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Le Attestazioni Sanitarie Integrative: cosa sono, a che servono, come compilarle, chi le controlla – Manlio Della Ciana, AUSL della Romagna, [email protected] L’attività di certificazione per l’export dei prodotti di origine animale, che siano carni o che siano latticini, pone il problema di mantenere l’informazione sullo stato sanitario degli animali disponibile ed attendibile per chi alla fine dovrà sottoscrivere i certificati. Per tale motivo il Ministero ha introdotto le ASI ovvero le attestazioni sanitarie integrative che oltre a fornire alcune informazioni di carattere generale utili per la certificazione finale dei prodotti derivati agiungono anche alcune informazioni specifiche relative a garanzie sanitarie aggiuntive richieste dai paesi terzi. Va premesso che le ASI sono “attestazioni volontarie finalizzate alla compilazione dei certificati per l’esportazione verso Paesi terzi di prodotti a base di carne suina o di prodotti lattierocaseari”, non esiste quindi nessun obbligo al riguardo, ma solamente l’opportunità per semplificare (e rendere possibile) l’iter di certificazione verso i paesi terzi. Le ASI devono essere sottoscritte necessariamente dal veterinario ufficiale sulla base delle informazioni di sua diretta conoscenza (sullo stato sanitario dell’allevamento che controlla e del territorio in cui opera) ed accompagnano gli animali (o il latte) destinati alla macellazione (alla trasformazione). Cosa succede se al macello o al caseificio arrivano suini o latte rispettivamente non scortati da ASI? Nulla ovviamente rispetto alla destinazione d’uso dei prodotti derivati, ma certamente una carenza di informazione non recuperabile successivamente ai fini della certificazione: in caso di perdita di rintracciabilità dei prodotto, ovviamente, tutti i lotti di produzione non distinguibili da quello contestato perderebbero la validità dell’informazione originale. E’ pertanto interesse della ditta di trasformazione ( macello o caseificio che sia) acquisire con regolarità le ASI che scortano le partite o meglio le provenienze, poiché tali documenti hanno una validità rispettivamente di 10 e 180 giorni, a seconda che accompagnino animali o latte; tale validità viene altresì interrotta nel caso subentrino fatti che non li rendano più sottoscrivibili. In questo caso, infatti, il veterinario ufficiale dovrebbe accertarsi che i destinatari delle ASI (verificazioni dal registro di uscita dell’allevamento) siano informati tempestivamente. Le ASI non possono essere rilasciate qualora sussistano motivi di restrizione alla normale movimentazione dei capi o del latte legati allo stato sanitario degli animali . L’attestazione si compone di due parti tra loro distinte, di cui una generale ed una speciale: la mancata sottoscrizione della parte speciale, ovviamente, inficia la possibilità di certificare per i paesi terzi specificati, in quanto non vengono sottoscritti le garanzie supplementari, ma non inficiano la possibilità di certificare verso quei paesi che siano soddisfatti da altre garanzie sanitarie, quali quelle implicite necessarie per la normale movimentazione dei capi nel territorio nazionale o negli scambi comunitari. Salvo quanto diversamente indicato nel modello ministeriale non è possibile barrare parti della certificazione su cui si richiede un check di controllo: per un dato paese, infatti, o i requisiti sono tutti egualmente posseduti altrimenti non è possibile sottoscriverli parzialmente. I dati contenuti nella parte generale dell’ ASI per l’inoltro dei suini al macello oltre agli elementi utili all’identificazione dei capi ne forniscono altri basati sugli atti d’ufficio e sulla consultazione del registro di stalla da parte del veterinario sottoscrittore. Consideriamoli uno per volta: “sono nati e sono stati allevati in Italia (con esclusione della Sardegna) dalla nascita/negli ultimi 90 giorni(2)” – si tratta di una indicazione utile per quei paesi che lo richiedono espressamente, comunque desumibile in alcuni casi anche da altri documenti o con altre evidenze: si pensi ai prosciutti destinati ai consorzi di tutela, la cui origine e provenienza è desumibile sia a livello documentale che nel controllo materiale, per via dell’identificazione sulle cosce.

