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A cura dell’Ing. Matteo Casadei 1 Il risparmio energetico e la contabilizzazione del calore

Il risparmio energetico e la contabilizzazione del calore

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Presentazione corso amministratori.

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Il risparmio energetico e la contabilizzazione del calore

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Attuale DPR 412/93 Nuovo DPRCampo di applicazione:

Solo RISCALDAMENTO + produzione ACS RISCALDAMENTO + ACS + CLIMATIZZAZIONE ESTIVA

Valori massimi di temperatura per climatizzazione invernale:

a) 18°C + 2°C di tolleranza per gli edifici adibiti ad attivita industriali, artigianali e assimilabili; b) 20°C + 2°C di tolleranza per tutti gli altri edifici. INVARIATO

Valori minimi di temperatura per climatizzazione estiva:

NON SPECIFICATI 26 °C - 2 °C di tolleranza per tutti gli edifici.

Orari di esercizio per climatizzazione invernale:

a) Zona A: ore 6 giornaliere dal 1° dicembre al 15 marzo; b) Zona B: ore 8 giornaliere dal 1°dicembre al 31 marzo, c) Zona C: ore 10 giornaliere dal 15 novembre al 31 marzo; d) Zona D: ore 12 giornaliere dal 1° novembre al 15 aprile; - Forlì -e) Zona E: ore 14 giornaliere dal 15 ottobre al 15 aprile; f) Zona F: nessuna limitazione. Al di fuori di tali periodi, gli impianti termici possono essere attivati […] con una durata giornaliera non superiore alla meta di quella consentita a pieno regime.

INVARIATO

RIFERIMENTI NORMATIVI

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Attuale DPR 412/93 Nuovo DPR

I limiti orari non si applicano a:

[…]c) impianti termici che utilizzano sistemi di riscaldamento di tipo a pannelli radianti incassati nell'opera muraria; […]f) impianti termici al servizio di piu unita immobiliari residenziali e assimilate nei quali sia installato e funzionante, in ogni singola unita immobiliare, un sistema di contabilizzazione del calore e un sistema di termoregolazione della temperatura ambiente dell'unita immobiliare stessa dotato di un programmatore che consenta la regolazione almeno su due livelli di detta temperatura nell'arco delle 24 ore;

INVARIATO

INVARIATO

RIFERIMENTI NORMATIVI

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Attuale DPR 412/93 Nuovo DPRCriteri generali, requisiti e soggetti responsabili:

1 - L'esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione dell'impianto termico e il rispetto delle disposizioni di legge in materia di efficienza energetica sono affidati al responsabile dell’impianto, che può delegarle ad un terzo. La delega al terzo responsabile non è consentita nel caso di singole unita immobiliari residenziali in cui il generatore o i generatori non siano installati in locale tecnico esclusivamente dedicato. In tutti i casi in cui nello stesso locale tecnico siano presenti generatori di calore oppure macchine frigorifere al servizio di piu impianti termici, può essere delegato un unico terzo responsabile che risponde delle predette attivita degli impianti. 2 - In caso di impianti non conformi alle disposizioni di legge, la delega di cui al comma 1 non può essere rilasciata, salvo che nell’atto di delega sia espressamente conferito l’incarico di procedere alla loro messa a norma. Il delegante deve porre in essere ogni atto, fatto o comportamento necessario affinché il terzo responsabile possa adempiere agli obblighi previsti dalla normativa vigente e garantire la copertura finanziaria per l’esecuzione dei necessari interventi nei tempi concordati. Negli edifici in cui sia instaurato un regime di condominio, la predetta garanzia è fornita attraverso apposita delibera dell’assemblea dei condomini. In tale ipotesi la responsabilita degli impianti resta in carico al delegante, fino alla comunicazione dell’avvenuto completamento degli interventi necessari da inviarsi per iscritto da parte del delegato al delegante entro e non oltre cinque giorni lavorativi dal termine dei lavori. 3 - Il responsabile o, ove delegato, il terzo responsabile rispondono del mancato rispetto delle norme relative all'impianto termico, in particolare in materia di sicurezza e di tutela dell'ambiente. L'atto di assunzione di responsabilita da parte del terzo, anche come destinatario delle sanzioni amministrative, applicabili ai sensi dell’articolo 11, deve essere redatto in forma scritta contestualmente all’atto di delega.

