Guida Ministeriali per l’attribuzione della caratteristica H14 !!!
Oltre alla urgente necessità di chiarire quale valenza debba essere attribuita al documentoche in maniera informale circola fra gli operatori, ma è pubblicato sul sito ISS, senza che risulti emanata alcuna Linea Guida da parte del Ministero ai sensi dell’art. 184, comma 5, del dlgs 152/06 e smi. si ritiene necessario esaminarne i contenuti e, soprattutto, le potenziali ricadute sull’attuale sistema di gestione dei rifiuti in Italia. A questo riguardo pur riconoscendo al documento una valenza di grande rigore tecnico, si ritiene che per alcuni aspetti si faccia un balzo in avanti rispetto alla direttiva e, soprattutto, rispetto alla applicabilità dei criteri indicati alla situazione italiana.
� La direttiva 1999/45/CE classifica i preparati, quindi i rifiuti secondo il parere in questione, pericolosi per l’ambiente:
� contrassegnandoli con il simbolo “N” e l’indicazione di pericolo “pericoloso per l’ambiente” se contengono una o più sostanze con frasi di rischio:
� R 50-53: Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
� R 51-53: Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
.
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Criteri classificazione rifiuti pericolosi dir. 98/2008 CE e dlgs 205/2010
� contrassegnandoli con le frasi di rischio R52-53 se contengono una o più sostanze con frasi di rischioR 52-53: Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
� La direttiva 67/548/CE presenta al proprio interno classificazioni:
• sia per famiglia generica del metallo e suoi composti come per es. Piombo e suoi composti Repr.Cat.1; R61 Repr.Cat.3; R62 Xn; R20/22 R33 N; R50-53
• sia per singoli composti come per es. Piombo Cromato Repr.Cat.1;R61 Repr.Cat.3; R62 Carc. Cat.2; R45 R33 N; R50-53 per alcuni metalli molto comuni ( quali Rame, Nichel e Zinco ) solo alcuni composti sono classificati come pericolosi per l’ambiente.
L’impossibilità, su alcune tipologie di rifiuto, di individuare l’esatto composto comporterebbe, per rifiuti con presenza significativa di tali metalli, applicando il criterio “cautelativo” e “restrittivo” proposto di:
• classificazione come ECOTOSSICO un rifiuto anche se nello stesso non sono presenti tali caratteristiche di pericolo,
• in contestuale presenza di più sostanze classificate R50-53, R51-53 e R52-53 rendere difficoltosa ed articolata la classificazione del rifiuto (criterio della sommatoria).
� Il D.Lgs. 21 settembre 2005, n°238 ( cosiddetta Seveso Ter ) all’Allegato A – tabella PARTE 2 individua le sostanze pericolose per l’ambiente sulla scorta della classificazione basata sulle direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE per le sole sostanze o preparati (rifiuti) che presentino le frasi di rischio:
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Criteri classificazione rifiuti pericolosi dir. 98/2008 CE e dlgs 205/2010
R 50-53: Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
�R 51-53: Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
� L’accordo ADR per il trasporto delle merci pericolose (rifiuti) su strada individua come criteri base per l’assegnazione di soluzioni e miscele (quindi preparati e rifiuti) alla classe 9 “Materie pericolose per l’ambiente” oltre che le misure ecotossicologiche anche la classificazione basata sulle direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE ovvero appartengono a suddetta classe le soluzioni o miscele (rifiuti) che presentino le frasi di rischio:
�R 50-53: Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
�R 51-53: Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
Secondo le due norme sopracitate non si ritengono quindi riconducibili alla caratteristica di pericolo Ecotossico le sostanze che presentano frasi di rischio classificate come “Nocivo” e non etichettate, cioè:
R52 Nocivo per gli organismi acquatici
R53 può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico (quando associata alla frase precedente).
