View
4
Download
0
Category
Preview:
Citation preview
A tutti i Clienti
LORO SEDI
Circolare n. 25/2020
Rimini, 22 aprile 2020
Oggetto: Circolare informativa
Con la presente circolare si informa la gentile clientela sulle novità amministrative/fiscali più
importanti intervenute recentemente.
Lo studio rimane in ogni caso a disposizione per eventuali chiarimenti e approfondimenti.
Adempimenti e versamenti sospesi, gli effetti sull'Iva:
i chiarimenti delle circolari n. 8/E/2020 e n. 9/E/2020
Sommario
1. Novità normative e interpretazioni ministeriali
2. Adempimenti e versamenti sospesi, gli effetti sull'Iva
1. Novità normative e interpretazioni ministeriali • Dl 8 aprile 2020, n. 23 (G.U. 8 aprile 2020, n. 94)
Decreto liquidità - accesso al credito – adempimenti fiscali per le imprese – proroga di
termini amministrativi e processuali
Il Decreto interviene a sostenere le imprese, tra l’altro, attraverso i seguenti
provvedimenti:
1. ambito finanziario: lo Stato, tramite SACE S.p.A., potrà fornire la garanzia alle
banche che erogano finanziamenti alle imprese (nel limite di 200 miliardi di euro, di
cui 30 per finanziamenti in favore delle PMI) destinate a coprire tra il 70% e il 90%
dell’importo finanziato, a seconda dei limiti dimensionali dei soggetti finanziati:
i. per i finanziamenti ad imprese fino a 5.000 dipendenti in Italia e un
fatturato inferiore a 1,5 miliardi è prevista una copertura pari al 90%
dell’importo del finanziamento;
ii. per i finanziamenti ad imprese con oltre 5.000 dipendenti e un fatturato
fra 1,5 e 5 miliardi di euro è prevista una copertura pari al 80%
dell’importo del finanziamento;
iii. per i finanziamenti concessi alle imprese con oltre 5 miliardi di fatturato
(non è previsto anche il parametro del numero di dipendenti) la
copertura sarà del 70% dell’importo del finanziamento.
L’importo della garanzia non potrà superare il 25% del fatturato registrato nel 2019
o il doppio del costo del personale sostenuto dall’azienda.
Il finanziamento, erogato a seguito di una istruttoria bancaria, potrà avere una
durata massima di 72 mesi, con possibilità di optare per un periodo di 24 mesi di
preammortamento.
La misura opera fino al 31 dicembre 2020.
Sempre con riguardo alle misure di carattere finanziario il Decreto (detto, appunto,
Decreto Liquidità) potenzia ulteriormente il Fondo di Garanzia per le PMI,
aumentandone la dotazione finanziaria. Inoltre, è possibile che le aziende ottengano
finanziamenti fino a 25.000 euro dalle banche senza alcuna valutazione di merito
creditizio, ma con garanzia da parte dello Stato del 100%.
Stessa misura di garanzia anche per i finanziamenti superiori a detta soglia ma fino a
800.000 euro, ma con necessità di valutazione del merito creditizio da parte del
finanziatore. Per prestiti superiori a 800.000 e fino a 5 milioni di euro la garanzia
copre il 90% dell’importo erogato.
2. ambito contabile: le imprese che prima dell’attuale crisi sanitaria ed economica
erano presentavano una regolare prospettiva di continuità aziendale possono non
tener conto dell’obbligo del rispetto del principio di continuità aziendale previsto
dal codice civile, dai principi contabili e da quelli di revisione. Le imprese, pertanto:
iv. in sede di redazione del bilancio in corso possono valutare i criteri di
prudenza e di continuità alla luce della situazione emergente dall’ultimo
bilancio approvato;
v. possono disattivare le cause di scioglimento societario per riduzione o
perdita del capitale sociale, derogando alle regole del codice civile per le
società di capitali;
vi. possono ottenere finanziamenti da parte dei soci senza che questi
risultino postergati nella restituzione.
Sono altresì previste misure che riguardano la disciplina del fallimento volte a
sottrarre, in questa fase di emergenza, le imprese all’apertura del fallimento e alle
altre procedure fondate sullo stato di insolvenza.
3. ambito fiscale: sono prorogate alcune scadenze fiscali. Si tratta di:
vii. versamenti di ritenute (su redditi di lavoro dipendente), contributi e Iva,
ma solo per soggetti con calo di fatturato di almeno il 33% per
ricavi/compensi sotto i 50 milioni e di almeno il 50% sopra tale soglia.
Sono sospesi: i versamenti in ogni caso per i soggetti che hanno iniziato
ad operare dal 1° aprile 2019 e l’Iva per i residenti delle 5 province più
colpite (Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi, Piacenza), se attestano un
calo del fatturato di almeno il 33% a prescindere dalla soglia di fatturato
dei 50 milioni. I versamenti sospesi sono effettuati al 30 giugno 2020, in
unica rata o in 5 rate mensili;
viii. sospensione delle ritenute d’acconto sui redditi di lavoro autonomo.
La sospensione, già prevista dal Dl 17 marzo 2020, n. 18 per la scadenza
di marzo e facoltativamente richiesta dal percipiente, è estesa alle
scadenze di aprile e maggio;
ix. la proroga generalizzata dei versamenti in scadenza il 20 marzo 2020
viene estesa al 16 aprile 2020;
x. la consegna delle certificazioni uniche è prorogata dal 31 marzo al 30
aprile 2020;
xi. il credito d’imposta del 50% per le spese di sanificazione degli ambienti
di lavoro viene esteso all’acquisto dei dispositivi di protezione
individuale, mascherine e occhiali.
xii. in relazione alla nuova disciplina di controllo del versamento delle
ritenute negli appalti (di ammontare superiore a 200 mila euro; cfr.
articolo 17-bis, Dlgs 241/1997) la Cm 3 aprile 2020, n. 8/E aveva
affermato che i controlli del committente sono sospesi solo in relazione
ai soggetti che possono avvalersi della sospensione del versamento
delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati e
riprenderanno in relazione alle scadenze previste per l’effettuazione dei
versamenti sospesi. In caso di sospensione del versamento delle
ritenute, il committente non deve quindi sospendere il pagamento dei
corrispettivi maturati dall’impresa appaltatrice o affidataria o
subappaltatrice. Il Decreto Liquidità dispone che i Documenti unici di
regolarità fiscale (Durf) emessi nel corso del mese di febbraio 2020
rimangono validi fino al 30 giugno 2020, per ridurre gli adempimenti
imposti alle imprese negli appalti durante l’emergenza coronavirus.
• Legge 2 aprile 2020, n. 21 (G.U. 4 aprile 2020, n. 90)
Taglio del cuneo fiscale – conversione in legge
Viene convertito in legge, con modificazioni, il Dl 3/2020 contenente misure urgenti
finalizzate alla riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente (cd. taglio o
riduzione del cuneo fiscale).
In estrema sintesi, si riconosce ai dipendenti con un reddito complessivo non
superiore a 28.000 euro un bonus, che non concorre alla formazione del reddito
complessivo ai fini Irpef, pari a 600 euro dal 1° luglio 2020 (che diventeranno 1.200
dal 1° gennaio 2021; in pratica, 100 euro al mese) e una ulteriore detrazione in
favore dei percettori di redditi di lavoro dipendente con un reddito complessivo non
superiore a 40.000 euro.
La misura è sperimentale e si applica ai redditi di lavoro dipendente e assimilati per
prestazioni rese fino al 31 dicembre 2021; dopo questo periodo dovrebbe far
seguito una revisione degli strumenti di sostegno al reddito.
Le misure previste riguardano:
- trattamento integrativo dei redditi di lavoro dipendente e assimilati (articolo 1):
con riferimento alle prestazioni rese dall'1 luglio 2020, nel caso in cui l'Irpef lorda
determinata sui redditi di lavoro dipendente e assimilati sia di importo superiore a
quello della detrazione spettante ai sensi dell’articolo 13, comma 1, Dpr 917/1986, è
riconosciuta una somma a titolo di trattamento integrativo, rapportato al periodo di
lavoro e non concorrente alla formazione del reddito, di importo pari a 600 euro per
il 2020 e a 1.200 euro dal 2021, purché il reddito complessivo (al netto di «prima
casa» e relative pertinenze) non superi l'importo di 28.000 euro.
