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I SAPERI NON SCRITTI, POSSIBILI TUTELE E FORME DI VALORIZZAZIONE NON CONSERVATIVE: ANALISI DI CASI Cagliari 18 dicembre 2013 Centro dei Congressi Fiera Internazionale della Sardegna piazzale CONI Emanuele Montelione

I saperi non scritti, possibili tutele e forme di valorizzazione non conservative - Emanuele Montelione

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Le slide del seminario "I saperi non scritti, possibili tutele e forme di valorizzazione non conservative" tenuto il 18 dicembre 2013 da Emanuele Montelione, avvocato e consulente legale in materia di marchi e proprietà industriale, nell'ambito del ciclo di seminari organizzati da Sardegna Ricerche sulla gestione dei beni immateriali.

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I SAPERI NON SCRITTI, POSSIBILI TUTELE E

FORME DI VALORIZZAZIONE NON

CONSERVATIVE: ANALISI DI CASI

Cagliari 18 dicembre 2013 Centro dei Congressi Fiera Internazionale della Sardegna piazzale CONI

Emanuele Montelione

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Parleremo di…

• Saperi non scritti vs. saperi scritti

• Fine economico e fine culturale

• L’interfaccia con la proprietà intellettuale/industriale

• Il caso dell’artigianato

• Il ruolo del pubblico

• (quale spazio per il comune?)

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Saperi non scritti vs. saperi scritti

Un sapere non scritto è fluido e instabile.

- Il plagio è sanzionato da norme informali

- (ad es. discredito e ostracismo)

- La moltiplicazione dei saperi non scritti è facilitata da pratiche informali

Un sapere scritto è fisso e replicabile - Il plagio è sanzionato da norme giuridiche.

- Fissità può comportare standardizzazione e chiusura del testo.

- La moltiplicazione dei saperi scritti è facilitata da incentivi formali.

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Saperi non scritti vs. saperi scritti

Il diritto d’autore nasce con la stampa anche come forma di controllo

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Statute of Anne Primi brevetti della Repubblica di Venezia

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Saperi non scritti

AMBITO CULTURALE

vs.

AMBITO ECONOMICO ECONOMICO

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Saperi non scritti in ambito culturale

CONVENZIONE UNESCO PER LA SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO CULTURALE IMMATERIALE

Approvata il 17 ottobre 2003 dalla Conferenza Generale dell’UNESCO

Entrata in vigore alla 40ma ratifica, il 30 aprile 2006

Ratificata dall’Italia il 27 settembre 2007 con Legge n. 167

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Saperi non scritti in ambito culturale

CONVENZIONE UNESCO PER LA SALVAGUARDIA DEL

PATRIMONIO CULTURALE IMMATERIALE

Gli ambiti del patrimonio immateriale sono i seguenti (articolo 2.2):

a) tradizioni ed espressioni orali (compreso il linguaggio in quanto

veicolo del patrimonio culturale immateriale);

b) arti dello spettacolo;

c) consuetudini sociali, eventi rituali e festivi;

d) cognizioni e prassi relative alla natura e all’universo;

e) saperi e pratiche legati all’artigianato tradizionale.

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Saperi non scritti in ambito culturale

CONVENZIONE UNESCO PER LA SALVAGUARDIA DEL

PATRIMONIO CULTURALE IMMATERIALE

In Sardegna sono protetti

Il canto a tenore

I candelieri di Sassari

(la dieta mediterranea)

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Saperi non scritti in ambito culturale

CONVENZIONE UNESCO PER LA SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO CULTURALE IMMATERIALE

OBIETTIVI

salvaguardare gli elementi e le espressioni del Patrimonio Culturale Immateriale,

promuovere (a livello locale, nazionale e internazionale) la consapevolezza del loro valore in quanto componenti vitali delle culture tradizionali,

assicurare che tale valore sia reciprocamente apprezzato dalle diverse comunità, gruppi e individui interessati

incoraggiare le relative attività di cooperazione e sostegno su scala internazionale

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Saperi non scritti in ambito culturale