Le asi attestazioni sanitarie integrative

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Le Attestazioni Sanitarie Integrative: cosa sono, a che servono, come compilarle, chi le controlla – Manlio Della Ciana, AUSL della Romagna, [email protected]

L’attività di certificazione per l’export dei prodotti di origine animale, che siano carni o che sianolatticini, pone il problema di mantenere l’informazione sullo stato sanitario degli animalidisponibile ed attendibile per chi alla fine dovrà sottoscrivere i certificati.Per tale motivo il Ministero ha introdotto le ASI ovvero le attestazioni sanitarie integrative che oltrea fornire alcune informazioni di carattere generale utili per la certificazione finale dei prodottiderivati agiungono anche alcune informazioni specifiche relative a garanzie sanitarie aggiuntiverichieste dai paesi terzi.Va premesso che le ASI sono “attestazioni volontarie finalizzate alla compilazione dei certificati perl’esportazione verso Paesi terzi di prodotti a base di carne suina o di prodotti lattierocaseari”, non esistequindi nessun obbligo al riguardo, ma solamente l’opportunità per semplificare (e rendere possibile)l’iter di certificazione verso i paesi terzi.Le ASI devono essere sottoscritte necessariamente dal veterinario ufficiale sulla base delleinformazioni di sua diretta conoscenza (sullo stato sanitario dell’allevamento che controlla e delterritorio in cui opera) ed accompagnano gli animali (o il latte) destinati alla macellazione (allatrasformazione).Cosa succede se al macello o al caseificio arrivano suini o latte rispettivamente non scortati da ASI?Nulla ovviamente rispetto alla destinazione d’uso dei prodotti derivati, ma certamente una carenzadi informazione non recuperabile successivamente ai fini della certificazione: in caso di perdita dirintracciabilità dei prodotto, ovviamente, tutti i lotti di produzione non distinguibili da quellocontestato perderebbero la validità dell’informazione originale.E’ pertanto interesse della ditta di trasformazione ( macello o caseificio che sia) acquisire conregolarità le ASI che scortano le partite o meglio le provenienze, poiché tali documenti hanno unavalidità rispettivamente di 10 e 180 giorni, a seconda che accompagnino animali o latte; tale validitàviene altresì interrotta nel caso subentrino fatti che non li rendano più sottoscrivibili. In questo caso,infatti, il veterinario ufficiale dovrebbe accertarsi che i destinatari delle ASI (verificazioni dalregistro di uscita dell’allevamento) siano informati tempestivamente.Le ASI non possono essere rilasciate qualora sussistano motivi di restrizione alla normalemovimentazione dei capi o del latte legati allo stato sanitario degli animali .L’attestazione si compone di due parti tra loro distinte, di cui una generale ed una speciale: lamancata sottoscrizione della parte speciale, ovviamente, inficia la possibilità di certificare per ipaesi terzi specificati, in quanto non vengono sottoscritti le garanzie supplementari, ma noninficiano la possibilità di certificare verso quei paesi che siano soddisfatti da altre garanzie sanitarie,quali quelle implicite necessarie per la normale movimentazione dei capi nel territorio nazionale onegli scambi comunitari.Salvo quanto diversamente indicato nel modello ministeriale non è possibile barrare parti dellacertificazione su cui si richiede un check di controllo: per un dato paese, infatti, o i requisiti sonotutti egualmente posseduti altrimenti non è possibile sottoscriverli parzialmente.I dati contenuti nella parte generale dell’ ASI per l’inoltro dei suini al macello oltre agli elementiutili all’identificazione dei capi ne forniscono altri basati sugli atti d’ufficio e sulla consultazionedel registro di stalla da parte del veterinario sottoscrittore.Consideriamoli uno per volta:

“sono nati e sono stati allevati in Italia (con esclusione della Sardegna) dalla nascita/negliultimi 90 giorni(2)” – si tratta di una indicazione utile per quei paesi che lo richiedonoespressamente, comunque desumibile in alcuni casi anche da altri documenti o con altreevidenze: si pensi ai prosciutti destinati ai consorzi di tutela, la cui origine e provenienza èdesumibile sia a livello documentale che nel controllo materiale, per via dell’identificazionesulle cosce.