RIFERIMENTI NORMATIVI

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Attuale DPR 412/93 Nuovo DPR4 - Il terzo responsabile, ai fini di cui al comma 3, comunica tempestivamente in forma scritta al delegante l’esigenza di effettuare gli interventi, non previsti al momento dell’atto di delega o richiesti dalle evoluzioni della normativa, indispensabili al corretto funzionamento dell’impianto termico affidatogli e alla sua rispondenza alle vigenti prescrizioni normative. Negli edifici in cui vige un regime di condominio il delegante deve espressamente autorizzare con apposita delibera condominiale il terzo responsabile a effettuare i predetti interventi entro 10 giorni dalla comunicazione di cui sopra, facendosi carico dei relativi costi. In assenza della delibera condominiale nei detti termini, la delega del terzo responsabile decade automaticamente.5 - Il terzo responsabile informa la Regione o Provincia autonoma competente per territorio, o l'organismo da loro eventualmente delegato:

a) della delega ricevuta, entro dieci giorni lavorativi; b) della eventuale revoca dell’incarico o rinuncia allo stesso, entro due giorni lavorativi;

c) della decadenza di cui al comma 4, entro i due successivi giorni lavorativi, nonché le eventuali variazioni sia della consistenza che della titolarita dell'impianto. […]8 - Nel caso di impianti termici con potenza nominale al focolare superiore a 350 kW, ferma restando la normativa vigente in materia di appalti pubblici, il terzo responsabile deve essere in possesso di certificazione UNI EN ISO 9001 relativa all'attivita di gestione e manutenzione degli impianti termici, o attestazione rilasciata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 5 ottobre 2010, n. 207, nelle categorie OG 11, impianti tecnologici, oppure OS 28.

RIFERIMENTI NORMATIVI

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RIFERIMENTI NORMATIVI

ALLEGATO 3 - REQUISITI MINIMI DI PRESTAZIONE ENERGETICA

Requisito 6.2R.2 – Sostituzione di generatori di caloreNel caso di mera sostituzione sostituzione di generatori non è fatto obbligo l’installazione di generatori di calore a condensazione. Nel caso di installazione di generatori di calore a servizio di pi unita ù�immobiliari, sia verificata la corretta equilibratura del sistema di distribuzione, al fine di consentire contemporaneamente, in ogni

unita immobiliare, il rispetto dei limiti minimi di confort e dei limiti massimi di temperatura interna, e sia installato un sistema di contabilizzazione del calore che permetta la ripartizione dei consumi per singola unita immobiliare;

R.3 – Configurazione degli impianti termici Nel caso di nuova installazione di impianti termici in edifici esistenti, per gli edifici con numero di unita immobiliari superiori a 4, (appartenenti alle categorie E1 ed E2, così come classificati in base alla destinazione d’uso all’art. 3, del decreto del

Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412), è fatto obbligo in sede progettuale di prevedere la realizzazione di impianti termici centralizzati per la climatizzazione invernale.

Modifica 1366-2011 della Delibera Regione Emilia-Romagna 156/08

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RIFERIMENTI NORMATIVI

ALLEGATO 3 - REQUISITI MINIMI DI PRESTAZIONE ENERGETICA

R.3 – Configurazione degli impianti termici

• In tutti gli edifici esistenti con un numero di unita immobiliari superiore a 4, e in ogni caso per potenze nominali del generatore di calore dell'impianto centralizzato maggiore o uguale a 100 kW, appartenenti alle categorie E1 ed E2, così come classificati in base alla destinazione d’uso all’articolo 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 nel caso di interventi di ristrutturazione dell’impianto termico non e possibile prevedere la trasformazione da impianti termici centralizzati ad impianti con generazione di calore separata per singola unita immobiliare. E’ possibile derogare a tale obbligo in presenza di specifica relazione sottoscritta da un tecnico abilitato che attesti il conseguimento mediante tale trasformazione di un migliore rendimento energetico dell’edificio rispetto a quello conseguibile con la ristrutturazione dell’impianto centralizzato.