CONVENZIONE UNESCO PER LA SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO CULTURALE IMMATERIALE

CRITERI

• L’iscrizione dell’elemento contribuirà a garantire visibilità e consapevolezza del significato di

patrimonio culturale immateriale e a favorire il confronto, riflettendo perciò la diversità culturale e la creatività dell’umanità;

• Le misure di salvaguardia sono elaborate in modo da poter tutelare e promuovere l’elemento;

• L’elemento è stato candidato sulla base del più ampio riscontro di partecipazione da parte di

comunità, gruppi o, eventualmente, persone singole coinvolte con il loro libero, preventivo e informato consenso;

• L’elemento è inserito in un archivio sul patrimonio culturale immateriale presente nel territorio\i

degli Stati membri, come indicato negli art. 11 e 12 della Convenzione.

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Saperi non scritti in ambito economico

CODICE DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE

Art. 98 - Oggetto della tutela.

Costituiscono oggetto di tutela le informazioni aziendali e le esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali, soggette al legittimo controllo del detentore, ove tali informazioni:

a) siano segrete, nel senso che non siano nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione del loro elementi generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli

operatori del settore;

b) abbiano valore economico in quanto segrete;

c) siano sottoposte, da parte delle persona al cui legittimo controllo sono soggette, a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete.

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Saperi non scritti in ambito economico

CODICE DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE

Art. 99 - Tutela.

Ferma la disciplina della concorrenza sleale, il legittimo detentore

delle informazioni e delle esperienze aziendali di cui all'articolo 98,

ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di acquisire,

rivelare a terzi od utilizzare, in modo abusivo, tali informazioni ed

esperienze, salvo il caso in cui esse siano state conseguite in modo

indipendente dal terzo.

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Saperi non scritti in ambito economico

CONTRATTUALISTICA TIPICA CONCERNENTI I SAPERI NON

SCRITTI CON RILEVANZA ECONOMICA

TUTELA NEGATIVA: ACCORDI DI RISERVATEZZA

TUTELA POSITIVA: Un esempio per tutti, il FRANCHISING

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L’interfaccia con la proprietà intellettuale

I saperi non scritti rientrano nella nozione di

saperi tradizionali

• Non c’è una definizione giuridica;

• Forte influenza delle dottrine antropologiche (necessità del c.d. “approccio olistico”, multidisciplinare che tiene conto delle interazioni complesse tra le loro parti costituenti nonché di rivedere il concetto di “tradizione”);

• In alcuni casi i saperi tradizionali possono avere valore economico rilevante (necessità di disciplinare l’accesso e la ripartizione dei benefici)

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L’interfaccia con la proprietà intellettuale

etimo

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L’interfaccia con la proprietà intellettuale

Una possibile definizione

(ricavata dalla documentazione dell’OMPI)

conoscenze

Frutto di attività intellettuale in diversi campi: sociale, culturale, ambientale e tecnologico

trasmesse di generazione in generazione (nei secoli);

(Considerate come) appartenenti ad una determinata comunità

che si sente custode di tali conoscenze;

• Che è legittimata ad agire per l’indebito e/o inappropriato uso di tali conoscenze da parte di terzi tramite un’investitura formale e/o in via consuetudinaria

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L’interfaccia con la proprietà intellettuale

Cosa può essere sapere tradizionale

di tutto

Opere artistiche (letteratura, teatro, musica, arte figurativa, scultura);

Opere scientifiche;

Scoperte scientifiche;

Invenzioni;

Marchi;

Nomi;

Simboli;

Modelli

PURCHÉ SIANO DERIVATI DA TRADIZIONE (tradition based)

.

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L’interfaccia con la proprietà intellettuale

Cosa può essere sapere tradizionale

di tutto

Le tradizioni folcloristiche, i decori, i cibi, et cetera e

LE RISORSE GENETICHE CHE SONO ALLA BASE DELLA BIODIVERSITÀ E DELLE MEDICINE TRADIZIONALI

.

