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La riforma costituzionale:una questione civile e culturale
1. Come siamo arrivati al Referendum?2. Gli argomenti portati a favore della
riforma. Perplessità.3. Due questioni di merito: i nuovi art. 55 e
70. Un problema di logica.4. Una questione di fondo: il gioco e le
regole del gioco, ovvero: tutto è politica?
11 aprile 2016, Montecitorio quasi vuoto durante il Discorso del Presidente del Consiglio che precede la votazione finale. Tutte le opposizioni hanno abbandonato l’Aula
• 12 aprile 2016, Montecitorio. L’approvazione (in assenza delle opposizioni), con maggioranza inferiore ai 2/3 della Camera (630 deputati)
• L’ Art. 138 prevede allora REFERENDUM (sufficiente richiesta di 1/5 dei membri di una camera, o 500.000 elettori o 5 Consigli Regionali)
….A differenza del 22 dicembre 1947. Presenti 515; voti favorevoli 453; voti
contrari 62.
2. Alcuni argomenti per la riforma:I. Attesa da troppi anni – la
costituzione non è intoccabile• Infatti in 68 anni: modificati 43 articoli su
139, con 13 leggi di revisione costituzionale
• Stati Uniti in 240 anni :27 emendamenti, fra cui l’abolizione della schiavitù!
• Attesa da chi?• Perché?
II. Il bicameralismo paritario è causa di
1. Lentezza legislativa. MA:• Tempo medio di approvazione delle leggi, 53
giorni. • l’Italia è il paese europeo col maggior numero
di leggi combinato col più alto tasso di illegalità• Le leggi veramente attese : unioni civili,
anticorruzione, testamento biologico…colpa del bicameralismo?
• Ritardo effettivamente dovuto al “rimpallo”: dal 2005, “Porcellum”.
III. Si cambia ora o mai più• E’ VERO: A QUESTO MODO, ora o mai più. Per
via dell’incostituzionalità della legge elettorale detta “Porcellum”.
• Al partito di maggioranza 340 seggi invece di 175-180
• Quindi: non generica e discutibile “illegittimità del Parlamento così eletto” (Fusaro 2016) ma di una maggioranza che solo ignorando la sentenza della Corte ha i numeri per riformare la Costituzione!
• E’ la legge che fa il re, o è il re che fa la legge?
Due questioni di merito
Nuovo Art. 55: “Il Senato della Repubblica rappresenta le istituzioni territoriali ed esercita funzioni di raccordo tra lo Stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica”.
Son due cose diverse?Rappresenta o raccorda?E’ “come” il Bundesrat?
Un problema di logicaSupponiamo: REGIONI = LAENDER Delle due l’una:(a) I senatori “rappresentano” le regioni sono nominati
dagli esecutivi (Presidenti di Regione) e NON su base di raggruppamento politico; perciò hanno vincolo di mandato e non partecipano al processo legislativo su base partitica (GERMANIA)
(b) I senatori partecipano al processo legislativo nazionale (“raccordano” Stato e Regioni), perciò rappresentano la Nazione e operano su base politica SENZA vincolo di mandato ma allora dovrebbero essere eletti dal popolo (o come in Francia da un ampio collegio di rappresentanti di regioni, 150.000)
…e una soluzione illogica
Senato/Autonomie NON Senato/Nazione e viceversa
( )a NON (b) e (b) NON (a)Ma la nuova soluzione sembra
(b) & (a)
Pallante, Zagrebelsky 2016: 64
La conseguenza: Nuovo Art. 70 – Legge dello Pseudo-Scoto?
