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Bozza atto costitutivo marineria montese

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Page 1: Bozza atto costitutivo marineria montese

ATTO COSTITUTIVO DELL’ASSOCIAZIONE DENOMINATA

“ Marineria Montese Onlus”

ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITA’ SOCIALE

****

Il giorno 08 del mese di luglio dell’anno 2011, presso la sede sociale della costituente associazione

denominata “Marineria Montese Onlus” con sede in Monte di Procida, cap. 80070, prov. di Napoli,

Corso Garibaldi n. 16 alle ore 18,00, si sono riuniti i seguenti soggetti:

a) Giovanni Mazzella di Regnella, nato a Napoli, il giorno 29/03/1961, residente a Monte di

Procida (NA) via Pedecone IV traversa 80,codice fiscale MZZGNN61C29F839P, di condizione

Marittimo, grado Comandante unità mercantile;

b) Antonio Passione, nato a Monte di Procida (NA), il giorno 04/09/1961, residente a Monte di

Procida (NA),via Pedecone IV traversa 72, codice fiscale PSSNTN61R04F488M, di

condizione Marittimo, grado Comandante unità di diporto;

c) Biagio Schiano Moriello, nato a Monte di Procida (NA), il giorno 03/08/1962, residente a

Monte di Procida (NA), via Solferino 58 , codice fiscale SCHBGI62M03F488I, di condizione

Marittimo, grado Comandante unità di diporto ;

d) Umberto Del Prete, nato a Pozzuoli (NA), il giorno 18/09/1959, residente a Monte di Procida

(NA),via Armando Diaz I traversa 15, codice fiscale DPLMRT59P18G964R, di condizione

Marittimo, grado Comandante unità mercantile;

e) Mauro Marchelli, nato a Pozzuoli (NA), il giorno 13/09/1963, residente a Monte di Procida

(NA), Via Armando Diaz 7, codice fiscale MRCMRA63P13G964B, di condizione Marittimo,

grado Comandante unità mercantile;

f) Paolo Verace, nato a Napoli, il giorno 04/11/1962, residente a Monte di Procida (NA), via

Nicola Schiano 21, codice fiscale VRCPLA62S04F839H, di condizione Marittimo, grado Com

andante unità mercantile;;

g) Giuseppe Pugliese, nato a Napoli, il giorno 20/01/1979, residente a Monte di Procida (NA), via

Torrione 53 codice fiscale PGLGPP79A20F839L di condizione Marittimo, grado Comandante

unità mercantile;

h) Claudio Scotto di Fasano, nato a Roma, il giorno 27/06/1956, residente a Monte di Procida

(NA), via Michele Ruoppo 8, codice fiscale SCTCLD56H27H501I, di condizione marittimo

grado Direttore di Macchina unità trasporto passeggeri;

i) Biagio Pasquale Mattera, nato a Monte di Procida (NA), il giorno 01/05/1957, residente a

Monte di Procida (NA), via Inferno 71, codice fiscale MTTBPS57E01F488N, di condizione Ma

rittimo, grado Comandante unità mercantile;

j) Ciro Romeo di Santillo, nato a Monte di Procida, il giorno 18/05/1960, residente a Monte di

Procida (NA), Via Bellavista II traversa 8, codice fiscale RMDCRI60E18F488A, di condizione

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Marittimo, grado Comandante unità mercantile;

I presenti designano, in qualità di Presidente dell’Assemblea degli associati così riunita, il Cap.

Giovanni Mazzella di Regnella , il quale accetta e nomina per assisterlo e coadiuvarlo nella riunione

il D.M. Claudio Scotto di Fasano, quale Segretario ed estensore del presente atto.

Il Presidente dell’Assemblea illustra i motivi che hanno indotto i presenti a promuovere la

costituzione dell’associazione senza scopo di lucro denominata “Marineria Montese” e dà lettura

dello statuto sociale da considerarsi parte integrante del presente atto costitutivo. Lo statuto viene

approvato all’unanimità.

I presenti, di comune accordo, stipulano e convengono quanto segue:

ART. 1 - Costituzione

Fra i suindicati comparenti è costituita una libera associazione denominata “Marineria Montese”

ART. 2 - Sede

L'associazione ha sede in Monte di Procida, provincia di Napoli, al Corso Garibaldi 16.