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“sono stati importati da (3)______________________” in questo caso l’informazione serveeventualmente ad escludere le certificazioni per paesi che non consentono origine dei capidiversa da quella nazionale. Si faccia attenzione perché con il termine “importati” si intendeda Paesi extra CE, mentre se provenienti da altri Paesi della Comunità di parla di scambi; atale riguardo è possibile accertare l’origine diversa da Italia, ma tra i paesi della CE con ilcontrollo di identità dei suini che possono essere identificati da un tatuaggio all’orecchiosinistro oppure, se si tratta di capi allevati in aziende che aderiscono ai consorzi di tutela perla denominazione di origine dei prosciutti, apposto sulla parte esterna delle cosce. Inaggiunta al tatuaggio il singolo capo può essere identificato da una marca auricolare postanel padiglione auricolare di destra, riportante il codice identificativo dell’azienda di nascita odell’azienda di prima destinazione per gli animali importati da paesi terzi. Il codiceidentificativo dei capi riporta la sigla ISO del Paese di origine o in cui è avvenuta una nuovaidentificazione: in tal caso dal registro aziendale il veterinario può desumere il nesso diidentificazione tra la marchiatura originale e la nuova. Le informazioni saranno comunqueaccessibili dalla BDN. “non sono stati avviati al macello nell’ambito di un programma di eradicazione di malattieinfettive contagiose o parassitarie”: con questa dicitura si vuole evidenziare che si tratta dianimali inviati normalmente alla macellazione e non ai fini di eradicare una malattia. I pianidi sorveglianza per le malattie infettive e parassitarie sono desumibili sul sito1 ministeriale esono così elencati:

BSE - Controllo, sorveglianza ed eradicazioneBrucellosi - Piani nazionali di controlloSalmonellosi - Piani nazionali di controllo negli avicoliTrichine - Prevenzione e ControlloTubercolosi - Piani nazionali di controllo per bovini e bufaliniArterite Virale Equina - Piano nazionale di controlloBlue Tongue - Piano nazionale annuale di sorveglianza sierologica ed entomologicaEst Ovicaprine - Piano nazionale di controllo, sorveglianza ed eradicazioneEst Ovine - Piano di Selezione GeneticaInfluenza Aviaria - Piano di sorveglianza nazionale nella popolazione avicola domestica e selvaticaLeucosi Bovina Enzootica - Piani nazionali di controllo per bovini e bufaliniMalattia di Aujeszky - Piano nazionale di controlloPeste Suina Africana - Piano di eradicazionePeste Suina ClassicaRabbia Silvestre - Piano biennale di controlloSEV e NEI - Riconoscimento comunitario di indennitàWest Nile Disease - Piano nazionale di sorveglianza

“provengono da una zona non soggetta a misure di protezione o sorveglianza a causa dimalattie del suino soggette a denuncia obbligatoria ai sensi delle norme OIE” – come ènoto l’ OIE elenca un certo numero di malattie all’interno di una lista per le quali laComunità internazionale prevede il blocco delle movimentazioni fino alla soluzione delproblema. In alcuni certificati si fa riferimento ancora alla lista A, sebbene l’Istituzioneabbia modificato quest’ultima in una c.d. lista unica più una lista specie specifica:

AnthraxBluetongueBrucellosis (Brucella abortus)Brucellosis (Brucella melitensis)Brucellosis (Brucella suis)

1 http://www.salute.gov.it/pianoNazionaleIntegrato2015/homePianoNazionaleIntegrato2015.jsp

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Crimean Congo haemorrhagic feverEpizootic haemorrhagic diseaseEquine encephalomyelitis (Eastern)Foot and mouth diseaseHeartwaterInfection with Aujeszky's disease virusInfection with Echinococcus granulosusInfection with Echinococcus multilocularisInfection with rabies virusInfection with Rift Valley fever virusInfection with rinderpest virusInfection with Trichinella spp.Japanese encephalitisNew world screwworm (Cochliomyia hominivorax)Old world screwworm (Chrysomya bezziana)ParatuberculosisQ feverSurra (Trypanosoma evansi)TularemiaWest Nile fever

eAfrican swine feverInfection with classical swine fever virusNipah virus encephalitisPorcine cysticercosisPorcine reproductive and respiratory syndromeTransmissible gastroenteritis

