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pietro-rocchegiani
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Con il termine holding si definisce una società di capitali la cui attività tipica è quella di acquisire e
detenere partecipazioni in altre società. Più in particolare, la holding di famiglia si caratterizza per i
seguenti aspetti:
i soci sono membri di una stessa famiglia;
il controllo è concentrato nelle mani del fondatore, che conferisce nella holding le proprie
partecipazioni detenute nelle società operative, e degli eredi, che acquisiscono quote del
capitale della holding;
le partecipazioni detenute consentono di controllare in modo unitario la/le società
operativa/e appartenenti allo stesso nucleo familiare.
Attraverso questo strumento è possibile attribuire un ruolo definito a parte del patrimonio familiare,
prevenendo eventuali contrasti interni tra i membri della famiglia, separando gli interessi di coloro che
guardano ai soli dividendi, da quelli di coloro che, al contrario, hanno le attitudini e la voglia di partecipare
attivamente alla gestione, conduzione e prosecuzione delle attività di famiglia.
È possibile, quindi, attraverso questo strumento, effettuare una “segregazione” del patrimonio familiare
e attribuire un ruolo definito, prevenendo eventuali contrasti interni, a tutti i membri della famiglia,
potendo, così, separare gli interessi di coloro che guardano ai soli dividendi, da quelli di coloro che, al
contrario, hanno le attitudini e la voglia di partecipare attivamente alla gestione, conduzione e
prosecuzione delle attività di famiglia.
Tavola 1
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La pianificazione del passaggio generazionale utilizzando la pratica della holding deve essere effettuata
tenuto conto delle esigenze, aspettative e attitudini di tutti i familiari, senza dimenticare che l’obiettivo
principale resta quello di preservare il valore creato nel tempo dall’imprenditore. Per questo, uno degli
elementi essenziali nella costituzione di una holding di famiglia attiene alla scelta della forma giuridica
e dei modelli di governance più appropriati per ogni singola fattispecie.
Sicuramente la struttura della società di capitali è quello che offre le maggiori garanzie di tutela, vediamone
il motivo analizzando sia la normativa civilistica che quella fiscale.
Due modelli
DIFFERENZE SPA SRL
PRESENZA ORGANO DI CONTROLLO
Obbligatoria, con conseguenti oneri, sia dal punto di vista gestionale sia dal punto di vista economico
Facoltativo. I soci possono prevederne la presenza. L’organo diviene obbligatorio se:
1. capitale sociale ≥ 120.000 euro
2. per due esercizi consecutivi la società supera i limiti previsti per la redazione del bilancio in forma abbreviata ex art. 2435-bis del codice civile.
3. la società è tenuta alla redazione del Bilancio consolidato.
4. la società controlla una società tenuta alla revisione legale dei conti.
DIRITTI ATTRIBUIBILI AL SOCIO
Diritti legati alle azioni. Possibilità di emettere una particolare categoria di azioni cui correlare particolari diritti (es. diritto di veto su delibere assembleari). In questo caso i diritti si trasmettono
Diritti ad personam. Lo statuto può attribuire particolari diritti a determinati soci. In caso di trasferimento della quota il diritto non si trasmette (maggior tutela!)
3
DIFFERENZE SPA SRL
all’acquirente con la circolazione del titolo
CONFERIMENTI IN NATURA
Solo beni e crediti
Tutti gli elementi suscettibili di valutazione economica (beni, crediti, opere e servizi)
Necessaria relazione di stima del bene oggetto di conferimento, da parte di un esperto, che ne attesti l’effettivo valore
Esperto: nominato dal tribunale territorialmente competente (luogo della sede legale della conferitaria, ex art. 2343 c.c.) Novità: Possibilità di deroga alla nomina tribunalizia nei casi di cui all’art. 2343-ter
Esperto: nominato dal conferente tra gli iscritti al registro dei revisori legali dei conti, o, in caso di società di revisione, tra quelle iscritte in apposito albo
ACQUISTI PERICOLOSI (acquisto da parte della società di beni da soci, entro due anni dalla costituzione, se il valore complessivo dell’acquisto è superiore al 10% del patrimonio netto contabile della società)
Estensione della disciplina dei conferimenti. Necessaria perizia di stima da parte di un esperto nominato dal tribunale
Necessaria perizia da parte di esperto di parte
RESPONSABILITÀ DEGLI AMMINISTRATORI
Azione di responsabilità esperibile da parte di un numero di soci che rappresenti almeno 1/5 del capitale sociale
Azione di responsabilità esperibile singolarmente, qualunque sia la quota di partecipazione.