ART. 3 - Finalità

L'Associazione non ha fini di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale. Essa

intende uniformarsi, nello svolgimento della propria attività, ai principi di democraticità interna e

della struttura, di elettività, di gratuità delle cariche associative e alle regole definite nello Statuto

allegato al presente Atto e che ne costituisce parte integrante. Tale Associazione ha per scopo:

a) promuovere, diffondere e valorizzare la cultura del mare;

b) tutelare e valorizzare l'ambiente marino ed il rispetto del suo ecosistema, in particolare nel

circondario di Monte di Procida;

c) soddisfare le particolari esigenze dei soci che sono occupati nel settore marittimo attraverso

il sostegno morale e l’assistenza sociale dei soci in difficoltà e delle loro famiglie, al fine di

assicurarne la protezione sociale;

d) tutelare il prestigio professionale della Gente di mare;

e) promuovere la solidarietà tra i marittimi;

f) sensibilizzare gli operatori del settore marittimo alla predisposizione degli strumenti e

all’osservanza di tutte le norme necessarie a garantire la sicurezza in mare;

g) informare ed indirizzare i soci occupati nel settore marittimo sulla programmazione e

gestione dei Corsi Professionali di qualificazione, perfezionamento, specializzazione ed

aggiornamento del settore mare, in virtù della Legge Quadro 21/12/1978 n. 845 in materia di

formazione professionale, in armonia con le rispettive Leggi delle singole Regioni e loro

modificazioni;

h) dare ascolto ai soci e sostenere le loro problematiche attivando convegni locali e/o nazionali

e confrontandosi con i vari Enti del mare;

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i) assistere e sostenere il Diporto sia esso come attività di charter commerciale e turistico che

amatoriale senza scopo di lucro.

j) favorire e sostenere iniziative e attività culturali, didattiche, ricreative, scientifiche,

ambientali atte a sviluppare attitudini e comportamenti attivi dei soci ed a sensibilizzare gli

Enti e le strutture di competenza alle problematiche della Gente di mare;

k) favorire i rapporti di collaborazione con altre organizzazioni similari su basi di reciprocità.

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad

esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle istituzionali, ovvero accessorie

in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dalla legge.

ART. 4 - Durata

L'associazione ha durata illimitata nel tempo. Per tutta la durata dell’associazione non potranno

essere distribuiti, né direttamente né indirettamente, avanzi di gestione, riserve, fondi o residui di

capitale. L’Associazione è retta dalle norme del presente atto e dello statuto che letto, approvato e

sottoscritto dai signori convenuti, si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale.

ART. 5 – Organi Sociali

L’Associazione è amministrata da un Consiglio direttivo composto da un minimo di 3 ad un

massimo di 7 membri, eletti per la prima volta in sede di costituzione ed in seguito dall’Assemblea

dei soci; i membri del Consiglio direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

A comporre il primo Consiglio direttivo, che si determina per ora composto da 6 membri, vengono

all’unanimità designati ed eletti i qui comparsi signori e tra di essi vengono nominati:

Presidente: Cap. Giovanni Mazzella di Regnella;

Vice presidente: Cap. Antonio Passione;

Segretario: D.M. Claudio Scotto di Fasano;

Tesoriere: Cap. Ciro Romeo di Santillo;

Consigliere: Cap. Mauro Marchelli;

Consigliere: Cap. Paolo Verace;

Cap. Giuseppe Pugliese;

Cap. Biagio Schiano Moriello;

Cap. Biagio Pasquale Mattera;

Cap. Umberto Del Prete.

Il Presidente del Consiglio direttivo rappresenta l’Associazione davanti a terzi.

ART. 6 - Patrimonio

Il patrimonio dell’Associazione è costituito:

-dal fondo di dotazione iniziale, costituito dai versamenti effettuati dai soci fondatori;

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-dai contributi versati dai soci al fine di incrementare il fondo di dotazione nonché da qualsiasi

contributo o liberalità da chiunque ricevuto per la medesima finalità;

-da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;

-dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

-dalle quote sociali;

-dai redditi derivanti dal suo patrimonio;

-dagli introiti realizzati nello svolgimento della sua attività istituzionale e di quelle ad essa

direttamente connesse o accessorie;

-da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche;

-da contributi da pubbliche amministrazioni per lo svolgimento di attività in convenzione o

accreditamento;

-dai fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche occasionali di fondi anche mediante offerte di

beni di modico valore.

