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Gabriella Parlante, Qing,II forense CTU /CTP CTU 15-16 febbraio 2017

RUOLI E COMPITI DEL PROFESSIONISTA NEL CONTESTO CIVILE

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Gabriella Parlante, Qing,II forenseCTU /CTPCTU

15-16 febbraio 2017

Gabriella Parlante, Qing,II forenseCTU /CTPCTU

RUOLI E COMPITI DEL PROFESSIONISTA

NEL CONTESTO CIVILE

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Il processo civile è uno strumento giuridico atto a dirimere controversie aventi ad oggetto il diritto privato.

Si basa sui principi del diritto processuale civile contenuti per gran parte nel codice di procedura civile e può essere di vari tipi:

-Cognizione

-Cautelare

-Esecuzione

-Concorsuale

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Il processo di cognizione è la tipologia di processo civile principale, i cui protagonisti sono:

- l'attore

- il convenuto

- il Giudice

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Nella fase istruttoria, nel caso in cui il Giudice - peritum peritorum - lo ritenga necessario ed opportuno, può nominare quale proprio ausiliario un consulente tecnico.

Le parti, a loro volta, possono nominare un proprio consulente

CTU

CTP

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Procedimenti cautelari

La legge 80/2005 ha portato ampie modifiche al codice di procedura civile e, in materia di procedimenti cautelari, ha modificato l’art.696 c.p.c. ed ha introdotto ex novo l’art.696 bis c.p.c

- accertamento tecnico ed ispezione giudiziale – 696 cpc

- Consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite – 696 bis cpc.

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In entrambi i casi, il Giudice nomina quale proprio ausiliario un consulente tecnico.

Le parti, a loro volta, possono nominare un proprio consulente

CTU

CTP

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Il processo esecutivo è rivolto alla soddisfazione dell'interesse del creditore, che deve ottenere ciò che gli è dovuto nel quadro e con le garanzie dell'ordinamento giuridico, nei limiti di quanto la legge o il giudice stabilisce.

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Ai fini della vendita forzata, il Giudice dell’Esecuzione nomina un esperto per la valutazione del cespite oggetto dipignoramento, cui è demandata una attività di due diligence, ai sensi degli artt.173 bis, 568 e 569 cpc.

Nelle procedure esecutive non è generalmente prevista la presenza dei CTP anche se le parti possono presentare osservazioni alla relazione dell’esperto.

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Le procedure concorsuali sono procedure giudiziali cui è assoggettata un'impresa commerciale che sia:

• insolvente

•in possesso dei requisiti di cui all'art. 1 comma 2 della Legge Fallimentare (attivo patrimoniale, ricavi lordi, debiti)

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il professionista può essere nominato perito, incaricato della stima del patrimonio immobiliare e/o dell’azienda.

Nell’eventualità di cause promosse o intentate contro/dal Fallimento, il tecnico può essere nominato consulente del Fallimento.

perito

CTP

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In tutti i casi esposti, ove il CTU ritenga di non avere sufficiente competenza specifica su uno o piùpunti del quesito peritale posto, è possibile richiedere al Giudice la nomina di un ausiliario, cultore di una specifica materia, per svolgere attività strumentale rispetto ai quesiti posti al CTU con l'incarico.

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La due diligence dovuta dall'ausiliario dovràessere tanto più di dettaglio quanto più"grave" sarà l'aspetto da esaminare.

Esempio:

Valutazione di immobile soggetto a pignoramento che ha subito danni da sisma

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Una errata valutazione dei danni prodotti dal sisma sull’immobile e dei costi per il ripristino potrebbero influire sostanzialmente sulla individuazione del valore del bene da porre a

base d'asta.

