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LA GESTIONE DEGLI F-GAS NEL SETTORE TERMOIDRAULICO. ASPETTI NORMATIVI E GESTIONALI

La gestione degli f-gas nel settore termoidraulico - Aspetti normativi e gestionali

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LA GESTIONE DEGLI F-GAS NEL SETTORE TERMOIDRAULICO.

ASPETTI NORMATIVI E GESTIONALI

GEOSOLUTION S.r.l. – SOCIETÀ DI INGEGNERIA

Offre ai propri Committenti, pubblici e privati, un valido ausilio per il trattamento e la risoluzione delle

problematiche che, a vario titolo, interessano l’ambiente ed il territorio, dall’ambito progettuale a quello

operativo di cantiere.

Principali settori di intervento:

Sistemi di Gestione Qualità, Ambiente, Sicurezza ed Energia

Progettazione impianti trattamento acque meteoriche

Studi idrologici e di compatibilità idraulica

Bonifica siti contaminati

Screening e Valutazioni di Impatto Ambientale

Modellazione geologica - Geotecnica - Geotermia

www.geosolution.it

La sinergia di professionalità specializzate in ambiti distinti garantisce un approccio

metodologico completo, in grado di fornire esaustività e flessibilità di intervento, sia nel

campo pubblico che in quello privato

Le prestazioni di GEOSOLUTION sono mirate ad assicurare al Committente il miglior risultato

nel minor tempo, cercando di soddisfare anche le richieste più esigenti

con un servizio “tutto compreso”con un servizio “tutto compreso”

I servizi di Geosolution ricoprono i seguenti macro-settori:

Ingegneria ambientale Consulenza ambientale Geologia applicata Consulenza aziendale

ARGOMENTI DELLA PRESENTAZIONE

� LA NORMATIVA VIGENTE� DPR 43/2012� D.LGS. 26/2013� D.LGS. 26/2013� Regolamento CE 517/2014

� I NUOVI OBBLIGHI PER I RIVENDITORI DI GAS SERRA E DIAPPARECCHIATURE CONTENENTI F-GAS

LA NORMATIVA

NORMATIVA VIGENTE IN ITALIA

La normativa che regolamenta l’utilizzo e la gestione dei gas serra (F-gas) in Italia è la seguente:

� Regolamento CE 842/2006 : su taluni gas fluorurati ad effetto serra (ABROGATO dal Reg. CE 517/2014)

� DPR 43/2012: Regolamento recante attuazione del regolamento CE n. 842/2006 � DPR 43/2012: Regolamento recante attuazione del regolamento CE n. 842/2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra (IN VIGORE)

� D.LGS. 26/2013: Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 842/2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra (IN VIGORE)

� Regolamento CE 517/2014 : sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006 (IN VIGORE)

Nota: i regolamenti CE 842/2006 e 517/2014 hanno altri 10 regolamenti collegati

LA NORMATIVA

DPR 43/2012

Disciplina le modalità di attuazione del Regolamento CE 842/06 in relazione a:

� individuazione delle autorità competenti� determinazione delle procedure per designare gli organismi di

certificazione (OdC) delle persone e delle impresecertificazione (OdC) delle persone e delle imprese� rilasciare i certificati provvisori� acquisizione dei dati sulle emissioni� tenuta dei registri da parte degli OdC con le posizioni delle persone e delle

imprese certificate� etichettatura delle apparecchiature

In vigore dal 05/05/2012

LA NORMATIVA

DPR 43/2012

ORGANISMO DI ACCREDITAMENTO

In Italia è ACCREDIA, che rilascia i certificati di accreditamento ai fini della designazione degli OdC (Organismo di Certificazione) da parte del Ministero Ambiente (DNV GL, Certiquality, RINA, ecc…)Ambiente (DNV GL, Certiquality, RINA, ecc…)

Protocollo d’intesa tra ACCREDIA e Ministero Ambiente per definire le modalità di accreditamento

L’accreditamento degli OdC è effettuato secondo la procedura ACCREDIA RT 29 e RT 30

LA NORMATIVA

DPR 43/2012

ORGANISMI DI CERTIFICAZIONE (ODC)