Tutti i beni appartenenti all’Associazione sono elencati in apposito inventario, depositato presso la

sede della stessa e consultabile da tutti gli aderenti.

Il Consiglio direttivo annualmente stabilisce la quota di versamento minimo da effettuarsi all’atto

dell’adesione all’Associazione da parte di chi intende aderire all’Associazione. L’adesione

all’Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al

versamento della quota associativa annuale. E’comunque facoltà degli aderenti all’Associazione di

effettuare versamenti ulteriori rispetto a questi.

I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità e sono comunque a fondo

perduto; in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell’Associazione, né in caso di

morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall’Associazione, può pertanto farsi luogo alla

ripetizione di quanto versato all’Associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione.

Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e segnatamente non crea quote indivise di

partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a

titolo universale; è inoltre vietata qualunque rivalutazione di quanto versato.

Il primo esercizio si chiude il 31 dicembre del corrente anno; gli esercizi sociali si chiudono al 31

dicembre di ogni anno, come da Statuto.

Per il primo anno si determina il contributo associativo in euro 120,00.

Il Cap. Giovanni Mazzella di Regnella viene delegato a compiere tutte le pratiche e le formalità

ritenute necessarie per la registrazione del presente atto ed ogni altra formalità necessaria per il

rispetto delle disposizioni di legge.

Le spese del presente atto e sue dipendenze sono a carico dell’Associazione, che le assume.

Null’altro essendovi da deliberare l’Assemblea viene tolta alle ore 20,30 previa lettura e stesura del

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presente atto Atto costitutivo e statuto di onlus approvato e sottoscritto.

Monte di Procida, 07/09/2010

I SOCI FONDATORI

Cap. Giovanni Mazzella di Regnella

Cap. Antonio Passione

Cap. Biagio Schiano Moriello

Cap. Umberto Del Prete

Cap. Mauro Marchelli

Cap. Paolo Verace

Cap. Giuseppe Pugliese

D.M. Claudio Scotto di Fasano

Cap. Biagio Pasquale Mattera

Cap. Ciro Romeo di Santillo

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Statuto Associazione “Marineria Montese”

Art. 1 – Denominazione e sede

E’ costituita l’associazione denominata “Marineria Montese” in seguito chiamata per brevità

“Associazione”.

L’Associazione è apartitica, apolitica e aconfessionale, con durata illimitata nel tempo e senza scopo

di lucro.

Nello spirito della Costituzione Repubblicana, l’Associazione è disciplinata dagli art. 36 e seguenti

del codice civile nonché dal presente Statuto.

L’ associazione ha sede legale in Monte di Procida (Na) al Corso Garibaldi 16.

Sedi secondarie, uffici e delegazioni possono essere istituite in Italia e all’estero su delibera del

Consiglio Direttivo. L’eventuale trasferimento della sede legale non comporterà modifica statutaria

e verrà effettuato con delibera del Consiglio Direttivo.

Art. 2 - Durata

La durata dell’Associazione è illimitata. In caso di scioglimento per qualsiasi causa o di accertata

impossibilità di conseguire gli scopi indicati nell’art. 4 del presente Statuto, si procede allo

scioglimento dell’Associazione, con il rispetto delle disposizioni dell’art. 18.

Art. 3 - Finalità Istituzionali

L'Associazione non ha fini di lucro. Essa persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale. Il

conseguimento degli scopi associativi è affidato in modo determinante e prevalente su ogni altro

apporto, alle prestazioni personali, volontarie e gratuite degli associati.

Tale Associazione ha per scopo:

a) promuovere, diffondere e valorizzare la cultura del mare;

b) tutelare e valorizzare l'ambiente marino ed il rispetto del suo ecosistema, in particolare nel

circondario di Monte di Procida;

c) soddisfare le particolari esigenze dei soci che sono occupati nel settore marittimo attraverso

il sostegno morale e l’assistenza sociale dei soci in difficoltà e delle loro famiglie, al fine di

assicurarne la protezione sociale;

d) tutelare il prestigio professionale della Gente di mare;

e) promuovere la solidarietà tra i marittimi;

f) sensibilizzare gli operatori del settore marittimo alla predisposizione degli strumenti e

all’osservanza di tutte le norme necessarie a garantire la sicurezza in mare;

g) informare ed indirizzare i soci occupati nel settore marittimo sulla programmazione e

gestione dei Corsi Professionali di qualificazione, perfezionamento, specializzazione ed