Da quanto sopra deriva che sono previsti due requisiti: a) capienza di ritenute Irpef
sui redditi di lavoro dipendente (che devono essere superiori alla detrazione
spettante in relazione alla medesima tipologia di lavoro; b) reddito complessivo non
superiore a 28.000 euro.
I beneficiari del trattamento integrativo sono:
➢ lavoratori dipendenti;
➢ soci di cooperative;
➢ lavoratori dipendenti che percepiscono compensi per incarichi da
soggetti terzi;
➢ titolari di stage, borse di studio o altre attività di addestramento
professionale;
➢ collaboratori coordinati e continuativi;
➢ sacerdoti;
➢ lavoratori socialmente utili;
➢ percettori di indennità di mobilità, prestazioni di esodo, cassa
integrazione e Naspi.
Poiché il beneficio è erogato dal sostituto d’imposta in via automatica nella
retribuzione periodica, salvo verifiche da effettuare in sede di conguaglio, il datore
di lavoro avrà titolo per recuperare, le somme corrisposte ai lavoratori a titolo di
trattamento integrativo, mediante il meccanismo della compensazione dei crediti
nel modello F24 (articolo 17, Dlgs 241/1997).
Il sostituto d’imposta è tenuto a procedere alla verifica di conguaglio a fine anno:
qualora l’ulteriore detrazione risulti non spettante, in tutto o in parte, il recupero
dell’ulteriore detrazione non spettante è effettuato in 8 rate di pari ammontare, a
partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio, qualora lo stesso
ecceda 60 euro;
- ulteriore detrazione fiscale per redditi di lavoro dipendente e assimilati (articolo
2): con riferimento alle prestazioni rese dall'1 luglio 2020 al 31 dicembre 2020, ai
titolari dei redditi di lavoro dipendente e assimilati spetta un'ulteriore detrazione
dall'Irpef lorda, rapportata al periodo di lavoro, di importo pari a
➢ 480 euro, aumentata del prodotto tra 120 euro e l'importo
corrispondente al rapporto tra 35.000 euro, diminuito del reddito
complessivo, e 7.000 euro, se il reddito complessivo supera 28.000 euro
ma non 35.000 euro;
➢ 480 euro, se il reddito complessivo supera 35.000 euro ma non 40.000
euro, tenendo presente che la detrazione spetta per la parte
corrispondente al rapporto tra 40.000 euro, diminuito del reddito
complessivo, e 5.000 euro.
Il beneficio mensile (previsto per il solo anno 2020) è dunque pari a:
➢ 100 euro per i lavoratori dipendenti con un reddito annuo lordo fino a
28.000 euro;
➢ 80 euro per i lavoratori che percepiscono redditi di importo compreso
tra 28.000 e 35.000 euro.
L’importo del bonus fiscale diminuisce poi gradualmente fino ad azzerarsi per i
dipendenti con redditi tra 35 e 40 mila euro.
Il sostituto d’imposta è tenuto a procedere alla verifica di conguaglio a fine anno:
qualora l’ulteriore detrazione risulti non spettante, in tutto o in parte, il recupero
dell’ulteriore detrazione non spettante è effettuato in 8 rate di pari ammontare, a
partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio, qualora lo stesso
ecceda 60 euro;
- abrogazione del cd. «bonus Renzi (80 euro)» (articolo 3, comma 1): dall'1 luglio
2020 è abrogato l'articolo 13, comma 1-bis, Dpr 917/1986.
L’articolo 3, comma 2, Dl 3/2020 prevede che il reddito complessivo da considerare
ai fini del trattamento integrativo e dell'ulteriore detrazione Irpef deve essere
assunto:
➢ al lordo delle quote esenti dei redditi agevolati per docenti e ricercatori
e dei redditi agevolati previsti per i soggetti c.d. «impatriati»;
➢ al netto del reddito dell'abitazione principale e sue pertinenze.
• Dpcm 10 aprile 2020 (G.U. 11 aprile 2020, n. 97)
Dpcm 1 aprile 2020 (G.U. 2 aprile 2020, n. 88)
Covid-19 - misure restrittive prorogate fino al 3 maggio 2020
Le misure restrittive assunte da precedenti decreti per contenere il contagio
dell'epidemia da COVID-19 vengono prorogate al 3 maggio 2020. Dal 14 aprile, però,
è ammessa l'apertura di alcune attività, come quelle di commercio di carta, cartone
e articoli di cartoleria, libri, vestiti per bambini e neonati, a cui si aggiungono – tra le
altre - le attività di commercio all'ingrosso di fertilizzanti e di altri prodotti chimici
per l'agricoltura e le attività di realizzazione dell'industria del legno e dei prodotti in
legno e sughero (esclusi i mobili), di fabbricazione di utensileria ad azionamento
manuale, di fabbricazione di componenti elettronici e schede elettroniche, di
fabbricazione di computer ed unità periferiche. Gli esercizi commerciali la cui
attività non è sospesa sono tenuti ad assicurare, oltre all'applicazione di misure di
sicurezza come la distanza interpersonale di un metro, che gli ingressi avvengano in
modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo
necessario all'acquisto dei beni.
• Determinazione Direttore agenzia delle Dogane 3 aprile 2020, prot. n. 107042/RU
Covid-19 - esenzione dazi doganali e iva per le merci necessarie a contrastare
l'emergenza
Sono state definite le regole operative, valide dal 30 gennaio 2020 al 31 luglio 2020
per garantire l’esenzione da dazi doganali e da Iva per le importazioni di beni
ritenuti indispensabili per fronteggiare l’emergenza sanitaria da Covid-19, come
previsto dalla Commissione europea, decisione 3 aprile 2020, n. 2020/491 e dalla
precedente determinazione Direttore agenzia delle Dogane 27 marzo 2020, prot. n.
101115.
Invero, è la legislazione unionale a consentire che gli Stati membri possano adottare
misure eccezionali che possono essere impiegati per aiutare le vittime di catastrofi:
nella situazione attuale per far fronte alla crisi sanitaria causata dal Covid-19
(Coronavirus). In particolare, le previsioni sono contenute:
➢ in materia doganale, nel Regolamento Ce n. 1186/2009 del Consiglio,
che contempla la possibilità di concedere un'esenzione dai dazi «a
favore delle vittime di catastrofi»;
➢ in materia di Iva, nella Direttiva n. 2009/132/Ce del Consiglio, che
contempla disposizioni analoghe relative all'esenzione dall'Iva di talune
importazioni definitive di beni.
Per concedere l'esenzione, è necessaria una decisione della Commissione Ue, che
interviene su richiesta degli Stati membri interessati.
A seguito della decisione della Commissione Ue, ed in aderenza alle citate
disposizioni normative, la determinazione dell’agenzia delle Dogane chiarisce
l’ambito soggettivo ed oggettivo di applicazione della franchigia (di dazi e Iva)
applicabile per fronteggiare l’emergenza sanitaria.
Quale ambito soggettivo, l’esenzione riguarda le importazioni effettuate da o per
conto di organizzazioni o enti pubblici, compresi quelli statali, oppure da
organizzazioni autorizzate dalle competenti autorità nazionali. Possono accedere
all’agevolazione, con le stesse regole, anche le unità di pronto soccorso per far
fronte alle proprie necessità e per tutta la durata del loro intervento. I soggetti
beneficiari sono dunque:
➢ Regioni e Province autonome;
➢ Enti territoriali locali;
➢ Pubbliche amministrazioni;
➢ strutture ospedaliere pubbliche ovvero private accreditate e/o inserite
nella rete regionale dell’emergenza;
➢ soggetti che esercitano servizi pubblici essenziali, di pubblica utilità e/o
di interesse pubblico come individuati dal Dpcm 11 marzo 2020, dal
Dpcm 22 marzo 2020 e dal Dm 25 marzo 2020 del Ministero dello
Sviluppo economico.