È chiaro che la movimentazione dei capi da zone sottoposte a restrizione(protezione/sorveglianza) non sarà certificabile da parte dei veterinari che si trovassero adoperare in quelle circostanza, mentre diverso potrebbe essere il discorso di attestazione dizona indenne, desumibile anche da fonti di informazione consultabili in rete sui sitiistituzionali, di cui ai due punti successivi.In linea generale il Ministero ha chiarito2 che quando nelle certificazioni di parla di “zonenon soggette a restrizioni, salvo quando diversamente specificato, si deve intendere zone diprotezione e zone di sorveglianza”. “provengono da una regione riconosciuta indenne da malattie del suino di cui alla ex listaA dell’OIE(4)” si tratta di afta epizootica, stomatite vescicolare, malattia vescicolare delsuino, peste bovina , PSC, PSA. Ai fini della certificazione gran parte, ma non tutti, deipaesi terzi accettano il principio della regionalizzazione delle malattie, il che significa cheper alcune destinazioni non sarà possibile certificare in quanto la situazione Paese nella suatotalità potrebbe non essere idonea, viceversa applicando il principio della regionalizzazione.“provengono da un allevamento nel quale, negli ultimi 180/90/60(2) giorni, non è stato evidenziatoalcun sintomo (clinico, sierologico o microbiologico) di afta, peste bovina, PSA, PSC e MVS.” – inquesto caso il riferimento riguarda l’allevamento di provenienza degli animali per i quali vienerichiesto di attestare lo stato sanitario favorevole da almeno 6/3/1 mese. La MVS è la malattia chenegli ultimi anni ha destato più difficoltà ai fini certificativi, proprio per via della sua insorgenza inpiù regioni del nostro Paese. E’ necessario comunque aggiornarsi periodicamente consultando i sitiistituzionali quali SIMAN (Sistema Informativo Malattie animali Nazionale), oppure di OIE e WHO.

2 Nota Ministeriale del 27 marzo 2007, prot. DSVET 3/642

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Per l’ Emilia Romagna e la Lombardia l’ IZS dispone a sua volta di un Osservatorio diEpidemiologia3 accessibile online da cui oltre ai dati regionali è possibile l’accesso a SIMAN.Poiché per alcuni stati non vi è corrispondenza relativamente ai provvedimenti relativi amalattie come le pesti suine (ampiezza e durata dei focolai) e le garanzie richieste nel caso dimacellazioni di suini comunitari il veterinario del macello potrebbe trovarsi nelle condizionidi non poter certificare, escludendo le carni di tali animali dalla certificazione pre-export.

Esempio di estrazione dati da SIMAN per MVS

Fin qui la parte generale dell’ASI che poi consente di mantenere buona parte dell’informazione trastato sanitario degli animali e le carni cedute ai trasformatori.Nella parte specifica, invece, l’ ASI fornisce indicazioni specifiche per alcuni Paesi che richiedonoinformazioni aggiuntive rispetto alle garanzie comunitarie. Il Ministero ha considerato alcuni Paesirispetto ad altri, ma ha lasciato anche la possibilità al veterinario certificatore del macello diriferirsi a Paesi non presenti nell’elenco positivo all’accentazione degli animali al mattatoio.E’ interessante notare come il Ministero nella nota citata abbia chiarito come la presenza di focolaisecondari di MVS in regioni accreditate indenni da MVSVediamo in particolare queste attestazioni, sottolineando che al certificatore non è consentitomodificare l’elenco delle garanzie sottoscritte:

AUSTRALIA“l’allevamento di origine è situato in una regione nella quale, negli ultimi 24 mesi, non vi è stataalcuna evidenza di virus MVS. L’allevamento è risultato negativo ai test per la malattia vescicolaredel suino (MVS), effettuati utilizzando la siero–neutralizzazione o l’ELISA, ad un livello capace diindividuare il 20% di prevalenza con una certezza del 95% in data _____________________ (nei 6mesi prima della macellazione). I suini sono nati e sono stati allevati nelle seguentiregioni__________________________ “