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L’interfaccia con la proprietà intellettuale

Chi detiene il sapere tradizionale?

Il Popolo? (retorica costituzionalista)

La Moltitudine? (filosofia della politica)

.

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L’interfaccia con la proprietà intellettuale

Nella Convenzione sulla Diversità Biologica (Rio de Janeiro, 5/6/1992 – ratifica in Italia Legge 124 del 14/02/1994)

I SAPERI TRADIZIONALI SONO

LE INNOVAZIONI E LE PRASSI DELLE COMUNITÀ INDIGENE E LOCALI CHE INCARNANO STILI DI VITA TRADIZIONALI RILEVANTI PER LA CONSERVAZIONE E L’USO SOSTENIBILE DELLA DIVERSITÀ BIOLOGICA (Articolo 8 J sulla “conservazione in situ)

.

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L’interfaccia con la proprietà intellettuale

Lo scopo della Convenzione sulla Diversità Biologica

• la conservazione in situ ed ex situ della diversità

biologica (a livello di geni, popolazioni, specie, habitat ed ecosistemi);

• l'uso sostenibile delle sue componenti;

• l'equa condivisione dei benefici derivanti dall'utilizzazione delle risorse genetiche.

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L’interfaccia con la proprietà intellettuale

La Proprietà Industriale e la Proprietà Intellettuale (P.I.) di

regola appartengono a soggetti privati (imprese);

La P.I. costituisce un monopolio con variabili temporali (ad

es. 20 anni per i brevetti, fino a 25 per i modelli registrati,

fino a 70 anni post mortem autoris per le opere

dell’ingegno e potenzialmente perpetua per i marchi)

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L’interfaccia con la proprietà intellettuale

TRE POTENZIALI MINACCE

Biopirateria: Medicina Tradizionale vs. Medicina Convenzionale

Biodiversità: Tutela biodiversità vs. brevetti biotecnologici o registrazione di nuove varietà vegetali

Artigianato tradizionale vs. riproduzioni seriali su scala industriale

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L’interfaccia con la proprietà intellettuale

Medicina Tradizionale vs. Medicina Convenzionale

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difficoltà a far rientrare i saperi tradizionali nella tecnica nota

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LA MEDICINA TRADIZIONALE

“un complesso di vari interventi sulla salute, di approcci, conoscenze e credenze che riguardano e includono le piante, gli animali e/o le medicine che utilizzano i minerali, le terapie spirituali, le tecniche manuali e gli esercizi fisici; applicate singolarmente o in associazione tra loro allo scopo di conservare il benessere, così come per trattare, diagnosticare o prevenire le malattie” (WHO Traditional Medicine Strategy 2002 – 2005).

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GUARITORE TRADIZIONALE

“una persona riconosciuta dalla comunità in cui vive competente a curare, usando sostanze vegetali, animali e minerali, e altri metodi basati sul contesto sociale, culturale e religioso, così come sulle conoscenze, attitudini e credenze condivise dalla comunità a proposito del benessere fisico, mentale e sociale e delle cause di malattia” (WHO Traditional Medicine Strategy 2002 – 2005).

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MEDICINA CONVENZIONALE

QUELLA GENERALMENTE APPLICATA NEI PAESI OCCIDENTALI DEFINIBILE IN NEGATIVO OVVERO COME QUELLA CHE NON RIENTRA NEI CONCETTI DI MEDICINA TRADIZIONALE, ALTERNATIVA, OMEOPATICA…

NELLA MEDICINA CONVENZIONALE C’E’ SEMPRE LA MEDIAZIONE DELLO STATO TRA DOMANDA E OFFERTA DI SALUTE

NELLA MEDICINA CONVENZIONALE C’È SELEZIONE DEGLI OPERATORI PROFESSIONISTI (AD. ES. PRODUTTORI, FARMACISTI, MEDICI…)

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MEDICINA CONVENZIONALE

IL PROBLEMA DEI BREVETTI FARMACEUTICI

Può avvenire un’indebita appropriazione di saperi derivanti dalla medicina tradizionale

Occorre ripensare i criteri della novità e dell’attività inventiva?