Quanto all’ambito oggettivo, il beneficio riguarda esclusivamente i beni - come i
Dispositivi di protezione individuale (Dpi) o qualsiasi altro bene mobile destinato ai
soggetti sopra individuati e finalizzati alla lotta contro il contagio del virus - che
saranno distribuiti gratuitamente alle persone contagiate dal Covid-19 o a rischio
contagio, oppure agli operatori attivi nella lotta contro il Coronavirus, anche se i
dispositivi rimangono di proprietà dei soggetti che li mettono gratuitamente a
disposizione. I beni agevolati, inoltre, non possono essere prestati, ceduti o venduti
a soggetti che non hanno diritto all’esenzione o non impegnati nella lotta al Covid-
19, né possono essere destinati a usi diversi da quelli previsti dalla norma
agevolativa. L’ufficio delle dogane verificherà il sussistere delle condizioni che
danno accesso all’esenzione.
I presupposti e le modalità per accedere allo sdoganamento delle stesse merci in
franchigia (cd. con svincolo diretto) sono stati individuati dal provvedimento
dell’agenzia delle Dogante 30 marzo 2020: il richiedente l’agevolazione dovrà
presentare, al momento dello sdoganamento, un’autocertificazione con la quale
attesta di essere in possesso dei requisiti previsti per accedere al beneficio (ossia, il
destinatario finale deve appartenere a una delle categorie sopra indicate – ambito
soggettivo - e i beni importati devono essere a lui destinati per le finalità previste
dalla norma – ambito oggettivo – come le mascherine facciali e i dispositivi di
protezione, nonché i kit di analisi, i ventilatori e altre attrezzature mediche; cfr.
decisione Commissione Ue 3 aprile 2020, n. 2146).
All’autocertificazione farà seguito l’autorizzazione dell’agenzia delle Dogane ad
importare senza pagamento di dazi e di Iva. Nelle dichiarazioni di importazione per
le quali è richiesta la sospensione dei diritti dovrà essere inserito alla casella 37 del
DAU, dopo il codice regime 40, il codice C26.
Nel caso in cui il destinatario finale con diritto all’esenzione sia diverso
dall’importatore, dovrà essere compilata una diversa autocertificazione per
attestare, sempre con il modello e secondo le modalità definite con la
determinazione del 30 marzo, che le merci rientrano tra quelle incluse nel beneficio.
Agli uffici delle dogane è assegnato il compito di controllare la documentazione
commerciale e la rendicontazione relative alla merce importata.
Si ricorda, infine, che le descritte agevolazioni connesse alle importazioni non sono
estensibili agli acquisti intraUe e alle operazioni interne ai vari Stati membri
(Commissione Ue, nota 3 aprile 2020, n. 2198021). Ed infatti, per la giurisprudenza
(Corte di Giustizia Ue, 26 febbraio 2015, cause riunite C-144/13, C-154/13, C-
160/13), mentre una esenzione interna agli Stati membri richieda che si applichi
l’esenzione anche per le importazioni, non vale il contrario: quindi una importazione
esentata non si riflette automaticamente alle altre operazioni interne alla Ue.
• Cm 16 aprile 2020, n. 10/E
Rinvio delle udienze e sospensione dei termini processuali
Il documento di prassi contiene le prime indicazioni circa:
➢ il rinvio delle udienze;
➢ le sospensioni dei termini processuali,
➢ previsti dapprima con l’articolo 83, Dl 18/2020 (Cura Italia) e poi con
l’articolo 36, Dl 23/2020 (Liquidità).
Quanto al rinvio delle udienze queste sono state sospese, dal Decreto Cura Italia
(articolo 83), dal 9 marzo al 15 aprile 2020 e ulteriormente prorogate fino all’11
maggio 2020 dal Decreto Liquidità (articolo 36).
Sussistono, però, alcune eccezioni allorché dalla ritardata trattazione possa derivare
un danno derivante dagli effetti dell’atto impugnato. Si tratta:
➢ dei procedimenti di sospensione cautelare della esecutività provvisoria
delle sentenze oggetto di impugnazione;
➢ dei procedimenti finalizzati all’adozione delle misure cautelari
dell’iscrizione di ipoteca o dell’esecuzione del sequestro conservativo
di cui all’articolo 22. Dlgs 472/1997 (ossia quando, a seguito di una
pretesa tributaria notificata, il creditore ha fondato timore di perdere
la garanzia del proprio credito, può chiedere, con istanza motivata, al
presidente della CTP l’iscrizione di ipoteca sui beni del trasgressore e
dei soggetti obbligati in solido, e l’autorizzazione a procedere, a mezzo
di ufficiale giudiziario, al sequestro conservativo dei loro beni,
compresa l’azienda).
Quanto alla sospensione dei termini processuali, questi si intendono operanti non
soltanto alla proposizione del ricorso di primo grado e al termine per la conclusione
del procedimento di mediazione, ma a tutti gli adempimenti processuali, tra i quali:
➢ la proposizione dell’atto di appello, di cui all’articolo 51, comma 1, e
all’articolo 38, comma 3, Dlgs 546/1992;
➢ la proposizione del ricorso per cassazione e del controricorso, di cui
agli articoli 325, 327 e 370 cpc;
➢ la proposizione dell’atto di riassunzione innanzi alla Commissione
tributaria provinciale o regionale, di cui all’articolo 63, Dlgs 546/1992;
➢ la costituzione in giudizio del ricorrente e dell’appellante, di cui
all’articolo 22, comma 1, e all’articolo 53, comma 2, Dlgs 546/1992;
➢ la costituzione in giudizio del resistente e dell’appellato, nonché la
proposizione dell’appello incidentale, di cui all’articolo 23, comma 1, e
all’articolo 54 Dlgs 546/1992;
➢ l’integrazione dei motivi di ricorso, di cui all’articolo 24, Dlgs
546/1992;
➢ la proposizione del reclamo contro i provvedimenti presidenziali, di cui
all’articolo 28, Dlgs 546/1992;
➢ la trasmissione, da parte dell’Ufficio, delle osservazioni al ricorso per
ottemperanza presentato dal contribuente, di cui all’articolo 70,
comma 5, Dlgs 546/1992.
La sospensione, invece, non opera sui seguenti termini:
➢ termini relativi ai procedimenti cautelari,
➢ termini già soggetti alla sospensione di nove mesi prevista dall’articolo
6, Dl 119/2018, in tema di definizione agevolata delle liti pendenti;
➢ termine per la notifica del diniego della definizione agevolata delle
controversie pendenti, salvo per i termini di impugnazione del diniego
già notificato al contribuente, se i termini non sono già scaduti alla
data dell’8 marzo;
➢ termine per il pagamento della quinta rata relativa alla definizione
agevolata delle liti pendenti, fissato al 31 maggio.
• Cm 13 aprile 2020, n. 9/E
Sospensione dei versamenti - calo del fatturato o dei corrispettivi
L’agenzia delle Entrate commenta le disposizioni di carattere fiscale contenute nel
Dl 8 aprile 2020, n. 23 (Decreto Liquidità).
I chiarimenti riguardano in primo luogo la sospensione dei versamenti (ritenute su
redditi di lavoro dipendenti e relativi contributi previdenziali, Iva) scadenti nei mesi
di aprile e di maggio, fruibile dai soggetti che possano attestare un calo del fatturato
o dei corrispettivi, relativamente ai mesi di marzo o di aprile, di almeno il 33%
(misura elevata al 50% per coloro che hanno consuntivato ricavi nell’anno 2019 per
oltre 50 milioni di euro). Si chiarisce che il confronto sarà da effettuarsi tra il mese di
marzo 2020 ed il mese di marzo 2019, per verificare la possibilità di sospendere i
versamenti di aprile, mentre il confronto aprile 2020 rispetto a aprile 2019
determinerà la possibilità di sospendere i versamenti in scadenza ordinaria a
maggio. Si precisa anche che per verificare il fatturato occorre considerare il campo
“data fattura” che corrisponde alla data di effettuazione dell’operazione ai sensi
dell’articolo 6, Dpr 633/1972 (a prescindere dalla data di trasmissione del
documento).