DIRITTO DI RECESSO Meccanismi rigidi di valorizzazione della partecipazione.
Minori ipotesi di recesso inderogabile previste ex lege. Possibilità di valutare la quota a valori di mercato.
Disciplina civilistica: In linea generale l’utilizzo della società di capitali, rispetto alla più snella società
di persone, comporta indubbi aggravi amministrativi, basti pensare che viene meno la possibilità di
adottare la contabilità semplificata ed è inoltre obbligatorio depositare il bilancio annuale. Gli oneri,
quindi, aumentano associati ad una minore riservatezza nei confronti dei terzi, che dispongono di un
documento dal quale risulta la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società.
A differenza delle società di persone, inoltre, la responsabilità dei soci è limitata al patrimonio apportato
ad il ruolo di amministratori viene affidato a soggetti ben individuati che possono, al limite, anche non
essere soci. Si tratta quindi di una struttura ottimale in presenza di una compagine sociale frazionata con
più soci che detengono quote modeste. Si pensi, per fare un esempio, alla holding di famiglia dove i
due genitori detengono ciascuno il 35% ciascuno e ciascuno dei due figli il 15%. Se si utilizzasse la società
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in nome collettivo i genitori risulterebbero in balia dell’operato di ciascun figlio (nelle società di persone
l’amministrazione spetta in via disgiuntiva a tutti i soci). Nelle società di capitali i soci di minoranza
difficilmente riescono a bloccare la società.
Scelta del tipo di attività della holding di famiglia: aspetti operativi
Alla scelta della forma giuridica si accompagna quella della tipologia di holding.
Le holding di famiglia, ma più in generale, le holding, possono essere pure o miste.
Tavola 2
La Banca d’Italia, con provvedimento del 14 maggio 2009, ha previsto i termini entro i quali i soggetti
tenuti all’iscrizione ex art. 113 Tub devono assolvere all’obbligo anzidetto e gli ulteriori altri adempimenti
da espletare.
In particolare, l’iscrizione agli elenchi di cui all’art. 113 Tub deve avvenire entro 60 giorni dall’iscrizione
nel Registro delle Imprese (se di nuova costituzione, o dall’iscrizione delle modifiche statutarie, se già
esistente) per quelle holding che svolgono l’attività di assunzione di partecipazioni in via esclusiva; tale
termine decorre dalla data di approvazione del secondo bilancio di esercizio, se l’attività non è esclusiva
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ma prevalente (e se l’assunzione di partecipazioni è svolta congiuntamente ad altra attività finanziaria nei
confronti delle partecipate).
Disciplina fiscale:
La scelta dello strumento più adatto per la gestione del passaggio generazionale non può non tener conto
dei risvolti fiscali dell’operazione. Tale scelta è, ricordiamo, ispirata dalla volontà di conservare e
proteggere il patrimonio di famiglia, localizzando e differenziando gli investimenti al fine di ottenere la
massimizzazione del rendimento, minimizzando i costi, soprattutto fiscali, delle operazioni di circolazione
dei beni all’interno della famiglia e sul reddito prodotto dalla gestione complessiva del patrimonio.
Mediante l’operazione di costituzione di una holding di famiglia con conferimento nella stessa delle
partecipazioni detenute nelle società operative, è possibile raggiungere i risultati sopra illustrati senza che
questo generi materia fiscalmente imponibile.
In particolare l’articolo 177 c. 2 del Tuir dispone: “Le azioni o quote ricevute a seguito di conferimenti in società,
mediante i quali la società conferitaria acquisisce il controllo di una società ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 1),
del codice civile, ovvero incrementa, in virtù di un obbligo legale o di un vincolo statutario, la percentuale di controllo, sono
valutate, ai fini della determinazione del reddito dell'impresa conferente, in base alla corrispondente quota delle voci di
patrimonio netto formato dalla società conferitaria per effetto del conferimento”.
N. ADEMPIMENTI DELLE HOLDING TERMINI
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Domanda d’iscrizione per holding con attività di assunzione di partecipazioni esclusiva
Entro 60 gg dall’iscrizione al R.I.