Come si è accennato precedentemente le condizioni per dichiarare indenne una zona o unaregione o uno Stato non sono egualmente riconosciute, per cui nel caso dell’ Australia iltermine minimo da certificare è l’assenza del virus della MVS di almeno 2 anni. I suinidestinati al macello provengono da allevamenti accreditati indenni per MVS, anche se ingenere si tratta di un accreditamento per induzione poiché sono i riproduttori i capi chevengono sottoposti ai test: nel caso dell’ Australia, quindi, gli allevamenti che conferisconoi capi al macello dovranno richiedere di essere sottoposti al doppio controllo annuale anchesui suini da ingrasso. Suini provenienti da aziende situate in regioni non accreditate indenniverso regioni accreditate indenni sono vietati dall’art. 7 della Decisione 2005/779/CE,tuttavia possono essere previste deroghe concesse direttamente dal Ministero della Salute esu accettazione del CU del territorio accettante.

3 http://seer.izsler.it/

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Un Paese viene considerato indenne da MVS qualora la malattia non venga rilevata daalmeno 2 anni (9 mesi se si pratica lo stamping out) - Codice OIE, Art. 15.4.2. Attualmente l’ Italia non è riconosciuta come indenne per via di focolai recenti in Calabria eCampania; le regioni riconosciute indenni da APHIS (USA) sono l’ Emilia-Romagna, ilPiemonte, la Lombardia, la Liguria, il Friuli, la Vald’Aosta e il Trentino Alto Adige, ilVeneto e le Marche.La qualifica degli allevamenti suini è comunque desumibile accedendo alla BDN.

GIAPPONE“gli animali importati sono stati trasportati direttamente in Italia attraversando Paesi riconosciuti indenni dal MAFF giapponese da Afta Epizootica, Peste suina africana e Peste bovina e, all’arrivo in allevamento, non hanno mostrato sintomi di malattie contagiose.”Gli animali da macellare devono provenire direttamente da Stati ritenuti idonei dal Ministerodell’agricoltura giapponese (MAFF)4 perché indenni da Afta , PSA e Peste bovina.

COREA DEL SUD“la Regione nella quale gli animali sono nati e sono stati allevati è indenne PSA da almeno 3 anni.Nelle aziende nelle quali i suini sono nati e sono stati allevati non sono stati notificati casi dicarbonchio ematico da almeno 2 anni, di brucellosi da almeno 3 anni e di malattia di Aujeszky daalmeno 12 mesi prima della macellazione. Inoltre non sono oggetto di misure restrittive per motividi sanità animale.”

La Corea richiede garanzie suppletive rispetto ai tempi richiesti a livello internazionale, portando a 3anni l’indennità dall’ultimo focolaio di PSA e brucellosi. Per quanto riguarda Carbonchio e Malattiadi Aujeszky l’ultimo caso di malattia deve risalire in allevamento a non meno di 12 mesi. Laddove siparla di misure restrittive il Ministero5 ha chiarito che devono intendersi le zone di protezione esorveglianza.

Interrogazione di SIMAN relativamente agli ultimi focolai di carbonchio ematico

CINA (Repubblica popolare)“I suini provengono da un allevamento nel quale negli ultimi 6 mesi non sono stati notificati casi dicarbonchio ematico, brucellosi, TBC, malattia di Aujeszky, TGE e trichinellosi e in cui non sonostati segnalati ufficialmente segni clinici di sindrome riproduttiva e respiratoria del suino (PRRS). Isuini oggetto della presente attestazione non manifestano segni clinici dell’influenza A/H1N1.”

4 http://www.maff.go.jp/aqs/english/news/im_prohibit.html5 Nota Ministeriale del 27 marzo 2007, prot. DSVET 3/642

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Questa attestazione richiede una verifica rispetto allo stato sanitario ufficialmente documentatodell’allevamento nei confronti di in set di malattie quali appunto il carbonchio ematico, la brucellosi,la PRRS, l’ Aujeszky e la Gastroenteriti trasmissibil3 (TGE). L’assenza di sintomi clinici riferibili aquadri influenzali da A/H1N1 richiede al veterinario certificatore anche la visita sanitaria dei capiinviati al macello, anche se in realtà la visita clinica sarebbe riportata in una attestazione valida 10giorni e comunque ripetuta con l’ante mortem in sede di macellazione. L’influenza suina hacomunque un’evoluzione rapida (7gg) con sintomatologia prettamente respiratoria (Febbre,letargia, tosse, Scolo nasale e oculare, anoressia) per la quale è possibile porre il sospettodiagnostico differenziale rispetto alla PRRS e alle micoplasmosi respiratorie del suino.