• Cm 3 aprile 2020, n. 8/E
Covid-19 - sospensioni di versamenti e adempimenti – chiarimenti dell'agenzia
Con la Cm 3 aprile 2020, n. 8/E sono stati forniti alcuni chiarimenti in merito alle
misure previste dal Dl 17 marzo 2020, n. 18 (Decreto Cura Italia; di seguito anche
solo il «Decreto»). L’esposizione è in forma di domande (formulate da associazioni,
professionisti e contribuenti) e risposte.
Il documento di prassi è suddiviso in cinque parti al fine di fornire risposte in
relazione a:
xiii. proroga dei versamenti e degli adempimenti;
xiv. sospensione dei versamenti relativi ai carichi affidati all’agente della
riscossione e proroga dei procedimenti tributari;
xv. misure a sostegno delle imprese;
xvi. misure a sostegno dei lavoratori;
xvii. altre disposizioni.
Di seguito alcuni interessanti spunti resi con riferimento ai punti precedenti.
La circolare ricorda che il differimento dei versamenti dal 16 marzo 2020 al 20
marzo 2020, disposto con l’articolo 60 del Decreto ha un ambito applicativo
generalizzato, comprendendo anche, ad esempio, il versamento della tassa annuale
forfettaria di concessione governativa per la numerazione e bollatura iniziale di libri
e registri e dell’Irap mensile dovuta dalle aziende del servizio sanitario nazionale.
I differimenti disposti dai successivi articoli 61 e 62, invece, stabiliscono un
differimento circoscritto a soggetti esercenti determinate attività (Rm 12/E/2020 e
Rm 14/E/2020) oppure operanti in certe località (es. la ex zona rossa) ovvero aventi
certi limiti dimensionali (2 milioni di euro).
In relazione ai versamenti Iva dovuti dalla società controllante del Gruppo Iva
(come pure in caso di liquidazione dell’Iva di gruppo) viene precisato che ai fini della
relativa sospensione è sufficiente che i soggetti appartenenti aderenti (al Gruppo Iva
o all’Iva di gruppo), esercitino una o più delle previste attività previste dalla legge,
sempreché l’ammontare dei ricavi derivanti da tali attività sia prevalente rispetto ai
ricavi complessivamente realizzati a livello di gruppo.
In relazione alla nuova disciplina di controllo del versamento delle ritenute negli
appalti (articolo 17-bis, Dlgs 241/1997) viene affermato che i controlli del
committente sono sospesi solo in relazione ai soggetti che possono avvalersi della
sospensione del versamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e
assimilati e riprenderanno in relazione alle scadenze previste per l’effettuazione dei
versamenti sospesi. In caso di sospensione del versamento delle ritenute, il
committente non deve quindi sospendere il pagamento dei corrispettivi maturati
dall’impresa appaltatrice o affidataria o subappaltatrice.
L'emissione delle fatture non rientra tra gli adempimenti oggetto delle sospensioni
previste dagli articoli da 60 a 62 del Decreto.
Le motivazioni addotte dall’agenzia delle Entrate sono le seguenti: i) l’emissione del
documento (sia in forma analogica che elettronica) è necessaria per la controparte
anche al fine di assolvere taluni obblighi nascenti dallo stesso Decreto; ii) il
documento è funzionale all’esercizio esercizio di alcuni diritti fiscalmente
riconosciuti (es. la detrazione dell’Iva o alla deducibilità dei costi da parte del
cliente). Pertanto, la fattura deve rispettare i consueti termini di emissione. Resta,
comunque, possibile - a discrezione dell’Ufficio - applicare l’esimente di cui
all’articolo 6, comma 5, Dlgs 472/1997, secondo cui «Non è punibile chi ha
commesso il fatto per forza maggiore».
Il rinvio non opera neppure per la trasmissione telematica dei corrispettivi, fermo
restando che, in caso di sospensione dell’attività economica, non è necessario porre
in essere nessuna ulteriore operazione relativa alla memorizzazione/invio dei dati,
in quanto alla prima trasmissione successiva ovvero all’ultima trasmissione utile,
sarà sufficiente inviare un unico file contenente la totalità dei dati (ad importo zero)
relativi al periodo di interruzione, per i quali l’esercente non ha effettuato
l’operazione di chiusura giornaliera.
La sospensione attiene, invece, con portata generale su tutto il territorio nazionale:
xviii. alla registrazione degli atti in termine fisso (ove i termini scadano tra
l’8 marzo 2020 ed il 31 maggio 2020, sia nel caso in cui l’adempimento
debba essere effettuato dal privato contribuente, sia se lo stesso sia
posto in capo al notaio o ad altri pubblici ufficiali). La sospensione dei
termini per la registrazione (sia di atti cartacei sia di quelli telematici)
comporta il rinvio anche del termine per il versamento dell’imposta di
registro da essa scaturente. La sospensione della registrazione esclude,
infatti, il sorgere stesso dell’obbligo di versamento. La registrazione,
infatti, è il presupposto per il sorgere della debenza dell’imposta di
registro: nessun versa- mento è dovuto se la registrazione non viene
operata (articolo 16, Dpr 131/1986). Se, però, nonostante la
sospensione, la dichiarazione viene presentata (o l'atto, viene
registrato), sono dovute le imposte;
xix. alla presentazione della dichiarazione di successione, incluse le imposte
ipotecaria e catastale e degli altri tributi dovuti in conseguenza della
dichiarazione;
xx. alle risposte alle richieste di documentazione effettuate in sede di
controllo formale delle dichiarazioni, in cui i termini assegnati per
fornire la documentazione scadono nel periodo dall’8 marzo al 31
maggio (in questi casi, la documentazione deve essere prodotta entro il
30 giugno 2020);
xxi. con riguardo alle attività istituzionali degli uffici impositori e dell’agente
della riscossione erano già state diffuse le prime istruzioni operative con
la Cm 4/E/2020, Cm 5/E/2020, Cm 6/E/2020 e Cm 7/E/2020. Ora si
precisa che la proroga dei termini di prescrizione e di decadenza – per
eventi eccezionali (ai sensi dell’articolo 12, Dlgs 159/2015) - riguarda
tutte le attività per le quali è prevista una prescrizione/decadenza dei
termini. La norma ha previsto la proroga dei termini di prescrizione e di
decadenza relativi alle attività degli uffici che scadono entro il 31
dicembre dell’anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione
(in pratica i termini che scadono nel 2020 sono prorogati al 2022);
questa sospensione si applica:
xxii. su tutto il territorio nazionale;
xxiii. per tutte le imposte, a prescindere se siano state o meno sospese dal
Decreto;
xxiv. anche a quelle attività per cui è prevista una decadenza infrannuale,
come può avvenire ad esempio per l’imposta di registro. Inoltre, con
riferimento a tutti i termini processuali e in particolare per la notifica
del ricorso in primo grado e al termine per la conclusione del
procedimento di mediazione risulta applicabile la specifica sospensione
di cui al citato articolo 83, comma 2 del Decreto, ossia la sospensione
dei termini processuali dal 9 marzo al 15 aprile 2020. Questa
sospensione opera a tutte le attività processuali del Fisco, come
procedimenti di mediazione, costituzioni in giudizio, memorie,
impugnazioni e riassunzioni;
xxv. poiché il credito d’imposta per negozi e botteghe (articolo 65 del
Decreto):
xxvi. ha lo scopo di contenere gli effetti negativi dell’epidemia subìti dalle
imprese che esercitano l’attività in unità immobiliari (categoria C/1; la
risposta 3.2 precisa che restano esclusi dall’agevolazione i contratti di
locazione di immobili rientranti nelle altre categorie catastali anche se
aventi destinazione commerciale, come ad esempio la categoria D/8)
detenute in locazione;
xxvii. è parametrato (60% dell’ammontare del canone relativo al mese di
marzo 2020) al canone di locazione, ne deriva che spetta solo a seguito
del pagamento del canone medesimo (secondo il principio di cassa);
xxviii. circa la determinazione del limite di 40 mila euro di reddito da lavoro
dipendente previsto per attribuire il bonus di 100 euro per il mese di
marzo, viene chiarito che bisogna considerare esclusivamente il reddito
di lavoro dipendente assoggettato a tassazione progressiva Irpef e non
anche quello assoggettato a tassazione separata o ad imposta
sostitutiva. L’indennità in parola spetta anche ai lavoratori in servizio
esterno (in trasferta presso clienti o in missioni o presso sedi secondarie
dell’impresa), mentre invece non spetta ai lavoratori in smart working,
anche se hanno continuato a lavorare in luoghi funzionalmente e
strutturalmente collegati agli abituali luoghi di lavoro (ad esempio da
casa attraverso l’ausilio di strumenti di comunicazione informatici e
telematici);
xxix. la deduzione, fatte a fronte delle erogazioni liberali (in denaro o in
natura, ai sensi dell’articolo 66 del Decreto) per fronteggiare
l'emergenza sanitaria, spetta anche alle imprese che sono in perdita
fiscale.