Gli OdC vengono autorizzati dal Ministero Ambiente previa approvazione del loro tariffario contenente i costi relativi a:• presentazione domanda di certificazione• esame della documentazione• verifiche ispettive (valutazione, estensione, sorveglianza, rinnovo)• verifiche ispettive (valutazione, estensione, sorveglianza, rinnovo)• rilascio della certificazione

Gli OdC designati si iscrivono ad un registro presso la Camera di Commercio e trasmettono le informazioni relative a:• persone ed imprese certificate• rinnovo delle certificazioni• sospensione o revoca dei certificati

Gli OdC svolgono anche la funzione di organismo di valutazione e trasmettono annualmente al ministero Ambiente una relazione sull’attività svolta

LA NORMATIVA

DPR 43/2012

OBBLIGO DI ISCRIZIONE AL REGISTRO (art. 8)

Devono iscriversi al Registro, entro 60 giorni dalla sua costituzione, le persone che svolgono le seguenti attività su apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria, pompe di calore ed antincendio• Controllo perdite• Recupero gas• Recupero gas• Installazione• Manutenzione e riparazione

e le imprese che fanno installazione, manutenzione e riparazione su apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria, pompe di calore, estintori, impianti antincendio, commutatori ad alta tensione che contengono gas fluorurati ad effetto serra

Le iscrizioni al Registro presso la Camera di Commercio deve essere fatta per via telematica

NOTA: Si intende “impresa” colui che prende in cons egna il gas HFC, sia come persona fisica che giuridica.

Registro visitabile sul sito www.fgas.it/Ricerca

LA NORMATIVA

DPR 43/2012

OBBLIGO DI CERTIFICAZIONE E ATTESTAZIONE

Il certificato viene rilasciato da un organismo di certificazione dopo il superamento di un esame (teorico e pratico) sulle competenze di cui all’allegato del Regolamento Ce 303/2008.

La certificazione dura 10 anni e viene rinnovata dall’OdC che ha rilasciato la certificazione su domanda dell’interessato

Le imprese vengono certificate se impiegano personale certificato in numero sufficiente da coprire il volume di attività previs to (1 persona certificata ogni € 200.000 di fatturato) e dimostrino che il personale ha a disposizione strumenti e procedure necessarie per svolgere l’attività

Le imprese devono comunicare all’organismo di certificazione ed alla Camera di Commercio ogni variazione del personale certificato e del volume di attività

LA NORMATIVA

DPR 43/2012

DEROGHE TRANSITORIE

Nessun obbligo di certificazione per

• 2 anni per le persone che svolgono attività, su apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria, pompe di calore se iscritte a corsi di refrigerazione, condizionamento d’aria, pompe di calore se iscritte a corsi di formazione che rilasciano un certificato sull’attività pertinente

• 1 anno per le persone che svolgono attività su impianti antincendio

nell’ambito di un apprendistato finalizzato all’acquisizione delle capacità tecniche necessarie a superare l’esame.

La deroga va chiesta alla Camera di Commercio con una dichiarazione sostitutiva che attesti che il richiedente ha i requisiti per chiedere la deroga

DEROGHE TUTTE SCADUTE

LA NORMATIVA

DPR 43/2012

ESENZIONI

Nessun obbligo di certificazione per la persona:

• che svolge operazioni di saldatura e brasatura nell’ambito delle attività disciplinate dal DPR purché tali operazioni siano svolte sotto la supervisione di disciplinate dal DPR purché tali operazioni siano svolte sotto la supervisione di personale certificato

• addetta al recupero di gas fluorurati ad effetto serra con carica inferiore ai 3 kg purché assunta dall’impresa che detiene l’autorizzazione e sia in possesso di un attestato di competenza (almeno le conoscenze della categoria III del Regolamento CE 303)

L’esenzione va chiesta alla Camera di Commercio

LA NORMATIVA

REG. CE 517/2014

• Dal 01/01/2015 abroga il reg. CE 842/2006• Rimangono in vigore, fino ad abrogazione, i 10 regolamenti collegati

Formato della relazione da presentare alla Commissione per produttori, importatori, esportatori 1493/2007/Ce

Forma e requisiti per etichettare i prodotti e le apparecchiature 1494/2007/CeRequisiti standard di controllo delle perdite su:• sistemi di protezione antincendio fissi 1497/2007/Ce• sistemi di protezione antincendio fissi• apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore

1497/2007/Ce1516/2007/Ce

Requisiti minimi e condizioni per il riconoscimento reciproco certificazione imprese e personale:• apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore• impianti fissi di protezione antincendio ed estintori

303/2008/Ce304/2008/Ce

Requisiti minimi e condizioni per il riconoscimento reciproco certificazione del personale per il recupero su:• commutatori ad alta tensione• apparecchiature contenenti solventi

305/2008/Ce306/2008/Ce

Requisiti minimi per i programmi di formazione e le condizioni per il riconoscimento reciproco degli attestati di formazione del personale per impianti di condizionamento d’aria veicoli a motore

307/2008/Ce

Formato della notifica dei programmi di formazione e certificazione 308/2008/Ce

LA NORMATIVA

REG. CE 517/2014

• Dal 01/01/2015 abroga il reg. CE 842/2006• Rimangono in vigore, fino ad abrogazione, i 10 regolamenti collegati

Formato della relazione da presentare alla Commissione per produttori, importatori, esportatori 1493/2007/Ce

Forma e requisiti per etichettare i prodotti e le apparecchiature 1494/2007/CeRequisiti standard di controllo delle perdite su:• sistemi di protezione antincendio fissi 1497/2007/Ce• sistemi di protezione antincendio fissi• apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore

1497/2007/Ce1516/2007/Ce

Requisiti minimi e condizioni per il riconoscimento reciproco certificazione imprese e personale:• apparecchiature fisse di refrigerazione, condiziona mento d’aria e pompe di calore• impianti fissi di protezione antincendio ed estinto ri

303/2008/Ce304/2008/Ce

Requisiti minimi e condizioni per il riconoscimento reciproco certificazione del personale per il recupero su:• commutatori ad alta tensione• apparecchiature contenenti solventi

305/2008/Ce306/2008/Ce

Requisiti minimi per i programmi di formazione e le condizioni per il riconoscimento reciproco degli attestati di formazione del personale per impianti di condizionamento d’aria veicoli a motore

307/2008/Ce

Formato della notifica dei programmi di formazione e certificazione 308/2008/Ce

LA NORMATIVA

REG. CE 517/2014

L’OPERATORE dell’apparecchiatura è responsabile del r ispetto degli obblighi normativi

OPERATORE: una persona fisica o giuridica che eserciti un effettivo controllo sul funzionamento tecnico delle apparecchiature e degli impianti contemplati nel Regolamento 517/2014.Regolamento 517/2014.

ll DPR 43/2012 all’art 2 interviene sulla definizione di operatore considerando come tale “il proprietario dell’apparecchiatura o dell’impianto, qualora non abbia delegato ad una terza persona l’effettivo controllo sul funzionamento tecnico degli stessi” (vale a dire libero accesso, controllo sulla gestione e potere di spesa)

LA NORMATIVA

REG. CE 517/2014

CONTROLLI DELLE PERDITE: a cura dell’OPERATORE

VECCHIO Regolamento n. 842/2006da effettuarsi per applicazioni fisse:• refrigerazione• condizionamento d’aria

NUOVO Regolamento n. 517/2014da effettuarsi per• apparecchiature fisse di refrigerazione• apparecchiature fisse di condizionamento • condizionamento d’aria

• pompe di calore mobili• sistemi di protezione antincendiocontenenti ≥ 3 Kg di F-Gas (6 Kg o più per apparecchiature con impianti ermeticamente sigillati)

• apparecchiature fisse di condizionamento aria

• pompe di calore fisse• apparecchiature fisse di protezione

antincendio• celle frigorifero di autocarri e rimorchi

frigorifero• commutatori elettrici• cicli Rankine a fluido organico

contenenti ≥ 5 tonnellate equivalenti di CO2 (10 tonn equivalenti se apparecchiature ermeticamente sigillate)

5≤ t eq CO2< 50: controlli annuali

50 ≤ t eq CO2< 500: controlli semestrali

t eq CO2 ≥ 500: controlli trimestrali

LA NORMATIVA

REG. CE 517/2014

Tonnellata equivalente di CO 2la quantità di gas a effetto serra espressa come il prodotto del peso dei gas a effetto serra in tonnellate metriche e del loro potenziale di riscaldamento globale(GWP – Global Warming Potential)