FEDERAZIONE RUSSA (Russia, Bielorussia e Kazachistan)“Nella Provincia dal cui territorio provengono gli animali non è stato notificato alcun caso di MVS,P.S.C., Malattia di Aujeszky e Malattia di Teschen negli ultimi 12 mesi. Nessun caso di Trichinellosi e di carbonchio ematico è stato notificato nell’allevamento di origine dei suini rispettivamente negli ultimi 3 anni e negli ultimi 20 giorni. Nell’azienda di origine non è stata notificata la presenza di segni clinici di Mal rossino negli ultimi 20 giorni.”

Anche per la Federazione russa deve essere sottoscritto un set di garanzie sanitarie sullo stato deglianimali: l’impossibilità a certificarne un item compromette la certificazione per gli altri. Rispetto alleconsiderazioni già fatte per MVS, PSC ed Aujeszky si richiedono garanzie rispetto alla Malattia diTeschen (assenza di notifiche da 12 mesi); la malattia di Teschen (Encefalomielite suina daenterovirus) non è mai stata diagnosticata ad oggi in Italia ed è assente dal continente europeo daoltre 10 anni. Negli ultimi decenni, la virulenza dei teschovirus è mutata e causa infezionisubcliniche, non più gravi. Le rare identificazioni del virus non corrispondono dunque piùalla prevalenza reale dell'infezione. Poiché questa malattia non figura più nella listadell'OIE, non viene più registrata ufficialmente.Relativamente al Mal Rosso si consideri che in base al RPV (DPR 320/54) è una malattiadenunciabile e quindi l’inoltro di animali con MR non dovrebbe essere possibile se non inun piano di eradicazione della malattia; tuttavia proprio in ragione delle caratteristiche diquesta patologia non è raro che si manifestino casi clinici in conseguenza dello stress perl’inoltro al mattatoio dei suini. In questo caso deve essere esclusa tutta la partita dalalcertificazione verso la FR. Lo stato sanitario decade dopo 20 giorni dall’eliminazione deicapi infetti o dopo 30 giorni (10+20) dall’esito dell’ultimo caso di malattia. Il veterinariodell’allevamento, quindi, dovrà comunicare la revoca dell’ ASI per la FR al macello fintantoche non saranno decorsi i termini.

Le ASI quindi sono delle certificazioni finalizzate all’esportazione dei prodotti derivati dallamacellazione dei suini o dalla lavorazione del latte, e servono per mettere il veterinario del macello(o del caseificio) nelle condizioni di sottoscrivere le pre-certificazioni per i veterinari deglistabilimenti di sezionamento / trasformazione. Trattandosi di attestazioni con validità superiore aldocumento che accompagnano (modello 4) devono essere trattenute in originale presso il macello didestinazione, riportando di volta in volta il numero identificativo del modello 4 a cui fannoriferimento ed utilizzate per la compilazione dei certificati. Ovviamente al momento del rilascio delleprecertificazioni la costituzione di lotti di carni provenienti da allevamenti con diverso livello digaranzia sanitaria potranno essere certificati solamente per gli aspetti di comune origine e garanziasanitaria, il che significa ad esempio che laddove non fosse possibile mantenere separata larintracciabilità dei prodotti rispetto agli allevamenti di provenienza il veterinario certificatore dovràtenerne conto.

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Nell’ambito delle supervisioni del controllo ufficiale sulle certificazioni rilasciate al macello sicercano quindi le evidenze che consentono di collegare le ASI ai pre-export in relazione al sistema dirintracciabilità dei lotti e degli eventuali sottolotti del macello: a differenza dei documenti dirintracciabilità, comunque, le ASI, sebbene rilasciate su richiesta e su base volontaria, sonodocumenti sottoscritti dall’ AC e pertanto ai fini del rilascio dell’informazione sanitaria devonoessere gestiti dall’ AC ricevente.

Faenza, 31 agosto 2015 MDC