• Rm 9 aprile 2020, n. 18/E
Bonus 100 euro in busta paga da aprile
Con riguardo al bonus di 100 euro spettante ai dipendenti che, nel marzo 2020,
hanno lavorato presso la sede di lavoro (articolo 63, Dl 17 marzo 2020, n. 18)
l’agenzia delle Entrate aveva affermato (Cm 3 aprile 2020, n. 8/E) che:
➢ l’indennità (non tassabile e derogata automaticamente dal sostituto
d’imposta) spetta in misura proporzionale alle ore effettivamente
lavorate rispetto a quelle lavorabili nel mese, secondo quanto previsto
contrattualmente;
➢ non rilevano, ai fini del periodo di cui sopra, né al numeratore né al
denominatore, il periodo di ferie, di malattia e di aspettativa.
Con la Rm 18/E/2020 l’agenzia delle Entrate rivede le risposte nn. 4.1 e 4.4 fornite
con la Cm 8/E/2020 precisando che:
➢ è possibile proporzionale l’ammontare dell’indennità al numero di
giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese. In
pratica, invece delle ore, è possibile utilizzare anche il rapporto tra i
giorni di presenza in sede, indipendentemente dal numero di ore
prestate, effettivamente lavorati nel mese di marzo e quelli lavorabili
come previsto dal contratto collettivo, ovvero individuale qualora
stipulato in deroga allo stesso;
➢ il premio non spetta per i giorni in cui il lavoratore non ha svolto la
propria attività lavorativa presso la sede di lavoro, in quanto ha
espletato l’attività lavorativa in telelavoro o in smart working, ovvero
è stato assente per qualsiasi altro motivo come ferie, malattia,
permessi retribuiti o non retribuiti, congedi, ecc.
Viene confermato che il bonus spetta – nella stessa misura (teorica) di 100 euro – ai
lavoratori part time. Sul punto, si precisa che qualora il lavoratore abbia un
contratto part time, ai fini del calcolo del quantum erogabile, il rapporto deve tener
conto dei giorni effettivamente lavorati presso la sede di lavoro e di quelli lavorabili.
Fermo restando il limite massimo di 100 euro, qualora il lavoratore abbia più
contratti part time in essere, il premio sarà erogato dal sostituto d’imposta
individuato dal lavoratore. A tal fine, il lavoratore deve dichiarare al sostituto i giorni
di lavoro svolti presso la sede dell’altro datore e i giorni lavorabili ai fini del calcolo
della quota spettante.
• Circolare Inps 30 marzo 2020, n. 49
Covid-19 - Bonus 600 euro – Chiarimenti dell'Inps
L'Inps, dopo l'invio – nei giorni precedenti - di alcuni messaggi sul tema, fornisce
ulteriori indicazioni volte ad approfondire l'indennità di 600 euro (per il mese di
marzo) introdotta dal Dl 18/2020 in favore dei lavoratori autonomi, specificando i
criteri di spettanza ad alcune particolari categorie di soggetti: liberi professionisti,
iscritti alla Gestione Separata, lavoratori dello spettacolo, agricoli e stagionali del
turismo. Inoltre, vengono chiarite le ipotesi di cumulabilità e compatibilità fra le
indennità introdotte dal decreto.
2. Adempimenti e versamenti sospesi, gli effetti sull'Iva (a cura di Marco Magrini)
Le circolari 3 aprile 2020, n. 8/E, e 13 aprile 2020, n. 9/E forniscono vari chiarimenti in merito
alla disciplina delle proroghe e sospensioni dei versamenti e degli adempimenti tributari.
Molti gli aspetti in materia di Iva che vengono affrontati dai documenti, che forniscono un
orientamento articolato e di non semplice applicabilità. Difficile l'integrazione fra
sospensione dei versamenti e degli adempimenti tributari e la limitata portata di
quest'ultima disposizione. Il decreto "Liquidità", Dl 8 aprile 2020, n. 23, ha cambiato le regole
relativamente ai mesi di aprile e maggio 2020; tuttavia gran parte dei chiarimenti
rimangono attuali anche alla luce delle ultime disposizioni.
Nella fase di attesa della conversione del Dl 17 marzo 2020, n. 18, c.d. “Cura Italia”,
l’agenzia delle Entrate ha emanato le circolari 3 aprile 2020, n. 8/E, e 13 aprile 2020, n. 9/E,
in riferimento alla necessità di fornire chiarimenti sulle disposizioni di carattere tributario
contenute nel provvedimento.
Prima ancora della conversione del Dl 18/2020, il Governo ha emanato il c.d. decreto
“Liquidità”, Dl 8 aprile 2020, n. 23, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'8 aprile 2020, n.
94, che, per dare copertura ad imprese e famiglie, ha inserito nuove disposizioni legate alle
sospensioni dei versamenti e al rinvio di alcuni termini in ambito fiscale e contributivo
(Capo IV destinatario delle “Misure fiscali e contabili”). Queste disposizioni in parte si
riallacciano al “Cura Italia”, in parte sono completamente nuove.
Fra le misure di carattere fiscale del decreto “Cura Italia”, agli effetti Iva, le disposizioni che
hanno introdotto le misure di agevolazione per i contribuenti sono stabilite dai seguenti
articoli:
• 60 (Rimessione in termini per i versamenti);
• 61 (Sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e
assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria);
• 62 (Sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e
contributivi).
Prima delle circolari 8/E e 9/E l’agenzia delle Entrate ha prodotto alcuni documenti di
prassi per l’interpretazione delle norme e, per quanto di specifico riferimento della
presente analisi, quali:
• risoluzione 12/E del 18 marzo 2020 sulla sospensione dei versamenti tributari e
contributivi a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, con i primi
chiarimenti relativi in particolare all’individuazione dei soggetti destinatari delle
disposizioni contenute nell’articolo 61;
• risoluzione 14/E del 21 marzo 2020 che integra le istruzioni della precedente
circolare n. 14/E/2020.
Mini proroga generalizzata dei versamenti
L’articolo 60, per venire incontro alle esigenze dei contribuenti ed in considerazione del
ritardo accumulato nella pubblicazione del decreto, ha stabilito una breve proroga, dal 16
al 20 marzo 2020. La norma prevede la proroga al 20 marzo 2020 dei versamenti nei
confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali e
assistenziali e ai premi per l’assicurazione obbligatoria, in scadenza il 16 marzo 2020. La
risoluzione 12/E aveva già precisato che la proroga è applicabile ai versamenti dovuti a
qualsiasi titolo dalla generalità dei contribuenti nei confronti delle pubbliche
amministrazioni, in scadenza alla data del 16 marzo 2020.
La circolare n. 8/E ha confermato questa condizione, anche in materia di versamento della
tassa annuale di vidimazione dei libri sociali (1) ed ha fermamente evidenziato che il
decreto non prevede altri differimenti dei versamenti diversi da quelli specificatamente
individuati dagli articoli 61 e 62, per cui solo la possibilità di accesso alle condizioni stabilite
dai predetti articoli, la cui portata - dopo i chiarimenti ufficiali dell’agenzia delle Entrate -
sarà oggetto di esame nel seguito, consente di posticipare ulteriormente i versamenti.
L'articolo 21 del decreto “Liquidità”, in considerazione del periodo emergenziale, consente
di considerare tempestivi, senza il pagamento di sanzioni e interessi, i versamenti nei
confronti delle pubbliche amministrazioni, scadenti il 16 marzo 2020 e prorogati al 20
marzo 2020, se eseguiti entro il 16 aprile 2020.