LA NORMATIVA

REG. CE 517/2014

fino al 31 dicembre 2016

le apparecchiature contenenti meno di 3 kg di gas fluorurato a effetto serra ole apparecchiature ermeticamente sigillate, etichettate come tali e contenenti meno di 6 Kg di gas fluorurati a effetto serra

NON SONO SOGGETTE A CONTROLLI DELLE PERDITE

LA NORMATIVA

REG. CE 517/2014

REGISTRO (LIBRETTO DI IMPIANTO) – art. 6

Il registro dell’apparecchiatura (libretto impianto) va tenuti a cura dell’operatore per ciascuna apparecchiatura e conservati per 5 anni. Esso deve contenere le seguenti informazioni:

a) la quantità e il tipo di gas fluorurati a effetto serra; b) le quantità di gas fluorurati a effetto serra aggiunti durante l’installazione, la manutenzione o

l’assistenza o a causa di perdite; c) se le quantità di gas fluorurati a effetto serra installati siano state riciclate o rigenerate,

incluso il nome e l’indirizzo dell’impianto di riciclaggio o rigenerazione e, ove del caso, il numero di certificato;

d) le quantità di gas fluorurati a effetto serra recuperati; e) l’identità dell’impresa che ha provveduto all’installazione, all’assistenza, alla manutenzione

e, ove del caso, alla riparazione o allo smantellamento delle apparecchiature compreso, ove del caso, il relativo numero di certificato;

f) le date e i risultati dei controlli effettuati ai sensi dell’articolo 4, paragrafi da 1 a 3; g) qualora l’apparecchiatura sia stata smantellata, le misure adottate per recuperare e smaltire

i gas fluorurati a effetto serra.

LA NORMATIVA

REG. CE 517/2014

REGISTRO VENDITA – art. 6 c.3

Le imprese che forniscono gas fluorurati a effetto serra istituiscono registricontenenti informazioni pertinenti relative agli acquirenti di gas fluorurati a effettoserra, compresi i seguenti dettagli:

a) i numeri dei certificati degli acquirenti; b) le rispettive quantità di gas fluorurati a effetto serra acquistati.

Le imprese che forniscono gas fluorurati a effetto serra conservano tali registri per almeno cinque anni. Su richiesta, mettono tali registri a disposizione dell’autorità competente.

Non è ancora definito un modello di registro e

non sono definite le modalità operative

LA NORMATIVA

REG. CE 517/2014

RESTRIZIONE IMMISSIONE IN COMMERCIO – art. 11 c. 4

Ai fini dell’esercizio dell’installazione, assistenza, manutenzione o riparazione delle apparecchiature che contengono gas fluorurati a effetto serra o il cui funzionamento dipende da tali gas per cui è richiesto un certificato o un attestato a norma dell’articolo 10, i gas fluorurati a effetto serra sono esclusivamente venduti a e acquistati da imprese in possesso dei certificati o degli attestati pertinenti a norma acquistati da imprese in possesso dei certificati o degli attestati pertinenti a norma dell’articolo 10 o da imprese che impiegano persone in possesso di un certificato o di un attestato di formazione ai sensi dell’articolo 10, paragrafi 2 e 5.

Il presente paragrafo non impedisce alle imprese non certificate che non svolgono le attività di cui alla prima frase del presente paragrafo, di raccogliere, trasportare o consegnare gas fluorurati a effetto serra. (NdR es. altri rivenditori, costruttori di apparecchiature)

LA NORMATIVA

REG. CE 517/2014

IN PRATICA: Un’azienda, per poter vendere gas refrigerante, deve

1. Verificare che l’acquirente (tecnico del freddo) sia in possesso : a. del patentino personale del frigorista (PIF) oppure oppure b. della certificazione della azienda (CIF);

Tali soggetti devono essere regolarmente registrati (sezione C) con certificato in corso di validità sul registro telematico F-Gas del Ministero dell’Ambiente, disponibile all’indirizzo http://www.fgas.it/Ricerca

2. Istituire appositi registri contenenti tutte le informazioni pertinenti relative agli acquirenti di gas fluorurati a effetto serra (numeri dei certificati; quantità di gas fluorurati a effetto serra acquistati)

3. Conservare in maniera corretta e mettere tali registri a disposizione dell’autorità competente per almeno 5 anni.

LA NORMATIVA

REG. CE 517/2014

CASI PRATICI:

Azienda installatrice Un dipendente dell’azienda installatrice certificata (ad esempio un magazziniere) può ritirare fisicamente i recipienti contenenti F-Gas presentando la regolare certificazione dell’azienda (e quindi prende in consegna le bombole con quella e non con la certificazione della persona). quindi prende in consegna le bombole con quella e non con la certificazione della persona).