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Criteri classificazione rifiuti pericolosi dir. 98/2008 CE e dlgs 205/2010
� L’assunzione della frase di rischio R52 tra l’altro rischia di produrre un potenziale pericoloso elemento di interfaccia con la norma Seveso per cui molti impianti che detengono o trattano rifiuti “pericolosi per l’ambiente “ secondo la norma sui rifiuti ma non pericolosi per l’ambiente secondo la Seveso si troveranno nella condizione di rientrare nella norma sui RIR ovvero dover giustificare di esserne esclusi. Gli inceneritori di RSU e RS non peric. ( secondo la norma attuale ) rischierebbero molto concretamente di rientrare nell’art.8 ex dlgs 334/99 e smi
� L’assunzione della frase di rischio R52 ( e dei relativi limiti di concentrazione ) per l’attribuzione della caratteristica di pericolo H14 non si ritiene “pertinente”, ai sensi di quanto previsto all’Allegato I nota 2 della direttiva 98/2008/CEE ( e del corrispondente dlgs 205/2010 ) in quanto le sostanze che presentano frasi di rischio classificate come “Nocivo” non sono etichettate e fanno riferimento a un generico rischio per cui le uniche precauzioni da assumere sono quelle di “non disperdere nell’ambiente” proprio come per qualsiasi rifiuto ( pericoloso e non pericoloso, compresi quelli urbani ). Appare oggettivamente non pertinente ed eccessivo applicare rigidamente criteri e limiti specifici per sostanze e preparati a rifiuti che vengono smaltiti in impianti appositamente realizzati al fine di non “disperdere” tali rifiuti nell’ambiente e al fine di non garantire danni all’ambiente e alla salute .Tale elemento determinante porta ad escludere altresì una eventuale incoerenza con la norma dell’accordo ADR sopracitata che non tiene conto degli effetti a lungo termine. I rifiuti correttamente gestiti e smaltiti negli impianti appositamente approntati non determinano infatti effetti a lungo termine.
� Per lo smaltimento in discarica di rifiuti eventualmente pericolosi perché caratterizzati da H14 , si può ritenere di scarso significato la caratteristica di pericolo riferite alle sostanze con frase di rischio R 52-53 perché proprio in discarica, per legge, devono essere assunte cautele specifiche proprio per evitare impatti sull’ambiente acquatico.
.
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Criteri classificazione rifiuti pericolosi dir. 98/2008 CE e dlgs 205/2010
Allo stesso tempo in maniera decisamente oggettiva e incontestabile si possono ritenere di scarso significato le caratteristiche di pericolo riferite a tutte le frasi R 50-51-52-53 che determinerebbero l’assegnazione dell’H14 nel caso di incenerimento in quanto, per tale tecnologia, è da escludere per i rifiuti qualsiasi possibilità di venire a contatto con gli ambienti acquatici. Allo stesso tempo la classificazione di rifiuti pericolosi risulta nella sostanza non rilevante perché la norma prevede condizioni di combustione e limiti alle emissioni analoghi sia per i rifiuti pericolosi sia per quelli non pericolosi distinguendo i rifiuti solo in base al contenuto di sostanze clorurate per le T di combustione nei rifiuti pericolosi. La ecotossicitàH14 dei rifiuti è quindi sostanzialmente indifferente rispetto al quadro emissivo degli impianti di incenerimento
Le valutazioni sopracitate trovano una indiretta conferma quando si valutano le eventuali conseguenze di una applicazione rigida della norma
come prospettato nel parere ISPRA/ISS
Nonostante l’apprezzabile e condivisa scelta di cui al punto 3.3 del parere ISPRA/ISS, per cui
nell’applicazione del metodo delle sommatorie non si tiene conto dei valori specifici di
concentrazione delle singole sostanze fissati nell’Allegato I alla dir. 1967/548/CE e non si tiene
conto inoltre delle sostanze presenti nel rifiuto in concentrazioni inferiori ai limiti della tabella C
dello stesso parere, l’applicazione dei criteri della direttiva 67/548/CE e contestualmente i limiti indicati della Direttiva 1999/45/CEE per la caratteristica H14 (eco tossico), cioè un rifiuto
è classificato come pericoloso per l’ambiente (H14) se contiene al suo interno:
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Criteri classificazione rifiuti pericolosi dir. 98/2008 CE e dlgs 205/2010
�una o più sostanze R50-53 in concentrazione maggiore o uguale dello 0,25%
�una o più sostanze R51-53 in concentrazione maggiore o uguale del 2,5%
�una o più sostanze R52-53 in concentrazione maggiore o uguale del 25%
porterebbe infatti a classificare come rifiuti Pericolosi una quota decisamente rilevante di rifiuti contrassegnati da codici “CER specchio” e nei casi di rifiuti contrassegnati con codici Non Pericolosi che vengono sottoposti a caratterizzazione analitica ( ai fini di uno smaltimento in discarica), risulteranno classificati Pericolosi senza avere un “CER specchio” applicabile.
In termini di impatto rispetto ai nuovi criteri di classificazione proposti dal parere è stata elaborata, a scopo conoscitivo, una verifica sui flussi di rifiuti speciali gestiti dalle principali aziende associate a Federambiente nel 2009/2010.