Questo però non limita il diritto di accesso alla sospensione dei versamenti riservato ai
soggetti con domicilio fiscale, sede legale o operativa negli 11 Comuni della Lombardia e
del Veneto, individuati dal decreto del ministro dell’Economia e delle Finanze del 24
febbraio 2020. Per questi soggetti la sospensione opera per tutti i versamenti con scadenza
tra l’8 marzo ed il 31 marzo 2020, che vengono rinviati al 31 maggio 2020. A quella data le
somme sospese e rinviate saranno dovute in unica soluzione o mediante rateizzazione fino
a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dallo stesso mese di maggio
2020.
La proroga breve può avere interessato l’Iva eventualmente dovuta dalla generalità dei
contribuenti in base:
• al conguaglio da dichiarazione annuale Iva 2020;
• al risultato a debito dei contribuenti mensili, per la liquidazione Iva del mese di
febbraio 2020.
È utile considerare che, in riferimento all’eventuale risultato a debito della dichiarazione
Iva 2020, si associa al rinvio al 20 marzo 2020 o al 16 aprile 2020 (2) (senza interessi e
sanzioni) anche la possibilità di rinviare ulteriormente il suddetto versamento. Infatti il
saldo Iva potrà essere effettuato comunque entro il 30 giugno 2020, semplicemente
applicando gli articoli 6 del Dpr 542/1999 e 17, commi 1 e 2, del Dpr 435/2001. Questa
soluzione però, ordinariamente prevista dalle disposizioni a regime, non è gratuita e
comporta il versamento dell'imposta con l'aggiunta di alcuni oneri entro il 30 giugno o 30
luglio 2020. Non è chiaro inoltre se il termine da cui far decorrere il conteggio della
maggiorazione per interessi, nella misura dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese
successivo alla scadenza, debba necessariamente considerare il 16/20 marzo 2020 o possa
invece decorrere dal 16 aprile 2020. Nulla dicono le circolari 8/E e 9/E su tale aspetto.
Sospensione in base a categorie ed attività
Particolare attenzione viene riservata a soggetti appartenenti a specifiche categorie
particolarmente colpite dalla situazione di emergenza sanitaria, in relazione a
caratteristiche soggettive e/o specifiche attività svolte, sulla scia delle previsioni
dell’articolo 8, comma 1, del Dl 2 marzo 2020, n. 9. L’articolo 61, comma 3, Dl 18/2020, ha
ampliato l’applicabilità della disposizione in ragione dell’elencazione riportata nel comma 2
e, ai fini Iva, ha disposto la sospensione dei versamenti i cui termini risultano in scadenza
entro il mese di marzo 2020.
Il comma 2 fornisce l’elenco dei soggetti e delle attività, dalla lettera a) alla r), che,
unitamente alle imprese turistico ricettive, alle agenzie di viaggio e turismo ed ai tour
operator, purché con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio dello
Stato, possono beneficiare della sospensione stabilita dall’articolo 61. Nell’esaminare
l’elenco si nota che il profilo degli ammessi alla sospensione in taluni casi opera sulla base
di un presupposto di carattere soggettivo. Si tratta di:
• nella lettera a) federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva,
associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche;
• nella lettera r) onlus, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione
sociale.
Diversamente qualsiasi altro soggetto deve verificare la possibilità di applicare la
disposizione in relazione all’attività effettivamente svolta coincidente con quelle
espressamente indicate nell’elencazione piuttosto nutrita (3).
L’agenzia delle Entrate con le risoluzioni n. 12/E e 14/E ha fornito i primi indirizzi operativi
sulla sospensione proponendo, in allegato al primo documento di prassi, una tabella,
integrata dal secondo, con riportati, a titolo indicativo, i codici Ateco riferibili alle attività
economiche individuate dall’articolo 8, comma 1, del Dl 2 marzo 2020, n. 9, e proprio
dall’articolo 61, comma 2, lettere da a) a q), del Dl 17 marzo 2020, n. 18. È stato così
affermato che i codici indicati nella risoluzione 12/E dovevano ritenersi limitati ai casi
univocamente riconducibili alle attività descritte, aventi valore meramente indicativo e non
esaustivo dei soggetti a cui sono applicabili le disposizioni. Questo concetto è stato ripreso
e confermato anche dalla circolare 8/E dove è stato precisato, con una lettura meno
formalistica e più aderente al dato sostanziale, che le sospensioni previste dall’articolo 61
possono riguardare anche soggetti che svolgono attività non espressamente riconducibili ai
codici Ateco indicati nelle risoluzioni, ma a condizione che l’attività sia riconducibile, nella
sostanza, a una delle categorie economiche indicate nel comma 2.
Da più parti era stato osservato che per i soggetti che operano attraverso lo svolgimento
contemporaneo di varie attività, in parte rientranti fra quelle codificate nelle fattispecie
della norma ed in parte non ricomprese, per l’applicabilità della sospensione vi fosse la
necessità di un’attività distintiva operativamente forse possibile agli effetti delle ritenute
alla fonte e contributi previdenziali del personale (4), ma difficilmente applicabile a livello
Iva. La circolare 8/E sul punto ha formato il proprio orientamento. Prima dell’intervento
interpretativo della circolare si poteva ipotizzare che l’accesso alla sospensione potesse
essere garantito dalla presenza della separazione dell’attività, ai sensi dell’articolo 36 del
Dpr 633/1972, con riflesso nelle liquidazioni periodiche. Invece l’Agenzia ha chiarito che si
deve operare attraverso un criterio di prevalenza in ragione della finalità della norma che
tende a sostenere i settori maggiormente colpiti dall’emergenza in atto. L’orientamento è
ribadito in almeno tre risposte concernenti le tre seguenti fattispecie:
• la n. 1.2, esercizio di più attività nell’ambito della stessa impresa: per poter
beneficiare della sospensione è necessario che le attività rientranti tra quelle
oggetto di sospensione siano svolte in maniera prevalente rispetto alle altre
esercitate dalla stessa impresa, intendendosi per tali quelle da cui deriva, nell’ultimo
periodo d’imposta per il quale è stata presentata la dichiarazione (5), la maggiore
entità dei ricavi o compensi;
• la n. 1.4, gruppo Iva: la sospensione si applica anche ai versamenti Iva dovuti dalla
società controllante del Gruppo Iva (in coerenza con la risposta al quesito 1.2), se i
soggetti appartenenti al gruppo esercitano una o più delle attività tra quelle in
elenco e a condizione che l’ammontare dei ricavi relativo, assunto
cumulativamente, risulti prevalente rispetto a quelli complessivamente realizzati da
tutte le società del gruppo;
• la n. 1.5, liquidazione Iva di gruppo: come nel caso del gruppo Iva, nell’ambito della
liquidazione Iva di gruppo, l’unico soggetto obbligato ad effettuare i versamenti è la
società controllante e può ottenere la sospensione se i soggetti facenti parte del
perimetro della liquidazione Iva di gruppo, esercitano una o più delle attività in
elenco, sempreché l’ammontare dei ricavi derivanti da tali attività sia prevalente
rispetto a quelli complessivamente realizzato a livello di gruppo.
Si deve osservare, sotto questo profilo, che l’agenzia delle Entrate, proprio nella circolare
8/E, introduce la necessità, in presenza dello stesso referente normativo, di applicare un
criterio di ammissibilità della sospensione differente per lo stesso soggetto:
• per l’Iva, in base alle risposte di cui sopra, vige un principio di prevalenza che
ammette o impedisce l’accesso alla sospensione per coloro i quali, pur svolgendo
l’attività che potrebbe anche costituire una parte assolutamente rilevante (ad
esempio, il 49% dei ricavi), non sia prevalente; appare inoltre singolare che il
parametro da assumere per applicare la sospensione o meno del versamento Iva sia
costituito da ricavi e compensi e non dal volume di affari desumibile dalla
dichiarazione Iva;
• per i contributi e le ritenute, la distinzione (in base alla risposta n. 1.18), deve
riguardare la parte di contributi e ritenute riferibili ai lavoratori dipendenti impiegati
nelle attività indicate nel ridetto comma 2 dell’articolo 61 (e solo per questi
ammontari opera la sospensione).