• In tutti gli edifici esistenti con un numero di unita immobiliari superiore a 4, appartenenti alle categorie E1 ed E2, così come classificati in base alla destinazione d’uso all’articolo 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, in caso di ristrutturazione dell’impianto termico o di installazione dell’impianto termico o di sostituzione del generatore di calore, devono essere realizzati gli interventi necessari per permettere, ove tecnicamente possibile, la contabilizzazione e la termoregolazione del calore per singola unita immobiliare. Gli eventuali impedimenti di natura tecnica alla realizzazione dei predetti interventi, devono essere evidenziati nella relazione tecnica di cui al punto 25, Allegato 2.

Modifica 1366-2011 della Delibera Regione Emilia-Romagna 156/08

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RIFERIMENTI NORMATIVI

Ad oggi sono attive diverse forme di incentivazione alla realizzazione di interventi volti al miglioramento dell’efficienza energetica:

Detrazione IRPEF del 65% del costo dell’intervento; Titoli di Efficienza Energetica (Certificati Bianchi); Conto Energia Termico.

Inoltre, è possibile stipulare con le Societa ESCo contratti volti ad un risparmio energetico ed economico.

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RIFERIMENTI NORMATIVI

La legge finanziaria 2007 ha introdotto per i contribuenti una detrazione dall’IRPEF o dall’IRES del 55% delle spese sostenute per gli interventi di riqualificazione energetica effettuati sugli edifici esistenti. La legge di conversione 63/2013 ha prorogato la misura e innalzato la quota al 65%.Sono incluse, oltre alle spese legate all’intervento, anche quelle per:- progetti e spese tecniche;- adeguamento normativo;- eventuale installazione di sistemi di contabilizzazione (non

obbligatoria per accedere alle detrazioni)

Detrazione IRPEF del 65% per interventi di risparmio energetico

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RIFERIMENTI NORMATIVI

Gli interventi su edifici esistenti ammessi alla detrazione sono:• interventi di riqualificazione energetica globale di interi

edifici;• la coibentazione di chiusure orizzontali e verticali;• la sostituzione di finestre comprensive di infissi;• l’installazione di pannelli solari termici;• la sostituzione completa o parziale di impianti di

riscaldamento con altri dotati di caldaie a condensazione o con pompe di calore ad alta efficienza o con impianti geotermici a bassa entalpia.

Detrazione IRPEF del 65% per interventi di risparmio energetico

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RIFERIMENTI NORMATIVI

RICHIEDE:• Che siano installati generatori di calore a condensazione con un rendimento

termico utile, a carico, pari al 100% della potenza termica utile nominale, maggiore o uguale a 93+2LogPn;

• che siano installate valvole termostatiche a bassa inerzia termica su tutti i corpi scaldanti, ad eccezione degli impianti di climatizzazione invernale progettati e realizzati con temperature medie del fluido termovettore inferiori a 45°C.

Nel caso di impianti aventi potenza nominale del focolare maggiore o uguale a 100 kW, oltre al rispetto di quanto sopra, l’asseverazione deve specificare:• che sia stato adottato un bruciatore di tipo modulante;• che la regolazione climatica agisca direttamente sul bruciatore;• che sia stata installata una pompa di tipo elettronico a giri variabili.

Detrazione IRPEF del 65% per interventi di risparmio energetico

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RIFERIMENTI NORMATIVI

• I TEE, noti anche come certificati bianchi, sono titoli che certificano il conseguimento di risparmi energetici negli usi finali di energia, conseguenti alla realizzazione di interventi e progetti di incremento dell’efficienza energetica

• Il sistema dei certificati bianchi è stato introdotto nella legislazione italiana dai D.M. 20 luglio 2004 e s.m.i. ed è stato modificato dal D.M. 28 dicembre 2012: in particolare, non è piu consentito il cumulo di TEE e detrazione fiscale del 55% dell’intervento

• Un titolo equivale al risparmio di una tonnellata equivalente di petrolio (TEP), e può essere venduto in una “borsa dei TEE”: il prezzo medio del mercato varia tra circa 85 e 110 €/tep

Titoli di Efficienza Energetica (TEE o Certificati Bianchi)

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RIFERIMENTI NORMATIVI

Possono richiedere i certificati bianchi anche i privati e i condomini, solamente avvalendosi di una Societa ESCo.