Page 7: Bozza atto costitutivo marineria montese

aggiornamento del settore mare, in virtù della Legge Quadro 21/12/1978 n. 845 in materia di

formazione professionale, in armonia con le rispettive Leggi delle singole Regioni e loro

modificazioni;

h) dare ascolto ai soci e sostenere le loro problematiche attivando convegni locali e/o nazionali

e confrontandosi con i vari Enti del mare;

i) assistere e sostenere il Diporto sia esso come attività di charter commerciale e turistico che

amatoriale senza scopo di lucro.

j) favorire e sostenere iniziative e attività culturali, didattiche, ricreative, scientifiche,

ambientali atte a sviluppare attitudini e comportamenti attivi dei soci ed a sensibilizzare gli

Enti e le strutture di competenza alle problematiche della Gente di mare;

k) favorire i rapporti di collaborazione con altre organizzazioni similari su basi di reciprocità.

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad

esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle istituzionali, ovvero accessorie

in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dalla legge.

Per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali, l'Associazione potrà possedere, gestire,

prendere in locazione immobili ed altre attrezzature sia mobili che immobili, stipulare contratti,

accordi con altre associazioni, strutture e terzi in genere, sostenere l’attività di enti ad essa collegati

o aventi le medesime finalità e provvedere ad ogni altro servizio che possa assicurare la migliore

realizzazione dei suoi scopi, secondo quanto previsto dalla legge.

Art. 4 - Attività

L’Associazione potrà svolgere ogni attività utile per il perseguimento delle proprie finalità

istituzionali. In particolare, la realizzazione delle finalità istituzionali si persegue, da un lato

attraverso la valorizzazione e la diffusione della cultura del mare, la tutela del suo ambiente e la

predisposizione di iniziative tendenti a promuovere tali attività; dall’altro attraverso programmi

tendenti ad assistere il marittimo sia nel sociale che nel settore della formazione e

dell’aggiornamento professionale. In questa ottica si provvede a:

promuovere la cultura della solidarietà e di nuove forme di partecipazione ed integrazione

tra i marittimi attraverso forme di auto-organizzazione ed iniziative di carattere sociale,

culturale, ricreativo ed assistenziale;

promuovere iniziative di educazione al lavoro e alle regole che sottendono al rapporto

lavorativo e ne costituiscono prerequisito di successo, con finalità di rendere meno

traumatico il distacco del marittimo dalla propria famiglia e della famiglia dal marittimo,

soprattutto quando l’imbarco è per periodi lunghi o in prossimità delle festività;

attuare, operando anche in convenzione con gli enti preposti, iniziative di orientamento, pre-

formazione professionale e formazione professionale rivolte al personale navigante;

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promuovere ad ogni livello - istituzionale e sociale - la “cultura del mare”;

tutelare i diritti dei marittimi nelle competenti sedi Istituzionali;

sollecitare la collaborazione tra le varie componenti che operano all'interno del settore

marittimo per raggiungere la piena attuazione delle leggi nazionali ed internazionali che

tutelano la salute fisico – psichica del marittimo, le condizioni economiche, gli standard di

sicurezza sul lavoro;

promuovere iniziative che informino i marittimi sugli aspetti fiscali e contributivi connessi

alla loro professione, soprattutto per coloro che imbarcano su navi battenti bandiera estera;

assistere i marittimi nel necessario iter conoscitivo riguardante la legislazione e le normative

vigenti in campo sanitario, civile, amministrativo, ambientale a tutela dei loro diritti;

favorire il confronto, la collaborazione e l'interscambio tra associazioni e realtà diverse

impegnate nel settore marittimo;

creare un nuovo sistema sociale e culturale, che preveda il superamento delle attuali barriere

che limitano il marittimo in alcuni dei suoi diritti, come il diritto di voto;

promuovere, coordinare e conseguire intese sui comuni obiettivi, curando in particolar modo

i rapporti con gli enti pubblici sulla problematica del mare;

creare forme di partenariato con altri enti del settore marittimo, mediante progettazione e

programmazione congiunta di attività per l'area della formazione e dell’ informazione;

gestire in forma autonoma o e/o convenzionata spazi, luoghi ed ambienti (della natura e/o

della costa) per l'implementazione di attività ricreative a favore dei soci;

garantire consulenza legale e centri di raccolta fiscale gratuita per gli associati;

promuovere la raccolta di contributi ai fondi dell’associazione per mezzo di donazioni,

sottoscrizioni, lasciti o attraverso qualsiasi altro mezzo da destinare al funzionamento delle

attività dell'associazione.