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Note per i CTP

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La credibilità del CTP potrebbe essere distorta dalle seguenti azioni poste in essere dalla parte:

-Nominare il CTP qualche ora prima dell’inizio delle operazioni peritali

-Destinare solo un piccolo budget per l’attività del CTP

-Convincere il proprio esperto a fare assunzioni non supportate oriscontrabili

-Esporre il proprio esperto all’influenza della parte che potrebbe renderlo strabico

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- Trascurare i suggerimenti del CTP nella preparazione della causa e nella successiva fase istruttoria

- Non tenere conto delle possibili esigenze del CTP nella fase istruttoria

- Richiedere al CTP di esprimersi su argomenti che non appartengono alla sua conoscenza professionale

- Fornire informazioni parziali o incomplete al CTP

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Il Contratto con il Committente e i contenuti del disciplinare d’incarico:

Il Rapporto con il Committente è basato su lealtà e correttezza ed è caratterizzato da un rapporto fiduciario, anche se come obiettivo ha un risultato da raggiungere.

(Il professionista non è un dipendente o qualcuno a cui ilCommittente possa imporre la propria volontà)

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Al Committente che vuole affidargli un incarico, ilprofessionista deve comunicare tempestivamentel’accettazione o la rinuncia (per non danneggiarlo con temporeggiamenti che non gli consentirebbero di rivolgersi, per tempo, ad altri professionisti).

In caso di accettazione il professionista deve chiarire subitoquali azioni, tempi e costi comporti l’incarico.

Il contratto con il committente è il primo atto che ilprofessionista deve compiere per fornire una prestazione. Non è solo un atto che regola la prestazione ma coinvolgeanche il contesto sociale e civile in cui si agisce.

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- il Contratto sottoscritto con il Committente è un elemento essenziale e determinante per un corretto svolgimento dell’attività professionale,

- il codice deontologico è, sostanzialmente e culturalmente, un contratto che l'ingegnere ha già stipulato con la società, con i cittadini, con i colleghi, con l’Ordine e con la professione stessa.

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Contenuti obbligatori da esporre nel contratto/ Incarico

In base alla legge 27/2012 il contratto deve contenere: i necessari dettagli su mansioni affidate, complessità, costo stimato dell’opera (se del caso) e tutti i costi ed onericonnessi (non solo il costo di costruzione) il / i compensiprofessionali, le condizioni al contorno, etc..

Il Contratto deve essere sottoposto dal professionista al Committente in forma scritta. Se il Committente non lo sottoscrive, o non è disponibile, èimportante poter dar prova inequivocabile di averlotrasmesso allo stesso, ottenendone relativo riscontro.

(si puo considerare assolto l’obbligo deontologico, anche se il committente

non lo sottoscrive)

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Ove il professionista non intenda eseguiredirettamente tutte le prestazioni affidategli, deveinformare il Committente (es: per collaboratori, altri professionisti o società)

In ogni caso, chiunque sia coinvolto è comunquesotto la sua responsabilità e direzione.

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Per garantire corretta informazione e trasparenza:

A seguito di chiarimenti verbali, scrivere subito unae-mail con il riassunto delle decisioni prese, modifiche, extra,…

Nel caso in cui il compenso concordato non copra più le spese, informare subito per iscritto il Committente, richiedendo una nuova contrattazione.

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L’obbligatorietà del contratto scritto può dare una mano al professionista a superare le tergiversazioni del Cliente, potendo affermare che in mancanza di ciò, si è passibili di sanzioni disciplinari, di mancate coperture assicurative, di sanzioni con il fisco, di problemi con i soci, etc

Il Contratto è composto da:

- Disciplinare: il documento che descrive in dettaglio il compito affidato

- Preventivo: il calcolo dettagliato del compenso

L’accordo economico stabilito con il Committente diventa in sostanza “la tariffa” che regola quello specifico incarico.

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Quando non si deve firmare o si deve recedere dalcontratto?

Non si deve accettare l’incarico quando si possadesumere che la propria attività concorra ad operazioniillecite o illegittime (quindi non solo situazioni evidenti)

Magari il committente non è al corrente che una data cosa non sì puòfare ma il professionista è obbligato nel proprio campo a conosceretutte le Leggi, norme, disposizioni.