Come interventi nel settore civile, per ottenere i certificati bianchi sono ammessi:• generazione di calore/freddo per climatizzazione e produzione di acqua calda

sanitaria con generatori centralizzati ad alta efficienza;• piccoli sistemi di generazione elettrica e cogenerazione;• interventi sull’involucro edilizio finalizzati alla riduzione dei fabbisogni di illuminazione artificiale;• interventi di edilizia passiva ed interventi sull’involucro edilizio finalizzati alla riduzione dei fabbisogni di

climatizzazione invernale ed estiva;• elettrodomestici per il lavaggio e per la conservazione di cibi;• riduzione dei fabbisogni di acqua calda;• riduzione dei fabbisogni di energia con e per applicazioni ICT.

Titoli di Efficienza Energetica (TEE o Certificati Bianchi)

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RIFERIMENTI NORMATIVI

Il meccanismo di incentivazione è rivolto a due tipologie di soggetti, Amministrazioni Pubbliche e soggetti privati (persone fisiche, condomini e soggetti titolari di reddito di impresa o di reddito agrario).

I soggetti privati possono accedere ad incentivi per gli interventi di piccole dimensioni relativi a impianti per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili e sistemi ad alta efficienza, realizzati in edifici e fabbricati esistenti: a) sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione

invernale dotati di pompe di calore, elettriche o a gas, utilizzanti energia aerotermica, geotermica o idrotermica;

b) sostituzione di impianti di climatizzazione invernale o di riscaldamento delle serre esistenti e dei fabbricati rurali esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di generatore di calore alimentato da biomassa;c) installazione di collettori solari termici, anche abbinati a sistemi di solar cooling;d) sostituzione di scaldacqua elettrici con scaldacqua a pompa di calore.

Conto Termico (D.M. 28 dicembre 2012)

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RIFERIMENTI NORMATIVI

L’incentivo è un contributo alle spese sostenute e sara erogato in rate annuali per una durata variabile (fra 2 e 5 anni) in funzione degli interventi realizzati.

Non è necessario avere un reddito, poiché l’incentivo viene erogato direttamente e non come detrazione da IRPEF o IRES.

E’ previsto un incentivo specifico per la Diagnosi Energetica e la Certificazione Energetica, se elaborate contestualmente agli interventi e in base alla destinazione d’uso e alla superficie utile dell’immobile oggetto di intervento, che coprira il 100% o il 50% delle spese sostenute in funzione del soggetto ammesso.

Conto Termico (D.M. 28 dicembre 2012)

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RIFERIMENTI NORMATIVI

Il contratto di rendimento energetico è il contratto con il quale un soggetto “fornitore” (normalmente una ESCO) si obbliga al compimento - con propri mezzi finanziari o con mezzi finanziari di terzi soggetti - di una serie di servizi e di interventi volti alla riqualificazione e al miglioramento dell’efficienza di un sistema energetico (un impianto o un edificio) di proprieta di altro soggetto.

L’obiettivo è la riduzione dei consumi energetici e, quindi, un risparmio di spesa sulla bolletta energetica del cliente. Il fornitore, infatti, si obbliga al conseguimento del risparmio energetico da parte del sistema sottoposto all’intervento; il cliente, per parte sua, è chiamato ad osservare determinate norme di comportamento, previamente determinate, volte anch’esse alla riduzione dei consumi.

Il contratto che viene stipulato con la ESCo è un “accordo contrattuale tra il beneficiario e il fornitore riguardante una misura di miglioramento dell’efficienza energetica, in cui i pagamenti a fronte degli investimenti in siffatta misura sono effettuati in funzione del livello di miglioramento dell’efficienza energetica stabilito contrattualmente” (art. 2, lett. l, D.lgs. cit.).

Contratti con Energy Service Company

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RIFERIMENTI NORMATIVI

Il contratto stipulato con la ESCo prevede che:

• la ESCO - attraverso una fase preliminare di studio e analisi del sistema energetico nella sua globalita - individui l’intervento piu opportuno al fine del conseguimento dell’efficienza e fissi un certo margine di risparmio conseguibile;

• la ESCO sia obbligata alla cura ed al coordinamento di tutte le attivita volte alla progettazione, realizzazione, gestione e manutenzione dell’intervento individuato, attraverso l’assunzione su di sé del rischio tecnico e/o del rischio finanziario;

• la ESCO venga remunerata sulla base dei risultati effettivi che il cliente consegue attraverso la realizzazione dell’intervento sugli impianti e sulle strutture esistenti.