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IL PROBLEMA DEI BREVETTI FARMACEUTICI

NOVITÀ

Un’invenzione è nuova quando è diversa dalla tecnica nota (art. 46 C.p.i.). Una soluzione tecnica manca di novità non solo quando è fotograficamente identica ad una soluzione già presente nella tecnica nota, ma anche quando è considerata dall’esperto come una variazione non sostanziale

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comuni conoscenze generali (contenute nei libri di testo e nei principali articoli scientifici e tecnici, reperibili sia in forma cartacea sia in versione elettronica e disponibili sia gratuitamente su internet sia su banche dati a pagamento)

TECNICA NOTA

TRE CATEGORIE DI NOZIONI

SEGUE

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le conoscenze potenziate [tutti i brevetti pubblicati dall’Ufficio Brevetti e Marchi Statunitense (USPTO), dall’Ufficio Europeo Brevetti (EPO) e dall’Ufficio Brevetti Giapponese (JPO), la letteratura brevettuale dei paesi più industrializzati e la letteratura dei paesi non industrializzati che sono però specializzati nella tecnologia in questione];

TECNICA NOTA

TRE CATEGORIE DI NOZIONI

SEGUE

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conoscenze nascoste ? conoscenze potenziate? conoscenze generali ?

TECNICA NOTA

I SAPERI TRADIZIONALI COME POSSONO ESSERE QUALIFICATI?

Tendenza a svelare la medicina tradizionale tramite divulgazioni ad hoc

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Un interessante strumento è la Traditional Knowledge

Digital Library (TKDL)

Una banca dati (repository) che contiene 34 milioni di

pagine per 2,260,000 formulazioni mediche.

Serve per assistere gli esaminatori dell’Ufficio Brevetti

nello svolgimento dell’analisi di novità.

Traduce dal Sanscrito, Arabo, Persiano, Urdu e Tamil

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(segue) Un interessante strumento è la Traditional

Knowledge Digital Library (TKDL)

27,000 sottogruppi per Ayurveda, Unani, Siddha and Yoga

and, like the IPC, is indispensable for the retrieval of

relevant information.

È stato uno degli elementi della riforma del sistema di

classificazione brevettuale

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L’APPROVAZIONE INDEBITA DELLE RISORSE GENETICHE TRAMITE LA BREVETTAZIONE

DIRETTIVA COMUNITARIA 98/44/CE Articolo 3

Un materiale biologico che viene isolato dal suo ambiente naturale o viene prodotto tramite un procedimento tecnico può essere oggetto di invenzione, anche se preesisteva allo stato naturale

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Vivente MICRORGANISMI (anche virus)

LINEE CELLULARI (anche ibridomi) PIANTE E ANIMALI

Non Vivente PROTEINE, ANTICORPI

VACCINI SEQUENZE DNA, RNA VETTORI ANTIBIOTICI

INVENZIONI BIOTECNOGICHE DI PRODOTTO

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- uso di microrganismi, piante, animali, cellule in processi tecnici (fermentazione, produzione vaccini, impianti di purificazione) - trattamenti di raccolti o di animali (non terapeutici) - processi che usano microrganismi o colture cellulari (screening, mutazione, isolamento, moltiplicazione) - processi per la preparazione di OGM

INVENZIONI BIOTECNOGICHE DI PROCESSO

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di chi è il sapere derivante dalle risorse genetiche?

Di chi lo ha brevettato

della comunità dove è stata presa la risorsa genetica

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L'Accesso alle risorse genetiche e l'equa Condivisione dei Benefici (ABS) è uno dei temi principali della Convenzione sulla Diversità Biologica (Convenzione di Rio de Janeiro).