È fatto divieto all'Associazione di svolgere attività diverse da quelle istituzionali. L'Associazione

potrà tuttavia svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in

quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dalla legge.

Art. 5 - Patrimonio

Il patrimonio è formato:

a ) dalle quote sociali ed eventuali contributi volontari degli associati che potranno essere richiesti

in relazione alla necessità ed al funzionamento dell’ associazione.

b) dai contributi di enti pubblici ed altre persone fisiche o giuridiche

c) da eventuali erogazioni, donazioni o lasciti;

d) da eventuali entrate per servizi prestati dall’ associazione;

d) da quote di imposte o tasse che per legge siano destinabili a sostegno del volontariato e delle

organizzazioni di utilità sociale;

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e) da fondi raccolti con pubblica sottoscrizione con il coinvolgimento di istituzioni pubbliche e

private, enti locali, persone fisiche, persone giuridiche, e da contributi, sussidi ed elargizioni;

f) da eventuali entrate per servizi prestati dall’Associazione;

g) da beni mobili e immobili divenuti di proprietà dell'Associazione;

h) da eventuali fondi di riserva, costituiti con le eccedenze di bilancio.

Il patrimonio sociale è anche costituito da ogni altra entrata o bene mobile o immobile che abbia

concorso ad incrementare l'attivo sociale.

È fatto obbligo all’Associazione di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione

delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Il patrimonio è rigidamente vincolato ai fini istituzionali e non può essere destinato a scopi diversi.

Art. 6 - Soci

Possono essere associati tutti coloro, persone fisiche, giuridiche, associazioni o enti che, ne

condividono gli scopi e facciano richiesta scritta al Consiglio Direttivo, presso la sede legale

dell'Associazione, fornendo le proprie generalità.

Il Consiglio Direttivo, esaminata entro 30 giorni la richiesta di adesione, decide sull'ammissione o

meno del nuovo socio, in quest'ultimo caso ne darà motivazione con comunicazione scritta

all'interessato.

Il socio ammesso sarà tenuto a versare la quota associativa e il consiglio di amministrazione che

rilascerà apposita ricevuta, curerà la sua iscrizione nell'apposito registro dei soci.

I soci si distinguono in:

1) Soci fondatori, coloro che hanno dato vita all’Associazione; Essi verseranno una quota

associativa annua di aderenza pari ad Euro 120,00;

2) Soci ordinari, tutti i marittimi appartenenti allo Stato Maggiore del naviglio; Essi

verseranno una quota associativa annua di aderenza pari ad Euro 80,00;

3) Soci aderenti, tutti i marittimi non appartenenti allo Stato Maggiore, i pensionati

marittimi, gli allievi nautici, i laureati in discipline nautiche, gli appartenenti al corpo delle

Capitanerie di Porto, i professionisti in genere con attività specifiche nel campo marittimo.

Essi verseranno una quota associativa annua di aderenza pari ad Euro 40,00;

4) Soci sostenitori, i rappresentanti di Enti ed Aziende operanti nel ramo marittimo. Essi

verseranno una quota associativa annua di aderenza pari ad Euro 240,00;

5) Soci onorari, le persone particolarmente distintesi nel campo marittimo, benemeriti per la

loro dedizione alle finalità dell’Associazione; sono nominati dal Consiglio Direttivo, non

possono ricoprire cariche sociali, non hanno voto deliberativo e non sono tenute al versa

mento della quota annuale associativa.

Il contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è

rivalutabile.

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Il socio è tenuto al pagamento della quota sociale, ad operare per il raggiungimento delle finalità

statutarie, ad un comportamento corretto con gli altri soci e non lesivo dell'immagine dell'Associa

zione.

Tutti i soci hanno diritto di parola e di voto in assemblea, di frequentare i locali dell'associazione e

di partecipare a manifestazioni e attività promosse dalla stessa.

Art. 7 - Diritti e obblighi dei soci

Gli aderenti all’associazione godono del diritto di partecipazione e voto , direttamente o per delega,

nelle assemblee sociali , nonché dell’elettorato attivo e passivo . Gli associati maggiorenni avranno

diritto di voto in assemblea: in particolare potranno esprimere il proprio voto per l'approvazione e le

modifiche dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

La qualifica di socio dà diritto a frequentare i locali sociali e il diritto all’informazione in ordine

all'attività dell'associazione.