.
.
Su un campione significativo a livello nazionale di conferitori di RS non pericolosi agli impianti di
smaltimento (discariche e inceneritori) è stato simulata la applicazione del criterio che fa riferimento
alle diverse possibilità di attribuzione delle frasi di rischio R e relativi limiti potenzialmente mutuabili
dalla Dir. 1999/45/CE per la caratteristica di pericolo H14 secondo le indicazioni del parere
ISPRA/ISS. La assunzione delle frasi di rischio R50/53 e R51/53 determina scostamenti poco rilevanti (1-3%) rispetto alla classificazione attuale di rifiuti non pericolosi mentre l’eventuale assunzione della frase di rischio R52/53 determinerebbe uno scostamento decisamente rilevante ( dell’ordine di oltre il 25% ) nonostante le esclusioni previste al già citato punto 3.3 del parere stesso.
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Criteri classificazione rifiuti pericolosi dir. 98/2008 CE e dlgs 205/2010
Fra i rifiuti testati particolare rilievo assumono le scorie pesanti che residuano da
incenerimento RSU e RS non pericolosi che risulterebbero sempre pericolose con il criterio
della sommatoria e così pure è da stimare con i test tossicologici. Allo stesso tempo il 73% dei campioni di car fluff testati risulterebbe pericoloso e circa il 15% dei CER 191212 ( compresi anche quelli di origine urbana ) pure sarebbe pericoloso-
A livello di stima preliminare, volendo estrapolare i risultati delle valutazioni sul campione,
rispetto alla quantità totale di RS prodotti/gestiti a livello nazionale, il dato più recente
ricavabile dal rapporto ISPRA quantifica in circa 80 - 90 milioni di ton i rifiuti speciali prodotti
in Italia (esclusi i rifiuti da D&C) di cui il 90% sono attualmente classificati non pericolosi.
Anche assumendo solo le quantità di rifiuti effettivamente destinati a smaltimento (stimabili
nell’ordine almeno pari al 50-60% del totale) l’impatto della riclassificazione andrebbe ad interessare un quantitativo dell’ordine di almeno 10 milioni almeno di tonnellate di rifiuti sul territorio nazionale.
Da considerare altresì che la rigida applicazione che comprende anche le sostanze/preparati
R 52-53 incide pesantemente anche sul sistema del recupero in procedura semplificatadi cui agli art. 214-216 del dlgs 152/06 e smi e DM 5/02/98. Numerose tipologie di rifiuti sono
pericolosi transiterebbero nella categoria dei pericolosi con un oggettivo impatto negativo
sulle pratiche di recupero che verrebbe disincentivato.
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Criteri classificazione rifiuti pericolosi dir. 98/2008 CE e dlgs 205/2010
Un secondo tema, direttamente correlato al precedente, riguarda i test eco tossicologici da effettuare ai fini della classificazione dei rifiuti nei casi di composizione non determinabile.
Considerato che la stragrande maggioranza dei casi dei flussi di rifiuti è riconducibile alla fattispecie di “ rifiuti con composizione non determinabile” si deduce che si deve ricorrere quasi sempre ai test eco tossicologici di cui al punto 4. del parere ISPRA/ISS.
La batteria di test indicati nel parere ISPRA/ISS risulta del tutto “nuova” e singolare per applicazioni al settore dei rifiuti e diversa da quella prevista nella direttiva 67/548/CE – Allegato VI – qualora si voglia applicare in maniera pedissequa la norma comunitaria.
Nel parere è previsto che i test tossicologici si applicano nei casi in cui le sostanze nel rifiuto non siano “note” e non nel caso non siano “determinabili”. Seguendo questo criterio sono da eseguire quasi sempre i test tossicologici. Sarebbe più congruo utilizzare la medesima identificazione dello scenario di intervento utilizzata dal parere dell’Istituto Superiore di Sanità Prot. n. 0036565 del 05/07/2006. La dicitura “non determinabile” utilizzata nel testo può infatti generare ipotesi di scenari di dubbia interpretazione. .