Art. 1 Gli obiettivi della convenzione sono "… la conservazione della diversità biologica, l'uso sostenibile delle sue componenti e la condivisione equa e giusta dei benefici che derivano dall'utilizzo delle risorse genetiche …

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L’interfaccia con la proprietà intellettuale

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riconosce il diritto sovrano degli Stati nei confronti delle proprie risorse naturali e fa riferimento ai principi di consenso informato preventivo (Prior Informed Consent o PIC) e di modalità convenute reciprocamente (Mutually Agreed Terms o MAT) per ottenere l'accesso alle risorse genetiche

Articolo 15 della Convenzione

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L’interfaccia con la proprietà intellettuale

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L'aspetto dell'accesso e della ripartizione dei benefici pertanto è visto come un problema di equità e di giustizia.

"Linee guida di Bonn" sull'accesso alle risorse genetiche e sull'equa ripartizione dei benefici

derivanti dal loro utilizzo (Conferenza delle Parti dell'Aia del 2002)

UE

contengono una serie di disposizioni, di applicazione facoltativa, volte ad agevolare la creazione di sistemi normativi nazionali in materia di ABS

(accesso alle risorse genetiche e equa condivisione dei benefici).

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L’interfaccia con la proprietà intellettuale

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Artigianato Tradizionale vs. Riproduzione seriale

La complessità giuridica: un caso per tutti «la ceramica tradizionale»

L’interfaccia con la normativa sui modelli per la tutela delle forme e dei decori

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La ceramica artistica tradizionale (C.A.T.)

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NORMATIVA RILEVANTE

Legge 9 luglio n. 188/1990 recante tutela della ceramica artistica e tradizionale e della ceramica di qualità; Modifiche apportate dall'art. 44 della legge 6.2.1996, n.52; D.M. 15 luglio 1996, n.506 Regolamento di attuazione della legge 9 luglio 1990, n.188; D.M. 11 settembre 1997 l disciplinare tipo della produzione ceramica artistica e tradizionale e il disciplinare della ceramica di qualità

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La ceramica artistica tradizionale

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ISTITUZIONE DEL MARCHIO C.A.T.

Ai fini della presente legge sono tutelate le ceramiche artistiche e tradizionali prodotte secondo forme, decori, tecniche e stili, divenuti patrimonio storico e culturale delle zone di affermata tradizione ceramica, ovvero secondo innovazioni ispirate alla tradizione.

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La ceramica artistica tradizionale

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CERAMICA DI QUALITÀ

Tutte le altre produzioni, purché effettuate nel territorio nazionale in conformità all'apposito disciplinare approvato dal Consiglio nazionale ceramico, sono considerate ceramica di qualità. Il Marchio Ceramica di Qualità individua il produttore, il luogo di origine e le tipologie merceologiche dei materiali utilizzati - porcellana, gres, terracotta comune e maiolica o terraglia - in conformità alle norme UNI

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La ceramica artistica tradizionale

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REGISTRI

• “registro dei produttori di ceramica artistica e tradizionale” depositato presso la commissione provinciale per l'artigianato

• “registro dei produttori di ceramica di qualità” , depositato presso la CCIAA competente per territorio.

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La ceramica artistica tradizionale

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CONSIGLIO NAZIONALE CERAMICO • compito di tutelare la ceramica artistica e tradizionale,

valorizzandone il patrimonio storico e culturale tradizionale nonché i modelli e i decori tipici, e la ceramica di qualità.

• individua e delimita le zone del territorio nazionale nelle

quali è in atto una affermata produzione di ceramica artistica e tradizionale;

• • definisce e approva il disciplinare di produzione della

ceramica artistica e tradizionale di ciascuna zona individuata, indicando il comune presso il quale avrà sede il Comitato di disciplinare;

• definisce e approva il disciplinare di produzione della ceramica di qualità.

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La ceramica artistica tradizionale

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Per ciascuna zona di affermata tradizione ceramica, è costituito un Comitato di disciplinare, con sede presso un comune della zona interessata, indicato dal medesimo Consiglio nazionale. Il Comitato: - esamina le domande inoltrate e comunica il parere sull'iscrizione dei richiedenti al registro della provincia in cui viene svolta l'attività lavorativa; - vigila, in collegamento con il Consiglio nazionale ceramico, sull'osservanza delle disposizioni contenute nel disciplinare di produzione della ceramica artistica e tradizionale della zona, garantendo la rispondenza delle produzioni, per le quali è stato richiesto il marchio della denominazione d'origine, alle caratteristiche previste dal disciplinare medesimo.