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Bisogna rinunciare all’incarico ad esempio quando non sicondividono più i termini dell’incarico per diverse condizioni, scaturite nel corso della trattativa (tempi direalizzazione, diverso grado di complessità,)

Oppure se ci si accorgesse, anche ad incarico avviato, dinon avere specifica competenza oppure adeguatacapacità per rispondere a specifiche esigenze, ( o adeguata struttura dello studio, ..)

Poichè la competenza si acquisisce operativamente con l’esperienza, all’inizio della professione è possibile non possederla. E’ opportuno allora richiedere di essereaffiancati da altro professionista o sostituiti.

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Non si deve proseguire con l’incarico qualora ci sianocircostanze o vincoli che possano condizionarel’autonomia di giudizio

Es: quando il Committente interferisce o si mette d accordo

direttamente con l’impresa

In caso di rinuncia per qualsiasi motivo, ilprofessionista deve dare un congruo preavviso, per non danneggiare sia il committente sia i colleghi (in caso di più incarichi) e per garantire continuitàall’opera (se il committente è irreperibile inviare unaNotifica scritta A/R all’ultimo indirizzo conosciuto).

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Tipologia di consulenze

Consulenze professionali (su incarico di un cliente)

Consulenza extragiudiziale

Consulenza tecnica di parte

Ausiliario del CTU

Consulenze tecniche di ufficio (su incarico del Tribunale o di un Collegio Arbitrale)

Consulenza tecnica

Accertamento tecnico preventivo

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Controversia tra due o più parti

CTP CTU

mediazione

accordo stragiudiziale

relazione tecnica

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Tempistica

Consulenze professionali

Legata alle esigenze del cliente

Consulenze tecniche di ufficio

ATP 30-60 gg.

CTU 60 – 90 -120 gg.

Consulenze tecniche di parte

ATP 20-30 gg.: 7-12 effettivi

CTU 40 – 60 gg.: 10-20 effettivi

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CONSULENZE PROFESSIONALI

Dopo l’abolizione delle vecchie tariffe, i Decreti emessi:

il DM 140/2012 in tema di parametri per i compensi professionali, è stato concepito per fornire al giudice un riferimento di calcolo nell’ambito della risoluzione di contenziosi relativi a prestazioni tecniche.Viene applicato in via residuale dal giudice, solo in mancanza di accordo e comunque può discostarsene essendo solo delle linee guida di supporto al giudice.

Il DM 143/2013 si riferisce a parametri di calcolo che devono essere utilizzati dalle Amministrazioni pubbliche per la determinazione dei compensi delle prestazioni tecniche da porre a base di gara negli appalti pubblici.

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In base ai chiarimenti forniti dal CNI, tramite le circolari 313 e 388 del 2014:

• il sistema dei compensi del professionista è basato sulla libera contrattazione delle parti e solo in mancanza di accordo viene demandato alla liquidazione ad opera del giudice.• Il criterio e i parametri del DM 140 sono utilizzabili solamente come un libero riferimento per la determinazione della pattuizione contrattuale.• Deve essere rispettato il criterio dell art 2233 del CC, “adeguatezza del compenso in base all’importanzadell’opera e al decoro della professione”.

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Modalità di calcolo degli onorari

Gli onorari vengono prevalentemente valorizzati a percentuale, a forfait o su base oraria.Di seguito si riporta una rilevazione sommaria dei sistemi più utilizzati in alcuni paesi

Paese a % a forfait orario senza accordiItalia 45% 35% 5% 15%Germania 60% 20% 18% 2%BelgioFrancia 70% 18% 10% 2%Austria Spagna 55% 30% 10% 5%UK 35% 40% 20% 5%USA 60% 20% 20% -

Il costo orario varia dai 40 euro/h in Italia agli 80 in Germania e UK

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Si ribadisce che è fatto divieto sia ai professionisti sia agliOrdini territoriali, di fare espresso riferimento alle abrogate tariffe professionali (o altra tariffa), come parametro per la valutazione della congruità dei compensi. NON è però vietata una esplicitazione numerica dei compensi che siano calcolati in base alle vecchie tariffe nazionali, internazionali o territoriali, purché in questo caso i valori ottenuti costituiscano pattuizione fra le parti.