Sospensione dei versamenti in base a ricavi e compensi
L’articolo 62 ha introdotto la possibilità di sospendere i versamenti da autoliquidazione,
anche agli effetti Iva, in scadenza fra l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020. La norma opera
sulla base di distinte previsioni:
• al comma 2, indica come destinatari della misura di favore i soggetti esercenti
attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o
la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 2
milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di
entrata in vigore del decreto legge;
• al comma 3, stabilisce che la sospensione si applica, a prescindere dal volume dei
ricavi o compensi percepiti, ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o
professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle
Province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza;
• al comma 4, per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede
operativa nei primi Comuni inclusi nella c.d. “zona rossa” (allegato 1, Dpcm 1° marzo
2020) (6), stabilisce che restano ferme le disposizioni di cui all’articolo 1 del decreto
del ministro dell’conomia e delle finanze 24 febbraio 2020. Quest’ultima norma ha
previsto in favore dei soggetti che alla data del 21 febbraio 2020 avevano la
residenza ovvero la sede operativa nei territori dei predetti Comuni la sospensione
dei termini dei versamenti Iva (ed altri, oltre che degli adempimenti tributari),
scadenti nel periodo compreso tra il 21 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020.
La disposizione sospensiva dei versamenti Iva, per i soggetti con esercizio corrispondente
all’anno solare, si applica verificando il parametro dei ricavi e compensi dell’esercizio 2019
ed opera, in via generalizzata, al momento in cui si verificano le condizioni di rispetto del
limite sul valore, che non corrisponde al volume di affari Iva, ma ai ricavi e compensi
conseguiti ai fini delle imposte sui redditi (questo a parte la specifica previsione del comma
3).
Sul punto interviene la risposta n. 1.15 della circolare n. 8/E, affermando che la soglia dei
ricavi deve essere determinata per ciascuna tipologia di soggetto, tenendo conto delle
proprie regole di determinazione del reddito d’impresa, sia ordinarie che speciali, ma senza
tenere conto di eventuali ulteriori componenti positivi disposti dalla normativa in materia
di Isa e degli ulteriori componenti positivi, eventualmente indicati dal contribuente, per
migliorare il proprio profilo di affidabilità fiscale.
Sulla base di tale impostazione, la sospensione si applica:
• alle imprese, operanti in qualsiasi forma, individuale o societaria – di persone e di
capitali;
• ai professionisti, operanti sia in forma individuale, sia in forma associata;
• agli enti non commerciali, che svolgono anche attività commerciale - diversi dalle
Onlus, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale, che sono
destinatarie di apposita sospensione nell’articolo 61, comma 2 - e nei limiti dei
versamenti dovuti derivanti dallo svolgimento di tali attività commerciali.
Le nuove regole contenute nel decreto “liquidità”
Il più recente articolo 18, Dl 8 aprile 2020, n. 23, di fatto accantona quasi del tutto la
portata dell’articolo 62 in materia di sospensione dei versamenti e circoscrive l’operatività
delle regole dell’articolo 61 limitandole temporalmente alla previsione originaria senza
estensione, ma solo per ritenute e contributi. Si può solo dire che, complessivamente, non
ci sono buone notizie rispetto all'efficacia in ausilio dei contribuenti.
Nel nuovo scenario, confermato dalla circolare n. 9/E, l’accesso è condizionato e appare
ancora più complesso, dal punto di vista operativo, di quanto stabilito nelle precedenti
misure. Le categorie menzionate sono le stesse dell’articolo 62, comma 2, cioè i soggetti
esercenti attività d'impresa, arte o professione.
Vi si prevede che godono della sospensione sui versamenti in autoliquidazione in scadenza
nel mese di aprile 2020 e nel mese di maggio 2020, relativi all’Iva (7):
• i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo
d’imposta precedente, solo se si verifica una diminuzione del fatturato o dei
corrispettivi di almeno il 33% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del
precedente periodo d’imposta e una diminuzione della medesima percentuale nel
mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta
(comma 1);
• la medesima sospensione è accordata ai soggetti con ricavi o compensi superiori a
50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente, solo se il fatturato o i
corrispettivi sono diminuiti almeno del 50% nel mese di marzo 2020 rispetto allo
stesso mese del precedente periodo d’imposta e nella stessa percentuale nel mese
di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta (comma
3);
• i soggetti che hanno intrapreso l’esercizio dell’attività dopo il 31 marzo 2020 a cui si
applica analoga sospensione temporale dei soggetti di cui sopra (comma 5), punto
2.1, Cm 9/E;
• gli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi
civilmente riconosciuti, ma solo per eventuali attività commerciali in regime di
rilevanza Iva, secondo parametri analoghi alle imprese di cui sopra (punto 2.2.4, Cm
9/E); diversamente questi soggetti per l'attività istituzionale di interesse generale
non in regime d'impresa non godono di alcuna sospensione per l'Iva, neppure in
riferimento all'Iva intracomunitaria e, nei casi di applicabilità, a quella derivante da
split payment; la sospensione opera invece per ritenute alla fonte, contributi e
premi di assicurazione obbligatoria (comma 5);
• i soggetti, si ritiene sempre imprese e professinisti, che hanno il domicilio fiscale, la
sede legale o la sede operativa nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e
Piacenza possono accedere alla sospensione ove rispettino solo la condizione della
diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di marzo
2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta e nel mese di
aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo di imposta (comma 6).
I versamenti sospesi di cui sopra devono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e
interessi, in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un
massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal medesimo mese di giugno 2020
(comma 7).
La procedura di verifica del diritto di accesso alla sospensione, con utilizzazione del
raffronto per i due mesi interessati fra i dati marzo-aprile 2020 e marzo-aprile 2019, è
gravosa in questo periodo emergenziale dove l'utilizzo di risorse e forza lavoro è assai
complessa (8).
Per legittimare la sospensione (riduzione percentuale del fatturato e dei corrispettivi da
monitorare), la circolare 9/E chiarisce che la verifica opera in modo distinto nei due mesi di
raffronto marzo e aprile 2019, con sospensione che può applicarsi anche solo in
riferimento ad uno dei due mesi (aprile e maggio 2020) e le operazioni da considerare sono
quelle effettuate nei mesi e che in tal modo devono avere partecipato alle liquidazioni Iva.
Risolto il dubbio sulle imprese esercenti attività agricola (compreso gli enti non
commerciali che operano anche in queste attività) dal punto 2.2.2 della circolare 9/E.
Rientrano nelle attività d'impresa anche quelle agricole, indipendentemente dalla natura
dei soggetti o dal regime fiscale adottato, sia quelle che determinano per regime naturale il
reddito (fondiario) su base catastale, sia quelle che producono reddito di impresa
commerciale. Sono da ritenersi incluse nell'ambito di applicazione dell'eventuale
sospensione, con verifica dei dati sulla base dei registri Iva, quelle aziende agricole che si
trovino in ragione del loro regime senza altre scritture contabili.
Sospensione adempimenti tributari
Nessuna novità nel decreto “Liquidità” in riferimento alla sospensione degli adempimenti
tributari in ambito Iva, rispetto a quanto previsto dall’articolo 62, commi 1 e 6, Dl 18/2020
e neppure particolari chiarimenti dell’agenzia delle Entrate nella circolare 8/E che possano
smentire il giudizio di scarsa efficacia della disposizione e sostanziale assenza di
coordinamento fra le misure di sospensione.
La norma in questione prevede che per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede
legale o la sede operativa nel territorio dello Stato sono sospesi gli adempimenti tributari
(diversi dai versamenti), che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo e il 31 maggio
2020, i quali dovranno essere effettuati entro il 30 giugno 2020 senza applicazione di
sanzioni.