Un impatto oggettivamente rilevante rispetto al fatto che sarebbero la maggioranza dei flussi di rifiuti oggi gestiti legalmente negli impianti autorizzati
per rifiuti pericolosi e rispetto al fatto che sono decisamente pochi ( se non assenti in molte regioni ) impianti autorizzati per smaltire rifiuti pericolosi
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Criteri classificazione rifiuti pericolosi dir. 98/2008 CE e dlgs 205/2010
I test tossicologici con la metodologia proposta non indicano le sostanze e tantomeno le frasi di rischio per cui il rifiuto risulta pericoloso. Se consideriamo, ad esempio, il CER 190111* e il CER 190112 per la scelta del codice CER e della classificazione di pericolosità non si può non definire, individuare e quantificare quali sono le sostanze pericolose contenute nelle scorie . In particolare il gestore dell’impianto di trattamento delle ceneri deve conoscere qualità e quantità delle sostanze pericolose eventualmente presenti nelle scorie, mentre i test ecotossicologici proposti non danno risposta al riguardo.
I test indicati nel parere ISPRA/ISS, a parere di diversi operatori, necessitano di un periodo di applicazione e valutazione al fine di testarne la reale e diffusa praticabilità oltreché riproducibilità e affidabilità. I valori limite indicati sono stimabili dell’ordine di circa 1/5 di quelli previsti per i test di cui all’allegato VI della direttiva 67/548 richiamata e la conseguenza è che gran parte dei rifiuti testati assume la caratteristica di pericoloso H14 con le conseguenze già evidenziate
L’allegato VI alla dir. 1967/548/CE e smi già prevede l’esecuzione di test eco tossicologici ai fini della classificazione di un rifiuto secondo standard che si possono ritenere più consolidati e riproducibili ( alghe, pesci, daphnia ) e già utilizzati da diversi operatori.
I valori limite dei test proposti nel parere ISPRA/ISS sembrano inferiori ( seppure non vi sia perfetta corrispondenza ) a quelli dell’Allegato VI della dir CEE citata.
Alcuni test svolti sulla stessa tipologia di rifiuto hanno fornito esiti contrastanti rispetto alle due metodologie indicate ( non p. con test ALL. VI dir. CEE e invece pericolosi con nuovi test proposti ).
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Criteri classificazione rifiuti pericolosi dir. 98/2008 CE e dlgs 205/2010
.A ciò si aggiunga una oggettiva scarsa correlazione fra i risultati dei test eco tossicologici e le tradizionali analisi chimiche oltre alle problematiche, non di scarso rilievo, che potranno derivare dai confronti con le autorità di controllo durante visite ispettive in cui un eventuale verifica tramite test eco-tossicologico deve trovare corrispondenza con quelle eseguite dal produttore o gestore di impianti, salvo dover ricorrere in ogni caso alle analisi chimiche di conferma.
Senza voler escludere la possibilità di ricorrere alla esecuzione di test eco tossicologici si ritiene
comunque di dover sottolineare che a questi si ricorre, solo in casi particolari e di impossibilità di
avere a disposizione elementi conoscitivi sui rifiuti, e soprattutto assumendo i test stessi come
metodologia alternativa ai metodi analitici.
In estrema sintesi si ritiene necessario tenere in considerazione, nella trasposizione del parere nelle Linee Guida Ministeriali :
� la valutazione ed eventuale revisione della posizione di non derogabilità, per i motivi
diffusamente illustrati, delle frasi di rischio che riportano la definizione “nocivo per l’ambiente” (
R52 e relative combinazioni ) in particolare per le discariche. Adottando tale criterio non si modifica
in maniera significativa la classificazione dei flussi di rifiuti attualmente classificati non pericolosi.
� considerare esclusivamente a livello di alternativa al metodo tradizionale i test eco tossicologici
da svolgere, in ogni caso, in conformità a quanto previsto all’Allegato VI della dir. 1967/548/CE
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Caratteristiche di pericolosità dei rifiuti- L’Europa
Caratteristiche di pericolosità dei rifiuti orientamento europeo
Normativa : Direttiva 91/689/CE + Direttiva 99/45/CE + ADR
Austria – Danimarca - Olanda
applicazione H14 al solo ambiente acquatico e strato ozono
Austria
limitazione a rifiuti ( composti alogenati) o ADR classi 9-M6 –M7
Paesi Bassi
pericolo all’ambiente acquatico ( R50-R53)
Danimarca
R50-R53-R59
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Caratteristiche di pericolosità dei rifiuti - L’Europa
Metodi per Determinazione H14
( Rifer. Rifiuti pericolosi e Dir.99/45 smi )
Germania - Spagna: Biotest
Regno Unito: Metodo Convenzionale ( sommatorie)
Francia: Convenzione Basilea, OCSE ultimo Biotest
Austria: ADR ( cat.1 acuta e 1,2 cronica) senza considerare il “nocivo
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