Una volta venuto meno il sistema vincolante della tariffa, ci si trova con maggiori gradi di libertà nella determinazione dei compensi ma d’altro canto, vi è la necessità di far subito chiarezza con il Committente essendo illegittimi i riferimentiespliciti o taciti ad un qualsivoglia sistema tariffario.

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E’ un occasione per poter valorizzare il contenuto di ogni fase dell’incarico, senza essere vincolati da una schematizzazione tariffaria: si è liberi di suddividere la prestazione in svariate fasi, attribuendo pesi diversi, secondo la propria valutazione.

Il preventivo può essere redatto con riferimento ai costi/impegno di lavoro oppure ad uno standard di ore necessarie per ogni fase.

In ogni caso nel Contratto si deve esplicitare il compenso: si suggerisce di evitare di indicare un forfait fisso; consigliabileinvece, esplicitare, una serie di valori per le varie fasi, per poter meglio fronteggiare situazioni future, interruzioni, riduzioni, ampliamenti, ritardi, etc.

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Sarebbe quindi opportuno stabilire con chiarezza quale è il costo di produzione, cioè l’impegno “quantitativo”che il professionista deve affrontare, per l’espletamento dell’incarico.

Questo impegno o quantificazione di lavoro, rimane quantomeno in evidenza in contratto, indipendentemente dagli importi di compenso concordati.

Ad ogni importo (compenso) può corrispondere un diverso criterio di calcolo.

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Le eventuali variazioni del compenso devono scaturire da cause imprevedibili, tali da modificare la pattuizioni contrattuali.

Il Professionista è tenuto, inoltre, a rendicontare le spese sostenute e gli anticipi e acconti ricevuti.

La rinuncia totale o parziale al compenso è ammissibile solo in casi specificati. Se si offrono prezzi per prestazioni oggettivamenteinferiori al costo della loro produzione, è da considerarsi concorrenza sleale e distorsiva del normale equilibrio del mercato.

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Pagamenti

Sono legittime le richieste di:

ANTICIPI = anticipazioni di danaro per spese che il professionista prevede di sostenere e che dovrà documentare in seguito

ACCONTI = anticipazioni dell’onorario concordato.

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DATA PRESTAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI

La sentenza n.17406 del 12 ottobre 2012 della Corte di Cassazione, Sezioni Unite (vedi la circolare CNI n.139 del 26/10/2012) ritiene che si debba applicare la disciplina del DM 140/2012 anche ai casi in cui le attività professionali si siano in parte state svolte o siano iniziate nella vigenza dell'abrogato sistema tariffario (quindi prima del 24 gennaio 2012), qualora la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del DM 140/2012 (ovvero il 23 agosto 2012).

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DM 140/2012

1. Determinazione del compensoIl compenso per la prestazione professionale «CP» e' determinato, di regola, dal prodotto tra il valore dell'opera «V», il parametro «G» corrispondente al grado di complessita' delle prestazioni e alle categorie dell'opera, il parametro «Q»corrispondente alla prestazione o alla somma delle prestazioni eseguite, e il parametro «P», secondo l'espressione che segue:CP=V×G×Q×P

Vi sono diversi software concepiti per il calcolo del compenso con i parametri giudiziali del DM 140/12:

- COMPINT (elaborato con le Commissioni della Consultalombarda)- BLUMATICA - Ordine architetti, Google, etc

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2. Disposizioni concernenti compensi per le professioni dell'area tecnicaIl compenso per la prestazione dei professionisti di cui all'articolo 33 e' stabilito tenendo conto dei seguenti parametri:a) il costo economico delle singole categorie componenti l'opera, definito parametro «V»;b) il parametro base che si applica al costo economico delle singole categorie componenti l'opera, definito parametro «P»;c) la complessita' della prestazione, definita parametro «G»; d) la specificita' della prestazione, definita parametro «Q».