Utilizzatori finali (supermercati, aziende alimentari, aziende chimiche, ospedali, banche ecc...) Nel caso di utilizzatore finale non in possesso della certificazione aziendale (CIF), ad esempio un supermercato e/o un’azienda alimentare che acquisti direttamente gas refrigerante, i recipienti DEVONO essere presi in consegna da personale che sia in possesso di certificazione personale.

Aziende costruttrici di impianti Nel caso di aziende costruttrici di apparecchiature e impianti che non fanno uso di gas fluorurati al di fuori delle loro unità produttive non è necessario indicare il numero della certificazione

LA NORMATIVA

REG. CE 517/2014

RESTRIZIONE IMMISSIONE IN COMMERCIO – art. 11 c. 5

Le apparecchiature non ermeticamente sigillate, caricate con gas fluorurati a effetto serra, sono vendute agli utilizzatori finali unicamente qualora sia dimostrato che l’installazione è effettuata da un’impresa certificata a norma dell’articolo 10.

MA….

• non esistono sanzioni• risulta eccessivamente cautelativo rispetto allo spirito della norma• richiederebbe uno smisurato controllo da parte dei venditori di apparecchiature

(per la “dimostrazione” non risulterebbe sufficiente l’autocertificazione….)

Commento: se non è sanzionabile, è difficile contestare…

LA NORMATIVA

IN CHE COSA CONSISTE LA CERTIFICAZIONE F-GAS (REG. CE 303/2008)

PERSONE: per certificarsi, devono sostenere un esam e teorico e pratico.Per la parte teorica i candidati devono rispondere ad un questionario di 30 domande a risposta multipla, mentre nella prova pratica devono eseguire le attività previste dal Regolamento (CE) n. 303/08, fra le quali:

- saldobrasatura a tenuta stagna su un tubo utilizzato per l‟impianto di condizionamento;- prova di pressione per la tenuta dell’impianto;- controllo dell’impianto per ricercare perdite di F-gas;- controllo dell’impianto per ricercare perdite di F-gas;- utilizzo dell’apparecchiatura per il recupero del refrigerante, evitando perdite.

L’esame deve essere condotto da un esaminatore e da un assistente qualificati dall’OdV (Organismo di Valutazione della conformità).

Ottenuta la certificazione, gli addetti dovranno dichiarare annualmente di effettuare almeno 1 installazione all’anno e di non aver subito reclami da parte di Clienti sulla corretta esecuzione dell’incarico svolto.

L’Organismo di Certificazione (OdC) avrà il compito di vigilare sul mantenimento di questi requisiti.

La certificazione delle Persone ha una durata di 10 anni , al termine dei quali l’addetto dovrà sostenere un nuovo esame .

LA NORMATIVA

IN CHE COSA CONSISTE LA CERTIFICAZIONE F-GAS (REG. CE 303/2008)

IMPRESE: quelle che svolgono attività di installazione, man utenzione o riparazione di apparecchiaturecontenti F-gas devono avvalersi di personale certificato – in numero sufficiente da coprire il volumed’attività relativa agli F-gas (rif. documento RT-29 ACCRE DIA) – ed essere certificate a loro volta.

La certificazione dell’Impresa viene effettuata direttamente da Organismi accreditati da ACCREDIA, con propri Ispettori qualificati, attraverso un audit in campo presso la sede dell’Impresa e con un sopralluogo presso un cantiere di installazione, al fine di verificare che:

• l’Impresa abbia un Piano della qualità relativo al servizio offerto (un utile riferimento può essere la norma UNI ISO 10005:2007 );

• l’Impresa impieghi personale certificato;• il personale impiegato dall’Impresa nelle attività per cui è richiesta la certificazione abbia a disposizione

adeguati strumenti e procedure.

La Certificazione dell’Impresa ha una durata di 5 anni e l’Imp resa sarà sottoposta a due verificheispettive nell’arco di validità della certificazione (la prima verifica è quella iniziale per ottenere lacertificazione), mentre le altre verifiche annuali saranno documentali.Il rinnovo avverrà con l’esecuzione di un nuovo iter di certificazione.