Contratti con Energy Service Company

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RIFERIMENTI NORMATIVI

Un tipo di contratto stipulabile prevede la garanzia del risultato, ossia la ESCo si impegna a garantire al cliente un determinato risparmio energetico, assumendosi il rischio economico in caso di non raggiungimento dello stesso.

Spesso è la stessa ESCO a finanziare l’iniziativa, recuperando nel tempo i costi dell’intervento e dell’investimento utilizzando i proventi dell’operazione: la ESCO non ammortizza le spese sostenute se l’intervento realizzato non consegue il risparmio di energia stimato inizialmente.

Contratti con ESCo: contratto a garanzia di risultato

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POSSIBILI INTERVENTI

• INSTALLAZIONE CALDAIA A CONDENSAZIONE• INSTALLAZIONE POMPA ELETTRONICA

RIQUALIFICAZIONE TECNOLOGICA CENTRALE TERMICA ED OTTIMIZZAZIONE DEI SISTEMA DI CORPI SCALDANTI

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POSSIBILI INTERVENTIRIQUALIFICAZIONE TECNOLOGICA CENTRALE TERMICA ED OTTIMIZZAZIONE DEI SISTEMA DI CORPI SCALDANTI

• INSTALLAZIONE DI VALVOLE TERMOSTATIZZABILI

• INSTALLAZIONE VALVOLE TERMOSTATICHE

• INSTALLAZIONE SISTEMA DI CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE

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Il servizio di contabilizzazione del calore consente di monitorare e quantificare il calore consumato da ciascuna utenza di un impianto centralizzato.La lettura dei dati viene fatta a scadenze concordate e può essere effettuata direttamente da un operatore o in remoto attraverso i vari sistemi di telecomunicazione preposti (GSM/UMTS, ADSL).L'installazione del servizio è semplice e non necessita di lavori di muratura o cablaggi.Associato ad un adeguato sistema di termoregolazione individuale del calore, consente ai condomini la regolazione autonoma della temperatura in ogni unita immobiliare e la ripartizione delle spese in proporzione a quanto ciascuno consuma.

Che cos’e?

SISTEMI DI CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE E TERMOREGOLAZIONE

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SISTEMI DI CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE E TERMOREGOLAZIONE

• risparmio economico annuale sul combustibile (fra il 10% e il 30%)• efficienza e risparmio energetici rispetto alle caldaie autonome• maggiore sicurezza rispetto alle caldaie autonome• comfort derivato dalla possibilita di regolare temperatura e orari di riscaldamento

secondo le proprie preferenze• ripartizione delle spese in base all’effettivo consumo di ogni condomino• piena autonomia nella gestione e regolazione delle temperature e degli orari di

accensione del riscaldamento• tutela dell’ambiente grazie al risparmio di combustibile• detrazione fiscale e IVA agevolata grazie alla possibilita di recuperare parte del

costo sostenuto per l’impianto e l’introduzione del regime di IVA al 10% per le ristrutturazioni edilizie fra cui rientra questo intervento obbligatorio nella Regione Emilia Romagna il base alla Delibera Regionale 156/08

Perché contabilizzare? VANTAGGI ☺

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TIPI di CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE

IMPIANTI A COLONNE MONTANTIDistribuzione verticale

Più punti di stacco

IMPIANTI A ZONEDistribuzione orizzontaleUn solo punto di stacco

CONTABILIZZAZIONE INDIRETTA CONTABILIZZAZIONE DIRETTA

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• Si applica in impianti a colonne montanti ovvero impianti in cui il calore arriva ai termosifoni da piu punti di stacco rispetto alla colonna principale (vecchi edifici).

• E’ necessario misurare quanta energia consumano, singolarmente, tutti i radiatori e quindi installare un contabilizzatore di calore su ogni radiatore. La somma delle letture di tutti i ripartitori fornira il consumo totale dell’appartamento.

• Non si misura direttamente il calore consumato dal singolo radiatore, ma un indice di consumo di energia termica a esso proporzionale.

LA CONTABILIZZAZIONE INDIRETTA

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LA CONTABILIZZAZIONE INDIRETTA

Un ripartitore da installare per ogni radiatore oltre ad una serie di antenne concentratrici da installare nel vano scale.

COSA VIENE INSTALLATO?

- Conteggio e memorizzazione delle unita di calore di ogni radiatore- Lettura locale o remota (via radio) dei dati- Funzionamento a batteria

Ricezioni dati da ripartitori e trasmissione dati alle altre antenne del sistema o al Gateway.