3. Complessita' della prestazione La complessita' della prestazione, parametro «G», e' compresa, di regola, tra un livello minimo, per la complessita' ridotta, e un livello massimo, per la complessita' elevata, secondo quanto indicato nella tavola Z-1 allegata al DM.

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In considerazione, altresi', della natura dell'opera, pregio della prestazione, dei risultati e dei vantaggi, anche non economici, conseguiti dal cliente, dell'eventuale urgenza della prestazione, l'organo giurisdizionale puo' aumentare o diminuire il compenso di regola fino al 60 per cento rispetto a quello altrimenti liquidabile.

4. Le Fasi Le prestazioni si articolano nelle seguenti fasi :a) definizione delle premesse, consulenza e studio di fattibilita'; b) progettazione; c) direzione esecutiva; d) verifiche e collaudi.Le prestazioni attengono alle seguenti categorie di opere, specificate nella tavola Z-1 allegata al DM:a) edilizia;b) strutture;c) impianti;d) viabilita';

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e) idraulica;f) tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT);g) paesaggio, ambiente, naturalizzazione;h) agricoltura e foreste, sicurezza alimentare;i) territorio e urbanistica.

Ad ogni singola prestazione effettuata, corrisponde un valore specifico del parametro «Q», distinto in base alle singole categorie componenti l'opera come indicato nella tavola Z-2 allegata al DM.

Il compenso per le prestazioni non comprese nelle fasi di cui al comma 1, e nelle categorie di cui al comma 2, e' liquidato per analogia.

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Spese a pie’ di lista o concordate con le parti

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Contenzioso con i committenti

Avviene quasi sempre a causa della mancanza del disciplinare di incarico o di un insufficiente dettaglio nella descrizione delle prestazioni e dei compensi.

In caso di contenzioso il professionista non deve chiedere un compenso maggiore di quello pattuito. Ciò non vale se si sono praticati sconti per un cumulo di prestazioni che poi vengono interrotte.

Donde l’utilità di frazionare le prestazioni e relativi compensi in contratto.

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ASSENZA DI PREVENTIVO E CONSEGUENZE

L'art. 1, sesto comma, del DM n.140/2012 dispone che "L'assenza di prova del preventivo di massima (di cui all'articolo 9, comma 4, terzo periodo, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27), costituisce elemento di valutazione negativa da parte dell'organo giurisdizionale per la liquidazione del compenso".

Si è in presenza di una previsione di "sfavore" per il professionista che non abbia comunicato al cliente un preventivo di massima per la misura del compenso, come imposto dall'art.9, comma 4.L'intento del Legislatore è chiaro: si vuole sollecitare il professionista a fornire sempre un preventivo di massima, pena le possibili negative ricadute, in chiave sanzionatoria, in sede di

liquidazione giudiziale.

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La normativa vigente valorizza l'autodeterminazione delle parti (accordo), che ha assunto un ruolo predominante nella predisposizione del contenuto economico del disciplinare di incarico e, quindi, anche dei criteri da seguire nel giudizio dicongruità che possa essere richiesto all'Ordine di appartenenza.

La gerarchia tra i criteri, nella determinazione dei compensi, trova conferma anche nella disciplina della liquidazione giudiziale, ai sensi art. 2233 c.c. /D.M. 140/2012, in cui i criteri "normativi" (i parametri) trovano applicazione solo "in difetto di accordo tra le parti".

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CONSULENZE TECNICHE DI UFFICIO

D.M. 30/05/2002

Le competenze possono essere fisse, variabili e a tempo.

Gli onorari fissi e quelli variabili si applicano anche per le prestazioni analoghe a quelle espressamente previste nelle tabelle.

Per i professionisti,di solito si usano gli onorari variabili, in speciale modo quelli degli artt.11-12-13 della tariffa giudiziaria.