Il socio è tenuto all'osservanza del presente Statuto, degli eventuali regolamenti interni e

deliberazioni prese dagli organi direttivi, non deve svolgere attività in contrasto con le finalità e gli

scopi dell'associazione. Il comportamento verso gli altri soci e all’esterno dell’organizzazione è

animato da spirito di solidarietà e attuato con correttezza, onestà e rigore morale.

Art. 8 - Perdita della qualità di socio

La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni o esclusione, o estinzione nel caso di enti e

persone giuridiche.

L’esclusione è deliberata dall’Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo con delibera

motivata per ragioni che comportino indegnità o per lo svolgimento di attività in contrasto con

quella dell’Associazione, ovvero qualora il socio non ottemperi alle disposizioni statutarie o dei

regolamenti o alle delibere assembleari o del Consiglio Direttivo o per la mora superiore ad un anno

nel pagamento delle quote annuali di associazione.

Art. 9 - Recesso

Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta alla Associazione almeno un

mese prima dell’anno in corso. Il socio receduto, decaduto o escluso non ha diritto alla restituzione

delle quote associative versate. Eventuale riammissione dovrà essere vagliata ed approvata dal

Consiglio Direttivo.

Art. 10 - Organi Sociali

Organi dell'associazione sono:

− Assemblea generale dei soci

− Il Presidente

− Il Consiglio Direttivo

Gli incarichi degli organi sopra descritti sono gratuiti.

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Possono, inoltre, essere costituiti,secondo le modalità previste nel Regolamento di Amministrazione

dell’Associazione, i seguenti organi di garanzia:

- il Collegio dei Sindaci;

- il Collegio dei Garanti.

Art. 11 - Assemblea

L’Assemblea è organo deliberante e sovrano dell’Associazione.

Di essa fanno parte tutti gli associati dei quali essa rappresenta l’universalità.

Tutti gli associati hanno diritto di partecipare alle assemblee e di votare direttamente o per delega.

L'assemblea è convocata in sessioni ordinaria e straordinaria.

L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno, per approvare il bilancio e quando ne

faccia richiesta motivata almeno un decimo degli associati, ogni volta che se ne ravvisi la necessità.

L'assemblea straordinaria è convocata per la modifica dello statuto e dell'atto costitutivo per la cui

approvazione occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati ed il voto della maggioranza

dei presenti.

L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo mediante avviso scritto, inviato a ciascun associa-

to con lettera raccomandata, fax o messaggio di posta elettronica, almeno otto giorni prima di quello

fissato per l’adunanza. In caso di urgenza il predetto termine può essere ridotto a tre giorni.

L’avviso di convocazione dell’assemblea sarà sottoscritto dal Presidente del Consiglio Direttivo o

da altra persona delegata dall’organo di amministrazione e in nome del medesimo.

L'Assemblea può essere convocata in ogni luogo, sia in Italia che all'estero e può riunirsi valida-

mente anche in audio o audio/video conferenza.

Art. 12 - Votazioni

L’ assemblea è presieduta dal Presidente e dal consiglio direttivo.

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando faccia richiesta

almeno un decimo dei soci presenti con diritto di voto.

Per l’ elezione degli organi sociali la votazione avviene a scrutinio segreto, secondo le modalità

previste dal regolamento.

Le deliberazioni assembleari e gli atti verbalizzati sono esposti all’ interno della sede ufficiale

durante i quindici giorni successivi alla loro formazione, e restano successivamente agli atti a

disposizione dei soci per la consultazione.

Art. 13 - Convocazione

L’assemblea si riunisce su convocazione del presidente.

Il presidente convoca l’assemblea con avviso scritto affisso nella sede dell’associazione e inviato a

ciascun associato con lettera raccomandata, fax o messaggio di posta elettronica, almeno otto giorni

prima di quello fissato per l’adunanza. In caso di urgenza il predetto termine può essere ridotto a

Page 12: Bozza atto costitutivo marineria montese

tre giorni .

Art. 14 - Verbale

Le discussioni e le deliberazioni dell’assemblea sono riassunte in un verbale, redatto dal segretario

o da un componente dell’assemblea, e sottoscritto dal presidente. Il verbale è tenuto, a cura del

presidente, nella sede dell’organizzazione.

Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

Art. 15 - Consiglio Direttivo

Il consiglio direttivo è composto da un minimo di tre membri fino ad un massimo di sette eletti

dall’assemblea .Il Consiglio Direttivo rimane in carica tre anni ed i suoi componenti sono

rieleggibili.

Qualora durante il mandato venisse a mancare uno o più membri del Consiglio Direttivo,

quest’ultimo coopterà altri membri in sostituzione dei membri mancanti, i membri cooptati

dureranno in carica fino alla prima assemblea in carica fino alla scadenza del consiglio direttivo che

li ha cooptati.

Il Consiglio direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione inerenti

la gestione dell’ associazione ad eccezione di quelli che la legge e lo statuto riservano all’assemblea.

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno un Presidente, un Vice Presidente ed un Tesoriere, che

ha il compito di assistere la gestione economica e finanziaria dell’Associazione

Il consiglio direttivo ha la facoltà di nominare consigli scientifici e ogni altro organismo per le

attività di associazione stabilendo mansioni ed eventuali compensi, tenuto conto del disposto di cui

alla lettera e, comma 6 dell’ art. 10 del D.lgs n.460 del 4.12.1197.

Il consiglio direttivo in occasione della stesura del bilancio consuntivo in presenza del presidente e

del vice-presidente, del tesoriere dell’ associazione si riunisce e sottopone l’ approvazione del

bilancio all’ assemblea. Il consiglio direttivo, inoltre, determina le quote associative e stabilisce le

modalità per il reperimento dei fondi necessari per le spese ordinarie e straordinarie di gestione.

Il consiglio direttivo delibera a maggioranza assoluta dei suoi membri, è convocato dal presidente,

dal vice-presidente o da un terzo dei suoi componenti.

Il consiglio direttivo è convocato almeno otto giorni prima della riunione mediante comunicazione

scritta. In caso di urgenza, la convocazione potrà essere fatta mediante invio di telegramma o fax

inoltrato almeno due giorni prima della data prevista per la riunione.

Art. 16 - Presidente

Il presidente ha la rappresentanza legale dell’ ente di fronte a terzi e in giudizio e dà esecuzione alle

delibere del comitato direttivo.

Page 13: Bozza atto costitutivo marineria montese

Il presidente presiede l’assemblea e il consiglio direttivo, cura l’ordinato svolgimento dei lavori.

Il presidente sottoscrive il verbale dell’assemblea e ne cura la custodia presso la sede

dell’organizzazione, dove può essere consultato dai soci.

Il vicepresidente sostituisce il Presidente in sua assenza o impossibilità temporanea a presiedere gli

organi dell'associazione e/o a rappresentarla all'esterno.

Art. 17 - Bilancio

L’esercizio finanziario dell’Associazione si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30 aprile il

Consiglio Direttivo sottopone all’ assemblea dei soci il bilancio consuntivo relativo all’ anno

precedente ed entro il 31 dicembre il bilancio preventivo relativo all’ anno successivo.

Gli eventuali utili o gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la

realizzazione delle attività di cui all’ art. 4 del presente statuto.

Gli utili o gli avanzi nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo

indiretto, durante la vita dell’ associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano

imposte dalla legge o siano effettuati a favore di altri Enti no-profit

Art. 18 - Scioglimento e Liquidazione

L’Associazione si scioglie per delibera dell’assemblea o per inattività dell’assemblea protratta per

oltre due anni, ovvero per accertata impossibilità di conseguire gli scopi indicati nell’art. 4 del

presente Statuto o quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi.

L’assemblea che delibera lo scioglimento dell’associazione e la nomina dei liquidatori stabilirà i

criteri di massima per la devoluzione del patrimonio residuo. I liquidatori, tenuto conto delle

indicazioni dell’assemblea e sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 comma 190, della legge

23 dicembre 1996 n. 662, sceglieranno l’ organizzazione non lucrativa di utilità sociale operante in

identico o analogo settore o altre organizzazioni a fini di pubblica utilità , cui devolvere il

patrimonio residuo, salva diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello

scioglimento, come richiesto dall’art. 28 comma 4 lettera b) e c) Legge n. 49/87

Art. 19 - Norma di chiusura

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile e

alle leggi in materia, ed in particolare le disposizioni contenute nel D.lgs. 4 dicembre 1997 n. 460.