Funzionamento come antenna di ricezione. Modem integrato fisso o GSM. Gestione del sistema tramite software.

Ripartitore

Antenna

Gateway

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• Si applica ad impianti a zone, ovvero laddove l’impianto del singolo appartamento ha un solo punto di stacco da quello principale che distribuisce il calore (nuovi edifici).

• Bastera installare un solo contabilizzatore di calore per ogni appartamento.

• Si contabilizza direttamente il calore consumato tramite un dispositivo che rileva la portata del fluido e due sonde di temperatura (mandata e ritorno) → più precisa.

LA CONTABILIZZAZIONE DIRETTA

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LA CONTABILIZZAZIONE DIRETTA

COSA VIENE INSTALLATO?

• Contatore di energia per la misurazione del calore.

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• Precisione di misura • Mantenimento della precisione nel tempo • Protezione contro le manomissioni • Manutenzione nulla o minima accessibilita in chiaro per

l’Utente ai dati di consumo • Funzionamento anche in mancanza di energia elettrica • Possibilita di effettuare la lettura dei dati da remoto NORMATIVA DI RIFERIMENTO CONTATORI DIRETTI: EN 1434 NORMATIVA DI RIFERIMENTO RIPARTITORI: EN 834

CARATTERISTICHE RICHIESTE AD UN CONTATORE

CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE

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SUDDIVISIONE COSTI

La contabilizzazione permette di quantificare i consumi associati a ciascuna utenza di un impianto centralizzato, sia per il riscaldamento che, se prodotta in maniera centralizzata, per acqua calda sanitaria.La suddivisione dei costi associati verra effettuata in parte (% decisa in assemblea condominiale) in base ai millesimi e la restante parte in base ai consumi effettivi rilevati.Non esiste una Legge per la ripartizione dei costi ma solo una norma di riferimento (UNI 10200:2013).

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SUDDIVISIONE COSTI

Y% 100-Y%

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LA TERMOREGOLAZIONE

I sistemi di termoregolazione consentono alle singole unita immobiliari di rendersi completamente indipendenti in termini di temperature e orari dal sistema di riscaldamento centralizzato. I dispositivi di termoregolazione permettono di programmare la temperatura ambiente e l’orario di accensione e spegnimento dell’impianto di zona.Questi meccanismi diminuiscono l'attivita stessa della caldaia, alla quale è richiesto solamente il calore necessario a soddisfare le esigenze dell’utente.

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LA TERMOREGOLAZIONE

Sono applicabili sia in impianti con distribuzione a zone che a colonne montanti.

LE VALVOLE TERMOSTATICHE

Per ogni radiatore regolazione automatica dell’afflusso di acqua calda in base alla temperatura scelta ed impostata su una apposita manopola graduata. La valvola si chiude mano a mano che la temperatura ambiente, misurata da un sensore, si avvicina a quella desiderata.

• Buona influenza sull’equilibrio termico delle diverse zone dell’edificio

• Nessuna modifica all’impianto• Semplice utilizzo• Costo contenuto

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Solo per impianti a zona.

IL CRONOTERMOSTATO E LA VALVOLA DI ZONA

LA TERMOREGOLAZIONE

Il cronotermostato regola la temperatura ambiente secondo un andamento prescelto nel tempo in base a diverse fasce orarie o in diverse giornate.

In corrispondenza del collettore di zona, la valvola di zona (o valvola motorizzata), in base alla temperatura ambiente impostata nel cronotermostato, regola la portata di fluido inviata ai radiatori di zona.

Valvola di Zona Motorizzata

Cronotermostato

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I SISTEMI IN RADIOFREQUENZA

LA TERMOREGOLAZIONE

Sia per impianti a zona che a colonne montanti.Equivalenti alle valvole termostatiche ma molto piu efficienti.CONCETTO DI AUTONOMIA TERMICA.

Controllo per radiatori e valvole di zona con tecnologia di comunicazione wireless. • I regolatori digitali motorizzati per valvole da radiatore

ricevono i valori di temperatura dal programmatore ambiente (Cronotermostato).

• I tempi per le operazioni di installazione e costi ridotti. • Nessun intervento sulle opere murarie esistenti.

Valvola HR 80

Cronotermostato

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GRAZIE PER L’ATTENZIONE