Per le prestazioni non previste nelle tabelle gli onorari sono commisurati al tempo impiegato e vengono determinati in base alle vacazioni. La vacazione è di due ore. L'onorario per la prima vacazione è di euro 14,68 e per ciascuna delle successive è di euro 8,15.

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Art. 11.

Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di costruzioni edilizie, impianti industriali, impianti di servizi generali, impianti elettrici, macchine isolate e loro parti, ferrovie, strade e canali, opere idrauliche, acquedotti e fognature, ponti, manufatti isolati e strutture speciali, progetti di bonifica agraria e simili, spetta al perito o al consulente tecnico un onorario a percentuale calcolato per scaglioni:

fino a euro 5.164,57, dal 6,5686% al 13,1531%;

da euro 5.164,58 e fino a euro 10.329,14, dal 4,6896% al 9,3951%;

da euro 10.329,15 e fino a euro 25.822,84, dal 3,7580% al 7,5160%;

da euro 25.822,85 e fino a euro 51.645,69, dal 2,8106% al 5,6370%;

da euro 51.645,70 e fino a euro 103.291,38, dall'1,8790% al 3,7580%;

da euro 103.291,39 e fino a euro 258.228,45, dallo 0,9316% all'1,8790%;

da euro 258.228,46 fino e non oltre euro 516.456,90, dallo 0,2353% allo 0,4705%.

E' in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a euro 145,12.

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Art. 12.

Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di verifica di rispondenza tecnica alle prescrizioni di progetto e/o di contratto, capitolati e norme, di collaudo di lavori e forniture, di misura e contabilita' di lavori, di aggiornamento e revisione dei prezzi, spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da un minimo di euro 145,12 ad un massimo di euro 970,42.

Per la perizia o consulenza tecnica in materia di rilievi topografici, planimetrici e altimetrici, compresi le triangolazioni e poligonazione, la misura dei fondi rustici, i rilievi di strade, canali, fabbricati, centri abitati e aree fabbricabili spetta al perito o al consulente tecnico un onorario minimo di euro 145,12 ad un massimo di euro 970,42.

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Art. 13.

Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di estimo spetta al perito o al consulente tecnico un onorario a percentuale calcolato per scaglioni sull'importo stimato:

fino a euro 5.164,57, dall'1,0264% al 2,0685%;

da euro 5.164,58 e fino a euro 10.329,14, dallo 0,9316% all'1,8790%;

da euro 10.329,15 e fino a euro 25.822,84, dallo 0,8369% all'1,6895%;

da euro 25.822,85 e fino a euro 51.645,69, dallo 0,5684% all'1,1211%;

da euro 51.645,70 e fino a euro 103.291,38, dallo 0,3790% allo 0,7579%;

da euro 103.291,39 e fino a euro 258.228,45, dallo 0,2842% allo 0,5684%;

da euro 258.228,46 fino e non oltre euro 516.456,90, dallo 0,0474% allo 0,0947%.

Nel caso di stima sommaria spetta al perito o al consulente tecnico un onorario determinato ai sensi del comma precedente e ridotto alla meta'; nel caso di semplice giudizio di stima lo stesso e' ridotto di due terzi.

E' in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a euro 145,12.

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D.P.R 30-5-2002 n.115

ART. 49 (L)

(Elenco delle spettanze)

1. Agli ausiliari del magistrato spettano l'onorario, l'indennità di viaggio e di soggiorno, le spese di viaggio e il rimborso delle spese sostenute per l'adempimento dell'incarico.

2. Gli onorari sono fissi, variabili e a tempo.

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ART. 52. (Aumento e riduzione degli onorari)

1. Per le prestazioni di eccezionale importanza, complessità e difficoltà gli onorari possono essere aumentati sino al doppio.

2. Se la prestazione non è completata nel termine originariamente stabilito o entro quello prorogato per fatti sopravvenuti e non imputabili all'ausiliario del magistrato, per gli onorari a tempo non si tiene conto del periodo successivo alla scadenza del termine e gli altri onorari sono ridotti di un terzo. (1)

(1) Le parole: “di un quarto” sono state così sostituite dalla L. 18-6-2009, n.69 .