Domanda d’iscrizione per holding con attività di assunzione di partecipazioni prevalente
Entro 60 gg dall’approvazione del secondo bilancio d’esercizio
2 Dotarsi di dispositivo di firma digitale
3 Attivazione casella di posta elettronica certificata
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Obbligo, da parte di tutti i soggetti finanziari, di comunicazione all’Agenzia delle Entrate degli estremi identificativi dei soggetti (persone fisiche o giuridiche) con i quali s’intrattengono e cessano rapporti finanziari (partecipazioni, finanziamenti ricevuti o erogati alle partecipate, rilascio di garanzie a terzi, gestione del cash pooling)
Entro la fine del mese successivo a quello in cui si verificano i rapporti
5 Risposta a eventuali richieste informative / indagini finanziarie Entro 30 giorni dalla ricezione via Pec
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Questo regime si applica anche ai conferimenti di partecipazioni in una società posti in essere da soggetti
già partecipanti, direttamente o indirettamente, alla società conferitaria e che, prima del conferimento,
abbiano posseduto il controllo, diretto o indiretto, della società partecipata, poi trasferito alla conferitaria
in seguito al conferimento stesso (Norma di comportamento n. 170 – Associazione Italiana Dottori
Commercialisti – Commissione norme di comportamento e di comune interpretazione in materia
tributaria).
Tale disciplina rappresenta una deroga alle regole generali previste dall’art. 9 Tuir, in base al quale le
partecipazioni conferite in una società sono valutate in base al loro valore normale.
La neutralità fiscale dell’operazione, dunque, per i soggetti conferenti, è riconosciuta solamente al
verificarsi di due condizioni:
a. A seguito del conferimento, la holding deve acquisire una posizione di controllo della società operativa;
b. Il conferimento o l’aumento di patrimonio netto della conferitaria deve essere pari al costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione trasferita.
Questo regime si applica anche ai conferimenti di partecipazioni in una società posti in essere da soggetti
già partecipanti, direttamente o indirettamente, alla società conferitaria e che, prima del conferimento,
abbiano posseduto il controllo, diretto o indiretto, della società partecipata, poi trasferito alla conferitaria
in seguito al conferimento stesso (Norma di comportamento n. 170 – Associazione Italiana Dottori
Commercialisti – Commissione norme di comportamento e di comune interpretazione in materia
tributaria).
Tale disciplina rappresenta una deroga alle regole generali previste dall’art. 9 Tuir, in base al quale le
partecipazioni conferite in una società sono valutate in base al loro valore normale.
Tavola 3
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Disciplina Irap
Si è detto che la tipologia di attività indicata nell’oggetto sociale incide sulla necessità o meno di iscrizione
della holding all’elenco di cui all’art. 113 Tub. La presenza o assenza dei requisiti per assolvere tale
adempimento rileva anche dal punto di vista fiscale, sia ai fini Irap, sia ai fini Ires.
Con riferimento all’Irap, la determinazione della base imponibile per le holding, ma più in generale per
gli enti di natura finanziaria, differisce sensibilmente rispetto a quella prevista per le società commerciali
(art. 5 D.Lgs. 446/97). La normativa di riferimento è contenuta all’art. 6 D.Lgs. 446/97, riassunta nello
schema che segue.
ATTIVITÀ SVOLTA DALLA HOLDING DI FAMIGLIA DETERMINAZIONE BASE
IMPONIBILE IRAP
Attività di assunzione partecipazioni in via esclusiva o prevalente in società esercenti attività diversa da quella finanziaria o creditizia più altre attività finanziarie nei confronti delle partecipate (obbligo iscrizione elenco ex art. 113 Tub)
(art. 6, comma 9, D.lgs. 446/97)
Valore della produzione netta (art. 5 D.lgs. 446/97)
+ (Interessi attivi e proventi assimilati
– interessi passivi (96%) e oneri assimilati)
Attività di assunzione partecipazioni in via non prevalente (holding industriali), dunque non soggette all’obbligo d’iscrizione all’elenco ex art. 113 Tub
Valore della produzione netta (art. 5 D.lgs. 446/97)
Il concetto di prevalenza dell’attività di assunzione delle partecipazioni viene chiarito
dall’amministrazione finanziaria e definito tenendo conto, non solo del valore di bilancio delle
partecipazioni in società industriali, ma anche del valore contabile degli elementi patrimoniali della
holding relativi a rapporti intercorrenti con le stesse società partecipate (es., rapporti di credito). Si ha
esercizio prevalente se tale valore contabile (complessivo) risultante dal bilancio d’esercizio eccede il 50% del totale attivo
patrimoniale.
Disciplina Ires
Come per l’Irap, anche ai fini Ires la presenza dei requisiti per l’iscrizione della holding di famiglia
all’elenco di cui all’art. 113 Tub, impatta sulla determinazione della base imponibile, e in particolare
relativamente alla deducibilità degli interessi passivi ex art. 96 Tuir.