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La ceramica artistica tradizionale

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DISCIPLINARI DEPOSITATI

Albisola Superiore (SV) Albissola Marina (SV) Ariano Irpino (AV) Ascoli Piceno (AP) Assemini (CA) Bassano del Grappa (VI) Caltagirone (CT) Castellamonte (TO) Castelli (TE) Cerreto Sannita (BN) Civita Castellana (VT) Deruta (PG) Este (PD) Faenza (RA) Grottaglie (TA) Gualdo Tadino (PG) Gubbio (PG) Laterza (TA) Lodi (MI) Mondovì (CN) Montelupo Fiorentino (FI) Napoli (NA) Nove (VI) Oristano (OR)Orvieto (TR) Pesaro (PU) San Lorenzello (BN) Santo Stefano di Camastra (ME) Sciacca (AG) Sesto Fiorentino (FI) Squillace (CZ) Urbania (PS) Vietri sul Mare (SA)

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La ceramica artistica tradizionale

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MIA OPINIONE

- Normativa che non tiene conto del mutato scenario economico (globalizzazione e ruolo della GDO);

- Non ha “simili” nel diritto comunitario derivato (Può

essere anche un vantaggio); - Non è chiaro a quali istituti della proprietà industriale

possa essere ricondotta (DOC / Marchio Collettivo); - Crea sovrastrutture (il CNC, i Comitati di Disciplinare et

cetera) senza opportuni controbilanciamenti; - Approccio “dall’alto verso il basso” (agli imprenditori non

servono obblighi ultronei)

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L’interfaccia con la proprietà intellettuale

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Artigianato Tradizionale vs. riproduzione seriale

Nozione “comunitaria” di design

l'aspetto di un prodotto o di una sua parte quale risulta in particolare dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale e/o dei materiali del prodotto stesso e/o del suo ornamento

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L’interfaccia con la proprietà intellettuale

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Artigianato Tradizionale vs. riproduzione seriale

Nozione “comunitaria” di prodotto oggetto di design

“qualsiasi oggetto industriale o artigianale, comprese tra l'altro le componenti destinate ad essere assemblate per formare un prodotto complesso, gli imballaggi, le presentazioni, i simboli grafici e caratteri tipografici, esclusi i programmi per elaboratori”

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L’interfaccia con la proprietà intellettuale

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Artigianato Tradizionale vs. riproduzione seriale

I due principali requisiti di validità

Novità: non ci deve essere un disegno o modello identico divulgato

anteriormente

Carattere individuale: l’impressione generale che il disegno o modello in esame suscita

nell’utilizzatore informato deve essere diversa dall’impressione generale derivante da qualsiasi disegno o modello divulgato anteriormente

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L’interfaccia con la proprietà intellettuale

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Artigianato Tradizionale vs. riproduzione seriale

Il pericolo è che si usino segni, immagini, forme di una comunità terza senza che sia possibile provare la sua

anteriore divulgazione

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L’interfaccia con la proprietà intellettuale

TRE POTENZIALI RISORSE

Le Banche dati

Le DOP e i prodotti tradizionali

(solo per prodotti alimentari)

I marchi di garanzia

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L’interfaccia con la proprietà intellettuale

LE BANCHE DATI

• Definizione: raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente e metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo,

• In Italia tutelate dalla Legge 22 aprile 1941 n. 633 “Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio”

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LE BANCHE DATI (Art. 64-quinquies)

Diritti di esclusiva su

• a) la riproduzione permanente o temporanea, totale o parziale, con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma;

• b) la traduzione, l'adattamento, una diversa disposizione e ogni altra modifica;

• c) qualsiasi forma di distribuzione al pubblico dell'originale o di copie della banca di dati; la prima vendita di una copia nel territorio dell'Unione europea da parte del titolare del diritto o con il suo consenso esaurisce il diritto di controllare, all'interno dell'Unione stessa, le vendite successive della copia;

• d) qualsiasi presentazione, dimostrazione o comunicazione in pubblico, ivi compresa la trasmissione effettuata con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma;

• e) qualsiasi riproduzione, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico dei risultati delle operazioni di cui alla lettera b).