Fra gli adempimenti nel campo Iva che possono ritenersi sospesi effettivamente e rinviati
al 30 giugno 2020 la risposta n. 1.10 della circolare 8/E ha confermato rientrare la
presentazione dei modelli Intrastat (scadenze del 25 marzo, 25 aprile e 25 maggio). Questo
rinvio era già stato espressamente confermato dal comunicato stampa dell’agenzia delle
Dogane del 20 marzo 2020 anche se con successivo comunicato del 26 marzo 2020 la
stessa ha invitato gli operatori economici che si trovino nella condizione di adempiere di
provvedere all’invio telematico dei modelli Intra secondo le scadenze previste per poter
disporre di un flusso continuativo di informazioni necessarie alla predisposizione delle
statistiche nazionali previste dalle disposizioni unionali da parte dell’Istat.
Nessun accenno nei chiarimenti, ma appare scontato che possano rientrare nella
sospensione, la presentazione della dichiarazione annuale Iva 2020 (in scadenza il 30
aprile) e la comunicazione delle operazioni transfrontaliere del primo trimestre 2020
(esterometro in scadenza il 30 aprile).
Invece tutti gli adempimenti prodromici ai versamenti Iva o comunque agli stessi
interconnessi o non riferibili a soggetti che possono rientrare in una delle sospensioni, non
potranno essere sospesi e fra questi, ad esempio:
• la trasmissione telematica, entro il 20 aprile 2020, della dichiarazione trimestrale Iva
(regime speciale Iva MOSS) riepilogativa delle operazioni effettuate nel trimestre
precedente che richiede il contestuale versamento dell’Iva dovuta in base alla
stessa;
• il versamento Iva per le operazioni intracomunitarie di acquisto e/o servizi esteri
degli enti non commerciali (diversi dalle Onlus, OdV e APS) di febbraio e marzo 2020
per la loro sfera istituzionale non commerciale di attività (come confermato
indirettamente dall'articolo 18, comma 5, del Dl "Liquidità"), che deve essere
eseguito rispettivamente entro il termine del 31 marzo e 30 aprile 2020;
diversamente la presentazione telematica delle dichiarazioni mensili Intra12, in
scadenza entro le stesse date, è da ritenersi sospesa.
La circolare è poi categorica in merito alla fatturazione e alla memorizzazione dei
corrispettivi nella risposta n. 1.7 della circolare 8/E. La sospensione non opera per nessun
contribuente e neppure per i soggetti, sottoposti alla chiusura in ragione dell’emergenza,
che debbano emettere fatture relative ad operazioni Iva dei giorni antecedenti il
provvedimento governativo d’interruzione dell’attività.
In questo caso infatti il contribuente dovrà procedere:
• se non obbligato alla fatturazione elettronica tramite Sistema di Interscambio (SdI),
emettendo una fattura analogica o in formato elettronico (anche in “.pdf” o
cartacea con successiva digitalizzazione, ad esempio, tramite scanner) ed inviandola
al cessionario/committente (ad esempio, via posta elettronica, certificata o meno);
• se obbligato alla fatturazione elettronica via SdI, utilizzando uno dei software
gratuiti offerti dall’agenzia delle Entrate (app, web, stand alone, portale “Fatture e
Corrispettivi”) per predisporre ed inviare il documento.
L’Agenzia considera che l’ipotesi, nel caso specifico, di ritenere sussistente l’esimente
prevista dall’articolo 6, comma 5, Dlgs 472/1997, in quanto si sarebbe in presenza di causa
di forza maggiore che impedisce di assolvere correttamente all’obbligo dovrà essere
necessariamente valutata nel caso concreto (quindi caso per caso) in sede di eventuale
controllo dall’Ufficio preposto a tale attività.
Fra l’altro la posizione espressa, in relazione all’obbligatorietà dell’emissione della fattura
elettronica o analogica e all’assenza della possibilità di considerarlo un adempimento fra
quelli sospesi, poggia anche sul fatto che questa è un documento destinato alla
controparte contrattuale ed è funzionale all’esercizio di alcuni diritti fiscalmente
riconosciuti (come la detrazione dell’Iva o la deducibilità dei costi da parte del
cessionario/committente).
Stesso principio applicabile per la trasmissione telematica dei corrispettivi, salvo la
chiusura dell’esercizio che esonera da qualsiasi adempimento per mancanza dell’incasso e
della relativa esigenza di memorizzazione (9).
Possono ricadere invece nella sospensione i casi in cui:
• memorizzato il corrispettivo ed emesso il documento commerciale, la trasmissione
dei corrispettivi, non contestuale, sia legittimamente differita ad un momento
successivo (ad esempio: assenza di rete internet e/o problemi di connettività del
dispositivo);
• vi sia l’adempimento di sola trasmissione telematica mensile dei dati dei
corrispettivi per gli operatori con volume d’affari inferiore a 400 mila euro che non
utilizzano ancora un registratore telematico ovvero la procedura web dell’Agenzia
delle entrate e continuano ad emettere scontrini o ricevute fiscali;
• vi siano i termini di 60 giorni previsti per la trasmissione telematica dei corrispettivi
generati dalla gestione di distributori automatici (per impossibilità di lettura e
rilevazione del dato presso il sistema master del distributore nel periodo di
emergenza).
Sotto questo profilo conferma l'obbligo di non sospendere l'emissione di fatture e la
memorizzazione dei corrispettivi anche la necessità di verificare il parametro utilizzabile
per rientrare nelle sospensioni di aprile e maggio 2020 in base all'articolo 18 del Dl
23/2020. Infatti il decreto “Liquidità” passa attraverso la disponibilità dei dati in capo al
contribuente e ciò non consente di escludere l’adempimento nella linea indicata
dall’agenzia delle Entrate.
Infine la circolare ha chiarito che la presenza di fattura elettronica non comporta
automaticamente l’esonero dall’obbligo di emettere documenti di trasporto e deve
escludersi che l’alternatività D.d.t./fattura immediata – elettronica o analogica, laddove
normativamente ammessa – possa derivare dall’emergenza epidemiologica in corso,
essendo già ordinariamente prevista dall’ordinamento.
Note:
1. Nonché nel punto n. 5.1 della circolare 9/E in materia di acconto mensile Irap metodo
retributivo per un Azienda del Ssn.
2. Sulla base, rispettivamente, dell'articolo 60 del Dl 18/2020 e dell'articolo 21 del Dl
23/2020.
3. a) soggetti gestori di stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness
e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori; b) soggetti che gestiscono teatri, sale
da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di
supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, nightclub, sale
gioco e biliardi; c) soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi
compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati; d) soggetti che organizzano corsi,
fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e
religioso; e) soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e
pub; f) soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici,
nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali; g) soggetti che gestiscono asili
nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi e scuole per
l'infanzia, servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di formazione professionale,
scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole
di guida professionale per autisti; h) soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non
residenziale per anziani e disabili; i) aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n.
323, e centri per il benessere fisico; l) soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi
tematici; m) soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane,
marittime o aeroportuali; n) soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto
passeggeri terrestre, aereo, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione
di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift; o) soggetti che gestiscono servizi di
noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare; p) soggetti
che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e
attrezzature per manifestazioni e spettacoli; q) soggetti che svolgono attività di guida e
assistenza turistica.
4. Questa possibilità è stata espressamente prevista da una risposta pubblicata nelle Faq
del Ministero economia e finanze per l'applicabilità della sospensione a favore delle
amministrazioni locali per attività prestata fra quelle dell'elenco.
5. Cioè l'esercizio 2018 per i contribuenti con esercizio corrispondente all'anno solare.
6. Si tratta dei seguenti Comuni nella Regione Lombardia: Bertonico, Casalpusterlengo,
Castelgerundo, Castiglione D'Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia,
Terranova dei Passerini; nonché del Comune di Vo' nella Regione Veneto.
7. Nonché alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato e ai
contributi previdenziali e assistenziali, nonché ai premi per l'assicurazione obbligatoria.
8. Il rispetto delle condizioni verrà sottoposto ad un monitoraggio e controllo che vedrà
impegnati Inps, Inail, altri enti gestori di previdenza e agenzia delle Entrate per espressa
previsione normativa anche in riferimento al parametro dell'articolo 62, comma 2, Dl
18/2020.
9. Provvedimento Direttore Agenzia delle entrate prot. n. 182017 del 28 ottobre 2016
"Versione 9.0 dicembre 2019".
Recommended