La regola generale disposta dell’art. 96 Tuir, commi 1-4, prevede che: “gli interessi passivi e gli oneri assimilati,
diversi da quelli compresi nel costo dei beni ai sensi del comma 1, lettera b), dell’art. 110, sono deducibili in ciascun periodo
d’imposta fino a concorrenza degli interessi attivi e proventi assimilati. L’eccedenza è deducibile nel limite del 30 per cento
del risultato operativo lordo della gestione caratteristica. La quota del risultato operativo lordo prodotta a partire dal terzo
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periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, non utilizzata per la deduzione degli interessi passivi e
degli oneri finanziari di competenza, può essere portata ad incremento del risultato operativo lordo dei successivi periodi
d’imposta.”
ROL (Risultato Operativo Lordo) = Valore della produzione (A) – Costi della produzione (B) +
ammortamenti + canoni di locazione finanziaria beni strumentali
Gli interessi e gli oneri finanziari non deducibili in un periodo d’imposta sono dedotti dal reddito dei
successivi periodi d’imposta se e nei limiti in cui in tali periodi l’importo degli interessi passivi e oneri
assimilati di competenza, eccedenti gli interessi attivi e proventi assimilati, sia inferiore al 30 per cento del
ROL (comma 4 art. 96 Tuir).
ATTIVITÀ SVOLTA DALLA HOLDING DI FAMIGLIA
NORMA DI RIFERIMENTO
LIMITE DEDUCIBILITÀ INTERESSI PASSIVI
Attività di assunzione partecipazioni in via esclusiva o prevalente* in società esercenti attività diversa da quella finanziaria o creditizia (senza ulteriore altra attività finanziaria nei confronti delle partecipate - no obbligo ex art. 113 Tub)
Applicazione Art. 96 Tuir, commi 1-4
INTERESSI ATTIVI + 30% DEL ROL Il residuo è riportabile senza limite di tempo negli esercizi successivi, sempre nel rispetto del predetto limite
Attività di assunzione partecipazioni in via non prevalente (holding industriali), dunque non soggette all’obbligo d’iscrizione nell’elenco ex art. 113 Tub
Applicazione Art. 96 Tuir, commi 1-4
INTERESSI ATTIVI + 30% DEL ROL Il residuo è riportabile senza limite di tempo negli esercizi successivi, sempre nel rispetto del predetto limite
Attività di assunzione partecipazioni in via esclusiva o prevalente in società esercenti attività diversa da quella finanziaria o creditizia più altre attività finanziarie nei confronti delle partecipate (obbligo iscrizione elenco ex art. 113 Tub)
Applicazione Art. 96 Tuir, comma 5-bis (deducibilità forfetaria)
INTERESSI PASSIVI x 96%
* Prevalenza: la R.M. 91/E/2009 prevede che c’è esercizio prevalente se il valore contabile delle partecipazioni detenute in società esercenti attività industriale risultante dal bilancio di esercizio eccede il 50% del totale attivo patrimoniale. In tal caso la holding si considera industriale ed è tenuta all’applicazione del regime ordinario per la deducibilità degli interessi passivi (art. 96 Tuir commi 1-4). La C.M. 37/E/2009 chiarisce inoltre che, nel conteggio, vanno computati anche eventuali altri elementi patrimoniali che evidenzino ulteriori rapporti intercorrenti tra holding e partecipate (es. crediti di finanziamento).
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L’utilizzo della società di capitali, è fortemente raccomandato nel caso di gruppi a vocazione
internazionale. Solamente le società di capitali, infatti, possono applicare le normative comunitarie che
agevolano le ristrutturazioni o la tassazione dei flussi di reddito. Si pensi al caso di soci di una società di
capitali italiana che possono conferire le partecipazioni in una holding residente in un altro Paese
dell’Unione Europea.
L’operazione è fiscalmente neutra se viene conferita la maggioranza della società italiana e se si tratta di
società di capitali. Inoltre, la direttiva 1990/435 impone, nel rispetto di alcune condizioni, la non
applicazione delle ritenute alla fonte sui dividendi distribuiti da una società di capitali ad un’altra società
residente in un altro stato UE.
Sulla base di quanto esposto si possono effettuare delle considerazioni conclusive in merito ai vantaggi
e svantaggi derivanti dal conferimento di partecipazioni in una holding di famiglia.
VANTAGGI SOCIETARI
1. Razionalizzazione del controllo societario: si crea, con la holding, un unico gruppo stabile di soci che controlla indirettamente tutte le società operative.
2. Facilitazione del passaggio generazionale nell’impresa di famiglia. 3. Allontanamento delle controversie tra i membri della famiglia dalle società operative e
composizione delle stesse a livello di holding, per evitare che queste creino pregiudizi all’unitarietà della gestione.