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ART. 53 - (Incarichi collegiali)

1. Quando l'incarico è stato conferito ad un collegio di ausiliari il compenso globale è determinato sulla base di quello spettante al singolo, aumentato del quaranta per cento per ciascuno degli altri componenti del collegio, a meno che il magistrato dispone che ognuno degli incaricati deve svolgere personalmente e per intero l'incarico affidatogli.

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ART. 55 - (Indennità e spese di viaggio)

1. Per l'indennità di viaggio e di soggiorno, si applica il trattamento previsto per i dipendenti statali. L'incaricato è equiparato al dirigente di seconda fascia del ruolo unico, di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. E' fatta salva l'eventuale maggiore indennità spettante all'incaricato dipendente pubblico.

2. Le spese di viaggio, anche in mancanza di relativa documentazione, sono liquidate in base alle tariffe di prima classe sui servizi di linea, esclusi quelli aerei.

3. Le spese di viaggio con mezzi aerei o con mezzi straordinari sono rimborsate se preventivamente autorizzate dal magistrato.

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ART. 56 - (Spese per l'adempimento dell'incarico)

1. Gli ausiliari del magistrato devono presentare una nota specifica delle spese sostenute per l'adempimento dell'incarico e allegare la corrispondente documentazione.

2. Il magistrato accerta le spese sostenute ed esclude dal rimborso quelle non necessarie.

3. Se gli ausiliari del magistrato sono stati autorizzati ad avvalersi di altri prestatori d'opera per attività strumentale rispetto ai quesiti posti con l'incarico, la relativa spesa è determinata sulla base delle tabelle di cui all'articolo 50.

4. Quando le prestazioni di carattere intellettuale o tecnico di cui al comma 3 hanno propria autonomia rispetto all'incarico affidato, il magistrato conferisce incarico autonomo.

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Calcolo competenze

Consulenze professionali e consulenze tecniche di parte

- Relazione di stima

- Relazione analitico descrittiva

spese secondo accordi con committente

Consulenze tecniche di ufficio

ATP

CTU

spese documentate, a piè di lista

percentuale sullpercentuale sull’’importo importo stimatostimato

vacazione o discrezionevacazione o discrezione

vacazione o percentualevacazione o percentuale

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ATP per infiltrazioni di acqua - competenze

in qualità di CTU

valutazione a vacazione

D.M. Giustizia 30 maggio 2002

(liquidazione da parte del Giudice)

tempo concesso: 30 gg.

Onorario richiesto:

(14,68+3x8,15)x20 = € 782,60

Onorario massimo richiedibile:

(14,68+3x8,15)x30 = € 1.173,90

Difficoltà: art.52: magg. fino al 100%

Spese: documentate a piè di lista

in qualità di CTP

valutazione a discrezione

tempo concesso: 20 gg.

tempo effettivo: 5 gg.

Onorario richiesto:

€ 1.500,00

Spese: incluse

Gabriella Parlante, Qing,II forenseCTU / CTPCTU

Valutazione di un immobile, in provincia di Milano - valore immobile: €103.291,38

in qualità di CTU

valutazione a percentuale

D.M. Giustizia 30 maggio 2002

(liquidazione da parte del Giudice)

Onorario: art.13, per scaglioni

€ 1.146,56

Indennità verifica conformità edilizia: € 250,00

Spese forfetarie: € 310,00

in qualità di CTP

valutazione a percentuale

DM parametri 140/2012

difficoltà=1; stima analitica

Onorario: € 2.127,19

Spese (secondo accordi): 30%

€ 659,15

Gabriella Parlante, Qing,II forenseCTU / CTPCTU

Grazie per l’attenzione!

Per eventuali ulteriori info:

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Gabriella Parlante, Qing,II forenseCTU / CTPCTU

Gabriella Parlante, Qing,II forenseCTU / CTPCTU