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LE BANCHE DATI

Esimenti (Art. 64-sexies)

• Non sono soggetti all'autorizzazione:

• a) l'accesso o la consultazione della banca di dati quando abbiano esclusivamente finalità didattiche o di ricerca scientifica, non svolta nell'ambito di un'impresa, purché si indichi la fonte e nei limiti di quanto giustificato dallo scopo non commerciale perseguito. Nell'ambito di tali attività di accesso e consultazione, le eventuali operazioni di riproduzione permanente della totalità o di parte sostanziale del contenuto su altro supporto sono comunque soggette all'autorizzazione del titolare del diritto;

• b) l'impiego di una banca di dati per fini di sicurezza pubblica o per effetto di una procedura amministrativa o giurisdizionale.

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LE BANCHE DATI

ESEMPI

• Banche dati su medicina tradizionale (es. TKDL)

• Banche dati su patrimonio etnobotanico

• Banche dati su prodotti alimentari tradizionali (es. Banca dati Mipaf, D.M. 18 luglio 2000 e successivi aggiornamenti)

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DOP / IGP ESEMPI

• Pecorino Romano

• File e Ferru

• Cannonnau

• …

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DOP

si intende per «denominazione d'origine»: il nome di una regione, di un

luogo determinato o, in casi eccezionali, di un paese che serve a designare un prodotto agricolo o alimentare originario di tale regione, di tale luogo determinato o di talepaese e la cui qualità o le cui caratteristiche siano dovute essenzialmente o esclusivamente all'ambiente geografico comprensivo dei fattori naturali ed umani e la cui produzione, trasformazione ed elaborazione avvengano nell'area geografica delimitata;

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IGP

«indicazione geografica»: il nome di una regione, di un luogo determinato o, in casi eccezionali, di un paese che serve a designare un prodotto agricolo o alimentare originario di tale regione, di tale luogo determinato o di tale paese e di cui una determinata qualità, la reputazione o un'altra caratteristica possa essere attribuita all'origine geografica e la cui produzione e/o trasformazione e/o elaborazione avvengano nell'area geografica determinata

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tutte le fasi di produzione, trasformazione ed elaborazione devono avvenire nell’area geografica delimitata

è sufficiente che la relativa qualità o reputazione

possa essere attribuita all’origine geografica,

e si ammette che parte del processo produttivo

avvenga al di fuori di tale area

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Nel “CASO RIOJA” la Corte di Giustizia delle Comunità

Europee ha affermato che le DOP costituiscono un titolo

di proprietà industriale e che la necessità di protezione

trova il fondamento nella tutela della reputazione

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A COSA È DOVUTO IL FAVORE (ECCEZIONE AGRICOLA)

NEI CONFRONTI DEI PRODOTTI ALIMENTARI?

Risposta alla standardizzazione della produzione alimentare

Risposta alla liberalizzazione del commercio agricolo)

Tutela di alcune aree (biodiversità)

Tutela dei consumatori

Volano per le economie locali

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L’interfaccia con la proprietà intellettuale

LA BRACE CHE ARDE SOTTO LA CENERE

Chi controlla i controllori?

Quanto e come si può contingentare la produzione

Di chi è la DOP? Del consorzio? Del

Consumatore? Della Comunità Locale?

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La P.I. come risorsa per i saperi tradizionali

I MARCHI DI GARANZIA

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Gioielli, Metalli, Intreccio, Tessuti, Ceramiche Abbigliamento

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otto marchi collettivi geografici (Mcg) per altrettanti settori:

tessuti, filigrana, gioielli, ceramica, coltelli, cestini, prodotti in

ferro battuto e in legno.