• Difficoltà di articolare con chiarezza le funzioni in assenza di un’idea coerente
• 4 procedimenti legislativi diversi• leggi approvate da entrambe le Camere;• leggi approvate dalla sola Camera con possibile esame del
Senato, approvabili entro 30 giorni con decisione finale alla Camera;
• leggi approvate dalla Camera con necessario esame del Senato, approvabili entro 10 giorni con decisione finale della Camera;
• leggi approvate dalla dalla Camera con necessario esame del Senato, approvabili entro 15 giorni con decisione finale della Camera;
• + leggi elettorali, leggi di iniziativa senatoriale, leggi dichiarate essenziali, conversioni decreti ->varie possibilità di interventi del senato che hanno tempi diversi…
• Conflitti di attribuzione
4. La questione di fondo. Tutto è politica?
• Una posizione molto diffusa (Esempi):• “La riforma è pessima, ma occorre votare sì lo stesso”. • Perché cambiare bisogna, meglio cambiare un po’ che
niente del tutto. • Perché il meglio è nemico del bene. • Perché meglio qualcosa che il nulla. • Perché dire no al cambiamento è da difensori
dell’esistente. • La meno mistica di queste risposte è un’opzione
politica: perché la vittoria del no metterebbe il governo in mano ai populisti, oppure: perché comunque non c’è alternativa migliore all’attuale governo.
Presupposto : tutto è “politica” o scontro amico-nemico, parte/parte
• Non ci sono vincoli, o regole, che non siano esse stesse puramente strumentali al gioco politico
• Non c’è differenza fra le regole del gioco e il gioco
• Fra la legge fondamentale dello Stato e la contingenza di un governo
• Fra il quadro normativo ideale e il conflitto politico in atto
Conferma autorevole: tutto è “politica” – non c’è cornice normativa indipendente, “universale”
Obiezione: “Non si sarebbe dovuto fare del referendum oggetto di strumentalizzazione politica”
Risposta: “ Chi è senza peccato scagli la prima pietra….E’ una critica semplicemente insensata: la riforma costituzionale, qualsiasi riforma…è scelta supremamente politica. E’ inevitabile che si associ alle fondamentali opzioni anche di partito e di governo”
Carlo Fusaro in Crainz, Fusaro 2016, Aggiornare la costituzione, p. 101
Questo sembra corrispondere ai fatti
• Questa riforma costituzionale nasce e cresce su iniziativa governativa, come parte integrante del programma politico (mai votato dai cittadini) di un governo
• Iniziativa resa possibile dall’ignorare il dettato della Corte Costituzionale (cornice normativa). Il re fa la Legge Fondamentale
• Anche la logica (meta-norma) si può trasgredire in funzione della contingenza politica (Senato delle Non-Autonomie)
• Il ruolo istituzionale dello Stato è subordinato alla politica del governo
• Che non opera nel regime di garanzia delle minoranze sul tema più sensibile: le regole di tutti.
Corrisponde ai fatti, ma non all’idea (costituzionalistica). All’essere, ma non al
dover essere“Quando si scrive la Costituzione, i banchi del Governo
debbono restare vuoti” (Calamandrei) Altrimenti la Costituzione non va più intesa come ciò che
definisce “le forme e i limiti” della sovranità, ma come espressione di uno, anzi del massimo, dei poteri in cui si esprime la sovranità
Contro il principio della divisione dei poteri!Politica e cornice normativa della politica sono due cose
distintecome il gioco e le regole del gioco. Questa differenza è un aspetto della differenza fra
l’ideale e il reale L’ideale non esiste che nelle nostre coscienze?
Allora spetta al filosofo ricordarlo!• Se tutto nella vita pubblica è ridotto alla contingenza del
gioco delle forze del momento;• se non c’è una dignità ideale (anche logica) della
Norma fondamentale, • allora come possiamo sentire un qualche dovere nei
confronti della Repubblica? • Non è questa svalutazione dell’ideale un suicidio virtuale
della democrazia molto peggiore di qualunque progetto autoritario?
• E come fa a invocare proprio il principio di responsabilità chi ci invita a turarci il naso e a sfigurare la legge fondamentale della Repubblica in omaggio a una contingenza politica?
Bibliografia minimaPiero Calamandrei 1996, Costituzione e leggi di
Antigone, La Nuova Italia, FirenzeGuido Crainz, Carlo Fusaro 2016, Aggiornare la
Costituzione, Donzelli, RomaGianfranco Pasquino 2015, La Costituzione in 30
lezioni, UTET, Torino Gustavo Zagrebelsky, Francesco Pallante 2016,
Loro diranno, ma noi diciamo- Vademecum sulle riforme costituzionali, Laterza, Bari