PROCEDURA RT 29 DI ACCREDIA stabilisce 1 persona certificata ogni € 200.000 di fatturato su

installazioni, riparazioni, manutenzioni di impianti.

LA NORMATIVA

Obblighi di certificazione REG. CE 303/2008

Installazione

Assistenza

Manutenzione

Riparazione

Smantellamento

Apparecchiature fisse di refrigerazione Certificazione persone Certificazione impresa

Apparecchiature fisse di

condizionamento aria Certificazione persone Certificazione impresa

Pompe di calore fisse Certificazione persone Certificazione impresa

Apparecchiature fisse di protezione

antincendio Certificazione persone Certificazione impresa

Smantellamento antincendio

Celle frigorifere di autocarri e rimorchi

frigorifero Certificazione persone

Commutatori elettrici Certificazione persone

Verifica perdite

(contenuto di F-gas

superiore a 5 ton di CO2

equivalente)

Apparecchiature fisse di refrigerazione Certificazione persone

Apparecchiature fisse di

condizionamento aria Certificazione persone

Pompe di calore fisse Certificazione persone

Apparecchiature fisse di protezione

antincendio Certificazione persone

Celle frigorifere di autocarri e rimorchi

frigorifero Certificazione persone

LA NORMATIVA

Sanzioni (D.lgs. 26/2013)

Attività Infrazione da Euro a Euro

Controllo delle perdite, riparazioni e recupero di gas

serra

Mancato impiego di personale certificato quando prendono in

consegna gas a effetto serra10.000 100.000

Installazione, manutenzione o riparazione di impianti Mancanza del pertinente certificato 10.000 100.000

Controllo delle perdite, recupero, installazione,

manutenzione, riparazione di impianti; recupero di gas Mancata iscrizione al registro telematico delle imprese 1.000 10.000

IMPRESE

serra da impianti di condizionamento per veicoli a

motore

certificate1.000 10.000

Recupero dei gas fluorurati dagli impianti di

condizionamento d'aria dei veicoli a motore

Mancato impiego di personale in possesso di idoneo

attestato7.000 100.000

LA NORMATIVA

Sanzioni (D.lgs. 26/2013)

SOGGETTO Infrazione

OPERATORE

Mancato controllo periodico dell'impianto per individuare le perdite; mancata

installazione di sistemi di rilevamento fissi per cariche pari o superiori a 300 kg di

F-gas

7.000 100.000

Non avvalersi di tecnici certificati per il controllo, la riparazione delle perdite, il

recupero dei gas durante le riparazioni e manutenzioni dell'impianto10.000 100.000

Mancanza del registro dell'apparecchiatura (libretto d'impianto) o compilazione

incompleta, inesatta o non conforme alle disposizioni7.000 100.000

Mancata messa a disposizione dell'autorità competente del registro 500 5.000

Mancata messa a disposizione dell'autorità competente del registro

dell'apparecchiatura500 5.000

Mancata trasmissione, entro il 31 maggio di ogni anno (o trasmissione in modo

incompleto, inesatto o comunque non conforme) della dichiarazione contenente

informazioni riguardanti le emissioni in atmosfera di gas serra sulla base dei dati

contenuti nel registro di impianto

1.000 10.000

PROPRIETARIO BOMBOLE

PER REFRIGERANTI

Mancato recupero dei gas fluorurati ivi contenuti al fine di assicurarne il riciclaggio,

la rigenerazione o la distruzione7.000 100.000

PRODUTTORI

COMMERCIANTI

Immissione in commercio di prodotti, impianti o bombole contenenti gas serra

sprovvisti di specifica etichetta o con etichetta non conforme5.000 50.000

Immissione in commercio di bombole non ricaricabili contenenti gas serra (si

escludono le fabbricazioni antecedenti il 4 luglio 2007)

50.000 150.000

arresto da 3 a 9 mesi

Grazie per l’attenzione

Il materiale oggetto della presente trattazione costituisce proprietà intellettuale di Geosolution S.r.l. e come tale non potrà essere copiato, riprodotto o pubblicato, tutto od in parte, senza il consenso scritto dell’autore

(legge 22/04/1941 n. 633, art. 2575 e seg. C.C.)

www.geosolution.it