Disciplinare di produzione

dicitura Ad es. “Filigrana artigiana – Sardegna”

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La P.I. come risorsa per i saperi tradizionali

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titolare Sardegna Ricerche

Un gruppo di designer si ritrova per creare abiti, accessori e gioielli ispirati

alle antiche forme dell'antica tradizione sarda,

conservandone la poetica e guardando alla contemporaneità.

Consorzio Tessiloro

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La complessa e inefficace architettura giuridica

QUALE DIRITTO PER I SAPERI NON SCRITTI

Il diritto internazionale: È troppo? È troppo poco vincolante?

Il diritto comunitario: svilisce il ruolo del pubblico

Il diritto nazionale: Il Codice della proprietà Industriale, la legge sul Diritto d’Autore o il Codice dei Beni Culturali e Paesaggistici? L’indomabile dicotomia tra “salvaguardia e valorizzazione”.

Il diritto regionale: Quale legittimazione?

L’autonomia contrattuale: a quale livello di transazione? Problemi di legittimazione

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La complessa e inefficace architettura giuridica

IL RUOLO DEL PUBBLICO

Su impulso della Commissione Europea, la Corte di Giustizia si è pronunciata in più occasioni su marchi regionali di qualità di enti pubblici nazionali, equiparando a misure di effetto equivalente a restrizioni quantitative “la norma nazionale che subordini il diritto di usare una denominazione di qualità per un prodotto nazionale alla condizione che il prodotto semilavorato, partendo dal quale esso viene fabbricato, venga prodotto o lavorato nel territorio nazionale, e consenta di vietarne l’uso per il semplice motivo che il prodotto è importato da uno Stato membro” (cfr. causa Eggers Sohn et Co. Contro Città di Brema, C-13/78, sentenza del 12 ottobre 1978, punto 26).

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La complessa e inefficace architettura giuridica

IL RUOLO DEL PUBBLICO

(TRATTATO DI ROMA)

• “Ex Art. 28: sono vietate fra gli Stati membri le restrizioni quantitative

all’importazione nonché qualsiasi misura di effetto equivalente.

• Ex Art. 29: Sono vietate fra gli Stati membri le restrizioni quantitative

all’esportazione e qualsiasi misura di effetto equivalente.

• Ex Art. 30: Le disposizioni degli articoli 28 e 29 lasciano impregiudicati i divieti

o restrizioni all’importazione, all’esportazione e al transito giustificati da

…protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale, o di

tutela della proprietà industriale o commerciale. Tuttavia, tale divieti o

restrizioni non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, né

una restrizione dissimulata al commercio tra gli Stati membri”.

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La complessa e inefficace architettura giuridica

IL RUOLO DEL PUBBLICO

(TRATTATO DI ROMA)

• CGUE ha sanzionato i marchi regionali: Salaison d’Auvergne”, “Savoie”,

“Franche- Cometè”, “Corse”, “Limousin”, “Languedoc-Rosillon” e “Lorraine”

• “Markenqualität aus deutschen Landen” – qualità di marca della campagna

tedesca.

• QualitàVallone

• Regione Abruzzo e Sicilia

• CORTE COSTITUZIONALE ha sanzionato: Made in Lazio

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La complessa e inefficace architettura giuridica

IL RUOLO DEL PUBBLICO

solo caratteristiche intrinseche del prodotto possono costituire requisito per la

concessione dei marchi di qualità e di origine;

le caratteristiche qualitative prescritte per la concessione del marchio non

possono risolversi nei meri requisiti obbligatori imposti dalla legislazione

alimentare comunitaria o nazionale, bensì devono rappresentare un quid pluris

che distingua il prodotto da altri della medesima categoria;

l’origine del prodotto non può rappresentare una condizione di accesso al

marchio;

ogni imprenditore comunitario deve avere accesso al marchio senza limitazioni

di carattere territoriale.

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La complessa e inefficace architettura giuridica

QUALE RUOLO PER IL COMUNE?

Come si può progettare un sistema che parta dal basso?

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