4. Possibilità di effettuare un’idonea e diversificata politica di remunerazione della holding, garantendole dividendi e corrispettivi per l’attività di coordinamento del gruppo e svolgimento di funzioni comuni.
5. Facilitazione nell’accesso al capitale di credito, sia attraverso il canale bancario sia obbligazionario o degli strumenti finanziari.
6. Garanzia di unitarietà d’indirizzo nell’impresa tramite specifiche condizioni di governance per il futuro.
VANTAGGI FINANZIARI
1. Razionalizzazione della struttura finanziaria: la holding viene adeguatamente finanziata e può distribuire e raccogliere i fondi necessari tra le società del gruppo, a seconda delle esigenze, senza necessità di far ricorso al finanziamento soci.
2. Razionalizzazione della distribuzione degli utili: la holding, dopo aver valutato le esigenze finanziarie del gruppo, incassa dividendi dalle società partecipate e li distribuisce ai soci.
3. Elasticità nella distribuzione di risorse finanziarie tra le società del gruppo in caso di necessità.
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VANTAGGI FINANZIARI
4. Riduzione di costi di gestione a seguito dell’accentramento in capo alla holding di alcune funzioni o servizi comuni a tutte le società del gruppo (es. tesoreria).
VANTAGGI FISCALI
1. Possibilità di optare per la tassazione consolidata di gruppo/trasparenza fiscale. 2. Possibilità di liquidazione dell’iva di gruppo, compensando eventuali crediti maturati da una o
più società, con i debiti delle altre del gruppo. 3. Tassazione agevolata per i dividendi:
a. per la holding vi è imponibilità (Ires al 27,5%) solo per il 5% dei dividendi provenienti da società partecipate (non residenti in paradisi fiscali);
b. la tassazione è sul 49,72% per l’imprenditore con partecipazione qualificata (superiore al 25%);
c. tassazione limitata al 12,5% per i soci persone fisiche che detengono una partecipazione non qualificata.
4. Tassazione agevolata del capital gains: a. per la holding vale l’esenzione del 95% (Ires al 27,5% sul 5% del reddito) per i capital
gains, se sono rispettate le condizioni per la participation exemption (pex), cioè:
iscrizione della partecipazione nelle immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso;
Periodo di possesso pari almeno a 12 mesi; Residenza fiscale in uno Stato a fiscalità non privilegiata; Esercizio di attività commerciale da parte della partecipata.
b. Tassazione limitata al 49,72% per il socio (imprenditore) con partecipazione qualificata, o limitata al 12,5% per i familiari che detengono una partecipazione non qualificata.
SVANTAGGI
1. Il limite alla deducibilità degli interessi passivi ai fini Ires e Irap (in presenza di determinate circostanze).
2. Possibilità di rientrare nella disciplina delle società di comodo, qualora alla holding non venga garantito, dalle partecipate, un flusso reddituale predefinito secondo quanto disposto dall’art. 1 comma 128 della Legge Finanziaria del 2008.
3. Questioni burocratiche legate al tipo di attività svolta, in particolare per quanto riguarda la disciplina prevista dall’art. 113 del Testo Unico Bancario nei casi in cui all’attività di assunzione di partecipazioni si aggiunga altra attività finanziaria nei confronti delle partecipate (D.M. 17/02/2009).
4. Elevati costi di struttura o di gestione.
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Sintesi dei vantaggi di una holding di famiglia:
1. Migliore razionalizzazione del controllo societario: con la holding si crea un unico gruppo stabile
di soci che controlla indirettamente tutte le società del gruppo;
2. Possibilità di optare per la tassazione consolidata di gruppo;
3. Facilitazione del passaggio generazionale nell’impresa di famiglia;
4. Allontanamento delle controversie tra i membri della famiglia attraverso la definizione del ruolo di
ogni familiare nella gestione del patrimonio;
5. Possibilità di liquidazione dell’iva di gruppo, compensando eventuali crediti maturati da una o più
società, con i debiti delle altre del gruppo.
6. Idonea e diversificata politica di remunerazione della holding, garantendole dividendi e corrispettivi
per l’attività di coordinamento del gruppo;
7. Facilitazione nell’accesso al capitale di credito, sia attraverso il canale bancario sia obbligazionario
o degli strumenti finanziari;
8. Razionalizzazione della distribuzione degli utili;
9. Elasticità nella distribuzione di risorse finanziarie tra le società del gruppo;
10. Riduzione di costi di gestione a seguito dell’accentramento di alcune funzioni o servizi comuni a
tutte le società del gruppo (es. amministrazione, gestione ordini e paghe);